Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento relativo alla modifica delle seguenti ordinanze
Ordinanza sulle epizoozie Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di ori- gine animale
I. Considerazioni generali
Nell’ambito della presente modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) si intende stabilire provvedimenti di lotta concreti contro la dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease), dato che questa malattia si sta diffondendo rapidamente nella regione balcanica e potrebbe raggiungere anche la Svizzera. A causa della presenza di cervi infetti in Austria, che vivono nelle regioni di confine con il nostro Paese, la sezione relativa alla tubercolosi dovrà essere integrata con una disposizione che disciplina la lotta contro la tubercolosi negli animali selvatici. Per quanto ri- guarda l’influenza aviaria si devono specificare provvedimenti che proteggono i volatili da cortile dagli uccelli selvatici in libertà infetti. Le condizioni da applicare alla raccolta del latte in caso di un eventuale focolaio di afta epizootica in Svizzera sono state rielaborate negli scorsi anni dal Servizio veterinario svizzero insieme ai rappresen- tanti del settore lattiero. Particolare attenzione è stata dedicata all’organizzazione e alla logistica della raccolta del latte. In questo contesto sono necessarie anche determinate modifiche dell’ordinanza sulle epizoozie. Le disposizioni concernenti la sorveglianza dell’effettivo svizzero di animali non devono più essere va- lide esclusivamente per le epizoozie da eradicare bensì per tutte le epizoozie. Riguardo alle encefalo- patie spongiformi trasmissibili, per i casi sospetti sono soppressi i limiti di età ed è adeguata la denomi- nazione del materiale a rischio specificato nei bovini importati. Per quanto riguarda le epizoozie delle api, devono essere uniformate le disposizioni relative all’indennità e alle dimensioni delle zone di se- questro per la peste europea e la peste americana. In futuro i dati relativi al certificato d’accompagnamento necessario per il trasporto di animali a unghia fessa dovranno poter essere registrati anche per via elettronica. Ai fini della tracciabilità delle derrate alimentari di origine animale e della lotta contro epizoozie esistenti o nuove, come ad esempio la zop- pina, deve essere ampliato il controllo sul traffico di animali per le specie ovina e caprina. Come per gli animali della specie bovina, in futuro i detentori di animali dovranno notificare tutte le nascite, le entrate e le uscite nonché la morte di animali delle specie ovina e caprina al gestore della banca dati sul traffico di animali (BDTA). Inoltre, anche gli animali delle specie ovina e caprina dovranno essere contrassegnati con due marche auricolari e per gli animali delle specie ovina sul certificato d’accompagnamento do- vranno essere registrati anche i numeri individuali delle marche auricolari. Per poter effettuare le future notifiche necessarie occorre adeguare l’ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA, RS 916.404.1) e l’ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolu- menti per il traffico di animali (OEm-BDTA, RS 916.404.2). Dato che in futuro i contributi d’elimina- zione per gli animali delle specie ovina e caprina, come per i bovini, saranno versati, per metà,
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all’azienda di nascita e al macello, è necessario modificare anche l’ordinanza concernente l’assegna- zione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407). Nella stessa direzione delle modifiche menzionate volte all’ampliamento del controllo sul traffico di ani- mali ai piccoli ruminanti va la mozione 17.3186 «Banca dati sul traffico di animali della specie ovina» presentata il 16 marzo 2017 dal consigliere nazionale Andreas Aebi. Il Consiglio federale è incaricato di emanare quanto prima per gli animali della specie ovina direttive inerenti alla BDTA analoghe a quelle vigenti per i bovini e gli equidi (https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?Af- fairId=20173186). Attualmente si sta anche discutendo con i rappresentanti del settore suinicolo l’am- pliamento della banca dati sul traffico di animali ai suini. Eventualmente si proporranno modifiche in merito in una futura revisione dell’ordinanza sulle epizoozie. Le modifiche all’ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di ori- gine animale (OESA, RS 916.441.22) riguardano tra le altre cose l’ampliamento del campo di applica- zione ai resti alimentari che vengono trasformati direttamente in concime, ovvero senza essere prima sottoposti a fermentazione o compostaggio. Esse comprendono quindi un adeguamento alle prescri- zioni UE dei criteri per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in concime. Attualmente, dato lo status BSE della Svizzera a «rischio trascurabile», nell’ambito della macellazione molti meno sottoprodotti di origine animale rientrano nella categoria 1 (che devono essere inceneriti), mentre mag- giori quantità di sottoprodotti di origine animale rientrano nella categoria 3, che vengono di norma utiliz- zati per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e in parte anche per animali da reddito o esportati. È quindi ipotizzabile che in futuro vi saranno aziende svizzere che produrranno da sottopro- dotti di origine animale della categoria 3 cosiddette «proteine animali trasformate» che potranno essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali. Le «proteine animali trasformate» devono quindi essere definite nell’OESA e si devono fissare le prescrizioni per la loro fabbricazione e somministrazione analogamente al diritto UE. Sempre in analogia col diritto UE, deve essere adeguato anche l’obbligo di registrazione e autorizzazione per gli impianti e gli stabilimenti che eliminano sottoprodotti di origine animale. Dovranno essere soggetti all’obbligo di registrazione anche le persone fisiche e giuridiche che eliminano o trattano sottoprodotti di origine animale. Un’altra modifica riguarda la differenziazione tra la consegna diretta di sottoprodotti di origine animale della categoria 3 ai detentori di animali di carnivori e della produzione di alimenti greggi per animali da compagnia. Siccome per questi ultimi valgono requisiti molto più rigorosi, è necessario effettuare una chiara distinzione.
II. Commento alle singole disposizioni
1. Ordinanza sulle epizoozie
Sostituzione di un’espressione L’espressione «peste aviaria» viene sostituita in tutto l’atto normativo con «influenza aviaria», denomi- nazione che corrisponde alla nomenclatura internazionale. Inoltre, l’espressione «peste» è piuttosto inadeguata per definire i casi a bassa patogenicità (art. 122e).
Art. 4 lett. l Cfr. modifiche relative all’articolo 255 segg..
Art. 8 Deve essere espressamente stabilito che le registrazioni nella BDTA per gli aumenti e le diminuzioni valgono come registro degli animali ad unghia fessa, che deve essere obbligatoriamente tenuto dai detentori di animali.
Art. 10 cpv. 1bis e 1ter Vista la crescente affermazione in tutto il mondo dell’identificazione di animali ad unghia fessa tramite supporti elettronici di identità, in futuro sarà possibile attuarla anche in Svizzera (cpv. 1 bis). Un obiettivo
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importante dell’identificazione elettronica dell’animale è far sì che ogni animale riceva un’identificazione univoca in tutto il mondo. Lo standard è fissato dalle norme ISO 11784 e 11785, secondo cui l’univocità della numerazione elettronica è regolata come segue: 1.) Le prime tre cifre del numero elettronico sono composte secondo tali standard nel modo seguente: codice del produttore (900-999) dell’azienda che ha fabbricato il microchip oppure codice ISO del Paese (p. es. 756 per la Svizzera) 2.) Le restanti cifre del numero elettronico devono essere univoche all’interno dei codici del produttore e dei codici ISO del Paese. Responsabile di tale univocità è il produttore o un’autorità nazionale incari- cata dell’assegnazione. I marchi auricolari elettronici per animali ad unghia fessa in Svizzera devono sempre contenere il codice ISO del Paese per la Svizzera (anche la loro identità visiva deve contenere il codice del Paese, si con- fronti anche il regolamento (CE) 911/2004 1). In tal modo i numeri leggibili sulla marca auricolare e i numeri elettronici sono identici, come auspicato nella prassi. Per la gestione dei numeri dei microchip con i codici ISO dei Paesi è necessario un ente nazionale incaricato dell’assegnazione. Questo compito dovrà essere assunto dal gestore della BDTA (cpv. 1 ter).
Art. 12 cpv. 1–2 lett. c ed e nonché cpv. 4 e 6 In futuro i dati relativi al certificato d’accompagnamento per gli animali ad unghia fessa potranno essere emessi, inoltrati e conservati anche in formato elettronico. Per avere accesso in ogni momento ai dati di un certificato d’accompagnamento elettronico, i dati devono essere consultabili nel veicolo di trasporto e presso il destinatario (cpv. 4). Se ciò non è garantito nel veicolo di trasporto, i dati devono essere trasferiti su un certificato d’accompagnamento in forma cartacea e consegnati al nuovo detentore degli animali. Per identificare il detentore originario, è necessario trasferire nel nuovo documento il numero del certificato d’accompagnamento elettronico. In caso di trasferimento degli animali, ora anche per gli ovini occorre indicare il numero del marchio auricolare sul certificato d’accompagnamento (cpv. 2 lett. c [alla lett. e di conseguenza devono essere cancellati gli animali della specie ovina]). L’eccezione ai sensi del capoverso 6, secondo cui per i suini trasportati di notte per la macellazione il certificato d’accompagnamento è valido fino all’arrivo al macello, deve essere estesa a tutti gli animali.
Art. 13 cpv. 3 Completamento della disposizione con il certificato d’accompagnamento elettronico. Chi offre sistemi per certificati d’accompagnamento elettronici deve garantire che gli organi d’esecuzione abbiano ac- cesso in ogni momento a tali dati.
Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a e c nonché cpv. 3 Come per gli animali della specie bovina, anche i detentori di animali delle specie ovina e caprina de- vono comunicare tutti gli aumenti, le diminuzioni e la morte degli animali al gestore della BDTA. Le comunicazioni possono essere notificate alla banca dati solo per via elettronica e sono possibili anche tramite servizi web da sistemi terzi (p. es. dal libro genealogico della Federazione svizzera d’alleva- mento ovino o caprino). Inoltre, le persone soggette all’obbligo di notifica possono incaricare terzi di effettuare le notifiche (soluzione di mandato, come già avviene per la notifica nel traffico di animali per gli animali della specie bovina e suina [art. 9 ordinanza BDTA)]). In futuro, gli animali delle specie ovina e caprina dovranno essere contrassegnati con due marchi auricolari. In via opzionale, uno di essi può essere dotato di un microchip leggibile elettronicamente.
1 Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende, GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65.
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Anche bisonti e bufali sono inseriti nella disposizione; la frase introduttiva e il capoverso 3 subiscono modifiche redazionali.
Art. 15a cpv. 3 e 16 cpv. 2 Adeguamenti redazionali a seguito della modifica delle disposizioni nell’ordinanza del 25 novembre
2015 sugli impianti di telecomunicazione (RS 784.101.2)
Art. 18b Cfr. commenti all’articolo 257.
Titolo prima dell’art. 59, art. 59, rubrica, nonché art. 59a La legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.0) e l’ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC, RS 817.190) disciplinano la collaborazione delle aziende di macellazione e del controllo delle carni durante il controllo degli animali da macello e delle carni. Per il prelievo dei campioni che avviene per la sorveglianza delle epizoozie nell’ambito del controllo delle carni, è necessario disciplinare nell’ordinanza sulle epizoozie la relativa collaborazione. A tale scopo deve essere introdotto un nuovo articolo (art. 59a). Le modifiche al titolo prima dell’articolo 59 e all’arti- colo 59 derivano da prescrizioni di tecnica legislativa.
Art. 61 cpv. 1bis Dato che in futuro dovranno essere notificate alla BDTA tutte le nascite, gli aumenti e le diminuzioni, nonché la morte di ovini e caprini (cfr. commento all’art. 14), l’eccezione all’articolo 61 capoverso 1bis, secondo cui gli animali ad unghia fessa morti, ad eccezione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, devono essere notificati al Servizio designato dal Cantone, deve essere estesa a queste specie animali.
Titolo prima dell’art. 76a e art. 76a La sorveglianza degli effettivi svizzeri è attualmente disciplinata nel capitolo sulle epizoozie da eradicare (art. 130). Visto che nell’ambito del Programma nazionale di sorveglianza delle epizoozie vengono ana- lizzate anche altre epizoozie da eradicare, l’articolo deve essere spostato nelle disposizioni generali sui provvedimenti di lotta. L’attuale capoverso 2 verrà eliminato in quanto un programma di sorveglianza non sempre ha come obiettivo una prova di assenza di epizoozie. Spesso lo scopo è controllare lo stato attuale di un’epizoozia o l’efficacia di un programma di lotta. Oltre al diritto vigente, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) riceve inoltre le seguenti competenze: stabilire le epizoozie che devono essere sorvegliate, il luogo o i luoghi del prelievo dei campioni e i laboratori e la loro indennità se i campioni vengono prelevati in un luogo in cui vengono prelevati campioni da effettivi di diversi Cantoni (p. es. in laboratori per il controllo del latte o macelli). Per stabilire laboratori in cui devono essere analizzati i campioni (cpv. 2 lett. e), i laboratori riconosciuti devono essere presi in considerazione in egual misura affinché la qualità, le competenze e le capacità della diagnostica delle epizoozie siano garantite in maniera capillare e sostenibile.
Art. 102 cpv. 1bis, 1ter e 2 Negli ultimi due anni l’USAV ha elaborato, insieme a rappresentanti dei Cantoni e del settore lattiero, un nuovo piano dettagliato di raccolta del latte in caso di un focolaio di afta epizootica (AE). Per la raccolta, la consegna e la lavorazione di latte dalle zone di protezione e di sorveglianza il veterinario cantonale deve poter ordinare diversi provvedimenti per impedire la diffusione dell’AE. Al fine di ridurre al minimo il rischio di un’ulteriore diffusione incontrollata dei virus dell’AE dalle zone di protezione e di sorveglianza e assicurare, se necessario, una rapida rintracciabilità, in particolare nelle zone di protezione il latte deve essere prelevato direttamente dall’azienda solo da veicoli di raccolta del
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latte di determinate aziende e lungo percorsi stabiliti. Se possibile i produttori di latte devono evitare di trasportare il loro latte verso un centro di ricezione del latte (per es. il caseificio del villaggio o il centro di raccolta del latte) e di consegnarlo direttamente dall’azienda a terzi (p. es. vendita diretta); (cpv. 1bis lett. a). Le aziende designate dal veterinario cantonale per la raccolta del latte nelle zone di protezione devono rispettare determinati requisiti (p. es. in riferimento all’autista, al veicolo e al percorso da seguire per la raccolta del latte). Questi possono essere eventualmente concordati precedentemente tramite contratto tra il Cantone e l’azienda (cpv. 1bis lett. b). Nel caso in cui per motivi logistici, geografici o strutturali l’azienda non possa essere raggiunta dal rela- tivo veicolo per la raccolta del latte, il veterinario cantonale deve poter escludere quest’ultima dalla raccolta, tenendo presente che in casi di rigore possono essere assegnate autorizzazioni derogatorie per la consegna del latte a un determinato centro di ricezione (cpv. 1bis lett. c). Nelle zone di sorve- glianza, invece, in linea di principio dovrebbe continuare a essere possibile per i produttori di latte con- segnare il loro latte personalmente a un centro di ricezione. A tale proposito, il veterinario cantonale deve prima stabilire i rispettivi centri di ricezione nelle zone e le condizioni quadro da rispettare (cpv. 2). Anche per la ricezione e la lavorazione del latte dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere rispettati diversi provvedimenti di sicurezza. I rispettivi requisiti per i centri di raccolta del latte, i terminali e le aziende di lavorazione del latte sono emanati dal veterinario cantonale in caso di epizoozia p. es. tramite decisione di portata generale (cpv. 1ter). A causa del maggiore rischio di propagazione dell’epi- zoozia, il latte proveniente dalle zone di protezione deve essere pastorizzato in ogni caso direttamente al primo scarico in un centro di ricezione del latte. In caso di epizoozia nelle zone di protezione e di sorveglianza, per contrastare il rischio di diffusione dell’epizoozia si dovrebbe rinunciare al controllo del latte secondo l’ordinanza sul controllo del latte (cpv. 1bis lett. d).
Titolo prima dell’art. 111a e da art. 111a a 111e Per la lotta alla dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) devono essere emanate prescri- zioni di lotta specifiche da introdurre dopo le prescrizioni per la lotta alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini. Il 9 agosto 2016 l’Autorità europea della sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere con cui consiglia la vaccinazione contro la Lumpy skin disease come miglior mezzo di lotta contro l’epizoozia. È inoltre dell’opinione che se un’epizoozia si presenta in un effettivo vaccinato, non devono essere uccisi tutti gli animali dell’effettivo, ma solo quelli colpiti dall’epizoozia. Nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 del 15.11.20162 l’UE ha fissato le condizioni per il commercio internazionale di animali vac- cinati e di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali vaccinati. Basandosi sulle conoscenze dell’EFSA, la vaccinazione, in linea di principio secondo l’articolo 81 vietata per le epizoozie altamente contagiose, sarà ammessa a determinate condizioni (art. 111c). Inoltre in caso di epizoozia, non devono essere obbligatoriamente uccisi tutti gli animali ricettivi dell’effettivo, ma esclusivamente quelli colpiti dall’epizoozia. Il presupposto è che l’effettivo sia correttamente vaccinato (art. 111e cpv. 1). Se dovesse risultare che nonostante l’uccisione e l’eliminazione degli animali da effettivi infetti non è possibile impedire la diffusione della Lumpy skin disease, l’USAV può ordinare di rinunciare a tale provvedimento (art. 111e cpv. 2).
Art. 122f Alla comparsa dell’influenza aviaria negli uccelli selvatici nel novembre 2016 è stata dimostrata la ne- cessità di precisare i provvedimenti che, in caso di un focolaio di epizoozia negli uccelli selvatici, ven- gono ordinati per proteggere gli uccelli domestici, cosa che ora dovrebbe accadere con le modifiche
2 Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione del 15 novembre 2016 recante misure di prote-
zione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri GU L del 17.11.2016, pag. 51.
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proposte. Esempio di un obbligo particolare degli avicoltori è la notifica di decessi ripetuti nell’azienda. Le responsabilità delle autorità coinvolte saranno inoltre suddivise in maniera più chiara.
Art. 126 lett. d Si veda il commento all’articolo 111a segg.
Art. 130 Si veda il commento all’articolo 76a.
Art. 164, rubrica e cpv. 1 Modifiche redazionali; l’espressione corretta è eliminazione al posto di macellazione.
Art. 165a La selvaggina in Svizzera è attualmente indenne dalla tubercolosi. In Austria, tuttavia, nella zona di confine con la Svizzera vi sono diversi branchi di cervi con un’incidenza fino al 25 percento. A causa della naturale migrazione dei cervi, vi è la possibilità che animali infetti arrivino in Svizzera e costitui- scano una fonte di infezione per i cervi nel nostro Paese. Affinché, nel caso di un’eventuale comparsa della tubercolosi nella fauna selvatica, possano essere presi provvedimenti necessari per impedire, per quanto possibile, il contagio degli effettivi di bovini, l’ordinanza sulle epizoozie deve essere integrata con un’apposita disposizione (art. 165a).
Titolo prima dell’art. 175 e art. 175 Introduzione dell’abbreviazione TSE.
Art. 176 cpv. 1 e 3 L’esame istologico non viene più utilizzato per rilevare la BSE. Questa forma di diagnosi (finora lett. a) può essere quindi stralciata. In riferimento alla proteina-prione modificata (finora lett. b) si precisa che un’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) è diagnosticata non solo in presenza della proteina- prione modificata in modo classico, ma anche se questa è una modifica atipica. Inoltre, il capoverso 3 viene adeguato dal punto di vista redazionale.
Art. 177 cpv. 2 L’obbligo di stabilire un piano di emergenza non varrà solo in caso di comparsa di encefalopatie spon- giformi bovine negli ovini o nei caprini, ma per tutti i casi in cui si manifesta una TSE non disciplinata dall’ordinanza sulle epizoozie.
Art. 179a cpv. 1, frase introduttiva, 1bis e 2 Nella frase introduttiva del capoverso 1 viene eliminata la limitazione di età, non presente neanche nell’UE. Nel capoverso 1bis viene introdotta in maniera esplicita una circostanza che già secondo il diritto vigente motiva un caso di sospetto clinico (art. 179b cpv. 4). Nel capoverso 2 si precisa infine che un caso di sospetto analitico-diagnostico si riferisce sempre a bovini che non presentano segni clinici.
Art. 179b cpv. 3 frase introduttiva e lett. a I provvedimenti in caso di sospetto devono essere ordinati se il sospetto di BSE è confermato dalle analisi cliniche e non sulla base del perdurare dei sintomi della malattia, come stabilito nel diritto vigente. La frase introduttiva del capoverso 3 sarà quindi adeguata di conseguenza. Deve inoltre essere ade- guata la lettera a ai provvedimenti in caso di sospetto di scrapie (art. 180a cpv. 4 lett. a).
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Art. 179c cpv. 1 lett. e In futuro per il prelievo di campioni per l’analisi della BSE (a partire da 24 mesi) devono essere utilizzate le indicazioni sull’età contenute nella BDTA. Solo se non è possibile determinare l’età devono essere prese in considerazione caratteristiche biologiche (p.es. determinazione dell’età attraverso la denti- zione).
Art. 179d cpv. 1bis Per i bovini che provengono da Paesi con un rischio di BSE controllato o indeterminato (la classifica- zione si basa sul regolamento (CE) n. 999/2001, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la pre- venzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili del 31.5.2001, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), per il materiale a rischio specificato valgono altri requisiti rispetto a quelli per la macellazione di bovini provenienti dalla Svizzera. Questo criterio è ora fissato esplicitamente nell’ordinanza sulle epizoozie.
Art. 180 Visto che è complesso determinare l’età per ovini e caprini adulti, è necessario eliminare la limitazione dell’età nel capoverso 1. Inoltre anche per la scrapie, i sintomi constatati nell’ambito del controllo degli animali da macello durante il trasporto oppure nell’azienda di macellazione vengono inseriti esplicita- mente come caso di sospetto. Analogamente all’articolo 179a capoverso 2, nel capoverso 2 si precisa infine che un caso di sospetto analitico-diagnostico si riferisce sempre a bovini che non presentano segni clinici.
Art. 180a cpv. 4 Anche per gli ovini e i caprini i provvedimenti in caso di sospetto devono essere ordinati se il sospetto di scrapie è confermato dalle analisi cliniche e non sulla base del perdurare dei sintomi della malattia, come stabilito nel diritto vigente. La frase introduttiva del capoverso 4 deve essere quindi adeguata di conseguenza.
Art. 225 L’obbligo di adottare provvedimenti igienici al fine di evitare infezioni da salmonelle non deve valere solo per detentori di animali a unghia fessa e volatili, ma in generale per tutti i detentori di animali. Visto che non in tutti gli allevamenti di animali da reddito si produce secondo il principio «all in, all out», la formu- lazione più aperta provvedono «regolarmente» alla pulizia e alla disinfezione risulta migliore rispetto a «prima di ogni reintroduzione di animali nell’effettivo» (presente nel vecchio diritto).
Art. 226 Quando è stata emanata la disposizione sulla sorveglianza dei foraggi nell’ordinanza sulle epizoozie, gli aspetti igienici non erano ancora stati fissati in maniera specifica nelle prescrizioni sulla produzione primaria e nel diritto in materia di alimenti per animali. Oggi, tuttavia, sulla base della normativa in ma- teria di alimenti per animali, il controllo di possibili pericoli (inclusi quelli che possono scaturire da sal- monelle e altri tipi di batteri) fa parte degli obblighi del produttore di tali alimenti. La sorveglianza dell’ese- cuzione spetta al «controllo degli alimenti per animali» (Agroscope / Ufficio federale dell’agricoltura). La disposizione nell’OFE è dunque superflua e può essere stralciata. I Cantoni vengono così svincolati dal doppio controllo degli alimenti per animali (attualmente cpv. 3) Lo stralcio proposto corrisponde al regolamento UE, nel cui diritto sulle epizoozie non c’è mai stato un passaggio analogo.
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Art. 238 cpv. 3 lett. a e b e art. 238a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. b I provvedimenti da prendere in caso di sospetto di paratubercolosi o di epizoozia della stessa valgono per gli animali della specie bovina, ovina e caprina inclusi bufali, camelidi del nuovo mondo e per rumi- nanti selvatici tenuti in parchi. Il termine «vitello» deve essere dunque sostituito con quello, più generico, di «giovane animali da latte». L’espressione «eventualmente» equivale a «se presente», è dunque su- perflua e va stralciata.
Art. 239h cpv. 2 Poiché attualmente non vi è obbligo di vaccinazione per la febbre catarrale ovina, devono essere og- getto di indennizzo anche gli animali deceduti o abbattuti a causa della stessa (art. 32 cpv. 1 lett. a della legge del 1° luglio 1996 sulle epizoozie [LFE, RS 916.40]).
Titolo prima dell’art. 255 nonché art. 255, art. 258 cpv. 3 e art. 260 cpv. 3 La disposizione che ha come oggetto l’esame per campionatura per la ricerca di infezioni da Salmonella nei suini (art. 257 cpv. 5) non era finora entrata in vigore. Non è in programma nessuna sorveglianza ordinata a livello nazionale per le infezioni da Salmonella nei maiali e neanche nell’UE esiste una simile disposizione. I maiali devono essere dunque cancellati dal campo di applicazione del capoverso sulle infezioni da Salmonella.
Art. 256 I dati relativi alla sorveglianza delle infezioni da Salmonella non vengono più raccolti dai Cantoni, ma possono essere consultati direttamente, anche, nel sistema d’informazione per i dati di laboratorio ALIS. Non è più necessario, quindi, che i Cantoni ricevano l’esito di laboratorio di tutti i risultati delle analisi sulle infezioni da Samonella. In futuro i Cantoni riceveranno una copia dell’esito di laboratorio solo se si fanno carico essi stessi dei costi dell’analisi oppure se vi è un sospetto di epizoozia a causa di un risultato positivo (cfr. art 61 cpv. 5).
Art. 257 Visto che il numero di animali di un avicoltore può variare, esso non può essere un’unità costante. Vi era perciò una parziale mancanza di chiarezza su quali allevamenti di volatili fossero soggetti all’obbligo di analisi e quali no. In futuro, perciò, l’obbligo di analisi (così come l’obbligo di notifica di cui all’art. 18b) per gli animali da allevamento della linea ingrasso e uova e per le galline ovaiole dipende dal numero di posti. Per gli animali da ingrasso, invece, una superficie di base del pollaio minima deve essere de- terminante ai fini dell’obbligo di analisi. Il motivo è che vi sono diverse forme di ingrasso con differente peso finale degli animali, pertanto il numero dei posti per gli animali da ingrasso non rappresenta un’unità costante. Il prelievo di campioni negli incubatoi deve essere precisato. Il capoverso 4 in vigore, che prescrive il prelievo di campioni in incubatoi a partire da una determinata dimensione, può quindi essere stralciato. Ora, in alternativa all’analisi degli animali da allevamento della linea ingrasso e uova dovrebbe essere possibile un prelievo dei campioni nell’incubatoio, se gli animali sgusciati dalle uova da cova sono de- stinati soltanto alla vendita all’interno del Paese. Vige anche un intervallo di analisi di massimo 2 setti- mane.
Art. 258 cpv. 1 In futuro per le analisi prescritte per le infezioni da Salmonella dei volatili si dovrà utilizzare obbligato- riamente la domanda di analisi «Programma di lotta alla salmonella nei volatili» emessa automatica- mente al momento della notifica di stabulazione dal portale Internet Agate. In questo modo si assicura il necessario flusso di informazioni.
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Art. 259 cpv. 3 Indicazioni esplicite su quando un caso di sospetto considerato invalidato.
Art. 272 e 274 Le indennità per le perdite di api devono essere regolate allo stesso modo per tutte le epizoozie. Le regolamentazioni sulla peste americana (art. 272) ed europea (art. 274) delle api vanno adattate a quelle per l’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare (art. 274g).
Art. 273 cpv. 2 In base al diritto vigente il raggio delle zone di sequestro stabilite in caso di diagnosi di peste europea e quello previsto in caso di peste americana delle api (art. 271 e 273) sono differenti. Per la peste ameri- cana il raggio è di 2 chilometri, per la peste europea, invece, è stato stabilito un raggio di 1 chilometro. Questo perché al momento dell’introduzione delle zone di sequestro nel 2009, in Svizzera vi erano ancora molti casi di peste europea (circa 800 casi nel 2009). Nel frattempo il numero di casi di peste europea notificati è diminuito notevolmente (377 casi nel 2016). Per valutare l’efficacia della lotta alla peste europea nel 2014 il Servizio sanitario apistico ha svolto, su incarico dell’USAV, un sondaggio presso i veterinari cantonali e gli ispettori degli apiari. Nell’ambito di tale sondaggio è emerso più volte che le zone di sequestro per la peste europea e per quella americana dovrebbero avere lo stesso raggio. La zona di sequestro per la peste europea (attualmente di 1 km) deve essere dunque adattata a quella per la peste americana (2 km).
Art. 301a Ai veterinari cantonali viene conferita la competenza di informare terzi definiti nel caso di un focolaio di epizoozia. Il presupposto è che tale terza persona dimostri una relazione con il caso di epizoozia e che l’informazione serva a impedire l’ulteriore diffusione della stessa. In particolare ciò riguarda il caso in cui i terzi sono detentori di animali la cui azienda si trova nelle vicinanze del caso di epizoozia oppure qualora essi prestino aiuto agli organi di esecuzione nella gestione del caso di epizoozia. In questo contesto possono essere resi noti dati personali non particolarmente confidenziali come le generalità del detentore interessato dall’epizoozia.
Art. 312 cpv. 2 lett. b Nell’ambito dell’ultima revisione dell’ordinanza sulle epizoozie (RU 2015 4255) sono stati estesi i requi- siti cumulativi applicabili al riconoscimento come laboratorio per la diagnostica ufficiale delle epizoozie. Uno dei nuovi presupposti era offrire un ampio spettro di analisi di epizoozie secondo gli articoli 3–5. Questo presupposto va ora precisato, visto che l’offerta deve includere un numero concreto di epizoozie, ossia almeno 15. Tale numero deriva dal fatto che le analisi previste dall’OFE nell’ambito della lotta e della sorveglianza delle epizoozie riguardano in gran parte (per il 60% circa) epizoozie per la cui analisi non sono necessarie conoscenze speciali. In questo modo è possibile aspettarsi uno spettro minimo di
15 epizoozie nel portfolio diagnostico di un laboratorio riconosciuto.
2. Ordinanza BDTA
Art. 3 cpv. 1 lett. g e cpv. 1bis D’ora in poi anche per gli animali delle specie ovina e caprina saranno introdotti la storia e lo stato della storia dell’animale. Quest’ultimo svolge tra l’altro un ruolo importante nell’ambito dei contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
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Art. 7 cpv. 1bis e 2 Ora, per gli animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati la data di nascita, di importazione, d’esportazione, d’entrata da un’azienda detentrice di ani- mali in Svizzera, d’uscita a un’altra azienda detentrice di animali in Svizzera o la morte di un animale. La separazione esplicita di detentori di animali e macelli viene effettuata analogamente alla formulazione di cui agli articoli 5 e 6.
Art. 8b frase introduttiva Adeguamenti redazionali a seguito della modifica degli articoli 18b e 257 OFE.
Art. 12 cpv. 1 lett. cter Secondo lo stesso principio previsto per gli animali della specie bovina, ogni persona deve poter con- sultare la storia, lo stato della storia e la data di nascita di un animale delle specie ovina e caprina, a condizione che conosca il numero della marca auricolare.
Art. 14 cpv. 1 lett. d e h Le organizzazioni di allevamenti, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene vete- rinaria devono poter consultare la storia e le informazioni dettagliate dell’animale anche per gli animali delle specie ovina e caprina, a condizione che il detentore di animali sia membro della relativa organiz- zazione (lett. d). La lettera h, che attualmente disciplina la consultazione di dati da parte di detentori di animali delle specie ovina e caprina, diventa superflua e può quindi essere abrogata.
Art. 29b Le entrate e le uscite di animali, l’importazione e l’esportazione, la morte e le macellazioni possono essere notificate alla banca dati soltanto se gli animali sono registrati in quest’ultima. Pertanto, entro il 31 dicembre 2019 tutti gli animali in vita al 1° gennaio 2019 devono essere registrati nella banca dati. Se nel corso dell’anno si verifica un evento soggetto a notifica ai sensi dell’allegato 1 numero 4, gli animali devono essere registrati preliminarmente.
Allegato 1 n. 4 Nel numero 4 figurano i dati che devono essere notificati alla banca dati al verificarsi dei rispettivi eventi.
3. Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali, OEm-BDTA
Allegato n. 1, 3 e 4 Secondo l’articolo 15b capoverso 2 LFE i costi d’esercizio della banca dati sul traffico di animali devono essere coperti con gli emolumenti dei detentori di animali, il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio federale. Identitas AG in qualità di gestore della BDTA fattura ai detentori di animali, su incarico dell’Uf- ficio federale dell’agricoltura, gli emolumenti. Le modifiche proposte riguardanti l’ampliamento del con- trollo sul traffico di animali alle specie ovina e caprina determinano nuovi costi d’esercizio, che devono essere compensati con gli emolumenti proposti qui di seguito: 1.) In futuro, gli animali delle specie ovina e caprina dovranno essere contrassegnati con due marche auricolari. Per ogni coppia di marca auricolare è riscosso un emolumento pari CHF 1.-. Se si parte da una stima di circa 300 000 nascite all’anno (il numero delle nascite annue degli animali delle specie ovina e caprina non è noto con precisione), le entrate derivanti dalle marche auricolari degli animali delle specie ovina e caprina ammonterebbero a circa 300 000.- CHF l’anno. Su richiesta i detentori di animali possono ritirare le marche auricolari con un microchip incorporato. I relativi costi supplementari sarebbero coperti con l’importo proposto di CHF 1.-. Attualmente non è possibile pre- vedere quanti detentori di animali opteranno per il microchip. Di conseguenza, ora non è possibile
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stabilire l’ammontare degli emolumenti derivanti dal supplemento per il microchip. Gli emolumenti per le usuali marche auricolari e le marche auricolari dotate di microchip vengono conteggiati come per gli animali della specie bovina con i contributi per l’eliminazione. 2.) Nel 2015 sono stati macellati circa 220 000 animali della specie ovina e 30 000 animali della specie caprina. Per la notifica di animali macellati l’emolumento dovrebbe ammontare a CHF -.50, da cui risultano entrate di 125 000 franchi all’anno. Anche questi emolumenti devono essere conteggiati come per gli animali della specie bovina con i contributi per l’eliminazione. 3.) Le mancate notifiche relative agli animali della specie ovina e caprina devono essere addebitate con lo stesso emolumento (CHF 5.-) applicato a quelle per la specie bovina. È difficile stabilire l’ammon- tare degli emolumenti che ne derivano, dato che da un lato non può essere previsto il numero delle notifiche mancanti e dall’altro è difficile identificare le mancate notifiche. Le notifiche errate non sono possibili, contrariamente a quanto avviene per gli animali della specie bovina, poiché possono essere effettuate solo elettronicamente e con la registrazione dei dati avviene un controllo di plausibilità. Riassumendo, si può stabilire che le modifiche nell’OEm-BDTA comporteranno maggiori ricavi di circa 0,4–0,5 milioni l’anno.
Nell’ambito della procedura di consultazione relativa al pacchetto di ordinanze agricole della primavera 2017, anche il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha previsto una modifica dell’OEm-BDTA: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2017.html#WBF. Dovrebbe avvenire una riduzione degli emolumenti pari in media al 10 %. Gli emolumenti introdotti nell’ambito dell’amplia- mento del controllo del traffico di animali alle specie ovina e caprina tengono conto della riduzione degli emolumenti prevista dal DEFR.
4. Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’elimina-
zione dei sottoprodotti di origine animale
Art. 1 lett. a, abis, c e cbis nonché art. 2 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 1bis Ai sensi dell’articolo 45a capoverso 2 LFE i contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di ori- gine animale vengono versati ai detentori di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina e di volatili nonché ai macelli. Attualmente, alla macellazione di un animale delle specie ovina e caprina l’importo di 4.50 franchi viene versato interamente al macello. Dato che in futuro anche tutte le nascite, le entrate, le uscite e la morte devono essere notificate al gestore della BDTA, come per gli animali della specie bovina, i contributi per l’eliminazione devono essere versati, per animale, per metà all’azienda di nascita e per metà al macello (art. 1 lett. abis, c e cbis). Questa modifica non causa cambiamenti nei costi. Al capoverso 1 lettera a viene effettuato un adeguamento redazionale («azienda detentrice di animali» anziché «azienda» secondo la formulazione di cui all’articolo 6 lettera o OFE). La disposizione viene integrata infine con bufali e bisonti. Anche al capoverso 1 dell’articolo 2 occorre aggiungere i bufali e i bisonti, dato che pure per questi animali vengono versati contributi. Inoltre, nel nuovo capoverso 1bis si definisce che anche per gli animali della specie ovina e caprina devono essere versati contributi se sono state effettuate le relative notifiche alla BDTA (regolamentazione analoga per gli animali della specie bovina).
5. Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Titolo Siccome in futuro rientrerà nel campo di applicazione dell’ordinanza anche il commercio dei sottopro- dotti di origine animale, il titolo deve essere formulato in maniera più aperta.
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Art. 2 cpv. 1 e 2bis lett. c In futuro l’ordinanza conterrà non solo le prescrizioni per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine ani- male, ma anche per il loro commercio (cpv. 1). Siccome spesso il commercio attraversa i confini nazio- nali, indirettamente sono interessate anche l’importazione e l’esportazione di sottoprodotti di origine animale. Occorre inoltre estendere il campo di applicazione dell’ordinanza alla trasformazione diretta di resti alimentari in concime. Ciò significa che è possibile trasformare i resti alimentari in concime senza prima sottoporli a fermentazione o compostaggio. Il motivo è che sempre più spesso nei ristoranti sono installati piccoli impianti che consentono di trasformare direttamente i resti alimentari in concime (cpv. 2bis lett. c).
Art. 2a Si precisa che ai prodotti derivati si applicano in linea di principio gli stessi requisiti previsti per i prodotti di partenza delle relative categorie di rischio. Per motivi di uniformità, occorre spostare in questa nuova disposizione la regolamentazione secondo cui l’OESA non vale (più) per i prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale (art. 21 cpv. 3).
Art. 3 Lett. b: adeguamento redazionale Lett. hbis: la nuova definizione «proteine animali trasformate» è presente in relazione con i previsti al- leggerimenti dei divieti, ora presenti a causa della BSE, di somministrare proteine animali agli animali da reddito. Lett. i: in virtù della nuova lettera hbis, è possibile abbreviare la definizione di farina di pesce.
Art. 5 Lett. b n. 2, c e f: adeguamento redazionale a seguito della modifica dell’OFE (art. 179d). Lett. e: gli animali selvatici o parti di essi che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali non saranno più considerati materiale della categoria 1 solo se uccisi per la produzione della carne ma anche se deceduti a causa di un’epizoozia (es. peste suina africana).
Art. 6 Lett. b: estensione del campo di applicazione ai volatili uccisi nell’ambito della lotta alla salmonella. L’uccisione avviene con lo stesso metodo impiegato per i volatili uccisi al termine del periodo di deposi- zione (dopo sterilizzazione a pressione) e trasformati in concime tramite fermentazione. Lett. d: gli animali selvatici e parti di essi uccisi per la produzione della carne che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali e che non saranno utilizzati come derrate alimentari vengono spostati dalla categoria 2 alla categoria 3.
Art. 7 Lett. a: cfr. commento relativo all’articolo 6 lettera d. Con lo spostamento sarà possibile, come nell’UE, l’utilizzo di questo sottoprodotto di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali da com- pagnia. Lett. b: adeguamento redazionale; specificazione della distinzione dal materiale di cui alla lettera a.
Titolo prima dell’art. 9, art. 9 rubrica e lett. e La modifica del titolo e della rubrica dell’articolo 9 derivano dall’ampliamento del campo di applicazione dell’ordinanza. Il nuovo obbligo introdotto alla lettera e (annotazione dei flussi delle merci) garantirà la tracciabilità dei prodotti.
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Art. 10 e 13 Considerazioni generali: Gli obblighi di registrazione e notifica vanno allineati alle regolamentazioni UE (dove si parla di «riconoscimento»). È prevedibile che fra 2–3 anni gli elenchi delle aziende dovranno essere esportati da ASAN al sistema TRACES tramite un’interfaccia, per la quale un requisito è la com- pleta corrispondenza di contenuti e formati con quelli delle regolamentazioni UE. Occorre pertanto che sia l’USAV a disciplinare in direttive tecniche il tipo e il formato delle voci (art. 13 cpv. 2). Gli elenchi dovranno corrispondere alle cosiddette «specifiche tecniche» dell’UE (basate sul regolamento n. 1069/20093 e attualmente in rielaborazione), le quali prevedono tra le altre cose anche sezioni specifi- che per la registrazione di aziende che utilizzano cosmetici o dispositivi medici (inclusi quelli da impie- gare sugli animali) basati su sottoprodotti di origine animale. Art. 10 Abs. 3 Bst. e: chiara distinzione fra campi di applicazione per la «consegna di materiale della categoria 3 per l’alimentazione» e per la «fabbricazione di alimenti greggi per animali da compagnia». Si propone perciò in futuro di escludere dall’obbligo di notifica e di dispensare da oneri specifici, quali ad esempio l’adempimento dei criteri microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38, solo la «consegna diretta di materiale della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettera a da aziende alimentari a clienti finali (detentori di animali che somministrano il materiale ai propri animali carnivori oppure a propri uccelli necrofagi)». Tutte le attività da ciò derivanti (commercio, vendita, trasformazione) vanno considerate «fabbricazione di alimenti (greggi) per animali da compagnia»
Art. 11 cpv. 1, 12 cpv. 1 e 4, 14 rubrica e parte introduttiva e 17 Adeguamento redazionale a seguito della modifica dell’articolo 10.
Art. 15 cpv. 1 L’obbligo del controllo autonomo si applica anche alle persone fisiche e giuridiche. A seconda dell’atti- vità l’attenzione è rivolta principalmente a una rintracciabilità permanente o a un programma completo di controllo dei pericoli in base ai criteri HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) di cui all’allegato 2.
Art. 16 cpv. 2 Specificazione redazionale: anche i macelli sono aziende alimentari.
Art. 21 cpv. 3 Cfr. commento all’articolo 2a.
Art. 22 Cpv. 1 lett. b n. 2: Dall’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1 si ottengono nella pratica non solo combustibili ma anche carburanti. I grassi fusi della categoria 1 ad esempio ven- gono utilizzati direttamente come combustibile da riscaldamento ma anche trasformati in carburanti come il biodiesel. La disposizione è pertanto completata di conseguenza. Cpv. 2 lett. a: Dato lo status BSE della Svizzera a «rischio trascurabile», il limite di età non sarà più di 6 ma di 12 mesi. Per permettere di eseguire la regolamentazione, per quanto riguarda la somministra- zione ad animali carnivori si deve rinunciare a una differenziazione dettagliata che consideri la regola- mentazione in deroga per il ridotto numero di bovini importati da Paesi a «rischio controllato».
3 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
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Art. 28 lett. b e d Come accade in UE4, è possibile somministrare oltre alla gelatina di non ruminanti anche il loro colla- gene (lett. b). Alla lettera d si specifica poi che si tratta di grassi fusi. È inoltre possibile utilizzare solo materiale greggio proveniente esso stesso dalla catena alimentare o degli alimenti per animali.
Art. 29 rubrica, frase introduttiva e lett. a-bbis In futuro il campo di applicazione di questa disposizione non riguarderà più solo suini e volatili ma tutti i non ruminanti. Come accade nell’UE inoltre, i sottoprodotti di animali acquatici potranno ancora essere utilizzati come materiale di partenza per alimenti per animali solo dopo la trasformazione in «farina di pesce» (proteine animali trasformate). I parametri per la fabbricazione di farina di pesce dovranno es- sere gli stessi dell’UE (elencati all’allegato 5 n. 30). Durante la produzione e l’impiego di alimenti per animali contenenti farina di pesce, deve essere garantita una rigida separazione della catena degli ali- menti per i ruminanti a tutti i livelli (fino all’azienda detentrice di animali).
Art. 30 Estensione del campo di applicazione a tutti i non ruminanti (attualmente riguarda solo suini e volatili). Si devono inoltre definire i metodi di produzione autorizzati per i prodotti sanguigni.
Art. 31 Questa modifica punta ad allineare alle regolamentazioni UE le condizioni quadro e i criteri per la fab- bricazione e l’utilizzo di proteine animali trasformate di non ruminanti (tranne quelle di insetti e animali acquatici) per l’utilizzo in aziende di acquacoltura (cfr. anche allegato 5 n. 30).
Art. 31a Questa regolamentazione riguardante la somministrazione di proteine di insetti ad animali d’acquacul- tura corrisponde a quella che sarà applicata nell’UE dal 1° luglio 20175. In questo caso gli insetti sono considerati animali da reddito, ragione per cui l’elenco dei possibili sostrati (con particolare attenzione alla lotta alla BSE) è limitato. Questa regola che attua i divieti di somministrazione agli animali da reddito (nessun materiale di ruminanti, divieto di «cannibalismo») è necessaria poiché le proteine degli insetti contengono sempre tracce dei sostrati nutritivi loro somministrati. Le proteine degli insetti vanno inoltre trattate secondo l’allegato 5 numero 30 e devono essere rispettati i criteri microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38 (come per tutti i prodotti derivati per la fabbricazione di alimenti per animali).
Art. 32a I requisiti della separazione tra catene degli alimenti per specie animali differenti devono basarsi sull’al- legato IV capi III e IV nonché sul capo V sezioni B e C del regolamento CE n. 999/2001 6. In veste di
4 Allegato IV capo II del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/839 della Com- missione, del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92. 5 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sot- toprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/839 del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92. 6 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni
per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/839 del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92.
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autorità di vigilanza nel settore della salute degli animali, l’USAV emanerà direttive tecniche per sempli- ficare alle autorità di esecuzione l’interpretazione delle definizioni più complesse, come per esempio «sistema chiuso» o «separazione dei locali».
Art. 33 Il campo di applicazione della norma sarà limitato ai sottoprodotti che sono adatti alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Inoltre, la produzione di alimenti greggi per animali da compagnia sarà disciplinata analogamente alle prescrizioni del diritto europeo 7. Le proteine animali trasformate utilizzate quali componente di alimenti per animali da compagnia dovranno soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5. Per una migliore leggibilità, occorre inoltre strutturare diversamente la norma.
Art. 34 Cfr. commento relativo all’articolo 10 capoverso 3 lettera e. È inoltre esplicitato cosa si considera una consegna diretta.
Titolo prima dell’art. 34a nonché art. 35 Rubrica Inserimento di un articolo che rimanda specificatamente alle prescrizioni per la fabbricazione di concime. Questo secondo nuovo articolo nella sezione 4 ha reso necessaria una rubrica per l’articolo 35.
Allegato 1 Cfr. commenti agli articoli 10 e 13. In futuro saranno elencati esplicitamente anche gli impianti che pro- ducono biogas e gli impianti di compostaggio. La registrazione degli stabilimenti di cui al numero 10 ha per oggetto la sorveglianza del riutilizzo canalizzato dei sottoprodotti di origine animale (separazione dei ruminanti e separazione in base alla specie animale).
Allegato 2 Cfr. commento relativo all’articolo 15 capoverso 1. Si richiama inoltre l’attenzione in particolare alla chiara separazione delle catene degli alimenti per le diverse specie animali, dato che essa costituisce tuttora un elemento centrale della lotta alla BSE.
Allegato 5 N. 30: metodi per la fabbricazione di proteine animali trasformate di mammiferi, non provenienti da mammiferi (es. volatili o insetti) e di farina di pesce. N. 30a: metodi per la fabbricazione di prodotti sanguigni. N. 31: Allineamento dei metodi per la trasformazione dei grassi fusi alle prescrizioni UE. N. 38: Gli standard microbiologici (e il relativo programma di controllo a campione per la prova della conformità) si applicano a tutti i prodotti derivati per la fabbricazione di alimenti per animali (es. proteine animali trasformate, prodotti sanguigni, grassi fusi, ecc.). Nel caso di alimenti per animali essi si appli- cano tuttavia solo a quelli per animali da compagnia. Il testo dell’ordinanza viene precisato di conse- guenza. Risulta così anche chiaro che i rischi microbiologici nella fabbricazione di alimenti per animali da reddito (che spesso ricevono soprattutto o esclusivamente ingredienti vegetali) devono essere con- trollati nell’ambito dei programmi di controllo autonomo e dei programmi HACCP di diritto relativo agli alimenti per animali (cfr. la proposta di stralcio dell’art. 226 OFE).
7 Allegato XIII capo II del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante dispo-
sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, p. 1.
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N. 39: Allineamento dei metodi di trasformazione per il concime alle prescrizioni UE. Queste prescrizioni si applicano ora anche ai resti alimentari trasformati in concime (cfr. modifica dell’art. 2 cpv. 2 bis lett. c). N. 42: adeguamento redazionale N. 43: Come nell’UE, in futuro per la fermentazione o il compostaggio di tutti i sottoprodotti della cate- goria 3 sarà sufficiente il trattamento termico con una temperatura interna di 70 °C per almeno un’ora a una dimensione massima delle particelle di 12 mm (attualmente per i prodotti provenienti da macelli e stabilimenti di sezionamento di cui all’articolo 7 lettera a è prescritta anche una sterilizzazione a pres- sione).
6. Modifica di altri atti normativi
6.1 Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni
Art. 31 cpv. 1 lett. e, art. 47 cpv. 1 e art. 53 cpv. 1 lett. b L’articolo 31 OMCC, che disciplina il prelievo di campioni per le analisi di laboratorio, deve essere inte- grato con la disposizione che prevede anche il prelievo di campioni per i programmi di sorveglianza secondo l’ordinanza sulle epizoozie. A seguito di questo completamento sono stati effettuati adegua- menti redazionali negli articoli 47 e 53.
6.2 Ordinanza sul controllo del latte
Art. 5 In futuro, in caso di focolaio di afta epizootica il veterinario cantonale deve poter ordinare l’esonero dal controllo del latte ai sensi dell’ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0; art. 102 cpv. 1bis lett. d). L’articolo 5, che disciplina le eccezioni al controllo, deve quindi essere modifi- cato di conseguenza.
III. Ripercussioni
1. Ripercussioni per la Confederazione
I costi di investimento per gli adeguamenti del sistema BDTA in relazione alle nuove notifiche da effet- tuare per gli ovini e i caprini ammontano a circa 2,2 milioni e sono a carico della Confederazione; essi vengono finanziati tramite il credito globale (A2111.0001 dell’UFAG). I costi d’esercizio supplementari che ne derivano sono coperti dai ricavi degli emolumenti più elevati di circa 0,4–0,5 milioni di franchi l’anno (interamente coperti e figuranti nella voce di bilancio E.100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) dell’UFAG). La determinazione dei criteri per la separazione di «proteine animali trasformate» per l’utilizzo canaliz- zato, tenendo conto degli attori interessati, nonché l’adeguamento degli elenchi di aziende che elimi- nano i sottoprodotti di origine animale alle nuove prescrizioni implicherà notevoli risorse umane. L’USAV compenserà questi costi internamente. Inoltre, per la migrazione degli elenchi delle aziende da ASAN a TRACES (cfr. commento relativo all’art. 10 OESA), prevista presumibilmente nel 2018, è necessario un adeguamento del sistema informatico ASAN, i cui costi ammontano a circa 100 000 franchi e sono attribuiti al credito globale (A200.0001 dell’USAV). Inoltre, le presenti modifiche delle ordinanze non hanno alcuna ripercussione a livello finanziario o di personale per la Confederazione.
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2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Per le autorità d’esecuzione la nuova regolamentazione concernente il traffico di animali delle specie ovina e caprina potrebbe comportare inizialmente un onere di lavoro maggiore. Non appena il sistema sarà consolidato, grazie ai dati salvati a livello centrale il lavoro dei Cantoni nella sorveglianza e nella lotta alle epizoozie sarà facilitato. Anche l’attuazione dei criteri per la separazione in relazione all’utilizzo canalizzato di «proteine animali trasformate» e la nuova creazione e la migrazione, da ASAN a TRACES, dell’elenco delle aziende che eliminano sottoprodotti di origine animale costituiranno un onere supplementare iniziale. Tramite le nuove competenze del veterinario cantonale di impartire ordini in caso di comparsa dell’afta epizootica nell’ambito della raccolta del latte, i Cantoni avranno la possibilità di attuare in modo coordi- nato il nuovo piano di raccolta del latte elaborato congiuntamente. L’attuazione efficace del piano pre- suppone tuttavia già attività prima della comparsa di un focolaio di un’epizoozia. In particolare, devono essere intrattenuti contatti regolari con gli attori cantonali del settore lattiero e stipulati contratti o accordi con aziende interessate e idonee alla raccolta del latte nelle zone colpite in caso di epizoozia. A seguito delle modifiche di ordinanza relative alla sorveglianza dell’infezione da Salmonella dei volatili, i Cantoni non riceveranno più i risultati della sorveglianza in forma cartacea, bensì elettronicamente. Eventualmente, ne scaturirà un determinato bisogno di formazione per i Cantoni. L’ampliamento da 1 a 2 km del raggio della zona di sequestro in caso di comparsa della peste europea delle api può comportare in caso di epizoozia un aumento dei controlli delle colonie di api da parte degli ispettori cantonali degli apiari.
3. Ripercussioni per l’economia
Le modifiche di ordinanza proposte possono comportare un certo onere supplementare per i detentori di animali. La notifica alla BDTA delle nascite, delle entrate e delle uscite di animali delle specie ovina e caprina rappresenta un onere supplementare per i detentori di animali. Inoltre, si applicano emolu- menti più elevati o nuovi per le marche auricolari e la notifica degli animali macellati. Con i provvedimenti proposti si riduce tuttavia il rischio di un focolaio di epizoozia. In caso di focolaio di un’epizoozia il potenziale di pericolo per l’economia sarebbe notevole.
IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche delle ordinanze proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’allegato veterinario dell’Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l’UE (RS 0.916.026.81, all. 11), e servono all’armonizzazione con quest’ultimo. Nell’UE i detentori di animali non sono obbligati a notificare tutte le nascite, le entrate e le uscite nonché la morte di ovini e caprini 8. L’ampliamento proposto del controllo sul traffico di animali alle specie ovina e caprina va quindi oltre i requisiti dell’UE, ma è compatibile con questi. Il nuovo piano di raccolta del latte in caso di afta epizootica è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera relativi alle misure volte a prevenire e lottare contro le epizoozie altamente contagiose (ad. es. art. 3.4.9 del Terrestrial Animal Health Codes dell’OIE).
8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e
di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE, GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.
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