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Dipartimento federale delle finanze DFF

Avamprogetto di

accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

21 giugno – 13 ottobre 2017

Bundesgasse 3, 3003 Berna, Svizzera www.dff.admin.ch

Sommario 2

1 Basi dell’accordo 3

1.1 Situazione iniziale 3

1.2 Andamento dei negoziati 5

1.3 Risultato dei negoziati 5

1.4 Sintesi del contenuto dell’Accordo 5

1.5 Valutazione 6

1.6 Versioni linguistiche dell’Accordo 8

2 Commento ai singoli articoli dell’Accordo 8

3 Ripercussioni 16

3.1 Ripercussioni organizzative, finanziarie e sull’effettivo del personale per la Con- federazione, i Cantoni e i Comuni 17

3.2 Ripercussioni economiche 17

4 Rapporto con il piano di legislatura e le strategie del Consiglio federale 17

5 Aspetti giuridici 17

5.1 Costituzionalità e forma dell’atto 17

5.2 Attuazione provvisoria 18

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1 Basi dell’accordo

1.1 Situazione iniziale

Le economie della Svizzera e degli Stati Uniti d’America (Stati Uniti) sono fortemente interdipendenti. Nel 2016 la Svizzera ha esportato merci del valore di 36,8 miliardi di dollari negli Stati Uniti, da dove ne ha importate per 22,6 miliardi. Nell’insieme, la Svizzera si colloca al 12° posto nella classifica dei partner economici più stretti degli Stati Uniti, sebbene la sua quota sul commercio totale con gli Stati Uniti rappresenti l’1,6 per cento appena. Gli Stati Uniti sono il terzo principale Paese importatore e il secondo principale Paese esportatore per la Svizzera. Tra i due Stati non esiste un accordo di libero scambio.

Dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti e gli altri attentati commessi all’interno e all’esterno dell’Europa, le autorità doganali attribuiscono la massima priorità alla sicurezza nella catena di fornitura in tutto il mondo, basandosi sul SAFE («Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade»), il qua- dro di norme emanate dall’Organizzazione mondiale delle dogane per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale. Queste condizioni quadro prevedono una predi- chiarazione per l’importazione e l’esportazione di merci sulla base della quale ven- gono effettuati un’analisi dei rischi ed eventuali controlli di sicurezza. Inoltre, all’interno dell’Unione europea (UE) e anche in Svizzera è stata creata la qualifica di operatore economico autorizzato («Authorised Economic Operator», AEO). Con la modifica del 18 giugno 2010, alla legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD) è stato aggiunto l’articolo 42a sugli operatori economici autorizzati2. La qualifica di operatore economico autorizzato è rilasciata alle persone che sono ritenute affidabili in materia di sicurezza nella catena internazionale di fornitura. All’AEO sono concesse agevola- zioni nella predichiarazione e nei controlli delle merci rilevanti ai fini della sicurezza. In base a un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurez- za, gli AEO beneficiano di agevolazioni non solo nel proprio Paese, ma anche in quello della parte contraente. Ai fini della sicurezza nella catena di fornitura, nel 2001 gli Stati Uniti hanno introdotto il programma «Customs-Trade Partnership Against Terrorism» (C-TPAT; partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo).

Nel 2002 l’Amministrazione americana delle dogane, l’attuale «U.S. Customs and Border Protection» (CBP), ha proposto all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) di stipulare un accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale (di se- guito: «Accordo di assistenza amministrativa» o semplicemente «Accordo»). Il 16 febbraio 2005 il Consiglio federale ha approvato il rispettivo mandato negoziale. L’Accordo è stato messo a punto in due cicli di negoziati, più precisamente nel mese di ottobre del 2005 a Berna e nel mese di marzo del 2006 a Washington, D.C., ed è stato siglato il 29 giugno 2007 in occasione della sessione dell’Organizzazione mon- diale delle dogane. In seguito, la Svizzera ha tuttavia richiesto una rinegoziazione dell’Accordo che si è svolta all’inizio del mese di febbraio del 2009 a Berna. Nel 2010 il testo rettificato è stato quindi trasmesso agli Stati Uniti per un esame, ma nel 2011 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha ritenuto che la conclusione di un ac- cordo di assistenza amministrativa non fosse un affare urgente.

1 RS 631.0

2 In vigore dal 1° aprile 2011 (RU 2011 981).

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Alla fine del 2012 gli Stati Uniti hanno sottoposto diverse modifiche alla Svizzera, puntualizzando inoltre che la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza, in particolare la qualifica di AEO, era vincolata al- la conclusione di un accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale. In altri termini, senza un accordo di assistenza amministrativa non può essere concluso un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza. Gli Stati Uniti hanno ribadito la loro posizione nel 2017.

Nei mesi di settembre e ottobre del 2013 l’AFD ha svolto una consultazione presso

29 associazioni economiche e 30 aziende selezionate, che possedevano già o erano

interessate a ottenere la qualifica di AEO, chiedendo loro quanta importanza attri- buissero a un accordo di assistenza amministrativa, quanto fosse rilevante il recipro- co riconoscimento della qualifica di AEO e del C-TPAT, se fossero favorevoli alla conclusione di un accordo di assistenza amministrativa da parte della Confederazio- ne e se avrebbero acconsentito a rinunciare al reciproco riconoscimento della qualifi- ca di AEO e del C-TPAT qualora la Confederazione avesse desistito dal concludere un accordo di assistenza amministrativa. I risultati della consultazione possono esse- re così sintetizzati: l’Accordo di assistenza amministrativa nella versione di allora è stato chiaramente respinto. Il riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicu- rezza non sembrava rivestire un interesse prioritario per l’economia. Per il resto, i ri- sultati della consultazione non si sono dimostrati molto significativi.

Il 24 giugno 2014 il Consiglio federale ha deciso che i negoziati con gli Stati Uniti in materia di assistenza amministrativa in ambito doganale dovessero proseguire sulla scorta dell’esistente mandato negoziale. La sua decisione era fondata sulle seguenti considerazioni:

 I negoziati concernenti un accordo sulla reciproca assistenza amministrativa in ambito doganale sono stati condotti su richiesta degli Stati Uniti, che speravano in una collaborazione bilaterale più intensa per quanto riguarda prevenzione, indagini e scoperta di infrazioni doganali. Infatti, le infrazioni doganali danneg- giano gli interessi economici, fiscali e di politica commerciale non solo degli Sta- ti Uniti, ma anche della Svizzera; deve inoltre essere garantita la corretta de- terminazione di dazi e altri tributi. Per gli Stati Uniti un’azione congiunta più effi- cace contro le infrazioni doganali riveste dunque un interesse prioritario. A cau- sa dell’interdipendenza economica e dei cospicui scambi bilaterali di merci, l’AFD è senz’altro interessata a poter collaborare con la CBP nella prevenzione, nelle indagini e nella scoperta di infrazioni doganali. Per quanto riguarda l’assistenza amministrativa, tuttavia, l’interesse è chiaramente più delle autorità che delle cerchie economiche, le quali non possono trarne alcun vantaggio.  Per gli Stati Uniti gli aspetti della sicurezza sono molto importanti. Il reciproco ri- conoscimento delle misure doganali di sicurezza (AEO/C-TPAT) deve servire ad aumentare la sicurezza interna agli Stati Uniti, poiché saranno importate sol- tanto merci adeguatamente controllate e ritenute sicure. Gli AEO svizzeri po- trebbero dunque beneficiare di agevolazioni nell’importazione di merci negli Stati Uniti, in quanto è ipotizzabile che le loro merci, già controllate al momento dell’uscita dalla Svizzera, non saranno controllate una seconda volta all’importazione negli Stati Uniti in virtù del riconoscimento reciproco dei control- li doganali.  I fatti hanno dimostrato che l’assenza del riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza al momento dell’importazione delle merci negli Stati Uniti

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potrebbe comportare notevoli svantaggi o ritardi se le merci non provengono da una catena di fornitura riconosciuta sicura, ossia non sono trasportate da un AEO riconosciuto dagli Stati Uniti.  Nel 2013, tuttavia, il riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurez- za non è stato considerato imprescindibile dagli esponenti dell’economia.  Per non ostacolare il cammino verso la conclusione di un accordo sul ricono- scimento reciproco delle misure doganali di sicurezza, occorre tuttavia prose- guire i negoziati per un accordo di assistenza amministrativa. Secondo gli Stati Uniti, l’Accordo [dell’OMC] del 27 novembre 20143 sull’agevolazione degli scambi, che prevede una minima assistenza amministrativa in ambito doganale mediante la trasmissione delle dichiarazioni doganali, non è una condizione suf- ficiente per avviare i negoziati sul riconoscimento reciproco delle misure doga- nali di sicurezza.

La Svizzera è dunque senz’altro interessata a concludere un accordo di assistenza amministrativa e alla possibilità di un accordo sul riconoscimento reciproco delle mi- sure doganali di sicurezza. Qualora l’importazione di merci negli Stati Uniti venisse ulteriormente penalizzata, l’opinione delle cerchie economiche potrebbe mutare rapi- damente.

1.2 Andamento dei negoziati

In via preliminare si sono svolti due cicli di negoziati, nel 2005 a Berna e nel 2006 a Washington, D.C. Successivamente sono state convenute per scritto diverse modifi- che. Nei mesi di febbraio del 2009 e di marzo del 2016 hanno avuto luogo due ulte- riori cicli di negoziati a Berna.

1.3 Risultato dei negoziati

Il presente testo dell’Accordo non è ancora la versione definitiva siglata o firmata.

1.4 Sintesi del contenuto dell’Accordo

L’Accordo si basa fondamentalmente sugli accordi di assistenza amministrativa stipu- lati tra la Svizzera e l’Unione europea4 e tra l’Unione europea e gli Stati Uniti5. Duran- te i negoziati, gli interlocutori americani si sono parzialmente appellati al modello di accordo sull’assistenza amministrativa degli Stati Uniti, la parte svizzera si è riferita invece all’Accordo sull’agevolazione degli scambi.

3 L’Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è entrato in vigore il 22 febbraio 2017

(RU 2017 2103 e RU 2017 2105; RS 0.632.20 all. 1°.15). 4 Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che aggiunge

all'Accordo del 22 luglio 19721 fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera un protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (RS 0.632.401.02). 5 Accordo del 28 maggio 1997 di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale tra la

Comunità europea e gli Stati Uniti d’America (GU N. L 222 del 12 agosto 1997, pagg. 17–24).

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L’Accordo di assistenza amministrativa comprende 16 articoli e disciplina i seguenti ambiti:

 definizioni  campo d’applicazione  assistenza amministrativa generale  assistenza amministrativa particolare  presenza di collaboratori  atti e documenti  testimoni e periti  forma e contenuto della domanda di assistenza amministrativa  disbrigo di domande di assistenza amministrativa  riservatezza e impiego delle informazioni  deroghe all’obbligo di fornire assistenza amministrativa  costi dell’assistenza amministrativa  ripartizione di valori patrimoniali  attuazione  campo d’applicazione territoriale  entrata in vigore e denuncia.

1.5 Valutazione

Il DFF è del parere che la conclusione dell’Accordo di assistenza amministrativa sia nell’interesse dell’economia svizzera, per giungere eventualmente a concludere un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza. La posizio- ne assunta in proposito dal Consiglio federale nel 2014 non è cambiata. Soprattutto nell’ultimo ciclo di negoziati, che risale al mese di marzo del 2016, sono stati conse- guiti importanti progressi. In particolare sono stati raggiunti i seguenti compromessi:

 Esclusione di provvedimenti coercitivi o assistenza amministrativa particolare: l’adozione di provvedimenti coercitivi non è stata esplicitamente esclusa, come originariamente auspicato dalla Svizzera, tuttavia è stato convenuto che l’amministrazione interpellata potrebbe eseguire ispezioni eccetera e si riserve- rebbe il diritto di decidere se intraprendere simili attività a seguito di una do- manda di assistenza amministrativa (art. 4 par. 3). In proposito occorre segnala- re che il mandato negoziale del Consiglio federale del 16 febbraio 2005 è stato relativizzato con l’articolo 115 e seguenti LD6, secondo cui i provvedimenti coercitivi sono ammessi nell’ambito dell’assistenza amministrativa. L’articolo 115e LD sancisce che possono essere ordinati provvedimenti coerci- tivi se il diritto svizzero o il diritto internazionale ne prevede l’esecuzione e di- chiara applicabili gli articoli 45–60 della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo (DPA). Queste disposizioni disciplinano sequestro, perquisizione domiciliare e personale, perquisizione di carte, fermo e traduzione dinanzi al giudice nonché arresto.  Presenza di collaboratori (art. 5): nell’ambito delle imposte dirette le autorità estere non hanno alcun diritto alla presenza8, pertanto durante l’ultimo ciclo di 6 Modifica del 28 settembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231), in particolare art. 115e LD.

7 RS 313.0

8 Art. 8 cpv. 4 della legge del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 651.1).

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negoziati la Svizzera voleva annullare la decisione precedentemente presa rela- tiva alla presenza, ma non è riuscita nel suo intento. Occorre tuttavia notare che la disposizione dell’articolo 5 rappresenta una clausola standard9 in materia do- ganale, di conseguenza è stata infine mantenuta nell’Accordo. In merito alla presenza decide esclusivamente l’amministrazione interpellata, che ne stabili- sce anche le condizioni caso per caso.  Riservatezza e impiego delle informazioni (art. 10): alla vigilia dell’ultimo ciclo di negoziati gli Stati Uniti si sono categoricamente opposti a una disposizione se- condo la quale l’autorità che riceve le informazioni deve disporre di un livello di protezione dei dati equivalente a quello dell’autorità che le ha trasmesse. Du- rante i negoziati gli Stati Uniti hanno invece approvato una formulazione che si rifà all’articolo 12 sottoparagrafo 5.1 lettera a dell’Accordo sulle agevolazioni degli scambi secondo cui, per le informazioni trasmesse, vige nel modo e nell’ampiezza lo stello livello di protezione e confidenzialità del Paese al quale è indirizzata la richiesta. D’altro canto la Svizzera ha dovuto approvare una di- sposizione (art. 10 par. 5), in base alla quale l’autorità richiedente può trasmet- tere le informazioni ricevute in relazione con il terrorismo e la sicurezza nazio- nale ad autorità governative, nel caso degli Stati Uniti al Director of National In- telligence, il coordinatore dei diversi servizi americani delle attività informative. È stata inoltre convenuta una disposizione secondo la quale possono essere trasmessi solo i dati che si ritengono veritieri (art. 10 par. 7); in caso contrario, le autorità si informano reciprocamente e sono tenute a rettificare i dati o a di- struggerli. Nel testo dell’Accordo è stata infine inserita una disposizione che prevede la distruzione dei dati trasmessi quando non sono più necessari (art. 10 par. 8). L’articolo 10 così modificato rappresenta un notevole migliora- mento nell’ambito della protezione dei dati.  Deroghe all’obbligo di fornire assistenza amministrativa (art. 11): l’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE, all’articolo 9 paragrafo 1 lette- ra d, esclude l’assistenza amministrativa qualora ciò possa violare un segreto industriale, commerciale o professionale. La Svizzera voleva inserire la disposi- zione anche nell’Accordo con gli Stati Uniti, che si sono opposti. È stata dunque trovata la soluzione seguente: analogamente all’Accordo di assistenza ammini- strativa tra l’UE e gli Stati Uniti, l’assistenza amministrativa può essere rifiutata se è incompatibile con l’ordinamento giuridico della parte interpellata (art. 19 par. 1). È stato inoltre convenuto uno scambio di lettere complementare con cui, da un lato, la Svizzera spiegherà che l’incompatibilità con il diritto della parte in- terpellata vige anche in caso di violazione di un segreto industriale, commercia- le o professionale, e, dall’altro, gli Stati Uniti aderiranno a questa concezione giuridica. È stata poi inserita una disposizione in base alla quale l’assistenza amministrativa può essere negata se la domanda esula dal campo d’applicazione dell’Accordo (art. 11 par. 2); ciò vale segnatamente per le ricer- che indiscriminate di informazioni («fishing expedition»), che nella prassi sono di fatto escluse se la parte richiedente ottempera all’articolo 8 sulla forma e sul contenuto della domanda di assistenza amministrativa. Infine, è stato aggiunto al preambolo che l’Accordo deve essere applicato rispettando il principio della buona fede. Secondo il parere del Consiglio federale, questo principio deve escludere la domanda di assistenza amministrativa sulla scorta di dati rubati. In tal modo viene tenuto conto delle preoccupazioni espresse in proposito. Gli Sta-

9 Cfr. art. 7 par. 4 dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE e art. 15 par. 4 dell’Accordo di

assistenza amministrativa tra l’UE e gli Stati Uniti.

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ti Uniti si sono decisamente opposti a una disposizione esplicita concernente i dati rubati o le ricerche indiscriminate di informazioni in quanto avrebbe rappre- sentato una manifestazione di sfiducia.

Il DFF è inoltre del parere che dovrebbero essere avviati al più presto negoziati per un accordo sul riconoscimento reciproco di misure doganali di sicurezza.

1.6 Versioni linguistiche dell’Accordo

I negoziati si sono svolti in inglese. Fondandosi sui documenti di lavoro è stata redat- ta la versione tedesca dell’Accordo, che con l’inglese vale come atto originale dell’Accordo.

2 Commento ai singoli articoli dell’Accordo

Preambolo

Com’è consuetudine nei trattati di diritto internazionale, il preambolo descrive i motivi e lo scopo dell’Accordo. Menziona dunque, tra l’altro, l’intenzione di applicare l’Accordo rispettando il principio della buona fede. Questo principio di diritto interna- zionale è già contenuto nell’articolo 26 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 196910 sul diritto dei trattati, in base al quale un trattato di diritto internazionale vinco- la le parti e queste devono eseguirlo in buona fede (pacta sunt servanda). In partico- lare ciò significa che non deve essere domandata né prestata assistenza amministra- tiva in caso di informazioni ottenute in modo illegale, com’è avvenuto con le informa- zioni rubate sui conti bancari nell’ambito delle imposte dirette. Anche dagli Stati Uniti la Svizzera si attende dunque una corretta applicazione dell’Accordo ai sensi del preambolo.

Art. 1 Definizioni

Numero 1: l’«amministrazione doganale» è per la Svizzera l’Amministrazione federa- le delle dogane, per gli Stati Uniti si tratta di due autorità, da un lato l’autorità dogana- le e di protezione dei confini (United States Customs and Border Protection; CBP), dall’altro l’autorità di immigrazione e delle dogane (United States Immigration and Customs Enforcement; ICE). Le due autorità fanno parte del Dipartimento della sicu- rezza interna (Department of Homeland Security). La CBP ha il compito di svolgere controlli doganali e alle frontiere nonché di riscuotere i tributi d’entrata. In questo am- bito esegue – analogamente all’AFD con l’esecuzione di disposti di natura non doga- nale – più di 400 leggi di oltre 40 autorità federali, tra l’altro nell’ambito della immigra- zione illegale, della lotta al traffico di droga e al terrorismo, della protezione commer- ciale dei diritti d’autore e del marchio nonché della protezione dell’agricoltura dall’introduzione di parassiti. L’ICE ha mansioni analoghe. In particolare è responsa- bile di scoprire e perseguire le violazioni dei confini e i potenziali rischi per il sistema

10 RS 0.111

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dei trasporti e l’infrastruttura pubblica. Le due autorità statunitensi possono dunque domandare assistenza amministrativa.

Numero 2: nell’ottica svizzera «diritto doganale» va al di là della legge sulle dogane e comprende altre leggi concernenti la riscossione di tributi sul traffico transfrontaliero delle merci, in particolare l’imposta sul valore aggiunto sulle importazioni, l’imposta sugli oli minerali, l’imposta sul tabacco, l’imposta sulla birra, l’imposta sull’alcool, l’imposta sugli autoveicoli, la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV) e la tassa sul CO2. Le leggi contenenti divieti e restrizioni nell’ambito del traffi- co transfrontaliero delle merci rientrano nel campo d’applicazione oggettivo dell’Accordo se prevedono la competenza penale dell’AFD (cfr. l’ordinanza del 4 apri- le 200711 sulle competenze penali dell’Amministrazione federale delle dogane).

Numero 3: le informazioni possono contenere dati riguardanti persone fisiche e giuri- diche identificate o identificabili. Si tratta dunque di dati personali o di dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettere a e c della legge federale del 19 giugno 199212 sulla protezione dei dati (LPD).

Numero 8: ai sensi di questa disposizione, in combinato disposto con l’articolo 15, l’Accordo vige da un lato per il territorio nazionale della Confederazione Svizzera (in- clusa l’enclave doganale svizzera delle valli di Samnaun e Sampuoir), ma senza le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Comune tedesco di Büsingen am Hochrhein e Comune italiano di Campione d'Italia), dall’altro per il territorio doga- nale degli Stati Uniti che comprende gli Stati Uniti d’America con i 50 Stati federati, il distretto di Columbia e Puerto Rico; non fanno parte del territorio doganale degli Stati Uniti l’Isola di Guam, le Isole Vergini americane, le Samoa americane, le Isole Ma- rianne settentrionali e altre isole prevalentemente disabitate13.

Art. 2 Campo d’applicazione

Questo articolo descrive il campo d’applicazione oggettivo dell’Accordo. Si tratta di poter verificare, sulla base dell’assistenza amministrativa, se il diritto doganale è sta- to applicato correttamente, di scoprire infrazioni doganali e di svolgere indagini in materia. Non è necessaria la presenza di un reato né deve essere stato avviato un procedimento penale presso la parte interpellata. L’assistenza amministrativa si diffe- renzia dunque sostanzialmente dall’assistenza giudiziaria che presuppone l’avvio di un procedimento penale14. L’assistenza amministrativa può giungere alla conclusione che il sospetto di una possibile infrazione doganale si dimostri infondato15.

11 RS 631.09

12 RS 235.1

13 Il campo d’applicazione territoriale si differenzia da quello della Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confede-

razione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.933.61). Questa Convenzione riguarda soltanto gli Stati Uniti, ossia i 50 Stati federati e il distretto di Colombia, ma non gli altri territori (art. 3 par. 1 lett. h). 14 Cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale

(AIMP; RS 351.1) che disciplina l’assistenza per un procedimento penale all’estero. 15 Esempio: all’aeroporto una persona chiede il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto su un orologio di valore.

Di sua iniziativa l’amministrazione doganale comunica il fatto all’ufficio doganale dell’aeroporto di destinazione nell’ambito dell’assistenza amministrativa. Se la persona segnala correttamente l’importazione (scegliendo il passaggio rosso), il suo comportamento è conforme alle leggi. Se, invece, elude la dichiarazione doganale (scegliendo il passaggio verde), commette un’infrazione doganale.

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Il disbrigo di una domanda di assistenza amministrativa è retto dal diritto interno del Paese, tra cui gli articoli 115–115i LD. L’articolo 2 dell’Accordo non riconosce all’amministrazione richiedente il diritto che l’amministrazione interpellata debba ordi- nare provvedimenti coercitivi solo sulla base della domanda di assistenza ammini- strativa. L’AFD potrebbe tuttavia sentirsi obbligata, sulla scorta di una domanda di assistenza amministrativa da parte degli Stati Uniti, ad avviare una procedura penale amministrativa. In questo ambito sarebbero ammessi provvedimenti coercitivi ai sensi dell’articolo 45 e seguenti DPA.

Il disbrigo di una domanda di assistenza amministrativa si basa sulle competenze e sulle risorse di cui l’amministrazione interpellata dispone.

Il paragrafo 3 esclude che negli Stati Uniti possano scaturire dall’Accordo diritti indi- viduali contro l’autorità. Gli obblighi di collaborazione (art. 115 segg. LD) che incom- bono alle persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa in Svizze- ra non sono toccati dalla presente disposizione.

Il paragrafo 4 intende rafforzare e completare la prassi di assistenza amministrativa in vigore. Occorre tuttavia far notare che i due Stati contraenti non si sono sinora prestati assistenza amministrativa per mancanza di un accordo in materia.

Art. 3 Assistenza amministrativa generale

Il presente Accordo di assistenza amministrativa distingue tra assistenza amministra- tiva generale e assistenza amministrativa particolare (art. 3 seg.). La distinzione si ri- fà al modello di accordo degli Stati Uniti. L’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE non prevede questa differenza; disciplina invece l’assistenza ammi- nistrativa su richiesta e l’assistenza amministrativa senza richiesta preliminare (co- siddetta assistenza amministrativa «spontanea»; art. 4).

L’articolo 3 dell’Accordo si riferisce sostanzialmente a informazioni generali, even- tualmente classificate e quindi non accessibili al pubblico, su metodi, tecniche e aiuti all’esecuzione per lo svolgimento di controlli o sulle conoscenze dei modi per com- mettere infrazioni. In linea di principio le informazioni non hanno alcun riferimento con una persona fisica o giuridica individuata o individuabile.

Art. 4 Assistenza amministrativa particolare

Il paragrafo 1 prevede che le persone, le merci e i mezzi di trasporto possono essere sorvegliati in caso di sospetta infrazione doganale. La disposizione corrisponde all’articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE.

Ai sensi del paragrafo 2 le amministrazioni doganali trasmettono informazioni su possibili o imminenti infrazioni doganali su richiesta oppure, nelle situazioni che po- trebbero causare danni importanti, senza che vi sia stata una domanda. Inoltre, le amministrazioni doganali sono libere di fornire spontaneamente informazioni in caso di una possibile infrazione doganale. Se l’assistenza amministrativa è stata fornita senza una precedente richiesta si tratta della cosiddetta «assistenza amministrativa spontanea».

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Conformemente al paragrafo 3 l’amministrazione interpellata può eseguire accerta- menti sulla base di una domanda di assistenza amministrativa. Questa possibilità è già prevista all’articolo 7 paragrafo 1 dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE. La disposizione non significa invece che l’amministrazione richie- dente possa costringere l’amministrazione interpellata ad adottare provvedimenti coercitivi (cfr. anche n. 1.5 precedente). Di fronte a un eventuale ordine di provvedi- menti coercitivi giuridicamente ammessi, l’AFD considererà anche la situazione giuri- dica nell’ambito delle imposte dirette16.

Art. 5 Presenza di collaboratori

La presenza di collaboratori può essere senz’altro utile per il disbrigo di una doman- da di assistenza amministrativa. Nella prassi i funzionari esteri sono di norma presen- ti in caso di interrogatori e altre eventuali operazioni d’inchiesta ammesse in virtù dell’Accordo antifrode17 con l’UE, anche se nell’assistenza amministrativa nell’ambito delle imposte dirette non è previsto il diritto alla presenza (cfr. art. 8 cpv. 4 della leg- ge del 28 settembre 201218 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Il consenso alla presenza di collaboratori in ambito doganale non costituisce un precedente ri- guardo alla presenza di collaboratori nell’ambito delle imposte dirette.

In merito alla presenza decide esclusivamente l’amministrazione interpellata, che ne stabilisce anche le condizioni di caso in caso.

Art. 6 Atti e documenti

In linea di principio, nell’ambito dell’assistenza amministrativa sono trasmesse solo copie di atti e documenti. Su domanda motivata, anche gli atti originali o le copie au- tenticate possono essere oggetto dell’assistenza amministrativa. Gli atti originali de- vono essere restituiti. È prevista pure la trasmissione di informazioni informatizzate, eventualmente corredate delle necessarie istruzioni per il loro impiego.

Art. 7 Testimoni e periti

Nel caso in cui l’assistenza amministrativa prestata abbia condotto all’avvio di un procedimento penale, ai fini dell’assunzione delle prove può rivelarsi necessario che i collaboratori della parte che ha prestato assistenza amministrativa debbano compari- re su richiesta dell’altra parte in qualità di testimoni o, eventualmente, di periti in un procedimento penale. Questa necessità è fondata sul principio di immediatezza, am- piamente diffuso nel procedimento penale americano, secondo il quale un’udienza in tribunale deve svolgersi in contatto diretto con le parti interessate al processo e colo- ro che concorrono al processo. Il procedimento penale deve avere un rapporto con l’assistenza amministrativa prestata. Su domanda motivata, l’amministrazione inter- pellata può rilasciare la necessaria autorizzazione alla deposizione.

16 Cfr. la legge del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 651.1) nonché la legge fe-

derale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI; RS 653.1). 17 Accordo del 26 ottobre 2004 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità euro-

pea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (RS 0.351.926.81). 18 RS 651.1

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Secondo il paragrafo 2 l’amministrazione interpellata può consentire alla revoca dell’immunità diplomatica o consolare dei propri collaboratori. L’amministrazione in- terpellata può chiedere all’amministrazione richiedente una conferma che i collabora- tori chiamati a deporre non sono oggetto d’inchiesta né coinvolti in un procedimento penale o amministrativo (par. 3). Queste disposizioni sono importanti soprattutto per gli Stati Uniti. La Svizzera, invece, non intende revocare l’eventuale immunità dei propri collaboratori.

Art. 8 Forma e contenuto della domanda di assistenza amministrativa

In linea di principio, le domande di assistenza amministrativa devono essere presen- tate per scritto. In particolare devono descrivere la fattispecie e il sospetto di un’eventuale infrazione doganale nonché indicare l’assistenza amministrativa richie- sta. Grazie ai requisiti dettagliati dovrebbe essere possibile escludere ricerche indi- scriminate di informazioni («fishing expedition») che non sono ammesse. Le doman- de di assistenza amministrativa da parte degli Stati Uniti possono essere presentate in inglese; l’AFD può rispondere alla domanda in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 9 Disbrigo di domande di assistenza amministrativa

Le domande di assistenza amministrativa sono sbrigate in conformità con il diritto in- terno della parte interpellata. Per la Svizzera sono determinanti le disposizioni della legge sulle dogane che, all’articolo 115d, prevede un obbligo di collaborazione in rapporto con le domande di assistenza amministrativa e, secondo l’articolo 115e, ammette i provvedimenti coercitivi previsti nel diritto penale amministrativo (art. 45–

60 DPA), purché esistano i requisiti necessari. Contro le decisioni nell’ambito

dell’assistenza amministrativa è possibile interporre ricorso al Tribunale amministrati- vo federale (art. 115i LD).

Se non è competente del disbrigo di una domanda di assistenza amministrativa da parte degli Stati Uniti, l’AFD è tenuta a inoltrarla all’autorità competente, informando- ne la CBP o l’ICE.

Il paragrafo 5 impone all’amministrazione interpellata il rispetto di determinate norme procedurali estere, purché non siano vietate al suo interno. Si tratta, in particolare, di prescrizioni formali (ad es. deposizioni sotto giuramento, che nel diritto processuale statunitense sono importanti).

Art. 10 Riservatezza e impiego delle informazioni

Rispetto all’articolo 10 e seguente dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE, all’articolo 10 sono state aggiunte disposizioni volte a garantire che le informazioni che si trovano presso la parte che le ha ricevute soggiacciano, nel modo e nell’ampiezza, allo stesso livello di protezione dei dati riservato alle informa- zioni dalla parte che le ha trasmesse.

Il principio fondamentale ai sensi del paragrafo 1 è il trattamento confidenziale delle informazioni trasmesse. Questo aspetto riveste un’importanza prioritaria per la Sviz- zera. Il principio corrisponde all’articolo 10 paragrafo 1 dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE e all’articolo 12 sottoparagrafo 5.1 lettera a

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dell’Accordo sull’agevolazione degli scambi. Il paragrafo 1 impone alle parti la mas- sima protezione possibile delle informazioni dalla divulgazione. In concreto ciò signi- fica che la parte americana deve intraprendere tutti i provvedimenti necessari affin- ché siano applicate le deroghe del «Freedom of Information Act»19 (FOIA). Secondo il paragrafo 552 lettera b il FOIA non è applicabile in caso di segreti commerciali e d’affari confidenziali (par. 4) né se implicasse divulgare fonti riservate d’informazione o tecniche e procedure la cui divulgazione implicherebbe un’elusione del diritto (lett. b par. 7 lett. D ed E). La legge del 17 dicembre 200420 sulla trasparenza (LTras) non si applica comunque alla procedura dell’assistenza amministrativa (art. 3 lett. a n. 3). Inoltre la LTras contiene tra l’altro deroghe se, con l’accesso a documenti uffi- ciali, venisse perturbata l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità, fossero compromesse le relazioni internazionali della Svizzera oppure venissero rive- lati segreti professionali, di fabbricazione o d’affari (art. 7 cpv. 1 lett. b, d e g LTras).

Il principio di specialità sancito al paragrafo 1 significa che le informazioni ottenute possono essere impiegate solo per gli scopi dell’assistenza amministrativa. Il para- grafo obbliga inoltre a garantire un livello di protezione dei dati che corrisponda a quello della parte che ha trasmesso le informazioni. Questa disposizione corrisponde anche all’articolo 12 sottoparagrafo 5.1 lettera a dell’Accordo sull’agevolazione degli scambi.

Il principio di specialità consente nel contempo che le informazioni ricevute nell’ambito dell’assistenza amministrativa siano impiegate in un procedimento ammi- nistrativo o giudiziario a causa di infrazioni doganali (par. 2). Questo principio è stato ancorato anche all’articolo 11 paragrafo 2 dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE e rappresenta la logica conseguenza dell’assistenza ammini- strativa, che avrebbe infatti poco senso se le informazioni ottenute non potessero es- sere utilizzate per una successiva procedura che presenta un nesso diretto con l’assistenza amministrativa. Il principio è parimenti attinto dal diritto degli Stati Uniti. Infine, una decisione penale emanata dall’AFD ai sensi dell’articolo 70 DPA avviata da un’assistenza amministrativa (spontanea) può essere controllata in un dibattimen- to pubblico da un tribunale penale cantonale (art. 73 segg. DPA). In base alla situa- zione, l’AFD dovrebbe chiedere al tribunale giudicante la limitazione della divulgazio- ne di determinati fatti appellandosi alla disposizione di cui al paragrafo 1.

In casi eccezionali le informazioni ottenute nell’ambito dell’assistenza amministrativa possono essere impiegate anche per altri scopi (par. 3). Questa possibilità è prevista anche all’articolo 11 paragrafo 1 dell’Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e l’UE. In tal caso la parte richiedente deve precedentemente domandare l’autorizzazione scritta della parte interpellata, che può essere rilasciata a determina- te condizioni. La parte richiedente è tenuta a osservarle in virtù del principio del diritto internazionale della buona fede.

Il paragrafo 4 prevede espressamente che le informazioni trasmesse nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa possono essere impiegate anche come prove a favore di una persona. L’altra parte deve esserne informata. Il paragrafo 4 corrisponde all’articolo 6 del Codice di procedura penale21 (CPP) sul principio della

19 5 U.S.C. § 552, As Amended By Public Law No. 104-231, 110 Stat. 3048 e 19 C.F.R. Part 103.

20 RS 152.3

21 RS 312.0

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verità materiale, in base al quale le autorità penali accertano d'ufficio, con la mede- sima cura, le circostanze a carico e a discarico rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato22.

Secondo il paragrafo 5 le informazioni trasmesse nel quadro dell’assistenza ammini- strativa possono essere inoltrate ad altre autorità governative se sono in relazione con il terrorismo o altri interessi di sicurezza nazionale. Questa disposizione riveste un’importanza prioritaria per gli Stati Uniti. L’obbligo di collaborazione della CBP e dell’ICE nei confronti del Director of National Intelligence, il coordinatore dei diversi servizi delle attività informative degli Stati Uniti, è contenuto nella legislazione ameri- cana23. Da un lato, gli Stati Uniti si sono opposti categoricamente, per ragioni di sicu- rezza, alla possibilità di trasmettere all’altra parte informazioni in merito a segnala- zioni inviate al Director of National Intelligence, dall’altro, la legislazione americana non lo consente comunque. Anche dal punto di vista svizzero, l’AFD potrebbe sentir- si indotta o, addirittura, costretta, conformemente all’articolo 112 LD in combinato di- sposto con l’articolo 13 capoverso 1 lettera a della legge federale del 21 marzo 199724 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), a trasmettere le informazioni ottenute al Servizio delle attività informative della Confederazione25.

I paragrafi 6–8 prevedono misure affinché il livello di protezione dei dati nei due Stati contraenti possa essere considerato equivalente. Da un lato, il paragrafo 6 impone misure volte al rispetto della sicurezza dei dati; dall’altro, il paragrafo 7 obbliga le amministrazioni doganali a trasmettere solo le informazioni che ritengono veritiere; in caso di informazioni errate, che non avrebbero dovuto essere trasmesse, è sancito l’obbligo di comunicarlo all’amministrazione ricevente, che le rettifica o le distrugge. Il paragrafo 8 prevede in linea di principio la distruzione delle informazioni quando non sono più necessarie o non devono essere più conservate. Nei negoziati si è rinuncia- to a definire un termine massimo di conservazione, poiché dal punto di vista degli Stati Uniti non è appropriato né realistico in considerazione dei diversi periodi di con- servazione e delle differenti autorità competenti. A queste disposizioni possono ap- pellarsi le persone i cui diritti sono stati violati a causa di un trattamento dei loro dati personali non conforme all’Accordo, nell’ambito delle possibilità concesse loro dal di- ritto interno. Per la Svizzera ciò riguarda in particolare il diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 8 LPD.

22 La disposizione considera anche la giurisprudenza americana della Corte suprema nella sua sentenza Brady

contro Maryland, 373 U.S. 83, 87 (1963), del 1963 (la cosiddetta «Brady Doctrine»), secondo la quale le autorità di perseguimento penale sono espressamente tenute a rendere accessibile all’imputato o alla sua difesa anche le prove a discarico. 23 National Security Act Sec. 102A (50 U.S.C. § 3024), and Executive Orders 12333 (2008 ed.) and 13388

(2005). 24 RS 120

25 Secondo l’art. 112 cpv. 1 LD, l’AFD può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Co-

muni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell’esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti che tali autorità de- vono applicare. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. a LMSI gli organi delle guardie di confine e delle dogane sono obbligati a informare il SIC e lo informano spontaneamente quando vengono a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna (cpv. 2).

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Art. 11 Deroghe all’obbligo di fornire assistenza amministrativa

Il paragrafo 1 enuncia i motivi che consentono di negare una domanda di assistenza amministrativa, segnatamente qualora possa pregiudicare interessi essenziali della parte interpellata o sia incompatibile con il diritto interno della parte. La disposizione corrisponde in parte all’articolo 9 paragrafo 1 dell’Accordo di assistenza amministrati- va tra la Svizzera e l’UE che, oltre ai motivi elencati all’articolo 11 paragrafo 1 lette- re a e b, menziona espressamente anche le norme valutarie e fiscali nonché la viola- zione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

Durante i negoziati l’inserimento, nel testo dell’Accordo tra le deroghe all’obbligo di fornire assistenza amministrativa, della violazione del segreto industriale, commercia- le o professionale è stato categoricamente rifiutato dagli interlocutori americani, se- condo i quali tale violazione non si colloca sullo stesso piano rispetto alla sovranità, all’ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi nazionali essenziali della parte.

Neppure l’Accordo tra l’UE e gli Stati Uniti prevede una simile disposizione. Una norma in parte paragonabile figura invece all’articolo 12 sottoparagrafo 7.1 lettera d dell’Accordo sull’agevolazione degli scambi.

Alla luce di questi fatti è stato concordato un vincolante scambio complementare di lettere con il quale la Svizzera dichiarerà che la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale non è conciliabile con il diritto svizzero; dopo tutto, l’articolo 162 del Codice penale26 (CP) sancisce la punibilità della violazione di un segreto di fabbrica o commerciale, che avrebbe dovuto essere custodito, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria27. Nella loro risposta gli Stati Uniti dichiareranno il proprio accordo a questa interpretazione. Lo scambio di lettere intende contribuire a tenere conto delle preoccupazioni esposte dalle cerchie economiche.

Il paragrafo 2 prevede la possibilità di negare l’assistenza amministrativa qualora la rispettiva domanda esulasse dal campo d’applicazione dell’Accordo.

Art. 12 Costi dell’assistenza amministrativa

La parte interpellata si assume normalmente i costi correlati al disbrigo della doman- da di assistenza amministrativa, ossia alla parte richiedente non vengono addebitati costi, salvo in determinati casi. Nei confronti della parte richiedente la parte interpel- lata ha un obbligo di informazione qualora emergessero costi eccezionalmente ele- vati. In questo caso le due amministrazioni doganali stabilirebbero insieme a quali condizioni continuare.

Art. 13 Ripartizione di valori patrimoniali

Se i beni patrimoniali sono stati confiscati e la confisca è ascrivibile in maniera de- terminante all’assistenza amministrativa prestata, le amministrazioni coinvolte pos- sono decidere di ripartire i beni patrimoniali confiscati. La disposizione scaturisce da una proposta americana. Gli Stati Uniti necessitano di una disposizione nell’ambito di 26 RS 311.0

27 Ai sensi dell’art. 34 CP la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere, ognuna delle quali

ammonta al massimo a 3000 franchi (ovvero al massimo 1 080 000 franchi).

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un accordo internazionale per rendere ammissibile tale ripartizione a livello interna- zionale. La procedura di ripartizione dei beni patrimoniali si fonda sul diritto interno della parte che li ha confiscati. Nel caso della Svizzera sarebbero da applicare per analogia le disposizioni della legge federale del 19 marzo 200428 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC), anche se l’articolo 2 capoverso 2 LRVC men- ziona soltanto l’assistenza internazionale in materia penale e non l’assistenza ammi- nistrativa. L’articolo 13 dell’Accordo non costituisce di per sé una base autonoma per la confisca di beni patrimoniali, che dovrebbe fondarsi sull’articolo 66 DPA. Ciò signi- fica che l’AFD dovrebbe avviare una procedura penale amministrativa sulla base del- le informazioni ottenute nell’ambito dell’assistenza amministrativa o degli elementi acquisiti nel quadro dell’esecuzione di una domanda di assistenza amministrativa. In una procedura penale amministrativa avviata, l’AFD potrebbe chiedere agli Stati Uniti di sequestrare i beni patrimoniali (nella domanda di assistenza amministrativa fonda- ta sull’art. 11 par. 4 dovrebbe essere menzionato che in un caso analogo la Svizzera potrebbe non concedere la reciprocità o non concederla a priori).

Art. 14 Attuazione

L’attuazione spetta alle amministrazioni doganali in questione. In caso di discrepanze che emergono nell’applicazione del presente Accordo occorre trovare una soluzione per via diplomatica. Si rinuncia, invece, a istituire una Commissione mista, com’è consuetudine nei trattati internazionali.

Art. 15 Campo d’applicazione territoriale

Confronta il commento all’articolo 1 numero 8.

Art. 16 Entrata in vigore e denuncia

La disposizione corrisponde alle norme ampiamente diffuse nei trattati internazionali in merito all’entrata in vigore e alla denuncia, che può essere effettuata con un preavviso di sei mesi.

3 Ripercussioni

Nel 2016 l’AFD ha trattato 285 domande di assistenza amministrativa provenienti dagli Stati membri dell’UE29. In base alle dimensioni più o meno analoghe tra l’UE e gli Stati Uniti30, si stima che in futuro saranno da prevedere circa 250 domande di as- sistenza amministrativa da parte degli Stati Uniti.

28 RS 312.4

29 Escluse le 825 domande di trasmissione di documenti, dato che tale possibilità non è prevista nell’Accordo con

gli Stati Uniti. 30 UE: 510 milioni di abitanti, prodotto interno lordo (nominale) 18,4 mia. di $; Stati Uniti: 322 milioni di abitanti,

prodotto interno lordo (nominale) 18,5 mia. di $.

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3.1 Ripercussioni organizzative, finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

I Cantoni e i Comuni non sono interessati dall’attuazione dell’Accordo di assistenza amministrativa.

L’attuazione dell’Accordo di assistenza amministrativa non avrà particolari ripercus- sioni né sull’effettivo del personale, né dal punto di vista informatico o finanziario per la Confederazione.

3.2 Ripercussioni economiche

Il trattamento delle domande di assistenza amministrativa può portare nello Stato contraente alla riscossione posticipata dei tributi all’importazione o a un procedimen- to penale se dovesse emergere che un’infrazione doganale è stata commessa nello Stato contraente.

4 Rapporto con il piano di legislatura e le strategie del Consiglio fe-

derale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 31 sul piano di le- gislatura 2015–2019 né nel decreto del Consiglio federale del 14 giugno 2016 32 sul programma di legislatura 2015–2019. Il momento della presentazione del progetto dipende dai risultati dei negoziati con gli Stati Uniti.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e forma dell’atto

L’Accordo si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale33 (Cost.) in base al quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capover- so 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale approva i trattati in- ternazionali nella misura in cui il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli autonomamente in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale da essa approvato (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200234 sul Parlamento; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199735 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione). Nel presente caso il Consiglio federale non ha una competen- za di approvazione in materia36, pertanto l’Accordo dovrà essere sottoposto all’Assemblea federale.

Ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali sono sot- toposti a referendum se sono di durata indeterminata e indenunciabili, prevedono

31 FF 2016 909

32 FF 2016 4605

33 RS 101

34 RS 171.10

35 RS 172.010

36 L’art. 42a cpv. 2bis LD non costituisce una disposizione relativa alla competenza in tal senso (cfr. FF 2015 2395,

2414).

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l’adesione a un’organizzazione internazionale, comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. L’Accordo comprende disposizioni direttamente appli- cabili e che contengono norme di diritto, pertanto sono soddisfatti i requisiti del refe- rendum facoltativo per i trattati internazionali ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale sull’approvazione dell’Accordo dovrà es- sere dunque sottoposto al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capover- so 1 lettera d numero 3 Cost. L’Accordo di assistenza amministrativa con l’UE non è stato sottoposto al referendum facoltativo in conformità alle basi costituzionali vigenti in quel momento37.

5.2 Attuazione provvisoria

L’attuazione provvisoria dell’Accordo è stata esclusa nel mandato negoziale del Con- siglio federale del 16 febbraio 2005. Inoltre non è stato oggetto dei recenti negoziati. L’Accordo sarà quindi attuato quando entrerà formalmente in vigore.

37 Cfr. decreto federale del 10 marzo concernente il Protocollo aggiuntivo all’Accordo di libero scambio del 22 lu-

glio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea relativo all’assistenza amministrati- va reciproca in materia doganale (RU 1999 1819).

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