Lexipedia

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio

Modifica dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI)

Entrata in vigore prevista per il 1° aprile 2018.

Rapporto esplicativo

Berna, agosto 2017

Indice

1. Situazione iniziale ................................................................................................. 3

2. Modifica dell’ordinanza proposta .......................................................................... 3

3. Commento ai singoli articoli .................................................................................. 4

4. Ripercussioni sulla Confederazione ...................................................................... 5

5. Ripercussioni sui cantoni e comuni nonché sui centri urbani, agglomerazioni e

regioni di montagna .............................................................................................. 5

6. Ripercussioni per l'economia ................................................................................ 5

7. Entrata in vigore .................................................................................................... 5

2/5

1. Situazione iniziale

Da molti anni, in base all’ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116), sono offerti corsi CFSL per esperti nell’ambito della sicurezza e ingegneri di sicurezza, su mandato della Commissione federale di coordinamen- to per la sicurezza sul lavoro (CFSL). Finora questi corsi, organizzati e svolti dall’Istituto na- zionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), hanno dato buona prova nella prassi e continuano a essere richiesti. Sono inseriti nell’elenco dei corsi di perfezionamento riconosciuti, tenuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e accessibile al pubbli- co.

Le parti sociali hanno proposto diverse volte di introdurre i corsi CFSL per esperti nell’ambito della sicurezza e ingegneri di sicurezza nel sistema educativo svizzero. Nella seduta dell’11 luglio 2013, la CFSL ha accolto la richiesta delle parti sociali e ha deciso di istituire un esame di professione superiore per esperti nell’ambito della sicurezza. A questo scopo la Commis- sione ha aderito quale membro fondatore all’associazione promotrice svizzera per la forma- zione professionale superiore in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute sul posto di lavoro (abbreviazione: Associazione per la formazione professionale superiore SLPS). L’obiettivo dell’associazione è di offrire un esame di professione superiore ricono- sciuto per specialisti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute sul posto di lavoro.

2. Modifica dell’ordinanza proposta

Con la lettera del 16 dicembre 2016 la CFSL ha presentato al Consiglio federale, in virtù dell’articolo 85 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), la proposta di completare l’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro o l’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30). Con la sua proposta, cui erano allegate tre varianti elabora- te, la CFSL intende far sì che anche i diplomati dell’esame di professione in materia di sicu- rezza sul lavoro e protezione della salute (SLPS) siano riconosciuti come specialisti della sicurezza sul lavoro ai sensi dell’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

L’UFSP ha esaminato le varianti elaborate presentate dalla CFSL, giungendo alla conclusio- ne che con una modifica dell’OPI (art. 11d Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavo- ro) è possibile soddisfare al meglio la richiesta della CFSL.

L’attuale sistema ai sensi dell’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro prevede la frequenza di un corso di perfezionamento riconosciuto dall’UFSP. Con l’esame di professione SLPS sono rilevate ora mediante esami le competenze dei diploman- di. Questa forma di perfezionamento non prevede la frequenza di un corso di perfeziona- mento riconosciuto dall’UFSP e non sa divenire integrare in l’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

Con un adeguamento dell’articolo 11d OPI, in futuro – oltre ai diplomati dei corsi di perfezio- namento riconosciuti dall’UFSP secondo l’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicu- rezza sul lavoro – i diplomati dell’esame di professione SLPS potrebbero essere interpellati anche dalle aziende secondo l’articolo 11a OPI. In questo modo si potrebbe offrire un esame di professione SLPS competitivo e creare l’incentivo a superarlo. Vi sarebbero così due tipi di 3/5

specialisti della sicurezza sul lavoro: il primo avrà frequentato un corso di perfezionamento riconosciuto, il secondo avrà superato un esame federale di professione SLPS. L’azienda o il datore di lavoro avrebbe così la possibilità di fare appello al primo o al secondo specialista della sicurezza sul lavoro.

3. Commento ai singoli articoli

Articolo 11d Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro

Cpv. 1

Il capoverso uno viene suddiviso nelle lettere a e b. L’elenco degli specialisti della sicurezza sul lavoro è completato nella lettera b includendo coloro che hanno superato l’esame federa- le di professione nel campo della sicurezza sul lavoro. Ora infatti saranno considerati specia- listi della sicurezza sul lavoro anche gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell’ambito della sicurezza che hanno superato un esame federale di professione nel campo della sicurezza sul lavoro.

Per ora è previsto un esame federale di professione SLPS per gli esperti nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (1o svolgimento in primavera 2018).

I medici del lavoro non sono interessati da questo adeguamento. L’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro prevede già oggi che i medici del lavoro che possiedono un diploma federale o un diploma estero ricono- sciuto di medico specialista nel settore della medicina del lavoro conformemente all’ordinanza del 17 ottobre 2017 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche siano considerati specialisti della sicurez- za sul lavoro.

Cpv. 2

Il capoverso 2 è suddiviso nelle lettere a e b. La lettera b stabilisce ora che si considera che sia fornita la prova di una formazione sufficiente se il datore di lavoro o la persona interessa- ta può esibire un attestato professionale federale nel campo della sicurezza sul lavoro. Rice- ve questo attestato professionale federale chi ha superato con successo l’esame di profes- sione nel campo della sicurezza sul lavoro.

Cpv. 3

In base alla distinzione dei certificati introdotta al capoverso 2 secondo la lettera a o b, occor- re aggiungere nel capoverso 3 il rimando «di cui al capoverso 2 lettera a o b».

Articolo 11dbis Decisione relativa all’inidoneità degli specialisti della sicurezza sul la- voro

Rubrica e cpv. 1

Il testo vigente del capoverso 1 sancisce che prima di emanare una decisione gli organi di esecuzione sentono l’Ufficio federale e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Per emanazione di una decisione si intende però soltanto la decisione relativa all’inidoneità di 4/5

uno specialista, aspetto che il testo in vigore non esplicita. Con la revisione dell’ordinanza si ha la possibilità di precisare questa disposizione e di chiarire che prima di emanare una de- cisione d’inidoneità devono essere sentite le suddette autorità. In base a questa precisazione è adeguato anche il titolo dell’articolo.

Cpv. 2

Per motivi di chiarezza è aggiunto il rimando «di cui al capoverso 1».

4. Ripercussioni sulla Confederazione

Siccome attualmente non sono noti ne i provider di formazione ne i costi annuali per gli esa- mi federali di professione SLPS, non si possono dare delle indicazioni affidabili sulle riper- cussioni finanziari sulla Confederazione. Dopo l'analisi della procedura di consultazione in corso riguardando il finanziamento del soggetto saranno noti ulteriori specificazioni. Di prin- cipio si può considerare che circa 50% dei costi medi saranno assolti dalla Segreteria di Sta- to per la formazione, ricerca e l'innovazione (SEFRI).

5. Ripercussioni sui cantoni e comuni nonché sui centri urbani, agglomerazioni e

regioni di montagna

La modifica dell'ordinanza non ha delle ripercussioni sui cantoni e comuni nonché sui centri urbani, agglomerazioni e regioni di montagna, siccome non vengono creati delle nuove com- piti d'esecuzione.

6. Ripercussioni per l'economia

Non sono previsti delle ripercussioni della modifica dell'ordinanza per l'economia.

7. Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.

5/5