Revisione parziale della legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) (Soppressione del termine di cambio dei biglietti di banca)
Dipartimento federale delle finanze DFF
16 agosto 2017
Revisione parziale della legge federale sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) (Soppressione del termine di cambio dei biglietti di banca)
Rapporto esplicativo sull’avamprogetto
1 Punti essenziali del progetto 3
1.1 Situazione iniziale 3
1.1.1 La normativa vigente 3
1.1.2 Fondo svizzero di soccorso per danni causati
dalla natura e non assicurabili (fondssuisse) 4
1.1.3 Problematiche e necessità di intervento 5
1.2 La normativa proposta 6
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 6
1.3.1 Soppressione del termine di cambio 6
1.3.2 Risultati della procedura di consultazione 6
1.4 Diritto comparato 6
1.5 Attuazione 7
2 Commento ai singoli articoli 7
3 Ripercussioni 9
3.1 Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla
natura e non assicurabili (fondssuisse) 9
3.2 Ripercussioni per la BNS 9
3.3 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni 9
4 Programma di legislatura e strategie nazionali del
Consiglio federale 9
5 Aspetti giuridici 9
5.1 Costituzionalità 9
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera 10
Elenco delle domande per la consultazione 11
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 La normativa vigente
Ritiro dei biglietti e termine di cambio di 20 anni Considerati gli sviluppi tecnologici caratterizzati da nuovi elementi di sicurezza, per garantire la massima protezione contro la contraffazione, ogni 15–20 anni le serie di banconote vengo- no sostituite. Tra il 1976 e il 1979 è stata emessa la sesta serie (biglietto da 100 franchi con l’effigie di Francesco Borromini, biglietto da 1000 franchi con le formiche). La settima serie era una serie di riserva e non è mai stata messa in circolazione. L’ottava serie (biglietto da 100 franchi con l’effigie di Alberto Giacometti) è stata emessa tra il 1995 e il 1998. In base all’articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 19991 sull’unità mone- taria e i mezzi di pagamento (LUMP) la Banca nazionale svizzera (BNS) può ritirare una serie di biglietti non appena è stata messa in circolazione una nuova serie. Sei mesi dopo il ritiro i biglietti non valgono più come mezzo di pagamento legale (art. 9 cpv. 2 LUMP), ma possono essere cambiati al loro valore nominale presso la BNS per un periodo di venti anni (art. 9 cpv. 3 LUMP). I biglietti della sesta serie, ritirati il 1° maggio 2000, possono quindi essere cambiati presso la BNS fino al 30 aprile 2020. Il termine di 20 anni previsto per il cambio dei biglietti è stato introdotto con l’articolo 25 della legge del 7 aprile 19212sulla Banca nazionale (LBN) partendo dal presupposto che i biglietti non cambiati durante tale periodo di tempo fossero andati perduti o distrutti.3 Dal
1999 questa disposizione è contenuta nella LUMP (art. 9).4
Destinazione del controvalore dei biglietti non cambiati I biglietti in circolazione sono iscritti nelle passività di bilancio della BNS. Il controvalore dei biglietti non cambiati entro il termine stabilito veniva in origine destinato al Fondo svizzero per gli invalidi. Il fondo è stato abolito negli anni ’50 con la nuova legge sull’assicurazione militare, motivo per cui è stato necessario destinarli a un nuovo beneficiario. D’intesa con la Banca nazionale e il Dipartimento federale dell’interno, il Consiglio federale ha quindi propo- sto, dal 1953, il Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili. Obbligo di sostituzione e deroghe Per garantire un buon funzionamento del traffico dei pagamenti, le monete e i biglietti logori e deteriorati così come le monete messe fuori corso devono essere ritirati (art. 7 cpv. 3 LUMP, art. 6 cpv. 1 ordinanza del 12 aprile 20006 sulle monete, OMon). La loro sostituzione non è
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Abänderung des Bundesgesetzes über die Schweizerische Nationalbank vom 26. Dezember 1919, BBl 1919 V 1043 e AB 1921 I, 136-139. La LUMP è stata introdotta nel 1999 a seguito della soppressione della parità aurea del franco svizzero in occasione dell’adozione della nuova Costituzione federale. La nuova base legale si era resa necessaria alla luce del fatto che il nuovo articolo costituzionale normava il monopolio della Confederazione sul denaro con- tante in un unico articolo, anziché disciplinare distintamente la moneta e i biglietti. La sistematica della legi- slazione federale ha pertanto dovuto essere adeguata al riassetto costituzionale. Botschaft betreffend die Revision des Nationalbankengesetzes vom 21. April 1953, BBl 1953 I 901, in parti- colare 919. 6 RS 941.101
solo auspicata, bensì parte integrante dell’approvvigionamento ordinario di denaro contante ed è effettuata al valore nominale delle monete e dei biglietti sostituiti. L’obbligo non vige, ad esempio, nel caso delle monete e dei biglietti distrutti, perduti o falsi (art. 5 cpv. 3 e art. 8 cpv. 2 LUMP).
1.1.2 Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non
assicurabili (fondssuisse) Scopo e organizzazione Il fondo è stato istituito nel 1901 dalla Società svizzera di utilità pubblica con lo scopo statuta- rio di alleviare le situazioni di emergenza dovute a catastrofi naturali i cui rischi non sono assicurabili. Fondssuisse fornisce un sostegno finanziario in caso di danni dovuti a eventi naturali non prevedibili e interviene, per il principio di sussidiarietà, solamente laddove non forniscano aiuto altri organi o organizzazioni. Fondssuisse è una fondazione privata diretta da una commissione di gestione composta di cinque membri: due membri sono eletti dal Consiglio federale, tre dalla Società svizzera di utilità pubblica. Il Segretariato conta 3,2 posti in equivalenti a tempo pieno e gestisce gli affari correnti. Finanziamento Negli anni tra il 1930 e il 2000 il fondo si finanziava con una quota delle entrate lorde prove- nienti dalla gestione delle case da gioco. Con l’entrata in vigore della nuova Costituzione federale 2000 le tasse sulle case da gioco sono state destinate all’AVS e all’AI. Dal 1953 la fondazione riceve dalla BNS il controvalore dei biglietti non presentati per il cambio entro il termine previsto. Ad oggi sono stati erogati quattro versamenti (1955: 1,9 mio.; 1976: 6,9 mio.; 1978: 39 mio.; 2000: 244 mio.). La fondazione si finanzia anche con i redditi da capitale legati all’andamento dei mercati fi- nanziari. In base allo statuto, la fondazione può finanziarsi con mezzi provenienti dai contri- buti della Confederazione, dei Cantoni o da collezioni e donazioni, a cui tuttavia attualmente non ricorre. Uscite Il contributo del fondo ammonta generalmente al 60 per cento dei danni computabili, aumen- tato del 12 per cento nelle regioni di montagna. Nei Cantoni che dispongono di un’assicurazione propria equivalente, il fondo versa contributi ridotti (NW, GL, GR) o non ne versa (AR, BL). In diversi Cantoni le prestazioni del fondo sono integrate da contributi canto- nali. Tra il 2000 e il 2016 il fondo ha ricevuto mediamente 2000 domande di indennizzo all’anno e ha erogato 3,6 milioni di franchi, pari a prestazioni annue, depurate degli eventi eccezionali del 1999 e del 2005, tra 2 e 6,5 milioni di franchi. L’uragano Lothar del 1999 e le pesanti inondazioni del 2005 hanno comportato uscite straordinarie, rispettivamente, per 52 e
11 milioni di franchi. Nel 2016 il fondo è intervenuto in 1071 casi di privati che hanno subito danni, versando contributi per un totale di 3,022 milioni, mediamente 2822 franchi per caso. Capitale Al termine di una fase caratterizzata da un’evoluzione tendenzialmente costante, seguita all’ultimo versamento della BNS, nel 2000 (244 mio.), a fine 2016 il volume del capitale del fondo ammontava a 269 milioni. Anni contrassegnati da una parziale decrescita dovuta a con- dizioni climatiche eccezionali e un andamento di borsa sfavorevole sono stati compensati negli anni successivi con profitti di borsa medio-alti. Il fondo è quindi in grado di finanziare la propria attività ordinaria attraverso i redditi del capitale proprio.
1.1.3 Problematiche e necessità di intervento
Termine di cambio L’interpellanza 16.3323 Tornare «Cambio dei biglietti di banca svizzeri di vecchie serie. Sop- pressione del termine di 20 anni previsto nell’articolo 9 capoverso 3 della legge federale sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento» ha sollevato la questione della soppressione del termine di 20 anni per il cambio dei biglietti. Nella sua risposta del 17 agosto 2016, il Consi- glio federale ha evidenziato che la prassi vigente è oggetto di esame da parte del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e della BNS. Il termine di 20 anni per cambiare i biglietti previsto dall’articolo 9 capoverso 3 LUMP è un termine di perenzione, in virtù del quale, una volta scaduto, non può più essere fatto valere alcun diritto nei confronti della BNS. Questa disposizione probabilmente non è nota alla mag- gior parte degli interessati in Svizzera oppure lo è solo a grandi linee; ad ogni modo questa norma atipica è estranea alle prassi di altri Paesi. A un’ampia fetta della popolazione non ri- sulta quindi chiaro perché dopo 20 anni i propri soldi perdano completamente valore.7 Data la funzione del denaro contante di mezzo di pagamento, come anche di riserva di valore, si tratta di una norma difficile da giustificare. Il termine di 20 anni è stato introdotto nel 1921. Allora si partiva dal presupposto che i bigliet- ti non cambiati durante tale periodo di tempo fossero andati perduti o distrutti. Oggi le circo- stanze sono cambiate. Tra il 1920 e il 2015 non solo è aumentata sensibilmente l’aspettativa di vita (di 29,2 anni per le donne e di 27,5 per gli uomini), ma anche la mobilità della popola- zione (lavoratori, turisti ecc.). Nel confronto con i maggiori Paesi industrializzati il termine previsto per il cambio rappresenta un’eccezione (si veda n. 1.4). Il franco svizzero è oggi una valuta monetaria internazionale ed è utilizzata in Svizzera e all’estero anche come riserva fisica di valore. Se quindi, da un lato, considerata la scadenza del termine della sesta serie di biglietti di banca emessa per la prima volta nel 1976, la cerchia degli interessati è potenzial- mente molto grande, dall’altro, la norma di legge che dispone la scadenza delle banconote svizzere nel contesto internazionale potrebbe essere sconosciuta ai più. In un’ottica legale e pratica appare immotivato che i biglietti e le monete soggiacciano a di-
sposizioni diverse pur essendo entrambi mezzi di pagamento legali. La Confederazione può mettere fuori corso le monete (art. 3 cpv. 1 OMon) ed emanare disposizioni speciali al riguar- do. Il DFF stabilisce la tariffa per il ritiro delle monete messe fuori corso dopo la scadenza del termine fissato per il cambio (art. 3 cpv. 2 OMon). In tal modo le monete ritirate, a differenza dei biglietti di banca, non perdono valore una volta scaduto il termine di cambio. Tuttavia accade raramente che le monete siano messe fuori corso. Esistono monete in circolazione da oltre un secolo che fungono ancora da mezzi di pagamento validi. Le monete ritirate all’inizio degli anni ’70 (ad eccezione di quella da due centesimi) vengono cambiate ancora oggi al loro valore nominale. Destinazione a fondssuisse L’entità del prossimo versamento a fondssuisse, nel 2020, potrebbe essere molto consistente. Alla fine del 2016 erano ancora in sospeso 1,1 miliardi di franchi della sesta serie, ovvero non erano ancora stati presentati alla BNS per il cambio. Secondo le stime della BNS, nel 2020 la somma ammonterà a 0,5–1 miliardi, molto più di quanto il fondo necessiti per coprire le pro- prie uscite annue, pari a 3,6 milioni di franchi (si veda il n. 1.1.2). La questione interessa soprattutto gli eredi, laddove l’eredità comprende anche vecchie banconote, e i lavora- tori stranieri rientrati nel loro Paese d’origine portando con sé banconote svizzere. Durante il periodo di 20 anni previsto per il cambio dei biglietti, la BNS riceve abitualmente 300–400 richieste all’anno. Pur non trattandosi complessivamente di importi molto elevati (ca. fr. 300 000.– all’anno), per gli interessati possono avere una certa rilevanza.
Obbligo di sostituzione Le monete e le banconote in circolazione utilizzate nel traffico dei pagamenti in contanti si logorano e talvolta si deteriorano. La sostituzione delle monete e delle banconote deteriorate è utile al buon funzionamento del traffico dei pagamenti in contanti ed è effettuata al valore nominale (n. 1.1.1). Nei casi particolari in cui le monete o le banconote risultano deteriorate per cause diverse dall’usura, in futuro la persona richiedente contribuirà alla sostituzione con una deduzione sul valore nominale.
1.2 La normativa proposta
Con la revisione della LUMP si intende sopprimere il termine di cambio a partire dalla sesta serie di banconote, garantendo la certezza di poter cambiare in ogni momento presso la BNS i biglietti ritirati. In questo modo il regime svizzero si avvicina a quelli delle valute principali. Con la revisione viene introdotta anche una disposizione che prevede la riduzione del valore nominale delle monete o dei biglietti deteriorati da sostituire, se il deterioramento è dovuto a cause diverse dall’usura. In linea di principio il cambio delle monete e dei biglietti deteriorati è gratuito.
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
1.3.1 Soppressione del termine di cambio
Alle problematiche esposte al numero 1.1.3 può essere ovviato nel modo più semplice ed efficace possibile, ovvero sopprimendo il termine di cambio. Si evita così la perdita di valore improvvisa delle banconote. Tuttavia questa soluzione comporterebbe costi amministrativi supplementari per la BNS, che tecnicamente dovrebbe essere sempre in grado di verificare lo stato di banconote anche molto vecchie. Inoltre, verrebbe meno l’incentivo a restituire bigliet- ti vecchi entro una data scadenza. I biglietti di banca ritirati non presentano alcun vantaggio per i loro possessori, considerato che al termine dei sei mesi susseguenti la data di pubblica- zione del ritiro non sono più mezzi di pagamento validi (art. 9 cpv. 3 LUMP). Un’alternativa alla soluzione in esame potrebbe essere il prolungamento del termine di cam- bio in funzione delle aspettative di vita, che dal 1920 sono aumentate di quasi 30 anni, innal- zandolo, ad esempio, da 20 a 50 anni. Il mantenimento di un termine conserverebbe l’incentivo a restituire i biglietti vecchi. Una proroga ridurrebbe il numero dei detentori di banconote vecchie, ma non escluderebbe ancora del tutto questa eventualità. Inoltre, anche questo scenario alternativo produrrebbe costi supplementari per la BNS, cui spetterebbe la verifica dei biglietti vecchi. Il Consiglio federale non considera più adeguata la prassi attuale e ritiene che la soppressione del termine di cambio sia la soluzione più semplice ed efficace alle problematiche descritte al numero 1.1.3.
1.3.2 Risultati della procedura di consultazione
1.4 Diritto comparato
Come già esposto, il termine di cambio di 20 anni risulta atipico nel contesto internazionale, dove le banconote di euro ritirate possono essere cambiate senza limiti di tempo. Questo vale anche per Paesi quali il Giappone, il Canada, la Gran Bretagna e gli USA. In alcuni Paesi europei vigeva un limite di tempo per il cambio delle banconote delle valute nazionali prece- denti l’euro. Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Malta e Cipro, ad esempio, avevano un termine
di 10 anni, la Spagna di 18 anni, il Portogallo di 20 anni e i Paesi Bassi di 30 anni. Per contro, gli altri Paesi dell’UE (Belgio, Germania, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Austria, Slovacchia e Slovenia) non hanno mai avuto una scadenza simile. I biglietti di banca delle valute più importanti trattate a livello internazionale (USD, EUR, GBP, JPY) possono quindi essere cambiate senza limiti di tempo.
1.5 Attuazione
La proposta modifica è stata elaborata in stretta collaborazione con la BNS, responsabile dell’attuazione della LUMP. La proposta revisione parziale della LUMP comporta una modifica dell’OMon e dell’ordinanza del 18 marzo 20048 sulla Banca nazionale (OBN).
2 Commento ai singoli articoli
Art. 4 Emissione delle monete circolanti Cpv. 5 Nella versione tedesca il termine «unansehnlich» al capoverso 5 è stato sostituito con il termi- ne «abgenützt». Le versioni italiana e francese vigenti non presentano la difformità termino- logica del tedesco («unansehnlich», art. 4 cpv. 5 e «abgenützt», art. 7 cpv. 3), poiché utilizza- no in entrambi i casi lo stesso termine («logoro», «usé»). Ai fini dell’uniformità terminologica, in tedesco si è optato per il termine «abgenützt» sia all’articolo 4 capoverso 5 sia all’articolo 7 capoverso 3. La modifica è di natura prettamente terminologica, e non mate- riale. Con la formulazione secondo cui «il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza lo scambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circola- zione di monete deteriorate, logore o false», si chiarisce, a differenza della formulazione at- tuale («ordina»), che al Consiglio federale è demandata la competenza di legiferare in questo ambito.
Cpv. 6 Le monete in circolazione utilizzate nel traffico dei pagamenti in contanti riportano, nel corso del tempo, tipicamente segni dell’usura e, talora, di deterioramento. Il rimborso delle monete logore avviene al valore nominale. Anche le monete deteriorate sono rimborsate al valore nominale, a condizione che il deterioramento sia dovuto all’usura subita naturalmente dalle monete in circolazione.
Cpv. 7 Nel caso delle monete deteriorate per cause diverse dall’usura, in futuro potrà essere effettuata una deduzione sul valore nominale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli nell’OMon. È pensabile, in particolare, una descrizione delle monete deteriorate analoga a quella per i bi- glietti, di cui all’articolo 8 capoversi 1 e 1bis LUMP, oppure una distinzione tra monete dete- riorate e logore. In tal caso, a livello di ordinanza si dovrebbe esplicitare in quali casi le mone- te deteriorate sarebbero da sostituire al valore nominale e in quali verrebbe applicata la deduzione. Nell’ordinanza andrebbe disciplinata anche l’entità della deduzione.
8 RS 951.131
Il presente capoverso si applica, ad esempio, alle grandi forniture di monete deterioratesi du- rante il processo di lavorazione meccanico, chimico o termico per il recupero dei metalli o dei rifiuti. Per contro, non si applica al comune intervento delle casse pubbliche della Confedera- zione su quantitativi normali di monete circolanti. Va evidenziato che, in virtù dell’articolo 5 capoverso 4 OMon, attualmente le casse pubbliche della Confederazione hanno già la facoltà di respingere le forniture che superano i normali quantitativi di monete.
Art. 8 Sostituzione dei biglietti Cpv. 1 La formulazione «rimborsare il valore nominale» è intesa a chiarire quella attuale (cfr. la for- mulazione relativa alle monete all’art. 4 cpv. 6). I biglietti in circolazione subiscono naturalmente gli effetti dell’usura e possono anche dete- riorarsi. L’usura (ad es. abrasioni o sbiadimento) e il deterioramento (ad es. pieghe o lacera- zioni) tipicamente riportati derivano dal normale utilizzo dei biglietti nel traffico dei paga- menti; questi biglietti vengono sostituiti al valore nominale. Nel caso dei biglietti deteriorati per cause diverse dall’usura (ad es. l’apertura impropria di una valigetta di sicurezza o il dan- neggiamento intenzionale) in futuro potrà essere effettuata una deduzione sul valore nomina- le. La BNS disciplina a livello di ordinanza quali siano da considerare cause di deterioramento diverse dall’usura e l’entità della deduzione sul valore nominale. Per quanto riguarda invece la sostituzione delle monete deteriorate, è il Consiglio federale a disciplinare i dettagli (art. 4 cpv. 7).
Art. 9 Ritiro dei biglietti Cpv. 3 I biglietti di banca della prima serie (prima emissione: 1907), della seconda serie (prima emis- sione: 1911), della terza serie (prima emissione: 1918) e della quinta serie (prima emissione: 1956) sono stati cambiati sotto il rispettivo regime di cambio. Il controvalore dei biglietti non presentati entro il termine previsto è stato versato al Fondo svizzero per gli invalidi (fino al 1953) e al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili (dal 1953). I biglietti di queste serie sono quindi privi di valore e non possono più essere cambiati; tutt’al più conservano un valore collezionistico sul mercato della numismatica o dell’antiquariato. La quarta e la settima serie di biglietti erano serie di riserva, mai messe in circolazione, per le quali non si è mai posta la questione del regime di cambio. Poiché i termini per cambiare i biglietti dalla prima alla quinta serie sono, come menzionato, scaduti e i biglietti sono ormai privi di valore, la soppressione del termine di cambio può ri- guardare solamente i biglietti della sesta serie o di serie più recenti. L’articolo 9 capoverso 3 statuisce pertanto che la BNS cambia i biglietti ritirati emessi nel 1976 con la sesta serie o successivamente a condizione che sia soddisfatto l’articolo 8.
Cpv. 4 Poiché ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 non vige più un termine per il cambio dei biglietti ritirati, la norma attuale sulla destinazione del controvalore dei biglietti non presentati in tem- po utile per il cambio decade. Il capoverso 4 è quindi abrogato. Per quanto riguarda il tratta- mento contabile delle banconote in circolazione si veda il numero 3.2.
3 Ripercussioni
3.1 Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e
non assicurabili (fondssuisse) Con la soppressione del termine di cambio delle banconote, fondssuisse non otterà più mezzi dalla BNS. Il suo capitale, rimasto invariato dall’ultimo versamento della BNS, dimostra che il fondo è in grado di finanziare la propria attività con i redditi prodotti dal capitale. Nel 2000 il fondo ha ricevuto dalla BNS un versamento di 244 milioni. Il 31 dicembre 2016 il capitale proprio ammontava a 269 milioni. Esclusi eventi straordinari come l’uragano Lothar del 1999 o le inondazioni del 2005, fondssuisse dovrebbe essere in grado di finanziare nel corso di un anno le prestazioni previste dallo statuto per mezzo dei redditi da capitale annui.
3.2 Ripercussioni per la BNS
Con la soppressione del termine di cambio si pone la questione del trattamento riservato dalla BNS ai biglietti di banca ritirati che non valgono più come mezzi legali di pagamento. La BNS iscrive il valore nominale dei biglietti emessi della serie attuale e delle serie ritirate alla voce di bilancio passiva «circolazione di banconote», illustrando nel pertinente allegato le componenti dell’importo complessivo, ripartite per serie di biglietti. Sotto il regime legale attuale, alla scadenza del termine di cambio l’importo dei biglietti ritirati e non presentati per il cambio veniva stornato e versato al Fondo svizzero per gli invalidi (fino al 1953) o al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili. Poiché in futuro tutte le banconote registrate alla voce di bilancio «circolazione di banconote» potranno essere cam- biate presso la BNS senza limiti di tempo, non vi sarà più bisogno di procedere allo storno; la pertinente posizione di bilancio e il relativo allegato si ridurranno solamente quando le banco- note ritirate saranno anche cambiate. Alla voce passiva «circolazione di banconote» si con- trappone una posizione attiva, i cui ricavi confluiscono nel conto economico.
3.3 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
La modifica della LUMP non ha ripercussioni finanziarie dirette né per la Confederazione né per i Cantoni.
4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio
federale Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2016–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatu- ra 2016–2019. Tuttavia, la necessità di sopprimere il termine di cambio prima che il termine di 20 anni per la sesta serie di banconote scada impone che la corrispondente modifica di leg- ge avvenga entro il 2020.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Le disposizioni si basano sulle disposizioni della LUMP citate in rubrica.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Attualmente non sussistono impegni per i quali sia necessario verificare la compatibilità con il presente progetto.
ELENCO DELLE DOMANDE PER LA CONSULTAZIONE
Domanda 1: È favorevole alla soppressione del termine di cambio di 20 anni per i biglietti a partire dalla sesta serie (art. 9 cpv. 3 e 4 LUMP)? o Sì o No Osservazioni:
Domanda 2: È favorevole alla modifica delle disposizioni riguardanti la sostituzione delle monete e dei biglietti deteriorati (art. 4 cpv. 5–7 e art. 8 cpv. 1 e 1bis LUMP)? o Sì o No Osservazioni:
L’elenco delle domande è disponibile anche su www.efv.admin.ch; può essere compilato in formato elettronico e inviato a oekonomenteam@efv.admin.ch.