Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Rapporto esplicativo attuazione del progetto riguardante la velocizzazio- ne delle procedure d’asilo (riassetto del settore dell’asilo)
Modifica dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1), dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), dell’ordinanza 3 sull’asilo re- lativa al trattamento di dati personali (OAsi 3) e dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontana- mento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Segreteria di Stato della migrazione Berna,
Indice
1. Parte generale ............................................................................ 4 1.1 Situazione iniziale ....................................................................................... 4 1.2 Informazioni desunte dalla fase di test a Zurigo ...................................... 4
1.3 Attuazione del progetto riguardante la velocizzazione delle
procedure d’asilo ........................................................................................ 5
1.4 Entrata in vigore parziale del progetto riguardante la velocizzazione
delle procedure d’asilo ............................................................................... 6
1.5 Panoramica delle principali modifiche dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali (OAsi 1) .................................................. 7
1.6 Panoramica delle principali modifiche dell’ordinanza 2 sull’asilo
relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) ................................................ 8
1.7 Panoramica delle principali modifiche dell’ordinanza 3 sull’asilo
relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3) ...................................... 9
1.8 Panoramica delle principali modifiche dell’ordinanza concernente
l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) ......................................................................................................... 9 2. Parte speciale ........................................................................... 11 2.1 Modifiche dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1) ........................................ 11 Sostituzione di un’espressione ............................................................................................11 Articolo 1b (nuovo) Regioni ..............................................................................................11 Articolo 1c (nuovo) Calcolo dei termini..............................................................................11 Articolo 2b (nuovo) Messa al sicuro di documenti ............................................................11 Articolo 3 (nuovo) Notificazione delle decisioni all’aeroporto.............................................12 Articolo 3a (nuovo) Comunicazione della notificazione o di messaggi al procuratore........12 Articolo 4 (nuovo) Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione ............................................................................................13 Articolo 7 capoversi 2, 2bis, 2ter (nuovo), 2quater(nuovo), 2quinques(nuovo) ................................13 Articolo 7a (abrogato)..........................................................................................................15 Articolo 8 capoversi 1 lettera b e 2 ......................................................................................15 Articolo 9 (abrogato) ...........................................................................................................16 Articolo 10 (abrogato)..........................................................................................................16 Articolo 12 capoverso 2.......................................................................................................16 Titolo prima dell’articolo 13..................................................................................................16 Articolo 13 (nuovo) Funzione dei centri della Confederazione ..........................................16 Articolo 14 (nuovo) Soggiorno nei centri della Confederazione .........................................16 Articolo 15 (nuovo) Assegnazione a un centro speciale ....................................................17 Articolo 16 (nuovo) Esercizio dei centri della Confederazione ..........................................19 Articolo 16a (abrogato)........................................................................................................19 Articolo 16b (abrogato)........................................................................................................20 Articolo 16c (abrogato) ........................................................................................................20 Articolo 17 (abrogato)..........................................................................................................20 Articolo 18 (abrogato)..........................................................................................................20 Articolo 19 rubrica e capoverso 1 Verifica dell’identità e interrogatorio sommario ..............20 Articolo 20 (abrogato)..........................................................................................................20 Articolo 20a Accertamento medico..................................................................................21 Articolo 20b (nuovo) Procedura Dublino ...........................................................................21 Articolo 20c (nuovo) Procedura celere ..............................................................................21 Articolo 21 (nuovo) Attribuzione ai Cantoni .......................................................................22
1
Articolo 22 rubrica e capoverso 1 Attribuzione da parte della SEM .....................................24 Articolo 23 (nuovo) Assegnazione per l’esecuzione dell’allontanamento ..........................24 Articolo 23a (abrogato)........................................................................................................24 Articolo 24 (nuovo) Annuncio nel Cantone........................................................................25 Articolo 25 (abrogato)..........................................................................................................25 Articolo 26 (abrogato)..........................................................................................................25 Articolo 34 (nuovo) Designazione del Cantone d’esecuzione ..........................................25 Articolo 34a (nuovo) Sostegno reciproco dei Cantoni ......................................................26 Art. 34b Comunicazione delle autorità cantonali .......................................................27 Articolo 42 (abrogato)..........................................................................................................27 Art. 44 27 Art. 48 rubrica Garanzia del diritto di essere sentito in caso di abrogazione della protezione provvisoria ....................................................................................................27 Art. 52 27 Titolo prima dell’articolo 52a................................................................................................28 Art. 52a (nuovo) Accesso e qualità ...................................................................................28 Titolo prima dell’articolo 52b................................................................................................29 Articolo 52b (nuovo) Consulenza e rappresentanza legale nella procedura all’aeroporto .29 Articolo 52c (nuovo) Comunicazione tempestiva delle date ai fornitori di servizi ...............30 Articolo 52d (nuovo) Parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo ..............30 Titolo prima dell’articolo. 52e...............................................................................................31 Articolo 52e (nuovo) Consulenza e protezione legale nella procedura ampliata ...............31 Articolo 52f (nuovo) Comunicazione tempestiva delle date delle fasi procedurali rilevanti per la decisione ............................................................................................33 Articolo 52g (nuovo) Autorizzazione e compiti dei consultori giuridici ...............................33 Titolo prima dell’articolo 53..................................................................................................34 Articolo 53 (abrogato)..........................................................................................................34 Articolo 55bis Disposizione transitoria della modifica del 4 settembre 2013 ........................34 2.2 Modifica di altri atti normativi .................................................................. 35
2.2.1 Modifica dell’ordinanza del 29 aprile 2015 concernente la lotta contro le
malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp) .. 35 Articolo 31 rubrica e capoversi 1, 2 e 4 Provvedimenti di prevenzione nei centri della Confederazione e negli alloggi collettivi cantonali per richiedenti l’asilo ........35 2.2.2 Modifica dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC).............. 35 Articolo 31 35 2.3 Modifiche dell’ordinanza 2 sull’asilo (OAsi 2) ........................................ 36 Sostituzione di un’espressione ............................................................................................36 Articolo 22 capoversi 1, 3, 4 e 5 ..........................................................................................36 Articolo 23 capoverso 3.......................................................................................................36 Articolo 26 capoversi 1, 3 e 5 ..............................................................................................36 Articolo 28 36 Somme forfettarie per il soccorso d’emergenza ..................................................................36 Articolo 29 Portata e ammontare delle somme forfettarie per il soccorso ......................37 d’emergenza 37 Articolo 30 capoverso 2 (abrogato) .....................................................................................39 Articolo 30a (nuovo) Adeguamento delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza ...39 Articolo 31 capoversi 2 e 3 ..................................................................................................40 Articolo 41 41 Articolo 44 capoverso 2.......................................................................................................41 Articolo 53 lettere d ed e .....................................................................................................41 Articolo 54 capoverso 2.......................................................................................................41 Articolo 56 capoverso 3.......................................................................................................41 Articolo 58 Spese per l’accompagnamento ...................................................................41 Articolo 58b (nuovo) Spese per visite mediche e per l’accompagnamento medico ...........42 Articolo 59 rubrica e capoversi 1 lettera c nonché 3 Ulteriori spese rimborsabili ...........43 2
Articolo 59a capoversi 1, 2 e 2bis .........................................................................................43 Articolo 59abis capoversi 3 lettera a, 3bis (nuovo) e 5 ............................................................43 Articolo 59ater (abrogato) .....................................................................................................44 Titolo prima dell’articolo 62..................................................................................................44 Articolo 62 Scopo dell’aiuto al ritorno ............................................................................44 Articolo 64 capoverso 5 (nuovo) ..........................................................................................44 Titolo prima dell’articolo 65..................................................................................................44 Articolo 67 capoverso 3.......................................................................................................44 Articolo 68 capoversi 3 e 4 ..................................................................................................44 Articolo 72 capoverso 2.......................................................................................................45 Articolo 74 capoversi 2, 3, 4 e 5 ..........................................................................................45 Articolo 76 45 Articolo 76a capoverso 1.....................................................................................................46 Articolo 77 Competenza .................................................................................................46 Articolo 78 46 Titolo prima dell’articolo 79 (abrogato) ................................................................................46 Articoli 79 e 80 (abrogati) ....................................................................................................46 Disposizione transitoria .......................................................................................................46 2.4 Modifiche dell’ordinanza 3 sull’asilo (OAsi 3) ........................................ 47 Sostituzione di un’espressione ............................................................................................47 Allegato 5 47
2.5 Modifica dell’ordinanza concernente l’esecuzione
dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) .................... 48 Articolo 2 rubrica e capoversi 1, 2 e 3 (nuovi) .....................................................................48 Inizio dell’aiuto all’esecuzione .............................................................................................48 Articolo 2a (nuovo) Colloquio sulla partenza .....................................................................49 Articolo 3b (nuovo) Colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa ..............................................................................................50 Articolo 4 Acquisizione dei documenti di viaggio in caso di ricorso a rimedi ................50 giuridici ordinari e straordinari .............................................................................................50 Articolo 5 capoversi 1 e 3 ....................................................................................................50 Articolo 11 rubrica, capoversi 1 lettere a-c e d-f (nuove) nonché 2-4 Servizio all’aeroporto (swissREPAT) ..............................................................................................51 Articolo 11a (nuovo) Prestazioni all’aeroporto...................................................................51 Articolo 15 capoverso 4 (abrogato) .....................................................................................52 Articolo 15a rubrica e capoverso 1 lettere g e h (nuove) Comunicazione di dati riguardanti la carcerazione amministrativa .........................................................................52 Articolo 15f capoverso 1 lettera d ........................................................................................52 Articolo 15g capoverso 2.....................................................................................................52 Articolo 15k capoverso 3 .....................................................................................................52 Titolo prima dell’articolo 26f (nuovo)....................................................................................52 Articolo 26f (nuovo) .............................................................................................................52
3. Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale ....... 53
3.1 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali............................................. 53 3.2 Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie .......................................... 54 3.3 Ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali ................................ 54
3.4 Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di
stranieri ..................................................................................................... 54
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1. Parte generale
1.1 Situazione iniziale
Con votazione finale del 25 settembre 2015, il parlamento ha adottato il progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d’asilo. Ha deciso che la maggior parte delle procedure d’asilo, inclusa l’eventuale esecuzione dell’allontanamento, sarà espletata e portata a termi- ne celermente (entro 140 giorni) in centri della Confederazione. Durante la procedura e fino all’esecuzione dell’allontanamento i richiedenti l’asilo in questione saranno alloggiati nei cen- tri della Confederazione. La durata massima della permanenza nei centri sarà di 140 giorni. Quale misura accompagnatoria alle procedure celeri, i richiedenti l’asilo dovranno poter usu- fruire gratuitamente di una consulenza sulla procedura d’asilo e di un rappresentante legale. Qualora si rendano necessari ulteriori accertamenti, la domanda d’asilo sarà trattata nell’ambito di una procedura ampliata. Per questa procedura i richiedenti l’asilo saranno at- tribuiti come finora ai Cantoni. La procedura dovrà concludersi con decisione passata in giu- dicato entro un anno, inclusa l’esecuzione di un eventuale allontanamento. La Confederazione dispone oggi di circa 2000 posti per richiedenti l’asilo in cinque centri della Confederazione utilizzabili stabilmente. Con circa 24 000 domande d’asilo l’anno, il proposto riassetto del settore dell’asilo rende necessari circa 3000 posti supplementari utiliz- zabili a lungo termine. Per realizzare rapidamente il riassetto, la procedura ordinaria di auto- rizzazione edilizia secondo il diritto comunale e cantonale deve essere sostituita da una nuo- va procedura di approvazione dei piani di diritto federale. Contro il progetto è stato indetto un referendum. Il 5 giugno 2016 il progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d’asilo è stato accolto in votazione popolare dal 66,8 per cen- to dei votanti e dalla totalità dei Cantoni.
1.2 Informazioni desunte dalla fase di test a Zurigo
Il 6 gennaio 2014 è stata avviata a Zurigo la fase di test riguardante il riassetto del settore dell’asilo. Le fasi di test servono a verificare se sono raggiunti gli obiettivi del riassetto nella procedura d’asilo e nell’esecuzione. Lo svolgimento di una fase di test corrisponde anche a una richiesta della Conferenza sull’asilo del 21 gennaio 2013. La fase di test si è protratta dal 6 gennaio 2014 alla fine di settembre 2015. Secondo l’ordinanza del 4 settembre 2013 sulle fasi di test, la SEM deve svolgere una valutazione delle fasi di test all’attenzione del DFGP (art. 8 OTest). Per l’attuazione del riassetto si ottengono in tal modo informazioni in merito a tutte le conseguenze della procedura celere e dell’ampia protezione giuridica. A fronte della complessità delle questioni da valutare nonché delle diverse esigenze sono stati affidati quattro mandati (mandato 1: analisi quantitativa della fase di test; mandato 2: valutazione formativa e perfezionamento dei processi; mandato 3: valutazione qualitativa della fase test; mandato 4: consulenza e rappresentanza legale). La valutazione esterna è pervenuta alla conclusione che la fase di test funziona regolarmen- te e che il relativo modello gestionale è idoneo a essere attuato in tutto il Paese. Stando alla valutazione, la fase di test ha determinato una notevole velocizzazione delle procedure (pari a circa il 39%) rispetto all’esercizio regolare. La valutazione ha confermato che il riassetto del settore dell’asilo consente di velocizzare le procedure. Una notevole velocizzazione presup- pone che le procedure siano svolte con tutti gli attori «sotto lo stesso tetto» senza dover ne- cessariamente effettuare attribuzioni ai Cantoni. Il riassetto del settore dell’asilo contribuirà a ricondurre «sotto un unico tetto» una percentuale maggiore di queste procedure grazie a maggiori capacità di alloggio a livello federale. Nel settore dell’esecuzione degli allontanamenti è emerso che i richiedenti senza prospettiva di rimanere in Svizzera lasciano la fase di test più velocemente rispetto all’esercizio regolare, con partenze controllate o non controllate. Le persone oggetto di una decisione d’allontanamento provenienti dalla fase di test hanno fruito del soccorso d’emergenza molto più raramente e per tempi più brevi rispetto ai richiedenti l’asilo allontanati che sono stati sottoposti a una procedura dell’esercizio regolare. 4
Secondo la Confederazione, la valutazione ha sostanzialmente confermato l’economicità del riassetto del settore dell’asilo. Il calcolo dell’economicità svolto in sede di valutazione conva- lida l’ipotesi che il riassetto del settore dell’asilo porti a una significativa velocizzazione delle procedure e, nel medio termine, a un notevole risparmio di costi. Anche per i Cantoni si pre- vedono risparmi. La protezione giuridica gratuita contribuisce, secondo il rapporto di valutazione, a migliorare gli aspetti della legalità, dell’efficienza, della credibilità e dell’accettazione della procedura d’asilo nella fase di test. La velocizzazione della procedura non ha avuto ripercussioni nega- tive sulla qualità delle decisioni. La presenza dei rappresentanti legali e la prossimità fisica degli attori coinvolti nelle procedure della fase di test hanno avuto un effetto migliorativo della qualità della procedura d’asilo. Come risultato, nella fase di test è stata osservata una bassa quota di ricorsi (fase di test: 17,1%; esercizio regolare: 25,4%). La valutazione ha confermato che la nuova procedura tiene debito conto dei bisogni delle persone vulnerabili. L’opera tem- pestiva ed esauriente di informazione e l’attività di consulenza sull’attuale offerta di aiuti al ritorno durante la fase di test hanno determinato una maggiore fruizione di tali servizi (per- centuale di ritorni volontari: fase di test 6%; esercizio regolare 2%). A valutazione ultimata la fase di test è stata proseguita. In tale contesto i risultati della valu- tazione si sono confermati.
1.3 Attuazione del progetto riguardante la velocizzazione delle proce-
dure d’asilo Nella dichiarazione congiunta del 21 gennaio 2013 la Confederazione, i Cantoni, le città e i Comuni hanno approvato, nel quadro della prima conferenza nazionale sull’asilo, i parametri del progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d’asilo1. Nel quadro della seconda conferenza nazionale sull’asilo del 28 marzo 2014, Confederazione, Cantoni, città e Comuni hanno fissato la pianificazione globale per l’attuazione del progetto. La pianificazione globale comprende in particolare l’ubicazione dei centri della Confederazione, la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, la ripartizione dei richiedenti l’asilo sui Cantoni e un modello di compensazione per l’indennizzo dei Cantoni in cui sono ubicati i centri della Con- federazione. Nella dichiarazione congiunta del 28 marzo 2014 è detto tra l’altro che l’organizzazione di progetto tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni responsabile dell’attuazione del proget- to per velocizzare le procedure d’asilo sarà mantenuta anche per i successivi lavori di attua- zione. L’attuazione globale del progetto per velocizzare le procedure sarà pertanto guidata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in stretta collaborazione con il Gruppo di lavoro Riassetto del settore dell’asilo (AGNA2). Pertanto, con incarico successivo del 6 giugno 2016, il gruppo di lavoro è stato incaricato di eseguire e portare a termine i lavori di attuazione successivi. Tra i compiti facenti parte del mandato figurano, tra le altre cose, l’accompagnamento delle necessarie modifiche a livello esecutivo in vista dell’attuazione della revisione della legge sull’asilo nonché l’ulteriore accompagnamento della conclusione della pianificazione delle ubicazioni dei futuri centri della Confederazione e dei posti di carce- razione amministrativi resi necessari dal riassetto. Presso la SEM occorre inoltre trattare i settori esercizio, organizzazione dei processi e della struttura, processi di conduzione, infor- matica e personale.
1 Vi hanno preso parte la consigliera federale Simonetta Sommaruga, capo del DFGP, i membri della
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, CDDGP, presi- dente, consigliere di Stato Hans-Jürg Käser; i membri della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali, CDOS, presidente, consigliere di Stato Peter Gomm; i vertici dell’Unione delle città svizzere e dell’Associazione dei Comuni svizzeri nonché il TAF. 2 Oltre alla SEM, nel gruppo di lavoro AGNA sono rappresentati, in veste di membri, anche la Confe-
renza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), la Confe- renza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) nonché l’Unione delle città svizzere e l’Associazione dei Comuni svizzeri. 5
Il progetto per velocizzare le procedure d’asilo richiede adeguamenti considerevoli sia per la SEM sia per i Cantoni e i Comuni, in particolare a livello organizzativo, tecnico e strutturale. Conformemente alla pianificazione odierna, l’entrata in vigore è pertanto prevista per l’inizio del 2019. Al momento dell’entrata in vigore il progetto riguardante la velocizzazione dovrà essere operativo e le procedure d’asilo dovranno essere svolte in tutta la Svizzera confor- memente alle nuove norme. Il gruppo di lavoro AGNA ha approvato questo modus operandi.
1.4 Entrata in vigore parziale del progetto riguardante la velocizza-
zione delle procedure d’asilo Conformemente al numero V capoverso 2 della modifica della legge sull’asilo del 25 settembre 2015 (nLAsi), l’entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale. Siccome il progetto presuppone lavori di adeguamento di ampio respiro, è suddiviso in tre pacchetti e posto in vigore a tappe dal Consiglio federale. Un primo ambito riguarda la messa in vigore delle disposizioni di legge che non richiedono disposizioni esecutive a livello di ordinanza (pacchetto 1). Si tratta di disposizioni di legge che sono state poste in vigore il 1° ottobre 2016 indipendentemente dalla parte centrale del progetto (in particolare velocizzazione delle procedure e protezione giuridica). Riguardano in particolare la messa in campo di un monitoraggio dell’esecuzione degli allontanamenti in collaborazione con i Cantoni, allo scopo di migliorare la vigilanza sull’esecuzione degli allon- tanamenti (art. 46 cpv. 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 19983 [LAsi]), la possibilità per la Confederazione di chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati o di astenersi dal versarli qualora i Cantoni non adempiano o adempiano solo parzialmente i loro obblighi in materia di esecuzione (art. 89b LAsi) nonché la possibilità per la Confederazione e i Cantoni di versare sussidi per l’istruzione scolastica di base (art. 80 cpv. 1 LAsi). Se a causa della situazione in un Paese d’origine la Confederazione deve sospendere tempora- neamente le decisioni d’asilo e l’esecuzione degli allontanamenti (moratoria delle decisioni e delle esecuzioni), invece del soccorso d’emergenza i Cantoni potranno versare agli interes- sati l’aiuto sociale, poi rimborsato dalla Confederazione (art. 82 cpv. 2bis LAsi). Un secondo ambito riguarda la messa in vigore delle disposizioni di legge riguardanti la pro- cedura di approvazione dei piani (art. 95a segg. nLAsi, pacchetto 2). La buona riuscita dell’attuazione del progetto per velocizzare le procedure d’asilo presuppone la disponibilità di ubicazioni adeguate per i centri della Confederazione. Anche in futuro occorrerà pertanto attribuire la massima importanza alla ricerca di queste ubicazioni e all’erezione dei centri. Le pertinenti disposizioni riguardanti la procedura di approvazione dei piani dovranno poter es- sere poste in vigore dal Consiglio federale quanto prima possibile. Occorre inoltre coordinare l’elaborazione delle disposizioni esecutive riguardanti l’approvazione dei piani con il piano settoriale Asilo, in cui sono definite le singole ubicazioni dei centri della Confederazione. Il piano settoriale Asilo dovrà essere sottoposto per adozio- ne al Consiglio federale, esattamente come l’ordinanza per l’esecuzione delle disposizioni di legge riguardanti l’approvazione dei piani. Oltre alle disposizioni di legge riguardanti la procedura di approvazione dei piani (art. 95a segg. nLAsi) e alle disposizioni esecutive afferenti, con il secondo pacchetto il Consiglio fe- derale porrà in vigore anche ulteriori disposizioni della LAsi, ovvero della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri (LStr). Si tratta di disposizioni che, a fronte di diversi fattori (p. es. ricadute finanziarie, sicurezza del diritto, ecc.) devono entrare in vigore quanto prima possibile indipendentemente dalla parte centrale del progetto per la velocizzazione delle pro- cedure d’asilo. Il Consiglio federale ha avviato la pertinente consultazione alla metà del 2016. La procedura di consultazione si è protratta fino al 26 gennaio 2017. Le pertinenti di- sposizioni di legge dovrebbero entrare in vigore all’inizio del 2018. Il 4 aprile 2017 la SEM e l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) hanno avviato congiuntamente la procedura
é l’Unione delle città svizzere e l’Associazione dei Comuni svizzeri. 3 RS 142.31 4 RS 142.20
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finalizzata all’audizione dei Cantoni e dei Comuni nonché all’informazione e partecipazione della popolazione in merito al piano settoriale Asilo. La procedura si è protratta fino al 4 luglio 2017. La bozza del piano settoriale Asilo definisce le ubicazioni dei futuri centri della Confederazione e funge da base per la procedura di approvazione dei piani inerenti ai centri stessi. Sarà sottoposta per adozione al Consiglio federale nel quarto trimestre del 2017. Il terzo ambito riguarda tutte le rimanenti disposizioni del progetto per velocizzare le procedu- re (disposizioni procedurali, disposizioni riguardanti la protezione giuridica, ecc.) che dovran- no essere poste in vigore all’inizio del 2019 (pacchetto 3). Questo terzo pacchetto è oggetto della presente documentazione sottoposta a consultazione. Per elaborare i progetti delle ordinanze del terzo pacchetto è stato istituito un sottogruppo di lavoro del gruppo di lavoro AGNA (Gruppo di accompagnamento Diritto; ne fanno parte, tra gli altri, le segreterie generali della CDDGP e della CDOS, il presidente dell’ASM, il capo dell’ufficio cantonale zurighese delle opere sociali, il capo del servizio migratorio zurighese, le coordinatrici e i coordinatori in materia di rifugiati dei Cantoni Friburgo e Basilea Città non- ché rappresentanti dell’Associazione dei Comuni svizzeri e dell’Unione delle città svizzere). Il gruppo di accompagnamento approva ampiamente gli adeguamenti di ordinanze proposti. A fronte del fatto che i richiedenti l’asilo soggiorneranno per 140 giorni nei centri della Confe- derazione occorre adeguare anche l’ordinanza del DFGP del 24 novembre 20075 sulla ge- stione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo. L’ordinanza disciplina in parti- colare le modalità dell’alloggiamento nei centri della Confederazione. La modifica entrerà parimenti in vigore all’inizio del 2019. La consultazione riguardante questi adeguamenti è prevista per più tardi.
1.5 Panoramica delle principali modifiche dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali (OAsi 1) Le proposte modifiche dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19996 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1) prevedono, da un lato, adeguamenti generali delle vigenti disposizioni in materia di procedure d’asilo al progetto per la velocizzazione delle stesse. Dall’altro lato, concretizzano provvedimenti volti a velocizzare le procedure previsti dal progetto. In futuro la maggior parte delle procedure d’asilo sarà svolta nei centri della Confederazione (art. 24 segg. nLAsi). Pertanto, nell’OAsi 1 è introdotta una nuova sezione 2a contenente disposizioni esecutive riguardanti i centri della Confederazione. Esse vertono in particolare sulla durata massima della permanenza nei centri (art. 14 AP-OAsi 1). È parimenti adeguata la normativa vigente riguardante l’attribuzione dei richiedenti l’asilo renitenti, giacché nel quadro della collocazione in un centro speciale è pronunciata sistematicamente l’assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio (cfr. art. 24a nLAsi e art. 15 AP-OAsi 1). Al termine del soggiorno nei centri della Confederazione, la cui durata massima è di 140 giorni, i richiedenti l’asilo sono ripartiti sui Cantoni. Come sinora, i Cantoni s’intendono circa la ripartizione (art. 27 cpv. 1 LAsi). Se non riescono a intendersi, i criteri per la riparti- zione sono definiti come sinora dal Consiglio federale (art. 27 cpv. 2 LAsi). Questi criteri per la ripartizione sono oggetto dell’articolo 21 AP-OAsi 1. La ripartizione è eseguita proporzio- nalmente alla popolazione (art. 21 cpv. 2-4 e allegato 3 AP-OAsi 1). Al momento di ripartire sui Cantoni i richiedenti l’asilo sottoposti alla procedura ampliata occorre compensare con- gruamente i Cantoni di ubicazione dei centri della Confederazione per le loro le prestazioni speciali (art. 21 cpv. 5 AP-OAsi 1). Ove un richiedente l’asilo sia assegnato a un Cantone di ubicazione di un centro della Con- federazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento, in linea di principio l’esecuzione dell’allontanamento compete a quel Cantone (art. 46 cpv. 1bis nLAsi e art. 23 AP-OAsi 1). Il Consiglio federale può prevedere deroghe a questa disciplina delle competenze (art. 46
5 RS 142.311.23 6 SS 142.311
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cpv. 1bis nLAsi in combinato disposto con l’art. 34 AP-OAsi 1). Se in virtù della chiave di ripar- to proporzionale alla popolazione un Cantone si vede attribuire un numero esiguo di richie- denti l’asilo e se questo Cantone ospita sul proprio territorio un centro della Confederazione di dimensioni considerevoli, può capitare che la compensazione per le prestazioni speciali fornite da quel Cantone in quanto Cantone di ubicazione di un centro (riduzione del numero di persone attribuite alla procedura ampliata, cfr. art. 21 cpv. 5 AP-OAsi 1) non possa essere interamente esaurita. Per poter tenere conto di questa situazione e sgravare i Cantoni in questione, occorre introdurre la possibilità di attribuire la competenza per l’esecuzione degli allontanamenti a un altro Cantone della regione (art. 34 cpv. 2 AP-OAsi 1). Per garantire procedure celeri corrette ed eque sotto il profilo dello Stato di diritto, ai richie- denti l’asilo viene garantita una consulenza gratuita sulla procedura d’asilo e una rappresen- tanza legale gratuita. La protezione giuridica nella procedura celere e nella procedura Dubli- no è già disciplinata in maniera piuttosto dettagliata a livello di legge (art. 102f segg. nLAsi) e necessita unicamente di poche concretizzazioni a livello esecutivo (cfr. art. 52a segg. AP- OAsi 1). Nella procedura ampliata la LAsi prevede la possibilità, per il richiedente l’asilo, di rivolgersi alla rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione oppure al consultorio giuridico cantonale per ottenere assistenza, durante il soggiorno nel Cantone, nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione (art. 102l nLAsi). Qui oc- corrono precisazioni a livello di ordinanza. Nell’OAsi 1 occorre in particolare precisare che il fornitore di servizi incaricato della protezione giuridica nel centro della Confederazione co- munica alla SEM se la protezione giuridica sarà assicurata anche durante la procedura am- pliata dalla rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione oppure se sarà garantita dal consultorio cantonale (art. 52e AP-OAsi 1). Questo modo di procedere ha una sua logica ben precisa giacché, nella prassi, il fornitore di servizi è tenuto a garantire, orga- nizzare ed attuare la consulenza e la rappresentanza legale e quindi conosce la disponibilità della rappresentanza legale (art. 102f e 102i nLAsi). Il consultorio giuridico nel Cantone e il fornitore di servizi possono peraltro concludere convenzioni riguardanti la ripartizione dei richiedenti l’asilo da rappresentare. Inoltre, nell’OAsi 1 è disciplinata espressamente anche la procedura in caso di consulenza e rappresentanza legale da parte di un consultorio giuridico nel Cantone. Occorre garantire che il consultorio giuridico ottenga tempestivamente le infor- mazioni necessarie per poter assicurare una consulenza e una rappresentanza professionali e a tutto campo nel quadro delle fasi procedurali rilevanti per la decisione (art. 52e e 52f AP- OAsi 1). Occorre inoltre stabilire quali fasi della procedura di prima istanza sono rilevanti per la decisione (art. 52e cpv. 5 AP-OAsi 1), nonché definire criteri chiari a livello di ordinanza per l’autorizzazione di un consultorio giuridico a consigliare e rappresentare i richiedenti l’asilo (art. 52g AP-OAsi 1). È altresì disciplinata la protezione giuridica nella procedura all’aeroporto, visto che i richiedenti l’asilo hanno ora diritto a una consulenza e rappresen- tanza giuridica gratuita anche nella procedura all’aeroporto (art. 22 cpv. 3bis nLAsi e 52b AP- OAsi 1). Infine occorre definire espressamente a livello di ordinanza i criteri per quanto ri- guarda l’accesso e la qualità della protezione giuridica (art. 52a AP-OAsi 1).
1.6 Panoramica delle principali modifiche dell’ordinanza 2 sull’asilo
relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) Le principali modifiche dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19997 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) riguardano la disciplina della somma forfettaria per le spese amministra- tive e adeguamenti nel settore del soccorso d’emergenza. La somma forfettaria per le spese amministrative sarà ridotta della metà (550 franchi) giacché in futuro i Cantoni si vedranno attribuire un numero nettamente inferiore di richiedenti l’asilo e giacché la Confederazione si assume compiti supplementari nell’ambito del ritorno. Nel settore del soccorso d’emergenza sono create tre diverse somme forfettarie corrispon- denti alle tre nuove tipologie di procedure. Sinora era prevista un’unica somma forfettaria per le spese di soccorso d’emergenza. In futuro ve ne saranno tre, di entità diversa, riferite alla
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procedura ampliata, alla procedura celere e alla procedura Dublino. Le persone la cui am- missione provvisoria è stata sospesa costituiscono un’ulteriore categoria, per la quale i Can- toni ottengono una somma forfettaria del medesimo importo previsto per le persone in pro- cedura ampliata. Per evitare che la Confederazione o i Cantoni siano eccessivamente av- vantaggiati a causa di una somma forfettaria per il soccorso di emergenza troppo elevata o troppo esigua, per mezzo di una formula di calcolo tecnica è introdotto un meccanismo au- tomatico di adeguamento con chiare regole. Grazie alla formula è garantita la possibilità di adeguare ogni anno l’importo previsto. Altre modifiche riguardano l’adeguamento dell’importo delle somme forfettarie globali in fun- zione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2016 nonché l’aggiornamento della ripartizione cantonale della quota parte delle spese di locazione. Nell’ambito delle spese di partenza sono altresì introdotte nuove partecipazioni della Confe- derazione tramite indennizzi forfettari riguardanti le spese di accompagnamento (capisqua- dra) nonché le visite e scorte mediche. La somma forfettaria di base per i consultori cantonali in vista del ritorno è dimezzata (in considerazione della prevista riduzione del 50-60% delle attribuzioni), mentre la somma forfettaria per la prestazione è aumentata da 600 a
750 franchi in ragione della complessità dei casi.
La SEM deve inoltre avere la possibilità di versare le spese di partenza a gruppi di persone che sinora non vi avevano accesso. Queste azioni devono essere di durata limitata e posso- no includere progetti nazionali o progetti europei comuni (p. es. nel quadro dell’European Reintegration Network – ERIN).
1.7 Panoramica delle principali modifiche dell’ordinanza 3 sull’asilo
relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3) D’ora in poi i collaboratori dei centri cantonali e comunali di cui all’articolo 24d nLAsi avranno accesso a MIDES (Sistema d’informazione per i centri della Confederazione e gli alloggi ne- gli aeroporti; cfr. art. 99b lett. d nLAsi). I diritti di accesso e di trattamento dettagliati sono disciplinati nell’allegato 5 dell’AP-OAsi 3. L’elenco è completato mediante una nuova colonna (Cantone) e mediante i diritti di accesso e di trattamento dei collaboratori di centri cantonali e comunali nel settore dell’assistenza e dell’alloggio conformemente all’articolo 24d nLAsi.
1.8 Panoramica delle principali modifiche dell’ordinanza concernente
l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) In previsione della velocizzazione della procedura d’asilo, ovvero della procedura di allonta- namento, occorre estendere il campo d’applicazione del colloquio sulla partenza e discipli- narlo in maniera esaustiva a livello di ordinanza (cfr. art. 2a AP-OEAE). In futuro, nel quadro del colloquio sulla partenza sia la SEM che l’autorità cantonale competente esamineranno e documenteranno in dettaglio la disponibilità della persona a lasciare la Svizzera. Ciò consen- tirà di adottare tempestivamente le misure necessarie in vista del ritorno volontario o del rin- vio coatto, accelerando così il processo del ritorno. Il colloquio sulla partenza va chiaramente dissociato dal colloquio in vista del ritorno volto a incoraggiare il ritorno volontario e dal collo- quio di preparazione conformemente all’articolo 29 dell’ordinanza del 12 novembre 20088 sulla coercizione (OCoe). Quale altra misura per velocizzare la procedura di allontanamento è previsto che, nella pro- cedura celere conformemente all’articolo 26c nLAsi, la SEM avvii le pratiche in vista dell’acquisizione dei documenti prima di aver ottenuto dal Cantone una richiesta di sostegno all’esecuzione (cfr. art. 2 cpv. 2 AP-OEAE). L’avvio autonomo e sistematico delle pratiche per l’acquisizione dei documenti da parte della SEM sin dalla notificazione della decisione di allontanamento di prima istanza, fatto salvo l’articolo 97 capoverso 1 LAsi, consente di ab-
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breviare considerevolmente il processo di esecuzione dell’allontanamento. Questa modifica è stata proposta anche nel rapporto del DFGP sulle misure di accelerazione nel settore dell’asilo quale misura centrale per l’ottimizzazione del processo di esecuzione. Le altre proposte di modifica non sono direttamente correlate alle nuove disposizioni di legge per velocizzare le procedure d’asilo. È stata colta l’occasione della presente modifica dell’ordinanza dell’11 agosto 19999 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) per operare alcuni aggiornamenti individuali, segnatamen- te per quanto riguarda i compiti di swissREPAT, nonché aggiornamenti sistematici, in parti- colare riferiti al colloquio di consulenza durante la carcerazione e all’esecuzione a tappe dell’allontanamento.
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2. Parte speciale
2.1 Modifiche dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1)
Sostituzione di un’espressione Con l’entrata in vigore del progetto per velocizzare le procedure d’asilo, nella legge sull’asilo l’espressione «centri di registrazione e procedura» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «centri della Confederazione» (cfr. RU 2016 3101). La medesima sostitu- zione è ora applicata anche all’OAsi 1.
Articolo 1b (nuovo) Regioni In occasione della seconda conferenza nazionale sull’asilo del 28 marzo 2014 il DFGP, i Cantoni e i rappresentanti di città e Comuni hanno adottato una dichiarazione congiunta sulla pianificazione globale del riassetto del settore dell’asilo. La pianificazione globale comprende in particolare l’ubicazione dei centri della Confederazione, la ripartizione dei compiti tra Con- federazione e Cantoni, la ripartizione dei richiedenti l’asilo sui Cantoni e l’elaborazione di un modello di compensazione per l’indennizzo dei Cantoni in cui sono ubicati i centri della Con- federazione. Nella dichiarazione congiunta la Svizzera è stata suddivisa in sei regioni in vista dell’espletamento delle procedure d’asilo e di allontanamento. Queste regioni sono ora defi- nite espressamente a livello di ordinanza. Conformemente alla dichiarazione congiunta, in ognuna di queste sei regioni la Confedera- zione dovrà gestire dei centri per l’espletamento delle procedure di asilo e delle eventuali procedure di allontanamento (cfr. art. 12 AP-OAsi 1).
Articolo 1c (nuovo) Calcolo dei termini La legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa (PA) determina come procedere se l’ultimo giorno di un termine calcolato in giorni è un sabato, una domeni- ca o un giorno riconosciuto festivo (cfr. art. 20 cpv. 3 PA). In questo caso il termine scade il primo giorno feriale seguente. Questa disposizione è applicabile anche nel quadro della pro- cedura d’asilo. Nell’OAsi 1 occorre precisare la nozione di giorno lavorativo, utilizzata in nu- merose disposizioni della LAsi inerenti ai termini (p. es. all’art. 108 cpv. 2 nLAsi). Non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazio- ne o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte o il suo rappresentan- te hanno il loro domicilio o la loro sede. Questa disciplina vale per l’insieme della procedura d’asilo, compresa la procedura di ricorso e la procedura in caso di ricorso a rimedi giuridici straordinari. Pertanto la disciplina dell’articolo 53 OAsi 1 vigente, con il relativo calcolo dei termini per la procedura di ricorso, può essere abrogata.
Articolo 2b (nuovo) Messa al sicuro di documenti La nuova disposizione concretizza l’articolo 10 capoverso 2 LAsi, il quale disciplina la messa al sicuro di documenti presentati dai richiedenti l’asilo in Svizzera. Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione della SEM, i documenti di viaggio e d’identità o qualsiasi altro documento emesso all’estero (cpv. 1; cfr. inoltre art. 10 cpv. 2 LAsi nonché cpv. 1). Nel capoverso 2 sono elencati a titolo di esempio i documenti emanati all’estero che, oltre ai documenti di viaggio e di identità, possono fornire indicazioni sull’identità delle persone. I documenti di stato civile di cui al capoverso 2 lettera a compren- dono in particolare certificati esteri di nascita o di matrimonio nonché altri documenti di fami- glia emessi dallo stato civile, purché tali documenti siano noti all’estero. Per «prove dei rap- porti di famiglia» (cfr. cpv. 2 lett. b) s’intendono documenti che all’estero non sono considera-
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ti documenti ufficiali di stato civile. Anche siffatti documenti possono fornire importanti indica- zioni sull’identità dei richiedenti l’asilo. Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro questi documenti e li inoltrano senza indugio nell’originale alla SEM in vista della velocizzazione delle procedure d’asilo. Questo obbligo si estende all’intera durata della procedura d’asilo e continua a sussistere anche do- po la conclusione della procedura d’asilo con decisione passata in giudicato sempreché la persona non disponga di un permesso di dimora o domicilio e non sia stata riconosciuta qua- le rifugiato (cpv. 2). Autorità e servizi amministrativi sono pertanto tenuti a inoltrare questi documenti alla SEM anche in caso di revoca del permesso di dimora o domicilio. Ai rifugiati riconosciuti si applica l’articolo 10 capoverso 5 LAsi secondo cui i passaporti o documenti d’identità rilasciati dallo Stato d’origine ai rifugiati riconosciuti in Svizzera sono messi al sicu- ro a destinazione della SEM.
Articolo 3 (nuovo) Notificazione delle decisioni all’aeroporto Nel quadro della modifica della LAsi in vista di velocizzare le procedure, i vigenti articoli 12 e 13 LAsi riguardanti la notificazione di decisioni e il recapito di comunicazioni sono adeguati come segue: l’articolo 12 nLAsi disciplina la notificazione di decisioni e il recapito di comuni- cazioni durante il soggiorno del richiedente l’asilo nel Cantone, l’articolo 12a nLAsi durante il soggiorno nel centro della Confederazione e l’articolo 13 nLAsi durante la procedura all’aeroporto nonché in altri casi urgenti. La procedura all’aeroporto (art. 13 nLAsi) è retta per analogia dalla disposizione riguardante i centri della Confederazione (art. 12a nLAsi). La presente disposizione indica le modalità della notificazione di una decisione inoltrata per telefax in un aeroporto svizzero. Se a un richiedente l’asilo in un aeroporto svizzero è stato assegnato un rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notifi- cata con la consegna al fornitore di servizi incaricato della rappresentanza legale (art. 13 cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l’art. 12a cpv. 2 nLAsi). Quest’ultimo garantisce che la notificazione della decisione sia comunicata il giorno stesso alla rappresentanza legale as- segnata. Se un richiedente l’asilo ha rinunciato alla rappresentanza legale assegnata, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegnata al richiedente stesso (art. 13 cpv. 1 e 2 in combinato disposto con l’art. 12a cpv. 3 nLAsi). La notificazione della decisione dev’essere comunicata senza indugio alla rappresentanza legale designata dal richiedente l’asilo stesso. La pertinente disciplina è contenuta nell’articolo 3a AP-OAsi1.
Articolo 3a (nuovo) Comunicazione della notificazione o di messaggi al procuratore Questa disposizione corrisponde in linea di massima all’articolo 3 OAsi 1 vigente. Se il richiedente l’asilo rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli nel centro della Con- federazione o all’aeroporto (art. 102h cpv. 1 nLAsi), la notificazione della decisione o l’inoltro di un messaggio sono comunicati al richiedente stesso nel centro della Confederazione o all’aeroporto (art. 12a cpv. 3 nLAsi). Come sinora, la notificazione della decisione o l’inoltro di un messaggio vanno comunicati senza indugio alla persona autorizzata dal richiedente stes- so. Siccome la comunicazione può avvenire anche per telefax, non occorre menzionare espressamente la comunicazione per telefax (cfr. art. 3 OAsi 1), pertanto tale menzione va stralciata. La disciplina proposta nell’articolo 3a AP-OAsi 1 è applicabile anche alla procedu- ra all’aeroporto (art. 13 cpv. 1 nLAsi). I rimandi di cui all’articolo 3a AP-OAsi 1 vanno adegua- ti conseguentemente. Per i richiedenti l’asilo che soggiornano in un centro della Confederazione e cui è stata asse- gnata una rappresentanza legale (cfr. art. 12a cpv. 2 nLAsi), la notificazione della decisione e il recapito di messaggi avvengono mediante consegna al fornitore di servizi incaricato della protezione giuridica. Questi comunica la notificazione o il recapito il giorno stesso alla rap- presentanza legale assegnata (art. 12a cpv. 2 nLAsi). Spetta al fornitore di servizi decidere in che modo eseguire la comunicazione tempestiva. Si rinuncia pertanto a una disciplina espli- cita a livello di ordinanza. 12
Analogamente alla nuova disciplina degli articoli 12 e 13 nLAsi, anche l’articolo 3a AP-OAsi 1 deve precisare la necessità di notificare le decisioni e di recapitare le comunicazioni. Ciò richiede adeguamenti redazionali della rubrica e del tenore dell’articolo 3 OAsi 1 vigente (cfr. art. 3a AP-OAsi 1).
Articolo 4 (nuovo) Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione L’articolo 16 nLAsi contiene norme riguardanti la lingua procedurale per le procedure d’asilo conformemente alla LAsi. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l’asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione del centro (art. 16 cpv. 1 nLAsi). Il Consiglio federa- le usufruisce di questa possibilità integrando una nuova disciplina nell’articolo 4 AP-OAsi 1, tuttavia rinuncia alla limitazione secondo cui le istanze possono essere depositate unicamen- te nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione (cfr. art. 1b AP-OAsi 1) del centro della Confederazione. Prevede invece la possibilità di inoltrare le istanze in una delle lingue uffi- ciali della regione del Cantone d’ubicazione del centro. Ciò offre una maggiore flessibilità al richiedente l’asilo stesso ma anche per quanto riguarda l’impiego del personale della SEM nonché alla persona autorizzata. Questa flessibilità è particolarmente importante per le re- gioni con più lingue ufficiali. Se un richiedente l’asilo è trasferito da un centro della Confede- razione (p. es. in Ticino) a un altro centro della Confederazione della medesima regione (p. es. nel Canton Obvaldo) sarebbe poco logico ammettere istanze unicamente nella lingua ufficiale del nuovo Cantone d’ubicazione, giacché ciò rischierebbe di rallentare inutilmente la procedura d’asilo.
Articolo 7 capoversi 2, 2bis, 2ter (nuovo), 2quater(nuovo), 2quinques(nuovo) Durante la permanenza di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati nei centri della Confederazione e in aeroporto, d’ora in poi il rappresentante legale deve assumere i compiti della persona di fiducia (art. 17 cpv. 3 lett. a nLAsi). Il rappresentante legale deve assumere questi compiti anche qualora il minorenne non accompagnato sia alloggiato fuori dal centro della Confederazione ma entro la competenza della Confederazione, per esempio in un’istituzione adeguata (istituto per minori). Dopo l’attribuzione al Cantone, l’autorità canto- nale competente deve designare senza indugio un curatore o un tutore. Se ciò non è possibi- le, ai sensi di una disciplina derogatoria deve designare immediatamente, come sinora, una persona di fiducia (art. 17 cpv. 3 lett. b nLAsi). La persona di fiducia deve svolgere i medesi- mi compiti del curatore, ossia, in particolare, difendere gli interessi preponderanti del minore. L’assegnazione al Cantone interviene per esempio quando non è stata erogata una decisio- ne nel centro della Confederazione e la domanda d’asilo deve essere trattata nel quadro della procedura ampliata (art. 27 cpv. 4 nLAsi). A fronte della permanenza più protratta nei centri della Confederazione, l’alloggio deve tene- re maggiormente conto delle particolari esigenze dei richiedenti l’asilo minorenni non accom- pagnati. Le pertinenti norme sono oggetto dell’ordinanza del DFGP sulla gestione degli al- loggi della Confederazione nel settore dell’asilo11, la cui modifica entrerà parimenti in vigore all’inizio del 2019 (vedi anche n. 1.3 più sopra). Nel quadro dell’alloggiamento di minorenni non accompagnati, la SEM è tenuta a conformarsi in tutto e per tutto agli obblighi dettati dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale – in particolare dalla Convenzione del 20 novembre 198912 sui diritti del fanciullo. Come nel quadro della fase di test in atto a Zurigo dal 2014, dal 1° luglio 2017 la SEM svolge presso il Centro di registrazione e procedura (CRP) di Basilea un progetto pilota incentrato sui minorenni non accompagnati. Lo scopo precipuo è quello di garantire, presso i centri del- la Confederazione, condizioni di assistenza e di alloggio consone all’età di questi minorenni. Per la verifica del raggiungimento di questo obiettivo sono stati definiti diversi criteri standard inerenti l’alloggio nonché l’entità e l’intensità dell’assistenza. In entrambi i centri sono stati 11 RS 142.311.23 12 RS 0.107
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impiegati team composti di due pedagoghi sociali (pari a una percentuale di impiego del 200 %) fissi sul posto nonché di altre persone formate internamente ad hoc in vista dell’assistenza a questi giovani. All’occorrenza e in caso aumento del numero di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, queste persone possono essere chiamate a partecipare ai compiti connessi all’assistenza dei ragazzi. Circa un anno dopo l’avvio del progetto pilota sarà svolta una valutazione. I risultati confluiranno nell’elaborazione e definizione dei futuri criteri standard per l’alloggio e l’assistenza futuri nei centri della Confederazione. Il progetto pilota durerà fino al 31 dicembre 2018. Ad capoversi 2-2ter (nuovi) L’attività in veste di persona di fiducia del rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto prende inizio dopo il deposito della domanda d’asilo. Questo anche laddove non sia ancora stato accertato se i dati sull’età forniti dalla persona corri- spondono all’età effettiva della stessa e la SEM debba successivamente procedere a tale accertamento (cfr. cpv. 1). È importante che la SEM adotti le misure necessarie per la nomi- na di una persona di fiducia sin dalla presentazione della domanda d’asilo. L’attività della persona di fiducia si protrae fintantoché il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato permane nel centro della Confederazione o all’aeroporto oppure fino al raggiungimento della maggiore età (cpv. 2). Nella procedura celere ciò significa, di norma, fino all’esecuzione dell’eventuale allontanamento o fino alla concessione dell’asilo, ovvero dell’ammissione provvisoria. Nella procedura ampliata l’attività del rappresentante legale quale persona di fiducia si protrae invece, di norma, fino alla decisione di sottoporre la domanda d’asilo alla procedura ampliata, ossia fino all’audizione sui motivi d’asilo compresa (cfr. art. 29 nLAsi). Nei casi Dublino quest’attività si protrae fino al trasferimento nello Stato Dublino competente (cfr. cpv. 2bis). Se un minorenne non accompagnato deposita una domanda d’asilo all’aeroporto, analoga- mente a quanto previsto in caso di soggiorno in un centro della Confederazione l’interessato beneficia di un rappresentante legale assegnato che funge da persona di fiducia dal deposito della domanda all’esecuzione dell’eventuale allontanamento, ovvero al trasferimento nello Stato Dublino competente o al raggiungimento della maggiore età (cpv. 2). Anche in questo caso l’attività del rappresentante legale quale persona di fiducia si protrae fintantoché il ri- chiedente l’asilo minorenne non accompagnato permane all’aeroporto oppure fino al rag- giungimento della maggiore età. Se invece il minorenne non accompagnato che deposita una domanda d’asilo all’aeroporto è autorizzato a entrare in Svizzera ed è attribuito a un centro della Confederazione (cfr. art. 22 cpv. 6 e 23 cpv. 2 nLAsi), si applicano le disposizioni valevoli in caso di soggiorno in un centro della Confederazione. Se il minorenne è attribuito a un Cantone si applica il capoverso 2quater. Nella procedura Dublino la persona di fiducia svolge la propria attività, indipendentemente dal luogo di soggiorno (centro della Confederazione, aeroporto, Cantone), fino al trasferi- mento del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente (cpv. 2bis). Ciò corrisponde alla disciplina del Regolamento Dublino III. Anche qualora il richiedente l’asilo rinunci al rappresentante legale assegnato, quest’ultimo continua a fungere da persona di persona nel centro della Confederazione o all’aeroporto (cpv. 2ter). La designazione di una persona di fiducia per i richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati costituisce una misura obbligatoria volta a garantire i diritti e gli obblighi pro- cedurali nonché a tutelare gli interessi preponderanti del minore nel quadro della procedura d’asilo (vedi al riguardo la sentenza D-5672/2014 del 6 gennaio 2016 del Tribunale ammini- strativo federale). Ad capoverso 2quater (nuovo) Il presente capoverso corrisponde senza modifiche materiali al capoverso 2 vigente. Per il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato è designato, quanto prima possibile dopo l’attribuzione al Cantone (cfr. art. 27 cpv. 4 nLAsi), un curatore o un tutore. Se la designazio- ne non può essere operata tempestivamente, l’autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia. La sua attività si protrae per la durata della procedura d’asilo o d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al
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raggiungimento della maggiore età. In questo modo ci si propone di garantire che i richieden- ti l’asilo minorenni abbiano accesso in qualsiasi momento a una persona di fiducia anche dopo l’attribuzione a un Cantone. Nonostante questa disposizione riguardante la persona di fiducia i Cantoni sono tenuti a ordinare misure di protezione del minore. La nomina di una persona di fiducia va quindi intesa come soluzione transitoria che non esonera le competenti autorità cantonali dal valutare e avviare quanto prima possibile le necessarie misure di pro- tezione del minore (cfr. anche art. 327a segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 190713 [CC]). I richiedenti l’asilo sono attribuiti ai Cantoni, per esempio, se la loro domanda d’asilo è tratta- ta nell’ambito della procedura ampliata oppure se la decisione sull’asilo nell’ambito della pro- cedura celere non passa in giudicato entro la durata massima (140 giorni) di permanenza nel centro della Confederazione (cfr. art. 24 cpv. 4 nLAsi). Ad capoverso 2quinquies (nuovo) Il presente capoverso disciplina la competenza per la nomina della persona di fiducia nonché la durata della sua attività ove il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato non risieda più in un centro della Confederazione e non sia stato attribuito a un Cantone. Non sono attri- buite le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento ed è cresciuta in giudicato la decisione sull’asilo in un centro della Confederazione o la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione (art. 27 cpv. 4 nLAsi). In questi casi spet- ta al Cantone di soggiorno nominare immediatamente una persona di fiducia per il richieden- te l’asilo (cfr. cpv. 2quater). Se la domanda d’asilo del minore è stata trattata in procedura cele- re, la persona di fiducia si tiene a disposizione per l’intera durata della procedura di allonta- namento ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiun- gimento della maggiore età (cpv. 2quater). Nella procedura Dublino l’attività della persona di fiducia si protrae fino al trasferimento del minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente (cpv. 2bis). Se l’interessato è attribuito a un Cantone (p. es. per la procedura ampliata oppure se allo scadere della durata massima di permanenza nel centro della Confederazione di 140 giorni la decisione sull’asilo o la decisione di allontanamento non è ancora cresciuta in giudicato) si applica il capoverso 2quater.
Articolo 7a (abrogato) A fronte del fatto che d’ora in poi tutti i richiedenti l’asilo avranno diritto a una protezione giu- ridica completa e gratuita, l’articolo 7a OAsi 1 può essere abrogato. La protezione giuridica è ora disciplinata dagli articoli 52a segg. AP-OAsi 1.
Articolo 8 capoversi 1 lettera b e 2 La domanda d’asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero oppure, all’atto dell’entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro della Confederazione (cfr. art. 19 cpv. 1 nLAsi). Se uno straniero si annuncia presso un’autorità cantonale o federale, secondo il diritto vigente esso è indirizzato verso il più vicino CRP. D’ora in poi per il deposito delle domande d’asilo le persone interessate saranno attri- buite a un centro della Confederazione (art. 24 nLAsi) oppure a un centro cantonale o comu- nale (art. 24d nLAsi). Per legge non è ammesso il deposito di domande d’asilo in centri spe- ciali (cfr. art. 24a cpv. 3 nLAsi). Occorre pertanto adeguare la disposizione vigente del capo- verso 1 lettera b. Il capoverso 2 è adeguato, sotto il profilo redazionale, alla modifica del ca- poverso 2 lettera b. Come già tuttora, le autorità cantonali o federali dovranno indirizzare le persone desiderose di presentare una domanda d’asilo verso il più vicino centro della Con- federazione.
13 RS 210 15
Articolo 9 (abrogato) A seguito della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 la competenza per l’audizione dei richiedenti l’asilo in merito ai motivi d’asilo non incombe più ai Cantoni ma alla SEM. Nel quadro della modifica urgente della LAsi del 28 settembre 2012 (modifica urgente della LA- si), pertanto, la disposizione secondo cui la domanda d’asilo di una persona titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio va depositata presso l’autorità cantonale competente è abrogata (art. 20 LAsi nella versione del 27 dicembre 2006). Siccome l’abrogazione è valevole soltanto fino al 28 settembre 2019, con la modifica della LAsi in vista di velocizzare le procedure d’asilo essa è trasposta a tem- po indeterminato nel diritto ordinario. Con ciò è trasposta a tempo indeterminato nel diritto ordinario anche l’abrogazione della pertinente disposizione esecutiva (art. 9 AP-OAsi 1).
Articolo 10 (abrogato) Con la modifica della LAsi in vista di velocizzare le procedure d’asilo, la soppressione della possibilità di presentare una domanda d’asilo presso una rappresentanza svizzera all’estero, decisa nel quadro della modifica urgente della LAsi, è trasposta a tempo indeterminato nel diritto ordinario. Occorre pertanto trasporre a tempo indeterminato nel diritto ordinario anche l’abrogazione dell’articolo 10 OAsi 1 in cui era disciplinata la procedura presso una rappre- sentanza svizzera all’estero.
Articolo 12 capoverso 2 Il capoverso 2 dell’articolo 12 è stato adeguato nel quadro delle modifiche di ordinanze affe- renti alla modifica urgente della LAsi. Siccome questo adeguamento è valevole soltanto fino al 28 settembre 2019 occorre trasporlo a tempo indeterminato nel diritto ordinario.
Titolo prima dell’articolo 13
Sezione 2a: Centri della Confederazione (nuova)
Analogamente alla struttura della LAsi, anche nell’OAsi 1 è inserita una nuova sezione sui centri della Confederazione.
Articolo 13 (nuovo) Funzione dei centri della Confederazione I richiedenti l’asilo possono essere alloggiati in centri della Confederazione (art. 24 nLAsi), in centri speciali (art. 24a nLAsi) o in centri cantonali o comunali (art. 24e nLAsi). L’espressione «centri della Confederazione» costituisce l’iperonimo. È quanto esplicitato nel rimando tra parentesi dell’articolo 13 AP-OAsi 1. Nei centri della Confederazione sono espletate le pro- cedure d’asilo e possono essere ordinati ed eseguiti gli allontanamenti da un centro della Confederazione. Nella prassi le funzioni dei centri devono orientarsi alle necessità delle di- verse fasi procedurali. È importante prevedere soluzioni flessibili e praticabili. I Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione vengono compensati per le loro pre- stazioni speciali nell’espletamento delle procedure d’asilo e nell’esecuzione degli allontana- menti. Quale compenso ottengono una riduzione del numero di attribuzioni di richiedenti l’asilo in vista della procedura ampliata conformemente all’articolo 21 capoverso 5 AP- OAsi 1.
Articolo 14 (nuovo) Soggiorno nei centri della Confederazione Per motivi di sistematica, le disposizioni dell’articolo 16 OAsi 1 vigente sono ora contenute nell’articolo 14 AP-OAsi 1 (nuova sezione 2a «Centri della Confederazione» nell’OAsi 1) e si riferiscono a tutti i centri della Confederazione, compresi i centri speciali (art. 24a nLAsi), nonché i centri cantonali e comunali (art. 24d cpv. 6 nLAsi).
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Ad capoverso 1 Come sinora, durante il loro soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti l’asilo devono tenersi a disposizione della SEM. Solo a questa condizione è possibile espletare le procedure in maniera quanto più possibile celere. Ad capoverso 2 La durata massima del soggiorno nei centri della Confederazione è di 140 giorni (art. 24 cpv. 4 nLAsi). La disciplina dell’articolo 16 capoverso 2 OAsi 1 vigente, secondo cui la durata massima del soggiorno in un centro di registrazione e procedura è di 90 giorni, va pertanto adeguata conseguentemente. Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni e può essere prolun- gato di un periodo appropriato in particolare se nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino occorrono ulteriori accertamenti che possono essere svolti a breve termi- ne (art. 24 cpv. 5 nLAsi). Gli accertamenti in questione possono essere una semplice verifica dei documenti oppure una breve audizione supplementare su una questione concreta nel quadro della procedura d’asilo. Dev’essere possibile prorogare la durata massima del sog- giorno in un centro della Confederazione anche qualora, nel quadro di un ricorso pendente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), l’emanazione di una sentenza appaia imminente. Per accertamenti che non possono essere effettuati a breve termine, dopo lo scadere dei 140 giorni il richiedente l’asilo è assegnato a un Cantone per l’ulteriore tratta- mento della sua domanda d’asilo nel quadro della procedura ampliata. Dev’essere altresì possibile prorogare la durata massima del soggiorno se dopo il passaggio in giudicato di una decisione materiale negativa o di una decisione di non entrata nel merito l’esecuzione dell’allontanamento appare imminente (cfr. art. 24 cpv. 5 nLAsi). Ciò è il caso ove sia suffi- cientemente probabile che l’allontanamento sia eseguito in tempi brevi (DTF 127 II 168, con- sid. 2b con rimandi).
Articolo 15 (nuovo) Assegnazione a un centro speciale Questa disposizione corrisponde in linea di principio al vigente articolo 16b OAsi 1, abrogato per motivi sistematici (nuova sezione 2a «Centri della Confederazione» nell’OAsi 1). Il diritto vigente prevede già la possibilità di alloggiare in centri specifici i richiedenti l’asilo che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblico o che con il loro comportamento distur- bano considerevolmente l’esercizio regolare dei centri di registrazione e di procedura (art. 26 cpv. 1bis LAsi). Con la modifica della LAsi per velocizzare le procedure d’asilo i richiedenti che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblico o che con il loro comportamento distur- bano considerevolmente l’esercizio regolare dei centri della Confederazione sono assegnati sistematicamente a centri speciali. Simultaneamente è disposta nei loro confronti l’assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio (art. 24a cpv. 1 nLAsi in combinato disposto con l’art. 74 cpv. 1bis e 2 nLStr). I richiedenti l’asilo mino- renni non accompagnati devono essere alloggiati in strutture consone ai loro bisogni, pertan- to non è prevista la loro assegnazione a centri speciali. Ad capoverso 1 La disciplina del capoverso 1 rispecchia ampiamente il contenuto del capoverso 1 dell’articolo 16b OAsi 1 vigente. Sono effettuati unicamente i piccoli adeguamenti redazionali seguenti: L’espressione «centri di registrazione e procedura» è sostituita con «centri della Confedera- zione». La nozione di centro della Confederazione include tutti i centri di cui agli articoli 24 segg. nLAsi, compresi i centri della Confederazione gestiti dai Cantoni e dai Comuni (art. 24d cpv. 6 nLAsi; vedasi al riguardo anche il rimando tra parentesi dell’art. 13 AP-OAsi 1). Con- trariamente alla normativa odierna, in futuro l’attribuzione a un centro speciale presupporrà che il richiedente l’asilo comprometta considerevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici (cfr. art. 26 cpv. 1bis LAsi e 24a cpv. 1 nLAsi), pertanto il capoverso 1 va adeguato conseguente- mente. Se sono soddisfatte le condizioni per l’attribuzione a un centro speciale, d’ora in poi l’attribuzione dovrà intervenire sistematicamente. Occorre pertanto adeguare conseguente-
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mente il vigente capoverso 1 (sostituzione dell’espressione «può assegnare» con «asse- gna»). Conformemente al diritto vigente occorre tenere conto del principio dell’unità della famiglia (art. 16b cpv. 1 OAsi 1). Trattandosi di un principio sancito dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale che va comunque sempre osservato nella prassi, l’ultimo periodo del capoverso 1 può essere stralciato. Prima di attribuire un richiedente l’asilo a un centro spe- ciale, nel quadro dell’esame della proporzionalità occorre vagliare se in caso di adozione del provvedimento sarebbe tenuto debito conto di questo principio. La separazione dei membri di una famiglia è ammissibile unicamente in casi giustificati, per esempio in caso di interesse pubblico preponderante oppure se il comportamento dell’interessato compromette le relazio- ni familiari, oppure espone a pericolo gli altri membri della famiglia (p. es. in caso di minaccia o aggressione nei riguardi di un membro della famiglia). Ad capoverso 2 Il capoverso 2 dell’articolo 16b OAsi 1 vigente precisa quando vi è esposizione della sicurez- za e dell’ordine pubblici a pericolo. Come suesposto, con la modifica della LAsi per velociz- zare le procedure d’asilo l’assegnazione a un centro speciale presuppone che il richiedente comprometta considerevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici (art. 24a cpv. 1 nLAsi). Le esigenze per l’assegnazione a un centro speciale sono pertanto accresciute e la definizione di compromissione della sicurezza e dell’ordine pubblici proposta dal diritto vigente è supera- ta. Come in altri ambiti del diritto occorrerà tuttavia attendere che l’applicazione del diritto concretizzi nella prassi la nozione di compromissione considerevole. Ci si astiene pertanto dal definire questa nozione. Siccome il fatto di perturbare considerevolmente l’esercizio regolare nonché la sicurezza di un centro è anche tuttora motivo di assegnazione a un centro speciale, il capoverso 3 dell’articolo 16b OAsi 1 vigente è ripreso nel capoverso 2 con adeguamenti minimi di natura squisitamente redazionale. L’espressione «centro di registrazione e procedura» è sostituita con «centro della Confederazione»). Il periodo introduttivo del capoverso 2 è inoltre comple- tato con l’aggiunta di «disturbo considerevole della sicurezza», conformemente al nuovo tenore dell’articolo 24a capoverso 1 nLAsi. La lettera b del capoverso 2 è peraltro adeguata onde includere, tra i fattori di disturbo considerevole dell’esercizio e della sicurezza di un centro, anche il fatto di disattendere le regole di condotta comunicate dal personale del cen- tro della Confederazione (in precedenza: le regole di condotta comunicate dal responsabile del centro o dal suo rappresentante). La nuova disposizione non prevede peraltro più, quale presupposto, che il richiedente disturbi, minacci o metta in pericolo ripetutamente il persona- le. Con ciò ci si propone di garantire la possibilità di reagire immediatamente in caso di grave minaccia o esposizione a pericolo del personale o di altri richiedenti l’asilo, senza dover at- tendere il ripetersi del comportamento in questione. Ad capoversi 3 e 4 Il capoverso 3 corrisponde in linea di principio al capoverso 4 dell’articolo 16b OAsi 1 vigen- te. In futuro l’assegnazione a un centro speciale sarà accompagnata dall’assegnazione di un luogo di soggiorno o dal divieto di accedere a un dato territorio (cfr. art. 74 cpv. 1bis nLStr). La pertinente competenza incombe alle autorità cantonali ed è codificata espressamente nel capoverso 4. Dopo aver disposto l’assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di acce- dere a un dato territorio, l’autorità cantonale competente ne informa la SEM. Per consentire alle autorità cantonali competenti di disporre l’assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio nel quadro dell’assegnazione a un cen- tro speciale, bisogna che esse siano informate dell’assegnazione del richiedente l’asilo a un centro speciale. Nel capoverso 3 è pertanto integrata una nuova norma secondo cui la SEM è tenuta a informare senza indugio l’autorità cantonale competente in merito all’assegnazione a un centro speciale nonché ai pertinenti motivi.
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Ad capoverso 5 Il presente capoverso corrisponde senza modifiche materiali al vigente articolo 16b capover- so 6 OAsi 1. Prevede che la decisione d’assegnazione a un centro speciale può essere im- pugnata soltanto nell’ambito di un ricorso contro la decisione finale. La decisione di asse- gnazione è considerata una decisione incidentale se produce effetto unicamente fino all’emanazione della decisione finale (decisione sull’asilo). Se il richiedente l’asilo deve rima- nere in un centro speciale anche dopo l’emanazione della decisione negativa sull’asilo (fino alla partenza dalla Svizzera), tale provvedimento dev’essere ordinato esplicitamente, ovvero confermato esplicitamente nella decisione sull’asilo. Se è già stata emanata una decisione definitiva e se tale decisione è già passata in giudicato, si applicano le disposizioni della PA in virtù delle quali, in linea di massima, il ricorso contro la decisione o la decisione incidentale ha effetto sospensivo, ma tale effetto può essere tolto dall’autorità inferiore (art. 55 cpv. 1 e 2 PA). Se in un caso concreto l’assegnazione a un centro speciale deve intervenire quanto prima possibile e senza indugio, la SEM può togliere l’effetto sospensivo.
Articolo 16 (nuovo) Esercizio dei centri della Confederazione In merito all’abrogazione della disposizione vigente dell’articolo 16 OAsi 1 (Soggiorno nel centro di registrazione e di procedura) rimandiamo al commento ad articolo 13 AP-OAsi 1. L’articolo 16 AP-OAsi 1 disciplina l’esercizio dei centri della Confederazione. Questa disposi- zione corrisponde al vigente articolo 18 OAsi 1, abrogato per motivi sistematici (nuova sezio- ne 2a «Centri della Confederazione»). In futuro i richiedenti l’asilo saranno alloggiati in centri della Confederazione. L’espressione «centri della Confederazione» è l’iperonimo con cui sono designati i centri della Confederazione di cui all’articolo 24 nLAsi, i centri speciali di cui all’articolo 24a nLAsi e i centri cantonali e comunali di cui all’articolo 24d nLAsi (vedi anche rimando tra parentesi dell’art. 13 AP-OAsi 1). Siccome le disposizioni dell’ordinanza emanata dal dipartimento sono applicabili a tutti i cen- tri della Confederazione (quale iperonimo) occorre un pertinente adeguamento redazionale.
Articolo 16a (abrogato) La modifica della LAsi per velocizzare le procedure d’asilo prevede una durata massima di 140 giorni del soggiorno dei richiedenti l’asilo nei centri della Confederazione per l’espletamento della procedura celere e della procedura Dublino (art. 24 cpv. 4 nLAsi). Le persone oggetto di una procedura ampliata sono attribuite come sinora ai Cantoni (art. 26d nLAsi). Dall’entrata in vigore del progetto per velocizzare le procedure d’asilo tutte le strutture di ac- coglienza per richiedenti l’asilo rientranti nella competenza federale sono denominate centri della Confederazione. Conseguentemente la nozione include anche i centri esterni, che per- tanto sono parimenti soggetti alla normativa riguardante i centri della Confederazione. Deca- dono così tutte le norme specifiche vertenti sui centri esterni, quindi anche l’articolo 16a OA- si 1 vigente. Anche in futuro è prevista la possibilità di reagire a un numero crescente di domande d’asilo. Come già indicato dal Consiglio federale nel suo messaggio concernente la modifica della LAsi (riassetto del settore dell’asilo), la responsabilità primaria per la messa a disposizione di posti di alloggio di riserva spetta all’autorità competente (Confederazione o Cantoni, a se- conda del tipo di procedura). I 5000 posti previsti nei centri della Confederazione compren- dono pertanto già una riserva del 20 per cento per fronteggiare le fluttuazioni. Ciò nonostante occorre prevedere le necessarie misure per poter reagire quanto più possibile celermente in caso di aumento considerevole del numero di domande d’asilo. Una ripartizione anticipata tra i Cantoni prima della scadenza della permanenza massima di 140 giorni nei centri della Confederazione può pertanto rivelarsi necessaria in particolare se la riserva del 20 per cento non è più sufficiente a causa di un notevole e rapido aumento delle domande d’asilo in se- guito a una situazione di crisi in uno Stato di provenienza dei richiedenti l’asilo (art. 24 cpv. 6 nLAsi). Per evitare che le strutture ricettive raggiungano i loro limiti di capacità vi è inoltre la
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possibilità di alloggiare i richiedenti in centri cantonali o comunali (art. 24d nLAsi). Infine, ove le strutture di alloggio previste non bastassero, vi è la possibilità di utilizzare per al massimo tre anni, senza autorizzazione cantonale o comunale, anche edifici e infrastrutture militari della Confederazione (art. 24c nLAsi).
Articolo 16b (abrogato) Per motivi sistematici (nuova sezione 2a «Centri della Confederazione»), il contenuto dell’articolo 16b è ora codificato nell’articolo 15 AP-OAsi 1 (Assegnazione a un centro spe- ciale), pertanto la disposizione vigente può essere abrogata.
Articolo 16c (abrogato) Siccome anche i centri speciali sono compresi nell’iperonimo «centri della Confederazione», la normativa generale riguardante il soggiorno e la durata del soggiorno nei centri della Con- federazione (cfr. art. 14 AP-OAsi 1) si applica anche ai centri speciali. Non occorre pertanto più una normativa specifica e l’articolo 16c OAsi 1 può quindi essere abrogato.
Articolo 17 (abrogato) In virtù della modifica della LAsi per velocizzare le procedure d’asilo, in una situazione parti- colare anche i centri esterni rientrano nella nozione di centri della Confederazione, pertanto la presente disposizione può essere abrogata (cfr. al riguardo il commento ad art. 16a OA- si 1).
Articolo 18 (abrogato) Per motivi sistematici (nuova sezione 2a «Centri della Confederazione»), il contenuto dell’articolo 18 è ora codificato nell’articolo 16 AP-OAsi 1 (Esercizio dei centri della Confede- razione), pertanto la disposizione vigente può essere abrogata.
Articolo 19 rubrica e capoverso 1 Verifica dell’identità e interrogatorio sommario Conformemente all’articolo 19 capoverso 1 OAsi 1 vigente, per verificare l’identità del richie- dente l’asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei CRP, nei centri speciali o nei centri esterni. In futuro i richiedenti l’asilo saranno alloggiati in centri della Confederazione (vedi anche il commento ad art. 13 AP-OAsi 1). Siccome in futuro una siffatta verifica dell’identità dei richiedenti potrà essere espletata in tutti i centri della Confederazione, occor- re un pertinente adeguamento redazionale della disposizione vigente. Il vigente capoverso 2 dell’articolo 19 OAsi 1, che concretizza l’iter dell’interrogatorio somma- rio, non necessita di modifica alcuna in virtù della modifica della LAsi per velocizzare le pro- cedure d’asilo. Tuttavia, siccome l’interrogatorio sommario è ora disciplinato, a livello di leg- ge, nell’articolo 26 capoverso 3 nLAsi (e non più come sinora nell’art. 26 cpv. 2 LAsi), occor- re modificare il rimando tra parentesi alla LAsi.
Articolo 20 (abrogato) Conformemente al diritto vigente, prima di avviare la procedura d’asilo è svolto un colloquio preliminare consultivo in cui è accertato se la domanda d’asilo è conforme alla legge e suffi- cientemente motivata (art. 25a LAsi). L’articolo 20 OAsi 1 vigente precisa che il colloquio preliminare consultivo è svolto nell’ambito dell’interrogatorio sommario (cfr. art. 20 cpv. 1 OAsi 1), ovvero immediatamente prima dell’inizio dell’audizione (cfr. art. 20 cpv. 2 OAsi 1). In virtù della modifica della LAsi per velocizzare le procedure, in futuro i pertinenti accertamenti saranno svolti durante la fase preparatoria (cfr. art. 26 cpv. 3 nLAsi). Non occorre pertanto più specificare a livello di ordinanza il momento di questi accertamenti. La presente disposi- zione può pertanto essere abrogata.
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Articolo 20a Accertamento medico La normativa vigente dell’articolo 20a OAsi 1, che concretizza l’accertamento medico, è ri- presa in linea di massima senza modifiche. Tuttavia, dato che in futuro i richiedenti l’asilo saranno tenuti, nel quadro del loro obbligo di collaborare, a sottoporsi agli esami medici ordi- nati dalla SEM (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f nLAsi), occorre adeguare conseguentemente il riman- do tra parentesi alla LAsi. Al capoverso 1 è inoltre precisato che la SEM deve informare il richiedente in merito all’iter dell’accertamento medico già durante la fase preparatoria. Ciò è importante giacché il richie- dente l’asilo interessato è tenuto a far valere i problemi di salute rilevanti quanto prima pos- sibile dopo la presentazione della domanda (cfr. art. 26a cpv. 1 nLAsi). Nel capoverso 2 occorre adeguare il rimando alla disposizione della LAsi riguardante l’accertamento medico (sinora art. 26bis LAsi, ora art. 26a nLAsi). Occorre altresì adeguare il rimando alla legge federale del 18 dicembre 197014 sulle epidemie, frattanto interamente riveduta (vedi legge federale del 28 settembre 201215 sulle epidemie, entrata in vigore il 1° gennaio 2017).
Articolo 20b (nuovo) Procedura Dublino Le principali fasi procedurali nella procedura Dublino sono espletate sin dalla fase preparato- ria, che nella fase Dublino dura al massimo 10 giorni (cfr. art. 26 cpv. 1 nLAsi). In questo contesto sono rilevate le generalità e sono allestite schede dattiloscopiche e fotografie (art. 26 cpv. 2 nLAsi). Durante la fase preparatoria il richiedente l’asilo può inoltre essere interrogato sulla sua identità, sull’itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese (art. 26 cpv. 3 nLAsi). Infine, durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto con la banca dati Eurodac e la verifica delle impronte digitali. Successi- vamente è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato Dublino (art. 26 cpv. 4 nLAsi). Ad capoverso 1 La procedura Dublino non prevede l’audizione sui motivi d’asilo (art. 36 cpv. 1 LAsi). Durante l’interrogatorio sommario conformemente all’articolo 26 capoverso 3 nLAsi occorre tuttavia concedere al richiedente l’asilo il diritto di essere sentito. Ad capoverso 2 Dopo la fase preparatoria sono svolte le seguenti fasi procedurali: redazione finale della de- cisione sull’asilo e notificazione della decisione sull’asilo (art. 20c lett. g e h AP-OAsi 1). Di- versamente da quanto previsto nella procedura celere, nella procedura Dublino la bozza della decisione non è sottoposta per parere al rappresentante legale (cfr. art. 102k cpv. 1 lett. c nLAsi).
Articolo 20c (nuovo) Procedura celere Il legislatore ha autorizzato il Consiglio federale a stabilire le singole fasi della procedura ce- lere (art. 26c nLAsi). Al termine della fase preparatoria è avviata la procedura d’asilo vera e propria. In questo contesto si decide se una domanda d’asilo è trattata nel quadro della procedura celere o ampliata. La procedura celere dura al massimo otto giorni lavorativi (cfr. art. 37 cpv. 2 nLAsi). In que- sto contesto occorre anzitutto preparare ed espletare l’audizione sui motivi d’asilo, ovvero la concessione del diritto di essere sentiti (lett. b). Segue uno smistamento nel cui contesto è stabilito se proseguire la procedura celere o passare alla procedura ampliata e quindi se procedere all’attribuzione cantonale (lett. d). Se non è possibile portare a termine la procedu- ra entro otto giorni, per esempio in quanto occorrono ulteriori accertamenti (art. 26d nLAsi),
14 RS 818.101 15 RS 818.101
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si passa alla procedura ampliata. In caso contrario è stesa una bozza della decisione (lett. e). Se la decisione è negativa, la bozza è sottoposta per parere al rappresentante lega- le competente (lett. f e art. 102k cpv. 1 lett. c nLAsi). Al termine è redatta la decisione finale, la quale viene notificata al fornitore di servizi incaricato della rappresentanza legale, ovvero, qualora il richiedente abbia rinunciato alla rappresentanza assegnata, al richiedente l’asilo stesso o alla persona da lui autorizzata (lett. g e h in combinato disposto con l’art. 12a cpv. 2 e 3 nLAsi). Il proposto articolo 20c AP-OAsi 1 riprende quasi interamente l’articolo 17 dell’ordinanza del 4 settembre 201316 sulle fasi di test (OTest). La disciplina ha infatti dato buone prove nella prassi. Come indicato dal Consiglio federale nel suo messaggio concernente la modifica della LAsi (riassetto del settore dell’asilo), anche nell’ambito della procedura celere saranno pronuncia- te decisioni positive o ordinate ammissioni provvisorie. La LAsi non disciplina in modo con- clusivo i casi cui si applica la procedura ampliata (cfr. art. 26d nLAsi). Anche secondo la LAsi vigente la SEM decide, nel quadro della strategia per il trattamento, quali domande vanno trattate in modo prioritario (art. 37b LAsi). Nel fissare la strategia per il trattamento la SEM deve tenere conto, oltre che della situazione nei Paesi di provenienza, anche del numero di domande d’asilo presentate, della prassi in materia d’asilo degli Stati membri dell’UE nei confronti dei Paesi di provenienza e dell’evidente fondatezza o infondatezza delle domande d’asilo.
Articolo 21 (nuovo) Attribuzione ai Cantoni L’articolo 27 nLAsi disciplina la ripartizione numerica dei richiedenti l’asilo tra i Cantoni. Qui i Cantoni devono intendersi tra loro (art. 27 cpv. 1 LAsi). Se non riescono a intendersi la Con- federazione, dopo averli consultati, stabilisce i criteri di ripartizione (art. 27 cpv. 2 LAsi). La ripartizione numerica delle persone del settore dell’asilo è effettuata mediante attribuzione o assegnazione. Nel quadro dell’attribuzione il richiedente l’asilo passa da un centro della Confederazione o aeroporto a una struttura di accoglienza cantonale. Il Cantone di attribu- zione è parimenti tenuto a eseguire l’eventuale allontanamento (cfr. art. 46 cpv. 1 LAsi). L’assegnazione presuppone invece l’esistenza di una decisione passata in giudicato. In que- sto caso il Cantone è responsabile unicamente per l’esecuzione dell’allontanamento. Su ri- chiesta, il Cantone concede il soccorso d’emergenza. Ad capoverso 1 I Cantoni s’intendono in merito alla ripartizione dei richiedenti e in merito al computo delle prestazioni speciali fornite dai Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione o degli aeroporti. L’intesa dev’essere ricercata in particolare dalla CDOS e dalla CDDGP. Se non riescono a intendersi, la SEM procede alla ripartizione e all’attribuzione tenendo conto delle prestazioni speciali di cui ai capoversi 2-6. Ad capoversi 2 e 4 Il capoverso 2 precisa quali gruppi di persone sono assegnati ai Cantoni e, con ciò, trasferiti in strutture di alloggio cantonali (cfr. lett. a-e). La ripartizione delle persone da attribuire dev’essere, in linea di massima, proporzionale alla popolazione, conformemente a una chia- ve di riparto ad hoc. Ciò riguarda, per esempio, tutti i richiedenti l’asilo la cui domanda è trat- tata nel quadro della procedura ampliata oppure cui è stato concesso l’asilo o è stata con- cessa l’ammissione provvisoria nel quadro della procedura celere (cfr. lett. a e b). In linea di massima la procedura Dublino e la procedura celere devono essere portate a ter- mine con decisione passata in giudicato presso i centri della Confederazione, per cui i richie- denti l’asilo non sono poi attribuiti ai Cantoni. Il capoverso 2 lettera c menziona tuttavia le situazioni speciali nelle quali, in via eccezionale, allo scadere della durata massima del sog- giorno nei centri della Confederazione (cfr. art. 24 cpv. 4 e 5 nLAsi) non è ancora stata ema- nata una decisione di prima istanza sull’asilo e sull’allontanamento. In questi casi i richiedenti
16 RS 142.318.1
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l’asilo devono essere attribuiti ai Cantoni. Può trattarsi, per esempio, di casi in cui durante la procedura Dublino occorrano ripetuti riesami17. Possono peraltro verificarsi casi eccezionali, in procedura Dublino come in procedura celere, ove la decisione di prima istanza sull’asilo e sull’allontanamento non sia passata in giudicato entro lo scadere dei 140 giorni di soggiorno massimo in un centro della Confederazione, ovvero dopo la sua proroga (cfr. art. 24 cpv. 5 nLAsi) a causa di un ricorso pendente dinanzi al TAF. In questi casi dev’essere possibile attribuire il richiedente a un Cantone. Ciò significa che la persona è trasferita fisicamente nel Cantone indicato nella decisione. La partenza di queste persone dai centri della Confedera- zione ha un doppio effetto: da un lato, concorre a evitare il raggiungimento dei limiti delle capacità ricettive dei centri e, dall’altro, consente di non superare in maniera eccessiva la durata massima stabilita per legge. L’attribuzione a un Cantone può essere decisa anche prima dello scadere della durata mas- sima di soggiorno nei centri della Confederazione, in particolare in caso di aumento rapido e significativo delle domande d’asilo (art. 24 cpv. 6 nLAsi). Occorre concretizzare a livello di ordinanza che in questo contesto i richiedenti devono essere attribuiti a tutti i Cantoni pro- porzionalmente alla popolazione (cpv. 2 lett. d AP-OAsi 1). Oltre che nei centri della Confederazione, le domande d’asilo possono essere presentate anche negli aeroporti svizzeri (cfr. art. 19 cpv. 1 nLAsi). In questi casi sono applicabili le di- sposizioni inerenti la procedura d’asilo all’aeroporto (cfr. art. 22 seg. LAsi). In linea di massi- ma, pertanto, la decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione (cfr. art. 23 cpv. 2 nLAsi). Il richiedente è attribuito a un Can- tone se la sua domanda è oggetto di una procedura ampliata, in particolare giacché occorro- no accertamenti supplementari. Le disposizioni esecutive devono precisare che anche in questi casi l’attribuzione cantonale dev’essere proporzionale alla popolazione (cfr. lett. e AP- OAsi 1). Se in un caso menzionato al capoverso 2 lettere c, d ed e è già stata emanata una decisione di prima istanza presso un centro della Confederazione o all’aeroporto, nel quadro della de- cisione di allontanamento è indicato il Cantone competente per l’esecuzione dello stesso. In linea di massima, l’esecuzione dell’allontanamento da un centro della Confederazione com- pete al Cantone di ubicazione del centro, salvo in caso di circostanze particolari che giustifi- chino l’attribuzione da parte della SEM a un altro Cantone di esecuzione (cfr. art. 46 cpv. 1bis nLAsi in combinato disposto con l’art. 34 AP-OAsi 1). Siccome la decisione di allontanamen- to indica già il Cantone competente per l’esecuzione dello stesso, dopo il soggiorno presso il centro della Confederazione o all’aeroporto la persona interessata dev’essere attribuita a quel Cantone (cpv. 4). Il Cantone di attribuzione è compensato per le sue prestazioni nel settore dell’esecuzione mediante una riduzione del numero di richiedenti l’asilo che gli ven- gono attribuiti per l’espletamento della procedura ampliata (cfr. cpv. 5). Ad capoversi 3 e 5 Il capoverso 3 disciplina la chiave di riparto figurante all’allegato 3. La ripartizione proporzio- nale alla popolazione dev’essere effettuata conformemente alla chiave di riparto dell’allegato 3, la quale è verificata periodicamente dalla SEM e, all’occorrenza, adeguata dal DFGP (cpv. 3). I Cantoni che svolgono prestazioni speciali nella loro qualità di Cantoni di ubicazione di un centro della Confederazione o di un aeroporto sono compensati mediante una riduzione del numero di richiedenti l’asilo attribuiti loro in vista della procedura ampliata (cpv. 5). Sono considerate prestazioni speciali la messa a disposizione di posti di alloggio in centri della Confederazione, l’esecuzione delle partenze controllate e sotto scorta di polizia dagli aero- porti (nel cui quadro le persone vengono accompagnate - DEPA: Deportee Accompanied - oppure non vengono accompagnate - DEPU: Deportee Unaccompanied - durante il rimpatrio per via aerea) e la presa in carico delle persone assegnate in vista dell’esecuzione
17 Procedura di riesame: se una richiesta è respinta entro i termini previsti, lo Stato membro richieden-
te ha la possibilità di sollecitare il riesame della richiesta respinta. 23
dell’allontanamento. Le detrazioni sono rette dalla dichiarazione congiunta scaturita dalla seconda conferenza nazionale sull’asilo del 28 marzo 2014 tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni. Ad capoverso 6 Ciascun Cantone prende a proprio carico almeno il dieci per cento della quota parte attribui- tagli conformemente alla chiave di riparto, così da garantire il concorso di tutti i Cantoni all’integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. Questa regola è contenuta anche nella dichiarazione congiunta della seconda conferenza nazionale sull’asilo del 28 marzo 2014.
Articolo 22 rubrica e capoverso 1 Attribuzione da parte della SEM La disposizione proposta equivale sostanzialmente al vigente articolo 22 OAsi 1. Siccome il nuovo articolo 22 si riferisce unicamente alle persone attribuite a un Cantone, ossia che la- sciano un centro della Confederazione o un aeroporto per essere trasferite in un alloggio cantonale, la rubrica non deve più riferirsi all’iperonimo «ripartizione» bensì parlare più con- cretamente di attribuzione. A fronte di ciò occorre altresì adeguare il rimando tra parentesi, giacché l’attribuzione ai Cantoni è retta unicamente dall’articolo 27 capoverso 3 nLAsi. Il capoverso 1 precisa inoltre che la SEM assegna i richiedenti l’asilo ai Cantoni, proporzio- nalmente alla popolazione, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza. Diversamente dalla formulazione vigente («ripartisce per quanto possibile equamente»), il riferimento all’assegnazione proporzionale alla popolazione garantisce che tutti i Cantoni si vedano attri- buire proporzionalmente alla loro popolazione casi specifici quali, per esempio, i casi partico- larmente bisognosi di assistenza. L’attribuzione proporzionale alla popolazione dei casi spe- ciali non è realizzabile in maniera continua ma soltanto sul lungo periodo. Non è cioè possibi- le garantire che in ogni momento ogni Cantone sia chiamato a farsi carico di un numero di casi speciali proporzionale alla propria popolazione.
Articolo 23 (nuovo) Assegnazione per l’esecuzione dell’allontanamento Per motivi sistematici, l’articolo 23 OAsi 1 vigente è ripreso all’articolo 24 AP-OAsi 1. L’articolo 23 AP-OAsi 1 disciplina l’assegnazione per l’esecuzione dell’allontanamento. Se una persona del settore dell’asilo non è attribuita a un Cantone (vedi al riguardo il com- mento all’art. 21 seg. AP-OAsi 1), in vista dell’esecuzione dell’allontanamento ordinato nei suoi riguardi occorre designare il Cantone responsabile dell’esecuzione. In questo caso la persona non è attribuita a un Cantone ma è assegnata a un Cantone in vista dell’esecuzione dell’allontanamento. La competenza per l’esecuzione degli allontanamenti spetta ai Cantoni (cfr. anche commento ad art. 21 AP-OAsi 1). Se una persona è oggetto di una decisione di espulsione giudiziaria passata in giudicato, in virtù della LAsi la SEM non pronuncia più l’allontanamento (art. 32 cpv. 1 lett. d OAsi 1). Se tuttavia l’allontanamento è stato pronunciato prima dell’espulsione giudiziaria, la persona è già stata assegnata a un Cantone in vista dell’esecuzione dell’allontanamento. Nel caso in cui l’espulsione giudiziaria sia disposta in un altro Cantone dopo l’assegnazione, una volta che la decisione di espulsione è passata in giudicato la competenza per l’esecuzione dell’allontanamento è retta dalla regola di collisione prevista dalla convenzione dell’Associazione dei servizi cantonali di migrazione in merito alla collaborazione nel quadro dell’esecuzione degli allontanamenti del settembre 2016.
Articolo 23a (abrogato) In futuro le audizioni saranno svolte esclusivamente nei centri della Confederazione (art. 29 cpv. 1 nLAsi). Nel quadro della modifica della LAsi per velocizzare le procedure d’asilo è pertanto stralciata la possibilità per la SEM di demandare le audizioni alle autorità cantonali (art. 29 cpv. 4 LAsi). L’articolo 23a OAsi 1 vigente disciplina a quali condizioni la SEM può 24
accordarsi con i Cantoni in merito all’esecuzione di audizioni sui motivi d’asilo. Dato che in futuro i Cantoni non svolgeranno più audizioni, la norma è abrogata.
Articolo 24 (nuovo) Annuncio nel Cantone La disciplina dell’articolo 24 vigente è abrogata giacché d’ora in poi dall’inizio della fase pre- paratoria e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l’asilo non vi rinunci esplicitamente (art. 102h cpv. 1 nLAsi). Siccome il rappresentante legale è chiamato a partecipare anche all’audizione sui motivi d’asilo (art. 102k cpv. 1 lett. b nLAsi), non occorre più la presenza di un rappresentante delle istituzioni di soccorso. Nel progetto per velocizzare le procedure d’asilo è pertanto abrogato l’articolo 30 LAsi che disciplina la partecipazione del rappresen- tante dell’istituzione di soccorso all’audizione. L’articolo 24 OAsi 1 precisa a livello esecutivo l’articolo 30 LAsi e può pertanto essere abrogato. Per motivi sistematici, il presente articolo riprende senza modifiche materiali la disciplina dell’articolo 23 OAsi 1 vigente riguardante l’annuncio nel Cantone delle persone del settore dell’asilo. Siccome in futuro i richiedenti l’asilo saranno alloggiati in centri della Confedera- zione e siccome l’espressione «centri della Confederazione» è utilizzata quale iperonimo (cfr. art. 3 AP-OAsi 1), occorre adeguare la disposizione sotto il profilo redazionale. Occorre altresì adeguare il rimando tra parentesi.
Articolo 25 (abrogato) L’articolo 25 OAsi 1 precisa a livello esecutivo l’articolo 30 LAsi vigente e definisce le modali- tà secondo cui le date delle audizioni sono comunicate alle istituzioni di soccorso. A fronte della revoca della disposizione sulla partecipazione del rappresentante dell’istituzione di soc- corso all’audizione sui motivi d’asilo (art. 30 nLAsi), il presente articolo va parimenti revocato. Rimandiamo al riguardo anche al commento ad articolo 24 AP-OAsi 1.
Articolo 26 (abrogato) L’articolo 26 OAsi 1 precisa a livello esecutivo l’articolo 30 LAsi, il quale disciplina la parteci- pazione del rappresentante dell’istituzione di soccorso all’audizione. A fronte dell’abrogazione dell’articolo 20 LAsi nel quadro della modifica della LAsi per velocizzare le procedure d’asilo, il presente articolo va parimenti revocato. Rimandiamo al riguardo anche al commento ad articolo 24 AP-OAsi 1.
Articolo 34 (nuovo) Designazione del Cantone d’esecuzione Ad capoverso 1 L’esecuzione dell’allontanamento disposto nel quadro della procedura celere o della proce- dura Dublino compete al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione (art. 46 cpv. 1bis nLAsi). È derogato a questo principio unicamente in presenza di circostanze partico- lari. Queste sono disciplinate in maniera esaustiva a livello di ordinanza. In circostanze parti- colari la SEM designa quale Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento un Cantone che non sia il Cantone d’ubicazione (art. 45 cpv. 1 lett. f LAsi). Più tardi (dopo la notificazione della decisione di allontanamento) la competenza per l’esecuzione non può più essere trasferita a un altro Cantone. Il Consiglio federale può disciplinare a livello di ordinan- za le deroghe a questo principio (vedi cpv. 2 di seguito). Ad capoverso 2 Se un Cantone fornisce prestazioni speciali nella sua veste di Cantone di ubicazione di un centro della Confederazione o di un aeroporto, esso è compensato mediante una riduzione del numero di richiedenti l’asilo assegnatigli in procedura ampliata (art. 21 cpv. 5 AP-OAsi 1). Sono considerate prestazioni speciali la messa a disposizione di posti di alloggio in centri della Confederazione, l’esecuzione delle partenze controllate agli aeroporti e la presa in cari- co delle persone assegnate in vista dell’esecuzione dell’allontanamento. Le detrazioni sono
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rette dalla dichiarazione congiunta della seconda conferenza nazionale sull’asilo del 28 marzo 2014 tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni. L’attribuzione delle persone ai Cantoni avviene proporzionalmente alla popolazione (cfr. art. 21 cpv. 2 e 3 AP-OAsi 1). Se in virtù di questa chiave di riparto un Cantone si vede attri- buire nel quadro della procedura ampliata un numero di persone inferiore a quello corrispon- dente alla riduzione concessagli quale compenso per le prestazioni speciali fornite in qualità di Cantone di ubicazione di un centro della Confederazione (cfr. art. 21 cpv. 5 AP-OAsi 1), tale Cantone non è in grado di esaurire interamente la riduzione che gli spetta (riduzione del numero di persone attribuite nel quadro della procedura ampliata). Nel calcolo volto a stabili- re se la riduzione concessa nel quadro dell’attribuzione per la procedura ampliata supera la quota parte proporzionale alla popolazione (vedi allegato 3) occorre parimenti considerare la quota parte minima di persone nel quadro della procedura ampliata (cfr. art. 21 cpv. 6 AP- OAsi 1). In questo modo è garantito che ogni Cantone prenda in carico la quota parte minima di persone nel quadro della procedura ampliata. Peraltro questo è l’unico modo di costatare quante persone sono effettivamente prese in carico da un Cantone nel quadro della procedu- ra ampliata. Per sgravare i Cantoni interessati occorre prevedere la possibilità di demandare a un altro Cantone la competenza per l’esecuzione degli allontanamenti. Questa delega può essere effettuata anche nel quadro di una disciplina derogatoria di durata determinata. La compe- tenza per l’esecuzione degli allontanamenti va tuttavia demandata soltanto nella misura ec- cedente la capacità del Cantone di ubicazione di esaurire la riduzione per prestazioni speciali fornite. Ad capoverso 3 Affinché la SEM possa designare quale Cantone responsabile per l’esecuzione degli allonta- namenti un Cantone che non sia il Cantone di ubicazione di un centro della Confederazione, i Cantoni di una regione procedurale devono convenire che è data una deroga conforme- mente al capoverso 2 e che occorre designare un altro Cantone quale Cantone di esecuzio- ne. La SEM si attiva in tal senso solo previa pertinente comunicazione da parte della regione procedurale. A tal fine è ipotizzabile l’istituzione di un servizio centrale all’interno di una re- gione procedurale cui il Cantone di ubicazione possa rivolgersi quale primo interlocutore. Questo servizio centrale potrebbe poi assicurare il coordinamento con i rimanenti Cantoni della regione procedurale e incaricarsi della comunicazione alla SEM. Per sgravare i singoli Cantoni per quanto riguarda l’esecuzione degli allontanamenti è parimenti ipotizzabile la sti- pula di accordi «tecnici» tra i Cantoni senza che la SEM debba provvedere alla designazione di un nuovo Cantone competente per l’esecuzione (cfr. al riguardo anche art. 34a AP- OAsi 1). In linea di massima, la SEM designa il nuovo Cantone incaricato di eseguire gli allontana- menti fondandosi sull’intesa raggiunta tra i Cantoni della regione procedurale, salvo ove giunga a una conclusione diversa. Ad capoverso 4 La Confederazione indennizza al Cantone designato quale Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento in sostituzione del Cantone di ubicazione le spese di par- tenza conformemente agli articoli 54 segg. OAsi 2 (in particolare spese di accompagnamento fino all’aeroporto, spese di viaggio, ecc.) e gli corrisponde l’importo forfettario per le spese di carcerazione conformemente all’articolo 15 OEAE nonché la somma forfettaria per il soccor- so d’emergenza conformemente all’articolo 28 OAsi 2. Il Cantone nuovamente designato quale Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento è compensato per le proprie prestazioni conformemente all’articolo 21 capoverso 5 (riduzione del numero di attribuzioni nella procedura ampliata).
Articolo 34a (nuovo) Sostegno reciproco dei Cantoni Come già detto all’articolo 34 AP-OAsi 1, i Cantoni possono concludere accordi tecnici per sgravare il Cantone d’ubicazione di un centro della Confederazione nel settore dell’esecuzione. Con ciò è possibile evitare che il Cantone d’ubicazione sia sottoposto per 26
lungo tempo a un carico molto maggiore degli altri Cantoni della medesima regione e non riesca ad assolvere i propri compiti nel settore dell’esecuzione degli allontanamenti. Una situazione di carico superiore alla media per un Cantone di ubicazione (di un centro di par- tenza) è la conseguenza di un numero costantemente elevato di allontanamenti da eseguire. La situazione di carico eccessivo deve perdurare da ameno sei mesi. Contrariamente alla deroga di cui all’articolo 34 capoverso 2 AP-OAsi 1, gli accordi cantonali non risultano in un trasferimento della competenza per l’esecuzione degli allontanamenti. Il Cantone di ubica- zione del centro della Confederazione conserva la competenza per l’esecuzione degli allon- tanamenti. L’indennità può essere versata ai Cantoni che offrono il loro sostegno sia sotto forma di un importo di denaro sia sotto forma di una cessione della compensazione per pre- stazioni speciali conformemente all’articolo 21 capoverso 5 AP-OAsi1 (riduzione del numero di persone oggetto della procedura ampliata). Nel secondo caso, i Cantoni della regione co- municano tempestivamente alla SEM l’entità e la durata di questa cessione. L’iter esatto, in particolare per la cessione della compensazione, va concretizzato a livello di istruzioni.
Art. 34b Comunicazione delle autorità cantonali Questa disposizione corrisponde all’articolo 34a OAsi 1 vigente senza modifiche materiali. Trattasi di una disposizione ripresa nell’OAsi 1 nel quadro dell’attuazione della modifica del 20 marzo 2015 del Codice penale e del Codice militare (iniziativa espulsioni) e entrata in vigore il 1° marzo 2017. La disposizione ha subito modifiche redazionali minime (sostituzione dell’espressione «constatazione del passaggio alla clandestinità» con «constatazione della partenza non controllata»).
Articolo 42 (abrogato) L’articolo 42 OAsi 1 vigente è una disposizione esecutiva riferita all’articolo 62 LAsi. Quest’ultimo disciplina l’ammissione dei rifugiati agli esami federali per le professioni medi- che. Il 1° settembre 2007 è entrata in vigore la legge del 23 giugno 200618 sulle professioni mediche universitarie (LPMed). La nuova legge disciplina unicamente le condizioni d’ammissione e non contiene più norme specifiche riguardanti i rifugiati (art. 12 LPMed). Con l’entrata in vigore della LPMed sono state abrogate le ordinanze menzionate all’articolo 42 OAsi 1. Pertanto occorre abrogare anche l’articolo 42 OAsi 1. La revoca dell’articolo 62 LAsi è prevista nel quadro di una futura revisione della LAsi.
Art. 44 Si tratta di un semplice adeguamento redazionale giacché la chiave di riparto per l’attribuzione ai Cantoni è ormai retta dai capoversi 2-6 dell’articolo 21 AP-OAsi 1.
Art. 48 rubrica Garanzia del diritto di essere sentito in caso di abrogazione della protezione provvisoria Si tratta di un adeguamento redazionale. Siccome l’articolo 35 LAsi è stato revocato nel qua- dro della modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, occorre adeguare conseguentemente il rimando tra parentesi.
Art. 52 Siccome l’articolo 30 LAsi sulla partecipazione del rappresentante dell’istituzione di soccorso all’audizione sui motivi d’asilo è stato revocato nel quadro della modifica della LAsi per velo- cizzare le procedure, occorre qui stralciare il rimando tra parentesi all’articolo revocato.
18 RS 811.11
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Titolo prima dell’articolo 52a
Capitolo 5: Protezione giuridica e procedura di ricorso (nuovo) Conformemente alla LAsi, quale misura accompagnatoria alle procedure celeri (procedura celere e procedura Dublino) i richiedenti l’asilo hanno diritto a una protezione giuridica gratui- ta (art. 102f segg. nLAsi). Nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione, i richiedenti l’asilo oggetto di una procedura ampliata hanno inoltre la possibilità di rivolgersi gratuitamente al rappresentante legale assegnato nei centri della Confederazione oppure a un consultorio giuridico nel Cantone (art. 102l nLAsi). Le disposizioni esecutive riguardanti la protezione giuridica sono ora oggetto di un nuovo capitolo 5. La prima sezione del capitolo definisce i principi della protezione giuridica. La se- conda sezione contiene le disposizioni esecutive inerenti la protezione giuridica dei richie- denti l’asilo durante la permanenza nei centri della Confederazione (procedura celere e Du- blino; art. 102f segg. nLAsi) e all’aeroporto (art. 22 cpv. 3bis in combinato disposto con l’art. 102f segg. nLAsi). Infine, la terza sezione contiene le disposizioni esecutive inerenti la protezione giuridica dei richiedenti l’asilo che soggiornano in un Cantone nell’ambito della procedura ampliata (cfr. art. 102l nLAsi e 52e segg. AP-OAsi 1). Le disposizioni esecutive riguardanti la procedura di ricorso sono riunite nella quarta sezione «Procedura di ricorso a livello federale» (cfr. art. 53 segg. AP-OAsi 1).
Sezione 1: Principi della protezione giuridica (nuova) Art. 52a (nuovo) Accesso e qualità Ad capoverso 1 In futuro i richiedenti l’asilo saranno alloggiati in centri della Confederazione, all’aeroporto oppure, nel quadro della procedura ampliata, nei Cantoni. L’espressione «centri della Confe- derazione» è l’iperonimo che designa i centri della Confederazione conformemente all’articolo 24 nLAsi, i centri speciali conformemente all’articolo 24a nLAsi e i centri cantonali e comunali conformemente all’articolo 24d nLAsi (cfr. anche rimando tra parentesi dell’articolo 13 AP-OAsi 1). Per garantire che la procedura d’asilo del futuro sia non solo ce- lere ma anche corretta è imperativo che i richiedenti l’asilo abbiano il necessario accesso alla consulenza riguardante la procedura d’asilo a prescindere dal luogo in cui soggiornano. Oltre all’accesso effettivo alla protezione giuridica, per una procedura d’asilo corretta è parimenti importante concedere una protezione giuridica indipendente. Pertanto i locali i cui è impartita la consulenza e la rappresentanza giuridica devono essere separati dai locali della SEM (p. es. entrate distinte, piani diversi, ecc.). Ove ciò sia possibile e praticabile sotto il profilo piani- ficatorio, edile e finanziario, la protezione giuridica dovrebbe essere impartita in un edificio separato. In linea di massima la rappresentanza legale è assicurata fino al passaggio in giudicato della decisione sull’asilo (cfr. art. 102h cpv. 3 nLAsi e art. 52b AP-OAsi 1). La rappresentanza le- gale può parimenti cessare nel momento in cui il rappresentante legale designato comunica al richiedente l’asilo di non voler interporre ricorso giacché esso non avrebbe nessuna pro- babilità di successo. Tale comunicazione deve intervenire quanto prima possibile dopo la notificazione della decisione negativa sull’asilo (vedi al riguardo l’art. 102h cpv. 4 nLAsi). Il rappresentante legale assegnato informa inoltre quanto prima il richiedente l’asilo sulle pro- babilità di riuscita della procedura d’asilo (art. 102h cpv. 2 nLAsi). Essendo informati tempe- stivamente sulle loro probabilità nella procedura d’asilo, i richiedenti l’asilo possono prepa- rarsi per tempo a un eventuale ricorso (p. es. contattando un rappresentante legale di loro scelta). Nella procedura ampliata la consulenza e rappresentanza legale è assicurata in tutti i passi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione (art. 102l cpv. 1 nLAsi). La presen- tazione di un eventuale ricorso contro la decisione sull’asilo non è considerata una fase della procedura di prima istanza rilevante per la decisione. All’inoltro di un eventuale ricorso si applica la normativa riguardante il gratuito patrocinio, secondo cui, su domanda del richie-
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dente l’asilo dispensato dal pagamento delle spese procedurali, il TAF nomina un patrocina- tore d’ufficio sempreché il ricorso non appaia privo di prospettive (cfr. art. 102m nLAsi). Ad capoverso 2 La SEM può incaricare uno o più fornitori di servizi e consultori giuridici dell’adempimento dei compiti di consulenza e rappresentanza legale. Il fornitore di servizi e il consultorio devono provvedere affinché l’espletamento di questi compiti corrisponda agli standard qualitativi ri- chiesti per garantire procedure d’asilo corrette. Se la SEM ha incaricato più fornitori di servizi o consultori giuridici - p. es. un fornitore per ciascuna delle sei regioni procedurali (cfr. art. 1b AP-OAsi) -, nella prassi occorre un pertinente coordinamento al fine di garantire l’osservanza dei necessari standard qualitativi. Questo compito del fornitore di servizi dev’essere discipli- nato esplicitamente a livello di ordinanza.
Titolo prima dell’articolo 52b
Sezione 2: Protezione giuridica all’aeroporto e nei centri della Confederazione (nuova) Articolo 52b (nuovo) Consulenza e rappresentanza legale nella procedura all’aeroporto In futuro i richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nell’ambito della procedura all’aeroporto beneficeranno di una consulenza e una rappresentanza legale gratuite (cfr. art. 22 cpv. 3bis nLAsi). Sono applicabili per analogia le disposizioni riguardanti la consulenza e la rappresen- tanza legale gratuite nei centri della Confederazione conformemente agli articoli 102f-102k nLAsi. Nel quadro della presente disposizione è concretizzata l’applicazione analogica alla procedu- ra all’aeroporto. Come nei centri della Confederazione, la SEM incarica uno o più fornitori di servizi, sulla base di una convenzione di prestazione, di garantire, organizzare ed eseguire la consulenza e la rappresentanza legale all’aeroporto (art. 102i nLAsi). Ad capoverso 1 I richiedenti l’asilo all’aeroporto, come anche quelli nei centri della Confederazione, devono avere accesso alla consulenza in merito alla procedura d’asilo durante l’intero soggiorno all’aeroporto e quindi sin dal primo giorno del loro soggiorno all’aeroporto. Sotto il profilo ma- teriale, la consulenza verte unicamente su informazioni in merito alla procedura d’asilo vera e propria. Ad capoversi 2 e 3 Per i richiedenti l’asilo nei centri della Confederazione, l’attività del rappresentante legale prende inizio in concomitanza con l’avvio della fase preparatoria (art. 102h cpv. 1 nLAsi). La fase preparatoria inizia dopo la presentazione della domanda d’asilo (art. 26 cpv. 1 nLAsi). Siccome la procedura all’aeroporto non comprende una fase preparatoria, l’assegnazione del rappresentante legale all’aeroporto deve parimenti avvenire in concomitanza con la pre- sentazione della domanda d’asilo, sempreché il richiedente l’asilo non rinunci esplicitamente al rappresentante assegnato. Il rappresentante legale deve partecipare a tutte le fasi rilevanti della procedura, garantendo in tal modo una protezione giuridica completa (cpv. 2). Analo- gamente a quanto previsto nei centri della Confederazione, Il rappresentante legale asse- gnato informa quanto prima il richiedente l’asilo sulle probabilità di riuscita della procedura d’asilo (cpv. 3; cfr. art. 102h cpv. 2 nLAsi). Ad capoversi 4 e 5 Nella procedura all’aeroporto la rappresentanza legale dura sino al passaggio in giudicato della decisione o fino all’autorizzazione dell’entrata in Svizzera (cpv. 4). Se è autorizzata l’entrata in Svizzera, il richiedente l’asilo è assegnato a un centro della Confederazione e sono applicabili le norme in materia di protezione giuridica presso i centri della Confedera- zione (cfr. art. 102f segg. nLAsi). La rappresentanza legale si conclude allorché il rappresen- tante legale comunica al richiedente l’asilo di non essere intenzionato a interporre ricorso, in quanto privo di possibilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima dopo la
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notifica della decisione d’asilo negativa emanata in prima istanza (cpv. 5 e art. 102h cpv. 4 nLAsi). Grazie all’informazione rapida in merito alle probabilità e alla comunicazione celere in caso di rinuncia a interporre un ricorso da parte del rappresentante legale assegnato, il ri- chiedente l’asilo può prepararsi per tempo a un eventuale ricorso e contattare per esempio un rappresentante legale di sua scelta. Ciò permette al richiedente di far valere senza limita- zioni il proprio diritto di ricorso. Ad capoverso 6 La consulenza e la rappresentanza legale all’aeroporto svolgono i medesimi compiti della consulenza e rappresentanza legale nei centri della Confederazione. Tra essi figurano per esempio l’informazione e la consulenza ai richiedenti l’asilo nonché la rappresentanza legale in sede di ricorso (cfr. art. 102k nLAsi). Nel quadro della procedura all’aeroporto, il rappre- sentante legale è tuttavia tenuto a svolgere alcuni compiti supplementari. Come per i compiti del rappresentante legale nei centri della Confederazione (cfr. art. 102k cpv. 1 nLAsi), l’elenco non è esaustivo. Tra questi compiti supplementari da espletare all’aeroporto figurano in particolare la partecipazione all’interrogatorio sommario (lett. a), la rappresentanza legale nel quadro della concessione del diritto di essere sentiti (lett. b) e la presa di posizione in merito alla bozza di decisione negativa (lett. c). L’indennizzo dei compiti di consulenza e rappresentanza all’aeroporto va fissato in un accor- do con il fornitore di prestazioni. L’indennizzo da fissare nell’accordo comprende anche le spese amministrative e per il personale nonché le spese per una traduzione indipendente (cfr. art. 102k cpv. 2 nLAsi, applicabile anche alla procedura all’aeroporto). In linea di massi- ma l’indennizzo è versato a titolo forfettario anche per la procedura all’aeroporto.
Articolo 52c (nuovo) Comunicazione tempestiva delle date ai fornitori di servizi La SEM comunica al fornitore di servizi incaricato della rappresentanza legale le date delle fasi procedurali cui il rappresentante legale è tenuto a partecipare. Il fornitore di prestazioni comunica senza indugio tali date al rappresentante legale (cfr. art. 102j cpv. 1 nLAsi). Se la comunicazione delle date è tempestiva, le azioni della SEM esplicano effetto giuridico anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale. Sono fatti salvi im- pedimenti a breve termine per motivi gravi scusabili (art. 102j cpv. 2 nLAsi). Ad capoversi 1 e 2 La comunicazione delle date per le fasi procedurali nei centri della Confederazione o all’aeroporto è considerata tempestiva se la SEM ne informa il fornitore di servizi subito dopo la fissazione di tali date ma al più tardi un giorno lavorativo prima dell’espletamento della pertinente fase procedurale. Nel caso di un interrogatorio sommario previsto per le ore 14.00 del giorno lavorativo successivo, la data deve essere comunicata al fornitore di servizi entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente l’interrogatorio sommario (cpv. 1). Nel caso di un’audizione sui motivi d’asilo, la data dev’essere comunicata al fornitore di prestazioni con almeno due giorni di anticipo (cpv. 2). Ciò si giustifica a fronte dei lavori preparatori che in- combono al rappresentante legale prima di un’audizione sui motivi d’asilo e che richiedono più tempo che non i lavori necessari per preparare le altre fasi procedurali. Non sono consi- derati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte ricorrente o il suo rappre- sentante hanno il loro domicilio o la loro sede (cfr. art. 1c AP-OAsi 1).
Articolo 52d (nuovo) Parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo Se durante la procedura celere o all’aeroporto emerge che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione dell’asilo, la SEM redige una bozza della decisione negativa sull’asilo e la sottopone al fornitore di servizi (art. 102k cpv. 1 lett. c nLAsi e art. 52b cpv. 6 lett. c nonché 52d AP-OAsi 1). Il fornitore di servizi la mette tempestivamente a disposizione del rappresen- tante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto. Se il rappresentante legale non presenta o non presenta entro i termini fissati il proprio parere in merito alla bozza
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di decisione negativa sull’asilo, sebbene il fornitore di prestazioni gliel’abbia trasmessa in tempo utile, si considera che rinuncia a pronunciarsi (art. 102j cpv. 3 nLAsi). Siccome il parere in merito alla decisione negativa sull’asilo costituisce una fase procedurale che richiede la partecipazione del rappresentante legale, la SEM deve informare il fornitore di prestazioni almeno un giorno lavorativo prima del recapito della bozza di decisione (cfr. art. 52c AP-OAsi 1). Con ciò è garantito che il fornitore di prestazioni, ovvero il rappresentan- te legale assegnato, possa prepararsi adeguatamente alla presentazione di un parere. Per la disciplina del termine per la presentazione di un parere da parte del rappresentante legale rimandiamo al commento ad capoverso 1 (più avanti). Ad capoverso 1 Si considera che il parere del rappresentante legale in merito alla bozza della decisione ne- gativa sull’asilo è presentato tempestivamente se è sottoposto alla SEM alla medesima ora del giorno lavorativo seguente il giorno in cui la bozza è stata consegnata al fornitore di pre- stazioni. Ad capoverso 2 Per chiarezza occorre concretizzare quali tipi di decisioni rientrano nella nozione di «decisio- ni negative sull’asilo» nel quadro della procedura celere o della procedura all’aeroporto. La nozione abbraccia tutte le decisioni materiali come anche le decisioni di non entrata nel meri- to, salvo le decisioni di non entrata nel merito Dublino (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), a prescin- dere dal fatto che sia ordinata l’ammissione provvisoria che sia pronunciata l’inclusione nella qualità di rifugiato conformemente all’articolo 51 capoverso 1 LAsi.
Titolo prima dell’articolo. 52e
Sezione 3: Protezione giuridica nella procedura ampliata dopo l’attribuzione ai Cantoni (nuova)
Articolo 52e (nuovo) Consulenza e protezione legale nella procedura ampliata Se dall’audizione del richiedente sui motivi d’asilo risulta che non è possibile pronunciare una decisione nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari accerta- menti supplementari, la domanda d’asilo è trattata nel quadro della procedura ampliata e il richiedente è attribuito a un Cantone (cfr. art. 26d nLAsi). Lo stesso vale anche nel caso in cui, nel quadro della procedura all’aeroporto, non sia possibile pronunciare una decisione di prima istanza entro 20 giorni e si debba dare per acquisito che ciò non sarà possibile nem- meno nel quadro del breve termine previsto dalla procedura celere (art. 23 cpv. 2 nLAsi). Dopo l’attribuzione a un Cantone, nelle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la deci- sione i richiedenti l’asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico o al rap- presentante legale designato nel centro della Confederazione o all’aeroporto (cfr. art. 102l cpv. 1 nLAsi). Ad capoverso 1 Dopo la notificazione, tramite consegna al fornitore di servizi, della decisione incidentale del- la SEM in merito all’assegnazione alla fase ampliata e all’attribuzione al Cantone, il fornitore informa il giorno stesso il rappresentante legale assegnato in merito alla notificazione (art. 12a cpv. 2 nLAsi). Nel quadro del colloquio al momento di lasciare il centro della Confe- derazione o l’aeroporto, il rappresentante legale informa il richiedente l’asilo in merito all’assegnazione alla procedura ampliata. Al tempo stesso il fornitore di servizi comunica alla SEM se la rappresentanza legale assegnata sarà disponibile anche per le fasi procedurali rilevanti per la decisione espletate nel quadro della procedura ampliata (cpv. 1). La decisione spetta al fornitore di servizi giacché, essendo tenuto a garantire, organizzare ed attuare la consulenza e la rappresentanza legale, conosce la disponibilità del rappresentante legale (cfr. art. 102i cpv. 1 nLAsi). Al più tardi alla partenza del richiedente l’asilo dal centro della Confederazione o dall’aeroporto, il fornitore di servizi comunica alla SEM se la rappresen- tanza legale assegnata sarà a disposizione anche per la procedura ampliata. Nella prassi il 31
consultorio giuridico nel Cantone e il fornitore di servizi possono parimenti prendere accordi in merito alla ripartizione dei richiedenti l’asilo da rappresentare. Ad capoverso 2 Se la rappresentanza legale assegnata non è disponibile durante la procedura ampliata, il richiedente l’asilo può rivolgersi al competente consultorio giuridico del Cantone d’attribuzione per essere rappresentato durante le fasi della procedura di prima istanza. Questo è il caso per esempio ove il richiedente l’asilo sia attribuito a un Cantone che non è il Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione e pertanto il rappresentante legale assegnato dovrebbe percorrere lunghi tragitti per svolgere i propri compiti. Un’altra costella- zione possibile è quella in cui, a fronte di un ingente numero di domande d’asilo, le capacità in termini di rappresentanza legale nei centri della Confederazione o all’aeroporto arrivino ai propri limiti e, pertanto, i fornitori di servizi non riescano ad assumere i pertinenti incarichi nel quadro della procedura ampliata. Se il richiedente stesso rinuncia alla rappresentanza legale assegnata, deve parimenti avere la possibilità di rivolgersi al competente consultorio giuridico del Cantone di attribuzione. Se la competenza per la consulenza e la rappresentanza giuridica passa al consultorio giuri- dico del Cantone di attribuzione, l’ulteriore procedura è retta dai capoversi 3 e 4. Ad capoversi 3, 4 e 5 La Confederazione versa al consultorio giuridico cantonale un’indennità per le attività di rap- presentanza legale nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione nel quadro della procedura di prima istanza (art. 102l cpv. 2 nLAsi). Sono fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione le audizioni complementari sui motivi d’asilo e la concessione del diritto di essere sentiti (cpv. 5). Il diritto costituzionale di essere sentiti (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) poggia sul principio che una persona oggetto di una procedura ha diritto di esprimersi prima che sia emanata una pertinente decisione che la riguarda. Ciò significa che una persona oggetto di una procedura d’asilo ha diritto di essere sentita in merito a tutte le fasi procedurali rilevanti per la decisione, quindi, per esempio, anche in merito ai risultati dell’accertamento dell’identità, della maggiore età o dell’autenticità dei documenti. Come detto, la presentazione di un eventuale ricorso contro la decisione sull’asilo non è considerata una fase della procedura di prima istanza rilevante per la decisione (cfr. com- mento ad art. 52a cpv. 1 AP-OAsi 1). Affinché il consultorio giuridico disponga rapidamente delle necessarie informazioni in vista di un’eventuale consulenza e rappresentanza giuridica, il rappresentante legale assegnato presso il centro della Confederazione o all’aeroporto lo informa senza indugio in merito allo stato della procedura (cpv. 3 e art. 102k cpv. 1 lett. f nLAsi). Ciò consente al consultorio giu- ridico di assicurare anche a breve termine una consulenza e una rappresentanza a tutto campo. Se il richiedente l’asilo è d’accordo, le date delle prossime fasi procedurali rilevanti per la decisione e la decisione di prima istanza sull’asilo sono comunicate al consultorio giu- ridico competente (cpv. 3). Si tratta di un passo importante giacché il rapporto di mandato tra richiedente l’asilo e consultorio giuridico competente è instaurato unicamente con la presa di contatto nel quadro delle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione. In assenza di un pertinente consenso del richiedente l’asilo, le date nonché la decisione di pri- ma istanza sull’asilo sono comunicate unicamente al richiedente stesso, non al consultorio giuridico (cfr. art. 12 cpv. 1 nLAsi). Se il richiedente l’asilo non dà il proprio consenso alla comunicazione delle informazioni pre- citate, il consultorio giuridico competente può, ove il richiedente l’asilo non gli comunichi tempestivamente le date delle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione notificategli dalla SEM (cpv. 4), rinunciare a fornire la consulenza e la rappresentanza nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione. Il richiedente l’asilo dev’essere informato conseguentemente nel quadro del colloquio sulla partenza.
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Articolo 52f (nuovo) Comunicazione tempestiva delle date delle fasi procedurali rilevanti per la decisione È compito del fornitore di servizi, ovvero del consultorio competente nel Cantone di attribu- zione, provvedere affinché le persone incaricate della consulenza e della rappresentanza legale possano partecipare, per esempio, a un’audizione complementare o ad altre fasi pro- cedurali rilevanti per la decisione e siano, pertanto, informate tempestivamente. La SEM co- munica dunque tempestivamente al fornitore di servizi, ovvero, in caso di consenso del ri- chiedente l’asilo, al consultorio giuridico competente (cfr. art. 52e cpv. 3 AP-OAsi 1) le date delle fasi procedurali rilevanti per la decisione nel quadro della procedura di prima istanza (cpv. 1). Il fornitore di servizi, ovvero il consultorio giuridico competente comunica senza in- dugio le date alla persona incaricata della consulenza e della rappresentanza giuridica. Si considera che le date sono comunicate tempestivamente al fornitore di servizi della rap- presentanza legale assegnata o del consultorio giuridico competente se tale comunicazione è effettuata senza indugio non appena definite le date in questione ma almeno cinque giorni lavorativi prima dell’esecuzione delle fasi procedurali rilevanti per la decisione (cpv. 2). In caso di comunicazione tempestiva delle date, se la persona incaricata della consulenza e rappresentanza giuridica è assente oppure rinuncia a collaborare, le azioni della SEM espli- cano comunque il loro effetto giuridico (cpv. 3). È compito del fornitore di prestazioni, ovvero del consultorio giuridico competente, provvedere tempestivamente a sostituire la persona incaricata della consulenza e della rappresentanza legale in caso di impedimento. In presen- za di un impedimento a breve termine non prevedibile e riconducibile a circostanze gravi non influenzabili (p. es. malattia improvvisa, infortunio, ecc.), la fase procedurale in questione è spostata fino alla prossima data possibile. L’espressione «motivi scusabili» indica che devo- no sussistere motivi che non permettono al rappresentante legale di provvedere a un sostitu- to.
Articolo 52g (nuovo) Autorizzazione e compiti dei consultori giuridici Ad capoversi 1 e 2 Il consultorio giuridico nel Cantone è responsabile, a lungo termine, per l’organizzazione e la qualità della consulenza e della rappresentanza legale dei richiedenti l’asilo nel quadro delle fasi procedurali rilevanti per la decisione di prima istanza. Solo grazie all’assunzione a lungo termine di questo compito è possibile garantire una protezione giuridica di qualità nel quadro della procedura ampliata. Un consultorio giuridico autorizzato deve pertanto garantire anche a lungo termine l’adempimento dei propri compiti di consulenza a rappresentanza legale nel quadro delle fasi procedurali della procedura d’asilo di prima istanza rilevanti per la decisio- ne. Deve altresì possedere conoscenze sufficienti, in particolare del diritto d’asilo e del diritto procedurale, in modo tale da garantire una consulenza e rappresentanza legale adeguata nel quadro delle fasi procedurali rilevanti per la decisione (cpv. 1). Conformemente all’articolo 102m capoverso 3 nLAsi, per i ricorsi presentati in base alla LAsi il gratuito patro- cinio nel quadro della procedura ampliata può essere garantito anche da titolari di un diplo- ma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rap- presentanza dei richiedenti l’asilo (cfr. art. 102m cpv. 3 nLAsi e commento ad art. 52e cpv. 3- 5 AP-OAsi 1 più sopra). Pertanto anche le persone titolari di un diploma universitario in giuri- sprudenza attive presso i consultori giuridici dei Cantoni possono rappresentare i richiedenti l’asilo nel quadro della procedura di ricorso, il che consente di evitare l’assegnazione di un altro rappresentante. Ad capoverso 3 Il consultorio giuridico e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.
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Titolo prima dell’articolo 53
Sezione 4: Procedura di ricorso a livello federale (nuova) Analogamente alla struttura della LAsi, anche nell’OAsi 1 occorre integrare nel capitolo 5 una nuova sezione riguardante la procedura di ricorso a livello federale.
Articolo 53 (abrogato) Rimandiamo al riguardo al commento ad articolo 1c AP-OAsi1. La disciplina vigente del cal- colo del termine di ricorso dev’essere applicabile anche alla procedura d’asilo di prima istan- za e pertanto deve figurare nella parte generale dell’OAsi 1. L’articolo 53 OAsi 1 può pertan- to essere abrogato. Nemmeno il rimando all’articolo 108 capoverso 2 LAsi contenuto nell’articolo 53 OAsi 1 vigente sarebbe più corretto giacché con l’entrata in vigore del proget- to per velocizzare le procedure d’asilo non è computato unicamente il termine di ricorso in caso di decisioni di non entrata nel merito (cfr. art. 108 nLAsi).
Articolo 55bis Disposizione transitoria della modifica del 4 settembre 2013 Con la revisione della LAsi per velocizzare le procedure, la soppressione della possibilità di presentare una domanda d’asilo presso una rappresentanza svizzera all’estero, decisa nel quadro della modifica urgente della LAsi del 28 settembre 2012, è trasposta a tempo inde- terminato nel diritto ordinario. Conformemente all’articolo 55bis OAsi 1 vigente, a tutte le domande d’asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all’estero prima del 29 settembre 2012, si applica l’articolo 10 nel tenore del 12 dicembre 2008. Siccome la pertinente disciplina è limitata fino al 28 settembre 2019 ma deve essere applicabile anche oltre tale termine, occorre trasporla a tempo indeterminato nel diritto ordinario.
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2.2 Modifica di altri atti normativi
2.2.1 Modifica dell’ordinanza del 29 aprile 201519 concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp) Articolo 31 rubrica e capoversi 1, 2 e 4 Provvedimenti di prevenzione nei centri della Confederazione e negli alloggi collettivi canto- nali per richiedenti l’asilo Nel quadro della modifica della LAsi per velocizzare le procedure d’asilo l’espressione «cen- tri di registrazione e procedura» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «centri della Confederazione». Occorre quindi adeguare conseguentemente la rubrica non- ché i capoversi 1, 2 e 4.
2.2.2 Modifica dell’ordinanza del 28 aprile 200420 sullo stato civile (OSC)
Articolo 31 In un nuovo capoverso 2 è precisato che i documenti giustificativi (documenti prelevati) che hanno servito alla registrazione di dati di stato civile sono conservati presso la SEM, la quale li tiene costantemente a disposizione delle autorità dello stato civile. È parimenti rispettato il termine di conservazione di 50 anni di cui all’articolo 32 capoverso 1 OSC giacché, una volta che non sono più conservati negli archivi della SEM, gli incarti della SEM sono conservati sine die negli Archivi. Il capoverso 1 corrisponde senza modifiche al vigente articolo 31.
19 RS 818.101.1 20 RS 211.112.2
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2.3 Modifiche dell’ordinanza 2 sull’asilo (OAsi 2)
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «centri di registrazione e procedura» è sostituita, con i ne- cessari adeguamenti grammaticali, con «centri della Confederazione».
Articolo 22 capoversi 1, 3, 4 e 5 Ad capoversi 1, 3 e 5 Gli importi basati sull’indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2008 sono stati adeguati allo stato del 31 ottobre 2016 (stato dell’indice sulla base di dicembre 2015 = 100 punti). La data di riferimento di fine ottobre consente ai Cantoni di procedere per tempo ai necessari adeguamenti per il 1° gennaio dell’anno successivo. L’adeguamento è stato effettuato su raccomandazione del Controllo federale delle finanze (CDF) in occasione di un controllo svolto nel 2016. La ripartizione tra i Cantoni delle quote parti per le spese di locazione è stata adeguata in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (UST) nel 2014 (affitto medio in franchi secondo il numero di stanze e il Cantone). Ad capoverso 4 Riguarda unicamente il testo tedesco (nel quale la terminologia è adeguata alla legge federa- le del 18 marzo 199421sull’assicurazione malattie [LAMal], per cui al posto di «Minderjährige» si parla ora di «Kinder». Nel testo italiano della LAMal si parla tuttora di minorenni).
Articolo 23 capoverso 3 Gli importi basati sull’indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2008 sono stati adeguati allo stato del 31 ottobre 2016 (stato dell’indice sulla base di dicembre 2015 = 100 punti). La data di riferimento di fine ottobre consente ai Cantoni di procedere per tempo ai necessari adeguamenti per il 1° gennaio dell’anno successivo. L’adeguamento è stato effettuato su raccomandazione del CDF in occasione di un controllo svolto nel 2016.
Articolo 26 capoversi 1, 3 e 5 Gli importi basati sull’indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2008 sono stati adeguati allo stato del 31 ottobre 2016 (stato dell’indice sulla base di dicembre 2015 = 100 punti). La data di riferimento di fine ottobre consente ai Cantoni di procedere per tempo ai necessari adeguamenti per il 1° gennaio dell’anno successivo. L’adeguamento è stato effettuato su raccomandazione del CDF in occasione di un controllo svolto nel 2016. La ripartizione tra i Cantoni delle quote parti per le spese di locazione è stata adeguata in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (UST) nel 2014 (affitto medio in franchi secondo il numero di stanze e il Cantone). Ad capoverso 4 Riguarda unicamente il testo tedesco (nel quale la terminologia è adeguata alla LAMal, per cui al posto di «Minderjährige» si parla ora di «Kinder». Nel testo italiano della LAMal si parla tuttora di minorenni).
Articolo 28 Somme forfettarie per il soccorso d’emergenza Occorre adeguare le somme forfettarie per il soccorso d’emergenza in funzione delle tre tipo- logie procedurali (procedura ampliata, celere e Dublino), giacché soltanto così è possibile compensare adeguatamente l’onere di costi effettivo dei Cantoni. Se fosse fissata un’unica
21 RS 832.10
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aliquota della somma forfettaria, è probabile che i Cantoni di ubicazione di un centro della Confederazione genererebbero dei disavanzi nel quadro del soccorso d’emergenza (visto che la maggior parte degli allontanamenti di persone oggetto di una procedura Dublino o celere è eseguita direttamente dai centri della Confederazione), mentre i Cantoni che non ospitano un centro della Confederazione e che pertanto alloggiano prevalentemente persone oggetto della procedura ampliata accumulerebbero dei deficit. Le persone la cui ammissione provvisoria è soppressa costituiscono un’ulteriore categoria. Per queste persone i Cantoni ottengono una somma forfettaria del medesimo importo di quella per le persone oggetto del- la procedura ampliata (cfr. art. 29 cpv. 3 AP-OAsi 2).
Articolo 29 Portata e ammontare delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza Ad capoverso 1 Nel quadro dei casi Dublino le differenze tra vecchio e nuovo sistema sono particolarmente evidenti. Conformemente al nuovo sistema, nel quadro dei casi Dublino, di norma tra la deci- sione di non entrata nel merito (NEM) e la partenza le persone interessate sono alloggiate in un centro della Confederazione. In caso di decisione negativa dello Stato Dublino competen- te, le persone interessate sono assegnate alla procedura celere o alla procedura ampliata. Le persone oggetto di una NEM Dublino che beneficiano dell’aiuto sociale nel Cantone costi- tuiscono pertanto casi eccezionali. In base alle esperienze maturate nel quadro della procedura ordinaria durante gli anni 2010- 2015 e nel quadro della fase di test in atto dal 2014, per la prima fissazione della somma forfettaria per NEM Dublino ci si può basare sui seguenti valori: - costi giornalieri medi: 50 franchi (media svizzera di lunga durata tra il 2008 e il 2016) - quota di percezione media: 10 per cento - durata di percezione media: 80 giorni (aumento di 30 giorni rispetto alla procedura ordinaria negli anni 2010-2015, ovvero aumento di 64 giorni rispetto alla fase di test negli anni 2014- 2016. Si tratta di norma di casi singoli con durata di percezione protratta dovuta, p. es., a problemi di salute). Per quota di percezione s’intende la quota parte di fruitori effettivi del soccorso d’emergenza rispetto a tutte le persone con una decisione di allontanamento passata in giudicato. Per durata di percezione s’intende la durata media della percezione del soccorso d’emergenza da parte di fruitori effettivi. Moltiplicando questi fattori si ottiene una somma forfettaria per il soccorso d’emergenza di
400 franchi per NEM Dublino.
Ad capoverso 2 Anche nel quadro della procedura celere sussistono grosse differenze tra sistema del soc- corso d’emergenza odierno e futuro: - la durata media fino al passaggio in giudicato della decisione è di 60 giorni (conforme- mente alla valutazione della fase di test). - Le persone con decisione passata in giudicato dopo una procedura celere percepiscono il soccorso d’emergenza per circa 80 giorni in un centro della Confederazione, il che sgrava i Cantoni. - La consulenza in vista del ritorno presso i centri della Confederazione e le offerte di aiuto al ritorno precoci e a tutto campo incoraggiano i ritorni volontari dai centri della Confede- razione. - Grazie all’organizzazione più snella dell’esecuzione degli allontanamenti si registra un numero maggiore di partenze (controllate o no) dai centri della Confederazione (esperien- za maturata nel quadro della fase di test). - Le persone con decisione passata in giudicato assegnate ai Cantoni (dopo un soggiorno di 140 giorni nei centri della Confederazione) fruiscono direttamente del soccorso d’emergenza. Come sinora, al momento del trasferimento dai centri della Confederazione
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verso i Cantoni è pertanto operata una chiara cesura con corrispondente minor tendenza a rimanere. Complessivamente, le persone oggetto di una procedura celere permangono nettamente più a lungo nei centri della Confederazione, spesso fino alla partenza, ovvero all’eventuale pas- saggio alla clandestinità. Continuano tuttavia a sussistere ostacoli obiettivi all’esecuzione, specifici alle nazionalità. In base alle esperienze maturate nel quadro della procedura ordinaria durante gli anni 2010- 2015 e nel quadro della fase di test in atto dal 2014, per la prima fissazione della somma forfettaria per le decisioni negative emanate in procedura celere ci si basa sui seguenti valori per quanto concerne i costi giornalieri, ovvero la quota di percezione: - costi giornalieri medi: 50 franchi (media svizzera di lunga durata osservata tra il 2008 e il 2016) - quota di percezione media: 33 per cento - durata di percezione media: 122 giorni (corrisponde a un aumento del 30% rispetto alla durata di percezione nella fase di test 2014-2016, ovvero a una riduzione di circa il 25% rispetto alla durata di percezione nel quadro della procedura ordinaria 2010-2015 a causa della velocizzazione, tenuto conto della durata di percezione di 80 giorni nei centri della Confederazione). Moltiplicando questi fattori si ottiene una somma forfettaria per il soccorso di emergenza di
2013 franchi per decisione negativa emanata in procedura celere.
Ad capoverso 3 Per quanto riguarda la procedura ampliata si osservano meno differenze rispetto al sistema odierno che non per le altre tipologie di procedura. Occorre tuttavia considerare i seguenti cambiamenti di rilievo: - il ritorno volontario è incoraggiato mediante intensi colloqui in vista del ritorno già durante la permanenza nei centri della Confederazione nonché grazie a offerte precoci e a tutto campo di sostegno in vista del ritorno. Non appena i richiedenti l’asilo sono attribuiti ai Cantoni per la procedura ampliata hanno la possibilità di usufruire delle offerte dei consul- tori cantonali per il ritorno. - La durata procedurale nettamente ridotta abbrevia anche il soggiorno nei Cantoni fino all’emanazione della decisione negativa sull’asilo, per cui si può dare per acquisita una conseguente, maggiore disponibilità al ritorno. L’audizione sui motivi d’asilo è svolta prima ancora che i richiedenti siano attribuiti ai Cantoni, La procedura ampliata, compresa l’esecuzione dell’allontanamento, va portata a termine entro un anno (5 mesi fino alla de- cisione di prima istanza, ovvero 6 mesi fino al passaggio in giudicato, sempreché non sia interposto ricorso). - Ci si aspetta un ulteriore snellimento dei sistemi cantonali di soccorso d’emergenza, con una chiara cesura tra aiuto sociale e soccorso d’emergenza. - Complessivamente il numero di persone tenute a lasciare la Svizzera che soggiornano in Cantoni di attribuzione è minore, il che consente un regime di esecuzione più concentrato e quindi un numero maggiore di partenze. - Il modello del riassetto parte dal presupposto che non si avrà più una percezione di lunga durata di entità paragonabile a quella osservata nel sistema odierno. Permangono tuttavia ostacoli obiettivi all’esecuzione specifici alla nazionalità. In base alle esperienze maturate nel quadro della procedura ordinaria durante gli anni 2010- 2015 e nel quadro della fase di test in atto dal 2014, per la prima fissazione della somma forfettaria per le decisioni negative emanate in procedura ampliata ci si basa sui seguenti valori per quanto concerne i costi giornalieri, ovvero la quota di percezione: - costi giornalieri medi: 50 franchi (media svizzera di lunga durata osservata tra il 2008 e il 2016) - quota di percezione media: 66 per cento
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- durata di percezione media: 182 giorni (corrisponde alla durata di percezione osservata nel quadro della procedura ordinaria 2014-2015, ovvero a una riduzione di circa il 30% ri- spetto alla procedura ordinaria 2010-2015 grazie alla velocizzazione). Moltiplicando questi fattori si ottiene una somma forfettaria per il soccorso di emergenza di
6006 franchi per decisione negativa emanata in procedura ampliata.
Siccome le tre somme forfettarie sono qui definite per la prima volta, l’indice nazionale dei prezzi al consumo è fissato al 31 ottobre 2018. Il primo adeguamento interverrà pertanto soltanto l’anno seguente l’entrata in vigore del progetto per velocizzare le procedure.
Articolo 30 capoverso 2 (abrogato) Il capoverso 2 è abrogato giacché è applicabile un nuovo meccanismo di adeguamento retto dall’articolo 30a.
Articolo 30a (nuovo) Adeguamento delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza A fronte delle incertezze per quanto riguarda l’evoluzione della percezione dell’aiuto sociale dopo l’entrata in vigore del progetto per velocizzare le procedure d’asilo, è introdotto un meccanismo di adeguamento automatico con chiare regole basato su una formula di calcolo. Il meccanismo non lascia alla SEM nessun margine di manovra per quanto riguarda la fissa- zione degli importi delle somme forfettarie, giacché la SEM è vincolata dai risultati del calco- lo. Grazie alla formula ci si propone di evitare che la Confederazione o i Cantoni risultino oltremodo avvantaggiati conseguentemente a importi troppo alti o troppo bassi delle somme forfettarie per il soccorso d’emergenza. Il meccanismo funziona come segue:
1. Prima fissazione delle somme forfettarie differenziate in funzione della tipologia di proce- dura Fondandosi sulle considerazioni in merito all’importo della somma forfettaria per il soccor- so d’emergenza occorre definire un’aliquota per tipologia di procedura. Per farlo ci si basa su supposizioni riguardanti la quota di percezione media e la durata di percezione media dopo il riassetto. Le supposizioni sono formulate alla luce delle esperienza maturate sino- ra nel quadro delle procedure ordinarie e della fase di test. 2. Verifiche annue per stabilire la necessità o no di attivare il meccanismo di adeguamento Sulla base del monitoraggio del soccorso d’emergenza in essere occorre verificare di an- no in anno per ogni tipologia di procedura se occorra adeguare gli importi delle somme forfettarie (cpv. 1). La verifica comporta essenzialmente le tappe seguenti: a. Importante scostamento del risultato della moltiplicazione quota di percezione media x durata di percezione media rispetto alla somma forfettaria di base vigente (cpv. 1): è verificato se la quota di percezione media e la durata di percezione media si scostano dai valori della somma forfettaria di base vigente. Si parla di importante scostamento ove il risultato della moltiplicazione quota di percezione x durata di percezione differisca di ol- tre ± 10 per cento dal valore vigente. Per questo confronto entrano in linea di conto gli ul- timi sei anni di passaggio in giudicato. Dal calcolo sono inoltre esclusi i Cantoni che pre- sentano valori «fuori norma», ossia il valore più elevato e il valore più basso, che insieme sono competenti per l’esecuzione di almeno il 10 per cento dei casi. b. Esame delle riserve in essere (cpv. 2 ed 3) e adeguamento (cpv. 5 e 6): ove si costati che in base al meccanismo vengono corrisposte somme forfettarie troppo elevate occorre verificare se dall’attuazione del progetto per velocizzare le procedure d’asilo i Cantoni hanno costituito sufficienti riserve finanziarie. Sono considerate sufficienti le riserve pari almeno al 100 per cento dell’importo annuo medio delle somme forfettarie versate negli ultimi quattro anni. Dal calcolo sono inoltre esclusi i Cantoni che presentano valori «fuori norma», ossia il valore più elevato e il valore più basso, che insieme sono competenti per l’esecuzione di almeno il 10 per cento dei casi. L’importo della somma for- fettaria è ridotto conformemente alla formula applicabile unicamente ove siano disponibili congrue riserve cantonali. La riduzione corrisponde allo scostamento percentuale costata- to. 39
Ove si costati che in base al meccanismo vengono corrisposte somme forfettarie troppo basse occorre verificare se dall’attuazione del progetto per velocizzare le procedure d’asilo i Cantoni non hanno ancora costituito sufficienti riserve finanziarie. Se non sussi- stono riserve sufficienti (vedi definizione più sopra) le somme forfettarie sono accresciute conformemente alla formula. L’aumento corrisponde allo scostamento percentuale costa- tato. Questo il calcolo per l’adeguamento (cpv. 5): il nuovo risultato è moltiplicato per l’importo dei costi giornalieri indicizzati di 50 franchi. La somma forfettaria è adeguata per l’inizio dell’anno civile seguente (cpv. 6).
3. Clausola di salvaguardia
Se la riserva della categoria in questione è in diminuzione e si attesta a meno del 25 per cen- to della media delle somme forfettarie versate negli ultimi quattro anni occorre vagliare l’eventuale necessità di un adeguamento dell’ordinanza. Il meccanismo di adeguamento proposto garantisce che Confederazione e Cantoni si assumano in ugual misura i rischi in termini di costi connessi al sistema del soccorso d’emergenza. La clausola di salvaguardia garantisce inoltre che i Cantoni non debbano coprire costi in maniera anticipata. Il meccani- smo garantisce pertanto che i Cantoni – con correzione grazie all’eliminazione dei valori fuori norma (valori più alti e valori più bassi) e grazie alle riserve – non abbiano deficit per quanto riguarda il soccorso d’emergenza, ovvero che eventuali deficit siano immediatamente colmati grazie a somme forfettarie per il soccorso d’emergenza riviste verso l’alto.
Articolo 31 capoversi 2 e 3 Ad capoverso 2 Il rimando al numero Y della chiave di riparto è stato precisato con l’articolo 21 allegato 3 OAsi 1. Con il rimando all’articolo 21 allegato 3 OAsi 1 la nozione di «chiave di riparto deter- minante» è sostituita con «chiave di riparto calcolata in proporzione al numero di abitanti». Ad capoverso 3 Principio: la somma forfettaria per le spese amministrative è un contributo alle spese soste- nute dai Cantoni. Non si tratta di un’indennità volta a coprire le spese. È opportuno ridurre la somma forfettaria dagli attuali 1100 a 550 franchi (50%) giacché in futuro la Confederazione assumerà compiti supplementari connessi all’esecuzione degli al- lontanamenti (nell’ambito dell’alloggio, del sostegno, dell’assistenza e della partenza). In futuro circa il 60 per cento dei richiedenti l’asilo sarà alloggiato nei centri della Confederazio- ne. Ciò rappresenterà per i Cantoni uno sgravio fino al 60 per cento in termini di alloggio, assistenza e sostegno. Durante la fase di test è emerso che in media solo il 40 per cento delle persone è assegnato ai Cantoni, giacché molti richiedenti l’asilo ritirano la loro doman- da già durante la permanenza nel centro della Confederazione o si rendono irreperibili prima ancora dell’audizione. La Confederazione sgraverà i Cantoni anche per quanto riguarda le attività connesse all’esecuzione degli allontanamenti: per esempio non occorrerà più una domanda di soste- gno all’esecuzione; i centri della Confederazione proporranno, a spese della Confederazio- ne, una consulenza intensificata in vista del ritorno sin dalla fase preparatoria (consulenza garantita da terzi incaricati o dai consultori cantonali per il ritorno); all’occorrenza saranno svolti anche colloqui sulla partenza (sul modello di quelli proposti in fase di test a Zurigo). I Cantoni saranno sgravati nel quadro dell’esecuzione degli allontanamenti anche grazie alla prevista comunicazione automatica dei dossier medici allestiti presso i centri della Confede- razione. I Cantoni di ubicazione dei centri della Confederazione ottengono peraltro già un compenso a parte per i loro compiti nell’ambito dell’esecuzione. Molte persone si rendono peraltro dure- volmente irreperibili già durante la permanenza nei centri della Confederazione, prima quindi che i Cantoni abbiano a sostenere spese di esecuzione.
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Articolo 41 La durata di validità di questa disposizione è limitata fino al 28 settembre 2019. Tuttavia do- vrà essere valevole anche oltre tale data. Pertanto occorre trasporla a tempo indeterminato nel diritto ordinario. La disposizione è pertanto parte integrante del presente progetto. Gli importi basati sull’indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2012 sono ade- guati all’indice del 31 ottobre 2016 (stato dell’indice sulla base del dicembre 2015 = 100 punti). La data di riferimento di fine ottobre consente ai Cantoni di procedere per tempo ai necessari adeguamenti per il 1° gennaio dell’anno successivo.
Articolo 44 capoverso 2 La SEM finanzia anche progetti volti a migliorare la qualità dell’assistenza alle persone trau- matizzate; occorre pertanto completare conseguentemente la presente disposizione.
Articolo 53 lettere d ed e La durata di validità di questa disposizione è limitata fino al 28 settembre 2019. Tuttavia do- vrà essere valevole anche oltre tale data. Pertanto occorre trasporla a tempo indeterminato nel diritto ordinario. La disposizione è pertanto parte integrante del presente progetto.
Articolo 54 capoverso 2 Aggiornamento delle designazioni delle autorità: «le autorità preposte alla migrazione o all’aiuto sociale» anziché «le autorità di polizia degli stranieri o le autorità d’assistenza» e sostituzione di un’espressione nel testo tedesco («beantragt» anziché «verlangt»).
Articolo 56 capoverso 3 L’espressione «in particolare» sta a significare che l’elenco non è esaustivo.
Articolo 58 Spese per l’accompagnamento Il presente articolo è parzialmente modificato sotto il profilo della struttura e del contenuto. Ad capoverso 1 La lettera b vigente, che disciplina l’accompagnamento sociale di stranieri che viaggiano con la famiglia e con figli nonché di minorenni che viaggiano soli, è integrata in un nuovo capo- verso 5, il quale disciplina l’accompagnamento sociale di questi e di altri gruppi di persone. La lettera a è integrata nel capoverso 1. Ad capoverso 2 lettera a Nella prassi gli accompagnamenti fino al valico di confine in vista del trasferimento per via terrestre di una persona tenuta a lasciare la Svizzera sono indennizzati, in linea di massima, come gli accompagnamenti all’aeroporto. Visto il forte aumento dei trasferimenti per via ter- restre nel quadro della procedura Dublino occorre codificare a livello di ordinanza la pertinen- te disciplina pratica. Ad capoverso 2 lettera b Adeguamento redazionale dovuto all’integrazione della nuova lettera c. Ad capoverso 2 lettera c (nuova) A fronte delle modificate condizioni quadro dei rinvii a bordo di voli speciali, per i capisquadra occorre corrispondere somme forfettarie superiori rispetto a quelle previste per gli accompa- gnatori della scorta di polizia. I capisquadra sono agenti di polizia formati ad hoc. Sono re- sponsabili per gli aspetti dei rinvii inerenti la polizia. Negli ultimi mesi si è osservato un aumento dei rinvii. Nel contempo i corpi di polizia nei Can- toni dispongono di risorse di personale insufficienti e sono costantemente oberati. Nella pra- tica, pertanto, è viepiù difficile impiegare capisquadra nel quadro dei rinvii, giacché i rinvii non rientrano nelle mansioni primarie delle polizie cantonali. Corrispondendo una somma
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forfettaria più elevata ci si propone, come del resto anche con altre misure, di accrescere la disponibilità dei capisquadra ad accompagnare i rinvii. Ad capoverso 4 Adeguamento redazionale per meglio precisare la definizione dei luoghi di destinazione. Ad capoverso 5 (nuovo) Il presente capoverso disciplina esaurientemente l’accompagnamento sociale. La SEM versa una somma forfettaria di accompagnamento dell’importo di 200 franchi per l’accompagnamento sociale dal domicilio all’aeroporto o al valico di frontiera, ovvero per l’intero viaggio di ritorno ove si tratti di persone particolarmente bisognose di assistenza, in particolare di famiglie con figli o di minorenni che viaggiano da soli. Inoltre l’autorità cantona- le ha la possibilità, come sinora, di chiedere un accompagnamento sociale per altri gruppi di persone. In entrambi i casi l’autorità cantonale deve tuttavia sollecitare l’accompagnamento sociale presso la SEM. Ad capoverso 6 (nuovo) Il presente capoverso autorizza d’ora in poi il Cantone a incaricare terzi dell’accompagnamento sociale. Disciplina altresì l’assunzione dei costi occasionati dai terzi incaricati che svolgono l’accompagnamento sociale su incarico dei Cantoni. In linea di principio l’accompagnamento sociale è organizzata attraverso il provvedimento di aiuto al ritorno «swissREPAT-IOM - Movements (SIM)», nel cui contesto la competenza per l’accompagnamento sociale incombe all’OIM. Se l’OIM rifiuta di organizzare un volo SIM, spetta al Cantone organizzare l’accompagnamento sociale. Le spese di viaggio e la somma forfettaria di 200 franchi sono a carico della SEM.
Articolo 58b (nuovo) Spese per visite mediche e per l’accompagnamento medico I Cantoni devono confermare alla SEM, al più tardi al momento dell’iscrizione per il volo, di aver verificato l’esistenza di eventuali problemi medici in vista del rinvio. Se questo esame preliminare ha richiesto una visita medica, il presente articolo prevede la partecipazione della SEM alle spese per la visita medica. In circa un terzo dei casi, dalla verifica dell’idoneità al trasporto emerge che la persona in questione necessita di un accompagnamento medico. La SEM demanda la verifica dell’idoneità al trasporto a un’organizzazione privata. Pertanto è giustificato che la SEM par- tecipi parimenti ai costi dell’accompagnamento medico per le persone del settore dell’asilo. L’accompagnamento medico comprende il trasporto della persona dal luogo di soggiorno all’aeroporto di partenza oppure al valico di confine. Secondo i capoversi 1 e 2, la SEM partecipa alle spese per l’eventuale visita medica e per l’eventuale accompagnamento medico. In questo contesto il costo medio di una visita medi- ca è di circa 350 franchi, secondo quanto emerso da un rilevamento effettuato in tre Cantoni. La SEM non si fa carico della totalità di queste spese, bensì vi partecipa corrispondendo una somma forfettaria di 250 franchi. Il costo medio di un accompagnamento medico è di circa 1000 franchi. Anche qui la SEM si limita a una somma forfettaria di 500 franchi anziché as- sumersi la totalità delle spese effettive. In virtù di valutazioni riguardanti le persone sottopo- ste a visita medica e oggetto di un accompagnamento medico fino all’aeroporto di partenza o al valico di confine e considerata l’evoluzione futura dei rinvii accompagnati, si calcola che la SEM dovrà farsi carico di spese supplementari pari a circa 800 000 franchi l’anno. Trattandosi di nuovi importi forfettari è fissato l’indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2018.
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Articolo 59 rubrica e capoversi 1 lettera c nonché 3 Ulteriori spese rimborsabili La rubrica è completata mediante l’espressione «ulteriori» in considerazione del nuovo arti- colo 58b. Ad capoverso 1 lettera c Il contributo di 50 franchi per minore è stralciato giacché, per esempio nel caso di un mino- renne che viaggia da solo, insufficiente. È pertanto corrisposto generalmente un importo di
200 franchi a persona. L’espressione «maggiorenne» è pertanto stralciata.
Ad capoverso 3 In futuro la SEM mette in conto al Cantone, oltre alle spese di annullamento del volo, anche le spese per i documenti sostitutivi del passaporto nonché per l’accompagnamento medico incorse nonostante l’annullamento. Ciò a condizione, come sinora, che l’annullamento sia imputabile al Cantone.
Articolo 59a capoversi 1, 2 e 2bis Come nell’articolo 59 capoverso 1 lettera c AP-OAsi 2, anche qui è stralciato il contributo di 50 franchi per minore. È parimenti stralciata l’espressione «maggiorenne» (anche al cpv. 2) in modo tale da poter corrispondere un importo di 100 franchi a tutti indistintamente. Il capo- verso 1 è peraltro completato con la menzione «tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia». Siccome il colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa è ormai retto dall’articolo 3b OEAE, occorre adeguare il rimando del capoverso 2bis.
Articolo 59abis capoversi 3 lettera a, 3bis (nuovo) e 5 Ad capoverso 3 lettera a Siccome il colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa è ormai retto dall’articolo 3b OEAE, occorre adeguare il rimando del capoverso 3 lettera a. Ad capoverso 3bis (nuovo) L’articolo corrispondente è stato integrato nel 2013: alle persone tenute a lasciare la Svizze- ra che secondo l’articolo 64 capoverso 1 OAsi 2 sono escluse dall’aiuto al ritorno può essere versato un aiuto iniziale a titolo di incentivo. A fronte delle condizioni molto restrittive previste dal capoverso 3 la SEM non è stata in grado di risolvere situazioni concrete particolarmente difficili. Il nuovo capoverso 3bis amplia la libertà di manovra. La SEM può avviare misure mira- te per determinati gruppi di persone e consentire loro di beneficiare dell’importo per le spese di partenza, in particolare a causa dello stato di salute, in caso di collaborazione lacunosa all’acquisizione dei documenti o per motivi specifici al Paese. Deve trattarsi di azioni limitate nel tempo e può trattarsi di progetti nazionali o di progetti congiunti a livello europeo (p. es. nel quadro dell’European Reintegration Network – ERIN). Queste azioni possono rivelarsi per la SEM un plusvalore nel quadro delle trattative con gli Stati di origine. Nella prassi sono peraltro più frequenti i casi di persone che soddisfano le condizioni ma che, in virtù dell’analisi dei rischi, sono designate da swissREPAT come DEPA anziché come DEPU. Ora, ciò non deve condurre automaticamente all’esclusione dal versamento dell’importo per le spese di partenza. Il capoverso 3bis abbraccia pertanto anche questa co- stellazione. Ad capoverso 5 Occorre adeguare il capoverso 5 affinché sia possibile versare l’importo per le spese di par- tenza anche negli aeroporti di partenza. Ciò corrisponde a una richiesta dei Cantoni, i quali ritengono, per la grande maggioranza, che le persone tenute a lasciare la Svizzera sono più propense a partire se il denaro per le spese di partenza è versato loro già in Svizzera. Il ver- samento all’aeroporto di partenza è preferibile anche per ragioni di praticabilità – in particola- re in caso di partenze a breve termine.
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Articolo 59ater (abrogato) Siccome il colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa è ormai retto nel dettaglio dall’articolo 3b AP-OEAE. Il presente articolo può essere abrogato. Il colloquio sulla partenza nel quadro della carcerazione corrisponde, sotto il profilo contenutistico, al colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa conformemente all’AP- OEAE.
Titolo prima dell’articolo 62
Capitolo 6: Aiuto al ritorno e reintegrazione (art. 93, 93a e 93b LAsi) Adeguamento del rimando tra parentesi: sono ora menzionati anche gli articoli 93a e 93b nLAsi.
Articolo 62 Scopo dell’aiuto al ritorno Ad capoversi 1 e 2 Sostituzione di un’espressione nel testo tedesco («freiwillig» anziché «selbstständig»). La partenza con aiuto al ritorno avviene conformemente alle prescrizioni in seguito a una corrispondente decisione della SEM. Le nuove espressioni «freiwillig» (nel testo tedesco) e «conforme alle prescrizioni» (anziché «regolare») descrivono in maniera più corretta le par- tenze con l’aiuto al ritorno. Ad capoverso 4 Se tra la partenza con l’aiuto al ritorno e una nuova domanda di aiuto al ritorno sono inter- corsi oltre cinque anni, in casi eccezionali dev’essere possibile corrispondere nuovamente un aiuto al ritorno. Inoltre, grazie a una migliore connessione a rete all’interno dell’Europa, la SEM è maggiormente a conoscenza degli aiuti al ritorno versati in altri Stati europei. Il pre- sente capoverso tiene conto di questa evoluzione.
Articolo 64 capoverso 5 (nuovo) Se costata una quota di partenza superiore alla media a destinazione di determinati Stati (di origine, di provenienza o terzi), il DFGP si riserva di escludere per un certo periodo di tempo determinati gruppi target dall’aiuto al ritorno. La SEM definisce uno strumento di controllo contenente i criteri per quanto riguarda le quote di partenza.
Titolo prima dell’articolo 65
Sezione 2: Consulenza per il ritorno (art. 93a LAsi) Adeguamento del rimando tra parentesi alla nuova LAsi.
Articolo 67 capoverso 3 Il presente capoverso è stato adeguato alle disposizioni dell’articolo 93a nLAsi secondo cui i compiti inerenti la consulenza per il ritorno nei centri della Confederazione sono affidati ai Cantoni o a terzi incaricati.
Articolo 68 capoversi 3 e 4 Ad capoverso 3 Dopo l’introduzione del riassetto, il 60 per cento de casi sarà trattato nei centri della Confe- derazione e solo circa il 40 per cento dei richiedenti l’asilo oggetto di una procedura ampliata sarà attribuito ai Cantoni. Pertanto le somme forfettarie di base di cui al capoverso 3 sono dimezzate. Anziché gli attuali 2,2 milioni di franchi, i Cantoni otterranno quindi solo 1,1 milioni di franchi. 44
Ad capoverso 4 Al tempo stesso, la somma forfettaria per la prestazione per ogni persona che durante l’anno precedente ha lasciato la Svizzera è aumentata da 600 a 750 franchi, giacché si parte dal presupposto che l’attività di consulenza nel quadro di casi che richiedono una consulenza particolarmente intensa dopo la procedura ampliata nonché nel caso di persone provenienti da Stati verso i quali è particolarmente difficoltoso eseguire gli allontanamenti sarà più impe- gnativa, sia in termini di tempo sia in termini di contenuto. Va inoltre rilevato che da oltre die- ci anni questa somma forfettaria non è più stata adeguata. Il dimezzamento della somma forfettaria di base e il simultaneo aumento della somma forfettaria per la prestazione rappre- sentano un modello di finanziamento solido e in grado di fronteggiare importanti fluttuazioni. Il modello consente altresì risparmi pari a circa 1,7 milioni di franchi rispetto ai sussidi medi di 3,4 milioni di franchi annui corrisposti tra il 2012 e il 2016. Infine, questo modello garantisce la sicurezza pianificatoria ai consultori in vista del ritorno, in particolare a quelli di piccole dimensioni, e tiene conto della disponibilità al ritorno tendenzialmente minore tra le persone oggetto di una procedura ampliata.
Articolo 72 capoverso 2 La disposizione vigente è obsoleta (programma per i Balcani negli anni 1990). Oggigiorno la competenza incombe principalmente alla SEM.
Articolo 74 capoversi 2, 3, 4 e 5 Ad capoverso 2 Lo scaglionamento nei centri della Confederazione, qual è previsto dall’ordinanza sulle fasi di test, è completato mediante lo scaglionamento in funzione dello stato della procedura. Il ca- poverso 2 prevede un importo regolare e un importo massimo. Questo è definito in funzione della prassi: se non è possibile un’attuazione accompagnata dei progetti di aiuto al ritorno con versamento dell’aiuto al ritorno sul posto, nel sistema odierno l’aiuto è versato in contanti all’aeroporto. La formulazione della disposizione consente la massima flessibilità possibile per quanto riguarda la stesura delle pertinenti istruzioni nonché un rapido adeguamento a situazioni particolari. Lo scaglionamento in base a motivi specifici legati al Paese, nuovamen- te integrato nella disposizione, si muove nella stessa direzione. Ad capoverso 3 La durata del soggiorno di tre mesi non è compatibile con il modello decrescente previsto nei centri della Confederazione ed è pertanto stralciata. Ad capoverso 4 L’aumento dell’aiuto materiale supplementare per motivi specifici legati al Paese consente alla SEM, in situazioni particolari, di proporre rapidamente maggiori incentivi nel quadro dell’aiuto al ritorno. Ad capoverso 5 Nei centri della Confederazione l’aiuto individuale al ritorno e l’aiuto materiale supplementare sono corrisposti in misura decrescente in considerazione della fase procedurale e della dura- ta del soggiorno. Contrariamente alla normativa vigente, d’ora in poi le prestazioni dell’aiuto al ritorno sono pertanto ridotte in funzione della durata del soggiorno. Questa disciplina è applicabile indistintamente a tutte le persone, pertanto decade la disciplina speciale vigente per le persone vulnerabili.
Articolo 76 Ad capoverso 1 È concretizzata la nozione di soggiorno prolungato, giacché la formulazione vigente non for- niva indicazioni chiare e pertanto poneva problema nella prassi. Ad capoverso 2 È soppressa la menzione esplicita degli Stati dell’UE/AELS nonché di Stati Uniti, Canada e Australia, trattandosi di Stati esentati dall’obbligo del visto conformemente all’articolo 76a 45
OAsi 2. La doppia menzione di questi Stati nella disposizione vigente presta a confusione, pertanto il capoverso è adeguato conseguentemente.
Articolo 76a capoverso 1 L’aiuto individuale al ritorno abbraccia tutti gli elementi (aiuto finanziario, materiale e medico), pertanto non occorre elencarli.
Articolo 77 Competenza L’articolo vigente non riproduceva correttamente la prassi. I servizi cantonali competenti so- no pertanto integrati mediante l’aggiunta dei «terzi incaricati». Il trasferimento ai servizi can- tonali competenti o ai terzi incaricati della competenza per la concessione della somma for- fettaria per l’aiuto individuale al ritorno conformemente all’articolo 74 capoverso 2 OAsi 2 non era attuabile giacché, nella prassi, si scontrava con una parziale incompletezza degli atti a livello cantonale. L’articolo 77 OAsi 2 è pertanto adeguato e semplificato. A decidere in meri- to alla concessione dell’aiuto individuale al ritorno è sempre e solo la SEM, su richiesta dei consultori cantonali in vista del ritorno o dei terzi incaricati.
Articolo 78 È soppressa la menzione esplicita degli aeroporti internazionali.
Titolo prima dell’articolo 79 (abrogato) Il titolo prima dell’articolo 79 OAsi 2 è abrogato in quanto sono parimenti abrogati gli artico- li 79 e 80 OAsi 2 riguardanti i sussidi a istituzioni di soccorso per la partecipazione all’audizione.
Articoli 79 e 80 (abrogati) Siccome nel quadro del progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d’asilo è stato abrogato l’articolo 94 LAsi sui sussidi a istituzioni di soccorso, è ora abrogata anche la perti- nente disposizione esecutiva.
Disposizione transitoria La disposizione transitoria garantisce che all’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza gli importi forfettari ai sensi degli articoli 22, 23 capoverso 3, 26 e 41 capoverso 1 OAsi 2 siano adeguati all’indice dei prezzi al consumo (stato al 31 ottobre 2018).
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2.4 Modifiche dell’ordinanza 3 sull’asilo (OAsi 3)
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «centri di registrazione e procedura» è sostituita, con i ne- cessari adeguamenti grammaticali, con «centri della Confederazione».
Allegato 5 In futuro i collaboratori dei centri cantonali o comunali di cui all’articolo 24d nLAsi avranno accesso a MIDES (sistema d’informazione per i centri della Confederazione e gli alloggi negli aeroporti; cfr. art. 99b lett. d nLAsi). I livelli d’accesso e le autorizzazioni per il trattamento dei dati in questo sistema d’informazione sono disciplinati in dettaglio nell’allegato 5 dell’OAsi 3. L’elenco contenuto nell’allegato 5 è completato con una nuova colonna (Cantone) e con l’indicazione dei livelli d’accesso e delle autorizzazioni di trattamento riguardanti i collabora- tori dei centri cantonali o comunali nel settore dell’assistenza e dell’alloggio conformemente all’articolo 24d nLAsi. Inoltre, sulla base dell’articolo 99a capoverso 2 lettera a LAsi (trattamento di dati personali degni di particolare protezione), nella tabella sono integrati nuovi campi dati. Si tratta, da un lato, delle impronte digitali e delle fotografie dei richiedenti l’asilo. In futuro sarà possibile salvare questi dati in MIDES. Inoltre, nel quadro della prima accoglienza in un centro della Confederazione (prima dell’eventuale assegnazione a un altro centro) sono previsti nuovi campi dati per la registrazione dei casi medici e del nucleo familiare.
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2.5 Modifica dell’ordinanza concernente l’esecuzione
dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Articolo 2 rubrica e capoversi 1, 2 e 3 (nuovi) Inizio dell’aiuto all’esecuzione La rubrica è modificata giacché la disposizione non disciplina più la portata dell’aiuto all’esecuzione bensì il momento a partire dal quale sono avviati i pertinenti sforzi in vista dell’acquisizione dei documenti. Il contenuto dell’aiuto all’esecuzione è descritto nelle dispo- sizioni successive. Il capoverso 1 riprende senza modifiche il contenuto dell’articolo 2 OEAE vigente. Il capoverso 2 è nuovo. Ad capoverso 2 Per i richiedenti l’asilo che soggiornano nei centri della Confederazione nel quadro della pro- cedura celere (art. 26c nLAsi), in futuro la SEM avvierà la procedura di acquisizione dei do- cumenti senza un pertinente mandato del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento (art. 46 cpv. 1bis nLAsi), ovvero senza una pertinente richiesta di soste- gno da parte dell’autorità cantonale competente. L’acquisizione dei documenti comprende in particolare l’accertamento dell’identità e della nazionalità in vista dell’ottenimento di docu- menti di viaggio nazionali, ovvero del rilascio di documenti di viaggio sostitutivi. Come secondo il diritto vigente, in linea di principio la procedura di acquisizione dei docu- menti può essere avviata al momento in cui la decisione di allontanamento della SEM è noti- ficata all’interessato. Gli sforzi in vista dell’acquisizione dei documenti possono essere per- seguiti, in linea di massima, anche qualora la decisione sia oggetto di un ricorso pendente presso il TAF. Questo principio è già previsto dal diritto vigente ed è mantenuto nell’articolo 4 AP-OEAE. Durante la procedura di ricorso pendente, il TAF può sospendere temporanea- mente l’acquisizione dei documenti. Conformemente alla prassi odierna, i Cantoni si avvalgono raramente della possibilità di av- viare l’acquisizione dei documenti immediatamente dopo la notificazione della decisione. Di norma presentano una domanda di aiuto all’esecuzione soltanto dopo il passaggio in giudi- cato della decisione di allontanamento. In questo modo si perde del tempo prezioso. Per la procedura celera è pertanto specificato esplicitamente, a livello di ordinanza, che per l’acquisizione dei documenti non occorre più attendere una pertinente domanda del Cantone. Ciò presuppone che la SEM informi costantemente il Cantone designato quale Cantone re- sponsabile per l’esecuzione nella decisione di allontanamento in merito ai passi intrapresi o ai passi previsti in vista dell’acquisizione dei documenti. Il Cantone continuerà a espletare tutti i compiti connessi con l’esecuzione esulanti dalla competenza della SEM. Dopo l’acquisizione dei documenti la SEM, con il coinvolgimento del Cantone competente (even- tuale disposizione di misure coercitive, scorta di polizia), avvierà l’organizzazione del ritorno per il tramite di swissREPAT (cfr. art. 11 AP-OEAE). Nel quadro della procedura Dublino conformemente all’articolo 26b nLAsi non occorre procedere all’acquisizione dei documenti e, pertanto, non occorre una pertinente codificazione a livello di ordinanza. Ad capoverso 3 In casi individuali può essere opportuno avviare gli sforzi in vista dell’acquisizione dei docu- menti senza previa domanda di un aiuto all’esecuzione da parte del Cantone anche nel qua- dro della procedura ampliata (art. 26d nLAsi). Nell’ordinanza è pertanto integrata una perti- nente formula potestativa. Sarebbe poco logico avviare in maniera generale l’acquisizione dei documenti in procedura ampliata senza previa domanda del Cantone, analogamente a quanto previsto dal capoverso 2, giacché in molti casi ciò comporterebbe un onere conside- revole inutile per la SEM e rischierebbe di generare doppioni con le autorità cantonali prepo- ste alla migrazione. Gli iter organizzativi saranno disciplinati nel dettaglio a livello di istruzio- ni.
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Articolo 2a (nuovo) Colloquio sulla partenza Ad capoverso 1 Il principio secondo cui, affinché la SEM sostenga un Cantone nell’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, occorre svolgere almeno un colloquio sulla partenza è ora codificato esplicitamente a livello di ordinanza. Si tratta in pri- mo luogo del sostegno in vista dell’acquisizione dei documenti e dell’organizzazione della partenza di persone rientranti nel settore dell’asilo alloggiate in strutture cantonali nel quadro della procedura ampliata. Su incarico del Cantone, la SEM fornisce un aiuto all’esecuzione anche per quanto riguarda le persone rientranti nel settore degli stranieri. In questi casi sol- tanto il Cantone svolge il colloquio sulla partenza. Ciò è conditio sine qua non per ottenere un aiuto all’esecuzione da parte della SEM. Ad capoverso 2 Nella procedura celere (art. 26c nLAsi) occorre svolgere un primo colloquio sulla partenza subito dopo l’emanazione della decisione di prima istanza. All’occorrenza possono essere svolti ulteriori colloqui sulla partenza dopo il passaggio in giudicato della decisione di allonta- namento, segnatamente in vista della disposizione di eventuali misure coercitive. La SEM provvede affinché le informazioni scaturite dai colloqui sulla partenza svolti entro la sua competenza siano inoltrate alle autorità cantonali competenti per l’esecuzione dell’allontanamento. In linea di massima la competenza per i colloqui sulla partenza nella procedura celere in- combe alla SEM. Per motivi organizzativi la SEM può convenire con le autorità competenti del Cantone di ubicazione di un centro di partenza che i colloqui siano svolti da collaboratori cantonali. Ad capoverso 3 Nella procedura Dublino (art. 26b nLAsi) il colloquio sulla partenza è svolto dopo la notifica- zione della decisione di non entrata nel merito di prima istanza. In questo contesto il collo- quio non è svolto in vista dell’acquisizione dei documenti, bensì in primo luogo al fine di ga- rantire la successiva consegna allo Stato Dublino competente e la disposizione di eventuali misure coercitive. In linea di massima la competenza per i colloqui sulla partenza incombe all’autorità cantona- le competente. Per motivi organizzativi detta autorità può tuttavia convenire con la SEM che i colloqui siano svolti dalla SEM. Ad capoverso 4 Il presente capoverso elenca i principali ambiti tematici che possono essere oggetto del col- loquio sulla partenza. Con il colloquio sulla partenza ci si propone di rendere attento l’interessato alla gravità della situazione e di informarlo in merito ai suoi diritti e ai suoi obbli- ghi. Si tratta altresì di ottenere le necessarie informazioni in vista del processo di acquisizio- ne dei documenti e di partenza. La SEM, ovvero le autorità cantonali di migrazione e di poli- zia competenti abbisogna(no) di queste informazioni per avviare ulteriori iter procedurali quali per esempio una comparizione all’ambasciata, un’audizione alla centrale, l’organizzazione della partenza (per via aerea) o la disposizione di misure coercitive di diritto degli stranieri. L’elenco non è esaustivo. In funzione della situazione può essere opportuno ampliare o ridur- re gli ambiti tematici trattati nel quadro del colloquio sulla partenza, per esempio ove le in- formazioni necessarie siano già disponibili o possano essere ottenute in altro modo (in parti- colare le informazioni sullo stato di salute). Per garantire un’attuazione quanto più possibile unitaria a livello svizzero, la SEM disciplinerà i dettagli e le competenze riguardanti i colloqui sulla partenza a livello di istruzioni, precisandone gli iter e le particolarità in funzione delle tipologie di procedure e della fase procedurale.
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Articolo 3b (nuovo) Colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa Il colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa per persone rientranti nel settore dell’asilo è tuttora retto nell’OAsi 2 sotto la denominazione di «colloquio sulla par- tenza» (art. 59ater OAsi 2). Il cambiamento di denominazione è finalizzato a delimitare questo colloquio rispetto al colloquio sulla partenza di cui all’articolo 2a AP-OEAE. L’integrazione nell’OEAE (simultaneamente allo stralcio nell’OAsi 2) è dettata da considerazioni squisita- mente sistematiche e materiali. Ad capoverso 1 Contrariamente all’articolo 59ater capoverso 1 OAsi 2, la presente disposizione prevede la possibilità di svolgere un colloquio di consulenza sia con persone rientranti nel settore dell’asilo sia con persone rientranti nel settore degli stranieri ove vi sia motivo di ritenere che grazie al colloquio e in concomitanza con eventuali incentivi finanziari la persona possa es- sere indotta a collaborare con le autorità, ad accettare di partire volontariamente e in questo modo a porre fine alla carcerazione ovvero a ridurne la durata. Ad capoverso 2 Le basi riguardanti l’importo e il versamento delle spese di viaggio e di partenza a persone rientranti nel settore dell’asilo sono oggetto dell’articolo 59a capoverso 2bis AP-OAsi 2, ovve- ro dell’articolo 59abis AP-OAsi 2. La possibilità di un sostegno finanziario corrispondente nel settore degli stranieri è retta dal diritto cantonale. Ad capoverso 3 La formulazione riprende il contenuto dell’articolo 59ater capoverso 2 OAsi 2.
Articolo 4 Acquisizione dei documenti di viaggio in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari Il primo capoverso della disposizione di ordinanza vigente dovrebbe concretizzare l’articolo 97 capoverso 2 LAsi. Tuttavia l’obiettivo non è raggiunto giacché il tenore della di- sposizione esecutiva non è chiaro. Il fatto che la domanda d’asilo sia stata rifiutata non signi- fica automaticamente che sia negata la qualità di rifugiato. Una domanda d’asilo può essere rifiutata nonostante il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 53 LAsi). In questo caso è ordinata l’ammissione provvisoria e ci si astiene pertanto dall’avviare la procedura di acquisi- zione dei documenti. Il capoverso 1 va pertanto abrogato. L’articolo 97 capoverso 2 LAsi indica con sufficiente chiarezza il momento a partire dal quale può essere avviata la proce- dura di acquisizione dei documenti, pertanto non occorre una precisazione a livello di ordi- nanza. È invece mantenuto il tenore del capoverso 2 vigente. A fronte dell’abrogazione del capoverso 1 è modificata la rubrica della disposizione, la quale verte ora esclusivamente sulla necessità di accertare se in linea di principio sia possibile avviare, ovvero proseguire la procedura di acquisizione dei documenti nonostante il ricorso a rimedi giuridici ordinari o straordinari (domanda di riesame), fatto salvo l’articolo 97 capover- so 1 LAsi.
Articolo 5 capoversi 1 e 3 La nuova formulazione dei capoversi 1 e 3 è più completa di quella del diritto vigente. Nel quadro dell’organizzazione della partenza, in particolare dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, la SEM può collaborare non solo con i servizi competenti del DFAE, le compagnie aeree e agenzie private, bensì anche con altri dipartimenti e uffici fede- rali (in particolare il DDPS, ovvero fedpol), con le autorità competenti di Stati dell’UE, ovvero di Stati Schengen e di Stati terzi oppure, per esempio, anche con istituzioni europee quali la nuova Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. In questo modo la SEM ha la possibilità di noleggiare i mezzi di trasporto necessari per l’esecuzione degli allontanamenti, oppure di utilizzare mezzi di trasporto della Confederazione o di partecipare ad azioni di rim- patrio congiunte a livello internazionale.
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Articolo 11 rubrica, capoversi 1 lettere a-c e d-f (nuove) nonché 2-4 Servizio all’aeroporto (swissREPAT) Ad capoverso 1 Il servizio all’aeroporto swissREPAT è l’organizzazione della SEM che assicura le partenze presso gli aeroporti intercontinentali di Zurigo e Ginevra. swissREPAT ha il mandato di sup- portare i Cantoni, il Principato del Liechtenstein e diversi uffici della Confederazione nell’esecuzione degli allontanamenti, delle espulsioni, delle espulsioni giudiziarie e delle estradizioni di persone straniere per via aerea. Il sostegno di swissREPAT riguarda sia i ri- torni volontari sia i ritorni coatti. A fronte delle mutate condizioni quadro nel settore dei ritorni per via aerea, negli ultimi anni swissREPAT ha progressivamente potenziato le proprie pre- stazioni. Le lettere a-c vigenti sono state parzialmente riformulate e maggiormente precisate. L’elenco dei compiti non è tuttavia esaustivo nemmeno nella disposizione modificata. Ad capoverso 1 lettera a La presente lettera precisa le competenze per quanto riguarda la fissazione dei livelli di ese- cuzione. Il Cantone competente notifica alla SEM (swissREPAT), in vista della prenotazione del volo, la persona tenuta a lasciare la Svizzera. Il Cantone in questione definisce il livello di esecuzione. In virtù della documentazione cantonale di iscrizione, la SEM (swissREPAT) procede a un esame dei rischi. Alla luce dei risultati di questo esame e in virtù delle prescri- zioni in materia di sicurezza della compagnia aerea in questione, swissREPAT fissa definiti- vamente il livello di esecuzione d’intesa con le autorità di polizia cantonali competenti. Ad capoverso 1 lettera b Non appena è nota la data del ritorno accompagnato, swissREPAT convoca il personale che assicura la scorta medica, di polizia e sociale in vista del ritorno concreto. Da questo mo- mento swissREPAT assume l’intera responsabilità per il coordinamento dei preparativi in vista della partenza da parte delle persone che compongono le diverse scorte. Ad capoverso 1 lettera d In previsione di un volo speciale, swissREPAT sollecita diverse offerte per la messa a dispo- sizione di un velivolo. Una volta stabiliti il velivolo e la data del ritorno, swissREPAT convoca il personale per la scorta di polizia, medica e sociale nonché il personale per l’organizzazione di terra presso l’aeroporto di partenza. Ad capoverso 1 lettera e La consulenza abbraccia tutti i settori e tutte le questioni connessi con l’organizzazione della partenza, segnatamente gli iter e le modalità della partenza. Ad capoverso 1 lettera f swissREPAT versa alle persone rientranti nel settore dell’asilo cui è stato concesso un aiuto al ritorno o cui sono state concesse spese di partenza o di viaggio la somma corrispondente all’aeroporto di partenza. Ad capoversi 2-4 Vedi commento ad articolo 11a.
Articolo 11a (nuovo) Prestazioni all’aeroporto A fronte delle modificate condizioni quadro per quanto riguarda l’organizzazione del ritorno coatto per via aerea, le prestazioni all’aeroporto, che possono essere oggetto di accordi tra la SEM e le autorità cantonali competenti o i terzi incaricati, devono essere riformulate o me- glio precisate (cpv. 1 lett. a-e) e codificate in una nuova disposizione a sé stante. Finora le pertinenti basi erano codificate nell’articolo 11 capoversi 2-4 OEAE. I capoversi 2-4 dell’articolo 11a AP-OEAE riprendono senza modifiche i capoversi 2 (ultimo periodo) a 4 dell’articolo 11 OEAE vigente.
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Articolo 15 capoverso 4 (abrogato) In futuro la SEM non ordinerà più le carcerazioni secondo il diritto in materia di stranieri. Di norma la carcerazione in vista del rinvio coatto dai centri della Confederazione sarà ordinata dal Cantone di ubicazione (del centro di partenza). La SEM, ovvero il DFGP non avrà più la necessità di poter stipulare con i Cantoni convenzioni sull’utilizzo di posti cantonali di carce- razione. Il capoverso 4 può pertanto essere abrogato.
Articolo 15a rubrica e capoverso 1 lettere g e h (nuove) Comunicazione di dati riguardanti la carcerazione amministrativa Finora non occorreva una rubrica per l’articolo 15a OEAE giacché l’articolo in questione era l’unica disposizione della sezione 1a (Rilevamento di dati nell’ambito delle misure coercitive). Con l’integrazione di un nuovo articolo 15b AP-OEAE nella sezione, la disposizione ottiene una rubrica. La disposizione è peraltro integrata mediante due nuove lettere g e h vertenti, rispettivamen- te, sul luogo dell’incarcerazione e sulla durata della carcerazione. Nel nuovo sistema d’informazione E-Retour saranno registrati tutti i processi del ritorno, ovvero della partenza. Vi saranno pertanto registrati anche il luogo dell’incarcerazione e la durata della carcerazio- ne, in modo tale che la SEM possa calcolare correttamente le spese di partenza. A questo riguardo rimandiamo alla disposizione dell’articolo 109g capoverso 2 lettera 1 AP-LStr (pro- cedura di consultazione concernente adeguamenti della LStr [Norme procedurali e sistemi d’informazione]).
Articolo 15f capoverso 1 lettera d Occorre precisare che, nel quadro del monitoraggio della consegna delle persone interessa- te alle autorità dello Stato di destinazione, dev’essere rispettata la sovranità di tali autorità. Tutte le parti coinvolte devono conformarsi alle eventuali prescrizioni o normative delle auto- rità dello Stato di destinazione afferenti alla consegna all’aeroporto.
Articolo 15g capoverso 2 Il capoverso è riformulato in disposizione potestativa, giacché non è imperativo concludere convenzioni con i terzi incaricati del monitoraggio delle esecuzioni. Al momento la Commis- sione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) assume questo compito in virtù del proprio mandato legale, pertanto non è stato necessario stipulare una pertinente convenzio- ne.
Articolo 15k capoverso 3 L’espressione «alloggi della Confederazione» è sostituita mediante «centri della Confedera- zione».
Titolo prima dell’articolo 26f (nuovo)
Sezione 2b: Esecuzione a tappe dell’allontanamento o dell’espulsione (nuovo) L’integrazione del nuovo articolo 26f (nuovo) richiede l’aggiunta di un nuovo titolo.
Articolo 26f (nuovo) Il tenore corrisponde a quello dell’articolo 34 capoverso 1 OAsi 1. La disposizione è parzial- mente abrogata nel quadro degli adeguamenti di ordinanze per l’attuazione dell’iniziativa espulsioni (art. 34 cpv. 2 OAsi 1). I capoversi 1 e 1bis, che disciplinano l’esecuzione a tappe dell’allontanamento nel quadro della procedura d’asilo, sono mantenuti e trasferiti dall’OAsi 1 all’OEAE. I pertinenti principi si applicano anche al settore dell’esecuzione degli allontana- menti, delle espulsioni e delle espulsioni giudiziarie conformemente al diritto degli stranieri.
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3. Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
3.1 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali
Molte delle proposte modifiche dell’OAsi 1 sono volte a precisare le nuove disposizioni di legge per velocizzare le procedure d’asilo, le quali non hanno ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale giacché costituiscono discipline squisitamente procedurali. L’OAsi 1 contiene anche disposizioni riguardanti i centri della Confederazione in cui in futuro sarà espletata la maggior parte delle procedure d’asilo fino al passaggio in giudicato della decisione sull’asilo. Queste disposizioni contengono in particolare norme squisitamente ese- cutive e tecniche riguardanti la durata del soggiorno dei richiedenti l’asilo (art. 14 AP-OAsi 1) oppure l’assegnazione di richiedenti l’asilo renitenti a centri speciali (art. 15 AP-OAsi 1). L’OAsi 1 disciplina altresì la ripartizione e l’attribuzione dei richiedenti l’asilo sui e ai Cantoni nonché la compensazione per prestazioni speciali dei Cantoni di ubicazione dei centri della Confederazione (art. 21 AP-OAsi 1). Trattasi anche qui di norme che non si ripercuotono né sulle finanze né sugli effettivi di personale della Confederazione. Grazie all’attuazione del modello di compensazione sarà inoltre garantito che i Cantoni che ospitano dei centri della Confederazione o un aeroporto e che in quanto tali forniscono prestazioni speciali beneficino di un pertinente sgravio (meno attribuzioni in vista della procedura ampliata), cosicché tutti i Cantoni concorrano in egual misura (sotto forma di prestazioni finanziarie o materiali) all’esecuzione dei compiti inerenti il settore dell’asilo. L’OAsi 1 stabilisce anche a quali condizioni è lecito derogare dal principio secondo cui il Cantone di ubicazione del centro della Confederazione è competente per l’esecuzione dell’allontanamento dei richiedenti l’asilo che soggiornano in quel centro (art. 46 cpv. 1bis nLAsi). I Cantoni che, ospitando un centro della Confederazione o un aeroporto, forniscono prestazioni speciali, devono beneficiare di un pertinente compenso sotto forma di una con- grua riduzione del numero di attribuzioni di richiedenti l’asilo per l’espletamento della proce- dura ampliata (art. 21 cpv. 5 OAsi 1). Sono consentite deroghe al principio della competenza del Cantone di ubicazione per l’esecuzione degli allontanamenti unicamente laddove il Can- tone di ubicazione non sia in grado di esaurire interamente questa compensazione assegna- tagli a titolo delle prestazioni speciali da esso fornite in quanto Cantone di ubicazione di un centro della Confederazione (art. 34 AP-OAsi 1). Siccome il trasferimento della competenza comporta anche un trasferimento del pertinente compenso per prestazioni speciali al nuovo Cantone chiamato a eseguire gli allontanamenti, la disposizione derogatoria non comporta conseguenze finanziarie o in termini di personale. Del resto non si tratta di un compenso finanziario ma di un compenso corrisposto sotto forma di una riduzione del numero di richie- denti l’asilo attribuiti in vista della procedura ampliata. Nemmeno la disciplina secondo cui, in caso di sovraccarico di un Cantone di ubicazione, i Cantoni di una regione possono offrirsi mutuo sostegno all’esecuzione degli allontanamenti nel quadro di pertinenti accordi influisce sulle finanze o sulle risorse di personale della Con- federazione (art. 34a AP-OAsi 1). Il compenso per i Cantoni che forniscono un sostegno può essere corrisposto in denaro oppure sotto forma di cessione della compensazione per pre- stazioni speciali conformemente all’articolo 21 capoverso 5 AP-OAsi 1 (riduzione del numero di persone attribuite in vista della procedura ampliata) ed è oggetto di un pertinente accordo tra i Cantoni della regione in questione. Infine sono integrate nell’OAsi 1 anche disposizioni vertenti sul potenziamento della prote- zione giuridica, le quali contengono precisazioni delle pertinenti disposizioni contenute nel progetto per velocizzare le procedure d’asilo e costituiscono necessarie disposizioni esecuti- ve inerenti la protezione giuridica nel quadro della procedura ampliata. L’indennizzo per la protezione giuridica è corrisposto a titolo forfettario ed è disciplinato nel quadro di un perti- nente accordo (art. 102l cpv. 2 nLAsi), pertanto anche queste disposizioni esecutive sono esenti da conseguenze finanziarie o in termini di personale.
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Le rimanenti disposizioni dell’OAsi 1 oggetto della presente modifica sono di natura squisi- tamente tecnica e non comportano conseguenze di sorta in termini di finanze o di personale.
3.2 Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie
A fronte del dimezzamento dell’importo corrisposto per gli anni 2019 segg. a titolo di somma forfettaria per le spese amministrative calcolata in funzione di 24 000 domande d’asilo l’anno sono previsti risparmi annui pari a oltre 13 milioni di franchi. Siccome in futuro i Cantoni si vedranno attribuire fino al 60 per cento di richiedenti l’asilo in meno in vista della procedura ampliata, verrà ridotto conseguentemente anche l’onere cantonale in termini di personale per l’alloggio e l’assistenza dei richiedenti l’asilo e per l’eventuale esecuzione dell’allontanamento. La procedura celere comporterà cambiamenti sostanziali che genereranno una riduzione della percezione del soccorso d’emergenza nei Cantoni. I costi del soccorso d’emergenza ne risulteranno ridotti e i Cantoni saranno sgravati anche in termini di personale nonché sotto il profilo strutturale. Basandosi su 24 000 domande d’asilo annue e su una quota di permanen- za del 30 per cento, dal 2019 in poi si prevedono risparmi annui pari a circa 60 milioni di franchi. Nel settore del ritorno sono state introdotte nuove forme di partecipazione ai costi da parte della Confederazione tramite indennità forfettarie per le spese di accompagnamento (capi- squadra) nonché per le visite e le scorte mediche. Ne conseguono spese supplementari pari a circa 800 000 franchi l’anno. Al tempo stesso sarà possibile conseguire risparmi annui pari a circa 1,7 milioni di franchi per quanto riguarda i consultori in vista del ritorno, giacché i Can- toni si vedranno attribuire un numero nettamente inferiore di persone nel quadro della proce- dura ampliata in vista dell’esecuzione dell’allontanamento (dal 50 al 60% in meno). Ciò com- porterà una riduzione di medesima entità per quanto riguarda l’onere cantonale in termini di personale. Le rimanenti modifiche potranno essere attuate in larga misura nel rispetto della neutralità dei costi.
3.3 Ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali
Gli adeguamenti proposti non hanno conseguenze finanziarie o in termini di personale.
3.4 Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e
dell’espulsione di stranieri Un’esecuzione efficace degli allontanamenti nel quadro del progetto per velocizzare le pro- cedure d’asilo è di cruciale importanza per la Confederazione e per i Cantoni. A fronte di ciò il gruppo di lavoro AGNA ha adottato, nel marzo 2017, una serie di principi tesi a migliorare l’esecuzione degli allontanamenti dai centri della Confederazione. Tra i provvedimenti previ- sti figura l’avvio precoce della procedura di acquisizione dei documenti di viaggio e l’esecuzione di colloqui sulla partenza da parte della SEM. Con questi due provvedimenti ci si propone di consentire il rapido avvio dei preparativi in vista di un’esecuzione efficace. Lo scopo è di informare quanto prima possibile gli interessati in merito alle loro prospettive di ritorno. Ciò dovrebbe consentire di velocizzare e migliorare durevolmente l’esecuzione degli allontanamenti. L’obiettivo è dunque una velocizzazione non solo delle procedure d’asilo ma anche dell’esecuzione degli allontanamenti, il che è una conditio sine qua non se si vuole che i principi del progetto per velocizzare le procedure d’asilo siano effettivamente applicati in maniera mirata nella prassi e portino i frutti sperati. Il gruppo di lavoro AGNA ritiene che, in linea di massima, in futuro sarà la SEM ad assumere questi due compiti giacché per l’intera durata della procedura gli interessati saranno alloggiati nei centri della Confederazione e saranno pertanto presi in carico dalla SEM. Stando ai primi calcoli, la SEM dà per acquisito che l’attuazione dell’avvio precoce della procedura di acquisizione dei documenti e l’esecuzione di colloqui di partenza richiederà un onere assai esiguo in termini di personale. I
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posti richiesti sono già compresi nell’onere di personale (complessivo) previsto per il riasset- to e illustrato nel messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014. Le rimanenti pro- poste di modifiche all’OEAE non comportano ripercussioni finanziarie o in termini di persona- le.
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