Dipartimento federale delle finanze DFF
21 settembre 2017
Procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’impo- sta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo; RS 642.118.2)
Rapporto esplicativo
QS-BE-i
1. Situazione iniziale
In seguito alla decisione del Tribunale federale del 26 gennaio 20101 si ravvisa la necessità di un intervento normativo volto a rivedere l’imposizione alla fonte del reddito da attività lu- crativa. In quella data il Tribunale federale ha constatato per la prima volta che in determinati casi il diritto in materia di imposte alla fonte viola l’Accordo sulla libera circolazione delle per- sone (ALC) che la Svizzera ha concluso con l’Unione europea (UE). Secondo il Tribunale fe- derale, le persone assoggettate all’imposta alla fonte senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, ma che nel nostro Paese conseguono oltre il 90 per cento dei loro proventi mon- diali, hanno diritto alle stesse deduzioni delle persone sottoposte alla procedura d’imposi- zione ordinaria in Svizzera. In questo modo, la nozione di «quasi residenti» viene introdotta nel diritto tributario svizzero come categoria di persone aggiuntiva.
A seguito di questa decisione, con la legge federale sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrative sono state create le premesse necessarie per eliminare le di- sparità di trattamento tra le persone assoggettate all’imposta alla fonte e le persone tassate secondo la procedura ordinaria e per garantire il rispetto degli impegni internazionali. Il dise- gno di legge è stato adottato dal Parlamento il 16 dicembre 20162. La nuova regolamenta- zione consiste principalmente nell’estendere la tassazione ordinaria ulteriore, mantenendo la riscossione dell’imposta alla fonte. In questo modo è ancora garantita l’esazione dell’impo- sta:
- in futuro, come previsto dal vigente diritto, la tassazione ordinaria ulteriore dovrà essere obbligatoria per i contribuenti residenti assoggettati all’imposta alla fonte il cui reddito lordo supera un determinato importo stabilito tramite ordinanza; - tutti gli altri residenti assoggettati all’imposta alla fonte avranno la possibilità di chiedere la tassazione ordinaria ulteriore; - le persone residenti che chiedono la tassazione ordinaria ulteriore resteranno sottoposte a questo regime fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte; - la tassazione ordinaria complementare, applicata ai redditi non soggetti all’imposta alla fonte e, a livello cantonale, alla sostanza imponibile, sarà sostituita con la procedura della tassazione ordinaria ulteriore; - possono richiedere annualmente una tassazione ordinaria ulteriore anche i non residenti che soddisfano i requisiti per la quasi residenza; - per tutti gli altri non residenti l’imposta alla fonte è definitiva. Essa sostituisce le imposte sul reddito da attività lucrativa dipendente calcolate secondo la tassazione ordinaria.
Il disegno di legge permette di ottenere una maggiore uniformità del regime dell’imposizione alla fonte per quanto attiene alle questioni procedurali e di garantire in tal modo maggiore trasparenza e certezza del diritto. Poiché alcune delle nuove norme richiedono un’interpreta- zione (art. 89 cpv. 2, 92 cpv. 5, 99a cpv. 3, 99b cpv. 2 della LIFD riveduta) e altre disposi- zioni d’esecuzione in vigore devono essere adeguate, si rende assolutamente necessario sottoporre l’ordinanza del DFF del 19 ottobre 19933 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’im- posta federale diretta (ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo) a una revisione totale.
Oltre alla revisione totale dell’ordinanza sull’imposta alla fonte, si devono apportare adegua- menti di minore entità ad altre quattro ordinanze. Si tratta dell’ordinanza del 3 ottobre 20004 concernente gli espatriati, anch’essa emanata dal DFF. Inoltre, a seguito della nuova regola- mentazione della competenza territoriale nella procedura della tassazione ordinaria ulteriore, l’articolo 4 dell’ordinanza del 9 marzo 20115 sull’applicazione della legge federale sull’armo- nizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali diventa obsoleto. Trattandosi di
1 DTF 136 II 241
2 FF 2016 7963
3 RS 642.118.2
4 RS 642.118.3
5 RS 642.141 2/11
un’ordinanza del Consiglio federale, l’abrogazione di questo articolo deve avvenire tramite un atto modificatore separato. Nello stesso saranno anche aggiornati i rimandi contenuti nell’or- dinanza del 27 giugno 20126 sulle partecipazioni di collaboratore e nell’ordinanza del 18 di- cembre 19917 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta. Per le suddette ordinanze del Consiglio federale non sarà indetta alcuna procedura di consultazione o, data la loro rilevanza minima, esse non saranno parte di tale procedura.
2. Commento ai singoli articoli
Ingresso I rimandi nell’ingresso si riferiscono all’articolo 89 capoverso 2 (determinazione della soglia a partire dalla quale una procedura di tassazione ordinaria ulteriore è obbligatoria), 92 capo- verso 5 (determinazione dell’ammontare dei proventi lordi annui di artisti, sportivi e conferen- zieri a partire dal quale è riscossa l’imposta alla fonte), 99a capoverso 3 (definizione dei re- quisiti per la quasi residenza) e 99b capoverso 2 della LIFD riveduta (tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio). A questi si aggiungono i rimandi già contenuti nel diritto vigente all’articolo 161 capoverso 1 LIFD (scadenza dell’imposta), nonché all’articolo 1 lettera b dell’ordinanza su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta fede- rale diretta (riscossione dell’imposta alla fonte).
Sezione 1: Disposizioni generali (titolo prima dell’art. 1) La sezione 1 riguarda, come nel diritto vigente, oltre all’attribuzione del tariffario (art. 1), la scadenza e il calcolo dell’imposta alla fonte (art. 2). D’ora in poi la Sezione 1 comprenderà anche altre disposizioni generali, ovvero quelle norme applicabili sia alle persone assogget- tate all’imposta alla fonte con domicilio o dimora fiscale in Svizzera, sia a quelle senza domi- cilio o dimora fiscale in Svizzera. Tali norme riguardano i proventi compensativi (art. 3), la tassazione ordinaria in caso di prestazioni dall’estero (art. 4), l’obbligo di annuncio dei datori di lavoro (art. 5), la provvigione di riscossione (art. 6) e la restituzione (art. 7).
Art. 1 Tariffe dell’imposta alla fonte applicabili
Cpv. 1 Alle persone assoggettate all’imposta alla fonte con o senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera si applicano i tariffari citati di seguito (art. 83 e 91 della LIFD riveduta). I tariffari A, B, C, E, F, H, L, M, N, O e P sono entrati in vigore il 1° gennaio 2014 in seguito all’introdu- zione della Procedura elettronica di notifica dei salari in relazione all’imposta alla fonte (ELM- QSt) e sono rimasti da allora invariati.
Il tariffario D n. 1 (persone che esercitano un’attività accessoria) rimane invariato. Il n. 2 com- prenderà d’ora in poi anche i contribuenti che hanno versato per almeno un anno i contributi all’AVS e che ne ottengono il rimborso, poiché si trasferiscono definitivamente in un Paese con il quale la Svizzera non ha concluso accordi in materia di sicurezza sociale.
Alle persone assoggettate all’imposta alla fonte che finora rientravano nel tariffario D n. 2 e che percepiscono proventi compensativi dall’assicuratore sarà attribuito il nuovo tariffario G. I proventi compensativi comprendono tutte le prestazioni elencate all’articolo 3 dell’ordinanza sull’imposta alla fonte che non sono versate dal datore di lavoro alle persone assoggettate all’imposta alla fonte. Il nuovo tariffario G permette di sgravare i fornitori di prestazioni (ad es. le casse di disoccupazione) dall’onere di inoltrare all’amministrazione fiscale competente le domande relative ai tariffari.
6 RS 642.115.325.1
7 RS 642.118
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Con la revisione viene introdotto il tariffario Q, che sarà applicato ai frontalieri secondo la convenzione per evitare la doppia imposizione conclusa con la Germania8, qualora i proventi compensativi siano versati nel rispetto delle condizioni richieste per il tariffario G.
Cpv. 2 L’aliquota per le prestazioni assoggettate all’imposta alla fonte che rientrano nel tariffario D ammonta, come nel diritto vigente, all’1 per cento delle entrate lorde. Alle prestazioni assog- gettate all’imposta alla fonte secondo il tariffario G si applica un’aliquota progressiva, calco- lata in modo indipendente dallo stato civile e dal numero di figli a carico. Dal momento che le persone assoggettate all’imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi diretta- mente dal fornitore di prestazioni (ad es. le indennità giornaliera di disoccupazione) sono do- miciliate nella maggior parte dei casi in Svizzera, esse hanno la possibilità di richiedere una tassazione ordinaria ulteriore.
Art. 2 Scadenza e calcolo dell’imposta alla fonte
Cpv. 1 e 2 Rispetto al diritto vigente non viene apportata alcuna modifica alla scadenza dell’imposta alla fonte. È determinante la situazione al momento del pagamento, del versamento, dell’accredi- tamento o della compensazione della prestazione imponibile. L’obbligo di trattenere l’imposta senza tener conto di eventuali contestazioni o pignoramenti di salario viene mantenuto.
Cpv. 3 Per stabilire il reddito imponibile e il reddito determinante ai fini dell’aliquota ci si basa sulla tariffa mensile o sul sistema della compensazione annua. Se si applica la tariffa mensile, la ritenuta d’imposta effettuata alla fine del mese (tenendo conto di una eventuale tassazione ordinaria ulteriore) è definitiva. Se si applica la tariffa con compensazione annua, l’imposta è trattenuta comunque con cadenza mensile, ma è calcolata alla fine dell’anno sulla base del reddito annuo lordo. In questo modo è possibile livellare i picchi di reddito e annullare le dif- ferenze causate dalla progressività della tariffa.
Attualmente 21 Cantoni applicano la tariffa mensile e 5 Cantoni (GE, FR, TI, VD e VS) il si- stema della compensazione annua. L’Amministrazione federale delle contribuzioni definisce con i Cantoni una procedura unitaria per ciascuno dei due gruppi di Cantoni succitati.
Cpv. 4 Come nella tassazione ordinaria, anche nell’imposizione alla fonte, in caso di assoggetta- mento fiscale inferiore a un anno, l’imposta deve essere riscossa sui proventi da attività lu- crativa conseguiti durante la parte interessata del periodo fiscale. Per i proventi da attività lu- crativa periodici, l’aliquota d’imposta è determinata in funzione del reddito calcolato su 12 mesi. I proventi non periodici non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell’ali- quota.
Art. 3 Proventi compensativi I proventi compensativi assoggettati all’imposta alla fonte sono elencati nella disposizione dell’ordinanza senza pretese di esaustività e corrispondono al diritto vigente.
Art. 4 Tassazione ordinaria in caso di prestazioni dall’estero Le prestazioni ricevute da un debitore della prestazione domiciliato all’estero sono tassate in linea di principio secondo la procedura ordinaria. In deroga alla suddetta disposizione, si ef- fettua la ritenuta d’imposta alla fonte se sono soddisfatte determinate condizioni. Rispetto al
8 RS 0.672.913.62
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diritto vigente, la revisione prevede l’imposizione alla fonte delle suddette prestazioni nel caso di un datore di lavoro effettivo o di personale a prestito dall’estero.
Si è in presenza di un datore di lavoro effettivo (lett. b), quando le prestazioni lavorative non sono temporaneamente dovute alla società con cui è stato sottoscritto il contratto di lavoro, bensì a un’altra società del gruppo con sede in Svizzera, che è considerata il datore di lavoro sul piano economico. Nella prassi è entrata in uso la regola secondo la verifica dell’esistenza di un datore di lavoro effettivo è effettuata quando il personale è distaccato in Svizzera per una durata superiore a tre mesi. Se si sa fin dall’inizio che il distacco di personale dura più di tre mesi e che esiste un datore di lavoro effettivo, le prestazioni sono assoggettate all’impo- sta alla fonte in Svizzera dal primo giorno di lavoro.
Si parla di personale a prestito (lett. c) sostanzialmente quando un datore di lavoro cede i propri collaboratori a un’altra azienda per la fornitura di prestazioni lavorative trasferendo all’impresa acquisitrice un ampio potere di impartire istruzioni.
Sebbene la fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera non sia generalmente per- messa (art. 12 cpv. 2 della legge del 6 ottobre 19899 sul collocamento), nella pratica è possi- bile trovare situazioni di questo genere. Se si tratta di un’azienda domiciliata all’estero, le im- poste alla fonte devono essere calcolate sulle indennità complessive versate al prestatore di personale estero oppure sulla totalità dei salari mensili lordi versati di fatto dal prestatore di personale estero. In questi casi, il debitore della prestazione imponibile è l’impresa acquisi- trice domiciliata in Svizzera.
Art. 5 Obbligo di annuncio dei datori di lavoro
Cpv. 1 Le disposizioni in materia di obbligo di annuncio dei datori di lavoro non hanno subito sostan- zialmente modifiche dalla loro entrata in vigore il 1° gennaio 2014. Dal momento che, con la revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, l’articolo 97 LIFD sarà abrogato, occorre garantire il corretto rimando nel capoverso 1 dell’ordinanza.
Cpv. 2 Nel capoverso 2 non sono state apportate modifiche sostanziali al contenuto. Le modifiche sono di carattere meramente redazionale. Come nel diritto vigente l’annuncio delle nuove as- sunzioni potrà avvenire unitamente al conteggio mensile soltanto nel caso in cui il conteggio dell’imposta alla fonte venga trasmesso per via elettronica.
Art. 6 Provvigione di riscossione
Cpv. 1 Il capoverso 1 precisa, come nel diritto vigente, che i Cantoni possono graduare la provvi- gione di riscossione (art. 88 cpv. 4 e 100 cpv. 3 della LIFD riveduta) in base alla natura e all’ammontare delle entrate imponibili, nonché stabilire l’aliquota e le modalità della provvi- gione.
Cpv. 2 Le possibilità di riduzione e di revoca della provvigione di riscossione da parte delle autorità fiscali competenti in caso di violazione degli obblighi procedurali restano invariate rispetto al diritto vigente.
9 RS 823.11
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Art. 7 Restituzione Nella revisione viene mantenuta la possibilità offerta dal diritto in vigore secondo cui, in se- guito a una ritenuta d’imposta alla fonte troppo elevata da parte del debitore della presta- zione imponibile, l’autorità fiscale competente restituisce la somma eccedente direttamente alla persona assoggettata all’imposta alla fonte.
Art. 8 Quota dell’imposta federale diretta in caso di frontalieri dalla Germania Nell’ambito della ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni, per il versamento della quota federale dell’imposta alla fonte riscossa sui redditi da attività lucrativa dei frontalieri tedeschi (al massimo 4,5 % dei proventi lordi) sono stati applicati diversi metodi di calcolo. Secondo il nuovo principio, la quota dell’imposta federale diretta è fissata al 10 per cento dell’importo complessivo dell’imposta alla fonte. Questa regola concerne solo i frontalieri che sono as- soggetti all’imposta alla fonte sulla base del tariffario L, M, N, O, P o Q.
Sezione 2: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera (titolo prima dell’art. 9) Sotto questo titolo figurano le disposizioni (art. 9−13) applicabili esclusivamente alle persone assoggettate all’imposta alla fonte con domicilio o dimora fiscale in Svizzera (cosiddetti resi- denti).
Art. 9 Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria
Cpv. 1 Come previsto dal diritto vigente, la tassazione ordinaria ulteriore deve essere effettuata per le persone assoggettate all’imposta alla fonte con domicilio o dimora fiscale in Svizzera il cui reddito lordo annuo da attività lucrativa dipendente è pari o superiore a 120 000 franchi.
Cpv. 2 La soglia determinante per la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria comprende in parti- colare i redditi da attività lucrativa dipendente ed eventuali proventi compensativi.
Cpv. 3 Poiché nelle coppie sposate con doppio reddito, in cui entrambi i coniugi sono assoggettati all’imposta alla fonte, l’imposizione fiscale avviene su base individuale, è determinate la so- glia minima per coniuge. Qualora questa venga raggiunta da uno dei due coniugi, si applica imperativamente la tassazione congiunta nell’ambito della procedura ordinaria ulteriore.
Cpv. 4 Non è necessario che la soglia sia raggiunta ogni anno. La persona assoggettata all’imposta alla fonte deve essere tassata secondo la procedura ordinaria ulteriore anche quando la so- glia non viene raggiunta temporaneamente o durevolmente.
Cpv. 5 In caso di assoggettamento fiscale inferiore a un anno, la soglia di cui al capoverso 1 è de- terminata sulla base dei proventi periodici calcolati su dodici mesi. I proventi non periodici non sono convertiti in un reddito annuo.
Art. 10 Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta Nel caso di una coppia sposata assoggettata all’imposta alla fonte che ha richiesto una tas- sazione ordinaria ulteriore, entrambi i coniugi (indipendentemente dall’ammontare del loro reddito) sono tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore fino al termine dell’assoggetta- mento all’imposta alla fonte anche in caso di separazione o divorzio.
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Art. 11 Disciplinamento dei casi di rigore Dal momento che gli alimenti non sono presi in considerazione nella tariffa dell’imposta alla fonte, il versamento di tali alimenti può portare a problemi finanziari. Per i residenti è quindi prevista una misura di attenuazione. Essi possono far valere deduzioni per i figli fino all’am- montare degli alimenti (cpv. 1). Una volta concesse queste deduzioni, le persone interessate sono tassate d’ufficio secondo la procedura ordinaria ulteriore fino al termine dell’assoggetta- mento all’imposta alla fonte (cpv. 2).
Questa possibilità non è più concessa ai quasi residenti. Per questa categoria di persone è possibile accertare solo a posteriori se soddisfano i requisiti per la quasi residenza. Esse possono comunque richiedere la tassazione ordinaria ulteriore.
Art. 12 Passaggio dall’imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria
Le conseguenze sul piano fiscale del passaggio dall’imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria non cambiano rispetto al diritto vigente. Si stabilisce soltanto in modo esplicito che l’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
Art. 13 Passaggio dalla tassazione ordinaria all’imposizione alla fonte
Cpv. 1
I motivi del passaggio dalla tassazione ordinaria all’imposizione alla fonte, così come il mo- mento a partire dal quale si applica nuovamente l’imposizione alla fonte, non cambiano ri- spetto al diritto vigente.
Cpv. 2
Le persone che nel corso di un periodo fiscale erano inizialmente tassate secondo la proce- dura ordinaria e nel corso dell’anno sono state assoggettate all’imposta alla fonte sono tas- sate secondo la procedura ordinaria ulteriore fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte. Con questa soluzione viene istituita una regolamentazione chiara e semplificatrice.
Cpv. 3
Nel caso delle persone che durante un periodo fiscale sono dovute passare dalla tassazione ordinaria all’imposizione alla fonte, gli eventuali pagamenti anticipati effettuati e le imposte trattenute alla fonte dovranno essere computati nell’ambito della tassazione ordinaria ulte- riore.
Sezione 3: Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera (titolo prima dell’art. 14) Le disposizioni degli articoli 14−20 si riferiscono alle persone assoggettate all’imposta alla fonte senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera (cosiddetti non residenti).
Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di «quasi residenza»
Cpv. 1 Con la creazione della categoria dei quasi residenti, in virtù della sentenza del Tribunale fe- derale del 26 gennaio 2010, è stata estesa l’attuale suddivisione tra residenti e non residenti. All’articolo 14 vengono definite le caratteristiche determinanti e qualificanti per la quasi resi- denza.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), in linea di principio spetta allo Stato di residenza concedere al contribuente tutte le agevolazioni fiscali collegate alla sua situazione personale e familiare, poiché tale Stato, di solito, è in 7/11
grado di valutare meglio la capacità contributiva personale di detto contribuente. Inoltre quest’ultimo, di norma, ha il centro dei suoi interessi personali ed economici nello Stato di re- sidenza10.
Se però una persona non residente non percepisce un reddito significativo nel suo Stato di residenza e realizza il suo reddito imponibile essenzialmente mediante un’attività esercitata nello Stato in cui è situato il suo luogo di lavoro, la stessa deve essere trattata, da un punto di vista fiscale, come persona residente nello Stato in cui è situato il suo luogo di lavoro. Tale regolamentazione è giustificata poiché lo Stato di residenza, in queste circostanze, non è in grado di accordare al contribuente le agevolazioni fiscali derivanti dalla presa in considera- zione della sua situazione personale e familiare. Secondo la giurisprudenza pertinente della CGUE, di norma almeno il 90 per cento dei redditi lordi mondiali deve essere imponibile nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro, affinché siano soddisfatti i requisiti per la quasi resi- denza11. Nel caso dei coniugi, secondo l’articolo 99a capoverso 1 lettera a della LIFD rive- duta, occorre tenere conto dei proventi lordi mondiali comuni.
Se il valore soglia citato non è rispettato e non è possibile tenere conto della situazione per- sonale e familiare nello Stato di residenza, perché in detto Stato i redditi percepiti sono mo- desti o non vengono percepiti redditi, si può comunque ammettere la sussistenza della quasi residenza. Pertanto, secondo la giurisprudenza più recente della CGUE, lo Stato in cui è si- tuato il luogo di lavoro è tenuto a farsi carico di tali agevolazioni. In una sentenza12 in questo senso del 2012, la CGUE ha chiarito che la soglia del 90 per cento non deve essere conside- rata come valore assoluto.
Partendo da questi casi e facendo riferimento all’articolo 99a capoverso 1 lettera b della LIFD riveduta, per la Svizzera ciò significa che se i proventi nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro sono inferiori al 90 per cento, in determinate circostanze può comunque es- sere opportuno trattare la persona assoggettata all’imposta alla fonte come una persona re- sidente. Infatti è possibile che la Svizzera, in qualità di Stato in cui è situato il posto di lavoro, debba tenere in considerazione le spese legate alla situazione personale e familiare nell’am- bito di una tassazione ordinaria ulteriore. Ciò riguarda, nello specifico, le deduzioni non con- template nella tariffa dell’imposta alla fonte, come i contributi a favore di forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), le spese per la cura dei figli da parte di terzi, le spese per malattia e incidente sostenute dal contribuente, i costi a seguito di disabilità, le spese per la formazione e il perfezionamento professionali, nonché le prestazioni assisten- ziali a favore delle persone il cui sostentamento è a carico del contribuente.
Cpv. 2 L’ammontare determinante dei proventi lordi mondiali deve essere stabilito sulla base del di- ritto svizzero. Per determinare la percentuale dei proventi lordi imponibili in Svizzera, occorre dapprima tenere conto dei seguenti elementi:
10 CGUE 12.12.2013, causa C-303/12, Imfeld e Garcet/Belgio.
11 Cfr. in particolare CGUE 14.2.1995, causa C-279/93, Schumacker, n. marg. 46, I-249; CGUE 11.8.1995, causa C-80/94, Wielockx, n. marg. 7, I-2508; CGUE 27.6.1999, causa C-107/94, Asscher, n. marg. 6, I-3113; CGUE 14.9.1999, causa C-391-97, Gschwind, n. marg. 32, I-5478, CGUE 18.6.2015, causa C-C-14, Paesi Bassi/D.G.Kieback.
12 CGUE 10.5.2012, causa C-39/10, Commissione/Estonia
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- per quanto riguarda la base di calcolo sono determinanti le relative disposizioni della LIFD (art. 16−18 e 20−23 LIFD); - i proventi che ai sensi del diritto svizzero sono esentati non sono presi in considerazione, dal momento che la valutazione ha luogo sulla base del diritto svizzero, anche se detti proventi sono imponibili nello Stato di residenza. Esempio: gli utili in capitale privati di una persona residente in Germania; - i proventi imponibili in Svizzera quale Stato in cui è situato il luogo di lavoro vengono presi in considerazione, anche se nello Stato di residenza non sono soggetti a imposizione. Esempio: casa di proprietà all’estero destinata all’uso personale, il cui valore locativo deve essere determinato secondo la LIFD.
Dopo aver determinato il totale dei proventi lordi mondiali, occorre poi effettuare una distin- zione tra i proventi attribuibili alla Svizzera quale Stato in cui è situato il luogo di lavoro e quelli che spettano agli altri Stati interessati.
Art. 15 Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio
Cpv. 1 e 2 A prescindere dalle condizioni per la quasi residenza elencate all’articolo 14, anche le com- petenti autorità fiscali cantonali possono procedere d’ufficio a una tassazione ordinaria ulte- riore nei confronti dei non residenti. La disposizione di legge di rango superiore (art. 99b della LIFD riveduta) è stata inserita nel progetto di revisione nel corso dei dibattiti parlamentari. Il Consiglio federale non aveva previsto una simile disposizione nel suo dise- gno di legge. Nei dibattiti parlamentari uno degli argomenti a sostegno dell’introduzione della suddetta possibilità è stato quello secondo cui tale introduzione avrebbe permesso di lottare contro il fenomeno della pseudo-indipendenza13.
Una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio è ad esempio ipotizzabile quando le autorità fiscali dispongono di informazioni, da cui si evince che, oltre al reddito da attività lucrativa, esiste un ulteriore reddito imponibile da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’ali- quota, se si vuole rispettare il principio dell’imposizione secondo la capacità economica effet- tiva del contribuente.
Complessivamente si può affermare che i Cantoni dispongono di un notevole margine di ma- novra nell’applicare questa regolamentazione. Tuttavia devono osservare i principi costituzio- nali della parità di trattamento e del divieto dell’arbitrio.
Cpv. 3 Le disposizioni in materia di prescrizione del diritto di tassare nell’ambito della procedura or- dinaria (art. 120 LIFD) si applicano anche per la tassazione ordinaria ulteriore.
Art. 16 Artisti, sportivi e conferenzieri Rispetto al diritto vigente non sono state apportate modifiche materiali. Solo gli elementi che concorrono alla formazione del reddito imponibile vengono definiti in modo più preciso. Sono imponibili gli introiti giornalieri diminuiti della somma forfettaria per i costi di conseguimento e divisi per il numero di giorni di rappresentazione e di giorni di prova connessi alla rappresen- tazione. La loro elencazione non è esaustiva. L’ammontare della somma forfettaria per i costi di conseguimento viene ora fissato a livello di legge (art. 92 cpv. 3 della LIFD riveduta).
Art. 17 Creditori ipotecari Il principio della tassazione per i creditori ipotecari non viene modificato rispetto al diritto vi- gente.
13 Bollettino ufficiale dell’Assemblea federale: BU 2016 CN 217 e 2082-2083, nonché BU 2016 CS 716.
9/11
Art. 18 Beneficiari di rendite previdenziali domiciliati all’estero Per quanto attiene alle rendite previdenziali non sono state apportate modifiche rispetto al diritto vigente.
Art. 19 Beneficiari di prestazioni previdenziali in capitale domiciliati all’estero L’imposta alla fonte sull’importo lordo delle prestazioni in capitale e il meccanismo di rim- borso dell’imposta alla fonte riscossa non subiscono fondamentalmente modifiche rispetto al diritto vigente. Per quanto riguarda le condizioni per il rimborso dell’imposta alla fonte senza interessi viene però precisato che, in primo luogo, il beneficiario della prestazione previden- ziale in capitale deve presentare la relativa istanza alla competente autorità fiscale cantonale entro tre anni dalla scadenza della prestazione. In secondo luogo deve allegare una lettera di conferma della competente autorità fiscale dello Stato di residenza secondo qui quest’ultima è a conoscenza della prestazione in capitale. In terzo luogo, deve fornire la prova della resi- denza al di fuori della Svizzera.
Art. 20 Importi minimi di riscossione Rispetto alla stessa disposizione del diritto vigente, è stato soltanto modificato il rimando all’interno dell’appendice.
Sezione 4: Procedura di conteggio semplificata (titolo prima dell’art. 21) In questa sezione sono riassunte le disposizioni di esecuzione dell’ordinanza che sono in stretta correlazione con la procedura di conteggio semplificata per le piccole rimunerazioni.
Art. 21−24 Le disposizioni relative alla procedura di conteggio semplificata corrispondono a quelle del diritto vigente.
Sezione 5: Disposizioni finali (titolo prima dell’art. 25) Questa sezione sancisce l’abrogazione dell’ordinanza sull’imposta alla fonte vigente, l’en- trata in vigore dell’ordinanza oggetto di una revisione totale e la modifica di una disposizione dell’ordinanza concernente gli espatriati.
Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo La disposizione stabilisce che l’ordinanza del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte è abro- gata e sostituita con la presente versione oggetto di una revisione totale.
Art. 26 Modifica di un altro atto normativo In futuro, l’espatriato potrà far rivalere la deduzione di spese effettive più elevate solo me- diante una tassazione ordinaria ulteriore. Vengono meno altri meccanismi di correzione suc- cessivi volti a determinare l’imposta alla fonte. Di conseguenza deve essere adeguato l’arti- colo 4 capoverso 2 secondo periodo dell’ordinanza concernente gli espatriati.
Art. 27 Entrata in vigore L’ordinanza sull’imposta alla fonte oggetto di revisione totale entrerà in vigore presumibil- mente il 1° gennaio 2020 e simultaneamente alla legge federale sulla revisione dell’imposi- zione alla fonte del reddito da attività lucrativa.
Appendice L’appendice elenca tutti gli elementi numerici riguardanti gli aspetti tariffari. Essa fissa altresì gli importi minimi di riscossione:
- l’aliquota d’imposta per le prestazioni assoggettate all’imposta alla fonte secondo il tariffa- rio D (n. 1); 10/11
- l’importo progressivo dell’imposta alla fonte sui proventi compensativi secondo il tariffario G (n. 2); - le aliquote d’imposta sugli importi lordi delle prestazioni previdenziali in capitale (n. 3); - gli importi lordi al di sotto dei quali l’imposta alla fonte non è riscossa per determinate ca- tegorie di persone (n. 4).
3. Ripercussioni finanziarie ed economiche
Le modifiche dell’ordinanza non hanno ripercussioni finanziarie o economiche significative.
4. Attuazione
La revisione totale dell’ordinanza sull’imposta alla fonte determinerà, a un livello più basso, ulteriori precisazioni nonché un’uniformazione e quindi una semplificazione nella pratica. A tal fine, sarà elaborata una circolare. L’entrata in vigore del testo di revisione legislativa, delle ordinanze e della succitata circolare è prevista il 1° gennaio 2020.
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