Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT
Settembre 2017
Revisione totale dell’ordinanza del 26 gen- naio 19721 concernente la legge sulla durata del lavoro (OLDL)
Rapporto esplicativo
N. registrazione: BAV-011-00008/00004/00002/00001/00001
1. Premessa
La legge dell’8 ottobre 19712 sulla durata del lavoro (LDL) è stata parzialmente riveduta. Il 17 giugno 2016 si è svolta la relativa votazione finale al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati. Il testo fi- nale è stato approvato da entrambe le Camere all’unanimità.
La revisione della legge implica l’adeguamento dell’OLDL. Le modifiche sono così ampie e numerose da richiedere una revisione totale.
La necessità di intervenire è stata riconosciuta dalla Commissione federale della legge sulla durata del lavoro (Commissione LDL), la commissione paritetica extraparlamentare istituita dal Consiglio federale con l’incarico di valutare, per conto delle autorità federali, le questioni riguardanti la LDL e la sua ese- cuzione. La Commissione LDL, composta di sei rappresentanti delle imprese e sei rappresentanti dei lavoratori, raccomanda all’unanimità di modificare l’OLDL secondo l’avamprogetto qui presentato.
I punti fondamentali dell’avamprogetto di revisione sono stati elaborati da una commissione tripartita ad hoc, composta di quattro rappresentanti delle imprese, quattro dei lavoratori e di una delegazione dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
2. Punti essenziali della revisione
La revisione prevede le seguenti principali modifiche sul piano materiale:
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- Adeguamenti alla revisione della legge
La legge non è più applicabile al servizio amministrativo. Nella LDL è inoltre stata creata una base legislativa per il servizio di picchetto e per i giorni di compensazione e si è introdotto un capoverso secondo cui l’ordinanza contiene disposizioni esecutive riguardo alla disciplina delle pause.
Nella legge sono state altresì apportate modifiche di carattere terminologico, ad esempio ri- guardo alla nozione «tempo di riposo».
- Adeguamenti all’evoluzione socio-economica
Al giorno d’oggi spesso il luogo di lavoro è diverso da quello del domicilio ed è ormai diventato normale consumare i pasti fuori domicilio; inoltre, nel corso degli anni è cambiata sia l’offerta alimentare sia gli orari di apertura dei negozi: una situazione di cui si è tenuto conto ad esem- pio nelle disposizioni sulle pause.
Si è altresì voluto tener conto delle mutate situazioni familiari, adeguando fra l’altro le disposi- zioni sui giorni di riposo domenicali.
In tutta l’ordinanza si è infine provveduto a rendere flessibili le disposizioni sulla durata del la- voro e del riposo, in modo da rispondere alle mutate esigenze sociali; a questo proposito si è tenuto conto della protezione dei lavoratori: con ciò è stata creata una base normativa per ga- rantire l’offerta di condizioni di assunzione al passo coi tempi.
- Eccezioni in presenza di circostanze particolari
Tutti i settori, i modi di trasporto e le professioni assoggettati sono stati sottoposti a una veri- fica circa le situazioni particolari di cui all’articolo 21 capoverso 1 LDL e all’occorrenza sono state introdotte le eccezioni del caso.
Si è inoltre proceduto ai seguenti adeguamenti:
- la terminologia è stata adeguata in modo da rispettare la parità fra uomo e donna (solo in te- desco) e si è tenuto conto delle nuove forme di convivenza quali il concubinato e le unioni do- mestiche registrate.
- Le disposizioni sono state riorganizzate.
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- Le forme di partecipazione di lavoratori e imprese sono state uniformate. Ad esempio, si fa uso sempre e solo del termine «accordo». Poiché l’impresa si costituisce obbligatoriamente parte contraente di un accordo, si è rinunciato a nominarla a ogni occasione.
Riorganizzazione dell’ordinanza
Le disposizioni contenute nel capitolo 2 (Durata del lavoro e del riposo) si applicano a tutte le imprese, i servizi e i lavoratori assoggettati alla legge, mentre tutte le eccezioni sono state riunite nel capitolo 5 (Eccezioni). Le eccezioni si fondano su una norma di delega contenuta nella legge nella sezione dove è trattata la rispettiva tematica o sull’articolo 21 capoverso 1 LDL.
Forme di partecipazione
In vari casi, l’applicazione delle disposizioni richiede la previa partecipazione dei lavoratori interessati. In questi casi, poiché l’impresa è sempre parte contraente, nell’intera ordinanza si rinuncia a nomi- narla. La seconda parte contraente può essere costituita dal singolo lavoratore o da un suo rappre- sentante. Sono considerati rappresentanti dei lavoratori le persone appositamente designate da que- sti. Affinché sia verificabile, la designazione deve essere documentata da una descrizione del pro- cesso di elezione, un regolamento, un elenco delle firme o simili. Dalla documentazione deve risultare che i rappresentanti sono stati designati dai lavoratori stessi e non da un superiore. Non è necessario che vi sia un legame con un sindacato. I titolari di funzioni incaricati dai sindacati sono considerati rap- presentanti dei lavoratori anche senza la summenzionata documentazione.
Accordo Entrambe le parti contraenti devono essere d’accordo con quanto convenuto.
Consultazione Una parte contraente è invitata a comunicare il proprio parere. L’altra deve tenerne conto per quanto ciò sia possibile sul piano del servizio ed economico.
Domanda Una parte contraente inoltra spontaneamente una domanda. L’altra deve tenerne conto per quanto ciò sia possibile sul piano del servizio ed economico.
Comunicazione Una parte contraente informa spontaneamente l’altra.
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3. Commenti alle singole disposizioni
(Il rinvio posto fra parentesi costituisce la base legale.)
Poiché in pratica non vi è disposizione che non sia stata adeguata (anche solo il tenore), non è possi- bile entrare nel merito di ogni adeguamento. Qui di seguito sono commentati gli adeguamenti più im- portanti.
Capitolo 1: Aziende accessorie, servizio di esercizio e servizio amministrativo nonché lavoratori
Articolo 1 Aziende accessorie (art. 1 cpv. 4 LDL)
Rispetto alle disposizioni attuali, gli adeguamenti riguardano le aziende accessorie menzionate nelle lettere c e d.
Gli impianti e i trasporti con autorizzazione cantonale sono settori dell’impresa che secondo la legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori (LTV) o della legge del 23 giugno 20064 sugli impianti a fune (LIFT) non sono sottoposti a concessione federale.
I servizi di soccorso sulle piste e i servizi addetti alla preparazione, al mantenimento in buono stato, alla sorveglianza e all’esercizio di impianti sportivi turistici sono parti dell’impresa che non eseguono trasporti pubblici (art. 1 cpv. 2 LDL).
Nell’impresa stessa, i lavoratori di questi due tipi di aziende accessorie non vengono impiegati esclusi- vamente nell’azienda accessoria. Il loro assoggettamento sistematico alla LDL semplifica l’applica- zione delle disposizioni.
Articolo 2 Servizio di esercizio e servizio amministrativo (art. 2 cpv. 4 LDL)
La LDL non si applica più al personale amministrativo. I lavoratori che non fanno parte del personale amministrativo sono attribuiti al servizio di esercizio. L’enumerazione contenuta nella disposizione
3 RS 745.1 4 RS 743.01 4/18
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vuole essere d’aiuto per l’attribuzione al servizio di esercizio o amministrativo. Quando l’attribuzione non è chiara, decide l’autorità di vigilanza (art. 18 cpv. 2 LDL).
Articolo 3 Lavoratori di cui all’articolo 2 capoverso 1 LDL (art. 2 LDL)
Rispetto alle disposizioni attuali non sono state apportate modifiche materiali sul piano del principio.
Capoverso 1 I lavoratori forniti a prestito sono persone impiegate in imprese sottoposte alla LDL sulla base di con- tratti di fornitura a prestito (legge sul collocamento, LC) 5.
Capoverso 2 L’impiego di persone che lavorano senza retribuzione è ipotizzabile ad esempio in seno ad associa- zioni che effettuano corse con treni storici sulla base di una specifica concessione federale.
Articolo 4 Disposizioni per i lavoratori di cui all’articolo 2 capoverso 3 LDL (art. 2 cpv. 3 LDL)
Le disposizioni di questo articolo sono intese a semplificare l’applicazione della legge per i lavoratori impiegati nel servizio di esercizio con un tasso di occupazione ridotto. Rispetto alle disposizioni attuali, l’ordinanza risulta più chiara.
Capitolo 2: Durata del lavoro e del riposo
Articolo 5 Tempo di lavoro senza prestazione lavorativa secondo l’articolo 4 capoverso 5 LDL (art. 4 cpv. 5 LDL)
Il termine «tempo di viaggio» fa riferimento agli spostamenti previsti all’interno di un servizio tra diversi luoghi di servizio e di intervento; comprende anche l’eventuale tempo supplementare, rispetto a quello normale, necessario per recarsi e tornare dal lavoro in caso di impiego in un luogo di servizio diverso da quello stabilito. Il termine «durata del tragitto» si riferisce agli spostamenti effettuati all’interno dello stesso luogo di servizio o di intervento.
5 RS 823.11 5/18
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Con l’espressione «tempo senza prestazione lavorativa» si intende ad esempio il tempo di attesa fra due prestazioni o la durata dei servizi riservati per impieghi disposti a breve termine.
Articolo 6 Prolungamento della durata massima del lavoro (art. 4 cpv. 5 LDL)
Il viaggio di ritorno da un luogo di lavoro fuori sede può non essere effettuabile entro la durata mas- sima ammessa del lavoro. Nei casi previsti dall’ordinanza è possibile prolungare tale durata. Se il pro- lungamento supera 60 minuti e il giorno successivo è anch’esso un giorno di lavoro, la durata del turno di riposo fra la fine del viaggio di ritorno e l’inizio del servizio deve essere di almeno 11 ore. Non sono ammesse ulteriori riduzioni del turno di riposo. Le nuove disposizioni permettono una pianifica- zione più flessibile rispetto ad oggi, proteggendo nel contempo i lavoratori da eccessivi carichi di la- voro.
Articolo 7 Supplemento di tempo per il servizio tra le ore 22 e le 6 (art. 4a LDL)
I supplementi di tempo in oggetto non sono considerati nel computo della durata massima del lavoro di cui all’articolo 4 capoverso 3 LDL. Vanno compensati con periodi di tempo libero. Non è prevista al- cuna compensazione pecuniaria, poiché non rende giustizia all’aspetto del carico di lavoro. L’articolo in sé non subisce modifiche materiali.
Articolo 8 Giorni di compensazione (art. 4c LDL)
La settimana lavorativa di sei giorni è fondamentalmente possibile, purché siano concessi 63 giorni di riposo all’anno (art. 10 cpv. 1 LDL); tuttavia, alla luce delle attuali esigenze sociali e ai fini della tutela della salute, va assegnato possibilmente un numero maggiore di giorni liberi. L’obiettivo da perseguire è la settimana di cinque giorni. I giorni liberi supplementari concessi sono considerati giorni di com- pensazione.
Secondo le nuove disposizioni la durata di un giorno di compensazione deve essere in ogni caso di almeno 22 ore.
Articolo 9 Calcolo della durata giornaliera media del lavoro (art. 4 cpv. 1 LDL)
Rispetto alle disposizioni attuali non sono state apportate modifiche materiali. La LDL ammette forti variazioni della durata del lavoro sull’arco di 365 giorni, ad esempio per poter far fronte alla diversità
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stagionale del carico di lavoro. La ripartizione della durata del lavoro – uniforme o variabile – va con- venuta con i lavoratori in un accordo scritto.
Articolo 10 Assegnazione al servizio di picchetto (art. 4b LDL)
Gli adeguamenti effettuati sono principalmente intesi a precisare le disposizioni. Il numero massimo di giorni di picchetto stabilito nell’articolo 1 vale anche in caso di assegnazione di giorni singoli. Se il la- voratore è ad esempio di picchetto il lunedì e la domenica della settimana 1, il martedì, il giovedì e il sabato della settimana 2 e il mercoledì e il venerdì della settimana 3, il termine di 14 giorni inizia a de- correre dal venerdì.
Il periodo di 7 giorni di cui al capoverso 4 può iniziare in qualsiasi giorno della settimana, ad esempio di lunedì (nel qual caso dura fino a domenica) o di mercoledì (fino a martedì).
Articolo 11 Tempo di lavoro in caso di intervento di picchetto (art. 4b LDL)
Gli adeguamenti effettuati sono principalmente destinati a precisare le disposizioni. Nel capoverso 3 si intende il solo servizio di picchetto, escluso l’eventuale servizio prestato lo stesso giorno. In altre pa- role, la disposizione si applica allorquando il servizio di picchetto supera la durata massima del lavoro di 10 ore.
Articolo 12 Computo di interventi di picchetto (art. 4b LDL)
Gli adeguamenti effettuati sono principalmente intesi a precisare le disposizioni. Gli interventi di pic- chetto non sono aggiunti al tempo di lavoro o al turno di servizio di un servizio previsto lo stesso giorno.
Articolo 13 Turno di riposo in caso di intervento di picchetto (art. 4b LDL)
Gli adeguamenti effettuati sono principalmente intesi a precisare le disposizioni. Un turno di riposo può essere interrotto da uno o più interventi di picchetto, purché la durata totale degli intervalli di ri- poso ammonti ad almeno 11 ore e uno degli intervalli sia di durata non inferiore a 6 ore.
Articolo 14 Lavoro straordinario (art. 5 LDL)
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Le modifiche apportate sono intese a rendere più semplice l’applicazione pratica delle disposizioni. Poiché la maggior parte delle imprese prevede un rendiconto orario mensile anziché settimanale, si è stabilito che il lavoro straordinario compiuto deve essere comunicato mensilmente al lavoratore. A se- conda del periodo oggetto del rendiconto, la comunicazione può avvenire ad esempio a fine mese o il 20° giorno del mese. È da questo momento che inizia a decorrere il termine di 2 mesi previsto per la compensazione.
Considerate le esigenze di tutela della salute, l’eventuale prolungamento del termine per la compen- sazione del lavoro straordinario non deve essere eccessivo. È ipotizzabile un termine massimo di un anno.
Per lievi superamenti si intendono intervalli di tempo brevi. Si potrebbe ad esempio convenire che in caso di superamento della prevista durata del lavoro i primi 15 minuti siano considerati tempo di la- voro anziché lavoro straordinario.
Articolo 15 Turno di servizio (art. 6 LDL)
A prescindere dal modo di trasporto o dalla regione di attività, le imprese devono poter prolungare i turni di servizio in presenza dei dispendiosi orari di servizio di cui al capoverso 2. La disposizione riu- nisce diverse eccezioni semplificandone l’applicazione; ne sono interessate ad esempio le imprese attive a livello locale e nelle periferie degli agglomerati. La modifica è motivata fra l’altro dai mutamenti intervenuti nell’assetto territoriale della Svizzera, negli orari di trasporto e nelle strutture aziendali.
Per durata d’esercizio di cui al capoverso 2 lettera a si intende una durata di oltre 12 e fino a 14 ore consecutive sull’arco di 24 ore, ad esempio ogni giorno dalle ore 6 alle 19.
Per linee con traffico di punta mattutino e serale di cui al capoverso 2 lettera b si intendono le linee in cui il mattino e la sera devono essere impiegati più lavoratori che nel tempo rimanente per far fronte al traffico, ad esempio a seguito di corse doppie o di cadenze più intense.
Per linee senza cadenza oraria continuativa di cui al capoverso 2 lettera c si intendono principalmente i collegamenti nelle aree rurali che presentano intervalli di oltre un’ora privi di cadenza.
Per mancanza di personale di cui al capoverso 3 lettera a si intende l’assenza di un numero consi- stente di lavoratori. È un caso ipotizzabile ad esempio in presenza di epidemie influenzali o anche a seguito di mobilitazioni impreviste dell’esercito o della protezione civile in periodi di crisi.
Articolo 16 Pause (art. 7 LDL)
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Le disposizioni sulle pause sono state adeguate all’evoluzione socio-economica.
Capoverso 1 Si è tenuto conto del fatto che la società tende a preferire pause più brevi. Sono considerate ridotte le pause di 30–59 minuti. Il capoverso si applica a tutte le pause previste all’interno di un servizio. Lettera a: per pause di 45–59 minuti all’interno del servizio occorre sentire i lavoratori. Lettera b: per pause di 30–44 minuti all’interno del servizio è necessario un accordo.
Capoverso 2 Alle domande di cui al presente capoverso è attribuito un peso maggiore rispetto ai semplici deside- rata.
Capoverso 5 Le pause effettuate di notte rappresentano un fattore di stress per i lavoratori. A questo riguardo va pertanto attribuita un’importanza maggiore all’aspetto della tutela della salute. Lettera a: senza la pausa, la durata ininterrotta del lavoro risulterebbe di 5 ore o di 5 ore e 10 minuti. Lettera b: al di là delle disposizioni da osservare circa i luoghi dove trascorrerle (art. 30 cpv. 2 OLDL in combinato disposto con l’OLL 36), per queste pause devono essere offerti anche luoghi di riposo (art. 33 cpv. 3 OLL 3). In loro assenza, va concesso un supplemento di tempo del 100 per cento dal 61° minuto (art. 7 cpv. 3 LDL).
Articolo 17 Supplemento di tempo per pause (art. 7 cpv. 3 LDL)
I supplementi di tempo per pause sono stati adeguati all’evoluzione socio-economica.
Lettera a: si addizionano i tempi di tutte le pause trascorse fuori del luogo di servizio. Se la durata to- tale supera 60 minuti, va concesso un supplemento di tempo del 30 per cento dal 61° minuto (art. 7 cpv. 3 LDL). Lettera b: si addizionano i tempi di tutte le pause. Se la durata totale supera 60 minuti, va concesso un supplemento di tempo del 30 per cento dal 61° minuto (art. 7 cpv. 3 LDL).
Articolo 18 Turno di riposo (art. 8 LDL)
6 Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, RS 822.113 9/18
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A seguito dell’adeguamento della legge, nell’ordinanza si è stabilito che, se ridotto per motivi impera- tivi quali casi di forza maggiore o perturbazioni dell’esercizio, il turno di riposo deve ammontare ad al- meno 8 ore.
Articolo 19 Diritto ai giorni di riposo domenicali (art. 10 cpv. 2 LDL)
È stato aumentato il numero possibile di giorni festivi cantonali. Per giorni festivi cantonali si intendono i giorni designati dai rispettivi Cantoni come giorni festivi ufficiali.
Se con il lavoratore si conviene una riduzione del numero dei giorni di riposo secondo il capoverso 2, per «un intero sabato e un’intera domenica» si intende il periodo compreso fra le ore 0 e le 24 di en- trambi i giorni. Solo in questo caso il periodo è considerato un fine settimana senza servizio.
«Domeniche e giorni festivi che cadono nelle vacanze» sono quelli compresi nei 7 giorni di una setti- mana di vacanze.
Articolo 20 Assegnazione dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali (art. 10 cpv. 1 e 2 LDL)
L’intero articolo è stato semplificato, accordando maggiori possibilità sia per il lavoratore sia per l’im- presa.
Articolo 21 Spostamento dei giorni di riposo (art. 10 cpv. 1 LDL)
Rispetto alle disposizioni attuali non sono state apportate modifiche materiali sul piano del principio.
Articolo 22 Giorni di riposo in caso d’assenza (art. 10 cpv. 5 LDL)
Le disposizioni sono state adeguate alla legge.
Articolo 23 Giorni di riposo in caso di mutamento dei rapporti di servizio (art. 10 cpv. 5 LDL)
Le disposizioni sono state adeguate alla legge.
Articolo 24 Conducenti di veicoli secondo l’articolo 11 capoverso 1 LDL (art. 11 LDL)
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L’articolo è stato semplificato. Nel contempo si è provveduto a disciplinare i casi di perturbazioni dell’esercizio e di forza maggiore, attualmente non regolamentati.
L’articolo disciplina il servizio al volante di veicoli a motore o filobus e il servizio di conducente di vei- coli tranviari. Con questi servizi si intende il tempo in cui il conducente deve concentrarsi sul traffico. Oltre alla guida stessa, vi rientrano anche il tempo di attesa davanti al semaforo o in caso di ingorgo e la sosta alle fermate intermedie. Non vi rientrano invece il tempo di attesa al capolinea fino all’orario di (ri)partenza o anche il tempo per rifornire il veicolo di carburante.
Articolo 25 Piani di servizio (art. 12 LDL)
Le disposizioni sui piani di servizio sono state completamente rielaborate.
Capoverso 1 Per luogo di svolgimento e tipo delle attività si intendono ad esempio l’impianto, la linea (n.) o la tratta su cui si è impiegati e gli eventuali compiti preliminari o conclusivi necessari, quali il rifornimento di carburante, i controlli o le pulizie. Vi rientrano anche i turni di riposo fuori sede da osservare sempre dopo i relativi servizi.
Capoverso 2 I piani di servizio in forma grafica sono necessari se dall’inizio del primo servizio fino alla fine dell’ul- timo servizio trascorrono oltre 12 ore.
Capoverso 3 La definizione dei servizi serve a verificare la legittimità dei turni di riposo ridotti secondo l’articolo 18 capoverso 2. Dal piano di servizio non deve risultare necessariamente di quale servizio si tratta.
Capoverso 4 Comunicare il progetto equivale a consultare i lavoratori e permettere loro di esprimersi in merito (art.
12 cpv. 2 LDL).
Capoverso 5 Per la definizione di «impostazione autonoma degli orari di lavoro» si rinvia per analogia alle Indica- zioni relative all’articolo 73a capoverso 1 lettera a OLL 17.
7 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, RS 822.111 11/18
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Articolo 26 Ripartizioni del servizio (art. 12 LDL)
Le disposizioni sulle ripartizioni del servizio sono state completamente rielaborate.
Capoverso 2 Comunicare il progetto equivale a consultare i lavoratori e permettere loro di esprimersi in merito (art.
12 cpv. 2 LDL).
Capoverso 7 I termini sono considerati rispettati con la semplice comunicazione anticipata. Non è necessario con- venirli (cpv. 8).
Capoverso 8 Il capoverso si riferisce a tutti i termini menzionati nell’articolo.
Capitolo 3: Vacanze
Articolo 27 Diritto alle vacanze (art. 14 cpv. 1 LDL)
Non è stato effettuato nessun adeguamento.
Articolo 28 Godimento delle vacanze (art. 14 LDL)
L’articolo è stato fra l’altro uniformato al codice delle obbligazioni.
Articolo 29 Riduzione delle vacanze (art. 14 cpv. 4 LDL)
La disposizione sull’assenza durante un intero anno civile è nuova.
Capitolo 4: Tutela della salute e prevenzione degli infortuni
Articolo 30 (art. 15 LDL)
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Capoverso 2 Un bisogno da parte del personale di luoghi dove trascorrere le pause sussiste sia qualora il perso- nale ne faccia domanda, sia automaticamente se non è ragionevole attendersi che la pausa sia tra- scorsa a domicilio, ossia se non tutti i lavoratori abitano in prossimità del luogo di servizio.
Capitolo 5: Eccezioni
È stata rielaborata la gran maggioranza delle disposizioni.
Sezione 1: Imprese d’autoservizi
Articolo 31 (art. 10 cpv. 2 LDL)
Le imprese di autobus o parti di esse, se molto piccole o attive prevalentemente il fine settimana (ad es. traffico turistico), hanno difficoltà a concedere un numero sufficiente di giorni di riposo domenicali. Di qui la possibilità accordata di ridurne il numero.
Sezione 2: Imprese di trasporto a fune
È stata rielaborata la gran maggioranza delle disposizioni.
Articoli 32–37 (art. 7 cpv. 1, art. 10 cpv. 1 e 2, art. 21 cpv. 2 LDL)
Nel settore del trasporto a fune le eccezioni riguardano soprattutto le disposizioni sulle pause, i giorni di riposo domenicali, l’esercizio stagionale e la preparazione delle piste. Si è tenuto maggiormente conto del contesto turistico in cui operano le imprese e della dipendenza dalle condizioni meteorologi- che. Le imprese saranno così in grado sia di far fronte alle giornate con traffico intenso, sia di adattarsi alle giornate con minor traffico.
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Sezione 3: Ferrovie esclusivamente a cremagliera
È stata rielaborata la gran maggioranza delle disposizioni. Sono esclusivamente a cremagliera le fer- rovie che non devono accordare l’accesso alla rete secondo l’ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF8, art. 1 cpv. 3 lett. a).
Articoli 38–41 (art. 7 cpv. 1, art. 10 cpv. 1 e 2, art. 21 cpv. 2 LDL)
Nel settore delle ferrovie esclusivamente a cremagliera le eccezioni riguardano soprattutto le disposi- zioni sulle pause e l’esercizio stagionale. Si è tenuto maggiormente conto del contesto turistico in cui operano tali ferrovie. Le imprese saranno così in grado sia di far fronte alle giornate con traffico in- tenso, sia di adattarsi alle giornate con minor traffico.
Sezione 4: Imprese di navigazione
È stata rielaborata la gran maggioranza delle disposizioni.
Articoli 42–46 (art. 7 cpv. 1, art. 10 cpv. 1 e 2, art. 21 cpv. 2 LDL)
Nel settore della navigazione le eccezioni riguardano soprattutto le disposizioni sulle pause e l’eserci- zio stagionale. Si è tenuto maggiormente conto del contesto turistico in cui operano le imprese e della dipendenza dalle condizioni meteorologiche. Le imprese saranno così in grado sia di far fronte alle giornate con traffico intenso, sia di adattarsi alle giornate con minor traffico.
Articolo 45 Con l’espressione «per al massimo 6 mesi consecutivi» si intende ad esempio il periodo dal 1° aprile al 30 settembre o dal 16 aprile al 15 ottobre.
8 RS 742.122 14/18
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Sezione 5: Servizi di ristoro a bordo treno attivi secondo l’orario
Le eccezioni previste per i servizi di ristoro a bordo treno attivi secondo l’orario, quali ad esempio car- rozza ristorante e minibar, intendono tener conto della complessità nell’impiego del personale rispetto a un esercizio gastronomico stazionario.
Articoli 47–49 (art. 10 cpv. 2 e art. 21 cpv. 2 LDL)
Sono stati effettuati adeguamenti minimi.
Sezione 6: Imprese di carrozze letti e di carrozze cuccette
Articolo 50 (art. 21 cpv. 2 LDL)
Visti i pochi treni notte rimasti, si è notevolmente ridotta la necessità di prevedere eccezioni.
Sezione 7: Servizi di costruzione
È stata rielaborata la gran maggioranza delle disposizioni.
Articoli 51–55 (art. 8 cpv. 2, art. 10 cpv. 2 e art. 21 cpv. 2 LDL)
Le modalità operative dei servizi di costruzione sono notevolmente cambiate: si sono ad esempio ri- dotti gli intervalli di tempo previsti di notte per i lavori di manutenzione; inoltre, per motivi di efficienza, sempre più spesso le tratte interessate da lavori vengono completamente chiuse al traffico.
Articolo 54 Di regola la compensazione deve avvenire entro 3 giorni di lavoro (art. 5 cpv. 3 LDL). Questa regola si applica anche al servizio di costruzione se la durata massima del lavoro non viene superata per più di 2 ore. Se sono necessari superamenti di oltre 2 ore, la compensazione può avvenire entro 7 – anziché
3 – giorni di lavoro.
Articolo 55 L’eccezione si applica alle gallerie di base del Lötschberg, del San Gottardo e del Ceneri.
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Sezione 8: Officine per la costruzione e la manutenzione di veicoli
È una sezione nuova.
Articolo 56 (art. 21 cpv. 2 LDL)
La disposizione permette alle officine di far fronte ai picchi di lavoro.
Sezione 9: Centri di intervento per il coordinamento e l’eliminazione di perturbazioni dell’esercizio
Sono stati effettuati adeguamenti minimi.
Articolo 57 (art. 21 cpv. 2 LDL)
La disposizione è stata modificata in modo da potersi applicare a tutti i servizi forniti da un centro di intervento, e non solo a quello relativo ai treni di spegnimento e di salvataggio.
Sezione 10: Manifestazioni sportive e grandi eventi
In occasione di eventi e manifestazioni sportive di grande richiamo si impone il ricorso a specialisti in sicurezza per i quali, giungendo talvolta da lontano, occorre mettere in conto lunghi tempi di viaggio.
Articoli 58–59 (art. 4 cpv. 4, art. 7 cpv. 1 e art. 21 cpv. 2 LDL)
L’articolo 58 corrisponde, salvo minimi adeguamenti, a una disposizione già vigente. L’articolo 59 è una nuova disposizione.
Sezione 11: Comunicazione delle eccezioni autorizzate dall’UFT
Articolo 60 (art. 21 LDL)
Se l’UFT autorizza altre eccezioni oltre a quelle previste dall’ordinanza, l’impresa deve comunicarlo ai lavoratori.
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N. registrazione/: BAV-011-00008/00004/00002/00001/00005/00001
Capitolo 6: Commissione della legge sulla durata del lavoro
Articolo 61 (art. 22 LDL)
Nel 1999 è stata attuata la riforma delle ferrovie 1 e nel 1998 la riforma delle PTT. Da allora sono state progressivamente uniformate le disposizioni applicabili per le FFS, la Posta e le altre imprese di tra- sporto concessionarie. Ai fini della parità di trattamento si procede anche in questa sede a un’unifor- mazione, nel senso che le FFS e la Posta non sono più tenute a designare un proprio rappresentante ciascuno per la Commissione. La composizione equilibrata della Commissione è garantita anche in futuro dall’articolo 57e della legge del 21 marzo 19979 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammini- strazione (LOGA).
Capitolo 7: Disposizioni finali
Articolo 62 Vigilanza ed esecuzione (art. 18, 19 e 20 LDL)
Articolo 63 Abrogazione di un altro atto normativo
La vigente ordinanza sarà abrogata e sostituita dalla versione che scaturirà dalla procedura di consul- tazione.
Articolo 64 Entrata in vigore
La data di entrata in vigore è scelta in modo che le imprese dispongano del tempo necessario per adeguarsi.
4. Entrata in vigore
È previsto di porre in vigore la riveduta ordinanza in tempo utile per il cambio d’orario del 9 dicembre 2018. La legge sottoposta a revisione parziale (FF 2016 4431) entrerà in vigore simultaneamente.
9 RS 172.010 17/18
N. registrazione/: BAV-011-00008/00004/00002/00001/00005/00001
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