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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

17.10.2017

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012) Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018

Riferimento/N. d’incarto: Q364-0578

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Pacchetto di ordinanze, autunno 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OPIR

Indice

1 Introduzione .................................................................................................................... 3 2 Motivi ed elementi essenziali della revisione ................................................................... 5 2.1 Motivi essenziali della revisione............................................................................ 5 2.2 Elementi essenziali della revisione ....................................................................... 6 3 Rapporti con il diritto internazionale ................................................................................ 6 4 Commenti alle singole modifiche ..................................................................................... 7 4.1 Sezione 4 e art. 11a ............................................................................................. 7 4.1.1 Sezione 4 ......................................................................................................... 7 4.1.2 Titolo dell’art. 11a ............................................................................................. 7 4.1.3 Cpv. 1: .............................................................................................................. 7 4.1.4 Cpv. 4 ............................................................................................................... 7 4.2 Allegati ................................................................................................................. 8 4.2.1 Allegato 1.1 numero 3 ....................................................................................... 9 4.2.2 Allegato 1.1 numero 5 ....................................................................................... 9 4.2.3 Allegato 1.2 numero 1 ....................................................................................... 9 4.2.4 Allegato 1.4....................................................................................................... 9 4.2.5 Nota a piè di pagina numero 63 ...................................................................... 10 5 Modifica di altri atti normativi ......................................................................................... 10 6 Ripercussioni ................................................................................................................ 11 6.1 Ripercussioni sulla Confederazione ................................................................... 11 6.2 Ripercussioni sui Cantoni ................................................................................... 11 6.3 Ripercussioni sui committenti ............................................................................. 11 6.4 Ripercussioni sui detentori di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR....................................................................................................................... 12 6.5 Ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza della popolazione ........................... 12

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1 Introduzione

L’ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012) concretizza l’articolo 10 (Protezione dalle catastrofi) della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01), allo scopo di proteggere la popolazione e l’ambiente da ingenti danni in seguito a incidenti rilevanti. L’ordinanza si applica alle aziende con sostanze e preparati pericolosi o rifiuti speciali, alle aziende con organismi geneticamente modificati o patogeni nonché alle vie di comunicazione su cui sono trasportate merci pericolose e agli impianti di trasporto in condotta. Negli ultimi 20 anni, l’aumento della densità d’insediamento nei pressi di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR ha accresciuto il rischio di incidenti rilevanti. Per scongiurare un incremento incontrollato in tal senso, è importante garantire il coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti sia in fase di allestimento dei piani direttori cantonali e di utilizzazione sia in fase di costruzione di nuovi edifici nelle zone edificabili esistenti situate nei pressi di impianti soggetti all’OPIR.

Al momento, l’attuazione di un simile coordinamento a livello di piani direttori cantonali e di utilizzazione è disciplinata dall’articolo 11a OPIR, entrato in vigore il 1° aprile 2013. Il principio di causalità che trova applicazione nell’ambito delle procedure di rilascio delle licenze edilizie nelle zone edificabili esistenti, invece, fa sì che l’aspetto della prevenzione degli incidenti rilevanti non venga preso per nulla in considerazione o venga preso in considerazione troppo tardi in questo contesto. Ai detentori di impianti soggetti all’OPIR che intendono tutelare i propri interessi non resta quindi che opporsi ai progetti di costruzione. Questo atteggiamento, tuttavia, non giova fino in fondo né ai loro interessi né a quelli dei committenti. Appare pertanto fondamentale che il coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti abbia luogo sin dalle prime fasi delle procedure di rilascio delle licenze edilizie, e lo scopo della presente revisione è proprio quello di un disciplinamento in tal senso.

Secondo l’articolo 11a OPIR, entrato in vigore il 1° aprile 2013, il coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti deve essere garantito a partire dall’allestimento dei piani direttori e di utilizzazione. Al fine di facilitare la ricerca di un consenso, l’aiuto alla pianificazione «Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti» raccomanda di tener conto di un simile coordinamento anche nell’ambito delle procedure di rilascio delle licenze edilizie. Tuttavia, in mancanza di basi giuridiche specifiche, non è possibile pretendere che ciò avvenga in modo sistematico.

La questione dei progetti di costruzione nelle zone edificabili esistenti e della necessità di una regolamentazione in questo contesto era già stata sollevata, nell’ambito della consultazione condotta per l’introduzione dell’articolo 11a OPIR nel 2013, da alcuni rappresentanti dell’industria e delle autorità esecutive, i quali avevano formulato proposte che andavano dall’estensione del campo d’applicazione dell’articolo 11a OPIR alle procedure di rilascio delle licenze edilizie sino alla modifica del principio di causalità per i nuovi edifici costruiti nei pressi di impianti soggetti all’OPIR. In occasione della revisione dell’OPIR entrata in vigore il 1° giugno 2015, alcuni rappresentanti dell’industria e dei Cantoni avevano poi deplorato la mancata regolamentazione del coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti nelle zone edificabili esistenti.

Tuttavia, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) aveva dichiarato fin da subito che sarebbe stato necessario più tempo per risolvere tale questione e che un simile disciplinamento sarebbe stato pertanto escluso dalla revisione del 2015, ricordando inoltre che la problematica era al vaglio del gruppo di lavoro sulle nuove costruzioni nei pressi di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR, che, operativo da novembre 2013 e

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composto da rappresentanti di diversa estrazione1, ha nel frattempo elaborato diverse soluzioni per dirimere la questione.

1 Il gruppo di lavoro sulle nuove costruzioni nei pressi di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR si compone di rappresentanti cantonali in materia di pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti, di rappresentanti dell’industria (Swissgas, Gaznat, Scienceindustries, Carbura, FFS) e della Confederazione (ARE, UFT, UFE, UFAM). 4/12

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2 Motivi ed elementi essenziali della revisione

2.1 Motivi essenziali della revisione

La LPT auspica uno sviluppo centripeto degli insediamenti La revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700), entrata in vigore il 1° maggio 2014 parallelamente alla revisione dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) e ad altre direttive tecniche contenenti istruzioni precise circa l’attuazione della revisione, intende limitare l’espansione urbana incontrollata e ripristinare uno sviluppo centripeto degli insediamenti. Questo obiettivo affonda le sue radici nel Progetto territoriale Svizzera, che gode del sostegno congiunto di Confederazione, Cantoni, città e Comuni e costituisce una base di riferimento e un aiuto decisionale per lo sviluppo del territorio in Svizzera. Uno sviluppo centripeto degli insediamenti implica, in particolare, uno sfruttamento più intensivo dei luoghi centrali delle città nonché degli agglomerati e delle stazioni principali del Paese. In considerazione del fatto che a un simile sviluppo seguirà un aumento della densità di insediamento nei pressi di impianti di trasporto che possono presentare dei rischi, si rende quindi fondamentale uno sviluppo coordinato dei trasporti e degli insediamenti. Un simile coordinamento rientra anche negli obiettivi della strategia per uno sviluppo sostenibile del territorio in Svizzera nonché della politica degli agglomerati della Confederazione, che ha infatti cofinanziato le spese legate al traffico d’agglomerato. Questa spinta della politica svizzera in materia di pianificazione del territorio nella direzione di uno sviluppo centripeto degli insediamenti, necessaria al fine di scongiurare un’espansione urbana incontrollata, porterà a uno sviluppo sempre maggiore nelle zone all’interno delle quali sono già presenti vie di trasporto e impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR, il che determinerà l’insorgenza di conflitti di interesse e richiederà pertanto un serio coordinamento tra le parti interessate al fine di trovare soluzioni efficaci e trasversalmente condivise in materia di gestione dei rischi. L’industria e alcuni Cantoni auspicano l’estensione del campo d’applicazione dell’articolo 11a OPIR Una delle richieste avanzate dai rappresentanti dell’industria e dalle autorità esecutive di alcuni Cantoni riguarda la costruzione di nuovi edifici nei pressi di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR. L’entrata in vigore dell’articolo 11a OPIR, il 1° aprile 2013, ha contribuito a fare chiarezza in merito agli obblighi di coordinamento in materia di pianificazione del territorio sanciti dal diritto vigente, e in particolare in merito ai nuovi azzonamenti e agli aumenti della densità edificatoria. Lamentando il fatto che il coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti nelle zone edificabili esistenti non sia stato oggetto della revisione dell’OPIR entrata in vigore il 1° giugno 2015, i rappresentanti dell’industria e delle autorità esecutive di alcuni Cantoni auspicano ora una revisione dell’articolo 11a OPIR in questo senso. Esame dell’impatto relativo all’attuazione dell’articolo 11a OPIR Secondo un esame dell’impatto relativo all’attuazione dell’articolo 11a OPIR, realizzato per conto dell’UFAM con la supervisione del gruppo di lavoro sulle nuove costruzioni nei pressi di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR, l’articolo 11a OPIR è stato attuato correttamente dalla maggior parte dei Cantoni. Tuttavia, lo studio ha mostrato al contempo l’esistenza di un certo margine di miglioramento, il che ha portato all’emanazione di 13 raccomandazioni volte a perfezionare il coordinamento esistente tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti; queste sono state poi tematizzate e classificate in ordine di priorità nell’ambito di un workshop cui hanno partecipato rappresentanti cantonali della pianificazione del territorio e della prevenzione degli incidenti rilevanti, rappresentanti dell’industria e rappresentanti della Confederazione, uno tra tutti

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l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). Massima priorità è stata accordata alla raccomandazione relativa alla consultazione dei servizi di prevenzione degli incidenti rilevanti nell’ambito delle procedure di rilascio delle licenze edilizie. Sulla scorta del parere f ormulato dal gruppo di lavoro sulle nuove costruzioni nei pressi di impianti soggetti all’OPIR, secondo cui è importante che tale misura venga attuata nell’ambito della revisione dell’OPIR, le direzioni dell’UFAM e dell’ARE si sono espresse a favore dell’introduzione di un simile coordinamento, dal momento che esso si traduce in una semplice richiesta di informazioni e non implica alcun indebolimento del principio di causalità.

2.2 Elementi essenziali della revisione

Il nuovo articolo 11a OPIR estende la necessità di coordinamento a tutte le attività che si ripercuotono sull’organizzazione del territorio affinché il coordinamento abbia luogo sin dalle prime fasi dei processi di pianificazione del territorio potenzialmente interessati da misure di prevenzione degli incidenti rilevanti. A tal fine, è necessario colmare il deficit di informazione dei committenti e delle autorità preposte al rilascio delle licenze edilizie in materia di rischio di incidenti rilevanti nell’ambito dei progetti di costruzione situati nelle aree di coordinamento di impianti soggetti all’OPIR che possono comportare un incremento significativo del rischio; è altrettanto importante che i committenti sappiano per quali progetti di costruzione sia doveroso rivolgersi alle autorità esecutive cantonali al fine di ottenere informazioni e in quale momento sia adeguato farlo. Infatti, i committenti che conoscono con ragionevole anticipo il rischio di incidenti rilevanti connesso a un progetto e le misure più appropriate per ridurre eventuali rischi sono quelli che tendono ad adottare spontaneamente tali misure o che raggiungono solitamente un compromesso in materia di partecipazione alle spese con il detentore dell’impianto che rientra nel campo d’applicazione dell’OPIR. È fondamentale pertanto che la questione del conflitto d’interesse sia affrontata sin dalle prime fasi, quando i committenti non hanno ancora investito troppo denaro nella realizzazione degli edifici e quando è ancora possibile trovare soluzioni semplici di mitigazione dei rischi. A tal proposito va osservato che, nel caso di una zona edificabile esistente e di un progetto di costruzione conforme a tale zona, le autorità preposte al rilascio delle licenze edilizie e i committenti non sono vincolati per legge a prendere in considerazione le informazioni o le raccomandazioni trasmesse dall’autorità esecutiva cantonale. Si tratta quindi di una semplice regola procedurale.

3 Rapporti con il diritto internazionale

Non si ravvisano interazioni specifiche né con il diritto internazionale né con il diritto europeo.

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4 Commenti alle singole modifiche

4.1 Sezione 4 e art. 11a

4.1.1 Sezione 4

La sezione 4 «Compiti dei Cantoni» è stata spostata e si trova ora fra gli articoli 11a e 12. Fra gli articoli 11 e 11a è stata inserita la nuova sezione 3a «Coordinamento con attività d’incidenza territoriale», poiché tale coordinamento concerne sia le autorità esecutive cantonali sia quelle federali e che il titolo precedente («Compiti dei Cantoni») creava confusione. Sostituendo «Coordinamento con i piani direttori e di utilizzazione» con «Coordinamento con attività d’incidenza territoriale», si estende la necessità di coordinamento a tutte le attività che si ripercuotono sull’organizzazione del territorio, con l’auspicio che, così facendo, il coordinamento possa aver luogo sin dalle prime fasi dei processi di pianificazione del territorio che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR addirittura sin dalla fase di pianificazione o dalla procedura di rilascio delle licenze edilizie.

4.1.2 Titolo dell’art. 11a

Il titolo dell’articolo è soppresso in quanto la necessità di coordinamento è estesa oltre il campo di applicazione dei piani direttori e di utilizzazione. Il coordinamento è da ora stipulato nel titolo della sezione 3a situato prima dell’articolo 11a.

4.1.3 Cpv. 1:

Integrando il presente capoverso con «nonché nell’ambito delle altre attività d’incidenza territoriale», la necessità di coordinamento viene estesa, in linea con l’ordinanza sulle foreste (OFo, art. 15 cpv. 3; RS 921.01) e con l’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua (OSCA, art. 21 cpv. 3; RS 721.100.1), a tutte le attività che si ripercuotono sull’organizzazione del territorio, con l’auspicio che, così facendo, il coordinamento possa aver luogo sin dalle prime fasi dei processi di pianificazione del territorio.

4.1.4 Cpv. 4

«L’autorità esecutiva cantonale offre consulenza ai committenti per la pianificazione di impianti e costruzioni che possono portare a un notevole incremento del rischio in un settore di cui al capoverso 2». È questo il tenore del nuovo capoverso dell’articolo 11a OPIR, con il quale si intende fare in modo che l’autorità esecutiva cantonale colmi il deficit d’informazione dei committenti di nuovi progetti di costruzione rilevanti dal punto di vista dell’incremento del rischio nelle aree di coordinamento che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR. A tal fine, l’autorità esecutiva cantonale è tenuta a informare i committenti dei risultati dell’analisi dei rischi condotta impiegando gli strumenti a disposizione dei Cantoni sviluppati appositamente a tal scopo (RCAT, strumenti di screening, ecc.). L’autorità esecutiva cantonale si pronuncia sull’incremento del rischio e sensibilizza i committenti in merito alle diverse misure di protezione degli oggetti o di pianificazione del territorio che possono essere adottate al fine di limitare o scongiurare l’incremento del rischio connesso al progetto. Se l’incremento del rischio dovesse rivelarsi eccessivo nonostante l’attuazione delle misure di protezione o se il committente dovesse mostrarsi restìo ad adottarle, l’autorità esecutiva cantonale invita il committente a mettersi in contatto con il detentore dell’impianto interessato che rientra nel campo dell’applicazione dell’OPIR affinché quest’ultimo aggiorni il breve rapporto o l’analisi dei rischi secondo l’articolo 8a OPIR e lo faccia in seguito valutare all’autorità esecutiva (all’autorità esecutiva cantonale in caso di impianti stazionari e all’autorità esecutiva federale in caso di impianti sotto la sorveglianza della Confederazione). Le misure di protezione volte a limitare l’incremento del rischio sono molto più efficaci e soprattutto meno onerose se attuate sin dalla fase di pianificazione. L’autorità esecutiva 7/12

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cantonale deve quindi fornire le informazioni ai committenti prima che questi inoltrino la domanda di costruzione. Si rende pertanto necessario un metodo affidabile che, al momento della progettazione di una nuova costruzione in una zona edificabile situata nell’area di coordinamento di un impianto che rientra nel campo d’applicazione dell’OPIR, permetta ai committenti di stabilire con facilità se sia o meno necessario rivolgersi all’autorità esecutiva cantonale. In altre parole, i committenti devono poter valutare con rapidità se un progetto sia o meno connesso a un incremento significativo del rischio di incidenti rilevanti. In tal caso, spetta al committente trasmettere la richiesta di informazioni all’autorità esecutiva cantonale. In questo contesto, si potrebbe pensare di inserire all’interno dei documenti necessari per la richiesta della licenza edilizia, in una sezione specifica («Coordinamento con la protezione contro gli incidenti rilevanti»), alcuni criteri di rilevanza dell’incremento del rischio connesso ai progetti di costruzione (cfr. più in basso). Si potrebbe altresì pensare che le autorità esecutive cantonali, in collaborazione con le autorità cantonali di pianificazione del territorio, si impegnino proattivamente in opere di sensibilizzazione all’interno di quei Comuni in cui si trovano zone edificabili che, se sviluppate, potrebbero arrivare a rappresentare un rischio dal punto di vista degli incidenti rilevanti. Una simile opera di sensibilizzazione potrebbe passare per canali scritti o tradursi, come già avvenuto in alcuni Cantoni nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 11a OPIR nel 2013, in una giornata di sensibilizzazione concepita a tal fine. Alcuni Cantoni hanno già adottato misure secondo cui, nell’ambito delle procedure di rilascio delle licenze edilizie, deve essere contemplato l’aspetto della prevenzione degli incidenti rilevanti. Il Cantone di Zurigo, per esempio, ha inserito nel suo piano direttore cantonale una disposizione secondo la quale le autorità comunali sono tenute a informare i proprietari fondiari i cui beni sono situati per intero o in parte nelle aree di coordinamento degli impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR. Il Cantone di Basilea Città ha emanato una direttiva cantonale che obbliga al coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti per le zone edificabili esistenti. L’UFAM, nell’ambito di un progetto di ricerca iniziato nel 2016 e che si concluderà alla fine del 2017, sta mettendo a punto dei criteri per la valutazione della rilevanza dell’incremento del rischio connesso a un progetto. Tali criteri, semplici da mettere in pratica, saranno oggetto della revisione dell’aiuto alla pianificazione «Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti», che si svolge parallelamente alla revisione dell’OPIR, e permetteranno ai committenti di individuare i progetti di costruzione per i quali è necessario rivolgersi all’autorità esecutiva cantonale per ottenere informazioni. Se i criteri saranno ponderati attentamente, sarà possibile limitare il carico di lavoro dell’autorità esecutiva cantonale, che si troverà a dover valutare soltanto i casi più pertinenti. Anche in materia di misure di protezione degli oggetti l’UFAM sta mettendo a punto dei criteri che faciliteranno il compito dei Cantoni nel momento in cui questi dovranno fornire informazioni ai committenti. I Cantoni sono tuttavia lasciati liberi di decidere la modalità che ritengono più appropriata per fornire alle autorità esecutive le informazioni che, ai sensi dell’articolo 11, capoverso 4 OPIR, si rendono necessarie nell’ambito di alcuni progetti di costruzione.

4.2 Allegati

Gli adeguamenti necessari a livello di allegati sono a loro volta inclusi nella presente revisione:

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4.2.1 Allegato 1.1 numero 3

Il valore limite di esposizione (VLE) dei composti esavalenti di cromo è pari a 0,005 mg/m3, in linea con quanto definito nel documento pubblicato quest’anno dalla SUVA, relativo ai valori limite di esposizione sul posto di lavoro («Grenzwerte am Arbeitsplatz (2017)», disponibile in tedesco e francese). Secondo i criteri riportati nella tabella 5 dell’allegato OPIR tali composti devono pertanto essere classificati come sostanze ad alta attività (HAS) per le quali è previsto un quantitativo soglia pari a 20 kg. Per garantire un certo equilibrio tra lo sforzo sostenuto per attuare l’ordinanza e il vantaggio auspicato in termini di sicurezza e considerando la prevista revisione dell’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81), che, a partire dal 2021, limiterà l’uso dei composti esavalenti di cromo ad applicazioni specifiche, è ragionevole mantenere il quantitativo soglia per i composti esavalenti di cromo a 200 kg. Questo quantitativo corrisponde peraltro a quello stabilito attualmente nell’aiuto all’esecuzione «I quantitativi soglia secondo l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)» del 2017. Detti composti devono essere quindi inseriti nell’elenco delle eccezioni dell’OPIR.

4.2.2 Allegato 1.1 numero 5

Dal momento che dal 2016, sulla base del sistema di classificazione dei prodotti chimici (Globally Harmonized System, GHS) e del regolamento «classification, labelling, packaging» (regolamento CLP), le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per il ciclo riproduttivo (CMR) sono classificate nelle tre categorie 1A, 1B e 2, le categorie di sostanze CMR 1 e 2 devono essere sostituite con le categorie 1A e 1B.

4.2.3 Allegato 1.2 numero 1

L’allegato 1.2a OPIR è stato introdotto a seguito della revisione del 1° luglio 2015. Nel frattempo, per l’identificazione con geodati di riferimento della rete ferroviaria si applica una base unitaria, ossia il modello di dati «Rete ferroviaria (ID 98.1 OGI)». Questo modello di dati è vincolante per le autorità e deve quindi imperativamente essere applicato per identificare la rete ferroviaria con geodati di riferimento. L’identificazione con linee e tratte utilizzata finora nell’allegato 1.2a OPIR viene abbandonata e le nuove tratte quali la galleria di base del San Gottardo non saranno inserite nel vecchio sistema di identificazione. L’introduzione del nuovo modello di dati ha implicato anche la modifica di alcuni numeri di tratte. La presenza di possibili doppioni avrebbe di fatto precluso un’identificazione univoca. La rielaborazione completa dell’allegato 1.2a era dunque inevitabile. Le geoinformazioni relative all’identificatore 98.1 sono liberamente accessibili sul geoportale della Confederazione. Le indicazioni contenute nell’allegato 1.2a OPIR completamente rielaborato consentono a terzi di illustrare nel sistema informativo geografico (SIG) la rete ferroviaria rilevante ai fini dell’OPIR. Ciò era finora possibile solo con un notevole dispendio di tempo e conoscenze dettagliate della rete ferroviaria. L’elenco compatibile con l’OGI della rete ferroviaria nell’allegato 1.2a OPIR costituisce quindi la base per l’adempimento dei compiti della Confederazione conformemente all’articolo 20 capoverso 1 OPIR.

4.2.4 Allegato 1.4

In corrispondenza del virus dell’encefalite equina dell’Est, nello spazio dedicato alle osservazioni, è specificato «se non si lavora con insetti vettori». Non potendo essere trasmesso se non da insetti vettori, nel caso in cui venga utilizzato in laboratorio senza ricorrere a tali insetti il virus non potrà propagarsi e le autorità cantonali potranno escludere il relativo impianto dal campo d’applicazione dell’OPIR.

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4.2.5 Nota a piè di pagina numero 63

La presente nota è modificata al fine di aggiornare il riferimento al diritto europeo vigente (UE n. 1179/2016).

5 Modifica di altri atti normativi

Nessun altro atto normativo sarà modificato in relazione alla presente revisione dell’OPIR.

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6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni sulla Confederazione

Le autorità esecutive cantonali dovranno fornire le informazioni necessarie ai committenti che intendono costruire oggetti rilevanti dal punto di vista dell’incremento del rischio nelle aree di coordinamento situate lungo gli impianti in rete sotto la responsabilità della Confederazione (impianti di trasporto in condotta e vie di comunicazione). In tal modo, l’onere a carico delle autorità federali non solo non aumenterà, ma, rispetto a quello sostenuto per il coordinamento volontario promosso all’interno dell’aiuto alla pianificazione per nuove costruzioni in zone edificabili esistenti, dovrebbe addirittura diminuire, dal momento che saranno i committenti o i Cantoni a selezionare i progetti sulla base dei criteri di rilevanza dell’aumento del rischio e che molti progetti non saranno quindi più sottoposti alla valutazione delle autorità federali. In seguito all’attuazione della presente revisione, inoltre, i detentori degli impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR renderanno noti i risultati delle analisi dei rischi, aggiornate secondo l’articolo 8a, in una fase meno matura, ossia prima della costruzione del progetto, il che permetterà all’autorità esecutiva federale di prendere posizione con largo anticipo.

6.2 Ripercussioni sui Cantoni

La necessità di informare i committenti nell’ambito di alcuni progetti di costruzione determinerà un aumento del carico di lavoro delle autorità esecutive cantonali. I Cantoni dovranno inoltre elaborare un metodo affidabile che, al momento della progettazione di una nuova costruzione in una zona edificabile situata nell’area di coordinamento di un impianto che rientra nel campo d’applicazione dell’OPIR, permetta ai committenti di stabilire con facilità se sia o meno necessario rivolgersi all’autorità esecutiva cantonale. Per fare in modo che ciò avvenga soltanto nei casi di effettivo bisogno, è importante che la definizione dei quantitativi soglia e dei criteri di selezione all’interno dell’aiuto alla pianificazione sia ponderata attentamente, di modo che i committenti siano in grado di individuare quali sono i progetti di costruzione rilevanti dal punto di vista dell’incremento del rischio per i quali si rende necessario l’intervento dell’autorità esecutiva cantonale. Va osservato che, nel lungo periodo, una simile procedura è suscettibile di determinare altresì un calo delle controversie tra le parti interessate, il che dovrebbe tradursi a sua volta in una flessione dell’intervento delle autorità esecutive cantonali e, di conseguenza, in una diminuzione del loro carico di lavoro. L’UFAM sta inoltre mettendo a punto dei criteri relativi alle misure di protezione degli oggetti pensati appositamente per alleggerire le autorità cantonali nel momento in cui dovranno fornire informazioni ai committenti, le quali potranno disporre di un catalogo di misure adatte ai diversi contesti e pronte per essere messe in atto. Per i Cantoni che hanno già adottato misure secondo cui si rende necessario contemplare l’aspetto della prevenzione degli incidenti rilevanti nell’ambito delle procedure di rilascio delle licenze edilizie nelle zone edificabili situate nei pressi di impianti soggetti all’OPIR il carico di lavoro rimarrà immutato.

6.3 Ripercussioni sui committenti

Sarà compito dei committenti i cui progetti sono rilevanti dal punto di vista dell’incremento del rischio inoltrare le richieste di informazioni alle autorità esecutive cantonali. Si tratta sì di un compito e di una responsabilità supplementari per i committenti, ma un simile modo di procedere, che permette di prendere in considerazione i rischi di incidenti rilevanti sin dalle prime fasi delle procedure di rilascio delle licenze edilizie, consentirà, laddove ce ne dovesse essere bisogno, di trovare misure di protezione adeguate prima dell’inoltro della domanda di costruzione. Questa potrebbe essere l’occasione, per il detentore dell’impianto soggetto all’OPIR e per il committente, di accordarsi sui vari aspetti dei progetti, con la conseguenza 11/12

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Pacchetto di ordinanze, autunno 2018 Rapporto esplicativo Consultazione OPIR

che i conflitti d’interesse e le controversie a essi connessi, con tutti i costi e gli sforzi che ne conseguono, calerebbero sensibilmente; aspetti tutti questi che, nel lungo periodo, dovrebbero avere ripercussioni positive sui committenti.

6.4 Ripercussioni sui detentori di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR La presente revisione genera effetti positivi, in termini di trasparenza e riduzione dei rischi, sicurezza del diritto, parità di trattamento dei detentori di impianti soggetti all’OPIR nonché applicazione sistematica del principio di causalità, su tutti i detentori di aziende, vie di comunicazione e impianti di trasporto in condotta. Nell’ambito del coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti i detentori di impianti soggetti all’OPIR saranno chiamati a elaborare e aggiornare le analisi dei rischi e i brevi rapporti prima di quanto non facessero in precedenza, il che, oltre a ridurre sensibilmente i conflitti d’interesse con i committenti, permetterà loro di collaborare alla ricerca delle misure di protezione, che, potendo essere integrate nel progetto già a partire dalla fase di costruzione, cagioneranno costi decisamente inferiori. I detentori di impianti soggetti all’OPIR sono sì già tenuti, ai sensi dell’articolo 8a OPIR, ad aggiornare le analisi dei rischi e i brevi rapporti, tuttavia, a differenza di quanto previsto dalla presente revisione dell’articolo 11a, ciò avviene generalmente in una fase più matura del progetto, con la conseguenza che la messa in campo di misure di protezione si rivela attualmente più difficile e più onerosa. Un migliore coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti, invece, riduce i costi a lungo termine di eventuali cambiamenti dovuti all’aumento della densità d’insediamento nei pressi di impianti soggetti all’OPIR nonché ai conflitti d’interesse a essi connessi. Alla luce di tutto questo, la modifica dell’articolo 11a OPIR si rivela utile dal punto di vista delle ripercussioni economiche.

6.5 Ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza della popolazione

In un contesto di densificazione del territorio, un coordinamento precoce tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti per i progetti di costruzione nei pressi di impianti soggetti all’OPIR permetterà, in conformità con il principio di prevenzione, di scongiurare o limitare l’incremento del rischio e di mantenere così un elevato livello di sicurezza per la popolazione.

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054.11-00022/00006/00002/Q364-0578

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