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Art. 9 Titolo e cpv. 2 e 3 Modifiche della domanda 2 Variazioni successive delle superfici e delle colture principali nonché i cambi di ge- store vanno notificati entro il 1° maggio. 3 Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai contributi per singole col- ture per cui ha fatto domanda, è tenuto a informare immediatamente il servizio can- tonale competente. La notifica viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi: a. il giorno prima della ricezione dell’annuncio di un controllo; b. il giorno prima del controllo per i controlli senza preavviso;

Art. 15 cpv. 1 e 2 1 Il Cantone può delegare i lavori necessari giusta l'articolo 14. Disciplina l'indennizzo dei lavori delegati.

RS ..... 1 RS 910.17

2017–...... 1 9

Ordinanza sui contributi per singole colture RU 2017

2 Vigila sull’attività di controllo degli organi di controllo sul suo territorio eseguendo verifiche per campionatura.

Art. 16 cpv. 2 e 3 Abrogati

Art. 17 cpv. 2 2 Su indicazione dell'UFAG, il Cantone redige ogni anno un rapporto sulla sua attività di vigilanza giusta l’articolo 15 capoverso 2.

Art. 18 cpv. 2 Abrogato

II L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato (art. 18) Riduzione dei contributi per singole colture

N. 1.5

2 10

Ordinanza sui contributi per singole colture RU 2017

1.5 Il Cantone o il servizio di controllo può fatturare al gestore le spese supple- mentari dovute all'inoltro successivo di documenti e insorte conformemente ai numeri 2.4 e 2.7.

N. 2.5 lett. b

Lacuna per il Riduzione punto di con- trollo b. Contratto Mancanza del contratto 100 % dei contributi per singole col- per fornitura ture per barbabietole da zucchero di zucchero

3 11

Ordinanza sui contributi per singole colture RU 2017

4 12

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Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Modifica del…

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come se- gue:

Ingresso

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura (LAgr); visto l'articolo 13 capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari (LDerr); nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 1 3 Essa non si applica agli insetti giusta la legislazione sulle derrate alimentari, alla caccia, alla pesca, all'acquacoltura né ai loro prodotti.

Art. 5 Aziende biologiche

1 Ai fini della presente ordinanza per aziende biologiche si intendono: a. le aziende secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sulla ter- minologia agricola (OTerm), nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza;

2017–...... 1 13

O. sull’agricoltura biologica RU 2017

b. le aziende d’estivazione secondo l’articolo 9 OTerm, nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza; c. le imprese diverse da quelle di cui alla lettera a, che fabbricano in modo di- pendente dal suolo prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione di vege- tali o dalla detenzione di animali da reddito e nelle quali la produzione ri- sponde alle esigenze della presente ordinanza.

2 Per aziende biologiche si intendono altresì le imprese diverse da quelle di cui al ca- poverso 1 lettera a, che fabbricano in modo indipendente dal suolo prodotti valoriz- zabili e che non sono aziende ai sensi dell’articolo 6 OTerm per quanto concerne la produzione secondo la presente ordinanza.

Art. 7 cpv. 5-8 5 L’ente di certificazione può, su richiesta, riconoscere un’unità di produzione di un’azienda agricola gestita in modo non biologico come azienda biologica autonoma se questa: a. è visibilmente riconoscibile come un insieme di terre, edifici e installazioni nonché è separata da altre unità di produzione; b. dispone di un proprio centro dell’azienda; c. è gestita tutto l’anno in modo biologico e occupa una o più persone; d. dispone un proprio risultato d’esercizio; e. dispone di un flusso di merci indipendente, territorialmente e localmente de- limitato dal resto dell’azienda a tutti i livelli di produzione, lavorazione, trasforma- zione, stoccaggio e commercializzazione; e f. assicura che il flusso di merci del proprio ramo aziendale non si incontri mai con quello del ramo aziendale gestito in modo non biologico.

6 Prima del riconoscimento l’ente di certificazione richiede al Cantone sul cui territo-

rio è ubicata l’azienda un parere scritto su quanto disposto dal capoverso 5 lettere a- d. 7 Le imprese secondo l’articolo 5 capoverso 2, parallelamente alla produzione biolo- gica, possono produrre anche in modo non biologico a condizione che esista un flusso di merci separato tra i settori di produzione. 8 Il DEFR può autorizzare deroghe al principio della globalità aziendale a scopo di ricerca.

Art. 8 cpv. 1bis 1bis L’ente di certificazione può fissare una durata di conversione abbreviata per la coltivazione di funghi, la produzione di cicoria di coltura forzata e la produzione di germogli.

2 14

O. sull’agricoltura biologica RU 2017

Art. 9 cpv. 2 e 4 2 L’ente di certificazione decide circa l’ammissibilità della conversione per tappe.

4 Se non si può ragionevolmente esigere una conversione completa e immediata della detenzione di animali da reddito, l’ente di certificazione può permettere all'azienda di convertire detta detenzione entro tre anni per tappe e secondo le categorie di animali.

Art. 23a Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti 1 Il DEFR può, su domanda, riconoscere gli enti di certificazione e le autorità di con- trollo di Paesi che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 23, se gli enti di certifi- cazione e le autorità di controllo provano che i prodotti interessati soddisfano le con- dizioni previste dall'articolo 22. 2 Le domande vanno inoltrare all’UFAG. La documentazione contiene tutte le infor- mazioni necessarie per verificare se le condizioni previste dall’articolo 22 sono sod- disfatte. 3 Il DEFR stila un elenco. Per ogni ente di certificazione e autorità di controllo vi sono specificati i rispettivi Paesi, codici, categorie di prodotti, deroghe ed eventualmente la durata di validità. L’UFAG adegua l’elenco. In particolare stralcia e aggiunge enti di certificazione e autorità di controllo, modifica le voci e ne indica la durata di validità.

Art. 24 Certificato di controllo 1 Per le importazioni deve essere presentato un certificato di controllo nel sistema per la certificazione elettronica delle importazioni di prodotti biologici dell’UE (Traces) giusta il regolamento (CE) 1235/20086. Se l'invio è suddiviso in diverse partite prima della tassazione, per ogni partita risultante dalla suddivisione dev'essere presentato un certificato di controllo parziale in Traces. 2 La Svizzera usa il sistema d’informazione Traces dell’UE. L’UFAG rilascia i diritti d’accesso a Traces agli enti di certificazione e alle imprese in Svizzera. A tal fine si basa sulla verifica svolta dagli enti di certificazione in relazione all’identità delle im- prese che hanno a contratto. 3 Nei casi in cui il sistema d’informazione Traces non funzioni, è possibile rilasciare certificati di controllo e certificati di controllo parziali senza utilizzare Traces purché provvisti di una rispettiva indicazione. 4 Il DEFR può semplificare o sopprimere l'obbligo del certificato di controllo per im- portazioni provenienti dai Paesi di cui all'articolo 23 o certificate dagli enti di cui all'articolo 23a. 5 Il DEFR disciplina i certificati di controllo in Traces e la procedura.

6 Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante mo- dalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto ri- guarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

3 15

O. sull’agricoltura biologica RU 2017

Art. 24a Abrogato

Art. 28 Esigenze 1 Gli enti di certificazione devono essere autorizzati, su domanda, dall’UFAG per la loro attività di controllo conformemente alla presente ordinanza. Ai fini dell’autoriz- zazione, gli enti di certificazione devono soddisfare le condizioni di cui al capoverso 2 e all’allegato 1 nonché gli obblighi di cui agli articoli 30-30e. 2 Gli enti di certificazione devono soddisfare le esigenze seguenti: a. devono essere accreditati per la loro attività conformemente all'ordinanza del 17 giugno 19967 sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD); b. devono disporre di un'organizzazione ben definita nonché di una procedura di cer- tificazione e di controllo (procedura di controllo standard), in cui sono segnata- mente fissati i criteri imposti come oneri alle imprese sottoposte al loro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità; c. devono disporre delle competenze tecniche, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere l'attività di controllo e certificazione secondo la presente ordinanza; d. devono disporre di un adeguato numero di collaboratori con sufficienti cono- scenze degli elementi di rischio riguardanti la qualificazione del prodotto come biologico; e. devono garantire che i loro collaboratori abbiano le qualifiche, la formazione e l'esperienza necessarie nell'ambito della produzione biologica in generale e delle prescrizioni della presente ordinanza in particolare; f. devono essere indipendenti ed esenti da conflitti di interesse in relazione alle atti- vità di controllo e di certificazione secondo la presente ordinanza.

Art. 29 cpv. 2 2 Gli enti di certificazione devono segnatamente: a. adempiere le esigenze previste nell'articolo 28 capoverso 2; b. assumere gli obblighi previsti negli articoli 30-30e; c. conoscere la legislazione svizzera pertinente.

Art. 32 cpv. 4 4 Può sospendere o revocare a un ente di certificazione l'autorizzazione secondo l’ar- ticolo 28 capoverso 1, se questo non soddisfa le condizioni e gli obblighi rispettivi. L’UFAG informa immediatamente il SAS della decisione.

7 RS 946.512

4 16

O. sull’agricoltura biologica RU 2017

Art. 39m Disposizioni transitorie della modifica del … 1 Fino al 31dicembre 2018 i certificati di controllo possono essere rilasciati ancora in base al diritto previgente. 2 I riconoscimenti esistenti degli enti di certificazione e delle autorità di controllo da parte dell’UFAG secondo l’articolo 23a previgente sono validi fino alla scadenza del termine fissato nella decisione di riconoscimento. 3 Gli enti svizzeri di controllo e di certificazione già operativi prima dell’entrata in vigore della modifica del … nell’ambito della presente ordinanza e accreditati se- condo l’articolo 28 capoverso 2 lettera a sono considerati autorizzati secondo l’arti- colo 28 capoverso 1.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 17

O. sull’agricoltura biologica RU 2017

6 18

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Ordinanza concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L’ordinanza del 25 maggio 20111 sulle designazioni «montagna» e «alpe» è modifi- cata come segue:

Art. 7a Utilizzo delle designazioni «montagna» e «alpe» per singoli ingredienti di origine agricola 1 Nella caratterizzazione di una derrata alimentare possono essere indicati ingredien-

ti di origine agricola che adempiono le esigenze della presente ordinanza, anche se la derrata alimentare non adempie le esigenze di cui all’articolo 7. 2 L’indicazione può riferirsi esclusivamente agli ingredienti. I contrassegni ufficiali per prodotti di montagna e dell'alpe definiti in virtù dell'articolo 9 capoverso 3 non possono essere utilizzati. 3 Gli ingredienti di origine agricola non possono essere utilizzati insieme a ingre- dienti uguali che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.

Art. 8 cpv. 4 e 5 Abrogati

RS ........ 1 RS 910.19

2017–...... 1 19

Ordinanza RU 2017

Art. 9 cpv. 1 1 Nell'elenco degli ingredienti va indicato quali ingredienti di origine agricola pro- vengono dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna e la loro percentua- le nella derrata alimentare.

Art. 10 cpv. 1bis 1bis Se in una derrata alimentare è utilizzata un’indicazione a ingredienti di origine

agricola in virtù dell’articolo 7a, devono essere certificati tutti i livelli della produ- zione e del commercio intermedio degli ingredienti nonché della fabbricazione della derrata alimentare.

Art. 11 Esigenze relative agli enti di certificazione 1 Gli enti di certificazione devono essere autorizzati, su richiesta, dall’UFAG per la loro attività in virtù della presente ordinanza. Per l’autorizzazione gli enti di certifi- cazione devono adempiere le esigenze di cui al capoverso 2 nonché gli obblighi di cui agli articoli 12 e 12a. 2 Gli enti di certificazione devono soddisfare le seguenti esigenze: a. per la loro attività devono essere accreditati in Svizzera giusta l’ordinanza del 17 giugno 19962 sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD), essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internaziona- le o abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero; b. devono disporre di una struttura organizzativa e di una procedura di certifi- cazione e di vigilanza nella quale sono fissati in particolare i criteri im- posti come oneri alle aziende sottoposte al loro controllo nonché un pia- no adeguato dei provvedimenti applicabili in caso di irregolarità; c. devono offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato nonché delle risorse necessarie per assolvere le lo- ro funzioni; d. dispongono di procedure e modelli scritti per i seguenti compiti e li applica- no: 1. elaborazione di una strategia basata sul rischio per il controllo delle aziende; 2. scambio di informazioni con altri enti di certificazione o con ter- zi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive; 3. applicazione e monitoraggio dei provvedimenti adottati in virtù dell’articolo 14a capoverso 5 in caso di irregolarità;

2 RS 946.512

2 20

Ordinanza RU 2017

4. rispetto delle prescrizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.

Art. 12a Resoconto degli enti di certificazione Gli enti di certificazione forniscono all'UFAG annualmente un rapporto recante le seguenti indicazioni: a. l'elenco delle aziende controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» e «elaborazione»; b. la quantità totale dei prodotti commercializzati con la designazione «monta- gna» o «alpe»; c. il numero e il genere di irregolarità riscontrate e dei ritiri di certificati.

Titolo prima dell’art. 14

Sezione 5: Esecuzione

Art. 14 Competenze 1 Se le derrate alimentari sono interessate, gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari. 2 Se le derrate alimentari non sono interessate, l’UFAG esegue la presente ordinanza secondo la legislazione agricola. 3 Nel quadro dell’esecuzione l’UFAG ha segnatamente i seguenti compiti:

a. tenere un elenco degli enti di certificazione accreditati o riconosciuti nel campo d'applicazione della presente ordinanza; b. vigilare sugli enti di certificazione; c. registrare le infrazioni constatate e le sanzioni inflitte; 3 Può ricorrere a esperti.

5 I Cantoni notificano all’UFAG e agli enti di certificazione le infrazioni constatate.

Art. 14a Vigilanza sugli enti di certificazione 1 L'attività di vigilanza dell'UFAG comprende in particolare:

a. la valutazione delle procedure interne degli enti di certificazione riguardan- ti i controlli, la gestione e l'esame dei fascicoli di controllo per quanto at- tiene al rispetto delle esigenze della presente ordinanza;

3 RS 235.1

3 21

Ordinanza RU 2017

b. la verifica della procedura nel caso di situazioni di non conformità, di opposizioni e di ricorsi. 2 L’UFAG coordina la sua attività di vigilanza con quella del Servizio d’accreditamento svizzero (SAS). 3 Nel quadro della sua attività di vigilanza assicura il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 11. 4 Può sospendere o revocare l’autorizzazione di un ente di certificazione in virtù

dell’articolo 11 capoverso 1 se un ente di certificazione non adempie le esigenze e gli obblighi. L’UFAG informa immediatamente il SAS della decisione. 5 Può emanare istruzioni all’attenzione degli enti di certificazione. Queste compren- dono altresì un elenco di misure per l'armonizzazione delle procedure degli enti di certificazione in caso di irregolarità.

Art. 14b Ispezione annuale degli enti di certificazione 1 L'UFAG ispeziona annualmente gli enti di certificazione ammessi in Svizzera in

virtù dell'articolo 11, se ciò non è garantito nel quadro dell’accreditamento.

Titolo prima dell’art. 15 Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 cpv. 6 6 I marchi contenenti la designazione «Alpi», depositati in buona fede prima del 1° gennaio 2011, possono continuare a essere impiegati per prodotti di cui all'articolo 3 capoverso 2 che non adempiono le esigenze della presente ordinanza.

Art. 17 Disposizione transitoria della modifica del … Enti di certificazione e di controllo già attivi prima dell’entrata in vigore della modi- fica del… nel quadro della presente ordinanza e accreditati in virtù dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a, si considerano autorizzati per le attività di cui all’articolo 11 capoverso 1.

4 22

Ordinanza RU 2017

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 23

Ordinanza RU 2017

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Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura

(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 2 lett. f n. 4-7 f. contributi per l’efficienza delle risorse: 4. contributo per l’equipaggiamento di irroratrici con un sistema di risciac- quo a ciclo dell’acqua di risciacquo separato per la pulizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitosanitari; 5. contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto; 6. contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticoltura; 7. contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero;

Art. 30 cpv. 3bis 3bis Nella regione d’estivazione è vietato spandere concime di oche da pascolo, pro- dotto nel pollaio.

RS ........ 1 RS 910.13

2017–...... 1

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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2017

Art. 31 cpv. 3 3 La somministrazione di foraggio concentrato è autorizzata per i suini soltanto a com- plemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull'alpe e per le oche da pascolo soltanto a complemento del foraggio ottenuto da pascoli.

Art. 33 cpv. 2 2 La detenzione di oche da pascolo presuppone un piano di gestione secondo l'allegato 2 numero 2.

Art. 40 cpv. 2 Abrogato

Art. 47 cpv. 2 lett. d ed e nonché cpv. 3 2 È stabilito per le seguenti categorie:

d. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per CN. e. Abrogata 3 Abrogato

Art. 49 cpv. 2 2 Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d'estivazione è adeguato come segue: a. se il carico supera il carico usuale in CN del 10-15 per cento, ma almeno di 2 CN, il contributo è ridotto del 25 per cento; b. se il carico supera il carico usuale in CN di oltre il 15 per cento, ma almeno di 2 CN, non è versato alcun contributo; c. se il carico è inferiore al carico usuale in CN di oltre il 25 per cento, il contri- buto è calcolato sulla base del reale carico.

Art. 55 cpv. 7 7 Se su una superficie di cui al capoverso 1 lettera a si trovano alberi che sono conci- mati, la superficie determinante per il contributo è ridotta di un'ara per albero conci- mato. È consentito concimare con letame o compost attorno agli alberi di al massimo cinque anni senza che la superficie determinante per il contributo sia ridotta.

Art. 58 cpv. 4 e 6 4 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati pro- dotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:

2

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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2017

a. trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempre- ché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragione- vole; sui terreni da strame e sulle superfici sulle quali non è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari, non è ammesso il trattamento pianta per pianta o puntuale; b. trattamenti fitosanitari nei pascoli boschivi su autorizzazione degli organi fore- stali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d'utilizzazione vigenti; c. trattamenti fitosanitari nei vigneti con biodiversità naturale conformemente all'allegato 4 numero 14.1.4; d. trattamenti fitosanitari per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi conforme- mente all'allegato 1 numero 8.1.2 lettera b. 6 Abrogato

Art. 72 Contributi 1 Sono versati i seguenti tipi di contributi per il benessere degli animali:

a. contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA); b. contributo per l’uscita regolare all’aperto (contributo URA). 2 I contributi per il benessere degli animali sono versati per UBG e categoria di ani- mali. 3 Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appar- tenenti sono detenuti conformemente alle rispettive esigenze di cui all’allegato 6. 4 Se un’esigenza di cui all’allegato 6 non può essere adempiuta a causa di un atto normativo dell’autorità o di una terapia temporanea ordinata per iscritto da un veteri- nario, i contributi non sono ridotti. 5 Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone, su richiesta, può versare il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.

Art. 73 lett. d n. 3 e h Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali: d animali della specie ovina: 3. Abrogato h. animali selvatici: 1. cervi, 2. bisonti.

3

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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2017

Art. 74 Contributo SSRA 1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono si- stemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti: a. nei quali gli animali sono tenuti non fissati, in gruppi; b. nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, muoversi e oc- cuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e c. che dispongono di luce diurna naturale con un'intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un'illuminazione meno intensa. 2 Il contributo SSRA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 1-4 nonché 6-8, lettera b numero 1, lettera c numero 1, lettera e numeri 2-5 nonché lettere f e g. 3 Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo SSRA può essere fatto valere soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni.

Art. 75 Contributo URA 1 Per uscita regolare all'aperto s'intende l'accesso regolare all’aria fresca e alla luce del sole. 2 Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettere a-e nonché g e h. 3 Nei giorni in cui va concessa loro l’uscita al pascolo conformemente all’allegato 6, gli animali delle categorie di cui all’articolo 73 lettere a-d e h devono coprire una quota considerevole del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli. 4 Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA può essere fatto valere soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.

Art. 76 Abrogato

Art. 78 cpv. 3 3 Per ettaro e dose, i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in «Suisse-Bilanz»

4

28

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2017

con 3 kg di azoto disponibile. Per il computo è determinante la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la Guida «Suisse-Bilanz» versione 1.142

Titolo dopo l'art. 82a Sezione 5: Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Art. 82b Contributo 1 Il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto è versato per unità di bestiame grosso (UBG) secondo il numero 7 dell’allegato dell'or- dinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola. 2 I contributi sono versati fino al 2021.

Art. 82c Condizioni e oneri 1 La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. L'intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti nell’azienda non deve su- perare il tenore medio di proteina grezza di 11 grammi per megajoule di energia dige- ribile suino (g/MJ EDS). 2 Il gestore s’impegna a effettuare le registrazioni conformemente alle istruzioni con- cernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz versione 1.84 modulo supplementare 6 «Correzione lineare in funzione dei tenori degli alimenti» e modulo supplementare 7 «Bilancio import/export».

Titolo dopo l'art. 82c Sezione 6: Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticoltura

Art. 82d Contributo 1 Il contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticoltura è versato per ettaro. A seconda della portata della riduzione vengono assegnati dei punti e stabiliti i rispettivi contributi. 2 Non è concesso alcun contributo per superfici a favore delle quali è versato il con- tributo per l’agricoltura biologica in virtù dell'articolo 66.

2 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti di- retti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equili- brato > Guida Suisse-Bilanz versione 1.14, aprile 2017. 3 RS 910.91 4 Le istruzioni possono essere consultate sul sito Internet: www.blw.admin.ch …………..

5

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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2017

3 Al conseguimento di un obiettivo di superficie valido a livello nazionale è accordato un bonus. 4 L'obiettivo di superficie è conseguito se le seguenti quote minime della superficie viticola, esclusa la superficie viticola gestita in modo biologico, sono gestite con un impiego ridotto di prodotti fitosanitari: a. 2018: 15%; b. 2019: 20% c. 2020: 25% d. 2021: 30% 5 I contributi sono versati fino al 2021.

Art. 82e Condizioni e oneri 1 Le esigenze relative ai provvedimenti sono fissate nell'allegato 6a.

2 Per tutte le superfici notificate di un’azienda deve essere scelta la stessa combina- zione di provvedimenti di cui all’allegato 6a numero 1 lettere a e b e numero 2 lettere a e b. 3 Su tutta la superficie viticola dell'azienda possono essere impiegati soltanto insetti- cidi e acaricidi menzionati nell'elenco «Prodotti fitosanitari per la viticoltura 2018»5.

Titolo dopo l’art. 82e Sezione 6: Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero

Art. 82f Contributo 1 Il contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabie- tole da zucchero è versato per ettaro. A seconda della portata della riduzione vengono assegnati dei punti e stabiliti i rispettivi contributi. 2 Non è concesso alcun contributo per superfici a favore delle quali è versato il con- tributo per l’agricoltura biologica in virtù dell'articolo 66. 3 Al conseguimento di un obiettivo di superficie valido a livello nazionale è accordato un bonus.

5 L’elenco può essere consultato sul sito Internet www.agroscope.admin.ch > Temi > Produ- zione vegetale > Viticoltura > Protezione dei vegetali in viticoltura > Raccomandazioni > Prodotti fitosanitari per la viticoltura 2018.

6

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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2017

4 L'obiettivo di superficie è conseguito se le seguenti quote minime della superficie messa a barbabietole da zucchero, esclusa la superficie messa a barbabietole da zuc- chero gestita in modo biologico, sono gestite con un impiego ridotto di prodotti fito- sanitari: a. 2018: 15%; b. 2019: 20% c. 2020: 25% d. 2021: 30% 4 I contributi sono versati fino al 2021.

5 Il contributo non è versato contemporaneamente al contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi conformemente all'articolo 81.

Art. 82g Condizioni e oneri 1 Le esigenze relative ai provvedimenti sono fissate nell'allegato 6b.

2 Per tutte le superfici notificate di un’azienda deve essere scelta la stessa combina- zione di provvedimenti di cui all’allegato 6b numero 1 lettere a e b e numero 2 lettere a e b. 3 Il provvedimento di cui all’allegato 6b numero 1 lettera b deve essere rispettato dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto delle barbabietole da zucchero.

Art. 97 cpv. 3 3 Per le notifiche di cui al capoverso 1 i Cantoni possono fissare termini di notifica successivi se la pianificazione coordinata dei controlli continua a essere garantita ed è osservato il termine per la trasmissione dei dati secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 23 ottobre 20136 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr).

Art. 98 cpv. 3 lett. b 3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

b. i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all’OSIAgr;

6 RS 919.117.71

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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2017

Art. 99 cpv. 2 e 4 2 La domanda per ottenere contributi nella regione d'estivazione va presentata all'au- torità designata dal Cantone competente tra il 1° agosto e il 30 settembre. 4 Per domande di cui al capoverso 1, i Cantoni possono fissare un termine di domanda successivo per determinati tipi di pagamenti diretti o in situazioni particolari, tuttavia al massimo il 1° maggio.

Art. 103 cpv. 2 e 3 Abrogati

Art. 115d Disposizione transitoria della modifica del … Le autorizzazioni speciali di cui all'articolo 76 del diritto previgente non ancora sca- dute il 1° gennaio 2018 mantengono la loro validità.

II 1 Gli allegati 1 e 4-8 sono modificati secondo la versione qui annessa. 2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 6a e 6b.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2017

Allegato 1 (art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 3–5, 19–21, 25, 115 cpv. 11 e 16)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

N. 1.1 lett. c c. dati concernenti la produzione: - per le colture campicole: la concimazione, la protezione dei vegetali (prodotto impiegato, data e quantità), il raccolto e le rese, nonché dati su varietà, avvi- cendamento delle colture e lavorazione del suolo; - per i prati e i pascoli: la concimazione, la protezione dei vegetali (prodotto impiegato, data e quantità), nonché l’epoca dello sfalcio per superfici di cui all’articolo 55 lettere a e b.

N. 1.2 1.2 L’obbligo di registrazione per il numero 1.1 lettere a e b decade se per il con- trollo il Cantone mette elettronicamente a disposizione riproduzioni SIG e li- ste di dati aggiornate. I Cantoni disciplinano la procedura.

N. 2.1.1 2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida Suisse-Bilanz dell'UFAG e dell'Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). Si applica la versione 1.137 o 1.148 per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive dell'anno civile 2017 e la versione 1.14 per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive dell'anno civile 2018. L'UFAG è competente per l'omologazione dei software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.

7 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz versione 1.13, ottobre 2016. 8 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz versione 1.14, aprile 2017.

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N. 6.2.4 lett. c

Categoria di prodotti Agente patogeno / Prodotti Utilizzabili nella PER coltura utilizzabili liberamente nella PER solo con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3

c. Insetticidi Criocera Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri prodotti dei cereali Spinosad. fitosanitari autorizzati

Dorifora della patata Prodotti fitosanitari a Tutti gli altri prodotti base di Azadirachtin, Spinosad fitosanitari autorizzati o a base di Bacillus thuringien- sis Afidi delle patate Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri prodotti da tavola, dei piselli Pirimicarb, Pymetrozin, Spiro- fitosanitari autorizzati proteici, delle favette, tetramat e Flonicamid del tabacco, delle bar- babietole (da foraggio e da zucchero) e dei girasoli Piralide del mais Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri prodotti da granella Trichogramme spp. fitosanitari autorizzati

N. 6.3.4 Abrogato

N. 9.6 9.6 Lungo i corsi d'acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tam- pone di almeno 6 m di larghezza non arabile. Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche e la concimazione a par- tire dal quarto metro. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua di cui all'articolo 41a OPAc 51 op- pure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espres- samente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d'acqua e specchi d’acqua la fascia viene misurata a partire dal limite superiore della scar- pata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 201652.

51 RS 814.201 52 Il promemoria può essere richiesto ad Agridea, 8315 Lindau.

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Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 e 62 cpv. 1 lett. a e cpv. 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 12.1.4 12.1.4. Abrogato

N. 12.1.9 12.1.9 Va eseguita un'adeguata cura degli alberi. Questa comprende formatura e po- tatura, protezione del tronco e delle radici nonché lotta adeguata contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi conformemente alle disposizioni dei servizi fitosanitari cantonali.

N. 12.2.6 12.2.6. Abrogato

N. 14.1.6 14.1.6 I vigneti con biodiversità naturale, zone di manovra comprese, non sono com- putabili, se la quota complessiva di graminacee di prati grassi (soprattutto Lo- lium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Agropyron repens) e tarassaco (Taraxacum officinale) ammonta a più del 66 per cento della superficie com- plessiva.

N. 16.1.1 16.1.1 Definizione: spazi vitali naturali ecologicamente pregiati che non corrispon- dono a nessuno degli elementi di cui ai numeri 1-15 e 17.

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Allegato 5 (art. 71 cpv. 1 e 4)

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)

N. 3.1 3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI» dell'UFAG. Esso si basa sulla Guida Suisse-Bilanz. Si applica la versione 1.139 o 1.1410 per il calcolo del bilancio foraggero dell'anno civile 2017 e la versione 1.14 per il calcolo del bilancio foraggero dell'anno civile 2018. L'UFAG è competente per l'omologazione dei software per il calcolo del bilancio foraggero.

9 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz versione 1.13, ottobre 2016. 10 La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz versione 1.14, aprile 2017.

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Allegato 6 (art. 74 cpv. 3)

Esigenze specifiche dei programmi per il benessere degli animali

A Esigenze del programma SSRA

1 Esigenze generali 1.1 Deve essere disponibile un ricovero in cui tutti gli animali di questa categoria possano essere detenuti conformemente alle prescrizioni SSRA. Gli animali devono avere accesso giornalmente a tale ricovero. 1.2 Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l'accesso di cui al numero 1.1 per animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina e caprina non è assolutamente necessario se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di eventi atmosferici estremi gli animali devono avere accesso a un rico- vero conforme alle esigenze SSRA. Se, in caso di evento atmosferico estremo, il percorso per raggiungerlo è troppo rischioso, gli animali possono essere te- nuti in un ricovero non conforme alle esigenze SSRA per al massimo sette giorni. 1.3 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né all'ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo. 1.4 Un animale tenuto separatamente a causa di una malattia o di una ferita, che dopo la guarigione non può più essere inserito in un gruppo di animali, può continuare a essere tenuto separatamente fino alla fine della stabulazione.

2 Animali della specie bovina e bufali 2.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a: a. un'area di riposo con pagliericcio o strato equivalente per l'animale; b. un'area priva di lettiera. 2.2 Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equi- valenti, se: a. il gestore, mediante un'attestazione di un organismo di controllo accredi- tato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma SN

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EN ISO/IEC 1702511 dimostra che il relativo modello adempie le esi- genze di cui [Dokument noch nicht definiert]; b. nessuna stuoia è difettosa; e c. tutte le stuoie sono ricoperte esclusivamente di paglia trinciata. 2.3 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni. 2.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante il pascolo; c. durante la mungitura; d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni; 2.5 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un’area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti: a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli ani- mali non possono essere fissati; b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente. 2.6 Gli animali possono essere fissati in un'area di riposo conforme alle esigenze SSRA nelle seguenti situazioni: a. nel caso di animali in calore, durante al massimo due giorni; b. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto devono essere documentati prima dell'inizio della deroga; c. nel caso di manze in gestazione avanzata, che dopo il parto sono tenute in una stalla a stabulazione fissa, per dieci giorni prima della data proba- bile del parto.

3 Animali della specie equina 3.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a: a. un'area di riposo con strato di segatura o strato equivalente per l'animale; b. un'area priva di lettiera.

11 La norma può essere richiesta all'Associazione svizzera di normalizzazione (snv), Bürgli- strasse 29, 8400 Winterthur, oppure consultata sul sito Internet: www.snv.ch.

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3.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento. 3.3 Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni ani- male di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi simili. 3.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 3.1 è ammessa nelle situazioni seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante l’uscita in gruppi; c. durante l’utilizzazione; d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli zoccoli. 3.5 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un’area di riposo di cui al numero 3.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti: a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli ani- mali non possono essere fissati; b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente; c. sei mesi al massimo dopo l’arrivo di un animale di terzi nell'azienda; nel box collettivo in cui l'animale è integrato, deve essere possibile il contatto visivo e la distanza ammonta al massimo a 3 m; gli animali non possono essere fissati.

4 Animali della specie caprina 4.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a: a. un'area di riposo di almeno 1,2 m2 per animale con pagliericcio o strato equivalente per l'animale; al massimo la metà di questa superficie può essere sostituita da nicchie di riposo sopraelevate e non perforate, queste possono essere prive di lettiera; b. un'area coperta, priva di lettiera, di almeno 0,8 m2 per animale; l'area coperta di una superficie di uscita accessibile in permanenza è computa- bile al 100 per cento. 4.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni. 4.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante il pascolo; c. durante la mungitura;

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d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni. 4.4 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un’area di riposo di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti: a. al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli ani- mali non possono essere fissati; b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.

5 Animali della specie suina 5.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a: a. un'area di riposo senza perforazioni, sufficientemente ricoperta di paglia, paglia trinciata, cubetti di paglia, fieno, fieno di secondo taglio, strame o canne. L’area di riposo può essere utilizzata anche come area di forag- giamento, ma solo a condizione che gli animali non abbiano accesso al foraggio durante la notte per un periodo ininterrotto di almeno 8 ore; e b. un'area priva di lettiera. 5.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni. 5.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 5.1 è ammessa nelle situazioni seguenti: a. durante il foraggiamento in stand di foraggiamento; b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo; c. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio l’insemi- nazione; d. tranne nei box per il parto, in alternativa la segatura in quantità sufficiente è ammessa come lettiera se la temperatura del porcile supera i seguenti valori: 20° C nel caso di suinetti svezzati, 15° C nel caso di suini da ingrasso e di suini da rimonta fino a 60 kg, 9° C nel caso di animali di peso superiore a 60 kg (compresi i verri riproduttori e le scrofe da allevamento non in lattazione); e. in caso di comportamento aggressivo verso i suinetti o di problemi agli arti la scrofa in questione può essere fissata a partire dall’inizio del com- portamento di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto; f. durante cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto fino allo svezzamento è ammessa la stabulazione individuale con accesso in permanenza a un’area di riposo di cui al numero 5.1 e a un’area priva di lettiera;

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g. durante la monta le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze di cui alla lettera d o al numero 5.1 lettera a; il primo e l’ultimo giorno della stabulazione individuale occorre documen- tare la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali; h. nel caso di animali malati o feriti sono ammesse le deroghe assoluta- mente necessarie in relazione alla malattia o alla ferita, all’occorenza gli animali devono essere ricoverati separatamente, sono ammessi box ad area unica con un'area di riposo di cui al numero 5.1 lettera a;

6 Conigli 6.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a: a. un’area ricoperta da lettiera che consenta agli animali di raspare; b. un’area sopraelevata che può essere perforata se la larghezza delle tra- verse o il diametro delle barre e le dimensioni delle fessure o dei fori sono adeguate al peso e alla taglia degli animali. 6.2 La distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate deve essere di almeno 20 cm. 6.3 Per coniglia madre con animali giovani deve essere disponibile un nido sepa- rato ricoperto da lettiera e con una superficie di almeno 0,10 m2. 6.4 Ogni box che ospita un gruppo di animali giovani svezzati deve avere una superficie di almeno 2 m2. 6.5 Per animale devono essere disponibili le superfici seguenti: Superfici minime per coni- Superfici minime per animale giovane glia madre, al di fuori del nido

Con figliata Senza figliata Dallo Dal 36° fino A partire e in relazione svezzamento all’84° giorno dall’85° con il numero fino al di vita giorno di 6.7 35° giorno di vita vita

Superficie totale mi- 1,501 0,601 0,101 0,151 0,251 nima per animale (m2, di cui – superficie minima 0,50 0,25 0,03 0,05 0,08 ricoperta da let- tiera per animale (m2 – superficie minima 0,40 0,20 0,02 0,04 0,06 sopraelevata per animale (m2 1 Almeno sul 35 % della superficie l’altezza utile deve misurare al minimo 60 cm.

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6.6 Gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere ricoverati separata- mente. In tal caso per gli animali deve essere disponibile una superficie mi- nima per coniglia madre senza figliata secondo il numero 6.5. 6.7 Durante il periodo compreso tra due giorni al massimo prima della data pro- babile del parto e dieci giorni al massimo dopo il parto, le coniglie madri non devono essere tenute in gruppi.

7 Pollame da reddito 7.1 Gli animali devono avere accesso a: a. un comparto della stalla ricoperto da lettiera con posatoi sopraelevati; e b. un'area con clima esterno (ACE) accessibile quotidianamente durante il giorno. 7.2 Nei pollai per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, nelle aree in cui l'intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l'in- tensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale. 7.3 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i polli da ingrasso devono avere a disposizione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per il tipo di ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell'autorizza- zione in merito al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate. 7.4 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i tacchini devono avere a disposi- zione nel pollaio sufficienti possibilità di ritirarsi (p.es. ottenute utilizzando balle di paglia) nonché posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comporta- mento e alle attitudini fisiche degli animali. 7.5 L’accesso all’ACE di cui al numero 7.1 lettera b dev’essere documentato se- condo le disposizioni della lettera B numero 1.6. 7.6 L'accesso all'ACE può essere limitato in caso di innevamento nelle vicinanze o di temperatura nell’ACE troppo bassa rispetto all’età degli animali. Le limi- tazioni vanno documentate nel registro delle uscite con l'indicazione del mo- tivo («neve» o temperatura nell’ACE a mezzogiorno). 7.7 L'accesso all'ACE è facoltativo a. per galline e galli fino alle ore 10 e dall’entrata nel pollaio sino alla fine della 23a settimana di vita; b. per polli da ingrasso durante i primi 21 giorni di vita; c. per tacchini e pulcini per la produzione di uova nei primi 42 giorni di vita;

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7.8 L’ACE deve essere: a. completamente coperta; b. provvista di una lettiera sufficiente; ad eccezione dell'ACE di pollai mo- bili; c. provvista delle seguenti dimensioni minime:

Animali Superficie del suolo Dimensione minima Per effettivi di oltre 100 animali: dell’ACE della parete aperta larghezza delle aperture che dal pollaio (intera superficie ri- dell’ACE; sono am- danno sull'ACE e delle aperture verso il coperta da lettiera) messe reti metalliche o pascolo in materiale sintetico

Galline e galli – almeno 43 – almeno 17 – complessivamente al- m2 m2 meno 1,5 m per 1000 ani- per 1000 per 1000 mali; animali animali – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

Pollastre, pollastri – almeno 32 – almeno 13 – complessivamente al- e pulcini per la m2 m2 meno 1,5 m per 1000 ani- produzione di per 1000 per 1000 mali; uova (dal 43° animali animali – ogni apertura deve essere giorno di vita) larga almeno 0,7 m.

Polli da ingrasso e – almeno il 20 – almeno l’8 – complessivamente al- tacchini per cento per cento meno 2 m per 100 m2 della super- della super- della superficie del suolo ficie del ficie del all’interno del pollaio; suolo all’in- suolo all’in- – ogni apertura deve essere terno del terno del larga almeno 0,7 m. pollaio pollaio

7.9 Per i polli da ingrasso le aperture che dal pollaio danno sull'ACE devono es- sere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percorrere fino alla prossima apertura non superi 20 m.

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B Esigenze del programma URA

1 Esigenze generali e documentazione dell'uscita 1.1 Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed erba- cee, a disposizione degli animali. 1.2 Per superficie di uscita si intende una superficie all'aperto a disposizione degli animali per l'uscita, provvista di un rivestimento o ricoperta con materiale adeguato in quantità sufficiente. 1.3 Il Cantone stabilisce quale area della superficie di uscita posta verticalmente sotto una tettoia è considerata non coperta; a tal fine tiene conto in particolare dell'altezza sulla quale si trova la grondaia. 1.4 Dal 1° marzo al 31 ottobre l’area non coperta di una superficie di uscita può essere ombreggiata. 1.5 I punti fangosi sui pascoli, eccetto i pantani per yak, bufali e suini, devono essere recintati. 1.6 L’uscita deve essere riportata in un apposito registro al più tardi entro tre giorni. Conformemente all’organizzazione dell’uscita, essa deve essere docu- mentata per gruppo di animali cui è stata concessa l’uscita comune o per sin- golo animale. Se le disposizioni concernenti l'uscita sono rispettate da tutto il sistema di detenzione, non si deve documentare l'uscita. Le semplificazioni nella tenuta del registro sono stabilite di seguito in modo specifico per cia- scuna categoria di animali.

2 Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina 2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite all’aperto: a. dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo; b. dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 13 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo. 2.2 In alternativa al numero 2.1, agli animali da allevamento di sesso maschile e agli animali da allevamento di sesso femminile di età inferiore a 160 giorni nonché agli animali da ingrasso della specie bovina e ai bufali deve essere concesso in permanenza accesso a una superficie di uscita durante tutto l'anno. 2.3 L'accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato nelle se- guenti situazioni: a. durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e durante i dieci giorni successivi al parto; b. in relazione a un intervento praticato sull’animale;

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c. per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto devono essere documentati prima dell'inizio della deroga; d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il foraggiamento o la pulizia della superficie di uscita. 2.4 Esigenze relative alla superficie di pascolo: a. per animali della specie bovina e bufali nonché per animali delle specie caprina e ovina la superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che nei giorni con uscita al pascolo conformemente alla lettera B numero 2.1 o 2.2 gli animali possano coprire almeno il 25 per cento del loro fabbiso- gno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli; b. per animale della specie equina presente sul pascolo deve essere dispo- nibile una superficie di 8 are. Se sulla stessa superficie sono presenti con- temporaneamente cinque o più animali la superficie per animale può es- sere ridotta al massimo del 20 per cento. 2.5 Invece dell’uscita al pascolo, nelle seguenti situazioni agli animali può essere concessa l’uscita a una superficie di uscita: a. durante o dopo forti precipitazioni; b. in primavera, finché la vegetazione locale non consente il pascolo; c. durante i primi dieci giorni del periodo dell’asciutta.

2.6 Agli animali della specie bovina e ai bufali va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita: a. superficie di uscita accessibile in permanenza agli animali: Animali Superficie totale Di cui superficie minima1 minima non co- m2/animale perta, m2/ani- male

Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori ri- 10 2,5 produttori Animali giovani di oltre 400 kg 6,5 1,8 Animali giovani da 300 a 400 kg 5,5 1,5 Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 4,5 1,3 300 kg Animali giovani di età inferiore a 120 giorni 3,5 1 1 La superficie totale comprende l’area di riposo, l’area di foraggiamento e l’area di movimento degli animali (compresa la superficie di uscita provvista di rivesti- mento accessibile in permanenza agli animali). 2 Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.

b. superficie di uscita non accessibile in permanenza agli animali:

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Animali Superficie minima di uscita, m2/ani male1

con corna senza corna

Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori 8,4 5,6 riproduttori Animali giovani di oltre 400 kg 6,5 4,9 Animali giovani da 300 a 400 kg 5,5 4,5 Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino 4,5 4 a 300 kg Animali giovani di età inferiore a 120 giorni 3,5 3,5 1 Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita non deve essere co- perto. 2 Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.

c. superficie di uscita di una stalla a stabulazione fissa: Animali Superficie minima di uscita, m2/ani male1

con corna senza corna

Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori 12 8 riproduttori Animali giovani di oltre 400 kg 10 7 Animali giovani da 300 a 400 kg 8 6 Animali giovani di età superiore a 160 giorni, fino 6 5 a 300 kg 1 Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita non deve essere co- perto. 2 Negli ultimi 2 mesi prima della data probabile del parto.

2.7 Agli animali della specie equina va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita: La superficie di uscita è per gli animali ... Altezza al garrese dell’animale

< 120 120-134 134-148 148-162 162-175 >175 cm cm cm cm cm cm

– accessibile in permanenza: almeno ... m2/animale1,2 12 14 16 20 24 24 – non accessibile in permanenza: almeno ... m2/animale1,2 18 21 24 30 36 36 1 Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita non deve essere co- perto.

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2 Se diversi animali si trovano su una superficie di uscita, la superficie minima corrisponde alla somma delle superfici minime dei singoli animali. Se un gruppo comprende almeno 5 animali, la superficie può essere ridotta al mas- simo del 20 per cento.

2.8 La superficie di uscita per animali della specie caprina adempie le esigenze relative alla superficie del box di cui all’allegato 1 tabella 5 numeri 331 e 332 OPAn12. La superficie di uscita non deve essere coperta per almeno il 25 per cento. 2.9 La superficie di uscita per animali della specie ovina adempie le esigenze re- lative alla superficie del box di cui all’allegato 1 tabella 4 numero 22 OPAn. La superficie di uscita non deve essere coperta per almeno il 50 per cento.

3 Animali della specie suina 3.1 A tutte le categorie di animali della specie suina, escluse le scrofe da alleva- mento in lattazione, deve essere concessa ogni giorno un’uscita di diverse ore. Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti: a. per cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto, du- rante i quali le scrofe sono tenute in un box per il parto; b. per dieci giorni al massimo durante il periodo della monta, quando le scrofe sono tenute in box individuali; per ogni gruppo di animali occorre documentare la data del primo e dell’ultimo giorno della stabulazione individuale senza uscita nonché il numero di animali. 3.2 Durante il periodo di allattamento a tutte le scrofe da allevamento in lattazione deve essere concessa un’uscita giornaliera di almeno un’ora durante un pe- riodo minimo di venti giorni. 3.3 Superfici di uscita provviste di un rivestimento Animali Superficie minima di uscita1 m2/animale

Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi 4,0 Scrofe da allevamento non in lattazione, di età supe- 1,3 riore a 6 mesi Scrofe da allevamento in lattazione 5,0 Suinetti svezzati 0,3 Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg 0,65 Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg 0,45 1 Almeno il 50 per cento della superficie minima di uscita non deve essere provvi- sto di un rivestimento.

12 RS 455.1

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3.4 Qualora gli animali della specie suina siano tenuti su un pascolo o su una su- perficie di uscita non provvista di un rivestimento, mediante una superficie sufficientemente grande e una gestione adeguata deve essere garantito che le superfici e l'ambiente non siano eccessivamente inquinati. Le aree di forag- giamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.

4 Pollame da reddito 4.1 Agli animali deve essere concessa ogni giorno un’uscita al pascolo dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante 5 ore. 4.2 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti: a. durante o dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento o di inneva- mento nelle vicinanze, l’accesso al pascolo può essere sostituito dall’ac- cesso a un’ACE giusta la lettera A numero 7.7; b. qualora l'accesso all'ACE sia limitato conformemente alla lettera A nu- meri 7.5 e 7.6, anche l'accesso al pascolo può essere limitato; c. per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova l'accesso al pascolo può essere concesso tra il 1° novembre e il 30 aprile mediante l'accesso a una superficie di uscita non coperta; questa deve presentare una superficie di almeno 43 m2 per 1'000 animali ed essere rivestita con un materiale nel quale gli animali possano raspare; d. per le galline, in relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta, è possibile impedire l’accesso degli animali al pascolo durante 21 giorni al massimo; e. le limitazioni dell'accesso degli animali al pascolo conformemente alle lettere b–d, vanno documentate indicandone il motivo nel registro delle uscite («precipitazioni», «vento», temperatura esterna a mezzogiorno, «muta»). 4.3 Esigenze relative al pascolo: a. per le aperture verso il pascolo vigono le stesse misure delle aperture verso l'ACE (lett. A n. 7.8); b. sul pascolo gli animali devono disporre di possibilità di ritirarsi come alberi, arbusti o ripari.

5 Cervi 5.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l'anno. 5.2 Per cervi di media taglia, per i primi otto animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m². Per ogni animale supplementare la

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superficie va incrementata di 240 m². Se gli animali hanno accesso in perma- nenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m². 5.3 Per cervi di grossa taglia, per i primi sei animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 4000 m². Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 320 m². Se gli animali hanno accesso in perma- nenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 800 m².

6 Bisonti 6.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l'anno. 6.2 Per i primi cinque animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m². Per ogni animale supplementare la superficie va incremen- tata di 240 m². Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici prov- viste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m².

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Allegato 6a (art. 82e cpv. 1-3)

Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticol- tura 1 Rinuncia a erbicidi in punti

a. Rinuncia all'impiego di erbicidi tra le fila; sotto il ceppo è im- 1 piegato erbicida solo su una fascia larga 50 cm. b. Totale rinuncia a erbicidi. 2 c. Totale rinuncia a erbicidi su superfici che danno diritto a con- 3 tributi di declività per i vigneti conformemente all'articolo 45 capoverso 1.

2 Rinuncia a fungicidi e impiego limitato di rame in punti

a. A partire dalla fioritura sono impiegati soltanto fungicidi se- 1 condo l'elenco «Prodotti fitosanitari per la viticoltura 2018»13. L'impiego di rame è limitato a 3 kg per ettaro e anno. b. Sono impiegati soltanto fungicidi secondo l'elenco «Prodotti 2 fitosanitari per la viticoltura 2018». L'impiego di rame è limi- tato a 3 kg per ettaro e anno. c. Superfici con varietà resistenti ai funghi secondo l’elenco 3 dell’UFAG «Varietà resistenti ai funghi»14: sono impiegati soltanto fungicidi secondo l'elenco «Prodotti fitosanitari per la viticoltura 2018». L'impiego di rame è limitato a 1 kg per et- taro e anno.

13 L’elenco può essere consultato sul sito Internet: www.agroscope.admin.ch > Temi > Pro- duzione vegetale > Viticoltura > Protezione dei vegetali in viticoltura > Raccomandazioni > Prodotti fitosanitari per la viticoltura 2018. 14 L'elenco ufficiale dell'UFAG «Varietà resistenti ai funghi» può essere consultato sul sito Internet: www.blw...

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Allegato 6b (art. 82g cpv. 1-3)

Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltiva- zione di barbabietole da zucchero 1 Rinuncia a erbicidi in punti

a. Riduzione di almeno il 50 per cento del quantitativo di erbicidi 2 per superficie mediante irrorazione delle fasce (dalla semina al raccolto). b. Totale rinuncia a erbicidi. 3

2 Riduzione o rinuncia a fungicidi e insetticidi in punti

a. Solo un trattamento con fungicidi e solo un trattamento con 1 insetticidi (dalla semina al raccolto) b. Rinuncia a fungicidi e insetticidi (dalla semina al raccolto) 2

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Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi N. 1.6.1 1.6.1 Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e am- monta per anno: a. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di 400 fr. per CN gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge b. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di pa- 320 fr. per CN scoli da rotazione c. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di altri 120 fr. per CN pascoli d. per altri animali da reddito che consumano foraggio 400 fr. per CN grezzo

N. 3.1.1 n. 1, 2 e 5 3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi per: Contributo per la qualità se- condo livelli qualitativi

I II

fr./ha e anno fr./ha e anno

1. Prati sfruttati in modo estensivo a. Zona di pianura 1080 1920 b. Zona collinare 860 1840 c. Zone di montagna I e II 500 1700 d. Zone di montagna III e IV 450 1100 2. Terreni da strame Zona di pianura 1440 2060 Zona collinare 1220 1980 Zone di montagna I e II 860 1840 Zone di montagna III e IV 680 1770 5. Siepi, boschetti campestri e rivieraschi 2160 2840

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N. 5.4 5.4 Contributi per il benessere degli animali Categoria di animali Contributo (fr. per UBG) per SSRA URA a. Categorie di animali della specie bovina e bufali: 1. vacche da latte 90 190 2. altre vacche 90 190 3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 90 190 giorni, fino al primo parto 4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 90 190 365 giorni 5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 – 370 giorni 6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 90 190 giorni 7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 90 190 730 giorni 8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 90 190 365 giorni 9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 – 370 giorni b. categorie di animali della specie equina: 1. animali di sesso femminile e animali di sesso ma- 90 190 schile castrati, di età superiore a 900 giorni 2. stalloni, di età superiore a 900 giorni – 190 3. animali, di età inferiore a 900 giorni – 190 c. categorie di animali della specie caprina: 1. animali di sesso femminile, di età superiore a un 90 190 anno 2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno – 190 d. categorie di animali della specie ovina: 1. animali di sesso femminile, di età superiore a un – 190 anno 2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno – 190 e. categorie di animali della specie suina: 1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi – 165 2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età supe- 155 370 riore a 6 mesi 3. scrofe da allevamento in lattazione 155 165 4. suinetti svezzati 155 165 5. rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da in- 155 165 grasso f. Conigli: 1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate 280 – all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa 2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 280 – giorni g. Pollame da reddito: 1. galline produttrici di uova da cova e galli 280 290

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2. galline produttrici di uova di consumo 280 290 3. pollastrelle, galletti e pulcini per la 280 290 produzione di uova 4. polli da ingrasso 280 290 5. tacchini 280 290 h. Animali selvatici: 1. cervi – 80 2. bisonti – 80

N. 5.5 Abrogato

N. 6.5 6.5 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto 6.5.1 Il contributo ammonta a 35 franchi per UBG e anno.

N. 6.6 6.6 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticoltura 6.6.1 Il contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticoltura è con- cesso a partire dal secondo punto conformemente alle modalità seguenti: Numero di punti Contributo per ettaro di superficie viticola notificata a. 2 400 fr. b. 3 550 fr. c. 4 700 fr. d. 5 850 fr. e. 6 1000 fr. 6.6.2 Il bonus ammonta al 10 per cento del contributo conformemente al numero 6.6.1.

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N. 6.7 6.7 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero 6.7.1 Il contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di barbabietole da zucchero è concesso conformemente alle modalità seguenti: Numero di punti Contributo per ettaro di superficie con barbabietole da zucchero notificata a. 1 200 fr. b. 2 400 fr. c. 3 600 fr. d. 4 800 fr. e. 5 1000 fr. 6.7.2 Il bonus ammonta al 10 per cento del contributo conformemente al numero 6.7.1.

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Allegato 8 (art. 105 cpv. 1)

Riduzione dei pagamenti diretti

N. 2.1.8 2.1.8 Dati sugli effettivi di animali Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento

a. Dichiarazione non corretta Effettivo di animali totale Riduzione di 100 fr. per UBG degli effettivi di animali nel non corrispondente o classi- interessata giorno di riferimento (senza ficazione non corretta degli effettivi di animali di cui animali nelle rispettive cate- all'art. 37 cpv. 1) (art. 98, 100 gorie e 105) b. Dichiarazione non corretta Effettivo dichiarato non de- Per tutte le lacune: correzione. degli effettivi medi (senza ef- tenuto in azienda In più riduzione di 100 fr. per fettivi di animali di cui all'art. Effettivo dichiarato da un al- UBG interessata 37 cpv. 1) (art. 98, 100 e 105) tro gestore detenuto in azienda (che non ha effet- tuato alcuna dichiarazione) Effettivo medio non corretto, plausibile o rintracciabile c. Effettivo di animali di cui Effettivo di animali di una o Correzione. In più riduzione di all'articolo 37 capoverso 1 re- più categorie registrato nella 200 fr. per UBG interessata gistrato nella banca dati sul BDTA non detenuto in traffico di animali (BDTA) azienda non corrispondente agli ani- In azienda sono detenuti ani- 200 fr. per UBG interessata mali detenuti nell'azienda mali di una o più categorie Nessuna correzione, tuttavia (art. 98, 100 e 105) non registrati nella BDTA computo nel bilancio delle so- per l'azienda stanze nutritive e nel bilancio foraggero d. Computo degli animali esti- La notifica d’entrata nella Correzione. In più riduzione vati nell'effettivo dell'azienda BDTA o l’autodichiarazione della differenza del contributo non corretto (art. 37 e 46). di animali che sono stati tra- (importo dichiarato meno dati sferiti per l’estivazione, av- corretti) viene contro la volontà dell’azienda cedente e. Dichiarazione del numero di Numero degli animali esti- Correzione. In più riduzione animali estivati e/o dei giorni vati e/o dei giorni non cor- della differenza del contributo non corretto (art. 98, 100 e retto, plausibile o rintraccia- (importo dichiarato meno dati 105) bile corretti)

N. 2.4.11 lett. d

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Lacuna per il punto di controllo Riduzione

d. Q II: più di 2 sfalci all'anno della fascia inerbita. La 200% x CQ II seconda metà è falciata meno di 6 settimane dopo la prima metà (all. 4 n. 6.2). Uso di falciacondizionatrici per lo sfalcio del margine erboso (art. 59 cpv. 5)

N. 2.4.17 2.4.17 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58, 200% x CQ I all. 4 n. 12.1) b. QI: assenza di provvedimenti fitosanitari, impiego di 300% x CQ I erbicidi ai piedi del tronco di alberi di età superiore ai 5 anni (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1) c. Q II: assenza o numero insufficiente di strutture che Nessuna riduzione; versamento del promuovono la biodiversità secondo le istruzioni, meno CQ II solo per alberi da frutto ad di 10 alberi in almeno 20 are, meno di 30 alberi per ha e alto fusto nei campi che adem- più di 30 m di distanza tra gli alberi, meno di un terzo piono le esigenze delle corone degli alberi ha un diametro di oltre 3 m, la superficie computabile è combinata localmente a una distanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2)

N. 2.4.19 lett. a Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; lavora- Ogni lacuna: 500 fr. zione del suolo nelle corsie, lavorazione profonda del suolo nelle corsie e in più di ogni seconda corsia; sfal- cio alternato non effettuato ogni seconda corsia a di- stanza di almeno 6 settimane; quota di graminacee di prati grassi e tarassaco superiore al 66 %; uso di frantu- matrici (art. 57, 58, all. 4 n. 14.1)

N. 2.9 2.9 Contributi per il benessere degli animali 2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per categoria di

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animali secondo l'articolo 73 e separatamente per il programma SSRA e URA applicando la formula seguente: Somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contri- buti URA o SSRA della rispettiva categoria di animali. Se il totale dei punti è uguale o superiore a 110, per l'anno di contribuzione non vengono versati contributi URA o SSRA per la rispettiva categoria di animali. 2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti al punteggio relativo a una la- cuna. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti o non vengono versati contributi URA né contributi SSRA per la rispettiva categoria di animali. 2.9.3 SSRA Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Non tutti gli animali tenuti Animali della specie bovina e Meno del 10 % degli animali: 60 in gruppo, deroghe non bufali (all. 6 lett. A n. 2.5- punti ammesse (art. 74 cpv. 1 2.6) lett. a, all. 6 lett. A n. 1.4) Animali della specie equina 10 % degli animali o oltre: 110 punti (all. 6 lett. A n. 3.5) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.4) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.3 Conigli (all. 6 lett. A n. 6.6 e 6.7) b. Intensità della luce diurna Tutti gli animali Intensità della luce diurna naturale naturale nella stalla infe- piuttosto ridotta: 10 punti riore a 15 lux (art. 74 cpv. 1 lett. c) Intensità della luce diurna naturale notevolmente ridotta: 110 punti c. Area di foraggiamento o Animali della specie bovina e 110 punti di abbeveraggio non prov- bufali (all. 6 lett. A n. 2.3) vista di un rivestimento o Animali della specie equina gli animali della specie (all. 6 lett. A n. 3.2) suina hanno accesso al fo- raggio durante la notte se Animali della specie caprina l’area di foraggiamento è (all. 6 lett. A n. 4.2) utilizzata anche come area Animali della specie suina di riposo (art. 74 cpv. 1 (all. 6 lett. A n. 5.1 lett. a e n. lett. b) 5.2)

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Lacuna per il punto di controllo Riduzione

d. Gli animali non hanno in Animali della specie bovina e Meno del 10 % degli animali: 60 permanenza accesso a due bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e punti diverse aree conformi alle 2.4) prescrizioni SSRA, dero- Animali della specie equina 10 % degli animali o oltre: 110 ghe non ammesse alle esi- (all. 6 lett. A n. 3.1 e 3.4) punti genze (art. 74 cpv. 1 lett. b, all. 6 lett. A n. 1.1 e Animali della specie caprina 1.2) (all. 6 lett. A n. 4.1 e 4.3) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1) Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7) e. Presenza di lettiera scarsa Animali della specie bovina: Presenza di lettiera conforme alle o lettiera inesistente, let- area di riposo con stuoie (all. esigenze SSRA scarsa: 10 punti tiera inadeguata (art. 74 6 lett. A n. 2.2 lett. b) cpv. 1 lett. b, all. 6 lett. A Animali della specie equina Presenza di lettiera conforme alle n. 1.3) esigenze SSRA troppo scarsa: 40 (all. 6 lett. A n. 3.1 lett. a) punti. Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1 lett. a) Lettiera conforme alle esigenze SSRA inesistente: 110 punti Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 lett. a e n. 5.3 lett. d) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1 lett. a) Pollame da reddito (all. 6 lett. A n.7.1 lett. a) f. Il giaciglio disponibile o Animali della specie bovina e Meno del 10 % del giaciglio o la stuoia non è conforme bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 lett. delle stuoie non conforme alle esi- alle esigenze SSRA (art. a e n. 2.2 lett. a) genze SSRA: 60 punti 74 cpv. 1 lett. b) Animali della specie caprina 10 % e oltre del giaciglio o delle (all. 6 lett. A n. 4.1) stuoie non conforme alle esigenze Conigli (all. 6 lett. A n. 6.3- SSRA: 110 punti 6.5) g. Durante il foraggiamento Animali della specie equina 110 punti gli animali sono disturbati (all. 6 lett. A n. 3.3) dai loro simili (art. 74 cpv. 1 lett. b) h. Area di riposo perforata Animali della specie suina 110 punti (art. 74 cpv. 1 lett. b) (all. 6 lett. A n. 5.1 lett. a)

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Lacuna per il punto di controllo Riduzione

i. Conigliera non conforme Conigli: distanza tra il suolo e 110 punti alle esigenze (art. 74 cpv. le superfici sopraelevate infe- 1 lett. b) riore a 20 cm (all. 6 lett. A n. 6.2); per le coniglie madri non per tutte le figliate vi è un nido conforme alle esi- genze SSRA (all. 6 lett. A n. 6.3); box per animali giovani inferiore a 2 m2 (all. 6 lett. A n. 6.4); superficie minima non raggiunta (all. 6 lett. A n. 6.5) j. I polli da ingrasso e i tac- Pollame da reddito (all. 6 lett. 60 punti chini dal 10° giorno di A n. 7.3 e 7.4); solo per polli vita non hanno a disposi- da ingrasso e tacchini zione un numero suffi- ciente di posatoi sopraele- vati conformi alle esi- genze SSRA (art. 74 cpv. 1 lett. b) k. Possibilità di ritirarsi in- Pollame da reddito (all. 6 lett. 10 punti sufficienti per i tacchini A n. 7.4) (art. 74 cpv. 1 lett. b) l. Non tutti gli animali sono Pollame da reddito (art. 72 60 punti ingrassati almeno per 30 cpv. 2); solo per polli da in- giorni grasso m. La superficie o le aperture Pollame da reddito (all. 6 lett. Differenza inferiore al 10 %: 60 dell’ACE non sono con- A n. 7.8 lett. c) punti formi alle esigenze Differenza del 10 % o oltre: 110 punti n. L’ubicazione delle aper- Pollame da reddito (all. 6 lett. 110 punti ture dell’ACE non è con- A n. 7.9; solo per polli da in- forme alle esigenze grasso) o. ACE non coperta o non Pollame da reddito (all. 6 lett. 60 punti sufficientemente aperta A n. 7.8 lett. a e c) verso l’esterno p. Numero di animali stabu- Pollame da reddito (all. 6 lett. 110 punti lati superiore a quello A n. 7.8 lett. c) massimo consentito q. Superficie del suolo Pollame da reddito (all. 6 lett. Presenza di lettiera scarsa: 10 punti nell’ACE (intera superfi- A n. 7.8 lett. b) cie) non sufficientemente Presenza di lettiera troppo scarsa: ricoperta da una lettiera 40 punti adeguata (art. 74 cpv. 1 Lettiera inesistente: 110 punti lett. b)

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Lacuna per il punto di controllo Riduzione

r. Accesso giornaliero Pollame da reddito (all. 6 lett. 4 punti per giorno mancante all’ACE non comprovato A n. 7.1 lett. b, n. 7.6 e 7.7) s. Gli animali non hanno ac- Pollame da reddito (all. 6 lett. 60 punti cesso durante tutto il A n. 7.1 lett. b e n. 7.6) giorno all’ACE t. La documentazione delle Pollame da reddito (all. 6 lett. 200 fr. uscite non è conforme alle A n. 7.5 e 7.6) esigenze

2.9.4 URA Lacuna per il punto di controllo Riduzione a. La superficie di uscita non Tutte le categorie di animali 110 punti è ubicata all’aperto (all. 6 lett. B n. 1.2 e 1.4) b. Punti fangosi non recintati Tutte le categorie di animali 10 punti o pascolo molto danneg- (all. 6 lett. B n. 1.1, 1.3 e 3.4) giato c. Rete parasole dall’1.11. al Tutte le categorie di animali 10 punti. 28.2. (all. 6 lett. B n. 1.4) d. La documentazione delle Tutte le categorie di animali 200 fr. uscite non è conforme alle (all. 6 lett. B n. 1.6) esigenze e. Agli animali non è con- Animali della specie bovina e 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno cessa l’uscita nei giorni ri- bufali nonché animali delle mancante chiesti specie equina, caprina e ovina 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3 e 2.5) mancante Animali della specie suina 4 punti per giorno mancante (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1 e 4.2) Cervi (all. 6 lett. B n. 5.1) Bisonti (all. 6 lett. B n. 6.1) f. Durata dell’uscita non ri- Animali della specie bovina e 110 punti spettata bufali (all. 6 lett. B n. 2.2); solo per animali di sesso ma- schile e animali di sesso fem- minile di età inferiore a 160 giorni g. Durata dell’accesso al pa- Animali della specie suina 60 punti scolo non adempiuta (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1 e 4.2)

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Lacuna per il punto di controllo Riduzione h. Dimensione del pascolo o Animali della specie bovina Differenza inferiore al 10 %: 60 della superficie di uscita (all. 6 lett. B n. 2.4 lett. a e n. punti non coperta troppo pic- 2.6) cola Differenza del 10 % o oltre: 110 Animali della specie equina punti (all. 6 lett. B n. 2.4 lett. b e n. 2.7) Animali della specie caprina (all. 6 lett. B n. 2.4 lett. a e n. 2.8) Animali della specie ovina (all. 6 lett. B n. 2.4 lett. a e n. 2.9) Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.3 Cervi (all. 6 lett. B n. 5.2 e 5.3) Bisonti (all. 6 lett. B n. 6.2) i. Gli animali al pascolo di- Pollame da reddito (all. 6 lett. Troppo poche: 10 punti spongono di troppo poche B n. 4.3 lett. b) possibilità di rifugio Inesistenti: 110 punti

j. Gli animali sono ingras- Pollame da reddito (art. 75 60 punti sati per meno di 56 giorni cpv. 4); solo per polli da in- grasso k. Parete aperta o aperture Pollame da reddito (all. 6 lett. Differenza inferiore al 10 %: 60 che dal pollaio danno A n. 7.8 lett. c e n. 7.9) punti sull'ACE o aperture verso il pascolo non conformi Differenza del 10 % o oltre: 110 alle esigenze punti

l. Numero di animali stabu- Pollame da reddito (all. 6 lett. 110 punti lati superiore a quello A n. 7.8 lett. c) massimo consentito m. Superficie del suolo Pollame da reddito (all. 6 lett. Presenza di lettiera scarsa: 10 punti nell’ACE (intera superfi- A n.7.8 lett. b) cie) non sufficientemente Presenza di lettiera troppo scarsa: ricoperta da una lettiera 40 punti adeguata (art. 74 cpv. 1 Lettiera inesistente: 110 punti lett. b) n. Accesso giornaliero Pollame da reddito (all. 6 lett. 4 punti per giorno mancante all’ACE non comprovato A n. 7.1 lett. b, n. 7.5 e 7.6) o. Gli animali non hanno ac- Pollame da reddito (all. 6 lett. 60 punti cesso durante tutto il A n. 7.1 lett. b e n. 7.5) giorno all’ACE

38

62

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2017

N. 2.10 2.10 Contributi per l’efficienza delle risorse 2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o me- diante la detrazione di una percentuale dei contributi per l'efficienza delle ri- sorse della superficie in questione. Laddove sulla stessa superficie vengano constatate più lacune, le riduzioni non sono cumulabili. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda reci- diva la riduzione è quadruplicata. 2.10.2 Procedimenti di spandimento a basse emissioni

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Per i procedimenti di spandimento a basse emissioni per Correzione del bilancio di conci- ettaro e dose non sono stati computati in Suisse-Bilanz mazione e 200 fr., in più eventuali 3 kg di azoto disponibile (art. 78 cpv. 3) riduzioni nell'ambito della PER (superamento del bilancio delle so- stanze nutritive) b. Per ogni superficie sono state notificate per i contributi Riduzione a quattro dosi; paga- più di quattro dosi (art. 78 cpv. 1) mento di quattro dosi c. Registrazioni (data dello spandimento e superficie con- 200 fr. cimata) non disponibili, errate o inutilizzabili (art. 78 cpv. 4) Riduzione del 120 % del totale dei contributi per i procedimenti di spandimento a basse emissioni se la lacuna permane dopo il termine suppletivo d. Dosi notificate per i contributi tra il 15.11 e il 15.2 (art. Correzione alle dosi che danno di- 78 cpv. 2) ritto ai contributi

2.10.3 Lavorazione rispettosa del suolo Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per la 200 % dei rispettivi contributi lavorazione rispettosa del suolo (art. 79 e 80) b. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per il 200 % dei rispettivi contributi contributo suppletivo per la rinuncia a erbicidi (art. 81) c. Le seguenti registrazioni per superficie sono incom- 200 fr. plete, mancanti, errate o inutilizzabili: tipo di lavora- Riduzione del 120 % del totale dei zione rispettosa del suolo, coltura principale e coltura contributi per la lavorazione rispet- principale precedente, impiego di erbicidi, superficie tosa del suolo se la lacuna permane (art. 80 cpv. 3) dopo il termine suppletivo

2.10.4 Impiego di una tecnica d’applicazione precisa

39

63

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2017

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante impie- Restituzione del contributo per gato per l'irrorazione della pagina inferiore della foglia l'acquisto di nuovi apparecchi o (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2) per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr. b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente Restituzione del contributo per nell'azienda (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2) l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.

2.10.5 Contributo per l’equipaggiamento di irroratrici con un sistema di risciacquo a ciclo dell’acqua di risciacquo separato per la pulizia di apparecchi per lo span- dimento di prodotti fitosanitari Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Sistema di pulizia dichiarato nella fattura non presente Restituzione del contributo per nell’azienda (art. 82a e all. 7 n. 6.4) l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr.

2.10.6 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Assenza di registrazioni secondo le istruzioni per 200 fr. il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive nello Suisse-Bilanz, versione 1.815, mo- Riduzione del 120 % del totale dei dulo supplementare 6 «Correzione lineare in fun- contributi per il foraggiamento sca- zione del tenore di sostanze nutritive degli ali- glionato di suini a tenore ridotto di menti» e modulo supplementare 7 «Bilancio im- azoto se la lacuna permane dopo il port/export» (art. 82c cpv.2 termine suppletivo

b. Superamento del tenore medio di proteina grezza 120 % dei rispettivi contributi di 11 grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJEDS) dell’intera razione di foraggio di tutti i suini tenuti (art. 82c cpv. 1)

2.10.7 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella viticoltura Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Inadempimento delle condizioni e degli oneri per 200 % dei rispettivi contributi l’impiego di insetticidi e acaricidi (art. 82e cpv. 4) b. Impiego di erbicidi e/o fungicidi che non rispet- 200 % dei rispettivi contributi tano le prescrizioni o superamento del quantitativo massimo di rame (all. 6a)

15 Le istruzioni possono essere consultate sul sito Internet: www.blw.admin.ch …………..

40

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Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2017

2.10.8 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella coltivazione di bar- babietole da zucchero Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Impiego di erbicidi, insetticidi e/o fungicidi che 200 % dei rispettivi contributi non rispettano le prescrizioni (all. 6b)

N. 3.6.3 lett. p p. Utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva (art. 10 % 34 cpv. 1, all. 2 n. 4.1.3 e 4.2.2)

N. 3.7.4 lett. d, e, f e k Abrogate

N. 3.7.5 lett. b, c, g e h Abrogate

N. 3.7.6 3.7.6 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini con provvedimenti di protezione delle greggi

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Assenza di provvedimenti di protezione delle Riduzione del contributo d’estiva- greggi in caso di richiesta di pascolo da rotazione zione all’aliquota del pascolo da con provvedimenti di protezione delle greggi (art. rotazione secondo l’allegato 7 nu- 47 cpv. 2 lett. a) mero 1.6 lettera b

41

65

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2017

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Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone

(Ordinanza sulle zone agricole)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle zone agricole è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».

Art. 4 cpv. 1 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.

Art. 5 Riproduzione e applicazione delle zone e delle regioni agricole 1 L'UFAG riporta le zone e le regioni agricole su carte topografiche digitali. Esse co- stituiscono il catasto della produzione agricola. L’UFAG riproduce le carte delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione map.geo.admin.ch. 2 In caso di modifiche dei limiti delle zone e delle regioni agricole, l’UFAG informa, sotto forma elettronica, i servizi interessati. 3 Le carte vanno utilizzate nei sistemi d'informazione geografica rilevanti per l’esecu- zione delle zone e regioni agricole nonché riprodotte nei geoportali ufficiali pubblici. In caso di modifiche dei limiti delle zone e delle regioni sul territorio di esecuzione,

RS .......... 1 RS 912.1

2017–...... 1 67

O sulle zone agricole RU 2017

la raccolta di geodati di base delle zone e delle regioni agricole va acquisita immedia- tamente dalla piattaforma per la geoinformazione della Confederazione data.geo.ad- min.ch e aggiornata: a. dall'UFAG: per tutta la Svizzera; b. dai servizi designati dai Cantoni: per il territorio di esecuzione; c. dai Comuni: per il territorio di esecuzione.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 68

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Ordinanza concernente i miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come se- gue:

Art. 2 cpv. 2 lett. b 2 Si applicano per analogia:

b. alle piccole aziende artigianali: gli articoli 8a e 9.

Art. 3 Dimensioni dell’azienda necessarie 1 Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se le dimensioni dell’azienda sono pari almeno a 1 unità standard di manodopera (USM). 2 Ai provvedimenti e alle installazioni per diversificare le attività secondo l'articolo

44 capoverso 1 lettera d si applicano le dimensioni minime richieste per le aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale (LDFR). 3 A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminolo- gia agricola (OTerm), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può stabilire coeffi- cienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari nonché per l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

1 RS 913.1 2 RS 211.412.11 3 RS 910.91

2017–...... 1 69

O. sui miglioramenti strutturali RU 2017

Art. 3a Dimensioni dell’azienda necessarie nelle aree a rischio 1 Nelle aree della regione di montagna e di quella collinare nelle quali è a rischio la gestione o una sufficiente densità d'insediamento, le dimensioni dell’azienda necessa- rie sono di almeno 0,60 USM. 2 L'UFAG fissa i criteri per stabilire se un'azienda è ubicata in un'area a rischio.

Art. 4 Presupposti personali 1 È data una formazione adeguata ai sensi dell'articolo 89 capoverso 1 lettera f LAgr se il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: a. una formazione professionale di base quale agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale (LFPr), integrata da una formazione professio- nale superiore conformemente all’articolo 43 LFPr nel campo professionale «Agricoltura»; b. una formazione professionale quale contadina con attestato professionale con- formemente all'articolo 43 LFPr; o c. una qualifica equivalente in una professione speciale dell'agricoltura. 2 Per l’aiuto iniziale giusta l’articolo 43, a complemento della formazione di base se- condo il capoverso 1 lettera a è equiparata alla formazione professionale superiore una gestione efficace dell'azienda durante un periodo di almeno tre anni, debitamente do- cumentata. 3 Nel caso di richiedenti coniugati è sufficiente che uno dei coniugi soddisfi le condi- zioni di cui al capoverso 1 o 2. 4 È equiparata a una qualifica di cui al capoverso 1 una gestione efficace dell'azienda durante un periodo di almeno cinque anni, debitamente documentata. 5 Per i gestori di aziende ubicate in aree di cui all'articolo 3a capoverso 1, è sufficiente l’esigenza relativa alla formazione di cui all’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 ottobre 20135 sui pagamenti diretti (OPD). 6 In caso di affitto temporaneo in vista della cessione dell'azienda a un successore, gli aiuti agli investimenti possono parimenti essere concessi ai proprietari che non gesti- scono personalmente l'azienda. 7 L’UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell’azienda.

Art. 5 Abrogato

4 RS 412.10 5 RS 910.13

2 70

O. sui miglioramenti strutturali RU 2017

Art. 6 Concetto di gestione In caso di aiuti iniziali e investimenti superiori a 500 000 franchi l’opportunità dell’in- vestimento previsto, l’orientamento strategico e lo sviluppo dell’azienda devono es- sere comprovati mediante un concetto di gestione.

Art. 8 cpv. 4 4 L’UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per il calcolo dell’onere sop- portabile.

Art. 8a Fondi propri 1 I crediti di investimento, escluso l’aiuto iniziale giusta l’articolo 43, sono concessi se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento dei costi residui (spese di investimento dedotti i contributi pubblici) con fondi propri. 2 Le prestazioni di terzi e la differenza tra il limite di aggravio e i mutui garantiti da pegno immobiliare gravati da interessi dell’azienda agricola prima dell’investimento possono essere computate come fondi propri. 3 Le spese di investimento vanno giustificate attraverso i rispettivi calcoli. Per spese superiori a 150 000 franchi per gruppo di elementi vanno richieste almeno tre offerte comparabili.

Art. 9 cpv. 2 e 3 2 Per affittuari di cui al capoverso 1 è sufficiente un diritto di superficie non a sé stante se il proprietario del fondo autorizza l'affittuario per almeno vent'anni a costituire un diritto di pegno immobiliare per l'ammontare del capitale di terzi necessario. 3 Se un progetto edilizio di affittuari di cui al capoverso 2 è sostenuto soltanto con un credito di investimento, la durata del pegno immobiliare a garanzia del credito e del contratto d’affitto si basa sul termine di rimborso pattuito contrattualmente.

Art. 11b lett. d d. per il provvedimento previsto esiste un concetto di gestione;

Art. 14 cpv. 1 lett. j 1 Contributi sono accordati per:

j. le pianificazioni agricole.

Art. 18 cpv. 3 3 In tutte le zone i contributi sono concessi a favore di provvedimenti edilizi tesi a conseguire obiettivi ecologici. L’UFAG stabilisce i provvedimenti edilizi da soste- nere.

3 71

O. sui miglioramenti strutturali RU 2017

Art. 19 cpv. 8 8 Il contributo giusta l’articolo 18 capoverso 3 ammonta al 25 per cento al massimo dei costi che danno diritto ai contributi, tuttavia a 50 000 franchi al massimo per azienda. Tale contributo è concesso a complemento del contributo forfettario di base di cui al capoverso 2. L’UFAG fissa l’importo dei contributi forfettari.

Art. 28 cpv. 2 e 3 2 Nella decisione l’UFAG stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti agli investimenti. 3 Se la pianificazione del progetto prevede contributi superiori a 5 milioni di franchi la decisione di principio è emessa d'intesa con l'Amministrazione federale delle fi- nanze.

Art. 28a cpv. 1bis, 2 lett. c e 2bis 1bis La convenzione stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti agli in- vestimenti. 2 La convenzione disciplina segnatamente:

c. i costi aventi diritto a un contributo e l’aliquota di contribuzione della Confe- derazione; 2bis Se la pianificazione del progetto prevede contributi superiori a 5 milioni di franchi la convenzione è conclusa d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 37 cpv. 6 lett. b 6 La durata di utilizzazione conforme è di:

b. per gli edifici agricoli 20 anni

Art. 43 cpv. 1 e 4 1 L'aiuto iniziale può essere concesso sino al compimento del trentacinquesimo anno di età. 4 Per le aziende con dimensioni pari o superiori a 5,0 USM, il credito di investimento per l'aiuto iniziale ammonta al massimo a 270 000 franchi.

Art. 44 cpv. 1 lett. b e c nonché 2 lett. b 1 I proprietari che gestiscono personalmente l'azienda possono ricevere crediti di in- vestimento per: b. Abrogata c. l'acquisto da terzi di case d'abitazione e di edifici di economia rurale, anziché realizzare un provvedimento edilizio; 2 Gli affittuari ricevono crediti di investimento per:

4 72

O. sui miglioramenti strutturali RU 2017

b. l'acquisto da terzi di un'azienda agricola, purché questa sia stata gestita in pro- prio per almeno sei anni.

Art. 46 cpv. 2 lett. c, 3 e 7 frase introduttiva 2 Il credito di investimento massimo per le nuove costruzioni è fissato come segue:

c. Abrogata 3 Se un richiedente rinuncia volontariamente ai contributi giusta l'articolo 19 capo- verso 2 lettera a, per gli edifici di economia rurale sono versate le aliquote forfettarie per la regione di pianura. 7 L'importo forfettario massimo ammonta al 50 per cento dei costi computabili dedotti eventuali contributi pubblici per:

Art. 47 Credito di investimento minimo Non vengono concessi crediti di investimento inferiori a 20 000 franchi.

Art. 48 cpv. 1, 1bis e 2 frase introduttiva 1 I crediti di investimento devono essere rimborsati entro 15 anni.

1bis A prescindere dal termine stabilito dal capoverso 1, l’importo minimo di rimborso annuo ammonta a 4000 franchi. 2 Entro il termine di cui al capoverso 1 il Cantone può:

Art. 49 cpv. 1 lett. f 1 Sono sostenuti con crediti di investimento:

f. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni, nonché il loro acquisto da parte di terzi al posto della costru- zione di nuovi edifici.

Art. 51 cpv. 3, 6 e 7 3 Non vengono concessi crediti di investimento inferiori a 30 000 franchi.

6 Il credito di investimento massimo per la costruzione di edifici alpestri è 6000 fran- chi per UBG. Le graduazioni dei crediti di investimento per elemento, parte di edificio o unità sono stabilite dall’UFAG in un’ordinanza. 7 Se un richiedente rinuncia volontariamente ai contributi giusta l’articolo 19 capo- verso 2 lettera b, per gli edifici alpestri viene versato il doppio dell’aliquota dei crediti d’investimento.

Art. 52 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d, 1bis e 2 1 I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:

d. Abrogata

5 73

O. sui miglioramenti strutturali RU 2017

1bis A prescindere dai termini stabiliti dal capoverso 1 lettere a e b, l'importo minimo di rimborso annuo ammonta a 6000 franchi. 2 Entro i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b, il Cantone può:

a. rinviare i rimborsi di due anni al massimo; b. sospendere i rimborsi per un anno, se le condizioni economiche del beneficia- rio peggiorano senza sua colpa.

Art. 55 cpv. 2 2 L'importo limite ammonta a:

a. 450 000 franchi, nel caso di crediti di investimento; b. 600 000 franchi, nel caso di crediti di costruzione.

Art. 59 cpv. 2 2 Anziché una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasmettere il credito di investimento, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'a- zienda o dell'impresa, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1, offra la garanzia richiesta e non vi sia alcun motivo di esclusione secondo l’articolo 12. È fatto salvo l'articolo 60.

Art. 63b Disposizione transitoria della modifica del … 2017 Per quanto concerne i presupposti personali giusta l’articolo 4 e i fondi propri giusta l’articolo 8a, le domande inoltrate al Cantone prima dell’entrata in vigore della modi- fica del …. 2017 sono valutate secondo il diritto previgente fino al 1° gennaio 2019.

II L’ordinanza dell’11 settembre 19966 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. c 1 L'organo d'esecuzione impiega le persone soggette al servizio civile:

c. in aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14, 18, 44 e 49 capoverso 1 lettera f OMSt.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

6 RS 824.01

6 74

O. sui miglioramenti strutturali RU 2017

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 75

O. sui miglioramenti strutturali RU 2017

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Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agri- coltura è modificata come segue:

Art. 2 Dimensioni dell’azienda necessarie 1 I mutui sono versati soltanto se le dimensioni dell’azienda sono pari almeno a 1 unità standard di manodopera (USM). 2 A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminolo- gia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti sup- plementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari.

Art. 3 Dimensioni dell’azienda necessarie nelle aree a rischio 1 Nelle aree della regione di montagna e di quella collinare nelle quali è a rischio la gestione o una sufficiente densità d'insediamento, le dimensioni dell’azienda necessa- rie sono di almeno 0,60 USM. 2 L'UFAG fissa i criteri per stabilire se un'azienda è ubicata in un'area a rischio.

Art. 7 cpv. 3 e 4 3 Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale i Cantoni possono fissare un importo massimo per azienda. 4 L’importo massimo non può essere inferiore a 200 000 franchi.

1 RS 914.11 2 RS 910.91

2017–...... 1 77

O. misure sociali collaterali nell’agricoltura RU 2017

Art. 10 cpv. 2 2 L'importo limite ammonta a 450 000 franchi, compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 78

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Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

(Ordinanza sulla consulenza agricola)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L'ordinanza del 14 novembre 20071 sulla consulenza agricola è modificata come se- gue:

Art. 1 lett. d La presente ordinanza disciplina: d. l’aiuto finanziario della Confederazione ai promotori per esami preliminari per lo sviluppo di progetti innovativi.

Art. 10 Aiuti finanziari per esami preliminari per lo sviluppo di progetti innovativi 1 Per esami preliminari per lo sviluppo di progetti innovativi in agricoltura possono essere concessi aiuti finanziari ai rispettivi promotori. 2 Le richieste di aiuti finanziari per esami preliminari devono contenere:

a. una descrizione del progetto, in particolare una descrizione degli obiettivi finali e parziali, dei gruppi target, delle fasi d'intervento, nonché delle competenze e delle responsabilità del promotore; b. un preventivo e un piano di finanziamento; 3 L'aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi del promotore per gli esami preliminari tuttavia a 20 000 franchi al massimo. 4 L'UFAG esamina le richieste e decide in merito alla concessione degli aiuti finan- ziari.

RS ...... 1 RS 915.1

2017–...... 1 79

Ordinanza RU 2017

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L'ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 22 Inoltro delle domande 1 Se le quote di contingente sono attribuite in funzione dell'ordine di entrata delle do- mande presso l'UFAG vige quanto segue: a. le domande possono essere inoltrate all'UFAG a partire dal primo giorno feriale di ottobre precedente l'inizio del periodo di contingentamento; b. per contingenti doganali interi o parziali suddivisi in più parti e per gli au- menti temporanei del contingente le domande possono essere inoltrate a partire dal primo giorno feriale del terzo mese precedente l’inizio della li- berazione; c. le deroghe sono disciplinate nel capitolo 4, nell'allegato 3 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici. 2 Le domande inoltrate lo stesso giorno sono considerate inoltrate contemporanea- mente. 3 Le esigenze relative ai richiedenti e alle domande sono disciplinate nel capitolo 4 e nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

Art. 24 Abrogato

1 RS 916.01

2017–...... 1 81

O. sulle importazioni agricole RU 2017

Art. 35 cpv. 3 3 Le quote del contingente doganale parziale n. 07.3 sono attribuite in funzione dell'or- dine di entrata delle domande.

Art. 35a Importazione di merci del contingente doganale parziale n. 07.3 1 Sono attribuite quote del contingente soltanto a persone iscritte nel registro di com- mercio della Svizzera o del Principato del Liechtenstein. 2 200 tonnellate del contingente doganale parziale sono attribuite a richiedenti che possono comprovare che nell'ultimo anno precedente la presentazione della domanda hanno importato per proprio conto merci del contingente doganale parziale n. 07.3 con un peso lordo di almeno 100 chilogrammi all'ADFC o all'ADC. Valgono come prova le copie delle dichiarazioni doganali nelle quali il richiedente è indicato come importatore. 3 10 tonnellate del contingente doganale parziale sono riservate a richiedenti che negli ultimi tre periodi di contingentamento non hanno ricevuto alcuna quota e che non partecipano alla ripartizione di cui al capoverso 2. Questi richiedenti ricevono una quota massima pari a 1000 chilogrammi lordi all'anno. Non possono cedere le loro quote con accordi sull'utilizzo giusta l'articolo 14. 4 I prodotti importati nell’ambito del contingente doganale parziale n. 07.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l’alimentazione umana.

Art. 44 Deroghe nel traffico commerciale I prodotti agricoli per i quali non esiste un contingente doganale secondo l'allegato 3 possono essere importati senza PGI fino a 20 chilogrammi lordi.

Art. 54b Disposizione transitoria della modifica del … Le domande in virtù dell'articolo 22 capoverso 1 di quote del contingente doganale che possono essere utilizzate durante tutto il periodo di contingentamento 2018 pos- sono essere inoltrate a partire dal 1° dicembre 2017.

II Gli allegati 1, 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

2 L’articolo 54b e l’allegato 3 numero 5 entrano in vigore il 1° dicembre 2017.

2 82

O. sulle importazioni agricole RU 2017

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 83

O. sulle importazioni agricole RU 2017

Allegato 1 (art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

N. 17 17. Disciplinamento del mercato: sementi Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 3. Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell'ordi- nanza del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione (RS 916.151). [1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili. Voce di tariffa Aliquota di dazio per 100 Numero di kg lordi Informazioni com- kg lordi senza obbligo di PGI plementari [1] (CHF)

0713.5015 0.00 PGI non necessario 0713.5018 0.00 PGI non necessario 1201.1000 0.10 20 1202.3000 0.10 PGI non necessario 1207.2100 0.10 20 1209.1090 0.00 20 1209.2100 0.00 PGI non necessario 1209.2200 0.00 PGI non necessario 1209.2300 0.00 PGI non necessario 1209.2400 0.00 PGI non necessario 1209.2500 0.00 PGI non necessario 1209.2919 0.00 PGI non necessario 1209.2960 0.00 PGI non necessario 1209.2970 0.50 20 1209.2980 0.00 PGI non necessario

4 84

O. sulle importazioni agricole RU 2017

Allegato 3 (art. 10)

Contingenti doganali interi e parziali

N. 2 2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini Contingente Prodotto Volume del contin- doganale n. gente doganale (capi) [1] [1] [1]

02 Animali della specie bovina 1200 03 Animali della specie suina 100 04 Contingente doganale n. 04 è ripartito come segue: 04.1 Animali della specie ovina 500 04.2 Animali della specie caprina 100 12 Sperma di toro (dosi/unità di applicazione) 800 000 [1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

N. 4 numero 07.3 4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina Contingente Prodotto Volume del contin- doganale n. gente doganale (ton- nellate) [1] [1] [1]

... 07.3 Latticini diversi 210 … N. 5 numeri 09, 09.1 e 09.2 5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova Contingente Prodotto Volume del contin- doganale n. [1] gente doganale (ton- [1] nellate lorde) [1]

09 Uova di volatili, in guscio, di cui 34 735 09.1 Uova di consumo 17 428 09.2 Uova di trasformazione destinate all’industria alimen- 17 307 tare …

5 85

O. sulle importazioni agricole RU 2017

Allegato 4 (art. 31 cpv.2

Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del con- tingente

12 000 t lorde 8 gennaio – 31 dicembre 12 000 t lorde 5 marzo – 31 dicembre 12 000 t lorde 7 maggio – 31 dicembre 12 000 t lorde 2 luglio – 31 dicembre 10 000 t lorde 3 settembre – 31 dicembre 12 000 t lorde 5 novembre – 31 dicembre

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Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

(Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L’ordinanza del 9 giugno 20061 sulla promozione dello smercio è modificata come segue:

Art. 1 Scopo

1 Lo scopo della presente ordinanza è incrementare i ricavi sui mercati dell’agricoltura svizzera 2 Gli aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza hanno lo scopo di:

a. incrementare il consumo di prodotti agricoli svizzeri rispetto a prodotti esteri della concorrenza e sostitutivi; b. indirizzare le preferenze in materia di consumi verso prodotti agricoli sviz- zeri possibilmente a elevato valore aggiunto; c. mantenere e sviluppare le esportazioni di prodotti agricoli svizzeri; d. creare sbocchi su nuovi mercati all’estero e diversificare le esportazioni di prodotti agricoli svizzeri; e. comunicare le prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura sviz- zera;

RS ........ 1 RS 916.010

2017–...... 1 87

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli RU 2017

Art. 1a Progetti che danno diritto a un aiuto

1 Gli aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza possono essere concessi per:

a. progetti organizzati a livello nazionale o sovraregionale per la promozione dello smercio di prodotti agricoli svizzeri; b. la comunicazione delle prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltu- ra svizzera; c. iniziative legate all'esportazione. 2 Beneficiano del sostegno in particolare:

a. l’ideazione, la produzione e le spese per i media della pubblicità di base, dei provvedimenti di marketing diretto nonché della comunicazione elettronica; b. i provvedimenti nel settore delle pubbliche relazioni; c. la partecipazione a fiere, esposizioni, eventi nonché le attività di sponsoriz- zazione; d. le attività di promozione delle vendite nel punto vendita; e. i costi di layout e design per la creazione di imballaggi in comune se questi garantiscono la riconoscibilità dell’origine svizzera; f. i progetti di ricerca di mercato e il controlling del marketing. 3 Beneficiano del sostegno i progetti in comune di più persone giuridiche o fisiche nel settore marketing/comunicazione. I progetti di singoli non sono sostenuti.

Art. 3 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

1 Sono considerati prodotti agricoli ai sensi della presente ordinanza:

a. i prodotti valorizzabili derivanti dalla produzione vegetale e dalla detenzione di animali da reddito; 2 I prodotti devono adempiere i requisiti relativi alle indicazioni di provenienza svizzere ai sensi degli articoli 48, 48a e 48b della legge del 28 agosto 19922 sulla protezione dei marchi e ai sensi dell'ordinanza del 2 settembre 20153 sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari.

Art. 4 cpv. 3 e 4 3 Sono computabili solo le spese direttamente collegate alla realizzazione del proget- to e necessarie per l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 1a capoverso 2. 4 Non sono computabili in particolare le spese seguenti:

a. riserve, accantonamenti e ammortamenti;

2 RS 232.11 3 RS 232.112.1

2 88

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli RU 2017

b. spese e gettoni di presenza degli enti promotori; c. costi per assunzione di personale, formazione e perfezionamento professio- nale interni nonché manifestazioni per il personale; d. contributi dei membri.

Art. 5 cpv. 2 lett. d 2 Non sono considerati mezzi finanziari propri segnatamente:

d. gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 8 Importo e genere di aiuto finanziario 1 L'aiuto finanziario ammonta al 40 per cento al massimo delle spese computabili.

2 Può ammontare al 50 per cento al massimo delle spese computabili se il progetto:

a. in base alla valutazione di cui all'articolo 13a è classificato come particolar- mente meritevole di essere promosso; o b. corrisponde a una delle priorità d'incentivazione di cui all'articolo 13 capo- verso 1. 3 L'UFAG può derogare all'aliquota massima di cui ai capoversi 1 e 2 per provvedi- menti finalizzati alla creazione dell'immagine in occasione di grandi eventi interna- zionali d'importanza nazionale.

Art. 9 Requisiti relativi ai provvedimenti che hanno diritto a un aiuto 1 I progetti devono soddisfare i seguenti requisiti: a. i provvedimenti devono perseguire uno degli scopi di cui all’articolo 1 capo- verso 2; b. i provvedimenti devono essere in funzione delle condizioni di mercato speci- fiche e degli obiettivi in materia di comunicazione; c. i provvedimenti devono servire a trasmettere i particolari pregi dei prodotti agricoli svizzeri o dei loro metodi di produzione; d. i mezzi finanziari impiegati devono essere proporzionati al valore aggiunto ottenuto e agli obiettivi d’efficacia; e. i mezzi finanziari propri necessari devono essere disponibili; f. i provvedimenti non possono basarsi su una pubblicità comparativa che si riferisce ad altri prodotti agricoli svizzeri;

3 89

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli RU 2017

g. i provvedimenti devono rifarsi agli obiettivi della strategia della qualità per l'agricoltura e la filiera alimentare svizzere di cui all'articolo 2 capoverso 3 LAgr; h. i provvedimenti e i sottoprogetti regionali devono costituire parte integrante di un concetto unitario di comunicazione dell'ente promotore nazionale o so- vraregionale ed essere coordinati da quest'ultimo. 2 I richiedenti devono disporre di una strategia a medio o a lungo termine. Questa va aggiornata almeno ogni quattro anni. 3 I richiedenti devono fissare obiettivi qualitativi e quantitativi per ogni anno di realizzazione per il progetto globale e i sottoprogetti nonché disporre di un concetto adeguato per il controlling del marketing. 4 I richiedenti devono fissare, per il progetto globale, obiettivi d'efficacia per quanto riguarda gli effetti sui gruppi target e sullo smercio di prodotti agricoli svizzeri. Questi vanno aggiornati almeno ogni quattro anni. 4 Per il controllo della contabilità i richiedenti devono incaricare un ufficio di revi- sione indipendente.

Titolo prima dell’art. 9a Sezione 2: Promozione dello smercio e comunicazione delle prestazioni d'interesse generale

Art. 9a Progetti organizzati a livello nazionale 1 Possono essere sostenuti progetti organizzati a livello nazionale concernenti:

a. prodotti agricoli; b. la comunicazione delle prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltu- ra svizzera; c. gli ambiti tematici seguenti: 1. prodotti di montagna e dell’alpe ai sensi dell’articolo 14 LAgr; 2. prodotti biologici ai sensi dell’articolo 15 LAgr; 3. prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o con indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell’articolo 16 LAgr; 4. prodotti regionali; 5. prodotti di produzione integrata; 6. marchio di provenienza comune per i prodotti agricoli svizzeri; 7. prestazioni di servizi nel settore dell’agriturismo. 2 Per prodotto agricolo nonché per ambito tematico ai sensi del capoverso 1 viene sostenuto soltanto un progetto organizzato a livello nazionale.

Art. 9b Progetti organizzati a livello sovraregionale

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Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli RU 2017

I progetti organizzati a livello sovraregionale possono essere sostenuti per quanto concerne i settori del marketing/comunicazione realizzati in comune nonché per la fornitura di prestazioni di servizi a progetti organizzati a livello regionale.

Art. 9c Progetti di comunicazione integrativi 1 Possono essere sostenuti progetti di comunicazione integrativi concernenti prodotti

agricoli, la comunicazione delle prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura svizzera, gli ambiti tematici di cui all'articolo 9a capoverso 1 lettera c nonché pluritematici e incentrati su più prodotti, che adempiono i seguenti requisi- ti: a. sono realizzati da gruppi di produttori e addetti alla trasformazione o com- mercianti nonché, all’occorrenza, consumatori; b. sono organizzati a livello nazionale; c. si rivolgono a particolari gruppi target, creano sbocchi su nuovi canali di smercio, si basano su nuove forme di cooperazione e partenariati, trattano nuovi temi di comunicazione o si distinguono per un altro approccio innova- tivo nella comunicazione. 2 Questi progetti possono essere sostenuti per quattro anni al massimo.

Art. 9d Bandi di concorso 1 L'UFAG può mettere a concorso provvedimenti di comunicazione su temi specifi- ci. Può derogare alle aliquote massime dell’aiuto finanziario di cui all'articolo 8 capoversi 1 e 2 e ai requisiti ai sensi dell'articolo 9c. 2 I bandi di concorso sono disciplinati dalla legislazione federale sugli acquisti

pubblici.

Titolo prima dell’art. 11 Abrogato

Art. 11 Abrogato

Titolo prima dell’art. 13 Sezione 5: Attuazione

Art. 13 Assegnazione dei mezzi finanziari 1 I mezzi finanziari disponibili sono assegnati in funzione delle priorità d’incentivazione agli ambiti d’incentivazione seguenti:

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Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli RU 2017

a. progetti concernenti prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 9a capoverso 1 lettera a; b. progetti concernenti ambiti tematici di cui all’articolo 9a capoverso 1 lettera c nonché progetti organizzati a livello sovraregionale concernenti prodotti regionali ai sensi dell’articolo 9b; c. progetti concernenti la comunicazione delle prestazioni d’interesse generale fornite dall’agricoltura svizzera ai sensi dell’articolo 9a capoverso 1 lettera b; d. iniziative legate all’esportazione ai sensi della sezione 4; e. progetti di comunicazione integrativi ai sensi dell’articolo 9c. 2 Le priorità d’incentivazione e l’assegnazione dei mezzi finanziari agli ambiti

d’incentivazione sono periodicamente verificate e adeguate. 3 I mezzi finanziari disponibili per progetti concernenti singoli prodotti agricoli ai

sensi dell’articolo 9a capoverso 1 lettera a sono assegnati ai singoli prodotti agricoli in funzione della loro attrattiva d’investimento. 4 I mezzi finanziari disponibili per i singoli ambiti tematici ai sensi dell’articolo 9a

capoverso 1 lettera c e per i progetti organizzati a livello sovraregionale ai sensi dell’articolo 9b sono assegnati loro in funzione della loro attrattiva d’investimento.

Art. 13a Criteri di valutazione Le domande sono valutate segnatamente in base ai criteri seguenti: a. adempimento dei requisiti di cui all’articolo 9 e, all’occorrenza, di cui all’articolo 9c; b. conformità a uno degli scopi di cui all’articolo 1 capoverso 2 e alla rispettiva priorità d’incentivazione ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1; c. efficienza dal profilo dei costi ed economicità; d. qualità dell’ideazione, dell’attuazione e del controllo dell’efficacia del pro- getto; e. risultati conseguiti negli anni precedenti.

Art. 14 Domande di sostegno ai sensi degli articoli 9a-9c 1 Le domande di sostegno ai sensi degli articoli 9a-9c vanno inoltrate entro il 31 maggio dell’anno precedente. 2 Devono contenere le indicazioni e i documenti seguenti: a. una descrizione del progetto; b. un concetto per il marketing; c. un preventivo; d. un piano di finanziamento;

6 92

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli RU 2017

e. un concetto per il controlling del marketing sui singoli provvedimenti e per il controllo del raggiungimento degli obiettivi d’efficacia definiti.

Art. 15 cpv. 1 e 3 lett. g 1 Le domande di sostegno per iniziative legate all'esportazione vanno inoltrate entro il 30 settembre dell'anno precedente. 3 Le domande per iniziative di prospezione del mercato devono contenere le indica- zioni e i documenti seguenti: a. un concetto per il controlling del marketing sui singoli provvedimenti e per il controllo del raggiungimento degli obiettivi d’efficacia definiti.

Art. 16 cpv. 1 1 L'UFAG si pronuncia con decisione in merito alla concessione degli aiuti finanzia- ri.

Art. 17 Controlling del marketing, controllo dell’efficacia e resoconto 1 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a effettuare un controlling del marketing sui singoli provvedimenti. Sottopongono i risultati all'UFAG nell'ambito di un resoconto annuale, al più tardi prima dell'ultimo versamento. 2 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a controllare il raggiungimento degli

obiettivi d’efficacia definiti. Almeno ogni quattro anni va stilato un resoconto sull’efficacia del progetto.

Art. 20a Disposizione transitoria della modifica del … Per domande con anno di realizzazione 2018 si applica il diritto previgente.

7 93

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli RU 2017

II

L'allegato è abrogato.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del ....

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L'ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 30 capoverso 6, «viticoltore» è sostituito con «gestore» e «impresa» è sostituito con «azienda», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Ingresso visti gli articoli 60 capoverso 4, 63 capoversi 2, 4 e 5, 64 capoversi 1, 2 e 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura, visti gli articoli 13 e 18 capoverso 4 della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari (LDerr), in esecuzione dell'allegato 7 dell'accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

Art. 22 Vini con indicazione geografica tipica Per vino con indicazione geografica tipica s'intende un vino designato mediante il nome del Paese o di una parte dello stesso, la cui estensione supera quella di un Cantone. Esso deve soddisfare i requisiti seguenti: a. l'uva è raccolta nell'area geografica che designa il vino;

RS ........ 1 RS 916.140 2 RS 910.1 3 RS … (Entra in vigore il 1° maggio 2017) 4 RS 0.916.026.81

2016–...... 1 95

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino RU 2017

b. il tenore minimo naturale richiesto di zucchero è di 14,4 °Brix per uve di vi- tigni bianchi e 15,2 °Brix per uve di vitigni rossi; c. la resa delle superfici è limitata a 1,8 kg/m2 nel caso di uve di vitigni bianchi e a 1,6 kg/m2 nel caso di uve di vitigni rossi.

Art. 24 Vini da tavola Per vino da tavola svizzero s'intende un vino proveniente da uve raccolte in Svizze- ra, il cui tenore minimo naturale richiesto di zucchero è di 13,6 °Brix per uve di vitigni bianchi e 14,4 °Brix per uve di vitigni rossi.

Art. 24b Certificato concernente la produzione di vino 1 I Cantoni certificano ai proprietari o ai gestori, per tutte le superfici viticole iscritte nel catasto viticolo conformemente all'articolo 4 e autorizzate per la produzione di vino giusta l'articolo 5, i vitigni autorizzati, le classi di vino, le rese massime, i tenori minimi di zucchero e le denominazioni del vino secondo le disposizioni di cui agli articoli 21-24. 2 I Cantoni allestiscono un certificato per proprietario o gestore e separatamente per vitigni, classi di vino e unità geografiche che possono essere utilizzate, secondo la legislazione federale o il diritto cantonale, per la denominazione o la designazione del vino. 3 Il certificato comprende almeno le seguenti informazioni:

a. un numero d’identificazione univoco; b. il nome del proprietario o del gestore; c. il vitigno; d. le classi di vino consentite in virtù degli articoli 21-24; e. l'unità geografica che può essere utilizzata per la denominazione del vino nonché eventuali riferimenti aggiuntivi; f. la superficie in m2 e la resa massima in kg.

Art. 28 Oggetto e principio 1 Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva destinato alla vinifi- cazione fino al momento della torchiatura. Fanno eccezione i prodotti provenienti da impianti di cui all'articolo 2 capoverso 4. 2 Il controllo della vendemmia è eseguito secondo il principio dell'autocontrollo e della sorveglianza sulla base di un'analisi dei rischi conformemente agli articoli 29, 30 e 30a.

Art. 29 Obblighi del vinificatore 1 Per vinificatore s'intende colui che ritira e torchia l’uva.

2 Per ogni partita di uva il vinificatore registra:

2 96

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino RU 2017

a. il numero del relativo certificato conformemente all'articolo 24b; b. il nome del gestore; c. il vitigno; d. il quantitativo in kg; e. il tenore naturale di zucchero in °Brix o °Oechsle; e f. la data d'entrata. 3 I gestori hanno l'obbligo di comunicare ai vinificatori i dati citati nel capoverso 2 lettere a-c. 4 Il vinificatore tiene i dati menzionati nel capoverso 1 a disposizione delle autorità di controllo. 5 Il vinificatore classifica le partite di uva sulla base del relativo certificato e dei dati di cui al capoverso 2 in una delle tre classi di vino definite negli articoli 21-24. 6 Il vinificatore registra i dati di cui ai capoversi 2 e 5 secondo le prescrizioni del Cantone di origine dell’uva.

Art. 30 Obblighi dei Cantoni 1 I Cantoni disciplinano il controllo della vendemmia nell’ambito delle disposizioni seguenti. 2 I Cantoni dispongono di un sistema elettronico che consente un confronto automa- tico delle partite di uva di cui all’articolo 29 capoverso 2 con i certificati di cui all’articolo 24b capoverso 4. In tal modo garantiscono che: a. un certificato non sia utilizzato più volte; b. un certificato sia utilizzato soltanto per una classe di vino; e c. le rese massime e i tenori minimi naturali di zucchero siano rispettati.

Art. 30a Esecuzione del controllo della vendemmia 1 I Cantoni eseguono il controllo della vendemmia in funzione dei possibili rischi. Tengono conto in particolare: a. dell'affidabilità degli autocontrolli già effettuati; b. degli antecedenti dell'azienda controllata per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni degli articoli 21–24; c. di ogni sospetto fondato d'infrazione alle disposizioni pertinenti; d. del numero di certificati e quindi di vitigni, classi di vino e denominazioni del vino nonché del numero delle partite di uva registrate di un’azienda con- trollata; e. della presenza di uva di superfici viticole di altri Cantoni; f. della quantità di uva incantinata.

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Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino RU 2017

2 I Cantoni controllano i vinificatori generalmente senza preavviso durante la ven- demmia. Ogni azienda d'incantinamento è controllata almeno ogni quattro anni. 3 I Cantoni dispongono, se del caso, il declassamento delle partite di uva e dei mosti secondo l'articolo 27. 4 I Cantoni allestiscono, per ogni vinificatore che incantina uva del loro territorio cantonale, una panoramica di tutti questi incantinamenti (scheda delle forniture). La scheda delle forniture contiene per ogni certificato almeno: a. i quantitativi raccolti in kg; b. la media ponderata del tenore naturale di zucchero in °Brix o °Oechsle. 5 Sulla scheda delle forniture i vinificatori devono essere identificabili in modo univoco mediante uno dei seguenti numeri: a. numero d’identificazione delle imprese (IDI) in virtù della legge federale del 18 giugno 20105 sul numero d'identificazione delle imprese; b. numero del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta la legge del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale.

Art. 30b Informazioni alla Confederazione 1 I Cantoni trasmettono per via elettronica all'organo di controllo del commercio dei vini di cui all’articolo 36 e secondo le prescrizioni dell’UFAG tutte le schede delle forniture. 2 Informano l’UFAG, secondo le sue prescrizioni, entro fino febbraio dell’anno seguente, sui risultati del controllo della vendemmia, segnatamente: a. sui certificati rilasciati giusta l’articolo 24b b. sulla classificazione delle aziende d'incantinamento secondo diverse catego- rie di rischio giusta il capoverso 2; c. sul numero di controlli in loco secondo il capoverso 3; d. sulle infrazioni constatate alle disposizioni degli articoli 21-24 nonché 29; e. sul numero di declassamenti disposti giusta il capoverso 4. 3 Inoltrano all’UFAG, entro fine dicembre dell’anno in corso, un rapporto della vendemmia che comprende i dati statistici secondo l’ordinanza del 30 giugno 19937 sulle rilevazioni statistiche. 4 Comunicano all’UFAG, entro fine novembre dell’anno in corso, le superfici vitico- le.

5 RS 431.03 6 RS 431.01 7 RS 431.012.1

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Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino RU 2017

Art. 31 cpv. 3 3 Qualora un Cantone non adempia i suoi obblighi secondo l’articolo 30, la Confede- razione può ridurre o negare l’importo forfetario annuale giusta il capoverso 1. Se l’importo forfetario è già stato versato, può richiederne la restituzione completa o parziale.

Art. 34 Obbligo del controllo, esenzione dall’obbligo del controllo 1 Ogni azienda che intende esercitare il commercio di vino sottostà al controllo del commercio dei vini e deve annunciarsi all'organo di controllo prima dell'inizio della sua attività. Ha i doveri menzionati nell’articolo 34a. 2 Le aziende che importano solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile o che li acquistano in Svizzera e li distribui- scono o rivendono soltanto a terzi per il loro fabbisogno privato possono essere incaricate di tenere una contabilità di cantina semplificata secondo l’articolo 35 capoverso 5 lettera b. 3 Sono esentate dal controllo del commercio dei vini, tuttavia sottostanno all’obbligo di tenere una contabilità di cantina semplificata secondo l’articolo 35 capoverso 5 lettera b le aziende: a. che in Svizzera ritirano o acquistano e rivendono solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta riportante la ragione sociale di una ditta assoggettata all'organo di controllo e di un sistema di chiusura non riutilizzabile; b. che non importano né esportano vino; e c. il cui volume annuale non supera 1000 hl. 4 Sono esentate dal controllo del commercio dei vini e non sottostanno all’obbligo di tenere una contabilità di cantina le aziende a. che producono esclusivamente per il proprio fabbisogno privato, b. che non sono dedite né alla distribuzione né alla commercializzazione; e c. la cui produzione totale non supera 500 litri. 5 Qualora si sospetti un’infrazione, l’attività delle aziende di cui ai capoversi 3-4 può essere sottoposta a controllo in qualsiasi momento. Si applicano per analogia le disposizioni di cui all’articolo 34a.

Art. 34a Obblighi delle aziende 1 Ogni azienda che esercita il commercio di vino deve tenere una contabilità di cantina su tutta l’attività secondo una forma ammessa dall’organo di controllo. La contabilità deve essere eseguita correntemente. Devono essere registrati in particola- re: a. le entrate e le uscite; b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali;

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Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino RU 2017

c. i quantitativi ripartiti secondo le annate, le varietà e le denominazioni speci- fiche e, in caso di vinificazione per un produttore di uva, secondo il proprie- tario del vino; d. ogni variazione di volume in seguito a un trattamento dei prodotti vitivinico- li; e. le perdite. 2 La contabilità va completata con i giustificativi usuali. La contabilità e i pertinenti giustificativi devono permettere di determinare in ogni momento: a. le denominazioni e le designazioni; b. i vitigni e le annate; c. gli stock in cantina; d. il tipo di utilizzazione dei prodotti vitivinicoli; e. il nome del proprietario del vino se l’azienda vinifica per altri produttori di uva. 3 Nel caso di prodotti indigeni, occorre presentare come mezzo di prova i documenti di registrazione di cui all'articolo 29 capoverso 1. 4 Nel caso di prodotti esteri, in applicazione dell'allegato 7 dell'accordo del 21 giu- gno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, come mezzo di prova per la determinazione della denominazione geografica, dell'annata, del vitigno e di ogni altro dato utilizzato per la designazione dev'essere presentato: a. un documento d'accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli; o b. un documento rilasciato o riconosciuto dal servizio competente del Paese produttore. 5 Ogni azienda che esercita il commercio di vino allestisce all’attenzione dell'organo di controllo un inventario dei suoi stock di prodotti vitivinicoli, indicando i quantita- tivi ripartiti secondo le varietà e le denominazioni specifiche nonché secondo le annate se il prodotto è messo in vendita con l'indicazione dell’annata. L'inventario è allestito ogni anno al 31 dicembre e inoltrato, corredato della firma del responsabile dell'inventario, all'organo di controllo al più tardi il 31 gennaio dell'anno seguente. 6 Su domanda, la contabilità di cantina dev'essere presentata all'organo di controllo. L'azienda fornisce all'organo di controllo l'aiuto necessario, ogni informazione utile e l’accesso all’azienda nonché a tutti i locali commerciali e di stoccaggio apparte- nenti all’azienda. 7 Su domanda, tutti i documenti, le etichette e i prodotti nonché la contabilità finan-

ziaria e aziendale che l’organo di controllo ritiene rilevanti per i controlli o come giustificativo gli vanno consegnati. L’azienda mette a disposizione gratuitamente i vini prelevati dall’organo di controllo per la campionatura.

6 100

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino RU 2017

Art. 35 Obblighi dell’organo di controllo 1 L'organo di controllo effettua il controllo in funzione dei possibili rischi. Esso tiene conto in particolare: a. dell'affidabilità degli autocontrolli già effettuati; b. dei rischi constatati in materia di assemblaggio, taglio e rispetto delle deno- minazioni e designazioni; c. degli antecedenti dell'azienda controllata per quanto riguarda il rispetto della legislazione; d. della dimensione dell'attività dell’azienda; e. della diversità dei vini commercializzati; f. della presenza di vini esteri; g. della presenza di vini svizzeri o esteri acquistati o appartenenti ad altre per- sone; h. di ogni sospetto fondato di infrazione alla legislazione; i. di eventuali condizioni meteorologiche particolari. 2 I controlli devono essere eseguiti almeno ogni quattro anni. In aziende che impor- tano annualmente al massimo 20 hl e solo prodotti in bottiglia muniti di un'etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile i controlli devono essere eseguiti alme- no ogni otto anni. 3 L’organo di controllo preleva campioni ufficiali. 4 In caso di contestazione l’organo di controllo può sequestrare prodotti e rinviare la loro vendita o il loro condizionamento fino alla decisione dell’autorità competente per un periodo di quattro settimane al massimo a partire dal momento della consta- tazione dell’infrazione. 5 L'organo di controllo ha inoltre i seguenti obblighi:

a. riceve le schede delle forniture dei Cantoni di cui all’articolo 30 nonché eventuali altri annunci, tiene un elenco delle aziende che praticano il com- mercio di vino e informa l’UFAG a riguardo; le aziende devono essere iden- tificabili mediante uno dei seguenti numeri univoci: 1. numero d’identificazione delle imprese (IDI) in virtù della legge federa- le del 18 giugno 20108 sul numero d'identificazione delle imprese, 2. numero del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta la legge del 9 ottobre 19929 sulla statistica federale; b. attua le disposizioni della contabilità di cantina semplificata d'intesa con l'UFAG;

8 RS 431.03 9 RS 431.01

7 101

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino RU 2017

c. notifica immediatamente le infrazioni alle autorità competenti; in casi gravi può denunciare le infrazioni anche alle autorità di perseguimento penale competenti; d. riceve gli inventari delle aziende, li riassume e trasmette il risultato all'UFAG al più tardi entro la fine del mese di marzo di ogni anno; e. allestisce, secondo le prescrizioni dell'UFAG, un rapporto annuo compren- dente i risultati dettagliati dei controlli e lo inoltra all'UFAG entro la fine del mese di marzo di ogni anno; f. informa l’opinione pubblica, nella forma adeguata, sui risultati dei controlli; g. presenta all’UFAG, su domanda, altri resoconti desiderati e gli trasmette tut- ti i documenti di cui dispone o ai quali ha accesso;

Art. 36 Organo di controllo 1 L'esecuzione del controllo è affidata alla fondazione «Controllo svizzero del com- mercio dei vini» (organo di controllo). 2 L'UFAG stipula un contratto di prestazione con l'organo di controllo. Il contratto disciplina in particolare gli obblighi dell'organo di controllo, la portata dell’accreditamento, la vigilanza, la protezione dei dati nonché le condizioni concer- nenti le ispezioni.

Art. 38 Spese di controllo ed emolumenti 1 Le spese dei controlli eseguiti dall'organo di controllo sono a carico degli assogget- tati al controllo. 2 L'organo di controllo stabilisce una tariffa degli emolumenti. Quest'ultima dev'es- sere approvata dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). 3 I costi delle analisi dei campioni prelevati dall’organo di controllo sono assunti dall’organo di controllo. Se le analisi danno adito a contestazioni i rispettivi costi sono a carico dell’azienda controllata.

Art. 39 Abrogato

Art. 40 Collaborazione con le autorità 1 Su domanda, l’organo di controllo trasmette immediatamente tutte le informazioni utili ai servizi federali e cantonali. 2 Esso comunica alle autorità competenti tutte le osservazioni su infrazioni alla legislazione agricola o a quella sulle derrate alimentari. 3 L'Amministrazione federale delle dogane comunica all'organo di controllo i dati relativi allo sdoganamento necessari ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

8 102

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino RU 2017

4 Su domanda, i servizi federali e cantonali forniscono agli organi di controllo ogni informazione utile alla loro attività. 5 Le autorità incaricate dell'esecuzione notificano immediatamente all'organo di controllo tutti i provvedimenti presi in seguito alle infrazioni notificate dall’organo di controllo. 6 Su domanda, l’UFAG può visionare tutti i documenti rilevanti delle autorità canto- nali impegnate nel trattamento delle infrazioni notificate dall’organo di controllo.

Art. 41 Vigilanza 1 L'organo di controllo sottostà alla vigilanza del DEFR.

Art. 48a Disposizioni transitorie della modifica del … 1 I Cantoni devono disporre al più tardi dal 1° gennaio 2019 di un sistema informati-

co che corrisponda alle disposizioni di cui all’articolo 30. Finché il Cantone non adempirà le disposizioni di cui all’articolo 30, per i vinificatori vigono gli obblighi di cui all’articolo 29 del diritto previgente. 2 Gli organi di controllo del commercio dei vini sotto la responsabilità dei Cantoni, riconosciuti equivalenti dall’UFAG, possono esercitare la loro attività di controllo al massimo fino al 31 dicembre 2018 secondo il diritto federale previgente. Le aziende che finora sottostavano al loro controllo dal 1° gennaio 2019 saranno sottoposte all’organo di controllo di cui all’articolo 36.

II L’allegato 1 è modificato come segue:

Voce «Œil-de-Perdrix»

Espressione Definizione

Œil-de-Perdrix Vino rosato a denominazione di origine controllata ottenu- to da uve della varietà Pinot nero. Può contenere esclusi- vamente Pinot grigio o Pinot bianco nella misura massima del 10 per cento.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

9 103

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino RU 2017

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Art. 55 Frase introduttiva cpv. 4 lett. c ed e nonché cpv. 5 4 I prodotti fitosanitari omologati secondo l'articolo 36 devono essere etichettati con- formemente alle pertinenti disposizioni estere. L’etichetta deve essere identica a quella utilizzata all’estero. Essa deve inoltre recare: c. il tenore di composti organici volatili (tenore COV) secondo l’elenco delle sostanze all’allegato 1 dell’ordinanza del 12 novembre 19972 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV); e. il numero di partita e la data di fabbricazione della formulazione; per prodotti omologati all'estero giusta l'articolo 52 (commercio parallelo) del Regola- mento (UE) n. 1107/20093, vanno utilizzati il numero di partita e la data di fabbricazione della formulazione utilizzati nello Stato membro dell’UE di provenienza secondo il regolamento (UE) 1107/2009. 5 Per l'etichettatura di cui al capoverso 4 lettera a è possibile avvalersi delle istruzioni allegate all'imballaggio fornite dal servizio d'omologazione.

1 RS 916.161 2 RS 814.018 3 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 652/2014, GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

2017–...... 1 105

Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2017

II

L'allegato 11 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 106

Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2017

Allegato 11 (art. 55 e 56)

N. 6 Ogni imballaggio di un prodotto fitosanitario deve recare in modo leggibile e indele- bile le seguenti indicazioni: 6. il numero di partita e la data di fabbricazione della formulazione;

3 107

Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2017

4 108

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Ordinanza concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ORFGAA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L’ordinanza del 28 ottobre 20151 concernente la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura è modificata come segue:

Art. 6a Contributo per la conservazione in situ di RFGAA 1 Per le superfici di conservazione in situ possono essere versati contributi se sono raggiunti i seguenti obiettivi di gestione: a. conservare la diversità genetica naturale; b. non alterare in maniera sostanziale la composizione botanica. 2 Le superfici che danno diritto ai contributi sono scelte in base ai seguenti criteri:

a. composizione botanica; b. gestione; c. distribuzione geografica; d. numero di ettari.

3 Hanno diritto ai contributi i gestori che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 capoversi 1 e 2 e 5-7 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD) nonché la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

RS .......... 1 RS 916.181 2 RS 910.13

2017–...... 1 109

O concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura RU 2017

4 Il contributo ammonta a 450 franchi per ettaro e anno.

5 L’UFAG decide in merito al diritto ai contributi. Può disporre l’esame preliminare delle domande da parte dei Cantoni. 6 I contributi possono essere versati finché gli obiettivi di gestione sono raggiunti.

7 Le procedure per il versamento dei contributi e i controlli degli obiettivi di gestione si rifanno, per analogia, alle disposizioni del titolo 3 OPD. L’esecuzione spetta ai Can- toni.

II 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 110

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Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

(Ordinanza BDTA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L'ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. b 2 Essa si applica per l'esecuzione:

b. della legislazione sull'agricoltura per gli animali della specie bovina, i bufali, i bisonti e gli equidi.

Art. 3 cpv. 1 lett. c 1 La storia dell'animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:

c. ubicazione e appartenenza territoriale delle singole aziende detentrici di ani- mali in cui si trova o si è trovato l'animale;

Art. 4 cpv. 1 lett. dbis 1 I Cantoni notificano all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) i seguenti dati e le rispettive mutazioni:

1 RS 916.404.1

2017–...... 1 111

OBDTA RU 2017

dbis. per le aziende agricole detentrici di animali secondo l’articolo 11 dell’ordi- 2 nanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (OTerm): l'appartenenza ter- ritoriale (art. 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulle zone agricole) dell'azienda a cui appartiene l'azienda detentrice di animali;

Art. 5 cpv. 4 4 I macelli devono notificare soltanto i dati di cui al capoverso 1 lettere b e c nonché per gli animali della specie bovina quelli di cui all'allegato 1 numero 1 lettera e.

Art. 6 cpv. 3 3 I macelli devono notificare soltanto i dati di cui al capoverso 1 e all'allegato 1 nu- mero 2 lettera c.

Art. 7 cpv. 2 2 I macelli devono notificare al gestore alla macellazione di animali delle specie ca-

prina e ovina anche i dati di cui all'allegato 1 numero 4 entro tre giorni lavorativi.

Art. 8 cpv. 1bis e 8 1bis I macelli devono notificare al gestore i dati di cui al capoverso 1 e le coordinate postali o bancarie. 8 Qualora alla nascita o all’importazione sia stata notificata una statura finale attesa superiore a 148 centimetri (altezza al garrese) e l'animale adulto non la raggiunga, il proprietario deve notificarlo.

Art. 10 cpv. 1 1 Ogni anno il gestore deve calcolare o determinare i dati seguenti secondo le indica- zioni dell'UFAG sulla base dei dati di cui all'articolo 5 e salvarli nella banca dati: a. l’effettivo secondo gli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 20134 sui pagamenti diretti (OPD) dei seguenti animali in base alle categorie: 1. animali della specie bovina, bufali ed equidi per azienda detentrice di ani- mali in aziende annuali, d'estivazione e con pascoli comunitari, con un elenco dei singoli animali; 2. bisonti per azienda detentrice di animali in aziende annuali, con un elenco dei singoli animali; b. l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per cate- gorie e azienda detentrice di animali il 1° gennaio (giorno di riferimento delle aziende annuali) in aziende annuali;

2 RS 910.91 3 RS 912.1 4 RS 910.13

2 112

OBDTA RU 2017

c. l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali ed equidi per categoria e azienda detentrice di animali il 25 luglio (giorno di riferimento dell'estiva- zione) in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari; d. l'evoluzione dell'effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per categoria e azienda detentrice di animali durante i periodi di calcolo di cui agli articoli 36 e 37 OPD in aziende annuali, d'estivazione e con pascoli comunitari.

Art. 11 cpv. 1bis e 4

1bis Possono cancellare online i dati che hanno notificato entro 10 giorni, fatta ecce- zione per la notifica del cambiamento dello scopo d'utilizzo negli equidi di cui all'al- legato 1 numero 3 lettera f. 4 Il macello può modificare online il numero BDTA del richiedente entro 30 giorni dalla macellazione giusta l'allegato 1 numero 1 lettera e punto 7, numero 3 lettera j punto 5 o numero 4 lettera g.

Art. 12 cpv. 1 lett. e 1 Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:

e. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all'articolo 11 OTerm5: l'ap- partenenza territoriale.

Art. 16 cpv. 1 lett. c n. 4, cpv. 1bis e cpv. 3 1 I detentori di animali e i macelli possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare i seguenti dati: c. i seguenti dati riguardanti gli animali che si trovano o si sono trovati nella loro azienda detentrice di animali: 4. Abrogato 1bis L'ultimo detentore di animali prima della macellazione e il macello possono inoltre ottenere dal gestore i risultati della classificazione neutrale della qualità di cui all'ar- ticolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 novembre 20036 sul bestiame da macello (OBM), consultarli e utilizzarli. 3 Le persone che effettuano l'identificazione di equidi nonché i servizi di rilascio del passaporto possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare le informazioni detta- gliate riguardanti gli equidi.

5 RS 910.91 6 RS 916.341

3 113

OBDTA RU 2017

Art. 20 cpv. 2bis e 7 2bis Assegna a ogni azienda agricola detentrice di animali secondo l’articolo 11 OTerm7 l'appartenenza territoriale a cui appartiene l'azienda detentrice di animali. 7 Trasmette all'organizzazione del mondo del lavoro professioni equestri ai fini della riscossione degli emolumenti per il fondo per la formazione professionale i seguenti dati di ogni azienda detentrice di animali con equidi: a. il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali; b. il nome e l'indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail del detentore di animali; c. il numero di equidi presenti nell’azienda detentrice di animali; d. il numero di equidi presenti nell’azienda detentrice di animali di età superiore a 1095 giorni; e. il numero di equidi con notifica del cambio di ubicazione.

Art. 21 cpv. 1, 3 periodo introduttivo e 4 1 Entro 15 giorni dal termine del rispettivo periodo di calcolo di cui all'articolo 36 OPD8, il gestore invia per via elettronica ai detentori di animali un elenco degli ani- mali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi in loro possesso, com- prese le indicazioni di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b, nonché i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi del capoverso 3. 3 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, determina il tipo di utilizza- zione della madre. 4 Mette a disposizione dei detentori di animali, degli organi competenti nonché di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all'articolo 13 uno stru- mento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono effettuare le seguenti conversioni: a. l'effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per cate- goria di animali in unità di bestiame grosso; e b. per l'alpeggio e l'estivazione, l'effettivo di animali della specie bovina, di bu- fali ed equidi per categoria di animali in carichi normali.

All. 1 n. 1 lett. e n. 6 6. esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 ca- poverso 1 OBM9, se rilevato

7 RS 910.91 8 RS 910.13 9 RS 916.341

4 114

OBDTA RU 2017

All. 1 n. 2 lett. c n. 6 6. esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 ca- poverso 1 OBM10, se rilevato

All. 1 n. 4 lett. fbis fbis. esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capo- verso 1 OBM11, se rilevato;

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

10 RS 916.341 11 RS 916.341

5 115

OBDTA RU 2017

6 116

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Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L'allegato dell'ordinanza del 28 ottobre 20151 sugli emolumenti per il traffico di animali è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 916.404.2

2017–...... 1 117

OEm-BDTA RU 2017

Allegato

(art. 3 e 4 cpv. 1)

Emolumenti Franchi

1 Fornitura di marche auricolari 1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare: 1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca aurico- lare doppia) 4.50 1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina –.50 1.1.3 per animali delle specie suina –.30 1.1.4 per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi –.30 1.2 Sostituzione di marche auricolari per animali delle specie bo- vina, ovina e caprina, bufali e bisonti, con un termine di conse- gna di cinque giorni feriali, per esemplare 2.25 1.3 Spese di spedizione, per invio: 1.3.1 costi forfettari 1.50 1.3.2 spese di spedizione secondo la ta- riffa postale 1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore 7.50

2 Registrazione di equidi 2.1 Registrazione di un equide alla notifica della nascita o della prima importazione 35.— 2.2 Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011 55.—

3 Notifica di animali macellati Notifica della macellazione di un animale: 3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti 4.50 3.2 animali della specie suina –.10 3.3 equidi 4.50

4 Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose 4.1 Animali della specie bovina, bufali e bisonti:

2 118

OEm-BDTA RU 2017

Franchi

4.1.1 notifica mancante secondo l'articolo 5 capoversi 2 e 4 dell'ordi- nanza BDTA del 26 ottobre 20112 5.— 4.1.2 indicazioni mancanti o lacunose della razza, del colore o del sesso dell'animale, del numero BDTA dell'azienda di prove- nienza dell'animale o del tipo di uscita, per cartolina di notifica 2.— 4.1.3 indicazioni mancanti o lacunose del numero BDTA dell'azienda detentrice dell'animale, del numero d'identificazione dell'ani- male, del numero d'identificazione della madre e del padre, della data di nascita, d'entrata, d'uscita, di decesso o di macellazione dell'animale, per cartolina di notifica 5.— 4.2 Animali della specie suina: 4.2.1 notifica mancante secondo l'articolo 6 capoversi 2 e 3 dell'ordi- nanza BDTA del 26 ottobre 2011 5.— 4.2.2 indicazioni mancanti o lacunose della data d'entrata, di macella- zione o del numero di animali, per cartolina di notifica 5.— 4.3 Equidi: 4.3.1 notifica mancante secondo l'articolo 8 capoversi 2-5 dell'ordi- nanza BDTA del 26 ottobre 2011 5.— 4.3.2 notifica mancante relativa alla nascita o alla prima importazione di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011 10.—

5 Consegna di dati 5.1 Elenco dei numeri d'identificazione degli animali di un effettivo all'attenzione delle organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché dei servizi d'igiene veterinaria di cui all'articolo 14 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011; co- sti forfettari per anno civile, azienda detentrice di animali e spe- cie animale; non vengono fatturati emolumenti se l'importo com- plessivo è inferiore a 20 franchi per anno civile 2.— 5.2 Estratti specifici o valutazioni di dati che devono essere allestiti dal gestore; ai servizi e alle ditte, organizzazioni e organi di con- In funzione trollo da essi coinvolte viene detratto dall'importo complessivo del dispen- un importo di 500 franchi per estratto specifico o valutazione di dio di dati tempo

6 Emolumenti per solleciti Sollecito per ogni mancato pagamento 20.—

2 RS 916.404.1

3 119

OEm-BDTA RU 2017

4 120

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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr)

Modifica del ….

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr) è modificata come segue:

Art. 6 lett. e ed f

Il sistema d'informazione per i dati sui controlli (Acontrol) contiene i seguenti dati: e. le informazioni concernenti misure amministrative e procedure penali di cui all'allegato 2 numero 3. f. Abrogata

Art. 7 cpv. 1 1 I Cantoni rilevano i dati di cui all'articolo 6 lettere d ed e sulla base dei controlli svolti.

Art. 8 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 1 I Cantoni registrano i dati entro i seguenti termini:

c. dati di cui all'articolo 6 lettera e: entro un mese dalla loro disponibilità. 2 Essi completano tutti i dati di un anno civile di cui all'articolo 6 lettere d ed e entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

1 RS 919.117.71

2017–...... 1 121

O. sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura RU 2017

Art. 21 Acquisizione dei dati per Agate Di norma i dati sono acquisiti da AGIS. I dati che non possono essere acquisiti da AGIS devono essere registrati dall'utente direttamente nel portale Internet Agate op- pure possono essere forniti ad Agate dal rispettivo sistema collegato.

Art. 22a Amministrazione degli accessi e degli utenti del portale Internet Agate per altri sistemi d’informazione 1 L’UFAG, su richiesta, può autorizzare che l’amministrazione degli accessi e degli utenti del portale Internet Agate si faccia carico dell’autenticazione di persone per un altro sistema d’informazione non raggiungibile tramite il portale Internet Agate se quest’ultimo: a. ha lo stesso gruppo di destinatari del portale Internet Agate; e b. sostiene in maniera determinante gli utenti nella gestione o nella detenzione di animali. 2 L’UFAG decide in merito alla richiesta di cui al capoverso 1 e fissa le modalità di utilizzo.

Art. 27 cpv. 7–10 7 Per la pubblicazione dei dati sui controlli di cui all'articolo 6 lettera d provenienti dai settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali, di competenza dell'USAV, si applicano gli articoli 22–24 dell'ordinanza del 6 giugno 20142 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pub- blico. 8 L’UFAG può rendere opportunamente accessibili l’indirizzo del gestore, i numeri d’identificazione e l’appartenenza territoriale agli enti incaricati dell’esecuzione dell’ordinanza del 25 maggio 20113 sulle designazioni «montagna» e «alpe», in par- ticolare agli enti di certificazione secondo l’ordinanza del 17 giugno 19964 sull'ac- creditamento e sulla designazione. 9 L’UFAG, su richiesta, può rendere accessibili online a terzi, come indicato di se- guito, i dati secondo l’articolo 2, l’articolo 6 – tranne i dati di cui alla lettera e – e l’articolo 14 della presente ordinanza se vi è il consenso del gestore o del detentore di animali: a. persone, organizzazioni o imprese che sostengono il gestore o il detentore di animali nella creazione di un valore aggiunto per i suoi prodotti; b. gestori di altri sistemi d’informazione non raggiungibili tramite il portale Internet Agate che consentono un accesso elettronico ai propri dati al ge- store o al detentore di animali e così facendo gli forniscono un sostegno nella gestione dell’azienda o nella detenzione di animali.

2 RS 916.408 3 RS 910.19 4 RS 946.512

2 122

O. sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura RU 2017

10 L’UFAG decide in merito alla richiesta di cui al capoverso 9 e fissa le modalità di utilizzo.

II L’allegato 2 è modificato come segue:

N. 1 titolo 1 Dati di base del controllo nel campo d'applicazione dell'OCoC5 e delle ordinanze di cui all’art. 2 cpv. 4 dell’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso (OPCN6)

N. 2 titolo e n. 2.1 2 Risultati del controllo nel campo d'applicazione dell'OCoC e delle ordi- nanze di cui all’art. 2 cpv. 4 OPCN 2.1 Lacune riscontrate con descrizione e informazioni complementari (entità / portata, recidiva e gravità)

N. 3 3 Informazioni concernenti misure amministrative e procedure penali nel campo d'applicazione dell'OCoC e dell’ordinanza del 23 novembre 20057 concernente la produzione primaria (produzione primaria vegetale) 3.1 Misure amministrative generali 3.2 Riduzioni di contributi in franchi o in punti nonché restituzioni di contributi in franchi

Numero 4 Abrogato

5 RS 910.15 6 RS … (Entra in vigore il 1° maggio 2017) 7 RS 916.020

3 123

O. sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura RU 2017

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 124

[Signature] [QR Code]

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

Modifica del …

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 3bis, 15 capoverso 2, 16a capoversi 1 e 2, 16h, 16k capoverso 1, 16n capoverso 1, 17 capoverso 2, 23, 23a, 24a, 30d capoverso 3 e 33a capoverso 3 dell’ordinanza 22 settembre 19972 sull’agricoltura biologica; d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno,

RS ... 1 RS 910.181 2 RS 910.18

2016–...... 1 125

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2017

Art. 4a Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti

Gli enti di certificazione e le autorità di controllo riconosciuti giusta l’articolo 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica sono elencati nell’allegato 4a.

Art. 4abis

Corrisponde all’articolo 4a vigente.

Art. 4ater

Corrisponde all’articolo 4abis vigente.

Art. 16a Amministrazione dei diritti di accesso a Traces 1 L’UFAG informa l’ente competente della Commissione europea sui beneficiari dei diritti di accesso a Traces che rilascia, e coordina con questo ente la collaborazione e i contatti relativi a Traces. 2 L’UFAG aggiorna i diritti di accesso in caso di cambiamenti.

Art. 16b Rilascio del certificato di controllo 1 Il certificato di controllo è rilasciato:

a. dall’autorità o dall’ente di certificazione del produttore o del trasformatore; b. se l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o dal trasformatore: dall'autorità o dall'ente di certificazione di questo operatore; 2 L’autorità o l’ente di certificazione è:

a. per importazioni giusta l’articolo 23 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica: l’autorità o l’ente di certificazione del Paese secondo l’allegato 4, di cui i prodotti sono originari o in cui sia stata eseguita l’ultima operazione ai fini della preparazione; b. per importazioni giusta l’articolo 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica: l’autorità o l’ente di certificazione dell’esportatore nel Paese di origine o del Paese in cui è stata eseguita l’ultima operazione ai fini della preparazione. 3 Prima di rilasciare il certificato di controllo, l’autorità o l’ente di certificazione:

a. controlla tutti i documenti di controllo, di trasporto e commerciali del prodotto in questione; b. effettua ove opportuno un controllo fisico dell’invio in questione, in base alla sua valutazione del rischio; c. verifica che per le derrate alimentari trasformate di Paesi giusta l’articolo 23 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, tutti gli ingredienti biologici del

2 126

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2017

prodotto siano stati certificati da un ente di certificazione riconosciuto anche per il Paese terzo interessato; d. verifica che per le derrate alimentari trasformate certificate da un ente giusta l’articolo 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, tutti gli ingredienti biologici siano stati certificati da un ente di certificazione giusta l’articolo 23 o 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica oppure da un ente di certificazione ammesso in Svizzera; e. se l’ultima operazione ai fini della preparazione e la trasformazione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche principali sono svolte da operatori diversi: 1. effettua un esame documentale completo sulla base di tutti i documenti di controllo pertinenti; 2. verifica che il prodotto sia stato esaminato da un’autorità legittimata o da un ente di certificazione legittimato giusta l’articolo 23 o 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica; e 3. effettua un controllo fisico ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio. 4 L’autorità o l’ente di certificazione conferma mediante la dichiarazione nella casella 18 del certificato di controllo, che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/20073.

Art. 16c Esigenze poste al certificato di controllo, capoversi 1, 4 e 5 1 Il certificato di controllo deve corrispondere all’allegato 9 parte A della presente ordinanza o al modello di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1235/20084. Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese. 4 Per originale del certificato di controllo si intende:

a. l’esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces; oppure b. un certificato di controllo firmato con una firma elettronica avanzata giusta l’articolo 2 lettera b della legge federale del 19 dicembre 20035 sulla firma elettronica o l’articolo 3 numero 11 del regolamento (UE) 910/20146 oppure con una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite a una firma.

3 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20 luglio 2007, pag.1. 4 Regolamento (CE) 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12 dicembre 2008, pag. 25. 5 RS 943.03 6 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28 agosto 2014, pag. 73).

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2017

5 Se l’originale del certificato di controllo è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces, l’autorità o l’ente di certificazione del Paese terzo, l’ente di certificazione nel quadro dell’esame giusta l’articolo 16d e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e ricezione del certificato di controllo che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in Traces.

Art. 16d Esame del certificato di controllo e dell’invio 1 Per ogni invio l’importatore deve presentare il certificato di controllo al suo ente di certificazione. L’importatore può commercializzare o preparare l’invio soltanto se l’ente di certificazione ha esaminato l’invio e compilato la casella 20 del certificato di controllo. L’esame dell’invio da parte dell’ente di certificazione comprende un esame documentale sistematico, controlli d’identità casuali, per verificare che i dati contenuti nei documenti di accompagnamento corrispondano all’invio, e controlli fisici in base a una valutazione del rischio. 2 Chiunque abbia accesso a Traces deve notificare senza indugio all’ente competente, mediante Traces,eventuali irregolarità e infrazioni. 3 Al ricevimento dell’invio, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di controllo per confermare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Trasmette quindi l’originale all’importatore che figura nella casella 11 del certificato di controllo. L’importatore deve conservare il certificato di controllo per almeno due anni.

Art. 16e Preparazione di un invio prima dello sdoganamento Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, a una o più preparazioni giusta l’articolo 4 lettera c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, anteriormente all’esecuzione della prima preparazione deve essere terminata la procedura giusta l’articolo 16d capoverso 1. Il numero di riferimento della dichiarazione in dogana per il deposito doganale o il traffico attivo di perfezionamento deve essere indicato nella casella 19 del certificato di controllo.

Art. 16f Suddivisione di un invio prima dello sdoganamento, capoversi 2, 6 e 7 2 Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, l’importatore trasmette mediante Traces all’ente di certificazione anche un estratto del certificato di controllo. 3 L’estratto del certificato di controllo è redatto in conformità dell’allegato 9 parte B.

4 Il competente ente di certificazione dell’importatore compila la casella 13 per confermare che l’estratto del certificato di controllo si riferisce al certificato di controllo indicato nella casella 3. 6 Abrogato

7 Al ricevimento del lotto il destinatario compila la casella 14 dell’estratto del certificato per confermare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in conformità

4 128

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2017

dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Il destinatario deve conservare l’estratto del certificato di controllo per almeno due anni.

II. 1 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa. 2 Gli allegati 4 e 9 sono sostituiti dalle versioni qui annesse. 3 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 4a secondo la versione qui annessa.

III. La presenta ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2018.

… Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

5 129

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2017

Allegato 2 (art. 2)

Concimi7, preparati e substrati autorizzati

N. 2.2

Designazione Descrizione: requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

... 2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale … Carbone vegetale*** L’unica materia prima ammessa per la produzione è legname allo stato naturale.

7 Sono salve le disposizioni dell’ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi (RS 916.171) e dell’ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007 sul libro dei concimi (RS 916.171.1).

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Allegato 4 (art. 4 e 16a cpv. 1 lett. a)

Elenco dei Paesi

1 Introduzione 1.1 Categorie di prodotti

Conformemente al regolamento (CE) n. 1235/20088 le categorie di prodotti sono indicate con il codice seguente:

Categoria di prodotti Codice

Prodotti vegetali non trasformati A Animali vivi o prodotti animali non trasformati B Acquacoltura1 C Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari D Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per E animali Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura F 1 Secondo l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica l’acquacoltura è esclusa dal campo d’applicazione della stessa ordinanza.

1.2 Esclusione del riconoscimento di prodotti durante il periodo di conversione

Gli animali e i prodotti animali ottenuti durante il periodo di conversione sono esclusi dai riconoscimenti relativi alle categorie di prodotti B e D per tutti i Paesi terzi elencati nel presente allegato.

2 Paesi Argentina 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A

8 Regolamento (CE) della Commissione dell’8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti dai paesi terzi, GU L 334 del 12 dicembre 2008, allegato IV.

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Animali vivi o prodotti animali non B trasformati Prodotti agricoli trasformati destinati ad D essere utilizzati come derrate alimentari1 Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura 1 Esclusi vino e lievito

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A, B ed F, ottenuti in Argentina, prodotti della categoria D trasformati in Argentina con ingredienti biologici ottenuti in Argentina. 3. Norme di produzione: Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica» 4. Autorità competente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar 5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

AR-BIO-001 Food Safety S.A. www.foodsafety.com.ar AR-BIO-002 Instituto Argentino para la Certificación y www.argencert.com Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos S.A. (Argencert) AR-BIO-003 Letis S.A. www.letis.org AR-BIO-004 Organización Internacional Agropecuaria www.oia.com.ar (OIA)

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2020.

Australia 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Prodotti agricoli trasformati destinati ad D Costituiti essenzialmente da uno o più essere utilizzati come derrate alimentari1 ingredienti di origine vegetale. Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura 1 Esclusi vino e lievito

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2017

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Australia e prodotti della categoria D, trasformati in Australia con ingredienti biologici ottenuti in Australia. 3. Norme di produzione: National standard for organic and bio-dynamic produce 4. Autorità competente: Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/ organic-bio-dynamic 5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

AU-BIO-001 Australian Certified Organic Pty Ltd. (ACO) www.aco.net.au AU-BIO-003 BIO-Dynamic Research Institute (BDRI) www.demeter.org.au AU-BIO-004 NASAA Certified Organic (NCO) www.nasaa.com.au AU-BIO-005 Organic Food Chain Pty Ltd. (OFC) www.organicfoodchain.com.au AU-BIO-006 AUS-QUAL Pty Ltd. www.ausqual.com.au

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2020.

Costa Rica 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Prodotti agricoli trasformati destinati D Solo prodotti vegetali trasformati. ad essere utilizzati come derrate alimentari1 Materiale vegetativo di moltiplicazione F e sementi per la coltura 1 Esclusi vino e lievito

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Costa Rica e prodotti della categoria D, trasformati in Costa Rica con ingredienti biologici ottenuti in Costa Rica. 3. Norme di produzione: Reglamento sobre la agricultura orgánica

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2017

4. Autorità competente: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr 5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

CR-BIO-001 Servicio Fitosanitario del Estado, www.protecnet.go.cr/SFE/ Ministerio de Agricultura y Ganadería Organica.htm CR-BIO-002 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com CR-BIO-003 Eco-LOGICA www.eco-logica.com CR-BIO-004 Control unión Perú S.A.C. www.cuperu.com CR-BIO-006 Primus Labs. Esta www.primuslabs.com

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería www.sfe.go.cr 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2020.

Stati membri dell’UE 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Animali vivi o prodotti animali non B Ad eccezione dei conigli e dei relativi trasformati prodotti derivati non trasformati. Prodotti agricoli trasformati destinati ad D Ad eccezione dei prodotti trasformati, i cui essere utilizzati come derrate alimentari componenti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica contengono prodotti derivati da conigli ottenuti nell’UE. Prodotti agricoli trasformati destinati ad E essere utilizzati come alimenti per animali Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A ed F ottenuti nell’UE e prodotti delle categorie D ed E, trasformati nell’UE con ingredienti biologici ottenuti nell’UE o importati nell’UE: a. dalla Svizzera;

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2017

b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù degli articoli 33 capoverso 2, 38 lettera d e 40 del regolamento (CE) n. 834/20079 in combinato disposto con l’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/200810, a condizione che il riconoscimento valga per il prodotto interessato; oppure c. da un Paese terzo; i prodotti devono essere certificati da un’autorità di controllo o da un ente di controllo riconosciuti equivalenti dall’UE in virtù dell’articolo 33 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 in combinato disposto con l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, e questo riconoscimento deve valere per la categoria di prodotti interessata e il campo d’applicazione geografico. 3. Norme di produzione: Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 4. Autorità competente: European Commission, Agriculture Directorate-General, Unit H3 5. Enti di certificazione: Enti o autorità di controllo previsti dall’articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007. 6. Certificato di controllo: non necessario. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2020.

India 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Materiale vegetativo di moltiplicazione F e sementi per la coltura

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in India. 3. Norme di produzione: National Programme for Organic Production

9 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20 luglio 2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158, del 10 giugno 2013, pag. 1. 10 Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi; nuovo testo giusta la GU L 334 del 12 dicembre 2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2259, GU L 342/4 del 16 dicembre 2016, pag. … .

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4. Autorità competente: Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA), www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp 5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

IN-ORG-001 Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd. www.aditicert.net IN-ORG-002 APOF Organic Certification Agency (AOCA) www.aoca.in IN-ORG-003 Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd. www.bureauveritas.co.in IN-ORG-004 Control Union Certifications www.controlunion.com IN-ORG-005 ECOCERT India Pvt. Ltd. www.ecocert.in IN-ORG-006 Food Cert India Pvt. Ltd. www.foodcert.in IN-ORG-007 IMO Control Private Limited www.imocontrol.in IN-ORG-008 Indian Organic Certification Agency www.indocert.org (Indocert) IN-ORG-009 ISCOP (Indian Society for Certification www.iscoporganiccertification. of Organic Products) org IN-ORG-010 Lacon Quality Certification Pvt. Ltd. www.laconindia.com IN-ORG-011 Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. www.nocaagro.com IN-ORG-012 OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd. www.onecertasia.in IN-ORG-013 SGS India Pvt. Ltd. www.sgsgroup.in IN-ORG-014 Uttarakhand State Organic Certification www.organicuttarakhand.org/ Agency (USOCA) certification.html IN-ORG-015 Vedic Organic Certification Agency www.vediccertification.com IN-ORG-016 Rajasthan Organic Certification Agency www.krishi.rajasthan.gov.in (ROCA) IN-ORG-017 Chhattisgarh Certification Society (CGCERT) www.cgcert.com IN-ORG-018 Tamil Nadu Organic Certification www.tnocd.net Department (TNOCD) IN-ORG-020 Intertek India Pvt. Ltd. www.intertek.com IN-ORG-021 Madhya Pradesh State Organic Certification www.mpkrishi.org Agency (MPSOCA) IN-ORG-023 Faircert Certification Services Pvt. Ltd. www.faircert.com IN-ORG-024 Odisha State Organic Certification Agency www.ossopca.nic.in IN-ORG-025 Gujarat Organic Products Certification www.gopca.in Agency IN-ORG-026 Uttar Pradesh State Organic Certification www.upsoca.org Agency

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2020.

Israele 1. Categorie di prodotti:

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2017

Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Prodotti agricoli trasformati destinati D Ad eccezione dei prodotti animali o dei ad essere utilizzati come derrate relativi prodotti derivati trasformati. alimentari1 Materiale vegetativo di moltiplicazione F e sementi per la coltura

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Israele e prodotti della categoria D, trasformati in Israele con ingredienti biologici ottenuti in Israele o importati in Israele: a. dalla Svizzera; oppure b. da un Paese riconosciuto in virtù del presente allegato. 3. Norme di produzione: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regulations. 4. Autorità competente: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il 5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

IL-ORG-001 Secal Israel Inspection & Certification www.skal.co.il IL-ORG-002 Agrior Ltd.-Organic Inspection & www.agrior.co.il Certification IL-ORG-003 IQC Institute of Quality & Control www.iqc.co.il IL-ORG-004 Plant Protection and Inspection Services www.ppis.moag.gov.il (PPIS)

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2020.

Giappone 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Prodotti agricoli trasformati destinati ad D Costituiti essenzialmente da uno o più essere utilizzati come derrate alimentari 1 ingredienti di origine vegetale. Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura 1 Escluso il vino

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2. Provenienza: Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Giappone e prodotti della categoria D, trasformati in Giappone con ingredienti biologici ottenuti in Giappone o importati in Giappone: a. dalla Svizzera; oppure b. da un Paese le cui prescrizioni relative alla produzione e al controllo sono state riconosciute dal Giappone come equivalenti a quelle della legislazione giapponese. 3. Norme di produzione: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005) sowie Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October 27, 2005). 4. Autorità competente: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html und Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp 5. Enti di certificazione:

Numero di codice Nome Sito Internet

JP-BIO-001 Hyogo prefectural Organic Agriculture www.hyoyuken.org Society, HOAS JP-BIO-002 AFAS Certification Center Co., Ltd. www.afasseq.com JP-BIO-003 NPO Kagoshima Organic Agriculture www.koaa.or.jp Association JP-BIO-004 Center of Japan Organic Farmers Group www.yu-ki.or.jp JP-BIO-005 Japan Organic & Natural Foods Association http://jona-japan.org/english/ JP-BIO-006 Ecocert Japan Ltd. http://ecocert.co.jp JP-BIO-007 Bureau Veritas Japan, Inc. http://certification. bureauveritas.jp/cer-business/ jas/ nintei_list.html JP-BIO-008 OCIA Japan www.ocia-jp.com JP-BIO-009 Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd. http://www.omicnet.com/ omicnet/services-en/organic- certification-en.html JP-BIO-010 Organic Farming Promotion Association http://yusuikyo.web.fc2.com/ JP-BIO-011 ASAC Stands for Axis’ System for Auditing www.axis-asac.net and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification JP-BIO-012 Environmentally Friendly Rice Network www.epfnetwork.org/okome JP-BIO-013 Ooita Prefecture Organic Agricultural www.d-b.ne.jp/oitayuki Research Center JP-BIO-014 AINOU www.ainou.or.jp/ainohtm/ disclosure/nintei-kouhyou.htm

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2017

Numero di codice Nome Sito Internet

JP-BIO-015 SGS Japan Incorporation www.jp.sgs.com/ja/ home_jp_v2.htm JP-BIO-016 Ehime Organic Agricultural Association www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ ninntei20110201.html JP-BIO-017 Center for Eco-design Certification Co. Ltd. www.eco-de.co.jp/ list.html JP-BIO-018 Organic Certification Association http://yuukinin.org JP-BIO-019 Japan Eco-system Farming Association www.npo-jefa.com JP-BIO-020 Hiroshima Environment and Health Associa- www.kanhokyo.or.jp/jigyo/ tion jigyo_05A.html JP-BIO-021 Assistant Center of Certification and www.accis.jp Inspection for Sustainability JP-BIO-022 Organic Certification Organization Co. Ltd. www.oco45.net JP-BIO-023 Rice Research Organic Food Institute http://inasaku.or.tv JP-BIO-024 Aya town miyazaki, Japan www.town.aya. miyazaki.jp/ ayatown/ organicfarming/ index.html JP-BIO-025 Tokushima Organic Certified Association www.tokukaigi.or.jp/ yuuki/ JP-BIO-026 Association of Certified Organic Hokkaido www.acohorg.org/ JP-BIO-027 NPO Kumamoto Organic Agriculture Asso- www.kumayuken.org/jas/ ciation certification/index.html JP-BIO-028 Hokkaido Organic Promoters Association www.hosk.jp/CCP.html JP-BIO-029 Association of organic agriculture www8.ocn.ne.jp/~koaa/ certification Kochi corporation NPO jisseki.html JP-BIO-030 LIFE Co., Ltd. www.life-silver.com/jas/" JP-BIO-031 Wakayama Organic Certified Association www.vaw.ne.jp/aso/woca JP-BIO-032 Shimane Organic Agriculture Association www.shimane-yuki.or.jp/ index.html JP-BIO-033 The Mushroom Research Institute of Japan www.kinoko.or.jp JP-BIO-034 International Nature Farming Research Center www.infrc.or.jp JP-BIO-035 Organic Certification Center www.organic-cert.or.jp

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2020.

Canada 1. Categorie di prodotti:

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Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Animali vivi o prodotti animali non B trasformati Prodotti agricoli trasformati destinati D ad essere utilizzati come derrate alimentari Prodotti agricoli trasformati destinati E ad essere utilizzati come alimenti per animali Materiale vegetativo di moltiplicazione F e sementi per la coltura 1 Esclusi vino e lievito

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A, B ed F ottenuti in Canada e ingredienti di prodotti delle categorie D ed E trasformati in Canada, che sono stati ottenuti in Canada oppure importati in Canada in conformità con la legislazione canadese. 3. Norme di produzione: Organic Products Regulation 4. Autorità competente: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca 5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

CA-ORG-002 British Columbia Association for www.certifiedorganic.bc.ca Regenerative Agriculture (BCARA) CA-ORG-003 CCOF Certification Services www.ccof.org CA-ORG-004 Centre for Systems Integration (CSI) www.csi-ics.com CA-ORG-005 Consorzio per il Controllo dei Prodotti www.ccpb.it Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL) CA-ORG-006 Ecocert Canada www.ecocertcanada.com CA-ORG-007 Fraser Valley Organic Producers Association www.fvopa.ca (FVOPA) CA-ORG-008 Global Organic Alliance www.goa-online.org CA-ORG-009 International Certification Services www.ics-intl.com Incorporated (ICS) CA-ORG-010 LETIS SA www.letis.org CA-ORG-011 Oregon Tilth Incorporated (OTCO) http://tilth.org CA-ORG-012 Organic Certifiers www.organiccertifiers.com CA-ORG-013 Organic Crop Improvement Association www.ocia.org (OCIA)

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Numero di codice Nome Sito Internet

CA-ORG-014 Organic Producers Association of Manitoba www.opam-mb.com Cooperative Incorporated (OPAM) CA-ORG-015 Pacific Agricultural Certification Society www.pacscertifiedorganic.ca (PACS) CA-ORG-016 Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert) www.ocpro.ca CA-ORG-017 Quality Assurance International Incorporated www.qai-inc.com (QAI) CA-ORG-018 Quality Certification Services (QCS) www.qcsinfo.org CA-ORG-019 Organisme de Certification Québec Vrai www.quebecvrai.org (OCQV) CA-ORG-021 TransCanada Organic Certification Services www.tcocert.ca (TCO Cert)

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2020.

Nuova Zelanda 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Animali vivi o prodotti animali non B trasformati Prodotti agricoli trasformati destinati ad D . essere utilizzati come derrate alimentari 1 Materiale vegetativo di moltiplicazione e F sementi per la coltura 1 Escluso il lievito

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A, B ed F ottenuti in Nuova Zelanda e prodotti della categoria D trasformati in Nuova Zelanda con ingredienti biologici ottenuti in Nuova Zelanda o importati in Nuova Zelanda: a. dalla Svizzera; b. da un Paese riconosciuto in virtù del presente allegato; oppure c. da un Paese le cui norme di produzione e il cui sistema di ispezione siano stati riconosciuti equivalenti al programma «Food Official Organic Assurance Programme» del New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI) in base alle garanzie e informazioni fornite dall’autorità competente di tale Paese conformemente alle prescrizioni del MPI, e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, destinati

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a essere incorporati, nella misura massima del 5 per cento dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria D preparati in Nuova Zelanda. 3. Norme di produzione: MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production 4. Autorità competente: New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI), www.mpi.govt.nz 5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

NZ-BIO-001 New Zealand Ministry for Primary Industries http://www.foodsafety.govt.nz/ (MPI) industry/ sectors/organics NZ-BIO-002 AsureQuality Ltd. http://www.asurequality.com NZ-BIO-003 BioGro New Zealand www.biogro.co.nz

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 4. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2020.

Tunisia 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Prodotti agricoli trasformati destinati D Costituiti essenzialmente da uno o più ad essere utilizzati come derrate ingredienti di origine vegetale. alimentari 1 Materiale vegetativo di moltiplicazione F e sementi per la coltura 1 Esclusi vino e lievito

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A ed F ottenuti i Tunisia e prodotti della categoria D, trasformati in Tunisia con ingredienti biologici ottenuti in Tunisia. 3. Norme di produzione: Loi No. 99-30 du 5 avril 1999, relative à l’agriculture biologique; Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique. 4. Autorità competente: Direction générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), www.agriculture.tn und www.onagri.tn

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5. Enti di certificazione: Numero di codice Nome Sito Internet

TN-BIO-001 Ecocert S.A. en Tunisie www.ecocert.com TN-BIO-003 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com TN-BIO-006 Institut National de la Normalisation et www.innorpi.tn de la Propriété Intellectuelle (INNORPI) TN-BIO-007 Suolo e Salute www.suoloesalute.it TN-BIO-008 CCPB Srl www.ccpb.it

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2020.

Stati Uniti 1. Categorie di prodotti: Categoria di prodotti Codice Limitazioni

Prodotti vegetali non trasformati A Animali vivi o prodotti animali non B trasformati Prodotti agricoli trasformati destinati D Soltanto vino ottenuto e designato secondo ad essere utilizzati come derrate l’ordinanza sull’agricoltura biologica. alimentari Prodotti agricoli trasformati destinati E ad essere utilizzati come alimenti per animali Materiale vegetativo di moltiplicazione F e sementi per la coltura

2. Provenienza: Prodotti delle categorie A, B ed F e i componenti delle categorie D ed E, ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, prodotti negli Stati Uniti o importati negli Stati Uniti, e ivi trasformati o confezionati in conformità con la legislazione statunitense. 3. Norme di produzione: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C 65 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205) 4. Autorità competente: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov 5. Enti di certificazione:

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Numero di codice Nome Sito Internet

US-ORG-001 A Bee Organic www.abeeorganic.com US-ORG-002 Agricultural Services www.ascorganic.com US-ORG-003 Baystate Organic Certifiers www.baystateorganic.org US-ORG-004 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com US-ORG-005 BioAgriCert www.bioagricert.org/English/ index.php US-ORG-006 CCOF Certification Services www.ccof.org US-ORG-007 Colorado Department of Agriculture www.colorado.gov US-ORG-008 Control Union Certifications www.skalint.com US-ORG-009 Clemson University www.clemson.edu/public/ regulatory/plant_industry/ organic_certification US-ORG-010 Ecocert S.A. www.ecocert.com US-ORG-011 Georgia Crop Improvement Association, Inc. www.certifiedseed.org US-ORG-012 Global Culture www.globalculture.us US-ORG-013 Global Organic Alliance, Inc. www.goa-online.org US-ORG-014 Global Organic Certification Services www.globalorganicservices. com US-ORG-015 Idaho State Department of Agriculture www.agri.idaho.gov/ Categories/PlantsInsects/ Organic/indexOrganicHome. php US-ORG-016 Ecocert ICO, LLC www.ecocertico. com US-ORG-017 International Certification Services, Inc. www.ics-intl.com US-ORG-018 Iowa Department of Agriculture and Land www.agriculture.state.ia.us Stewardship US-ORG-019 Kentucky Department of Agriculture www.kyagr.com/marketing/ plantmktg/organic/index.htm US-ORG-020 LACON GmbH www.lacon-institut.com US-ORG-022 Marin Organic Certified Agriculture www.marincounty.org/depts/ag /moca US-ORG-023 Maryland Department of Agriculture www.mda.state.md.us/ md_products/certified_md_ organic_farms/index.php US-ORG-024 Mayacert S.A. www.mayacert.com US-ORG-025 Midwest Organic Services Association, Inc. www.mosaorganic.org US-ORG-026 Minnesota Crop Improvement Association www.mncia.org US-ORG-027 MOFGA Certification Services, LLC www.mofga.org/ US-ORG-028 Montana Department of Agriculture www.agr.mt.gov.organic/ Program.asp US-ORG-029 Monterey County Certified Organic www.ag.co.monterey.ca.us/ pages/organics US-ORG-030 Natural Food Certifiers www.nfccertification.com US-ORG-031 Nature’s International Certification Services www.naturesinternational.com/

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Numero di codice Nome Sito Internet

US-ORG-033 New Hampshire Department of Agriculture, http://agriculture.nh.gov/ Division of Regulatory Services, divisions/markets/ organic_certification.htm US-ORG-034 New Jersey Department of Agriculture www.state.nj.us/agriculture/ US-ORG-035 New Mexico Department of Agriculture, http://nmdaweb.nmsu.edu/ Organic Program organics-program/ Organic%20Program.html US-ORG-036 NOFA—New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org US-ORG-037 Ohio Ecological Food and Farm Association www.oeffa.org US-ORG-038 American International (AI) www.americertorganic.com US-ORG-039 Oklahoma Department of Agriculture www.oda.state.ok.us US-ORG-040 OneCert www.onecert.com US-ORG-041 Oregon Department of Agriculture www.oregon.gov/ODA/CID US-ORG-042 Oregon Tilth Certified Organic www.tilth.org US-ORG-043 Organic Certifiers, Inc. http://www.organiccertifiers. com US-ORG-044 Organic Crop Improvement Association www.ocia.org

US-ORG-046 Organizacion Internacional Agropecuraria www.oia.com.ar US-ORG-047 Pennsylvania Certified Organic www.paorganic.org US-ORG-048 Primuslabs.com www.primuslabs.com US-ORG-049 Pro-Cert Organic Systems, Ltd www.pro-cert.org US-ORG-050 Quality Assurance International www.qai-inc.com US-ORG-051 Quality Certification Services www.QCSinfo.org US-ORG-052 Rhode Island Department of Environmental www.dem.ri.gov/programs/ Management bnatres/agricult/orgcert.htm US-ORG-053 Scientific Certification Systems www.SCScertified.com US-ORG-054 Stellar Certification Services, Inc. http://demeter-usa.org/ US-ORG-055 Texas Department of Agriculture www.agr.state.tx.us US-ORG-056 Utah Department of Agriculture http://ag.utah.gov/divisions/ plant/organic/index.html US-ORG-057 Vermont Organic Farmers, LLC http://www.nofavt.org US-ORG-058 Washington State Department of Agriculture http://agr.wa.gov/FoodAnimal? Organic/default.htm US-ORG-059 Yolo County Department of Agriculture www.yolocounty.org/ Index.aspx?page=501 US-ORG-060 Institute for Marketecology (IMO) http://imo.ch/ US-ORG-061 Basin and Range Organics (BARO) https://basinandrangeorganics. org/

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6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5. 7. Data di scadenza dell’inclusione: 31 dicembre 2020.

Allegato 4a (art. 4a) Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti [Hier wird die Liste der ZS, welche heute vom BLW erstellt wird, https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/kennzeichnung/biolandbau.html , eingefügt;]

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Allegato 9 (art. 16c e 16f) Parte A: Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica Confederazione Svizzera Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica 1. Ente di certificazione o autorità emittente 2. Importazione secondo: (nome, indirizzo e numero di codice) ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 23 (elenco dei Paesi) □ ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 23a (elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti) □ 3. Numero di serie del certificato di controllo 4. Esportatore (nome e indirizzo)

5. Produttore o trasformatore del prodotto 6. Ente o autorità di controllo (nome e indirizzo) (nome, indirizzo e numero di codice)

7. Paese di origine 8. Paese di esportazione

9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata 10. Paese di destinazione

11. Importatore (nome, indirizzo e codice 12. Primo destinatario in Svizzera (nome e EORI) indirizzo) 13. Descrizione dei prodotti

Voce di tariffa Denominazione Numero di colli Numero del lotto Peso netto commerciale

14. Numero del container 15. Numero del 16. Peso lordo sigillo doganale 17. Mezzi di trasporto prima del punto di entrata in Svizzera

Modalità

Identificazione

Documento di trasporto internazionale

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2017

18. Dichiarazione dell’ente o dell’autorità di cui alla casella 1

Si conferma che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall’articolo 16d capoverso 1, e che i prodotti sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/200711.

Data:

Nome e firma del responsabile Timbro dell’ente o dell’autorità preposta al rilascio

19. Deposito doganale □ Perfezionamento attivo □

Nome e indirizzo dell’operatore:

Enti di certificazione o autorità (nome, indirizzo e numero di codice):

Numero di riferimento della dichiarazione doganale per il regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo.

20. Esame dell’invio da parte del competente ente di certificazione in Svizzera

Registrazione dell’importazione (numero della dichiarazione doganale, data dell’importazione e ufficio doganale competente).

Data:

Nome e firma del responsabile Timbro

21. Dichiarazione del primo destinatario

Si conferma che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.

Nome della società Data

Nome e firma del responsabile

11 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20 luglio 2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, GU L 264 del 3 10.2008, pag. 1.

24 148

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2017

Parte B: Estratto del certificato di controllo Confederazione Svizzera Estratto n. … del certificato di controllo 1. Ente di certificazione o autorità che ha 2. Importazione secondo: rilasciato il certificato di controllo di base ordinanza sull’agricoltura biologica, (nome, indirizzo e numero di codice) articolo 23 (elenco dei Paesi) □ ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 23a (elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti) □ 3. Numero di serie del certificato di controllo 4. Società che ha suddiviso in più lotti l’invio di base originale (nome e indirizzo)

5. Ente o autorità di controllo (nome, 6. Importatore dell’invio originale (nome, indirizzo e numero di codice) indirizzo e codice EORI)

7. Paese di origine dell’invio originale 8. Paese di esportazione 9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata 10. Paese di destinazione 11. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)

12. Descrizione dei prodotti

Voce di tariffa Numero di colli Peso netto del lotto e peso netto dell’invio originale

13. Dichiarazione dell’ente di certificazione competente

Il presente estratto concerne il lotto sopra descritto, ottenuto dalla suddivisione di un invio scortato da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella casella 3.

Data:

Nome e firma del responsabile

Timbro dell’ente competente

14. Dichiarazione del destinatario del lotto

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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica RU 2017

Si conferma che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.

Nome della società

Data:

Nome e firma del responsabile

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[Signature] [QR Code]

Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)

Modifica del …

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L'ordinanza del 26 ottobre 20111 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione ani- male è modificata come segue:

Art. 23e Disposizione transitoria della modifica del … 1 Gli additivi per alimenti per animali che con la modifica del ... sono stralciati dall'e-

lenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all'allegato 2 possono ancora essere immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della modifica nei termini seguenti: a. additivi puri: per 12 mesi; b. additivi in premiscele: per 18 mesi; c. additivi in alimenti composti per animali: per 24 mesi.

II L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa. L’allegato 4.1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

1 RS 916.307.1

2017– 1 151

Ordinanza RU 2017

… Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

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Ordinanza RU 2017

Allegato 2 (art. 17 cpv. 1) Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

1 Categoria 1: additivi tecnologici 1.1 Gruppo funzionale: a) conservanti N. d’iden- Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o Età mas- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione funzionale descrizione categoria di ani- sima mi- massimo mali nimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E 200 1 a Acido sorbico C6H8O2 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 202 1 a Sorbato di potassio C6H7O2K Tutte – – – Tutti gli alimenti E 236 1 a Acido formico CH2O2 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 237 1 a Formiato di sodio CHO2Na Tutte – – – Tutti gli alimenti 1a237a 1 a Potassio diformiato Potassio diformiato: Tutte le specie – – – – Autorizzato solo nel pesce crudo 50 ± 5 % animali e nei sottoprodotti ittici destinati Acqua: 50 ± 5 % all’alimentazione degli animali N. CAS 20642-05-1 con un tenore massimo di C2H3O4K 9000 mg di potassio diformiato come principio attivo per kg di Prodotto mediante pesce crudo. sintesi chimica – Per l’impiego negli alimenti per suini, la miscela delle varie fonti di potassio diformiato non deve superare i livelli massimi con- sentiti negli alimenti completi di 18 000 mg per kg di alimento completo per i suinetti svezzati e 12 000 mg per kg di alimento

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Ordinanza RU 2017

N. d’iden- Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o Età mas- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione funzionale descrizione categoria di ani- sima mi- massimo mali nimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 completo per le scrofe e i suini da ingrasso. – Indicare nelle istruzioni per l’uso: «La somministrazione simulta- nea di altri acidi organici alle dosi massime consentite è con- troindicata». – «Per motivi di sicurezza: utiliz- zare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, oc- chiali e guanti durante la mani- polazione ». E 238 1 a Formiato di calcio C2H2O4Ca Tutte – – – Tutti gli alimenti E 240 1 a Formaldeide CH2O Suini 6 mesi – – Unicamente nel latte scremato: te- nore massimo: 600 mg/kg E 250 1 a Nitrito di sodio NaNO2 Cani e gatti – – 100 Solamente alimenti con tenore d’ac- qua superiore al 20 % E 260 1 a Acido acetico C2H4O2 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 262 1 a Diacetato di sodio C4H7O4Na Tutte – – – Tutti gli alimenti E 263 1 a Acetato di calcio C4H6O4Ca Tutte – – – Tutti gli alimenti E 270 1 a Acido lattico C3H6O3 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 280 1 a Acido propionico C3H6O2 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 281 1 a Propionato di sodio C3H5O2Na Tutte – – – Tutti gli alimenti E 282 1 a Propionato di calcio C6H10O4Ca Tutte – – – Tutti gli alimenti

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Ordinanza RU 2017

N. d’iden- Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o Età mas- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione funzionale descrizione categoria di ani- sima mi- massimo mali nimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E 284 1 a Propionato di ammo- C3H9O2N Tutte – – – Tutti gli alimenti nio E 295 1 a Formiato di ammo- CH5O2N Tutte – – – Tutti gli alimenti nio E 296 1 a Acido DL-malico C4H6O5 Tutte – – – Tutti gli alimenti 1a297 1 a Acido fumarico 99,5 C4H4O4 Pollame e – – 20 000 Per motivi di sicurezza: utilizzare % per le forme solide suini – – 10 0002 dispositivi di protezione dell’appa- N. CAS 110-17-8 Animali gio- rato respiratorio, occhiali e guanti vani nutriti durante la manipolazione. con alimenti d’allattamento – – – Altre specie animali E 327 1 a Lattato di calcio C6H10O6Ca Tutte – – – Tutti gli alimenti E 330 1 a Acido citrico C6H8O7 Tutte – – – Tutti gli alimenti

2 Per kg di alimenti d’allattamento

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Ordinanza RU 2017

N. d’iden- Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o Età mas- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione funzionale descrizione categoria di ani- sima mi- massimo mali nimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1a338 1 a Acido ortofosforico Preparato di acido or- Tutte – – – Per motivi di sicurezza utilizzare tofosforico dispositivi di protezione (67 %-85,7 %) p/p dell’apparato respiratorio, occhiali, (soluzione acquosa) guanti e abbigliamento protettivo Principio attivo: durante la manipolazione. acido ortofosforico Il tenore di fosforo deve comparire H3PO4 N. CAS 7664- sull’etichetta della premiscela. 38-2 Acidi volatili: ≤ 10 mg/kg (espressi come acido acetico) Clo- ruri: ≤ 200 mg/kg (espressi come cloro) Solfati: ≤ 1 500 mg/kg (espressi come CaSO4

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Ordinanza RU 2017

N. d’iden- Categoria Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o Età mas- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione funzionale descrizione categoria di ani- sima mi- massimo mali nimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1j514ii 1 a Bisolfato di sodio Bisolfato di sodio: Tutte le specie – 4000 Nelle istruzioni per l’uso dell’addi- ≥ 95,2 % animali di- tivo e della premiscela, indicare la N. CAS 7681-38-1 verse da gatti temperatura di conservazione, il pe- e visoni riodo di conservazione e la stabilità NaHSO4 Na 19,15 % quando incorporati in pellet. Gatti 20000 SO4 80,01 % Per motivi di sicurezza: utilizzare Visoni 10000 Prodotto mediante dispositivi di protezione dell’appa- sintesi chimica rato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie.

1.2 Gruppo funzionale: b) antiossidanti

N. d’iden- Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o catego- Età mas- Tenore mi- Tenore Altre disposizioni tificazione funzionale chimica, descri- ria di animali sima nimo massimo zione mg/kg di alimento com- pleto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E 300 1 b Acido L-ascorbico C6H8O6 Tutte – – – Tutti gli alimenti 1b301 1 b Ascorbato di sodio C6H7O6Na Tutte – – – Tutti gli alimenti

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Ordinanza RU 2017

N. d’iden- Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o catego- Età mas- Tenore mi- Tenore Altre disposizioni tificazione funzionale chimica, descri- ria di animali sima nimo massimo zione mg/kg di alimento com- pleto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1b302 1 b Ascorbato di calcio C12H14O12Ca Tutte – – – Tutti gli alimenti – 2H2O 1b304 1 b Palmitato di ascorbile C22H38O7 Tutte Tutti gli alimenti (Vit. C) 1b306 1 b Estratti di origine vege- Alfa-, beta-, Tutte Gli estratti di tocoferolo da (i) / (ii) tale gamma- e oli vegetali possono essere (i) ricchi in tocoferolo delta-tocofe- immessi sul mercato e uti- (ii) ricchi in (delta-) toco- rolo. Formula lizzati come additivo sotto ferolo chimica: forma di un preparato. C29H50O2 Nelle istruzioni per l’uso N. CAS: 59- dell’additivo indicare le 02-9 condizioni di conserva- C28H48O2 zione e di stabilità e, per le N. CAS: 490- premiscele, le condizioni di 23-3 conservazione. C28H48O2 N. CAS: 54- 28-4 C27H46O2 N. CAS: 119- 13-1 E 307 1 b Alfa-tocoferolo di sintesi C29H50O2 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 310 1 b Gallato di propile C10H12O5 Tutte – – 1003 Tutti gli alimenti E 320 1 b Butilidrossianisolo C11H16O2 Tutte – – 1504 Tutti gli alimenti (BHA)

3 Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310, E 311 e E 312. 4 Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320, E 321 e E 324.

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N. d’iden- Categoria Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o catego- Età mas- Tenore mi- Tenore Altre disposizioni tificazione funzionale chimica, descri- ria di animali sima nimo massimo zione mg/kg di alimento com- pleto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 E 321 1 b Butilidrossitoluene C15H24O Tutte – – 150 Tutti gli alimenti (BHT) E 324 1 b Etossichina C14H19ON Tutte diverse da – – 1504 Tutti gli alimenti cani E 324 1 b Etossichina C14H19ON Cani – – 1005 Tutti gli alimenti

1.3 Gruppi funzionali: c) emulsionanti; d) stabilizzanti; e) addensanti; f) gelificanti N. d’identi- Catego- Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o catego- Età mas- Tenore mi- Tenore Altre disposizioni ficazione ria funzionale chimica, ria di animali sima nimo massimo descrizione mg/kg di alimento com- pleto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E 322 1 c; d; e; f Lecitine – – – – Tutti gli alimenti E 401 1 c; d; e; f Alginato di sodio – Pesci, animali da – – – Tutti gli alimenti compagnia e altri animali non desti- nati alla produzione di derrate alimentari

5 Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320, E 321 e E 324.

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N. d’identi- Catego- Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o catego- Età mas- Tenore mi- Tenore Altre disposizioni ficazione ria funzionale chimica, ria di animali sima nimo massimo descrizione mg/kg di alimento com- pleto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E 406 1 c; d; e; f Agar-Agar – Animali da compa- – – – Tutti gli alimenti gnia e altri animali non destinati alla produzione di der- rate alimentari E 407 1 c; d; e; f Carragenina – Animali da compa- – – – Tutti gli alimenti gnia e altri animali non destinati alla produzione di der- rate alimentari E 410 1 c; d; e; f Farina di semi di carrube – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 412 1 c; d; e; f Farina di semi di guar o – Tutte – – – Tutti gli alimenti gomma di guar E 413 1 c; d; e; f Gomma adragante – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 414 1 c; d; e; f Gomma arabica – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 415 1 c; d; e; f Gomma di xantano – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 433 1 c; d; e; f Monooleato di poliossie- – Tutte – – 50006 Soltanto negli alimenti tilene(20)-sorbitano d’allattamento E 460 1 c; d; e; f Cellulosa microcristallina – Tutte – – – Tutti gli alimenti

E 461 1 c; d; e; f Metilcellulosa – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 462 1 c; d; e; f Etilcellulosa – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 463 1 c; d; e; f Idrossi-propil-cellulosa – Tutte – – – Tutti gli alimenti

6 Separatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436).

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N. d’identi- Catego- Gruppo Additivo Denominazione Specie animale o catego- Età mas- Tenore mi- Tenore Altre disposizioni ficazione ria funzionale chimica, ria di animali sima nimo massimo descrizione mg/kg di alimento com- pleto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E 464 1 c; d; e; f Idrossi-propil-metil-cel- – Tutte – – – Tutti gli alimenti lulosa E 466 1 c; d; e; f Carbossimetilcellulosa – Tutte – – – Tutti gli alimenti (sale sodico dell’etere carbossimetilico della cellulosa) E 484 1 c; d; e; f Ricinoleato di glicerina – Tutte – – – Tutti gli alimenti polietilenglicole E 487 1 c; d; e; f Esteri polietilenglicoli di – Vitelli – – 6000 Soltanto negli alimenti acidi grassi dell’olio di d’allattamento soia E 493 1 c; d; e; f Monolaurato di sorbitano – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 499 1 c; d; e; f Gomma di cassia – Cani e gatti – – 17600 Solamente alimenti con te- nore d’acqua superiore al 20 %

1.4 Gruppi funzionali: g) leganti; h) sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi; i) antiagglomeranti; m) sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine

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N. d’iden- Cate- Grup Additivo Denominazione chimica, de- Specie ani- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria po scrizione male o catego- minimo massimo fun- ria di animali zio- mg/kg di alimento nale completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 535 1 g; i Ferrocianuro di sodio Na4[Fe(CN)6] · 10H2O Tutte Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro) E 536 1 g; i Ferrocianuro di potassio K4[Fe(CN)6] · 3H2O Tutte Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro) E 551a 1 g; i Acido silicico precipitato –* Tutte – – Tutti gli alimenti ed essiccato E 551b 1 g; i Silice colloidale –* Tutte – – Tutti gli alimenti E 551c 1 g; i Kieselguhr (terra di dia- –* Tutte – – Tutti gli alimenti tomee purificata) E 552 1 g; i Silicato di calcio sinte- –* Tutte – – Tutti gli alimenti tico E 554 1 g; i Silicato di sodio e allu- –* Tutte – – Tutti gli alimenti minio, sintetico 1 g; i Olio di paraffina Olio bianco medica- Tutte – 50000 Autorizzato solo nelle premiscele di additivi e ne- mentoso gli alimenti minerali. Tenore massimo per le premiscele e gli alimenti minerali. Alimenti composti per animali: tenore massimo conformemente al tasso di premiscela. 1m01 1 m Ceppo di microrganismi Preparato di cellule vi- Suini 1,7×10 Sostanze per la riduzione della contaminazione de- DSM 11798 della fami- tali del ceppo di mi- 8 gli alimenti per animali dalla micotossina: deossi- glia delle Coriobacteria- crorganismi DSM nivalenolo (DON). ceae 11798 della famiglia Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della pre- BBSH 797 delle Coriobacteria- miscela indicare la temperatura di conservazione, il ceae, contenente al- periodo di conservazione e la stabilità quando in- meno 5 × 109 UFC/g di corporato in pellet. additivo.

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N. d’iden- Cate- Grup Additivo Denominazione chimica, de- Specie ani- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria po scrizione male o catego- minimo massimo fun- ria di animali zio- mg/kg di alimento nale completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forma solida L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell’UE rela- tiva alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e guanti du- rante la manipolazione. 1m558 1 m Bentonite Bentonite: ≥ 70 % Ruminanti 20000 Sostanze per la riduzione della contaminazione de- smectite Pollame gli alimenti per animali dalla micotossina: aflatos- < 10 % opale e sina B1 Suini feldspato Indicare nelle istruzioni per l’uso: < 4 % quarzo e calcite – «Va evitata la somministrazione simultanea per via orale di macrolidi.»

Capacità legante Per il pollame: dell’AfB 1 (BC AfB1 – «Va evitata la somministrazione simultanea di superiore al 90 % robenidina.» La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5 000 mg per kg di alimento completo per animali. La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell’alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento com- pleto per animali. L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell’UE rela- tiva alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali.

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N. d’iden- Cate- Grup Additivo Denominazione chimica, de- Specie ani- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria po scrizione male o catego- minimo massimo fun- ria di animali zio- mg/kg di alimento nale completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

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N. d’iden- Cate- Grup Additivo Denominazione chimica, de- Specie ani- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria po scrizione male o catego- minimo massimo fun- ria di animali zio- mg/kg di alimento nale completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1m558i 1 g,h,i Bentonite Bentonite: ≥ 50 % Tutte 20000 Indicare nelle istruzioni per l’uso: smectite – «Va evitata la somministrazione simultanea per via orale di macrolidi.» Per il pollame: – «Va evitata la somministrazione simultanea di robenidina.» La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5 000 mg per kg di alimento completo per animali. La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell’alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento com- pleto per animali. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. Impiego per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: La miscela delle varie fonti di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell’ali- mento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali. L’additivo può essere utilizzato quando gli ali- menti per animali sono contaminati da cesio ra- dioattivo per controllare tale contaminazione negli animali e nei prodotti di origine animale.

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N. d’iden- Cate- Grup Additivo Denominazione chimica, de- Specie ani- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria po scrizione male o catego- minimo massimo fun- ria di animali zio- mg/kg di alimento nale completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 559 1 g; i Argilla caolinitica, esente Miscele naturali di mi- Tutte – – Tutti gli alimenti da amianto nerali contenenti al- meno il 65 % di silicati complessi di alluminio idratati con preponde- rante presenza di caoli- nite* E 560 1 g; i Miscela naturale di stea- Miscele naturali di Tutte – – Tutti gli alimenti tite e clorite steatite e clorite esenti da amianto, con una purezza minima delle miscele dell’85 % E 561 1 g; i Vermiculite Silicato naturale di ma- Tutte – Tutti gli alimenti gnesio, alluminio e ferro, espanso me- diante riscaldamento, esente da amianto. Tenore massimo di fluoro: 0,3 %* E 562 1 g; i Sepiolite Silicato di magnesio Tutte – 20000 Tutti gli alimenti idratato di origine sedi- mentaria contenente al- meno 60 % di sepiolite e al massimo 30 % di montmorillonite, esente da amianto E 565 1 g; i Lignosolfati –* Tutte – Tutti gli alimenti

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N. d’iden- Cate- Grup Additivo Denominazione chimica, de- Specie ani- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria po scrizione male o catego- minimo massimo fun- ria di animali zio- mg/kg di alimento nale completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 566 1 g; i Natrolite-fonolite Miscela naturale di sili- Tutte – 25000 Tutti gli alimenti cati di alluminio (alca- lini e alcalino-terrosi) e di idrosilicati di allumi- nio, natrolite (43−46,5 %) e feldspato* E 567 1 g; i Clinoptilolite di origine Alluminosilicato Suini, pol- – 20000 Tutti gli alimenti vulcanica d’idrato di calcio di lame origine vulcanica con- tenente almeno 85 % di clinoptilolite e al mas- simo 15 % di feldspati, miche e argille esenti da fibre e da quarzo. Tenore massimo di piombo: 80 mg/kg.

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N. d’iden- Cate- Grup Additivo Denominazione chimica, de- Specie ani- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria po scrizione male o catego- minimo massimo fun- ria di animali zio- mg/kg di alimento nale completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1g568 1 g; i Clinoptilolite di origine Clinoptilolite (alumino- Tutte 10000 Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di sedimentaria silicato idrato di calcio protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e e sodio) di origine sedi- guanti durante la manipolazione. mentaria ≥ 80 % e mi- La quantità totale di clinoptilolite di origine sedi- nerali argillosi ≤ 20 % mentaria da tutte le fonti non deve superare il te- (esenti da fibre e nore massimo di 10 000 mg quarzo). N. CAS: 12173-10-3 E 599 1 g; i Perlite Silicato naturale di so- Tutte – – Tutti gli alimenti dio e alluminio, espanso mediante ri- scaldamento, esente da amianto*

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N. d’iden- Cate- Grup Additivo Denominazione chimica, de- Specie ani- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria po scrizione male o catego- minimo massimo fun- ria di animali zio- mg/kg di alimento nale completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1m03 1 m Fumonisina esterasi EC Preparato di fumoni- Suini 15 - Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle pre- 3.1.1.87 sina esterasi prodotta miscele indicare le condizioni di conservazione e FUMzyme da Komagataella pa- la stabilità quando incorporato in pellet. storis DSM 26643 con- Dose massima raccomandata: 300 U/kg di ali- tenente un minimo di mento per animali completo. 3000 U/g (1). L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti Metodo di analisi: per animali conformi alla normativa dell’UE rela- per la determinazione tiva alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione dell’attività della fumo- degli animali. nisina esterasi: croma- tografia liquida ad alta Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di prestazione accoppiata protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e alla spettrometria di guanti durante la manipolazione. massa tandem. Metodo (HPLC- MS/MS) basato sulla quantificazione dell’acido tricarballi- lico liberato dall’azione dell’enzima sulla fu- mosina B1 a pH 8,0 e a 30°C. * Tenore massimo di diossine: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. Il tenore di diossine equivale alla somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e di policlorodibenzofurano (PCDF), espresso in equivalenti tossici dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), applicando i TEF-OMS (fattori d’equivalenza tossica). Il tenore deve essere espresso come tenore massimo, ovvero i tenori sono calcolati supponendo che tutti i valori congeneri differenti sotto il limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione.

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1.5 Gruppo funzionale: j) regolatori dell’acidità N. d’identificazione Categoria Gruppo fun- Additivo Denominazione Specie animale Tenore mi- Tenore Altre disposizioni zionale chimica, descri- o categoria di nimo massimo zione animali mg/kg di alimento com- pleto 1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 296 1 j Acido malico DL e L Cani e gatti – – – 1j524 1 j Idrossido di sodio Cani, gatti, – – – pesci orna- mentali 1j514ii 1 j Bisolfato di sodio Bisolfato di Tutte le spe- – 4000 Nelle istruzioni per l’uso sodio: ≥ cie animali dell’additivo e della premi- 95,2 % diverse da scela, indicare la temperatura N. CAS gatti e visoni di conservazione, il periodo di 7681-38-1 Gatti conservazione e la stabilità 20000 quando incorporati in pellet. NaHSO4 Visoni Na 19,15 % 10000 Per motivi di sicurezza: utiliz- SO4 80,01 % zare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, oc- Prodotto me- chiali e guanti durante la mani- diante sintesi polazione. chimica Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i li- velli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie.

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1.6 Gruppo funzionale: k) additivi per l’insilamento Codice Cate- Gruppo Additivo Sottogruppo Uso Altre disposizioni goria funzionale

E 250 1 k Nitrito di sodio Sostanze chimiche Conservante per insilati 1 k Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Bacillus amyloliquefa- Enzimi Conservante per insilati ciens DSM 9553, SD80 1 k Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Aspergillus orizae DS Enzimi Conservante per insilati 114 o CBS 585.94 1 k Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Bacillus subtilis DS 098 Enzimi Conservante per insilati 1 k Beta-glucanasi EC 3.2.1.6 a partire da Aspergillus niger Enzimi Conservante per insilati MUCL 39199 1 k Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da Aspergillus niger Enzimi Conservante per insilati 1 k Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da Trichoderma longibrachia- Enzimi Conservante per insilati tum ATCC PTA-10001, ATCC 74252, CBS 120604 294 1 k Xilanasi EC 3.2.1.8 a partire da Trichoderma longibrachia- Enzimi Conservante per insilati tum MUCL 39203, CBS 614.94 1 k Enterococcus faecium CCM 6226 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Enterococcus faecium CNCM I-3236 / ATCC 19434 Microrganismi Conservante per insilati 1k20602 1 k Enterococcus faecium DSM 22502 ,NCIMB 11181, CCM Microrganismi Conservante per insilati R UE 304/2014 6226 1 k Enterococcus faecium NCIMB 30122 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus buchneri CCM 1819 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus buchneri KKP. 907 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus casei ATCC 7469 Microrganismi Conservante per insilati 1k20748 1 k Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 Microrganismi Conservante per insilati R UE 849/2014

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1k20749 1 k Lactobacillus plantarum 16627 Microrganismi Conservante per insilati R UE 849/2014 1 k Lactobacillus plantarum C KKP/788/p Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum DSM 11520 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum DSM 12836 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum DSM 12837 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum K KKP/593/p Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942 Microrganismi Conservante per insilati 1k21008 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 e Pediococcus pen- Microrganismi Conservante per insilati R UE 1489/2015 tosaceus NCIMB 30237 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30094 Microrganismi Conservante per insilati

1 k Lactococcus lactis SR 3.54 NCIMB 30117 Microrganismi Conservante per insilati 1k21013 1 k Pediococcus acidilactici 30005 Microrganismi Conservante per insilati R Ue 849/2014 1 k Pediococcus acidilactici DSM 16243 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 12834 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 16244 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Pediococcus pentosaceus MBS-PP-01 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Saccharomyces cerevisiae IFO 0203 Microrganismi Conservante per insilati 1k1009 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 14021 Microrganismi Conservante per insilati R UE 84/2014 1k1010 1 k Pediococcus acidilactici DSM 23688 (33-11 NCIMB 30085) Microrganismi Conservante per insilati R UE 84/2014 1k1011 1 k Pediococcus acidilactici DSM 23689 (33-06 NCIMB 30086) Microrganismi Conservante per insilati R UE 84/2014 1k20601 1 k Enterococcus faecium NCIMB 10415 Microrganismi Conservante per insilati R UE 304/214 1k20602 1 k Enterococcus faecium DSM 22502 (M74 NCIMB 11181) Microrganismi Conservante per insilati R UE 304/2014 1k20710 1 k Lactobacillus brevis DSM 12835 Microrganismi Conservante per insilati R UE 863/2011 1k20711 1 k Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011

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Codice Cate- Gruppo Additivo Sottogruppo Uso Altre disposizioni goria funzionale

1k20713 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 41028 Microrganismi Conservante per insilati R UE 841/2012 1k20714 1 k Lactobacillus plantarum L54 NCIMB 30148 Microrganismi Conservante per insilati R UE 841/2012 1k20715 1 k Lactobacillus brevis DSM 21982 Microrganismi Conservante per insilati R UE 838/2012 1k20716 1 k Lactobacillus plantarum DSM 23377 (AK 5106 DSM Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 20174 1k20717 1 k Lactobacillus plantarum CNCM I-3235 / ATCC 8014 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20718 1 k Lactobacillus plantarum IFA 96 (DSM 19457) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20719 1 k Lactobacillus plantarum DSM 16565 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20720 1 k Lactobacillus plantarum DSM 16568 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20721 1 k Lactobacillus plantarum LMG-21295 (MiLAB 393) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20722 1 k Lactobacillus plantarum DSM 11672 = Lactobacillus plan- Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 tarum CNCM MA 18/5U 1k20724 1 k Lactobacillus plantarum VTT E-78076 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20725 1 k Lactobacillus plantarum ATCC PTSA-6139 (24011) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20726 1 k Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20727 1 k Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 (DSM 18113 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20728 1 k Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 (DSM 18114 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20729 1 k Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20730 1 k Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20731 1 k Lactobacillus plantarum DSM 3676 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k20732 1 k Lactobacillus plantarum DSM 3677 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k20733 1 k Lactobacillus buchneri DSM 13573 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k20734 1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 Microrganismi Conservante per insilati R UE 96/2013 1k20735 1 k Lactobacillus casei ATCC PTA 6135 (LC 32909) Microrganismi Conservante per insilati R UE 96/2013 1k20736 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 (LSI) Microrganismi Conservante per insilati R UE 308/2013 1k20737 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 (L-256) Microrganismi Conservante per insilati R UE 308/2013

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Codice Cate- Gruppo Additivo Sottogruppo Uso Altre disposizioni goria funzionale

1k20738 1 k Lactobacillus buchneri DSM 22501 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1113/2013 1k20739 1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1113/2013 1k2074 1 k Lactobacillus buchneri DSM 16774 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k20740 1 k Lactobacillus buchneri 40177/ATCC PTA-6138 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1113/2013 1k20741 1 k Lactobacillus buchneri LN4637 ATCC PTA-2494 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1113/2013 1k20742 1 k Lactobacillus kefiri DSM 19455 Microrganismi Conservante per insilati R UE 774/2013 1k20743 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1113/2013 1k20744 1 k Lactobacillus brevis IFA 92 DSM 23231 Microrganismi Conservante per insilati R UE 399/2014 1k20745 1 k Lactobacillus collinoides DSMZ 16680 Microrganismi Conservante per insilati R UE 399/2014 1k20746 1 k Lactobacillus plantarum PL14D/CSL CECT 4528 Microrganismi Conservante per insilati R UE 399/2014 1k20747 1 k Lactobacillus cellobiosus Q1 NCIMB 30169 Microrganismi Conservante per insilati R UE 399/2014 1k2075 1 k Lactobacillus buchneri DSM 12856 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k2077 1 k Lactobacillus paracasei DSM 16773 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k2081 1 k Lactococcus lactis DSM 11037 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k2082 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30160 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k2083 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30117 (CCM 4754) Microrganismi Conservante per insilati R UE 227/2012 1k21009 1 k Pediococcus acidilactici CNCM I-3237/ATCC 8042 Microrganismi Conservante per insilati R UE 304/2014 1k2104 1 k Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M (DSM 11673) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k2105 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30171 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k2106 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k2107 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k2111 1 k Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U Microrganismi Conservante per insilati R UE 990/2012 1k2706 1 k Lactobacillus paracasei DSM 16245 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011

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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o catego- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria funzionale ria di animali minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k202 1 k Sorbato di potassio C6H7 KO2 ≥ 99 % Tutte – 300 Al fine di evitare i potenziali ri- N. CAS: 24634-61-5 schi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo, gli opera- tori del settore degli alimenti per animali devono adottare proce- dure operative e misure organiz- zative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al mi- nimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui di- spositivi di protezione dell'appa- rato respiratorio, occhiali e guanti. L'additivo deve essere utilizzato in materiali facili e moderata- mente difficili da insilare. 1k236 1 k Acido formico CH2O2 ≥ 84.5 % Tutte le specie ani- 10000 Al fine di evitare i potenziali ri- In forma liquida mali schi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle pre- N. CAS: 64-18-6 miscele, gli operatori del settore degli alimenti per animali devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali ri- schi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le

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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o catego- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria funzionale ria di animali minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 premiscele sono utilizzati con di- spositivi di protezione indivi- duale, tra cui dispositivi di prote- zione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti. La miscela di varie fonti di acido formico non deve superare i te- nori massimi consentiti negli ali- menti per animali completi. 1k237 1 k Formiato di sodio NaHCO2 Tutte – 10000 Al fine di evitare i potenziali ri- N. CAS: 141-53-7 (equi- schi per gli utilizzatori derivanti valente dall'uso dell'additivo e delle pre- In forma solida: acido miscele, gli operatori del settore Formiato di sodio ≥ 98 % for- degli alimenti per animali devono In forma liquida: mico) adottare procedure operative e Formiato di sodio ≥ 15 % misure organizzative. Se tali ri- Acido formico (≤ 75 %) schi non possono essere eliminati Acqua ≤ 25 % o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le Composizione del principio premiscele sono utilizzati con di- attivo: Formaldeide ≤ 6,2 mg/kg spositivi di protezione indivi- Acetaldeide≤ 5 mg/kg buta- duale, tra cui dispositivi di prote- zione dell'apparato respiratorio, nale ≤ 25 mg/kg Formiato di sodio ≥ 15 % (in forma solida) occhiali e guanti. Acido formico (≤ 75 %) La miscela di varie fonti di acido Prodotto mediante sintesi chi- formico non deve superare i te- mica nori massimi consentiti negli ali- menti per animali completi. 1k280 1 k Acido propionico Acido propionico ≥ 99,5 % Ruminanti – – La somministrazione simultanea C3H6O2 di altri acidi organici alle dosi

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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o catego- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria funzionale ria di animali minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N. CAS: 79-09-4 Suini – 30 000 massime consentite è controindi- cata. L’additivo deve essere utilizzato Pollame – 10 000 in foraggi facili da insilare7. La somministrazione simultanea di altre fonti del principio attivo non deve causare un superamento del tenore massimo consentita. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’ap- parato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo durante la manipolazione.

7 Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o catego- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria funzionale ria di animali minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k281 1 k Propionato di sodio Propionato di sodio ≥ 98,5 % Ruminanti – – La somministrazione simultanea C3H5O2Na di altri acidi organici alle dosi N. CAS: 137-40-6 massime consentite è controindi- Suini – 30 000 cata. L’additivo deve essere utilizzato Pollame – 10 000 in foraggi facili da insilare8. La somministrazione simultanea di altre fonti del principio attivo non deve causare un superamento del tenore massimo consentita. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’ap- parato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo durante la manipolazione.

8 Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o catego- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria funzionale ria di animali minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k284 1 k Propionato di ammo- Preparato di propionato di am- Ruminanti – – L’impiego simultaneo di altri nio monio ≥ 19,0 %, di acido pro- acidi organici alle dosi massime pionico ≤ 80,0 % e di acqua ≤ consentite è controindicato. 30 % Suini – 30 000 L’additivo deve essere utilizzato Propionato d’ammonio: in foraggi facili da insilare9. C3H9O2N Pollame – 10 000 L’impiego simultaneo di altre N. CAS: 17496-08-1 fonti del principio attivo non deve causare un superamento del te- nore massimo consentito. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’ap- parato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo durante la manipolazione.

9 Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o catego- Tenore Tenore Altre disposizioni tificazione goria funzionale ria di animali minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k301 1 k Benzoato di sodio Benzoato di sodio: ≥ 99,5 % Tutte 2400 Al fine di evitare i potenziali ri- C7 H5 Na O2 schi per gli utilizzatori derivanti N. CAS: 532-32-1 Prodotto dall'uso dell'additivo, gli opera- mediante sintesi chimica tori del settore degli alimenti per animali devono adottare proce- dure operative e misure organiz- zative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al mi- nimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui di- spositivi di protezione dell'appa- rato respiratorio, occhiali e guanti. La miscela di varie fonti di ben- zoato di sodio non deve superare i tenori massimi consentiti.

2 Categoria 2: additivi organolettici 2.1 Gruppo funzionale: a) coloranti

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N. d’identifi- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria Tenore Tenore Altre disposizioni cazione goria funzionale descrizione di animali minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 102 2 a (iii)10 Tartrazina C16H9N4O9S2Na3 Pesci ornamentali – – – Uccelli granivori or- – 150 – namentali Piccoli roditori – 150 – E 110 2 a (iii) Giallo arancio C16H10N2O7S2Na2 Pesci ornamentali – – – S (Sunset Yel- Uccelli granivori or- – 150 – low FCF) namentali Piccoli roditori – 150 – E 124 2 a (iii) Ponceau 4 R C20H11N2O10S3Na3 Pesci ornamentali – – – E 127 2 a (iii) Eritrosina C20H6I4O5Na2H2O Pesci ornamentali – – –

10 i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali; ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale; iii) sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.

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N. d’identifi- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria Tenore Tenore Altre disposizioni cazione goria funzionale descrizione di animali minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2a131 2 a (iii) Blu patentato V Sale interno del composto di Tutti gli animali non – 250 Per la sicurezza dell’utente: utiliz- calcio o di sodio del [4-(α- destinati alla produ- zare dispositivi di protezione (4-dietilammi-nofenil)-5- zione di derrate ali- dell’apparato respiratorio, occhiali idrossi-2,4- disolfofenil-me- mentari e guanti durante la manipolazione. tilidene) 2,5-cicloesadien-1- ilidene] dietil-ammonio idrossido e coloranti acces- sori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico e/o da solfato di calcio come principali componenti inco- lori. È ammesso anche il sale di potassio. Criteri di purezza: minimo 90 % del totale dei coloranti, calcolati come sali di potas- sio, sodio o calcio. Leucobase: non più dell’1,0 %. E 132 2 a (iii) Indigotina C16H8N2O8S2Na2 Pesci ornamentali – – – E 141 a (iii) Complesso – Pesci ornamentali – – – rame-clorofilla Uccelli granivori or- – 150 – namentali Piccoli roditori 150

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N. d’identifi- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria Tenore Tenore Altre disposizioni cazione goria funzionale descrizione di animali minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 160a 2 a (iii) Beta-carotina C40H56 Canarini – – – E 160b 2 a (iii) Bixina C25H30O4 Pesci ornamentali – – – E 160c 2 a Capsantina C40H56O3 Pollame diverso da – 8011 – tacchini E 160f 2 a Estere etilico C32H44O2 Pollame – 8012 – dell’acido beta- apo-8’-carote- noico E 161b 2 a Luteina C40H56O2 Pollame – 8013 – 2a161g 2 a Cantaxantina C40H52O2 Polli da ingrasso e – 25 La cantaxantina può essere immessa Ossido di trifenilfosfina specie avicole minori sul mercato e utilizzata come addi- (TPPO) ≤ 100 mg/kg da ingrasso tivo costituito da un preparato. Diclorometano ≤ 600 mg/kg Pollame da uova e – 8 La miscela di cantaxantina con altri pollame allevato per carotenoidi e xantofille non deve N. CAS: 514-78-3 la produzione di uova superare gli 80 mg/kg di alimento Forma solida, prodotta me- per animali completo. diante sintesi chimica. Per motivi di sicurezza: utilizzare Purezza: tenore: min. 96 %. dispositivi di protezione dell'appa- Carotenoidi diversi dalla rato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

11 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 12 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 13 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

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N. d’identifi- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria Tenore Tenore Altre disposizioni cazione goria funzionale descrizione di animali minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cantaxantina: non più del Pesci ornamentali e – 100 La cantaxantina può essere im- 5 % del totale delle sostanze uccelli ornamentali messa sul mercato e utilizzata come coloranti. diversi da galline da additivo costituito da un preparato. riproduzione orna- La miscela di cantaxantina con altri mentali carotenoidi e xantofille non deve Galline da riprodu- – 8 superare i 100 mg/kg di alimento zione ornamentali per animali completo. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'appa- rato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. E 161i 2 a Citranaxantina C33H44O Galline ovaiole – 8014 – 2a161j 2 a Astaxantina C40H52O4 Pesce – 100 L’astaxantina può essere immessa Ossido di trifenilfosfina Crostacei 100 sul mercato e impiegata come addi- (TPPO) ≤ 100 mg/kg tivo sotto forma di un preparato. Pesci ornamentali 100 Diclorometano ≤ 600 mg/kg Nelle istruzioni per l’uso dell’addi- tivo e delle premiscele indicare le N. CAS: 7542-45-2 condizioni di stabilità e di conser- Astaxantina in forma solida vazione. prodotta mediante sintesi La miscela di astaxantina con altri chimica. carotenoidi e xantofille non deve Criteri di purezza: superare 100 mg/kg di alimento completo per animali (tenore di -Tenore (espresso come asta- xantina): min. 96 % delle so- umidità del 12 %). stanze coloranti totali.

14 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

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N. d’identifi- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria Tenore Tenore Altre disposizioni cazione goria funzionale descrizione di animali minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -Carotenoidi diversi Per motivi di sicurezza: utilizzare dall’astaxantina: max. 5 % dispositivi di protezione dell’appa- delle sostanze coloranti totali rato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. E 161h 2 a Zeaxantins C40H56O2 Pollame – 80 – 2a(ii)167 2 a(ii) Panaferd Principio attivo: Salmoni e trote 100 Il tenore massimo è espresso come Paracoccus ca- astaxantina (C40H52O4, N. somma di astaxantina, adonirubina rotinifaciens CAS: 472-61-7) e cantaxantina ricco di carote- adonirubina (C40H52O3, 3- Somministrazione autorizzata a noide rosso idrossibeta-beta, beta-caro- partire dall’età di 6 mesi o da un tene- peso di 50 g 4,4’-dione, La miscela dell’additivo con l’asta- N. CAS: 511-23801) xantina o la cantaxantina è am- cantaxantina (C40H52O2, messa purché la concentrazione to- N. CAS: 514-78-3) tale della somma di astaxantina, adonirubina e cantaxantina da altre Composizione fonti non superi i 100 mg per kg di dell’additivo: alimento completo. Preparato di cellule disidra- tate sterilizzate del batterio Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) conte- nente: 20–23 g/kg astaxan- tina, 7–15 g/kg adonirubina, 1–5 g/kg canta- xantina.

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N. d’identifi- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, Specie animale o categoria Tenore Tenore Altre disposizioni cazione goria funzionale descrizione di animali minimo massimo

mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Metodo di analisi: cromato- grafia liquida ad alta presta- zione (HPLC) in fase nor- male associata a rivelazione dello spettro UV-visibile per la determinazione di asta- xantina, adonirubina e canta- xantina negli alimenti per animali e nel tessuto dei pe- sci. E 172 2 a (iii) Ossido ferrico Fe2O3 Pesci ornamentali – – – rosso Cani e gatti – – – Tutte le sostanze coloranti autoriz- Tutte Autorizzate negli alimenti per ani- zate per colorare le derrate ali- mali soltanto nei prodotti di trasfor- mentari, diverse dal Blu patentato mazione di: V e dal Verde acido brillante e I) cascami di derrate alimentari; Cantaxantina oppure II) altre materie prime denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l’identifi- cazione necessaria durante la fabbricazione Cani e gatti – –

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2.2 Gruppo funzionale: b) aromatizzanti N. d’identifi- Categoria Grupp Additivo Denominazione chi- Specie animale o categoria Età massima Tenore Tenore Altre disposizioni cazione o fun- mica, descrizione di animali minimo massimo zionale mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E 954 (iii) 2 b Saccarinato di sodio C7H4NNaO3S Suinetti 4 mesi – 150 – 2b959 2 b Neoesperidina Composizione Suinetti e suini da in- – – 35 Nelle istruzioni per l’uso diidrocalcone dell’additivo: grasso dell’additivo e della premi- Neoesperidina Vitelli – – 35 scela indicare le condizioni diidrocalcone di conservazione. C28H36O15 Eta- Ovini – – 35 Per motivi di sicurezza: uti- nolo ≤ 5 000 Pesci – – 30 lizzare dispositivi di prote- mg/kg Cani – – 35 zione dell’apparato respira- Caratterizzazione torio, occhiali e guanti du- del principio at- rante la manipolazione. tivo: Neoesperi- dina diidrocal- cone C28H36O15 N. CAS: 20702- 77-6 Neoesperidina diidrocalcone, in forma solida, prodotta me- diante sintesi chimica Purezza: min. 96 % (so- stanza secca) E 959 2 b Neoesperidina diidro- C28H36O15 Suinetti 4 mesi – 35 – calcone Cani – – 35 –

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N. d’identifi- Categoria Grupp Additivo Denominazione chi- Specie animale o categoria Età massima Tenore Tenore Altre disposizioni cazione o fun- mica, descrizione di animali minimo massimo zionale mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ovini – – 30 – Vitelli – – 30 – – Tutti i prodotti naturali e i prodotti sinte- Tutte – – – – tici corrispondenti ad eccezione di quelli elencati nei regolamenti UE n. 230/201315 e 796/201316

15 Regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi apparte- nenti al gruppo delle sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito, versione della GU L 80 del 21.3.2013, pag. 1. 16 Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo al diniego di autorizzazione della sostanza 3-acetyl-2,5- dimethylthiophene come additivo per mangimi, versione della GU L 224 del 22.8.2013, pag. 4.

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N. d’identifi- Categoria Grupp Additivo Denominazione chi- Specie animale o categoria Età massima Tenore Tenore Altre disposizioni cazione o fun- mica, descrizione di animali minimo massimo zionale mg/kg di alimento completo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1j514ii 2 b Bisolfato di sodio Animali da compa- – 4000 Nelle istruzioni per l’uso gnia e altri animali dell’additivo e della premi- non destinati alla pro- scela, indicare la temperatura duzione di alimenti di conservazione, il periodo diversi da gatti e vi- di conservazione e la stabi- soni lità quando incorporati in Gatti – 20000 pellet. Per motivi di sicurezza: uti- Visoni – 10000 lizzare dispositivi di prote- zione dell’apparato respirato- rio, occhiali e guanti durante la manipolazione. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i li- velli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie perti- nente.

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3 Categoria 3: additivi nutrizionali 3.1 Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria Età mas- Tenore mas- Altre disposizioni tifi-ca- goria funzio- di animali sima gg. = simo per kg zione nale giorni di alimento mm. = completo mesi con un’umi- dità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3a672a 3 a Acetato di Ossido di trifenilfosfina Suinetti (lattanti e 16 000 L’additivo è incorporato negli alimenti per retinile o Vi- (TPPO): ≤ 100 mg/ kg svezzati) animali mediante premiscela. tamina A Caratterizzazione del princi- Suini da ingrasso 6 500 L’acetato di retinile può essere immesso sul pio attivo: acetato di retinile mercato e impiegato come additivo sotto Scrofe 12 000 forma di un preparato. C22H32O2 Altri suini – Per quanto riguarda il contenuto, come indi- N. CAS: 127-47-9 Polli e specie avicole ≤ 14 gg. 20 000 cato sull’etichetta, deve essere usata la se- In forma solida, prodotta me- minori guente equivalenza: 1UI = 0,344 μg di ace- diante sintesi chimica. > 14 gg. 10 000 tato di retinile. Criteri di purezza: min. 95 % Tacchini ≤ 28 gg. 20 000 La miscela di acetato di retinile, palmitato (min. 2,76 MUI/g). > 28 gg. 10 000 di retinile o propionato di retinile non deve Metodi di analisi: superare il tenore massimo per specie e ca- Per la determinazione della Altro pollame 10 000 tegoria. vitamina A nell’additivo per Vacche da latte e vac- 9 000 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e alimenti per animali: croma- che da riproduzione della premiscela indicare le condizioni di tografia su strato sottile e ri- Vitelli da alleva- 4 mm. 16 000 conservazione e di stabilità. velatore UV (TLC-UV) (Far- mento macopea europea 6a edizione, Per motivi di sicurezza: utilizzare disposi- monografia 0217)17. Altri vitelli e vacche 25 000 tivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. ≤ 2 mm. 16 000

17 La Farmacopea europea è disponibile in tedesco e francese sul sito delle pubblicazioni federali www.bundespublikationen.admin.ch o presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ordinazione di pubblicazioni, 3003 Berna.

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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria Età mas- Tenore mas- Altre disposizioni tifi-ca- goria funzio- di animali sima gg. = simo per kg zione nale giorni di alimento mm. = completo mesi con un’umi- dità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Per la determinazione della Agnelli e capretti > 2 mm. 25 000 vitamina A nelle premiscele e da allevamento negli alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta Bovini, ovini e ca- 10 000 prestazione a fase inversa prini da ingrasso (RP- HPLC) con rivelatore Altri bovini, ovini e – UV o a fluorescenza caprini Mammiferi Solo negli alimenti d’allatta- mento: 25 000 Altre specie animali – 3a672b «Palmitato Ossido di trifenilfosfina Suinetti (lattanti e 16 000 L’additivo è incorporato negli alimenti per di retinile» o (TPPO): ≤ 100 mg/ kg di ad- svezzati) animali mediante premiscela. «Vitamina ditivo Suini da ingrasso 6 500 Il palmitato di retinile può essere immesso A» Caratterizzazione del princi- sul mercato e impiegato come additivo pio attivo palmitato di retinile Scrofe 12 000 sotto forma di un preparato. C36H60O2 Altri suini – Per quanto riguarda il contenuto, come indi- N. CAS: 79-81-2 Polli e specie avicole ≤ 14 gg. 20 000 cato sull’etichetta, deve essere usata la se- minori guente equivalenza: 1UI = 0,5458 μg di In forma solida e liquida, pro- > 14 gg. 10 000 palmitato di retinile. dotta mediante sintesi chi- Tacchini ≤ 28 gg 20 000 mica: min. 90 % o 1,64 La miscela di acetato di retinile, palmitato MUI/g. > 28 gg. 10 000 di retinile o propionato di retinile non deve Altro pollame 10 000

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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria Età mas- Tenore mas- Altre disposizioni tifi-ca- goria funzio- di animali sima gg. = simo per kg zione nale giorni di alimento mm. = completo mesi con un’umi- dità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Metodi di analisi: Vacche da latte e vac- 9 000 superare il tenore massimo per specie e ca- che da riproduzione tegoria. Per la determinazione della vitamina A nell’additivo per Vitelli da alleva- 4 mm. 16 000 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e alimenti per animali: croma- mento della premiscela indicare le condizioni di tografia su strato sottile e ri- conservazione e di stabilità. velatore UV (TLC-UV) (Far- Altri vitelli e vacche 25 000 Per motivi di sicurezza: utilizzare disposi- macopea europea 6a edizione, Agnelli e capretti da ≤ 2 mm. 16 000 tivi di protezione dell’apparato respiratorio, monografia 0217)18. allevamento > 2 mm. – occhiali e guanti durante la manipolazione. Per la determinazione della vitamina A nelle premiscele e Bovini, ovini e ca- 10 000 negli alimenti per animali: prini da ingrasso cromatografia liquida ad alta Altri bovini, ovini e – prestazione a fase inversa caprini (RP- HPLC) con rivelatore UV o a fluorescenza. Mammiferi – Solo negli alimenti Allegato 9 della presente or- d’allatta- dinanza. mento: 25 000 Altre specie animali – 3a672c Propionato Suinetti (lattanti e 16 000 di retinile o svezzati) Vitamina A Suini da ingrasso 6 500 Scrofe 12 000

18 La Farmacopea europea è disponibile in tedesco e francese sul sito delle pubblicazioni federali www.bundespublikationen.admin.ch o presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ordinazione di pubblicazioni, 3003 Berna.

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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria Età mas- Tenore mas- Altre disposizioni tifi-ca- goria funzio- di animali sima gg. = simo per kg zione nale giorni di alimento mm. = completo mesi con un’umi- dità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ossido di trifenilfosfina Altri suini – (TPPO): ≤ 100 mg/ kg di ad- Polli e specie avicole ≤ 14 gg. 20 000 ditivo minori L’additivo è incorporato negli alimenti per >14 gg. 10 000 C23H34O2 animali mediante premiscela. Tacchini ≤ 28 gg. Caratterizzazione del princi- Il propionato di retinile può essere immesso pio attivo: propionato di reti- > 28 gg. sul mercato e impiegato come additivo nile Altro pollame 10 000 sotto forma di un preparato. N. CAS: 7069-42-3 Vacche da latte e vac- 9 000 Per quanto riguarda il contenuto, come indi- In forma liquida, prodotta che da riproduzione cato sull’etichetta deve essere usata la se- mediante sintesi chimica: guente equivalenza: 1UI = 0,3585 μg di min. 95 % o 2,64 MIU/g. Vitelli da alleva- 4 mm. 16 000 propionato di retinile. mento La miscela di acetato di retinile, palmitato Metodi di analisi: Altri vitelli e vacche 25 000 di retinile o propionato di retinile non deve Per la determinazione della superare il tenore massimo per specie e ca- vitamina A nell’additivo per Agnelli e capretti da ≤ 2 mm. 16 000 allevamento tegoria. alimenti per animali: croma- > 2 mm. – tografia su strato sottile e ri- Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e velatore UV (TLC-UV) (Far- Bovini, ovini e ca- 10 000 della premiscela indicare le condizioni di macopea europea 6a edizione, prini da ingrasso conservazione e di stabilità. monografia 0217)19. Altri bovini, ovini e – Per motivi di sicurezza: utilizzare disposi- Per la determinazione della caprini tivi di protezione dell’apparato respiratorio, vitamina A nelle premiscele e occhiali e guanti durante la manipolazione. Mammiferi Solo negli negli alimenti per animali: alimenti cromatografia liquida ad alta d’allatta-

19 La Farmacopea europea è disponibile in tedesco e francese sul sito delle pubblicazioni federali www.bundespublikationen.admin.ch o presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ordinazione di pubblicazioni, 3003 Berna.

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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria Età mas- Tenore mas- Altre disposizioni tifi-ca- goria funzio- di animali sima gg. = simo per kg zione nale giorni di alimento mm. = completo mesi con un’umi- dità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 prestazione a fase inversa mento: (RP- HPLC) con rivelatore 25 000 UV o a fluorescenza. Altre specie animali – Allegato 9 della presente or- dinanza. 3a160(a) 3 a Beta-caro- Ossido di trifenilfosfina Tutte le specie – Il beta-carotene può essere immesso sul tene (TPPO): ≤ 100 mg/ kg di ad- animali mercato e utilizzato come additivo sotto ditivo forma di un preparato. C40H56 Negli alimenti d’allattamento per vitelli si N. CAS: 7235-40-7, in forma raccomanda un tenore massimo di 50 mg di solida, prodotta mediante fer- beta-carotene/kg di alimenti d’allattamento. mentazione o sintesi chimica. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e Ceppi usati per la fermenta- della premiscela indicare le condizioni di zione: Blakeslea trispora conservazione e di stabilità. Thaxter slant XCPA 07-05-1 Per motivi di sicurezza: utilizzare disposi- (CGMCC(1) 7.44) e XCPA tivi di protezione dell’apparato respiratorio 07-05-2 (CGMCC 7.45). durante la manipolazione. Criteri di purezza: – (Tenore) min. 96 % del to- tale dei coloranti (sostanza secca) espressi come beta-ca- rotene. – Carotenoidi diversi dal beta-carotene ≤ 3 % del totale dei coloranti. Metodo di analisi:

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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria Età mas- Tenore mas- Altre disposizioni tifi-ca- goria funzio- di animali sima gg. = simo per kg zione nale giorni di alimento mm. = completo mesi con un’umi- dità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Per la determinazione di beta- carotene nell’additivo per ali- menti per animali: metodo spettrofotometrico (Farmaco- pea europea 1069). Per la de- terminazione di betacarotene nelle premiscele e negli ali- menti per animali: cromato- grafia liquida ad alta presta- zione a fase inversa (RP- HPLC) con rivelatore UV. E 670 3 a Vitamina D2 – Suinetti 10000 UI Soltanto negli alimenti d’allattamento Vitelli La somministrazione simultanea di vita- mina D3 è vietata Bovini 4000 UI La somministrazione simultanea di vita- Ovini mina D3 è vietata Equidi Altre, ad eccezione 2000 UI La somministrazione simultanea di vita- di pollame e pesci mina D3 è vietata E 671 3 a Vitamina D3 – Suinetti 10000 UI Soltanto negli alimenti d’allattamento Vitelli La somministrazione simultanea di vita- mina D2 è vietata Bovini 4000 UI La somministrazione simultanea di vita- Ovini mina D2 è vietata Equidi

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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria Età mas- Tenore mas- Altre disposizioni tifi-ca- goria funzio- di animali sima gg. = simo per kg zione nale giorni di alimento mm. = completo mesi con un’umi- dità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Polli da ingrasso 5000 UI La somministrazione simultanea di vita- Tacchini mina D2 è vietata Altro pollame 3000 UI La somministrazione simultanea di vita- Pesci mina D2 è vietata Altre 2000 UI La somministrazione simultanea di vita- mina D2 è vietata 3a670a 3 a 25-idrossi- Composizione dell’additivo: Polli da ingrasso 0,100 mg 1. L’additivo va aggiunto agli alimenti per colecalcife- forma stabilizzata di 25-idros- Altro pollame 0,080 mg animali sotto forma di premiscela. rolo sicolecalciferolo 2. Tenore massimo della combinazione di Caratterizzazione del princi- Tacchini da ingrasso 0,100 mg 25-idrossicolecalciferolo con vitamina pio attivo: Suini 0,050 mg D3 (colecalciferolo) per kg di alimento 25-idrossicolecalciferolo, completo (40 UI vit. D3 = 0,001 mg): C27H44O2.H2O – ≤ 0,125 mg N. CAS: 63283-36-3 (equivalente a 5 000 UI di vitamina Criteri di purezza: D3 per i polli da ingrasso e i tac- 25-idrossicolecalciferolo chini da ingrasso, > 94 %, – ≤ 0,080 mg per l’altro pollame, – ≤ 0,050 mg per i suini Altri steroli correlati < 1 % 3. La somministrazione simultanea di vita- ciascuno Eritrosina mina D2 è vietata. < 5 mg/kg 4. Il tenore di etossichina deve essere ri- Metodo di analisi: portato sull’etichetta. Determinazione del 5. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispo- 25-idrossicolecalciferolo: cro- sitivi di protezione dell’apparato respi- matografia liquida ad alte pre- ratorio. stazioni insieme a uno spettro- metro di massa (HPLC-MS)

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N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria Età mas- Tenore mas- Altre disposizioni tifi-ca- goria funzio- di animali sima gg. = simo per kg zione nale giorni di alimento mm. = completo mesi con un’umi- dità del 12 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Determinazione della vitamina D3 nell’alimento completo: metodo HPLC a fase inversa con rivelazione UV a 265 nm [EN 12821:2000] – Tutte le sostanze Tutte – Tutti gli alimenti del gruppo, ad ecce- zione delle vitamine A eD

3.2 Gruppo funzionale: b) composti di oligoelementi N. Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento completo con fica- un’umidità del 12 % zione 1 2 3 4 5 6 7 8 3 b E1 Carbonato ferroso (II) FeCO3 Ovini 500 (in totale) – Ferro – Fe Cloruro ferrico (III), esaidrato FeCl3 · 6H2O Animali da compa- gnia 1250 (in totale) Fumarato ferroso (II) FeC4H2O4 Ossido ferrico (III) Fe2O3

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N. Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento completo con fica- un’umidità del 12 % zione 1 2 3 4 5 6 7 8 Solfato ferroso (II), monoidrato FeSO4 · H2O Suinetti fino a una Solfato ferroso (II), eptaidrato FeSO4 · 7H2O settimana prima dello svezzamento Chelato ferroso d’aminoacidi, Fe(x)1–3 · nH2O (x = anione di 250 mg/giorno idrato aminoacidi da proteine di soia, Altri suini 750 (in to- idrolizzato) peso molecolare tale) inferiore a 1500 Altre specie 750 Chelato ferroso di idrato di gli- Fe(x)1–3 · nH2O (in totale) cina (x = anione di glicina sinte- tica) 3b201 3 b E2 Ioduro di potassio e stearato di Kl Equidi: 4 (in totale) 3b201 e 3b202: Iodio – I calcio, in polvere, con un te- Ruminanti per la – L’additivo va incorporato ne- nore minimo di 69 % di iodio produzione di latte e gli alimenti composti per ani- N. CAS: 7681-11-0 galline ovaiole: mali sotto forma di premi- 3b202 Iodato di calcio anidro, in pol- Ca(IO3)2 5 (in totale) scela. vere, con un tenore minimo di – Lo ioduro di potassio e lo io- Pesci: dato di calcio anidro possono 63,5 % di iodio 20 (in totale) N. CAS: 7789-80-2 essere immessi sul mercato e impiegati come additivi sotto Altre specie o forma di un preparato. 3b203 Preparato di iodato di calcio Ca(IO3)2 categorie di animali: 3b201, 3b202 e 3b203: anidro in granuli rivestiti con 10 (in totale) – Devono essere adottate mi- un tenore di iodio dall’1 % al sure di protezione in base alle 10 % prescrizioni d’esecuzione Agenti di rivestimento e disper- della legislazione in materia denti [scelta del poliossietilene di salute e sicurezza sul posto (20) monolaurato di sorbitano di lavoro. (E432), ricinoleato di glicerina – Il tenore massimo raccoman- polietilenglicole (E484) polieti- dato di iodio totale nell’ali- lenglicole 300, sorbitolo mento completo per:

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N. Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento completo con fica- un’umidità del 12 % zione 1 2 3 4 5 6 7 8 (E420ii), e maltodestrina]: – animali della specie < 5 %. equina è di 3 mg/kg, Materie prime per alimenti per – cani è di 4 mg/kg, animali (carbonato di calcio e – gatti è di 5 mg/kg, magnesio, carbonato di calcio, – ruminanti per la produ- tutoli di mais) come agenti di zione di latte è di 2 mg/kg granulazione. – galline ovaiole è di 3 mg/kg. Particelle < 50 μm: < 1,5 %. N. CAS: 7789-80-2 3b301 3 b Cobalto – Acetato di cobalto (II) tetrai- Co(CH3COO)2 · 4H2O Per tutte le autorizza- Soltanto per ruminanti con un ru- Co drato, in forma di cristalli o N. CAS: 6147-53-1 zioni relative al co- mine funzionante, animali della granuli, aventi un tenore mi- balto (3b801, 3b802, specie equina, lagomorfi, rettili nimo di cobalto del 23 % 3b803, 3b804, erbivori e mammiferi da zoo Particelle < 50 μm: inferiore 3b805): L’additivo va incorporato negli all’1 % 1 (in totale) alimenti per animali sotto forma 3b302 Carbonato di cobalto (II), in CoCO3 di premiscela. polvere, con un tenore minimo N. CAS: 513-79-1 Devono essere adottate misure di di cobalto del 46 % Co(OH)2 protezione in base alle prescri- Carbonato di cobalto: almeno N. CAS: 21041-93-0 zioni d’esecuzione della legisla- 75 % zione in materia di salute e sicu- rezza sul posto di lavoro. Du- Idrossido di cobalto: 3 %-15 % rante la manipolazione utilizzare Acqua: massimo 6 % dispositivi di protezione dell’ap- parato respiratorio, occhiali e Particelle < 11 μm: inferiore al guanti. 90 % Indicazioni che devono compa- 3b303 Carbonato di idrossido (2:3) di 2CoCO3 · 3Co(OH)2 · H2O rire sull’etichetta dell’additivo e cobalto (II) monoidrato, in pol- N. CAS: 51839-24-8 della premiscela: vere, con un tenore minimo di cobalto del 50 %

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N. Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento completo con fica- un’umidità del 12 % zione 1 2 3 4 5 6 7 8 Particelle < 50 μm: inferiore al – «Si raccomanda di limitare 98 % l’integrazione con cobalto a 0,3 mg/kg di alimenti com- pleti per animali. In questo contesto, vanno presi in con- 3b304 Preparato di carbonato di idros- 2CoCO3 · 3Co(OH)2 · H2O siderazione i rischi di carenza sido (2:3) di cobalto (II) mo- N. CAS: 51839-24-8 di cobalto a causa di condi- noidrato, in granuli rivestiti, zioni locali e della composi- con un tenore di cobalto zione specifica della dieta.» dall’1 % al 5 % Indicazioni che devono compa- Agenti di rivestimento (2,3 %- rire sull’etichetta degli additivi e 3,0 %) e disperdenti (scelta del delle premiscele con 3b302, poliossietilene, monolaurato di 3b303, 3b305: sorbitano, ricinoleato di glice- – «Somministrare gli alimenti rina polietilenglicole 300, sor- per animali con questo addi- bitolo e maltodestrina) tivo soltanto in forma esente Particelle < 50 μm: inferiore da polvere.» all’1 % 3b305 Solfato di cobalto (II) eptai- CoSO4 · 7H2O drato, in polvere, con un tenore N. CAS: 10026-24-1 minimo di cobalto del 20 % Particelle < 50 μm: inferiore al 95 % 3 b E4 Acetato di rame, acetato di Cu(CH1COO)2 · H2O Suini Le seguenti indicazioni devono Rame – Cu rame (II), monoidrato – suinetti fino a 12 comparire sull’etichetta e nella Carbonato basico di rame (II), CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O settimane: 170 (in documentazione d’accompagna- monoidrato totale) mento: – altri suini 25 (in * Per i bovini dopo l’inizio Cloruro rameico (II), diidrato CuCl2 · 2H2O totale) della ruminazione: laddove il Ossido rameico (II) CuO Bovini* tenore di rame negli alimenti

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N. Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento completo con fica- un’umidità del 12 % zione 1 2 3 4 5 6 7 8 Solfato rameico (II), CuSO4 · H2O – alimenti d’allatta- sia inferiore a 20 mg/kg: «Il monoidrato mento e altri ali- tenore di rame in questo ali- menti completi de- mento può provocare carenza Solfato rameico, pentaidrato CuSO4 · 5H2O stinati all’alimen- di rame in bovini che si nu- 3b409 Dicloruro di rame triidrossido Cu2(OH)3Cl tazione di bovini trono in pascoli con tenori prima dell’inizio elevati di molibdeno o di Chelato rameico di aminoacidi, Cu(x)1–3 · nH2O della ruminazione zolfo». idrato (x = anione di aminoacidi di 15 (in totale) ** Per gli ovini: laddove il te- proteine di soia, idrolizzato) – altri bovini nore di rame negli alimenti peso molecolare inferiore a 35 (in totale) sia superiore a 10 mg/kg: «Il 1500 Ovini** 15 (in totale) tenore di rame in questo ali- mento può provocare intossi- Chelato rameico di idrato di Cu (x)1–3 · nH2O Pesci 25 (in totale) cazioni in talune razze glicina (x = anione di glicina sinte- Crostacei 50 (in to- ovine». tica) tale) Ulteriori condizioni per l’addi- 3b4.10 Chelato di rame dell’analogo Chelato di rame dell’analogo Altre specie 25 (in to- tivo 4b4.10: idrossilato della metionina idrossilato della metionina tale) – L’additivo va incorporato ne- contenente il 18 % di rame e gli alimenti per animali sotto tra il 79,5 e l’81 % di acido 2- forma di premiscela. idrossi-4-metiltio-butirrico – Per motivi di sicurezza: uti- Olio minerale: ≤ 1 % lizzare dispositivi di prote- N. CAS: 292140-30-8 zione dell’apparato respirato- rio, occhiali e guanti durante la manipolazione. 3 b E5 Cloruro manganoso (II), tetrai- MnCl2 · 4H2O Pesci 100 (in totale) – Manga- drato Altre specie 150 (in nese – Mn totale) – Ossido manganoso (II) MnO – Solfato manganoso (II), MnSO4 · H2O – monoidrato

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N. Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento completo con fica- un’umidità del 12 % zione 1 2 3 4 5 6 7 8 Chelato di manganese di ami- Mn(x)1–3 · nH2O (x = anione – noacidi, idrato di aminoacidi da proteine di soia, idrolizzato) peso moleco- lare inferiore a 1500 Chelato di manganese di idrato Mn (x)1–3 · nH2O (x = anione – di glicina di glicina sintetica) 3b5.10 Chelato di manganese dell’ana- Chelato di manganese L’additivo va incorporato negli logo idrossilato della metionina dell’analogo idrossilato della alimenti per animali sotto forma metionina contenente il 15,5 di premiscela. %-17 % di manganese e il 77 Per motivi di sicurezza: utilizzare %-78 % di acido 2-idrossi-4- dispositivi di protezione dell’ap- metiltio-butirrico parato respiratorio, occhiali e Olio minerale: ≤ 1 % guanti durante la manipolazione. 3b601 3 b E6 Acetato di zinco, diidrato Zn(CH3  COO)2 · 2H2O Cani e gatti: 200 (in – Zinco – Zn totale) 3b602 Cloruro di zinco anidro ZnCl2 Salmonidi e succeda- – nei del latte per vi- 3b603 Ossido di zinco ZnO telli: 180 (in totale) – 3b604 Solfato di zinco, eptaidrato ZnSO4 · 7H2O Suinetti, scrofe, coni- Tenore di piombo gli e tutti i tipi di pe- max. 600 mg/kg 3b605 Solfato di zinco, monoidrato ZnSO4 · H2O sci eccetto i salmo- – nidi: 150 (in totale) 3b606 Chelato di zinco di aminoacidi, Zn(x)1–3 · nH2O Altre specie e catego- 3b606: il chelato di zinco di am- idrato (x = anione di aminoacidi da rie: 120 (in totale) minoacidi può essere immesso proteina di soia idrolizzato) sul mercato e utilizzato come ad- peso molecolare inferiore a ditivo costituito da un preparato. 1500)

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Ordinanza RU 2017

N. Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento completo con fica- un’umidità del 12 % zione 1 2 3 4 5 6 7 8 3b607 Chelato di zinco di idrato di Chelato di zinco di idrato di L'additivo va incorporato negli glicina (solido) glicina, in polvere, con un te- alimenti per animali in forma di nore minimo di zinco del premiscela. 15 %. Al fine di evitare i potenziali ri- Umidità: max. 10 %. schi di inalazione e di contatto Caratterizzazione del principio cutaneo od oculare cui sono attivo: esposti gli utilizzatori dell'addi- tivo e delle premiscele, gli opera- Formula chimica: Zn(x)1-3 · tori del settore degli alimenti per nH2O, x = anione di glicina animali adottano procedure ope- 3b608 Chelato di zinco di idrato di Zn (x)1–3 · nH2O rative e misure organizzative ap- glicina (x = anione di glicina sinte- propriate. Se i rischi non possono tica) essere ridotti ad un livello accet- tabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di prote- zione individuale adeguati. 3b609 Octaidrossicloruro di zinco Zn5(OH)8 Cl2 · (H2O) L’additivo va incorporato negli monoidrato alimenti per animali sotto forma 3b6.10 Chelato di zinco dell’analogo Chelato di zinco dell’analogo di premiscela. idrossilato della metionina idrossilato della metionina Per motivi di sicurezza: utilizzare contenente il 17,5 %-18 % di dispositivi di protezione dell’ap- zinco e l’81 % di acido 2- parato respiratorio, occhiali e idrossi-4-metiltio-butirrico guanti durante la manipolazione. Olio minerale: ≤ 1 % È opportuno considerare l’impor- tanza del contributo dell’additivo 3b611 Chelato di zinco della metio- Polvere con un tenore minimo alla dieta con metionina. nina (1:2) del 78 % di metionina DL e un tenore di zinco tra il 17,5 % e il 18,5 %

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N. Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento completo con fica- un’umidità del 12 % zione 1 2 3 4 5 6 7 8 Caratterizzazione del principio attivo: Chelato di zinco della metio- nina: zinco-Metionina 1:2 (Zn(Met)2 Formula chimica: C 10H 20N 2O 4S 2Zn N. CAS.: 151214-86-7 3 b E7 Molibdato di sodio Na2MoO4 · 2H2O Tutte le specie Molibdeno 2,5 (in totale) – Mo

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N. Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento completo con fica- un’umidità del 12 % zione 1 2 3 4 5 6 7 8 3 b E8 Selenito di sodio Na2SeO3 Tutte le specie 3b8.10 Selenio – Sel-Plex Selenio in forma organica, 0,5 (in totale) Riguarda: Se Forma organica di selenio pro- principalmente selenometio- – 3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, dotto da Saccharomyces cere- nina (63 %) e componenti al 3b814, 3b815 visiae CNCM I-3060 (lievito al selenio di basso peso moleco- 1. L’additivo va incorporato ne- selenio inattivato) lare (34–36 %) con un tenore gli alimenti per animali sotto di 2000–2400 mg di Se/kg forma di premiscela. (97–99 % di selenio organico) 2. Per motivi di sicurezza: utiliz- Metodo di analisi20: zare dispositivi di protezione spettrometria di assorbimento dell’apparato respiratorio, oc- atomico con fornetto di grafite chiali e guanti durante la manipo- Zeeman (AAS) oppure AAS lazione. ibrido 3. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg 3b8.11 Alkosel R397 Caratterizzazione del principio Se/kg di alimento completo per Selenometionina prodotta da attivo: animali con un tasso di umidità Saccharomyces cerevisiae selenio in forma organica, del 12 %. NCYC R397 (lievito al selenio principalmente selenometio- inattivato) nina (63 %) con un tenore di 2000–2400 mg di Se/kg (97– 99 % di selenio organico). Metodo di analisi: spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido.

20 Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.

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N. Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento completo con fica- un’umidità del 12 % zione 1 2 3 4 5 6 7 8 3b8.12 Selsaf Caratterizzazione dell’addi- Selenometionina prodotta da tivo: Saccharomyces cerevisiae selenio in forma organica, CNCM I-3399 (lievito al principalmente selenometio- selenio inattivato) nina (63 %) con un tenore di 2000–2400 mg di Se/kg (97– 99 % di selenio organico). Caratterizzazione del principio attivo: selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato). Metodo di analisi: spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido 3b813 Selemax 1000/2000 Preparazione del selenio orga- Selenometionina nico: Contenuto di selenio: da 1 000 a 2 650 mg Se/kg Selenio or- ganico > 98 % del totale di se- lenio Selenometionina > 70 % del totale di selenio Caratterizzazione del principio attivo: Selenometionina pro- dotta da Saccharomyces cere- visiae NCYC R646

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N. Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento completo con fica- un’umidità del 12 % zione 1 2 3 4 5 6 7 8 3b814 Selisseo Preparato solido e liquido Analogo idrossilato di selenio- dell’analogo idrossilato di se- metionina leniometionina. Tenore di selenio: 18 000- 24 000 mg Se/kg Selenio organico > 99 % del Se totale Analogo idrossilato di selenio- metionina > 98 % del Se totale Preparato solido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % vettore Preparato liquido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % di acqua distillata Caratterizzazione del principio attivo: selenio organico di analogo idrossilato di seleniometionina (R,S-2-idrossi-4-acido metilselenobutanoico) Formula chimica: C5H10O3Se N. CAS: 873660-49-2 3b815 L-selenometionina Preparato solido di L-selenio- Excential metionina contenente selenio nella dose < 40 g/kg Selmet

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N. Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg Altre disposizioni d’identi- goria funzionale d’alimento completo con fica- un’umidità del 12 % zione 1 2 3 4 5 6 7 8 Caratterizzazione del principio attivo: selenio organico in forma di L-selenometionina (acido 2-amino-4-metilseleno- butanoico) da sintesi chimica Formula chimica: C5H11NO2Se N. CAS: 3211-76-5 Polvere cristallina contenente L-seleniometionina > 97 % e Selenio > 39 %

3.3 Gruppo funzionale: c) aminoacidi, loro sali e analoghi Numero Cate- Grupp Additivo Descrizione Indicazioni Esigenze riguardanti la composizione Osservazioni d’identifi- goria o fun- obbligatorie (nella sostanza originale) cazione zio- nale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3c301 3 c DL-metionina tecnica- Metionina: minimo 99 % La DL-metionina tecnica- mente pura Denominazione IUPAC: acido 2- mente pura può essere ammino-4-(metiltio)butanoico utilizzata anche con acqua potabile. N. CAS: 59-51-8 Indicazioni che devono C5H11NO2S comparire sull’etichetta

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Numero Cate- Grupp Additivo Descrizione Indicazioni Esigenze riguardanti la composizione Osservazioni d’identifi- goria o fun- obbligatorie (nella sostanza originale) cazione zio- nale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dell’additivo e delle pre- miscele: «Se l’additivo è somministrato con acqua potabile, occorre evitare l’eccesso di proteine.»

3.1.4 3 c Concentrato di sodio di Concentrato di sodio di DL- Acqua DL-metionina min. 40 % DL-metionina, liquido metionina, liquido, tecnicamente DL- Sodio min. 6,2 % puro metionina [CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COO]Na 3.1.5 3 c DL-metionina per rumi- DL-metionina tecnicamente pura, Acqua nanti, protetta nel rumine protetta da copolimero vinylpyri- DL- dinestyrene metionina

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Numero Cate- Grupp Additivo Descrizione Indicazioni Esigenze riguardanti la composizione Osservazioni d’identifi- goria o fun- obbligatorie (nella sostanza originale) cazione zio- nale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1.6 3 c Acido DL-2-idrossi-4- Acido DL-2-idrossi-4- Acqua Acidità totale min. 85 % Indicazione sull’etichetta metilmercapto-butirrico metilmercapto-butirrico Acidità to- Acido mono- o sull’imballaggio di ali- per tutti gli animali CH3-S-(CH2)2-CH(OH)-COOH tale mero min. 65 % menti composti per ani- (idrossido analogo di mali: Acido mo- metionina) nomero denominazione del pro- dotto come descritto nella colonna 4 tenore di acido monomero e di acidità totale tenore del prodotto nell’alimento per animali 3.1.7 3 c Sale di calcio di acido Sale di calcio di acido DL-2- Acqua Acido mono- min. 83 % Indicazione sull’etichetta DL-2-idrossi-4- idrossi-4-metilmercapto-butirrico Acido mo- mero o sull’imballaggio di ali- metilmercapto-butirrico [CH3-S-(CH2)2-CH(OH)-COO]2 nomero Calcio min. 12 % menti composti per ani- per tutti gli animali Ca mali: (Sale di calcio dell’idros- denominazione del pro- sido analogo della metio- dotto come descritto nella nina) colonna 4 tenore di acido monomero tenore del prodotto nell’alimento per animali

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Numero Cate- Grupp Additivo Descrizione Indicazioni Esigenze riguardanti la composizione Osservazioni d’identifi- goria o fun- obbligatorie (nella sostanza originale) cazione zio- nale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1.8 3 c Analogo della metionina Estere isopropilico dell’analogo Acqua Esteri mono- min. 90 % Per vacche da latte: idrossilato della metionina CH3- Estere meri nella so- indicazione sull’etichetta S(CH2)2-CH(OH)-COO-CH- stanza secca max. 1 % o sull’imballaggio del (CH3)2 Tenore in ac- prodotto: qua – estere isopropilico dell’acido 2-idrossi-4-me- tiltiobutanoico Indicazione sull’etichetta o sull’imballaggio di ali- menti composti per ani- mali: – analogo della metio- nina: estere isopropilico dell’acido 2-idrossi-4-me- tiltiobu tanoico – percentuale di incor- porazione dell’analogo della metionina (HMBi) nell’alimento per animali

3.2.2 3 c Concentrato di L-lisina, Concentrato basico di L-lisina, li- Acqua L-lisina min. 60 % liquido quido, risultanti dalla fermenta- L-lisina zione del saccarosio, della me- lassa, di prodotti amidacei e dei loro idrolisati NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH 3.2.3 3 c L-lisina monoidrocloride L-lisina monoidrocloride, tecnica- Acqua L-lisina min. 78 % (L-lisina HCl) mente pura L-lisina

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Numero Cate- Grupp Additivo Descrizione Indicazioni Esigenze riguardanti la composizione Osservazioni d’identifi- goria o fun- obbligatorie (nella sostanza originale) cazione zio- nale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH · HCI 3.2.4 3 c Concentrato di L-lisina Concentrato di L-lisina monoidro- Acqua L-lisina min. 22,4 % monoidrocloride, liquido cloride, liquido, risultanti dalla L-lisina (L-lisina HCl, liquido) fermentazione del saccarosio, della melassa, di prodotti amidacei e dei loro idrolisati NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH · HCI 3.2.5 3 c Solfato di L-lisina e rela- Solfato di L-lisina e relativi sotto- Acqua L-lisina min. 40 % tivi sottoprodotti risul- prodotti risultanti dalla fermenta- L-lisina tanti dalla fermentazione zione di sciroppo di zucchero, me- (Solfato di L-lisina con lassa, cereali, prodotti amidacei e prodotti di fermenta- relativi idrolisati con Corynebac- zione) terium glutamicum [NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2 · HSO4 3.3.1 3 c L-treonina L-treonina, tecnicamente pura Acqua L-treonina min. 98 % CH3-CH(OH)-CH(NH2)-COOH L-treonina 3c3.7.1 3 c L-valina L-valina con una purezza di al- Acqua Va indicato il tasso di meno 98 % L-valina umidità (nella sostanza secca) prodotta da Escherichia coli (K-12 AG314) FER M ABP- 10640 C5H11NO2 3.4.1 3 c L-triptofano L-triptofano tecnicamente puro Acqua L-triptofano min. 98 % (C8H5-NH)-CH2-CH-COOH NH2 L-tripto- fano

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Ordinanza RU 2017

Numero Cate- Grupp Additivo Descrizione Indicazioni Esigenze riguardanti la composizione Osservazioni d’identifi- goria o fun- obbligatorie (nella sostanza originale) cazione zio- nale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3c370 3 c L-valina L-valina minimo 98 % (sulla so- Acqua Va indicato il tasso di stanza secca) L-valina umidità Acido 2-ammino-3-metil-buta- noico ottenuto da Corynebacte- rium glutamicum (KCCM 80058) Formula chimica: C5H11NO2 N. CAS: 72-18-4

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N. Cate- Gruppo Additivo Composizione, formula chimica, Specie o catego- Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni goria funzio- descrizione ria di animali nale

3c3.7.2 3 c Acido guanidoace- Acido guanidoacetico con Polli da in- 600 mg/kg di 600 mg/kg di Va indicato il tasso di umi- tico una purezza minima del 98 grasso alimento per alimento per dità. % (nella sostanza secca) animali com- animali comple- L’additivo è incorporato negli N. CAS 352 976 pleto con 88% to con 88% di alimenti per animali in forma (C3H7N3O2, prodotto me- di sostanza sostanza secca di premiscela. diante sintesi chimica con: secca ≤ 0,5 % dicianammide ≤ 0,03 % cianammide 3c305 3 c L-Metionina L-metionina con una pu- La L-metionina può essere rezza di almeno il 98,5 % utilizzata anche con acqua po- [acido (2S)-2-ammino-4- tabile. (metiltio) butanoico] pro- Indicazioni che devono com- dotta mediante fermenta- parire sull’etichetta dell’addi- zione di Escherichia coli tivo e delle premiscele: «Se (KCCM 11252P e KCCM l’additivo è somministrato 11340P) con acqua potabile, occorre Formula chimica: evitare l’eccesso di proteine.» C5H11NO2S N. CAS: 63-68-3

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N. Cate- Gruppo Additivo Composizione, formula chimica, Specie o catego- Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni goria funzio- descrizione ria di animali nale

3b611 3 c Chelato di zinco Polvere con un tenore mi- Animali da 250 (in totale) L’additivo è incorporato negli della metionina nimo del 78 % di metionina compagnia alimenti per animali in forma (1:2) DL e un tenore di zinco tra Pesci 200 (in totale) di premiscela. il 17,5 % e il 18,5 % Per la sicurezza dell’utente Altre specie 150 (in totale) Chelato di zinco della me- utilizzare dispositivi di prote- tionina: zinco-Metionina Alimenti d’al- 200 (in totale) zione dell’apparato respirato- 1:2 (Zn(Met)2 lattamento rio, occhiali e guanti durante Formula chimica: completi o la manipolazione. C10H20N2O4S2Zn complemen- tari È opportuno considerare l’im- N. CAS: 151214-86-7 portanza del contributo dell’additivo alla dieta con metionina.

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3.4 Gruppo funzionale: d) urea e suoi derivati 3.4.1 Gruppo funzionale: d) urea e suoi derivati, in rivalutazione N. d’iden- Cate- Gruppo Additivo Descrizione Specie o categoria Tenore massimo in Osservazioni tificazione goria funzio- di animali mg/kg di alimento com- nale pleto per animali con un tasso di umidità del 12 %.

1 2 3 4 5 6 7 8 3d1 3 d Urea Tenore di urea: minimo Ruminanti con 8800 Indicare nelle istruzioni per l’uso: «Somministrare urea 97 % un rumine fun- solo ad animali con rumine funzionante. Somministrare Tenore di azoto: 46 % zionante la dose massima di urea in modo graduale. Il tenore massimo di urea deve essere somministrato solo come Diaminometanone parte di una dieta ricca di carboidrati facilmente digeri- N. CAS: 58069-82-2, bili e con basso tenore di azoto solubile. Al massimo il formula chimica: 30 % del totale di azoto nella razione giornaliera deve CO(NH2)2 derivare da urea-N.»

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Ordinanza RU 2017

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Ordinanza RU 2017

Allegato 4.1 (art. 2) Elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale sono vietati o autorizzati con restrizioni

Parte 2 lett. l

Per quanto riguarda gli animali da reddito, i prodotti seguenti non possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali o essere immessi sul mercato sotto forma di foraggio né essere somministrati agli animali: a.–k. … 1. canapa o suoi sottoprodotti, qualunque sia la forma o il tipo per animali in lattazione il cui latte è immesso sul mercato. I semi di canapa e i suoi sotto- prodotti possono essere somministrati ad altri animali da reddito se sono adempiuti i requisiti di cui all’articolo 20 lettera a dell’ordinanza del 7 dicem- bre 199821 del DEFR concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie cam- picole, delle piante foraggere e degli ortaggi (ordinanza del DEFR sulle se- menti e i tuberi-seme).

21 RS 916.151.1

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Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC)

Modifica del ...

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:

I L’ordinanza dell’UFAG del 26 novembre 20031 concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 3 capoverso 2, 3a capoverso 2, 4 capoverso 7, 8 capoverso 4, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3, 18 capoverso 3, 19 capoversi 4 e 8, 19e capoverso 3, 39 capoverso 1 lettera e, 43 capoverso 5, 46 capoverso 5, 51 capoversi 2 e 6 e 60 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sui miglioramenti strutturali (OMSt); visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2, 15 capoverso 2 e 24 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 novembre 20033 concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC),

Titolo prima della sezione 2 Sezione 1a: Pianificazione economico-aziendale

Art. 2a Gestione dell’azienda e onere sopportabile 1 I risultati contabili disponibili sono considerati nella valutazione della gestione dell’azienda e nei piani di previsione.

1 RS 913.211 2 RS 913.1 3 RS 914.11

2017–...... 1 219

Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. RU 2017 O. dell’UFAG

2 Nel piano di previsione il capitale di terzi gravato da interessi è considerato con un tasso d’interesse di almeno il 4 per cento e con un tasso di ammortamento del 3 per cento.

Art. 5 Graduazione degli aiuti agli investimenti e dei contributi tesi a conseguire obiettivi ecologici La graduazione degli aiuti agli investimenti forfettari per l'aiuto iniziale, gli edifici d'abitazione, gli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, gli edifici alpestri e gli edifici di economia rurale per suini e pollame nonché dei contributi per i provvedimenti edilizi tesi a conseguire obiettivi ecologici è fis- sata nell’allegato 4.

II L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann

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Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. RU 2017 O. dell’UFAG

Allegato 4 (art. 5 e 6 cpv. 1)

Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

N. III, IV e VI

III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo 1. Contributi Elemento Contributo federale in franchi per unità

Unità Zona collinare e Zone di montagna zona di montagna I II–IV

Contributo massimo per azienda per la costruzione e la trasformazione di edifici di economia rurale: Contributo forfettario di base massimo senza stalla SSRA Azienda 118 500 172 500 Contributo forfettario di base massimo con stalla SSRA Azienda 133 500 192 500

Costruzione e trasformazione per singolo elemento: Stalla Importo di base 7 500 10 000 Stalla senza SSRA UBG 1 250 2 000 Stalla con SSRA UBG 1 500 2 400 Fienile e silo m3 15,00 20,00 Impianto per il deposito di concimi m3 22,50 30,00 aziendali Rimessa m2 25,00 35,00

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Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. RU 2017 O. dell’UFAG

2. Crediti d’investimento Elemento Unità Credito d’investimento in franchi

Zona di pianura Zona collinare e Zone di montagna zona di montagna I II–IV

Credito d’investimento massimo per azienda e UBG per la costruzione e la trasfor- mazione di edifici di economia rurale: Edificio con stalla senza SSRA UBG 8 000 5 000 5 000 Edificio con stalla con SSRA UBG 9 000 5 660 5 660

Costruzione e trasformazione di edifici di economia rurale per singolo elemento: Stalla senza SSRA UBG 5 000 3 300 3 300 Stalla con SSRA UBG 6 000 3 960 3 960

Fienile e silo m3 90 50 50 Impianto per il deposito di m3 110 75 75 concimi aziendali Rimessa m2 190 115 115

3. Disposizioni comuni per contributi e crediti d’investimento a. In caso di costruzione di singoli elementi e di trasformazioni, la somma dei contributi parziali non può essere superiore all’importo massimo per edifici di economia rurale per azienda. b. L’importo di base viene erogato soltanto per la costruzione dell’elemento stalla. In caso di trasformazioni l’importo di base è ridotto proporzionalmente. c. Sono sostenute finanziariamente anche le rimesse in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo. d. Se vengono sostenuti nuovamente gli stessi edifici o elementi è applicata una deduzione in base al patrimonio edilizio ancora utilizzabile (art. 19 cpv. 5 e 46 cpv. 6 OMSt). Dall’aiuto massimo agli investimenti sono dedotti almeno il resto del credito d’investimento per questi provvedimenti e il contributo fe- derale pro rata temporis secondo l’articolo 37 capoverso 6 lettera b OMSt. e Le stalle per conigli sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

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Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. RU 2017 O. dell’UFAG

IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri Elemento, parte dell’edificio, unità Contributo federale Credito d’investi- in franchi mento in franchi

Importo massimo per UBG 2 600 6 000 (somma degli elementi) Capanna alpestre (parte abitativa); bestiame gio- 25 300 66 000 vane e fino a 59 UBG (animali munti) Capanna alpestre (parte abitativa); a partire da 38 000 96 000 60 UBG (animali munti) Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccag- 770 2 100 gio del formaggio, per UBG (animali munti) Stalla, compreso l’impianto per il deposito di con- 770 2 400 cimi aziendali per UBG Porcile, compreso l’impianto per il deposito di con- 230 540 cimi aziendali per posta di suini da ingrasso (PSI) Prima posta di mungitura e stand di mungitura mo- 290 960 bile anziché nuova stalla, per vacca da latte A partire dalla seconda posta di mungitura anziché 90 240 nuova stalla, per vacca da latte

Disposizioni comuni per contributi e crediti d’investimento a. Per sostenere finanziariamente locali e impianti per la fabbricazione e lo stoc- caggio del formaggio devono essere trasformati almeno 900 kg di latte per UBG (animali munti). b. Per UBG (animali munti) viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso. c. Una UBG di capre o pecore da latte è equiparata alle vacche da latte.

VI. Contributi per provvedimenti edilizi tesi a conseguire obiettivi ecologici Riduzione delle emissioni di ammoniaca Provvedimento Contributo federale in franchi

Superfici di camminamento con pendenza trasversale e cana- 120 letta di raccolta dell’urina per UBG Mangiatoie rialzate per UBG 70

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Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. RU 2017 O. dell’UFAG

I requisiti tecnici per la realizzazione del provvedimento edilizio e per il funziona- mento dell’impianto vanno applicati secondo le vigenti raccomandazioni della Sta- zione di ricerca Agroscope.

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