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Rapporto esplicativo sulla modifica della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio: procedura di notifica (consultazione)
del … Avamprogetto dell’8.12.2017
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Compendio Con la presente modifica della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, la procedura di autorizzazione per le derrate alimentari che vengono immesse in commercio secondo il principio Cassis de Dijon viene sostituita da una procedura di notifica. Per facilitare l’immissione in commercio di derrate alimentari secondo il principio Cassis de Dijon, il Consiglio federale, sulla base della discussione relativa ai prezzi elevati nel nostro Paese, ha incaricato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca di elaborare in collaborazione con il Dipartimento federale dell’interno entro la fine del 2017 un avamprogetto da porre in consultazione che preveda per l’immissione in commercio di derrate alimentari secondo il principio Cassis de Dijon una procedura di notifica anziché l’obbligo di autorizzazione previsto finora. Nel contempo viene modificata la disposizione della LOTC sui requisiti linguistici relativi alle avvertenze, che viene così adeguata alla nuova legislazione sulle derrate alimentari.
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Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
L’alto livello dei prezzi in Svizzera fa sì che l’abolizione degli ostacoli commerciali assuma una grande importanza. Nel rapporto del 22 giugno 2016 sugli ostacoli alle importazioni parallele1, il Consiglio federale ha indicato alcuni di questi ostacoli2 in relazione al fenomeno dei prezzi elevati nel nostro Paese. Il rapporto illustra i vari fattori che contribuiscono a rendere i prezzi di certi prodotti in Svizzera molto più alti rispetto ai prezzi applicati all’estero e propone misure per facilitare in generale gli scambi.
Tra questi fattori rientrano gli ostacoli tecnici al commercio sotto forma di diverse prescrizioni sui prodotti, procedure di omologazione o di non riconoscimento delle valutazioni di conformità estere. Per farvi fronte, nel 2005 il Parlamento aveva, tra le altre cose, preparato il terreno all’introduzione del principio Cassis de Dijon3 in Svizzera, entrato poi in vigore nel 2010. Secondo questo principio i prodotti che non soddisfano o soddisfano solo in parte le prescrizioni tecniche svizzere ma sono conformi a quelle dell’Unione europea o di uno Stato membro UE/SEE4 e vi sono legalmente immessi in commercio possono circolare liberamente anche in Svizzera senza essere soggetti all’obbligo di controlli preliminari (art. 16a cpv. 1 LOTC). Alle derrate alimentari si applica una disposizione speciale (art. 16c LOTC): prima di essere immesse in commercio devono essere autorizzate dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). L’autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni sotto forma di decisione di portata generale. Il richiedente deve comprovare che la derrata alimentare è conforme alle disposizioni tecniche dell’UE o di uno Stato membro UE/SEE e rendere verosimile che la derrata alimentare è legalmente immessa in commercio nell’UE o nel corrispondente Stato membro dell’UE o dello SEE. Non devono inoltre essere minacciati interessi pubblici preponderanti (art. 16d LOTC). L’autorizzazione è valida per derrate alimentari dello stesso genere, vale a dire che altri importatori e produttori possono basarsi sulla decisione di portata generale senza dover presentare a loro volta una domanda di autorizzazione.
Dall’introduzione del principio Cassis de Dijon nel 2010 fino all’aprile del 2017, l’USAV ha trattato in totale 186 domande di autorizzazione. Il 30 per cento è stato approvato e il 20 per cento respinto. Le domande restanti non sono state prese in considerazione o sono state ritirate. In 22 casi l’USAV non è entrato nel merito perché il prodotto era conforme alle prescrizioni svizzere, esisteva già un’autorizzazione di portata generale oppure la domanda
1 Il rapporto, disponibile in francese e tedesco, è stato elaborato in adempimento del postulato 14.3014 «Semplificazione delle formalità doganali e promozione delle importazioni parallele grazie al riconoscimento di altri documenti attestanti l’origine di un prodotto». 2 Nell’ambito del rapporto succitato, le importazioni parallele sono importazioni di merci effettuate eludendo la struttura di distribuzione prevista o organizzata dal produttore. 3 In base a questo principio i prodotti legalmente in commercio nell’UE o nello SEE possono circolare liberamente senza controlli preliminari anche in Svizzera. 4 Spazio economico europeo.
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era incompleta. Una domanda può essere respinta per vari motivi. Nel 38 per cento dei casi, le domande presentate sono state ritirate prima della decisione finale.
Per semplificare l’importazione e la produzione di derrate alimentari secondo il principio Cassis de Dijon, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di elaborare in collaborazione con il Dipartimento federale dell’interno (DFI) entro la fine del 2017 un avamprogetto da porre in consultazione che preveda una procedura di notifica per l’immissione in commercio di derrate alimentari secondo il principio Cassis de Dijon anziché l’obbligo di autorizzazione5.
L’immissione in commercio di derrate alimentari dovrà inoltre essere facilitata modificando i requisiti linguistici relativi alle avvertenze, una modifica che si impone a seguito della recente revisione del diritto sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso entrata in vigore il 1° maggio 2017. Nell’ambito di questa revisione sono stati modificati i requisiti linguistici riguardanti le indicazioni che figurano sulle derrate alimentari preimballate e sugli oggetti d’uso. Le avvertenze devono essere presenti in linea di massima in una lingua ufficiale. Possono però essere redatte anche in un’altra lingua (art. 36 cpv. 2 lett. c e art. 47 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso; ODerr; RS 817.02). L’articolo 16e capoverso 1 lettera b e capoverso 2 della LOTC vigente richiede invece per le avvertenze e i consigli di prudenza senza eccezioni almeno una lingua ufficiale (ed eventualmente quella del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio). Le disposizioni della LOTC riguardanti l’immissione in commercio di prodotti fabbricati in base a disposizioni tecniche estere prevalgono sulle disposizioni settoriali corrispondenti. Se non venisse modificata la LOTC i requisiti linguistici per le derrate alimentari immesse in commercio secondo il principio Cassis de Dijon sarebbero pertanto più restrittivi rispetto a quelli che si applicano alle derrate alimentari immesse in commercio in base al diritto svizzero. L’articolo 16e capoverso 2 lettera b LOTC viene pertanto modificato per adeguarlo alle disposizioni della nuova legislazione sulle derrate alimentari.
1.2 La normativa proposta
1.2.1 La procedura di notifica
In base al principio Cassis de Dijon possono essere immessi in commercio in Svizzera senza ulteriori esami o prove i prodotti che sono conformi alle prescrizioni tecniche dell’UE oppure, nel caso in cui il diritto dell’UE non sia armonizzato o lo sia solo in parte, che sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro dell’UE o dello SEE e sono legalmente in commercio in esso. Alle derrate alimentari si applica inoltre l’obbligo di autorizzazione (cfr. n. 1.1. Situazione iniziale). Il presente progetto è inteso a sostituire questo obbligo di autorizzazione con un obbligo di notifica.
In base alla procedura di notifica proposta, prima dell’immissione in commercio l’importatore o il produttore che intende immettere in commercio una derrata alimentare secondo il
5 Cfr. misura 8 delle opzioni di intervento del rapporto del 22 giugno 2016 del Consiglio federale sugli ostacoli alle importazioni parallele.
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principio Cassis de Dijon deve trasmettere all’USAV il suo indirizzo, la denominazione specifica della derrata alimentare, una foto della stessa, l’origine delle norme di produzione (UE o Stato membro UE/SEE) e il Global Trade Item Number (GTIN; chiamato EAN fino al 2009). Il GTIN è un codice internazionale univoco che permette di identificare in maniera chiara in tutto il mondo i prodotti e i produttori6.
La prevista procedura di notifica è strutturata nella maniera più semplice possibile per gli interessati (chi effettua la notifica e le autorità): la notifica avviene mediante un’applicazione web sul sito internet dell’USAV che gestisce una banca dati contenente le derrate alimentari notificate. L’applicazione web è collegata per mezzo di interfacce a una banca dati esistente nella quale sono memorizzati i GTIN e altre informazioni necessarie per la notifica, come l’indirizzo del produttore, la denominazione specifica e la foto del prodotto. Al momento della notifica all’USAV il produttore deve soltanto immettere il GTIN del prodotto da notificare e il Paese, ossia le norme tecniche in base alle quali è avvenuta la produzione. Deve inoltre confermare di conoscere le prescrizioni tecniche estere e di essere in grado di esibirle su richiesta. Gli importatori devono immettere anche il proprio indirizzo perché (a differenza di quello dei produttori) non è già presente nella banca dati succitata.
È soggetto all’obbligo di notifica ogni importatore e produttore prima dell’immissione in commercio in Svizzera di una derrata alimentare secondo il principio Cassis de Dijon. A differenza di quanto è avvenuto finora con la decisione di portata generale gli importatori e i produttori non possono riferirsi a un’eventuale notifica del primo importatore o produttore. Devono quindi a loro volta effettuare la necessaria notifica all’USAV anche nel caso di derrate alimentari identiche. Il dispendio di tempo è ridotto (cfr. n. 3.3). La derrata notificata dall’importatore o dal produttore non deve invece essere nuovamente notificata dagli intermediari o dai commercianti al dettaglio.
Una conformazione del sistema di notifica analoga alla procedura di autorizzazione, ovvero la possibilità che gli importatori e i produttori possano basarsi sull’eventuale prima notifica di un altro importatore o produttore senza a loro volta dover effettuare una notifica quando importano o fabbricano la stessa derrata alimentare non è la soluzione adeguata. La notifica da parte di tutti gli importatori e produttori delle derrate alimentari importate o prodotte secondo il principio Cassis de Dijon serve per la rintracciabilità secondo la legislazione sulle derrate alimentari (art. 28 della legge sulle derrate alimentari). Il lavoro necessario per verificare se una derrata alimentare è già stata notificata non sarebbe inferiore a quello necessario per la notifica stessa.
Le decisioni di portata generale (autorizzazioni) vigenti sono nulle non appena il nuovo sistema di notifica entra in vigore. Anche le derrate alimentari autorizzate in base al diritto anteriore e ancora sul mercato devono essere notificate. Per la notifica di queste derrate alimentari è previsto un periodo transitorio di un anno dopo l’entrata in vigore della
6 Global Standards One (GS1) gestisce e assegna i GTIN a livello mondiale. GS1 è un’organizzazione di diritto privato (in Svizzera è costituita come associazione), che definisce standard globali per migliorare le catene del valore. Nel commercio al dettaglio la presenza dei GTIN a livello mondiale è superiore al 90 per cento.
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procedura di notifica.
Per evitare che la banca dati contenga dati obsoleti, la notifica va rinnovata ogni anno e per facilitare agli utenti questo compito, il sistema ricorda loro automaticamente la data di scadenza della notifica.
Si mantiene l’esclusione di determinati prodotti agricoli dal principio Cassis de Dijon, per esempio i prodotti che recano la designazione «montagna» e «alpe» o prodotti biologici, disciplinata dall’articolo 10a OIPPE (ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato; RS 946.513.8) rimane; il suddetto articolo viene adeguato al sistema di notifica.
1.2.2 I requisiti linguistici per le avvertenze
Con la revisione della legislazione svizzera sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (in vigore dal 1° maggio 2017) è sufficiente, conformemente all’articolo 36 capoverso 2 lettera c e all’articolo 47 capoverso 2 lettera c ODerr, fornire in una lingua ufficiale della Confederazione le indicazioni relative al prodotto (informazioni sul prodotto e avvertenze presenti sulle derrate alimentari preimballate e sugli oggetti d’uso). Eccezionalmente possono essere redatte in un’altra lingua solo se in tal modo i consumatori in Svizzera sono informati sulla derrata alimentare in modo sufficiente e inequivocabile.
La LOTC vigente prescrive che possa essere richiesto che le avvertenze e i consigli di prudenza siano redatti in più di una lingua ufficiale, ma almeno nella lingua ufficiale del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio (art. 16e cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LOTC). In base all’articolo 2 capoverso 2 seconda frase LOTC l’articolo 16e capoversi 1 e 2 LOTC prevale sugli articoli 36 capoverso 2 lettera c e 47 capoverso 2 lettera c ODerr. Pertanto, i requisiti linguistici relativi alle avvertenze applicabili in base alla nuova legislazione alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso che corrispondono alle norme svizzere sono meno severi di quelli che si applicano alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso immessi in commercio in Svizzera in base al principio Cassis de Dijon. Con la presente modifica i requisiti linguistici relativi alle avvertenze previste dalla LOTC per le derrate alimentari e gli oggetti d’uso vengono adeguati a quelli dell’articolo 36 capoverso 2 lettera c e dell’articolo 47 capoverso 2 lettera c ODerr. Dato che la LOTC, diversamente dalla legislazione sulle derrate alimentari, distingue tra avvertenze e consigli di prudenza, la modifica della LOTC si limita alle avvertenze.
Con questa modifica, per le avvertenze relative alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso vigeranno nella LOTC le stesse norme di quelle previste dalla legislazione sulle derrate alimentari.
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1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
1.3.1 Motivazione
Con l’odierno obbligo di autorizzazione per le derrate alimentari, nonostante venga in linea generale applicato il principio Cassis de Dijon, permane una procedura di autorizzazione e di verifica in un ambito importante7 e pertanto viene mantenuto un ostacolo al commercio. Ciò rende più difficile e più costoso importare questi prodotti e può far desistere i fornitori dall’immettere sul mercato svizzero nuovi prodotti. Il numero di autorizzazioni è fortemente diminuito dopo l’introduzione dell’obbligo di autorizzazione nel luglio del 2010. Nei due anni successivi all’entrata in vigore di questo obbligo (2010 e 2011) sono state presentate in media 50 domande all’anno, mentre negli ultimi due (2015 e 2016) sono state presentate in media 10 domande all’anno.
L’introduzione di un obbligo di notifica per l’immissione in commercio di derrate alimentari secondo il principio Cassis de Dijon al posto dell’obbligo di autorizzazione applicato finora è intesa a facilitare l’accesso al mercato svizzero di queste derrate e in tal modo a ridurre un ostacolo al commercio. La banca dati delle notifiche deve essere pubblica per permettere alle autorità d’esecuzione cantonali e ai consumatori di avere più facilmente una visuale sulle derrate alimentari immesse in commercio in base al principio Cassis de Dijon, che l’attuale principio della decisione di portata generale consente solo in parte.
1.3.2 Valutazione
La procedura di notifica digitalizzata mira a ridurre l’onere amministrativo per l’immissione in commercio di derrate alimentari secondo il principio Cassis de Dijon e ad aumentare in tal modo la varietà di prodotti e quindi l’intensità della concorrenza8.
Secondo uno studio9 sui costi economici di alcune eccezioni al principio Cassis de Dijon, gli ostacoli tecnici al commercio favoriscono la segmentazione dei mercati. L’agevolazione delle importazioni parallele è pertanto un mezzo adeguato per aumentare la varietà dei prodotti e quindi intensificare la concorrenza. Per i fornitori esteri sarebbe quindi più difficile sfruttare il potere d’acquisto comparativamente alto dei consumatori svizzeri. Nel complesso si può pertanto ritenere che la pressione sui prezzi aumenterà. Procedure più semplici e più rapide per l’immissione in commercio di prodotti riducono i costi commerciali e permettono di aumentare l’efficienza, cosa che contribuisce ad aumentare la produttività sia degli importatori sia dei produttori svizzeri che producono per il mercato svizzero e per il mercato dell’UE. La riduzione dei costi commerciali potrebbe inoltre, almeno in parte, tradursi in prezzi più bassi per i consumatori. Visto il numero finora esiguo di autorizzazioni è tuttavia difficile valutare gli effetti sui prezzi in termini quantitativi. L’elevata differenza tra i prezzi delle derrate alimentari in Svizzera e all’estero – mediamente del 60 per cento rispetto a quelli dei Paesi dell’UE15 – è dovuta a vari ostacoli tariffari e non tariffari al commercio. È
7 Nel 2014 le economie domestiche svizzere hanno speso complessivamente 30 miliardi di franchi per generi alimentari e bevande analcoliche. 8 IWSB (2017) Volkswirtschaftliche Kosten ausgewählter Ausnahmen des Cassis-de-Dijon-Prinzips. 9 IWSB (2017) Volkswirtschaftliche Kosten ausgewählter Ausnahmen des Cassis-de-Dijon-Prinzips.
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di conseguenza necessario intervenire su più fronti. Singole misure come l’introduzione dell’obbligo di notifica qui proposto, possono pertanto influire solo in parte su questa differenza. Nel complesso ci si può aspettare che una procedura di notifica semplice contribuisca ad abbassare i costi commerciali e a far aumentare la varietà dei prodotti e la concorrenza10.
Figura 1 – confronto tra prezzi svizzeri e prezzi nell’UE, 2016 (UE15=100) 240 220 200 180 160 140 120 100
Educazione
Tempo libero e cultura PIL
Spese per consumi privati Totale servizi Trasporti
Abbigliamento e calzature Ristoranti e alberghi Comunicazioni Prodotti alimentari Alloggio ed energia Salute
Bevande alcoliche e tabacchi Totale beni Arredamento e gestione
della casa
Fonte: Eurostat
L’obbligo di notifica proposto rafforza inoltre la sorveglianza del mercato per le derrate alimentari immesse in commercio in base al principio Cassis de Dijon, perché, diversamente da quanto previsto con il sistema delle autorizzazioni, tutti gli importatori e produttori sono tenuti a notificare i prodotti che immettono sul mercato svizzero in base al principio Cassis de Dijon. Il fatto che le informazioni sulle derrate alimentari notificate siano pubblicamente accessibili crea più trasparenza sia per le autorità di sorveglianza del mercato che per i consumatori.
Anche gli sviluppi del diritto in materia di derrate alimentari e il comportamento dei consumatori inducono a semplificare le procedure di immissione sul mercato delle derrate alimentari secondo il principio Cassis de Dijon. La recente revisione della legislazione sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso ha in gran parte adeguato le prescrizioni svizzere alle normative dell’UE armonizzate in materia. Si sono pertanto ridotte le differenze tra le derrate alimentari dell’UE e quelle della Svizzera. L’odierno sistema bastato sull’obbligo di
10 IWSB (2017) Volkswirtschaftliche Kosten ausgewählter Ausnahmen des Cassis-de-Dijon-Prinzips.
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autorizzazione delle derrate alimentari immesse in commercio secondo il principio Cassis de Dijon non è quindi più proporzionato.
Con la citata revisione della legislazione sulle derrate alimentari è stato inoltre abolito il cosiddetto «principio positivo». Nel diritto previgente le derrate alimentari che non erano espressamente autorizzate non erano ammesse. Secondo il nuovo diritto è ammesso ciò che è sicuro e non è espressamente vietato. Anche la sostituzione dell’obbligo di autorizzazione con una procedura di notifica per l’applicazione del principio Cassis de Dijon nel campo delle derrate alimentari segue questa logica.
L’obbligo di autorizzazione applicato finora parte dal presupposto che la sicurezza dei prodotti e la qualità delle derrate alimentari ammesse nell’UE potrebbero essere insufficienti per i consumatori svizzeri. Questa idea è superata per i seguenti motivi:
La revisione della legislazione sulle derrate alimentari entrata in vigore nel 2017 ha portato a un allineamento delle prescrizioni svizzere a quelle dell’UE. Sulla base dell’ampia armonizzazione alle prescrizioni in materia di derrate alimentari dell’UE, è possibile fare a meno delle autorizzazioni senza che ciò comporti rischi per la sicurezza delle derrate alimentari. La legalità dei prodotti che sono in commercio in base al principio Cassis de Dijon viene verificata come per tutte le altre derrate alimentari nel quadro della consueta sorveglianza del mercato.
Lo sviluppo del turismo degli acquisti mostra che le derrate alimentari ammesse nell’UE non sono considerate insufficienti dai consumatori svizzeri. Nel 2016 il turismo svizzero degli acquisti è stato stimato a circa 10 miliardi di franchi, corrispondenti al 10 per cento circa del fatturato del commercio al dettaglio in Svizzera11. Secondo le stime di uno studio dell’Università di San Gallo, nel 2015 il volume del turismo degli acquisti nel settore alimentare ammontava a 2,79 miliardi di franchi12. Quasi il 50 per cento dei cittadini intervistati ha affermato di recarsi all’estero più di quattro volte all’anno per acquistare derrate alimentari. In base allo studio del 2015 sul turismo degli acquisti svolto dall’istituto Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), questa voce ammontava a 2,41 miliardi di franchi su un totale di 9,3 miliardi di acquisti effettuati all’estero13.
Infine, anche dal punto di vista della strategia di e-government, è sensato sostituire l’odierna procedura di autorizzazione cartacea con una procedura di notifica elettronica, più semplice dal punto di vista amministrativo. Negli anni scorsi sia all’interno delle imprese che dell’Amministrazione federale sono stati digitalizzati sempre più dati e processi. L’attuale procedura di autorizzazione è invece basata su carta. Il passaggio a una procedura di notifica elettronica permetterebbe di sfruttare le opportunità offerte
11 Credit Suisse, Retail Outlook 2017: commercio al dettaglio a una svolta, gennaio 2017. 12 Rudolph T., Nagengast L. e Nitsch F., 2015, Einkaufstourismus Schweiz 2015, Eine Studie zu den aktuellen Entwicklungen des Einkaufstourismus, Forschungszentrum für Handelsmanagement, San Gallo. 13 GfK, 2016, Auslandeinkäufe 2015, rapporto finale.
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dalla digitalizzazione in questo ambito e di tener meglio conto della situazione odierna.
2 Commento ai singoli articoli
Ingresso L’ingresso rimanda ancora alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.). Sarà pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Agli articoli 31bis capoversi 1 e 2 e 64bis vCost corrispondono gli articoli 95 e 123 Cost.
Art. 16c cpv. 1, 2 e 3 Il capoverso 1 prevede che l’importatore o il produttore che intende immettere per la prima volta in commercio in Svizzera derrate alimentari sulla base del principio Cassis de Dijon conformemente all’articolo 16a capoverso 1 LOCT deve notificarlo all’USAV. Rispetto alla regola odierna in base alla quale chi immette in commercio in Svizzera derrate alimentari dello stesso genere può far riferimento a una decisione di portata generale esistente, con la normativa proposta tutti i produttori e gli importatori devono notificare le derrate alimentari immesse in commercio in base al principio Cassis de Dijon anche se le stesse derrate alimentari sono già state notificate da un altro importatore o produttore. Per evitare che ogni punto vendita debba fare una notifica, l’obbligo è limitato ai produttori e agli importatori.
Secondo il capoverso 2 la notifica scade dopo un anno. In questo modo si assicura che l’elenco (banca dati) dell’USAV contenga solo le derrate alimentari attualmente sul mercato. Questo significa che la notifica va rinnovata se la derrata alimentare continua a essere sul mercato. Prima della scadenza dell’anno il sistema invia per tempo all’importatore o al produttore un promemoria per il rinnovo della notifica.
Al capoverso 3 si legge che il Consiglio federale stabilisce quali dati sono da comunicare (cfr. n. 1.2.1 più sopra).
Art. 16e cpv. 2 lett. a e b Dal 1° maggio 2017 la legislazione sulle derrate alimentari non prevede più il requisito di indicare le avvertenze nelle tre lingue ufficiali nel caso delle derrate alimentari preimballate e degli oggetti d’uso. Come per la restante caratterizzazione, secondo la nuova legislazione è necessaria soltanto una lingua ufficiale. Eccezionalmente le avvertenze possono essere redatte in un’altra lingua solo se in tal modo i consumatori in Svizzera sono informati in modo sufficiente e inequivocabile (art. 36 cpv. 2 lett. c e art. 47 cpv. 2 lett. c ODerr). Il capoverso 2 lettera b inserisce queste modifiche nella LOTC. Il capoverso 2 precedente figura ora come lettera a del capoverso 2.
Come già spiegato nel commento relativo all’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti
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d’uso14 il fatto che le avvertenze devono essere redatte almeno in una lingua ufficiale costituisce un criterio minimo. Spetta a chi immette le derrate alimentari o gli oggetti d’uso in commercio decidere se vuole redigere le avvertenze in più lingue, in particolare in quella del luogo in cui vengono immessi in commercio. Ciò anche in vista di un’eventuale responsabilità per danno da prodotti, che non viene esclusa dal rispetto del solo requisito minimo di una lingua ufficiale.
Art. 20 cpv. 6 Il capoverso 6 dell’articolo 20 disciplina la revoca dell’autorizzazione (emanata sotto forma di decisione di portata generale) per le derrate alimentari immesse in commercio secondo il principio Cassis de Dijon. Con la procedura di notifica non vengono più rilasciate autorizzazioni, che quindi non devono più essere revocate. Questo capoverso può quindi essere abrogato.
Fungendo da organo di esecuzione sia per le derrate alimentari e gli oggetti d’uso importati che per quelli prodotti in Svizzera, l’USAV continua ad avere la possibilità di emanare decisioni di portata generale sulla base dell’articolo 20 capoverso 4 LOTC e di adottare le misure di cui all’articolo 19 capoverso 4 LOTC.
Art. 28a Conformemente alla nuova versione dell’articolo 28a LOTC l’infrazione all’obbligo di notifica di cui all’articolo 16c è punita con una pena pecuniaria.
Art. 31 cpv. 2 lett. b La lettera b stabilisce che con l’entrata in vigore della presente modifica di legge l’USAV tiene un elenco delle derrate alimentari notificate in base al nuovo articolo 16c dell’avamprogetto.
Art. 31a Finora, l’immissione in commercio in Svizzera di derrate alimentari secondo il principio Cassis de Dijon si è basato su una decisione di portata generale. Per garantire il pari trattamento, dopo la modifica di legge sono da notificare anche le derrate alimentari (se sono ancora sul mercato) oggetto di una decisione di portata generale emanata in base al sistema di autorizzazioni praticato in precedenza. Per dare a chi ha immesso in commercio derrate alimentari il tempo sufficiente per inserire nel sistema la notifica dopo la modifica di legge, è previsto un termine transitorio di un anno.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
14 Commento relativo all’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, p. 12, <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und- vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme.html>, consultato l’ultima volta il 14 agosto 2017.
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3.1.1 Ripercussioni finanziarie
L’introduzione di un sistema di notifica comporta per la Confederazione spese uniche per lo sviluppo della banca dati, la creazione di un accesso web e la programmazione delle interfacce di collegamento alla banca dati dei prodotti esistente nonché spese di esercizio annue. Non è possibile calcolare in maniera esatta queste spese. In base alle esigenze attualmente previste, si stima che le spese di sviluppo sarebbero comprese tra i 400 000 e gli 800 000 franchi e le spese di esercizio annue tra i 40 000 e gli 80 000 franchi. L’entità dei costi e il loro finanziamento saranno esaminati in maniera più approfondita nel quadro dell’elaborazione del messaggio.
3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo di personale
Il personale necessario per l’attuazione della procedura di notifica è disponibile. Il sistema di notifica può essere gestito con il personale della Confederazione che si libera a seguito dell’abolizione della procedura di autorizzazione. Il DFI (USAV) riverificherà la situazione delle risorse sulla base dei nuovi compiti e di quelli che verranno meno e sottoporrà i risultati al Consiglio federale, sempre nel quadro dell’elaborazione del messaggio.
Non appena il sistema di notifica sarà operativo, l’Amministrazione potrà gestire la banca dati delle derrate alimentari notificate, ma non dovrà più valutare le domande di autorizzazione. Uno dei compiti centrali dell’Amministrazione continuerà a consistere nel rispondere alle domande relative all’applicazione e a quelle provenienti dal mondo dell’economia. L’obbligo di notifica riguarderà una cerchia più ampia rispetto alla situazione odierna perché tutti i produttori e importatori avranno l’obbligo di notifica, mentre oggi solo uno deve chiedere l’autorizzazione. Di conseguenza, il numero di domande di chiarimento verosimilmente aumenterà.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Gli organi cantonali di esecuzione disporranno con la procedura di notifica di una base più ampia per effettuare una sorveglianza del mercato più mirata di quanto non sia possibile con il sistema delle autorizzazioni nel quale altri produttori e importatori possono fare riferimento, senza dover fare alcuna notifica, alla decisione di portata generale relativa a chi ha immesso il prodotto in commercio per primo. Ciò rende l’esecuzione più efficiente. Si può ritenere che la procedura di notifica non comporterà oneri supplementari per i Cantoni.
3.3 Ripercussioni per l’economia
Rispetto al sistema delle autorizzazioni, il sistema di notifica riduce gli ostacoli amministrativi e consente una prima immissione in commercio di derrate alimentari in base al principio Cassis de Dijon più rapida e conveniente. Con il nuovo sistema, in particolare, non sarà più necessario presentare la domanda, comprovare che sono soddisfatte le condizioni per ottenere l’autorizzazione e attendere la decisione dell’USAV. Anche chi finora poteva basarsi sulla decisione di portata generale emessa nei confronti di chi ha immesso per primo i prodotti in commercio dovrà inserire tramite il sistema di notifica la
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derrata alimentare interessata nella banca dati dell’USAV. Questa operazione comporta un onere (notifica tramite immissione di alcune informazioni nella banca dati dell’USAV, cfr. n. 1.2.1), che è tuttavia contenuto rispetto al sistema delle autorizzazioni finora usato nel quale tutti coloro che immettevano in commercio prodotti e tutti i produttori dovevano verificare se una derrata alimentare immessa in commercio secondo il principio Cassis de Dijon era già stata autorizzata.
L’aumentata efficienza che risulta dalla riduzione dei costi commerciali contribuisce da un lato ad aumentare la produttività degli importatori e dei produttori svizzeri che producono per il mercato svizzero e per il mercato dell’UE; dall’altro, costi, almeno in parte, più bassi possono tradursi in costi più bassi per i consumatori e ciò potrebbe ridurre l’attrattiva del turismo degli acquisti. L’accesso facilitato sul piano amministrativo al mercato svizzero può aumentare la varietà dei prodotti e quindi stimolare la concorrenza. Le notifiche pubblicamente accessibili garantirebbero inoltre una maggiore trasparenza per i consumatori per quanto riguarda le norme tecniche in base alle quali sono prodotte le derrate alimentari immesse in commercio secondo il principio Cassis de Dijon.
4 Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale
4.1 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto non è previsto né nel messaggio del 27 gennaio 201615 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201616 sul programma di legislatura 2015–2019. Il 22 giugno 2016, sulla base della discussione relativa ai prezzi elevati nel nostro Paese, il DEFR è stato incaricato dal Consiglio federale di elaborare entro la fine del 2017, in collaborazione con il DFI, un avamprogetto da porre in consultazione per l’introduzione di un obbligo di notifica per l’immissione in commercio di derrate alimentari in base al principio Cassis de Dijon che sostituisca l’attuale obbligo di autorizzazione. L’approvazione nel 2017 da parte del Consiglio federale del messaggio relativo all’introduzione di questo obbligo di notifica è uno degli obiettivi annuali del DEFR.
4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
Nella sua nuova politica di crescita per il periodo 2016–2019 il Consiglio federale ha definito sette misure volte ad aumentare in maniera duratura la crescita della produttività del lavoro. La misura n. 6 riguarda il rafforzamento della concorrenza sul mercato interno mediante la facilitazione delle importazioni. Ciò prevede una verifica delle vigenti condizioni giuridiche e amministrative relative agli ostacoli posti alle importazioni parallele. Nel quadro della verifica effettuata17, oltre alle regole d’origine sono state esaminate anche altre misure. Il
15 FF 2016 909 16 FF 2016 4605 17 Cfr. rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 14.3014 «Semplificazione delle formalità doganali e promozione delle importazioni parallele grazie al riconoscimento di altri documenti attestanti l’origine
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rapporto in adempimento di un postulato proponeva anche l’adozione di misure indicate per ridurre ulteriormente gli ostacoli alle importazioni (parallele) in Svizzera. Il presente avamprogetto è il risultato di una raccomandazione esplicita risultante da questa verifica.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Le nuove disposizioni degli articoli 16c capoversi 1, 2 e 3, 16e capoverso 2 lettera b, 28a, 31 capoverso 2 lettera b e 31a LOTC poggiano sulle disposizioni costituzionali menzionate nell’ingresso della stessa legge (compresa la nota 1 a piè di pagina).
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La Svizzera ha introdotto autonomamente il principio Cassis de Dijon nel 2010 per ridurre gli ostacoli tecnici al commercio. Non ha assunto impegni internazionali in questo ambito e può pertanto decidere in piena autonomia in merito a eventuali modifiche.
di un prodotto».
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