Revisione dell'ordinanza sullo stato civile e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OSC; OESC): «soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG
9 marzo 2018
Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)
«Soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita
Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo: revisione OSC e OESC («Soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli N. di riferimento: COO.2180.109.7.244019 / 231.1/2018/00006
1.2 Trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi 2.2 Trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi 3.2 Trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi
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1 Compendio
Il presente progetto di revisione intende, da una parte, attuare la «soluzione federale Info- star» nell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2) e, dall’altra, disciplinare nell’OSC e nell’ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di sta- to civile (OESC; RS 172.042.110) il trattamento degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita.
1.1 «Soluzione federale Infostar»
La modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario) del 15 dicembre 2017 (testo sottoposto a referendum: FF 2017 6753, termine di referendum: 7 aprile 2018, qui appresso: nCC), in particolare degli articoli 39 e 45a, rende necessario ade- guare l’OSC. Con la suddetta modifica il legislatore ha conferito alla Confederazione l’intera responsabilità della gestione e dello sviluppo del registro elettronico dello stato civile. Ha inoltre disciplinato nella legge i diritti e gli obblighi della Confederazione e dei Cantoni (qui appresso: «soluzione federale Infostar»). L’entrata in vigore delle modifiche del CC e dell’ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2019.
1.2 Trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita In virtù del rapporto del Consiglio federale del 3 marzo 2017 in adempimento del postula- to 14.4183 Streiff-Feller, «Migliorare il quadro normativo per i nati morti», (qui appresso: Rapporto in adempimento del postulato; disponibile in francese e tedesco), l’OSC e l’OESC devono essere adeguate. Nell’OSC e nell’OESC è concretizzata la «soluzione 1» proposta dal Consiglio federale nel rapporto in risposta al postulato (n. 11.2.1; riassunto al n. 11.2.5, Tabella panoramica al n. 11.3). La soluzione propone di estendere agli infanti venuti al mondo privi di vita il proces- so di documentazione vigente in Infostar per i nati morti.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 «Soluzione federale Infostar» (P-OSC)
Art. 6a Registri dello stato civile, registro dello stato civile L’articolo 6a capoverso 2 precisa che il registro dello stato civile è il registro elettronico che documenta lo stato civile di cui all’articolo 39 capoverso 1 nCC.
Art. 52a All’Ufficio federale di polizia Conformemente alla terminologia degli articoli 39 nCC e 6a capoverso 2 P-OSC, va precisa- to che il registro dello stato civile trasmette automaticamente una segnalazione elettronica alla banca dati RIPOL.
Art. 54 Alle autorità straniere Cpv. 3: in occasione della separazione dell’alta vigilanza dell’Ufficio federale dello stato civile (UFSC) e della gestione di Infostar, vari compiti sono stati trasferiti al Settore Infostar (SIS)
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(FF 2014 3059; cfr. art. 84 cpv. 6 P-OSC). La trasmissione di documenti è uno di questi compiti e l’articolo 54 capoverso 3 P-OSC è adeguato in tal senso.
Art. 76 Organi responsabili (art. 45a cpv. 1 nCC) Cpv. 1: l’introduzione della «soluzione federale Infostar» implica che la Confederazione è responsabile, oltre che della gestione, anche delle nuove versioni e dell’aggiornamento con- tinuo del sistema centrale d’informazione sulle persone, nel quale è tenuto il registro dello stato civile (FF 2014 3077). Tale competenza della Confederazione va concretizzata nell’ordinanza. Non è invece necessario menzionare nell’ordinanza, come nella versione vigente, il fornitore di prestazioni (Centro servizi informatici DFGP) e pertanto la menzione è soppressa. Per il sistema centrale d’informazione delle persone il P-OSC usa la forma ab- breviata «sistema». Nella versione vigente questo termine è usato per il registro dello stato civile (art. 15a cpv. 2, 16 cpv. 1 lett. c e cpv. 4, 16a cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 2 lett. b, 64 cpv. 1 lett. b e c, 75c cpv. 1 lett. b OSC). Per questa ragione il termine è cancellato in tutti gli articoli citati senza essere sostituito (p. es. «[7] se i dati della persona sono disponibili e non è data la competenza di cui alla lettera a» invece di «[7] se i dati della persona sono disponibili nel sistema e non è data la competenza di cui alla lettera a» [art. 23 cpv. 2 lett. b OSC]). Cpv. 2: l’informazione contenuta nella prima parte del primo periodo vigente secondo cui all’Ufficio federale di giustizia (UFG) «compete la responsabilità della banca dati centrale» è superflua e va quindi cancellata. Per ragioni sistematiche, il contenuto della seconda parte del suddetto periodo, riguardante l'esame delle domande d'accesso di autorità esterne allo stato civile, è stato inserito nell’articolo 79 sotto la rubrica «Diritti d’accesso». Cpv. 3: il termine «Infostar» è sostituito con «sistema».
Art. 77 Finanziamento ed emolumenti (art. 45a, cpv. 2, 3 e 5 n. 2 nCC) L’articolo 77 riassume le regole per il finanziamento del sistema centrale d’informazione sulle persone conformemente alla «soluzione federale Infostar» del nCC. Cpv. 1 : la Confederazione finanzia integralmente la gestione e lo sviluppo del sistema. Cpv. 2 : i Cantoni contribuiscono al finanziamento versando un importo annuo di 500 franchi per utente (art. 45a cpv. 2 e 5 n. 2, nCC; FF 2014 3079 e 3081; Boll. uff. 2016 N 625). Con- tando gli attuali 1200 utenti di Infostar, il contributo dei Cantoni ammonta pertanto a 0,6 milioni di franchi. L’importo di 500 franchi non è tuttavia un emolumento in senso giuridi- co stretto. Si tratta piuttosto di un prezzo politico che i Cantoni e la Confederazione hanno concordato nelle loro trattative (FF 2014 3081); nell’avamprogetto del nCC posto in consulta- zione era stato previsto un contributo totale di 3 milioni di franchi (FF 2014 3081). Cpv. 3: il presente progetto prevede inoltre il disciplinamento dei dettagli in un accordo ope- rativo tra l’UFG e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giu- stizia e polizia, nonché l’applicabilità a titolo sussidiario delle disposizioni dell’ordinanza ge- nerale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 172.041.4).
Art. 78 Partecipazione dei Cantoni allo sviluppo (art. 45a cpv. 4 e 5 n. 1, nCC) In virtù delle nuove competenze, i Cantoni partecipano, nel settore dello stato civile, agli ag- giornamenti e alle nuove versioni del sistema centrale d’informazione sulle persone, ma non alla sua gestione. La creazione di una commissione tecnica istituzionalizza la cooperazione
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tra i Cantoni e la Confederazione, mentre il ricorso a specialisti garantisce che per lo svilup- po del sistema si tenga conto delle esigenze degli addetti ai lavori (FF 2014 3080 seg.).
Art. 78a Commissione tecnica Cpv. 1: la commissione tecnica della Confederazione è istituita al fine di coinvolgere in modo adeguato i Cantoni nello sviluppo del sistema e tenere sufficientemente conto della prassi dello stato civile in occasione degli aggiornamenti e delle nuove versioni del sistema (FF 2014 3080). L’UFG e i Cantoni nominano i rispettivi rappresentanti nella commissione. Cpv. 2: il Consiglio federale ritiene appropriato un numero di nove membri della commissio- ne, poiché è del parere che ciò permetta una rappresentazione adeguata dei Cantoni e una collaborazione efficace in seno alla commissione. È pertanto previsto che l’UFG e la Confe- renza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia nominino ciascuno quattro membri; inoltre, l’UFG designa il presidente (FF 2014 3080). Cpv. 3: i compiti della commissione comprendono l’elaborazione delle basi e delle racco- mandazioni per lo sviluppo del sistema e il trattamento delle questioni tecniche relative all’applicazione del sistema. L’UFG o la commissione sono liberi di consultare in qualsiasi momento altri esperti. Cpv. 4: l’UFG può disciplinare i dettagli in un regolamento.
Art. 78b Specialisti Già prima dell’introduzione della «Soluzione federale Infostar» numerosi collaudatori hanno seguito lo sviluppo del registro elettronico dello stato civile e lo hanno analizzato in modo approfondito ogni nuova versione, garantendo in tal modo che funzionasse correttamente. Visti i buoni risultati di tale collaborazione, il presente progetto prevede che i Cantoni metta- no anche in futuro degli specialisti a disposizione dell’UFG e ne stabilisce i compiti. Inoltre, il progetto precisa che, in ragione dell’obbligo di collaborazione dei Cantoni e dell’importo rela- tivamente esiguo che devono versare per utente (FF 2014 3081), i Cantoni e i Comuni non saranno indennizzati per la messa a disposizione degli specialisti.
Art. 79 Diritti d’accesso (art. 45a cpv. 5 n. 3 nCC) Cpv. 1: l’indicazione secondo cui i diritti d’accesso sono disciplinati nell’ordinanza non è ne- cessaria e quindi il capoverso 1 rinvia soltanto alla tabella panoramica dell’allegato. Cpv. 2: questo capoverso precisa che, in seguito alla separazione tra l’alta vigilanza e la gestione del sistema, i diritti d’accesso di cui all’articolo 45a capoverso 5 numero 3 nCC so- no accordati, modificati e soppressi dal punto di vista tecnico dal SIS. Cpv. 3: per ragioni di sistematica, il primo periodo del vigente articolo 76 capoverso 2 OSC, riguardante il disciplinamento della competenza per le domande d’accesso in linea, è stato spostato all’articolo 79 capoverso 3 P-OSC.
Art. 79a Salvaguardia dei dati (art. 45a cpv. 5 n. 4 nCC) Il tenore del futuro articolo 45a capoverso 5 numero 6 nCC si distingue da quello del vigente articolo 45a capoverso 5 numero 4 CC soltanto per l’aggiunta della parola «dati» («archivia- zione dei dati»). Per ragioni di completezza, è opportuno menzionare questo compito della
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Confederazione nell’OSC. Nella disposizione d’esecuzione è tuttavia necessario usare il termine tecnico corretto di «salvaguardia» e non «archiviazione».
Art. 84 Autorità Cpv. 3 lett. c: lo scambio e l’ottenimento degli atti di stato civile rientrerà in futuro nella sfera di competenza del SIS. Questa lettera va pertanto abrogata. Cpv. 6: il nuovo capoverso 6 elenca i compiti essenziali del SIS riguardanti il sistema centra- le d’informazione sulle persone. Ne fanno parte in particolare l’emanazione di direttive tecni- che, lo svolgimento di ispezioni tecniche nonché lo scambio e l’acquisizione di atti dello stato civile. In tal modo la separazione tra alta vigilanza e gestione del sistema, di fatto già realiz- zata, è esplicitata nell’ordinanza (FF 2014 3065). Per i Cantoni questo non comporta oneri supplementari. In particolare lo svolgimento di ispezioni tecniche sarà coordinato con l’attività di alta vigilanza dell’UFSC e pertanto l’onere di tempo dei Cantoni resterà invariato.
2.2 Trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita
2.2.1 Ordinanza sullo stato civile (P-OSC)
Art. 8 Dati L’elenco vigente dei dati tenuti nel registro dello stato civile di cui all’articolo 6a capoverso 2 contiene soltanto i nati morti e va pertanto completato con gli infanti venuti al mondo privi di vita.
Art. 9 Nascita di un infante vivo La nascita di un infante vivo è disciplinata in una disposizione a sé stante, al fine di distin- guerla da quella di un infante nato morto. I dati da documentare hanno ripercussioni giuridi- che sul diritto delle persone (cognome, nomi, cittadinanza) e di famiglia (filiazione, con in linea di massima acquisizione dell’autorità parentale) e sono comunicati a diversi servizi dell’amministrazione, tra cui in particolare le autorità del controllo abitanti e l’Ufficio federale di statistica (UST).
Art. 9a Nascita di un infante nato morto e venuta al mondo di un infante privo di vita In analogia alla nascita di un infante nato morto, si parla di «infante» anche nel caso della venuta al mondo senza segni di vita, anche se dal punto di vista giuridico non si tratta di un infante in nessuno dei due casi (art. 31 CC). Anche l’uso dell’espressione «venuta al mondo» è un’analogia, dato che si tratta di docu- mentare un evento e non l’infante stesso. Contrariamente a quanto previsto per gli infanti nati morti, per la venuta al mondo di infanti privi di vita non sussiste un obbligo di notificazio- ne; l’evento è documentato solo su richiesta. Nel progetto si usa il termine «venuta al mon- do», poiché la soglia inferiore per la nascita (peso di 500 grammi ed età di gestazione di 22 settimane) non è raggiunta. La venuta al mondo comprende tutte le forme di interruzione della gravidanza (aborti spontanei e non). Cpv. 1 e 2: gli infanti nati morti e quelli venuti al mondo privi di vita hanno lo stesso statuto giuridico, poiché entrambi privi di personalità giuridica. Per questo motivo sono disciplinati
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negli articoli 9a-9c P-OSC separatamente dai nati vivi. I nati morti si distinguono tuttavia dagli infanti venuti al mondo privi di vita in quanto devono essere notificati all’ufficio dello stato civile (art. 20, 34 e 35 OSC). Cognome e nomi di un infante nato morto sono documentati soltanto su richiesta dei genitori (art. 9b P-OSC). Cpv. 3 e 4: la venuta al mondo di un infante privo di vita potrà in futuro essere documentata nel registro dello stato civile, sempreché vi sia un rapporto con la Svizzera. La domanda di documentazione può essere ricevuta da qualsiasi ufficio dello stato civile in Svizzera (art. 9c cpv. 3 P-OSC). Per motivi inerenti alla tecnica di documentazione, il luogo dell’evento corri- sponde alla sede dell’ufficio dello stato civile. La documentazione avviene esclusivamente su richiesta di uno dei genitori o di entrambi. Non ne consegue una comunicazione ad altre au- torità, né viene informato l’altro genitore se questi non presenta anch’esso la domanda. La documentazione serve esclusivamente a certificare l’evento. La domanda di documentazione della venuta al mondo di un infante privo di vita deve essere accompagnata da un certificato di un medico o di una levatrice attestante l’evento. Non vi sono prescrizioni minime quanto a età o peso (Rapporto in adempimento del postulato, n. 11.1), per cui un certificato può essere rilasciato a partire dall’inizio della gravidanza. Nep- pure il modo in cui è stata interrotta la gravidanza è determinante.
Art. 9b Nomi, cognome e filiazione di infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita In caso di applicazione del diritto svizzero, conformemente alle regole per i nati vivi potrà essere scelto il cognome da nubile della madre o da celibe del marito. I Paesi europei in cui è disciplinata la scelta del cognome di infanti venuti al mondo privi di vita prevedono anch’essi questa conformità con le regole per i nati vivi (Austria, Germania, Paesi Bassi, progetto legislativo in Belgio). La determinazione del cognome da nubile o celibe presuppone la documentazione dei dati relativi alla filiazione del genitore richiedente (art. 9b cpv. 2 e 3 P-OSC) e non è né vincolante per altri figli in comune né dipendente dall’autorità parentale, che non è istituita poiché gli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita sono privi di personalità giuridica. Se vi è di- saccordo tra i genitori in caso di domanda congiunta, l’infante riceve il cognome da nubile della madre e i nomi da lei scelti, visto il suo legame più stretto in seguito alla gravidanza. Una volta iscritti, il cognome e i nomi non possono più essere modificati, neppure in caso di documentazione successiva dei dati della figliazione paterna. In un contesto internazionale il nome è determinato in base all’applicazione per analogia dell’articolo 37 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291), ma è necessaria una certa flessibilità poiché un infante nato morto o venuto al mondo privo di vita non ha personalità giuridica. Si tratta soprattutto di semplificare quanto possibile la procedura. Sotto il profilo giuridico la filiazione si istituisce solo nei confronti di un infante nato vivo. Cio- nonostante un infante nato morto è iscritto già oggi nel registro dello stato civile con determi- nati dati fattuali sulla filiazione. La documentazione dei dati fattuali relativi alla filiazione ma- terna risulta senz’altro dalla nascita ed è mantenuta al fine di poter identificare un infante nato morto registrato in virtù dell’obbligo di notificazione senza nomi e cognome. I dati fattuali sulla filiazione paterna saranno in futuro documentati in base a una semplice dichiarazione, senza certificazione ai sensi dell’articolo 18 OSC. Ciò corrisponde alla solu- zione privilegiata dal Consiglio federale (Rapporto in adempimento del postulato, n. 9.3) e
tiene conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Queste regole rela-
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tive alla filiazione si applicheranno in futuro anche agli infanti venuti al mondo privi di vita, se la madre o il padre presentano la relativa domanda di documentazione. La soluzione prevista dal Consiglio federale (Rapporto in risposta al postulato, n. 11.2.1), secondo cui il processo di documentazione nel registro dello stato civile previsto per gli infan- ti nati morti è esteso agli infanti venuti al mondo privi di vita, è sottoposta a determinate limi- tazioni. Il campo «sesso» deve obbligatoriamente essere compilato, anche nel caso in cui la determinazione del sesso di un infante venuto al mondo privo di vita non fosse possibile. Tale questione tecnica deve essere disciplinata nelle istruzioni dell’UFSC (art. 84 cpv. 3 lett. a OSC). È ad esempio ipotizzabile lasciare ai genitori la possibilità di scegliere.
Art. 9c Prescrizioni formali, autorità competenti e termini Cpv. 1: l’obbligo dell’istituto sanitario di notificare la nascita di un infante nato morto (art. 34 lett. a OSC) mediante un certificato medico (art. 35 cpv. 5 OSC) è mantenuto. È disciplinata la procedura per la documentazione dei nomi, del cognome da nubile o celibe del genitore richiedente e della filiazione paterna di un infante nato morto, da una parte, e di un infante venuto al mondo privo di vita, dall’altra. La madre o il padre inoltrano all’ufficio dello stato civile, mediante un apposito modulo, una semplice domanda scritta e firmata. Non è pertanto necessario che si presentino di persona all’ufficio dello stato civile. La firma non è certificata ai sensi dell’articolo 18 OSC. Se la madre o il padre sono stranieri non ancora do- cumentati nel registro dello stato civile, i loro dati devono essere rilevati (art. 15a cpv. 2bis lett. b P-OSC). Se la domanda è presentata soltanto da un genitore, l’ufficio dello stato civile non ne informa l’altro, né è necessario che quest’ultimo approvi la domanda. Cpv. 2: nel diritto vigente gli infanti nati morti sono documentati in base alla notificazione obbligatoria dell’istituto sanitario (art. 34 lett. a OSC), in particolare con i dati della filiazione materna nonché quelli della filiazione paterna, se il padre è il marito della madre. Se del ca- so, tali dati sono completati con il cognome e i nomi decisi dai genitori. Il presente progetto mantiene questa procedura, eccetto che la filiazione paterna sarà documentata solo in base a una dichiarazione scritta del padre (art. 9b cpv. 3 P-OSC). Tale dichiarazione può essere trasmessa insieme alla notificazione obbligatoria della nascita. Sarà pertanto semplice per il padre presente alla nascita chiedere la documentazione dei dati della sua filiazione. Se la nascita avviene all’estero la documentazione è effettuata su richiesta della madre o del padre sulla base di un documento straniero, sempreché vi sia una relazione con la Svizzera (art. 23 OSC). In analogia alle competenze previste per la documentazione di un infante ve- nuto al mondo privo di vita, la documentazione potrà essere effettuata presso qualunque ufficio dello stato civile. La sede dell’ufficio dello stato civile scelto determina tuttavia il luogo dell’evento, necessario per motivi inerenti alla tecnica di documentazione, a prescindere dal
luogo effettivo dell’evento. Cpv. 3: per la documentazione della venuta al mondo di un infante nato privo di vita è com- petente qualunque ufficio dello stato civile, sempreché vi sia una relazione con la Svizzera (art. 9a cpv. 3 P-OSC). La scelta dell’ufficio dello stato civile determina il luogo dell’evento, necessario per motivi inerenti alla tecnica di registrazione, a prescindere dal luogo effettivo dell’evento. Per motivi tecnici, la domanda di documentazione dei nomi, del cognome e della filiazione paterna fatta separatamente dalla notificazione della nascita di un infante nato morto, deve essere presentata all’ufficio dello stato civile del luogo di nascita. Dal lato pratico non vi è alcuna differenza con la venuta al mondo di un infante privo di vita, poiché in entrambi i casi
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la domanda è presentata in forma scritta e senza convocazione personale all’ufficio dello stato civile. Cpv. 4: allo scopo di tenere conto del tempo necessario ai genitori per elaborare il dolore, per la presentazione della domanda è previsto un termine di un anno. Nel caso di un infante venuto al mondo privo di vita il termine decorre dal momento dell’evento, sempreché sia de- finibile (in base all’indicazione nel certificato o, in assenza, secondo indicazione della madre o del padre). Se il momento dell’evento non è definibile, è determinante il momento della stesura del certificato.
Art. 15a Rilevamento nel registro dello stato civile È possibile che i genitori stranieri che chiedono di documentare la venuta al mondo di un infante privo di vita non siano ancora rilevati nel registro dello stato civile. Dovendo essere rilevati prima della suddetta documentazione, l’elenco dei motivi di rilevamento dev’essere completato.
Art. 99c Disposizione transitoria della modifica del 6 Il Consiglio federale ritiene opportuno prevedere una disposizione transitoria per gli infanti venuti al mondo privi di vita (Rapporto in adempimento al postulato, n. 11.1). Secondo il P-OSC sarà pertanto possibile documentare gli eventi precedenti l’entrata in vigore delle nuove disposizioni entro un anno dall’entrata in vigore, in analogia a quanto previsto per la domanda di documentazione del cognome, dei nomi e della filiazione paterna di un infante nato morto o venuto al mondo privo di vita (art. 9c cpv. 4 P-OSC). L’esigenza di un certificato del medico o della levatrice fissa d’altronde un limite materiale per domande successive di documentazione della venuta al mondo di un infante privo di vita; gli atti medici sono infatti conservati al massimo 10 anni.
2.2.2 Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (P-OESC)
Allegato 1: Prestazioni degli uffici dello stato civile, cifre II.4.8 e II.4.9 P-OESC Secondo il diritto vigente la documentazione obbligatoria della nascita di un infante nato mor- to è esente da emolumenti. Tale documentazione comprende la filiazione materna e quella paterna del marito, come pure, su richiesta dei genitori, la determinazione dei nomi e del cognome al momento della nascita. Se non è sposato con la madre, il padre può riconoscere il figlio. Per il riconoscimento è previsto un emolumento di 75 franchi. Secondo il presente progetto, la venuta al mondo di un infante privo di vita è documentata su richiesta della madre o del padre. Sia nel caso di un infante nato morto che in quello di un infante venuto al mondo privo di vita, la filiazione paterna è documentata soltanto su richiesta scritta del padre, anche in caso di riconoscimento prenatale. La documentazione si svolge con una procedura semplice: senza convocazione personale all’ufficio dello stato civile e senza comunicazione all’altro genitore o ad altre autorità. Va pertanto previsto un emolumento inferiore rispetto a quelli per altre dichiarazioni di stato civi- le, di regola pari a 75 franchi. L’importo esiguo permette, da una parte, di ridurre la differenza con un infante nato vivo, la cui documentazione è gratuita, e, dall’altra, di tenere conto della situazione di sconforto dei genitori.
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Secondo il presente progetto, le dichiarazioni della madre o del padre possono essere fatte contemporaneamente alla notificazione obbligatoria della nascita di un infante nato morto. In tal caso, come finora, non è riscosso alcun emolumento. Si rinuncia inoltre a un emolumento anche nel caso in cui sia già documentato un riconoscimento prenatale (RPN) per il quale è stato fatturato un emolumento pari a 75 franchi. Se il padre o la madre di un infante nato morto presentano una domanda separatamente dalla notificazione obbligatoria della nascita o se presentano una domanda di documentazio- ne per un infante venuto al mondo privo di vita, è riscosso un emolumento di 30 franchi. Tale emolumento sarà riscosso un’unica volta in caso di domanda congiunta oppure solo della madre o del padre, ma due volte nel caso in cui la madre e il padre presentassero ciascuno una propria domanda differita nel tempo.
Panoramica degli emolumenti Data Domanda Domanda Domanda del Domanda del congiunta della madre padre con RPN marito o altro uomo senza RPN
nato con la esente da esente da esente da esente da morto notificazione della emolumento emolumento emolumento emolumento nascita
successivamente fr. 30 fr. 30 esente da fr. 30 emolumento
privo di data dell’evento fr. 30 fr. 30 esente da fr. 30 vita emolumento
successivamente fr. 30 fr. 30 esente da fr. 30 emolumento
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2.2.3 Rappresentazione schematica delle procedure
Nato morto
Legenda INIZIO: inizio/fine notificazione obbligatoria della nascita domanda
operazioni FINE: documentazione: Modulo di domanda? no filiazione materna ǂ cognome ǂ nome
sì Registrazione cognome, nome o filiazione paterna possibile entro 12 mesi. Domanda congiunta madre e padre? sì
no
Domanda della madre Domanda no del padre
sì
Modulo di domanda Modulo di domanda Modulo di domanda scaricabile da Internet scaricabile da Internet scaricabile da Internet firmato dalla madre firmato dalla madre e dal padre firmato dal padre Allegato: prova identità della Allegato: prova identità madre e Allegato: prova identità del padre madre padre ǂ convocazione all’ufficio ǂ convocazione all’ufficio ǂ convocazione all’ufficio
FINE: FINE: FINE: documentazione documentazione documentazione filiazione materna filiazione materna filiazione materna filiazione paterna filiazione paterna cognome nubile madre cognome celibe padre cognome celibe o nubile nome nome nome
La madre che non si è La documentazione della pronunciata in occasione della In caso di divergenze sul filiazione paterna è possibile domanda del padre non può più cognome o il nome, sono entro 12 mesi. cambiare la documentazione. La documentati il cognome da Il cognome e il nome non sua filiazione è già iscritta e il nubile della madre e il nome cambiano più. cognome e il nome non possono scelto da quest’ultima. più essere cambiati.
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Nato privo di segni di vita
INIZIO: Legenda domanda di documentazione di un infante privo inizio/fine di segni di vita
domanda
operazioni Modulo di domanda scaricabile da Internet FINE: Domanda congiunta inoltrato firmato da documentazione: madre e padre? madre e padre filiazione materna sì Allegati: prova identità filiazione paterna madre e padre cognome scelto certificato del medico o della nome levatrice no ǂ convocazione all’ufficio In caso di divergenze sul cognome o il nome, sono documentati il cognome domanda da nubile della madre e il della madre? nome scelto da quest’ultima. no sì
Domanda del padre
Modulo di domanda scaricabile da Modulo di domanda scaricabile da Internet Internet
firmato dal padre firmato dalla madre Allegato: prova identità del padre Allegato: prova identità della madre
ǂ convocazione all’ufficio ǂ convocazione all’ufficio
FINE: FINE: documentazione documentazione filiazione materna filiazione materna filiazione paterna cognome nubile madre cognome celibe padre nome nome
La madre che non si è pronunciata in occasione della domanda del La documentazione della padre non può più cambiare la filiazione paterna è possibile documentazione entro 12 mesi. La entro 12 mesi. sua filiazione è già iscritta e il Il cognome e il nome non cognome e il nome non possono cambiano più. più essere cambiati.
Rapporto esplicativo: revisione OSC e OESC («Soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli N. di riferimento: COO.2180.109.7.244019 / 231.1/2018/00006
3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
3.1 «Soluzione federale Infostar»
Le ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono illustrate in modo detta- gliato nel messaggio del Consiglio federale (FF 2014 3059; n. 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1). La presen- te revisione si limita ad attuare le decisioni prese nella legge e non comporta ripercussioni supplementari rispetto al messaggio. Ripercussioni per la Confederazione I Cantoni verseranno alla Confederazione un importo annuo di 500 franchi per ogni utente di Infostar. Le spese d’esercizio pari a 1 531 500 franchi (781 500 franchi di spese per il perso- nale e 750 000 franchi di spese per beni e servizi informatici) e le spese del progetto pari a circa 1 500 000 franchi (1 000 000 di franchi di spese per beni e servizi informatici e 500 000 franchi di spese di consulenza) sono finora state finanziate dai Cantoni. A tali spese si con- trapporranno nuove entrate pari a 600 000 franchi all’anno. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni Rispetto agli attuali 3 milioni di franchi, con l’importo da versare per ogni utente di Infostar i Cantoni e i Comuni realizzeranno un risparmio di 2,4 milioni di franchi all’anno per le spese d’esercizio e di sviluppo correnti. I costi di Infostar che superano l’importo di 600 000 franchi sono sostenuti dalla Confederazione. Il presente progetto autorizza il Consiglio federale a fissare l’emolumento che i Cantoni devono versare per l’uso di Infostar. Il 14 novembre 2013 il DFGP ha concordato con i Cantoni che questi, al momento dell’entrata in vigore, verseran- no alla Confederazione un importo annuo di 500 franchi per ogni utente di Infostar. Tale im- porto è ora stabilito dall’articolo 77 capoverso 2 P-OSC. Inoltre, i Cantoni metteranno gratui- tamente a disposizione dell’UFG degli specialisti per lo sviluppo del sistema (art. 78b P-OSC).
3.2 Trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita Ripercussioni per la Confederazione La «soluzione 1» del Rapporto in adempimento del postulato, proposta in questa sede, è già stata messa in atto sotto il profilo tecnico con il release Infostar 12.0.0 del 15/16 novembre, ma non è ancora stata attivata per gli utenti. I costi pari a 7000 franchi (n. 11.2.1 del Rappor- to in risposta al postulato) sono stati assunti dalla Confederazione. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni Non è possibile stimare il numero di genitori di infanti venuti al mondo privi di vita che faran- no uso delle nuove possibilità di documentazione. Dei sondaggi hanno dato luogo a stime che divergono a seconda delle regioni (n. 4.4 del Rapporto in adempimento del postulato). Dato che il presente progetto prevede di regola una procedura scritta, l’onere degli uffici dello stato civile sarà limitato, a prescindere dal numero esatto di casi; inoltre, secondo il P-OESC l’onere supplementare può essere fatturato con 30 franchi.