Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta
dell’8 giugno 2018
2017–...... 1
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
L'ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC; RS 746.11) disciplina la costruzione e l'esercizio di condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi o gassosi, idrocarburi o miscele di idrocarburi come petrolio greg- gio, gas naturale, gas di raffineria, distillati del petrolio greggio o residui liquidi provenienti dalla distillazione del petrolio greggio. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) è l'autorità di vigilanza. L'OITC necessita di una revisione. Da un lato si tratta di adeguare una serie di disposizioni all’attuale prassi delle autorità di vigilan- za, dall'altro alcuni articoli sono rielaborati sotto il profilo redazionale e strutturati in modo diverso per ragioni sistematiche. Le principali modifiche riguardano il campo d’applicazione, la prassi inerente i lavori di manutenzione, gli adeguamenti dei processi per il rilascio dell'autorizzazione d’esercizio e l'alta vigilanza. Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i membri, secondo l'articolo 57c capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA; RS 172.010]. Compete pertanto solo al Collegio decidere di scio- gliere la Commissione di sicurezza, alla quale non si è fatto più ricorso dall'inizio degli anni Novanta. A seguito di una verifica sulla ragione d’essere delle commissioni, alla fine del 2003 il Consiglio federale ha deciso di sciogliere la Commissione di sicurezza. La relativa disposizione viene pertanto abrogata. Nel quadro della prossima revisione della legge federale del 4 ottobre 1963 sugli im- pianti di trasporto in condotta (LITC; RS 746.1) si procederà al relativo adeguamento. Se una disposizione è ripresa senza modifiche o viene adeguata solo leggermente si rinuncia al relativo commento.
2 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 Oggetto L'attuale articolo 1 è ripreso senza modifiche.
Articolo 2 Campo d'applicazione Per ragioni sistematiche e per consentire una migliore leggibilità, il campo d'applicazione dell’ordinanza viene completato e precisa- to. Il nuovo capoverso 1 lettera a si riferisce all'articolo 1 capoverso 2 LITC. La definizione degli impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC figura all’articolo 3. Il nuovo capoverso 3 definisce le sezioni dell'OITC applicabili agli impianti di trasporto in condotta (OITC) sotto la vigilanza canto- nale (sezioni 7, 8 e 9).
Articolo 3 Impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC Il campo d'applicazione della LITC si basa sulla regolamentazione dell’OICT. Quest’ultima sancisce che la LITC si applica intera- mente agli impianti di trasporto in condotta nei quali il prodotto della pressione d’esercizio autorizzata (p) moltiplicata per il diame- tro esterno (d) è superiore a 200 bar cm e, allo stesso tempo, la pressione d’esercizio autorizzata è superiore a 5 bar. Nella prassi tale regolamentazione risulta complicata e comporta che alcune condotte con un diametro ridotto ma una pressione media rientrano nella competenza dei Cantoni. Inoltre, grazie alla sempre maggiore diffusione di stazioni di rifornimento di gas naturale è stato costruito un numero sempre più elevato di condotte con un diametro esterno ridotto e una pressione elevata fino a 300 bar. Secondo l'attuale regolamentazione questo tipo di condotta di collegamento tra i serbatoi di stoccaggio e le colonne di distribuzione del carburante sottostà alla vigilanza federale. Ciò non è ideale, visto che le stazioni di rifornimento, a giusto titolo, sottostanno alla vigilanza canto- nale. Ai fini di una maggiore semplificazione, in futuro saranno presi in considerazione la pressione d'esercizio massima autorizzata (superiore a 5 bar) e il diametro esterno (superiore a 6 cm). Nella prassi alcuni pochi impianti ora di competenza cantonale passeran- no alla vigilanza federale. Le condotte di collegamento tra i serbatoi di stoccaggio e le colonne di distribuzione di carburante, invece, saranno sottoposte alla vigilanza cantonale. Il nuovo capoverso 2 prevede che, per le condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi la pressione d'esercizio massima autorizzata secondo il capoverso 1 corrisponda alla pressione massima possibile, incluse le variazioni. Tale regolamentazio- ne figura già nella direttiva dell'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti (IFO) 2003 sulla pianificazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporto in condotta con pressione superiore a 5 bar.
Articolo 4 Impianti non sottoposti alla LITC Finora le condotte che sono parti costitutive di impianti di deposito, travaso, trattamento o impiego di combustibili e di carburanti liquidi o gassosi a condizione che non superino di più di 100 m l'area destinata all'installazione non sono state sottoposte alla LITC. In futuro anche i relativi impianti per i carburanti e i combustibili gassosi non saranno soggetti alla LITC. Attualmente non si giusti- fica più che soltanto i combustibili e carburanti liquidi - e non quelli gassosi – vengano esclusi dal campo d’applicazione della LITC.
Articolo 5 Organi di vigilanza L'articolo 17 capoverso 1 LITC stabilisce che l'autorità di vigilanza è l'UFE. Per consentire una migliore leggibilità delle disposizioni dell'ordinanza, nel presente articolo sono elencate tutte le autorità di vigilanza della Confederazione. La disposizione, secondo cui in merito a questioni tecniche decide l'UFE su richiesta dell'IFO, è ormai inutile e viene pertanto abro- gata.
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Articolo 6 Ispettorato federale degli oleo e gasdotti L'attuale articolo 34 è trasferito per ragioni sistematiche al capoverso 1. L'articolo 34 capoverso 1 OITC in vigore sancisce che i dettagli sono regolati in un contratto tra l’UFE e l’Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT). L'UFE non dispone di una propria personalità giuridica ma agisce a nome della Confederazione. Per questo motivo “UFE” viene sostituito con “Confederazione”.
Articolo 7 Obbligo d’approvazione dei piani Per consentire una migliore leggibilità delle disposizioni dell’ordinanza, il principio sancito all'articolo 2 capoverso 1 LITC, secondo cui un impianto di trasporto in condotta può essere costruito o modificato unicamente con l'approvazione dei piani da parte dell'auto- rità di vigilanza, viene ribadito anche a livello di ordinanza (art. 6 cpv. 1). Inoltre, secondo l’attuale prassi, si sancisce che i lavori di manutenzione agli impianti di trasporto in condotta possono essere eseguiti soltanto se non sono previsti particolari ripercussioni sull'ambiente. Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori che servono a garantire l'esercizio autorizzato di un impianto, in particolare le esplorazioni e i controlli dei tubi nonché la riparazione e la sostitu- zione di parti equivalenti dell'impianto.
Articolo 8 Documenti da allegare alla domanda Secondo l’OITC in vigore occorre allegare alla domanda un rapporto di impatto sull'ambiente e un rapporto sulla conformità alla pianificazione del territorio. Nella prassi però l’aspetto relativo alla pianificazione del territorio è contemplato nel rapporto di impatto ambientale. Di conseguenza, il nuovo articolo 7 capoverso 1 lettera b prescrive un unico rapporto di impatto sull'ambiente e sulla pianificazione del territorio.
Articolo 9 Rapporto tecnico Il contenuto del rapporto tecnico è ampliato. In futuro contemplerà anche il piano per l'impianto di teletrasmissione, il dispositivo di comando a distanza e i dispositivi di sorveglianza (attualmente integrato nell’articolo sui piani del progetto). Finora la valutazione dei pericoli naturali gravitazionali (scoscendimenti, valanghe, inondazioni ecc.) è stata oggetto solo del rappor- to di impatto sull'ambiente. Non è tuttavia previsto che tale rapporto venga aggiornato nel corso del ciclo di vita dell'impianto. Per la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è tuttavia importante che la valutazione di tali pericoli e le relative misure vengano aggiornate regolarmente. In futuro i provvedimenti previsti nell’ambito del progetto in materia di pericoli naturali gravitazionali in futuro saranno perciò integrati nel rapporto tecnico. In una prossima revisione dell'ordinanza del 4 aprile 2007 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC; RS 746.12) occorrerà pertanto sancire che la relativa documentazione venga adeguata e aggiornata regolarmente nonché trasmessa all’IFO.
Articolo 10 Rapporto di impatto sull'ambiente e sulla pianificazione del territorio In linea di massima viene ripresa la terminologia dell'attuale articolo 7 OITC. Alla lettera f sono integrati i requisiti relativi alla pianificazione del territorio. Inoltre sono state riformulate leggermente le lettere a, d ed e.
Articolo 11 Piani del progetto Le piante d’insieme devono essere presentate in scala adeguata. Si rinuncia tuttavia a determinare la scala. Visto lo scarso plusvalore, si rinuncia ai piani d'insieme. L'attuale articolo 9 viene pertanto abrogato. D’ora in avanti sono invece previsti piani separati delle captazioni d'acqua sotterranea e delle stazioni di captazione, delle zone edifi- cabili, agricole e protette, degli oggetti inerenti alla protezione della natura e del paesaggio sottoposti alla tutela della collettività, i monumenti e i progetti di costruzione con incidenza territoriale, quali le ferrovie e le strade. Secondo l’attuale prassi, si distinguerà tra piani di situazione per gli impianti accessori e piani di linea per gli impianti di trasporto in condotta, che continueranno a dover essere presentati in scala 1:500 e 1:1000. Il piano per l'impianto di teletrasmissione, il dispositivo di comando a distanza e i dispositivi di sorveglianza è integrato nell'articolo
9 e non figura più tra i piani del progetto.
Articolo 12 Contenuto dei piani di linea e dei piani di situazione Sotto il profilo contenutistico il presente articolo non ha subito modifiche sostanziali. L'elenco dei dati e degli oggetti non è più tuttavia esaustivo. È importante che nei piani possano essere integrati tutti gli elementi determinanti per la sicurezza. Le informazioni sulla pressione d'esercizio massima secondo l'articolo 3 e i limiti della vigilanza saranno integrati nei piani. Inoltre si contempleranno sia le condotte di superficie che quelle sotterranee (drenaggi, linee in cavo ecc.).
Articolo 13 Picchettamento
Secondo l’attuale prassi, in futuro sarà sancito il picchettamento anche per i segnali di demarcazione. L’assenza di picchettamento, ovvero la non segnalazione dell'ubicazione dei segnali di demarcazione, nell'ambito delle procedure di approvazione spesso è causa di opposizione, visto che per i proprietari fondiari si tratta delle sole parti dell'impianto visibili.
Articolo 14 Modifiche al progetto durante la procedura Il titolo dell’articolo è stato riformulato per una maggiore chiarezza (prima ”Modifiche sostanziali del progetto“).
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Articolo 15 Concessione parziale Si rinuncia alla menzione dei documenti parte integrante della procedura d’approvazione dei piani. Viene unicamente osservato che per i segmenti di una condotta incontestati può essere rilasciata un’approvazione parziale, a condizione che non venga pregiudicato il settore contestato dell'impianto. Non è più disciplinata la notifica dell'approvazione dei piani, visto che è regolata secondo i principi sanciti nella legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Articolo 16 Termini di trattazione L'attuale articolo 16 è ripreso senza modifiche.
Articolo 17 Sospensione Se per completare la documentazione da allegare alla domanda, elaborare le varianti di progetto o concludere le trattative con le autorità e gli oppositori l'impresa necessita più di tre mesi, la procedura può essere sospesa fino a nuova richiesta di riapertura. Se una procedura subisce ritardi per altri motivi (ad es. progetti di terzi), è ipotizzabile una sospensione in virtù delle regole procedurali generali.
Articolo 18 Esame tecnico delle condotte Il presente articolo disciplina l’esame della documentazione tecnica sulle condotte. L'attuale articolo 14 (Procedura seguita dall'Ispet- torato) è pertanto abrogato. La documentazione tecnica sulle condotte dovrà essere presentata all'IFO non solo nell'ambito della procedura d’approvazione dei piani bensì, se necessario, anche nel quadro di progetti o lavori di manutenzione che non sottostanno all’approvazione dei piani. L'IFO esamina la documentazione tecnica sulle condotte per verificare il rispetto delle regole della tecnica secondo l'articolo 3 OSITC, dell'approvazione dei piani e dell'autorizzazione d'esercizio e comunica all'impresa l'esito dell'esame. In futuro sono richieste le linee piezometriche delle condotte per il trasporto di liquidi.
Articolo 19 Piani di costruzione Per la fase di costruzione non è necessario ripresentare i piani del progetto (cfr. art. 10). In futuro i piani di costruzione richiesti saranno specificati. Si tratta dei piani di linea, dei piani d'oggetto nonché dei piani di situazione, degli edifici e di configurazione dei dintorni degli impianti accessori. Finora l'UFE ha esaminato i piani di costruzione per verificare la compatibilità con l'approvazione dei piani. Nella prassi i piani di costruzione vengono però dapprima esaminati sotto il profilo tecnico dall'IFO. In seguito l'UFE controlla se i piani di costruzione sono compatibili con l'approvazione dei piani. Si tratta di sancire in modo esplicito a livello di ordinanza l’attuale prassi. Di regola nella prassi le imprese informano gli ingegneri/geometri responsabili delle modifiche costruttive previste. Inoltre inviano ai Cantoni interessati le relative approvazioni dei piani. I Cantoni dispongono pertanto già delle informazioni necessarie per l'aggiorna- mento della misurazione ufficiale. Non è perciò più necessario che l’UFE trasmetta i piani di costruzione ai servizi cantonali preposti alla misurazione ufficiale.
Articolo 20 Controllo degli oneri da parte dell'UFE Secondo l'attuale OITC, l'IFO impone le misure richieste da altri servizi federali o cantonali, in particolare nell'ambito della protezio- ne dei lavoratori, della salute e dell'ambiente. All'IFO compete la vigilanza tecnica degli impianti di trasporto in condotta. Non di- spone tuttavia delle necessarie conoscenze per vigilare sull'adempimento di misure o oneri in altri settori. La vigilanza sull’adempimento di misure o oneri può essere delegata interamente o parzialmente a terzi, ossia ai Cantoni. Nella prassi l'UFE stipula degli accordi concernenti l'attuazione di oneri in ambito ambientale con i Cantoni interessati. Per poter svolgere questa mansione di controllo, su richiesta l'impresa deve fornire all'UFE informazioni concernenti l'organizzazione del cantiere, il calendario d'esecuzione del progetto e, se necessario, altri dati utili.
Articolo 21 Vigilanza tecnica da parte dell'IFO L'IFO continuerà a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori di costruzione e a controllare l’attuazione di misure e oneri per soddi- sfare i requisiti tecnici degli impianti di trasporto in condotta. Esso può effettuare i controlli oppure delegarli a terzi. L'impresa deve informare l'IFO in anticipo e in tempo utile circa l'organizzazione del cantiere, le specifiche tecniche concernenti l'esecuzione dei lavori e il calendario d'esecuzione del progetto. Restano invariati l'obbligo di notifica dell'impresa nel caso di avvenimenti particolari e l'obbligo di redigere verbali sui lavori e i controlli effettuati.
Articolo 22 Collaudo tecnico Per ragioni sistematiche, la disposizione è stata trasferita dalla sezione ”Esercizio” alla sezione ”Costruzione”. Inoltre è stato elimina- to l'obbligo dell'IFO di controllare l'attuazione delle misure disposte a tutela dell'ambiente (cfr. commenti agli articoli 20 e 21).
Articoli 23 - 25 Autorizzazione d'esercizio, autorizzazione d'esercizio generale, autorizzazione per la messa in esercizio dell'im- pianto Secondo l'articolo 30 LITC, per l'esercizio di impianti di trasporto in condotta occorre l'autorizzazione dell'UFE. Conformemente all'attuale OITC, l'impresa presenta la domanda per la messa in esercizio dell'impianto all'UFE al termine della costruzione o della modifica dell'impianto di trasporto in condotta.
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Nella prassi, in caso di modifiche agli impianti di trasporto in condotta, l'UFE rilascia un'autorizzazione d'esercizio separata per ogni impianto modificato. Di conseguenza, la maggior parte delle imprese possiede diverse autorizzazioni d'esercizio, in parte non coordi- nate sufficientemente tra loro. Questa situazione causa contraddizioni e incertezze a livello di esecuzione delle disposizioni. In futuro l'autorizzazione d'esercizio secondo la LITC sarà composta da due parti: l'autorizzazione d'esercizio generale e l'autorizza- zione per la messa in esercizio dell'impianto. Per quanto riguarda il contenuto, la pressione d'esercizio e i limiti di vigilanza rientrano nel regolamento d'esercizio e nei piani, motivo per cui non figureranno più nell'autorizzazione d'esercizio generale e nell'autorizza- zione per la messa in esercizio dell'impianto, ma saranno approvati nel quadro del regolamento d'esercizio e dei piani. Le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio generale sono la prova che è stata conclusa l'assicurazione di responsabi- lità civile prescritta per l'intero impianto (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. c LITC) e il regolamento d'esercizio approvato dall'UFE secondo l'articolo 26. Modifiche all'impianto di trasporto in condotta non richiedono pertanto una nuova autorizzazione d'esercizio generale o la modifica della stessa. Al termine della costruzione o della modifica dell'impianto di trasporto in condotta sarà necessaria un'auto- rizzazione per la messa in esercizio. Le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione saranno l'autorizzazione d'esercizio generale, la prova che l'organizzazione di catastrofe è stata informata in modo esaustivo sulla condotta e l'adempimento dei requisiti sanciti all'articolo 30 capoverso 2 lettere a e b LITC. Nel caso di modifiche di piccola entità all'impianto di trasporto in condotta, sottoposto all'obbligo d’approvazione dei piani, l'UFE può rinunciare alla presentazione di una domanda di autorizzazione per la messa in eser- cizio dell'impianto. In questi casi si può procedere alla messa in esercizio dopo avere superato il collaudo tecnico secondo l'articolo
22 e previa approvazione da parte dell'IFO.
Adeguando così il processo per il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio secondo LITC sarà possibile non dovere cambiare dopo ogni modifica dell’impianto l'autorizzazione d'esercizio generale di un esercente. Gli adeguamenti necessari dell'autorizzazione d'esercizio, specifici dell'impianto, potranno essere disposti nell'ambito dell'autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto. Ciò consente di semplificare le procedure sia per gli esercenti che per le autorità (UFE e IFO). In futuro eventuali oneri derivanti dall'autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto dovranno essere integrati nel nuovo regolamento d'esercizio.
Articolo 26 Regolamento d'esercizio Il regolamento d'esercizio viene modificato spesso. Per questo motivo in futuro viene separato dall'autorizzazione d'esercizio e dovrà essere approvato in modo indipendente dall’UFE (cpv. 1). La pressione d'esercizio e i limiti di vigilanza sono oggetto del regolamen- to d'esercizio e sono approvati insieme a quest'ultimo. Al capoverso 3 (informazioni sull'esercizio) sono state abrogate in particolare le disposizioni concernenti le condizioni d'esercizio particolari e le prescrizioni particolari per raschiature. Queste ultime sono oggetto del capoverso 4 lettera d (elenco delle regolamen- tazioni speciali a livello operativo). Al capoverso 4 sono richiesti un elenco delle concessioni, approvazioni dei piani e autorizzazioni d'esercizio valide, un elenco degli impianti di trasporto in condotta con relative indicazioni della pressione, un elenco della planimetria valida e un elenco delle regola- mentazioni speciali a livello operativo. Le piante d’insieme e altri piani invece non devono più essere allegati al regolamento d'eser- cizio. Si tratta di integrazioni che corrispondono all'attuale prassi.
Articolo 27 Piani d'esecuzione Vedi commenti agli articoli 11 e 19.
Articolo 28 Vigilanza sull'esercizio Nella prassi l'IFO spesso partecipa agli esercizi d'intervento delle imprese. Al capoverso 1 lettera i è sancito il controllo degli esercizi d’intervento da parte dell’IFO. Secondo l'OITC in vigore l'impresa deve informare immediatamente l'IFO se si verificano avvenimenti straordinari. In caso di danni o fuoriuscite della merce trasportabile, l’impresa deve informare anche l'Ufficio federale. La disposizione che sancisce l’obbligo di informare l’UFE è abrogata, visto che tale punto è regolato all'articolo 60 OSITC. In futuro l'UFE sarà informato dall'IFO e non dall'impresa.
Articolo 29 Sospensione dell'esercizio da parte dell'impresa L'attuale articolo 25 è ripreso senza modifiche.
Articolo 30 Consenso L'attuale articolo 26 è ripreso senza modifiche dal punto di vista contenutistico.
Articolo 31 Procedura e condizioni per ottenere il consenso L'attuale articolo 27 è ripreso senza modifiche dal punto di vista contenutistico.
Articolo 32 Competenza cantonale L'obbligo d’informazione dei Cantoni nei confronti dell'UFE è regolato nel nuovo articolo 33.
Articolo 33 Alta vigilanza della Confederazione Gli impianti con una licenza cantonale secondo l'articolo 42 LITC sottostanno alla vigilanza del Cantone e all'alta vigilanza della Confederazione. Finora la Confederazione praticamente non ha esercitato l'alta vigilanza. Dopo la catastrofe nucleare di Fukushima in Giappone la Confederazione ha tuttavia deciso, in generale, di assumere maggiormente il compito dell’alta vigilanza, motivo per cui l'UFE ha istituito la nuova Divisione ”Vigilanza e sicurezza“.
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Secondo il capoverso 1, su richiesta, i Cantoni informano l'UFE in merito alle procedure per la costruzione e l'esercizio nonché sui controlli degli impianti di trasporto in condotta di loro competenza. I capoversi 2 e 3 formalizzano lo stato attuale in materia di alta vigilanza. Il 15 giugno 2017 l'UFE ha emanato una direttiva sull'alta vigilanza, elaborata d'intesa con i Cantoni.
Articolo 34 Disposizioni penali L'articolo 28 capoverso 4 continua a sancire che le imprese di trasporto in condotta devono presentare ogni anno all'Ufficio federale il rapporto di gestione, con il conto annuale e il bilancio (cfr. anche art. 20 LITC). L'Ufficio federale può richiedere ulteriori informa- zioni necessarie per l'esercizio della vigilanza o a fini statistici. Il Consiglio federale ha la facoltà di punire le infrazioni contro le disposizioni d'esecuzione con le stesse misure previste all'articolo
45 numeri 1 e 2 LITC.
L'attuale articolo 36 lettera b OITC stabilisce che chiunque non fornisce le informazioni richieste all'articolo 24 capoverso 4 o le fornisce incomplete o in modo non conforme al vero è punibile giusta l'articolo 45 LITC. Violazioni all’obbligo di presentare tali documenti sono considerati infrazioni lievi non da punire. La violazione di quest'obbligo non sarà pertanto più punibile, ragione per cui viene abrogato l'attuale articolo 36 lettera b OITC.
Articolo 37 Disposizioni transitorie A causa del passaggio di alcuni impianti di trasporto in condotta dalla vigilanza cantonale alla vigilanza federale, occorre sancire che i Cantoni devono presentare all'UFE tutta la documentazione necessaria entro un termine preciso, ovvero entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
3 Conseguenze
3.1 Conseguenze per la Confederazione
A seguito della revisione dell'OICT e la conseguente modifica del campo d'applicazione, alcuni pochi impianti di trasporto in condot- to passeranno alla vigilanza federale. Attualmente l’IFO esercita già la vigilanza tecnica su tali impianti su incarico dei Cantoni. A livello federale non sono pertanto previsti oneri supplementari.
3.2 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni
A seguito della revisione dell'OICT alcuni impianti di trasporto in condotta passeranno dall'attuale vigilanza cantonale alla vigilanza federale. I Cantoni interessati verranno sgravati leggermente.
3.3 Conseguenze per gli esercenti di impianti di trasporto in condotta
La revisione dell'OICT non ha praticamente ripercussioni sugli esercenti che gestiscono impianti di trasporto in condotta sotto la vigilanza federale. Per gli esercenti degli impianti che sottostanno alla vigilanza cantonale, invece, il passaggio alla vigilanza federale può comportare oneri supplementari.
Infine va sottolineato che gli esercenti che non presentano la documentazione secondo l'articolo 28 capoverso 4 in futuro non saranno più punibili (cfr. commento all’art. 34).
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