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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG

8 giugno 2018

Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario Accesso elettronico ai dati del registro fondiario

Rapporto esplicativo

Modifica dell’ordinanza sul registro fondiario (accesso elettronico ai dati del registro fondiario) – Rapporto esplicativo

Indice 1 Punti essenziali del progetto .................................................................................... 3 1.1 Situazione iniziale .............................................................................................. 3 1.2 La normativa proposta ....................................................................................... 4 1.3 In particolare: diritto di accesso per avvocati ...................................................... 4 1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta ........................................... 5 1.5 Compatibilità tra i compiti e le finanze ................................................................ 5 1.6 Attuazione .......................................................................................................... 5 1.7 Interventi parlamentari ....................................................................................... 5 2 Commenti ai singoli articoli ...................................................................................... 5 Art. 6 Alta vigilanza della Confederazione ...................................................... 5 Art. 27 Informazioni e consultazione per via elettronica ................................... 6 Art. 28 Accesso ampliato: diritto d’accesso ...................................................... 6 Art. 29 Accesso ampliato: modalità .................................................................. 7 Art. 30 Accesso ampliato: protocollo e revoca del diritto d’accesso in caso di abuso ................................................................................................... 8 Art. 30a Rilevazione dei dati a scopo statistico .................................................. 8 3 Ripercussioni ............................................................................................................ 9 3.1 Ripercussioni per la Confederazione.................................................................. 9 3.1.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale .......................................... 9 3.1.2 Altre ripercussioni ................................................................................. 9 3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna ....................................................................................................... 9 3.3 Altre ripercussioni ............................................................................................ 10 4 Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale ............................... 10 4.1 Rapporto con il programma di legislatura ......................................................... 10 4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale .............................................. 10 5 Aspetti giuridici ....................................................................................................... 10 5.1 Base giuridica e compatibilità con il diritto di subordinato ................................. 10

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Compendio Nel corso degli ultimi anni, il registro fondiario informatizzato è stato al centro dell’attenzione politica in particolare per il riferimento all’oggetto «14.034 CC. Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario)»1. Dalle discussioni svolte è emerso che l’ordinanza sul registro fondiario2 richiede modifiche puntuali nell’ambito dell’accesso elettronico ai dati del registro fondiario. Sono state in particolare proposte modifiche riguardo alle modalità dell’accesso am- pliato ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo dei dati. Queste ultime la- sciano tuttavia impregiudicato il principio secondo cui spetta ai Cantoni decidere se e a quali aventi diritto intendono concedere la procedura di richiamo dei dati. La revisione attua inoltre la mozione 15.3323 Egloff «Diritto di consultare via Terravis i verbali eGris». Il progetto pre- vede anche una proposta sulla rilevazione statistica da parte dell’Ufficio federale di statistica (UFST) nonché altri adeguamenti minori in vista dell’entrata in vigore dell’articolo 949d CC3.

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Il registro fondiario intende rendere visibili i diritti reali su fondi, realizzando così il principio di pubblicità nel settore immobiliare. L’accesso ai dati del registro fondiario è disciplinato agli articoli 970 e 970a CC nonché agli articoli 26 a 30 dell’ordinanza sul registro fondiario (ORF). In linea di principio è possibile di- stinguere tra la consultazione dei dati del registro fondiario senza far valere un interesse nel singolo caso (art. 970 cpv. 2 CC, art. 26 e 27 ORF) e la consultazione di determinati dati del registro fondiario che presuppone invece un interesse legittimo (art. 970 cpv. 1 CC). L’accesso ampliato mediante procedura di richiamo dei dati costituisce una sotto variante della consulta- zione fondata su un interesse legittimo (art. 28 segg. ORF). I Cantoni possono prevedere che vi sia una presunzione d’interesse alla consultazione per determinate persone e categorie pro- fessionali nonché per le autorità. In tale caso la consultazione avviene per accesso elettronico mediante procedura di richiamo dei dati. La normativa vigente sulla procedura menzionata ha dato adito a discussioni, alcuni Cantoni ritengono infatti che limitare l’accesso a documenti giustificativi soltanto ai pubblici ufficiali sia troppo restrittivo. Il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha approvato la modifica del CC concernente gli atti dello stato civile e il registro fondiario4. Con la pertinente revisione vengono costituite le basi legali nel CC per l’introduzione del numero d’assicurato dell’AVS quale identificatore per le persone fisiche nel registro fondiario (art. 949b CC), la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità (art. 949c CC) e il ricorso a privati per l’uso del registro fondiario informatizzato (art. 949d CC). Il termine del referendum del 7 aprile 2018 è scaduto inutilizzato. L’entrata in vigore degli articoli 949b e 949c CC nonché delle pertinenti disposizioni esecutive avviene in un secondo momento e non è contemplata dal presente progetto 5. Mentre l’articolo 949d CC potrà entrare in vigore ad una data anteriore, poiché non richiede disposizioni esecutive. In tale contesto il presente progetto prevede alcune proposte di rettifica.

1 FF 2017 6753 2 Ordinanza sul registro fondiario del 23 sett. 2011 (ORF, RS 211.432.1) 3 Codice civile svizzero del 10 dic. 1907 (CC, RS 210)

4 FF 2017 6753; Messaggio del Consiglio federale del 16 apr. 2014 (FF 2014 3059)

5 L’Ufficio federale di giustizia ha istituito un gruppo di lavoro per l’attuazione tecnica e amministrativa delle disposizioni.

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1.2 La normativa proposta

La revisione propone sostanzialmente di:  modificare puntualmente le disposizioni sulle modalità della procedura di richiamo dei dati (art. 28 – 30 ORF-AP);  offrire ai Cantoni la possibilità di consentire l’accesso ai documenti giustificativi me- diante procedura di richiamo dei dati anche alle autorità aventi diritto e ai proprietari di fondi (art. 28 cpv. 2 ORF-AP);  permettere ai Cantoni di offrire la procedura di richiamo anche per i dati accessibili al pubblico del libro mastro (art. 28 cpv. 3 ORF-AP);  disciplinare sia il protocollo degli accessi nella procedura di richiamo dei dati sia la consultazione dello stesso (art. 30 ORF-AP);  sancire esplicitamente la rilevazione dei dati a scopo statistico da parte dell’UFST (art. 30a ORF-AP);  avanzare proposte di rettifica in vista dell’entrata in vigore dell’articolo 949d CC (art. 6 cpv. 1 e art. 27 cpv. 3 ORF-AP).

1.3 In particolare: diritto di accesso per avvocati

La mozione 15.3319 Egloff «Normativa più severa sui contratti d’accesso al sistema elettronico di informazioni fondiaria» incarica il Consiglio federale di limitare maggiormente il campo d’ap- plicazione dell’articolo 28 ORF. Chiede in particolare di escludere gli avvocati dal diritto am- pliato poiché, secondo l’autore della mozione, avrebbero bisogno di accedere al registro fon- diario solo puntualmente, per cui, come anche le altre categorie professionali, devono rivolgere le loro richieste di consultazione al di fuori della procedura di richiamo dei dati. D’altro canto però la Federazione Svizzera degli avvocati FSA richiede da tempo che i Cantoni concedano in generale la procedura di richiamo dei dati agli avvocati interessati. Secondo la normativa vigente i Cantoni possono, ma non devono concedere l’accesso alla procedura di richiamo dei dati agli avvocati, creando così una certa discordanza intercantonale nell’eserci- zio della professione. Nella sessione primaverile 2017 l’autore della mozione ha ritirato il suo intervento rinviando ai dibattiti in corso sul messaggio del Consiglio federale 14.034 CC 6, in cui l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha previsto di condurre la discussione sul disciplinamento dei diritti d’accesso con le cerchie interessate tenendo conto dell’esito dei dibattiti. Il 6 settembre 2017 l’UFG ha condotto una consultazione presso gli stakeholder concernente il diritto d’accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo. In tal sede hanno partecipato i rappresentanti dell’Associazione svizzera dei proprietari fondiari (APF- HEV), della Federazione Svizzera degli avvocati FSA, della Federazione svizzera dei Notai FSN, della Società Svizzera degli Ufficiali del Registro fondiario SSURF, della Fédération ro- mande immobilière FRI, nonché dei Cantoni Argovia e Berna. I partecipanti non sono giunti a un consenso riguardo all’auspicabilità o alla necessità di disciplinare in modo più o meno re- strittivo l’accesso elettronico degli avvocati concesso dalla Confederazione. Alla luce di tali risultati è opportuno mantenere il diritto vigente permettendo ad ogni Cantone di decidere se-

6 Cfr. nota 4

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condo le proprie esigenze, se concedere o no l’accesso alla procedura di richiamo agli avvo- cati. Il Consiglio federale ritiene che a tale proposito il federalismo abbia dato buoni risultati e che il diritto vigente costituisca un compromesso praticabile da tutti i partecipanti 7.

1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

I dati del registro fondiario sono dati cantonali, per cui i Cantoni dispongono di una certa libertà nel disciplinare le modalità della procedura di richiamo dei dati. Le modifiche proposte non pregiudicano tale principio. Dalle discussioni condotte con i singoli rappresentanti dei Cantoni e delle categorie professionali emerge che la normativa vigente è ritenuta in parte troppo re- strittiva e non risponde più alle esigenze attuali. È in re ipsa il fatto che le richieste dei singoli interessati si escludano in parte a vicenda. Il disciplinamento proposto tiene conto di questo fatto nella misura in cui non modifica i principi vigenti. L’intenzione è invece quella di migliorare lo stato attuale con modifiche puntuali.

1.5 Compatibilità tra i compiti e le finanze

Le modifiche proposte rispettano le competenze dei Cantoni nell’ambito del registro fondiario e in linea di principio non hanno ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione e i Can- toni. In tale contesto la proposta per cui i proprietari di fondi possono consultare i protocolli degli accessi mediante procedura di richiamo dei dati (art. 30 cpv. 2 ORF-AP) richiede particolare attenzione. Tale procedura genera infatti un certo onere supplementare per i Cantoni e per le organizzazioni private incaricate dai Cantoni per realizzare determinati compiti. Un eventuale disciplinamento sulla riscossione di emolumenti spetta ai Cantoni.

1.6 Attuazione

Poiché le modifiche proposte sono attuate nei Cantoni, non sono necessari ulteriori disciplina- menti a livello di diritto federale.

1.7 Interventi parlamentari

Con la presente revisione viene attuata la mozione Egloff «Diritto di consultare via Terravis i verbali eGris»

2 Commenti ai singoli articoli

Art. 6 Alta vigilanza della Confederazione Cpv. 1: L'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF), presso l'UFG, esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro fondiario nei Cantoni. Tale vigilanza può essere estesa a terzi se incaricati dai Cantoni (esplicitato nel nuovo articolo 949d cpv. 2 CC: «Le organizzazioni incaricate sottostanno alla vigilanza dei Cantoni e all’alta vigilanza della

7 In occasione della menzionata consultazione è stato discusso anche l’accesso a documenti giustificativi mediante proce- dura di richiamo dei dati da parte delle autorità (cfr. commenti all’art. 28 cpv. 2 ORF-AP). L’estensione dell’accesso alle au- torità è stato in linea di massima accolto positivamente.

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Confederazione»). Le organizzazioni private incaricate dall’UFRF per adempiere compiti ausi- liari amministrativi nel rispetto delle prescrizioni sugli acquisti pubblici, sottostanno ovviamente anche esse all’(alta) vigilanza dell’UFRF. La formulazione proposta al capoverso 1 si rifà al tenore del nuovo articolo 949d capoverso 2 CC e costituisce una rettifica. Cpv. 3: la proposta di stralciare la lettera f (modelli per convenzioni sull’accesso ampliato) deriva dalla modifica proposta all’articolo 29 ORF-AP. In seguito sono indicati i riferimenti.

Art. 27 Informazioni e consultazione per via elettronica Secondo la formulazione in vigore, l’UFRF può delegare a un organismo esterno all’Ammini- strazione federale l’allestimento di un indice svizzero dei fondi. La formulazione si fonda su una convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Six Group SA (ora SIX Terravis SA) concernente la collaborazione nell’ambito del progetto eGRIS (sistema elettronico d’informa- zione fondiaria) del 30 settembre 2009. L’obiettivo era quello di consentire alla SIX Group SA di allestire, in collaborazione con i Cantoni, un indice dei fondi. Questo progetto parziale non è stato realizzato e anche la Convenzione non è più in vigore. Tenuto conto della rettifica all’articolo 6 capoverso 1 ORF è opportuno procedere anche a una modifica del presente arti- colo.

Art. 28 Accesso ampliato: diritto d’accesso Cpv 1 conferma il principio attuato già nel diritto in vigore per cui i Cantoni possono concedere alle persone e alle autorità autorizzate l’accesso ai dati del registro fondiario mediante proce- dura di richiamo dei dati senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse. Il conte- nuto della frase introduttiva corrisponde (eccezion fatta per l’assenza del termine «accordo»; cfr. commenti all’art. 29 ORF-AP) alla disposizione vigente. La modifica specifica che spetta ai Cantoni, in qualità di detentori di dati, decidere in merito al diritto di accesso. Vengono inoltre proposte le modifiche seguenti:  Lettera a: l’aggiunta «le persone da loro accreditate» intende chiarire che i pubblici ufficiali possono ricorrere a sostituti per adempiere i loro compiti. Questo modo di pro- cedere è in linea con la prassi odierna;  Lettera b: la modifica propone lo stralcio della Posta Svizzera. L’accesso per le banche, la Posta Svizzera, le casse pensioni, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre19918 sul diritto fondiario rurale (LDFR) si limita ai dati necessari «per l’adem- pimento dei loro compiti in materia di ipoteche». Questi ultimi vengono ora svolti da Post Finance che rientra nel gruppo delle «banche». Lo stralcio della Posta Svizzera non comporta quindi nessuna modifica di carattere sostanziale;  Lettera c: intende rispondere all’esigenza crescente dell’outsourcing prevedendo di de- legare l’elaborazione dei crediti a fornitori di servizi specializzati;  Lettera d: corrisponde alla versione in vigore alla lettera c;  Lettera e: si tratta di una modifica puramente redazionale, il contenuto corrisponde alla versione in vigore alla lettera d. L’accesso alla procedura di richiamo dei dati è previsto, sia nel caso della modifica sia nel caso della versione in vigore, in primo luogo agli

8 RS 211.412.11

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utenti professionali. Riguardo al gruppo di utenti dei proprietari vanno considerati in primo luogo i grandi proprietari di fondi quali la FFS. Cpv. 2: i Cantoni hanno ora la possibilità di concedere l’accesso ai documenti giustificativi non solo ai pubblici ufficiali, ma anche agli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri, alle autorità nonché agli aventi diritto accreditati dai pubblici ufficiali. Alcuni Cantoni concedono già oggi l’accesso ai documenti giustificativi alle autorità, determi- nando così una certa discordanza: fondandosi sull’articolo 953 capoverso 2 CC e sull’arti- colo 52 capoverso 3 titolo finale CC, le prescrizioni cantonali concernenti il registro fondiario, salvo quelle relative alla nomina e alla retribuzione delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, sottostanno all’approvazione della Confederazione. Quest’ultima viene concessa soltanto se le prescrizioni cantonali rispettano il diritto federale. In passato succedeva che veniva rifiutata l’approvazione, se i Cantoni volevano concedere l’accesso ai documenti giusti- ficativi alle autorità. Tuttavia, i Cantoni che avevano introdotto tale accesso già con la vecchia ordinanza sul registro fondiario potevano e possono ancora concedere l’accesso alle loro au- torità. La modifica proposta intende eliminare la menzionata discordanza. Poiché s’intende evitare che i proprietari di fondi debbano subire degli svantaggi rispetto ai pubblici ufficiali e alle autorità, è stato proposto che i Cantoni possano concedere l’accesso ai documenti giustificativi nella procedura di richiamo dei dati anche ai proprietari di fondi. Cpv. 3: per consultare i dati del registro fondiario accessibili al pubblico non occorre far valere un interesse. Il diritto di consultazione comprende i seguenti dati del libro mastro: la designa- zione e la descrizione del fondo, il nome e l’identità del proprietario, la forma di proprietà e la data d’acquisto, indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di determinate menzioni (art. 970 cpv. 2 CC e art. 970 cpv. 3 CC in combinato disposto con l’art. 26 cpv. 1 ORF). Le informazioni e gli estratti possono essere rilasciati soltanto in relazione con un fondo determi- nato (art. 26 cpv. 2 ORF), una ricerca per persona nei dati pubblicamente accessibili non è quindi ammessa. Secondo il disciplinamento in vigore, i Cantoni possono consentire l'accesso pubblico via In- ternet ai dati del libro mastro di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera a consultabili senza far valere un interesse (art. 27 cpv. 1 ORF). Con il nuovo capoverso 3 i Cantoni possono decidere se concedere anche agli aventi diritto di cui al capoverso 1, l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati accessibili al pubblico del libro mastro, secondo l’articolo 26. Anche se nel singolo caso non occorre far valere un inte- resse, l’accesso mediante procedura di richiamo è limitato ai dati necessari «per l’adempi- mento dei loro compiti legali» (lett. a), «per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipote- che» (lett. b), «all'esercizio della loro attività professionale» (lett. d) oppure « all'esercizio della loro attività o dei loro diritti » (lett. e n. 2). Per i dati del libro mastro accessibili al pubblico secondo l’articolo 26 ORF, non esiste una tale restrizione. La modifica permette ai Cantoni di concedere, agli aventi diritto contemplati all’articolo 28 capoverso 1, l’accesso ai dati del libro mastro pubblicamente accessibili mediante procedura di richiamo dei dati, senza prevedere ulteriori legittimazioni (p. es. «all'esercizio della loro attività professionale»). I dati del libro ma- stro accessibili al pubblico possono essere richiamati soltanto in relazione con un fondo deter- minato e occorre proteggere il sistema da interrogazioni in serie. Art. 29 Accesso ampliato: modalità La modifica intende eliminare il passaggio concernente la conclusione di convenzioni conformi al modello dell’UFRF. La formulazione meno restrittiva consente ai Cantoni un margine di ma- novra più ampio nel disciplinare le modalità.

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I principi dell’uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.) e della parità di trattamento dei diretti concorrenti quali parti integranti della libertà economica (art. 27 Cost.) richiedono, in linea di principio, che tutti gli avvocati, tutte le banche, eccetera godano di una parità di trattamento. In caso ideale le modalità per le diverse categorie dei diritti di accesso andrebbero disciplinate in modo generico e astratto, quindi in norme di diritto. Tale situazione suggerisce di decidere in merito alle singole domande di accesso con una decisione. Un disposto di diritto permette inoltre alle cerchie interessate di comunicare le loro richieste (in particolare riguardo ai diritti di accesso) nell’ambito del processo legislativo cantonale. Il tipo di accesso effettivamente con- cesso sarà retto dal diritto cantonale che potrà tenere conto dei suggerimenti menzionati op- pure continuare a prevedere convenzioni con gli utenti. In ogni caso vanno rispettati i requisiti costituzionali.

Art. 30 Accesso ampliato: protocollo e revoca del diritto d’accesso in caso di abuso La modifica proposta di eliminare il vigente capoverso 1 non ha ripercussioni materiali ed è di natura prettamente redazionale. La disposizione vigente prevede che gli accessi a sistemi di informazione siano protocollati automaticamente e conservati per due anni (vigente cpv. 2; cpv. 1 nuovo). Il protocollo deve essere effettuato in modo esauriente. In adempimento della mozione approvata dal Parla- mento 15.3323 Egloff «Diritto di consultare via Terravis i verbali eGris», è ora previsto un diritto di consultazione dei protocolli per i proprietari di fondi (nuovo cpv. 2). Dai dibattiti parlamentari concernenti l’intervento «14.034 CC. Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario)»9 è emerso che la protezione e la sicurezza dei dati sono ar- gomenti importanti. Con l’introduzione dell’accesso elettronico mediante procedura di richiamo i Cantoni possono conferire la realizzazione di compiti alle organizzazioni private e determinati poteri agli aventi diritto, il cui esercizio va sorvegliato. I Cantoni sorvegliano l’attività delle organizzazione private incaricate come pure la consulta- zione dei dati mediante procedura di richiamo. Controllano in particolare che sia rispettato lo scopo degli accessi ammessi. Le organizzazioni private nonché i Cantoni sottostanno all’alta vigilanza della Confederazione. Spetta al Cantone decidere se esercitare l’obbligo di sorvegliare da solo o assieme ad altri Cantoni. Alla stregua di altri settori, la digitalizzazione comporta un certo cambiamento nell’im- postazione della sorveglianza del registro fondiario. Sono infatti richieste conoscenze tecniche molto specifiche. Cpv: 3: corrisponde alla normativa vigente.

Art. 30a Rilevazione dei dati a scopo statistico Con l’articolo 4 capoverso 2 della legge sulla statistica federale (LStat)10, l’UFST dispone delle basi legali necessarie per rilevare presso le autorità cantonali pertinenti, ovvero presso i registri fondiari cantonali, i dati sui fondi di terzi necessari alla statistica federale. Le autorità di diritto pubblico devono, sulla base dell’articolo 4 capoverso 5 LStat, fornire gratuitamente questi dati. Poiché l’ORF disciplina esplicitamente soltanto l’accesso elettronico mediante procedura di richiamo dei dati, per motivi di trasparenza occorre disciplinare esplicitamente anche la tra- smissione dei dati all’UFST. Le spiegazioni inerenti alla trasmissione dei dati sono necessarie,

9 FF 2017 6753 10 Legge sulla statistica federale del 9 ott. 1992 (LStat, RS 431.01)

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perché la procedura di richiamo dei dati di cui agli articoli 28 – 30 ORF prevede e autorizza soltanto singole consultazioni mentre, per adempiere i suoi compiti statistici, l’UFST deve di- sporre dei dati di tutti i fondi interessati dalla rilevazione. Articolo 30a rinvia alla legislazione in materia di statistica federale, segnatamente alla LStat e all’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali e al pertinente allegato che disci- plina l’oggetto della rilevazione e la periodicità della trasmissione dei dati. In virtù dell’articolo 5 capoverso 1 LStat il Consiglio federale ordina le rilevazioni necessarie. I dettagli della trasmis- sione dei dati, in particolare il formato dei dati (variabili) e il modo dell’invio sono definiti nella documentazione riguardo alla rilevazione, pubblicamente accessibili sul sito Internet dell’UFST. Riguardo alle modalità, il nuovo articolo 30a non comporta modifiche materiali per i Cantoni. Questi ultimi sono infatti già oggi tenuti a rispettare formati e scadenze per garantire la salvaguardia a lungo termine, disciplinata all’articolo 35 ORF. Le informazioni necessarie alla statistica federale vengono estrapolate dall’interfaccia di cui all’articolo 949a capoverso 3 CC. Formati e periodicità corrispondono ai requisiti già esistenti, mentre il termine esatto e il giorno di riferimento sono indicati nella documentazione sulla rilevazione. Per consentire ai Cantoni di trasmettere i dati in modo semplice e senza generare costi sup- plementari, il Consiglio federale mette a disposizione un ambiente tecnico sicuro. A tale pro- posito è attualmente prevista un’infrastruttura per la salvaguardia a lungo termine, allestita secondo l’articolo 35 ORF. In caso ideale la soluzione verrà sviluppata con un client a due tipi di funzione. Il registro fondiario cantonale sceglie poi la pertinente operazione (salvaguardia a lungo termine e/o statistica UFST) ed estrapola i dati nel formato definito (secondo l’art. 949a cpv. 3 CC) di un file XML. Sono trasmessi all’UFST soltanto i dati necessari all’adempimento dei compiti statistici e definiti nelle disposizioni esecutive. I Cantoni sono tuttavia liberi di usare o no tale infrastruttura. Possono integrare l’estrapolazione dei dati anche nella loro software. In questo caso devono però assumersi i costi di finanziamento e di manutenzione. I requisiti posti alla qualità, al formato e alla sicurezza dei dati devono anche in tal caso rispettare i requisiti definiti nelle disposizioni di esecuzione e nella documentazione riguardo alla rileva- zione.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione finanziaria o sul personale.

3.1.2 Altre ripercussioni

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sulla Confederazione.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le

regioni di montagna

Le modifiche proposte non costituiscono un’ingerenza inammissibile nelle competenze canto- nali. Riguardo alla possibilità da parte dei proprietari di fondi di consultare i protocolli in merito agli accessi mediante procedura di richiamo (art. 30 cpv. 2 ORF-AP) vanno considerate le spiegazioni al numero 1.5.

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3.3 Altre ripercussioni

Le modifiche proposte non hanno altre ripercussioni in particolare sull’economia, sulla società o sull’ambiente.

4 Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale

4.1 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201611 sul programma di legislatura 2015 – 2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201612 sul programma di legi- slatura 2015 – 2019.

4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Le modifiche proposte corrispondono alla strategia del Consiglio federale per una Svizzera digitale13.

5 Aspetti giuridici

5.1 Base giuridica e compatibilità con il diritto di subordinato

In base all’articolo 949a capoverso 2 CC il Consiglio federale disciplina l’accesso ai dati, il protocollo delle consultazioni, le condizioni per la revoca del diritto d’accesso in caso di uso abusivo (n. 5) nonché se e a quali condizioni i dati del libro mastro consultabili senza far valere un interesse vadano resi accessibili al pubblico (n. 3). L’obbligo di collaborare alle rilevazioni dell’UFST da parte degli uffici del registro fondiario sono rette dalla legge federale sulla statistica e dalle sue disposizioni esecutive.

11 FF 2016 909 12 FF 2016 4605 13 Strategia «Svizzera digitale», apr. 2016, FF 2016 3515

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