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Dipartimento federale delle finanze DFF

21 giugno 2018

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Compendio

Situazione iniziale

Il 15 giugno 2018 le Camere federali hanno emanato due nuove leggi: la legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la legge sugli istituti finanziari (LIsFi). La modifica della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche (LBCR) contenuta nell’allegato alla LIsFi crea una nuova categoria di autorizzazione con l’introduzione del nuovo articolo 1b. Questa disposizione consente a modelli aziendali di imprese tecnofinanziarie che si muovono al di fuori dell’attività tipica delle banche di accettare, in determinate condizioni, depositi del pubblico fino a un massimo di 100 milioni di franchi.

Contenuto del progetto

Nel mese di febbraio 2017 il Consiglio federale ha condotto una precedente consultazione sul tema della «tecnofinanza» incentrata su tre misure volte a promuovere le innovazioni nel settore finanziario e a eliminare gli ostacoli che impediscono alle imprese tecnofinanziarie di accedere al mercato. In tale sede si era proposto, a livello dell’ordinanza sulle banche (OBCR), da un lato, di introdurre una proroga del termine di conservazione per i conti di esecuzione e, dall’altro, di creare uno spazio per l’innovazione esente da autorizzazione («sandbox») per le imprese tecnofinanziarie. Inoltre il Consiglio federale aveva suggerito di creare, accanto all’attuale autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, una nuova cate- goria di autorizzazione che prevedesse requisiti meno stringenti, in modo da consentire, in particolare alle imprese che presentano modelli aziendali tecnofinanziari, di accettare deposi- ti del pubblico fino a un massimo di 100 milioni di franchi nell’ambito dell’attività svolta. Il Consiglio federale ha approvato le succitate misure a livello di ordinanza con la sua decisi- one del 5 luglio 2017, disponendone l’entrata in vigore al 1° agosto 2017. La proposta di legge del Consiglio federale per l’introduzione di una nuova categoria di autorizzazione è stata accolta dalle Camere federali e trattata tenendo conto dei risultati della consultazione condotta nell’ambito del progetto LSerFi/LIsFi. In questo contesto il 15 giugno 2018 le Came- re hanno approvato l’introduzione nella LBCR di una disposizione sul promovimento dell’innovazione che si fonda su una proposta del Consiglio federale (art. 1b LBCR). Secon- do la nuova normativa non saranno più solo le banche a poter accettare depositi del pubblico a titolo professionale, ma anche i titolari dell’autorizzazione di cui al nuovo articolo 1b LBCR, per quanto a questi ultimi sarà tuttavia negata la possibilità di investire i depositi accettati o corrispondere interessi sugli stessi. Per il rilascio dell’autorizzazione saranno pertanto previ- sti determinati requisiti a livello di organizzazione, gestione dei rischi, compliance, presen- tazione dei conti e strumenti finanziari, che vengono concretizzati con la presente modifica dell’OBCR. A complemento della nuova disposizione contenuta nella LBCR, il legislatore ha modificato la legge federale del 23 marzo 20012 sul credito al consumo (LCC), stabilendo che d’ora in poi anche la concessione di crediti a titolo non professionale sarà soggetta alla LCC se il contratto verrà stipulato coinvolgendo un intermediario di crediti partecipativi. La disposizione della LBCR sul promovimento dell’innovazione, le modifiche della LCC e le presentati disposizioni d’esecuzione dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2019.

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Indice Compendio................................................................................................................. 2 1 Punti essenziali del progetto ....................................................................... 4 1.1 Situazione iniziale .................................................................................................. 4 1.2 La normativa proposta........................................................................................... 5 1.3 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo ....................................... 6 1.3.1 Considerazioni generali ............................................................................................ 6 1.3.2 Sviluppi all’interno dell’UE ........................................................................................ 6 1.3.3 Valutazione del progetto rispetto al diritto estero ...................................................... 8 2 Commento ai singoli articoli ........................................................................ 8 2.1 Ordinanza sulle banche (OBCR) ........................................................................... 8 2.2 Ordinanza sui revisori (OSRev) ........................................................................... 19 2.3 Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)..................... 21 2.4 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA) ............. 23 3 Ripercussioni .............................................................................................. 25 3.1 Introduzione ......................................................................................................... 25 3.2 Ripercussioni per l’economia nazionale svizzera .............................................. 25 3.2.1 Ripercussioni per la piazza economica svizzera e la concorrenza ......................... 25 3.2.1.1 Attrattiva della piazza economica ......................................................................... 25 3.2.1.2 Concorrenza e offerta di servizi finanziari ............................................................ 25 3.2.1.3 Stabilità e tutela dei clienti.................................................................................... 26 3.2.2 Ripercussioni sui gruppi interessati ........................................................................ 26 3.2.2.1 Imprese tecnofinanziarie ...................................................................................... 26 3.2.2.2 Banche e altri istituti finanziari .............................................................................. 29 3.2.2.3 Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ................................................. 29 3.2.2.4 Confederazione, Cantoni e Comuni ..................................................................... 29 3.2.3 Adeguatezza nell’esecuzione ................................................................................. 30

4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del

Consiglio federale....................................................................................... 30

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1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Nel mese di febbraio 2017 il Consiglio federale ha condotto una precedente consultazione sul tema della «tecnofinanza3» incentrata su tre misure volte a promuovere le innovazioni nel settore finanziario e a eliminare gli ostacoli che impediscono alle imprese tecnofinanziarie di accedere al mercato4. In tale sede si è proposto innanzitutto che la deroga contenuta nell’ordinanza del 30 aprile 20145 sulle banche (OBCR) per l’accettazione di fondi destinati unicamente a operazioni di clienti (conti di esecuzione; art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR) venisse applicata in futuro a un’esecuzione entro 60 giorni. In secondo luogo è stata sottolineata la necessità di creare uno spazio per l’innovazione, in cui l’accettazione di depositi del pubblico fino a un milione di franchi dovesse essere considerata a titolo non professionale e quindi resa possibile senza autorizzazione (cosiddetto sandbox; art. 6 OBCR). L’ultima proposta è stata, infine, quella di prevedere condizioni agevolate di autorizzazione e di esercizio per le imprese che accettano depositi del pubblico fino a un massimo di 100 milioni di franchi senza svolgere operazioni attive, il che ha imposto una modifica della legge dell’8 novembre 19346 sulle banche (LBCR). Al termine della consultazione, il 5 luglio 2017 il Consiglio federale ha disposto l’entrata in vigore di entrambe le misure a livello di ordinanza dal 1° agosto 2017. La terza misura relativa alla modifica della LBCR era già stata presa in considerazione dalle Camere federali prima della decisione del Consiglio federale di luglio 2017 nel progetto per una legge sui servizi finanziari (LSerFi) e una legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e pertanto il Consiglio federale ha potuto rinunciare alla stesura di un messaggio a parte a tale proposito. Nell’ambito dei dibattiti condotti, le Camere federali hanno adeguato le disposizioni proposte dal Consiglio federale per l’introduzione di una nuova categoria di autorizzazione nella LBCR in vari punti sulla base dei risultati della consultazione; le modifiche della LBCR sono state approvate con la votazione finale del 15 giugno 20187 La presente revisione dell’OBCR si prefigge di mettere in atto queste modifiche della LBCR disposte dal Parlamento in relazione alla nuova categoria di autorizzazione (art. 1b LBCR nuovo testo del 15 giugno 20188).

Prima dell’emanazione del nuovo articolo 1b LBCR l’accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale costituiva una prerogativa esclusiva delle banche; per lo svolgimento delle stesse attività senza disporre dell’autorizzazione necessaria viene comminata una pena (cfr. art. 46 cpv. 1 lett. a e art. 49 cpv. 1 lett. c LBCR). Le imprese tecnofinanziarie interessa- te dalla presente regolamentazione forniscono servizi analoghi a quelli bancari, pur muoven- dosi al di fuori dell’attività tipica delle banche. I servizi forniti sono molto eterogenei e com- prendono per esempio modalità di finanziamento alternative (quali il crowdfunding), analisi dei dati basate su algoritmi, infrastrutture per le banche, traffico dei pagamenti, applicazioni basate sulla tecnologia blockchain (per il salvataggio decentralizzato delle transazioni ese-

3 Il termine «tecnofinanza» deriva dalla combinazione delle parole «tecnologie (dell’informazione)» e «servizi finanziari» e costituisce un’abbreviazione dell’espressione inglese «financial technology». Viene utilizzato co- me termine generico per indicare la fornitura di servizi finanziari mediante l’impiego di tecnologie. 4 Procedura di consultazione del DFF del 1° febbraio 2017 per la modifica dell’ordinanza sulle banche (progetto tecnofinanza 2017; www.consultazione.ch  Procedure di consultazione concluse  2017  DFF  Modifica della legge sulle banche e dell’ordinanza sulle banche FinTech) 5 RS 952.02 6 RS 952.0 7 www.parlament.ch  Sessione estiva – Informazioni complementari  Testi per la votazione finale  Testo per la votazione finale 2018 II SN  15.073s: Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e legge sugli istituti finanziari (LiFin) 8 Questo riferimento relativo alla modifica della LBCR da parte della LIsFi viene omesso nella parte che segue.

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guite) e attività legate alla consulenza in investimenti e gestione patrimoniale9. Questi modelli aziendali richiedono in parte l’accettazione di depositi del pubblico (cosiddette operazioni passive) senza che vengano gestite contemporaneamente operazioni attive (concessione di crediti mediante l’impiego dei depositi). Il contemporaneo svolgimento delle operazioni attive dovrà essere riservato alle banche anche in futuro. Per questo motivo con la nuova categoria di autorizzazione non sarà consentito investire i fondi accettati e corrispondere interessi sugli stessi (cfr. art. 1b cpv. 1 lett. b LBCR).

I depositi di persone ai sensi dell’articolo 1b LBCR non sono inclusi nella garanzia dei depo- siti (cfr. art. 1b cpv. 4 lett. d LBCR). Ciò è dovuto al fatto che, a seconda dell’accordo stipula- to con i clienti, i soggetti di cui all’articolo 1b LBCR devono trasferire, rimborsare o custodire i depositi in sicurezza e sotto forma di liquidità e non sono autorizzati a investirli direttamente. A complemento della nuova disposizione sul promovimento dell’innovazione introdotta nella LBCR, il legislatore ha modificato la legge federale del 23 marzo 200110 sul credito al con- sumo (LCC) in relazione al tema della tecnofinanza. In caso di sottoscrizione di un contratto di credito al consumo il consumatore non si troverà più di fronte solo un creditore che agisce a titolo professionale come finora, ma anche un creditore che non agisce a titolo professiona- le qualora il contratto di credito al consumo venga stipulato coinvolgendo un intermediario di crediti partecipativi (cfr. art. 2 lett. b LCC nuovo testo del 15 giugno 2018). Con questa modi- fica, per i modelli aziendali del crowdlending nei quali si procede all’intermediazione di crediti tra privati attraverso una piattaforma dovranno essere rispettati ora i requisiti della LCC.

L’articolo 71 LIsFi autorizza il Consiglio federale a far entrare in vigore anticipatamente le disposizioni della LBCR per il promovimento dell’innovazione e le disposizioni della LCC. Alla luce dell’esigenza di certezza del diritto e miglioramento delle condizioni normative riscontra- ta nel settore della tecnofinanza, le disposizioni relative al promovimento dell’innovazione e alla LCC dovranno essere applicate contestualmente alle modifiche dell’ordinanza proposte in questa sede a partire dal 1° gennaio 2019.

1.2 La normativa proposta

Il settore della tecnofinanza è sottoposto a una continua trasformazione che coinvolge, di conseguenza, anche i modelli aziendali utilizzati in questo campo. In considerazione di tale fatto, la nuova categoria di autorizzazione non si limita né a determinati modelli aziendali di imprese tecnofinanziarie né al comparto della tecnofinanza in sé. Con la nuova regola- mentazione il legislatore punta infatti principalmente a ridurre gli ostacoli che impediscono alle imprese tecnofinanziarie di accedere al mercato11; la disposizione è tuttavia formulata in modo aperto e si applica in generale «alle persone che operano soprattutto nel settore finan- ziario» (cfr. art. 1b cpv. 1 LBCR). Pertanto anche imprese estranee al settore della tecnofi- nanza possono ottenere un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 1b LBCR se soddisfano i requisiti previsti dalla legge. Il campo di applicazione aperto traspare anche dal titolo prescelto per la disposizione legale («Promovimento dell’innovazione»). Ciononostante l’attenzione è rivolta principalmente al settore della tecnofinanza.

La nuova autorizzazione secondo l’articolo 1b LBCR conferisce alle imprese il diritto di ac- cettare depositi del pubblico a titolo professionale fino a un massimo di 100 milioni di franchi.

9 Gli ambiti scelti si basano sostanzialmente sullo studio condotto dall’Istituto per i servizi finanziari di Zugo (IFZ) della Scuola universitaria di Lucerna nel 2017. 10 RS 221.214.1 11 Cfr. dibattito al Consiglio degli Stati: bollettino ufficiale (AB)  Consiglio degli Stati  sessione invernale 2016  undicesima seduta del 14.12.2016  pag. 1153 segg.; dibattito in Consiglio nazionale: bollettino ufficiale  Consiglio nazionale  sessione autunnale 2017  terza seduta del 13.9.2017  pag. 1295 segg.

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Le disposizioni della LBCR si applicano per analogia ai nuovi titolari dell’autorizzazione. Il relativo rispetto viene verificato nell’ambito di una vigilanza costante da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), che deve occuparsi altresì di punire comportamenti scorretti conformemente alla legislazione in materia di vigilanza.

Il rilascio dell’autorizzazione sottostà a diverse condizioni. Le imprese sono tenute innanzitut- to a trasferire i fondi accettati in base all’accordo con i clienti o, se diversamente disposto o impossibile, a rimborsarli a questi ultimi. Qualora in virtù dell’accordo con il cliente il trasferi- mento tempestivo non sia possibile o previsto, l’impresa può trattenere i depositi presso di sé. Pur non essendo vincolata a scadenze, tale operazione è legata a determinate condizio- ni. I depositi devono essere custoditi nell’interesse dei clienti e, in questo arco di tempo, non possono né essere investiti né fruttare interessi. Ai titolari dell’autorizzazione è pertanto viet- ato svolgere le operazioni sulle differenze di interesse riservate alle banche e generare utili dalla differenza tra interessi attivi e passivi. Il divieto di investire significa anche che i depositi non possono essere investiti in prodotti d’investimento (a proprio nome e per proprio conto). La custodia nell’interesse del cliente impone che tali fondi vengano detenuti in modo sicuro, separatamente dai fondi propri, e che siano a disposizione in qualsiasi momento.

Oltre a osservare il divieto di investire i depositi del pubblico e di corrispondere interessi sugli stessi, i soggetti di cui all’articolo 1b LBCR in possesso dell’autorizzazione devono soddis- fare determinati requisiti a livello di organizzazione, gestione dei rischi, compliance e stru- menti finanziari e sottoporre l’attività svolta alla verifica da parte di una società di audit (cfr. art. 1b cpv. 4 LBCR). Per altro devono osservare anche quanto disposto dalla LBCR e dalle relative ordinanze, dato che tali norme vengono «applicate per analogia» (cfr. art. 1b cpv. 1 LBCR). Per analogia, in quanto il diritto bancario è adeguato all’attività bancaria spe- cifica e ai relativi rischi. A causa delle differenze date, le disposizioni della legge e delle ordi- nanze devono essere applicate solo nella misura in cui ciò risulti opportuno.

1.3 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo

1.3.1 Considerazioni generali

Il quadro normativo dell’UE, dei singoli Stati membri e degli USA nell’ambito della tecnofi- nanza è già stato analizzato in dettaglio nelle spiegazioni relative alla modifica dell’OBCR del 1° febbraio 201712 nel settore della tecnofinanza del 1° febbraio 201713. Da queste ultime si evince, tra l’altro, che anche all’estero vengono create o modificate normative sulla scia del processo di digitalizzazione che, tuttavia, sono molto eterogenee e perseguono obiettivi diffe- renziati. Anche gli stadi di avanzamento dei progetti di disciplinamento sono molto diversi. All’estero vengono di norma seguiti approcci di regolamentazione specifici in funzione dell’attività. Di conseguenza esistono autorizzazioni per gli istituti nel settore tecnofinanziario, ma sono mirate a un determinato tipo di attività (p. es. piattaforme di crowdfunding o istituti di moneta elettronica). Gli ordinamenti giuridici esteri non risultano prevedere una vera e prop- ria «autorizzazione tecnofinanziaria» analoga a quella creata nella LBCR.

1.3.2 Sviluppi all’interno dell’UE

A completamento delle spiegazioni succitate si deve sottolineare che l’8 marzo 2018 la Commissione europea ha presentato un piano d’azione su come sfruttare le opportunità of-

12 Cfr. nota 4

13 Spiegazioni del DFF del 1° febbraio 2017 sul progetto tecnofinanza 2017, n. 1.4 (nota 5)

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ferte dall’innovazione nei servizi finanziari14. Il piano d’azione presentato prevede 19 iniziative per consentire ai modelli di business innovativi di espandersi, promuovere la diffusione delle nuove tecnologie e rafforzare la cybersicurezza e l’integrità del sistema finanziario. Vanno sottolineate in particolare le misure riportate di seguito. – La Commissione presenterà un programma con migliori prassi sugli spazi di speri- mentazione normativa, sulla base degli orientamenti forniti dalle autorità europee di vi- gilanza. – L’«Osservatorio e forum dell’UE sulla blockchain» riferirà in merito alle sfide e alle oppor- tunità delle criptovalute nel corso del 2018 e sta lavorando a una strategia globale sulla tecnologia di registro distribuito e sulla blockchain per tutti i settori dell’economia. – La Commissione avvierà consultazioni sul modo migliore per promuovere la digitalizzazi- one delle informazioni pubblicate dalle società quotate in Europa, anche attraverso il ricorso a tecnologie innovative per realizzare l’interconnessione delle banche dati nazio- nali.

Occorre inoltre sottolineare che l’8 marzo 2018 la Commissione ha anche presentato una proposta di regolamento in materia di crowdfunding15 che prevede l’introduzione di un rego- lamento all’interno dell’UE volto a consentire alle piattaforme di crowdfunding di offrire i propri servizi senza ostacoli in tutto il mercato unico europeo. La proposta della Commissio- ne si riferisce ai servizi di crowdfunding che comportano un rendimento finanziario per gli investitori, ovvero al cosiddetto crowdlending e crowdinvesting. Le attività di crowdfunding reward based e donation based, che prevedono cioè una ricompensa o una semplice dona- zione (crowddonating e crowdsupporting), non rientrano, invece, nel campo di applicazione della proposta. Anche i crediti ai consumatori vengono trattati solo marginalmente, in quanto questi servizi sono già oggetto di altre normative UE. La proposta non riguarda, inoltre, cam- pagne di crowdfunding con un controvalore complessivo superiore a un milione di euro. Fi- nanziamenti di questo genere vengono trattati in altri atti normativi.

La proposta della Commissione prevede diversi meccanismi di tutela degli investitori, tra cui un test da completare prima di effettuare un investimento per dimostrare di possedere buone conoscenze in materia di prodotti finanziari. Inoltre gli investitori devono essere informati sui rischi collegati al crowdfunding ed essere avvisati dell’inadeguatezza di questi strumenti co- me prodotti di risparmio. A tale scopo i portali di crowdfunding devono riportare una serie di clausole di esclusione della responsabilità e raccomandazioni.

La proposta prevede altresì che i gestori delle piattaforme siano soggetti a obblighi in relazi- one al mantenimento di una buona reputazione e che i pagamenti legati a transazioni di crowdfunding possano essere eseguiti esclusivamente tramite enti autorizzati come prestato- ri di servizi di pagamento secondo la direttiva sui servizi di pagamento16, indipendentemente dal fatto che tali transazioni vengano effettuate dalla piattaforma stessa o da terzi. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sarà incaricata di autorizzare e vi- gilare i fornitori europei di servizi di crowdfunding.

La proposta verrà dibattuta prossimamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio17.

14 Cfr. comunicato stampa della Commissione europea dell’8 marzo 2018 consultabile su: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_it.htm 15 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crow- dfunding per le imprese dell’8 marzo 2018 16 Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regola- mento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, GU 337/35 del 23.12.2015, pag. 1. 17 Cfr. factsheet della Commissione europea consultabile su: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-

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1.3.3 Valutazione del progetto rispetto al diritto estero

Come già precisato nelle spiegazioni relative al progetto tecnofinanza 201718, contrariamente agli sforzi di regolamentazione attuati all’estero, il nuovo disciplinamento proposto rinuncia a regolamentare modelli aziendali specifici e punta piuttosto a delineare un quadro normativo applicabile trasversalmente ai modelli aziendali che sia aperto al futuro e si prefigga di disciplinare in modo opportuno, in funzione del loro potenziale di rischio, le imprese tecnofi- nanziarie che forniscono servizi al di fuori della tipica attività bancaria. In considerazione dei diversi approcci in materia di disciplinamento, la regolamentazione svizzera non è diretta- mente comparabile con i dispositivi normativi esteri, in particolare quelli dell’UE. In linea di massima è comunque possibile affermare che i requisiti della nuova categoria di autorizzazi- one non sono più rigorosi di quelli previsti dalle normative europee vigenti per gli istituti di moneta elettronica o per i servizi di pagamento o da quelle proposte per le piattaforme di crowdfunding.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Ordinanza sulle banche (OBCR)

Art. 1 Oggetto Capoverso 1 Fino a questo momento la validità del diritto bancario era limitata alle banche. Con l’introduzione dell’articolo 1b LBCR le disposizioni della legge sulle banche e le relative dis- posizioni di esecuzione si applicheranno per analogia anche alle persone di cui all’articolo 1b capoverso 1 LBCR. Per le disposizioni di esecuzione contenute nell’OBCR si precisa pertan- to nell’articolo 1 capoverso 1 quali degli oggetti trattati si applicano sia alle banche sia alle persone di cui all’articolo 1b LBCR (lett. a), solo alle banche (lett. b) o solo alle banche di rilevanza sistemica (lett. c). Qualora uno degli oggetti trattati non venga inserito nell’OBCR si applicheranno per analogia le pertinenti disposizioni in vigore per le banche. In relazione alla verifica prudenziale prevista dall’articolo 24 della legge del 22 giugno 200719 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) si deve osservare in particolare l’ordinanza del 5 novembre 201420 sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA), che conferisce alla FINMA la facoltà di disciplinare per ogni ambito di vigilanza l’ambito, la periodicità e l’ampiezza della verifica (art. 3 OA-FINMA). Nella definizione di questi fattori la FINMA dovrà tenere conto in partico- lare delle dimensioni delle persone di cui all’articolo 1b LBCR nonché dei rischi concreti che ne conseguono.

Capoverso 2 Analogamente all’articolo 1b capoverso 1 LBCR, nel capoverso 2 si afferma che le disposizi- oni dell’OBCR si applicano per analogia anche ai nuovi titolari dell’autorizzazione purché non sia prevista una regolamentazione specifica in merito. Ciò significa che possono essere sostanzialmente applicate tutte le disposizioni dell’OBCR tranne nel caso in cui la relativa applicazione sia esplicitamente esclusa (p. es. disposizioni relative alla garanzia dei deposi- ti), viga una regolamentazione speciale in un determinato settore (p. es. disposizioni relative all’organizzazione) o un’applicazione non sia ritenuta adatta (p. es. attualmente le disposizi-

1423_de.htm (disponibile solo in tedesco, francese e inglese).

18 Cfr. nota 4

19 RS 956.1 20 RS 956.161

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oni sugli averi non rivendicati). Oltre alla garanzia dei depositi, secondo l’articolo 17a capoverso 3 sono esplicitamente escluse anche le disposizioni dell’ordinanza del 30 novembre 201221 sulla liquidità (OLiq) e dell’ordinanza del 1° giugno 201222 sui fondi propri (OFoP). Lo svolgimento di un’attività commerciale diversa da quella bancaria e i vari rischi a essa collegata giustificano l’adozione, in determinati ambiti, di regole speciali per le imprese tecnofinanziarie che vengono illustrate nella parte che segue.

Art. 2 Banche A seguito della modifica della LBCR nell’ambito del progetto LSerFi/LIsFi (di cui al n. 1.1 che precede) si è proceduto all’eliminazione della definizione di «banche» a livello di ordinanza e di legge (cfr. art. 1a LBCR). Di conseguenza la normativa vigente contenuta nell’articolo 2 capoverso 1 deve essere abrogata e riformulata nel capoverso 2.

Art. 3 Nonbanche Gli enti e istituti di diritto pubblico, come pure le casse di cui siffatti enti e istituti di diritto pub- blico garantiscono integralmente gli impegni, non sono considerati banche nonostante accet- tino depositi del pubblico a titolo professionale. Di conseguenza la disposizione si applicherà anche alle persone di cui all’articolo 1b LBCR. Ciò viene precisato nell’articolo 3.

Art. 6 Carattere professionale Capoverso 3 Chi opera principalmente nel settore finanziario ed è intenzionato ad accettare a titolo pro- fessionale depositi del pubblico di importo superiore a 100 milioni di franchi o ad accettare a scopo professionale depositi del pubblico fino a 100 milioni di franchi, a investirli e a corris- pondere interessi sugli stessi necessita di un’autorizzazione bancaria ordinaria. Chi opera principalmente nel settore finanziario ed è intenzionato ad accettare a titolo professionale depositi del pubblico fino a 100 milioni di franchi senza investirli e corrispondere interessi sugli stessi necessita di un’autorizzazione in base all’articolo 1b LBCR. Ciò vale anche per le persone che non accettano effettivamente i depositi, ma che si prestano pubblicamente a tale scopo (art. 1a lett. a e 1b cpv. 1 lett. a LBCR). Chi agisce senza disporre dell’autorizzazione richiesta incorre in un reato (art. 46 cpv. 1 lett. a e art. 49 cpv. 1 lett. c LBCR). La sussistenza del carattere professionale viene definita nell’articolo 6. Secondo questa disposizione, fino al 31 luglio 2017 vigeva la presunzione assoluta che agiva a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque accettava sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico oppure si prestava pubblicamente ad accettarli, anche se il numero dei depositi ottenuti era inferiore a 20 (art. 6 nella versione del 30 aprile 2014). Con la revisione dell’OBCR del 5 luglio 2017 (in vigore dal 1° agosto 2017) è stata introdotta una deroga alla definizione di carattere professionale. In base a questa nuova disposizione non viene suppo- sta nessuna attività professionale se, nonostante l’accettazione di più di 20 depositi del pub- blico, (lett. a) vengono accettati depositi del pubblico per un importo complessivo pari al massimo a un milione di franchi, (lett. b) i depositi del pubblico non vengono investiti né vengono corrisposti interessi sugli stessi e (lett. c) i depositanti vengono informati che non sussiste alcuna vigilanza da parte della FINMA e che il deposito non è incluso nella garanzia dei depositi (art. 6 cpv. 2). Questi requisiti devono essere soddisfatti cumulativamente. L’integrazione nel capoverso 3, secondo la quale il capoverso 2 lettera b (divieto di investire i depositi del pubblico e di corrispondere interessi sugli stessi) non deve essere soddisfatto nel caso in cui chi accetta i depositi del pubblico esercita un’attività commerciale o industriale

21 RS 952.06 22 RS 952.03

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come attività principale e utilizza i depositi del pubblico per finanziare tale attività, è stata aggiunta in seguito alla consultazione.

Con la nuova disposizione derogatoria relativa alla definizione del carattere professionale è stato creato uno spazio per l’innovazione (sandbox) per i modelli aziendali nel settore della tecnofinanza. In passato era emerso che molti modelli aziendali delle imprese tecnofinanzia- rie si rivolgevano di norma a più di 20 persone e rientravano dunque ben presto nella sfera di applicazione della LBCR. Di conseguenza, per i nuovi operatori che entravano sul mercato era impossibile verificare l’efficacia concettuale ed economica del proprio modello aziendale prima di richiedere un’eventuale autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria. Il quadro normativo vigente veniva percepito pertanto come un ostacolo all’innovazione. Per questo motivo è stato creato un ambito esente da autorizzazione per l’accettazione di depositi del pubblico fino a un massimo di un milione di franchi23. Con i requisiti specifici, costituiti segna- tamente dal divieto di investire i depositi del pubblico e di corrispondere interessi sugli stessi, il Consiglio federale intendeva evitare che nascessero delle «piccole banche» nell’ambito del sandbox. Le operazioni sulle differenze di interesse dovevano rimanere una prerogativa esclusiva delle banche.

Un modello aziendale in ambito tecnofinanziario il cui oggetto è costituito, per natura, dall’accettazione di fondi da una moltitudine di persone è il crowdlending (una sottocategoria del crowdfunding). Nel crowdlending diversi creditori concorrono al finanziamento di un pre- stito (denominato anche finanziamento partecipativo) che viene trasmesso attraverso una piattaforma a un beneficiario24. Nella pratica non tutti i modelli di crowdlending hanno potuto beneficiare della nuova normativa sopra descritta nella maniera auspicata per il semplice fatto che il divieto di accettare depositi del pubblico a titolo professionale senza disporre di un’autorizzazione bancaria si applica a chiunque. In relazione al crowdlending ciò significa che non è solo la piattaforma di intermediazione a doversi preoccupare di non rientrare nel campo di applicazione della LBCR, bensì anche il beneficiario. Se la piattaforma agisce da intermediaria, quest’ultima si trova di fronte a una moltitudine di creditori. Con la revisione del 2017 il beneficiario può confrontarsi con più di 20 creditori purché siano soddisfatte le condi- zioni di cui all’articolo 6 capoverso 2  e di conseguenza segnatamente il divieto di investire i depositi del pubblico e di corrispondere interessi sugli stessi (art. 6 cpv. 2 lett. b). Tale divieto non si applica (secondo l’art. 6 cpv. 3) a chi esercita un’attività commerciale o industriale come attività principale e utilizza i depositi del pubblico per finanziare tale attività. Per il crowdlending a favore di privati continuava, tuttavia, a sussistere quest’ostacolo all’accesso al mercato. Il fatto che la revisione non abbia consentito il crowdlending per i beneficiari pri- vati va collegato al rischio di una potenziale elusione della LCC che, fino a quel momento, contemplava solo la concessione a scopo professionale di crediti al consumo e definiva il credito al consumo un contratto tra un creditore che agisce a titolo professionale e un con- sumatore (art. 2 LCC nella versione del 1° gennaio 2016). Dato che la piattaforma di inter- mediazione non funge da creditrice e che i creditori del crowd non agiscono a scopo profes- sionale, la LCC non verrebbe applicata contrariamente al suo senso e alla sua finalità. Con il progetto LSerFi/LIsFi vengono considerati ora crediti al consumo anche quei contratti di cre- dito che prevedono creditori che non agiscono a scopo professionale, se tali contratti sono stati stipulati coinvolgendo un intermediario di crediti partecipativi (art. 1 LCC nella versione del 15 giugno 2018). Con la nuova legislazione non sarà più possibile eludere le disposizioni della LCC. Le disposizioni riviste della LCC e le relative considerazioni espresse nell’ordinanza del 6 novembre 200225 concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) devono entrare in vigore contestualmente alla disposizione relativa al promovimento dell’innovazione contenuta nella LBCR e alle disposizioni della presente ordinanza.

23 Cfr. rapporto esplicativo del DFF concernente il progetto tecnofinanza 2017, n. 1.2.3. (nota 4) 24 In merito alle varie tipologie di crowdfunding, cfr. il progetto tecnofinanza 2017, n. 1.1.1.3 (nota 4) 25 RS 221.214.11

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Alla luce di quanto precede, il crowdlending deve essere attivato anche per finanziamenti privati. A trarre vantaggio dalla disposizione derogatoria di cui al capoverso 3 non devono più essere solo i beneficiari che svolgono un’attività commerciale o industriale, ma anche coloro che utilizzano i crediti per il finanziamento del consumo privato. In questa categoria possono rientrare acquisti e progetti privati di varia natura, per esempio il finanziamento di beni di consumo, oggetti d’uso quotidiano, formazioni e formazioni continue (p. es. prestiti di studio), una carriera sportiva, musicale, artistica o una proprietà abitativa ecc. Per tutti i progetti che non costituiscono né un’attività industriale o commerciale né servono al consumo privato continua a valere il divieto di investire e di corrispondere interessi.

Art. 7a Obbligo di informazione delle persone di cui all’articolo 1b LBCR Capoversi 1e 2 La trasparenza nei confronti dei clienti è importante in quanto la vigilanza della FINMA non comprende la verifica della sostenibilità economica del modello aziendale di un assoggettato a vigilanza. Il controllo eseguito dalla FINMA sulle persone di cui all’articolo 1b LBCR si li- mita, esattamente come per le banche, all’accertamento del rispetto o meno dei requisiti previsti dalla legge. La valutazione dell’effettivo e reale funzionamento di un determinato modello aziendale o di una determinata tecnologia non rientra tra i compiti della FINMA. Di conseguenza i clienti devono potersi creare autonomamente una propria idea in merito. Per questo motivo è fondamentale che le imprese forniscano informazioni trasparenti e chiare sui possibili rischi connessi al modello aziendale e alla tecnologia in uso.

Le persone di cui all’articolo 1b LBCR offrono servizi molto diversificati. Per poter valutare i rischi dell’attività, i clienti che concedono tali depositi devono essere informati sul modello aziendale. Di conseguenza le imprese tecnofinanziarie devono confrontarsi approfondita- mente con i rischi collegati al modello aziendale e alle tecnologie utilizzate e comunicare il risultato di tale analisi ai propri clienti (lett. a). Questi ultimi devono essere inoltre edotti in merito alla mancata inclusione dei loro depositi nell’omonima garanzia (lett. b; cfr. n. 1.1 che precede).

Le informazioni trasmesse ai clienti devono soddisfare diversi requisiti. Materialmente de- vono essere formulate in modo completo e comprensibile. Inoltre devono essere fornite per scritto o in un’altra forma che ne consenta la prova. Non è quindi sufficiente fornire spiegazi- oni tecniche che possono essere comprese solo da specialisti. Il modello aziendale deve essere illustrato ai clienti utilizzando un linguaggio comprensibile, il che prevede anche che le informazioni vengano fornite nella lingua dei clienti. «Completo» significa che devono es- sere esposti tutti i rischi del modello aziendale e che al riguardo non devono essere fornite solo informazioni selettive o incomplete. Anche le osservazioni retrospettive devono essere complete e non possono solo mettere in luce unilateralmente aspetti positivi. Inoltre si deve segnalare, in particolare, la mancanza della garanzia dei depositi e si devono spiegare le relative conseguenze. Infine la comunicazione deve avvenire in una forma che consenta la prova per testo, il che significa che le informazioni possono essere trasmesse per scritto in un documento separato, all’interno della documentazione relativa al modello aziendale o anche separatamente per e-mail. Dal punto di vista temporale le informazioni devono essere fornite in modo che i clienti possano valutare la propria decisione in base ai dati ricevuti.

Capoverso 3 Diversamente dalle banche, i soggetti di cui all’articolo 1b LBCR sono stati esonerati dal legislatore dall’obbligo di affiliazione per la garanzia dei depositi (art. 1b cpv. 4 lett. d LBCR). La mancanza della garanzia dei depositi deve essere tuttavia resa nota ai clienti affinché questi possano farsi un’idea precisa dei rischi legati al proprio investimento. Di conseguenza le persone di cui all’articolo 1b LBCR sono tenute anche a informare dell’assenza della ga- ranzia dei depositi. Dato che quest’informazione costituisce un elemento centrale, il riferi-

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mento alla mancanza della garanzia dei depositi non può figurare solo nelle condizioni gene- rali. Lo stesso vale per le informazioni relative ai rischi; queste rivestono un’importanza fon- damentale per la presa di decisione dei clienti e non possono essere comunicate nelle con- dizioni riportate in calce. A parte questo, le persone di cui all’articolo 1b LBCR sono libere di decidere il modo in cui fornire l’informazione, purché le rimanenti condizioni della presente disposizione siano osservate.

Capoverso 4 Per l’adempimento dell’obbligo di informazione è fondamentale che il cliente possa disporre delle informazioni in una forma che ne consenta la prova. Le informazioni possono essere così messe a disposizione anche su un sito Internet e devono rimanere disponibili (e consul- tabili su un sito Internet) fintantoché la persona di cui all’articolo 1b LBCR gestisce il suo modello aziendale.

Capoverso 5 Il concetto di supporto durevole è ripreso dall’articolo 4 (1) comma 62 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e include segnatamente supporti quali posta elettronica, fax o annotazioni redatte su supporto cartaceo in occasione di riunioni.

Art. 8 Indicazioni su persone e titolari di partecipazioni Come già spiegato, le disposizioni dell’OBCR si applicano per analogia anche alle persone di cui all’articolo 1b LBCR a meno che non viga una normativa speciale o l’applicazione sia esplicitamente esclusa (cfr. sopra, commento all’art. 1). Per l’articolo 8 non sono previste pertanto altre disposizioni. Alla luce di quanto precede, la norma relativa alla domanda di autorizzazione non dovrebbe essere effettivamente modificata in quanto deve valere per analogia anche per le persone di cui all’articolo 1b LBCR. Per creare la certezza del diritto, vengono elencate qui in maniera specifica le persone di cui all’articolo 1b LBCR. Questo per il fatto che le disposizioni del capitolo 2 valgono in parte solo per le banche (p. es. sezio- ne 2a), in parte solo per le persone di cui all’articolo 1b LBCR (p. es. sezione 2b) e in parte per entrambe (p. es. sezione 1).

Art.8a Mutamento dei fatti Capoverso 1 Se mutano i fatti su cui si fonda l’autorizzazione, sia le banche sia le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono essere tenute a segnalare le modifiche intervenute alla FINMA. Per le banche questa normativa non rappresenta una novità, ma appare scontata in un re- gime di autorizzazione e costituisce una prassi indiscussa in tutti gli ambiti della regola- mentazione del mercato finanziario (cfr. art. 16 della legge del 23 giugno 200626 sugli inves- timenti collettivi [LICol, art. 10 cpv. 6 della legge del 24 marzo 199527 sulle borse [LBVM e art. 7 della legge del 22 giugno 200728 ). Una tale norma è stata pertanto recepita anche nella LIsFi per tutti gli istituti finanziari (gestori patrimoniali, trustee, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e le società di intermediazione mobi- liare). Le mutate circostanze, che generano l’obbligo di comunicazione, possono riguardare per esempio il modello aziendale, singoli servizi o persone che detengono una partecipazio- ne qualificata.

26 RS 951.31 27 RS 954.1 28 RS 958.1

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Capoverso 2 Una modifica è ritenuta di grande importanza secondo il capoverso 2 quando può influire potenzialmente sullo stato dell’autorizzazione della banca o della persona di cui all’articolo 1b LBCR, ovvero quando la FINMA deve rivalutare le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. Ciò vale segnatamente quando lo scopo sociale, il modello aziendale perseguito nel suo complesso, la forma giuridica dell’impresa o la tecnologia alla base del modello aziendale subiscono variazioni significative.

Art. 14a Forma giuridica, sede e attività principale Capoverso 1 Nell’ottica della vigilanza è indispensabile che per le persone di cui all’articolo 1b LBCR i singoli soci siano separati dalla società stessa. In particolare l’impresa stessa deve essere titolare di diritti e doveri e disporre di un patrimonio indipendente dai singoli soci. Soltanto in questo modo è possibile garantire una vigilanza efficace e accedere anche all’impresa stessa in caso di inadempienze. Di conseguenza le possibili forme giuridiche delle persone di cui all’articolo 1b LBCR sono circoscritte alle forme societarie citate al capoverso 1. La scelta deve essere limitata alle forme giuridiche atte a soddisfare i requisiti previsti dalla leg- ge. Per questi motivi non possono essere prese in considerazione le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita), il cui ordinamento giuridico è generalmente legato alla persona dei singoli soci e il cui capitale sociale spetta congiuntamente non alla società, bensì ai soci. Anche le forme giuridiche dell’associazione e della società cooperativa sono organizzate in parte come società di carattere personale e non imperniate sul capitale. Per la società cooperativa si aggiungono anche le rigide regole organizzative e decisionali (soprattutto il diritto di partecipazione secondo il principio «una testa, un voto») e il fatto che i certificati di quota non possono essere garantiti come titoli di credito (art. 853 cpv. 3 Codice delle obbligazioni [CO29). In tale contesto anche la ditta individuale30 non deve essere ac- cessibile alle persone di cui all’articolo 1b LBCR, in quanto essa coincide con la persona fisica su cui si fonda. Di conseguenza, sotto il profilo del diritto privato anche il patrimonio aziendale non si configura come una massa chiaramente distinta dal patrimonio privato della ditta individuale.

Alla luce di quanto precede, sono ammesse pertanto la società anonima (SA) quale ente meramente imperniato sul capitale (inclusa la SA di diritto speciale), la società in accoman- dita per azioni (SAcA), come forma speciale di SA, e la società a garanzia limitata (Sagl), che costituisce un ente con singoli elementi di carattere personale31. Nonostante la sostanzi- ale relazione con il capitale, con la SAcA e la Sagl i fondatori di una persona ai sensi dell’articolo 1b LBCR possono far valere maggiormente gli interessi personali rispetto a quanto sarebbe possibile con una SA tradizionale (p. es. la SAcA si disciplina secondo le regole della società in accomandita e il diritto della Sagl prevede uno speciale obbligo di lealtà dei soci).

Capoverso 2 Per assicurare una vigilanza adeguata, le imprese interessate devono avere la propria sede e attività principale in Svizzera.

29 RS 220 30 Le ditte individuali non costituiscono una forma societaria autonoma in base al CO. Si tratta di una regola- mentazione resa formalmente autonoma per le persone fisiche che gestiscono da sole un’impresa commer- ciale. Non esiste nessun ordinamento indipendente del diritto della ditta individuale (ARTHUR MEIER-HAYOZ, PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10a ed., Berna 2007, § 26 n. 3 di seguito: MEIER- HAYOZ/FORSTMOSER).

31 MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, § 18 n. 24 segg.

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Art.14b Sfera degli affari Le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono descrivere esattamente negli statuti o in un regolamento la propria sfera degli affari e l’estensione geografica della stessa, ottemperando così agli stessi obblighi previsti per le banche. Diversamente dalle regole del diritto bancario non vengono citati solo i contratti sociali, il che dipende dalla selezione delle possibili forme giuridiche. In qualità di enti, tutte le forme giuridiche ammesse dispongono di statuti che pos- sono essere modificati con decisione della maggioranza in seguito alla fondazione della società e non di contratti sociali veri e propri come previsto per le società di persone32.

Art. 14c Direzione La presente disposizione soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 10 per le banche. Infatti, la persona di cui all’articolo 1b LBCR deve essere effettivamente diretta dalla Svizzera. Di con- seguenza, anche le persone incaricate della direzione devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare la gestione effettiva. Tale requisito è giustificato dal fatto che la FINMA deve avere la possibilità di contattare le persone a cui è stata affidata la dire- zione, condizione che non viene garantita se queste ultime si trovano esclusivamente all’estero. È altresì possibile che, diversamente da una banca, i titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 1b LBCR non siano assoggettati ad alcuna vigilanza oltre confine e, di conse- guenza, che non sia possibile fornire nessuna assistenza amministrativa mediante un’autorità partner estera.

Art. 14d Organi Capoversi 1 e 2 Come le banche, anche le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono disporre l’istituzione di un organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo qualora lo scopo sociale o l’importanza degli affari lo esiga. Quest’organo deve constare come minimo di tre membri, almeno un terzo dei quali deve essere indipendente dalla direzione. In presenza di tre membri è sufficiente quindi che un membro soddisfi le condizioni di indipen- denza. Questi requisiti sono meno stringenti di quelli previsti per le banche, il che appare giustificato dal fatto che in particolare le imprese tecnofinanziarie sono costituite spesso da start up con una dotazione di risorse umane diversa rispetto a quella degli istituti bancari. Generalmente si tratta di un team più ristretto di fondatori che deve occuparsi innanzitutto dell’assistenza al personale e della crescita. Per quanto sia ovvio prevedere determinate condizioni che l’organizzazione deve soddisfare per il rilascio dell’autorizzazione, si deve tuttavia poter tenere conto della particolare situazione specifica, soprattutto delle start up.

Capoverso 3 Il capoverso 3 corrisponde nel contenuto all’articolo 3 capoverso 2 lettera cbis LBCR. I titolari di partecipazioni qualificate non devono essere indipendenti dalla direzione; a causa della situazione particolare delle start up ciò può costituire, infatti, un ostacolo eccessivo. Esse devono tuttavia garantire di non compromettere, con il loro influsso, l’esercizio dell’attività commerciale irreprensibile della persona di cui all’articolo 1b LBCR.

Capoverso 4 Le disposizioni dei capoversi 13 costituiscono degli standard minimi di corporate gover- nance con i rispettivi checks and balances, a cui ci si dovrebbe in linea di massima attenere. Può succedere, tuttavia, che la situazione particolare di una start up nel settore finanziario renda necessario, nel caso specifico, uno scostamento dalle disposizioni dei capoversi 1 e 2.

32 MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, § 2 n. 123 seg.

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In queste eventualità la FINMA deve avere la facoltà di autorizzare eccezioni e di subordi- narle a determinate condizioni. In tale ambito le deroghe devono poter essere concesse sop- rattutto nella fase di start up, in cui l’adempimento delle condizioni comporta maggiori dif- ficoltà. Una possibile applicazione sarebbe per esempio se i fondatori di un’impresa tecnofinanziaria potessero coinvolgere investitori professionisti (venture capitalist) in grado di controbilanciare in modo sufficiente l’influenza dei fondatori stessi. In questi e in casi analo- ghi sono ipotizzabili degli allentamenti in relazione al requisito dell’indipendenza.

Art. 14e Compliance e gestione dei rischi Capoverso 1 Analogamente a quanto previsto per le banche, anche le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono assicurare che le leggi e le esigenze normative vengano rispettate, il che deve esse- re garantito mediante una funzione di compliance. Inoltre, i rischi collegati all’attività svolta devono essere individuati, valutati, gestiti e sorvegliati, il che richiede una gestione dei rischi efficace. Contrariamente alle banche, a causa della diversa esposizione al rischio, le perso- ne di cui all’articolo 1b LBCR non devono soddisfare alcuna esigenza in termini di liquidità e fondi propri (cfr. parte successiva, commento all’art. 17a). Tuttavia anch’esse sono esposte a rischi operativi e per la reputazione di cui devono tenere conto (tra i quali rientra p. es. il rischio di attacco hacker ai sistemi informatici senza che vengano eseguiti accessi non auto- rizzati a causa di errori di programmazione). I rischi operativi possono essere definiti secon- do l’articolo 89 OFoP, come il «pericolo di perdite consecutive all’inadeguatezza o all’inefficacia delle procedure interne, delle persone o dei sistemi oppure dovute a eventi esterni. Vi sono compresi i rischi legali, non però i rischi strategici e i rischi per la reputazio- ne». I rischi delle imprese tecnofinanziarie variano in funzione dell’organizzazione specifica del modello aziendale e delle tecnologie impiegate.

Un sistema di controllo interno (SCI) include la totalità delle strutture e dei processi di con- trollo che a tutti i livelli di un’impresa costituiscono la base per il raggiungimento degli obiettivi politico-aziendali e per una gestione regolare dell’istituto. Generalmente gli istituti finanziari implementano tre istanze di controllo interno. Al primo livello le unità operative orientate al conseguimento di un profitto si assumono la gestione dei rischi, in particolare provvedendo alla loro diretta sorveglianza, gestione e resoconto e garantiscono il rispetto delle esigenze normative nell’attività ordinaria (cosiddetta first line of defense). Al secondo livello (cosiddetta second line of defense), le funzioni di controllo dei rischi e le funzioni di compliance sorvegli- ano i rischi e il rispetto delle prescrizioni legali, regolamentari e aziendali. Al terzo livello se- gue, infine, la verifica da parte di un organo di revisione interno (cosiddetta third line of de- fense). Per valutare se e in quale misura le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono garantire i tre livelli citati bisognerà considerare il singolo caso concreto.

Capoverso 2 Le persone di cui all’articolo 1b LBCR indicano in apposite documentazioni e direttive interne gli strumenti da utilizzare per soddisfare concretamente i requisiti di cui al capoverso 1. Tra questi figura innanzitutto l’esecuzione di analisi dei rischi, relative segnatamente all’utilizzo delle tecnologie, ma anche a eventi esterni e procedure interne. Solo l’esecuzione di tali ana- lisi consente di creare strutture idonee di controllo dei rischi. Inoltre si devono precisare e determinare le competenze concrete. Una volta identificati i rischi, occorre stimare il possibile potenziale di perdita e procedere alla definizione delle strategie e dei processi per gestirli e minimizzarli. Infine si devono delineare i controlli e i meccanismi di sorveglianza.

Capoverso 3 Per poter svolgere efficacemente la propria funzione, gli organi competenti in materia di sor- veglianza della compliance e di gestione dei rischi devono essere indipendenti dalle unità

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operative orientate al conseguimento di un profitto, ovvero dall’attività principale della per- sona di cui all’articolo 1b LBCR. La separazione va inquadrata tenendo conto, da un lato, delle priorità e degli interessi divergenti delle unità operative orientate al conseguimento di un profitto e, dall’altro, delle funzioni di controllo. Compliance e gestione dei rischi valutano le attività aziendali dal punto di vista del rischio, mentre la parte commerciale le stima nell’ottica del successo economico. Entrambe le prospettive hanno la propria ragion d’essere e si com- pletano a vicenda. Si deve tuttavia evitare che le funzioni di controllo vengano influenzate dalla parte commerciale, di norma influente, in modo tale da non poter più adempiere la propria mansione.

Capoverso 4 La sorveglianza della compliance e la gestione dei rischi possono essere delegate a terzi. In tal caso la persona di cui all’articolo 1b LBCR deve provvedere a scegliere un soggetto terzo che disponga delle capacità, conoscenze ed esperienza necessarie. Reperire le persone adatte può essere complesso, soprattutto nel settore estremamente tecnico ed eterogeneo della tecnofinanza. Anche in seguito all’avvenuto trasferimento delle funzioni, le persone di cui all’articolo 1b LBCR restano tenute a istruire e sorvegliare i soggetti terzi incaricati. Anche in caso di delega a terzi, l’adempimento dei requisiti di cui al capoverso 1 resta di compe- tenza esclusiva della persona di cui all’articolo 1b LBCR.

Capoverso 5 In determinati casi la FINMA può allentare il vincolo dell’indipendenza previsto dal capover- so 3, anche se ciò è consentito tuttavia solo per modelli aziendali che presentano un reddito lordo contenuto e rischi bassi. Nella pratica per i gestori patrimoniali, che possono essere utilizzati come termine di paragone in questo ambito, è emerso che la separazione delle funzioni dall’attività operativa risulta economicamente sostenibile a partire da un reddito lordo di 1,5 milioni di franchi.

Art. 14f Custodia di depositi del pubblico Fintantoché non vengono trasferiti o rimborsati ai clienti come previsto, i depositi accettati devono essere custoditi separatamente dai fondi propri. In questo caso i requisiti legali vengono soddisfatti se i depositi di tutti i clienti vengono custoditi insieme, ma separati dal proprio portafoglio. Non è richiesta una separazione dei fondi per cliente. La custodia sepa- rata costituisce un mezzo ad hoc con cui le imprese di cui all’articolo 1b capoverso 3 letter- a b LBCR possono delimitare e sorvegliare i rischi in modo più semplice ed efficace. Inoltre, la custodia separata non rappresenta una particolare limitazione in quanto le persone di cui all’articolo 1b LBCR non possono comunque investire direttamente i depositi, ma contri- buisce piuttosto a ridurre i costi, poiché semplifica la verifica da parte della società di audit. Sebbene la custodia separata faccia sì che gli averi dei clienti non si mescolino con i fondi propri, ciò non significa che in tal modo possa sorgere per i clienti un diritto di separazione dalla massa in caso di fallimento di una persona di cui all’articolo 1b LBCR.

A causa del divieto di investire e corrispondere interessi, la persona di cui all’articolo 1b LBCR non è autorizzata né a investire né a corrispondere interessi sui valori patrimoniali accettati. Fino al rimborso o al previsto trasferimento, questi ultimi devono rimanere a dispo- sizione sotto forma di liquidità in modo da poter essere prelevati nel minor tempo possibile. Possono essere per esempio versati come deposito a vista su un conto bancario (separato dalla giacenza propria) senza limitazioni restrittive al prelievo. Una «copertura» analoga dei valori patrimoniali accettati, detenuti come deposito a vista presso la Banca nazionale sviz- zera (BNS), presupporrebbe che le persone di cui all’articolo 1b LBCR abbiano un conto giro presso la BNS e un accesso al sistema svizzero di pagamento interbancario (Swiss Inter- bank Clearing, SIC); eventualmente le persone prive di accesso al sistema SIC potrebbero versare i depositi anche su un conto presso un’altra persona di cui all’articolo 1b LBCR che

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ha tale accesso. Sia l’accesso al sistema giro che al sistema SIC sono di competenza della BNS.

Art. 14g Conflitti d’interesse La regolamentazione dei conflitti d’interesse è già oggetto del succitato progetto LSerFi (art. 25 segg. LSerFi) e pertanto dovrà essere osservata da tutti i fornitori di servizi finanziari. L’aggiunta in questa sede di altre regole sui conflitti d’interesse dipende dal fatto che nel settore tecnofinanziario sono ipotizzabili altri modelli aziendali che non presentano pro- babilmente servizi finanziari secondo la definizione della LSerFi.

Capoverso 1 Le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono evitare, per quanto possibile, di originare con- flitti d’interesse nei confronti dei clienti nell’ambito delle attività commerciali svolte. I loro inte- ressi e gli interessi dei propri collaboratori non devono contrastare con gli interessi dei clienti, i quali non devono, a loro volta, entrare in conflitto tra loro. Per evitare i conflitti d’interesse, le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono riconoscere i conflitti d’interesse esistenti o po- tenziali. In particolare, sono tenute a verificare se esistono eventuali incentivi a trascurare gli interessi dei clienti o a relegarli in secondo piano rispetto ai propri. I conflitti d’interesse esis- tenti accertati o quelli potenziali devono essere eliminati per quanto possibile mediante ap- positi provvedimenti.

Capoverso 2 Se non è possibile escludere i conflitti d’interesse o se un’esclusione si contrappone a priori allo svolgimento dell’attività commerciale, occorre comunicarlo ai clienti interessati prima della conclusione del contratto, in modo che questi possano decidere se intendono conclude- re l’affare anche a queste condizioni. Benché sia possibile ignorare un conflitto d’interessi, non è ammesso rinunciare superficialmente a una risoluzione completa dello stesso.

Art. 17a Capitale minimo di persone di cui all’articolo 1b LBCR Finalità e scopo del capitale minimo non devono essere solo quelli di garantire una certa sicurezza dei depositi, bensì principalmente di assicurare un’adeguata dotazione tecnico- organizzativa dell’impresa, che deve garantire un esercizio funzionante dell’attività adatto al numero dei depositi.

Capoverso 1 I requisiti minimi di mezzi finanziari propri delle persone di cui all’articolo 1b LBCR vengono disciplinati attraverso il capitale minimo, che si misura in base all’entità dei depositi del pub- blico accettati. Le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono disporre sempre di un capitale pari al 5 per cento dei depositi, ma non inferiore a 300 000 franchi. I mezzi finanziari possono essere calcolati solo se vengono liberati e mantenuti nel tempo.

I requisiti qualitativi e quantitativi di capitale per le persone di cui all’articolo 1b LBCR sono meno severi di quelli previsti per le banche (cfr. in merito art. 15), le cui esigenze in materia di fondi propri e liquidità (OFoP e OLiq) sono motivate soprattutto dagli elevati rischi di tasso e di liquidità legati all’esercizio dell’attività bancaria. Diversamente dalle banche, presso le imprese tecnofinanziarie i depositi sono sicuramente esposti a un rischio di liquidità note- volmente inferiore in quanto devono essere custoditi in sicurezza come prescritto dall’articolo 14f. Tuttavia, anche nell’ambito dei metodi di custodia consentiti (cfr. art. 14f) non è possibile escludere completamente i rischi di liquidità e di controparte (p. es. nel caso in cui i depositi siano custoditi presso una banca che versa in difficili condizioni finanziarie). Pertanto anche per le persone di cui all’articolo 1b LBCR si deve garantire che dispongano di mezzi finanziari sufficienti per poter far fronte ai propri rischi. Con un capitale nominale mini-

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mo di 300 000 franchi possono essere accettati questi depositi del pubblico con un contro- valore di 6 milioni di franchi, il che offre all’impresa un margine di manovra adeguato fin dall’inizio. Il requisito variabile del 5 per cento di capitale minimo era già stato contemplato nella consultazione concernente il progetto tecnofinanza 2017.

Il capitale minimo deve essere utilizzato per gli scopi previsti dall’impresa. Non può pertanto essere prestato ai titolari di partecipazioni qualificate o a persone fisiche o giuridiche ad essi correlate, né investito in partecipazioni dominate da queste ultime. La limitazione delle pos- sibilità di investimento si prefigge di ridurre il rischio di svuotare le casse dell’impresa (rischio di frode).

Capoverso 2 Se si tiene conto del fatto che i modelli aziendali, soprattutto nel settore tecnofinanziario, sono molto eterogenei e di conseguenza connessi a rischi differenti, è probabile che i requi- siti esposti al capoverso 1 non siano adeguati a tutti gli attori del mercato. La FINMA deve pertanto avere la facoltà di innalzare il capitale minimo qualora ciò risulti necessario in virtù dei rischi elevati. A tale scopo deve analizzare il modello commerciale e i conseguenti rischi e motivare l’inasprimento dei requisiti di fronte a un richiedente. Come esempio di attività con rischi elevati si potrebbe citare il caso di un’impresa che offre principalmente servizi di analisi e in aggiunta, come servizio accessorio, si occupa della gestione dei rischi per terzi. In tal modo l’attività dell’impresa sarebbe esposta anche a rischi maggiori.

Capoverso 3 Le disposizioni speciali in materia di fondi propri e mantenimento della liquidità previste per le banche non vengono applicate alle persone di cui all’articolo 1b LBCR in quanto queste ultime, come già segnalato, non sono esposte agli stessi rischi di tasso e di liquidità delle banche. I suddetti requisiti sono uno dei motivi per cui per la maggior parte delle imprese tecnofinanziarie sarebbe pressoché impossibile ottenere un’autorizzazione per l’esercizio di un’attività bancaria.

Art. 24a Gruppi finanziari – persone di cui all’articolo 1b LBCR Capoverso 1 Come le banche anche le persone di cui all’articolo 1b LBCR possono formare un gruppo finanziario ai sensi dell’articolo 22. In questi casi la soglia dei 100 milioni di franchi per i de- positi del pubblico accettati in base all’articolo 1b LBCR deve valere per il gruppo nella sua totalità e non per ogni singola impresa. Le singole imprese vengono così riunite in una cer- chia di consolidamento. In questo modo si evita che questa categoria di autorizzazione venga utilizzata per l’arbitraggio normativo nell’ambito dell’accettazione di depositi del pub- blico. Pertanto i depositi del pubblico di una banca appartenente a questo gruppo non vengono inclusi nel calcolo.

Capoversi 2 e 3 Se le singole società del gruppo sono palesemente indipendenti le une dalle altre, la FINMA può escluderle dall’ottica di gruppo. Tale scelta può essere giustificata segnatamente nel caso in cui le varie società del gruppo perseguano modelli o scopi aziendali molto diversi, il che porta a una valutazione del rischio differenziata.

231.2 18/30

2.2 Ordinanza sui revisori (OSRev)

Ingresso Gli articoli 10 capoverso 2 e 33 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 200533 sui revisori (LSR) sono stati abrogati, con effetto dal 1° gennaio 2015, dalla cifra I della legge federale del 20 giugno 201434 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit). In tale occasione è stato omesso di adeguare l’ingresso dell’ordinanza del 22 agosto 200735 sui revisori (OSRev). In questa sede si rimedia all’inavvertenza eliminando le disposizioni in questione.

Art. 11c lett. c Incompatibilità con l’esercizio di un’attività che sottostà all’obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari Pur non scaturendo direttamente dalla nuova disposizione della LBCR relativa al promovi- mento dell’innovazione, la modifica in oggetto permette di inserire nel presente articolo una normativa finora mancante.

La LSR dispone che le società di audit non possano esercitare nessun’altra attività sottostan- te all’obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 9a cpv. 1 lett. c). Questo requisito ha lo scopo di evitare la concorrenza tra società di audit e società verificate come pure l’insorgere di conflitti d’interesse in occasione della verifica. Nell’ambito della loro verifica, le società di audit hanno infatti accesso ai segreti commerciali delle società verificate. Inoltre, se nella loro attività sottoposta all’obbligo di autorizzazione le società di audit operano in una certa maniera, le stesse società tenderanno ad accettare che i loro clienti verificati procedano allo stesso modo, con il rischio di pregiudicare lo spirito criti- co che ogni auditor deve avere. La disposizione attualmente in vigore trascura il fatto che non tutti gli auditor responsabili possano necessariamente influenzare in modo determinante la gestione della società di audit ai sensi dell’articolo 11c lettera b OSRev e per questo mo- tivo sono esclusi dal campo di applicazione dell’articolo 11c OSRev. Tali auditor hanno tuttavia accesso alle informazioni pertinenti della società verificata e sono responsabili delle verifiche eseguite. Per raggiungere lo scopo auspicato dall’articolo 11c OSRev, occorre quindi precisare che la disposizione si applica anche agli auditor responsabili.

Art. 11dbis Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di persone di cui all’articolo 1b LBCR Capoversi 1 e 2 La presente disposizione concretizza le conoscenze specialistiche e l’esperienza necessaria richieste dagli auditor responsabili per eseguire verifiche ai sensi dell’articolo 1b LBCR, ovve- ro per eseguire verifiche delle imprese tecnofinanziarie. Come per gli altri settori di verifica, si richiede da un lato un certo numero di anni di esperienza professionale e di ore di verifica come pure di ore di perfezionamento al momento della presentazione della domanda di abili- tazione e, dall’altro, che l’auditor responsabile continui ad effettuare un minimo di ore di veri- fica e di perfezionamento per poter mantenere la sua abilitazione. Questi requisiti permetto- no di garantire che l’auditor responsabile disponga di sufficienti conoscenze teoriche e pratiche per eseguire verifiche negli ambiti di vigilanza del presente articolo e che tenga ag- giornate le sue conoscenze e maturi ulteriore esperienza. L’esperienza professionale e le ore di verifica acquisite con la verifica di banche e la verifica di fondi di investimento secondo la

33 RS 221.302 34 RU 2014 4073; FF 2013 5901 35 RS 221.302.3

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legge del 23 giugno 200636 sugli investimenti collettivi (LICol) sono prese in considerazione per il rilascio e il mantenimento dell’abilitazione.

Capoverso 3 Almeno il 20 per cento delle ore di verifica necessarie per il rilascio dell’abilitazione e per il suo mantenimento, vale a dire, rispettivamente, 160 ore (il 20 % di 800 ore di verifica, art. 11dbis cpv. 1 lett. b OSRev) e 20 ore (il 20 % di 100 ore di verifica, art. 11dbis cpv. 2 lett. a OSRev), deve essere acquisito esclusivamente nella verifica delle persone di cui all’articolo 1b LBCR o nella verifica dei sistemi d’informazione (verifica informatica). Qu- est’ultimo requisito permette di assicurare che l’auditor responsabile disponga e tenga aggi- ornate le sue conoscenze informatiche, fondamentali per le persone di cui all’articolo 1b LBCR, al fine di soddisfare le esigenze previste dalla FINMA relative ai controlli dell’informatica da effettuare. Il perfezionamento, invece, deve essere eseguito unicamente nell’ambito della verifica delle persone di cui all’articolo 1b LBCR.

Art. 38 cpv. 8 Abilitazione Conformemente a quanto previsto per gli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (art. 9a cpv. 4 LSR), la legge sui revisori dispone che il Consiglio federale può pre- vedere condizioni agevolate per l’abilitazione di società di audit e di auditor responsabili a eseguire la verifica delle persone di cui all’articolo 1b LBCR (art. 9a cpv. 4bis LSR). È quindi previsto un emolumento forfettario ridotto di 1500 franchi, che include anche l’emolumento dovuto per l’abilitazione di base dell’impresa di revisione sotto sorveglianza statale. L’emolumento ridotto si applica soltanto alle società di audit che eseguono unicamente veri- fiche delle persone di cui all’articolo 1b LBCR.

Art. 42 cpv. 2ter Tassa di sorveglianza Questa disposizione prevede anch’essa un’agevolazione per le società di audit la cui presta- zione di servizi di revisione si limita alla verifica delle persone di cui all’articolo 1b LBCR. Di conseguenza la tassa di sorveglianza ammonta almeno a 2500 franchi, conformemente all’importo stabilito per gli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA.

Art. 51c Disposizione transitoria Gli auditor responsabili delle verifiche delle persone di cui all’articolo 1b LBCR devono dispo- rre delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza necessaria richieste dall’articolo 11dbis OSRev. Per consentire una graduale applicazione di questa nuova normativa, è previsto che la regola del 20 per cento stabilita nell’articolo 11dbis capoverso 3 secondo periodo OSRev debba essere soddisfatta entro due anni dall’entrata in vigore di questa disposizione, parten- do dal principio che saranno richieste verifiche annuali. Di conseguenza, dall’entrata in vi- gore di questo nuovo tipo di abilitazione, gli auditor responsabili potranno richiedere un’abilitazione, ottenerla e mantenerla se le altre condizioni richieste (fatta salva quella rela- tiva al 20 %) sono soddisfatte. Il requisito del 20 per cento di ore di verifica richieste per l’abilitazione e il suo mantenimento e acquisite unicamente nella verifica di persone di cui all’articolo 1b LBCR o nella verifica di sistemi d’informazione dovrà essere soddisfatto soltan- to entro due anni dall’entrata in vigore di questi nuovi requisiti. In caso di mancato adempi- mento, l’abilitazione sarà ritirata.

36 RS 951.31

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2.3 Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)

Premessa Attraverso gli adeguamenti della LCC, le piattaforme di crowdlending vengono sottoposte a quest’ultima: rientrano nel suo campo di applicazione anche i crediti concessi da creditori non professionisti, a condizione che vi sia un coordinamento di un intermediario di credito professionista (la cosiddetta mediazione di crediti partecipativi). Queste modifiche della LCC richiedono un adeguamento dell’OLCC. Tale ordinanza contiene, tra le altre cose, disposi- zioni di esecuzione riguardanti la Centrale d’informazione per il credito al consumo (Centrale d’informazione) e il rispettivo sistema d’informazione nonché le condizioni di rilascio dell’autorizzazione alla concessione e alla mediazione di crediti al consumo. In queste due sezioni (la sezione 2 e 3 dell’OLCC) sono necessari degli adeguamenti. Inoltre nella sezione

4 va prevista un’ulteriore disposizione transitoria.

Articolo 3 Sistema d’informazione sui crediti al consumo Finora l’applicabilità della LCC e quindi anche dell’OLCC si limitava solo ai creditori profes- sionisti (art. 2 LCC). Con gli adeguamenti adottati nella LCC, un creditore può essere ora sia una persona fisica o giuridica che concede professionalmente crediti al consumo, sia una che concede non professionalmente crediti al consumo, a condizione che la concessione dei crediti avvenga per il tramite di un intermediario di crediti partecipativi (art. 2 LCC nella ver- sione del 15 giugno 2018). Il concetto di creditore è stato quindi ampliato. Allo stesso tempo il legislatore ha precisato che gli obblighi di notifica alla Centrale d’informazione di cui agli articoli 25-27 LCC e di esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 27a segg. LCC37 incombono solo ai creditori professionisti e agli intermediari di crediti partecipativi. Pertanto solo questi due gruppi professionali hanno accesso ai dati raccolti dalla Centrale d’informazione (art. 24 LCC38).

L’OLCC disciplina la Centrale d’informazione nel dettaglio. In virtù delle già citate modifiche, nell’articolo 3 D-OLCC viene apportata una precisazione: la Centrale d’informazione mette i dati raccolti a disposizione dei creditori professionisti e degli intermediari di crediti partecipa- tivi (art. 3 cpv. 2 e 3 D-OLCC). Allo stesso modo, l’elenco tenuto dalla Centrale d’informazione deve comprendere entrambe le categorie sopraccitate (art. 3 cpv. 4 D- OLCC). L’accesso alla Centrale d’informazione resta precluso ai creditori che concedono non professionalmente crediti al consumo. Anche se in questo passaggio dell’ordinanza, sulla base degli articoli 23 segg. LCC39 (cfr. sotto in merito all’art. 7a) si potrebbe far riferi- mento solo ai creditori, per maggiore chiarezza è stata ripresa la formulazione della LCC. 1 Anche gli adeguamenti previsti all’allegato dell’articolo 3 capoverso 1 si limitano solo a queste modifiche. Non si utilizza più «creditore», ma «creditore professionista», a cui è stato aggiunto «intermediario di crediti partecipativi».

Articolo 7a Ammontare della garanzia L’articolo 39 LCC40 prevede che i creditori professionisti e tutti gli intermediari siano sottopo- sti a un obbligo di autorizzazione cantonale. La definizione di intermediario di credito ai sensi dell’articolo 4 LCC41 comprende sia gli intermediari di credito professionisti che gli interme- diari di crediti partecipativi. Tutte le disposizioni dell’OLCC che si basano sull’obbligo di auto-

37 Nella versione del 15 giugno 2018.

38 Nella versione del 15 giugno 2018.

39 Nella versione del 15 giugno 2018.

40 Nella versione del 15 giugno 2018.

41 Nella versione del 15 giugno 2018.

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rizzazione di cui all’articolo 39 LCC42 (l’intera sezione 3) si applicano quindi inevitabilmente solo ai creditori professionisti e a entrambe le categorie di intermediari di credito. In questa sezione dell’ordinanza (art. 4–8a OLCC) non è necessario procedere a un chiarimento ter- minologico. Il campo di applicazione delle disposizioni concernenti gli intermediari di credito è quindi esteso agli intermediari di crediti partecipativi.

Nella sezione 3 una regola specifica per gli intermediari di crediti partecipativi s’impone sol- tanto in riferimento all’ammontare del capitale assicurato e dell’importo da depositare su un conto bancario bloccato (art. 7 OLCC).

Secondo le regole finora vigenti i creditori professionisti devono garantire un capitale assicu- rato pari a 500 000 franchi o depositare lo stesso importo. Per gli intermediari di credito la somma ammonta invece a 10 000 franchi. All’emanazione della disposizione, questa diffe- renza è stata giustificata allegando i rischi diversi contro i quali ci si deve assicurare: mentre nel caso di una mediazione del credito al consumo gli unici danni possibili sono praticamente solo provvigioni pretese a torto, in determinate circostanze il creditore deve rimborsare al consumatore la totalità delle rate. La somma di 500 000 franchi risulta da quanto segue: in virtù degli interessi e del fatto che solo i crediti al consumo fino a 80 000 franchi sottostanno alla legge (art. 7 cpv. 1 lett. e LCC), l’importo massimo per ogni credito ammonta a 100 000 franchi. Di conseguenza si arriverebbe all’esaurimento dell’intera somma assicurata se il creditore trasgredisse in misura rilevante l’esame della capacità creditizia relativo a cinque crediti43.

Con gli adeguamenti apportati, si giustifica ora la creazione di una terza somma intermedia, specifica per gli intermediari di crediti partecipativi. A differenza degli intermediari di credito ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LCC44, gli intermediari di crediti partecipativi e i creditori professionisti sottostanno all’obbligo di effettuare conformemente alla legge l’esame della capacità creditizia. Se un intermediario di crediti partecipativi non rispetta l’obbligo di notifica o l’esame della capacità creditizia, il consumatore non deve né gli interessi né le spese (art. 32a cpv. 2 LCC45): il rischio di responsabilità di un intermediario di crediti partecipativi è quindi più elevato rispetto a quello di un altro intermediario. A tal riguardo vengono conside- rati gli interessi e le spese di un credito, per cui, tenendo conto delle somme finora stabilite, risulta un importo massimo di 20 000 franchi per un credito di 80 000 franchi. L’importo di 100 000 franchi risulta quindi adeguato, se anche in questo caso si suppone la copertura di cinque crediti. È vero che questa somma relativa agli interessi e alle spese, assicurata o depositata in un conto bancario bloccato, va a beneficio dei creditori, poiché questi hanno un diritto di regresso contro l’intermediario di crediti partecipativi. Bisogna però tenere presente che di regola in questo caso non si tratta di creditori professionisti. Bisogna assicurare che gli intermediari di crediti partecipativi garantiscano uno svolgimento irreprensibile della loro atti- vità e una situazione economica sana. Una somma più alta aumenta anche la consapevo- lezza della responsabilità elevata che deriva dall’esame della capacità creditizia e dall’obbligo di notifica. Ciò si confà allo spirito dell’obbligo di autorizzazione previsto e va anche a beneficio dei consumatori.

Articolo 9b Disposizione transitoria Durante l’esame della capacità creditizia, i crediti esistenti e notificati alla Centrale d’informazione devono obbligatoriamente essere inclusi nel calcolo del preventivo. Sarebbe

42 Nella versione del 15 giugno 2018.

43 Cfr. spiegazioni dell’Ufficio federale di giustizia sull’ordinanza concernente il credito al consumo (modifica del 23 novembre 2005), Berna, febbraio 2006, pag. 6 seg.

44 Nella versione del 15 giugno 2018.

45 Nella versione del 15 giugno 2018.

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pertanto auspicabile che tutti i contratti di credito al consumo in corso, anche quelli conclusi tramite un intermediario di crediti partecipativi prima dell’entrata in vigore delle modifiche della LCC, compaiano il prima possibile nella banca dati della Centrale d’informazione. È quindi previsto che i contratti in corso conclusi tramite un intermediario di crediti partecipativi debbano essere notificati a posteriori alla Centrale d’informazione entro tre mesi dall’entrata in vigore delle modifiche della LCC. La notifica a posteriori concerne implicitamente anche i versamenti scaduti di rate del credito o di leasing ai sensi degli articoli 25 e 26 LCC46. Ciò vale solo per l’obbligo di notifica a posteriori, e non per altri obblighi (ad esempio l’esecuzione a posteriori dell’esame della capacità creditizia).

A causa dell’obbligo di notifica a posteriori è possibile che nella banca dati della Centrale d’informazione appaiano crediti al consumo che, alla luce dell’obbligo contrattuale notificato a posteriori, non si sarebbero dovuti concedere. Al momento della concessione di tali crediti, l’esame della capacità creditizia era però stato svolto in modo corretto sotto questo aspetto. Poiché il sistema permette di verificare con semplicità che questo messaggio di errore si riferisce a un credito notificato a posteriori, queste situazioni possono essere chiarite in modo convincente. Inoltre sulla base delle conoscenze attuali si prevede che i contratti di credito al consumo da notificare a posteriori non saranno molti. Infine non tutti i contratti notificati a posteriori portano a questo tipo di problema.

2.4 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-

FINMA)

Introduzione La presente revisione parziale dell’ordinanza del 15 ottobre 200847 sulla riscossione di emo- lumenti e tasse da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Oem- FINMA) attua le modifiche derivanti dall’adeguamento della legge sulle banche e dalla relati- va ordinanza per il promovimento dell’innovazione (art. 1b LBCR).

La LBCR disciplina ora l’organizzazione e l’attività svolta dalle persone designate nell’articolo 1b LBCR. Queste ultime necessitano di un’autorizzazione rilasciata dalla FINMA e sono assoggettate a vigilanza prudenziale. Con questa modifica della LBCR, alla FINMA vengono assegnate così nuove mansioni. I costi che la FINMA dovrà sostenere per l’attività di vigilanza esercitata sulle persone secondo l’articolo 1b LBCR dovranno essere coperti, come per le restanti attività di vigilanza, attraverso la riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza. Per le persone di cui all’articolo 1b LBCR viene creato un nuovo ambito di vi- gilanza fiscale, atto a garantire un’assunzione dei costi da parte degli assoggettati conforme al principio di causalità. Per il calcolo della tassa di vigilanza saranno determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo, il che dovrà garantire un’assunzione dei costi il più possibile rispet- tosa del principio di causalità da parte delle persone assoggettate al pagamento. In virtù dell’articolo 8 Oem-FINMA tutte le prestazioni soggette a emolumento vengono calcolate alle persone di cui all’articolo 1b LBCR in funzione del tempo impiegato.

Art. 3 Ripartizione dei costi Per consentire una ripartizione ragionevole dei costi tra i singoli gruppi di assoggettati alla vigilanza viene creato un nuovo ambito di vigilanza in materia di emolumenti (art. 3 cpv. 1 lett. asexies). In questo modo si garantisce che le persone di cui all’articolo 1b LBCR si faccia-

46 Nella versione del 15 giugno 2018.

47 RS 956.122

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no carico dei relativi costi rispettando il più possibile il principio di causalità. Le persone di cui all’articolo 1b LBCR, anche se collegate a una grande banca come parte di un gruppo finan- ziario, devono assumere direttamente i costi legati al proprio ambito di vigilanza, analoga- mente a quanto previsto per altri titolari dell’autorizzazione all’interno del gruppo (p. es. dire- zioni dei fondi ecc.).

Art. 19e Tassa di base Per ambito di vigilanza, la FINMA riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti (art. 15 cpv. 1 LFINMA).

I costi per le persone citate nell’articolo 1b LBCR devono essere attribuiti al rispettivo ambito di vigilanza. La LFINMA definisce i criteri per il calcolo della tassa di vigilanza (art. 15 cpv. 2 lett. a–e LFINMA). Per le persone di cui all’articolo 1b LBCR sono determinanti il totale di bilancio e il reddito lordo (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA). Anche nell’ambito degli assoggettati alla vigilanza di cui all’articolo 1b LBCR la tassa di vigilanza deve essere costituita da una tassa fissa di base e da una tassa variabile supplementare (art. 15 cpv. 3 LFINMA in combi- nato disposto con art. 12 cpv. 1 e art. 19e seg. Oem-FINMA). La suddivisione della tassa di vigilanza in una tassa fissa di base e una tassa variabile supplementare tiene conto del fatto che, indipendentemente dalla sua grandezza, ciascuna persona genera un determinato one- re di base, ma che contemporaneamente il dispendio presumibile viene determinato dall’entità delle attività commerciali svolte. In questo modo si tiene conto dell’eterogeneità delle persone di cui all’articolo 1b LBCR. L’articolo 19e Oem-FINMA prevede per questo ambito di vigilanza una tassa di base fissa di 3000 franchi.

Art. 19f Tassa complementare La tassa complementare per le persone menzionate nell’articolo 1b LBCR deve essere cal- colata in base al totale di bilancio e al ricavo lordo. Il calcolo deve essere eseguito prevalen- temente in funzione del ricavo lordo (in ragione di otto decimi) e in funzione del totale di bi- lancio solo in ragione di due decimi. Poiché il ricavo lordo costituisce un indicatore notevolmente più eloquente e significativo in merito alle proporzioni dell’attività commerciale, a questo criterio di calcolo deve essere attribuito un peso maggiore rispetto al totale di bilan- cio (art. 19f cpv. 1 Oem-FINMA).

Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento (art. 19f cpv. 2 Oem-FINMA). La validità di questa base di calcolo è già stata dimostrata negli ambiti di vigilanza adottati finora.

La definizione di ricavo lordo si rifà all’articolo 959b del Codice delle obbligazioni e compren- de tutti i ricavi ivi citati (art. 19f cpv. 3 Oem-FINMA).

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3 Ripercussioni

3.1 Introduzione

In risposta ai progressivi sviluppi tecnologici nel settore finanziario, la Svizzera ha già adot- tato diverse misure volte a ridurre gli ostacoli che impediscono l’accesso al mercato, a consentire la creazione di modelli aziendali innovativi e a sviluppare condizioni quadro inte- ressanti per gli attori coinvolti. In considerazione della rapida crescita della digitalizzazione nel settore finanziario, è ipotizzabile lo sviluppo di modelli aziendali ancora inimmaginabili. Pertanto l’approccio perseguito finora non è pensato per un’attività specifica, bensì deve rivolgersi al maggior numero possibile di modelli aziendali ed essere così aperto al futuro. Nel 2017 il Consiglio federale ha disposto l’entrata in vigore di una revisione della OBCR, con cui è stato creato uno spazio per l’innovazione volto a consentire alle start up e a istituti consolidati di sperimentare un modello aziendale innovativo in un contesto limitato prima di puntare al grande mercato48 Inoltre il termine per l’accettazione di fondi per scopi di esecuzi- one è stato fissato a 60 giorni (al posto della precedente prassi di 7 giorni). La presente ordi- nanza contiene le disposizioni d’esecuzione relative alla nuova categoria di autorizzazione ancorata nella LBCR secondo la decisione del Parlamento di giugno 2018, che prevede l’applicazione di condizioni agevolate di autorizzazione e di esercizio per le imprese che ac- cettano depositi del pubblico fino a un massimo di 100 milioni di franchi.

3.2 Ripercussioni per l’economia nazionale svizzera

3.2.1 Ripercussioni per la piazza economica svizzera e la concorrenza

3.2.1.1 Attrattiva della piazza economica

L’allocazione efficiente del capitale e dei rischi costituisce un compito centrale dei mercati finanziari. Le possibilità d’intervento e, in ultima analisi, il benessere della popolazione vi sono direttamente correlati. La revisione dell’OBCR proposta in questa sede offre un contes- to flessibile e interessante per gli istituti finanziari impegnati nella tecnofinanza e contribuisce così a rafforzare la competitività dell’intera piazza finanziaria svizzera. In tale ottica è essen- ziale un intervento rapido, che crea certezza del diritto per le imprese interessate. Grazie a un quadro politico stabile, ad ampie conoscenze del settore bancario e assicurativo e all’offerta di condizioni interessanti a livello fiscale, la Svizzera dispone complessivamente di fattori di localizzazione favorevoli per continuare a occupare una posizione di primo piano nell’ambito della concorrenza internazionale nel settore della tecnofinanza. Secondo uno studio condotto dall’Università di Lucerna49, tra il 2015 e il 2017 il numero di imprese tecnofi- nanziarie in Svizzera è cresciuto di oltre un terzo, attestandosi a circa 220 unità. In base a tale indagine la Svizzera si posiziona ai primissimi posti di un confronto globale.

3.2.1.2 Concorrenza e offerta di servizi finanziari

L’introduzione della nuova categoria di autorizzazione già stabilita a livello di legge per le persone di cui all’articolo 1b LBCR determina una riduzione degli ostacoli all’accesso al mer- cato per i nuovi operatori e, di conseguenza, un aumento dell’intensità della concorrenza per

48 Cfr. www.admin.ch  Documentazione  Comunicati stampa  Comunicato stampa del Consiglio federale del 5.7.2017 49 ANKENBRAND, DIETRICH, BIERI (2018): IFZ Fintech Studie – Fintech vom Hype zur Realität, Lucerna (di seguito denominato «studio FinTech IFZ 2018»).

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i fornitori di servizi finanziari. Per riuscire ad affermarsi in questo contesto caratterizzato da un inasprimento della concorrenza, i singoli istituti (esistenti e nuovi) devono compiere sforzi sempre più significativi per adeguarsi rapidamente alle mutate circostanze dell’ambiente in cui operano. Si deve pertanto prevedere un abbassamento dei prezzi dei servizi tecnofinan- ziari, dettato, da un lato, dai minori costi richiesti per soddisfare i requisiti vigenti e, dall’altro, dall’ampliamento del ventaglio di servizi finanziari offerti. Tutto questo crea nuove possibilità di investimento per gli investitori interessati (imprese o privati).

3.2.1.3 Stabilità e tutela dei clienti

Per ragioni di stabilità, il volume dei depositi per le imprese in possesso di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 1b LBCR è stato limitato a un importo massimo di 100 milioni di franchi. In altre parole, questa limitazione impedisce che un’impresa tecnofinanziaria possa assume- re dimensioni maggiori di una banca della categoria 5 (livello di rischio più basso)50. Pertanto, perfino in caso di insolvenza di una o più persone di cui all’articolo 1b LBCR l’eventualità che la stabilità finanziaria venga compromessa è assolutamente remota. A titolo di confronto, secondo i dati forniti dalla FINMA, 29 delle oltre 250 banche in Svizzera avevano a bilancio, a fine 2017, meno di 100 milioni di franchi di depositi dei clienti, mentre il totale degli impegni risultanti da depositi dei clienti di tutte le banche in Svizzera superava i 1700 miliardi di fran- chi. Inoltre le esigenze di capitale minimo poste alle imprese tecnofinanziarie assicurano che i rischi operativi a cui l’azienda è esposta possano essere coperti. Attestandosi a 300 000 franchi o al 5 per cento dei depositi accettati, tali esigenze risultano di almeno il 50 per cento inferiori rispetto a quelle richieste per il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria (capitale minimo pari a fr. 10 mio.). Questa notevole riduzione delle esigenze di capitale minimo è giustificata dall’attività commerciale limitata e dal profilo di rischio conte- nuto. La LBCR vieta ai titolari di una nuova autorizzazione tecnofinanziaria lo svolgimento di determinate attività tipiche delle banche, in particolare la concessione di crediti.

I clienti devono essere informati espressamente e tempestivamente in forma di testo della minore tutela e dei rischi derivanti dall’esclusione dalla garanzia dei depositi. Tale informazi- one è importante soprattutto per i clienti di quelle persone autorizzate di cui all’articolo 1b LBCR che detengono i propri depositi dei clienti presso banche normalmente affiliate alla garanzia dei depositi. Un’avvertenza chiara in merito a questi rischi può evitare che i clienti si espongano inavvertitamente a un rischio non voluto. L’esclusione dalla garanzia dei depositi va giustificata con il fatto che le imprese tecnofinanziarie non gestiscono trasformazioni delle scadenze e che i depositi devono essere rimborsati nel minor tempo possibile. Benché pos- sa causare un certo onere supplementare per le aziende interessate, ciò dà loro la certezza comprovabile che i loro clienti siano consapevoli dei maggiori rischi in cui potrebbero incorre- re.

3.2.2 Ripercussioni sui gruppi interessati

3.2.2.1 Imprese tecnofinanziarie

Secondo uno studio condotto dall’Istituto per i servizi finanziari di Zugo (IFZ) nel 2018, le 220 imprese tecnofinanziarie presenti in Svizzera forniscono nuovi servizi finanziari in diversi settori51 (cfr. grafico). A fine 2017 più del 95 per cento di queste società impiegava meno di 250 collaboratori e, pertanto, viene classificata attualmente come PMI. Due terzi di queste aziende sono presenti sul mercato da non più di 5 anni e hanno un organico che non supera o raggiunge i 15 collaboratori. Le imprese tecnofinanziarie con più di 50 collaboratori opera-

50 Un’impresa tecnofinanziaria che intende accettare più di fr. 100 mio. di depositi dei clienti deve richiedere un’autorizzazione bancaria e in seguito non verrebbe più considerata un’impresa di questo genere.

51 Studio FinTech IFZ 2018

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no spesso nel settore dell’infrastruttura bancaria operativa. Tra queste rientrano anche grandi aziende consolidate che offrono servizi IT specializzati per le banche, per esempio per l’automazione e la digitalizzazione di prodotti e processi aziendali. Nella stragrande maggioranza dei casi, nel 2017 le imprese tecnofinanziarie hanno utilizzato forme tradizionali di venture capital per il finanziamento delle imprese. In termini di importo, tuttavia, secondo lo studio IFZ sono state le forme di finanziamento innovative, nate dal boom delle Initial Coin Offering (ICO), a contribuire maggiormente al finanziamento delle imprese (oltre fr. 270 mio.).

Grafico: imprese tecnofinanziarie per settore di attività (nel 2017)

Fonte: studio FinTech IFZ 2018

Con il sostanziale abbassamento delle condizioni di autorizzazione e di esercizio per le im- prese tecnofinanziarie vengono ridotti gli ostacoli per l’accesso al mercato per i nuovi fornitori di servizi finanziari. Rispetto a una banca tradizionale, i modelli aziendali ammessi sono tuttavia limitati. Dalle disposizioni della legge emerge, in particolare, che i titolari della nuova autorizzazione non possono gestire nessuna trasformazione delle scadenze con la rispettiva concessione di crediti. Di conseguenza queste imprese presentano un profilo di rischio nettamente più basso rispetto alle banche.

Le indicazioni su persone e titolari di partecipazioni da allegare alla domanda di autorizzazi- one come gli estratti del casellario giudiziale e i requisiti per la direzione di una persona di cui all’articolo 1b LBCR si rifanno sostanzialmente alle condizioni per l’autorizzazione di un isti- tuto bancario e prevedono, per esempio, che le aziende debbano avere la propria sede e attività principale in Svizzera e debbano fornire la garanzia dell’esercizio di un’attività com- merciale irreprensibile. Tali regole valgono anche per i titolari di una partecipazione qualifica- ta, in particolare se sono membri della direzione superiore dell’impresa. I requisiti previsti per la composizione della direzione superiore di una persona di cui all’articolo 1b LBCR ripren- dono quelli delle banche52 e sono strutturati tenendo conto della compatibilità delle PMI: due terzi dei membri dell’organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del con-

52 L’articolo 11 OBCR prevede, per le banche, che nessun membro dell’organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo possa appartenere alla direzione.

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trollo possono svolgere contemporaneamente anche una funzione dirigenziale all’interno della direzione53.

La LBCR approvata dal Parlamento a giugno 2018 prevede che le persone di cui all’articolo 1b LBCR debbano disporre di una gestione dei rischi adeguata, di un controllo interno efficace e di strumenti finanziari appropriati. I conseguenti costi e vantaggi che ne derivano per le imprese vengono pertanto sostanzialmente già presi in considerazione a livello di legge. Per la presente analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) non sono rile- vanti solo i costi sostenuti a livello di ordinanza. La proposta di indipendenza della gestione della compliance e dei rischi dall’attività orientata al conseguimento di un profitto assicura l’efficacia della gestione dei rischi. La possibilità di concedere agevolazioni per quanto ri- guarda l’indipendenza interna della gestione del rischio può ridurne notevolmente i costi per le piccole imprese tecnofinanziarie. Poiché in questi casi l’indipendenza operativa interna dall’attività orientata al conseguimento di un profitto non deve più essere obbligatoriamente rispettata, questi compiti possono essere svolti in unione personale di collaboratori e collabo- ratrici nell’attività orientata al conseguimento di un profitto. In questo modo nel progetto si tiene conto della compatibilità delle PMI.

Sostanzialmente i valori patrimoniali che i clienti hanno accettato possono essere custoditi dalle persone di cui all’articolo 1b LBCR presso una banca commerciale oppure presso un’altra persona di cui all’articolo 1b LBCR. In entrambi i casi bisogna garantire la liquidità e quindi la disponibilità dei valori patrimoniali, in modo che i clienti possano accedervi in ogni momento. Tuttavia, per i valori patrimoniali in franchi svizzeri, la custodia presuppone che la banca commerciale o la persona di cui all’articolo 1b LBCR interessata abbia accesso al sistema di pagamento Swiss Interbank Clearing (SIC)54 e, di conseguenza, a un conto giro detenuto presso la BNS. Spetta alla BNS stessa garantire tale accesso. In entrambi i casi, nella situazione attuale dei tassi di interesse potrebbero essere addebitati interessi negativi per i depositi in franchi svizzeri, o direttamente dalla BNS o indirettamente dalla banca com- merciale.

I requisiti di capitale minimo di 300 000 franchi determinano requisiti di capitale in proporzio- ne più elevati per le persone di cui all’articolo 1b LBCR che accettano depositi dei clienti fino a 6 milioni di franchi. Questo requisito minimo è superiore ai 100 000 franchi previsti per i gestori patrimoniali e contribuisce a garantire un certo livello qualitativo per i modelli azienda- li ammessi. Contestualmente non si devono sostanzialmente prevedere ostacoli all’accesso al mercato in quanto lo spazio per l’innovazione recentemente introdotto (sandbox) consente a un’impresa tecnofinanziaria di accettare illimitatamente depositi dei clienti fino a un valore complessivo di un milione di franchi.

Il rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 1b LBCR comporta anche dei costi per le imprese interessate. Oltre agli emolumenti unici da corrispondere per l’ottenimento di un’autorizzazione, si devono sostenere gli emolumenti correnti della FINMA (cfr. n. 3.2.2.3), i costi per l’audit dei conti annuali e l’audit di vigilanza condotto dalle società di audit e i costi di compliance per il rispetto delle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro. Secondo una stima della FINMA, i costi della verifica prudenziale per le persone di cui all’articolo 1b LBCR si aggirano complessivamente intorno ai 40 00050 000 franchi, di cui il 5–10 per cen- to potrebbe derivare dalla verifica del sistema IT. Di conseguenza i costi sono notevolmente inferiori a quelli di una banca della categoria 5 (livello di rischio più basso) e sono paragona-

53 Circa l’80 % delle quasi 100 aziende riportate nell’allegato allo studio FinTech 2018 che hanno fornito infor- mazioni in merito soddisferebbe già oggi il requisito di dipendenza di massimo due terzi dei membri del CdA. Il restante 20 % dovrebbe nominare, invece, altri uno-due membri del Consiglio di amministrazione qualora in- tendesse richiedere un’autorizzazione tecnofinanza. 54 Il sistema di pagamento SIC per l’esecuzione dei pagamenti interbancari denominati in franchi viene gestito dalla SIX su incarico e sotto la vigilanza della BNS.

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bili a quelli di un gestore patrimoniale assoggettato a vigilanza nel settore dei fondi. Ana- logamente ai gestori patrimoniali che operano nel settore dei fondi, la FINMA può prevedere inoltre, nell’ambito della vigilanza basata sui rischi condotta, una periodicità di verifica pluri- ennale, il che comporta un risparmio in termini di costi per le persone di cui all’articolo 1b LBCR.

3.2.2.2 Banche e altri istituti finanziari

Il rapido sviluppo registrato nel settore della tecnofinanza pone gli istituti finanziari di fronte a nuove sfide, ma schiude nel contempo nuove possibilità. Le modifiche delle condizioni quadro normative consentono volutamente il cambiamento strutturale all’interno del settore. La nuova autorizzazione tecnofinanziaria può essere sostanzialmente concessa sia alle ban- che sia ad altri istituti finanziari come commercianti di valori mobiliari o gestori patrimoniali. Complessivamente ciò potrebbe portare allo sviluppo di nuova concorrenza in determinati segmenti di mercato, il che non dovrebbe tuttavia causare un assottigliamento dell’attività delle banche in quanto l’aumento del volume del mercato fa crescere anche la grandezza della torta da distribuire per tutti gli attori. Dietro apposito compenso, le banche possono offrire alle persone di cui all’articolo 1b LBCR che non dispongono di un accesso a un conto giro della BNS dei conti su cui versare i depositi dei clienti. Inoltre anche i clienti delle banche desiderano sempre più poter usufruire dei servizi del settore della tecnofinanza.

3.2.2.3 Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

Il maggiore dispendio da prevedere per l’attività svolta dalla FINMA in qualità di autorità competente nel settore finanziario deve essere gestito servendosi delle risorse di personale esistenti. Il finanziamento della FINMA viene effettuato (come per gli altri istituti finanziari) mediante i contributi degli emolumenti degli assoggettati. L’entità di questi emolumenti che devono essere corrisposti dalle persone di cui all’articolo 1b LBCR è disciplinata nell’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA e prevede una tassa di base di 3000 franchi e una tassa supplementare variabile. Questi emolumenti più contenuti rispetto a quelli previsti per le banche tengono conto dell’ambito di attività ristretto di una persona di cui all’articolo 1b LBCR e non dovrebbero comportare ripercussioni in termini di distorsione del mercato55.

3.2.2.4 Confederazione, Cantoni e Comuni

Non è possibile fornire indicazioni sulle variazioni a livello del gettito fiscale della Confedera- zione, dei Cantoni e dei Comuni derivanti dalla presente ordinanza e pertanto rilevanti per la presente analisi d’impatto della regolamentazione. Eventuali modifiche sono già motivate a livello di legge. Queste misure determinano complessivamente una riduzione degli ostacoli all’accesso al mercato, contribuendo così ad accelerare l’innovazione e di conseguenza la modernizzazione del settore finanziario. La maggiore competitività si dovrebbe pertanto tradurre in un aumento degli introiti fiscali sul lungo periodo. Al momento non è possibile stabilire se queste misure avranno, anche a breve termine, un influsso (positivo o negativo) sul gettito fiscale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

55 Anche la tassa di vigilanza annua prevista per le banche e i commercianti di valori mobiliari è costituita da una tassa di base e da una tassa supplementare. L’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA prevede per i commercianti di valori mobiliari e la banche una tassa di base, rispettivamente di fr. 10 000.− e fr. 15 000.−. La tassa supplementare viene calcolata sul totale di bilancio indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa. A seconda dei casi possono essere applicati, in aggiunta e in una certa misura, emolumenti le- gati alla grandezza, il cui importo ammonta a fr. 10 000100 000.− per un’autorizzazione, a fr. 3000–30 000 per il riconoscimento di una partecipazione qualificata o a fr. 500030 000 per il riconoscimento di un’agenzia di rating.

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3.2.3 Adeguatezza nell’esecuzione

Lunghe procedure di autorizzazione possono originare costi di opportunità elevati per i sog- getti coinvolti. L’introduzione rapida e il più possibile efficace dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 1b LBCR include, per esempio, la creazione nella pratica di moduli tipo da inol- trare in formato elettronico di cui gli interessati possono avvalersi per presentare una do- manda di autorizzazione. La FINMA è consapevole di ciò e attuerà tempestivamente i prepa- rativi che reputa necessari per poter garantire, da parte sua, un processo di autorizzazione senza intoppi.

4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strat-

egie del Consiglio federale Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201656 sul pro- gramma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201657 sul pro- gramma di legislatura 2015–2019. Il presente adeguamento dell’OBCR viene effettuato in esecuzione della modifica della LBCR del 15 giugno 2018.

56 FF 2016 909 57 FF 2016 4605

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