Revisioni parziali dell'ordinanza sulla promozione dell'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell’energia UFE Divisione Efficienza energetica e Energie rinnovabili
Luglio 2018
Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale dell’ordinanza sull’energia (OEn, RS 730.01)
Sommario
3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su
Confederazione, Cantoni, Comuni ed eventuali altri organi preposti
1. Situazione iniziale
Nel quadro della presente revisione dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia (OEn; RS 730.01) si procede a diversi adeguamenti, in particolare a precisazioni nell’ambito dell’etichettatura dell’elettricità e del consumo proprio.
2. Linee generali dell’avamprogetto
2.1 Obbligo di fornitura delle garanzie di origine
La potenza determinante per l’obbligo di fornitura delle garanzie di origine (GO) è espressa in chilovoltampere (kVA). In passato, soprattutto nel caso di impianti fotovoltaici, sono emerse delle incertezze su quale tipo di potenza s’intendesse: la potenza installata del modulo, la potenza dell’invertitore o la potenza all’allacciamento alla rete. Per maggiore chiarezza il termine «potenza allacciata» è sostituito con «potenza nominale in corrente alternata», stabilendo in tal modo inequivocabilmente che si tratta della potenza nominale dell’invertitore.
2.2 Etichettatura dell’elettricità per la corrente di trazione
Sinora per la corrente di trazione fornita alle ferrovie attraverso la rete a 16.7 hertz non era richiesta l’etichettatura dell’elettricità, che doveva essere eseguita soltanto per la rete a 50 hertz. Tuttavia già l’OEn attualmente in vigore prevede l’annullamento delle garanzie di origine anche per la corrente di trazione. Di conseguenza ci sono le condizioni per eseguire l’etichettatura dell’elettricità anche per la corrente di trazione.
2.3 Pubblicazione dell’etichettatura dell’elettricità
Con la modifica dell’articolo 1 capoverso 4 dell’ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE; RS 730.010.1) viene ridotta la durata della validità delle garanzie di origine. Conseguentemente è opportuno anticipare anche il termine per la pubblicazione dell’etichettatura dell’elettricità che viene così fissato alla fine di giugno anziché, come in precedenza, alla fine dell’anno civile successivo. Per la spedizione in fattura dell’etichettatura dell’elettricità ai clienti finali le aziende di approvvigionamento energetico (AAE) hanno tempo, come prima, fino alla fine dell’anno, mentre la fine di giugno è il termine per la determinazione dei mix elettrici e la pubblicazione sul sito Internet www.etichettatura-elettricita.ch.
2.4 Raggruppamento ai fini del consumo proprio
Nell’attuazione delle ordinanze relative alla nuova legge del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0) sono emerse alcune lacune e incertezze giuridiche riguardanti il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) che vengono eliminate con la presente revisione. Ad esempio viene criticato quasi all’unanimità il fatto che non si possano attraversare strade e sentieri, nonostante nella maggior parte dei casi i proprietari fondiari (in particolare i Comuni) in realtà non si oppongano, al contrario: pur non volendo partecipare a un RCP, molti Comuni sarebbero disposti ad ammettere che questo attraversi una strada. Questa possibilità viene ora esplicitamente concessa. Considerate le disposizioni che un RCP deve rispettare, ossia un rapporto tra la potenza di produzione e la potenza allacciata pari almeno al 10 per cento e l’impossibilità di utilizzare la rete di distribuzione del gestore di rete, questa nuova possibilità non provocherà un ampliamento incontrollato dell’RCP. Anche se la strada potesse essere intesa come collegamento su grandi
distanze, l’ampliamento verrebbe limitato dalla necessaria trasformazione della rete di distribuzione. Inoltre la normativa riguardante l’RCP non è stata pensata per una sua ampia estensione su vaste aree: si parla piuttosto in modo conservativo di una determinata estensione territoriale. Inoltre la normativa concernente le dimensioni minime degli impianti di produzione per la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio poteva essere aggirata attraverso l’impiego di gruppi elettrogeni d’emergenza o simili. Questa lacuna viene quindi colmata. Infine viene precisata la normativa sulla computabilità dei costi del raggruppamento, al fine chiarire se anche i costi per la misurazione e l’amministrazione debbano essere addebitati ai partecipanti al raggruppamento, ossia i locatari e gli affittuari, per ogni chilowattora. Poiché sono indipendenti dal consumo di energia, questi costi vengono computati proporzionalmente. In tal modo viene altresì chiarito che questi costi non devono essere considerati nel confronto con il prodotto elettrico acquistato esternamente.
2.5 Argomenti non trattati
In relazione alla notifica delle garanzie di origine è stata esaminata una precisazione delle responsabilità per la misurazione e la notifica delle garanzie di origine in un RCP conformemente all’articolo 14 OEn segg. Dati gli evidenti parallelismi con i tradizionali consumatori finali che installano un impianto di produzione con potenza superiore a 30 kVA, non è stato rilevato alcun fabbisogno concreto. Per questi consumatori finali tradizionali conformemente all’articolo 8 OAEl la misurazione e il trattamento dei dati competono al gestore della rete di distribuzione. È pertanto evidente che ciò debba riguardare anche un RCP che tuttavia, conformemente all’articolo 18 LEne, nei confronti del gestore della rete di distribuzione va trattato come un consumatore finale. Una precisazione non è quindi necessaria.
3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre
ripercussioni su Confederazione, Cantoni, Comuni ed eventuali altri organi preposti all’esecuzione Le modifiche dell’ordinanza previste non hanno nessuna particolare ripercussione finanziaria e sul personale né altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni, Comuni ed eventuali altri organi preposti all’esecuzione.
4. Ripercussioni su economia, ambiente e società
Le modifiche dell’ordinanza previste non hanno nessuna particolare ripercussione su economia, ambiente e società.
5. Commenti alle singole disposizioni
Art. 2 cpv. 2 lett. c Ai sensi del diritto antecedente i produttori i cui impianti avevano una potenza allacciata pari al massimo a 30 kVA erano esonerati dall’obbligo di fornire garanzie di origine. Per potenza allacciata s’intendeva la potenza nominale in corrente alternata dell’impianto. Con i nuovi articoli 13 (Potenza dell’impianto) e 15 (Requisito per il raggruppamento ai fini del consumo proprio) per ragioni sistemiche sono emerse delle incertezze se anche nell’articolo 2 OEn s’intendesse questo tipo di potenza oppure la potenza di allacciamento alla rete. Per eliminare questo dubbio e riallacciarsi alla prassi precedente, nell’articolo 2 OEn si menziona esplicitamente la potenza nominale in corrente alternata dell’impianto.
Art. 4 cpv. 1 e 3 Nell’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71) la rete di trasporto delle ferrovie svizzere è considerata consumatore finale. Questa normativa in materia di approvvigionamento elettrico è opportuna per il computo del corrispettivo per l’utilizzazione della rete, ma non per l’etichettatura dell’elettricità fornita alle ferrovie. Per questa ragione nell’articolo 4 capoverso 1 si sancisce che nell’ambito dell’etichettatura dell’elettricità le rispettive imprese ferroviarie sono considerate come consumatori finali (cpv. 1). Inoltre l’etichettatura dell’elettricità deve essere eseguita entro la fine di giugno dell’anno successivo (cpv. 3).
Art. 14 cpv. 2 Secondo la vigente ordinanza per costituire un RCP tutti i fondi partecipanti devono essere contigui. Di conseguenza se un raggruppamento è attraversato da un sentiero, una strada, un ruscello o una ferrovia, anche il proprietario di tale fondo che funge da separazione deve partecipare all’RCP: se non intende farlo, l’RCP non può essere costituito. Si tratta di una disposizione che è stata fortemente criticata. Inoltre molti proprietari di strade (ossia i Comuni) non hanno problemi ad accettare che la loro strada sia «inglobata» in un RCP pur non partecipandovi. Per questo motivo il capoverso 2 OEn prevede la possibilità di costituire un RCP anche se i fondi partecipanti sono attraversati da strade, ossia dalle aree ai sensi della legislazione sulle norme della circolazione stradale (art. 1 dell’ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale; RS 741.11), tracciati ferroviari nonché ruscelli e fiumi, previo consenso del rispettivo proprietario. I fondi circostanti sono quindi considerati come contigui se in assenza della strada, del tracciato ferroviario, del corso d’acqua ecc. fossero confinanti.
Art. 15 All’articolo 15 vengono aggiunti i capoversi 2 e 3. Ora gli impianti in funzione solo poche ore all’anno (in particolare i gruppi elettrogeni d’emergenza) non sono più considerati nel calcolo del rapporto tra la potenza di produzione e la potenza allacciata dell’RCP (cpv. 2). Inoltre se a posteriori non dovesse più rispettare il rapporto tra queste due grandezze previsto al capoverso 1, l’RCP può continuare ad esistere solo se i motivi alla base di questo mancato rispetto riguardano un partecipante attuale dell’RCP (cpv. 3). In tal modo si garantisce ad es. che l’installazione di una pompa di calore da parte di un partecipante attuale, seguita dall’ampliamento dell’allacciamento alla rete dell’RCP, non provochi necessariamente lo scioglimento dell’RCP stesso. Inoltre si esclude la possibilità che il giorno X sia rispettato il rapporto del 10 per cento tra la potenza di produzione dell’impianto o degli impianti e la potenza allacciata, ma a seguito dell’ampliamento dell’RCP dovuto all’adesione di nuovi consumatori finali/ partecipanti tale percentuale non sia improvvisamente più raggiunta.
Il conteggio dei costi interno all’RCP viene articolato in modo più chiaro nei capoversi 1 e 1bis: per l’elettricità prodotta internamente ai partecipanti vengono addebitati in funzione del consumo i costi del capitale dell’impianto e i costi d’esercizio (lett. a). Sempre in funzione del consumo sono addebitati i costi per l’elettricità acquistata esternamente (lett. b). I costi per la misurazione interna, la fornitura dei dati, l’amministrazione e la contabilizzazione invece sono indipendenti dal consumo e pertanto vengono ripartiti in eguale misura tra tutti i partecipanti (lett. c). In questo modo viene altresì chiarito che ai fini del tetto dei costi di cui al capoverso 3 solamente i costi di cui alla lettera a possono essere confrontati con i costi del prodotto elettrico acquistato esternamente.
Art. 35 cpv. 2 Fino alla fine del 2017 il supplemento rete veniva riscosso da Swissgrid e la base di calcolo era costituita dall’articolo 15 capoverso 2 lettera c OAEl. Dal 1° gennaio 2018 la riscossione del supplemento rete è affidata all’organo d’esecuzione. Mentre la citata lettera c OAEl è stata abrogata,
nell’OEn manca una norma per l’organo d’esecuzione; l’articolo 35 capoverso 2 viene quindi integrato e precisato di conseguenza.