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Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Previdenza professionale

… 2018

Rapporto esplicativo relativo alla modifica dell’ordinanza sulle fondazioni d’investimento (OFond)

1 Introduzione

1.1 Contesto

Le fondazioni d’investimento sono istituti ausiliari della previdenza professionale. Si tratta di investi- menti collettivi accessibili a tutti gli istituti dediti alla previdenza professionale. Sebbene le sue origini risalgano agli anni 1960, è solo con la modifica del 19 marzo 2010 della legge federale sulla previden- za professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (riforma strutturale) che il legislatore ha deci- so di codificare questo tipo di fondazioni nella legge. Conformemente all’articolo 53k LPP, il Consiglio federale emana disposizioni relative alla cerchia degli investitori, all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base, alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento, agli investimenti, alla con- tabilità, al rendiconto e alla revisione nonché ai diritti degli investitori delle fondazioni d’investimento.

Il Consiglio federale ha adempiuto il mandato del legislatore emanando l’ordinanza sulle fondazioni d’investimento (OFond), entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Nel frattempo è emersa la necessità di procedere ad alcune modifiche legislative. Per esempio, nell’ambito del risparmio in titoli del pila- stro 3a è ormai diventato usuale offrire prodotti con una quota più elevata di azioni. Si deve inoltre tenere adeguatamente conto delle possibilità di scelta introdotte nel quadro dei cosiddetti piani 1e con la modifica del 18 dicembre 2015 della legge sul libero passaggio.

1.2 Modifiche sostanziali

L’ordinanza prevede importanti modifiche in particolare negli ambiti seguenti:

1. Rafforzamento della posizione dell'assemblea degli investitori quale organo supremo della fondazione (art. 4, 5 e 8) Le modifiche proposte garantiscono che la nomina del consiglio di fondazione sia di compe-

tenza dell’assemblea degli investitori. I fondatori avranno ormai soltanto un diritto di proposta, ma non più un diritto di nomina.

2. Autorizzazione e regolamentazione dei conferimenti in natura non quotati (art. 20) Le disposizioni in materia di conferimenti in natura saranno leggermente allentate, per tenere conto dell’eventuale esigenza di conferire beni anche sotto forma di investimenti non quotati.

3. Nuova regolamentazione della diversificazione e garanzia della relativa trasparenza (art. 26a) Le nuove disposizioni permetteranno alle fondazioni d’investimento di focalizzare maggior- mente le loro strategie. La FINMA consente già oggi questo tipo di strategie ai fondi d’investimento istituzionali soggetti alla sua vigilanza. D'altro canto, resta valido il principio fondamentale della diversificazione. La focalizzazione dovrà essere chiaramente visibile per gli investitori.

4. Divieto assoluto di investimenti che comportano l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi (art. 26 cpv. 5) Si propone di sancire esplicitamente il vigente divieto di investimenti che comportano l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi. Questo significa che gli investitori potranno perdere al massimo l’importo investito nel gruppo d’investimento, ma non ulteriori risorse.

5. In futuro saranno ammessi gruppi d’investimento misti con una quota più elevata di azioni e investimenti alternativi, a condizione che il superamento dei limiti sia esplicitamente segnalato (art. 29). Questo permetterà alle fondazioni d’investimento di offrire gruppi d’investimento misti che superano i normali limiti per categoria di cui all’articolo 55 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). Nell’ambito del risparmio in ti- toli del pilastro 3a e delle fondazioni di libero passaggio, per esempio, oggi gli assicurati chie- dono quote di azioni superiori al 50 per cento. Questa richiesta è comprensibile, data la fase di bassi tassi d’interesse, ed è ammissibile anche sul piano giuridico (in virtù dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2). Se si vietasse loro di offrire questo tipo di prodotti, le fondazioni d’investimento si tro- verebbero in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto ai fondi soggetti alla vigilan- za della FINMA.

6. Le ulteriori modifiche riguardano, tra l’altro, gli investimenti diretti nel settore degli investimenti alternativi (art. 28), l’ammissibilità degli investimenti collettivi (art. 30) e le filiali nel patrimonio d’investimento (art. 32). Esse adeguano la legislazione alle mutate condizioni nei settori inte- ressati (p. es. l’aumento degli investimenti diretti in infrastrutture, la modifica da parte della FINMA delle sue norme in materia di autorizzazione alla distribuzione in Svizzera, la necessità di chiarire l’attuale nozione di capitale di rischio).

2 Commento ai singoli articoli

Art. 4 cpv. 1 Compiti intrasmissibili

Il diritto dei fondatori di nominare membri del consiglio di fondazione sarà soppresso. L'articolo 5 ca- poverso 2 stabilirà pertanto che è l’assemblea degli investitori a nominare il consiglio di fondazione. 2

Art. 5 Composizione e nomina

Cpv. 2

In qualità di organo supremo della fondazione d'investimento, l’assemblea degli investitori ha il diritto di nominare i membri del consiglio di fondazione. Questo vale anche per i membri del consiglio di fon- dazione appartenenti ai fondatori o ai loro successori legali. L’attuale possibilità di riconoscere ai fon- datori negli statuti il diritto di nominare una parte dei membri è soppressa. Sono considerate «econo- micamente legate» ai fondatori le società madri, le filiali e le società consorelle dei fondatori nonché le società economicamente controllate dai medesimi. La nomina del presidente è di competenza dell'as- semblea degli investitori, che può però anche delegare questo compito al consiglio di fondazione.

Cpv. 3

Il primo consiglio di fondazione è nominato dai fondatori, dato che a quel momento non vi è ancora un’assemblea degli investitori.

Art. 6 Compiti e poteri

Cpv. 3

La formulazione concernente il controllo interno ricalca quella dell'articolo 35 capoverso 1 OPP 2. In questo capoverso vengono inoltre integrate le prescrizioni del vigente articolo 7 capoverso 3. Ovvia- mente il consiglio di fondazione deve anche garantire l’indipendenza degli organi di controllo.

Art. 7 Delega di compiti

Cpv. 3

Il vigente capoverso 3 è abrogato, in quanto il suo contenuto è integrato nell’articolo 6 capoverso 3. Il nuovo capoverso 3 disciplina la subdelega di compiti, che finora era disciplinata nel capoverso 2 lette- ra d. Quest’ultima lettera può pertanto essere abrogata. Attualmente per i compiti delegati è ammessa una sola subdelega. In futuro la subdelega di compiti non sarà più limitata a un solo livello. L’attuale limitazione è infatti difficilmente controllabile e un’ulteriore subdelega (di compiti specializzati) è spes- so opportuna ed efficiente. In caso di delega di compiti, dunque, il nuovo incaricato potrà procedere a un’ulteriore delega (totale o parziale) di questi compiti, purché siano rispettate le condizioni per la de- lega o la subdelega. Il consiglio di fondazione non può delegare anche il compito di approvare la sub- delega. La delega di un compito non deve precludere le possibilità di controllo della fondazione e dell’ufficio di revisione. Il controllo deve rimanere garantito, il che significa che la fondazione e l’ufficio di revisione devono continuare a poter sorvegliare lo svolgimento dei compiti delegati e ad averne una chiara visione.

3

Art. 8 Prevenzione dei conflitti di interessi e negozi giuridici con persone vicine

Cpv. 2

Con la nuova formulazione di questo capoverso si intende garantire la separazione a livello personale tra il consiglio di fondazione e la direzione, l’amministrazione e l’amministrazione del patrimonio. Le persone incaricate della gestione, dell’amministrazione o dell’amministrazione del patrimonio non po- tranno pertanto più essere nominate membri del consiglio di fondazione. Per «persone» si intendono sia persone fisiche che persone giuridiche. Di regola la gestione, l’amministrazione e l’amministrazione del patrimonio delle fondazioni d'investimento sono affidate a una persona giuridica. Le persone fisiche appartenenti a persone giuridiche incaricate della gestione, dell’amministrazione o dell’amministrazione del patrimonio o a persone giuridiche economicamente legate1 a esse non pos- sono essere nominate membri del consiglio di fondazione.

Questo divieto non si applica al terzo dei membri del consiglio di fondazione (persone fisiche) che conformemente all’articolo 5 capoverso 2 appartiene ai fondatori o ai loro successori legali oppure è economicamente legato ai fondatori. In questo caso il divieto vale solo nel senso che una persona fisica incaricata della gestione, dell’amministrazione o dell’amministrazione del patrimonio non può essere al contempo membro del consiglio di fondazione.

Cpv. 3

Nell’esercizio della sua attività il consiglio di fondazione deve poter essere indipendente dai fondatori. In questo contesto, per «affari in cui abbiano un interesse personale» si intende che un membro del consiglio di fondazione deve ricusarsi, se una decisione di questo organo riguarda i suoi interessi per- sonali o di un’impresa toccata dalla decisione di cui il membro in questione è dipendente o dirigente. Questa situazione si presenta per esempio nel caso dell’attribuzione di mandati. I membri del consiglio di fondazione possono tuttavia operare in comitati o commissioni, per esempio nel comitato d’investimento della fondazione. Questo garantisce il rispetto dei desideri degli investitori e del consi- glio di fondazione.

Cpv. 4

La competenza per l’approvazione del regolamento sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine spetta all’assemblea degli investitori, il che ne rafforza la posizione. L’assemblea degli investitori può delegare questo compito al consiglio di fondazione, ma ha anche la facoltà di revocare la delega in qualsiasi momento.

Art. 11

Cpv. 3

In singoli casi, l’autorità di vigilanza può impartire istruzioni volte a garantire una sufficiente qualifica- zione e l’indipendenza dei periti incaricati delle stime. Questa disposizione non fa che sottolineare esplicitamente una facoltà di cui la Commissione di alta vigilanza, in quanto autorità di vigilanza diretta sulle fondazioni d’investimento, già dispone in virtù della disposizione legale dell'articolo 62a capover-

1 Per la definizione dell’espressione «economicamente legate» cfr. il commento all’art. 5 cpv. 2.

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so 2 lettera b LPP. La qualificazione adeguata e l’indipendenza dei periti incaricati delle stime sono aspetti importanti per gli investitori.

Art. 12

Cpv. 1

La nuova formulazione proposta garantisce che anche le succursali istituite in Svizzera da banche estere possano fungere da banche depositarie. I commercianti di valori mobiliari (svizzeri ed esteri) e i rappresentanti designati continueranno, invece, a non poter svolgere questa funzione.

Art. 13 Settori regolamentati

Cpv. 3 lett. a

La vigente lettera a è abrogata, in quanto il suo contenuto sarà disciplinato al nuovo capoverso 4 dell'articolo 8.

Art. 20 Conferimenti in natura

Cpv. 2, 2bis, 2ter e 2quater

Diversamente da oggi, in futuro i conferimenti in natura non negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato saranno autorizzati a livello generale, e non più soltanto nel settore del private equity. Il fair value dei conferimenti in natura sarà valutato analogamente a quanto previsto nelle raccomanda- zioni contabili Swiss GAAP RPC 26 per la valutazione degli attivi (cpv. 2bis). La valutazione dovrà es- sere verificata da almeno un perito incaricato delle stime indipendente e qualificato (cpv. 2ter).

Art. 23 Investimento del patrimonio di base

Cpv. 2

Questa disposizione riprende la formulazione dell’articolo 12 capoverso 1.

Art. 24 Filiali nel patrimonio di base

Cpv. 2 lett. a

Oltre alle società anonime, in futuro anche le società a garanzia limitata (Sagl) potranno essere rico- nosciute quali filiali, dato che anch’esse limitano il rischio di responsabilità.

Art. 25 Partecipazioni nel patrimonio di base

Cpv. 1

In futuro non sarà più prescritta una partecipazione minima del 20 per cento per fondazione d’investimento. Se da un lato l’influsso delle singole fondazioni d’investimento potrebbe così ridursi, 5

dall'altro, però, anche le fondazioni d’investimento di minori dimensioni avranno la possibilità di parte- cipare, insieme ad altre fondazioni d’investimento, a società non quotate in borsa.

Art. 26 Disposizioni generali

Cpv. 1 bis Dato che le possibilità di superamento dei limiti di cui all'articolo 50 capoverso 4 OPP 2 varranno in futuro anche per le fondazioni d’investimento, nel presente capoverso non sarà più fatto salvo l’articolo 50 capoverso 5 OPP 2.

Cpv. 3

Il vigente capoverso 4 diventa il capoverso 3. Il superamento del limite per il rischio di controparte è possibile, oltre che nei casi di cui all’articolo 26a, anche nel caso dei crediti nei confronti della Confe- derazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.

Cpv. 4

Questo capoverso ribadisce esplicitamente il vigente divieto assoluto di investimenti che comportano l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi. Questo significa che la perdita massima di un gruppo d’investimento deve essere limitata al capitale conferito.

Articolo 26a Superamento del limite d’investimento per debitore e di quello per partecipa- zioni a società

Cpv. 1

Conformemente a questo capoverso, il limite d’investimento per debitore e quello per partecipazioni a società possono essere superati a determinate condizioni. L’attuale disposizione dell’articolo 26 capo- verso 3 risulta però essere d’ostacolo soprattutto in caso di strategie focalizzate. Conformemente alla lettera b, in futuro sarà pertanto previsto un limite del 20 per cento per il rischio di controparte, ma al contempo sarà mantenuto l’obbligo di una diversificazione adeguata. In questo modo il rischio di per- dita di un gruppo d’investimento continuerà a essere limitato.

Cpv. 2

Saranno ammessi superamenti dei limiti soltanto se la fondazione d’investimento segnalerà in modo trasparente agli investitori le posizioni delle varie controparti e pubblicherà almeno trimestralmente, per esempio in un foglio informativo, i superamenti dei limiti.

Cpv. 3

Questo capoverso è nuovo e sostituisce la precedente disposizione dell’articolo 26 capoverso 3 ultima frase. D’ora in poi l’autorità di vigilanza non può più emettere direttive sul limite d’investimento per debitore o su quello per partecipazioni a società, visto che la base legale è discutibile. Per esempio, il DFI potrà precisare quali caratteristiche deve presentare un indice usuale o quale trasparenza minima 6

nei confronti degli investitori vada garantita in caso di superamento del limite d’investimento per debi- tore o di quello per partecipazioni a società.

Art. 28 Gruppi d’investimento alternativo

Cpv. 1

Gli investimenti in infrastrutture e in «crediti alternativi» secondo l'articolo 53 capoverso 3 OPP 2 non dovranno più essere effettuati obbligatoriamente tramite investimenti collettivi. Proprio nel settore dei «crediti alternativi», infatti, è raro che vengano proposti investimenti collettivi.

Cpv. 4

In questo capoverso si sostituisce semplicemente «quota finanziata da capitale di terzi» con «quota di capitale di terzi», una modifica senza alcuna implicazione sul piano materiale.

Art. 29 Gruppi d’investimento misti

Cpv. 1 lett. d ed e

In futuro i gruppi d’investimento misti potranno superare i limiti per categoria di cui all'articolo 55 OPP 2, mentre continueranno a dover rispettare il limite d’investimento per debitore e quello per par- tecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2. Benché questi gruppi investano in più catego- rie d’investimento, nel loro caso una certa liquidità per garantire il regolare svolgimento delle transa- zioni, il rispetto degli impegni presi (margine richiesto, impegni all’investimento) nonché l’emissione e il rimborso di quote non costituisce ancora una categoria d’investimento. Per esempio, non si tratta an- cora di un gruppo d’investimento misto se un gruppo d’azioni contiene, oltre alle azioni, delle liquidità per garantire l’emissione e il rimborso di quote.

Attualmente i gruppi d’investimento misti non possono superare i limiti per categoria di cui all’articolo 55 OPP 2. In futuro questo sarà invece possibile, se la fondazione d’investimento indicherà in modo trasparente agli investitori l’entità dei superamenti dei limiti. La possibilità di superare i limiti dovrà essere stabilita nelle direttive di investimento. Il loro superamento effettivo dovrà essere segna- lato nelle pubblicazioni periodiche, di regola almeno ogni mese. Gli investitori devono infatti potersi fare un’idea chiara dell’entità di questi investimenti nelle varie categorie ed è solo grazie a queste informazioni che possono valutare i rischi cui si espongono. La modifica è resa necessaria dal fatto che nell’ambito del pilastro 3a vi è una crescente offerta – e, a causa dei bassi tassi d’interesse, an- che una crescente domanda – di prodotti con una quota di azioni superiore al 50 per cento, che ven- gono proposti sulla base dell'articolo 50 capoverso 4 OPP 2.

Art. 30 Investimenti collettivi

Cpv. 3bis

Spesso la FINMA non autorizza più esplicitamente la distribuzione in Svizzera di investimenti collettivi esteri, bensì procede alla conclusione di accordi ai sensi dell'articolo 120 capoverso 2 lettera e della legge sugli investimenti collettivi (LICol) con le competenti autorità di vigilanza estere. Gli investimenti

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collettivi soggetti alla vigilanza di queste autorità sono autorizzati senza il limite del 20 per cento. Tali accordi sono stati conclusi prevalentemente con autorità di Paesi dell’UE.

Art. 32 Filiali nel patrimonio d’investimento

Cpv. 2 lett. b

In futuro, le filiali nel patrimonio d’investimento non saranno più autorizzate soltanto nei gruppi d’investimento con capitale di rischio ma anche in altri gruppi operanti nel settore degli investimenti alternativi, se si potrà dimostrare la loro necessità nell’ambito della procedura d’esame preliminare. Tali filiali possono avere senso, per esempio, nel caso di investimenti in infrastrutture.

Art. 35 Informazione

Cpv. 2

La modifica nella lettera b è di natura puramente linguistica: invece che di «gestori di investimenti» si parlerà di «amministratori di patrimoni». La lettera h rinvierà al nuovo articolo 26a. La modifica della lettera i è dovuta alle nuove possibilità di superamento dei limiti per categoria nel settore dei gruppi d’investimento misti.

Art. 37 Pubblicazioni e obbligo di pubblicare un prospetto

Cpv. 2

Con la riformulazione di questo capoverso si garantisce che anche i gruppi d’investimento esistenti siano tenuti a pubblicare un prospetto. Questa è già attualmente la volontà del legislatore, ma l’interpretazione della disposizione vigente è stata oggetto di una controversia giuridica. In mancanza di questa riformulazione vi sarebbe una disparità di trattamento tra i gruppi d’investimento esistenti e quelli di nuova costituzione, il che non sarebbe oggettivamente giustificato.

Art. 41 Valutazione

Cpv. 2

In questo capoverso sono adeguati i rimandi all’ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi.

Disposizione transitoria della modifica del…

I nuovi articoli hanno effetto a partire dall’entrata in vigore della modifica. Le fondazioni d'investimento esistenti devono adeguare i loro atti regolatori entro due anni dall’entrata in vigore della modifica. Esse hanno a disposizione un periodo transitorio di due anni per conformarsi alle nuove disposizioni degli articoli 5 e 8 capoversi 2 e 4.

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