Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Modifica dell’ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi: rapporto esplicativo
Obbligo di costituire scorte per chi immette per la prima volta in consumo
Indice 1. Situazione iniziale ................................................................................................. 2 2. Punti essenziali del progetto ................................................................................. 2 3. Commento alle singole disposizioni ...................................................................... 3 4. Ripercussioni ........................................................................................................ 3 5. Compatibilità con il diritto internazionale ............................................................... 4
1. Situazione iniziale
L’esenzione fiscale vigente dal 1° luglio 2008 per i biocarburanti e la possibilità, dal 2014, di conteggiarli ai fini dell’obbligo previsto dalla legge sul CO2 di compensare le emissioni hanno fatto sì che negli ultimi anni la percentuale di biocarburanti sulle vendite totali di benzina e Diesel sia progressivamente e sensibilmente aumentata. Oggi circa un quarto dei carburanti fossili utilizzati in Svizzera contiene biocomponenti, che rappresentano ormai un elemento importante per l’approvvigionamento del nostro Paese. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha già tenuto conto di questi sviluppi nella modifica del 13 novembre 2017 dell’ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi (RS 531.215.41), con la quale ha introdotto l’obbligo di costituire scorte anche per il bioetanolo importato. Poiché anche in Svizzera vengono prodotti biocomponenti da aggiungere ai carburanti fossili, l’obbligo di costituire scorte di carburanti e combustibili liquidi crea una distorsione della concorrenza a scapito degli importatori. Bisogna dunque prendere in considerazione questo aspetto e adeguare la suddetta ordinanza alla mutata situazione del mercato. La modifica offre inoltre l’occasione di colmare una lacuna e di inserire la produzione della raffineria di Cressier nel regime delle scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi. La raffineria ha sempre dato volontariamente il suo contributo alla costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustili liquidi e, pertanto, di fatto la nuova disposizione non comporta alcun cambiamento rispetto a quanto avvenuto in passato.
2. Punti essenziali del progetto
Obbligo di costituire scorte per chi immette per la prima volta in consumo I prodotti petroliferi forniti dall’unica raffineria ancora presente sul territorio svizzero e acquistati dai commercianti di carburanti e combustibili sono in realtà già integrati nel regime delle scorte obbligatorie. Ciò vale sia per le quantità stoccate sia per i contributi al fondo di garanzia dell’Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi Carbura. Finora le imprese partecipanti hanno aderito su base volontaria al sistema. D’intesa con esse, viene ora colta l’occasione di colmare questa lacuna per garantire lo stato di diritto. Nuovo è inoltre l’inserimento degli altri fabbricanti nazionali e degli acquisti di merci effettuati presso di loro nel regime delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per non penalizzare gli importatori di biocomponenti: se coloro che producono in Svizzera non sono tenuti a contribuire al fondo di garanzia nel campo dei biocomponenti, si ha una distorsione della concorrenza. Per evitarla, le imprese interessate dovranno essere assoggettate all’obbligo di costituire scorte e quindi di versare il loro contributo al fondo di garanzia.
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3. Commento ai singoli articoli
Art. 4a Obbligo di costituire scorte per chi immette per la prima volta in consumo La novità introdotta con questo articolo consiste nel fatto che l’obbligo di costituire scorte cui sono soggetti gli importatori è esteso anche a chi immette per la prima volta in consumo carburanti e combustibili liquidi. In questo modo i produttori nazionali sono equiparati agli importatori. La regolamentazione attuale, che prevede la costituzione di scorte obbligatorie soltanto per gli importatori, crea pertanto una disparità di trattamento tra questi e i produttori nazionali per quanto riguarda i biocomponenti, in parte prodotti in Svizzera.
Art. 5 Esonero dall’obbligo del contratto Le disposizioni di questo articolo prevedono che gli importatori e coloro che immettono per la prima volta in consumo piccoli quantitativi di carburanti e combustibili liquidi non siano tenuti a costituire scorte obbligatorie. Si evita così che singole aziende debbano tenere scorte di piccole quantità, cosa che potrebbe comportare maggiori costi di stoccaggio. Questa regola, già in vigore per gli importatori, viene ora estesa a coloro che immettono in consumo per la prima volta questi prodotti.
Art. 9 cpv. 2 Obbligo di notifica Per riscuotere i contributi per il fondo di garanzia e per ripartire le scorte obbligatorie in base alle vendite, è necessario conoscere le quantità importate o immesse per la prima volta in consumo. Per quanto riguarda le importazioni, si fa riferimento ai dati dell’Amministrazione delle dogane. Al fine di rilevare con il minor dispendio amministrativo possibile anche le quantità immesse in consumo in Svizzera, la disposizione prevede che le raffinerie e coloro che immettono per la prima volta in consumo i prodotti notifichino mensilmente a Carbura, l’organizzazione preposta alle scorte obbligatorie, i quantitativi di merce per ogni acquirente. Le raffinerie che producono in Svizzera carburanti e combustibili fossili trasmettono già queste informazioni a Carbura.
Allegato 2 Quantitativi soglia per la conclusione di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie I quantitativi soglia applicabili finora all’olio Diesel, alla benzina, all’olio per il riscaldamento extra leggero e al cherosene per la conclusione di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie viene esteso ai loro componenti.
4. Ripercussioni
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4.1 Ripercussioni per l’economia
Includendo nel regime delle scorte obbligatorie i produttori nazionali di benzine e oli Diesel addizionati di biocomponenti, lo stoccaggio viene adeguato alle condizioni del mercato. In questo modo viene rafforzata la sicurezza dell’approvvigionamento del nostro Paese in caso di grave penuria di carburanti e combustibili liquidi. Le imprese che così vengono incluse nel regime delle scorte obbligatorie dovranno sostenere spese supplementari per la costituzione delle scorte o per il conferimento di un mandato in tal senso. Le spese legate allo stoccaggio saranno in linea di massima indennizzate attraverso il fondo di garanzia di Carbura.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni
Il progetto non ha alcuna ripercussione per i Cantoni.
4.3 Ripercussioni per la Confederazione
L’onere amministrativo, finanziario e in termini di personale rimane invariato rispetto a quello attuale. Tutte le risorse (personale, materiale, infrastruttura) sono disponibili. Non è necessario compensare o rinunciare a determinati compiti.
5. Compatibilità con il diritto internazionale
La revisione dell’ordinanza rispetta gli obblighi contratti dalla Svizzera all’interno dell’OMC, secondo i quali è vietato discriminare le merci importate.
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