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Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Rapporto esplicativo

Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan)

marzo 2018

1 Situazione iniziale

La legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan)1 è stata approvata dal Parlamento il 30 settembre 2016 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. L’articolo 23 capoverso 1 LPSan prevede che l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tenga il registro delle professioni sanitarie (GesReg). All’articolo 23 capoverso 3 LPSan è prevista la possibilità che il Consi- glio federale deleghi a terzi il compito di tenere il registro. Il GesReg è finalizzato all’informazione e alla protezione delle persone in cura, alla garanzia della qualità, a scopi statistici, nonché all’informazione di servizi nazionali e internazionali. Il GesReg punta inoltre a semplificare i processi di rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione e lo scambio intercantonale di informazioni sull’esistenza di misure disciplinari. Secondo l’articolo 24 capoverso 4 LPSan, il Consiglio federale emana disposizioni più dettagliate sui dati personali contenuti nel GesReg e sulle relative modalità di trattamento. Ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 LPSan, nel GesReg sono iscritti i titolari di titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan (infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, levatrici, dieti- sti, optometristi, osteopati) e di titoli di studio esteri riconosciuti, i titolari di un’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’articolo 11 LPSan e le persone che si sono an- nunciate ai sensi dell’articolo 15 LPSan (i cosiddetti prestatori di servizi autorizzati a esercita- re la loro professione durante 90 giorni). Nella sua struttura e funzione il GesReg è basato sul registro delle professioni mediche (Me- dReg) e il registro delle professioni psicologiche (PsiReg).

2 In merito alle singole disposizioni

Sezione 1: Disposizioni generali Articolo 1 Oggetto Il capoverso 1 definisce l’oggetto del disciplinamento. Secondo tale paragrafo la presente ordinanza disciplina la gestione del GesReg, definisce i dati che devono esservi inseriti e stabilisce come i contenuti possono essere utilizzati dai diversi utenti. Il capoverso 2 stabilisce che il registro delle professioni sanitarie contiene dati relativi alle persone di cui all’articolo 2 capoverso 1 LPSan. Secondo la LPSan sono professioni sanita- rie: l’infermiere, il fisioterapista, l’ergoterapista, la levatrice, il dietista, l’optometrista, l’osteopata. Articolo 2 Professionisti sanitari Per le persone di cui all’articolo 24 capoverso 1 LPSan, nella presente ordinanza è introdotto il concetto di «professionisti sanitari», riferito ai titolari di titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan. Nel GesReg sono registrati anche i titolari di titoli di studio esteri ricono- sciuti ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 LPSan e i titolari di un’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’articolo 11 LPSan. All’ottenimento di un’autorizzazione all’esercizio della professione vengono quindi iscritti anche i dati relativi ai professionisti sani- tari aventi titoli di studio conformi al diritto anteriore i quali, ai sensi delle disposizioni transito- rie (art. 34 cpv. 3 LPSan), ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione, sono equiparati ai titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan. Il registro contiene inoltre informazioni sulle persone che si sono annunciate ai sensi dell’articolo 15 LPSan co- me prestatori di servizi autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni. Articolo 3 Servizio incaricato di tenere il registro

Allegato Diritti e obblighi dei fornitori di dati Nell’allegato della presente ordinanza sono illustrati i diritti e gli obblighi dei fornitori di dati mediante una tabella. All’UFSP è assicurato il diritto di lettura per tutti i dati del GesReg. Le scuole universitarie, gli altri istituti accademici e le scuole specializzate superiori annunciano i dati e, poiché non li iscrivono direttamente nel GesReg attraverso l’interfaccia tecnica, non necessitano di un accesso a quest’ultima. In questo contesto, dalla tabella si evince quali dati sono tenuti ad annunciare. Il loro diritto d’accesso ai dati del GesReg non differisce da quello riservato al pubblico e avviene quindi tramite il modulo accessibile al pubblico del re- gistro. L’allegato illustra inoltre tutti i dati che devono essere inseriti o annunciati obbligatoriamente o facoltativamente e se questi sono accessibili via Internet, esclusivamente su richiesta o non sono affatto accessibili (cfr. anche art. 10 cpv. 2).

3 Ripercussioni sulla Confederazione, i Cantoni e altri interessati

Confederazione La gestione del registro delle professioni sanitarie comporta per la Confederazione un nuovo compito fisso che viene trasferito alla CRS. Attraverso il previsto sfruttamento di sinergie con il NAREG, attualmente tenuto dalla CRS, i costi unici per la creazione del nuovo registro ammonteranno a circa 200 000 franchi. La CRS riuscirà a coprire i costi del funzionamento del registro attraverso gli emolumenti. Tale onere comprende anche i costi di ulteriore sviluppo che assicureranno il funzionamento del registro, ma non i costi che potrebbero insorgere a causa di modifiche della legge o dell’ordinanza. Il finanziamento di tali costi di sviluppo dovrà dunque essere verificato nel quadro delle relative revisioni. La vigilanza sul servizio incaricato di tenere il registro è coperta dalle risorse per il personale esistenti. Complessivamente, l’onere aggiuntivo per la Confederazione si limita ai

9 RS 172.010.58

200 000 franchi di costi unici per la creazione del registro, che possono essere finanziati dall’UFSP nel quadro dei mezzi a sua disposizione. Si rinuncia a fatturare la metà dei costi ai Cantoni in quanto, rispetto a un’eventuale loro partecipazione, l’onere amministrativo sareb- be troppo elevato.

Cantoni L’ordinanza non comporta ripercussioni derivanti dalla LPSan sui Cantoni. Essi esercitano la vigilanza nei confronti dei professionisti sanitari e rilasciano le autorizzazioni all’esercizio del- la professione secondo il diritto cantonale. Le autorizzazioni all’esercizio della professione rilasciate sono già attualmente iscritte nel NAREG. In misura temporanea, prima dell’entrata in vigore della LPSan, le autorità cantonali dovran- no farsi carico di un determinato onere aggiuntivo dovuto al trasferimento dei dati esistenti nel NAREG relativi ai titolari di autorizzazioni all’esercizio della professione ai sensi del diritto cantonale. Una volta operativo, il GesReg agevolerà i Cantoni nell’esercizio delle loro funzio- ni nel quadro dell’esecuzione della LPSan. Non vi saranno quindi consistenti costi a lungo termine per i Cantoni. Sono fatti salvi gli ob- blighi della Confederazione e dei Cantoni in caso di eventuali differenze tra gli emolumenti riscossi e i costi risultanti dalla tenuta del registro. In tal caso, la quota cantonale sarà riparti- ta tra i Cantoni sulla base del numero di abitanti (cfr. art. 28 cpv. 3 LPSan).

Scuole universitarie, altri istituti accademici e scuole specializzate superiori L’ordinanza non comporta ripercussioni derivanti dalla LPSan sulle scuole universitarie. Già attualmente le scuole universitarie, gli altri istituti accademici e le scuole specializzate superiori sono tenuti a comunicare alla CRS i dati relativi a coloro che hanno conseguito un titolo di studio affinché siano iscritti nel NAREG. Questo obbligo di comunicare alla CRS pre- visto dalla presente ordinanza non genererà quindi alcun onere aggiuntivo.

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