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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV)

Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 24 ottobre 2018

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV)

Rapporto esplicativo per l’indizione della procedura di consultazione

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

Elenco delle abbreviazioni

OgeEM Ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti; RS 172.041.1 OOV Ordinanza sugli organismi di vigilanza OS Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza; RS 961.011 LBCR Legge dell’8 novembre 1934 sulle banche; RS 952.0 OBCR Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche; RS 952.02 LBVM Legge del 24 marzo 1995 sulle borse; RS 954.1 OBVM Ordinanza del 2 dicembre 1996 sulle borse; RS 954.11 OC-ASR Ordinanza del 23 agosto 2017 sulla comunicazione ASR; RS 221.302.34 DTF Decisione del Tribunale federale Cost. Costituzione federale; RS 101 OPP 2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità; RS 831.441.1 LPD Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati; RS 235.1 IFDS Intermediario finanziario direttamente sottoposto DFF Dipartimento federale delle finanze LCMP Legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi; RS 941.31 OCMP Ordinanza dell’8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi; RS 941.311 OFoP Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri; RS 952.03 ETF Exchange Traded Fund FASB Financial Accounting Standards Board FER Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti LSerFi Legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari; RS 950.1 OSerFi Ordinanza sui servizi finanziari LInFi Legge del 19 giugno 2015 sull’infrastruttura finanziaria; RS 958.1 OInFi Ordinanza del 25 novembre 2015 sull’infrastruttura finanziaria; RS 958.11 OInFi-FINMA Ordinanza FINMA del 3 dicembre 2015 sull’infrastruttura finanziaria; RS 958.111 LIsFI Legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari; RS 954.1 OIsFi Ordinanza sugli istituti finanziari FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari LFINMA Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari; RS 956.1 Oem-FINMA Ordinanza del 15 ottobre 2008 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA; RS 956.122 ORD-FINMA Ordinanza FINMA del 3 giugno 2015 sul riciclaggio di denaro; RS 955.033.0 OA-FINMA Ordinanza del 5 novembre 2014 sugli audit dei mercati finanziari; RS 956.161 GAAP Generally Accepted Accounting Principles Sagl Società a garanzia limitata LRD Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro; RS 955.0 ORD Ordinanza dell’11 novembre 2015 sul riciclaggio di denaro; RS 955.01 IASB International Accounting Standards Board IFRS International Financial Reporting Standard

SCI Sistema di controllo interno

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IOSCO International Organisation of Securities Commissions ISIN International Securities Identification Number LICol Legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi; RS 951.31 KID Key Information Document KIID Key Investor Information Document OICol Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi; RS 951.311 OICol-FINMA Ordinanza FINMA del 27 agosto 2014 sugli investimenti collettivi; RS 951.312 SAcCol Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale PMI Piccole e medie imprese MiFID II Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mag- gio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la di- rettiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 909/2014, GU L

257 del 28.8.2014

CO Codice delle obbligazioni; RS 220 PRIIP Packaged retail and insurance-based investment products Direttiva relativa Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 no- al prospetto vembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la di- rettiva 2001/34/CE Regolamento Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del relativo al pros- 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o petto l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, GU L 168 del 30.6.2017 ASR Autorità federale di sorveglianza dei revisori LSR Legge del 16 dicembre 2005 sui revisori; RS 221.302 OSRev Ordinanza del 22 agosto 2007 sui revisori; RS 221.302.3 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammini- strazione; RS 172.010 N. marg. Numero marginale SEC U.S. Securities and Exchange Commission SFAMA Swiss Funds & Asset Management Association FUSC Foglio ufficiale svizzero di commercio SICAF Società di investimento a capitale fisso SICAV Società di investimento a capitale variabile SFI Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SIX SIX Swiss Exchange SMI Swiss Market Index BNS Banca nazionale svizzera OAD Organismo di autodisciplina LTB Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo; RS 641.10 ASPS Associazione Svizzera per prodotti strutturati OICVM Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari LCSI Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale; RS 241 LSA Legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01

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PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021 WKSI Well-Known Seasoned Issuers WpHG Wertpapierhandelsgesetz (legge tedesca sulla negoziazione di titoli) nella versione del 9 settembre 1998 (BGBl. I pag. 2708), modificata da ultimo dall’articolo 5 della legge del 10 luglio 2018 (BGBl. I pag. 1102)

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1 Situazione iniziale

1.1 Considerazioni generali

Il 15 giugno 2018 il Parlamento ha adottato la legge sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1) e la legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1). La LSerFi contiene disposizioni sulla fornitura di servizi finanziari e l’offerta di strumenti finanziari per tutti i fornitori di servizi finanziari e permette ai clienti di far valere più agevolmente i propri diritti nei confronti dei fornitori di servizi finanziari. La LIsFi introduce una normativa coerente in materia di vigilanza per gli istituti fi- nanziari (gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e società di inter- mediazione mobiliare). La novità principale consiste nell’assoggettamento a una vigilanza pru- denziale dei gestori di patrimoni individuali dei clienti, dei gestori di valori patrimoniali degli istituti di previdenza e dei trustee. I due atti normativi migliorano la protezione dei clienti e creano condizioni comparabili per i fornitori di servizi finanziari.

1.2 Legge sui servizi finanziari

La LSerFi stabilisce in primo luogo norme di comportamento per i fornitori di servizi finanziari previste dal diritto in materia di vigilanza, che comprendono l’obbligo di informazione e in par- ticolare l’obbligo di verifica. Nel caso di una consulenza al cliente per operazioni specifiche (consulenza in investimenti per operazioni specifiche), i fornitori di servizi finanziari devono ad esempio eseguire una verifica dell’appropriatezza, mentre se la consulenza tiene conto dell’in- tero portafoglio del cliente (consulenza in investimenti relativa a un portafoglio e gestione pa- trimoniale) una verifica dell’adeguatezza. Se si limitano a eseguire o trasmettere mandati dei clienti, i fornitori di servizi finanziari non devono eseguire alcuna verifica dell’appropriatezza o dell’adeguatezza. Le norme di comportamento non si applicano ai clienti istituzionali. I clienti professionali possono rinunciare ad esigere l’applicazione di diverse norme di comportamento.

Per poter rispettare le norme di comportamento stabilite dalla LSerFi, i fornitori di servizi finan- ziari devono adottare determinati provvedimenti organizzativi. Ad esempio devono evitare per quanto possibile conflitti di interessi oppure, in caso contrario, devono comunicarli ai clienti. L’accettazione di indennità da parte di terzi è ammessa soltanto se i clienti sono stati previa- mente informati esplicitamente o se le indennità vengono trasferite interamente ai clienti inte- ressati. La LSerFi contiene inoltre requisiti per i consulenti alla clientela che operano in Sviz- zera. Essi devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento e delle conoscenze specialistiche necessarie. I consulenti alla clientela che operano per fornitori di servizi finanziari non assoggettati a vigilanza devono inoltre essere iscritti in un registro dei consulenti.

Per migliorare l’applicazione del diritto privato, la LSerFi potenzia l’istituto dell’organo di me- diazione. D’ora in avanti tutti i fornitori di servizi finanziari dovranno affiliarsi a un organo di mediazione. In futuro questi organi necessiteranno del riconoscimento di un’autorità, ma con- tinueranno tuttavia a non avere competenze decisionali. La LSerFi stabilisce inoltre che ogni cliente ha un diritto generale alla consegna di una copia dei documenti che lo riguardano.

Infine, la LSerFi introduce requisiti uniformi per il prospetto relativo a valori mobiliari oggetto di un’offerta pubblica o ammessi al commercio presso una sede di negoziazione, sempre che tali valori non rientrino in una delle numerose eccezioni previste. Oltre alle prescrizioni concernenti i prospetti, la LSerFi stabilisce l’obbligo di redigere un foglio informativo di base, se vengono offerti strumenti finanziari più complessi a clienti privati. Questo documento di sintesi deve consentire ai clienti privati di adottare una decisione di investimento consapevole e di poter raffrontare tra loro diversi strumenti finanziari.

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1.3 Legge sugli istituti finanziari

La LIsFi contiene le condizioni di autorizzazione e di esercizio dell’attività che devono adem- piere gli istituti finanziari. Questi ultimi vengono definiti in funzione della loro attività generale caratteristica. Le disposizioni sinora applicabili agli istituti finanziari regolamentati, e quindi le disposizioni sui gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, sulle direzioni dei fondi e sui commercianti di valori mobiliari (ora rinominati società di intermediazione mobiliare) sono state in linea di principio riprese senza sostanziali cambiamenti dagli atti normativi vigenti (legge sugli investimenti collettivi [LICol; RS 951.31] e legge sulle borse [LBVM; RS 954.1]). Con la nuova legge anche i gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza o quelli di patrimoni individuali di clienti come pure i trustee sono regolamentati e sottoposti a una vigi- lanza prudenziale. I primi sono tenuti a soddisfare requisiti più severi rispetto ai gestori di pa- trimoni individuali e ai trustee.

La LIsFi prevede la concomitanza delle autorizzazioni, differenziata in base ai fornitori di servizi finanziari. La forma di autorizzazione più ampia, ovvero l’autorizzazione all’esercizio dell’atti- vità di banca, comprende ora anche le autorizzazioni «sottostanti». Questo nuovo regime di autorizzazione non esonera dal rispetto degli obblighi previsti per ogni attività esercitata, bensì unicamente dall’ottenimento formale di un’ulteriore autorizzazione. Dal suddetto regime è in parte esclusa la direzione del fondo, il cui scopo principale deve consistere nell’esercizio dell’attività del fondo di investimento.

Conformemente alla LIsFi i gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi e le società di intermediazione mobiliare sono sottoposti alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), mentre la vigilanza dell’osservanza delle prescrizioni della legisla- zione in materia di previdenza da parte dei gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza spetterà anche in futuro alle autorità di vigilanza competenti per gli istituti di previdenza. Il modello di vigilanza previsto per i gestori di patrimoni individuali e i trustee – nonché per i cosiddetti saggiatori del commercio secondo la legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; RS 941.31) – si fonda sui seguenti principi: – il rilascio dell’autorizzazione spetta alla FINMA; – l’attività di vigilanza continua (insieme all’attività di verifica) sugli assoggettati alla vigi- lanza viene svolta – ed eccezione della vigilanza sul gruppo – dagli organismi di vigilanza che devono essere costituiti dagli attori del settore; – gli organismi di vigilanza necessitano dell’autorizzazione della FINMA e sono assogget- tati alla vigilanza di quest’ultima. Non sono autorità statali e di conseguenza l’attività di «enforcement» rimane di competenza della FINMA; – gli organismi di vigilanza vigilano anche sul rispetto degli obblighi della legge sul riciclag- gio di denaro (LRD; RS 955.0) e possono inoltre esercitare – nella funzione di organismi di autodisciplina (OAD) in virtù della LRD – la vigilanza sugli intermediari finanziari non sottoposti a vigilanza prudenziale, se sono riconosciuti quali OAD secondo la LRD.

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2 Disposizioni di esecuzione

2.1 Ordinanza sui servizi finanziari

L’ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) contiene le disposizioni di esecuzione del Consiglio federale relative alla LSerFi. Al fine di garantire la certezza del diritto, l’OSerFi concretizza innanzitutto il campo d’applicazione territoriale della legge e dell’ordinanza e precisa diverse definizioni, come quella di offerta, fondamentale non soltanto per l’applicazione della LSerFi, ma anche per quella della LICol.

Nel primo gruppo tematico, l’OSerFi precisa le norme di comportamento del diritto in materia di vigilanza sancite nella LSerFi e le relative disposizioni sull’organizzazione e sul registro dei consulenti nonché sull’esercizio dei diritti (documenti dei clienti e organo di mediazione). Al riguardo l’ordinanza si fonda sulle norme consolidate nel settore dell’autodisciplina come pure su prescrizioni legali, ovvero le norme dell’UE. L’ordinanza include in particolare disposizioni sull’obbligo di informazione nonché sugli obblighi di verifica dell’adeguatezza, di documenta- zione e rendiconto. Stabilisce inoltre regole per l’elaborazione e la migliore esecuzione possi- bile («best execution») dei mandati dei clienti. Di conseguenza, i fornitori di servizi finanziari devono disporre in particolare di procedure e sistemi che durante l’elaborazione dei mandati dei clienti assicurino la tutela degli interessi e la parità di trattamento dei clienti. Per quanto concerne l’organizzazione dei fornitori di servizi finanziari si precisa che questi ultimi non de- vono attuare una politica retributiva che incentivi i propri collaboratori a disattendere gli obblighi legali o a tenere un comportamento dannoso per i clienti. Inoltre l’OSerFi stabilisce regole dettagliate per la gestione dei conflitti di interessi, precisa i requisiti posti ai consulenti alla clientela, in particolare riguardo all’assicurazione di responsabilità civile professionale, e defi- nisce condizioni dettagliate per i servizi di registrazione. Alcune disposizioni di esecuzione disciplinano infine l’esercizio dei diritti.

Nel secondo gruppo tematico l’OSerFi contiene le disposizioni di esecuzione relative all’ob- bligo di pubblicare un prospetto sancito nella LSerFi. Queste concretizzano dapprima la forma e il contenuto del prospetto, ma comprendono anche regole concernenti la verifica del pro- spetto, l’organo di verifica, la vigilanza della FINMA su tale organo e la pubblicazione del pro- spetto. Le disposizioni si basano sostanzialmente sulle normative vigenti della SIX Swiss Ex- change, che a loro volta corrispondono materialmente alle prescrizioni internazionali. In particolare occorre menzionare che oltre al prospetto per le diverse forme di obbligazioni, an- che quello per i prodotti strutturati può essere sottoposto a verifica dopo la pubblicazione. Du- rante i lavori relativi all’ordinanza è emerso che si deve o si può rinunciare alla maggior parte delle possibili agevolazioni previste per le PMI nella LSerFi. Da un lato, le piccole imprese spesso, per loro stessa natura, non devono fornire indicazioni né compilare le relative rubriche nel prospetto e, dall’altro, l’investitore ha legittimamente diritto alla trasparenza anche nel caso delle PMI. È inoltre emersa un’estrema difficoltà nel distinguere le informazioni importanti da quelle non importanti. Va tuttavia osservato che in occasione delle deliberazioni sulla legge il Parlamento ha esteso notevolmente le eccezioni all’obbligo di pubblicare un prospetto san- cendo regole generose. Ad esempio, non si deve redigere un prospetto per le offerte pubbliche il cui valore complessivo non supera 8 milioni di franchi o per quelle rivolte a meno di 500 in- vestitori. Saranno proprio le PMI a beneficiare spesso di queste agevolazioni. Il Consiglio fe- derale continua tuttavia a seguire l’evoluzione del diritto estero in materia di prospetti ed esa- minerà nuovamente, in particolare quando saranno disponibili informazioni più chiare sul contenuto e sulla struttura del prospetto della crescita per le PMI annunciato dall’UE, la possi- bilità di un prospetto svizzero per le PMI sulla base dei nuovi elementi emersi e un eventuale adeguamento delle presenti disposizioni dell’ordinanza.

Nel terzo gruppo tematico l’OSerFi racchiude le disposizioni di esecuzione sul foglio informa- tivo di base, segnatamente riguardo a contenuto, presentazione grafica e dimensioni. Ad

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esempio, il foglio informativo di base non può essere composto da più di tre pagine e deve contenere indicazioni, in particolare, sul produttore, sul tipo di prodotto, sul profilo di rischio del prodotto e sui costi. Le relative disposizioni si ispirano fortemente alla normativa europea sui documenti contenenti le informazioni chiave, che viene ripresa soltanto dopo un attento esame. In particolare, si rinuncia a prescrivere obbligatoriamente l’utilizzo di un indicatore di rischio, perché potrebbe risultare fuorviante per gli investitori1. L’OSerFi disciplina inoltre le modalità della messa a disposizione del foglio informativo di base e l’equivalenza tra i docu- menti esteri e tale foglio informativo.

Infine occorre menzionare che l’OSerFi modifica materialmente anche l’ordinanza sugli inve- stimenti collettivi (OICol; RS 951.311), codificando alcuni aspetti della prassi vigente della FINMA, in particolare riguardo alle operazioni con persone vicine, alle procedure di «gating» nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale e all’indicazione dei prodotti strutturati.

2.2 Ordinanza sugli istituti finanziari

L’ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) contiene le disposizioni di esecuzione del Consiglio federale relative alla LIsFi e disciplina pertanto le condizioni di autorizzazione e gli obblighi degli istituti finanziari nonché i principi della vigilanza. Al fine di garantire la certezza del diritto, l’OIsFi concretizza innanzitutto il campo d’applicazione territoriale della legge e dell’ordinanza e precisa diverse definizioni relative al campo d’applicazione soggettivo e oggettivo.

In altre disposizioni generali l’OIsFi esenta le imprese di assicurazione – concretizzando la disposizione sulla concomitanza delle autorizzazioni prevista dalla legge – dall’obbligo di ri- chiedere un’autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi. Ciò corrisponde al diritto vigente. L’OIsFi stabilisce inoltre, per tutti gli istituti finanziari, le indicazioni e i documenti che deve contenere la richiesta di autorizzazione e a seguito di quali mutamenti dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione occorre ottenere previamente un’autorizzazione. A tal fine definisce alcuni re- quisiti generali per gli istituti finanziari, prevalentemente fondati su principi e concernenti l’or- ganizzazione nonché la delega di compiti a terzi.

Alle diverse tipologie di istituti finanziari si applicano requisiti specifici e differenziati. I gestori di patrimoni individuali e i trustee, sottoposti ora a una vigilanza prudenziale, dispongono di una forma di autorizzazione limitata. I requisiti posti a questi istituti, in particolare riguardo all’organizzazione, ai compiti e alla loro delega, alla gestione dei rischi e al controllo interno, al capitale minimo e ai fondi propri sono meno severi di quelli previsti per gli altri istituti finan- ziari che dispongono di forme di autorizzazione più ampie (gestori di patrimoni collettivi, dire- zioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare). Stabilire disposizioni flessibili consente di adottare un approccio orientato ai rischi. Ad esempio, la tipologia concreta di organizzazione dipende dal numero di clienti, dal volume dei valori patrimoniali gestiti, dalle strategie di inve- stimento applicate come pure dai prodotti scelti. Per formulare requisiti proporzionati è oppor- tuno utilizzare anche appositi valori soglia. Sulla base di tali valori soglia si stabilisce segnata- mente se i gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di un consiglio di amministrazione, di un organo di vigilanza o di un altro organo simile indipendente dalla gestione e di un organo di audit interno indipendente. Infine, sono previste varie riserve a favore delle imprese indivi- duali nonché specifiche competenze della FINMA per la concessione di eccezioni o agevola- zioni.

Ai gestori di patrimoni collettivi, alle direzioni dei fondi e alle società di intermediazione mobi- liare che dispongono di una forma di autorizzazione più ampia rispetto ai gestori patrimoniali e ai trustee si applicano requisiti differenziati e in parte più rigorosi in materia di organizzazione,

1 Per i dettagli cfr. le spiegazioni al numero 3.4.1.

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compiti e loro delega, gestione dei rischi e controllo interno, capitale minimo e fondi propri ecc. A tal fine vengono in linea di principio riprese nell’OIsFi, senza modifiche materiali, le disposi- zioni contenute nell’OICol e nell’ordinanza sulle borse (OBVM; RS 954.11) concernenti i ge- stori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, le direzioni dei fondi e i commercianti di valori mobiliari (ora denominati società di intermediazione mobiliare). Anche nel caso di queste tipologie di istituti finanziari sono previste specifiche competenze della FINMA per la conces- sione di eccezioni o agevolazioni.

Infine, con l’OIsFi viene modificata materialmente anche l’OICol, in particolare si precisa la definizione di società operative prevista nella LICol e si introducono disposizioni sull’approva- zione degli investimenti collettivi che rivestono la forma di «exchange traded funds» (ETFs) tenendo conto della borsa dove sono quotati.

2.3 Ordinanza sugli organismi di vigilanza

L’ordinanza disciplina le condizioni di autorizzazione e le attività di vigilanza degli organismi di vigilanza previsti dalla legge per la vigilanza continua sui gestori patrimoniali e sui trustee non- ché sui cosiddetti saggiatori del commercio secondo la LCMP. Questi organismi esercitano la vigilanza continua sugli istituti finanziari loro sottoposti applicando un piano di vigilanza basato sui rischi. A tal fine la FINMA prescrive un sistema di valutazione dei rischi e requisiti minimi per il piano di vigilanza. L’organismo di vigilanza può scegliere se effettuare direttamente le attività di vigilanza e di verifica o se ricorrere a una società di audit. La dotazione finanziaria di un organismo di vigilanza deve essere orientata a mantenere a lungo termine la sostenibilità economica del suo modello aziendale.

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3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Il messaggio concernente la LSF e la LIFin contiene una descrizione dettagliata del diritto europeo in particolare, tra cui gli ambiti della «fornitura di servizi finanziari» e dell’«offerta di strumenti finanziari»2. Le spiegazioni che seguono si limitano pertanto a completare quelle fornite nel messaggio, presentando brevemente le disposizioni di esecuzione concernenti le direttive UE descritte nel messaggio.

3.1 Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)

3.1.1 Norme di comportamento

Come menzionato nel messaggio, la MiFID II3 disciplina la prestazione di servizi di investi- mento in relazione agli strumenti finanziari da parte di banche e imprese di investimento4. La direttiva è entrata in vigore il 2 luglio 2014 ed è applicabile dal 3 gennaio 2018.

Nell’ambito delle norme di comportamento la MiFID II è completata innanzitutto dal regola- mento delegato (UE) n. 2017/5655. Questo definisce, tra l’altro, i requisiti organizzativi per le imprese di investimento (art. 21–43) e stabilisce, ad esempio, norme relative alla retribuzione (art. 27), all’ambito di applicazione delle operazioni personali (art. 28 e 29) e ai conflitti di inte- resse (art. 33–43). Le imprese di investimento devono quindi provvedere affinché le loro poli- tiche e pratiche retributive non creino conflitti di interesse o incentivi che possano indurre i collaboratori a favorire i propri interessi o gli interessi dell’impresa a potenziale discapito di un cliente (art. 27). Esse devono inoltre elaborare, attuare e mantenere un’efficace politica sui conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta (art. 34 par. 1). Nell’ambito di tale politica occorre definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i con- flitti di interesse (art. 34).

Il regolamento disciplina quindi le condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento (art. 44–79). Queste comprendono regole dettagliate riguardo alle informazioni fornite ai clienti e alla valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza di servizi di investimento o di strumenti fi- nanziari. Si definiscono, ad esempio, le informazioni da raccogliere riguardanti la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente (art. 54 par. 5). Inoltre le suddette condizioni di esercizio comprendono norme sugli obblighi di comunicazione e sulle registrazioni nonché sull’esecuzione degli ordini dei clienti alle condizioni migliori. Il regolamento prescrive quindi che gli ordini dei clienti siano registrati ed assegnati prontamente e accuratamente e che gli ordini dei clienti per il resto comparabili siano eseguiti in successione e con prontezza (art. 67 par. 1).

2 Messaggio del 4 novembre 2015 concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finan- ziari (LIFin), di seguito messaggio LSF/LIFin, FF 2015 7320 segg. 3 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 909/2014, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

4 Messaggio LSF/LIFin, FF 2015 7322 seg.

5 Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condi- zioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta diret- tiva, GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1.

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

Nel presente contesto è inoltre opportuno menzionare il regolamento delegato (UE) n. 2017/5766. Questo contiene disposizioni sul contenuto e sul formato delle informazioni che le imprese di investimento devono pubblicare con frequenza annuale circa gli ordini dei clienti eseguiti in sedi di negoziazione. Occorre infine tenere conto della direttiva delegata (UE) n. 2017/5937, che contiene tra l’altro regole per l’utilizzo di strumenti finanziari dei clienti.

3.1.2 Prospetto

Come spiegato nel messaggio, nell’UE gli obblighi connessi alla redazione di un prospetto sono disciplinati nella cosiddetta direttiva relativa al prospetto8.9 Nel frattempo l’UE ha sosti- tuito tale direttiva con il regolamento relativo al prospetto10. In tal modo sono state create norme armonizzate in relazione alle soglie che determinano l’obbligo di pubblicare un pro- spetto, alla procedura di approvazione del prospetto e al contenuto di quest’ultimo. Il regola- mento è entrato in vigore il 20 luglio 2017 e la maggior parte degli articoli è applicabile dal 21 luglio 2019. Alcune eccezioni relative al prospetto particolarmente rilevanti per la prassi sono però applicabili già dal 20 luglio 2017 o dal 21 luglio 2018.

Il nuovo regolamento relativo al prospetto prescrive essenzialmente il contenuto, la forma, l’approvazione e la pubblicazione dei prospetti per titoli. Rispetto alla direttiva relativa al pro- spetto, il nuovo regolamento prevede le seguenti modifiche principali: – estensione delle esenzioni dall’obbligo di pubblicare il prospetto: in caso di offerte pubbliche per un corrispettivo totale nell’UE inferiore a 1 milione di euro (finora 100 000 euro), calcolato su un periodo di 12 mesi, dal 21 luglio 2018 non sussiste più alcun ob- bligo di pubblicare il prospetto. Inoltre dalla suddetta data gli Stati membri possono esen- tare da tale obbligo le offerte meramente nazionali e quindi non subordinate a una noti- fica, che non superano gli 8 milioni di euro. La percentuale prevista per l’esenzione dall’obbligo di pubblicare il prospetto in caso di ammissione alla negoziazione di titoli fungibili su un periodo di 12 mesi è stata aumentata dal 10 al 20 per cento del numero di titoli già ammessi. Questa modifica è applicabile già dal 20 luglio 2017. – Semplificazione per le emissioni secondarie: le imprese già quotate sui mercati pub- blici, che intendono emettere ulteriori azioni o titoli di debito (prestiti delle imprese), pos- sono redigere il nuovo prospetto semplificato. – Semplificazione della nota di sintesi: in futuro la nota di sintesi del prospetto potrà comprendere al massimo sette pagine (anziché 15 come finora) e dovrà essere scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro e comprensibile per l’investitore. Il contenuto della nota di sintesi del prospetto può rifarsi a quello del documento contenente le informazioni

6 Regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamenta- zione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull’identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell’esecuzione, GU L 87 del 31.3.2017, pag. 166. 7 Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di ono- rari, commissioni o benefici monetari o non monetari, GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500. 8 Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la di- rettiva 2001/34/CE, GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64, modificata da ultimo dalla direttiva 2014/51/UE, GU L

153 del 22.5.2014, pag. 1.

9 FF 2015 7324 10 Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al pro- spetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamen- tato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, GU L 168, pag. 12.

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

chiave secondo il regolamento PRIIP11, ma deve essere completato dalle indicazioni sull’emittente. – Semplificazione per le emissioni frequenti: in futuro le imprese che emettono spesso titoli potranno ricorrere a un documento di registrazione universale. Gli emittenti che ag- giornano regolarmente tale documento presso le loro autorità di vigilanza possono quindi beneficiare di un processo di approvazione più rapido di 5 giorni (al posto dei 10 giorni lavorativi attuali). – Prospetto UE della crescita per le PMI e altre imprese non quotate in borsa: per determinate imprese al di fuori dei mercati regolamentati il nuovo regolamento relativo al prospetto prevede la possibilità di redigere un prospetto UE della crescita, per il quale vige un regime di informativa semplificato. La Commissione europea ha tempo fino al 21 luglio 2019 per emanare atti normativi delegati, ad esempio sul contenuto ridotto del prospetto della crescita.

3.1.3 Documento contenente le informazioni chiave

Come illustrato nel messaggio, il regolamento PRIIP obbliga i produttori e i distributori di de- terminati prodotti d’investimento a sottoporre agli investitori documenti contenenti le informa- zioni chiave sui prodotti12. Le disposizioni riguardano i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Il regolamento è applicabile dal 31 dicembre 2017.

Il regolamento PRIIP è completato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/65313. Esso precisa il contenuto, i metodi di calcolo, la presentazione del documento contenente le informazioni chiave così come il suo riesame, la sua revisione e la sua consegna. Gli ideatori di PRIIP sono tenuti a presentare il documento contenente le informazioni chiave secondo il modello di cui all’allegato. Per il contenuto, il layout e l’ordine delle sezioni si applicano pertanto regole stan- dardizzate. Il documento non può superare la lunghezza massima complessiva di tre facciate formato A4. In base al modello, i suoi contenuti principali devono essere presentati sotto forma di domande e comprendono essenzialmente i punti seguenti: – la descrizione del prodotto, la definizione dell’investitore a cui si intende commercializ- zare il prodotto nonché l’obiettivo dell’investimento; – eventualmente un avviso; – un indicatore sintetico di rischio, che fornisca indicazioni quantitative sul rischio di mer- cato e di credito e che sia completato da indicazioni qualitative sulla liquidità (commer- ciabilità da parte del consumatore); – tre scenari di performance e uno scenario di stress per la durata del PRIIP o il periodo di detenzione raccomandato del PRIIP; – un indicatore sintetico di costo e una suddivisione dei costi, anche per periodi intermedi; – indicazioni sulle conseguenze di una vendita o un’estinzione anticipata del PRIIP; – informazioni sulle possibilità di presentare reclami.

11 Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassem- blati (PRIIP), GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1. 12 FF 2015 7325 13 Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamen- tazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti, GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1.

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

L’adozione del regolamento delegato (UE) n. 2017/653 è stata preceduta da accese discus- sioni fra le tre autorità di vigilanza europee, la Commissione europea e il Parlamento europeo. Il problema principale consisteva nel scegliere un approccio ugualmente applicabile ai prodotti d’investimento di banche, imprese di investimento e assicuratori, ad esempio per quanto con- cerne i metodi di calcolo da utilizzare per gli scenari di performance. In questo contesto occorre menzionare anche l’articolo 32 del regolamento PRIIP, secondo cui per gli organismi di inve- stimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) fino alla fine del 2019 non deve essere redatto un documento contenente le informazioni chiave bensì, come finora, un documento conte- nente «le informazioni chiave per gli investitori» («Key Investor Information Document», KIID) previsto per gli investimenti di capitale dalla direttiva europea OICVM. Il ritardo nei lavori relativi agli standard tecnici ha costretto il legislatore europeo a rimandare di un anno, con una pro- cedura rapida, l’applicazione del regolamento PRIIP tramite una modifica del regolamento. Gli standard ora in vigore rappresentano il miglior compromesso possibile nell’attuale contesto politico. È lecito aspettarsi che nel prossimo futuro tali standard subiscano nuovamente delle modifiche, tanto più che la Commissione europea è tenuta a presentare raccomandazioni per la loro revisione entro la fine del 2018. In particolare si dovrà chiarire se le informazioni chiave per gli investitori della direttiva OICVM saranno sostituite dal documento contenente le infor- mazioni chiave del regolamento PRIIP («Key Information Document»; cfr. art. 33 del regola- mento PRIIP). A livello europeo i lavori relativi al documento contenente le informazioni chiave sono pertanto ancora in corso.

3.2 Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

Come indicato nel messaggio concernente la LIFin, secondo la MiFID II la gestione di valori patrimoniali rientra tra i servizi di investimento e le cosiddette imprese di investimento devono ottenere un’autorizzazione corrispondente14. Oltre a requisiti finanziari, le condizioni di auto- rizzazione comprendono in particolare requisiti organizzativi, precisati agli articoli 21 e se- guenti del regolamento delegato (UE) n. 2017/565 menzionato al numero 3.1.1. Conforme- mente a questi articoli, ad esempio, la struttura organizzativa deve essere documentata in forma chiara e deve essere impiegato personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l’esercizio delle responsabilità loro attribuite. Le altre di- sposizioni concernono la delega di compiti, la conformità, la gestione del rischio, l’audit interno, la contabilità, la documentazione interna ecc.

Il Liechtenstein, ad esempio, prevede una legislazione autonoma per la gestione di patrimoni individuali. La pertinente legge sulla gestione patrimoniale riguarda in primo luogo le seguenti attività: gestione del portafoglio su base individualizzata, consulenza in investimenti, accetta- zione e trasmissione di mandati che concernono uno o più strumenti finanziari, esecuzione di mandati in nome dei clienti. Le condizioni di autorizzazione e i requisiti previsti si ispirano a quelli della MiFID II, fermo restando che per le persone responsabili della gestione è previsto il requisito della cittadinanza, seppur in misura limitata15.

14 Messaggio LSF/LIFin, FF 2015 7328.

15 Cfr. DOBRAUZ GÜNTHER/IGEL SABINE, Liechtensteinisches Investmentrecht, Zurigo/San Gallo 2015, pag. 38 segg. Una panoramica della situazione giuridica in Germania, Francia e Gran Bretagna figura in SETHE ROLF/ANDREOTTI FABIO, Droht das Aussterben der unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz?, in: SJZ 111 (2015) 377–392, pag. 381 segg.

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

3.3 Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV)

Secondo l’articolo 67 paragrafo 2 MiFID II la delega di funzioni a soggetti diversi dalle autorità competenti non può comportare l’esercizio di poteri pubblici né l’uso di poteri discrezionali di giudizio. Prima di conferire la delega le autorità competenti devono adottare misure ragionevoli per assicurare che il soggetto al quale devono essere delegate funzioni abbia la capacità e le risorse per assolverle tutte con efficacia.

3.4 Valutazione del progetto rispetto al diritto europeo

3.4.1 Ordinanza sui servizi finanziari

In primo luogo occorre segnalare che sebbene in alcuni punti la LSerFi si discosti dalle norme della regolamentazione europea in materia di mercati finanziari, in sostanza il livello di prote- zione svizzero rimane paragonabile a quello europeo. Le differenze sono dovute alla necessità di tenere conto delle peculiarità del mercato finanziario svizzero e riguardano le norme di com- portamento, in particolare la classificazione dei clienti e la possibilità di effettuare operazioni di mera esecuzione dei mandati per conto di clienti privati («execution-only»)16. Di conse- guenza, in questi ambiti anche l’OSerFi diverge dalla legislazione europea, mentre per gli altri aspetti si ispira a tale legislazione, che viene però ripresa soltanto dopo un attento esame. A causa degli elementi consolidati su cui poggia il diritto svizzero in materia di mercati finanziari, ovvero la regolamentazione basata su principi e l’autodisciplina, in linea di massima l’OSerFi non presenta lo stesso grado di dettaglio delle norme europee analoghe, in particolare quelle della MiFID II. Ad esempio, le disposizioni relative alla migliore esecuzione possibile dei man- dati dei clienti sono meno dettagliate rispetto a quelle della legislazione europea, mentre le disposizioni sul prospetto si rifanno in primo luogo alle regole consolidate della SIX Swiss Ex- change. Queste ultime corrispondono materialmente agli standard internazionali e in larga mi- sura anche ai requisiti previsti nell’UE. Per quanto concerne l’introduzione del prospetto della crescita, il Consiglio federale seguirà attentamente gli sviluppi nell’UE e se del caso proporrà rapidamente gli adeguamenti all’OSerFi necessari per evitare svantaggi concorrenziali nei confronti delle PMI svizzere.

Anche le disposizioni sul foglio informativo di base ricalcano ampiamente la normativa europea sui documenti contenenti le informazioni chiave, in particolare per quanto concerne il conte- nuto e la presentazione. A differenza del diritto europeo, tuttavia, si rinuncia a prevedere un indicatore di rischio. Oltre ai tre scenari di performance usuali, non si richiede poi di presentare uno scenario di stress e non si prescrivono metodi di calcolo per gli scenari di performance e i costi. Tutti questi punti sono controversi anche nell’UE, in particolare perché i metodi di cal- colo prescritti possono condurre a risultati fuorvianti17 ed è quindi probabile che nel prossimo futuro possano subire nuovamente modifiche18. In queste circostanze riprendere la regola- mentazione europea sarebbe inopportuno. Inoltre, proprio riguardo al calcolo degli scenari di performance e dei costi, si dovrebbe lasciare agli operatori del settore la possibilità di svilup- pare disposizioni adeguate per i diversi strumenti finanziari. Non si esclude però che in futuro si possa procedere a un’armonizzazione con la normativa europea se questa si rivelasse effi- cace.

16 Per un elenco non esaustivo cfr. messaggio LSF/LIFin, FF 2015 7329 seg.

17 Cfr. al riguardo le spiegazioni al n. 3.1.3.

18 Cfr. al riguardo le spiegazioni al n. 3.1.3.

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

3.4.2 Ordinanza sugli istituti finanziari

Secondo il messaggio del Consiglio federale, la LIsFi non differisce dalle norme della regola- mentazione europea in materia di mercati finanziari. Lo stesso vale per l’OIsFi, dove nell’am- bito della gestione di patrimoni individuali si assiste a un allineamento al diritto di esecuzione europeo per quanto riguarda i requisiti, soprattutto organizzativi, i compiti e la loro delega, la gestione dei rischi e il controllo interno nonché alla loro implementazione nelle normative na- zionali di giurisdizioni comparabili. Come per la LSerFi, tuttavia, non è stato ripreso lo stesso grado di dettaglio, ma sono stati previsti, ad esempio, requisiti basati su principi, disposizioni flessibili e valori soglia (cfr. n. 2.2).

Riguardo alla dotazione di capitale, nell’UE sono in corso riflessioni sulla possibilità di rielabo- rare la regolamentazione prudenziale delle imprese di investimento («Investment firm re- view»). Tale possibilità concerne le questioni della classificazione, dei fondi propri, del capitale minimo e della liquidità19. Se in futuro il diritto dell’UE e degli Stati membri dovesse subire modifiche sostanziali, si dovrebbe valutare un adeguamento dell’OIsFi.

3.4.3 Ordinanza sugli organismi di vigilanza

Come indicato al numero 1.3, l’attività di vigilanza continua sui gestori patrimoniali e sui trustee è esercitata da un organismo di vigilanza. Poiché quest’ultima non è un’autorità statale, l’atti- vità di «enforcement» rimane di competenza della FINMA. Anche l’articolo 67 paragrafo 2 Mi- FID II prevede una simile ripartizione delle competenze.

19 La documentazione è consultabile all’indirizzo https://ec.europa.eu/info/publications/171220-investment-firms-

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)

Art. 1 Oggetto

L’oggetto della presente ordinanza di esecuzione della legge coincide con quello della LSerFi (art. 1 cpv. 2 LSerFi).

Art. 2 Campo d’applicazione territoriale

Per garantire la certezza del diritto occorre chiarire in quali casi particolari un servizio finanzia- rio non è considerato fornito in Svizzera. Ai sensi della presente disposizione tutti i servizi finanziari prestati segnatamente nell’ambito di un contratto di gestione patrimoniale o di con- sulenza concluso su iniziativa di un cliente sono considerati forniti su iniziativa del cliente. Non sono considerati forniti in Svizzera i servizi finanziari che non sono prestati nell’ambito della relativa relazione con il cliente. Questa formulazione riflette la libera prestazione di servizi pas- siva prevista nell’UE. La definizione proposta è leggermente più ampia di quella della MiFID II ma ha il vantaggio di evitare complesse delimitazioni (quando un servizio è fornito o meno su iniziativa del cliente?). Quando il cliente, come spesso accade, stabilisce altre relazioni d’affari con il fornitore di servizi finanziari dietro raccomandazione di quest’ultimo oppure non di pro- pria iniziativa, il servizio si considera fornito in Svizzera. Per quanto riguarda la corrispondenza, è irrilevante che questa avvenga per iscritto, telefonicamente o elettronicamente.

Si rinuncia per contro a definire in termini positivi l’espressione «in Svizzera» (cfr. art. 3 lett. d LSerFi) poiché la prassi esaustiva corrispondente non può essere condensata in una semplice disposizione. Da tale prassi risulta chiaramente che i servizi finanziari sono forniti in Svizzera in particolare se il fornitore di servizi finanziari (1) è iscritto nel registro di commercio in Svizzera o è domiciliato in Svizzera, (2) in quanto fornitore estero di servizi finanziari gestisce almeno una succursale o una rappresentanza di fatto in Svizzera o (3) in quanto fornitore estero di servizi finanziari manda in Svizzera per singole giornate dei consulenti alla clientela che si rivolgono a clienti, ad esempio, nell’ambito di un «roadshow».

Infine, secondo il principio territoriale, la legge non è applicabile in particolare alle filiali estere di fornitori svizzeri di servizi finanziari.

Art. 3 Definizioni

Capoverso 1

Il capoverso 1 precisa il tipo di servizio finanziario descritto all’articolo 3 lettera c numero 1 LSerFi, ovvero l’acquisto o l’alienazione di strumenti finanziari per conto di un cliente. La defi- nizione deve comprendere in particolare anche le attività, come l’intermediazione (o la distri- buzione), dirette specificatamente all’acquisto o all’alienazione di uno strumento finanziario, nell’ambito delle quali però non viene fornita alcuna consulenza per operazioni specifiche. L’integrazione di queste attività nella definizione di servizio finanziario consente di evitare, contrariamente alla regolamentazione in vigore e alle intenzioni del legislatore (cfr. al riguardo il commento all’art. 9 cpv. 2 LSerFi nonché all’art. 3 e in particolare all’art. 13 LICol nel mes- saggio20), che i partecipanti al mercato – segnatamente in caso di commercializzazione, nell’ambito di un cosiddetto «roadshow», di investimenti collettivi di capitale esteri da parte di un rappresentante per la distribuzione che opera in Svizzera – non debbano osservare alcuna norma di comportamento e farsi iscrivere nel registro dei consulenti alla clientela.

20 FF 2015 7293, pagg. 7343, 7396 seg. e 7439

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

Oltre alla definizione dei servizi finanziari occorre menzionare che la mera tenuta di depositi non rappresenta una gestione patrimoniale ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 3 LSerFi. Di conseguenza, anche gli averi in valuta estera su conti nonché i valori o i diritti valori detenuti in depositi non rientrano nella definizione di strumenti finanziari se il cliente ha diritto al paga- mento o alla consegna fisica. Per quanto concerne la formulazione di raccomandazione per- sonalizzata appare evidente che una raccomandazione a una cerchia indefinita di persone non può essere considerata personalizzata.

Capoverso 2

La legge disciplina il rapporto giuridico che intercorre tra i fornitori di servizi finanziari e i propri clienti. Non si è in presenza di un rapporto di questo tipo quando vengono forniti servizi, ad esempio tramite la tesoreria aziendale, a società o unità appartenenti allo stesso gruppo. Que- sto principio viene chiarito nuovamente al capoverso 2. Per lo stesso motivo, fanno parte del gruppo ai sensi della presente disposizione gli istituti di previdenza, i fondi padronali di previ- denza, le fondazioni e le organizzazioni di pubblica utilità che hanno legami con il gruppo, nonché il loro veicolo di investimento. Da questo principio si evince (ragione per cui non è necessario sancirlo separatamente) che nei rapporti interni al gruppo non intervengono clienti né consulenti alla clientela. Il presupposto necessario per applicare le esclusioni dal campo d’applicazione della legge previste in questo capoverso è che i servizi finanziari siano forniti esclusivamente a terzi che rientrano nella cerchia delle persone menzionate (cfr. al riguardo anche il commento all’art. 2 cpv. 2 nel messaggio concernente la LIFin21).

Capoversi 3 e 4

L’articolo 3 lettere g e h LSerFi si basa su un invito ad acquistare uno strumento finanziario che contiene informazioni sulle condizioni dell’offerta e sullo strumento finanziario stesso suf- ficienti per prendere una decisione di investimento e che generalmente è finalizzato a segna- lare e alienare un determinato strumento finanziario. Ciò corrisponde alla dottrina e alla giuri- sprudenza attualmente dominanti riguardo agli articoli 652a e 1156 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

Per la qualifica di «offerta pubblica» ai sensi dell’articolo 3 lettera h LSerFi è inoltre necessario che l’informazione sia destinata in primo luogo a una cerchia illimitata di persone (ovvero al pubblico).

Le espressioni «pubblica» e «rivolta al pubblico» non sono subordinate a condizioni rigorose: anche il primo collocamento di un’emissione («primary offering») o le offerte rivolte unicamente a una determinata cerchia di persone, come i collaboratori o specifiche categorie professionali, sono fondamentalmente considerate offerte pubbliche. Per contro, la vendita da parte di un broker di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione su mandato dell’investitore o la successiva alienazione di un pacchetto di titoli più voluminoso sul mercato («dribbling in the market») non costituiscono una comunicazione rivolta a una cerchia illimitata di persone e quindi nemmeno un’offerta pubblica.

Affinché sia in grado di influenzare il comportamento di un destinatario in quanto «offerta» o «invito» ai sensi dell’articolo 3 lettera g, una comunicazione deve adempiere alcuni requisiti minimi che derivano anche dalle pertinenti disposizioni generali del CO (cfr. art. 3 CO). In par- ticolare, tale comunicazione deve contenere le condizioni contrattuali principali e, pertanto, essere sufficientemente concreta per avere (1) in generale, in quanto offerta, il consenso dell’investitore all’acquisto dei valori mobiliari oppure (2) in quanto invito a presentare un’of- ferta, un’offerta dell’investitore che a sua volta deve essere approvata o respinta dai destina- tari. Infine, soltanto la negoziazione fondata sulla decisione di investimento di un investitore è

21 FF 2015 7406

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

considerata un’offerta. A tal proposito non è rilevante che un (eventuale) investitore abbia ef- fettivamente intenzione di alienare uno strumento finanziario, ma piuttosto che le informazioni del fornitore di servizi finanziari destinate al pubblico possano essere intese, in virtù del prin- cipio della tutela dell’affidamento, come una dichiarazione vincolante di concludere un con- tratto per l’alienazione di un determinato strumento finanziario, una volta ottenuto il consenso dell’investitore.

Per stabilire se ai sensi della presente disposizione la messa a disposizione di informazioni e documenti relativi a strumenti finanziari su una piattaforma possa ad esempio essere conside- rata un’offerta occorre basarsi su determinate circostanze, in particolare sulla forma dell’infor- mazione e sulla struttura della piattaforma. In particolare, sono fondamentali la modalità con cui il fornitore di servizi finanziari richiama l’attenzione sulla piattaforma e le possibilità concrete offerte al cliente in vista dell’acquisto di uno strumento finanziario. Per valutare questi elementi si deve tenere conto, in particolare, dell’elenco negativo contenuto nel capoverso 5. Ad esem- pio, una piattaforma che mette a disposizione soltanto i corsi attuali degli strumenti finanziari non costituisce un’offerta. Al contrario, si è in presenza di un’offerta se tali strumenti possono essere acquistati direttamente sulla piattaforma.

Le regole che valgono per l’offerta sono le stesse che si applicano alle offerte di merci: un manifesto pubblicitario generico non costituisce un’offerta, contrariamente a un’esposizione in vetrina completa di prezzi. Di conseguenza, l’offerta deve essere distinta dalla pubblicità. Quest’ultima è infatti destinata unicamente ad attirare l’attenzione su uno strumento finanzia- rio. Se, nel corso di una manifestazione pubblicitaria (ad es. dei «roadshow» menzionati in precedenza), a potenziali clienti sono presentati taluni strumenti finanziari che possono essere acquistati presso un qualsiasi fornitore di servizi finanziari durante la manifestazione stessa o in un momento successivo fornendo un consenso semplice o presentando un’offerta (che di norma è seguita dalla possibile accettazione del fornitore di servizi finanziari), si presuppone che ci sia stata in precedenza un’offerta a fornire servizi finanziari (in questo caso ai sensi dell’art. 3 lett. c n. 1 LSerFi: acquisto o alienazione di strumenti finanziari). Ad esempio, il fatto che le persone che svolgono un «roadshow» ricevano un compenso dopo la conclusione di un contratto tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari è un ulteriore indizio a favore di una collaborazione in questo senso tra fornitori di servizi finanziari e altre persone. Non è sempre facile distinguere una semplice pubblicità da un’offerta. In generale, tuttavia, tanto più la pub- blicità si riferisce specificatamente a un determinato strumento finanziario, maggiori sono le probabilità che si tratti di un’offerta. È invece evidente che il «pre-sounding», il «testing the water», le comunicazioni destinate ad accertare l’interesse dell’investore o che precedono un’offerta oppure altre comunicazioni generali non costituiscono un’offerta.

Secondo quanto precede non si è in presenza di un’offerta quando vengono attribuite carte- valori senza che sia data la possibilità al beneficiario di prendere una decisione di investimento. In tal modo si adotta un approccio paragonabile a quello del considerando 22 del regolamento (UE) 2017/112922 (regolamento relativo al prospetto), ovvero di basarsi in ultima analisi sulla decisione di investimento dell’investitore. Se tale decisione non è disponibile o non viene con- cessa a causa delle circostanze, non si configura un’offerta. Occorre inoltre distinguere una (nuova) offerta dal caso in cui una banca o un sindacato bancario non può collocare immedia- tamente l’intero volume dell’emissione in occasione di un’assunzione a fermo o della creazione di valori mobiliari ed elimina in seguito regolarmente le posizioni residue, ad esempio venden- dole sul mercato. Diverso è il caso quando una banca o una società di intermediazione mobi- liare acquista valori mobiliari per proprio conto e successivamente propone al pubblico di ac- quistarli nella loro totalità.

22 Regolamento (EU) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al pro- spetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamen- tato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, GU L 168 del 30.6.2017, pagg. 12–82.

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

Inoltre, per quanto concerne il campo d’applicazione territoriale, già dal tenore dell’articolo 35 LSerFi risulta che un’offerta al di fuori della Svizzera non fa sorgere l’obbligo di pubblicare un prospetto. In generale, quindi, l’invito ad acquistare strumenti finanziari o l’offerta ai sensi dell’articolo 3 lettera g deve rivolgersi a investitori in Svizzera.

Infine si può presuppore che alle offerte su Internet sia applicabile la prassi attuale della FINMA (cfr. Circolare FINMA 2013/9, n. marg. 66 segg.) sulla distribuzione via Internet. Si presume che un sito Internet sia destinato a investitori in Svizzera se vi sono indizi che permettono di stabilire, nel loro insieme, un collegamento con la Svizzera. Nella valutazione dell’insieme oc- corre in particolare considerare i seguenti indizi: (i) il sito Internet è destinato a clienti con domicilio in Svizzera; (ii) viene indicato un indirizzo di contatto in Svizzera; (iii) gli importi indi- cati sono espressi in franchi svizzeri; (iv) si rinvia ad altri siti Internet o ad altri media con attinenza alla Svizzera; (v) viene utilizzata una lingua nazionale svizzera (solo cumulativa- mente in aggiunta ad altri indizi).

Capoverso 5

Il capoverso 5 deve precisare, con un elenco negativo non esaustivo, la disposizione sulla definizione di offerta di cui all’articolo 3 lettera g LSerFi.

Di conseguenza, ai sensi della lettera a, non devono essere considerate offerte, ad esempio, la mera menzione e pubblicazione di prezzi (di acquisto e di vendita), i prezzi di emissione e di riscatto determinati su un mercato organizzato per le quote o le azioni di un investimento collettivo di capitale, i valori netti di inventario, i corsi e il loro andamento, nonché l’indicazione e pubblicazione di dati fiscali e codici identificativi come l’ISIN e il numero di valore di strumenti finanziari. Al riguardo è irrilevante il tipo di pubblicazione (trasmissione/caricamento in Inter- net/messa a disposizione) e di supporto (media) utilizzato a tal fine.

A seconda del contesto, la pubblicazione di prospetti e di altri documenti di vendita può invece andare oltre la mera informazione e quindi possedere già le caratteristiche proprie di un’offerta ai sensi della lettera g. Non si considera un’offerta, ad esempio, l’elenco dei prospetti approvati da parte dell’organo di verifica secondo l’articolo 64 capoverso 5 LSerFi o la pubblicazione di un prospetto secondo l’articolo 64 capoversi 1 e 3 LSerFi a titolo puramente informativo, che non vengono interpretati come un’offerta dal cliente.

Non è considerata un’offerta ai sensi della lettera b la diffusione di informazioni generali sugli strumenti finanziari, come annunci di accordi, «trade reporting» o altre comunicazioni relative a operazioni in valori mobiliari. Naturalmente questo principio si applica ai valori mobiliari in particolare quando la trasmissione di simili informazioni è prescritta da una legge, dal diritto in materia di vigilanza o dai regolamenti delle sedi di negoziazione (ad es. comunicazioni ad hoc relative a un’operazione). Anche la menzione di determinati valori mobiliari nella stampa spe- cializzata, in riviste scientifiche o comunicazioni analoghe non costituiscono di per sé un’offerta ai sensi della LSerFi. Per analogia, non sono considerate offerte secondo la lettera b la diffu- sione e la pubblicazione di informazioni sugli investimenti collettivi di capitale in virtù di obblighi legali o contrattuali di informazione, di comunicazione e in materia di trasparenza conformi al diritto svizzero o estero, come pure la loro trasmissione e messa a disposizione (ad es. pub- blicazione di cambiamenti nella politica d’investimento, del profilo di rischio e di rendimento, della struttura dei costi, di informazioni sull’emissione di quote o azioni supplementari, sul ri- cavato della liquidazione e sulle condizioni di scambio, sulla distribuzione di dividendi). Ciò riguarda anche la messa a disposizione e pubblicazione dei prospetti giuridicamente validi, dei rapporti semestrali e annuali riguardanti gli investimenti collettivi di capitale e di documenti di vendita e contrattuali aggiornati nonché la loro trasmissione a intermediari finanziari e investi- tori esistenti che hanno già acquistato questi strumenti finanziari. Fanno invece eccezione e sono quindi considerate offerte le pratiche di elusione, ovvero le pubblicazioni ecc. che mirano alla vendita di uno strumento finanziario o che vengono interpretate come offerte dal cliente.

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Infine, secondo la lettera c, anche la trasmissione a clienti esistenti da parte di fornitori di servizi finanziari di comunicazioni di un emittente riguardanti valori mobiliari o investimenti collettivi di capitale già detenuti dal cliente (in particolare le informazioni su operazioni sul capitale, ad es. sulla distribuzione di dividendi, o gli inviti alle assemblee generali) e la richiesta di emanare istruzioni corrispondenti non costituiscono offerte del fornitore di servizi finanziari in questione.

Capoverso 6

La definizione di supporto durevole si basa sull’articolo 4 paragrafo 1 numero 62 MiFID II e comprende in particolare l’e-mail, il fax o le annotazioni sui mandati dei clienti effettuate du- rante una riunione.

Inoltre, non è necessario fornire una definizione più precisa degli strumenti finanziari menzio- nati all’articolo 3 lettera a della legge. In particolare, per quanto concerne i derivati, la LSerFi rimanda già alle disposizioni della legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi; RS 958.1) e impli- citamente a quelle della relativa ordinanza. Benché la definizione di valori mobiliari sia poco dettagliata nella LSerFi, essa è analoga a quella fornita nella LInFi.

Art. 4 Classificazione dei clienti

Capoverso 1

La regolamentazione risulta dal messaggio concernente la LSF (art. 4). Per i clienti che sono già stati classificati in una categoria in virtù di un diritto estero equivalente (ad es. MiFID II) non sono necessarie disposizioni di esecuzione. In questo caso appare evidente che un fornitore di servizi finanziari può procedere a una classificazione analoga a quella prevista nella LSerFi senza che siano fornite ulteriori spiegazioni. Esso determina sotto la propria responsabilità se la classificazione estera è equivalente. A titolo integrativo è opportuno sottolineare che un cliente può avere più di una relazione d’affari con un fornitore di servizi finanziari (ciascuna delle quali può riguardare uno o più servizi finanziari) e che quindi può essere classificato in categorie diverse dallo stesso fornitore di servizi finanziari a seconda del servizio finanziario in questione.

Capoverso 2

La presente disposizione stabilisce come trattare i casi in cui un conto o un valore patrimoniale è suddiviso fra più persone. Per principio, è sempre determinante l’«anello più debole» di una catena.

Capoverso 3

Nel presente capoverso viene ripresa la definizione, consolidata nella prassi, della Circolare FINMA 2008/5 «Commerciante di valori mobiliari».

Capoverso 4

La regolamentazione, indipendente da quella dell’opting-in e dell’opting-out, comprende in par- ticolare il caso in cui un cliente designa un gestore patrimoniale indipendente in qualità di rappresentante autorizzato. A fini probatori, per questo aspetto importante della relazione tra le parti è richiesta almeno la forma scritta.

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Art. 5 Patrimonio computabile in caso di opting-out

Capoversi 1 e 2

La descrizione dei valori patrimoniali determinanti secondo la legge è ripresa dall’OICol, che già oggi prevede una classificazione dei clienti paragonabile. Conformemente alla regolamen- tazione in vigore, gli immobili sono computati come patrimonio soltanto per le categorie di clienti che possono essere classificate come clienti qualificati sulla sola base del loro patrimo- nio. Al momento tale patrimonio deve ammontare almeno a 5 milioni di franchi, mentre d’ora in avanti questo limite sarà fissato a 2 milioni di franchi nell’articolo 5 capoverso 2 lettera b LSerFi. Poiché l’importo è stato sensibilmente abbassato, il numero di clienti che potrà usu- fruire dell’opting-out sarà molto più elevato. Se da questo importo ridotto si potesse ancora dedurre il valore degli immobili, la cerchia dei potenziali clienti professionali si estenderebbe ancora una volta notevolmente, al contrario di quanto auspicato dal legislatore.

Capoversi 3 e 4

I capoversi precisano la situazione giuridica in caso di partecipazione congiunta a un patrimo- nio.

4.1.1 Requisiti per la fornitura di servizi finanziari

4.1.1.1 Norme di comportamento

Sezione 1: Obbligo di informazione Conformemente all’articolo 20 LSerFi, le disposizioni del capitolo 2 non si applicano alle ope- razioni con clienti istituzionali.

Art. 6 Informazione sul fornitore di servizi finanziari

L’informazione richiesta all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LSerFi sulla possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione non deve essere precisata nell’ordinanza poiché le indicazioni che il fornitore di servizi finanziari deve fornire sono già definite all’articolo 79 capoverso 2 LSerFi.

Se un cliente acquista servizi finanziari da diversi fornitori, le norme di comportamento, e in particolare gli obblighi di informazione, si applicano a ciascuno di essi.

Le altre disposizioni del presente articolo sono facilmente comprensibili e non richiedono per- tanto spiegazioni supplementari.

Le indicazioni di cui al capoverso 4 possono figurare anche in un opuscolo sui rischi.

Art. 7 Informazione sul servizio finanziario e sugli strumenti finanziari

Capoversi 1–3

In questo caso il fornitore di servizi finanziari deve chiarire segnatamente se il suo servizio costituisce una mera consulenza in investimenti per operazioni specifiche, una consulenza in investimenti relativa a un portafoglio o una gestione patrimoniale.

Per le operazioni che consistono esclusivamente nell’esecuzione o nella trasmissione di man- dati del cliente («execution only»; cfr. art. 11) il fornitore di servizi finanziari deve mettere a disposizione un foglio informativo di base soltanto se questo è già disponibile (art. 8 cpv. 4

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LSerFi). Il cliente deve però essere informato in ogni caso sui rischi generali connessi con gli strumenti finanziari (art. 8 cpv. 1 lett. d LSerFi), ad esempio se acquista derivati OTC (per i quali non deve essere redatto alcun foglio informativo di base). Tanto più l’intensità dei servizi finanziari e il relativo rapporto di fiducia tra cliente e fornitore di servizi finanziari si rafforza, quanto più aumentano gli obblighi legali per il fornitore di servizi finanziari. Di conseguenza, gli obblighi di informazione relativi alla consulenza in investimenti e alla gestione patrimoniale sono più estesi di quelli previsti per le operazioni «execution only» e sono completati da obbli- ghi di consulenza supplementari.

Capoverso 4

In generale, le informazioni contenute nel foglio informativo di base soddisfano l’obbligo di informazione secondo il capoverso 3. Per quanto concerne il prospetto, il fornitore di servizi finanziari dovrà accertarsi nel singolo caso che il cliente lo possa comprendere, perché a se- conda della sua impostazione tale documento potrebbe rivolgersi all’investitore piuttosto che al cliente.

Per maggiore chiarezza si precisa infine che l’obbligo legale di consegnare un prospetto (art. 8 cpv. 3 LSerFi) vige anche per la raccomandazione personalizzata di investimenti collettivi di capitale; il rimando tra parentesi nella legge si riferisce alle disposizioni legali generali in ma- teria di prospetti, che si applicano anche agli investimenti collettivi di capitale.

Art. 8 Informazione sui costi

Le informazioni devono essere il più possibile precise e naturalmente variano in base al servi- zio finanziario cui si riferiscono. A seconda dei casi, possono essere fornite anche sotto forma di elenchi delle tariffe degli emolumenti, tabelle degli onorari o di accordi sugli emolumenti e sugli onorari. Le indicazioni sui costi attesi si baseranno sui costi effettivi (utilizzati come valori approssimativi) e, in assenza di questi, su stime verificabili di tali costi.

Tra i costi unici possono rientrare ad esempio i diritti di deposito, le spese di disdetta o quelle per i cambiamenti all’inizio o alla fine della fornitura di un servizio finanziario.

I costi ricorrenti sono ad esempio le spese di gestione, gli onorari di consulenza o i diritti di deposito ricorrenti.

I costi unici comprendono in particolare i costi dei prodotti che sorgono in occasione dell’ac- quisto di uno strumento finanziario nonché i costi delle operazioni che ne conseguono, come le commissioni di intermediazione, i diritti di mediazione, le commissioni, i tributi, le tasse di bollo, gli interessi di un eventuale credito lombard ecc.

Art. 9 Informazione sui vincoli economici

In questo caso il cliente deve essere informato soltanto se il fornitore di servizi finanziari non può escludere un conflitto di interessi nonostante l’adozione di provvedimenti organizzativi (cfr. art. 25 LSerFi).

Il fornitore di servizi finanziari non deve menzionare il nome delle imprese coinvolte nel conflitto di interessi poiché ciò non contribuisce a migliorare la comprensione del conflitto da parte del cliente. Deve però fornire indicazioni sulle imprese interessate se ciò è necessario per com- prendere il conflitto.

Analogamente alla regolamentazione sulle retrocessioni (cfr. art. 26 LSerFi), le società di un gruppo sono considerate terzi (cfr. al riguardo DTF 138 III 755, pag. 773 segg. n. 8), tanto più che all’interno del gruppo il fornitore di servizi finanziari può evitare più facilmente i conflitti di

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interesse sul piano organizzativo (ad es. adeguando il sistema degli incentivi) e che solo rara- mente questi dovrebbero essere divulgati.

Art. 10 Informazione sull’offerta di mercato considerata

Capoverso 3

Uno stretto legame ai sensi della presente disposizione esiste non soltanto con le società del gruppo, ma in particolare anche nel caso dei prodotti a marca del distributore («private label»), se il gestore patrimoniale fornisce consulenza sui valori patrimoniali di un investimento collet- tivo di capitale o li gestisce.

Art. 11 Esecuzione e trasmissione di mandati del cliente

In questo articolo si precisa che in caso di operazioni di mera esecuzione il mandato del cliente viene trasmesso senza che sia fornita precedentemente una consulenza. Il cliente agisce da solo e di propria iniziativa. Al riguardo non sono rilevanti l’esistenza di una relazione contrat- tuale tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari e la natura di un’eventuale relazione (ad es. contratto di consulenza in investimenti).

Art. 12 Forma della messa a disposizione del foglio informativo di base

L’obbligo del fornitore di servizi finanziari di «mettere a disposizione» del cliente privato un foglio informativo di base può essere adempiuto in modi diversi. L’importante è che il cliente privato possa disporre di tale documento in una forma che ne consenta la prova. Di norma il foglio informativo di base viene messo a disposizione sul sito Internet del fornitore di servizi finanziari. Secondo l’articolo 58 capoverso 1 LSerFi, esso deve essere disponibile (e, ad es., essere consultabile su un sito Internet) fintanto che il relativo strumento finanziario è offerto. Riguardo alla definizione di supporto durevole si veda il commento all’articolo 3 capoverso 6. Per il resto occorre osservare l’articolo 13.

Art. 13 Momento e forma della comunicazione delle informazioni

Per adempiere i requisiti previsti nella presente disposizione, le informazioni devono essere formulate in modo da poter essere comprese facilmente e in tempo utile da un cliente medio della pertinente categoria.

Art. 14 Momento della comunicazione delle informazioni sui rischi e sui costi

Se i costi possono essere indicati in anticipo solo approssimativamente, il loro importo effettivo viene comunicato in un momento successivo conformemente alle disposizioni dell’articolo 16 LSerFi (rendiconto).

La lettera a si applicherà in particolare ai contratti di gestione patrimoniale, mentre la lettera b alle operazioni.

Art. 15 Consulenza fra assenti

Capoverso 1

Si presuppone una «consulenza fra assenti» ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 LSerFi ogni- qualvolta le parti non si trovano nello stesso luogo e non è tecnicamente possibile mettere a disposizione del cliente privato il foglio informativo di base prima della sottoscrizione o della conclusione del contratto. Se quest’ultima condizione non fosse soddisfatta, l’obbligo di redi- gere un foglio informativo di base potrebbe essere eluso facilmente nell’attuale era della digi- talizzazione. A tal fine non è rilevante il modo in cui la raccomandazione è comunicata al cliente

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privato o è stata stabilita. Ad esempio, una consulenza telefonica ha luogo fra assenti se il cliente privato decide di concludere un’operazione senza connettersi previamente a Internet e consultare il foglio informativo di base. Per contro, una consulenza in investimenti a distanza è considerata una consulenza fra persone presenti anche in caso di utilizzo di un sistema basato su algoritmi («robo advice») se il foglio informativo di base può essere messo a dispo- sizione del cliente privato prima della decisione di investimento.

Capoversi 2 e 3

I clienti privati devono fornire espressamente il loro consenso oralmente o per iscritto. Un com- portamento tacito – come la mancata reazione alle condizioni generali del fornitore di servizi finanziari – non è sufficiente, mentre lo è un modulo standard firmato, come quello utilizzato abitualmente per l’approvazione della corrispondenza via e-mail. Il consenso non deve essere fornito per ogni singola operazione, ma può anche essere generale.

Sezione 2: Appropriatezza e adeguatezza dei servizi finanziari

Art. 16 Rapporti di rappresentanza

La disposizione precisa che le conoscenze e l’esperienza del rappresentante sono determi- nanti ai fini della verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza, dal momento che anche even- tuali decisioni di investimento per conto della persona rappresentata vengono prese dal rap- presentante.

Art. 17 Verifica dell’adeguatezza

Nell’ambito della presente disposizione, la nozione di provenienza del reddito non concerne gli aspetti specifici del riciclaggio di denaro, ma piuttosto le circostanze che consentono di desumere con quale certezza e per quale durata si può presuppore un reddito regolare. Anche i rapporti familiari del cliente devono essere chiariti se suscettibili di influenzare le circostanze che il fornitore di servizi finanziari deve accertare.

Come precisato nell’ambito delle deliberazioni parlamentari (cfr. art. 12 ultimo periodo LSerFi), per quanto concerne la gestione patrimoniale e la consulenza in investimenti che tiene conto del portafoglio del cliente, le conoscenze e l’esperienza riguardano la gestione patrimoniale o la consulenza in investimenti in quanto servizi finanziari e non le singole operazioni effettuate o raccomandate in tali contesti.

Oltre ai criteri definiti nell’ordinanza, per determinare gli obiettivi di investimento si considera la consapevolezza del rischio o la percezione del rischio del cliente. Sebbene questo criterio non venga citato separatamente, va da sé che i compiti basilari del fornitore di servizi finanziari comprendono quello di individuare gli indizi secondo cui il cliente non sia in grado di compren- dere l’operazione e i rischi connessi ad essa.

Sezione 3: Documentazione e rendiconto

Art. 18 Documentazione

La documentazione può essere standardizzata purché soddisfi i requisiti legali. Il termine pre- visto riguarda la messa a disposizione della documentazione, ma non il tempo necessario per il recapito al cliente.

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Art. 19 Rendiconto

Conformemente alle deliberazioni parlamentari, il fornitore di servizi finanziari non deve fornire incondizionatamente i documenti ai suoi clienti, ma soltanto se questi li richiedono. Sono fatti salvi eventuali accordi di diverso tenore conclusi con i clienti.

Anche il rendiconto può essere fornito in forma standardizzata nel rispetto delle disposizioni legali, ad esempio consentendo al cliente di consultare le informazioni direttamente online. Il rendiconto deve comunque essere fornito su un supporto durevole per garantire la conserva- zione delle prove.

Nell’ambito del rendiconto, anche i documenti e i giustificativi che il fornitore di servizi finanziari riceve dalla banca depositaria devono essere trasmessi su richiesta del cliente, ma soltanto nel caso in cui tale fornitore non sia una banca depositaria. In caso contrario l’obbligo di ren- diconto incombe comunque alla banca depositaria.

Sezione 4: Trasparenza e diligenza riguardo ai mandati dei clienti

Art. 20 Elaborazione dei mandati dei clienti

La normativa si rifà agli articoli 67–69 del regolamento delegato (UE) 2017/56523. Essa intende assicurare che i mandati siano eseguiti nel miglior interesse possibile dei clienti secondo il principio della buona fede. In questo contesto gli interessi del fornitore di servizi finanziari de- vono passare in secondo piano. Un’esecuzione o una trasmissione avviene senza indugio se è svolta il prima possibile in considerazione del quadro generale, ovvero senza ritardo ingiu- stificato.

I gestori patrimoniali sono direttamente interessati da questa disposizione soltanto in casi rari, dal momento che solitamente non gestiscono sistemi tecnici e l’esecuzione dei mandati dei clienti è prestabilita nelle istruzioni delle banche.

Per quanto concerne la contabilità, devono essere ovviamente osservati i principi legali della tenuta regolare dei conti (art. 957a CO).

Art. 21 Migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti

Le regole sulla migliore esecuzione possibile («best execution») ai sensi dell’articolo 18 LSerFi sono oggetto di una prassi generalmente riconosciuta che non corrisponde più ai requisiti usuali a livello internazionale (ad es. a quelli dell’UE o degli USA), in particolare per quanto concerne le disposizioni sulla determinazione della migliore sede di esecuzione possibile per il cliente. Conformemente all’articolo 27 paragrafo 1 MiFID II, l’ordinanza stabilisce pertanto che nell’esecuzione dei mandati dei clienti il fornitore di servizi finanziari deve operare un con- fronto tra le sedi di esecuzione rilevanti per lo strumento finanziario in questione.

La migliore esecuzione possibile dei mandati in relazione alle indennità da parte di terzi è garantita dall’osservanza degli obblighi previsti all’articolo 26 LSerFi.

Anche in questo caso il numero di gestori patrimoniali direttamente interessati dalla disposi- zione è molto esiguo poiché normalmente essi non possono influire sull’esecuzione dei man-

23 Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condi- zioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta diret- tiva, GU L 87 del 31.3.2017, pagg. 1–83.

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dati dei clienti. Tuttavia, i gestori patrimoniali devono osservare i principi della migliore esecu- zione possibile almeno in occasione della consulenza o di una raccomandazione (ad es. ri- guardo a una banca depositaria o a un broker).

Sezione 5: Clienti professionali

Art. 22

La rinuncia alle disposizioni di tutela della legge concerne i clienti professionali e deve dunque essere documentata in maniera sicura anche nell’interesse del fornitore di servizi finanziari.

4.1.1.2 Organizzazione

Sezione 1: Misure organizzative

In questa sede è opportuno sottolineare, a titolo di premessa, che le disposizioni della LSerFi sull’organizzazione si applicano in linea di principio a tutti i fornitori di servizi finanziari. La legge non esclude alcun fornitore di servizi finanziari dal campo d’applicazione di queste di- sposizioni né menziona esplicitamente il suo rapporto con le leggi speciali del diritto in materia di vigilanza. In caso di dubbio, pertanto, si dovrà stabilire mediante interpretazione se, ad esempio, le disposizioni della legge sulle banche (LBCR; RS 952.0) o della legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1) prevalgono su quelle della LSerFi. Le stesse considerazioni val- gono anche per l’ordinanza. In particolare, la legge non permette di limitare il campo d’appli- cazione delle disposizioni sull’organizzazione dell’ordinanza a determinati fornitori di servizi finanziari. L’ordinanza deve precisare le disposizioni della legge, ma non può andare oltre.

Art. 23

Disposizioni sull’organizzazione volte a garantire l’esecuzione degli obblighi legali sono già previste nella LIsFi o nella LBCR per i fornitori di servizi finanziari che ne sono assoggettati. Fintanto che esistono queste disposizioni, i fornitori di servizi finanziari interessati non devono soddisfare anche i requisiti previsti dalla presente ordinanza.

Le lettere a–c riprendono le disposizioni legali degli articoli 21 e 22 LSerFi e i relativi commenti formulati nel messaggio, secondo i quali i fornitori di servizi finanziari devono configurare la propria organizzazione in modo da poter garantire il rispetto delle disposizioni della LSerFi. I relativi requisiti si basano naturalmente sulle dimensioni, sulla complessità e sulla forma giuri- dica del fornitore di servizi finanziari nonché sui servizi offerti da quest’ultimo e sui rischi che ne conseguono. Le direttive interne da definire possono consistere segnatamente in istruzioni, regolamenti, descrizioni dei posti e liste di controllo. I gestori patrimoniali che rivestono la forma di ditte individuali o società di persone non devono evidentemente soddisfare i medesimi re- quisiti richiesti alle banche a livello organizzativo o in virtù del diritto societario.

I fornitori di servizi finanziari devono definire, in particolare, processi adeguati per la fornitura dei servizi finanziari. Devono inoltre garantire l’osservanza delle disposizioni della LSerFi gra- zie a una formazione adeguata del loro personale (ovvero di tutte le persone che operano per il fornitore di servizi finanziari e non solo dei collaboratori). La portata della formazione dovrà dipendere dalle prestazioni concrete fornite dai collaboratori e dai requisiti corrispondenti pre- visti nella LSerFi. Nell’ordinanza non vengono formulate ulteriori precisazioni, poiché ciò sa- rebbe contrario alla volontà del Parlamento. Di conseguenza, i fornitori di servizi finanziari disporranno di un ampio margine di manovra in questo ambito.

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Secondo la lettera c le modalità di retribuzione non devono creare incentivi che potrebbero condurre a conflitti di interessi. Questa disposizione riprende l’analoga regolamentazione ap- plicabile alle infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 8 capoverso 4 dell’ordi- nanza sull’infrastruttura finanziaria (OinFi; RS 958.11).

L’articolo 23 LSerFi non necessita di ulteriori chiarimenti a livello di ordinanza.

Sezione 2: Conflitti di interessi e relativi obblighi

Art. 24 Conflitti di interessi

La legge stabilisce che i fornitori di servizi finanziari devono evitare per quanto possibile conflitti di interessi che possono risultare dalla fornitura di servizi finanziari ai clienti. Le disposizioni dell’ordinanza precisano come tali fornitori assicurano che i propri interessi o quelli dei loro collaboratori non siano in contrasto con gli interessi dei clienti e che gli interessi dei clienti non si oppongano a vicenda.

I conflitti di interessi possono sorgere in tutti i diversi ambiti di un servizio finanziario, benché in generale occorre segnalare che le azioni volte al conseguimento di un utile non costituiscono di per sé un conflitto di interessi. Per distinguere più facilmente i conflitti di interessi, l’ordinanza dapprima definisce in modo più preciso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i casi in cui generalmente possono verificarsi conflitti di interessi.

È evidente che i conflitti di interessi nei confronti dei clienti possono sorgere direttamente con il fornitore di servizi finanziari ma anche, a seconda delle circostanze, con le imprese che hanno legami con quest’ultimo. Non è dunque necessario specificare separatamente questo principio.

Art. 25 Provvedimenti organizzativi

La gestione dei conflitti di interessi segue l’ordine definito nella legge, secondo cui in primo luogo tali conflitti devono essere possibilmente evitati. A tal fine i fornitori di servizi finanziari devono essere in grado, sul piano organizzativo, di riconoscere i conflitti di interessi effettivi e quelli potenziali. Anche in questo caso i requisiti posti ai fornitori di servizi finanziari devono essere commisurati ai rischi e adeguati, in particolare, alle dimensioni, alla complessità e alla forma giuridica dei fornitori.

I fornitori di servizi finanziari devono essenzialmente verificare l’esistenza di possibili incentivi che inducano loro stessi o i propri collaboratori a trascurare gli interessi dei clienti o ad ante- porvi i propri. Al riguardo occorre considerare sia le indennità finanziarie versate da terzi ai fornitori di servizi finanziari sia gli incentivi previsti dal fornitore di servizi finanziari per i suoi collaboratori. Le circostanze concrete sono sempre un elemento fondamentale per valutare l’esistenza di un conflitto di interessi, come in particolare il tipo, il volume e la complessità delle operazioni, le categorie di clienti interessate nonché la struttura aziendale del fornitore di ser- vizi finanziari, soprattutto l’eventuale appartenenza a un gruppo e i relativi rapporti di dipen- denza.

Anche in questo caso la disposizione fornisce un elenco non esaustivo delle situazioni tipiche in cui i fornitori di servizi finanziari devono prestare particolare attenzione a eventuali conflitti di interessi e prescrive i provvedimenti da adottare al riguardo.

Per quanto concerne l’accesso alle informazioni, spesso all’origine di conflitti di interessi, il fornitore di servizi finanziari può ad esempio adottare misure concernenti l’allestimento dei locali, il personale e gli aspetti funzionali, organizzativi e di tecnologia dell’informazione per la

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creazione di perimetri di riservatezza in cui le informazioni possano essere isolate e controllate (cfr. al riguardo la Circolare FINMA 2013/8 «Regole di condotta sul mercato», n. marg. 51).

Il tipo, l’estensione e la verifica di istruzioni interne che devono essere eventualmente emanate dipendono dall’attività e dalle dimensioni del fornitore di servizi finanziari. Lo stesso vale per le misure di cui alla lettera b, che devono essere attuate se le dimensioni e la forma giuridica del fornitore di servizi finanziari lo consentono. In determinate circostanze, un piccolo gestore patrimoniale o consulente in investimenti indipendente potrebbe non riuscire ad applicare le misure elencate nella presente disposizione.

Art. 26 Comunicazione

Se non possono essere evitati o se la loro esclusione ostacola la fornitura dei servizi, i conflitti di interessi devono essere comunicati ai clienti. Consapevoli delle circostanze essenziali, que- sti ultimi devono poter decidere se concludere il contratto con il fornitore di servizi finanziari malgrado il conflitto di interessi oppure, nel caso in cui il conflitto di interessi da comunicare si verifichi soltanto dopo la conclusione del contratto nell’ambito di una relazione d’affari dure- vole, se ricevere ancora il servizio.

Art. 27 Comportamenti non ammessi

Conformemente all’articolo 25 capoverso 3 LSerFi il Consiglio federale designa i comporta- menti che in ogni caso non sono ammessi. Secondo il messaggio questi comprendono in primo luogo il «churning» (gonfiare le spese), il «front / parallel / after running» (esecuzione di ope- razioni per conto proprio prima, parallelamente o immediatamente dopo le operazioni dei clienti) e i tagli di corso. Essi violano in modo grave il principio fondamentale della buona fede vigente nelle relazioni tra fornitori di servizi finanziari e clienti e vanno oltre le fattispecie del diritto in materia di vigilanza contemplate nella legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi; RS 958.1), ovvero lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, in particolare perché non riguardano soltanto la gestione di valori mobiliari.

Art. 28 Documentazione

L’obbligo di documentazione deriva dagli obblighi di riconoscere, evitare e comunicare i conflitti di interessi. Devono essere documentati soltanto i conflitti di interessi che sono o sono già stati oggetto di questi tre obblighi principali presso il fornitore di servizi finanziari.

Art. 29 Indennità da parte di terzi

Le indennità non monetarie contemplate in questa disposizione, che devono essere comuni- cate ai clienti in quanto costituiscono un conflitto di interessi, possono consistere ad esempio nella messa a disposizione di analisi di mercato e finanziarie («research») o nella concessione dell’accesso a una piattaforma.

Conformemente alla giurisprudenza univoca del Tribunale federale – sulla quale si fonda l’ar- ticolo 26 LSerFi – le società del gruppo sono considerate terzi (cfr. al riguardo DTF 138 III 755, pag. 733 segg. n. 8). Poiché in questa disposizione l’istituto del gruppo viene utilizzato preva- lentemente per determinare i diritti e gli obblighi nei rapporti di diritto privato tra il fornitore di servizi finanziari e i clienti, anche il concetto di gruppo deve essere inteso nel senso del diritto privato. Concretamente, occorre basarsi sulla definizione data dal diritto contabile di cui all’ar- ticolo 963 CO (ovviamente senza tenere conto delle eccezioni menzionate all’art. 963a CO che riguardano esclusivamente la contabilità).

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Art. 30 Operazioni da parte di collaboratori

La formulazione corrisponde a quella indicata nella Circolare FINMA 2013/8 «Regole di con- dotta sul mercato» al numero marginale 54. La disposizione concerne tutte le persone che operano per il fornitore di servizi finanziari e che potrebbero utilizzare abusivamente in qual- siasi modo informazioni privilegiate per proprio conto. I commenti rilevanti per la gestione delle operazioni da parte di collaboratori figurano sopra, nella parte concernente i provvedimenti organizzativi.

Ovviamente questo articolo dell’ordinanza concerne solo i fornitori di servizi finanziari per i quali operano effettivamente le suddette persone. È altrettanto evidente che la disposizione non interessa soltanto i collaboratori, bensì anche i loro parenti o le persone vicine ai collabo- ratori per altri motivi. Se così non fosse, la disposizione potrebbe essere facilmente elusa.

4.1.1.3 Registro dei consulenti

Sezione 1: Eccezione all’obbligo di registrazione e assicurazione di responsa- bilità civile professionale

Art. 31 Eccezione all’obbligo di registrazione

L’eccezione è giustificata dal fatto che i consulenti alla clientela in questione sono sottoposti di fatto alla vigilanza della FINMA tramite i fornitori di servizi finanziari per i quali operano, esattamente come i consulenti alla clientela di una società direttamente sottoposta a una vigi- lanza prudenziale in Svizzera. L’introduzione, da parte del Consiglio federale, di un’eccezione più ampia all’obbligo di registrazione per i consulenti alla clientela di fornitori esteri di servizi finanziari attualmente non viene contemplata, poiché al momento l’UE non garantisce recipro- cità e tale obbligo di registrazione è previsto anche negli USA e in Canada.

Art. 32 Assicurazione di responsabilità civile professionale

Capoversi 1 e 2

L’assicurazione deve coprire la responsabilità civile legale. Di conseguenza, non devono es- sere assicurate le pretese per violazione degli obblighi di diligenza professionali derivanti da una responsabilità civile contrattuale che va oltre le prescrizioni legali. Le disposizioni della LSerFi e in particolare le pertinenti disposizioni del CO concernenti il mandato definiscono gli obblighi di diligenza professionali rilevanti. Inoltre, è evidente che in conformità al principio di proporzionalità, l’ordinanza non può esigere una copertura assicurativa più estesa di quella solitamente offerta sul mercato. Questo significa, in particolare, che le esclusioni assicurative abituali previste per le operazioni speculative senza il consenso del cliente o per i danni causati intenzionalmente devono rimanere valide anche per la copertura assicurativa prescritta in que- sta disposizione.

Capoversi 3–5

La somma assicurata di 500 000 franchi per consulente alla clientela dovrebbe essere suffi- ciente a coprire un danno medio, come una perdita colposa significativa su un investimento patrimoniale. La franchigia dovrebbe essere limitata perché altrimenti verrebbe meno la fun- zione di protezione dell’assicurazione in caso di insolvenza del consulente alla clientela. Nella stessa ottica, l’obbligo di estensione temporale dell’assicurazione di responsabilità di cui al capoverso 4 concerne i casi in cui, ad esempio, il danno viene scoperto soltanto dopo il falli- mento e la liquidazione del consulente alla clientela.

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Art. 33 Garanzia finanziaria equivalente

Capoverso 1

Il deposito di garanzie presso una banca ai sensi della LBCR è necessario perché il servizio di registrazione non può accettare depositi del pubblico. Il consenso del servizio di registra- zione al deposito risulta inoltre opportuno perché tale servizio può verificare l’adempimento delle relative condizioni di registrazione e, in caso di necessità, assicurarsi che la garanzia venga utilizzata conformemente al suo scopo. Il capitale richiesto, ovvero il controvalore di 10 000 000 franchi (al posto della sottoscrizione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o della fornitura di una garanzia), corrisponde al capitale minimo di una banca svizzera ai sensi della LBCR e risulta essere un requisito minimo adeguato per i fornitori esteri di servizi finanziari che impiegano consulenti alla clientela in Svizzera.

Capoverso 2

Questa disposizione riguarda i casi in cui un consulente alla clientela che opera per un fornitore estero di servizi finanziari deve essere iscritto nel registro dei consulenti e necessita a tal fine di una copertura assicurativa, così come i casi in cui un’impresa svizzera di consulenza in investimenti (la quale, secondo la legge, non è sottoposta a una vigilanza prudenziale) impiega consulenti alla clientela.

Sezione 2: Servizio di registrazione

Art. 34 Domanda di abilitazione

Capoverso 1

L’esercizio dell’attività del servizio di registrazione presuppone il rilascio dell’abilitazione da parte della FINMA. A tal fine, il richiedente deve presentare per tempo, prima dell’inizio dell’at- tività prevista, una pertinente domanda di abilitazione alla FINMA e fornire la prova di essere in grado, in termine organizzativi, di risorse umane e finanziarie, di assolvere durevolmente la funzione di un servizio di registrazione.

La FINMA rilascia l’abilitazione all’esercizio dell’attività di servizio di registrazione se tutti i re- quisiti definiti nella legge e nell’ordinanza sono adempiuti al momento dell’abilitazione e se il richiedente può garantire che le prescrizioni legali siano rispettate anche durevolmente. Al riguardo è opportuno segnalare che i requisiti posti ai servizi di registrazione non devono es- sere eccessivamente severi, dal momento che il loro campo di attività è già molto limitato dalla legge – se paragonato, ad esempio, a quello degli organi di verifica disciplinati negli articoli successivi (cfr. art. 52 segg.) o a quello delle infrastrutture del mercato finanziario – e che si tratta essenzialmente di servizi di informazione. D’altro canto, occorre anche precisare che i consulenti alla clientela soggetti all’obbligo di registrazione non possono svolgere la loro atti- vità in Svizzera senza essere iscritti nel registro dei consulenti. La mancata iscrizione equivale quindi di fatto a un divieto di esercizio della professione in Svizzera. Questa possibile grave conseguenza giustifica la definizione di requisiti non troppo blandi per il registro dei consulenti.

Le indicazioni e i documenti contenuti nella domanda devono permettere alla FINMA di valu- tare l’adempimento da parte dei richiedenti delle condizioni di abilitazione e degli obblighi.

Capoverso 2

Il servizio di registrazione e le persone incaricate della gestione di tale organo devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile, godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione. Pertanto la domanda di abilitazione deve contenere le

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indicazioni che secondo la prassi devono essere fornite alla FINMA per la verifica della sud- detta garanzia. I requisiti menzionati corrispondono a quelli definiti in generale nelle leggi sui mercati finanzi per le persone che devono offrire una siffatta garanzia. Essi si sono rivelati efficaci nella pratica. A questo proposito si rimanda per analogia alla disposizione di esecu- zione dell’articolo 7 dell’ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi; RS ...).

Capoverso 3

La FINMA può richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni e indicazioni che ritiene necessarie per esaminare la domanda ed effettuare una valutazione esaustiva. In virtù delle sue competenze generali in materia di vigilanza conferitele dalla LFINMA, la FINMA può inoltre chiedere in particolare il parere di un esperto indipendente su alcuni aspetti organizzativi, se- gnatamente in relazione con l’impiego delle tecnologie dell’informazione. I costi per l’esperto incaricato sono a carico del servizio di registrazione.

Art. 35 Vigilanza da parte della FINMA

Il servizio di registrazione deve adempiere durevolmente le condizioni di abilitazione. Esso sottostà alla vigilanza della FINMA (cfr. art. 3 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1), ma non a una vigilanza continua. La FINMA può verificare in ogni mo- mento l’adempimento delle condizioni di abilitazione. Se constata irregolarità la FINMA può, come per qualsiasi altro assoggettato alla sua vigilanza, prendere i provvedimenti di vigilanza menzionati agli articoli 29–37 LFINMA per impedire o porre fine a possibili violazioni (cfr. anche art. 31 cpv. 5 LSerFi). Se il servizio di registrazione non colma entro un termine adeguato le lacune che mettono a rischio l’adempimento dei compiti, la FINMA può, in ultima ratio, revo- care l’abilitazione e trasferirla a un altro servizio di registrazione.

Capoverso 1

Il rapporto da inoltrare annualmente deve fornire informazioni sull’attività del servizio di regi- strazione nonché sulla sua organizzazione. Nella parte del rapporto relativa all’organizzazione il servizio di registrazione deve dimostrare di continuare ad adempiere le condizioni di abilita- zione. In particolare, il servizio di registrazione deve fornire indicazioni anche sul coordina- mento e la collaborazione con eventuali altri servizi di registrazione. Ciò concerne in particolare i settori in cui ai servizi di registrazione è lasciato un certo margine di manovra e il coordina- mento e la collaborazione di tali organi è determinante per evitare distorsioni della concorrenza e garantire un’applicazione uniforme del diritto sul mercato finanziario svizzero (ad es. in oc- casione del riconoscimento di corsi di formazione e perfezionamento seguiti da consulenti alla clientela svizzeri ed esteri nell’ambito dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LSerFi). Altre eventuali indica- zioni pertinenti, ad esempio su eventuali sfide che il servizio di registrazione dovrà affrontare, sul numero di decisioni che sono state impugnate o sui procedimenti giudiziari pendenti de- vono essere fornite nel rapporto annuale sull’attività del servizio di registrazione e trasmesse alla FINMA.

Capoversi 2 e 3

Il servizio di registrazione deve comunicare previamente alla FINMA taluni cambiamenti. Que- sti comprendono elementi centrali delle condizioni di abilitazione e sono elencati in maniera esaustiva. Dal momento che il servizio di registrazione non è sottoposto a una vigilanza pru- denziale da parte della FINMA appare opportuno che esso si limiti a comunicare previamente alla FINMA i cambiamenti e che quest’ultima non li debba approvare, ma ne debba semplice- mente prendere atto. La FINMA si riserva tuttavia la facoltà di adottare i provvedimenti neces- sari nel caso in cui le condizioni di abilitazione non siano più adempiute.

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Art. 36 Luogo della direzione

Capoverso 1

Un esercizio corretto della funzione di un servizio di registrazione e una vigilanza efficace da parte della FINMA presuppongono che tale servizio abbia la propria sede in Svizzera e che sia anche effettivamente diretto dalla Svizzera.

Capoverso 2

In linea di principio il servizio di registrazione può scegliere liberamente la sua forma giuridica e la sua organizzazione interna. La legge definisce le condizioni quadro per la sua organizza- zione, ma non le disciplina nel dettaglio. Il servizio di registrazione può ad esempio essere una persona giuridica, ma può anche essere integrato in una persona giuridica esistente che abbia sede in Svizzera, a condizione che l’attività operativa del servizio di registrazione sia effettiva- mente diretta e svolta dalla Svizzera.

Capoverso 3

Indipendentemente dal modello di organizzazione e dalla forma giuridica scelti dal servizio di registrazione, occorre assicurarsi che almeno due persone qualificate siano responsabili dell’attività operativa. In tal modo si garantisce una sostituzione continuativa. Per il corretto esercizio della loro funzione tali persone devono essere domiciliate in un luogo dal quale pos- sono esercitare effettivamente la gestione e assumersene la responsabilità. Devono inoltre disporre delle competenze specialistiche e dell’esperienza necessarie per la registrazione dei consulenti alla clientela.

Art. 37 Organizzazione

La legge stabilisce (cfr. art. 31 cpv. 3 LSerFi) che il servizio di registrazione deve essere orga- nizzato in modo da garantire l’adempimento indipendente dei suoi compiti.

In virtù di questa disposizione legale e analogamente a quanto previsto per gli istituti finanziari autorizzati secondo la LIsFi, il servizio di registrazione deve disporre di un’adeguata organiz- zazione aziendale. Conformemente al principio di proporzionalità, i requisiti possono risultare più severi o più flessibili a seconda dell’organizzazione concreta del servizio di registrazione. L’organizzazione deve essere disciplinata in un regolamento di organizzazione (lett. a). Il ser- vizio di registrazione deve inoltre impiegare personale in possesso di qualifiche adeguate per la sua attività (lett. b). Deve poi disporre di un sistema di controllo interno (SCI) e di un sistema di garanzia della conformità alle norme («compliance») che assicurino e controllino il rispetto delle disposizioni legali (come quelle della LSerFi, dell’OSerFi, della legge federale sulla pro- cedura amministrativa [PA; RS 172.021]). In tal modo si garantisce che le persone che devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile presentino regolarmente all’organismo di vigilanza del servizio di registrazione un rapporto sull’attività di quest’ultimo e ne rendano conto. Come altri titolari di un’autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari, anche il servizio di re- gistrazione deve prevenire, mediante un’adeguata struttura organizzativa, i conflitti di interessi, in particolare con unità operative orientate al conseguimento di un utile (lett. d), ad esempio emanando norme in materia di pubblicità e ricusazione nonché un apposito regolamento di organizzazione. Se il servizio di registrazione è integrato in una persona giuridica esistente, le persone incaricate della direzione devono essere separate dal punto di vista funzionale e ge- rarchico dalle altre unità operative orientate al conseguimento di un utile. In tal modo si evitano i conflitti di interessi e si garantisce l’indipendenza. Si deve presumere che il registro sia tenuto in forma elettronica. Pertanto, per il servizio di registrazione è fondamentale e indispensabile disporre di un’infrastruttura informatica adeguata e di un dispositivo di sicurezza corrispon- dente (lett. e). Occorre inoltre definire una strategia che garantisca una gestione regolare della continuità operativa affinché in casi di forza maggiore e, in generale, al verificarsi di eventi

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dannosi la continuità dell’attività possa essere garantita o perlomeno possa essere ripristinata quanto prima l’attività (lett. f).

Art. 38 Delega di attività

Come nell’UE, dove viene svolta dalle autorità, l’attività principale del servizio di registrazione è un compito di diritto pubblico che, in quanto tale, non può essere esternalizzato a causa delle funzioni sovrane ad esso connesse.

Le attività di importanza secondaria (come la manutenzione informatica o compiti analoghi), che attualmente possono spesso essere svolte correttamente e in modo più efficace da spe- cialisti esterni, devono invece poter essere delegate a terzi qualificati.

La delega di attività presuppone la conclusione di un accordo in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo con i terzi in questione. Al suo interno devono essere definiti esattamente, in particolare, i compiti delegati e disciplinate le competenze e le responsabilità.

Art. 39 Costi dell’abilitazione

La ripartizione dei costi disciplinata in questa disposizione corrisponde al principio generale di cui all’articolo 15 capoverso 1 LFINMA e comprende pertanto anche le procedure che si con- cludono senza una decisione o con un decreto d’abbandono.

Art. 40 Termine di conservazione

Il termine si fonda sulla regolamentazione generale del CO.

Sezione 3: Obbligo di comunicazione ed emolumenti

Art. 41 Obbligo di comunicazione

La disposizione si rifà alle norme corrispondenti applicabili agli intermediari assicurativi (cfr. art. 189 dell’ordinanza sulla sorveglianza [OS; RS 961.011]).

Art. 42 Emolumenti

Secondo la legge la regolamentazione degli emolumenti del servizio di registrazione si basa sull’articolo 46a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Sono pertanto applicabili in linea di principio le disposizioni dell’ordinanza gene- rale sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1) che si fondano su questa disposizione. La re- golamentazione corrisponde a quella degli emolumenti degli organi di verifica.

4.1.2 Offerta di strumenti finanziari

4.1.2.1 Prospetto per valori mobiliari

Sezione 1: In generale

Art. 43 Definizione di prospetto

La LSerFi utilizza diverse volte il termine «prospetto» senza però definirlo. In relazione con la LSerFi, tuttavia, questo termine deve essere inteso in senso stretto, soprattutto a causa delle disposizioni penali e sulla responsabilità ivi contenute. Per prospetto ai sensi della LSerFi si intende unicamente un documento che (1) è stato approvato da un organo di verfica (facolta- tivamente o in virtù di un obbligo legale), (2) è stato redatto in base all’obbligo di pubblicare un

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prospetto previsto nella LSerFi e – conformemente all’eccezione di cui all’articolo 51 capo- verso 2 LSerFi – deve ancora essere finalizzato e sottoposto a verifica oppure che (3) è con- siderato automaticamente riconosciuto ai sensi dell’articolo 54 capoverso 3 LSerFi ed è anche effettivamente utilizzato per un’offerta pubblica in Svizzera o un’ammissione al commercio presso una sede di negoziazione svizzera e depositato in quanto tale presso un organo di verifica (art. 70 cpv. 4 lett. b OSerFi).

È quindi opportuno distinguere il prospetto secondo la LSerFi dal «private placement memo- randum», che viene redatto facoltativamente e non è approvato da un organo di verifica oppure che deve ancora essere sottoposto a verifica, o dai documenti per l’offerta o la quotazione redatti all’estero (anche da emittenti svizzeri) e non utilizzati in Svizzera. Questi ultimi non sottostanno né alle disposizioni sul prospetto della LSerFi né alle sue disposizioni penali e sulla responsabilità. I suddetti documenti possono continuare ad essere denominati prospetti, ma senza l’aggiunta «secondo la LSerFi». Sono inoltre ammesse denominazioni analoghe.

Gli articoli generali 35–47 LSerFi non sono applicabili ai prospetti per investimenti collettivi di capitale. I requisiti particolari per questi prospetti sono disciplinati esaustivamente come lex specialis agli articoli 48–50 LSerFi.

Art. 44 Determinazione del tipo di offerta

Le eccezioni di cui all’articolo 36 capoverso 1 LSerFi si fondano su diverse considerazioni. La legge considera ad esempio l’assenza di necessità di proteggere gli investitori (lett. a, c e d), le possibili conseguenze dell’offerta sugli investitori (lett. e), la stretta relazione tra investitore e offerente (lett. b) nonché le ripercussioni minime sul mercato dei capitali (lett. b ed e).

L’articolo 36 capoverso 1 lettera c LSerFi fa riferimento al valore al quale l’investitore acquista i valori mobiliari. Al riguardo è determinante il valore della controprestazione fornita per l’ac- quisto, ovvero generalmente il prezzo di acquisto. Per determinare il valore in franchi di una controprestazione espressa in valuta estera si devono utilizzare in primo luogo i tassi di cambio ufficiali della Banca nazionale svizzera (BNS) oppure, se questi non sono disponibili, il tasso di cambio pubblicato da una banca svizzera rilevante nelle operazioni in cambi. Se sono di- sponibili indicazioni puramente orientative e un intervallo di valori occorre basarsi sul valore più basso di tale intervallo.

L’articolo 36 capoverso 1 lettera d LSerFi menziona un valore nominale minimo in franchi. In caso di valori mobiliari espressi in valute estere, tale valore in franchi può pertanto essere soggetto a oscillazioni. Per chiarire come procedere alla conversione delle valute estere e garantire la certezza del diritto, il capoverso 2 precisa che occorre basarsi sul momento dell’apertura dell’offerta (oppure, se il prezzo dell’offerta non è ancora disponibile e non è de- finito un intervallo di valori, sul momento della determinazione del prezzo dell’offerta) e su un metodo di calcolo preciso. In tal modo si escludono il rischio legato a oscillazioni del cambio e la violazione delle disposizioni derogatorie. Se sono disponibili indicazioni puramente orienta- tive e un intervallo di valori occorre basarsi sul valore più basso di tale intervallo.

L’articolo 36 capoverso 1 lettera e LSerFi fa riferimento a un periodo di tempo, a un valore complessivo e a un importo espresso in franchi. Il periodo rilevante decorre dalla prima offerta pubblica. Ai fini della certezza del diritto, la base di calcolo del valore complessivo è stabilita mediante un indicatore facile da determinare e utilizzando gli stessi criteri previsti per le let- tere c (prezzo di acquisto dell’investitore) e d (tasso di cambio in franchi svizzeri della BNS o di una banca svizzera). Se sono disponibili indicazioni puramente orientative e un intervallo di valori, occorre basarsi in questo caso sul valore più elevato di tale intervallo in considerazione dell’idea alla base della regolamentazione (ripercussioni minime sul mercato dei capitali).

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Art. 45 Consenso all’utilizzazione del prospetto

La regolamentazione dell’articolo 36 capoverso 4 LSerFi consente a un fornitore di servizi fi- nanziari di non redigere un prospetto separato per i valori mobiliari oggetto di una nuova offerta se esiste ancora un prospetto valido per questi valori mobiliari e se l’emittente o le persone responsabili del prospetto hanno acconsentito alla sua utilizzazione. La disposizione dell’ordi- nanza precisa la forma in cui deve essere espresso il consenso. Vista la portata della deci- sione, in linea di principio viene richiesta la forma scritta (ai sensi dell’art. 13 CO), ma il con- senso può essere dato (senza firma) anche nel prospetto per il quale l’emittente o l’offerente è responsabile.

Art. 46 Equivalenza delle indicazioni e decisione preliminare

Capoverso 1

Per alcune eccezioni all’obbligo di pubblicare un prospetto, la legge mira a ottenere indicazioni equivalenti al prospetto sotto il profilo del contenuto. Il criterio utilizzato per verificare l’equiva- lenza è la trasparenza necessaria a un investitore medio per prendere una decisione di inve- stimento consapevole. Al riguardo occorre tenere in debito conto il tipo di operazione. Per evitare incertezze, in ogni caso è sufficiente che i requisiti in materia di contenuto del prospetto secondo la LSerFi e l’ordinanza siano adempiuti, comprese eventuali eccezioni e agevolazioni, e che tale adempimento sia verificato («rule check»).

Per quanto concerne il termine «categoria» utilizzato nella legge, i valori mobiliari apparten- gono alla medesima categoria se le loro caratteristiche essenziali sono fondamentalmente identiche.

Capoverso 2

In caso di incertezze, ad esempio quando non sono o non possono essere disponibili tutte le informazioni, il capoverso 2 consente di richiedere una valutazione a un organo di verifica sotto forma di decisione preliminare riguardo all’equivalenza. L’organo è libero di decidere se ese- guire o meno tali valutazioni. La possibilità di avere decisioni preliminari è fondamentalmente contraria al principio secondo cui un partecipante al mercato è responsabile in ultima analisi delle proprie azioni per quanto concerne l’obbligo di pubblicare un prospetto. Nella presente disposizione, tuttavia, la deroga a tale principio appare giustificata poiché concerne casi molto limitati ma spesso particolarmente complessi (acquisizioni, permute, fusioni e scissioni di im- prese), che nella prassi potrebbero anche essere connessi a un’elevata incertezza giuridica.

Art. 47 Eccezione per i valori mobiliari ammessi presso una sede di negoziazione sviz- zera

Il testo di legge non precisa se è necessario redigere un prospetto per ammettere a una sede di negoziazione svizzera i valori mobiliari già ammessi al commercio presso un’altra sede di negoziazione svizzera. In questa situazione però gli obiettivi di protezione e trasparenza alla base dell’obbligo di pubblicare un prospetto non richiedono un nuovo prospetto. La presente disposizione chiarisce questo punto. Inoltre, le sedi di negoziazione sono libere di scegliere quali emittenti ammettere, quali requisiti prevedere per i valori mobiliari e come organizzare il proprio commercio (cfr. art. 27, 28, 34, 35 e 36 LInFi).

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Art. 48 Sede di negoziazione estera riconosciuta

Capoverso 1

Il concetto di sede di negoziazione estera riconosciuta è menzionato agli articoli 38 capo- verso 1 lettera c e 47 capoverso 2 lettera c LSerFi e ripreso in diverse disposizioni dell’ordi- nanza. La legge fa esplicito riferimento soltanto al riconoscimento da parte di una sede di negoziazione svizzera ma non disciplina il caso in cui un emittente di valori mobiliari ammessi al commercio all’estero si limita a un’offerta pubblica in Svizzera senza che sia richiesta un’am- missione al commercio in Svizzera. In questo caso potrebbe non essere coinvolta alcuna sede di negoziazione svizzera e non esserci alcun riconoscimento della sede di negoziazione estera in questione da parte di una sede di negoziazione svizzera. Al riguardo l’ordinanza stabilisce soltanto, in via sussidiaria, che la sede di negoziazione estera può essere riconosciuta da un organo di verifica.

Capoverso 2

A seconda delle circostanze, le sedi di negoziazione estere prevedono requisiti in materia di trasparenza diversi per i vari segmenti di mercato o sottopongono taluni segmenti a un’altra regolamentazione. Il riconoscimento di una sede di negoziazione estera può pertanto limitarsi anche a un unico specifico segmento di negoziazione.

Art. 49 Applicazione per analogia delle eccezioni per l’ammissione al commercio

Poiché l’articolo 35 capoverso 1 LSerFi fa riferimento all’ammissione al commercio, l’obbligo di pubblicare un prospetto – che attualmente si applica soltanto alla quotazione (regolamento di quotazione) e nel caso delle obbligazioni di prestito all’«introduzione a una borsa» (art. 1156 CO) – viene esteso dal punto di vista materiale. Qualsiasi richiesta di ammissione al commercio (non solo di quotazione) presso una borsa o un sistema multilaterale di nego- ziazione (non solo presso una borsa) fa sorgere in linea di massima l’obbligo di pubblicare un prospetto se nessuna eccezione è applicabile. Già oggi non è disponibile né necessario un prospetto di quotazione al momento dell’«ammissione al commercio provvisoria» di prestiti. Nei casi in cui si applica l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi è ancora possibile un’ammissione al commercio provvisoria anche se il prospetto non è ancora stato approvato.

Le sedi di negoziazione continuano a essere libere di scegliere quali emittenti ammettere, quali requisiti prevedere per i valori mobiliari e come organizzare il proprio commercio (cfr. art. 27, 28, 34, 35 e 36 LInFi). L’obbligo di pubblicare un prospetto in caso di ammissione al commercio e le relative eccezioni (art. 38 LSerFi) sono tuttavia disciplinate esclusivamente nella LSerFi.

L’articolo 38 LSerFi disciplina le eccezioni all’obbligo di pubblicare un prospetto in relazione all’ammissione al commercio. Mentre l’articolo 38 capoverso 1 LSerFi contiene le eccezioni principali, agli articoli 36 e 37 LSerFi figurano eccezioni che potrebbero essere altrettanto rile- vanti per l’ammissione al commercio. Tali eccezioni sono prese in considerazione nel capo- verso 2, che menziona l’applicazione «per analogia» degli articoli 36 e 37 all’ammissione al commercio.

Questa disposizione dell’ordinanza chiarisce quali eccezioni all’obbligo di pubblicare un pro- spetto, in base al tipo di offerta o secondo il genere di valori mobiliari, sono opportune anche per l’ammissione al commercio.

Alcune eccezioni, tuttavia, non sono pertinenti od opportune per l’ammissione al commercio (e non devono quindi essere applicate per analogia). – L’eccezione di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettera a LSerFi figura già per analogia all’articolo 38 capoverso 1 lettera d LSerFi. La regola de minimis dell’articolo 36 capo- verso 1 lettera e LSerFi è invece ripresa per analogia all’articolo 38 capoverso 1 lettera a

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LSerFi. Le altre eccezioni previste all’articolo 36 LSerFi non si possono estendere all’am- missione al commercio. In caso contrario sarebbe possibile collocare un valore mobiliare tra meno di 500 investitori e ammetterlo successivamente al commercio affinché possa essere acquistato da chiunque presso una sede di negoziazione. Lo stesso vale, ad esempio, per l’eccezione di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettera c LSerFi. – L’applicazione generalizzata dell’articolo 37 lettere b e c LSerFi comporterebbe, ad esempio, la possibilità di non dover redigere alcun prospetto per l’ammissione al com- mercio di nuove azioni provenienti da prestiti convertibili oggetto di un collocamento pri- vato anche se questa categoria di valori mobiliari non sia ancora stata ammessa al com- mercio. L’applicazione per analogia della lettera k (eccezioni per le carte commerciali) sarebbe contraria alla prassi vigente in materia di quotazione e non è dunque auspica- bile.

Sezione 2: Requisiti

Art. 50 Contenuto del prospetto

L’articolo 40 LSerFi definisce il contenuto minimo del prospetto. Il prospetto deve contenere le indicazioni essenziali per la decisione dell’investitore. Per quanto concerne il formato concreto e il contenuto del prospetto, l’articolo 46 LSerFi rinvia all’ordinanza.

Per il contenuto del prospetto ci si basa essenzialmente sulla regolamentazione in vigore della SIX Swiss Exchange (SIX; regolamento di quotazione, regolamenti supplementari, schemi, direttive, prassi in materia di approvazione), che a sua volta corrisponde materialmente alle direttive dell’«International Organization of Securities Commissions» (IOSCO) e alla maggior parte dei requisiti previsti nell’UE (regolamento relativo al prospetto). Il contenuto degli schemi si basa sulla cerchia media dei possibili emittenti ed è disciplinato in documenti separati per i titoli di partecipazione, i titoli di credito e i derivati. Conformemente alla regolamentazione in vigore della SIX, vengono inoltre introdotti schemi separati per le società immobiliari e le so- cietà di investimento.

Gli schemi dei prospetti contengono indicazioni sulle possibilità di riduzione del contenuto in determinate situazioni (ad es. in caso di assunzione) per taluni emittenti che svolgono un’atti- vità di emissione regolare (negli USA denominati anche «well-known seasoned issuers [WKSI]), per le operazioni del mercato secondario, le società quotate in borsa con una ridotta capitalizzazione («small caps») ecc. Inoltre, per garantire una maggiore chiarezza dei requisiti relativi al prospetto, si è rinunciato a elaborare schemi separati, ad esempio per i «prospetti della crescita», come nell’UE.

Art. 51 Requisiti relativi alla presentazione dei conti

Capoverso 1

L’articolo 40 LSerFi definisce soltanto le indicazioni minime che deve contenere il prospetto. Per i dettagli si rinvia all’ordinanza (art. 46 lett. c LSerFi). La legge non indica neppure i principi per la presentazione dei conti semestrali e annuali.

Nell’ambito dell’autodisciplina, le sedi di negoziazione continueranno o potranno continuare a stabilire requisiti relativi alla presentazione dei conti per quanto concerne l’ammissione al com- mercio di taluni valori mobiliari nonché gli obblighi da adempiere per conservare tale ammis- sione. Nel caso di un’ammissione al commercio in Svizzera o di un’offerta pubblica seguita da un’ammissione al commercio in Svizzera si applicano in primo luogo le regole della sede di

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negoziazione svizzera. Questa regola garantisce la concordanza degli standard di presenta- zione dei conti tra la pubblicazione iniziale effettuata nell’ambito del prospetto e la trasparenza successiva secondo le regole della sede di negoziazione.

Tuttavia, se non vi è alcuna ammissione al commercio in Svizzera o se nessuna sede di ne- goziazione ha riconosciuto gli standard di presentazione dei conti in questione, nel caso di un’offerta pubblica in Svizzera la presentazione dei conti deve essere, in via sussidiaria, fon- damentalmente conforme agli standard di presentazione dei conti riconosciuti da un organo di verifica. Al riguardo si tratta principalmente degli IFRS (ovvero della totalità degli standard e delle interpretazioni pubblicati dall’International Accounting Standards Board [IASB]), degli US GAAP (ovvero della totalità delle norme emanate dal Financial Accounting Standards Board [FASB] e raccolte sotto il nome di «Accounting Standard Codification», ad eccezione di quelle emanate dalla U.S. Securities and Exchange Commission [SEC]) nonché degli Swiss GAAP FER e degli standard di presentazione dei conti definiti nella legge sulle banche e in altre leggi speciali.

Capoverso 2

Le sedi di negoziazione svizzere e gli organi di verifica devono tenere e pubblicare un elenco degli standard di presentazione dei conti generalmente riconosciuti. Al riguardo, la vigilanza esercitata dalla FINMA garantisce il rispetto di un livello di protezione omogeneo e dovrebbe determinare nella prassi una certa uniformità degli elenchi.

Capoverso 3

Gli emittenti, i garanti o i prestatori di cauzioni che non hanno sede in Svizzera possono anche applicare lo standard di presentazione dei conti vigente nel loro Paese d’origine (norma del Paese d’origine) se questo rappresenta uno standard generalmente riconosciuto. Per garan- tire la flessibilità richiesta nel caso concreto e permettere a determinati emittenti esteri di uti- lizzare anche un prospetto conforme alla LSerFi (al posto di un prospetto estero che sarebbe considerato approvato), le sedi di negoziazione o gli organi di verifica possono ammettere nel singolo caso altri standard di presentazione dei conti. Affinché la trasparenza possa garantire in questo caso la protezione degli investitori, tale ammissione individuale può essere subordi- nata alla condizione che le differenze essenziali tra lo standard di presentazione dei conti ap- plicato e uno standard generalmente riconosciuto secondo il capoverso 1 (ad es. IFRS o US GAAP) siano spiegate nel prospetto.

Per motivi di trasparenza, nel prospetto le informazioni finanziarie dovrebbero comprendere in linea di principio i conti di tre esercizi interi per i titoli di partecipazione (ad es. i rapporti di gestione relativi a due anni confrontati con l’anno precedente) e i conti di due esercizi interi per i titoli di credito, a condizione però che i conti siano effettivamente disponibili. Il prospetto dovrebbe pertanto esporre i conti degli ultimi due esercizi o dell’ultimo esercizio e un loro con- fronto con l’anno precedente. Almeno nell’ambito di un’offerta pubblica, non è escluso che nuove imprese (ad es. start up o imprese sorte a seguito di fusioni ecc.) raccolgano pubblica- mente nuovi fondi prima di avere 3 ½ o 2 ½ anni di esistenza. Di conseguenza, nel singolo caso deve essere possibile derogare a questo requisito, di modo che siano sufficienti l’ultimo conto semestrale o annuale oppure indicazioni su valori patrimoniali e impegni verificate dall’organo di revisione, come previsto espressamente all’articolo 40 capoverso 1 lettera a nu- mero 2 LSerFi. Le informazioni finanziarie necessarie sono indicate in ogni schema.

Art. 52 Altre eccezioni al contenuto del prospetto

Secondo l’articolo 41 capoverso 2 LSerFi l’organo di verifica può, in misura limitata, prevedere altre eccezioni al contenuto del prospetto, a condizione che gli interessi degli investitori siano tutelati. Nel singolo caso, la tutela degli interessi degli investitori può richiedere l’inserimento

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nel prospetto di altre indicazioni o di indicazioni supplementari rispetto a quelle previste negli schemi dei prospetti se viene fatta valere un’eccezione. Questo aspetto è chiarito nell’ordi- nanza.

La suddetta possibilità può essere rilevante soprattutto in caso di nuovi prodotti o di nuove imprese (ad es. start up o imprese sorte a seguito di fusioni, ristrutturazioni per ripristinare la solvibilità ecc.). Queste eccezioni e condizioni mirano alla tutela degli interessi degli investitori. Nel caso in esame viene riconosciuto all’organo di verifica un certo margine discrezionale dal punto di vista tecnico.

Art. 53 Rimandi

Capoversi 1 e 2

L’articolo 42 LSerFi disciplina ora esplicitamente la possibilità dei rimandi («incorporation by reference») anche per i prospetti relativi a un’offerta (conformemente alla dottrina esistente riguardo agli articoli 652a e 1156 CO). In aggiunta a quanto previsto dalla regolamentazione della SIX all’articolo 35 del regolamento di quotazione, sarà anche possibile rimandare agli statuti, ad altre parti del rendiconto finanziario e alle relative pubblicazioni (ad es. in relazione ai processi, alla composizione del consiglio di amministrazione o di altri organi, ai comunicati stampa ecc.) o a documenti di registrazione esteri (F-1 o F-2 ecc.), a condizione che i docu- menti o i passaggi a cui si rimanda siano accessibili facilmente e gratuitamente (ad es. nella banca dati gratuita EDGAR [Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval] della SEC) e che siano pubblicati precedentemente o contemporaneamente al prospetto. È inoltre possibile rimandare ai rapporti annuali (in particolare a quelli elaborati secondo il Form 20-F della SEC) e a comunicazioni (ad es. sul Form 6-k della SEC) conformi al diritto estero, così come a prospetti esteri redatti precedentemente e approvati dall’organo di verifica o riconosciuti in virtù dell’articolo 54 LSerFi. Il capoverso 1 lettere a–e dell’articolo 53 fornisce chiarimenti riguardo ad alcuni documenti, mentre la lettera f rappresenta una clausola generale per ulteriori docu- menti. In ogni caso è però necessario che questi documenti di riferimento siano accessibili facilmente e gratuitamente. Con l’indicazione che questi documenti devono essere pubblicati almeno contemporaneamente al prospetto si vuole segnalare che essi non possono servire da riferimento in anticipo, in altre parole non si può rimandare a documenti con una data di pubblicazione successiva («forward incorporation»). Non è nemmeno ammesso un rimando a documenti che possono essere aggiornati successivamente in maniera dinamica.

Capoverso 3

È anche possibile rimandare a singole specifiche parti o sezioni di un documento o di un sito Internet. Se si ricorre a questa possibilità, il prospetto deve contenere un’indicazione in tal senso. Le sezioni non incorporate non faranno dunque parte del prospetto e non saranno in- teressate dalle sue conseguenze, ad esempio in relazione alla responsabilità.

Capoverso 4

A norma dell’articolo 42 LSerFi nella nota di sintesi, che secondo l’articolo 43 LSerFi ha lo scopo di facilitare il raffronto tra valori mobiliari analoghi e va intesa come introduzione al pro- spetto, non deve essere possibile effettuare alcun rimando («incorporation by reference»). Nell’ordinanza si precisa tuttavia che i riferimenti nella nota di sintesi ad altre sezioni del pro- spetto con indicazioni più esaustive o ulteriori indicazioni non sono considerati rimandi ai sensi dell’articolo 42 LSerFi. Questa regola è valida unicamente se le informazioni più esaustive non sono integrate mediante un rimando a documenti diversi dal prospetto.

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Art. 54 Nota di sintesi

Capoverso 1

La maggior parte dei requisiti relativi alla nota di sintesi è definita nella legge (art. 40, 43 e 46 LSerFi). Secondo l’articolo 43 capoverso 1 LSerFi la nota di sintesi ha lo scopo di facilitare il raffronto tra valori mobiliari analoghi. Per raggiungere questo scopo sono necessarie indica- zioni generali sulla forma e sul contenuto (cpv. 1).

Conformemente all’articolo 46 lettere a e b LSerFi il formato e il contenuto della nota di sintesi devono essere disciplinati. La nota di sintesi secondo la LSerFi è però impostata piuttosto come una sintesi dell’offerta, già diffusa prima della LSerFi, o una normale sintesi. La scelta della configurazione concreta è lasciata in gran parte agli offerenti o alle persone che fanno richiesta di ammissione al commercio. L’articolo 43 capoverso 2 LSerFi stabilisce tuttavia un certo contenuto obbligatorio per la nota di sintesi sotto forma di avvertenza.

Capoverso 2

In alcuni mercati è ormai abitudine collocare la nota di sintesi in un riquadro («box») per distin- guerla chiaramente dal resto del prospetto. Ciò permette anche di individuare nitidamente le parti del prospetto che beneficiano del regime agevolato in materia di responsabilità dell’arti- colo 69 capoverso 2 LSerFi. Questa delimitazione è utile e deve essere introdotta nella pre- sente legislazione, ma i produttori che redigono i prospetti devono poter scegliere in linea di massima come attuarla concretamente tramite il formato.

Capoverso 3

Per evitare di stabilire una regolamentazione troppo rigida e consentire deroghe nel caso con- creto, l’ordinanza precisa però che in casi motivati è possibile derogare all’ordine di succes- sione delle indicazioni di cui al capoverso 1 e al formato richiesto nel capoverso 2.

Art. 55 Contenuto del prospetto di base

Capoverso 1

L’articolo 45 LSerFi prevede la possibilità di redigere un prospetto di base e ne delinea il con- tenuto. Tale possibilità non è limitata soltanto alle banche; l’avverbio «segnatamente» all’arti- colo 45 capoverso 1 LSerFi indica che l’elencazione è fornita a titolo di esempio.

Capoversi 2–4

Il capoverso 2 precisa il contenuto del prospetto di base e rinvia alle indicazioni minime degli schemi negli allegati 1–5.

La nota di sintesi del prospetto di base può non contenere ancora informazioni relative a una determinata emissione. Queste informazioni concrete devono essere fornite in un secondo momento per ogni emissione. Nel regolamento UE relativo al prospetto (art. 7 e 8 par. 8 e 9) si segue l’approccio secondo cui, in caso di utilizzo del prospetto di base, deve essere redatta una nota di sintesi specifica per la singola emissione da allegare alle condizioni definitive. Un simile approccio deve essere adottato anche in Svizzera. Pertanto, la nota di sintesi di un prospetto di base contiene unicamente le indicazioni di cui all’articolo 43 capoverso 2 LSerFi e le informazioni più importanti sull’emittente. Si richiede inoltre una descrizione generale delle categorie di valori mobiliari o di prodotti indicati nel prospetto di base (cfr. i commenti agli articoli che precedono). Le indicazioni contenute nella nota di sintesi relative ai valori mobiliari, all’offerta (in caso di offerta pubblica) o all’ammissione al commercio (in un simile caso) devono essere completate nelle rispettive condizioni definitive o aggiunte alle stesse per una determi- nata offerta pubblica o ammissione al commercio.

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Nelle condizioni definitive possono figurare anche i rischi specifici ai prodotti per un’emissione concreta.

L’ordinanza esige che il prospetto di base comprenda almeno una descrizione generale delle categorie di valori mobiliari o di prodotti indicati nel prospetto di base. Tale descrizione può consistere, ad esempio, nella menzione delle categorie contenute nella «Swiss Derivative Map» dell’Associazione Svizzera per prodotti strutturati (ASPS). Se al momento dell’emissione concreta deve essere offerta o ammessa al commercio una categoria di prodotti diversa da quelle indicate nel prospetto di base, tale prospetto deve essere completato con un supple- mento.

Capoverso 5

La legge non stabilisce il termine entro il quale devono essere pubblicate e depositate le con- dizioni definitive (e la nota di sintesi completata). In considerazione di eventuali emissioni in- ternazionali in altri mercati e in Paesi con altri fusi orari, dove vigono termini diversi per l’ese- cuzione e il regolamento delle operazioni, si è rinunciato volutamente a indicare un termine in giorni. L’ordinanza precisa dunque soltanto che le condizioni definitive devono essere pubbli- cate e depositate presso l’organo di verifica il prima possibile, una volta disponibili le indica- zioni definitive, mentre nel caso di un’ammissione al commercio al più tardi al momento dell’ammissione al commercio dei valori mobiliari in questione conformemente all’articolo 64 LSerFi.

Art. 56 Condizioni definitive a complemento del prospetto di base

Capoversi 1 e 2

Le aggiunte relative all’emittente non dovrebbero figurare nelle condizioni definitive, bensì in supplementi formali. Questa eccezione (volta a garantire un rapido «time to market») si applica anche al relativo supplemento al prospetto di base per i valori mobiliari che beneficiano di un’eccezione all’obbligo di verifica ex ante secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi. All’origine di questo disciplinamento vi è la volontà di non discriminare gli emittenti che utilizzano un prospetto di base le cui informazioni disponibili pubblicamente devono essere soltanto com- pletate o aggiornate rispetto agli emittenti che documentano in un unico prospetto un’emis- sione per la quale possono far valere un’eccezione all’obbligo di verifica ex ante.

Sezione 3: Agevolazioni

Art. 57

Capoverso 1

Secondo l’articolo 47 LSerFi il Consiglio federale può stabilire agevolazioni riguardo all’obbligo di pubblicazione del prospetto. L’uso del termine «agevolazioni» al posto di «eccezioni» indica che esse non possono essere tali da ammettere, in definitiva, un’eccezione all’obbligo di pub- blicare un prospetto. Inoltre, le agevolazioni devono piuttosto riferirsi esattamente al contenuto minimo definito negli schemi di cui agli allegati 1–5. Per ulteriori informazioni si rimanda al commento all’allegato 1.

Le agevolazioni costituiscono soprattutto delle possibilità di ridurre il contenuto del prospetto per le piccole e medie imprese (PMI; art. 47 cpv. 1 LSerFi) nonché per gli emittenti che sono regolarmente presenti sul mercato dei capitali e per gli emittenti i cui valori mobiliari sono am- messi al commercio presso una sede di negoziazione svizzera o una sede di negoziazione estera riconsciuta e che sono generalmente conosciuti per la loro capitalizzazione di mercato

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(WKSI, cfr. art. 47 cpv. 2 lett. c LSerFi). Per quanto concerne i WKSI, la legge menziona espli- citamente soltanto le sedi di negoziazione estere. L’utilizzo della locuzione «in particolare» all’articolo 47 capoverso 2 LSerFi chiarisce tuttavia che l’elenco non è esaustivo. L’estensione del campo d’applicazione della disposizione alle sedi di negoziazione svizzere è opportuna, non da ultimo in considerazione dell’importanza centrale della SIX Swiss Exchange.

Capoverso 2

I criteri per le PMI sono già stabiliti nella legge. L’ordinanza si limita pertanto a definire i WKSI. Si considerano emittenti che offrono regolarmente al pubblico valori mobiliari gli emittenti che al momento dell’offerta pubblica o dell’ammissione al commercio dei valori mobiliari in que- stione soddisfano cumulativamente le condizioni del presente capoverso, ovvero figurano, con i loro titoli di partecipazione, da almeno due anni nell’indice di riferimento svizzero e hanno in essere titoli di credito per un valore nominale complessivo corrispondente ad almeno un mi- liardo di franchi. L’indice di riferimento svizzero, ovvero attualmente il Swiss Market Index (SMI), il principale indice azionario («blue-chip») della Svizzera, garantisce un certo volume e una certa liquidità. L’integrazione in tale indice fa presuppore che l’emittente in questione è prevalentemente caratterizzato da un azionariato diffuso e quindi ampiamente conosciuto. La limitazione a un indice di riferimento svizzero è giustificata soprattutto dal fatto che la LSerFi mira a proteggere il mercato dei capitali svizzero e gli investitori in Svizzera. Tuttavia, il rico- noscimento liberale dei prospetti esteri e la possibilità di includere le informazioni mediante rimando dovrebbe consentire agli emittenti esteri o ammessi al commercio presso una sede di negoziazione estera di emettere pubblicamente valori mobiliari in Svizzera o di ammetterli al commercio. La definizione di WKSI è ulteriormente limitata dal fatto che anche per i titoli di credito in essere è previsto un determinato importo. Questo criterio deve agire da elemento correttivo del semplice parametro della capitalizzazione azionaria, che può essere sottoposto a oscillazioni anche a causa di circostanze esterne (ad es. bolle speculative). Il termine «cor- rispondente» chiarisce che anche i titoli di credito in altre valute sono rilevanti e devono essere considerati nel calcolo del suddetto criterio. Conformemente all’articolo 44 capoverso 4 OSerFi per i valori non espressi in franchi è determinante il tasso di cambio comunicato dalla BNS. Se questo tasso di cambio non è disponibile, è possibile basarsi sul tasso di cambio di una banca svizzera rilevante nelle operazioni in cambi.

Nel caso dei WKSI le informazioni che potrebbero influenzare i corsi si diffondono in maniera relativamente rapida sul mercato grazie ai media. Per tenere conto dell’effetto in termini di trasparenza di queste comunicazioni, le pubblicazioni relative a fatti che potrebbero influen- zare i corsi secondo le regole della sede di negoziazione presso la quale sono ammessi al commercio i titoli di partecipazione o di credito che fungono da base per il calcolo della capi- talizzazione di mercato sono considerate supplementi ai sensi dell’articolo 56 LSerFi e auto- maticamente approvate (cfr. art. 70 cpv. 3). Tuttavia, queste pubblicazioni relative a fatti che potrebbero influenzare i corsi devono essere depositate e pubblicate contestualmente alla no- tificazione all’organo di verifica competente esattamente come i supplementi.

Una disposizione specifica a livello di ordinanza sulle agevolazioni per le cosiddette «small caps» (art. 47 cpv. 2 lett. a LSerFi) non è necessaria. Da un lato, le PMI sono già definite nella legge, dall’altro, non esistono indicatori consolidati sul piano internazionale o in Svizzera per una definizione pertinente delle «small caps». Dal momento che si basano fondamentalmente sugli emittenti medi, i requisiti relativi al prospetto previsti negli schemi non dovrebbero osta- colare eccessivamente le imprese più piccole (ad es. anche per quanto concerne la presenta- zione del governo d’impresa).

Capoverso 3

Per contro, le agevolazioni menzionate nel presente articolo possono essere richieste anche dai garanti o dai prestatori di cauzioni che adempiono le condizioni vigenti per gli emittenti.

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Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale L’eccezione generale all’obbligo di pubblicare un prospetto prevista per i valori mobiliari offerti soltanto a clienti professionali (art. 36 cpv. 1 lett. a LSerFi) dovrebbe applicarsi per analogia anche agli investimenti collettivi di capitale. Questo principio è formulato anche nel commento all’articolo 52 e seguente LSF del messaggio (dove si presuppone che le eccezioni di cui all’ar- ticolo 36 LSerFi valgano anche per gli investimenti collettivi di capitale). Si può pertanto pre- sumere che la FINMA si avvalga della sua competenza secondo l’articolo 50 LSerFi e che esenti gli investimenti collettivi di capitale dall’obbligo di pubblicazione del prospetto nel caso in cui siano offerti soltanto a investitori professionali (ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 e 3ter LICol). Contrariamente alla situazione attuale, in virtù della legge la FINMA accorderà deroghe nell’or- dinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA; RS 951.312) anziché mediante de- cisioni individuali.

Art. 58

Capoversi 1, 3 e 4

I capoversi 1, 3 e 4 dell’articolo 58 proposto nell’ordinanza corrispondono essenzialmente alla formulazione dell’articolo 106 OICol. L’articolo 106 capoverso 1 secondo periodo OICol non viene ripreso nell’OSerFi poiché tale disposizione figura già all’articolo 48 capoverso 2 della legge.

Capoverso 2

Gli articoli 48–50 LSerFi non comprendono i requisiti specifici dei prodotti previsti da norme speciali, come quelle della LICol, dell’OICol o dell’OICol-FINMA. Se del caso, queste ulteriori indicazioni devono essere completate dai partecipanti al mercato nei prospetti redatti secondo la LSerFi per gli investimenti collettivi di capitale.

Capoverso 5

Il capoverso corrisponde essenzialmente alla regolamentazione dell’articolo 102 OICol.

L’obbligo di approvazione in quanto tale rimane disciplinato all’articolo 71 LICol e nell’OICol.

Sezione 5: Verifica del prospetto

Art. 59 Verifica della completezza

Capoverso 1

Dagli obblighi legali dell’organo di verifica risulta che tale organo non deve decidere se sussiste o meno un obbligo di verifica. Di conseguenza, anche i prospetti relativi a offerte pubbliche che non sono soggetti ad alcun obbligo di verifica potrebbero essere sottoposti (facoltativa- mente) a tale organo per verifica (ad es. perché rientrano in una delle eccezioni di cui all’art.

36 o 37 LSerFi).

Questa disposizione dell’ordinanza precisa che la verifica della completezza del prospetto da parte dell’organo di verifica si limita alla verifica dell’«osservanza formale» delle prescrizioni («rule check»). Gli organi di verifica non sono tenuti a verificare se sono disponibili altre infor- mazioni sull’emittente e se queste devono essere fornite per evitare che il prospetto risulti fuorviante. L’ordinanza lo sottolinea chiaramente. Non è inoltre necessario precisare i concetti di coerenza e comprensibilità a livello di ordinanza, dal momento che sono già perlopiù comu- nemente comprensibili.

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Capoverso 2

Sui documenti approvati occorre apporre in un punto ben visibile il nome dell’organo di verifica e la data dell’approvazione affinché il cliente possa sapere rapidamente se un prospetto corri- sponde all’ultima versione approvata e se può confrontarlo con quello depositato presso l’or- gano di verifica. Tra i documenti approvati rientrano i prospetti e i supplementi soggetti all’ob- bligo di approvazione.

Ciascun organo di verifica sviluppa una propria prassi in relazione alla verifica dei prospetti, in particolare per quanto concerne i requisiti, le agevolazioni e le possibilità di riduzione del con- tenuto previsti nella legge e nella presente ordinanza, compresi i relativi schemi. Gli organi di verifica devono pubblicare e aggiornare regolarmente questa prassi.

Art. 60 Prospetti da sottoporre a verifica dopo la pubblicazione

Capoversi 1 e 2

L’elenco dei valori mobiliari dell’allegato 7 il cui prospetto deve essere sottoposto a verifica soltanto dopo la pubblicazione secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi si basa sulla neces- sità di garantire, per tali valori mobiliari, un rapido accesso al mercato («time to market») sal- vaguardando la protezione degli investitori. Una domanda fluttuante, le oscillazioni dei tassi d’interessi o altre condizioni quadro fanno emergere tale necessità, in particolare per le obbli- gazioni di prestito e altri prodotti strutturati nonché per i prodotti che vengono collocati, come i prestiti.

Per garantire che mediante le obbligazioni a opzione, le obbligazioni convertibili, le «manda- tory convertible notes», i «contingent convertible bond» e altri strumenti legati ai fondi propri non possano essere collocati indirettamente o ammessi al commercio le azioni o altri valori mobiliari esenti dall’obbligo di pubblicare un prospetto, l’ordinanza richiede inoltre che questi strumenti si riferiscano a valori mobiliari già ammessi al commercio al momento dell’offerta pubblica o della richiesta di ammissione al commercio. In questo modo si assicura la coerenza di questa disposizione con l’eccezione all’obbligo di pubblicare un prospetto secondo l’arti- colo 38 LSerFi.

Anche per i prodotti strutturati è altrettanto fondamentale un accesso rapido al mercato. Inoltre, in caso di offerta pubblica, la protezione degli investitori è garantita dalla pubblicazione di un foglio informativo di base (art. 66 in combinato disposto con l’art. 58 LSerFi). Nella prassi la maggior parte dei prodotti strutturati è emessa nell’ambito di un programma di emissione, ov- vero redigendo un prospetto di base le cui condizioni definitive non devono essere sottoposte a verifica (cfr. art. 45 cpv. 4 LSerFi).

Capoverso 3

Il termine per l’inoltro del prospetto da sottoporre a verifica è fissato a due mesi e si basa sulla prassi consolidata della SIX relativa all’inoltro del prospetto di quotazione dopo l’ammissione al commercio.

Art. 61 Organo di verifica competente per il deposito

Capoverso 1

Conformemente all’articolo 64 capoverso 1 lettera a LSerFi il prospetto deve essere deposi- tato presso l’organo di verifica dopo la sua approvazione o il suo riconoscimento. L’ordinanza stabilisce che il prospetto deve essere depositato presso l’organo di verifica che lo ha appro- vato e che è competente per l’approvazione di eventuali supplementi. In tal modo gli investitori sanno dove è depositato il prospetto nel suo insieme.

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Capoversi 2 e 3

Per il deposito non sono previsti requisiti severi. Può avvenire in forma elettronica. Spetta all’organo di verifica competente decidere se il deposito può avvenire via e-mail o tramite ca- ricamento (upload), fermo restando che devono essere proposte soluzioni pratiche anche agli offerenti esteri il cui prospetto è considerato automaticamente riconosciuto.

Capoverso 4

Occorre assicurarsi che gli investitori e gli offerenti sappiano dove sono depositati o dove de- vono essere depositati le condizioni definitive o i supplementi ai prospetti e che la verifica dei supplementi può essere effettuata in modo efficace.

L’ordinanza stabilisce pertanto che le condizioni definitive devono essere depositate presso l’organo di verifica dove è depositato il prospetto (di base). Nel caso dei prospetti di cui all’ar- ticolo 43 capoverso 1 lettere a e b tale organo corrisponde a quello che ha anche approvato il prospetto (di base).

Art. 62 Conferma della disponibilità delle informazioni più importanti

Capoverso 1

La legge non precisa come e a chi deve essere confermata la disponibilità delle informazioni più importanti. Poiché in linea di principio l’obbligo di pubblicare un prospetto deve essere adempiuto dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione al commercio, la conferma deve essere trasmessa a questi soggetti. Affinché la prova dell’avvenuta conferma possa es- sere fornita successivamente anche all’organo di verifica, la conferma deve essere trasmessa in una forma che ne consenta la prova per testo (e-mail, lettera ecc.). Essa costituisce soltanto una conferma «formale», che di norma può essere trasmessa direttamente dopo una verifica dell’osservanza delle prescrizioni (almeno riguardo alle informazioni che sono essenziali per l’investitore nel caso concreto), e non una conferma materiale del fatto che non manca alcuna informazione essenziale (la banca non può rilasciare una simile dichiarazione).

Capoverso 2

Le banche o le società di intermediazione mobiliare devono confermare la disponibilità delle informazioni più importanti. La conferma riguarda unicamente le informazioni più importanti sull’emittente, sul garante o sul prestatore di cauzioni e sui valori mobiliari.

Per informazioni più importanti s’intendono le informazioni definite nei pertinenti schemi e im- portanti per la decisione di investimento degli investitori. Lo schema corrispondente funge quindi da base per la valutazione. È possibile derogare ai requisiti minimi previsti nello schema se le informazioni non sono rilevanti per la decisione di investimento (ad es. approvazioni in virtù delle quali sono emessi i valori mobiliari, ISIN ecc.) o se per loro natura non possono ancora essere disponibili (ad es. informazioni sui prezzi, ricavo netto ecc.). Questo deve di- pendere dalla possibilità, da un lato, di finalizzare il prospetto e di inoltrarlo per verifica all’or- gano di verifica e, dall’altro, di rendere accessibili queste informazioni su richiesta degli inve- stitori. L’ordinanza stabilisce pertanto che è possibile appellarsi alla presente disposizione soltanto se queste informazioni sono accessibili al pubblico o se possono essere rese acces- sibili.

Capoverso 3

Per gli emittenti i cui titoli di partecipazione o titoli di credito sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione svizzera o una sede di negoziazione estera riconosciuta secondo l’articolo 38 capoverso 1 lettera c LSerFi (soltanto mercati regolamentati), si presume che le

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informazioni più importanti relative all’emittente siano disponibili. Dal momento che le sedi di negoziazione svizzere possono definire requisiti differenti in materia di trasparenza (succes- siva) per i diversi segmenti di negoziazione, vi è la possibilità che tali sedi stabiliscano la non applicabilità della presunzione per singoli segmenti. Questa disposizione è conforme all’arti- colo 48, che consente una differenziazione dei segmenti di negoziazione in base alla traspa- renza per il riconoscimento delle sedi di negoziazione estere da parte di una sede di negozia- zione svizzera o di un organo di verifica.

Di conseguenza, se le condizioni di emissione sono disponibili ma non contengono le informa- zioni sui prezzi, le banche o le società di intermediazione mobiliare possono generalmente fornire una conferma per questi emittenti affinché possa essere avviata l’offerta pubblica dei prestiti. Al riguardo sono fatte salve circostanze o requisiti particolari della banca o della so- cietà di intermediazione mobiliare. Gli altri emittenti devono di norma mettere a disposizione tutti i documenti contenenti le informazioni richieste per il prospetto. È quindi possibile dero- gare formalmente, in maniera consapevole, al «prospetto» che deve essere verificato ex post dall’organo di verifica.

In ogni caso devono essere osservate le norme sulla pubblicità ad hoc. Se, conformemente a queste regole, ottiene una proroga per la comunicazione delle informazioni, l’emittente non può beneficiare di questa regolamentazione.

Capoverso 4

La conferma di cui al presente articolo deve essere inoltrata all’organo di verifica unitamente al prospetto da sottoporre a verifica.

Occorre inoltre precisare che il rimando all’articolo 120 LICol contenuto nell’articolo 51 capo- verso 3 LSerFi comprende naturalmente anche l’eccezione relativa ai trattati internazionali di cui all’articolo 122 LICol.

Sezione 6: Supplementi al prospetto

Art. 63 Obbligo

I supplementi al prospetto approvato garantiscono agli investitori e agli acquirenti di poter ba- sare la loro decisione di investimento su tutte le informazioni rilevanti, in particolare su quelle che emergono dopo la pubblicazione del prospetto e prima della chiusura dell’offerta o dell’av- vio del commercio presso una sede di negoziazione.

Capoversi 1 e 2

Una nuova circostanza è soltanto un nuovo fatto emerso o constatato. Se emergono o si rea- lizzano fatti previsti nel prospetto o nelle condizioni definitive (ad es. definizione di informazioni sui prezzi, opzione greenshoe o altre possibilità di aumento del capitale, approvazioni degli azionisti ecc.), tali fatti non sono nuovi. Semplici voci, stime degli utili di terzi, idee, varianti di pianificazione, intenzioni o previsioni che si fondano soltanto su aspettative o speranze e non essenzialmente su accadimenti concreti non sono da considerarsi fatti.

Per circostanze nuove che possono influenzare sensibilmente la valutazione dei valori mobi- liari si intendono unicamente gli eventi che in base alle circostanze specifiche del caso con- creto sono in grado di influenzare sensibilmente la decisione di investimento del partecipante medio al mercato. Esiste a questo riguardo una certa attinenza con gli obblighi di comunica- zione applicabili alle sedi di negoziazione, ad esempio gli obblighi di notifica ad hoc. Se i valori mobiliari di un’emittente sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione sviz- zera o estera le cui norme prevedono un obbligo di comunicazione per i fatti che potrebbero

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influenzare i corsi, secondo tali norme i fatti soggetti a un obbligo di comunicazione fanno sorgere in ogni caso l’obbligo di pubblicare un supplemento per garantire una simmetria delle informazioni.

Capoverso 3

Secondo l’articolo 56 capoverso 4 LSerFi l’organo di verifica tiene un elenco dei fatti che non rendono necessaria un’approvazione del supplemento. Per gli offerenti e le persone che chie- dono l’ammissione al commercio è rilevante l’elenco dell’organo di verifica che ha approvato il prospetto. Di regola i nuovi fatti che non dipendono da un’intenzione dell’emittente non devono essere approvati. Neppure la pubblicazione di indicatori finanziari nuovi o aggiornati dovrebbe normalmente essere soggetta all’obbligo di approvazione, dato che l’organo di verifica di solito non è in grado di verificare questi supplementi. Nemmeno i cambiamenti a livello di personale in seno a un organo direttivo (consiglio di amministrazione, direzione ecc.) o la riduzione di un numero piuttosto elevato di posti di lavoro dovrebbero essere di per sé sufficienti a far sorgere l’obbligo di approvazione. Diversa è in genere la situazione se si tratta di modifiche della strut- tura soggette all’obbligo di pubblicazione del supplemento (fusioni, acquisizioni ecc.), di nuove controversie o nuovi procedimenti oppure di cambiamenti nell’andamento degli affari.

L’approvazione del prospetto riguarda sempre la versione finale dello stesso. Lievi modifiche dell’ultima ora (perlopiù di carattere tecnico) possono essere apportate al prospetto anche dopo l’approvazione ma prima del deposito e della pubblicazione ed essere approvate dall’or- gano di verifica senza che sia necessario pubblicare un supplemento e che il termine di sette giorni civili inizi a decorrere.

Conformemente all’articolo 56 capoverso 2 LSerFi un nuovo fatto deve essere notificato all’or- gano di revisione immediatamente dopo che è emerso o constatato. È superfluo introdurre una disposizione che dia una definizione del termine «immediatamente», poiché il termine di sot- toscrizione è prorogato di due giorni in virtù dell’articolo 56 capoverso 5 LSerFi. L’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione al commercio hanno dunque tutto l’interesse ad adempiere al più presto l’obbligo di pubblicazione del supplemento. Sulla scadenza precisa possono peraltro influire anche altri obblighi di notifica (ad es. quelli ad hoc).

Capoverso 4

Se l’avvio del commercio presso la pertinente sede di negoziazione permette di determinare con precisione la fine dell’obbligo di pubblicazione del prospetto, la chiusura di un’offerta pub- blica non consente di stabilire la fine di tale obbligo con altrettanta precisione. Si è quindi prov- veduto ad elaborare una soluzione appropriata per ogni singolo caso, secondo la quale un’of- ferta pubblica è considerata definitivamente chiusa ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 LSerFi quando è chiusa conformemente all’intenzione dell’offerente e a quella delle banche e società di intermediazione mobiliare direttamente coinvolte nell’offerta.

Capoverso 5

L’obbligo di comunicazione di fatti che potrebbero influenzare i corsi secondo il capoverso 1 deve evitare notificazioni o pubblicazioni multiple, poiché queste potrebbero ritardare la divul- gazione dell’informazione sul mercato. Per i WKSI (secondo l’art. 57 cpv. 2) si prevede dunque di considerare come un supplemento automaticamente approvato ogni loro pubblicazione con- tenente fatti che potrebbero influenzare i corsi, purché la pubblicazione sia conforme alle re- gole di una sede di negoziazione presso cui i titoli di partecipazione o quelli di credito che fungono da base per il calcolo della capitalizzazione di mercato sono ammessi al commercio. Queste comunicazioni devono poi essere depositate soltanto contestualmente alla notifica- zione all’organo di verifica ed essere pubblicate come il prospetto. Per la proroga del termine dell’offerta è applicabile l’articolo 56 capoverso 5 LSerFi.

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Tra l’altro, la previgente normativa sulle emissioni a rubinetto (ovvero almeno due distinte emissioni di strumenti finanziari di una categoria e/o classe simile in un periodo di dodici mesi) di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, contenuta nell’articolo 9 paragrafo 3 della direttiva 2003/71/CE24 (direttiva relativa al prospetto), è ripresa nel regolamento relativo al pro- spetto, ma non nella stessa forma. In considerazione di questa evoluzione, si rinuncia a preci- sare nell’ordinanza l’articolo 55 capoverso 2 LSerFi.

Art. 64 Notificazione

La legge non indica come bisogna notificare un supplemento. Il presente articolo stabilisce pertanto che la notificazione avviene sotto forma di richiesta di approvazione (per i supplementi soggetti a tale obbligo) o di deposito (per i supplementi non soggetti all’obbligo di approva- zione). Nel caso di supplementi soggetti all’obbligo di approvazione la notificazione è effettiva soltanto quando è stato inoltrato il supplemento completo da sottoporre a verifica. Con questo inoltro decorre anche il termine di sette giorni civili al massimo di cui all’articolo 56 capoverso 3 LSerFi.

I supplementi che non devono essere approvati, compresi quelli di cui all’articolo 63 capo- verso 5, devono essere soltanto depositati. Il deposito deve essere effettuato presso l’organo di verifica dove è depositato il prospetto.

Dal momento che i prospetti considerati automaticamente riconosciuti non sono sottoposti ad alcuna verifica, bensì soltanto annunciati e depositati (art. 70 cpv. 4), per i supplementi ci si basa sul deposito obbligatorio al fine di determinare la competenza relativa a questi prospetti esteri secondo l’articolo 43 capoverso 1 lettera c.

Art. 65 Rettifica

Per l’approvazione di supplementi soggetti all’obbligo di approvazione la legge prevede un termine di sette giorni civili al massimo. Quest’ultimo non deve ricominciare a decorrere per ogni commento al supplemento. Un’informazione tempestiva riveste un interesse fondamen- tale per il mercato e l’offerente ha tutto l’interesse affinché il termine di sottoscrizione scada rapidamente. Il termine per mettere a norma un supplemento dovrebbe quindi essere breve. La necessità di un’informazione rapida è più forte nel caso di un’offerta pubblica che di una mera ammissione al commercio. Per questa ragione sono previsti due termini massimi diffe- renti per la rielaborazione di un supplemento.

Art. 66 Pubblicazione

Al fine di garantire l’uniformità, l’iscrizione nell’elenco dell’organo di verifica e la pubblicazione del supplemento devono avvenire nella stessa forma prevista per il prospetto, conformemente a quanto sancito all’articolo 66.

Art. 67 Completamento della nota di sintesi

Nel caso di un supplemento le note di sintesi devono essere aggiornate soltanto se conten- gono informazioni che riguardano il supplemento. A seconda del grado di dettaglio della nota di sintesi, è possibile che non sia necessario apportare alcuna modifica al supplemento. In questo caso spetta all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione al commercio valutare se in assenza di un completamento la nota di sintesi sarebbe suscettibile d’indurre in errore, inesatta o contraddittoria rispetto al supplemento al prospetto.

24 Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la di- rettiva 2001/34/CE, GU L 345 del 31.12.2003, pagg. 64–89.

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Sezione 7: Procedura di verifica

Art. 68 Decorrenza del termine

Il termine inizia a decorrere quando all’organo di verifica sono pervenuti tutti i documenti da sottoporre a verifica. Il prospetto non deve contenere lacune importanti. Un prospetto può con- siderarsi completo e quindi far scattare la decorrenza del termine soltanto se l’organo di veri- fica ha ricevuto tutte le parti eventuali di cui all’articolo 44 LSerFi e i rimandi eventuali di cui all’articolo 42 LSerFi.

Per quanto riguarda i termini, bisogna tener presente che alla procedura dell’organo di verifica sono applicabili le disposizioni della PA. In linea di principio per tale procedura potrebbe valere anche la sospensione dei termini di cui all’articolo 22a PA. Una sospensione dei termini non è però opportuna per il funzionamento del mercato. Nell’ambito della loro attività di emissione gli emittenti vogliono poter reagire rapidamente ai cambiamenti che intervengono sul mercato e lanciare un’offerta. L’organo di verifica può dunque rinunciare unilateralmente alla sospen- sione dei termini prevista all’articolo 22a PA. Per ragioni di trasparenza deve comunicare un’eventuale rinuncia in modo adeguato.

Art. 69 Nuovi emittenti

Capoversi 1 e 2

Un emittente è da considerarsi nuovo quando per tre anni non ha inoltrato alcun prospetto all’organo di verifica al quale inoltra il prospetto da sottoporre a verifica. In questo caso il pre- detto organo dispone di un termine di 20 giorni civili per verificare il prospetto. Quando ad esempio l’emittente lancia ogni anno un nuovo programma o, per altri motivi, pubblica regolar- mente un prospetto, l’organo di verifica ha familiarità con tale emittente e i suoi prospetti e quindi si può presumere che per la verifica occorra meno tempo che nel caso di un nuovo emittente secondo la definizione data in precedenza. La normativa si rifà all’articolo 27 del regolamento aggiuntivo della SIX relativo alla quotazione di prestiti. Tuttavia, mentre questa disposizione è applicabile unicamente ai prestiti, il presente articolo vale per tutti i tipi di valori mobiliari.

L’articolo 69 definisce in quest’ottica quando l’emittente è da considerarsi nuovo ai sensi dell’articolo 53 capoverso 5 LSerFi nel caso di una verifica ex ante del suo prospetto e quindi quando trova applicazione il termine massimo di 20 giorni civili. Se si tratta di una verifica ex post secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi, nella prassi la durata del termine ha una rile- vanza minore per l’emittente e non deve essere stabilita nell’ordinanza. In linea di massima per le verifiche ex post si applica il termine di 10 giorni civili previsto dall’articolo 53 capo- verso 4 LSerFi, a meno che non si tratti di un nuovo emittente. Gli organi di verifica e gli emit- tenti devono poter convenire un termine superiore a 10 giorni civili per evitare di aumentare inutilmente i requisiti operativi posti agli organi di verifica.

Secondo la normativa proposta un emittente non è da considerarsi nuovo se nei tre anni pre- cedenti ha inoltrato per verifica un prospetto all’organo di verifica pertinente oppure se al mo- mento della presentazione della richiesta, i valori mobiliari da lui emessi o garantiti sono am- messi al commercio presso una sede di negoziazione svizzera.

Al fine di tenere conto delle situazioni in cui a causa dell’imposta preventiva o per altri motivi un’emissione deve essere effettuata ad esempio da una società (veicolo) indipendente e quest’ultima inoltra il nuovo prospetto, i capoversi 1 lettere a e b («o da lui garantiti») e 2 («ga- rantiti da un terzo») fanno riferimento in alternativa anche a un prestatore di cauzioni. In questo modo un emittente che in passato ha ad esempio fatto da garante per valori mobiliari emessi

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da altre società e che ora intende emettere valori mobiliari propri può far valere il termine breve di 10 giorni civili di cui all’articolo 53 capoverso 4 LSerFi (cpv. 1). Questo vale anche per le emissioni effettuate da una nuova società mediante un prestatore di cauzioni conosciuto (cpv. 2).

Capoverso 3

La disposizione precisa come deve essere calcolato il periodo di 3 anni di cui all’articolo 69 capoverso 1 lettera a: secondo la normativa proposta è determinante il momento (e i 3 anni precedenti) in cui il prospetto completo è sottoposto per la prima volta alla verifica ex ante da parte del pertinente organo di verifica.

Art. 70 Verifica e riconoscimento di prospetti esteri

Per la verifica e il riconoscimento di prospetti esteri si segue la procedura ordinaria adottata anche per i prospetti svizzeri. Di conseguenza ai prospetti esteri così riconosciuti si applicano anche le altre disposizioni del capitolo 1 del titolo terzo della legge, in particolare quelle sulla validità, sull’obbligo di pubblicare un prospetto, sul deposito e sulla pubblicazione come pure le relative disposizioni dell’ordinanza.

Per i prospetti esteri che adempiono le condizioni per un riconoscimento automatico secondo l’articolo 54 capoversi 2 e 3 LSerFi è superfluo introdurre regole procedurali, dato che questi prospetti e i relativi supplementi sono considerati riconosciuti a tutti gli effetti. Tuttavia, essi devono essere annunciati, depositati, pubblicati e messi a disposizione dall’offerente al più tardi al momento dell’apertura dell’offerta pubblica in Svizzera o dalla persona che chiede l’ammissione al commercio al più tardi al momento dell’ammissione al commercio dei relativi valori mobiliari presso una sede di negoziazione svizzera (cfr. le pertinenti disposizioni dell’art. 64 LSerFi).

L’elenco degli ordinamenti giuridici o dei Paesi riconosciuti è compilato sulla base di criteri che garantiscono un livello di trasparenza comparabile. La compilazione dell’elenco è di compe- tenza dell’organo di verifica. Se gli ordinamenti giuridici o i Paesi in questione prevedono stan- dard differenti o se fanno distinzione tra mercati regolamentati e mercati non regolamentati, bisogna definire ulteriori elementi per il riconoscimento al fine di garantire l’obiettivo di prote- zione.

Sezione 8: Organo di verifica

Art. 71 Domanda di abilitazione

Capoverso 1

L’esercizio dell’attività dell’organo di verifica presuppone il rilascio dell’abilitazione da parte della FINMA. A tal fine, il richiedente deve presentare per tempo, prima dell’inizio dell’attività prevista, una pertinente domanda di abilitazione alla FINMA e fornire la prova di essere in grado, in termini organizzativi, di risorse umane e finanziarie, di assolvere durevolmente la funzione di un organo di verifica per i prospetti.

La FINMA rilascia l’abilitazione all’esercizio dell’attività di organo di verifica se tutti i requisiti definiti nella legge e nell’ordinanza sono adempiuti al momento dell’abilitazione e se il richie- dente può garantire che le prescrizioni legali siano rispettate anche durevolmente.

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Le indicazioni e i documenti contenuti nella domanda devono permettere alla FINMA di valu- tare l’adempimento da parte dei richiedenti delle condizioni di abilitazione e degli obblighi ap- plicabili nei singoli casi. Essi comprendono le indicazioni sul luogo della direzione effettiva (comprese eventuali succursali), sull’organizzazione interna (compresi gli statuti e i regola- menti di organizzazione), sulla conduzione dell’impresa e sui controlli pianificati delle attività, sulle persone incaricate della gestione che devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile e su un’eventuale delega di attività a terzi.

Capoverso 2

L’organo di verifica e le persone incaricate della gestione di tale organo devono offrire la ga- ranzia di un’attività irreprensibile, godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche pro- fessionali necessarie alla funzione. Pertanto la domanda di abilitazione deve contenere le in- dicazioni che secondo la prassi devono essere fornite alla FINMA per la verifica della suddetta garanzia. I requisiti menzionati corrispondo a quelli definiti in generale nelle leggi sui mercati finanziari per le persone che devono offrire una siffatta garanzia. Essi si sono rivelati efficaci nella pratica. A questo proposito si rimanda per analogia alla disposizione di esecuzione dell’articolo 7 OIsFi.

Capoverso 3

La FINMA può richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni e indicazioni che ritiene necessarie per esaminare la domanda ed effettuare una valutazione esaustiva.

In virtù delle sue competenze generali in materia di vigilanza conferitele dalla LFINMA, la FINMA può inoltre chiedere in particolare il parere di un esperto indipendente su alcuni aspetti organizzativi, segnatamente in relazione con l’impiego delle tecnologie dell’informazione. I co- sti per l’esperto incaricato sono a carico dell’organo di verifica.

Art. 72 Vigilanza da parte della FINMA

L’organo di verifica deve adempire durevolmente le condizioni di abilitazione. Esso sottostà alla vigilanza della FINMA (cfr. art. 3 LFINMA), ma non a una vigilanza continua. La FINMA può verificare in ogni momento l’adempimento delle condizioni di abilitazione. A tal fine, può condurre ad esempio colloqui con organi di verifica, richiedere informazioni e documenti op- pure controllare o far controllare in modo puntuale l’adempimento di una determinata condi- zione di abilitazione. Se constata irregolarità la FINMA può, come per qualsiasi altro assog- gettato alla sua vigilanza, prendere i provvedimenti menzionati agli articoli 29–37 LFINMA per impedire o porre fine a possibili violazioni (cfr. anche art. 52 cpv. 4 LSerFi). Se l’organo di verifica non colma entro un termine adeguato le lacune che mettono a rischio l’adempimento dei compiti, la FINMA può, in ultima ratio, revocare l’abilitazione e trasferirla a un altro organo di verifica.

Capoversi 1 e 2

Il rapporto da inoltrare annualmente deve fornire informazioni sull’attività dell’organo di verifica nonché sulla sua organizzazione. Nella parte del rapporto relativa all’organizzazione l’organo di verifica deve dimostrare di continuare ad adempiere le condizioni di abilitazione. Il rapporto deve fornire altresì informazioni sul bilancio e sul conto economico dell’esercizio precedente. Se figurano in altri rapporti richiesti dal diritto in materia di vigilanza, le pertinenti informazioni possono essere omesse nel rapporto annuale dell’organo di verifica. Quest’ultimo deve inoltre indicare come sono avvenuti il coordinamento e la collaborazione con eventuali altri organi di verifica durante l’esercizio precedente. Ciò concerne in particolare gli ambiti in cui agli organi di verifica è lasciato un certo margine di manovra e il coordinamento e la collaborazione di tali organi è determinante per evitare distorsioni della concorrenza e garantire un’applicazione uniforme del diritto sul mercato finanziario svizzero (cfr. art. 41, 45 e 56 LSerFi).

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Devono anche essere presentate statistiche quantitative sui prospetti svizzeri ed esteri appro- vati, suddivise per tipo di strumento finanziario, ed eventuali sfide che l’organo di verifica dovrà affrontare nell’esercizio successivo, indicando ad esempio il numero di decisioni dell’organo di verifica che sono state impugnate o i procedimenti giudiziari pendenti. Altre eventuali indica- zioni pertinenti devono essere fornite nel rapporto annuale sull’attività dell’organo di verifica e trasmesse alla FINMA.

Capoverso 3

L’organo di verifica deve comunicare previamente alla FINMA taluni cambiamenti. Questi com- prendono elementi centrali delle condizioni di abilitazione e sono elencati in maniera esaustiva. Dal momento che l’organo di verifica non è sottoposto a una vigilanza prudenziale da parte della FINMA appare opportuno che esso si limiti a comunicare previamente alla FINMA i cam- biamenti e che quest’ultima non li debba approvare, ma ne debba semplicemente prendere atto. La FINMA si riserva tuttavia la facoltà di adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui le condizioni di abilitazione non siano più adempiute.

Art. 73 Luogo della direzione

Capoverso 1

Un esercizio corretto della funzione di un organo di verifica e una vigilanza efficace da parte della FINMA presuppongono che tale organo abbia la propria sede in Svizzera e che sia anche effettivamente diretto dalla Svizzera.

Capoverso 2

In linea di principio l’organo di verifica può scegliere liberamente la sua forma giuridica e la sua organizzazione interna. La legge definisce le condizioni quadro per la sua organizzazione, ma non le disciplina nel dettaglio. L’organo di verifica può ad esempio essere una persona giuridica, ma può anche essere integrato in una persona giuridica esistente che abbia sede in Svizzera, a condizione che l’attività operativa dell’organo di verifica sia effettivamente diretta e svolta dalla Svizzera.

Capoverso 3

Indipendentemente dal modello di organizzazione e dalla forma giuridica scelti dall’organo di verifica, occorre assicurarsi che almeno due persone qualificate siano responsabili dell’attività operativa. In tal modo si garantisce una sostituzione continuativa. Per il corretto esercizio della loro funzione tali persone devono essere domiciliate in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione e assumersene la responsabilità. Devono inoltre disporre delle com- petenze specialistiche e dell’esperienza necessarie per la verifica dei prospetti.

Art. 74 Organizzazione

Capoverso 1

La legge stabilisce (cfr. art. 52 cpv. 2 LSerFi) che l’organo di verifica deve essere organizzato in modo da garantire l’adempimento indipendente dei suoi compiti.

In virtù di questa disposizione legale e analogamente a quanto previsto per gli istituti finanziari autorizzati secondo la LIsFi, l’organo di verifica deve disporre di un’adeguata organizzazione aziendale. L’organizzazione deve essere disciplinata in un regolamento di organizzazione (lett. a). L’organo di verifica deve inoltre impiegare personale in possesso di qualifiche ade- guate per la sua attività (lett. b). Deve poi disporre di un SCI e di un sistema di garanzia della conformità alle norme («compliance») che assicurino e controllino il rispetto delle disposizioni

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legali (come quelle della LSerFi, dell’OSerFi, della PA ecc.). In tal modo si garantisce che le persone che devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile presentino regolarmente all’organismo di vigilanza dell’organo di vigilanza un rapporto sull’attività di quest’ultimo e ne rendano conto. Come altri titolari di un’autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari, anche l’organo di verifica deve prevenire, mediante un’adeguata struttura organizzativa, i con- flitti di interessi, in particolare con unità operative orientate al conseguimento di un utile (lett. d), ad esempio emanando norme in materia di pubblicità e ricusazione nonché un apposito rego- lamento di organizzazione. Se l’organo di verifica è integrato in una persona giuridica esi- stente, le persone incaricate della direzione devono essere separate dal punto di vista funzio- nale e gerarchico dalle altre unità operative orientate al conseguimento di un utile. In tal modo si evitano i conflitti di interessi e si garantisce l’indipendenza. L’organo di verifica deve poter verificare il prospetto senza subire influenza alcuna dalle unità orientate al conseguimento di un utile. La verifica dei vari prospetti deve però poter essere effettuata anche da collaboratori incaricati dell’adempimento di altri compiti, purché ciò non generi alcun conflitto di interessi.

Si deve presumere che l’inoltro del prospetto all’organo di verifica e il deposito dello stesso presso tale organo avvengano perlopiù in forma elettronica nell’ambito di una procedura pub- blica di richiamo. Pertanto, per l’organo di verifica è fondamentale e indispensabile disporre di un’infrastruttura informatica adeguata e di un dispositivo di sicurezza corrispondente (lett. e). Occorre inoltre definire una strategia che garantisca una gestione regolare della continuità operativa affinché in casi di forza maggiore e, in generale, al verificarsi di eventi dannosi la continuità dell’attività possa essere garantita o perlomeno possa essere ripristinata quanto prima l’attività (lett. f).

Art. 75 Delega di attività

Il compito principale dell’organo di verifica consiste nella verifica e nell’approvazione dei pro- spetti. Come nell’UE, dove viene svolto dalle autorità, è un compito di diritto pubblico che, in quanto tale, non può essere delegato a causa delle funzioni sovrane ad esso connesse.

Le attività di importanza secondaria (come la manutenzione informatica o compiti analoghi), che attualmente possono spesso essere svolte correttamente e in modo più efficace da spe- cialisti esterni, devono invece poter essere delegate a terzi qualificati.

La delega di attività presuppone la conclusione di un accordo in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo con il terzo in questione. Al suo interno devono essere definiti esattamente i compiti delegati e disciplinate le competenze e le responsabilità.

Art. 76 Costi dell’abilitazione

La ripartizione dei costi disciplinata in questa disposizione corrisponde al principio generale di cui all’articolo 15 capoverso 1 LFINMA e comprende pertanto anche le procedure che si con- cludono senza una decisione o con un decreto d’abbandono.

Art. 77 Termine di conservazione

Il termine si fonda sulla regolamentazione generale del CO.

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Sezione 9: Emolumenti

Art. 78 Obbligo di pagare gli emolumenti

Secondo la legge la regolamentazione degli emolumenti dell’organo di verifica si basa sull’ar- ticolo 46a LOGA. Sono pertanto applicabili in linea di principio le disposizioni dell’OgeEm che si fondano su questa disposizione.

Art. 79 Aliquote degli emolumenti

La disposizione corrisponde ai principi generali che si applicano agli emolumenti dell’ammini- strazione e si basa sugli articoli 5 e 8 dell’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA; RS 956.122).

4.1.2.2 Foglio informativo di base per strumenti finanziari

Sezione 1: Obbligo

Art. 80 Principio

Analogamente al campo d’applicazione territoriale dell’obbligo di pubblicare un prospetto (cfr. art. 35 cpv. 1 LSerFi) anche l’obbligo di redigere un foglio informativo di base può applicarsi unicamente alle offerte in Svizzera. La presente disposizione lo sancisce espressamente per garantire la certezza del diritto. Pertanto, se offre strumenti finanziari all’estero a partire dalla Svizzera, il fornitore di servizi finanziari non ha l’obbligo di redigere il foglio informativo di base. In questo caso, per quanto attiene alla documentazione destinata al cliente, bisogna rispettare il diritto applicabile nello Stato in cui è offerto lo strumento finanziario (nell’UE ad es. viene richiesto un documento secondo il regolamento PRIIP25).

Il produttore di uno strumento finanziario è per natura la persona che produce o fabbrica tale strumento e che quindi conosce meglio il suo funzionamento e le sue caratteristiche. Questa persona deve quindi essere in grado di definire le condizioni essenziali (il profilo di rischio e di rendimento come pure i costi) e di adeguarle. A seconda della situazione, il garante dello stru- mento finanziario, ossia la persona che mette a disposizione le garanzie, può anche essere il produttore.

Art. 81 Investimenti collettivi di capitale multi-comparto

La presente disposizione riprende il tenore dell’articolo 107b OICol, che resta materialmente invariato ma che viene adeguato sotto il profilo redazionale. La disposizione dell’OICol può quindi essere abrogata.

Art. 82 Investimenti collettivi di capitale con più classi di quote

La presente disposizione riprende il tenore dell’articolo 107c OICol, che resta materialmente invariato ma che viene adeguato sotto il profilo redazionale. La disposizione dell’OICol può quindi essere abrogata.

Art. 83 Contratti di gestione patrimoniale

Questa precisazione si basa sugli articoli 3 capoverso 2 LICol e 3 capoverso 3 OICol (abrogati dalla LSerFi) e ha lo scopo di impedire che l’obbligo di redigere un foglio informativo di base venga eluso attraverso i mandati di gestione patrimoniale a breve termine aventi per oggetto

25 Cfr. in merito il commento che figura al n. 3.1.3.

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soltanto una o poche transazioni. Un contratto di gestione patrimoniale è da considerarsi con- cluso per una lunga durata se concerne un numero illimitato di transazioni.

Art. 84 Terzi qualificati

Spetta al produttore dello strumento finanziario decidere se il terzo incaricato è qualificato per lo svolgimento del compito. Dato che a norma della disposizione di legge il produttore rimane responsabile della completezza e correttezza delle indicazioni contenute nel foglio informativo di base, non si devono fissare inutilmente limiti alla delega. Il terzo deve in particolare avere una conoscenza sufficiente del funzionamento dello strumento finanziario e delle prescrizioni della LSerFi e della LIsFi relative alla redazione del foglio informativo di base.

Art. 85 Versione provvisoria

Una versione provvisoria del foglio informativo di base secondo l’articolo 58 capoverso 4 LSerFi è redatta per gli strumenti finanziari che sono offerti nell’ambito di un’emissione sul mercato primario per essere sottoscritti e per i quali ad esempio i costi non possono ancora essere fissati e possono quindi essere fornite in merito soltanto indicazioni orientative. Nel foglio informativo di base occorre segnalare chiaramente se e quali indicazioni sono orienta- tive. A tal fine, si può ad esempio fornire un intervallo di valori entro cui possono oscillare i costi.

Se dopo essere state fissate definitivamente nella conferma di transazione («trade confirma- tion») le indicazioni orientative si collocano ancora all’interno dell’intervallo di valori fornito e quindi non hanno subito modifiche sostanziali, al termine dell’operazione non occorre redigere un foglio informativo di base adeguato secondo l’articolo 62 capoverso 1 LSerFi. Questo risulta dal senso della legge e non necessita di essere esplicitamente disciplinato. Un foglio informa- tivo di base definitivo deve però essere redatto nel caso di un’offerta successiva destinata ad altri clienti privati.

Sezione 2: Eccezioni

Art. 86 Strumenti finanziari

Capoverso 1

Le obbligazioni convertibili (lett. a) sono considerate, prima della conversione, «valori mobiliari equiparabili ad azioni», poiché si trasformano in titoli di partecipazione non appena sono state annunciate per la conversione. Quest’ultima può essere effettuata ad esempio per il finanzia- mento di imprese utilizzando a tale fine strumenti finanziari ripartiti tra due o più parti contraenti.

I diritti di opzione e i diritti preferenziali di sottoscrizione (lett. b) sono strumenti contemplati dal diritto della società anonima, assegnati agli azionisti esistenti nel caso di un aumento di capi- tale (art. 652b CO) o dell’emissione di obbligazioni convertibili (art. 653c CO) affinché tali azio- nisti siano tutelati contro una diluizione. L’assegnazione dei suddetti diritti non costituisce un’offerta e pertanto non determina l’obbligo di redigere un foglio informativo di base. Tuttavia un diritto di opzione o un diritto preferenziale di sottoscrizione di regola si riferisce soltanto a una frazione di una nuova azione o obbligazione convertibile. Gli azionisti devono quindi ac- quistare ulteriori diritti di opzione o diritti preferenziali di sottoscrizione per poter effettivamente esercitare il loro diritto a nuove azioni o obbligazioni, diversamente i diritti loro assegnati de- cadono. Al fine di evitare ciò, nella maggior parte dei casi questi diritti sono negoziabili. Per le transazioni più significative essi sono addirittura quotati in borsa. In tale contesto i diritti di opzione o i diritti preferenziali di sottoscrizione sono offerti a clienti privati affinché anche questi possano effettivamente esercitare il loro diritto ad acquistare nuove azioni o obbligazioni con- vertibili. Dato che sono di durata piuttosto breve, ovvero di un paio di settimane, e incorporano

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il diritto di acquistare nuove azioni o obbligazioni convertibili, i diritti di opzione e i diritti prefe- renziali di sottoscrizione presentano un profilo di rischio simile a quello delle azioni o obbliga- zioni convertibili sottostanti che sono offerte simultaneamente per la sottoscrizione. Questi strumenti devono quindi essere equiparati alle azioni o alle obbligazioni convertibili, per le quali non sussiste l’obbligo di redigere un foglio informativo di base.

Per l’emissione di opzioni di collaboratori (lett. c) non vi è generalmente un’offerta ai sensi dell’articolo 58 capoverso 1 LSerFi. Queste opzioni costituiscono piuttosto una componente dello stipendio o un compenso supplementare per i collaboratori di un’impresa. Perché l’ob- bligo di redigere un foglio informativo di base non sussista, il diritto di opzione deve riferirsi ai titoli di partecipazione del datore di lavoro o di un’impresa ad esso legata.

La distribuzione di dividendi sotto forma di diritti su azioni (lett. d) non è soggetta all’obbligo di redigere un foglio informativo di base in virtù dell’articolo 59 capoverso 1 LSerFi (offerta di valori mobiliari sotto forma di azioni).

Capoverso 2

Secondo l’articolo 2 lettera c LInFi è fondamentale che il valore del titolo di credito dipenda da uno più sottostanti. Il diritto di disdetta dell’emittente non è di per sé sufficiente a conferire allo strumento finanziario carattere di derivato.

Capoverso 3

Nelle eccezioni vengono elencati i titoli di credito il cui valore, pur basato sui sottostanti, è calcolabile e prevedibile per i clienti privati. La struttura di questi titoli di credito non ha le com- plesse caratteristiche di un derivato. Ad esempio per i prestiti a tasso variabile (lett. a) il tasso di interesse è ricalcolato per il periodo in questione sulla base di un tasso di riferimento (ad es. tasso di interesse del mercato monetario). Per le obbligazioni di prestito che offrono protezione dall’inflazione (lett. b) il tasso di interesse minimo è adeguato al rincaro e aumenta o diminui- sce di conseguenza. Per le obbligazioni zero-coupon (lett. d) il reddito da interessi è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso.

La disposizione non concerne gli swap su valute, le operazioni a termine su valute, gli swap su tassi di interesse e altri contratti su derivati convenuti a livello bilaterale, poiché per essi non deve essere redatto un foglio informativo di base.

Art. 87 Equivalenza dei documenti redatti in virtù di una normativa estera

Il KID secondo il regolamento PRIIP e il Produkteinformationsblatt (foglio informativo sul pro- dotto) in virtù della Wertpapierhandelsgesetz (WpHG; legge tedesca sulla negoziazione di ti- toli) sono considerati equivalenti al foglio informativo di base. Possono essere utilizzati inte- gralmente e senza aggiunte al posto di un foglio informativo di base. A fini di chiarezza bisogna inoltre evidenziare che un offerente può redigere, al posto di un foglio informativo di base secondo la LSerFi, un KID secondo il regolamento PRIIP o un foglio informativo sul prodotto in virtù della WpHG anche per i prodotti svizzeri e anche se tali prodotti saranno offerti esclu- sivamente in Svizzera. Non è necessario un riferimento al mercato dell’UE.

Sezione 3: Contenuto, lingua, presentazione grafica e dimensioni

Art. 88 Contenuto

I requisiti relativi al contenuto di un foglio informativo di base sono menzionati nel modello che figura nell’allegato 9 e negli allegati 10–13.

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Art. 89 Lingua

Capoverso 1

Contrariamente al prospetto, il foglio informativo di base non è soggetto all’obbligo di verifica. È essenziale che tale foglio sia comprensibile per i clienti privati senza che questi debbano ricorrere ad altri ausili. Inoltre i documenti riconosciuti come equivalenti in virtù di una norma- tiva estera devono potere essere utilizzati in Svizzera anche come fogli informativi di base. Per questo motivo, oltre che in una lingua ufficiale, il foglio informativo di base può essere redatto in inglese o nella lingua di corrispondenza del cliente, purché non si tratti di un foglio informa- tivo di base per investimenti collettivi di capitale.

Capoverso 2

La norma speciale secondo cui il foglio informativo di base per investimenti collettivi di capitale non può essere redatto unicamente in inglese è giustificata dall’obiettivo di offrire un livello minimo di protezione agli investitori (privati). Inoltre nella percezione dell’opinione pubblica gli investimenti collettivi di capitale sono prodotti approvati altamente regolamentati che preve- dono anche l’adempimento di requisiti formali elevati. Per gli investimenti provenienti dall’estero questi requisiti sono comunque blandi se raffrontati a quelli applicati a livello inter- nazionale.

Art. 90 Presentazione grafica e dimensioni

La presentazione grafica e le dimensioni del foglio informativo di base devono corrispondere al modello che figura nell’allegato 9. Anche questo modello si basa sulla normativa europea per i fogli informativi di base.

Sezione 4: Verifica e adeguamento

Art. 91

Capoverso 1

Le indicazioni sullo strumento finanziario devono essere verificate a intervalli regolari. Consi- derata la variabilità degli strumenti finanziari, si rinuncia a precisare ulteriormente la periodicità della verifica. Le indicazioni possono cambiare in funzione dello strumento finanziario e del suo profilo di rischio e di rendimento e quindi influire sulla frequenza dell’adeguamento del foglio informativo di base. Quest’ultimo va comunque adeguato in caso di modifiche sostanziali conformemente a quanto sancito dall’articolo 62 capoverso 1 LSerFi.

Capoverso 2

La presente disposizione riprende la normativa specifica ai prodotti relativa alle «informazioni chiave per gli investitori» dell’articolo 77 capoverso 2 LICol (abrogato dalla LSerFi). Anche l’articolo 107d OICol può quindi essere abrogato.

4.1.2.3 Pubblicazione del prospetto

Art. 92 Prospetti

Capoverso 1

Secondo l’articolo 64 capoverso 1 lettera b LSerFi i prospetti approvati o riconosciuti devono essere pubblicati. La pubblicazione o la messa a disposizione del pubblico in Svizzera deve

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essere garantita durante il periodo di validità del prospetto (in linea di principio 12 mesi). Nel caso di una pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) oppure in uno o più giornali (nella prassi questo dovrebbe avvenire raramente), l’accesso attraverso registri è di regola garantito. Inoltre, nel caso della pubblicazione online o della messa a disposizione gratuita presso la sede dell’emittente, il prospetto ed eventuali supplementi devono rimanere accessibili al pubblico. Di solito la messa a disposizione gratuita presso la sede dell’emittente è prevista soltanto quando l’emittente opera come offerente o persona che chiede l’ammis- sione al commercio o partecipa in altro modo all’offerta pubblica o all’ammissione al commer- cio. La possibilità della pubblicazione attraverso la messa a disposizione gratuita presso la sede dell’emittente non può comunque comportare per l’emittente un obbligo concernente le transazioni sul mercato secondario alle quali egli non partecipa.

Capoverso 2

Se per indicare dove sono ottenibili i singoli documenti o i documenti di riferimento ai quali il prospetto rimanda si menziona un sito Internet, quest’ultimo deve essere specificato. È suffi- ciente fornire l’URL principale, senza indicare il collegamento diretto alla pagina («deep link»). Occorre assicurarsi che gli investitori possono accedere facilmente al prospetto e ai singoli documenti dal sito Internet o reperire agevolmente questi documenti. I documenti di riferimento ai quali il prospetto rimanda non devono essere pubblicati sul sito Internet su cui è disponibile il prospetto. Ad esempio il prospetto può essere pubblicato sul sito Internet dell’emittente e per determinati documenti di riferimento quest’ultimo può rinviare ad un altro sito Internet (ad es. www.sec.gov).

Capoverso 3

Secondo l’articolo 64 capoverso 5 LSerFi l’organo di verifica deve tenere un elenco dei pro- spetti approvati. In questo elenco sono compresi anche eventuali supplementi ai prospetti. All’organo di verifica va lasciata la facoltà di decidere la struttura dell’elenco. Questa deve comunque permettere di associare in modo univoco i prospetti a un’offerta pubblica o a un’am- missione al commercio. Questa condizione è soddisfatta ad esempio quando vengono fornite informazioni concernenti l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione al com- mercio, la data di approvazione e quella di deposito, nonché la denominazione dei valori mo- biliari.

Conformemente all’articolo 64 capoverso 5 LSerFi l’elenco deve essere reso disponibile per 12 mesi dall’approvazione del prospetto. Per i prospetti esteri considerati approvati secondo l’articolo 54 capoverso 2 LSerFi non è prevista l’approvazione formale. Il suddetto termine de- corre dal deposito del prospetto presso l’organo di verifica.

Art. 93 Prospetti per investimenti collettivi di capitale

Capoverso 1

Per la pubblicazione del prospetto concernente gli investimenti collettivi di capitale l’articolo 65 capoverso 2 LSerFi prevede l’applicazione per analogia dell’articolo 64 capoversi 3, 4 e 6. La pubblicazione del suddetto prospetto è conforme se avviene sotto forma di documento carta- ceo messo a disposizione gratuitamente secondo l’articolo 64 capoverso 3 lettera b LSerFi presso la sede della direzione del fondo o della società di investimento a capitale variabile (SICAV), della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, della società di investimento a capitale fisso (SICAF) o del rappresentante.

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Capoverso 2

Per il prospetto concernente gli investimenti collettivi di capitale deve sempre essere redatto un unico documento. Questa regola non dovrà essere modificata nemmeno in futuro. Il ri- mando nell’articolo 65 LSerFi all’articolo 64 capoverso 5 non è quindi applicabile.

Art. 94 Modifiche dei diritti connessi ai valori mobiliari

Nell’ordinanza va disciplinata soltanto la comunicazione di modifiche dei diritti connessi ai va- lori mobiliari se vi è un’offerta pubblica sulla base di un prospetto secondo la LSerFi ma non vi è alcuna ammissione al commercio. Questo perché una sede di negoziazione svizzera deve già emanare norme sulla trasparenza successiva in virtù degli articoli 33 e 34 LInFi, che in questo caso garantiscono una pubblicazione successiva. Lo stesso vale per le sedi di nego- ziazione estere riconosciute secondo l’articolo 38 capoverso 1 lettera c LSerFi.

Capoverso 1

Nel caso di una mera offerta di valori mobiliari rivolta al pubblico, la forma o il termine della comunicazione di modifiche dei diritti connessi ai valori mobiliari è prescritta innanzitutto nelle condizioni di emissione o negli statuti. Soltanto in assenza di siffatte regole il capoverso 1 della disposizione dell’ordinanza stabilisce che le modifiche devono essere pubblicate in una delle forme previste dall’articolo 64 capoverso 3 LSerFi, al fine di garantire la possibilità di pren- derne atto.

Capoverso 2

Relativamente al termine della comunicazione (che deve essere per quanto possibile tempe- stiva affinché agli investitori sia garantito l’esercizio dei propri diritti) non è possibile prescrivere nell’ordinanza un quadro generale a causa della molteplicità dei casi possibili.

Se in Svizzera vengono offerti al pubblico valori mobiliari non soggetti all’obbligo di pubblicare un prospetto e se inoltre non vi è alcuna ammissione al commercio presso una sede di nego- ziazione svizzera o una sede di negoziazione estera riconosciuta, non è necessaria una rego- lamentazione per la pubblicazione successiva delle modifiche dei diritti connessi ai valori mo- biliari. Un obbligo di pubblicazione in assenza di una pubblicazione iniziale non sarebbe ragionevole. In questo caso si applicano eventualmente i diritti di informazione definiti nei con- tratti o negli statuti.

4.1.2.4 Pubblicità

Art. 95

Capoversi 1 e 2

Il concetto di pubblicità viene introdotto per la prima volta nel diritto svizzero in materia di pro- spetti. Attualmente soltanto l’articolo 3 LICol cita la pubblicità relativa agli investimenti collettivi di capitale. La Circolare 2013/9 della FINMA «Distribuzione di investimenti collettivi di capitale» definisce la pubblicità come l’impiego di mezzi pubblicitari di qualunque tipo il cui contenuto è finalizzato a offrire determinati investimenti collettivi di capitale. Questa definizione già pre- sente nella dottrina è ripresa in linea di principio nella LSerFi, secondo cui è considerata pub- blicità qualsiasi comunicazione relativa a strumenti finanziari, che è destinata agli investitori e che utilizza qualsiasi tipo di mezzo pubblicitario. Una pubblicità deve servire in sostanza a offrire determinati strumenti finanziari. È quindi anche evidente che non sono di per sé consi- derati pubblicità la pubblicazione di listini o dell’andamento dei corsi, gli articoli o le relazioni di carattere scientifico, le comunicazioni relative a transazioni, gli estratti conto di valori mobiliari,

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la presentazione dello stato patrimoniale, l’inoltro da parte di un fornitore di servizi finanziari delle comunicazioni di un emittente a clienti esistenti (relative ad es. alle assemblee generali e ai corrispondenti inviti), le spiegazioni o la consulenza fornite ai clienti dal consulente alla clientela, gli articoli nella stampa specializzata, i corsi di formazione e altre comunicazioni si- mili. Le pubblicazioni sponsorizzate possono tuttavia, a seconda dei casi, essere considerate pubblicità, se il loro contenuto serve ad offrire determinati strumenti finanziari. Questo viene chiaramente precisato nel capoverso 2. Sono fatte salve le pratiche di elusione.

L’obbligo di rendere riconoscibile come tale la pubblicità di strumenti finanziari può essere ottemperato mediante una pertinente indicazione.

Capoverso 3

Come asserito nel messaggio concernente la LSF e la LIFin, precisamente nel commento all’articolo 71 LSF, per motivi legati al diritto in materia di concorrenza le indicazioni contenute nella pubblicità non devono essere imprecise o fuorvianti neanche nel settore dei mercati fi- nanziari (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b della legge federale contro la concorrenza sleale [LCSI; RS 241]). Pertanto, la pubblicità destinata a clienti che non possono acquistare il prodotto re- clamizzato (ad es. perché non sono clienti professionali e il prodotto può essere venduto sol- tanto a questa tipologia di clienti) è manifestamente fallace, come sancito espressamente dal capoverso 3.

Questo vale anche per l’offerta di strumenti finanziari. Di conseguenza, gli investimenti collettivi di capitale esteri, i cui documenti determinanti secondo l’articolo 120 LICol sono subordinati all’approvazione da parte della FINMA in caso di offerta a investitori non qualificati, possono essere offerti a tali investitori unicamente se la FINMA ha conferito la necessaria approvazione.

Il fornitore di servizi finanziari deve dunque assicurarsi che i clienti possano consultare soltanto la documentazione dell’offerta e i documenti pubblicitari relativi a prodotti che tali clienti pos- sono acquistare. In particolare nel caso delle offerte su Internet bisogna provvedere, attraverso limitazioni dell’accesso o «disclaimer», affinché i documenti non siano consultabili dai clienti non autorizzati. Ciò corrisponde alla prassi vigente secondo la Circolare 2013/9 della FINMA «Distribuzione di investimenti collettivi di capitale», che in futuro sarà applicabile in maniera generale.

4.1.2.5 Offerta di prodotti strutturati

Art. 96

Capoverso 1

La disposizione si basa sull’articolo 3 capoverso 3 OICol. È palese che la relazione di gestione patrimoniale e di consulenza in investimenti debba essere non soltanto durevole, ma anche a titolo oneroso (cfr. pure art. 83).

Capoverso 2

La normativa è ripresa in linea di massima dall’articolo 4 capoverso 1ter OICol. Poiché l’emis- sione da parte di società veicolo di prodotti strutturati destinati a clienti privati è ammessa soltanto se tali prodotti sono assicurati in modo conforme ai requisiti di cui all’articolo 70 capo- verso 1 LSerFi (cfr. art. 70 cpv. 2 LSerFi), le pretese degli investitori sono ampiamente garan- tire a prescindere dalla solvibilità della società veicolo. Questa regola giustifica il fatto di esten- dere in misura marginale l’attività di una società veicolo oltre la sola emissione di prodotti strutturati.

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Capoverso 3

La disposizione corrisponde in gran parte alla normativa vigente (cfr. art. 4 cpv. 1bis OICol). Alla lettera b si rinuncia tuttavia ad esigere che la garanzia reale si trovi in Svizzera. Determi- nante è soltanto il fatto che la garanzia reale sia giuridicamente vincolante (nel luogo ove si trova la garanzia). In tal modo si tiene sufficientemente conto della protezione degli investitori.

Occorre inoltre far presente che una relazione di gestione patrimoniale è da considerarsi du- revole se è stabilita per un numero illimitato di transazioni, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, e se prevede un compenso (cfr. art. 83). Quanto precede vale altresì per la relazione di consulenza in investimenti.

Le garanzie estere sono considerate equivalenti anche in altre disposizioni del diritto svizzero in materia di mercati finanziari. Ad esempio nell’ordinanza sui fondi propri le garanzie costituite secondo un ordinamento giuridico estero sono riconosciute come misure di riduzione dei rischi (art. 61 cpv. 1 lett. d dell’ordinanza sui fondi propri [OFoP; RS 952.03]).

4.1.3 Consegna di documenti

Art. 97

Come affermato nel messaggio l’obbligo di consegna concerne informazioni e documenti che il fornitore di servizi finanziari è tenuto a elaborare ai sensi dell’articolo 15 LSerFi. Non devono essere consegnati i documenti a solo uso interno come gli studi preparatori, le annotazioni e i progetti.

4.1.4 Organi di mediazione

Art. 98 Competenza

Se sono coinvolti più organi di mediazione, si presume che questi si accordino sulla compe- tenza.

Art. 99 Finanziamento

Capoverso 1

La disposizione precisa che tutte le spese sostenute dall’organo di mediazione per l’adempi- mento del suo compito sono a carico dell’insieme dei fornitori di servizi finanziari ad esso affi- liati, sempre che non sia prevista un’altra forma di finanziamento.

Sostanzialmente le spese riguardano: – la messa a disposizione delle risorse (personale e infrastruttura; essa deve essere pre- viamente garantita in vista di eventuali richieste o ricorsi dei clienti di un fornitore di ser- vizi finanziari): – il dispendio amministrativo legato all’affiliazione di un fornitore di servizi finanziari, come – l’esame della domanda di affiliazione, – l’esecuzione dell’affiliazione, – le mutazioni durante l’affiliazione, – la fatturazione e l’incasso dei contributi finanziari, – l’uscita o l’esclusione,

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– l’adempimento degli obblighi di comunicazione legali; – il trattamento delle richieste e dei ricorsi dei clienti di un fornitore di servizi finanziari; – le spese generali per la gestione, la redazione dei rapporti, le relazioni pubbliche, il «re- gulatory reporting», la cura dei rapporti con gli stakeholder ecc.; – la costituzione di una adeguata riserva finanziaria.

Come indicato nel messaggio, (anche in futuro) sarà possibile un finanziamento indiretto degli organi di mediazione attraverso le organizzazioni del settore. Ciò viene sancito nell’ordinanza per ragioni di chiarezza. Se il finanziamento dell’organo di mediazione è effettuato in modo forfettario da un’organizzazione del settore, la riscossione dei contributi dei membri è lasciata alla discrezionalità di quest’ultima.

Capoverso 2

Per analogia alla riscossione di tasse e emolumenti da parte della FINMA anche gli organi di mediazione si finanzieranno attraverso una tassa di base, se le loro spese saranno coperte da emolumenti connessi a un caso specifico.

Art. 100 Ammissione

La disposizione precisa che l’affiliazione a un organo di mediazione può avvenire, come nel caso dell’Ombudsman delle banche svizzere, anche sulla base dell’appartenenza a un’orga- nizzazione del settore. Questa soluzione si è dimostrata efficace nella prassi e permette di ridurre il dispendio amministrativo sia dell’organo di mediazione sia del fornitore di servizi fi- nanziari affiliato.

A complemento dell’obbligo generale stabilito dall’articolo 81 LSerFi per gli organi di media- zione di ammettere i fornitori di servizi finanziari che adempiono le loro condizioni di affilia- zione, l’articolo 84 capoverso 4 primo periodo LSerFi sancisce che il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può in via eccezionale obbligare un organo di mediazione ad ammettere anche singoli fornitori di servizi finanziari che non adempiono le sue condizioni di affiliazione. In questo caso l’ordinanza precisa che una tale affiliazione forzata è prevista soltanto se il fornitore di servizi finanziari interessato ha intrapreso quanto si poteva ragionevolmente pre- tendere da lui per adempiere le condizioni di affiliazione di un organo di mediazione adeguato. Inoltre ai sensi del capoverso 3 il suddetto fornitore deve essere affiliato all’organo di media- zione per il quale l’ingerenza esercitata è meno significativa.

Poiché l’affiliazione a un organo di mediazione è una condizione di autorizzazione per i fornitori di servizi finanziari (cfr. art. 16 LIsFi), il suo rifiuto si traduce di fatto in un divieto di esercizio della professione per il fornitore in questione. Se in caso specifico dovesse giungere alla con- clusione che un fornitore di servizi finanziari non può essere affiliato a nessun organo di me- diazione (ad es. perché non adempie manifestamente i requisiti legali richiesti o perché un organo di mediazione lo ha già escluso a seguito del mancato pagamento dei contributi), in applicazione della garanzia costituzionale della via giudiziaria (art. 29a della Costituzione fe- derale [Cost.; RS 101]) il DFF emanerebbe la sua decisione sotto forma di una decisione for- male impugnabile davanti al Tribunale federale.

Art. 101 Condizioni per il riconoscimento

Capoversi 1 e 2

Le disposizioni servono a precisare la base di finanziamento che un organo di mediazione deve comprovare. Le altre disposizioni dell’articolo 84 LSerFi non richiedono di essere con- cretizzate.

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Capoverso 3

Con la presente disposizione gli organi di mediazione non potranno rifiutare un fornitore di servizi finanziari interessato ad affiliarsi adducendo motivi contrari alla funzione legale di me- diazione che detti organi svolgono a livello di settore.

4.1.5 Disposizioni finali

4.1.5.1 Disposizioni transitorie

Art. 103–107

I fornitori di servizi finanziari devono disporre di un termine transitorio adeguato ai lavori di attuazione attesi ai fini dell’introduzione degli obblighi legali.

Art. 108 Prospetto per valori mobiliari

L’obbligo di pubblicare un prospetto per valori mobiliari si applica sei mesi dopo l’abilitazione di un organo di verifica da parte della FINMA. Per evitare lacune normative, fino a quel mo- mento si applicano le disposizioni vigenti del CO in materia di prospetti.

Art. 109 Foglio informativo di base per fondi immobiliari, fondi in valori mobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali

Il nuovo disciplinamento relativo al foglio informativo di base per gli investimenti collettivi di capitale, in particolare per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali viene adeguato, dal punto di vista temporale, alla regolamentazione transitoria prevista per il KIID nella direttiva OICVM dell’UE (cfr. art. 32 par. 1 della direttiva 2009/65/CE del 13.07.2009). In tal modo si evita che per i fondi immobiliari, i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali debba essere redatto, oltre al prospetto semplificato e alle informazioni chiave per gli investitori, un foglio informativo di base secondo la LSerFi nel caso in cui tali fondi fossero offerti anche nell’UE.

Poiché non si sa con certezza quando l’UE sostituirà il KIID previsto dalla direttiva OICVM con il KID contemplato nel regolamento PRIIP, il Consiglio federale continuerà a seguire i relativi sviluppi nell’UE. Se quest’ultima manterrà il KIID secondo la direttiva OICVM e per i fornitori svizzeri di fondi ne deriveranno svantaggi concorrenziali, il Governo esaminerà per tempo la possibilità di prorogare il termine di validità degli allegati 2 e 3 OICol per la redazione del foglio informativo di base concernente gli investimenti collettivi.

Le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto semplificato secondo gli articoli 107 e seguenti OICol, utilizzati attualmente, presentano differenze materiali rispetto ai fogli informa- tivi di base secondo la LSerFi, ad esempio per quanto concerne le categorie di rischio. Per garantire la trasparenza e la comparabilità degli strumenti finanziari, per gli investimenti collet- tivi di capitale offerti a clienti privati si possono pertanto utilizzare o i fogli informativi di base secondo la LSerFi o i documenti ammessi conformemente all’articolo 108 capoverso 1 OSerFi. Questo vale sia per i singoli investimenti collettivi di capitale che per i segmenti patrimoniali. In caso contrario, l’uso simultaneo dei fogli informativi di base secondo la LSerFi e delle infor- mazioni chiave per gli investitori o dei prospetti semplificati secondo l’OICol per gli stessi inve- stimenti collettivi di capitale confonderebbe gli investitori.

A fini di chiarezza bisogna far presente che, per analogia alla normativa dell’UE, trascorso il periodo transitorio di un anno (cfr. art. 110) per gli altri fondi per investimenti tradizionali si

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dovrà redigere un foglio informativo di base o un documento estero equivalente secondo l’al- legato 14.

Art. 110 Foglio informativo di base per prodotti strutturati e altri strumenti finanziari

Affinché abbiano tempo a sufficienza per adempiere l’obbligo di redigere un foglio informativo di base (in particolare anche per adeguare i propri sistemi), ai produttori viene concesso un periodo transitorio di un anno. Per evitare lacune a livello di regolamentazione, nel frattempo per i prodotti strutturati sarà ancora possibile redigere un prospetto semplificato secondo le disposizioni previgenti della LICol.

4.1.5.2 Entrata in vigore

Art. 111

Come per la LSerFi, la LIsFi e l’OIsFi, l’entrata in vigore dell’OSerFi è prevista per l’inizio del

2020. Da questa data decorrono anche i termini transitori.

4.1.6 Allegato 1: Contenuto minimo del prospetto – Schema per titoli di parte-

cipazione Le prescrizioni sul prospetto di questo allegato contengono alcune esplicite agevolazioni se- condo l’articolo 47, ad esempio per i conti annuali da presentare (n. 2.8.1). Si rinuncia a elen- care altre agevolazioni poiché, da una parte, le piccole imprese spesso, per loro stessa natura, non devono fornire indicazioni né compilare le relative rubriche e, dall’altra, l’investitore ha legittimamente diritto alla trasparenza anche nel caso delle PMI. Durante l’elaborazione dell’or- dinanza è altresì emersa, a questo proposito, l’estrema difficoltà nel distinguere le informazioni importanti da quelle non importanti. In particolare occorre evidenziare che in occasione delle deliberazioni sulla legge il Parlamento ha esteso notevolmente le eccezioni all’obbligo di pub- blicare un prospetto. Non si deve ad esempio redigere un prospetto per le offerte pubbliche il cui valore complessivo non supera 8 milioni di franchi o per quelle rivolte a meno di 500 inve- stitori. Saranno proprio le PMI a beneficiare spesso di queste agevolazioni. Il Consiglio fede- rale continua tuttavia a seguire l’evoluzione del diritto estero in materia di prospetti ed esami- nerà nuovamente, in particolare quando saranno disponibili informazioni più chiare sul contenuto e sulla struttura del prospetto della crescita per le PMI annunciato dall’UE (cfr. n. 3.1.2), la possibilità di un prospetto svizzero per le PMI sulla base dei nuovi elementi emersi e un eventuale adeguamento delle presenti disposizioni dell’ordinanza.

Nota di sintesi

N. 1.6 Genere dei titoli di partecipazione

Ad esempio azioni nominative/azioni al portatore x o buoni di godimento y o buoni di parteci- pazione.

N. 1.10 In caso di offerta pubblica: le indicazioni principali sull’offerta

Bisogna elencare a titolo esemplificativo di quale genere di indicazioni si tratta. Ad esempio sintesi delle restrizioni di vendita, motivi dell’offerta, termine dell’offerta, «rump offering», man- tenimento dei diritti di opzione ed eventuale negoziazione di tali diritti, pagamento e fornitura, indicazioni relative al gestore nell’offerta. L’emittente definisce cosa concretamente considera indicazioni principali.

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N. 1.11 In caso di ammissione al commercio: le indicazioni principali sull’ammissione al commercio

Bisogna elencare a titolo esemplificativo di quale genere di indicazioni si tratta. Ad esempio sede di negoziazione, primo giorno di negoziazione previsto, genere di ammissione (quota- zione o ammissione al commercio). L’emittente definisce cosa concretamente considera indi- cazioni principali.

Indicazioni sull’emittente (modulo di registrazione) Secondo l’articolo 44 LSerFi il prospetto può constare di più documenti distinti, ma in questo caso va rispettata la suddivisione indicata all’articolo 44 capoverso 2 LSerFi. A fini di chia- rezza, le indicazioni sull’emittente sono denominate «modulo di registrazione».

Se caratteristiche particolari dell’emittente relative ad esempio alla sua attività o alla sua orga- nizzazione (segnatamente per gli emittenti la cui sede è all’estero) lo giustificano, l’organo di verifica deve avere la possibilità di rinunciare alla pubblicazione di determinate indicazioni ed eventualmente esigere la pubblicazione di altre. Il contenuto del prospetto deve poter essere adeguato a circostanze particolari affinché il prospetto contenga le indicazioni che permettono all’investitore di prendere una decisione di investimento e venga in questo modo rispettato l’obiettivo di protezione. La base a tal fine è costituita dall’articolo 41 capoverso 2 LSerFi.

N. 2.2.5. Forma giuridica dell’emittente

Ad esempio società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata se vengono emessi buoni di godimento.

N. 2.3.1 Composizione

Nome e indirizzo professionale dei membri dell’organo direttivo (consiglio di amministrazione, gestione ecc.). Per gli organi, bisogna indicare l’indirizzo della sede principale.

N. 2.3.5

Se del caso occorre indicare la competente autorità di sorveglianza dei revisori estera ricono- sciuta secondo l’allegato 2 dell’ordinanza sui revisori (OSRev; RS 221.302.3).

N. 2.4 Attività

Indicazioni sulle principali prospettive dell’attività dell’emittente rammentando che tali indica- zioni sono caratterizzate da un certo grado di incertezza.

N. 2.6.3 Possibilità di modifica del capitale esistente

Nello schema della SIX figura un titolo diverso. Nel presente allegato si rinuncia a utilizzare questo titolo poiché deriva dal diritto della società anonima e per gli emittenti che hanno la propria sede all’estero in molti casi non è opportuno.

N. 2.6.6 Capitalizzazione e indebitamento

Una presentazione con un totale intermedio permette una chiara distinzione tra debiti e impe- gni eventuali.

N. 2.6.9 Titoli di partecipazione propri

Per gli emittenti che hanno la propria sede all’estero si applicano criteri comparabili.

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N. 2.6.10 Azionisti importanti

Per gli emittenti i cui titoli di partecipazione non sono quotati in una borsa ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 1 LInFi, gli articoli 120 e seguenti LinFi e le disposizioni di esecuzione dell’or- dinanza FINMA del 3 dicembre 2015 sull’infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA; RS 958.111) non sono applicabili. Tuttavia, le indicazioni sugli azionisti importanti sono rilevanti anche per gli emittenti senza quotazione, ragion per cui queste indicazioni devono essere pubblicate se l’emittente ne è in possesso.

N. 2.8.1 Conti annuali

Regola per le offerte pubbliche: le PMI devono potere reperire capitale anche immediatamente dopo la loro costituzione. Se hanno un «track record», esse devono pubblicare il conto annuale verificato (la revisione limitata è ammessa) secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto.

N. 2.8.2 Verifica dei conti annuali

Si rinuncia alla formulazione «firma giuridicamente valida» poiché non in tutti i Paesi i rapporti degli organi di revisione vengono firmati. Ovviamente non deve trattarsi di una bozza, ma della versione finale del rapporto.

N. 2.8.4 Chiusura intermedia

A seconda dello standard di presentazione dei conti utilizzato, gli organi di verifica possono porre agli emittenti che hanno ottenuto l’ammissione al commercio ulteriori requisiti relativi alla chiusura intermedia, al fine di garantire sufficiente trasparenza. Ad esempio gli emittenti che per il conto annuale utilizzano lo standard Swiss GAAP FER devono redigere la chiusura in- termedia secondo lo standard Swiss GAAP FER 31/9-12 («Ergänzenden Fachempfehlungen für kotierte Unternehmen – Zwischenberichterstattung»). Requisiti simili si applicano agli emit- tenti che impiegano gli standard IFRS o US GAAP. Gli organi di verifica pubblicheranno la loro prassi in materia.

Indicazioni sui valori mobiliari (descrizione dei valori mobiliari) Secondo l’articolo 44 LSerFi il prospetto può constare di più documenti distinti, ma in questo caso va rispettata la suddivisione indicata all’articolo 44 capoverso 2 LSerFi. A fini di chiarezza per gli utenti del diritto, si propone di denominare le indicazioni sui valori mobiliari «descrizione dei valori mobiliari».

Se caratteristiche particolari dei titoli di partecipazione relative ad esempio ai diritti ad essi connessi lo giustificano, l’organo di verifica deve avere la possibilità di rinunciare alla pubbli- cazione di determinate indicazioni ed eventualmente esigere la pubblicazione di altre. Il con- tenuto del prospetto deve poter essere adeguato a circostanze particolari affinché il prospetto contenga le indicazioni che permettono all’investitore di prendere una decisione di investi- mento e venga in questo modo rispettato l’obiettivo di tutela. La base a tal fine è costituita dall’articolo 41 capoverso 2 LSerFi.

4.1.7 Allegato 2: Contenuto minimo del prospetto – Schema per titoli di cre-

dito Per quanto riguarda le agevolazioni, confronta numero 2.2.

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Nota di sintesi

N. 1.6 Forma giuridica dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni

Ad esempio società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata.

N. 1.7

Segnalare (in un punto ben visibile e riconoscibile) se l’impresa di revisione dell’emittente non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera ricono- sciuta dal Consiglio federale (art. 8 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori [LSR; RS 221.302]) in combinato disposto con l’articolo 2 dell’ordinanza del 23 agosto 2017 sulla comunicazione ASR [OC-ASR; RS 221.302.34]).

N. 1.8

Ad esempio obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni a opzione, prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili.

N. 1.10

Bisogna elencare a titolo esemplificativo di quale genere di indicazioni si tratta. A esempio sintesi delle restrizioni di vendita, motivi dell’offerta, termine dell’offerta, pagamento e fornitura, indicazioni relative al gestore nell’offerta. L’emittente definisce cosa concretamente considera indicazioni principali.

N. 1.11

Bisogna elencare a titolo esemplificativo di quale genere di indicazioni si tratta. Ad esempio sede di negoziazione, primo giorno di negoziazione previsto, genere di ammissione (quota- zione o ammissione al commercio). L’emittente definisce cosa concretamente considera indi- cazioni principali.

Indicazioni sull’emittente (modulo di registrazione) Secondo l’articolo 44 LSerFi il prospetto può constare di più documenti distinti, ma in questo caso va rispettata la suddivisione indicata all’articolo 44 capoverso 2 LSerFi. A fini di chia- rezza, si propone di denominare le indicazioni sull’emittente «modulo di registrazione».

Se caratteristiche particolari dell’emittente relative ad esempio alla sua attività o alla sua orga- nizzazione (segnatamente per gli emittenti la cui sede è all’estero) lo giustificano, l’organo di verifica deve avere la possibilità di rinunciare alla pubblicazione di determinate indicazioni ed eventualmente esigere la pubblicazione di altre. Il contenuto del prospetto deve poter essere adeguato a circostanze particolari affinché il prospetto contenga le indicazioni che permettono all’investitore di prendere una decisione di investimento e venga in questo modo rispettato l’obiettivo di tutela. La base a tal fine è costituita dall’articolo 41 capoverso 2 LSerFi.

N. 2.2 Forma giuridica dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni

Ad esempio società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata.

N. 2.3.1 Composizione

Nome e indirizzo professionale dei membri dell’organo direttivo (consiglio di amministrazione, gestione ecc.). Per gli organi, bisogna indicare l’indirizzo della sede principale dell’emittente, del garante o del prestatore di cauzioni.

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

N. 2.3.2 Organo di revisione dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni

Segnalare (in un punto ben visibile e riconoscibile) se l’impresa di revisione dell’emittente non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera ricono- sciuta dal Consiglio federale (art. 8 LSR in combinato disposto con l’art. 2 OC-ASR).

N. 2.4 Attività dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni

Indicazioni sulle principali prospettive dell’attività rammentando che tali indicazioni sono carat- terizzate da un certo grado di incertezza.

N. 2.5.3 Titoli di partecipazione propri

Per gli emittenti che hanno la propria sede all’estero si applicano criteri comparabili.

N. 2.6.1 Conti annuali

Regola per le offerte pubbliche: le PMI devono potere reperire capitale anche immediatamente dopo la loro costituzione. Se hanno un «track record», esse devono pubblicare il conto annuale verificato (la revisione limitata è ammessa) secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto.

Indicazioni sui valori mobiliari (descrizione dei valori mobiliari) Secondo l’articolo 44 LSerFi il prospetto può constare di più documenti distinti, ma in questo caso va rispettata la suddivisione indicata all’articolo 44 capoverso 2 LSerFi. A fini di chiarezza per gli utenti del diritto, si propone di denominare le indicazioni sui valori mobiliari «descrizione dei valori mobiliari».

Se caratteristiche particolari dei titoli di credito relative ad esempio ai diritti ad essi connessi lo giustificano, l’organo di verifica deve avere la possibilità di rinunciare alla pubblicazione di de- terminate indicazioni ed eventualmente esigere la pubblicazione di altre. Il contenuto del pro- spetto deve poter essere adeguato a circostanze particolari affinché il prospetto contenga le indicazioni che permettono all’investitore di prendere una decisione di investimento e venga in questo modo rispettato l’obiettivo di tutela. La base a tal fine è costituita dall’articolo 41 capo- verso 2 LSerFi.

4.1.8 Allegato 3: Contenuto minimo del prospetto – Schema per derivati

Nella definizione di derivati ai sensi del presente allegato rientrano in particolare i prodotti strutturati. In alcuni punti specifici il contenuto del prospetto si rifà quindi all’attuale regolamen- tazione dell’autodisciplina (cfr. Swissbanking e Associazione Svizzera per prodotti strutturati: «Richtlinie über die Information der Anlegerinnen und Anleger zu strukturierten Produkten», settembre 2014). Per il resto si rimanda essenzialmente alle indicazioni relative al contenuto minimo del prospetto per i titoli di credito, che in questo caso sono applicabili per analogia.

4.1.9 Allegato 4: Contenuto minimo del prospetto – Schema per società im-

mobiliari Alle società immobiliari e alle società di investimento si applicano schemi particolari, che ten- gono conto dell’attività specifica di questi emittenti e dell’elevata esigenza di informazione ad essa connessa. La qualifica di società immobiliare deve essere duratura, ovvero quest’ultima deve rivestire tale qualifica per almeno due esercizi consecutivi.

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Nota di sintesi

N. 1.6 Genere dei titoli di partecipazione

Ad esempio azioni nominative/azioni al portatore x o buoni di godimento y o buoni di parteci- pazione z.

N. 1.10 In caso di offerta pubblica: le indicazioni principali sull’offerta

Bisogna elencare a titolo esemplificativo di quale genere di indicazioni si tratta. Ad esempio sintesi delle restrizioni di vendita, motivi dell’offerta, termine dell’offerta, «rump offering», man- tenimento dei diritti di opzione ed eventuale negoziazione di tali diritti, pagamento e fornitura, indicazioni relative al gestore nell’offerta. L’emittente definisce cosa concretamente considera indicazioni principali.

N. 1.11 In caso di ammissione al commercio: le indicazioni principali sull’ammissione al commercio

Bisogna elencare a titolo esemplificativo di quale genere di indicazioni si tratta. Ad esempio sede di negoziazione, primo giorno di negoziazione previsto, genere di ammissione (quota- zione o ammissione al commercio). L’emittente definisce cosa concretamente considera indi- cazioni principali.

Indicazioni sull’emittente (modulo di registrazione) Secondo l’articolo 44 LSerFi il prospetto può constare di più documenti distinti, ma in questo caso va rispettata la suddivisione indicata all’articolo 44 capoverso 2 LSerFi. A fini di chia- rezza, si propone di denominare le indicazioni sull’emittente «modulo di registrazione».

Se caratteristiche particolari dell’emittente relative ad esempio alla sua attività o alla sua orga- nizzazione (segnatamente per gli emittenti la cui sede è all’estero) lo giustificano, l’organo di verifica deve avere la possibilità di rinunciare alla pubblicazione di determinate indicazioni ed eventualmente esigere la pubblicazione di altre. Il contenuto del prospetto deve poter essere adeguato a circostanze particolari affinché il prospetto contenga le indicazioni che permettono all’investitore di prendere una decisione di investimento e venga in questo modo rispettato l’obiettivo di tutela. La base a tal fine è costituita dall’articolo 41 capoverso 2 LSerFi.

N. 2.2.4 Forma giuridica dell’emittente

Ad esempio società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata se vengono emessi buoni di godimento.

N. 2.3.1 Composizione

Nome e indirizzo professionale dei membri dell’organo direttivo (consiglio di amministrazione, gestione ecc.). Per gli organi, bisogna indicare l’indirizzo della sede principale.

N. 2.3.8

Se del caso occorre indicare la competente autorità di sorveglianza dei revisori estera ricono- sciuta secondo l’allegato 2 OSRev.

N. 2.4 Attività

Indicazioni sulle principali prospettive dell’attività dell’emittente rammentando che tali indica- zioni sono caratterizzate da un certo grado di incertezza.

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N. 2.6.6 Capitalizzazione e indebitamento

Una presentazione con un totale intermedio permette una chiara distinzione tra debiti e impe- gni eventuali.

N. 2.6.9 Titoli di partecipazione propri

Per gli emittenti che hanno la propria sede all’estero si applicano criteri comparabili.

N. 2.6.10 Azionisti importanti

Per gli emittenti i cui titoli di partecipazione non sono quotati in una borsa ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 1 LInFi, gli articoli 120 e seguenti LinFi e le disposizioni di esecuzione dell’OInFi-FINMA non sono applicabili. Tuttavia, le indicazioni sugli azionisti importanti sono rilevanti anche per gli emittenti senza quotazione, ragion per cui queste indicazioni devono essere pubblicate se l’emittente ne è in possesso.

N. 2.8.1 Conti annuali

Per le società immobiliari una presentazione dell’attività e della sua evoluzione durante un determinato periodo è meno importante che per le società esercitanti altre attività. Riveste maggiore interesse il portafoglio immobiliare. Per questo motivo, contrariamente allo Schema per titoli di partecipazione, per i prospetti in relazione a un’ammissione al commercio non si devono imperativamente pubblicare tre conti annuali verificati. Se però una società ha un «track record», questo deve essere pubblicato.

N. 2.8.3 Verifica dei conti annuali

Si rinuncia alla formulazione «firma giuridicamente valida» poiché non in tutti i Paesi i rapporti degli organi di revisione vengono firmati. Ovviamente non deve trattarsi di una bozza, ma della versione finale del rapporto.

Indicazioni sui valori mobiliari (descrizione dei valori mobiliari) Secondo l’articolo 44 LSerFi il prospetto può constare di più documenti distinti, ma in questo caso va rispettata la suddivisione indicata all’articolo 44 capoverso 2 LSerFi. A fini di chiarezza per gli utenti del diritto, si propone di denominare le indicazioni sui valori mobiliari «descrizione dei valori mobiliari».

Se caratteristiche particolari dei titoli di partecipazione relative ad esempio ai diritti ad essi connessi lo giustificano, l’organo di verifica deve avere la possibilità di rinunciare alla pubbli- cazione di determinate indicazioni ed eventualmente esigere la pubblicazione di altre. Il con- tenuto del prospetto deve poter essere adeguato a circostanze particolari affinché il prospetto contenga le indicazioni che permettono all’investitore di prendere una decisione di investi- mento e venga in questo modo rispettato l’obiettivo di tutela. La base a tal fine è costituita dall’articolo 41 capoverso 2 LSerFi.

4.1.10 Allegato 5: Contenuto minimo del prospetto – Schema per società di in-

vestimento Alle società immobiliari e alle società di investimento si applicano schemi particolari, che ten- gono conto dell’attività specifica di questi emittenti e dell’elevata esigenza di informazione ad essa connessa. Non viene concessa nessuna delle agevolazioni elencate all’articolo 47 capo-

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verso 2 LSerFi poiché l’esigenza di informazione degli investitori prevale. Una società è con- siderata società di investimento in primo luogo sulla base di considerazioni economiche. Gli aspetti formali sono secondari ai fini della definizione. Si tiene conto in particolare dei seguenti criteri: – l’attività consiste principalmente nel collocare partecipazioni e nel conseguire redditi e utili di capitale da questi investimenti. Gli attivi si compongono di investimenti in azioni, in opzioni, in obbligazioni a tasso fisso e in altri strumenti finanziari; – la società non ha alcuna attività operativa o imprenditoriale o quest’ultima è limitata; – negli statuti, nel rapporto di gestione o in altri documenti (ad es. nelle presentazioni agli analisti) si asserisce che esiste una strategia di investimento (per settore, criteri geogra- fici, investimenti alternativi ecc.); – gli analisti esterni integrano la società in un confronto con altre società di investimento. Sul mercato la società è considerata una società di investimento; – la società non esercita alcuna influenza o esercita soltanto un’influenza limitata sull’atti- vità degli investimenti che essa detiene.

Bisogna tenere presente che non si tratta di un catalogo di criteri cumulativi. Ai fini della pro- tezione degli investitori (requisiti più elevati in materia di trasparenza del regolamento aggiun- tivo per le società di investimento) e dell’applicazione del principio della parità di trattamento è sufficiente un solo criterio per giustificare la qualifica di società di investimento.

Nota di sintesi

N. 1.6 Genere dei titoli di partecipazione

Ad esempio azioni nominative/azioni al portatore x o buoni di godimento y o buoni di parteci- pazione.

N. 1.10 In caso di offerta pubblica: le indicazioni principali sull’offerta

Bisogna elencare a titolo esemplificativo di quale genere di indicazioni si tratta. Ad esempio sintesi delle restrizioni di vendita, motivi dell’offerta, termine dell’offerta, «rump offering», man- tenimento dei diritti di opzione ed eventuale negoziazione di tali diritti, pagamento e fornitura, indicazioni relative al gestore nell’offerta.

N. 1.11 In caso di ammissione al commercio: le indicazioni principali sull’ammissione al commercio

Bisogna elencare a titolo esemplificativo di quale genere di indicazioni si tratta. Ad esempio sede di negoziazione, primo giorno di negoziazione previsto, genere di ammissione (quota- zione o ammissione al commercio). L’emittente definisce cosa concretamente considera indi- cazioni principali.

Indicazioni sull’emittente (modulo di registrazione) Secondo l’articolo 44 LSerFi il prospetto può constare di più documenti distinti, ma in questo caso va rispettata la suddivisione indicata all’articolo 44 capoverso 2 LSerFi. A fini di chia- rezza, si propone di denominare le indicazioni sull’emittente «modulo di registrazione».

Se caratteristiche particolari dell’emittente relative ad esempio alla sua attività o alla sua orga- nizzazione (segnatamente per gli emittenti la cui sede è all’estero) lo giustificano, l’organo di verifica deve avere la possibilità di rinunciare alla pubblicazione di determinate indicazioni ed eventualmente esigere la pubblicazione di altre. Il contenuto del prospetto deve poter essere adeguato a circostanze particolari affinché il prospetto contenga le indicazioni che permettono

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all’investitore di prendere una decisione di investimento e venga in questo modo rispettato l’obiettivo di tutela. La base a tal fine è costituita dall’articolo 41 capoverso 2 LSerFi.

N. 2.2.5 Forma giuridica dell’emittente

Ad esempio società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata se vengono emessi buoni di godimento.

N. 2.3.1 Composizione

Nome e indirizzo professionale dei membri dell’organo direttivo (consiglio di amministrazione, gestione ecc.). Per gli organi, bisogna indicare l’indirizzo della sede principale.

N. 2.3.7

Se del caso occorre indicare la competente autorità di sorveglianza dei revisori estera ricono- sciuta secondo l’allegato 2 OSRev.

N. 2.4 Attività

Indicazioni sulle principali prospettive dell’attività dell’emittente rammentando che tali indica- zioni sono caratterizzate da un certo grado di incertezza.

N. 2.7.3 Possibilità di modifica del capitale esistente

Nello schema della SIX figura un titolo diverso. Nel presente allegato si rinuncia a utilizzare questo titolo poiché deriva dal diritto della società anonima e per gli emittenti che hanno la propria sede all’estero in molti casi non è opportuno.

N. 2.7.6 Capitalizzazione e indebitamento

Una presentazione con un totale intermedio permette una chiara distinzione tra debiti e impe- gni eventuali.

N. 2.7.9 Titoli di partecipazione propri

Per gli emittenti che hanno la propria sede all’estero si applicano criteri comparabili.

N. 2.7.10 Azionisti importanti

Per gli emittenti i cui titoli di partecipazione non sono quotati in una borsa ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 1 LInFi, gli articoli 120 e seguenti LinFi e le disposizioni di esecuzione dell’OInFi-FINMA non sono applicabili. Tuttavia, le indicazioni sugli azionisti importanti sono rilevanti anche per gli emittenti senza quotazione, ragion per cui queste indicazioni devono essere pubblicate se l’emittente ne è in possesso.

N. 2.10.1 Conti annuali

Per le società di investimento una presentazione dell’attività e della sua evoluzione durante un determinato periodo è meno importante che per le società esercitanti altre attività. Rivestono maggiore interesse la strategia di investimento e gli investimenti effettuati. Per questo motivo, contrariamente allo Schema per titoli di partecipazione, per i prospetti in relazione a un’am- missione al commercio non si devono imperativamente pubblicare tre conti annuali verificati. Se però una società ha un «track record», questo deve essere pubblicato.

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

N. 2.10.3 Verifica dei conti annuali

Si rinuncia alla formulazione «firma giuridicamente valida» poiché non in tutti i Paesi i rapporti degli organi di revisione vengono firmati. Ovviamente non deve trattarsi di una bozza, ma della versione finale del rapporto.

Indicazioni sui valori mobiliari (descrizione dei valori mobiliari) Secondo l’articolo 44 LSerFi il prospetto può constare di più documenti distinti, ma in questo caso va rispettata la suddivisione indicata all’articolo 44 capoverso 2 LSerFi. A fini di chiarezza per gli utenti del diritto, si propone di denominare le indicazioni sui valori mobiliari «descrizione dei valori mobiliari».

Se caratteristiche particolari dei titoli di partecipazione relative ad esempio ai diritti ad essi connessi lo giustificano, l’organo di verifica deve avere la possibilità di rinunciare alla pubbli- cazione di determinate indicazioni ed eventualmente esigere la pubblicazione di altre. Il con- tenuto del prospetto deve poter essere adeguato a circostanze particolari affinché il prospetto contenga le indicazioni che permettono all’investitore di prendere una decisione di investi- mento e venga in questo modo rispettato l’obiettivo di tutela. La base a tal fine è costituita dall’articolo 41 capoverso 2 LSerFi.

4.1.11 Allegato 6: Contenuto minimo del prospetto per investimenti collettivi

di capitale Relativamente al prospetto per investimenti collettivi di capitale è opportuno riprendere, con alcuni adeguamenti marginali, le regole di cui all’allegato 1 OICol.

4.1.12 Allegati 9–13: Contenuto, presentazione grafica e dimensioni del foglio

informativo di base

4.1.12.1 Allegato 9: Modello del foglio informativo di base

Gli allegati 9–13 disciplinano il contenuto, la presentazione grafica e le dimensioni del foglio informativo di base. L’allegato 9 contiene il modello del foglio informativo di base e ne prescrive la presentazione grafica, le dimensioni e il contenuto. Le prescrizioni specifiche al contenuto sono precisate negli allegati 10–13.

I produttori devono rispettare l’ordine di successione e i titoli delle sezioni nel modo prescritto dal modello. I titoli delle sezioni sono «Scopo», «Prodotto», «Che genere di prodotto è?», «Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?», «Cosa accade se [nome dell’emittente] non è in grado di effettuare il pagamento?», «Quali sono i costi?», «Come posso presentare reclamo?» e «Altre indicazioni pertinenti». Per l’ordine di successione delle indicazioni all’in- terno delle singole sezioni, la lunghezza delle stesse e la disposizione delle interruzioni di pagina non sono previste prescrizioni, poiché queste sarebbero sproporzionate. Non esistono praticamente prescrizioni neppure per i caratteri e le loro dimensioni. Va però tenuto presente che nella versione stampata il foglio informativo di base non può superare la lunghezza mas- sima complessiva di tre pagine di formato A4 e che le dimensioni dei caratteri non devono compromettere la comprensione.

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4.1.12.2 Allegato 10: Genere di prodotto

L’allegato 10 definisce le indicazioni che devono essere fornite nella sezione «Che genere di prodotto è?» del foglio informativo di base. Al numero 1.1 gli investimenti collettivi di capitale devono indicare se si tratta di un fondo contrattuale, di una SICAV, di una SICAF o di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale. Inoltre va precisato il genere di fondo (fondi in valori mobiliari, altri fondi per investimenti tradizionali, altri fondi per investimenti alternativi e fondi immobiliari). Per quanto riguarda il numero 2.1 gli investimenti collettivi di capitale devono fornire in particolare le seguenti informazioni: – l’indicazione se l’investimento collettivo di capitale può prendere liberamente le decisioni di investimento e se viene applicato un valore di riferimento (benchmark), che in tal caso va menzionato. Se si utilizza un benchmark, bisogna precisare il relativo margine di ma- novra. Qualora la politica di investimento dell’investimento collettivo di capitale sia ba- sata su un indice, quest’ultimo va indicato. Se un valore di riferimento o un indice viene replicato sinteticamente, deve essere segnalato il rischio della controparte; – l’indicazione se i redditi dell’investimento collettivo di capitale vengono distribuiti o tesau- rizzati; – se si utilizzano particolari tecniche di investimento, segnatamente quelle denominate «hedging», «arbitrage» o «leverage», occorre spiegare in maniera facilmente compren- sibile i fattori che potrebbero influire sulla variazione del valore dell’investimento collet- tivo di capitale; – se l’investimento collettivo di capitale investe in titoli di debito, va precisato se questi sono stati emessi da imprese, governi o altri enti ed eventualmente vanno menzionati i requisiti relativi al rating minimo; – se la scelta dei valori patrimoniali è legata a determinati criteri come la «crescita», il «valore» o i «dividendi elevati», questi criteri vanno spiegati.

4.1.12.3 Allegato 11: Profilo di rischio del prodotto finanziario

L’allegato 11 definisce le indicazioni che devono essere fornite nella sezione «Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?» del foglio informativo di base. A questo proposito si deve evidenziare che in deroga alle prescrizioni europee vigenti si rinuncia alla menzione ob- bligatoria di un indicatore di rischio. Anche nell’UE le prescrizioni sul calcolo di questo indica- tore sono controverse, poiché per certi prodotti determinano una distorsione dei risultati e po- trebbero indurre in errore gli investitori26.

Per gli stessi motivi addotti per la presentazione del profilo di rischio, si rinuncia a stabilire prescrizioni concrete per il calcolo relativo agli scenari di performance. L’elaborazione di tali prescrizioni dovrebbe spettare al settore. Attualmente diverse associazioni del settore preve- dono l’applicazione di siffatte prescrizioni. Del resto i produttori sono liberi di applicare le pre- scrizioni legali dell’UE. Inoltre non si esige la presentazione di uno scenario di stress, un altro aspetto controverso nell’UE.

4.1.12.4 Allegato 12: Costi del prodotto

L’allegato 12 definisce le indicazioni che devono essere fornite nella sezione «Quali sono i costi?» del foglio informativo di base. In considerazione del principio di proporzionalità nell’or- dinanza i singoli generi di costo e il loro calcolo non sono elencati in modo esaustivo. Anche in questo caso l’elaborazione delle pertinenti prescrizioni dovrebbe spettare al settore.

26 Cfr. in merito il commento che figura al n. 3.1.3.

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4.1.12.5 Allegato 13: Durata minima di detenzione e uscita anticipata dall’inve-

stimento L’allegato 13 definisce le indicazioni che devono essere fornite nella sezione «Per quanto tempo devo mantenere l’investimento e posso ritirare il capitale anticipatamente?» del foglio informativo di base. A questo proposito si stabilisce in particolare che l’espressione «durata minima di detenzione» utilizzata dal legislatore corrisponde di regola all’espressione «durata di detenzione raccomandata» in uso anche nell’UE. Inoltre – per aiutare gli operatori del mer- cato – la durata di detenzione raccomandata viene indicata di volta in volta. Si tratta del periodo fino alla scadenza per i prodotti di investimento con una durata fissa e della durata minima per gli investimenti collettivi di capitale con una durata minima. La durata di detenzione raccoman- data è di cinque anni per i prodotti di investimento senza una durata fissa. Per i prodotti con effetto leva spetta al produttore raccomandare, in funzione del prodotto, una durata compresa fra un giorno civile ed alcune settimane civili.

4.1.13 Allegato 14: Documenti che in virtù di ordinamenti giuridici esteri sono

riconosciuti come equivalenti ai sensi dell’articolo 87 L’allegato 14 elenca in modo esaustivo i documenti che in virtù di ordinamenti giuridici esteri sono riconosciuti come equivalenti ai sensi dell’articolo 87. Si tratta del KID secondo il regola- mento PRIIP e del foglio informativo sul prodotto in virtù della WpHG.

4.1.14 Modifica di altri atti normativi

4.1.14.1 Ordinanza del 22 novembre 200627 sugli investimenti collettivi (OICol;

RS 951.31)

Dato che le pertinenti disposizioni a livello di legge vengono abrogate (art. 3 LICol) o integrate (art. 5 LICol) nella LSerFi, devono essere abrogate anche le disposizioni vigenti contenute nell’OICol o adeguate dal punto di vista terminologico nel caso degli articoli 35a capoverso 3 e 41 capoverso 2ter. Le disposizioni sull’obbligo di pubblicare un prospetto semplificato per i prodotti strutturati sono sostituite dalle disposizioni sul foglio informativo di base e precisate nell’OSerFi.

Art. 5 cpv. 3, 4 e 6

Nei capoversi 3 e 4 vengono adeguati i rimandi secondo la nuova normativa a livello di legge e di ordinanza.

Con il capoverso 6 viene integrata nell’ordinanza l’attuale prassi della FINMA relativa ai pro- dotti strutturati (FAQ: Prodotti strutturati, stato al 10 settembre 2014). L’accento è posto sull’ob- bligo di contrassegnare chiaramente come tali i prodotti strutturati. Eventuali elusioni abusive della LICol non saranno ammesse neppure in futuro.

27 RS 951.31

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A seguito dell’abrogazione dell’articolo 10 capoverso 3bis LICol può essere stralciato anche l’articolo 6 OICol, mentre l’articolo 6a OICol viene adeguato alla nuova formulazione dell’arti- colo 10 capoverso 3ter LICol. Gli investitori qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3ter LI- Col rimangono nella predetta legge una caratteristica specifica dei prodotti. I clienti che frui- scono dei servizi di gestione patrimoniale e consulenza in investimenti sono considerati investitori qualificati soltanto se non hanno dichiarato di non volere essere considerati tali.

cpv. 3, 142 cpv. 1 lett. a, nonché allegati 2 e 3

Il prospetto semplificato e le informazioni chiave per gli investitori vengono sostituiti con il foglio informativo di base conformemente alla LSerFi, ragion per cui le disposizioni devono essere adeguate dal punto di vista terminologico o soppresse nel caso degli articoli 107 e seguenti OICol e degli allegati 2 e 3. L’articolo 107e OICol è applicabile soltanto fino a quando il foglio informativo di base può essere redatto secondo l’allegato 3 OICol. La disposizione viene quindi integrata, senza modifiche materiali, come normativa transitoria in una nuova versione dell’ar- ticolo 144 capoverso 2 OICol (vedi sotto).

Titolo prima dell’art. 31, art. 31 cpv. 1 e 4, frase introduttiva, art. 32 cpv. 1, 32a cpv. 5, 32b,

Le norme sulla tutela degli interessi degli investitori vengono adeguate dal punto di vista ter- minologico alle nuove categorie di autorizzazione secondo la LIsFi, mentre l’articolo 34a OICol viene stralciato (a seguito dell’abrogazione dell’art. 24 LICol). Inoltre con la precisazione intro- dotta nell’articolo 32a capoverso 5 OICol si tiene conto dell’attuale prassi della FINMA, se- condo cui quest’ultima può concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine quando non si tratta di progetti edilizi in corso. In un caso concreto la FINMA ha consta- tato che è possibile contemplare una deroga al divieto di effettuare negozi con persone vicine che riguardano valori immobiliari, purché gli immobili in questione vengano apportati nel fondo immobiliare soltanto una volta ultimati. In questo modo è garantito che il rischio del progetto di costruzione non venga riversato sugli investitori (cfr. Rapporto annuale 2016 della FINMA, pag. 70).

Gli articoli 34 capoverso 3 e 37 capoverso 1 lettera d OICol continuano a utilizzare – non in senso tecnico – l’espressione «attività di distribuzione» (segnatamente come gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 38 cpv. 1 lett. b, 51 cpv. 2 e 65 cpv. 1 OICol), poiché si presume che in particolare le direzioni dei fondi affideranno anche in futuro compiti parziali a terzi mediante sistemi di distri- buzione, sistemi di commercializzazione o sistemi simili. Nei nuovi capoversi 2bis e 2ter dell’ar- ticolo 37 OICol è prevista inoltre una regolamentazione delle indennità e delle spese accesso- rie specifica ai fondi immobiliari.

Titolo prima dell’art. 106, art. 106 e allegato 1

Il prospetto è ora disciplinato nella LSerFi e quindi le disposizioni devono essere abrogate.

II nuovo capoverso 1bis dell’articolo 110 OICol sancisce la possibilità, già ammessa nell’attuale prassi, di prevedere una cosiddetta procedura di «gating» nel caso in cui le richieste di riscatto superino in un determinato giorno di negoziazione una certa percentuale o soglia del patrimo- nio del fondo. La percentuale definita nel regolamento del fondo o la quota indicata in percen- tuale deve essere basata sulla strategia di investimento, sulle tecniche di investimento utiliz- zate, sulla frequenza della negoziazione e sulla liquidità degli investimenti o essere adeguata

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

agli elementi citati, fermo restando che la percentuale è determinata tenendo conto del valore netto di inventario dell’investimento collettivo di capitale. Gli investitori che hanno dato la di- sdetta ricevono una quota dell’importo di rimborso complessivo disponibile ridotta in misura proporzionale alle quote per le quali hanno dato la disdetta. La riduzione deve essere effettuata nella stessa proporzione per tutti gli investitori. Le richieste di riscatto non soddisfatte vengono riportate al giorno di negoziazione successivo possibile e devono essere trattate secondo le disposizioni applicabili in tale giorno di negoziazione, senza poter essere privilegiate. Poiché l’applicazione della procedura di «gating» limita notevolmente il diritto degli investitori a otte- nere il rimborso integrale e immediato della loro quota, questa misura a sostegno della liquidità va messa in atto soltanto in casi eccezionali, va limitata nel tempo e pubblicata nel regolamento del fondo.

Inizialmente il contratto del fondo era disciplinato all’articolo 26 LICol. Ora le relative norme sono contenute nell’articolo 35a capoverso 1 OICol, ragion per cui viene adeguato l’attuale rimando nell’articolo 114 capoverso 1 lettera c OICol. Gli articoli 114 capoverso 4 e 115 capo- verso 5 OICol introducono una normativa sulla scissione degli investimenti collettivi di capitale.

L’articolo 115a OICol congiunge gli articoli 114 capoverso 2 e 115 capoverso 5 OICol e nel contempo stabilisce che i requisiti relativi alla riunione si applicano per analogia alla scissione.

A seguito dell’adeguamento dell’articolo 98 LICol, occorre abrogare la disposizione dell’ordi- nanza.

Art. 121 cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 4

Per le SAcCol, oltre a quelle già contemplate alle lettere a e b dell’articolo 121 capoverso 1 OICol, si prevede di ammettere altre forme di investimento come pure forme miste (secondo l’art. 120 OICol). Inoltre la limitazione a norma del capoverso 4 rappresenta spesso, nella prassi, un enorme ostacolo per le SAcCol. In particolare, in vista della vendita di singoli inve- stimenti in caso di liquidazione successiva della SAcCol (che è una conseguenza logica per tale società), capita spesso che gli investitori e le persone vicine manifestino il proprio inte- resse. In linea di principio siffatte forme di investimento dovrebbero essere possibili se si ga- rantisce che gli investitori non saranno svantaggiati. Questa condizione può essere soddisfatta con una parziale ripresa delle condizioni dell’articolo 32a capoversi1–4. La suddetta possibilità non deve essere prevista nei documenti della società né la FINMA deve autorizzare la transa- zione, per contro l’assemblea dei soci deve approvare all’unanimità la ripresa o la cessione.

Il nuovo capoverso 2bis dell’articolo 133 OICol garantisce anche per gli investimenti collettivi di capitale esteri la possibilità di consegnare separatamente le informazioni richieste, oltre al fo- glio informativo di base. Inoltre conformemente all’aggiunta fatta nel capoverso 1 gli obblighi di pubblicazione possono essere adempiuti anche con la pubblicazione in inglese. L’adegua- mento del capoverso 5 è dovuto alla nuova terminologia a livello di legge.

Art. 144 Disposizione transitoria della modifica del …

Capoverso 1

In virtù della disposizione transitoria dell’articolo 95 capoverso 4 lettera b LSerFi per gli inve- stimenti collettivi offerti a clienti privati prima dell’entrata in vigore della LSerFi e dell’OSerFi le

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direzioni dei fondi e le SICAV continuano ad applicare per due anni a partire da detta entrata in vigore le prescrizioni secondo l’allegato 2 OICol relativo al prospetto semplificato e l’alle- gato 3 OICol concernente le informazioni chiave per gli investitori.

L’entrata in vigore delle disposizioni sul foglio informativo di base per i fondi immobiliari, i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali sarà in linea con la regolamenta- zione del KID secondo il regolamento PRIIP dell’UE. Poiché al momento non si sa con certezza se e quando il KIID previsto dalla direttiva OICVM sarà sostituito con il KIID contemplato nel regolamento PRIIP, il Consiglio federale d’intesa con la FINMA seguirà a questo proposito gli sviluppi nell’UE e armonizzerà di conseguenza le pertinenti disposizioni sul foglio informativo di base per gli investimenti collettivi. Sulla base degli adeguamenti apportati alle disposizioni sugli OICVM nell’UE, una volta scaduto il periodo transitorio di due anni il Consiglio federale dovrà decidere se i fogli informativi di base per gli investimenti collettivi potranno essere ancora redatti secondo gli allegati 2 OICol (per i fondi immobiliari) e 3 OICol (per i fondi in valori mo- biliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali) in vigore o se dovranno essere redatti in conformità alla nuova regolamentazione della LSerFi e dell’OSerFi.

Capoverso 2

Fino a quando il foglio informativo di base per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali potrà essere redatto secondo il vigente allegato 3 OICol, anche la norma speciale dell’articolo 107e OICol rimarrà applicabile. Questa disposizione viene quindi integrata senza modifiche materiali nella disposizione transitoria e abrogata nell’OICol.

Capoverso 3

Se la nuova normativa prevista dovesse comportare un adeguamento dei documenti del fondo, le relative modifiche devono essere sottoposte per approvazione alla FINMA in linea di princi- pio entro due anni. In casi particolari la FINMA può prorogare questo termine.

4.1.14.2 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche (OBCR; RS 952.02)

Art. 5 cpv. 3 lett. b

Con il presente adeguamento le condizioni per l’emissione di titoli di credito vengono sempli- ficate in quanto in futuro, al posto di un prospetto, basterà consegnare ai creditori un foglio informativo di base secondo la LSerFi. In questo modo l’esigenza di fornire informazioni de- terminanti relative a un investimento è sufficientemente soddisfatta.

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4.2 Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

4.2.1 Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 Oggetto

L’ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) ha per oggetto il disciplinamento uniforme dei requi- siti posti agli istituti finanziari che investono e gestiscono a titolo professionale valori patrimo- niali di terzi. La disposizione definisce, in conformità alla legge, il contenuto normativo essen- ziale dell’ordinanza.

Art. 2 Campo d’applicazione

Capoverso 1

Per analogia all’articolo 2 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD; RS 955.01), se esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera, gli istituti finanziari rien- trano nel campo d’applicazione della legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e dell’OIsFi28. Non sono considerati istituti finanziari i soggetti che non corrispondono ad alcuna delle definizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 LIsFi (compresi i rimandi) ma che forniscono, ad esempio, soltanto servizi ausiliari. La facoltà di sostituire il trustee o di esercitare il diritto di veto per opporsi alle decisioni di investimento o di distribuzione degli utili prese dal trustee non sono ad esempio sufficienti per determinare l’assoggettamento alla legislazione in materia29.

Capoverso 2

L’articolo 2 capoverso 2 lettera a LIsFi esclude dal campo d’applicazione della legge le per- sone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone con cui hanno legami eco- nomici o familiari. Secondo il messaggio del Consiglio federale questa disposizione riprende l’eccezione prevista per le società del gruppo all’articolo 2 capoverso 2 lettera h numero 3 LICol. Sono considerate persone aventi legami economici in particolare le società madri, le società affiliate e le società consorelle (cfr. anche art. 5 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza sulle banche [OBCR; RS 952.02]). L’articolo 2 capoverso 2 OIsFi lo stabilisce espressamente. Il legame economico è un concetto da considerarsi consolidato: ad esempio le società di un gruppo che svolgono compiti di tesoreria per gruppi industriali o commerciali – compresi ad esempio gli istituti di previdenza del gruppo imprenditoriale – non sottostanno alla LIsFi (né alla LSerFi). A tal fine è indispensabile che i servizi finanziari siano forniti esclusivamente a terzi che rientrano nella cerchia delle persone menzionate (cfr. al riguardo anche il messaggio del Consiglio fe- derale).

Capoverso 3

Secondo il messaggio del Consiglio federale l’articolo 2 capoverso 2 lettera a LIsFi comprende anche l’attività di un membro della famiglia per il «family office» di quest’ultima come pure l’amministrazione di un «family office», da parte di persone assunte a tal fine pur non essendo imparentate con la famiglia, che gestisce unicamente i propri valori patrimoniali ed è controllato dai membri di detta famiglia. L’articolo 2 capoverso 3 OIsFi elenca i pertinenti legami familiari e, rispetto all’articolo 7 capoverso 5 ORD, completa l’elencazione con eventuali figliocci. Poi- ché sono gestiti da terzi, i «multi-family office» di regola non rientrano tra le eccezioni.

28 Cfr. in merito DTF 2A.91/2005 consid. 5.

29 Cfr. Circolare FINMA 2011/1 «Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD», n. marg. 106.

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Capoverso 4

Il capoverso 4 riprende in linea di massima la definizione di piani di partecipazione dei lavora- tori ai sensi del vigente articolo 3 capoverso 6 OICol, ma non richiede più imperativamente che tali piani rappresentino una componente dello stipendio.

Capoverso 5

L’articolo 2 capoverso 2 lettera d LIsFi esclude dal campo d’applicazione della legge le per- sone che gestiscono patrimoni nell’ambito di un mandato disciplinato dalla legge, a prescin- dere che si tratti di avvocati, notai o del loro personale ausiliario (cfr. in merito art. 2 cpv. 2 lett. c LIsFi). L’elenco non esaustivo di cui all’articolo 2 capoverso 5 OIsFi riprende gli esempi citati nel messaggio del Consiglio federale. È da considerarsi non disciplinata dalla legge, e quindi non rientrante nelle eccezioni, ad esempio la gestione patrimoniale nell’ambito di un mandato precauzionale privato secondo gli articoli 360 e seguenti del Codice civile (CC; RS 210), poi- ché l’esatta definizione dei contenuti di un tale mandato è lasciata alla discrezionalità delle parti (cfr. art. 360 cpv. 2 CC). Siffatti mandati possono eventualmente rientrare in un’altra ec- cezione, ad esempio quella prevista per i legami familiari (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LIsFi).

Capoverso 6

Il capoverso 6 riprende il vigente articolo 18 capoverso 3 LICol e include ora anche i gestori di patrimoni collettivi.

Art. 3 Società del gruppo importanti

La regolamentazione dei criteri per valutare l’importanza di funzioni secondo l’articolo 4 capo- verso 2 LIsFi corrisponde a quella prevista per le banche (cfr. art. 3a OBCR) e le infrastrutture del mercato finanziario (cfr. art. 3 OInFi). Conformemente all’articolo 4 capoverso 3 LIsFi la FINMA ha il compito di designare le società del gruppo importanti. La tenuta di un elenco accessibile al pubblico permetterà di informare terzi in modo trasparente al riguardo.

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 4 Richiesta e obbligo di autorizzazione

Capoverso 1

Il capoverso 1 corrisponde in gran parte all’articolo 17 dell’ordinanza sulle borse (OBVM; RS 954.11). La FINMA stabilisce le indicazioni e i documenti necessari (ad es. documenti re- lativi all’organizzazione ed eventualmente ai soci) e può mettere a disposizione dei richiedenti (segnatamente in formato elettronico), ad esempio, linee guida, modelli per la richiesta o do- cumenti simili. Le indicazioni e i documenti devono permettere alla FINMA di valutare l’adem- pimento da parte dei singoli istituti finanziari delle pertinenti condizioni di autorizzazione e dei relativi obblighi (ad es. anche di quelli sanciti nella LSerFi e nella LRD). Se effettua una verifica preliminare presso un gestore patrimoniale o un trustee, l’organismo di vigilanza deve trasmet- terne i risultati alla FINMA in forma standardizzata. Come è consuetudine nel diritto in materia di vigilanza, i requisiti devono essere soddisfatti durevolmente.

Capoverso 2

In applicazione dell’articolo 5 capoverso 3 LIsFi il capoverso 2 esclude gli assicuratori dall’ob- bligo di richiedere un’autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi. Questa disposizione corrisponde al vigente diritto in conformità all’articolo 48f capoverso 4 lettera g dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) e all’articolo 8 capoverso 1 OICol.

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Art. 5 Mutamento dei fatti

Il messaggio del Consiglio federale stabilisce che quest’ultimo o la FINMA preciserà quali mu- tamenti sono da considerare di grande importanza nei limiti dell’articolo 8 capoverso 2 LIsFi. La disposizione si fonda sul vigente articolo 15 capoverso 1 OICol e su disposizioni analoghe contenute nel diritto in materia di vigilanza. La lettera b si applica in particolare ai cambiamenti concernenti le persone qualificate incaricate della gestione e la continuità d’esercizio secondo l’articolo 20 LIsFi. L’elenco non è esaustivo, poiché anche altre disposizioni legali (segnata- mente gli art. 11 e 15 LIsFi) prevedono degli obblighi di comunicazione.

Art. 6 Organizzazione

Capoversi 1 e 2

I due capoversi riprendono essenzialmente i capoversi 1 e 3 del vigente articolo 18 OBVM e il capoverso 1 del vigente articolo 24 OICol. Essi stabiliscono che in particolare il governo d’im- presa e la gestione dei rischi devono basarsi sulle attività previste in Svizzera e all’estero. Per documenti determinanti ai sensi del primo capoverso si intendono, se sono pertinenti al caso specifico, gli statuti, i contratti di società e i regolamenti.

Capoverso 3

Per quanto attiene alla gestione dei rischi, in linea di massima vengono ripresi i capoversi 1 e 2 del vigente articolo 12a OICol, secondo cui per determinare quali sono i rischi nel caso con- creto (ad es. rischi giuridici, rischi di credito, di liquidità e di mercato, rischi operativi, rischi di reputazione, cyber-rischi) e la loro rilevanza occorre tenere conto dell’attività esercitata. Le disposizioni di esecuzione relative all’organizzazione devono essere applicate nel rispetto del principio della proporzionalità. Tuttavia l’organizzazione deve garantire l’osservanza di tutte le prescrizioni del diritto in materia di vigilanza, anche – se applicabili – quelle della LSerFi. I requisiti particolari che permettono di considerare le diverse attività e dimensioni dell’impresa, nonché i rischi a cui sono esposti gli istituti finanziari, sono definiti in particolare negli articoli 15, 29 e seguente, 33, 43 e seguente, 49, 58 e 61 OIsFi.

Art. 7 Garanzia

Anche questa disposizione corrisponde in linea di principio – fatta eccezione per la regola relativa alle catene di partecipazione (cpv. 5) – al vigente diritto (cfr. segnatamente art. 23 cpv. 1 e 2 e 28 OBVM, art. 10 OInFi, art. 10 e 11 OICol). Abolendo la competenza della FINMA di stabilire le condizioni e i requisiti per le persone che devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile e per quelle che detengono una partecipazione qualificata si tiene conto della prassi attuale e consolidata secondo cui la FINMA valuta tale garanzia nel singolo caso. Come asserito nel messaggio del Consiglio federale, le esigenze relative alle qualifiche professionali che la singola persona deve adempiere dipendono dalla funzione esercitata e dalle responsa- bilità assunte e devono essere complessivamente adempiute dall’organo in questione nel suo insieme. Le persone incaricate dell’amministrazione devono disporre della competenza neces- saria non solo nei principali settori di attività, ma in tutti i settori chiave come quello delle fi- nanze e della contabilità, della gestione dei rischi, del controlling e della compliance («confor- mità alle norme»).

Per quanto concerne le catene di partecipazione (cpv. 5) vi è una partecipazione qualificata indiretta quando ogni partecipazione considerata separatamente ammonta almeno al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto del titolare dell’autorizzazione. Se la catena è interrotta da una partecipazione non qualificata, tutte le partecipazioni riferibili a quest’ultima sono con- siderate non qualificate.

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Art. 8 Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario

La definizione di offerta pubblica per le società di intermediazione mobiliare e le banche che operano sul mercato primario come ditte di emissione e fornitori di derivati è in linea con quella fornita nella LSerFi.

Art. 9 Delega di compiti

Capoversi 1–4

Secondo l’articolo 14 capoverso 1 primo periodo LIsFi un compito può essere delegato sol- tanto a terzi che dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza indispensabili a tale scopo nonché delle autorizzazioni necessarie. Di conseguenza, nell’ambito della delega della gestione di patrimoni dei clienti mediante subdeleghe, dell’esternalizzazione dell’analisi finanziaria o dell’elaborazione di proposte di investimento e modelli di portafoglio si esige che il fornitore di servizi in questione abbia egli stesso ricevuto l’autorizzazione ad esercitare l’atti- vità almeno come gestore patrimoniale o trustee. Inoltre, il terzo di cui si avvale deve essere istruito e sorvegliato accuratamente.

Sulla base degli articoli 26 e 66 OICol-FINMA i capoversi 1–4 prevedono altre prescrizioni che sanciscono in particolare l’obbligo di tutelare gli interessi dei clienti e, in caso di esternalizza- zione, l’obbligo di concludere un accordo che disciplini segnatamente il servizio da esternaliz- zare, le prestazioni e le competenze del fornitore di servizi, nonché i requisiti di sicurezza che quest’ultimo deve soddisfare. Il terzo deve garantire una fornitura delle prestazioni sicura e durevole che deve essere sorvegliata secondo l’articolo 14 capoverso 1 secondo periodo OIsFi. Gli istituti finanziari rimangono in ogni caso responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza. Inoltre, se l’attività rientra nel campo d’applicazione del diritto in materia di riciclaggio di denaro, si applicano le condizioni di cui all’articolo 2 capo- verso 2 lettera b ORD.

La delega di compiti non deve rendere superflua l’attività del titolare dell’autorizzazione o di eventuali società collegate in Svizzera e all’estero. Le disposizioni dei suddetti capoversi sono applicabili anche alla delega di compiti del titolare dell’organizzazione alle proprie filiali, suc- cursali o rappresentanze.

Capoverso 5

In caso di esternalizzazione all’estero, a prescindere che sia interna al gruppo o esterna ad esso, è necessario garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. I contraenti i cui dati saranno comunicati a un fornitore di servizi all’estero devono esserne informati. Il mo- mento dell’informazione e le condizioni relative alla stessa si fondano sulle pertinenti disposi- zioni di leggi speciali, come le prescrizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Inoltre, secondo l’articolo 14 capoverso 2 LIsFi la FINMA può far dipendere la de- lega di decisioni di investimento a una persona all’estero dalla conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza.

Art. 10 Attività all’estero

L’obbligo di comunicazione sancito a livello legislativo consente alla FINMA di individuare e sorvegliare i rischi di reputazione dell’istituto finanziario e, di esercitare, ove applicabile, la vigilanza su base consolidata. Le disposizioni di esecuzione a livello di ordinanza riprendono le norme vigenti degli articoli 5 capoverso 1 e 16 OInFi, nonché dell’articolo 24 capoversi 2 e

3 OICol.

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4.2.2 Istituti finanziari

Sezione 1: Gestori patrimoniali e trustee

Art. 11 Carattere professionale

Capoversi 1–4

I valori soglia a partire dai quali si configura l’esercizio dell’attività a titolo professionale – quindi l’obbligo di richiedere un’autorizzazione – per i gestori patrimoniali e i trustee sono in linea con le norme dell’articolo 7 ORD, tuttavia per l’eccezione si rinvia all’articolo 2 capoverso 2 lettere a, b, d ed e LIsFi anziché all’articolo 2 capoverso 4 LRD. L’attività – ad esempio la gestione patrimoniale nel quadro di mandati precauzionali privati (cfr. art. 2 cpv. 5 OIsFi) – che non rientra in un’eccezione deve essere presa in considerazione ai fini della valutazione dello svol- gimento a titolo professionale della stessa.

Conformemente all’articolo 8 capoverso 1 lettera b LSerFi anche i fornitori di servizi finanziari che non sono soggetti all’obbligo di richiedere un’autorizzazione devono informare in modo completo sul proprio status di vigilanza. Se sono pertinenti, a tal fine possono utilizzare, ad esempio nei loro documenti aziendali, le denominazioni che figurano nell’articolo 13 capoverso

Capoverso 5

Questa disposizione introduce una riserva secondo cui i capoversi 1–4 non sono applicabili se in virtù della regola de minimis di cui all’articolo 24 capoverso 2 LIsFi un gestore di patrimoni collettivi necessita soltanto di un’autorizzazione quale gestore patrimoniale. In tal caso non trovano applicazione neppure i valori soglia previsti ai capoversi 1–4. Dato che i valori soglia non sono applicabili all’attività dei gestori patrimoniali che gestiscono denaro della previdenza professionale, essi necessitano sempre di un’autorizzazione. Questa è l’espressione della vo- lontà del legislatore.

Art. 12 Autorizzazione completiva

Un’autorizzazione completiva è necessaria quando i gestori patrimoniali intendono operare anche come trustee e viceversa. Ciò non significa, tuttavia, che in particolare i requisiti finan- ziari o i requisiti relativi al numero di persone incaricate della gestione debbano essere adem- piuti due volte. Nell’ambito dell’autorizzazione completiva sono invece richieste le pertinenti qualifiche professionali.

Art. 13 Diritto all’assoggettamento a un organismo di vigilanza

Fatto salvo l’articolo 61 capoverso 1 secondo periodo LIsFi (vigilanza consolidata sulle società svizzere di un gruppo), secondo l’articolo 7 capoverso 2 LIsFi, unitamente alla richiesta di au- torizzazione, i gestori patrimoniali e i trustee devono fornire la prova di essere sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza (e informarne i propri clienti; cfr. art. 6 LSerFi). In tale contesto l’articolo 13 OIsFi riprende la normativa prevista al nuovo articolo 14 capoverso 2 LRD, basandosi sulla formulazione dell’articolo 21 LSerFi. Per «prescrizioni del diritto in ma- teria di vigilanza» si intendono non soltanto quelle della LIsFi, ma anche le prescrizioni della LSerFi e della LRD, se sono applicabili all’attività in questione. L’attività di trustee, ad esempio, rientra nel campo d’applicazione della LRD, ma non in quello della LSerFi poiché non corri- sponde alla definizione di «gestione patrimoniale» di cui all’articolo 3 lettera c numero 3 LSerFi.

30 Cfr. in merito anche DE ZORDI EDUARD, in: BÖSCH/RAYROUX/W INZELER/STUPP (ed.), Kollektivanlagengesetz, 2.A. Basilea 2016, art. 12 LICol, N 41 segg.

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Se l’osservanza delle prescrizioni del diritto in materia di vigilanza non è più garantita, occorre informarne la FINMA (cfr. al riguardo in particolare art. 11 della nuova ordinanza sugli organi- smi di vigilanza [OOV]; vedi n. 4.3). In linea di principio gli assoggettati alla vigilanza rimangono tali fino a un’eventuale revoca dell’autorizzazione da parte della FINMA. Spetta quindi a quest’ultima adottare ulteriori misure o infliggere sanzioni di diritto amministrativo (fino alla revoca dell’autorizzazione). In ogni caso rientra nel potere discrezionale della FINMA decidere le misure concrete da prendere (cfr. anche art. 43i cpv. 4 LFINMA).

Art. 14 Mutamento dei fatti

Capoverso 1

I gestori patrimoniali e i trustee comunicano all’organismo di vigilanza cui sono sottoposti i mutamenti dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. Nel quadro della vigilanza continua gli or- ganismi di vigilanza informano periodicamente, ma tempestivamente, la FINMA. Gli altri istituti finanziari comunicano ogni mutamento dei fatti direttamente alla FINMA, senza il coinvolgi- mento di un organismo di vigilanza (cfr. art. 8 cpv. 1 LIsFi).

Capoverso 2 Conformemente all’articolo 8 capoverso 2 LIsFi se i mutamenti sono di grande importanza, per proseguire l’attività si deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA. Nel caso dei gestori patrimoniali e dei trustee la FINMA consulta l’organismo di vigilanza nell’ambito della sua valutazione.

Art. 15 Organizzazione

Capoversi 1 e 2

I due capoversi prevedono requisiti la cui formulazione è basata sul risultato e riprendono il vigente diritto applicato ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (art. 12 cpv. 3 e 4 OICol). I gestori patrimoniali e i trustee devono organizzarsi in modo tale da poter adem- piere gli obblighi legali (cfr. art. 9 cpv. 1 LIsFi). Ne consegue che l’organizzazione deve essere adeguata, ad esempio, al numero dei clienti, al volume dei valori patrimoniali gestiti, alle stra- tegie di investimento adottate e ai prodotti scelti. Le basi organizzative (ad es. il regolamento di organizzazione) devono essere presentati alla FINMA nell’ambito della richiesta di autoriz- zazione (cfr. art. 4 cpv. 1 OIsFi). Esse devono anche informare sul disciplinamento del diritto di firma (vedi qui sotto).

Capoverso 3

Se c’è una sola persona incaricata della gestione, questa ha diritto di firma individuale anche se dispone di altri collaboratori. In caso contrario, è previsto invece il diritto di firma collettivo; allo stesso modo se sono autorizzati a firmare due o più collaboratori, il loro diritto di firma è collettivo. Questa norma non concerne ad esempio le deleghe speciali conferite nel quadro di un mandato. Siffatte deleghe possono essere firmate anche da una sola persona (se a quest’ultima è stato accordato il diritto di firma).

Capoverso 4

Analogamente alla disposizione del diritto della società anonima di cui all’articolo 718 capo- verso 4 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) e a norme simili del diritto societario, il presente capoverso prevede un obbligo di domicilio limitato. In linea di principio ogni persona che possa rappresentare il gestore patrimoniale o il trustee deve essere domiciliata in Sviz- zera. Fanno eccezione, come nel capoverso 3, i casi in cui vi è una sola persona incaricata della gestione, per i quali occorre osservare l’articolo 10 LIsFi. La persona incaricata della

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gestione deve avere il suo domicilio in un luogo dal quale può esercitare effettivamente la gestione. Inoltre, l’istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera.

Capoverso 5

In linea di massima i gestori patrimoniali e i trustee non sono tenuti a disporre di un consiglio di amministrazione, di un organo di vigilanza o di un altro organo simile indipendente dalla gestione. Tuttavia, se il ricavo lordo annuo è superiore a 5 milioni di franchi, la FINMA può esigere l’istituzione di un tale organo, sempre che il volume e il tipo dell’attività lo richiedano. L’organo può anche essere composto da una sola persona, a condizione che quest’ultima sia indipendente dalla gestione, e deve badare in particolare che le attività correnti dell’impresa siano gestite in conformità alle direttive relative alla strategia e ai rischi. Secondo l’articolo 19 capoverso 3 OIsFi, in caso di ricavo lordo annuo superiore a 10 milioni di franchi la FINMA può inoltre esigere l’istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.

Art. 16 Compiti

Capoversi 1–3

Senza una pertinente autorizzazione i gestori patrimoniali non sono legittimati ad accettare depositi ai sensi della legislazione sulle banche. L’ammissibilità di conti per l’esecuzione di operazioni è retta dall’articolo 5 capoverso 3 lettera c OBCR. I gestori patrimoniali che attra- verso il proprio conto o deposito acquistano o alienano valori mobiliari per i propri clienti rien- trano nel campo d’applicazione delle disposizioni sulle società di intermediazione mobiliare e necessitano di una pertinente autorizzazione31.

Capoverso 4

Bisogna fare in modo che non ci siano relazioni inattive con i clienti. Una relazione si presume inattiva in ogni caso in assenza di qualsiasi contatto con il cliente o i suoi successori legali per un periodo di 10 anni, anche se il cliente ha dato l’istruzione di trattenere la corrispondenza. La suddetta presunzione è giustificata pure quando si è a conoscenza, sulla base di elementi concreti, della morte del cliente e non si può stabilire alcun contatto con eventuali persone che hanno ricevuto una procura o successori legali.

Capoverso 5

I valori patrimoniali del trust sono sempre di proprietà del trustee. Questi deve però evitare qualsiasi forma di commistione con il proprio patrimonio e può disporre di tali valori soltanto in conformità a quanto definito nell’atto di trust. Il capoverso 5 stabilisce pertanto l’applicazione per analogia dei capoversi 3 e 4 ai trustee. Eventualmente si devono adottare misure organiz- zative volte ad evitare la commistione del patrimonio del trust e del patrimonio del fornitore di servizi che opera come trustee. Inoltre i trustee devono osservare fondamentali, ovvero quelli di diligenza e di fedeltà.

Capoverso 6

Secondo l’articolo 19 capoverso 3 LIsFi i gestori patrimoniali e i trustee possono fornire in particolare i seguenti servizi, che rientrano in parte nel campo d’applicazione della LSerFi: consulenza in investimenti, analisi di portafoglio, offerta di strumenti finanziari. Sarebbe anche possibile effettuare operazioni fiduciarie e fornire consulenza aziendale, fiscale o previden- ziale, servizi di revisione (eccetto le verifiche previste dal diritto in materia di vigilanza sui mer- cati finanziari) e intermediazioni assicurative. I rischi che ne derivano devono essere presi in considerazione nel quadro della vigilanza, ad esempio definendo ulteriori ambiti di verifica,

31 Cfr. Circolare FINMA 2008/5 «Commerciante di valori mobiliari», n. marg. 50 e 52.

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aumentando la densità delle verifiche, riducendone la frequenza ecc. La definizione di ambiti di verifica distinti per la gestione degli investimenti collettivi di capitale e/o di patrimoni della previdenza è opportuna in particolare per i gestori patrimoniali di cui all’articolo 24 capoverso 2 LIsFi.

Art. 17 Delega di compiti

Capoverso 1

In caso di delega di compiti ai sensi della presente disposizione, il fornitore di servizi di cui ci si avvale dispone di una certa libertà imprenditoriale («in modo autonomo») e la delega ha una lunga durata («in modo durevole»). Per rientrare nel campo d’applicazione della disposizione, la delega deve riferirsi ai compiti citati all’articolo 19 LIsFi, ovvero compiti contemplati dal campo di attività (art. 6 cpv. 1) e dall’autorizzazione rilasciata. Questo vale in particolare per la delega della gestione di patrimoni dei clienti mediante subdeleghe, l’esternalizzazione dell’analisi finanziaria o l’elaborazione di proposte di investimento e modelli di portafoglio, l’adempimento di compiti volti a garantire la conformità alle norme, l’esternalizzazione di si- stemi di trattamento dei dati contenenti dati rilevanti dei clienti, nonché la conservazione di documenti relativi all’attività in locali che non sono di proprietà del gestore patrimoniale né del trustee o che non sono presi in locazione da questi ultimi. Fatto salvo l’articolo 20 capoverso 2 LIsFi, l’attività principale, ossia l’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione, non può essere interamente esternalizzata.

Non rientrano nel campo d’applicazione della disposizione di regola l’esternalizzazione della contabilità finanziaria, il ricorso a esperti per la strutturazione individuale del patrimonio e, nell’ambito della consulenza legale o fiscale, l’utilizzo di sistemi di trattamento dei dati da parte di banche o società di intermediazione mobiliare che detengono patrimoni di clienti, l’hosting di siti Internet non contenenti dati riferiti ai clienti, nonché la manutenzione (compresa quella a distanza) di sistemi interni di trattamento dei dati.

Capoverso 2

Vari principi sulla delega di compiti sono già stabiliti dall’articolo 9. Inoltre, il gestore patrimo- niale o il trustee, l’organo di audit interno che dovrà eventualmente essere istituito conforme- mente all’articolo 19 capoverso 3, la società di audit, l’organismo di vigilanza e la FINMA de- vono in ogni momento e liberamente poter monitorare e verificare nel suo insieme il compito delegato. A tal fine, devono poter accedere ai documenti e ai sistemi tecnici utilizzati dal forni- tore di servizi. L’esternalizzazione non deve impedire l’esercizio dell’attività di vigilanza (cfr. anche art. 16 par. 5 MiFID II).

Art. 18 Persone qualificate incaricate della gestione

Capoversi 1–3

Secondo l’articolo 20 capoverso 3 LIsFi il Consiglio federale disciplina i dettagli per quanto riguarda la formazione e l’esperienza professionale necessarie per assumere la gestione. Come è consuetudine nel diritto in materia di revisione (cfr. art. 11d segg. OSRev), ci si basa in primo luogo sull’esperienza professionale (cpv. 1 lett. a). È richiesta un’esperienza profes- sionale di cinque anni maturata nella gestione patrimoniale per conto di terzi o nell’ambito di trust (in Svizzera o all’estero). A questo requisito si aggiunge quello di una formazione ade- guata nel settore in questione (cpv. 1 lett. b), che può essere acquisita prima o durante l’espe- rienza professionale. Deve essere equiparabile all’esperienza professionale necessaria per essere abilitati a eseguire verifiche di gestori patrimoniali e trustee, è tuttavia determinante non il numero di ore bensì il contenuto della formazione. Essa può quindi essere acquisita – par-

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zialmente o interamente – nel quadro della formazione generale (ad es. di un diploma di for- mazione professionale superiore o di una scuola universitaria con i relativi orientamenti, in Svizzera o all’estero). In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe, ad esempio pren- dendo in considerazione anche l’esperienza professionale maturata nell’ambito di attività di vigilanza o di verifica di gestori patrimoniali e trustee (cpv. 2). Le competenze acquisite durante la formazione devono essere mantenute partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento (cpv. 3).

Capoverso 4

I gestori patrimoniali devono garantire la continuità d’esercizio (cfr. anche art. 9 par. 6 MiFID II). Se all’interno dell’impresa non vi è un sostituito adeguato che soddisfi i requisiti legali, in grado di assumere la gestione patrimoniale in caso ad esempio d’impedimento dovuto a ma- lattia o di decesso, occorre assicurare la continuità dell’attività avvalendosi di un’altra persona qualificata (ad es. anche presso una banca). Il capoverso 4 rimanda a questo proposito all’ar- ticolo 14 LIsFi e alle relative disposizioni di esecuzione.

Se ci si avvale di un partner esterno per garantire la continuità operativa («business conti- nuity»), l’accordo concluso e le circostanze devono permettere al partner, in caso di assenza dell’unica persona incaricata della gestione, di svolgere in qualsiasi momento i compiti di detta persona sotto il profilo funzionale, logistico e tecnico. A tal fine, esso deve disporre delle pro- cure necessarie e dei mezzi di accesso tecnici che gli consentono di esercitare in ogni mo- mento ed entro breve tempo l’attività operativa. Inoltre il partner deve scegliere di abitare in un luogo che gli permetta di assumere in qualsiasi momento durante il normale orario di lavoro i compiti stabiliti nell’accordo concluso e di mettersi a disposizione dell’impresa. I clienti devono essere informati riguardo alle misure prese.

Art. 19 Gestione dei rischi e controllo interno

Capoverso 1

Un controllo interno efficace comprende non soltanto le attività di controllo a posteriori, ma anche quelle di pianificazione e orientamento strategico. Include tra l’altro le attività di controllo integrate nei processi di lavoro, nonché i processi per garantire il controllo dei rischi e la con- formità alle norme. Secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIsFi i compiti della gestione dei rischi e del controllo interno (compresa la garanzia della conformità alle norme) possono essere svolti da una persona qualificata incaricata della gestione oppure delegati a uno o più collaboratori dotati di qualifiche equivalenti o a un organo esterno qualificato. La gestione dei rischi e la propensione ai rischi rientrano comunque nella sfera di responsabilità delle persone incaricate della gestione o dell’amministrazione, eventualmente dell’impresa individuale.

Capoverso 2

L’articolo 21 capoverso 3 LIsFi stabilisce in linea di principio che chi svolge compiti della ge- stione dei rischi o del controllo interno non può essere coinvolto nelle attività da lui sorvegliate. Il capoverso 2 dell’articolo 19 OIsFi permette, al di sotto di certe soglie e in caso di rischi ridotti, di ripartire i compiti tra due o più persone incaricate della gestione: ad esempio una persona incaricata della gestione che si occupa contemporaneamente dell’assistenza ai clienti, ma che non è responsabile della sorveglianza del portafoglio, può sorvegliare i rischi ed eseguire con- trolli o ad esempio una persona incaricata della gestione che si occupa contemporaneamente della sorveglianza del portafoglio può svolgere anche compiti legati alla garanzia della confor- mità alle norme nei settori del riciclaggio di denaro e delle operazioni transfrontaliere. Queste

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possibilità sono contemplate anche dal diritto europeo (cfr. art. 22 par. 4 e 23 par. 2 del rego- lamento delegato 2017/56532).

Capoverso 3

L’organo di audit interno è considerato in generale come la cosiddetta terza linea di difesa del controllo interno. In linea di principio i gestori patrimoniali e i trustee non sono tenuti a disporre di un organo di revisione interno indipendente dalla gestione. In caso di ricavo lordo annuo superiore a 10 milioni di franchi, la FINMA può tuttavia esigere l’istituzione di un tale organo sempre che il volume e il tipo dell’attività lo richiedano (cfr. anche art. 8 cpv. 3 LInFi e art. 12 cpv. 5 OICol). Questo organo sarebbe direttamente subordinato e dovrebbe rendere conto al consiglio di amministrazione, all’organismo di vigilanza o a un organo simile indipendente dalla gestione (cfr. art. 15 cpv. 5).

Art. 20 Capitale minimo

Secondo l’articolo 22 capoverso 1 LIsFi il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi, essere versato in contanti ed essere mantenuto durevol- mente. Per la determinazione dei singoli elementi del capitale nell’articolo 20 OIsFi viene ri- presa la normativa del vigente articolo 20 OICol applicata ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e completata con le forme giuridiche dell’impresa individuale e della società cooperativa, che sono ammesse anche per i gestori patrimoniali e i trustee.

Art. 21–23 Fondi propri

L’articolo 23 LIsFi sancisce a livello legislativo i principi per i requisiti relativi ai fondi propri. Per la determinazione dei singoli elementi del capitale negli articoli 21–23 OIsFi viene ampiamente ripresa la normativa dei vigenti articoli 21–23 OICol applicata ai gestori patrimoniali di investi- menti collettivi di capitale. È invece superfluo riprendere l’articolo 21 capoverso 6 OICol, visto che l’obbligo di comunicazione è già previsto all’articolo 5 lettera c OIsFi. In considerazione delle forme giuridiche dell’impresa individuale e della società cooperativa, ammesse anche per i gestori patrimoniali e i trustee, l’articolo 22 OIsFi sui fondi propri computabili viene in parte completato con la possibilità per le imprese individuali di computare nei fondi propri pure i conti «privati» (dato che per le imprese individuali non vi è alcuna distinzione giuridica tra patrimonio privato e patrimonio aziendale). Sono inoltre previste alcune agevolazioni rispetto al regime in vigore per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.

Art. 24 Garanzie

L’articolo 22 capoverso 2 LIsFi prevede che in aggiunta al capitale minimo i gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di adeguate garanzie oppure concludere un’assicurazione di re- sponsabilità civile professionale. In linea di massima, oltre al capitale minimo, sono conside- rate adeguate garanzie i fondi propri (art. 24 cpv. 1 OIsFi). In alternativa è possibile concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale, che copra in particolare i rischi di un’al- locazione colposa e contraria alla legge dell’investimento patrimoniale, gli abusi di fiducia de- rivanti da atti illeciti commessi da organi e collaboratori, nonché (in caso di persone giuridiche) le pretese in materia di responsabilità previste dal diritto societario. Nei fondi propri è compu- tabile il 50 per cento della copertura massima annua. La FINMA disciplina i dettagli relativi ai requisiti minimi per i contratti d’assicurazione (art. 24 cpv. 2 OIsFi).

32 Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condi- zioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta diret- tiva

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Art. 25 Presentazione dei conti

La disposizione corrisponde alla normativa del vigente articolo 28 OICol applicata ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale – limitatamente all’articolo 957 capoverso 1 CO. La presentazione dei conti è ad esempio necessaria per determinare i costi fissi inclusi nel calcolo dei fondi propri secondo l’articolo 23 capoverso 2 LIsFi (cfr. inoltre art. 20 segg. OIsFi). L’applicazione di disposizioni sulla presentazione dei conti contenute in leggi speciali è possi- bile in particolare per i gestori patrimoniali di cui all’articolo 24 capoverso 2 LIsFi.

Art. 26 Documentazione interna

L’articolo riprende regolamentazioni simili, come quella dell’articolo 9 capoverso 4 OInFi.

Sezione 2: Gestori di patrimoni collettivi

Art. 27 Calcolo dei valori soglia

I gestori di patrimoni collettivi che gestiscono volumi ridotti sono sottoposti alla LIsFi ma devono soddisfare i requisiti meno severi previsti per i gestori patrimoniali ai sensi degli articoli 17 e seguenti LIsFi. Per il calcolo dei valori soglia degli investimenti collettivi e dei valori patrimoniali degli istituti di previdenza, nella disposizione è stata ripresa in linea di massima la normativa del vigente articolo 1b capoversi 1–3 OICol applicata ai gestori patrimoniali di investimenti col- lettivi di capitale, che è stata poi completata con la definizione dei valori patrimoniali inclusi degli istituti di previdenza (cfr. cpv. 2). Se nel caso di una soluzione mantello non è possibile distinguere la parte obbligatoria da quella sovraobbligatoria, per il valore soglia previsto all’ar- ticolo 24 capoverso 2 lettera b LIsFi di un massimo del «20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza» è determinante il patrimonio di previdenza complessivo.

Anche i gestori di patrimoni collettivi che devono soddisfare i requisiti meno severi previsti per i gestori patrimoniali ai sensi degli articoli 17 e seguenti LIsFi devono fornire in modo esau- riente informazioni sul proprio status di vigilanza conformemente all’articolo 8 capoverso 1 lettera b LSerFi. Se sono pertinenti, a tal fine possono utilizzare, ad esempio nei loro documenti aziendali, le denominazioni che figurano nell’articolo 13 capoverso 2 LIsFi33.

Se gestiscono investimenti collettivi di capitale costituiti da meno di 12 mesi, i gestori di patri- moni collettivi sono soggetti, da un lato, all’obbligo di notifica dal momento in cui raggiungono per la prima volta il pertinente valore soglia e, dall’altro, all’obbligo di autorizzazione in quanto gestori di patrimoni collettivi.

Art. 28 Autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi

I gestori di patrimoni collettivi che in virtù dell’articolo 24 capoverso 2 LIsFi sono sottoposti a vigilanza come gestori patrimoniali ai sensi degli articoli 17 e seguenti LIsFi devono poter chie- dere l’autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi se secondo il diritto dello Stato in cui costituiscono od offrono investimenti collettivi di capitale o in cui è gestito l’istituto di previdenza devono essere sottoposti, a prescindere dal valore dei patrimoni gestiti, a una vigilanza pru- denziale come gestori di patrimoni collettivi. A tal fine viene ripresa, anche per i gestori patri- moniali di istituti di previdenza, la normativa del vigente articolo 1c OICol applicata ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.

33 Cfr. al riguardo anche DE ZORDI EDUARD, in: BÖSCH/RAYROUX/W INZELER/STUPP (ed.), Kollektivanlagengesetz, 2.A. Basilea 2016, art. 12 LICol, N 41 segg.

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Art. 29 Organizzazione

Capoversi 1–3

I capoversi 1–3 corrispondono al vigente diritto applicato ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (art. 12 cpv. 2, 3 e 4 OICol). I gestori di patrimoni collettivi devono organiz- zarsi in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali (cfr. art. 9 cpv. 1 LIsFi).

Capoversi 4 e 5

Analogamente alla disposizione del diritto della società anonima contenuta nell’articolo 718 capoverso 4 CO e a norme simili del diritto societario, il capoverso 4 prevede un obbligo di domicilio. Di conseguenza, il presidente dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo deve essere domiciliato in Svizzera. Il capoverso 5 relativo all’organo di gestione corrisponde al vigente diritto applicato ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (art. 12 cpv. 1 primo periodo OICol). Il tenore dell’articolo 12 capoverso 1 secondo periodo OICol è ripreso dall’articolo 10 capoverso 2 LIsFi.

Capoverso 6

Come per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo il vigente diritto, anche per i gestori di patrimoni collettivi occorre in linea di massima prevedere l’istituzione di un organo indipendente di alta direzione, vigilanza e controllo. Se il volume e il tipo dell’attività lo richiedono, la FINMA può tuttavia consentire deroghe al suddetto obbligo, in particolare in caso di ricavo lordo annuo inferiore a 5 milioni di franchi. Vi è quindi una corrispondenza con l’articolo 15 capoverso 5.

Capoverso 7

Il capoverso 7 corrisponde al diritto vigente applicato ai gestori patrimoniali di investimenti col- lettivi di capitale (art. 12 cpv. 6 OICol).

Art. 30 Organo di alta direzione, vigilanza e controllo

Per i gestori di patrimoni collettivi, all’articolo 29 capoverso 6 OIsFi è fondamentalmente pre- visto un organo di alta direzione, vigilanza e controllo indipendente. Quest’ultimo deve badare in particolare che le attività correnti dell’impresa siano gestite in conformità alle sue direttive relative alla strategia e ai rischi. L’articolo 30 OIsFi riprende al riguardo la prassi pluriennale adottata dalla FINMA per i requisiti in materia di governo d’impresa posti all’organo di alta direzione. Tale prassi esige che la maggior parte dei membri dell’organo non abbia una fun- zione operativa e che almeno un terzo dei suoi membri sia indipendente da persone che de- tengono una partecipazione qualificata nel titolare dell’autorizzazione. D’altra parte il presi- dente del suddetto organo non può presiedere contemporaneamente l’organo di gestione.

Art. 31 Compiti

Capoverso 1

Oltre all’attività originaria, ossia garantire la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi per i valori mobiliari loro affidati, secondo l’articolo 26 capoversi 2 e 3 LIsFi i gestori di patrimoni collettivi possono fornire altri servizi, anche di natura amministrativa. A seguito della concomi- tanza delle autorizzazioni (art. 6 cpv. 4 LIsFi), ne fanno parte i servizi che possono essere forniti anche dai gestori patrimoniali (segnatamente la gestione individuale di singoli portafogli, la consulenza in investimenti, l’analisi di portafoglio e l’offerta di strumenti finanziari; cfr. com- mento all’art. 16), fermo restando che in questo caso devono essere adempiuti i pertinenti

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requisiti legali (cfr. ad es. art. 16 cpv. 1–3 riguardo alla gestione individuale di singoli portafo- gli). Il capoverso 1 riprende a tal proposito la normativa non esaustiva dell’articolo 18a capo- verso 2 secondo periodo LICol e dell’articolo 24a OICol, applicata ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. È superfluo riprendere formalmente l’articolo 18a capoverso 3 LICol, in particolare se si tiene conto della suddetta concomitanza delle autorizzazioni.

Capoverso 2

Come per i gestori patrimoniali e i trustee, anche per i gestori di patrimoni collettivi vige l’ob- bligo di evitare le relazioni inattive con i clienti. Si rinvia al pertinente commento all’articolo 16 capoverso 4.

Capoverso 3

Analogamente a quanto previsto per i gestori patrimoniali e i trustee (cfr. art. 16 cpv. 5) i rischi che derivano dalla fornitura di servizi supplementari devono essere presi in considerazione nell’ambito della vigilanza, ad esempio definendo ulteriori ambiti di verifica, aumentando la densità delle verifiche, riducendone la frequenza ecc.

Art. 32 Delega di compiti

Capoverso 1

In caso di delega di compiti ai sensi della presente disposizione, il fornitore di servizi di cui ci si avvale dispone di una certa libertà imprenditoriale («in modo autonomo») e la delega ha una lunga durata («in modo durevole»). Per rientrare nel campo d’applicazione della disposizione, la delega deve riferirsi ai compiti citati all’articolo 26 LIsFi, ovvero compiti contemplati dal campo di attività (art. 6 cpv. 1) e dall’autorizzazione rilasciata. Questo vale in particolare per la delega di una parte della gestione di patrimoni dei clienti mediante subdeleghe, l’esternaliz- zazione dell’analisi finanziaria o l’elaborazione di proposte di investimento e modelli di porta- foglio, l’adempimento di compiti volti a garantire la conformità alle norme, l’esternalizzazione di sistemi di trattamento dei dati contenenti dati rilevanti dei clienti, nonché la conservazione di documenti relativi all’attività in locali che non sono di proprietà del gestore di patrimoni col- lettivi o che non sono presi in locazione da quest’ultimo. L’attività principale, ovvero l’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione, non può essere interamente esternalizzata. Non è per- messo esternalizzare neppure l’insieme della gestione del patrimonio o i compiti fondamentali della gestione dei rischi.

Non rientrano nel campo d’applicazione della disposizione di regola l’esternalizzazione della contabilità finanziaria, il ricorso a esperti per la strutturazione individuale del patrimonio e, nell’ambito della consulenza legale o fiscale, l’utilizzo di sistemi di trattamento dei dati da parte di banche o società di intermediazione mobiliare che detengono patrimoni di clienti, l’hosting di siti Internet non contenenti dati riferiti ai clienti, nonché la manutenzione (compresa quella a distanza) di sistemi interni di trattamento dei dati.

Capoverso 2

Le decisioni di investimento relative a investimenti collettivi di capitale svizzeri possono essere delegate soltanto a gestori di investimenti collettivi di capitale sottoposti alla vigilanza della FINMA (ovvero a gestori di patrimoni collettivi o ad altri istituti finanziari che secondo l’art. 6 LIsFi sono esentati dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione completiva quali gestori di pa- trimoni collettivi) o a istituti finanziari esteri in possesso dell’autorizzazione alla gestione di investimenti collettivi di capitale e sottoposti a una vigilanza riconosciuta. Questa regola si applica anche alle subdeleghe e corrisponde all’articolo 18b capoverso 3 LICol concernente il regime in vigore per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.

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Capoverso 3

Vari principi sulla delega di compiti sono già stabiliti dall’articolo 9. Inoltre, il gestore di patrimoni collettivi, l’organo di audit interno che dovrà eventualmente essere istituito conformemente all’articolo 33 capoverso 4, la società di audit e la FINMA devono in ogni momento e libera- mente poter monitorare e verificare nel suo insieme il compito delegato. A tal fine, devono poter accedere ai documenti e ai sistemi tecnici utilizzati dal fornitore di servizi. L’esternalizza- zione non deve impedire l’esercizio dell’attività di vigilanza.

Inoltre, come asserito nel messaggio del Consiglio federale, l’istituto di previdenza che delega la gestione patrimoniale rimane responsabile dell’osservanza delle prescrizioni di investimento previste dalla legislazione in materia di previdenza. L’osservanza di tali prescrizioni rimarrà sotto il controllo delle autorità di vigilanza competenti per gli istituti di previdenza.

Art. 33 Gestione dei rischi e controllo interno

Capoversi 1 e 2

Un controllo interno efficace comprende non soltanto le attività di controllo a posteriori, ma anche quelle di pianificazione e orientamento strategico. Include tra l’altro le attività di controllo integrate nei processi di lavoro, nonché i processi per garantire il controllo dei rischi e la con- formità alle norme. I capoversi 1 e 2 del presente articolo riprendono a tale riguardo quanto già previsto all’articolo 21 capoverso 1 LIsFi per i gestori patrimoniali e i trustee, nonché l’arti- colo 12a capoverso 1 OICol concernente il regime in vigore per i gestori patrimoniali di inve- stimenti collettivi di capitale. Per quanto riguarda l’articolo 12a capoverso 2 OICol, si veda l’articolo 6 capoverso 3 OIsFi.

Capoversi 3–7

Il controllo interno comprende solitamente tre cosiddette linee di difesa: la gestione operativa, le funzioni di gestione e controllo dei rischi nonché di garanzia della conformità alle norme, e l’organo di audit interno. I controlli devono essere adeguati di volta in volta alle dimensioni, alla complessità, alla struttura e al profilo di rischio dell’istituto. Se esiste – confronta in merito l’articolo 29 capoverso 6 OIsFi – un organo di alta direzione, vigilanza e controllo indipendente, questi è responsabile della regolamentazione, dell’istituzione, del mantenimento, del monito- raggio e della verifica regolare dei controlli. La FINMA può inoltre esigere l’istituzione di un organo di audit interno indipendente, sempre che il volume e il tipo dell’attività lo richiedano. A questo proposito viene ripreso in linea di massima il regime in vigore per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (art. 12 cpv. 5 e 6, nonché 12a cpv. 3 e 4 OICol).

La FINMA è autorizzata a disciplinare i dettagli relativi alla gestione dei rischi e al controllo interno da parte dei gestori di patrimoni collettivi. La regolamentazione di tali dettagli deve avvenire nei limiti delle prescrizioni della legge e della presente ordinanza.

Art. 34 Capitale minimo

Capoverso 1

In virtù della competenza conferitagli dall’articolo 28 capoverso 3 LIsFi il Consiglio federale fissa a 200 000 franchi l’ammontare del capitale minimo dei gestori di patrimoni collettivi. La disposizione corrisponde all’articolo 19 capoverso 1 OICol applicato ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.

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Capoversi 2–5

Per la determinazione dei singoli elementi del capitale viene ripresa la normativa del vigente articolo 20 OICol applicata ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.

Capoverso 6

Attualmente l’articolo 19 capoverso 2 OICol prevede un capitale minimo di 500 000 franchi per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che effettuano attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri. Il capoverso 6 della presente disposizione conferisce alla FINMA la facoltà di esigere, in questo caso, un capitale minimo più elevato per prendere in considerazione i maggiori rischi – se confrontati con quelli della gestione patrimoniale dele- gata – dell’attività del fondo.

Art. 35 Garanzie

L’articolo 28 capoverso 2 LIsFi consente alla FINMA di autorizzare i gestori di patrimoni collet- tivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capi- tale minimo. Le precisazioni del Consiglio federale secondo il capoverso 3 dell’articolo 28 LIsFi si fondano sul diritto in vigore per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (art. 19 cpv. 3 e 4 OICol).

Art. 36–38 Fondi propri

In virtù dell’articolo 29 capoverso 2 LIsFi il Consiglio federale concretizza i requisiti relativi ai fondi propri per i gestori di patrimoni collettivi. Come asserito nel suo messaggio i requisiti devono tenere conto dell’attività (settore, volume ecc.) e dei rischi a essa connessa. […]. Per la determinazione dei singoli elementi dei fondi propri, gli articoli 36–38 OIsFi riprendono am- piamente la normativa dei vigenti articoli 21–23 OICol, applicata ai gestori patrimoniali di inve- stimenti collettivi di capitale. È superfluo riprendere l’articolo 21 capoverso 6 OICol, visto che l’obbligo di comunicazione è già previsto all’articolo 5 lettera c OIsFi.

Art. 39 Presentazione dei conti e rapporto di attività

Il capoverso 1 corrisponde al vigente diritto applicato ai gestori patrimoniali di investimenti col- lettivi di capitale (cfr. art. 28 OICol). Il capoverso 2 riprende ampiamente il contenuto dell’arti- colo 49 OICol. Tuttavia, nel presente articolo viene introdotta una novità che prevede l’obbligo di consegnare alla FINMA la relazione completa destinata all’organo di alta direzione e l’esten- sione del termine di consegna che passa da 10 a 30 giorni. Questa novità è basata sull’articolo 63 capoverso 2 LIsFi secondo cui La FINMA può prevedere che la verifica abbia periodicità pluriennale. Il rapporto di attività e la relazione completa destinati all’organo di alta direzione sono pertanto importanti fonti di informazione per la FINMA, in particolare negli anni in cui non viene effettuata alcuna verifica ai sensi del diritto in materia di vigilanza. Il fatto che per la redazione e l’articolazione del rapporto annuale siano determinanti le prescrizioni del CO (cfr. art. 49 cpv. 3 OICol) si desume già dal capoverso 1 del presente articolo.

Art. 40 Documentazione interna

L’articolo riprende regolamentazioni simili, come quella dell’articolo 9 capoverso 4 OInFi.

Sezione 3: Direzioni dei fondi Con il disciplinamento delle direzioni dei fondi nella LIsFI anziché nella LICol, gran parte della pertinente normativa è ripresa dalla LICol. Di conseguenza anche le seguenti disposizioni dell’OIsFi derivano in larga misura dalle disposizioni dell’OICol sulle direzioni dei fondi.

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Art. 41 Gestione autonoma del fondo di investimento

Capoverso 1

L’articolo 32 LIsFi corrisponde alla parte generale dell’articolo 30 LICol, che fornisce altresì un elenco non esaustivo delle attività che rientrano nella gestione autonoma del fondo di investi- mento in nome proprio e per conto degli investitori. Per chiarire l’espressione «gestione auto- noma del fondo di investimento», l’elenco di cui all’articolo 30 lettere a–d LICol è stato ripreso nell’OIsFi.

Capoverso 2

Il capoverso 2 stabilisce chiaramente che gli istituti che si occupano esclusivamente dell’am- ministrazione per conto di una SICAV con gestione di terzi secondo la LICol effettuano auto- nomamente l’amministrazione del fondo di investimento e sono sottoposti, in quanto direzioni dei fondi, all’obbligo di autorizzazione secondo la LIsFi. Il vigente diritto prevede già a livello di prodotti (cfr. art. 51 cpv. 2 OICol) che l’amministrazione di una SICAV con gestione di terzi può essere delegata soltanto a una direzione del fondo autorizzata.

Art. 42 Amministrazione principale in Svizzera

La disposizione corrisponde all’articolo 42 OICol, ripreso nell’OIsFi per concretizzare l’articolo 33 capoverso 1 LIsFi e adeguato alla terminologia della LSerFi («prospetto» e «foglio informa- tivo di base»).

Art. 43 Organizzazione

Capoversi 1–3

I capoversi 1–3 sono ripresi dal vigente diritto applicato alle direzioni dei fondi (art. 12 cpv. 2, 3 e 4, nonché 44 cpv. 2 OICol). Le direzioni dei fondi devono organizzarsi in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali (cfr. art. 9 cpv. 1 LIsFi).

Capoversi 4 e 5

Il capoverso 4 corrisponde al primo periodo dell’articolo 12 capoverso 1 OICol. Il disposto del secondo periodo dell’articolo 12 capoverso 1 OICol è già integrato nell’articolo 10 capoverso 2 LIsFi; inoltre è determinante, in considerazione della forma giuridica, tra l’altro la disposizione del diritto della società anonima di cui all’articolo 718 capoverso 4 CO. Analogamente al diritto vigente (cfr. art. 44 cpv. 1 OICol), il capoverso 5 prevede per le direzioni dei fondi un organo di alta direzione, vigilanza e controllo indipendente. Quest’ultimo deve badare in particolare che le attività correnti dell’impresa siano gestite in conformità alle sue direttive relative alla strategia e ai rischi.

Capoverso 6

Il capoverso 6 corrisponde al vigente diritto applicato alle direzioni dei fondi (art. 12 cpv. 6 OICol). Grazie alla competenza di consentire deroghe la FINMA può tenere conto in particolare del tipo di fondo e della classe di investimento.

Art. 44 Organo di alta direzione, vigilanza e controllo

Il capoverso 1 integra innanzitutto nell’OIsFi l’articolo 44 capoverso 1 OICol. Gli altri capoversi riprendono la prassi pluriennale adottata dalla FINMA per i requisiti in materia di governo d’im- presa posti all’organo di alta direzione. Tale prassi esige che la maggior parte dei membri dell’organo non abbia una funzione operativa e che almeno un terzo dei suoi membri sia indi-

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pendente da persone che detengono una partecipazione qualificata nel titolare dell’autorizza- zione. D’altra parte il presidente del suddetto organo non può presiedere contemporanea- mente l’organo di gestione.

Art. 45 Indipendenza

L’articolo 45 riprende nell’OIsFi l’articolo 45 OICol.

Art. 46 Esercizio dell’attività del fondo

L’articolo corrisponde essenzialmente agli articoli 46 OICol e 29 capoverso 2 LICol, con i dovuti adeguamenti alla sistematica legislativa della LIsFi. A seguito della suddetta concomitanza delle autorizzazioni (art. 6 cpv. 3 LIsFi), è superfluo riprendere formalmente l’articolo 46 capo- verso 1 lettere d ed e OICol. Questo vale anche per l’articolo 29 capoverso 1 lettere a e b LICol (la lett. c dell’art. 29 cpv. 1 LICol è già integrata nell’art. 34 LIsFi). Oltre all’attività del fondo per i fondi svizzeri ed esteri e alle attività nel settore dei mercati finanziari esplicitamente menzio- nate o non menzionate (ad es. amministrazione di una SICAV, consulenza in investimenti ecc.), la direzione del fondo può esercitare altre attività purché queste siano compatibili con l’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione (fatta salvo un obbligo di autorizzazione distinto secondo la legislazione sui mercati finanziari).

Art. 47 Compiti

Capoverso 1

Conformemente alla LIsFi, il capoverso 1 sancisce esplicitamente nell’OIsFi l’obbligo per i ti- tolari dell’autorizzazione di garantire una separazione tra il proprio patrimonio e quello che gestiscono.

Capoversi 2 e 3

Le disposizioni e la possibilità di consentire eccezioni corrispondono al vigente articolo 72 ca- poverso 1 OICol-FINMA. Il capoverso 2 dell’articolo 72 OICol-FINMA è integrato nell’articolo

43 capoverso 2.

Art. 48 Delega di compiti

Capoverso 1

In caso di delega di compiti ai sensi della presente disposizione, il fornitore di servizi di cui ci si avvale dispone di una certa libertà imprenditoriale («in modo autonomo») e la delega ha una lunga durata («in modo durevole»). Per rientrare nel campo d’applicazione della disposizione, la delega deve riferirsi ai compiti citati agli articoli 32, 33 capoverso 4 e 34 LIsFi, ovvero compiti contemplati dal campo di attività (art. 6 cpv. 1) e dall’autorizzazione rilasciata. Inoltre il confe- rimento della delega deve modificare le condizioni alla base dell’autorizzazione (cfr. art. 66 cpv. 1 OICol-FINMA).

Capoversi 2 e 3

I suddetti capoversi riprendono i capoversi 2 e 4 dell’articolo 31 LICol (i cpv. 1, 5 e 6 dell’art. 31 LICol sono già integrati negli art. 35 e 68 LIsFi, mentre il cpv. 3 dell’art. 31 LICol figura all’art. 32 cpv. 2 OIsFi). Ulteriori principi sulla delega di compiti sono sanciti dall’articolo 9.

Capoverso 4

Si rinvia al commento alla disposizione analoga dell’articolo 32 capoverso 3.

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Art. 49 Gestione dei rischi e controllo interno

Capoversi 1–3

Un controllo interno efficace comprende non soltanto le attività di controllo a posteriori, ma anche quelle di pianificazione e orientamento strategico. Include tra l’altro le attività di con- trollo integrate nei processi di lavoro, nonché i processi per garantire il controllo dei rischi e la conformità alle norme. I capoversi 1–3 del presente articolo riprendono a tale riguardo quanto già previsto all’articolo 21 capoverso 1 LIsFi per i gestori patrimoniali e i trustee, nonché l’arti- colo 12a capoversi 1 e 3 OICol concernente il regime in vigore per le direzioni dei fondi. Per quanto riguarda l’articolo 12a capoverso 2 OICol, si veda l’articolo 6 capoverso 3 OIsFi.

Capoversi 4 e 5

I suddetti capoversi riprendono i principi fondamentali applicati alla gestione e al controllo dei rischi sanciti negli articoli 67–71 OICol-FINMA.

Capoversi 6 e 7

Il controllo interno comprende solitamente tre cosiddette linee di difesa: la gestione operativa, le funzioni di gestione e controllo dei rischi nonché di garanzia della conformità alle norme, e l’organo di audit interno. I controlli devono essere adeguati di volta in volta alle dimensioni, alla complessità, alla struttura e al profilo di rischio dell’istituto. A questo proposito viene ripreso il regime in vigore per le direzioni dei fondi (art. 12 cpv. 5 e 6, nonché 12a cpv. 4 OICol).

La FINMA è autorizzata a disciplinare i dettagli relativi alla gestione dei rischi e al controllo interno da parte delle direzioni dei fondi. La regolamentazione di tali dettagli deve avvenire nei limiti delle prescrizioni della legge e della presente ordinanza.

Art. 50 Capitale minimo

In virtù della competenza conferitagli dall’articolo 36 capoverso 2 LIsFi il Consiglio federale fissa, come finora, a 1 milione di franchi l’ammontare del capitale minimo delle direzioni dei fondi (cfr. art. 43 OICol).

Art. 51 Entità dei fondi propri

La disposizione corrisponde materialmente all’articolo 48 OICol. Il capoverso 1 stabilisce chia- ramente una soglia assoluta di 20 milioni di franchi per l’ammontare dei fondi propri, in altre parole i fondi propri ammontano al massimo a 20 milioni di franchi, compresi eventuali fondi propri supplementari secondo il capoverso 5 (soltanto per l’amministrazione di una SICAV). È superfluo riprendere l’articolo 48 capoverso 7 OICol, visto che l’obbligo di comunicazione è già previsto all’articolo 5 lettera c OIsFi.

Art. 52 e 53 Fondi propri computabili / Deduzioni nel calcolo dei fondi propri

Mentre l’articolo 47 OICol rimanda agli articoli 22 e 23 OICol, il loro contenuto è ripreso nell’OIsFi distintamente per le direzioni dei fondi, tenuto conto delle specificità di queste ultime (ad es. nessuna specificità riguardante società di persone, Sagl ecc.).

Art. 54 Presentazione dei conti e rapporto di attività

Il capoverso 1 corrisponde al vigente diritto applicato alle direzioni dei fondi (art. 28 OICol). Il capoverso 2 riprende ampiamente il contenuto dell’articolo 49 OICol. Si rimanda al relativo commento all’articolo 39 capoverso 2.

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Art. 55 Documentazione interna

L’articolo riprende regolamentazioni simili, come quella dell’articolo 9 capoverso 4 OInFi.

Art. 56 Cambiamento della direzione del fondo

La disposizione corrisponde all’articolo 50 capoverso 1 OICol, che viene ripreso nell’OIsFi, ma riporta un rimando all’articolo 27 LICol (Modifica del contratto del fondo). Il capoverso 2 dell’ar- ticolo 50 OICol non è ripreso nell’OIsFi, poiché la fusione di due direzioni dei fondi o di fatti- specie simili alla fusione non costituisce un cambiamento della direzione del fondo, analoga- mente alla prassi attuale applicata alle banche depositarie secondo la LICol.

Sezione 4: Società di intermediazione mobiliare

Il sistema differenziato della concomitanza delle autorizzazioni di cui all’articolo 6 LIsFi com- prende l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di banca conformemente alla legge sulle ban- che (LBCR; RS 952.0), che è considerata la forma di autorizzazione più ampia. Nel predetto sistema, a questa autorizzazione segue quella per le società di intermediazione mobiliare (at- tualmente denominate «commercianti di valori mobiliari» secondo la LBVM).

L’autorizzazione quale società di intermediazione mobiliare consente di fornire la maggior parte dei servizi finanziari importanti. Ad esempio ai cosiddetti commercianti che operano per il conto di clienti è permesso esercitare, essendo una delle principali categorie di società di intermediazione mobiliare, una forma qualificata di gestione patrimoniale negoziando in pro- prio nome valori mobiliari per conto di clienti. Anche la gestione patrimoniale tradizionale e la consulenza in investimenti fornita a clienti privati e istituzionali fanno solitamente parte dell’at- tività delle società di intermediazione mobiliare. A queste ultime è inoltre consentito negoziare per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari (cosiddetti commercianti per conto pro- prio) o negoziare per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissare i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta (cosiddetti «market ma- ker»). A tale scopo le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate in particolare a tenere personalmente o presso terzi conti per il commercio di valori mobiliari oppure conser- vare personalmente, o in nome proprio presso terzi, valori mobiliari dei clienti.

Con il disciplinamento della forma di autorizzazione della società di intermediazione mobiliare nella LIsFI anziché nella LBVM, vengono riprese nell’OIsFi, ove opportuno, anche le disposi- zioni di esecuzione dell’OBVM relative ai commercianti di valori mobiliari.

Art. 57 Definizione

Capoversi 1 e 2

Conformemente all’articolo 3 LIsFi un’attività è svolta a titolo professionale se si tratta di un’at- tività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole. Per quanto riguarda i valori soglia a partire dai quali si configura l’esercizio dell’attività a titolo professionale – quindi l’obbligo di richiedere un’autorizzazione – per le società di intermediazione mobiliare, oltre a un allineamento all’articolo 6 OBCR in relazione ai commercianti che operano per il conto di clienti ai sensi dell’articolo 41 lettera a LIsFi, viene ripresa in linea di massima la nor- mativa dell’articolo 11 applicata ai gestori patrimoniali e ai trustee. Ciò corrisponde al diritto in vigore34.

34 Cfr. Circolare FINMA 2008/5 «Commerciante di valori mobiliari», n. marg. 11–13 e 48–49.

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Capoverso 3

Il vigente articolo 2 capoverso 3 OBVM precisa in forma negativa la definizione di commer- ciante di valori mobiliari di cui all’articolo 2 lettera d LBVM elencando i soggetti che non sono considerati commercianti di valori mobiliari. L’enunciato in forma negativa del suddetto articolo resta valido anche per la definizione generale di società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 41 LIsFi. Con riferimento all’articolo 2 capoverso 3 OBVM, al capoverso 3 OIsFi viene ripresa formalmente soltanto l’attività delle direzioni dei fondi, dal momento che le altre fattispecie sono escluse dal campo d’applicazione della legislazione già in virtù dell’articolo 2 capoverso 2 LIsFi.

Capoverso 4

Secondo l’articolo 41 lettera a LIsFi i commercianti che operano per il conto di clienti negoziano in nome proprio valori mobiliari per conto di clienti. L’articolo 3 capoverso 6 OBVM contiene un elenco con cui precisa le persone e gli istituti che non sono considerati clientela ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 lettera d LBVM. Poiché l’integrazione delle società di inter- mediazione mobiliare nella LIsFi non intacca la validità di questo elenco limitativo della defini- zione di clientela, l’articolo 3 capoverso 6 OBVM viene ripreso nell’OIsFi senza modifiche ma- teriali allo scopo di precisare la definizione di clienti secondo l’articolo 41 lettera a LIsFi.

Capoverso 5

Il volume di 5 miliardi di franchi lordi per anno civile quale soglia a partire dalla quale la funzio- nalità del mercato può essere compromessa corrisponde a quello previsto dal diritto in vigore35. Per il calcolo della cifra d’affari, nelle operazioni di cassa e nelle operazioni in derivati occorre basarsi sui corsi pagati o realizzati.

Capoverso 6

La definizione di corsi fissati pubblicamente nel caso delle società di intermediazione mobiliare che operano come «market maker» è in linea con quella fornita nella LSerFi.

Art. 58 Organizzazione

Capoversi 1 e 2

I capoversi 1 e 2 prevedono requisiti la cui formulazione è basata sul risultato e corrispondono ai primi due capoversi rispettivamente dell’articolo 15 e dell’articolo 29. Per il resto si rinvia al commento ai relativi capoversi fornito sopra.

Capoverso 3

Analogamente alla disposizione del diritto della società anonima di cui all’articolo 718 capo- verso 4 CO e a norme simili del diritto societario, il presente capoverso prevede un obbligo di domicilio limitato, secondo cui ogni persona che possa rappresentare la società di intermedia- zione mobiliare deve essere domiciliata in Svizzera.

Capoversi 4 e 5

I capoversi si basano essenzialmente sul diritto in vigore applicato ai commercianti di valori mobiliari (cfr. in particolare art. 20 cpv. 2 e 23 cpv. 3 OBVM). Affinché l’organo di audit interno indipendente dall’organo di gestione secondo l’articolo 61 capoverso 4 (cfr. art. 20 cpv. 2 OBVM) possa effettivamente operare, i commercianti che operano per il conto di clienti e i

35 Cfr. Circolare FINMA 2008/5 «Commerciante di valori mobiliari», n. marg. 23.

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market maker (ma non i commercianti per conto proprio) devono inoltre istituire – contraria- mente a quanto prevede il vigente diritto – un organo di alta direzione, vigilanza e controllo indipendente dalla gestione. Questi deve badare in particolare che le attività correnti dell’im- presa siano gestite in conformità alle direttive relative alla strategia e ai rischi.

Capoverso 6

Il capoverso 6 si rifà alla possibilità di ammettere eccezioni del diritto in vigore per i commer- cianti di valori mobiliari (cfr. in particolare art. 19 cpv. 1 e 20 cpv. 3 OBVM).

Art. 59 Compiti

Capoversi 1 e 2

I due capoversi sono stati ripresi dal diritto in vigore per i commercianti di valori mobiliari (art.

19 cpv. 1 e 2 OBVM).

Capoverso 3

La definizione di offerta pubblica per le società di intermediazione mobiliare che operano sul mercato primario come ditte di emissione e fornitori di derivati (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. c e d LIsFi) è in linea – analogamente all’articolo 8 – con quella fornita nella LSerFi.

Art. 60 Delega di compiti

Capoverso 1

In caso di delega di compiti ai sensi della presente disposizione, il fornitore di servizi di cui ci si avvale dispone di una certa libertà imprenditoriale («in modo autonomo») e la delega ha una lunga durata («in modo durevole»). Per rientrare nel campo d’applicazione della disposizione, la delega deve riferirsi ai compiti citati agli articoli 41 e 44 LIsFi, ovvero compiti contemplati dal campo di attività (art. 6 cpv. 1) e dall’autorizzazione rilasciata. Inoltre il conferimento della de- lega deve modificare le condizioni alla base dell’autorizzazione (cfr. art. 66 cpv. 1 OICol- FINMA).

Capoverso 2

Si rinvia al commento alle disposizioni analoghe dell’articolo 32 capoverso 3. Ulteriori principi sulla delega di compiti sono sanciti dall’articolo 9.

Art. 61 Gestione dei rischi e controllo interno

Un controllo interno efficace comprende non soltanto le attività di controllo a posteriori, ma anche quelle di pianificazione e orientamento strategico. Include tra l’altro le attività di controllo integrate nei processi di lavoro, nonché i processi per garantire il controllo dei rischi e la con- formità alle norme. Il presente articolo riprende a tale riguardo, in linea di massima, gli articoli 19 capoverso 3 e 20 OBVM concernenti il regime in vigore per i commercianti di valori mobiliari (cfr. anche art. 8 cpv. 3, nonché 9 cpv. 5 e 6 OInFi). In linea di principio non è richiesta l’istitu- zione da parte dei commercianti di valori mobiliari di un organo di audit interno indipendente, contrariamente a quanto prevede il vigente diritto.

Art. 62 Capitale minimo e garanzie

Fatta eccezione per alcuni adeguamenti terminologici, la disposizione corrisponde al vigente articolo 22 OBVM sul capitale minimo e la garanzia per i commercianti di valori mobiliari. Alle banche che esercitano l’attività di società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 12

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LIsFi si applicano ex lege le disposizioni della legislazione sulle banche (tenore dichiarativo dell’art. 22 cpv. 6 OBVM).

Al pari dei commercianti di valori mobiliari anche per le società di intermediazione mobiliare è previsto un capitale minimo di 1,5 milioni di franchi, che deve essere versato integralmente (in contanti) e mantenuto durevolmente (cpv. 1). In caso di fondazione mediante conferimenti in natura o di trasformazione di un’impresa in una società di intermediazione mobiliare, il valore degli attivi e il volume dei passivi devono essere verificati da una società di audit (cpv. 2).

Gli altri capoversi concernono la determinazione del capitale minimo per le società di persone (la forma giuridica della persona fisica non è più prevista conformemente all’art. 42 LIsFi). A questo proposito la FINMA è libera di autorizzare le società di persone a depositare una ga- ranzia al posto del capitale minimo ai sensi dei capoversi 3–5, ad esempio sotto forma di ga- ranzia bancaria (cpv. 6) o, in singoli casi motivati, di fissare un’altra soglia di garanzia (cpv. 7).

Art. 63 Fondi propri e ripartizione dei rischi

Capoversi 1–3

Secondo l’articolo 46 capoverso 3 LIsFi il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi e stabilisce l’importo dei fondi propri in funzione dell’attività e dei rischi della società di intermediazione mobiliare. Per le società di intermediazione mobiliare che non tengono conti, ossia i commercianti per conto proprio, i «market maker» e i commercianti che operano per il conto di clienti e che non tengono conti, resta valido per quanto riguarda i fondi propri il «base requirement principle» sancito dal vigente articolo 29 capoversi 3 e 4 OBVM. Questo principio è armonizzato con la normativa dell’articolo 36 applicata ai gestori di patri- moni collettivi. Per il momento non sono previste prescrizioni sulla ripartizione dei rischi.

Capoverso 4

Ai commercianti che operano per il conto di clienti e che tengono conti si applicano, come finora, le disposizioni dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) per quanto attiene ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi (cfr. art. 29 cpv. 1 OBVM). L’articolo 46 capoverso 4 LIsFi consente alla FINMA, in casi motivati, di accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della legge, oppure di disporre requisiti più severi (cfr. art. 29 cpv. 2 OBVM).

Art. 64 Liquidità

Capoverso 1

Secondo l’articolo 46 capoverso 3 LIsFi il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di liquidità in funzione dell’attività e dei rischi della società di intermediazione mobiliare. Il capo- verso 1 dell’articolo 64 OIsFi esige come requisito qualitativo che le società di intermediazione mobiliare che non tengono conti preservino la propria solvibilità quando investono i propri fondi. A tal fine le predette società devono integrare esplicitamente i rischi di liquidità nella gestione dei rischi (cfr. art. 6 cpv. 3).

Capoverso 2

Nel caso delle società di intermediazione mobiliare che per i propri clienti tengono conti fina- lizzati al commercio di valori mobiliari, una parte consistente degli averi dei clienti è investita in titoli e quindi tenuta in depositi separati. Per la liquidità che resta sui conti dei clienti sussiste il rischio, a cui sono esposte anche le banche, di una commistione dei fondi propri delle società di intermediazione mobiliare e degli averi dei clienti. Dato che i rischi che ne derivano per le società di intermediazione mobiliare che tengono conti sono simili a quelli delle banche, è

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opportuno sottoporre le suddette società alle disposizioni più rigorose dell’ordinanza sulla li- quidità (Oliq; RS 952.06). In virtù dell’articolo 46 capoverso 4 LIsFi, in casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della legge, oppure disporre requisiti più severi.

Art. 65 Presentazione dei conti

La disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 29 cpv. 1 OBVM).

Art. 66 Documentazione interna

L’articolo riprende regolamentazioni simili, come quella dell’articolo 9 capoverso 4 OInFi.

Art. 67 Obbligo di registrazione

L’«obbligo di tenere un giornale» definito nell’articolo 30 OBVM è ripreso integralmente nell’OIsFi come obbligo di registrazione, fatta eccezione per alcuni adeguamenti terminologici. Per i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione l’articolo 36 OInFi prevede un obbligo di registrazione identico. La FINMA determina quali indicazioni sono necessarie e in quale forma devono essere registrate (cpv. 4).

Art. 68 Obbligo di comunicazione

La disposizione di esecuzione dell’articolo 31 OBVM sull’obbligo di comunicazione è ripresa integralmente nell’OIsFi, fatta eccezione per alcuni adeguamenti terminologici. Per i parteci- panti ammessi a una sede di negoziazione l’articolo 37 OInFi prevede un obbligo di comuni- cazione identico. Relativamente alla competenza contemplata dall’articolo 51 capoverso 3 LIsFi, il Consiglio federale rinuncia per il momento a sottoporre all’obbligo di comunicazione anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare.

Sezione 5: Succursali

Art. 69 Istituti finanziari esteri

Dal diritto vigente vengono ripresi gli articoli 38 OBVM e 29a OICol. Se la direzione ai sensi dell’articolo 10 LIsFi si trova effettivamente in Svizzera o è esercitata dalla Svizzera, l’attività rientra nel campo d’applicazione della LIsFi ed è soggetta all’obbligo di autorizzazione se- condo gli articoli 5 e seguenti LIsFi.

Art. 70 Obbligo e condizioni di autorizzazione

Capoverso 1

A norma dell’articolo 53 capoverso 1 LIsFi l’istituto finanziario estero deve in particolare di- sporre di un’organizzazione appropriata e di sufficienti risorse finanziarie per gestire una suc- cursale in Svizzera ed essere sottoposto a una vigilanza adeguata che include la succursale. Nella relazione tra l’impresa principale all’estero e la succursale in Svizzera non è possibile alcun «upgrading», ad esempio un comune gestore patrimoniale estero in Svizzera non po- trebbe gestire come succursale un gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale. È per contro ammesso un parallelismo delle forme di autorizzazione e vigilanza (ad es.: tra un gestore patrimoniale estero e un gestore patrimoniale come succursale) come pure un «do- wngrading» (ad es.: tra un gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale e un gestore patrimoniale comune come succursale), sempre che anche l’impresa principale

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all’estero eserciti una parte sostanziale dell’attività in questione. Per le risorse finanziarie ne- cessarie ci si basa per analogia sulle prescrizioni svizzere specifiche agli istituti. Queste pos- sono essere completate in Svizzera conformemente a quanto statuito dall’articolo 56 LIsFi.

Capoverso 2

Se intende fornire servizi finanziari secondo la LSerFi, la succursale è tenuta ad osservare le pertinenti disposizioni della predetta legge e inoltre le disposizioni della LIsFi specifiche agli istituti relative al governo d’impresa e alla vigilanza.

Capoverso 3

Il presente capoverso riprende il vigente diritto (art. 42 OBVM; art. 29b cpv. 5 OICol).

Art. 71–74 Pluralità di succursali / Conto annuale e chiusure intermedie delle succursali / Rapporto di audit / Chiusura di una succursale

Le disposizioni corrispondono in linea di principio al vigente diritto (art. 43, 45 e 48 OBVM; art. 29c–29f OICol), completate con quelle relative all’organismo di vigilanza per i gestori patrimo- niali e i trustee. I rapporti di audit devono essere redatti in una lingua ufficiale ed eventuali eccezioni necessitano del consenso della FINMA (cfr. art. 9 cpv. 2 dell’ordinanza sugli audit dei mercati finanziari [OA-FINMA; RS 956.161]). L’articolo 46 OBVM sulla pubblicazione del rapporto di gestione dell’istituto finanziario estero non è stato ripreso.

Sezione 6: Rappresentanze

Art. 75

La disposizione corrisponde all’articolo 70 capoverso 2 lettere a e c. Si rinvia al commento al relativo articolo.

4.2.3 Vigilanza

Sezione 1: Gestori patrimoniali e trustee

Il modello di vigilanza previsto in base alla volontà del Parlamento per i gestori patrimoniali e i trustee – nonché per i cosiddetti saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bis LCMP – si fonda sui seguenti principi: – il rilascio dell’autorizzazione spetta alla FINMA (cfr. art. 5 cpv. 1 LIsFi); – l’attività di vigilanza continua (insieme all’attività di verifica) sugli assoggettati alla vigi- lanza viene delegata – ed eccezione della vigilanza sul gruppo – agli organismi di vigi- lanza che devono essere costituiti dagli attori del settore (cfr. art. 61 cpv. 1 e 2 LIsFi e art. 43a cpv. 1 LFINMA); – gli organismi di vigilanza necessitano dell’autorizzazione della FINMA e sono assogget- tati alla vigilanza di quest’ultima (cfr. art. 43a cpv. 2 LFINMA). Contrariamente a quanto riportato nel messaggio, essi non sono autorità statali e di conseguenza l’attività di «en- forcement» rimane di competenza della FINMA (dalle sanzioni di diritto amministrativo fino alla revoca dell’autorizzazione); – gli organismi di vigilanza vigilano anche sul rispetto degli obblighi della LRD e possono esercitare – nella funzione di organismi di autodisciplina (OAD) in virtù della LRD – inoltre la vigilanza sugli intermediari finanziari non sottoposti a vigilanza prudenziale, se sono riconosciuti quali OAD secondo la LRD (cfr. art. 43a cpv. 3 LFINMA).

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Art. 76 Società svizzera di un gruppo

Diverse leggi in materia di vigilanza prevedono che i gruppi finanziari possano essere sotto- posti a una vigilanza su base consolidata da parte della FINMA. In questo contesto può essere opportuno includere nella vigilanza su base consolidata anche eventuali gestori patrimoniali e trustee di un gruppo finanziario, dominato ad esempio dal settore bancario, affinché la vigi- lanza possa essere esercitata dalla FINMA senza alcuna ripartizione di questa competenza tra di essa e l’organismo di vigilanza. Tale regolamentazione corrisponde a quella vigente per le società svizzere del gruppo nell’ambito della vigilanza prevista dalla legislazione sul riciclag- gio di denaro (cfr. art. 4 dell’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro [ORD-FINMA; RS 955.033.0]). Se un gestore patrimoniale o un trustee costituisce un gruppo finanziario con intermediari finanziari non sottoposti a una vigilanza prudenziale ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 3 LRD, alle società svizzere del gruppo si applica il nuovo articolo 26a LRD.

Art. 77 Vigilanza continua

Capoverso 1

Gli ambiti di vigilanza rilevanti risultano dall’attività degli assoggettati alla vigilanza. I gestori patrimoniali sono già assoggettati alla LRD e devono adempiere i relativi obblighi di diligenza. Trattandosi ora di istituti autorizzati dalla FINMA, i gestori patrimoniali devono comprovare in modo continuato di adempiere le condizioni di autorizzazione definite nella LIsFi nonché gli obblighi secondo la LSerFi. I gestori patrimoniali che non raggiungono i valori soglia de minimis previsti all’articolo 24 capoverso 2 LIsFi devono inoltre osservare le disposizioni di altre leggi, in particolare disposizioni relative ai prodotti.

Pur rientrando nel campo d’applicazione della LIsFi e della LRD, i trustee e i saggiatori del commercio ai sensi della LCMP non sono contemplati nella definizione di «gestione patrimo- niale» secondo l’articolo 3 lettera c numero 3 LSerFi e quindi non rientrano nel campo d’appli- cazione della LSerFi. Non è però escluso che i trustee e i saggiatori del commercio ai sensi della LCMP esercitino attività e attività accessorie disciplinate dalla LSerFi. In simili casi de- vono osservare le norme della LSerFi ed essere sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza.

Oltre a definire la periodicità della verifica sulla base dei rischi (art. 62 cpv. 2 LIsFi), in caso di irregolarità un organismo di vigilanza può chiedere di porvi rimedio e impartire un termine ade- guato a tal fine (art. 43b cpv. 2 LFINMA). Se queste misure non sono sufficienti per ripristinare la situazione conforme, spetta alla FINMA adottare ulteriori misure o infliggere sanzioni di di- ritto amministrativo. La scelta delle misure concrete da adottare rientra nel potere discrezionale della FINMA (cfr. anche art. 43i cpv. 4 LFINMA).

Capoverso 2

Quando esegue o fa eseguire delle verifiche, l’organismo di vigilanza provvede affinché le disposizioni della FINMA concernenti la verifica e la vigilanza siano rispettate. In particolare, quest’ultima prescrive agli organismi di vigilanza, dopo averli consultati, un sistema di valuta- zione dei rischi e requisiti minimi per il piano di vigilanza. In tal modo, per tutti i gestori patri- moniali e trustee autorizzati dalla FINMA si seguono i medesimi principi in materia di verifica e vigilanza.

Il sistema di valutazione dei rischi deve contemplare sia i criteri di rischio connessi all’attività sia quelli legati all’organizzazione e al sistema di controllo interno. I criteri di rischio connessi all’attività e considerati dal sistema di valutazione dei rischi possono essere ad esempio: – in relazione alla LRD:

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– la gestione di valori patrimoniali di clienti con sede o domicilio in un Paese esposto a un rischio elevato di riciclaggio di denaro e/o di corruzione, – la gestione di valori patrimoniali di clienti con sede o domicilio in un Paese con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali, – la gestione di valori patrimoniali di persone politicamente esposte, – la gestione di valori patrimoniali presso banche depositarie con sede al di fuori della Svizzera, – succursali o società del gruppo con sede all’estero (rischi più elevati dovuti alla com- plessità operativa e giuridica), – la forte dipendenza da un unico cliente (rischio di anteporre le richieste del cliente alla regolare attività); – in relazione all’adeguatezza: – la gestione patrimoniale tramite fondi non sottoposti a una vigilanza prudenziale (an- che propri) o strutture simili, come le società di sede, – la fornitura di servizi con conferimento di un potere illimitato di disporre del patrimonio dei clienti (ad es. servizi accessori fiduciari), – l’impiego di prodotti o strategie con effetto leva, se questi non sono utilizzati esclusi- vamente come garanzia, – la gestione del patrimonio di un numero elevato di clienti al dettaglio rispetto al per- sonale impiegato per tale attività di gestione patrimoniale (rischio di non riuscire ad adempiere sufficientemente, in tutte le circostanze, gli obblighi previsti dalla LSerFi).

I criteri di rischio menzionati sono solo degli esempi. Oltre ai criteri di rischio legati in particolare alle condizioni di autorizzazione secondo la LIsFi, agli obblighi di diligenza di cui alla LRD e agli obblighi ai sensi della LSerFi, il sistema di valutazione dei rischi comprenderà una ponde- razione dei singoli criteri di rischio e il calcolo del rischio globale cui è esposto l’istituto.

Capoverso 3

Le attività di verifica dell’organismo di vigilanza – così come di eventuali società di audit a cui fa ricorso secondo l’articolo 80 – devono essere documentate in modo ricostruibile nei rapporti di audit. Questi ultimi devono essere redatti in una lingua ufficiale, fermo restando che even- tuali eccezioni da parte delle società di audit necessitano dell’approvazione dell’organismo di vigilanza (analogamente all’art. 9 cpv. 2 OA-FINMA).

Capoverso 4

Anche i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che gestiscono valori patrimo- niali inferiori ai valori soglia di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera h LICol (valori de minimis) sottostanno ora a un obbligo di autorizzazione. Non appena i valori patrimoniali gestiti supe- rano i valori soglia minimi previsti nell’articolo 24 capoverso 2 lettera LIsFi, i gestori patrimoniali sottostanno all’obbligo di autorizzazione in quanto gestori di patrimoni collettivi. L’organismo di vigilanza competente deve predisporre le opportune misure quando il gestore supera o scende al di sotto dei valori soglia legali. Lo stesso vale per gli istituti di previdenza in virtù dell’articolo 24 capoverso 2 lettera b LIsFi. Per il rimanente, come spiegato nel messaggio del Consiglio federale, la vigilanza sugli istituti di previdenza e sul rispetto da parte di tali istituti delle prescrizioni sugli investimenti previste dalla legislazione in materia di previdenza rimane di competenza delle autorità cantonali di vigilanza e della Commissione di alta vigilanza.

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Capoverso 5

Gli organismi di vigilanza sono competenti per la vigilanza continua sui gestori patrimoniali e i trustee, nonché sui saggiatori del commercio secondo la LCMP (vedi n. 4.2.5.9), per le relative verifiche e per la valutazione dei rischi, ma non per le decisioni esecutorie e di accertamento giuridicamente vincolanti. Questi atti, di competenza delle autorità pubbliche, possono essere emanati esclusivamente dalla FINMA. Se necessario ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mer- cati finanziari, ad esempio in caso di irregolarità commesse da un assoggettato alla vigilanza, la stessa FINMA può adottare misure di vigilanza. Una simile ripartizione delle competenze è prevista anche nella MiFID II all’articolo 67 capoverso 2.

Art. 78 Coordinamento delle attività di vigilanza

L’autorità di vigilanza dei gestori patrimoniali e dei trustee è la FINMA. Quest’ultima effettua la verifica materiale dell’adempimento dei requisiti previsti e procede al rilascio dell’autorizza- zione e a una sua eventuale revoca. Nel quadro della verifica finalizzata al rilascio dell’auto- rizzazione occorre tenere conto della verifica preliminare effettuata dall’organismo di vigilanza competente, dei controlli precedenti conformemente all’articolo 3 capoverso 2 lettera c LICol e dei controlli precedenti conformemente alla LRD. Inoltre, con l’inserimento dei gestori patri- moniali e dei trustee nel campo d’applicazione della LIsFi, le norme concorrenti vigenti del diritto cantonale decadono.

Art. 79 Verifica

I gestori patrimoniali e i trustee sono sottoposti a una verifica di natura prudenziale, nell’ambito della quale deve essere verificato anche il rispetto delle prescrizioni sulla presentazione dei conti conformemente all’articolo 25. A norma dell’articolo 62 capoverso 2 LIsFi l’organismo di vigilanza può estendere a un massimo di quattro anni la periodicità della verifica tenendo conto dell’attività degli assoggettati alla vigilanza e dei rischi a essa connessi. Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, i gestori patrimoniali e i trustee presentano all’organismo di vigilanza un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge, in particolare riguardo al capitale minimo e ai fondi propri (cfr. art. 62 cpv. 3 LIsFi).

Art. 80 Ricorso a società di audit

Gli organismi di vigilanza devono garantire l’osservanza di tutti i requisiti legali e delle disposi- zioni del piano di vigilanza anche in caso di ricorso a una società di audit, fermo restando che secondo quanto indicato nel messaggio del Consiglio federale le abilitazioni ai sensi degli ar- ticoli 5 e 6 LSR rimangono di competenza dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). Spetta all’organismo di vigilanza decidere se in caso di ricorso a una società di audit tale società sia incaricata dall’organismo di vigilanza o dagli assoggettati alla vigilanza (art. 12 della nuova OOV; vedi n. 4.3). Decide inoltre in quale misura conferire mandati di verifica di propria iniziativa o disporre ad esempio la sostituzione di una società di audit. Secondo l’arti- colo 43k capoverso 3 LFINMA a tal fine può rifarsi ai relativi strumenti della FINMA (cfr. art. 24 segg. LFINMA).

Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, l’orga- nismo di vigilanza impartisce all’assoggettato alla vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa immediatamente la FINMA (cfr. art. 43b cpv. 2 LFINMA).

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Art. 81 Periodicità della verifica

Capoverso 1

La periodicità della verifica e l’intensità della vigilanza sono determinate in base al rischio glo- bale cui è esposto l’assoggettato alla vigilanza. Nella determinazione dei rischi occorre consi- derare sia il rischio inerente all’attività sia quello legato ai controlli, ovvero all’impossibilità di evitare o di individuare e correggere eventuali errori mediante opportune misure di controllo dell’assoggettato alla vigilanza.

Capoversi 2 e 3

Anche negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica deve essere effettuata una valutazione dei rischi in forma standardizzata. Se dai dati raccolti mediante autodichiarazione emergono nuovi rischi, l’organismo di vigilanza adotta altre misure, ad esempio svolge colloqui in materia di vigilanza, ordina verifiche supplementari o attiva il processo di escalation trasmettendo il caso alla FINMA.

Capoverso 4

La valutazione dei rischi, la periodicità della verifica e l’intensità della vigilanza sono determi- nate in base al sistema di valutazione dei rischi prescritto dalla FINMA.

Sezione 2: Gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi, società di interme- diazione mobiliare, gruppi finanziari e conglomerati finanziari

Art. 82 Verifica

Gli ambiti di vigilanza rilevanti risultano dall’attività degli assoggettati alla vigilanza. Questi ul- timi sono già assoggettati, ad esempio, alla LRD e devono adempiere i relativi obblighi di dili- genza. D’ora in avanti dovranno comprovare anche l’osservanza degli obblighi secondo la LSerFi, poiché generalmente forniscono «servizi finanziari» secondo l’articolo 3 lettera c LSerFi. Laddove applicabili, devono essere osservate anche le disposizioni di altri leggi, in particolare quelle relative ai prodotti. Per il rimanente, come indicato nel messaggio del Con- siglio federale, la vigilanza sugli istituti di previdenza e sul rispetto da parte di tali istituti delle prescrizioni sugli investimenti previste dalla legislazione in materia di previdenza rimane di competenza delle autorità cantonali di vigilanza e della Commissione di alta vigilanza.

La periodicità della verifica deve essere stabilita in funzione dei rischi (cfr. art. 3 OA-FINMA). Al riguardo la FINMA considera le dimensioni, i servizi forniti e le persone per conto delle quali vengono forniti i servizi finanziari. Il rapporto sulla conformità secondo l’articolo 63 capoverso 3 LIsFi deve contenere in particolare la prova dell’adempimento delle condizioni di autorizza- zione definite nella LIsFi.

Art. 83 Cooperazione delle società di audit

La disposizione riprende l’articolo 136 OICol nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale, segnatamente per le società di intermediazione mobiliare.

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Sezione 3: Misure in materia di insolvenza

Art. 84

La disposizione garantisce la certezza del diritto. Secondo quanto riportato nel messaggio del Consiglio federale, nel rimando dell’articolo 67 capoverso 1 LIsFi è compreso anche l’arti- colo 24 LBCR, che nella sistematica della legge precede le «disposizioni relative alle misure in caso di rischio d’insolvenza e al fallimento di banche».

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 85 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’adeguamento di tutti gli altri atti normativi è disciplinato nell’allegato. Le modifiche riguardano principalmente l’OICol e le disposizioni di esecuzione della LFINMA. Come previsto per la LBVM nella legge, anche l’OBVM può essere completamente abrogata a livello di ordinanza.

Art. 86 Disposizioni transitorie per i gestori patrimoniali e i trustee

Come indicato nel messaggio del Consiglio federale, i gestori patrimoniali e i trustee non rien- trano nel campo d’applicazione dell’articolo 74 capoverso 1 LIsFi, bensì in quello del capo- verso 2. I gestori patrimoniali e i trustee che al momento dell’entrata in vigore della legge hanno ottenuto l’autorizzazione della FINMA in qualità di intermediari finanziari direttamente sottopo- sti (IFDS) prevista dal diritto in materia di riciclaggio di denaro devono ottenere, al pari di tutti gli altri gestori patrimoniali e trustee, anche un’autorizzazione secondo l’articolo 5 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 17 LIsFi. Un’autorizzazione come IFDS non soddisfa alcun requisito prudenziale e pertanto non può essere considerata «corrispondente» a quella se- condo l’articolo 74 capoverso 1 LIsFi.

Conformemente all’articolo 74 capoverso 2 LIsFi i gestori patrimoniali e i trustee già operativi possono proseguire tale attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione secondo l’ar- ticolo 5 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 17 LIsFi, a condizione che siano affi- liati a un OAD secondo l’articolo 24 LRD e che lo stesso vigili sul rispetto, da parte loro, degli obblighi previsti da tale legge. L’articolo 86 OIsFi disciplina, anche con riferimento all’arti- colo 42 LRD, i tempi e le condizioni per cui l’affiliazione a un OAD sarebbe superflua per l’IFDS. I gestori patrimoniali e i trustee qualificati come IFDS possono quindi procedere entro un anno conformemente all’articolo 86 OIsFi oppure in maniera graduale (ovvero affiliarsi a un OAD entro un anno secondo l’art. 42 LRD e successivamente ottenere l’autorizzazione della FINMA ed essere assoggettati a un organismo di vigilanza entro i successivi due anni ai sensi dell’art. 74 cpv. 2 LIsFi).

Art. 87 Altre disposizioni transitorie

Capoverso 1

Conformemente all’articolo 5 capoverso 2 LIsFi gli istituti finanziari possono essere iscritti nel registro di commercio soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione. Sarebbe sproporzionato pretendere che gli istituti finanziari già iscritti siano cancellati temporaneamente dal registro di commercio, motivo per cui è stata prevista una pertinente disposizione transitoria.

Capoverso 2

L’articolo 16 LIsFi prevede per gli istituti finanziari l’obbligo di affiliarsi a un organo di media- zione. Dal momento che per gli istituti finanziari – contrariamente a quanto avviene per le

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banche – attualmente non esiste alcun organo di mediazione, si introduce un periodo transi- torio di sei mesi dall’istituzione di un apposito organo di mediazione. Se dopo un anno dall’en- trata in vigore della nuova legislazione non dovesse ancora esistere un organo di mediazione per (determinati) istituti finanziari, in virtù dell’articolo 84 capoverso 4 LSerFi il DFF riconoscerà un organo già esistente o ne istituirà uno nuovo.

Capoversi 3–5

Le succursali e le rappresentanze di istituti finanziari esteri sollevano questioni di diritto transi- torio analoghe a quelle che riguardano gli istituti finanziari svizzeri. Al riguardo i capoversi 3– 5 del presente articolo riprendono in linea di massima le regole previste all’articolo 74 capo- versi 1 e 2 LIsFi, con un’aggiunta basata sul capoverso 1 della presente disposizione.

Capoverso 6

L’articolo 18 capoverso 3 LICol figura ora all’articolo 2 capoverso 6 OIsFi. Le esenzioni già accordate nei limiti previsti da tale articolo rimangono in vigore.

Art. 88 Entrata in vigore

L’entrata in vigore dell’OIsFi è prevista – analogamente a quella della LIsFi, della LSerFi e dell’OSerFi – per l’inizio del 2020. Da quel momento iniziano a decorrere anche i periodi tran- sitori.

4.2.4 Abrogazione di altri atti normativi

4.2.4.1 Ordinanza sulle borse (OBVM; RS 954.11)

Come previsto per la LBVM nella legge, anche l’OBVM può essere completamente abrogata a livello di ordinanza.

4.2.5 Modifica di altri atti normativi

4.2.5.1 Ordinanza sui revisori (OSRev; RS 221.302.3)

L’elencazione degli ambiti di vigilanza nelle lettere a e c dell’articolo 11a capoverso 1 OSRev è adeguata alla sistematica della LIsFi. Lo stesso vale per gli articoli 11d capoverso 1 e 11f capoverso 1. L’articolo 11a capoverso 1 lettera d e gli articoli 11g, 11i, 38 capoverso 7 e 42 capoverso 2bis non sono più validi a seguito dell’abolizione nella LRD della qualifica di IFDS. Le disposizioni relative agli OAD (art. 11a cpv. 2, 11j e 11k) figurano ora nell’ORD o nella LRD riveduta.

Nel capoverso 2 degli articoli 11d–11f OSRev il periodo che può essere computato per le ore di verifica viene esteso dagli attuali 4 a 6 anni. In tal modo si può evitare in maniera più efficace il ritiro dal mercato delle società di audit e considerare la critica espressa dagli operatori di questo settore riguardo alla difficoltà che potrebbero incontrare le società di audit nell’adem- piere periodicamente i requisiti richiesti.

Al capoverso 2ter dell’articolo 12 OSRev si precisa ora che l’abilitazione quale società di audit o auditor responsabile secondo l’articolo 11a capoverso 1 lettere a–c OSRev non autorizza

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soltanto alla verifica dell’osservanza delle disposizioni della LRD nel rispettivo ambito di vigi- lanza, bensì anche delle disposizioni della LSerFi o di altre leggi sui mercati finanziari (cfr. al riguardo art. 1 cpv. 1 lett. c OSRev). Questa regola non si applica invece nei casi in cui la società di audit (o l’auditor responsabile) intende eseguire unicamente verifiche in relazione alla LRD, ovvero al di fuori di un altro mandato di verifica per cui ha ottenuto l’abilitazione.

4.2.5.2 Ordinanza sulle norme contabili riconosciute (ONCR; RS 221.432)

Ingresso e art. 2 cpv. 1

A seguito delle modifiche nella LIsFi, i relativi rimandi legislativi devono essere adeguati.

4.2.5.3 Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

(RS 312.3)

Art. 3 n. 29 e 30

Con la LSerFi e la LIsFi si creano due nuove leggi sui mercati finanziari, mentre con l’abroga- zione della LBVM viene soppressa una legge sui mercati finanziari attualmente in vigore. Per evitare di avere un elenco ancora più lungo, d’ora in avanti si rimanderà, da un lato, alla LFINMA e, dall’altro, a tutte le leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 LFINMA.

4.2.5.4 Ordinanza concernente le tasse di bollo (OTB; RS 641.101)

Art. 9 cpv. 1, 10 e 11 cpv. 2, frase introduttiva

Secondo l’articolo 11 lettera b della legge federale sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10), sui diritti di partecipazione la tassa è esigibile 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale. Nell’ordinanza, invece, si fa riferimento al termine previgente. L’ordinanza deve quindi essere adeguata alla legge.

Di conseguenza, il termine legale deve applicarsi anche alla tassa da pagare in caso di versa- menti suppletivi o di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione (art. 10 cpv. 1 lett. b) nonché alla tassa da pagare sui buoni di godimento (art. 11 cpv. 2).

Titolo prima dell’art. 12, nonché art. 12 cpv. 1bis e 2bis

Capoverso 1bis

Il 1° gennaio 2009 per la tassa di emissione sulle quote di società cooperative e sui versamenti suppletivi a queste ultime è stata introdotta la procedura di autoaccertamento (stralcio del pre- vigente art. 34 cpv. 3 LTB)36. Il passaggio alla procedura di autoaccertamento (art. 34 cpv. 2 LTB) non è stato previsto nell’ordinanza e occorre pertanto rimediarvi.

Capoverso 2bis

In caso di costituzione o aumento del capitale di partecipazione di banche cooperative la tassa di emissione viene riscossa con la stessa modalità prevista per il capitale di partecipazione delle società cooperative. La banca cooperativa deve pagare spontaneamente la tassa di

36 Abrogato dal n. II 1 della legge del 23 marzo 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gennaio 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

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emissione all’Amministrazione federale delle contribuzioni sulla base di un rendiconto su mo- dulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dall’iscrizione del capitale di partecipazione nel registro di commercio (nuovo art. 7 cpv. 1 lett. a LTB).

4.2.5.5 Ordinanza sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211)

Titolo prima dell’art. 20 e art. 20 cpv. 2

Sul reddito proveniente da buoni di partecipazione di banche cooperative deve essere riscossa l’imposta preventiva così come avviene per il reddito proveniente da capitale di partecipazione. Il rimborso del valore nominale dei buoni di partecipazione emessi gratuitamente non è impo- nibile se la banca cooperativa prova di aver pagato l’imposta preventiva sul valore nominale al momento dell’emissione dei titoli. La disposizione viene semplificata dal punto di vista reda- zionale.

Art. 23 cpv. 1

Le banche cooperative che costituiscono capitale di partecipazione mediante buoni di parteci- pazione devono annunciarsi all’Amministrazione federale delle contribuzioni dopo l’iscrizione del capitale di partecipazione nel registro di commercio. La dichiarazione deve essere corre- data di una copia firmata degli statuti.

Art. 36 cpv. 1 lett. b, c ed e

La terminologia («gestori di patrimoni collettivi», «società di intermediazione mobiliare») e i rimandi vengono adeguati a quelli della LIsFi.

4.2.5.6 Ordinanza sul libero passaggio (OLP; RS 831.425)

La terminologia («società di intermediazione mobiliare», «gestori di patrimoni collettivi») viene adeguata a quella della LIsFi.

4.2.5.7 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti

e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1)

Con l’entrata in vigore della LIsFi e di un nuovo ordinamento, le disposizioni divengono super- flue (cfr. in particolare art. 6 e 24 LIsFi per le banche, le società di intermediazione mobiliare ecc., art. 4 cpv. 2 OIsFi per gli assicuratori e art. 2 cpv. 2 LIsFi per i datori di lavoro ecc.).

4.2.5.8 Ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal;

RS 832.121)

Art. 19 cpv. 1 lett. e n. 1

La terminologia viene adeguata a quella della LICol riveduta.

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4.2.5.9 Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP; RS 941.311)

I saggiatori del commercio che, oltre a eseguire la determinazione di titoli, commerciano a titolo professionale metalli preziosi bancari sottostanno non soltanto alla vigilanza dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi ma d’ora in poi anche a quella della FINMA, che è esercitata tramite un organismo di vigilanza (art. 42bis LCMP in combinato disposto con l’art. 61 LIsFi). In virtù dell’articolo 43b capoverso 1 LFINMA tale organismo di vigilanza deve verificare in modo continuato se i saggiatori del commercio rispettano le leggi sui mercati finanziari loro applicabili: – conformemente all’articolo 42bis capoverso 3 LCMP, le disposizioni sulle condizioni di au- torizzazione per i gestori patrimoniali ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 LIsFi sono ap- plicabili per analogia ai saggiatori del commercio (cfr. qui di seguito); – poiché il commercio a titolo professionale di metalli preziosi (bancari) rappresenta un’at- tività di intermediazione finanziaria secondo la LRD, l’organismo di vigilanza competente deve verificare in modo continuato il rispetto delle disposizioni della LRD, dell’ORD e dell’ORD-FINMA; – se inoltre offrono servizi finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera c LSerFi per conto di clienti (ovvero di terzi) o intervengono come produttori od offerenti di strumenti finanziari secondo l’articolo 3 lettera g o i LSerFi, i saggiatori del commercio devono inoltre rispet- tare le disposizioni della LSerFi e le relative disposizioni di esecuzione. L’organismo di vigilanza deve pertanto verificare nel singolo caso se le attività del saggiatore del com- mercio sottoposto a vigilanza rientrano nel campo di attività della LSerFi e in caso affer- mativo se sono osservati i pertinenti requisiti.

Art. 34a–34e VI. Saggiatori del commercio / 8. Autorizzazione complementare per il com- mercio di metalli preziosi bancari / Condizioni di autorizzazione

Come menzionato in precedenza, ai saggiatori del commercio si applicano per analogia le disposizioni sulle condizioni di autorizzazione dei gestori patrimoniali ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 LIsFi. A tal fine gli articoli 34a e seguenti OCMP riprende in linea di principio gli articoli 8–11 e 22 LIsFi. Si rimanda al relativo commento più sopra.

In linea di massima la verifica del rispetto delle disposizioni della LCMP e dell’OCMP è di competenza dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi. Per contro, la verifica dell’os- servanza dell’obbligo di autorizzazione e delle condizioni di autorizzazione secondo gli arti- coli 34a e seguenti OCMP nonché degli obblighi definiti nella LRD ed eventualmente della LSerFi compete – come esposto inizialmente – alla FINMA e all’organismo di vigilanza. In particolare, i relativi ambiti di vigilanza non sono oggetto della sorveglianza della gestione dei saggiatori del commercio in virtù dell’articolo 4 lettera b OCMP da parte dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi. È opportuno coordinare accuratamente gli ambiti di vigilanza di tale Ufficio con quelli della FINMA e dell’organismo di vigilanza per evitare lacune nella vigi- lanza o sovrapposizioni. È consentito uno scambio di informazioni conformemente all’arti- colo 88 LSerFi.

Disposizione finale della modifica del ...

I saggiatori del commercio qualificati come IFDS possono procedere entro un anno conforme- mente alla disposizione finale esaminata oppure in maniera graduale (ovvero affiliarsi a un OAD entro un anno secondo l’art. 42 LRD e successivamente ottenere l’autorizzazione della FINMA ed essere assoggettati a un organismo di vigilanza entro i successivi due anni secondo la disposizione finale della modifica della LCMP). In ogni caso possono proseguire la loro atti- vità fino alla decisione concernente l’autorizzazione complementare.

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4.2.5.10 Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol; RS 951.311)

Art. 1, 7 lett. c, 8, 15 cpv. 1 lett. a e b nonché 4, frase introduttiva, titolo prima dell’art. 30 nonché art. 30 e 30a

Poiché nella legge l’obbligo di autorizzazione per i distributori di investimenti collettivi di capi- tale viene abolito, anche le relative disposizioni dell’ordinanza possono essere abrogate così come i riferimenti a questa categoria di autorizzazione. In pochi punti si deve inoltre adeguare la terminologia.

Occorre osservare l’articolo 3 capoverso 1 OSerFi secondo cui qualsiasi attività diretta speci- ficatamente all’acquisto o all’alienazione di uno strumento finanziario è considerata un acqui- sto o un’alienazione di strumenti finanziari. Questa disposizione contempla anche le attività, come l’intermediazione (o la distribuzione), dirette specificatamente all’acquisto o all’aliena- zione di uno strumento finanziario, nell’ambito delle quali però non viene fornita alcuna consu- lenza per operazioni specifiche. Contrariamente alla regolamentazione in vigore e alle inten- zioni del legislatore (cfr. al riguardo nel messaggio il commento all’art. 9 cpv. 2 LSerFi nonché all’art. 3 e in particolare all’art. 13 LICol), ciò consente di evitare che i partecipanti al mercato – segnatamente in caso di commercializzazione, nell’ambito di un cosiddetto «roadshow», di investimenti collettivi di capitale esteri da parte di un rappresentante per la distribuzione che opera in Svizzera – non debbano osservare alcuna norma di comportamento e farsi iscrivere nel registro dei consulenti alla clientela.

Al capoverso 1 lettere a e b dell’articolo 15 è stata apportata una modifica di carattere termi- nologico per garantire l’uniformità con la LICol.

Art. 1b, 1c, 7 lett. a e c, 8, titolo prima dell’art. 19, art. 19, 20 cpv. 3, frase introduttiva, lett. b, frase introduttiva e cpv. 4, 21, 22 cpv. 2 lett. c e cpv. 3, 23 lett. c, 24–28, titolo prima dell’art. 29a, art. 29a–29f, 35a cpv. 1 lett. a, titolo prima dell’art. 42 e art. 42–50

La gestione di investimenti collettivi di capitale, e di conseguenza i gestori di patrimoni collettivi e le direzioni dei fondi, sono ora disciplinati nella LIsFi. Le relative disposizioni a livello di ordi- nanza non figurano più pertanto nell’OICol, bensì nell’OIsFi, in particolare agli articoli 27 e seguenti nonché 41 e seguenti. Nell’OICol si deve inoltre in parte adeguare la terminologia e all’articolo 20 capoverso 3 si devono ammettere, oltre alla forma scritta, altre forme che con- sentono la prova per testo, come previsto in diverse disposizioni della legge. L’articolo 25 OI- Col può essere abrogato senza sostituzioni perché in futuro la delega di compiti sarà discipli- nata nella LIsFi. Le disposizioni relative alla modalità e alla forma in cui devono essere concluse o documentate le convenzioni con la clientela sono contenute nella LSerFi e valgono ugualmente per tutti i fornitori di servizi finanziari.

Art. 1bis Società operative

La questione di sapere a quali condizioni una società ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 let- tera d LICol è da considerarsi una società operativa che svolge un’attività imprenditoriale causa regolarmente incertezze nella prassi. Un nuovo articolo 1bis OICol dovrebbe creare tra- sparenza e garantire la certezza del diritto in questo ambito.

Non sono considerate società operative le società di investimento, le società veicolo (società di sede), gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol o le società cui si applica un’altra eccezione secondo la LICol oppure le società il cui scopo esclusivo consiste nell’inve- stire o detenere il proprio patrimonio in valori mobiliari, in altri strumenti finanziari e/o in altri investimenti e nel lasciar beneficiare i propri investitori o azionisti dei risultati ottenuti dalla gestione dei valori patrimoniali e le cui quote o azioni sono destinate ad essere offerte.

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Non sono parimenti considerati società operative i veicoli d’investimento costituiti secondo il diritto estero o soggetti a tale diritto, indipendentemente dalla loro forma giuridica e organizza- zione e dal fatto che siano o meno sottoposti a una vigilanza equivalente, se le loro quote o azioni sono oggetto di una pubblicità, di un’offerta o di una vendita in Svizzera o dalla Svizzera.

Art. 8 Esenzione dall’obbligo dell’autorizzazione

Secondo il nuovo articolo 13 capoverso 3 LICol il Consiglio federale può esentare dall’obbligo dell’autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a una vigilanza statale equivalente. L’arti- colo 8 OICol riprende la regola finora prevista al capoverso 1bis relativa all’attività dei rappre- sentanti. Il principio della concomitanza dell’autorizzazione per la gestione di investimenti col- lettivi di capitale è ora disciplinato nella LIsFi.

Art. 10 e 11

Abolendo la competenza della FINMA di stabilire le condizioni e i requisiti per le persone che devono offrire la garanzia di un’attività ineccepibile e per quelle che detengono una partecipa- zione qualificata si tiene conto della prassi attuale e consolidata secondo cui la FINMA valuta tale garanzia nel singolo caso.

I requisiti relativi alla delega sono ora disciplinati in generale, analogamente all’OIsFi, all’arti- colo 12b OICol per le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri. Di conseguenza, il contenuto dell’articolo 65 OICol può essere ridotto.

Art. 40 cpv. 5

Un «exchange traded fund» (ETF) è un investimento collettivo di capitale aperto le cui quote o classi di quote sono quotate in una o più borse. In base alla prassi vigente, la FINMA richiede che all’atto dell’approvazione di ETF svizzeri ed esteri tutte le quote o classi di quote siano quotate in una borsa svizzera autorizzata. Per vari motivi le classi di quote di investimenti collettivi di capitale vengono spesso create su misura per mercati e categorie di clienti specifici. Non ha quindi alcun senso, ad esempio, far quotare in Svizzera una classe di quote concepita specificatamente per i bisogni previdenziali di investitori privati tedeschi. Lo stesso vale per le classi di quote che coprono determinati rischi di cambio, come quelle destinate a essere offerte a investitori nel Regno Unito che investono in classi di quote coperte contro il rischio valutario delle sterline britanniche (GBP). Gli investitori svizzeri non sono interessati a simili classi di quote e nonostante una quotazione in Svizzera non vi sarebbe alcuna domanda corrispon- dente. Nell’ottica della protezione degli investitori, fintanto che le quote e le classi di quote non sono offerte a investitori non qualificati in Svizzera non sussiste alcuna necessità di una loro quotazione.

Il nuovo capoverso 5 dell’articolo 40 OICol precisa ora invece che nel caso degli ETF esteri devono essere quotate in una borsa svizzera soltanto le quote offerte attivamente in Svizzera a investitori non qualificati. In questo modo, da un lato, si continua a garantire l’accesso al mercato secondario in Svizzera e, dall’altro, si evita di quotare in una borsa svizzera quote o classi di quote che non vengono negoziate e che quindi nell’ottica della protezione degli inve- stitori non necessitano di una quotazione. In pratica ciò significa che la domanda di approva- zione da inoltrare alla FINMA deve indicare le classi di quote destinate a essere offerte effet- tivamente e attivamente in Svizzera a investitori non qualificati. In futuro soltanto queste classi di quote dovranno essere quotate in una borsa svizzera. L’indicazione di tali classi di quote alla FINMA ha solamente carattere informativo. Per questo motivo non sussiste alcun obbligo di approvazione o di notifica nei confronti della FINMA nel caso in cui l’offerta rivolta a investi- tori non qualificati in Svizzera dovesse essere estesa, in un momento successivo, ad altre

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classi di quote. Per contro, le classi di quote devono essere quotate in Svizzera prima di essere offerte attivamente a investitori non qualificati in Svizzera. Gli offerenti di fondi o i loro rappre- sentanti in Svizzera devono segnalare ai rispettivi distributori eventuali restrizioni concernenti l’offerta a investitori non qualificati in Svizzera.

Art. 52, 55 cpv. 3–4, 62a, 62b cpv. 2, frase introduttiva, 64 cpv. 4, 70 cpv. 4, 74 cpv. 2 lett. k, 86 cpv. 2, frase introduttiva, 95 cpv. 1, 98 lett. a, 105a, frase introduttiva, 117 cpv. 1, 122 cpv. 1 e 136

La terminologia e i riferimenti all’integrazione delle direzioni dei fondi e delle società di inter- mediazione mobiliare nel campo d’applicazione della LIsFi vengono adeguati. Inoltre all’arti- colo 62b capoverso 2 OICol la forma richiesta per la convocazione dell’assemblea generale prevista dal diritto sulle società anonime si rifà a quella prescritta nel CO e all’articolo 98 let- tera a OICol devono essere ammesse, oltre alla forma scritta, altre forme che consentono la prova per testo, come previsto in diverse disposizioni della legge. Nella frase introduttiva dell’articolo 105a si procede a un adeguamento terminologico basato sulla nuova versione dell’articolo 73 LICol. L’articolo 136 OICol riguarda soltanto le direzioni dei fondi e viene quindi integrato nell’OIsFi.

Art. 113

A seguito dell’adeguamento dell’articolo 94 LICol la disposizione dell’ordinanza deve essere abrogata.

Art. 128 Contratto di rappresentanza e contratto di ufficio di pagamento

L’articolo 120 capoverso 2 lettera d LICol è stato adeguato a seguito dell’abolizione dell’ob- bligo di autorizzazione per l’attività di distribuzione. L’articolo 128 OICol attua i relativi adegua- menti a livello di ordinanza. Oltre alla forma scritta, si devono ora ammettere altre forme che consentono la prova per testo, come previsto in diverse disposizioni della legge.

I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono disporre di un’organizzazione adeguata per adempiere gli obblighi previsti dalla legge. La FINMA disciplina i relativi dettagli.

Art. 129a Eccezioni

Conformemente al nuovo articolo 10 LICol, i clienti (anche quelli privati) che dispongono di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell’arti- colo 3 lettera c numeri 3 e 4 LSerFi sono considerati investitori qualificati. Di conseguenza non necessitano né di un rappresentante né di un ufficio di pagamento.

Per contro, secondo l’articolo 120 capoverso 4 LICol, in occasione dell’offerta a clienti facoltosi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LSerFi si deve sempre designare un rappresentante e un ufficio di pagamento. Se nel caso di un contratto di consulenza in investimenti con un cliente facoltoso sono necessari un rappresentante e un ufficio di pagamento, le condizioni sono più severe rispetto al caso di un simile contratto concluso con un cliente al dettaglio. Questa regola viene precisata.

Art. 129b Piani di partecipazione del personale

La disposizione precisa la nuova espressione prevista all’articolo 120 capoverso 5 LICol dei piani di partecipazione del personale ai sensi dell’articolo 2 capoverso OIsFi.

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

Art. 131 Capitale minimo e prestazione di garanzie

L’articolo 19 OICol viene abrogato ed è quindi necessario riformulare la disposizione. Non sono previste modifiche materiali.

Art. 131a Obblighi del rappresentante nell’offerta di quote a investitori qualificati

Mentre il vigente capoverso 1 diviene ridondante a seguito degli adeguamenti apportati alla legge, il vigente capoverso 2 viene mantenuto perché per gli investimenti collettivi di capitale offerti (anche) a privati facoltosi che hanno rinunciato al livello di protezione previsto per i clienti privati continua a sussistere un obbligo di rappresentanza.

Le disposizioni transitorie delle modifiche del 2011 e 2013 possono essere abrogate per de- corso dei termini transitori.

4.2.5.11 Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03)

Art. 1 e 3

Ai commercianti che tengono conti della clientela secondo l’articolo 63 capoverso 4 OIsFi con- tinuano ad applicarsi le disposizioni dell’OFoP per quanto concerne i requisiti in materia di fondi propri e la ripartizione dei rischi (cfr. art. 29 cpv. 1 OBVM).

4.2.5.12 Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD; RS 955.01)

Art. 1 lett. c

Come esposto nel messaggio del Consiglio federale, l’assoggettamento a una vigilanza pru- denziale di tutti i gestori patrimoniali, i trustee e i saggiatori del commercio che commerciano metalli preziosi bancari (art. 2 cpv. 2 lett. abis LRD) comporta che la verifica dell’osservanza delle disposizioni della LRD è effettuata nel quadro di tale vigilanza continua da parte dell’au- torità di vigilanza competente secondo la LIsFi. Tali intermediari finanziari non rientrano più nel campo d’applicazione dell’articolo 2 capoverso 3 LRD.

Gli intermediari finanziari che continuano a rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 2 capoverso 3 LRD sono sottoposti alla vigilanza di un OAD riconosciuto (art. 12 lett. c LRD). L’ORD precisa questa vigilanza agli articoli 22a e seguenti.

Art. 5 cpv. 2

Il rimando alla legge sulle borse abrogata è sostituito da un rimando alla LIsFi, in particolare ai suoi articoli 12 e 41.

Art. 7 cpv. 5 lett. g

La disposizione è allineata a quella prevista per le persone con cui si hanno legami familiari secondo l’articolo 2 capoverso 3 OIsFi.

Art. 22a Abilitazione delle società di audit

Secondo il nuovo articolo 24a capoverso 1 LRD l’OAD rilascia alle società di audit e agli audi- tor responsabili l’abilitazione necessaria e vigila sulla loro attività. Per la formulazione delle

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disposizioni di esecuzione relative alle condizioni di abilitazione delle società di audit si ripren- dono le pertinenti disposizioni dell’OSRev (art. 11b, 11c e 11i cpv. 1 lett. b).

Art. 22b Abilitazione degli auditor responsabili

Capoversi 1 e 2

Nell’ORD vengono introdotti gli articoli 11g e 11j OSRev. La formulazione scelta, che fa riferi- mento all’«ambito della LRD», assicura che le ore di verifica e di perfezionamento finora pre- state nell’ambito delle verifiche degli IFDS (cfr. vigente art. 11a cpv. 1 lett. d OSRev) possano continuare ad essere considerate, ma con i previsti limiti temporali.

Capoverso 3

Una disposizione analoga all’articolo 12 capoverso 2ter OSRev garantisce ad esempio agli au- ditor di banche o gestori patrimoniali secondo la LIsFi di poter essere impiegati senza ulteriori formalità anche per le verifiche di competenza degli OAD.

Art. 22c Abilitazione alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD

L’articolo 11k OSRev viene ripreso nell’ORD (cfr. più sopra commento all’art. 11a segg. OSRev) e per garantire la certezza del diritto si mantiene espressamente lo status quo norma- tivo in relazione alle condizioni previste per i revisori, secondo cui in caso di verifica di avvocati e notai gli auditor non devono adempiere le condizioni di cui all’articolo 5 LSR. L’abilitazione e la vigilanza sono di competenza dell’organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai.

Art. 22d Perfezionamento

La regolamentazione sul perfezionamento corrisponde a quella dell’articolo 11h OSRev.

Disposizione transitoria della modifica del …

Dal momento che la competenza della FINMA in materia di vigilanza decade con l’entrata in vigore delle modifiche della LRD, si rischia una lacuna da uno a due anni nella vigilanza degli IFDS che secondo l’articolo 42 LRD devono affiliarsi entro un anno a un OAD. Per garantire una vigilanza continua nel settore del riciclaggio di denaro, l’OAD cui si affilia l’IFDS deve verificare retroattivamente il periodo non sottoposto a vigilanza. Ai gestori patrimoniali e ai trustee si applica l’articolo 86 OIsFi, mentre ai saggiatori del commercio la disposizione finale dell’OCMP (verifica retroattiva da parte dell’organismo di vigilanza).

4.2.5.13 Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di de- naro (OURD; RS 955.23)

Art. 2 lett. cbis

L’articolo 16 capoverso 1 LRD sottopone i nuovi organismi di vigilanza all’obbligo di comuni- cazione all’Ufficio di comunicazione. L’ordinanza deve essere adeguata di conseguenza.

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4.2.5.14 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA;

RS 956.122)

Art. 3 cpv. 1 lett. b, f e h

L’adeguamento della lettera b nell’articolo 3 capoverso 1 Oem-FINMA è da ricondurre all’ade- guamento dell’articolo 15 capoverso 2 LFINMA, che ora alla lettera a comprende anche le di- rezioni dei fondi e i gestori di patrimoni collettivi rilevanti per l’ambito di vigilanza degli investi- menti collettivi di capitale. Tra i gestori di patrimoni collettivi rientrano anche gli assoggettati alla vigilanza che gestiscono patrimoni di previdenza.

In futuro, nell’ambito della LRD non vi sarà più alcun intermediario finanziario direttamente sottoposto alla FINMA. I relativi compiti della FINMA decadono, motivo per cui la lettera f dell’articolo 3 capoverso 1 Oem-FINMA può essere abrogata.

Per consentire una ripartizione ragionevole dei costi sui singoli assoggettati alla vigilanza, alla lettera h dell’articolo 3 capoverso 1 Oem-FINMA viene creato un nuovo ambito di vigilanza. In questo modo si intende garantire che nell’ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA il calcolo delle tasse sulla base del criterio prescritto dalla legge (quota degli assoggettati alla vigilanza di un organismo di vigilanza rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza) dia un risultato il più possibile con- forme al principio di causalità. In questo caso la tassa di vigilanza copre anche le spese della FINMA causate dagli assoggettati alla vigilanza degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA, ovvero dai gestori patrimoniali, dai trustee e dai saggiatori del commercio ai sensi dell’articolo 42bis LCMP (art. 43a LFINMA) e che non sono coperte dagli emolumenti. In virtù dell’articolo 8 Oem-FINMA tutte le prestazioni soggette a emolumento vengono fatturate agli organismi di vigilanza in funzione del tempo impiegato.

Inoltre la LSerFi disciplina ora l’organizzazione e la gestione del servizio di registrazione per il registro dei consulenti e dell’organo di verifica del prospetto. Questi necessitano dell’abilita- zione della FINMA. In virtù dell’articolo 8 Oem-FINMA tutte le prestazioni soggette a emolu- mento vengono fatturate al servizio di registrazione per il registro dei consulenti e all’organo di verifica del prospetto in funzione del tempo impiegato.

Art. 17 cpv. 2

La modifica concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 20 cpv. 1 lett. e ed f

Conformemente alla regolamentazione vigente, nell’ambito degli investimenti collettivi di capi- tale le tasse di base per i fondi individuali e i segmenti patrimoniali di un fondo multi-comparto possono variare. Secondo quanto emerge dalle riscossioni sinora effettuate, l’onere di base non dipende praticamente dalla forma giuridica di un prodotto. Infatti, l’onere di base per un investimento collettivo di capitale che riveste la forma di fondo individuale è paragonabile a quello per un investimento collettivo di capitale che riveste la forma di segmento patrimoniale di un fondo multi-comparto. Nel settore dei prodotti la tassa di base deve pertanto essere uniformata.

Nel caso degli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri la tassa di base deve essere fissata a 750 franchi per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per cia- scun segmento patrimoniale. In tal modo essa indennizza l’onere di base sostenuto in ugual misura per tutti i prodotti.

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Questa revisione, così come le altre previste nel settore degli investimenti collettivi di capitale, non comporta costi più elevati. In futuro, tuttavia, i costi esistenti dovranno essere ripartiti con- formemente al principio di causalità.

Art. 20 cpv. 1 lett. g n. 1–3

La modifica è dovuta alla nuova terminologia utilizzata nella LIsFi («gestore di patrimoni col- lettivi» invece di «gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale») così come all’as- soggettamento dei gestori di patrimoni di previdenza, ed è indicata separatamente perché non può essere contemplata nella disposizione generale introduttiva sulla sostituzione del termine «gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale» a causa di una parte della formula- zione vigente («svizzeri», «esteri», «gerenti»).

Art. 20 cpv. 4 e 23 cpv. 2

La definizione di ricavo lordo si basa ora, come per gli altri assoggettati alla vigilanza, sull’ar- ticolo 959b CO e comprende tutti i ricavi ivi menzionati.

Art. 31 cpv. 1 lett. d

Un OAD secondo la LRD può anche svolgere l’attività di organismo di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA (cfr. art. 43a cpv. 3 LFINMA). Il calcolo della tassa di vigilanza varia a seconda che si tratti di un OAD o di un organismo di vigilanza. Per gli organismi di vigilanza è determinante la quota degli assoggettati alla sua vigilanza (gestori patrimoniali, trustee e sag- giatori del commercio secondo l’art. 42bis LCMP) rispetto al numero complessivo degli assog- gettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza (art. 15 cpv. 2 lett. e LFINMA). Per gli OAD sono invece determinanti il reddito lordo e il numero di membri. Se svolge un’attività di organi- smo di vigilanza, l’OAD deve garantire di calcolare la sua tassa di vigilanza soltanto in funzione del reddito lordo derivante dalla sua attività di OAD.

Per questo motivo la nuova lettera d dell’articolo 31 capoverso 1 Oem-FINMA stabilisce che dal ricavo lordo possono essere dedotti eventuali ricavi lordi derivanti dall’attività di organismo di vigilanza. La presentazione della relativa prova scritta rientra nella responsabilità e nella competenza dell’OAD in questione.

Sezione 6a: Organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA

Per ambito di vigilanza, la FINMA riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti (art. 15 cpv. 1 LFINMA). I costi degli orga- nismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA devono essere attribuiti al nuovo ambito di vigilanza degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA creato all’articolo 3 capo- verso 1 lettera h Oem-FINMA. La LFINMA definisce i criteri per il calcolo della tassa di vigi- lanza (art. 15 cpv. 2 lett. a–e LFINMA). Per gli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA è determinante la quota degli assoggettati alla loro vigilanza (gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio secondo l’art. 42bis LCMP) rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza (art. 15 cpv. 2 lett. e LFINMA). Anche nell’ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA la tassa di vigi- lanza deve essere costituita da una tassa fissa di base e da una tassa variabile supplementare (art. 15 cpv. 3 LFINMA in combinato disposto con gli art. 12 cpv. 1 e 31a seg. Oem-FINMA).

La suddivisione della tassa di vigilanza in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare tiene conto del fatto che, indipendentemente dalle sue dimensioni, ciascun as- soggettato alla vigilanza genera un determinato dispendio di base, ma quello presumibile viene determinato dall’entità delle attività svolte.

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Art. 31a Tassa di base

La tassa di base per gli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA viene fissata a 3000 franchi all’anno. In tal modo dovrebbe essere compensato il dispendio di base identico per tutti gli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA.

Art. 31b Tassa complementare

L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare nell’ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA è coperto in funzione del numero complessivo di gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bis LCMP. La tassa complementare dovuta da un organismo di vigilanza è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero complessivo di gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commer- cio secondo l’articolo 42bis LCMP sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza. Il nu- mero di gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bis LCMP sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza è determinato il 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.

Art. 32–34

Le disposizioni per l’ambito degli intermediari finanziari direttamente sottoposti (sezione 7 dell’ordinanza) sono abrogate senza sostituzioni a seguito della soppressione di questo com- pito.

Allegato, n. 1, 1.1, 1.2, 1.6, 1.10

Dal momento che la LBVM è abrogata nell’allegato della LIsFi, i rimandi tra parentesi a questa legge devono essere adeguati. Inoltre, la sostituzione del termine «commercianti di valori mo- biliari» è già contemplata nella disposizione generale introduttiva, in particolare per quanto concerne i numeri 1.8 e 1.9.

Allegato, n. 2.1, 2.1a, 2.3, 2.6, 2.8

Poiché alcune parti della LICol sono ora disciplinate nella LIsFi, i relativi rimandi tra parentesi devono essere adeguati. Le tariffe per la decisione concernente il conferimento di un’autoriz- zazione in quanto direzione di fondo, gestore di patrimoni collettivi o banca depositaria (n. 2.1) e quelle per la decisione concernente il conferimento di un’autorizzazione in quanto SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o SICAF (n. 2.1a) sono ora disci- plinate separatamente e le tariffe quadro sono adeguate ai costi che ne derivano in base all’esperienza. All’interno della tariffa quadro la tassa continua a essere calcolata di volta in volta in funzione del dispendio effettivo.

Inoltre, il termine «gerente patrimoniale» è stato sostituito ai sensi della disposizione generale introduttiva. Al numero 2.6 viene effettuato un ulteriore adeguamento terminologico richiesto dalla legge («offerta» invece di «distribuzione»). La tariffa quadro per i distributori secondo il numero 2.8 è abrogata senza sostituzioni perché i distributori non sono più soggetti all’obbligo di autorizzazione.

Allegato, n. 5.2, 5.3

I rimandi alla LRD devono essere adeguati a seguito delle modifiche apportate alla legge.

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

Allegato, n. 6

In questo allegato sono disciplinate le tariffe quadro per i gestori patrimoniali, i trustee e i sag- giatori del commercio secondo l’articolo 42bis LCMP per le decisioni concernenti il conferi- mento di un’autorizzazione, il conferimento di un’autorizzazione a seguito di un mutamento di grande importanza nonché per la procedura in relazione alla cessazione volontaria dell’attività. Secondo il principio di causalità i nuovi emolumenti da pagare per queste autorizzazioni sono definiti all’interno di un quadro tariffario basato su valori medi rappresentativi.

4.2.5.15 Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OInFi; RS 958.11)

Allegato 2

I rimandi alla LInFi devono essere adeguati a seguito delle modifiche apportate alla legge.

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4.3 Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV)

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

Il modello di vigilanza previsto in base alla volontà del Parlamento per i gestori patrimoniali, i trustee e i saggiatori del commercio secondo la LCMP si fonda sui seguenti principi: – il rilascio dell’autorizzazione spetta alla FINMA (cfr. art. 5 cpv. 1 LIsFi e art. 42bis cpv. 1 LCMP); – l’attività di vigilanza continua (insieme all’attività di verifica) sugli assoggettati alla vigi- lanza viene de9legata – ed eccezione della vigilanza sul gruppo – agli organismi di vigi- lanza che devono essere costituiti dagli attori del settore (cfr. art. 61 cpv. 1 e 2 LIsFi, art. 42bis cpv. 1 LCMP e art. 43a cpv. 1 LFINMA); – gli organismi di vigilanza necessitano dell’autorizzazione della FINMA e sono assogget- tati alla vigilanza di quest’ultima (cfr. art. 43a cpv. 2 LFINMA). Contrariamente a quanto riportato nel messaggio, essi non sono autorità statali e di conseguenza l’attività di «en- forcement» rimane di competenza della FINMA (dalle sanzioni di diritto amministrativo fino alla revoca dell’autorizzazione); – gli organismi di vigilanza vigilano inoltre sul rispetto degli obblighi della LRD e possono esercitare – nella funzione di OAD in virtù della LRD – la vigilanza sugli intermediari finanziari non sottoposti a vigilanza prudenziale, se sono riconosciuti quali OAD secondo la LRD (cfr. art. 43a cpv. 3 LFINMA).

La presente ordinanza disciplina le condizioni di autorizzazione e le attività di vigilanza degli organismi di vigilanza ai sensi degli articoli 43a e seguenti LFINMA. Sono inoltre applicabili – anche per i saggiatori del commercio (cfr. art. 42bis cpv. 1 e 2 LCMP) – gli articoli 61 e 62 LIsFi e le sue disposizioni di esecuzione. Per il rimanente, come indicato nel messaggio del Consi- glio federale, la vigilanza sugli istituti di previdenza e sul rispetto da parte di tali istituti delle prescrizioni sugli investimenti previste dalla legislazione in materia di previdenza rimane di competenza delle autorità cantonali di vigilanza e della Commissione di alta vigilanza.

Sezione 2: Autorizzazione

Art. 2 Richiesta

Capoverso 1

Il capoverso 1 ricalca l’articolo 4 capoverso 1 OIsFi. La FINMA stabilisce le indicazioni e i do- cumenti necessari e può mettere a disposizione dei richiedenti, ad esempio, linee guida, mo- delli per la richiesta o documenti simili (segnatamente in formato elettronico). Le indicazioni e i documenti devono permettere alla FINMA di valutare l’adempimento da parte dei singoli or- ganismi di vigilanza delle pertinenti condizioni di autorizzazione e dei relativi obblighi. Tra que- sti rientrano ad esempio: – gli statuti e i regolamenti di organizzazione (cfr. art. 43c cpv. 2 LFINMA); – un piano di vigilanza e un piano d’attività in cui siano illustrati l’attività prevista e il suo finanziamento durevole e sostenibile (cfr. art. 43d cpv. 3 LFINMA), – indicazioni sul luogo della direzione (comprese eventuali succursali), – indicazioni sulle persone che devono fornire garanzie,

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– dichiarazione delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione secondo cui esse adempiono i criteri di indipendenza (cfr. art. 43e LFINMA), – regolamenti sull’avvio e sulla fine della relazione di vigilanza nei confronti degli assog- gettati alla vigilanza, – regolamenti sulla riscossione di contributi degli assoggettati alla vigilanza (cfr. art. 43f LFINMA), – regolamenti sull’attività di vigilanza e sui piani delle verifiche.

Sostanzialmente ciascun organismo di vigilanza può decidere liberamente la sua veste giuri- dica e la sua organizzazione interna. La legge stabilisce soltanto condizioni quadro per la sua organizzazione senza disciplinarla nei dettagli. Pertanto, in linea di principio l’organismo di vigilanza è libero di decidere in quale lingua comunicare con gli assoggettati alla vigilanza, fermo restando che dovrebbe per quanto possibile adeguarsi alla lingua ufficiale scelta dall’as- soggettato alla vigilanza. Esiste un diritto condizionale all’assoggettamento (cfr. art. 13 OIsFi), mentre sono esclusi il diritto di essere consultati o qualsiasi possibilità di partecipazione degli assoggettati alla vigilanza. Inoltre, l’organismo di vigilanza non ha la facoltà di infliggere pene convenzionali di diritto civile.

Capoverso 2

Come indicato nel messaggio del Consiglio federale, i requisiti di legge in materia di organiz- zazione degli organismi di vigilanza corrispondono sostanzialmente a quelli dell’organizza- zione degli istituti finanziari ai sensi della LIsFi. Per quanto concerne la garanzia viene pertanto ripresa la disposizione di esecuzione dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a OIsFi sulla garanzia delle persone fisiche nel caso degli istituti finanziari.

Art. 3 Forma giuridica e compiti

Capoverso 1

Come già menzionato, sostanzialmente ciascun organismo di vigilanza può decidere libera- mente la sua veste giuridica e la sua organizzazione interna. Tuttavia, deve scegliere una delle forme giuridiche previste dal diritto svizzero per le persone giuridiche. Conformemente all’arti- colo 43d capoverso 1 LFINMA l’organismo di vigilanza deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera.

Capoversi 2 e 3

L’articolo 43d capoverso 4 LFINMA prescrive all’organismo di vigilanza, analogamente a quanto previsto per la FINMA, di disporre di una direzione quale organo operativo. A questo si aggiunge un organo incaricato dell’amministrazione. L’amministrazione e la direzione opera- tiva non possono essere esercitate dalla stessa persona. Conformemente agli articoli 9 e se- guente LFINMA e agli articoli 716a e seguente CO, i capoversi 2 e 3 dell’articolo 3 riportano un elenco esemplificativo e non esaustivo dei compiti di entrambi gli organi. Le esigenze rela- tive alle qualifiche professionali che la singola persona deve adempiere dipendono dalla fun- zione esercitata e dalle responsabilità assunte e devono essere adempiute complessivamente dall’organo in questione nel suo insieme.

Capoverso 4

La politica retributiva non deve fornire incentivi che possano pregiudicare il regolare svolgi- mento dell’attività di vigilanza.

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Art. 4 Garanzia e indipendenza

La disposizione contiene i requisiti in materia di indipendenza. In particolare, oltre a esercitare l’attività di verifica disciplinata nella legge e un’eventuale attività di OAD secondo la LRD, l’or- ganismo di vigilanza non può fornire prestazioni di servizi che vadano oltre l’attività di vigilanza (cpv. 3). Deve emanare, ad esempio, regole di ricusazione (cpv. 4) conformemente ai principi della Confederazione sul governo d’impresa . Inoltre le disposizioni di legge sull’indipendenza si applicano sempre con riferimento agli «assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigi- lanza». Sono tuttavia ammessi senza limitazioni i casi in cui una persona diviene membro dell’organo di gestione di un organismo di vigilanza esercitando nel contempo un’attività di gestione patrimoniale, sulla quale però vigila un altro organismo di vigilanza.

Art. 5 Finanziamento

L’organismo di vigilanza deve potersi finanziare autonomamente tramite la propria attività di vigilanza, come la FINMA. L’articolo contiene disposizioni sul finanziamento, secondo le quali sono richiesti un capitale minimo (cpv. 1 lett. a) e fondi propri (cpv. 1 lett. b) ed è possibile ricorrere a mutui (cpv. 2 e 3). Alla richiesta di autorizzazione di un organismo di vigilanza deve essere allegato un piano d’attività che illustri l’attività prevista e il suo finanziamento durevole e sostenibile (cfr. art. 2).

La dotazione finanziaria di un organismo di vigilanza deve essere orientata a mantenere a lungo termine la sostenibilità economica del suo modello aziendale. I mezzi necessari per la fase di sviluppo e per il mantenimento a lungo termine dell’attività operativa dell’organismo di vigilanza devono essere disponibili o garantiti in altro modo al momento del rilascio dell’auto- rizzazione. In base alle esperienze raccolte nella vigilanza degli OAD si deve presupporre che la sostenibilità finanziaria di un organismo di vigilanza sia garantita in presenza di un numero di assoggettati superiore a 500 circa.

Art. 6 Riserve

La disposizione sulla costituzione di riserve ricalca l’articolo 37 Oem-FINMA. Conformemente al messaggio del Consiglio federale incombe alla FINMA, nel quadro dell’autorizzazione dell’organismo di vigilanza, stabilire il termine entro il quale quest’ultimo deve costituire riserve. È considerato congruo un termine di cinque anni.

Art. 7 Mutui della Confederazione

Secondo l’articolo 43f capoverso 3 LFINMA la Confederazione può concedere all’organismo di vigilanza mutui alle condizioni di mercato per garantirne la disponibilità di pagamento fino alla costituzione integrale delle riserve di cui all’articolo 43f capoverso 2 LFINMA. La compe- tenza spetta al DFF. Oltre all’importo del mutuo, le condizioni che devono essere disciplinate nel contratto comprendono, ad esempio, il tasso d’interesse, la durata, le modalità di rimborso ed eventuali garanzie.

Art. 8 Presentazione dei conti

Indipendentemente dalla forma giuridica, alla presentazione dei conti deve applicarsi in linea di principio il CO, ad eccezione delle soglie minime previste per la contabilità commerciale. In ogni caso deve essere eseguita almeno una revisione limitata; un cosiddetto «opting-out» non è pertanto consentito.

Consultabile all’indirizzo www.efv.admin.ch/efv/it/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/cgov/grundla- gen.html.

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Sezione 3: Vigilanza continua

Art. 9 Elenchi dei membri

Se un organismo di vigilanza svolge anche l’attività di un organismo di autodisciplina secondo la LRD, il pubblico deve poter distinguere chiaramente e in ogni momento i membri assogget- tati unicamente alla vigilanza dell’OAD prevista dalla LRD e i membri sottoposti a una vigilanza prudenziale da parte dell’organismo di vigilanza.

Art. 10 Vigilanza continua

Capoverso 1

L’organismo di vigilanza competente esercita la vigilanza continua conformemente a un piano di vigilanza basato sui rischi. Nella determinazione dei rischi occorre considerare sia il rischio inerente all’attività sia quello legato ai controlli, ovvero all’impossibilità di evitare o di individuare e correggere eventuali errori mediante opportune misure di controllo dell’assoggettato alla vi- gilanza. Se constata violazioni del diritto in materia di vigilanza o altre irregolarità, conforme- mente all’articolo 43b capoverso 2 LFINMA l’organismo di vigilanza impartisce all’assogget- tato alla vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme.

Il sistema di valutazione dei rischi dei singoli assoggettati alla vigilanza (sistema di rating) e le conseguenze che ne derivano rappresentano un elemento importante della vigilanza degli or- ganismi di vigilanza. Dopo averlo consultato, la FINMA prescrive all’organismo di vigilanza il sistema di valutazione dei rischi e requisiti minimi per il piano di vigilanza (cfr. art. 81 cpv. 4 OIsFi). Le prescrizioni della FINMA concretizzano in particolare alcune questioni tecniche della vigilanza continua e la cooperazione tra organismo di vigilanza e FINMA.

Nel caso in cui siano costituiti più organismi di vigilanza, questa prescrizione consentirebbe di evitare l’applicazione, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di criteri diversi da parte dei vari or- ganismi di vigilanza e quindi qualsiasi possibilità di arbitraggio. I requisiti uniformi previsti per il piano di vigilanza e i punti almeno da verificare (cfr. cpv. 2) garantiscono un esercizio unitario ed equo della vigilanza continua da parte dei diversi organismi di vigilanza.

Oltre ai criteri di rischio legati in particolare alle condizioni di autorizzazione secondo la LIsFi (per i saggiatori del commercio in combinato disposto con l’articolo 42bis LCMP e le relative disposizioni di esecuzione), agli obblighi di diligenza di cui alla LRD e agli obblighi ai sensi della LSerFi, il sistema di valutazione dei rischi comprenderà una ponderazione dei singoli criteri di rischio e il calcolo del rischio globale cui è esposto l’istituto.

Capoverso 2

Analogamente all’imposizione di un sistema di valutazione dei rischi, la possibilità di preve- dere, mediante requisiti di audit (punti da verificare), un determinato contenuto minimo per la verifica prevista dal diritto in materia di vigilanza rappresenta, da un lato, uno strumento per garantire un certo standard minimo nella vigilanza e, dall’altro, un mezzo importante per coor- dinare e armonizzare l’attività dei diversi organismi di vigilanza. La FINMA emana già periodi- camente requisiti minimi di audit in diversi altri ambiti. Essi costituiscono uno strumento con- solidato che, se adeguato ai nuovi assoggettati alla vigilanza, potrà essere utilizzato anche per la vigilanza esercitata dagli organismi di vigilanza.

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Art. 11 Notifiche alla FINMA

Capoverso 1

Se constata gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza o altre irregolarità per le quali a priori sembra inutile impartire un termine per rimediarvi secondo l’articolo 43b capoverso 2 LFINMA, l’organismo di vigilanza competente le notifica immediatamente alla FINMA, la quale potrà adottare le opportune misure (cfr. anche art. 43i cpv. 4 LFINMA). In particolare la FINMA deve essere informata immediatamente se l’assoggettamento all’organismo di vigilanza o le attività di verifica cessano.

Secondo il tenore dell’articolo 43b capoverso 2 LFINMA l’organismo di vigilanza deve infor- mare immediatamente la FINMA in caso di inosservanza del termine impartito. Questa dispo- sizione comprende anche il caso in cui il termine è stato formalmente rispettato ma il migliora- mento ottenuto non soddisfa i requisiti. Nella disposizione dell’ordinanza viene precisato che anche in questi casi è necessaria una notifica immediata.

Capoversi 2–4

I rapporti e le notifiche annuali sui miglioramenti ottenuti e sui risultati della vigilanza continua consentono alla FINMA di effettuare una prima valutazione dell’attività degli organismi di vigi- lanza. Se vengono costituiti più organismi di vigilanza, i dati trasmessi permettono di svolgere analisi comparative.

Sezione 4: Strumenti di vigilanza dell’organismo di vigilanza

Art. 12 Verifica

Gli articoli 61 e seguente LIsFi e l’articolo 43k LFINMA consentono all’organismo di vigilanza di scegliere se effettuare le attività di vigilanza e di verifica direttamente o per il tramite di società di audit. Se ricorre a società di audit, l’organismo di vigilanza rilascia a tali società e agli auditor responsabili l’abilitazione necessaria (che può anche eventualmente revocare) e vigila sulla loro attività. I costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza (cfr. art. 43k cpv. 3 LFINMA).

Art. 13 Abilitazione delle società di audit

Gli organismi di vigilanza devono garantire l’osservanza di tutti i requisiti legali e delle disposi- zioni del piano di vigilanza (cfr. art. 80 seg. OIsFi) anche in caso di ricorso a una società di audit, fermo restando che secondo quanto indicato nel messaggio del Consiglio federale le abilitazioni ai sensi degli articoli 5 e 6 LSR rimangono di competenza dell’ASR. Spetta all’or- ganismo di vigilanza decidere se in caso di ricorso a una società di audit tale società sia inca- ricata dall’organismo di vigilanza o dagli assoggettati alla vigilanza. Decide inoltre in quale misura conferire mandati di verifica di propria iniziativa o disporre ad esempio la sostituzione di una società di audit (cfr. art. 43k cpv. 3 LFINMA).

Le disposizioni di esecuzione concernenti le condizioni di abilitazione delle società di audit si rifanno alle relative disposizioni dell’OSRev (art. 11b, 11c e 11i cpv. 1 lett. b).

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Art. 14 Abilitazione degli auditor responsabili

Capoversi 1 e 2

La disposizione sulle condizioni di abilitazione degli auditor responsabili corrisponde al vigente articolo 11g OSRev relativo alle verifiche degli IFDS, ad eccezione del numero di ore di perfe- zionamento, che passa da quattro a otto. Inoltre, le conoscenze specialistiche e l’esperienza professionale non possono riferirsi unicamente all’ambito della LRD (comprese, laddove pos- sibile, le verifiche degli IFDS), ma devono essere state in parte acquisite anche nel quadro dei controlli secondo la LSerFi – e prima della sua entrata in vigore – secondo l’articolo 3 capo- verso 2 lettera c LICol.

Capoverso 3

Una disposizione analoga a quella dell’articolo 2 capoverso 2ter OSRev garantisce che, ad esempio, gli auditor di gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale possano essere impiegati anche per eseguire verifiche nell’ambito degli organismi di vigilanza. La stessa regola si applica in caso di abilitazione come perito revisore.

Art. 15 Perfezionamento

La regolamentazione sul perfezionamento corrisponde a quella dell’articolo 11h OSRev.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Entrata in vigore

L’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista – analogamente a quella della LIsFi, dell’OIsFi, della LSerFi e dell’OSerFi – per l’inizio del 2020.

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5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per l’economia

5.1.1 Ripercussioni per i gruppi interessati

5.1.1.1 Clienti

I vantaggi che derivano dalle nuove ordinanze riguardano in primo luogo i clienti dei fornitori di servizi finanziari, che beneficiano ora di un migliore accesso alle informazioni e di una mi- gliore protezione dai prodotti di investimento inappropriati e inadeguati, grazie ad esempio alle maggiori possibilità di composizione extragiudiziale delle controversie da parte di un organo di mediazione. Le disposizioni sui fondi propri applicabili ai gestori patrimoniali e ad altri istituti finanziari nonché l’obbligo per i consulenti alla clientela di stipulare un’assicurazione di respon- sabilità civile professionale con una somma assicurata di almeno 500 000 franchi garantiscono una protezione aggiuntiva ai clienti.

5.1.1.2 Fornitori di servizi finanziari in generale

Le presenti ordinanze contengono obblighi di informazione, di documentazione, di rendiconto, di diligenza, in materia di trasparenza e norme di comportamento talvolta dettagliati per i for- nitori di servizi finanziari, volti ad evitare i conflitti di interessi ed elaborati d’intesa con i rappre- sentanti del settore38. Tra le norme di comportamento figura anche l’obbligo di eseguire una verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza, tranne nel caso di una mera esecuzione dei mandati del cliente. Poiché queste disposizioni e i costi che ne derivano per i fornitori di servizi finanziari sono già disciplinati nella legge, a livello di ordinanza non risultano nuovi costi im- portanti. La parificazione del rendiconto elettronico su un supporto di memorizzazione a quello in forma cartacea offre ai fornitori di servizi finanziari la flessibilità necessaria per scegliere la forma desiderata da essi e dai clienti per l’osservanza delle disposizioni relative al rendiconto.

5.1.1.3 Gestori patrimoniali

I requisiti posti ai gestori patrimoniali nell’ambito degli obblighi di presentazione e di verifica dei conti vengono inaspriti rispetto a quelli attuali: viene infatti introdotto l’obbligo di effettuare una verifica della contabilità in occasione della verifica di cui all’articolo 62 LIsFi. Questa di- sposizione è giustificata dal fatto che per la definizione dei requisiti in materia di fondi propri vengono considerati i costi fissi e altre posizioni contabili (art. 23 cpv. 2 LIsFi; art. 20 segg. OIsFi) che devono essere calcolati in modo verificabile39. Le verifiche contabili comportano però dei costi per i gestori patrimoniali, anche perché attualmente molti di essi non sono sot- toposti a verifica in quanto non raggiungono i valori soglia previsti nel CO40. Per limitare questi costi, l’organo di vigilanza competente può, tenendo conti dei rischi, estendere alla verifica contabile la periodicità della verifica relativa alla vigilanza, di modo che nella migliore delle ipotesi tali verifiche si debbano effettuare soltanto ogni quattro anni41. Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica i gestori patrimoniali sono tenuti a comunicare all’organismo di vigilanza,

38 L’informazione dei fornitori di servizi finanziari contiene obbligatoriamente, secondo l’articolo 8 LSerFi, anche l’indicazione della possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione. 39 La definizione di costi fissi corrisponde a quella del diritto vigente e oltre alle spese per il personale, a quelle materiali per l’esercizio e agli ammortamenti sul capitale immobilizzato comprende le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite. 40 In un’analisi dei costi legati all’applicazione del diritto contabile e del diritto sulla revisione svizzeri elaborata già nel 2013 dalla Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), i costi di una revisione limi- tata sono stati stimati tra 5000 e 8000 franchi circa, mentre quelli di una revisione ordinaria tra 20 000 e

25 000 franchi circa. La stima dovrebbe essere ancora attuale.

41 Secondo l’articolo 62 capoverso 2 LIsFi l’organismo di vigilanza può estendere a un massimo di quattro anni la periodicità della verifica tenendo conto dei rischi.

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nel rapporto standardizzato sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge, i dati necessari per il calcolo dei fondi propri42. In tal modo, nel caso dei gestori patrimoniali sotto- posti a verifica ogni quattro anni, è possibile ridurre i costi in media a 1 250–2 000 franchi all’anno per una revisione semplice e a 5 000–6 250 franchi all’anno per una revisione ordina- ria. Dal punto di vista economico è importante che l’aumento basato sui rischi della periodicità della verifica da parte di un organismo di vigilanza non sia concesso soltanto alle imprese esistenti, bensì anche a quelle che si apprestano a entrare sul mercato, benché non siano disponibili valori empirici relativi a queste ultime e gli averi dei clienti gestiti potrebbero essere inizialmente ancora esigui. In caso contrario potrebbe sorgere ostacoli all’accesso al mercato. Per le società di audit e di revisione l’aumento del numero di imprese soggette all’obbligo di verifica comporta una crescita della cifra d’affari.

Le disposizioni sull’organizzazione dei gestori patrimoniali (requisiti in materia di governo d’im- presa) prevedono che i gestori patrimoniali di qualsiasi dimensione e forma giuridica (quindi anche le imprese individuali) definiscano la propria organizzazione nelle basi organizzative. A partire da un ricavo lordo annuo superiore a 5 milioni di franchi la FINMA può esigere l’istitu- zione di un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, che non sia composto in maggioranza da membri dell’organo di gestione. Presupponendo un margine lordo dello 0,8 per cento, que- sta regola potrebbe significare che, a seconda della forma giuridica43 dell’impresa, questa do- vrebbe istituire un consiglio di amministrazione indipendente a partire da un importo di 625 mi- lioni di averi gestiti dei clienti. Tale misura potrebbe comportare dei costi per le imprese interessate.

5.1.1.4 PMI Le piccole e medie imprese (PMI) sono interessate dalle presenti ordinanze almeno in tre am- biti. In primo luogo, le PMI devono sostenere costi connessi all’obbligo di pubblicare un pro- spetto. In secondo luogo, i requisiti in materia di formazione e formazione continua possono comportare costi sproporzionalmente elevati, in particolare per i fornitori di servizi finanziari di piccole dimensioni. Infine, i costi della regolamentazione aumentano segnatamente per i ge- stori patrimoniali più piccoli a causa delle disposizioni proposte sulla presentazione dei conti e sull’organizzazione (cfr. n. 5.1.1.3).

La LSerFi contiene un obbligo basilare di pubblicazione del prospetto. Da questo obbligo sono però esentate le offerte che si rivolgono a meno di 500 investitori o che prevedono un valore di emissione inferiore a 8 milioni di franchi. Anche le PMI potranno beneficiare di queste ecce- zioni aggiunte dal Parlamento. Per attenuare ulteriormente le ripercussioni economiche sulle PMI di un obbligo generale di pubblicazione del prospetto, la legge contempla anche agevola- zioni per queste imprese (art. 47 LSerFi). Come illustrato nelle disposizioni concernenti il pro- spetto, sussistono tuttavia notevoli difficoltà pratiche nella determinazione di tali agevolazioni, motivo per cui nell’ordinanza vi si deve rinunciare momentaneamente. Il Consiglio federale seguirà però da vicino gli sviluppi nell’UE44 in relazione al prospetto della crescita ivi previsto e in caso di nuovi risultati procederà tempestivamente a un adeguamento dell’OSerFi per mi- nimizzare i costi delle PMI.

42 Secondo l’articolo 62 capoverso 3 LIsFi negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica deve essere presentato un rapporto sulla conformità dell’attività alle disposizioni di legge. Il rapporto può essere presen- tato in forma standardizzata. 43 Dal momento che secondo il CO le imprese individuali non sono composte da organi, la regola può rappre- sentare di fatto un divieto per le imprese individuali di determinate dimensioni. 44 Conformemente al regolamento relativo al prospetto, l’UE concede agli Stati membri la possibilità di esentare le emissioni non superiori a 8 milioni di euro dall’obbligo di pubblicare il prospetto. Inoltre, nel regolamento è stato sancito un particolare prospetto UE della crescita che favorisce le PMI. Il campo d’applicazione di que- sto nuovo prospetto nell’UE va nettamente al di là della tipica PMI e può applicarsi ad esempio anche alle imprese che impiegano fino a 499 dipendenti. All’inizio del 2019 la Commissione europea dovrebbe definire il contenuto esatto di questo prospetto in un atto normativo delegato.

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Allo stato attuale è pressoché impossibile valutare le possibili ripercussioni dei requisiti in ma- teria di formazione e formazione continua, in particolare per i fornitori di servizi finanziari di piccole dimensioni, dal momento che dipendono dalla concreta attuazione nella prassi da parte della FINMA. In occasione delle deliberazioni il Parlamento ha respinto prescrizioni esaustive sulla formazione e la formazione continua nella LSerFi e nella LIsFi. L’articolo 6 LSerFi dispone unicamente che i consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività45. L’avamprogetto dell’OSerFi non contiene prescrizioni più estese riguardo alla formazione e alla formazione continua dei consulenti alla clientela e tiene pertanto conto della volontà del legislatore di concedere un certo margine di manovra ai fornitori di servizi finanziari.

5.2 Ripercussioni per la piazza economica svizzera e la concor-

renza

5.2.1 Attrattiva della piazza economica

L’OSerFi e l’OIsFI attuano le prescrizioni legali, tengono conto degli sviluppi internazionali e contribuiscono pertanto a rafforzare la competitività della piazza finanziaria. L’allineamento alla regolamentazione europea dovrebbe garantire ai fornitori svizzeri di servizi finanziari la possibilità di accedere al mercato dell’UE. Inoltre, vengono ridotti i conflitti di interesse, istituiti organi di mediazione per la composizione extragiudiziale delle controversie e viene quindi an- che rafforzata la protezione dei clienti. Queste misure contribuiscono tendenzialmente ad au- mentare la fiducia degli investitori.

5.2.2 Creazione di valore e concorrenza

L’assoggettamento dei gestori patrimoniali, previsto nella legge, alla vigilanza continua di un organismo di vigilanza consente di garantire pari condizioni di concorrenza ai diversi fornitori di servizi finanziari, determinando cambiamenti durevoli del mercato. Nel contempo, però, gli ostacoli all’accesso al mercato che ne deriverebbero potrebbero ridurre l’intensità della con- correnza tra gli istituti finanziari. Se ciò da un lato potrebbe favorire gli offerenti attivi, dall’altro, potrebbe essere in contrasto con gli interessi dell’economia nazionale (compresi quelli dei clienti o dei potenziali concorrenti). I requisiti definiti nelle presenti ordinanze in materia di or- ganizzazione, formazione e dotazione di capitale dei gestori patrimoniali non creano ulteriori ostacoli all’accesso al mercato.

5.2.3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

In linea di principio il progetto non influisce sul bilancio e quindi difficilmente avrà ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Poiché le controversie tra i fornitori di servizi finanziari e i loro clienti dovranno essere fondamentalmente risolte da un organo di media- zione, il ricorso alle autorità giudiziarie cantonali dovrebbe diminuire. Il riconoscimento degli organi di mediazione da parte del DFF, necessario una sola volta, può essere effettuato con le risorse esistenti.

5.2.4 Adeguatezza nell’esecuzione

Lunghe procedure di autorizzazione possono originare elevati costi-opportunità per i gestori patrimoniali interessati. È dunque importante che gli organismi di vigilanza da riconoscere pre- parino le loro strutture per tempo e in un modo che consenta un passaggio rapido e fluido al 45 Secondo l’articolo 20 capoverso 3 LIsFi il Consiglio federale disciplina i dettagli dei requisiti relativi all’espe- rienza e alla formazione delle persone qualificate incaricate della gestione dei gestori patrimoniali.

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nuovo regime. In occasione dell’esecuzione è inoltre importante assicurare la vigilanza basata sui rischi così come viene già esercitata dalla FINMA anche in altri ambiti. I criteri che la FINMA deve definire per classificare i gestori patrimoniali in diverse categorie di rischio saranno ela- borati tempestivamente dalla FINMA in collaborazione con gli organismi di vigilanza e sotto- posti ai rappresentati del settore durante la consultazione.

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità e legalità

Le disposizioni dell’OSerFi, dell’OIsFi e dell’OOV si fondano sugli articoli della LSerFi e della LIsFi citati in rubrica e sono conformi alla legge. Riguardo alla costituzionalità si rimanda alle spiegazioni nel messaggio46.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali della Svizzera non sono toccati dal progetto.

6.3 Delega di competenze legislative

Per la motivazione delle deleghe legislative alla FINMA contenute nel progetto (cfr. segnata- mente art. 24, 27, 33 e 67 OIsFi) si rimanda ai commenti agli articoli corrispondenti.

46 Messaggio LSF/LIFin, FF 2015 7293.

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7 Entrata in vigore

L’entrata in vigore dell’OSerFi, dell’OIsFi e dell’OOV è prevista – analogamente a quella della LSerFi e della LIsFi – per il 1° gennaio 2020.

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