Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell’economia SECO Direzione del lavoro
SECO-TC
Rapporto esplicativo
Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo
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Indice 1.1 Situazione iniziale ............................................................................................... 4 1.2 La normativa proposta ........................................................................................ 5 1.2.1 Indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie ................................... 5 1.2.2 Sistemi d’informazione – E-government ......................................................... 5 1.2.3 Condizioni per il prolungamento della durata massima dell’ILR ...................... 6 1.2.4 Modifica di altri atti normativi .......................................................................... 6 1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta ............................................ 7 1.3.1 Indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie ................................... 7 1.3.2 Sistemi d’informazione – E-government ......................................................... 7 1.3.3 Condizioni per il prolungamento della durata massima dell’ILR ...................... 8 1.3.4 Modifica di altri atti normativi .......................................................................... 9 1.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze ............................................................... 10 1.5 Attuazione......................................................................................................... 10 1.6 Interventi parlamentari ...................................................................................... 10 2 Commento ai singoli articoli .......................................................................... 10 2.1 Modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione ...................... 10 2.2 Modifica della legge sul collocamento ............................................................... 13 2.3 Modifica della legge federale sull’assicurazione invalidità ................................. 15 3 Ripercussioni .................................................................................................. 15
3.1 Ripercussioni per la Confederazione ................................................................ 15 3.1.1 Ripercussioni finanziarie .............................................................................. 15 3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale ...................................................... 16 3.1.3 Altre ripercussioni: ripercussioni sui sistemi d’informazione.......................... 16 3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.......................................................................................................... 16 3.2.1 Ripercussioni finanziarie .............................................................................. 16 3.2.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale ...................................................... 17 3.2.3 Ripercussioni sui sistemi d’informazione ...................................................... 17 3.3 Ripercussioni per l’economia ............................................................................ 17 3.3.1 Ripercussioni per singoli gruppi sociali ......................................................... 17 3.3.2 Ripercussioni per l’economia in generale ..................................................... 18 3.4 Ripercussioni per la società .............................................................................. 19 3.5 Ripercussioni per l’ambiente ............................................................................. 19 3.6 Altre ripercussioni ............................................................................................. 19 4 Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale ....................... 19 4.1 Rapporto con il programma di legislatura .......................................................... 19 4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale ............................................... 19 5 Aspetti giuridici............................................................................................... 20
5.1 Costituzionalità ................................................................................................. 20 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera ................................ 21 5.3 Subordinazione al freno alle spese ................................................................... 21 5.4 Conformità alla legge sui sussidi ....................................................................... 21
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5.5 Delega di competenze legislative ...................................................................... 21 5.6 Protezione dei dati ............................................................................................ 22 Elenco delle abbreviazioni ....................................................................................... 23
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Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Con l’indennità per lavoro ridotto (ILR) l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) offre ai datori di lavoro un’alternativa al licenziamento durante le fasi congiunturali difficili. Le disposizioni in materia sono contemplate dalla legge del 25 giugno 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 31 segg. LADI). Il ricorso al lavoro ridotto serve a far fronte a un calo temporaneo dell’attività e a salvaguardare i posti di lavoro. I lavoratori mantengono il proprio impiego e il datore di lavoro risparmia i costi della fluttuazione del personale (costì d’introduzione, perdita di know-how aziendale, ecc.), conservando la disponibilità dei suoi dipendenti. Hanno diritto all’ILR i lavoratori il cui tempo di lavoro normale è ridotto o il cui lavoro è completamente sospeso per motivi economici. L’ILR ammonta all’80 per cento della perdita di lavoro computabile. I lavoratori che subiscono una perdita di lavoro di intere o mezze giornate per più di un mese sono tenuti, conformemente all’articolo 41 capoverso 1 LADI, a cercare una confacente occupazione provvisoria adeguata. Gli stessi doveri si applicano, conformemente all’articolo 50 LADI, alle persone che beneficiano di un’indennità per intemperie (IPI). Quest’ultima garantisce ai datori di lavoro di determinati rami d’attività un'adeguata compensazione salariale per le perdite di lavoro causate dalle condizioni meteorologiche. Sia l’ILR che l’IPI sono strumenti dell’AD ben consolidati nella prassi. Nel 2017 sono state versate ILR per un importo pari a 90,6 milioni di franchi e IPI per 54,7 milioni. Di fatto, le occupazioni provvisorie esercitate nel periodo di riscossione dell’ILR o dell’IPI sono sempre state poco rilevanti. Secondo le disposizioni legali, coloro che percepiscono queste indennità devono essere disposti a riprendere in qualsiasi momento la propria attività nell’azienda. Questa condizione limita notevolmente la possibilità di trovare un’occupazione provvisoria. Per questo motivo la Confederazione ha deciso di rinunciare all’applicazione dell’obbligo di cercare e accettare un’occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell’ILR o dell’IPI. In seguito alla comunicazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) del 30 novembre 2015, i servizi cantonali non effettuano più controlli né impongono sanzioni in tal senso. La mozione 16.3457 del consigliere agli stati Vonlanthen del 15 giugno 2016 «LADI. Meno burocrazia in caso di lavoro ridotto» (di seguito mozione Vonlanthen) è stata accolta dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati nel 2017. Nella mozione si chiede di: presentare una revisione dell’articolo 41 LADI che non preveda più l’obbligo della ricerca di un’occupazione provvisoria in caso di lavoro ridotto, e facilitare alle imprese il disbrigo delle pratiche amministrative in particolare in caso di lavoro ridotto mediante un'attuazione rapida della strategia di e-government. Nel quadro della presente revisione parziale si dà seguito alle richieste formulate dall’autore della mozione. Gli adeguamenti auspicati nell’ambito dell’ILR valgono anche per l’IPI in quanto le corrispondenti disposizioni si applicano per analogia all’IPI. Viene soppresso nella legge l’obbligo di accettare o di cercare un’occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell’ILR o dell’IPI. Lo stesso vale per gli articoli relativi alle corrispondenti prescrizioni di controllo. Per facilitare il disbrigo delle pratiche amministrative, in particolare in materia di ILR e IPI, si prevede un’attuazione rapida della strategia di e-government dell’AD. A tal fine vengono istituite le basi legali necessarie. In base alla strategia di e-government del Consiglio federale viene inoltre creata anche per l’AD una base legale per lo scambio digitale dei dati tra il mondo economico e le autorità, tra i cittadini e le autorità e tra le stesse autorità. Viene posta la base per permettere all’assicurazione per l’invalidità (AI) di trattare dati nel sistema del servizio pubblico di collocamento (SPC). Ciò consentirà di ottimizzare la collaborazione tra le autorità interessate
1 RS 837.0
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e migliorare l’integrazione degli assicurati nel mercato del lavoro. Le disposizioni concernenti lo scambio di dati sono in linea di principio formulate in modo neutro dal punto di vista tecnologico affinché possano essere conformi ai progressi futuri. Per quanto riguarda l’ILR il DEFR è inoltre incaricato di modificare l’articolo 35 capoverso 2 LADI. Secondo la decisione del Consiglio federale del 19 ottobre 2011, tale modifica doveva essere inserita nell’ambito della successiva revisione parziale. I motivi alla base dell’adeguamento richiesto sono tuttora validi. La condizione dell’esistenza di una disoccupazione persistente e rilevante per poter prolungare la durata massima dell’indennità per lavoro ridotto viene abolita in quanto è difficile da valutare nella pratica e può essere dimostrata soltanto dopo un lungo periodo di congiuntura negativa. Viene soppressa anche la possibilità di prolungare tale durata per singole regioni o rami economici colpiti in modo particolarmente rigoroso in quanto è altresì difficile da applicare (delimitazione delle regioni o dei rami economici) e può comportare effetti negativi (distorsione della concorrenza, disparità di trattamento regionali, ecc.). Il Consiglio federale deve poter stabilire, a determinante condizioni, il prolungamento della durata massima. Affinché questa delega di competenza al Consiglio federale possa essere vincolata a condizioni analoghe vengono formulati nuovi presupposti, che fanno riferimento a indicatori rapidamente disponibili indicanti un peggioramento della situazione economica. In questo modo l’ILR può espletare il suo effetto preventivo immediato, evitando eventuali conseguenze a livello di mantenimento delle strutture. Le modifiche previste in materia di collaborazione tra le autorità nel quadro dell’attuazione della strategia di e-government non riguardano unicamente la LADI. Sono necessarie disposizioni equivalenti anche nella legge del 6 ottobre 19892 sul collocamento (LC) e nella legge federale del 19 giugno 19593 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI).
1.2 La normativa proposta
1.2.1 Indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie
Viene soppresso dall’articolo 41 LADI e dall’articolo 50 LADI l’obbligo di accettare e di cercare un’occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell’ILR o dell’IPI e, di conseguenza, vengono abrogati anche gli articoli relativi alle corrispondenti prescrizioni di controllo (art. 40 e 49 LADI). Tutte le disposizioni da stralciare non sono attualmente già più applicate. Abrogandole, la legge avalla pertanto la prassi attuale. La ricerca di un’occupazione provvisoria adeguata e quindi la possibilità di soddisfare l’obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione non sono tuttavia precluse ai lavoratori (art. 41 cpv. 3 e 4 LADI).
1.2.2 Sistemi d’informazione – E-government
In seguito alla crescente digitalizzazione dei compiti dell’AD sono necessari due nuovi sistemi d’informazione. È pertanto indispensabile che venga creata una base legale conformemente alla legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati (LPD; art. 11a cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 17). Si tratta in questo caso del sistema d’informazione per i servizi online dell’SPC e dell’AD e della gestione di una borsa online dei posti vacanti (per le offerte e le ricerche d’impiego). Per motivi legati alla sistematica e alla certezza del diritto, tutti i sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione vengono raggruppati ed esplicitamente menzionati in un nuovo articolo (art. 83 cpv. 1bis LADI). Gli attuali sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione, segnatamente quelli destinati al collocamento pubblico, a scopi statistici (art. 83 cpv. 1 lett. i LADI) e al pagamento delle indennità giornaliere da parte delle casse di disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. o LADI), vengono inseriti e menzionati esplicitamente nell’articolo 83 capoverso 1bis LADI, conformemente a quanto previsto nella LPD.
2 RS 823.11
3 RS 831.20
4 RS 235.1
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La strategia di e-government della Confederazione (cfr. punto 4.2) viene attuata mediante l’introduzione di servizi online nell’AD. Questi servizi permettono ai vari operatori dell’AD e dell’SPC di sbrigare per via elettronica le pratiche amministrative. Per tener conto dei progressi tecnologici e della possibilità di inoltrare elettronicamente le domande di prestazioni senza doverle presentare, come avviene ora, direttamente ai servizi competenti, occorre adeguare alcune disposizioni della LADI (art. 10 cpv. 3, art. 17 cpv. 2 e 2bis, art. 36 cpv. 1 e 5, art. 53 cpv. 4 LADI). Il nuovo articolo 96d LADI costituisce la base legale che permette all’AD di accedere elettronicamente al registro cantonale degli abitanti, sempre che il diritto cantonale lo autorizzi. Il nuovo articolo 97a LADI costituisce invece la base legale che consente, se il diritto cantonale lo prevede, di trasmettere i conteggi delle prestazioni dell’AD direttamente alle autorità fiscali. Il nuovo articolo 97a capoverso 8 LADI autorizza lo scambio elettronico dei dati tra gli organi menzionati all’articolo 97a LADI. Le autorità d’esecuzione dell’AD e dell’AI hanno sviluppato una serie di modelli di collaborazione nei Cantoni per reintegrare il più efficacemente possibile nel mercato del lavoro le persone disoccupate con problemi di salute. I modelli tengono conto dell’esecuzione a livello federale e delle specificità cantonali. L’AD delega i propri compiti per una durata determinata o trasferisce il caso all’AI in funzione del modello di collaborazione della CCI messo in atto. Durante il periodo in cui il caso viene delegato possono essere sfruttate le competenze specifiche dei consulenti per l’integrazione professionale dell’AI. Allo stesso modo, a seconda del modello cantonale attuato, l’SPC svolge per conto dell’AI i compiti dei cosiddetti servizi del datore di lavoro (ad es. selezione di posti vacanti, consulenza a datori di lavoro, contatti con i datori di lavoro) grazie alle sue competenze chiave sul mercato del lavoro. Per svolgere in maniera efficace questi processi, il servizio che si occupa del caso deve poter trattare direttamente i dati necessari per la reintegrazione e il collocamento. La base legale per l’accesso e il trattamento dei dati amministrativi nel sistema d’informazione dell’SPC (COLSTA5) da parte dei consulenti per l’integrazione professionale dell’AI viene adeguata alle nuove esigenze.
1.2.3 Condizioni per il prolungamento della durata massima dell’ILR
Il DEFR è incaricato di modificare l’articolo 35 capoverso 2 LADI e di stralciare le condizioni attualmente previste in base a cui il Consiglio federale può prolungare la durata dell’ILR di al massimo sei periodi di conteggio. Attualmente per poter prolungare temporaneamente tale durata è necessario che vi sia una situazione di disoccupazione persistente e rilevante. Questo requisito non permette di intervenire tempestivamente e va soppresso. In caso di deleghe di competenze che differiscono rispetto a quanto previsto dalle basi legali, il legislatore stabilisce le condizioni a cui la delega può aver luogo. Nel quadro della presente modifica, si propone di sostituire le condizioni da stralciare con due criteri mirati. A fungere da indicatori vi sono, da un lato, l’evoluzione del numero di preannunci di lavoro ridotto e, dall’altro, le previsioni del mercato del lavoro elaborate dalla Confederazione.
1.2.4 Modifica di altri atti normativi
Legge sul collocamento Il sistema dell’SPC e i relativi diritti di accesso sono disciplinati nella LC. L’introduzione di nuovi sistemi d’informazione e le esigenze poste dalla LPD richiedono un adeguamento delle corrispondenti disposizioni della LC. Per permettere che in particolare i compiti previsti dai modelli di collaborazione possano effettivamente essere svolti dall’AI occorre adeguare le basi legali. Viene inoltre colta l’occasione per rivedere l’elenco degli uffici e degli organi con diritti di accesso e di trattamento dei dati. Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità
5 Sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
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Per permettere agli organi dell’AI di esercitare i loro diritti nel sistema d’informazione dell’SPC secondo quanto previsto nella LADI e nella LC occorre creare nella LAI la necessaria base legale. Affinché i diritti di accesso e di trattamento dei dati in tale sistema possano essere esercitati deve essere possibile delegare compiti agli organi dell’AI. È previsto che il Dipartimento federale dell’interno (DFI), in qualità di organo di vigilanza dell’AI, possa autorizzare singoli organi d’esecuzione dell’AI ad assumere compiti a determinate condizioni. Viene inoltre stipulato che alcuni dei compiti degli uffici AI possono essere delegati ad altre istituzioni.
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
1.3.1 Indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie
Sono rare le circostanze in cui è stato applicato l’obbligo di cercare un’occupazione provvisoria in caso di lavoro ridotto (art. 41 LADI) o di perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 50 LADI) o in cui è stata assegnata un’occupazione a persone che beneficiano dell’ILR o dell’IPI. Come menzionato al punto 1.1, i beneficiari di tali indennità devono essere disposti a riprendere in qualsiasi momento la propria attività nell’azienda. Vista questa condizione, è pressoché escluso che le persone in questioni trovino un impiego. Nella prassi si è pertanto spesso rinunciato all’obbligo di cercare e accettare un’occupazione provvisoria. A ciò si aggiunge il fatto che i controlli eventualmente effettuati per verificare le ricerche d’impiego vengono svolti in maniera diversa da Cantone a Cantone. Per questi motivi il 30 novembre 2015, in una comunicazione, la Segreteria di Stato dell'economia ha invitato i servizi cantonali a non assegnare più occupazioni provvisorie e a non effettuare più i controlli relativi alla ricerca di un'occupazione provvisoria. La prassi attuale soddisfa la richiesta formulata nella mozione Vonlanthen e deve essere sancita nella legge.
1.3.2 Sistemi d’informazione – E-government
L’utilizzo di nuovi sistemi d’informazione per i servizi online e la piattaforma online dell’SPC nel quadro della strategia di e-government decisa dal Consiglio federale (cfr. punto 4.2) deve essere espressamente prevista nella legge (art. 11a cpv. 2 e art. 17 LPD). Il nuovo articolo 83 capoverso 1bis LADI sancisce questo obbligo. Per tenere sufficientemente conto dei requisiti più elevati posti dalla legislazione in questo ambito e della sistematica del diritto, gli attuali sistemi d’informazione dell’AD in materia di collocamento, analisi dei dati del mercato del lavoro e pagamento delle prestazioni dell’AD, basati sugli articoli 83 capoverso 1 lettere i e o LADI, vengono inseriti nel nuovo capoverso 1bis dell’articolo 83 LADI. In questo capoverso vengono esplicitamente menzionati in quanto tali per rispondere alle esigenze della LPD. Le lettere i e o dell’articolo 83 capoverso 1 LADI vengono pertanto abrogate. Lo sviluppo di servizi online nell’AD fornisce ai vari operatori la possibilità di sbrigare tutte le pratiche amministrative per via elettronica. In base alle disposizioni legali attuali, le persone sono tenute a rivolgersi direttamente ai servizi competenti (ad. es. casse di disoccupazione o URC). Per tener conto dei nuovi mezzi di comunicazione con le autorità, queste disposizioni devono essere adeguate (art. 10 cpv. 3, art. 17 cpv. 2 e 2bis, art. 36 cpv. 1 e 5, art. 53 cpv. 4 LADI). Visto che la forma di comunicazione scritta e quella elettronica coesisteranno per un certo periodo e considerati i rapidi progressi in materia di tecnologie della comunicazione, le modalità della procedura d’annuncio devono essere disciplinate a livello di ordinanza (art. 36 cpv. 2 e art. 53 cpv. 4 LADI). Con il nuovo articolo 96d LADI viene creata la base legale che permette agli organi d’esecuzione di accedere al registro cantonale degli abitanti per verificare il luogo di domicilio degli assicurati, a condizione che la legislazione cantonale lo autorizzi. Senza questa possibilità spetta agli assicurati presentare un attestato di domicilio, il che comporta un onere inutile in termini di tempo e di costi sia per gli assicurati che per gli organi d’esecuzione. Il fatto di accordare l’accesso al registro cantonale degli abitanti si inserisce perfettamente nella strategia di e-government. Conformemente al nuovo articolo 97a capoverso 1 lettera cbis LADI in combinato disposto con il nuovo articolo 97a capoverso 8 LADI (cfr. sotto), i conteggi delle prestazioni delle casse di
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disoccupazione possono essere trasmessi mediante la procedura unitaria di notifica dei salari (PUNS) direttamente alle autorità fiscali dei Cantoni che prevedono questa possibilità. Creando questa base legale si tiene conto delle esigenze degli organi d’esecuzione e al contempo dell’attuazione della strategia «Svizzera digitale» e si facilita così il disbrigo delle pratiche amministrative. Il nuovo articolo 97a capoverso 8 LADI permette la trasmissione elettronica dei dati agli organi menzionati all’articolo 97a LADI. A causa dei requisiti più elevati in materia di basi legali per la gestione dei sistemi d’informazione e alle esigenze poste dalla legislazione in materia di protezione dei dati occorre rielaborare l’articolo 96c LADI affinché vengano elencati concretamente coloro che hanno accesso ai sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione e per quali compiti. In seguito alla gestione di nuovi sistemi come i servizi online e la piattaforma per la gestione dei posti vacanti occorre inoltre definire chi ha accesso a questi sistemi e per quali compiti. Parlando di accesso ed elencando gli organi autorizzati e i rispettivi compiti legali è possibile attribuire a livello di ordinanza i diritti di accesso alle collezioni di dati necessarie per adempiere i propri compiti. In Svizzera vi sono due sistemi, l’SPC e l’AI, che si occupano di reintegrare rapidamente nel mercato del lavoro le persone che si ritrovano involontariamente disoccupate. Entrambi i sistemi si concentrano su rischi ben definiti e sulle proprie competenze chiave. In questo modo, mancano le competenze necessarie per lavorare con persone che presentano molteplici problemi di reintegrazione, il che comporta ritardi di reinserimento e conseguenti costi. Per permettere una reintegrazione rapida e duratura nel mercato del lavoro nell’interesse delle persone coinvolte e delle istituzioni, in simili situazioni è necessario che vi sia un coordinamento efficace o una cooperazione tra le istituzioni di sicurezza sociale, ossia la cosiddetta collaborazione interistituzionale (CII). Per essere il più efficace e mirata possibile, tale collaborazione deve potersi basare in maniera ottimale su sistemi d’informazione. Il servizio che si occupa del caso deve poter trattare i dati rilevanti. Con la presente modifica di legge si prevede di accordare agli organi dell’AI la possibilità di trattare in maniera limitata i dati nel sistema d’informazione dell’SPC.
1.3.3 Condizioni per il prolungamento della durata massima dell’ILR
Durante il periodo di validità della legge federale del 25 settembre 20096 sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché del potere d’acquisto (legge sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale), rimasta in vigore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, il Consiglio federale è stato autorizzato a prolungare, senza ulteriori condizioni, la durata massima dell’ILR di al massimo 12 periodi di conteggio, rendendo così possibile una durata massima di 24 mesi nel termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione. Si era deciso di sospendere l’articolo 35 capoverso 2 LADI poiché la condizione della «disoccupazione persistente e rilevante» prevista nella legge non permetteva di garantire il carattere preventivo auspicato dell’ILR. Inoltre tale condizione è difficile da dimostrare nella pratica e la relativa prova può essere fornita soltanto dopo un lungo periodo di congiuntura negativa. Era stata soppressa anche la possibilità di prolungare la durata massima dell’indennità per singole regioni o rami economici colpiti in modo particolarmente rigoroso essendo difficile da applicare (delimitazione delle regioni o dei rami economici) e potendo comportare effetti negativi (distorsione della concorrenza, disparità di trattamento regionali, ecc). In seguito all’abrogazione della legge sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale, il DEFR è stato incaricato di esaminare la possibilità di adeguare l’articolo 35 capoverso 2 LADI nell’ambito della successiva revisione affinché il Consiglio federale possa anche in futuro decidere per tempo di prolungare la durata massima dell’ILR. Nel caso di una delega di competenze al Consiglio federale il legislatore stabilisce in genere delle condizioni. Vengono pertanto integrate nell’articolo 35 capoverso 2 LADI due nuove condizioni mirate:
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l’evoluzione del numero di preannunci di lavoro ridotto e le previsioni del mercato del lavoro elaborate dalla Confederazione. La prima condizione riguarda un aumento dei preannunci di lavoro ridotto rispetto a sei mesi prima dell’esame di un eventuale prolungamento. In questo modo viene scelto un indicatore disponibile tutti i mesi (poco prima della fine del mese) e che illustra rapidamente la situazione economica. La seconda condizione riguarda la previsione di un mancato miglioramento della disoccupazione. Grazie alle previsioni del mercato del lavoro elaborate dalla Confederazione ogni trimestre e che fungono da indicatore complementare si può valutare se il rischio della disoccupazione rimane invariato o addirittura aumenta e stabilire se è opportuno prolungare la durata massima dell’ILR. Si evita inoltre che il prolungamento di tale durata avvenga in un periodo in cui si manifesta già una ripresa economica. Sulla base di queste due condizioni (aumento del numero di preannunci di lavoro ridotto e previsioni stabili o in aumento del tasso di disoccupazione), il Consiglio federale può decidere per tempo se auspica prolungare la durata dell’ILR, impedendo così che le aziende che percepiscono l’ILR raggiungano la fine della durata di riscossione ordinaria di 12 mesi e procedano a licenziamenti prima che sia stato deciso un eventuale prolungamento della durata massima dell’ILR. Questo meccanismo permette al Consiglio federale di agire per tempo nell’ambito di un primo prolungamento della durata dell’ILR, ma se la crisi si protrae può succedere che la condizione di un aumento dei preannunci di lavoro ridotto rispetto a quelli inoltrati sei mesi prima non sia adempiuta. Il numero dei preannunci potrebbe ad esempio restare stabile a un livello elevato o diminuire leggermente. In questo caso la formulazione dell’articolo potrebbe limitare il margine di manovra del Consiglio federale. La seconda condizione (nessun miglioramento nei 12 mesi successivi) è l’unico indicatore pertinente in caso di ulteriore prolungamento. Entrambe le condizioni possono essere identificate facilmente e forniscono al Consiglio federale le basi necessarie per decidere nel caso di un primo prolungamento. In questo modo la durata massima dell’ILR può, se opportuno, essere prolungata per tempo. Viene così raggiunto l’obiettivo auspicato e possono essere evitate conseguenze indesiderate, come il rinvio del cambiamento strutturale. Introducendo in maniera tempestiva il prolungamento della durata massima dell’ILR si consente alle imprese di pianificare con una certa sicurezza le proprie attività, evitando così che debbano ricorrere a licenziamenti e permettendo di contenere tempestivamente l’aumento della disoccupazione in periodi di recessione. Negli ultimi anni il Consiglio federale ha prolungato la durata massima dell’ILR nel febbraio 2009, nell’ottobre 2011 (primo shock dovuto al franco forte) e nel gennaio 2016 (un anno dopo l’abolizione del tasso minimo di cambio franco-euro). In tali date le nuove condizioni proposte all’articolo 35 capoverso 2 LADI erano sempre adempiute.
1.3.4 Modifica di altri atti normativi
Legge sul collocamento Con la modifica proposta, all’articolo 96c capoverso 1bis LADI viene menzionato l’accesso al sistema dell’SPC. Gli uffici autorizzati ad accedere sono elencati all’articolo 35 capoverso 3 LC. Questo elenco deve essere rivisto in considerazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Per raggiungere gli obiettivi della CII, la revisione in corso della LAI prevede la possibilità di delegare alcuni compiti federali agli organi dell’AI (cfr. art. 54 cpv. 5 D-LAI7). In tale contesto gli organi dell’AI necessitano dei diritti di accesso e di trattamento dei dati nel sistema d’informazione dell’SPC, disciplinato dalla LC. Per questi diritti di accesso ai dati è necessaria una base legale. Affinché i compiti nel quadro della CII possano effettivamente essere eseguiti dall’AI, come previsto dalla modifica della LADI (cfr. art. 96c cpv. 1bis LADI), le
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basi legali per l’accesso al sistema d’informazione dell’SPC devono essere adeguate conformemente a quanto previsto dalla legislazione attuale. La portata dei diritti sarà definita in maniera dettagliata a livello di ordinanza nel rispetto del principio della proporzionalità (art.
4 cpv. 2 LPD).
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità Nell’ambito dell’esecuzione della LADI è già possibile, nel quadro della CII, attribuire casi ad altre istituzioni (uffici AI). Con l’adeguamento relativo ai sistemi d’informazione vengono conferiti agli uffici AI i necessari diritti di trattamento nel sistema d’informazione dell’SPC. Gli uffici AI non hanno tuttavia ancora la possibilità di riprendere e di trattare direttamente i casi che vengono loro affidati. Questa competenza viene sancita nella legge con la modifica dell’articolo 54 capoverso 5 LAI. Il capoverso 6 stabilisce che anche l’AI può delegare alcuni compiti ad altri organi nel quadro della CII (ad es. all’AD).
1.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze
Le modifiche in materia di ILR e IPI non hanno ripercussioni dirette sulle finanze o sui compiti svolti. Con l’attuazione della strategia di e-government si prevedono eventualmente miglioramenti in termini di efficienza.
1.5 Attuazione
L’attuazione dell’AD a livello federale compete all’ufficio di compensazione del fondo dell’AD (gestito dalla SECO) e, a livello cantonale, ai servizi competenti. La modifica proposta è stata elaborata in stretta collaborazione con i servizi cantonali. Le modifiche vengono attuate a livello federale in quanto, in particolare, i sistemi d’informazione interessati sono messi a disposizione dei Cantoni in modo centralizzato. In generale, l’ufficio di compensazione assiste, sostiene e valuta i Cantoni nell’esecuzione della legge. In qualità di autorità di vigilanza provvede all’applicazione uniforme della legge e dà istruzioni agli organi d’esecuzione.
1.6 Interventi parlamentari
Con il presente progetto si propone di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari. Mozione Vonlanthen 16.3457 «LADI. Meno burocrazia in caso di lavoro ridotto»
La mozione Vonlanthen è stata accolta dal Consiglio degli Stati il 6 marzo 2017 e dal Consiglio nazionale il 15 giugno 2017. Nella mozione si chiede di: 1) presentare una revisione dell’articolo 41 LADI che non preveda più l’obbligo della ricerca di un’occupazione provvisoria in caso di lavoro ridotto, e 2) facilitare alle imprese il disbrigo delle pratiche amministrative in particolare in caso di lavoro ridotto mediante un'attuazione rapida della strategia di e-government.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 10 cpv. 3 In futuro l’annuncio per il collocamento avverrà principalmente in forma elettronica tramite una piattaforma di accesso. Pertanto, la regola secondo cui l’assicurato deve annunciarsi «all’ufficio del lavoro del suo domicilio» va soppressa in modo che la formulazione delle disposizioni legali sia sufficientemente aperta da permettere altre forme di annuncio. Le
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modalità dell’annuncio sono disciplinate a livello di ordinanza (cfr. art. 18-20 OADI8). Sarà sempre possibile annunciarsi anche in forma non elettronica. Nella versione tedesca «Arbeitsuchende» è sostituito con «arbeitsuchender Person» per rispettare il principio della neutralità di genere.
Art. 17 cpv. 2 e 2bis (nuovo) Per poter far valere il diritto all’ID, la persona assicurata deve annunciarsi tempestivamente per il collocamento. Il diritto all’ID è riconosciuto al più presto a partire dalla data dell’annuncio. In futuro tale annuncio avverrà principalmente in forma elettronica tramite una piattaforma di accesso. La menzione «al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone» va pertanto soppressa. Il testo della disposizione deve inoltre essere formulato in modo neutro dal punto di vista tecnologico. La nozione di «personalmente» è necessaria per l’identificazione della persona che si annuncia. Tale identificazione potrà in futuro avvenire anche elettronicamente. Il Consiglio federale sta creando le condizioni quadro legali e organizzative per il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica da parte dello Stato (cosiddetto eID). Finché tale sistema non sarà garantito, l’identificazione della persona sarà effettuata in tempi brevi dall’autorità competente. Le modalità dell’annuncio saranno disciplinate a livello di ordinanza (cfr. art. 19 OADI). Sarà sempre possibile annunciarsi anche in forma non elettronica e presentarsi personalmente. Per poter essere chiaramente riconoscibile, il servizio competente per l’annuncio è specificato separatamente in un nuovo capoverso 2bis. Conformemente all’articolo 113 capoverso 2 lettera b LADI, i Cantoni designano i servizi competenti. L’articolo 85 capoverso 1 LADI definisce i compiti dei servizi cantonali. Alcuni compiti dei servizi cantonali possono essere affidati agli URC (art. 85b LADI). L’annuncio al Comune di domicilio, in parte ancora praticato, non sarà più possible. Per i Comuni non è previsto un collegamento ai sistemi d’informazione dell’AD. Nella versione tedesca «Der Versicherte» è sostituito con «Die versicherte Person» per rispettare il principio della neutralità di genere.
Art. 35 cpv. 2 Con la modifica al capoverso 2 il Consiglio federale può prolungare temporaneamente la durata massima dell’ILR di al massimo sei periodi di conteggi se le seguenti condizioni sono adempiute: il numero dei preannunci inoltrati è più elevato rispetto a sei mesi prima e le previsioni della Confederazione sull’andamento del mercato del lavoro non prospettano alcun miglioramento. Con quest’ultima nozione si intende che le previsioni congiunturali della Confederazione non prevedono, nei successivi 12 mesi, un calo del tasso di disoccupazione. Riscuotere l’ILR per più di 12 mesi e per al massimo 18 mesi è possibile soltanto durante il periodo di validità stabilito dal Consiglio federale.
Art. 36 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 5 (nuovo) Nel capoverso 1 «per scritto» e «servizio cantonale» sono stralciati in quanto l’ILR verrà in futuro richiesta principalmente per via elettronica. Inoltre, con il nuovo capoverso 5 viene sancito che la procedura di preannuncio sarà definita a livello di ordinanza. Questo adeguamento corrisponde alla regolamentazione in vigore in materia di IPI (art. 45 LADI, art. 69 OADI). Sarà tuttavia possibile effettuare il preannuncio anche in forma non elettronica. La disposizione è formulata in maniera neutra dal punto di vista tecnologico. Nel primo periodo del capoverso si è inoltre proceduto a un adeguamento di natura linguistica.
Art. 40 (abrogato) Questo articolo può essere stralciato senza essere sostituito. Le relative disposizioni, legate all’obbligo di accettare un’occupazione provvisoria, non sono state e non sono di alcuna utilità nella pratica. L’esistenza effettiva di una perdita di lavoro viene controllata mediante i moduli presentati per il conteggio dell’ILR.
8 RS 837.02
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Art. 41 cpv. 1, 2 e 5 (abrogati) I capoversi 1, 2 e 5 sono abrogati in attuazione della mozione Vonlanthen, in cui si chiede la soppressione dell’obbligo di cercare un’occupazione provvisoria durante l’ILR.
Art. 49 (abrogato) In seguito alla soppressione dell’obbligo di accettare un’occupazione provvisoria (art. 41 LADI), anche questo articolo può essere abrogato. Le relative disposizioni non sono state e non sono di alcuna utilità non essendo attuabili nella pratica. Gli abusi nel settore delle IPI possono essere contrastati soltanto retroattivamente mediante la verifica dei moduli di conteggio e grazie ai controlli svolti dalla SECO. Le prestazioni indebitamente ottenute sono oggetto di una domanda di restituzione e, se necessario, di una denuncia penale. In caso di sospetto di abuso, gli organi d’esecuzione possono procedere in qualsiasi momento ad ulteriori chiarimenti.
Art. 53 cpv. 4 (nuovo) In futuro il diritto all’indennità per insolvenza verrà fatto valere principalmente per via elettronica. Il nuovo capoverso 4 stipula esplicitamente che il Consiglio federale disciplina la relativa procedura di annuncio (cfr. art. 77 OADI). Sarà tuttavia possibile chiedere l’indennità anche in forma non elettronica.
Art. 83 cpv. 1 lett. i e o nonché cpv. 1bis (nuovo) L’introduzione di nuovi servizi digitali comporta la creazione di sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione e per i quali è necessaria una base legale. In base alla legge sulla protezione dei dati (art. 11a cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 17 LPD), tali sistemi devono essere esplicitamente menzionati, unitamente al loro scopo. Dal punto di vista della sistematica del diritto, è pertanto opportuno elencare singolarmente in un nuovo capoverso tutti i sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione. Questi ultimi vengono elencati in modo esaustivo nel nuovo capoverso 1bis. I sistemi in questione sono i seguenti: il sistema per il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, quello per il collocamento pubblico, per la registrazione dei dati ai fini dell’analisi del mercato del lavoro, per la gestione di una piattaforma di accesso ai servizi online e per la gestione della piattaforma dell’SPC. I sistemi d’informazione a cui attualmente si fa riferimento nelle lettere i e o del capoverso 1 devono essere spostati nel nuovo capoverso 1bis. L’attuale lettera i tratta la gestione dei sistemi da parte dell’ufficio di compensazione in maniera molto generica senza specificare le collezioni di dati. Alla lettera o la legge parla ancora di centro di informatica delle casse di disoccupazione. Attualmente i sistemi d’informazione per le casse di disoccupazione sono gestiti unicamente dall’ufficio di compensazione dell’AD. Con questa nuova struttura viene inoltre posta la base che permetterà, all’occorrenza, di emanare per i sistemi d’informazione una specifica ordinanza (attualmente sono in vigore tre ordinanze91011). Queste modifiche garantiscono la certezza del diritto e consentono di uniformare la prassi.
Art. 96c cpv. 1 (nuovo), 1bis(nuovo), 1ter(nuovo), 1quater(nuovo), 2 (abrogato), 2bis e 2ter (abrogato) Accesso ai sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione La struttura dell’articolo viene adeguata alle attuali esigenze legali in materia di regolamentazione degli accessi ai sistemi d’informazione. Vengono descritti esattamente i compiti per i quali gli organi, i servizi e le persone autorizzate dispongono dei diritti di accesso. La rubrica dell’articolo è adeguata di conseguenza parlando in generale di accesso e non specificatamente di procedura di richiamo. Il capoverso 1 disciplina l’accesso delle casse di disoccupazione al sistema di pagamento dell’AD. Per effettuare il pagamento, il conteggio e la contabilizzazione delle prestazioni dell’AD bisogna accordare alle casse di disoccupazione i
9 RS 823.114
10 RS 837.061.1
11 RS 837.063.2
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relativi diritti. Il capoverso 1bis disciplina l’accesso al sistema dell’SPC. Questo sistema d’informazione e i corrispondenti diritti di accesso sono disciplinati nella LC. È pertanto sufficiente inserire unicamente un rinvio all’articolo 35 LC. I servizi cantonali, gli URC, i servizi LPML e le casse di disoccupazione dispongono dei diritti di accesso per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (cpv. 1ter). Affinché le prestazioni dell’AD possano essere chieste per via elettronica occorre menzionare i destinatari e le possibilità a loro disposizione. I servizi online sono destinati agli assicurati, alle persone in cerca d’impiego e ai datori di lavoro (cpv. 1quater). Il capoverso 2 viene abrogato in quanto gli organi aventi un diritto di accesso sulla base dei loro compiti legali sono direttamente elencati con i relativi diritti di accesso. I sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione dell’AD sono ora elencati all’articolo 83 capoverso 1bis lettere a-e (mentre in precedenza al cpv. 1 lett. i e o), per cui occorre adeguare il corrispondente rinvio nel capoverso 2bis. Il capoverso 2ter deve altresì essere abrogato. L’accesso da parte degli organi dell’assistenza sociale al sistema d’informazione dell’SPC è ora disciplinato all’articolo 35 capoverso 3 lettera k LC (cfr. art. 96c cpv. 1bis). La portata dell’accesso alle varie collezioni di dati (diritti di accesso e di trattamento dei dati) per tutti gli aventi diritto sarà disciplinata a livello di ordinanza a seconda dei loro compiti legali e dei loro diritti di trattamento dei dati (cfr. art. 96b LADI).
Art. 96d (nuovo) Accesso al registro degli abitanti La maggior parte dei Cantoni dispone di un registro degli abitanti online. La nuova disposizione legale prevede che si possa accordare un accesso al registro degli abitanti anche agli organi d’esecuzione di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a e c, a condizione che il diritto cantonale preveda questa possibilità. Tali organi hanno bisogno di questo accesso per verificare il domicilio della persona assicurata.
Art. 97a cpv. 1 lett. cbis (nuova) e cpv. 8 (nuovo) L’autorizzazione per lo scambio di dati tra l’AD e le autorità fiscali cantonali, ad esempio nell’ambito della procedura unificata per la notifica dei salari (PUCS), è necessaria per adempiere in maniera efficace e corretta i compiti legali. Menzionando le autorità fiscali cantonali al capoverso 1 lettera cbis viene creata la base legale necessaria a tale scopo. Il nuovo capoverso 8 prevede la possibilità di comunicare i dati per via elettronica.
2.2 Modifica della legge sul collocamento
Art. 25 cpv. 1, 2 e 3 (abrogato) La precisazione al capoverso 1 è stata introdotta su proposta del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e limita la cerchia dei destinatari alla Direzione consolare, il che rappresenta un aspetto positivo dal punto di vista della protezione dei dati. Nel capoverso 2 si precisa quale ufficio gestisce il sistema d’informazione dell’SPC. Si tratta dell’«ufficio di compensazione dell’AD», che è diretto dalla SECO (art. 83 cpv. 3 LADI). La disposizione è stata inoltre adeguata dal punto di vista linguistico e, in tedesco, è stata formulata secondo il principio della neutralità dei generi. Il capoverso 3 può essere abrogato in quanto la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non svolge più tali compiti. Art. 35 cpv. 1, 2, 3,3bis, 3ter (nuovo) e 5 lett. d
I sistemi d’informazione in materia di collocamento pubblico sono disciplinati in maniera distinta nella LC. I diritti di accesso e di trattamento dei dati richiedono una base legale (art. 19 cpv. 3 LPD). Ai sensi del diritto sulla protezione dei dati la consultazione di dati mediante procedura di richiamo rientra nella nozione di comunicazione dei dati (art. 3 lett. f LPD). All’articolo 35 capoverso 3 vengono elencati gli uffici e gli organi che dispongono di diritti di accesso e di trattamento dei dati nel sistema d’informazione dell’SPC. In seguito alla modifica delle corrispondenti disposizioni della LADI (cfr. art. 83 e 96c LADI) occorre rielaborare anche l’articolo 35 capoverso 3 LC. Con l’introduzione dei nuovi sistemi d’informazione nel quadro dell’e-government l’ufficio di compensazione dell’AD gestisce due sistemi d’informazione: il sistema d’informazione per il collocamento pubblico e la piattaforma dell’SPC. Al capoverso 1, lettera a, vengono elencati i compiti e i servizi per cui l’ufficio di compensazione dell’AD
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gestisce il sistema d’informazione dell’SPC. Alla lettera b vengono enumerati i servizi offerti sulla piattaforma del SPC. Anche in questo caso è stata colta l’occasione per esaminare gli organi e gli uffici che devono disporre dei diritti di accesso e di trattamento e definire i compiti per cui è accordato l’accesso. Per poter ad esempio attuare i modelli di collaborazione nel quadro della CII, le basi legali per l’accesso al sistema d’informazione dell’SPC devono essere elaborate di conseguenza. Nella frase introduttiva del capoverso 3 non si parla più di procedura di richiamo ma di «accesso» e «trattamento dei dati». La portata dei diritti di accesso è delimitata dai compiti legali. I singoli diritti di accesso o di trattamento dei dati verranno stabiliti in maniera dettagliata a livello di ordinanza per ogni servizio e per ogni collezione di dati (cfr. art. 35 cpv. 5 lett. d). Alla lettera a viene soppressa la menzione della «SECO» quale «autorità federale preposta al mercato del lavoro (art. 31 cpv. 1 LC), in quanto quest’ultima non ha mai richiesto né utilizzato tale accesso. Per l’utilizzo del sistema da parte dei collaboratori dell’ufficio di compensazione dell’AC, a cui compete la vigilanza e dell’esecuzione della LADI, possono essere accordati diritti di accesso senza prevedere un’ulteriore base legale, in quanto tale ufficio è proprietario dei dati. La SEM ritiene opportuno sopprimere il suo nome non avendo più bisogno di diritti di accesso al sistema d’informazione dell’SPC per i propri compiti (cfr. commento all’articolo 25 capoverso 3 LC). Anche la lettera b viene pertanto abrogata. Alle lettere c-e, dopo il nome dei servizi autorizzati ad accedere è stata inserita la precisazione «per adempiere i loro compiti legali» e menzionato il corrispondente articolo della LADI. Le casse di disoccupazione non hanno bisogno, per svolgere il proprio lavoro, di un accesso diretto al sistema d’informazione dell’SPC. Nel quadro dei propri compiti possono scambiarsi dati (cfr. art. 96c cpv. 2bis LADI e art. 35 cpv. 3bis LC) tra il sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’AD (art. 83 cpv. 1bis lett. a LADI) e quello del sistema d’informazione dell’SPC (art. 83 cpv. 1bis lett. b LADI). La lettera f è pertanto abrogata. Alla lettera g viene aggiunta la menzione «ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale conformemente all’articolo 35a». Come già menzionato, viene in questo caso creata la base legale affinché, se necessario, possano essere accordati agli organi dell’AI i corrispondenti diritti di accesso e di trattamento dei dati nel quadro della CII. I diritti di accesso degli uffici menzionati alle lettere h-j vengono soppressi. Gli organi dell’orientamento professionale non hanno mai fatto valere il diritto di accesso (modifiche al cpv. 1 lett. a n. 4 nonché cpv. 3 lett. h). Tali organi hanno la possibilità di utilizzare la piattaforma dell’SPC senza dover disporre dei diritti di accesso legali. L’Ufficio svizzero del lavoro a domicilio non esiste più, per cui la lettera i viene abrogata. Gli accessi necessari per la Direzione consolare del DFAE sono ora disciplinati al capoverso 3ter lettera e. All’elenco degli uffici con diritti di accesso e di trattamento dei dati vengono aggiunti gli organi dell’assistenza sociale (lett. k). Questi ultimi dispongono, come gli organi dell’AI, di diritti di accesso nel quadro della CII conformemente all’articolo 35a disciplinati caso per caso a livello di ordinanza. Con questa modifica viene corretta una svista del legislatore. Infatti, tale aggiunta non era stata introdotta nella LC nel quadro della modifica dell’articolo 96c capoverso 2ter LC in occasione dell’ultima revisione LADI.
Hanno accesso alla piattaforma dell’SPC (art. 83 cpv. 1bis lett. e LADI) le persone e gli organi elencati al capoverso 3ter, lettere a-e. L’accesso sicuro accordato alle persone in cerca d’impiego che beneficiano per cinque giorni lavorativi di un accesso prioritario alle informazioni concernenti i posti vacanti annunciati è stato previsto nel quadro delle modifiche effettuate nell’ambito dell’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (lett. a). Per la registrazione le persone in cerca d’impiego devono poter essere identificate, ossia devono presentarsi personalmente all’URC competente. Tramite un annuncio per via elettronica non può essere accordato un accesso sicuro alla piattaforma dell’SPC. I datori di lavoro, i collocatori privati e gli URC hanno un accesso sicuro alla piattaforma dei posti vacanti (lett. b-d). Alla lettera e viene menzionata la Direzione consolare del DFAE, che necessita dei diritti di accesso al servizio pubblico di collocamento per sostenere i cittadini svizzeri che desiderano rimpatriare. Tale accesso è attualmente sancito all’articolo 35 capoverso 3 lettera j LC. L’introduzione della precisazione concernente la Direzione consolare è stata proposta dal DFAE per ragioni di protezione dei dati. Al capoverso 1 viene inoltre specificato qual è il servizio che gestisce i sistemi d’informazione dell’SPC. Si tratta dell’«ufficio di compensazione dell’AD» (cfr. art. 25
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cpv. 2 LC). Al capoverso 5 il contenuto della lettera d deve essere formulato in modo da non creare equivoci. Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza la portata dei singoli diritti di comunicazione e di trattamento dei dati nei sistemi d’informazione del SPC per gli uffici menzionati, in funzione dei loro compiti legali e dei loro diritti, tenendo conto del principio della proporzionalità conformemente alla protezione dei dati (cfr. art. 4 cpv. 2 LPD). Per tener conto del fatto che la LC prevede ora due sistemi d’informazione sono state introdotte modifiche formali: nella rubrica e nel capoverso 2 dell’articolo 35 viene infatti utilizzato il plurale. Il rinvio alla legge che figura nella parentesi del capoverso 3bis è modificato in funzione delle modifiche proposte all’articolo 83 LADI e nella versione francese la formulazione è stata semplificata. Come avvenuto finora, lo scambio di dati tra i sistemi d’informazione dell’AD e dell’SPC deve continuare ad essere possibile (cfr. art. 96c 2bis LADI).
2.3 Modifica della legge federale sull’assicurazione invalidità
Art. 54 cpv. 5 e 6 (nuovi) Attualmente, nel quadro della collaborazione interistituzionale (CII) gli uffici AI possono assumere solo compiti di competenza cantonale. Per rafforzare la collaborazione tra gli operatori locali e offrire nuove opportunità per una ripartizione dei compiti efficiente, in particolare tra l’AI e l’AD, si prevede di accordare agli uffici AI cantonali la competenza di assumere anche compiti previsti dal diritto federale. Il conferimento di tale competenza deve essere autorizzato dal DFI, che svolge così la sua funzione di gestione strategica in qualità di dipartimento competente per l’AI. Al DFI viene data anche la possibilità di vincolare l’autorizzazione a condizioni e oneri, e quindi di incidere in misura determinante sull’impostazione concreta dei progetti e del loro finanziamento. Al capoverso 6 viene disciplinata anche la possibilità di delegare compiti degli uffici AI ad altre istituzioni della CII (ad es. all’AD).
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
L’AD è finanziata per circa il 90 per cento dai contributi salariali dei lavoratori e dei datori di lavoro. I contributi della Confederazione e dei Cantoni ai costi complessivi dell’AD ammontano solo al 10 per cento e sono vincolati per legge (art. 90a lett. b e art. 92 cpv. 7bis LADI). I servizi cantonali vengono indennizzati dal fondo di compensazione dell’AD per l’esecuzione in materia di LADI e di collocamento pubblico secondo la LC (art. 92 cpv. 7 LADI). Per i servizi cantonali viene fissato, in base alla percentuale e al numero di disoccupati del loro Cantone, un importo massimo per i costi complessivi computabili. I Cantoni vengono indennizzati per i costi di esecuzione effettivamente sostenuti nei limiti di tale importo massimo. La presente revisione non ha pertanto ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione. Le conseguenze per il fondo di compensazione dell’AD vengono dunque descritte qui di seguito. Occupazione provvisoria in caso di indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie Con la soppressione dell’obbligo di accettare o di cercare un’occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell’ILR o dell’IPI, la legge riflette la realtà attuale. Il compito di vigilanza dell’ufficio di compensazione dell’AD resta dunque invariato. Di conseguenza, per il fondo di compensazione dell’AD, ciò non implica costi supplementari né potenziali di risparmio.
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Sistemi d’informazione– E-government La piattaforma d’accesso per i servizi online dell’AD da sviluppare nell’ambito della strategia di e-government della Confederazione sarà finanziata dal fondo di compensazione dell’AD. Un’analisi dell’economicità ha mostrato che l’introduzione di un primo programma (digitalizzazione dei processi principali) permette di risparmiare ingenti somme. Queste ultime e gli ulteriori risparmi, al momento non ancora quantificabili, realizzati grazie ad altri progetti di e-government serviranno a compensare i nuovi costi a carico dell’SPC per l’attuazione dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti e per la consulenza fornita a rifugiati e a persone ammesse provvisoriamente. Condizioni per il prolungamento della durata massima dell’ILR La condizione attualmente prevista di una «disoccupazione persistente e rilevante» per poter prolungare la durata massima dell’ILR di al massimo sei mesi è sostituita da altre condizioni che consentono al Consiglio federale di intervenire rapidamente in caso di peggioramento della congiuntura. I due indicatori (previsioni sull’andamento del tasso di disoccupazione e numero di preannunci di lavoro ridotto) sono indizi della situazione prevista sul mercato del lavoro. In tal modo lo strumento dell’ILR può espletare pienamente il suo effetto preventivo contro la disoccupazione completa. Gli eventuali costi legati a un prolungamento dell’ILR non sono stimabili in anticipo in modo affidabile. Dipendono di volta in volta dalla gravità della crisi economica. In generale va sottolineato che un prolungamento tempestivo della durata massima dell’ILR contribuisce a ridurre i costi dell’AD in quanto evita ai datori di lavoro di dover procedere a licenziamenti. In tal senso le spese supplementari legate all’ILR non costituiscono veri e propri costi aggiuntivi per l’AD. Un maggiore ricorso all’ILR permette di ridurre le iscrizioni alla disoccupazione, sgravando l’assicurazione a livello di ID e di PML.
3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
La presente revisione non ha alcuna conseguenza diretta sotto il profilo delle risorse di personale. Grazie ai progetti di e-government presenti e futuri, l’ufficio di compensazione avrà temporaneamente bisogno di maggiori risorse in termini di personale come investimento iniziale. Attualmente è difficile valutare con precisione le conseguenze a lungo termine dei progetti di digitalizzazione sulla situazione in materia di risorse umane.
3.1.3 Altre ripercussioni: ripercussioni sui sistemi d’informazione
Piattaforma di accesso dell’AD La revisione crea una base legale che permetterà l’implementazione di altri potenziali sviluppi digitali nell’ambito di servizi online supplementari. Per esempio il diritto può essere fatto valere «online», per cui gli appuntamenti presso l’URC potranno essere maggiormente mirati alla consulenza e l’URC potrà concentrarsi meglio, a livello di consulenza e collocamento, sulle esigenze delle persone in cerca d’impiego. Applicazioni tecniche e finanziarie dell’AD Le modifiche riguardano gli accessi, le autorizzazioni e gli adeguamenti delle funzioni che possono essere attuate nel quadro dello sviluppo del sistema d’informazione dei servizi pubblici di collocamento. In futuro le applicazioni dell’AD saranno connesse ai nuovi servizi online. Per soddisfare i requisiti in materia di protezione dei dati verranno attuate misure di sicurezza globali.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e
le regioni di montagna
3.2.1 Ripercussioni finanziarie
Come spiegato al punto 3.1.1, le ripercussioni finanziarie riguardano direttamente il fondo di compensazione dell’AD. La presente revisione non comporta quindi alcuna conseguenza finanziaria diretta per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
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Le conseguenze sulle spese amministrative degli organi d’esecuzione dell’AD, rimborsate ai Cantoni dal fondo di compensazione, sono dunque descritte qui di seguito. Occupazione provvisoria in caso di indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie Con la soppressione dell’obbligo di accettare o di cercare un’occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell’ILR o dell’IPI, la legge riflette la realtà attuale. Il compito degli organi d’esecuzione dell’AD resta dunque invariato. Di conseguenza, per questi ultimi ciò non implica costi supplementari né potenziali di risparmio. Sistemi d’informazione – E-government La piattaforma d’accesso dell’AD da sviluppare nell’ambito della strategia di e-government della Confederazione sarà finanziata dal fondo di compensazione dell’AD, per cui non comporta alcun costo per gli organi d’esecuzione. I risparmi previsti legati all’introduzione della piattaforma (cfr. punto 3.1.1) serviranno a compensare i nuovi costi a carico dell’SPC per l’attuazione dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti e per la consulenza fornita a rifugiati e a persone ammesse provvisoriamente. Condizioni per il prolungamento della durata massima dell’ILR È difficile stimare la variazione degli oneri derivanti dall’adeguamento della condizione prevista per il prolungamento della durata massima dell’indennità presso i vari organi d’esecuzione. Da un lato l’onere aumenta per effetto del prolungamento della durata di versamento dell’ILR alle imprese e, dall’altro, si può partire dal presupposto che i posti di lavoro preservati in questo modo eviteranno un onere supplementare agli URC e alle casse di disoccupazione. Le conseguenze finanziarie per i vari organi d’esecuzione, come anche per il fondo dell’AD in generale, non sono tuttavia quantificabili.
3.2.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
La presente revisione non ha alcuna conseguenza diretta sull’effettivo del personale. La creazione di una base legale per i sistemi d’informazione non comporta quindi ripercussioni a livello di risorse umane. Le ripercussioni sono legate ai progetti che ne derivano. Con l’introduzione della piattaforma d’accesso per i servizi online dell’AD saranno presumibilmente necessarie in futuro minori risorse di personale, perché vari compiti amministrativi potranno essere svolti direttamente dagli assicurati ovvero dalle persone in cerca d’impiego (p. es. trasmissione elettronica delle informazioni relative all’iscrizione o alle ricerche di lavoro). Per rendere ancora più efficace l’SPC, questi risparmi dovranno essere investiti in risorse umane supplementari per la consulenza in materia di mercato del lavoro. Attualmente è difficile valutare con precisione le conseguenze sull’effettivo del personale.
3.2.3 Ripercussioni sui sistemi d’informazione
I sistemi d’informazione per l’esecuzione cantonale in materia di collocamento pubblico e LADI saranno sviluppati, gestiti e manutenuti dall’ufficio di compensazione. Le modifiche giuridiche previste implicano che in futuro altri sistemi d’informazione cantonali o comunali dovranno essere collegati con i sistemi centralizzati dell’SPC e della LADI.
3.3 Ripercussioni per l’economia
3.3.1 Ripercussioni per singoli gruppi sociali
Imprese Mentre la soppressione dell’obbligo di cercare o accettare un’occupazione provvisoria sgrava solo le imprese interessate dall’ILR e dall’IPI, le modifiche a livello di e-governement riguardano le imprese di tutti i settori e di ogni dimensione. Costi diretti della regolamentazione
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Le modifiche in materia di ILR/IPI e di e-government non generano costi diretti alle imprese. Anzi, se le prescrizioni attuali fossero ancora effettivamente applicate, la loro soppressione comporterebbe addirittura una diminuzione dei costi. Di fatto, le occupazioni provvisorie esercitate nel periodo di riscossione dell’ILR o o dell’IPI sono sempre state poco rilevanti. Secondo le disposizioni legali, coloro che percepiscono queste indennità devono essere disposti a riprendere in qualsiasi momento la propria attività nell’azienda. Questa condizione limita notevolmente la possibilità di trovare un’occupazione provvisoria. Per questo motivo la Confederazione ha deciso di rinunciare all’applicazione dell’obbligo di cercare e di accettare un’occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell’ILR o dell’IPI. Pertanto, da allora le autorità cantonali non effettuano più controlli né impongono sanzioni in tal senso. Costi indiretti della regolamentazione e altre ripercussioni L’abolizione dell’obbligo di esercitare un’occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell’ILR o dell’IPI aumenta la certezza del diritto. La soppressione della condizione di una «disoccupazione persistente e rilevante» necessaria per prolungare la durata massima dell’ILR può avere un effetto positivo per le imprese se con le nuove condizioni il Consiglio federale può reagire rapidamente alle oscillazioni congiunturali, prevenendo così licenziamenti da parte delle imprese. La creazione di una base legale per le diverse applicazioni di e-government costituisce la premessa per una comunicazione e una cooperazione moderna tra cittadini, imprese e autorità. In alcuni progetti già in corso si offrono servizi (p. es. la possibilità di presentare elettronicamente la domanda d’ILR) che permettono di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Economie domestiche Lavoratori Per coloro che beneficiano dell’ILR o dell’IPI, la soppressione nella legge dell’obbligo di cercare o accettare un’occupazione provvisoria sancita permetterà di aumentare la certezza del diritto. Inoltre, i lavoratori sono indirettamente coinvolti dalla sostituzione delle condizioni attualmente richieste per prolungare la durata massima dell’ILR, perché le imprese, a seconda delle circostanze, potranno beneficiare più a lungo dell’ILR durante le fasi congiunturali difficili, evitando i licenziamenti e garantendo così il versamento dei salari. A lungo termine le modifiche in materia di e-government contribuiranno a semplificare la comunicazione tra le autorità e i cittadini. Consumatori, contribuenti, proprietari e gruppi sociali Sono state esaminate le conseguenze delle modifiche di legge per i consumatori, i contribuenti, i proprietari e i gruppi sociali. Non sono state riscontrate variazioni a livello di incentivi né ripercussioni dirette o indirette.
3.3.2 Ripercussioni per l’economia in generale
Le modifiche di legge non hanno ripercussioni dirette sull’economia in generale. La base legale dell’e-government facilita la comunicazione e la cooperazione tra autorità, imprese e cittadini. Le semplificazioni portano a uno sgravio amministrativo per le imprese e contribuiscono a creare un quadro giuridico favorevole all’economia e all’innovazione. Indirettamente comportano una maggiore efficienza per le imprese, un aumento della produttività e una crescita economica sostenibile. La semplificazione della procedura amministrativa per richiedere l’ILR o l’IPI rende più interessante l’utilizzo di questi strumenti. La sostituzione della condizione di una «disoccupazione persistente e rilevante» per il prolungamento della durata massima mediante nuove condizioni intende garantire che il Consiglio federale possa attuare questa misura per tempo e in base alla necessità, in modo che espleti l’effetto preventivo auspicato. Da un lato il prolungamento tempestivo, mirato e temporaneo della durata massima dell’ILR può avere un effetto stabilizzatore sulla congiuntura, influenzando positivamente l’economia in generale. Dall’altro vi è il rischio che l’ILR ritardi soltanto la disoccupazione anziché evitarla. L’ILR contribuirebbe pertanto al mantenimento delle strutture, il che a lungo termine avrebbe un impatto negativo sull’economia nel suo insieme. Le nuove condizioni limitano questo rischio in
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quanto gli indicatori necessari al momento della decisione corrispondono allo stato attuale della situazione e sono rapidamente disponibili. Tuttavia, secondo le ricerche attuali relative al mercato del lavoro, l’ILR ha avuto un effetto sostanzialmente positivo, inoltre tra il 2009 e il 2014 è risultata uno strumento efficace per prevenire la disoccupazione. Nel complesso, vi sono pochi elementi che dimostrano il suo impatto sul mantenimento delle strutture. Riassumendo, le conseguenze della presente revisione parziale della LADI sono molto limitate. Le poche ripercussioni dirette sono considerate positive.
3.4 Ripercussioni per la società
Le modifiche di legge non incidono direttamente sulla società. Indirettamente le conseguenze positive per l’economia descritte sopra hanno un influsso benefico sulla società.
3.5 Ripercussioni per l’ambiente
Le modifiche di legge non hanno alcun impatto sull’ambiente.
3.6 Altre ripercussioni
Grazie all’introduzione di servizi online gli organi d’esecuzione dell’AD possono migliorare l’efficacia della comunicazione con le imprese e i cittadini nonché del trattamento dei dati, concentrandosi quindi su una consulenza più mirata e di maggiore qualità, il che contribuisce a un reinserimento più rapido e duraturo nel mercato del lavoro. In questo modo si può evitare un eventuale esaurimento del diritto all’indennità, che nei casi peggiori può portare a una dipendenza dall’assistenza sociale. La semplificazione dello scambio e del trattamento dei dati tra l’AD e l’AI migliorerà e renderà più efficiente la collaborazione tra le due assicurazioni. L’AI potrà chiarire con procedure semplificate e per tempo la situazione dei disoccupati con problemi di salute e offrire loro la sua consulenza finalizzata alla reintegrazione professionale, che è la sua competenza principale. Ciò aumenta le possibilità di integrare le persone interessate nel mondo del lavoro già durante la disoccupazione, senza che debbano passare dall’AD all’AI o rivolgersi all’assistenza sociale.
4 Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale
4.1 Rapporto con il programma di legislatura
Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–201912 né nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015–2019. Il progetto si basa su una problematica che è stata oggetto di un intervento parlamentare che chiedeva la revisione della legge.
4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
Strategia «Svizzera digitale» La strategia «Svizzera digitale» del Consiglio federale, del 20 aprile 2016, stabilisce che l’Amministrazione deve tenere conto degli sviluppi tecnologici e sociali nell’ambito delle sue attività e nell’interazione con la popolazione e l’economia. Servizi amministrativi elettronici trasparenti, economici e senza discontinuità nei sistemi di trasmissione apportano un valore aggiunto alla popolazione e all’economia. Nel contesto dell’e-government, la modernizzazione dei sistemi d’informazione esistenti mira a semplificare l’interazione con la popolazione e l’economia ed è in sintonia con la strategia «Svizzera digitale».
12 FF 2016 909
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Strategia di e-government Svizzera Confederazione, Cantoni e Comuni seguono una strategia comune al riguardo. L’attuazione della strategia risponde alla seguente missione: «L’obiettivo perseguito dal Governo elettronico è evidente: mettere le autorità in condizione di fornire le proprie prestazioni alla popolazione, all’economia e all’Amministrazione per via elettronica in maniera trasparente, a costi contenuti e senza discontinuità dei sistemi di trasmissione». Nella loro strategia di e-government la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno fissato quattro obiettivi strategici: 1) Orientamento alle prestazioni: i servizi amministrativi elettronici sono facili da usare, trasparenti e sicuri. 2) Utilità ed efficienza: l’e-government apporta un valore aggiunto sia ai cittadini e alle imprese che alle autorità e riduce l’onere amministrativo di tutte le parti coinvolte. 3) Innovazione e promozione della piazza economica: il Governo elettronico sfrutta le innovazioni rendendo così il nostro Paese più attrattivo per le imprese e le persone. 4) Sostenibilità: si incoraggia un utilizzo multiplo delle soluzioni. La Confederazione e i Cantoni garantiscono la sostenibilità dei servizi di e-government creando le condizioni necessarie per l’organizzazione, il finanziamento e l’utilizzo di tali servizi. Nel 2007 il Consiglio federale ha adottato la prima strategia di e-government Svizzera, per la cui attuazione la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno seguito fino alla fine del 2015 le disposizioni della Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell’ambito del Governo elettronico. Su mandato del comitato direttivo, la direzione operativa ha continuato a sviluppare la strategia del 2007 con le varie parti interessate. Il Consiglio federale, la Conferenza dei governi cantonali, l’Unione delle città e dell’Associazione dei Comuni hanno firmato l’attuale strategia di e-government a fine 2015. CII Il 29 marzo 2017 i capi del DFI, del DFGP e del DEFR hanno firmato la decisione di continuare a sviluppare la CII nazionale. Secondo gli articoli 55 e 57 LOGA13, i comitati nazionali designati vengono mantenuti e incaricati di sviluppare e contribuire a dar forma alla CII. Per CII s’intende la collaborazione tra due o più istituzioni nel settore della sicurezza sociale, dell’integrazione e della formazione (AD, AI, assistenza sociale, formazione professionale e integrazione degli stranieri). L’obiettivo principale è migliorare le opportunità d'integrazione delle persone nel mercato del lavoro primario e di ottimizzare il coordinamento dei vari sistemi. Gli obiettivi delle diverse istituzioni, in particolare la formazione e l’inserimento professionale, devono essere sostenuti con l’aiuto della CII. Ciò consente ai vari operatori della sicurezza sociale di concentrarsi sulle proprie competenze chiave e sulle procedure e sui gruppi di beneficiari di base.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il presente progetto si basa principalmente sugli articoli 114 capoverso 1 e 110 capoverso 1 lettere a e c della Costituzione federale (Cost.)14, che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel settore dell’AD. La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza (art. 41 cpv. 2 Cost.).
13 RS 172.010
14 RS 101
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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente progetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera. Non si ripercuote sulla convenzione n. 168 dell’OIL concernente la promozione dell’impiego e la protezione contro la disoccupazione, ratificata dalla Svizzera il 17 ottobre 199015. Il progetto non incide nemmeno sull’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), in base al quale la Svizzera riprende le disposizioni di coordinamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 (cfr. ALC, allegato II, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale)1617. Infatti, questi due testi puntano esclusivamente sul coordinamento e non sull’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri mantengono dunque un margine di manovra nella concezione del proprio sistema di sicurezza sociale, fatte salve le disposizioni sul coordinamento dell’UE. Le legislazioni nazionali contenute nel presente progetto sono compatibili con le disposizioni sul coordinamento dell’Allegato II dell’ALC.
5.3 Subordinazione al freno alle spese
Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La presente revisione non include né disposizioni in materia di sussidi né crediti d’impegno o dotazioni finanziarie e il contributo federale a favore dell’AD previsto dalla legge (cfr. art. 90a LADI) non è legato alle spese effettive dell’AD, pertanto non è toccato da questa riforma. Di conseguenza non si applica in questo caso la regolamentazione concernente il freno all’indebitamento.
5.4 Conformità alla legge sui sussidi
Il progetto non è toccato dalla legislazione sui sussidi.
5.5 Delega di competenze legislative
Il progetto prevede la delega al Consiglio federale delle seguenti competenze legislative. LADI Articolo 35 capoverso 2: la competenza attuale del Consiglio federale viene ampliata in quanto non è necessario dimostrare l’esistenza di una disoccupazione persistente e rilevante per poter prolungare di sei mesi la durata massima dell’ILR. L’attuazione dell’articolo 35 capoverso 2 LADI è disciplinata a livello di ordinanza in un articolo separato (art. 57b OADI). Articolo 36 capoverso 5: la procedura per il preannuncio del lavoro ridotto deve essere definita a livello di ordinanza. Le modalità per l’annuncio online e l’annuncio diretto presso l’autorità competente (come fatto finora) saranno stabilite dal Consiglio federale. Articolo 53 capoverso 4: il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio per la riscossione dell’indennità per insolvenza (cfr. art. 77 OADI). Con l’introduzione dei servizi online l’annuncio verrà fatto principalmente tramite la piattaforma d’accesso, mentre l’annuncio diretto presso la cassa pubblica di disoccupazione competente (art. 77 OADI) costituirà l’eccezione.
LC Articolo 35 capoverso 5 lettera d: il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza la portata dei diritti di comunicazione e di trattamento dei dati nel sistema d’informazione dell’SPC
15 RS 0.837.475
16 RS 0.831.109.268.1
17 RS 0.831.109.268.11
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accordati agli uffici e agli organi autorizzati. Dispone di questa competenza già in base alla legge in vigore.
5.6 Protezione dei dati
Per l’attuazione della strategia «Svizzera digitale» e per ridurre l’onere amministrativo conformemente alla mozione Vonlanthen, vengono adeguate le norme della LADI relative alla protezione dei dati. Le misure esposte di seguito riguardano la protezione dei dati e ne rispettano i principi determinanti. Le collezioni di dati devono essere notificate conformemente alla LPD e sono ammesse solo se derivano da un obbligo legale (art. 3 lett. g e art. 11a cpv. 2 e cpv. 5 lett. a LPD). Tutti i sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione sono elencati in un nuovo capoverso secondo quanto prescritto nella LPD e per ragioni di sistematica (nuovo art. 83 cpv. 1bis LADI). La nuova struttura dei servizi abilitati a trattare i dati secondo l’articolo 96c capoversi da 1 a 1quater LADI è conforme alle norme federali sulla protezione dei dati in quanto i sistemi d’informazione e i servizi abilitati sono menzionati esplicitamente. Ne deriva anche un adeguamento dell’articolo 35 capoverso 1, 3 e 3ter (nuovo) LADI. Il nuovo articolo 96d LADI definisce l’accesso degli organi d’esecuzione dell’AD al registro degli abitanti, sempre che sia previsto dal diritto cantonale. Se la base legale cantonale è rispettata, la disposizione soddisfa le prescrizioni sulla protezione dei dati dell’articolo 17 LPD. Infine, la questione della protezione dei dati è trattata nell’articolo 97a capoverso 1 lettera cbis (nuova) e capoverso 8 (nuovo). Questo articolo disciplina la comunicazione dei dati alle autorità fiscali cantonali e, nel capoverso 8, fornisce una base legale per la trasmissione elettronica dei dati. La creazione di questa base legale soddisfa un’esigenza degli organi d’esecuzione e al contempo tiene conto anche dell’attuazione della strategia «Svizzera digitale», il che determina uno snellimento delle procedure amministrative. L’esigenza di una base legale prevista dall’articolo 17 LPD viene rispettata grazie a queste aggiunte.
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Elenco delle abbreviazioni AD Assicurazione contro la disoccupazione (secondo la LADI) AI Assicurazione per l’invalidità (secondo la LAI)
ALS Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito «Accordo di libero scambio»); RS 0.142.112.681 CE Comunità europea CII Collaborazione interistituzionale
COLSTA Sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro Cost. Costituzione federale; RS 101
DEFR Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DFAE Dipartimento federale degli affari esteri DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI Dipartimento federale dell’interno ID Indennità di disoccupazione II Indennità per insolvenza (secondo la LADI) ILR Indennità per lavoro ridotto (secondo la LADI) IPI Indennità per intemperie (secondo la LADI) LADI Legge federale del 25 giugno 1982 su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione); RS 837.0 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità, RS 831.20 LC Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento); RS 823.11
LPD Legge federale sulla protezione dei dati; RS 235.1 OIL Organizzazione internazionale del lavoro PML Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (dell’AD)
RS Raccolta sistematica del diritto federale (Raccolta sistematica) RVOG Legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; RS 172.010
SECO Segreteria di Stato dell’economia SEM Segreteria di Stato della migrazione SIPAD Sistema d’informazione per il pagamento di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
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SPC Servizio pubblico di collocamento
UE Unione europea
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