Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Berna, 14 novembre 2018
Consultazione concernente la
Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+)
Rapporto esplicativo
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna
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Indice Compendio ............................................................................................................................................. 4 1 Situazione iniziale ..................................................................................................................... 5 1.1 Importanza della filiera agroalimentare ...................................................................................... 5 1.2 Base costituzionale..................................................................................................................... 5 1.3 Attuale politica agricola............................................................................................................... 6 1.3.1 Tappe della politica agricola dal 1992 ................................................................................... 6 1.3.2 Politica agricola 2018–2021 .................................................................................................. 6 1.3.3 Uscite per la filiera agroalimentare ........................................................................................ 7 1.3.4 Protezione doganale ............................................................................................................. 9 1.3.5 Obiettivi dell’attuale politica agricola e loro raggiungimento ............................................... 11 1.3.7 Lacune ................................................................................................................................. 21 1.4 Ambiti politici che esercitano un influsso sull’agricoltura.......................................................... 21 1.4.1 Politica ambientale (suolo, acqua, aria/clima, biodiversità) ................................................ 21 1.4.2 Politica regionale e di pianificazione del territorio (LPT) ..................................................... 24 1.4.3 Politica economica estera, accordi internazionali ............................................................... 24 1.5 Interventi parlamentari .............................................................................................................. 26 1.6 Condizioni quadro e sfide future ............................................................................................... 26 1.6.1 Sviluppo sostenibile ............................................................................................................. 26 1.6.2 Sviluppo economico ............................................................................................................ 27 1.6.3 Basi di produzione ............................................................................................................... 27 1.6.4 Sicurezza alimentare ........................................................................................................... 28 1.6.5 Evoluzione dei mercati agricoli ............................................................................................ 28 1.6.6 Sviluppo tecnologico, digitalizzazione ................................................................................. 29 2 Linee generali del progetto.................................................................................................... 30 2.1 Visione e orientamento a lungo termine della politica agricola ................................................ 30 2.2 Concetto dell’evoluzione a medio termine della politica agricola ............................................. 30 2.3 Obiettivi, orientamenti e strumenti della PA22+ ....................................................................... 31 2.3.1 Triangolo delle prospettive: mercato, ambiente e azienda ................................................. 31 2.3.2 Settore Mercato ................................................................................................................... 31 2.3.3 Settore Azienda ................................................................................................................... 33 2.3.4 Settore Ambiente e risorse naturali ..................................................................................... 38 2.3.5 Pacchetto di misure per l’iniziativa sull’acqua potabile ....................................................... 41 2.3.6 Obiettivi e indicatori per il periodo 2022-2025 ..................................................................... 43 2.3.7 Considerazione dell’articolo 104a Cost. sulla sicurezza alimentare nella PA22+............... 51 3 Normativa proposta................................................................................................................ 55 3.1 Legge sull’agricoltura................................................................................................................ 55 3.1.1 Principi generali (titolo primo LAgr) ..................................................................................... 55 3.1.2 Produzione e smercio (titolo secondo LAgr) ....................................................................... 57 3.1.3 Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr) ..................................................................................... 68 3.1.4 Miglioramenti strutturali (titolo quinto LAgr) ......................................................................... 87 3.1.5 Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali (titolo sesto LAgr) .................................................................................................... 90 3.1.6 Protezione dei vegetali e mezzi di produzione (titolo settimo LAgr) ................................... 95 3.1.7 Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali (titolo ottavo LAgr)........ 96 3.1.8 Disposizioni finali (titolo nono LAgr) .................................................................................... 98 3.1.9 Modifica di altri atti normativi .............................................................................................. 99 3.1.10 Commento al disegno di legge .......................................................................................... 102 3.2 Diritto fondiario rurale e sugli affitti agricoli............................................................................. 117 3.2.1 Ingresso nell’agricoltura da altri settori .............................................................................. 118 3.2.2 Società anonime, società a garanzia limitata e società in accomandita (persone giuridiche contadine) .......................................................................................................................... 119 3.2.3 Adeguamenti del limite dell’aggravio ................................................................................. 120
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3.2.4 Semplificazione amministrativa ......................................................................................... 121 3.2.5 Definizione del valore di reddito ........................................................................................ 122 3.2.6 Rafforzamento della posizione dei coniugi ........................................................................ 122 3.2.7 Spiegazioni concernenti il disegno di modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale ................................................................................................................................. 123 4 Decreto federale sui fondi finanziari per gli anni 2022-2025 ............................................ 131 4.1 Situazione iniziale ................................................................................................................... 131 4.2 Condizioni quadro per determinare l’importo dei limiti di spesa ............................................. 131 4.2.1. Considerazione della situazione economica ............................................................................. 131 4.2.2 Condizioni quadro di politica finanziaria ............................................................................ 132 4.2.3 Adeguamenti al rincaro ..................................................................................................... 132 4.2.4 Eventuali misure di accompagnamento per l’agricoltura nel caso di accordi commerciali nuovi o perfezionati ........................................................................................................... 133 4.3 Fabbisogno di fondi per il periodo 2022-2025 ........................................................................ 133 4.4 Struttura dei tre limiti di spesa 2022-2025 .............................................................................. 134 4.4.1 Panoramica sui limiti di spesa ........................................................................................... 134 4.4.2 Limiti di spesa per le basi di produzione ........................................................................... 135 4.4.3 Limite di spesa per la produzione e lo smercio ................................................................. 137 4.4.4 Limite di spesa per i pagamenti diretti ............................................................................... 138 5 Ripercussioni ........................................................................................................................ 141 5.1 Ripercussioni per la Confederazione ..................................................................................... 141 5.1.1 Ripercussioni finanziarie ................................................................................................... 141 5.1.2 Ripercussioni sul personale .............................................................................................. 142 5.2 Ripercussioni per i Cantoni (in termini di risorse personali, finanziarie, informatiche) ........... 143 5.3 Ripercussioni per l’economia.................................................................................................. 145 5.3.1 Ripercussioni sul settore agricolo...................................................................................... 145 5.3.2 Ripercussioni sul dispendio amministrativo dell’agricoltura .............................................. 148 5.3.3 Ripercussioni sui settori a monte e a valle ....................................................................... 148 5.4 Ripercussioni per la società.................................................................................................... 149 5.5 Ripercussioni per l’ambiente .................................................................................................. 149 6 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale ........... 151 6.1 Rapporto con il programma di legislatura............................................................................... 151 6.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale ................................................................... 151 7 Aspetti giuridici .................................................................................................................... 153 7.1 Costituzionalità ....................................................................................................................... 153 7.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera .................................................... 156 7.2.1 Impegni OMC .................................................................................................................... 156 7.2.2 Rapporto con altri obblighi internazionali della Svizzera ................................................... 158 7.3 Confronto con la politica agricola dell’UE ............................................................................... 159
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Compendio Con la Politica agricola a partire dal 2022 (PA 22+) le condizioni quadro di politica agricola nei settori Mercato, Azienda e Ambiente devono essere adattate in modo che la filiera agroalimen- tare svizzera possa sfruttare le opportunità future in maniera più autonoma e con maggiore mar- gine di manovra imprenditoriale. I limiti di spesa agricoli per gli anni 2022–2025 devono essere fissati in linea con le uscite previste per il 2018–2021. Situazione iniziale La PA22+ deve offrire nuove prospettive agli attori della filiera agroalimentare nei settori Mercato, Azienda e Risorse naturali. Le condizioni quadro di politica agricola devono essere adattate affinché tale filiera possa operare con successo sui mercati nazionali ed esteri, utilizzare le risorse in modo efficiente e rispettare l’ambiente. Con la PA22+ si intende rafforzare l’orientamento al mercato, il poten- ziale imprenditoriale, la responsabilità individuale e lo spirito innovativo nell’agricoltura. Contenuto del progetto Nel settore Mercato, la posizione e la forza competitiva della filiera agroalimentare sui mercati nazionali ed esteri devono essere rafforzate e il valore aggiunto va aumentato attraverso un più coerente orien- tamento al mercato. Le sinergie tra sostenibilità e mercato vanno sfruttate meglio. A tal fine si propone di concentrare il sostegno del prezzo del latte su prodotti a elevato valore aggiunto, d’introdurre un sistema unico DOP/IGP per il vino e di creare una piattaforma per le esportazioni agricole. Nel settore Azienda, l’accento è posto sul rafforzamento dell’imprenditorialità mediante l’eliminazione dei vincoli statali e il potenziamento dell’efficienza aziendale, mantenendo al contempo un’ampia gamma di strutture contadine. Il progresso tecnologico e la digitalizzazione devono poter essere sfruttati in modo ottimale. Le misure proposte comprendono in particolare un adeguamento del sistema dei pa- gamenti diretti con una nuova impostazione dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento, l’ammodernamento del diritto fondiario rurale e sugli affitti agricoli per agevolare l’ingresso nell’agricol- tura da altri settori e l’inclusione di nuove forme di produzione nel diritto agricolo, come la produzione di insetti o alghe per l’alimentazione umana e animale. Nel settore Ambiente e risorse naturali, i servizi agroecosistemici devono essere garantiti a lungo ter- mine e l’inquinamento ambientale e il consumo di risorse non rinnovabili vanno ulteriormente ridotti. A tal fine, occorre sviluppare in particolare la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, semplifi- care e rendere più efficace la promozione della biodiversità nonché promuovere un’agricoltura adeguata alle condizioni locali con strategie regionali globali. La PA22+ contiene anche un pacchetto di misure per l’iniziativa sull’acqua potabile. In particolare, si intende ridurre la quantità massima di concime di fattoria autorizzata per unità di superficie secondo la legge federale sulla protezione delle acque, garantire che i prodotti fitosanitari ad alto rischio ambientale non possano più essere impiegati nella prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e incentivare maggiormente la rinuncia ai prodotti fitosanitari mediante contributi per i sistemi di produzione (CSP). Se, ciononostante, si riscontrassero immissioni troppo elevate di sostanze nelle acque a livello regio- nale, la Confederazione e i Cantoni potranno promuovere misure regionali specifiche nel quadro di strategie regionali agricole e inasprire in maniera mirata i requisiti regionali. In termini nominali, l’importo dei limiti di spesa agricoli 2022–2025 dovrebbe corrispondere in larga mi- sura alla spesa prevista per gli anni dal 2018 al 2021. Sono fatte salve le decisioni del Consiglio federale nell’ambito del messaggio sul programma di legislatura 2019–2023 e del piano finanziario di legislatura 2021–2023.
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1 Situazione iniziale
1.1 Importanza della filiera agroalimentare
Con circa 51 600 aziende (2017), l’agricoltura utilizza e cura circa un quarto del territorio nazionale (1,05 mio. ha) come superficie agricola utile, in gran parte gestita come prati naturali e pascoli. Il resto è destinato alla campicoltura e a colture speciali come i frutteti o i vigneti. Oltre a questa superficie, l’agri- coltura utilizza e cura circa il 13 per cento del territorio nazionale sotto forma di pascoli alpestri e d’esti- vazione. Essa produce e fornisce altresì beni e servizi per il mercato (p.es. prodotti alimentari e agritu- rismo) nonché prestazioni importanti per il pubblico (p.es. cura del paesaggio rurale). Il settore agricolo occupa circa 154 000 persone, gran parte delle quali sono i capiazienda e i rispettivi familiari. Tra il 2000 e il 2017, il calo annuo del numero di lavoratori (1,6%) è stato lievemente inferiore a quello delle aziende (1,8%). Le dimensioni medie delle aziende sono aumentate, attestandosi a 20,3 ettari a causa della flessione del loro numero. In seguito a questa evoluzione strutturale, i pagamenti diretti per unità di lavoro annuale (ULA1) sono saliti a 37 700 franchi, quelli per azienda a 54 400 franchi. Il settore primario nel quale, oltre all’agricoltura, rientrano la silvicoltura e la piscicoltura, contribuisce con 4,3 miliardi di franchi, vale a dire nella misura dello 0,7 per cento circa, al totale del valore aggiunto lordo della Svizzera.
1.2 Base costituzionale
I compiti e le competenze della Confederazione nel settore agroalimentare sono formulati nella Costi- tuzione federale, in particolare negli articoli 104 e 104a.
Articolo 104 della Costituzione federale L’articolo 104 Cost., introdotto nel 1996, contiene il mandato di base della politica agricola. Esso sanci- sce che la Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente so- stenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a: garantire l’approvvigionamento della popolazione; salvaguardare le basi vitali naturali; salvaguardare il paesaggio rurale e garantire un’occupazione decentrata del territorio.
Articolo 104a della Costituzione federale L’articolo 104a Cost., approvato dal Popolo svizzero nel settembre del 2017, contiene un concetto molto articolato di sicurezza alimentare. Al fine di garantire a lungo termine l’approvvigionamento della popo- lazione svizzera con derrate alimentari crea presupposti per: preservare le basi della produzione agricola, in particolare le terre coltive; una produzione di derrate alimentari adeguata alle condizioni locali ed efficiente sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse; un’agricoltura e una filiera alimentare orientate verso il mercato; relazioni commerciali transfrontaliere che concorrano allo sviluppo ecologicamente sostenibile dell’agricoltura e della filiera alimentare; un impiego di derrate alimentari rispettoso delle risorse.
Altri articoli della Costituzione federale In virtù dell’articolo 73 Cost., Confederazione e Cantoni s’impegnano per uno sviluppo sostenibile ope- rando a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell’uomo.
1 Un’ULA corrisponde al lavoro di un impiegato a tempo pieno in azienda per un anno (= 280 giorni da 10 ore ciascuno). 2017: 74 404 ULA
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L’articolo 75 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di stabilire i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta all’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio. L’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo com- prende anche una sufficiente protezione delle terre coltive. L’articolo 102 Cost. disciplina l’approvvigionamento del Paese in situazioni di crisi o di grave penuria e considera in generale tutti i beni e i servizi vitali (fonti energetiche, medicamenti, generi alimentari, ecc.). Mira a ovviare a difficoltà di approvvigionamento a breve e medio termine e serve come base costitu- zionale per la legge sull’approvvigionamento del Paese (p.es. costituzione di scorte obbligatorie).
1.3 Attuale politica agricola
1.3.1 Tappe della politica agricola dal 1992
Dall’inizio degli anni ‘90 la politica agricola è stata oggetto di riforma a più riprese allo scopo di orientare maggiormente verso il mercato e promuovere in maniera più mirata le prestazioni d’interesse generale. Di seguito sono riportate le principali tappe.
Anno Modifiche principali 1992 Separazione della politica dei prezzi da quella dei redditi con l’introduzione di pagamenti diretti non vincolati ai prodotti. 1996 Nuova base costituzionale (art. 104 Costituzione federale2; Cost.), in virtù della quale la Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente so- stenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a garantire l’approvvigio- namento della popolazione, a salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale non- ché a garantire un’occupazione decentrata del territorio. 1999 Eliminazione delle garanzie di prezzo e di ritiro statali, nonché introduzione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) come presupposto per poter beneficiare dei pagamenti diretti. 2004 Soppressione graduale del contingentamento lattiero, da terminare nel 2009, e introduzione della vendita all’asta nella ripartizione dei contingenti doganali di carne, che danno diritto all’importazione ad aliquote di dazio più basse (PA 2007). 2007 Abolizione dei sussidi all’esportazione per i prodotti primari agricoli, trasferimenti di mezzi finanziari dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti, riduzione dei tributi doganali sui cereali panificabili e gli alimenti per animali (PA 2011). 2014 Maggiore orientamento dei pagamenti diretti verso gli obiettivi dell’articolo 104 Cost., poten- ziamento degli strumenti per l’attuazione della strategia della qualità (PA 14–17).
Con le tappe di riforma attuate dal 1992 le prestazioni dell’agricoltura a favore della società sono au- mentate a fronte di una diminuzione dei costi economici. Dallo stato di raggiungimento degli obiettivi si evince che l’evoluzione sta andando nella direzione auspicata. Rimangono tuttavia sfide considerevoli che vanno oltre l’orizzonte temporale 2022.
1.3.2 Politica agricola 2018–2021
Le condizioni quadro normative sono state ampiamente adattate con la Politica agricola 2014–2017. Per il periodo 2018–2021, il Parlamento ha adottato tre limiti di spesa agricoli senza modifiche di legge. Le disposizioni legali introdotte con la Politica agricola 2014–2017 hanno fornito una base sufficiente per attuare le necessarie ottimizzazioni del sistema al fine di rafforzare la competitività, ridurre il dispen- dio amministrativo e migliorare l’efficienza delle risorse a livello di ordinanza.
2 RS 101
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1.3.3 Uscite per la filiera agroalimentare
Le prestazioni dell’agricoltura a favore della società sono indennizzate dalla Confederazione principal- mente mediante pagamenti diretti. Tra questi figurano i contributi per la garanzia dell’approvvigiona- mento, per la preservazione della biodiversità, per la cura del paesaggio rurale e per la detenzione degli animali da reddito particolarmente rispettosa delle loro esigenze. In via suppletiva ai pagamenti diretti, la Confederazione sostiene l’agricoltura con misure di promozione della produzione (p.es. supplementi per il latte) e dello smercio (p.es. marketing). Vi sono inoltre misure per il miglioramento delle basi di produzione (p.es. provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali) e misure sociali collaterali. Le uscite della Confederazione per l’agricoltura e l’alimentazione ammontano a circa 3,6 miliardi di franchi l’anno (di cui 2,8 mia. ca. sotto forma di pagamenti diretti). In quest’ultimo decennio, in termini nominali sono rimaste praticamente costanti. La quota delle uscite della Confederazione destinate all’agricoltura e all’alimentazione è tuttavia diminuita, poiché, nel complesso, le spese federali sono aumentate. Essa ammonta attualmente al 5,3 per cento circa.
Figura 1: Uscite della Confederazione per l’agricoltura e l’alimentazione
Le misure di politica agricola sono perlopiù gestite attraverso i tre limiti di spesa agricoli «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali», «Produzione e smercio» e «Pagamenti diretti» (cfr. tabella 1).
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Tabella 1: Limiti di spesa e misure conformemente al Preventivo 20183 (in mio. fr.) Limiti di spesa Preven- Misure tivo 2018 LS Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali: 133,6 mio. fr. Misure sociali 0,4 Mutui nel quadro dell’aiuto per la conduzione aziendale e collaterali aiuti per la riqualificazione Miglioramenti strutturali 82,2 Contributi per bonifiche fondiarie, edifici agricoli nonché pro- getti di sviluppo regionale (PSR) e per conseguire obiettivi ecologici, di protezione degli animali e nell’ambito della pia- nificazione del territorio 1,2 Crediti d’investimento Coltivazione di piante e 38,5 Contributi per la promozione della coltivazione di piante e allevamento di animali dell’allevamento di animali Consulenza 11,3 Aiuti finanziari alla Centrale di consulenza AGRIDEA, a ser- vizi di consulenza sovraregionali e per gli accertamenti preli- minari relativi a iniziative collettive di progetto. Bandi per pro- getti dell’UFAG LS Produzione e smercio: 434,0 mio. fr. Promozione dello smer- 67,8 Contributi per la comunicazione di marketing cio Economia lattiera 293,0 Supplemento per il latte trasformato in formaggio Supplemento per il foraggiamento senza insilati Produzione 5,9 Aiuti all’interno del Paese per il bestiame da macello e la animale carne Aiuti all’interno del Paese per le uova Contributi per la valorizzazione della lana di pecora Contributi d’infrastruttura per i mercati pubblici del bestiame da macello nella regione di montagna Produzione 67,3 Contributi per singole colture per leguminose a granelli, semi vegetale oleosi, sementi (patate, mais e piante foraggere) e barbabie- tole da zucchero Finanziamento dei provvedimenti per la valorizzazione della frutta Amministrazione del controllo dei vini LS Pagamenti diretti: 2 812,4 mio. fr. Pagamenti 2 812,4 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento, per il diretti paesaggio rurale, per la biodiversità, per la qualità del pae- nell’agricoltura saggio, per i sistemi di produzione, per l’efficienza delle ri- sorse e di transizione
Sono attribuite al settore di compiti «Agricoltura e alimentazione» anche altre uscite della Confedera- zione, per un importo di circa 267 milioni di franchi, non comprese nei limiti di spesa agricoli (cfr. ta- bella 2).
3 Secondo il decreto federale del dicembre 2017
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Tabella 2: Misure nel settore di compiti «Agricoltura e alimentazione» non finanziate nel quadro dei tre limiti di spesa agricoli (in mio. fr.) Misure Preventivo 2018 Spese amministrative dell’UFAG senza computo interno delle prestazioni 54,9 Spese per compiti di esecuzione e di controllo delle Stazioni di ricerca agronomica, 59,7 Istituto nazionale svizzero d’allevamento equino incluso (Agroscope) Misure di lotta nella protezione dei vegetali 3,3 Assegni familiari agli agricoltori e ai lavoratori agricoli in virtù della LAF4 54,8 Contributi per l’esportazione di prodotti agricoli nel quadro della legge federale del 94,6 13 dicembre 1974 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati («legge sul cioccolato»)
Un ulteriore sostegno federale all’agricoltura, non attribuito al settore di compiti «Agricoltura e alimen- tazione», consiste nella restituzione dell’imposta sugli oli minerali (2015: 65,4 mio. fr.; 2016: 66,4 mio. fr.). Neppure le spese della Confederazione per la ricerca e lo sviluppo in agricoltura (2016: 110,9 mio. fr.; 2017: 123,0 mio. fr.), i contributi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (2016: 47,8 mio. fr.; 2017: 46,6 mio. fr.) e per l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura FAO (2016: 6,9 mio. fr.; 2017: 7,2 mio. fr.) sono assegnate al settore di compiti «Agricoltura e alimenta- zione». Queste spese sono tuttavia iscritte nel preventivo dell’UFAG o di Agroscope e sostengono indi- rettamente il settore agricolo. Oltre ai summenzionati aiuti finanziari iscritti nel preventivo della Confederazione e alla protezione do- ganale (cfr. capitolo 1.3.4), anche il diritto sull’affitto agricolo e il diritto fondiario rurale proteggono l’agri- coltura. Promuovono la proprietà fondiaria agricola e la gestione autonoma, agevolano la cessione dell’azienda all’interno della cerchia familiare e lottano contro i prezzi esorbitanti per i terreni agricoli. La molteplicità delle misure consente di soddisfare le esigenze delle diverse regioni da un lato e di tener conto dei vari indirizzi aziendali dall’altro. Tuttavia il sistema è molto complesso, talvolta contradditorio e fonte di dispendio amministrativo. È proprio a causa della notevole complessità che, a seguito della Politica agricola 2014–2017, sono stati depositati numerosi interventi parlamentari.
1.3.4 Protezione doganale
Nel confronto internazionale, la Svizzera dispone di un elevato livello di protezione doganale nel settore agricolo. L’OCSE stima il valore della protezione doganale a livello di ricavi agricoli (cifra d’affari) a circa 3,3 miliardi di franchi5. Attualmente in Svizzera la protezione doganale per i prodotti agricoli e le derrate alimentari si basa su diversi strumenti. Quello più importante è rappresentato dai contingenti doganali con un’aliquota di dazio relativamente bassa per un volume d’importazione prestabilito e un’aliquota, spesso proibitiva, per importazioni effettuate al di fuori di tali contingenti. Con i contingenti doganali e le elevate aliquote di dazio fuori contingente si riduce il volume d’importazione (spesso mediante libera- zioni dosate dei contingenti) e ciò spinge al rialzo i prezzi alla produzione e al consumo indigeni. Più che l’agricoltura, dall’attuale protezione doganale traggono beneficio in primo luogo i livelli a monte e a valle della filiera alimentare (p.es. trasformazione o commercio al dettaglio). Secondo l’OCSE, solo una piccola parte delle spese supplementari sostenute dai consumatori a causa del rincaro degli alimenti riconducibile alla protezione doganale viene traslata sugli agricoltori; la maggior parte arriva, sotto forma di rendita, ai livelli a monte e a valle. La struttura e il potere di mercato degli attori della filiera agroali- mentare svolgono un ruolo importante nella ripartizione delle rendite. In tale frangente l’agricoltura è svantaggiata, poiché a fronte di numerosi agricoltori gli acquirenti e i fornitori sono pochi.
4 RS 836.1 5 Media degli anni 2015-2017 secondo il PSE, Monitoring and Evaluation Report 2018 dell’OCSE
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Nell’Analisi globale dell’evoluzione a medio termine della politica agricola, il sistema di protezione do- ganale come strumento di politica agricola è stato illustrato in modo esauriente. Nel suo rapporto, il Consiglio federale conclude che la protezione doganale contribuisce a mantenere stabili ed elevati i prezzi in Svizzera, ma che si tratta di uno strumento inefficiente e costoso per l’approntamento di beni pubblici; causa inefficienze, falsi incentivi e formazione di rendite nella catena del valore. I costi che ne risultano sono a carico principalmente dei consumatori. L’elevata protezione doganale inasprisce anche le problematiche della Svizzera come isola dei prezzi elevati e del turismo degli acquisti, poiché volumi di mercato e valore aggiunto defluiscono verso l’estero. In Svizzera questa quota, pari complessiva- mente a 10 miliardi di franchi, ammonta a circa il 10 per cento della cifra d’affari del commercio al dettaglio6 (nel settore alimentare circa 3 mrd. fr. all’anno7).
Figura 2: Evoluzione del sostegno agricolo
6 Retail Outlook 2017 – Schweizer Detailhandel im Umbruch, Credit Suisse
7 Rudolph/ Nagengast/Nitsch (2015): Einkaufstourismus Schweiz – Eine Studie zu den aktuellen Entwicklungen des Einkaufstourismus (turismo degli acquisti in Svizzera - Uno studio sugli attuali sviluppi nel turismo degli acquisti, documento disponibile solo in tedesco), Forschungszentrum für Handelsmanagement (centro di ri- cerca per la gestione del commercio), San Gallo.
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Riquadro 1: Quota del prezzo alla produzione per ogni franco speso dal consumatore La differenza tra il prezzo al consumo (nel commercio al dettaglio) e quello alla produzione corri- sponde alla quota che è richiesta dagli addetti alla trasformazione e alla distribuzione di prodotti agri- coli. Con essa pagano i costi per la trasformazione, l’imballaggio, lo stoccaggio, il trasporto, il marke- ting e la distribuzione, i salari e gli affitti, eccetera. Nel 2016 per latticini, frutta e verdura la quota del prezzo alla produzione rispetto al prezzo di vendita finale, ovvero la quota per ogni franco speso dal consumatore, è leggermente diminuita.
Figura 3: Quota del prezzo alla produzione per ogni franco speso dal consumatore 2012–2016
Fonte: UFAG8
1.3.5 Obiettivi dell’attuale politica agricola e loro raggiungimento
Come quadro di riferimento per valutare l’attuale politica agricola si utilizzano gli obiettivi definiti dal Consiglio federale con il messaggio del 1° febbraio 2012 concernente l’evoluzione della politica agricola negli anni 2014–2017 (PA 14–17)9. Secondo il messaggio del 18 maggio 2016 su un decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2018–202110, questi vengono perseguiti fino al 2021. Il Parlamento ha licenziato il decreto federale il 7 marzo 201711. I valori fissati nel messag- gio sono indicatori statisticamente misurabili. Esistono tuttavia anche altri obiettivi di politica agricola del Consiglio federale per i quali finora non si sono potuti definire indicatori adeguati. Tra questi rientrano il miglioramento della competitività, la riduzione dei rischi nell’impiego di materie ausiliarie rilevanti per l’ambiente e la salute nonché la riduzione del dispendio amministrativo. Gli aspetti economici e sociali riguardano l’intero settore agricolo e non le singole aziende. In particolare, il Consiglio federale non fissa obiettivi strutturali per quanto riguarda la superficie, gli effettivi di animali o la varianza di questi valori. Le strutture agricole devono essere in grado di svilupparsi dinamicamente nelle condizioni locali.
8 https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung/land--und-ernaehrungswirtschaft/AnteilPro- duzentenpreis.html
9 FF 2012 1757, pag. 1782
10 FF 2016 3961 11 FF 2017 3007
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Tabella 3: Obiettivi per il 2021 e stato del raggiungimento degli obiettivi Ambito Aspetto Stato 2007/09 Obiettivo Stato attuale (anno di
2021 riferimento)
Economia Produttività del la- +2,1 % p.a. +2,1 % p.a. +1,3 % p.a. voro (00/02 – 08/10) (08/10 –19/21) (08/10 – 14/16) Rinnovamento del 30 anni 30 anni 28 anni (14/16) capitale Aspetti sociali Reddito settoriale –0,7 % p.a. Calo inferiore +0,8 % p.a. a 0,5 % p.a. (08/10 – 14/16) Garanzia Produzione lorda 23 000 TJ 23 300 TJ 23 227 TJ (14/16) dell’approvvi- Produzione netta 20 700 TJ 21 300 TJ 20 399 TJ (2015) gionamento Superficie agricola –1 900 ha p.a. Perdita di terre n.d. utile negli insedia- coltive infe- menti permanenti riore a 1000 ha p.a. Basi vitali na- Efficienza dell’azoto 29 % 33 % 31 % (14/16) turali, ecolo- Efficienza del fosforo 61 % 68 % 61 % (14/16) gia Emissioni di ammo- niaca NH3-N Modello 5.0 43 700 t 37 000 t 42 200 t (14/16) Modello 4.0 49 000 t 41 000 t 47 500 t (14/16) Quantità di SPB 60 000 ha nella 65 000 ha 77 500 ha nella re- regione di pia- nella regione gione di pianura nura di pianura (2017) Qualità delle SPB 36 % intercon- 50 % intercon- 75 % interconnesso, nesso, 27 % nesso, 40 % 40 % qualità qualità qualità (2017) Paesaggio ru- Superficie gestita a –1 400 ha p.a. Riduzione n.d. rale scopo alpestre dell’avanza- mento del bo- sco del 20 % Benessere de- Partecipazione URA 72 % 80 % 76 % (2017) gli animali Fonti: Agroscope, UST, USC, SSAFA e UFAG
Economia L’andamento positivo della produttività del lavoro indica che si è sfruttato il potenziale di accrescimento dell’efficienza, ad esempio, grazie al progresso tecnico. Tuttavia, l’aumento medio annuo dell’1,3 per cento della produttività del lavoro registrato negli anni 2008/10 – 2014/16, riconducibile tra l’altro al mutamento strutturale rallentato, è stato inferiore rispetto a quello degli anni precedenti. Vi sono stati sufficienti investimenti nell’agricoltura e si può partire dal presupposto che lo stock di capitale continuerà a essere rinnovato nell’arco di trent’anni circa. Vi sono invece tuttora lacune in relazione alla competitività sul piano internazionale (cfr. riquadro 2). Rispetto all’estero, la Svizzera è confrontata con una ridotta produttività risultante da strutture più piccole
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con economie di scala minori, difficoltà climatiche e topografiche nonché costi generalmente alti, a cui vanno ad aggiungersi le uscite elevate per i consumi intermedi.
Riquadro 2: Sostegno totale all’agricoltura svizzera nel confronto internazionale Il miglioramento della competitività della filiera agroalimentare svizzera è un obiettivo prioritario della PA22+. Il Producer Support Estimate (PSE) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)12 può fungere da indicatore per valutare la competitività statica. Esso stima la quota di sostegno agricolo rispetto al ricavo del produttore. Rivela in che misura l’agricoltura di un Paese è sostenuta mediante provvedimenti statali (protezione doganale, pagamenti diretti, pagamenti vincolati ai prodotti, ecc.).
Figura 4: Sostegno totale all’agricoltura svizzera rispetto a quello nei Paesi dell’OCSE
Sulla base delle differenze riscontrate tra i PSE di diversi Paesi si può trarre la conclusione che attual- mente l’agricoltura svizzera sarebbe competitiva soltanto rispetto a Paesi come la Norvegia, la Corea del Sud o il Giappone, che godono di un sostegno statale comparabile (cfr. figura 4). Il livello di soste- gno in Svizzera è di gran lunga superiore a quello dell’UE. Senza adeguamenti l’agricoltura elvetica non sarebbe per nulla competitiva a livello di UE. L’OCSE trae conclusioni simili anche per l’industria a monte e a valle dell’agricoltura13. In generale rileva che i settori che operano su mercati protetti non sarebbero in grado di far fronte alla concorrenza estera. Quelli poco o per nulla protetti dalla concor- renza internazionale sono ritenuti più competitivi. Nel settore della produzione casearia, ad esempio, vi sono catene di valore nel segmento di prezzo elevato che sarebbero in grado di reggere il confronto con la concorrenza estera anche senza protezione doganale e supplementi per il latte14.
Aspetti sociali In ambito agricolo il reddito settoriale (reddito da impresa netto più remunerazioni dei lavoratori) ha segnato una flessione negli anni ‘90 per poi stabilizzarsi sui 4,2 miliardi di franchi dal 2000 (cfr. figura 5). In questo periodo il mutamento strutturale è ammontato mediamente al 2,2 per cento per il numero
12 OCSE (2018), Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018, pubblicazioni OCSE, Parigi, https://doi.org/10.1787/agr_pol-2018-en 13 OCSE (2015), OECD Review of Agricultural Policies: Switzerland 2015, OECD Review of Agricultural Policies, pubblicazioni OCSE, Parigi, https://doi.org/10.1787/9789264168039-en 14 Flury C., Sorg L., Giuliani G. 2014. Evaluation der Zulagen für verkäste Milch und für Fütterung ohne Silage (valutazione dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e il foraggiamento senza insilati, documento disponibile solo in tedesco). Flury&Giuliani GmbH, Zurigo https://ext.d-nsbp-p.admin.ch/NSBExterneStu- dien/419/attachment/de/1623.pdf
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di aziende e all’1,9 per cento per le unità di lavoro annuali in agricoltura15. Negli anni ‘90 la percentuale delle aziende che hanno cessato l’attività è stata pari al 2–3 per cento l’anno mentre dal 2000 la media si è attestata all’1,8 per cento. Dagli anni ‘90, a seguito dell’evoluzione strutturale il reddito settoriale per unità di lavoro annuale è aumentato del 30 per cento, raggiungendo quota 57 600 franchi.
Figura 5: Evoluzione del numero di aziende e del reddito settoriale
L’andamento del reddito settoriale si evince anche dai risultati contabili dell’Analisi centralizzata di Agro- scope. Dalla metà degli anni ‘90 si è verificata una crescita costante sia del reddito agricolo per azienda sia del reddito del lavoro per unità di manodopera familiare (cfr. figura 6). Parte di questa evoluzione positiva è, tuttavia, di natura calcolatoria: i tassi d’interesse in discesa degli ultimi anni hanno ridotto le deduzioni dal reddito agricolo per il capitale proprio investito nell’azienda, traducendosi in un reddito del lavoro più elevato. Figura 6: Evoluzione del reddito delle singole aziende
15 L’unità di lavoro annuale agricola (ULA) corrisponde al lavoro di un impiegato a tempo pieno in un anno (sulla base di 280 giorni lavorativi).
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Per relazionare l’evoluzione del reddito nell’agricoltura con il resto della popolazione, si confrontano i redditi del lavoro per unità di manodopera familiare delle singole aziende con la media dei salari degli impiegati del secondario e del terziario nelle regioni di pianura, collinare e di montagna. Se alla fine degli anni ‘90 il reddito del lavoro in agricoltura era del 50 per cento al di sotto del salario comparabile, a metà del decennio in corso il divario si è ridotto al 30 per cento. Dalla metà degli anni ‘90 la quota delle aziende con un reddito del lavoro superiore al salario comparabile è in costante crescita seppure con qualche fluttuazione (cfr. figura 7). Di conseguenza anche il divario tra il reddito agricolo e quello non agricolo è diminuito. Nelle zone più ad alta quota lo scarto è notevolmente maggiore rispetto alla regione di pianura. Per il confronto dei redditi va osservato che, date le peculiarità del contesto rurale, è inferiore anche il costo della vita delle economie domestiche agricole. I costi per l’alloggio, ad esempio, ammontano a solo la metà circa di quelli sopportati dalle economie domestiche comparabili16. Con il cambiamento, nel 2015, del metodo di rilevazione del reddito, la stima del reddito è inferiore. Di conseguenza, anche la quota di aziende al di sopra del salario comparabile è in calo. Il reddito del lavoro inferiore è in parte riconducibile alla nuova composizione del campione, a più unità di manodopera familiare e al fatto che da esso è detratta circa la metà degli oneri sociali. Le cause e gli effetti del passaggio al campione aleatorio sono stati oggetto di studio17
Figura 7: Quota di aziende con un reddito del lavoro al di sopra del salario comparabile
Il reddito totale per azienda si compone del reddito risultante da attività agricole e extragricole. Nella prima metà degli anni ‘90 il reddito totale per azienda ha registrato una flessione. Da allora si rileva nuovamente una tendenza positiva, con un aumento della quota del reddito extragricolo.
16 Ufficio federale dell’agricoltura (2014): Rapporto agricolo 2014, pagg. 72-73 17 I risultati dello studio sono disponibili sul sito Internet: https://www.agroscope.admin.ch/agro- scope/it/home/temi/economia-tecnologia/economia-aziendale/za-bh/einkommenssituation/methodik.html
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Riquadro 3: Differenze di reddito nell’agricoltura svizzera Le differenze di reddito nell’agricoltura svizzera sono considerevoli. Un’analisi delle contabilità agri- cole a cura di Agroscope18 identifica quattro cause: formazione, dimensione dell’azienda, indirizzo di produzione e conduzione dell’azienda. Anche la regione svolge un ruolo significativo. Il reddito dimi- nuisce all’aumentare dell’altitudine. I fattori più importanti che influenzano il reddito del lavoro per unità di manodopera familiare sono brevemente descritti qui di seguito. Dimensione dell’azienda: la dimensione dell’azienda è un fattore d’influsso agroeconomico fon- damentale per l’agricoltura. Ha sempre un’influenza molto positiva sul reddito del lavoro. Se, ad esempio, un produttore di latte incrementa la sua mandria di vacche, in base agli effetti dell’eco- nomia di scala il volume di lavoro cresce solo in maniera sottoproporzionale. Le aziende gestite a titolo principale più grandi hanno pertanto risultati nettamente migliori per quanto riguarda il reddito del lavoro rispetto a quelle più piccole gestite a titolo accessorio. Tuttavia, attraverso la cooperazione con altre aziende, anche quelle di dimensioni minori possono beneficiare degli ef- fetti dell’economia di scala. Indirizzo di produzione: le aziende specializzate nel settore della produzione vegetale, ovvero quelle che esercitano principalmente la campicoltura o coltivano colture speciali quali verdura, frutta e vite, hanno un reddito del lavoro mediamente più elevato. Lo stesso vale per l’ingrasso di suini e pollame. Viceversa le aziende specializzate in vacche da latte o madri conseguono un reddito per unità di manodopera familiare più basso. Formazione: con un buon livello di formazione dei capoazienda e dei loro partner aumenta il reddito del lavoro. Ciò vale non solo per la formazione in ambito agricolo, ma anche per quella al di fuori di tale settore. Conduzione dell’azienda: le aziende con maggiori livelli di reddito del lavoro per ettaro e per unità di bestiame grosso generano sistematicamente maggiori entrate e presentano costi inferiori. I capiazienda di successo riescono dunque a generare più output con meno input. Le aziende migliori sono un esempio di come la tecnica di produzione da un lato e la scelta degli input utilizzati dall’altro possano essere adeguati a breve e a medio termine. Ad esempio soltanto per quanto riguarda i costi dei macchinari nel ramo aziendale del frumento, il miglior quartile spende 525 franchi per ettaro in meno rispetto al quartile peggiore. Lo studio dimostra che una parte considerevole dei differenziali di reddito dipende da fattori che i capiazienda stessi possono influenzare. Di conseguenza, hanno la possibilità di aumentare i redditi del lavoro se sfruttano appieno ciò che possono influenzare. I fiduciari e i servizi di consulenza per l’agricoltura possono sostenerli in questo compito.
Garanzia dell’approvvigionamento e perdita di terre coltive In Svizzera la produzione di calorie è tendenzialmente in crescita negli ultimi anni. Le differenze rispetto agli anni precedenti sono dovute principalmente a oscillazioni dei raccolti riconducibili alle condizioni meteorologiche. Il clima sfavorevole del 2016 (principalmente neve, gelo e forti piogge nella prima metà e siccità nella seconda metà dell’anno), ad esempio, ha portato a raccolti eccezionalmente scarsi di cereali, barbabietole da zucchero e patate, che si sono tradotti in una bassa produzione di calorie e, di conseguenza, in bassi gradi di autoapprovvigionamento. Per valutare l’andamento a lungo termine della produzione indigena, la tendenza è più significativa dei singoli valori annuali. A causa del tendenziale aumento della produzione lorda di calorie e della tendenza stabile o in leggera crescita della produzione netta di calorie (ossia di generi alimentari prodotti sulla base di alimenti indigeni per animali), probabil- mente gli obiettivi del Consiglio federale potranno essere raggiunti entro il 2021 (produzione lorda:
23 300 TJ; produzione netta: 21 300 TJ).
18 Lips, M. 2017. Wirtschaftliche Heterogenität auf Stufe Betrieb und Betriebszweig (eterogeneità economica a livello di azienda e di ramo aziendale, documento disponibile solo in tedesco), Agroscope Science, Ettenhau- sen
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Il grado di autoapprovvigionamento, ossia la quota della produzione indigena rispetto al consumo, di- pende non solo dall’andamento della produzione indigena, ma anche dall’evoluzione demografica. No- nostante la crescita demografica, il grado di autoapprovvigionamento lordo è rimasto costante negli ultimi anni. Quello netto è leggermente diminuito a causa dell’aumento delle importazioni di alimenti per animali. Il 2016 è stato uno degli anni peggiori nella storia agricola recente in termini di produzione vegetale. Le scarse rese hanno portato a un grado di autoapprovvigionamento lordo eccezionalmente basso, pari al 56 per cento. Da quest’anno eccezionale non si può tuttavia desumere una tendenza al ribasso.
Figura 8: Evoluzione della produzione di calorie e del grado di autoapprovvigionamento
Le terre coltive sono fondamentali per la produzione di derrate alimentari in modo vincolato al suolo e per la fornitura di servizi ecosistemici da parte dell’agricoltura. Tra il 1979/85 e il 2004/09 sono andati persi 107 900 ettari di superficie agricola, ma se ne sono censiti 22 900 di nuova. La flessione netta ammonta a 85 000 ettari circa (-5,4 %). Due terzi della perdita riguardano le superfici agricole nella regione con insediamenti permanenti e un terzo le superfici utilizzate a scopo alpestre nella regione d’estivazione. Nella zona con insediamenti permanenti, il 90 per cento della perdita di terre coltive è riconducibile all’espansione degli insediamenti. L’aumento più marcato si è registrato nell’area edificata (31 000 ha). Quasi un quinto di tale incremento è da ascriversi all’aumento delle aree edificate agricole. Oltre all’espansione degli insediamenti, un ruolo significativo è svolto soprattutto dall’avanzamento del bosco, responsabile in quasi un terzo della perdita di terre coltive. Tra il 1979/85 e il 2004/09 la superficie boschiva e quella con vegetazione arbustiva non produttiva su terreni agricoli sono aumentate di circa 27 000 ettari. L’avanzamento del bosco ha interessato principalmente le superfici gestite a scopo alpe- stre. Con la Politica agricola 2014-2017, grazie a contributi di declività più differenziati e maggiori, al contributo per le zone in forte pendenza e al contributo di alpeggio è cresciuto l’interesse a preservare l’apertura del paesaggio rurale. Si parte dal presupposto che in tal modo sarà possibile raggiungere l’obiettivo prefissato in relazione alla riduzione dell’avanzamento del bosco. Sarà tuttavia necessario ancora molto impegno per ridurre la perdita di terre coltive al di sotto di 1 000 ettari l’anno.
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Figura 9: Diminuzione della superficie agricola dal 1979/85 al 2004/09
Basi vitali naturali, ecosistemi Gli obiettivi della Politica agricola 2018-2021 nel settore delle basi vitali naturali e dell’ecologia potranno probabilmente essere raggiunti solo in parte entro il 2021. Dall’inizio del millennio si sono compiuti pochi progressi per quanto riguarda l’inquinamento ambientale dovuto all’azoto e al fosforo provenienti dall’agricoltura. Sul fronte della biodiversità, non è stato possibile evitarne la rarefazione nonostante una maggiore partecipazione ai programmi di promozione.
Azoto (N) Probabilmente si riuscirà a raggiungere l’obiettivo intermedio per l’efficienza dell’azoto, fissato al 33 per cento entro il 2021 (stato 2014/16: 31 %). Stando ai dati disponibili, invece, l’obiettivo di ridurre le perdite di azoto a 95 000 tonnellate non sarà raggiunto entro tale data (stato 2014/16: 110 400 t). Per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca, l’obiettivo intermedio di 41 000 tonnellate potrà essere raggiunto entro il 2021 soltanto impegnandosi ulteriormente (stato 2015: 46 500 t NH3-N). Nell’Altipiano, nel Giura, sul versante alpino settentrionale e meridionale e in Ticino talvolta le soglie critiche vengono superate di 30 kg di azoto per ettaro all’anno od oltre. Il modello per calcolare le emissioni di ammoniaca è stato aggiornato, passando dalla versione 4 alla versione 5, nel 2018. Con il nuovo modello, le emis- sioni sono inferiori di circa il 10 per cento per l’intera serie temporale19.
Fosforo (P) In relazione all’efficienza del fosforo, è improbabile che l’obiettivo del 68 per cento sia raggiunto entro il 2021 (stato 2014/16: 61 %). Secondo i dati a disposizione, non sarà possibile neppure raggiungere l’obiettivo intermedio di ridurre l’eccedenza di fosforo a 4 000 tonnellate entro il 2021 (stato 2014/16: 6 000 t). In diversi laghi svizzeri gli apporti di fosforo riconducibili all’agricoltura sono tuttora troppo ele- vati.
19 Nel modello 5.0 (Kupper et al. 2018), per le deiezioni degli animali da reddito vengono utilizzati i valori indica- tivi secondo i nuovi Principi per la concimazione (PRIC 2017); le emissioni provenienti dai terreni agricoli e dalle colture non sono più documentate separatamente secondo il metodo EMEP/EEA 2016 e le perdite di denitrificazione di NO2, NO, N2O e N2 sono considerate in maniera dettagliata. L’aggiornamento del modello non ha invece alcun impatto sull’obiettivo ambientale per l’agricoltura di 25 000 t NH3-N. Questo obiettivo am- bientale è definito a livello di recettori e si basa sulla quantità massima di azoto sopportabile dagli ecosistemi (cioè la conformità ad ampio raggio dei carichi critici per l’azoto), compreso l’obiettivo di riduzione degli ossidi di azoto (obiettivo strategico per gli NOx della strategia per la protezione dell’aria: -50% rispetto al 2005).
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Figura 10: Evoluzione delle eccedenze di azoto e fosforo nonché delle emissioni di ammoniaca
Biodiversità Gli obiettivi intermedi stabiliti dalla Politica agricola per il 2021 prevedono prescrizioni in termini di quan- tità, qualità e interconnessione delle superfici per la promozione della biodiversità (SPB). Nel 2017 l’obiettivo quantitativo per la politica agricola è stato raggiunto; oltre 168 300 ettari risultavano infatti gestiti come SPB. Nella regione di pianura erano oltre 77 500 ettari, vale a dire più del 12 per cento della superficie agricola utile, con grandi differenze a livello regionale e locale. Il 40 per cento delle SPB ha ricevuto contributi per il livello qualitativo II; il 75 per cento per l’interconnessione. Nonostante la crescente partecipazione ai programmi di promozione, finora non si è potuto arrestare il calo della biodiversità. I primi risultati del programma di monitoraggio «Specie e habitat in agricoltura» (ALL-EMA) mostrano che su molte superfici per la promozione della biodiversità che beneficiano di contributi per il livello qualitativo II non si conseguono gli obiettivi qualitativi. La Confederazione, i Can- toni e le aziende agricole si impegnano notevolmente per promuovere la biodiversità, tuttavia senza riuscire ancora a raggiungere lo stato auspicato per i terreni agricoli.
Benessere degli animali Da quando sono stati introdotti, i programmi sul benessere degli animali registrano una costante crescita della partecipazione. Nel 2017 più di tre quarti degli animali da reddito agricoli godevano dell’uscita regolare all’aperto (URA). L’obiettivo di una partecipazione dell’80 per cento sarà verosimilmente rag- giunto entro il 2021. Sempre nel 2017, il 59 per cento degli animali da reddito agricoli era detenuto in sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi delle loro esigenze (SSRA).
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Figura 11: Evoluzione della partecipazione ai programmi URA e SSRA
Riquadro 4: Obiettivi ambientali per l’agricoltura (OAA) Secondo il mandato costituzionale, l’agricoltura è tenuta a fornire un contributo sostanziale alla sal- vaguardia delle basi vitali naturali e alla cura del paesaggio rurale. Gli obiettivi perseguiti concreta- mente sulla base del diritto vigente sono illustrati nel rapporto pubblicato nel 2008 Obiettivi ambientali per l’agricoltura20. Il postulato 13.4284 (postulato Bertschy) esigeva una verifica di tali obiettivi nonché delle misure per il loro conseguimento. Nel rapporto in adempimento del postulato21, il Consiglio federale rileva che finora nessuno dei 13 obiettivi ambientali per l’agricoltura è stato pienamente raggiunto. Se non cambieranno le condizioni quadro e non verranno adottate misure supplementari sussisteranno le lacune nell’ambito dell’azoto (emissioni di ammoniaca e nitrati). Ulteriori sforzi sono indispensabili anche per ridurre le emissioni di gas serra. Occorre intervenire pure in relazione all’obiettivo ambientale paesaggio, all’eutrofizza- zione dei laghi e alla protezione del suolo. Nel rapporto il Consiglio federale giunge alla conclusione che è possibile migliorare l’esecuzione del diritto ambientale. Per conseguire gli obiettivi è determinante sfruttare meglio le possibilità tecniche e aziendali al fine di ridurre le emissioni (p.es. tecniche di spandimento a basse emissioni dei concimi aziendali) e migliorare l’efficienza su tutto il territorio. Occorre inoltre adeguare l’intensità della produ- zione alla sopportabilità degli ecosistemi secondo le caratteristiche specifiche del luogo e tenere conto delle esigenze della società. Grazie a un maggior orientamento ai risultati, gli agricoltori sono chiamati ad assumersi maggiori responsabilità. Non soltanto la politica agricola e quella ambientale esercitano un influsso sostanziale sull’impronta ecologica della produzione di derrate alimentari, ma anche il comportamento dei consumatori. Ridu- cendo i rifiuti alimentari (food waste), modificando il modello alimentare e acquistando in maniera consapevole si può limitare in misura considerevole l’inquinamento ambientale in Svizzera e all’estero. In vista della futura politica agricola è importante essere consapevoli del fatto che sul conseguimento degli obiettivi ambientali non incidono soltanto le misure agroambientali, bensì anche gli strumenti di politica agricola che influenzano le decisioni dei produttori (scelta delle colture, intensità di produ- zione, ecc.).
20 https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/documentazione/pubblicazioni.html
21 www.blw.admin.ch/
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1.3.7 Lacune
In molti settori gli obiettivi perseguiti con la PA 14-17 sono stati raggiunti o addirittura superati (p.es. produzione di calorie, partecipazione ai programmi su agricoltura biologica, produzione estensiva e be- nessere degli animali). Se per alcuni lo sviluppo va nella direzione auspicata, per altri non si compiono progressi. La salvaguardia delle basi vitali naturali resta una sfida impegnativa per l’agricoltura. Esistono lacune in tutti gli obiettivi ambientali per l’agricoltura (cfr. riquadro 4). Occorre intensificare gli sforzi per ridurre l’impronta ecologica dell’agricoltura. Per migliorare il livello si devono compiere progressi soprattutto nella riduzione delle emissioni, accrescendo l’efficienza delle risorse e adeguando la produzione alla sopportabilità degli ecosistemi. Benché negli ultimi anni si sia anche potuto ridurre la costante perdita di superficie agricola utile, la sua portata è tuttora troppo elevata. Nel confronto internazionale la nostra agricoltura denota un grave deficit in termini di competitività. Ben- ché vi sia stato un costante miglioramento in termini di orientamento al mercato e di competitività, gli sviluppi all’estero, in parte, sono stati più rapidi. In particolare, il sostegno agricolo (protezione doganale inclusa) è diminuito maggiormente nell’UE che in Svizzera e di conseguenza l’agricoltura europea è diventata ancora più competitiva rispetto a quella elvetica. In Svizzera la quota del sostegno (aiuti finan- ziari e protezione doganale) rispetto al ricavo agricolo rimane una delle più alte a livello mondiale, no- nostante le continue riduzioni applicate dall’inizio degli anni ‘90. L’elevato livello di sostegno rende l’agri- coltura fortemente dipendente dalla buona volontà politica e sociale e da un bilancio federale sano. Può inoltre ostacolare lo sviluppo strutturale della filiera agroalimentare verso una maggiore competitività e imprenditorialità. Le nuove sfide che la filiera agroalimentare svizzera deve affrontare (cfr. capitolo 1.6) richiedono una revisione e una modifica radicale del sistema di obiettivi. Nel capitolo 2.3.6 sono riassunte le attuali lacune e considerate in un nuovo sistema di obiettivi per la PA22+.
1.4 Ambiti politici che esercitano un influsso sull’agricoltura
1.4.1 Politica ambientale (suolo, acqua, aria/clima, biodiversità)
Suolo Il suolo è la base per la produzione agricola e la preservazione della sua fertilità è essenziale per un’agri- coltura sostenibile. La fertilità del suolo è definita in modo molto ampio nella legge sulla protezione dell’ambiente e comprende molto di più della mera funzione produttiva. L’Osservatorio nazionale dei suoli NABO gestisce una rete di riferimento di cento siti in cui ogni cinque anni si misura l’inquinamento da sostanze organiche e inorganiche e l’attività biologica. Mancano tuttavia informazioni sistematiche sulla qualità e sulle condizioni del suolo. Nell’ambito del Programma nazionale di ricerca «Risorsa suolo» (PNR 68) si stanno analizzando le principali minacce per i suoli a uso agricolo ed elaborando le raccomandazioni concrete d’intervento che saranno pubblicate alla fine del 2018. A livello federale si va ora definendo una strategia nazionale per il suolo, volta a salvaguardarne a lungo termine le funzioni. È importante non solo preservare le superfici per la produzione alimentare, ma an- che la loro qualità. Il suolo è costantemente esposto al conflitto tra edilizia e agricoltura, motivo per cui la pianificazione del territorio ne determina il possibile utilizzo. Il «Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture» dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale protegge dall’edificazione i suoli più fertili della Svizzera per la produzione agricola (cfr. capitolo 1.4.2). Il 6 settembre 2017 il Consiglio federale ha adottato il piano d’azione per la riduzione del rischio e l’uti- lizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, la cui attuazione mira a garantire che l’impiego di prodotti fito- sanitari non abbia effetti negativi a lungo termine sulla fertilità del suolo e a ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari a elevato potenziale di rischio per il suolo.
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Acqua e spazio riservato alle acque La protezione delle acque sotterranee ad uso potabile con misure nel settore agricolo sta diventando sempre più importante, poiché con l’espansione delle aree di insediamento e delle vie di comunicazione le captazioni ancora possibili stanno diventando sempre più scarse. L’iniziativa popolare «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico di antibiotici» depositata all’inizio del 2018 mira a limitare i pagamenti diretti alle aziende che non utilizzano prodotti fitosanitari né foraggi acquistati. L’iniziativa popolare «Per una Sviz- zera libera da pesticidi di sintesi», depositata nel maggio 2018, chiede che i pesticidi di sintesi siano vietati nella produzione agricola, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella cura del suolo e del paesaggio. Il piano d’azione sui prodotti fitosanitari ha come obiettivo intermedio il dimezzamento entro il 2027 della lunghezza dei tratti della rete di corsi d’acqua svizzeri che superano i requisiti numerici per la qualità dell’acqua previsti dall’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) e punta a ridurre il potenziale di rischio per gli organismi acquatici del 50 per cento rispetto al valore medio 2012-2015. L’attuale requisito di 0.1 µg/l per i prodotti fitosanitari organici nelle acque superficiali deve essere so- stituito da valori basati sul rischio. Una modifica in tal senso dell’OPAc per diverse sostanze è stata posta in consultazione nel dicembre del 2017. Dal 2017 sono disponibili basi pratiche per gestire le risorse idriche nelle regioni che hanno problemi di penuria di acqua. I Cantoni possono utilizzarle per affrontare i problemi dovuti alla siccità in aumento a causa dei cambiamenti climatici. Entro la fine del 2018 i Cantoni devono definire lo spazio riservato alle acque lungo i fiumi, i torrenti e i laghi e tenerne conto nei piani direttori e di utilizzazione. In questo modo si definisce l’uso estensivo dello spazio riservato alle acque come elemento vincolante per i proprietari. Tale spazio non è conside- rato una superficie per l’avvicendamento delle colture. In caso di perdita di superfici per l’avvicenda- mento delle colture, secondo le indicazioni dei piani settoriali della Confederazione, occorre prevedere una sostituzione. La legge federale sulla protezione delle acque limita la quantità di concimi (unità di bestiame grosso- fertilizzante) utilizzabile per ettaro di superficie utile nelle aziende che detengono animali da reddito.
Protezione dell’aria L’ammoniaca (NH3) è un composto azotato gassoso reattivo, proveniente per oltre il 90 per cento dall’agricoltura. Le emissioni di ammoniaca hanno un notevole impatto ambientale, in quanto compor- tano l’eccessiva fertilizzazione di ecosistemi sensibili come foreste, paludi o prati magri. L’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) prescrive che le emissioni dannose o moleste de- vono essere limitate preventivamente se le misure sono possibili dal punto di vista tecnico e dell’eser- cizio e sopportabili sotto il profilo economico. Se, nonostante le misure precauzionali per ridurre le emis- sioni, si prevedono immissioni eccessive, i Cantoni sono tenuti ad allestire e attuare piani dei provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico. Sono considerate eccessive le immissioni che mettono in pericolo l’uomo, la fauna, la flora, le loro bio- cenosi o i loro biotopi (art. 2 cpv. 5 lett. a OIAt). Ciò avviene attualmente in oltre il 90 per cento dei boschi, nel 100 per cento delle torbiere alte, nell’84 per cento delle paludi e nel 42 per cento dei prati secchi ricchi di specie (CFIAR 2014). Con l’obiettivo ambientale di 25 000 tonnellate di NH3-N all’anno per l’ammoniaca, si cerca di non superare più i livelli critici di azoto negli ecosistemi (UFAM/UFAG 2008). Nel suo rapporto dell’11 settembre 2009 dal titolo «Strategia concernente i provvedimenti di igiene dell’aria adottati dalla Confederazione», il Consiglio federale ha confermato questo obiettivo e ha proposto misure tecniche di attenuazione. Il Consiglio federale cita inoltre la Politica agricola e l’attua- zione del diritto ambientale come punti di partenza per sfruttare il potenziale di riduzione dell’ammo- niaca.
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Il protocollo di Göteborg alla Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga di- stanza (UNECE), riveduto nel 2012, prevede obblighi internazionali per ridurre le emissioni di ammo- niaca.
Clima La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 mira a stabilizzare la concentrazione di gas serra nell’atmosfera a un livello tale da evitare pericolose interferenze con il si- stema climatico. Nel dicembre del 2015 la comunità internazionale ha adottato l’Accordo di Parigi, che si ricollega al secondo periodo d’impegno del Protocollo di Kyoto. Nel messaggio del 1° dicembre 2017 concernente la revisione totale della legge sul CO2, il Consiglio federale ha stabilito come concretizzare gli obblighi a livello nazionale. Per la prima volta anche l’agricoltura viene inclusa nella politica climatica svizzera. Il Consiglio federale propone per il settore agricolo un contributo alla riduzione nazionale del 20-25 per cento nel 2030 ri- spetto al 1990. Tale obiettivo deve essere raggiunto mediante misure appropriate nella legislazione in materia di agricoltura, come per esempio l’ulteriore sviluppo dei contributi a sistemi di produzione so- stenibili. Già attualmente servono misure di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici, che diventeranno sempre più importanti in futuro. Nella strategia sul clima per l’agricoltura22, l’Ufficio federale dell’agricol- tura ha individuato diversi campi d’azione, tra cui ad esempio la diversificazione della produzione o il miglioramento dei sistemi di previsione e di allerta precoce.
Biodiversità L’obiettivo centrale della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica è la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità e quindi anche delle risorse genetiche. Nel 2010 sono stati inoltre adottati gli obiettivi di Aichi, che costituiscono il quadro globale per la promozione, la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità. «La biodiversità è ricca e capace di reagire ai cambiamenti. La bio- diversità e i suoi servizi ecosistemici sono salvaguardati nel lungo periodo» è l’obiettivo primario della Strategia Biodiversità Svizzera (SBS), adottata dal Consiglio federale nel 2012. La strategia fissa dieci obiettivi strategici e descrive le condizioni quadro per la loro attuazione. Nel settore dell’agricoltura, gli obiettivi ambientali devono essere quantificati e coordinati a livello regionale. Occorre riconoscere l’im- portanza dei servizi ecosistemici e garantirne la valorizzazione da parte del mercato e della società nei vari metodi di produzione agricola. È necessario aumentare gli incentivi per i servizi volti a promuovere la biodiversità, a migliorare la qualità e la connessione delle superfici di compensazione ecologica esi- stenti e, ove necessario, a creare nuove superfici per la promozione della biodiversità (superfici di com- pensazione ecologica). Nel 2017 il Consiglio federale ha adottato il piano d’azione per la SBS che comprende una serie di misure e progetti pilota per la conservazione e la promozione della biodiversità e dei suoi servizi per l’economia e la società. Il piano d’azione si sta ora concretizzando. La misura sinergica 4.2.3 stabilisce che la produzione agricola deve essere adattata alle condizioni naturali locali. Oltre a rispettare la SBS, l’obiettivo principale è quello di colmare le lacune degli obiettivi ambientali dell’agricoltura. Tra le altre cose, occore potenziare l’efficacia degli strumenti per la biodiversità. Uno degli obiettivi principali della SBS è inoltre la creazione, l’ampliamento e la manutenzione di un’in- frastruttura ecologica nazionale (misura sinergica 4.2.1 del piano d’azione). Ciò dovrebbe garantire il collegamento di superfici di elevato valore ecologico in tutta la Svizzera e costituire così la base territo- riale e funzionale per una biodiversità ricca, reattiva ai cambiamenti e preservata a lungo termine. In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione sta elaborando un sistema completo di obiettivi per l’infrastruttura ecologica con principi contenutistici e territoriali e con obiettivi di mantenimento a lungo termine della biodiversità (distribuita quantitativamente, qualitativamente e regionalmente). L’obiettivo è
22 Cfr. rapporto Strategia sul clima per l’agricoltura - Protezione del clima e adattamento ai cambiamenti climatici per una filiera agroalimentare sostenibile in Svizzera
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preservare gli elementi di un’infrastruttura ecologica già presenti a livello regionale e promuovere la creazione e l’espansione di un’infrastruttura ecologica nazionale.
1.4.2 Politica regionale e di pianificazione del territorio (LPT)
La pressione sulle zone rurali è molto forte. Dal 1° gennaio 2014 è in corso di attuazione la prima fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 1). Si chiede d’incentivare l’urbanizza- zione centripeta, per alleggerire la pressione sulle terre coltive. Con la LPT 2, si cercano soluzioni per l’edilizia al di fuori dell’area edificabile che contrastino direttamente la perdita di terre coltive. Si tratta, da un lato, di rimuovere gli edifici di economia rurale ormai inutilizzati e, dall’altro, di prevedere una pianificazione comune del territorio che consenta di gestire in modo coordinato e compatibile le terre coltive e di valutare i singoli progetti in un contesto più ampio. Il termine per la consultazione della LPT
2 è scaduto alla fine del 2017.
Anche il Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) è attualmente in fase di revisione. L’accento è posto sul mantenimento della base di produzione per la sicurezza alimentare. Il Piano settoriale prevede che le SAC siano designate sulla base di dati sul suolo affidabili e di criteri di qualità definiti. La salvaguardia a lungo termine di queste superfici deve essere garantita attraverso una gestione adeguata e un consumo ridotto al minimo. In una seconda fase, in presenza di una base di dati uniforme, si discuteranno anche misure di flessibilità come lo scambio di contingenti SAC o l’ade- guamento dei contingenti cantonali. Un progetto del nuovo piano settoriale sarà sottoposto a consulta- zione alla fine di quest’anno. Con l’approvazione del messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2016- 2019, il Consiglio federale ha definito gli orientamenti della politica regionale e turistica. La promozione dell’innovazione è essenziale in entrambi i casi. L’obiettivo è migliorare ulteriormente il coordinamento degli attori e delle offerte di promozione dell’innovazione e sfruttare il potenziale d’innovazione regio- nale. L’intenzione è aumentare il valore aggiunto e la competitività regionali e creare prospettive di sviluppo nelle aree rurali e nella regione di montagna. La politica regionale e quella turistica dovrebbero essere maggiormente orientate verso l’obiettivo di uno sviluppo territoriale coerente, vale a dire di un coordinamento ancora maggiore con gli strumenti di promozione e di pianificazione esistenti nelle altre politiche settoriali della Confederazione.
1.4.3 Politica economica estera, accordi internazionali
Agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo sostenibile Contrariamente agli obiettivi di sviluppo del Millennio dell’ONU perseguiti finora, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals - SDG), l’Agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo sostenibile (Agenda 2030) ha validità universale ed è pertanto significativa anche per gli svi- luppi all’interno della Svizzera. La Politica agricola della Confederazione si inserisce nel contesto degli impegni nazionali assunti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030. A livello nazionale ciò significa anche impostare la PA22+ in base agli obiettivi e alle condizioni quadro concordate a livello internazio- nale, agli standard e agli impegni assunti, come per esempio il diritto a un’alimentazione adeguata per tutti. Il secondo obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS 2) riguarda esplicitamente l’agricoltura sostenibile, la sicurezza e la qualità alimentare. Comprende i seguenti sotto-obiettivi: (a) debellare la fame e la mal- nutrizione, (b) raddoppiare la produttività e il reddito dei piccoli contadini, (c) garantire sistemi sostenibili per la produzione di derrate alimentari e (d) preservare le varietà agricole. Ma anche altri obiettivi di sviluppo sostenibile sono strettamente legati alla filiera agroalimentare, come l’OSS 1 (porre fine alla povertà in tutte le sue forme e ovunque, compresa la sicurezza sociale), l’OSS 12 (garantire modelli di consumo e di produzione sostenibili) e l’OSS 15 (la vita sulla terra, inclusa la protezione e l’uso soste- nibile degli ecosistemi terrestri).
OMC Già dopo la Conferenza dei ministri tenutasi a Nairobi nel dicembre 2015 era chiaro che il ciclo di Doha dell’OMC non avrebbe potuto essere concluso come pacchetto globale. Questo aspetto era peraltro
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emerso con estrema chiarezza anche alla conferenza ministeriale di Buenos Aires del dicembre 2017, in occasione della quale non erano stati adottati né una dichiarazione ministeriale congiunta né un pro- gramma di lavoro completo. Ciò rende difficile prevedere quale direzione prenderanno i negoziati in futuro. Ci si deve aspettare che sempre più singole questioni fondamentali del ciclo di Doha o nuovi temi saranno affrontati e trattati nel quadro di pacchetti più piccoli. Essendo un piccolo Paese, la Svizzera ha interesse al mantenimento dell’OMC come quadro normativo multilaterale in quanto di grande rilevanza per l’economia. Tuttavia, è importante che i negoziati proce- dano in modo equilibrato, motivo per cui la Svizzera si impegna a garantire che si includano nelle di- scussioni gli interessi che ha manifestato nei negoziati sull’agricoltura, come ad esempio le restrizioni alle esportazioni e la migliore protezione delle indicazioni geografiche di provenienza. Inoltre, una volta aboliti tutti i rimanenti sussidi all’esportazione, è essenziale che le altre questioni relative alla concor- renza nelle esportazioni siano disciplinate in modo equo.
UE Nel 2008 sono stati avviati negoziati tra la Svizzera e l’UE per un’apertura del mercato dell’intera catena di produzione della filiera agroalimentare e per una maggiore collaborazione nei settori della sicurezza alimentare e dei prodotti nonché della sanità pubblica. Dal 2010 i negoziati sono entrati in una fase di stallo dovuta a questioni istituzionali pendenti e a resistenze a livello di politica interna concernenti l’ac- cesso al mercato nel settore agricolo. Dal 2015 sono in corso trattative sulla sicurezza alimentare e sulla sanità. Nel settore agricolo la realizzazione delle tappe di apertura del mercato che si basano sulla reciprocità dipende da un lato dalla situazione di politica interna e dall’altro dalle relazioni con l’UE. Per il futuro il Consiglio federale s’impegna a garantire e a sviluppare la via bilaterale. Dal 22 maggio 2014 sono in corso trattative su un accordo istituzionale. Occorre vagliare un ulteriore avvicinamento dei mercati agricoli nel rapporto bilaterale tra la Svizzera e l’UE basandosi anche su fattori quali gli sviluppi sul mercato dell’UE (p.es. abolizione delle quote per lo zucchero) o gli effetti di sviluppi internazionali (p.es. abolizione di contributi all’esportazione nel quadro dell’OMC, TTIP) sul rapporto bilaterale con l’UE. Il Consiglio federale è tuttora dell’avviso che sia op- portuno intensificare i contatti tra il mercato agroalimentare svizzero e quello dell’UE che, dal canto suo, ha più volte manifestato il proprio interesse a proseguire i negoziati. Per quanto concerne il commercio di prodotti agricoli trasformati (Protocollo II dell’accordo di libero scambio del 22 luglio 197223), l’UE intensificherà la pressione per un’ulteriore riduzione dei dazi applicati dalla Svizzera sull’importazione di prodotti europei.
Accordi di libero scambio con Paesi terzi non membri dell’UE o dell’AELS Oltre alla Convenzione del 4 gennaio 196024 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Con- venzione AELS), all’accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 con l’UE e all’accordo agricolo del 21 giugno 1999, attualmente la Svizzera dispone di una rete di accordi di libero scambio con 38 partner. Sono in corso negoziati per la conclusione di nuovi accordi con Ecuador, India, Indonesia, Malesia, Stati del Mercosur e Vietnam. La Svizzera s’impegna inoltre a modernizzare gli accordi più datati. Continuano i negoziati con l’Unione doganale dell’Africa australe (SACU) e con il Messico e sono in corso colloqui esplorativi con il Canada. L’accordo di libero scambio aggiornato AELS-Turchia è stato sottoscritto il 25 giugno 2018 in occasione della riunione ministeriale dell’AELS tenutasi in Islanda. A breve dovrebbero iniziare ulteriori negoziati con il Cile. Finora l’accesso al mercato nel settore agricolo è stato concesso principalmente nell’ambito dei contin- genti doganali consolidati dell’OMC e al di fuori degli stessi limitatamente ai prodotti non sensibili (p.es. per la frutta tropicale). Tuttavia, nelle trattative con Paesi che perseguono interessi d’esportazione of- fensivi per i prodotti agricoli, in futuro sarà sempre più difficile fare solo concessioni nell’ambito dei contingenti OMC esistenti. Sia nel quadro della negoziazione di altri accordi di libero scambio, sia in
23 RS 0.632.401 24 RS 0.632.31
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quello di un ulteriore sviluppo di accordi esistenti con partner come il Canada o il Messico, alla Svizzera viene richiesto con sempre maggiore insistenza di allentare la protezione doganale per i prodotti agricoli di base, ma anche per quelli trasformati. Da alcuni anni l’UE stipula anche accordi che prevedono una sostanziale riduzione dei dazi doganali per la maggior parte dei prodotti agricoli. Nell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l’UE e il Canada, per esempio, il Canada si è impegnato a eliminare il 91,7 per cento dei suoi dazi agricoli sette anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo e l’UE a ridurli del 93,8 per cento. Di conse- guenza, gli esportatori svizzeri hanno un accesso al mercato canadese più limitato rispetto ai loro con- correnti europei. Anche il nuovo Accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico (Compre- hensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP o TPP11) contiene potenziali discriminazioni per la Svizzera. Tra i prodotti agricoli particolarmente esposti alla concorrenza vi sono i formaggi (Canada) e in parte anche la carne (Giappone).
1.5 Interventi parlamentari
Si chiede che i seguenti interventi parlamentari siano stralciati dal ruolo: Mozione 13.3324 Adeguamento della legge sulla protezione delle acque alle forme odierne di allevamento di animali da reddito (Aebi Andreas) Mozione 14.3095 Raggio d’esercizio d’uso locale. Abrogazione dell’articolo 24 dell’ordinanza sulla protezione delle acque (Bischofberger) Mozione 14.4098 Politica agricola. Drastica riduzione del dispendio amministrativo (Müller Wal- ter) Mozione 17.4203 Diritto fondiario rurale. Completare l’applicazione degli articoli 61 e 66 LDFR (Abate) Postulato 14.3514 Politica agricola 2018–2021. Piano d’azione per snellire l’eccessiva burocra- zia e per ridurre il personale nell’Amministrazione (Knecht) Postulato 15.3284 Semplificazioni amministrative nell’esecuzione della legge federale sul diritto fondiario rurale (Vogler) Postulato 15.3862 Ridurre il dispendio amministrativo nell’agricoltura e abolire punti di controllo inutili (Aebi Andreas) Postulato 15.4056 Potenziamento della produzione di latte con foraggio di base dell’azienda (Jans) Postulato 16.3098 Una strategia per il valore aggiunto oltre a una strategia della qualità (Seydoux) Postulato 17.3916 Migliorare l’accesso alla terra e alle aziende agricole (Jans) Postulato 17.3603 Aumento del coefficiente UBG dei bovini e ripercussioni (Dettling)
1.6 Condizioni quadro e sfide future
1.6.1 Sviluppo sostenibile
Nel settembre del 2015, sotto l’egida delle Nazioni Unite, è stata adottata l’agenda «Trasformare il No- stro Mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile» (Agenda 2030) con i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, che invita la comunità internazionale a raggiungere 17 obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 (cfr. figura 12). Gli OSS contengono 169 sotto-obiettivi (target) e circa 230 indicatori concordati a livello internazionale. L’Agenda 2030 non è giuridicamente vincolante, ma costituisce un importante quadro di orientamento per la Svizzera. Il Consiglio federale la prende molto sul serio e si impegna a attuarla a livello nazionale e internazionale.
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Figura 12: Obiettivi dell’ONU per uno sviluppo sostenibile (OSS)
L’Agenda 2030 mira ad accelerare la trasformazione verso una società sostenibile. Lo sviluppo econo- mico, la promozione del benessere umano e la protezione dell’ambiente dovrebbero essere in equilibrio. Anche la pace, lo Stato di diritto e il buon governo, fondamentali per lo sviluppo sostenibile, figurano nell’Agenda 2030. Nonostante l’importanza della sostenibilità nella Politica agricola svizzera, perman- gono alcune sfide, in particolare per quanto riguarda le questioni nell’interfaccia ambiente e agricoltura o aspetti sociali e agricoltura. Queste e altre sfide dovranno essere affrontate dalla PA22+.
1.6.2 Sviluppo economico
Negli ultimi quarant’anni, la prestazione economica globale è quadruplicata. Secondo le previsioni dell’OCSE, entro il 2050 l’economia mondiale crescerà di ulteriori 3,5 punti percentuali l’anno. I tassi di crescita dei Paesi in via di sviluppo ed emergenti saranno decisamente maggiori rispetto a quelli dei Paesi industrializzati, ragion per cui diminuirà il divario in termini di benessere tra questi gruppi di Paesi. Considerate le previsioni positive a livello mondiale, anche in Svizzera vi sarà un’ulteriore crescita eco- nomica, tuttavia di portata minore rispetto ai Paesi in via di sviluppo ed emergenti. Per la Svizzera è fondamentale poter contare su condizioni quadro politiche ed economiche stabili considerate le molte- plici interazioni con l’estero e con i mercati internazionali.
1.6.3 Basi di produzione
Oltre all’innalzamento delle temperature, tra i cambiamenti climatici si annoverano anche variazioni re- gionali delle precipitazioni e un incremento degli eventi atmosferici estremi (siccità, forti precipitazioni), che si ripercuotono sui mercati agricoli. Tendenzialmente le precipitazioni diminuiranno nelle regioni aride e aumenteranno in quelle più umide. Mentre nelle zone tropicali e subtropicali il clima sarà ten- denzialmente più avverso alla produzione agricola, nelle regioni alle latitudini medie si godranno migliori condizioni climatiche. Suolo e acqua sono fattori determinanti per la produzione agricola. Entro il 2025 si ipotizza che a livello mondiale andranno persi dai 30 ai 40 milioni di ettari di terreni agricoli a causa della sigillatura e 5-10 milioni di terreni agricoli l’anno a causa del forte degrado. D’altro canto aumenterà ulteriormente la su- perficie coltivata a scopo agricolo in seguito alla deforestazione. Si prevede che entro il 2050 la do- manda di acqua per alimentare la popolazione aumenterà del 55 per cento. Per l’agricoltura rappresenta una sfida anche la penuria a lungo termine di energie fossili e fosforo. Per molte materie prime ed energie fossili, la Svizzera è fortemente dipendente da fonti extraeuropee (p.es. nel caso del fosforo per oltre il 95 %). All’interno del Paese la pressione sulla già scarsa superficie
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agricola utile è destinata a rimanere considerevole a causa dell’incremento della popolazione e dell’at- tesa crescita economica. In seguito ai cambiamenti climatici, in determinate località crescerà il fabbiso- gno irriguo e aumenteranno le forti precipitazioni con conseguenti inondazioni e rischio di erosione a livello locale. Il progresso tecnico (selezione perfezionata, tecnologie più efficienti) si tradurrà, anche in Svizzera, in un ulteriore aumento della produttività del lavoro, delle rese nella produzione vegetale, delle prestazioni in quella animale e dell’efficienza delle risorse nella produzione di derrate alimentari.
1.6.4 Sicurezza alimentare
La domanda di generi alimentari potrebbe raddoppiare entro il 2050 a causa dello sviluppo demografico e del maggior benessere nei Paesi emergenti. Il progresso tecnico-biologico continuerà comportando aumenti di resa, tuttavia con potenziale di crescita inferiore nelle regioni in cui la produttività è già elevata (p.es. Europa o America settentrionale) rispetto a quello di regioni a produttività bassa (p.es. Africa). L’aumento dell’offerta per soddisfare una domanda in costante crescita resterà una sfida. Il commercio transfrontaliero di prodotti alimentari diventerà sempre più importante per la sicurezza alimentare. In alcuni Paesi, l’aumento della domanda di generi alimentari si contrappone alle risorse naturali insuffi- cienti per la produzione nazionale. Tale domanda sarà soddisfatta da prodotti provenienti da Paesi con un potenziale produttivo ancora inutilizzato. Tuttavia, l’insicurezza alimentare e la lotta contro la povertà continueranno a rappresentare una sfida importante. Allo stesso tempo, la malnutrizione in tutte le sue forme pone molti Paesi dinanzi a nuove sfide. In Svizzera, entro il 2045 la popolazione passerà probabilmente da 8,4 (2017) a 10 milioni25 di persone. L’agricoltura elvetica potrà continuare a fornire il suo contributo alla sicurezza alimentare soltanto se riuscirà a preservare l’estensione e la qualità dei terreni utilizzabili a scopo agricolo. Le scarse terre coltive vanno utilizzate in primo luogo per ottenere prodotti per l’alimentazione umana. Va inoltre ridotta la dipendenza della produzione agricola dalle materie prime non rinnovabili quali energia fossile e fo- sforo. Anche la riduzione delle perdite alimentari e un consumo responsabile possono contribuire con- siderevolmente a un’alimentazione rispettosa delle risorse all’interno del Paese e all’estero. Una parte sostanziale dell’approvvigionamento della popolazione svizzera in derrate alimentari e della copertura del fabbisogno di mezzi di produzione agricoli dovrà essere garantita anche in futuro mediante le im- portazioni. È molto probabile che la Svizzera continuerà a godere di un potere d’acquisto elevato rispetto a quello di altri Paesi e potrà quindi continuare a soddisfare le sue esigenze d’importazione. Un buon accesso ai mercati agricoli internazionali e un ampio portafoglio di Paesi di provenienza dei prodotti saranno importanti anche in futuro ai fini della sicurezza alimentare.
1.6.5 Evoluzione dei mercati agricoli
A dieci anni di distanza dai picchi dei prezzi alimentari del 2007/2008, il quadro dei mercati agricoli mondiali è molto diverso. Nel 2017 sono stati prodotti volumi record per tutti i principali prodotti. Insieme a un indebolimento della crescita della domanda, ciò ha portato a un elevato livello di scorte e a un conseguente calo dei prezzi. Nel prossimo futuro, l’OCSE/la FAO26 prevedono che la domanda pro capite di alimenti di base rimarrà stabile. L’unico fattore di crescita della domanda in questo settore è lo sviluppo demografico. Anche la domanda di cereali, oli vegetali e zucchero per la produzione di biocar- buranti aumenterà solo lentamente. Tuttavia, si prevede un aumento del consumo pro capite di zuc- chero, oli vegetali e alimenti trasformati. Anche la domanda di latticini, in particolare quelli freschi, au- menterà notevolmente. La domanda aggiuntiva sarà soddisfatta principalmente intensificando e migliorando l’efficienza della produzione in Africa, Asia meridionale e orientale e Medio Oriente. Rispetto all’ultimo decennio, la pro- duzione dovrebbe aumentare a un ritmo dimezzato. Si prevede che questa espansione della produzione sarà sufficiente a soddisfare la domanda aggiuntiva, motivo per cui l’indice nominale dei prezzi degli alimenti della FAO rimarrà stabile. Fa eccezione il latte scremato in polvere, per il quale è previsto un
25 Secondo l’UST, 2015
26 OCSE/FAO (2018), OCSE-FAO Agricultural Outlook 2018-2027, pubblicazioni OCSE, Parigi.
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aumento dei prezzi. La FAO e l’OCSE sottolineano che è probabile che gli shock dei prezzi continue- ranno anche in futuro, dati i lunghi tempi di reazione della domanda e dell’offerta di prodotti agricoli all’evoluzione dei prezzi.
1.6.6 Sviluppo tecnologico, digitalizzazione
Il progresso tecnologico in atto a livello globale e nazionale si applica all’agricoltura, alla produzione, allo smercio e al management. In futuro, le innovazioni avranno un impatto notevole anche in Svizzera in particolare nel settore dello smart farming. Attraverso sistemi più intelligenti per l’irrorazione dei pro- dotti fitosanitari, ad esempio, sarà possibile ridurre le emissioni. I progressi nella selezione vegetale e animale determineranno un ulteriore aumento della produttività e dell’efficienza delle risorse e attraverso la robotica diminuirà via via il lavoro fisico necessario. La digitalizzazione e gli sviluppi sociali offrono all’agricoltura anche nuove opportunità per prodotti, servizi e canali di smercio innovativi e orientati al cliente (p.es. piattaforme di vendita digitali). Lo sviluppo tecnologico può concorrere ad aumentare l’at- trattiva della professione agricola, ma fa crescere anche la pressione sull’agricoltura in termini di ade- guamento strutturale. Tuttavia, nonostante tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, i rischi non vanno sottovalutati. La digitalizzazione, in particolare, comporta nuove vulnerabilità nel campo della cibercriminalità, ma aumenta drasticamente anche la dipendenza da un approvvigionamento elettrico stabile e da un collegamento affidabile alle reti di comunicazione.
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2 Linee generali del progetto
Il Consiglio federale ha presentato la sua visione e la sua strategia a lungo termine per la politica agricola nell’Analisi globale dell’evoluzione a medio termine della politica agricola. Questa comprende anche un concetto con orientamenti e obiettivi. Il capitolo seguente riassume le basi decisive per impostare la PA22+.
2.1 Visione e orientamento a lungo termine della politica agricola
Visione del Consiglio federale Sulla base del mandato costituzionale il Consiglio federale persegue la seguente visione: La filiera agroalimentare è orientata, a tutti i livelli, sul mercato e sul valore aggiunto. Produce prodotti di qualità destinati al mercato nazionale ed estero preservando le risorse e fornendo in modo effi- ciente le prestazioni attese dalla società.
Strategia a lungo termine del Consiglio federale Con la sua strategia di politica agricola, il Consiglio federale migliora le condizioni quadro in modo che la filiera agroalimentare possa imporsi su mercati più aperti, utilizzare in modo efficiente le risorse e rispettare l’ambiente. Punta sui potenziali di orientamento al mercato e imprenditoriali, sulla responsa- bilità individuale e sulla forza innovativa dell’agricoltura. La riduzione dei dazi doganali nel quadro degli accordi di libero scambio crea un nuovo potenziale d’esportazione per i prodotti agricoli, le derrate ali- mentari e i prodotti industriali. La densità normativa si riduce, si sfruttano le opportunità della digitaliz- zazione e il sistema di sostegno interno è impostato in maniera più efficiente.
2.2 Concetto dell’evoluzione a medio termine della politica agricola
Il concetto del Consiglio federale per l’evoluzione a medio termine della politica agricola prevede due componenti: la prima riguarda l’interconnessione transfrontaliera dei mercati, la seconda comprende le misure di politica agricola da attuare in Svizzera nel contesto della PA22+. Il 4 giugno 2018, nell’ambito del dibattito sull’Analisi globale dell’evoluzione a medio termine della poli- tica agricola, il Consiglio nazionale ha deciso di non integrare la componente internazionale nella PA22+. I mercati devono essere collegati da accordi di libero scambio negoziati separatamente nell’in- teresse dell’economia nel suo insieme. Il Consiglio federale tiene conto di questa decisione separando chiaramente i due processi, ovvero PA22+ e negoziati sugli accordi commerciali. Tutti gli accordi com- merciali nuovi o modificati sono sottoposti alla ratifica del Parlamento con progetti separati e pertanto non figurano nel presente documento per la consultazione. Sono attualmente in corso negoziati con vari partner commerciali (cfr. capitolo 1.4.3). Non sarà più possibile concludere nuovi accordi commerciali o sviluppare quelli esistenti, d’importanza cruciale per l’economia elvetica, se la Svizzera non sarà in grado di fare determinate concessioni nel settore agri- colo. Se da un lato questi accordi commerciali possono tradursi in un aumento della pressione delle importazioni sulla nostra agricoltura, dall’altro aprono anche nuove opportunità di esportazione per pro- dotti alimentari ad alto valore aggiunto come il formaggio e altri prodotti agricoli di prima qualità. La domanda di questi prodotti è in forte crescita, in particolare in Paesi come gli Stati del Mercosur. Se l’agricoltura riuscirà a migliorare la propria competitività, si potranno evitare le perdite dovute all’aumento delle importazioni e si ricaveranno profitti dalle maggiori esportazioni. Con la PA22+ si vogliono ottimiz- zare le condizioni quadro per questo aspetto. Il capitolo seguente mostra con quali orientamenti e stru- menti la PA22+ contribuirà in tal senso.
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2.3 Obiettivi, orientamenti e strumenti della PA22+
2.3.1 Triangolo delle prospettive: mercato, ambiente e azienda
L’orientamento della PA22+ si ispira al triangolo della sostenibilità, che instaura un’interazione tra i tre settori Mercato, Ambiente/risorse naturali e Azienda (aspetti sociali inclusi). Con una politica agricola orientata al sistema crea prospettive per la filiera agroalimentare.
Figura 13: Triangolo delle prospettive
Il capitolo seguente illustra i tre ambiti del triangolo delle prospettive con i relativi obiettivi e orientamenti. Esso descrive quali sono gli strumenti di politica agricola che attualmente contribuiscono a raggiungere gli obiettivi e quali strumenti nuovi o ulteriormente sviluppati si prevedono nel quadro della PA22+ per colmare le lacune esistenti in materia di obiettivi.
2.3.2 Settore Mercato
2.3.2.1 Obiettivi e orientamenti
Nel settore Mercato, la PA22+ persegue i seguenti obiettivi: migliorare la posizione e la competitività della filiera agroalimentare sui mercati in Svizzera e all’estero; accrescere il valore aggiunto tramite un maggiore orientamento al mercato; sfruttare le sinergie esistenti tra sostenibilità e mercato. Grazie a una maggiore competitività, la filiera agroalimentare elvetica deve mantenere e ampliare le proprie quote di mercato sia in Svizzera che all’estero. La nostra filiera agroalimentare deve progredire in termini di qualità e di efficienza, poiché anche all’estero la concorrenza cresce. La creazione di valore aggiunto nel settore deve essere incrementata concentrando maggiormente la produzione e la trasfor- mazione di beni agricoli sulle esigenze dei consumatori (orientamento al mercato). Una strategia di differenziazione già a livello di produzione di materie prime, in cui i servizi aggiuntivi dei produttori agri- coli possano essere valorizzati sul mercato, offre grandi opportunità. In un contesto di costi elevati come quello svizzero, la produzione di «materie prime a valore aggiunto», difficili o impossibili da scambiare a causa delle loro peculiarità (qualità, regionalità, ecc.), costituisce il presupposto per posizionare chia- ramente i prodotti e i servizi nel segmento della qualità. Con la PA22+ devono essere migliorate le condizioni quadro per un orientamento coerente della filiera agroalimentare verso una strategia della qualità. La Confederazione continua a offrire un sostegno sussidiario a tal fine. Si è competitivi anche quando si riescono a offrire prodotti e servizi sul mercato a prezzi inferiori rispetto a quelli della concorrenza. Fatta questa premessa, la riduzione dei costi diventa decisiva per aumentare la competitività, anche per la filiera agroalimentare svizzera. Si possono ridurre i costi soprattutto otti- mizzando la gestione dell’azienda. La Confederazione può aiutare i capiazienda tramite la ricerca e la consulenza.
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Lo sviluppo tecnologico, in particolare nel campo della digitalizzazione, offre nuove opportunità di mer- cato per la filiera agroalimentare. Apre spazi di sviluppo per nuovi modelli imprenditoriali e può aumen- tare considerevolmente l’efficienza e la trasparenza nelle catene del valore. Con la PA22+, gli attori della filiera agroalimentare devono disporre di maggiore libertà d’intervento per affrontare le sfide im- prenditoriali e cogliere le opportunità che si presentano. Negli ultimi anni lo Stato ha ridotto – e deve continuare a farlo – gli interventi sul mercato, concentrando le proprie attività sui pagamenti diretti svincolati dalla produzione. Le sinergie tra gli strumenti statali volti a promuovere la sostenibilità (p.es. i pagamenti diretti) e le misure nel settore del mercato (p.es. la caratterizzazione dei prodotti) vanno sfruttate con coerenza. La filiera agroalimentare svizzera deve sfruttare il proprio potenziale innovativo. Grazie a una maggiore promozione dell’innovazione, le nuove conoscenze sviluppate dalla ricerca dovrebbero poter essere valorizzate in modo più coerente e rapido sotto forma di prodotti commerciabili. Non soltanto sul mercato svizzero, ma anche su quelli internazionali esiste un potenziale notevole per i prodotti svizzeri di qualità. A livello mondiale i redditi medi crescono e si crea un ceto medio responsabile e con un buon potere d’acquisto, disposto a pagare prezzi più alti per derrate alimentari di elevata qualità.
2.3.2.2 Strumenti esistenti, nuovi e rivisti
Strumenti esistenti Nel settore del mercato, le misure di promozione della qualità e dello smercio (art. 8-12 LAgr), della designazione (art. 14-16 LAgr), del monitoraggio del mercato (art. 27 LAgr) e dell’economia vitivinicola (art. 60-64 LAgr) contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi. Vanno menzionate in particolare le seguenti misure: Iniziative per l’esportazione (art. 12 LAgr): nell’ambito della promozione dello smercio, nel 2014 sono state lanciate iniziative per l’esportazione che possono essere concesse come aiuto ini- ziale per la penetrazione e per la prospezione in nuovi mercati. In questo modo si sostengono anche progetti derivanti da sviluppi tecnologici (p.es. piattaforme digitali per l’acquisto e la ven- dita senza intermediari o automazione dei processi amministrativi). Promozione della qualità e della sostenibilità (art. 11 LAgr): i progetti innovativi possono essere sostenuti con aiuti finanziari che offrono valore aggiunto nei settori della sostenibilità o della qualità e aumentano il valore aggiunto in agricoltura a lungo termine. L’obiettivo dell’ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo27) è promuovere l’innovazione nella filiera agroalimentare per migliorare la competiti- vità. Misure di solidarietà (art. 8 LAgr): in virtù della LAgr, i produttori riuniti nelle organizzazioni di categoria stipulano accordi agricoli con gli attori dei livelli di trasformazione a valle che mirano a stabilizzare i mercati e a migliorare la trasparenza. In tali accordi si adottano anche misure per lo sgravio mirato di mercati (p.es. settore lattiero). Le attuali disposizioni legali a sostegno delle misure di solidarietà (art. 9 LAgr), dei contratti standard nel settore lattiero (art. 37 LAgr) e dei prezzi indicativi (art. 8a LAgr) contribuiscono a rafforzare la posizione dei produttori e sa- ranno mantenute. L’osservazione del mercato crea trasparenza (art. 27 LAgr). Strumenti nuovi o rivisti nell’ambito della PA22+ Le seguenti misure saranno attuate con la PA22+. L’ordine delle misure corrisponde in linea di principio a quello nelle basi legali: Piattaforma per le esportazioni agricole (art. 12 LAgr): l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio nell’esportazione di beni agricoli e derrate alimentari diventa sempre più importante per l’accesso al mercato e il posizionamento dei prodotti svizzeri (p.es. nei settori dell’igiene delle derrate alimentari, delle epizoozie e delle norme tecniche come quelle per l’agricoltura biologica). A complemento delle iniziative legate all’esportazione, viene creata una «piattaforma per le esportazioni agricole» allo scopo di aiutare le aziende svizzere del settore agroalimentare
27 RS 910.16
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a superare questi ostacoli, in particolare quando esportano verso mercati al di fuori dell’UE. Le attività della «piattaforma per le esportazioni agricole» possono essere sostenute sulla base dell’attuale articolo 12 LAgr (promozione dello smercio). Reimpostazione del sostegno del prezzo del latte (art. 28, 38 e 39 LAgr): nella produzione di latte occorre rafforzare l’orientamento verso la strategia della qualità e correggere i falsi incen- tivi. A tal fine, l’attuale supplemento per il foraggiamento senza insilati sarà raddoppiato e ver- sato direttamente ai produttori di latte. Ciò spronerà a produrre latte senza insilati la materia di base per le specialità casearie a elevato valore aggiunto ottenute da latte crudo. In compenso, il supplemento per il latte trasformato in formaggio, che fornisce falsi incentivi a produrre for- maggio con un quarto di grasso a basso costo per l’esportazione, va ridotto. Inoltre, la sosteni- bilità della produzione di latte deve essere migliorata mediante incentivi finanziari nel quadro dei contributi per i sistemi di produzione (CSP, cfr. capitolo 3.1.3.5). Sistema uniforme per le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche protette dei vini (art. 62-64 LAgr): le prescrizioni in materia di designazione costituiscono una base fondamen- tale per la vendita a elevato valore aggiunto dei vini svizzeri. Sarà istituito un sistema uniforme nazionale di protezione e di registrazione dei vini. La responsabilità per le denominazioni d’ori- gine protette (DOP) e per le indicazioni geografiche protette (IGP) verrà trasferita ai produttori. L’obiettivo è operare una distinzione più chiara tra le due classi e uniformare i requisiti in tutta la Svizzera. Ciò consentirà alle associazioni di produttori di conseguire una migliore segmenta- zione del mercato. Conformemente al nuovo articolo 104a lettera c Cost., la filiera agroalimentare deve orientarsi verso i mercati. Le misure esistenti riportate di seguito ostacolano l’orientamento verso il mercato della filiera agroalimentare e sono all’origine della formazione di rendite. Occorre pertanto valutare l’opportunità di mantenere queste misure. Il Consiglio federale invita i partecipanti alla consultazione a pronunciarsi su un’eventuale abrogazione compilando i questionari allegati al progetto: Prestazione all’interno del Paese (art. 22, 23 e 48 LAgr): alcuni contingenti doganali attualmente sono ripartiti in base alla prestazione all’interno del Paese (p.es. numero di macellazioni di ani- mali indigeni, numero di animali acquistati sui mercati pubblici sorvegliati). Ciò crea rendite d’im- portazione per gli importatori. La prestazione all’interno del Paese ha inoltre un effetto conser- vativo sulle strutture commerciali esistenti, in quanto ostacola l’ingresso di nuovi attori. Cementa le strutture esistenti e il relativo potere di mercato e comporta anche un elevato dispendio am- ministrativo. Provvedimenti di sgravio del mercato (art. 50, 51, 51bis e 52 LAgr): siccome nei settori di mercato interessati non vi sono fallimenti del mercato, l’intervento statale è ingiustificato. Si tratta di flut- tuazioni del mercato prevedibili, come per esempio la maggiore offerta di uova svizzere dopo Pasqua o un’elevata offerta di vitelli da macello in primavera. Anche i contributi d’infrastruttura per i mercati pubblici del bestiame da macello nelle regioni di montagna sono poco utilizzati. L’abbandono di tali misure potrebbe rafforzare la responsabilità individuale e l’orientamento al mercato del settore e ridurre la densità normativa. Nelle sue verifiche della redditività degli aiuti finanziari concessi a organizzazioni esterne nel 2018, il Controllo federale delle finanze ha rac- comandato all’UFAG di riesaminare anche sovvenzioni di minore entità, come gli aiuti a soste- gno dei prezzi per la produzione animale e la produzione vegetale.
2.3.3 Settore Azienda
2.3.3.1 Obiettivi e orientamenti
Nel settore Azienda, la PA22+ persegue i seguenti obiettivi: I capiazienda devono essere imprenditori indipendenti e consapevoli delle loro responsabilità che, grazie a capacità e strategie specifiche delle rispettive aziende e adeguate alle condizioni locali, possono reagire in maniera flessibile alle opportunità e ai rischi del mercato. Gli agricoltori devono orientarsi maggiormente al mercato, puntando sul loro spirito imprenditoriale, e sfruttare il loro potenziale individuale. Le aziende devono sottostare a poche restrizioni statali che ne limitano il margine di manovra imprenditoriale.
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L’efficienza aziendale (ovvero la produttività dei fattori impiegati, come lavoro e capitale) va au- mentata. Parallelamente vanno mantenute strutture aziendali contadine variate. Nella gestione aziendale, le competenze del capoazienda hanno un ruolo fondamentale per il successo dell’attività (p.es. l’impiego di nuove tecnologie). La PA22+ mira a creare condizioni quadro più favore- voli per sostenere le necessarie competenze imprenditoriali degli agricoltori. Efficienza e produttività sono determinanti per il successo economico di un’azienda agricola. Indipendentemente dall’indirizzo di produzione, le aziende devono produrre con un’elevata efficienza per potersi affermare sul mercato. Una gestione efficiente presuppone un impiego oculato e mirato dei mezzi di produzione. La digitalizzazione semplifica sempre di più il lavoro degli agricoltori, ad esempio attraverso l’automa- tizzazione di lavori che richiedono molto tempo, spesso svolti manualmente. Ciò riguarda sia le attività inerenti alla conduzione aziendale sia quelle manuali. La digitalizzazione dell’agricoltura, attraverso la raccolta e l’analisi dei dati del processo produttivo, permette altresì di aumentare l’efficienza delle risorse nel settore della produzione. L’impiego di nuove tecnologie non richiede alcuna misura di promozione specifica da parte dello Stato, ma non può neanche essere ostacolato dalle misure statali. Lo sviluppo tecnologico nell’esecuzione delle misure della politica agricola deve stare al passo con l’evoluzione a livello aziendale. I dati raccolti devono poter essere impiegati per ridurre nella misura maggiore possibile il dispendio amministrativo. La protezione dei dati è un elemento fondamentale e il loro utilizzo va disci- plinato con chiarezza. Le attuali misure di politica agricola si basano su obiettivi sanciti nella Costituzione federale. Senza queste misure, l’agricoltura svizzera, in particolare le sue strutture, le forme di gestione, l’offerta di pro- dotti e servizi ambientali, il benessere degli animali o il paesaggio rurale plasmato dall’agricoltura, sa- rebbero diversi. Caratterizzata da molteplici tipologie aziendali e modelli imprenditoriali, l’agricoltura svizzera deve pagare prezzi più elevati per i consumi intermedi, gli investimenti e i fattori esterni a causa, da un lato, degli elevati costi e, dall’altro, delle difficoltà climatiche e topografiche, ed è svantaggiata rispetto alla concorrenza estera. La popolazione vuole un’agricoltura diversificata. La diversità delle aziende agricole deve pertanto continuare a figurare tra gli obiettivi della politica agricola. Istruzioni dettagliate comportano limitazioni per l’azienda. Nell’attenersi alle prescrizioni statali per i ge- stori è spesso irrilevante che venga raggiunto il fine prefissato; la responsabilità dei capiazienda si limita semplicemente al rispetto delle norme, con il vantaggio di non assumersi responsabilità né rischi in relazione al raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia le prescrizioni limitano la loro libertà di azione. Con la PA22+ i capiazienda avranno maggiore responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi, poiché le prescrizioni saranno sostituite con strumenti orientati ai risultati. Il suolo è il principale fattore di produzione in agricoltura. A causa della topografia, dell’elevata densità demografica, del crescente sviluppo degli insediamenti e delle attrattive condizioni quadro di politica agricola (elevato sostegno per unità di superficie) il suolo è un bene limitato nonché potenziale oggetto di speculazione. Per evitare che ciò accada, il diritto fondiario rurale limita la compravendita di terreni alle persone che li gestiscono direttamente. Parallelamente, nel diritto fondiario e in quello successorio i discendenti contadini sono agevolati nell’acquisto di terreni. Per le persone esterne al settore (prove- nienti da altri settori) è difficile acquistare terreni al di fuori della zona edificabile, anche qualora li voles- sero gestire personalmente. Il settore risulta così privato delle idee innovative che potrebbero provenire da persone esterne. Uno degli obiettivi della PA22+ consiste nell’aumentare la mobilità del suolo in modo da migliorare l’orientamento al mercato e consentire alle persone interessate e capaci di accedere con più facilità al settore.
2.3.3.2 Strumenti esistenti, nuovi e rivisti
Strumenti esistenti Nel settore Azienda gli strumenti dei pagamenti diretti (art. 70-77 LAgr), le misure sociali collaterali (art. 78-86a) e quelle nell’ambito dei miglioramenti strutturali (art. 87-112 LAgr) contribuiscono al raggiungi- mento degli obiettivi della PA22+. Particolare importanza rivestono anche la ricerca e la consulenza (art. 113-117 e 136 LAgr). Le seguenti misure contribuiscono esplicitamente al raggiungimento degli obiettivi:
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Contributi per i miglioramenti strutturali (art. 87-104 LAgr): i lavori di bonifica o le bonifiche fon- diarie sostenuti dalla Confederazione (raggruppamenti di terreni, costruzione di strade, approv- vigionamenti idrici ed elettrici, provvedimenti per la regolazione del bilancio idrico e del suolo come impianti d’irrigazione e di drenaggio) contribuiscono a ridurre i costi di produzione. Progetti di sviluppo regionale, PSR (art. 93 LAgr): gli obiettivi principali dei PSR sono il raffor- zamento del valore aggiunto per l’agricoltura e la cooperazione regionale organizzata colletti- vamente per l’attuazione delle misure pianificate. Crediti d’investimento (art. 105-112 LAgr): sostegno a favore di strutture competitive sotto forma di prestiti esenti da interessi. Promuovono l’ulteriore sviluppo di forme di cooperazione e la co- stituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell’ambito della produzione conforme al mercato e della conduzione aziendale, nonché l’espansione delle attività commerciali (diversi- ficazione, agriturismo, ecc.). Ricerca e consulenza agricole (art. 113-117 e 136 LAgr): Agroscope così come la consulenza e il perfezionamento professionale sostenuti dalla Confederazione, in particolare nell’ambito della gestione aziendale, promuovono lo spirito imprenditoriale (orientamento al mercato) e l’ef- ficienza aziendale.
Riquadro 5: Considerazione della componente sociale nel triangolo delle prospettive La PA22+ si rifà al triangolo delle prospettive «mercato-ambiente-azienda» secondo le tre dimensioni della sostenibilità «economia-ecologia-aspetti sociali». Una misura concreta nel quadro della PA22+ per rafforzare la dimensione sociale è il miglioramento della copertura tramite le assicurazioni sociali per i coniugi che collaborano nell’azienda. Altri strumenti che considerano la dimensione sociale sono già parte integrante dell’attuale politica agricola: o L’OQuSo può sostenere anche progetti innovativi nel settore sociale con aiuti finanziari (p.es. servizi sociali). o Misure nel settore dei miglioramenti strutturali: nel contesto dei PSR, per esempio, si possono promuovere misure per la realizzazione di progetti intersettoriali, d’interesse pubblico, per esem- pio con aspetti sociali o culturali. Si sostengono anche le misure volte a diversificare l’azienda nel settore sociale (p.es. alloggi con servizi assistenziali).
Strumenti nuovi o rivisti nell’ambito della PA22+ Le seguenti misure saranno attuate con la PA22+. Pagamenti diretti Ridefinizione del contributo per la sicurezza dell’approvvigionamento e mantenimento del con- tributo di transizione (art. 70, 71, 72 e 77 LAgr): per compensare gli svantaggi in termini di costi legati all’ubicazione e promuovere la varietà aziendale, i contributi per la sicurezza dell’approv- vigionamento vanno ridefiniti. A tal fine, il contributo di base e per difficoltà legate alla produ- zione dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento nonché il contributo per la preser- vazione dell’apertura del paesaggio devono essere convertiti in un contributo per l’azienda e la zona. La dotazione finanziaria dei contributi non mira a una ridistribuzione regionale. Non è più necessaria una densità minima di animali per la superficie permanentemente inerbita. L’attuale contributo di transizione deve essere mantenuto come strumento per ammortizzare il passaggio alla PA22+ e per garantire il finanziamento degli strumenti nuovi e rivisti, da introdurre gradual- mente. Migliore copertura assicurativa per la manodopera familiare (art. 70a LAgr): come presupposto per il versamento dei pagamenti diretti, si propone un’adeguata copertura obbligatoria tramite le assicurazioni sociali per i coniugi che collaborano regolarmente e in misura considerevole (con copertura per la perdita di guadagno e previdenza). Abolizione della graduazione dei contributi e introduzione di una limitazione dei contributi per azienda (art. 70a LAgr): con l’introduzione dei nuovi contributi per la sicurezza dell’approvvigio- namento e di un importo massimo per i pagamenti diretti per azienda, si possono abolire il limite
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dei pagamenti diretti totali per unità standard di manodopera (USM) e la graduazione in funzione della superficie. Per motivi di politica sociale, è previsto un importo massimo di 250 000 franchi per azienda per i pagamenti diretti. Per le comunità aziendali, tale limite deve essere moltiplicato per il numero di aziende che fanno parte della comunità. Esigenze relative alla formazione (art. 4 OPD): a causa della crescente complessità delle sfide nella gestione aziendale, in futuro tutti i nuovi beneficiari di pagamenti diretti dovranno aver seguito una formazione professionale superiore. Ciò significa che dovranno aver superato al- meno l’esame di professione nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole» (at- testato professionale). Miglioramenti strutturali Ulteriore sviluppo dei provvedimenti nell’ambito dei miglioramenti strutturali (art. 87 e 87a LAgr): occorre rivedere gli obiettivi e le misure nel settore degli aiuti agli investimenti e completarne il contenuto. La Confederazione dovrebbe essere in grado di concedere aiuti agli investimenti anche per tecnologie innovative al fine di ridurre gli impatti ambientali negativi (p.es. macchinari e attrezzature rispettose delle risorse). La Confederazione valuta inoltre se l’attuale capacità di trasmissione dei dati sia sufficiente per l’uso di queste tecnologie o se in futuro sarà necessario ampliarla analogamente a quanto avviene per altre infrastrutture di base. Verifica della redditività degli aiuti agli investimenti (art. 89 LAgr): in presenza di un’esplicita richiesta di redditività degli aiuti agli investimenti, le attività d’investimento delle aziende devono essere maggiormente orientate al miglioramento dei risultati economici. Gli aiuti agli investi- menti vanno concessi solo se il richiedente è in grado di rimborsare l’intero capitale di terzi dell’azienda entro 30 anni, utilizzando un metodo di gestione adeguato alle condizioni locali. Abolizione degli aiuti agli investimenti per la costruzione di abitazioni agricole (art. 106 LAgr): attualmente la Confederazione sostiene l’edilizia abitativa in agricoltura con crediti d’investi- mento (prestiti senza interessi), in quanto il finanziamento è limitato a causa dei limiti imposti dal diritto fondiario rurale. Questo regime speciale per gli agricoltori rispetto agli artigiani o ai privati deve essere abolito. Al fine di facilitare il finanziamento, occorre adeguare anche il limite dell’aggravio nella LDFR. Diritto fondiario rurale e sugli affitti agricoli Consentire l’ingresso nell’agricoltura da altri settori (segnatamente art. 42 e 65b LDFR e art. 37- 39 LAAgr): per aumentare l’offerta di aziende agricole e di fondi, è necessario ridurre il periodo durante il quale si può far valere il diritto di prelazione per fratelli e sorelle ed è necessario eliminare il diritto di prelazione per i loro figli. Inoltre, dovrebbe essere possibile l’acquisto di terreni da parte di associazioni, fondazioni e società cooperative, a condizione che le gestiscano direttamente. Per quanto riguarda la legge federale sull’affitto agricolo, si propone di rendere l’affitto di intere aziende altrettanto interessante quanto l’affitto particella per particella. Rafforzamento della posizione dei coniugi (segnatamente art. 18, 31 e 42 LDFR e art. 212 CC): si dovrebbe migliorare la tutela giuridica dei partner che lavorano in agricoltura (in particolare le donne). Occorre introdurre un diritto di prelazione per il coniuge non proprietario coltivatore diretto e un diritto di prelazione più vincolante per i fratelli e le sorelle del proprietario coltivatore. Inoltre, in caso di divorzio, si deve tener conto maggiormente degli investimenti effettuati e la certezza del diritto per i coniugi non proprietari deve essere rafforzata con una precisazione nel CC. Miglioramento del diritto di acquisto delle persone giuridiche contadine (segnatamente art. 9a, 28, 41, 45a, 60, 65a, 65c e 72a LDFR): le aziende agricole devono poter costituire persone giuridiche per migliorare le loro possibilità di finanziamento e ridurre i rischi finanziari. Uno dei presupposti è che i coltivatori diretti detengano una partecipazione maggioritaria e che abbiano come destinazione principale la produzione agricola secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAgr. Adeguamento della definizione di valore di reddito (art. 10 LDFR): il tasso di capitalizzazione dovrebbe corrispondere a un tasso di costo del capitale ponderato a lungo termine che tenga conto del capitale proprio e di terzi dell’impresa nonché del rischio del settore. Il calcolo del tasso di capitalizzazione si basa sui metodi di valutazione delle aziende abitualmente in uso nell’economia.
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Modifica delle disposizioni relative al limite dell’aggravio (segnatamente art. 76-79 e 81 LDFR): le disposizioni relative al limite dell’aggravio devono essere adattate. In futuro, la responsabilità per il superamento del limite non spetterà più al Cantone, bensì ai creditori. Ciò consentirà di preservare i vantaggi del limite dell’aggravio e al tempo stesso di ampliare il raggio d’azione imprenditoriale per le imprese con investimenti elevati ma promettenti. Con queste modifiche, in futuro gli agricoltori avranno anche maggiori responsabilità nel prevenire l’eccessivo indebi- tamento delle loro aziende. Semplificazioni amministrative nell’esecuzione del diritto fondiario rurale e sugli affitti agricoli (segnatamente art. 2, 59, 60, 62 e 65 LDFR e art. 27 e 43 LAAgr): diverse semplificazioni am- ministrative in esecuzione del rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato Vogler (15.3284). Innovazione Coordinamento delle possibilità di promozione nel settore della digitalizzazione (art. 2 LAgr): occorre inserire nella LAgr un principio generale secondo cui si devono apportare i necessari adeguamenti nel settore agricolo per favorire la digitalizzazione. Inoltre, i vari strumenti di pro- mozione devono essere coordinati in modo da fornire maggiore sostegno all’agricoltura nel set- tore della digitalizzazione. Per ridurre l’onere di attuazione, la LAgr intende ampliare le possibi- lità di sostegno, per un utilizzo su vasta scala dei dati disponibili in materia di esecuzione. Inoltre, le aziende agricole devono essere tenute a fornire alla Confederazione i dati di monitoraggio. Consentire nuove forme di produzione (art. 3 LAgr): determinate misure della LAgr devono es- sere applicate a tutti gli organismi viventi come base per l’alimentazione umana e animale (p.es. pesci, insetti, alghe). Ciò offre alla politica agricola maggiori opportunità di sostenere forme di produzione nuove e innovative. Ricerca, consulenza e promozione dell’innovazione (art. 113, 114, 118, 119 e 120 LAgr): con i suoi strumenti di promozione dell’innovazione, la Confederazione dovrebbe poter sostenere in futuro lo sfruttamento attivo e tempestivo di nuove conoscenze sui metodi di produzione, sui mezzi di produzione, sui criteri di qualità e sui fattori di successo economico. Approcci concreti sono la promozione di una migliore connessione della ricerca, della formazione e della consu- lenza con la pratica a livello di filiera agroalimentare, nonché il sostegno a progetti pilota e di- mostrativi (p.es. programmi sulle risorse, OQuSo, ricerca).
Riquadro 6: Gestione del rischio I cambiamenti climatici aumenteranno il rischio per le rese nell’agricoltura a causa di eventi estremi, come evidenziato dalle gelate di fine aprile 2017. A ciò si aggiunge il maggior rischio di fluttuazioni dei prezzi nel caso in cui la volatilità sui mercati internazionali dovesse avere in futuro un impatto maggiore sul mercato interno. Di conseguenza, le misure preventive per la riduzione e la copertura dei rischi sono destinate ad assumere un ruolo sempre più importante. La gestione del rischio in ambito agricolo deve essere condotta in modo olistico e la diversità dei rischi implica che devono essere messe in atto soluzioni diverse per la loro gestione. Queste possono essere suddivise in due categorie: soluzioni interne ed esterne. Le soluzioni interne, che possono essere direttamente influenzate dall’agricoltore, comprendono strategie quali la diversificazione delle fonti di reddito, misure tecniche quali l’irrigazione e la selezione delle varietà o l’adeguamento dell’in- tensità di produzione. D’altro canto, le condizioni meteorologiche, l’andamento del mercato e altri eventi sono aspetti sui quali l’agricoltore non ha alcun controllo, ma che hanno un impatto diretto sui guadagni derivanti dall’attività agricola. Un sistema assicurativo agricolo ben strutturato è un efficace strumento di gestione del rischio per aziende agricole responsabili. Attualmente i rischi di produzione possono essere coperti da soluzioni assicurative private. Tuttavia, sarà necessario ampliare l’offerta con un’assicurazione contro le perdite di raccolto e una maggiore partecipazione da parte degli agri- coltori se le mutate condizioni comporteranno maggiori fluttuazioni dei raccolti e dei prezzi. Attual- mente non è chiaro quanto saranno complesse le sfide per l’agricoltura. In questo contesto, si pone la questione del ruolo dello Stato nell’ottica di una più ampia copertura dei rischi in futuro.
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In considerazione dell’aumento dei rischi correlati a rese e prezzi, sono attualmente in fase di elabo- razione ulteriori basi scientifiche - in particolare per quanto riguarda la scarsa penetrazione del mer- cato nella copertura dei rischi di perdita del raccolto - per chiarire la necessità di un intervento da parte della Confederazione a sostegno delle misure di gestione del rischio. In caso di necessità, il Consiglio federale esaminerà le misure del caso, come prospettato nella sua risposta alla mozione Bourgeois 17.3314.
2.3.4 Settore Ambiente e risorse naturali
2.3.4.1 Obiettivi e orientamenti
Nel settore Ambiente e risorse naturali la PA22+ persegue i seguenti obiettivi: Fornitura di servizi agroecosistemici o Attraverso una gestione sostenibile viene garantita la fertilità del suolo. o L’agricoltura deve adeguarsi ai cambiamenti climatici (sfruttare le opportunità, ridurre i rischi e aumentare la sua capacità d’adattamento). In tal modo accresce la resilienza rispetto alla crescente variabilità delle condizioni meteo e ai nuovi organismi nocivi. o Oltre al miglioramento mirato del benessere degli animali, si dovranno introdurre misure per promuovere la salute degli animali. Riduzione del carico ambientale e dell’impronta ecologica in Svizzera e all’estero o Il carico ambientale proveniente dall’agricoltura deve essere ridotto, concentrandosi sulle emissioni di azoto, fosforo, gas serra, prodotti fitosanitari e antibiotici. Anche per le altre emis- sioni deve essere considerata la sopportabilità degli ecosistemi specifica delle condizioni lo- cali. o Il consumo di risorse non rinnovabili (energia fossile, fosforo e suolo) deve essere ridotto. Questo aspetto riguarda principalmente la protezione quantitativa dei terreni coltivi. La super- ficie agricola utile, in particolare i suoli più fertili (superfici per l’avvicendamento delle colture) deve essere protetta contro la sigillatura. L’utilizzo del terreno agricolo deve avvenire in ma- niera da preservarne la qualità a lungo termine. o Le emissioni e il consumo di energie non rinnovabili in Svizzera possono essere ridotti anche diminuendo la produzione indigena e aumentando le importazioni. Questo è utile se l’impronta ecologica di un prodotto agricolo importato è inferiore rispetto a quella del corrispondente pro- dotto indigeno e se non si supera la sopportabilità ecologica nel luogo di produzione. Attraverso le sue attività, l’agricoltura esercita effetti positivi e negativi sull’ambiente. Per esempio, il paesaggio rurale racchiude in sé gli habitat di diverse specie di flora e fauna che senza le attività agricole non esisterebbero. Questi effetti positivi sono riassunti nel termine «servizi ecosistemici». Affinché que- ste prestazioni possano essere fornite a lungo termine, le risorse naturali negli ecosistemi agricoli e naturali non devono essere pregiudicate in maniera irreversibile. Attualmente i presupposti a tal fine non sono sempre dati. Per esempio, un utilizzo agricolo troppo intensivo può causare la perdita di specie e habitat. Per fornire in maniera sostenibile i servizi agroecosistemici e preservare le basi vitali naturali, l’agricoltura svizzera dovrà fornire le sue prestazioni in modo più ecologico rispetto a oggi. In quest’ottica un’esecuzione coerente delle disposizioni esistenti in materia di diritto ambientale può rivelarsi già molto utile.
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Riquadro 7: Agricoltura adeguata alle condizioni locali L’efficacia e l’utilità delle attività agricole sono fortemente vincolate alle condizioni locali. Le proprietà fisico-biologiche e la situazione socio-economica di un luogo incidono sulle possibilità di sviluppo economico delle aziende agricole. Parallelamente le attività agricole possono avere anche ripercus- sioni negative sull’ambiente. A seconda della sensibilità del luogo, possono determinare un supera- mento della soglia di sopportabilità degli ecosistemi che vengono compromessi in maniera perma- nente senza più alcuna possibilità di fornire servizi ecosistemici. Un’agricoltura adeguata alle condizioni locali tiene conto di questi aspetti. Il potenziale economico, sociale ed ecologico specifico del luogo va sfruttato al meglio. Si tratta quindi di rispettare la soppor- tabilità ecologica degli ecosistemi che subiscono gli influssi dell’attività svolta sul posto. Con la PA22+ occorre orientare maggiormente gli strumenti della Politica agricola a un’agricoltura adeguata alle condizioni locali.
2.3.4.2 Strumenti esistenti, nuovi e rivisti
Strumenti esistenti Il requisito fondamentale per l’attività agricola è il rispetto del diritto vigente in settori quali l’ambiente, la protezione degli animali e le epizoozie. Nella legge sull’agricoltura, i principali fattori che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi sono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER; art. 70a LAgr), diversi strumenti nell’ambito dei pagamenti diretti (contributi per biodiversità, qualità del paesag- gio, sistemi di produzione ed efficienza delle risorse; art. 73-76 LAgr), la promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali (art. 140-147 LAgr) e le norme sulle risorse genetiche (art. 147a e 147b LAgr). La Confederazione promuove altresì il miglioramento della sostenibilità nell’utilizzo delle risorse naturali nell’ambito del programma sulle risorse (art. 77a e 77b LAgr). Anche i seguenti strumenti mirano a ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura e a proteggere le risorse: Piano d’azione sui prodotti fitosanitari: il piano d’azione adottato dal Consiglio federale nel set- tembre del 2017 punta a dimezzare i rischi attuali dei prodotti fitosanitari. Alcune delle misure descritte saranno già attuate entro il 2021, altre lo saranno nel quadro della PA22+. Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC): gli strumenti per la protezione quantitativa delle terre coltive si trovano soprattutto nella pianificazione del territorio. Nell’ambito della seconda fase di revisione della legge sulla pianificazione del territorio, le co- struzioni al di fuori delle zone edificabili saranno esplicitamente disciplinate. Le misure per una migliore protezione delle superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) saranno portate avanti nell’ambito della revisione del Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture (PS SAC). La PER e il sistema dei pagamenti diretti forniscono gli strumenti necessari per gestire i sistemi di produzione (CSP) a tutela della qualità, da perfezionare sulla base delle esperienze acquisite negli ultimi anni. Strumenti nuovi o rivisti nell’ambito della PA22+ Le seguenti misure saranno attuate con la PA22+. Ulteriore sviluppo della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER; art. 70a LAgr): per ridurre le lacune negli obiettivi ambientali, la PER dovrebbe diventare più efficace e, in par- ticolare, tenere maggiormente conto della sopportabilità degli ecosistemi. Invece di un bilancio di concimazione equilibrato (Suisse-Bilanz), si valuterà la possibilità d’introdurre nella PER stru- menti più idonei per limitare e ridurre in maniera mirata le perdite di sostanze nutritive nell’am- biente. Nel quadro del pacchetto di misure per l’iniziativa sull’acqua potabile si propone inoltre di rivedere e rendere più efficaci i requisiti per l’impiego di prodotti fitosanitari, come previsto dal piano d’azione sui prodotti fitosanitari. In determinate regioni dovrebbe essere possibile anche applicare requisiti specifici per la protezione dell’ecosistema. Ciò consentirà di definire nuove prescrizioni locali e adattate al luogo. Miglioramento dell’efficacia della promozione della biodiversità (art. 73 LAgr): l’efficacia delle misure di promozione della biodiversità va rafforzata mediante un maggiore orientamento agli
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obiettivi che riguarda, oltre alle specie e agli habitat naturali, anche la diversità genetica e fun- zionale. Il nuovo sistema deve essere allineato con il piano d’azione Strategia Biodiversità Sviz- zera. In futuro le aziende agricole potranno scegliere tra due modelli indipendenti. o Le aziende con un piano aziendale globale di promozione della biodiversità preservano e promuovono la biodiversità in maniera mirata, orientandosi alle esigenze dello spazio naturale in questione. Per i capiazienda, questo modello comporta elevati requisiti in termini di competenze tecniche, ma concede maggiori libertà imprenditoriali rispetto ad oggi per quanto riguarda il modo con cui promuovere la biodiversità. o Le aziende che applicano il modello attuale promuovono la biodiversità con i livelli qua- litativi I e II, che saranno semplificati puntualmente. Con questo modello si può partire dall’attuale promozione e proseguire nella direzione della continutià e della semplifica- zione. Promozione della salute degli animali (art. 75 e 87a LAgr): comportamento degli animali, con- dizioni di detenzione, foraggiamento, prevenzione di situazioni di stress, salute medica e uso di medicamenti veterinari devono essere migliorati tenendo conto delle loro interazioni. A livello di misure, i programmi esistenti per il benessere degli animali URA e SSRA devono essere svi- luppati ulteriormente; nell’ambito dei sistemi di produzione, occorre altresì introdurre misure volte a promuovere la salute animale. Mantenimento dei contributi per i sistemi di produzione e integrazione dei contributi per l’effi- cienza delle risorse (art. 75 e 76 LAgr): i contributi per i sistemi di produzione globali e parziali (contributi per agricoltura biologica, produzione estensiva, benessere degli animali e PLCSI) devono essere mantenuti in linea di principio e potenziati dal profilo della sostenibilità. Le nu- merose misure individuali adottate finora per promuovere l’efficienza delle risorse devono con- fluire nei contributi per i sistemi di produzione ed essere integrate da ulteriori misure. In futuro la promozione di singole macchine/tecniche avverrà tramite i miglioramenti strutturali nell’am- bito dell’articolo 87a LAg. Promozione di un’agricoltura adeguata alle condizioni locali con strategie agricole regionali (art. 76a e 87a LAgr): i contributi per la qualità del paesaggio e i contributi per l’interconnessione nell’ambito dei pagamenti diretti, attualmente concepiti come singoli strumenti di promozione, devono essere coordinati maggiormente e integrati in un nuovo contributo per la promozione di un’agricoltura adeguata alle condizioni locali. Una strategia agricola regionale è il presupposto necessario per erogare questo contributo. Questa strategia serve anche da base per un’impo- stazione più mirata dei provvedimenti nell’ambito dei miglioramenti strutturali sugli obiettivi di sviluppo a lungo termine della politica regionale e di sviluppo territoriale, come previsto dalla politica federale per le aree rurali e le regioni di montagna. Sostegno di reti di competenze e d’innovazione per la coltivazione delle piante, l’allevamento di animali, la salute degli animali da reddito (art. 119 LAgr): l’obiettivo di queste reti è migliorare la connessione tra gli attori della filiera agroalimentare e la ricerca, la formazione e la consulenza nei settori della coltivazione delle piante, dell’allevamento di animali e della salute degli animali da reddito. Attuazione della «Strategia sull’allevamento 2030» del DEFR28 – Reimpostazione della promo- zione dell’allevamento di animali (art. 141 LAgr): la promozione dell’allevamento deve essere sempre più orientata verso la redditività, la qualità dei prodotti, l’impatto ambientale, l’efficienza delle risorse, l’adeguamento alle condizioni locali, la salute e il benessere degli animali. Le or- ganizzazioni di allevamento ricevono contributi se i loro programmi tengono debitamente conto di tali caratteristiche. Occorre inoltre sostenere la ricerca per l’allevamento. Oltre alla ricerca di base, l’accento è posto sulla ricerca applicata, vale a dire sullo sviluppo di nuove caratteristiche e metodi di allevamento, nonché sulla valutazione e sullo sfruttamento del progresso tecnico.
28 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/52498.pdf
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2.3.5 Pacchetto di misure per l’iniziativa sull’acqua potabile
Il 18 gennaio 2018 è stata depositata l’iniziativa popolare federale «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico di antibiotici» (Iniziativa sull’acqua pota- bile) con 113 979 firme valide che chiede di modificare la Costituzione in modo che i pagamenti diretti siano erogati soltanto alle aziende agricole che non impiegano prodotti fitosanitari, non fanno un uso profilattico di antibiotici nella detenzione di animali e possono nutrire il loro effettivo di animali con il foraggio prodotto nell’azienda. L’iniziativa popolare avrebbe ripercussioni notevoli e pregiudizievoli sull’agricoltura svizzera. Da un lato la completa rinuncia ai prodotti fitosanitari e al foraggio acquistato comporterebbe un drastico calo della produzione in molte aziende aventi diritto a pagamenti diretti. Dall’altro vi è il rischio che l’inquinamento ambientale aumenti a causa di una produzione agricola più intensiva, dato che sempre più aziende uscirebbero dal sistema dei pagamenti diretti e pertanto non dovrebbero più rispettare i requisiti della PER. L’iniziativa popolare, però, fa suoi anche interessi importanti, peraltro già perseguiti dalla Confedera- zione stessa attraverso varie misure di politica agricola come, ad esempio, il Piano d’azione sui prodotti fitosanitari. Vista la sovrapposizione in termini di contenuti e scadenze, il 15 giugno 2018 il Consiglio federale ha deciso di adottare un pacchetto di misure in alternativa all’iniziativa sull’acqua potabile, nell’ambito della PA22+. In particolare, si chiede di ridurre la quantità massima di concimi di fattoria autorizzata per unità di superficie secondo la legge sulla protezione delle acque, di non autorizzare più nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate i prodotti fitosanitari a elevato rischio ambientale e di promuovere maggiormente mediante pagamenti diretti la rinuncia ai prodotti fitosanitari. Se ciononostante si rilevassero eccessive immissioni di sostanze nelle acque a livello regionale, la Con- federazione e i Cantoni avranno la possibilità di promuovere misure regionali specifiche nell’ambito delle strategie agricole regionali. Si creerà così la base per poter inasprire le condizioni della PER in maniera mirata a livello regionale.
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Tabella 4: Rappresentazione schematica del pacchetto di misure per l’iniziativa sull’acqua po- tabile Fattore Prodotti fitosanitari Sostanze nutritive
Livello Nella prova che le esigenze ecologi- Attualmente, secondo l’articolo 14 LPAc, la che sono rispettate si devono ridurre quantità di concime sparso per ettaro non le immissioni negli ecosistemi, anche deve superare quella di tre unità di bestiame nelle acque. In linea di principio, l’uso grosso-fertilizzante. Tale limite deve essere ri- di prodotti fitosanitari che comportano dotto a due unità e mezzo di bestiame grosso- maggiori rischi per l’ambiente non do- fertilizzante, in maniera graduata in funzione vrebbe più essere consentito. della zona di produzione. Adeguamento art. 70a cpv. 2 lett. g Adeguamento art. 14 cpv. 4 LPAc
Nazionale Promozione di «sistemi low-input» con contributi per i sistemi di produ- zione. Si vogliono promuovere in modo mirato la rinunica all’uso dei prodotti fitosanitari e alternative va- lide. Misure basate sull’attuale art. 75 LAgr (contributi per i sistemi di produ- zione) Le misure nazionali in materia di protezione delle piante e di sostanze nutritive devono essere inasprite in maniera mirata a livello regionale/locale se i requisiti ambientali non
Regionale/locale sono soddisfatti a causa delle immissioni agricole. Le misure sono decise congiunta- mente dalla Confederazione e dai Cantoni. Art. 70a cpv. 2 lett. h (nuova)
Promozione di misure regionali specifiche per migliorare la protezione delle risorse nel quadro delle strategie agricole regionali. Art. 76a e 87a LAgr Per le singole aziende il rispetto delle prescrizioni rilevanti per l’agricoltura della legi- slazione in materia di protezione delle acque va integrato nella prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, analogamente a quanto avviene per la detenzione di ani-
Esecuzione mali da reddito (protezione degli animali) rispettosa delle esigenze della specie. Ciò consentirà di rafforzare l’esecuzione e di sanzionare direttamente ed equamente le infrazioni alle prescrizioni legali commesse dalle aziende agricole attraverso riduzioni dei pagamenti diretti uniformi per tutta la Svizzera. Art. 70a cpv. 2 lett. i LAgr (nuova)
Il pacchetto di misure mira a un’agricoltura in sintonia con la natura, dipendente dal suolo, e risponde così alle preoccupazioni fondamentali dell’iniziativa popolare. Prevede una migliore protezione degli ecosistemi, delle acque e dell’acqua potabile dai prodotti fitosanitari e dall’immissione eccessiva di so- stanze nutritive garantendo così la salubrità dell’acqua potabile a lungo termine. Diversamente da quanto previsto dall’iniziativa, il margine di manovra imprenditoriale delle aziende rimane immutato. Inoltre, si rafforzerà l’esecuzione della legislazione ambientale in agricoltura. Contrariamente all’inizia- tiva, una parte del pacchetto di misure (limitazione delle unità di bestiame grosso-fertilizzante) si applica anche alle aziende che non hanno diritto ai pagamenti diretti. Ciò consente di evitare che le aziende scelgano di abbandonare il sistema dei pagamenti diretti al fine di eludere i requisiti.
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2.3.6 Obiettivi e indicatori per il periodo 2022-2025
Dal monitoraggio dell’attuale politica agricola (cfr. capitolo 1.3.5) è emerso che persistono lacune in alcuni settori (p.es. conservazione delle basi vitali naturali, emissioni, competitività sul piano internazio- nale). Vi sono inoltre nuove condizioni quadro e sfide (p.es. la digitalizzazione) che richiedono nuovi obiettivi di politica agricola (cfr. capitolo 1.6). Nei settori che presentano lacune negli obiettivi e in quelli nuovi, si fissano i valori da raggiungere per la prossima fase di riforma e si definiscono gli indicatori che consentono un monitoraggio continuo (cfr. tabella 5). I valori target indicano in quale direzione e in quale misura si cercherà di migliorare la situazione mediante le misure della PA22+. Nel valutare gli obiettivi, occorre considerare che il loro conseguimento può essere influenzato da eventi e sviluppi che esulano dal campo di applicazione della politica agricola. Una descrizione e una valutazione dettagliate degli indicatori nonché una derivazione dei valori target figurano nella tabella 6.
Tabella 5: Obiettivi operativi della politica agricola nell’orizzonte temporale 2025 Obiettivo Indicatori Valori target 2025 Stato attuale
Successo sui mercati in Svizzera e all’estero Miglioramento Competitività: rapporto dei < 140% 162 % della posizione prezzi alla produzione in (15/17) e della forza Svizzera29 rispetto all’estero competitiva nel in % (NPC dell’OCSE30) confronto in- Forza competitiva all’este- 2,9 mrd. fr. 2,82 mrd. fr. (2016) ternazionale rointernazionale: valore delle esportazioni alimentari in base alle materie prime indi- gene Aumento del Valore aggiunto lordo se- 4,0 mrd. fr. 3,96 mrd. fr. valore ag- condo i CEA (UST) a prezzi (15/17) giunto sul mer- correnti cato Sfruttamento Superfici di base per il label +2% all’anno +1,8 % all’anno delle sinergie di sostenibilità: SAU con al- (15/17) tra sostenibilità meno un contributo per i si- e mercato stemi di produzione riferito alle superfici
Sviluppo imprenditoriale delle aziende Promozione Rapporto tra investimenti > 15% 16,9% dello spirito fissi lordi (IFL) e valore di (15/17) < 18% imprenditoriale produzione dell’agricoltura / rafforzamento (CEA) della responsa- bilità indivi- duale Aumento della Produttività del lavoro: tassi >1,5 % p.a. 1,45 % (11/16) produttività di variazione31 medi annui a aziendale prezzi costanti 2000
29 Prezzo d’importazione al confine
30 NPC = Producer Nominal Protection Coefficient (coefficiente di protezione nominale del produttore)
31 Secondo la definizione Eurostat, produttività parziale del lavoro agricolo
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Obiettivo Indicatori Valori target 2025 Stato attuale
Utilizzazione e protezione delle risorse naturali Riduzione delle Eccedenze di azoto e fo- Riduzione del 10%32 110 400 t N eccedenze e sforo, nonché emissioni di 6 000 t P delle emissioni gas serra e ammoniaca
6 431 400 t equivalenti di
CO2 (14/16)
42 500 t NH3-N
(2015) Preservazione Stato della biodiversità non- Evoluzione stabile tra 1° ciclo di rilevazioni (15/19) della biodiver- ché qualità delle specie e de- il 1° e il 2° ciclo di rile- del programma di monitorag- sità gli habitat agricoli nelle re- vazioni ALL-EMA gio ALL-EMA gioni di pianura, collinare e (15/19 e 20/24) di montagna Miglioramento Stato biologico dei corsi d’ac- Aumento della quota della qualità qua33 con condizioni Prima registrazione nel 2018 delle acque buone-ottime
Immissioni di azoto (prove- nienti dall’agricoltura) nelle -10% 36,5 t N (2010) acque Rischi dei prodotti fitosanitari Riduzione dei Situazione per gli organismi acquatici34 rischi del 50% 14/16 Garantire la Perdita annua di superficie 991 ha all’anno <800 ha all’anno base per l’uso agricola utile (SAU) (13/17) agricolo Conservazione della superfi- 26% cie coltiva aperta: quota ri- >26% (2015/17) spetto alla SAU Carico sugli alpi 307 961 >290 000 (carichi normali) (15/17)
32 Evoluzione dal 2014/16 al 2024/26
33 Nuove stazioni di misurazione NAWA in prossimità di piccoli corsi d’acqua con influenza principale dall’agricol- tura, bioindicatori diatomee (indicatore di nutrienti) e invertebrati (indice Spearpesticide come indicatore dell’in- quinamento da prodotti fitosanitari) 34 Indicatore da sviluppare in collaborazione con Agroscope e UFAM, media 2014/16; secondo il Piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari, evoluzione 2012/15 - 2026/28
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Tabella 6: Descrizione e valutazione degli indicatori e derivazione dei valori target
Descrizione Valutazione Sviluppo registrato fi- Valore target e motiva- nora zione
Indicatori del successo sui mercati in Svizzera e all’estero
La competitività è Indicatore OCSE consolidato e am- La riduzione della prote- NPC < 140 misurata in percen- piamente documentato, pubblicato zione doganale ha contri- L’andamento dei prezzi sul tuale con il rapporto annualmente. buito a dimezzare l’indica- piano internazionale do- tra i prezzi medi La differenza di prezzo è influenzata tore, portandolo al 150% vrebbe continuare a servire alla produzione in modo significativo dai dazi agricoli tra il 1996 e il 2006. Da da segnalatore per i mercati all’estero e in Sviz- e ne mostra l’effetto. allora, lo sviluppo è ricon- interni e i prezzi, in modo zera. Il valore si ri- Restrizioni: ducibile principalmente che la differenza di prezzo ferisce a prodotti all’aumento dei prezzi a li- non aumenti. Le misure di standard di qualità Le fluttuazioni valutarie influiscono vello internazionali. Il rin- politica agricola sono intese comparabile. notevolmente sulle differenze di caro a oltre il 150% dal a garantire che i prezzi per prezzo e devono essere prese in 2013 è essenzialmente prodotti comparabili pos- considerazione nella valutazione. una conseguenza del sano avvicinarsi al livello in- Questo indicatore non rileva – o lo franco forte. ternazionale dei prezzi. fa solo in rari casi - l’andamento dei L’obiettivo è ridurre la diffe- prezzi e dei volumi dei prodotti di renza di prezzo rispetto a qualità e di nicchia. oggi (2017: 144%).
La forza competi- Le esportazioni alimentari per cia- Dopo un continuo au- Esportazioni alimentari tiva all’estero è scuna voce della Tariffa doganale mento, tradottosi in un in- > 3 miliardi di franchi misurata con il va- sono regolarmente rilevate e pubbli- cremento da 2 a oltre 3 Il valore delle esportazioni lore delle esporta- cate. miliardi di franchi nel pe- alimentari deve essere rag- zioni alimentari in Con l’abolizione di tutte le sovven- riodo 2003-2009, il valore giunto principalmente attra- base alle materie zioni all’esportazione, il valore delle delle esportazioni si è verso quantità maggiori e/o prime indigene (ca- esportazioni dimostra quanto la stabilizzato a circa 3,1 una migliore qualità del pro- pitoli della Tariffa Svizzera possa affermarsi sui mer- miliardi di franchi. dotto. Occorre pertanto doganale 1, 2, 3, 4, cati internazionali. mantenere almeno l’attuale 5, 7, 8, 10, 11, 12, Restrizioni: volume delle esportazioni in 15, 16, 17, 19, 20, termini di valore in base alle 21). Un numero più elevato di prodotti di materie prime indigene. alta qualità nel segmento di prezzo superiore non aumenta l’indicatore, in quanto sono inclusi solo i prodotti standard. Maggiore valore aggiunto dai settori a valle. Più prodotti trasformati esportati in base alle materie prime importate (carne bovina, zucchero) e un mag- giore valore aggiunto nei livelli a valle aumentano l’indicatore, ma non significano necessariamente un maggiore valore aggiunto nella pro- duzione agricola. Il calo dei prezzi a livello internazio- nale riduce il valore dell’indicatore, presupposto che i volumi delle esportazioni rimangano invariati, an- che se le riduzioni dei costi hanno migliorato la competitività.
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Descrizione Valutazione Sviluppo registrato fi- Valore target e motiva- nora zione
L’aumento del va- L’indicatore è pubblicato annual- Il valore aggiunto lordo VAL > 4 miliardi lore aggiunto sul mente dall’UST. (VAL) è sceso da oltre 5 a Occorre evitare un’ulteriore mercato è misu- I maggiori volumi di produzione e i 4 miliardi di franchi nel riduzione dell’indicatore al di rato con il valore prezzi più elevati dovuti alla migliore 2003, per poi stabilizzarsi sotto dei 4 miliardi. Una ridu- aggiunto lordo se- qualità aumentano il valore dell’indi- a questo livello. zione del livello generale dei condo i CEA (UST) catore e riflettono questo sviluppo. prezzi e un calo dei volumi a prezzi correnti; ri- Restrizioni: di produzione devono es- sulta dalla produ- sere compensati da un pas- zione meno i con- Una riduzione della protezione do- saggio a prodotti di qualità sumi intermedi. ganale costringe l’agricoltura ad au- superiore. mentare la competitività della produ- zione interna, ma riduce l’indicatore al diminuire dei prezzi svizzeri. Non è inclusa la compensazione per i servizi ecosistemici non commer- cializzabili (pagamenti diretti), seb- bene a tali servizi siano associati co- sti corrispondenti e siano destinati al pubblico. Nella valutazione dell’indicatore si deve tener conto dello sviluppo di prodotti di qualità. A tal fine occorre basarsi sull’evoluzione del valore aggiunto lordo a prezzi costanti.
Lo sfruttamento Il valore si calcola annualmente a Dopo un netto aumento SAU con contributi per i delle sinergie tra seguito dell’esecuzione dei paga- delle superfici coltivate in sistemi di produzione > sostenibilità e menti diretti. maniera estensiva e bio- 2 % all’anno mercato deve es- Il continuo aumento di queste super- logica dal 2000 in poi, nel La maggior parte dei pro- sere misurato in fici offre migliori opportunità di com- periodo 2005-2010 tali su- dotti nei programmi label base alle superfici mercializzazione. perfici sono rimaste stabili spunta un valore aggiunto coltivate con contri- Restrizioni: a 180 000 ha. Fino al più elevato. Nella consape- buti per i sistemi di 2013 sono tornate a sa- volezza di una costante ridu- produzione riferiti L’indicatore non copre tutte le super- lire. Dal 2014 si sono ag- zione della SAU, un ulteriore alla superficie. La fici agricole utili impiegate per la pro- giunte le superfici del pro- aumento annuo del 2% rap- produzione su que- duzione di prodotti label. gramma PLCSI, che presenta un obiettivo ambi- ste superfici è Le cifre d’affari dei programmi label hanno contribuito a tripli- zioso a medio termine. spesso venduta nel possono pertanto essere stimate care le superfici con al- quadro di pro- solo in misura limitata, in quanto non meno un sistema di pro- grammi label. si registrano le elevate vendite di duzione riferito alla colture speciali e della produzione superficie. Tra il 2014 e il animali. 2017 sono aumentate dell’1,7% annuo.
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Descrizione Valutazione Sviluppo registrato fi- Valore target e motiva- nora zione
Indicatori per lo sviluppo imprenditoriale delle aziende
La promozione Le basi di calcolo di questo indica- Fino al 2010 questo va- 15 % < IFL / Output< 18 % dello spirito impren- tore sono pubblicate annualmente lore era compreso tra il 14 Con le misure di politica ditoriale / il rafforza- dall’UST (CEA). e il 16 %. Da allora si ag- agricola si vuole contribuire mento della re- Si registra la disponibilità a investire gira sul 17 %. a garantire che si continui a sponsabilità nella produzione agricola. investire adeguatamente in individuale dovreb- Restrizioni: un’agricoltura moderna, che bero essere misu- sfrutti in modo efficiente e rati in base al rap- I pagamenti diretti non sono regi- ragionevole il progresso tec- porto tra gli strati, pur avendo anch’essi un ef- nologico e le opportunità of- investimenti fetto positivo sul volume degli inve- ferte dalla digitalizzazione. stimenti. fissi lordi (IFL) e Tuttavia, l’obiettivo è evitare Gli effetti sulle singole aziende, lo il valore di pro- investimenti eccessivi in sfruttamento delle capacità e la red- duzione macchinari, edifici e attrez- ditività degli investimenti non sono dell’agricoltura zature di cui non si sfruttano registrati. (Output o produ- appieno le capacità e quindi non ammortizzabili entro un zione finale periodo di tempo utile. L’in- dell’agricoltura). dicatore dovrebbe variare Questo valore in- tra il 15 e il 18 %. dica quale quota del ricavo dalla vendita è utilizzata per gli investimenti.
La produttività L’indicatore della produttività del la- Negli ultimi anni il conti- Produttività del lavoro, aziendale do- voro è pubblicato annualmente se- nuo aumento è lieve- aumento dell’1,5 % annuo vrebbe essere mi- condo norme internazionali. mente rallentato fino a Si può prevedere un ulte- surata utilizzando i L’attuazione del progresso tecnico e raggiungere un livello di riore aumento con l’attua- tassi medi annui di lo sviluppo verso processi di rispar- poco inferiore all’1,5 % zione del progresso tecnico variazione della mio di lavoro aumentano il valore. annuo. e l’adozione di nuovi pro- produttività del la- Un valore aggiunto più elevato au- cessi di risparmio di lavoro. voro a prezzi co- menta il valore. L’evoluzione verso prodotti stanti. A tal fine il di nicchia ad alto valore ag- Restrizioni: valore aggiunto giunto può limitare la ridu- lordo è diviso per il Nessuna indicazione sulla situa- zione dell’impiego della ri- numero di unità di zione specifica dell’azienda. sorsa lavoro. Questo può lavoro. Il valore I minori volumi di produzione ridu- essere uno dei motivi del mostra l’anda- cono l’indicatore. rallentamento dell’aumento. mento del rapporto Le fluttuazioni annuali della produ- In particolare, la partecipa- tra valore aggiunto zione comportano forti variazioni an- zione ai programmi label lordo e unità di la- nuali. può comportare un carico di voro utilizzata. lavoro maggiore. Pertanto, il valore target per l’aumento annuale deve essere ridotto dal 2,1 all’1,5 %.
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Descrizione Valutazione Sviluppo registrato fi- Valore target e motiva- nora zione
Indicatori per l’uso e la protezione delle risorse naturali
La riduzione delle Gli indicatori riguardano i principali Le emissioni e le ecce- Emissioni: -10 % emissioni e delle tipi di impatto ambientale dell’agri- denze ristagnano dal L’obiettivo è una riduzione eccedenze deve coltura. 2000, con variazioni an- del 10 % con prescrizioni più essere misurata Le emissioni sono calcolate e pub- nue dovute principal- mirate e un aumento dei con le emissioni blicate annualmente. Sono compa- mente alle fluttuazioni dei programmi d’incentivazione. nazionali di gas rabili a livello internazionale. raccolti. Il fattore più im- L’accento è posto sull’ade- serra e di ammo- Restrizioni: portante che influenza gli guamento del sistema dei niaca, nonché con indicatori è l’effettivo di pagamenti diretti (requisiti le eccedenze di Nessuna indicazione sulla distribu- animali. PER e sistemi di produ- azoto e fosforo pro- zione regionale. L’andamento delle zione). Questo 10 % è com- venienti dall’agricol- emissioni di ammoniaca e patibile con l’obiettivo setto- tura. delle eccedenze di P e N riale previsto per è illustrato nella figura 10. l’agricoltura nella futura poli- tica climatica.
Preservazione Rilevazione completa sulla biodiver- Con la Politica agricola Si applicano gli obiettivi am- della biodiversità: sità in agricoltura. 14-17 sono stati definiti gli bientali per l’agricoltura. stato della biodiver- Restrizioni: obiettivi in relazione alle L’obiettivo intermedio per il sità nonché qualità quote di superficie delle 2025 è che lo stato del se- delle specie e degli Solo rilevazioni periodiche, nessun SPB nella regione di pia- condo ciclo di rilevazione habitat agricoli dato annuale. nura nonché alle quote (20/24), secondo il pro- nelle regioni di pia- La situazione iniziale 15/19 non è delle superfici di qualità gramma di monitoraggio nura, collinare e di ancora completamente registrata. (QII) e delle superfici in- ALL-EMA, rimanga per lo montagna terconnesse. Questi meno stabile rispetto al obiettivi intermedi sono primo ciclo (15/19). stati raggiunti nel 2017. Gli obiettivi ambientali per l’agricoltura nel campo della biodiversità non sono ancora stati rag- giunti, o lo sono stati solo in parte, a tutti e tre i li- velli1.
Il miglioramento Gli indicatori biologici mostrano se la Poiché la prima registra- della qualità delle riduzione dell’inquinamento da so- zione avviene nel 2018, il acque si ottiene stanze migliora effettivamente le miglioramento auspicato con: condizioni di vita degli organismi ac- non è ancora quantifica- il migliora- quatici. bile. mento dello Restrizioni: stato biolo- Il numero delle stazioni di misura- gico delle zione è limitato. acque Se l’ecomorfologia del corso d’ac- e qua è pessima, l’indice SpearPesti- cide può essere pessimo, anche se l’inquinamento da sostanze dovuto ai PF è basso.
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Descrizione Valutazione Sviluppo registrato fi- Valore target e motiva- nora zione
la riduzione L’indicatore delle immissioni di azoto Riduzione delle immis- La riduzione delle ecce- delle immis- nelle acque misura un parametro sioni del 25 % tra il 1985 denze di N e delle emissioni sioni di azoto chiave. e il 2010. di ammoniaca del 10 % do- nelle acque. La riduzione contribuisce all’obiet- vrebbe rispecchiarsi nelle tivo ambientale per l’agricoltura (ri- acque. duzione del 50 % delle immissioni ri- spetto al 1985) e Vengono registrate le immissioni complessive dell’agricoltura. Agroscope ha sviluppato il modello e lo sta già utilizzando. Restrizioni: Nessun dato annuale. I valori di misurazione non vengono registrati ma calcolati. L’indicatore calcola gli effetti in base a un modello.
Rischi dei Considera tutti i PF utilizzati in agri- Obiettivo secondo il piano prodotti fito- coltura. d’azione sui prodotti fitosani- sanitari per gli L’indicatore non è ancora piena- tari. organismi ac- mente sviluppato. quatici
Preservazione La SAU e la variazione rispetto La diminuzione della SAU SAU: calo annuo < 800 ha delle basi per la all’anno precedente sono pubblicati è soggetta a forti fluttua- produzione agri- annualmente. zioni annuali. Negli ultimi cola 20 anni ha oscillato tra Le misure di politica agricola Buona rappresentazione delle su- meno 4 000 e più 2 500 dovrebbero contribuire a ga- perfici coltive delle aziende gestite ettari. È stato possibile rantire che il calo annuale Perdita annua tutto l’anno. aumentare la SAU grazie della SAU sull’arco di vari di superficie Con la crescente registrazione delle anni non superi gli 800 et- agricola utile superfici gestite nei sistemi di infor- all’aumento dei prati e dei pascoli nelle zone margi- tari. SAU mazione geografica, i valori statici per le superfici effettivamente ge- nali, dovuto ai pagamenti La statistica della superficie stite diventano più affidabili. diretti. deve essere consultata pe- Il calo annuale nel riodicamente per valutare le Restrizioni: superfici perse. Le misure di 1997/2017 è stato in me- Nessuna registrazione completa politica agricola possono in dia di poco inferiore a delle terre coltive a causa di ecce- primo luogo rallentare
1500 ettari. Dal 2013 al
zioni secondo l’art. 16 OTerm (zona l’avanzamento del bosco.
2017 era di 991 ettari.
edificabile, ecc.). Uno dei motivi del rallen- I motivi della diminuzione della SAU, tamento è la Politica agri- come l’aumento della superficie de- cola 2014-2017, da allora gli insediamenti, l’avanzamento del sono stati notificati molti bosco o altre riqualificazioni, non più pascoli grazie all’au- sono registrati. mento dei contributi.
Ciò ha «frenato» il calo annuo degli ultimi anni. A medio termine, è prevedibile un ulteriore calo di oltre 1 000 et- tari.
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Descrizione Valutazione Sviluppo registrato fi- Valore target e motiva- nora zione
Preservazione L’indicatore è registrato a livello di Dal 1996 al 2011 la quota Quota SCA/SAU > 26 % della superfi- esecuzione e pubblicato annual- di SCA rispetto alla SAU La quota di SCA rispetto alla cie coltiva mente. è scesa dal 28 al 26 %. SAU non diminuirà ulterior- aperta (SCA): La SCA è un presupposto impor- Da allora si è stabilizzata mente. Su queste superfici quota rispetto tante per una campicoltura diversifi- al 26 %. si coltivano principalmente alla superficie cata e per un certo grado di autoap- prodotti destinati diretta- agricola utile provvigionamento. mente all’alimentazione (SAU). Restrizioni: umana. L’aumento della foraggicoltura a scapito di altri seminativi non è regi- strato dall’indicatore. Superficie coltiva aperta
SCA/SAU in % L’indicatore non fornisce informa- zioni sulle variazioni o sullo sfrutta- 30% mento della capacità nella trasfor- mazione dei prodotti campicoli 25% (mulini, oleifici, zuccherifici). 20%
La gestione L’indicatore è registrato nel sistemaDal 2000, il carico degli Carichi normali > 290 000 delle superfici dei pagamenti diretti e pubblicato alpi è stato di poco infe- Soprattutto sugli alpi difficil- d’estivazione annualmente. riore a 300 000 CN. mente accessibili si vuole deve essere Tutte le specie animali sono aggre- Dall’introduzione della Po- raggiungere una densità mi- garantita da un gate in carichi normali e danno una litica agricola 2014-2017, nima di animali attraverso i sufficiente ca- buona misura per l’uso dei pascoli il carico è salito a 305 000 contributi per il paesaggio rico degli alpi alpini con animali che consumano CN fino al 2015 e da al- rurale. Pertanto, si mira ad con animali foraggio grezzo. lora è nuovamente leg- almeno 290 000 CN. Nel va- che consu- Restrizioni: germente diminuito. lutare il raggiungimento de- mano foraggio L’indicatore non mostra alcuna di- gli obiettivi occorre inoltre te- grezzo. Gli ani- stribuzione regionale nella regione ner conto della distribuzione mali vengono d’estivazione per specie animale. regionale degli animali esti- misurati per Non emerge il carico in eccesso o in vati. mezzo di cari- difetto a livello locale degli alpi. chi normali (CN). Estivazione: carico sugli alpi
350
1000 carico normale
300 250 2004 2008 2012 2016 1 UFAM e UFAG 2016: analisi degli obiettivi ambientali per l’agricoltura, rapporto sullo stato (disponibile soltanto in
tedesco, Umweltziele Landwirtschaft. Statusbericht 2016 e in francese Objectifs environnementaux pour l’agricul- ture Rapport d’état 2016) Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Umwelt-Wissen n. 1633 (pag. 114).
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2.3.7 Considerazione dell’articolo 104a Cost. sulla sicurezza alimentare nella PA22+
Il 24 settembre 2017 il Popolo e i Cantoni hanno approvato l’articolo 104a Cost. sulla sicurezza alimen- tare (cfr. capitolo 1.2). Sicurezza alimentare significa garantire l’accesso della popolazione in qualsiasi momento a un quantitativo sufficiente di derrate alimentari di elevata qualità e a prezzi ragionevoli. La realtà svizzera di oggi rispecchia questa prerogativa. Il nuovo articolo costituzionale sancisce che la Confederazione ha il compito di creare le condizioni per garantire a lungo termine la sicurezza alimen- tare in Svizzera. Definisce cinque pilastri (lettere a-e dell’art. 104a Cost.) di particolare importanza per la nostra sicurezza alimentare. Conformemente all’articolo 104a Cost., l’approvvigionamento deve es- sere garantito mediante alimenti indigeni ma anche importati, oltre a considerare aspetti economici, ecologici e sociali sia all’interno del Paese sia all’estero. Il nuovo articolo costituzionale promuove una filiera agroalimentare orientata al mercato, sostenibile e connessa sul piano nazionale e internazionale. Nei prossimi capitoli si illustra in che modo la politica agricola può contribuire all’attuazione del nuovo mandato costituzionale e quali misure previste con la PA22+ forniscono un contributo diretto.
2.3.7.1 Preservazione delle basi della produzione agricola
Le basi importanti per la produzione agricola sono: suolo e superfici utilizzabili a scopo agricolo (terreni coltivi), risorse non rinnovabili (p.es. fosforo) e acqua, ma anche infrastrutture agricole nonché know- how nella pratica e nel sistema di conoscenze agricole (p.es. ricerca agronomica). I Cantoni sono i principali responsabili della protezione delle terre coltive. A livello federale, gli strumenti per la protezione quantitativa delle terre coltive si collocano soprattutto nel quadro della pianificazione territoriale. Nell’am- bito della seconda tappa di revisione del diritto sulla pianificazione territoriale, l’edificazione al di fuori della zona edificabile sarà disciplinata ex novo. Le misure per una migliore protezione delle superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) sono riproposte nel quadro della revisione del Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture (PS SAC). La politica agricola può influenzare i sistemi agroecologici anche mediante la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) e il sistema dei pagamenti diretti. L’ulteriore sviluppo di questi stru- menti nel quadro della PA22+ si ripercuoterà in maniera positiva sullo stato dei sistemi agroecologici. Anche mediante l’impostazione più mirata degli aiuti agli investimenti agricoli (p.es. sostegno di tecno- logie innovative per la riduzione degli effetti negativi sull’ambiente), della ricerca (p.es. promozione dell’innovazione) nonché della selezione vegetale e dell’allevamento (orientamento alla sostenibilità) la PA22+ contribuisce a preservare a lungo termine le basi per la produzione agricola.
2.3.7.2 Produzione di derrate alimentari adeguata alle condizioni locali ed efficiente sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse
Un’agricoltura adeguata alle condizioni locali sfrutta il potenziale agronomico per la produzione di der- rate alimentari tenendo conto della sopportabilità ecologica degli ecosistemi. Con un adeguamento dell’agricoltura alle caratteristiche locali si impedirà che gli ecosistemi siano sovraccaricati. Un’elevata efficienza delle risorse contribuirà a ridurre nella misura maggiore possibile il consumo di risorse da parte dell’agricoltura (p.es. impiego di concimi) e le sue emissioni nell’ambiente (p.es. prodotti fitosani- tari), considerando il contributo della produzione indigena alla sicurezza dell’approvvigionamento (pro- duzione rispettosa delle risorse). L’ulteriore sviluppo della PER contribuirà a ridurre l’impronta ecologica. Inoltre si promuoverà un’agri- coltura adeguata alle condizioni locali con l’attuazione di strategie agricole regionali. I contributi per i sistemi di produzione saranno maggiormente orientati all’efficienza delle risorse e forniranno così un contributo all’impiego ottimale delle risorse naturali.
2.3.7.3 Orientamento dell’agricoltura e della filiera alimentare verso il mercato
Con un maggiore orientamento verso il mercato l’offerta della filiera agroalimentare dovrebbe essere gestita meno dallo Stato ed orientarsi maggiormente verso il mercato, ovvero alle esigenze dei consu- matori generando così un maggiore valore aggiunto. Per poter sfruttare pienamente il potenziale di mercato all’interno del Paese e all’estero, con la PA22+ verranno creati i presupposti per incrementare
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il valore aggiunto (p.es. mediante una differenziazione della qualità dei prodotti), per esempio tramite un maggiore orientamento del sostegno del prezzo del latte alla strategia della qualità, ovvero alla pro- duzione di latticini a elevato valore aggiunto (specialità casearie prodotte con latte crudo). Inoltre si sosterranno le iniziative di attori privati per una differenziazione e un posizionamento migliori della ma- teria prima latte. Nell’ambito della PA22+ saranno adeguate le esistenti misure di sostegno del mercato all’interno del Paese per accrescere l’efficienza e la responsabilità individuale delle categorie. Il meccanismo attual- mente utilizzato per ripartire i contingenti doganali, ovvero l’assegnazione secondo la prestazione all’in- terno del Paese, distorce la concorrenza tra gli importatori ed è dispendioso sotto il profilo amministra- tivo. Inoltre, attualmente per gli importatori determina rendite per 65 milioni di franchi l’anno circa, di cui solo un’esigua quota è rimessa ai produttori agricoli. Tali rendite sono pagate dai consumatori mediante maggiori prezzi sul mercato. Nell’ambito della procedura di consultazione sulla PA22+ i partecipanti potranno esprimersi in merito alla ripartizione dei contingenti doganali secondo la prestazione all’interno del Paese. Inoltre sarà discussa la legittimità di determinate misure di sgravio del mercato che incidono sulla responsabilità individuale e sull’orientamento verso il mercato degli attori. Nel settore lattiero il sostegno del prezzo del latte va maggiormente impostato sulla strategia della qualità, ovvero sulla pro- duzione di latticini a elevato valore aggiunto (specialità casearie prodotte con latte crudo). Inoltre devono poter essere sostenute iniziative di attori privati per una differenziazione e un posizionamento migliori della materia prima latte. Per poter sfruttare meglio il potenziale di mercato all’estero occorre creare una piattaforma per le esportazioni agricole. Questa dovrà aiutare le aziende esportatrici nel settore agroa- limentare a superare gli ostacoli tecnici al commercio.
2.3.7.4 Relazioni commerciali transfrontaliere e sviluppo sostenibile
La PA22+ comprende le misure di politica agricola che saranno attuate all’interno del Paese a partire dal 2022. Non contempla alcun adeguamento nella protezione doganale finalizzato ad ampliare le rela- zioni commerciali transfrontaliere. Una maggiore interazione dei mercati agricoli indigeni ed esteri av- viene nel quadro di accordi di libero scambio nuovi o perfezionati che, come accaduto finora, sono approvati dal Parlamento, in sintonia con la politica economica estera. Il messaggio concernente la PA22+ è sottoposto al Parlamento indipendentemente da eventuali nuovi accordi di libero scambio. La Svizzera dipende dalle importazioni di derrate alimentari e mezzi di produzione agricoli come mac- chinari, carburante, sementi e concimi nonché dalle esportazioni di alcuni prodotti agricoli (latticini e prodotti trasformati). Per la sicurezza alimentare sono pertanto fondamentali buone relazioni commer- ciali con l’estero. L’articolo 104a Cost. prescrive che la Confederazione crei i presupposti per relazioni commerciali tran- sfrontaliere che concorrano allo sviluppo ecologicamente sostenibile dell’agricoltura e della filiera ali- mentare. Deve osservare il diritto commerciale internazionale e impegnarsi per il suo ulteriore sviluppo. Vanno rispettate anche le linee guida riconosciute a livello internazionale, quali l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (cfr. capitolo 1.6.1), che la Svizzera ha sottoscritto. Importazioni ed esportazioni di derrate alimentari e mezzi di produzione devono contribuire allo sviluppo sostenibile della filiera agroalimentare svizzera. I mezzi di produzione importati (concimi, macchinari, alimenti per animali, ecc.) contribuiscono a incrementare la produzione dell’agricoltura indigena e, così come le esportazioni di prodotti agricoli svizzeri, promuovono lo sviluppo economico del settore. Paral- lelamente le importazioni di derrate alimentari contribuiscono alla sostenibilità sgravando gli ecosistemi agricoli in Svizzera. Senza derrate alimentari importate, con il modello di consumo attuale, la produzione indigena dovrebbe essere fortemente intensivata fino a sovraccaricare notevolmente gli ecosistemi. Le importazioni non devono, però, causare un inquinamento ambientale eccessivo, un danneggiamento delle basi di produzione o conseguenze sociali negative all’estero. Per tale motivo la Svizzera s’impegna sul piano internazionale affinché siano presi maggiormente in considerazione i criteri di sostenibilità nel commercio internazionale. La sostenibilità come concetto globale è già oggi una componente imprescindibile del commercio e della politica commerciale. Vi è un margine di manovra soprattutto in fase di negoziazione di nuovi accordi di
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libero scambio e dell’aggiornamento di quelli già esistenti, mentre non ve n’è nel quadro dell’OMC non- ché delle relazioni bilaterali con l’UE. La Svizzera mira pertanto a potenziare gli strumenti attuali, come la dichiarazione dei prodotti. Inoltre già ora s’impegna attraverso canali multilaterali e partecipando all’elaborazione di condizioni quadro globali, in particolare a livello di FAO e OCSE per potenziare la sostenibilità nella filiera agroalimentare. In questo contesto rientra anche la promozione della sicurezza alimentare a livello mondiale. In tutti gli accordi di libero scambio conclusi dal 2011 sono già integrate disposizioni articolate concer- nenti la sostenibilità. Queste si applicano a tutti i settori di produzione, inclusa la filiera agroalimentare e rimandano agli obblighi delle parti contraenti secondo gli OSS delle Nazioni Unite. Stabiliscono un quadro di riferimento comune che le parti contraenti s’impegnano a rispettare nelle loro relazioni eco- nomiche preferenziali in modo che gli obiettivi economici perseguiti con gli accordi di libero scambio concordino con quelli delle parti contraenti nel settore della protezione ambientale e dei diritti del lavoro. Le clausole comprendono anche l’impegno a rispettare e ad applicare in maniera efficace gli accordi ambientali multilaterali ratificati dalle parti contraenti e le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Viene potenziata anche l’attuazione dell’Agenda per il lavoro dignitoso dell’OIL (Decent Work Agenda). Ulteriori disposizioni concernono la gestione sostenibile delle risorse forestali (incl. que- stioni concernenti le modifiche di utilizzo per la destinazione dei terreni alla produzione agricola) e degli stock ittici (incl. abolizione delle sovvenzioni per la pesca) nonché la diffusione e l’utilizzo di certificati di sostenibilità per promuovere metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e standard sociali. Inoltre si rimanda ai principali strumenti internazionali nel settore dei diritti umani nonché ai principi della respon- sabilità sociale d’impresa (Corporate Social Responsability, CSR). A livello istituzionale con gli accordi di libero scambio vengono creati organi di sorveglianza (comitato misto) che consentono di affrontare e, se necessario, risolvere eventuali problemi in relazione all’attuazione degli obblighi assunti dalle parti contraenti in questi settori. La Svizzera continuerà a impegnarsi per ampie disposizioni in materia di sostenibilità nel quadro degli accordi di libero scambio e in singoli casi esaminerà se prevedere ulteriori misure. A tal riguardo si può prospettare un dialogo istituzionale tra le autorità interessate dei Paesi partecipanti sul tema della so- stenibilità nell’ambito della filiera agroalimentare. L’obiettivo di tale dialogo è promuovere la compren- sione reciproca e creare eventuali meccanismi per il monitoraggio del contributo del commercio bilate- rale allo sviluppo sostenibile della filiera agroalimentare. L’accento è posto sulla fornitura di informazioni relative alla sostenibilità. Queste devono essere attendibili e scaturire da un processo trasparente. Pos- sono essere utilizzati gli indicatori proposti nell’Agenda 2030. Nel quadro dei negoziati con il Mercosur si verificherà per la prima volta come un dialogo e un monito- raggio della sostenibilità possano essere integrati in un accordo di libero scambio. È importante però che questo approccio sia applicato anche al commercio di derrate alimentari al di fuori di accordi prefe- renziali che oggi costituisce di gran lunga la maggior parte delle importazioni in Svizzera. Anche le aziende commerciali hanno riconosciuto che le esigenze dei consumatori verso prodotti otte- nuti in maniera sostenibile racchiudono un grande potenziale economico che può essere sfruttato solo se gli interessi dei consumatori sono presi sul serio e la sostenibilità può essere realmente comprovata a livello commerciale. Fondamentale per la credibilità è la trasparenza dalla produzione delle materie prime fino al consumo finale. È importante anche l’informazione oggettiva e corretta affinché le decisioni in materia di acquisto non siano influenzate da errate interpretazioni della sostenibilità o da semplici mode. Le tecnologie innovative possono offrire nuove opportunità per il monitoraggio di informazioni rilevanti per la sostenibilità. Tali tecnologie in futuro potrebbero semplificare notevolmente e rendere trasparente la tracciabilità del luogo e dei metodi di produzione delle derrate alimentari. Con la PA22+ verranno create le condizioni quadro per poter sfruttare meglio queste tecnologie.
2.3.7.5 Impiego di derrate alimentari rispettoso delle risorse
La disponibilità di derrate alimentari e la sostenibilità del consumo alimentare possono essere migliorate gettando via meno alimenti, riducendo le perdite a livello di produzione o di processo di elaborazione e
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consumando alimenti ottenuti impiegando meno risorse.35 I modelli di calcolo36 dimostrano che con un utilizzo ottimale della superficie agricola utile potrebbe essere coperto il fabbisogno minimo di alimenti della popolazione svizzera. La razione alimentare sarebbe tuttavia decisamente diversa da quella at- tuale. Nella legislazione sull’agricoltura il margine di manovra per misure volte a ridurre il food waste e per un’alimentazione rispettosa delle risorse è limitato. Nel quadro dell’economia verde37, la Confederazione s’impegna ad attuare misure per ridurre lo spreco di cibo nonché ad elaborare basi per un’alimentazione rispettosa delle risorse. Attraverso la formazione e la comunicazione la Confederazione intende sensi- bilizzare i consumatori.
35 Cfr. anche Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Bertschy (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/46593.pdf) 36 Cfr. https://www.bwl.admin.ch/dam/bwl/de/dokumente/themen/lebensmittel/potenzialanalyse.pdf.down- load.pdf/Potenzialanalyse_d.pdf (disponibile soltanto in tedesco e francese, pag.4) 37 Cfr. https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wirtschaft-konsum/fachinfo-daten/beri- cht_an_den_bundesratgruenewirtschaft.pdf.download.pdf/bericht_an_den_bundesratgruenewirtschaft.pdf
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3 Normativa proposta
3.1 Legge sull’agricoltura
Nel capitolo seguente si commentano le nuove disposizioni che il Consiglio federale prevede nella legge sull’agricoltura (LAgr) nell’ambito della PA22+. L’ordine dei temi si rifà alla struttura della LAgr. Inoltre, tramite un questionario allegato al progetto, si appurerà se è opportuno mantenere determinate misure nei settori della produzione e dello smercio per le quali non è o non è più giustificato un intervento statale per motivi economici (p.es. prestazione all’interno del Paese nell’attribuzione di contingenti doganali e provvedimenti di sgravio del mercato). A seconda dell’esito del sondaggio, il Consiglio federale si riserva il diritto di chiedere al Parlamento di abrogare tali misure nel messaggio concernente la PA22+.
3.1.1 Principi generali (titolo primo LAgr)
I principi della LAgr continuano a essere validi. Le modifiche previste sono assolutamente conformi ai principi vigenti. Gli articoli 2 e 3 devono essere completati al fine di integrare nella legge le misure proposte in materia di digitalizzazione e promozione dell’innovazione. Inoltre, determinate misure della LAgr devono essere applicate a tutti gli organismi viventi come base per l’alimentazione umana e ani- male.
3.1.1.1 Promozione dell’innovazione
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento Sulla base della LAgr, la Confederazione promuove la ricerca agronomica, la consulenza, la coltivazione delle piante e l’allevamento di animali. Le attività di ricerca e di selezione spesso gettano le basi per le innovazioni. Affinché le nuove conoscenze acquisite possano essere messe a frutto il più rapidamente possibile sotto forma di innovazioni, non serve solo fornire una consulenza efficace agli agricoltori, ma sono necessarie una connessione più sistematica tra tutti gli attori del Sistema della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura (LIWIS, ossia ricerca, formazione, consulenza, pratica agricola e agroa- limentare) in tutta la Svizzera, un’applicazione più coerente e orientata alla pratica dei risultati rilevanti ai fini dell’attuazione in progetti pilota e la diffusione attiva dei risultati di progetti di successo sotto forma di progetti dimostrativi. Normativa proposta L’articolo 2 capoverso 1 lettera e deve essere completato nel senso che, al fine di potenziare lo spirito innovativo della filiera agroalimentare svizzera, la Confederazione promuove esplicitamente la possibilità di sfruttare le nuove conoscenze acquisite a scopo pratico (vale a dire la valorizzazione di tali conoscenze), oltre alla promozione della ricerca, della consulenza, della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali. Per valorizzare efficacemente le conoscenze, è necessario che tutti gli attori del LIWIS (compresi quelli della trasformazione e della distribuzione) interagiscano maggiormente tra loro in termini di coordinamento e cooperazione (p.es. nel quadro di reti di competenze e d’innovazione). Di conseguenza, nella LAgr serve anche un’estensione concettuale: invece che di «agricoltura» è opportuno parlare di «filiera agroalimentare». Oltre a una maggiore connessione, è importante anche un’attuazione più coerente dei progetti pilota e di dimostrazione, affinché le conoscenze acquisite dalla ricerca possano essere sperimentate e diffuse nella pratica. L’aggiunta ai principi generali proposta sarà concretizzata nel titolo sesto (capitolo 2).
Articolo 2 capoverso 1 lettera e
3.1.1.2 Digitalizzazione
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Il 20 aprile 2016 il Consiglio federale ha adottato la Strategia Svizzera digitale, un documento di base per la digitalizzazione. Sfruttando in modo coerente le opportunità offerte dalla digitalizzazione, la Sviz- zera dovrebbe potersi affermare come luogo di vita attrattivo e come piazza economica e di ricerca
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innovativa e orientata al futuro. In ambito agricolo la digitalizzazione può anche contribuire a migliorare l’efficienza delle risorse, a ridurre l’impatto ambientale o a semplificare i compiti amministrativi attraverso l’elaborazione digitale della documentazione. Per il Consiglio federale è importante che le normative statali non portino a privilegiare le tecnologie convenzionali o i modelli imprenditoriali tradizionali, osta- colando così l’innovazione. I cambiamenti derivanti dalla digitalizzazione vanno affrontati attivamente e i processi di trasformazione devono avvenire in rete. Già attualmente le misure di politica agricola esistenti sostengono la digitalizzazione: nel settore della ricerca e della consulenza, si sviluppano basi, strumenti di consulenza e dispositivi digitali orientati alle applicazioni per il trasferimento delle conoscenze; nell’ambito dei progetti sulle risorse (art. 77a LAgr), è possibile sperimentare l’impiego di tecnologie digitali per ridurre gli impatti ambientali negativi (p.es. mediante l’utilizzo di tecnologie di smart far- ming, la registrazione di dati mediante sonde per misurare l’umidità del terreno, il bilancio dell’hu- mus); con l’OQuSo (art. 11 LAgr) si sostengono progetti innovativi che utilizzano tecnologie digitali, in par- ticolare nell’ambito della tracciabilità, della documentazione e della pianificazione dell’offerta. Si so- stiene inoltre lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore dei mezzi di produzione (p.es. l’impiego di droni e di robot per il diserbo); con i provvedimenti nell’ambito dei miglioramenti strutturali si può sostenere l’acquisto in comune di macchine e veicoli nonché di attrezzature fisse (p.es. robot per la mungitura); i fondi per la promozione dello smercio sono utilizzabili per promuovere canali di comunicazione digitali o ricerche di mercato; i sistemi d’informazione sull’agricoltura della Confederazione sono costantemente perfezionati per consentire una gestione dei dati di facile utilizzo e senza discontinuità tra i diversi uffici amministrativi della Confederazione e dei Cantoni. Grazie a un’ulteriore armonizzazione dei dati e a interfacce standardizzate sarà possibile semplificare la connessione tra i sistemi e ridurre la ridondanza dei dati da raccogliere.
Normativa proposta
Già con l’attuale base legale, la Confederazione sostiene la filiera agroalimentare nel processo di digi- talizzazione, anche se non vi è un riferimento esplicito nella LAgr. Lo sviluppo dinamico delle tecnologie digitali richiede che la Confederazione ottimizzi costantemente le condizioni quadro e le misure. Per questo motivo occorre inserire nella LAgr un principio specifico. Questa aggiunta è in linea con l’ade- guamento degli strumenti nel settore dei miglioramenti strutturali, che mira a fornire un sostegno ottimale all’agricoltura nel processo di digitalizzazione. Articolo 2 capoverso 4bis
3.1.1.3 Estensione del campo di applicazione della LAgr a tutti gli organismi viventi per la produzione di derrate alimentari e alimenti per animali
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
L’agricoltura comprende la produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito (art. 3 cpv. 1 LAgr). Tuttavia, non tutti gli organismi viventi adatti per la produzione di derrate alimentari e alimenti per animali (p.es. insetti, alghe) rientrano nel campo di ap- plicazione della LAgr. Per quanto riguarda la pesca professionale e la piscicoltura indigena, il campo di applicazione della LAgr è stato parzialmente esteso. Ciò fa sì che i pescatori e i piscicoltori indigeni possano beneficiare di misure per la promozione dello smercio, lo sgravio del mercato e i miglioramenti strutturali, ma al contempo sono anche soggetti alle disposizioni d’esecuzione in materia di protezione dei vegetali e mezzi di produzione (art. 3 cpv. 3 LAgr). Nuovi organismi adatti per l’alimentazione umana o animale, come insetti e alghe, attualmente non rientrano nel campo di applicazione della LAgr, anche se la loro importanza è destinata ad aumentare in futuro. Questa lacuna deve essere colmata con la PA22+.
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Normativa proposta
Le misure del titolo secondo capitolo 1, titolo quinto, titolo sesto, nonché titolo settimo capitolo 4 LAgr devono essere applicate alla produzione di tutti gli organismi viventi (p.es. pesci, insetti, alghe) purché idonei per la produzione di derrate alimentari e alimenti per animali (art. 3 cpv. 3 LAgr)38. Questa modi- fica crea inoltre la base per disciplinare l’acquacoltura nell’ordinanza sull’agricoltura biologica e la desi- gnazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull’agricoltura biolo- gica; RS 910.18). Ciò significa che la produzione dell’acquacoltura biologica può essere aperta anche ai produttori svizzeri in caso di aumento della domanda. L’inclusione dell’acquacoltura nell’ordinanza sull’agricoltura biologica è necessaria anche per completarne l’equivalenza con i regolamenti in materia di prodotti biologici vigenti in altri Paesi (p.es. Canada e UE). Articolo 3 capoverso 3
3.1.2 Produzione e smercio (titolo secondo LAgr)
3.1.2.1 Misure di solidarietà, designazione e promozione dello smercio
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Al momento dell’introduzione dell’articolo 9 LAgr, il 1° gennaio 1999, le misure di solidarietà dovevano essere messe in pericolo dalle aziende che non vi partecipavano, affinché il Consiglio federale potesse estenderle anche ai non membri. Questo requisito è stato attenuato con la PA 2007, introducendo il cosiddetto pericolo potenziale nell’articolo 9 capoverso 1 LAgr con effetto al 1° gennaio 2004. Un’even- tuale messa in pericolo di una misura di solidarietà era quindi sufficiente per il Consiglio federale per estenderla ai non membri. A sostegno di tale modifica si era addotto che senza condizioni quadro statali non si sarebbe potuto escludere che le aziende beneficiassero di misure di solidarietà senza parteciparvi in prima persona o senza sostenerne i costi. Questi cosiddetti «utilizzatori di frodo» avrebbero quindi potuto portare alla desolidarizzazione di tutti coloro che partecipavano alle misure congiunte. Con la PA14-17 il pericolo potenziale è stato nuovamente eliminato ripristinando la formulazione del 1999. Nella PA14-17 il Parlamento ha dunque inasprito nuovamente i requisiti per le misure di solidarietà. Il 22 novembre 2017, in occasione dell’ultima estensione delle misure di solidarietà ai non membri, il Consiglio federale ha applicato requisiti relativamente blandi per la pericolosità. Le misure di solidarietà delle organizzazioni sono state estese anche ai non membri che hanno un grado di organizzazione molto elevato e sono quindi meno a rischio. L’attuale esecuzione dell’articolo 9 LAgr non è pertanto pienamente conforme alla base legale e palesa la difficoltà nel distinguere tra una minaccia reale e una potenziale nei singoli casi. Occorre aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto per tutte le parti interessate. Nell’ottica di una migliore valutazione del pericolo per la misura di solidarietà e di una mag- giore certezza del diritto, la nozione di pericolo dovrebbe essere descritta più precisamente nell’ordi- nanza del 30 ottobre39 2002 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori (OOCOP). Entrano in considerazione i seguenti criteri: l’organizzazione deve dimostrare che l’attua- zione della misura senza i contributi dei non aderenti è a rischio. Deve redigere un bilancio in cui figurino i contributi versati dai membri e i contributi mancanti. Il pericolo deve essere dimostrato a livello della catena del valore direttamente interessata dall’attuazione della misura di solidarietà. L’articolo 9 LAgr è importante anche per le DOP e le IGP; il postulato Bourgeois40 ha invitato il Consiglio federale da un lato ad analizzare le basi legali pertinenti in Svizzera e nell’Unione europea (UE) in materia di gestione dell’offerta di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP), dall’altro a valutarne l’attuazione sulla base del diritto pubblico e privato, in Svizzera e negli Stati membri dell’UE. Muovendo da questa analisi, nel rapporto del Consiglio federale
38 Sono comprese anche le acquacolture (cfr. rapporto dell’UFAG del 19.09.2017 su pesci e agricoltura, disponi- bile soltanto in tedesco Bericht Fische und Landwirtschaft des BLW). 39 RS 919.117.72 40 (16.3050) «Gestione dell’offerta di formaggi a denominazione di origine negli Stati membri dell’Unione euro- pea»
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del marzo 2017 si è svolto un confronto tra il quadro legislativo elvetico e quello europeo, valutando le misure disponibili in materia di gestione dell’offerta di formaggi DOP e IGP. La valutazione di un possibile adeguamento della legislazione svizzera al sistema dell’UE, presentata nel rapporto, evidenzia che gli svantaggi prevalgono sui vantaggi. Sulla base di queste constatazioni, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che non è opportuno adeguare la legislazione svizzera. L’articolo 9 LAgr offre una base sufficiente per dichiarare vincolanti le misure di solidarietà adottate dalle organizzazioni di produttori o di categoria ache per i non membri. Questa possibilità esiste anche per le DOP e le IGP. Secondo l’articolo 9 capoverso 3 LAgr, il sostegno delle misure di solidarietà concernenti l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato deve conservare un carattere di eccezionalità e limitarsi agli sviluppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali. Ciò significa che il Consiglio federale non può istituire un sistema permanente di sostegno al mercato e d’intervento, ma anche in futuro deve essere possibile adottare misure temporanee e limitate a un prodotto, per esempio in caso di crollo del mercato, nel rispetto del ruolo sussidiario dello Stato. Nell’OOCOP, quindi, devono essere definiti con maggiore precisione i requisiti per gli «sviluppi straordinari non dipendenti da problemi strut- turali». Con la PA14-17 il Consiglio federale e il Parlamento hanno proceduto a diverse modifiche di legge per sostenere l’orientamento della filiera agroalimentare verso una strategia comune della qualità (art. 2 cpv. 3, art. 10, 11, 12 cpv. 2 e 3, art. 14 cpv. 4 LAgr). L’interazione delle strategie private del valore aggiunto con le condizioni quadro statali e gli strumenti di promozione si è pertanto imposta come un modello per il futuro della politica agricola. Nell’ambito della promozione dello smercio viene fornito, tra l’altro, un sostegno finanziario al progetto «Scuola in fattoria». In relazione al postulato 17.3539 Jans – Rafforzare il progetto "Scuola in fattoria" - il Consiglio federale ha detto di sostenere la richiesta secondo cui il maggior numero possibile di alunni dovrebbe poter visitare una fattoria. Il Consiglio federale ha valutato le possibilità di aumentare il soste- gno a questo progetto e ha concluso che le condizioni quadro per il sostegno a tali progetti previsto dall’articolo 12 LAgr e dall’ordinanza del 9 giugno 200641 sulla promozione dello smercio sono sufficienti e consentono addirittura di ampliare ulteriormente i programmi esistenti. Se necessario, le iniziative volte a intensificare le attività possono quindi essere attuate con gli strumenti esistenti. Tuttavia, i pro- grammi d’insegnamento della scuola dell’obbligo sono soggetti alla sovranità cantonale.
Normativa proposta
Per quanto riguarda le misure di solidarietà, designazione e promozione dello smercio, non sono ne- cessarie modifiche a livello legislativo, ad eccezione delle disposizioni concernenti la classificazione dei vini (cfr. capitolo 3.1.2.11). A livello di ordinanza, l’obiettivo è sviluppare ulteriormente le condizioni qua- dro e le misure di promozione in modo coerente con la strategia della qualità e promuovere la valoriz- zazione dei prodotti svizzeri sul mercato, l’innovazione e la cooperazione nella catena del valore.
3.1.2.2 Prestazione all’interno del Paese nell’attribuzione di contingenti doganali
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Sul mercato interno i prodotti agricoli svizzeri sono protetti dalla concorrenza esercitata dai prodotti importati da un ampio sistema doganale. Attualmente, per la protezione doganale nel settore agricolo si ricorre a vari strumenti, quelli più importanti sono i contingenti doganali con un’aliquota di dazio rela- tivamente bassa (aliquota di dazio del contingente, ADC) per un quantitativo di contingente limitato e un’aliquota di dazio spesso elevata per le importazioni che non rientrano in tale quantitativo (aliquota di dazio fuori contingente, ADFC). Ciò riduce le importazioni, il che si traduce in prezzi alla produzione e al consumo maggiori a livello nazionale. Le importazioni nell’ambito dei contingenti doganali sono generalmente redditizie per il commercio, in quanto i prodotti sono acquistati all’estero a prezzi relativamente bassi e possono essere venduti sul
41 RS 916.010
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territorio nazionale a prezzi svizzeri. Da questo derivano rendite per gli importatori, che sono pagate dai consumatori tramite prezzi più elevati degli alimenti. L’OCSE42 ritiene che fino a tre quarti del sostegno al mercato nell’agricoltura (in cui rientra anche la protezione doganale), non vadano agli agricoltori sotto forma di maggiore reddito, ma confluiscano nei settori a monte e a valle della catena del valore. Occorre dunque sviluppare il sistema doganale attuale per ridurre il più possibile gli effetti indesiderati quali la formazione di rendite nel commercio, la promozione di strutture non competitive e il dispendio amministrativo. Le quote di contingente sono assegnate agli importatori secondo diversi metodi, uno dei quali è la ripar- tizione in funzione della prestazione all’interno del Paese (art. 22 cpv. 2 e 3 LAgr; per la carne in parti- colare art. 48 cpv. 2 e 2bis LAgr). La ripartizione in funzione della prestazione all’interno del Paese si applica a sei contingenti doganali. Fatta eccezione per le patate da semina e quelle destinate alla valorizzazione, la prestazione all’interno del Paese è utilizzata in combinazione con altre procedure di assegnazione e riguarda pertanto solo una parte delle quote dei contingenti doganali. Contingente doganale n. 05 Carne di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina: il 40 per cento delle quote di contingente per queste carni è ripartito in funzione del numero di animali macellati. Il 10 per cento delle quote di carni bovine e ovine (esclusi i muscoli di manzo) è assegnato in funzione del numero di animali acquistati su mercati pubblici sorvegliati. Fanno eccezione i contingenti doganali parziali per le carni kasher e halal. Contingente doganale n. 14 Patate, incluse patate da semina e prodotti di patate: i contingenti doganali parziali n. 14.1 patate da semina e n. 14.2 patate destinate alla valorizzazione sono ripartiti esclusivamente in base alla prestazione all’interno del Paese. Il contingente doganale parziale n. 14.3 patate da tavola è ripartito al 50 per cento in funzione della quota di mercato (quota sul totale delle importazioni e della prestazione all’interno del Paese fatta valere com- plessivamente). Contingente doganale n. 15 verdura fresca: i quantitativi parziali del contingente doganale per i pomodori, i cetrioli, le cipolline da semina e la cicoria belga sono ripartiti in funzione della quota di mercato. Contingente doganale n. 16 verdure congelate: il 65 per cento delle quote di contingente è ripartito in funzione della prestazione all’interno del Paese. Contingente doganale n. 17 mele, pere e cotogne, fresche: le quote di contingente per le mele sono ripartite in funzione delle quote di mercato. La ripartizione dei contingenti doganali in funzione della prestazione all’interno del Paese consente agli importatori di ottenere una rendita all’importazione, ossia di prelevare la differenza di prezzo rispetto all’estero, risultante dalla protezione doganale. Ciò equivale a una sovvenzione. La ripartizione delle rendite e dei margini nella catena del valore dipende dal potere di mercato dei singoli operatori e dal grado di differenziazione dei prodotti. Una caratteristica tipica dei mercati agricoli è che molti (piccoli) produttori agricoli con prodotti non differenziati (p.es. carne) si trovano al cospetto di pochi (grandi) fornitori, trasformatori e distributori con prodotti differenziati (p.es. carne secca). Poiché il vantaggio dell’ottenimento di una rendita e della ripartizione dei margini aumenta con la concentrazione del mer- cato (ossia con la diminuzione del numero di attori a un determinato livello della catena del valore) e con il grado di differenziazione dei prodotti sui mercati agricoli i prezzi al consumo più alti sono traslati solo in parte sui produttori agricoli. La prestazione all’interno del Paese ha inoltre un effetto conservativo sulle strutture commerciali esi- stenti, ostacola l’ingresso di nuovi operatori e consolida le strutture esistenti. I trasformatori che deten- gono una posizione dominante sul mercato nazionale ricevono la maggior parte dei contingenti. Il fatto
42 OCSE (2017), «Svizzera», in Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018, pubblicazioni OCSE, Parigi. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/agr_pol-2017-26-en
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che molti produttori agricoli si trovino ad affrontare pochi acquirenti dominanti è una delle ragioni princi- pali della difficile posizione negoziale dell’agricoltura rispetto al commercio e della distribuzione dei mar- gini da essa ritenuta poco equa. Nel 2016 l’UFAG ha incaricato la società di consulenza Areté di valutare l’efficienza e l’efficacia del sistema svizzero dei contingenti doganali43. I risultati dell’analisi econometrica e dell’analisi della catena di approvvigionamento evidenziano una posizione dominante di poche imprese (concentrazione del mercato) nei settori a valle della catena del valore (concorrenza incompleta, situazione di mercato oli- gopolistica), ulteriormente promossa dall’assegnazione delle quote dei contingenti doganali. È quindi chiaro che i consumatori pagano rendite, che per lo più non vanno a vantaggio dell’agricoltura. L’assegnazione dei contingenti doganali in base alla prestazione all’interno del Paese è criticata anche dalla comunità internazionale, in particolare a livello di OMC. Sebbene l’assegnazione delle quote agli importatori non sia esplicitamente disciplinata nel diritto dell’OMC, la conformità OMC della ripartizione in funzione della prestazione all’interno del Paese non è inequivocabile. Periodicamente, la Svizzera deve giustificare il sistema in seno all’OMC, poiché altri membri lo considerano discriminatorio, troppo complicato e quindi non trasparente. Alla luce dei nuovi dati scientifici acquisiti sugli effetti del sistema svizzero dei contingenti doganali e del fatto che la prestazione all’interno del Paese è in contraddizione con gli obiettivi della PA22+ (semplifi- cazione, aumento dell’efficienza, riduzione dell’onere amministrativo, maggiore orientamento al mer- cato), il Consiglio federale avverte la necessità d’intervenire.
Normativa in discussione
Il Consiglio federale coglie l’opportunità della consultazione sulla PA22+ per lanciare un dibattito sull’abolizione della prestazione all’interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b e cpv.3, art. 23, art. 48 cpv. 2 e 2bis LAgr) e lo fa tramite un questionario. In caso di abolizione verrebbe meno anche il compito di sorvegliare l’andamento del mercato sui mercati pubblici (art. 51 cpv. 1 LAgr) e il dispendio correlato all’esecuzione si ridurrebbe. Dal 2022, la maggior parte delle quote di contingente attualmente ripartite in funzione della prestazione all’interno del Paese verrebbe messa all’asta (eccezioni: contingente doganale n. 5 carne equina: nes- suna ripartizione a causa della scarsa domanda; contingente doganale n. 15 verdura fresca: importa- zioni nell’anno precedente a causa della frequenza delle liberazioni necessarie). Con l’asta, le rendite dei contingenti (stimate a 50-65 mio. fr. all’anno) potrebbero essere assorbite dalla Confederazione. Oltre ai vantaggi appena descritti, che sono associati all’abolizione della prestazione all’interno del Paese, la vendita all’asta delle quote dei contingenti doganali avrebbe i seguenti effetti positivi. Effetto stabilizzante sui prezzi indigeni: i prezzi d’asta sono pagati in aggiunta all’aliquota di dazio del contingente e impediscono quindi che vengano offerti prodotti importati a prezzi bassi. La vendita all’asta delle quote dei contingenti doganali promuoverebbe la concorrenza in Svizzera ai livelli a valle della catena del valore, in quanto agevolerebbe l’accesso di nuovi attori. In parti- colare, i piccoli attori che non forniscono alcuna prestazione all’interno del Paese potrebbero acquistare all’asta i contingenti doganali e quindi partecipare al mercato. Minore dispendio amministrativo: il dispendio amministrativo a livello federale si ridurrebbe gra- zie all’eliminazione dei controlli sull’autodichiarazione della prestazione all’interno del Paese. Anche per gli importatori, l’abolizione comporterebbe sgravi amministrativi, in quanto non sareb- bero più tenuti a dimostrare la propria prestazione all’interno del Paese. Questionario
43 Loi A., Esposti R., Gentile M. et al. (2016), Policy evaluation of tariff rate quotas. Report mandated by the Swiss federal Office of Agriculture (valutazione della politica dei contingenti tariffali, rapporto commissionato dall’UFAG). Areté srl, Bologna.
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3.1.2.3 Supplementi nell’economia lattiera
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Dal 1° giugno 2007 il commercio di formaggio tra la Svizzera e l’UE è esente da dazi doganali. Il livello di protezione doganale resta invece ancora parzialmente elevato per gli altri latticini. La Confederazione compensa la diversa protezione doganale con i supplementi per il latte trasformato in formaggio versati in Svizzera. Inoltre, con i supplementi per il foraggiamento senza insilati, sostiene la produzione di spe- cialità casearie a base di latte crudo. Attualmente entrambi i supplementi sono versati alle aziende di trasformazione del latte, che sono tenute a trasferirli ai produttori di latte con scadenze mensili. In alcuni casi l’attuale supplemento per il latte trasformato in formaggio, fonte di falsi incentivi, induce a produrre formaggio con un quarto di grasso a basso valore aggiunto. Con la crescente concentrazione nel commercio del latte, anche l’amministrazione del sistema sta diventando sempre più onerosa. Pa- rallelamente è in calo la produzione di latte ottenuto senza somministrare insilati agli animali, fonda- mentale per la produzione di formaggio a elevato valore aggiunto a base di latte crudo, poiché i costi per la conservazione del foraggio nel caso di foraggiamento senza insilati sono più elevati. Il capitolo 2 LAgr (economia lattiera) si applica solo al latte vaccino. Il Consiglio federale può tuttavia applicare singole disposizioni anche al latte di capra e di pecora, in particolare i supplementi per il latte trasformato in formaggio e i supplementi per il foraggiamento senza insilati. La liberalizzazione del com- mercio caseario con l’UE vale tuttavia anche per la mozzarella di bufala. Negli ultimi anni l’importazione di questo prodotto è aumentata e quindi è sempre più in concorrenza con la mozzarella di bufala sviz- zera, di conseguenza è opportuno applicare questi due supplementi anche al latte di bufala.
Normativa proposta
Il supplemento per il foraggiamento senza insilati deve essere raddoppiato e versato direttamente ai produttori di latte in modo da aumentare l’incentivo a produrre latte senza somministrare insilati agli animali. Si prevede che questo supplemento non sarà più limitato alla materia prima trasformata in formaggio, ma che sarà esteso a tutto il latte ottenuto senza insilati commercializzato dalle aziende gestite tutto l’anno. Tale supplemento non si applica al latte proveniente dalle aziende d’estivazione. Il dispendio amministrativo per distinguere il latte prodotto durante i mesi estivi a seconda delle aziende di pianura dove le vacche stanno durante l’inverno, sarebbe troppo grande. Per finanziare l’aumento del supplemento per il foraggiamento senza insilati, il supplemento per il latte trasformato in formaggio deve essere ridotto dell’importo corrispondente, il che riduce l’incentivo a produrre formaggio a minore valore aggiunto. Il supplemento per il latte commerciale, che sarà accordato dopo la soppressione, nel 2019, dei contributi all’esportazione per i prodotti agricoli trasformati, deve rimanere invariato. A partire dal 2022 il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati devono essere accordati anche per il latte di bufala, il che richiede un’integrazione nell’articolo
28 capoverso 2 LAgr. Le risorse per questi due supplementi rimangono invariate.
Articolo 28 capoverso 2, articolo 38 capoverso 2 e 2bis, articolo 39
3.1.2.4 Contributo al controllo del latte
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Nell’impiego di derrate alimentari, la garanzia dell’igiene è fondamentale (cfr. art. 10 della legge sulle derrate alimentari44). Nel caso dei prodotti agricoli le prescrizioni in materia di qualità sono necessarie anche per rispettare gli obblighi e le norme internazionali che sono essenziali per l’agricoltura svizzera. Questo garantisce la qualità dei prodotti ed evita eventuali ostacoli alle esportazioni. Le disposizioni
44 RS 817.0
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esecutive in materia di igiene e qualità del latte figurano nell’ordinanza sul controllo del latte45 e nell’or- dinanza del DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera46. Il controllo del latte riguarda tutto il latte di vacca, bufala, pecora e capra svizzero immesso sul mercato dai produttori. L’articolo 11 LAgr prevede che la Confederazione partecipi ai costi per il controllo del latte. Gli aiuti finanziari e le indennità sono stati riesaminati nel quadro del Consuntivo 2015. Si è constatato che la base legale per sovvenzionare il controllo del latte di cui all’articolo 11 LAgr non soddisfa gli attuali requisiti delle disposizioni legali in materia di sovvenzioni e deve essere modificata47.
Normativa proposta
Nella sessione invernale 2017, nell’ambito del dibattito sul Preventivo 2018, contrariamente a quanto richiesto dal Consiglio federale, il Parlamento si è detto favorevole a mantenere il sostegno al controllo del latte. Nell’articolo 41 LAgr (nuova sezione 4a - Contributo al controllo del latte) occorre dunque creare una base legale esplicita per il sostegno finanziario al controllo del latte. Affinché il contributo per il controllo del latte possa essere versato anche per il latte di capra, pecora e bufala, è necessaria un’aggiunta all’articolo 28 capoverso 2 LAgr. Articolo 28 capoverso 2, articolo 41
3.1.2.5 Prescrizioni sugli effettivi massimi
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
L’ordinanza del 23 ottobre 201348 sugli effettivi massimi (OEMas), retta dagli articoli 46 e 47 LAgr, limita gli effettivi di animali per azienda nei settori allevamento suino, ingrasso di suini, tenuta di galline ovaiole, ingrasso di polli, ingrasso di tacchini e ingrasso di vitelli onde evitare eccedenze nella produzione di carne e uova e prevenire l’emergere di aziende agricole indipendenti dal suolo. L’UFAG è responsabile dell’esecuzione dell’OEMas e, in base all’articolo 20 di tale ordinanza, riscuote una tassa in caso di superamento degli effettivi massimi per le aziende di cui all’articolo 2 OEMas. Su domanda, l’UFAG può autorizzare effettivi superiori. Le seguenti aziende possono presentare una do- manda di autorizzazione per un effettivo più elevato: aziende che forniscono la PER, senza cedere concime aziendale a terzi (attualmente 10 aziende sono titolari di un’autorizzazione per un effettivo superiore); aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari come compito d’interesse pubblico (non oltre il 200 per cento degli effettivi massimi). Almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini deve essere coperto con sot- toprodotti provenienti dalla trasformazione del latte o il 40 per cento con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e/o con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla tra- sformazione del latte (attualmente 22 aziende sono titolari di un’autorizzazione per un effettivo su- periore); aziende sperimentali e stazioni di ricerca agronomica della Confederazione (2 aziende). Gli effettivi massimi sono in contrasto con i principi della libertà imprenditoriale, della responsabilità individuale e della competitività. Non sono neppure giustificabili da aspetti legati al benessere degli animali, in quanto l’effettivo di animali per azienda non ha ripercussioni dirette sul benessere degli ani- mali. Dato che non vi sono riferimenti alla superficie, non si tratta nemmeno di una prescrizione ambien- tale adeguata. L’attuale legislazione in materia di pianificazione del territorio, protezione delle acque e protezione ambientale ha già un effetto limitante sugli effettivi di animali per ciascun luogo. Inoltre, l’ese- cuzione sta diventando sempre più difficile a causa delle forme di cooperazione interaziendale e delle società sotto forma di persone giuridiche.
45 RS 916.351.0 46 RS 916.351.021.1
47 Consuntivo 2015, volume 3, pag. 64-65.
48 RS 916.344
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Sebbene le ragioni di cui sopra siano a favore dell’abolizione delle prescrizioni sugli effettivi massimi, è opportuno mantenerle per i seguenti motivi: gli effettivi massimi sono accettati dalla società. Il settore avicolo, in particolare, si differenzia dal resto del mondo grazie a questo aspetto. In caso di abolizione degli effettivi massimi, non si può escludere che in singoli casi aumentino gli effettivi di animali. Ciò nuocerebbe all’immagine dell’agricoltura svizzera. Nella sua risposta all’interpellanza Grin (15.3148) «Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova. Elenco dei sottoprodotti di derrate alimentari secondo gli articoli 9 e 10», il Consiglio federale ha annunciato l’intenzione di riesaminare le norme sui sottoprodotti al fine di miglio- rare l’uso dei rifiuti alimentari. Sulla base della verifica svolta, sarà proposta una nuova normativa.
Normativa proposta
Le prescrizioni in materia di effettivi massimi non saranno abolite, ma riformulate per sfruttare meglio i sottoprodotti e i cascami del settore lattiero e alimentare nonché per tener conto delle esigenze delle aziende sperimentali private. L’elenco esaustivo delle aziende sperimentali e delle stazioni di ricerca agronomica di cui all’articolo 46 LAgr impedisce anche alle organizzazioni e alle imprese private di richiedere un effettivo di animali maggiore a fini sperimentali e di ricerca. Grazie a una modifica dell’articolo 46 LAgr, sarà consentito a tutte le organizzazioni e imprese detenere un maggiore effettivo di animali per le attività sperimentali fisse, a condizione che ciò sia necessario per l’esecuzione di prove ed esperimenti basati su principi scientifici e che i risultati valutati statisticamente contribuiscano a sostenere la produzione animale sviz- zera. Inoltre, solo i sottoprodotti (p.es. siero e scarti di formaggio, resti di pasta e di pane) ottenuti in un’azienda di trasformazione di derrate alimentari (p.es. caseificio o panificio) possono essere presi in considerazione per concedere deroghe a imprese che svolgono un compito di smaltimento d’interesse pubblico. I cascami non possono essere considerati se risultanti nel commercio al dettaglio o da derrate alimentari non trasformate (p.es. banane durante la fase di postmaturazione). Poiché a livello esecutivo è impossibile fare una chiara distinzione tra i sottoprodotti delle aziende di trasformazione e quelli del commercio al dettaglio a causa di catene logistiche ottimizzate e poiché è anche opportuno valorizzare gli scarti alimentari, è necessario adeguare l’articolo 46 LAgr. D’ora in poi la valorizzazione di tutti i rifiuti alimentari deperibili dovrebbe poter essere considerata ai fini dell’autorizzazione di un effettivo di animali maggiore, purché si svolga un compito di smaltimento d’interesse pubblico e il loro utilizzo nell’alimen- tazione dei suini sia più opportuno rispetto alla trasformazione in un tradizionale alimento secco per animali. Articolo 46
3.1.2.6 Provvedimenti di sgravio del mercato per carne e uova
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Per sostenere i prezzi dei vitelli, in primavera le aziende di trasformazione della carne immagazzinano la carne di vitello per poi prelevarla nuovamente in autunno e immetterla sul mercato. In primavera, infatti, come conseguenza del picco di parti in inverno, l’offerta di vitelli da macello svizzeri è superiore alla domanda. Conformemente all’articolo 50 capoverso 1 LAgr, la Confederazione versa alle aziende di trasformazione della carne circa 3 milioni di franchi all’anno come contributo per le spese di stoccag- gio e per la perdita di valore dovuta al congelamento. Per attenuare gli effetti delle oscillazioni stagionali del mercato, la Confederazione partecipa anche a provvedimenti di valorizzazione a favore delle uova di consumo indigene, come previsto dall’articolo 52 LAgr. Soprattutto dopo Pasqua, la domanda diminuisce rispetto al periodo precedente. Le aziende che trasformano e commercializzano uova ricevono 1,9 milioni di franchi nel quadro di campagne di spez- zatura per destinare le uova di consumo svizzere alla produzione di prodotti di uova o per ridurre il prezzo delle uova nel commercio al dettaglio. I venditori diretti di uova non partecipano quasi mai a questi provvedimenti.
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In virtù dell’articolo 51 capoverso 1 lettera a LAgr, l’organizzazione dei provvedimenti di sgravio del mercato della carne è stata delegata alla cooperativa Proviande con un mandato di prestazione. I prov- vedimenti di valorizzazione a favore delle uova di consumo svizzere sono eseguiti dall’UFAG. Le oscillazioni annuali per la carne e le uova sono note e prevedibili, non vi sono dunque fallimenti del mercato che giustifichino un intervento della Confederazione. Il settore è responsabile di adattare l’of- ferta alle esigenze del mercato. La Confederazione prevede vari altri strumenti di promozione (p.es. OQuSo49) per aiutare il settore a creare strutture di produzione e di smercio conformi al mercato e sostiene sussidiariamente le iniziative settoriali.
Normativa in discussione
Al fine di non ostacolare l’orientamento del settore alle esigenze del mercato, l’eliminazione dei provve- dimenti di sgravio del mercato per la carne e le uova (art. 50 cpv. 1 e art. 52 LAgr) deve essere discussa durante la consultazione. L’abrogazione dell’articolo 50 eliminerebbe inoltre la delega a organizzazioni private dei compiti pubblici di cui all’articolo 51 capoverso 1 lettera a. Questionario
3.1.2.7 Contributi ai mercati pubblici nella regione di montagna
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
In base all’articolo 50 capoverso 2 LAgr, la Confederazione può versare contributi per l’organizzazione, l’esecuzione, la sorveglianza e l’infrastruttura dei mercati pubblici nella regione di montagna. Negli ultimi anni sono state pochissime le richieste di contributi per l’infrastruttura destinati a cofinanziare apparec- chi e attrezzature sui mercati pubblici nella regione di montagna. I fondi stanziati dal Parlamento a tale fine (circa 0,15 mio. fr.) sono quindi rimasti praticamente inutilizzati o sono stati destinati ad altri scopi.
Normativa in discussione
Per i motivi appena esposti, si discuterà della soppressione dei contributi per l’infrastruttura dei mercati pubblici nella regione di montagna. Questionario
3.1.2.8 Contributi per la valorizzazione della lana di pecora
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
In virtù dell’articolo 51bis LAgr, la Confederazione sostiene la valorizzazione della lana di pecora in Sviz- zera con circa 800 000 franchi all’anno. Non solo si sostengono progetti innovativi per la valorizzazione della lana, ma si concedono anche contributi per la raccolta, la cernita e il lavaggio della lana di pecora in Svizzera. Da una valutazione dell’ordinanza del 25 giugno 200850 concernente la valorizzazione della lana di pe- cora indigena, commissionata dall’UFAG nel 201551, è emerso che la rilevanza economica della lana di pecora per gli allevatori di ovini è trascurabile alle attuali condizioni di prezzo e di quantità, anche con i contributi federali per la valorizzazione. Se un’azienda dedita all’allevamento di pecore non può vendere la lana che produce e deve smaltirla in modo adeguato, il mancato ricavo e i costi di smaltimento rap- presentano, in totale, solo il 2 per cento circa dei ricavi per la carne e il latte. Negli ultimi 14 anni la Confederazione ha contribuito a creare strutture private per la trasformazione e la distribuzione della lana di pecora svizzera, cofinanziando progetti innovativi. Per progetti in questo
49 RS 910.16 50 RS 916.361 51 Sintesi della valutazione dell’ordinanza concernente la valorizzazione della lana di pecora indigena (disponi- bile soltanto in tedesco, Zusammenfassung Evaluation der Verordnung über die Verwertung der Schafwolle www.blw.admin.ch)
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settore la Confederazione ha stanziato complessivamente circa 4,5 milioni di franchi. Ciò ha permesso di creare un mercato per la lana di pecora. Tuttavia, non sono stati solo i contributi federali a influenzarlo positivamente. La lana di pecora, infatti, è sempre più richiesta come materia prima pregiata, ecologica, rinnovabile e sostenibile. Lo sviluppo di nuovi prodotti, in particolare nel campo dei materiali isolanti, dell’abbigliamento e dei concimi organici, ha creato nuove potenzialità di smercio per questo prodotto.
Normativa in discussione
Poiché il sostegno finanziario per la valorizzazione della lana di pecora indigena non è più necessario a causa delle mutate condizioni quadro, occorre valutarne l’abolizione. Anche se si eliminassero tali contributi, i progetti innovativi nel settore della lana di pecora verrebbero comunque sostenuti nell’ambito dell’OQuSo. Questionario
3.1.2.9 Contributi per la valorizzazione della frutta
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
In base all’articolo 58 capoverso 1 LAgr, attualmente per la valorizzazione della frutta si versano due contributi. Onde compensare le fluttuazioni naturali dei raccolti, la Confederazione può concedere contributi alle fabbriche di sidro industriali per l’immagazzinamento di una riserva di mercato a livello d’azienda sotto forma di concentrato di succo di mela e di pera, allo scopo di stabilizzare i prezzi alla produzione. La maggior parte della frutta da sidro proviene da alberi da frutto ad alto fusto nei campi. In anni di abbon- danti raccolti, i contributi finanziano l’immagazzinamento su base privata di una quantità di concentrato superiore a quella di cui le fabbriche di sidro necessitano fino al raccolto successivo. La spesa ammonta a circa 900 000 franchi all’anno. Il concentrato immagazzinato in aggiunta serve a garantire l’approvvi- gionamento in materie prime indigene in anni in cui la fioritura è scarsa (fenomeno dell’alternanza) e di conseguenza la produzione di frutta da sidro è minore. I contributi per la riserva di mercato sono stati introdotti sulla base della legislazione sull’alcol nel quadro del sostegno alla valorizzazione della frutta senza distillazione. Da allora, le eccedenze sono diminuite drasticamente e l’offerta si è allineata alla domanda. A seguito della ristrutturazione del settore della produzione di sidro, anche il numero di be- neficiari è nettamente calato nel corso degli anni. Con l’entrata in vigore dell’accordo Svizzera-UE sui prodotti agricoli trasformati52, nel 2005 sono stati introdotti contributi per la fabbricazione di prodotti a base di frutta. Da allora, molti prodotti a base di frutta possono essere importati dall’UE a dazio zero, mentre le importazioni di frutta fresca sono gene- ralmente soggette a un elevato livello di protezione doganale. A parziale compensazione della differenza tra il prezzo alla produzione nazionale e quello estero della frutta fresca, i contributi di circa 2 milioni di franchi creano condizioni quadro migliori per la produzione e la trasformazione della frutta indigena in Svizzera. A causa delle asimmetrie nella protezione doganale, i contributi devono essere mantenuti. Normativa in discussione Le fluttuazioni stagionali nella produzione di frutta da sidro sono ben note. Non vi sono dunque fallimenti del mercato tali da giustificare un intervento statale. Spetta piuttosto al settore adattare l’offerta alle esigenze del mercato. Per questi motivi, si discuterà dell’abolizione dei contributi per l’immagazzina- mento di riserve di mercato a livello d’azienda sotto forma di concentrato di succo di mela e di pera. Questionario
52 RS 0.632.401.23
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3.1.2.10 Contributi per adeguare la produzione di frutta e verdura alle esigenze dei mercati
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
L’articolo 58 capoverso 2 LAgr fornisce una base legale di durata limitata a fine 2017 per sostenere i provvedimenti collettivi dei produttori volti ad adeguare la produzione ortofrutticola alle esigenze dei mercati. Gli obiettivi sono stati raggiunti con la coltivazione di colture ortofrutticole innovative sostenuta dal 2004 al 2011. Sulla base di quanto convenuto con i settori interessati, non si sono introdotte nuove misure nell’ambito della proroga della base legale, inizialmente limitata al 2011. Gli strumenti di promo- zione esistenti nel settore della qualità e della promozione dello smercio nonché gli altri strumenti della LAgr per la promozione della ricerca e dell’innovazione o per il sostegno dei sistemi di produzione (p.es. produzione di frutta in sintonia con la natura con alberi ad alto fusto) sono sufficienti a sostenere in modo mirato una produzione orientata al mercato e al valore aggiunto. Non è più necessaria una promozione specifica dei prodotti nel settore ortofrutticolo. Normativa proposta Giunta a scadenza e non essendo più ritenuta necessaria, verrà abolita la base legale per il sostegno dei provvedimenti collettivi a favore dei produttori volti ad adeguare la produzione ortofrutticola alle esi- genze dei mercati. Articolo 58 capoverso 2
3.1.2.11 Classificazione dei vini
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
L’elenco dei vitigni della Confederazione, definito nel diritto previgente, è stato adeguato nel 1998 dall’articolo 62 LAgr. Da allora, l’UE ha modificato la propria legislazione e non impone più un elenco dei vitigni ai Paesi terzi i cui vini sono etichettati con il nome del vitigno e importati nel suo territorio. L’articolo 63 LAgr stabilisce la seguente classificazione per i vini svizzeri: a. vini a denominazione di origine controllata (vini DOC); b. vini con indicazione geografica tipica; c. vini da tavola. I vini DOC sono designati con il nome di un Cantone o di una sua area geografica. Per quanto riguarda l’origine delle uve, è autorizzato un taglio (miscela di uva/mosto/vino di diversa origine) del 10 per cento al massimo per i vini DOC. Il luogo di produzione del vino non è regolamentato. La definizione dei vini DOC è di competenza dei Cantoni, che devono stabilire i requisiti minimi per ciascuno dei criteri definiti dal Consiglio federale, in particolare il limite massimo di resa per unità di superficie e i tenori minimi naturali di zucchero, conformemente all’articolo 21 capoverso 2 dell’ordinanza sul vino. I Cantoni pos- sono emanare disposizioni più severe di quelle del diritto federale, in particolare vietando il taglio del 10 per cento per le DOC. I vini con indicazione geografica tipica sono designati con il nome del paese o di una parte di esso la cui estensione supera quella di un Cantone. Devono soddisfare requisiti meno rigorosi rispetto ai vini DOC, in particolare per quanto riguarda il taglio (15% autorizzato). I vini da tavola svizzeri sono ottenuti da uve raccolte in Svizzera che rispettano il tenore minimo naturale di zucchero fissato dal Consiglio federale. L’attuale classificazione dei vini svizzeri è stata introdotta nel 2008 con la PA 2011, con l’obiettivo di rafforzare la posizione dei vini svizzeri di qualità sul mercato attraverso condizioni di produzione chiare, una segmentazione semplifice e trasparente, nonché designazioni coerenti e compatibili con le dispo- sizioni dell’UE. A distanza di dieci anni si constata che sono stati compiuti progressi nella direzione di ciascuno di questi obiettivi parziali. Tuttavia, l’obiettivo generale di rafforzare lo spririto imprenditoriale e valorizzare meglio i vini svizzeri attraverso una segmentazione più tangibile da parte del consumatore richiede una modifica della classificazione dei vini. Inoltre, l’articolo 62 LAgr è lacunoso in termini di disposizioni OMC sulla proprietà intellettuale. Le indicazioni geografiche estere per il vino non possono
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attualmente essere riconosciute come DOP in virtù dell’articolo 63 LAgr com’è invece il caso per le indicazioni geografiche svizzere. Esse sono tuttavia protette dalla legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) e. possono essere registrate come marchi geografici in virtù dell’articolo 27a e seguenti LPM come le denominazioni riconosciute in Svizzera. Nel 2009 l’UE, che proteggeva le sue indicazioni geografiche per il vino introducendole nella legislazione degli Stati membri, è passata alla protezione mediante registrazione su richiesta di rag- gruppamenti di produttori rappresentativi, una procedura che si applica altresì per le indicazioni geogra- fiche dell’UE e di Paesi terzi. Le indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, nonché i prodotti agricoli trasformati e forestali, ad eccezione dei vini, possono essere protette mediante una procedura di registrazione su richiesta di raggruppamenti di produttori rappresentativi. Le disposizioni che disciplinano la registrazione e la pro- tezione delle denominazioni di origine protette (DOP)/indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli sono state introdotte nella legge sull’agricoltura nel 1997. Da allora sono state registrate e pro- tette 37 DOP e IGP, nella maggior parte dei casi con buoni risultati in termini di valorizzazione commer- ciale del prodotto. Le stesse opportunità e responsabilità dovrebbero essere attribuite ai raggruppamenti di produttori dell’economia vitivinicola. Siccome la procedura di registrazione sarebbe la stessa per le indicazioni geografiche svizzere per il vino e per quelle estere, si colmerebbe la lacuna dell’attuale clas- sificazione per quanto riguarda la conciliabilità con le disposizioni OMC. L’attuazione delle condizioni quadro federali relative ai vini DOC ha comportato un’eterogeneità e una complessità dei requisiti in materia di origine delle uve nei vini DOC. Con un taglio del 10 per cento, i vini DOC non si differenziano sufficientemente dai vini con indicazione geografica tipica. Il valore ag- giunto dei vini DOC non può essere supportato da una comunicazione frammentaria sull’autenticità della loro origine e non possono essere sfruttate sinergie con la comunicazione promozionale per altri prodotti agricoli DOP/IGP. L’origine dei vini con indicazione geografica tipica non corrisponde a un’area geogra- fica circoscritta e comunicata. Normativa proposta La classificazione dei vini di cui all’articolo 63 LAgr e i controlli di cui all’articolo 64 devono essere ade- guati di conseguenza. La classificazione proposta potrà essere applicata ai vini esteri. Nel caso dei vini vinificati esclusivamente da uve prodotte in Svizzera o nella zona di confine francese riconosciuta per la DOC («Ginevra») si distinguerà tra vini con indicazione geografica (DOP e IGP) e vini senza indica- zione geografica (senza DOP e senza IGP). Le indicazioni estere per il vino possono beneficiare degli stessi strumenti ai fini della registrazione. Oltre alle disposizioni del diritto agricolo, a tutti i vini, importati o autoctoni, si applicheranno le disposizioni della legislazione in materia di derrate alimentari. I vini con indicazione geografica comprendono i vini DOP e IGP. I requisiti fondamentali in termini di qualità, origine e autenticità per i vini DOP e IGP sono stabiliti dal Consiglio federale come avviene per la classificazione attuale. La protezione delle indicazioni geografiche per il vino deve essere equiparata a quella per i prodotti DOP/IGP agricoli e forestali ed essere frutto di iniziative di raggruppamenti di produttori rappresentativi provenienti dalla Svizzera o dall’estero. La definizione e la gestione delle DOC sono trasferite dai Cantoni ai raggruppamenti di produttori rappresentativi dell’economia vitivinicola, che hanno quindi le stesse responsabilità e le stesse opportunità dei raggruppamenti dei produttori agricoli. Il raggruppamento di produttori rappresentativo dovrà presentare una domanda di registrazione dell’in- dicazione geografica da proteggere presso i Cantoni interessati, che procederanno a un esame prelimi- nare della domanda prima di trasmetterla all’UFAG corredata del loro preavviso. Il raggruppamento di produttori presenterà, insieme alla domanda, un elenco degli obblighi per i vini che ambiscono a ottenere l’indicazione geografica. L’UFAG aprirà una procedura di opposizione pubblica nel corso della quale chiunque abbia un interesse degno di protezione potrà opporsi alla sua registrazione. I raggruppamenti di produttori esteri che desiderano registrare la loro indicazione geografica nel registro svizzero delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche potranno farlo secondo le stesse modalità, pre- sentando domanda all’UFAG. I vini DOP beneficeranno dei progressi qualitativi conseguiti dopo l’introduzione, nel 2008, dell’attuale classificazione e di un primo inasprimento dei requisiti in materia di provenienza e qualità. Con il pas- saggio dai vini DOC ai vini DOP non sarà più possibile produrre un vino DOP utilizzando uve che per il
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10 per cento al massimo non provengono dall’area geografica delimitata per la DOP. Il divieto di qual- siasi taglio d’origine per i vini DOP riprende il principio della produzione della materia prima nell’area geografica delimitata vigente per le DOP agricole. Rafforzerà la tipicità dei vini e il loro potenziale di differenziazione. L’area geografica delimitata per la produzione delle uve, i vitigni, i metodi di coltiva- zione, la zona di vinificazione definita ed eventualmente le pratiche enologiche che conferiscono la qualità e le caratteristiche del vino dovranno essere definiti nell’elenco degli obblighi della DOP. I vini IGP sostituiranno i vini con indicazione geografica tipica nella classificazione attuale. Poiché la reputazione e le caratteristiche delle IGP sono prevalentemente legate alla regione, il legame con l’ori- gine geografica dei vini IGP sarà rafforzato. L’area geografica di un vino IGP dovrà essere delimitata in un elenco degli obblighi, come gli altri elementi che lo caratterizzano. Tali requisiti saranno più flessibili di quelli per i vini DOP. In particolare, i vini IGP possono essere tagliati fino a un massimo del 15 per cento, come avviene attualmente per i vini con indicazione geografica tipica. I vini senza DOP e senza IGP costituiscono la categoria di vini senza indicazione geografica di cui all’articolo 63 capoverso 1 LAgr e sostituiranno gli attuali vini da tavola. Rimarranno invariati i requisiti di base relativi alla qualità, alla provenienza delle uve, alle pratiche enologiche autorizzate e alle dispo- sizioni in materia di etichettatura. Potranno quindi ancora essere designati come «vino bianco svizzero» o «vino rosso svizzero», il che consentirà di distinguerli dai vini esteri o dai vini ottenuti a partire da uve estere. L’articolo 187e LAgr disciplina le disposizioni transitorie relative alla modifica della classificazione dei vini. L’articolo 64 LAgr è modificato conformemente alla classificazione dei vini proposta. Articoli 62, 63, 64 e 187e
3.1.3 Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)
3.1.3.1 Criteri d’entrata in materia e di limitazione
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Per poter ricevere i pagamenti diretti, i gestori delle aziende devono soddisfare diversi requisiti generali e criteri sociali: aziende contadine che coltivano il suolo; rispetto delle disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali; formazione agricola; limite massimo di età: contributi non oltre i 65 anni; volume di lavoro minimo dell’azienda in USM: almeno 0,20 USM; quota minima dei lavori svolta da manodopera propria dell’azienda: almeno il 50 per cento. Uno dei requisiti fondamentali è l’obbligo di fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, oggetto di un capitolo separato (cfr. capitolo 3.1.3.2). Il diritto di percepire i pagamenti diretti è riservato alle persone fisiche e alle persone fisiche che gesti- scono direttamente una SA, una Sagl o una società in accomandita. Fanno eccezione i contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio, che possono essere versati anche a persone giuridiche con sede in Svizzera, ai Cantoni e ai Comuni, a condizione che siano i gestori dell’azienda. I pagamenti diretti sono erogati a condizione che siano rispettate le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali. Le infrazioni constatate e notificate mediante decisione comportano una riduzione dei pagamenti diretti. Benché la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) non figuri esplicitamente in questo elenco, per la gestione l’agricoltura deve conformarsi alle rispettive disposizioni. Il requisito di una formazione agricola può essere soddisfatto con un’attestazione di una formazione professionale di base nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole» (certificato o atte- stato federale di capacità) o una formazione professionale superiore come contadina (attestato profes- sionale federale). Si considera equivalente una formazione professionale di base in un’altra professione,
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completata dal corso sui pagamenti diretti o da un’attività pratica svolta per almeno tre anni in un’azienda agricola (art. 4 cpv. 1 e 2 OPD). Secondo il sistema della formazione professionale, il completamento della formazione di base consente di esercitare una professione, ma non ancora di gestire un’azienda. Solo nell’ambito della formazione professionale superiore vengono affrontati temi di gestione aziendale (redditività dell’azienda, gestione del personale, ecc.). Attualmente solo un terzo circa dei capiazienda ha completato una formazione professionale superiore, una percentuale nettamente inferiore a quella degli artigiani e degli altri lavo- ratori indipendenti. Soprattutto dagli agricoltori che ricevono pagamenti diretti, la società si aspetta che applichino metodi di produzione sostenibili. La formazione di base non comprende la conduzione aziendale. In un contesto sempre più complesso, tuttavia, questo tema è ancora più importante per poter gestire un’azienda con successo, in modo sostenibile e orientato al mercato. Nel rapporto «Donne nell’agricoltura», il Consiglio federale ha illustrato la situazione attuale per quanto concerne le assicurazioni sociali nell’agricoltura. A differenza dei collaboratori extrafamiliari, nel primario la manodopera familiare non è affiliata a determinate assicurazioni sociali: per esempio, i familiari che lavorano in azienda non sono obbligati ad assicurarsi contro la perdita di guadagno e non sono neppure soggetti alla previdenza professionale obbligatoria (2° pilastro). Mentre i collaboratori extrafamiliari godono della copertura delle assicurazioni sociali obbligatorie, i familiari che lavorano in azienda devono stipulare personalmente un’assicurazione sociale o accertarsi che il capoazienda lo faccia in loro vece, se non esercitano un’attività lucrativa extraziendale che garantisce loro automati- camente una copertura assicurativa. Attualmente molti familiari che lavorano in azienda non sono suf- ficientemente assicurati contro la perdita di guadagno e non godono di un’adeguata previdenza, il che può ripercuotersi negativamente sulla situazione finanziaria delle persone interessate, soprattutto in caso di divorzio. Inoltre, sono in vigore diversi limiti e valori limite per il versamento dei pagamenti diretti: limitazione dei pagamenti diretti a 70 000 franchi per USM; valori limite in relazione alla superficie per azienda a partire dalla quale si riducono i contributi per ettaro (graduazione del contributo di base per la sicurezza dell’approvvigionamento; contri- buto per le superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo I per al massimo il 50 % della SAU); limiti di reddito e di sostanza per i contributi di transizione. Con l’introduzione della limitazione dei contributi per USM si voleva evitare un’eccessiva espansione delle superfici di compensazione ecologica. In realtà, tuttavia, ciò ha avuto ricercussioni soprattutto sui contributi delle aziende dedite alla campicoltura. La misura non ha pertanto prodotto l’effetto auspicato. Normativa proposta In linea di principio, dovrebbero rimanere invariati il diritto ai contributi delle aziende contadine che col- tivano il suolo, il limite di età, il volume di lavoro minimo nell’azienda e la quota minima dei lavori svolta da manodopera propria dell’azienda. Sulla base dell’interpellanza Streiff (18.3486) dell’11 giugno 2018, è prevista una perizia legale sul diritto ai contributi in relazione al termine «aziende contadine» che tenga conto del contesto attuale. Con l’entrata in vigore della nuova Costituzione federale nel 1999, le condizioni quadro in agricoltura sono cambiate profondamente. Inoltre, si è inserita nell’articolo 104a Cost. una nuova disposizione in materia di sicurezza alimentare. In questo contesto, le istituzioni sociali con aziende agricole annesse e altre persone giuridiche contribuiscono a garantire le basi della produ- zione agricola. Il diritto delle persone giuridiche ai contributi per l’interconnessione e per la qualità del paesaggio deve essere mantenuto. Siccome questi contributi sono trasferiti nei contributi per un’agri- coltura adeguata alle condizioni locali, questo nuovo tipo di contributo figura come eccezione. Resta ancora valido il principio secondo cui i pagamenti diretti non devono portare a sovvenzionare istituzioni caritative il cui scopo principale non è la produzione agricola. Con la reimpostazione dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (cfr. capitolo 3.1.3.3), si vuole eliminare il contributo di base per la sicurezza dell’approvvigionamento. Poiché finora solo questo contributo era graduato e, contemporaneamente all’introduzione del nuovo contributo per azienda, il totale dei contributi vincolati alla superficie diminuisce, si può abolire la graduazione in funzione della
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superficie. Inoltre, per motivi di inefficacia, occorre abolire anche il limite dei pagamenti diretti per USM. Ciò semplifica il sistema dei pagamenti diretti. I coefficienti USM sono unità altamente standardizzate per misurare le dimensioni delle aziende e sono adatti come criteri per determinare il limite per benefi- ciare dei pagamenti diretti o per definire le dimensioni minime delle aziende agricole, ma non come criterio di limitazione per il nuovo sistema di contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento e per gli altri contributi mirati, in quanto le misure si differenziano in funzione dei loro obiettivi, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda. Per motivi di politica sociale, in sostituzione di tutte le attuali graduazioni e limitazioni, talvolta compli- cate, si introdurrà un importo massimo dei pagamenti diretti per azienda. Concretamente, il Consiglio federale potrà limitare l’importo totale dei pagamenti diretti per azienda o per tipo di contributo. Si pre- vede di introdurre un tetto massimo di 250 000 franchi per azienda. Per le comunità aziendali, tale li- mite deve essere moltiplicato per il numero di aziende che ne fanno parte. Una comunità aziendale composta da due aziende potrà quindi beneficiare di pagamenti diretti per un importo massimo di 500 000 franchi. Anche l’UE consente agli Stati membri di fissare un tetto massimo di 150 000 euro per i pagamenti diretti. Un importo massimo dei pagamenti diretti per azienda è più facilmente com- prensibile rispetto alle numerose limitazioni e graduazioni esistenti finora ed è estremamente facile da attuare. Per le aziende che dovessero ricevere più di 250 000 franchi, si applicherebbe quindi una ri- duzione proporzionale di tutti i contributi. Al fine di evitare pagamenti sproporzionati, il Consiglio federale potrà fissare un limite anche per i singoli tipi di contributi. A causa della crescente complessità delle sfide nella gestione aziendale, in futuro tutti i nuovi beneficiari di pagamenti diretti dovranno aver seguito una formazione professionale superiore. Ciò significa che dovranno aver superato almeno l’esame di professione nel campo professionale «agricoltura e profes- sioni agricole» (attestato professionale), che si concentra sulla gestione aziendale. La formazione co- stituisce un vantaggio diretto per i futuri specialisti; per esempio, il piano di formazione prevede che le conoscenze acquisite in uno dei tre moduli obbligatori di gestione aziendale si applichino alla propria azienda in uno studio specifico. La sostenibilità sociale è garantita dal fatto che solo i nuovi beneficiari dei pagamenti diretti devono soddisfare i requisiti più rigorosi. I gestori che ricevevano pagamenti diretti già prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione saranno tutelati dalla clausola di salvaguardia dei diritti acquisiti. Al tempo stesso, occorre adeguare le esigenze delle contadine e delle persone pro- venienti da altri settori. D’ora in poi, per ricevere i pagamenti diretti, le contadine dovranno aver com- pletato con successo i tre moduli obbligatori di gestione aziendale dell’esame professionale nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole», che per loro sarebbero invece moduli facoltativi. Oltre alla formazione di base nella loro professione originaria e alla formazione continua in agricoltura già richiesta attualmente, le persone provenienti da altri settori dovranno superare questi tre moduli. La deroga vigente finora agli obblighi di formazione per le piccole aziende fino a 0,50 USM nella regione di montagna sarà mantenuta (cfr. art. 4 cpv. 3 OPD). L’adeguamento dei requisiti di formazione non ri- chiede una modifica della legge, ma può essere attuato a livello di ordinanza. Al fine di migliorare la situazione dal profilo delle assicurazioni sociali per i familiari che lavorano in azienda, il versamento dei pagamenti diretti sarà vincolato all’esistenza di una copertura assicurativa adeguata. Per motivi amministrativi, la nuova normativa si limita ai coniugi collaboratori, poiché è facile ricavare i dati dalla dichiarazione d’imposta. Con questo nuovo requisito per i pagamenti diretti i ge- stori sono tenuti a dimostrare che i coniugi collaboratori beneficiano di un’adeguata copertura tramite le assicurazioni sociali se collaborano regolarmente e in misura considerevole nell’azienda del co- niuge e se non dispongono di un reddito proprio sufficientemente elevato. La copertura tramite le assicurazioni sociali deve comprendere la previdenza (rischi invalidità, de- cesso) e la perdita di guadagno (indennità giornaliera). Nel caso della previdenza, si può scegliere il pilastro 2b, per il quale il coniuge deve disporre di un proprio reddito soggetto all’AVS, oppure il pila- stro 3b indipendente dal reddito. Occorre comunque garantire la copertura dei rischi (invalidità, de- cesso). La perdita di guadagno, ovvero l’incapacità lavorativa dovuta a malattia e infortunio deve es- sere coperta da un’assicurazione d’indennità giornaliera. Poiché gli assicuratori attivi in questo campo possono rifiutare una persona a causa del suo stato di salute o esigere premi eccessivamente elevati, la disposizione si applica solo ai coniugi di età inferiore ai 55 anni.
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Se il coniuge non dispone già di un’adeguata copertura previdenziale e per la perdita di guadagno tra- mite le assicurazioni sociali, occorre porvi rimedio ricorrendo a una consulenza assicurativa completa. L’obbligo di copertura tramite le assicurazioni sociali si applica solo al coniuge collaboratore, ma non alla persona responsabile dell’azienda. Si noti che l’efficacia della previdenza dipende dall’importo dei contributi versati. Se il gestore non fornisce la prova della copertura tramite le assicurazioni sociali o tale prova è lacunosa, i pagamenti diretti vengono ridotti, analogamente a quanto previsto nella PER.
Tabella 7: Copertura tramite le assicurazioni sociali per i coniugi collaboratori Finora D’ora in poi Osservazioni Previdenza Statale Obbligatoria Obbligatoria Copertura se il coniuge versa almeno il doppio del contri- (1° pilastro) buto minimo (956 fr. p.a.; 2018). Professionale Facoltativa Obbligatoria A seconda dell’istituto previdenziale, per una previdenza (pilastro 2b) (2b o 3b) professionale facoltativa (pilastro 2b) può essere richie- sto un reddito assicurato pari ad almeno il 12,5 % della rendita di vecchiaia AVS massima (3 525 fr. p.a.; 2018). Libera Facoltativa La previdenza privata volontaria è possibile anche senza (pilastro 3b) reddito. Indennità Malattia Facoltativa Obbligatoria Assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di giornaliera Infortunio Facoltativa Obbligatoria malattia o infortunio, con eccezioni a seconda dell’età o dello stato di salute.
Per questioni formali, tutte le leggi determinanti per la produzione agricola, quindi anche la LPN; saranno elencate nell’articolo 70a capoverso 1 lettera c LAgr. Il rispetto delle loro disposizioni è già oggi un requisito per il versamento dei pagamenti diretti. Panoramica delle condizioni e dei limiti per i pagamenti diretti PA14-17 (finora) PA22+ (d’ora in poi)
Aziende contadine che coltivano il suolo Aziende contadine che coltivano il suolo Adeguata copertura personale tramite le as- sicurazioni sociali personale per il coniuge collaboratore
Prova che le esigenze ecologiche sono ri- Prova che le esigenze ecologiche sono ri- spettate spettate (modificata) Rispetto delle disposizioni rilevanti per l’agri- Rispetto delle disposizioni rilevanti per l’agri- coltura della legislazione in materia di prote- coltura della legislazione in materia di prote- zione delle acque, dell’ambiente e degli ani- zione delle acque, dell’ambiente e degli ani- mali mali nonché della LPN Formazione agricola Formazione agricola (d’ora in poi: almeno un attestato professionale per i nuovi gestori) Limite di età: 65 anni Limite di età: 65 anni Volume di lavoro minimo: 0,20 USM Volume di lavoro minimo: 0,20 USM Quota minima di manodopera propria Quota minima di manodopera propria dell’azienda: 50% dell’azienda: 50% Massimo 70 000 fr. / USM Graduazione del contributo di base per la si- Limitazione dell’importo totale dei contributi curezza dell’approvvigionamento per azienda e per tipo di contributi (facolta- tiva) Contributo per le superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo I per al massimo il 50 % della SAU (disciplinamento a livello di ordinanza) Valori limite per il reddito e la sostanza nei contributi di transizione
Articolo 70a capoversi 1 e 2
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3.1.3.2 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento Il versamento dei pagamenti diretti presuppone che in tutta l’azienda si rispettino i requisiti della PER, che attualmente comprende: detenzione di animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie, bilancio di concimazione equilibrato, quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità, gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d’importanza nazionale, avvicendamento di- sciplinato delle colture, adeguata protezione del suolo nonché selezione e applicazione mirate dei pro- dotti fitosanitari. Introdotta all’inizio degli anni ‘90, la PER ha contribuito a ridurre l’impatto ambientale dell’agricoltura e oggi garantisce un livello minimo di prestazioni ecologiche. Le misure richieste vengono attuate su tutto il territorio. Tuttavia, al di là di ciò la PER non offre praticamente altri incentivi alle aziende per ulteriori miglioramenti.
Normativa proposta Al fine di colmare le lacune ecologiche esistenti, la PER deve essere modificata. L’obiettivo è migliorare la realizzazione degli obiettivi ambientali per l’agricoltura (OAA) nei settori della biodiversità e della pro- tezione delle risorse, nonché sostenere il conseguimento degli obiettivi del piano d’azione sui prodotti fitosanitari. Questa modifica fa parte del pacchetto di misure proposte in alternativa all’iniziativa sull’ac- qua potabile (cfr. capitolo 2.3.5). Panoramica della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PA 14-17 (finora) PA22+ (d’ora in poi) La prova che le esigenze ecologiche sono rispet- La prova che le esigenze ecologiche sono rispet- tate implica: tate comprende: a. una detenzione degli animali da reddito rispet- a. una detenzione degli animali da reddito rispet- tosa delle esigenze della specie; tosa delle esigenze della specie; b. un bilancio di concimazione equilibrato; b. una sufficiente limitazione delle perdite di so- stanze nutritive; c. una quota adeguata di superfici per la promo- c. una sufficiente promozione della biodiversità; zione della biodiversità; d. la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti d. la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d’importanza nazionale secondo la in inventari d’importanza nazionale secondo la LPN; LPN; e. un avvicendamento disciplinato delle colture; e. un avvicendamento disciplinato delle colture; f. un’adeguata protezione del suolo; f. un’adeguata protezione del suolo; g. selezione e applicazione mirate dei prodotti fi- g. una protezione dei vegetali rispettosa dell’am- tosanitari. biente; h. requisiti di protezione degli ecosistemi specifici per determinate regioni; i. il rispetto delle prescrizioni in materia di prote- zione delle acque. Cpv. 3 Il Consiglio federale: a. concretizza la prova che le esigenze ecologi- che sono rispettate, tenendo conto della soppor- tabilità degli ecosistemi
La PER si baserà sul principio della sopportabilità ecologica e della promozione dei servizi ecosistemici, in modo da riprendere la terminologia del nuovo articolo 104a Cost.. Le peculiarità territoriali sono prese in considerazione adattando l’agricoltura alle rispettive condizioni locali e pertanto occorre preservare la sopportabilità ecologica degli ecosistemi interessati dalle attività in loco. In questo modo il Consiglio federale ha la possibilità di migliorare continuamente le misure necessarie per preservare la sostenibilità
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degli ecosistemi a lungo termine. Con la prevista integrazione dei contributi per l’efficienza delle risorse (CER) nei sistemi di produzione secondo l’articolo 75 LAgr, gli elementi finora promossi con i CER saranno integrati nella PER o trasferiti nei sistemi di produzione (cfr. capitolo 3.1.3.3.5). Gli obiettivi ambientali per l’agricoltura concretizzano i requisiti della legislazione ambientale determi- nanti per l’agricoltura e descrivono lo stato che deve garantire una preservazione a lungo termine della sopportabilità degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici. Sostanze nutritive: in futuro, il problema delle eccedenze di sostanze nutritive sarà esposto in maniera più trasparente e affrontato in modo più mirato. Occorre inoltre valutare come ridurre costantemente tali eccedenze, in modo da limitare coerentemente le perdite di sostanze nutritive a seconda della soppor- tabilità degli ecosistemi. Si valuterà inoltre se per raggiungere questo obiettivo sia necessario un nuovo metodo di bilancio che illustri in modo trasparente il saldo di sostanze nutritive dell’azienda e che possa integrare o sostituire «Suisse-Bilanz». Il saldo va calcolato sulla base delle sostanze nutritive apportate (concimi, alimenti per animali, ecc.) e sottratte (prodotti della campicoltura, animali, latte, carne, ecc.). Al fine di valutare la funzionalità e l’idoneità di attuazione, i bilanci input-output devono essere utilizzati e testati su base volontaria nella consulenza. Dal 2026 si prevede un’eventuale sostituzione del «Suisse-Bilanz» con un bilancio input-output. Fino a quel momento si acquisirà esperienza nell’attua- zione e si adatterà lo strumento alle esigenze specifiche. Una sufficiente limitazione delle perdite di sostanze nutritive comprende anche la gestione a basse emissioni dei concimi aziendali secondo la legislazione in materia di ambiente e in particolare di protezione dell’aria. Per esempio, l’impiego di apparecchi per lo spandimento di liquami dotati di tubi flessibili è uno degli aspetti in primo piano. Biodiversità: l’attuale PER richiede una «quota adeguata di superfici per la promozione della biodiver- sità». Nell’ambito delle nuove disposizioni sulla PER si prevede una «una sufficiente promozione della biodiversità». La nuova formulazione lascia intendere che, oltre agli elementi legati alla superficie, anche misure di sostegno specifiche possono contribuire efficacemente a promuovere la biodiversità. La nuova formulazione consente una maggiore flessibilità: le aziende sono libere di scegliere se lavorare con un piano aziendale globale di promozione della biodiversità oppure se prediligere l’attuale modello sempli- ficato con i livelli qualitativi I e II. Tutte le aziende devono però continuare a gestire almeno il 7 per cento delle loro superfici (3,5% nel caso delle colture speciali) con elementi di promozione della biodiversità. La promozione della biodiversità con contributi per le aziende con e senza piano di promozione della biodiversità è descritta nel capitolo 3.1.3.4. Protezione del suolo: nel quadro della PER, negli ultimi anni si sono apportati vari adeguamenti volti a evitare, per quanto possibile, l’erosione dovuta alla gestione. Per quanto riguarda la compattazione del suolo, a oggi la PER non contempla direttive, anche se la capacità di resa dei terreni agricoli può essere notevolmente compromessa dalla compattazione per un periodo di tempo prolungato. Il rischio di compattazione del suolo è elevato quando si transita sul terreno con macchinari pesanti in condi- zioni meteorologiche inadeguate. Per questo motivo, è necessario adottare misure di protezione a li- vello di ordinanze con la PA22+. Onde evitare una compattazione nociva del sottosuolo, nella PER si deve tener conto della sopportabilità del terreno nelle diverse fasi della gestione. A tal fine, gli impren- ditori di lavori agricoli e gli agricoltori possono utilizzare un software che, a seconda della combina- zione di attrezzature scelta e delle condizioni meteorologiche presenti, consente di stabilire se in un determinato luogo esiste un maggiore rischio di compattazione. In questo modo si protegge l’agricol- tore da perdite a lungo termine dei raccolti dovute a problemi di compattazione e lo si aiuta a scegliere l’attrezzatura ottimale. Per semplificare, si può rinunciare all’utilizzo di un software, a condizione che il carico sulle ruote non rappresenti un rischio sproporzionato. Viene così creata una base affinché gli agricoltori e in particolare gli imprenditori di lavori agricoli con i quali collaborano, possano essere re- sponsabilizzati maggiormente sugli aspetti legati alla compattazione del suolo. Protezione dei vegetali: la PER contiene già oggi elementi di difesa integrata dei vegetali e un elenco restrittivo di prodotti fitosanitari, entrambi elementi da rafforzare. Inoltre, la PER deve essere completata con l’attuazione di misure per ridurre le emissioni. Limitazione dei prodotti fitosanitari a elevato rischio ambientale: nella PER occorre limitare l’impiego di prodotti fitosanitari. In linea di principio, per proteggere le acque non si dovrebbero più utilizzare determinati prodotti fitosanitari, a meno che non siano disponibili alternative o
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altri metodi per proteggere le colture. L’obiettivo delle nuove prescrizioni della PER è che in generale i prodotti fitosanitari vengano utilizzati solo in caso di comprovata necessità e che non vengano più utilizzati prodotti che presentano elevati rischi ambientali. Attuazione di misure di riduzione delle emissioni: durante il riempimento, il risciacquo e la puli- zia delle irroratrici è necessario evitare immissioni nelle acque. Ciò è possibile utilizzando si- stemi di pulizia delle parti interne delle irroratrici che garantiscono una pulizia efficace diretta- mente sul campo e raccogliendo e trattando l’acqua di lavaggio in azienda. Un altro requisito per la protezione delle acque è il corretto drenaggio dell’acqua dai luoghi in cui si riempiono o si puliscono le irroratrici oppure in cui si producono o si trasportano concimi aziendali e otte- nuti dal riciclaggio. Inoltre, deve essere richiesto l’uso di tecnologie e misure per ridurre la de- riva e il dilavamento dei prodotti fitosanitari. Le misure proposte consentono di ridurre del 95 per cento le emissioni da fonti puntuali (riempimento, risciacquo e pulizia delle irroratrici) e del 75 per cento le emissioni dovute a deriva e dilavamento53. Adeguamento alle condizioni locali: nella PER si menziona esplicitamente la possibilità di fissare requi- siti specifici per determinate regioni, in modo da definire direttive locali e adeguate alle condizioni locali, come è già il caso in alcune regioni sensibili in virtù dell’allegato dell’ordinanza sui pagamenti diretti. Ne sono un esempio i settori di alimentazione dei laghi, delimitati in virtù dell’ordinanza sulla protezione delle acque onde far fronte alla problematica del fosforo. Se un’azienda si trova in uno di questi settori di alimentazione e se la disponibilità di fosforo secondo «Suisse-Bilanz» è superiore al 100 per cento, può spandere sulle superfici al massimo l’80 per cento del fabbisogno di fosforo. In futuro potranno essere affrontati altri problemi locali in maniera adeguata alle condizioni del luogo, come ad esempio i livelli eccessivi di nitrati nelle acque sotterranee utilizzate per l’acqua potabile o le eccessive emissioni di azoto negli ecosistemi sensibili. Protezione delle acque: attualmente, in caso di violazioni alla legislazione in materia di protezione delle acque, deve esservi una decisione cresciuta in giudicato che consenta di ridurre i pagamenti di- retti ai gestori di aziende agricole, il che comporta un dispendio supplementare per le autorità prepo- ste all’esecuzione. In futuro, le disposizioni della legislazione in materia di protezione delle acque sa- ranno considerate parti integrantidella PER, laddove i controlli continueranno a basarsi sulla legislazione in materia di protezione delle acque, in analogia alla detenzione di animali rispettosa delle esigenze della specie (rispetto della legislazione in materia di protezione degli animali). Queste dispo- sizioni della legislazione in materia di protezione delle acque comprendono esclusivamente criteri semplici e visibili, da verificare nel quadro dei controlli di base. Sono inclusi anche la dispersione nell’ambiente di liquame e percolato del letame, il corretto drenaggio delle corti provviste di un rivesti- mento e il corretto stoccaggio di sostanze pericolose e simili. I punti di controllo utilizzati sono quelli definiti dalla Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera (CCA) nel 2017 come raccomandazione per l’attuazione dei controlli di base nelle aziende agricole. In futuro, per questi elementi sarà sufficiente stabilire le lacune per poter ridurre i pagamenti diretti, non serviranno più decisioni cresciute in giudicato. Con l’inclusione nella PER non cambia nulla per quanto riguarda la competenza nell’esecuzione dei controlli, saranno i Cantoni a determinare gli organismi responsabili dei controlli nelle aziende agricole. Articolo 70a capoverso 2
Le tasse d’incentivazione sono un altro modo per regolare l’uso dei prodotti fitosanitari. L’imposizione di una tassa elevata su prodotti ad alto rischio ambientale dovrebbe incoraggiare l’uso di prodotti meno rischiosi e la messa a punto di strategie alternative di difesa dei vegetali. Un sistema di prelievi differenziati e sufficienti opzioni di sostituzione consentono di mantenere basso l’onere medio del pre- lievo e quindi l’incidenza sulla produzione.
53 Informazioni più dettagliate sono contenute nelle «Istruzioni concernenti misure per la riduzione dei rischi nell’utilizzo di prodotti fitosanitari».
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Questo strumento è già utilizzato in vari paesi europei, come Svezia, Norvegia, Danimarca e Francia, sotto svariate forme. In uno studio commissionato dall’Ufficio federale dell’agricoltura, il Politecnico fe- derale di Zurigo ritiene che anche in Svizzera una tassa di questo tipo possa avere un impatto sulla rinuncia e sull’impiego differenziato dei prodotti fitosanitari. Questo studio dimostra in modo esemplare come la tassa possa influenzare gli agricoltori nella scelta dei prodotti fitosanitari. L’esperienza di que- sti Paesi europei conferma l’efficacia della tassa, anche se i dati attualmente disponibili suggeriscono un impatto mediamente solo limitato. Tuttavia, l’elaborazione e l’attuazione di una tassa d’incentivazione pone sfide notevoli. Affinché que- sto strumento abbia un effetto mirato, sono necessarie numerose alternative, da un lato per consentire la sostituzione con prodotti meno rischiosi e, dall’altro, per classificare tali alternative vagliando i di- versi rischi per le persone e per l’ambiente. Pertanto, un sistema di prelievi differenziati richiede obiet- tivi ponderati quali, per esempio, la protezione delle persone o delle acque. Solo se è chiaro come tali obiettivi sono relazionati e ponderati è possibile fissare i prelievi sui singoli prodotti a un livello tale da rendere lo strumento un incentivo ottimale. È inoltre necessario creare un sistema per l’amministrazione delle entrate. Siccome per ora non esiste una struttura per la riscossione di tali tasse, occorre crearne una e mantenerla con un dispendio ele- vato. Dopo aver soppesato i vantaggi e gli svantaggi si è deciso di abbandonare l’idea della tassa d’incenti- vazione, poiché vi sono altri strumenti altrettanto validi o più adeguati. La limitazione dell’uso di prodotti a rischio elevato per l’ambiente nel quadro della PER consente di raggiungere lo stesso obiettivo di una tassa d’incentivazione, vale a dire la riduzione dell’uso di tali prodotti. La soluzione PER ha il vantaggio di tener conto della mancanza di alternative per la prote- zione di alcune colture che sono di scarso interesse per lo sviluppo di nuove soluzioni.
3.1.3.3 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento e per il paesaggio rurale
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Per garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari si versano contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento. Ne esistono tre tipi: il contributo di base, quello per le difficoltà di produzione e il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni. Il contributo di base ha un importo fisso di 900 franchi per ettaro. Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità si versa un contributo ridotto di 450 franchi per ettaro. Per i maggesi non sono previsti contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento. Il contributo per le diffi- coltà di produzione compensa gli svantaggi climatici ed è versato per tutte le superfici nelle regioni collinare e di montagna. Con il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni, si promuovono in particolare queste superfici e il loro utilizzo. Affinché sia possibile versare contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento a favore delle superfici permanentemente inerbite, nell’azienda dev’essere raggiunta una densità minima di animali che consumano foraggio grezzo. Agroscope ha analizzato la concezione e l’effetto dei contributi sulla sicurezza dell’approvvigionamento nell’ambito di una valutazione. Sono state individuate varie possibilità di miglioramento, che saranno proposte per l’attuazione nell’ambito della PA22+. Per esempio, gli obiettivi andrebbero definiti più chia- ramente e resi operativi. La struttura dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento va ottimiz- zata e si devono verificare disposizioni quali la densità minima di animali o la graduazione dell’importo dei contributi in funzione della superficie aziendale e dell’intensità sulla superficie inerbita. Per la preservazione dell’apertura del paesaggio sono versati contributi per il paesaggio rurale, che prevedono un contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio, un contributo di declività, un contributo per le zone in forte pendenza, un contributo di alpeggio e un contributo d’estivazione. Con il contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio, graduato in funzione della zona e versato per le regioni collinare e di montagna, si vuole evitare che le superfici siano ricoperte da arbusti o bosco. Il contributo di declività, quello per le zone in forte pendenza e quello di declività per i vigneti promuovono la gestione delle superfici in zone declive particolarmente minacciate dall’avanzamento del bosco. Per
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garantire un adeguato carico a livello di aziende d’estivazione, alle aziende gestite tutto l’anno che esti- vano i loro animali in Svizzera è stanziato un contributo di alpeggio. La gestione sostenibile e la cura delle superfici d’estivazione sono sostenute mediante il contributo d’estivazione.
Normativa proposta
L’articolo 104a Cost., entrato in vigore nel 2017, conferisce esplicitamente alla Confederazione il man- dato di creare le condizioni per garantire le basi per la produzione agricola, in particolare per quanto riguarda le terre coltive. Per garantire queste basi, i contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento devono essere ulteriormente sviluppati tenendo conto dei risultati della valutazione. Oltre all’attuale obiettivo di garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari, la ridefinizione dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento è finalizzata a compensare adegua- tamente anche gli svantaggi economici e climatici delle aziende rispetto all’estero dovuti all’ubicazione. L’obiettivo è promuovere le strutture tipiche svizzere con aziende contadine a conduzione familiare, che sono esplicitamente richieste dalla società, ma che comportano in particolare maggiori costi strutturali, per esempio per gli edifici e i macchinari. I contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento contem- pleranno quindi tre tipi di contributi: uno per azienda, uno graduato in funzione della zona per unità di superficie (contributo per zona) e uno per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni.
Contributo per azienda: l’importo del contributo è uguale per tutte le aziende e compensa i costi più elevati della piazza economica svizzera. Rappresenta un sostegno generale per preservare le basi di produzione e promuove l’eterogeneità delle aziende sul piano settoriale. Né le dimensioni dell’azienda né l’effettivo di animali influenzano l’importo di questo contributo. Contributo per zona: è versato per ettaro in funzione della zona. Viene erogato per l’intera su- perficie agricola utile delle aziende, dalla zona di pianura alla zona di montagna IV e aumenta a seconda della zona. Il contributo per zona compensa gli svantaggi climatici nelle zone ad altitudini più elevate (p.es. periodi vegetativi più brevi) e ne garantisce quindi la gestione. Contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni: è versato per ettaro ed è lo stesso per tutte le zone. Punta alla conservazione e alla produzione di colture strategicamente importanti. Il contributo per azienda e il contributo per zona, in quanto componenti del contributo per la sicurezza dell’approvvigionamento, costituiscono la base della capacità produttiva delle aziende e della loro red- ditività. Per finanziare questi tre tipi di contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento si attinge in gran parte dagli attuali contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento e dai contributi per il paesaggio rurale (contributo per l’apertura del paesaggio). In seguito alla ridefinizione non sarà più richiesta una densità minima di animali per le superfici perma- nentemente inerbite. Dalla valutazione di Agroscope è emerso che, contrariamente alle aspettative, essa ha un effetto limitato sull’intensità di utilizzo delle superfici inerbite e sul raggiungimento degli obiettivi di produzione di calorie. Inoltre, l’obiettivo dei contributi per la sicurezza dell’approvvigiona- mento sarà esteso per attenuare gli svantaggi in termini di costi legati all’ubicazione e climatici per le aziende svizzere rispetto all’estero. Come già indicato nel capitolo 3.1.3.1, dovrebbe essere abolita la graduazione dei contributi in funzione della superficie. Con un contributo per azienda uniforme e contri- buti per ettaro complessivamente inferiori si può ottenere un effetto analogo. È inoltre proposto un im- porto massimo di 250 000 franchi in pagamenti diretti per azienda. Questo limite comporta anche indi- rettamente una diminuzione dei contributi per ettaro per le aziende di grandi dimensioni. L’abrogazione delle disposizioni (densità minima di animali, graduazione dei contributi a partire da 60 ettari e rinuncia a contributi di base differenziati per le superfici permanentemente inerbite che promuovono la biodiver- sità) semplificherà e renderà più comprensibile il sistema dei pagamenti diretti. Nel caso dei contributi per il paesaggio rurale, il contributo per l’apertura del paesaggio è eliminato e i rispettivi fondi sono trasferiti ai contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento. Inoltre, il contributo per le zone in forte pendenza è abolito e i fondi (ca. 12 mio. fr./anno) sono integrati nel contributo di declività per superfici con declività superiore al 35 per cento, con conseguente aumento dell’aliquota
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del contributo per le superfici in questione. Questa misura semplifica ulteriormente il sistema di contributi e anche in futuro i fondi saranno destinati alla gestione delle zone in forte pendenza. Il mancato effetto dei contributi per le zone in forte pendenza è almeno in parte compensato anche dal contributo per azienda, poiché le aziende con un’elevata quota di prati da sfalcio in forte pendenza sono generalmente di piccole dimensioni in termini di superficie. In questi casi, la quota del contributo per azienda sul totale dei contributi è più elevata. Le altre componenti dei contributi per il paesaggio rurale (contributo di de- clività per i vigneti, contributo di alpeggio, contributo d’estivazione) devono essere mantenute così come il rispettivo livello dei pagamenti diretti. Panoramica dei contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell’approvvigionamento PA 14-17 (finora) PA22+ (d’ora in poi) Contributi per il paesaggio rurale Contributi per il paesaggio rurale Contributo di declività Contributo di declività Contributo per le zone in forte pendenza Contributo di declività per i vigneti Contributo di declività per i vigneti Contributo di alpeggio Contributo di alpeggio Contributo d’estivazione Contributo d’estivazione Contributo per l’apertura del paesaggio rurale
Contributi per la sicurezza dell’approvvigiona- Contributi per la sicurezza dell’approvvigiona- mento mento Contributo di base per la sicurezza dell’ap- Contributo per azienda provvigionamento Contributo per zona Contributo per le difficoltà di produzione Contributo per la superficie coltiva aperta e Contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni per le colture perenni
Articolo 71 capoverso 1 lettere a e c, articolo 72
3.1.3.4 Contributi per la biodiversità
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Al fine di promuovere e preservare la biodiversità e i servizi ecosistemici ad essa associati, le superfici per la promozione della biodiversità (SPB) beneficiano di appositi contributi, il cui importo ammonta attualmente a circa 400 milioni di franchi all’anno. I contributi per la biodiversità comprendono tre livelli cumulabili di pagamenti riferiti alla superficie: livello qualitativo I (QI) con requisiti specifici orientati alle misure per ciascuno dei singoli tipi di SPB (p.es. prati sfruttati in modo estensivo, siepi, alberi da frutto ad alto fusto nei campi); livello qualitativo II (QII) con requisiti di base come per il QI e, a seconda del tipo di SPB, re- quisiti specifici per la qualità botanica o per le strutture favorevoli alla biodiversità. In base al tipo di SPB, l’attuazione è parzialmente o esclusivamente orientata ai risultati; interconessione con requisiti di gestione specifici per progetto o criteri di ubicazione. L’idea di promuovere misure di compensazione ecologica in agricoltura è nata all’inizio degli anni ‘90 ed è evoluta continuamente attraverso le varie fasi di riforma della politica agricola. Per le seguenti ra- gioni, occorre sviluppare ulteriormente la strategia di promozione per la biodiversità all’interno della PA22+. L’attuale sistema di promozione si concentra sui livelli target per specie e habitat. Negli ultimi anni, si sono approfondite notevolmente le conoscenze e la comprensione dell’importanza de- gli altri livelli target della biodiversità nonché della varietà genetica e funzionale. Uno degli obiettivi per l’ulteriore sviluppo dei contributi per la biodiversità è dunque una maggiore atten- zione per questi aspetti.
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L’ultima valutazione della promozione della biodiversità in agricoltura evidenzia solo un effetto «moderatamente positivo» (valutazione delle misure ecologiche e dei programmi per la deten- zione degli animali, Flury 2005, documento disponibile solo in tedesco Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme). Anche i programmi di monitoraggio della Confederazione e diversi studi54 evidenziano che, di fatto, la biodiversità sulle superfici a uso agricolo non solo non è evoluta positivamente, ma non si è neppure riusciti ad arrestarne il calo. Questo nonostante la quota relativamente elevata di SPB, la massiccia adesione a pro- getti di interconnessione e la quota crescente di superfici del livello qualitativo II. Per amplifi- care l’impatto delle misure, in futuro sarà necessario orientarsi di più verso gli obiettivi auspi- cati, considerare maggiormente i fattori di inquinamento generici per la biodiversità, quali le eccedenze di azoto e i prodotti fitosanitari, oltre ad assicurare una maggiore coerenza tra la promozione della biodiversità nell’agricoltura e quella in altre politiche settoriali. Con l’ulteriore sviluppo delle misure, tramite richieste pratiche e decisioni di politica agricola, si sono aggiunti sempre più elementi di promozione e condizioni. Di conseguenza, le disposi- zioni vigenti sono diventate complesse e di difficile attuazione. Per questo motivo, le misure devono essere rese più efficienti e i requisiti per le aziende agricole vanno semplificati il più possibile.
Normativa proposta
In futuro, le aziende aventi diritto ai pagamenti diretti potranno scegliere tra due modelli per preservare e promuovere la biodiversità: aziende con un modello semplificato rispetto all’attuale modello con livelli qualitativi: promuovono la biodiversità nelle loro aziende sulla base degli attuali livelli qualitativi I e II. Si riduce il numero di tipi di SPB e si semplificano le disposizioni per i singoli tipi. In questo modo si ottiene una certa continuità e semplificazione, oltre a sfruttare la promozione attuale. Aziende con un piano di promozione della biodiversità: preservano e promuovono in modo mirato la biodiversità secondo un piano aziendale globale con misure che rispettano le esigenze dello spazio naturale. Questo modello richiede elevate competenze tecniche da parte dei capiazienda, ma rispetto ad oggi offre maggiore libertà im- prenditoriale per quanto riguarda le modalità di promozione della biodiversità; I requisiti per questi due modelli sono del tutto svincolati. Entrambi i modelli, descritti più dettagliata- mente qui di seguito, devono soddisfare i requisiti della PER che prescrive una «sufficiente promo- zione della biodiversità» (cfr. capitolo 3.1.3.2). Aziende con un modello semplificato rispetto all’attuale modello con i livelli qualitativi I e II: Queste aziende gestiscono le loro superfici di promozione della biodiversità secondo l’attuale modello dei contributi per la biodiversità parzialmente semplificato e completato. Sono previste le seguenti semplificazioni: - gli «alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati» ricevono solo contributi per la qualità del paesaggio o contributi per l’agricoltura adeguata alle condizioni locali (art. 76a nuovo); - le «SPB specifiche di una regione» («tipo 16») sono riservate alle aziende con strategie di promozione della biodiversità; - i tipi SPB complessi «alberi da frutto ad alto fusto nei campi» e «vigneti con biodiversità natu- rale» possono essere registrati per i contributi per la biodiversità solo al livello qualitativo II; - i requisiti per gli altri tipi di SPB attuali devono essere puntualmente adeguati o semplificati. Inoltre, la conservazione in situ della varietà genetica delle piante foraggere sarà inclusa come nuovo tipo di SPB.
54 Biodiversità in Svizzera: stato ed evoluzione (UFAM 2017) e Stato della biodiversità in Svizzera nel 2014: ana- lisi scientifica (documenti disponibili soltanto in tedesco Zustand der Biodiversität in der Schweiz 2014: Die Analyse der Wissenschaft e in francese Etat de la biodiversité en Suisse en 2014 - Une analyse scientifique, forum biodiversità Svizzera et al., 2014)
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Aziende con un piano aziendale globale di promozione della biodiversità Un’azienda con un piano aziendale globale di promozione della biodiversità promuove la biodiversità sulla propria superficie con misure specificamente adattate all’azienda, all’ubicazione e al potenziale del proprio spazio naturale. A tal fine, l’azienda - supportata eventualmente dal servizio di consulenza - sviluppa un piano aziendale globale di promozione della biodiversità. I Cantoni approvano tali piani e ne sorvegliano l’attuazione. Per garantire la qualità e la comparabilità dei piani aziendali, valgono i seguenti requisiti minimi definiti dalla Confederazione: 1. tenere conto e descrivere le condizioni naturali e il potenziale del sito aziendale in termini di biodiversità; 2. includere l’intera superficie aziendale (compresi i margini forestali, le acque, ecc.); 3. considerare, se disponibili, l’infrastruttura ecologica e i rispettivi piani nazionali; 4. descrivere gli obiettivi e le possibilità di promozione della biodiversità nell’azienda e definire le misure che l’azienda deve attuare. Rispetto a oggi il piano dovrebbe dare alle aziende maggiori opportunità di adattare la promozione della biodiversità alle condizioni aziendali e locali specifiche. A tal fine, l’azienda elabora le misure e i risultati per il piano sulla base di un elenco di misure e risultati stilato dalla Confederazione. Le misure e i risultati di questo elenco si basano sulle attuali SPB e comprendono non solo la promozione delle specie e degli habitat, ma anche aspetti della varietà genetica e funzionale, come per esempio l’inver- dimento diretto e l’agroselvicoltura. Saranno inoltre esaminati ulteriori incentivi, per esempio contributi per il miglioramento continuo della promozione della biodiversità in queste aziende. I gestori delle aziende con un piano per la promozione della biodiversità possono anche includere un incentivo finan- ziario per i servizi di consulenza aziendale globale55. I Cantoni possono ampliare l’elenco delle misure e dei risultati della Confederazione, in particolare pianificando l’infrastruttura ecologica. I contributi per l’attuazione delle misure e il raggiungimento degli obiettivi da parte delle aziende sono fissati dalla Confederazione.
Aziende d’estivazione Per poter beneficiare dei pagamenti diretti, anche in futuro le aziende d’estivazione dovranno soddi- sfare i requisiti specifici per la regione di cui all’articolo 70b LAgr. Tali condizioni devono essere riesa- minate e rafforzate negli aspetti rilevanti per la biodiversità. Il tipo «superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione» verrà mante- nuto.
Interconnessione Dal 2025, l’interconnessione sarà promossa attraverso i contributi per un’agricoltura adeguata alle con- dizioni locali (art. 76a nuovo) (cfr. capitolo 3.1.3.3.7). I progetti d’interconnessione ancora in corso sa- ranno proseguiti o prorogati non oltre la fine del 2024. Le aziende (con e senza un piano di promozione della biodiversità) decideranno poi se attuare le misure della strategia agricola regionale nell’ambito dei contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali o se rinunciarvi. Il presupposto è che la su- perficie aziendale si trovi all’interno di un perimetro con una strategia agricola regionale. Articolo 73
55 Il progetto «Mit Vielfalt punkten» (elogio della varietà) ha dimostrato come una consulenza che tenga conto sia degli aspetti legati alla biodiversità sia di altri parametri aziendali aumenti la disponibilità ad attuare misure per la promozione della biodiversità (Chevillat et al. 2012), sia redditizia per i gestori e abbia un impatto posi- tivo sulla biodiversità (Chevillat et al. 2017).
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3.1.3.5 Contributi per i sistemi di produzione e per l’efficienza delle risorse
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Con gli attuali contributi per i sistemi di produzione si promuovono forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura, dell’ambiente e degli animali. Mediante i contributi per l’efficienza delle risorse si incentiva in particolare l’uso sostenibile di risorse quali il suolo, l’acqua e l’aria e si migliora l’efficienza dell’uso dei mezzi di produzione. I contributi per l’efficienza delle risorse sono di durata determinata. I contributi per i sistemi di produzione comprendono come forma di produzione aziendale globale l’agri- coltura biologica e come forme di produzione aziendali parziali la produzione estensiva, la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI), nonché i programmi per il benessere degli ani- mali, ovvero sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi delle esigenze degli animali (SSRA) e uscita regolare all’aperto (URA). Questi programmi sono stati lanciati nel 1999, ad eccezione della PLCSI, che è stata introdotta con la PA14-17 nel 2014. Con la PA14-17 si sono aggiunti anche i contributi per l’efficienza delle risorse al fine di promuovere tecniche di applicazione precise dei prodotti fitosanitari, una lavorazione rispettosa del suolo e tecniche di spandimento a basse emissioni per i concimi aziendali. Negli anni successivi, i contributi sono stati estesi a: equipaggiamento di irroratrici con un sistema di lavaggio dei residui di prodotti fitosanitari, foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto e riduzione dei prodotti fitosanitari in frutti- coltura, in viticoltura e nella coltivazione di barbabietole da zucchero. Dal 2019, con i contributi per l’efficienza delle risorse si promuoverà anche un’agricoltura senza erbicidi. I contributi per i sistemi di produzione e per l’efficienza delle risorse concorrono in modo significativo a raggiungere gli obiettivi ecologici in modo coordinato con i requisiti normativi e con la PER. Tuttavia, vi sono ancora margini di miglioramento: con gli incentivi attuali non si tiene sufficientemente conto del contenuto di humus, fattore decisivo per la struttura del suolo, la disponibilità di sostanze nutritive e il bilancio idrico. Sebbene le lacune a livello di obiettivi relativi alle emissioni di gas serra e di ammoniaca siano considerevoli, finora non si sono promossi sistemi di produzione a basse emissioni volti a col- marle. Anche la promozione nel settore dei prodotti fitosanitari non è sufficientemente efficace per ri- durre le immissioni nell’ambiente a un livello accettabile. L’ulteriore sviluppo dei programmi è inteso a rafforzare gli incentivi, a ridurre l’impronta ecologica e a proteggere le risorse naturali, contribuendo ulteriormente alla realizzazione degli OAA nel settore della protezione delle risorse e degli obiettivi del piano d’azione sui prodotti fitosanitari. Un altro punto sui cui è necessario intervenire è la struttura dei programmi d’incentivazione che deve essere resa più flessibile. In futuro gli agricoltori dovranno disporre di maggiore libertà di scelta, senza compromettere la semplicità e la comprensibilità dei programmi. I contributi per i sistemi di produzione offrono sinergie per la commercializzazione di una produzione agricola rispettosa dell’ambiente. I label basati sui contributi per i sistemi di produzione aumentano l’ef- fetto incentivante per i produttori. A questa sinergia con i mercati va dedicata maggiore attenzione nell’impostazione dei contributi per i sistemi di produzione. Normativa proposta In linea di principio, i contributi per i sistemi di produzione vanno mantenuti. Quello per forme di produ- zione aziendali parziali è in fase di potenziamento. L’obiettivo è migliorare l’efficacia ecologica della misura e al tempo stesso aumentare la flessibilità per gli agricoltori. Questo sistema di promozione delle forme di produzione rispettose della natura, dell’ambiente e degli animali dovrà essere di facile com- prensione per gli agricoltori e i dettagli dovranno essere disciplinati nel modo più semplice possibile. In termini concreti, occorre promuovere maggiormente le prestazioni e l’impegno seguenti: produzione con un impiego complessivamente ridotto, mirato e a basse emissioni di prodotti fitosanitari; riduzione delle emissioni di sostanze nutritive; formazione di humus per conservare la fertilità del suolo; riduzione delle emissioni a effetto serra prestazioni per la biodiversità funzionale (da valutare)
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Le sinergie tra i contributi per i sistemi di produzione e i mercati devono essere rafforzate in modo che gli agricoltori e le filiere possano concentrarsi maggiormente su prodotti in sintonia con la natura e ri- spettosi dell’ambiente e degli animali. Al fine di fornire un sostegno sussidiario alla commercializzazione, in virtù degli articoli 70 capoverso 3 e 70a capoverso 4, il Consiglio federale può esigere una prestazione per il mercato ai sensi dell’orientamento al mercato di cui all’articolo 104a Cost.. Per esempio, per una produzione frutticola sostenibile con alberi ad alto fusto, è previsto un contributo per il sistema di produ- zione che presuppone che la frutta sia commercializzata. Si valuterà inoltre come sostenere gli sforzi delle filiere per sviluppare una strategia a valore aggiunto. Mediante il presupposto dell’orientamento al mercato si vuole far sì che le prestazioni e gli sforzi dell’agricoltura siano sostenuti non solo dallo Stato, ma anche remunerati sul mercato. Questa sinergia mira ad aumentare l’effetto incentivante per i pro- duttori. Per promuovere maggiormente le prestazioni e gli sforzi dell’agricoltura a favore di una produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettosa dell’ambiente e degli animali, occorre ridefinire le forme di produzione aziendali parziali. Questa modifica rientra nel pacchetto di misure proposte in al- ternativa all’iniziativa sull’acqua potabile (cfr. capitolo 2.3.5). Tabella 8: Possibili indirizzi dei sistemi di produzione Contributi Campicoltura rispet- Orticoltura, frutticoltura Produzione sostenibile tosa dell’ambiente e viticoltura rispettose di latte e carne / deten- dell’ambiente zione degli animali ri- Ambito spettosa dell’ambiente Protezione dei vegetali x x x Fertilità del suolo x x Sostanze nutritive x x Biodiversità funzionale x x Clima x x x
Con questi indirizzi dei sistemi di produzione, d’ora in poi tutte le tecniche e i processi di produzione che rispettano le risorse saranno promossi mediante pagamenti diretti. Le tecniche e i processi finanziati finora con i contributi per l’efficienza delle risorse (CER) saranno integrati nei nuovi contributi per i si- stemi di produzione aziendali parziali (CSP) (cfr. tabelle 8 e 9). Tabella 9: Panoramica dei contributi versati finora per i sistemi di produzione e per l’efficienza delle risorse e dei nuovi contributi per i sistemi di produzione aziendali parziali Contributo PA 14-17 e PA 18-21 Contributo PA22+ Contributo (CSP) per la produzione estensiva di ce- Inserimento in: reali, girasoli, piselli proteici, favette, lupini e colza (am- - campicoltura rispettosa dell’am- bito: protezione dei vegetali) biente Contributo (CER) per una lavorazione rispettosa del - orticoltura, frutticoltura e viticol- suolo tura rispettose dell’ambiente Contributo (CER) per la rinuncia agli erbicidi sulla su- perficie coltiva aperta (previsto dall’1.1.2019) Contributo (CER) per la riduzione dei prodotti fitosani- tari nella frutticoltura, nella viticoltura e nella coltiva- zione di barbabietole da zucchero Alberi da frutto ad alto fusto promossi attraverso i con- Produzione in sintonia con la natura di tributi per la biodiversità e la qualità del paesaggio frutta con alberi ad alto fusto Contributo (CSP) per la produzione di latte e carne ba- Produzione di latte e carne basata sulla sata sulla superficie inerbita superficie inerbita, rafforzamento verso la sostenibilità
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Tabella 10: Panoramica dei contributi per l’efficienza delle risorse versati finora di cui è proposta l’integrazione nella PER o in altre basi legali Contributi PA 14-17 e PA 18-21 Requisito PA22+ Contributo (CER) per procedimenti di spandimento a Integrazione nell’ordinanza contro l’inqui- basse emissioni namento atmosferico (OIAt) Contributo (CER) per l’impiego di una tecnica d’appli- Requisito PER: protezione dei vegetali ri- cazione precisa spettosa dell’ambiente Contributo (CER) per l’equipaggiamento di irroratrici con un sistema di lavaggio a circuito separato per la pulizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fi- tosanitari Contributo (CER) per il foraggiamento scaglionato di Requisito PER: limitazione delle perdite di suini a tenore ridotto di azoto sostanze nutritive
A livello legislativo, l’articolo 75 capoverso 1 lettera b è riformulato per integrare nei contributi per i sistemi di produzione elementi orientati ai risultati, come la riduzione delle emissioni di ammoniaca. Inoltre, nella legge non si dovrebbe più menzionare esplicitamente un contributo per ettaro, poiché un contributo per una misura orientata ai risultati è in parte previsto per ciascuna azienda. Dopo un soste- gno finanziario iniziale di diversi anni, si suppone che le tecniche e i macchinari necessari siano rodati e di proprietà e che siano parti integranti della buona pratica agricola rispettosa dell’ambiente richiesta nella PER. I contributi per l’efficienza delle risorse sono integrati nei contributi per i sistemi di produzione e l’articolo 76 è abrogato. Si uniforma così il sistema, dato che le forme di produzione rispettose dell’am- biente ed efficienti sotto il profilo delle risorse saranno promosse solo attraverso un unico tipo di contri- buto. Nel quadro dei pagamenti diretti, non si verseranno più contributi per un determinato macchinario o per una tecnica specifica. La possibilità di promuovere queste tecniche va introdotta nei miglioramenti strutturali. I nuovi contributi per forme di produzione aziendali parziali costituiscono una buona base per la filiera agroalimentare svizzera, che potrà così rafforzare ulteriormente la propria posizione di fornitrice di der- rate alimentari di alta qualità, rispettose dell’ambiente e prodotte nella regione. Articolo 75 capoverso 1 lettera b e articolo 76
3.1.3.6 Contributi per la salute degli animali
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Con gli attuali contributi per il benessere degli animali si promuovono in particolare sistemi di produzione rispettosi degli animali, tra cui i programmi SSRA e URA. Per entrambi i programmi si deve prevedere un aumento costante della partecipazione. Migliorando la salute degli animali, si otterrà una riduzione a lungo termine dell’uso di antibiotici e quindi una riduzione della resistenza a vantaggio della popolazione e dell’ambiente. Finora non esistevano misure di politica agricola che promuovessero la salute globale degli animali da reddito. «Globale» in questo contesto significa «assenza di malattie» e «rispetto della dignità e del benessere» in analogia con la definizione di salute umana dell’OMS. Le strategie della Confederazione Strategia per la salute animale in Svizzera 2010+ e Strategia contro le resistenze agli antibiotici StAR hanno individuato una necessità d’intervento. In particolare, la StAR ha sensibilizzato un vasto pubblico sui problemi connessi all’elevato uso di antibiotici. L’approccio «One Health» della StAR riguarda sia la salute umana e ani- male che l’ambiente. Solo un approccio comune permette di preservare l’efficacia degli antibiotici. Ri- spetto al contesto europeo, per esempio, la Svizzera si posiziona solo a metà della statistica di vendita
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di antibiotici. Anche nell’ambito della prevenzione e degli investimenti nella salute degli animali, alcuni Paesi confinanti si spingono oltre la Svizzera. Effettivamente le vendite di antibiotici per animali da reddito sono in calo; ciò implica spese e investi- menti. A livello federale, questo sviluppo si avverte nelle iniziative sempre più numerose per migliorare la salute animale. Attualmente questi progetti sono finanziati mediante programmi a tempo determinato secondo l’OQuSo e programmi sulle risorse secondo l’articolo 77a/b LAgr. In generale, le esperienze al riguardo sono state positive. Esistono tuttavia notevoli differenze tra le diverse forme di produzione per quanto riguarda la partecipazione alla promozione della salute e gli obiettivi dei programmi. Il coordina- mento tra i singoli programmi è solo limitato e mancano programmi volti a migliorare la situazione a lungo termine.
Normativa proposta
La preservazione della salute degli animali da reddito deve essere adeguatamente riconosciuta come un compito della politica agricola e si deve sostenere il cambio di paradigma da un approccio curativo a uno preventivo, come previsto dalla strategia contro le resistenze agli antibiotici. Sulla base dell’arti- colo 104 capoverso 3 Cost., che punta a promuovere le forme di produzione particolarmente rispettose degli animali, nell’ambito dei pagamenti diretti gli attuali programmi SSRA e URA devono essere inte- grati con un programma coordinato sulla salute animale che influenzi il comportamento animale, le con- dizioni di detenzione, il foraggiamento, la prevenzione di situazioni di stress, la salute misurabile dal punto di vista medico e l’impiego di medicamenti veterinari. Un nuovo programma di incentivi «Animali da reddito sani» sarà introdotto come programma a due livelli. Da un lato, le misure concrete nelle aziende dovrebbero portare a un miglioramento dello stato di salute degli animali da reddito, tenendo conto delle differenze tra le aziende. Questo livello denominato misure si rivolge agli agricoltori che desiderano beneficiare di un sostegno per la promozione della sa- lute. Dall’altro, il programma ha una componente orientata ai risultati che dimostra l’effettivo stato di salute degli animali nelle singole aziende e le ricompensa per i buoni risultati ottenuti. Questo livello denominato risultati è rivolto agli agricoltori che vogliono raggiungere un buono stato di salute degli animali in modo autonomo e/o con misure di sostegno. Queste componenti sono del tutto indipendenti le une dalle altre. I contributi per la salute degli animali sono versati fino a un importo massimo definito. A livello di misure: proposte nel campo della prevenzione e per migliorare le basi di promozione della salute animale. A tal fine non è necessario che la Confederazione emetta nuove istruzioni. La parteci- pazione delle aziende ad offerte in parte già esistenti, prevalentemente di consulenza, che rendono possibili misure individuali, va invece promossa con i pagamenti diretti (p.es. governo degli effettivi, servizi sanitari; di seguito «programmi privati»). L’UFAG dovrà essere in grado di riconoscere i pro- grammi privati per questo obiettivo sulla base di un catalogo di criteri elaborato in collaborazione con l’USAV e gli esperti del settore. Gli agricoltori che partecipano a un programma riconosciuto, tramite i pagamenti diretti, possono essere parzialmente rimborsati su presentazione di una ricevuta delle spese. Per continuare a figurare nell’elenco riconosciuto, i programmi privati devono presentare periodica- mente (ogni 4 anni) una prova dell’efficacia all’UFAG. Questo modello ha il vantaggio di garantire la continuità delle iniziative private e di aumentare l’attrattiva della prevenzione grazie alla partecipazione ai costi della Confederazione. Le misure riconosciute be- neficiano quindi dell’accesso a una cerchia più ampia di clienti. La Confederazione garantisce l’efficacia dei programmi mediante verifiche periodiche. Com’è stato il caso finora, gli agricoltori potranno scegliere un programma di prevenzione adeguato per le loro aziende, attuare misure specifiche e ricevere un sostegno finanziario per i costi sostenuti. La Confederazione non prescrive alcuna misura da attuare in azienda, il che limita anche il dispendio sul fronte dei controlli per i Cantoni. Il conseguimento degli obiettivi è garantito dalla prova dell’efficacia del programma, richiesta ogni quattro anni. A livello di risultati: le aziende che ottengono buone condizioni di salute per i propri animali da reddito con metodi propri riceveranno dei contributi. In questo livello non sono necessarie misure né istruzioni. Una serie di indicatori stabilisce oggettivamente lo stato di salute dell’effettivo. In collaborazione con l’USAV, l’UFAG fissa un valore target per questi indicatori che vengono utilizzati dall’agricoltore per registrare lo stato di salute del proprio effettivo. Le aziende che raggiungono l’obiettivo fissato possono
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richiedere un contributo. Si prevede che gli indicatori saranno pronti per un’attuazione su vasta scala a partire dal 2024. Parallelamente alla creazione delle basi per questi contributi per la salute animale nella LAgr, si prevede l’inserimento di disposizioni corrispondenti nella legge sulle epizoozie56. Tali modifiche sono riprese nella LAgr con quelle del diritto vigente. Articolo 75 capoverso 1 lettera d
3.1.3.7 Contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
In Svizzera le condizioni e i luoghi di produzione variano notevolmente già su piccola scala e molte sfide, soprattutto nel settore ambientale, richiedono approcci coordinati a livello interaziendale. Già at- tualmente la politica agricola, oltre agli strumenti con obiettivi nazionali o settoriali (p.es. la protezione doganale o i contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento), dispone di vari strumenti di sostegno che perseguono obiettivi locali o regionali. Gli aiuti finanziari della Confederazione nell’ambito di questi strumenti sono concessi sotto forma di pagamenti diretti, aiuti agli investimenti (contributi a fondo perso e crediti d’investimento), accordi programmatici e contributi per l’uso sostenibile delle risorse naturali e presuppongono in generale progetti o concetti approvati a livello regionale (p.es. progetti sulla qualità del paesaggio o progetti di interconnessione nel settore della biodiversità). Con l’articolo 104a lettera b Cost. si è sancita nella Costituzione federale la produzione di derrate ali- mentari adeguata alle condizioni locali. In particolare, nel settore ambientale è necessario intervenire per adeguare maggiormente la produzione di derrate alimentari alle condizioni locali. Come illustrato nel rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato Bertschy 13.428457, questa necessità d’inter- vento varia da regione a regione e risulta pertanto opportuno adottare un approccio differenziato su base regionale. Gli attuali strumenti di promozione specificatamente in funzione delle condizioni locali e regionali sono stati sviluppati e istituiti in varie fasi di riforma della politica agricola; essi sono pertanto solo parzialmente coordinati dal punto di vista concettuale e si differenziano non solo per gli obiettivi di contenuto, ma anche per la loro impostazione. Per esempio, i requisiti relativi all’organizzazione dell’esecuzione, al finanziamento o alle condizioni per i progetti sono disciplinati in modo diverso a seconda dello stru- mento. A causa della parziale sovrapposizione dei comprensori dei progetti, le superfici di un’azienda si situano in progetti diversi, il che comporta un dispendio amministrativo per gli agricoltori. Inoltre, le sinergie in termini di contenuto a livello regionale, per esempio tra la promozione della biodiversità inte- raziendale e la promozione della qualità del paesaggio, sono riconosciute e utilizzate solo in parte. Poiché le sfide per l’adeguamento dell’agricoltura alle condizioni locali e quindi anche il potenziale di sinergie tra le diverse misure di promozione differiscono a seconda delle regioni, è funzionale conside- rare le misure di promozione in maniera integrale e maggiormente orientata sul piano regionale58.
Normativa proposta
La normativa proposta punta a combinare gli strumenti esistenti nell’ambito dei pagamenti diretti esi- stenti con obiettivi regionali specifici e a concentrarsi maggiormente sull’obiettivo di un’agricoltura ade- guata alle condizioni locali. I contributi per l’interconnessione delle superfici per la promozione della biodiversità (art. 73 LAgr) e il contributo per la qualità del paesaggio (art. 74 LAgr), ora concepiti come
56 RS 916.40 57 Cfr. rapporto del 9 dicembre 2016 «Aggiornamento degli obiettivi per le basi vitali naturali e la produzione effi- ciente dal profilo delle risorse. Rapporto in adempimento del postulato 13.4284 Bertschy del 13 dicembre 2013». 58 Le valutazioni intermedie concluse, per esempio quelle relative ai contributi per la qualità del paesaggio (Stei- ger et al., 2016) o ai progetti di sviluppo regionale (Flury et al., 2018) esigono un maggiore utilizzo delle siner- gie tra gli strumenti di promozione a livello regionale. Il rafforzamento di una promozione dei progetti con un maggiore orientamento intersettoriale corrisponde inoltre a un orientamento della Politica della Confedera- zione per le aree rurali e le regioni montane (P-LRB, 2015).
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pagamenti diretti indipendenti, saranno integrati in un nuovo articolo 76a LAgr dal titolo «Contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali». L’obiettivo è ridurre le interfacce, rendere i Cantoni più liberi di affrontare le sfide specifiche a livello locale e regionale e contribuire a una migliore realizzazione degli obiettivi ambientali per l’agricoltura. Anche le misure regionali nel settore della protezione delle risorse devono essere sostenute nel quadro dei contributi un’agricoltura adeguata alle condizioni locali. I contributi per la promozione di un’agricoltura adeguata alle condizioni locali saranno destinati in parti- colare a misure volte a colmare le lacune regionali in materia di obiettivi ambientali. Il versamento di questi contributi è subordinato all’esistenza di una strategia agricola regionale (SAR) approvata dalla Confederazione. Nell’ambito della SAR, la situazione iniziale, gli obiettivi e le misure devono essere descritti e coordinati nei seguenti ambiti: - biodiversità a livello interaziendale: sulla base dell’attuale prassi dei progetti e dei contributi per l’interconnessione, i Cantoni e gli enti devono sviluppare obiettivi regionali e specifici per le condi- zioni locali (specie, superficie e obiettivi strutturali) e relative misure nell’ambito della SAR e pro- muoverne l’attuazione mediante i pagamenti diretti. Le misure devono essere coordinate con i con- tributi per la biodiversità (art. 73 LAgr) (cfr. capitolo 3.1.3.4), sfruttando le sinergie con l’elaborazione dell’infrastruttura ecologica; - qualità del paesaggio: nell’ambito della SAR, i Cantoni e gli enti devono sviluppare misure volte a rafforzare la qualità del paesaggio e la varietà del paesaggio rurale sulla base delle esperienze maturate finora in relazione a progetti e contributi in materia di qualità del paesaggio e promuoverne l’attuazione con pagamenti diretti; - uso sostenibile delle risorse: i contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali sono de- stinati a sostenere misure per l’uso sostenibile delle risorse naturali e, di conseguenza, per la ridu- zione dell’inquinamento ambientale. L’accento è posto sui settori ambientali suolo, aria e acqua. A differenza del programma sulle risorse (art. 77a/b LAgr), l’attenzione si concentra su misure i cui effetti sono stati scientificamente provati e testati nella pratica, vale a dire con le quali si persegue un obiettivo di impatto e non di apprendimento. Con l’integrazione di questi tre ambiti si promuoverà in modo mirato un’agricoltura adeguata alle condi- zioni locali (cfr. definizione nel riquadro 7). La promozione interaziendale della biodiversità e della qualità del paesaggio incoraggia il miglior impiego possibile del potenziale specifico del luogo. Per quanto ri- guarda l’iuso delle risorse, l’obiettivo è adeguare le emissioni derivanti dalla produzione agricola alla sopportabilità ecologica specifica del luogo. Se nei tre ambiti esistono piani di livello superiore, come ad esempio disposizioni sull’infrastruttura eco- logica o sul controllo dell’inquinamento atmosferico, le SAR devono tenerne conto. Le misure definite nelle SAR sono finanziate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, con una quota della Confederazione non superiore al 70 per cento dei contributi versati. Così come gli attuali progetti di interconnessione e per la qualità del paesaggio, il progetto durerà 8 anni. I Cantoni sono responsabili dell’attuazione delle misure a livello di aziende interessate. Per quanto riguarda le regioni partecipanti, il monitoraggio dell’impatto è effettuato sulla base di indicatori target, selezionati per tema. Questi indicatori sono utilizzati per misurare il raggiungimento degli obiettivi a livello regionale alla fine del periodo di progetto e costituiscono la base per approvare un ulteriore periodo. Considerate le lacune regionali in materia di obiettivi ambientali, è importante che su tutto il territorio nazionale esistano stra- tegie agricole regionali per una porzione di territorio più vasta possibile. In questo modo si può garantire che con i contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali si possano finanziare e attuare in modo mirato le misure interaziendali più efficaci a livello regionale per adeguare l’agricoltura alle condi- zioni locali. Gli incentivi finanziari devono essere calcolati di conseguenza (cfr. capitolo 4.4.4). I contributi per l’agricoltura adeguata alle condizioni locali saranno erogati a partire dal 2025. I versa- menti previsti dall’attuale sistema di contributi (progetti per interconnessione e qualità del paesaggio) termineranno quindi alla fine del 2024. I progetti ancora in corso saranno portati avanti fino a tale data in conformità con il diritto vigente (cfr. disposizione transitoria dell’art. 187e). Ciò garantirà una transi- zione ordinata dagli attuali contributi basati sui progetti, concessi nel quadro dei pagamenti diretti, al
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nuovo sistema. Inoltre, i Cantoni avranno tempo a sufficienza per elaborare le SAR e con il nuovo arti- colo 87a lettera l LAgr la Confederazione potrà sostenere anche finanziariamente il processo di elabo- razione delle strategie. Articoli 74 e 76a
3.1.3.8 Contributi di transizione
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Con il contributo di transizione, il passaggio alla Politica agricola 2014-2017 è avvenuto in modo social- mente sostenibile. Nel 2014 i Cantoni hanno calcolato un valore di base per ogni azienda agricola, determinando così la differenza tra i pagamenti diretti generali previsti dal diritto allora vigente e i con- tributi per il paesaggio rurale (CPR) e per la sicurezza dell’approvvigionamento (CSA) destinati alle aziende gestite tutto l’anno in virtù della nuova normativa. I fondi stanziati per il contributo di transizione corrispondono al credito dei pagamenti diretti meno le uscite per tutti i tipi di contributi (paesaggio rurale, sicurezza dell’approvvigionamento, biodiversità, qualità del paesaggio, sistemi di produzione, efficienza delle risorse) e le uscite per i progetti riguardanti l’efficienza delle risorse e la protezione delle acque. Il contributo di transizione versato annualmente è determinato in base al rapporto tra i fondi disponibili per il contributo di transizione e la somma dei valori di base di tutte le aziende. Grazie all’introduzione del contributo di transizione, le aziende hanno avuto il tempo di reagire alle modifiche introdotte dalle politiche agricole e, se necessario, di adeguarsi. A seguito della crescente partecipazione ai nuovi con- tributi, l’importo dei pagamenti diretti versati con il contributo di transizione è diminuito di anno in anno, ma deve essere versato per un totale di otto anni. L’obiettivo dell’attuale contributo di transizione sarà raggiunto alla fine del 2021. Tuttavia, per rendere socialmente sostenibile anche il passaggio alla PA22+, i contributi di transizione continueranno a essere versati.
Normativa proposta
La ridefinizione di vari tipi di pagamenti diretti non punta ad alcuna ridistribuzione. Tuttavia, in alcune aziende ci si possono attendere alcune variazioni degli importi dei pagamenti diretti. I contributi di tran- sizione continueranno pertanto ad ammortizzare la transizione delle singole aziende agricole dalla PA 14-17 alla PA22+, al fine di assorbire in parte tali variazioni. Un altro vantaggio è che la partecipazione, crescente di anno in anno, dei gestori a programmi esistenti e nuovi è più facile da gestire nel credito per i pagamenti diretti e non richiede modifiche annuali delle aliquote dei contributi. Come nel caso della PA 14-17, si prevede di determinare un valore di base individuale in funzione della differenza tra i con- tributi secondo la vecchia e la nuova normativa. Nell’ordinanza sui pagamenti diretti il Consiglio federale stabilirà con esattezza come determinare il valore di base per azienda. Secondo le conoscenze attuali, il valore di base per azienda sarà calcolato come segue: + sicurezza dell’approvvigionamento diritto previgente + apertura del paesaggio rurale, declività e zone in forte pendenza diritto previgente - sicurezza dell’approvvigionamento d’ora in poi con la PA22+ - declività d’ora in poi con la PA22+ = valore di base dell’azienda I calcoli si baseranno sui dati strutturali del primo anno di contribuzione con il nuovo sistema (presumi- bilmente 2022). Come avveniva finora, il contributo annuo di transizione deve essere determinato in base al rapporto tra i fondi disponibili per i contributi di transizione e la somma dei valori di base di tutte le aziende. Il Consiglio federale stabilirà inoltre le modalità per i nuovi contributi di transizione nell’ordi- nanza sui pagamenti diretti. Gli attuali limiti di reddito e di sostanza non verranno mantenuti, in quanto dal 2014 (attuazione PA 14-17) i pagamenti diretti legati alle prestazioni non sono più limitati in funzione del reddito e della sostanza. Articolo 77
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3.1.4 Miglioramenti strutturali (titolo quinto LAgr)
3.1.4.1 Ampliamento dei provvedimenti e ottimizzazione della struttura nel titolo quinto
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
L’attuale promozione dei miglioramenti strutturali contempla numerosi provvedimenti. Da una valuta- zione effettuata dal Controllo federale delle finanze (CDF) nel 2015 è emerso che attualmente non è chiaro quali provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali si utilizzino per raggiungere i vari obiettivi. Il CDF ha chiesto che questa mancanza di trasparenza in termini di obiettivi dei provvedimenti sia colmata con la prossima modifica di legge. Il CDF raccomanda inoltre di creare un’esplicita base legale per poter sostenere gli investimenti che hanno un impatto positivo sull’ambiente. Con gli aiuti agli investimenti si stanno già promuovendo de- terminati provvedimenti come i canali di raccolta dell’urina per ridurre l’ammoniaca o le aree di lavaggio per la pulizia delle irroratrici. Altri potrebbero aggiungersi in futuro perché negli ultimi anni si è registrato un rapido sviluppo nella tecnologia digitale (p.es. remote sensing, sarchiatrici munite di GPS o telegui- date, trattori elettrici). Questo sviluppo ha portato (e porta) ad applicazioni per l’agricoltura che miglio- rano le prestazioni nei settori dell’ambiente, della salute degli animali, della redditività e dell’efficienza operativa e che pertanto sono meritevoli di sostegno.
Normativa proposta
Poiché l’articolo 87 LAgr contempla solo alcuni degli attuali obiettivi dei miglioramenti strutturali, è ne- cessario un aggiornamento. Inoltre, si introdurrà un nuovo articolo 87a LAgr per definire le categorie di provvedimenti che saranno sostenute nel quadro dei miglioramenti strutturali. Le categorie sono strut- turate in modo tale che i singoli provvedimenti con lo stesso obiettivo siano assegnati alla stessa cate- goria; si creano così le basi per migliorare la trasparenza degli obiettivi dei provvedimenti. L’introduzione dell’articolo 87a consente inoltre di stralciare gli articoli successivi nel titolo quinto della LAgr (in parti- colare gli articoli 94 e 107a). Inoltre, gli adeguamenti negli articoli 87 e 87a LAgr proposti per una mag- giore trasparenza degli obiettivi dei provvedimenti costituiscono l’occasione per migliorare la classifica- zione nel titolo quinto della LAgr. Gli ambiti da promuovere rimangono sostanzialmente invariati con la nuova normativa. Di conseguenza, fatta eccezione per i due punti illustrati qui di seguito, gli adeguamenti non sono materialmente rilevanti. I due adeguamenti più significativi riguardano l’articolo 87a capoverso 1 lettere d e h, che consentono di apportare due integrazioni sostanziali a livello di ordinanze: Per la categoria di provvedimenti «infrastrutture di base» (art. 87a cpv.1 lett. d), è in corso un’analisi del fabbisogno per determinare se, oltre all’approvvigionamento di elettricità e acqua, sia opportuno pro- muovere anche l’accesso alla connessione a banda larga. L’obiettivo di questo provvedimento è con- sentire alle aziende agricole situate in aree discoste o scarsamente servite59 di sfruttare il potenziale delle innovazioni tecnologiche nei settori della produzione (p.es. tecnologia rispettosa dell’ambiente e degli animali), della commercializzazione, dell’organizzazione aziendale e anche nel settore dell’ammi- nistrazione dei dati agricoli (Barto). In secondo luogo, con l’articolo articolo 87a capoverso 1 lettera h, si vuole creare la base per sostenere in futuro anche provvedimenti edilizi, attrezzature e applicazioni tecnologiche che contribuiscono a pro- muovere il benessere e la salute degli animali e a evitare gli effetti negativi sull’ambiente. Da un lato, ciò concretizzerà la base legale per i provvedimenti già promossi oggi, come i canali di raccolta dell’urina e le aree di lavaggio. Il Consiglio federale avrà la possibilità di concedere aiuti anche per altri investi- menti che hanno un impatto positivo sull’ambiente e sulla salute degli animali. Si tratta in particolare delle tecnologie rispettose delle risorse, che finora erano sostenute con i contributi per l’efficienza delle risorse (art. 76 LAgr). L’obiettivo è anche quello di sfruttare in modo mirato il grande potenziale della
59 In riferimento alla velocità di trasferimento dei dati da parte del servizio pubblico
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digitalizzazione, in particolare per ridurre ulteriormente l’inquinamento ambientale, ma anche nel settore dell’amministrazione dei dati agricoli. Le modifiche menzionate sono un’opportunità per adeguare o stralciare diversi articoli del titolo quinto. Articoli 87 e 87a, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 96a, 97a, 98, 105, 106, 107 e 107a
3.1.4.2 Verifica della redditività
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Gli aiuti agli investimenti sostengono l’adeguamento delle aziende agricole e delle infrastrutture all’evo- luzione delle condizioni quadro e delle esigenze. L’obiettivo dello strumento è rafforzare la competitività dell’agricoltura che produce in modo sostenibile. Gran parte dei fondi è utilizzata nella regione di mon- tagna e in quella collinare e contribuisce a migliorare le condizioni di vita ed economiche nelle aree rurali. Con un maggiore orientamento al mercato, acquistano importanza la redditività, la resilienza e lo sgravio del debito delle aziende agricole. In tale contesto, la normativa deve concentrarsi su tre criteri principali per valutare gli investimenti delle singole aziende: la finanziabilità (compresa la quota minima di capitale proprio), la sopportabilità finanziaria (compresa la valutazione del rischio d’investimento) e l’adegua- tezza dell’investimento in relazione all’orientamento strategico dell’azienda. La normativa attuale non valuta la redditività delle aziende. Con un’esplicita richiesta in termini di redditività, le attività di investi- mento delle aziende devono essere impostate in modo ancora più marcato sull’aumento della redditività. In questo modo si possono creare i presupposti migliori affinché le aziende possano continuare a di- sporre delle risorse finanziarie necessarie per effettuare investimenti lungimiranti e reagire così in modo rapido al mutare delle condizioni quadro.
Normativa proposta
Si sono esaminate diverse varianti per individuare un indicatore adeguato per valutare la redditività. Onde limitare il dispendio amministrativo ed eliminare i vari problemi di differenziazione delle entrate e dei costi, come indicatore della redditività si è scelta la capacità dell’azienda di rimborsare il capitale di terzi. Solo le imprese che riescono a rimborsare tutto il loro capitale di terzi entro trent’anni60 (3,33% all’anno) possono essere sostenute. Per questa valutazione deve essere utilizzato un calcolo del flusso monetario con un orizzonte temporale di almeno cinque anni (analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente nell’ordinanza sui miglioramenti strutturali). Il cash-flow61 indicato nel calcolo del flusso monetario (media di almeno cinque anni) deve essere superiore al 3,33 per cento del capitale di terzi. Le aziende redditizie sono in grado di rimborsare rapidamente il capitale di terzi investito. Non è richiesto un rimborso effettivo del capitale di terzi entro trent’anni, ma rimane invariato il termine di rimborso per i crediti d’investimento fissato a venti anni al massimo. Il capoazienda è libero di decidere se utilizzare il free cash-flow generato per rimborsare il capitale di terzi o se utilizzarlo per altri scopi (risparmi, inve- stimenti). In caso di rinnovo della domanda di aiuti agli investimenti, la redditività viene nuovamente verificata seguendo la stessa procedura. Il termine di rimborso del capitale di terzi sarà lo stesso in tutte le zone. Non è necessaria una regola- mentazione specifica per la regione di montagna, in quanto i costi legati alla difficoltà per gli edifici d’economia rurale destinati agli animali da reddito che consumano foraggio grezzo sono già compensati proporzionalmente attraverso la concessione di contributi. I risultati dell’Analisi centralizzata dei dati contabili la cura di Agroscope mostrano anche che le aziende agricole della regione di montagna hanno
60 Periodo di ammortamento: case d’abitazione: 50 anni (livello di valore 41%); edifici di economia rurale con impianti fissi: 25 anni (livello di valore 40%); terreni: nessun ammortamento (livello di valore 19%); livello di valore secondo la guida per la stima agricola. 61 Cfr. S. Aubert (2005), Betriebswirtschaftliche Begriffe im Agrarbereich (nozioni di economia aziendale nel set- tore agricolo), Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale Zollikofen
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un fattore di indebitamento (capitale di terzi netto/ cash-flow) migliore rispetto a quelle della regione di pianura. La valutazione più rigorosa delle domande esclude dagli aiuti agli investimenti le aziende con un elevato livello di indebitamento rispetto al valore aggiunto generato (cash-flow). Il provvedimento contribuisce quindi positivamente a ridurre il debito agricolo. Articolo 89 capoverso 1 lettera b
3.1.4.3 Soppressione dei crediti d’investimento per le case d’abitazione
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
La legislazione vigente (art. 106 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. c LAgr) consente di concedere a ciascuna azienda crediti d’investimento senza interessi, rimborsabili sull’arco di diciotto anni, fino a 200 000 fran- chi per la casa d’abitazione (abitazione del capoazienda con alloggio per anziani), di cui un massimo di 160 000 franchi per l’abitazione del capoazienda. Dal 2013 al 2017 sono stati concessi annualmente oltre 50 milioni di franchi di crediti d’investimento (19,5% dell’importo totale dei crediti d’investimento concessi) a una media di 380 aziende (22,5% del totale delle domande) per le case d’abitazione. Il CDF ha effettuato una valutazione del principio, dei costi e dell’impatto degli aiuti agli investimenti concessi durante il periodo 2013-2015. Nel suo rapporto finale, raccomanda di tenere maggiormente conto della produttività degli investimenti sostenuti finanziariamente e, a tal fine, di valutare l’opportunità di mantenere i crediti d’investimento per le case d’abitazione. L’attuale legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) limita le possibilità di finanziamento delle aziende con debiti ipotecari gravati da interessi imponendo un limite dell’aggravio che corrisponde al valore di reddito agricolo aumentato del 35 per cento. Con la revisione della Guida per la stima del valore di reddito agricolo, entrata in vigore il 1° aprile 2018, si è adeguata la valutazione degli edifici abitativi agricoli in modo che, nelle aziende agricole, l’abitazione del capoazienda sia valutata secondo norme agricole e tutte le altre abitazioni secondo norme non agricole. Al 31 marzo 2018, sulla media delle aziende circa un terzo degli alloggi per i genitori era stato valutato secondo norme agricole. Dalla stima secondo norme non agricole dell’intero alloggio per i genitori risulta un valore di reddito più elevato rispetto al passato e quindi il finanziamento risulta agevolato. Per l’abitazione del capoazienda valutata secondo norme agricole, il limite dell’aggravio corrisponde a circa il 40 per cento del valore della so- stanza (costi di costruzione tenendo conto dell’età e dello stato), da cui risulta un deficit di finanziamento. Finora, parte di questo disavanzo poteva essere coperta mediante la concessione di crediti d’investi- mento, esclusi dal limite dell’aggravio. Con il previsto adeguamento del limite dell’aggravio (cfr. capitolo 3.2.5), non sono più necessari crediti d’investimento per finanziare l’abitazione del capoazienda.
Normativa proposta
Poiché la promozione dell’alloggio ha soltanto un legame indiretto con la produzione agricola e non contribuisce direttamente all’adempimento di un mandato costituzionale, i crediti d’investimento per gli edifici d’abitazione agricoli devono essere aboliti. La finanziabilità delle abitazioni agricole è ancora ga- rantita, dato che in parallelo si adeguerà anche il limite dell’aggravio. Le risorse del fondo di rotazione (50 milioni all’anno), liberatesi in seguito alla soppressione dei crediti d’investimento per le case d’abi- tazione agricole, saranno utilizzate per provvedimenti volti a migliorare il valore aggiunto delle aziende e ad accrescerne il margine di manovra imprenditoriale. In tal modo si migliorerà, nel contempo, la competitività del settore. Articolo 106
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3.1.4.4 Promozione di strategie agricole regionali
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Sostenendo finanziariamente i provvedimenti del genio rurale e i progetti di sviluppo regionale nell’am- bito dei miglioramenti strutturali, la Confederazione e i Cantoni contribuiscono a rafforzare le aree ru- rali, a mantenere la capacità produttiva e a migliorare la competitività dell’agricoltura. Di particolare importanza in queste aree sono le infrastrutture. I requisiti legislativi, sociali ed ecologici per lo svi- luppo delle infrastrutture nelle aree rurali e nelle regioni montane62 sono aumentati negli ultimi de- cenni. Di conseguenza, anche i costi di pianificazione sono cresciuti costantemente. Attualmente non esiste una base legale per una partecipazione sostanziale della Confederazione ai costi di pianifica- zione. In virtù dell’attuale base legale non si può neppure sostenere con contributi l’elaborazione delle previste strategie agricole regionali (cfr. art. 76a LAgr).
Normativa proposta
Nell’articolo 87a capoverso 1 lettera l si deve creare un’esplicita base legale per aiutare finanziariamente i Cantoni a elaborare strategie agricole regionali (art. 76a LAgr). Queste strategie agricole regionali dovranno tenere conto anche delle strutture agricole e regionali e dello stato delle infrastrutture rurali, oltre che degli ambiti tematici di cui all’articolo 76a LAgr (cfr. commento all’art. 76a). Si sosterrà inoltre lo sviluppo di altri prodotti per la pianificazione strategica e interaziendale, come quelli per l’ulteriore sviluppo a lungo termine delle infrastrutture agricole. In tal modo è possibile descrivere il numero e lo stato delle strutture agricole esistenti e stimare la necessità di un loro futuro rinnovo. Ciò contribuisce a preservare a lungo termine le infrastrutture agricole e a svilupparle in modo mirato in vista degli obiettivi a lungo termine della filiera agroalimentare di una regione. I servizi di pianificazione di terzi nel contesto di complessi processi di pianificazione e sviluppo di strategie avranno diritto ai contributi. L’esperienza acquisita nell’ambito della PA 14-17 ha dimostrato la necessità di mettere a disposizione sufficienti ri- sorse finanziarie per un accompagnamento tecnico esterno dei processi più complessi (p.es. per l’ela- borazione di progetti sulla qualità del paesaggio). Articolo 87a capoverso 1 lettera i
3.1.5 Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali (titolo sesto LAgr)
3.1.5.1 Base per l’elaborazione, la valorizzazione e lo scambio di conoscenze
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento Secondo l’attuale articolo di principio (art. 113 LAgr), la Confederazione sostiene mediante l’elabora- zione e la trasmissione di conoscenze gli sforzi dell’agricoltura volti a produrre in modo razionale ed ecologicamente sostenibile. L’espressione «trasmissione di conoscenze» non è più attuale. L’articolo stabilisce inoltre che la Confederazione sostiene l’agricoltura solo attraverso la propria elaborazione e trasmissione di conoscenze. Ciò è in contrasto con la promozione di istituzioni non appartenenti alla Confederazione secondo i capitoli 1a (Ricerca), 2a (Consulenza) e 3 (Coltivazione delle piante e alle- vamento di animali, risorse genetiche). A causa dell’attuale formulazione dell’articolo di principio, la Confederazione non può promuovere la valorizzazione delle nuove conoscenze, importante per sfrut- tare il potenziale innovativo della filiera agroalimentare. Per valorizzazione delle conoscenze s’intende lo sviluppo di nuovi prodotti, procedure, processi e servizi basati sui risultati della ricerca. Uno dei pre- supposti per uno sfruttamento efficace è una buona interconnessione, nel senso di un coordinamento e di una cooperazione efficaci ed efficienti tra gli attori rilevanti del sistema LIWIS (ricerca, formazione, consulenza, pratica agricola e alimentare) e l’attuazione sistematica di progetti pilota e dimostrativi al fine di mettere in atto rapidamente ed efficacemente le nuove conoscenze. Oggi entrambe le cose non sono messe in pratica con la dovuta coerenza.
62 Cfr. il rapporto del Consiglio federale del 18.02.2015 sulla Politica della Confederazione per le aree rurali e le regioni montane, in particolare le sfide 4 e 5
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Normativa proposta La nuova formulazione dell’articolo di principio (art. 113 LAgr) consente di modernizzare la terminologia utilizzata. L’espressione «trasmissione di conoscenze», che sta per un trasferimento unilaterale di co- noscenze dalla ricerca alla pratica e che è considerata poco efficace, deve essere sostituita con l’espressione «scambio di conoscenze». Si sottolinea così che la Confederazione intende promuovere il trasferimento reciproco di conoscenze tra ricerca e pratica. L’articolo di principio prevede altresì la possibilità di promuovere le istituzioni non appartenenti alla Confederazione. Inoltre, si creano le basi per sostenere la valorizzazione delle nuove conoscenze. Le misure concrete a tal fine sono definite nel capitolo 2 (art. 118, 119 e 120). Una valorizzazione efficace è un presupposto fondamentale per sfruttare in modo rapido ed efficace il potenziale innovativo e implica che i fondi per la ricerca siano utilizzati in modo efficace ed efficiente. Coerentemente con la corrispondente aggiunta all’articolo 2, anche il termine «agricoltura» è sostituito con «filiera agroalimentare». Articolo 113
3.1.5.2 Ricerca agronomica
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento Conformemente alla legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innova- zione (LPRI; RS 420.1), la Confederazione promuove questi due ambiti. In virtù dell’articolo 116, tale promozione include la possibilità di attribuire mandati di ricerca e di stipulare accordi di prestazione con istituzioni non appartenenti alla Confederazione nonché di sostenere finanziariamente esperimenti e studi effettuati da organizzazioni. Normativa proposta La formulazione dell’articolo 116 proposta punta a migliorare la struttura e non ha conseguenze mate- riali. Articoli 116 LAgr
3.1.5.3 Promozione delle reti di conoscenze
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento Attualmente si registrano carenze per quanto riguarda il trasferimento di nuove conoscenze alla pratica nel settore agroalimentare. Non sempre vengono trasmesse in modo coerente oppure il trasferimento avviene con inutili ritardi. Inoltre, talvolta i nuovi risultati della ricerca non sono applicabili direttamente nella pratica. Uno scambio di conoscenze insufficiente e la mancanza di misure di sviluppo vanno a discapito di un settore innovativo. Due misure creano le basi affinché la Confederazione possa promuo- vere in modo più mirato la valorizzazione delle nuove conoscenze (cfr. art. 118 e 119), contribuendo così a garantire che le nuove conoscenze siano messe in pratica con maggiore coerenza e rapidità, il che è essenziale per un settore innovativo. Allo stesso tempo, ciò migliorerà anche l’efficacia e l’effi- cienza dei fondi destinati alla ricerca. Un presupposto importante per valorizzare efficacemente le nuove conoscenze è la creazione di reti tra gli attori della filiera agroalimentare e la ricerca, la formazione e la consulenza. Sebbene ci si stia già muovendo in questa direzione, non tutti i livelli della catena del valore sono sufficientemente rappresen- tati nelle reti esistenti o non tutta la Svizzera è coperta. I progetti dimostrativi faranno conoscere al grande pubblico, in un contesto realistico, nuove tecnolo- gie/metodi/processi/servizi onde aumentarne le prospettive di successo. Con l’aiuto di progetti pilota è possibile ottenere cognizioni importanti (sul piano tecnico, economico e/o sociale), che non possono essere acquisite in laboratorio e che sono rilevanti ai fini dell’attuazione prima dell’immissione sul mer- cato o della diffusione pratica. L’importanza dei progetti pilota e dimostrativi aumenterà in futuro, soprattutto in vista della crescente digitalizzazione dell’agricoltura (uso di droni, satelliti, veicoli autoguidati, ecc.). Innosuisse incoraggia
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progetti innovativi che vedono la collaborazione della ricerca e dei partner economici. Tuttavia, i partner economici sono spesso carenti nel settore agricolo, in particolare per quanto riguarda le sfide in materia di rispetto e di efficienza delle risorse. Di conseguenza, il settore può beneficiare solo di un sostegno limitato. Normativa proposta L’articolo 118 capoverso 1 offre alla Confederazione la possibilità di promuovere il collegamento in rete a livello nazionale di tutti gli attori del settore con la ricerca, la formazione e la consulenza, oltre a finan- ziare singoli progetti. Grazie a un’ampia interconnessione, lo scambio di conoscenze può avvenire in maniera più coerente e più rapida perché gli attori si coordinano e collaborano meglio. Nel complesso, si rafforzerà il sistema LIWIS, la sua efficacia e la sua efficienza. L’articolo 118 capoversi 2 e 3 offre inoltre alla Confederazione la possibilità di sostenere progetti pilota e dimostrativi. In questo modo può colmare una lacuna a livello di strumenti di finanziamento di Inno- suisse nell’ambito della LAgr. Il sostegno a progetti pilota e dimostrativi aumenta la probabilità che le nuove conoscenze siano applicate nella pratica e costituisce pertanto uno strumento importante per promuovere l’innovazione. Ciò migliorerà anche l’efficacia e l’efficienza dei fondi utilizzati per la ricerca. Articolo 118
3.1.5.4 Sviluppo di reti di competenze e d’innovazione
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento Una misura importante per rafforzare lo scambio e la valorizzazione delle nuove conoscenze è la coo- perazione degli attori coinvolti nelle reti, che elaborano nuove conoscenze e coordinano, accompa- gnano, ottimizzano e valutano lo scambio di contenuti tra ricerca, formazione, consulenza e pratica. In questo modo sensibilizzano e supportano il settore pratico della filiera agroalimentare nello sfruttamento del potenziale tecnologico ed economico. Le competenze tecnologiche, organizzative e di definizione del lavoro degli attori e la loro cooperazione sono rafforzate. Gli attori creano valore aggiunto nella pratica attraverso le loro attività congiunte. Di norma, tali reti sono raggruppate in centri di competenza, anche se possono assumere forme molto diverse, in termini sia di forma giuridica sia di struttura organizzativa e d’impostazione infrastrutturale. Attualmente, manca la base legale per sostenere tali reti in modo esplicito, non meramente legato al progetto. Normativa proposta Con l’articolo 119 capoverso 1 si pongono le basi per il sostegno finanziario di reti di compe- tenze e d’innovazione nuove o già esistenti. In esse vengono sviluppati, coordinati, preparati e comunicati ai gruppi destinatari approcci che consentono di affrontare le sfide tecniche, ecolo- giche, economiche e organizzative in modo adatto alle esigenze della pratica della filiera agroa- limentare. Ciò incoraggia e sostiene un atteggiamento indipendente e innovativo. Stando all’analisi delle esigenze della Confederazione, per il sistema LIWIS si devono creare delle reti soprattutto nei seguenti ambiti. Selezione vegetale: nella «Strategia Selezione vegetale 2050» del DEFR63, la «cooperazione degli attori» è stata individuata come uno dei principali campi d’intervento a disposizione della Confederazione per contribuire a definire la selezione vegetale in vista di raggiungere gli obiet- tivi fissati nella strategia. In questo settore si sono rilevate carenze significative alle quali occorre porre rimedio creando una rete di competenze e d’innovazione. Sulla base di un’analisi delle esigenze, gli attori più importanti hanno individuato una carenza di risultati nell’attuazione pra- tica di nuove conoscenze e nuovi metodi. Il compito più importante della rete sarà quindi di rafforzare l’attuazione. I suoi obiettivi generali sono: incrementare lo scambio di conoscenze tra ricerca e pratica e le competenze delle aziende svizzere di selezione, promuovere l’applicazione dei risultati della ricerca alla selezione applicata, sostenere la formazione e il perfezionamento
63 https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/pflanzenzuechtung.html
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nel campo della selezione vegetale e fornire attivamente informazioni in materia. La rete in sé non dovrebbe far parte del mercato, bensì sostenere le strutture e gli attori già esistenti. Non vi è quindi concorrenza con gli attori attuali. I partner più importanti sono le aziende di selezione, gli istituti di ricerca e gli attori della catena del valore. La rete di competenze e d’innovazione per la selezione vegetale punta a contribuire a garantire a lungo termine la disponibilità e l’ac- cesso dell’agricoltura svizzera alle varietà più recenti e migliorate. Allevamento di animali: nell’ambito della «Strategia sull’allevamento 2030» si è sottolineata la necessità di una rete di competenze e d’innovazione per l’allevamento. Tale rete dovrà svilup- parsi in primo luogo sulle strutture esistenti e promuovere la connessione e la valorizzazione mirate delle conoscenze. Le organizzazioni esistenti nel settore dell’allevamento bovino, suino ed equino, con i rispettivi ambiti di ricerca, costituiscono i partner della rete. Questa dovrebbe mantenere stretti rapporti e curare lo scambio di dati con gli istituti di ricerca (Agroscope [Istituto di allevamento equino], FiBL, SSAFA, politecnici federali, università). L’obiettivo è agevolare l’accesso alla tecnologia da parte delle organizzazioni di allevatori riconosciute e accrescerne la capacità innovativa. In alternativa, si esaminerà anche lo sfruttamento di sinergie con una rete di competenze e d’innovazione per la salute degli animali. Salute degli animali da reddito: la creazione di una rete di competenze e d’innovazione per la salute degli animali da reddito garantirà un trasferimento rapido e coordinato delle nuove cono- scenze alle autorità veterinarie e agricole nonché alla pratica. Si tratta di un presupposto fon- damentale per affrontare le nuove sfide della produzione animale, in particolare la lotta contro le resistenze agli antibiotici, attraverso un approccio globale e moderno in termini di promozione della salute e di prevenzione. Suolo: finora, la qualità del suolo su cui costruire non è stata considerata a sufficienza nella pianificazione degli insediamenti e delle infrastrutture, poiché spesso mancano informazioni specifiche a riguardo e gli attori non sono particolarmente ricettivi. Per questo motivo si istituirà un centro di competenza per il suolo. Anche il piano d’azione Strategia Biodiversità Svizzera del Consiglio federale esige l’istituzione di un centro nazionale di competenza per la gestione e la diffusione delle informazioni sul suolo, che si occuperà di uniformare e di aggiornare i metodi di raccolta delle informazioni sul suolo, di coordinare la futura mappatura dei suoli in Svizzera, oltre a raccogliere e fornire ai Cantoni i dati raccolti e la necessaria consulenza. Ciò garantisce un approccio economicamente efficiente e ottimizzato sull’intero territorio nazionale e colma la carenza di informazioni sul suolo della Svizzera rispetto agli altri Paesi europei.
La gestione dell’Istituto di allevamento equino come centro di competenza settoriale è già disciplinata dall’articolo 147 LAgr. Negli ultimi decenni, tuttavia, i compiti della sede di Avenches sono cambiati notevolmente e ne sono stati aggiunti di nuovi. In particolare, la ricerca sulla detenzione dei cavalli (etologia) e la valorizzazione delle conoscenze sui cavalli in agricoltura hanno acquisito sempre mag- giore rilievo. Ciò è dovuto anche al fatto che l’attenzione in agricoltura si è spostata dall’allevamento alla detenzione. Siccome negli ultimi anni i compiti dell’Istituto si sono spostati verso i settori della detenzione e della valorizzazione delle conoscenze, le disposizioni nell’articolo 147 LAgr saranno abrogate e inse- rite nel nuovo articolo 119 come capoverso 2. Per quanto riguarda l’allevamento e la detenzione di cavalli, in futuro i compiti specifici dell’Istituto di allevamento equino saranno elencati a livello di ordi- nanza. In tal modo si tiene conto anche della richiesta dell’iniziativa parlamentare Feller (17.461 Iv. Pa. Menzionare nella legge i compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino). Articolo 119
3.1.5.5 Promozione dell’allevamento di animali
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento Un presupposto essenziale per una produzione di prodotti di origine animale dai costi contenuti e di alta qualità è la disponibilità di animali sani e resistenti, con un potenziale di rendimento genetico corrispon- dente all’ambiente naturale in cui vivono e che tenga conto delle condizioni economiche del mercato. Le caratteristiche funzionali o di forma fisica, come la salute, la vitalità, la robustezza, la resistenza, la
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fertilità, eccetera acquisiscono sempre più importanza nell’ottica di una produzione sempre più ecolo- gica. Il sostegno statale è teso a garantire un allevamento indipendente di animali nelle aziende conta- dine, in modo da soddisfare la domanda specifica dei consumatori indigeni. Oltre ai requisiti per il riconoscimento come organizzazione di allevamento, l’ordinanza del 31 ottobre 2012 sull’allevamento di animali (OAlle; RS 916.310) stabilisce i contributi per le diverse misure zootec- niche. I contributi della Confederazione mirano a migliorare le basi nel settore dell’allevamento in un libro genealogico (razze pure). I contributi per le misure zootecniche classiche (tenuta del libro genealogico ed esami funzionali) si applicano uniformemente a tutte le razze di una specie animale, vale a dire indipendentemente dallo stato di rischio della razza o dal grado di indipendenza del programma di allevamento. I contributi fede- rali per l’allevamento di animali da reddito di razza pura consentono alle organizzazioni di allevamento riconosciute dallo Stato di offrire i loro servizi zootecnici agli allevatori di animali da reddito al prezzo più vantaggioso possibile. I contributi per le misure zootecniche classiche sono destinati anche alle razze svizzere meritevoli di protezione. In questo modo si garantisce che la tenuta del libro genealogico e gli esami funzionali per la produzione di animali idonei siano effettuati anche per le razze svizzere. Le misure di conservazione sono complementari alle attività zootecniche classiche. Con la ratifica della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) nel 1992, la Svizzera si è impegnata a proteggere la biodi- versità esistente e quindi anche le razze svizzere. Oltre ai contributi tradizionali per le misure zootecni- che a cui tutte hanno diritto, le organizzazioni di allevamento riconosciute in Svizzera possono richiedere un sostegno finanziario per la conservazione delle razze svizzere. Nel nostro Paese manca tuttora un sistema di monitoraggio che consenta di seguire regolarmente i principali sviluppi nel campo delle ri- sorse zoogenetiche. Nell’ambito della Strategia sull’allevamento 2030, elaborata nel 2017 con la partecipazione di esperti esterni, è stato possibile dimostrare la necessità di un intervento e di un adattamento da parte della Confederazione e degli attori privati nell’ambito della promozione dell’allevamento svizzero. Dal punto di vista della Confederazione, i testi delle leggi e delle ordinanze nella loro forma attuale non soddisfano più le esigenze future nel settore dell’allevamento. Negli ultimi decenni l’allevamento di animali da red- dito in Svizzera ha subito profondi cambiamenti. Il progresso tecnico si ripercuote anche sulle strutture dell’allevamento. Questa evoluzione deve essere presa in considerazione nell’ulteriore sviluppo della politica agricola. Normativa proposta Grazie a misure di promozione federali, le organizzazioni di allevamento potranno continuare a selezio- nare le loro razze. Nell’impostazione dei loro programmi di allevamento, sono libere di ponderare i campi d’azione in base a «produzione di derrate alimentari orientata al mercato», «conservazione delle risorse zoogenetiche» e «vitalità nelle aree rurali», a seconda delle proprie esigenze. La Confederazione attri- buisce grande importanza al fatto che l’allevamento si basi sui tre pilastri della sostenibilità: economia, ecologia e aspetti sociali. La Svizzera continuerà a rispettare i suoi molteplici obblighi internazionali nel settore dell’allevamento degli animali. L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli ha riconosciuto l’equivalenza con la legislazione europea in materia di zootecnia. Da allora, la legislazione svizzera sull’allevamento di animali si rifà a questa legislazione in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento, il rilascio di docu- menti d’ascendenza e l’immissione sul mercato di animali da allevamento. A tal riguardo non si preve- dono nuove disposizioni. Per quanto concerne il sostegno finanziario della Confederazione alle misure zootecniche, la Svizzera è invece libera d’impostare il suo sistema di promozione come meglio crede. L’articolo 141 ridefinirà le misure zootecniche che saranno promosse in futuro e quali saranno i presupposti per il finanziamento da parte della Confederazione. Saranno versati contributi per le misure zootecniche se il programma terrà debitamente conto della redditività, della qualità dei prodotti, dell’efficienza delle risorse, dell’im- patto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere.
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Le misure zootecniche per la conservazione delle razze svizzere e della loro varietà genetica (cfr. art. 141 cpv. 3 lett. b LAgr) comprendono due settori: la conservazione in situ e la crioconservazione (con- servazione ex situ). Oltre ai progetti di conservazione delle razze svizzere, già finanziati dalla Confede- razione, in analogia agli attuali contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes, si introdurranno a livello di ordinanza contributi per tutte le razze svizzere meritevoli di essere conser- vate. I contributi saranno versati in particolare per animali di razze svizzere critiche e particolarmente minacciate. L’importo totale dei contributi per le misure di conservazione sarà mantenuto o leggermente aumentato a scapito degli altri contributi per l’allevamento di animali. Per definire lo stato di pericolo delle razze svizzere meritevoli di essere conservate, si monitorerà la varietà genetica delle diverse razze.
Articoli 141, 142, 143, 144, 146, 146a, 146b e 147
3.1.6 Protezione dei vegetali e mezzi di produzione (titolo settimo LAgr)
3.1.6.1 Prescrizioni per la protezione delle colture e del materiale vegetale
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento L’articolo 149 capoverso 1 LAgr stabilisce che la Confederazione promuove un’adeguata pratica fitosa- nitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi. Il Consiglio federale è tenuto a emanare prescrizioni per la protezione delle colture da organismi nocivi particolarmente pericolosi (cpv. 2) e ha adempiuto tale obbligo con l’emanazione dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali. I principi e le norme della Convenzione internazionale del 6 dicembre 195164 per la protezione dei ve- getali (CIPV) definiscono quali sono gli organismi nocivi «particolarmente pericolosi» e che devono es- sere regolamentati in quanto tali. Essa è entrata in vigore per la Svizzera il 26 settembre 1996. Le disposizioni di questo accordo internazionale per la protezione dei vegetali dagli organismi nocivi sono vincolanti per le parti contraenti e non sono modificabili. In virtù della Convenzione, per organismi nocivi s’intendono specie, ceppi o biotipi di piante, animali o agenti patogeni che possono danneggiare diret- tamente le piante o i prodotti vegetali. Questa definizione esclude le piante (cosiddette malerbe) che danneggiano indirettamente altre piante a causa della concorrenza e quindi causano danni economici. Inoltre, la CIPV non prevede una protezione dagli organismi nocivi in generale, ma solo da alcuni di essi. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi da regolamentare devono soddisfare i seguenti cri- teri: non sono ancora presenti nella regione in questione o lo sono solo a livello strettamente locale; la loro comparsa causerebbe probabilmente un grave danno economico; sono note misure di lotta efficaci contro di essi. Alcuni organismi nocivi non soddisfano a prescindere i criteri di classificazione come organismi nocivi particolarmente pericolosi in quanto le loro proprietà biologiche non consentono di adottare misure efficaci per evitarne l’introduzione e la diffusione (p.es. drosofila del ciliegio). Altri organismi nocivi, invece, non soddisfano più i criteri perché, per esempio, nonostante le misure ufficiali, sono talmente diffusi da perdere il loro status di organismi da quarantena (p.es. la cocciniglia di San José). Le dispo- sizioni dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali non si applicano a tutti questi organismi e pertanto la loro lotta non può essere attuata a livello nazionale. Tuttavia, alcuni di essi possono provocare danni enormi, come lo dimostrano attualmente la drosofila del ciliegio e lo zigolo dolce. La promozione di una pratica fitosanitaria adeguata, per esempio sotto forma di progetti di ricerca, si è rivelata insufficiente per un controllo efficace. I Cantoni (e i settori interessati) chiedono pertanto che anche le misure di lotta contro gli organismi nocivi non classificati come particolarmente pericolosi, malerbe comprese, pos- sano essere ordinate dal Consiglio federale su tutto il territorio nazionale. Normativa proposta
64 RS 0.916.20
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L’articolo 153a consentirà al Consiglio federale di emanare prescrizioni per la protezione delle colture e del materiale vegetale da organismi nocivi diversi da quelli particolarmente pericolosi, se la lotta contro questi ultimi richiede un coordinamento a livello nazionale. Inoltre, l’articolo 153a dovrebbe elencare le principali misure atte a evitare la diffusione e l’ulteriore diffusione di tali organismi nocivi. Articolo 153a
3.1.6.2 Procedura di opposizione concernente i prodotti fitosanitari
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Nella sentenza del 12 febbraio 2018 (1C_312/2017), il Tribunale federale ha deciso che le organizza- zioni ambientaliste aventi diritto di ricorso nelle procedure di controllo mirato dei prodotti fitosanitari hanno diritto di essere parti in causa e quindi di ricorso come sancito nell’articolo 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Si prevede di applicare il diritto di ricorso delle associazioni anche alle procedure di omologazione dei prodotti fitosanitari. Dato che le procedure di omologazione sono molto articolate e complesse, è opportuno coinvolgere le organizzazioni ambientaliste quando sono disponibili i documenti necessari per la decisione di omolo- gazione (compresi i chiarimenti all’interno della Confederazione), che sono stati precedentemente con- trollati dall’autorità preposta all’omologazione. In questo modo si possono evitare ingenti spese supple- mentari inutili, senza limitare i diritti delle organizzazioni ambientaliste o privarle in alcun modo dal punto di vista materiale. Normativa proposta Le organizzazioni ambientaliste aventi diritto di ricorso e le persone interessate dalla decisione di omo- logazione (ossia i richiedenti o i titolari dell’autorizzazione) potranno presentare ricorso contro la deci- sione di omologazione emessa dall’autorità preposta. Se non sono sollevate obiezioni significa che si rinuncia a partecipare alla procedura e non sono più possibili ulteriori azioni legali. Le decisioni di omologazione sono pubblicate nel Foglio federale secondo le disposizioni dell’articolo
12 b LPN. Le domande di omologazione non vengono pubblicate.
Articolo 160 b
3.1.7 Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali (titolo ottavo LAgr)
3.1.7.1 Estensione della protezione giuridica
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
L’articolo 166 LAgr disciplina la protezione giuridica in modo generale. Questa protezione è importante per contrastare le tendenze in atto in vari ambiti, indesiderate o poco lungimiranti. Tuttavia, le attuali disposizioni dell’articolo 166 capoversi 2 e 3 LAgr limitano la possibilità di ricorso contro decisioni ema- nate in applicazione della LAgr e delle sue disposizioni d’esecuzione. La formulazione della legge non offre alcuna possibilità esplicita di adire il Tribunale amministrativo federale in caso di decisioni che violano l’accordo agricolo. In base a tale formulazione, per esempio, non è possibile impugnare le deci- sioni cantonali che violano le denominazioni di origine protette anche in Svizzera in virtù dell’accordo agricolo. È nell’interesse della Svizzera garantire una migliore applicazione dei settori protetti dall’accordo agri- colo, in modo che la Svizzera possa esigere un’attuazione equivalente all’interno della CE. Una buona protezione delle denominazioni di origine svizzere in Europa è importante dal punto di vista economico. Normativa proposta Con l’estensione della protezione giuridica all’accordo agricolo, le decisioni emesse in applicazione di quest’ultimo possono essere deferite al Tribunale amministrativo federale, che le riesaminerà. L’UFAG
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è inoltre autorizzato a ricorrere contro le decisioni cantonali adottate in applicazione dell’accordo agri- colo e ne garantisce in tal modo un’esecuzione armonizzata. Articolo 166 capoversi 2 e 3
3.1.7.2 Eccezioni
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
In una sua sentenza, il Tribunale federale (TF) ha concluso che l’organismo intercantonale di certifica- zione (OIC), responsabile del controllo dell’elenco degli obblighi della DOP Gruyère conformemente all’ordinanza DOP/IGP, è considerato delegato a una funzione pubblica secondo l’articolo 180 LAgr. Pertanto, all’OIC dovrebbe essere conferito il potere di emettere decisioni amministrative nei confronti delle aziende soggette al suo controllo. Lo stesso vale per tutte le attività degli organismi di certificazione istituiti sulla base delle ordinanze emanate in applicazione dell’articolo 14 LAgr (ordinanza sull’agricol- tura biologica, ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» e ordinanza sulla caratterizzazione del pollame). Pertanto, sulla base della normativa vigente, contro le decisioni dei suddetti organismi di certificazione si può presentare ricorso dinanzi alle rispettive commissioni di ricorso, successivamente dinanzi all’UFAG in virtù dell’articolo 166 capoverso 1 LAgr, poi al Tribunale amministrativo federale (TAF) e infine al TF. Nell’ambito dell’accreditamento degli organismi di certificazione è necessario istituire una commissione di ricorso per gli organismi di certificazione. Normativa proposta Se il Consiglio federale decide di affidare il controllo dei prodotti di cui all’articolo 14 LAgr a organismi di certificazione, si propone di deferire direttamente al Tribunale amministrativo federale le decisioni delle commissioni di ricorso di tali organismi. Infatti, dato che, sulla base della legislazione vigente, cinque istanze successive trattano gli elementi contestati, il TF aveva suggerito nella sua sentenza di ridimensionare i rimedi giuridici eliminando l’UFAG come istanza di ricorso. L’ultima possibilità d’appello rimane il TF. Oltre ad abbreviare la procedura, la soppressione dell’UFAG come istanza di ricorso ha il vantaggio di garantire una migliore separazione dei poteri. Siccome finora l’UFAG ha operato contem- poraneamente come istanza di ricorso e come autorità di vigilanza, il suo compito si limiterà in futuro alla vigilanza degli organismi di certificazione. A tal fine è necessario modificare il capoverso 1 dell’articolo 166, per prevedere una deroga per questo caso. Articolo 166 capoverso 1
3.1.7.3 Contravvenzioni, delitti e crimini
Secondo il diritto vigente, l’uso illecito di una classificazione o di una designazione rientra nell’articolo 172 (delitti e crimini); l’inosservanza delle disposizioni sulla classificazione nell’articolo 173 (contravven- zioni). Siccome l’uso illecito di una classificazione o di una designazione equivale all’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, lo stesso atto rientra in due diverse disposizioni penali della LAgr. Data questa ripetizione, sarebbe opportuno applicare un’unica disposizione penale per questa fattispecie.
Normativa proposta
Delitti e crimini: in seguito all’introduzione di un nuovo sistema di protezione delle denominazioni vini- cole, è necessario apportare alcune modifiche formali di lieve entità al capoverso 1 dell’articolo 172. Pertanto, si sopprime il termine «designazione», che non sarà più utilizzato in futuro. Inoltre, in seguito all’abolizione degli organismi di controllo istituiti dai Cantoni per i viticoltori-vinificatori, è opportuno stral- ciarli dal capoverso 1. Articolo 172
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Contravvenzioni: siccome l’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è già integrata nell’articolo 172 LAgr e siccome l’articolo 173 LAgr ha un carattere esplicitamente sussidiario (con la formulazione «Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa»), la formulazione «non osserva le disposizioni sulla classificazione» deve essere soppressa nall’articolo 173 capoverso 1 lettera f LAgr. Di conseguenza, in futuro qualsiasi inosservanza delle disposizioni in materia di classi- ficazione sarà disciplinata esclusivamente dall’articolo 172 LAgr. Qualsiasi violazione all’articolo 63 LAgr rientra tuttavia nell’articolo 173 LAgr, che deve essere completato di conseguenza. Articolo 173
3.1.7.4 Procedura di opposizione generale
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Nell’attuale articolo 168 LAgr non si sancisce con sufficiente certezza giuridica che, nel caso di una procedura di opposizione programmata, possono presentare ricorso solo le persone legittimate a farlo che hanno fatto opposizione. Questo principio deve essere sancito per legge.
Normativa proposta
Con l’aggiunta del capoverso 2 si precisa che possono adire le vie legali solo coloro che hanno fatto opposizione. Articolo 168
3.1.8 Disposizioni finali (titolo nono LAgr)
3.1.8.1 Cooperazione con organizzazioni e ditte
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Conformemente all’articolo 180 capoverso 2 LAgr, la gestione e la contabilità delle ditte e delle organiz- zazioni di cui al capoverso 1 sono soggette al controllo dell’autorità competente, che ne definisce compiti e attribuzioni. Ciò significa che, in seguito alla decisione del TF, anche gli organismi di certificazione incaricati dal Consiglio federale di controllare i prodotti summenzionati saranno sottoposti a questo tipo di controllo, tuttavia inopportuno in questo caso specifico.
Normativa proposta
Se, a seguito della decisione del TF, i suddetti organismi di certificazione sono considerati ditte o orga- nizzazioni secondo l’articolo 180 capoverso 1 LAgr, la loro gestione e contabilità non dovrebbero essere soggette al controllo dell’autorità competente che ne definisce compiti e attribuzioni, come previsto al capoverso 2. Per questo motivo è opportuno modificare questo capoverso introducendo una riserva in base alla quale la loro gestione e contabilità non sono soggette a tale autorità. Per quanto riguarda la questione delle tasse disciplinata al capoverso 3, occorre precisare che le deci- sioni emesse nell’ambito delle attività di controllo in virtù dell’ordinanza del 16 giugno 2006 sulle tasse UFAG deve essere prelevata una tassa che sarà adeguata di conseguenza. Inoltre, il principio secondo cui le spese di controllo sono a carico delle ditte ispezionate sarà sancito nelle rispettive ordinanze. Articolo 180
3.1.8.2 Rilevamento dei dati di monitoraggio
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Nell’ambito di tre rilevamenti della Confederazione, le aziende agricole forniscono dati di monitoraggio sull’impatto della politica agricola: i campioni situazione reddituale (CSR), conduzione aziendale (CCA)
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e indicatori agro-ambientali (CIAA). Il CSR è utile ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 LAgr e ha lo scopo di rilevare la contabilità finanziaria di 2 300 aziende agricole. Le spese di reclutamento delle aziende affinché forniscano ad Agroscope i propri dati contabili in forma anonima ammontano a circa 500 000 franchi l’anno e sono riconducibili a innumerevoli telefonate, lettere ed e-mail il cui scopo è convincere i capiazienda a collaborare. I motivi più frequenti di rifiuto sono la mancanza di contabilità finanziaria, termini di consegna troppo stretti, la diffidenza nei confronti degli uffici federali, l’utilizzo dei dati per l’esecuzione e l’ulteriore sviluppo della politica agricola e l’insoddisfazione generale nei confronti dell’attuale politica agricola. Dal 2019 l’incentivo finanziario sarà di 200 franchi per la fiduciaria e di 60 franchi per il gestore. Gli agricoltori che forniscono dati per due o più anni ricevono un bonus di 40 franchi. Il CCA, che comprende circa 2 000 chiusure contabili, registra non solo i dati operativi complessivi, ma anche informazioni dettagliate sulla redditività di singoli rami aziendali. Queste aziende sono selezionate dalle fiduciarie e ricompensate con aliquote differenti. Tuttavia, sono retribuite solo le chiusure contabili di tipologie aziendali economicamente significative nella regione di pianura, collinare e di montagna. Finora nel quadro del CIAA non si è riusciti a coinvolgere più di 300 aziende disposte a registrare l’intera serie di dati con il software Agrotech di AGRIDEA. L’assistenza ai capiazienda nella registrazione dei dati nel quadro del CIAA richiede conoscenze specifiche meno diffuse rispetto a quelle sulle chiusure contabili agricole. Molte fiduciarie non sono disposte a investire in questo settore a causa del numero esiguo di casi. La digitalizzazione e la crescente disponibilità elettronica di dati aziendali e ambientali provenienti dalla produzione agricola riducono il dispendio per il rilevamento dei dati richiesti. Il rilevamento di dati di monitoraggio è anche un importante presupposto per valutare le misure di politica agricola e costituisce una base necessaria per migliorare, ottimizzare e sviluppare questi programmi.
Normativa proposta
Al fine di ridurre il dispendio correlato all’esecuzione dell’articolo 185 capoverso 1 lettera b (valutazione della situazione economica dell’agricoltura) e d (ripercussioni dell’agricoltura sulle basi esistenziali na- turali e sulla cura del paesaggio rurale) LAgr, è opportuno spronare maggiormentele le aziende agricole a fornire alla Confederazione i dati di monitoraggio. Come primo passo, la nuova base legale nel settore dell’economia deve essere attuata nel quadro del CSR. A livello di ordinanza, l’obbligo di collaborazione va concretizzato come segue: le aziende selezionate casualmente saranno obbligate a fornire i dati richiesti; le aziende saranno sostenute nell’introduzione della contabilità finanziaria, qualora non esistesse ancora; la fornitura di dati valutabili continuerà a essere retribuita (chiusura contabile di qualità garantita); È molto verosimile che il nuovo obbligo garantirà a lungo termine la dimensione e la qualità dei campioni statisticamente necessarie e ridurrà la spesa per la Confederazione. Con la crescente disponibilità di dati aziendali e ambientali, l’obbligo di fornire dati può essere esteso ad altri dati fisici ambientali e produttivi. In primo luogo, i dati esistenti saranno completati e utilizzati con dati registrati automaticamente (sensori, dati satellitari). Articolo 185
3.1.9 Modifica di altri atti normativi
3.1.9.1 Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
Situazione iniziale e necessità d’intervento Le Camere federali hanno accolto quattro mozioni (13.3324 Adeguamento della legge sulla protezione delle acque alle forme odierne di allevamento di animali da reddito, 11.4020 Per un’utilizzazione appro- priata dei residui della biomassa e contro i divieti che impediscono l’introduzione di nuove tecnologie,
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14.3095 Raggio d’esercizio d’uso locale. Abrogazione dell’articolo 24 dell’ordinanza sulla protezione delle acque, 16.3710 Utilizzo adeguato della biomassa), che chiedono di modificare la legge sulla pro- tezione delle acque. L’attuazione delle quattro mozioni implica modifiche agli articoli 12 e 14 LPAc. L’articolo 14 capoverso 4 LPAc stabilisce che la quantità di concime sparso per ettaro di superficie utile di un’azienda con animali da reddito non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-fertiliz- zante. Con il rafforzamento della PER per quanto riguarda le perdite di sostanze nutritive, occorre ridurre la quantità massima di concime di fattoria ammessa per ettaro come misura di accompagnamento per tutte le aziende. Anche alla luce delle richieste dell’iniziativa sull’acqua potabile, tale riduzione è oppor- tuna per proteggere l’equilibrio ecologico. Normativa proposta Mozione 13.3324 Adeguamento della legge sulla protezione delle acque alle forme odierne di alleva- mento di animali da reddito Le acque di scarico inquinate risultanti nell’area delle canalizzazioni pubbliche devono essere immesse nelle canalizzazioni. (art. 11 LPAc). L’area delle canalizzazioni pubbliche comprende zone edificate e altre aree a partire dal momento in cui per esse è stata costruita una rete canalizzazione o quando l’allacciamento ad essa è opportuno e ragionevolmente esigibile (art. 11 cpv. 2 LPAc). Le aziende agri- cole con un notevole effettivo di bovini o suini possono, a determinate condizioni, derogare a questa disposizione e utilizzare le acque di scarico domestiche insieme al colaticcio dei loro animali da reddito come concime di fattoria (art. 12 cpv. 4 LPAc). La mozione chiede che in futuro tutte le aziende agricole nell’area di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche che hanno un notevole effettivo di animali da reddito siano autorizzate a riciclare le acque di scarico domestiche insieme alle deiezioni degli animali da reddito, indipendentemente dal fatto che si tratti di concime di fattoria liquido o solido. Per le aziende agricole che non dispongono di una quantità sufficiente di colaticcio, le acque di scarico domestiche devono essere mescolate con il letame secco per formare un liquame artificiale per poi essere utilizzate come concime. Secondo le spiegazioni dell’autore della mozione, le possibilità tecniche per produrre un concime liquido artificiale a partire da letame solido esistono già e l’uso di acqua potabile a tal fine può essere evitato utilizzando le acque di scarico domestiche. Mozione 11.4020 Per un’utilizzazione appropriata dei residui della biomassa e contro i divieti che impe- discono l’introduzione di nuove tecnologie Secondo l’articolo 14 capoverso 2 LPAc, il concime di fattoria deve essere sfruttato a fini agricoli o orticoli in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica. Già oggi è consentito un uso a scopi energetici, se i residui risultanti contengono la maggior parte degli ingredienti rilevanti per la concimazione (sostanze nutritive come P, N e K, materiale organico che forma l’humus) e questi residui possono ancora essere utilizzati come concime. Per consentire ulteriori scopi energetici, in particolare l’incenerimento del concime di fattoria, è neces- sario allentare l’obbligo generale di sfruttamento come concime in agricoltura. L’autore della mozione giustifica la modifica della LPAc richiesta con il fatto che sono disponibili tecnologie con un buon rap- porto tra costi-benefici ed ecologicamente valide che potrebbero generare ottimi combustibili da con- cime di fattoria e determinati residui di biomassa. L’obbligo di riciclare i materiali rappresenta un ostacolo alla tecnologia. Mozione 16.3710 Utilizzo adeguato della biomassa La mozione 16.3710 chiede adeguamenti normativi per garantire il corretto utilizzo della biomassa. La Strategia sulla biomassa in Svizzera 65 prevede di non sottrarre le sostanze nutritive dal ciclo, bensì di riciclarle. Un ciclo di sostanze chiuso sarebbe è il vantaggio della fermentazione e del compostaggio. La combustione, invece, toglierebbe al ciclo preziose sostanze organiche e nutritive. Pertanto, si do- vrebbero prediligere la fermentazione e il riciclaggio, mentre l’incenerimento dovrebbe entrare in consi- derazione solo quando il recupero e la fermentazione sono impossibili o inopportuni. Il riciclaggio e la
65 UFE, UFAG, ARE, UFAM 2009. Strategia sulla biomassa in Svizzera. Stato 23 marzo 2009. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/15398.pdf.
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fermentazione, ovvero le forme di utilizzo migliori dal profio ecologico, consentirebbero di ottenere più sostanze nutritive ed energia rinnovabile e di ridurre l’inquinamento ambientale. Mozione 14.3095 Raggio d’esercizio d’uso locale. Abrogazione dell’articolo 24 dell’ordinanza sulla pro- tezione delle acque L’articolo 14 capoverso 4 LPAc disciplina, tra l’altro, la manipolazione di concime di fattoria che non può essere utilizzato su terreni di proprietà o affittati, perché altrimenti si supererebbe la quantità massima di concime ammessa per ettaro. Questo concime di fattoria può essere sparso entro un raggio massimo di 6 chilometri intorno alla rispettiva unità di produzione (raggio d’esercizio d’uso locale) solo se almeno la metà del concime può essere valorizzata sulla superficie propria o affittata. La limitazione del raggio d’esercizio a 6 chilometri è disciplinata nell’articolo 24 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201). L’attuale articolo 14 capoverso 7 LPAc disciplina alcune eccezioni ai requisiti di cui al capoverso 4. La mozione chiede che le disposizioni in materia di raggio d’esercizio d’uso locale siano abolite, in quanto obsolete rispetto alla situazione attuale della detenzione di animali da reddito. Nell’ambito del pacchetto di misure per l’iniziativa sull’acqua potabile, la quantità massima di concime sparso, pari attualmente a quella di tre unità di bestiame grosso-fertilizzante, secondo l’articolo 14 ca- poverso 4 LPAc deve essere ridotta a quella di due unità e mezzo per ettaro di superficie utile. Articolo 12 capoverso 4 LPAc e 14 capoversi 2, 4, 6 e 7 LPAc
3.1.9.2 Legge federale sul servizio civile sostitutivo (LSC)
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento Il servizio civile nelle aziende agricole viene assolto da un lato laddove si forniscono prestazioni d’inte- resse generale per salvaguardare le basi naturali della vita o per aver cura del paesaggio rurale secondo l’articolo 104 capoverso 1 lettera b Cost. (art. 4 cpv. 2 lett. a e b LSC), dall’altro per i miglioramenti strutturali (art. 4 cpv. 2 lett. c LSC) in aziende che a tal fine ricevono aiuti agli investimenti. Tali impieghi servono in particolare a migliorare l’infrastruttura. Anche alla luce della Politica agricola 2018-2021, è ancora opportuno impiegare persone che prestano servizio civile nell’ambito di progetti e programmi per la salvaguardia delle basi naturali della vita o per la cura del paesaggio rurale. In futuro, tuttavia, i progetti e i programmi nell’ambito dei miglioramenti strutturali non saranno presi in considerazione come base per i compiti di servizio civile. Di fatto, le possibilità di impiego nelle aziende agricole sono sempre notevolmente superiori al numero di persone che prestano servizio civile disposte a impegnarsi in questo ambito. L’Organo d’esecuzione del servizio civile della Confederazione garantisce che non risultino falsate le condizioni di concorrenza. Tuttavia, nel contesto dei miglioramenti strutturali, le corrispondenti misure di protezione del mercato del lavoro sono associate a costi eccessivi in considerazione del basso volume di impieghi effettivamente prestati. Normativa proposta Gli impieghi in agricoltura devono pertanto concentrarsi su settori che corrispondono chiaramente agli obiettivi della LSC (salvaguardia delle basi naturali della vita; cfr. art. 3a cpv. 1 lett. c LSC). L’abroga- zione dell’articolo 4 capoverso 2 lettera c LSC mira pertanto a concentrare l’attenzione sugli impieghi a favore di prestazioni d’interesse generale nel settore ambientale. Articolo 4 capoverso 2 lettera c LSC
3.1.9.3 Legge sulle epizoozie (LFE)
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento La legge sulle epizoozie attualmente non contiene un articolo sullo scopo, ma solo obiettivi di lotta contro le epizoozie (art. 1a). Oltre alla tradizionale lotta contro le epizoozie, negli ultimi decenni il rafforzamento della salute animale sul piano globale ha acquisito maggiore importanza, come dimostra tra l’altro l’au- mento della domanda delle prestazioni dei servizi d’igiene veterinaria (cfr. art. 11a).
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Normativa proposta Il nuovo articolo sullo scopo rifletterà la situazione attuale e menzionerà, tra le finalità della legge, la lotta contro le epizoozie e l’impegno per evitarle, nonché il rafforzamento della salute animale (cfr. anche il commento al capitolo 7.1). Secondo le conoscenze attuali, il rafforzamento della salute animale è una componente imprescindibile della lotta contro le epizoozie. Gli animali la cui adattabilità non è eccessi- vamente sollecitata e che possono comportarsi in modo adeguato alla loro specie sono più resistenti alle malattie. Se invece il benessere e la detenzione conforme alla specie degli animali non sono ga- rantiti, gli animali risultano stressati e indeboliti e dunque più soggetti a malattie ed epizoozie. Il raffor- zamento della salute animale è un compito primario della legislazione sulle epizoozie. Tuttavia, poiché gli animali sani sono anche più efficienti, esiste una correlazione diretta tra il rafforzamento della salute animale e la promozione della produzione agricola. Per questo motivo, in futuro la salute degli animali da reddito sarà promossa anche mediante pagamenti diretti basati sulla LAgr (cfr. il commento al capi- tolo 3.1.3.6). Al fine di promuovere e preservare la salute degli animali, è necessaria la collaborazione di diversi attori. La Confederazione, in particolare l’UFAG e l’USAV, potrà pertanto sostenere finanziariamente la crea- zione e la gestione di una rete di competenze e d’innovazione per la salute animale. Le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei detentori di animali (p.es. le associazioni dei contadini) partecipe- ranno in prima linea alla rete di competenze e d’innovazione. Si potrebbero coinvolgere anche i servizi veterinari. Articoli 1 e 11b LFE
3.1.10 Commento al disegno di legge
Art. 2 cpv. 4bis Lo sviluppo dinamico delle tecnologie digitali richiede che la Confederazione ottimizzi costantemente le condizioni quadro e le misure. Con un principio sulla digitalizzazione, si sancisce per legge che la Con- federazione interpreta la legge sull’agricoltura, ove necessario, in modo da promuovere le tecnologie richieste per la digitalizzazione e adattare i processi. Inoltre, le tecnologie digitali saranno utilizzate per l’attuazione delle misure di politica agricola. Art. 16 cpv. 4 L’articolo 16 capoverso 4 stabilisce che se in una denominazione di origine o in un’indicazione geogra- fica si utilizza il nome di un Cantone o di una località, il Consiglio federale deve garantire che la regi- strazione sia conforme ad eventuali regolamenti cantonali. I Cantoni possono essere interessati da una denominazione di origine o da un’indicazione geografica, per esempio se il nome desiderato corrisponde al nome del Cantone o a un luogo all’interno del territorio cantonale o se il territorio cantonale appartiene a una zona geografica proposta. Nelle procedure di registrazione delle denominazioni si tiene conto degli interessi dei Cantoni. A tal fine, il Consiglio fede- rale coinvolge i Cantoni a vario titolo, a seconda del prodotto, nel quadro delle ordinanze prevedendo, ad esempio, una consultazione o una presa di posizione e un diritto di opposizione. Si tratta di un si- stema di protezione introdotto dalla Confederazione per istituire un registro nazionale e pertanto i Can- toni non hanno alcun potere legislativo in materia. Per tale motivo, non possono prevedere una regola- mentazione cantonale. In considerazione di questi aspetti, il capoverso deve essere abrogato. Art. 38 cpv. 2 primo periodo e cpv. 2bis66 Il supplemento per il latte trasformato in formaggio deve essere ridotto a 13 centesimi per finanziare l’aumento del supplemento per il foraggiamento senza insilati di cui all’articolo 39 LAgr. Come è stato il caso finora, per motivi tecnici il supplemento per il latte trasformato in formaggio è versato ai valorizzatori del latte. Con il progresso tecnologico ciò può cambiare. L’articolo 38 capoverso 2bis LAgr consentirà pertanto al Consiglio federale di decidere la forma di versamento.
66 Versione secondo l’articolo 2 del DF del 15 dicembre 2017 (FF 2017 6785)
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Art. 39 Il supplemento per il foraggiamento senza insilati (finora disciplinato nell’art. 39 cpv. 3 LAgr, ora nel cpv. 2) aumenterà a 6 centesimi e sarà versato direttamente ai produttori di latte. Art. 41 Una sezione supplementare sull’argomento «Contributo al controllo del latte» sarà inserita nel capitolo sull’economia lattiera con un nuovo articolo 41. Il capoverso 1 consente alla Confederazione di versare contributi per il controllo del latte, onde garan- tirne la qualità e l’igiene. Si tratta di aiuti finanziari secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge sui sussidi67. La formulazione potestativa indica che non vi è alcun diritto legale ai contributi. Le organizza- zioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori di latte sono responsabili del controllo del latte e incari- cano il laboratorio di analisi di effettuarlo. I contributi della Confederazione sono versati direttamente al laboratorio di analisi a favore del settore lattiero e servono a coprire parte dei costi di laboratorio. Questi non devono essere interamente a carico della Confederazione. In tal modo si incentiva il settore lattiero a scegliere un laboratorio di analisi che offra il miglior rapporto costi-benefici. Gli aiuti finanziari sono erogati dall’USAV sulla base di una decisione e sotto forma di importi forfettari (cpv. 2), previa approvazione dei crediti da parte delle Camere federali. Siccome i laboratori di analisi che possono effettuare il controllo del latte sono numerosi, la concorrenza consente di ridurre i costi. Pertanto, è opportuno versare contributi forfettari, il cui importo si basa su un’esecuzione dei compiti efficiente in termini di costi. L’importo dei contributi deve essere fissato in modo che il settore lattiero fornisca fondi propri adeguati (cpv. 3). In tal modo si tiene conto del principio della responsabilità indivi- duale sancito dalla legislazione in materia di derrate alimentari. La partecipazione della Confederazione ammonta attualmente a circa 3 milioni di franchi all’anno e in futuro si ridurrà progressivamente. 5-6 anni dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione sulle sovvenzioni, il Consiglio federale intende aumentare i fondi propri delle organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori di latte dall’attuale 10 ad almeno il 50 per cento dei costi di laboratorio. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la procedura per il versamento dei contributi (cpv. 4). Art. 62 L’articolo 62 «Elenco dei vitigni» è obsoleto e può essere abrogato, dal momento che l’UE ha modificato i requisiti per l’etichettatura dei nomi dei vitigni. L’abrogazione di questo articolo non pregiudica le attività affidate ad Agroscope in virtù del titolo sesto LAgr.
Art. 63
Cpv. 1 Le denominazioni svizzere ed estere per il vino potranno ora essere protette secondo le procedure di registrazione e di opposizione che il Consiglio federale disciplina per tutti i prodotti agricoli secondo l’articolo 16 LAgr. Siccome con il diritto vigente i Cantoni avevano ampie competenze nel settore dei vini DOC e per tener conto delle loro conoscenze, in futuro le modalità di presentazione di una domanda di protezione di una DOP o di una IGP per un vino svizzero saranno diverse rispetto a quelle per gli altri prodotti agricoli. La bozza per la domanda di protezione e per l’elenco degli obblighi sarà presentata ai Cantoni interessati dalla zona geografica delimitata. Il Cantone sottoporrà la domanda a un esame pre- liminare e la inoltrerà poi all’UFAG insieme al suo parere. Le domande di protezione per le denomina- zioni estere saranno indirizzate all’UFAG dalle singole associazioni di produttori. Cpv. 2 Si prevede che il Consiglio federale sancisca nell’ordinanza sul vino la denominazione di origine e l’in- dicazione geografica per i vini svizzeri ed esteri. Come già nell’attuale legislazione agricola, il Consiglio federale emanerà condizioni quadro anche per quanto riguarda la qualità e l’autenticità del vino svizzero. In particolare, determinerà le rese massime per unità di superficie e il tenore minimo naturale di zuc- chero per i vini DOP e IGP. Potrà limitare le procedure enologiche che, sebbene innocue dal punto di
67 RS 616.1
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vista della legislazione alimentare, potrebbero incidere sull’autenticità dei vini DOP (p.es. dolcificazione del vino). Il Consiglio federale dovrà poter stabilire requisiti anche per il vino svizzero senza indicazione geografica, come già avviene con la legislazione agricola vigente. È previsto che i vini con indicazione di origine «Svizzera» siano prodotti esclusivamente a partire da uve raccolte in Svizzera o nella regione frontaliera francese riconosciuta per la DOP «Ginevra». I requisiti di qualità, provenienza e autenticità dei vini sono definiti in forma piramidale. I requisiti per i vini DOP sono quindi maggiori rispetto a quelli previsti per i vini IGP. È pertanto opportuno che il Consiglio federale possa stabilire disposizioni sul declassamento di vini che non soddisfano i requisiti per la designazione richiesta. I declassamenti sa- ranno disposti dagli organi di controllo. Cpv. 3 L’espressione «menzione tradizionale» sostituisce il precedente «termine vinicolo specifico» per ripren- dere la terminologia europea. La «menzione tradizionale» è usata per descrivere un processo di produ- zione (p.es. «vendemmia tardiva»), una proprietà specifica del vino (p.es. «Œil-de-Perdrix») o un tipo di luogo (p.es. «castello») associati a una DOP o a una IGP. Art. 64 Cpv. 1 Il «controllo della vendemmia», sancito nel diritto vigente, consente la tracciabilità delle partite di uva dalla particella alla cantina e di controllare il rispetto dei requisiti per la produzione di uva svizzera. Lo scopo e i punti di questo controllo, così come il principio dell’autocontrollo, si riflettono nel controllo del rispetto dei requisiti per i vini DOP, IGP e con indicazione di origine «Svizzera». Il Consiglio federale potrà inoltre adottare disposizioni – immutate rispetto al diritto vigente - sul controllo del commercio di vini e delle menzioni tradizionali. Come già attualmente, questo controllo riguarda in pari misura i vini svizzeri e quelli stranieri. Le disposizioni relative ai requisiti che gli operatori del settore devono soddi- sfare (cpv. 1, secondo periodo) sono riprese dal diritto in vigore. Cpv. 3 Il capoverso 3 disciplina le competenze per l’esecuzione dei controlli. I Cantoni, secondo il diritto vigente responsabili del controllo della vendemmia e in possesso dei dati del catasto viticolo (art. 61 LAgr), sono responsabili del controllo del rispetto degli elenchi degli obblighi dei vini svizzeri DOP e IGP e dei requi- siti per i vini con indicazione di provenienza «Svizzera». Nel caso dei vini esteri DOP e IGP, tale compito è assunto da un organismo di controllo designato dall’associazione di produttori rappresentativa. Cpv. 3bis In questa prima fase di controllo si prevede di mantenere il contributo federale e di versarlo ai Cantoni. Art. 70 cpv. 2 Nel capoverso 2 vengono sancitii nuovi contributi di base e i contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali. Saranno aboliti gli attuali contributi destinati a promuovere l’interconnessione delle superfici per la promozione della biodiversità (ex art. 73 cpv. 1 lett. c) e a promuovere la qualità del paesaggio (ex art. 74). Dal profilo materiale, i punti forti della promozione saranno ripresi nel nuovo contributo per l’agricoltura adeguata alle condizioni locali (art. 76a). I contributi per l’efficienza delle risorse saranno eliminati e le misure esistenti trasferite ai contributi per i sistemi di produzione.
Art. 70a cpv. 1 lett. c e i Le disposizioni determinanti della base legale (p.es. protezione degli animali e dell’ambiente) da rispet- tare per il versamento dei pagamenti diretti (cpv. 1 lett. c) sono integrate con la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. La LPN è pertanto trattata come le disposizioni menzionate nel presente capoverso.
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Con la lettera i, l’obbligo di copertura assicurativa personale (cfr. capitolo 3.1.3.1) è limitato ai coniugi che collaborano regolarmente e in misura considerevole nell’azienda del coniuge e che non dispongono di un reddito proprio sufficientemente elevato: - Collaborazione regolare e considerevole: il coniuge lavora regolarmente e in misura considerevole nell’azienda, se si risponde affermativamente alla domanda nella dichiarazione d’imposta concer- nente il grado di collaborazione o se si richiede la deduzione per coniugi con doppio reddito a causa di una collaborazione considerevole. Secondo le istruzioni vincolanti per i Cantoni concer- nenti la dichiarazione d’imposta delle persone fisiche (imposta federale diretta 2017; AFC 2017) e la relativa documentazione a scopo formativo (introduzione all’imposizione delle persone fisiche; AFC 2018), la collaborazione del coniuge è considerata regolare e considerevole se per un terzo di essa si dovrebbe versare un salario annuo pari almeno alla deduzione minima legale per co- niugi con doppio reddito (per l’imposta federale diretta 8 100 fr.; 2018). - Reddito proprio insufficiente: se il reddito annuo del coniuge (salario netto da un’attività dipen- dente o indipendente) indicato nella dichiarazione d’imposta non supera 21 150 franchi (limite mi- nimo di accesso al 2° pilastro; 2018), secondo la nuova normativa proposta il coniuge non dispone di un reddito proprio sufficientemente elevato. La nuova normativa proposta per una copertura tramite le assicurazioni sociali riguarda le unioni ma- trimoniali e le unioni domestiche registrate, per le quali non vengono fatte distinzioni sotto il profilo fi- scale. Non è invece estesa ai concubini per i seguenti motivi: da un lato, questi sono considerati extra- familiari e pertanto non sono esclusi da determinate assicurazioni sociali, come invece è il caso per i familiari che lavorano in agricoltura; dall’altro, a causa della tassazione separata dei concubini, l’asse- gnazione a un’azienda agricola è molto complicata ed è delicata per motivi di protezione dei dati.
Art. 70a cpv. 2 Nell’ambito della lettera i, il Consiglio federale prevede d’inserire nella PER i punti di controllo stabiliti dalla Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera (CCA) nel 2017 come raccomandazione per l’esecuzione dei controlli di base nelle aziende agricole. Art. 70a cpv. 3 lett. c, e, f e g È abolita la possibilità di limitare i pagamenti diretti per unità standard di manodopera (USM). La limita- zione ha avuto effetti solo nelle aziende dedite esclusivamente alla campicoltura. Le colture campicole possono essere gestite con relativamente poco lavoro e sono pertanto valutate con un coefficiente di 0,022 USM/ha. Con il limite attuale di 70 000 franchi per USM, i pagamenti diretti sono limitati a 1 540 franchi per ettaro. Di conseguenza, per esempio, per un ettaro di cereali può essere versato senza limitazioni solo il contributo di base per la sicurezza dell’approvvigionamento, più il contributo supple- mentare per la superficie coltiva aperta e le colture perenni (in totale 1 300 fr./ha). Se si aggiunge la partecipazione al programma di produzione estensiva o dell’agricoltura biologica, i contributi sono già limitati. Ciò contraddice lo scopo originario della limitazione, che era quello di non fornire incentivi per un’eccessiva estensione delle superfici di compensazione ecologica. Con la lettera e il Consiglio federale finora poteva concedere contributi per la biodiversità e la qualità del paesaggio anche a persone giuridiche, a condizione che gli altri requisiti della PER risultassero soddisfatti. La presente disposizione continuerà a essere formalmente e materialmente collegata ai contributi per la biodiversità e per l’agricoltura adeguata alle condizioni locali. In base all’attuale lettera f, il Consiglio federale fissa i valori limite a partire dai quali i contributi riferiti alla superficie per azienda sono graduati o ridotti. Questa graduazione è stata applicata finora ai contri- buti di base per la sicurezza dell’approvvigionamento. I contributi per la biodiversità sono limitati al 50 per cento della SAU. A questo riguardo, una disposizione sancirà la possibilità per il Consiglio federale di limitare i contributi per azienda o per tipo di contributo. Questa nuova limitazione sarà attuabile in modo molto semplice e mirato. Probabilmente la somma dei contributi per azienda sarà limitata a circa 250 000 franchi. Il valore limite sarà aumentato in modo analogo all’attuale graduazione dei contributi in funzione del numero di aziende che fanno parte di una comunità aziendale. Si può presumere che il limite inciderà su un totale di circa 100 aziende agricole. La riduzione dei pagamenti diretti che toccherà queste aziende dovrebbe essere compresa tra i 2 e i 4 milioni di franchi.
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Art. 71 cpv. 1 lett. a e c Il contributo per la promozione della gestione nelle singole zone (contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio), graduato in funzione della zona, sarà soppresso e i fondi trasferiti nel con- tributo per zona nel quadro della sicurezza dell’approvvigionamento. Anche il contributo per le zone in forte pendenza sarà abrogato. Tuttavia, questi fondi rimangono contabilizzati nei contributi di declività e sono integrati nei contributi per le superfici con declività superiore al 35 per cento. L’aliquota di contributo per le superfici con una declività maggiore è aumentata di 140 franchi per ettaro. I contributi per le zone in forte pendenza erano versati in particolare ad aziende agricole di piccole dimensioni, con un massimo di 20 ettari di superficie agricola utile e un’elevata quota di prati da sfalcio in forte pendenza. È impro- babile che queste aziende perdano contributi, in quanto i contributi per le superfici in forte pendenza saranno complessivamente aumentati e per le aziende piccole il contributo unico per azienda rappre- senta una quota più elevata sui contributi totali. Gli altri contributi per il paesaggio rurale (di declività, di declività per i vigneti, di alpeggio, d’estivazione) saranno mantenuti invariati. Art. 72
Contributo per azienda Per il contributo per azienda sono previsti fondi dell’ordine di 150-250 milioni di franchi. Né le dimensioni dell’azienda né la dotazione in termini di fattori influiscono sull’ammontare del contributo delle singole aziende.
Contributo per zona Per il contributo, graduato in funzione della zona, saranno disponibili fondi di 525-625 milioni di franchi. Il contributo è riferito alla superficie e aumenterà dalla zona di pianura alla zona di montagna IV. Sarà versato anche nella zona di pianura. L’attuale densità minima di animali sarà soppressa.
Contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni Questo contributo aumenterà di circa il 50 per cento rispetto a oggi e saranno a disposizione fondi per
170 milioni di franchi circa.
Art. 73 Contributi per la biodiversità L’attuale sistema di promozione della biodiversità si articola su tre livelli: i livelli qualitativi I, II e l’inter- connessione. In futuro gli agricoltori sceglieranno uno dei due modelli indipendenti: le aziende con un piano di promozione della biodiversità preservano e promuovono la biodiversità specificamente sulla base di un piano aziendale globale di promozione della biodiversità che tiene conto del potenziale locale. Le misure e i risultati per l’azienda sono definiti nel piano. Oltre alle misure riferite alla superficie, pos- sono essere sostenute con contributi altre misure, come per esempio la promozione della varietà gene- tica attraverso l’inverdimento diretto, la biodiversità funzionale con l’agroselvicoltura o l’inclusione della consulenza. A causa delle più vaste possibilità di promozione, si dovrebbe parlare di elementi e non più, in maniera limitante, di superfici per la promozione della biodiversità. Le aziende possono sviluppare i loro piani di promozione della biodiversità autonomamente o con l’aiuto della consulenza. I piani de- vono essere valutati e approvati dal Cantone. Le aziende senza un piano di promozione della biodiver- sità preservano e promuovono la biodiversità secondo l’attuale modello, parzialmente semplificato, di contributi per la biodiversità con i livelli qualitativi I e II. Gli attuali contributi per l’interconnessione si basano sui contributi per la qualità; questa base deve quindi rimanere in vigore fino alla fine del 2024 (cfr. anche le disposizioni transitorie dell’art. 187e LAgr). Ciò significa che per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e i vigneti con biodiversità naturale, il livello qualitativo I combinato con l’interconnessione continuerà ad applicarsi fino alla fine del 2024. Senza interconnessione, tuttavia, a partire dal 2022 le nuove notifiche per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e per i vigneti con biodiversità naturale devono essere realizzate secondo requisiti semplificati (solo sulla base del livello qualitativo II).
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Ogni azienda è libera di elaborare un piano di promozione della biodiversità e di applicarlo dall’inizio di ogni anno, anche nel caso sussistano periodi d’impegno nel quadro dei contributi per la qualità. Art. 74 Questo tipo di contributo sarà integrato nel nuovo contributo per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali (art. 76a).
Art. 75 Il capoverso 1 lettera b è riformulato per integrare nei contributi per i sistemi di produzione anche ele- menti orientati ai risultati, come la riduzione delle emissioni di ammoniaca (cfr. giustificazione nel capi- tolo 3.1.3.5). Inoltre, nella legge non si dovrebbe più menzionare esplicitamente un contributo per ettaro, poiché un contributo per una misura orientata ai risultati è in parte previsto per ciascuna azienda. Il capoverso 1 lettera d introduce un nuovo contributo per la promozione della salute animale (cfr. giu- stificazione nel capitolo 3.1.3.6).
Art. 76 I contributi per l’efficienza delle risorse sono integrati nei contributi per i sistemi di produzione (art. 75) e l’articolo 76 è abrogato. Art. 76a Cpv. 1 Con i contributi per l’agricoltura adeguata alle condizioni locali, si trasferiranno in un unico strumento riferito a un progetto i tipi di pagamenti diretti riferiti al progetto, precedentemente elencati singolar- mente, per l’interconnessione delle superfici per la promozione della biodiversità (art. 73 cpv. 1 lett. c) e la qualità del paesaggio (art. 74). Le misure esistenti (contributo per l’interconnessione, contributo per la qualità del paesaggio) saranno abrogate con un periodo transitorio fino alla fine del 2024. Nell’ambito di questa categoria di contributi si dovranno sostenere anche le misure regionali nel campo della protezione delle risorse. Il nuovo contributo è inteso a sostenere l’adeguamento dell’agri- coltura alle condizioni locali onde tener conto delle esigenze del settore ambientale, in particolare quando le sfide devono essere affrontate a livello interaziendale (p.es. immissione di sostanze in eco- sistemi sensibili, allestimento dell’infrastruttura ecologica). Cpv. 2 Sulla base dell’attuale disciplinamento dei contributi per la qualità del paesaggio, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per ettaro o per carico usuale. I contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali sono concessi purché vi sia una SAR auto- rizzata. Nelle SAR, l’analisi della situazione deve essere effettuata nell’ambito di un processo strategico strutturato in cui sono descritti lo stato del paesaggio, della biodiversità e degli obiettivi ambientali per il suolo, l’acqua e l’aria, le strutture economiche agricole e regionali (numero e indirizzo di produzione delle aziende agricole, strutture di trasformazione e commercializzazione, ecc.) nonché lo stato dell’in- frastruttura rurale (accesso, irrigazione, ecc.). Sulla base di questa analisi della situazione, si identifica la necessità regionale d’intervento da un punto di vista ecologico ed economico e si definiscono obiettivi chiari e misurabili. Infine, la SAR illustrerà con quali misure concrete si raggiungeranno gli obiettivi pre- fissati. Essa deve pertanto considerare sia questioni ecologiche come gli aspetti interaziendali della biodiversità (interconnessione) e la qualità del paesaggio sia aspetti regionali specifici per un utilizzo delle risorse sostenibile e adeguato alle condizioni locali. Gli obiettivi ambientali per l’agricoltura (OAA) costituiscono il quadro di riferimento per determinare la necessità di un’azione regionale e occorre indi- care in quale arco di tempo e con quali misure debbano essere conseguiti a livello regionale. La SAR può anche tenere conto di aspetti economici come lo sviluppo di strutture di produzione e commercia- lizzazione agricole e regionali o essere utilizzata come base di pianificazione per stabilire un ordine di priorità per progetti e misure e sviluppare ulteriormente le infrastrutture agricole tenendo conto delle condizioni locali (p.es. rete di collegamento, infrastrutture di drenaggio o di irrigazione). Le SAR sono
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quindi anche uno strumento che consente ai Cantoni e alle regioni di individuare le loro specifiche po- tenzialità agronomiche ed economiche regionali, di sviluppare prospettive a lungo termine per le aree rurali e per attuare misure volte a sfruttare tali potenzialità. L’esistenza di una strategia agricola regionale approvata è un presupposto per il versamento di contri- buti nell’ambito dei pagamenti diretti per le misure sviluppate nella strategia. In analogia con l’attuale disposizione dell’articolo 17 dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali, in futuro sarà concesso un con- tributo supplementare per le misure nel campo dei miglioramenti strutturali, purché esse forniscano un contributo particolare al raggiungimento degli obiettivi della SAR. I Cantoni sono responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione delle SAR nonché della realizzazione delle misure in esse previste. La Confederazione definisce e approva i requisiti minimi per i contenuti e il processo di elaborazione delle SAR, tenendo conto degli obiettivi della politica agricola e garantisce che si tenga conto delle esigenze di altre politiche federali (p.es. ambiente, pianificazione del territorio e politica regionale). I contenuti e i requisiti procedurali per elaborare le SAR si basano sull’esperienza acquisita in relazione ai pagamenti basati su progetti, in particolare nei settori dell’interconnessione, della qualità del paesag- gio e della protezione delle acque. I comprensori per i quali si elaborano le SAR si rifanno agli attuali progetti per la qualità del paesaggio. Come in questo caso, i Cantoni possono delegare l’elaborazione delle SAR a enti regionali. Il periodo di attuazione della SAR è di otto anni, come avviene attualmente per l’interconnessione e la qualità del paesaggio. Per questo compito, la Confederazione coadiuva i Cantoni nello sviluppo e nell’attuazione delle SAR, sostenendo finanziariamente il processo strategico (cfr. capitolo 3.1.5.4) e mettendo a disposizione basi adeguate. Per quanto riguarda l’analisi della situa- zione, tali basi comprendono, per esempio, dati espliciti dal profilo territoriale sulle lacune a livello di OAA o modelli per stimare le misure da adottare al fine di conseguire gli obiettivi ambientali per l’agri- coltura (p.es. l’immissione di prodotti fitosanitari o nitrati nelle acque). La Confederazione propone una serie di misure che si sono dimostrate efficaci nell’ambito degli strumenti esistenti (p.es. la cura delle selve castanili o la manutenzione dei muretti a secco per la qualità del paesaggio). Inoltre, i Cantoni potranno continuare a definire le proprie misure regionali specifiche per il raggiungimento degli obiettivi. Cpv. 3 Gli obiettivi e le misure sviluppati nell’ambito delle SAR sono finanziati congiuntamente dalla Confede- razione e dai Cantoni, con un contributo federale massimo del 70 per cento dei fondi complessivi stan- ziati. Il finanziamento restante è assicurato dai Cantoni. L’importo dei rispettivi contributi è fissato dalla Confederazione sulla base della strategia agricola regionale. I Cantoni hanno la possibilità di proporre una ripartizione dei fondi basata sulle necessità d’intervento rilevate nelle SAR. A tal riguardo occorre garantire che gli obiettivi fissati nelle strategie siano raggiunti entro otto anni in tutte e tre le aree tema- tiche. Art. 87 Nella rubrica, il termine «principio» è sostituito da «scopo» per chiarire che lo scopo dell’articolo è mo- strare quali sono gli obiettivi delle misure di miglioramento strutturale. Gli obiettivi principali dei miglio- ramenti strutturali finora formulati nell’articolo 87 non riflettono in misura sufficiente gli obiettivi effettivi: per esempio, la lettera a menziona come obiettivo solo la «riduzione dei costi di produzione» ed esclude la competitività in termini di entrate. La lettera c indica un obiettivo che, in termini di importanza e di utilizzo attuale delle risorse (3,1 mio. fr. nel 2016), è più un obiettivo parziale che principale. L’attuale lettera e («promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d’acqua») non è un obiettivo, bensì una misura per promuovere la biodiversità. Si propone pertanto di adeguare gli obiettivi principali dell’articolo 87 come segue. La lettera a conterrà l’obiettivo di rafforzare la competitività aziendale sul piano globale, il che, oltre alla riduzione dei costi, comprende anche l’aumento del valore aggiunto e l’ampliamento del margine di manovra imprenditoriale. L’obiettivo di «migliorare le condizioni di vita» di cui alla lettera b si concentrerà ora sul «miglio- ramento delle condizioni di lavoro». Secondo la valutazione del CDF, si tratta di un obiettivo importante degli aiuti agli investimenti. Occorre rinunciare a un obiettivo agricolo specifico per
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migliorare le condizioni di vita (cfr. anche la proposta di abolire gli aiuti agli investimenti per la costruzione di case d’abitazione agricole; capitolo 3.1.4.3). La lettera c introdurrà la «preservazione della capacità di produzione dell’agricoltura» come obiettivo principale. Oltre alla manutenzione e alla protezione dell’infrastruttura agricola, com- prende anche l’obiettivo parziale «preservazione della fertilità del suolo» (p.es. rinnovo dei dre- naggi) o l’obiettivo parziale «preservazione dell’apertura del paesaggio rurale». La «protezione contro i pericoli naturali» non è dunque più un obiettivo principale, ma è inclusa come obiettivo parziale nella nuova formulazione della lettera b. La lettera d si concentrerà sulla «promozione di una produzione rispettosa dell’ambiente e degli animali» e sostituisce la precedente lettera d. Siccome la «realizzazione di obiettivi relativi alla pianificazione del territorio» è un obiettivo solo nel caso di bonifiche integrali, essa viene inclusa nella categoria degli obiettivi parziali e ripresa alla lettera e. Nella nuova lettera e verrà inserito come obiettivo principale distinto il secondo obiettivo di cui all’attuale lettera b («miglioramento delle condizioni economiche nelle aree rurali»). Esso com- prende il rafforzamento della collaborazione intersettoriale, il mantenimento delle aziende agri- cole e la realizzazione di interessi nel campo della pianificazione del territorio. La tabella seguente fornisce una panoramica dei nuovi obiettivi principali dell’articolo 87 LAgr e degli obiettivi parziali che ne derivano: le singole colorazioni esprimono il carattere multidimensionale degli obiettivi dei provvedimenti nell’ambito dei miglioramenti strutturali: gli «obiettivi economici» sono colorati di verde, gli «obiettivi sociali» di marrone, gli «obiettivi sociali» di blu e gli obiettivi della «politica regio- nale» di rosso.
Tabella 11: Obiettivi principali e parziali delle misure per i miglioramenti strutturali Obiettivi principali (OPr) Obiettivi parziali (OPa) OPr 1: rafforzamento della competitività OPa 1: ampliamento del margine di manovra imprenditoriale aziendale OPa 2: aumento del valore aggiunto OPa 3: riduzione dei costi di produzione OPr 2: miglioramento delle condizioni di la- OPa 4: miglioramento delle condizioni di lavoro e riduzione dell’onere lavora- voro nelle aziende tivo fisico-temporale OPr 3: mantenimento della capacità di OPa 5: mantenimento e protezione dell’infrastruttura aziendale e generica produzione agricola OPa 6: garanzia di una gestione su tutto il territorio nonché della fertilità del suolo e del potenziale di resa OPr 4: promozione di un’agricoltura ri- OPa 7: promozione del benessere/della salute degli animali, della biodiversità spettosa della natura e degli ani- e di una produzione rispettosa dell’ambiente mali OPr 5: sviluppo delle aree rurali OPa 8: rafforzamento della collaborazione intersettoriale OPa 9: mantenimento delle aziende agricole nelle aree rurali OPa 10: realizzazione degli interessi nel campo della pianificazione del territo rio
Art. 87a Finora, i provvedimenti promossi nell’ambito dei miglioramenti strutturali erano elencati in vari articoli del titolo quinto. L’articolo 87a capoverso 1 specificherà quali categorie di provvedimenti saranno so- stenute nel quadro dei miglioramenti strutturali. Esse sono strutturate in modo che i provvedimenti con lo stesso obiettivo siano assegnati alla rispettiva categoria. Si creano così le basi per una maggiore trasparenza dei provvedimenti mirati raccomandati dal CDF. La tabella 12 riassume gli obiettivi parziali (ta- bella 11, colonna a destra) da raggiungere con le categorie di misure di cui all’articolo 87a capoverso 1.
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Tabella 12: Trasparenza in termini di obiettivi dei provvedimenti nel settore dei miglioramenti strutturali Categorie di provvedimenti (art. 87a cpv. 1) Obiettivi parziali (tab. 11, colonna a destra) La Confederazione sostiene: a. migliorie fondiarie riduzione dei costi di produzione (OPa 3); promo- zione della biodiversità (OPa 7); realizzazione degli interessi nel campo della pianificazione del territorio (OPa 10) b. infrastrutture di trasporto agricole garanzia di una gestione su tutto il territorio (OPa 6); c. impianti e provvedimenti nel settore del Garanzia della fertilità del suolo e del potenziale di bilancio idrico e del suolo resa (OPa 6) d. infrastrutture di base nelle aree rurali mantenimento delle aziende agricole nelle aree rurali (OPa 9); e. progetti di sviluppo regionale aumento del valore aggiunto (OPa 2); rafforzamento della collaborazione intersettoriale (OPa 8); f. edifici e impianti per la trasformazione, aumento del valore aggiunto (OPa 2) lo stoccaggio o la commercializza- zione di prodotti agricoli regionali g. edifici e impianti agricoli riduzione dei costi di produzione (OPa 3); migliora- mento delle condizioni di lavoro (OPa 4); garanzia di una gestione su tutto il territorio (OPa 6) h. provvedimenti per promuovere animali promozione della salute degli animali, della biodiver- da reddito sani e una produzione ri- sità e di una produzione rispettosa dell’ambiente spettosa dell’ambiente (OPa 7) i. provvedimenti per promuovere la coo- riduzione dei costi di produzione (OP 3) perazione interaziendale j. provvedimenti per promuovere l’acqui- ampliamento del margine di manovra imprenditoriale sizione di aziende agricole (OPa 1) k. diversificazione dell’attività nell’agricol- aumento del valore aggiunto (OPa 2) tura e nei settori affini L’obiettivo parziale 5 «mantenimento e protezione dell’infrastruttura agricola» non figura separatamente nella tabella 12 perché si applica alla maggior parte delle categorie di provvedimenti (in particolare alle lettere a-h). La lettera l non è inclusa nella tabella perché questa categoria di provvedimenti riguarda l’elaborazione di strategie agricole regionali che costituiscono la base per l’attuazione di vari provvedi- menti. Pertanto, a questo provvedimento non può essere assegnato alcun obiettivo parziale specifico. Nella tabella 13, le categorie di provvedimenti di cui all’articolo 87a capoverso 1 sono assegnate a singoli provvedimenti nel settore dei miglioramenti strutturali (secondo l’OMSt). Il Consiglio federale elencherà esplicitamente i singoli provvedimenti e li assegnerà alle categorie nell’ordinanza sui miglio- ramenti strutturali.
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Tabella 13: Assegnazione dei provvedimenti alle categorie di provvedimenti secondo l’art. 87a cpv. 1 a Sono considerate bonifiche:
a. Ricomposizioni particellari semplici per la riorganizzazione della proprietà fondiaria e dei rapporti di affitto b. Ricomposizioni particellari integrali con provvedimenti infrastrutturali supplementari nei settori: piani- ficazione del territorio, protezione della natura e delle acque nonché biodiversità b Sono considerate infrastrutture di trasporto agricole:
a. Costruzione di strade b. Impianti di trasporto c Sono considerati impianti e provvedimenti nel campo del bilancio idrico e del suolo:
a. Impianti d’irrigazione b. Impianti di drenaggio d Sono considerate infrastrutture di base:
a. Approvvigionamento idrico b. Approvvigionamento elettrico c. Ev. collegamenti a banda larga (a seconda del risultato del mandato di verifica in corso) e Sono considerati progetti di sviluppo regionale:
a. Progetti per la promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l’agricoltura partecipa in modo pre- ponderante f Sono considerati edifici e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione dei
prodotti agricoli regionali: a. Edifici collettivi e impianti dei produttori b. Edifici e impianti di piccole aziende artigianali, purché sia incluso almeno il primo livello di trasfor- mazione g Sono considerati edifici e impianti agricoli:
a. Edifici d’economia rurale, compresi gli impianti ivi installati b. Edifici alpestri, compresi gli impianti ivi installati c. Impianti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e a rinnovare le colture perenni h Sono considerati provvedimenti per la promozione di animali da reddito sani e una produzione rispet-
tosa dell’ambiente: a. Edifici, impianti, veicoli e macchinari nonché applicazioni tecniche nel campo della digitalizzazione e dell’automazione che hanno un impatto positivo sull’ambiente e/o sulla salute degli animali i Sono considerati provvedimenti per promuovere la cooperazione interaziendale:
a. Iniziative collettive dei produttori per ridurre i costi di produzione b. Acquisto in comune di macchinari, attrezzature e veicoli per razionalizzare le rispettive aziende c. Costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nel settore della produzione orientata al mer- cato e della gestione aziendale j Sono considerati provvedimenti per promuovere l’acquisizione di aziende agricole:
a. Aiuti iniziali per i giovani agricoltori che gestiscono un’azienda in proprietà o in affitto b. Acquisto di un’azienda agricola di terzi da parte degli affittuari k Sono considerati provvedimenti per diversificare l’attività nell’agricoltura e nei settori affini:
a. Edifici e impianti per la diversificazione dell’attività agricola e delle attività affini b. Edifici e impianti collettivi per la produzione di energia dalla biomassa l Sono considerate attività per l’elaborazione di strategie agricole regionali:
a. Lavori di pianificazione, sviluppo e attuazione che conducono a un prodotto di pianificazione che consente uno sviluppo globale coordinato (intersettoriale) all’interno di uno specifico comprensorio regionale
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In merito alla lettera d dell’articolo 87a (infrastrutture di base), si sta valutando l’opportunità d’includere la «fornitura alle aziende di un collegamento a banda larga» (parola chiave «accesso digitale») nella categoria di provvedimenti delle infrastrutture di base, poiché è necessario garantire un grado minimo di trasmissione dei dati affinché le aziende, soprattutto nelle zone rurali, possano effettivamente avva- lersi delle nuove opportunià nei settori digitalizzazione/smart farming/aministrazione digitale dei dati agricoli. Questa misura è pertanto strettamente connessa anche al quinto obiettivo principale dell’arti- colo 87 (lettera e: rafforzare le aree rurali). Queste nuove applicazioni tecnologico-digitali possono a loro volta essere classificate sotto la lettera h (provvedimenti per la promozione di animali da reddito sani e una produzione rispettosa dell’ambiente). Ne sono esempi la gestione digitale delle mandrie ( promozione della salute degli animali), l’uso di robot per la sarchiatura ( risparmio di erbicidi) o la trazione elettrica dei veicoli agricoli ( riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2). Per quanto riguarda la lettera h, va inoltre ricordato che si tratta di sancire esplicitamente per legge i provvedimenti che hanno un impatto positivo sull’am- biente e sulla salute degli animali, come richiesto dal CDF (2015). La lettera l punta a permettere di sostenere l’elaborazione di strategie agricole regionali secondo l’arti- colo 76a LAgr e di altri prodotti di pianificazione strategica dello sviluppo rurale, per esempio per salva- guardare a lungo termine e sviluppare ulteriormente le infrastrutture agricole. Questi prodotti di pianifi- cazione non devono necessariamente e direttamente sfociare in progetti di costruzione. Si tratta di creare le basi per la pianificazione interaziendale a lungo termine per lo sviluppo delle aree rurali. La prestazione cantonale per tali piani rimane un requisito obbligatorio per la partecipazione della Confe- derazione. Il contributo massimo della Confederazione è pari al 50 per cento, indipendentemente dalle zone di produzione interessate (pianura, collina, montagna). Art. 88 Si opera una distinzione di base tra provvedimenti individuali e collettivi (cfr. art. 87a cpv. 2). L’articolo 88 dovrebbe pertanto stabilire le condizioni per tutti i provvedimenti collettivi. Secondo il capoverso 1, si parla di provvedimenti collettivi se sono interessate almeno due aziende di cui all’articolo 89 o un’azienda d’estivazione o una piccola azienda artigianale che trasforma materie prime agricole. I provvedimenti collettivi di ampia portata di cui al capoverso 2 sono una forma specifica di provvedimenti collettivi quali la riorganizzazione della proprietà fondiaria (art. 87a cpv. 1 lett. a), le infrastrutture di trasporto agricole (art. 87a cpv. 1 lett. b; cfr. art. 11 e 14 OMSt) o i progetti di sviluppo regionale (PSR; art. 87a cpv. 1 lett. e).
Art. 89 cpv. 1 lett. b, g e h nonché cpv. 3 Tutti i presupposti per i provvedimenti individuali sono elencati in un articolo. La nuova normativa pro- posta secondo il capitolo 3.1.4.2 (verifica della redditività) sarà attuata nel capoverso 1 lettera b. Il ca- poverso 1 lettere g e h nonché il capoverso 3 integrano le disposizioni individuali esistenti in materia di coltivazione diretta e diritti di superficie di cui all’articolo 96 capoversi 2 e 3, all’articolo 106 capoversi 1 e 2 lettera c nonché al capoverso 5.
Art. 93 Questo articolo stabilisce i principi per la concessione dei contributi. A causa dell’introduzione dell’arti- colo 87a, i provvedimenti individuali sostenuti con contributi non sono più disciplinati nell’articolo 93 capoverso 1. Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di determinare l’importo dell’aliquota del contributo (attuale art. 95 cpv. 1 e 2). D’ora in poi si menzionerà solo un’aliquota contributiva massima del 50 per cento. Risultano così coperte entrambe le disposizioni attuali di cui all’articolo 95 capoversi 1 e 2. Inoltre, in relazione al versamento dei contributi federali per i miglioramenti strutturali, serve un’adeguata partecipazione finanziaria dei Cantoni (cpv. 4). Per rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali straordinari, conformemente al capoverso 4 la Confederazione può continuare ad accordare un contributo supplementare del 20 per cento al massimo, oltre al 50 per cento già previsto (attuale art. 95 cpv. 3).
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La determinazione dell’importo dei contributi e dei costi aventi diritto ai contributi (cpv. 5) continuerà ad essere delegata al Consiglio federale. Ciò dovrebbe permettere di differenziare l’importo delle aliquote contributive a seconda del tipo di provvedimento. I provvedimenti individuali di cui all’articolo 89 sono finanziati ad aliquote inferiori rispetto ai provvedimenti collettivi di cui all’articolo 88. Nell’ambito dei prov- vedimenti collettivi, quelli di ampia portata beneficiano di aliquote contributive più elevate rispetto ai «normali» provvedimenti collettivi. Il capoverso 6 corrisponde all’attuale capoverso 4.
Art. 94 L’articolo può essere abrogato, dato che i provvedimenti precedentemente disciplinati all’articolo 94 sono ora disciplinati nell’articolo 87a capoverso 1.
Art. 95 L’articolo è abrogato in quanto le disposizioni dei capoversi 1-3 figureranno nell’articolo 93 capoversi 2 e 3. La disposizione del capoverso 4 non sarà più sancita nella legge. Mentre l’«acquisto dei dati di base» e «la protezione e il ripristino» dopo le intemperie sono attualmente disciplinati solo a livello di ordinanza, il ripristino periodico di opere di bonifica fondiaria è stato finora disciplinato nella legge (attuale art. 95 cpv. 4). Per motivi di uniformità, in futuro tutti e tre i provvedimenti individuali saranno disciplinati a livello di ordinanza (cfr. OMSt, art. 14 cpv. 1 lett. h ( acquisto dei dati di base), alla lettera d ( protezione e ripristino) e al capoverso 3 lettere a-d (ossia i RiP sono sostenuti per i provvedimenti individuali delle categorie di cui all’articolo 87a cpv. 1 lett. b-d). Art. 96 L’articolo ridefinisce per quali categorie di cui all’articolo 87a capoverso 1 sono sostenuti da contributi i provvedimenti individuali. Quelli che rientrano nella categoria promossa secondo l’articolo 87a capo- verso 1 lettera g, non sostenuti con contributi individuali, sono gli edifici alpestri (provvedimento collet- tivo). Art. 96a L’articolo ridefinisce per quali categorie di cui all’articolo 87a capoverso 1 sono sostenuti da contributi i provvedimenti collettivi. La promozione delle piccole aziende artigianali nelle regioni di montagna sarà considerata un provvedimento collettivo. I provvedimenti individuali che rientrano nella categoria pro- mossa secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettera g, non sostenuti con contributi collettivi, sono gli edifici d’economia rurale (provvedimento individuale). Art. 97 cpv. 1 Poiché gli articoli 96 e 96a ridefiniscono con precisione quali provvedimenti sono sostenuti dai contributi, non è più necessario specificare i progetti approvati dal Cantone. Art. 97a Questo articolo era stato introdotto nell’ambito della nuova Perequazione finanziaria (NPC). Dato che finora non è stato mai applicato, va abrogato.
Art. 98 Si adegua il rimando all’articolo 87a capoverso 1. Art. 105 Nell’articolo 105 continuano a figurare i principi che disciplinano la concessione di crediti d’investimento. A causa dell’introduzione dell’articolo 87a, i provvedimenti individuali sostenuti da crediti d’investimento non sono più disciplinati nell’articolo 105, analogamente all’articolo 93. I capoversi 2-7 includono disposizioni già esistenti negli attuali capoversi 1-4 e nell’articolo 106 capo- versi 3 e 5.
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Art. 106 L’articolo ridefinisce in quali categorie di provvedimenti secondo l’articolo 87a capoverso 1 i provvedi- menti individuali sono sostenuti da crediti d’investimento. Secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettera g si promuovono gli impianti per le colture speciali e il rinnovo delle colture permanenti. I provvedimenti individuali che rientrano nella categoria promossa secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettera g, non sostenuti con crediti d’investimento individuali, sono gli edifici alpestri e gli impianti collettivi nel campo della produzione di energia dalla biomassa (entrambi provvedimenti collettivi). Tutti gli attuali capoversi dell’articolo 106 possono essere abrogati, in quanto le loro disposizioni mate- riali sono ora sancite negli articoli 87a, 89 o 105 o possono essere abrogati nel contesto dell’abolizione dei crediti d’investimento per le case d’abitazione (sezione edifici abitativi di cui al capoverso 1 lettera a e al capoverso 4). Art. 107 L’articolo ridefinisce in quali categorie di provvedimenti secondo l’articolo 87a capoverso 1 i provvedi- menti collettivi sono sostenuti da crediti d’investimento. I provvedimenti individuali che rientrano nella categoria promossa secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettera g, non sostenuti con crediti d’investi- mento collettivi, sono gli edifici d’economia rurale (provvedimento individuale); alla lettera k non si so- sterrà con crediti d’investimento collettivi il provvedimento individuale edifici e impianti per la diversifica- zione (provvedimento individuale), ad eccezione degli impianti collettivi nel campo della produzione di energia dalla biomassa. La possibilità di concedere crediti d’investimento sotto forma di crediti di costruzione corrisponde all’at- tuale formulazione del capoverso 2. Art. 107a La concessione di crediti d’investimento alle piccole aziende artigianali è ora disciplinata negli articoli 107 e 87a capoverso 1 lettera f. La competenza di delegazione al Consiglio federale dell’attuale capo- verso 2 figurerà nell’articolo 105 capoverso 7. Di conseguenza, l’articolo 107a può essere integralmente abrogato. Art. 120 I progetti pilota e dimostrativi possono beneficiare di un sostegno, in particolare secondo gli articoli 11, 77a e b, 116 e 136. Art. 141 La Confederazione potrà promuovere maggiormente il rilevamento e la valutazione di dati nell’ambito delle misure zootecniche da sostenere, elencate al capoverso 3. In particolare potrà compensare in via sussidiaria la registrazione e la valutazione delle seguenti caratteristiche zootecniche: redditività, qualità dei prodotti, impatto ambientale, salute e benessere degli animali ed efficienza delle risorse. Si tratta di dati sulle caratteristiche selezionate nelle popolazioni considerate. Oltre alla registrazione delle caratte- ristiche, la promozione riguarda anche un’adeguata analisi statistica al fine di rendere disponibili valori zootecnici affidabili e significativi. Per la tenuta del libro genealogico i contributi per la promozione dell’al- levamento sono versati solo se la gestione dei dati per ciascuna specie è centralizzata. A medio termine, ciò dovrebbe favorire una gestione uniforme dei dati per specie e portare quindi a semplificazioni am- ministrative sia nel settore pubblico che in quello privato.
Anche in futuro sarà escluso da questi contributi l’allevamento di animali transgenici, vale a dire di ani- mali che, oltre ai geni ereditati naturalmente, nel loro genoma (cpv. 5) possiedono stabilmente uno o più geni estranei (transgeni). I capoversi 5 e 6 sono stati ripresi dall’attuale articolo 143 LAgr. Si tratta quindi solo di adeguamenti formali.
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Art. 146 e 146a Tale aggiunta deve essere effettuata sulla base della discussione attualmente in corso all’interno dell’UE sul divieto di clonazione di animali destinati alla produzione alimentare. Oltre al divieto di clo- nazione di animali, saranno vietate anche le importazioni di animali clonati vivi e di alimenti da essi prodotti, come la carne o il latte.
Art. 147 Poiché la base legale per l’Istituto di allevamento equino sarà trasferita nel nuovo articolo 119, l’attuale articolo 147 può essere abrogato.
Art. 170 cpv. 2bis In linea con l’inserimento della LPN nell’articolo 70a come condizione per l’ottenimento dei pagamenti diretti, anche le disposizioni sulla riduzione e sul diniego dei contributi sono adattate e integrate con la LPN.
Art. 187e Cpv. 1 I contributi per la qualità relativi a progetti d’interconnessione e quelli per la qualità del paesaggio pos- sono essere versati sino alla fine del 2024 in conformità con il diritto vigente. I progetti d’interconnes- sione e per la qualità del paesaggio - nuovi o da prolungare - devono pertanto essere limitati fino a tale data. Questa disposizione transitoria aumenta la sicurezza di pianificazione per le aziende e lascia ai Cantoni abbastanza tempo per sviluppare strategie agricole regionali (art. 76a cpv. 2 LAgr).
Cpv. 2 Le DOC esistenti e le menzioni tradizionali, che figurano nell’allegato 3 dell’attuale ordinanza sul vino, continueranno a essere protette per due anni secondo l’attuale articolo 63 LAgr. In questo periodo, le associazioni di produttori possono presentare un elenco degli obblighi per una DOP o un’IGP al fine di mantenere la protezione del nome della vecchia DOC o della menzione tradizionale. Se non viene pre- sentato alcun elenco degli obblighi entro tale termine, la corrispondente DOC o menzione tradizionale perde la sua protezione. Anche nell’Unione europea si è seguita una procedura simile. Una volta che l’elenco degli obblighi è stato presentato all’UFAG, la procedura d’iscrizione sulla base del principio di opposizione comprende un esame che si conclude con l’accettazione o il rifiuto della domanda. Nel corso della procedura d’iscrizione, gli aventi diritto ad utilizzare la denominazione in questione devono poter continuare a utilizzare la DOC o la menzione tradizionale secondo il diritto previgente. Dopo l’iscri- zione, i vini che non soddisfano le condizioni per l’utilizzo di una DOP o di un’IGP potranno essere prodotti, imbottigliati ed etichettati secondo la vecchia normativa per un periodo transitorio, in modo che gli operatori del settore possano adattare la produzione di vini DOP o di vini con indicazione geografica tipica ai requisiti dell’elenco degli obblighi della DOP o dell’IGP. La presente proposta di attuazione consente di tener conto delle aspettative del settore che, durante le discussioni preliminari sul progetto, aveva chiesto un tempo sufficiente per apportare gli adeguamenti necessari.
Cpv. 3 I vini con indicazione geografica tipica possono continuare a essere prodotti per un periodo di due anni secondo l’attuale articolo 63 LAgr. Ciò consente ai raggruppamenti di produttori rappresentativi di pre- sentare una domanda di protezione del nome geografico attualmente associato a un vino con indica- zione geografica tipica. Il nome geografico può essere nuovamente protetto secondo la procedura d’iscrizione di cui all’articolo 63 e inserito nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
Cpv. 4 Con la modifica dell’articolo 166 LAgr, che prevede ora un’eccezione per i ricorsi contro le decisioni delle commissioni di ricorso degli organismi di certificazione incaricati del controllo delle designazioni di cui all’articolo 14 LAgr, al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAgr occorre specificare quale diritto è applicabile per i procedimenti pendenti.
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Abrogazione e modifica del diritto vigente Legge sulla protezione dei marchi Alcune disposizioni della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) devono essere adattate in seguito all’istituzione del nuovo sistema di protezione delle denominazioni dei vini, la cui base giuridica è ora l’articolo 16 LAgr, che si applica già alle DOP e alle IGP agricole e forestali. Di conseguenza, all’articolo 27a LPM, che riguarda i marchi geografici, il rimando all’articolo 63 LAgr deve essere eliminato. Pertanto, la lettera b dell’articolo 27a LPM è abrogata. Lo stesso vale per il rimando al Cantone nell’articolo 27b LPM, che va eliminato. Anche la lettera b dell’articolo 27b LPM è pertanto abrogata. Poiché le denominazioni dei vini si basano attualmente sull’articolo 16 LAgr e i vini sono prodotti agricoli trasformati, è opportuno sopprimere anche il rimando esplicito ai vini nell’articolo 50a LPM, che riguarda il registro delle indicazioni geografiche. Legge sulla protezione delle acque Art. 12 cpv. 4 Le Camere federali hanno adottato un testo riformulato per la modifica dell’articolo 12 capoverso 4 LPAc. Pertanto tutte le aziende agricole possono essere esonerate dall’obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica se dispongono di un notevole effettivo di animali da reddito, indipendentemente dal fatto che la detenzione di tali animali produca concime di fattoria liquido o solido. Un effettivo note- vole rimane invariato se comprende almeno otto unità di bestiame grosso-fertilizzante. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da altre leggi (p.es. i requisiti per l’inquinamento atmosferico, che può essere influenzato dalla liquefazione della pollina). Tuttavia, come in passato, una miscela tra acque di scarico domestiche e concime di fattoria che può essere utilizzata come fertilizzante deve sempre essere pro- dotta in modo efficace e utilizzata come fertilizzante secondo lo stato dell’arte e nel rispetto dell’am- biente. Lo spargimento di acque di scarico domestiche non sufficientemente miscelate non è ancora consentito. Per poter beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di allacciamento devono essere soddisfatti cumulativamente anche altri requisiti già in vigore (in particolare l’ubicazione nella zona agricola, una capacità di deposito sufficiente, requisiti per la corretta utilizzazione tecnica delle acque di scarico do- mestiche e del concime di fattoria su superfici utili di proprietà o affittate). Art. 14 cpv. 2 La soluzione proposta consente un utilizzo del concime di fattoria a scopo energetico più vasto rispetto alla fermentazione già consentita in impianti a biogas, in cui i residui non devono più essere necessa- riamente utilizzati per scopi agricoli o orticoli. Tuttavia, ciò dovrebbe essere limitato al concime di fattoria che è in eccedenza perché non può essere utilizzato su superfici utili di proprietà o affittate. Le ecce- denze temporanee, per esempio perché lo spazio di deposito in inverno è insufficiente, non sono ecce- denze di concime di fattoria secondo la legge e non possono essere incenerite. In primo piano per quanto concerne i possibili nuovi usi energetici vi è la combustione di stallatico equino sotto forma di pellet. È anche possibile incenerire altro concime di fattoria o residui di fermentazione provenienti da impianti a biogas agricoli. L’incenerimento può essere consentito sia per l’agricoltura che per la detenzione commerciale di animali da reddito. Sono rese possibili anche altre tecniche per l’uso energetico, come la carbonizzazione idrotermale. Con lo sviluppo tecnico, altri usi energetici del con- cime di fattoria liquido potrebbero diventare possibili in futuro, invece della fermentazione in impianti a biogas già effettuata oggi. Art. 14 cpv. 4 Le disposizioni relative al raggio d’esercizio devono essere abrogate senza sostituzione, anche se la mozione 14.3095 richiede formalmente solo l’abrogazione dell’articolo 24 OPAc, vale a dire la soppres- sione della regolamentazione uniforme a livello nazionale dell’estensione del raggio d’esercizio. Se- condo la motivazione della mozione, tuttavia, la regolamentazione del raggio d’esercizio in quanto tale deve essere abolita, il che è possibile solo con la modifica dell’articolo 14 capoverso 4 LPAc. La quantità massima di concime di fattoria attualmente autorizzata per ettaro deve essere ridotta da tre unità di bestiame grosso-fertilizzante (UBGF) a due unità e mezzo. Ciò consente di evitare che vengano
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distribuite quantità eccessive di concime per ettaro e contribuisce a ridurre le perdite di sostanze nutri- tive. Questo cambiamento non deriva dall’attuazione della mozione 14.3095, ma dalla necessità di ri- durre ulteriormente le perdite di sostanze nutritive per raggiungere gli obiettivi ambientali per l’agricol- tura. Di conseguenza, nell’ambito del pacchetto di misure per l’iniziativa sull’acqua potabile è stata annunciata la riduzione delle UBGF per ettaro. Poiché, secondo l’articolo 14 capoverso 8 LPAc, un’UBGF è una quantità di concime e non un animale, all’articolo 14 capoverso 4 primo periodo, si apporta una modifica linguistica nella versione tedesca. Ciò non comporta alcuna modifica dei contenuti. Le versioni francese e italiana corrispondono già al nuovo testo tedesco. Art. 14 cpv. 6 Riguarda solo il testo francese e italiano. Art. 14 cpv. 7
Poiché attua le eccezioni ai requisiti per le superfici utili secondo l’attuale disposizione del capoverso 4 sul raggio d’esercizio, questo capoverso diventa obsoleto a seguito dell’abolizione del suddetto capo- verso e dunque è abrogato.
Legge sulle epizoozie Titolo prima dell’art. 1 La prima sezione comprende attualmente la definizione di epizoozie e gli obiettivi della lotta. Dato che si aggiungerà un articolo sullo scopo, il titolo deve essere più generico. Art. 1a e 1b Gli attuali articoli 1 e 1a diventano rispettivamente gli articoli 1a e 1b. Titolo prima dell’art. 11a Alla sezione IIIa si aggiungerà un articolo (art. 11b). Oltre ai servizi d’igiene veterinaria, le norme di questa sezione riguarderanno anche la rete di competenze e d’innovazione per la salute degli animali. Vengono pertanto considerate eventuali misure volte a rafforzare la salute degli animali. Il titolo della sezione deve essere ampliato in tal senso. Art. 11a Siccome l’articolo 11a non sarà più l’unica disposizione della sezione IIIa, è necessaria una rubrica. Legge sulle foreste Con la modifica dell’articolo 166 LAgr, che prevede un’eccezione per i ricorsi contro le decisioni delle commissioni di ricorso degli organismi di certificazione incaricati del controllo delle designazioni se- condo l’articolo 14 LAgr, la legge sulle foreste (art. 41a LFo) deve essere modificata di conseguenza. L’eccezione di cui sopra si applica anche alla certificazione delle designazioni forestali. A tal fine, al capoverso 2 sono aggiunte le parole «e la protezione giuridica». Con lo stesso spirito, il legislatore deve prevedere che il Consiglio federale possa delegare il controllo delle designazioni forestali ad aziende e organizzazioni private. Per l’attuazione della LAgr è prevista una disposizione corrispondente nell’arti- colo 180 LAgr.
3.2 Diritto fondiario rurale e sugli affitti agricoli
Il diritto fondiario rurale mira a promuovere e migliorare la proprietà fondiaria rurale quale base di una comunità agricola sana e di un’agricoltura efficiente orientata alla gestione sostenibile del suolo, oltre che a migliorarne la struttura. Occorre inoltre rafforzare la posizione dei gestori indipendenti, compresa quella degli affittuari, nell’acquisizione di aziende e fondi agricoli e contrastare la tendenza ai prezzi eccessivi dei terreni agricoli. Con le modifiche alla legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11) e alla legge federale del 4 ottobre 1985 sull’affitto agricolo (LAAgr; RS 221.213.2) si vuole tenere conto
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degli sviluppi in agricoltura per quanto riguarda le persone provenienti da altri settori e lo sviluppo im- prenditoriale (ampliamento del margine d’intervento delle persone giuridiche), ridurre il dispendio am- ministrativo per l’esecuzione, rafforzare la posizione dei coniugi in agricoltura e aggiornare le basi del valore di reddito. La maggior parte delle modifiche è già stata annunciata in risposta agli interventi par- lamentari menzionati di seguito e nell’Analisi globale dell’evoluzione a medio termine della politica agri- cola del 1° novembre 2017. Gli elementi essenziali della LDFR, in particolare la promozione della colti- vazione diretta, la limitazione del prezzo d’acquisto e il trasferimento al valore di reddito, non saranno modificati.
3.2.1 Ingresso nell’agricoltura da altri settori
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Attualmente, grazie alla possibilità dell’attribuzione di aziende al valore di reddito e ai diritti di acquisto e di prelazione, gli eredi che sono coltivatori diretti possono acquistare aziende e fondi agricoli in ma- niera agevolata. Anche gli eredi che non vogliono essere coltivatori diretti hanno un accesso agevolato, perché possono diventare proprietari di aziende e di fondi per successione, senza bisogno di autorizza- zioni. Gli affittuari hanno un diritto di prelazione. Per le persone che vogliono entrare in agricoltura e non sono parenti, la regolamentazione attuale rende difficile l’accesso ad aziende e a fondi agricoli. Il diritto vigente limita inoltre l’acquisto di aziende agricole e di fondi alle persone fisiche, alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata contadine. Di conseguenza, le nuove idee di persone che non appartengono al settore agricolo non vengono messe a frutto. Inoltre, le persone giuridiche come le fondazioni o le cooperative possono acquistare aziende e fondi solo in casi eccezionali. Entrambi questi aspetti inibiscono lo spirito innovativo e quindi anche la competitività dell’agricoltura. Pertanto, le dispo- sizioni dovrebbero essere adattate in modo che le persone interessate e capaci al di fuori del settore agricolo possano accedere più facilmente al primario anche con altre forme di cooperazione, senza che ciò metta a repentaglio la proprietà fondiaria rurale dei terreni, consenta la speculazione fondiaria o metta in discussione il principio della coltivazione diretta. I fondi agricoli e le aziende sono a disposizione di terzi per l’ingresso se l’agricoltore raggiunge l’età pensionabile e se nessun figlio vuole succedergli. Poiché in questa situazione è finanziariamente più interessante affittare il terreno ad aziende agricole limitrofe esistenti anziché l’azienda nel suo insieme, solo poche aziende sono date in affitto. Con la revisione dell’ordinanza del 1° aprile 2018 sui fitti agricoli si sono compiuti i primi passi per aumentare l’attrattiva dell’affitto di intere aziende. La presente revisione della legge è intesa a compiere un ulteriore passo in questa direzione.
Normativa proposta
Al fine di aumentare l’offerta di aziende e fondi agricoli, è opportuno ridurre il periodo durante il quale il diritto di prelazione può essere fatto valere da fratelli o sorelle e sopprimerlo per i loro figli. Va tuttavia osservato che per migliorare la posizione dei coniugi (cfr. capitolo 3.2.6) occorre introdurre un diritto di prelazione, che a sua volta riduce le possibilità d’ingresso da altri settori. Il diritto all’utile dei coeredi rimane invariato e continuerà a sussistere per 25 anni (art. 28 cpv. 3 LDFR). L’acquisto di aziende e fondi agricoli da parte di fondazioni, cooperative e associazioni sarà esplicita- mente autorizzato mediante la creazione di un articolo specifico nella LDFR (art. 65b), purché siano soddisfatte determinate condizioni da parte dei soggetti summenzionati. Articoli 25, 42, 49, 62, 65b LDFR Nel settore del diritto sugli affitti agricoli, per i proprietari aumenterà l’attrattiva ad affittare le aziende invece dei fondi e quindi crescerà l’offerta di aziende sul mercato degli affitti. Ciò sarà possibile grazie alla possibilità di affittare intere aziende alle pigioni localmente in uso per le abitazioni e all’abolizione di qualsiasi tipo di supplemento per l’affitto di particelle. Articoli 37-39 LAAgr
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3.2.2 Società anonime, società a garanzia limitata e società in accomandita (persone giuridiche contadine)
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
La LDFR si rivolge alle persone fisiche coltivatrici dirette, ma consente anche alle persone giuridiche di acquistare aziende o fondi agricoli. Oggi, meno dell’1 per cento delle aziende è gestito da persone giuridiche. Per quanto riguarda le opzioni di finanziamento e la protezione dai rischi, le società anonime (SA), le società a garanzia limitata (Sagl) e le società in accomandita (SAc) sono sempre più al centro dell’attenzione degli agricoltori come alternativa alla forma di azienda individuale. Attualmente, l’articolo 4 LDFR disciplina le persone giuridiche solo in termini molto generici. L’interpretazione della legge è stata precisata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. SA, Sagl e SAc possono, in linea di massima, acquistare aziende e fondi, a condizione che dimostrino di gestirli direttamente o che si tratti di un’azienda in affitto, che continuerà ad essere affittata anche in futuro. Se la persona giuridica fornisce in natura il capitale per l’azienda o il fondo agricolo vi è cambiamento di proprietà con conseguenti eventuali diritti all’utile e di prelazione. Inoltre, il contributo in natura pre- suppone in ogni caso un’autorizzazione all’acquisto poiché una persona giuridica non può mai essere legata a una persona fisica da vincoli di parentela. Le eccezioni all’obbligo di autorizzazione per le ven- dite all’interno della famiglia non sono applicabili. Analogamente, anche un cambiamento di proprietà di azioni o certificati azionari è soggetto all’obbligo di autorizzazione all’acquisto, in quanto tale cambia- mento di proprietà equivale all’acquisto di un fondo. Se i diritti azionari sono separati da una partecipa- zione di maggioranza, vi è divisione materiale. Normativa proposta Le disposizioni relative alle persone giuridiche contadine, ossia a coloro che detengono quote del capi- tale iniziale o del capitale sociale (SA, Sagl e SAc) sono adeguate alle esigenze attuali di tali società secondo l’articolo 4 LDFR. L’azienda agricola è di proprietà della società. La maggior parte dei diritti azionari sarà nelle mani dei coltivatori diretti, che dovranno gestire personalmente l’azienda agricola; le società non possono pertanto essere gestite da dipendenti. Conformemente al Codice delle obbligazioni e alle disposizioni in materia di pagamenti diretti, si applica una partecipazione di maggioranza di al- meno due terzi (CO art. 704 e 808b e art. 3 OPD). Tuttavia, per dare maggiore margine di manovra alle imprese, tale quota minima potrebbe anche essere ridotta (p.es. al 51 %). Le caratteristiche delle persone giuridiche contadine sono le seguenti: - la destinazione principale secondo gli statuti è l’agricoltura in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 LAgr; - a lungo termine gli attivi della società sono costituiti principalmente da un’azienda agricola o da fondi agricoli; - l’azienda è diretta dai proprietari di maggioranza coltivatori diretti; - la partecipazione di maggioranza è di proprietà di una o più persone fisiche che sono coltivatrici dirette; - il divieto di divisione materiale per le partecipazioni di maggioranza (se esistenti; l’esistenza di una partecipazione di maggioranza non è una condizione per la costituzione di una persona giuridica contadina); - il diritto di prelazione per i discendenti del proprietario di maggioranza che sono coltivatori diretti. La definizione di queste persone giuridiche contadine è contenuta nell’articolo 9a LDFR. I criteri di ac- cesso all’agricoltura si basano principalmente sul principio della coltivazione diretta. L’espressione «per- sone giuridiche contadine» sarà utilizzata in modo coerente anche negli articoli relativi alle società ano- nime, alle società a garanzia limitata o alle società in accomandita. Sotto il profilo del diritto societario, le persone giuridiche contadine sono piccole e medie imprese non quotate in borsa secondo l’articolo 2 lettera e della legge federale sulla fusione, la scissione, la trasfor- mazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione, LFus, RS 221.301). In dettaglio, il concetto include: - definizione di persone giuridiche contadine (art. 9a);
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- possibilità per una persona giuridica contadina di acquistare aziende agricole o fondi agricoli (art. 65a); - diritto all’utile in caso di successione o vendita di quote a persone giuridiche contadine (art. 28 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 2); - estensione del diritto di prelazione per i discendenti che coltivano direttamente, in modo che ciò si applichi anche alla partecipazione di maggioranza in una società giuridica contadina (art. 45a); - estensione del diritto di prelazione per i discendenti di un proprietario di una partecipazione di almeno il 25 per cento al capitale iniziale o sociale; - eccezione al divieto di divisione materiale per una partecipazione di minoranza a una persona giuridica (art. 60 cpv. 1 lett. j); - precisazione del cambiamento di proprietà redditizio come acquisto soggetto ad autorizzazione (art. 61 cpv. 3); - condizioni alle quali è concessa l’autorizzazione all’acquisto di diritti di partecipazione a persone giuridiche (art. 65c) e condizioni alle quali non è richiesta l’autorizzazione per l’acquisto di diritti di partecipazione (art. 62 lett. l); - disposizioni relative ai negozi giuridici nulli in caso di violazione del divieto di divisione materiale di una partecipazione di maggioranza e di acquisizione illecita di diritti di partecipazione (art. 70); - condizioni e obblighi che l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni può imporre (art. 72a) e possibilità di revocare le autorizzazioni in caso di inosservanza di tali condizioni e obblighi (art. 71). - nuovi diritti dell’autorità cantonale preposta al rilascio delle autorizzazioni in caso di acquisto non autorizzato di diritti azionari (art. 83); - diritto di richiedere una decisione d’accertamento in merito all’acquisizione di diritti di partecipa- zione e altre fattispecie soggette ad autorizzazione (art. 84 lett. b); - disposizioni transitorie (art. 95c). Per alcune rubriche che menzionano le aziende e i fondi agricoli, si sarebbe potuto aggiungere «e diritti di partecipazione a persone giuridiche». Tuttavia, non essendo state ritenute strettamente necessarie, non si è proceduto in tal senso. Articoli 9a, 28, 41, 45a, 60, 61, 62, 65a, 65c, 70, 72a, 83, 84 e 95c.
3.2.3 Adeguamenti del limite dell’aggravio
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Al fine di proteggere l’agricoltura dal sovraindebitamento, la LDFR prevede che le aziende e i fondi agricoli possano essere gravati da prestiti garantiti da ipoteche solo fino al limite dell’aggravio. Il limite si basa sul valore di reddito, che corrisponde al capitale che può essere remunerato al tasso d’interesse in vigore nel Paese, praticamente senza considerare l’effettivo potenziale di smercio e le competenze del gestore. Il limite dell’aggravio esistente è rigorosamente applicato dai Cantoni, anche se la legge prevede alcune eccezioni. Ciò limita notevolmente il margine di manovra dei capiazienda con buone idee che hanno un elevato fabbisogno finanziario e che vorrebbero poter iscrivere come ipoteche nel registro fondiario anche importi superiori al 135 per cento del valore di reddito. D’altro canto, il limite dell’aggravio offre alla maggior parte delle aziende chiari vantaggi, come la concessione senza troppa burocrazia di crediti da parte delle banche a condizioni favorevoli.
Normativa proposta
Le disposizioni relative al limite dell’aggravio saranno adeguate. Il limite dell’aggravio va mantenuto. In futuro dovrebbe essere più facile per i creditori superare il limite e concedere crediti alle aziende con investimenti elevati, senza autorizzazione. Di conseguenza, le decisioni d’investimento non dipende- ranno più soltanto dal limite dell’aggravio, ma anche dalla redditività degli investimenti. Ciò si traduce in
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un maggiore margine di manovra imprenditoriale e quindi anche in una maggiore responsabilità per i capiazienda e i creditori. Un diritto di pegno immobiliare può quindi superare l’importo massimo senza autorizzazione. Tuttavia, tale superamento è possibile solo nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 77 e 78 LDFR. Il creditore e il debitore, e non più l’ufficiale del registro fondiario, saranno responsabili del controllo del rispetto di queste disposizioni. Anche la necessità del riconoscimento di società cooperative, fondazioni e istituzioni cantonali viene meno senza la richiesta di autorizzazione. Secondo l’articolo 64 capoverso 1 lettera g LDFR, anche coloro che non sono coltivatori diretti possono acquisire un’azienda o un fondo agricolo nell’ambito di una procedura di realizzazione forzata. L’ade- guamento delle disposizioni relative al limite dell’aggravio potrebbe comportare un aumento del numero di aziende o fondi agricoli di proprietà di persone che non sono coltivatrici dirette. Tuttavia, questo rischio è considerato basso. È nell’interesse e nella responsabilità dei gestori contrarre prestiti solo in misura tale da rendere altamente improbabile un fallimento. Articoli 73, 76-79, 80, 81, 87, 90 cpv. 1 lett. c nonché 91 cpv. 1
3.2.4 Semplificazione amministrativa
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
La LDFR disciplina, tra l’altro, il commercio di aziende e fondi agricoli. Tali norme comprendono dispo- sizioni sulle condizioni alle quali può essere autorizzata la divisione o il frazionamento di aziende o fondi agricoli. Inoltre, la legge contiene anche le norme sul passaggio di proprietà senza autorizzazione e le condizioni generali per il passaggio di proprietà soggetto all’obbligo di autorizzazione. Negli ultimi vent’anni l’esecuzione della LDFR non è stata praticamente modificata e risulta onerosa per i Cantoni. Gli obiettivi della LDFR possono essere raggiunti anche con un dispendio minore. Per esem- pio, le norme per l’acquisizione e la divisione non sono armonizzate. Nel suo postulato 15.3284, il Con- sigliere nazionale Karl Vogler ha chiesto di esaminare la LDFR e la LAAgr al fine d’individuare eventuali semplificazioni amministrative nell’esecuzione. Nel rapporto del 29 marzo 2017 in risposta al postulato, il Consiglio federale ha valutato i possibili sgravi amministrativi, che ora vanno messi in atto.
Normativa proposta
Le seguenti misure contribuiranno all’alleggerimento e alla semplificazione amministrativa: - il campo di applicazione territoriale e locale della LDFR terminerà al confine della zona edifica- bile (art. 2 LDFR), a condizione che non vi siano edifici e impianti agricoli sul fondo. Con l’entrata in vigore del piano di zona, la parte del fondo situata in zona edificabile ex lege non rientra più nel campo di applicazione della LDFR. Inoltre, per la divisione dei fondi non è più necessaria un’esenzione ufficiale dal divieto di divisione materiale e di frazionamento (art. 59 lett. e LDFR); - il raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale deve essere definito in modo uniforme e armonizzato con le disposizioni sui provvedimenti nell’ambito dei miglioramenti strutturali (art. 10 OMSt) e con quelle relative alle comunità aziendali e alle comunità aziendali settoriali (art. 10 e 12 OTerm). Il raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale è fissato a 15 chilometri da una regolamentazione uniforme. L’espressione «raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale» è sostituito in tutta la LDFR (si tratta degli art. 21 cpv. 1, 36 cpv. 2 lett. b, 42 cpv. 2, 47 cpv. 2 lett. b, 49 cpv. 2 n. 1 e cpv. 3 e 63 cpv. 1 lett. d) con l’indicazione della nuova limitazione prevista dalla legge; - le eccezioni al divieto di divisione materiale e di frazionamento (art. 59 e 60 LDFR) saranno estese al fine di ridurre il dispendio amministrativo; - le deroghe all’obbligo di autorizzazione per l’acquisto di aziende e fondi agricoli (art. 62 e 65 LDFR) sarà esteso al fine di ridurre il numero di autorizzazioni di acquisto; - la protrazione dell’affitto dopo una disdetta deve essere limitata a tre anni (art. 27 LAAgr) al fine di ridurre il numero di cause legali a causa del periodo di proroga più breve;
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- la possibilità di opporsi alla pigione per i fondi agricoli sarà abolita (art. 43 LAAgr) al fine di ridurre il dispendio amministrativo. Articoli 2, 21 cpv. 1, 36 cpv. 2 lett. b, 42 cpv. 2, 47 cpv. 2 lett. b, 49 cpv. 2 n. 1 e cpv. 3, 59, 60, 62, 63 cpv. 1 lett. d e 65 LDFR nonché articoli 27 e 43 LAAgr
3.2.5 Definizione del valore di reddito
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Il valore di reddito agricolo corrisponde al capitale che può fruttare interessi sui redditi di un’azienda o di un fondo agricolo in gestione corrente al tasso d’interesse medio delle ipoteche di primo grado. Le basi sono determinate in funzione di medie pluriennali. Finora per le ipoteche di primo grado a tasso variabile sono stati utilizzati i tassi d’interesse pubblicati dalla Banca nazionale svizzera. Dal 2006 questi dati non sono più pubblicati, ragion per cui la legge non può più basarsi su tali valori.
Normativa proposta
Il tasso di capitalizzazione di cui all’articolo 10 LDFR corrisponderà a un tasso ponderato del costo del capitale a lungo termine che terrà conto del capitale di terzi e proprio nonché del rischio settoriale. Il calcolo del tasso di capitalizzazione si basa su metodi economici standard di valutazione delle aziende. Articolo 10 LDFR
3.2.6 Rafforzamento della posizione dei coniugi
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
Il 12 dicembre 2012 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha incaricato il Consiglio federale di chiarire e migliorare la protezione economica, sociale e giuridica delle donne che lavorano nell’agricoltura nel quadro della mozione 12.3990 «Donne nell’agricoltura» (stralciata dal ruolo il 12 giugno 2017). Nel rapporto del settembre 2016, il Consiglio federale ha dichiarato che la LDFR si basa su un’immagine agricola tradizionale in cui la famiglia è intesa in senso classico. I coniugi che non sono comproprietari di un’azienda agricola sono tutelati dal diritto successorio se desiderano proseguire l’attività. Tuttavia, è difficile per il coniuge partecipare alla proprietà fondiaria quando è ancora in vita, poiché con qualsiasi alienazione dell’azienda agricola o di una sua quota di solito scatta un diritto di prelazione per fratelli e sorelle (art. 42 LDFR). È inoltre necessario chiarire gli aspetti che riguardano la liquidazione del regime dei beni in caso di divorzio. Nella LDFR non esistono disposizioni sulla comunione, in quanto sono generalmente disciplinate dal CC. Nei casi di divorzio in agricoltura, tuttavia, la proprietà fondiaria è di solito parte della liquidazione del regime dei beni. In assenza di disposizioni specifiche nel CC, in caso di divorzio si applicano le norme del CC in combinazione con quelle della LDFR, che però contiene articoli formulati apposita- mente per le eredità e quindi può comportare svantaggi per l’(ex) coniuge non proprietario. I problemi che ne derivano possono essere risolti con alcune precisazioni nella LDFR. In particolare, in base al diritto vigente, il cofinanziamento d’investimenti aziendali con fondi propri del coniuge non proprietario non è sufficientemente protetto sul lungo periodo. Il valore capitalizzato può essere aumentato in questo caso, ma solo se l’investimento è stato effettuato meno di 10 anni prima.
Normativa proposta
La durata determinante per l’aumento del valore d’imputazione di cui all’articolo 18 capoverso 3 LDFR sarà fissata in funzione della durata dell’investimento. I periodi proposti si basano sui limiti minimi della durata totale di utilizzazione secondo la guida per la stima 2018 o, nel caso dei terreni, sulla durata del
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diritto all’utile di cui all’articolo 28 capoverso 3 LDFR. In questo modo il capitale investito viene protetto per una durata di utilizzazione minima. Il calcolo del diritto all’utile (art. 31 LDFR) viene precisato al fine di migliorarlo. Ai coniugi verrà concesso un diritto di prelazione sull’azienda (art. 42 LDFR), che prevale su quello di fratelli e sorelle. L’obiettivo di questa misura è consentire, in caso di divorzio, agli ex coniugi non pro- prietari che sono coltivatori diretti di rilevare l’azienda agricola al valore di reddito, senza che venga fatto valere il diritto di prelazione di fratelli e sorelle. Esso permette inoltre ai proprietari delle aziende agricole di dare ai loro coniugi una quota della loro attività. Con la precisazione nel CC si stabilisce il momento e il tipo di calcolo del diritto all’utile e della parteci- pazione al plusvalore. L’obiettivo è creare una situazione di partenza semplice e chiara per le persone interessate e in particolare per gli ex coniugi non proprietari, il che contribuirà a una maggiore certezza del diritto. Anche l’adeguamento nell’articolo 75 LDFR avviene nel contesto della garanzia del diritto all’utile dei coniugi. Conformemente al rapporto summenzionato, le modifiche mirano a regolamentare in modo semplice e comprensibile le condizioni quadro per le controversie in materia di liquidazione del regime dei beni in caso di divorzio e a rafforzare la posizione degli ex coniugi non proprietari. Queste misure attuano anche le raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Comitato CEDAW) nel caso specifico delle «Donne nell’agricoltura», rivolte alla Svizzera nel 2009 e nel 2016. Articoli 18, 31, 42 e 75 LDFR nonché art. 212 CC
3.2.7 Spiegazioni concernenti il disegno di modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale
Art. 1 Le aziende contadine a conduzione familiare hanno una lunga tradizione in Svizzera. Al tempo stesso, si osserva la tendenza a organizzarsi e a collaborare con modalità diverse. In tale contesto, la modifica proposta estende le possibilità per le persone giuridiche. Di conseguenza, l’importanza delle aziende a conduzione familiare diminuisce rispetto al passato e il fatto che la legge si concentri unicamente su questa forma di gestione risulta inadeguato. Alla luce di queste considerazioni, si propone di eliminare dall’elenco degli scopi della legge la promozione delle aziende familiari. Con le modifiche della legge per le persone provenienti da altri settori e le persone giuridiche contadine le aziende si svilupperanno ulteriormente e non saranno più solo classiche aziende contadine a conduzione familiare. Questo figura ora anche nell’articolo sullo scopo. Questa apertura promuove l’innovazione e la competitività del’agri- coltura. La formulazione dei presupposti e delle condizioni (p.es. il rispetto del principio della coltivazione diretta) garantisce che tale estensione rimanga coperta dagli obiettivi costituzionali dell’articolo 104 ca- poverso 3 Cost.. Art. 2 Il campo di applicazione territoriale e locale della LDFR terminerà ai confini con la zona edificabile. Fanno eccezione gli edifici e gli impianti agricoli con il terreno circostante necessario per la gestione se appartengono a un’azienda. Se una particella si trova parzialmente all’interno e all’esterno della zona edificabile, la LDFR si applica solo alla parte al di fuori della zona edificabile. Le superfici non edificate e quelle con fabbricati non agricoli all’interno di una zona edificabile possono quindi essere escluse dall’azienda o dal fondo agricolo senza bisogno di un’autorizzazione. Art. 9 Con l’estensione delle possibilità di acquisto di aziende e fondi agricoli alle persone giuridiche, la defi- nizione di coltivazione diretta nel diritto fondiario deve essere precisata al fine di ridurre al minimo i falsi incentivi (p.es. promozione dell’agricoltura come hobby). I requisiti imposti (coltivazione diretta, capa- cità) saranno controllati dalle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni (organi specia- lizzati in diritto fondiario). Il Consiglio federale potrà definire i requisiti per le singole aziende agricole in termini di coltivazione diretta, in particolare per quanto riguarda la formazione, al fine di garantire un uso
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adeguato dei fondi agricoli e delle aziende agricole acquistati. I requisiti minimi per la competenza (for- mazione) devono essere armonizzati con le disposizioni dell’ordinanza sui pagamenti diretti (art. 4 OPD). Art. 9a La definizione di persona giuridica contadina che figura in questo nuovo articolo si applica alle società anonime, alle società a garanzia limitata o alle società in accomandita per le quali un azionista o un socio detiene una partecipazione al capitale azionario. Sono definiti i requisiti per la detenzione di par- tecipazioni maggioritarie, lo scopo dell’azienda, la costituzione dei valori patrimoniali, la detenzione di partecipazioni esclusivamente da parte di persone fisiche e degli organi di queste società. Questo nuovo articolo assicura che le aziende agricole rimangano nelle mani dei coltivatori diretti e che si eviti la speculazione. Art. 10 Nella definizione del valore di reddito, il tasso di capitalizzazione sarà definito come tasso d’interesse di riferimento, calcolato sulla base di un costo del capitale a lungo termine, ponderato in base al capitale di terzi e proprio. Art. 18 Il periodo per l’aumento del valore d’imputazione sarà esteso a seconda del tipo di investimento. Per i periodi sono determinanti le durate totali di utilizzazione minime secondo la Guida per la stima del valore di reddito agricolo 2018 per gli edifici e gli impianti o la durata del diritto all’utile dei coeredi di cui all’ar- ticolo 28 capoverso 3 LDFR. Siccome il valore di reddito per le colture perenni tiene già conto delle spese totali di costruzione, non è necessario aumentare ulteriormente il valore di reddito per gli investi- menti in tali colture. In caso di divorzio, il coniuge che ha partecipato ai rispettivi investimenti avrà una posizione migliore grazie all’estensione dei periodi per i valori d’imputazione. Art. 21 Il raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale non sarà più menzionato esplicitamente. In con- formità con l’articolo 10 OMSt e con gli articoli 10 e 12 OTerm, per motivi di trasparenza per i futuri acquirenti, occorre fissare una distanza uniforme di al massimo 15 chilometri. Art. 25 Il diritto di acquisto per fratelli e sorelle che non sono eredi è disciplinato in modo analogo alla modifica della disposizione relativa al diritto di prelazione di cui all’articolo 42. L’obiettivo di questo regolamento è rendere interessante la vendita di aziende a terzi. Art. 28 Il diritto all’utile dei coeredi è esteso alla vendita di diritti di partecipazione a persone giuridiche e si applica anche a persone giuridiche contadine, a condizione che siano imputate a un valore inferiore a quello venale nella linea di successione. Questo diritto all’utile può essere revocato o modificato me- diante accordo scritto. Art. 31 Nel caso del diritto all’utile dei coeredi, spesso le imposte o gli oneri sociali sono esigibili dopo la distri- buzione dell’utile e sono interamente a carico dell’agricoltore. Con la precisazione si specifica che tali spese sono già state prese in considerazione nel calcolo del diritto all’utile. Il presente articolo si applica anche in caso di divorzio per il coniuge che deve lasciare l’azienda, se la liquidazione del regime dei beni è avvenuta al valore di reddito e comporta per lui un miglioramento. Art. 36 Il raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale non sarà più menzionato esplicitamente. In con- formità con l’articolo 10 OMSt e con gli articoli 10 e 12 OTerm, per motivi di trasparenza per i futuri acquirenti, occorre fissare una distanza uniforme di al massimo 15 chilometri. Art. 41
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Analogamente al diritto all’utile in caso di successione, anche per il diritto all’utile contrattuale i diritti di partecipazione alle persone giuridiche sono equiparati alle aziende e ai fondi agricoli. Art. 42 L’introduzione di un diritto di prelazione per i coniugi consente a questi ultimi di partecipare alla proprietà. Permette inoltre ai coniugi coltivatori diretti di rilevare l’azienda agricola in caso di divorzio, senza che ciò comporti il diritto di prelazione per fratelli e sorelle. La limitazione del diritto di prelazione per fratelli e sorelle da 25 a 10 anni e la soppressione del diritto di prelazione dei figli di fratelli e sorelle offrono un margine di manovra più ampio ai proprietari di aziende agricole con conseguente maggiore offerta di aziende sul mercato e quindi maggiori opportunità di ac- quistare aziende al di fuori della cerchia familiare. Resta valido il diritto all’utile di cui all’articolo 31 seg. LDFR. Art. 45a Se una perosna giuridica contadina vende un’azienda agricola, i parenti di un azionista di maggioranza non possono far valere un diritto di prelazione secondo il diritto vigente, poiché non sussiste alcun rap- porto di parentela con la persona giuridica. Tuttavia, ai discendenti che coltivano direttamente deve essere concesso un diritto di prelazione per le aziende agricole se tali attività costituiscono il patrimonio principale della società e se esiste una partecipazione maggioritaria. Nel caso in cui più persone che coltivano direttamente costituiscano una persona giuridica contadina e nessuna di esse detenga una partecipazione maggioritaria, dovrebbe essere sufficiente una partecipa- zione minoritaria qualificata di almeno un terzo. In caso di più diritti di prelazione dello stesso rango si applica l’articolo 46 LDFR. Art. 47 Il raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale non sarà più menzionato esplicitamente. In con- formità con l’articolo 10 OMSt e con gli articoli 10 e 12 OTerm, per motivi di trasparenza per i futuri acquirenti, occorre fissare una distanza uniforme di al massimo 15 chilometri. Art. 49 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 n. 1 In analogia all’abolizione del diritto di prelazione per i figli di fratelli e sorelle secondo gli articoli 25 e 42, viene soppresso anche il diritto di prelazione sulle quote di comproprietà per i figli di fratelli e sorelle. Come illustrato negli articoli 25 e 42, ciò dovrebbe contribuire ad aumentare l’offerta di aziende sul mercato. Il raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale non sarà più menzionato esplicitamente. In con- formità con l’articolo 10 OMSt e con gli articoli 10 e 12 OTerm, per motivi di trasparenza per i futuri acquirenti, occorre fissare una distanza uniforme di al massimo 15 chilometri. Art. 59 A causa della limitazione del campo di applicazione nell’articolo 2 LDFR, per le particelle e per le por- zioni di esse non edificate non è necessaria una deroga al divieto di divisione materiale e di fraziona- mento (art. 59 lett. e). Dopo la modifica della legge federale dell’11 dicembre 2009 sulla protezione delle acque, l’acquisto di fondi agricoli o di parti di essi da parte del Cantone o di un Comune per la protezione dalle inondazioni, la rivitalizzazione dei corsi d’acqua, la costruzione di impianti di compensazione o di pompaggio per le centrali idroelettriche e la sostituzione in natura per tali esigenze non è più subordinato al rilascio di un’autorizzazione. L’elenco delle deroghe all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 62 LDFR è stato ampliato con la lettera h. Oggi, per questa acquisizione deve ancora essere concessa una deroga al divieto di divisione materiale e di frazionamento secondo l’articolo 60 capoverso 1 lettera h. Con l’intro- duzione di una lettera f nell’articolo 59 LDFR in deroga al divieto di divisione materiale e di fraziona- mento, in futuro si potrà rinunciare a tale autorizzazione. Art. 60
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Cpv. 1 lett. f Oggi un affittuario di un’azienda agricola può ottenere un diritto di superficie su una particella dell’azienda agricola. Non è chiaro se questo principio possa essere applicato anche all’affittuario di una particella. In considerazione degli sviluppi nei settori della pianificazione del territorio e della protezione del paesaggio, il gestore di un’azienda agricola dovrebbe avere la possibilità di costruire un edificio agricolo anche su una particella affittata in base al diritto di superficie. La norma modificata si applica anche al diritto di superficie riferito alle piante, ma solo se gli aventi diritto alle piante sono anche affittuari del terreno. Sebbene la semplificazione amministrativa risultante da questa misura sia limitata, il Con- siglio federale ne raccomanda l’attuazione nel suo rapporto in risposta al postulato Vogler (15.3284). Cpv. 1 lett. j La separazione e la vendita di una partecipazione di minoranza in una società anonima o di un certificato azionario sono equiparate a una divisione materiale di una parte di azienda. Per la creazione di una partecipazione di minoranza fino a un terzo viene introdotta una nuova eccezione al divieto di divisione reale. Il divieto di divisione materiale si applica solo alle partecipazioni di maggioranza. All’atto della separazione, spetta all’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni verificare che i coltivatori diretti continuino a detenere una partecipazione di maggioranza di due terzi nella SA o nella Sarl anche dopo la scissione. L’acquisto (acquisto, donazione, successione, ecc.) di tali partecipazioni di minoranza è soggetto all’obbligo di ottenere un’autorizzazione all’acquisto, salvo deroga secondo l’articolo 62 LDFR. Art. 61 cpv. 3 e 4 Il capoverso 3 integra la definizione del trasferimento economico della proprietà con l’acquisto di quote azionarie di una persona giuridica contadina e crea in tal modo una maggiore certezza del diritto. Il capoverso 4 sarà inserito per attuare la mozione Abate 17.4203. La mozione trasmessa da entrambe le Camere chiede che nella LDFR si specifichi un periodo massimo di validità per le autorizzazioni di acquisto rilasciate sulla base dell’articolo 61 e seguenti della LDFR per l’acquisto di fondi agricoli. Il regime proposto prevede che l’autorizzazione scada qualora l’acquisto non avvenga entro un anno. Occorre notare che la concessione di un diritto d’acquisto non equivale a un acquisto e quindi non è soggetta ad autorizzazione. Art. 62 Lett. b In relazione alla soppressione del diritto di prelazione dei figli di fratelli e sorelle per facilitare l’ingresso da altri settori, anche i figli di fratelli e sorelle non devono più figurare in questa disposizione. In futuro essi dovranno essere trattati come non eredi per quanto riguarda le autorizzazioni di acquisto. Lett. i-l Il catalogo delle fattispecie per le quali non è richiesta alcuna autorizzazione per l’acquisto di aziende o fondi agricoli è esteso ai seguenti ambiti: - diritto di superficie riferito alle piante su aziende o fondi agricoli - scambio di fondi agricoli e di parti di essi allo scopo di migliorare i raggruppamenti di terreni - vendita di edifici agricoli con terreno annesso a proprietari di aziende agricole o fondi limitrofi - acquisizione dei diritti di partecipazione a una SA o SAc fino a un terzo del capitale azionario o, nel caso di una Sagl, fino a un terzo del capitale iniziale (partecipazione minoritaria) Le prime tre estensioni delle eccezioni riducono il dispendio amministrativo delle autorità preposte all’esecuzione. Per queste fattispecie non è più necessaria né un’autorizzazione di parcellizzazione né un’autorizzazione di acquisto. Il quarto ampliamento riguarda la possibilità di acquisire senza autorizza- zione pacchetti azionari di minoranza per un massimo di un terzo del capitale iniziale di una SA, Sagl o SAc. Art. 63 cpv. 1 lett. d Il raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale non sarà più menzionato esplicitamente. In con- formità con l’articolo 10 OMSt e con gli articoli 10 e 12 OTerm, per motivi di trasparenza per i futuri
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acquirenti, occorre fissare una distanza uniforme di al massimo 15 chilometri. La limitazione della di- stanza sarà applicata anche agli acquirenti che non hanno un’azienda agricola. Ciò significa che tutte le aziende agricole saranno trattate allo stesso modo, a prescindere dal fatto che siano o meno un’atti- vità agricola. Art. 65 cpv. 2 L’acquisto di fondi agricoli da parte di enti pubblici o dei rispettivi istituti per la protezione dalle inonda- zioni, la rivitalizzazione dei corsi d’acqua, la costruzione di bacini di compensazione e di pompaggio per le centrali idroelettriche e la sostituzione in natura per tali esigenze non sottostanno più al limite di prezzo, poiché non è più necessaria un’autorizzazione per questi scopi (art. 62 lett. h LDFR). L’acquisto di fondi agricoli come sostituzione in natura è invece soggetto all’autorizzazione di acquisto e quindi al limite di prezzo in caso di realizzazione di un’opera secondo i piani della legislazione sulla pianificazione del territorio. Ne consegue una disparità giuridica di trattamento per quanto riguarda l’acquisto di una sostituzione in natura mediante trattativa privata. L’aggiunta proposta all’articolo 65 mantiene, ma age- vola, l’obbligo di autorizzazione dell’acquisto.
Art. 65a L’acquisto di fondi agricoli o di aziende agricole da parte di persone giuridiche contadine può essere autorizzato se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9a.
Art. 65b Per consentire l’ingresso in agricoltura di nuove forme di cooperazione e promuovere in tal modo una maggiore varietà di forme di organizzazione e innovazione nel settore agricolo, le società cooperative, le associazioni e le fondazioni potranno acquistare aziende e fondi agricoli. In questa lettera si defini- scono i requisiti da rispettare. La maggior parte dei membri o dei soci deve soddisfare la condizione della coltivazione diretta, ossia deve anche gestire personalmente l’azienda. Inoltre, le principali dispo- sizioni statutarie devono riguardare l’esercizio di attività agricole secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAgr. Conformemente all’articolo 2 lettera f della legge sulla fusione (LFus), per soci si intendono anche i membri di associazioni e i soci di società cooperative. In caso di acquisto di aziende o fondi agricoli da parte di fondazioni e associazioni, per prevenire abusi è necessaria l’iscrizione nel registro di commer- cio. I membri del più alto organo di fondazione (di solito il consiglio di fondazione) sono iscritti nel registro di commercio secondo il diritto vigente. Ciò consente di controllare l’obbligo di coltivazione diretta richie- sto. Art. 65c Nell’ambito delle precisazioni delle possibilità di acquisto di aziende o fondi agricoli da parte di persone giuridiche, è necessario stabilire a quali condizioni gli acquirenti che sono coltivatori diretti possono acquistare certificati azionari di una persona giuridica contadina, onde garantire che i principi della col- tivazione diretta e della destinazione agricola siano rispettati anche con le persone giuridiche. I requisiti dell’articolo 63 LDFR, in particolare quelli relativi al limite di prezzo, devono essere applicati anche all’acquisto di diritti di partecipazione. Art. 70 La modifica mira a estendere la conseguenza di nullità alla violazione del divieto di divisione materiale in una partecipazione maggioritaria (art. 4 cpv. 2 LDFR) e all’acquisizione di diritti di partecipazione. La conseguenza di nullità si riferisce a transazioni giuridiche di diritto privato, per esempio al contratto di acquisto di azioni. La nullità non concerne le decisioni di diritto amministrativo, che vanno revocate se le condizioni sono soddisfatte (art. 71 e 72a LDFR). Art. 72a L’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni deve garantire il rispetto delle condizioni per l’acquisto di aziende e fondi agricoli da parte di persone giuridiche dopo la data di acquisto. A tal fine, può imporre requisiti e condizioni specifici. Secondo la lettera d del nuovo articolo, ogni trasferimento di diritti di partecipazione deve essere notificato all’autorità cantonale preposta al rilascio delle autorizzazioni. La persona giuridica o il suo organo direttivo o amministrativo supremo hanno l’obbligo di notifica. Esso
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sussiste anche nei casi previsti dall’articolo 62 LDFR in cui il passaggio di proprietà può avvenire senza autorizzazione (p.es. per successione o divisione del patrimonio). Le società cooperative, le associa- zioni e le fondazioni non hanno diritti di partecipazione che possano tradursi nel controllo della società. Pertanto, secondo l’articolo 65b LDFR, per l’acquisto di fondi/aziende non è necessaria alcuna disposi- zione analoga. L’autorità competente ad accordare l’autorizzazione potrà revocare la propria decisione se le condizioni e i requisiti associati all’autorizzazione non sono più soddisfatti. L’autorità disporrà di maggiori poteri discrezionali («può»). Non tutte le violazioni di una condizione o di un requisito comportano la revoca delle autorizzazioni. Per esempio, la violazione dell’obbligo di notifica (art. 72a cpv. 1 lett. d), non com- porta la revoca se le condizioni di cui agli articoli 65a e 65c risultano ancora soddisfatte. Art. 73 cpv. 1 Si tratta di una modifica redazionale. Art. 75 cpv. 1 lett. e Con l’adeguamento, i diritti sull’utile dei coniugi sono equiparati a quelli dei coeredi e degli alienanti. Art. 76 Tenendo conto dell’obiettivo di conferire ai gestori maggiore potere decisionale, è possibile creare un diritto di pegno immobiliare per garantire un credito anche se l’aggravio massimo viene superato. Tale superamento potrà avvenire senza autorizzazione. In questo caso, si dovranno comunque rispettare le condizioni di cui agli articoli 77 e 78 LDFR. Tuttavia, il rispetto di queste disposizioni sarà di competenza dei creditori e non più dell’ufficio del registro fondiario. Chiunque potrà contrarre prestiti e pertanto si applicano a tutti le stesse condizioni. Anche la necessità del riconoscimento di società cooperative, fondazioni e istituzioni cantonali viene meno senza la richiesta di autorizzazione. Art. 77 cpv. 3 In futuro, solo i creditori dovranno garantire che i prestiti siano utilizzati per lo scopo specificato. Essendo esonerata dall’approvazione di prestiti che superano il limite dell’aggravio, l’autorità è esonerata anche dall’obbligo di controllarli. Art. 78 cpv. 3 Modifica redazionale e soppressione della validità, nonché soppressione del passo che menziona l’au- torità d’esame, in quanto si prevede che quest’ultima non effettui più esami o non rilasci più autorizza- zioni secondo l’articolo 76 capoverso 2 (vecchio). Art. 79 Questo articolo diventa obsoleto a causa della modifica dell’articolo 76 LDFR ed è pertanto abrogato. Art. 81 cpv. 1 Nell’ambito della nuova regolamentazione dei mutui garantiti da pegno devono essere disciplinati anche i compiti dell’ufficiale del registro fondiario (adeguamento del limite dell’aggravio). Art. 83 L’autorità potrà intervenire anche d’ufficio se viene a conoscenza di un acquisto non autorizzato di diritti di partecipazione (acquisto disciplinato nell’art. 65c.) Art. 84 Sarà possibile richiedere una decisione di accertamento su questioni di diritto pubblico relative ai diritti di partecipazione di persone giuridiche. Tuttavia, è sempre necessario un interesse degno di protezione, come si evince dai principi generali del diritto amministrativo. A seguito della modifica delle disposizioni relative al limite dell’aggravio, in base alle quali il limite non è più fissato dalle autorità, non è necessaria una determinazione in questo settore (lett. a).
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Art. 87 In caso di partecipazione maggioritaria secondo l’articolo 4 capoverso 2 LDFR, sussiste il diritto di pre- lazione sui diritti di partecipazione (art. 4 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 42 LDFR). Anche la persona avente diritto al diritto di prelazione deve pertanto poter richiedere una stima del valore di red- dito (cpv. 3 lett. b). A seguito della modifica dell’articolo 76 LDFR, il capoverso 3 lettera c è modificato. Le nuove disposizioni sulle persone giuridiche e la stima del valore di reddito da parte di esperti com- portano alcune modifiche; la società sarà inoltre informata dei nuovi valori di reddito (cpv. 4).
Art. 88 cpv. 2 e art. 90 cpv. 2 Si prevede che la responsabilità inerente la LDFR passerà dal DFGP al DEFR a partire dal 1° gennaio 2019. Di conseguenza, nelle corrispondenti sezioni, il rimando al DFGP deve essere sostituito con un rimando al DEFR e le ordinanze organizzative dei due dipartimenti così come l’ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR) saranno modificate nell’ambito del prossimo pacchetto di ordinanze della poli- tica agricola.
Art. 90 cpv. 1 lett. c Con la modifica dell’articolo 76, le autorità cantonali non devono più decidere in merito al superamento del limite dell’aggravio. Art. 91 In questo caso, il campo d’intervento del Consiglio federale deve essere adeguato alle decisioni relative alle norme di delega. In seguito alla modifica dell’articolo 76 LDFR, le società cooperative, le fondazioni di diritto privato e gli istituti cantonali non sono più riconosciuti. Pertanto, il capoverso 3 sulla competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia non è più applicabile in questo settore. Art. 95c Con l’entrata in vigore della LDFR, il 1° gennaio 1994, il legislatore ha introdotto disposizioni transitorie per il diritto privato e per le altre disposizioni. Per le successive revisioni della LDFR sono state create solo alcune disposizioni transitorie. Per garantire la chiarezza e la certezza del diritto, in vista della prossima revisione della LDFR occorre creare una corrispondente disposizione transitoria. Modifica di altri atti normativi Art. 212 cpv. 3 del Codice civile La modifica chiarisce che il diritto all’utile o la partecipazione al plusvalore sono determinati al momento della liquidazione del regime dei beni. Essa precisa inoltre le modalità di calcolo in materia di regime dei beni. A tal fine si fa riferimento alla LDFR, in cui l’utile è definito nel contesto del diritto all’utile dei coeredi.
3.2.8 Commento al disegno di modifica della legge federale sull’affitto agricolo
Art. 27 cpv. 1 e 4 La durata della protrazione dell’affitto è limitata a tre anni. Questa disposizione figurerà nel nuovo ca- poverso 1. Siccome, a causa della nuova durata fissa della protrazione dell’affitto, il giudice non avrà più alcun potere discrezionale nel determinare la proroga, il capoverso 4 è abrogato. Art. 37 Attualmente, il fitto agricolo si applica ai terreni, agli edifici d’economia rurale e all’abitazione del capoa- zienda. Il fitto di queste abitazioni è notevolmente inferiore che può essere ottenuto in base al diritto di locazione. D’ora in poi il fitto agricolo sarà limitato alle aziende, al terreno e agli edifici d’economia rurale. Per l’abitazione del capoazienda può quindi essere richiesto un canone usuale. L’obiettivo è rendere
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più interessante l’affitto di aziende e quindi aumentarne l’offerta sul mercato della locazione (per le persone che provengono da altri settori). Art. 38 Cpv. 1 lett. a La legge federale del 12 dicembre 1940 sullo sdebitamento di poderi agricoli di cui alla lettera a non è più in vigore. È stato aggiornato il corrispondente rimando agli adeguati tassi dell’interesse del valore di reddito (nuovo art. 10 LDFR68 ). Si tratta solo di un adeguamento formale. Cpv .2 e 3 I supplementi per l’affitto di fondi agricoli sono aboliti. Per aumentare l’attrattiva dell’affitto di aziende (rispetto alla locazione di singole particelle) i tassi d’interesse delle due tipologie di immobili sono stati allineati. L’obiettivo è aumentare l’offerta di aziende sul mercato e migliorare in tal modo la situazione degli attori che cercano aziende da affittare. Art. 39 Il calcolo del canone di affitto dell’abitazione del capoazienda (affitto al netto delle spese accessorie) è disciplinato in modo più dettagliato. Art. 43 È abolita la possibilità di opporsi ai canoni di affitto per i fondi agricoli. Poiché in virtù del diritto vigente tali canoni non devono essere approvati o comunicati, i Cantoni hanno comunque scarso controllo su di essi. Di fatto, il livello dei canoni d’affitto sui fondi agricoli consentito dalla legge viene regolarmente superato. Art. 58 Nel capoverso 1, il DFGP è sostituito dal DEFR (cfr. spiegazione in merito all’art. 88 LDFR).
68 RS 211.412.11
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4 Decreto federale sui fondi finanziari per gli anni 2022-2025
4.1 Situazione iniziale
Secondo l’articolo 6 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, i mezzi finanziari per i settori di compiti più importanti sono stanziati al massimo per quattro anni con decreto federale semplice. Il Parlamento utilizza i limiti di spesa per fissare gli importi massimi dei crediti di pagamento per i vari compiti e si dichiara pertanto disposto ad approvare i fondi previsti nel quadro delle decisioni sul preventivo. Finora le uscite per l’agricoltura sono state suddivise nei tre limiti di spesa: «Miglioramenti delle basi di produ- zione e misure sociali», «Produzione e smercio» e «Pagamenti diretti».
Tabella 14: Limiti di spesa e uscite effettive 2012-2017 (in mio. fr., con differenze di arrotondamento) 2012-2013 2014-2017
DF
14.4.2011 Spese DF Spese
13.12.2012 effettive 13.3.2013 effettive
12.06.2013
Miglioramento delle basi di produzione 388 381 798 628 e misure sociali Produzione e smercio 910 890 1 776 1 732 Pagamenti diretti 5 625 5 599 11 256 11 224 Totale 6 923 6 870 13 830 13 584 Differenza rispetto al DF LS - 0,8 % - 1,8 %
I limiti di spesa originari non sono stati esauriti negli ultimi due periodi ormai conclusi a causa principal- mente dell’attuazione di obiettivi di risparmio e di correttivi al rincaro nel quadro dell’allestimento del preventivo annuale degli aiuti agli investimenti. I pagamenti diretti sono stati completamente esclusi da tali riduzioni. Anche i residui di credito hanno contribuito a questo calo, in particolare per quanto riguarda i contributi per i miglioramenti strutturali e i pagamenti diretti.
4.2 Condizioni quadro per determinare l’importo dei limiti di spesa
Nell’ambito della politica dei redditi agricoli, l’articolo 5 capoverso 3 LAgr prevede che si tenga conto degli altri settori dell’economia, della situazione economica della popolazione che non opera nell’agri- coltura e della situazione delle finanze federali.
4.2.1. Considerazione della situazione economica
Per il 2018 il gruppo di esperti Previsioni congiunturali della Confederazione si aspetta una buona con- giuntura e una forte crescita del PIL reale del 2,4 per cento. La situazione economica positiva a livello internazionale agevola il commercio estero e il contesto favorevole agli investimenti stimolano la do- manda interna. Pur considerando un graduale rallentamento dell’economia mondiale, per il 2019 in Svizzera è ancora prevista una solida crescita del PIL reale del 2,0 per cento. Inoltre, il tasso di disoc- cupazione dovrebbe scendere al 2,5 per cento entro il 2019 (2018: 2,6%) e l’inflazione allo 0,8 per cento (2018: 1,0%). A medio termine, la crescita economica dovrebbe attestarsi all’1,7 per cento e il tasso d’inflazione dovrebbe raggiungere l’obiettivo implicito della BNS di circa l’1 per cento. Questo sviluppo economico positivo offre agli agricoltori l’opportunità di migliorare ulteriormente la loro competitività e di posizionarsi meglio sui mercati nazionali ed esteri.
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Tabella 15: Indicatori economici del Consiglio federale di giugno 2018 in % 2018 2019 2020 2021 2022 Crescita del PIL (reale) 2,4 2,0 1,8 1,7 1,7 Inflazione annua 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 Tasso di disoccupazione 2,6 2,5 2,7 3,0 3,2
4.2.2 Condizioni quadro di politica finanziaria
Freno alle spese Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di cia- scuna Camera. Il presente decreto federale è pertanto soggetto al freno alle spese. Freno all’indebitamento Il freno all’indebitamento di cui all’articolo 126 Cost. impone sostanzialmente alla Confederazione di mantenere a lungo termine l’equilibrio tra uscite ed entrate. Il Consiglio federale e il Parlamento sono pertanto tenuti ad adottare un preventivo annuale conforme alle presenti disposizioni costituzionali. Attualmente, nel suo Preventivo 2019, la Confederazione presenta eccedenze di poco inferiori a 1,3 miliardi di franchi. Ciò supererà di 1 miliardo di franchi gli obiettivi del freno all’indebitamento per il 2019 (eccedenza strutturale). Da un lato, questo sviluppo è attribuibile all’imposta preventiva, in quanto si stima che il gettito sia notevolmente più elevato a causa dell’evoluzione nel 2017. D’altro canto, il rifiuto della «Riforma III dell’imposizione delle imprese» e della «Previdenza 2020» in occasione delle vota- zioni popolari del 2017 alleggerirà temporaneamente e sensibilmente il bilancio federale. Tuttavia, i progetti successivi dovrebbero entrare in vigore nel 2020 e comportare spese supplementari per un totale di circa 1,4 miliardi di franchi. Ciò ridurrà il margine di manovra per un’azione di politica di bilancio a medio termine. Per il 2020 è pertanto previsto un disavanzo strutturale di circa 400 milioni di franchi. Nonostante la prevista abolizione della penalizzazione fiscale dei coniugi, per gli anni successivi si pre- vedono nuovamente eccedenze strutturali. Tuttavia, queste cifre non tengono ancora conto delle ulte- riori riforme fiscali in discussione (soppressione dei dazi industriali, pacchetto di misure per rafforzare la competitività) né dei notevoli oneri aggiuntivi che gravano sulla spesa. In questo contesto, i limiti di spesa richiesti per l’agricoltura costituiscono un limite massimo che può essere finanziato solo se la situazione di bilancio evolve positivamente. Nell’ambito del suo programma di legislatura, il Consiglio federale presenterà al Parlamento le proprie priorità in materia di entrate e uscite.
4.2.3 Adeguamenti al rincaro
La mozione Dittli 16.3705 «Compensare il rincaro solo quando è effettivo», trasmessa dal Parlamento, incarica il Consiglio federale di adeguare sistematicamente ogni anno le uscite debolmente vincolate previste nel preventivo e nella pianificazione finanziaria alle previsioni attuali sul rincaro, al fine di evitare uno sviluppo reale imprevisto. Se l’inflazione reale è inferiore al valore previsto, la spesa viene ridotta. Se l’inflazione reale supera le previsioni, la spesa viene aumentata. Nella misura in cui l’adeguamento sistematico del rincaro porti a spese che superano i limiti di spesa, il Parlamento può decidere un au- mento del preventivo per l’ultimo anno del periodo dei limiti di spesa. Le stime del rincaro alla base dei limiti di spesa sono definite all’articolo 2 del decreto federale e corrispondono ai valori riportati nella tabella 15. La base per l’andamento del rincaro è l’indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre
2017 pari a 100,8 punti (dicembre 2015 = 100 punti).
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4.2.4 Eventuali misure di accompagnamento per l’agricoltura nel caso di accordi
commerciali nuovi o perfezionati
Sono attualmente in corso trattative per la conclusione di accordi commerciali tra la Svizzera e l’AELS e diversi partner commerciali (cfr. capitolo 1.4.3), nuovi o perfezionati, che potrebbero entrare in vigore tra il 2022 e il 2025. Una riduzione sostanziale dei dazi agricoli nell’ambito degli accordi commerciali può rendere necessarie misure di accompagnamento per l’agricoltura. Il fabbisogno di fondi per il finan- ziamento delle misure di accompagnamento dipende, tra l’altro, dal grado di apertura del mercato, dal momento dell’attuazione e dall’andamento dei prezzi sul piano internazionale. La PA22+ e le trattative su accordi commerciali nuovi o perfezionati nel settore agricolo si svolgono in processi separati. Il messaggio sulla PA22+ sarà presentato al Parlamento separatamente da qualsiasi accordo commerciale nuovo o perfezionato. Se saranno necessari fondi supplementari per misure di accompagnamento riconducibili ad accordi commerciali, verranno richiesti al Parlamento contempora- neamente alla presentazione dell’accordo commerciale corrispondente.
4.3 Fabbisogno di fondi per il periodo 2022-2025
Anche nel periodo 2022-2025, le uscite per l’agricoltura saranno gestite mediante tre limiti di spesa. L’attuale limite di spesa «Miglioramenti delle basi di produzione e misure sociali» si chiamerà «Basi di produzione», in quanto i fondi in esso contenuti sono utilizzati principalmente per finanziare misure volte a salvaguardare le basi della produzione agricola. Le denominazioni dei limiti di spesa «Produzione e smercio» e «Pagamenti diretti» rimarranno invariate. In termini nominali l’importo dei limiti di spesa agricoli per gli anni 2022-2025 corrisponde in larga misura alle uscite previste negli anni dal 2018 al 2021 (cfr. tabella 16). Negli anni 2022-2025 (13 915 mio. fr.), il preventivo prevede circa 100 milioni di franchi in più rispetto ai fondi preventivati per gli anni 2018- 2021 (13 814 mio. fr.). Tuttavia, ciò è dovuto principalmente al fatto che nel 2018 i contributi all’espor- tazione erano ancora versati ai trasformatori di prodotti agricoli al di fuori dei limiti di spesa agricoli. Questi fondi, che ammontano a quasi 95 milioni di franchi all’anno, saranno versati agli agricoltori a partire dal 2019 sotto forma di un supplemento per il latte commerciale e di un nuovo supplemento per i cereali; di conseguenza figureranno nei fondi del limite di spesa «Produzione e smercio» soltanto nel 2019. Il mantenimento della spesa agricola al livello nominale delle cifre attualmente fissate mira a garantire la sicurezza della pianificazione della filiera agroalimentare. Se si tiene conto della ridistribuzione nell’ambito della normativa che sostituisce la legge sul cioccolato, il totale degli attuali limiti di spesa per il 2018-2021 (13 939 mio. fr.) supera di 24 milioni, ovvero di circa 6 milioni di franchi all’anno, il nuovo limite di spesa proposto per il 2022-2025. Questa lieve flessione dello 0.2 per cento è riconducibile in primo luogo alla correzione del rincaro a livello di fondi per i contri- buti nell’ambito dei miglioramenti strutturali e per i crediti d’investimento a partire dal 2018. A causa dello sviluppo strutturale dell’agricoltura, gli aiuti finanziari per azienda agricola e per lavoratore conti- nueranno ad aumentare, nonostante una dotazione finanziaria leggermente inferiore. Essi rimangono invece costanti per unità di superficie agricola utile.
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Tabella 16: Confronto dei limiti di spesa 2022-2025 con il periodo precedente
Limite di spesa Spese previste Limite di spesa 2018-20211 2018-20213 2022-2025 (in mio. fr.) Totale annua Totale annua Totale annua
Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali / Basi di produzione 563 140,8 531 132,8 536 134,0
Produzione e smercio2 2 031 507,8 2 026 506,5 2 127 531,8
Pagamenti diretti 11 250 2 812,5 11 257 2 814,2 11 252 2 813,0
Totale 13 844 3 461,0 13 814 3 453,5 13 915 3 478,8 1 Secondo il DF del 7 marzo 2017, FF 2017 3007 e il DF del 5 dicembre 2017, FF 2018 33 2 I contributi all’esportazione di 94,6 milioni di franchi previsti dalla legge sul cioccolato saranno gestiti al di fuori dei limiti di spesa agricoli anche nel 2018. Dal 2019, i fondi saranno trasferiti al limite di spesa «Produzione e smercio» nel quadro della normativa che sostituisce la legge sul cioccolato. 3 Secondo Preventivo 2018 e 2019 con Piano dei compiti e piano finanziario 2020-2021
4.4 Struttura dei tre limiti di spesa 2022-2025
4.4.1 Panoramica sui limiti di spesa
Il decreto federale sui limiti di spesa agricoli contiene solo l’importo totale dei singoli limiti di spesa. La ripartizione dei fondi tra i singoli crediti e anni non è oggetto del decreto. Il presente capitolo illustra la distribuzione dei fondi sui singoli limiti di spesa ed evidenzia come il Consiglio federale intende ripartire i mezzi finanziari tra i diversi strumenti di politica agricola. Nel quadro della procedura di bilancio an- nuale, il Parlamento deciderà infine sull’utilizzo previsto dei fondi con l’approvazione del relativo pre- ventivo. Poiché nelle seguenti tabelle i valori relativi alla distribuzione dei singoli limiti di spesa sono stati arro- tondati, vi possono essere differenze nei totali.
Tabella 17: Limiti di spesa 2022-2025 in sintesi
(in mio fr., con differenze di P 2018 2022 2023 2024 2025 Totale LS arrotondamento)
Basi di produzione 133,6 133,8 133,8 133,8 133,8 535,2 536 Produzione e smercio 434,1 531,6 531,6 531,6 531,6 2 126,4 2 127 Pagamenti diretti 2 812,4 2 812,9 2 812,9 2 812,9 2 812,9 11 251,6 11 252 Totale 3 380,0 3 478,3 3 478,3 3 478,3 3 478,3 13 913,2 13 915
La maggior parte degli aiuti finanziari per l’agricoltura ha un’incidenza diretta o indiretta sui redditi agri- coli. Per mantenere stabile questo effetto, i fondi nel quadro dei limiti di spesa dovrebbero essere distri- buiti in modo uniforme sull’arco degli anni. Con i limiti di spesa proposti, gli aiuti finanziari all’agricoltura ammonteranno a circa 3 478 milioni di franchi all’anno dal 2022. Supponendo che lo sviluppo strutturale continui al livello attuale, gli aiuti finanziari per azienda gestiti nel quadro dei limiti di spesa passeranno dagli attuali 67 200 a 79 100 franchi e per lavoratore agricolo da 22 600 a 25 500 franchi entro il 2025. Rispetto al Preventivo 2018, i fondi per i pagamenti diretti rimarranno in gran parte allo stesso livello dal 2022 in poi. L’aumento di 2,5 milioni di franchi all’anno è dovuto principalmente all’attuazione della mo- zione Dittli 16.3705, la quale esige che un rincaro a livello di crediti quadro e d’impegno sia compensato solo se si verifica effettivamente. Poiché nel 2018 le ipotesi di inflazione per il bilancio delle spese agri- cole erano inferiori dello 0,1 per cento rispetto al rincaro effettivo, tutti i crediti nel Preventivo 2019 sono stati aumentati di conseguenza. Tale aumento sarà visibile anche nei limiti di spesa 2022-2025 rispetto
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al Preventivo 2018. Rispetto al 2018, dal 2022 il limite di spesa «Produzione e smercio» disporrà di circa 97 milioni di franchi netti in più rispetto al 2018, soprattutto grazie all’aumento dei fondi previsti per la normativa che sostituisce la legge sul cioccolato (+94,6 mio. fr. p.a.).
4.4.2 Limiti di spesa per le basi di produzione
Il limite di spesa per le basi di produzione comprende pacchetti di misure che servono a salvaguardare le basi della produzione agricola. I fondi disponibili per i contributi ai miglioramenti strutturali e per i crediti d’investimento negli anni 2022-2025 sono leggermente inferiori alle spese previste per il 2018. Ciò è dovuto al fatto che gli obiettivi di correzione dell’inflazione dal 2020 sono attuati soprattutto su questi crediti onde evitare una riduzione dei fondi per la promozione della qualità e dello smercio.
Tabella 18: Uscite previste nel limite di spesa per le basi di produzione (536 mio. fr.) (in mio. fr., con differenze di arro- P 2018 2022 2023 2024 2025 Totale tondamento)
Misure sociali collaterali 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6
Miglioramenti strutturali 83,4 81,5 81,5 81,5 81,5 325,9
Coltivazione delle piante e alle- vamento di animali 38,5 40,6 40,6 40,6 40,6 162,5
Consulenza 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 45,2
Totale 133,6 133,8 133,8 133,8 133,8 535,2
4.4.2.1 Misure sociali collaterali
Le misure sociali collaterali comprendono gli aiuti per la conduzione aziendale e gli aiuti per la riqualifi- cazione. Questi ultimi saranno erogati fino alla fine del 2019. Gli aiuti per la conduzione aziendale sotto forma di prestiti rimborsabili senza interessi sono utilizzati per ovviare a difficoltà finanziarie temporanee delle aziende agricole non imputabili al gestore, per rimborsare mutui esistenti gravati da interessi (con- versione del debito) o per facilitare la cessazione della gestione dell’azienda. Partendo dal presupposto che le condizioni quadro della politica agricola e i mercati agricoli resteranno relativamente stabili, anche dopo il 2022 le misure sociali collaterali avranno una dotazione di 0,4 milioni di franchi.
4.4.2.2 Miglioramenti strutturali
Nell’ambito dei miglioramenti strutturali, sono versati contributi per i miglioramenti strutturali e crediti d’investimento. Le misure mirano a rafforzare la competitività dell’agricoltura, a migliorare le condizioni di lavoro, a preservare la capacità di produzione, a promuovere la produzione rispettosa dell’ambiente e degli animali e a rafforzare le aree rurali. I contributi per i miglioramenti strutturali sostengono le infra- strutture di base necessarie per l’agricoltura (allacciamento alla rete di strade agricole, nonché alle reti di distribuzione di acqua ed elettricità, teleferiche), i progetti di sviluppo regionale e le bonifiche fondiarie. Nella regione di montagna e in quella collinare possono essere concessi contributi anche per edifici di economia rurale destinati agli animali da reddito che consumano foraggio grezzo e per edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti regionali. Di questi contributi, circa il 70 per cento è utilizzato per raggruppamenti di terreni, impianti di allacciamento, ac- quedotti nonché per il ripristino periodico di tali opere (genio rurale). I crediti d’investimento sono mutui a tasso zero utilizzati prevalentemente per finanziare provvedimenti individuali. I provvedimenti collettivi sono sostenuti con crediti d’investimento principalmente nella re- gione di montagna e in quella collinare e garantiscono o migliorano il potenziale di valore aggiunto delle regioni discoste. Nella regione di montagna anche i crediti di costruzione rimborsabili a breve termine svolgono un ruolo importante. I crediti d’investimento sono gestiti tramite un Fondo di rotazione di 2,55
135
miliardi di franchi (stato a fine 2017). I rimborsi consentono ai Cantoni di concedere nuovi prestiti per circa 280 milioni di franchi all’anno. Finora è stata operata una distinzione tra le categorie di credito «Contributi per i miglioramenti struttu- rali» e «Crediti d’investimento». Poiché negli ultimi anni i fondi versati dalla Confederazione al Fondo di rotazione sono stati ridotti a circa 1 milione di franchi all’anno, i due crediti verranno raggruppati nella nuova rubrica «Miglioramenti strutturali». Per quanto riguarda i contributi, si prevede un aumento della domanda nei prossimi anni, poiché, da un lato è impellente procedere al rinnovamento delle infrastrut- ture di base, dall’altro occorre garantire l’attuazione di strategie agricole regionali e il sostegno a tecno- logie efficienti sotto il profilo delle risorse. Al tempo stesso, tuttavia, vi è grande incertezza sulla reale capacità, per i Cantoni, di fornire una controprestazione. Alla luce di questa situazione, si propone di mantenere i fondi per i miglioramenti strutturali al livello dell’attuale piano finanziario.
4.4.2.3 Coltivazione di piante e allevamento di animali
Con il credito «Coltivazione di piante e allevamento di animali» la Confederazione stanzia ogni anno circa 38,5 milioni di franchi per l’allevamento di animali da reddito, la conservazione delle risorse gene- tiche e la varietà delle razze di animali da reddito e delle piante utili svizzere, nonché per misure volte a rispettare il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. Finora la selezione vegetale non è mai stata finanziata nell’ambito del credito «Coltivazione di piante e alleva- mento di animali». I fondi destinati all’allevamento (34,2 mio. fr.) sono utilizzati per misure di miglioramento delle basi quali la tenuta dei libri genealogici, la raccolta e la valutazione di dati zootecnici rilevanti e la conservazione delle razze svizzere. Questo è il presupposto per un allevamento indipendente di animali da allevamento e da reddito sani, efficienti, resistenti e adeguati alle condizioni naturali del Paese. La raccolta e la valutazione di dati zootecnici rilevanti (compresa la tenuta dei libri genealogici) nonché la stima del valore genetico e la valutazione genetica costituiscono la base per una produzione sostenibile e ade- guata alle condizioni locali di derrate alimentari di origine animale. Nell’ambito della «Strategia sull’alle- vamento 2030» si è sottolineata la necessità di una rete di competenze e d’innovazione per l’alleva- mento (cfr. capitolo 3.1.5.4). I fondi destinati alla conservazione della varietà genetica e delle risorse fitogenetiche (4,3 mio. fr.) sono utilizzati per attuare il piano d’azione nazionale «Risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricol- tura». Con la Strategia Selezione vegetale 2050 del DEFR sono state comunicate per la prima volta le linee guida per la selezione di nuove varietà vegetali finanziata con fondi pubblici creando trasparenza per quanto riguarda le priorità della Confederazione in questo ambito. Si ritiene che la selezione vegetale abbia un grande potenziale per realizzare un’agricoltura sostenibile e multifunzionale nell’affrontare sfide fondamentali quali la diminuzione delle risorse naturali e il cambiamento climatico. In Svizzera ogni anno vengono investiti circa 10 milioni di franchi nella selezione di piante, il 40 per cento dei quali è erogato dalla Confederazione per programmi di selezione finanziati con fondi pubblici ad Agroscope. Rispetto ai Paesi europei e in base al valore della produzione vegetale in Svizzera (> 4 mrd. fr.), gli investimenti nella selezione vegetale sono, nel complesso, bassi. Per i programmi di selezione (pubblici e privati), per lo più di piccola portata, sarà fondamentale essere in grado di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici. In futuro ciò avrà un’influenza ancora maggiore sull’esito della selezione vegetale rispetto ad oggi. La Strategia Selezione vegetale 2050 ha riconosciuto la necessità di un intervento a livello di promo- zione strategica della selezione vegetale soprattutto nei settori «Maggiore cooperazione tra gli attori per un più facile accesso a nuovi metodi di selezione e un uso efficiente delle risorse» e «Rafforzamento della ricerca, della formazione e del perfezionamento nel campo della selezione per lo sviluppo delle competenze in materia e la promozione dello scambio di conoscenze», successivamente concretizzata nel quadro di un piano d’azione. Le lacune nei settori menzionati devono essere colmate mediante la creazione di una rete di competenze per la selezione vegetale con il sostegno della Confederazione (cfr. capitolo 3.1.5.4).
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Il sostegno della Confederazione alle reti di competenza e d’innovazione per l’allevamento di animali e la coltivazione di piante avverrà nell’ambito delle attuali uscite per l’agricoltura senza influire sul bilancio. A favore della rete per la coltivazione di piante, saranno trasferiti 2 milioni di franchi all’anno dai paga- menti diretti al credito per l’allevamento di animali e la coltivazione di piante. La rete per l’allevamento di animali sarà sostenuta attingendo ai fondi esistenti nel settore dell’allevamento di animali. La rete di competenze e d’innovazione per la salute degli animali da reddito (art. 119 LAgr, art 11b LFE) sarà finanziata mediante il trasferimento dei contributi di eliminazione (credito A231.0227) a un nuovo credito. A tal fine verrà messo a disposizione un importo massimo annuo di 6 milioni di franchi. I contributi di eliminazione ai macelli saranno ridotti di conseguenza.
4.4.2.4 Consulenza
La consulenza agricola ha lo scopo di accompagnare gli agricoltori nella loro attività professionale e di sostenerli nel perfezionamento professionale. Fa parte del sistema LIWIS e promuove lo scambio di conoscenze tra scienza, amministrazione e società, da un lato, e pratica, dall’altro, oltre che all’interno della pratica stessa. La Confederazione sostiene il settore della consulenza con aiuti finanziari alla cen- trale di consulenza AGRIDEA, ai servizi di consulenza interregionali specializzati (p.es. api, pollame, economia alpestre) e agli accertamenti preliminari per progetti innovativi. Inoltre, può promuovere in modo specifico idee innovative selezionate concedendo aiuti finanziari per domande di sovvenzione o progetti di consulenza. La consulenza diretta alle famiglie contadine è di competenza dei Cantoni. Sa- ranno precisati i criteri per gli aiuti finanziari ai servizi di consulenza interregionali dal 2022. Per poter continuare a finanziare le attività nel settore della consulenza, il volume dei fondi dopo il 2022 corrispon- derà al livello attuale. I progetti pilota e dimostrativi secondo l’articolo 120 possono essere finanziati sotto forma di progetti di consulenza (art. 136 LAgr), progetti di ricerca (art. 116, al di fuori del limite di spesa), progetti di promo- zione della qualità e della sostenibilità (art. 11 LAgr) o progetti sulle risorse (art. 77a e b LAgr) nell’ambito dei fondi previsti nel limite di spesa in questione.
4.4.3 Limite di spesa per la produzione e lo smercio
Le uscite nel limite di spesa «Produzione e smercio» negli anni 2022-2025 sono superiori a quelle pre- viste per il 2018, in quanto i fondi per i crediti «Economia lattiera» e «Produzione vegetale» saranno aumentati a partire dal 2019 a seguito della normativa in sostituzione della legge sul cioccolato e dell’icremento dei fondi per la promozione della qualità e dello smercio.
Tabella 19: Uscite previste nel limite di spesa per la produzione e lo smercio (2 127 mio. fr.) (in mio. fr., con differenze di arrotonda- P 2018 2022 2023 2024 2025 Totale mento) Promozione della qualità e dello smercio 67,8 69,9 69,9 69,9 69,9 279,6 Economia lattiera 293,0 371,8 371,8 371,8 371,8 1 487,1 Produzione animale 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 23,9 Produzione vegetale 67,3 84,0 84,0 84,0 84,0 335,9
Totale 434,1 531,6 531,6 531,6 531,6 2 126,4
4.4.3.1 Promozione della qualità e dello smercio
L’agricoltura svizzera deve conseguire dalla vendita dei suoi prodotti sui mercati il ricavo maggiore pos- sibile. La Confederazione sostiene quindi la promozione della qualità e dello smercio e si fa carico di una parte dei costi. Data l’importanza strategica di queste misure, i fondi per le misure esistenti nell’am- bito della promozione della qualità e della sostenibilità secondo l’articolo 11 e della promozione dello smercio secondo l’articolo 12 LAgr verranno aumentati rispetto al limite di spesa 2018-2021. Per la promozione della qualità e dello smercio, per gli anni 2022-2025 sarà previsto un credito di crica 70
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milioni di franchi all’anno. Questi fondi saranno utilizzati anche per sostenere la prevista piattaforma per le esportazioni agricole. Oltre che con fondi pubblici dei diversi uffici federali (USAV, SECO, UFAG), la piattaforma sarà finanziata anche con fondi privati.
4.4.3.2 Economia lattiera
Per i due supplementi specifici per il latte, il supplemento per il latte trasformato in formaggio e il sup- plemento per il foraggiamento senza insilati, si spenderanno ogni anno 293 milioni di franchi. L’aumento da 3 a 6 centesimi per chilogrammo di latte del supplemento per il foraggiamento senza insilati previsto all’articolo 39 LAgr e l’estensione a tutti i tipi di valorizzazione richiederanno circa 33 milioni di franchi di risorse finanziarie supplementari all’anno. Tali fondi saranno compensati nell’ambito del supplemento per il latte trasformato in formaggio riducendo l’importo di cui all’articolo 38 LAgr da 15 a 13 centesimi il chilogrammo. La produzione di latte di bufala non è soggetta a notifica. Occorre pertanto stimare la quantità di latte di bufala trasformato in formaggio. Con una quantità di latte stimata a circa 1 milione di chilogrammi all’anno, sono necessari altri 200 000 franchi per erogare il supplemento a favore del latte di bufala. Questo importo varia a fronte di un credito totale di 293 milioni di franchi. Dal 2019 il supplemento per il latte commerciale sarà versato direttamente ai produttori di latte come misura di accompagnamento all’abolizione dei contributi all’esportazione secondo la legge sul ciocco- lato. A questo supplemento saranno destinati 78,8 milioni di franchi all’anno. Come in passato, un’organizzazione privata sarà incaricata, mediante un mandato di prestazione, di raccogliere i dati relativi al latte e di versare i supplementi. Anche a partire dal 2022, nel bilancio totale dell’UFAG (ossia al di fuori dei limiti di spesa per l’agricoltura) saranno destinati a questi compiti 3 milioni di franchi all’anno.
4.4.3.3 Produzione animale
Supponendo che le misure di sgravio del mercato siano mantenute, anche dal 2022 saranno necessari 6 milioni di franchi per il versamento di aiuti all’interno del Paese per gli animali da macello, la carne e le uova e di contributi per la valorizzazione della lana di pecora. Un’organizzazione privata continuerà a svolgere i compiti di esecuzione della LAgr con un mandato di prestazione. Si tratta della sorveglianza dei mercati pubblici, dell’esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e della classificazione neutrale della qualità. Dal 2013, nel bilancio totale dell’UFAG sono stati previsti 6,7 milioni di franchi all’anno per la remunerazione di questi compiti al di fuori dei limiti di spesa per l’agricoltura. Questi fondi saranno disponibili anche dopo il 2022.
4.4.3.4 Produzione vegetale
La concessione di un contributo per singole colture mira a incoraggiare le colture campicole considerate importanti dal punto di vista della sicurezza dell’approvvigionamento. Oltre all’importo annuo previsto, stabile rispetto al bilancio 2018, per la misura tesa a promuovere i cereali nel quadro della normativa in sostituzione della legge sul cioccolato sono previsti 15,8 milioni all’anno. È previsto un sostegno di circa 1 milione di franchi all’anno per accompagnare l’attuazione della nuova classificazione dei vini durante il periodo di transizione definito. Ciò dovrebbe essere possibile senza modificare il piano finanziario per la produzione vegetale. Le risorse finanziarie necessarie per la pro- duzione vegetale saranno pertanto mantenute al livello dell’attuale piano finanziario.
4.4.4 Limite di spesa per i pagamenti diretti
Il limite di spesa per i pagamenti diretti comprende contributi nuovi e in scadenza per promuovere i servizi agroecosistemici e i contributi transitori volti a garantire uno sviluppo socialmente sostenibile. Complessivamente, dal 2022, la dotazione di fondi aumenterà leggermente rispetto al periodo prece- dente a causa dell’attuazione della mozione Dittli 16.3705 (cfr. capitolo 4.4.1).
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Tabella 20: Uscite previste nel limite di spesa per i pagamenti diretti (11 252 mio. fr.) (in mio. fr., con differenze di P 2018 2022 2023 2024 2025 Totale arrotondamento) Sicurezza dell’approvvi- 1 086,3 950,0 950,0 950,0 950,0 3 800,0 gionamento Paesaggio rurale 523,0 382,2 382,2 382,2 382,2 1 528,8 1 Biodiversità 306,0 314,0 316,0 317,0 318,0 1 265,0 2 Sistemi di produzione 509,1 663,0 696,0 729,0 762,0 2 850,0 Agricoltura adeguata alle 275,0 285,0 285,0 285,0 330,0 1 185,0 condizioni locali3 Contributo di transizione 113,0 218,7 183,7 149,7 70,7 622,8
Totale 2 812,4 2 812,9 2 812,9 2 812,9 2 812,9 11 251,6
1 Senza contributi per l’interconnessione
2 Incl. contributi per l’efficienza delle risorse secondo l’art. 76 LAgr 3 In questa voce sono inclusi: contributi per l’interconnessione e per la qualità del paesaggio, che continueranno fino alla fine del 2024 secondo l’attuale base legale e saranno integrati nei nuovi contributi per l’agricoltura adeguata alle condizioni locali a partire dal 2025. Sono incluse anche le spese per i programmi sulle risorse di cui all’art. 77a LAgr e i contributi per la protezione delle acque di cui all’art. 62a LPAc.
4.4.4.1 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento
I nuovi contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento comprendono i tre elementi: contributo per azienda, contributo per zona e contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni. Per questi elementi sono previsti i seguenti importi: contributo per azienda: 150-250 milioni di franchi; con- tributo per zona: 525-625 milioni di franchi; contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni: circa 170 milioni di franchi (aumento di circa 60 mio. fr., ossia da 400 a 600 fr./ha, poiché la valutazione dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento ha dimostrato l’elevata efficienza di questo contributo). Ogni anno viene investito un totale di circa 950 milioni di franchi.
4.4.4.2 Contributi per il paesaggio rurale
Vi sono due importanti cambiamenti nei contributi per il paesaggio rurale: il contributo per la preserva- zione dell’apertura del paesaggio sarà integrato nel nuovo contributo per zona e i fondi che in passato erano versati per le zone in forte pendenza saranno integrati nei contributi di declività per le superfici con declività superiore al 35 per cento. I contributi di declività e le misure di promozione dell’estivazione (contributi d’alpeggio e d’estivazione) non hanno subito modifiche. Ne consegue un fabbisogno annuo di fondi per il finanziamento dei contributi per il paesaggio rurale di circa 380 milioni di franchi.
4.4.4.3 Contributi per la biodiversità
Nel settore dei contributi per la biodiversità, il fabbisogno di di fondi è destinato ad aumentare poiché le aziende partecipanti attueranno sempre più misure supplementari. Con l’introduzione del modello dei piani di promozione della biodiversità nel 2022, per i quali vi sarà un forte incentivo, il fabbisogno di fondi crescerà a partire da quell’anno.
4.4.4.4 Contributi per i sistemi di produzione
I contributi per i sistemi di porduzione vengono ampliati rispetto ad oggi. Vi saranno integrati gli attuali contributi per l’efficienza delle risorse e gli incentivi finanziari nel settore della protezione delle risorse saranno aumentati in modo significativo per ottenere una riduzione sostanziale delle perdite di sostanza nutritive, delle imissioni di prodotti fitosanitari nelle acque e dell’uso di antibiotici nella detenzione di animali da reddito. I contributi per l’agricoltura biologica rimarranno invariati. L’attuale programma per la produzione di latte e carne basata sulle superfici inerbite è in fase di ulteriore sviluppo verso la soste- nibilità. I contributi per la produzione estensiva e parte dei contributi per l’efficienza delle risorse saranno integrati nel nuovo sistema di produzione per una campicoltura rispettosa dell’ambiente. Entro il 2025 è
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previsto un aumento dell’impegno finanziario a 120 milioni di franchi all’anno. Alcuni degli attuali contri- buti per l’efficienza delle risorse vengono integrati nel nuovo sistema di produzione orticoltura, frutticol- tura e viticoltura rispettose dell’ambiente. Anche in questo caso si prevede che le spese aumenteranno in modo significativo fino a raggiungere circa 40 milioni di franchi all’anno entro il 2025. Anche le spese per i programmi per il benessere degli animali URA e SSRA aumenteranno lievemente a causa di una maggiore partecipazione. Inoltre, vi sono le nuove misure di sostegno volte a promuovere la partecipa- zione ai programmi per la salute degli animali. Le spese annuali in questo settore dovrebbero ammon- tare a 25-75 milioni di franchi entro il 2025. Complessivamente, nel 2025 le uscite in relazione ai contri- buti per i sistemi di produzione ammonteranno a circa 760 milioni di franchi.
4.4.4.5 Contributi per l’agricoltura adeguata alle condizioni locali
Gli strumenti regionali e riferiti ai progetti esistenti nei settori dell’interconnessione e della qualità del paesaggio saranno integrati nei nuovi contributi per l’agricoltura adeguata alle condizioni locali dal 2025 e completati con una componente aggiuntiva nel settore della protezione delle risorse. Si può presumere che i fondi riservati all’interconnessione e alla qualità del paesaggio resteranno nell’ambito dei limiti attuali, vale a dire circa 100 milioni di franchi per l’interconnessione e 150 milioni di franchi per la qualità del paesaggio. La spesa nel settore della protezione delle risorse aumenterà dal 2025, in quanto po- tranno venir sostenute anche misure regionali per la protezione delle risorse nell’ambito del suolo, delle acque e dell’aria. Per il 2025 sono previste spese dell’ordine di 60 milioni di franchi. Questa voce com- prende anche le spese per il programma sulle risorse secondo l’articolo 77a LAgr e i contributi per la protezione delle acque secondo l’articolo 62a LPAc. Nel 2025 le uscite totali per l’agricoltura adeguata alle condizioni locali saranno di 330 milioni di franchi.
4.4.4.6 Contributo di transizione
Il contributo di transizione garantisce un passaggio socialmente sostituibile al nuovo sistema a livello sia di singola azienda sia settoriale. Rappresenta un importo residuo tra il bilancio totale dei pagamenti diretti e il fabbisogno per gli strumenti legati alle prestazioni. Poiché i pagamenti diretti riferiti alle pre- stazioni aumenteranno tra il 2022 e il 2025, i fondi per il contributo di transizione saranno ridotti di con- seguenza; nel 2022 dovrebbero ammontare a circa 220 milioni di franchi ed entro il 2025 scenderanno probabilmente a circa 71 milioni di franchi. Si può presumere che il contributo di transizione sarà sman- tellato nell’arco di otto anni. Per azienda è calcolato secondo le modalità stabilite nel rispettivo piano (cfr. capitolo 3.1.3.8).
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5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1 Ripercussioni finanziarie
L’impatto sulla spesa agricola nel quadro dei limiti di spesa per l’agricoltura è illustrato al capitolo 4.4. Sono fatte salve le decisioni del Consiglio federale relative al messaggio sul programma di legislatura 2019-2023 e sul piano finanziario di legislatura 2021-2023. Le principali ripercussioni delle modifiche delle misure sono riportate qui di seguito: Misure del limite di spesa Basi di produzione Estensione del campo d’applicazione della LAgr a tutti gli organismi viventi come base per la produzione di derrate alimentari e alimenti per animali (art. 3 cpv. 3 LAgr): in caso di conces- sione di permessi di costruzione possono essere concessi anche crediti d’investimento. I rispet- tivi costi devono essere finanziati attingendo al Fondo di rotazione esistente. A causa dei severi requisiti imposti dalla normativa in materia di pianificazione del territorio, si prevedono poche domande e il maggior prelievo di mezzi finanziari dal Fondo di rotazione sarà esiguo. Verifica della redditività (art. 89 cpv. 1 lett. b LAgr): a causa delle maggiori esigenze in termini di redditività in relazione agli aiuti agli investimenti, si prevede una leggera diminuzione del fabbisogno finanziario corrispondente. Fattispecie per la promozione tramite crediti d’investimento e contributi (art. 87 e 87a): l’amplia- mento dell’elenco dei provvedimenti promossi (p.es. robot per la sarchiatura, trattori elettrici) nel quadro dell’articolo 87a capoverso 1 lettera i, può comportare un aumento del fabbisogno finanziario. Strategie agricole regionali (art. 87a lett. l): in base all’esperienza acquisita con i pagamenti riferiti ai progetti nell’ambito della Politica agricola 2014-2017, si può presumere che il sostegno allo sviluppo di strategie agricole regionali e di ulteriori basi di pianificazione nell’ambito delle infrastrutture agricole comporterà un fabbisogno finanziario supplementare. Eliminazione dei crediti d’investimento per le case d’abitazione: negli ultimi anni, dal Fondo di rotazione sono stati attinti annualmente circa 50 milioni di franchi di crediti d’investimento per le case d’abitazione. Questi saranno disponibili per gli ambiti con un maggior fabbisogno finanzia- rio. Estensione della promozione dell’innovazione alla valorizzazione delle conoscenze attraverso l’interconnessione (art. 118) e i progetti pilota e dimostrativi (art. 120); l’estensione non com- porta costi aggiuntivi, in quanto le spese corrispondenti sono effettuate nell’ambito degli stru- menti e delle risorse esistenti. Misure del limite di spesa Produzione e smercio Abrogazione di misure di sgravio del mercato: ogni anno vengono spesi circa 3,3 milioni di franchi per tutte le misure nel settore del bestiame da macello e della carne. L’abolizione del compito esecutivo affidato a Proviande comporterebbe una riduzione delle spese pari a 70 000 franchi all’anno. I contributi per le azioni di spezzatura e di riduzione del prezzo delle uova di consumo svizzere ammontano a circa 1,9 milioni di franchi all’anno. I contributi per la valoriz- zazione della lana di pecora (contributi per la valorizzazione e progetti innovativi) ammontano a 800 000 franchi all’anno. In caso di soppressione dei contributi per lo stoccaggio della riserva di mercato riferita all’azienda, si libererebbero fondi per circa 700 000 franchi. Economia vitivinicola: le indicazioni geografiche dei vini saranno disciplinate in un elenco degli obblighi elaborato da un raggruppamento di produttori rappresentativo (art. 63 LAgr). Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 187 capoverso 2 LAgr è previsto un sostegno finanziario ai Cantoni per sostenere i raggruppamenti di produttori nell’elaborazione degli elenchi degli ob- blighi. È inoltre previsto un maggiore sostegno alla promozione delle vendite dei vini con indi- cazione geografica. Complessivamente si prevede che i contributi ammonteranno a circa 1 mi- lione di franchi all’anno.
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Misure del limite di spesa Pagamenti diretti Ulteriore sviluppo dei sistemi d’informazione sull’agricoltura: lo sviluppo verso un sistema in rete che sfrutti le opportunità offerte dalla digitalizzazione nell’esecuzione dei pagamenti diretti mi- gliora in primo luogo l’attuazione di questi ultimi e semplifica il lavoro degli agricoltori. Per l’at- tuazione delle modifiche proposte nel settore dei pagamenti diretti, i sistemi di informazione sull’agricoltura saranno completati con gli elementi necessari (integrazione delle applicazioni esistenti o applicazione del nuovo metodo di calcolo per le sostanze nutritive). L’ulteriore svi- luppo comporterà un maggiore fabbisogno finanziario annuo. L’entità del finanziamento sarà decisa sulla base dei progetti concreti. Misure al di fuori dei limiti di spesa Obbligo di fornire dati di monitoraggio: i costi di reclutamento per la raccolta dei dati di monito- raggio che consentono la comparazione dei redditi secondo l’articolo 5 LAgr diminuiranno del 30-50 per cento a lungo termine, poiché si può prevedere un tasso di inadempienza basso a causa dell’obbligo di fornire i dati di monitoraggio secondo l’articolo 185 capoverso 3bis e di conseguenza un numero inferiore di aziende e di fiduciarie da sollecitare. Abolizione della prestazione all’interno del Paese e dell’accordo di prestazione con Proviande: l’abolizione della prestazione all’interno del Paese per la carne (cfr. sotto) renderebbe obsoleto l’accordo di prestazione con Proviande per l’organizzazione dei mercati pubblici sorvegliati per il bestiame da macello (compresa la classificazione della qualità in tali mercati). Ciò consenti- rebbe alla Confederazione di risparmiare circa 1,7 milioni di franchi all’anno. Entrate Abolizione della prestazione all’interno del Paese: si stima che con la vendita all’asta delle re- lative quote si potrebbero incassare 50-65 milioni di franchi in più. Poiché per alcuni contingenti doganali i valori empirici non esistono o sono disponibili in misura limitata, la stima è incerta.
5.1.2 Ripercussioni sul personale
Misure del limite di spesa Basi di produzione Campo d’applicazione della LAgr (art. 3 cpv. 3 LAgr): a causa dei severi requisiti di pianifica- zione del territorio, sono previste solo poche domande supplementari. Il contenuto carico di lavoro aggiuntivo può essere gestito con le risorse umane disponibili. Soppressione dei crediti d’investimento per le case d’abitazione: siccome ogni anno si dovranno trattare circa 380 domande in meno, il carico di lavoro si riduce di conseguenza. Misure del limite di spesa Produzione e smercio Economia vitivinicola: con la nuova procedura di registrazione di un’indicazione geografica vi- nicola (art. 63 LAgr) l’UFAG dovrà trattare le domande di protezione e analizzare gli elenchi degli obblighi, come già avviene per le DOP/IGP agricole e silvicole. Tuttavia, se le domande perverranno correntemente all’UFAG, non dovrebbero essere necessarie risorse supplementari in termini di personale. Abolizione della prestazione all’interno del Paese: si potrebbero risparmiare in tal modo costi sul personale. Alcune delle risorse risparmiate sarebbero necessarie per la ripartizione dei con- tingenti con altre procedure di assegnazione. Le spese nette per il personale registrerebbero una lieve flessione. Abrogazione delle misure di sgravio del mercato: la soppressione di tutte le misure di sgravio del mercato (carne, uova, lana di pecora, concentrato di frutta a nocciolo) e l’integrazione dei progetti innovativi sulla lana di pecora nell’OQuSo comporterebbero una riduzione del fabbiso- gno di personale. Misure del limite di spesa Pagamenti diretti PER: la concretizzazione dei nuovi elementi a livello di ordinanze, l’adeguamento dei sistemi informatici della Confederazione e il sostegno sul piano esecutivo comportano un dispendio supplementare temporaneo.
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Contributi per la biodiversità: lo sviluppo concettuale del programma, l’adeguamento dei sistemi informatici e il sostegno sul piano esecutivo comportano un dispendio supplementare tempora- neo. Contributi per i sistemi di produzione: la concretizzazione dei nuovi elementi a livello di ordi- nanze, l’adeguamento dei sistemi informatici e il sostegno sul piano esecutivo comportano un dispendio supplementare temporaneo. Contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali: il raggruppamento di strumenti at- tualmente regolamentati separatamente per contenuto comporta, a breve termine, un maggior dispendio per la Confederazione. Grazie alla fase di transizione prevista (2022-2025), tuttavia, questo maggior dispendio a breve termine sarà gestibile. Misure al di fuori dei limiti di spesa Nessuna ripercussione Impatto complessivo sul personale: nella fase introduttiva, la PA22+ genera un maggior dispendio per il personale, che può essere gestito con le risorse umane esistenti, stabilendo delle priorità. Dopo la fase introduttiva, il livello dovrebbe attestarsi su quello attuale.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni (in termini di risorse personali, finanziarie,
informatiche) Misure del limite di spesa Basi di produzione Campo d’applicazione della LAgr (art. 3 cpv. 3 LAgr): il nuovo regolamento proposto non ha effetti sulla pianificazione del territorio, in quanto pesci, insetti e altri organismi non considerati animali da reddito possono continuare a essere prodotti senza modificare la legge sulla pianifi- cazione del territorio solo come settori ausiliari senza riferimento materiale all’azienda agricola nella zona agricola (art. 24b cpv. 1 LPT in combinato disposto con l’art. 40 cpv. 2 OPT). Per- tanto, non vi sarà un aumento significativo dei corrispondenti rami aziendali. Tuttavia, chiunque soddisfi le condizioni di pianificazione territoriale e riceva un’autorizzazione per la produzione in edifici esistenti sottostà alle condizioni quadro di produzione e smercio nonché alle misure precauzionali per la protezione dei vegetali e i mezzi di produzione conformemente alla legge sull’agricoltura. Verifica della redditività (art. 89 cpv. 1 lett. b LAgr): anche se si tratta di un approccio pragmatico, l’esame della domanda comporterà un dispendio supplementare. Strategie agricole regionali (art. 87 lett. l): ci si attende un maggior dispendio per i Cantoni per l’elaborazione delle basi. Grazie ai periodi di transizione previsti, tuttavia, questo carico di lavoro supplementare dovrebbe essere gestibile con le risorse umane esistenti. Anche i Comuni e le regioni dovrebbero essere coinvolti nei processi strategici. Ciò offre indirettamente ai Comuni la possibilità di una migliore pianificazione finanziaria, in particolare per quanto riguarda le in- frastrutture agricole. Eliminazione dei crediti d’investimento per le case d’abitazione: riduzione del carico di lavoro per i Cantoni, in quanto ogni anno devono essere trattate circa 380 domande in meno. Va tut- tavia osservato che i crediti d’investimento sono generalmente garantiti da un pegno immobi- liare. L’accensione di nuovi mutui ipotecari (ipoteche) continua pertanto in molti casi a indurre le autorità cantonali preposte all’esecuzione a verificare se gli attuali crediti d’investimento pos- sono essere garantiti. Misure del limite di spesa Produzione e smercio Abolizione della prestazione all’interno del Paese: alcuni Cantoni (p.es. Berna) sostengono i mercati pubblici sorvegliati con contributi finanziari separati. Questi Cantoni dovrebbero riorga- nizzarsi per quanto concerne tali mercati. Economia vitivinicola: la responsabilità della definizione dei vini con indicazione geografica (DOP/IGP) è trasferita dai Cantoni ai raggruppamenti di produttori rappresentativi. Al termine del periodo transitorio, per i Cantoni diminuirà il dispendio amministrativo in relazione alla legi- slazione in materia di DOP. Rimangono responsabili del controllo dei requisiti degli elenchi degli
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obblighi delle indicazioni geografiche vinicole e delle condizioni in materia di produzione di vino, che d’ora in poi comprenderanno anche il controllo della vendemmia. La Confederazione con- tinuerà a sostenere i Cantoni con un importo simile a quello degli anni precedenti, pari a circa 0,9 milioni di franchi, per l’attuazione di questo controllo. Misure del limite di spesa Pagamenti diretti Introduzione di nuovi elementi nella PER e di nuovi contributi per i sistemi di produzione: queste innovazioni comporteranno oneri supplementari per i Cantoni, in quanto l’esperienza ha dimo- strato che richiedono una grande quantità di informazioni e comportano un notevole dispendio in termini di formazione e consulenza. I Cantoni devono inoltre adeguare i loro sistemi informa- tici alle mutate condizioni quadro. Inclusione dei controlli di base della protezione delle acque nella PER: il controllo con semplici controlli visivi si traduce in un’esecuzione più efficiente e semplice in quanto non occorre più emettere decisioni. Tuttavia, nei primi anni successivi alla sua introduzione, potrebbero aumen- tare temporaneamente le lacune riscontrate e quindi anche le rispettive sanzioni. Contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali: la libertà d’azione dei Cantoni e delle regioni è notevolmente aumentata. I Cantoni e, se necessario, le regioni sono tenuti a sviluppare obiettivi a lungo termine e adeguati alle condizioni locali e a sviluppare misure ade- guate su tale base. L’elaborazione delle strategie agricole regionali comporta un dispendio am- ministrativo supplementare temporaneo per i Cantoni e le regioni. Con una quota di cofinanzia- mento del 30 per cento, si assumono anche una maggiore responsabilità finanziaria rispetto agli attuali contributi per l’interconnessione e per la qualità del paesaggio. Contributi per la biodiversità: l’esame e l’approvazione dei piani aziendali globali di promozione della biodiversità nonché l’adeguamento degli strumenti informatici cantonali richiedono un no- tevole impegno iniziale. Al momento dell’introduzione aumenterà la domanda di consulenza alle aziende in materia di biodiversità, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione dei piani aziendali. Anche dopo l’introduzione del nuovo sistema, il fabbisogno di risorse dei Cantoni sarà probabilmente leggermente superiore a quello attuale finché questo nuovo sistema si sarà af- fermato. La soppressione dei limiti di reddito e di sostanza per i contributi di transizione comporta un minor dispendio per i Cantoni. Misure al di fuori dei limiti di spesa Modifiche nel settore del diritto fondiario rurale e sugli affitti agricoli: comportano uno sgravio amministrativo a livello cantonale, in quanto non sono più necessarie diverse procedure di au- torizzazione e di controllo. Le norme relative alle persone giuridiche migliorano la certezza del diritto e il controllo sul piano dell’esecuzione del diritto fondiario rurale. I Comuni e i Cantoni beneficiano della nuova regolamentazione in materia di locazione di aziende sotto forma di entrate più elevate. D’altro canto, la soppressione dei supplementi al canone di base per la locazione di particelle comporta minori entrate. A seguito della modifica dell’articolo 12 capoverso 4 LPAc, le competenti autorità preposte all’esecuzione verificano se sono soddisfatte le condizioni per l’esenzione dall’obbligo di allac- ciamento alle canalizzazioni pubbliche. Per un corretto uso, è importante che le acque di scarico domestiche e il concime di fattoria solido non siano mischiati automaticamente nella fossa per il liquame per ottenere una miscela utilizzabile, come nel caso dell’allevamento bovino e suino convenzionale. Pertanto, servono altre fasi di lavoro per la produzione di colaticcio artificiale. I controlli necessari spettano alle autorità di attuazione competenti. I costi supplementari per i Cantoni dipendono dal numero di aziende che utilizzano la nuova regolamentazione. Articolo 14 capoverso 2 LPAc: per poter continuare a controllare il bilancio di concimazione equilibrato previsto dall’articolo 14 capoverso 1 LPAc, tutte le tasse sui concimi di fattoria che devono essere inceneriti o utilizzati per altri scopi energetici - utilizzo agricolo escluso - devono essere registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 165f LAgr (cfr. art. 14 cpv. 5 LPAc). Ciò significa, per esempio, che con gli inceneritori si aggiungeranno altri acquirenti di concime di fattoria da registrare durante i controlli e che l’onere connesso al bilancio di sostanze nutritive delle aziende agricole aumenterà di conseguenza.
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Articolo 14 capoversi 4 e 7 LPAc: con l’abolizione dei requisiti per la superficie utile in relazione al raggio d’esercizio d’uso locale, decadono anche i relativi compiti sul piano esecutivo, com- presi la concessione e il controllo delle deroghe.
5.3 Ripercussioni per l’economia
5.3.1 Ripercussioni sul settore agricolo
Per valutare l’impatto della PA22+ sull’agricoltura, Agroscope ha effettuato dei calcoli utilizzando il mo- dello dinamico di offerta SWISSland e un modello di mercato. È stata analizzata l’evoluzione dell’agri- coltura se si continuasse con l’attuale politica agricola (scenario di riferimento) e gli eventuali cambia- menti derivanti dalla PA22+. Il periodo di riferimento è il 2022-2026. Le previsioni si basano sulle risorse finanziarie di cui al capitolo 4. Per i prezzi dei mezzi di produzione ci si è basati su un rincaro annuo medio dello 0,5 per cento come rilevato negli ultimi anni. I prezzi alla produzione sono stati determinati sulla base di modelli endogeni, ossia dipendono dai volumi di produ- zione. Siccome la PA22+ continuerà sostanzialmente a garantire protezione doganale e sostegno al mercato, i prezzi sono rimasti complessivamente costanti. Non si sono presi in considerazione gli effetti di eventuali accordi di libero scambio nel periodo 2022-2026. Per il 2026, rispetto all’attuale politica agricola i modelli con la PA22+ prevedono una quota leggermente superiore di superfici coltive e una leggermente inferiore di superfici inerbite. Ciò è dovuto principal- mente all’aumento dei contributi per i sistemi di produzione, a vantaggio soprattutto della campicoltura e delle colture speciali. A causa dell’estensione della campicoltura, anche la produzione netta di calorie è in lieve aumento rispetto ai risultati che si otterrebbero con l’attuale politica agricola. I cambiamenti non hanno invece praticamente alcun impatto sugli effettivi di animali. Tuttavia, si nota un leggero au- mento delle vacche da latte rispetto a quelle madri. Anche il reddito netto d’impresa e il reddito agricolo per azienda sarebbero leggermente superiori a quelli che si otterrebbero mantenendo l’attuale politica agricola. Per quanto riguarda i cambiamenti strut- turali, non vi è alcuna differenza significativa rispetto al parametro di riferimento. Tuttavia, l’introduzione di un contributo per azienda nell’ambito dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento, si tra- durrebbe in un calo del numero di piccole aziende minore rispetto ai dati di riferimento.
Figura 14: Ripercussioni della PA22+ (differenza in % nel 2026 rispetto ai risultati che si otter- rebbero mantenendo l’attuale politica agricola)
Sulla base delle strutture delle aziende agricole (superfici, animali, ecc.) nel 2017, è stato stimato per il 2022 l’impatto dei cambiamenti nel sistema dei pagamenti diretti che comporteranno l’introduzione di pagamenti diretti per zona e per azienda. Con le modifiche previste, la distribuzione dei fondi per zona (dalla regione di pianura a quella di montagna IV) corrisponderà quasi esattamente a quella attuale (2017). Il maggiore sostegno alla regione di montagna, introdotto con la PA 14-17, proseguirà. Non sono previste modifiche per la regione d’estivazione, per cui è disponibile lo stesso importo di pagamenti
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diretti per sostenere l’economia alpestre. Si possono prevedere alcuni cambiamenti nei pagamenti diretti a seconda dei tipi di aziende, in particolare in seguito all’introduzione di nuovi sistemi di produzione o all’ulteriore sviluppo e ampliamento di quelli esistenti, ai quali possono partecipare solo determinate aziende. Ad esempio, gli sforzi per ridurre l’uso di prodotti fitosanitari vengono compiuti principalmente dalle aziende con superfici campicole e colture speciali. La limitazione a un massimo di 250 000 franchi dell’importo dei pagamenti diretti toccherà probabilmente circa 100 aziende. Ripercussioni concrete delle singole misure sul settore agricolo Campo d’applicazione della LAgr (art. 3 cpv. 3 LAgr): la produzione di organismi viventi come base per la produzione di derrate alimentari e di alimenti per animali offre nuove opportunità di reddito. Coordinamento delle opportunità di promozione nel settore della digitalizzazione (art. 2 LAgr): la digitalizzazione consente all’agricoltura di portare i propri prodotti ai consumatori in modo nuovo e più diretto. Nella produzione si potrebbero sfruttare queste opportunità per aumentare la produttività. Abolizione della prestazione all’interno del Paese: con la soppressione delle misure di sgravio sui mercati pubblici sorvegliati decadrebbe in particolare anche la garanzia di vendita stagionale per i produttori di bestiame da macello della regione di montagna. Dopo l’introduzione della prestazione all’interno del Paese, si è osservato un aumento significativo della produzione in- terna per alcuni prodotti (p.es. i pomodori al di fuori del periodo amministrato). Con l’abolizione della prestazione all’interno del Paese, questa quota di mercato potrebbe subire una maggiore pressione a causa dei prezzi più bassi praticati all’estero, in quanto decade il sostegno incro- ciato attraverso la prestazione all’interno del Paese. Tuttavia, i prezzi interni dovrebbero stabi- lizzarsi nel complesso. Anche il settore agricolo dovrebbe beneficiare del rafforzamento della concorrenza tra acquirenti e importatori, in quanto la loro posizione negoziale sarebbe rafforzata in termini relativi. Infine, gli operatori del settore agricolo potrebbero beneficiare anche dei minori ostacoli all’ingresso sul mercato per le importazioni. Abrogazione di misure di sgravio del mercato: l’efficienza, la responsabilità individuale della categoria e l’orientamento al mercato potrebbero essere migliorati. Con l’abolizione delle misure di sgravio del mercato sono soppresse le misure statali che ostacolano gli adeguamenti strut- turali alle esigenze in materia di consumo della popolazione (p.es., meno carne di vitello). L’im- patto economico sull’agricoltura dell’abolizione dei contributi per la valorizzazione della lana di pecora sarebbe trascurabile. Tuttavia, gli impianti di trasformazione della lana di pecora potreb- bero trovarsi in difficoltà finanziarie. L’abolizione dei contributi alle riserve di mercato per la frutta da sidro potrebbe comportare una riduzione dei prezzi alla produzione di tale prodotto, soprat- tutto negli anni caratterizzati da raccolti abbondanti. Il mantenimento dei contributi di riserva del mercato su base privata da parte dell’organizzazione settoriale potrebbe attenuare il calo dei prezzi alla produzione. Senza ulteriori contributi da parte della categoria, la domanda di be- vande a base di frutta da sidro negli anni di scarso raccolto non potrebbe essere soddisfatta con i prodotti svizzeri a base di frutta da sidro. Per garantire l’approvvigionamento interno po- trebbe essere necessario aumentare temporaneamente i contingenti doganali. Economia vitivinicola: la misura rafforza la competitività internazionale della produzione vinicola svizzera. Protezione mediante le assicurazioni sociali dei coniugi collaboratori (art. 70a cpv. 1 LAgr): la protezione mediante le assicurazioni sociali come presupposto per i pagamenti diretti determi- nat un rafforzamento della posizione secondo il diritto delle assicurazioni sociali del coniuge che collabora regolarmente e in misura considerevole. I dati più recenti dell’indagine strutturale dell’UST (valutazione speciale dell’indagine strutturale 2016) mostrano che circa il 65 per cento degli agricoltori è sposato (comprese le unioni registrate), circa il 28 per cento è single (alcuni convivono) e il restante 7 per cento ha uno stato civile diverso (p.es. divorziato o vedovo). La nuova normativa prevista copre quindi la forma di vita più comune. Contributi per la biodiversità: l’elaborazione di un piano aziendale di promozione della biodiver- sità comporta un maggior dispendio iniziale per le aziende. Per quelle che promuovono la bio- diversità secondo il modello attuale, il dispendio rimane invariato o diminuisce parzialmente.
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Con l’ulteriore sviluppo dei contributi per i sistemi di produzione, si promuovono sempre più forme di produzione in sintonia con la natura, rispettose dell’ambiente e degli animali, valoriz- zabili sul mercato. Ciò comporta entrate supplementari derivanti dai prodotti. Contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali: a medio termine l’efficienza dei pa- gamenti della Confederazione aumenterà in modo significativo. Grazie agli obiettivi e ai prov- vedimenti sviluppati a livello regionale e in linea con gli orientamenti nazionali della politica agri- cola, i fondi pubblici sono utilizzati maggiormente laddove la loro efficacia specifica e sul territorio è massima. Verifica della redditività (art. 89 cpv. 1 lett. b LAgr): ci si aspetta una riduzione più rapida del debito dell’agricoltura. Soppressione dei crediti d’investimento per le case d’abitazione: il debito dell’agricoltura ten- derà ad aumentare. Ciò comporta maggiori rischi per gli istituti finanziari, che li coprono me- diante tassi d’interesse più elevati. Riduzione della quantità massima di concime di fattoria utilizzabile per ettaro di superficie con- cimabile: la valutazione delle ripercussioni di una riduzione da 3 a 2,5 unità di bestiame grosso- fertilizzante (UBGF) è stata effettuata sulla base delle aziende che soddisfano gli standard sta- tistici dell’UST. Oltre alle aziende agricole aventi diritto ai pagamenti diretti, questa base com- prende circa 5 000 aziende che non ricevono pagamenti diretti. L’attuale limite di 3 UBGF per ettaro di superficie utile con corrispondente graduazione per zona sulla base dei «valori indica- tivi UBGF» (UFAG, UFAFP, 1994): direttiva per la protezione delle acque in agricoltura, Weglei- tung für den Gewässerschutz in der Landwirtschaft) interessa circa 9 700 aziende, che devono cedere i concimi aziendali prodotti da circa 186 000 unità di bestiame grosso-fertilizzante per rispettare il limite. Con una riduzione a 2,5 UBGF per ettaro, il numero di aziende sale a circa 15 000 se i valori indicativi per zona vengono adeguati secondo la direttiva del 1994 e i concimi aziendali da cedere corrispondono a quelli prodotti da 245 000 UBGF. La cessione dei concimi aziendali è costosa per le aziende agricole. Per quelle aventi diritto ai pagamenti diretti, «Suisse-Bilanz» e, in futuro, anche le limitazioni delle eccedenze di sostanze nutritive incide- ranno sull’intensità di produzione. La quantità di concime che può essere applicata dipende dalle colture e dal livello di resa. Nella maggior parte dei casi, secondo l’attuale «Suisse-Bilanz», il limite nella regione di pianura è inferiore a 3 UBGF per ettaro di superficie utile conformemente alla legge sulla protezione delle acque. Probabilmente l’impatto sulla cessione di concimi azien- dali potrebbe di fatto essere nettamente inferiore a quanto appena descritto. Incenerimento del concime di fattoria: la possibilità d’incenerire il concime di fattoria in eccesso apre ulteriori canali di vendita, che possono tradursi in una riduzione della necessità di cedere concimi aziendali e quindi in una compensazione per il dispendio supplementare menzionato. Anche l’abolizione del raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale facilita la cessione delle eccedenze di concimi aziendali. In questo modo si elimina una restrizione per le aziende detentrici di animali da reddito che non dispongono di una superficie utile propria (aziende agri- cole indipendenti dal suolo) o la cui superficie utile è troppo ridotta rispetto all’effettivo di animali da reddito. Ciò comporta una riduzione del dispendio amministrativo per queste aziende e può essere vantaggioso in termini di costi. Con l’abolizione del raggio d’esercizio dell’azienda se- condo l’uso locale, gli allevamenti bovini non saranno più soggetti a limitazioni dell’effettivo di animali, ad eccezione dei vitelli da ingrasso. Esenzione dall’obbligo di allacciamento alla canalizzazione: se, secondo il nuovo articolo 12 capoverso 4 LPAc, un maggior numero di aziende agricole è esonerato dall’allacciamento alla canalizzazione pubblica e dai relativi canoni, ciò comporta una riduzione dei costi per le aziende interessate e un trasferimento dei costi di smaltimento delle acque reflue al resto della popola- zione. Adeguamento del limite dell’aggravio: alle aziende viene facilitato l’accesso ai capitali di terzi. Per i provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali, gli aiuti iniziali e gli investimenti negli edifici di economia rurale di importo superiore a 500 000 franchi, i richiedenti devono comunque presentare, indipendentemente dal limite dell’aggravio, un piano aziendale che dimostri la sop- portabilità dell’onere a lungo termine. Nel caso di altri investimenti, l’adeguamento del limite può comportare un onere supplementare per le banche o i gestori. In singoli casi, l’adeguamento del limite dell’aggravio può tradursi in tassi di interesse più elevati per gli agricoltori.
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Nuove forme di persone giuridiche: la regolamentazione delle persone giuridiche contadine of- fre agli agricoltori maggiori possibilità di finanziamento e di protezione dai rischi per le loro atti- vità.
5.3.2 Ripercussioni sul dispendio amministrativo dell’agricoltura
Di seguito figura una sintesi di come i cambiamenti più importanti influenzino il dispendio amministrativo dell’agricoltura. A questo proposito va osservato che spesso esiste una certa tensione tra l’uso mirato ed efficiente delle finanze pubbliche e il dispendio amministrativo per i diretti interessati correlato alla prova di aver fornito correttamente le prestazioni da loro richieste. Si tratta di trovare il massimo livello possibile. Di seguito sono elencate le misure che dovrebbero avere un impatto sull’onere amministrativo a carico degli agricoltori. Misure del limite di spesa Basi di produzione Verifica della redditività (art. 89 cpv. 1 lett. b LAgr): i requisiti più severi per gli aiuti agli investi- menti possono comportare un maggior dispendio per le persone interessate. Soppressione dei crediti d’investimento per le case d’abitazione: riduzione dell’onere di lavoro poiché non serve una domanda. Misure del limite di spesa Produzione e smercio Le misure proposte e sulle quali è stato lanciato un dibattito non hanno alcun impatto. Misure del limite di spesa Pagamenti diretti Introduzione di nuovi elementi nella PER: le novità in materia di limitazione delle sostanze nu- tritive, protezione del suolo e requisiti regionali comportano un maggior dispendio per l’agricol- tura. Ulteriore sviluppo dei contributi per i sistemi di produzione: le novità si traducono in un maggior dispendio per l’agricoltura. L’integrazione dei contributi per l’efficienza delle risorse nei sistemi di produzione porta a un sistema più coerente con possibilità di scelta per gli agricoltori e, in cambio, riduce il numero di tipi di contributi. Inclusione dei controlli di base della protezione delle acque nella PER: l’inclusione dei controlli di base della protezione delle acque in quelli della PER riduce il numero di controlli per gli agri- coltori e quindi anche l’onere amministrativo. Contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali basata su strategie agricole regio- nali: per le aziende che partecipano a diverse misure regionali, il dispendio diminuirà a medio termine rispetto ad oggi, poiché in futuro vi sarà un’unica base per tutte le misure. Contributi per la biodiversità: l’elaborazione di piani aziendali globali di promozione della biodi- versità richiede un dispendio iniziale. Una volta che i piani sono stati elaborati, è probabile che l’impegno rientri nei limiti attuali. Per le aziende che non hanno un piano di promozione, il di- spendio rimane costante rispetto a oggi o può diminuire leggermente in determinate circo- stanze. Misure al di fuori dei limiti di spesa Cambiamenti nel settore del diritto fondiario e dell’affitto agricolo: comportano uno sgravio sul piano amministrativo, poiché non sono più necessarie varie procedure di autorizzazione.
5.3.3 Ripercussioni sui settori a monte e a valle
Soppressione della prestazione all’interno del Paese: i macelli e il commercio di bestiame per- derebbero ogni anno rendite stimate tra i 50 e i 65 milioni di franchi. Per gli importatori decade il dispendio amministrativo correlato alla prova della prestazione all’interno del Paese. L’ulteriore sviluppo dei contributi per i sistemi di produzione aumenta la gamma di prodotti ri- spettosi della natura, dell’ambiente e degli animali che possono essere commercializzati nell’ambito di una strategia per il valore aggiunto dell’agricoltura svizzera.
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Il pacchetto di misure per l’iniziativa sull’acqua potabile porta a un uso mirato e ridotto di prodotti fitosanitari. Sempre più spesso, date le ridotte quantità in questione, i produttori potrebbero interrogarsi sulla sostenibilità finanziaria della procedura di omologazione svizzera.
5.4 Ripercussioni per la società
Campo d’applicazione della LAgr (art. 3 cpv. 3 LAgr): l’offerta interna di derrate alimentari e alimenti per animali a base di insetti o alghe tende ad aumentare leggermente. Promozione della digitalizzazione: la digitalizzazione dell’agricoltura avvicina i consumatori all’agricoltura. Per esempio, possono essere meglio informati sulle caratteristiche dei prodotti, vengono creati nuovi modelli di cooperazione o iniziative di marketing. Abolizione della prestazione all’interno del Paese: vi sarebbe una maggiore concorrenza a li- vello commerciale, che dovrebbe avere un effetto positivo anche sull’andamento dei prezzi al consumo. Abolizione dei contributi per l’immagazzinamento di riserve di mercato sotto forma di concen- trato di succo di mela e di pera (art. 58 cpv. 1 LAgr / ordinanza sulla frutta): a causa dei prezzi alla produzione più bassi, in anni di raccolto abbondante potrebbe accadere che non tutta la frutta da sidro sia raccolta (spreco alimentare). Negli anni in cui i raccolti sono scarsi, i consu- matori dovrebbero ricorrere sempre più spesso a bevande a base di mele e pere estere. Economia vitivinicola: grazie all’allineamento della protezione delle indicazioni geografiche viti- cole e quelle dei prodotti agricoli e silvicoli (art. 16 LAgr), le indicazioni geografiche svizzere diventano più coerenti. La fiducia dei consumatori è rafforzata e viene creato valore aggiunto per la categoria. Revisione del diritto fondiario rurale: le persone che desiderano entrare nel settore agricolo e non possono acquistare terreni o aziende all’interno della famiglia hanno più possibilità di riu- scirci. La nuova normativa consente inoltre alla popolazione urbana di collaborare con l’agricol- tura e quindi di partecipare direttamente alla produzione delle derrate alimentari. Nuovi obiettivi superiori (art. art. 87) e nuovo articolo sulla trasparenza degli obiettivi dei prov- vedimenti (art. 87a): se le possibilità previste dall’articolo 87a capoverso 1 lettera d (infrastrut- ture di base) si utilizzano per promuovere la tecnologia a banda larga a livello di OMSt (ovvero la tecnologia a banda larga fa parte dell’infrastruttura di base insieme all’approvvigionamento idrico ed elettrico), si può avere un effetto positivo sull’insediamento nelle regioni discoste che possono essere rese accessibili prima o solo grazie alla promozione della banda larga. Inoltre, la misura può avere un impatto positivo sulla garanzia dell’esistenza delle aziende agricole in tali regioni. Strategie agricole regionali (art. 87 lett. l LAgr): i processi strategici possono contribuire a raf- forzare l’identità delle regioni. In particolare, i lavori di pianificazione per la manutenzione e l’ulteriore sviluppo delle infrastrutture possono indirettamente portare a progetti di rinnovo e quindi a contratti per il settore edile. Tali contratti assicurano la preservazione a lungo termine delle infrastrutture (protezione degli investimenti) e la garanzia delle basi di produzione agricole. Se il nuovo articolo 12 capoverso 4 LPAc esonera sempre più spesso le aziende agricole dall’obbligo di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche e dai relativi canoni, i costi invariati per lo smaltimento delle acque reflue devono essere finanziati dagli altri residenti allacciati.
5.5 Ripercussioni per l’ambiente
Abolizione dei contributi per l’immagazzinamento di riserve di mercato sotto forma di concen- trato di succo di mela e di pera (art. 58 cpv. 1 LAgr / ordinanza sulla frutta): è probabile che alcuni degli alberi da frutto ad alto fusto meno redditizi subiscano maggiore pressione e vengano estirpati a causa dei prezzi alla produzione più bassi per motivi legati all’economia del lavoro (influenza sugli ecosistemi, sulla biodiversità e sul paesaggio). Nuove misure nell’ambito della PER e nuovi contributi per i sistemi di produzione: si può preve- dere un migliore effetto sulla riduzione delle emissioni delle attività agricole nell’ambiente. In particolare, si prevedono miglioramenti per le emissioni di prodotti fitosanitari e tramite l’uso ridotto di antibiotici. Le misure proposte impediranno inoltre la compattazione del suolo e ne aumenteranno la fertilità.
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Contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali (art. 76a): le strategie agricole re- gionali definiscono le sfide regionali per quanto riguarda gli obiettivi ambientali dell’agricoltura e le misure basate su di essi. In questo modo si ridurranno le lacune a livello di obiettivi am- bientali. Contributi per la biodiversità: si prevede un miglioramento dell’effetto sulla biodiversità. Ciò è dovuto al fatto che le misure a favore delle aziende agricole con piani di promozione della bio- diversità rispetto ad oggi sono più mirate al potenziale del sito e che, oltre alle specie e agli habitat, viene anche preservata e promossa la diversità genetica e funzionale conformemente al PA SBS. Nuovi obiettivi superiori (art. 87) e nuovo articolo sulla trasparenza degli obiettivi dei provvedi- menti (87a): poiché possono essere promosse più misure tecniche con un impatto positivo sull’ambiente e sul benessere degli animali (lett. i), ci si può attendere un effetto positivo sull’am- biente. La sua portata dipenderà dalle misure sostenute (p.es. il robot per la sarchiatura con- sente di usare meno erbicidi erbicidi, i trattori elettrici di ridurre le emissioni di gas serra, l’auto- sufficienza energetica riduce la dipendenza dalle fonti di energia nucleare e fossile). Ulteriore sviluppo degli effettivi massimi: in futuro, per l’autorizzazione di effettivi più elevati, si potrà tener conto anche dei rifiuti alimentari prodotti nel commercio al dettaglio o di alimenti non trasformati (p.es. banane durante la fase di post-maturazione). In questo modo si evitano spre- chi e si rafforza l’uso efficiente delle risorse. Esenzione dall’obbligo di allacciamento alla canalizzazione: la modifica dell’articolo 12 capo- verso 4 LPAc aumenta il rischio che germi patogeni derivanti da feci umane entrino nell’acqua o nella catena alimentare. Nel caso dei concimi liquidi, il rischio d’inquinamento idrico e di emis- sioni di ammoniaca è maggiore rispetto al caso dei concimi solidi. L’aumento della liquefazione del concime di fattoria solido di conseguenza aumenta questo rischio. Incenerimento del concime di fattoria: la modifica dell’articolo 14 capoverso 2 LPAc consente di sfruttare meglio il potenziale del concime di fattoria solido per produrre energia rinnovabile rispetto alla fermentazione, il che è in linea con la strategia energetica. Quando si brucia il concime di fattoria, oltre alle sostanze che formano l’humus si perde il 100 per cento dell’azoto disponibile per le piante. Occorre sostituirlo con concimi minerali la cui produzione richiede maggiori quantità di energia. Le altre sostanze nutritive minerali come il fosforo e il potassio rimangono nelle ceneri che attualmente non possono essere utilizzate come concime. Secondo Itten et al. (2011)69, la combustione di stallatico equino misto a truciolato provoca un inquina- mento ambientale doppio rispetto alla combustione di gas naturale o di truciolato puro. Riducendo il quantitativo massimo di concime di fattoria ammesso per ettaro a due unità e mezzo di bestiame grosso-fertilizzante nell’articolo 14 capoversi 4 e 7LPAc, si diminuisce il ri- schio di eutrofizzazione locale con conseguente perdita di sostanze nutritive nell’aria e nell’ac- qua. Con l’abolizione delle disposizioni concernenti il raggio d’esercizio d’uso locale, si riduce la pressione di un eccesso di concime di fattoria sulle superfici utili proprie dell’azienda agricola. Questo può avere un impatto positivo sull’ambiente nelle regioni a elevata concentrazione di animali. È possibile che in futuro si trasporti più concime di fattoria e foraggio su lunghe distanze, il che comporterebbe un maggiore consumo energetico e un maggiore inquinamento acustico e atmosferico. Se gli sgravi nella cessione delle eccedenze di concime di fattoria provocheranno un ulteriore aumento degli effettivi di animali da reddito, potrebbero crescere le emissioni di ammoniaca a livello regionale.
69 Itten R. et al. 2011. Life Cycle Assessment of Burning Different Solid Biomass Substrates. ESU-services Ltd Uster. Rapporto su mandato dell’Ufficio federale dell’energia UFE.
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6 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del
Consiglio federale
6.1 Rapporto con il programma di legislatura
Secondo l’articolo 5 capoverso 5 dell’ordinanza sulle finanze della Confederazione (RS 611.01), le de- cisioni finanziarie pluriennali e periodiche di portata rilevante devono essere sottoposte all’Assemblea federale entro sei mesi dall’adozione del messaggio sul programma di legislatura. Il messaggio 2019- 2023 deve essere adottato dal Consiglio federale nel febbraio 2020. Per rispettare le tempistiche in vista dei dibattiti in Parlamento e delle numerose modifiche a livello di disposizioni di esecuzione, il DEFR prevede di sottoporre il messaggio sulla politica agricola al Consiglio federale nel quarto trimestre 2019. In esso sarà inserita una riserva esplicita in relazione a decisioni successive del Consiglio federale in materia di programma di legislatura e di piano finanziario di legislatura. Con l’avvio della politica agricola, il 1° gennaio 2022, e i limiti di spesa 2022-2025, si garantirà la coerenza tra il programma di legislatura e la politica agricola. La PA22+ si basa sull’Analisi globale dell’evoluzione a medio termine della politica agricola. L’adozione del rispettivo rapporto, incentrato sul successo di mercato, sulla produzione sostenibile e sull’impiego delle risorse, nonché sullo sviluppo imprenditoriale delle imprese (in adempimento di diversi interventi parlamentari), corrisponde alla misura 9 volta a raggiungere l’obiettivo 2 del decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015-201970.
6.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
Le misure della PA22+ sono in linea con diverse strategie del Consiglio federale riportate qui di seguito. Strategia per uno sviluppo sostenibile La Strategia per uno sviluppo sostenibile (SSS) illustra le priorità politiche del Consiglio federale in ma- teria di sviluppo sostenibile a medio e lungo termine nonché il contributo della Svizzera al raggiungi- mento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo sostenibile (Agenda 2030). Lo sviluppo sostenibile è un requisito lungimirante di cui devono tener conto tutti i settori politici. Per questo motivo il Consiglio federale ha collegato il programma di legislatura alla SSS. Questo legame deve essere ulteriormente rafforzato coordinando i processi e i contenuti dello sviluppo. In primo luogo, le priorità della SSS, che servono all’attuazione dell’Agenda 2030, devono essere incluse nei documenti interlo- cutori del Consiglio federale sulle priorità del programma di legislatura e messe a disposizione per la definizione delle sue linee guida e dei suoi obiettivi. In secondo luogo, nell’ambito della rilevazione degli affari per il programma di legislatura, gli obiettivi di attuazione della SSS devono essere comunicati agli uffici, in modo che le misure del programma di legislatura possano essere collegate agli obiettivi di attuazione della SSS. In terzo luogo, ogni obiettivo e, per quanto possibile, ogni misura del piano di legislatura dovrebbero essere collegati alle priorità della SSS. Strategia e piano d’azione sulla Strategia Biodiversità Svizzera Il 6 settembre 2017 il Consiglio federale ha adottato il piano d’azione Strategia Biodiversità Svizzera, che comprende un catalogo di misure e progetti pilota per la conservazione e la promozione delle specie e dei loro habitat. Le misure della PA22+, in particolare quelle nel settore dei pagamenti diretti, servono da un lato a salvaguardare direttamente le superfici pregiate e dall’altro a promuovere indirettamente la biodiversità, per esempio riducendo l’uso di materie ausiliarie. La prima fase di attuazione del piano d’azione copre il periodo 2017-2023 e quindi i primi due anni della PA22+. Piano d’azione sui prodotti fitosanitari Il 6 settembre 2017 il Consiglio federale ha adottato il Piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. L’attuazione del piano d’azione mira a dimezzare i rischi associati all’uso dei prodotti fitosanitari e a promuovere alternative alla protezione chimica delle colture.
70 FF 2016 4605
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Il piano d’azione del Consiglio federale fissa obiettivi chiari. A tal fine, le misure esistenti saranno am- pliate e ne saranno introdotte di nuove, in particolare nel settore dei pagamenti diretti. Il piano d’azione consente all’agricoltura svizzera di posizionarsi nella produzione di derrate alimentari sostenibili e so- stiene quindi anche l’aspetto della creazione di valore. Le misure della PA22+ per l’attuazione del piano d’azione sui prodotti fitosanitari riguardano principalmente i pagamenti diretti. Strategia contro le resistenze agli antibiotici L’obiettivo principale della Strategia contro le resistenze agli antibiotici (StAR) è mantenere a lungo termine l’efficacia degli antibiotici per l’uomo e per gli animali. Le misure della strategia contro la resi- stenza agli antibiotici riguardano gli esseri umani, gli animali, l’agricoltura e l’ambiente e sono suddivise in otto campi d’azione. La strategia segue l’approccio «One-Health». Tale strategia deve essere attuata anche nel settore della politica agricola, in primo luogo con misure nel quadro dei pagamenti diretti, in particolare con il nuovo programma volontario di incentivi «Animali da reddito sani». Politica della Confederazione per le aree rurali e le regioni montane La Politica della Confederazione per le aree rurali e le regioni montane costituisce un quadro strategico per le politiche della Confederazione di rilevanza territoriale. Serve da orientamento per l’ulteriore svi- luppo della politica agricola e mira in particolare a rafforzare la cooperazione a livello federale in vista di uno sviluppo territoriale coerente nelle e tra le aree rurali e le regioni montane, ma anche nelle città e negli agglomerati urbani. Con il maggiore orientamento proposto dei pagamenti regionali e basati su progetti verso un’agricoltura adeguata alle condizioni locali e differenziata su base regionale, la PA22+ sostiene l’orientamento della Politica della Confederazione per le aree rurali e le regioni montane. Con la nuova normativa proposta, la politica agricola incentiva la cooperazione intersettoriale a livello can- tonale e regionale, creando così condizioni favorevoli per uno sviluppo coerente e sostenibile delle aree rurali e delle regioni montane svizzere. Strategia di politica economica esterna Un pilastro centrale della Strategia di politica economica esterna del Consiglio federale71 è quello di garantire che le esportazioni svizzere verso i mercati esteri siano il più possibile non discriminatorie e giuridicamente sicure sulla base del sistema commerciale multilaterale dell’OMC, degli accordi bilaterali con l’UE e degli accordi di libero scambio con i Paesi terzi. Il margine di manovra della Svizzera, in particolare nella conclusione di nuovi accordi di libero scambio e nella modifica di quelli esistenti, è sempre più limitato, poiché gli attuali partner negoziali tendono a essere ostili a un trattamento differen- ziato dei prodotti industriali e agricoli. Le richieste di un migliore accesso al mercato per i prodotti agricoli saranno dunque subordinate a concessioni in altri settori importanti per la Svizzera. In futuro il rafforza- mento della competitività internazionale dell’agricoltura elvetica consentirà alla Svizzera un maggiore margine di manovra nella politica commerciale estera.
71 Cfr. Rapporti del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2004, 2005 e 2011 (FF 2005 949, FF
2006 1547 e FF 2012 623)
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7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Le presenti modifiche della LAgr si basano sull’articolo 104 e sul nuovo articolo 104a Cost. Conferiscono alla Confederazione ampi poteri e compiti nell’elaborazione delle misure di politica agricola (art. 104 cpv. 3 LAgr). Le proposte di adeguamento corrispondono a un coerente sviluppo della politica agricola e rientrano nella competenza costituzionale della Confederazione. Secondo l’articolo 104 capoverso 4 Cost., la Confederazione finanzia le diverse misure di politica agri- cola con fondi a destinazione vincolata del settore agricolo e con fondi federali generali. Questa dispo- sizione è attuata nell’articolo 6 LAgr, in base al quale i mezzi finanziari per i settori di competenza più importanti sono approvati con decreto federale semplice per un periodo massimo di quattro anni. Con- formemente all’articolo 104 capoverso 1 Cost., la Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tra- mite una produzione sostenibile e orientata verso il mercato contribuisca efficacemente alla fornitura delle prestazioni d’interesse generale. I circa 3,45 miliardi di franchi finora utilizzati hanno garantito lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura e la fornitura delle prestazioni auspicate dalla società. LA PA22+ è intesa a migliorare ulteriormente l’orientamento al mercato e la competitività della filiera agroalimentare. Le misure nel quadro dei pagamenti diretti maggiormente orientate agli obiettivi possono colmare effi- cacemente le lacune in materia di basi vitali naturali e di competitività. Il mantenimento delle risorse finanziarie al livello attuale consentirà inoltre all’agricoltura di svilupparsi in modo sostenibile dal punto di vista economico, ecologico e sociale. Pertanto, la PA22+ è conforme al mandato costituzionale. Con riferimento al nuovo articolo 104a Cost. «Sicurezza alimentare», le misure della PA22+ sono prin- cipalmente orientate alle lettere b (una produzione di derrate alimentari adeguata alle condizioni locali ed efficiente sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse) e c (un’agricoltura e una filiera alimentare orientate verso il mercato). L’obiettivo è garantire a lungo termine il contributo dell’agricoltura svizzera all’approvvigionamento con derrate alimentari della popolazione. Il progetto prevede che le disposizioni del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del titolo sesto, nonché del capitolo 4 del titolo settimo si applichino alla produzione di organismi viventi attualmente non promossi, come pesci, insetti o alghe, purché si tratti di organismi adatti all’alimentazione umana o animale (cfr. capitolo 3.1.1.4). Le disposizioni dovranno essere applicabili alla produzione di questi or- ganismi, sebbene non rientrino direttamente nella definizione costituzionale di agricoltura. Dal punto di vista costituzionale, ciò è giustificabile dal fatto che si può stabilire un nesso stretto con le competenze della Confederazione di cui all’articolo 104 capoverso 2 Cost. (promozione delle aziende contadine che coltivano il suolo). L’obbligo di subordinare il versamento dei pagamenti diretti all’esistenza di una co- pertura assicurativa per i coniugi collaboratori si basa sull’articolo 104 capoverso 1 Cost.. La Confede- razione è tenuta a garantire una produzione agricola sostenibile, che comprende la dimensione sociale, economica ed ecologica. Attualmente molti lavoratori agricoli (in particolare i coniugi) non sono adegua- tamente tutelati contro la perdita di guadagno. La nuova disposizione intende migliorare questa situa- zione e contribuire così allo sviluppo socialmente sostenibile dell’agricoltura. Le modifiche della legge sulle epizoozie (cfr. capitolo 3.1.9.3) mirano a sancire meglio nella legge il rafforzamento della salute degli animali. Finora la legislazione in materia di epizoozie conteneva solo alcune disposizioni puntuali (p.es. art. 11a, 31a cpv. 3, 53b cpv. 1 LPAn; art. 59 cpv. 1 OFE [RS 916.401]). Le modifiche si basano sull’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost.. In virtù di questa dispo- sizione, la Confederazione emana prescrizioni sulla lotta contro le malattie trasmissibili, diffuse o mali- gne dell’uomo e degli animali. Il rafforzamento della salute degli animali contribuisce in modo significa- tivo alla lotta contro tali malattie. La «lotta» efficace contro le malattie animali e le epizoozie comprende misure preventive, vale a dire misure che prevengono o riducono la loro comparsa. La prevenzione ottimale comprende misure volte a rafforzare la salute degli animali in generale (benessere, assenza di malattie). Gli animali che non sono detenuti in modo conforme alle specie e il cui benessere è quindi limitato sono stressati e indeboliti. Di conseguenza, risultano più sensibili alle malattie e alle epidemie. La salute animale è importante anche per quella umana, in quanto si riduce il rischio di trasmissione di malattie dagli animali all’uomo. Inoltre, per gli animali sani devono essere utilizzati meno antibiotici, il che contrasta le resistenze agli antibiotici.
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L’adeguamento nell’articolo 1 lettera a LDFR si riferisce alla proposta di estensione dell’accesso ai fondi agricoli e alle aziende agricole. Esso si basa sull’obbligo costituzionale della Confederazione di promuo- vere la multifunzionalità dell’agricoltura (art. 104 cpv. 3 Cost.). I presupposti e le condizioni previste per l’estensione dell’accesso (p.es. il rispetto del principio di coltivazione diretta) continuano a tutelare an- che il consolidamento costituzionale della proprietà fondiaria agricola (art. 104 cpv. 3 lett. f Cost.). La tabella 21 illustra l’impatto dei principali adeguamenti proposti per gli strumenti della politica agricola sul conseguimento degli obiettivi.
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Tabella 21: Campo d’azione degli strumenti proposti: influenza dei vari strumenti sul conseguimento degli obiettivi Qual è l’obiettivo? Orientamento Effetto sul red- Produttività so- Produttività so- Protezione Prestazioni am- Margine di ma- Semplificazioni Responsabi- Legislazione al mercato dito stenibile Pro- stenibile Pro- dell’ambiente bientali (biodiv., novra per gli nella norma- lità, orienta- coerente ------------------------- (valore ag- duzione ani- duzione vege- (minore inquina- paesaggio) e be- agricoltori tiva o nell’am- mento impren- Ulteriore sviluppo di? giunto) male tale mento ambien- nessere degli ministrazione ditoriale tale) animali
Digitalizzazione X X X X X Supplementi per il latte X X X DOP vinicole X X X X X Strategia di differenziazione X X X X X Limitazione dei PD X Restrizioni per i PF X X X X (X) Limitazione delle perdite di sost. nutritive X X X X Limitazione dello spandimento di con- X X X X X cime di fattoria (LPAc) Esecuzione rafforzata X Adeguata protezione del suolo X X X X X X X Contributi per la sicurezza dell’approvvi- X (X) X X X gionamento (con PER) Biodiversità: aziende con piani di promo- x X X x X X zione Biodiversità: aziende senza piani di pro- x X X X X mozione Contributi per i sistemi di produzione X X X X X (X) X X X X Strategie agricole regionali / migliora- X X X X X X menti strutturali Allevamento di animali e coltivazione X X X X X X piante Salute degli animali X X X Persone giuridiche nella LDFR X (X) X X X Rafforzamento dei coniugi nella X X LDFR/nel CC Gestione del rischio (da valutare) X X X Valorizzazione delle conoscenze X X X X X X X
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7.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera
7.2.1 Impegni OMC
La nuova normativa proposta riguarda principalmente le misure di sostegno nazionali, che la Svizzera è tenuta a notificare all’OMC. È pertanto necessario analizzare in dettaglio la loro compatibilità con il diritto internazionale, in particolare con l’accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mon- diale del commercio e con l’appendice 1A.3 (Accordo sull’agricoltura dell’OMC). La valutazione della compatibilità internazionale di altre misure o della loro importanza per la Svizzera (p.es. abolizione della prestazione all’interno del Paese) è già stata discussa nel relativo capitolo della nuova regolamenta- zione e viene pertanto illustrata solo brevemente in questa sede.
7.2.1.1 Requisiti in materia di sostegno interno
Nell’allegato 2, l’Accordo sull’agricoltura dell’OMC descrive con precisione le condizioni che devono essere soddisfatte per i pagamenti diretti in modo che non provochino distorsioni della produzione o le provochino solo in minima parte, soddisfacendo così i criteri della cosiddetta «green box». Il paragrafo 6 dell’allegato 2 stabilisce il principio secondo cui l’assegnazione di tali pagamenti non dipende dal fatto che la produzione abbia o meno luogo. Un altro requisito generale per la qualificazione nella «green box» è che non sia prescritto un tipo specifico di produzione («not related to the type of production»). Anche i pagamenti ecologici e i pagamenti nell’ambito dei programmi di aiuto regionale possono essere inclusi nella «green box» di cui ai paragrafi 12 e 13 dell’allegato 2, qualora l’importo del pagamento non superi i costi aggiuntivi o la riduzione del reddito sostenuti dagli agricoltori a seguito dell’attuazione dei requisiti. I pagamenti che non soddisfano i requisiti della «green box» non violano gli obblighi internazionali della Svizzera in seno all’OMC. Tuttavia, essi sono collocati nella cosiddetta «amber box», che è soggetta a un limite.
7.2.1.2 Attuale notifica delle principali misure di sostegno interno
Nelle sezioni seguenti vengono trattate solo le misure le cui modifiche nel quadro della PA22+ hanno un impatto diretto sulla notifica della Svizzera all’OMC. Misure nel settore della produzione e dello smercio Il supplemento per il latte trasformato in formaggio e il supplemento per il foraggiamento senza insilati sono misure di sostegno del mercato, il cui pagamento per chilogrammo di latte ha un impatto diretto sulla produzione. In quanto tali, sono compatibili con l’attuale Accordo sull’agricoltura dell’OMC come sostegno ai prezzi, ma sono soggetti alla limitazione dell’importo totale secondo la «amber box». Lo stesso vale per le varie misure di sostegno del mercato (contributi per la valorizzazione della lana di pecora), che sono tuttavia trascurabili in termini di importo globale. Anche i contributi specifici versati per le singole colture influiscono sulla coltivazione delle varie colture e devono pertanto essere dichiarati come sostegno al mercato («amber box»). Nell’ambito dell’ordinanza sull’allevamento di animali, la Confederazione versa contributi a organizza- zioni di allevatori riconosciute onde migliorare le basi dell’allevamento. I contributi sono indipendenti dalla produzione e sono indicati nella «green box» come aiuti all’adeguamento strutturale sotto forma di aiuti agli investimenti secondo il paragrafo 11 dell’allegato 2. Misure nel settore dei pagamenti diretti Contributi per il paesaggio rurale I contributi per il paesaggio rurale promuovono la preservazione dell’apertura del paesaggio rurale e sono di tre tipi. In funzione dei loro obiettivi specifici, possono essere classificati nella «green box» come segue: il contributo per zona per la preservazione dell’apertura del paesaggio, il contributo di declività e quello di alpeggio sono indicati come aiuti regionali al paragrafo 13 dell’allegato 2. Il contributo d’estiva- zione è classificato come programma ambientale secondo il paragrafo 12 dell’allegato 2.
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Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento I contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento mirano a mantenere la capacità di produzione man- tenendo la produzione di calorie al livello attuale. Sono costituiti da tre elementi. Il contributo per zona per le difficoltà di produzione può essere legittimato come programma regionale dal paragrafo 13 dell’al- legato 2, in quanto è pagato solo per le zone collinari e di montagna. È pertanto l’unico contributo per la sicurezza dell’approvvigionamento notificato nella «green box». Il contributo di base è vincolato a una densità minima di animali per il versamento del pagamento sulla superficie inerbita. Tale vincolo a una produzione minima basata sulla densità di animali non è compatibile con la «green box». Il contributo di base è quindi indicato nell’«amber box». Lo stesso vale per la sovvenzione per la superficie coltiva aperta e le colture perenni. Poiché il mantenimento della capacità di produzione può difficilmente essere concepito come una misura svincolata dalla produzione, il requisito di base della «green box», ossia l’indipendenza dalla produzione, non è soddisfatto. Contributi per i sistemi di produzione I contributi per i sistemi di produzione promuovono forme di gestione agricola particolarmente rispettose dell’ambiente e degli animali. Finora includevano i contributi per l’agricoltura biologica, per la produzione estensiva, per la produzione di latte e carne a base basata sulla superficie inerbita e per il benessere degli animali (URA e SSRA). I diversi programmi si fondano su criteri predefiniti e compensano i mag- giori costi di produzione ad essi correlati. Pertanto, i programmi soddisfano i requisiti specifici del para- grafo 12 allegato 2 come programma ambientale e sono notificati nella «green box».
7.2.1.3 Ripercussioni della PA22+ sulla notifica del sostegno interno
L’Accordo dell’OMC sull’agricoltura definisce e limita il sostegno interno. Le spese proposte nell’ambito dei limiti di spesa agricoli non superano i massimali fissati dalla Svizzera, ma comportano una ridistri- buzione dei fondi tra le misure. Misure nel settore della produzione e dello smercio L’abrogazione di varie misure di sostegno del mercato (p.es. i contributi per la valorizzazione della lana di pecora) proposta comporta una riduzione dell’«amber box». Tuttavia, i contributi delle singole misure sono di entità trascurabile. Misure nel settore dei pagamenti diretti Contributi alla sicurezza dell’approvvigionamento e per il paesaggio rurale La ridefinizione e l’ulteriore sviluppo dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento hanno un impatto sulla notifica all’OMC. Il nuovo contributo per azienda non ha alcun rapporto con il volume di produzione o con le dimensioni dell’azienda. Soddisfa pertanto i criteri della «green box» in quanto sostegno svincolato al reddito secondo il paragrafo 6 dell’allegato 2. Anche il contributo per zona gra- duato in funzione della zona di produzione non è vincolato a criteri di produzione; inoltre è versato per l’intera superficie agricola utile delle aziende dalla zona di pianura alla zona di montagna IV per com- pensare gli svantaggi climatici nelle zone ad altitudini maggiori. Ciò comporta una ridistribuzione dei fondi all’interno della «green box». Poiché il contributo per zona è assegnato a tutte le superfici (dalla zona di pianura alla zona di montagna IV), non può essere classificato come programma regionale secondo il paragrafo 13 dell’allegato 2. Il contributo deve pertanto essere indicato come sostegno svin- colato al paragrafo 6 dell’allegato 2 della «green box». Il previsto budget di 525-625 milioni di franchi per il contributo per zona comporterà un forte aumento del sostegno svincolato, una categoria della «green box» che è oggetto di attento esame da parte degli altri membri dell’OMC. È quindi importante che il contributo per zona sia chiaramente compatibile con il paragrafo 6. Ciò significa, per esempio, che non può essere definito un elenco positivo che escluda dal contributo alcune attività nell’ambito della produzione (p.es. maggesi o alberi di Natale). Contributi per i sistemi di produzione Nell’ambito dei contributi per i sistemi di produzione, le misure devono essere attuate principalmente nel settore ambientale. Si può quindi presumere che tali contributi continueranno a soddisfare i criteri
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della «green box». L’elemento centrale è l’impostazione del nuovo elemento della prestazione sul mer- cato, non ancora definito in modo esaustivo. Tuttavia, questa componente deve essere attuata in modo da continuare a garantire la compatibilità con la «green box» dei contributi per i sistemi di produzione. Contributi per la salute degli animali L’obiettivo dei contributi per la salute degli animali è ridurre a lungo termine l’uso di antibiotici e quindi le resistenze agli antibiotici. Questo ha un effetto positivo sulla salute umana. La riduzione del consumo di antibiotici comporta spese maggiori, motivo per cui il Consiglio federale vuole intervenire fornendo un sostegno. I contributi per la salute degli animali sono versati solo nell’ambito di programmi approvati e certificati dalla Confederazione. A tal fine sono stabiliti criteri specifici, quali le condizioni di detenzione, il foraggiamento, la salute misurabile dal punto di vista medico e l’uso di medicamenti veterinari. Gli allevatori devono essere in grado di dimostrare di aver partecipato a programmi sanitari specifici che contribuiscono alla salute degli animali o che i loro animali godono di ottima salute. I contadini benefi- ciano di contributi per i maggiori costi di produzione correlati al miglioramento della salute degli animali. I contributi non costituiscono pertanto un incentivo alla produzione e soddisfano i criteri specifici dei programmi ambientali secondo il paragrafo 12 dell’allegato 2. I contributi per la salute degli animali sono quindi compatibili con la «green box».
7.2.1.4 Ulteriori aspetti nel contesto della PA22+
Prestazione all’interno del Paese Nell’ambito della PA22+, tramite un questionario sarà discussa l’abolizione della prestazione all’interno del Paese. Questo strumento vincola le importazioni alla vendita di beni di produzione nazionale e im- pone pertanto alle importazioni una condizione restrittiva supplementare nell’ambito del contingente doganale, che non è prevista nella lista degli obblighi della Svizzera e predilige l’offerta interna rispetto alle importazioni. In un caso riguardante un vincolo analogo72, un panel dell’OMC ha concluso che tale sistema è contrario alle norme dell’OMC. Supplementi per l’economia lattiera L’accordo sull’agricoltura dell’OMC prevede che il sostegno interno sia versato direttamente ai produttori (art. 1 (a)). La proposta di pagamento di supplementi per il foraggiamento senza insilati direttamente ai produttori va dunque accolta con favore dal punto di vista dell’OMC. Classificazione dei vini Il fatto di trasferire la responsabilità dai Cantoni ai produttori e di conferire ai raggruppamenti di produttori esteri di vini con indicazione geografica la possibilità di presentare una domanda di registrazione con- sente di rispettare il trattamento nazionale e quindi l’accordo TRIPS. Con la nuova classificazione dei vini svizzeri, le indicazioni geografiche vinicole estere sono riconosciute secondo l’articolo 63 LAgr, analogamente alle indicazioni geografiche vinicole svizzere.
7.2.2 Rapporto con altri obblighi internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte non modificano sostanzialmente il rapporto con il diritto bilaterale tra la Svizzera e l’UE. L’attuazione dei nuovi strumenti deve essere resa compatibile con gli obblighi assunti dalla Sviz- zera nell’ambito degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE (in particolare l’accordo sull’agricoltura e il protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e l’UE). Le modifiche apportate alla LDFR, al CC e alla LAAgr sono compatibili con gli obblighi che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale. Inoltre, le proposte sono in linea con gli obblighi generali che la Svizzera è tenuta a rispettare, per esempio nell’ambito della Convenzione del 18 dicembre 197973 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Le misure attuano altresì le raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Comitato CEDAW) in materia di «Donne nell’agricoltura», rivolte alla Svizzera
72 Cfr. caso Turkey – Rice (DS 334, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds334_e.htm). 73 RS 0.108
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nel 2009 e nel 2016. Le misure sono in linea anche con le conclusioni della 62a sessione della Com- missione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne (CSW) tenutasi nel 2018. La PA22+ propugna il raggiungimento degli obiettivi per uno sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU (OSS) come segue. L’agricoltura svizzera è rafforzata e, a lungo termine, ha più successo sul mercato interno ed estero. In questo modo può dare il suo contributo alla sicurezza alimentare. Grazie alle nuove possibilità tecnologiche, le aziende agricole svizzere avranno accesso a maggiori e migliori in- formazioni sugli eventi meteorologici e sull’evoluzione del mercato. Ciò ne aumenterà la resi- lienza e il successo sul mercato. OSS 2 I coniugi dei capiazienda godono di una migliore sicurezza sociale e hanno diritto a una pen- sione regolare. Inoltre, le possibilità di accesso per le persone che non sono di estrazione agri- cola vengono migliorate mediante adeguamenti del diritto fondiario. OSS 1, 2 e 5 Le maggiori sfide ecologiche sono l’elevata perdita di biodiversità, l’aumento delle emissioni di gas serra, l’accumulo di sostanze nutritive nei laghi e la protezione del suolo. Pertanto, la PER e il sistema di pagamenti diretti devono essere ulteriormente sviluppati in modo da ridurre l’im- pronta ecologica della filiera agroalimentare. OSS 2, 12 e 15 Le strategie agricole regionali mirano a promuovere un’agricoltura adeguata alle condizioni lo- cali. Sono prese in considerazione le peculiarità territoriali. È quindi possibile affrontare sfide locali come l’aumento del tenore di nitrati nelle acque sotterranee, che forniscono l’acqua pota- bile. OSS 2, 6 e 15
7.3 Confronto con la politica agricola dell’UE74
Ai fini di uno sviluppo coerente della politica agricola, oltre al confronto con le norme commerciali vin- colanti a livello internazionale, occorre illustrare più dettagliatamente le tendenze in atto nell’UE. Questo per motivi politici e non giuridici, tanto più che la politica agricola dell’UE non prevede un quadro vinco- lante per la Svizzera. A causa della forte interazione tra la Svizzera e l’UE, appare ragionevole un con- fronto dei rispettivi sviluppi. La Commissione europea prevede di rivedere la politica agricola comune (PAC) per il prossimo quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo 2021-2027. Propone di ridurre i finanziamenti della PAC di circa il 5 per cento. I pagamenti diretti agli agricoltori potrebbero pertanto essere inferiori di circa il 5 per cento rispetto al 2020. La nuova PAC ha nove obiettivi:
1. Garanzia di un reddito adeguato
2. Aumento della competitività
3. Rapporti di forza più equi nella catena di approvvigionamento alimentare
4. Misure per la protezione del clima
5. Protezione dell’ambiente
6. Conservazione dei paesaggi e della biodiversità
7. Promozione del ricambio generazionale
8. Zone rurali vive
9. Tutela della salute e della qualità degli alimenti
74 Fonte: Commissione europea - Comunicato stampa, bilancio UE: La politica agricola comune dopo il 2020, Bruxelles, 1° giugno 2018.
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Le proposte più importanti sono le seguenti: Maggiore flessibilità: la PAC semplificherà e modernizzerà le modalità di funzionamento per offrire un valore aggiunto agli agricoltori e alla società. In futuro l’attenzione si concentrerà mag- giormente sui risultati e sulle prestazioni. Ciascuno Stato membro può decidere il modo migliore per conseguire i nove obiettivi comuni, tenendo conto delle esigenze specifiche dei propri agri- coltori e delle comunità rurali. Sostegno più mirato: la PAC si concentrerà sul sostegno alle piccole e medie aziende agricole a conduzione familiare e ai giovani agricoltori. I pagamenti diretti superiori a 60 000 euro sa- ranno ridotti e i pagamenti superiori a 100 000 euro per azienda saranno soggetti a un massi- male. Almeno il 2 per cento dei pagamenti diretti in ciascuno Stato membro sarà assegnato a giovani agricoltori. Le aziende di piccole e medie dimensioni ricevono un sostegno più elevato per ettaro. Maggiori ambizioni in materia di protezione dell’ambiente e del clima: la futura PAC richiede misure obbligatorie e volontarie di protezione dell’ambiente e del clima e i pagamenti diretti sono subordinati a requisiti più rigorosi in materia di protezione dell’ambiente e del clima. Almeno il 30 per cento dei fondi sarà riservato a misure ambientali e climatiche e il 40 per cento dei fondi totali della PAC contribuirà alla protezione del clima. Tali obblighi comprendono: o Protezione delle zone umide e delle torbiere per preservare i suoli ricchi di carbonio o Miglioramento della qualità dell’acqua e riduzione dei livelli di ammoniaca e ossidi di azoto attraverso uno strumento obbligatorio di gestione delle sostanze nutritive. o Rotazione anziché diversificazione delle colture Migliore sfruttamento delle conoscenze e dell’innovazione: la PAC modernizzata aumenterà gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione e consentirà inoltre agli agricoltori e alle comunità rurali di beneficiarne. Un importo a preventivo di 10 miliardi di euro del programma di ricerca dell’UE «Orizzonte Europa» sarà riservato ai settori dell’alimentazione, dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della bioeconomia. Gli Stati membri sono esortati ad utilizzare i grandi dati e le nuove tecnologie per il controllo e il monitoraggio. Il partenariato europeo per l’innovazione in agricoltura (PEI-AGRI) impegnerà fondi provenienti da «Orizzonte Europa» e fondi per lo sviluppo rurale per promuovere un’agricoltura competitiva e sostenibile.
Gli sviluppi della politica agricola dell’UE e della Svizzera vanno nella stessa direzione. Maggiore fles- sibilità, impostazione più mirata del sostegno e maggiori ambizioni nella protezione dell’ambiente e del clima. Anche l’innovazione e la digitalizzazione sono orientamenti strategici della PA22+. Le modifiche di legge proposte con la PA22+ non mutano sostanzialmente il rapporto con il diritto bilaterale tra la Svizzera e l’UE. I nuovi strumenti saranno attuati in modo compatibile con gli obblighi assunti dalla Svizzera nell’ambito degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE (in particolare l’accordo sull’agricoltura e il protocollo n. 2).
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