Iv.pa. 18.441 «Controprogetto indiretto all'iniziativa sul congedo di paternità»
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18.441
Iniziativa parlamentare Controprogetto indiretto all’iniziativa sul congedo di paternità
Progetto preliminare e rapporto esplicativo della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati
del 6 novembre 2018
Rapporto
1 Genesi
Il presente progetto di legge è scaturito da un’iniziativa della Commissione della si- curezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ed è un contropro- getto indiretto all’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia» (18.052). Il 4 luglio 2017 il Comitato d’iniziativa «Il congedo di paternità, subito!», che riunisce le quattro associazioni mantello Travail.Suisse, männer.ch, Alliance F e Pro Familia Svizzera, ha depositato l’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia». I promotori dell’iniziativa chiedono l’introduzione nel diritto federale di un congedo di paternità finanziato tramite le IPG. Con il messaggio del 1° giugno 2018 il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento di raccomandare al Popolo di respingere l’iniziativa popolare «Per un congedo di pater- nità ragionevole – a favore di tutta la famiglia» senza opporvi alcun controprogetto né diretto né indiretto. Il termine per la trattazione dell’iniziativa parlamentare da parte dell’Assemblea federale scade il 4 gennaio 2020. Nella riunione del 28 giugno 2018 la CSSS-S ha esaminato il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 2018. Ha sentito inoltre rappresentanti dell’associazione «Il congedo di paternità, subito!» e, sulla base dell’articolo 112 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 20021 sull’Assemblea federale (LParl), ha consultato esperti dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Ha quindi incaricato l’Am- ministrazione di elaborare due progetti da opporre all’iniziativa popolare corredati delle relative valutazioni dei costi: l’uno relativo a un congedo parentale di 8 settimane per la madre e di ulteriori 8 settimane da suddividere fra i genitori e l’altro relativo a un congedo di paternità di due settimane, entrambi finanziati con le IPG. Il congedo di paternità di due settimane è stato elaborato sulla base dell’iniziativa parlamentare già liquidata, presentata dal consigliere nazionale Martin Candinas «Due settimane di congedo di paternità pagato mediante le IPG» (14.415). Nella riunione del 21 agosto 2018 la CSSS-S ha sentito rappresentanti dell’Associa- zione svizzera degli imprenditori, dell’Unione svizzera delle arti e dei mestieri, dell’associazione mantello economiesuisse, nonché dell’Unione sindacale svizzera.
Ha poi discusso i rapporti redatti dall’Amministrazione. Con 9 voti contro 2 la Commissione si è espressa a favore di un congedo di paternità di due settimane, respingendo il congedo parentale di 16 settimane (cfr. anche n. 2.3). Da ultimo ha deciso, con 8 voti contro 5, di proporre il congedo di paternità di due settimane finanziato con le IPG mediante un’iniziativa di commissione quale contro- progetto indiretto all’iniziativa popolare. Visto che in Consiglio nazionale la trattazione dell’iniziativa popolare era stata asse- gnata alla Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura (CSEC-N), il 24 agosto 2018 l’Ufficio del Consiglio nazionale ha dichiarato la CSEC-N competente anche per l’iniziativa di commissione 18.441.
1 RS 171.10
Il 20 settembre 2018 la CSEC-N ha approvato la decisione della CSSS-S di elaborare un’iniziativa di commissione con 15 voti contro 9 e 1 astensione (art. 109 cpv. 3 LParl). Nella seduta del 6 novembre 2018 la CSSS-S ha adottato con 7 voti contro 4 un pro- getto preliminare con il relativo rapporto esplicativo, che adempie la richiesta dell’ini- ziativa di commissione. Ha altresì deciso di avviare una consultazione.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Situazione iniziale e finalità
Il Codice delle obbligazioni2 prevede che dopo il parto la madre abbia diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane (art. 329f CO). Durante il congedo la lavoratrice ha diritto a una pertinente indennità conformemente alla legge del 25 set- tembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno (art. 16b LIPG). Per il padre il diritto federale non prevede invece alcun tipo di congedo. Alla nascita di un figlio il padre può far valere il diritto a un congedo nell’ambito dei «giorni di libero usuali» sulla base dell’articolo 329 capoverso 3 CO. Attualmente vengono di norma accordati uno o due giorni di congedo pagato, che sono considerati «usuali» ai sensi dell’articolo 329 capoverso 3 CO4. Conformemente all’articolo 329 capoverso 4 CO il congedo è concesso tenendo conto delle circostanze del singolo caso. Sono possibili normative più generose sulla base di contratti collettivi di lavoro (LCC) o di disposizioni contrattuali a livello aziendale. I padri hanno infine la possibilità di prendere giorni di vacanza dopo la nascita del figlio. Secondo l’articolo 329c capoverso 2 CO il datore di lavoro deve tuttavia ap- provare le date proposte tenendo conto degli interessi del lavoratore. Per la Commissione è importante promuovere condizioni di lavoro favorevoli alle fa- miglie, fra cui il congedo di paternità. Si favorisce in tal modo una più equa riparti- zione dei ruoli all’interno della famiglia, dando la possibilità alla madre e al padre di partecipare intensamente fin da subito all’accudimento e all’educazione del bambino. Entrambi i genitori possono così assumere la loro parte di compiti familiari, senza per questo essere costretti a sacrificare la loro attività lucrativa alla famiglia. La Commis- sione ritiene che un congedo di paternità sarebbe nell’interesse sia dei padri che delle madri, ma anche delle coppie e dei bambini stessi, motivo per cui esprime il suo so- stegno di principio. Considera tuttavia che l’introduzione di un congedo di paternità di quattro settimane – come chiesto dall’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia» (18.052) – graverebbe eccessivamente sull’economia e comporterebbe grosse sfide organizzative per le imprese. Con il presente contropro- getto propone quindi il compromesso di un congedo di paternità di due settimane.
Ritiene che, dal profilo finanziario e organizzativo, anche le PMI e le aziende più
2 RS 220 3 RS 834.1 4 Decisione del Tribunale federale del 7.4.1998, 4C.459/1997, consid. 4a, secondo cui un con- gedo pagato dopo la nascita è considerato usuale.
piccole potrebbero attuarlo. Con un costo annuo di 224 milioni di franchi rappresen- terebbe un contributo di politica sociale sostenibile per l’istituzione di condizioni di lavoro favorevoli alle famiglie.
2.2 Dibattiti parlamentari precedenti
Il congedo di paternità è già stato oggetto di diversi dibattiti parlamentari. In adempimento del postulato Fetz del 6 giugno 20115 «Congedo parentale e previ- denza familiare facoltativi» (11.3492), nell’ottobre del 2013 il Consiglio federale ha presentato un rapporto nel quale erano descritti e valutati otto diversi modelli per un congedo di paternità e parentale. Nel suo parere il Consiglio federale ha riconosciuto che il congedo di paternità o parentale rientra fra i provvedimenti volti a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro a favore delle famiglie giovani, ma non lo considera fra i provvedimenti prioritari in questo ambito. L’iniziativa parlamentare Candinas del 21 marzo 2014 «Due settimane di congedo di paternità pagato mediante le IPG» (14.415) chiede di modificare la LIPG e il CO af- finché ai padri sia concesso un congedo di paternità pagato di due settimane alla na- scita di un figlio, analogamente al congedo maternità. Questa iniziativa parlamentare è stata respinta di stretta misura dalle competenti commissioni in fase di esame preli- minare. Il presente progetto di legge elaborato come controprogetto indiretto all’ini- ziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la fami- glia» si ispira all’iniziativa parlamentare menzionata. L’iniziativa parlamentare (Kessler) Weibel dell’8 giugno 2015 «Congedo maternità per padri superstiti» (15.434) chiede di adeguare la LIPG e il CO in modo tale che, in caso di decesso della madre entro 14 settimane dal parto, al padre venga concesso interamente il congedo di maternità di 14 settimane. All’iniziativa è stato dato seguito. L’oggetto è attualmente pendente in Parlamento. Di recente sono stati depositati diversi interventi che chiedono l’introduzione di un congedo parentale, fra cui la mozione Caroni del 18 marzo 2014 «Congedo parentale. Più libertà di scelta a parità di costi» (14.3109), la mozione dal Gruppo verde liberale del 12 marzo 2014 «Sostituire l’indennità di maternità con un congedo parentale» (14.3068) e l’iniziativa parlamentare Bertschy del 17 giugno 2016 «Congedo paren- tale di 14 settimane per ciascun genitore se lavorano entrambi» (16.453). L’iniziativa parlamentare Romano del 12 dicembre 2013 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» (13.478) chiede che venga introdotto un congedo in caso
di adozione, finanziato per il tramite della LIPG. All’iniziativa è stato dato seguito. Il progetto prevede l’introduzione di un congedo di adozione di due settimane, finan- ziato tramite le IPG, per i genitori esercitanti un’attività lucrativa che adottano un bambino di età inferiore ai quattro anni. I genitori adottivi possono scegliere libera- mente chi di loro beneficerà del congedo. L’Amministrazione valuta a meno di 200 000 franchi i costi annui derivanti dall’attuazione. La Commissione della sicu- rezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) discuterà i risultati della
5 Cfr. il rapporto del Consiglio federale sulla situazione del congedo di paternità e del congedo parentale e sui diversi modelli esistenti, adottato il 30 ottobre 2013 in adempimento del postulato Fetz (11.3492), pubblicato in tedesco e francese sotto www.parlamento.ch > At- tività parlamentare > Oggetti Ricerca > Numero dell’affare 11.3492.
consultazione nell’ultimo trimestre 2018 e, a dipendenza della decisione, elaborerà un disegno di atto normativo all’attenzione del Consiglio nazionale, che sottoporrà nel contempo per parere al Consiglio federale.
2.3 Variante esaminata
Un congedo di paternità può assumere diverse forme; ad esempio può essere concesso nell’ambito di un congedo parentale. Per questo motivo il 21 agosto 2018 la Commis- sione ha discusso anche un congedo di 16 settimane: le prime otto soltanto per la madre e le rimanenti otto da ripartire fra i genitori. Il finanziamento avverrebbe per il tramite della LIPG alle stesse condizioni delle indennità di maternità. Il congedo pa- rentale potrebbe essere preso soltanto in blocco. I promotori del congedo parentale hanno fatto valere in particolare che in caso di ri- nuncia volontaria della donna a una parte del congedo – com’è senz’altro possibile già oggi – il diritto alle settimane inutilizzate non decadrebbe ma verrebbe trasferito sul padre, rimanendo quindi a beneficio della coppia. Questa flessibilizzazione con- sentirebbe di rompere i ruoli tradizionali, rafforzando una visione di famiglia paritaria. Al termine di una serie di approfondimenti la Commissione si è tuttavia espressa con- tro questo modello adducendo un’incompatibilità con la legge sul lavoro (LL), se- condo cui tra la nona e la sedicesima settimana la madre non può essere occupata senza il suo consenso. Senza una modifica della LL, la libera ripartizione del congedo fra i genitori richiederebbe quindi in ogni caso il consenso della madre. Anche se la madre dovesse dare il suo consenso, la Convenzione numero 183 dell’Or- ganizzazione internazionale del lavoro (OIL), che prevede un congedo minimo di 14 settimane, sarebbe comunque violata. Soltanto il modello 14/2 (14 settimane per la madre e due per il padre) consente di rispettare gli impegni internazionali. Secondo la Commissione l’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione è inequivoca- bile: alle madri deve essere garantito un congedo minimo di 14 settimane. Non sono ammesse deroghe a questo standard minimo. È vero che le donne non sono obbligate a fruire integralmente del congedo di 14 settimane, ma gli Stati contraenti sono obbli- gati ad adottare norme giuridiche che garantiscano a tutti gli effetti un congedo ma- ternità di almeno 14 settimane. La Convenzione garantisce quindi un diritto esclusi- vamente per le madri, indipendentemente dal divieto di lavoro previsto dalla LL.
2.4 La nuova normativa proposta
L’articolo 116 capoverso 3 delle Costituzione federale (Cost)6 stabilisce che la Con- federazione istituisca un’assicurazione per la maternità. Come constata il Consiglio federale nel rapporto sul congedo di paternità e sui modelli esistenti adottato il 30 ottobre 20137 in adempimento del postulato Fetz (11.3492), la nozione di assicura- zione maternità può essere intesa in senso lato e non va riferita soltanto al «rischio di maternità» secondo la concezione usuale (gravidanza e nascita di un figlio), ma anche
6 RS 101 7 Rapporto del Consiglio federale sulla situazione del congedo di paternità e del congedo pa- rentale e sui diversi modelli esistenti, adottato il 30 ottobre 2013 in adempimento del postulato Fetz (11.3492) del 6 giugno 2011, pubblicato solo in tedesco e francese.
ai rischi correlati a situazioni affini alla maternità, in particolare all’adozione8. Il man- dato costituzionale conferito dall’articolo 116 capoverso 3 Cost. in relazione all’assi- curazione maternità non significa che la Confederazione sia obbligata a introdurre un’indennità di perdita di guadagno in caso di congedo parentale. Come risulta dai diversi lavori preliminari, l’interpretazione data dal Parlamento non comprende solo l’istituzione dell’assicurazione maternità. L’articolo 116 capoverso 3 Cost. conferisce alla Confederazione anche una competenza legislativa nell’ambito dell’assicurazione maternità che va al di là del mandato legale. Sulla base di questa interpretazione il legislatore ha la facoltà, ma non l’obbligo, di adottare provvedimenti in relazione all’assicurazione maternità (p. es. il versamento di un’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione o di congedo di paternità o parentale). In virtù dell’articolo 122 capoverso 1 Cost. la Confederazione potrebbe introdurre il diritto dei salariati al versamento del salario durante il congedo in concomitanza con l’introduzione nel CO di un congedo di paternità o parentale. Dal profilo prettamente giuridico è possibile inserire nel CO una disposizione analoga all’articolo 325d CO, il quale disciplina il versamento del salario durante le vacanze9. Sulla scorta di quanto precede la Commissione propone di completare la LPIG con un nuovo capitolo IIIb concernente il congedo di paternità. A tal fine ha abbozzato un modello incentrato su quattro elementi fondamentali illustrati qui di seguito. Le condizioni per il diritto al congedo di due settimane sono essenzialmente impron- tate a quelle previste per l’indennità di maternità. Ne hanno diritto gli uomini che al momento della nascita sono i padri legali del bambino (rapporto di filiazione sulla base del matrimonio con la madre o mediante riconoscimento) oppure che lo diven- gono nei sei mesi successivi (nascita del rapporto di filiazione mediante riconosci- mento o decisione giudiziaria, retroattivamente al momento della nascita). Il congedo di paternità deve essere preso nei sei mesi successivi alla nascita del bambino. Analogamente a quanto avviene per il congedo maternità, le vacanze non possono essere ridotte quando il lavoratore fruisce del congedo di paternità. Sono altresì pre-
visti la proroga del termine di disdetta in caso di scioglimento del rapporto di lavoro e il divieto di concludere accordi a svantaggio del lavoratore. Contrariamente al congedo maternità il congedo di paternità non deve essere preso in blocco, ma può essere preso anche in giornate singole. Non è tuttavia prevista la pos- sibilità di suddividerlo in frazioni di giornata. Le condizioni che danno diritto alle indennità di perdita di guadagno sono le stesse di quelle previste per l’indennità di maternità: nei nove mesi precedenti il parto il padre deve essere stato assicurato ai sensi della LAVS ed aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi. L’importo dell’indennità è anch’esso uguale a quello previsto nei casi di maternità, ossia l’80 per cento del reddito medio, ed è versato sotto forma di indennità giornaliere.
8 Ibid., pag. 35
9 Ibid., pag. 34
2.5 Proposta di minoranza: non entrata in materia
La minoranza (Dittli, Eberle, Eder, Kuprecht) chiede di non entrare in materia sul presente progetto di legge poiché non è d’accordo di inserire nella legge un congedo di paternità. Ritiene in particolare che i costi aggiuntivi per le assicurazioni sociali non siano attualmente sostenibili. Al riguardo osserva che sono già previsti diversi progetti legislativi nell’ambito delle IPG, voluti dal Parlamento o dal Consiglio fede- rale, che si ripercuoteranno sul tasso di contribuzione IPG: la mozione CSSS-S (16.3631) «Versare più a lungo l’indennità di maternità in caso di soggiorno ospeda- liero prolungato del neonato» comporta un aumento del tasso di contribuzione IPG di 0.0015 punti percentuali; l’Iv. Pa. Romano (13.478) «Prevedere un’indennità in caso di adozione di un bambino» di 0.00004 punti percentuali e l’avamprogetto della legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assi- stenza ai familiari di 0.019 punti percentuali. Inoltre la legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell’AVS, RFFA (18.031; già Progetto fiscale 17) prevede un aumento del tasso di contribuzione AVS di 0,3 punti percentuali. Il congedo di paternità – sia esso di due o quattro settimane – comporterebbe altresì grosse sfide organizzative proprio per le piccole e medie imprese. La minoranza os- serva che l’adozione di soluzioni a livello aziendale consentirebbe di meglio tener conto delle possibilità finanziarie dell’azienda nel caso concreto e delle esigenze dei collaboratori. Una normativa legale unica e rigida ridurrebbe invece questo margine di manovra, indebolendo il partenariato sociale. All’interno della minoranza vi sono anche state rivendicazioni a favore di un congedo parentale (cfr. anche n. 2.3). Secondo i suoi sostenitori questa soluzione rappresente- rebbe un provvedimento più moderno e flessibile per meglio conciliare lavoro e fami- glia, oltre a contribuire a una visione più paritaria della famiglia invece di consolidare l’attuale modello fondato sulla suddivisione dei ruoli.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)
Titolo Dato che d’ora in poi la LIPG disciplinerà anche le indennità di perdita di guadagno in caso di paternità, è opportuno menzionare la paternità anche nel titolo.
Titolo prima dell’art. 16i L’indennità di paternità si distingue dall’indennità di maternità in diversi punti impor- tanti; per questa ragione è disciplinata in un capitolo a sé stante (IIIb).
Art. 16i Aventi diritto Ha diritto all’indennità di paternità l’uomo che (in virtù del matrimonio con la madre o per riconoscimento) è il padre legale del figlio al momento della nascita. Il rapporto di filiazione può tuttavia essere costituito successivamente (per decisione giudiziaria o per riconoscimento). Secondo questa disposizione ha perciò diritto all’indennità di
paternità anche l’uomo che è riconosciuto essere il padre legale del figlio durante i primi sei mesi successivi alla nascita di quest’ultimo (termine quadro per fruire del congedo di paternità). Se il rapporto di filiazione con il padre è costituito dopo lo scadere dei primi sei mesi, non può più sussistere alcun diritto. Il rapporto di filiazione può essere costituito anche per adozione, ma questa presuppone che gli aspiranti all’adozione abbiano provveduto alla cura e all’educazione del bambino per almeno un anno. La costituzione del rapporto di filiazione durante i primi sei mesi dalla na- scita del figlio non entra dunque in linea di conto. Per quanto riguarda l’adozione, è pendente l’iniziativa parlamentare Romano 13.478 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» (cfr. n. 2.2). Il congedo di paternità si fonda (unicamente) sul rapporto di filiazione. In virtù di un’unione domestica registrata non può nascere alcun rapporto di filiazione. Un partner registrato ha perciò diritto a un congedo di paternità soltanto se entro il termine quadro di sei mesi è stato costituito per ricono- scimento un rapporto di filiazione. Gli altri diritti all’indennità sono gli stessi come nel caso delle indennità di maternità: un periodo assicurativo di nove mesi durante il quale il padre deve avere esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi; al momento della nascita del figlio il padre deve inoltre esercitare un’attività lucrativa (come salariato o indipendente). Il disciplinamento del diritto all’indennità per quegli uomini che, al momento della na- scita del figlio, sono disoccupati o incapaci al lavoro, è delegato al Consiglio federale. Se il padre soddisfa le suddette condizioni non ci sono altre limitazioni in relazione, per esempio, alla sua età o al fatto che il figlio sia nato all’estero. Come per le inden- nità di maternità, in caso di parto plurigemellare è versata una sola indennità di pater- nità. Non è invece escluso il versamento di più di un’indennità nello stesso anno se l’uomo diventa padre più volte nel corso dell’anno.
Art. 16j Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto Cpv. 1: l’indennità di paternità ai sensi della LIPG deve essere fruita entro il primo semestre dalla nascita del figlio. Questa flessibilità consente di tener conto delle ne- cessità della famiglia e dei datori di lavoro. Al contempo quest’arco temporale costi- tuisce una limitazione appropriata sotto diversi punti di vista (pianificazione delle as- senze sul posto di lavoro, numero contenuto di mutazioni in un semestre). Cpv. 2 e 3: il termine quadro e il diritto all’indennità iniziano il giorno della nascita del figlio e si estinguono quando il diritto alle indennità giornaliere è esaurito, ma al più tardi sei mesi dopo la nascita del figlio. Altri motivi di estinzione sono la morte del padre, la morte del figlio o, in generale, la fine della paternità. Quest’ultimo caso si verifica, per esempio, quando la paternità è disconosciuta per decisione giudiziaria. Se il figlio muore prima del congedo, non sorge alcun diritto: questo disciplinamento si scosta da quello delle indennità di maternità che vengono versate anche se il figlio muore o se la gravidanza è durata almeno 23 settimane (anche in caso di nati morti). Questa divergenza sembra opportuna in quanto il congedo di paternità serve innanzi- tutto ad abituarsi alla nuova situazione familiare venutasi a creare con l’arrivo del neonato.
Art. 16k Forma dell’indennità e numero delle indennità giornaliere Cpv. 1: come per le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera. Cpv. 2 e 3: vi è diritto a un massimo di 14 indennità giornaliere. Per stabilire l’inden- nità ciò significa che, se il congedo è preso sotto forma di settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana presa, vale a dire 14 indennità giornaliere se il padre prende due settimane di congedo consecutive. Se il congedo è preso per tutta la settimana lavorativa, è versato sotto forma di settimana indipendentemente dal tasso di occupazione. Cpv. 4: diversamente dal congedo di maternità, che dura rispettivamente 14 settimane o 98 giorni e dev’essere preso in blocco a partire dalla nascita del figlio, il congedo di paternità può essere preso in modo più flessibile, ossia anche sotto forma di giornate. Se il congedo non è preso in blocco, ma sotto forma di giornate singole, le due setti- mane corrispondono a dieci giorni lavorativi durante i quali il padre può assentarsi dal lavoro. Per evitare una discriminazione la disposizione prevede che, se il congedo è preso sotto forma di giornate, siano versate due ulteriori indennità giornaliere ogni cinque giornate lavorative indennizzate. In questo modo si assicura che, prendendo dieci giornate singole, è coperto l’80 per cento del reddito dell’attività lucrativa per due settimane (fino a un tetto massimo di 196 franchi al giorno).
Art. 16l Importo e calcolo dell’indennità All’importo e al calcolo dell’indennità giornaliera si applicano per analogia i discipli- namenti relativi all’indennità di maternità. In altri termini, l’indennità giornaliera am- monta all’80 per cento del reddito medio che il padre ha conseguito prima della na- scita del figlio. È limitata a 196 franchi al giorno.
Art. 16m Priorità dell’indennità di paternità Cpv. 1: l’articolo 68 LPGA prevede che, salvo sovraindennizzo, le indennità giorna- liere siano cumulabili con le rendite di altre assicurazioni sociali. Sotto questo aspetto, per l’indennità di paternità non occorre alcun disciplinamento che deroghi dalla LPGA. La LPGA non disciplina invece il cumulo di indennità giornaliere provenienti da diverse assicurazioni sociali, un ambito che dev’essere regolato nelle singole leggi. Analogamente all’indennità di maternità, il rapporto tra l’indennità di paternità e altre indennità giornaliere è disciplinato nella LIPG. Ciò significa che, mentre si percepisce un’indennità di paternità, non vengono versate di regola indennità giornaliere di altre assicurazioni sociali. Cpv. 2: analogamente al disciplinamento relativo all’indennità di maternità, l’inden- nità di paternità è versata sotto forma di una garanzia dei diritti acquisiti e corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente dall’assicurazione per l’in- validità, dall’assicurazione contro la disoccupazione, dall’assicurazione militare, dall’assicurazione malattie secondo la LAMal o dall’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. Non sono invece garantiti i diritti acquisiti per le indennità gior- naliere in caso di malattia di un’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera che si fonda sulla legge sul contratto d’assicurazione (LCA).
Art. 20 cpv. 1 Le disposizioni della LIPG sulla prescrizione e sulla compensazione di prestazioni sono di natura generale e figurano nel capitolo IV «Disposizioni varie». Il disciplina- mento applicato all’indennità di maternità può dunque essere recepito per analogia. Il diritto alle indennità non ricevute si estingue cinque anni dopo lo scadere del termine quadro.
3.2 Modifica di altri atti normativi
3.2.1 Modifica del Codice delle obbligazioni (CO)
Art. 329 titolo marginale Il titolo marginale dell’articolo 329 CO va completato, perché nel Codice delle obbli- gazioni sono state recepite nuove disposizioni relative al congedo di paternità.
Se una lavoratrice fruisce del congedo di maternità, le vacanze non possono essere ridotte. La disposizione si applica anche se un lavoratore fruisce di un congedo di paternità.
Art. 329g Congedo di paternità Cpv. 1 e 2 Ogni lavoratore il cui contratto di lavoro è retto dal diritto privato svizzero ha diritto a un congedo di paternità. Diversamente dall’indennità giornaliera di cui all’articolo 16b LIPG, il diritto a un congedo non dipende da altre condizioni. Hanno perciò diritto a fruire del congedo anche quei padri che non hanno diritto a un’indennità di perdita di guadagno. Il congedo di paternità è un diritto e non un obbligo. Il lavoratore chiede in pratica al suo datore di lavoro di poter esercitare il suo diritto al congedo. Se il lavoratore non lo chiede, non può essere obbligato a prendere il congedo. Non può invece rinunciare a esercitare il proprio diritto al congedo poiché si tratta di un diritto cogente (cfr. art. 362 cpv. 1 D-CO). Per quanto riguarda la paternità, essa è determinata per principio in funzione del rap- porto di filiazione definito secondo il diritto civile. Si veda il commento all’articolo Il congedo di paternità dev’essere effettivamente preso, altrimenti decade. Cpv. 3 Il congedo di due settimane può essere preso in blocco o sotto forma di settimane o di giornate. Quest’ultima possibilità consente una grande flessibilità: il padre può infatti assentarsi dal posto di lavoro per singole giornate non consecutive. Non è prevista la possibilità di suddividere il congedo in frazioni di giornata.
Diversamente da quanto previsto per la madre durante la gravidanza e la maternità (art. 336c cpv. 1 lett. c CO), il contratto di lavoro del padre che ha diritto a un congedo può essere sciolto dal datore di lavoro. La disdetta può essere data prima o durante il termine quadro di sei mesi. A seconda del termine di disdetta, il padre potrebbe aver già preso una parte del congedo di paternità oppure no. Ha dunque la possibilità di fruire di tutte e due le settimane di congedo fino al termine del suo contratto di lavoro. Per facilitare la presa del congedo, il capoverso 3 prevede di prolungare il termine di disdetta del numero di giorni non ancora fruiti. Il lavoratore il cui contratto termina poco dopo la nascita del figlio - perché il termine di disdetta è breve o perché il suo datore di lavoro ha sciolto il contratto ben prima del momento della nascita - potrà dunque prendere quanto gli rimane del suo congedo di paternità durante questo tempo supplementare. Il prolungamento del termine di disdetta si applica parimenti ai contratti sciolti prima della nascita e che non sono giunti al termine quando essa avviene. In tal caso il pro- lungamento sarà di due settimane. Il prolungamento vale anche per i contratti sciolti tra il momento della nascita e la fine del termine quadro di sei mesi se le due settimane di congedo non sono state prese. Il termine di disdetta sarà allora prolungato del nu- mero di giorni che non sono ancora stati presi al momento della disdetta. Il prolunga- mento non si applica invece ai contratti che giungono al termine prima della nascita, poiché in questo caso il diritto al congedo non è ancora sorto durante la validità del contratto. Il padre che non fruisce del congedo di paternità prima del termine del contratto pro- lungato ne perde il diritto. La proroga dev’essere utilizzata per prendere il congedo e non può essere assimilata alle vacanze non ancora prese.
Art. 362 cpv. 1 Frase introduttiva e nuovi elementi dell’elenco Affinché non possano essere modificati a svantaggio del lavoratore, i nuovi articoli 329g e 335c capoverso 3 CO sono inseriti nel catalogo delle norme imperative unila- terali di cui all’articolo 362 capoverso 1 CO.
3.2.2 Modifica della legge federale sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
Art. 8 cpv. 3, primo periodo Quando il salario annuo diminuisce per maternità, il salario coordinato vigente per- mane valido almeno fino alla fine del congedo di maternità, sempre che l’assicurato non ne chieda la riduzione. I due principi si applicano anche al congedo di paternità.
3.2.3 Modifica della legge federale contro gli infortuni
(LAINF)
Art. 16 cpv. 3 Se si fruisce di un’indennità di paternità dell’IPG, non è possibile percepire contem- poraneamente un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni. Oggi il principio si applica anche all’indennità di maternità, pertanto il capoverso 3 è ade- guato di conseguenza.
3.2.4 Modifica della legge federale sugli assegni familiari
nell’agricoltura (LAF)
Art. 10 cpv. 4 Il diritto agli assegni familiari sussisterà, come già accade per il congedo di maternità, anche durante il congedo di paternità. Per questo motivo il capoverso 4 è adeguato di conseguenza.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie sulle IPG
Secondo i calcoli dell’UFAS, nel 202210 un congedo di paternità di due settimane finanziato dalle IPG costerà 224 milioni di franchi, un importo corrispondente a un tasso di contribuzione IPG dello 0,06 per cento. La tabella seguente illustra le ripercussioni finanziarie sulle IPG. I costi di un congedo di paternità di due settimane sono comparati ai costi del disciplinamento attualmente in vigore. I numeri mostrano che il fabbisogno finanziario supplementare è propor- zionato allo scopo così raggiunto sul piano della politica sociale.
10 La controproposta indiretta «Congedo di paternità di due settimane» potrebbe entrare in vigore al più presto nel 2022. Per poter comparare tra di loro i costi, tutti i numeri sono riferiti al 2022.
Tabella 1
Ripercussioni finanziarie sulle IPG: congedo di paternità comparato alle prestazioni IPG in vigore Importi nel 2022 in milioni di franchi, ai prezzi del 2018
Congedo Diritto in vigore 1) di paternità di due settimane
Persone che Congedo di maternità prestano servizio
Spese pro rata 811 966 224
Spese totali 1 777 2 001
Tasso di contribuzione necessario per finan- ziare le spese, 0,20 0,24 0,06 in percentuale del salario
Tasso di contribuzione totale, in percentuale 0,44 0,50 del salario
1) Finanze delle IPG secondo il diritto in vigore. UFAS / Versione 12.06.2018/28.06.2018
Il finanziamento avviene in modo paritetico e si effettua in percentuale del salario nell’ambito dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno in vigore. Il tasso di contribuzione delle IGP secondo l’articolo 27 LIPG non può eccedere lo 0,5 per cento. Attualmente (fino al 2020) è dello 0,45 per cento. L’Ufficio federale lo adegua rispettando il principio, sancito nella legge, secondo cui le liquidità devono corrispondere almeno al 50 per cento delle spese. L’attuale tasso di contribuzione non riuscirebbe a coprire le spese supplementari necessarie per finanziare il congedo di paternità di due settimane. Occorrerebbe perciò prevedere un aumento. L’attuale va- lore limite del tasso di contribuzione delle IPG (0,5 %) sarebbe invece sufficiente e non dovrebbe essere adeguato.
4.2 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione e
i Cantoni Le prestazioni delle IPG sono finanziate tramite contributi paritetici degli assicurati e dei datori di lavoro. La Confederazione e i Cantoni partecipano quindi al finanzia- mento delle IPG unicamente in qualità di datori di lavoro. I costi a carico dell’ente pubblico quale datore di lavoro varierebbero, perché la durata del congedo di paternità concessa ai propri dipendenti si differenzia tra Confederazione, Cantoni e Comuni. La
maggior parte dei datori di lavoro del settore pubblico dovrebbe concedere un con- gedo più lungo rispetto a quello attuale. Le spese supplementari a loro carico verreb- bero in parte compensate perché i lavoratori parteciperebbero su base paritetica al fi- nanziamento del congedo di paternità. Molto probabilmente l’introduzione di un congedo di paternità non comporterà con- seguenze sull’effettivo del personale: il sistema amministrativo già funzionante e ben rodato relativo alle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità può infatti essere ripreso e il suo campo d’applicazione esteso ai padri.
4.3 Idoneità all’attuazione
Per quanto riguarda il versamento dell’indennità giornaliera, sono previsti gli stessi principi che presiedono al versamento delle attuali indennità IPG. Come accade per l’indennità di maternità, le casse di compensazione dell’AVS verserebbero l’indennità giornaliera al datore di lavoro se questi versa un salario al lavoratore. In considera- zione della proposta formulata nell’iniziativa parlamentare Candinas (14.415), l’in- dennità giornaliera sarà conteggiata soltanto dopo aver riscosso l’ultimo giorno di congedo, in modo da contenere le spese amministrative per i datori di lavoro. Si po- trebbe disciplinare il tutto a livello di ordinanza senza modificare la legge, fondandosi sul vigente articolo 17 LIPG secondo cui il Consiglio federale regola la procedura.
5 Rapporto con il diritto europeo e internazionale
Non esiste alcun impegno internazionale assunto dalla Svizzera che obblighi a intro- durre un congedo di paternità. Per facilitare la libera circolazione, l’UE ha varato disciplinamenti intesi a coordinare i diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall’entrata in vigore (1° giugno 2002) dell’Accordo del 21 giugno 199911 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione. In virtù della Convenzione del 4 gennaio 196012 istitutiva dell’Associa- zione europea di libero scambio (AELS) rivista, ciò vale anche per quanto concerne le relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati AELS. La Svizzera applica perciò i regola- menti (CE) n. 883/2004 (R 883/2004)13 e 987/200914.
11 RS 0.142.112.681 12 RS 0.632.31 13 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43). Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone; RS 0.831.109.268.1. 14 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordi- namento dei sistemi di sicurezza sociale. Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Con- federazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone; RS 0.831.109.268.11.
La normativa europea non prevede un’armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale dei singoli Stati membri, che possono stabilirne autonomamente le modalità tenendo conto dei principi di coordinamento del diritto europeo. Secondo il regolamento n. 883/2004 la Svizzera è tuttavia tenuta a trattare i cittadini di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato AELS come i cittadini svizzeri (art. 4 R 883/2004). Deve quindi accordare loro prestazioni in caso di maternità e, di conseguenza, dovrebbe farlo an- che in caso di paternità, sempre che detti cittadini soddisfino le condizioni necessarie, eventualmente tenendo conto dei periodi assicurativi corrispondenti maturati in uno Stato dell’UE o dell’AELS (art. 6 R 883/2004).
6 Basi legali
6.1 Costituzionalità
Le modifiche della LIPG proposte volte a introdurre un’indennità di paternità si fon- dano sull’articolo 116 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.) . Questa di- sposizione non definisce né il genere né l’ampiezza della prestazione assicurativa in caso di maternità lasciando così al legislatore un ampio margine di manovra. La base costituzionale copre un’ampia gamma di possibili prestazioni, comprese per esempio quelle in caso di paternità. Per quanto concerne le modifiche del Codice delle obbligazioni, esse si fondano sugli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 122 Cost. L’articolo 110 capoverso 1 lettera a con- ferisce alla Confederazione un’ampia competenza di emanare disposizioni nel settore della protezione dei lavoratori e delle lavoratrici e l’articolo 122 fa lo stesso nel settore del diritto civile.
Tutte le modifiche di legge proposte dalla Commissione sono conformi alla Costitu- zione.
6.2 Forma dell’atto
L’atto è emanato in forma di una legge federale ordinaria ai sensi dell’articolo
164 Cost.
6.3 Delega di competenze legislative
Il diritto delle persone che, in relazione al periodo assicurativo precedente di nove mesi o a causa di inabilità al lavoro o disoccupazione, non soddisfano le condizioni generali, sarà disciplinato dal Consiglio federale.
15 RS 101