Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol
Novembre 2018
Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che
1 Situazione iniziale
Il 17 maggio 2017 l’Unione europea (UE) ha adottato una modifica della direttiva UE sulle armi1.2 Il 31 maggio 2017 questo atto è stato notificato alla Svizzera come sviluppo dell’acquis di Schengen. Il 16 giugno 2017 il Consiglio federale ha notificato all’UE che la di- rettiva potrà essere recepita e trasposta con riserva del «soddisfacimento dei requisiti costi- tuzionali». Il 28 settembre 2018 l’Assemblea federale ha approvato tale scambio di note e, contestualmente, adottato una modifica della legge sulle armi (LArm; RS 514.54), con cui le disposizioni rivedute della direttiva UE sulle armi3 sono trasposte a livello di legge.4 La trasposizione della modifica della direttiva UE sulle armi e delle conseguenti modifiche della LArm richiede anche un adeguamento dell’ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541). Il Consiglio federale e il Parlamento si sono espressi a favore di una modifica pragmatica della LArm. Con le modifiche dell’OArm s’intende procedere nella stessa direzione. In particolare restano da disciplinare diverse questioni concernenti le autorizzazioni eccezionali per i tiratori sportivi. Ad esempio occorre definire la nozione di «pratica regolare» del tiro sportivo. Con- formemente all’avamprogetto, per poter parlare di «pratica regolare» bisogna aver eseguito almeno cinque esercizi di tiro nell’arco di cinque anni. L’emolumento previsto per il rilascio di autorizzazioni eccezionali di questo tipo è pari a 100 franchi. Gli adeguamenti previsti dalla direttiva UE sulle armi modificata in materia di scambio d’informazioni tra Stati Schengen non sono oggetto del presente progetto di ordinanza. Per contro, quest’ultimo contempla già le specifiche tecniche relative al contrassegno delle armi. Il contenuto della rispettiva direttiva di esecuzione della Commissione europea è peraltro già sufficientemente noto.
2 Punti essenziali del progetto
Il presente avamprogetto concernente la modifica dell’OArm disciplina in particolare i se- guenti punti:
Autorizzazioni eccezionali per tiratori sportivi Con la modifica della LArm diverse armi da fuoco semiautomatiche sono trasferite nella ca-
1 Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/51/CE, GU L 179 dell’8.7.2008, pag. 5). 2 La modifica consiste nella direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22). 3 Nel presente testo per «direttiva UE sulle armi modificata» o «direttiva UE sulle armi» s’intende la di-
rettiva 91/477/CEE modificata dalla direttiva (UE) 2017/853. 4 FF 2018 5159
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tegoria delle armi vietate. Le autorizzazioni eccezionali per l’acquisto di tali armi semiauto- matiche possono essere rilasciate tra l’altro ai tiratori sportivi. Questi ultimi devono dimostra- re di essere membri di una società di tiro o di praticare con regolarità il tiro sportivo. Tali pro- ve deve essere fornite dopo cinque e dieci anni (nuovo art. 28d LArm). Nell’OArm occorre precisare in quali casi si possa parlare di «pratica regolare» del tiro spor- tivo. L’avamprogetto prevede al riguardo che debbano esser stati eseguiti almeno cinque esercizi di tiro nell’arco di cinque anni. Conformemente all’avamprogetto, la prova relativa all’avvenuta esecuzione degli esercizi di tiro può essere fornita presentando l’apposito modulo oppure copia del libretto di tiro o del li- bretto delle prestazioni militari. L’appartenenza a una società di tiro può essere comprovata segnatamente mediante una conferma della società, un estratto del sistema d’informazione Amministrazione della federa- zione e delle società (AFS) gestito dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) o una licenza della Federazione sportiva svizzera di tiro (FST).
Autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei Conformemente alle nuove disposizioni della LArm, anche i collezionisti e i musei che inten- dono acquistare le armi semiautomatiche in questione devono chiedere il rilascio di un’autorizzazione eccezionale. Per ottenerla devono dimostrare di aver adottato misure ap- propriate per garantire la custodia in sicurezza della collezione e tenere una lista di tutte le armi da fuoco soggette all’obbligo di autorizzazione eccezionale in loro possesso (nuovo Il presente avamprogetto statuisce che i Cantoni possono precisare i requisiti per la custodia in sicurezza. Prevede inoltre che i collezionisti e i musei che intendono richiedere un’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di una nuova arma debbano presentare la prova e la lista summenzionate.
Notifica del possesso già in atto Chiunque al momento dell’entrata in vigore della modifica della LArm sia già in possesso di un’arma da fuoco semiautomatica che rientra, in virtù del nuovo diritto, nella categoria delle armi vietate non è tenuto a richiedere un’autorizzazione eccezionale. Secondo le nuove di- sposizioni della LArm, queste persone devono tuttavia notificare il legittimo possesso entro tre anni all’ufficio cantonale delle armi. Tale notifica non è invece necessaria se l’arma è già iscritta in un registro delle armi (nuovo art. 42b LArm). Il presente avamprogetto stabilisce che la notifica vada effettuata mediante un modulo da in- viare all’ufficio cantonale delle armi. La situazione acquisita sarà garantita; i requisiti per l’acquisto applicati in passato non verranno verificati a posteriori. L’ufficio cantonale delle armi dovrà confermare, su richiesta del possessore, il legittimo possesso delle armi da fuoco oggetto della notifica.
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Emolumenti L’avamprogetto fissa a 100 franchi l’emolumento per il rilascio di autorizzazioni eccezionali per le armi da fuoco semiautomatiche (comprese le autorizzazioni eccezionali per i tiratori sportivi). Per la notifica del legittimo possesso non è previsto invece alcun emolumento.
Comunicazioni elettroniche da parte dei commercianti di armi Conformemente alle nuove disposizioni della LArm, i titolari di una patente di commercio di armi sono tenuti a comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, all’ufficio cantonale delle armi gli acquisti, le vendite od ogni altro commercio di armi (art. 21 cpv. 1bis LArm). L’avamprogetto precisa che tale obbligo di comunicazione si riferisce esclusivamente alle transazioni di armi da fuoco e di parti essenziali di armi da fuoco. Inoltre specifica le singole transazioni che devono essere comunicate nonché le indicazioni che tali comunicazioni de- vono contenere. L’avamprogetto stabilisce infine esplicitamente che la comunicazione elet- tronica sostituisce tutte le comunicazioni che l’alienante è di norma tenuto a effettuare all’ufficio delle armi.
Ulteriori punti essenziali L’avamprogetto apporta le seguenti modifiche di carattere materiale all’OArm: definizione delle nozioni di «arma da fuoco portatile» e «arma da fuoco corta», della nozione di «dotato di un caricatore ad alta capacità di colpi», modifica della nozione di «parte essenziale» di arma da fuoco, precisazione della nozione di «mediazione», adeguamento della disposizione concernente l’alienazione delle armi soggette a dichiarazione (contenuto della comunicazio- ne), disposizione relativa all’acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi, modifica della di- sposizione relativa al contrassegno di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco, di- sposizione relativa alla modifica a titolo non professionale di armi, disposizione, in parte nuo- va, relativa al trattamento dei dati nei registri delle armi e nel sistema d’informazione armo- nizzato (termini di cancellazione, accessi).
3 Commento ai singoli articoli
Art. 3 La direttiva UE sulle armi modificata contiene una definizione di «componente essenziale». Tale nozione comprende «la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia infe- riore (upper receiver e lower receiver), se del caso, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta» (art. 1 par. 1 n. 2 della direttiva UE sulle armi). Conformemente all’articolo 3 lettere a–c OArm sono considerate parti essenziali di armi nelle armi da fuoco portatili, la canna, la culatta e il castello di culatta, nelle pistole, la canna, la cu- latta e l’impugnatura, e nelle rivoltelle, la canna e il telaio. Questa definizione corrisponde in ampia parte con quella formulata all’articolo 1 paragrafo 1 numero 2 della direttiva UE sulle armi modificata. Una novità riguarda l’aggiunta tra le parti essenziali delle armi da fuoco por- tatili dell’alloggiamento del grilletto (lower receiver). Un’ulteriore novità riguarda infine le rivol-
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telle, tra le cui parti essenziali è menzionato ora anche il tamburo.
Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 lettera c LArm, le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi rientrano tra le armi soggette all’obbligo di autorizzazione eccezionale (cfr. per la nozione di «dotato di un carica- tore ad alta capacità di colpi» e per l’acquisto di tali caricatori rispettivamente l’art. 5a e 24a dell’avamprogetto). La differenza tra «armi da fuoco portatili» e «armi da fuoco corte» può essere determinante per stabilire se un caricatore vada classificato come «ad alta capacità di colpi» e quindi se un’arma da fuoco rientri nella categoria delle armi vietate ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera c LArm. Da qui l’esigenza di definire con maggiore precisione le due nozioni. Nell’effettuare tale distinzione occorre valutare se l’arma superi i 60 cm di lunghezza (p. es. il fucile d’assalto dell’esercito svizzero). Tale criterio si deduce dalla definizione della categoria di armi di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera d LArm, secondo cui è determinante sapere se l’arma possa essere ridotta a una lunghezza inferiore a 60 cm. Anche il diritto tedesco e au- striaco operano, in parte, una distinzione a seconda che l’arma da fuoco superi o meno la lunghezza complessiva di 60 cm. Inoltre, le armi più corte possono essere considerate armi da fuoco portatili se, per sparare, sono di norma utilizzate con ambedue le mani o vengono appoggiate sulla spalla. È il caso, ad esempio, delle pistole mitragliatrici (p. es. B&T APC9 e HK MP5K) e dei fucili di assalto corti (p. es. SAN SG 553 P e IWI X95 13). Per contro, le pi- stole e le rivoltelle non sono considerate come armi da fuoco portatili, bensì come armi da fuoco corte (sebbene siano anch’esse spesso utilizzate con ambedue le mani).
Art. 5 In virtù della revisione totale dell’articolo 5 LArm è necessario adeguare, nella rubrica, il rin- vio a tale articolo.
Per le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale che non rientrano nella catego- ria di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b o d è richiesta un’autorizzazione eccezionale o la notifica del legittimo possesso soltanto se sono dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi (art. 5 cpv. 1 lett. c LArm). Nel presente articolo è precisato cosa s’intende per «dotato di un caricatore ad alta capacità di colpi»: un’arma da fuoco è considerata «dotata di un caricatore ad alta capacità di colpi» se è utilizzata insieme a un tale caricatore, se un tale caricatore è inserito in essa o se l’arma è custodita o trasportata insieme a un tale caricatore (per l’acquisto di caricatori ad alta ca- pacità di colpi, cfr. art. 24 dell’avamprogetto).
La LArm utilizza a più riprese la nozione di «mediazione». Prevede ad esempio che le per- sone che, a titolo professionale, procurano per mediazione armi necessitino di una patente di
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commercio di armi (art. 17 cpv. 1 LArm). Queste persone sono designate dalla direttiva UE sulle armi modificata come «intermediari». Nel presente articolo la nozione di «mediazione» è precisata conformemente alle prescrizioni della direttiva e alla definizione fornita dall’articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51). Essa designa la negoziazione e l’organizzazione di transazioni.
Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 71 capoversi 1 e 3 che, per motivi di siste- matica legislativa, sarà abrogato. Le disposizioni non subiscono alcun adeguamento materia- le.
Le persone domiciliate all’estero come pure i cittadini stranieri senza permesso di domicilio che risiedono tuttavia in Svizzera, devono allegare alla domanda per il rilascio di un permes- so d’acquisto di armi un’attestazione ufficiale del loro Stato di domicilio o d’origine (art. 9a LArm e art. 15 cpv. 2 lett. c OArm). La presente disposizione precisa che tale condizione si applica anche al rilascio di autorizzazioni eccezionali (cfr. anche art. 6a cpv. 2 e art. 6b LArm).
L’attuale articolo 10 diventa il nuovo articolo 13a. I capoversi 1 e 2 del vigente articolo 10 diventano ora i capoversi 1 e 3 del nuovo articolo 13a, senza subire alcuna modifica. Il capoverso 2 del nuovo articolo 13a corrisponde all’attuale articolo 71 capoverso 2 lettera b che, per motivi di sistematica legislativa, sarà abrogato. Tale disposizione non subisce alcun adeguamento materiale.
Il presente articolo corrisponde all’attuale articolo 71 capoverso 2 lettera a che, per motivi di sistematica legislativa, sarà abrogato. La disposizione non subisce alcun adeguamento ma- teriale. Tuttavia, non è più applicabile alle armi da fuoco (cui si applicano gli art. 13c–13f dell’avamprogetto), ma soltanto ai dispositivi contundenti e da lancio ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d LArm, nella misura in cui rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 5 capoverso 2 lettera b LArm. Tali dispositivi comprendono in particolare oggetti quali i manganelli e i nunchaku impiegati nelle arti marziali asiatiche.
Con la modifica della LArm, diverse armi da fuoco semiautomatiche sono ora menzionate nell’articolo 5 LArm (cfr. art. 5 cpv. 1 LArm). Affinché possa essere rilasciata un’autorizzazione eccezionale per l’acquisto e il possesso di tali armi da fuoco, devono es- servi «motivi legittimi» (art. 5 cpv. 6 in combinato disposto con l’art. 28c cpv. 1 lett. a LArm).
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Il tiro sportivo rappresenta uno di questi motivi legittimi (art. 28c cpv. 2 lett. b LArm). Il rilascio di autorizzazioni eccezionali di questo tipo deve fondarsi su una regolamentazione uniforme a livello svizzero. Tali autorizzazioni devono essere pertanto disciplinate singolarmente all’interno dell’OArm. Cpv. 1: le autorizzazioni eccezionali possono essere rilasciate a tiratori sportivi a condizione che non vi siano motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm (art. 28c cpv. 1 lett. b LArm). Ai fini del loro rilascio, devono inoltre essere adempite le condizioni spe- cifiche previste dalla LArm (art. 28c cpv. 1 lett. c LArm). Le autorizzazioni eccezionali sono pertanto limitate alle armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c (art. 28d cpv. 1 LArm). Ulteriori condizioni sono infine formulate nell’articolo 28d capoversi 2 e 3 LArm. Cpv. 2: analogamente ai permessi d’acquisto di armi (cfr. art. 9b cpv. 1 LArm), le autorizza- zioni eccezionali sono valide in tutta la Svizzera e autorizzano all’acquisto di un’unica arma o di un’unica parte essenziale di arma. Come nel caso dei permessi d’acquisto di armi (cfr. art. 16 cpv. 1 OArm), l’autorità cantonale competente può tuttavia rilasciare un’unica autoriz- zazione valida per l’acquisto fino a tre armi o parti essenziali di armi, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante. Cpv. 3: analogamente alle altre autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’articolo 5 capoverso 6 LArm, anche le autorizzazioni eccezionali per i tiratori sportivi devono essere limitate nel tempo. La disposizione del presente capoverso corrisponde anche in questo caso a quella relativa ai permessi d’acquisto di armi (cfr. art. 9b cpv. 3 LArm).
La presente disposizione disciplina i requisiti formali delle domande di autorizzazioni ecce- zionali per tiratori sportivi. Anch’essa corrisponde alla disposizione relativa ai permessi d’acquisto di armi (cfr. art. 15 OArm).
La prova della pratica regolare del tiro sportivo o dell’appartenenza a una società di tiro deve essere fornita cinque e dieci anni dopo il rilascio della prima autorizzazione eccezionale Al momento del rilascio dell’autorizzazione eccezionale viene stabilito se debba essere forni- ta prova dell’appartenenza a una società di tiro o della pratica regolare del tiro sportivo. A di- stanza di cinque e dieci anni è possibile optare per l’altro tipo di prova. Si parla di pratica regolare del tiro sportivo quando nell’arco dei cinque anni precedenti sono stati eseguiti almeno cinque esercizi di tiro. La prova deve essere fornita per persona e non per arma, motivo per cui, anche se sono utilizzate diverse armi, il numero di esercizi di tiro necessari resta immutato. Il tiratore sportivo può scegliere come ripartire i cinque esercizi nel periodo in questione. Gli esercizi devono tuttavia aver luogo in cinque giorni diversi. In questo modo è possibile fornire la prova della cadenza regolare del tiro sportivo, evitando al contempo l’insorgenza di problemi di delimitazione.
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Il presente articolo disciplina in maniera dettagliata i requisiti formali relativi alla prova della pratica regolare del tiro sportivo o dell’appartenenza a una società di tiro. Cpv. 2: in caso di dubbi, i Cantoni possono verificare se la persona è competente per vidima- re i moduli in questione. Cpv. 3: qualora nel corso della procedura di consultazione concernente il presente avampro- getto dovessero essere proposti ulteriori documenti validi, questi ultimi potranno essere af- fiancati ai due documenti indicati nel presente capoverso.
Le autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei (art. 5 cpv. 6 in combinato disposto con l’art. 28c cpv. 1 lett. a, 28c cpv. 2 lett. c e 28e LArm) possono essere rilasciate soltanto se sono state adottate misure appropriate ai sensi dell’articolo 26 LArm per garantire la cu- stodia in sicurezza della collezione (art. 28e cpv. 1 LArm). I Cantoni possono precisare i re- quisiti validi per tali misure. L’autorità cantonale competente può vincolare le autorizzazioni eccezionali a oneri in virtù dell’articolo 9b capoverso 1.
Il presente articolo disciplina i requisiti formali relativi alle domande di autorizzazione ecce- zionale per collezionisti e musei. Esso s’ispira all’articolo 13d disciplinante l’autorizzazione eccezionale per i tiratori sportivi. Oltre all’estratto attuale del casellario giudiziale e a una co- pia del documento di legittimazione, occorre allegare alla domanda anche la prova che sono state adottate le misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza ai sensi dell’articolo 28e capoverso 1 LArm (cfr. art. 13g) e la lista aggiornata ai sensi dell’articolo 28e capoverso 2 LArm. Alle autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei si applica inoltre l’articolo 9b dell’avamprogetto (corrispondente al vigente art. 71 cpv. 1 e 3). Tale disposizione statuisce che tutte le autorizzazioni eccezionali siano rilasciate di norma per un’unica arma o un’unica parte essenziale di arma (art. 9b cpv. 1). Nel caso concreto, può essere tuttavia opportuno ri- lasciare un’unica autorizzazione per l’acquisto di più armi o parti essenziali di armi che sono acquistate nello stesso periodo (cfr. disposizioni analoghe per i permessi d’acquisto di armi di cui all’art. 9b cpv. 1 LArm e art. 16 cpv. 1 OArm).
Art. 14 Nella frase introduttiva del presente articolo occorre rinviare in modo esplicito alle condizioni previste dall’articolo 28c capoverso 3 LArm. La rubrica dell’articolo 14 diviene ora il titolo della sezione 5. Il rinvio alla LArm è stato inoltre adeguato.
Art. 15 L’attuale capoverso 1 del presente articolo statuisce che nella domanda per il rilascio di un
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permesso d’acquisto di armi occorra indicare il «tipo di arma». Con la presente modifica vie- ne sancito in modo esplicito l’obbligo di indicare il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero dell’arma. Lo scopo è consentire all’ufficio cantonale delle armi di valutare se per l’arma in questione possa essere effettivamente rilasciato un permesso d’acquisto di armi o se sia invece necessaria un’autorizzazione eccezionale.
Art. 18 Conformemente all’articolo 5ter della direttiva UE sulle armi modificata, in caso di alienazio- ne di armi da fuoco occorre garantire che l’identità dell’acquirente venga controllata. La LArm statuisce pertanto che chiunque aliena un’arma da fuoco soggetta a dichiarazione deve in- viare al servizio di comunicazione una copia del documento di legittimazione dell’acquirente (art. 11 cpv. 2 lett. d in combinato disposto con l’art. 11 cpv. 3 LArm). Il nuovo articolo 18 capoverso 3bis OArm prevede dunque che in caso di alienazione di un’arma soggetta a dichiarazione occorra effettuare sempre una copia del documento di le- gittimazione dell’acquirente. Il capoverso 4 viene inoltre completato: in caso di alienazione di un’arma da fuoco, oltre all’estratto del casellario giudiziale e del contratto scritto, occorre conservare anche una copia del documento di legittimazione. Tutta la documentazione deve essere trasmessa al servizio di comunicazione cantonale.
Art. 22 Anche in caso di acquisto di un’arma da fuoco per successione ereditaria occorre trasmette- re al servizio di comunicazione una copia del documento di legittimazione dell’acquirente (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. d in combinato disposto con l’art. 11 cpv. 4 LArm). L’articolo 22 capo- verso 2 OArm è adeguato in tal senso.
A seguito dell’entrata in vigore della modifica della LArm, i caricatori ad alta capacità di colpi potranno essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all’acquisto dell’arma corrispondente. Il presente articolo sancisce pertanto che una persona che aliena un carica- tore ad alta capacità di colpi sia tenuta a verificare la presenza di un’autorizzazione eccezio- nale o della conferma del possesso relativa all’arma corrispondente (cfr. per il rilascio della conferma del possesso il nuovo art. 71 cpv. 3). I possessori di armi di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell’Amministrazione militare non dispongono di un’autorizzazione eccezionale o di una con- ferma del possesso (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b LArm). Possono tuttavia comprovare di essere autorizzati all’acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi esibendo l’iscrizione nel libretto di servizio relativa all’acquisizione dell’arma. I caricatori con una capacità compresa tra le 11 e le 20 cartucce sono considerati «ad alta capacità di colpi» se possono essere inseriti in armi da fuoco portatili semiautomatiche (cfr. art. 4 cpv. 2bis LArm). Se risultano ugualmente compatibili con armi da fuoco corte, risulta tut- tavia ingiustificato subordinarne l’acquisto al rilascio di un’autorizzazione eccezionale o di una conferma del possesso. In tal caso, queste armi dovranno infatti poter essere acquistate
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semplicemente presentando un permesso d’acquisto di armi o una carta europea d’arma da fuoco valida.
Art. 25 In virtù della revisione totale dell’articolo 5 LArm è necessario adeguare, nella rubrica, il rin- vio a tale articolo. Inoltre ai capoversi 1 e 2 non è più possibile rinviare direttamente alla let- tera specifica dell’articolo 5 capoverso 1 LArm, ma occorre invece specificare di che arma da fuoco si tratta.
Art. 30 La rubrica del presente articolo va precisata, in quanto il nuovo articolo 30a dell’avamprogetto disciplina anch’esso una forma di comunicazione.
Il presente articolo disciplina in dettaglio le comunicazioni elettroniche effettuate dai titolari di patenti di commercio di armi in virtù dell’articolo 21 capoverso 1bis LArm. Cpv. 1: in questo capoverso viene specificato che l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1bis LArm riguarda esclusivamente le transazioni di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco. Inoltre viene precisato quali transazioni devono essere co- municate: nel caso delle armi acquistate all’estero, occorre comunicarne l’introduzione nel territorio svizzero. Tale regola vale già attualmente per l’obbligo di tenere la contabilità ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LArm (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. a OArm). Cpv. 2: la comunicazione deve contenere le indicazioni che in virtù dell’articolo 32b capover- so 5 lettere a e b LArm devono essere inserite nel registro cantonale delle armi (art. 32a cpv. 2 LArm). Cpv. 3: se il titolare di una patente di commercio di armi trasmette una comunicazione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1bis LArm, non sarà più soggetto agli obblighi di comunica- zione per l’alienante ai sensi dell’articolo 9c LArm (in caso di armi soggette all’obbligo di permesso d’acquisto di armi), dell’articolo 11 capoverso 3 LArm (in caso di armi soggette a comunicazione) e dell’articolo 17 capoverso 7 LArm (in caso di transazioni tra titolari di pa- tenti di commercio di armi). Per contro, permarrà l’obbligo per i titolari di patenti di commercio di armi di trasmettere annualmente le comunicazioni all’Ufficio centrale Armi in virtù dell’articolo 30 capoversi 4 e 5. Cpv. 4: le comunicazioni elettroniche sono trasmesse all’autorità cantonale competente. I Cantoni definiscono pertanto le modalità relative a tali comunicazioni. Ciò non esclude tutta- via che i Cantoni possano decidere di sviluppare e gestire a livello svizzero un’unica applica- zione informatica per la comunicazione delle transazioni.
Art. 31 Cpv. 2bis–2quinquies: tali disposizioni corrispondono alle specifiche tecniche della Commissione UE sulla marcatura di armi da fuoco.
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Cpv. 3: l’attuale disposizione dell’articolo 18a capoverso 1 secondo periodo LArm, secondo cui per le armi da fuoco assemblate è sufficiente contrassegnarne una parte essenziale, è abrogata dalla modifica della LArm. Per tale ragione, occorre ora abrogare anche il presente capoverso che riprende il contenuto della vecchia disposizione della LArm.
Art. 32 In virtù della revisione totale degli articoli 5 e 19 LArm, occorre adeguare i rinvii a tali articoli contenuti nella rubrica e nel corpo del presente articolo. Inoltre, per ragioni di chiarezza, nel capoverso 2 all’espressione «modifica» è stata aggiunta la locuzione «a titolo non professio- nale». La presente disposizione continua a riguardare esclusivamente le eccezioni ai divieti di cui all’articolo 19 capoverso 1 LArm (divieto di fabbricare a titolo non professionale armi o muni- zioni e divieto di modifica a titolo non professionale di armi in armi secondo l’art. 5 cpv. 1 o 2 LArm). La disposizione di esecuzione relativa al nuovo articolo 19 capoverso 2 LArm è contenuta nel seguente articolo 32a.
L’articolo 19 capoverso 2 LArm disciplina la modifica a titolo non professionale di armi in armi soggette all’obbligo di permesso d’acquisto di armi o a dichiarazione. Il presente articolo pre- cisa tale disposizione. Cpv. 1: secondo l’articolo 19 capoverso 2 LArm, alla modifica si applicano per analogia le pertinenti disposizioni previste in caso di acquisto. Tali disposizioni sono elencate singolar- mente. Allo stesso modo, nel presente capoverso sono menzionate le disposizioni applicabili per analogia a livello di ordinanza. Cpv. 2: le autorizzazioni («permessi d’acquisto di armi») rilasciate in applicazione analogica degli articoli 8 e 9 LArm nonché dell’articolo 15 OArm devono essere richieste dal possesso- re dell’arma. Esse possono essere vincolate a oneri (esame dell’arma, divieto di vendita ecc.). Cpv. 3 e 4: nel caso delle armi soggette a dichiarazione, la persona che effettua la modifica è soggetta all’obbligo di comunicazione (art. 19 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 11 cpv. 3 LArm). In tale contesto, deve fornire al servizio di comunicazione le stesse indicazioni sul possessore dell’arma modificata che sarebbe tenuto a fornire sull’acquirente in caso di alienazione di un’arma soggetta a dichiarazione. La comunicazione deve avvenire prima del- la modifica e deve contenere informazioni sulle trasformazioni da eseguire, in modo da con- sentire di imporre eventuali oneri al possessore (cfr. cpv. 2).
Il presente articolo riprende la disposizione dell’attuale articolo 71 capoverso 1. Tale disposi- zione è abrogata e trasferita nell’articolo 9b capoverso 1. Essa è tuttavia applicabile anche alle autorizzazioni eccezionali ai sensi degli articoli 32 e 33 OArm.
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Art. 34 Secondo l’articolo 34 capoverso 1 lettera c OArm occorre fornire «la prova che gli oggetti as- soggettati all’obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessari per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LArm o delle ditte addette alla sicurezza e che il committente è in possesso dell’autorizzazione eccezionale per gli oggetti in questio- ne». Con l’inserimento della congiunzione «o» in luogo di «e» viene ora specificato che si tratta di due prove da fornire in modo alternativo e non cumulativo. In virtù della revisione totale dell’articolo 5 LArm occorre inoltre adeguare i rinvii a tale dispo- sizione contenuti nel corpo del presente articolo.
Art. 35 In virtù della revisione totale dell’articolo 5 LArm occorre adeguare i rinvii a tale disposizione contenuti nel corpo del presente articolo.
Art. 52 Il capoverso 2 del presente articolo conteneva sinora un elenco dei diversi moduli che il DFGP (fedpol) era chiamato ad approntare. Tale elenco non verrà più aggiornato ed è quindi stato rimosso dalla presente disposizione.
Art. 61 L’articolo 4 paragrafo 4 terzo comma della direttiva UE sulle armi modificata prevede che le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni in virtù del diritto sulle armi e le autorità doganali possano accedere ai dati registrati nell’archivio fino a dieci anni dopo la distruzione dell’arma (lett. a). Le autorità che operano nell’ambito della prevenzione e del perseguimento di reati possono invece accedervi fino a 30 anni dopo la distruzione dell’arma (lett. b). Que- sta norma è sancita nel nuovo capoverso 5bis dell’articolo 61 OArm. L’allegato 3 è adeguato in tal senso.
Art. 66 Conformemente alla direttiva UE sulle armi modificata, i dati registrati nell’archivio restano disponibili per 30 anni dopo la distruzione dell’arma (art. 4 par. 4 secondo comma della diret- tiva UE sulle armi modificata). Per tale ragione nell’articolo 66 capoverso 2 OArm viene ora precisato che i dati sono conservati per 30 anni dopo la distruzione dell’arma. Alla scadenza di tale termine i dati sono cancellati (art. 4 par. 4 quarto comma della direttiva UE sulle armi modificata). Nel capoverso 2 dell’articolo 66 OArm occorre pertanto cancellare l’espressione «almeno».
Art. 71 L’attuale articolo 71 concernente le autorizzazioni cantonali eccezionali è abrogato, in quanto è collocato nel punto sbagliato, ossia tra le «disposizioni finali». Il suo contenuto è trasferito nei nuovi articoli 9b, 13a capoverso 2 e 13b.
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L’articolo 71 OArm contiene ora le disposizioni d’esecuzione relative all’articolo 42b LArm: Cpv. 1: per notificare il possesso di un’arma da fuoco ai sensi dell’articolo 42b capoverso 1 LArm occorre presentare all’ufficio cantonale delle armi il modulo approntato dal DFGP (fed- pol). L’obbligo di notifica si applica alle armi da fuoco semiautomatiche quali le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm) o le armi da fuoco portatili che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm (art. 5 cpv. 1 lett. d LArm). Per le restanti armi da fuoco semiautomatiche è necessaria una notifica soltan- to nel caso in cui siano dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi (art. 5 cpv. 1 lett. c LArm; per la nozione di «dotato di un caricatore ad alta capacità di colpi» cfr. il commento all’art. 5a). Cpv. 2: per le armi che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 42b capoverso 2 LArm non è necessaria alcuna notifica, motivo per cui possono essere dotate di un caricato- re ad alta capacità di colpi. Cpv. 3: gli uffici cantonali delle armi confermano su richiesta o d’ufficio il legittimo possesso di armi da fuoco che sono state notificate in virtù dell’articolo 42b capoverso 1 LArm o che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 42b capoverso 2 LArm. In tal modo, i pos- sessori di armi potranno fornire in qualsiasi momento la prova di essere legittimati al posses- so delle armi in questione, come richiesto ad esempio in caso di acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi (cfr. art. 24a).
Allegato 1 Alla lettera c dell’allegato 1 OArm sono fissati gli emolumenti riscossi per il rilascio di autoriz- zazioni eccezionali per l’acquisto, la mediazione e l’introduzione nel territorio svizzero di ar- mi. Se l’autorizzazione riguarda l’acquisto o la mediazione, l’emolumento sarà riscosso dal Cantone competente (autorizzazione cantonale eccezionale; cfr. art. 5 cpv. 6 LArm). Se ri- guarda invece l’introduzione nel territorio svizzero, l’emolumento sarà riscosso dalla Confe- derazione (autorizzazione eccezionale rilasciata dall’Ufficio centrale Armi di fedpol; cfr. art. 5 cpv. 7 LArm). Conformemente all’attuale lettera c numero 4, per le autorizzazioni eccezionali concernenti armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuo- co semiautomatiche è richiesto un emolumento di 150 franchi. In virtù del presente avam- progetto, questa tariffa si applicherà esclusivamente alle armi da fuoco per il tiro a raffica. Le autorizzazioni eccezionali per le armi semiautomatiche sono ora contemplate dalla lette- ra c numero 4bis. Per queste autorizzazioni eccezionali è riscosso un emolumento di 100 franchi. Esso si applica in particolare anche alle autorizzazioni eccezionali per i tiratori sportivi (cfr. art. 13c segg.). Tale tariffa risulta quindi inferiore a quella prevista per le armi da fuoco per il tiro a raffica (fr. 150.–), ma è più alta rispetto a quella per il rilascio di un permes- so d’acquisto di armi per armi da fuoco (fr. 50.–). In questo modo viene dunque applicato il principio di equivalenza. Per la notifica del legittimo possesso ai sensi dell’articolo 42b capoverso 1 LArm e dell’articolo 71 capoverso 1 dell’avamprogetto non è riscosso alcun emolumento.
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Sono adeguati i rinvii contenuti nella lettera c numeri 5, 6 e 7 nonché nella lettera d. Alla let- tera c numero 7 è inoltre apportata una modifica di tipo redazionale.
Allegato 3 Conformemente all’articolo 61 capoverso 5bis dell’avamprogetto, le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni in virtù del diritto sulle armi e le autorità doganali possono accedere ai dati dei registri delle armi fino a dieci anni dopo la distruzione dell’arma. Le autorità che operano nell’ambito della prevenzione e del perseguimento di reati possono invece acceder- vi fino a 30 dopo la distruzione dell’arma (ossia fino alla cancellazione dei dati). Conseguentemente occorre adeguare nell’allegato 3 OArm la colonna «sistema d’informazione di cui all’art. 32a capoverso 3 LArm» (accesso al sistema d’informazione co- mune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco): L’accesso per l’Ufficio cen- trale Armi, per il Corpo delle guardie di confine e per gli uffici cantonali delle armi deve esse- re infatti limitato al periodo di dieci anni successivo alla distruzione dell’arma (nuova abbre- viazione «Aa»). L’accesso da parte della divisione Indagini Interventi speciali della PGF, del- la Centrale operativa di fedpol, delle autorità di polizia cantonali e dei pubblici ministeri non è invece soggetto a tale restrizione. Con tale modifica viene inoltra colta l’occasione per aggiornare alcuni ambiti direzionali di fedpol, che sono stati nel frattempo rinominati.
4 Ripercussioni
Ripercussioni per la Confederazione Per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche effettuate dai commercianti di armi agli uf- fici cantonali delle armi occorre individuare una soluzione uniforme. La Confederazione met- terà a disposizione le proprie conoscenze specialistiche nel quadro dello sviluppo dei sistemi informatici dei Cantoni e parteciperà ai relativi costi.5 Il Consiglio federale ha già approvato una partecipazione finanziaria complessiva di 500 000 franchi (ripartiti sugli anni 2019 e 2020). Inoltre occorrerà apportare determinate modifiche ai sistemi informatici della Confederazio- ne, ad esempio a seguito delle modifiche concernenti il contrassegno di armi. Al momento non è ancora possibile quantificare i relativi costi in maniera definitiva.6 Per la Confederazione non sono tuttora previste ripercussioni sul personale a seguito della trasposizione della direttiva UE sulle armi modificata.
5 Cfr. messaggio del 2 marzo 2018 sull’approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero dello scam-
bio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifi- ca la direttiva UE sulle armi, FF 2018 1555 (di seguito: «messaggio LArm»), n. 5.1. 6 A tali costi andranno aggiunti quelli relativi allo scambio di informazioni tra Stati Schengen, che non è
ancora trasposto dalla presente revisione dell’ordinanza (cfr. messaggio LArm, n. 5.1).
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Ripercussioni per i Cantoni Sulla base delle nuove disposizioni della LArm, gli uffici cantonali delle armi riceveranno le comunicazioni concernenti il legittimo possesso di armi che sono ora classificate nella cate- goria delle armi vietate (cfr. art. 42b LArm e art. 71 del presente avamprogetto). Il rilascio di autorizzazioni eccezionali per armi vietate (rispetto al precedente rilascio di permessi d’acquisto di armi) sarà inoltre più dispendioso per gli uffici cantonali delle armi, poiché i tira- tori sportivi, i musei e i collezionisti saranno chiamati a fornire documenti di prova aggiuntivi. I Cantoni dovranno altresì creare i presupposti per ricevere le comunicazioni sulle transazioni da parte dei titolari di patenti di commercio di armi e per registrarle nei sistemi d’informazione cantonali (cfr. art. 21 cpv. 1bis LArm e art. 30a del presente avamprogetto). Occorrerà quindi adeguare i sistemi d’informazione cantonali e il sistema d’informazione armonizzato di cui all’articolo 32a capoverso 3 LArm. Inoltre la nuova durata di conservazione dei dati fissata a 30 anni dopo la distruzione dell’arma da fuoco (cfr. art. 66 cpv. 2 OArm dell’avamprogetto) e l’obbligo nel caso di armi da fuoco assemblate di contrassegnare tutte le parti essenziali (abrogazione del vigente art. 18a cpv. 1 secondo periodo LArm), richiederà modifiche nei si- stemi d’informazione cantonali 7. Nella procedura di consultazione concernente la modifica della LArm, i Cantoni si sono espressi sui maggiori oneri attesi. Inoltre, nell’agosto 2018 i Cantoni di Uri, Argovia e Zurigo erano stati invitati a effettuare una nuova stima riguardo al fabbisogno supplementare di per- sonale. Le stime variano considerevolmente da Cantone a Cantone. Si presume che tali sti- me potranno essere corrette in virtù delle precisazioni introdotte dal presente avamprogetto. La modifica della legge sulle armi approvata dal Parlamento e la presente modifica dell’OArm dovrebbero entrare in vigore il 1° luglio 2019 ed entro tale data dovranno inoltre essere attuate a livello cantonale. Per le modifiche ai sistemi d’informazione cantonali e al si- stema d’informazione armonizzato nonché per le comunicazioni elettroniche da parte dei tito- lari di patenti di commercio di armi è prevista tuttavia una deroga: la direttiva UE sulle armi modificata fissa infatti al 14 dicembre 2019 il termine per la trasposizione.
La trasposizione deve essere coordinata tra Confederazione e Cantoni. fedpol è già in con- tatto con i Cantoni tramite la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali (CCPCS) e l’associazione AiP-OAWR. Come già illustrato in precedenza (cfr. «Ripercussioni per la Con- federazione»), la Confederazione parteciperà attivamente ai lavori finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici cantonali e ai relativi costi.