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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell’economia SECO Servizi specializzati economia esterna Circolazione internazionale delle merci

Abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

7 dicembre 2018

Indice

1 Situazione iniziale ............................................................................................. 3

1.1 Pacchetto di misure per la semplificazione delle importazioni ............................. 3 1.2 Situazione iniziale dal punto di vista della politica commerciale .......................... 4 1.3 Dazi doganali attualmente vigenti sui prodotti industriali ..................................... 4 2 Normativa proposta .......................................................................................... 5 2.1 Abolizione dei dazi industriali .............................................................................. 5 2.1.1 Punti essenziali della nuova normativa ........................................................... 5 2.1.2 Definizione di prodotti industriali ..................................................................... 6 2.2 Semplificazione strutturale della tariffa doganale ................................................ 6 2.2.1 Situazione iniziale .......................................................................................... 6 2.2.2 Contenuto della normativa proposta ............................................................... 6 2.3 Entrata in vigore del progetto .............................................................................. 7 3 Commento alla modifica di legge .................................................................... 8 4 Ripercussioni .................................................................................................... 8

4.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni ................................. 8 4.1.1 Ripercussioni finanziarie ................................................................................ 8 4.1.1.1 Introiti doganali soppressi ............................................................................... 8 4.1.1.2 Compensazione tramite aumento delle entrate fiscali ..................................... 9 4.1.1.3 Risparmi per l’Amministrazione ...................................................................... 9 4.1.1.4 Conclusione ................................................................................................... 9 4.1.2 Perdita del potere negoziale per nuovi accordi di libero scambio.................... 9 4.1.3 Ripercussioni della semplificazione strutturale della tariffa doganale ............ 11 4.2 Ripercussioni per l’economia ............................................................................ 11 4.2.1 Risparmi dovuti all’eliminazione dei dazi ...................................................... 11 4.2.2 Sgravio amministrativo per le imprese .......................................................... 13 4.2.3 Ripercussioni economiche indirette .............................................................. 14 4.2.4 Ripercussioni della semplificazione strutturale della tariffa doganale ............ 15 4.3 Panoramica delle ripercussioni economiche e finanziarie ................................. 16 5 Rapporto con il programma di legislatura .................................................... 16 6 Aspetti giuridici............................................................................................... 17

6.1 Costituzionalità ................................................................................................. 17 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera ................................ 17 6.2.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ......................................... 17 6.2.2 Unione europea (UE) ................................................................................... 17 6.2.3 Accordi di libero scambio.............................................................................. 17 6.2.4 Convenzioni doganali internazionali ............................................................. 17

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1 Situazione iniziale

1.1 Pacchetto di misure per la semplificazione delle importazioni

Nel 2017 i prezzi dei consumi privati di beni e servizi in Svizzera sono stati più alti del 54 % rispetto a quelli dell’UE dei 151 mentre quelli dei beni di consumo e di investimento rispettivamente del 29 e 30 %2. Il Consiglio federale ha indagato le cause della differenza dei prezzi tra la Svizzera e i Paesi vicini3 identificando diversi fattori la cui importanza varia in base al prodotto (cfr. lo schema alla figura 1). Da una parte i prezzi risentono fortemente degli alti costi e salari locali, dall’altra una fitta rete di barriere commerciali tariffarie e non tariffarie fa sì che le imprese isolino il mercato svizzero imponendo prezzi maggiori. Il pacchetto di misure approvato dal Consiglio federale nel dicembre 2017 sulle agevolazioni delle importazioni prevede un abbattimento mirato delle barriere commerciali per attenuare l’isolamento del mercato svizzero e i prezzi discriminatori rafforzando la concorrenza. Oltre a far risparmiare imprese e consumatori, le importazioni agevolate accrescono anche la competitività internazionale dell’economia svizzera.

Figura 1: Cause degli elevati prezzi finali in Svizzera4.

Gli elevati stipendi svizzeri riflettono soprattutto la grande produttività e quindi il benessere della popolazione. Quando però i prezzi elevati per beni e servizi sono il risultato dell’isolamento del mercato svizzero, questi pesano sul reddito dei consumatori svizzeri e danneggiano la competitività delle imprese. Nonostante l’apertura dell’economia svizzera persistono numerose barriere commerciali tariffarie e non tariffarie che permettono alle aziende di isolare il mercato svizzero in vari modi e imporre un «supplemento per la Svizzera». Perciò un singolo provvedimento non può far diminuire sensibilmente i prezzi: solo un pacchetto di diverse misure consentirà di ridurre sostanzialmente l’isolamento artificiale del mercato svizzero.

1 Composta da Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi,

Austria, Portogallo, Svezia, Spagna e Regno Unito. 2 Indici dei prezzi Eurostat, cfr. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_ppp_ind&lang=en.

3 Consiglio federale (2016): Ostacoli alle importazioni parallele. Rapporto del Consiglio federale del 22 giugno 2016

in adempimento del postulato 14.3014 Semplificazione delle formalità doganali e promozione delle importazioni parallele grazie al riconoscimento di altri documenti attestanti l’origine di un prodotto. 4 Raffigurazione stilizzata: non è possibile stimare le dimensioni relative delle singole colonne.

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Per questo motivo il 20 dicembre 2017 il Consiglio federale ha approvato un pacchetto con varie agevolazioni alle importazioni composto di sei parti:

 l’abolizione unilaterale dei dazi sulle importazioni di prodotti industriali;  riduzione dei dazi sui prodotti agricoli e alimentari nel rispetto della politica agricola;  riduzione delle ripercussioni economiche negative delle deroghe al principio «Cassis de Dijon»;  sostituzione dell’obbligo di autorizzazione con un obbligo di notifica per le importazioni di prodotti alimentari nel rispetto del principio «Cassis de Dijon»;  introduzione di una dichiarazione semplificata delle informazioni sui prodotti;  modernizzazione dei controlli sulle fusioni aziendali. Dopo l’esame5 della prima misura il Consiglio federale ha conferito un mandato relativo alla stesura di un progetto di legge pertinente. Il presente progetto posto in consultazione riguarda l’abolizione unilaterale dei dazi sui prodotti industriali. Viene inoltre proposta una semplificazione strutturale della tariffa doganale per i prodotti industriali allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi sia per l’economia sia per la Confederazione.

1.2 Situazione iniziale dal punto di vista della politica commerciale

L’aumento di misure protezionistiche in atto dalla fine della seconda guerra mondiale minaccia l’ordine economico liberale vigente a livello globale e, di conseguenza, ostacola il commercio internazionale. Considerate le dimensioni relativamente ridotte del mercato interno e l’elevata interdipendenza internazionale, rispetto ad altre economie quella svizzera dipende molto di più dagli scambi con gli altri Paesi. Perciò l’aumento di misure protezionistiche la penalizza sebbene non ne sia il bersaglio diretto. Oltre all’importante sistema di norme che disciplinano il commercio multilaterale, ai trattati bilaterali con l’UE e agli accordi di libero scambio (ALS) complementari con Paesi terzi, la Svizzera può contrastare le ripercussioni negative delle tendenze protezionistiche anche creando le migliori condizioni politico-economiche possibili per le imprese. L’abolizione unilaterale dei dazi sui prodotti industriali va in questa direzione. In questo modo si riducono i costi intermedi e migliora la competitività delle imprese svizzere a livello globale.

1.3 Dazi doganali attualmente vigenti sui prodotti industriali

La Svizzera riscuote dazi sulle importazioni6 della maggior parte dei prodotti industriali7 (per la definizione di prodotti industriali cfr. 2.1.2). I dazi sui prodotti industriali nella maggior parte dei casi sono già molto bassi (ammontano in media all’1,8 %). Per alcuni prodotti però, come i tessili e l’abbigliamento, sono più elevati: in media rispettivamente 5,6 e 4,0 %8. Il fatto che i dazi per il settore tessile siano più elevati ha ragioni storiche. In passato venivano riscossi per tutelare l’industria tessile locale dalla concorrenza estera. Oggi le imprese svizzere del settore tessile sono ben integrate nella filiera internazionale e questa tutela oggi finisce per avere ripercussioni negative. Molte imprese del settore tessile, e non solo, lavorano materiali importati dall’estero i quali vengono poi in gran parte esportati a loro volta. I dazi attuali danneggiano quindi direttamente queste aziende, poiché aumentano i costi intermedi,

5 DEFR (2017): La facilitation des importations pour lutter contre l’îlot de cherté (in francese), Mit Importerleichterungen gegen die Hochpreisinsel (in tedesco). Rapporto all’attenzione del Consiglio federale, capitolo 2. 6 La Svizzera non riscuote dazi sulle esportazioni. La parola dazi, quando non diversamente specificato, fa sempre

riferimento ai dazi sulle importazioni di prodotti industriali. 7 Determinati prodotti, come quelli delle tecnologie dell’informazione o i prodotti farmaceutici, sono già importati in

franchigia di dazio. 8 WTO, Simple Average, MFN applied 2017, World Tariff Profiles 2018. La Svizzera riscuote dazi specifici (in genere

in base al peso) che a scopo statistico possono essere convertiti in tariffe doganali equivalenti al valore (ad valorem equivalent, AVE).

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diminuendone la competitività rispetto alla concorrenza estera. Questi dazi hanno dunque un effetto contrario a quello voluto inizialmente. Rendere l’accesso alle materie prime più semplice e conveniente è dunque nell’interesse della nostra economia poiché ne aumenta la competitività sul mercato globale.

Nel 20169 i dazi riscossi dalla Svizzera ammontavano a 1188,7 milioni di franchi di cui circa due quinti (2016: 486,1 milioni di franchi, il 40,9 %) sono stati applicati su prodotti industriali. I dazi restanti sono stati riscossi su prodotti agricoli. Le entrate derivanti dai dazi sui prodotti industriali nel 2016 rappresentavano lo 0,7 % degli introiti della Confederazione.

2 Normativa proposta

Il progetto è composto da da due parti: lo scopo principale è l’abolizione di tutti i dazi sui prodotti industriali; nel contempo si provvede a semplificare la struttura della tariffa doganale.

2.1 Abolizione dei dazi industriali

2.1.1 Punti essenziali della nuova normativa

Il progetto prevede di abolire tutti i dazi sui prodotti industriali. Ciò significa che, tramite una modifica della tariffa generale nell’allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore la Svizzera azzera tutte le aliquote di dazio per i prodotti industriali. L’abolizione è unilaterale: dunque non influisce né sugli impegni internazionali nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) né sugli accordi di libero scambio10. Occorre notare che, sebbene il Parlamento possa reintrodurre i dazi industriali in qualsiasi momento, con la normativa proposta il Consiglio federale si prefigge di abolirli definitivamente. Le conseguenze di questo provvedimento per l’Amministrazione federale (p. es. minore necessità di conoscenze specifiche nell’ambito dei dazi industriali presso l’AFD) sono perciò di lunga durata. L’attuale base di calcolo per i dazi specifici (p. es. il peso della merce) non viene modificata dall’abolizione proposta. I dazi sui prodotti agricoli rimangono in ogni caso invariati. Per le merci introdotte nel territorio doganale restano in vigore l’obbligo doganale e quello di tassazione secondo la legge sulle dogane e la legge sulla tariffa delle dogane (art. 7 LD). L’abolizione dei dazi industriali nel loro complesso o dei dazi in settori specifici sono stati oggetto di diversi interventi parlamentari e proposte di associazioni. La mozione Sauter 17.3564 «Rafforzare la nostra piazza economica abolendo i dazi doganali sui beni industriali» e la mozione Reimann 16.3894 «Evitare la burocrazia e il dispendio amministrativo sproporzionato all’importazione di automobili» chiedono, rispettivamente, l’abolizione totale dei dazi industriali e l’abolizione dei dazi sulle automobili (voce di tariffa 8703). Nel 2015, su richiesta di Swiss Textiles, il Consiglio federale aveva approvato una sospensione quadriennale dei dazi su 60 voci di tariffa riguardanti materiali tessili11. Con l’abolizione dei

9 Gli studi sulle ripercussioni economiche e sugli sgravi amministrativi dovuti all’abolizione dei dazi doganali sui

prodotti industriali si basano sulla statistica del commercio estero del 2016. Perciò in questo testo – quando si tratta di ripercussioni finanziarie o economiche dell’abolizione dei dazi sui prodotti industriali – si fa riferimento alle cifre del 2016. I dati del 2017 nel complesso divergono di poco. 10 Ciò significa che in un secondo momento la Svizzera potrebbe ripristinare unilateralmente i dazi fino ai valori

delle aliquote OMC consolidate (lista LIX). Fa eccezione la franchigia di dazio accordata in virtù di un trattamento doganale preferenziale nell’ambito degli accordi di libero scambio. 11 Ordinanza sulla riduzione temporanea delle aliquote di dazio per tessili (RS 632.102.1).

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dazi industriali si pone fine alla problematica e annosa questione della disuguaglianza tra le aliquote di dazio per i vestiti maschili e per quelli femminili12.

2.1.2 Definizione di prodotti industriali

Per prodotti industriali in Svizzera si intendono tutti i beni esclusi i prodotti agricoli (mangimi compresi) e il pesce. Tra i prodotti industriali rientrano anche i consumi intermedi relativi ai processi produttivi delle imprese (beni d’investimento, materie prime, semilavorati) nonché i beni di consumo come biciclette, automobili, elettrodomestici o indumenti. L’abolizione dei dazi industriali riguarda tutte le merci dei capitoli 25‒97 della tariffa doganale. Fanno eccezione alcuni prodotti classificati come agricoli. Si tratta di: caseine (capitolo 35; voci di tariffa 3501.1010, 3501.1090, 3501.9011, 3501.9019, 3501.9091, 3501.9099); albumine (capitolo 35; voci di tariffa 3502.1110, 3502.1190, 3502.1910, 3502.1990); destrina (capitolo 35; voci di tariffa 3505.1010, 3505.1090, 3505.2010); amidi e derivati (capitolo 38; voce di tariffa 3809.1010) nonché acidi grassi monocarbossilici industriali, oli acidi di raffinazione e alcoli grassi industriali (capitolo 38; voci di tariffa 3823.1110, 3823.1210, 3823.1910). Questi prodotti non rientrano nella definizione di prodotti industriali.

2.2 Semplificazione strutturale della tariffa doganale

2.2.1 Situazione iniziale

I capitoli 25‒97 della tariffa doganale della Svizzera contano in totale 6172 voci di tariffa a otto cifre nel formato XXXX.XXXX. Le prime sei cifre si basano sul sistema armonizzato (SA) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e sono uguali in tutto il mondo. Le ultime due cifre sono invece assegnate dalla Svizzera. In questo modo la tariffa doganale può essere conformata alle esigenze nazionali (ad es. nei formati XXXX.XX10 e XXXX.XX20). La Svizzera è anche libera di adottare il modello internazionale a sei cifre senza modificarlo: in questo caso vengono aggiunti due zeri come ultime cifre (XXXX.XX00). L’attuale struttura della tariffa doganale è frutto di un’evoluzione storica e contiene molti codici nazionali a otto cifre. In alcuni casi vengono applicate diverse aliquote di dazio in base al peso al pezzo del prodotto. I diversi codici fanno riferimento, per esempio, alla destinazione d’uso, alle dimensioni, alla lavorazione o al perfezionamento. Con l’abolizione dei dazi industriali, la maggior parte di queste voci di tariffa non avranno più motivo di esistere. In pratica per gli importatori risulta difficile e oneroso attribuire ai diversi prodotti i codici doganali corrispondenti. Questa operazione può però essere agevolata da una struttura tariffale snella. Le difficoltà maggiori si pongono per le piccole e medie imprese (PMI), che non dispongono di solide competenze in materia doganale e, per questo motivo, devono demandare a terzi le pratiche di sdoganamento. L’abolizione dei dazi industriali e la modifica della tariffa generale nell’allegato 1 LTD offrono la possibilità di semplificare la struttura della tariffa doganale. Si tratta di una semplificazione prevista anche dal progetto DaziT di trasformazione dell’AFD.

2.2.2 Contenuto della normativa proposta

La semplificazione strutturale della tariffa doganale prevede di armonizzare le voci di tariffa a otto cifre al sistema internazionale a sei cifre sostituendo le ultime due con degli zeri (formato XXXX.XX00). Le voci di tariffa a otto cifre fondate su una base legale nazionale non sono interessate da questa semplificazione. Tra queste ci sono in particolare le voci di tariffa necessarie ai fini della riscossione delle imposte sugli oli minerali e sugli autoveicoli.

12 Poiché i vestiti femminili un tempo erano molto meno pesanti dei vestiti maschili, su di essi venivano applicate

aliquote di dazio al quintale più alte per poter riscuotere dazi doganali di entità comparabile. Al giorno d’oggi questa differenza di peso non è più così marcata e di conseguenza i vestiti femminili risultano più tassati di quelli maschili.

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Le voci di tariffa oggetto di questa semplificazione sono indicate nell’allegato 1 del presente rapporto. Sulla base dell’attuale struttura della tariffa doganale (aggiornata al 1.1.2018) sono indicate le voci di tariffa che possono essere abolite o accorpate. Secondo il riordino proposto è possibile ridurre le voci di tariffa concernenti il settore industriale dalle attuali 6172 a 4585. Le voci di tariffa svizzere abolite non verranno più utilizzate come chiavi statistiche13. La semplificazione strutturale della tariffa doganale viene attuata mediante una revisione della tariffa generale nell’allegato 1 LTD. Ogni cinque anni il SA viene riveduto a livello internazionale dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). La prossima revisione è prevista per il 1° gennaio 2022. Ogni modifica alla tariffa doganale effettuata successivamente comporterebbe pesanti oneri di adeguamento per l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e per gli attori economici coinvolti. Il primo grande progetto parziale sui dati di base del programma DaziT dell’AFD verrà inoltre lanciato praticamente nello stesso momento. La semplificazione strutturale della tariffa doganale dovrebbe dunque coincidere con la prossima revisione del SA (1.1.2022) e andrà di pari passo con il programma DaziT, riducendo così al minimo gli oneri di adeguamento per l’economia e l’AFD. La semplificazione strutturale della tariffa doganale riguarda solo i prodotti industriali secondo la definizione del paragrafo 2.1.2. La struttura delle tariffe in ambito agricolo resta invariata.

2.3 Entrata in vigore del progetto

L’abolizione dei dazi industriali e la semplificazione strutturale della tariffa doganale dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2022 (tutti i dazi saranno aboliti in una sola volta non gradualmente). Si tratta della prima data possibile nonché la più realistica, tenendo conto delle procedure amministrative e parlamentari necessari. L’abolizione dei dazi industriali, la semplificazione strutturale della tariffa doganale, la revisione del SA e l’attuazione della parte del progetto DaziT relativa ai dati di base avverranno nello stesso momento. Affinché il presente progetto entri in vigore alla data stabilita, il Parlamento dovrà approvare la LTD modificata con l’allegato 1 e la struttura tariffaria definitiva (voci di tariffa e relativi testi) entro la fine del 2020. In caso contrario, per mantenere al minimo gli oneri attuativi a carico degli attori coinvolti, sarebbe ragionevole un’entrata in vigore in concomitanza con il lancio del progetto DaziT sui carichi (dismissione dei sistemi e-dec e NCTS, modifica della dichiarazione doganale e della procedura d’imposizione) previsto per il 1° gennaio 2024.

13 Le chiavi statistiche sono numeri a tre cifre utilizzati come «suddivisione» aggiuntiva soprattutto per voci di tariffa

con un ampio ambito di applicazione. In questo modo i risultati sono più chiari e possono essere controllati flussi di merci speciali (p. es. merci contingentate, materiale bellico). Diversamente dalle voci di tariffa, le chiavi statistiche non hanno carattere legale, ma dal punto di vista delle statistiche del commercio estero hanno un’importanza comparabile.

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3 Commento alla modifica di legge

Per abolire i dazi industriali, vengono azzerate tutte le aliquote di dazio per i prodotti industriali nella tariffa generale di cui all’allegato 1 LTD.

La semplificazione strutturale della tariffa doganale comporta profonde modifiche nell’allegato 1 LTD. Per i prodotti industriali sono mantenute soltanto le voci di tariffa strettamente indispensabili dal punto di vista tecnico e legale. Il loro numero viene ridotto di circa un quarto (da 6172 a 4585).

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La riscossione di dazi è compito della Confederazione. Se si escludono le compensazioni tramite maggiori entrate fiscali per i Cantoni illustrate al paragrafo 4.1.1.2, non ha ripercussioni su Cantoni e Comuni.

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

4.1.1.1 Introiti doganali soppressi

Nel 2016 gli introiti derivanti dai dazi doganali sui prodotti industriali ammontavano a 486,1 milioni e nel 2017 a 506,4 milioni di franchi. Con l’abolizione dei dazi doganali verranno a mancare introiti di questo ordine di grandezza. Le entrate doganali totali della Confederazione (2016: 1188,7 milioni, 2017: 1216,5 milioni di franchi14) caleranno di circa il 40 %; in futuro continueranno comunque a essere riscossi dazi sui prodotti agricoli. In base ai dati del 2016, l’importo mancante rappresenta lo 0,7 % delle entrate totali della Confederazione. I dazi pagati costituiscono una parte della base di calcolo per l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sugli autoveicoli15. Di conseguenza ai mancati introiti derivanti dai dazi (circa 500 milioni) vanno aggiunti anche altri cali di imposte che non saranno più riscosse. Nel caso dell’IVA, in base all’aliquota del 7,7 %, si calcolano 40 milioni di franchi di entrate in meno, dei quali però non si è tenuto conto nelle simulazioni e nelle ripercussioni economiche perché si sono concentrate sui dazi. Nel presente rapporto eventuali riferimenti a questi 40 milioni di franchi compariranno pertanto solo in note a piè di pagina come informazioni aggiuntive. Originariamente i dazi sui prodotti industriali sono stati pensati per tutelare l’industria svizzera dalla concorrenza estera. L’obiettivo principale era dunque di natura protezionistica e non fiscale. Al giorno d’oggi l’aspetto protezionistico è diventato irrilevante; è invece importante l’ammontare dei proventi doganali, che costituiscono lo 0,7 % del bilancio federale. In ogni caso, l’abolizione dei dazi industriali e dei relativi introiti nel quadro di nuovi accordi di libero scambio non pone problemi, poiché con questi accordi la Svizzera si impegna sempre ad azzerare tutti i dazi sulle importazioni di prodotti industriali. Un accordo di libero scambio con la Svizzera garantisce dunque la libertà di commerciare prodotti industriali fintantoché l’origine preferenziale del prodotto sia comprovabile. Attualmente vengono comunque riscossi dazi per circa 365 milioni di franchi (2016) sulle importazioni da Paesi partner di questi accordi, l’equivalente del 75 % di tutti gli introiti doganali sui prodotti industriali. La metà proviene dall’UE mentre il resto per la maggior parte dalla Cina. Tali introiti provenienti dai Paesi partner, inclusa l’UE, sono dovuti al fatto che talvolta le imprese considerano gli oneri amministrativi

14 Dati della statistica del commercio estero della Confederazione (Swiss-Impex).

15 Nel calcolo dell’IVA e dell’imposta sugli autoveicoli oltre al valore della merce vengono conteggiati i costi collaterali, tra cui i dazi pagati.

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richiesti dagli accordi di libero scambio maggiori dei risparmi generati dall’azzeramento dei dazi. Inoltre dai Paesi partner vengono anche importati beni che non rispettano il criterio dell’origine preferenziale.

4.1.1.2 Compensazione tramite aumento delle entrate fiscali

Una simulazione di Ecoplan16 mostra che l’abolizione unilaterale dei dazi industriali oltre a generare ulteriore attività economica comporterà maggiori introiti fiscali. La simulazione stima che circa il 30 % degli introiti doganali soppressi sarà compensato a medio termine con maggiori introiti fiscali per il bilancio pubblico aggregato. Per il 2016 ciò corrisponde a un aumento degli introiti fiscali di circa 150 milioni di franchi. La simulazione non effettua una ripartizione in base ai diversi livelli amministrativi. Una stima vaga che non tenga conto della tassa sul capitale consente di distinguere tra introiti aggiuntivi dovuti all’IVA e all’imposta addizionale sul reddito a livello federale e cantonale. In base ai dati del 2016 risulterebbero entrate aggiuntive per un totale di 80 milioni (di cui 50 milioni dovuti all’IVA) per la Confederazione e di 70 milioni per i Cantoni.

4.1.1.3 Risparmi per l’Amministrazione

Tramite questi provvedimenti l’AFD può ridurre le proprie spese per le procedure speciali e gli sdoganamenti preferenziali, poiché gli importatori ricorreranno molto di più alla procedura di sdoganamento ordinaria. Ciò comporterà una riduzione dei costi legati al rilascio di informazioni e autorizzazioni nonché ai controlli e alle procedure di verifica in relazione alla prova d’origine. Inoltre l’AFD avrà minori necessità di specialisti in materia di dazi industriali. Attualmente questo potenziale di risparmio è difficile da calcolare, ma in futuro l’AFD sarà in grado di fornire cifre più precise.

4.1.1.4 Conclusione

Basandosi sugli introiti doganali del 2016, si può ipotizzare una riduzione delle entrate federali di circa 490 milioni di franchi all’anno17. Si prevede che nei prossimi anni la crescita economica determinerà un aumento delle importazioni e, di conseguenza, degli introiti doganali, ma d’altra parte la stipulazione di nuovi accordi di libero scambio comporterebbe ulteriori riduzioni degli introiti doganali. Perciò nel complesso per i prossimi anni ci si può attendere un calo delle entrate di entità comparabile. Inoltre a medio-lungo termine questa misura farà aumentare le entrate fiscali della Confederazione di circa 80 milioni all’anno. In base a queste stime in seguito all’abolizione dei dazi industriali nel 2022, il calo delle entrate fiscali della Confederazione dovrebbe essere di circa 410 milioni di franchi. Nell’attuale piano finanziario 2020‒2022 del 22 agosto 2018 l’eccedenza strutturale del 2022 ammonta a poco meno di 1 miliardo di franchi. Perciò al momento si ritiene che nel bilancio federale sarà possibile compensare il calo degli introiti fiscali dovuto all’abolizione dei dazi industriali.

4.1.2 Perdita del potere negoziale per nuovi accordi di libero scambio

I dazi industriali rappresentano una parte del potere negoziale nelle trattative riguardanti accordi di libero scambio. La loro importanza nell’offerta di possibili concessioni è andata però sempre più diminuendo. Le più recenti trattative della Svizzera dimostrano che i dazi industriali al giorno d’oggi non sono più decisivi nelle negoziazioni, al contrario di altri fattori, come dazi agricoli, servizi, investimenti, proprietà intellettuale o barriere commerciali non tariffarie che interessano di più ai futuri partner commerciali in caso di nuovi accordi di libero scambio o di aggiornamento di quelli già in vigore.

16 Ecoplan (2017): Volkswirtschaftliche Auswirkungen unilateraler Importerleichterungen der Schweiz – Analyse mit

einem Mehrländer-Gleichgewichtmodell. Su incarico della SECO. Berna: SECO. 17 Secondo la statistica del commercio estero i ricavi dovuti ai dazi sui prodotti industriali della Svizzera nel 2016

ammontavano a 486 milioni di franchi. Nel 2017 sono stati riscossi dazi industriali per 506 milioni di franchi.

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Per quanto riguarda i dazi industriali va aggiunto che nell’ambito del Sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo (SPG) la Svizzera garantisce già importazioni in franchigia di dazio per tutti i prodotti industriali (ad eccezione di alcuni prodotti del settore tessile), fintantoché la merce proviene da Paesi in via di sviluppo. Molti dei partner commerciali attuali e futuri beneficiano già delle concessioni dell’SPG, il che riduce ulteriormente il peso negoziale dei dazi industriali. La normativa proposta abolirà i dazi solo unilateralmente. La Svizzera non deve adeguare i le proprie aliquote di dazio massime consolidate all’OMC. Perciò, a condizione di mantenerli entro questi valori massimi, i dazi industriali potrebbero teoricamente essere ripristinati. Negli accordi di libero scambio invece la Svizzera azzera i propri dazi sui prodotti industriali ed è dunque impossibile ripristinarli per i partner di tali accordi e pertanto i dazi industriali mantengono un certo peso nei negoziati. Esistono però comunque partner commerciali (alcuni con dazi elevati sui prodotti industriali), che sostengono che i bassi dazi industriali avvantaggino la Svizzera rispetto ai Paesi partner negli ALS. Con l’abolizione totale dei dazi questa idea rischierebbe di affermarsi ulteriormente e altri ambiti di negoziazione sarebbero maggiormente sotto pressione. In ogni caso, i dazi industriali non sono al centro degli interessi della maggior parte dei possibili futuri partner commerciali. Nel complesso il Consiglio federale attribuisce scarsa importanza alla perdita di potere negoziale dovuta all’abolizione unilaterale dei dazi industriali: opinione che viene condivisa da uno studio del World Trade Institute18. L’abolizione unilaterale dei dazi sui prodotti industriali non è una novità sul piano internazionale. Hong Kong e Singapore, due economie aperte di medio-grandi dimensioni, già da tempo non riscuotono dazi di questo tipo. Anche l’Islanda, il Canada, la Nuova Zelanda e la Norvegia hanno già abolito del tutto o in parte i propri dazi industriali. Uno studio di Sidley Austin19 ha indagato le ripercussioni dell’abbassamento dei dazi sui negoziati di accordi di libero scambio giungendo alla conclusione che i Paesi esaminati (ovvero Canada, Nuova Zelanda e Norvegia) sono stati in grado di stringere accordi di libero scambio anche dopo l’abolizione unilaterale dei dazi industriali e che gli introiti doganali rivestono un ruolo marginale nelle economie dei Paesi sviluppati. L’abolizione dei dazi industriali comporta un’erosione delle preferenze per i Paesi partner di un accordo di libero scambio, o per i Paesi interessati dall’SPG, rispetto a Stati terzi i cui prodotti industriali non godevano del libero accesso al mercato. Per i primi il provvedimento comporta comunque in uno sgravio amministrativo di cui beneficiano le imprese esportatrici; in particolare, grazie all’abolizione dei dazi industriali il mercato sarà più accessibile per i Paesi che oggi in virtù dell’SPG beneficiano di riduzioni sui dazi per determinati prodotti tessili.

18 World Trade Institute (2017): Significance of autonomous tariff dismantling for industrial products for future negotiations of free trade agreements. Su incarico della SECO. Berna: SECO. 19 Sidley Austin (2017): The potentials and economic impact of the unilateral easing of import restrictions by Switzerland – Gathering quantitative and qualitative evidence on other countries’ experience with unilateral tariff liberalization. Studio su incarico della SECO. Berna: SECO.

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4.1.3 Ripercussioni della semplificazione strutturale della tariffa doganale

La semplificazione strutturale della tariffa doganale comporterà per l’AFD oneri aggiuntivi una tantum per integrare le modifiche della struttura assieme al necessario adeguamento della tariffa doganale dovuto alla revisione del SA, i costi saranno sensibilmente ridotti. La semplificazione della tariffa doganale non necessita di personale supplementare. Diminuiranno anche le informazioni particolareggiate da fornire per la statistica sul commercio estero, poiché i dati basati su voci di tariffa a sei cifre saranno un po’ meno specifici. La semplificazione non comporta modifiche alla lista degli impegni che la Svizzera ha assunto all’interno dell’OMC (lista LIX).

4.2 Ripercussioni per l’economia

4.2.1 Risparmi dovuti all’eliminazione dei dazi

Sulla base dei proventi dei dazi riscossi nel 2016, si prevede che i risparmi per imprese e privati dovuti all’abolizione dei dazi industriali ammonteranno a circa 490 milioni di franchi20. Tali risparmi non sono però ripartiti uniformemente su tutti i settori economici. I prodotti sui quali oggi vengono imposti dazi elevati beneficeranno naturalmente in misura maggiore di questo provvedimento rispetto a quelli soggetti a dazi minori o importati in franchigia di dazio. L’abolizione dei dazi industriali avvantaggerà soprattutto l’industria tessile – le cui materie prime sono attualmente gravate da dazi talvolta elevati21 – e gli importatori di capi d’abbigliamento. Per molte PMI del settore tessile l’abolizione dei dazi rappresenta una fonte di risparmi che, a in base ai prodotti, possono essere anche elevati. Stando ai dazi riscossi nel 2016 (cfr. tabella 1) metà dei risparmi proverrebbe dall’abolizione dei dazi su prodotti tessili, capi di abbigliamento e calzature (255 milioni di franchi). I risparmi maggiori riguarderebbero i capi di abbigliamento. Oltre a ciò i risparmi sui dazi ammonterebbero a circa 50 milioni nel settore delle importazioni di veicoli (automobili, moto, biciclette) a tutto vantaggio anche dei privati e degli importatori di automobili indipendenti. Questi ultimi in molti casi potranno ad esempio fare a meno delle prove d’origine necessarie all’importazione preferenziale in franchigia di dazio di veicoli prodotti nell’UE. L’abolizione dei dazi sulle importazioni di macchinari e apparecchi elettronici nonché dei loro componenti determinerà un ulteriore calo (50 milioni) dei proventi doganali; sui metalli e sulle le merci che li contengono sono possibili risparmi per circa 28 milioni, su cuoio e materie plastiche si risparmierebbero 27 milioni, mentre sui prodotti chimico- farmaceutici 22 milioni.

20 A cui si aggiunge in misura minore la riduzione delle spese per l’IVA e la tassa sugli autoveicoli sui prodotti per i

quali i dazi pagati andavano a comporre l’imponibile (cfr. paragrafo 4.1.1.1). Nelle simulazioni non si tiene conto di questo risparmio. 21 Per determinate materie tessili i dazi sono già sospesi fino alla fine del 2019 (RS 632.102.1).

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Tabella 1: Entrate doganali nel 2016, per tipologia merceologica (statistica del commercio estero). Tipologia merceologica Importi 2016 Dazi 2016 (CHF) (CHF)

Tutte le merci 266 137 159 877 1 188 747 411

solo prodotti industriali 252 437 906 835 486 070 276

- Tessili, abbigliamento e calzature 9 515 892 794 255 081 998

- Veicoli 19 079 960 445 50 158 151

- Macchinari, apparecchi e prodotti elettronici 28 653 235 750 49 732 642

- Metalli 12 996 550 629 28 361 134

- Merci varie, come strumenti musicali, mobilia, giocattoli, 5 484 959 403 27 673 005 attrezzatura sportiva ecc.

- Cuoio, gomma e materie plastiche 6 259 023 104 26 768 993

- Prodotti dell’industria chimico-farmaceutica 43 627 007 519 22 257 334

- Strumenti di precisione, orologi e articoli di gioielleria 20 953 098 039 11 078 411

- Carta, articoli di carta e prodotti grafici 3 780 632 834 8 272 486

- Pietre e terre 2 716 360 874 6 225 175

- Metalli preziosi, pietre preziose e semipreziose 90 358 116 144 344 618

- Vettori energetici 6 776 103 528 105 362

- Oggetti d’arte e d’antiquariato 2 236 965 772 10 967

La tabella 2 riporta alcuni esempi di prodotti con i rispettivi introiti doganali, che non verranno più riscossi in seguito all’abolizione dei dazi industriali. Si tratta di una selezione beni di consumo, prodotti intermedi e beni d’investimento per l’industria o per il settore agricolo. La tabella evidenzia che a beneficiare dell’abolizione dei dazi sarà un ampio ventaglio di prodotti. Tabella 2: Esempi di introiti doganali soppressi per prodotto. Prodotto Categoria Voce di tariffa Dazio doganale attuale in fr. per 100 Kg

Sciampo Beni di consumo 3305.1000 65.00

Calzature di cuoio Beni di consumo 6403.9993 206.00

Biciclette Beni di consumo 8712.0000 12.00

(al pezzo)

Autoveicoli (Diesel) Beni di consumo 8703.3260 15.00

Componenti di pompe Prodotti intermedi 8413.9130 26.00

Monofilamenti di materie Prodotti intermedi 3916.9000 23.00 plastiche

Alluminio grezzo Prodotti intermedi 7601.1000 9.70

Tessuti di cotone Prodotti intermedi 5208.2300 105.00

Macchine per la saldatura Beni d’investimento 8515.8041 14.00

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Telai Beni d’investimento 8446.3000 9.50

Macchine per la confetteria Beni d’investimento 8438.2020 17.00 o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata

Rimorchi e semirimorchi Beni d’investimento 8716.2000 12.00 autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

4.2.2 Sgravio amministrativo per le imprese

L’imposizione di dazi all’importazione genera una serie di oneri amministrativi legati alle procedure da svolgere. Ad esempio: la dichiarazione doganale, la scelta della procedura doganale corretta, la stessa procedura d’importazione, il pagamento dell’obbligazione doganale e l’archiviazione di tutti i documenti necessari. Le procedure doganali e i relativi adempimenti amministrativi in linea generale non verranno eliminati con l’abolizione dei dazi industriali. Per far valere i diritti preferenziali sull’importazione nel quadro di un accordo di libero scambio o del SPG bisogna comprovare che la merce importata è stata davvero prodotta nel Paese partner dichiarato all’atto dell’importazione. Le regole per determinare l’origine dei prodotti sono stabilite nei singoli accordi di libero scambio e nell’ordinanza concernente le regole d’origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo22. Queste regole d’origine stabiliscono i criteri che la merce deve rispettare per avere un’«origine preferenziale» e poter godere del trattamento doganale corrispondente. Le regole d’origine servono a evitare che merci provenienti da Paesi terzi vengano importate attraverso un partner di libero scambio o un Paese in via di sviluppo beneficiario del SPG, senza che la merce vi abbia subito una trasformazione sostanziale. L’entità della trasformazione richiesta è determinata sulla base di una quota di valore aggiunto o di specifiche fasi di trasformazione o lavorazione che devono avvenire nel Paese di provenienza. L’origine preferenziale infine viene accertata sulla base di una prova d’origine che deve essere fornita dal produttore e presentata al momento dell’importazione per godere del trattamento doganale preferenziale. Grazie all’abolizione dei dazi industriali, la maggior parte dei prodotti industriali potrà essere importata in franchigia di dazio senza che sia necessario ricorrere ad accordi di libero scambio o al SPG. In futuro quindi, per gran parte dei prodotti industriali non sarà più necessario presentare prove dell’origine per evitare il pagamento di dazi all’importazione. Occorrerà invece fornirle se il prodotto viene riesportato in virtù di un cumulo d’origine. Il cumulo si applica quando la merce deve essere commercializzata senza modifiche all’interno della zona di cumulo23 o quando le materie prime possono essere trasformate in prodotti originari solo grazie al cumulo. Al contrario, per i prodotti destinati al consumo in Svizzera o che subiscono sufficienti trasformazioni prima dell’esportazione non sarà più necessaria una prova dell’origine.

Uno studio di B,S,S.24 rileva che gli oneri amministrativi relativi all’importazione sono sensibilmente maggiori quando è richiesta la prova d’origine o quando si ricorre allo sdoganamento preferenziale secondo un accordo di libero scambio o l’SPG. Secondo le stime per il 2016 gli oneri aggiuntivi per lo sdoganamento preferenziale costituiscono circa il 20 %

22 RS 946.39

23 Una zona di cumulo permette di utilizzare materie prime provenienti da diversi partner di libero scambio se i Paesi

facenti parte della zona di cumulo tra di loro applicano trattati di libero scambio con le stese regole d’origine. Un esempio di zona di cumulo è la Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM). 24 B,S,S. (2017): Administrative Entlastung bei einem unilateralen Zollabbau für Industriegüter. Su incarico della

SECO. Berna: SECO.

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delle spese amministrative totali (esclusi i dazi) a carico delle imprese sulle importazioni. La produzione delle prove d’origine, il relativo controllo ed eventuali procedure di verifica da parte dell’Amministrazione delle dogane, l’archiviazione della documentazione nonché il pagamento dell’obbligazione doganale rappresentano costi amministrativi sulle importazioni che saranno soppressi con l’abolizione dei dazi industriali (con le dovute eccezioni sopra citate). Oltre alle importazioni preferenziali nel quadro degli accordi di libero scambio o dell’SPG oggi esistono altre procedure speciali che consentono l’importazione di merci in franchigia di dazio, ma che comportano obblighi aggiuntivi. Queste procedure speciali, in particolare l’imposizione provvisoria a causa di prova dell’origine mancante o non valida, il traffico di perfezionamento attivo, le agevolazioni doganali nonché la procedura speciale per l’ammissione temporanea e le agevolazioni doganali in funzione dello scopo d’impiego richiedono autorizzazioni, controlli delle scadenze e documenti aggiuntivi. Anche il ricorso a queste procedure diminuirà una volta aboliti i dazi industriali. Gli emolumenti come le tasse d’incentivazione e le imposte (sugli autoveicoli, sugli oli minerali), l’IVA ecc. nonché gli obblighi di autorizzazione e altre norme di natura non doganale non verranno soppressi. Il provvedimento non riguarda nemmeno gli aspetti non tariffari legati alle importazioni e i relativi obiettivi di politica sanitaria, ambientale e di sicurezza. L’istituto di ricerca B,S,S.25 ha studiato la soppressione degli adempimenti discutendone con le imprese ed esperti doganali. Se si include anche la parziale rinuncia alle prove d’origine e il minore ricorso alle procedure speciali si calcola uno sgravio amministrativo di 100 milioni di franchi all’anno per le imprese importatrici in Svizzera. Visto che questa stima non tiene in considerazione altri aspetti – come gli oneri di accertamento per la scelta della procedura adeguata, il rischio di errori, le multe, la formazione dei collaboratori nonché la scarsa flessibilità nell’acquisto (strategico) di merce – questi 100 milioni rappresentano soltanto una stima minima del risparmio amministrativo generato dall’abolizione dei dazi industriali.

4.2.3 Ripercussioni economiche indirette

L’abolizione dei dazi industriali riduce direttamente i costi di fabbricazione dei prodotti importati nonché i costi di importazione e delle transazioni. Questo effetto è rafforzato dal fatto che le aziende esportatrici dovranno adempiere a meno oneri all’estero, dal momento che nella maggior parte dei casi non sarà più richiesta la prova d’origine (con la possibilità di evitare i relativi costi). Di conseguenza aumenta l’efficienza commerciale: in primo luogo, se grazie alla concorrenza questi risparmi si rifletteranno sui prezzi finali i consumatori potranno beneficiare di prezzi inferiori; in secondo luogo, le imprese svizzere dovranno sostenere minori costi intermedi all’estero. Questa ripercussione è particolarmente importante per la Svizzera, essendo l’economia elvetica profondamente integrata nella catena globale del valore. In molti settori il nostro Paese è specializzato in processi produttivi ad alto valore aggiunto che si collocano alla fine della filiera (ma anche nella ricerca e nello sviluppo a monte della catena produttiva). Le imprese svizzere tendono dunque a importare materie prime o semilavorati, e perciò l’abolizione dei dazi rafforza la competitività e promuove le esportazioni. Con l’abolizione dei dazi industriali sono attesi un aumento delle importazioni e di conseguenza una maggiore efficienza nei rapporti commerciali, poiché non sarà più necessario scegliere i fornitori in modo da evitare i dazi sulle importazioni26. Il conseguente aumento della concorrenza sul mercato svizzero dovrebbe portare a prezzi finali inferiori per i beni di consumo. La concorrenza inoltre è il motore dell’innovazione, poiché sprona le imprese a ottimizzare la gestione delle proprie risorse e ad aumentare l’efficienza e il trasferimento di conoscenze in particolare in relazione alle nuove opportunità offerte dall’intensificazione degli scambi commerciali. Ne risultano un abbassamento dei costi di produzione e un aumento della

25 Ibidem.

26 La scelta strategica dei fornitori resta una pratica auspicabile se si beneficia del cumulo sulle esportazioni

all’interno di un trattato di libero scambio.

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produttività, nonché delle esportazioni, con effetti positivi sulla competitività dell’economia svizzera. Nel complesso si registreranno maggiori entrate e una crescita del PIL. Gli effetti su importazioni (+0,5 %), esportazioni (+0,4 %), PIL (+0,1 %) e produttività (PIL pro capite ~+0,1 %) descritti sopra sono stati calcolati dall’istituto di ricerca Ecoplan27 sulla base di una simulazione. È previsto un calo generale dei prezzi al consumatore (inclusi i servizi) del −0,1 %. Sulla base delle spese nominali delle famiglie del 2016 si prevede che questo calo dei prezzi comporterà risparmi per 350 milioni di franchi. Uno studio di Sidley Austin28 ha analizzato le ripercussioni dell’abolizione dei dazi in Canada, Norvegia e Nuova Zelanda su esportazioni e produttività. Non è stato possibile quantificare gli effetti sull’occupazione in questi Paesi, sebbene l’analisi evidenzi effetti di spillover positivi per il mercato del lavoro.

Infine va tenuto conto anche della maggiore attrattività della piazza economica svizzera. I minori costi di regolamentazione e delle transazioni, i mercati integrati e la certezza del diritto sono oggi i più importanti fattori di competitività per la piazza economica svizzera. Gli effetti su questi fattori non sono tuttavia quantificabili.

4.2.4 Ripercussioni della semplificazione strutturale della tariffa doganale

Grazie a una più snella struttura della tariffa doganale in futuro sarà più facile per le aziende attribuire ai propri prodotti le voci di tariffa corrette, e ridurre così gli oneri amministrativi riguardanti la classificazione dei prodotti, l’aggiornamento del catalogo e l’imposizione doganale. La corretta classificazione tariffale rappresenta spesso una sfida, in particolare per le PMI. Grazie alla semplificazione della tariffa doganale per le PMI sarà più facile compilare le dichiarazioni doganali senza l’aiuto di fornitori di servizi doganali. Una classificazione tariffale semplificata riduce anche il rischio per le imprese di vedersi imporre dazi sbagliati sulle proprie importazioni, di dover correggere la dichiarazione doganale in caso di errori o di dover pagare multe. Con la semplificazione strutturale della tariffa doganale l’economia si troverà ad affrontare un onere attuativo una tantum, perché i nuovi dati di base dell’AFD dovranno essere ripresi dai cataloghi delle aziende. Poiché la semplificazione dovrebbe avvenire in concomitanza con la revisione del SA del 2022 e con l’introduzione dei dati di base DaziT, si prevede che i costi aggiuntivi saranno moderati. Dal momento che, in seguito alla semplificazione, il livello di dettaglio della statistica sul commercio estero diminuirà, è possibile che le imprese debbano affrontare costi aggiuntivi per reperire le informazioni mancanti (ad es. per ricerche di mercato). Anche qualora la semplificazione strutturale della tariffa doganale comportasse nel breve termine costi aggiuntivi a carico delle imprese, questi sarebbero compensati dai risparmi sul lungo periodo resi possibili dalla minore complessità della classificazione tariffale.

27 Ecoplan (2017): Volkswirtschaftliche Auswirkungen unilateraler Importerleichterungen der Schweiz – Analyse mit

einem Mehrländer-Gleichgewichtsmodell. Su incarico della SECO. Berna: SECO. 28 Sidley Austin (2017): The potentials and economic impact of the unilateral easing of import restrictions by Switzerland – Gathering quantitative and qualitative evidence on other countries’ experience with unilateral tariff liberalization. Studio su incarico della SECO. Berna: SECO.

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4.3 Panoramica delle ripercussioni economiche e finanziarie

Tabella 3: Panoramica delle ripercussioni economiche e finanziarie del progetto29.

in milioni di franchi o in percentuale (calcolate per l’anno 2016)

PIL +860 o +0,13 %

Importazioni +0,5 %

Esportazioni +0,4 %

+490 dazi +100 sgravio amministrativo Imprese ? sgravio amministrativo dovuto alla semplificazione strutturale della tariffa doganale (non quantificabile)

Consumatori +350 risparmi dovuti alla riduzione dei prezzi

−490 dazi Confederazione +80 entrate fiscali

Cantoni +70 entrate fiscali

5 Rapporto con il programma di legislatura

L’abolizione dei dazi sui prodotti industriali riguarda diversi obiettivi del programma di legislatura 2015‒2019. Il provvedimento è coerente con il secondo obiettivo («La Svizzera provvede alla creazione di condizioni quadro economiche ottimali a livello nazionale al fine di sostenere la propria competitività»), poiché consente uno sgravio finanziario e amministrativo. L’abolizione dei dazi riduce però le entrate per la Confederazione, il che è materia del primo obiettivo («La Confederazione provvede all’equilibrio delle sue finanze e garantisce prestazioni statali efficaci»). Nell’attuale piano finanziario 2020‒2022 del 22 agosto 2018 l’eccedenza strutturale prevista per il 2022 ammonta a poco meno di un miliardo di franchi. Secondo il bilancio federale, dunque, sarà possibile compensare l’ammanco fiscale dovuto all’abolizione dei dazi industriali. L’abolizione unilaterale dei dazi industriali persegue anche il terzo obiettivo («La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce all’economia svizzera l’accesso ai mercati internazionali») poiché contribuisce a un ordinamento economico mondiale liberale e consente alle imprese svizzere di integrarsi ancora meglio nelle filiere internazionali. La normativa proposta è il frutto delle attività del Consiglio federale in favore dello sgravio amministrativo per le imprese, in particolare le PMI30.

29 In aggiunta si stimano 40 milioni di franchi di mancato gettito da IVA da parte delle imprese dovuto all’abolizione

dei dazi industriali che compongono la base di calcolo per l’IVA e la tassa sugli autoveicoli (cfr. paragrafo 4.1.1.1). La simulazione delle ripercussioni economiche non tiene conto di questo effetto collaterale per concentrarsi sui dazi. È prevedibile che la compensazione attraverso maggiori imposte sul reddito sia proporzionalmente più elevata e l’impatto economico leggermente superiore. 30 Consiglio federale (2015): Sgravio amministrativo – Migliore regolamentazione, meno oneri per le imprese.

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L’abolizione dei dazi industriali è compatibile con la Costituzione federale (Cost.; RS 101). Secondo l’articolo 133 Cost. la riscossione dei dazi compete alla Confederazione. L’abolizione dei dazi industriali, che consente all’industria esportatrice e all’economia tutta di acquistare materie prime in franchigia di dazio, salvaguarda gli interessi dell’economia svizzera all’estero (art. 101 Cost.).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

6.2.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

L’abolizione dei dazi industriali è un provvedimento unilaterale della Svizzera che non modifica gli impegni presi all’interno dell’OMC. La nuova struttura tariffaria e le aliquote modificate secondo le direttive dell’OMC sono depositate presso quest’ultima, come si suole fare dopo le revisioni del SA.

6.2.2 Unione europea (UE)

L’abolizione unilaterale dei dazi sui prodotti industriali è compatibile con gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE. Nell’ambito dell’accordo bilaterale di libero scambio con la Svizzera del 197231 l’UE gode già della franchigia di dazio per i prodotti industriali originari.

6.2.3 Accordi di libero scambio

L’abolizione unilaterale dei dazi sui prodotti industriali è compatibile con gli accordi di libero scambio della Svizzera. I partner di libero scambio (UE inclusa) godono già dell’accesso al mercato in franchigia di dazio per quanto riguarda i prodotti industriali. L’eliminazione dei dazi sulle importazioni, indipendentemente dagli accordi di libero scambio, rappresenta un’erosione delle preferenze per i nostri partner di libero scambio e una perdita dei margini di trattamento preferenziale di cui potrebbero beneficiare i Paesi terzi. Allo stesso tempo però anche per le aziende esportatrici dei Paesi partner gli oneri amministrativi diminuiscono e le procedure si semplificano, poiché dovranno essere emessi meno certificati d’origine per le esportazioni verso la Svizzera.

6.2.4 Convenzioni doganali internazionali

L’abolizione dei dazi sui prodotti industriali e la semplificazione della struttura nazionale delle tariffe doganali sono compatibili con gli accordi doganali internazionali della Svizzera, inclusi quelli presi all’interno dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci32.

31 RS 0.632.401

32 RS 0.632.11

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