Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
Berna, 7 dicembre 2018
Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
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1. Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
L’Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) è il centro di competenza della Confederazione per la formazione e la formazione continua dei responsabili della formazione professionale, lo sviluppo delle professioni, la ricerca nel settore della formazione professionale e la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione professionale. Attualmente lo IUFFP è disciplinato dagli articoli 48 e 48a della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr). Nel corso delle deliberazioni su questa legge, il legislatore si era occupato a fondo della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni in questo ambito e aveva optato per un mandato complementare: un istituto nazionale a livello universitario che non occupasse una posizione di monopolio (cosa che consente anche offerte parallele da parte delle scuole universitarie cantonali). Lo IUFFP, che ha sede centrale a Zollikofen e sedi regionali a Losanna e a Lugano, è stato fondato il 1° gennaio 2007 come istituto universitario autonomo e ha assunto i compiti dell’Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale, esistente dal 1972. Il 1° gennaio 2007 il Consiglio federale ha messo interamente in vigore l’ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005 2. Dal 2007 lo IUFFP è gestito secondo i principi del governo d'impresa della Confederazione per le unità amministrative decentrate.
Nel quadro della revisione totale dell’ordinanza IUFFP del 27 gennaio 2016 il Consiglio federale ha contestualmente incaricato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di esaminare la possibilità di elaborare una legge per lo IUFFP e di presentargli i risultati di tale esame entro la fine del 2016. Si trattava di verificare se le basi giuridiche relative allo IUFFP (art. 48 e 48a LFPr) fossero sufficienti per l’inserimento dello IUFFP nel panorama universitario svizzero. L’esame doveva inoltre prendere in considerazione i principi di governo d’impresa del Consiglio federale, quanto prescritto dalla Costituzione federale (art. 63a Cost.) e la legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), in particolare per quanto riguarda l’accreditamento, nonché i lavori in corso per chiarire la strategia e il posizionamento dello IUFFP all’interno del panorama universitario svizzero. Per esaminare questi aspetti, il DEFR e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) hanno incaricato la professoressa Astrid Epiney e il dott. Markus Kern dell’Università di Friburgo di redigere una perizia giuridica4.
Secondo la perizia Epiney/Kern del 2016, le attuali basi legali non sono sufficienti per soddisfare né i requisiti del principio costituzionale di legalità né quelli dei principi di governo d’impresa del Consiglio federale. Mancherebbero soprattutto le basi relative alla struttura generale dell’organizzazione, alle procedure di fondo, all’ammissione all’istituto, a eventuali provvedimenti disciplinari, all’elaborazione di dati personali particolarmente degni di protezione e di profili della personalità, alla riscossione di emolumenti, ai diritti e agli obblighi del personale e la base giuridica per la delega della competenza normativa. È stata inoltre esaminata la questione se lo IUFFP sia soggetto all’obbligo di accreditamento secondo la LPSU. La perizia giunge alla conclusione che sia da classificare come una scuola universitaria o un altro istituto accademico ai sensi della LPSU. In particolare, dato che per il suo esercizio riceve contributi finanziari dalla Confederazione, è soggetto, come gli altri istituti accademici federali (Politecnici federali, Scuola universitaria federale dello sport), all’obbligo di accreditamento secondo la LPSU. Di conseguenza, deve ottenere l’accreditamento istituzionale entro il 2022. Va inoltre chiarita la posizione dello IUFFP all’interno del panorama universitario svizzero, il che include la questione della tipologia e della ripartizione dei compiti con le scuole universitarie o altri istituti accademici esistenti, in particolare con le alte scuole pedagogiche cantonali (ASP, cfr. n. 1.2). Il 9 novembre 2016, nell’ambito degli obiettivi strategici per il periodo 2017–20205, il Consiglio federale ha incaricato lo IUFFP di predisporre l’accreditamento istituzionale come scuola universitaria e di collaborare alla verifica delle proprie basi legali.
Il 21 dicembre 2016 il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della perizia giuridica e del mandato di verifica e ha incaricato il DEFR di informarlo, in una prima fase, in merito all’orientamento dello IUFFP e al suo posizionamento nel panorama universitario svizzero e, in una seconda fase, di presentargli un avamprogetto di atto normativo per la base legale per lo IUFFP.
Per l’adempimento di tali mandati il DEFR e lo IUFFP hanno effettuato accertamenti approfonditi sull’importanza dello IUFFP per la formazione professionale svizzera e sul suo futuro posizionamento nello spazio universitario svizzero. Questi lavori sono stati consolidati con i Cantoni in cui si trovano le sedi dello IUFFP, con la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e con la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU). Il 25 maggio 2018 quest’ultima ha preso conoscenza e approvato il posizionamento dello IUFFP come ASP all’interno del
4 Di seguito perizia Epiney/Kern 2016: https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2016/11/gutachten- ehb.pdf.download.pdf/Gutachten_EHB.pdf 5 FF 2016 7613
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panorama universitario. Il 20 giugno 20186 ne ha preso conoscenza anche il Consiglio federale, che ha incaricato il DEFR di elaborare entro la fine del 2018 un avamprogetto da porre in consultazione per creare la base legale della SUFFP sotto forma di atto normativo che ne disciplini l’organizzazione.
Queste modifiche contengono disposizioni conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. Di conseguenza, secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo)7, è necessaria una consultazione.
1.2 Il posizionamento dello IUFFP
Compiti e orientamento dello IUFFP Le disposizioni in vigore conferiscono allo IUFFP, come alle altre scuole universitarie e agli altri istituti accademici, un mandato che prevede quattro tipi di prestazioni: formazione, formazione continua, ricerca e sviluppo, servizi. La formazione e la formazione continua degli insegnanti delle scuole professionali, delle scuole per il conseguimento della maturità professionale e delle scuole specializzate superiori nonché dei formatori per i corsi interaziendali costituiscono le attività di base dello IUFFP. Nella Svizzera francese e in quella italiana lo IUFFP è praticamente l’unico a proporre questa offerta. Nella Svizzera tedesca, a Lucerna, San Gallo e Zurigo, lo IUFFP è in concorrenza con le ASP cantonali. Per questo motivo, dal 2017 sono stati condotti intensi colloqui in vista di una collaborazione più stretta e una maggiore armonizzazione delle offerte. Nel frattempo il DEFR e le Direzioni cantonali dell’educazione di Lucerna da una parte e San Gallo e lo IUFFP e le ASP di Lucerna e San Gallo, dall’altra, hanno concluso degli accordi bilaterali. Lo sviluppo della collaborazione tra IUFFP e ASP deve creare un valore aggiunto per la formazione e la formazione continua dei responsabili della formazione professionale, incrementare la qualità e l’efficienza delle prestazioni nell’insegnamento, nella ricerca e nella fornitura di servizi e potenziare il sistema della formazione professionale svizzero nel suo insieme.
Dalla sua fondazione, lo IUFFP ha fatto fronte con successo a varie sfide, tra cui la votazione nazionale sui cicli di formazione, la concentrazione sull’offerta di formazione continua con relativo ampliamento dell’offerta e la creazione di un ciclo di studio master in formazione professionale. Anche la definizione di competenze di ricerca nell’ambito della formazione professionale e l’istituzione del Centro per lo sviluppo delle professioni hanno rappresentato importanti priorità. La ricerca dello IUFFP riguarda il settore professionale ed è in primo luogo ricerca applicata. Il Centro per lo sviluppo delle professioni ha una funzione importante: supporta e segue le organizzazioni del mondo del lavoro nello sviluppo delle formazioni professionali di base nonché dei cicli di formazione e degli esami federali della formazione professionale superiore. Nel 2016 è stato inoltre creato l’Osservatorio svizzero per la formazione professionale che individua, osserva e analizza l’importanza che gli sviluppi sociali, economici e tecnologici assumono nel campo della formazione professionale.
Lo IUFFP ha avviato cooperazioni istituzionali con partner svizzeri ed esteri ed è oggi in Svizzera un importante interlocutore per lo scambio internazionale sulle questioni della formazione e della formazione continua oltre che della ricerca e dello sviluppo nella formazione professionale. È quindi riconosciuto a livello internazionale come organizzazione esperta nel campo. In quanto istituto universitario, negli ultimi anni lo IUFFP ha inoltre professionalizzato la gestione del personale (approvando per esempio un piano di sviluppo del personale), istituito un sistema di gestione della qualità conforme ai criteri delle scuole universitarie e sostenuto le interazioni tra ricerca e insegnamento.
Lo IUFFP come alta scuola pedagogica La base legale esistente (art. 48 e 48a LFPr) e la denominazione che lo qualifica posizionano lo IUFFP già oggi sul piano delle scuole universitarie. Dal 2015 il panorama universitario svizzero è disciplinato dalla LPSU, che crea le basi necessarie ad assicurare la competitività, la trasparenza e la qualità nel settore universitario svizzero conformemente all’articolo 63a Cost. La LPSU prescrive gli elementi e le fasi necessarie di cui la Confederazione e i Cantoni devono tener conto per il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti. In quanto istituto accademico che per il suo esercizio riceve contributi finanziari federali, lo IUFFP è soggetto all’obbligo di accreditamento8. Deve pertanto ottenere l’accreditamento istituzionale secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettera a LPSU entro la fine del 2022. Nella seduta dell’1–2 settembre 2015 il Consiglio dello IUFFP ha deciso di richiedere l’accreditamento come ASP. Come menzionato in precedenza, il Consiglio federale ha preso conoscenza del posizionamento dello IUFFP il 20 giugno 2018. Questa scelta è dovuta alla vicinanza in termini di tipologia dello IUFFP alle ASP: la concentrazione sui contenuti formativi, in particolare la formazione e la formazione continua degli insegnanti delle scuole professionali e la ricerca nel settore della formazione professionale. L’offerta dello IUFFP nel settore dell’insegnamento è di impronta eminentemente pedagogica e didattica e corrisponde pertanto a quella di un’ASP, ma si concentra sulla formazione professionale. Dato che la formazione professionale e la formazione degli insegnanti in questo ambito sono gestite a livello nazionale (art. 63 Cost.), è anche legittimo che esista un’ASP nazionale (art. 63a cpv. 1 Cost.). Determinante è inoltre il fatto che alcune
6 https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-71211.html 7 RS 172.061
8 Perizia Epiney/Kern 2016, pag. 58 segg.
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caratteristiche coincidano con quelle del tipo di scuola universitaria rappresentato dall’ASP secondo la definizione della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities) del 1° febbraio 20179. Esistono comunque delle differenze rispetto alle ASP cantonali. Mentre queste ultime in genere formano insegnanti per tutti i livelli del sistema educativo, la futura SUFFP continuerà a privilegiare la formazione e la formazione continua dei responsabili della formazione professionale. e a fare capo alla Confederazione, sia a livello istituzionale che finanziario. In merito all’accreditamento dello IUFFP come ASP deciderà il Consiglio svizzero di accreditamento secondo l’articolo 33 LPSU.
Denominazione In seguito al posizionamento dello IUFFP come alta scuola pedagogica viene proposto di modificare la denominazione odierna di «Istituto universitario federale per la formazione professionale» in «Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP).
1.3 La normativa proposta
Il progetto ha lo scopo di armonizzare le disposizioni sull’organizzazione dello IUFFP con i requisiti posti per quanto riguarda il principio costituzionale di legalità e gli standard della Confederazione in materia di governo d’impresa. Le odierne basi legali dello IUFFP non soddisfano questi requisiti. Dal punto di vista materiale, una serie di disposizioni dell’ordinanza pertinente confluisce nella nuova legge senza cambiamenti di rilievo. Con l’avamprogetto vengono inoltre apportate alcune modifiche necessarie per consentire un adeguato posizionamento della futura SUFFP nel panorama universitario.
Principio di legalità Secondo le prescrizioni del principio costituzionale di legalità, che risulta oltre che dall’articolo 5 Cost. anche dalla riserva di legge generale dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., per le unità rese autonome della Confederazione una serie di disposizioni deve essere integrata in una legge in senso formale. Ciò riguarda in particolare: l’organizzazione e le procedure, i compiti dell’unità resa autonoma, le basi legali per eventuali interventi in relazione ai diritti fondamentali (condizioni di ammissione, provvedimenti disciplinari, elaborazione di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità ecc.), la delega di competenze legislative, le basi per la riscossione di emolumenti, le possibili esenzioni dall’obbligo di pagare la tassa universitaria nonché i diritti e gli obblighi del personale.
Politica della Confederazione in materia di governo d’impresa Il Parlamento aveva chiesto una gestione unitaria delle unità amministrative decentrate. Il Consiglio federale ha soddisfatto questa richiesta con il rapporto del 13 settembre 2006 10 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d’impresa). In questo rapporto il Consiglio federale ha formulato 28 principi guida per la gestione e il controllo delle unità rese autonome. Alle varie domande poste dal Parlamento nel corso delle deliberazioni sul rapporto il Consiglio federale ha risposto con un rapporto supplementare il 25 marzo 2009 11 e ha integrato i principi guida. Nel contempo ha approvato un piano di attuazione 12 che illustrava come intendeva attuare il rapporto sul governo d’impresa. Nel dicembre 2010, infine, le Camere federali hanno accolto l’iniziativa parlamentare sulle possibilità del Parlamento di influire sugli obiettivi strategici delle unità rese autonome 13 e adottato la legge federale del 17 dicembre 201014 sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome. A seguito del rapporto sul governo d’impresa l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e l’Ufficio federale di giustizia (UFG) tenendo conto dei principi guida hanno elaborato un atto normativo modello per gli istituti che forniscono prestazioni a carattere monopolistico da impiegare nel caso di nuovi scorpori e di modifica di leggi sull’organizzazione vigenti. Lo IUFFP viene già gestito in base ai principi del governo d’impresa della Confederazione per le unità amministrative decentrate, ma le disposizioni in materia sono contenute ancora in un’ordinanza. Conformemente all’atto normativo modello citato sopra, le norme di base relative alle unità amministrative decentrate sono emanate sotto forma di legge ragione per cui, come per le altre istituzioni analoghe (p. es. del settore dei PF, Innosuisse), anche per la futura SUFFP è necessario elaborare un atto normativo che ne disciplini l’organizzazione.
9 https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/170201_Merkmale_des_Hochschu ltyps_Def.pdf 10 FF 2006 7545
11 FF 2009 2225, in particolare pag. 2280
12 https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/cgov/grundlagen.html 13 FF 2010 2933 14 RU 2011 5859
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1.4 Attuazione
Dato che le disposizioni relative all’organizzazione dello IUFFP vengono trasferite in una legge, il progetto comporta da un lato la modifica dell’ordinanza IUFFP del Consiglio federale e dall’altro anche modifiche all’ordinanza sul personale IUFFP15 e all’ordinanza degli emolumenti IUFFP16.
1.5 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Né il posizionamento dello IUFFP come ASP né la nuova base legale comportano ripercussioni finanziarie e/o sull’effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.
Per quanto riguarda la creazione di un ciclo di studi bachelor presso la SUFFP, nell’ambito del limite di spesa per il periodo ERI in corso 2017–202017 sono stati stanziati 500 000 franchi per il 2020. L’accreditamento come ASP non comporta costi supplementari duraturi per la Confederazione in quanto proprietaria della SUFFP. Il finanziamento della SUFFP rientrerà anche in futuro nella partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale il cui valore indicativo, secondo l’articolo 59 capoverso 2 LFPr, è pari a un quarto. Considerata l’assenza di costi supplementari duraturi, il progetto non si ripercuote neppure sui contributi forfettari della Confederazione ai Cantoni per le loro spese per la formazione professionale.
I servizi competenti stanno valutando la possibilità di un cambio della Cassa di previdenza. Le ripercussioni finanziarie di un simile cambiamento fanno parte dell’esame in corso e sarebbero eventualmente illustrate nel messaggio da sottoporre al Parlamento.
2. Commento ai singoli articoli
Ingresso
La legge SUFFP si basa sugli articoli 63 capoverso 1 e 63a capoverso 1 Cost. L’articolo 63 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla formazione professionale. Dato che la SUFFP è competente per la formazione e la formazione continua dei responsabili della formazione professionale, per lo sviluppo delle professioni e la ricerca nel settore della formazione professionale, occorre includere un rimando all’articolo 63 Cost. come base costituzionale attributiva di competenze. In virtù dell’articolo 63a capoverso 1 Cost. la Confederazione, oltre a gestire i politecnici federali, ha la competenza di istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. In base alla sua offerta formativa la SUFFP è da posizionare a livello delle scuole universitarie e di conseguenza fa parte del panorama universitario svizzero. Le disposizioni della LPSU riguardanti la garanzia della qualità e l’accreditamento valgono anche per la SUFFP. La SUFFP è una scuola universitaria ai sensi della LPSU (art. 2 LPSU) e pertanto per quanto riguarda la legge SUFFP si applica l’articolo 63a Cost. come base costituzionale attributiva di competenze.
Sezione 1: Ente e obiettivi
Art. 1 Nome, forma giuridica, aggregazione e sede
Lo scorporo dei compiti della Confederazione presuppone, secondo l’articolo 178 capoverso 3 Cost., una base legale sufficiente. La presente disposizione pone la base legale per la costituzione della SUFFP sotto forma di ente di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria (cpv. 1). Questa forma giuridica corrisponde alla forma giuridica attuale dello IUFFP (art. 2 cpv. 1 ordinanza IUFFP) nonché ai principi guida del rapporto sul governo d’impresa. Con il posizionamento come scuola universitaria (alta scuola universitaria) nel panorama universitario, lo IUFFP (Istituto universitario federale per la formazione professionale) diventa SUFFP (Scuola universitaria federale per la formazione professionale). Il principio contenuto nel capoverso 2 esprime l’autonomia della SUFFP nel quadro di questa legge. La SUFFP può pertanto emanare autonomamente le disposizioni necessarie dal punto di vista della politica universitaria e tenere una propria contabilità. La SUFFP è gestita in base a principi economico-aziendali (cpv. 3; analogamente all’art. 1 cpv. 2 lett. b della legge federale del 7 ottobre 200518 sulle finanze della Confederazione, LFC). Nell’adempiere i propri compiti, la SUFFP deve pertanto provvedere a un impiego dei mezzi economico e orientato ai risultati e alle prestazioni. Il rapporto tra costi e benefici deve essere equilibrato. Come lo IUFFP, anche la SUFFP sarà aggregata al DEFR (cpv. 4, cfr. allegato 1, IV, n. 2.2.4 dell’ordinanza del 25 novembre 199819 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e art. 15e dell’ordinanza del 14 giugno 199920 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca). Il Consiglio federale stabilisce la sede della SUFFP (cpv. 5). In questo
15 RS 412.106.141 16 RS 412.106.16
17 FF 2016 2701, in particolare pag. 2763
18 RS 611.0 19 RS 172.010.1 20 RS 172.216.1
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modo si assicura che, per un cambiamento di sede, non si renda necessaria una modifica della legge. Lo IUFFP è già iscritto nel registro di commercio e l’obbligo di registrazione permane (cpv. 6). Come illustrato nel capitolo 1.1, lo IUFFP è soggetto all’obbligo di accreditamento secondo la LPSU, obbligo che viene ora menzionato esplicitamente nel capoverso 7.
Art. 2 Obiettivi Gli obiettivi servono da base di riferimento per la descrizione dei compiti nella seconda sezione della legge SUFFP. Sono validi a tempo indeterminato e formano, insieme ai compiti e alle altre disposizioni legali, il fondamento per la formulazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale (cfr. art. 28). Il presente avamprogetto non modifica la strategia, il mandato di base e la posizione dello IUFFP. L’offerta della SUFFP dovrà tener conto anche in futuro delle esigenze dei Cantoni e delle regioni linguistiche. Il capoverso 2 crea il collegamento con i compiti contenuti nell’articolo 3.
Sezione 2: Offerta di formazione, altri compiti e collaborazione
Art. 3 Offerta di formazione nonché altri compiti e competenze I compiti dello IUFFP (art. 48 LFPr e art. 3 ordinanza IUFFP) vengono ripresi nell’avamprogetto. L’offerta della SUFFP comprende il mandato di una scuola universitaria e prevede quattro tipi di prestazioni, ossia la formazione e la formazione continua, inclusi i cicli di studio universitari (bachelor e master), la ricerca e i servizi. Visto il posizionamento della SUFFP come alta scuola pedagogica devono ora essere incluse anche le raccomandazioni della CDPE del 26 ottobre 1995 sulla formazione degli insegnanti e sulle alte scuole pedagogiche 21, in base alle quali le ASP devono concentrarsi sulla ricerca applicata riguardante la formazione professionale, il che corrisponde del resto all’orientamento della ricerca svolta presso lo IUFFP. Questa ricerca si concentra sulla formazione professionale ed è in primo luogo ricerca applicata.
Art. 4 Collaborazione Il capoverso 1 prevede che, per adempiere i suoi compiti, la SUFFP collabori con le alte scuole pedagogiche cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro in qualità di rappresentanti dell’economia e partner della formazione professionale. Nella Svizzera romanda, in Ticino e in molte parti della Svizzera tedesca (in particolare Berna, Svizzera nordoccidentale, Grigioni) lo IUFFP si occupa della formazione degli insegnanti delle scuole professionali, delle scuole per il conseguimento della maturità professionale, delle scuole specializzate superiori e dei corsi interaziendali. Dove nella Svizzera tedesca sussiste una situazione di concorrenza, occorre promuovere o rafforzare la collaborazione con le ASP cantonali. Con le ASP di Lucerna e San Gallo sono già stati conclusi accordi bilaterali. Le cooperazioni sono intese ad assicurare la qualità e l’efficienza delle offerte e a evitare doppioni. Dovrà continuare anche la collaborazione con le autorità e le istituzioni della Confederazione e dei Cantoni (p. es. Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale CSFP, scuole professionali). Resta inoltre aperta la possibilità di collaborare con altre scuole universitarie e istituzioni a orientamento pedagogico (cpv. 2), nazionali o estere.
Sezione 3: Titoli e ammissione
Art. 5 Diplomi di insegnamento, certificati e altri titoli La SUFFP continuerà a formare responsabili della formazione professionale, che al termine della loro formazione riceveranno un diploma di insegnamento. Questi cicli di studio sono riconosciuti dalla SEFRI (conformemente all’art. 29 cpv. 2 LFPr e all’ordinanza del DEFR dell’11 settembre 2017 22 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori, OERic-SSS). A partire dall’autunno 2019 la SUFFP offrirà oltre al ciclo di studi master esistente (Master of Science in formazione professionale) anche un ciclo di studio bachelor. Dato che la SUFFP intende richiedere l’accreditamento come scuola universitaria (ossia come alta scuola pedagogica) i due cicli di studio saranno strutturati conformemente alle disposizioni delle Direttive di Bologna SUP e ASP del 28 maggio 2015 23 emanate dal Consiglio delle scuole universitarie. In base al presente avamprogetto i titoli accademici della SUFFP sono protetti (cfr. art. 31).
Art. 6 Ammissione Anche i punti essenziali della regolamentazione riguardante l’ammissione devono essere trasposti in una legge in senso formale. Attualmente le condizioni di ammissione sono disciplinate soltanto dall’articolo 6 del Regolamento degli studi
21 https://edudoc.ch/record/25492/files/19951026d.pdf
22 RS 412.101.61 23 RS 414.205.4
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IUFFP del 22 giugno 201024. Le condizioni di ammissione sono rette dagli articoli 45 e 46 LFPr, dagli articoli 45 e 46 dell’ordinanza del 19 novembre 200325 sulla formazione professionale OFPr e dalla OERic-SSS. Il Consiglio della SUFFP aggiornerà il Regolamento degli studi trasformandolo in un’ordinanza sugli studi in base alle prescrizioni sulla pubblicazione della Confederazione (cpv. 4). Per le condizioni di ammissione al primo ciclo di studio (bachelor) vanno osservate le disposizioni della LPSU (art. 23 segg. LPSU). L’accreditamento come alta scuola pedagogica presuppone l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 24 LPSU. Il rispetto delle condizioni di ammissione viene verificato anche nel quadro della procedura di accreditamento (art. 30 cpv. 1 lett. a n. 2 LPSU).
Sezione 4: Organizzazione
Art. 7 Organi Come già oggi nell’ordinanza IUFFP (art. 10), gli organi della SUFFP vengono elencati in maniera esaustiva. Si tratta del Consiglio della SUFFP, della Direzione della Scuola e dell’organo di revisione. I compiti e le competenze degli organi figurano nei corrispondenti articoli.
Art. 8 Consiglio della SUFFP: statuto, nomina, organizzazione e relazioni d’interesse La disposizione si rifà alle normative usuali concernenti gli istituti di diritto pubblico e riprende le disposizioni relative al Consiglio dello IUFFP (art. 11–11b ordinanza IUFFP). La scelta dei membri del Consiglio della SUFFP si basa sul corrispondente profilo dei requisiti del Consiglio federale per i membri del Consiglio della SUFFP (cfr. anche art. 8j cpv. 2 dell’ordinanza del 25 novembre 199826 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, OLOGA). Il capoverso 2 stabilisce che i candidati alla nomina del Consiglio della SUFFP sono tenuti a dichiarare le loro relazioni d’interesse; chi rifiuta di renderle pubbliche non potrà essere nominato. Le disposizioni previste per la nomina e la durata massima del mandato (otto anni per i membri e dodici per il presidente) contenute nel capoverso 3 consentono all’Esecutivo di rieleggere i membri del Consiglio. Nel caso del presidente è così garantita una maggiore continuità che permette di maturare esperienza, mentre l’eventuale rinnovo periodico degli altri membri ha lo scopo di far confluire nel Consiglio competenze e prospettive aggiornate. Una differenziazione analoga per quanto riguarda la durata del mandato si trova anche nella legge Innosuisse (RS 420.2; art. 6 cpv. 2). La durata massima del mandato non dà comunque diritto a essere rieletti. I membri che devono essere eletti dal Consiglio federale sono legati alla SUFFP da un mandato di diritto pubblico. I membri che devono essere eletti dal Consiglio federale sono legati alla SUFFP da un mandato di diritto pubblico. Si applicano inoltre per analogia le disposizioni sui mandati del Codice delle obbligazioni 27 (cpv. 4). L’onorario e le altre condizioni contrattuali sono rette dall’articolo 6a della legge del 24 marzo 200028 sul personale federale (LPers) e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione, ovvero l’ordinanza del 19 dicembre 200329 sulla retribuzione dei quadri. Fatta eccezione per l’articolo 6a, la LPers non si applica direttamente ai membri del Consiglio della SUFFP. L’articolo 6a contiene anche disposizioni sulla rappresentanza equilibrata delle lingue nazionali nel Consiglio della SUFFP. Su questa base il Consiglio federale ha deciso alcune disposizioni sulla rappresentanza dei sessi. Se soddisfano le condizioni della legge federale del 25 giugno 198230 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), i membri del Consiglio della SUFFP devono essere assicurati presso una cassa di previdenza professionale. Secondo il capoverso 5, i membri del Consiglio della SUFFP sono tenuti ad adempiere i loro compiti e obblighi con diligenza e in buona fede. Quest’ultimo vincolo comprende tra le altre cose l’obbligo di diligenza, l’obbligo del segreto, il comportamento in caso di conflitti d’interesse e il divieto di concorrenza. Il Consiglio della SUFFP deve sorvegliare e valutare costantemente le relazioni d’interesse dei suoi membri e risponde al Consiglio federale della compatibilità delle relazioni d’interesse con la funzione che i membri svolgono. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio della SUFFP e il membro in questione persiste nel mantenerla, il Consiglio deve chiedere al Consiglio federale la revoca del mandato (cpv. 6). Un membro può inoltre essere revocato se risulta che al momento della nomina ha omesso di indicare tutte le sue relazioni d’interesse oppure di segnalare eventuali cambiamenti durante il suo mandato. Il capoverso 7 stabilisce il segreto d’ufficio dei membri del Consiglio della SUFFP. Poiché questi ultimi non fanno parte del personale della SUFFP, non sono soggetti alle disposizioni della LPers sull’obbligo del segreto d’ufficio (art. 22). Il Consiglio della SUFFP può disciplinare nel quadro del regolamento di organizzazione la possibilità di svincolare i membri dal segreto d’ufficio.
Art. 9 Consiglio della SUFFP: compiti Questo articolo stabilisce i compiti del Consiglio della SUFFP. Si tratta delle stesse competenze che spettano oggi al Consiglio dello IUFFP (art. 11c ordinanza IUFFP). Il Consiglio della SUFFP assicura la gestione strategica della SUFFP (lett. a), tra cui anche la rappresentanza della SUFFP nei confronti del proprietario (DEFR), dei Cantoni, delle
24 RS 412.106.12 25 RS 412.101 26 RS 172.010.1 27 RS 220 28 RS 172.220.1 29 RS 172.220.12 30 RS 831.40
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organizzazioni del mondo del lavoro ecc. (come finora nell’art. 11c cpv. 1 lett. d ordinanza IUFFP). Il Consiglio della SUFFP provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale (lett. b) e stabilisce, sulla base di indicatori di valutazione predeterminati, i metodi e i criteri con i quali valuta il raggiungimento di questi obiettivi al proprio interno. Nel quadro del suo compito di vigilanza il Consiglio federale dispone così delle informazioni necessarie per verificare in base agli stessi parametri il raggiungimento degli obiettivi strategici (art. 29 cpv. 2 lett. d). Il Consiglio della SUFFP emana un regolamento di organizzazione (lett. c) che contiene in particolare disposizioni sulla struttura della Scuola, sulla sua direzione operativa, sulla delega alla Direzione di competenze specifiche e sulla creazione di comitati nonché disposizioni sulla tutela degli interessi della SUFFP e per evitare conflitti d’interesse. Il Consiglio della SUFFP emana inoltre altre ordinanze necessarie per l’esercizio della SUFFP, per esempio ordinanze sull’organizzazione degli studi o sui diritti di partecipazione dei membri della Scuola. Può trattarsi di ordinanze con effetto verso l’esterno pubblicate nella Raccolta ufficiale della Confederazione (p. es. il Regolamento degli studi IUFFP del 22 giugno 201031 emanato dal Consiglio dello IUFFP) o di regolamenti che hanno unicamente effetto interno (come l’attuale regolamento di organizzazione del Consiglio dello IUFFP). Il Consiglio della SUFFP ha anche la competenza e l’obbligo, come il Consiglio dello IUFFP, di emanare un’ordinanza sul personale e un’ordinanza sugli emolumenti che deve presentare per approvazione al Consiglio federale. Il Consiglio dello IUFFP ha già emanato queste ordinanze fondandosi sull’articolo 11c capoverso 1 lettera c dell’ordinanza IUFFP (ordinanza del 10 novembre 2015 32 sul personale IUFFP e ordinanza del 17 febbraio 201133 degli emolumenti IUFFP). Se necessario, il Consiglio della SUFFP le modificherà e sottoporrà le modifiche al Consiglio federale per approvazione. Conformemente alle prescrizioni sul governo d’impresa, viene inserita la competenza di emanare un regolamento sull’accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi. Per quanto riguarda la previdenza professionale si sta attualmente valutando, sulla scorta dell’articolo 32d capoverso 2bis LPers (in vigore dal 1° gennaio 2018), se passare dalla Cassa di previdenza dello IUFFP alla Cassa di previdenza della Confederazione. Vengono esaminate in particolare la garanzia a lungo termine della redditività e le dimensioni delle casse di previdenza. Le precedenti competenze del Consiglio dello IUFFP di concludere un contratto di affiliazione con PUBLICA e con l’organo paritetico della Cassa di previdenza dello IUFFP verrebbero sostituite dal compito di rappresentare la SUFFP come parte contraente ai sensi dell’articolo 32d capoverso 2 LPers (lett. d). Nel presente avamprogetto le relative disposizioni vengono elencate come se la SUFFP fosse già assicurata presso la Cassa di previdenza della Confederazione (art. 9 e 15), fatta riserva dei risultati dell’esame in corso condotto con i servizi interessati che determinerà se sia opportuno effettuare questo passaggio. Conformemente alle prescrizioni dell’atto normativo modello, la competenza sancita dalla lettera e viene ripresa invariata dal diritto vigente ma riassunta in una lettera (art. 11c cpv. 1 lett. i, j e l ordinanza IUFFP). Il Consiglio della SUFFP continuerà a decidere in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore. Queste decisioni richiedono l’approvazione del Consiglio federale. Dato che i collaboratori della segreteria del Consiglio della SUFFP lavorano a stretto contatto con quest’ultimo e il suo presidente e sono a lui sottoposti, anche in questo caso il Consiglio della SUFFP dispone delle relative competenze. Come il Consiglio dello IUFFP, il Consiglio della SUFFP nomina il vicedirettore su proposta del direttore (lett. f; finora art. 11c cpv. 1 lett. k ordinanza IUFFP). La vigilanza sulla Direzione (lett. g) comprende anche il diritto di impartire istruzioni e il diritto di avocazione, che include anche la competenza di pronunciare decisioni. Nel regolamento di organizzazione il Consiglio della SUFFP stabilisce le sue competenze in relazione alla pronuncia di decisioni e i compiti che delega alla Direzione (cfr. anche art. 10 cpv. 2 lett. c). Anche il Consiglio della SUFFP provvede a istituire un sistema di controllo interno e ad assicurare un’adeguata gestione dei rischi (lett. h). Decide inoltre in merito all’impiego delle riserve (lett. i) di cui all’articolo 23. La decisione concreta del Consiglio della SUFFP di costituire e utilizzare riserve deve essere autorizzata dal Consiglio federale, il quale decide in sede di approvazione del conto e del rapporto di gestione della SUFFP nonché della delibera sullo sgravio del Consiglio della SUFFP (lett. k). Rispetto al diritto vigente e all’atto normativo modello, nelle lettere j e k si specifica che la proposta al Consiglio federale viene sempre presentata per il tramite del DEFR, il che corrisponde alla prassi seguita in precedenza.
Art. 10 Direzione della Scuola In quanto organo direttivo operativo della SUFFP, la Direzione della Scuola si occupa di tutti i compiti a questa correlati. In particolare, mette in atto quanto deciso dal Consiglio della SUFFP, al quale rende conto della corretta attuazione. La disposizione in oggetto riprende quelle in vigore concernenti la composizione e i compiti dell’attuale Direzione (art. 12 e 12a ordinanza IUFFP), adeguate in base all’atto normativo modello. Nella nuova disposizione ci si limita a indicare che la Direzione è guidata dal direttore (cpv. 1), ma non si fa menzione degli altri membri. La composizione della Direzione è infatti di competenza della SUFFP e viene inserita nel regolamento di organizzazione (come già figura in quello dello IUFPP). Oggi la Direzione è composta dal direttore e dai responsabili nazionali di dipartimento. Il Consiglio della SUFFP è responsabile dell’attuazione interna degli obiettivi strategici e la Direzione deve basare la gestione della Scuola su tali obiettivi. La Direzione svolge inoltre tutti i compiti che la legge SUFFP non attribuisce ad un altro organo (cpv. 3). Altri
31 RS 412.106.12 32 RS 412.106.141 33 RS 412.106.16
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dettagli relativi all’organizzazione e alle procedure di lavoro sono definiti nel regolamento di organizzazione del Consiglio della SUFFP.
Art. 11 Organo di revisione La SUFFP è un ente che fornisce prestazioni a carattere monopolistico e pertanto il Consiglio federale ha la competenza di nominare e revocare l’organo di revisione esterno. Quest’ultimo ha il compito di verificare l’adeguatezza e il funzionamento della contabilità analitica e del controlling. La funzione e i compiti dell’organo di revisione esterno non vanno confusi con le competenze del Controllo federale delle finanze, che è l’organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione (vigilanza finanziaria incluse le verifiche della redditività secondo le legge del 28 giugno 1967 34 sul controllo delle finanze). Nell’articolo 11 sono riprese le disposizioni odierne sull’organo di revisione (art. 13 ordinanza IUFFP). Il capoverso 2 contiene un rinvio dinamico alle disposizioni del diritto della società anonima, il che garantisce un’uniformazione automatica con l’evoluzione delle norme di diritto privato, su cui si fonda il rapporto giuridico tra la SUFFP e l’organo di revisione. Non essendo la SUFFP una società anonima di diritto privato, le disposizioni sulla revisione ordinaria (art. 728b segg. CO) si applicano per analogia. L’organo di revisione è soggetto all’obbligo del segreto (cfr. art. 730b cpv. 2 CO). Secondo il capoverso 3, diversamente da quanto prevede il diritto della società anonima, presso la SUFFP l’organo di revisione deve verificare non soltanto il conto annuale ma anche una parte della relazione annuale, basandosi in quest’ultimo caso sui seguenti punti e presentando anche rapporto in merito: eventuali contraddizioni rispetto ai conti annuali, attuazione di una gestione dei rischi adeguata ed eventuali contraddizioni nell’ambito dei rapporti sul personale. L’organo di revisione deve segnalare al Consiglio della SUFFP e al Consiglio federale eventuali contraddizioni tra la relazione annuale e il conto annuale. Verifica inoltre se il Consiglio della SUFFP tiene conto dei rischi fondamentali e procede a una valutazione, non effettua però un controllo dei rischi dal punto di vista dei contenuti. Lo stesso vale per il resoconto nella relazione annuale sul numero di posti a tempo pieno; anche in questo caso non viene effettuata nessuna verifica contenutistica. La revisione di questo elemento della relazione annuale ha il solo scopo di individuare e di evitare eventuali scostamenti tra queste indicazioni della relazione annuale e i rapporti sul personale pubblicati dal Consiglio federale nonché i rapporti sul raggiungimento degli obiettivi strategici nell’ambito del personale. L’organo di revisione presenta al Consiglio federale e al Consiglio della SUFFP un rapporto esaustivo (cpv. 4). Conformemente al capoverso 5 il Consiglio federale ha la facoltà di richiedere una verifica speciale analogamente all’articolo 697a capoverso 1 CO, ma in questo caso non è necessario rispettare le condizioni per una verifica speciale o le corrispondenti prescrizioni procedurali previste dal diritto societario. Il Consiglio federale determina il contenuto e l’entità della verifica. La SUFFP è tenuta a prestare tutta la sua collaborazione e a coprire i costi di questo provvedimento di sorveglianza.
Art. 12 Membri della Scuola e partecipazione I membri della SUFFP, elencati in modo esaustivo nel capoverso 1, sono gli utenti o gli impiegati della Scuola, ma non i membri del Consiglio della SUFFP. Con il termine «studenti» (lett. d) si intendono le persone che seguono un ciclo di formazione presso la SUFFP. Gli uditori sono elencati separatamente perché non hanno lo statuto di studenti e non sostengono esami. Può comunque essere loro chiesto di versare degli emolumenti oppure possono essere pronunciati dei provvedimenti disciplinari nei loro confronti. Nel capoverso 2 vengono inseriti i principi relativi alla partecipazione. Spetta inoltre alla SUFFP stabilire i diritti di partecipazione dei vari membri della Scuola – così come sono disciplinati oggi negli articoli 15–15c dell’ordinanza IUFFP – nelle corrispondenti ordinanze di esecuzione della SUFFP o del Consiglio della SUFFP (cpv. 3).
Sezione 5: Diritti del personale e diritti sui beni immateriali
Art. 13 Condizioni di assunzione secondo la LPers In base al rapporto supplementare del Consiglio federale al rapporto sul governo d’impresa per le unità rese autonome che forniscono prestazioni a carattere monopolistico va previsto uno statuo del personale di diritto pubblico nel quadro della LPers35. La SUFFP rientra in questa categoria e di conseguenza la disposizione esistente (art. 16 ordinanza IUFFP) segue le indicazioni del rapporto sul governo d’impresa. Le normative di riferimento sono la LPers e l’ordinanza quadro del 20 dicembre 200036 relativa alla legge sul personale federale. Discostandosi dallo status quo, situazione nella quale lo IUFFP era interamente soggetto alla LPers, in futuro in casi eccezionali motivati saranno possibili deroghe alla LPers se previste nella legge SUFFP (cfr. cpv. 3 e art. 14). I rapporti specifici esistenti all’interno della SUFFP richiedono disposizioni speciali per i rapporti di lavoro di durata determinata con particolari disposizioni contrattuali, segnatamente per quanto riguarda la proroga di questi rapporti di lavoro. I progetti scientifici che si estendono su un periodo prolungato o i progetti consecutivi, ad esempio, richiedono contratti di durata determinata, poiché al termine di un progetto non sono più disponibili mezzi finanziari per rimunerare il personale o non vi è più lavoro da svolgere. La presente disposizione consente di rinnovare più volte i contratti di lavoro di durata determinata esistenti. La SUFFP può per esempio rispettare
34 RS 614.0
35 FF 2009 2225, p. 2256, principio 29.
36 RS 172.220.11
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maggiormente le scadenze di una sovvenzione da parte del Fondo nazionale svizzero o di altre sovvenzioni provenienti da terzi. Questa situazione particolare fa sì che sussista anche la possibilità della disdetta ordinaria del rapporto lavorativo di durata determinata, cosa che va menzionata per ragioni di trasparenza nei rispettivi contratti di lavoro (cpv. 3). Con la disposizione in oggetto viene meno l’impossibilità di disdire i contratti a termine e questo grazie al fatto che il CO non prevede norme di diritto cogente in questo ambito. Dato che nel settore universitario i posti di lavoro finanziati da terzi sono frequenti, nel settore dei PF sono state introdotte disposizioni analoghe (cfr. art. 17b legge del 4 ottobre 199137 sui PF). La disdetta straordinaria è disciplinata dall’articolo 10 capoverso 4 della LPers. Secondo l’articolo 37 capoverso 3 bis LPers le unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l’articolo 3 capoverso 2 emanano disposizioni d’esecuzione proprie relative alla LPers. Affinché il Consiglio federale possa esercitare in tal modo il suo compito di autorità di controllo, queste disposizioni sono soggette alla sua approvazione. Lo IUFFP ha già emanato un’ordinanza sul personale secondo il diritto vigente basandosi sull’articolo 11c capoverso 1 lettera c dell’ordinanza IUFFP. Questa ordinanza viene mantenuta e sarà se necessario modificata in vista dell’entrata in vigore della presente legge. L’ordinanza sul personale IUFFP può dichiarare che si applicano per analogia le disposizioni d'esecuzione della LPers (ordinanza del 3 luglio 200138 sul personale federale, OPers; ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 39 concernente l’ordinanza sul personale federale, O- OPers e ordinanza del 22 novembre 201740 sulla protezione dei dati personali del personale federale, OPDPers) oppure sancire disposizioni speciali. Lo statuto di datore di lavoro conferito nel capoverso 2 comprende tutti i diritti e gli obblighi del datore di lavoro previsti dalla LPers e specificati nell’ordinanza quadro LPers.
Art. 14 Condizioni di assunzione secondo il Codice delle obbligazioni Nel capoverso 1 vengono elencate in maniera esaustiva le categorie di personale che la SUFFP può impiegare in base alle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)41, fatto salvo l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza quadro LPers. Già oggi lo IUFFP può assumere in base al CO dottorandi che occupano un posto di promozione scientifica (lett. a)42 e postdottorandi che occupano un posto finanziato con fondi di terzi (cfr. art. 5 cpv. 4 ordinanza quadro LPers, che di conseguenza può essere abrogato). Nella lettera b figurano ora tutte le categorie di persone che lavorano a progetti finanziati da terzi. Ciò consente di promuovere al meglio tutte le nuove leve scientifiche nella ricerca sulla formazione professionale. Sono stati aggiunti anche gli incaricati di corsi nell’ambito di incarichi d’insegnamento esterni (lett. c), ossia chi non è legato da un rapporto di lavoro con la SUFFP. Vi rientrano le persone con abilitazione all’insegnamento impiegate con tassi di attività molto ridotti oppure per singoli convegni, moduli o sequenze di insegnamento specifiche. Dato che queste persone hanno in genere un posto fisso presso un altro istituto di formazione, si giustifica un contratto di mandato o un rapporto di lavoro secondo il CO, mentre non sarebbe una soluzione adeguata assoggettare simili incarichi d’insegnamento esterni alla LPers. Tali incarichi comprendono solo poche ore alla settimana nel corso di un semestre o di un anno e, nella maggioranza dei casi, non sono quindi fondamentali per il sostentamento di chi li svolge. Le disposizioni della LPers, come la procedura formale per i licenziamenti ecc., non sono idonee per disciplinare questi tipi di incarichi. La SUFFP deve poter assumere incaricati di corsi esterni in modo flessibile per soddisfare i bisogni attuali dell’insegnamento e della ricerca e avere la possibilità di sopprimere i corsi per i quali non vi è più una domanda sufficiente. L’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza quadro LPers resta applicabile alla SUFFP, che può così continuare ad assoggettare al CO il personale ausiliario e gli stagisti. Secondo il capoverso 2 i contratti di lavoro per le categorie di personale di cui al capoverso 1 possono essere rinnovati più volte per una durata complessiva di nove anni al massimo senza che ne risulti un diritto automatico a un contratto di durata indeterminata. Trascorso questo periodo il rapporto di lavoro è considerato di durata indeterminata. La possibilità di rinnovare per una durata complessiva di nove anni al massimo i contratti di lavoro secondo il CO consente alla SUFFP di promuovere le nuove leve scientifiche e le prospettive di carriera 43 nell’ambito della ricerca sulla formazione professionale, per esempio in base all’offerta del Fondo nazionale svizzero. Si può così tenere maggiormente conto dei termini temporali di un finanziamento da parte di terzi. La SUFFP ha inoltre la possibilità di concludere con gli interessati un contratto di lavoro di diritto pubblico. Per questo ambito non sono necessarie disposizioni transitorie. I contratti di lavoro esistenti non vengono modificati, la nuova disposizione si applica solo alle nuove assunzioni.
Art. 15 Cassa pensioni Il personale dello IUFFP è oggi assicurato presso una Cassa di previdenza affiliata a PUBLICA. Si sta verificando l’opportunità di un passaggio alla Cassa di previdenza della Confederazione. La disposizione attuale (art. 18 ordinanza IUFFP) viene modificata di conseguenza (cfr. commento all’art. 9). Si sta inoltre verificando come strutturare il sistema
37 RS 414.110 38 RS 172.220.111.3 39 RS 172.220.111.31 40 RS 172.220.111.4 41 RS 220 42 I dottorandi conseguono il dottorato presso la rispettiva università con la quale la SUFFP collabora. 43 Dai collaboratori scientifici ai dottoranti e ai postdottorandi fino ai professori assistenti finanziati da progetti del FNS.
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salariale delle persone impiegate secondo il CO in modo che possano essere assicurate presso la Cassa di previdenza della Confederazione.
Art. 16 Diritti su beni immateriali La disposizione esistente si è dimostrata valida e viene ripresa (art. 19 ordinanza IUFFP). Nel capoverso 1 vengono disciplinati i diritti su tutti i beni immateriali (marchi, design, invenzioni). I diritti sui beni immateriali prodotti durante l’attività di servizio e in adempimento degli obblighi contrattuali da persone aventi da un rapporto di lavoro con la SUFFP appartengono a quest’ultima. La disposizione corrisponde nel senso e nello scopo all’articolo 332 CO che, secondo l’articolo 6 capoverso 2 LPers, vale anche per i rapporti di lavoro della SUFFP. Nel CO il legislatore parla tuttavia soltanto di invenzioni e di design. Per i diritti d’autore va fatto riferimento alle disposizioni della legge del 9 ottobre 199244 sul diritto d’autore (LDA). L’autore di un’opera ai sensi dell’articolo 2 LDA ha il diritto esclusivo sull’opera e il diritto di far riconoscere la sua qualità di autore (art. 9 cpv. 1 LDA). Ciò vale anche quando l’opera è stata creata durante l’attività di servizio. La disposizione sui diritti d’autore non esclude che l’autore ceda al datore di lavoro i suoi diritti o un diritto in essi contenuto. La disposizione del capoverso 2 corrisponde all’articolo 17 LDA. Essendo controverso se l’articolo 17 LDA sia applicabile anche ai rapporti di prestazione di servizio retti dal diritto pubblico, con la presente disposizione viene chiarito questo punto per quanto riguarda le condizioni di assunzione. Le parti contraenti (lavoratore e datore di lavoro) hanno così la possibilità di trasferire al datore di lavoro mediante contratto i diritti di utilizzazione (come parte del diritto d’autore).
Sezione 6: Finanziamento e finanze
Art. 17 Finanziamento La disposizione elenca le fonti di finanziamento della SUFFP. Dal punto di vista dei contenuti corrisponde all’articolo 29 dell’ordinanza IUFFP.
Art. 18 Indennità della Confederazione Le indennità servono a finanziare l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3 capoversi 1–3 e 5 e degli obiettivi strategici del Consiglio federale nonché a sostenere i costi di esercizio necessari a questo scopo. Sono sussidi ai sensi della legge del 5 ottobre 199045 sui sussidi (LSu). I compiti di cui all’articolo 3 capoverso 4 non sono compresi perché si tratta di prestazioni commerciali.
Art. 19 Emolumenti Gli emolumenti per la formazione di base (formazioni e cicli di studio universitari) coprono solo una parte dei costi e vanno calcolati in modo da non limitare l’accesso agli studi (cpv. 2). Questo criterio qualitativo serve a definire un tetto massimo rendendo così gli emolumenti socialmente sostenibili. I costi per le formazioni continue devono essere coperti da emolumenti (cpv. 3). In questo caso si applicano le disposizioni della legge federale del 20 giugno 2014 46 sulla formazione continua (LFCo). Secondo l’articolo 9 LFCo l’organizzazione, la promozione o il sostegno statali della formazione continua non devono ostacolare la concorrenza. Ciò non accade se le formazioni continue vengono offerte a prezzi che consentano almeno di coprire i costi o se l’offerta non è in concorrenza con offerte private, non sovvenzionate. Gli emolumenti per prestazioni di servizi, come mandati di ricerca o perizie, devono in linea di massima coprire i costi ed essere limitati dal principio di equivalenza (cpv. 4). Per altre attività amministrative, come il computo di studi effettuati presso un altro istituto o l’utilizzo di posteggi, gli emolumenti vanno vincolati ai principi della copertura dei costi e di equivalenza (cpv. 5). Le disposizioni relative agli emolumenti, in particolare la denominazione e la suddivisione dei diversi tipi di emolumenti, il tariffario degli emolumenti e le limitazioni o le eccezioni dall’obbligo di versare gli emolumenti devono essere oggetto, come nel diritto vigente, di un’ordinanza sugli emolumenti del Consiglio della SUFFP (cpv. 6).
Art. 20 Mezzi finanziari di terzi Com’è già il caso per lo IUFFP, anche la SUFFP potrà acquisire mezzi di terzi. Tra questi rientrano gli introiti legati alla collaborazione con terzi (in particolare introiti sulla base di mandati di ricerca e sviluppo o contratti di cooperazione), compensi per prestazioni commerciali e donazioni. L’accettazione di mezzi di terzi non deve limitare la libertà dell’insegnamento e della ricerca della SUFFP. Spetta al Consiglio della SUFFP garantire questa indipendenza. Quest’ultimo può emanare direttive in merito (cfr. art. 10 lett. d).
44 RS 231.1 45 RS 616.1 46 RS 419.1
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Art. 21 Rapporto di gestione La disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 26 ordinanza IUFFP). Il rapporto di gestione è composto dal conto annuale e dalla relazione annuale (cpv. 1). L’organo di revisione controlla il conto annuale e, nella relazione annuale, la gestione dei rischi e le informazioni sullo sviluppo del personale (art. 11 cpv. 3).
Art. 22 Compilazione dei conti Nell’interesse del consolidamento integrale secondo l’articolo 55 della legge del 7 ottobre 2005 47 sulle finanze della Confederazione (LFC), devono essere ripresi i principi essenziali della presentazione dei conti secondo la LFC (cpv. 1 e 2). Il Consiglio federale può prevedere deroghe a standard riconosciuti per la presentazione dei conti o integrazioni (cpv. 4). La presente disposizione corrisponde a quella vigente (art. 31 ordinanza IUFFP). Il divieto del sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali (art. 31 cpv. 3 secondo periodo ordinanza IUFFP) viene ora ripreso nell’articolo 27 capoverso 2.
Art. 23 Riserve La SUFFP deve continuare ad avere la possibilità di costituire riserve (art. 32 ordinanza IUFFP). Può assegnare alle riserve anche le donazioni di terzi. La costituzione di riserve e la definizione della loro destinazione vincolata richiedono una base legale. Dato che la SUFFP è principalmente finanziata con indennità della Confederazione, le riserve massime ammesse (eventuali donazioni sono escluse) saranno anche in futuro limitate al dieci per cento del budget annuale (cpv. 2). Sulla costituzione e sull’utilizzazione delle riserve decide il Consiglio della SUFFP, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale, che avviene nell’ambito dell’approvazione del rapporto di gestione (art. 9 lett. k). Il Consiglio della SUFFP deve fare in modo che l’impiego delle riserve sia conforme allo scopo previsto. Nell’ambito delle prestazioni commerciali non possono essere impiegate riserve in quanto ciò violerebbe il principio della copertura dei costi e il divieto del sovvenzionamento trasversale (art. 27 cpv. 2).
Art. 24 Tesoreria L’AFF gestisce la tesoreria centrale della Confederazione (art. 60 cpv. 1 LFC). In caso di necessità la SUFFP può aggregarsi alla tesoreria centrale per l’amministrazione delle sue liquidità (cpv. 1). Su questi fondi la Confederazione corrisponde alla SUFFP tassi di interesse conformi al mercato. Non vengono corrisposti interessi sulle indennità della Confederazione. Per salvaguardare la solvibilità alla SUFFP possono essere concessi prestiti a condizioni di mercato (cpv. 2). La presente disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 30 ordinanza IUFFP).
Art. 25 Imposte Questa disposizione è nuova perché l’esenzione dall’imposizione fiscale può essere effettuata solo a livello di legge e quindi non è stato possibile stabilirla nell’ordinanza IUFFP. Nell’ambito delle prestazioni commerciali la SUFFP è assoggettata all’IVA. Non lo è invece lo svolgimento di compiti d’ordine pubblico.
Art. 26 Immobili Come già lo IUFFP, per la sua sede principale di Zollikofen (BE), anche la SUFFP potrà prendere in locazione dalla Confederazione gli immobili necessari nonché immobili di terzi oppure farsi cedere un diritto di usufrutto. Questa disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 33a ordinanza IUFFP).
Art. 27 Prestazioni commerciali Questa disposizione, che viene spostata dalla LFPr (art. 48a) all’atto normativo sull’organizzazione della SUFFP, rappresenta la base legale necessaria secondo l’articolo 41 LFC per le attività commerciali della SUFFP. Le prestazioni commerciali sono prestazioni di natura economica fornite normalmente da offerenti privati sul mercato, ossia in un contesto di concorrenza. Le prestazioni commerciali devono essere in stretto rapporto con i compiti della SUFFP (cpv. 1 lett. a) e si rivolgono principalmente a chi opera nel settore della formazione professionale, ossia organizzazioni del mondo del lavoro, scuole professionali, Cantoni, enti pubblici, aziende e associazioni. Si tratta soprattutto di consulenze, accompagnamento, valutazioni e corsi48 che non hanno carattere monopolistico. Le prestazioni devono essere fornite a prezzi che permettano di coprire i costi; non è pertanto ammesso il sovvenzionamento trasversale. Per prestazioni a carattere monopolistico si intendono prestazioni di interesse pubblico che, a causa della ridotta quantità oppure del livello di qualità richiesto, non sono redditizie per gli offerenti privati. Nel caso specifico ci si riferisce ai compiti secondo l’articolo 3 capoversi 1–3 e 5. La contabilità deve essere strutturata in modo da evidenziare i costi e i ricavi delle attività commerciali (cpv. 2).
47 RS 611.0 48 Cfr. in merito il messaggio del 30 settembre 2009 concernente la modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione e di altri atti normativi (FF 2009 6281, pag. 6302).
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Secondo il capoverso 3 il DEFR può prevedere delle deroghe per determinate prestazioni, ossia prestazioni di interesse pubblico a carattere monopolistico (p. es corsi per periti d’esame). In tal modo la SUFFP non entra in concorrenza con l’economia privata.
Sezione 7: Tutela degli interessi della Confederazione
Art. 28 Obiettivi strategici Secondo l’articolo 8 capoverso 5 della legge federale del 21 marzo 1997 49 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale gestisce le unità rese autonome dell’Amministrazione federale tramite gli obiettivi strategici che ha fissato. Questi ultimi vengono fissati in linea di massima per quattro anni e possono essere se necessario modificati nel corso di questo periodo secondo le modalità definite negli obiettivi strategici in corso 50. Gli obiettivi sono conformi al limite di spesa della Confederazione per quanto riguarda i tempi e i contenuti. Lo IUFFP è stato gestito mediante obiettivi strategici (art. 25 ordinanza IUFFP) e, anche in futuro, il Consiglio della SUFFP sarà responsabile della loro attuazione interna. Gli obiettivi strategici per il periodo di finanziamento 2017–2020 sono stati pubblicati nel Foglio federale51.
Art. 29 Vigilanza Secondo l’articolo 8 capoverso 4 LOGA, il Consiglio federale controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate. Di conseguenza è il Consiglio federale a essere incaricato della vigilanza della SUFFP (cpv. 1). Si tratta della vigilanza sulla gestione. L’elenco delle possibilità di cui può avvalersi il Consiglio federale per esercitarla non è esaustivo (cpv. 2). Sono fatti salvi inoltre i poteri legali del Controllo federale delle finanze e l’alta vigilanza del Parlamento. Il presente articolo corrisponde al diritto vigente (art. 24 ordinanza IUFFP). Anche in questo caso va tuttavia considerata l’ipotesi di un passaggio alla Cassa di previdenza della Confederazione. Qualora questo passaggio avvenisse non sarebbe più necessario approvare un contratto di affiliazione con PUBLICA.
Sezione 8: Sanzioni e protezione dei titoli
Art. 30 Provvedimenti disciplinari Secondo il principio di legalità, anche i principi relativi ai provvedimenti disciplinari vanno sanciti a livello di legge. Quelli pronunciati nei confronti degli studenti sono già previsti nell’ordinanza IUFFP (art. 34) e vengono ora inseriti nella legge. Le disposizioni d’esecuzione sono emanate dal Consiglio della SUFFP (cpv. 3). In base all’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza sul personale IUFFP, per i provvedimenti disciplinari pronunciati nei confronti della Direzione della Scuola e del resto del personale valgono le disposizioni in materia di personale federale (art. 98 e 99 OPers).
Art. 31 Protezione dei titoli della SUFFP La protezione dei titoli delle scuole universitarie compete ai relativi enti responsabili (art. 62 cpv. 2 LPSU). Con la presente disposizione vengono sancite a livello di legge la protezione dei titoli della SUFFP (bachelor e master) e la punibilità di eventuali abusi. La protezione degli altri titoli della SUFFP è retta come finora dalle disposizioni della LFPr.
Sezione 9: Trattamento dei dati personali
Art. 32 Sistemi d’informazione La presente disposizione crea le basi legali necessarie per la protezione dei dati. Per quanto riguarda i sistemi interni (sistemi d’informazione), rappresenta la base formale per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità, per la comunicazione dei dati personali nonché per la creazione di procedure di richiamo richiesta dalla legge del 19 giugno 199252 sulla protezione dei dati (LPD). Il suo campo di applicazione comprende i candidati agli studi, gli studenti, gli uditori e gli ex studenti (cpv. 1). Nell’atto normativo sull’organizzazione non è necessario includere le disposizioni relative alla gestione del personale. Alla SUFFP si applica l’articolo 27 LPers (cpv. 5). I dati contenuti nei sistemi d’informazione possono essere comunicati a terzi, ad esempio agli uffici dei Cantoni o della Confederazione, mediante procedura di richiamo. La comunicazione si limita ai dati non degni di particolare protezione (cpv. 3). Hanno accesso ai propri dati anche gli studenti e gli uditori. Il capoverso 4 introduce una nuova disposizione, in base alla quale la SUFFP può utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato AVS per adempiere i propri compiti legali.
49 RS 172.010
50 FF 2016 7613, pag. 7617 (n. 7.1)
51 FF 2016 7613 52 RS 235.1
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Art. 33 Progetti di ricerca La presente disposizione rappresenta la nuova base per l’elaborazione di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità nel quadro di progetti di ricerca.
Sezione 10: Disposizioni finali
Art. 34 Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale emanerà le disposizioni d’esecuzione necessarie (p. es. scelta della sede della SUFFP) e sottoporrà a revisione l’ordinanza IUFFP, che conterrà le disposizioni d’esecuzione relative alle disposizioni organizzative. Le ordinanze interne vengono emanate dal Consiglio della SUFFP (ordinanza sugli studi ecc.).
Art. 35 Modifica di un altro atto normativo
Le basi legali dello IUFFP sono contenute nella LFPr. Gli articoli 48 e 48a LFPr vengono pertanto modificati. Il finanziamento della SUFFP rientrerà anche in futuro nella partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale, il cui valore indicativo è pari a un quarto (art. 59 cpv. 2 LFPr). All’articolo 59 capoverso 1 LFPr viene pertanto aggiunta una nuova lettera abis che menziona il limite di spesa della SUFFP, ragione per cui diventa applicabile anche il capoverso 2 dell’articolo citato.
Art. 36 Disposizioni transitorie
Per quanto riguarda la previdenza professionale si sta attualmente valutando, sulla base dell’articolo 32d capoverso 2bis LPers (in vigore dal 1° gennaio 2018), se passare dalla Cassa di previdenza dello IUFFP alla Cassa di previdenza della Confederazione (cfr. anche commento agli art. 9 e 15). Vengono esaminate in particolare la garanzia a lungo termine della redditività e le dimensioni delle casse di previdenza. Qualora avvenisse un simile passaggio, sarebbero necessarie delle disposizioni transitorie che verrebbero inserite in vista della stesura del messaggio.
Art. 37 Referendum ed entrata in vigore In base del capoverso 2 il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della nuova legge, che sarà contestuale a quella delle disposizioni d’esecuzione modificate (ordinanza IUFFP e ordinanze del Consiglio dello IUFFP).
3. Relazione con gli obiettivi del Consiglio federale
L’avamprogetto figura tra gli obiettivi del Consiglio federale del 2018 (obiettivo 6, volume I 53).
4. Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
L’avamprogetto si basa sugli articoli 63 capoverso 1 e 63a capoverso 1 secondo periodo Cost. (v. n. 2, ingresso).
4.2 Forma dell’atto
L’avamprogetto prevede disposizioni importanti contenenti norme di diritto che, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale per l’emanazione della legge deriva dell’articolo 163 capoverso 1 Cost. L’atto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
4.3 Delega di competenze legislative
Secondo l’articolo 32 il Consiglio federale deve emanare le disposizioni d’esecuzione del presente atto. Al Consiglio della SUFFP vengono poi delegate varie competenze legislative (emanazione di disposizioni d’esecuzione necessarie dal punto di vista della politica universitaria, art. 6 cpv. 4, art. 9 lett. c e d, art. 12 cpv. 3, art. 30 cpv. 3).
53 https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/dokumentation/fuehrungsunterstuetzung/jahresziele.html
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Allegato: Lo IUFFP in cifre (2017)
Formazione Ciclo di studio Numero di studenti Insegnamento di cultura generale 108 Insegnamento professionale incl. SSS (attività principale) 351 Insegnamento professionale (attività accessoria) 547 Maturità professionale (formazione supplementare) 596 Maturità professionale 22 Corsi Interaziendali (attività principale) 80 Corsi Interaziendali (attività accessoria) 63 Master of Science in formazione professionale 45 Formazione continua Corso Numero di partecipanti Corso per perito d’esame 7934 Corso con attestato di frequenza 5836 Ciclo di formazione continua 332 Certificato FSEA 1 93 Ricerca e sviluppo Pubblicazione Numero di pubblicazioni Articolo in rivista al vaglio di uno specialista esterno (peer 25 review) Libro 3 Contributo a un libro 16 Articolo in rivista specializzata o giornale 50 Rapporto 28 Altra pubblicazione 4 Centro per lo sviluppo delle professioni Progetto Numero di progetti Attuazione (finanziamento federale) 119 Progetto trasversale 35 Assistenza in processi di riforma (su incarico di un’Oml) 1 Revisione 20 Formazione professionale superiore 31 Contesto internazionale Numero di delegazioni ricevute 43 Progetti/mandati internazionali 12
Personale Posti a tempo pieno 170,2 Collaboratori 217 donne 139 (64,1 %) uomini 78 (35,9 %)
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