Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM Direzione
Sostituzione della carta di soggiorno cartacea con quella in formato carta di credito (PA 19)
Adeguamento dell’OASA, dell’OEmol-LStr e dell’OAsi 1
Rapporto esplicativo
Dicembre 2018
IDP IndiceAntrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation 1. Punti essenziali del progetto ........................................................................................... 3 1.1 Formato della nuova carta non biometrica ............................................................... 3 1.2 Attuazione e procedure ............................................................................................ 4 2. Attuazione del diritto ....................................................................................................... 6 3. Commento ai singoli articoli ............................................................................................ 8 3.1 Adeguamenti dell’OASA .......................................................................................... 8 Art. 71a cpv. 1 lett. b .......................................................................................................... 8 Art. 71b cpv. 3 .................................................................................................................... 8 Art. 71e cpv. 4 .................................................................................................................... 8 Art. 71g Rubrica Attualizzazione della carta di soggiorno ................................................. 8 Art. 91d Disposizione transitoria della modifica del 1° luglio 2019 ...................................... 8 3.2 Adeguamento dell’OEmol-LStr................................................................................. 9 Art. 8 ................................................................................................................................ 9 3.3 Adeguamento dell’OAsi 1 ...................................................................................... 10 Art. 30 rubrica e cpv. 1 ..................................................................................................... 10 4. Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni........................................................... 11 4.1. Ripercussioni sulle finanze e l’effettivo del personale della Confederazione .......... 11 4.2. Ripercussioni sulle finanze e l’effettivo del personale dei Cantoni .......................... 11 5. Aspetti giuridici.............................................................................................................. 12
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IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet
1. Punti
législatif essenziali LEtr". Ouverture del de la procédure progetto de consultation Con il presente progetto s’intendono sostituire le vigenti carte di soggiorno L, B e C destinate ai cittadini dell’UE/AELS nonché G, Ci, N, F e S in forma cartacea con una carta non biometrica moderna in formato carta di credito (priva di microchip). Oggi, con il permesso di soggiorno di breve durata (L), il permesso di dimora (B) o il permesso di domicilio (C), i cittadini dell’UE/AELS ricevono una carta di soggiorno in forma cartacea con una fotografia incollata e plastificata. Anche i frontalieri europei e i cittadini di Stati terzi (G) nonché i familiari di diplomatici che svolgono attività lucrativa in Svizzera (Ci) ricevono questo tipo di carta. I richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle cui è accordata protezione provvisoria ricevono un documento simile (N, F, S). Poiché tale carta non corrisponde più ai requisiti di sicurezza attuali ed è poco pratica, si è deciso di cambiarne la forma, scegliendo un documento in formato carta di credito con foto- grafia e firma integrate (senza microchip) che soddisfi gli attuali requisiti di sicurezza. L’opzione di una carta munita di un microchip contenente i dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali), come quella rilasciata per i cittadini di Stati terzi, è stata respinta (cfr. n. 1.1). Nel contempo, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1030/20021 e (CE) n. 380/20082, dal 12 dicembre 2008 la Svizzera rilascia una carta di soggiorno uniforme per i cittadini di Stati terzi. Dal 24 gennaio 2011 tale carta è biometrica e contiene, su un microchip, l’immagine del volto e due impronte digitali del titolare. Questi elementi biometrici sulla carta di soggiorno sono usati soltanto per verificare, mediante elementi comparabili, l’autenticità del documento e l’identità del titolare. Tutti i cittadini di Stati terzi che vivono in Svizzera ricevono questo do- cumento. Le modifiche previste dal presente progetto non riguardano tale documento e i suoi destinatari.
1.1 Formato della nuova carta non biometrica
Attualmente le persone che non rientrano nel campo di applicazione della regolamentazione di Schengen ricevono una carta di soggiorno in forma cartacea. Nella fase di analisi del pre- sente progetto sono state esaminate le diverse forme che potrebbero sostituire tale carta. Dopo aver consultato i Cantoni, è stato scelto un nuovo documento in formato carta di credito che soddisfa i requisiti relativi alla sicurezza e alla lotta contro le falsificazioni. L’opzione di un documento munito di microchip contenente l’immagine del volto e le impronte digitali del titolare è stata respinta per vari motivi. Un documento biometrico di questo tipo non è stato ritenuto necessario poiché i cittadini dell’UE/AELS 3 e gli stranieri con un permesso Ci o G (cittadini di Stati terzi o dell’UE/AELS) posseggono documenti nazionali d’identità o di viaggio talora biometrici. Queste persone si muovono nello spazio Schengen soprattutto con il loro documento d’identità. Contrariamente alla carta di soggiorno biometrica per i cittadini di Stati terzi, il loro titolo di soggiorno non ha alcun valore aggiunto, vista la libera circolazione
1 Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15 giugno 2002, pag. 1. 2 Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 115 del 29 aprile 2008, pag. 1. 3 La Commissione europea ha peraltro presentato recentemente una proposta di regolamento che introduce la biometria anche nei documenti personali dei cittadini dell’UE; si veda la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2018 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera, COM(2018) 212 final.
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IDP Antrag delle persone SEMnelloBRA EJPD spazio Adaptations Schengen de par. (art. 21 la loi1fédérale sur lesdiétrangers Convenzione (LEtr) applicazione "paquet dell’Accordo législatif LEtr". di Schengen) . 4 Ouverture de la procédure de consultation
Inoltre, secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) 5, per l’allestimento di un documento la Svizzera può chiedere a un cittadino dell’UE/AELS soltanto il documento in forza del quale è entrato nel suo territorio (passaporto o carta d’identità validi) e i documenti determinanti per l’attività lucrativa (art. 6 par. 3, art. 12 par. 3 e art. 20 par. 4 allegato I ALC). Chiedere le impronte digitali significherebbe violare queste regole. L’ALC riduce anche gli ostacoli burocratici per i cittadini degli Stati parte che chiedono un per- messo di soggiorno. Il documento è rilasciato gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d'identità ai cittadini nazionali (cfr. art. 2 par. 3 allegato I ALC). Di conseguenza, in Svizzera i costi per le procedure e i documenti non possono superare 65 franchi. Una carta di soggiorno munita di microchip non corrisponderebbe pertanto a tale disposizione e neppure il rilevamento delle impronte digitali. Le persone titolari di un permesso N o F non possono viaggiare. Se viene loro rilasciato un permesso di viaggio in virtù dell’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)6, esse ricevono un passaporto per stranieri munito di un microchip contenente l’immagine del volto e le impronte digitali. Sotto il profilo della sicurezza non vi è quindi alcun motivo rilevante che giustifichi il possesso obbligatorio di una carta di soggiorno biometrica in Svizzera. Inoltre, al momento solo poche autorità cantonali di polizia dispongono degli apparecchi ne- cessari per leggere il microchip delle carte di soggiorno, mentre, d’altra parte, tutti i cittadini di Stati terzi posseggono una carta di soggiorno munita di microchip. Infine, il microchip non co- stituisce un valore aggiunto per le autorità di controllo. Secondo il regolamento (CE) n. 380/2008 la biometria nei titoli di soggiorno (microchip conte- nente immagine del volto e impronte digitali) è prevista soprattutto per i cittadini di Stati terzi che abitano in uno Stato Schengen. Se la biometria è prevista anche per altre persone, il titolo di soggiorno deve essere chiaramente distinguibile dai documenti biometrici esistenti (art. 5bis del regolamento [CE] n. 380/2008). La Svizzera si è inoltre sempre opposta con successo al rilascio da parte di Stati Schengen (Svezia, Belgio, Germania) di titoli di soggiorno muniti di microchip a cittadini svizzeri. Non sarebbe pertanto opportuno rilasciare documenti biometrici ai cittadini dell’UE/AELS. D’altronde, una carta di soggiorno biometrica comporterebbe costi più elevati, non giustificabili, a carico dei destinatari o, nel caso del permesso N, dei Cantoni. Occorre inoltre osservare che, contrariamente al documento attuale, la carta di soggiorno in formato carta di credito soddisfa requisiti di sicurezza adeguati.
1.2 Attuazione e procedure
L’allestimento dovrà fondarsi, nei limiti del possibile, sul processo di produzione consolidato della carta di soggiorno biometrica uniforme destinata ai cittadini di Stati terzi e sul canale di rilevamento dei Cantoni (p. es. personalizzazione). Come finora, la fotografia e la firma sa- ranno rilevate presso gli uffici cantonali dei passaporti o della migrazione (stazioni biometri- che). I Cantoni possono pure autorizzare i Comuni di domicilio o gruppi di Comuni a rilevare la fotografia e la firma. La produzione si svolge in modo centralizzato presso il produttore delle carte.
4 GU L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19 5 Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681. 6 RS 143.5 4/12
IlIDP Antrag nuovo SEM layout BRA della EJPD carta Adaptations di soggiorno più di sur la loi fédérale nondeconsente les étrangers iscrivervi (LEtr) l’indirizzo "paquet Vi di domicilio. législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation compariranno soltanto il luogo dell’autorità di rilascio e la sigla del Cantone. Spariranno anche le informazioni relative al datore di lavoro; nel permesso G il campo «osservazioni» potrebbe tuttavia essere utilizzato a tal fine. Obbligo di notifica in caso di cambiamento di posto di lavoro di titolari del permesso G I frontalieri cittadini di uno Stato UE/AELS sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro (art. 9 cpv. 3 dell’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP7]) . Lo stesso vale per i frontalieri cittadini di Stati terzi, anche nel caso in cui la loro attività in Svizzera si limiti alla zona di frontiera (art. 39 cpv. 2 LStr8, dal 1° gennaio 2019 legge sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI). A tutti i frontalieri si applicano pertanto le medesime regole per quanto riguarda il cambiamento del posto di lavoro. Quest’informazione si trova sul nuovo permesso G ed è importante in quanto permette di localizzare le persone che durante la settimana non abitano in Svizzera, soprattutto in vista di un eventuale pignoramento del salario. Permessi N, F e S A causa del formato modificato del titolo di soggiorno non biometrico occorre adeguare la du- rata di validità di determinati permessi e la cerchia di destinatari del permesso N. Il permesso N sarà rilasciato soltanto alle persone che durante la procedura d’asilo sono as- segnate a un Cantone. Questo limita il numero di persone che devono ricevere gratuitamente tale permesso. Inoltre, il permesso non è necessario durante le procedure velocizzate e le procedure Dublino nei centri d’asilo della Confederazione. Le persone in questione ricevono pertanto una semplice attestazione e non un permesso N. Nei centri della Confederazione saranno in futuro rilevate la fotografia e la firma anche per il permesso N e quindi i centri dovranno essere dotati di almeno una stazione biometrica. I dati sono registrati nel SIMIC (art. 18 cpv. 4 lett. g ordinanza SIMIC 9). I Cantoni di attribuzione potranno poi ordinare il permesso N quando la persona in questione sarà loro assegnata. Non appena le nuove stazioni biometriche e la nuova piattaforma del sistema per il rilevamento dei dati biometrici (ESYSP) saranno a disposizione (presumibilmente 2020), i centri della Con- federazione registreranno i suddetti dati. I permessi F e S saranno in futuro rilasciati per una durata di validità fino a tre anni, il permesso N per un anno. La validità di questi permessi scade tuttavia già prima in caso di decisione relativa alla domanda d’asilo o di revoca dell’ammissione provvisoria. Data d’introduzione Le carte di soggiorno in forma cartacea saranno sostituite in occasione del nuovo rilascio del permesso. L’introduzione graduale nei Cantoni si svolgerà dal 1° luglio 2019 fino al 31 dicem- bre 2020, in modo da permettere ai Cantoni che hanno bisogno di ulteriori stazioni biometriche di attendere l’introduzione della ESYSP. Le carte di soggiorno possono essere rilasciate in forma cartacea fino al 31 dicembre 2020. Tutte le carte in forma cartacea rilasciate prima e dopo il 1° luglio 2019 sono valide fino alla loro scadenza. Pertanto, da gennaio 2021 i Cantoni dovranno obbligatoriamente rinnovare o rilasciare le carte di soggiorno in formato carta di cre- dito. Per i permessi N la nuova carta di soggiorno in formato carta di credito sarà probabilmente introdotta nel 2020.
7 RS 142.203 8 RS 142.20 9 RS 142.513 5/12
IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
2. Attuazione del diritto
Il vigente articolo 102a LStr10 prevede già che l’autorità competente può registrare e conser- vare i dati biometrici necessari per il rilascio delle carte di soggiorno. Questo vale anche per i documenti non biometrici con fotografia e firma integrate. I dati biometrici necessari per il rila- scio di una carta di soggiorno vengono in linea di massima rilevati ogni cinque anni. Per il rinnovo della carta di soggiorno, le autorità cantonali della migrazione possono utilizzare i dati registrati e conservati. Vanno adeguate le seguenti ordinanze: a) Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)11 Il capitolo 5 dedicato alla carta di soggiorno va leggermente aggiornato. L’articolo 71a OASA menziona tutti i permessi per i quali non è necessaria una procedura d’autorizzazione in senso stretto secondo l’articolo 41 capoverso 1 LStr. Deve essere legger- mente adeguato poiché il permesso N sarà rilasciato soltanto alle persone assegnate a un Cantone. Inoltre, il vigente articolo 71b capoverso 1 OASA elenca già le persone che ricevono una carta di soggiorno non biometrica. I titolari di un permesso Ci, G, N, F o S ricevono pertanto già oggi una carta di soggiorno non biometrica in forma cartacea, alla stregua dei cittadini dell’UE/AELS. Con la sostituzione del documento in forma cartacea per queste persone non cambia niente. Inoltre, il capoverso 3 dell’articolo 71b OASA prevede già che la carta di soggiorno non biometrica può essere rila- sciata sotto forma di carta senza elementi biometrici (lett. a) o in forma cartacea (lett. b). Oc- corre tuttavia chiarire che dal 1° luglio 2019 potrà in linea di massima essere rilasciata soltanto una carta e pertanto il capoverso 3 va riformulato. Poiché le impronte digitali sono rilevate soltanto per le carte di soggiorno biometriche occorre sancirlo nell’articolo 71e capoverso 4. Il requisito della presentazione di persona dinanzi all’autorità non subisce modifiche (art. 71f OASA). Le regole sulla presentazione e il ritiro della carta di soggiorno si applicano sia a quelle biome- triche che a quelle non biometriche (art. 72 OASA). È necessario soltanto precisare che l’obbligo dei Cantoni di assumersi la procedura di allesti- mento vale sia per le carte di soggiorno biometriche che per quelle non biometriche (art. 71h OASA). Lo stesso vale per la registrazione della fotografia (art. 71e OASA) e la sua attualiz- zazione (art. 71g OASA). Per contro, il capitolo 5a OASA sul centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno bio- metrica non si applica alla carta di soggiorno non biometrica in formato carta di credito. Occorre infine inserire nell’OASA una disposizione transitoria che preveda fino a quando i Cantoni possono continuare a rilasciare carte di soggiorno in forma cartacea e stabilisca la durata di validità delle carte di soggiorno.
10 RS 142.20 11 RS 142.201
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IDP Antrag b) SEM BRA Ordinanza sugliEJPD Adaptations emolumenti della de la loi legge fédérale federale sur les sugli étrangers stranieri (ordinanza "paquet (LEtr) sugli emo- législatif LEtr". Ouverture de la lumenti LStr, OEmol-LStr) procédure de consultation
L’articolo 8 OEmol-LStr12 deve essere lievemente adeguato. Si tratta, tra le altre cose, di ade- guare l’ammontare degli emolumenti tenendo conto della registrazione della fotografia e della firma anche per le carte di soggiorno non biometriche.
c) Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)13 Poiché la nuova carta di soggiorno sarà in formato carta di credito, il presente progetto propone di prolungare la durata di validità del permesso N. Andrà inoltre disciplinata la procedura per il rilascio di tale permesso. Ciò avverrà in un secondo momento per mezzo di una direttiva.
12 RS 142.209 13 RS 142.311 7/12
IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet
3. Commento
législatif aila procédure LEtr". Ouverture de singoli articoli de consultation
3.1 Adeguamenti dell’OASA
Art. 71a cpv. 1 lett. b In futuro i richiedenti l’asilo assegnati a un Cantone riceveranno un permesso N secondo l’ar- ticolo 42 LAsi. I richiedenti l’asilo nei centri della Confederazione riceveranno invece un’atte- stazione, rilasciata secondo le istruzioni della SEM.
Art. 71b cpv. 3 La lettera a si applicherà anche in futuro. La carta di soggiorno non biometrica sarà una carta non munita di microchip ma contenente dati biometrici integrati (fotografia e firma). Il capo- verso 3 è pertanto riformulato e le lettere a e b vigenti sono abrogate.
Art. 71e cpv. 4 Il capoverso 4 precisa che le impronte digitali sono rilevate soltanto per le carte di soggiorno biometriche. Inoltre, la formulazione del secondo periodo della versione francese è perfezio- nata e resa più chiara. Tale riformulazione non comporta modifiche materiali. Gli altri capoversi dell’articolo 71e si applicano sia alla carta di soggiorno non biometrica in formato carta di credito sia a quella biometrica. Per il permesso N, l’autorità di rilascio ai sensi dell’articolo 71e capoverso 2 è, a seconda della procedura di rilascio, il centro della Confederazione o il Cantone. Di regola i centri della Con- federazione registrano i dati dei richiedenti l’asilo e i Cantoni ordinano i permessi N.
Art. 71g Rubrica Attualizzazione della carta di soggiorno In futuro le disposizioni sull’attualizzazione della carta di soggiorno si applicheranno sia a quella biometrica sia a quella non biometrica (priva di microchip). Il titolo deve pertanto essere adeguato.
Art. 91d Disposizione transitoria della modifica del 1° luglio 2019 La disposizione transitoria stabilisce fino a quando i Cantoni potranno rilasciare carte di sog- giorno in forma cartacea e fino a quando queste resteranno valide. Capoverso 1 Dopo l’entrata in vigore della modifica (1° luglio 2019), i Cantoni potranno rilasciare carte di soggiorno in forma cartacea fino al 31 dicembre 2020. Tali carte resteranno valide fino al loro rinnovo. A partire dal 1° gennaio 2021, allorquando sarà rinnovata una carta di soggiorno o concesso un nuovo permesso, dovranno essere registrate l’immagine del volto e la firma dello straniero e a quest’ultimo sarà rilasciata una carta di soggiorno in formato carta di credito.
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IDP Antrag 2 Capoverso SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation Poiché i Cantoni potranno rilasciare carte di soggiorno in forma cartacea fino al 31 dicembre 2020, fino a questa data i richiedenti avranno la possibilità di fornire una fotografia per il rilascio di una carta di soggiorno in forma cartacea. L’autorità di rilascio deve verificare che la fotografia soddisfi i requisiti necessari in materia di qualità.
3.2 Adeguamento dell’OEmol-LStr
Art. 8 Capoverso 1 lettera j Oggi, quando cambiano Cantone i cittadini dell’UE/AELS ricevono una nuova carta di sog- giorno in forma cartacea con l’indirizzo di domicilio. Sulla nuova carta di soggiorno in formato carta di credito l’indirizzo non figurerà più. Il presente progetto propone pertanto di non rila- sciare una nuova carta in occasione del cambio di Cantone, in particolare per le persone che godono della libera circolazione, e di limitarsi a una procedura di notificazione e di partenza. L’interessato è tenuto a notificare la sua partenza al vecchio Comune di domicilio e il suo arrivo nel Comune di domicilio del nuovo Cantone (cfr. art. 9 OLCP14, che rinvia alle disposizioni della LStrI e dell’OASA nonché all’art. 2 par. 4 dell’Allegato I ALC15). Il Comune deve modificare l’indirizzo nel SIMIC o comunicare l’arrivo all’autorità cantonale competente in materia di mi- grazione. Tale obbligo vale anche per i titolari di un permesso G o Ci, a prescindere dal fatto che siano cittadini dell’UE/AELS o di uno Stato terzo (art. 9 cpv. 1 e 4 OLCP e art. 15 cpv. 1 OASA). Per i titolari di un permesso G è in particolare auspicabile l’indicazione di un indirizzo in Sviz- zera o all’estero per poter localizzare tali persone e soprattutto verificare l’applicazione di ac- cordi fiscali bilaterali. L’emolumento di 25 franchi per il cambiamento d’indirizzo nel SIMIC deve essere riscosso anche per tutte le altre modifiche nel SIMIC che non comportano il rilascio di una nuova carta di soggiorno. In futuro l’emolumento ammonterà a 40 franchi. In tal modo saranno coperti anche i cambiamenti d’indirizzo intercantonali e cantonali. Lettera l La lettera l non si riferirà più soltanto all’esame di modifiche della carta di soggiorno, bensì a tutte le modifiche nel SIMIC che comportano il rilascio di una nuova carta di soggiorno. L’emo- lumento pari a 40 franchi rimane invariato. Ciò riguarda soprattutto i casi in cui i titolari di un permesso G cambiano datore di lavoro.
Capoverso 2 Il capoverso 2 disciplina l’emolumento per l’allestimento e la produzione delle carte di sog- giorno e rimane invariato. L’emolumento per il rilascio, la sostituzione e tutte le altre modifiche della carta di soggiorno non biometrica (in formato carta di credito o in forma cartacea) ammonta, come sinora, a 10 franchi, poiché i costi per la produzione della carta in policarbonato senza microchip equival- gono a quelli per la carta in forma cartacea.
14 RS 142.203 15 RS 0.142.112.681 9/12
IDP Antrag SEM L’emolumento BRA EJPD è versato Adaptations interamente de la loi ai Cantoni e fédérale sur les iétrangers serve a coprire (LEtr) "paquet costi di produzione e tutti législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation gli altri costi aggiuntivi connessi alla gestione dei documenti (costi di gestione, corrispondenza, ecc.). Contrariamente a quanto previsto ad esempio per la carta di soggiorno biometrica, la SEM non riscuote alcuna parte dell’emolumento per rimborsare i costi iniziali di progettazione. I costi per la consegna della carta di soggiorno restano a carico dei destinatari.
Capoverso 3 L’emolumento per la registrazione dei dati biometrici ammonta al massimo a 20 franchi (lett. a). La nuova versione del capoverso precisa che tale emolumento è riscosso soltanto per la carta di soggiorno biometrica (munita di microchip). In futuro sarà riscosso un emolumento massimo pari a 10 franchi per il rilevamento e la regi- strazione della fotografia e della firma per la carta di soggiorno priva di microchip (lett. b). Rispetto alla carta di soggiorno biometrica, l’onere per le autorità è minore in quanto non de- vono rilevare le impronte digitali. Si presume che il rilevamento duri in media quattro minuti.
Capoversi 4-9 A causa della nuova carta di soggiorno per i cittadini dell’UE/AELS e del relativo emolumento di cui al capoverso 3, i vigenti capoversi 4 e 6 devono essere adeguati. Gli emolumenti massimi per queste persone restano invariati. Per motivi di chiarezza si propone di riformulare i capoversi 4-8 evitando ridondanze. Queste modifiche linguistiche non modificano il contenuto dei capoversi. Il nuovo capoverso 4 riprende i capoversi 4, 5 e 6 vigenti, mentre il nuovo capoverso 5 riprende i capoversi 7 e 8 vigenti. I vigenti capoversi 6-8 sono abrogati. Per il rilascio di una carta di soggiorno la Svizzera può riscuotere dai cittadini UE/AELS un importo non eccedente quello richiesto per il rilascio della carta d'identità ai cittadini nazionali (cfr. art. 2 par. 3 Allegato I ALC). Una carta d’identità svizzera costa 65 franchi e pertanto questo importo costituisce l’emolumento massimo che può essere riscosso dai cittadini UE/AELS. Se sono minorenni, l’emolumento massimo per il cambiamento d’indirizzo o altri adeguamenti nel SIMIC che comportano il rilascio di una nuova carta ammonta a 20 franchi, invece degli attuali 15 franchi (cpv. 4 lett. c). Lo stesso vale per i minorenni cittadini di Stati terzi che sono familiari di un cittadino dell’UE/AELS con diritto di soggiorno (cpv. 5 lett. b). Per il permesso N, rilasciato soltanto alle persone che durante la procedura sono assegnate ai Cantoni, non è richiesto alcun emolumento. Quanto al permesso F, è soggetta a emolumento soltanto la sua proroga (art. 8 cpv. 1 lett. h OEmol-LStr). L’emolumento totale è quindi pari a 60 franchi (40+10+10). Il permesso deve essere rinnovato la prima volta dopo tre anni. Infine, il capoverso 9 è leggermente adeguato in modo da rinviare ai nuovi capoversi 4 e 5. Il capoverso 10 vigente resta invariato.
3.3 Adeguamento dell’OAsi 1
Art. 30 rubrica e cpv. 1 La durata di validità del permesso N è prolungata da sei mesi a un anno. In questo modo si evita di dover rilasciare il permesso troppo spesso. 10/12
IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
4. Ripercussioni per la Confederazione e i
Cantoni Qui appresso sono illustrate le ripercussioni del progetto per la Confederazione e i Cantoni.
4.1. Ripercussioni sulle finanze e l’effettivo del personale della Con-
federazione Le risorse necessarie per le spese di progetto uniche relative alla sostituzione delle attuali carte di soggiorno ammontano a 3,2 milioni di franchi e sono previste nel preventivo 2018 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2019-2021 (di cui 0,7 milioni di franchi per presta- zioni della SEM in forma di risorse di personale). Questa somma copre sia i costi di progetto per lo sviluppo della nuova carta di soggiorno (layout, design, elementi di sicurezza) sia quelli per l’adeguamento dei software (SIMIC, piattaforma eDoc, ecc.) e per i lavori di attuazione. Poiché dovranno rilevare anche i dati biometrici per il permesso N, i centri della Confedera- zione devono essere dotati della necessaria infrastruttura e il personale deve svolgere la per- tinente formazione. I costi per l’infrastruttura ammontano a 0,4 milioni di franchi (60 000 franchi per centro o stazione) e sono compresi nelle suddette spese di progetto uniche. La ripartizione dei costi sugli anni 2018-2020 si presenta come segue (mio. CHF): Designazione Totale 2018 2019 2020
Spese di progetto uniche 3,2 0,6 1,5 1,1
Spese che incidono sul finanziamento (compresa l’infrastrut- 0,7 0,1 0,2 0,4 tura)
Computo di prestazioni (CSI-DFGP) 1,8 0,3 1,0 0,5
Prestazioni della SEM in forma di risorse di personale 0,7 0,2 0,3 0,2
Dal 2020 si prevedono costi di gestione per i sistemi pari a 0,1 milioni l’anno. Questi costi sono previsti nel preventivo della SEM. Le spese di progetto già versate erano necessarie per i lavori preliminari. Esse si basano sul piano d’azione «Gestione integrata delle frontiere 2014-2017», approvato dal Consiglio fede- rale. La sostituzione della carta di soggiorno cartacea con quella in formato carta di credito, protetta contro le falsificazioni, corrisponde alla misura 4.3-4-1. Il progetto non ha ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione.
4.2. Ripercussioni sulle finanze e l’effettivo del personale dei Cantoni
I Cantoni devono decidere se coinvolgere i Comuni (procedura simile a quella prevista per la carta di soggiorno biometrica) nel rilevamento dei dati per la carta di soggiorno o se utilizzare le attuali stazioni biometriche cantonali. L’impiego di stazioni biometriche comporta in parte nuovi acquisti e adeguamenti edilizi in determinate ubicazioni. A seconda del Cantone, vanno previste misure organizzative e di personale per poter affrontare l’onere maggiore nei Cantoni e nei Comuni. 11/12
IDPi Antrag Per permessiSEM N iBRA EJPD Cantoni Adaptations sono derilevamento sgravati dal deisur la loi fédérale dati. étrangers lesLa (LEtr) produzione dei"paquet permessi législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation sarà tuttavia avviata anche in futuro dal Cantone competente. Oltre agli emolumenti connessi alla procedura d’autorizzazione, i Cantoni ricevono un emolu- mento di 10 franchi per ogni carta di soggiorno rilasciata. Va osservato che la carta costa circa 1.40 franchi (IVA inclusa) e una parte notevole è a carico dei Cantoni. La SEM rinuncia a trattenere una parte di questa somma, al contrario di quanto previsto per la carta di soggiorno biometrica. Per il rilascio di quest’ultima la SEM riceve il 25 per cento dell’emolumento (22 franchi), al fine di coprire i costi investiti nel progetto. Al suddetto importo si aggiunge un emolumento di 10 franchi a favore dei Cantoni per il rileva- mento della fotografia e della firma. Restano valide le restrizioni attuali per i cittadini dell’UE/AELS (emolumento totale non superiore a 65 franchi). Per i permessi F e N non sono in linea di massima riscossi emolumenti. I relativi costi, d’al- tronde esigui, sono a carico dei Cantoni; sono tuttavia coperti dall’importo forfettario ammini- strativo versato dalla Confederazione nel settore dell’asilo. Soltanto per la proroga del permesso F può essere riscosso un emolumento di al massimo 40 franchi (art. 8 cpv. 1 lett. h OEmol-LStr). Sono inoltre soggetti a emolumenti pari a 20 franchi la registrazione dei dati e il rilascio del permesso. Il permesso F sarà in futuro valido tre anni, il che dovrebbe limitare i costi per i destinatari. Le spese dei Cantoni aumenteranno lievemente a causa del nuovo formato, ma dovrebbero essere coperte dagli emolumenti previsti.
5. Aspetti giuridici
Gli adeguamenti delle ordinanze sono compatibili con il diritto internazionale. Gli adeguamenti sono compatibili con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)16 e con la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 195117 sullo statuto dei rifugiati nella versione del Protocollo di New York del 31 gennaio 196718 sullo statuto dei rifugiati. Sono inoltre conformi agli acquis di Schengen e Dublino, in particolare per quanto riguarda i titoli di soggiorno, e non sono quindi contrari all’Accordo di associazione a Schengen19. Il progetto è pure compatibile con l’ALC.
16 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). 17 Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). 18 Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.301). 19 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguar- dante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, RS 0.362.31. 12/12