Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria di Stato della migrazione SEM
Berna, 22 marzo 2019
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Rapporto esplicativo concernente l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone
1 Presentazione del progetto
1.1 Quadro della situazione
1.1.1 Conseguenze della Brexit per il settore della migrazione
Il 23 giugno 2016, in occasione di un referendum organizzato dal Regno Unito, il 51,9 per cento dei votanti si è espresso a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (UE), la cosiddetta «Brexit». Il 29 marzo 2017, il Governo britannico ha informato ufficialmente l’UE di questa decisione, dando così avvio al periodo di due anni previsto per i negoziati volti a raggiungere un accordo nel quale siano definite le modalità di recesso del Regno Unito dall’UE (qui di seguito «Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE»).
Secondo l’articolo 50 del Trattato sull’UE (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 43 seg.), i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito: – a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE : uscita con Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE;
– in mancanza di tale Accordo, due anni dopo la notifica di recesso trasmessa al Consiglio europeo: uscita senza Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE (scenario cliff edge).
Il 19 marzo 2018, il Regno Unito e l’UE si sono accordati su una fase transitoria, con inizio il 29 marzo 2019 e termine il 31 dicembre 2020, cui dar seguito nell’eventualità di un’uscita con Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. Durante tale fase, il cui avvio e la cui applicazione dipendono pertanto dall’esito dei negoziati, e più precisamente dalla conclusione, entro il termine previsto del 29 marzo 2019, dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, il Regno Unito continuerebbe a far parte del mercato interno europeo e dell’unione doganale e ad applicare il diritto dell’UE, pur non godendo più di diritti di codecisione nel processo decisionale interno dell’UE. Tuttavia, fintantoché l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE non sarà ratificato sia dal Regno Unito sia dall’UE, mancheranno le garanzie necessarie per la sua entrata in vigore, l’avvio della fase transitoria e quindi anche per un’uscita con Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE.
Quanto alla Svizzera, le cui relazioni con il Regno Unito sono per lo più disciplinate nel quadro di accordi bilaterali Svizzera-UE, anche questa sarà interessata dagli effetti prodotti dalla Brexit. Una volta che il Regno Unito avrà lasciato l’UE, infatti, gli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e il Regno Unito cesseranno di essere applicabili al Regno Unito e sarà necessario premurarsi di sostituire le basi giuridiche. Questo è il caso, con riferimento al settore della migrazione, dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; 2 RS 0.142.12.681) .
A ottobre 2016, il Consiglio federale si è prefissato l’obiettivo di mantenere per quanto possibile invariati, dopo il recesso del Regno Unito dall’UE, i diritti e gli obblighi attualmente in essere tra la Svizzera e il Regno Unito e, se del caso, di estenderli in alcuni settori (strategia «Mind the gap»3). L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (qui di seguito «Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini») si iscrive in questo contesto (strategia «Mind the gap»). Esso si fonda sull’articolo 23 ALC, secondo cui i diritti acquisiti dai privati restano immutati in caso di denuncia o di mancato rinnovo dello stesso Accordo e le Parti decidono
1 Gli altri Stati dell’AELS (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) adotteranno la stessa soluzione negoziale degli Stati membri dell’UE. 2 ALC, allegati I (Libera circolazione delle persone), II (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) e III (Riconoscimento reciproco di qualifiche professionali) inclusi. 3 www.dfae.admin.ch/eda/it/dfae.html > DAE - Home > Negoziati e temi aperti > Temi aperti > Brexit > Brexit: scheda informativa. 4 Nel contesto della Brexit, non si parla né di «denuncia» né di «mancato rinnovo» dell’ALC, bensì di «cessazione dell’applicabilità».
consensualmente sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione, e prevede quindi a sua volta una regolamentazione in materia di diritti acquisiti e in fase di acquisizione al fine di agevolare l’applicazione di tali diritti e aumentare la certezza del diritto per le persone interessate.
Il 25 aprile 2018, il Consiglio federale ha precisato alcuni aspetti della strategia «Mind the gap» e deciso che gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE, incluso l’ALC, continueranno ad applicarsi alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito durante la fase transitoria o, in caso di proroga, fino al suo nuovo termine. A tal fine, l’UE comunicherà agli Stati terzi interessati, tra cui anche la Svizzera, che per tutta la durata di tale fase il Regno Unito dovrà continuare a essere trattato come uno Stato membro dell’UE e gli accordi conclusi da Stati terzi con l’UE continueranno quindi ad applicarsi alle relazioni con quest’ultimo. Tale comunicazione avverrà tramite notifica alla Svizzera, la quale dovrà confermarne la ricezione trasmettendo a sua volta una notifica. Affinché gli accordi bilaterali con l’UE continuino ad applicarsi tra la Svizzera e il Regno Unito anche durante la fase transitoria in modo continuativo, è però necessario che questo scambio di note si concluda ed entri in vigore non oltre il 29 marzo 2019.
Nel caso in cui il Regno Unito e l’UE dovessero raggiungere un’intesa, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini entrerà in vigore, dal canto suo, soltanto una volta terminata la fase transitoria.
Stando a quanto annunciato il 13 novembre 2018 dal Regno Unito, i team negoziali tecnici erano riusciti ad accordarsi sul testo dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. In occasione di un vertice straordinario tenutosi il 25 novembre 2018, il Consiglio europeo aveva poi adottato all’unanimità l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE nonché la dichiarazione politica concernente le relazioni future tra Regno Unito e UE. L’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE era così pronto per essere discusso in Parlamento a Londra e approvato dal Parlamento europeo.
Inizialmente il voto della Camera dei comuni del Parlamento britannico sull’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE era stato fissato per dicembre 2018. Il 15 gennaio 2019, tuttavia, questa stessa Camera si è pronunciata contro tale Accordo. Si attende dunque ora la prossima votazione, prevista per il 12 marzo 2019 . Alla luce dei recenti sviluppi, in vista del 29 marzo 2019 continuano a rimanere sul tavolo tanto l’opzione di un’applicazione dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE quanto quella di uno scenario cliff edge; opzione, quest’ultima, che potrebbe essere scongiurata nel caso in cui il Regno Unito chiedesse e ottenesse, su decisione unanime dei 27 capi di governo dell’UE, una proroga del termine di cui all’articolo 50 del Trattato sull’UE.
1.1.2 Svolgimento dei negoziati
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) hanno portato avanti, sotto l’egida della SEM, i negoziati intrapresi con alcuni rappresentanti del Governo britannico per la conclusione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini oggetto del presente rapporto. Oltre ad essi, hanno formalmente preso parte alla delegazione svizzera il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e una rappresentante della Conferenza dei governi cantonali.
I colloqui esplorativi e i negoziati con il Regno Unito sono stati legati a doppio filo, tanto da un punto di vista dei contenuti quanto da un punto vista delle tempistiche, ai negoziati di ricesso portati avanti tra il Regno Unito e l’UE. Il ritmo dei colloqui tra la Svizzera e il Regno Unito è stato quindi condizionato in larga misura dall’avanzamento dei negoziati tra quest’ultimo e l’UE. I negoziati tra Londra e Bruxelles sono iniziati il 19 giugno 2017. Il 19 marzo 2018 è stata poi la volta della pubblicazione della bozza dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE convenuto tra le Parti. Quanto ai diritti dei cittadini, quindi, un accordo era già stato raggiunto a marzo 2018, e da questo, nell’ambito dei negoziati che sono seguiti con la Svizzera, la delegazione britannica non si è dimostrata disposta a discostarsi, in particolare con riferimento alle concessioni accordate dall’UE al Regno Unito. L’interesse centrale del Regno Unito era infatti quello di riassumere il controllo sui movimenti migratori e sui propri confini (take back control).
Da maggio 2017, nel quadro dell’ALC, hanno avuto luogo i primi colloqui tra i rappresentanti svizzeri e britannici. Fin dall’inizio, le Parti si sono mostrate concordi circa la necessità di negoziare una soluzione per tutti e tre gli allegati dell’ALC e di regolamentare contestualmente questi tre ambiti parziali. In passato, il Regno Unito ha sempre riservato ai cittadini svizzeri un trattamento pari a quello riservato ai cittadini degli Stati membri dell’UE, applicando così di fatto anche nel loro caso le disposizioni della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (qui di seguito «direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE»), benché non
5 Il presente rapporto esplicativo è stato finalizzato l’11 marzo 2019.
fosse obbligato a farlo per legge. Sulla scorta dei negoziati con l’UE, la delegazione svizzera ha ritenuto in un primo momento importante portare l’attenzione di quella britannica sulle differenze tra l’ALC e la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE. Non avendo recepito tale direttiva, infatti, per la Svizzera non è stato possibile negoziare diritti supplementari rispetto a quelli sanciti nell’ALC. Di conseguenza, si è reso necessario riprendere le specificità dell’ALC all’interno dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, che differisce quindi inevitabilmente in alcuni punti dall’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. Per la Svizzera è stato fondamentale garantire che, nonostante la diversa base giuridica, ai cittadini svizzeri fosse riservato nel Regno Unito un trattamento pari a quello riservato ai cittadini degli Stati membri dell’UE.
Al contempo, si è resa necessaria una modifica della strategia «Mind the gap», nel cui contesto si inserivano i negoziati portati avanti dalla Svizzera. Il 25 aprile 2018, il Consiglio federale ha quindi definito con più precisione la strategia e deciso che, durante la fase transitoria, la possibilità di portare avanti temporaneamente accordi conclusi con Stati terzi dovesse valere anche per le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. Di conseguenza, gli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e il Regno Unito continueranno ad applicarsi alle relazioni tra questi due Stati anche nel periodo compreso tra il 29 marzo 2019, data del recesso del Regno Unito dall’UE, e fine 2020. Sempre il 25 aprile 2018, il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti competenti di prevedere delle misure da attuare nel caso in cui, per il 29 marzo 2019, dovesse prospettarsi un’uscita senza Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. L’obiettivo è quello di mettere a punto, di concerto con il Regno Unito, accordi e misure che permettano, anche nell’eventualità di uno scenario cliff edge, di mantenere per quanto possibile invariati i diritti e gli obblighi attualmente in essere tra la Svizzera e il Regno Unito. Avendo le commissioni competenti di entrambe le Camere e i Cantoni espresso parere del tutto favorevole nei confronti dell’oggetto posto in consultazione fino al 20 agosto 2018, il 5 settembre 2018 il Consiglio federale ha confermato la sua decisione senza apportarvi alcuna modifica.
A ottobre 2017, febbraio 2018 e maggio 2018, le due delegazioni hanno partecipato a tre laboratori tenutisi in modo alternato a Berna e Londra. A causa dei successivi rimpasti di governo così come delle dimissioni dei ministri incaricati dei negoziati, è stato però difficile raggiungere soluzioni soddisfacenti per entrambe le Parti. Ciononostante, in occasione dell’ultimo ciclo di colloqui svoltosi a Berna a settembre 2018, è stato possibile arrivare a un accordo di massima, che si è tradotto nelle settimane successive in un testo vero e proprio. Il 20 novembre 2018, le due delegazioni hanno convenuto che i negoziati potessero ritenersi conclusi e che si potesse procedere a sottoporre per approvazione ai rispettivi Governi l’esito negoziale.
1.2 Ambito di applicazione
L’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini è un accordo bilaterale concluso tra la Svizzera e il Regno Unito in vista della cessazione dell’applicabilità dell’ALC tra questi due Stati. Si tratta di un accordo giuridicamente vincolante volto a garantire la tutela dei diritti che i cittadini svizzeri e britannici nonché i loro familiari hanno acquisito o sono intenti ad acquisire in virtù dell’ALC in qualità di lavoratori subordinati (frontalieri inclusi), autonomi (frontalieri inclusi), prestatori di servizi o persone che non esercitano un’attività economica.
La struttura dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini si ispira a quella dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE e si articola in cinque parti:
1. disposizioni comuni;
2. libera circolazione delle persone (all. I ALC);
3. coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (all. II ALC);
4. riconoscimento reciproco di qualifiche professionali (all. III ALC);
5. disposizioni finali.
L’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini garantisce la dovuta protezione alle persone che avevano acquisito o erano intente ad acquisire diritti in virtù dell’ALC prima che questo cessasse di essere applicabile. L’articolo 23 ALC prevede infatti che, in caso di denuncia, i diritti acquisiti dai privati restino immutati e che le Parti decidano di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.
In fase di negoziazione con la Svizzera, la delegazione britannica ha difeso un’interpretazione restrittiva dei diritti acquisiti. Inoltre, mancando una fattispecie paragonabile nel diritto dei cittadini dell’UE, la distinzione tra diritti acquisiti e diritti in fase di acquisizione non è stata tematizzata nel quadro dei negoziati tra Londra e
Bruxelles. Per questo motivo, al fine di garantire la certezza del diritto, le delegazioni hanno deciso di regolamentare, nell’ambito dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, non soltanto i diritti in fase di acquisizione, ma anche quelli acquisiti.
Stando alla volontà espressa dalla Svizzera e dal Regno Unito durante la fase negoziale, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini troverà applicazione anche qualora dovesse delinearsi uno scenario cliff edge. In tal caso, si renderanno tuttavia necessarie delle modifiche alla parte terza (sicurezza sociale), in linea con quanto previsto all’interno di disposizioni specifiche dello stesso Accordo.
Per contro, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini non si applica ai cittadini svizzeri e britannici che intendono fare il loro ingresso nel territorio dell’altra Parte, soggiornarvi o svolgervi un’attività economica dopo la cessazione dell’applicabilità dell’ALC tra i due Stati.
Questa casistica è infatti trattata separatamente. Il 13 febbraio 2019, il Consiglio federale ha disciplinato l’ammissione di cittadini britannici in caso di scenario cliff edge, istituendo un contingente provvisorio di 3500 unità pensato per quei cittadini britannici che intendono esercitare un’attività economica in Svizzera dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 2019 . Parallelamente stanno andando avanti le discussioni in merito alla conclusione di un eventuale accordo bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito che permetta di derogare temporaneamente ad alcune condizioni di ammissione previste dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).
1.3 Valutazione della soluzione concordata
1.3.1 Obiettivo dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini
Sui piani economico, politico e migratorio, il Regno Unito rappresenta un partner importante per la Svizzera, con il quale è fondamentale continuare a intrattenere relazioni strette, stabili e trasparenti. A fine 2018, i 7 8 cittadini britannici che soggiornavano in Svizzera erano circa 43 000 e i permessi di dimora (B) e di soggiorno di breve durata (L) rilasciati loro in quello stesso anno sono stati rispettivamente 3504 e 3744; a 10 11 questi sono da aggiungere 433 permessi per frontalieri nonché 6236 notifiche in vista dell’esercizio di un’attività economica in Svizzera per un periodo massimo di tre mesi per anno civile (prestazioni di servizi transfrontalieri e assunzioni presso un’impresa in Svizzera). Quanto ai cittadini svizzeri nel Regno Unito, questi erano invece circa 34 500 ; il loro stato di soggiorno e la protezione sociale loro garantita devono essere preservati.
La strategia «Mind the gap» ha l’obiettivo di proteggere i cittadini e le imprese della Svizzera e del Regno Unito dal clima di insicurezza giuridica generato dalla cessazione dell’applicabilità dell’ALC tra questi due Stati, e l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini non solo concorre alla realizzazione di questo obiettivo tutelando i diritti acquisiti o in fase di acquisizione in virtù dell’ALC, ma permette alla Svizzera di scongiurare il vuoto giuridico suscettibile di crearsi in seguito al recesso del Regno Unito dall’UE.
1.3.2 Relazione tra l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini e l’ALC
Al fine di scongiurare l’eventualità di un vuoto giuridico e in vista dell’attuazione della strategia «Mind the gap» del Consiglio federale, per l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini ci si è orientati sistematicamente all’allegato I (Libera circolazione delle persone) e all’allegato III (Riconoscimento reciproco di qualifiche professionali) dell’ALC.
6 https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-73962.html 7 https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/statistik/auslaenderstatistik/2018/12/2-10-Effectif-tot-cat-f-2018-12.xlsx (il documento non è disponibile in italiano). 8 www.sem.admin.ch > Accueil SEM > Publications & services > Statistiques > Statistique des étrangers > Archives dès 2008 > 2018 > 3–25: Entrées de la population résidante étrangère par canton et groupe d’étrangers Cantons; nations; cantons/nations > Année en cours 2018 (il documento non è disponibile in italiano). 9 www.sem.admin.ch > Accueil SEM > Publications & services > Statistiques > Statistique des étrangers > Archives dès 2008 > 2018 > 3–41: Entrées population résidante non permanente étrangère avec activité lucrative par groupe d’étrangers Cantons; nations; cantons/nations; branches (il documento non è disponibile in italiano). 10 www.sem.admin.ch > Accueil SEM > Publications & services > Statistiques > Statistique des étrangers > Archives dès 2008 > 2018 > Frontaliers > 5–11: Autorisations frontalières par canton et nationalité (il documento non è disponibile in italiano).
11 Fonte: SIMIC.
12 Fonte: statistiche dell’Ambasciata svizzera nel Regno Unito.
Con riferimento all’allegato I dell’ALC (Libera circolazione delle persone), occorre osservare che l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini riprende le disposizioni dell’ALC senza estendere i diritti sanciti al suo interno e senza introdurne di nuovi; anzi, per alcuni aspetti la regolamentazione risulta più restrittiva. Queste differenze sono dovute a decisioni di principio prese in fase di negoziazione tra l’UE e il Regno Unito, dalle quali quest’ultimo non ha più voluto discostarsi, per ragioni politiche, nell’ambito dei negoziati portati avanti con la Svizzera (cfr. cap. 1.1.2). In alcuni casi, quindi, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini prende le distanze dall’ALC e si rifà invece alla legislazione nazionale:
– diritto al ricongiungimento familiare per il coniuge dopo la data stabilita (cfr. commento all’art. 10);
– status di soggiorno permanente (cfr. commento all’art. 14);
– diritto al ricongiungimento familiare per i familiari (cfr. commento all’art. 15);
– carattere dichiaratorio del permesso di soggiorno (cfr. commento all’art. 16);
– ordine pubblico (introduzione di un esame sistematico del casellario giudiziale e limitazione del diritto di soggiorno in virtù del diritto nazionale; cfr. commenti agli art. 16 e 17);
– prestazioni di servizi (introduzione di limitazioni temporali e necessità di presentare un contratto scritto; cfr. commento all’art. 23).
Quanto all’allegato II dell’ALC (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), l’obiettivo principale era di fare in modo che, parimenti a quanto fatto nel quadro dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, i diritti acquisiti o in fase di acquisizione fossero garantiti. È in quest’ottica che, nell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, è stato ripreso il rimando al diritto di coordinamento dell’UE di cui nell’ALC inserito appunto anche nell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. Per lo stesso motivo, sono state inoltre mantenute tutte le specificità legate alla legislazione svizzera indicate come tali nel testo dell’ALC.
Quanto invece all’allegato III dell’ALC (Riconoscimento reciproco di qualifiche professionali), le decisioni in materia di riconoscimento pronunciate da un’autorità svizzera o britannica in conformità con tale allegato prima del recesso del Regno Unito dall’UE restano valide. Una volta intervenuto il recesso, invece, i cittadini svizzeri e britannici potranno presentare una domanda di riconoscimento per un periodo transitorio di quattro anni (tutela dei diritti in fase di acquisizione). Questa finestra temporale tiene contro della durata media delle formazioni e limita nel tempo l’applicazione di un accordo che ha cessato di essere applicabile. Al termine di questi quattro anni, in assenza di un accordo relativo al regime da applicare in futuro, troverà applicazione il diritto nazionale.
1.4 Relazione tra l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini e l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE
A livello di contenuti, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini si ispira tanto all’ALC (cfr. cap. 1.3.2) quanto all’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, e questo per far sì che ai cittadini svizzeri nel Regno Unito non sia riservato un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini degli Stati membri dell’UE (cfr. cap. 1.1.2).
Tuttavia, occorre rilevare alcune differenze tra l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini e l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE:
– diritti acquisiti (art. 1 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini): la nozione di «diritto acquisito» così come definita all’articolo 23 ALC non trova riscontro nel diritto europeo. Di conseguenza, sono stati necessari diversi passaggi negoziali per definirne la portata e l’interpretazione (cfr. cap. 1.2);
– procedura in caso di composizione di controversie in seno al comitato misto (art. 6 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini): come nel caso dell’ALC, la Svizzera e il Regno Unito si sono accordati sull’istituzione di un comitato misto bilaterale. Il comitato misto è responsabile per la corretta applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti
13 Con «decisioni in materia di riconoscimento» si intende ogni diritto acquisito in virtù dell’all. III dell’ALC. Può trattarsi di decisioni in materia di riconoscimento in senso stresso, come, per esempio, dell’iscrizione in un registro o di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività economica.
acquisiti dei cittadini ed è incaricato di trovare soluzioni mutualmente accettabili in caso di controversie e questioni legate alla sua interpretazione; prende le sue decisioni di comune accordo. Diversamente da quanto stabilito all’interno dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, in caso di questioni riguardanti l’applicazione e l’interpretazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini non è previsto il ricorso ad alcun tribunale competente per l’emanazione di decisioni e direttive definitive e vincolanti. Un’altra differenza rispetto all’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE sta nel fatto che Svizzera e Regno Unito vigilano autonomamente sulla corretta applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini. Quanto al trattamento dei ricorsi, questo è affidato ai rispettivi tribunali nazionali;
– possibilità di prorogare il termine di registrazione (art. 16 par. 1 lett. c dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini): l’UE ha riconosciuto il carattere costitutivo della procedura di registrazione. L’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini consente tuttavia a Svizzera e Regno Unito, previa decisione consensuale del comitato misto, di prorogare di un anno il termine per la registrazione dei cittadini dell’altra Parte. Questa possibilità non è contemplata nell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE;
– possibilità di continuare a prestare i propri servizi (art. 23 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini): tale possibilità non è prevista nel quadro dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE;
– ricongiungimento familiare per il coniuge (art. 10 par. 1 lett. e p.to iv dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini): diversamente da quanto definito nella bozza dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, per i cittadini svizzeri nel Regno Unito che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini è previsto un termine di cinque anni per il ricongiungimento del coniuge, mentre continuano a trovare applicazione le disposizioni sulla libera circolazione al posto delle più restrittive regolamentazioni nazionali;
– diritto di stabilimento (art. 14 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini): la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE, che costituisce la base per l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, sancisce il diritto a un soggiorno permanente. Quanto al rilascio e alla perdita del permesso di domicilio, questi non sono regolamentati nell’ALC bensì nella LStrI, secondo cui, in caso di assenza dello straniero, il permesso di domicilio può essere mantenuto per quattro anni; all’interno dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE il corrispondente periodo di tempo previsto è di cinque anni;
– applicabilità dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini (art. 4. par. 1 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini): visto il diverso approccio
– dei due sistemi giuridici interessati, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini sarà direttamente applicabile in Svizzera (approccio monistico), mentre nel Regno Unito sarà necessario trasporne le disposizioni nella legislazione nazionale (approccio dualistico). L’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, dal canto suo, si rifà invece al principio dell’applicabilità diretta del diritto europeo;
– maggiore tutela dei diritti in fase di acquisizione: l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini prevede una maggiore tutela dei diritti legati al riconoscimento di qualifiche professionali (cfr. cap. 1.3.2).
2 Attuazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini
Visto l’approccio monistico del suo sistema giuridico, in Svizzera le norme del diritto internazionale producono effetti direttamente nel sistema giuridico interno, senza che sia necessario ricorrere a un particolare atto di trasformazione per trasporle nel diritto nazionale.
Tuttavia, non tutte le norme di diritto internazionale creano diritti e obblighi diretti. Si tratta di stabilire se una norma di diritto internazionale si rivolge soltanto allo Stato o se fonda direttamente diritti e obblighi anche per le persone fisiche e giuridiche. Sono direttamente applicabili, infatti, soltanto quelle norme che sono sufficientemente concrete e chiare da permettere alle persone fisiche o giuridiche di dedurne direttamente diritti o doveri che possono essere fatti valere o rivendicati dinanzi a un’autorità amministrativa o giudiziaria. Inversamente, le autorità e i giudici che attuano il diritto possono applicare direttamente siffatte norme del diritto internazionale.
Nel caso specifico, i cittadini britannici possono invocare direttamente i diritti previsti dall’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, che è applicabile nella legislazione svizzera senza la necessità di trasporre alcuna disposizione.
Per l’attuazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, il Consiglio federale propone le modifiche legislative di cui al capitolo 2.1, di competenza delle Camere federali. Tali modifiche saranno integrate nel decreto federale di approvazione dello stesso Accordo (art. 141a cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]) ed entreranno in vigore soltanto dopo l’approvazione delle Camere federali, mentre l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini sarà applicato provvisoriamente già a partire dal 30 marzo 2019 e, in quanto accordo internazionale direttamente applicabile nella legislazione svizzera, avrà la priorità sulle leggi nazionali (cfr. cap. 6.3). Tuttavia, in caso di conclusione dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, tali modifiche (cfr. cap. 2.2) entreranno in vigore soltanto una volta conclusa la fase transitoria.
2.1 Modifica di atti normativi
L’atto normativo di attuazione riporta le modifiche proposte per due leggi federali.
- Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE; RS 211.412.41) . L’articolo 22 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini mira, nel campo dell’acquisto di immobili, al mantenimento dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell’allegato I articolo 25 dell’ALC prima del recesso del Regno Unito dall’UE. In conformità con l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, il mantenimento di questi diritti è ripreso nella LAFE. Da queste modifiche non si attendono ripercussioni per il mercato immobiliare svizzero. Restano immutati l’obbligo e le condizioni di autorizzazione per l’acquisto di abitazioni di vacanza.
o Articolo 5 capoverso 1: la nuova lettera abis stabilisce le condizioni d’esenzione dall’obbligo dell’autorizzazione valide per i cittadini britannici. Continuano a essere esentati da questo obbligo per qualsiasi acquisto di fondi i cittadini britannici che hanno acquisito il domicilio legale (ancora valido) secondo l’articolo 2 capoverso 2 OAFE prima della data di cui all’articolo 2 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini e che hanno il domicilio effettivo in Svizzera. L’esenzione dall’obbligo dell’autorizzazione presuppone che entrambe le condizioni siano soddisfatte al momento dell’acquisto del fondo. L’acquirente che, successivamente, trasferisce il suo domicilio all’estero, non è tenuto ad alienare i fondi già acquistati conformemente al diritto. La vigente lettera abis diventa, immutata, la lettera ater. La lettera d subisce un mero adeguamento redazionale a causa delle modifiche delle lettere abis e ater.
L’integrazione dell’articolo 5 potrebbe rendere necessari ulteriori adeguamenti di tecnica legislativa, non di carattere materiale, bensì redazionale e sistematico. L’articolo 5, integrato con la nuova lettera abis e collegato a condizioni cumulative o alternative, risulta meno trasparente e poco chiaro. Attualmente non si può quindi escludere un’ulteriore adeguamento redazionale e sistematico nel quadro del proseguimento dei lavori.
o Articolo 7 lettera k: i cittadini britannici che hanno ottenuto il permesso di lavoro (ancora valido) come frontalieri (permesso per frontalieri CE-AELS) prima della data di cui all’articolo 2 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini possono acquistare senza autorizzazione una residenza secondaria nella regione del loro luogo di lavoro. Dato che l’acquisto non sottostà all’obbligo dell’autorizzazione, non si applicano i limiti previsti dall’articolo 10 OAFE per la superficie del fondo e la superficie abitabile netta. Alla stregua di quanto vale per l’acquisto di un’abitazione principale esentato dall’obbligo dell’autorizzazione secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b LAFE, può essere acquistata un’unica unità d’abitazione. L’acquirente non è tenuto ad alienare la residenza secondaria qualora non la utilizzasse più come tale.
o Disposizioni finali: le disposizioni finali della modifica della LAFE del 30 aprile 1997 (diritto transitorio applicabile agli atti d’acquisto e decadenza degli oneri non più prescritti dal nuovo diritto; cfr. FF 1997 II 1069 seg.) possono essere riprese immutate anche per la presente modifica legislativa.
14 La relativa ordinanza (Ordinanza del 1° ottobre 1984 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, OAFE; RS 211.412.411) sarà modificata di conseguenza.
- - Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61). Si tratta di una modifica minore necessaria affinché il Regno Unito non figuri più nell’allegato (Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell’UE e dell’AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE). La LLCA determina nello specifico, sulla base dell’ALC, le modalità fondamentali della libera circolazione di quegli avvocati cittadini di uno Stato membro dell’UE. Gli Stati membri dell’UE (e dell’AELS) e i titoli professionali ivi in vigore secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE sono elencati nell’allegato della LLCA, che, in seguito alla cessazione dell’applicabilità dell’ALC alle relazioni con il Regno Unito come conseguenza del recesso del Paese dall’UE, dovrà essere a sua volta adeguato.
2.2 Attuazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini mediante ordinanza (di competenza del Consiglio federale)
Ai fini dell’attuazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, sono proposte le seguenti modifiche a livello di ordinanze. Tali modifiche sono di competenza del Consiglio federale e non figurano nell’atto normativo di attuazione:
- Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201): il fatto che, da cittadini dell’UE, i cittadini britannici diventino cittadini di uno Stato terzo rende necessarie le seguenti modifiche:
o articolo 71b capoverso 4: i lavoratori frontalieri ricevono una carta di soggiorno non biometrica recante la menzione che la stessa è stata rilasciata dopo l’entrata in vigore dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini;
o articolo 71d: i cittadini britannici ricevono una carta di soggiorno biometrica, mantenendo al contempo i diritti acquisiti in virtù dell’ALC. A partire dalla data di recesso del Regno Unito dall’UE, tali cittadini saranno considerati cittadini di Stati terzi ai sensi del diritto di Schengen e dovranno quindi essere in possesso di una carta di soggiorno in formato Schengen;
o articolo 71d capoversi 1bis, 5bis e 5ter: per rispondere alla necessità, sancita nel regolamento corrispondente15, di essere in possesso di una carta di soggiorno biometrica conforme alle disposizioni di Schengen, sono aggiunti i capoversi 1bis, 5bis e 5ter. Con l’introduzione dei nuovi capoversi 1bis e 5bis, si pongono le basi per il rilascio di carte di soggiorno biometriche recanti il riferimento all’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini. In questo modo, oltre ad attuare l’articolo 16 dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, secondo cui il documento di soggiorno deve recare menzione che lo stesso è stato rilasciato dopo l’entrata in vigore dello stesso Accordo, diventa possibile distinguere i cittadini britannici che possono far valere l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini dai nuovi arrivati. Quanto al capoverso 5ter, questo introduce un disciplinamento in materia di carte di soggiorno di familiari di cittadini britannici provenienti da uno Stato terzo in caso di decesso del cittadino britannico;
o articolo 82c: quanto agli obblighi di comunicare in relazione al servizio pubblico di collocamento e all’assicurazione contro la disoccupazione, si è proceduto, per ragioni di leggibilità, alla modifica della frase introduttiva del capoverso 1 eliminando il riferimento alla nazionalità dei cittadini stranieri, che è stato inserito al capoverso 1bis di nuova introduzione, alle cui lettere a e b sono presi rispettivamente in considerazione i cittadini di Stati membri dell’UE/AELS e i cittadini britannici che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini. In questo modo, gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione saranno in grado di comunicare alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione i dati relativi a quelle persone che hanno fatto valere questo stesso Accordo;
o articolo 91d: con il presente articolo è introdotta una nuova disposizione transitoria che permette ai cittadini britannici residenti in Svizzera al momento del recesso del Regno Unito dall’UE, e quindi non in possesso di una carta di soggiorno biometrica, di mantenere il loro documento di soggiorno fino alla scadenza. Tuttavia, in caso di modifiche importanti alla carta di soggiorno (p. es. cambiamento di Cantone) non sarà possibile rilasciare un altro documento di soggiorno non biometrico, e, sebbene la carta di soggiorno non biometrica resterà valida, si renderà pertanto necessario rilasciarne una biometrica. Occorre infine
15 Regolamento (CE) n. 1030/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008; RS 0.362.380.043.
osservare che, quanto al termine transitorio previsto, sono fatti salvi gli accordi di associazione alla normativa Schengen.
- Ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (OLCP; RS 142.203): tale ordinanza è applicata, mutatis mutandis, ai cittadini britannici e ai loro familiari che, in base all’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, fanno valere un diritto acquisito o in fase di acquisizione in virtù dell’ALC. Si rende quindi necessaria una modifica del titolo di tale ordinanza, dal momento che i cittadini britannici, ormai considerati cittadini di uno Stato terzo, non possono essere fatti rientrare nell’ambito di applicazione di una norma che, stando al titolo che reca, interessa esclusivamente l’UE e l’AELS; stesso dicasi per il preambolo e gli articoli 1 e 2. Parallelamente, si procede all’allestimento di un elenco negativo degli articoli dell’OLCP non applicabili ai cittadini britannici.
- Ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (OEmol-LStrI; RS 142.209): anche in questo caso si rende necessario inserire, all’interno dell’articolo 1 (Campo di applicazione), un riferimento all’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini.
- Ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC; RS 142.513): in seguito alla conclusione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, si rende necessario inserire un riferimento a questo stesso Accordo nell’articolo 2 (Definizioni) dell’ordinanza SIMIC, di modo che i dati trattati nell’ambito dei compiti da esso previsti possano essere registrati in SIMIC.
Le modifiche all’OASA, all’OLCP, all’OEmol-LStrI e all’ordinanza SIMIC saranno effettive a partire dal 30 marzo 2019 (scenario cliff edge) o dalla data in cui l’ALC cesserà di essere applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito in seguito al recesso di quest’ultimo dall’UE.
Occorre infine osservare che l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini lascia aperta la possibilità per il Regno Unito di introdurre norme più severe in materia di carte di identità nazionale per l’ingresso o l’uscita dal suo territorio (art. 13 par. 1). Qualora il Regno Unito dovesse procedere in tal senso, la Svizzera valuterà con sufficiente anticipo quali misure attuare per farsi trovare pronta al momento dell’introduzione di tali nuove norme.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 Obiettivo
L’ALC cesserà di essere applicabile tra la Svizzera e il Regno Unito nel momento in cui interverrà il recesso di quest’ultimo dall’UE. L’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini deve essere in grado, per quanto possibile, di sostituirsi a questa base giuridica ed è per questo motivo che fa esplicito riferimento all’articolo 23 ALC e tratta dei diritti acquisiti in virtù dell’ALC e dei suoi tre allegati, oltre a prevedere una regolamentazione specifica per i diritti in fase di acquisizione da parte dei cittadini britannici e dei loro familiari.
Nell’ambito di applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini rientrano inoltre i diritti acquisiti dei cittadini degli Stati membri dell’UE che si inseriscono nell’ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale .
Art. 2 Definizioni
Lettera b
Attraverso la definizione fornita per «data stabilita» è garantita la flessibilità resasi necessaria in ragione del fatto che, al momento della conclusione dei negoziati, non era ancora noto quando sarebbe intervenuto il recesso del Regno Unito dall’UE, se ci sarebbe stata una fase transitoria e quanto sarebbe durata. Per
16 RS 0.142.112.681
17 A condizione che il Regno Unito e l’UE raggiungano un accordo.
questi motivi, la definizione di «data stabilita» doveva essere formulata in modo tale da garantirne l’applicazione a prescindere dallo scenario che si sarebbe poi andato a delineare.
Lettera c
La fase transitoria va dalla data di entrata in vigore dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE al 31 dicembre 2020 e interverrà soltanto in caso di uscita con Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE.
Lettera d
La definizione di «cittadino del Regno Unito» corrisponde esattamente a quella fornita nell’ALC.
Art. 3 Ambito di applicazione territoriale
Il presente articolo disciplina l’ambito di applicazione territoriale dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, nel quale rientrano, da una parte, la Svizzera e, dall’altra, il Regno Unito e Gibilterra. Di conseguenza, tale Accordo non si applica né ai territori britannici d’oltremare né alle dipendenze della Corona.
Art. 4 Metodi e principi relativi agli effetti giuridici, all’attuazione e all’applicazione del presente Accordo
Paragrafo 1
In Svizzera, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini fa parte integrante del diritto nazionale (approccio monistico; cfr. cap. 2). Nel Regno Unito, invece, il presente Accordo deve essere dapprima trasposto nel diritto nazionale per poter essere applicato (approccio dualistico). Il tenore del paragrafo 1 tiene conto di questa differenza a livello di sistemi giuridici, ma dispone che, al di là dell’approccio adottato, i diritti devono essere garantiti.
Paragrafo 2
I diritti acquisiti in virtù dell’ALC e garantiti dall’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini non sono in alcun modo limitati nel tempo, a condizione che siano sempre soddisfatte le condizioni definite a tal fine. Una limitazione di tali diritti può intervenire sulla base degli articoli 16 paragrafo 5 e 17 dello stesso Accordo.
Paragrafo 3
Il presente paragrafo si rifà all’articolo 12 ALC, secondo cui il diritto nazionale può prevedere disposizioni più favorevoli rispetto a quelle dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini. Ai cittadini britannici che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Accordo si applicano quindi a titolo sussidiario le disposizioni della LStrI e delle rispettive ordinanze d’esecuzione laddove queste risultino più favorevoli e l’ALC e i suoi protocolli non prevedano deroghe a riguardo. Inoltre, rimangono applicabili ai cittadini britannici tutte le disposizioni della LStrI, come quelle in materia di sanzioni, per cui né il presente Accordo né l’ALC prevedono un disciplinamento specifico.
Paragrafo 4
Il presente paragrafo interessa esclusivamente il Regno Unito, il quale deve trasporre l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini nel rispettivo diritto nazionale affinché i cittadini svizzeri possano fondare un’azione dinanzi alle autorità giudiziarie britanniche competenti.
Paragrafo 5
Ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 2 ALC è necessario, ai fini dell’applicazione del presente Accordo, tener conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGUE) precedente alla data della sua firma (21.06.1999). Tuttavia, per questioni riguardanti l’interpretazione dell’ALC, il Tribunale federale (TF) può, ma non deve, tener conto anche della giurisprudenza della CGUE successiva alla firma dell’ALC. Questo significa che, anche per le materie disciplinate dal presente Accordo, deve essere garantita una situazione giuridica parallela a quella posta in essere dall’ALC.
Art. 4a Buona fede
Il presente Accordo riprende il principio della buona fede sancito all’articolo 5 dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE.
Art. 5 Riferimenti all’ALC
Paragrafo 1
Il presente paragrafo porta l’attenzione sul principio cardine dell’intero Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, ossia sul fatto che esso faccia riferimento alle disposizioni dell’ALC così come applicate e interpretate immediatamente prima della data stabilita e che gli sviluppi in materia intervenuti dopo la data stabilita non siano presi in considerazione per la sua applicazione e attuazione.
Paragrafo 2
Il presente paragrafo si concentra invece sugli sviluppi relativi a quegli atti dell’UE cui si rimanda all’interno dell’ALC e che sono ripresi in particolare nelle parti terza e quarta del presente Accordo, e questo al fine di rendere applicabili, nei settori della sicurezza sociale e del riconoscimento delle qualifiche professionali, disposizioni quanto più simili a quelle dell’UE; in questi settori, infatti, non sono rari i casi in cui, oltre alla Svizzera e al Regno Unito, sono coinvolti anche Stati membri dell’UE (triangolazione). A questo obiettivo si aggiunge poi quello di vantare disposizioni quanto più simili a quelle dell’UE anche in materia di esecuzione. Spetterà quindi al comitato misto decidere quando, per dar debito conto di sviluppi intervenuti nel diritto dell’UE, sia possibile derogare al principio cardine del presente Accordo (cfr. art. 28).
Art. 5a Riferimenti agli Stati membri
Per scongiurare ogni rischio di confusione, il presente articolo precisa che, all’interno dell’ALC, il termine «Stato membro» continuerà ad essere impiegato anche in riferimento al Regno Unito, e questo nonostante il suo recesso dall’UE.
Art. 6 Comitato misto
È istituito un comitato misto composto da rappresentanti della Svizzera e del Regno Unito. Il comitato è responsabile per la gestione e la corretta interpretazione del presente Accordo ed esamina tutte le proposte di modifica successive alla sua ratifica. Prende le sue decisioni di comune accordo.
Il comitato misto riveste un ruolo centrale nell’ambito della parte terza (sicurezza sociale) del presente Accordo. Fermo restando il rispetto delle rispettive procedure di approvazione, infatti, questa parte è oggetto di esami regolari e suscettibile di modifica da parte del comitato misto. Quanto alle altre parti, le competenze del comitato misto non differiscono da quelle previste per il comitato misto istituito nell’ambito dell’ALC (art. 14 ALC).
Art. 7 Non discriminazione
Il presente Accordo fa suo il principio di non discriminazione di cui all’articolo 2 ALC.
Art. 8 Diritto di ricorso
Il presente Accordo riprende il disciplinamento in materia di ricorsi di cui all’articolo 11 ALC.
3.2 PARTE SECONDA – DIRITTI CONNESSI ALL’ALLEGATO I
TITOLO I – Disposizioni generali
Art. 9 Definizioni
Lettera b
Ai sensi del presente Accordo, la definizione di «lavoratori frontalieri» si applica soltanto ai cittadini svizzeri e britannici. I cittadini dell’UE che soggiornano nel Regno Unito o in Svizzera, del resto, non possono fare valere né l’ALC né il presente Accordo.
Art. 10 Ambito di applicazione ratione personae
Le disposizioni del presente articolo definiscono l’ambito di applicazione ratione personae dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini nella sua totalità. Quelle di cui agli articoli 25, 26a e 29, dal canto loro, specificano l’ambito di applicazione ratione personae delle parti terza (sicurezza sociale) e quarta (qualifiche professionali).
Lettera e
i) Il riferimento è qui a quei familiari di cittadini svizzeri o britannici che, in virtù delle disposizioni dell’ALC (all. I art. 3 ALC), hanno beneficiato del ricongiungimento familiare prima della data stabilita. A queste persone il presente Accordo riconosce i diritti acquisiti, a condizione che continuino a soggiornare nello Stato ospitante dopo tale data e a soddisfare le condizioni previste dall’ALC.
ii) Il riferimento è qui ai familiari di cittadini svizzeri o britannici ai sensi dell’allegato I articolo 3 paragrafo 2 dell’ALC, ossia al coniuge del cittadino e ai loro discendenti minori di 21 anni o a carico, agli ascendenti del cittadino e del suo coniuge che siano a suo carico e, nel caso di studenti, al coniuge dello studente e ai loro figli a carico. In questi casi, il ricongiungimento familiare è disciplinato sulla base del presente Accordo, dal momento che, benché il vincolo di parentela ai sensi dell’ALC sussistesse già prima della data stabilita, la domanda di ricongiungimento familiare è stata presentata dopo tale data.
iii) In questi casi, intervenendo dopo la data stabilita, il ricongiungimento familiare è disciplinato sulla base del presente Accordo.
iv) Il presente Accordo prevede un periodo transitorio di cinque anni a partire dalla data stabilita per il ricongiungimento familiare del futuro coniuge. Dopo questo periodo, il ricongiungimento familiare sarà disciplinato sulla base del diritto nazionale svizzero e britannico (cfr. cap. 1.4).
I paragrafi 2 e 3 disciplinano il ricongiungimento familiare degli altri familiari, per esempio zii, zie e nipoti, nel quadro di un’ammissione agevolata (all. I art. 3 par. 2 ALC), che viene di norma concessa in conformità con le disposizioni del diritto nazionale e la prassi in uso.
Art 11 Continuità del soggiorno
Le assenze non superiori a sei mesi consecutivi, così come quelle dovute all’adempimento degli obblighi militari, non pregiudicano la validità del soggiorno.
Come sancito all’interno del regolamento (CEE) n. 1251/70 del 29 giugno 1970, nell’ambito del suo diritto di rimanere, una persona può lasciare lo Stato ospitante per un massimo di tre mesi all’anno senza che questo incida sul suo diritto di soggiornarvi.
TITOLO II – Diritti e obblighi
Capo 1 – Diritti connessi al soggiorno, documenti di soggiorno
Art. 12 Diritti di soggiorno
Per il disciplinamento dei diritti di soggiorno ci si è orientati alle disposizioni vigenti dell’allegato I dell’ALC.
Paragrafo 1
Il presente paragrafo si applica a tutte le categorie di persone per le quali sussiste un diritto di soggiorno originario in virtù dell’ALC: soggiorno con attività economica (all. I art. 2 ALC), persone che godono del diritto di rimanere (all. I art. 4 ALC), lavoratori dipendenti (all. I art. 6 ALC), lavoratori autonomi (all. I art. 12 ALC) e persone che non esercitano un’attività economica (all. I art. 24 ALC). L’allegato I articoli 10 e 16 dell’ALC permette di limitare il numero di persone che esercitano un’attività economica presso la pubblica amministrazione (p. es. ammissione al servizio diplomatico) legata all’esercizio della pubblica autorità.
Paragrafo 2
Il presente paragrafo si applica ai familiari e rimanda direttamente alle disposizioni dell’allegato I dell’ALC, al fine di scongiurare qualsivoglia deroga alle disposizioni attualmente applicabili nei confronti dei cittadini svizzeri e britannici. Ne consegue, per esempio, la necessità di rilasciare ai familiari di tali cittadini permessi di soggiorno che abbiano la stessa durata di quelli rilasciati a questi ultimi. L’allegato I articolo 3 dell’ALC sancisce inoltre il diritto di accedere a un’attività economica a prescindere dalla nazionalità. Quanto invece ai figli dei cittadini svizzeri e britannici che giungono nello Stato ospitante in seguito a un ricongiungimento familiare, a questi è riconosciuto il diritto di frequentare i corsi di insegnamento generale e di formazione professionale. Infine, i familiari delle persone che godono del diritto di rimanere continuano a beneficiare dei diritti risultanti dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1251/70.
Paragrafo 3
Il presente paragrafo sancisce il principio secondo cui le autorità non dispongono di alcun margine di discrezionalità nei casi in cui il diritto di soggiorno è giustificato alla luce dell’ALC, a meno che tale margine non venga applicato a favore dell’interessato. È esclusa inoltre ogni condizione e limitazione diversa da quelle previste dall’ALC.
Art. 13 Diritto di ingresso e di uscita
Paragrafo 1
Il diritto di lasciare lo Stato ospitante e di rientrarvi è garantito ai cittadini svizzeri e britannici in possesso di un passaporto o di una carta di identità nazionale in corso di validità nonché ai familiari cittadini di uno Stato terzo in possesso di un passaporto in corso di validità e di ogni altro documento (p. es. un visto) previsto dalla regolamentazione Schengen applicabile alla Svizzera (cfr. commenti al par. 3).
Cinque anni dopo la data stabilita, il Regno Unito può decidere di non accettare più, per l’ingresso o l’uscita dal suo territorio, le carte di identità svizzere non conformi alle norme dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale applicabili in materia di identificazione biometrica.
Paragrafo 2
Il presente paragrafo si applica in particolar modo ai prestatori di servizi e ai lavoratori frontalieri.
Paragrafo 3
Il presente paragrafo ricorda gli obblighi della Svizzera nel quadro della sua associazione a Schengen. Il suo status di membro associato, che le impone di recepire e applicare gli sviluppi futuri dell’acquis di Schengen, potrebbe produrre una certa asimmetria nelle relazioni con il Regno Unito, ragion per cui questo si riserva il diritto di richiedere, per l’ingresso e l’uscita di cittadini svizzeri sul suo territorio, gli stessi documenti richiesti ai suoi cittadini per entrare in Svizzera e uscirvi.
Paragrafo 4
Le Parti si impegnano ad agevolare l’ottenimento del visto necessario alle seguenti persone che non sono in possesso della nazionalità svizzera o britannica:
– prestatori di servizi;
– familiari che raggiungono, dopo la data stabilita, un cittadino svizzero o britannico che rientra nell’ambito di applicazione del presente Accordo.
Art. 14 Status di soggiorno permanente (cfr. cap. 1.4)
Paragrafo 1
L’ALC non disciplina né il rilascio né la revoca del permesso di soggiorno. Di conseguenza, l’articolo 14 non trova il suo fondamento nell’articolo 23 ALC (cfr. cap. 1.3.2), bensì nell’ormai consolidata prassi in vigore tra Svizzera e Regno Unito, secondo la quale ai cittadini britannici in Svizzera è rilasciato un permesso di domicilio dopo un soggiorno continuativo di cinque anni e a patto che siano soddisfatte le condizioni della LStrI, mentre ai cittadini svizzeri nel Regno Unito il permesso di domicilio dopo un soggiorno di cinque anni è rilasciato nell’ottica di riservare loro un trattamento pari a quello riservato ai cittadini degli Stati membri dell’UE, ai quali il diritto di soggiorno permanente è accordato sulla base della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE.
In Svizzera, le condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio a uno straniero sono fissate all’articolo 34 capoverso 2 LStrI: questi deve aver soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni essere stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora, deve essere integrato e non devono sussistere motivi di revoca secondo l’articolo 62 o 63 capoverso 2 LStrI.
I cittadini britannici che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Accordo potranno quindi richiedere il rilascio di un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e continuativo di cinque anni (cfr.
cap. 3.4.3.3 delle Istruzioni LStrI ), a condizione che soddisfino le altre condizioni di cui all’articolo 34 capoverso 2 LStrI. Al contrario, i cittadini britannici non contemplati dal presente Accordo dovranno aver soggiornato in Svizzera per un periodo di almeno dieci anni.
Paragrafo 2
Il presente paragrafo trova il suo fondamento nella regolamentazione di cui all’articolo 61 capoverso 2 LStrI in materia di mantenimento dello status di residente permanente in caso di soggiorno all’estero per un periodo massimo di quattro anni.
Paragrafo 3
Per garantire la compatibilità con la legislazione svizzera, il paragrafo 3 permette alle Parti di mantenere lo status di residente permanente soltanto dietro presentazione di una richiesta in tal senso.
Art. 15 Status e cambiamenti di status
È riconosciuto il cambiamento di status di quei cittadini svizzeri e britannici che possono avvalersi di un diritto di soggiorno originario in virtù dell’ALC garantito dal presente Accordo.
A tal scopo, i cittadini interessati devono tuttavia soddisfare le condizioni definite per le rispettive categorie di soggiorno, il che significa che devono aver già beneficiato di un diritto di soggiorno.
Dal canto loro, i familiari di cittadini svizzeri o britannici che beneficiavano di un diritto di soggiorno derivato (ricongiungimento familiare) non possono essere assimilati alle persone di cui all’articolo 10 paragrafo 1 lettere a e b del presente Accordo, vale a dire alle persone con un diritto di soggiorno originario, che sono dunque le sole a poter presentare una richiesta di ricongiungimento per la loro famiglia.
Art. 16 Rilascio dei documenti di soggiorno
Sotto il regime dell’ALC, il Regno Unito non rilascia ai cittadini svizzeri titoli di soggiorno tesi ad attestare il loro il diritto di ingresso, soggiorno o accesso a un’attività subordinata o autonoma (cfr. commenti all’art. 21). Inoltre, i prestatori di servizi non hanno bisogno di alcun titolo di soggiorno per periodi inferiori a 90 giorni (cfr. commenti all’art. 24).
Ora, in occasione del recesso dall’UE, il Regno Unito intende istituire un registro centralizzato sulla migrazione. Il presente articolo ha proprio lo scopo di illustrare i dettagli della procedura prevista per i cittadini svizzeri nel quadro di questo nuovo sistema di registrazione degli stranieri in attesa di ottenere uno status di soggiorno nel Regno Unito. Si tratta di una procedura obbligatoria per tutti i cittadini dell’UE, dello SEE e della Svizzera, indipendentemente dal fatto che questi siano o meno titolari di un permesso di soggiorno o di uno status di soggiorno permanente. Lo scopo è quello di verificare se, dopo il recesso del Regno Unito dall’UE e la cessazione dell’applicabilità dell’ALC, i diritti di soggiorno dei richiedenti sono ancora validi.
Il Paese ospitante può decidere che, per poter godere dei diritti derivanti dal presente Accordo, i cittadini svizzeri e britannici e i loro familiari debbano presentare una nuova domanda che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 16. Quanto al Regno Unito, con il nuovo sistema di registrazione i permessi rilasciati cessano di avere carattere dichiaratorio e ne assumono uno costitutivo. I cittadini svizzeri che non avranno fatto richiesta di un nuovo status di soggiorno entro il termine prescritto si troveranno quindi a soggiornare sul territorio del Regno Unito senza possedere i diritti necessari.
Paragrafo 1
I paragrafi 1 ̶ 3 si applicano soltanto al Regno Unito. Al termine della procedura, al richiedente è rilasciato un documento attestante il suo status di soggiorno (lett. a). Il termine di presentazione della domanda per il rilascio di tale documento è fissato alla lettera b, mentre alla lettera c sono illustrate due situazioni nelle quali il termine è prolungato automaticamente di un anno: (i) in caso di problemi tecnici che impediscono allo Stato ospitante di registrare la domanda oppure (ii) in caso di motivi fondati, secondo il comitato misto, a giustificazione di una tale proroga; si potrebbe per esempio pensare a un problema riguardante uno specifico gruppo di persone che impedisce loro di presentare la domanda entro il termine impartito.
La lettera d si applica qualora la domanda non sia trasmessa entro il termine stabilito. Le autorità competenti sono tenute a verificare le circostanze alla base del mancato rispetto del termine. Lo scopo della presente
18 www.sem.admin.ch > Pagina iniziale SEM > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri > I. Settore degli stranieri.
disposizione non è di escludere determinate persone dal nuovo sistema di registrazione britannico, bensì di agevolare quanto più possibile il passaggio a questo nuovo sistema.
Con la lettera o sono introdotte verifiche sistematiche del casellario giudiziale dei richiedenti in occasione della procedura di registrazione, al solo scopo di verificare che questi non siano soggetti alla riserva di ordine pubblico secondo l’articolo 17 del presente Accordo (cfr. commenti all’art. 17). Con il presente Accordo sono introdotte condizioni più severe rispetto a quelle di cui alle attuali disposizioni dell’ALC, secondo le quali una verifica del casellario giudiziale è prevista soltanto in singoli casi, isolati e giustificati (all. I art. 5 ALC).
Paragrafo 2
Il paragrafo 2 è volto a tutelare i diritti dei cittadini svizzeri e dei loro familiari per tutta la durata della procedura di registrazione, a condizione che non trovi applicazione nessuna limitazione del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 17 (cfr. commenti alla lett. o).
Paragrafo 3
Il presente paragrafo dispone che, in caso di rigetto di una domanda di nuovo permesso di soggiorno, è possibile richiedere una decisione impugnabile dinanzi a un tribunale (cfr. art. 8 del presente Accordo). Le disposizioni del presente Accordo restano applicabili fintantoché non viene pronunciata una sentenza di ultimo grado.
Paragrafi 4 e 5
I paragrafi 4 e 5 riguardano invece la Svizzera. Quest’ultima, che già dispone di un sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e dove tutti i cittadini stranieri devono già presentare una domanda di permesso di soggiorno, non intende emettere nuovi permessi di soggiorno. Una volta che l’ALC cesserà di essere applicabile, i cittadini britannici in Svizzera non dovranno quindi richiedere un nuovo permesso di soggiorno per beneficiare dei diritti risultanti dalle disposizioni del presente Accordo qualora il loro permesso di soggiorno dovesse essere ancora valido. È solo in seguito alla scadenza di questo permesso che la competente autorità cantonale procederà al rilascio di un nuovo permesso sulla base del presente Accordo. Rimane tuttavia ancora da capire se sia o meno necessario introdurre nuovi codici d’ammissione in modo da contraddistinguere chiaramente tali nuovi permessi.
L’obiettivo è essenzialmente quello di limitare le novità e i passaggi amministrativi supplementari allo stretto necessario, al fine, tra le altre cose, di contenere l’onere delle autorità cantonali d’esecuzione. Il paragrafo 5 prevede la possibilità, anche per la Svizzera, di esigere sistematicamente dai cittadini britannici la presentazione di un estratto del casellario giudiziale in occasione del rinnovo di permessi di soggiorno di breve durata, permessi di dimora o permessi per frontalieri.
Art. 17 Limitazioni del diritto di soggiorno
Comportamenti illeciti possono, a seconda della loro gravità, portare a una limitazione dei diritti acquisiti in virtù dell’ALC garantiti dal presente Accordo. È tuttavia necessario distinguere tra gli illeciti commessi prima della data stabilita (par. 1) e dopo di essa (par. 2). L’articolo 17 si applica anche a lavoratori frontalieri e prestatori di servizi (art. 20 par. 3 e 24 par. 6).
Paragrafo 1
Gli illeciti commessi prima che l’ALC cessi di essere applicabile sono valutati conformemente all’allegato I articolo 5 dell’ALC, secondo cui provvedimenti di allontanamento o di respingimento sono ammessi ogni qual volta uno straniero sia ritenuto rappresentare una minaccia sufficientemente grave e attuale per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la pubblica sanità. Determinante nel caso di provvedimenti di ordine pubblico o pubblica sicurezza è però soltanto il comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. Secondo quella che ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 2 ALC è considerata giurisprudenza pertinente della CGUE e secondo la giurisprudenza del TF, è infatti possibile procedere a una condanna penale in questo contesto soltanto laddove sia riscontrato un comportamento personale che rappresenta una minaccia attuale per l’ordine pubblico. Un provvedimento è quindi giustificato soltanto nei casi in cui si ritenga che sussista una minaccia sufficientemente grave e attuale per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Ciò significa che nessun provvedimento può essere disposto per meri motivi di prevenzione generale. E se la previsione formulata nell’ambito della ponderazione degli interessi secondo la LStrI circa il comportamento futuro della persona interessata è da tenere in considerazione ma non risulta determinante, l’aspetto ritenuto decisivo nel quadro dell’allegato I articolo 5 dell’ALC è il rischio di recidiva; è necessario infatti che lo straniero sia ritenuto suscettibile di rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico anche in futuro.
Paragrafo 2
Nel caso di illeciti commessi dopo la cessazione dell’applicabilità dell’ALC trova applicazione il diritto nazionale (in Svizzera, art. 62 e 63 LStrI), il che significa per esempio che, fatto salvo il principio di proporzionalità, una pena detentiva superiore a 12 mesi può portare all’estinzione del diritto di soggiorno.
Art. 18 Diritti connessi
Quanto ai diritti concessi ai familiari, il presente Accordo riprende quanto disposto all’allegato I articolo 3 paragrafi 5 e 6 dell’ALC.
Art. 19 Diritti dei lavoratori subordinati e autonomi che esercitano un diritto di soggiorno e dei loro familiari
Paragrafo 1
Il presente Accordo riprende il principio della mobilità professionale e geografica nonché il principio della parità di trattamento sanciti per i lavoratori subordinati e autonomi rispettivamente all’allegato I articoli 8 e 9 e all’allegato I articoli 14 e 15 dell’ALC.
Avendo entrambe le Parti escluso ogni modifica o limitazione di quanto disposto nell’ALC, si è rinunciato a inserire un elenco dei diritti da questo previsti ai sensi dell’allegato I articoli 9 e 15 nel quadro del principio della parità di trattamento. Tali diritti sono connessi alle condizioni di impiego, come la retribuzione o la reintegrazione professionale in caso di disoccupazione, e i cittadini svizzeri e britannici che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Accordo devono poterne godere nella stessa misura in cui ne godono i lavoratori del rispettivo Stato ospitante; stesso dicasi per quanto riguarda i vantaggi sociali e fiscali.
Paragrafo 2
Il presente Accordo garantisce ai familiari di lavoratori subordinati e autonomi lo stesso grado di protezione accordato loro nel quadro dell’ALC.
Capo 2 – Lavoratori frontalieri
Art. 20 Diritti e limitazioni dei diritti dei lavoratori frontalieri
In qualità di lavoratori subordinati o autonomi, i lavoratori frontalieri hanno a loro volta diritto alla mobilità professionale e geografica (all. I art. 8 e 14 ALC) e alla parità di trattamento (all. I art. 9 e 15 ALC).
Questi lavoratori godono inoltre del diritto di ingresso e uscita di cui all’articolo 13 del presente Accordo e possono essere limitati nei loro diritti in virtù dell’articolo 17.
Art. 21 Rilascio di un documento attestante i diritti dei lavoratori frontalieri
Secondo il paragrafo 1, lo Stato in cui i lavoratori frontalieri svolgono l’attività economica può prescrivere loro di richiedere un documento che attesti la titolarità dei diritti di cui al presente Accordo.
Secondo la prassi ormai consolidata, la Svizzera continuerà a pretendere dai lavoratori frontalieri britannici che questi richiedano un permesso per frontalieri; permesso, questo, valido su tutto il territorio svizzero.
Capo 3 – Beni immobili
Art. 22 Acquisto e conservazione di beni immobili
Paragrafo 1
I cittadini svizzeri e britannici che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Accordo devono poter conservare i beni immobili acquistati prima della cessazione dell’applicabilità dell’ALC e non sono soggetti ad alcun obbligo di alienazione nel momento in cui lasciano il rispettivo Stato ospitante. A tal proposito, non si ravvisano quindi differenze rispetto alle attuali disposizioni dell’ALC (all. I art. 25 ALC).
Paragrafo 2
Una volta che l’ALC avrà cessato di essere applicabile, le persone che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Accordo e sono titolari di un diritto di soggiorno in Svizzera o nel Regno Unito potranno continuare ad acquistare beni immobili alle stesse condizioni previste sotto il regime dell’ALC, che devono
corrispondere a quelle in vigore per i cittadini dello Stato ospitante, a patto che, al momento dell’acquisto, non si sia ancora estinto il loro diritto di soggiorno e abbiano la loro residenza principale in tale Stato. Questo vale indipendentemente dal fatto che le persone svolgano un’attività economica nello Stato ospitante.
Paragrafo 3
I lavoratori frontalieri, che per definizione non hanno la loro residenza principale nello Stato in cui svolgono l’attività economica, potranno continuare ad acquistare beni immobili nel rispetto delle limitazioni fissate all’allegato I articolo 25 paragrafo 3 dell’ALC. Qualora soddisfino le condizioni del presente Accordo, godranno inoltre degli stessi diritti riservati ai cittadini dello Stato ospitante relativamente all’acquisto di seconde case nonché di beni immobili necessari allo svolgimento dell’attività economica.
L’acquisto di beni immobili da parte di cittadini britannici è disciplinato all’interno della LAFE.
Capo 4 – Prestatori di servizi
Art. 23 Diritti dei prestatori di servizi
Paragrafo 1
L’articolo 23 disciplina i diritti acquisiti da parte di lavoratori subordinati o autonomi in riferimento alla prestazione di servizi («regola dei 90 giorni»). A tal proposito, occorre garantire la certezza del diritto e quindi continuare a rispettare gli obblighi derivanti dall’ALC per quanto riguarda i contratti di servizio conclusi tra prestatori di servizi e clienti svizzeri e britannici, e questo per un periodo di cinque anni (p.to ii). Essere in possesso di un contratto scritto concluso prima della data stabilita è una condizione necessaria per il prosieguo della prestazione di servizio oltre tale data (p.to i).
Paragrafo 2
Al termine del periodo di cinque anni, il comitato misto deciderà se rinnovare i diritti acquisiti per ulteriori cinque anni. A tal fine, verificherà che non sussistano motivi validi a giustificare una mancata proroga.
Paragrafo 3
In ogni caso, qualora la Svizzera e il Regno Unito dovessero concludere un accordo in materia, tale nuovo accordo, che dovrà essere conforme con i diritti e gli obblighi delle Parti di cui nell’Accordo generale sul commercio dei servizi dell’Organizzazione mondiale del commercio (GATS), si sostituirà all’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini.
Paragrafo 4
Quanto al riconoscimento delle qualifiche professionali, il presente paragrafo si prefigge di tracciare una distinzione tra l’ambito di applicazione del presente Accordo e quello dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE in riferimento alla prestazione di servizi nel settore delle professioni regolamentate. Lo scopo è di garantire che il presente Accordo si applichi soltanto ai prestatori di servizi stabiliti in Svizzera o nel Regno Unito. Un cittadino britannico potrebbe infatti essere stabilito in uno Stato membro dell’UE nel momento in cui fornisce i suoi servizi in Svizzera; in questo caso, troverebbe applicazione l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. Il presente paragrafo dispone inoltre che il controllo sui prestatori di servizi spetta esclusivamente alle autorità svizzere e britanniche.
Per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dispone poi che ai prestatori di servizi che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 si applichino le norme in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui nell’ALC.
Paragrafi 5 e 6
I prestatori di servizi sottostanno alle condizioni fissate all’articolo 13 in materia di diritto di ingresso e di uscita e all’articolo 17 in materia di riserva di ordine pubblico.
Al pari dell’ALC, il presente articolo non pregiudica, tra le altre, l’applicabilità della legge sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20) e della legge sul collocamento (LC; RS 823.11).
Art. 24 Rilascio di un documento attestante i diritti dei prestatori di servizi
Il presente articolo prevede la possibilità per la Svizzera e il Regno Unito di pretendere anche dai prestatori di servizi che questi richiedano un documento attestante la titolarità dei diritti di cui al presente Accordo. Per
poter esercitare la loro attività in Svizzera, i prestatori di servizi britannici continueranno a ricorrere alla procedura di notifica online e ad attenersi ai termini per questa previsti (p. es. regola degli otto giorni ai sensi della LDist). Diversamente da quanto previsto per i prestatori di servizi dell’UE/AELS, alle imprese con sede nel Regno Unito e ai lavoratori autonomi britannici la Svizzera potrebbe imporre il ricorso alla procedura di notifica al fine di attestare la titolarità dei diritti di cui al presente Accordo (carattere costitutivo).
3.3 PARTE TERZA – COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
L’obiettivo della parte terza è di tutelare i diritti garantiti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dall’allegato II dell’ALC, che non risulterà più applicabile tra la Svizzera e il Regno Unito a partire dalla data stabilita.
Tale parte specifica quali saranno le norme pertinenti dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 che continueranno a trovare applicazione al fine di garantire la tutela dei diritti acquisiti.
Il tenore della presente parte rispecchia quello dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, riprendendone le disposizioni e adattandole alla realtà svizzero-britannica nell’ottica di assicurare l’omogeneità dei processi applicabili tra le Parti.
Si può a grandi linee affermare che il coordinamento sarà garantito integralmente nel caso dei lavoratori frontalieri. Per chi non è un lavoratore frontaliero ma ha compiuto periodi di assicurazione nei due Stati, i diritti maturati in ragione di questi periodi sono tutelati, in particolare nell’ottica dell’ottenimento di una rendita futura, così come lo sono i diritti in materia di assicurazione sanitaria e prestazioni familiari.
Per alcuni aspetti, il contenuto e il funzionamento dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini sono subordinati all’esistenza dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. Vista l’incertezza che ciò ha generato in fase di redazione del testo, la Svizzera e il Regno Unito si sono accordati su disposizioni specifiche da applicare nel caso in cui il Regno Unito e l’UE non dovessero raggiungere un accordo.
Art. 25 Ambito di applicazione ratione personae
Il presente articolo disciplina l’ambito di applicazione ratione personae della parte relativa al coordinamento dei sistemi di sicurezza e integra l’ambito di applicazione ratione personae definito all’articolo 10 del presente Accordo. Alle persone interessate dalla presente parte continueranno ad applicarsi tutte le norme in materia di coordinamento di cui nell’ALC.
Paragrafo 1
Il presente paragrafo riporta un elenco delle diverse categorie di persone cui si applica la parte terza del presente Accordo, ossia persone che, dal punto di vista della sicurezza sociale, sono considerate in una situazione transfrontaliera nel momento in cui l’ALC cessa di essere applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.
Alle lettere a e b il riferimento è ai cittadini svizzeri e britannici che, nella data stabilita, risultano soggetti alla legislazione dell’altro Stato, come quei cittadini svizzeri che vivono e lavorano in maniera permanente nel Regno Unito o quei lavoratori frontalieri britannici che risiedono nel Regno Unito e lavorano in Svizzera.
Alle lettere c e d il riferimento è invece ai lavoratori distaccati, come quei cittadini svizzeri o britannici che sono inviati temporaneamente per lavoro nell’altro Stato e continuano a essere soggetti alla legislazione del loro Stato di origine.
La lettera e copre tutte le altre situazioni di natura transfrontaliera in cui cittadini svizzeri o britannici che lavorano nell’altro Stato continuano a essere soggetti alla legislazione del loro Stato di origine in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004, come quei lavoratori autonomi svizzeri che esercitano la loro attività in entrambi gli Stati ma soggiornano in Svizzera.
La lettera f, infine, si applica agli apolidi e ai rifugiati che si trovano in una delle situazioni di cui sopra.
Paragrafo 2
Il presente paragrafo specifica per quanto tempo le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 continueranno ad applicarsi alle persone di cui al paragrafo 1, ossia fintantoché queste si troveranno in una situazione transfrontaliera. Quanto ai lavoratori distaccati, anche i loro diritti continueranno a essere tutelati fino alla fine del periodo di distacco.
Paragrafi 3 e 4
I paragrafi 3 e 4, dal canto loro, garantiscono l’applicazione delle norme in materia di coordinamento di cui nell’ALC anche alle persone che non si trovano o non si trovano più in una situazione transfrontaliera dal punto di vista della sicurezza sociale ma che beneficiano di un diritto a soggiornare o lavorare nello Stato ospitante. Questo è il caso, per esempio, di quei lavoratori svizzeri distaccati nel Regno Unito che restano a lavorare in questo Stato anche dopo la fine del periodo di distacco. I presenti paragrafi fanno sì che il coordinamento in materia di sicurezza sociale sia garantito per qualunque persona cui è riconosciuto il diritto di soggiornare o lavorare nello Stato ospitante in virtù del presente Accordo.
In tutte le situazioni illustrate qui sopra i familiari sono parimenti tenuti in considerazione. Il paragrafo 5 precisa tuttavia che sono soltanto i diritti derivati di queste persone a essere tutelati, ossia quelli posti in essere dal loro vincolo di parentela con il lavoratore.
Art. 26 Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale
Il presente articolo definisce le norme applicabili alle persone contemplate nella parte terza e rimanda a tal proposito ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 nonché agli atti secondari che da questi emanano (decisioni e raccomandazioni) come integrati nell’ALC.
Art. 26a Situazioni particolari
Alle persone che non si trovano o non si trovano più in una situazione transfrontaliera nella data stabilita continuano a essere riconosciuti alcuni diritti menzionati nel presente articolo; tra questi non rientra quello di soggiornare o lavorare nello Stato ospitante.
Paragrafo 1
La lettera a del presente paragrafo si applica ai cittadini svizzeri e britannici che hanno acquisito dei diritti in ragione dei periodi di assicurazione compiuti prima della data stabilita nello Stato ospitante. L’obiettivo è in particolare quello di farsi riconoscere i periodi di assicurazione compiuti prima e dopo la data stabilita, nell’ottica dell’ottenimento di una rendita futura.
Le lettere b e c confermano il diritto al coordinamento in materia di assicurazione sanitaria per le persone che, prima della data stabilita, hanno ottenuto un’autorizzazione a sottoporsi a delle cure nello Stato ospitante e per quelle che, al momento della data stabilita, si trovano temporaneamente nello Stato ospitante, per esempio i turisti.
La lettera d conferma il diritto alle prestazioni familiari per le persone che non si trovano in prima persona in una situazione transfrontaliera ma che, al momento della data stabilita, sono soggette alla legislazione di uno Stato diverso da quello in cui risiedono i figli.
Secondo la lettera e, le norme in materia di coordinamento continuano ad applicarsi ai familiari residenti all’estero che, al momento della data stabilita, esercitano diritti derivati per le prestazioni di malattia in natura.
Paragrafo 2
Il presente paragrafo stabilisce che le norme in materia di coordinamento riguardanti le prestazioni di malattia si applicano alle persone che beneficiano di prestazioni di cui al paragrafo 1 lettera a, ossia essenzialmente alle persone che ottengono una rendita sulla base di periodi di assicurazione compiuti nello Stato ospitante. Allo stesso tempo, per queste persone è prevista la possibilità di beneficiare dell’esportazione delle prestazioni familiari.
Art. 26b Cittadini degli Stati membri dell’Unione
In materia di sicurezza sociale, l’ALC prevede un coordinamento multilaterale che coinvolge tutti gli Stati membri così come tutti i cittadini dell’UE.
Anche i cittadini degli Stati dell’UE possono trovarsi in una situazione transfrontaliera in ragione delle loro relazioni con la Svizzera e il Regno Unito o aver acquisito dei diritti in questi due Stati. Nella misura del possibile, conviene pertanto proteggere anche i loro diritti.
Il presente articolo prevede quindi che la parte terza dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini sia applicata anche ai cittadini dell’UE, a condizione che venga concluso l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE.
Affinché sia possibile garantire una tutela quanto più ampia dei diritti, è necessario coinvolgere l’UE e che questa tenga conto, nelle sue relazioni con la Svizzera e con il Regno Unito, rispettivamente dei cittadini britannici e di quelli svizzeri (triangolazione).
È per questo motivo che il presente articolo prevede la conclusione di accordi in tal senso tra la Svizzera e l’UE e il Regno Unito e l’UE e che questo stesso articolo sarà ripreso, mutatis mutandis, nell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE al fine di garantire la tutela dei diritti dei cittadini svizzeri.
Occorre tuttavia sottolineare che tale soluzione non copre l’intero raggio d’azione dell’attuale relazione multilaterale instauratasi con l’ALC e non permette di tutelare in modo esaustivo i diritti delle persone che si trovano in una situazione in cui sono coinvolti, nel contempo, la Svizzera, il Regno Unito e l’UE.
Art. 26c Funzionamento della presente parte in mancanza di un pertinente accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione
In mancanza di un accordo tra il Regno Unito e l’UE, la parte terza del presente Accordo si applicherà alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito soltanto nella misura del possibile e di quanto necessario ai fini del presente Accordo. Tale disposizione permette di garantire la tutela dei diritti acquisiti nell’ambito delle relazioni tra Svizzera e Regno Unito anche in caso di mancato accordo di quest’ultimo con l’UE.
Art. 27 Rimborso, recupero e compensazione
Le disposizioni in materia di rimborso, recupero e compensazione continuano ad applicarsi nel caso di eventi intervenuti prima della data stabilita anche per persone non contemplate nell’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 25. Qualora gli eventi siano intervenuti dopo la data stabilita, tuttavia, saranno tutelati soltanto i diritti delle persone ivi contemplate.
Art. 28 Evoluzione normativa e adeguamento degli atti dell’Unione
Le Parti convengono di applicare, nelle relazioni tra di esse, il diritto di coordinamento dell’UE così come integrato nell’ALC al momento della data stabilita.
Per un funzionamento ottimale delle norme in materia di coordinamento è tuttavia necessario che tutte le Parti applichino le stesse norme e, dal momento che viene qui ribadito il principio di triangolazione alla base delle relazioni tra la Svizzera, il Regno Unito e l’UE (art. 26b), occorre prevedere la possibilità di integrare all’interno del presente Accordo quelle stesse modifiche al diritto dell’UE che la Svizzera e il Regno Unito accetteranno di riprendere nei loro rispettivi accordi con l’UE (modifiche ai regolamenti, nuove decisioni e raccomandazioni).
Il compito di integrare le modifiche è affidato al comitato misto istituito nell’ambito del presente Accordo. Gli atti dell’UE rilevanti in tale contesto sono elencati all’interno di un allegato.
Per modifiche sostanziali del diritto dell’UE, il paragrafo 2 prevede un esame specifico delle conseguenze che le nuove norme sono suscettibili di produrre per le due Parti.
Le modifiche dei regolamenti dell’UE rilevanti specificamente per la Svizzera o il Regno Unito (iscrizioni negli allegati dei regolamenti [CE] n. 883/2004 e 987/2009) sono elencate a loro volta all’interno di un allegato del presente Accordo (par. 3).
Art. 28a Evoluzione normativa e adeguamento degli atti dell’Unione in mancanza di un pertinente accordo di recesso
Anche qualora il Regno Unito e l’UE non dovessero raggiungere un accordo, le modifiche dei regolamenti in materia di coordinamento potranno essere integrate secondo lo stesso meccanismo adeguato a seconda delle circostanze (previa integrazione nell’ALC, su decisione del comitato misto).
Art. 28b Adeguamento della parte terza in mancanza di un pertinente accordo di recesso
L’applicazione tra la Svizzera e il Regno Unito delle norme in materia di coordinamento dell’UE in mancanza di un pertinente accordo di recesso del Regno Unito dall’UE potrebbe rivelarsi, al lato pratico, difficoltosa, poco soddisfacente e quindi non più auspicabile.
In virtù del presente articolo, Svizzera e Regno Unito procedono quindi, dopo un anno, a un esame della pertinenza delle norme applicate e hanno la possibilità, laddove lo ritengano necessario, di modificarle.
3.4 PARTE QUARTA – RICONOSCIMENTO RECIPROCO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI
L’obiettivo della parte quarta è di tutelare i diritti garantiti in materia di riconoscimento reciproco di qualifiche professionali dall’allegato III dell’ALC, che non risulterà più applicabile tra la Svizzera e il Regno Unito a partire dalla data stabilita.
La presente parte trova il suo fondamento nell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, spingendosi tuttavia oltre per quanto riguarda i diritti in fase di acquisizione. Più precisamente, esso riprende alcune disposizioni di tale Accordo, adattandole però alla realtà delle relazioni tra Svizzera e Regno Unito: la Svizzera, per esempio, non recepisce tutte le direttive speciali dell’UE in materia di riconoscimento delle qualifiche e il Regno Unito, dal canto suo, si è mostrato molto prudente nei confronti della formulazione degli articoli di cui alla presente parte e ha voluto riprendere, nella misura del possibile, il testo originale dell’Accordo di recesso del Regno Unito con l’UE. Di conseguenza, per la Svizzera è stato possibile negoziare una soluzione generosa in materia di diritti in fase di acquisizione.
In sostanza, i diritti acquisiti sono garantiti e i cittadini svizzeri e britannici hanno a disposizione un periodo di quattro anni per veder tutelati anche i loro diritti in fase di acquisizione.
Art. 29 Ambito di applicazione ratione personae
Il presente articolo definisce l’ambito di applicazione ratione personae nella Parte chiamata a riconoscere le qualifiche. Non risultando in questo ambito rilevante il luogo di residenza dei cittadini, l’ambito di applicazione risulta più ampio rispetto a quello definito all’articolo 10 del presente Accordo. Al suo interno, tuttavia, non rientrano i cittadini dell’UE che hanno ottenuto una qualifica o un riconoscimento in Svizzera o nel Regno Unito, dal momento che in questo caso è l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE a essere rilevante.
Art. 30 Qualifiche professionali riconosciute
È confermata la validità di tutti i riconoscimenti di qualifiche professionali ottenuti in Svizzera o nel Regno Unito prima della data di recesso del Regno Unito dall’UE, tra cui quei riconoscimenti, o documenti equivalenti, ottenuti in applicazione delle direttive europee recepite mediante l’allegato II dell’ALC , direttive speciali comprese. I professionisti svizzeri o britannici che esercitano una professione regolamentata sulla base di un riconoscimento delle loro qualifiche professionali ottenuto prima della data stabilita continueranno a poter esercitare questa professione anche dopo il recesso del Regno Unito dall’UE. Quanto agli avvocati che esercitano la loro attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine e che sono registrati presso l’autorità competente in Svizzera o nel Regno Unito, questi potranno continuare a esercitare l’attività a condizione che continuino a essere registrati nel pertinente registro.
Art. 30a Prestatori di servizi nelle professioni regolamentate
Il presente articolo integra l’articolo 23, disciplinando la prestazione di servizi nel settore delle professioni regolamentate.
Art. 31 Procedure pendenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali
Il presente articolo garantisce i diritti in fase di acquisizione in particolare dei professionisti che hanno presentato una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali in Svizzera o nel Regno Unito prima della data stabilita e degli avvocati in attesa di essere registrati presso l’autorità competente in Svizzera o nel Regno Unito per poter esercitare la loro attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine o nello Stato ospitante.
19 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22); Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36); Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1); Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).
Art. 32 Procedure di riconoscimento non ancora avviate
Il presente articolo costituisce una particolarità dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini e non trova riscontro all’interno dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. Lo scopo è di introdurre un periodo di protezione in cui i titolari di qualifiche professionali svizzere o britanniche che intendono far riconoscere le loro qualifiche ma che, dopo la data stabilita, non hanno ancora avviato la pertinente procedura di riconoscimento, così come le persone che hanno iniziato una formazione in Svizzera o nel Regno Unito e desiderano far riconoscere le qualifiche professionali che conseguiranno dopo la data stabilita, possano avviare le procedure necessarie per il riconoscimento. A tal fine, il presente articolo stabilisce che, a queste categorie di professionisti, le norme pertinenti dell’ALC continueranno ad applicarsi per ulteriori quattro anni a partire dalla data stabilita. Qualora una persona non dovesse concludere la formazione prima della fine di questo periodo, l’articolo non garantisce invece alcuna protezione. Per ragioni legate alla certezza del diritto, le Parti non hanno infatti voluto concedere un termine più lungo.
Art. 33 Cooperazione amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali
Il presente articolo disciplina la cooperazione amministrativa in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, riprendendo esattamente il tenore dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE.
3.5 PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 Allegato
L’allegato I, che è parte integrante del presente Accordo, riguarda la sicurezza sociale. Le disposizioni applicabili in questo settore rimandano al diritto di coordinamento dell’UE, che si compone di due regolamenti nonché di decisioni e raccomandazioni atte a precisarne l’applicazione e l’interpretazione. Come nell’ALC, si è considerato opportuno elencare all’interno dell’allegato le decisioni e raccomandazioni applicabili tra le Parti (parte I) nonché le modifiche dei regolamenti recepite dalle Parti (parte II) e indicare le particolari modalità di applicazione che si rendono necessarie alla luce della legislazione di ogni Parte (parte III).
Art. 35 Testi facenti fede
Il presente Accordo è redatto in due copie originali in lingua inglese e tedesca, le due versioni facenti ugualmente fede.
Art. 36 Entrata in vigore e applicazione
Il presente articolo disciplina l’entrata in vigore dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini nonché la sua applicazione provvisoria a partire dalla data stabilita. Quanto alla data stabilita, si rimanda all’articolo 2 lettera b dello stesso Accordo, secondo cui, in caso di uscita senza Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE (scenario cliff edge), ossia in mancanza di una fase transitoria, tale data potrebbe essere fissata al 30 marzo 2019, mentre, in caso di avvio di una fase transitoria, la data stabilita corrisponderebbe all’ultimo giorno di tale fase, che, salvo eventuali proroghe da parte del Regno Unito e dell’UE, cadrebbe il 1° gennaio 2021.
L’eventualità di un’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini è stata introdotta in ragione del fatto che in Svizzera, diversamente dal Regno Unito, l’Assemblea federale non è più in grado di procedere in tempo utile a un’approvazione ordinaria entro il 30 marzo 2019. Inoltre, l’applicazione provvisoria del presente Accordo potrebbe rivelarsi un’opzione percorribile anche qualora, per esempio in caso di referendum facoltativo, non dovesse essere possibile concludere la procedura di approvazione ordinaria neanche entro il termine della fase transitoria.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione
L’attuazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini ha delle ripercussioni sul rilascio e sulla proroga dei documenti di soggiorno dei cittadini britannici e dei loro familiari, sugli emolumenti percepiti dai Cantoni su tali documenti nonché, alla luce delle modifiche che si rendono necessarie, su SIMIC.
A seconda dello scenario, ossia di un’uscita con o senza Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, le modifiche diventeranno effettive in momenti diversi.
In caso di uscita senza Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE il 29 marzo 2019, i cittadini britannici e i loro familiari che rinnoveranno o modificheranno il loro status riceveranno una carta di soggiorno biometrica. Gli emolumenti percepiti dai Cantoni saranno adeguati al fine di coprire i costi da questi sostenuti. Il passaggio da documenti di soggiorno cartacei a documenti di soggiorno biometrici e il cambiamento di status dei cittadini britannici, che diventano cittadini di uno Stato terzo mantenendo i diritti di cui beneficiano in virtù dell’ALC, renderanno necessarie delle modifiche all’interno di SIMIC e nell’ambito della procedura di notifica; modifiche che, nello scenario qui in esame, saranno apportate d’urgenza e limitate al minimo indispensabile. Tuttavia, non è da escludere che, per l’attuazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini, se renderanno necessarie altre.
In caso di uscita con Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, non è previsto alcun cambiamento prima del termine della fase transitoria. Le modifiche necessarie diventeranno effettive soltanto a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini.
L’attuazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini non ha alcuna ripercussione dal punto di vista delle assicurazioni sociali. In questo contesto, infatti, essa non genera né costi supplementari né maggiori spese per il personale.
Nell’insieme, sono soltanto le modifiche legate a SIMIC, come quelle per la procedura di notifica in vista dell’esercizio di attività lucrative di breve durata, ad avere ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Si tratta tuttavia di modifiche di modesta entità per le quali non saranno necessarie risorse supplementari.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Per quanto riguarda la regolamentazione dei diritti acquisiti e in fase di acquisizione in virtù dell’ALC, i Cantoni continueranno ad applicare la procedura già esistente per il trattamento di simili domande. Per loro, la difficoltà maggiore consisterà nel distinguere le diverse categorie di cittadini britannici presenti sul territorio svizzero e i diritti a queste connesse.
I destinatari dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini sono una cerchia di persone ben definita e limitata, all’interno della quale rientrano esclusivamente quei cittadini svizzeri e britannici che hanno esercitato i diritti loro garantiti in virtù dell’ALC prima che questo cessasse di essere applicabile. Questo significa che, in futuro, ci saranno in Svizzera due gruppi di cittadini britannici: quelli che hanno fatto il loro ingresso nel Paese in virtù delle disposizioni dell’ALC nel momento in cui questo trovava ancora applicazione nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito e quelli che vi sono entrati una volta intervenuta la cessazione dell’applicabilità dell’ALC.
Per tutte le autorità d’esecuzione la difficoltà consisterà nel distinguere chiaramente questi due gruppi di persone. Ad essere interessate non sono soltanto le autorità cantonali della migrazione, bensì anche le autorità d’esecuzione nel settore della sicurezza sociale, che non dispongono degli stessi strumenti a disposizione delle prime per verificare i diritti acquisiti da una determinata persona. Una situazione, questa, di cui le autorità federali e cantonali competenti sono in linea di massima a conoscenza: in occasione dell’introduzione graduale della libera circolazione delle persone e della sua estensione a nuovi Stati membri dell’UE, infatti, le autorità cantonali della migrazione hanno avuto la possibilità di imparare a distinguere, all’interno di un gruppo di cittadini provenienti dallo stesso Paese, le diverse situazioni giuridiche e i diversi diritti a queste connessi. I compiti legati alla necessità di procedere a questa ulteriore distinzione comporteranno sicuramente un onere supplementare, ma occorre ricordare che lo scenario che viene delineandosi con la Brexit è leggermente diverso, essendo questa la prima volta in cui uno Stato membro lascia l’UE.
L’attuazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini comporta quindi alcune modifiche a livello di leggi e ordinanze (cfr. cap. 2.1 e 2.2), relative segnatamente al rilascio e alla proroga dei documenti di soggiorno di circa 40 000 cittadini britannici e dei loro familiari rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso Accordo. Il passaggio a carte di soggiorno biometriche comporta oneri finanziari e in termini di personale per i Cantoni, in particolare in ragione delle modifiche che si rende necessario apportare manualmente in SIMIC. Quanto ai costi legati in senso stretto al rilascio di tali carte, questi potranno invece essere coperti con gli emolumenti percepiti.
4.3 Ripercussioni per l’economia
Garantendo ai cittadini svizzeri e britannici la continuità dei diritti acquisiti e in fase di acquisizione in virtù dell’ALC, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini conferma lo status quo vigente in materia di libera circolazione prima della data stabilita. Non si rileva pertanto alcuna ripercussione per l’economia diversa dalla preservazione degli interessi e dalla salvaguardia delle relazioni economiche tra la Svizzera e il Regno Unito.
5 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
L’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–2019 (FF 2016 909) né nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015–2019 (FF 2016 4605), ma è stato redatto a legislatura in corso in seguito al risultato del referendum del 23 giugno 2016 sull’appartenenza del Regno Unito all’UE.
Tuttavia, esso è legato agli obiettivi 5 («La Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed economiche con l’UE») e 14 («La Svizzera regola la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale») del Consiglio federale per il 2019 :
– – l’obiettivo 5 prevede che, in caso di uscita con Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, il Consiglio federale prenderà le decisioni necessarie e licenzierà messaggi concernenti le future relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito. Le decisioni mirano ad attuare, per quanto possibile, la strategia «Mind the gap»;
– l’obiettivo 14 prevede che, in caso di uscita senza Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, il Consiglio federale licenzierà un messaggio sui diritti acquisiti (art. 23 ALC) e, se del caso, sull’accordo di salvataggio sulla base dell’avanzamento dei negoziati tra il Regno Unito e l’UE.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il fatto che la Confederazione sia competente per la conclusione di un accordo bilaterale con il Regno Unito trova il suo fondamento nell’articolo 54 capoverso 1 Cost., il quale conferisce alla Confederazione la competenza per la conclusione di accordi internazionali. L’approvazione di simili accordi spetta fondamentalmente all’Assemblea federale (art. 166 cpv. 2 Cost.). Il Consiglio federale, tuttavia, può concludere autonomamente degli accordi internazionali nei casi in cui sia legittimato a farlo da una legge federale o da un accordo internazionale approvato dall’Assemblea federale o ancora qualora si tratti di accordi dalla portata limitata (art. 166 cpv. 2 Cost., art. 24 cpv. 2 della legge sul Parlamento [LParl; RS 171.10] e art. 7a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA; RS 172.010]).
Nel caso specifico, la competenza del Consiglio federale non trova fondamento in nessuna legge federale né in nessun accordo internazionale, esulando l’ambito di applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini dalle materie di cui all’articolo 100 LStrI per le quali il Consiglio federale è abilitato a concludere accordi nel settore della migrazione. Inoltre, il presente Accordo non può essere considerato dalla portata limitata, dal momento che non corrisponde ai criteri a tal fine definiti all’articolo 7a capoverso 3 LOGA. Esso modifica segnatamente in alcuni punti i diritti e gli obblighi dei cittadini svizzeri e britannici in Svizzera e nel Regno Unito, e questo fa sì che non possa essere fatto rientrare in particolare nell’ambito di applicazione dell’articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.
Alla luce di quanto precede, la competenza per l’approvazione dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini spetta, in conformità con l’articolo 166 capoverso 2 Cost., all’Assemblea federale.
Inoltre, il presente Accordo è compatibile con l’articolo 121a Cost., dal momento che regolamenta i diritti di quei cittadini britannici che hanno fatto il loro ingresso e acquisito diritti in Svizzera nel quadro dell’ALC. Non si tratta quindi di regolamentare i diritti dei nuovi arrivati in Svizzera, ma quelli dei cittadini britannici che già
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vi risiedono. Quanto ai familiari, invece, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini prevede ancora per loro la possibilità di entrare in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare. Ciò significa che i cittadini britannici che hanno acquisito un diritto di soggiorno in virtù dell’ALC possono farsi raggiungere dai figli in Svizzera in conformità con le disposizioni di quest’ultimo (art. 10 par. 1 lett. e). Essendo questa possibilità già prevista dall’ALC, il presente Accordo non introduce alcun nuovo impegno internazionale, ai sensi dell’articolo 121a capoverso 4 Cost., che contraddice a questo stesso articolo. Quanto al ricongiungimento familiare per i congiunti, continueranno ad applicarsi le disposizioni dell’ALC per un periodo di cinque anni a partire dalla data di cessazione dell’applicabilità dell’ALC. Dopodiché, diventeranno applicabili le disposizioni della LStrI.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di cui al GATS in materia di prestazione di servizi da parte di persone fisiche («modalità 4») (cfr. commenti all’art. 23).
6.3 Forma dell’atto
In conformità con l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., gli accordi internazionali sottostanno a referendum se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) e ancora se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro attuazione è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 LParl sono considerate contenere norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze e, ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., sono considerate disposizioni importanti quelle che devono essere emanate sotto forma di legge federale.
Nel caso specifico, l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini contiene un certo numero di disposizioni generali e astratte che, se si trattasse di diritto interno, dovrebbero essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. Si tratta infatti di un accordo volto a garantire la tutela dei diritti e degli obblighi che i cittadini svizzeri e britannici nonché i loro familiari hanno acquisito o sono intenti ad acquisire in virtù dell’ALC in qualità di lavoratori subordinati (frontalieri inclusi), autonomi (frontalieri inclusi), prestatori di servizi o persone che non esercitano un’attività economica.
Il decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini sottostà pertanto a referendum ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
6.4 Applicazione provvisoria
In caso di uscita senza Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, l’Assemblea federale non sarà in grado di approvare l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini in tempo utile in ragione della procedura applicabile. Si solleva pertanto la questione di una sua applicazione provvisoria. L’articolo 7b LOGA prevede la possibilità per il Consiglio federale di decidere o convenire dell’applicazione provvisoria di un accordo internazionale per la cui approvazione è competente l’Assemblea federale «se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono». In virtù dell’articolo 152 capoverso 3bis LParl, il Consiglio federale deve a tal fine consultare dapprima le commissioni competenti e rinunciare all’applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.
Il Consiglio federale ritiene che la salvaguardia degli interessi fondamentali della Svizzera sia garantita. Il Regno Unito, infatti, rappresenta un importante partner politico ed economico della Svizzera. Le relazioni tra i due Stati sono intense e complesse e, in conformità con la strategia «Mind the gap» del Consiglio federale, è necessario tutelare lo status di soggiorno dei cittadini svizzeri che si trovano nel Regno Unito. Al contempo, l’economia svizzera ha bisogno dei lavoratori britannici, e la protezione dei diritti acquisiti da questi ultimi in Svizzera è quindi a sua volta nell’interesse dell’economia svizzera.
Quanto all’urgenza rilevata, questa si giustifica, secondo il Consiglio federale, alla luce del fatto che, in caso di mancato accordo entro il giorno di recesso del Regno Unito dall’UE, un’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini si renderebbe necessaria al fine di tutelare i diritti acquisiti dai cittadini svizzeri e britannici nei due Stati. A causa del persistente clima di incertezza, infatti, la Svizzera non dispone del tempo né delle garanzie necessarie in termini di pianificazione per concludere la procedura di approvazione ordinaria entro il 29 marzo 2019. Al fine di scongiurare ogni
vuoto giuridico, occorre quindi far sì che, a partire dal 30 marzo 2019, sia possibile applicare provvisoriamente l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini.
Nel caso specifico, desiderose di tutelare gli interessi preponderanti (di natura economica, politica e migratoria) e tenendo conto dell’urgenza che un’uscita senza Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE produrrebbe, le commissioni competenti hanno sposato gli argomenti del Consiglio federale ed espresso parere favorevole rispetto all’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini a partire dal 30 marzo 2019. Del resto, quello di un’uscita senza Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE continua a rimanere uno scenario plausibile (cfr. cap. 1.1.1). Si ritiene pertanto necessario prevedere un’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini a partire dal 30 marzo 2019.
Occorre inoltre ricordare che, ai sensi dell’articolo 7b capoverso 2 LOGA, l’applicazione provvisoria di un accordo internazionale cessa dopo sei mesi se, nel frattempo, il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l’approvazione dell’accordo in questione. Intendendo scongiurare una simile situazione in caso di uscita senza Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, il Consiglio federale sottoporrà quindi il suo messaggio all’Assemblea federale a settembre 2019.
In caso di uscita con Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE, l’ALC continuerà ad applicarsi fino al termine della fase transitoria. L’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini entrerà quindi in vigore al termine di tale fase (art. 36), ossia il 1° gennaio 2021, a meno che il Regno Unito e l’UE non decidano di prorogarla. Dovesse profilarsi questo scenario, un’applicazione provvisoria non sarebbe necessaria nella misura in cui l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini entri in vigore prima del termine della fase transitoria nel quadro di una procedura di approvazione ordinaria.