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Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Divisione Clima

25.03.2019

Revisione parziale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Lo scambio di quote di emissioni è uno strumento di economia di mercato della politica del clima che consente ai partecipanti di ridurre le emissioni di gas serra dove risulta più conveniente. Il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) comprende oltre 50 impianti industriali a forte intensità di emis- sioni; in cambio, questi sono esonerati dalla tassa sul CO2 per i combustibili. L’esiguo numero di parte- cipanti limita tuttavia lo sviluppo del mercato del CO2 svizzero. La Svizzera mira quindi a collegare il proprio SSQE con quello più ampio dell’UE affinché le imprese svizzere possano beneficiare del com- mercio liquido e trasparente nell’UE. Ciò consentirà di offrire pari opportunità alle imprese a forte in- tensità di emissioni che partecipano allo scambio di quote di emissioni. ’. Un accordo in tal senso è stato firmato a Berna il 23 novembre 2017.1 Affinché possa entrare in vigore, deve essere autorizzato e ratificato da entrambe le parti. Prima dell’entrata in vigore, le stesse devono anche effettuare even- tuali modifiche alle rispettive basi giuridiche necessarie per l’attuazione degli obblighi derivanti dall’ac- cordo. L’accordo entra in vigore il 1 gennaio dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. L’accordo sul collegamento dei due SSQE disciplina sostanzialmente il riconoscimento reciproco di diritti di emissione. Per coprire le emissioni di gas serra soggette al SSQE, chi è tenuto a partecipare al SSQE della Svizzera o dell’UE potrà utilizzare i diritti di emissione di entrambi i sistemi. A tal fine è necessario un collegamento elettronico tra i registri dello scambio di quote di emissioni ’ svizzero ed europeo che consenta il trasferimento di diritti di emissione tra i due sistemi. Il collegamento permet- terà inoltre l’integrazione nel SSQE svizzero della navigazione aerea e delle ’centrali termiche a com- bustibili fossili, in analogia alla normativa UE. L’accordo non prevede l’adozione diretta del diritto UE, pertanto non rientrerà nel campo di un futuro accordo istituzionale. Sulla base del messaggio del 1 dicembre 2017 del Consiglio federale concernente l’approvazione e la trasposizione dell’accordo (revisione parziale della legge sul CO2)2, il Consiglio nazionale ha appro- vato il progetto il 3 dicembre 2018 mentre il Consiglio degli Stati lo ha fatto il 7 marzo 2019. Nella vota-

zione finale del 22 marzo 2019 il progetto è stato approvato. Da parte sua, l’UE ha approvato l’ac- cordo il 23 gennaio 2018.3 Nell’attuazione delle modifiche relative alla legge sul CO2 deve essere modificata anche l’ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione del CO2 (ordinanza sul CO2)4, in particolare per il coinvolgi- mento ’della navigazione aerea e delle centrali termiche a combustibili fossili. Sono queste l’oggetto principale del progetto. Queste modifiche entreranno in vigore il 1 gennaio 2020 insieme all’accordo e alla revisione parziale della legge sul CO2.

2 Spiegazioni relative al progetto

2.1 Principi del progetto

Nella presente revisione parziale dell’ordinanza sul CO2 sono modificati o aggiunti gli elementi che se- guono:  Sostituzione di parole: in armonia con la revisione parziale della legge sul CO2, a parte poche eccezioni, L’espressione «impresa» ’è sostituita in tutto l’atto da «gestore di impianti» e L’espressione «fisso» cancellata (gli «impianti» sono definiti nell’articolo 2 capoverso 5 della revisione parziale della legge sul CO2 come unità tecniche fisse in una sede). Questa modifica

1 Accordo del 23 novembre 2017 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei ri- spettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, SR 0.814.011.268 2 Messaggio del 1 dicembre 2017 concernente l’approvazione e la trasposizione dell’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni (modifica della legge sul CO2) FF 2018 441, 17.073 3 Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio del 23 gennaio 2018 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, GU L 43 del 16.2.2018, pp. 1–2 4 RS 641.711

redazionale riguarda le «imprese SSQE», le «imprese con impegno di riduzione» e le «im- prese che gestiscono impianti di cogenerazione». La modifica garantisce una terminologia uniforme con quella delle normative UE in ambito SSQE e semplifica la prassi esecutiva sviz- zera.  SSQE per gestori di impianti: la prassi esecutiva per le deroghe all’obbligo di partecipazione al SSQE («opt-out») viene precisata; un gestore di impianti che intraprende un’attività secondo l’allegato 6 in futuro potrà richiedere una deroga con effetto immediato se emette durevol- mente meno di 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno. La normativa sui casi di rigore per i ge- stori di impianti, introdotta come normativa di transizione fino al collegamento col SSQE dell’UE e in scadenza a fine 2018, è abrogata con il collegamento. ’In linea di principio le cen- trali termiche a combustibili fossili partecipano ora al SSQE; il Parlamento ha abrogato a li- vello legislativo l’obbligo di compensazione esistente. Tuttavia, secondo l’articolo 17 della revi- sione parziale della legge sul CO2, la tassa sul CO2 per i combustibili è rimborsata a tali ge- stori di impianti nel SSQE, ’soltanto nella misura in cui si assumono i costi esterni delle proprie emissioni di gas serra, meno i prezzi di acquisto dei diritti di emissione ceduti.  SSQE per operatori di aeromobili: per la prima volta viene specificato per gli operatori di aero- mobili l’obbligo di partecipare al SSQE. Ai sensi dell’accordo, sono tenuti a partecipare i ge- stori che operano voli in Svizzera oppure dalla Svizzera verso lo Spazio economico europeo (SEE). Secondo l’accordo, i voli dallo SEE verso la Svizzera sono coperti ’dal SSQE dell’UE. Nel SSQE svizzero, analogamente alle normative UE, sono definite deroghe per voli speciali (es. a scopi militari, di salvataggio o di ricerca) e valori soglia. Per la prima volta sono discipli- nati il calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per ’la navigazione aerea e la loro assegnazione (a titolo gratuito o con messa all’asta). Sono parimenti fissate norma- tive concernenti la comunicazione sul CO2 e la consegna di diritti di emissione.  Messa all’asta di diritti di emissione: oltre ai diritti di emissione per impianti assegnati non a titolo gratuito, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) metterà all’asta, analogamente alla nor-

mativa del SSQE dell’UE, il 15 per cento della quantità massima di diritti di emissione disponi- bili per gli aeromobili. Al fine di contrastare un’eventuale eccedenza sul mercato, la messa all’asta annuale dei diritti di emissione per gli impianti sarà limitata al 10 per cento massimo del «cap» dell’anno precedente ’come raccomandato ’dall’Amministrazione federale delle fi- nanze. Come finora, i diritti di emissione saranno messi all’asta in una procedura competitiva, orientata alla procedura vigente con poche deviazioni. La procedura di messa all’asta non competitiva è abrogata in seguito alla scarsa domanda e sulla scorta della normativa UE. Chi desidera partecipare all’asta deve disporre, come in precedenza, di un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. Secondo l’accordo con l’UE, sono ammessi all’asta, oltre ai gestori di impianti nel SSQE svizzero, anche i gestori di impianti nel SSQE dell’UE, gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell’UE, nonché le altre imprese ammesse all’asta nell’UE provenienti dallo SEE. Sono definite le informazioni necessarie per la partecipazione.  Registro dello scambio di quote di emissioni: finora i diritti di emissione svizzeri potevano es- sere detenuti soltanto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni e i diritti di emissione europei soltanto nel Registro europeo (Registro dell’Unione). Un collegamento elet- tronico consentirà il trasferimento di diritti di emissione tra i due registri. Poiché riportano in- genti valori patrimoniali, devono essere tenuti con la massima cura tecnica e protetti da abusi e attività criminali. Allo stesso modo diventano più severi i requisiti per l’apertura, la gestione e la chiusura del conto.  Computo dei diritti di emissione europei: nella logica del mercato unico, per i SSQE collegati i diritti di emissione svizzeri ed europei sono equivalenti e quindi liberamente scambiabili. Il sin- golo partecipante al SSQE, pertanto, è soltanto tenuto a non differenziarli nell’adempiere al proprio obbligo di consegna di diritti di emissione. Se le emissioni di tutti i gestori di impianti nel SSQE svizzero superano la quantità massima disponibile di diritti di emissione svizzeri per

gli impianti («cap») e questi sono coperti con diritti di emissione europei, i diritti di emissione europei, nella logica del mercato unico, sono computati per l’obiettivo di riduzione svizzero se- condo l’articolo 3 della legge sul CO2. Il computo, tuttavia, avviene soltanto se l’obiettivo di ri- duzione svizzero non sarebbe raggiunto in assenza di questo.  Approvazione di decisioni di portata subordinata: ’l’accordo con l’UE prevede che una com- missione mista si occupi dell’amministrazione e di un ‘eventuale ulteriore sviluppo. Le deci- sioni della commissione mista di natura tecnico-amministrativa e di portata subordinata de- vono poter essere approvate dal DATEC per alleviare ’il Consiglio federale e abbreviare la procedura di approvazione per tali decisioni. I dettagli concernenti le decisioni si trovano nelle spiegazioni corrispondenti (cfr. n. 3). Le normative resteranno in larga misura valide dopo il 2020 e saranno riprese nel progetto per la revi- sione totale dell’ordinanza sul CO2, la quale seguirà l’approvazione del Parlamento della revisione to- tale della legge sul CO2 dopo il 2020. In caso di ritardo tecnico per il collegamento elettronico dei Registri dello scambio di quote di emis- sioni, andrebbero previste soluzioni di transizione esecutive che potrebbero eventualmente ancora comportare poche modifiche al progetto.

2.2 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche all’ordinanza proposte sono compatibili con tutti gli obblighi internazionali, in particolare con l’accordo tra la Svizzera e l’UE sul collegamento dei rispettivi SSQE. Nell’ambito dell’aviazione civile internazionale, l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile ICAO si impegna a partire dal 2020 per una crescita neutrale in termini di CO2. Questo impegno è at- tuato anche tramite una nuova misura fondata sul mercato, il «Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation» (CORSIA). Con il CORSIA, le emissioni di CO2 dell’aviazione civile internazionale superiori alla media del 2019-2020 dovranno essere compensate da riduzioni adottate principalmente in altri settori. Le unità di riduzione autorizzate dovranno essere acquistate sul «mer- cato del CO2» globale. CORSIA è stato introdotto con la Convenzione di Chicago5. Le norme necessarie per l’attuazione sono state decise il 27 giugno 2018 dal Consiglio dell’ICAO e sono illustrate sotto forma di «Standards and Recommended Practices» (SARP) dell’ICAO. La prima edizione del quarto volume dell’alle- gato 16 alla Convenzione di Chicago, che contiene le SARP rilevanti per il CORSIA, è entrata in vi- gore il 22 ottobre 2018. La sezione di queste SARP concernente il monitoraggio si applica dal 1 gen- naio 2019 e la sezione sulla compensazione si applicherà dal 1 gennaio 2021. La partecipazione agli obblighi di compensazione ai sensi del CORSIA è volontaria tra il 2021 e il 2026 per gli Stati membri dell’ICAO e per ora è prevista fino al 2035. La Svizzera, tuttavia, insieme agli altri 43 Stati della Confe- renza europea dell’aviazione civile, Stati UE inclusi, ha annunciato la partecipazione agli obblighi di compensazione ai sensi del CORSIA a partire dal 2021, a prescindere dal collegamento dei SSQE della Svizzera e dell’UE. La consegna di unità di riduzione per la fase pilota 2021-2023 è prevista nel gennaio 2025. Secondo il sistema monistico in vigore in Svizzera, una disposizione di diritto internazionale acquista efficacia senza alcun atto costitutivo interno di trasposizione nell’ordinamento svizzero non appena entra in vigore per la Svizzera. Una disposizione di diritto internazionale è direttamente applicabile se è sufficientemente precisa da poter essere applicata da un’autorità o da un tribunale. Tale requisito è rispettato dalle SARP del CORSIA.

Attualmente, per il 2020 non sussistono differenze tra l’accordo sul collegamento dei SSQE (e relativa trasposizione) e gli obblighi della Svizzera ai sensi del CORSIA, in particolare perché l’obbligo di com- pensazione ai sensi del CORSIA si applica soltanto a partire dal 2021 e poiché varie disposizioni at- tuative, tra cui l’elenco delle unità di riduzione CORSIA ammesse, non sono ancora note o stabilite.

5 Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, conchiusa a Chicago il 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)

Se in futuro dovessero insorgere differenze rispetto agli obblighi internazionali ai sensi della Conven- zione di Chicago, in particolare in merito al CORSIA, per via del coinvolgimento dell’aviazione nel SSQE, la Svizzera potrebbe notificarle sulla base dell’articolo 38 della Convenzione di Chicago. Il Consiglio dell’ICAO deve comunicare una notifica del genere senza indugio agli altri Stati membri dell’ICAO. Il Consiglio federale, inoltre, secondo l’articolo 16a capoverso 4 della legge sul CO2 parzialmente rivi- sta deve fare in modo che in caso di diversi obblighi di diritto internazionale le emissioni di CO2 degli operatori di aeromobili interessati non siano gravate in maniera cumulativa, ovvero che una tonnellata di CO2 emessa vada coperta una sola volta (con un diritto di emissione SSQE o con un’unità COR- SIA). Le misure che il Consiglio federale può prendere riguardano in primo luogo un’intesa con l’UE per la modifica dell’accordo di collegamento. In caso di ritardi o se l’UE dovesse prevedere per i propri operatori di aeromobili un doppio onere intero o parziale, il Consiglio federale sarebbe ad esempio te- nuto a inviare senza indugio all’Assemblea federale un messaggio di modifica della legge sul CO2.

3 Spiegazioni di singole disposizioni del progetto

Sostituzione di espressioni Con poche eccezioni, in tutto l’atto L’espressione «impresa» è sostituita da «gestore di impianti». Questa modifica redazionale riguarda le «imprese SSQE», le «imprese con impegno di riduzione» e le «imprese che gestiscono impianti di cogenerazione». La modifica garantisce una terminologia uni- forme con le normative UE in ambito SSQE, semplificando la prassi esecutiva svizzera. Inoltre, nell’in- tero atto è eliminata L’espressione «fisso», poiché essa viene riportata all’articolo 2 capoverso 5 della revisione parziale della legge sul CO2.

Art. 2 La definizione di impresa alla lettera b è abrogata, poiché L’espressione «impianti» è oramai già defi- nita a livello di legge.

Art. 5 Requisiti I progetti per la riduzione delle emissioni in Svizzera entro il perimetro geografico di un impianto nel SSQE sono autorizzati soltanto se riguardano emissioni di gas serra non registrate nel SSQE. Questo è precisato al capoverso 1 lettera c numero 2. La soglia sistemica rilevante di un impianto nel SSQE è definita dal perimetro geografico e dalle emissioni di gas serra rilevanti dell’impianto. Al capoverso 1 lettera c numero 3 l’espressione «impresa» è sostituita da «impianto» e sono svolte le modifiche redazionali necessarie.

L’espressione «impresa» è sostituita da «gestore di impianti».

Art. 13 Il concetto di «conto gestore o personale» è sostituito da «conto» al fine di ottenere flessibilità per eventuali ulteriori tipi di conto futuri nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

Art. 41 Deroga all’obbligo di partecipare All’inizio del periodo 2013-2020, i gestori di impianti esistenti avevano la possibilità di richiedere un «opt-out» con effetto dal 1 gennaio 2013 e così facendo di non partecipare al SSQE, fatto salvo l’adempimento ai requisiti necessari. Possono ancora richiedere un «opt-out» se le loro emissioni di gas serra negli ultimi tre anni sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno (cpv. 1). I ge- stori di impianti che intraprendono una nuova attività secondo l’allegato 6, invece, non dispongono di dati storici rappresentativi sulle emissioni. Il requisito della partecipazione triennale al SSQE e del re- lativo onere iniziale di un calcolo dell’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito in questo

caso sarebbe sproporzionato. Il capoverso 1bis stabilisce ora che questi gestori di impianti possono ri- chiedere un «opt-out» con effetto immediato se dimostrano in modo credibile che le loro emissioni re- steranno durevolmente sotto le 25 000 tonnellate di CO2eq. Il capoverso 3 precisa che i gestori di im- pianti le cui emissioni di gas serra superano le 25 000 tonnellate di CO2eq nell’arco di un anno devono partecipare al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo. Nei capoversi 1, 2 e 3, inoltre, l’espressione impresa è sostituita con impianto.

Art. 42 Nei capoversi 1-3 impresa è stata sostituita da impianto e l’aggettivo «fisso» al capoverso 3 lettere b e c è stato rimosso. L’articolo ha subito modifiche redazionali dovute alle sostituzioni.

Art. 43 Impianti non considerati L’espressione «fisso» è stata rimossa nel titolo e nei capoversi 1-3.

«Impresa SSQE» e «impresa» sono state sostituite da «gestore di impianti» e l’articolo ha subito mo- difiche redazionali.

Art. 45 Quantità massima di diritti di emissione a disposizione L’articolo disciplina come prima soltanto il calcolo della quantità massima di diritti di emissione a di- sposizione («cap») per gli impianti stazionari. L’espressione «impresa SSQE» è sostituita da «gestore di impianti nel SSQE» (cpv. 1). Il capoverso 2 ha subito modifiche redazionali. Sarà conservata la riserva del 5 per cento del «cap» per renderla accessibile a gestori di impianti che iniziano a partecipare al SSQE e agli impianti che po- tenziano notevolmente le proprie capacità.

Art. 46 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito Nei capoversi 1 e 2 «impresa SSQE» è stata sostituita con «gestori di impianti» e l’articolo ha subito modifiche redazionali.

Art. 46a Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per gestori di impianti che iniziano a partecipare al SSQE Nel titolo «nuovi partecipanti al SSQE» è stato sostituito con «gestori di impianti che iniziano a parteci- pare al SSQE». Inoltre, L’espressione impresa è sostituita con impianto (cpv. 1 e 3).

La frase introduttiva nel capoverso 1 ha subito modifiche redazionali. Nei capoversi 1 e 2 «imprese SSQE» sono state sostituite con «gestori di impianti». L’espressione «fisso» al capoverso 1 lettera a è stata rimossa. Nel capoverso 1 lettera b «l’attività dell’impresa» è sostituita con «l’attività degli im- pianti».

Nei capoversi 1 e 3 le «imprese SSQE» sono state sostituite con «gestori di impianti». L’espressione «fisso», inoltre, è stata rimossa (cpv. 1, 3 e 4). Il capoverso 1 ha subito modifiche redazionali.

Art. 46d Operatori di aeromobili obbligati a partecipare Un operatore di aeromobili è tenuto a partecipare al SSQE se opera voli secondo l’allegato 13 (cpv. 1). Si annuncia senza indugio all’autorità competente secondo l’allegato 14 se prevede di ope- rare tali voli nell’anno 2020 (cpv. 2). Si considera operatore di aeromobile la persona registrata nel campo 7 del piano di volo ICAO, mediante codice ICAO oppure, ove non presente, mediante la targa

dell’aeromobile. Per le emissioni di CO2 causate da voli nell’anno di calendario 2020, secondo l’arti- colo 55 capoversi 2 e 3, entro il 30 aprile 2021 vanno consegnati diritti di emissione e se ammesso certificati di riduzione delle emissioni. Il capoverso 3 disciplina la responsabilità ove il gestore dell’aeromobile non possa essere determi- nato. In questo caso l’esercente dell’aeromobile è considerato gestore. Se neppure l’esercente può essere determinato, si considera gestore il proprietario dell’aeromobile. Secondo il capoverso 4 l’UFAM può richiedere agli operatori di aeromobili un recapito in Svizzera. Il recapito può quindi essere utilizzato per far pervenire a un operatore di aeromobili senza sede com- merciale in Svizzera documenti giuridicamente vincolanti (ad es. decisioni), poiché tali documenti non possono essere spediti all’estero.

Art. 46e Quantità massima di diritti di emissione a disposizione L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per gli aeromo- bili («cap per l’aviazione»). Il calcolo è basato sui dati concernenti le tonnellate-chilometro rilevati dagli operatori di aeromobili per l’anno 2018. I dettagli sono disciplinati nell’allegato 15 numero 2 (cpv. 1). L’UFAM riserva annualmente una quantità adeguata del «cap per l’aviazione» per gestori nuovi e in forte crescita (3 %). Le dimensioni di questa riserva sono disciplinate nell’allegato 15 numero 2. Poi- ché i dati concernenti il rilevamento di tonnellate-chilometro per l’anno 2018 sono sufficientemente ag- giornati, per il 2020 non è disponibile alcuna riserva (cpv. 2). A partire dal 2021 questa riserva sarà a disposizione per l’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito a gestori nuovi e in forte crescita.

Art. 46f Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito L’UFAM assegna a tutti gli operatori di aeromobili che hanno consegnato un rapporto verificato sulle tonnellate-chilometro la quantità di diritti di emissione a disposizione per l’assegnazione a titolo gra- tuito per gli aeromobili secondo l’allegato 15 numero 2 (cpv. 1). L’UFAM calcola la quantità da asse- gnare a ciascun singolo gestore in base ai rispettivi dati concernenti le tonnellate-chilometro nell’anno 2018, secondo l’allegato 15 numero 3. Si applica lo stesso parametro di riferimento dell’UE per il nu- mero di diritti di emissione da assegnare agli aeromobili per tonnellata-chilometro (cpv. 2). Se in un dato anno un operatore di aeromobili non opera alcun volo di cui all’allegato 13 e pertanto non sog- giace all’obbligo di consegna, deve restituire all’autorità competente entro il termine indicato i diritti di emissione assegnatigli quest’anno a titolo gratuito per gli aeromobili’. I diritti di emissione sono in se- guito cancellati (cpv. 3). Sono altresì cancellati quei diritti di emissione la cui assegnazione a titolo gra- tuito era prevista ma è risultata impossibile (cpv. 4). Questo può accadere, ad esempio, quando il ge- store nel frattempo ha interrotto l’attività.

Art. 47 Diritto a partecipare Le disposizioni precedenti dell’articolo 47 («Messa all’asta di diritti di emissione») sono ora illustrati con modifiche all’articolo 48 («Svolgimento dell’asta»). L’articolo 47 disciplina ora chi ha diritto a parte- cipare all’asta di diritti di emissione. Oltre ai gestori di impianti nel SSQE svizzero sono ora ammessi all’asta in base all’accordo con l’UE’ anche: i gestori di impianti nel SSQE dell’UE, gli operatori di aero- mobili nel SSQE della Svizzera e dell’UE, nonché le altre imprese ammesse all’asta nell’UE prove- nienti dallo SEE. Chi desidera partecipare all’asta deve disporre, come accadeva finora, di un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.

Art. 48 Svolgimento dell’asta Le precedenti disposizioni dell’articolo 48 («Certificati di riduzione delle emissioni») sono trasferite all’articolo 55b per ragioni di sistematicità, senza modifiche materiali. L’articolo 48 disciplina ora la messa all’asta di diritti di emissione (art. 47 precedente). Le aste devono avvenire a intervalli regolari per garantire una certa costanza.

Il Consiglio federale, secondo l’articolo 19 capoverso 5 della revisione parziale della legge sul CO2, può ora prevedere di ridurre il margine d’asta dei diritti di emissione per impianti, se per ragioni econo- miche sono disponibili sul mercato diritti di emissione in grande quantità. Poiché secondo l’articolo 45 capoverso 2 è creata una riserva del 5 per cento del «cap» per renderla accessibile a nuovi parteci- panti e impianti che potenziano la propria capacità, anche una riduzione delle assegnazioni a titolo gratuito del 5 per cento dovuta a riduzioni di capacità, chiusure parziali e chiusure deve essere consi- derata significativa. La normativa prevede dunque che l’UFAM non metta all’asta annualmente più del 10 per cento del «cap» dell’anno precedente (cpv. 1 lett. a). Questa normativa attua la raccomanda- zione del Controllo federale delle finanze (CDF)6 di adattare la quantità di diritti di emissione messa all’asta alle circostanze economiche. Inoltre, ora l’UFAM mette all’asta regolarmente, secondo l’accordo con l’UE, il 15 per cento della quantità massima di diritti di emissione a disposizione per gli aeromobili (cpv. 1 lett. b). Come finora, i diritti di emissione saranno messi all’asta in una procedura competitiva, orientata alla procedura odierna con poche deviazioni. Si può pensare ad esempio alla possibilità di presentare un maggior numero di coppie prezzo-quantità per offerta o di abbreviare il periodo d’asta. La procedura d’asta continuerà a essere soggetta a condizioni d’asta (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. c). La procedura d’asta non competitiva (possibilità di assegnare ai gestori di impianti una quantità limitata di diritti di emis- sione al prezzo che corrisponde all’esito dell’asta competitiva svolta nel contempo) è abrogata in se- guito all’esiguità della domanda e sulla scorta della procedura d’asta nell’UE (art. 47 cpv. 3 prece- dente). Secondo il capoverso 2, l’UFAM può interrompere l’asta senza aggiudicazioni se il prezzo delle stesse’ si discosta significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario. Non conoscendo a sufficienza il prezzo del mercato secondario per i diritti di emissione svizzeri, l’UFAM fa riferimento al prezzo del mercato secondario dei diritti di emissione europei. L’UFAM può inoltre interrompere l’asta in presenza di rischi di sicurezza o altre ragioni che mettono in pericolo il regolare svolgimento ’della

stessa. Nel caso un’asta venga interrotta per motivazioni di cui al capoverso 2 o la quantità di diritti di emis- sione non venga richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti verranno messi all’asta in se- guito a prescindere dalle quantità, secondo il capoverso 1 lettere a e b. Questo può avvenire mediante ripetizione dell’asta o assegnazione dei diritti di emissione alla/e seguente/i asta/e (cpv. 4). Al termine del periodo d’impegno 2013-2020, l’UFAM cancella i diritti di emissione per impianti e aero- mobili che non sono stati assegnati a un’asta (cpv. 5). Si tratta ad esempio dei diritti di emissione per impianti che non sono stati messi all’asta per via della limitazione di quantità secondo il capoverso 1 lettera a o dei diritti di emissione riservati dall’UFAM per gli aeromobili secondo l’allegato 15 numero 2 lettera c. Secondo il vigente capoverso 6, l’UFAM può sempre affidare l’asta a organizzazioni private. L’UFAM dovrebbe ora considerare le disposizioni rilevanti di cui nell’accordo con l’UE, in particolare in merito alla sorveglianza dell’asta da parte del gestore della piattaforma stessa e all’opportuna sorveglianza della piattaforma d’asta da parte delle autorità.

Art. 49 Informazioni richieste per la partecipazione Le disposizioni finora in vigore dell’articolo 49 («Ricalcolo della quantità di certificati di riduzione delle emissioni») sono trasferite all’articolo 55c per ragioni di sistematicità, senza modifiche materiali. L’articolo 49 disciplina ora le informazioni da presentare per la partecipazione all’asta (art. 47a cpv. 1 e 2 precedente). Come finora, secondo il capoverso 1 lettere a e b vanno indicate almeno una e al massimo due per- sone incaricate di presentare l’offerta nonché almeno una e al massimo due persone incaricate di con- validare le offerte. Si precisa che l’indirizzo e-mail deve essere personale. La spedizione di nomi

6 EFK (2017): Evaluation der Lenkungswirkung des Emissionshandelssystems

utente avviene esclusivamente per e-mail all’indirizzo iscritto al Registro dello scambio di quote di emissioni. Poiché i nomi utente sono riservati e personali, vanno esclusi gli indirizzi e-mail centrali cui hanno accesso varie persone (del tipo info@firmaXY.ch). Le persone incaricate di presentare e con- validare le offerte devono presentare anche un certificato del casellario giudiziale. I gestori e le im- prese che desiderano partecipare all’asta nonché le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte devono inoltre inoltrare una dichiarazione con la quale riconoscono le condizioni generali d’asta (cpv. 1 lett. c). Il capoverso 2 stabilisce che è possibile consegnare all’UFAM una conferma notarile al posto di un estratto del casellario giudiziale svizzero. Il notaio certifica l’assenza di condanne legate a reati di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera b e la veridicità dell’estratto del casellario giudiziale. Il notaio deve ricevere a tal fine una procura corrispondente. I costi notarili vanno a carico della richiedente. Per la verifica dell’ammissione all’asta e per la chiusura dell’asta, secondo il capoverso 3 i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili provenienti dal SSQE dell’UE devono presentare la prova di un conto gestore nel Registro dell’Unione e indicare un recapito in Svizzera. Secondo il capoverso 4, de- vono indicare un recapito in Svizzera anche le altre imprese UE provenienti dallo SEE ammesse all’asta. Tali imprese devono altresì presentare anche ulteriori informazioni. Si intende una prova dell’ammissione diretta all’asta nell’UE, di informazioni sulla categoria di domanda di partecipazione ai sensi dell’articolo 18 paragrafi 1 e 2 del regolamento (EU) n. 1031/20107 nonché una conferma che la partecipazione avviene esclusivamente a spese proprie, dunque non su mandato di un cliente. I diritti così acquisiti possono poi essere rivenduti nel mercato secondario. Il capoverso 5 stabilisce che l’UFAM può richiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per la partecipazione all’asta. Il capoverso 6 stabilisce che i documenti d’identità e gli estratti del casellario giudiziale delle persone incaricate di presentare e convalidare le offerte nonché eventuali informazioni secondo il capoverso 5 devono essere autenticate. Le copie provenienti dall’estero devono essere dotate di apostille. Per in-

crementare la sicurezza, la data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o dell’apo- stille non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta. Le informazioni sono salvate nel Registro dello scambio di quote di emissioni come in precedenza (cpv. 7).

Art. 49a Carattere vincolante delle offerte d’asta Nel capoverso 1 di questo nuovo articolo è stabilito che le offerte d’asta acquistano carattere vinco- lante, come finora, soltanto dopo l’approvazione delle persone incaricate di convalidare le offerte (art. 47a cpv. 3 precedente). Il Consiglio federale, secondo l’articolo 28a capoverso 3 della revisione parziale della legge sul CO2 può prevedere che i pagamenti legati all’asta di diritti di emissione siano svolti tramite un conto banca- rio in Svizzera o nello SEE. Nel capoverso 2 il Consiglio federale fa ricorso a questa normativa, garan- tendo così l’applicazione delle disposizioni svizzere ed europee per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in vigore per le banche. Il pagamento della fattura per i diritti di emissione acquisiti all’asta deve avvenire in franchi svizzeri. In caso di mancato pagamento, l’UFAM può esclu- dere il partecipante dalle aste future.

7 Regolamento (UE) N. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1; direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (UE) 2017/1902, GU L 269 del 19.10.2017, pag. 13.

Art. 50 Rilevazione dati Per i gestori di impianti l’UFAM o un servizio da esso incaricato continua a rilevare i dati per il calcolo del «cap» e delle assegnazioni di diritti di emissione a titolo gratuito. Questo è stato precisato nel ca- poverso 1 differenziando dagli operatori di aeromobili. Il capoverso 1 ha inoltre subito modifiche reda- zionali. I gestori di impianti sono ancora soggetti all’ obbligo di collaborazione (cpv. 2). In caso di violazione, il gestore di impianti perde il diritto all’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. Il nuovo capoverso 3 stabilisce che gli operatori di aeromobili sono responsabili in prima persona per la rilevazione di tutti i dati secondo la presente ordinanza. I dati per il calcolo del «cap per l’aviazione» e l’assegnazione a titolo gratuito sono già stati rilevati nel quadro dell’ordinanza del 2 giugno 2017 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e la definizione di piani di monitoraggio nelle rotte aeree8.

Art. 51 Piano di monitoraggio Il capoverso 1 riassume i precedenti capoversi 1 e 2 concernenti la presentazione del piano di monito- raggio per i gestori di impianti. I gestori di impianti che intraprendono una nuova attività secondo l’arti- colo 40 capoverso 2 ai sensi dell’allegato 6 o superano il valore soglia secondo l’articolo 41 capo- verso 3 e quindi devono nuovamente partecipare al SSQE presentano il piano di monitoraggio tre mesi dopo l’annuncio dell’obbligo di partecipazione. Anche quei gestori di impianti che partecipano al SSQE su richiesta secondo l’articolo 42 presentano il piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la presentazione della domanda. Il piano di monitoraggio va sempre inoltrato all’UFAM, secondo l’alle- gato 14. Il capoverso 2 disciplina la presentazione dei piani di monitoraggio per gli operatori di aeromobili. Essi presentano il proprio piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo l’annuncio dell’obbligo di parteci- pazione presso l’UFAM oppure all’autorità estera competente per approvazione, secondo l’alle- gato 14. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, gli operatori di aeromobili utiliz- zano il modello messo a disposizione a tal scopo. I requisiti definiti in precedenza al capoverso 3 per il piano di monitoraggio dei gestori di impianti sono ora definiti insieme ai requisiti per il piano di monitoraggio degli operatori di aeromobili nell’allegato 16. Il riferimento al capoverso 4 è stato modificato di conseguenza. Il capoverso 4 richiede sempre che i gestori di impianti e, ora, anche gli operatori di aeromobili tengano aggiornato il proprio piano di moni- toraggio. Anche in questo caso i gestori di impianti continuano a presentare all’UFAM il piano di moni- toraggio modificato per l’approvazione. Gli operatori di aeromobili presentano il piano di monitoraggio modificato all’UFAM o all’autorità estera competente per l’approvazione. Nel capoverso 5 è statuito che secondo l’ordinanza del 2 giugno 2017 sul rilevamento di dati concer- nenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree e sul relativo rendiconto si applica un piano di monitoraggio del CO2 ai sensi dell’articolo 51.

Art. 52 Rapporto di monitoraggio Il capoverso 1 si applica ora a gestori di impianti e operatori di aeromobili. Per i gestori di impianti non cambia nulla in termini di rendicontazione annuale. Gli operatori di aeromobili inoltrano il rapporto di monitoraggio modificato all’UFAM o all’autorità estera competente secondo l’allegato 14. Per la rendi- contazione all’UFAM occorre utilizzare il modello messo a disposizione. I requisiti definiti in precedenza al capoverso 1 lettere a-d e capoverso 2 per il rapporto di monitorag- gio dei gestori di impianti ora sono definiti insieme ai requisiti per il rapporto di monitoraggio degli ope- ratori di aeromobili nell’allegato 17 (cpv. 2). Le modifiche dell’articolo dovute alle normative per gli

8 SR 641.714.11

operatori di aeromobili conducono allo spostamento dei capoversi. L’UFAM può sempre richiedere ul- teriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per il monitoraggio (cpv. 3 precedente, nuovo cpv. 2). L’UFAM può altresì sempre richiedere in ogni momento ai gestori di impianti una veri- fica del rapporto di monitoraggio (cpv. 4 precedente, nuovo cpv. 3). Gli operatori di aeromobili devono invece far verificare annualmente il proprio rapporto di monitoraggio, in linea con l’accordo con l’UE (cpv. 4). I requisiti in merito sono riportati nell’allegato 18. Sono esclusi dall’obbligo di verifica nel SSQE svizzero alcuni piccoli emettitori. Sono quelli considerati come piccoli emettitori anche nel SSQE dell’UE secondo l’articolo 28a paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE9 (emissioni inferiori alle 3 000 tonnellate di CO2 per voli interni allo SEE nel SSQE dell’UE o inferiori alle 25 000 tonnellate di CO2 nel campo di applicazione globale del SSQE dell’UE). In cambio questi piccoli emettitori nel SSQE svizzero, analogamente alla normativa SSQE dell’UE, devono usare uno strumento di cui all’ar- ticolo 54 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 601/201210, per determinare le proprie emissioni di CO2. Tale normativa garantisce la parità di trattamento dei piccoli emettitori per i voli tra la Svizzera e lo SEE. Secondo il capoverso 6, l’UFAM continua a stimare le emissioni di gas serra per i gestori di impianti e rispettivamente ora anche per gli operatori di aeromobili che gestisce, se un partecipante al SSQE non presenta il rapporto di monitoraggio completo o nel rispetto del termine, ma i costi connessi vanno a suo carico. Se sussistono dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l’UFAM o l’autorità estera competente può correggere le emissioni dopo una debita valutazione, considerando tutte le circostanze nel singolo caso concreto (capoverso 7). L’UFAM o l’autorità competente tiene conto dell’uguaglianza giuridica, della proporzionalità e degli interessi pubblici, rispettando nella deci- sione il senso e lo scopo dell’ordinanza. Se sono interessati operatori di aeromobili, l’UFAM coinvolge l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e utilizza in maniera opportuna i dati dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).

Art. 53 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti Per via delle nuove normative per gli operatori di aeromobili è abrogato il riferimento alle imprese SSQE nel titolo. Il capoverso 1 si riferisce inoltre ai partecipanti al SSQE. Questo tiene conto del fatto che anche gli operatori di aeromobili sono tenuti a comunicare senza indugio all’UFAM o all’autorità estera competente le modifiche concernenti l’assegnazione a titolo gratuito o le informazioni di con- tatto. Il capoverso 2 obbliga gli operatori di aeromobili ad annunciarsi presso l’autorità competente se- condo l’allegato 14 entro 3 mesi, se non operano più voli secondo l’allegato 13.

Art. 54 Compiti dei Cantoni L’espressione «impresa SSQE» è sostituita da «gestore di impianti nel SSQE».

Art. 55 Obbligo Per via delle nuove normative per gli operatori di aeromobili, il capoverso 1 è precisato con l’aggiunta «diritti di emissione per gli impianti». Il capoverso 2 disciplina ora l’obbligo di consegna di diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni da parte di operatori di aeromobili. La consegna avviene nel Registro dello scambio di quote di emissioni dell’autorità competente secondo l’allegato 14. Gli operatori di aeromobili amministrati dalla Svizzera consegnano i diritti di emissione e ove ammesso certificati di riduzione delle emissioni

9 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 21; direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 2018/410, GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3. 10 Regolamento (UE) N. 601/2012 della Commissione del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la co- municazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30; direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento di esecu- zione (UE) 2018/2066, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1.

nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, mentre gli operatori amministrati da un’auto- rità estera lo fanno nel Registro dell’Unione. Il capoverso 3, che disciplina il termine per la consegna di diritti di emissione, utilizza il concetto di «partecipante al SSQE», che copre i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili.

Art. 55a Caso di rigore La normativa sui casi di rigore per i gestori di impianti nel SSQE è stata introdotta come normativa transitoria fino al collegamento tra il sistema di scambio di quote di emissioni svizzero e quello euro- peo e scadeva a fine 2018. L’accordo tra la Svizzera e l’UE per il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni comporta l’abrogazione di questo articolo.

Art. 55b Certificati di riduzione delle emissioni per i gestori di impianti L’articolo 48 precedente è trasferito all’articolo 55b per ragioni di sistematicità, senza modifiche mate- riali. Al capoverso 1 «impresa SSQE» è sostituita con «gestore di impianti». Al capoverso 1 lettere a e b e al capoverso 2 è rimosso il termine «fisso».

Art. 55c Ricalcolo della quantità di certificati di riduzione delle emissioni per gestori di impianti L’articolo 49 precedente è trasferito all’articolo 55c per ragioni di sistematicità, senza modifiche mate- riali. Nel capoverso 1 lettera b «impresa» è sostituita con «impianti». Al capoverso 1 lettere a e c e al capoverso 2 è rimosso il termine «fisso».

Art. 55d Certificati di riduzione delle emissioni per i gestori di aeromobili In questo articolo è determinata la quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni che un operatore di aeromobili può consegnare per adempiere all’obbligo di consegna. In base all’accordo con l’UE, ammonta all’1,5 per cento delle emissioni di CO2 verificate dell’anno 2020. I certificati conse- gnati devono rispettare i requisiti di cui all’allegato 2.

Art. 56 Inosservanza dell’obbligo Nei capoversi 1 e 3 «impresa SSQE», che si riferiva soltanto ai gestori di impianti, è stata sostituita con «partecipante al SSQE». Questo tiene conto del fatto che anche gli operatori di aeromobili sono interessati da questa normativa.

Art. 57 Principio Per via del collegamento del SSQE svizzero con quello dell’UE, anche gli operatori di aeromobili par- tecipano ora al SSQE svizzero. Gli operatori di aeromobili, ora amministrati dall’UFAM secondo l’alle- gato 14, devono aprire un conto operatore nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. Questo incombe anche a eventuali operatori di aeromobili provenienti da stati terzi esterni allo SEE (cpv. 1). I conti già esistenti di operatori di aeromobili ovvero i loro crediti sono trasferiti dal registro dell’Unione al Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE dell’UE nonché le altre imprese ammesse all’asta nell’UE provenienti dallo SEE devono aprire un conto personale se desiderano partecipare all’asta di diritti di emissione svizzeri (cpv. 1bis). Per incrementare la sicurezza e garantire l’integrità dei mercati del CO2 collegati, sarà introdotto per i conti personali (rivenditori) un limite di posizione da un milione di diritti di emissione che il titolare di un conto può conservare complessivamente in qualsiasi momento su uno o più conti. Il limite vale in to- tale per la detenzione di diritti di emissione svizzeri ed europei (cpv. 5).

Art. 58 Apertura di un conto Per aprire un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni occorre presentare do- manda all’UFAM (cpv. 1). A tal fine, le persone giuridiche, oltre al modulo di domanda, devono pre- sentare un estratto recente del registro di commercio e i documenti d’identità di persone autorizzate a

rappresentare l’impresa (cpv. 2 lett. a). Le persone fisiche devono presentare un documento d’identità (cpv. 2 lett. b). Tutte le persone che hanno accesso al Registro dello scambio di quote di emissioni, i titolari di una procura sul conto e le persone incaricate di convalidare le transazioni e di presentare e convalidare le offerte (art. 49) devono indicare un indirizzo e-mail personale, oltre ai dati personali quali nome, indirizzo ecc. La spedizione di nomi utente avviene esclusivamente per e-mail all’indirizzo iscritto al Registro dello scambio di quote di emissioni. Poiché i nomi utente sono riservati e personali, vanno esclusi gli indirizzi e-mail centrali cui hanno accesso varie persone (del tipo info@impre- saXY.ch). Tutti gli utenti, d’ora in avanti anche gli utenti di conti gestore, in base all’accordo con l’UE devono presentare estratti recenti del casellario giudiziale (cpv. 2 lett. d ed e). Il capoverso 3 stabilisce la possibilità di presentare all’UFAM una conferma notarile al posto di un estratto del casellario giudiziale svizzero. Il notaio certifica che non sussistono condanne per reati di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera b e che l’estratto del casellario giudiziale è autentico. Il notaio deve ricevere a tal fine una procura corrispondente. I costi notarili vanno a carico della richiedente. L’UFAM può sempre richiedere dati supplementari se necessario per l’apertura del conto (cpv. 4). Il capoverso 5 (cpv. 3 precedente) non subisce alcuna modifica. Esso è riportato affinché l’espres- sione «impresa» non sia sostituita con «gestore di impianti». I documenti da presentare insieme al relativo modulo di domanda (estratti del registro di commercio, documenti d’identità ecc.) secondo i capoversi 2, 4 e 5 devono essere certificati. Le copie di docu- menti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate tramite sovracertificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o della sovracertificazione non devono es- sere anteriori di oltre tre mesi alla data della richiesta (cpv. 6). Il termine di 3 mesi per le certificazioni corrisponde a quanto prescritto dall’accordo con l’UE. Il nuovo capoverso 7 corrisponde al ’capoverso 6 precedente.

Art. 59 Recapito, sede o domicilio Il capoverso 1 non subisce alcuna modifica. Esso è riportato affinché l’espressione «impresa» non sia sostituita con «gestore di impianti». Secondo il capoverso 2, tutte le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte dovranno in- dicare un recapito in Svizzera o nello SEE. Il recapito è necessario in particolare per l’invio della pas- sword del Registro dello scambio di quote di emissioni. Tutti i titolari di conti gestore o personale dovranno ora disporre di un conto bancario aperto in Sviz- zera o nello SEE, nonché di una sede (cpv. 3 per le imprese) o domicilio (cpv. 4 per le persone) in Svizzera o nello SEE. Questa disposizione esegue l’articolo 28a capoverso 2 della revisione parziale della legge sul CO2. La limitazione si applica anche a titolari di conti personali che oggi hanno sede o domicilio fuori dalla Svizzera o dallo SEE. Questi dovranno spostare la sede o il domicilio in Svizzera o nello SEE entro il termine stabilito oppure chiudere il conto (art. 142a). Gli operatori di aeromobili da Stati terzi, fuori dalla Svizzera e dallo SEE, gestiti dall’UFAM secondo l’allegato 14 non devono rispettare le prescrizioni di cui ai capoversi 3 e 4 (cpv. 5). Il pagamento della fattura per i diritti di emissione messi all’asta da parte dei titolari dei conti deve tuttavia avvenire tra- mite un conto bancario in Svizzera o nello SEE (art. 49a cpv. 2).

Art. 59a Rifiuto dell’apertura di un conto Il capoverso 1 lettera a è stato precisato linguisticamente; la lettera b è stata completata in base all’ac- cordo con l’UE con i reati rilevanti. Il capoverso 2 non subisce alcuna modifica. Esso è riportato affinché l’espressione «impresa» non sia sostituita con «gestore di impianti». Nel capoverso 3 è aggiunta l’apertura di un conto per gli operatori di aeromobili.

Art. 62 Tenuta del Registro Il Registro dello scambio di quote di emissioni è un’applicazione elettronica basata sul web e gestita dall’UFAM. Il nome utente e la password consentono in linea di principio ai partecipanti di accedere al conto e di svolgere transazioni usando l’smsTAN. I requisiti tecnici ed elettronici necessari sono defi- niti nelle condizioni generali dell’UFAM sul Registro dello scambio di quote di emissioni. Per l’esecu- zione dell’accordo con l’UE sono previste alcune modifiche tecniche. Il ritardo nelle transazioni, per esempio, diventa obbligatorio per tutti. Oggi nella sezione protetta del Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni gli utenti possono visualizzare il numero di serie completo di tutti i tipi di unità. Nel Registro dell’Unione la visualizzazione è vincolata storicamente, anche se fortemente limitata. Con il collegamento dei due SSQE, nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni vengono ora rappresentati i numeri di serie di tutti i diritti di emissione in analogia al regolamento dell’UE. I nu- meri di serie degli attestati nonché i certificati di riduzione delle emissioni sono tuttora visibili nel Regi- stro svizzero dello scambio di quote di emissioni. Il capoverso 4 riporta un requisito dall’accordo con l’UE. Tutti i conti attivi devono essere verificati dall’UFAM almeno una volta ogni tre anni. Se le informazioni fornite non sono più complete, aggior- nate, corrette ed esatte, i titolari dei conti interessati saranno invitati a segnalare eventuali modifiche.

Art. 64 Blocco e chiusura del conto L’UFAM può ora anche chiudere conti se il titolare o l’utente del conto sono in violazione da almeno un anno delle disposizioni sul Registro dello scambio di quote di emissioni (cpv. 2 lett. b) o se la tassa annuale per la tenuta del conto non viene pagata da più di un anno (cpv. 2 lett. c). Il capoverso 3 regola la chiusura del conto nel caso di un saldo positivo del conto. Poiché possono es- sere chiusi solo i conti con saldo nullo, l’UFAM ha la possibilità di invitare i titolari dei conti da chiudere secondo il capoverso 2 a trasferire le eventuali unità depositate sul conto interessato su un altro conto entro 40 giorni lavorativi. Alla scadenza del termine, l’UFAM può eliminare le unità interessate per po- ter infine chiudere il conto.

Art. 65 Pubblicazione di informazioni e protezione dei dati L’UFAM può pubblicare i dati contenuti nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, sem- pre che il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari siano tutelati. Nell’UE i dati sulle transazioni sono pubblicati dopo 3 anni, comprese le informazioni sui titolari del conto senza tuttavia le informa- zioni sul numero del conto e la tipologia delle unità. In particolare, il numero di conto non è pubblico nell’UE, contrariamente alla normativa svizzera. In Svizzera finora non era pubblicato alcun dato sulle transazioni. Con il collegamento di entrambi gli SSQE e ai fini della trasparenza, i dati sulle transazioni devono ora essere pubblicati analogamente alla normativa UE, compreso il numero di conto di titolari di conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. Il presente articolo contiene un elenco esaustivo dei dati registrati nel Registro dello scambio di quote di emissioni. L’elenco viene aggiornato al fine di illustrare le nuove disposizioni del progetto.

L’espressione «impresa» è sostituita da «gestore di impianti» con le modifiche redazionali necessarie.

Art. 74a Computo di attestati all’obiettivo di emissione L’espressione «impresa» è sostituita da «richiedente» con le modifiche redazionali necessarie.

Art. 79 Pubblicazione di informazioni L’espressione «impresa» è sostituita da «gestore di impianti». La lettera a è integrata per i gestori di impianti di cogenerazione. La lettera h stabilisce che le informazioni sugli investimenti effettuati dai ge- stori di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 96a capoverso 2 o all’articolo 98a capoverso 2 pos- sono essere ora pubblicate dall’UFAM, purché il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari siano tu- telati.

Capitolo 6, art. 80–85 Sono abrogati gli articoli 80–85. Le centrali termoelettriche a combustibili fossili sono incluse nel SSQE nell’ambito del collegamento tra il SSQE svizzero e dell’UE, analogamente ad altri impianti, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Non sono più soggette all’obbligo di compensazione.

Art. 91 Adempimento dell’obbligo di compensazione Il termine nel capoverso 1 è posticipato per motivi esecutivi al 31 dicembre dell’anno successivo.

Art. 96 Diritto alla restituzione Il capoverso 2 lettera b è abrogato. I gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili che parteci- pano al SSQE rientrano nella lettera a e continuano ad essere esonerati dalla tassa sul CO2. La resti- tuzione della tassa sul CO2 per tali gestori è disciplinata dall’articolo 96b.

Art. 96a Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione con impegno di riduzione L’espressione «imprese che gestiscono impianti di cogenerazione» è sostituita da «gestori di impianti di cogenerazione» con le modifiche redazionali necessarie.

Art. 96b Rimborso per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili Ai gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili che partecipano al SSQE su richiesta è par- zialmente rimborsata la tassa sul CO2 secondo l’articolo 17 della legge sul CO2. L’ammontare del rim- borso dipende dalla tassa CO2 pagata e dal prezzo minimo (cpv. 1). Per distinguere le centrali termoelettriche a combustibili fossili da altri impianti nel SSQE, i capoversi 2 e 3 ne offrono una definizione. La definizione corrisponde alla definizione finora applicata nella legge sul CO2 (artt. 22–25) e a quella finora applicata nell’ordinanza sul CO2 (artt. 80–85), in merito all’ob- bligo di compensazione per le centrali termoelettriche a combustibili fossili. Di conseguenza, sono considerati centrali elettriche gli impianti che producono solamente energia elettrica o contemporanea- mente anche calore da vettori energetici fossili se dispongono di una potenza complessiva di almeno un MW (lett. b). Non sono considerate centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti che operano su un sito da meno di due anni (ad es. in un cantiere o per fini di test) o per meno di 50 ore all’anno (sistemi di alimentazione d’emergenza) (lett. c), per i quali deve essere fornita prova credibile dal gestore. Anche gli impianti utilizzati esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la verifica di nuovi prodotti e processi (lett. d), nonché gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani o rifiuti speciali secondo l’articolo 3 lettere a e c OPSR11 (lett. e), non sono considerati centrali termoelet- triche a combustibili fossili. Poiché la nuova normativa interessa esclusivamente le centrali elettriche che erano finora soggette a obbligo di compensazione, nella lettera a viene precisato che la centrale elettrica deve ora partecipare al SSQE a seguito della presente revisione dell’ordinanza. La precisa- zione è dovuta al fatto che il rispetto del grado di efficienza complessiva è stato determinato una sola volta nell’ambito dell’obbligo di compensazione e non è mai più stato verificato. A tale riguardo, si deve escludere che gli impianti che in passato non erano classificati come centrali termoelettriche a combustibili fossili siano considerati tali per l’ultimo anno del periodo di impegno sulla base di una nuova valutazione.

Le centrali elettriche progettate principalmente per la produzione di calore sono considerate centrali termoelettriche a combustibili fossili a partire da una potenza termica nominale superiore a 125 MW. Le centrali elettriche adibite alla produzione di calore con una potenza termica nominale di 125 MW o inferiore non sono considerate centrali termoelettriche a combustibili fossili e ricevono un rimborso completo della tassa sul CO2 sulla base della loro partecipazione al SSQE (cpv. 3). Al fine di stabilire univocamente se gli impianti con una potenza termica nominale fino a 125 MW sono adibiti principal- mente alla produzione di energia elettrica e se devono essere considerati centrali elettriche, o se utiliz- zati principalmente per la produzione di calore, il capoverso 3 fissa un chiaro criterio distintivo: se una centrale raggiunge un grado di efficienza complessiva dell’80 per cento, ad esempio poiché fornisce

11 RS 814.600

calore a un’industria adiacente, viene considerata come adibita principalmente alla produzione di ca- lore e a partire da una potenza termica nominale superiore a 125 MW come una centrale termoelet- trica a combustibile fossile. Le centrali con un grado di efficienza complessiva inferiore all’80 per cento vengono considerate come adibite principalmente alla produzione di energia elettrica e rientrano nella definizione di centrale termoelettrica a combustibile fossile. A tale riguardo, per le centrali elettriche e termoelettriche il rimborso parziale viene gestito in modo diseguale. Tuttavia si può presumere che i siti industriali siano principalmente dotati, per motivi di efficienza complessiva, di centrali termoelettri- che. Come in passato, il rispetto del grado di efficienza complessiva viene stabilito una sola volta e non è più verificato, salvo in caso vengano apportate modifiche significative agli impianti. In caso vi sia un collegamento tecnico e operativo diretto tra più centrali termoelettriche a combustibili fossili adibite principalmente alla produzione di calore e venga superato il limite di 125 MW a seguito della fusione di più impianti in un unico sito, gli impianti interconnessi ricevono solo un rimborso parziale della tassa Il rimborso per le centrali termoelettriche a combustibili fossili nel SSQE avviene soltanto se la tassa sul CO2 supera un prezzo minimo. Il prezzo minimo è definito nell’articolo 17 della legge sul CO2 come valore medio dei costi esterni meno i costi d’asta dei diritti di emissione consegnati. Con il termine «costi esterni» si intendono quei costi non a carico degli autori, ma devono essere sostenuti dalla col- lettività. Per la valutazione del valore medio dei costi esterni, l’UFAM considera le più recenti cono- scenze scientifiche (cpv. 4). Una sentenza del Tribunale federale del 2010 considera ammissibile un contributo di 90 franchi per i costi climatici esterni12. Poiché i costi esterni tendono ad aumentare nel corso degli anni a causa dei maggiori danni, occorre tener conto delle ultime scoperte. Lo studio più recente dell’ARE fissa i costi esterni per tonnellata di CO2 a 121,50 franchi per l’anno 201513. I gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili di cui all’articolo 96b presentano all’UFAM la domanda di restituzione entro il 30 giugno dell’anno successivo. In caso di mancato rispetto del ter-

mine decade il diritto alla restituzione. In caso la centrale termoelettrica a combustibili fossili si trovi sul sito di un impianto nel SSQE, deve essere presentata una domanda di restituzione separata per i combustibili fossili consumati nella centrale. Poiché i diritti di emissione non solo sono messi all’asta, ma possono anche essere acquistati dai rivenditori o da altri partecipanti al SSQE, i prezzi per l’acqui- sto dei diritti di emissione consegnati devono essere allegati a ogni domanda di restituzione. Una volta verificate le informazioni, l’UFAM inoltra la domanda di restituzione all’Amministrazione federale delle dogane, che procede alla restituzione (cpv. 5). La stessa procedura è seguita per le domande mensili di rimborso e per le domande di rimborso prima della consegna annuale dei corrispondenti diritti di emissione. Se in seguito risulta che sono stati consegnati altri diritti di emissione o certificati di ridu- zione delle emissioni, l’importo rimborsato corrispondente deve essere restituito. Se il gestore non fornisce informazioni verificabili sui prezzi pagati per i diritti di emissione consegnati, l’UFAM li stima sulla base dell’origine dei diritti di emissione e dei prezzi pubblicati sul mercato secon- dario, in particolare anche dei prezzi degli appalti delle aste più recenti. In questo caso si presuppone un prezzo più basso (cpv. 6). I certificati di riduzione delle emissioni consegnati non sono presi in con- siderazione.

L’espressione «impresa» è sostituita da «gestore di impianti» con le modifiche redazionali necessarie.

Art. 104 Diritto ai contributi globali Nel capoverso 2 lettera c numero l’espressione «impresa» è sostituita da «impianto» con le modifiche grammaticali necessarie.

12 DTF 136 II 337 E. 6.3 pag. 355

13 Ufficio federale dello sviluppo territoriale (2018): Externe Kosten und Nutzen des Verkehrs in der Schweiz. Strassen-, Schienen-, Luft- und Schiffsverkehr 2015.

Art. 117 Esecuzione Il Fondo Tecnologico addebita 1 000 franchi per la domanda; la tassa di conclusione del contratto è di 2 000 franchi. L’esperienza ha dimostrato che non è possibile stimare in anticipo e in modo affidabile la quantità di lavoro necessario per elaborare una domanda. La nuova specifica di cui all’articolo 117 attua la corrispondente raccomandazione del Controllo federale delle finanze. Inoltre, le tasse forfetta- rie di 3 000 franchi totali per la presentazione di domande e la stipulazione di contratti saranno d’ora in avanti incluse nell’allegato all’ordinanza del 3 giugno 200514 dell’Ufficio federale dell’ambiente. La tassa dovuta durante la durata della fideiussione è mantenuta (massimo 0,9 per cento dell’importo della fideiussione all’anno).

Art. 130 Autorità esecutive Il capoverso 1 include ora un riferimento all’allegato 14, che disciplina l’esecuzione del trasporto aereo nel sistema SSQE. Inoltre, nel capoverso 7 si afferma ora che l’UFAC sostiene l’UFAM nell’esecu- zione delle disposizioni relative agli operatori di aeromobili.

Art. 131 Inventario dei gas serra L’obbligo di compensazione per gli impianti termici a combustibili fossili è stato abrogato dalla legge sul CO2. La disposizione che non tiene conto delle emissioni di CO2 è pertanto sostituita (cpv. 2) da una disposizione che, in applicazione dell’articolo 3 capoverso 3bis della legge sul CO2 parzialmente rivista, disciplina l’ammissibilità dei diritti di emissione europei per l’obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni della Svizzera. I diritti di emissione consegnati dai gestori di impianti svizzeri sono presi in considerazione solo se le emissioni di tutti gli impianti svizzeri che rientrano nel sistema SSQE superano la quantità totale dei diritti di emissione svizzeri (lett. a) e se al tempo stesso l’obiettivo di ri- duzione previsto dalla legge sul CO2 non viene altrimenti raggiunto (lett. b). Un eventuale computo può solo portare al raggiungimento dell’obiettivo nazionale e non a un «eccesso». Il capoverso 3 disciplina la portata della quantità computabile di diritti di emissione europei. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2, i diritti di emissione europei che superano le quantità definite al capoverso 2 per coprire le emissioni sono computati ai fini dell’obiettivo di riduzione. Poiché i gestori di impianti in Svizzera possono ancora coprire le proprie emissioni in misura limitata anche con certificati di riduzione delle emissioni esteri, questi certificati consegnati devono essere detratti dalle suddette emissioni supplementari. Il capoverso 4 definisce la quantità totale di diritti di emissione svizzeri disponibili, la quale comprende i diritti di emissione svizzeri per gli impianti rilasciati nell’ambito del «cap» (quantità massima disponi- bile) e i diritti di emissione non utilizzati a partire dal periodo 2008-2012 e quindi trasferiti dai gestori degli impianti al periodo 2013-2020.

Art. 133 Controlli e obbligo di informare A causa della nuova normativa per gli operatori di aeromobili, l’espressione «impresa SSQE» è stata sostituita da «partecipante al SSQE». Ciò significa che anche gli operatori di aeromobili sono soggetti a controlli e all’obbligo di fornire informazioni alle autorità esecutive. Inoltre l’espressione impresa è sostituita, dove rilevante, con impianto (cpv. 1).

Art. 134 cpv. 1, 3 e 4 Il capoverso 1 lettera e stabilisce che l’UFAC debba ora fornire all’UFAM i dati necessari per verificare l’obbligo degli operatori di aeromobili di partecipare al SSQE. Esso indica inoltre i dati necessari per verificare i piani e i rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili. Il capoverso 3 stabilisce che, conformemente alla legge sull’archiviazione, l’UFAM mette a disposi- zione dell’Archivio federale i dati personali che non sono più necessari in via permanente per la con- servazione e distrugge i dati che l’Archivio federale ritiene non idonei ad essere archiviati.

14 RS 814.014

Art. 134a Coordinazione Il nuovo articolo 134a si basa sull’articolo 11 dell’accordo con l’UE. Esso prevede che la Svizzera e l’UE coordinino i loro sforzi, ovvero si sostengano reciprocamente nell’esecuzione dell’accordo, nel garantire l’integrità dei mercati di scambio di quote di CO2 collegati e nell’evitare il dislocamento delle emissioni di CO2 e la concorrenza sleale. Secondo l’accordo, tale coordinamento dovrebbe avvenire anche attraverso la fornitura di informazioni. L’articolo 134a del presente progetto stabilisce esplicita- mente tali requisiti per l’UFAM. Le informazioni necessarie da trasmettere potrebbero essere, ad esempio, i dati delle transazioni provenienti dal Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni in relazione a un sospetto di attività criminali. Tali dati sarebbero trasmessi nel rispetto dei segreti di fabbricazione e d’affari e, se necessario, sarebbero resi anonimi o classificati e trattati in conformità ai livelli di riservatezza di cui all’articolo 9 dell’accordo con l’UE.

Art. 135 Adeguamento degli allegati Il nuovo capoverso ter aggiunge che l’allegato 6, che specifica le categorie di impianti per la partecipa- zione obbligatoria al sistema SSQE, può essere adeguato dal DATEC in caso di modifica di normative internazionali comparabili. Ciò vale in particolare se nell’ambito del SSQE collegato dell’UE vengono definite o soppresse nuove categorie di impianti. Analogamente, la nuova lettera f aggiunge che l’allegato 14, che specifica l’assegnazione degli opera- tori di aeromobili all’autorità competente, può essere adeguato dal DATEC se l’elenco pertinente dell’UE subisce modifica.

Art. 135a Approvazione di deliberazioni di portata subordinata Le decisioni della commissione cista dell’accordo che collega i SSQE sono approvate preventiva- mente in funzione del loro contenuto e della loro portata. Le decisioni di ampia portata (ad es. che comportano adeguamenti legislativi) devono essere approvate dal Parlamento, mentre le decisioni di portata limitata (ad es. che comportano adeguamenti dell’ordinanza) possono essere approvate dal Consiglio federale. Nel quadro dell’accordo, la commissione mista prende regolarmente varie deci- sioni di portata limitata che riguardano questioni tecnico-amministrative e sono di portata subordinata (ad es., adeguamento degli allegati alle basi giuridiche delle parti precedentemente adeguati, accordi tecnici sul funzionamento dei registri per lo scambio di emissioni). Secondo l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 199715 sull’organizzazione governativa e amministrativa, il Consiglio federale può delegare la conclusione di trattati internazionali a un diparti- mento; in caso di trattati di portata limitata, a un gruppo o a un ufficio federale. In linea con questa di- sposizione, il nuovo articolo 135a disciplina la delega di competenze al DATEC per l’approvazione di decisioni di portata limitata della commissione mista che riguardano questioni tecnico-amministrative e sono anche di portata subordinata (cfr. elenco di esempi nel capoverso precedente). Questo alleggeri- sce il carico di lavoro del Consiglio federale e abbrevia la procedura di approvazione delle relative de- cisioni. Tutte le altre decisioni di portata limitata (ad es. che comportano adeguamenti delle ordinanze) continuano a essere approvate dal Consiglio federale o dal Parlamento.

Art. 138 Conversione dei diritti di emissione non utilizzati Nel capoverso 1 lettere a e b e nel capoverso 2, le espressioni «impresa» e «impresa SSQE» sono sostituite da «gestore di impianti».

15 RS 172.010

Art. 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati del periodo 2008– La menzione esplicita dei gestori delle centrali elettriche nel capoverso 1 è soppressa, in quanto que- sti ultimi sono ora compresi tra i gestori di impianti nell’ambito del SSQE, se sono soddisfatte le rela- tive condizioni. Inoltre, l’espressione «impresa» di cui ai capoversi 1 e 4 è sostituita dalla nozione di impianto.

Art. 142 Partecipazione al SSQE Nei capoversi dall’1 al 3 «imprese SSQE» è stato sostituito con «gestori di impianti». Il capoverso 4 riporta un requisito dall’accordo con l’UE. Gli operatori di aeromobili amministrati dall’UFAM devono depositare una richiesta di apertura di un conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni entro 30 giorni lavorativi dopo l’approvazione del piano di monitoraggio dell’operatore di aeromobili o dopo l’assegnazione alla Svizzera o all’UFAM in qualità di autorità competente. La richie- sta deve contenere il numero di identificazione univoco di ciascuno degli aeromobili gestiti dal richie- dente che rientrano nel SSQE in Svizzera o nel SSQE dell’UE.

Art. 142a Termine di notifica di una sede o un domicilio per i titolari di conti personali Per motivi storici, nel Registro di scambio di quote di emissioni figurano ancora titolari di conti perso- nali con sede o domicilio al di fuori della Svizzera o dello SEE. I titolari di tali conti devono designare una sede o un domicilio in Svizzera o nello SEE entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza. In caso contrario, l’UFAM può chiudere i conti interessati secondo l’articolo 64.

Art. 145 Centrali con autorizzazione passata in giudicato L’articolo è abrogato poiché le centrali a partire da una certa potenza termica totale sono soggette al SSQE.

Allegato 6 Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE L’espressione «impresa» è sostituita con «gestore di impianti» e la precisazione «fisso» è rimossa.

Allegato 8 Calcolo e modifica della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE Per differenziare dal traffico aereo il titolo è precisato con «gestori di impianti». Al numero 1 «imprese SSQE» è sostituita con «gestori di impianti» e la precisazione «fisso» è rimossa. Il numero 2 è abrogato, poiché le centrali termoelettriche a combustibili fossili ora partecipano al SSQE, se ne rispettano i requisiti. Anch’esse, quindi, rientrano nella quantità massima di diritti di emis- sione a disposizione secondo il numero 1. La nuova normativa di cui all’articolo 18 capoverso 2 della revisione parziale della legge sul CO2 prevede una modifica della quantità di diritti di emissione dispo- nibili per gli impianti se una categoria di impianto è esclusa o una nuova coinvolta, o se cambiano le normative internazionali. La quantità dei diritti di emissione disponibili per gli impianti è calcolata in questo caso secondo il numero 1 e modificata dall’anno corrispondente.

Allegato 9 Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE Per differenziare dal traffico aereo il titolo è precisato con «gestori di impianti». La normativa esistente al numero 1.5 per cui non assegnati a titolo gratuito diritti di emissione per la produzione di energia elettrica è stata ripresa nella revisione parziale della legge sul CO2. Il numero 1.5 precisa quindi ora la deroga per cui l’opportuna valorizzazione efficace dei gas residui è considerata nell’assegnazione a titolo gratuito. Questo, però, soltanto per le emissioni aggiuntive derivanti dalla valorizzazione dei gas residui rispetto all’uso di gas naturale come combustibile di riferimento. Ai numeri 3.2 e 4.1 le «imprese SSQE» sono rimpiazzate con il concetto di impianto.

Allegato 13 Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE In linea con l’accordo con l’UE, gli operatori di aeromobili sono obbligati a partecipare al SSQE se eseguono voli nazionali in Svizzera (numero 1 lett. A) o voli dalla Svizzera verso lo SEE (numero 1 lett. b). Per ragioni amministrative e in ragione della quota modesta rispetto alle emissioni di CO2 complessive dell’aviazione, alcuni voli sono esonerati dall’obbligo dello scambio di quote di emissione (numero 2 lett. a–i). Anche i voli dalla Svizzera verso un aeroporto in un’area estremamente periferica secondo l’articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea non sono soggetti allo scambio di quote di emissione (numero 2 lett. 1). Le disposizioni si orientano alle deroghe nel SSQE dell’UE. I valori soglia indicati alle lettere j e k sono applicabili soltanto se l’operatore non è obbligato a partecipare al SSQE dell’UE (numero 3). Se l’operatore effettua voli soggetti all’obbligo nel SSQE dell’UE, sussiste l’obbligo di partecipare al SSQE della Svizzera per tutti i voli secondo il numero 1, a meno che rientrino nelle disposizioni di deroga secondo il numero 2 lettere a–i e l. Per la determinazione dei valori soglia relativi alle emissioni di CO2 complessive e al numero di voli secondo il numero 2 lettere j e k, vanno considerati unicamente quei voli che rientrano nel campo di applicazione dei numeri 1 e 2. Se i voli dell’operatore superano i valori soglia secondo il numero 2 let- tera j o k, tutti i voli di questo operatore sono soggetti allo scambio di quote di emissioni, a meno che rientrino nelle disposizioni di deroga secondo il numero 2 lettere a–i e l. Per una deroga ai sensi della lettera j la caratteristica dell’attività commerciale o aziendale è legata all’operatore e non ai voli in dubbio. Questo significa in particolare che tutti i voli soggetti all’obbligo eseguiti da un operatore commerciale vanno tenuti in considerazione nel decidere se tale operatore superi o meno i valori soglia, anche se alcuni voli sono operati senza corrispettivo pecuniario. La deroga di cui alla lettera l dei voli dalla Svizzera verso le aree UE estremamente periferiche («ou- termost regions») si orienta a una disposizione di deroga temporanea nel SSQE dell’UE (art. 28a par. 1 lett. B della direttiva 2003/87/CE) e garantisce in linea con l’accordo la parità di trattamento per i

voli tra la Svizzera e queste aree. Attualmente le aree estremamente periferiche sono: Guadalupa, la Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Martin (Francia); Azzorre, Madera (Portogallo); le Isole Canarie (Spagna). I voli di un operatore di aeromobili commerciale che effettua meno di 243 voli in tre quadrimestri con- secutivi sono esonerati dall’obbligo di scambio di quote di emissione. I quadrimestri vanno da gennaio ad aprile, da maggio ad agosto e da settembre a dicembre. L’assegnazione di un volo ai quadrimestri per decidere se l’operatore di aeromobili si situi sopra o sotto i limiti gratuiti si basa sull’ora locale di partenza del volo (numero 4).

Allegato 14 Autorità competente per i partecipanti al SSQE L’UFAM resta l’autorità competente per i gestori di impianti che partecipano al SSQE (numero 1). L’accordo con l’UE disciplina quali operatori di aeromobili sono amministrati dall’UFAM: sono gli ope- ratori obbligati a partecipare al SSQE della Svizzera o dell’UE, oppure di entrambe, purché dispon- gano di un’autorizzazione di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera. Rientrano in tale categoria gli operatori aziendali. Inoltre, sono amministrati dall’UFAM quegli operatori le cui emissioni di CO2 nel SSQE collegato sono attribuite in gran parte alla Svizzera rispetto agli altri Stati membri dello SEE; può trattarsi di operatori nazionali non aziendali o operatori esteri. Gli altri operatori di aeromobili con obblighi nel SSQE della Svizzera sono amministrati da un’autorità competente nello SEE (cfr. n. 2.2 e 2.3). L’autorità competente per gli operatori di aeromobili che sono obbligati a partecipare al SSQE colle- gato della Svizzera e dell’UE è pubblicata dall’UE in un elenco dei cosiddetti stati amministratori com- petenti, aggiornato ogni anno. A decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo con l’UE, tale elenco in- clude anche la Svizzera come Stato amministratore e gli operatori di aeromobili ad essa assegnati. L’allegato 14 fa riferimento a questo elenco in un rimando statico (numero 2.1). Essa si orienta alla

versione aggiornata del regolamento (CE) n. 748/2009.16 Il riferimento è modificato dal DATEC se- condo l’articolo 135 lettera ebis se cambia il regolamento (CE) n. 748/2009.

Allegato 15 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili Nell’allegato 15, in linea con l’accordo con l’UE, si illustra come viene calcolata la quantità massima di diritti di emissione a disposizione per gli aeromobili («cap per l’aviazione») (numero 2). Il punto di par- tenza è la somma delle prestazioni in termini di tonnellate-chilometro riportate dai singoli operatori di aeromobili per il 2018. Tale somma di tonnellate-chilometro è moltiplicata per il parametro di riferi- mento di 0,642 diritti di emissione per 1 000 tonnellate-chilometro. Questo parametro di riferimento è determinato con precisione al numero 1 e corrisponde al parametro di riferimento nel SSQE dell’UE. La quantità di diritti di emissione che ne risulta corrisponde all’82 per cento del «cap per l’aviazione». La quantità di diritti di emissione per gli aeromobili estrapolata al 100 per cento corrisponde dunque alla quantità massima a disposizione nel 2020. Questa quantità di diritti di emissione è utilizzata come segue: l’82 per cento è assegnato a titolo gra- tuito agli operatori di aeromobili, il 15 per cento è riservato per l’asta e il 3 per cento viene eliminato, in quanto non necessario nel 2020 per operatori di aeromobili nuovi e in forte crescita. Poiché il rileva- mento di tonnellate-chilometro è avvenuto nel 2018, i dati rilevati sono sufficientemente aggiornati come base per l’assegnazione a titolo gratuito. Al numero 3 si spiega come viene calcolata la quantità massima di diritti di emissione assegnabile a titolo gratuito ad ogni singolo operatore di aeromobili: il punto di partenza è la prestazione in termini di tonnellate-chilometro riportata per il 2018 per operatore di aeromobili. Essa viene moltiplicata con il parametro di riferimento definito al numero 1, ottenendo così la quantità di diritti di emissione asse- gnata a titolo gratuito al singolo operatore di aeromobili.

Allegato 16 Requisiti per il piano di monitoraggio I requisiti per il piano di monitoraggio dei gestori di impianti, definiti finora all’articolo 51 capoverso 3, passano ora all’allegato 16 numero 1. I requisiti per il piano di monitoraggio degli operatori di aeromobili sono elencati al numero 2. Vi rien- trano la verifica della completezza dei dati da rilevare e la loro sufficiente precisione. Il piano di moni- toraggio deve identificare univocamente gli operatori di aeromobili e gli aeromobili, descrivendo una metodologia con cui gli aeromobili e i voli compresi nel campo di applicazione dell’ordinanza siano re- gistrati integralmente. Deve inoltre contenere una descrizione del metodo per la determinazione delle emissioni di CO2. Gli operatori di aeromobili che causano emissioni di CO2 superiori alle 25 000 tonnellate all’anno de- vono anche indicare come sorvegliano il consumo di combustibili dei singoli aeromobili. I metodi am- messi per la misurazione del consumo di combustibili sono gli stessi autorizzati nel SSQE dell’UE. Inoltre devono descrivere una metodologia volta a colmare le lacune nei dati. Si ricorda altresì che in caso di modifica dello status dell’operatore di aeromobili in merito alla qualifica di piccolo emettitore, il piano di monitoraggio andrà nuovamente presentato all’UFAM per verifica. Al numero 3 è determinato il tipo di calcolo delle emissioni di CO2 dei voli interessati nel quadro del SSQE. Le emissioni di CO2 sono determinate sulla base della quantità di combustibile consumato, moltiplicata per un fattore di emissione applicabile al combustibile in questione. I fattori di emissione applicabili, espressi in tonnellate di CO2 per tonnellata di combustibile, [t CO2/t combustibile], sono i seguenti:

16 Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1 gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun ope- ratore aereo, GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificata, da ultimo, dal regolamento (UE) 2018/336, GU L 70 del 13.3.2018, pag. 1.

 per il kerosene: Jet A-1 e Jet A: 3,15  per Jet B: 3,10  per la benzina per aeromobili (AvGas): 3,10 I fattori di emissione sono gli stessi del SSQE dell’UE per garantire la compatibilità dei due sistemi. In linea con le normative nel SSQE dell’UE, gli operatori di aeromobili possono far computare l’utilizzo di combustibili derivanti da biomassa in talune circostanze. La percentuale di carburante biogeno uti- lizzato è valutata con un fattore di emissione di zero tonnellate di CO2 per tonnellata di combustibile, se questo rispetta i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17 della direttiva europea 2009/28/CE17 (di- rettiva sulla promozione delle energie rinnovabili). La prova corrispondente è a carico dell’operatore di aeromobili. L’applicazione di tali criteri di sostenibilità di diritto europeo consente agli operatori di aero- mobili di far computare combustibili basati su biomassa nel SSQE svizzero e dell’UE alle stesse condi- zioni. In Svizzera si stanno al momento rielaborando le basi giuridiche per i requisiti ecologici e sociali dei combustibili da biomassa. Nel quadro di tale rielaborazione si verifica in che misura questi requisiti debbano essere applicati nel SSQE svizzero dal 2021.

Allegato 17 Requisiti per il rapporto di monitoraggio I requisiti per il rapporto di monitoraggio dei gestori di impianti, definiti finora all’articolo 52 capoverso 1 lettere a–d e capoverso 2, passano ora all’allegato 17 numero 1. I requisiti minimi per il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili sono fissati al numero 2. Poi- ché gli operatori di aeromobili hanno come «sportello unico» una sola autorità di riferimento (l’UFAM o l’autorità estera competente secondo l’allegato 14) che amministra gli obblighi dell’operatore in en- trambi i SSQE, il rapporto di monitoraggio include i dati per il SSQE svizzero e per quello dell’UE. I re- quisiti minimi comprendono i dati necessari per l’identificazione dell’operatore di aeromobili e dell’or- ganismo di verifica. I piccoli emettitori non devono dare informazioni sull’organismo di verifica se sono esentati dall’obbligo di verifica secondo l’articolo 52 capoverso 5. Ulteriori informazioni richieste sono una giustificazione di eventuali deviazioni dal piano di monitoraggio di base, un elenco degli aeromo- bili utilizzati e il numero totale dei voli soggetti all’obbligo di scambio di quote di emissione. Per ogni tipo di combustibile per cui sono calcolate le emissioni di CO2 occorre indicare il fattore di emissione e il consumo di combustibile. La somma di tutte le emissioni di CO2 dei voli per i quali devono essere comunicati i dati deve essere suddivisa per Stato di partenza e di arrivo e per gli SSQE svizzero e dell’UE. Le lacune nei dati vanno descritte e colmate con dati di rimpiazzo, ma anche il metodo di stima delle emissioni di CO2 tramite dati di rimpiazzo deve essere descritto. Per ogni coppia di aero- porti (luoghi di decollo e di atterraggio), inoltre, occorre indicare l’identificativo ICAO dell’aeroporto e il numero di voli per i quali devono essere raccolti i dati, nonché le relative emissioni di CO2 annuali. Se- condo il numero 2.2, i piccoli emettitori con meno di 243 voli in tre quadrimestri consecutivi o emissioni inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 secondo l’articolo 54 capoverso 1 del regolamento (UE) n. 601/2012 stimano il proprio consumo di combustibile con uno strumento per piccoli emettitori di cui all’articolo 54 capoverso 2 del regolamento (UE) n. 601/2012. Questi strumenti includono tool di Euro-

control o altre organizzazioni pertinenti, sempre che siano autorizzate dalla Commissione europea. Al momento, solo il tool di Eurocontrol soddisfa questo requisito.

Allegato 18 Verifica dei rapporti di monitoraggio e requisiti per l’organismo di verifica L’allegato 18 disciplina gli obblighi degli operatori di aeromobili e degli organismi di verifica in merito al controllo dei rapporti di monitoraggio. L’organismo di verifica deve essere accreditato secondo le nor- mative nel SSQE dell’UE. In Svizzera non esiste finora una procedura di accreditamento, ma le im- prese svizzere si possono fare accreditare nell’UE. Attualmente sono accreditate nell’EU circa 50 im- prese che possono ricevere l’incarico di verificare i rapporti di monitoraggio. L’organismo di verifica

17 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 05.06.2009, pag. 16; direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 2015/1513, GU L 239 dal 15.09.2015, pag. 1.

garantisce tra l’altro che siano considerati tutti i voli secondo il campo d’applicazione della presente ordinanza.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il collegamento dello scambio di quote di emissioni ha conseguenze finanziarie e personali per la Con- federazione. Presso l’UFAM, in particolare per via delle attività connesse al coinvolgimento dell’avia- zione nel SSQE e dei nuovi requisiti per il Registro dello scambio di quote di emissioni, si ha un fabbi- sogno di personale per 2 posti (1 indeterminato e 1 determinato dal 2002). I costi informatici supple- mentari per i Registro dello scambio di quote di emissioni dovuti al collegamento elettronico con il Re- gistro dell’Unione sono stimati a circa 100 000 franchi per investimenti una tantum e circa 50 000 fran- chi per l’esercizio annuale. I costi aggiuntivi (personale e IT) sono coperti dalla tassa sul CO2 per i combustibili senza incidere sulle finanze. Per la Confederazione, invece, si prospettano entrate di 5– 10 milioni di franchi all’anno grazie alla nuova messa all’asta dei diritti di emissione per l’aviazione. Le ripercussioni sono illustrate dettagliatamente nel messaggio concernente l’accordo sul collegamento dei SSQE.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

La revisione parziale proposta non comporta oneri supplementari per i Cantoni. Come in passato, i Cantoni verificano secondo l’articolo 54 che i gestori di impianti SSQE adempiano ai propri obblighi di annuncio. Per l’autorizzazione di centrali termoelettriche, di competenza cantonale, viene meno il re- quisito della presenza di un contratto di compensazione tra il gestore della centrale e la Confedera- zione.

4.3 Ripercussioni per l’economia

Secondo alcuni studi18, le ripercussioni economiche di un collegamento tra i SSQE nel 2030, tutto considerato, risultano limitate e piuttosto positive. Gli effetti leggermente negativi per l’aviazione (ridu- zione della creazione di valore di 163 milioni di franchi) dovuti al nuovo coinvolgimento nel SSQE sono più che compensati da effetti leggermente positivi (incremento del PIL di 320 milioni di franchi) come conseguenza dei costi del CO2 più bassi nel lungo termine per gli impianti industriali che partecipano al SSQE. Per i gestori di impianti industriali, i costi amministrativi rimangono moderati. Per gli operatori di aero- mobili interessati, il coinvolgimento nel SSQE secondo la legge sul CO2 comporta un onere ammini- strativo iniziale e nuovi costi amministrativi, che però restano moderati, come per i gestori di impianti. La maggioranza degli operatori di aeromobili ha già familiarità con i processi amministrativi per via dell’obbligo a partecipare al SSQE della UE. Poiché anche l’esecuzione dei due SSQE è svolta in modo semplice per il cliente tramite una autorità competente, l’onere amministrativo supplementare e i costi aggiuntivi per gli operatori di aeromobili sono complessivamente bassi. Per i passeggeri di voli da e per la Svizzera, un eventuale rincaro dei prezzi dei biglietti, dovuto a un’internalizzazione dei costi del CO2 finora esterni presso l’autore, è stimato a circa l’1 per cento. Queste ripercussioni sono descritte dettagliatamente nel messaggio di approvazione dell’accordo. Per ridurre al minimo l’onere amministrativo aggiuntivo per gli operatori di aeromobili che soggiacciono a obblighi sia nel SSQE della Svizzera sia in CORSIA, la Svizzera offrirà soluzioni di rendicontazione integrata per entrambi i sistemi.

18 Ecoplan (2016): Auswirkungen eines EHS-Linkings Schweiz-EU für den stationären Bereich; Infras (2016): Auswirkungen eines EHS-Linkings für den Bereich Luftfahrt. Aktualisierung für die Schweiz; BAFU (2017): Link SSQE: Valutazione complessiva delle ripercussioni economiche Gli studi sono disponibili all’indirizzo www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Clima > Basi legali > Revisione della legge sul CO2 > Basi e studi.

I gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili finora erano svantaggiati rispetto ai gestori eu- ropei per via dell’obbligo di compensazione integrale delle emissioni di gas a effetto serra, poiché la normativa comportava costi di CO2 elevati in ragione dell’obbligo di compensazione nazionale par- ziale. Con il coinvolgimento nel SSQE questo svantaggio dovrebbe venir meno. I costi del CO2, tutta- via, rispetto alla situazione per i gestori di centrali europei, restano ancora estremamente elevati, poi- ché la tassa sul CO2 per i combustibili in base a una nuova normativa di legge non è rimborsata inte- gralmente, bensì facendo la differenza con un prezzo minimo. Il prezzo minimo deve orientarsi ai costi esterni per l’emissione di gas a effetto serra meno i costi per i diritti di emissione consegnati. Lo studio più recente dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) fissa i costi esterni per tonnellata di CO2 a 121,50 franchi per l’anno 2015.19 Con una tassa sul CO2 di 96 franchi e costi esterni pari a 121,50 franchi per tonnellata di CO2, a un prezzo di 10 franchi a tonnellata di CO2 per i diritti di emis- sione il prezzo minimo sarebbe pari a 111,50 franchi; in tal caso, la tassa sul CO2 non sarebbe rimbor- sata (il gestore paga 96 + 10 = 106 franchi per tonnellata di CO2). Al prezzo di 30 franchi a tonnellata di CO2 per i diritti di emissione, il prezzo minimo sarebbe pari a 91,50 franchi; in questo caso sareb- bero rimborsati 4,50 franchi della tassa sul CO2 pagata (il gestore paga 96 + 30 - 4.50 = 121.50 fran- chi per tonnellata di CO2, ovvero i costi esterni stimati).

4.4 Ripercussioni per l’ambiente

Le emissioni di gas serra dell’aviazione crescono con forza. L’ICAO stima che le emissioni di CO2 dell’aviazione civile internazionale aumenteranno tra il 400 e il 600 per cento entro il 2050 rispetto al 2010.20 Secondo uno studio21, il coinvolgimento dell’aviazione nel SSQE svizzero dovrebbe frenare leggermente la crescita di emissioni attesa su voli da e per la Svizzera. Rispetto allo scenario «busi- ness as usual» (incremento delle emissioni di CO2 da 13 milioni di tonnellate nel 2020 a 17,1 milioni nel 2030), le emissioni nel 2030 scenderebbero di 0,1 milioni di tonnellate, giungendo a 17 milioni di tonnellate. Queste ripercussioni sono descritte nel messaggio di autorizzazione all’accordo. Occorre però ricordare che tutte le emissioni di CO2 dell’aviazione coperte nel SSQE svizzero (voli na- zionali e voli dalla Svizzera verso lo SEE) devono essere coperte con diritti di emissione provenienti dal SSQE collegato. Poiché la quantità massima di diritti disponibili per l’aviazione nel SSQE svizzero ha un tetto, la crescita dell’aviazione grazie a ulteriori riduzioni in altri settori nel SSQE deve essere compensata (ad es. nel settore elettrico europeo), Osservando dal prisma del SSQE collegato, nel complesso le emissioni si riducono senza sosta, in linea con le quantità disponibili di diritti di emis- sione. La stessa logica vale anche per eventuali nuove centrali termoelettriche a combustibile fossile. Se il SSQE funziona senza intoppi, queste non dovrebbero avere in giornata emissioni aggiuntive, poiché esse sono compensate da altri partecipanti al SSQE collegato.

19 Ufficio federale dello sviluppo territoriale (2018): Externe Kosten und Nutzen des Verkehrs in der Schweiz. Strassen-, Schienen-, Luft- und Schiffsverkehr 2015. 20 ICAO (2016): Environmental Report 2016. Disponibile su www.icao.int > Environmental Protection > Publica- tions 21 Infras (2016): Auswirkungen eines EHS-Linkings für den Bereich Luftfahrt. Aktualisierung für die Schweiz

Termini, abbreviazioni

CO2 diossido di carbonio CO2eq diossido di carbonio equivalente (denominatore che riflette il diverso potenziale di ri- scaldamento dei vari gas serra) CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, Programma di compensazione e riduzione del CO2 per l’aviazione internazionale Eurocontrol European Organisation for the Safety of Air Navigation, Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (organizzazione internazionale per il coordina- mento centrale del controllo del traffico aereo in Europa) ICAO International Civil Aviation Organization, Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Organizzazione speciale delle Nazioni Unite) PIL prodotto interno lordo SEE Spazio economico europeo SSQE Sistema di Scambio di Quote di Emissioni

Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo | Lexipedia | Lexipedia