Lexipedia

Nuova legge federale relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Aprile 2019

Consultazione: Avamprogetto di una nuova legge federale relativa al rimborso forfettario dell’imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo

Rapporto esplicativo

Consultazione: Avamprogetto di una nuova legge federale relativa al rimborso forfettario dell’imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di intervento e obiettivi

Nel 2015 il Tribunale federale ha stabilito in una decisione di principio1 che il canone di ricezione non è assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (IVA). Ha cambiato la sua prassi sulla caratterizzazione del canone di ricezione ed è giunto alla conclusione che il canone non è da considerarsi, come in pre- cedenza, una tassa di regalia, ma deve «piuttosto essere qualificato come imposta vincolata a un de- terminato scopo o come tributo sui generis». Non sussisterebbe quindi alcun rapporto di contropresta- zione soggetto all’IVA tra lo Stato e coloro che pagano il canone. Sin dalla sua introduzione, l’IVA è stata applicata al canone di ricezione (riscosso prima dalle PTT, e dal 1998 in poi da Billag SA).

L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) hanno applicato immediatamente la sentenza del Tribunale federale: da aprile 2015 non viene più pre- levata l’IVA sul canone di ricezione, ora canone radiotelevisivo.

Il Tribunale federale aveva lasciato aperta la questione della restituzione dell’IVA già fatturata, una controversia che ha comportato una serie di procedimenti dinnanzi al Tribunale amministrativo fede- rale e al Tribunale federale e a circa 30 000 domande di restituzione attualmente pendenti presso l’UFCOM.

Il Tribunale federale ha ordinato la restituzione, a quattro persone singole, dell’IVA prelevata dal 2010 al 2015 sul canone di ricezione radiotelevisivo, in quanto l’IVA era stata applicata senza motivo giuri- dico. Queste sentenze fanno giurisprudenza poiché tutti coloro che hanno versato l’IVA sul canone di ricezione potrebbero chiederne la restituzione. Un trattamento caso per caso sarebbe possibile anche senza base legale, ma il Consiglio federale è stato incaricato di creare le basi legali per la restituzione dell’IVA alle economie domestiche e alle imprese (mozione Flückiger-Bäni del 5 maggio 20152). L’avamprogetto di legge è inoltre necessaria per trattare i numerosi casi potenzialmente simili senza dover far fronte a eccessivi oneri amministrativi.

L’avamprogetto di legge persegue quindi l’obiettivo di evitare un dispendio amministrativo sproporzio- nato, ciò che invece un’analisi dei singoli casi implicherebbe inevitabilmente. L’avamprogetto costitui- sce anche una semplificazione per coloro che pagano il canone: non devono infatti presentare do- manda individualmente né motivare o documentare la propria pretesa.

1.2 Soluzione scelta e alternative esaminate

1.2.1. Economie domestiche

Per raggiungere gli obiettivi menzionati, invece di una restituzione individuale tutte le economie dome- stiche di tipo privato e le collettività riceveranno un rimborso forfettario mediante un accredito unico di 50 franchi su una fattura del canone emessa dall’organo di riscossione Serafe SA. Si tratta di una so- luzione di semplice attuazione, che genera un onere amministrativo proporzionato per UFCOM e l’or- gano di riscossione. Inoltre, non essendo necessario presentare domanda o documentare la propria richiesta, la maggior parte delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività potrà «benefi- ciare» di questa soluzione senza doversi curare dei termini di prescrizione (cfr. n. 3 segg. per maggiori dettagli).

DTF 141 II 182 segg. 15.3416 «Restituzione dell'IVA riscossa illegalmente sui canoni di ricezione radiotelevisivi»

Sono state esaminate diverse alternative: un approccio individuale, la combinazione di un approccio forfettario e individuale, nonché la presa in considerazione delle imprese. Più nei dettagli:

• Il Consiglio federale ha esaminato una restituzione individuale ai circa tre milioni e mezzo di economie domestiche di tipo privato e collettività assoggettate al pagamento del canone. Que- sta opzione non implicherebbe la necessità di legiferare, entrando in conflitto con quanto ri- chiesto dalla mozione Flückiger-Bäni, ossia la creazione di un’apposita base legale. L’approc- cio individuale richiederebbe la presentazione di una domanda motivata con l’indicazione delle coordinate per il pagamento (ad es. numero IBAN). L’esame delle domande dovrebbe avve- nire caso per caso e in considerazione delle mutazioni avvenute diverso tempo prima (ad es. decesso, divorzio, matrimonio, scioglimento di una comunità abitativa, trasferimento all’estero). Trattare le innumerevoli domande individuali, ognuna corredata di motivazione, ed effettuare i relativi pagamenti risulterebbe sproporzionato, tanto per i richiedenti quanto per l’Amministrazione, in confronto all’ammontare della somma da restituire. Secondo le stime, il trattamento delle domande più semplici richiederebbe un massimo di 30 minuti, mentre per le richieste più complesse facenti seguito a mutazioni 3 ci vorrebbe nettamente più tempo. È diffi- cile stimare quante richieste verrebbero inoltrate. Occorre comunque partire dal presupposto che con questa variante non sarebbe possibile rimborsare tutte le economie domestiche come invece richiesto dalla mozione Flückiger-Bäni.

• Il Consiglio federale ha poi esaminato la combinazione di due approcci: una restituzione forfet- taria e una individuale su domanda. Per questa variante viene stabilito un rimborso forfettario di 50 franchi. Chi non fosse d’accordo deve motivare la sua richiesta in modo più dettagliato e documentato. Un’economia domestica che dal 1° gennaio 2010 al 31 marzo 2015 (ossia per 5 anni e 3 mesi) ha pagato ininterrottamente il canone di ricezione ha versato 60 franchi e 20 centesimi di IVA, di cui 38 franchi e 20 centesimi per la televisione e 22 franchi per la radio.

Questo approccio richiederebbe un chiarimento per ogni singolo caso circa la questione degli interessi di mora e della prescrizione. L’ammontare del relativo dispendio dipenderebbe dal numero di domande presentate e non può oggi essere stimato. Anche partendo dal presuppo- sto che le domande sarebbero poche, il dispendio necessario alla loro elaborazione nei singoli casi risulterebbe sproporzionato rispetto agli importi irrisori dell’IVA che era stata prelevata (massimo 60 franchi e 20 centesimi per un’economia domestica che ha sempre pagato per la radiotelevisione, più gli interessi di mora a partire dal 2015). Il trattamento di ogni domanda (compresa l’esecuzione del pagamento) potrebbe richiedere da una mezz’ora a diverse ore di lavoro all’Amministrazione.

1.2.2. Imprese

In osservanza del mandato conferito dalla mozione Flückiger-Bäni il 5 maggio 20154, il Consiglio fede- rale ha esaminato la possibilità di un rimborso forfettario alle imprese. Dei circa 170 milioni di franchi di IVA prelevati tra il 2010 e il 2015 sul canone di ricezione, circa 5 milioni provenivano dalle imprese. A seguito del cambiamento di sistema avvenuto il 1° gennaio 2019, il canone per le imprese è riscosso dall’AFC.

Da un punto di vista organizzativo, un rimborso forfettario in forma di accredito sulla fattura del canone sarebbe stato fattibile. Il Consiglio federale ha però respinto una simile soluzione forfettaria per ragioni di contenuto.

Prima del cambiamento di sistema, la legge federale sulla radiotelevisione prevedeva infatti due ca- noni diversi per le imprese: uno per la ricezione professionale e uno per la ricezione commerciale. Le imprese che ricevevano programmi radiotelevisivi esclusivamente ad uso del proprio personale (ad

Circa 0.5 milioni all'anno 15.3416 «Restituzione dell'IVA riscossa illegalmente sui canoni di ricezione radiotelevisivi»

es. musica di sottofondo in un’officina) dovevano pagare il canone per la ricezione professionale. Le aziende che tenevano pronti all’uso degli apparecchi di ricezione a scopo di intrattenimento o d’infor- mazione per la propria clientela (p. es camera d’hotel) erano invece tenute a pagare un canone per la ricezione commerciale. Per motivi di uguaglianza giuridica, le aziende che raggiungevano un numero considerevole di clienti pagavano una tariffa più elevata. Nell’ambito del canone per la ricezione com- merciale pertanto erano state introdotte tre categorie con tre tariffe differenti. Dal 1° gennaio 2019 pa- gano il canone radiotelevisivo soltanto le imprese iscritte nel registro dei contribuenti IVA dell’AFC e che realizzano una cifra d’affari superiore ai 500 000 franchi. Oltre il 75 per cento delle imprese sviz- zere non è assoggettato all’IVA o ha una cifra d’affari inferiore ai 500 000 franchi.

La cerchia delle aziende che precedentemente erano assoggettate al canone di ricezione e quella delle imprese che oggi soggiacciono all’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo non sono quindi identiche. È possibile che aziende prima tenute a pagare il canone per la ricezione professionale o commerciale oggi non debbano più pagare il canone radiotelevisivo e non ricevano quindi più nessuna fattura dall’AFC. Un accredito forfettario a tutte le imprese assoggettate al pagamento del canone ra- diotelevisivo andrebbe a vantaggio di un eccessivo numero di aziende che non avevano pagato alcun canone di ricezione, e quindi nemmeno l’IVA su di esso. Hanno pagato il canone di ricezione circa 110 000 aziende (filiali incluse), mentre oggi circa 140 000 imprese soggiacciono all’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo. In particolare, nessun rimborso sarebbe versato a quelle piccole imprese che oggi per via della loro cifra d’affari non sono più tenute a pagare il canone, ma che avevano dovuto pagare il canone per la ricezione professionale o commerciale e non avevano fatto valere la dedu- zione dell’imposta precedente. A trarne profitto sarebbero invece le imprese che avevano fatto valere la deduzione dell’imposta precedente, e per le quali il pagamento dell’IVA sul canone di ricezione non ha comportato alcun svantaggio finanziario.

Un rimborso forfettario sotto forma di accredito sulla fattura del canone sarebbe dunque andato a fa- vore di moltissime imprese che non avevano pagato alcun canone di ricezione, mentre certe piccole imprese che fino al 2015 avevano pagato il canone per la ricezione nell’ambito dell’attività professio- nale/commerciale, IVA inclusa, non avrebbero ricevuto nulla.

Per quanto concerne le imprese, pertanto, il Consiglio federale respinge consapevolmente la relativa richiesta formulata nella mozione Flückiger-Bäni del 5 maggio 20155.

Sussistono ancora, comunque, eventuali pretese di restituzione da parte di imprese, le quali devono però farle valere individualmente e motivarle. L’UFCOM, responsabile per il trattamento delle do- mande, non fisserà esigenze troppo elevate quanto alla motivazione.

Il presupposto per la restituzione è che tra il 2010 e il 2015 il richiedente non abbia potuto far valere la deduzione dell’imposta precedente in quanto non era iscritto nel registro dei contribuenti IVA, oppure che non abbia potuto farla valere interamente. L’ultimo è il caso in cui siano state effettuate anche pre- stazioni escluse dall’IVA, oppure l’impresa abbia beneficiato di sovvenzioni.

Alle imprese che in tali anni hanno fornito esclusivamente prestazioni imponibili e/o esenti da imposta non può essere accordata alcuna restituzione. Se tali imprese hanno effettivamente allestito il proprio rendiconto, hanno potuto richiedere all’AFC il rimborso completo a titolo d’imposta precedente dell’IVA fatturata loro sul canone di ricezione. Se hanno applicato alla cifra d’affari il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfettarie, in tal caso hanno effettuato la deduzione dell’imposta precedente.

15.3416 «Restituzione dell'IVA riscossa illegalmente sui canoni di ricezione radiotelevisivi»

1.3 Relazione con il programma di legislatura e con le Strategie del Consiglio fede- rale L’avamprogetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 20166 sul programma di legisla- tura 2015–2019, né nel decreto federale del 14 giugno 20167 sul programma di legislatura 2015–2019.

L’emanazione della legge federale relativa al rimborso forfettario dell’imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo è comunque indicata, poiché consente l’attuazione della mozione Flückiger-Bäni del 5 maggio 20158.

L’avamprogetto non è connesso a una strategia del Consiglio federale.

1.4 Interventi parlamentari

Questo avamprogetto di legge consente di adempiere in larga misura la mozione Flückiger-Bäni del 5 maggio 20159. La nuova legge federale relativa al rimborso forfettario dell’imposta sul valore ag- giunto sul canone di ricezione radiotelevisivo crea la base legale per un rimborso forfettario a tutte le economie domestiche. Non è per contro prevista una restituzione a tutte le imprese, altra richiesta che era formulata dal Parlamento attraverso la mozione. Le ragioni di tale rinuncia sono esposte in modo esaustivo al punto 1.2.

2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

L’avamprogetto scaturisce da una fattispecie unica nel suo genere e, pertanto, non è possibile effet- tuare una comparazione giuridica.

3 Punti essenziali dell’avamprogetto

3.1 La normativa proposta

Il rimborso forfettario dell’IVA prelevata dalla Confederazione dal 2010 al 2015 sul canone di ricezione avviene sotto forma di accredito unico su una fattura del canone emessa dall’organo di riscossione Serafe AG. Ricevono l’accredito tutte le economie domestiche di tipo privato e le collettività (ad es. case per anziani e di cura, ospedali, internati) alle quali nell’anno del rimborso viene spedita una fat- tura di Serafe AG, e che dunque in quel momento non sono esentate dall’obbligo di pagare il canone conformemente all’articolo 69b o all’articolo 109c LRTV10.

Ciascuna economia domestica riceve un accredito unico dello stesso importo. L’ammontare si orienta all’importo globale dell’IVA prelevata dal 2010 al 2015 presso le economie domestiche, e al probabile numero di economie domestiche di tipo privato e collettività nel periodo di 12 mesi previsto per il rim- borso (165 mio. di franchi ripartiti fra 3,4 mio. di assoggettati al canone nell’anno dell’accredito 11). Il rimborso forfettario avviene al posto di uno individuale. Eventuali pretese di restituzione diventeranno prive di fondamento con l’entrata in vigore della normativa prevista. Chi ha già presentato una do- manda di restituzione dell’imposta sul valore aggiunto prima dell’entrata in vigore della regolamenta- zione in oggetto (attualmente circa 30 000 persone), riceverà lo stesso trattamento di tutte le altre eco- nomie domestiche di tipo privato e collettività.

6 FF 2016 909 7 FF 2016 4605 15.3416 «Restituzione dell'IVA riscossa illegalmente sui canoni di ricezione radiotelevisivi» 15.3416 «Restituzione dell'IVA riscossa illegalmente sui canoni di ricezione radiotelevisivi» Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40) Fonte: UST, UFAS e DFAE.

3.2 Armonizzare canone e finanze

L’avamprogetto in oggetto prevede un rimborso forfettario alle economie domestiche di tipo privato e alle collettività per i pagamenti dell’IVA fatturati dalla Confederazione senza base legale tra il 2010 e il 2015. L’ammontare della compensazione della Confederazione ai beneficiari dei proventi del canone si orienta all’IVA prelevata sul canone di ricezione tra il 2010 e il 2015.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 1

In quattro casi singoli il Tribunale federale ha ordinato la restituzione dell’IVA prelevata sul canone di ricezione durante il periodo dal 2010 al 201512. L’avamprogetto si riferisce a questo periodo di tempo. Secondo il Tribunale federale il diritto alla restituzione dell’IVA pagata prima del 1° gennaio 2010 è prescritto.

Le economie domestiche di tipo privato e le collettività che beneficeranno dell’accredito non coinci- dono necessariamente con quelle che hanno versato l’IVA sul canone di ricezione tra il 2010 e il 2015. Ciò scaturisce anche dal cambiamento di sistema intercorso, dal canone dipendente dall’apparecchio di ricezione al canone radiotelevisivo, cui ogni economia domestica è tenuta a contribuire. L’accredito unico sarà effettuato anche a favore di economie domestiche di tipo privato e collettività che non hanno versato il canone di ricezione o che hanno subito mutazioni (ad es. pagamento del canone per sola ricezione radiofonica o televisiva, interruzione dell’obbligo di pagamento, nuova economia dome- stica, ecc.). All’inverso, vi saranno casi di persone che, pur avendo pagato l’IVA sul canone di rice- zione nel periodo 2010-2015, non riceveranno l’accredito o, perlomeno, non lo riceveranno diretta- mente, ad esempio nel caso in cui l’economia domestica si sia sciolta dopo l’aprile 2015 (trasferimento all’estero, fusione di economie domestiche, ingresso in una collettività, ecc.).

Per la definizione di economia domestica di tipo privato e di collettività la LRTV rimanda alla legisla- zione sull’armonizzazione dei registri13 (art. 69a cpv. 2 LRTV e art. 69c cpv. 2 LRTV).

Art. 2

Il rimborso forfettario è accreditato sulla prima fattura inviata a ogni economia domestica di tipo privato o collettività nel periodo del rimborso, indipendentemente dalla cadenza annuale o trimestrale delle fatture e a prescindere dal periodo di tempo in cui sia l’obbligo di pagare il canone sia l’economia do- mestica continueranno a sussistere durante l’anno del rimborso.

Il periodo entro il quale dovrà essere effettuato il rimborso non coincide necessariamente con un anno civile. Sono esclusi versamenti in contanti e accrediti su conti postali e bancari.

Art. 3

Il rimborso forfettario dell’IVA a tutte le economie domestiche è efficiente solo se sostituisce il rimborso individuale. Soltanto in questo modo si può evitare uno sproporzionato dispendio amministrativo e creare la certezza del diritto.

Chi ha presentato domanda di restituzione riceverà il rimborso forfettario come tutti gli altri, a condi- zione di essere assoggettato al pagamento del canone nel periodo del rimborso. In certe circostanze, è possibile che chi ha presentato domanda non riceva alcun rimborso, ad esempio nel caso in cui non

Sentenza 2C_355/2017 del 2 novembre 2018 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (legge sull'armoniz- zazione dei registri, LArRa, RS 431.02).

faccia più parte di un’economia domestica. A norma di legge tutte le domande di restituzione sulle quali non è ancora stato statuito definitivamente, a qualsiasi grado di giudizio, diventeranno caduche. Con l’entrata in vigore dell’avamprogetto in questione non potranno più essere fatte valere neanche eventuali pretese future relative all’IVA sul canone per la ricezione privata. Per questa fattispecie, non sarà possibile adire le vie legali neanche al termine del periodo di validità della legge in oggetto.

È probabile che, per alcuni dei circa 30 000 assoggettati al canone che hanno presentato attivamente una domanda di restituzione, l’accredito unico risulti lievemente inferiore all’importo che avrebbero po- tuto ottenere se non fosse stato applicata la soluzione forfettaria. Per il principio di proporzionalità bi- sogna però riconsiderare questo aspetto nell’ottica di un’operazione su grande scala, con circa 3,4 mi- lioni di economie domestiche aventi diritto all’accredito, tanto più che si tratta di importi irrisori, come evidenziato nella tabella seguente.

Tabella: IVA prelevata sul canone di ricezione dal 2010 al 2015

Radio e TV

Aliquota Periodo Mesi Canone R+TV IVA versata IVA 1.1.-31.12.2010 2.40% 12 462 11.09 1.1.-31.12.2011 2.50% 12 462 11.56 1.1.-31.12.2012 2.50% 12 462 11.56 1.1.-31.12.2013 2.50% 12 462 11.56 1.1.-31.12.2014 2.50% 12 462 11.56 1.1.-31.03.2015 2.50% 3 462 2.89 Totale Radio + 60.22 TV

Solo TV

Aliquota Periodo Mesi Canone R+TV IVA versata IVA 1.1.-31.12.2010 2.40% 12 293 7.03 1.1.-31.12.2011 2.50% 12 293.15 7.33 1.1.-31.12.2012 2.50% 12 293.15 7.33 1.1.-31.12.2013 2.50% 12 293.15 7.33 1.1.-31.12.2014 2.50% 12 293.15 7.33 1.1.-31.03.2015 2.50% 3 293.15 1.83 Totale solo TV 38.18

Solo radio

Aliquota Periodo Mesi Canone R+TV IVA versata IVA 1.1.-31.12.2010 2.40% 12 169 4.06 1.1.-31.12.2011 2.50% 12 169.15 4.23 1.1.-31.12.2012 2.50% 12 169.15 4.23 1.1.-31.12.2013 2.50% 12 169.15 4.23 1.1.-31.12.2014 2.50% 12 169.15 4.23 1.1.-31.03.2015 2.50% 3 169.15 1.06 Totale solo radio 22.03

La grande maggioranza delle economie domestiche non ha comunque fatto valere pretese di restitu- zione nei confronti della Confederazione e, se si considerano i termini di prescrizione, beneficerà dell’accredito ricevendo più di quanto avrebbe potuto ottenere ricorrendo alla via giudiziaria.

Art. 4

Per quanto concerne la riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le colletti- vità, l’accredito sulla fattura del canone significherà minori entrate dell’ordine di 165 milioni di franchi in totale, che saranno compensate attingendo alle risorse generali della Confederazione. Se si considera tutta la catena di creazione del valore (al di là della prospettiva aziendale e di settore) è infatti sempre la Confederazione a incassare le entrate nette dell’IVA derivanti dal rendiconto d’imposta. Ciò vale an- che quando, temporaneamente o per un certo settore, sono versate eccedenze dell’imposta prece- dente a soggetti fiscali, come succedeva per il canone di ricezione radiotelevisivo.

L’UFCOM ha allestito in qualità di soggetto fiscale il rendiconto dell’IVA sulle entrate annue del ca- none (cifra d’affari imponibile ai fini dell’IVA). In osservanza della normativa vigente in materia di IVA, su queste prestazioni era applicata l’aliquota d’imposta ridotta, pari al 2,4 o al 2,5 per cento. Il sistema prevedeva che l’UFCOM potesse dedurre come imposta precedente l’IVA prelevata sulle sue spese (ripartizione del canone), mentre a loro volta i rispettivi destinatari pagavano l’IVA sui proventi del ca- none ricevuti. Il saldo dell’IVA sulle entrate del canone (cifra d’affari) al netto dell’imposta precedente viene trasferito all’AFC. Un’eventuale eccedenza dell’imposta precedente è accreditata al soggetto fi- scale dall’AFC. Nella fattispecie in questione si trattava di eccedenze dell’imposta precedente che erano state trasferite all’UFCOM in quanto soggetto fiscale. L’UFCOM a sua volta ha riversato questi importi nei proventi del canone (la somma complessiva da destinare alle emittenti con partecipazione al canone). I mezzi finanziari sono stati a loro volta ripartiti tra le emittenti aventi diritto conformemente alle disposizioni di legge.

L’UFCOM ha versato le quote di partecipazione al canone alle emittenti radiotelevisive. Queste, a se- conda della propria cifra d’affari, hanno allestito il rendiconto per l’AFC (anche per loro vale l’aliquota d’imposta ridotta, pari al 2,4 % o al 2,5 %) e hanno potuto chiedere la deduzione dell’imposta prece- dente versata ai propri fornitori. Siccome una parte delle prestazioni acquisite è gravata dell’aliquota d’imposta normale del 7,6 o dell’8 per cento, il saldo della deduzione dell’imposta precedente era più elevato rispetto al debito fiscale e creava a sua volta un’eccedenza dell’imposta precedente a favore delle emittenti radiotelevisive.

Secondo il principio del sistema onnifase al netto con deduzione dell’imposta precedente adottato per l’IVA, in virtù della deduzione dell’imposta precedente, l’IVA veniva applicata soltanto una volta al ca- none versato dagli assoggettati, tramite l’intermediazione dell’UFCOM, ai destinatari, e poi infine ai loro fornitori

L’importo dell’IVA prelevata sul canone di ricezione è confluito nel conto della Confederazione. L’ac- credito per le economie domestiche di tipo privato e le collettività pertanto non può essere addossato alle emittenti radiotelevisive con partecipazione al canone. Un simile taglio dei finanziamenti mette- rebbe tra l’altro in serio pericolo soprattutto l’esistenza delle radio locali e delle televisioni regionali (se- condo le stime, verrebbero meno circa 7 mio. fr.). Per la SSR, un taglio analogo comporterebbe una riduzione dei proventi del canone di circa 150 milioni di franchi.

Art. 5

Secondo la legge sul Parlamento riveduta14 è necessario analizzare la necessità di limitare nel tempo la validità dell’atto. Nell’intento di rivedere costantemente la legislazione, la validità della legge in og- getto è limitata a tre anni.

Art. 141 cpv. 2 lett. aquater della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10)

5 Conseguenze per la Confederazione e altri settori

Gli accrediti alle economie domestiche e alle collettività comportano minori entrate dal canone radiote- levisivo pari a circa 165 milioni di franchi. Nell’anno del rimborso il fabbisogno dei destinatari del ca- none non potrà dunque essere soddisfatto completamente con i proventi di tale tributo. Per compen- sare le minori entrate, sulla base dell’avamprogetto in questione la Confederazione attingerà alla Cassa federale per effettuare un versamento una tantum di 165 milioni di franchi. Le operazioni che l’organo di riscossione e l’UFCOM svolgeranno per l’accredito non necessitano di ulteriori mezzi pro- venienti dalla Cassa federale. L’UFCOM regolerà questo aspetto con l’organo di riscossione nel qua- dro dei mandati in vigore. Se, contrariamente alle aspettative, fossero necessarie delle disposizioni esecutive, il Consiglio federale potrà emanarle in virtù dell’articolo 182 della Costituzione federale (Cost.)15.

L’avamprogetto non produce effetti per Cantoni, Comuni, centri urbani, agglomerati e regioni di monta- gna, e nemmeno per l’economia, la società e l’ambiente.

A fini di completezza è necessario precisare che i Cantoni e i Comuni che hanno versato l’IVA sul ca- none di ricezione sono considerati alla stregua di imprese e possono far valere singolarmente even- tuali pretese di restituzione.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La legge federale relativa al rimborso forfettario dell’imposta sul valore aggiunto sul canone di rice- zione radiotelevisivo si fonda sugli articoli 93 e 130 Cost.

L’avamprogetto si riferisce a fattispecie verificatesi ben prima della prevista data di entrata in vigore. Dall’aprile 2015 l’IVA non è più prelevata sul canone di ricezione. La normativa prevista può, a se- conda delle circostanze, esplicare una retroattività in senso proprio, in particolare dato che i diritti di restituzione, sussistenti secondo la giurisprudenza, vengono accantonati o soppiantati da un diritto a un rimborso forfettario pari a un importo che, a seconda dei casi, potrebbe risultare inferiore a quello effettivamente dovuto. Non sarà restituito nulla a chi, invece, non riceverà la fattura al momento del previsto accredito. Anche se nella maggior parte dei casi sussiste una retroattività, al massimo, impro- pria (cfr. il messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la modifica della legge federale sull’assicura- zione malattie, in merito alla correzione dei premi pagati tra il 1996 e il 2011, FF 2012 1616 n. 5.1), la regolamentazione nel suo complesso deve adempiere i requisiti costituzionali di una retroattività pro- pria, quale quella espressamente ricercata con l’avamprogetto in questione. La Confederazione in- tende creare la base per un rimborso forfettario dell’IVA che ha prelevato dal 2010 al 2015 (senza in- teressi di mora).

Se, da un canto, la retroattività in senso proprio che si attua per questa fattispecie supera temporal- mente la durata di un anno prevista di norma, la peculiare natura di questo avamprogetto giustifica un’applicazione più generale del principio della proporzionalità temporale che si iscrive in quello più ampio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). Alla luce di queste osservazioni, non sembra inappro- priato sostituire alle richieste individuali un rimborso forfettario: nessun’altra opzione offre un simile compromesso ragionevole fra costi di attuazione e obiettivo ricercato (cfr. n. 1.2).

Le ragioni addotte al numero 1.2 a sostegno della soluzione forfettaria proposta motivano anche il pre- ponderante interesse pubblico per la retroattività. La maggior parte delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività ne trarrà vantaggio, perché non avrà bisogno di presentare un’apposita do- manda e comprovare la propria richiesta, né tenere conto dell’eventuale prescrizione dei propri diritti.

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101)

Le spese amministrative derivanti dalla restituzione dell’imposta sul valore aggiunto possono essere minimizzate.

È inevitabile che una soluzione forfettaria semplice ed efficiente, che evidenzia necessariamente un certo schematismo, non possa soddisfare equamente ogni singolo caso. Il rimborso forfettario infatti non corrisponde esattamente all’importo dovuto a ognuno, ma se ne discosta di poco. Inoltre, in virtù dei criteri di uguaglianza giuridica, la parità di trattamento di tutti i destinatari del rimborso forfettario può considerarsi rispettata alla luce del fatto che l’insieme di persone appartenenti al gruppo degli as- soggettati al canone al momento del rimborso rappresenta a grandi linee la totalità della popolazione. Nel complesso si può ritenere soddisfatto anche il criterio secondo il quale, in caso di effetto retroat- tivo, non devono verificarsi eccessive discriminazioni nel trattamento a livello giuridico. In considera- zione dei principi della parità di trattamento si può tollerare anche il fatto che le imprese non siano state incluse nella soluzione forfettaria, dal momento che non perdono i propri diritti individuali (cfr. n. 1.2).

I diritti acquisiti non sono in contrasto con la soluzione forfettaria proposta.

Per riassumere, i presupposti per la retroattività sono soddisfatti e la soluzione del rimborso forfettario proposta è conforme alla Costituzione.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente avamprogetto non è in alcun modo in contrasto con il diritto internazionale cogente.

6.3 Subordinazione al freno delle spese

L’accredito a favore delle economie domestiche e delle collettività non dovrà essere addossato ai be- neficiari del canone (emittenti radiotelevisive, ricerca sull’utenza radiotelevisiva, ecc.), perciò le minori entrate che ne risulteranno saranno compensate con le riserve generali della Confederazione

Conformemente all’articolo 159 Cost., le disposizioni in materia di sussidi implicanti nuove spese uni- che per oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi necessitano il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera (freno alle spese). L’articolo 4 dell’avam- progetto di legge soggiace dunque al freno alle spese.

6.4. Protezione dei dati

L’accredito forfettario su una futura fattura per le economie domestiche di tipo privato e le collettività è predisposto dall’organo di riscossione (Serafe SA). Nell’adempimento del suo mandato di incasso or- dinario, tale organo è vincolato al rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati (cfr. art. 60f LRTV). Non occorre introdurre ulteriori requisiti di protezione dei dati.

Nuova legge federale relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo | Lexipedia | Lexipedia