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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria di Stato della migrazione SEM

4 aprile 2019

Modifica delle ordinanze di esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d’informazione

Rapporto esplicativo

Messa in vigore parziale della modifica del 14 dicembre 2018 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (18.026; Norme procedurali e sistemi d’informazione)

N. dell’incarto: COO.2180.101.7.664395

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Compendio Il 14 dicembre 2018 il Parlamento ha adottato la modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20; termine referendario scaduto inutilizzato il 7 aprile 2019 [FF 2018 6655]), che tiene conto dei recenti sviluppi nel settore della migrazione (18.026; Norme procedurali e sistemi d’informazione). L’attuazione di tale modifica esige disposizioni esecutive in diverse ordinanze del settore della migrazione. Si tratta in particolare di limitare a 12 mesi l’obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese in relazione al soggiorno dei suoi lavoratori distaccati in Svizzera e di disciplinare i diritti e i livelli di accesso al nuovo sistema d’informazione della SEM destinato all’attuazione del ritorno (eRetour) nonché le misure da adottare per la sicurezza dei dati che vi figurano e la durata della loro conservazione. Sono inoltre precisati i limiti dell’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, così come la conservazione e l’utilizzo delle registrazioni visuali e sonore nonché l’informazione alle persone interessate. Si tratta infine di limitare agli eventi gravi concernenti membri della famiglia e alle occasioni importanti che servono a mantenere i rapporti famigliari le possibilità di autorizzare i viaggi di rifugiati in uno Stato per il quale è stato pronunciato nei loro confronti un divieto di recarvisi. L’entrata in vigore della maggior parte delle presenti modifiche d’ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2020.

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Indice

1 Situazione iniziale ....................................................................................................... 5 2 Punti essenziali del progetto ..................................................................................... 5

3 Ripercussioni finanziarie e in materia di personale per la Confederazione e i

Cantoni ........................................................................................................................ 6 3.1 Ripercussioni per la Confederazione ............................................................................ 6 3.2 Ripercussioni per i Cantoni ........................................................................................... 6 4 Commento alle singole disposizioni ......................................................................... 7 4.1 Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa ................................. 7 Art. 22a Durata dell’obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga durata ........... 7 Art. 87 Rilevamento di dati per stabilire l’identità .............................................................. 8

4.2 Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di

stranieri ....................................................................................................................... 9 Art. 12 Sistema d’informazione eRetour .......................................................................... 9 Allegato 2 (Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d’informazione eRetour) ....................................................................................... 9 4.3 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali .......................................... 10 Art. 17 Videosorveglianza ...............................................................................................10

4.4 Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale

d’informazione visti .................................................................................................. 11 Art. 10 Accesso in rete al sistema ORBIS .......................................................................11 Art. 11 Consultazione in rete del C-VIS ...........................................................................11 Art. 23 Consultazione di altre banche dati .......................................................................11 Art. 29 Conservazione dei dati provenienti dal C-VIS ......................................................11 Allegato 2 (Diritti d’accesso a ORBIS).................................................................................11 Allegato 3 (Diritti d’accesso al C-VIS) .................................................................................11 4.5 Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione ...... 12 Art. 4 Contenuto del SIMIC ...........................................................................................12 Art. 6a Dati relativi alla procedura di notificazione ai fini dell’esercizio di un’attività lucrativa di breve durata ....................................................................................................12 Art. 9 Dati del settore degli stranieri ..............................................................................12 Art. 10 Dati del settore dell’asilo ......................................................................................13 Art. 15a Comunicazione di dati biometrici .........................................................................13 Art. 18 Archiviazione, cancellazione e limitazione dell’accesso ........................................13 Allegato 1 (Catalogo dei dati SIMIC) ...................................................................................13 Allegato 1a (Catalogo dei dati SIMIC utilizzati nel quadro del rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno) ...............................................................................................14 4.6 Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri .............. 14 Ingresso ...........................................................................................................................14 Art. 9a Autorizzazione di viaggiare per rifugiati ...............................................................14 Art. 12 Effetti giuridici .....................................................................................................15 Art. 14 Procedura di rilascio di un documento di viaggio .................................................15 Art. 16 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali per i documenti di viaggio ..15 Art. 17 Annullamento e distruzione di documenti di viaggio ............................................15

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Art. 28 Sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio ..............................15 Art. 29 Archiviazione dei dati ..........................................................................................16 Art. 30 Protezione dei dati ..............................................................................................16 Allegato 1 (Autorizzazione per la consultazione e il trattamento dei dati registrati nell'ISR ...16 4.7 Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera ...................................................... 16 Art. 1a Durata dell’obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga durata ..........16 Art. 6 Notifica ................................................................................................................16

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1 Situazione iniziale

Il 14 dicembre 2018 il Parlamento ha adottato la modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), il cui termine referendario è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2019 (FF 2018 6655). Nel quadro della modifica sono state adeguate alcune procedure e create le basi legali necessarie per l’accesso, la conservazione e la comunicazione dei dati, al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nazionali e internazionali del diritto e della prassi nel settore della migrazione e garantire una prassi uniforme e conforme agli impegni della Svizzera. La modifica entrerà in vigore in modo scaglionato. Le disposizioni che non esigono modifiche d’ordinanza o le cui modifiche d’ordinanza non richiedono una procedura di consultazione entreranno in vigore il 1° giugno 2019. La maggior parte delle altre disposizioni entrerà probabilmente in vigore il 1° gennaio 2020. Concernono l’obbligo dei datori di lavoro di rimborsare le spese in relazione al soggiorno dei lavoratori distaccati in Svizzera, il divieto per i rifugiati di viaggiare nel loro Stato di origine o di provenienza, la possibilità per la SEM di pronunciare divieti di viaggiare in altri Stati e il nuovo sistema volto ad attuare i ritorni e la videosorveglianza. La relativa procedura di con- sultazione durerà dal 1° maggio al 22 agosto 2019. Le modifiche concernono l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OA- SA; RS 142.201), l’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281), l’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1; RS 142.311), l’ordinanza VIS (OVIS; RS 142.512), l’ordinanza SIMIC (RS 142.513), l’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5) e l’ordinanza sui lavoratori distaccati (ODist; RS 823.201).

2 Punti essenziali del progetto

Le modifiche apportate alle diverse ordinanze si fondano sulle seguenti disposizioni della LStrI, della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA; RS 142.51) e della legge sui lavoratori distac- cati (LDist; RS 823.20). – L’obbligo per il datore di lavoro di rimborsare le spese in relazione al soggiorno in Svizzera dei lavoratori distaccati (art 22 LStrI e art. 2 LDist). Nell’OASA e nell’ODist la durata di questo obbligo è limitata a 12 mesi. – La SEM può emanare una decisione di portata generale che vieta ai rifugiati di un de- terminato Stato di recarsi in altri Stati, mantenendo però la possibilità di autorizzare un simile viaggio per motivi gravi (art. 59c LStrI). In assenza di autorizzazione, il viaggio in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto comporta la revoca dell’asilo (art. 63 cpv. 2 lett. b LAsi). Nell’ODV si tratta di esplicitare la nozione di «motivi gravi» elencando in modo esaustivo i casi in cui la SEM potrebbe autorizzare un viaggio. – Nel contesto dell’esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, il rilevamento di dati biometrici può essere sistematico per determinate categorie di persone (art. 102 LStrI). Le categorie sono determinate nell’OASA.

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– L’accesso ai dati del sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) e del sistema na- zionale visti (ORBIS) è esteso a nuove autorità per determinati compiti che devono adempiere (art. 109a e 109c LStrI). La consultazione in linea del C-VIS, la consulta- zione di altre banche dati e la conservazione dei dati provenienti dal C-VIS sono di- sciplinate nell’OVIS. – Il nuovo sistema d’informazione della SEM destinato all’attuazione del ritorno (eRe- tour) contiene i dati necessari ai compiti relativi all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione e al sostegno al ritorno (art. 109f - 109j LStrI). I diritti e i livelli di ac- cesso, le misure da adottare per la sicurezza dei dati e la durata della loro conserva- zione sono disciplinati nell’OEAE. – La SEM può impiegare sistemi di videosorveglianza all’interno e all’esterno degli edi- fici che gestisce nel quadro della procedura d’asilo (art. 102ebis LAsi). I limiti della vi- deosorveglianza, la conservazione e l’impiego di registrazioni visive e sonore nonché l’informazione alle persone interessate sono disciplinate nell’OAsi 1. – Nel SIMIC sono introdotti dati personali digitali degni di particolare protezione (art. 4 e 7a LSISA). I livelli di accesso e le autorizzazioni al trattamento di questi dati sono di- sciplinati nell’ordinanza SIMIC. – Con la soppressione del sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio (ISR), i dati relativi ai documenti di viaggio saranno registrati nel SIMIC, se non vi fi- gurano già (art. 111 LStrI e art. 3, 4, 7a e 9 LSISA). Nell’ODV sono eliminati i riferi- menti al sistema ISR. Nell’ordinanza SIMIC, l’accesso e il trattamento dei dati che in precedenza figuravano nell’ISR sono disciplinati di modo che le autorità o i terzi che erano autorizzati a rilevare, consultare o trattare i dati possano continuare a farlo.

3 Ripercussioni finanziarie e in materia di personale

per la Confederazione e i Cantoni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Tra le modifiche d’ordinanza, soltanto quelle apportate all’OEAE hanno ripercussioni finan- ziarie: la messa a punto del nuovo sistema d’informazione eRetour comporta spese pari a un totale di 6,5 milioni di franchi, di cui 1,3 milioni sono stati impiegati a fine 2018. I fondi rima- nenti sono inclusi nel preventivo 2019 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2020-

2022 della SEM.

Il progetto non ha ripercussioni in materia di personale per la Confederazione.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni

Tra le modifiche d’ordinanza, soltanto quelle apportate all’OVIS hanno ripercussioni finanzia- rie: i Comuni assumono le spese legate alla connessione informatica delle loro autorità di polizia ai sistemi C-VIS e ORBIS. Il progetto non ha ripercussioni in materia di personale per i Cantoni.

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4 Commento alle singole disposizioni

4.1 Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrati-

va

Art. 22a Durata dell’obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga durata Ogni anno giungono in Svizzera più di 100 000 lavoratori distaccati nell’ambito di un trasfe- rimento per motivi aziendali o di una prestazione di servizi transfrontaliera, per lo più nel quadro di impieghi di breve durata non superiori a 90 o, a seconda delle condizioni, 120 giorni per anno civile. Dato che la limitazione dell’obbligo di rimborso del datore di lavoro previsto dal presente progetto riguarda soltanto i lavori distaccati di lunga durata superiori a 12 mesi, la grande maggioranza dei lavori distaccati continuerà a essere soggetta all’obbligo di rimborso. Questo disciplinamento tiene conto delle misure accompagnatorie. La nuova disposizione soddisfa la richiesta, formulata nel quadro del gruppo di lavoro infor- male del 22 agosto 20181, di un’attuazione semplice, chiara ed eseguibile della limitazione della durata dell’obbligo di rimborso Capoverso 1 È considerato di lunga durata un lavoro distaccato nell’ambito di un trasferimento per motivi aziendali o di una prestazione di servizi transfrontaliera che dura oltre 12 mesi senza interru- zioni. Gli stranieri che soggiornano in Svizzera più di 12 mesi fanno parte della popolazione residente permanente e il loro centro d’interesse esistenziale si è presumibilmente spostato in Svizzera. In questo contesto non si può più parlare di un rimborso delle spese ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 LStrI. Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori le spese sostenute nel quadro di un lavoro distacca- to. L’obbligo di rimborso delle spese sostenute dai lavoratori in caso di lavoro distaccato di lunga durata nell’ambito di un trasferimento per motivi aziendali o di una prestazione di ser- vizi transfrontaliera è applicabile a tutti i lavori distaccati non superiori a 12 mesi. Dopo un soggiorno effettivo e senza interruzioni di 12 mesi l’obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese decade. Il datore di lavoro può continuare a titolo volontario a rimborsare tali spese anche dopo tale termine. Se tuttavia il lavoratore distaccato in Svizzera per oltre 12 mesi viene temporaneamente distaccato in un altro luogo, diverso dall’usuale sede del distacca- mento, l’obbligo di rimborso permane per le spese cagionate da questo secondo distacca- mento all’interno del territorio elvetico. La limitazione a 12 mesi della durata dell’obbligo di rimborso riguarda circa il 2-3 per cento dei lavoratori distaccati che giungono in Svizzera nell’ambito di un trasferimento per motivi aziendali o di una prestazione di servizi transfrontaliera. Tale limitazione concerne tutti i lavo- ratori distaccati e prestatori di servizi dello spazio UE/AELS e di Stati terzi con un permesso di dimora (B). Questi vengono distaccati per una lunga durata, ossia per oltre 12 mesi, e passati i 12 mesi il loro datore di lavoro non sarà più obbligato a rimborsare le spese. Circa il 64 per cento dei permessi di soggiorno di breve durata (L) rilasciati a lavoratori distaccati di Stati terzi2 e circa il 25 per cento di quelli rilasciati a lavoratori distaccati dell’UE/AELS 3 è pro- rogato oltre i 12 mesi. Passati i 12 mesi anche i datori di lavoro di queste persone non sa-

1 Gruppo di lavoro SEM/SECO con esperti cantonali del settore operativo dei Cantoni invitati tramite l’Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) e l’Associazione dei servizi cantonali di migrazione. Han- no partecipato esperti dei Cantoni AR, FR, GR, JU e LU. 2 Nel 2018 i tetti massimi dei contingenti per lavoratori distaccati e prestatori di servizi di Stati terzi erano di

3500 permessi di dimora e 4500 permessi di soggiorno di breve durata.

3 Nel 2018 i tetti massimi dei contingenti per lavoratori distaccati e prestatori di servizi di Stati UE/AELS erano di

500 permessi di dimora e 3000 permessi di soggiorno di breve durata.

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ranno più obbligati a rimborsare le spese, ad eccezione di quelli di categorie con salari mini- mi obbligatori (contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale [CCL estesi] o contratti di lavoro normali [CCL] ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]). Un limite di 24 mesi è stato respinto in quanto riguarderebbe soltanto circa l’un per cento dei lavoratori distaccati. L’obiettivo di ridurre i costi connessi al distaccamento si raggiunge me- glio con un limite di 12 mesi che con uno di 24 mesi. Anche il fatto che gli stranieri che sog- giornano in Svizzera per oltre 12 mesi fanno parte della popolazione residente permanente e che pertanto il loro centro d’interesse esistenziale si è presumibilmente spostato in Svizzera costituisce un argomento contrario a un limite di 24 mesi. I rimborsi delle spese che i lavora- tori distaccati ricevono dal datore di lavoro dopo un soggiorno ininterrotto superiore a 12 me- si non possono essere ragionevolmente considerati rimborsi di spese risultanti dal distacca- mento. Al fine di minimizzare i possibili abusi occorre vincolare la limitazione al soggiorno ininterrotto di 12 mesi. Capoverso 2 Con l’introduzione della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e l’adozione delle misure di accompagnamento, i CCL estesi hanno assunto maggiore impor- tanza. Tendenzialmente sono presenti piuttosto in rami con un livello salariale minore in cui sussiste in linea di massima un certo rischio di dumping salariale. Di norma questo tipo di contratti di lavoro non interessa professioni altamente qualificate o funzioni di quadro. L’esperienza di questi ultimi anni ha mostrato che nei rami professionali con un livello sala- riale basso per le quali il datore di lavoro deve garantire un salario minimo in ragione di un CCL esteso o di un CCL con salario minimo ai sensi dell’articolo 360a CO non vi sono prati- camente distaccamenti o prestazioni di servizi transfrontalieri di più di 12 mesi. È dunque giustificato prevedere una deroga concernente la limitazione dell’obbligo di rimborsare le spese imperniata sulle misure di accompagnamento. Nei rami con CCL estesi o CCL con salari minimi ai sensi dell’articolo 360a CO il numero di lavoratori distaccati in Svizzera è superiore alla media, anche se per lo più nel quadro di im- pieghi di breve durata4. Ciononostante, i lavoratori distaccati di questi rami hanno un bisogno di protezione particolare in ragione dei salari e delle qualifiche tendenzialmente più bassi 5. Occorre pertanto escludere una limitazione dell’obbligo di rimborso allorquando si tratta di lavoratori distaccati ai quali il datore di lavoro deve garantire un salario minimo in ragione di un CCL esteso o di un CCL con salario minimo ai sensi dell’articolo 360a CO. In tal modo si soddisfa anche la richiesta di tenere conto di situazioni speciali formulata nel quadro della consultazione relativa alla modifica di legge.

Art. 87 Rilevamento di dati per stabilire l’identità Al capoverso 1bis sono aggiunti due casi (lett. f e g) in cui, in caso di sospetto, possono esse- re rilevati e registrati per confronto nel sistema AFIS i dati biometrici (impronte digitali e foto- grafie) del richiedente.

4 Nel 2018 sono stati distaccati in Svizzera 30 835 lavoratori del settore edilizio nel quadro della procedura di notifica. Si aggiungono 822 lavoratori distaccati dall’UE/AELS con un permesso non contingentato ai sensi dell’art. 19a cpv. 2 OASA, i cosiddetti «permessi da 120 giorni», nei settori dell’edilizia e delle installazioni nell’edilizia. 5 Nel 2018 sono stati rilasciati 68 permessi contingentati di soggiorno di breve durata per lavoratori distaccati dall’UE/AELS (art. 19a cpv. 1 OASA) nei settori dell’edilizia, delle installazioni nell’edilizia e della metallurgia, ai quali è presumibilmente applicabile un CCL dichiarato d’obbligatorietà generale. Si aggiungono 164 per- messi di dimora e di soggiorno di breve durata non contingentati in questi settori nel quadro di un accordo di prestazione, inclusi i lavoratori indipendenti. 8/16

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Il capoverso 5 stabilisce le categorie di persone per le quali possono essere sistematicamen- te rilevati e registrati in AFIS dati biometrici (impronte digitali e fotografie): – lettera a: in determinati Stati sussiste un elevato potenziale di abuso nell’ambito dei documenti di viaggio in ragione della esigua sicurezza dei documenti. È ad esempio possibile assumere una nuova identità, farla registrare nel registro dello stato civile e con il documento dello stato civile farsi rilasciare un passaporto; – lettera b: in determinati Stati sussiste un elevato potenziale di abuso nell’ambito del ricongiungimento familiare (p. es. perché i registri dello stato civile non sono affidabili e le relazioni di parentela tra i singoli membri della famiglia non sono chiari); – lettera c: riprende quanto previsto dall’articolo 26 capoverso 3 dell’ordinanza concer- nente l’entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204).

4.2 Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e

dell’espulsione di stranieri

Art. 12 Sistema d’informazione eRetour Il capoverso 1 elenca le categorie di dati personali che i terzi incaricati sono autorizzati a trattare nel sistema eRetour nel quadro del loro mandato. La SEM e le autorità cantonali in- caricate dell’attuazione del ritorno possono infatti delegare determinati compiti a terzi (art. 109i LStrI). Il capoverso 2 si riferisce all’elenco dei dati nonché ai diritti e ai livelli di accesso che figurano nella tabella dell’allegato 2 (cfr. il commento all’allegato 2 qui di seguito).

Il capoverso 3 concerne il regolamento di trattamento della banca dati eRetour e in particola- re la verbalizzazione dei trattamenti automatizzati di dati ai sensi dell’articolo 10 dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.11) nonché le misure da adottare ai fini della sicurezza dei dati. Il capoverso 4 stabilisce la durata (10 anni dopo l’esecuzione del rinvio o dell’espulsione) e i fini (controllo e statistica) della conservazione dei dati nel sistema eRetour. Dopo tale sca- denza e fatto salvo un valore archivistico, i dati sono eliminati definitivamente.

Allegato 2 (Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d’informazione eRetour)

I. Dati di base I dati di base sono costituiti da dati relativi all’identità generale della persona da rinviare. Un capitolo è riservato ai dati biometrici (fotografie e impronte digitali). In caso di possesso di un documento d’identità possono essere trattati anche i relativi dati come pure i dati su un’espulsione (penale o no) oppure connessi con le carcerazioni amministrative o penali che permettono di sapere se una persona doveva essere incarcerata nonché la data della fine prevista della carcerazione. Ciò consente di gestire il ritorno in cognizione del luogo in cui si trova l’interessato e della data a partire dalla quale può essere organizzata la partenza. Gli altri dati di base, infine, sono necessari per preparare la partenza. II. Trattamento delle domande Le autorità responsabili per l’organizzazione del ritorno devono registrare la loro domanda di aiuto al ritorno nel sistema. La maggior parte dei dati compresi in questo capitolo servono a gestire la procedura di domanda (workflow), fornendo in particolare indicazioni sulle persone che hanno registrato o trattato le domande, lo stato di queste ultime in tempo reale o gli ante- 9/16

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fatti degli affari o delle attività. I dati concernono anche l’insieme delle comunicazioni effet- tuate nel quadro di tale workflow e il trattamento dei documenti che si trovano nel sistema. III. Sostegno all’esecuzione del rinvio Questi dati riguardano le informazioni relative alle domande di sostegno indirizzate alla SEM dalle autorità incaricate di eseguire il ritorno. Le domande possono riguardare l’identificazione della persona interessata dal ritorno, l’ottenimento dei documenti di viaggio necessari per il ritorno o l’organizzazione della partenza. Il sistema consentirà pure di trattare i dati necessari nel quadro di audizioni centralizzate presso la SEM (p. es. quando una dele- gazione dello Stato di origine o di provenienza è invitata in Svizzera al fine di interrogare in modo approfondito sulla sua origine e nazionalità la persona tenuta a partire). IV. Organizzazione della partenza Questo capitolo contiene i dati delle persone del Cantone e della SEM responsabili per la partenza nonché quelli relativi ai voli di linea o speciali e agli eventuali transiti. Comprende inoltre i dati connessi con la sicurezza del volo e del trasporto dell’interessato fino all’aeroporto così come i dati medici e quelli sull’idoneità al volo. Nel capitolo figurano infine i dati relativi ai versamenti effettuati all’aeroporto, agli accompagnatori (dati di contatto) dei voli e le pertinenti spese. V. Consulenza e concessione dell’aiuto al ritorno Il sistema eRetour contiene anche i dati trattati nel quadro della consulenza e dell’aiuto al ritorno, principalmente i dati di contatto delle persone incaricate di queste attività, quelli volti a consentire di controllare se l’interessato può beneficiare delle prestazioni, il proseguimento del fascicolo e le diverse fasi della procedura nonché il risultato (consulenza concessa, im- porto accordato, tipo di progetto nel Paese di destinazione, ecc.).

4.3 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali

Art. 17 Videosorveglianza Il capoverso 1 stabilisce che la SEM può impiegare apparecchi e installazioni di videosorve- glianza all’interno e all’esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d’asilo, precisando che si tratta segnatamente dei centri della Confederazione per richiedenti l’asilo, degli alloggi ubicati negli aeroporti e di qualsiasi altro luogo in cui può svolgersi la procedura d’asilo. Il capoverso 2 precisa che non si può installare alcun dispositivo di videosorveglianza nei luoghi in cui va rispettata la sfera privata e intima delle persone che si trovano negli edifici gestiti dalla SEM. Il capoverso 3 disciplina la conservazione delle registrazioni della videosorveglianza. Sono conservate su un disco duro collocato nel medesimo locale del server del centro. L’accesso a questo locale, sicuro e chiuso a chiave, è vietato a chiunque non sia autorizzato. Il capoverso 4 disciplina l’avvio di un’inchiesta amministrativa da parte della SEM. Oltre al capo del Dipartimento o al cancelliere della Confederazione (art. 27c cpv. 1 dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, OLOGA; RS 172.010.1), possono avviare un’inchiesta amministrativa il Segretario di Stato della SEM e il suo supplente. Il capoverso 5 disciplina la trasmissione delle registrazioni visuali e sonore nel quadro di un’inchiesta penale. Le registrazioni sono consegnate a mano alle autorità penali dai re- sponsabili della sicurezza della SEM o dai loro superiori gerarchici.

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Il capoverso 6 disciplina in maniera generale la segnalazione del sistema di videosorveglian- za. Se un tale sistema è installato in un edificio gestito dalla SEM occorre segnalarlo in modo adeguato a chiunque si rechi nell’edificio, ad esempio mediante dei cartelli con un pitto- gramma. Il capoverso 7 prescrive un’informazione più dettagliata per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione. Si tratterà in particolare di consegnare loro una scheda informativa, redatta in una lingua che comprendono, sull’esistenza del sistema di sorveglianza, sullo sco- po e sulla durata di conservazione delle registrazioni.

4.4 Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul

sistema nazionale d’informazione visti

Art. 10 Accesso in rete al sistema ORBIS L’articolo 109c lettera d LStrI è stato modificato al fine di permettere anche alle autorità co- munali di polizia di ottenere un accesso al sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) per l’adempimento di determinati compiti. L’articolo 10 capoverso 1 lettere b e g va completa- to in tal senso.

Art. 11 Consultazione in rete del C-VIS L’articolo 109a capoverso 2 lettera d LStrI è stato modificato al fine di permettere anche alle autorità comunali di polizia di ottenere un accesso al sistema centrale d’informazione visti (C- VIS) per l’adempimento di determinati compiti. L’articolo 11 lettera e va completato in tal senso.

Art. 23 Consultazione di altre banche dati La banca dati di Interpol concernente i documenti di viaggio rubati o perduti (ASF-SLTD) diventa la banca dati Automated Search Facility di Interpol (ASF-Interpol). L’articolo 23 lette- ra d va modificato di conseguenza.

Art. 29 Conservazione dei dati provenienti dal C-VIS Le autorità comunali di polizia che ottengono un accesso al C-VIS (cfr, commento all’art. 11 OVIS) devono poter conservare i dati tratti da tale sistema nel loro sistema d’informazione. Occorre dunque modificare l’articolo 29 in tal senso.

Allegato 2 (Diritti d’accesso a ORBIS) Confronta il commento all’articolo 10 OVIS. Nella legenda, inoltre, la terza corte del Tribunale amministrativo federale è sostituita con la sesta corte in ragione della nuova ripartizione dei compiti nel settore degli stranieri e dell’asilo.

Allegato 3 (Diritti d’accesso al C-VIS) Confronta il commento all’articolo 11 OVIS.

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4.5 Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale

sulla migrazione Art. 4 Contenuto del SIMIC A causa della prevista soppressione del sistema ISR, i dati che servono a rilasciare docu- menti di viaggio e visti di ritorno devono essere ripresi in SIMIC e gli accessi a tali dati devo- no essere disciplinati. Ciò è oggetto di un nuovo allegato 1a (cfr. qui di seguito). Il capoverso 3 deve di conseguenza rinviare anche all’allegato 1a.

Art. 6a Dati relativi alla procedura di notificazione ai fini dell’esercizio di un’attività lucrativa di breve durata La procedura di notificazione si svolge mediante un’applicazione Internet sviluppata e gestita dal Centro servizi informatici (CSI-DFGP). È utilizzata per notificare in rete i soggiorni finaliz- zati all’esercizio di un’attività lucrativa non soggetta ad autorizzazione per una durata mas- sima di tre mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile in Svizzera. Lo scopo della procedura di notificazione è rilevare i dati ai fini dei controlli del mercato del lavoro nel quadro delle misure di accompagnamento. Con questa applicazione sono notificate le seguenti persone:  cittadini dell’EU-27/EFTA che assumono in Svizzera un impiego limitato a un massi- mo di tre mesi;  lavoratori distaccati di un’impresa con sede nell’EU-27/EFTA, a prescindere dalla loro cittadinanza;  prestatori di servizi indipendenti (cittadini dell’EU-27/EFTA) con sede in uno Stato membro dell’EU-27/EFTA. I dati della procedura di notificazione sono importati due volte al giorno nel SIMIC mediante un’elaborazione batch. Le notificazioni sono attribuite alla competente autorità cantonale a seconda del luogo d’impiego. Tale autorità registra la decisione in merito alla notificazione direttamente nel SIMIC, dopo di ché la conferma (decisione positiva o negativa) è trasmessa al cliente mediante un’elaborazione batch (due volte al giorno). Il cliente riceve una mail di conferma che può aprire direttamente nell’applicazione Internet e stampare. I Cantoni riparti- scono inoltre le notificazioni in funzione della categoria e le trasmettono alle competenti commissioni paritarie, che in seguito effettuano i controlli sul posto. Per ragioni di protezione dei dati, l’ordinanza SIMIC deve stabilire che i dati raccolti mediante la procedura di notificazione in linea devono essere temporaneamente registrati nei server del DFGP. Le conferme rimangono a disposizione del cliente nell’applicazione per due anni, dopo di ché vengono automaticamente cancellate insieme ai dati dei profili dei clienti non attivi. I clienti possono salvare i dati personali dei loro impiegati nell’applicazione affinché non deb- bano registrarli nuovamente per ogni notificazione. Questi dati rimangono nell’applicazione fintantoché il profilo è attivo.

Art. 9 Dati del settore degli stranieri Dal 1° settembre 2017 l’operato del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) non si fonda più sulla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), bensì sulla legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121). Con l’entrata in vigore della LAIn il 1° settembre 2017, il SIC può consultare il SIMIC non soltanto allo scopo di esaminare le misure di respingimento ma anche per identificare le per- 12/16

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sone al fine di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna rientranti nella sfera di competenza del SIC conformemente all’articolo 6 capover- so 1 lettera a LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicu- rezza interna o esterna ai sensi della legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0), della LStrI o della LAsi, dato che la riserva della minaccia della sicurezza interna o esterna è menzionata più volte nelle suddette tre leggi. Per questi motivi occorre adeguare l’articolo 9 lettera n.

Art. 10 Dati del settore dell’asilo Si confronti il commento all’articolo 9 dell’ordinanza SIMIC. Per i suddetti motivi occorre adeguare l’articolo 10 lettera k.

Art. 15a Comunicazione di dati biometrici L’abrogazione di questo articolo corrisponde alla soppressione dell’articolo 7a capoverso 5 LSISA, che prevedeva un elenco di casi molto restrittivo in materia di assistenza amministra- tiva. L'abrogazione consentirà di comunicare i dati biometrici nel quadro di una domanda di assistenza amministrativa nel rispetto dei criteri fissati all’articolo 19 della legge federale sul- la protezione dei dati (RS 235.1), come è già il caso per quanto riguarda altri dati sensibili.

Art. 18 Archiviazione, cancellazione e limitazione dell’accesso

L’aggiunta di una lettera h al capoverso 4 è una conseguenza della soppressione dell’articolo 29 ODV.

Allegato 1 (Catalogo dei dati SIMIC)

Immagine del viso, impronte digitali e firma (cap. I. 1.) Conformemente ai nuovi articoli 4 capoverso 1 lettera abis e 7a LSISA, i dati biometrici non sono più riservati al rilascio di un permesso di soggiorno biometrico ma concernono i settori del diritto degli stranieri e dell’asilo. Sono stati spostati nell’allegato 1 al fine di figurare nel capitolo comprendente i dati di base relativi all’identità della persona. Gli accessi a questi dati si fondano sul nuovo articolo 7a LSISA. Dati sulla carcerazione (cap. VI. 2. e.) L’articolo 15a OEAE disciplina i dati che le autorità cantonali competenti comunicano alla SEM nel quadro del rilevamento dei dati nel settore delle misure coercitive di cui agli artico- li 73 e 75-78 LStrI. Dal 1° marzo 2019 vanno comunicati alla SEM anche il luogo della carce- razione e la sua durata (art. 15a cpv. 1 lett. g e h P-OEAE; terzo pacchetto relativo all’attuazione della revisione della legge sull’asilo – velocizzazione delle procedure d’asilo). Il nuovo sistema d’informazione eRetour rileverà tutti i dati della procedura di ritorno e di par- tenza, tra cui anche il luogo della carcerazione e la sua durata, affinché la SEM possa calco- lare correttamente i costi della partenza. Menomazioni, protesi o impianti (cap. VI. 3. c.) L’annotazione di eventuali menomazioni, protesi o impianti del richiedente può essere iscritta sul documento di viaggio o registrata nel SIMIC, come previsto dal nuovo articolo 4 capover- so 1 lettera g LSISA. In effetti, l’annotazione deve essere ripresa dall’attuale sistema ISR, che sarà soppresso e i cui dati saranno registrati nel SIMIC. Registrazioni sonore (cap. VI. 3. d.) 13/16

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Conformemente a quanto previsto dal nuovo articolo 4 capoverso 1 lettera e LSISA, i colla- boratori della SEM competenti in materia di perizie linguistiche potranno disporre nel SIMIC delle registrazioni sonore effettuate durante le procedure d’asilo, attualmente ancora su sup- porto fisico. Ciò permetterà loro anche di accedervi più rapidamente.

Allegato 1a (Catalogo dei dati SIMIC utilizzati nel quadro del rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno) A causa della prevista soppressione del sistema ISR, i dati che vi figurano e gli accessi pre- visti saranno ripresi nel SIMIC. L’allegato 1a elenca i dati del SIMIC che servono al rilascio di documenti di viaggio e di visti di ritorno e disciplina i livelli di accesso e autorizzazione al trattamento di questi dati. Si tratta in particolare del tipo di documento di viaggio, della sua data di rilascio, della sua durata di validità, del suo numero e dell’autorità rilasciante.

4.6 Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio

per stranieri Ingresso In seguito alla soppressione del sistema ISR, i dati relativi ai documenti di viaggio saranno registrati nel SIMIC. L’ingresso dell’ODV deve pertanto fare riferimento alla delega legislativa prevista all’articolo 7 capoverso 4 LSISA.

Art. 9a Autorizzazione di viaggiare per rifugiati I rifugiati riconosciuti non sono autorizzati a recarsi nel loro Stato di origine o di provenienza. Se vi è il fondato sospetto che il divieto non sia rispettato, la SEM può, mediante una deci- sione di portata generale, disporre nei confronti di tutti i rifugiati di un determinato Stato un divieto di recarsi in altri Stati, in particolare di transito e limitrofi (cfr. art. 59c cpv. 1 LStrI). Visto il carattere generale del divieto, il legislatore ha previsto la possibilità di autorizzare ciononostante un simile viaggio se è giustificato da motivi gravi (cfr. art. 59c cpv. 2 LStrI). Per evitare che il rifugiato al quale è stata concessa un’autorizzazione a viaggiare in un altro Stato si rechi ugualmente nel suo Stato di origine o di provenienza, è stato previsto un certo numero di misure di sicurezza: – motivi limitati (cpv. 1): oltre alla malattia e all’infortunio gravi di un congiunto o il suo decesso (lett. a), sono considerati motivi gravi le occasioni importanti che servono a mantenere le relazioni famigliari (lett. b), in particolare la nascita di un bambino e il matrimonio di un congiunto. Sono segnatamente escluse le semplici visite e le va- canze. La prassi rimarrà severa anche nel caso delle occasioni famigliari: le visite per un compleanno, ad esempio, non saranno autorizzate. Questo disciplinamento s’ispira alla prassi attuale seguita nei casi di sospensione del divieto di entrata in Svizzera (Istruzioni della SEM sulla LStrI, capitolo 8.10.1.4); – onere della prova (cpv. 2): incombe al rifugiato provare la necessità di un viaggio in uno Stato che gli sarebbe in linea di principio vietato. Si tratta, da un lato, di tenere conto dei sospetti che hanno indotto a pronunciare un divieto di portata generale di recarsi in un determinato Stato e, dall’altro, di non rendere impossibile qualsiasi viag- gio e tenere conto dei casi individuali; – durata limitata (cpv. 4): la durata del viaggio deve essere stabilita in funzione del mo- tivo del viaggio e non può superare i 30 giorni;

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– cerchia famigliare ristretta (cpv. 5 e 6): la cerchia famigliare è ristretta ai congiunti stretti del rifugiato. Per i motivi di cui al capoverso 1 lettera a, la cerchia famigliare è estesa ai congiunti stretti del coniuge del rifugiato. I capoversi 2 e 3 disciplinano la procedura da seguire: la domanda deve essere depositata presso l’autorità cantonale competente al più tardi sei settimane prima del viaggio previsto. Scaduto questo termine, l’autorizzazione di viaggio potrà essere rilasciata dalla SEM soltanto per i motivi elencati al capoverso 1 lettera a in ragione del loro carattere imprevedibile e non per i motivi di cui al capoverso 1 lettera b. La competente autorità verifica che la domanda sia debitamente motivata prima di trasmetterla alla SEM. È libera di aggiungervi una sua valutazione della verosimiglianza dei fatti addotti dal richiedente e, sulla base di questi, dell’esistenza di un motivo grave che giustifichi il rilascio di un’autorizzazione di viaggio.

Art. 12 Effetti giuridici Il capoverso 3 è completato nel senso che il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto e non solo, come finora, nello Stato di origine o di provenienza.

Art. 14 Procedura di rilascio di un documento di viaggio Il capoverso 3 è oggetto di un adeguamento redazionale. In futuro l’autorità cantonale non registrerà più i dati nell’ISR bensì direttamente nel SIMIC. Al capoverso 6, il rinvio all’allegato 1 ODV è sostituito con il rinvio all’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC, dato che l’allegato 1 ODV viene ora integrato nell’ordinanza SIMIC. Il capoverso 9 costituisce una norma di carattere puramente dichiaratorio. Rinvia all’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC, in cui sono determinati la portata dell’accesso e il diritto a trattare i dati.

Art. 16 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali per i documenti di viaggio Il capoverso 5 prevede che nel quadro dell’esame di una domanda di rilascio di un documen- to di viaggio l’autorità cantonale competente possa esigere il rilevamento dei dati biometrici prima della scadenza del termine previsto di cinque anni al fine di determinare e garantire l’identità di un straniero. La determinazione e garanzia dell’identità dello straniero costitui- scono condizioni obbligatorie per il rilascio di un documento di viaggio.

Art. 17 Annullamento e distruzione di documenti di viaggio Il capoverso 1 prevede che i documenti di viaggio restituiti siano innanzitutto resi inservibili. In futuro i documenti resi inservibili non saranno più conservati nell’incarto-N dato che in se- no alla SEM gli atti saranno gestiti in forma elettronica. Per questo motivo la nuova disposi- zione prevede che i documenti resi inservibili dovranno successivamente essere distrutti, in analogia a quanto previsto per i documenti per cittadini svizzeri. Il capoverso 2 prevede tuttavia un’eccezione. Il documento di viaggio reso inservibile può essere riconsegnato su richiesta al titolare o, se questi è deceduto, ai suoi congiunti.

Art. 28 Sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio Questo articolo è abrogato dato che il rinvio all’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC relativamente alla consultazione e al trattamento dei dati è stato integrato nell’articolo 14 capoverso 9 ODV.

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Art. 29 Archiviazione dei dati Questo articolo è stato abrogato dato che il disciplinamento relativo all’archiviazione dei dati è stato integrato nell’ordinanza SIMIC.

Art. 30 Protezione dei dati Questo articolo disciplina la protezione dei dati nell’ISR. La soppressione di tale sistema ha reso obsoleto l’articolo. La protezione dei dati nel SIMIC è già disciplinata nell’ordinanza SI- MIC.

Allegato 1 (Autorizzazione per la consultazione e il trattamento dei dati registrati nell'ISR Questo allegato è abrogato in ragione della soppressione del sistema ISR e della registra- zione dei dati di tale sistema nel SIMIC, per cui la consultazione e il trattamento dei dati non devono più essere regolamentati nell’allegato 1 ODV bensì nell’allegato 1 dell’ordinanza SI- MIC.

4.7 Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera

Art. 1a Durata dell’obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga durata Confronta il commento all’articolo 22a OASA (cap. 4.1). La LDist prevede determinate eccezioni per il rispetto delle prescrizioni minime per la retribu- zione, ad esempio all’articolo 4 capoverso 1 per lavori di esigua entità e di assemblaggio nel quadro di un contratto di fornitura di beni. Sono esclusi dal capoverso 1 i settori dell’edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia nonché dell'industria alberghiera e della risto- razione (cpv. 3). Sulla base di questa disposizione, il Consiglio federale ha definito i concetti di «lavori di esigua entità» e «assemblaggio» negli articoli 3 e 4 ODist. Il rimborso delle spese non fa parte della retribuzione minima secondo l’articolo 2 capover- so 1 LDist, per cui l’obbligo di rimborso delle spese di cui all’articolo 2 capoverso 3 LDist do- vrebbe essere applicabile anche a lavori di esigua entità e di assemblaggio ai sensi degli articoli 3 e 4 ODist. Per quanto riguarda la portata della responsabilità civile dell’appaltatore primario per il sala- rio minimo netto (art. 8a ODist), la nuova disposizione non comporta alcuna modifica della prassi finora seguita. Conformemente al tenore dell’articolo 5 capoverso 1 LDist, l’appaltatore primario risponde civilmente soltanto del rispetto dei salari minimi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LDist.

Art. 6 Notifica Confronta il commento all’articolo 6a Ordinanza SIMIC (cap. 4.5Erreur ! Source du renvoi introuvable.). L'articolo 6 capoverso 6bis ODist precisa che le notificazioni possono essere effettuate in li- nea mediante l’applicazione Internet gestita dal CSI-DFGP. ***

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