Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento relativo all’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce (RS 944.022)
Avamprogetto del 3.1.2019
I. Situazione iniziale Nel rapporto Obbligo di dichiarazione delle pellicce del 23 maggio 20181 in adempimento dei postulati 14.4286 Bruderer Wyss Impedire l’importazione e la vendita di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali e 14.4270 Hess Lorenz Rafforzare la produzione nazionale di pellicce, il Consi- glio federale ha indicato che, sulla base delle esperienze finora maturate nell’attuazione dell’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e alla luce dei risultati della valutazione 2, sono previsti singoli adegua- menti dell’ordinanza.
II. Commenti alle singole disposizioni Art. 2a La clientela vorrebbe soprattuto sapere se si tratta di un prodotto di origine animale o di pelliccia sinte- tica, cosa che per i non esperti è spesso difficile da stabilire. La vera pelliccia va dunque dichiarata come tale consentendo ai consumatori di distinguere facilmente tra le due tipologie. Così come le altre dichiarazioni, anche quella di «vera pelliccia» deve essere ben visibile e facilmente leggibile (cfr. art. 7).
Art. 4 cpv. 4 Apparentemente alle aste di pellicce non vengono sistematicamente fornite informazioni affidabili agli acquirenti in merito all’origine e al modo di ottenimento delle pellicce e dei prodotti di pellicceria. Nel caso in cui i punti vendita non possano ottenere dai fornitori le indicazioni per l’etichettatura, dovrebbe essere consentita l’indicazione «origine sconosciuta».
Art. 5 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 Finora le dichiarazioni del modo di ottenimento previste sono «allevamento in mandria», «allevamento in branco», «allevamento in gabbie con fondo naturale» oppure «allevamento in gabbie con fondo a griglia». La dichiarazione «allevamento in gabbie con fondo naturale» viene eliminata. Nella prassi, per motivi igienici ed economici, gli animali non vengono tenuti in gabbie con fondo naturale. Le definizioni «allevamento in branco» e «allevamento in mandria» vengono sostituite dalla dichiarazione «alleva- mento in gruppo». Il motivo di questi adeguamenti terminologici è che le indicazioni «allevamento in branco» e «allevamento in mandria» attualmente previste non sono affatto pertinenti. Gli animali desti- nati alla produzione di pellicce non sono quasi mai allevati in mandrie o branchi e quindi le definizioni vanno stralciate. Al loro posto si introduce la definizione di allevamento in gruppo, che descrive in modo più appropriato la prassi ricorrente nella produzione di pellicce di allevare più animali insieme in un parco. L’allevamento in gruppo avviene solitamente in aree più ampie senza gabbie e fondi a griglia. Di conseguenza, in futuro riguardo ai modi di ottenimento del pelame (tranne per i conigli) saranno possibili soltanto due dichiarazioni: «allevamento in gabbie con fondo a griglia» e «allevamento in gruppo» (sempre senza fondi a griglia).
1 Cfr. numero 5 del rapporto 2 Cfr. rapporto finale sulla valutazione esterna dell’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce (in tedesco)
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La dichiarazione del modo di ottenimento per gli animali allevati prevista all’articolo 5 capoverso 2 let- tera b («allevamento in gabbie con fondo a griglia» e «allevamento in gruppo») non è sempre pertinente per i conigli, che in Svizzera ad esempio non possono essere allevati in gabbie con fondo a griglia. Per questa specie vanno perciò introdotte altre modalità di dichiarazione del tipo di allevamento (art. 5 cpv. 2bis), da utilizzare esclusivamente nel caso in cui quelle previste all’articolo 5 capoverso 2 lettera b non siano pertinenti. Il presupposto è naturalmente anche che gli animali siano allevati in quel modo. I fornitori mantengono la possibilità di fornire ulteriori indicazioni facoltative sulla modalità di allevamento (es. «con uscita all’aperto»). Se in mancanza di informazioni complete non è possibile dichiarare con precisione il modo di otteni- mento, attualmente occorre indicare che la pelliccia o il prodotto di pellicceria «può essere stato ottenuto mediante caccia con trappole o caccia senza trappole oppure mediante qualsiasi tipo di allevamento, in particolare allevamento in gabbie» (cfr. art. 5 cpv. 3). Questa eccezione alla dichiarazione dettagliata del modo di ottenimento per mancanza di informazioni complete è adattata e precisata in base alla nuova terminologia: in futuro occorrerà dichiarare che il pelame può essere stato ottenuto con tutti e quattro i modi di ottenimento possibili (caccia con o senza trappole, allevamento in gruppo, allevamento in gabbie con fondo a griglia).
Art. 7 cpv. 1 Per la modalità di dichiarazione dell’autenticità della pelliccia si applicano gli stessi requisiti previsti per l’indicazione dell’origine, del modo di ottenimento del pelame e della specie animale da cui è stato otte- nuto. Il primo periodo dell’articolo 7 capoverso 1 è pertanto integrato di conseguenza.
III. Ripercussioni
1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
La modifica non ha ripercussioni finanziarie e sul personale per Confederazione, Cantoni e Comuni.
2. Ripercussioni per l’economia
L’obbligo di indicare nell’etichetta di un prodotto che si tratta di «vera pelliccia» determina un certo onere supplementare per i punti vendita, ma di ridotta entità e, secondo il rapporto di valutazione, considerato sostenibile dai punti vendita interpellati3. Resta valido il principio del versamento di un emolumento per le spese di controllo qualora si riscontri che l’obbligo di dichiarazione è stato violato.
IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Il Consiglio federale ha valutato che gli impegni commerciali internazionali della Svizzera, sia quelli nell’ambito dell’OMC (GATT4 e accordo TBT5) sia quelli nell’ambito dell’accordo di libero scambio con l’UE6 e altre parti contraenti, sono compatibili con gli obblighi di dichiarazione per i prodotti di pellicceria. La dichiarazione «vera pelliccia» precisa esclusivamente il già esistente obbligo informativo sulla specie animale.
3 Cfr. rapporto finale sulla valutazione esterna dell’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce, pag. 6 (in tedesco) 4 RS 0.632.21 5 RS 0.632.231.41 6 RS 0.632.401
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