Lexipedia

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Istituto federale di metrologia METAS

Maggio 2019

Modifica dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità (RS 941.261) Identificazione automatica di targhe di controllo

Rapporto esplicativo

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Indice

1 Tratti fondamentali del progetto ...................................................................................... 3 1.1 Situazione iniziale .................................................................................................... 3 1.2 Situazione giuridica.................................................................................................. 4 1.3 Punti salienti della revisione ..................................................................................... 5 2 Note esplicative delle singole disposizioni....................................................................... 5 3 Conseguenze ................................................................................................................. 8 4 Relazione con il programma di legislatura....................................................................... 8 5 Aspetti giuridici ............................................................................................................... 9 5.1 Diritto sostanziale .................................................................................................... 9 5.2 Diritto di consultazione ............................................................................................. 9

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1 Tratti fondamentali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Negli ultimi anni le autorità politiche e il pubblico si sono occupati in vari contesti di sistemi per l’identificazione automatica di targhe di controllo. Tali sistemi rilevano con una telecame- ra le targhe di controllo di veicoli, le leggono utilizzando il riconoscimento del testo (optical character recognition, OCR; riconoscimento ottico dei caratteri) e le confrontano con una banca dati. A livello internazionale tali sistemi vengono spesso denominati "Automatic Num- ber Plate Recognition (riconoscimento automatico della targa di immatricolazione) (ANPR)" o "Automatic License Plate Recognition (ALPR)".

Questa tecnica può essere utilizzata per vari scopi. Quattro esempi illustrano questo aspetto: – Il 15 giugno 2014 è entrata in vigore una modifica della legge sulla polizia del Canto- ne di Basilea Campagna, con cui è stata inserita nella legge una disposizione relativa alla "ricerca automatica di veicoli" e al "monitoraggio del traffico". Essa consente alla polizia di Basilea Campagna di rilevare automaticamente targhe di controllo di veicoli e di confrontarle con banche dati (bl.clex.ch> n. SGS: 700; § 45f). – Nella sua risposta del 12 novembre 2014 a un'interpellanza (14.3747 Schläfli Urs, Ri- cerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico ai confini nazionali) il Consiglio federale ha dato informazioni sul sistema per la ricerca automatica di veicoli e il moni- toraggio del traffico, utilizzato dal 2005 dal corpo delle guardie di confine (www.parlament.ch> campo di ricerca: 14.3747). – Nel mese di maggio 2017 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazio- ne sulla revisione totale della legge nazionale in materia di tasse stradali (www.admin.ch> Diritto federale> Procedure di consultazione > Procedure di consul- tazione concluse > 2017> DFF)1. Il disegno di legge prevede che, dopo il pagamento della tassa, i veicoli a motore o le loro targhe di controllo vengono registrati elettroni- camente. Il rapporto esplicativo afferma che attualmente solo il controllo basato su vi- deo delle targhe di controllo registrate fornisce uno standard con cui si può monitora- re automaticamente il pagamento della tassa. – Utilizzando l’identificazione automatica delle targhe di controllo si può controllare la conformità con le limitazioni alla circolazione motivate da considerazioni di carattere ambientale, con i divieti di circolazione e con le tasse. Un esempio di ciò è la Low Emission Zone (zona a basse emissioni) (LEZ) nella Grande Londra, dove per alcuni veicoli è necessario pagare una tassa. Con un sistema per l’identificazione automati- ca delle targhe di controllo viene controllato se la tassa è stata pagata (https://tfl.gov.uk/modes/driving/ > Low Emission Zone > LEZ: Where and when2).

Inoltre, la tecnologia può essere utilizzata per rilevare comportamenti illegali nella circolazio- ne stradale. A tal fine, nel novembre 2016 il Cantone Ginevra ha chiesto alla Confederazione di creare le basi legali necessarie, per poter utilizzare nella circolazione stradale un nuovo strumento di misurazione denominato CIRCAM. Il Cantone Ginevra vuole usarlo per monito- rare automaticamente le zone di divieto di circolazione. Con il CIRCAM le targhe di controllo

1 Nella sua seduta del 21 novembre 2018 il Consiglio federale ha deciso che la vignetta adesiva finora

in uso non deve essere completamente sostituita, ma integrata su base volontaria da un'alternativa elettronica (comunicato stampa del Consiglio federale del 21 novembre 2018, www.admin.ch > Do- cumentazione > Comunicati stampa > Comunicati stampa del Consiglio federale > "Il Consiglio federa- le ha deciso di introdurre una e-vignetta volontaria"). 2 "There are no barriers or toll booths within the LEZ. Instead, cameras will read your number plate as

you drive within the LEZ and check it against our database of registered vehicles… This tells us au- tomatically whether your vehicle meets the LEZ emissions standards, is exempt, is registered for a discount, or if you've already paid the daily charge."consultato il 9 maggio 2019.

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vengono identificate automaticamente e confrontate con una banca dati, in cui è registrato a quali veicoli non si applica il divieto di circolazione.

Dal punto di vista giuridico, la richiesta del Cantone Ginevra può essere soddisfatta poiché l'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorve- glianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità RS 941.261) viene completata con normative su sistemi quali il CIRCAM. Questa aggiunta è l’oggetto della presente consultazione.

1.2 Situazione giuridica

L’articolo 1 capoverso 1 della legge del 24 giugno 1970 sulle multe disciplinari (LMD; RS 741.03) prevede che secondo tale legge le violazioni delle norme di circolazione stradale della Confederazione possono essere perseguite con multe disciplinari nell'ambito di una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare). La procedura della multa disci- plinare di cui all’articolo 2 lettera b LMD è tuttavia esclusa in caso di infrazioni non accertate direttamente da un organo di polizia abilitato a tal fine, ad eccezione dell'accertamento di contravvenzioni mediante impianti di sorveglianza automatici ammessi in base alle prescri- zioni della legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr; RS 941.20).

Tra le altre cose, la legge sulla metrologia si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione ufficiale di fatti e per i quali in un'ordinanza il DFGP ha emanato le prescrizioni necessarie atte a definire i requisiti metrologici specifici degli strumenti di misu- razione (art. 5 LMetr e art. 3 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazio- ne; OStrM, RS 941.210). Gli strumenti di misurazione per il monitoraggio del traffico stradale sono regolamentati nell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità.

Se sistemi come il CIRCAM vengono regolamentati nell’ordinanza sugli strumenti di misura- zione della velocità e ammessi ai sensi della legge sulla metrologia, soddisfano i requisiti della legge sulle multe disciplinari per sistemi di monitoraggio automatici, che possono esse- re impiegati per l'individuazione delle infrazioni al codice stradale e il perseguimento di tali infrazioni nella procedura della multa disciplinare.

L’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità attualmente in vigore non limita l'im- piego degli strumenti di misurazione alle infrazioni al codice della strada, che vengono per- seguite nella procedura della multa disciplinare. Anzi l’ordinanza si applica senza una tale restrizione agli "strumenti di misurazione per il controllo ufficiale della velocità nella circola- zione stradale" e agli "strumenti di misurazione per la sorveglianza ufficiale della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale" (art. 2 lett. a e b dell’ordinanza sugli strumenti di mi- surazione della velocità).

Anche per sistemi quali il CIRCAM la revisione pianificata dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità non prevede nessuna restrizione di utilizzo per infrazioni, che pos- sono essere perseguite nella procedura della multa disciplinare. L'ordinanza dovrebbe anzi applicarsi in maniera generale agli "strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale". Al fine di rilevare comportamenti illegali nella circolazione stradale, tali strumenti di misurazione sono per definizione (art. 3 cpv. 1 lett. c) utilizzati per acquisire automaticamente le targhe di controllo di veicoli e confrontarle con le banche dati.

Con la revisione dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità vengono regola- mentati solo gli aspetti tecnici dell’identificazione automatica delle targhe di controllo. Le nuove disposizioni non costituiscono una base giuridica sufficiente per l'impiego degli stru- menti di misurazione. Le rispettive autorità competenti devono decidere ogni qualvolta in merito a tale utilizzo. Nella fattispecie ci si chiederà regolarmente se c'è una sufficiente base giuridica e se le direttive in materia di protezione dei dati sono rispettate.

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1.3 Punti salienti della revisione

Gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circo- lazione stradale servono per determinare, rilevando automaticamente le targhe di controllo di veicoli per confrontarle con le banche dati, se vi sono comportamenti illegali nella circolazio- ne stradale. Tali strumenti di misurazione devono sottostare alla legge sulla metrologia. Se- condo l’articolo 3 OStrM il loro assoggettamento alla legge sulla metrologia avviene formal- mente mediante l'emanazione di disposizioni per ordinanza da parte del DFGP relative a questa categoria di strumenti di misurazione.

Le disposizioni sugli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale devono essere inserite nell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità. Come per le altre categorie di strumenti di misurazione si devono pure regolamentare i requisiti degli strumenti di misurazione, la procedura per l'immissione sul mercato e la procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione.

Sottostando alla legge sulla metrologia, gli strumenti di misurazione per l’identificazione au- tomatica di targhe di controllo nella circolazione stradale diventano sistemi automatici di mo- nitoraggio ai sensi dell'articolo 2 lettera b LMD. Le infrazioni rilevate con tali sistemi possono pertanto in linea di principio essere perseguite nella procedura della multa disciplinare.

Si deve prevedere un regime transitorio. Gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono considerati approvati e possono quindi continuare ad essere utilizzati. Essi devono essere sottoposti a verificazione al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2 Note esplicative delle singole disposizioni

Titolo Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della circolazione stradale

Attualmente nell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità sono regolamentate tre categorie di strumenti di misurazione: – gli strumenti di misurazione per il controllo ufficiale della velocità nella circolazione stradale – gli strumenti di misurazione per la sorveglianza ufficiale della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale – gli strumenti di misurazione per l’esame ufficiale degli indicatori di velocità

Il titolo attuale dell’ordinanza si riferisce a due di queste categorie, il titolo abbreviato solo a uno. La revisione dell’ordinanza è intesa a disciplinare una quarta categoria. Si consiglia pertanto di utilizzare d’ora in poi nel titolo un termine generico per tutte le categorie e di ribat- tezzare l’ordinanza "Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della circolazione stradale". Allo stesso tempo, si deve introdurre un'abbreviazione (OSMCS) che semplifica la citazione dell’ordinanza.

Art. 1 Oggetto

Nell'articolo 1 si devono ora menzionare come oggetto anche gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale.

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Art. 2 Campo d'applicazione

Nell'articolo 2 il campo d'applicazione deve essere esteso agli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale. La formulazione della lettera c mette in chiaro che l'ordinanza si applica solo agli strumenti di misurazione impiegati per l’identificazione automatica ufficiale di targhe di controllo nella circolazione stradale. Tale formulazione si riferisce all’articolo 3 capoverso 1 lettera a numero 5 OStrM (campo d'applicazione, "determinazione ufficiale di fatti").

Art. 3 Definizioni

Nell'articolo 3 si deve definire la nuova categoria di strumenti di misurazione. Unitamente aI campo d'applicazione ai sensi dell'articolo 2 la definizione determina quali strumenti di misu- razione sottostanno all’ordinanza del DFGP e quindi anche all'ordinanza sugli strumenti di misurazione e alla legge sulla metrologia.

La definizione proposta si allaccia al principio di funzionamento degli strumenti di misurazio- ne ("per ... rilevare automaticamente le targhe di controllo di veicoli per confrontarle con le banche dati") e specifica lo scopo previsto ("al fine di accertare l'esistenza di comportamenti illegali nella circolazione stradale").

Non rientrano nella definizione gli apparecchi per l’identificazione automatica di targhe di controllo utilizzati per altri scopi. La definizione di cui all'articolo 3 e il campo d'applicazione ai sensi dell'articolo 2 non riguardano pertanto ad esempio sistemi per la ricerca automatica di veicoli. Un esempio di ciò è il sistema utilizzato dal 2005 dal corpo delle guardie di confine (cfr. sopra al numero 1.1). Questo sistema sottostà inoltre all'ordinanza del 4 aprile 2007 sull'impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell'Amministrazione federale delle dogane (RS 631.053).

Art. 4 Requisiti essenziali / Allegato Requisiti specifici

Uno strumento di misurazione può essere immesso sul mercato solo se soddisfa i requisiti fondamentali regolamentati nell'allegato 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e nelle ordinanze specifiche concernenti lo strumento di misurazione (art. 5 cpv. 1 lett. a OStrM).

I requisiti specifici degli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale devono essere definiti in un nuovo numero 3 dell'allegato dell’ordinanza. I requisiti sono selezionati in modo tale da garantire un’identificazione affida- bile delle targhe di controllo (allegato n. 3.1), la corretta determinazione del momento dell'ac- quisizione (allegato n. 3.2) e la cancellazione automatica dei dati non rilevanti (allegato n. 3.3).

Gli utilizzatori di strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di control- lo nella circolazione stradale, che per i loro strumenti di misurazione devono soddisfare re- quisiti più severi di quelli previsti dall'ordinanza, possono formulare i requisiti supplementari al momento del loro acquisto e subordinare quest’ultimo al soddisfacimento dei requisiti sup- plementari.

Art. 5 Procedure per l’immissione sul mercato

Uno strumento di misurazione può essere immesso sul mercato solo se ha passato una pro- cedura di valutazione della conformità o una procedura d’ammissione (art. 5 cpv. 1 lett. b OStrM). Le ordinanze specifiche del DFGP concernenti lo strumento di misurazione stabili- scono per quali casi si deve effettuare una procedura di valutazione della conformità e per quali casi una procedura d’ammissione (art. 5 cpv. 2 OStrM).

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Per gli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e gli strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa dei semafori l'articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità prevede come procedura per l'immissione sul mercato l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale in conformità all'allegato 5 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Questa procedura deve applicarsi anche agli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale. Gli strumenti di misurazione di- ventano quindi sistemi automatici di monitoraggio ammessi dalla legge sulla metrologia ai sensi dell'articolo 2 lettera b LMD (cfr. sopra al n. 1.2).

Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

La stabilità di misurazione degli strumenti di misurazione deve essere controllata periodica- mente durante l’intero periodo della loro utilizzazione (art. 24 cpv. 1 OStrM). Le ordinanze specifiche del DFGP concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono le procedure appli- cabili a ogni strumento e determinano la frequenza con cui la stabilità di misurazione va esaminata (art. 24 cpv. 3 OStrM).

Per gli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e gli strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa dei semafori l'articolo 6 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità prevede la verificazione successiva annuale co- me procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione.

Questa procedura deve applicarsi anche agli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale. La verificazione successiva deve essere effettuata ogni cinque anni. La scadenza di verificazione successiva significativamen- te più lunga rispetto a quella per le altre categorie di strumenti di misurazione è giustificata dal fatto che gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale sono tecnicamente meno complessi degli strumenti di misurazione delle altre categorie. Il METAS può, per singoli tipi, prolungare o abbreviare la scadenza del- la verificazione successiva, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo con- sentono o lo esigono (art. 6 cpv. 3 OStrM).

Art. 8a Disposizioni transitorie della modifica del …

Per le categorie di strumenti di misurazione, che sottostanno ora alla legge sulla metrologia, si deve chiarire cosa si applica agli strumenti di misurazione immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Se le nuove norme non prevedono alcun regime transitorio, in tal caso si applicano dall'en- trata in vigore a tutti gli strumenti di misurazione, che rientrano nel loro campo di applicazio- ne. Per gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nel- la circolazione stradale ciò significherebbe che a partire da quel momento sono suscettibili di essere utilizzati solo strumenti di misurazione, che sono stati approvati con la procedura di ammissione ordinaria e sottoposti alla verificazione iniziale. Questo non sembra appropriato, poiché tali strumenti di misurazione saranno disponibili solo qualche tempo dopo l'entrata in vigore delle norme.

Per questo motivo è previsto un regime transitorio, che disciplina due costellazioni: – I tipi di strumenti di misurazione immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della normativa sono considerati approvati con la procedura di ammissione ordinaria. Le disposizioni dell'allegato 5 OStrM sono pertanto applicabili per analogia, in particolare anche il numero 1.1.8, in base al quale il certificato d’ammissione è valido per dieci anni dalla sua data di emissione e successivamente può essere rinnovato per ulteriori

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periodi di dieci anni (i primi dieci anni iniziano con l’entrata in vigore delle disposizioni transitorie). – Gli strumenti di misurazione immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della normativa, devono essere sottoposti a verificazione successiva al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore di detta normativa. In questo modo si garantisce che non si possano più utilizzare gli strumenti di misurazione, che non soddisfano i requisiti della nuova normativa. Ci si deve attendere che non tutti gli strumenti di misurazione già immessi sul mercato potranno soddisfare i requisiti relativi alla cancellazione dei dati di rilevamento (allegato n. 3.3). In questo caso le disposizioni transitorie prevedono che l'utilizzatore possa ciononostante far sottoporre alla verificazione successiva gli strumenti di misurazione, se fornisce la prova che l'uso è consentito dalla legge. Questa prova potrebbe ad esempio essere fornita dall'utilizzatore presentando al METAS la decisione dell'autorità competente per l'impiego di strumenti di misurazio- ne, unitamente al risultato positivo di chiarimenti in merito alle basi giuridiche dell'uti- lizzo e al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni potranno essere adottate al più presto nella seconda metà del 2019. Previa consultazione, la data di entrata in vigore sarà determinata in via definitiva, quando sarà chiaro in che misura le modifiche al progetto sono opportune.

3 Conseguenze

L'aggiunta all’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità di disposizioni relative agli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circo- lazione stradale assicura che tali strumenti di misurazione identifichino in modo affidabile le targhe di controllo, determinino correttamente il momento dell'acquisizione e cancellino au- tomaticamente i dati non rilevanti.

Quali implicazioni personali e finanziarie avrà l'impiego di strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale nelle singole co- munità, che decidono in merito all'uso di tali strumenti di misurazione, dipenderà dal tipo e dall’ambito di utilizzo.

Il METAS effettuerà le ammissioni e le verificazioni successive degli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale e riscuoterà i dovuti emolumenti conformemente all’ordinanza del 5 luglio 2006 sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia (RS 941.298.2; Oem-METAS).

4 Relazione con il programma di legislatura

La modifica dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità non è contenuto nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015-2019 (FF 2016 4605).

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5 Aspetti giuridici

5.1 Diritto sostanziale

La modifica dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità si basa sull'articolo 5 LMetr e sull'articolo 3 OStrM. Il DFGP è pertanto abilitato ad emanare disposizioni specifiche per gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale e ad assoggettare tali strumenti di misurazione all'ordinanza sugli stru- menti di misurazione e alla legge sulla metrologia.

Gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circo- lazione stradale non sono regolamentati dal diritto dell'Unione europea e non rientrano per- tanto nel campo di applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Sviz- zera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazioni della con- formità (RS 0.946.526.81; articolo 3 e allegato 1 capitolo 11).

Data questa situazione iniziale, gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale possono essere regolamentati a livello naziona- le. Le disposizioni previste devono essere notificate all'OMC e all'AELS come progetti di norme tecniche.

5.2 Diritto di consultazione

La modifica dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità non rientra nell'artico- lo 3 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo; RS 172.061); una consultazione non è quindi obbligatoria. A causa del gran numero di possibilità d’impiego degli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella cir- colazione stradale il DFGP ha deciso tuttavia di effettuare una procedura di consultazione (art. 3 cpv. 2 e art. 5 cpv. 1 lett. b LCo).

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