Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)
Dipartimento federale dell’interno Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Maggio 2019
Modifica dell’ordinanza sulle prestazioni com- plementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI) Disposizioni d’esecuzione della riforma delle PC
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
1 Situazione iniziale 3
2 Entrata in vigore della riforma delle PC 3
3 Commento ai singoli articoli 3
3.1 Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia,
4 Ripercussioni finanziarie 22
1 Situazione iniziale
Il 16 settembre 2016 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concer- nente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Riforma delle PC)1. In occasione delle votazioni finali del 22 marzo 2019, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno accolto il progetto sulla riforma delle PC. Le modifiche delle disposizioni di legge implicano anche modifiche a livello d’ordinanza. Per questo motivo, le disposizioni d’esecuzione saranno adeguate o emanate nelle pertinenti ordinanze.
2 Entrata in vigore della riforma delle PC
Diverse misure decise dal Parlamento nel quadro della riforma delle PC comportano modifi- che nel diritto cantonale nonché adeguamenti dei sistemi informatici e dei processi di lavoro degli organi esecutivi delle PC. Per i lavori necessari all’attuazione della riforma delle PC, i Cantoni avranno bisogno di almeno un anno. Il calendario è stato organizzato in modo che le disposizioni d’ordinanza possano essere approvate dal Consiglio federale all’inizio del 2020 e la riforma delle PC possa entrare in vigore il 1° gennaio 2021.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza il termine «ospizio» sarà sostituito con «istituto», che è il termine utilizzato nella legge ed è più adatto per riferirsi sia alle case per anziani che agli istituti per invalidi. In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 15, «reddito determinante» sarà sostituito con «red- dito computabile», che è l’espressione utilizzata nella legge e permette di scongiurare il ri- schio di confusione con il «reddito determinante» ai sensi della LAVS.
Introduzione agli art. 1–1a Il diritto alle PC presuppone che una persona sia domiciliata e dimori abitualmente in Svizze- ra. Conformemente al nuovo tenore dell’articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), in futuro la dimora abituale in Svizzera sarà considerata interrotta se una persona avrà soggiornato all’estero ininterrottamente per oltre tre mesi (lett. a) o avrà sog- giornato all’estero per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile (lett. b). Il Consi- glio federale stabilisce il momento in cui le prestazioni sono sospese e quello in cui riprendo- no a essere versate nonché i casi eccezionali in cui un soggiorno all’estero della durata di un anno al massimo non determina l’interruzione della dimora abituale in Svizzera (art. 4 cpv. 4 LPC).
Art. 1 Interruzione della dimora abituale in Svizzera. Soggiorni all’estero senza un valido motivo
Il vigente articolo 1 OPC-AVS/AI, che disciplina il diritto alle PC per i coniugi separati, diven- terà l’articolo 3. Il nuovo articolo 1 disciplina la sospensione e la ripresa del versamento delle PC nei casi in cui una persona soggiorna all’estero per oltre tre mesi senza un valido motivo. Cpv. 1
Questo capoverso stabilisce che, nei casi in cui una persona soggiorna all’estero per oltre tre mesi (ovvero più di 90 giorni) ininterrottamente o nel corso di un anno civile, le PC ven- gono sospese dall’inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 90° giorno all’estero. Que- sto vale anche quando un soggiorno all’estero ininterrotto per oltre tre mesi comprende il passaggio da un anno a un altro. Cpv. 2
Questo capoverso disciplina i casi in cui una persona si reca nuovamente all’estero nell’anno civile in cui ha già superato il limite massimo consentito di tre mesi (90 giorni) di soggiorno all’estero. In tal caso, le PC saranno sospese dall’inizio del mese in cui la persona lascia la Svizzera. Cpv. 3
Nei casi di cui al capoverso 1, le PC rimarranno sospese per la durata residua del soggiorno all’estero, mentre nei casi di cui al capoverso 2 per l’intera durata del medesimo, compreso il mese in cui la persona rientra in Svizzera. Questa regolamentazione diverge dal principio sancito all’articolo 12 capoverso 1 LPC, secondo cui le persone che trasferiscono domicilio e dimora abituale in Svizzera in corso d’anno possono percepire le PC già a partire dal mese in cui arrivano in Svizzera, fatto salvo il termine d’attesa di cui all’articolo 5 LPC. Questo disciplinamento derogatorio è necessario per garantire che non si possa superare senza conseguenze una durata del soggiorno all’estero di tre mesi. In tali casi, infatti, se si riprendesse il versamento delle PC già a partire dal mese del rientro in Svizzera, un soggior- no all’estero senza conseguenze sarebbe possibile non fino a tre, bensì fino a quattro mesi, vale a dire che una persona potrebbe recarsi all’estero e rimanervi fino a quattro mesi senza interruzione del versamento delle PC. Inoltre, dopo aver già trascorso all’estero oltre 90 giorni in un anno civile, potrebbe effettuare altri soggiorni all’estero per un periodo fino a un mese nello stesso anno, continuando a percepire le PC senza alcuna interruzione. Con la presente regolamentazione s’intende evitare che questo accada. Cpv. 4 Questo capoverso chiarisce che i giorni della partenza e del rientro non sono considerati quali giorni di soggiorno all’estero.
Art. 1a Soggiorni all’estero per un valido motivo
Il vigente articolo 1a OPC-AVS/AI, che disciplina il calcolo delle PC per le coppie di cui al- meno uno dei coniugi vive in un ospizio (istituto) o in un ospedale, diventerà l’articolo 3a. Il nuovo articolo 1a disciplina la sospensione e la ripresa del versamento delle PC nei casi in cui una persona soggiorna all’estero per oltre un anno per un valido motivo.
Cpv. 1 Questo capoverso stabilisce che, nei casi in cui una persona soggiorna all’estero per oltre un anno per un valido motivo, le PC vengono sospese con effetto dalla fine del mese in cui la persona ha trascorso il 365° giorno all’estero.
Cpv. 2 Secondo questo capoverso, le PC riprenderanno a essere versate dal mese in cui la persona sarà rientrata in Svizzera. Si applicheranno così le medesime regole previste per le persone che trasferiscono il loro domicilio in Svizzera in corso d’anno, le quali, fatto salvo il termine d’attesa da adempiere, possono analogamente far valere il diritto alle PC dal mese del loro arrivo. Cpv. 3 Questo capoverso chiarisce che i giorni della partenza e del rientro non sono considerati quali giorni di soggiorno all’estero. Cpv. 4 Questo capoverso definisce esaustivamente i validi motivi per i quali una persona può sog- giornare all’estero fino a un anno senza che ciò comporti la sospensione delle PC. Sono considerati validi motivi: – le formazioni per le quali è indispensabile un soggiorno all’estero. Quest’ultimo è indi- spensabile, se in mancanza di esso la formazione non può essere conclusa regolarmente, come ad esempio nel caso di un percorso di studi linguistici. La formazione deve inoltre essere conforme alla nozione di formazione ai sensi dell’articolo 49bis dell’ordinanza del 31 ottobre 19473 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS); – la cura di parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, coniugi, suoceri o figliastri gravemente malati. Questa cerchia di persone corrisponde a quella che dà diritto ad accrediti per compiti assistenziali dell’AVS in virtù dell’articolo 29septies della legge fede- rale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); – una malattia o un infortunio del beneficiario di PC che rende impossibile il suo rientro in Svizzera; – l’impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore. Vi rientrano tutti gli av- venimenti sui quali il beneficiario di PC non ha alcun controllo, come ad esempio il differi- mento del rientro a causa di eventi bellici o di catastrofi naturali.
Art. 1b Interruzione del termine d’attesa
Il vigente articolo 1b OPC-AVS/AI, che disciplina il computo dei redditi per le coppie di cui almeno uno dei coniugi vive in un ospizio (istituto) o in un ospedale, diventerà l’articolo 4. Conformemente al nuovo articolo 5 capoverso 5 LPC, il termine d’attesa si interromperà se una persona avrà soggiornato all’estero ininterrottamente per oltre tre mesi o per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile. Il Consiglio federale ha il compito di stabilire i casi eccezionali in cui un soggiorno all’estero della durata di un anno al massimo non de- termina l’interruzione del termine d’attesa (art. 5 cpv. 6 LPC). Il nuovo articolo 4 capoverso 4 LPC prevede un disciplinamento analogo per l’interruzione della dimora abituale. I motivi per i quali una persona può soggiornare all’estero fino a un anno sono i medesimi per entrambi i casi. La presente disposizione rimanda pertanto al disciplinamento relativo all’interruzione della dimora abituale in Svizzera di cui all’articolo 1a capoverso 4 AP-OPC-AVS/AI.
3 RS 831.101 4 RS 831.10
Art. 2 Sostanza Con la riforma delle PC sarà introdotta una nuova condizione di diritto per poter beneficiare delle PC. In base alla nuova normativa, le persone sole la cui sostanza netta supera i 100 000 franchi e le coppie sposate la cui sostanza netta supera i 200 000 franchi non po- tranno far valere il diritto alle PC. Altrettanto vale per gli orfani la cui sostanza netta supera i
50 000 franchi (art. 9a cpv. 1 LPC).
Le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC devono essere completamente adem- piute soltanto per l’intero periodo in cui le prestazioni sono concesse. La presente disposi- zione concretizza questo principio per quanto concerne la sostanza: per stabilire se le condi- zioni relative alla sostanza siano adempiute sarà determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese dal quale le PC vengono richieste. Il diritto alle PC sussisterà soltanto fintantoché tutte le condizioni di diritto saranno adempiu- te. Può capitare che la sostanza di un beneficiario di PC che inizialmente si situava al di sot- to della soglia ammessa registri una crescita in seguito a un’eredità o a un altro evento e di conseguenza superi questa soglia, e che quindi la persona in questione non adempia più tutte le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PC. In tal caso, il diritto alle PC si estinguerà con effetto dalla fine del mese in cui la sostanza avrà superato la soglia consenti- ta. Questa conseguenza deriva dall’articolo 12 capoverso 3 LPC e non necessita di ulteriori precisazioni a livello d’ordinanza.
L’introduzione dei nuovi articoli 1–2 OPC/AVS-AI comporterà la rinumerazione dei vigenti articoli 1 e 1a, che diventeranno quindi gli articoli 3 e 3a. Per lo stesso motivo dovranno es- sere adeguati anche i rimandi nell’articolo 3a.
Art. 4 Redditi computabili
Il vigente articolo 4 OPC-AVS/AI, che disciplina il calcolo delle PC per i superstiti, diventerà l’articolo 6. Il nuovo articolo 4 regolamenta il computo dei redditi per le coppie in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto, attualmente oggetto dell’articolo 1b OPC-AVS/AI.
Cpv. 1 Questo capoverso corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 1b capoverso 1 OPC- AVS/AI. Diversamente dal diritto vigente, tuttavia, il nuovo articolo 9 capoverso 3 lettera b LPC non prevede più la divisione a metà del consumo della sostanza per le coppie in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale. La precisazione tra parentesi «(inclusa l’erosione della sostanza secondo l’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC)» del vigente artico- lo 1b capoverso 1 OPC-AVS/AI verrà pertanto stralciata. Cpv. 2 Questo capoverso corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 1b capoverso 2 OPC- AVS/AI. Cpv. 3 Questa disposizione disciplina l’ammontare del consumo della sostanza per le coppie in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale. Per principio il consumo della sostanza è computato nella misura di un quindicesimo (o di un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia) della sostanza netta eccedente una determinata franchigia (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). L’articolo 11 capoverso 2 LPC consente ai Cantoni di derogare a questo principio e di aumentare il consumo della sostanza al massimo a un quinto per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale.
La vigente regolamentazione dell’articolo 1b capoverso 3 OPC-AVS/AI prevede un’eccezione a questa competenza normativa cantonale, precisando che, nel caso delle coppie in cui un coniuge vive a casa e l’altro in un istituto o in un ospedale, i Cantoni non possono derogare alla disposizione generale sul consumo della sostanza. In tal caso, dun- que, per il coniuge che vive in un istituto o in un ospedale è autorizzato unicamente il compu- to di un consumo della sostanza di un quindicesimo o un decimo. Questa eccezione deter- mina un vantaggio per le coppie in cui un coniuge vive in istituto e l’altro a casa. L’applicazione delle aliquote più basse per il consumo della sostanza (un quindicesimo o un decimo) a entrambi i coniugi permette infatti al coniuge che vive in istituto di far valere un diritto a PC più elevate, a parità di sostanza, rispetto alle persone sole e alle coppie in cui entrambi i coniugi vivono in istituto. Nel quadro della procedura di consultazione sulla riforma delle PC è stato suggerito di elimi- nare questo trattamento privilegiato nell’articolo 1b capoverso 3 OPC-AVS/AI. Questa richie- sta è soddisfatta con la riformulazione dell’articolo 4 capoverso 3 AP-OPC-AVS/AI. In futuro, i Cantoni avranno dunque la facoltà di aumentare al massimo a un quinto il consumo della sostanza in tutti i casi di persone che vivono in un istituto o in un ospedale (persone sole che vivono in un istituto o in un ospedale, coppie in cui un coniuge vive a casa, coppie in cui en- trambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale). Il consumo della sostanza non potrà essere aumentato per il coniuge che vive a casa. Cpv. 4 Questo capoverso disciplina il calcolo separato della PC annua per le coppie in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale. Le lettere a–c menzionano i redditi che sono esclusi dalla somma e dalla ripartizione a metà già secondo il diritto vigente. Nella ver- sione tedesca, alla lettera c il termine «Eigenmietwert» è sostituito con «Mietwert». Questo adeguamento è motivato dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui per il cal- colo delle PC il valore locativo va valutato secondo i principi dell’imposizione cantonale diret- ta, ma senza tenere conto di un’eventuale riduzione prevista in caso di uso proprio dell’abitazione5.
Secondo il nuovo articolo 9 capoverso 3 lettera b LPC, contrariamente a quanto previsto dal diritto vigente, il consumo della sostanza non sarà più diviso a metà (cfr. il commento all’art. 4 cpv. 1). Pertanto, esso sarà menzionato alla lettera d quale ulteriore eccezione alla somma e alla ripartizione a metà dei redditi. Cpv. 5 Questo capoverso corrisponde al vigente articolo 1b capoverso 5 OPC-AVS/AI.
Art. 5 e 6 L’introduzione dei nuovi articoli 1–2 AP-OPC/AVS-AI comporta la rinumerazione dei vigenti articoli 1c e 4, che diventeranno quindi gli articoli 5 e 6.
Art. 8 cpv. 2 Per il calcolo della PC annua è riconosciuto quale spesa il premio per l’assicurazione obbli- gatoria delle cure medico-sanitarie. Secondo il diritto vigente, viene considerato in tutti i casi un importo forfettario pari al premio medio del Cantone o della regione di premi in questione. Con la riforma delle PC sarà per principio riconosciuto quale spesa il premio medio, ma al massimo il premio effettivo (art. 10 cpv. 3 lett. d LPC). L’importo per l’assicurazione obbliga- toria delle cure medico-sanitarie è di conseguenza parte integrante della PC annua di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC, ma si differenzia in due punti dalle sue altre compo- nenti:
5 DTF 138 V 9
– esso non è versato al beneficiario di PC, bensì direttamente all’assicuratore-malattie – contrariamente alle altre componenti, i Cantoni devono finanziare questo importo autono- mamente, ovvero senza la partecipazione della Confederazione; a tal fine utilizzano gene- ralmente le risorse per la riduzione dei premi. Per questo motivo alcuni Cantoni hanno iniziato a indicare l’importo del premio dell’assicurazione malattie nel foglio di calcolo per la decisione sulle PC non più quale com- ponente della PC annua, bensì separatamente. Secondo il diritto vigente, per il calcolo della PC annua non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute (art. 9 cpv. 4 LPC). La presente disposizione, in base alla quale per determinare se si debba o meno tenere conto di un figlio va effettuato un confronto delle spese riconosciute e dei redditi computabili in un calcolo separato per ogni figlio suscettibile di essere eliminato dal calcolo, corrisponde al diritto vigente. Viene unica- mente precisato che l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere imperativamente considerato quale spesa riconosciuta, poiché altrimenti il cal- colo comparativo determinerebbe risultati errati. Questa precisazione funge esclusivamente da chiarimento e non comporta alcuna modifica del diritto vigente.
Art. 11 cpv. 1 Si tratta di una modifica puramente redazionale, poiché in futuro l’abbreviazione «OAVS» figurerà già all’articolo 1a capoverso 4.
Art. 15e Rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione Nel calcolo delle PC, oltre ai redditi e alle parti di sostanza effettivamente disponibili, sono computati anche quelli cui una persona ha rinunciato volontariamente, i quali vengono consi- derati come se fossero ancora disponibili. Il diritto vigente non regolamenta la nozione di rinuncia, che è definita soltanto nella giurisprudenza6. Con la riforma delle PC sarà introdotta una definizione giuridica (art. 11a LPC). Le principali questioni pratiche vanno disciplinate a livello d’ordinanza. Tra queste rientra anche la rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abita- zione. Cpv. 1 Questo capoverso disciplina il computo della rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazio- ne nel calcolo delle PC. La regolamentazione si rifà alla prassi vigente7, in base alla quale il valore annuo dell’usufrutto o del diritto di abitazione viene computato come reddito a titolo di proventi della sostanza immobile. Secondo la giurisprudenza più recente8, per contro, in caso di rinuncia a un usufrutto, nel calcolo delle PC quale reddito cui si è rinunciato non va considerato il valore annuo dell’usufrutto bensì soltanto gli interessi fittizi sul valore venale dell’immobile. Tuttavia, la proprietà, l’usufrutto e il diritto di abitazione conferiscono diritti completamente diversi. Il pro- prietario può disporre liberamente di una cosa, e in particolare trasferire la proprietà a un’altra persona (art. 641 CC), mentre l’usufruttuario ha diritto unicamente al possesso, all’uso e al godimento della cosa (art. 755 CC) e il titolare di un diritto di abitazione ha la fa- coltà di abitare in un edificio (art. 776 CC). Nel caso del proprietario di un immobile, nel calcolo delle PC si computano il valore dell’immobile quale componente della sostanza e il valore locativo quale reddito. Nel caso
6 Rivista per le casse di compensazione AVS (RCC) 1990 pagg. 373-374 e 1991 pag. 145; Pratique VSI 1995 pag. 52; DTF 122 V 394.
7 Sentenza P 58/00 del 18 giugno 2003.
8 Sentenze 8C_68/2088 del 27 gennaio 2009 e 9C_589/2015 del 5 aprile 2016.
del titolare di un usufrutto o di un diritto di abitazione, che non ha la proprietà dell’immobile, si considera invece quale reddito unicamente il valore locativo. Se il proprietario rinuncia alla proprietà dell’immobile, ad esempio donandolo ai figli, ci si trova in presenza di una rinuncia alla sostanza pari al valore venale dell’immobile (art. 11a cpv. 2 LPC in combinato disposto con l’art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI; cfr. anche il commento all’art. 17b), che verrà computata di conseguenza nel calcolo delle PC. Al contempo, è computata anche una rinuncia a elementi di reddito. Tuttavia, si computano quale reddito cui si è rinunciato non il valore locativo bensì soltanto gli interessi sul ricavato (fittizio) della vendita, vale a dire sul valore venale dell’immobile, poiché il reddito che il proprietario conseguirebbe in caso di vendita dell’immobile al valore usuale di mercato – cioè senza rinuncia alla sostanza – ammontereb- be soltanto agli interessi sul ricavato della vendita e non al valore locativo. Contrariamente al proprietario, il titolare di un usufrutto o di un diritto di abitazione non può alienare l’immobile. Per il calcolo dell’importo della rinuncia non possono dunque essere determinanti il valore dell’immobile o gli interessi sul ricavato (fittizio) della vendita. La rinun- cia all’usufrutto o al diritto di abitazione comporta che il suo titolare non può più vivere in un immobile senza pagare la pigione o, in caso di usufrutto, affittare l’immobile a terzi. Di con- seguenza, l’importo della rinuncia corrisponde al valore annuo dell’usufrutto o del diritto di abitazione, che a sua volta è legato al valore locativo (cfr. il commento al cpv. 2). La rinuncia deve avvenire volontariamente. Sono dunque esclusi i casi in cui una persona non può più esercitare il suo diritto di abitazione (ma non l’usufrutto) per motivi di salute. Cpv. 2 Il valore annuo dell’usufrutto o del diritto di abitazione corrisponde al valore locativo dedotte le spese che ha sostenuto o che avrebbe dovuto sostenere il titolare dell’usufrutto o del dirit- to di abitazione, in particolare gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione di fabbricati. Nel caso di un diritto di abitazione, gli interessi ipotecari sono generalmente assunti dal pro- prietario dell’immobile. Tuttavia, a livello contrattuale può sussistere una regolamentazione
diversa, che va quindi presa in considerazione per la determinazione del valore annuo. Se al momento della rinuncia all’usufrutto o al diritto di abitazione sono già versate PC, nel calcolo delle prestazioni continuerà a essere computato il valore annuo considerato prima della rinuncia.
Nel caso dei beneficiari di PC che abitano un immobile di loro proprietà, per il calcolo delle PC viene riconosciuto quale spesa, tra le spese di abitazione, un importo forfettario per le spese accessorie. Queste spese includono le spese per il riscaldamento e l’acqua calda, altre spese d’esercizio analoghe nonché i tributi pubblici connessi all’uso della cosa. Per le persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e che non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento, per il calcolo delle PC è ricono- sciuto quale spesa anche un importo forfettario per le spese di riscaldamento, che corrispon- de alla metà dell’importo forfettario per le spese accessorie previsto per i proprietari di im- mobili. Gli importi forfettari sono stati adeguati per l’ultima volta con effetto dal 1° gennaio 1998 e da allora sono rimasti pari a 1680, rispettivamente, 840 franchi all’anno. Nella mag- gior parte dei casi, questi importi non coprono le spese effettive e vanno pertanto adeguati. L’aumento dell’importo forfettario per le spese accessorie dovrà avvenire sulla stessa base di quello degli importi massimi per la pigione, ovvero con la stessa cadenza e in funzione dell’adeguamento all’evoluzione dei prezzi. Nel messaggio concernente la modifica della LPC sugli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione9 è illustrata l’evoluzione delle spese accessorie per gli anni 1998–2003. Ne risulta che in quegli anni le spese accessorie
9 FF 2015 765, in particolare pag. 771.
sono aumentate in misura doppia rispetto agli affitti netti. Le spese di riscaldamento dipen- dono sostanzialmente dal prezzo dell’olio da riscaldamento, che dal 2001, anno dell’ultimo adeguamento delle pigioni massime, è raddoppiato10. Le altre voci usuali delle spese acces- sorie, quali l’elettricità o l’acqua calda sono più stabili e seguono perlopiù l’andamento gene- rale dell’inflazione. Considerata questa base di dati, gli importi forfettari per le spese accessorie e per le spese di riscaldamento vengono aumentati del 50 per cento, ovvero a 2520, rispettivamente
1260 franchi all’anno.
Art. 16d Premio per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Nel calcolo delle PC è riconosciuto quale spesa un importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Secondo il diritto vigente, si tratta sempre di un importo forfetta- rio annuo pari al premio medio cantonale o regionale, compresa la copertura infortuni (art. 10 cpv. 3 lett. d LPC). Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) fissa gli importi forfettari annui per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al più tardi alla fine di ottobre per l’anno successivo (art. 54a cpv. 3 OPC-AVS/AI). Il premio medio è calcolato in base alla franchigia di cui all’articolo 103 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 199511 sull’assicurazione malattie (OAMal; attualmente: fr. 300). Con la riforma delle PC questa regolamentazione sarà adeguata in modo che invece dell’importo forfettario andrà considera- to il premio effettivo, se questo è inferiore al premio medio, compresa la copertura infortuni. La presente disposizione stabilisce cosa s’intende per premio effettivo. Si tratta del premio fatturato dall’assicuratore-malattie per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie. Mentre il premio medio è sempre comprensivo della copertura infortuni, quello ef- fettivo tiene conto di quest’ultima solo se la persona copre tale rischio tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Se la persona ha stipulato un’assicurazione con franchigia opzionale o con scelta limitata del fornitore di prestazioni, nel calcolo delle PC sarà quindi riconosciuto quale spesa unicamente il premio corrispondente. In caso di riduzio- ne volontaria di riserve eccessive da parte dell’assicuratore (cfr. art. 26 dell’ordinanza del 18 novembre 201512 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie [OVAMal]), verrà considerato anche l’importo di compensazione. I premi per le assicurazioni complementari continueranno a essere esclusi dal calcolo delle PC.
Art. 16e Spese per la custodia di figli complementare alla famiglia
Secondo il nuovo articolo 10 capoverso 3 lettera f LPC, nel calcolo delle PC saranno ricono- sciute le spese per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età. Il tenore della disposizione precisa che saranno considerate uni- camente le spese nette comprovate, vale a dire quelle effettivamente fatturate alla persona e che non sono state assunte dagli enti pubblici. Inoltre, le spese andranno giustificate median- te copie delle fatture.
Cpv. 1
Questo capoverso stabilisce i tipi di custodia di bambini complementare alla famiglia per cui saranno riconosciute le spese. La custodia dovrà essere fornita da terzi riconosciuti, ovvero strutture di custodia collettiva diurna, strutture di custodia parascolastiche o famiglie diurne. Dovrà inoltre trattarsi di una cosiddetta custodia istituzionale13, ossia fornita da strutture pub-
10 Ufficio federale di statistica (UST), Indice nazionale dei prezzi al consumo, olio da riscaldamento, consultabile gratuitamente sul sito https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/prezzi.assetdetail.8146203.html. 11 RS 832.102 12 RS 832.121 13 Tipo di custodia (UST): www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Famiglie > Custodia di bambini complemen- tare alla famiglia.
bliche o private in cui possono essere custoditi bambini prima e durante la scuola dell’obbligo (al di fuori degli orari di lezione). Si distingue tra le strutture che si occupano di bambini in età prescolastica (asili nido, strutture di custodia collettiva diurna), strutture in cui sono custoditi bambini in età scolastica (strutture diurne, scuole e scuole dell’infanzia a orario continuato) e strutture per i bambini di tutte le fasce d’età. Anche le famiglie diurne rientrano tra le forme di custodia del settore istituzionale, a condizione che siano organizzate (p. es. affiliate ad asso- ciazioni o a reti di genitori diurni) e destinate a bambini di diverse categorie d’età. L’offerta di custodia istituzionale è a pagamento e, in determinati casi, sovvenzionata. La custodia da parte di privati (nonni, persone alla pari, babysitter ecc.), che può essere re- munerata o meno, non è invece considerata custodia istituzionale. Dato il potenziale di abusi che potrebbero verificarsi in questi casi, le spese per tale custodia non saranno riconosciute. Cpv. 2
Se entrambi i genitori si occupano del figlio, è irrilevante che essi siano sposati, conviventi, separati o divorziati. In tal caso, la custodia complementare alla famiglia è necessaria se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa simultaneamente (lett. a). Se lavorano a tempo parziale con orari che si sovrappongono, la custodia è considerata necessaria per questo lasso di tempo. Per comprovare la necessità, andranno dichiarati i gradi d’occupazione e gli orari di lavoro, corredati dei documenti del caso (contratto di lavoro, certi- ficato di salario, piani d’impiego ecc.). Nel caso dei genitori che educano da soli i figli, ovvero in mancanza di un secondo genitore che si occupi del figlio (ad esempio perché vive lontano, è ignoto o è deceduto), la necessità sussiste per il periodo in cui essi svolgono un’attività lucrativa. La custodia dei figli complementare alla famiglia può essere anche indicata a causa dello stato di salute del genitore che educa da solo il figlio o di entrambi i genitori, per tutelare il bene del figlio (lett. b). Si tratta di casi in cui il problema di salute, pur rendendo opportuna la custodia da parte di terzi, permette in linea di massima che il figlio abiti con i genitori. Il fatto che egli sia custodito da terzi per un determinato periodo di tempo sgrava però sia lui che i genitori. La custodia da parte di terzi può essere resa opportuna anche da un’invalidità. Se la sola invalidità non consente di valutare le capacità di accudimento dei genitori, va richiesto un certificato medico che stabilisca l’entità della custodia da parte di terzi e ne confermi la necessità. La necessità della custodia può derivare anche da una combinazione di attività lucrativa e problemi di salute dei genitori. La situazione andrà in ogni caso illustrata mediante il contratto di lavoro e il certificato medico (attestante l’invalidità) per i due genitori. Se entrambi i genitori si occupano del figlio, deve verificarsi una sovrapposizione tale da impedire l’accudimento da parte dei genitori nella misura stabilita dal medico.
Art. 17a Calcolo della sostanza netta
Questo articolo disciplina le modalità per calcolare la sostanza netta determinante per il cal- colo delle PC. Questa regolamentazione è necessaria, in quanto in futuro i debiti ipotecari potranno essere dedotti soltanto dal valore dell’immobile e non più dalla sostanza comples-
Cpv. 1 Questo capoverso fissa il principio per il calcolo della sostanza netta. Esso corrisponde al diritto vigente, secondo cui dalla sostanza lorda vanno dedotti i debiti comprovati. Sono fatte salve le regole speciali per la deducibilità dei debiti ipotecari (cpv. 2 e 3).
14 Cfr. il messaggio sulla riforma delle PC; FF 2016 6705, in particolare pagg. 6737 e 6774.
Cpv. 2 Questo capoverso disciplina il computo dei debiti ipotecari, chiarendo che essi potranno es- sere dedotti soltanto dal valore dell’immobile secondo l’articolo 17 capoverso 1 OPC-AVS/AI (immobile abitato personalmente) o l’articolo 17 capoverso 4 o 6 OPC-AVS/AI (immobile non abitato personalmente) e non più dalla sostanza lorda complessiva. Se nel caso specifico i debiti ipotecari sono più elevati del valore dell’immobile, la differenza non sarà più computata per il calcolo della sostanza netta e non andrà quindi a ridurre gli altri elementi della sostan- za. Cpv. 3 Questo capoverso disciplina la deducibilità dei debiti ipotecari qualora dal valore dell’immobile venga dedotta una franchigia poiché l’immobile serve quale abitazione al pro- prietario (art. 11 cpv. 1 lett. c, seconda frase LPC o art. 11 cpv. 1bis LPC). In questo caso verrà dapprima dedotta la franchigia per l’immobile che serve quale abitazione al proprietario (lett. a), dopodiché i debiti ipotecari ancora gravanti sull’immobile potranno essere dedotti nella misura in cui non superano il valore residuo dell’immobile (lett. b). Il risultato di questo calcolo (saldo positivo o pari a zero) sarà aggiunto agli altri elementi della sostanza. Questa precisazione a livello d’ordinanza è necessaria per dissipare le incertezze sorte nella prassi e per evitare la riduzione degli altri elementi della sostanza a causa degli immobili che servono quale abitazione15 (già privilegiati nel calcolo delle PC grazie all’applicazione di un’ulteriore franchigia).
Art. 17b Rinuncia a parti di sostanza. Principio Il nuovo articolo 11a capoverso 3 LPC estende il computo della rinuncia alla sostanza ai casi in cui una persona ha speso una parte consistente della propria sostanza in breve tempo e senza un valido motivo. Il nuovo articolo 17b OPC-AVS/AI stabilisce pertanto che la rinuncia può essere computata in due casi: – se una persona ha alienato parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuto e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione (lett. a); o – se nel periodo da considerare una persona ha speso la sua sostanza in misura superiore al limite consentito dall’articolo 11a capoverso 3 LPC (lett. b).
Nei casi di cui alla lettera a non vi saranno cambiamenti rispetto alla prassi vigente, che si fonda sulla giurisprudenza16. Di conseguenza, non sarà computata una rinuncia se parti di sostanza sono alienate per adempiere obblighi derivanti da norme giuridiche o sentenze giudiziarie, come ad esempio il pagamento di una pena pecuniaria, di un’indennità in capitale in caso di divorzio o di un’imposta diretta. Se non sussistono tali obblighi, andrà sempre pre- sunta una rinuncia alla sostanza, qualora la controprestazione ricevuta per l’alienazione della sostanza non sia adeguata. L’adeguatezza della controprestazione andrà presunta se essa ammonta almeno al 90 per cento del valore della prestazione. Di conseguenza, sarà compu- tata una rinuncia alla sostanza non soltanto nel caso di una donazione, ma anche nel caso di una vendita di parti di sostanza a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato o di acquisto di un oggetto a un prezzo eccessivo.
Art. 17c Importo della rinuncia in caso di alienazione Il principio secondo cui l’importo della rinuncia corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione è già sancito nel diritto vigente.
15 Cfr. il messaggio sulla riforma delle PC; FF 2016 6705, in particolare pag. 6737 segg.
16 Cfr. tra l’altro DTF 122 V 394.
Art. 17d Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza
Cpv. 1 e 2 Questi due capoversi stabiliscono le modalità per calcolare l’importo della rinuncia alla so- stanza. L’importo viene calcolato deducendo il valore complessivo del dispendio consentito della sostanza dalla somma delle spese effettive dell’assicurato (cpv. 1). Il capoverso 2 defi- nisce come si calcola il dispendio consentito. Il calcolo avverrà separatamente per ogni anno del periodo da considerare e sarà pari al 10 per cento della sostanza, o a 10 000 franchi per una sostanza fino a 100 000 franchi (art. 11a cpv. 3 LPC), in base all’importo della sostanza al 1° gennaio dell’anno in questione. Per una sostanza di 150 000 franchi, ad esempio, sarà dunque consentito un dispendio di 15 000 franchi. Se l’anno successivo la sostanza sarà di 140 000 franchi, per quell’anno sarà ammesso un dispendo di 14 000 franchi ecc. I singoli importi annui saranno sommati per determinare il valore complessivo del dispendio consenti- to. Cpv. 3
Questo capoverso stabilisce quali elementi della sostanza non sono considerati per la de- terminazione dell’importo della rinuncia e per quali motivi il dispendio della sostanza consen- tito può essere eccezionalmente superato.
Lett. a
Il consumo della sostanza è una parte della sostanza computata come reddito ogni anno nel calcolo delle PC (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). Questo computo comporta una riduzione dell’importo delle PC versate. Per poter provvedere al proprio sostentamento, però, un bene- ficiario di PC deve utilizzare la propria sostanza nei limiti del consumo della sostanza compu- tato. Questo consumo non rappresenta dunque una rinuncia alla sostanza. Pertanto, le dimi- nuzioni della sostanza fino a concorrenza del consumo della sostanza non vanno considerate per la determinazione dell’importo della rinuncia alla sostanza e il beneficiario di PC non è tenuto a giustificarle. Sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 17b lettera b. Lett. b Secondo quanto stabilito nell’articolo 11a capoverso 3 LPC, il Consiglio federale definisce i validi motivi per cui il dispendio della sostanza consentito può essere superato, enumerando- li esaustivamente sotto questa lettera. N. 1-5: questi numeri elencano le spese dovute a validi motivi, che giustificano il superamen- to della soglia ammessa per il dispendio della sostanza. L’assicurato dovrà provare che le sue spese superiori alla soglia sono riconducibili a uno di questi motivi. N. 6: per gli anni precedenti la riscossione delle PC costituiscono un valido motivo anche le spese correnti per il sostentamento di una persona. In seguito alla perdita del posto di lavoro o alla diminuzione del grado d’occupazione, ad esempio, una persona può trovarsi costretta a impiegare i propri risparmi per coprire le sue spese correnti. In tal caso, la prova andrà fornita non in termini assoluti, ma con probabilità preponderante. In particolare andrà tenuto conto anche della situazione individuale della persona, vale a dire del suo tenore di vita.
Lett. c
Per la determinazione dell’importo della rinuncia non sono considerate nemmeno le perdite di sostanza involontarie. A differenza di quanto previsto per i casi di cui alla lettera b, in que- sto caso l’onere della prova non può essere a carico dell’assicurato, dato che è difficile pro- vare perdite involontarie di sostanza, come pure perdite impreviste in borsa o perdite dovute al mancato rimborso di un credito. Lett. d Le prestazioni in denaro ricevute da una persona in quanto vittima di una lesione della per- sonalità, di un reato o di una misura coercitiva a scopo assistenziale potranno essere impie- gate a discrezione dal beneficiario. Se utilizzerà il denaro per scopi propri, ricevendo una controprestazione adeguata, non dovrà temere che il suo dispendio comporti una riduzione delle PC. La presente lettera prevede dunque che i versamenti a titolo di riparazione morale, incluso il contributo di solidarietà secondo la legge federale sulle misure coercitive a scopo assisten- ziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, non siano presi in considerazione per il calcolo della rinuncia alla sostanza.
Art. 17e Computo della sostanza cui si è rinunciato
Questo articolo corrisponde al vigente articolo 17a OPC-AVS/AI. Il capoverso 1 viene ade- guato in modo da precisare che l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato comprende sia la rinuncia alla sostanza senza obbligo giuridico e senza contro- prestazione adeguata secondo l’articolo 11a capoverso 2 LPC sia la rinuncia alla sostanza dovuta a un dispendio eccessivo della sostanza secondo l’articolo 11a capoverso 3 LPC.
Art. 19 Spese di malattia e d’invalidità per i figli di cui non si tiene conto Le persone i cui redditi computabili sono superiori alle spese riconosciute non hanno diritto alla PC annua. Secondo l’articolo 14 capoverso 6 LPC, hanno però diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità che superano l’eccedenza dei redditi. I figli che danno diritto a una rendita per figli non possono far valere un diritto proprio alle PC, ma, con le loro spese e i loro redditi, sono inclusi nel calcolo delle PC del genitore beneficia- rio della rendita. I figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute non sono presi in considerazione per il calcolo della PC annua (art. 9 cpv. 4 LPC), ma lo sono per il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità. Attualmente, tuttavia, per questo caso non sono previste prescrizioni di calcolo né a livello di legge né a livello d’ordinanza. In applicazione dell’articolo 14 capoverso 6 LPC, la presente disposizione stabilisce quindi che le spese di malattia e d’invalidità andranno rimborsate nella misura in cui superano l’eccedenza dei red- diti.
Art. 21 Durata di trattamento Le persone che inoltrano una richiesta di PC dispongono di risorse finanziarie esigue. Se la richiesta non è accolta entro un termine adeguato, devono ricorrere all’aiuto sociale, il che andrebbe evitato il più possibile. Per le persone con risorse esigue, 90 giorni costituiscono un periodo relativamente lungo, ma al contempo occorre lasciare tempo sufficiente agli or- gani esecutivi delle PC per poter calcolare le prestazioni. 90 giorni si situano leggermente al
di sopra della durata di trattamento media indicata da alcuni organi esecutivi (70 giorni)17, cosicché la disposizione risulta attuabile. Questo termine vale per i casi in cui l’assicurato ha inoltrato tutti i dati necessari e ha com- pletamente adempiuto il suo obbligo di collaborare. Se mancano dati per il calcolo delle PC (p. es. indicazioni su una rendita estera, estratto di un registro fondiario estero), benché l’assicurato abbia fatto quanto da lui esigibile per ottenerli, adempiendo quindi il suo obbligo di collaborare, è versata una PC provvisoria, se il diritto è verosimilmente comprovato. Data questa disposizione, in futuro il sistema d’informazione sulle PC di cui all’articolo 26b LPC dovrà contenere anche indicazioni relative alla durata di trattamento del caso.
Art. 21a Arrotondamento degli importi versati
Il vigente articolo 21a OPC-AVS/AI, che disciplina il pagamento delle PC ai coniugi aventi ognuno un diritto proprio alla rendita, diventerà l’articolo 21b. Il nuovo articolo 21a regola- menta l’arrotondamento dell’importo delle PC, attualmente oggetto dell’articolo 26b. Il principio secondo cui gli importi mensili della PC annua devono essere arrotondati al franco superiore corrisponde al diritto vigente e sarà mantenuto. Verrà invece stralciata la regola in base alla quale gli importi inferiori a 10 franchi vanno arrotondati a questa somma. Secondo il nuovo articolo 9 capoverso 1 LPC, la PC annua corrisponderà almeno all’importo più eleva- to dei seguenti: – la riduzione dei premi massima prevista per le persone che non hanno diritto né alle PC né all’aiuto sociale (lett. a); – il 60 per cento del premio medio del Cantone o della regione di premi in questione (lett. b). In base a questa regolamentazione, l’importo minimo delle PC sarà nettamente superiore a 10 franchi per tutti i beneficiari di PC. La regola sull’arrotondamento a questa somma può dunque essere stralciata.
Art. 21b Pagamento ai coniugi aventi ognuno un diritto proprio alla rendita
Lo spostamento del vigente articolo 26b comporta la rinumerazione del vigente 21a, che diventerà il 21b.
Art. 21c Pagamento per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale
Secondo il diritto vigente (art. 21a LPC), l’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d va versato direttamente all’assicuratore-malattie. In virtù del nuovo articolo 21a capoverso 3 LPC, gli importi della PC annua che servono a coprire la tassa giornaliera per il soggiorno in un istituto o in un ospe- dale potranno essere ceduti e versati direttamente al fornitore delle prestazioni. La presente disposizione disciplina l’ordine in cui il versamento dell’importo dovrà avvenire in tali casi. La PC continuerà a essere versata all’assicuratore-malattie fino a concorrenza dell’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (lett. a). La parte residua della PC sarà versata al beneficiario di PC fino a concorrenza dell’importo per le sue spese personali (lett. b) e poi al fornitore di prestazioni fino a concorrenza della tassa giorna- liera considerata nel calcolo delle PC (lett. c). In questo modo si garantirà che l’importo per le spese personali riconosciuto quale spesa nel calcolo delle PC vada effettivamente a vantag- gio del beneficiario di PC. Fanno eccezione i casi in cui l’importo della PC versato non è su- periore al premio dell’assicurazione malattie, o lo è soltanto in misura marginale. In tal caso,
17 Rapporto del Controllo federale delle finanze concernente la vigilanza sugli organi d’esecuzione delle prestazioni comple- mentari del 9 maggio 2018, pag. 24 (disponibile in tedesco, con riassunto in italiano).
come avviene attualmente, al beneficiario di PC non sarà versato alcun importo residuo o ne sarà versato uno esiguo, mentre non sarà effettuato alcun versamento diretto all’istituto o all’ospedale. In rari casi può capitare che dopo il pagamento della tassa giornaliera al fornitore delle pre- stazioni rimanga un determinato importo. Questo può succedere quando nel calcolo delle PC rientrano anche altre spese (p. es. interessi ipotecari e spese di manutenzione di fabbricati per immobili o contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia) e il beneficiario di PC non ha praticamente altri redditi oltre alle PC. L’importo residuo è allora versato al beneficia- rio di PC (lett. d). Con la riforma delle PC, nel calcolo delle PC sarà considerata unicamente la tassa giornalie- ra per i giorni di permanenza effettivamente fatturati dall’istituto o dall’ospedale (art. 10 cpv. 2 lett. a LPC). Poiché le PC vengono pagate all’inizio del mese per le quali sono dovute (art. 19 cpv. 1 della legge federale del 6 ottobre 200018 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA], in combinato disposto con l’art. 21 cpv. 4 LPC e l’art. 72 OAVS), si può prevedere un incremento del numero di richieste di restituzione dell’importo delle PC per la tassa giornaliera per il mese in cui un beneficiario di PC decede in un istituto. Nei casi in cui questo importo è versato direttamente all’istituto o all’ospedale, anche la ri- chiesta di restituzione andrà fatta valere nei loro confronti. In tali casi non sarà possibile un condono della restituzione, poiché l’istituto o l’ospedale (contrariamente a un beneficiario di PC) non può invocare le gravi difficoltà di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPGA e all’articolo 5 dell’ordinanza dell’11 settembre 200219 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.
Art. 22 cpv. 5 Conformemente al nuovo articolo 11 capoverso 1 lettera i LPC, la riduzione dei premi sarà computata come reddito per il periodo per il quale sono state versate retroattivamente PC. In questo modo si eviterà il doppio pagamento dell’importo del premio dell’assicurazione malat- tie per il periodo del versamento a posteriori delle PC. Il computo quale reddito comporta che non sarà più necessario prevedere la possibilità di compensazione di cui al vigente artico- lo 22 capoverso 5 OPC-AVS/AI, che può dunque essere abrogato.
Art. 26 Ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione La regolamentazione dell’importo minimo della PC annua, attualmente prevista nell’articolo 26 OPC-AVS/AI, sarà adeguata e spostata all’articolo 9 capoverso 1 LPC. Per le ripercussioni materiali si rimanda alle spiegazioni del messaggio sulla riforma delle PC20. L’articolo 26 disciplina i criteri che si applicheranno per la ripartizione dei Comuni nelle tre regioni per la pigione. Da quando è stato elaborato il messaggio del Consiglio federale del 17 dicembre 201421 concernente gli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione, l’Ufficio federale di stati- stica (UST) ha sviluppato un nuovo metodo per rappresentare le strutture urbane attuali della Svizzera22. Di conseguenza, la ripartizione illustrata nel messaggio23 va adeguata alla nuova base (art. 10 cpv. 1quater LPC). Si è pertanto proceduto a un riesame dell’adeguatezza delle tipologie spaziali per la ripartizione dei Comuni nelle tre regioni per la pigione (grandi centri, città e campagna). La regione 1, che comprende i grandi centri, rimane invariata.
18 RS 830.1 19 RS 830.11
20 FF 2016 6705, in particolare pag. 6773.
21 FF 2015 765
22 UST, Spazio a carattere urbano 2012. Rapporto esplicativo, Neuchâtel 2014.
23 FF 2015 765, in particolare pag. 779.
Cpv. 1 Questo capoverso definisce la regione 1. Fondata sulla categoria 111 «Città nucleo di un grande agglomerato» della tipologia dei Comuni 2012 (25 tipi di Comune), essa comprende i cinque grandi centri di Berna, Basilea, Zurigo, Losanna e Ginevra24. Cpv. 2 Questo capoverso definisce le regioni 2 e 3, fondandosi sulla tipologia urbano-rurale 2012. Rispetto alla precedente ripartizione vi sono relativamente pochi spostamenti di Comuni, principalmente dalla regione rurale a quella urbana, il che riflette la crescente tendenza all’urbanizzazione. La tipologia urbano-rurale 2012 contempla tre categorie: urbana, intermedia e rurale. Per ripartire i Comuni tra le regioni 2 e 3, i Comuni delle categorie «urbana» e «intermedia» sono stati attribuiti alla regione 2 (fatta eccezione per i cinque grandi centri), mentre i Comuni della categoria «rurale» alla regione 3. Questa tipologia si presta bene, poiché attribuisce i «Co- muni di un centro rurale» alla regione 2. Questi Comuni presentano generalmente una mag- giore densità di popolazione e dunque anche pigioni più elevate. I «Comuni periurbani di bassa densità» sono invece classificati nella categoria «rurale». Questa attribuzione è sen- sata per una ripartizione in cui è determinante l’ammontare delle pigioni, poiché probabil- mente ne tiene più adeguatamente conto. Questa ripartizione comporta un trasferimento di Comuni tra le regioni 2 e 3. 125 Comuni che secondo la ripartizione utilizzata nel messaggio rientravano nella regione 2 figurano ora nella regione 3, ovvero sono stati spostati dalla città alla campagna. Per 314 Comuni vale invece l’inverso. Questo riflette la costante tendenza all’urbanizzazione in Svizzera e com- porta spese supplementari modeste. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) dovrà informarsi presso l’UST sulle fu- sioni di Comuni e sugli eventuali passaggi da una regione a un’altra che ne derivano. L’UST gestisce un elenco delle fusioni di Comuni. La ripartizione territoriale in livelli geografici viene rivista ogni dieci anni circa. La nuova ripartizione comporta il passaggio dalla regione 3 alla regione 2 di un 10 per cento in più di beneficiari di PC, che godranno di importi massimi più elevati e dunque di un miglio- ramento rispetto a quanto previsto con la precedente ripartizione. In questo modo, il grado di
copertura dell’85,1 per cento illustrato nel messaggio aumenterà di 0,5 punti percentuali, passando all’85,6 per cento.
Copertura nelle tre regioni in base ai livelli geografici modificati
Numero di casi Copertura in % Regione 1 35 817 86,7 Regione 2 138 710 85,4 Regione 3 19 930 85,0 Totale 194 457 85,6
Art. 26a Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione
Conformemente al nuovo articolo 10 capoverso 1quinquies LPC, i Cantoni potranno chiedere una riduzione o un aumento fino al 10 per cento degli importi massimi per la pigione in un
24 UST, Tipologia dei Comuni e tipologia urbano-rurale 2012, Neuchâtel 2017, pag. 5.
Comune. Una richiesta di riduzione sarà però accolta solo se e fintantoché la pigione del
90 per cento dei beneficiari di PC sarà coperta dagli importi massimi.
L’adempimento di questa condizione sarà verificato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Affinché ciò sia possibile, occorre che il Comune sia noto. Se il Cantone non potrà allegare alla richiesta la prova dell’adempimento della condizione, dovrà illustrare i motivi per i quali chiede una riduzione o un aumento nel Comune in questione. Una breve motivazione dovrà essere fornita anche in caso di richiesta di aumento. La richiesta andrà presentata entro il 30 giugno dell’anno precedente, affinché si disponga di abbastanza tempo per esa- minarla. Il DFI stabilirà in un’ordinanza dipartimentale l’ammontare della riduzione o dell’aumento dell’importo massimo per la pigione per i Comuni in questione.
Art. 27 Termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente
La regolamentazione della compensazione degli importi da restituire con le PC, attualmente prevista nell’articolo 27 OPC-AVS/AI, sarà spostata all’articolo 20 capoverso 2 LPC. Nel suo nuovo tenore, l’articolo 27 AP-OPC-AVS/AI disciplina la restituzione delle prestazioni perce- pite legalmente. Il nuovo articolo 16a LPC stabilisce che le prestazioni percepite legalmente devono essere restituite dall’eredità del beneficiario deceduto. La presente disposizione di- sciplina i termini per la restituzione. Cpv. 1 Questo capoverso disciplina il termine per la restituzione nel caso normale. Dopo il decesso del beneficiario di PC o del coniuge superstite, la restituzione dovrà avvenire tramite l’eredità. A seconda delle circostanze, potranno essere necessari alcuni accertamenti (p. es. su crediti da saldare prioritariamente) prima di procedere alla restituzione. La disposizione prevede dunque che gli eredi abbiano un periodo di tre mesi per effettuare la restituzione, a decorrere dal passaggio in giudicato della pertinente decisione. Cpv. 2 Il presente capoverso disciplina il termine per la restituzione nei casi in cui questa rende ne- cessaria la vendita di uno o più immobili dell’eredità del beneficiario deceduto. La vendita richiede infatti un certo tempo, ragion per cui agli eredi è lasciato un periodo di un anno per la restituzione. Se l’immobile è venduto prima della scadenza di questo termine, la restituzio- ne dovrà avvenire entro 30 giorni dal trasferimento della proprietà.
Art. 27a Valutazione dell’eredità La regolamentazione delle vertenze in materia di comunicazione di dati, attualmente prevista nell’articolo 27a OPC-AVS/AI, sarà spostata all’articolo 27b capoverso 1 LPC. In futuro l’articolo 27a disciplinerà la valutazione dell’eredità. Questa regolamentazione è necessaria, in quanto con il nuovo articolo 16a LPC sarà introdotto un obbligo di restituire le prestazioni percepite legalmente dall’eredità del beneficiario di PC deceduto. L’obbligo di restituzione riguarderà soltanto le prestazioni riscosse negli ultimi dieci anni precedenti il decesso. È pre- vista una franchigia di 40 000 franchi sulla massa ereditaria. L’entità della restituzione sarà dunque determinata non soltanto dall’ammontare delle prestazioni percepite, ma anche dalla massa ereditaria. Con la presente disposizione s’intende pertanto disciplinare la valutazione dell’eredità. La valutazione della sostanza lasciata dal beneficiario di PC dopo il suo decesso sarà effet- tuata per principio secondo gli stessi criteri applicati per la valutazione della sostanza nel periodo in cui era in vita.
Cpv. 1 Questo capoverso riprende il principio di cui all’articolo 17 capoverso 1 OPC-AVS/AI per la valutazione della sostanza in vita, in base al quale la valutazione deve essere effettuata se- condo le regole stabilite dalla legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di do- micilio.
Cpv. 2 Questo capoverso disciplina la valutazione degli immobili. Secondo il vigente articolo 17 ca- poverso 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario di PC o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore vena- le. Tuttavia, in caso di alienazione di un immobile quando il beneficiario di PC è ancora in vita, nella valutazione si tiene conto del fatto che, in determinate circostanze, il ricavato della vendita è inferiore al valore venale. Per questo motivo, il vigente articolo 17 capoverso 5 OPC-AVS/AI stabilisce che il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore. È il caso, a determinate condizioni, per le azien- de e i fondi agricoli. Poiché dopo il decesso del beneficiario di PC un immobile non può più servire da abitazione al medesimo, esso va per principio considerato secondo il suo valore venale nell’eredità. Nei casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore, sarà determinante questo valore. Le prescrizioni relative al diritto fondiario rurale sono così appli- cabili anche alla valutazione della successione.
L’introduzione del nuovo articolo 27a AP-OPC/AVS-AI comporta la rinumerazione dei vigenti articoli 27a–27c, che diventeranno quindi gli articoli 27b–27d.
Si tratta di una modifica redazionale, poiché in futuro il termine «Ufficio federale» figurerà già all’articolo 26a capoverso 1.
Art. 32 cpv. 2 Si veda il commento all’articolo 28a capoverso 1.
Art. 39 cpv. 4
Secondo il diritto vigente, nel quadro delle PC la Confederazione non contribuisce all’importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il relativo finanziamen- to incombe ai Cantoni. Questi ultimi possono però impiegare i mezzi versati loro dalla Confe- derazione per la riduzione dei premi secondo l’articolo 66 della legge federale del 18 marzo
199425 sull’assicurazione malattie (LAMal).
Il Parlamento ha deciso di continuare a riconoscere quali spese i premi dell’assicurazione malattie. Verrà quindi computato in tutti i casi un importo forfettario pari al premio medio del Cantone o della regione di premi in questione. Se tuttavia il premio effettivo è inferiore al premio medio, per il calcolo delle PC sarà considerato unicamente il primo. Per sottolineare questo fatto, il termine «importo forfettario» è dunque sostituito con «importo». La Confede- razione non contribuirà nemmeno a questo importo nel quadro delle PC.
25 RS 832.10
Art. 42 Restituzione Si tratta di un adeguamento redazionale teso a citare correttamente la prima occorrenza della legge del 5 ottobre 199026 sui sussidi (LSu). Per una migliore comprensione, si ripete che la disposizione concerne i sussidi per le prestazioni complementari annue.
Art. 42d Restituzione L’articolo 24 capoverso 2 LPC prevede una nuova disposizione concernente la riduzione dei sussidi per le spese amministrative in caso di difetti a livello esecutivo. Di conseguenza, nell’ambito delle PC in futuro l’articolo 28 capoverso 2 LSu non sarà più applicabile ai sussidi federali per le spese amministrative. Il rimando alla LSu va pertanto adeguato in modo che sia menzionato unicamente il capoverso 1. Inoltre, per una migliore comprensione, nella stessa disposizione si ripete che si tratta di sussidi per le spese amministrative.
Art. 42e Aliquota massima di riduzione I sussidi federali per le spese amministrative dipendono dal numero di casi. Nel 2018 essi sono stati compresi tra i 70 770 franchi del Cantone di Appenzello Interno e i 3 582 650 franchi del Cantone di Zurigo. Considerata questa differenza notevole, non è pos- sibile prevedere un limite massimo in franchi per la riduzione, ragion per cui esso sarà fissato in termini percentuali. Secondo la presente disposizione, la riduzione potrà ammontare al massimo al 30 per cento.
Art. 42f Procedura
Cpv. 1
La partecipazione della Confederazione alle spese amministrative potrà essere ridotta in caso di ripetuta violazione – ovvero per almeno due volte – delle prescrizioni della legge federale, delle relative ordinanze o delle direttive dell’UFAS. Per constatare tali violazioni, potranno essere analizzati i dati del sistema d’informazione sulle PC. Potrà inoltre essere introdotto un reporting teso a rilevare informazioni non contenute in questo sistema. Se l’Ufficio federale constaterà ripetute violazioni di prescrizioni, prima di procedere a una riduzione darà all’organo esecutivo la possibilità di eliminare i difetti rilevati. Per il resto, la procedura sarà retta dalla legge federale del 20 dicembre 196827 sulla proce- dura amministrativa (PA). Prima di decidere l’aliquota di riduzione applicabile, andrà garanti- to il diritto di audizione di cui all’articolo 29 PA. Cpv. 2 Se il difetto constatato non sarà eliminato entro il termine impartito, i sussidi federali per le spese amministrative verranno ridotti. Questo capoverso stabilisce da quale anno viene ap- plicata la riduzione, vale a dire l’anno successivo. Se ad esempio si constata il difetto nel 2020 e il termine per eliminarlo scade inutilizzato nel 2021, i sussidi federali per le spese amministrative saranno ridotti a partire dal 2022. Cpv. 3 La riduzione sarà mantenuta per gli anni successivi fintantoché il difetto sussisterà e l’organo esecutivo non avrà comprovato la sua eliminazione.
26 RS 616.1 27 RS 172.021
Art. 54a cpv. 1, 3, 4, frase introduttiva, e 5bis
Cpv. 1
Il termine «importo forfettario» è sostituito con «importo». Per quanto concerne la motivazio- ne, si rimanda al commento all’articolo 39 capoverso 4. Cpv. 3
Si tratta di una modifica redazionale, poiché in futuro il termine «Dipartimento» figurerà già all’articolo 26a capoverso 4. Inoltre il termine «importo forfettario» è sostituito con «importo». Per quanto concerne la motivazione, si rimanda al commento all’articolo 39 capoverso 4.
Cpv. 4, frase introduttiva
Il termine «importo forfettario» è sostituito con «importo». Per quanto concerne la motivazio- ne, si rimanda al commento all’articolo 39 capoverso 4. Per motivi redazionali, inoltre, l’espressione «beneficiario PC» nella frase introduttiva viene sostituita con «beneficiario».
Secondo l’articolo 65 capoverso 1 LAMal, l’importo per la riduzione del premio cui una per- sona ha diritto viene versato direttamente all’assicuratore-malattie presso cui la persona è assicurata. Il Cantone può finanziare l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie considerato per il calcolo delle PC tramite il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi di cui all’articolo 66 LAMal. Anche l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, come quello della riduzione dei premi, viene versato direttamente all’assicuratore-malattie (art. 21a LPC). Questa disposizione è sostanzialmente mantenuta. Con la riforma delle PC, la regolamentazione concernente la considerazione del premio per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel calcolo delle PC sarà adeguata in modo che, invece del premio medio con la copertura infortuni sarà riconosciuto quale spesa il premio effettivo, se quest’ultimo è inferiore a quello medio (cfr. il commento all’art. 16d). L’applicazione di questa disposizione presuppone che gli uffici PC conoscano in tempo utile l’ammontare del premio effettivo, così da poter calcolare puntualmente le PC entro l’inizio del nuovo anno e versare l’importo corretto agli assicuratori. Per l’esecuzione della riduzione dei premi, gli assicuratori-malattie devono già oggi notificare ai Cantoni determinati dati (p. es. cambiamenti importanti nei rapporti con l’assicurato) e presentare loro un conto annuale, che comprende tra l’altro i premi mensili dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 106c cpv. 2 e 3 OAMal). Queste disposizioni vengono applicate per analogia anche alle PC (art. 54a cpv. 6 OPC-AVS/AI). Il nuovo capoverso 5bis estende l’obbligo di notifica degli assicuratori-malattie, che dovranno notificare ai Cantoni i premi delle persone che ricevono una riduzione dei premi (tra cui rien- trano anche i beneficiari di PC) non solo nel quadro del conto annuale, ma già alla fine dell’anno precedente. In questo modo i Cantoni potranno disporre separatamente dei dati sui beneficiari di PC e sui loro premi. L’OAMal obbliga i Cantoni a designare un servizio per lo scambio dei dati con gli assicuratori conformemente all’articolo 65 capoverso 2 LAMal (art. 106b cpv. 1 OAMal). Con questa di-
sposizione si è voluto garantire che gli assicuratori scambino i loro dati con un unico servizio, anche se i servizi cantonali preposti alla riduzione dei premi e al versamento delle PC sono diversi. Lo stesso varrà per l’obbligo di notifica esteso.
Attualmente gli assicurati possono disdire l’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie per principio sino a fine novembre per la fine dell’anno civile. Al fine di consentire la rilevazione del maggior numero possibile di cambiamenti di cassa lasciando al contempo agli uffici PC tempo sufficiente per il nuovo calcolo delle PC, in futuro il termine sarà fissato al 5 dicembre.
3.2 Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Art. 1 cpv. 2 Il nuovo articolo 47a della legge federale del 25 giugno 198228 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) completa le attuali possibilità di proroga facol- tativa del rapporto di assicurazione nella previdenza professionale con una possibilità speci- fica per le persone che perdono il posto di lavoro relativamente poco prima del raggiungi- mento dell’età di pensionamento. Anche le persone che si avvarranno di questa nuova possibilità andranno escluse dall’assicurazione obbligatoria prevista per i disoccupati, fintan- toché esse saranno assicurate almeno nella stessa misura in cui lo sarebbero conformemen- te a questa ordinanza. La disposizione vigente sarà dunque completata con un rimando al nuovo articolo 47a LPP.
4 Ripercussioni finanziarie
Nel quadro della riforma delle PC il Parlamento ha deciso diverse misure, che nel 2030 sgra- veranno il sistema delle PC per un totale di 453 milioni di franchi. Al contempo, l’adeguamento degli importi massimi riconosciuti per la pigione causerebbe uscite supple- mentari per 201 milioni di franchi. La modifica di legge comporterà inoltre uno sgravio di 161 milioni di franchi per il sistema di riduzione dei premi (Ripam) dei Cantoni. Per contro, le modifiche d’ordinanza avranno ripercussioni finanziarie solo marginali. La nuo- va ripartizione dei Comuni tra le tre regioni per la pigione, fondata sui livelli geografici modifi- cati (cfr. commento all’art. 26 AP-OPC-AVS/AI), comporterà maggiori spese per quasi 6 milioni di franchi nel 2030 rispetto a quelle previste in seguito all’aumento degli importi massimi per la pigione in base alla precedente ripartizione. Anche l’adeguamento dell’importo forfettario per le spese accessorie per le persone con un’abitazione a uso pro- prio e di quello per le spese di riscaldamento per le persone che vivono in locazione in un appartamento che devono riscaldare a proprie spese comporterà uscite supplementari per 6 milioni di franchi. Di questi 12 milioni di franchi complessivi, 8 saranno a carico della Con- federazione e 4 dei Cantoni. Tenuto conto anche delle modifiche d’ordinanza, le minori uscite dovute alla riforma delle PC nel 2030 ammonteranno a 401 milioni di franchi29. La tabella seguente fornisce una panora- mica delle ripercussioni finanziarie della riforma delle PC, comprese le modifiche d’ordinanza.
28 RS 831.40
29 Comprese le misure concernenti il sistema della Ripam dei Cantoni.
Ripercussioni finanziarie della riforma delle PC nel 2030 (in milioni di franchi) Spese Spese Spese (totale) (Confederazi- (Cantoni) one)
Uscite delle PC secondo l’ordinamento vigente 6771 1913 4858
Modifiche di legge della riforma delle PCcon ripercussioni sul sistema delle PC – Misure per ridurre le spese -453 -106 -347 – Adeguamento degli importi massimi riconosciuti per la pigione 201 126 75
Modifiche d’ordinanza della riforma delle PC 6 4 2 – Nuova ripartizione dei Comuni – Adeguamento degli importi forfettari per le spese 6 4 2 accessorie e per le spese di riscaldamento
Uscite delle PC con le misure della riforma 6531 1941 4590 delle PC
Ripercussioni della riforma delle PC sul siste- -240 28 -268 ma delle PC
Misure della riforma delle PC con ripercussioni sul sistema della Ripam dei Cantoni – Adeguamento dell’importo minimo delle PC –114 0 –114 – Computo del premio dell’assicurazione malattie –47 0 –47
Ripercussioni complessive della riforma delle –401 28 –429 PC