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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS Ufficio federale dello sport UFSPO Direzione

Spiegazioni concernenti la revisione parziale dell’OPSpo, dell’OPPSpo, dell’O-G+S-UFSPO e dell’OSI- Spo

(Stato giugno 2019; versione per la consultazione)

Spiegazioni concernenti la revisione parziale dell’OPSpo, dell’OPPSpo, dell’O-G+S-UFSPO e dell’OSISpo

1. Situazione di partenza

L’Ufficio federale dello sport UFSPO deve svolgere la propria attività di promozione tenendo conto degli sviluppi attuali del settore. Di conseguenza anche le basi legali che ne legitti- mano l’operato devono essere controllate a scadenze regolari e se del caso adattate. Attual- mente si rileva il bisogno di procedere ad adattamenti che interessano diversi ambiti d’azione dell’UFSPO, la scuola universitaria federale dello sport USFSM, il programma Gioventù e Sport e i centri sportivi nazionali. Le modifiche riguardano l’ordinanza sulla promozione dello sport (OPSpo, RS 415.01), l’ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo, RS 415.011), l’ordinanza dell’UFSPO concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPO, RS 415.011.2) e l’ordinanza sui sistemi d’informazione della Confedera- zione nel campo dello sport (OSISpo, RS 415.11).

2. Principi del disegno

2.1 Programma Gioventù e Sport (G+S)

Il programma Gioventù e Sport (G+S) deve mostrarsi aperto per recepire gli sviluppi sociali ed è pertanto soggetto ad una costante evoluzione, che rende necessari verifiche e adeguamenti continui delle basi legali:  In seguito all’approvazione della mozione 17.3605 «Revoca della moratoria per l’ammis- sione di nuove discipline sportive in Gioventù+Sport» si sono esaminati sia i presupposti di contenuto sia i processi per un’eventuale amissione di nuove discipline sportive. Si è messa in discussione anche la suddivisione delle discipline sportive G+S in diverse spe- cialità, anche in considerazione dei lavori in corso per la realizzazione di una nuova banca dati nazionale per lo sport (BDNS). La realizzazione di questo progetto comporta infatti la necessità di adeguare le procedure per l’ammissione nel programma di nuove organizzazioni e per l’autorizzazione per lo svolgimento dei singoli corsi e campi G+S.  L’UFSPO sostiene le federazioni sportive nazionali ai sensi dell’articolo 4 della legge sulla promozione dello sport (LPSpo, RS 415.0), fra l’altro negli sforzi fatti nel campo della for- mazione, quindi anche con prestazioni di base per la formazione di quadri G+S. Si tratta ora di rivedere il sistema delle prestazioni nel quadro di G+S, per fare in modo che in futuro esse possano essere offerte anche ad associazioni giovanili non comprese nell’ar- ticolo 4 LPSpo.  I contributi aggiuntivi previsti finora per corsi e campi G+S con bambini e giovani disabili non hanno avuto praticamente alcun effetto, sia per i requisiti richiesti, sia perché lo sti- molo finanziario è modesto. Nel 2017 si sono versati contributi accessori soltanto per 2 corsi e 3 campi su un totale di circa 69'000 corsi e 7'700 campi. Si deve pertanto prevedere requisiti meno esigenti e aumentare i contributi, per incoraggiare gli organizzatori di corsi e campi a integrare nell’attività bambini e giovani disabili.  Si deve dare maggiore sostegno all’uso dei mezzi pubblici per chi frequenta corsi di for- mazione e di perfezionamento G+S, tramite la completa copertura delle spese di viaggio.  Infine in futuro si deve dare ai campi di sport un sostegno maggiore di quanto garantito finora. I campi scolastici e di sport rappresentano per bambini e giovani esperienze es- senziali nel quadro dello sviluppo e della socializzazione. Sull’onda delle discussioni su- scitate da una sentenza del Tribunale federale sulla portata del contributo finanziario che i genitori devono dare a un campo scolastico si è nuovamente sottolineata l’importanza di questi campi. Si deve pertanto creare la possibilità di dare in generale maggiore sostegno ai campi G+S. Ad ogni modo l’UFSPO farà uso di questa maggiorazione dei contributi solo se possibile nell’ambito dei crediti di sostegno approvati.

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2.2 Promozione dello sport e dell’attività fisica in generale

La Confederazione si impegna in vario modo nella promozione dello sport e dell’attività fisica. La legge sulla promozione dello sport contiene all’articolo 3 una norma fondamentale per il suo impegno in questo ambito come pure per il versamento di aiuti finanziari. Tale norma per la sua formulazione aperta consente di sostenere i più diversi programmi, progetti o intenti. Nei casi in cui tale promozione si rivela regolare o è rivolta a destinatari specifici – per soddi- sfare il principio della determinatezza – deve essere concretizzata in una disposizione di legge. La Giornata svizzera dello sport scolastico ha una lunga tradizione e ad essa viene attribuita grande importanza in quanto rappresenta l’interfaccia fra l’educazione fisica scolastica e la pratica sportiva facoltativa di bambini e giovani. Con un contributo regolare da parte della Con- federazione si intende garantire tale appuntamento anche in futuro.

2.3 Formazione e perfezionamento dei docenti di sport

L’articolo 13 della legge sulla promozione dello sport apre la strada alla possibilità di sostenere la formazione e il perfezionamento dei docenti di educazione fisica. Finora non ci sono state disposizioni di attuazione della norma. Ora le relative norme di dettaglio dovrebbero essere concretizzate nell’ordinanza sulla promozione dello sport sulla base delle esperienze pratiche fatte negli ultimi anni.

2.4 Altri punti

 Nel settore della Scuola universitaria federale dello sport SUFSM, alla luce di accadi- menti negativi registratisi in passato, si dovrebbe ampliare il diritto disciplinare nei con- fronti degli studenti.  Si deve chiarire l’uso degli impianti sportivi dell’UFSPO da parte di terzi, in particolare federazioni e società sportive, scuole o altre istituzioni della formazione, e la distinzione fra di essi e chi li usa per fini commerciali.  I compiti di controllo dell’«Osservatorio sport e movimento Svizzera» devono essere re- golati con norme di legge e l’indicazione di un’istituzione adatta allo svolgimento di tali compiti - analogamente alla determinazione di un’istituzione adatta quale agenzia nazio- nale antidoping – deve essere delegata al DDPS.  Considerato il costante contatto con il pubblico (fra l’altro studenti, atleti in allenamento, partecipanti ai corsi nei centri sportivi di Macolin e di Tenero) si sente il crescente biso- gno di riconoscere i collaboratori. Allo scopo le normali uniformi di servizio non sono indicate né per la rappresentanza nell’ambito della promozione dello sport né come equi- paggiamento di docenti e monitori per la pratica sportiva. L’UFSPO deve pertanto poter acquistare un proprio assortimento di vestiti e equipaggiamento ed elaborare le relative direttive.  Se all’UFSPO si vuole organizzare, svolgere e fatturare in modo efficiente corsi di for- mazione, campi di allenamento e manifestazioni della scuola universitaria, è necessario che i vari sistemi utilizzati in questo ambito possano scambiarsi i dati necessari. Uno scambio automatico delle informazioni però è ammissibile soltanto se ci sono le basi legali allo scopo. Tali basi attualmente mancano e devono pertanto essere create.

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3 Spiegazioni

3.1 Ordinanza sulla promozione dello sport (OPSpo)

Art. 6 Discipline sportive G+S Per via di una moratoria dal 2009 non è stato più possibile ammettere in G+S altre discipline sportive. Con l’approvazione della mozione Gmür-Schönenberger (17.3605) «Modifica dell’ordinanza allo scopo di attualizzare e ottimizzare processi e procedure per l’ammis- sione a “Gioventù e Sport” di nuove discipline sportive» da parte del Consiglio nazionale e del Consiglio degli stati la moratoria è stata abolita. Come diretta conseguenza le organizza- zioni più diverse hanno chiesto l’ammissione delle attività o delle discipline sportive praticate nella lista delle discipline sportive G+S. Nuove tendenze nel settore dell’industria del tempo libero e delle attività all’aperto modificano parzialmente le discipline sportive tradizionali, o le mettono addirittura in discussione. A ciò si aggiunge che attualmente ai livelli più diversi si discute sugli sviluppi nel campo dei videogiochi praticati a livello di competizione (e-Sport). Anche G+S non può chiudersi davanti a tali sviluppi e discussioni. Si rivela pertanto necessario delimitare la concezione di sport nel quadro di G+S e con essa le condizioni che una attività deve soddisfare per poter essere considerata disciplina sportiva G+S. Nella concezione dello sport di G+S è centrale il significato assunto dall’attività fisica, che contribuisce ad aumentare la capacità di prestazione fisica e la salute dei bambini e dei giovani che partecipano. Altro punto importante è che le attività siano inserite in una struttura societaria o federale che offra la base necessaria per lo sviluppo futuro a lungo termine dello sport e per la formazione di monitori. Contemporaneamente, precisando le condizioni d’ammissione, si intende chiarire la proce- dura amministrativa per l’ammissione di nuove discipline sportive. Si rinuncia a una mera ammissione provvisoria di nuovi sport. Completare la lista delle discipline sportive G+S è un atto legislativo, indipendentemente dal fatto che la disposizione ha carattere determinato (ammissione provvisoria della disciplina sportiva) o indeterminato (ammissione definitiva della disciplina). Anche le necessarie misure di attuazione di una disciplina sportiva G+S nella pratica quotidiana sono le stesse, indipendentemente dal carattere provvisorio o defini- tivo dell’ammissione. In ogni caso una volta presa la decisione di principio in merito all’am- missione di una nuova disciplina sportiva – e in collaborazione con la relativa federazione - è necessario che (in un primo periodo) l’UFSPO provveda a elaborare i necessari manuali di- dattici. In seguito è necessario formare a cura dell’UFSPO i quadri di esperti e poi - tramite essi - i monitori G+S che saranno attivi a livello di società sportiva. Non appena fatto questo ultimo passo queste organizzazioni di livello locale possono svolgere corsi e campi secondo le disposizioni di G+S e chiedere i relativi contributi. È pertanto necessario verificare la dispo- nibilità di strutture e risorse per lo svolgimento ottimale di una disciplina sportiva G+S prima di prendere la decisione di massima sull’ammissione della stessa. In merito ai singoli criteri: Capoverso 1, lettera a: la disciplina sportiva richiede a bambini e giovani un’attività atletico motoria che devono svolgere da soli. È questa attività motoria che caratterizza l’attività spor- tiva. Il bambino corre, salta, lancia, si arrampica, scatta etc. sempre autonomamente e non solo reagendo a un comando - ad esempio usando un apparecchio (che ne fa quasi una sorta di avatar). Lettera b: la caratteristica centrale di una disciplina sportiva è la sua componente fisica. Oltre a ciò essa serve anche a formare le capacità mentali, soprattutto quelle necessarie per prati- carla con successo come capacità di concentrazione, volontà etc.

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Lettera c: per la pratica della disciplina sportiva è necessario disporre di un sistema di regole che definiscono lo sport in sé e che contiene disposizioni in merito a correttezza e sicurezza. Il sistema di regole deve prevedere possibilità di sanzionare comportamenti devianti. Lettera d: la federazione competetene per la disciplina sportiva fa in modo che nella pratica sportiva si rispettino i principi della protezione della natura e dell’ambiente, in particolare non si danneggi l’ambiente e si rispettino le zone protette. Lettera e: la disciplina sportiva deve essere praticata in modo adatto a bambini e giovani. Va- lori etici fondamentali come uguaglianza, rispetto reciproco, onestà, integrità etc. vanno ri- spettati. Un gioco di guerra come ad esempio il paintball non soddisfa tali criteri. L’accesso alle offerte di una disciplina sportiva G+S deve essere garantito a tutti i bambini e i giovani, indipendentemente da razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o personali, provenienza nazionale o sociale. Lettera f: per fare in modo che lo sport possa svilupparsi in una disciplina sportiva G+S e per promuovere l’inserimento dei partecipanti in una comunità di sportivi, esso deve essere prati- cato regolarmente in forma organizzata e nell’ambito di un gruppo. Come dimensioni critiche per la sopravvivenza a lungo termine di uno sport si dovrebbe considerare la soglia di al- meno 600 bambini e giovani che lo praticano in maniera regolare a livello svizzero. Lettera g: la federazione deve essere il centro di competenza di livello nazionale per la ri- spettiva disciplina sportiva. Essa deve dimostrare di avere un elevato grado di organizza- zione già prima dell’ammissione nel programma G+S, ad esempio gestendo un campionato o organizzando competizioni sulla base di un regolamento di gara, curare la promozione di bambini e giovani, formare funzionari ed allenatori e rappresentare gli interessi del maggior numero possibile di società attive in questa disciplina. La conseguenza dell’applicazione di tali criteri è che – considerato che il nucleo centrale di G+S è costituito da attività fisiche e sportive che promuovono la salute - anche in futuro non devono essere ammesse come discipline sportive G+S attività come scacchi, videogiochi e giochi di società. - I videogiochi - spesso chiamati anche e-sport, se praticati a livello di competizione - si sono sviluppati nell’ambito della crescente digitalizzazione e sono finanziati innanzitutto da privati (essenzialmente ditte produttrici di hard- e software). I giochi sportivi veri e pro- pri come calcio e hockey su ghiaccio hanno un ruolo secondario nell’e-sport, perché la scena è dominata sempre più da giochi di combattimento e di conquista. Pertanto l’e-sport non risponde alla concezione tradizionale dello sport e alle esigenze poste da G+S, per cui in Svizzera in questo campo non dovrebbero essere investiti contributi pubblici. Il gioco (o lo sport) degli scacchi in quanto attività stimolante e preziosa dal punto di vista pe- dagogico soddisfa tutta una serie di presupposti per l’ammissione come disciplina sportiva G+S. In particolare esso è praticato sotto l’egida di federazioni nazionali e internazionali, la federazione di scacchi internazionale (FIDE) è affiliata al CIO e membro fondatore della In- ternational Mind Sports Association (IMSA). Oltre a ciò la federazione Scacchistica Svizzera (FSS) è partner di Swiss Olympic. Gli scacchi sono però essenzialmente correlati ad attività intellettuali (sport mentale) e la componente fisica – se mai ci fosse – è chiaramente subordi- nata ad esse, per cui non sono una disciplina sportiva G+S. Ciò non esclude però che le organizzazioni del ramo che hanno come obiettivi statutari ac- canto alle attività di gioco anche allenamenti fisici possano svolgere questi ultimi come corsi G+S. In tal modo è ad esempio possibile che gli allenamenti di forma fisica o di corsa, se svolti regolarmente e secondo le direttive per le discipline sportive G+S ginnastica e atletica, vengano conteggiati come tali. Capoverso 2: la lista negativa delle attività che non possono essere ammesse come disci- pline sportive G+S risponde alla regolamentazione attuale, in quanto non ci sono motivi per modificare questi punti:

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lettera a: il costoper la pratica delle attività motoristiche e aeronautiche è in contraddizione con l’obiettivo di G+S per cui uno sport deve essere accessibile tutti i bambini e giovani. Con- temporaneamente non è neanche possibile svolgere tali attività in un gruppo formato, per cui manca un altro elemento di G+S ovvero la coesione sociale. Infine anche gli aspetti ecologici e i rischi nel campo della sicurezza sono contro l’ammissione di questi sport. lettera b: garantire l’integrità fisica e la buona salute di bambini e giovani non è conciliabile con attività che hanno come obiettivo l’atterramento dell’avversario. Sport di combattimento che mirano a colpire direttamente e a mettere fuori combattimento l’avversario con colpi, calci, spinte etc. sono in contraddizione con G+S e non possono essere ammessi. Diversa la situazione per quel che riguarda altri sport di combattimento (a seconda della sensibilità lin- guistica detti anche arti marziali) in cui si mette al centro non l’effetto sull’avversario, ma piut- tosto l’esecuzione e la valutazione del movimento eseguito dall’atleta. In altre parole, l’obiet- tivo di questo sport e delle competizioni non è colpire l’avversario con la massima forza pos- sibile, ma eseguire «correttamente» il movimento e colpire l’avversario solo in parti del corpo protette o innocue. Con un’adeguata regolamentazione questi sport possono essere adatti a bambini e giovani e quindi ammessi fra le discipline sportive G+S. In questi sport regolamen- tati bambini e giovani vivono in allenamento un approccio con il partner improntato a auto- controllo, rispetto, empatia e senso di responsabilità. Dato che in molti dojo si praticano anche sport di combattimento che prevedono l’atterra- mento dell’avversario, agli organizzatori che offrono attività G+S si chiede di fare una netta distinzione. Un impegno in tal senso viene applicato già nella disciplina sportiva karate. Gli organizzatori di offerte G+S devono impegnarsi pertanto nella loro attività con i giovani e le giovani leve (bambini e giovani fino a 20 anni) a non svolgere allenamenti e partecipare a competizioni in cui sia ammesso l’atterramento dell’avversario o si tengono cosiddette prove di rottura. Le federazioni degli sport di combattimento si impegnano inoltre a inserire nei pro- pri statuti e regolamenti il divieto di atterramento dell’avversario. lettera c: anche le attività a rischio non sono conciliabili con la cura dell’integrità fisica e della salute di bambini e giovani. Per la definizione delle attività a rischio è decisiva la normativa sulle attività a rischio. Fra di esse rientrano in particolare canyoning, river rafting, discese in acque vive e bungee-jumping. In queste attività si sono avuti ripetutamente incidenti gravi. Pertanto in via di principio non si vuole esporre bambini e giovani a tali rischi. Excursus sulla relazione fra G+S e la regolamentazione della legislazione sulle attività a ri- schio: La legge federale concernete l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a ri- schio1 riguarda esclusivamente chi offre a titolo commerciale attività a rischio e le guide al- pine. Le attività G+S invece sono svolte regolarmente sotto la guida di un monitore nel qua- dro di una società sportiva e a livello benevolo, per cui non ricadono nell’ambito di applica- zione. Di conseguenza gli organizzatori di attività G+S e i loro monitori sono dispensati ad esempio dalla stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale. È co- munque compito di una società sportiva coscienziosa fare in modo che i propri monitori siano adeguatamente assicurati per i rischi di responsabilità civile causati dalle attività svolte nella società (fra cui le attività G+S della società stessa). Capoverso 3: diversamente a quanto previsto nel diritto attuale non esiste più l’ammissione provvisoria come disciplina G+S. Si preferisce consentire al DDPS di ammettere nuove disci- pline sportive G+S con una modifica dell’ordinanza. L’UFSPO segue attentamente i nuovi sviluppi nel mercato dello sport e presenta al dipartimento, spontaneamente o su richiesta delle federazioni interessate, la richiesta di modifica dell’ordinanza, a condizione che siano soddisfatti i criteri d’ammissione.

Art. 7 Domanda per l’ammissione di una disciplina sportiva Con la nuova formulazione dell’articolo 6, l’articolo 7 diviene obsoleto e può essere abrogato.

1 SR 935.91.

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Art. 8 cpv 1 lett. f Gruppi di utenti Il sistema di concessione di contributi in Gioventù + Sport prevedere attualmente 6 cosiddetti gruppi di utenti (GU) Al GU 6 possono essere riportate discipline sportive che hanno limitata importanza a causa del ridotto numero di praticanti. Una disciplina sportiva ha scarsa impor- tanza ai sensi dell’articolo 47 OPPSpo se viene praticata da meno dell’uno per mille dei par- tecipanti a G+S.L’UFSPO deve potere stabilire i contributi per lo svolgimento di offerte in queste discipline sportive nel singolo caso concreto e senza dover applicare le regole altri- menti valide in materia di contributi previste all’allegato 3. L’UFSPO fino ad ora non ha fatto uso della possibilità di attribuire una disciplina sportiva al GU 6, sebbene per discipline come salto con gli sci o tavola a vela i presupposti sarebbero esauditi. Una regolamentazione straordinaria per queste discipline sportive comporterebbe però un ulteriore impegno per tutti i soggetti interessati (UFSPO, autorità cantonale competente, federazione interessata e or- ganizzatore locale) cui non corrisponde un effettivo vantaggio né dal punto di vista finanziario né da quello della promozione dello sport. In futuro si dovrebbe pertanto rinunciare alla disposizione relativa al GU 6. Piuttosto, se una disciplina sportiva G+S perde effettivamente importanza o mancano le strutture federali ne- cessarie alla pratica si dovrebbe cancellare la disciplina stessa dalla lista di cui all’allegato 1 dell’OPPSpo.

Art. 9 Requisiti specifici per le singole discipline sportive G+S e i gruppi di utenti La suddivisione delle discipline sportive in varie specialità introdotta dalla vigente legge sulla promozione dello sport del 2012 non si è rivelata adeguata nella pratica. Da un lato di regola le specialità sono trattate come discipline sportive autonome, come avviene ad esempio ne- gli sport natatori, dall’altro ci sono altre discipline sportive in cui pur se non ci è stata una suddivisione in specialità, la formazione e i riconoscimenti sono di fatto diversi. Ciò vale in particolare per il ciclismo, con le specialità rampichino, BMX, ciclismo su strada etc. Per que- sto motivi in futuro si vuole rinunciare alla suddivisone delle discipline sportive G+S in spe- cialità. Di conseguenze si cancella il concetto di «specialità» nei capoversi 3 e 4.

Art. 10 Requisiti per gli organizzatori delle offerte G+S La disposizione corrisponde per quel che riguarda i contenuti all’attuale articolo 10. Questo è stato completato prevedendo che l’organizzatore debba farsi registrare presso l’USPO, prima di poter svolgere un corso o un campo G+S.

Art. 10a Registrazione come organizzatore La procedura per l’ammissione di singole organizzazioni quali organizzatori di corsi e campi G+S attualmente è regolato nelle basi legali solo in modo marginale. In particolare non si dice chi prende la decisione di ammissione (Confederazione o Cantone) e qual è l’oggetto della decisione di ammissione. L’ammissione di un’organizzazione viene stabilita per lo più nel quadro di un’azione concreta che consiste nel permettere l’accesso alla BDNS, cosa che consente all’organizzazione di amministrare le proprie offerte G+S. In futuro la decisione dell’UFSPO dovrebbe essere emanata sotto forma di decisione impugnabile. Con essa si at- tribuisce all’organizzazione l’autorizzazione a organizzare e amministrare nella BDNS corsi e campi di un determinato gruppo di utenti. Oltre a ciò le si attribuisce un’istanza di autorizza- zione e di controllo (di regola il Cantone). La decisione prevede inoltre un dovere di annun- ciare i cambiamenti giuridicamente rilevanti dei dati che riguardano l’organizzazione, come ad esempio statuti, membri del comitato, conto da usare per i pagamenti e coach G+S.

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Art. 22 cpv. 6 Contributi alle offerte G+S e ai coach G+S Come conseguenza dell’adattamento dell’articolo 6 e dell’abrogazione dell’articolo 7 deve essere abrogato anche il capoverso 6 dell’articolo 22.

Art. 27a Contributi alle federazioni nazionali per le loro prestazioni alla for- mazione dei quadri G+S Capoversi 1 - 3: il combinato disposto degli articoli 4 della legge sulla promozione dello sport (LPSpo) e dell’articolo 41 dell’OPSpo prevede che alle federazioni sportive nazionali siano versati contributi destinati fra l’altro alla formazione di allenatori e di elaborare i programmi di promozione delle giovani leve. In applicazione di tale disposizione si sostengono le federa- zioni sportive nazionali per quanto fanno nel campo della formazione di base. In questa for- mazione curata della federazione rientra anche quella dei quadri G+S, incluso lo sviluppo di strutture di formazione, l’ingaggio di responsabili della formazione e l’elaborazione di media didattici. Questa procedura mostra però due punti deboli: da un lato le associazioni giovanili non possono essere sostenute ai sensi di tale disposizione sebbene apportino le relative pre- stazioni perché esse non sono considerate federazioni sportive ai sensi dell’articolo 4 della LPSpo. Dall’altro mancano a livello di ordinanza indicazioni dettagliate sui presupposti del diritto e sulla determinazione dei contributi per poter concedere contributi della stessa natura a destinatari diversi. Si propone pertanto una nuova regolamentazione. L’articolo 11 della LPSpo, che costituisce la base per i contributi nel settore di G+S, prevede come oggetto dei contributi la formazione dei quadri. Esso costituisce pertanto anche la base per l’attribuzione di contributi per il lavoro delle federazioni nel campo della formazione di base per i quadri G+S. Con l’articolo 27 dell’OPSpo si prevede ora che in futuro i contributi potranno essere versati su questa base. I criteri materiali per la concessione e il calcolo dei contributi (cfr. articolo 51 e allegato 8 OPPSpo) corrispondono in gran parte a quelli che sono stati applicati finora: si versano contributi se e nei limiti in cui le federazioni garantiscano pre- stazioni necessarie affinché si possano svolgere formazione e perfezionamento dei quadri G+S moderne ed efficaci. In particolare la federazione deve stabilire sulla base delle proprie dimensioni e della propria struttura uno o più responsabili della formazione necessari per ga- rantire fra l’altro che: • all’interno della federazione e delle associazioni affiliate possano essere reclutati e formati un numero sufficiente di monitori G+S; • i concetti di base e i modelli dell’UFSPO in materia di formazione vengano riportati nella relativa disciplina sportiva G+S, siano ripresi nei documenti didattici della disci- plina e possano essere attuati nella formazione; • gli organizzatori di offerte G+S ad essa affiliati, valutare costantemente le offerte della formazione dei quadri G+S della propria disciplina sportiva e curare l’ulteriore svi- luppo della disciplina sportiva G+S. La novità è che in futuro anche le associazioni giovanili possono ricevere le relative presta- zioni e saranno per quanto riguarda ciò parificate alle federazioni sportive. Si dovrà ad ogni modo considerare che con questo sostegno alle associazioni giovanili si mette in discussione la loro pretesa a ricevere aiuti finanziari ai sensi della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG). L’articolo 6 capoverso 2 della LPAG prevede infatti esplici- tamente che per le attività che danno diritto a prestazioni ai sensi della LPSpo non sono con- cessi aiuti finanziari in virtù della LPAG. Per evitare possibili doppi contributi, in futuro si deve prestare particolare attenzione a tale circostanza prima della concessione dei contributi. Come prestazioni computabili si considerano di regola il 50% degli emolumenti che le federa- zioni corrispondono ai responsabili della formazione che svolgono effettivamente tali compiti. Si devono inoltre prevedere contributi massimi e minimi a seconda della federazione. Con il

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contributo minimo si vuole evitare che le federazioni in cui il lavoro viene svolto principal- mente a livello benevolo finiscano per essere eccessivamente svantaggiate rispetto alle fe- derazioni che impiegano collaboratori stipendiati. Naturalmente il presupposto per il versa- mento anche del contributo minimo è il corretto adempimento delle prestazioni. Capoverso 4: l’UFSPO stipula con le federazioni accordi di prestazione in cui fra le altre cose si determinano indicatori qualitativi e quantitativi per verificare l’adempimento delle presta- zioni. Se l’adempimento delle prestazioniè lacunoso i contributi sono ridotti o anche non ver- sati. Capoverso 5: per garantire l’unità della formazione dei quadri, di regola per ogni disciplina sportiva deve essere stabilita una sola federazione responsabile per lo sviluppo di questa di- sciplina G+S e della formazione dei quadri in questa disciplina sportiva G+S. Nessuna fede- razione può vantare pertanto una pretesa alla stipulazione di un accordo di prestazione ai sensi dell’articolo 27a OPSpo. L’onere globale per questi sussidi con l’inserimento delle associazioni giovanili aumenta di circa 0.7 mio di franchi. L’importo totale di circa 3 mio di franchi versato alle federazioni sportive deve essere trasferito dal credito A231.0108 «Associazioni sportive e altre organiz- zazioni» al credito A231.0112 «Attività G+S e formazione dei quadri». Le maggiori uscite possono essere compensate nel quadro del credito G+S.

Art. 28 cpv. 4 Altre prestazioni della Confederazione L’UFSPO promuove l’uso dei mezzi di trasporto pubblici (TP) partecipando ai costi di tra- sporto di partecipanti, capicorso e personale impiegato nei corsi G+S di formazione e perfe- zionamento (formazione dei quadri). La copertura dei costi avviene tramite il credito di sussi- dio A231.0112 «Attività G+S e formazione dei quadri». Finora le spese di viaggio con TP per i corsi di formazione dei quadri G+S organizzati dall’UFSPO venivano riprese al 100%. Per i corsi di formazione dei quadri organizzati da Cantoni o federazioni sportive l’UFSPO si assu- meva solo il 50% dei costi. Un’analisi fatta dall’UFSPO ha evidenziato che l’uso di TP nei corsi che prevedono il rimborso globale delle spese di trasporto da parte dell’UFSPO è note- volmente superiore. Nei corsi di Cantoni e federazioni la quota di partecipanti che usano i TP è inferiore al 10%, per i corsi dell’UFSPO essa sale a circa il 54%. Pertanto in futuro l’UFSPO vuole assumersi in toto le spese di trasporto con i TP per i corsi dei quadri G+S. In tal modo tutti gli organizzatori sono trattati alla stessa stregua e l’ammini- strazione risulta notevolmente facilitata per Confederazione, Cantoni e federazioni sportive. Si parte dal presupposto che con il rimborso globale delle spese di viaggio con TP utilizze- ranno in futuro questa forma di spostamento circa il 50% di tutti i partecipanti alla formazione dei quadri G+S. Secondo le stime assumersi tutte le spese di viaggio con i TP significa per l’UFSPO un impegno finanziario di circa 1.2 milioni di franchi l’anno, e pertanto costi maggio- rati rispetto ad oggi di circa ai 0.9 milioni di franchi attuali. Tale misura può essere attuata senza aumentare il credito per i sussidi G+S.

Art. 40 Ulteriori misure di promozione dello sport e dell’attività fisica Lo stile di vita attuale - caratterizzato da maggiore mobilità e migliori collegamenti - e i co- stanti fenomeni di ampliamento e di maggiore densità degli insediamenti urbani comporta il rischio di una diminuzione dell’attività fisica quotidiana, che è uno degli elementi più impor- tanti della promozione della salute. La promozione generica dell’attività fisica acquisisce per- tanto sempre maggiore importanza. Con la modifica dell’articolo 40 si intende considerare

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proprio queste circostanze. Contemporaneamente ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 let- tera b dell’ordinanza sull’organizzazione del DDPS2 si vogliono delimitare le competenze fra UFSPO e Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In questa ottica la competenza dell’UFSP per la promozione dell’attività fisica a fini di prevenzione nel campo delle malattie non trasmissibili dovrebbe essere riportata esplicitamente nella presente disposizione dell’OPSpo. Capoverso 3: negli insediamenti abitativi lo spazio per l’attività fisica diventa sempre più ri- stretto. Soprattutto i bambini non possono più muoversi liberamente né in case né nelle im- mediate vicinanze; non possono quasi più dare libero sfogo al loro bisogno di muoversi come sarebbe invece necessario per uno sviluppo sano. Situazione simile anche per quel che ri- guarda la possibilità d’attività fisica di altri gruppi poco mobili, (seniori, gruppi «vulnerabili», etc.). Anche negli spazi ricreativi e nei boschi, in seguito a conflitti fra gli utilizzatori, si assiste a sempre maggiori limitazioni. L’UFSPO dovrebbe quindi poter operare attivamente in pro- grammi e progetti che hanno come obiettivo il mantenimento o la creazione di spazi idonei all’attività fisica. In questo ambito il contributo dell’UFSPO sarà limitato essenzialmente alla trasmissione di know-how. Capoverso 4: la Giornata svizzera dello sport scolastico è un appuntamento tradizionale giunto nel 2018 alla 49esima edizione, con circa tremila partecipanti provenienti da tutta la Svizzera. Possono parteciparvi alunni del livello secondario (7°-9° anno di scuola) che si sono qualificati in occasione delle eliminatorie cantonali in una delle seguenti discipline spor- tive: atletica leggera, badminton, beach-volley, corsa d’orientamento, ginnastica agli attrezzi, nuoto, pallacanestro, pallamano, pallavolo, staffetta polisportiva, tennistavolo e unihockey. La giornata, organizzata dall’Associazione svizzera di educazione fisica nella scuola (ASEF) si tiene ogni anno in un Cantone diverso. I costi complessivi della manifestazione nelle pas- sate edizioni si situavano fra 190'000 e 280'000 franchi. L’incontro è finanziato da contributi del Cantone ospite, dei Cantoni partecipanti (tasse di iscrizione dei partecipanti pagate dal Cantone), dell’UFSPO, di sponsor (donatori) e della stessa ASEF. Di recente si è messa in dubbio la giornata, dopo che in alcuni Cantoni sono state sollevate questioni sul finanzia- mento. Di conseguenza sono aumentate le attese nei confronti dell’UFSPO, a cui si chiede di impegnarsi più che in passato nel finanziamento. Nell’ottica della promozione dell’attività fi- sica da parte della Confederazione la giornata è una manifestazione degna di sostegno per- ché può motivare bambini e giovani a impegnarsi maggiormente nello sport scolastico facol- tativo o nelle offerte delle società sportive locali. È auspicabile che lo svolgimento della mani- festazione sia assicurato anche in futuro, per cui la Confederazione dovrebbe continuare a partecipare all’organizzazione con un contributo sulla base di criteri chiari. Sebbene possa essere ricondotta allo sport giovanile, questa manifestazione non può essere considerata né corso né campo ai sensi di G+S, per cui non è possibile sostenerla per questa via. La base legale allo scopo è quella dell’articolo 3 della LPSpo. Il contributo della Confederazione non può pertanto superare il 40% dei costi totali ed essere al massimo pari all’importo del contri- buto computabile del Cantone ospite. Per l’imputabilità dei costi vale il principio usato per lo svolgimento delle manifestazioni sportive internazionali (cfr. art. 78 a risp. Art. 82 OPPSpo). Per garantire i mezzi necessari nel credito per la promozione generale dello sport e dell’atti- vità fisica nel quadro del processo di determinazione del bilancio si chiederà il trasferimento di un importo di 100'000 franchi dal credito di trasferimento destinato alle attività G+S e for- mazione dei quadri (A231.0112) al credito per i programmi e progetti generali e la ricerca nelle scienze dello sport (A231.0106).

2 SR 172.214.1.

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Capoverso 5: Il combinato disposto dell’articolo 3 LPSpo e dell’articolo 26 capoverso 1 LPSpo costituisce non solo la base legale per coordinare, avviare e sostenere programmi e progetti a sostegno dello sport e dell’attività fisica dell’UFSPO, ma se del caso anche di altre istanze federali. Con il nuovo capoverso 5 si danno all’UFSP esplicite basi legali per la colla- borazione a misure per la promozione dell’attività fisica, in particolare per la prevenzione delle malattie non trasmissibili. L’attività fisica assume un ruolo centrale per la salute, in concreto per diminuire le malattie non trasmissibili (che causano circa l’80% dei costi della salute). L’attività fisica regolare di- minuisce il rischio di malattie non trasmissibili molto diffuse come adiposità, malattie cardio- vascolari, diabete di tipo II, osteoporosi, demenza, depressioni e mal di schiena, come pure alcune tipologie di cancro. Oltre a ciò l’attività fisica rafforza la salute mentale, combatte lo stress e aumenta la concentrazione È chiaramente dimostrato che l’attività fisica è un importante fattore di protezione in caso di malattie non trasmissibili e mentali, per cui la promozione dell’attività fisica è un importante compito dell’UFSP. In particolare l’UFSP è competente per le seguenti misure nel campo dell’attività fisica (sono escluse le misure di promozione individuali): informa sulla promo- zione dell’attività fisica e il suo significato, collabora con reti nazionali ed internazionali di ri- lievo e coordina la collaborazione con i Cantoni e nel campo della gestione aziendale della salute. Oltre a ciò finanzia già attualmente progetti di ricerca e progetti rivolti all’attività fisica per la prevenzione di malattie non trasmissibili, con mezzi finanziari propri (non contributi).

Art. 45a Impianti sportivi dell’UFSPO Capoverso 1: l’articolo 26 capoverso 3 della LPSpo prevede che l’UFSPO gestisca i due centri per i corsi e la formazione, uno Macolin e l’altro a Tenero. Impianti e infrastrutture sono usati innanzitutto dallo stesso UFSPO per la formazione, in particolare nei cicli di studio, nella formazione degli allenatori e nella formazione degli esperti G+S. Essi sono inoltre a di- sposizione di federazioni sportive nazionali e di altri attori dello sport svizzero per le attività di formazione e di allenamento dietro versamento di emolumenti. Non tutte le attività di chi uti- lizza gli impianti sono però ugualmente degne di sostegno ai sensi della promozione dello sport. Se una palestra deve essere messa a disposizione di una federazione per gli allena- menti e i ritiri della nazionale a condizioni di favore, lo stesso non vale se la federazione in- tende subaffittarla a terzi per trarne profitto. Anche lo svolgimento di eventi aziendali o di congressi non rientra nelle attività sostenute dalla Confederazione. La cessione di impianti e infrastrutture a questi fini è però in alcuni casi possibile come prestazione commerciale ai sensi dell'articolo 29 LPSpo. Per rendere trasparente la distinzione si propone di prevedere per legge quali sono gli utenti cui si mettono a disposizione – a pagamento – gli impianti nel quadro della promozione dello sport e lo scopo di utilizzo. Capoverso 2: i comuni che ospitano le sedi dei centri sportivi sono partner importanti dell’UFSPO. Le loro scuole e società sportive devono poter utilizzare gratuitamente gli im- pianti sportivi anche se il comune non rinuncia alla riscossione di tasse nei confronti della Confederazione. Capoverso 3: tutta una serie di impianti nei centri sportivi sono in genere aperti al pubblico in orari definiti, come ad esempio le piste finlandesi o le piscine.

Art. 54a – 54c Aiuti finanziari per la formazione e il perfezionamento dei docenti Ai sensi dell’articolo 13 LPSpo la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, può so- stenere formazione e perfezionamento dei docenti che tengono lezioni di educazione fisica.

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Eccetto che per questo principio attualmente non si hanno disposizioni di attuazione. Per motivi di trasparenza e per soddisfare le esigenze di una moderna legislazione sulla conces- sione di sussidi si devono prevedere per legge i presupposti che danno diritti ai sussidi, la procedura e le basi per il calcolo dei contributi. Dal punto di vista dei contenuti la regolamentazione continua a rifarsi in larga misura alla prassi che si è andata consolidando dall’entrata in vigore della LPSpo, che concentra l’atten- zione essenzialmente sul perfezionamento. La formazione primaria dei docenti d’educazione fisica presso le alte scuole pedagogiche e le università non viene pertanto sostenuta diretta- mente. Articolo 54a capoverso1: il successo della formazione e del perfezionamento presuppone che siano disponibili o vengano rielaborati piani programmatici e materiale didattico. È anche necessario valutare le offerte di formazione e perfezionamento. Il sostegno pertanto non si limita allo svolgimento di appuntamenti formativi isolati. Articolo 54a capoverso 2: il sostegno della formazione e del perfezionamento deve compren- dere non soltanto l’insegnamento nella scuola obbligatoria, ma anche, ad esempio, l’educa- zione fisica nelle superiori e nelle scuole professionali. Articolo 54a capoverso 3: si devono sostenere soltanto misure di rilievo almeno per una re- gione linguistica. Ad esempio un coaching o un appuntamento formativo destinato ai docenti di una determinata scuola non sono ricompresi nella norma. L’articolo 54b capoverso 2 vuole garantire che le misure richieste vengano co finanziate dai Cantoni nel quadro della loro sovranità in materia di formazione. Per i progetti proposti da istituzioni cantonali, come ad esempio le alte scuole pedagogiche ciò si può presumere come scontato. Per le richieste presentate da istituzioni private invece, l’UFSPO prima di de- cidere chiede il parere di una direzione cantonale dell’educazione o della Conferenza dei di- rettori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Articolo 54c capoverso 3: un progetto acquista particolare significato quando si raggiungono il maggior numero possibile di docenti d’educazione fisica nel maggior numero possibile di Cantoni. È interesse della Confederazione che in tutte le scuole a completamento dell’educa- zione fisica obbligatoria si svolga un’ora d’attività fisica quotidiana. I progetti di perfeziona- mento che servono al raggiungimento di tale obiettivo devono ricevere pertanto particolare sostegno.

Art. 65 Ordinamento disciplinare alla SUFSM In passato si è verificato che in occasione di blocchi formativi di più giorni tenutisi fuori della sede di Macolin alcuni studenti si siano fatti purtroppo notare per il comportamento poco de- coroso durante il tempo libero. Tale comportamento ha messo in cattiva luce la SUFSM ed è riuscito a intaccarne il buon nome. Tali modi di fare in futuro devono poter essere perseguiti disciplinarmente al pari di quanto si fa in caso di ripetuti comportamenti maleducati e irrispet- tosi nel quadro delle lezioni.

Art. 70a Monitoraggio Da molti anni l’osservatorio per lo sport (OsSpo) è un’entità fissa nello sport svizzero,che si rifà alla concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera del 30 no- vembre del 2000 in cui alla conseguenza 8 si precisa: «Le Conseil fédéral entend être tenu régu- lièrement au courant de l’évolution du sport. Il prévoit de mettre sur pied un «observatoire» afin d’en cerner suffisamment tôt les développements tant positifs que négatifs. Il conviendra de remédier aux éventuels dérapages et abus avec le concours des partenaires concernés. Il confie au DDPS le soin de prendre les mesures nécessaires à cet effet.» Da allora questo osservatorio si è costantemente evoluto e non costituisce più soltanto uno strumento di resoconto per il Consiglio federale.

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Infatti diversi studi, come ad esempio quello sulle federazioni e le società sportive forniscono agli stakeholder dello sport svizzero importanti indicatori per il loro ulteriore sviluppo. Poiché la Confederazione, e nella fattispecie l’UFSPO, è un partner centrale nel sistema sport, questo osservatorio non dovrebbe essere situato all’interno dell’UFSPO stesso. Si è pertanto incaricato un istituto indipendente specializzato in ricerche sociali di gestire l’OsSpo, coordinato e finanziato dall’UFSPO. Le decisioni strategiche, i lavori concettuali e le pubbli- cazioni sono pianificati ed elaborati in stretta collaborazione con l’UFSPO. Oltre che dall’UFSPO l’OsSpo viene sostenuto dall’Ufficio federale di statistica UFS, dall’upi, dalla SUVA, da Swiss Olympic e da alcuni Cantoni. Queste organizzazioni partner assicurano l’ac- cesso a dati rilevanti e sono rappresentati nell’organo di accompagnamento. Questa struttura dell’OsSpo si è rivelata adeguata e deve poter continuare ad esistere anche in futuro. Analogamente a quanto fatto con le regole stabilite per l’agenzia nazionale antido- ping si dovrebbero prevedere per legge i compiti ed incaricare il DDPS di indicare come os- servatorio dello sport un’istituzione adeguata.

Art. 80a Equipaggiamento dei collaboratori dell’UFSPO Capoverso 1: i centri nazionali di corsi e formazione dell’UFSPO a Macolin e Tenero sono in larga parte località aperte al pubblico molto frequentate: studenti, atleti in allenamento, parte- cipanti a corsi e seminari etc. si muovono fra i diversi impianti ed infrastrutture. Ne consegue la necessità di riconoscere tramite capi di abbigliamento particolari i collaboratori, soprattutto quelli che con la loro attività rappresentano l’UFSPO verso l’esterno. Capoverso 2: la Confederazione deve mettere a disposizione dei collaboratori l’equipaggia- mento e l’attrezzatura necessari per lo svolgimento del loro lavoro. I collaboratori dell’UFSPO che svolgono attività nel campo della formazione sportiva hanno bisogno dei più diversi at- trezzi sportivi che se usati costantemente, devono essere adattati a chi li usa. Basti pensare ad esempio ai diversi tipi di calzature sportive, sci, equipaggiamenti di protezione negli sport all’aria aperta etc. Capoverso 3: dai collaboratori dell’UFSPO attivi nella formazione sportiva ci si attende che essi stessi pratichino e si allenino nei rispettivi sport anche al di fuori dell’orario di lavoro, per essere in forma in vista della attività di istruttori. Di conseguenza, si deve regolare nell’ambito di direttive, ad esempio, l’uso a fini privati dei capi di abbigliamento e dell’attrezzatura loro consegnati come pure gli risarcimenti dovuti a tale uso.

Entrata in vigore Le modifiche dell’ordinanza dovrebbero entrare in vigore in via di principio per il 1° aprile 2020, ma alcune disposizioni isolate riguardanti il settore di G+S dovrebbero essere attuate, rispettivamente entrare in vigore, solo a partire dall’introduzione della nuova banca dati per lo sport. Si tratta ad esempio dell’introduzione della procedura per l’ammissione di nuovi orga- nizzatori o di nuove liste delle discipline sportive in G+S - con tutte le disposizioni che da esse derivano – nell’ OPPSpo e nell’O-G+S-UFSPO. Le decisioni di principio in questo am- bito devono essere però disponibili per tempo, per poter debitamente considerare le relative specificazioni nel quadro della nuova struttura della baca dati. Il loro adeguamento viene per- tanto richiesto sin d’ora.

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3.2 Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport

(OPPSpo) Art. 3 Discipline sportive Capoverso 1bis: come conseguenza dell’eliminazione della suddivisione delle discipline spor- tive in specialità si cancellano i concetti «specialità» e «specifico della specialità» negli arti- coli 12, 27, 28, 40 e 43 come pure negli allegati.

Art. 28 Perfezionamento Capoversi 1 e 2: La formazione dei monitori G+S avviene facendo riferimento ai gruppi di de- stinatari «bambini» e «giovani». Per mantenere valido il riconoscimento di monitore si de- vono frequentare a ritmo biennale moduli di perfezionamento specifici per i gruppi di destina- tari. Soprattutto per chi ha il riconoscimento per ambedue i gruppi il dovere di perfeziona- mento si rivela impegnativo in termini di tempo. Dato che i monitori G+S quasi sempre svol- gono la propria attività a titolo benevolo si deve semplificare il perfezionamento obbligatorio. Si pensa pertanto di fare in modo che chi frequenta un modulo di perfezionamento prolunga il riconoscimento in tutte le discipline sportive G+S in cui è riconosciuto. Ciò a prescindere dal gruppo di destinatari o dal fatto che si tratti di discipline sportive del gruppo A o B. Se un monitore G+S ad esempio dispone di riconoscimenti nelle discipline sportive calcio (gruppo di destinatari bambini), nuoto e alpinismo, frequentando un modulo di perfezionamento di nuoto prolunga tutti i riconoscimenti finora ottenuti, inclusi quelli scaduti da non oltre quattro anni. Ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 dell’OPPSpo l’organizzatore di un modulo di perfeziona- mento stabilisce quali riconoscimenti costituiscano il presupposto per la partecipazione al modulo stesso. Spesso i monitori G+S dispongono di un riconoscimento in più di una disciplina sportiva G+S. Pertanto non solo la frequenza di un modulo di perfezionamento, ma anche l’otteni- mento di un nuovo riconoscimento di monitori G+S in un’altra disciplina sportiva prolungano i riconoscimenti finora acquisiti.

Art. 40 cpv. 2 Formazione La rinuncia a un perfezionamento specifico per un gruppo di destinatari deve valere anche nella formazione per gli esperti.

Art. 45 cpv. 4 Contributi per i campi G+S In data 7 dicembre 2017 il Tribunale federale (sentenza 2C_206/2016) ha stabilito che per lo svolgimento di escursioni e campi obbligatori le scuole possono pretendere tal tutore legale un contributo alle spese di massimo 10 – 16 franchi al giorno. In tal modo il Tribunale fede- rale ha sconfessato la pratica in atto in numerosi distretti scolastici che richiedono come con- tributo alle spese per l’organizzazione di escursioni e campi obbligatori cifre ben superiori. Sulla base della decisione del Tribunale federale, il consigliere nazionale Duri Campell ha presentato un postulato (18.3053) in cui chiede al Consiglio federale di predisporre un rap- porto per mostrare quali possibilità ci siano nel quadro del programma G+S per sostenere maggiormente i campi di sport scolastico obbligatori (campi estivi e soprattutto campi di sport sulla neve). Il 7 giugno 2018 il consiglio nazionale ha approvato il postulato. Il vigente articolo 45 capoverso 4 dell’OPPSpo consente di raddoppiare i contributi per i campi scolastici di sport sulla neve a condizione che siano svolti secondo le direttive di G+S e che i settori turistico ed economico prendano misure per la promozione degli stessi. Que- sto ultimo presupposto viene nel frattempo soddisfatto tramite le attività dell’associazione

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«Iniziativa a favore degli sport della neve Svizzera», che negli ultimi anni è riuscita a elabo- rare in collaborazione con le destinazioni per gli sport invernali interessanti forfait per i campi scolastici invernali. Di conseguenza dal punto di vista giuridico per i campi invernali di sport sulla neve di G+S si potrebbero concedere sin d’ora maggiori contributi. Le discussioni suscitate dalla sentenza del Tribunale federale hanno tuttavia evidenziato come per motivi di varia natura siano genericamente sotto pressione i campi tanto delle scuole che delle associazioni sportive e giovanili. L’aumento dei contributi G+S viene giudi- cato una misura adeguata per contrastare un eventuale calo delle attività al campo. Si do- vrebbe pertanto rinunciare a una normativa particolare per i campi di sport sulla neve G+S, e consentire invece di aumentare a 16 franchi per giorno di campo il contributo massimo per tutti i campi G+S (cfr. Allegato 3, lettera C). Si pensa di aumentare i contributi ai campi per il momento con massimo 12 franchi per giorno di campo e partecipante. Un aumento del con- tributo attuale di 7.60 franchi per giorno di campo deve tuttavia essere deciso solo e nei limiti in cui ciò sia possibile in maniera durevole nell’ambito del quadro budgetario esistente.

Art. 49 Contributi supplementari per i partecipanti G+S disabili L’integrazione di persone disabili è un obiettivo della Confederazione (Rapporto del Consiglio federale del 9 maggio 2018 «Politica in favore delle persone disabili») e della politica (inter- pellanza 17.3166 del consigliere nazionale Christian Lohr del 16.03.2017, «Parità di tratta- mento e partecipazione di persone disabili nello sport»). Le basi legali attuali offrono pochi stimoli per l’integrazione di persone disabili in corsi e campi G+S, in quanto gli ostacoli sono notevoli perché i contributi supplementari dipendono dall’impiego di un monitore G+S supple- mentare e la definizione di «persona disabile» deve essere paragonata a quella di «invalido» ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali. I contributi supplementari sono bassi soprattutto per i corsi G+S (5% in più per il corso) e non coprono assuolatemene il maggiore onere che ne deriva per l’organizzatore. Per i campi G+S essi sono sì sufficienti (ulteriori 100 franchi per giorno/monitore) ma dovrebbero essere adeguati alla logica generica di calcolo in uso in G+S. Si dovrebbero pertanto sostenere ulteriormente le offerte G+S integrative e deve cadere la prescrizione che impone per corsi e campi un monitore G+S supplementare. Il monitore G+S responsabile - con perfezionamento «Sport e andicap» - decide autonomamente se coinvol- gere un’altra persona o prendere misure particolari per integrare la persona disabile nell’of- ferta G+S senza che gli altri partecipanti ne risentano. I contributi supplementari dovrebbero essere stabiliti come segue (cfr. allegato 6): • Nei campi 60 franchi al giorno/persona disabile, considerando un tetto massimo pari al doppio dei costi totali del campo se non ci fossero partecipanti disabili. • Nei corsi 10 franchi al giorno/persona disabile, considerando un tetto massimo pari al doppio dei costi totali del corso se non ci fossero partecipanti disabili. Si può legittimamente presumere che con questi adeguamenti ci saranno molte più offerte G+S integrative rispetto a oggi. Considerando per ipotesi 120 corsi integrativi e 35 campi in- tegrativi l’anno si devono prevedere uscite supplementari per buoni 120'000 franchi l’anno. Non sono attualmente previste altre misure. Nella fattispecie la prova dell’esistenza di una disabilità anche in futuro deve essere data tramite una certificazione dell’AI.

Art. 50 cpv. 3 Contributi per la formazione dei quadri G+S La nuova regolamentazione di cui all’articolo 28 capoverso 4 OPSpo per cui le spese di tra- sporto dei partecipanti ai corsi di formazione e di perfezionamento G+S sono totalmente a carico della Confederazione non deve essere applicata a offerte della formazione dei quadri

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integrate in un ciclo di formazione di un’istituzione della formazione. In caso contrario la Con- federazione per la durata della relativa formazione dovrebbe assumersi le normali spese di trasporto degli studenti di un’università o di una scuola universitaria.

Art. 51 Contributi alle federazioni sportive nazionali per le prestazioni nel campo della formazione dei quadri G+S Questa disposizione attua concretamente l’articolo 27a dell’OPSpo. Si rimanda pertanto a quanto esposto in quella sede.

Art. 58 cpv. 2 e 3 Annuncio di offerte G+S Capoverso 2: l’annuncio e l’approvazione di offerte G+S sono in gran parte possibili elettroni- camente tramite la BDNS. Le organizzazioni ammesse a partecipare al programma G+S ai sensi dell’articolo 10 della LPSpo devono annunciare le offerte previste tramite la BDNS. Le indicazioni sono solo in parte definitive. I dati riguardanti la grandezza dei gruppi prevista e i monitori impiegati possono cambiare nel corso dell’offerta. Le indicazioni richieste sono im- portanti per pianificare i contributi che si prevede di versare e d’all’altro lato servono a evi- denziare eventuali discordanze fra il numero di partecipanti e quello di monitori impiegati. Capoverso 3: basandosi sull’annuncio l’autorità competente ai sensi dell’articolo 22 capo- verso 5 dell’OPSpo autorizza lo svolgimento dell’offerta.

Art. 73 cpv. 3bis Contributi ai corsi di formazione e di perfezionamento Lettera a: la formazione degli esperti esa viene curata dall’UFSPO. I candidati esperti come parte integrante della formazione devono svolgere un tirocinio presso un esperto nel quadro di un corso di perfezionamento esa e pertanto prendere parte al corso. Per loro l’organizza- tore del corso di perfezionamento non ha diritto a contributi. Lettera b: alcune formazioni professionali e specialistiche, ad esempio nel settore del fitness, coprono i contenuti della formazione esa. Chi assolve tali formazioni alla fine del corso riceve contemporaneamente anche un riconoscimento di monitore esa. In questi casi pertanto non si giustifica il pagamento di contributi.

Art. 78a Si vedano le spiegazioni riportate a proposito dell’articolo 40 capoverso 3 dell’OPSpo.

Allegati 1 e 2 Discipline sportive G+S / Specialità G+S Con l’eliminazione della suddivisione delle discipline sportive in specialità si viene ad avere una nuova lista degli sport. Come conseguenza della revoca della moratoria per l’ammissione di nuovi sport in G+S di- verse federazioni sportive hanno inoltrato domanda per l’ammissione della disciplina sportiva da esse organizzate nella lista delle discipline G+S. Fra essere rientrano ad esempio ameri- can football, kick box, wushu, scacchi e sport cinofili. La decisione in merito alla modifica della lista delle discipline sportive G+S avviene sulla base dei criteri elencati nell’articolo 6 dell’OPSpo. Sono attualmente in corso le verifiche relative all’adempimento dei presupposti. L’allegato 1 dell’OPPSpo verrà adattato al momento opportuno.

Allegato 3 Contributi massimi per le offerte G+S Lettera C: si vedano le spiegazioni relative all’articolo 45 capoverso 4 dell’OPPSpo. I contri- buti massimi per i campi G+S sono aumentati a 16 franchi per giornata e partecipante.

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Allegato 5 Indennità per guide alpine con attestato professionale federale e riconoscimento G+S) Come conseguenza dell’abolizione della suddivisone delle discipline sportive in specialità vengono riformulate le attività che comportano un’indennità per guide alpine.

Allegato 6 Indennità per attività G+S con partecipanti disabili Si vedano le spiegazioni a proposito dell’articolo 49 dell’OPPSpo.

Allegato 7 Contributi per la formazione dei quadri G+S Numeri 2.2 e 3.2: si vedano le spiegazioni a proposito dell’articolo 28 capoverso 4 OPSpo (consegna di buoni viaggio per recarsi gratuitamente ai corsi di formazione e perfeziona- mento).

Allegato 8 Contributi per lo sviluppo della formazione dei quadri che consi- deri le specificità della disciplina sportiva Si vedano le spiegazioni a proposito dell’articolo 27a OPSpo.

3.3 Ordinanza dell’UFSPO concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPO)

Nel quadro dell’O-G+S-UFSPO si procede agli adattamenti che si sono resi necessari in se- guito alle modifiche apportate all’OPSpo e all’OPPSpo. Si tratta in particolare di adattamenti conseguenti alla nuova forma della lista delle discipline sportivee alla rinuncia alla suddivisione in specialità. Di concerto è necessario adeguare la lista con la ripartizione delle discipline sportive nei diversi gruppi di utenti e la lista con le for- mazioni necessarie per dirigere una determinata attività G+S. Si devono parimenti adattare tutte le disposizioni che contengono riferimenti a specialità o a determinate discipline sportive che hanno subito modifiche. A livello di O-G+S-UFSPO si deve inoltre poter comprendere la rinuncia a perfezionamenti specifici per i diversi gruppi di destinatari.

3.4 Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello

sport (OSISpo) Art. 4a Scambio automatico con altri sistemi d’informazione Se si scambiano informazioni fra diversi sistemi d’informazione in cui si elaborano dati perso- nali si rende necessaria una base legale. Ai fini della fatturazione degli emolumenti, dell’ag- giornamento degli indirizzi, dell’attribuzione dell’uso di impianti e infrastrutture ai singoli utenti, i sistemi centrali di trattamenti dati dell’UFSPO devono poter essere collegati alla banca dati centrale degli indirizzi (lettera a), al sistema di informazione contabile (lettera b) e al sistema d’informazione per la gestione degli impianti (lettera c). Tale scambio d’informa- zioni non riguarda alcun dato personale degno di protezione. Per consentire lo scambio è dunque sufficiente una base legale a livello di ordinanza.

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4 Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo di personale o di altra natura

Nel complesso gli adattamenti previsti portano alle conseguenze finanziarie riportate qui di seguito. Il versamento di tutti i contributi è comunque fatto con riserva dei crediti stanziati (art. 28 capoverso 4 LPSpo). • Prestazioni di base delle federazioni nella formazione dei quadri G+S: spostamento di 3 mio di franchi dal credito per il sostegno alle federazioni al credito G+S. Sulla base del nuovo sistema di calcolo e dell’inclusione delle associazioni giovanili si devono prevedere maggiori spese di circa 3 milioni di franchi nel credito di sussidio G+S. • Assunzione di tutte le spese di viaggio in occasione della formazione dei quadri: a se- conda di come i partecipanti utilizzeranno effettivamente i mezzi di trasporto pubblici si devono prevedere nel credito di sussidio G+S maggiori uscite per un ammontare com- preso fra 0.5 e 1 mio di franchi. • Rinuncia al perfezionamento specifico per i gruppi di destinatari per i monitori G+S: il 20% di tutti i monitori G+S dispongono di riconoscimenti per entrambe i gruppi di destinatari. Ora devono frequentare soltanto un corso di perfezionamento, per cui si può prevedere una leggera diminuzione del volume dei corsi e un relativo calo delle spese per la forma- zione dei quadri nel credito di sussidio G+S per circa 0.3 mio di franchi. • Rinuncia al perfezionamento specifico per i gruppi di destinatari per gli esperti: sono solo pochi gli esperti G+S con riconoscimento per entrambi i gruppi di destinatari. In futuro essi dovranno partecipare solo a un corso di perfezionamento e non più a due. Considerato che si tratta di numeri ridotti non ci si deve attendere una diminuzione del numero di corsi. • Sport e andicap: se le offerte G+S integrative proposte si svilupperanno in modo positivo si deve prevedere un maggiore onere del credito di sussidio G+S di circa 120’000 franchi. • Aumento dei contributi per i campi: complessivamente nel 2018 per i campi G+S dei gruppi di utenti 3, 4 e 5 sono stati versati contributi per 9.8 mio di franchi. Se il contributo G+S per giorno/partecipante venisse aumentato dagli attuali 7.60 a 12 franchi, si dovreb- bero prevedere nel credito di sussidio G+S maggiori uscite per 5.7 mio di franchi. • Nuove discipline sportive: a seconda del numero di discipline sportive e di partecipanti consegue un maggiore onere nel credito per i sussidi di circa 0.1-0.5 mio di franchi per i corsi e campi G+S e la formazione dei quadri G+S. Ne conseguono inoltre circa 0.2-1 mio di franchi di maggiori spese per contributi alle nuove federazioni partner di G+S. Nelle spese di funzionamento si ha un maggiore bisogno pari a 0.04-0.25 mio di franchi per la produzione di materiale didattico. Se si dovessero ammettere più di circa sei nuove disci- pline sportive il lavoro per assistere le federazioni sportive aumenterebbe comunque in modo tale da non poter essere più svolto con il personale attuale. • Il sostegno della Giornata svizzera dello sport scolastico dovrebbe incidere sul credito di trasferimento A231.0106 «Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport» con circa 100'000 franchi l’anno. UFSP: non sono previste ulteriori ripercussioni finanziarie, sull’effettivo di personale e di altra natura per la Confederazione e i Cantoni. I compiti continueranno ad essere svolti dall’UFSP nell’ambito delle risorse previste per la prevenzione di malattie non trasmissibili.

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