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Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Berna, 21 giugno 2019

Procedura di consultazione concernente la legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

Rapporto esplicativo

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Compendio

La digitalizzazione è in pieno corso anche in ambito fiscale. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) si è posta l’obiettivo di poter ricevere e inviare tutti i dati per via elettronica. Con il presente progetto, il Consiglio fe- derale intende creare i necessari presupposti giuridici. In futuro, dovrà essere possibile anche obbligare i contribu- enti a comunicare con l’AFC per via elettronica utilizzando a tal fine appositi portali. Inoltre, deve essere agevolata la presentazione elettronica degli atti scritti per l’imposta sul reddito e sulla sostanza, in questi casi abrogando l’obbligo di firmare la dichiarazione d’imposta (attuazione della mozione Schmid, 17.3371).

Situazione iniziale Per quanto riguarda la procedura, la legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP), la legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB), la legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA), la legge del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF), la legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI), la legge federale del 16 giugno 2017 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazio- ni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) rimandano alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedu- ra amministrativa (PA), che contiene disposizioni in merito allo scambio elettronico di atti giuridici, in particolare la trasmissione per via elettronica degli atti scritti muniti di firma elettronica qualificata e la notificazione per via elettronica delle decisioni previo consenso della persona interessata. Non esistono tuttavia basi giuridiche che obblighino i contribuenti a comunicare con le autorità federali esclusivamente per via elettronica. Se un giorno alcune o tutte le procedure dovessero essere completamente digitalizzate, occorre avere la possibilità in termini giuridici di obbligare i contribuenti a procedere per via elettronica. La tassazione e la riscossione dell’imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione (art. 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta, LIFD). Le autorità fiscali cantonali sono responsabili anche del rimborso dell’imposta preventiva alle persone fisiche. Nella maggior parte dei Cantoni, la dichiarazione per l’imposta cantonale sul reddito e sulla sostanza nonché per l’imposta federale diretta può essere ormai compilata elettronicamente e trasmessa online con i relativi giustificativi. In tutti i Cantoni, l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva per le persone fisiche è presentata con la dichi- arazione d’imposta (come parte dell’elenco titoli). Nel caso dell’imposta federale diretta, l’obbligo di firmare la dichiarazione d’imposta è sancito per legge. La LIP prevede, all’articolo 29, che il diritto al rimborso dell’imposta preventiva debba essere fatto valere con istanza scritta. L’obbligo di firmare la dichiarazione per l’imposta federale diretta e di richiedere per scritto il rimborso dell’imposta preventiva impedisce dunque la presentazione completamente elettronica della dichiarazione d’imposta. Di norma è richiesto l’invio di una ricevuta firmata a con- ferma che la dichiarazione è stata presentata. Alcuni Cantoni non richiedono la firma autografa nel caso di trasmissione elettronica della dichiarazione. L’identificazione del contribuente avviene mediante un codice personale di accesso o la prova d’identità elett- ronica SuisseID.

Contenuto del progetto Procedure elettroniche/Attuazione della mozione Schmid (17.3371) Se gli atti normativi fiscali prevedono la forma scritta o espressamente, una firma, deve essere possibile rinunciarvi nella procedura elettronica. In questo caso, i dati immessi online devono poter essere confermati elettronicamente. Inoltre, nella trasmissione elet- tronica degli atti scritti l’Amministrazione deve garantire l’identità della persona interessata e l’integrità dei dati.

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Notifica di decisioni e invio di altre comunicazioni In vista dell’auspicata digitalizzazione, nella LIFD e nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) viene creata la base giuridica in modo che le autorità fiscali possano inviare documenti ai contribuenti per via elettronica previo il loro consenso. Obbligo della procedura elettronica Vengono create le basi giuridiche per obbligare gli interessati a seguire la procedura elettronica per le imposte di competenza della Confederazione. In proposito, il Consiglio federale deve poter prescrivere anche le modalità da seguire nelle procedure elettroniche. Utilizzo del numero di assicurato AVS per la notifica di prestazioni in capitale Gli istituti di previdenza e di assicurazione (di seguito «assicuratori») sono obbligati a utilizzare il numero AVS per la notifica di prestazioni in capitale. Ciò consente l’attribuzione certa delle prestazioni assicurative agli incarti fiscali di pertinenza. A loro volta, i destinatari delle prestazioni in capitale sono tenuti a comunicare il loro numero AVS agli assicuratori. Qualora non ottemperino a tale obbligo, l’assicuratore può rinviare il versamento della prestazione. Disposizioni di esecuzione nella LAID Devono essere semplificate le disposizioni di esecuzione (art. 72*** LAID) per i Cantoni prevedendo una disposizione finale valida a livello generale. Questa modifica non ha alcun nesso, in termini di contenuto, con le procedure elettroniche previste nella legisla- zione fiscale. Essa deve essere tuttavia inclusa in questo avamprogetto, poiché un processo legislativo separato sarebbe sproporzio- nato per una modifica formale di questo tipo. Per la Confederazione e i Cantoni le novità previste non hanno ripercussioni sull’effettivo del personale né a livello finanziario in aggiunta alle spese generate dai progetti informatici già in corso inerenti alla digitalizzazione.

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Indice

1 Situazione iniziale 5

1.1 Obiettivo 5

1.2 Procedure elettroniche esistenti 5

1.3 Diritto vigente e necessità di agire 5

1.3.1 Considerazioni generali 5

1.3.2 Notifica di prestazioni in capitale da parte di istituti di previdenza

e di assicurazione 6

1.3.3 Dichiarazione d’imposta e rimborso dell’imposta preventiva 6

1.3.4 Disposizioni di esecuzione nella LAID 7

1.4 Interventi parlamentari 7

2 La normativa proposta 7

3 Commento ai singoli articoli 8

3.1 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) 8

3.2 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e

dei Comuni (LAID) 9

3.3 Legge federale sull’imposta preventiva (LIP) 10

3.4 Legge federale sulle tasse di bollo (LTB) 11

3.5 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) 11

3.6 Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia

fiscale (LAAF) 11

3.7 Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni

a fini fiscali (LSAI) 11

3.8 Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle

rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) 12

3.9 Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO) 12

4 Attuazione 12

5 Ripercussioni 12

5.1 Ripercussioni per la Confederazione sul piano finanziario e

sull’effettivo del personale 12

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 12

5.3 Ripercussioni per l’economia 12

6 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio

federale 13

6.1 Rapporto con il programma di legislatura 13

6.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale 13

7 Aspetti giuridici 13

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1 Situazione iniziale

1.1 Obiettivo

La voce generale «digitalizzazione» è utilizzata per designare diversi sviluppi riguardanti la tecnologia le modalità di lavoro. La distinzione tra registrazione elettronica dei dati, automazione e digitalizzazione non è netta e queste voci sono spesso utilizzate in modo differente. Senza pretendere di dare una definizione esaustiva, con «digitalizzazione» l’Amministrazione federale delle contri- buzioni (AFC) intende l’introduzione di processi completi che consentano di elaborare i casi senza intervento manuale nell’intera catena dei processi e costituiscano uno standard.

L’AFC persegue i seguenti obiettivi: • ricevere e inviare tutti i dati per via elettronica; • rendere possibile, in seno all’AFC, l’elaborazione della procedura fiscale per via elettronica; • standardizzare la via digitale; altrimenti detto, è il canale generalmente utilizzato nella prassi.

La procedura digitale deve essere garantita senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. La digitalizzazione deve consentire di migliorare la qualità degli atti scritti inoltrati dai clienti e il lavoro dell’AFC, sgravare i collaboratori dalle attività ripetitive (di corre- zione), aumentare l’orientamento al cliente nei confronti del quale l’AFC acquisirà un’immagine moderna e al passo coi tempi.

La digitalizzazione, ossia l’introduzione di procedure elettroniche, riguarda l’imposta preventiva di competenza dell’AFC, le tasse di bollo, l’imposta sul valore aggiunto, l’assistenza amministrativa fiscale internazionale, lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali e lo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese mul- tinazionali, ma anche l’imposta federale diretta che viene tassata e riscossa dai Cantoni 1.

1.2 Procedure elettroniche esistenti

L’AFC offre già portali online e li sviluppa continuamente. Per esempio, nel caso dell’imposta sul valore aggiunto l’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA e la dichiarazione dell’imposta con le eventuali correzioni successive possono avvenire per via elettro- nica. È inoltre possibile richiedere online la proroga di inoltro del rendiconto IVA, le attestazioni d’impresa e gli attestati d’iscrizione. Queste possibilità sono ampiamente utilizzate. Lo dimostra il fatto che le iscrizioni nel registro dei contribuenti IVA avvengono quasi sempre online; circa 140 000 imprese, ossia il 37 per cento, inoltrano i loro rendiconti IVA utilizzando il portale online AFC SuisseTax (situazione: 31 dicembre 2018). Dal 1° gennaio 2019 sarà inoltre possibile elaborare online il canone radiote- levisivo (RTV) per le imprese.

Anche il rimborso dell’imposta preventiva può essere richiesto online. Nel 2018, il 10,7 per cento circa delle istanze di rimborso presentate in Svizzera è stato effettuato in questo modo.

Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, l’iscrizione dell’istituto finanziario tenuto alla comunicazione e la trasmissio- ne di comunicazioni in materia sono possibili esclusivamente per via elettronica. Nel 2017, per esempio, tutti gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione (7000 circa) si sono iscritti online nel portale AFC SuisseTax. La trasmissione dei dati e delle eventuali correzioni tra gli istituti finanziari e l’AFC come pure tra l’AFC e gli Stati partner si svolge unicamente per via elettronica. Nel quadro dello scambio spontaneo di informazioni, le comunicazioni relative agli accordi fiscali preliminari sono registrate ed elaborate dai contribuenti, dalle amministrazioni fiscali cantonali e dalla Divisione per lo scambio d’informazione in materia fiscale (DVS-SEI) dell’AFC esclusivamente online. Le suddette comunicazioni fra questi tre gruppi di utenti possono essere trasmesse e, se necessario, modificate liberamente. Sino alla fine del mese di gennaio del 2019 erano state inserite 1680 comunicazioni relative agli accordi fiscali preliminari nella piattaforma digitale dell’AFC per l’esecuzione dello scambio automatico di informazioni.

La trasmissione elettronica della dichiarazione d’imposta è possibile nella maggior parte dei Cantoni. L’identificazione del contribu- ente è garantita con modalità diverse, per esempio mediante il codice d’identificazione univoco, la firma elettronica SuisseID, la password e il protocollo di autorizzazione o mediante un’autenticazione forte nel portale cantonale eGov. Tuttavia, in circa la metà dei Cantoni la trasmissione elettronica non avviene senza discontinuità dei sistemi di trasmissione, poiché è comunque richiesta la firma autografa (situazione: luglio 2018).

1.3 Diritto vigente e necessità di agire

1.3.1 Considerazioni generali

Per quanto riguarda la procedura, la legge federale del 13 ottobre 1965 2 sull’imposta preventiva (LIP), la legge federale del 27 giug- no 1973 3 sulle tasse di bollo (LTB), la legge del 12 giugno 2009 4 sull’IVA (LIVA), la legge del 28 settembre 2012 5 sull’assistenza

1 Vale anche per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare. La legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO, RS 661) prevede, all’articolo 26, che la tassa sia calcolata dai Cantoni sulla base della tassazione relativa all’imposta federale diretta passata in giudicato. 2 RS 642.21 3 RS 641.10 4 RS 641.20 5 RS 651.1

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6 amministrativa fiscale (LAAF) e la legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a 7 fini fiscali (LSAI) rimandano alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).

LA PA contiene quattro disposizioni concernenti lo scambio elettronico di atti giuridici: l’articolo 21a (trasmissione per via elettroni- ca con firma elettronica qualificata), l’articolo 11b capoverso 2 (recapito), l’articolo 26 capoverso 1bis (notifica per via elettronica di atti da esaminare) e l’articolo 34 capoverso 1bis (notifica per via elettronica di decisioni previo assenso del destinatario). In virtù delle disposizioni enunciate, questo tipo di scambio di atti giuridici è equiparato, per quanto riguarda i suoi effetti, al tradizionale scambio scritto. Secondo l’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedi- menti amministrativi (OCE-PA), la firma elettronica qualificata di cui all’art. 21a cpv. 2 PA non è richiesta se l’identificazione del mittente e l’integrità della comunicazione sono garantite con altri mezzi adeguati. Fanno eccezione i casi in cui il diritto federale prescrive di firmare un determinato documento. Non esistono tuttavia basi giuridiche che obblighino i contribuenti a comunicare con le autorità federali esclusivamente per via elett- ronica. Se un giorno alcune o tutte le operazioni dovessero essere digitalizzate, occorre avere la possibilità, sul piano giuridico, di obbligare i contribuenti a procedere per via elettronica. Diverse disposizioni della legislazione fiscale prevedono la forma scritta. La dichiarazione d’imposta da presentare deve essere munita della firma autografa. Per le disposizioni che esigono semplicemente la forma scritta, si pone la domanda se è intesa soltanto la redazione scritta del documento o se è richiesta anche la firma autografa. 8 Il Codice delle obbligazioni (CO) prescrive sistematicamente la forma scritta nel diritto contrattuale. L’articolo 13 CO stabilisce che un contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta deve essere firmato da tutti i contraenti, che mediante il medesimo riman- gono obbligati. Nel diritto contrattuale si presume dunque che «scritto» includa non solo la scrittura del contenuto di una dichiarazio- 9 10 ne su un apposito supporto, ma anche la firma autografa . Anche il commento alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta 11 federale diretta (LIFD) indica che il termine «scritto» sottintende anche una firma autografa . Le prescrizioni concernenti la forma scritta devono essere osservate anche nella trasmissione digitale di atti scritti. 12 Il commento alla LIP precisa altresì che la forma scritta di un’istanza implica la firma dell’istante . L’utilizzo del termine «scritto» negli atti del diritto pubblico non deve tuttavia significare necessariamente la semplice forma scritta con firma autografa o la firma elettronica qualificata. In effetti, il termine necessita d’interpretazione. Oltre alla semplice forma scritta, può intendere anche la forma testuale (p. es. fax, e-mail) per distinguerla dall’oralità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione non esige sempre una firma quale condizione di validità, neppure se richiesto dalla legge. La sentenza DTF 105 V 248 statuisce quanto segue: anche qualora sia richiesto per legge che una decisione venga notificata per scritto, essa non esige sempre una firma quale condizione di validità. In ogni caso, le autorità amministrative hanno la facoltà di utilizzare moduli stampati, che non richiedono la firma del funzionario competente, per le decisioni da notificare in numero elevato e il cui contenuto si differenzi solo minimamente di caso in caso. In simili circostanze, all’istanza che notifica la decisione deve essere riconosciuta la possibilità di ricorrere a metodi moderni, semplici, veloci ed economici (DTF 96 V 13 segg., in particolare pag. 21 consid. 4b; confermata nella DTF 97 V 197 menzionata nella sentenza di cui sopra). Per le decisioni individuali (al di fuori delle procedure collettive) la forma scritta è obbligatoria. Per consentire la trasmissione com- pletamente digitale delle decisioni, l’articolo 21a PA prevede che l’atto scritto sia munito di una firma elettronica qualificata. Il Consiglio federale intende creare i presupposti affinché una procedura elettronica senza discontinuità dei sistemi di trasmissione sia possibile anche senza ricorrere alla firma elettronica qualificata.

1.3.2 Notifica di prestazioni in capitale da parte di istituti di previdenza e di assicurazione Gli assicuratori notificano all’AFC il versamento di prestazioni in capitale e di rendite della previdenza professionale al fine di garan- tire l’imposizione delle prestazioni (art. 19 LIP). L’AFC inoltra le notifiche alle autorità fiscali cantonali. Tuttavia, il mancato aggi- ornamento delle informazioni e l’assenza di un’identificazione univoca impediscono talvolta di attribuire al Cantone competente le notifiche trasmesse all’AFC o le informazioni all’incarto fiscale di pertinenza nel Cantone. Si ravvisa quindi una necessità di agire nell’attribuzione di queste informazioni.

1.3.3 Dichiarazione d’imposta e rimborso dell’imposta preventiva

La tassazione e la riscossione dell’imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione (art. 2 LIFD). Le autorità fiscali cantonali sono responsabili anche del rimborso dell’imposta preventiva alle persone fisiche. Nella maggior parte dei Cantoni, la dichiarazione per l’imposta cantonale sul reddito e sulla sostanza nonché per l’imposta federale diretta può essere ormai compilata elettronicamente e trasmessa online con i relativi giustificativi. In tutti i Cantoni, l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva per le persone fisiche è presentata con la dichiarazione d’imposta (come parte dell’elenco titoli). Nel caso dell’imposta federale diretta, l’obbligo di firmare la dichiarazione d’imposta è sancito per legge. 13 La LIP prevede, all’articolo 29, che il diritto al rimborso dell’imposta preventiva debba essere fatto valere con istanza scritta . L’obbligo di firmare la dichiarazione per l’imposta federale diretta e di richiedere per scritto il rimborso dell’imposta preventiva impedisce dunque la presentazione completamente elettronica della dichiarazione d’imposta. Di norma è richiesto l’invio di una ricevuta firmata a conferma che la dichiarazione è stata presentata. Alcuni Cantoni non richiedono la firma autografa nel caso di

6 RS 653.1 7 RS 172.021 8 RS 220 9 Ingeborg Schwenzer in Honsell/Vogt/Wiegand (Ed.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, VI edizione, Basilea 2015, art. 11 N 3 segg. 10 RS 642.11 11 Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, III edizione, Zurigo 2016, art. 116 N 16. 12 Bernhard Zwahlen in Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, II edizione, Basilea 2012, art. 29 N 3. 13 La forma scritta di un’istanza comporta la firma dell’istante o del suo procuratore secondo Bernhard Zwahlen in Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, II edizione, Basilea 2012, art. 29 N 3.

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trasmissione elettronica della dichiarazione. L’identificazione del contribuente avviene mediante un codice personale di accesso o la 14 prova d’identità elettronica SuisseID . In futuro, la procedura elettronica deve essere possibile senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. Il Parlamento si sta occupando del disegno di legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (18.049, eID). All’articolo 22 lettera b, l’avamprogetto prevede che tutti gli eID del livello di sicurezza richiesto debbano essere accettati dalle autorità o dagli altri servizi che adempiono compiti pubblici, se eseguendo il diritto federale ricorrono all’identificazione elettronica. Questa disposi- zione riguarderebbe dunque anche le autorità fiscali cantonali.

1.3.4 Disposizioni di esecuzione nella LAID

Oltre al disciplinamento della procedura elettronica, occorre semplificare le disposizioni di esecuzione nella legge federale del 14 15 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, art. 72***) . Tali disposizioni stabilisco- no entro quale termine i Cantoni devono adeguare la loro legislazione a una modifica nella LAID. Scaduto questo termine, le modifi- che nella LAID si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario. Le disposizioni sono formulate in modo discordante e secondo diversi approcci: o viene posta prima in vigore la modifica materiale nella LAID (antecedentemente alla LIFD) e ai Cantoni sono concessi due anni per adeguare la loro legislazione alla LAID riveduta, oppure i Cantoni sono obbligati ad adegua- re la loro legislazione per la data di entrata in vigore della modifica materiale nella LAID. Ne consegue una situazione poco chiara e insoddisfacente dal punto di vista della tecnica legislativa che deve essere corretta.

1.4 Interventi parlamentari

Il 6 marzo 2018 le Camere federali hanno accolto la mozione Schmid «Abrogazione dell’obbligo di firmare la dichiarazione d’imposta» (17.3371), depositata il 31 maggio 2017. L’autore della mozione chiedeva di fare in modo che la dichiarazione d’imposta e l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva non debbano più essere firmate. Secondo la motivazione della mozione, la dichiarazi- one d’imposta deve poter essere inviata senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. Per attuare la mozione è necessario modifi- care la LIFD e la LAID. Con il presente avamprogetto la mozione risulta adempiuta e pertanto si chiede di toglierla dal ruolo.

2 La normativa proposta

In relazione con la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, il Consiglio federale propone le modifiche indicate di se- guito. LIFD • Se i Cantoni, in qualità di autorità di tassazione dell’imposta federale diretta, prevedono la possibilità di trasmettere per via elettronica gli atti scritti del contribuente, la sua identificazione e l’integrità dei dati conformemente al diritto cantonale devono essere garantite (art. 104a cpv. 1). • Se la LIFD prescrive la firma dell’atto scritto, l’autorità cantonale può prevedere, invece della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte del contribuente (art. 104a cpv. 2). • In vista dell’auspicata digitalizzazione, viene creata nella LIFD la base giuridica affinché la trasmissione elettronica di atti scritti sia possibile anche in senso inverso. Per esempio, i Cantoni devono poter notificare la decisione di tassazione concernente l’imposta federale diretta per via elettronica, purché il contribuente vi acconsenta (art. 104a cpv. 3). • L’articolo 124 è adeguato alla possibilità della trasmissione elettronica della dichiarazione d’imposta. LTEO • Dal momento che la tassa d’esenzione dall’obbligo militare è riscossa dai Cantoni, sono riprese le stesse disposizioni di cui all’articolo 104a AP-LIFD. LAID • Alla LAID sono apportate modifiche analoghe a quelle della LIFD per quanto riguarda le procedure elettroniche e la dichiarazio- ne d’imposta dei coniugi (art. 38a, art. 40). • La disposizione concernente l’impiego di moduli uniformi per le dichiarazioni d’imposta è abrogata (art. 71 cpv. 3). • La disposizione di esecuzione per l’adeguamento delle legislazioni cantonali è semplificata e uniformata (art. 72***). Nel testo di legge riveduto è prevista una disposizione finale di validità generale. Questa modifica non ha alcun nesso in termini di contenuto con le procedure elettroniche in ambito fiscale, tuttavia deve essere inclusa in questo avamprogetto, poiché un processo legisla- tivo separato sarebbe sproporzionato per una modifica formale di questo tipo. LIP (art. 34a), LTB (art. 41a), LIVA (art. 65a), LAAF (art. 4a), LSAI (art. 28a), LSRPP (art. 22a) • Al Consiglio federale è attribuita la competenza di obbligare le persone interessate a comunicare con l’AFC per via elettronica. Anche le modalità di esecuzione (p. es. mediante una piattaforma) devono poter essere prescritte. Affinché tale obbligo possa es- sere adempiuto, è necessario che l’AFC disponga della necessaria infrastruttura informatica e che per gli interessati l’obbligo di seguire una procedura in tutto o in parte elettronica sia ragionevolmente esigibile. • In caso di procedure elettroniche, il Consiglio federale può inoltre derogare alle disposizioni della PA in relazione al momento determinante per il rispetto di un termine e al momento in cui una decisione delle autorità è considerata notificata. • Nella trasmissione per via elettronica di atti scritti, l’AFC deve garantire l’identificazione della persona interessata e l’integrità dei dati.

14 SuisseID è il primo prodotto standardizzato per una prova dell’identità elettronica in Svizzera, che consente una firma elettronica giuridicamente valida. Nel 2017 gli è subentrato SwissID. 15 RS 642.14

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• Se la firma dell’atto scritto è prescritta per legge, in caso di trasmissione dell’atto per via elettronica l’AFC può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte della persona interessata. A tal fine può derogare all’obbligo di munire l’atto scritto di una firma elettronica di cui all’articolo 21a capoverso 2 PA. LIP • Se i Cantoni prevedono la possibilità di trasmettere gli atti scritti per via elettronica nell’ambito dell’imposta preventiva, in meri- to alla procedura elettronica vengono riprese disposizioni analoghe a quelle della LIFD (art. 35a AP-LIP). • È inoltre creata la base giuridica per l’utilizzo sistematico del numero AVS da parte delle autorità (art. 36a cpv. 2, terzo periodo). Inoltre, gli assicuratori sono obbligati a utilizzare il numero AVS per la notifica delle prestazioni in capitale a persone fisiche domiciliate in Svizzera (art. 38 cpv. 4). La notifica obbligatoria del numero AVS consente l’attribuzione delle informazioni al Cantone competente e all’incarto fiscale di pertinenza. • A loro volta, i destinatari delle prestazioni in capitale sono tenuti a comunicare il loro numero AVS agli assicuratori. In mancanza di comunicazione del numero AVS, l’istituto di previdenza o di assicurazione ha la facoltà di tenere in sospeso la prestazione fino al ricevimento del suddetto numero (art. 38 cpv. 5) senza che subentrino gli effetti della mora (art. 38 cpv. 5).

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

Osservazioni preliminari Rapporto tra la Confederazione e i Cantoni La tassazione e la riscossione dell’imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione (art. 128 cpv. 4 della Costituzione federale [Cost.], art. 2 LIFD). Gli articoli 102 segg. LIFD disciplinano la procedura da seguire per l’imposta federale diretta; in mancanza di una disposizione nella LIFD, si applicano per analogia le disposizioni cantonali in materia. La legge federale sulla procedura amministrativa non è fonda- mentalmente applicabile, poiché la riscossione dell’imposta federale diretta si fonda sul principio del federalismo esecutivo (art. 128 cpv. 4 primo periodo Cost., art. 2 LIFD). La PA si applica solo alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un’autorità amministrativa federale (art. 1 cpv. 1 PA). Solo in assenza di una disposizione nel diritto cantonale si deve eventualmente ricorrere alla PA 16. Ci si chiede se la Confederazione possa impartire ai Cantoni istruzioni tecniche e organizzative per la creazione di un’amministrazione elettronica uniforme. Dal momento che la competenza esecutiva in materia di imposta federale diretta spetta ai Cantoni e le prescrizioni della LIFD concernenti la procedura non contengono alcuna disposizione in proposito, sono competenti i Cantoni 17. L’imposta federale diretta è dichiarata e tassata all’interno della stessa procedura riguardante le imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza. È dunque opportuno lasciare ai Cantoni la facoltà di decidere l’attuazione tecnica e impostare la procedura elettronica nel dettaglio. Procedura Alla riscossione dell’imposta sul reddito si applica la cosiddetta procedura di tassazione mista, caratterizzata dall’interazione tra il contribuente e le autorità fiscali. Queste ultime devono chiarire la fattispecie d’ufficio, ai contribuenti spetta l’obbligo di cooperazio- ne (cosiddetto principio di collaborazione tra le parti). L’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta implica la compilazione completa e veritiera dell’apposito modulo ufficiale in tutte le sue parti (fogli ausiliari, questionari). Il modulo deve essere firmato personalmente e inviato all’autorità fiscale competente entro il termine stabilito (art. 124–126 LIFD). In mancanza della firma autografa sulla dichiarazione d’imposta, l’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta non è adempiuto correttamente dal punto di vista formale. Il contribuente è diffidato a rimediare all’omissione entro un congruo termine. L’obbligo di apporre la firma autografa è una prescrizione d’ordine e la sola mancanza della firma non inficia la dichiarazione d’imposta. La decisione fiscale può essere valida anche se si basa su una dichiarazione d’imposta non firmata. L’autorità di tassazione è tuttavia autorizzata a pretendere che il contribuente produca una dichiarazione d’imposta correttamente firmata e, in caso di mancata osser- vanza di tale obbligo, dopo diffida può infliggergli una multa. Il contribuente deve quindi essere tassato d’ufficio. Firmando la dichiarazione d’imposta, il contribuente si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati forniti. Deve rispondere delle infrazioni fiscali che gli possono essere imputate. Segnatamente non può esimersi dalle sue responsabilità facendo valere di essere stato aiutato o mal consigliato. Un contribuente che si fa rappresentare da un terzo non deve essere avvan- 18 taggiato rispetto a qualcuno che compila personalmente la dichiarazione d’imposta . 19 Nella LIFD e in alcune ordinanze , oltre al termine «firmare» è utilizzato a più riprese anche «per scritto». Per esempio, l’autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta (art. 117 cpv. 2 LIFD) oppure il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione contro la decisione di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD). Di norma, con «per scritto» s’intende, oltre alla scrittura del contenuto della dichiarazione, anche una firma autografa.

Art. 104a Procedure elettroniche Capoverso 1 Come avviene ora, sarà possibile presentare nel modo convenzionale la dichiarazione d’imposta con tutti gli allegati (p. es. certificato di salario, giustificativi delle deduzioni fatte valere, conto annuale) e l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva (modulo ufficiale in forma cartacea, compilato a mano e firmato). Tuttavia, le disposizioni di legge sono modificate se i Cantoni prevedono la possibili- tà di svolgere queste operazioni per via elettronica. I contribuenti potranno quindi continuare a scegliere tra la procedura scritta e quella elettronica.

16 Reich, Steuerrecht, II edizione, pag. 531 segg.

17 Locher, Kommentar DBG, N 22 all’art. 102.

18 Martin Zweifel, Silvia Hunziker in Zweifel/Beusch, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III edizione, Basilea 2017, art. 124 N 18 segg. 19 Nel progetto di legge sono enunciate soltanto le ordinanze che contengono le rispettive voci.

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«Atti scritti» è utilizzato come voce generale e comprende tutte le tipologie di documento possibili, in particolare la dichiarazione d’imposta unitamente agli allegati, le richieste di proroga, i reclami, le domande di condono ecc. Per contro, le procedure giudiziarie non sono interessate dalle presenti modifiche. Le prescrizioni concernenti la presentazione di ricorsi sono contenute nelle rispettive legislazioni processuali (p. es. cfr. art. 42 cpv. 4 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; RS 173.110). La trasmissione elettronica della dichiarazione d’imposta non modifica in alcun modo la sua natura di dichiarazione di conoscenza e volontà. L’identificazione del contribuente come autore e mittente della dichiarazione d’imposta deve essere garantita, così come l’integrità dei dati. Con ciò s’intende, tra l’altro, la prova che i dati (la dichiarazione d’imposta e altri atti scritti) non vengono modi- ficati durante la trasmissione dal mittente al destinatario. I Cantoni ne sono responsabili. Essi decidono se applicare la procedura elettronica alle imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza e, in caso affermativo, come strutturarla. Questa soluzione vale quindi anche per l’imposta federale diretta. Se l’identificazione (del contribuente) e l’integrità dei dati (della dichiarazione d’imposta) sono garantite, la trasmissione elettronica della dichiarazione d’imposta è equiparata alla presentazione nel modo convenzionale. Capoverso 2 Il capoverso 2 stabilisce che, in caso di trasmissione elettronica di atti scritti secondo il capoverso 1, l’autorità cantonale può rinun- ciare alla firma prescritta dalla LIFD o dalle sue disposizioni d’esecuzione e, in sostituzione della firma, prevedere la conferma elettronica dei dati da parte del contribuente. Lo stesso vale anche se la dichiarazione d’imposta è compilata da un rappresentante, per esempio un fiduciario. È competenza dei Cantoni decidere come ottemperare a questa esigenza dal punto di vista tecnico. Tuttavia, la procedura elettronica non deve porre requisiti più stringenti rispetto al diritto vigente. I Cantoni hanno la facoltà di decidere se esige- re una firma anche per la trasmissione elettronica (p. es. sulla ricevuta). In caso di sospetto di (tentata) evasione fiscale, l’autorità deve dimostrare il comportamento scorretto in un procedimento penale. Nella legislazione attuale il contribuente deve firmare personalmente la dichiarazione d’imposta (art. 124 cpv. 2 LIFD), anche qualo- ra incarichi un suo rappresentante di compilarla. Firmando la sua dichiarazione d’imposta, il contribuente si assume la responsabilità dell’esattezza dei dati forniti (sentenza del Tribunale federale 2C 908/2011 consid. 3.5). Per gli atti scritti trasmessi elettronicamente, la responsabilità scaturisce dalla conferma elettronica dei dati. Capoverso 3 Il capoverso 1 riguarda la trasmissione elettronica di atti scritti (dichiarazione d’imposta, istanze, domande ecc.) alle autorità da parte del contribuente. In futuro l’elaborazione elettronica si estenderà anche a ulteriori operazioni, tra cui la notifica di decisioni e di altri documenti da parte delle autorità cantonali. I contribuenti non possono essere obbligati ad accettare la trasmissione elettronica di documenti ufficiali, tuttavia devono essere approntate le basi giuridiche affinché essa sia possibile, previo il loro assenso.

Art. 124 cpv. 1–3 In vista della possibilità di presentare la dichiarazione d’imposta anche per via elettronica, il capoverso 1 prevede ora che l’invito a presentare la dichiarazione d’imposta possa essere formulato, oltre che mediante notificazione pubblica o invio del modulo, anche con una comunicazione personale (scritta o elettronica). Di norma, con la comunicazione personale viene trasmesso anche il codice di accesso per la presentazione elettronica. Nel capoverso 2 è utilizzata una formulazione neutra e il termine «modulo» è stralciato in modo che sia menzionata solo la dichiara- zione d’imposta, per considerare che nella procedura elettronica non è più utilizzato alcun modulo. Tuttavia, in caso di presentazione della dichiarazione d’imposta in forma cartacea, occorre continuare a utilizzare il modulo di cui al capoverso 1 inviato dalla compe- tente autorità fiscale. Nelle versioni francese e italiana in vigore, il termine «modulo» figura anche al capoverso 3, contrariamente alla versione tedesca. Pertanto nelle versioni francese e italiana dell’avamprogetto anche il capoverso 3 viene adeguato eliminando il termine «modulo».

3.2 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 38a Procedure elettroniche Qui è possibile rimandare ai commenti all’articolo 104a AP-LIFD. Art. 71 cpv. 3 L’impiego di moduli uniformi in tutta la Svizzera per la dichiarazione d’imposta e i relativi allegati non è mai stato completamente attuato. Le legislazioni fiscali cantonali contengono peculiarità, del tutto conformi alla LAID, che impediscono una piena uniformità dei moduli. L’introduzione delle procedure elettroniche rende sempre più obsoleto l’impiego di moduli uniformi. I moderni sistemi (portali) non si limitano a riprodurre moduli cartacei esistenti, bensì prevedono atti scritti strutturati sulla base di un questionario. Per i motivi suesposti, nel contesto attuale questa disposizione non è più necessaria. Art. 72 cpv. 1 e 2 Viene mantenuto l’obbligo per i Cantoni di adeguare le loro legislazioni alla LAID. In generale, ora è stabilito che i Cantoni debbano adeguare le loro legislazioni per la data d’entrata in vigore delle modifiche apportate alla LAID. In tal modo s’intende semplificare le disposizioni di esecuzione nella LAID. È abrogata la disposizione transitoria emanata separatamente per ogni modifica. La data dell’entrata in vigore di una modifica è stabilita dal Consiglio federale, che tiene conto dei tempi necessari per il processo legislativo nei Cantoni. Di norma, attualmente è concesso un termine di adeguamento di due anni circa. La disposizione proposta non esclude in via eccezionale disposizioni di altro tenore per l’adeguamento. La modifica del capoverso 2 è di carattere redazionale.

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Art. 72a–72x Le disposizioni transitorie relative alle precedenti revisioni della LAID possono essere abrogate, eccetto quelle riportate di seguito. Sono sostituite dall’articolo 72 capoversi 1 e 2. Gli articoli 72t e 72x rimandano agli importi secondo la LIFD, qualora la legislazione cantonale non sia stata adeguata entro il termi- ne stabilito. Queste disposizioni non possono dunque essere abrogate.

3.3 Legge federale sull’imposta preventiva (LIP)

Art. 34a Procedure elettroniche Per l’imposta preventiva, ai fini dell’inoltro elettronico di atti scritti si applicano le pertinenti disposizioni della PA (cfr. n. 1.3.1). Manca tuttavia una base giuridica che obblighi il contribuente a comunicare con le autorità fiscali parzialmente o completamente per via elettronica. Questa lacuna deve essere colmata in vista della digitalizzazione completa di tutte le operazioni auspicata dall’AFC. Capoverso 1 Per l’esecuzione della legge sull’imposta preventiva, il Consiglio federale può prescrivere procedure elettroniche e stabilirne le modalità. Può prevedere un’attuazione graduale, per esempio stabilire che in una prima fase solo determinati processi siano svolti interamente o parzialmente per via elettronica. Sono altresì ipotizzabili eccezioni a favore delle persone per le quali l’utilizzo del canale elettronico è impossibile o troppo dispendioso. Nel concreto si tratta della riscossione, della notifica e del rimborso dell’imposta preventiva. Gli interessati possono dunque essere obbligati a comunicare per via elettronica con l’AFC in tutti o in alcuni ambiti dell’imposta preventiva, per esempio mediante un portale prestabilito. A tal fine occorre che l’AFC abbia la necessaria infrastruttura tecnica e che per l’interessato l’obbligo di comunicare con l’Amministrazione esclusivamente per via elettronica sia ragionevolmente esigibile. La ragionevole esigibilità può essere presunta se per la maggioranza degli interessati la procedura elettro- nica è consueta o normale e non causa loro un dispendio eccessivo o svantaggi considerevoli di altro tipo. Di norma, una procedura elettronica per le imprese soggette all’imposta preventiva non dovrebbe creare problemi. Il capoverso 1 comprende non solo la trasmissione all’AFC di atti scritti dei contribuenti o degli istanti, ma può riguardare anche il caso inverso, ossia la trasmissione elettronica di decisioni e altri documenti dell’AFC al contribuente o all’istante. Anche questo obbligo sarà introdotto dal Consiglio federale solo se è ragionevolmente esigibile. Capoverso 2 Per le procedure elettroniche, il momento determinante per il rispetto di un termine in caso di trasmissione di atti scritti alle autorità e il momento in cui una decisione delle autorità è considerata notificata sono disciplinati nella PA (art. 21a cpv. 3 e 34 cpv. 1bis). Con questa disposizione viene creata la base legale che consente al Consiglio federale di definire disposizioni derogatorie per disciplinare tali questioni. In tal modo, laddove opportuno, è possibile realizzare soluzioni tecniche diverse da quelle prescritte nella PA. Capoverso 3 Il capoverso 3 impone che, nella trasmissione elettronica di atti scritti, l’AFC garantisca l’identificazione del contribuente o dell’istante e l’integrità dei dati. Questa disposizione trova applicazione anche nel ricorso volontario alla procedura elettronica. Capoverso 4 Nella LIP e nella rispettiva ordinanza (OIPrev) sono utilizzate le voci «firmare» e «per iscritto». Per esempio, il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all’autorità competente (art. 29 cpv. 1 LIP) e anche il reclamo deve essere presentato per scritto (art. 42 cpv. 2 LIP). Di norma, con «per scritto» s’intende, oltre alla scrittura del contenuto della dichiarazione, anche una firma autografa. In caso di trasmissione elettronica dell’atto scritto, se la LIP o la OIPrev lo prescrive, l’AFC può prevedere, al posto della firma, la conferma dei dati fornita per via elettronica da parte del contribuente o dell’istante. A tal fine può derogare all’obbligo di utilizzare una firma elettronica qualificata. La conferma elettronica dei dati è richiesta soltanto qualora, nella procedura, la legge o l’ordinanza prescriva la firma. Nelle procedure per il rimborso dell’imposta preventiva in ambito internazionale, le autorità estere devono confermare la residenza dell’istante mediante un timbro che non costituisce una firma nel senso qui inteso. Le norme in materia non sono interessate dalla presente disposizione.

Art. 35a Procedure elettroniche Capoverso 1: il rimborso dell’imposta preventiva alle persone fisiche è competenza dei Cantoni. Il Cantone che prevede la trasmis- sione elettronica di atti scritti deve garantire l’identificazione dell’istante e l’integrità dei dati conformemente alla legislazione canto- nale. Capoverso 2: se la LIP o la OIPrev esigono la firma dell’istante, nella procedura elettronica l’autorità cantonale può rinunciare alla firma e prevedere, al suo posto, una conferma elettronica dei dati da parte dell’istante. Capoverso 3: analogamente a quanto stabilito nella LIP, il Cantone può prevedere l’invio elettronico di documenti previo assenso dell’istante. Qui è possibile rimandare al commento all’articolo 104a capoverso 3 AP-LIFD.

Art. 36a cpv. 2 All’articolo 36a capoverso 2 è aggiunto il diritto delle autorità menzionate nell’articolo 36 capoverso 1 all’utilizzo sistematico del 20 numero d’assicurato AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). In proposito occorre rimandare al progetto di una legge concernente l’utilizzazione sistematica del numero AVS 21 che persegue lo stesso obiettivo e renderebbe superflua la presente disposizione. Prima di licenziare il messaggio occorrerà verifi- care la possibilità di coordinamento con il progetto di utilizzazione sistematica del numero AVS.

20 RS 831.10 23 www.admin.ch/Diritto federale/Consultazioni/Procedure di consultazione concluse/2018/DFI

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Art. 38 cpv. 4 e 5 Capoverso 4 Per le notifiche secondo l’articolo 19, l’assicuratore deve indicare all’AFC il numero d’assicurato AVS di cui all’articolo 50c LAVS della persona fisica domiciliata in Svizzera che percepisce le prestazioni. Le banche che offrono prodotti dei pilastri 3a e 3b sono considerate istituti affini alle assicurazioni, pertanto sono anch’esse interessate dalla presente disposizione. Con l’obbligo di indicare il numero AVS nella notifica di cui all’articolo 19, gli offerenti di prodotti dei pilastri 3a e 3b sono contestualmente autorizzati a utilizzare in modo sistematico il numero AVS. Gli istituti di previdenza del secondo pilastro sono già autorizzati a utilizzare sistema- 22 ticamente il numero d’assicurato dell’AVS ai sensi dell’articolo 48 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). La comunicazione del numero AVS consente all’AFC di attribuire la notifica al Cantone competente e di inoltrargliela. A sua volta, il numero AVS consente al Cantone competente di attri- buire la notifica all’incarto fiscale di pertinenza. Gli assicuratori che, a seguito della modifica legislativa, saranno autorizzati a utiliz- zare sistematicamente il numero AVS avranno contestualmente l’obbligo di adottare misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 50g LAVS. Capoverso 5 Affinché l’assicuratore possa ottemperare all’obbligo di comunicare il numero AVS, la persona fisica domiciliata in Svizzera che ha diritto alle prestazioni in capitale è tenuta a comunicargli il suo numero AVS. Se la comunicazione è omessa, l’assicuratore potrebbe non adempiere (appieno) il suo obbligo di comunicazione all’AFC. Per ovviare a ciò, gli effetti legali o contrattuali della mora presso l’assoggettato all’obbligo di notifica restano in sospeso fino all’ottenimento del numero AVS. L’assicuratore sarebbe dunque autoriz- zato a rinviare il versamento della prestazione dovuta per contratto fino all’ottenimento del numero AVS e, in tal caso, non risulter- ebbe in mora nei confronti dell’AFC per mancata notifica. Tuttavia, la prestazione eseguita malgrado il numero AVS mancante deve essere notificata all’AFC secondo l’articolo 19 capoverso 3 LIP.

3.4 Legge federale sulle tasse di bollo (LTB)

Art. 41a Procedure elettroniche Nella LTB e nella rispettiva ordinanza (OTB) 23 ricorre, oltre a «firmare», anche la voce «per scritto». Per esempio, un reclamo deve essere presentato per scritto all’AFC (art. 39 cpv. 2 LTB). Qui «per scritto» sottintende, oltre alla scrittura del contenuto della dichi- arazione, anche una firma autografa. L’ordinanza sancisce altresì che, per esempio, al rendiconto della tassa di bollo vadano allegati una copia firmata dello statuto o del processo verbale dell’assemblea generale relativo alla modificazione dello statuto (art. 9 cpv. 2 OTB). Anche qui occorre sottolineare che nella procedura elettronica è possibile richiedere una conferma elettronica dei dati solo ove la legge o l’ordinanza esiga una firma nella procedura in forma cartacea. La procedura elettronica non deve porre requisiti più strin- genti rispetto al diritto vigente. Per il resto si rinvia ai commenti all’articolo 34a AP-LIP.

3.5 Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA)

Art. 65a Procedure elettroniche Nella LIVA e nella rispettiva ordinanza (OIVA) sono utilizzate le voci «firmare» e «per scritto». Di norma, con «per scritto» s’intende, oltre alla scrittura del contenuto della dichiarazione, anche una firma autografa. Nella trasmissione elettronica di atti scritti è richiesta una conferma elettronica dei dati in sostituzione della firma solo se la legge o l’ordinanza esige una firma nella procedura in forma cartacea. La procedura elettronica non deve porre requisiti più stringenti. Per il resto si rinvia ai commenti all’articolo 34a AP-LIP.

3.6 Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF) Art. 4a Procedure elettroniche Nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale la procedura elettronica è appropriata ed efficiente in particolare nell’acquisizione di informazioni. La LAAF prevede già, all’articolo 22a capoverso 5, che nello scambio spontaneo di informazioni il Dipartimento federale delle finanze possa esigere dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni la trasmissione di determinati moduli esclusivamente in forma elettronica. Per l’attuazione della legge relativamente alla forma elettronica occorre tuttavia attri- buire un’estesa competenza al Consiglio federale, che deve poter prescrivere le modalità della trasmissione elettronica in generale, per esempio l’utilizzo di un determinato portale. L’articolo 22a capoverso 5 rimane in vigore. Nella LAAF e nella rispettiva ordinanza (OAAF) viene utilizzata la voce «per scritto», con la quale s’intende, oltre alla scrittura del contenuto della dichiarazione, anche una firma autografa. Nella trasmissione elettronica di atti scritti è richiesta una conferma elet- tronica dei dati in sostituzione della firma solo se la legge o l’ordinanza esige una firma nella procedura in forma cartacea. La proce- dura elettronica non deve porre requisiti più stringenti rispetto al diritto vigente. Per il resto si rinvia ai commenti all’articolo 34a AP-LIP.

3.7 Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) Art. 28a Procedure elettroniche

22 RS 831.40 23 Nel progetto di legge sono enunciate solo le ordinanze che contengono le rispettive voci.

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La LSAI prevede già che gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettano annualmente le dovute informazioni all’AFC per via elettronica (art. 15 cpv. 1). Inoltre, l’AFC può esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica (art. 22 cpv. 3). Per l’attuazione della legge relativamente alla forma elettronica occorre tuttavia attribuire un’estesa competenza al Consiglio federale, che in generale deve avere la facoltà di prescrivere le modalità della trasmissione elettronica, per esempio l’utilizzo di un determinato portale. L’articolo 15 capoverso 1 e l’articolo 22 capoverso 3 rimangono in vigore. Nella LSAI è utilizzata la voce «scritta/scritte», con la quale s’intende di norma, oltre alla scrittura del contenuto della dichiarazione, anche una firma autografa. Nella trasmissione elettronica di atti scritti è richiesta una conferma elettronica dei dati in sostituzione della firma solo se la legge esige una firma nella procedura in forma cartacea. La procedura elettronica non pone requisiti più strin- genti. Per il resto si rinvia ai commenti all’articolo 34a AP-LIP.

3.8 Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) La LSRPP sancisce già che l’AFC possa prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli ed esigere che taluni moduli siano tras- messi esclusivamente in forma elettronica (art. 16 cpv. 3 LSRPP). Per l’attuazione della legge relativamente alla forma elettronica occorre tuttavia attribuire un’estesa competenza al Consiglio federale, che deve poter prescrivere le modalità della trasmissione elettronica in generale, per esempio l’utilizzo di un determinato portale. L’articolo 16 capoverso 3 rimane in vigore. Nella LSRPP sono utilizzate le voci «scritta/scritte», con le quali s’intende di norma, oltre alla scrittura del contenuto della dichiara- zione, anche una firma autografa. Nella trasmissione elettronica di atti scritti è richiesta una conferma elettronica dei dati in sostitu- zione della firma solo se la legge esige una firma nella procedura in forma cartacea. La procedura elettronica non pone requisiti più stringenti. Per il resto si rinvia ai commenti all’articolo 34a AP-LIP.

3.9 Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO)

Nella LTEO e nella rispettiva ordinanza (OTEO) sono utilizzate le voci «firma», «firmate» e «per iscritto/scritto», con le quali s’intende di norma, oltre alla scrittura del contenuto della dichiarazione, anche una firma autografa. Nella trasmissione elettronica di atti scritti è richiesta una conferma elettronica dei dati in sostituzione della firma solo se la legge esige una firma nella procedura in forma cartacea. La procedura elettronica non deve porre requisiti più stringenti rispetto al diritto vigente. Per il resto si rinvia ai commenti all’articolo 104a AP-LIFD.

4 Attuazione

Le modifiche apportate ai testi di legge creano o adeguano le basi giuridiche per la procedura elettronica in ambito fiscale. Le modifiche relative alla LIFD e alla LAID riguardano i Cantoni. In sostanza s’intende consentire loro la tassazione e la riscossione dell’imposta federale diretta senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. Se un Cantone offre procedure elettroniche per l’imposta sul reddito e sulla sostanza, le relative prescrizioni sulla procedura da seguire nonché sull’identificazione dell’interessato e l’integrità dei dati si applicano anche all’imposta federale diretta. Il presente avamprogetto non dovrebbe dunque occasionare oneri supplemen- tari ai Cantoni. Le modifiche relative alle imposte indirette nonché quelle apportate nella LAAF, nella LSAI e nella LSRPP riguardano l’AFC. È previsto che il Consiglio federale possa disciplinare in un’ordinanza la procedura elettronica e le sue modalità. Ciò riguarda in parti- colare l’obbligo degli interessati di comunicare con l’AFC in una forma elettronica prescritta. A tal fine occorre la necessaria infra- struttura tecnica e l’obbligo di comunicare con l’Amministrazione esclusivamente per via elettronica deve essere ragionevolmente esigibile.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione sul piano finanziario e sull’effettivo del personale Le novità previste non comportano ripercussioni per la Confederazione sul piano finanziario e sull’effettivo del personale. Le spese correlate alla digitalizzazione sono generate nell’ambito dei singoli progetti informatici. Un incremento degli scambi elettronici con i contribuenti semplificherà l’elaborazione delle operazioni concernenti le imposte. Saranno così create condizioni favorevoli all’automazione di determinati processi. Pertanto alcune mansioni amministrative potranno probabilmente essere ridotte a favore di altri compiti di controllo e di analisi.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le novità previste non generano oneri supplementari ai Cantoni. Se un Cantone prevede la procedura elettronica, in particolare per la presentazione della dichiarazione d’imposta, deve adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a provare l’identità del contribuente e a garantire l’integrità dei dati già per l’imposta cantonale sul reddito e sulla sostanza. Esse si applicano quindi anche all’imposta federale diretta. I Cantoni beneficeranno di una maggiore flessibilità nel migliorare e semplificare i processi.

5.3 Ripercussioni per l’economia

Le novità introdotte nelle leggi creano i presupposti giuridici per la digitalizzazione in ambito fiscale e renderanno possibile un lavoro conforme allo sviluppo tecnologico attuale. In linea di massima ciò determina effetti positivi per l’economia, seppure non quantificabili. In generale è presumibile una riduzione delle spese amministrative e, quindi, una maggiore efficienza per le imposte in

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questione. Questo aspetto contribuisce a rafforzare l’attrattiva dell’economia svizzera. Inoltre, le modifiche proposte delle basi giuri- diche migliorano le condizioni quadro per lo sviluppo di nuovi modelli aziendali nel contesto della digitalizzazione dell’economia.

6 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

6.1 Rapporto con il programma di legislatura

24 L’avamprogetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 2016 25 sul programma di legislatura 2015–2019. La digitalizzazione deve tuttavia avanzare anche in ambito fiscale per rendere i processi più semplici e più efficienti, nell’interesse sia delle autorità di tassazione sia dei contribuenti.

6.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Tra gli obiettivi del Consiglio federale per il 2019, al terzo obiettivo «La Svizzera crea le condizioni quadro necessarie affinché la digitalizzazione possa contribuire a garantire e aumentare la prosperità» del primo indirizzo politico «La Svizzera assicura durevol- mente la sua prosperità», è menzionato l’avvio della consultazione sulle modifiche di legge concernenti l’inoltro elettronico della dichiarazione d’imposta e, in generale, le procedure elettroniche in ambito fiscale.

7 Aspetti giuridici

26 L’avamprogetto si fonda sull’articolo 128 Cost. , che attribuisce alla Confederazione la competenza di riscuotere un’imposta diretta, nonché sugli articoli 130 e 132 Cost., che attribuiscono alla Confederazione la competenza di riscuotere l’imposta sul valore aggiun- to, la tassa di bollo e l’imposta preventiva. Le modifiche non riguardano gli impegni internazionali della Svizzera. Inoltre, il presente avamprogetto non prevede nuove disposi- zioni in materia di sussidi, né nuovi crediti d’impegno o nuovi limiti di spesa. Con le modifiche apportate alle leggi LIP, LTB, LIVA, LAAF, LSAI e LSRPP viene creata la possibilità di obbligare i contribuenti o le persone e gli istituti tenuti alla comunicazione a comunicare con l’AFC per via elettronica. Si tratta di una norma di delega al Consiglio federale che può stabilire in un’ordinanza quali contribuenti debbano comunicare per via elettronica con l’AFC a partire da un dato momento, in alcuni ambiti o completamente. Il Consiglio federale stabilirà anche le modalità della procedura elettronica. Può dunque prevedere un determinato portale per le comunicazioni online, purché l’AFC disponga dei necessari strumenti tecnici e orga- nizzativi e l’elaborazione esclusivamente digitale delle operazioni sia ragionevolmente esigibile dai contribuenti. La ragionevole esigibilità può essere presunta se per la maggioranza degli interessati la procedura elettronica è consueta o normale e non causa un dispendio eccessivo o svantaggi considerevoli di altro tipo. È lecito presumere che l’elaborazione elettronica delle operazioni sia ragionevolmente esigibile qualora gli interessati siano imprese (imposta sul valore aggiunto e imposta preventiva) o banche (tasse di bollo e assistenza amministrativa internazionale).

24 FF 2016 909 25 FF 2016 4605 26 RS 101

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