Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI)
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale di statistica UST
Neuchâtel, 14 agosto 2019
Rapporto esplicativo
Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)
Art. 1 23
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni nonché per i centri urbani, gli agglomerati e le
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di intervenire e obiettivi
Per quasi tutte le loro attività, le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato cui sono stati affidati compiti amministrativi e che non fanno parte delle amministrazioni federali, cantonali e comunali (qui di seguito: terzi) devono poter identi- ficare chiaramente la persona in questione e conoscerne il domicilio. In molte procedure am- ministrative il domicilio è inoltre determinante per stabilire l’autorità competente. L’indirizzo delle persone domiciliate in Svizzera figura quindi tra i dati di base rilevanti per le autorità. Attualmente le diverse amministrazioni pubbliche dispongono di indirizzi di domicilio aggior- nati soltanto in parte. La sovranità dei dati sugli indirizzi è dei Comuni. Sono gli uffici controllo abitanti che, in virtù delle loro competenze, dispongono dei dati sugli indirizzi di domicilio at- tuali di tutte le persone annunciate al loro Comune. I dati dei registri comunali degli abitanti sono in parte riuniti su piattaforme dei singoli Cantoni e possono essere consultati dalle am- ministrazioni cantonali. I Cantoni scambiano i loro dati all’interno del Cantone vieppiù tra gli uffici sgravando così gli abitanti da svariati obblighi d’informazione o di notifica (principio once-only). Non è invece attualmente possibile ottenere il domicilio o l’indirizzo di un abitante di un altro Cantone né stabilire su scala Svizzera dove una persona è o era notificata in un determinato momento. Ne risultano problemi e difficoltà per molti processi amministrativi. Nelle pratiche più disparate, le pubbliche amministrazioni e i terzi con mandato legale (cfr. cap. 2.1.2.1) hanno bisogno o addirittura l’obbligo di contattare le persone per scritto. Non disponendo dei mezzi necessari, le autorità non possono aggiornare i loro dati perso- nali, il che può comportare ingenti costi dovuti agli invii postali di ritorno. Laddove diritti, obbli- ghi e competenze sono connessi al domicilio, è necessario effettuare ricerche presso altri Cantoni e Comuni, il che può essere laborioso e complesso soprattutto quando le autorità non sanno a quale servizio rivolgersi per ottenere le informazioni necessarie. Questo pro- blema non riguarda soltanto gli organi federali e terzi, che sono sprovvisti dell’accesso ai re- gistri degli abitanti esistenti, ma anche i Cantoni di fronte a persone che traslocano spesso
da un Cantone all’altro o che tornano in Svizzera dopo un trasferimento all’estero ed eleg- gono domicilio in un altro Cantone. Se una persona non è più rintracciabile con un onere ra- gionevole, ne possono risultarne perdite di credito potenzialmente evitabili, ad esempio nel caso della scadenza dei termini di prescrizione di inadempienze nei pagamenti. Gli unici strumenti attualmente a disposizione sono gli elenchi di indirizzi pubblici gestiti da aziende private, ad esempio il servizio local.ch di Swisscom. Le iscrizioni che figurano in questi elenchi non corrispondono necessariamente a quelle degli uffici controllo abitanti e non sono complete in riferimento a tutte le persone notificate in Svizzera. In alternativa, le autorità possono presentare una domanda a tutti i potenziali Comuni di notifica, il che genera costi sia per l’organo che ha bisogno dell’informazione sia per l’ufficio controllo abitanti in questione. L’ultima opzione possibile è commissionare la ricerca a un servizio privato. Tutta- via questa opzione è a pagamento e offre limitate prospettive di successo. La Posta offre un simile servizio. Il servizio nazionale degli indirizzi (SNI) permetterà alle autorità e a terzi di cercare e confron- tare su scala nazionale gli indirizzi delle persone notificate in Svizzera. Il nuovo servizio of- frirà un chiaro valore aggiunto alle autorità che necessitano di queste informazioni ai fini dell’adempimento dei loro compiti. L’obiettivo è agevolare e accelerare l’esecuzione dei com- piti delle amministrazioni pubbliche e di terzi e quindi ottenere incrementi d’efficienza. Un al- tro obiettivo è migliorare la qualità delle informazioni sugli indirizzi che figurano nei sistemi esistenti degli enti pubblici e, con essa, anche quella delle mansioni specialistiche. Nell’am- bito dei contatti per scritto sarà possibile ridurre i costi, perché diminuirà il numero degli invii di ritorno.
Il presente avamprogetto trae origine dal trattamento di due interventi parlamentari 1. Nel rap- porto del 12 novembre 2014, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la pubblica amministrazione trarrebbe grande vantaggio da una banca dati centrale degli indirizzi 2. Un gruppo di lavoro sotto la direzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha esaminato le diverse soluzioni abbozzate nel rapporto ed elaborato una proposta di solu- zione. Il 12 aprile 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare un avampro- getto che istituisca le basi legali per l’istituzione di un SNI.
1.2 Soluzione proposta
Prima della decisione del Consiglio federale del 12 aprile 2017 sono state esaminate quattro possibili soluzioni per l’istituzione del SNI. In base a queste è stata in seguito raccomandata una soluzione combinata che prevede l’utilizzo di una parte dei dati utilizzati dall’Ufficio fede- rale di statistica (UST) nel quadro del censimento della popolazione basato sui registri. Nel contempo è tuttavia anche prevista la possibilità di accedere, in un secondo tempo, a dati più attuali. Il presente avamprogetto crea la base legale necessaria all’attuazione di tale solu- zione. Il SNI è concepito come servizio di base che permette alle autorità di accedere centralmente agli indirizzi esistenti e di riutilizzarli (cfr. cap. 2.1). È previsto di svilupparlo in base agli esi- stenti processi di invio dei dati alla Confederazione e di rettifica da parte dei loro proprietari. L’avamprogetto permette di riutilizzare i dati inviati all’UST in virtù della legge del 23 giu- gno 2006 3 sull’armonizzazione dei registri (LArRa). In questo modo non è necessario che, oltre ai dati già trasmessi, i Cantoni e/o i Comuni forniscano al SNI, tramite un nuovo canale, anche i dati sugli indirizzi contenuti nei loro registri degli abitanti.
Figura 1: proposta di riutilizzo dei dati LArRa (cfr. anche cap. 2.11.4)
Questa soluzione, nella sua versione più semplice, rispetta le competenze esistenti e non im- pone ulteriori oneri ai Cantoni e ai Comuni (cfr. cap. 4). L’avamprogetto lascia tuttavia aperta la possibilità di utilizzare altre fonti di dati (cfr. anche cap. 2.1 e 4.2). Così il SNI può essere sviluppato nel quadro dello scambio di dati tra i regi- stri a seconda delle esigenze dell’utenza e delle possibilità tecniche. Più i dati sono attuali più aumentano i vantaggi del SNI. Rivestono quindi particolare importanza le possibilità di migliorare l’aggiornamento dei dati sugli indirizzi (cfr. cap. 2.1.1.4).
Iniziativa parlamentare 11.488 Germann: Adeguamento della legge sull’armonizzazione dei registri; postulato 12.3661 Com- missione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N): Scambio di indirizzi tra i registri degli abitanti, la Posta e altri detentori di dati. Rapporto del Consiglio federale del 12 novembre 2014 in adempimento del postulato 12.3661 della CIP-N del 16 ago- sto 2012; disponibile in francese e tedesco sul sito: www.parlament.ch. 3 RS 431.02
Non è previsto di trasformare il SNI in un registro di persone della Confederazione replicante tutti i dati personali dei registri comunali e cantonali degli abitanti. Peraltro tale trasforma- zione non sarebbe possibile senza modificare la legge.
1.3 Casi d’applicazione e valutazione dell’utilità
Lo scopo del SNI è sostenere le amministrazioni e i terzi aventi diritto d’accesso. Offrirà sem- pre un valore aggiunto a chi, per adempiere i suoi compiti legali, necessita di informazioni sul domicilio notificato e sull’indirizzo di una persona che non trova o trova soltanto in parte nei registri degli abitanti. Da un punto di vista generale, sono possibili i seguenti casi d’applica- zione:
- consultare l’indirizzo di una persona per inviarle documenti scritti nel quadro di una pro- cedura amministrativa (p. es.: informazioni delle autorità, atti, estratti dei registri, fatture, interpellazioni, avvisi di esecuzioni, decisioni, citazioni ecc.);
- cercare il domicilio attuale di una persona per chiarire la competenza all’interno dell’am- ministrazione e avviare o riaprire una procedura amministrativa (p. es.: gli accertamenti nel quadro dell’assistenza in materia di prestazioni alimentari, della riscossione di tasse scolastiche extracantonali, dell’invio di citazioni per l’audizione di testimoni, dell’invio di domande d’esecuzione da parte dello Stato come creditore, dell’esecuzione delle do- mande di notifica nel quadro dell’assistenza giudiziaria internazionale ecc.);
- determinare retroattivamente il domicilio di una persona per risalire alle competenze delle diverse amministrazioni e assicurare il corretto svolgimento di una pratica (p. es.: la ri- scossione senza interruzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare oltre i confini cantonali, il cui termine di prescrizione è di 10 anni);
- cercare il domicilio di una persona per stabilire le condizioni per la fornitura di una presta- zione statale (p. es.: la concessione o il ritiro di un diritto connesso al domicilio quale l’ac- quisto di determinate sostanze chimiche);
- confrontare i dati sugli indirizzi per aggiornare e rettificare i dati contenuti nei propri si- stemi (p. es.: al fine di migliorare la qualità dei dati esistenti nei diversi registri federali delle persone e gestire i dati sugli indirizzi nei sistemi delle casse malati, delle casse di compensazione e di altri terzi);
- cercare l’indirizzo delle persone notificate in una determinata area geografica per pianifi- care meglio misure preventive e riuscire, se del caso, ad applicarle celermente. (p. es.: l’invio di informazioni preventive in caso di rischi connessi a pericoli naturali o altri peri- coli).
L’importanza dei casi d’applicazione varia a seconda della categoria di utenti. Ciò è dovuto, da un lato, alla molteplicità dei compiti della Confederazione e, in particolare, dei Cantoni, e, dall’altro, alla rispettiva situazione in materia di pertinenza degli indirizzi e di qualità dei dati disponibili su scala svizzera. Le autorità federali possono avere bisogno di informazioni sul domicilio o sull’indirizzo di una persona nel quadro di diverse pratiche e tengono dati sugli indirizzi nei loro sistemi in virtù degli obblighi di notifica. Oggi le autorità federali non possono consultare in modo semplice i dati sul domicilio e sugli indirizzi a livello nazionale o verificare la validità dei propri dati attra- verso un servizio centrale. Soltanto in singoli campi d’attività vi sono interfacce tra i sistemi
della Confederazione e i registri cantonali degli abitanti 4. Di norma, i casi in cui la Confedera- zione è direttamente in contatto con la popolazione nel quadro dell’esecuzione dei suoi com- piti o ha bisogno di informazioni personali, riguardano tutta la Svizzera. La Confederazione ha quindi potenzialmente bisogno di informazioni su almeno 8,4 milioni di persone. Le autorità cantonali hanno già oggi la possibilità di consultare gli indirizzi di domicilio all’in- terno del proprio Cantone. Nei casi che interessano più Cantoni tuttavia sarebbe utile, sia per loro che per la Confederazione, avere la possibilità di consultare i dati sugli indirizzi su scala svizzera. Oggi non è facilmente quantificabile né il numero di simili casi né il numero di per- sone per le quali è necessario procedere ad ulteriori accertamenti né l’onere necessario a tal fine. In molti casi le autorità hanno bisogno di informazioni dopo il trasloco di una persona, in particolare quando è in corso o deve essere riaperta una procedura amministrativa e la per- sona in questione ha traslocato all’interno della Svizzera o se, dopo un soggiorno all’estero, ha preso domicilio in un altro Cantone. È lecito supporre che ogni anno il 10 per cento della popolazione cambia domicilio e che nel 25 per cento di questi casi si tratta di un cambia- mento di domicilio intercantonale o internazionale. Nel 2017 sono stati registrati quasi 150 000 arrivi e partenze intercantonali 5. In questi casi può essere necessario effettuare ac- certamenti nel quadro di una procedura amministrativa, soprattutto in presenza di persone che traslocano spesso da Cantone a Cantone. 25 000 dei trasferimenti dall’estero in Sviz- zera sono dei rimpatri 6. Queste persone hanno quindi già avuto dei contatti con le autorità, e può darsi che per una parte di esse debba essere riaperta una procedura amministrativa. Per i Comuni, che oggi sono l’autorità di contatto per ogni sorta di accertamenti legati al do- micilio e di richieste di indirizzi, il SNI rappresenterà uno sgravio, perché li libererà parzial- mente da questo onere. Se si parte dal presupposto che un Comune riceve in media da altri servizi amministrativi e terzi richieste relative al 10–15 per cento della popolazione, su scala nazionale i Comuni trattano circa 1 milione di richieste all’anno 7. Il trattamento avviene perlo-
più manualmente. La maggior parte dei processi dei Comuni si concentra sui propri abitanti e visto che essi gestiscono i dati sugli indirizzi nel loro registro degli abitanti è probabile che utilizzeranno il SNI soltanto sporadicamente. Per i terzi il SNI crea la base che permette di centralizzare tutte le consultazioni degli indi- rizzi. Il servizio serve a ottimizzare la procedura di rettifica dei dati e a ridurre i costi ammini- strativi. Soltanto le casse malati tengono gli indirizzi di tutta la popolazione (assicurazione obbligatoria). Il SNI genera un beneficio quantificabile in numerosi settori:
- riduzione degli invii di ritorno nei contatti per scritto (spese postali, spese amministrative per il trattamento e il nuovo invio, lavoro necessario);
- riduzione dell’onere legato alla ricerca per verificare o accertare un domicilio o l’indirizzo di una o più persone (onere amministrativo e temporale);
Si può citare a titolo di esempio la trasmissione di dati, istituita nel 2019, dalle piattaforme cantonali di dati personali al servi- zio incaricato dalla Confederazione della riscossione del canone radiotelevisivo. Nel 2015 tre quarti dei cambiamenti di domicilio sono avvenuti a livello intracantonale. Ufficio federale di statistica, La popo- lazione della Svizzera 2015, Neuchâtel 2016, pag. 18; consultabile al seguente indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare stati- stiche > Cataloghi e banche dati > Pubblicazioni. I dati sulla migrazione della popolazione residente permanente possono essere ottenuti presso l’UST sotto forma di tabella interattiva (STAT-TAB): https://www.pxweb.bfs.admin.ch > 01 Popola- zione > Migrazione della popolazione residente permanente per unità geografiche istituzionali, nazionalità (selezione), sesso e tipo di migrazione. I dati sono consultabili, in tedesco o in francese, al seguente indirizzo: www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > Bevölkerung > Migration und Integration > Internationale Wanderung > Ein- und Auswanderung der ständigen Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit, 2002–2017. La stima poggia sulle cifre concernenti l’utilizzo del servizio degli indirizzi della Città di Zurigo. Per il presente calcolo, le cifre sono state corrette notevolmente verso il basso al fine di tenere conto di eventuali differenze tra la città e la campagna e tra i diversi gradi di maturità delle piattaforme cantonali di dati sugli abitanti.
- riduzione dell’onere legato agli accertamenti effettuati dagli uffici controllo abitanti (do- mande non assoggettate a emolumento nel settore dell’assistenza amministrativa);
- riduzione delle perdite di crediti (fatturazione a persone introvabili). Attualmente non si sa ancora quanti servizi utilizzeranno il SNI e con quale frequenza. Come mostra il seguente modello di calcolo, i suoi vantaggi potenziali sono tuttavia chiari (cfr. ta- bella 1). I risparmi previsti sono stati calcolati in funzione dell’onere attualmente a carico delle amministrazioni e di terzi per cercare indirizzi e domicili nonché del volume degli invii postali effettuati da potenziali utenti del SNI e della quota degli invii di ritorno. I costi legati a un nuovo invio (spese postali e di materiale) potrebbero aggirarsi attorno a 1 franco per invio. A titolo di paragone, si può prendere ad esempio il costo di una ricerca effettuata da un ope- ratore privato presso il controllo abitanti e l’importo degli emolumenti percepiti dai Comuni per le richieste d’informazione sugli indirizzi da parte di privati. L’onere legato alla ricerca di un indirizzo più approfondita corrisponde, su questa base, a un valore monetario pari a 20– 30 franchi. Per il seguente calcolo dei benefici (cfr. tabella 1) si è partiti da un onere tempo- rale di 10 minuti per ricerca il che corrisponde a 7 franchi per caso e a una tariffa oraria di 42 franchi. Il SNI potrebbe quindi consentire un considerevole risparmio in termini di tempo. Ogni invio postale di ritorno e ogni ulteriore ricerca che il SNI permette di evitare e ogni sem- plificazione del processo di ricerca porta a una riduzione dei costi. Inoltre, l’utilizzo del SNI contribuisce in maniera essenziale a migliorare e a mantenere alta la qualità dei dati e quindi la qualità delle prestazioni fornite dagli utenti. Infine, il SNI genera un valore aggiunto anche nel campo della gestione dei dati8. La seguente tabella mostra le potenzialità del SNI in base a un modello di calcolo. Per calco- lare i benefici potenziali si è partiti dal presupposto che il SNI ridurrà l’onere impiegato per la ricerca del 50 per cento. Ipotesi Confederazione Cantoni Comuni Terzi Valore d’uso (fr.) Problema principale Nessun accesso Nessun - Traslochi non diretto ai registri accesso ai notificati degli abitanti RdA di altri (RdA) Cantoni Riduzione del costo degli invii postali
Base d’informazione Cantoni: informazioni sull’esenzione dall’obbligo militare (1 mio.), cifre settore esecuzioni (0,6 mio. ingiunzioni di pagamento) > ipotesi per altri ambiti (p.es.: fisco, polizia) Terzi: dati delle casse malati più importanti (differenze dovute alle diverse strategie) Costi: spese postali, materiale Volume invii postali limitato / Ipotesi Nessuna Ipotesi circoscritto 3 mio. ipotesi 150 mio.
% invii di ritorno - 1% – 4% - 1‰ – 1% Ø 1,5% Ø 4‰ > invii di ritorno - 45 000 600 000 Costo nuovi invii - 1 fr. / caso 1 fr. / caso > Costi - 45 000 600 000 Riduzione grazie al SNI - 50 % 50 % Benefici del SNI - 22 500 300 000 322 500
Il costo di un’informazione sull’indirizzo nel settore della gestione dei dati non è noto. Un servizio commerciale per il con- fronto di indirizzi fattura 1,25 franchi per indirizzo aggiornato.
Riduzione del costo delle ricerche Base d’informazione Confederazione: stima delle autorizzazioni fedpol, cifre invii dell’UFG > ipotesi per altri ambiti Cantoni: informazioni sull’esenzione dall’obbligo militare, autorità penali > ipotesi per altri ambiti Terzi: dati delle casse malati più importanti Costi: 10 min. di ricerca per caso a una tariffa oraria di 42 franchi Persone cercate dopo il - 45 000 600 000 ritorno Altre richieste 100 000 300 000 Costo delle ricerche 7 fr. / caso 7 fr. / caso 7 fr. / caso > costi 700 000 2 415 000 4 200 000 Riduzione grazie al SNI 50 % 50 % 50 % Benefici del SNI 350 000 1 207 500 2 100 000 3 657 500 Riduzione del costo delle informazioni Base d’informazione Comuni: cifre sull’utilizzo del servizio esistente (corretto verso il basso) Costi: 5 min. d’informazione per domanda a una tariffa oraria di 40 franchi Numero delle domande - - 1 mio. - / anno Costo delle informazioni - - 4 fr. / caso - > costi - - 4 000 000 - Riduzione grazie al SNI - - 50% - Benifici del SNI - - 2 000 000 - 2 000 000 Perdite evitate Base d’informazione Confederazione e Cantoni: informazioni sull’esenzione dall’obbligo militare > senza altri settori quali anticipo degli alimenti ecc. Pagamenti dovuti / anno 4 500 000 (80 % Confederazione , 20 % Cantoni) > quota 3 600 000 900 000 Riduzione grazie al SNI 10 % / casi 10 % / casi Benefici del SNI 360 000 90 000 450 000 Benefici totali 710 000 1 320 000 2 000 000 2 400 000 6 430 000
Tabella 1: benefici potenziali del SNI
Si stima che il risparmio ottenuto grazie al SNI si aggiri attorno ai 6,4 milioni di franchi. Le stime per il calcolo dei benefici ( Tabella 1) si basano sulle indicazioni di potenziali utenti e su altre informazioni disponibili e tengono conto dei colloqui con singole autorità federali e servizi cantonali nonché delle indi- cazioni fornite da diverse grandi casse malati. La stima delle possibilità di impiego del SNI è piuttosto prudente. Quanto al grado di efficienza del SNI, si tratta di una prima ipotesi. I be- nefici risultano anche se il grado di efficienza è inferiore (cfr. cap. 2.2.3.4) e dipende essen- zialmente dall’attualità dei dati contenuti nel SNI. L’accessibilità ai dati risulta migliorata in ogni caso. Il SNI crea un valore aggiunto in termini di quantità e di qualità. Ecco i principali vantaggi:
- miglioramento della qualità dei dati delle amministrazioni e di terzi nel quadro dei loro compiti legali;
- modernizzazione della gestione dei dati nelle amministrazioni (base del principio once- only);
- possibilità di effettuare consultazioni elettroniche (maggiore flessibilità rispetto agli orari d’apertura);
- acceleramento dei processi operativi;
- miglioramento della qualità dell’esecuzione dei compiti (indirizzi corretti ecc.);
- unitarietà dell’azione amministrativa (informazioni sugli indirizzi a terzi con mandato le- gale);
- maggiore trasparenza sull’utilizzo dei dati da parte delle autorità.
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio
federale L’avamprogetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 9 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 2016 10 sul programma di legi- slatura 2015–2019. L’istituzione di un sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche serve tuttavia direttamente a conseguire gli obiettivi di diverse strategie del Consiglio federale incluse nelle grandi linee del programma di legislatura 2015–2019. Il 5 settembre 2018 il Consiglio federale ha adottato la strategia «Svizzera digitale» per i due anni successivi e definito le linee guida tese a sfruttare in maniera ottimale le opportunità of- ferte dalla digitalizzazione 11. Nel campo d’azione «Partecipazione politica ed e-government» il SNI è incluso nei progetti strategicamente rilevanti 12. Inoltre, l’istituzione del SNI rientra, in quanto progetto strategico, nelle priorità della Strategia di e-government 2016–2019 in corso 13. Il SNI deve poter essere utilizzato da tutte le autorità a tutti i livelli statali ed è teso a promuovere soluzioni di e-government utili, efficaci e sostenibili. Il 14 novembre 2018 il Con- siglio federale ha approvato i parametri elaborati dall’organizzazione interfederale «e-govern- ment Svizzera» per la Strategia di e-government Svizzera 2020–2023 14. Lo sviluppo di ser- vizi di base rappresenta uno dei quattro campi d’azione per promuovere la digitalizzazione dell’amministrazione pubblica in Svizzera. Il SNI rappresenta uno di questi servizi di base. Il 6 ottobre 2017 la Svizzera ha firmato la Dichiarazione di Tallin sull’e-government (Tallinn Declaration on eGovernment), che funge da linea guida per lo sviluppo dell’e-government 15. L’attuazione del SNI rispetta nella misura del possibile i principi ivi contenuti. Abilitando le amministrazioni e terzi con mandato legale a cercare su scala svizzera indirizzi di persone, si agevola in particolare l’accesso ai dati di base. Anche se non permette ancora di attuare il principio once-only, secondo il quale la popolazione e le imprese devono fornire una sola volta determinate informazioni standard alle autorità, l’infrastruttura del SNI può essere ulte- riormente sviluppata ai fini di un futuro sostegno alla realizzazione del principio once-only.
9 FF 2016 909 10 FF 2016 4605 11 FF 2016 4605, 4607; FF 2016 909,976 (Aggiornamento e attuazione della Strategia per una società dell’informazione in Svizzera). La strategia e il campo d’azione «Svizzera digitale» sono consultabili al seguente indirizzo: www.bakom.admin.ch > Sviz- zera digitale e internet > Svizzera digitale. 13 FF 2016 4605, 5815; FF 2016 909, 1016 seg. La Strategia di e-government Svizzera e le linee guida sono consultabili al seguente indirizzo: www.egovernment.ch > Attuazione. Il comunicato stampa del Consiglio federale del 14 novembre 2018 sul rinnovamento della strategia di e-government Sviz- zera è consultabili al seguente indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > > Il Consiglio federale approva i punti fondamentali della Strategia di e-government Svizzera 2020–2023. Ministerial Declaration on eGovernment – the Tallinn Declaration, stato 12 marzo 2019. Consultabile in francese al se- guente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/index_fr > Stratégie > Marché unique numérique > News.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
La nuova legge federale crea la base per permettere alla Confederazione di istituire un si- stema nazionale per la consultazione degli indirizzi delle persone fisiche da parte delle am- ministrazioni di tutti i livelli statali e di terzi aventi diritto d’accesso. Disciplina le competenze a livello federale, definisce le prestazioni offerte a seconda dei gruppi di utenti, i dati neces- sari per la messa a disposizione del SNI e la loro provenienza. La legge disciplina inoltre le condizioni d’utilizzo del SNI e le modalità del suo finanziamento. Nel rispetto del principio di trasparenza il SNI è concepito in modo tale che per le persone interessate risulti chiaramente quale autorità ha utilizzato i dati e in quale momento.
2.1.1 Istituzione di un servizio nazionale degli indirizzi
2.1.1.1 Scopo del servizio
Con il SNI s’intende permettere alle pubbliche amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a terzi di accedere, nel quadro dei loro compiti legali, agli indi- rizzi di domicilio notificati degli abitanti di tutta la Svizzera. Il SNI semplifica i processi ammi- nistrativi e rende più efficace l’esecuzione dei compiti pubblici.
2.1.1.2 Oggetto e delimitazione
Domicilio La definizione di «domicilio» varia a seconda del contesto in cui è usato. Va distinto in parti- colare tra il domicilio secondo il Codice di diritto civile (CC) 16 e il domicilio principale notifi- cato (dimora) o il domicilio secondario (soggiorno), così come utilizzato nel contesto dell’ar- monizzazione dei registri e nel settore della notificazione 17. Il SNI si basa sui dati dei registri comunali e cantonali degli abitanti e fornisce unicamente in- formazioni sul domicilio in base alle relazioni di notifica di una persona. Per determinare il domicilio di una persona secondo il diritto civile sono pertinenti altri criteri. Per la maggior parte delle persone il domicilio principale notificato corrisponde al domicilio civile. Il domicilio secondario invece è il Comune in cui una persona soggiorna per tre mesi consecutivi o per tre mesi nell’arco di un anno senza l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Una persona può avere più domicili secondari in Svizzera. La maggior parte delle persone ne ha uno solo e quindi ha un’unica relazione di notifica, quella del domicilio principale 18. Indirizzo Analogamente alla definizione della relazione di notifica, nel contesto dei registri possono es- sere tenuti più indirizzi per persona: l’indirizzo del domicilio principale notificato e gli indirizzi dei domicili secondari notificati. Nei registri degli abitanti può inoltre figurare, se necessario, anche l’informazione sul recapito (ufficiale). Delimitazione L’indirizzo di domicilio non va confuso con il recapito postale. Quest’ultimo corrisponde alla cassetta delle lettere cui la posta invia lettere e pacchi. Gli invii postali sono recapitati anche a sottoindirizzi o a indirizzi c/o che pertanto non devono corrispondere all’indirizzo notificato.
16 RS 210 Cfr. al riguardo, Ufficio federale di statistica, Armonizzazione dei registri ufficiali di persone. Catalogo ufficiale delle caratteri- stiche, Neuchâtel, 2014; consultabile al seguente indirizzo www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Cataloghi e banche dati > Pubblicazioni > Catalogo ufficiale delle caratteristiche. Op. cit., pag. 11.
2.1.1.3 Possibilità di consultazione
Ricerche possibili Il SNI permette alle amministrazioni e a terzi di cercare gli indirizzi attuali delle persone fisi- che domiciliate in Svizzera e di confrontarli con i propri dati. Permette anche di cercare il do- micilio precedente di una persona fisica. Alcune amministrazioni possono inoltre cercare l’in- dirizzo di un gruppo di persone fisiche domiciliate in una determinata zona geografica. Forma Il SNI permette di effettuare consultazioni singole e consultazioni sotto forma di liste. Nel caso di una consultazione singola su una persona le cui caratteristiche identificative sono note (la caratteristica principale è il numero AVS [NAVS], cfr. cap. 2.1.2.2), il SNI fornisce l’indirizzo di domicilio disponibile. Nel caso di una consultazione sotto forma di lista concer- nente più persone di cui sono noti il NAVS e l’indirizzo di domicilio, il SNI verifica la corret- tezza di questi dati o fornisce gli indirizzi disponibili. Accesso I dati sono accessibili mediante diverse interfacce 19. Per alcune amministrazioni è utile effet- tuare ricerche di indirizzi occasionali di singole persone per mezzo di una maschera per la quale è necessaria soltanto un browser e un diritto d’accesso individuale. Per altre, invece, è importante effettuare la consultazione di dati sugli indirizzi di singole o più persone partendo da un’applicazione. La consultazione potrà essere effettuata in modo sia sincrono che asin- crono attraverso la piattaforma sicura per lo scambio di dati della Confederazione (sedex). Nella modalità sincrona l’applicazione riceve una risposta immediata per ogni singola interro- gazione. Quella asincrona permette invece di consultare un importante volume di dati e quindi si presta per il confronto sistematico di dati sugli indirizzi. Per garantire la disponibilità del servizio è possibile introdurre condizioni d’utilizzo volte a limitare il numero e la portata delle consultazioni ammesse.
2.1.1.4 Dati e fonti
Persone iscritte Nel SNI sono registrate tutte le persone con domicilio notificato in Svizzera i cui dati sono già inviati all’UST nel quadro dell’armonizzazione dei registri. Dati gestiti Nel SNI sono tenuti i seguenti identificatori e le seguenti caratteristiche come estratto dei dati forniti secondo la LArRa:
- numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 20 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- numero del Comune dell’UST e nome ufficiale del Comune;
- identificatore dell’edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell’UST;
- identificazione dell’abitazione secondo il REA;
- cognome ufficiale e altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;
La soluzione si orienta a quella scelta per il registro UPI. Non è tuttavia prevista una funzione che consente di notificare le mutazioni (broadcast). Cfr. al riguardo: www.zas.admin.ch > Partner e istituzioni > Unique Person Identification (UPI). 20 RS 831.10
- tutti i nomi nell’ordine corretto;
- indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo;
- data di nascita;
- sesso;
- residenza o soggiorno nel Comune;
- Comune di residenza o Comune di soggiorno;
- in caso di arrivo: data;
- in caso di partenza: data;
- in caso di trasloco all’interno del Comune: data; Nel SNI vengono tenuti dati personali che, pur essendo necessari al corretto svolgimento del processo di consultazione, non sono tuttavia rilasciati come informazione. I risultati della ricerca forniti dal SNI variano a seconda del diritto d’accesso e possono conte- nere al massimo le seguenti caratteristiche:
- cognome ufficiale e altri cognomi iscritti nel registro dello stato civile;
- tutti i nomi nell’ordine corretto;
- indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo
- Comune di residenza o Comune di soggiorno;
- in caso di partenza: data;
- in caso di arrivo: data Le caratteristiche principali per la consultazione sono il NAVS e l’indirizzo di una persona, cui si aggiunge come minimo un’altra caratteristica così da constatare eventuali errori nella con- sultazione. A seconda del diritto d’accesso, il servizio richiedente ottiene soltanto i nomi e l’indirizzo nel Comune di residenza oppure un risultato più differenziato che può compren- dere più indirizzi come pure la data dell’arrivo o della partenza. Non sarà possibile filtrare le informazioni sugli indirizzi nel SNI in funzione di determinate caratteristiche, quali l’età o il sesso. L’unica eccezione è costituita dalla ricerca secondo una determinata area geografica. Questa consultazione è limitata a singoli servizi che adempiono un pertinente mandato le- gale. Fonti di dati Il nuovo SNI sarà istituito sulla base dei dati dei registri comunali o cantonali degli abitanti già centralizzati presso l’UST grazie al censimento della popolazione basato sui registri. Basterà un estratto dei dati grezzi forniti. La replica dei dati destinati al SNI sarà effettuata a conclusione dei processi di convalida e di rettifica secondo la LArRa 21 e prima che i dati grezzi vengano ulteriormente trattati a fini sta- tistici. Questa procedura lascia immutati i processi esistenti legati all’armonizzazione dei regi- stri. Come già oggi, l’UST sostiene il proprietario dei dati nel correggere i dati scorretti offren-
dogli un servizio di convalida 22. L’UST stesso non modifica i dati, ma si limita a informare il fornitore dei dati in merito a eventuali incoerenze. Ciò garantisce che i dati vengano corretti
Maggiori informazioni sull’invio alla statistica sono reperibili al seguente indirizzo: www.bfs.admin.ch > Registri > Registri delle persone > Invio alla statistica. Informazioni sul servizio di convalida dell’UST sono consultabili al seguente indirizzo: www.bfs.admin.ch > Registri > Regi- stri delle persone > Invio alla statistica > Qualità.
alla fonte, ovvero nei registri comunali degli abitanti. Da questo processo di rettifica traggono vantaggio tutti gli altri servizi che riutilizzano i dati di questi registri. Secondo l’avamprogetto, il Consiglio federale può autorizzare l’UST a ricorrere ad altre fonti, tra cui ad esempio il Sistema d’informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), che contiene gli indirizzi di domicilio delle persone in servizio diplomatico o consolare e dei membri delle organizzazioni internazionali in Svizzera. Entrano in linea di conto anche i registri federali esistenti considerati fonti di dati vincolanti per alcune caratteri- stiche repertoriate nel SNI e quindi anche per i registri degli abitanti dei Comuni, ad esempio il registro degli edifici e delle abitazioni (REA) per il confronto dell’identificatore federale dell’edificio (EGID) o il registro Unique Person Identification (UPI) per il confronto del nu- mero AVS. L’elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici e l’elenco ufficiale delle vie sono vin- colanti per le autorità 23 e quindi, nell’ipotesi di uno sviluppo del SNI volto a permettere un confronto con altri registri, occorrerebbe assicurare che i dati sugli indirizzi del SNI corrispon- dano a quelli dei due registri citati. Un’altra possibile fonte di dati è il servizio incaricato dall’UFCOM della riscossione dei canoni radiotelevisivi, che riceve dai Cantoni mensilmente le notifiche delle mutazioni di tutte le persone maggiorenni Il SNI potrebbe anche essere sviluppato in modo tale da diventare un servizio in tempo reale, sempreché ciò risponda a un’esigenza dei Cantoni e dei Comuni, oppure potrebbe diventare un servizio di ricerca centrale che non si limita a concedere l’accesso a una replica di dati già esistenti, ma che se ne serve come base per poter offrire, in aggiunta, un servizio di conva- lida assieme ai registri comunali degli abitanti. Il risultato di una ricerca dalla replica di dati potrebbe così esser convalidato dal Comune tramite il SNI, senza che il servizio richiedente ottenga l’accesso diretto al registro comunale degli abitanti. Questa soluzione avrebbe il van- taggio di permettere il confronto in tempo reale di indirizzi con il registro comunale degli abi- tanti, che ha la sovranità sui dati, ma implicherebbe anche adeguamenti delle soluzioni infor-
matiche degli uffici controllo abitanti e quindi spese supplementari. Lo stesso vale nel caso in cui l’utilizzo del SNI permettesse di accedere alle notifiche di mutazioni attuali dei registri de- gli abitanti o alle banche dati cantonali. Per il momento queste proposte di soluzione vanno intese come future possibilità di sviluppo. L’avamprogetto permette l’attuazione di simili pro- poste di soluzione, ma non le prescrive. Tutte le conseguenze di un simile sviluppo devono essere discusse con i Cantoni o con i Co- muni. I risultati della consultazione serviranno da base per ulteriori accertamenti. Nel caso in cui si optasse per un tale sviluppo, le procedure concrete verrebbero disciplinate in un’ordi- nanza. È prevista una consultazione anche sulla futura ordinanza relativa alla legge sul ser- vizio degli indirizzi.
2.1.1.5 Qualità dei dati
Invio dei dati per il censimento della popolazione basato sui registri Secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 21 novembre 2007 24 sull’armonizzazione dei registri (OArRa), i Cantoni e i Comuni inviano all’UST quattro volte l’anno entro un determinato giorno di riferimento i dati dei registri degli abitanti. L’UST provvede affinché i Cantoni e i Co- muni rettifichino gli errori accertati nel quadro della convalida finché la quota di errori non su- peri più la soglia ammessa. È quindi possibile che via siano ancora degli errori dopo il pro- cesso di rettifica e nel giorno di riferimento stabilito. Ciononostante la a qualità dei dati è co- munque migliore rispetto a quando erano stati inviati e, soprattutto, i dati degli uffici del con- trollo abitanti di tutta la Svizzera rispettano gli stessi criteri di qualità. Il processo di rettifica
Art. 26a cpv. 4 e 26c cpv. 3 dell’ordinanza del 21 maggio 2008 sui nomi geografici (ONGeo), RS 510.625. 24 RS 431.021
termina 35 giorni dopo il giorno di riferimento. Durante questo periodo, i dati dei registri co- munali degli abitanti e delle piattaforme cantonali cambiano continuamente, il che spiega le differenze tra i dati dell’UST e quelli dei Cantoni e dei Comuni. Altre differenze emergono nel periodo in cui è realizzata la replica dei dati per il SNI. La qualità dei dati che un’autorità si può attendere dipende anche dal tipo di consultazione. Nel caso della ricerca dell’indirizzo attuale di una persona, ad esempio, la valutazione del ri- sultato della ricerca dovrà tenere conto del fatto che nel frattempo può essere intervenuta una mutazione, ad esempio un trasloco 25, una nascita o un decesso 26, un cambiamento di indirizzo in seguito a una fusione di Comuni, a una nuova denominazione di una via o alla costruzione di un nuovo edificio 27. La qualità dei dati forniti dal SNI nella sua versione più semplice è paragonabile a quella dei dati grezzi usati per il censimento della popolazione basato sui registri. Il SNI può quindi for- nire un risultato più o meno preciso, ma non può garantire che un indirizzo di domicilio corri- sponda esattamente ai dati contenuti nel registro comunale degli abitanti. Permette comun- que all’autorità che necessita di un’informazione attuale e vincolante, di capire a quale con- trollo degli abitanti rivolgersi per ottenere la corrispondente conferma o per sapere quale è il nuovo Comune competente. Le informazioni ottenute con il SNI sono corredate di un avviso di esclusione di responsabilità che informa gli utenti sullo stato e la provenienza dei dati. La possibilità di far capo ad altre fonti di dati nel quadro di uno sviluppo del SNI permette di adottare misure supplementari per migliorare la qualità dei dati. Rettifica dei dati Secondo l’articolo 5 della legge federale del 19 giugno 1992 28 sulla protezione dei dati (LPD), chi tratta dati deve prendere tutte le misure adeguate onde assicurare la rettifica dei dati scorretti. I dati del SNI sono raccolti dall’UST, ma provengono dai registri comunali degli abi- tanti. Sono aggiornati nel SNI dopo ogni nuovo invio all’UST. La rettifica dei dati non può quindi avvenire nel SNI, ma deve essere effettuata alla fonte, vale a dire nel registro degli abitanti del Comune competente. Il SNI offre la possibilità di trasmettere i dati comunicati da-
gli utenti al controllo abitanti competente per verifica ed eventuale rettifica 29. Il processo di rettifica è definito a livello di ordinanza.
2.1.2 Cerchia di utenti e diritto d’accesso
Il SNI sarà a disposizione delle amministrazioni e di terzi nel quadro dell’adempimento dei loro compiti legali secondo il diritto svizzero e a condizione che siano autorizzati a usare si- stematicamente il NAVS.
Nel 2017 in Svizzera si sono registrati poco più di 510 000 traslochi. Rispetto alla popolazione totale ciò corrisponde a un tasso di trasloco pari allo 0,5 % al mese (non considerando i traslochi multipli e le differenze tra le aree urbane e le zone rurali). Cfr. al riguardo la statistica sulla migrazione interna consultabile al seguente indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Migrazione e integrazione > Migrazione interna. Gli arrivi dall’estero e le partenze verso l’estero generano altresì mutazioni nei registri degli abitanti. Nel 2017 sono arrivate in Svizzera circa 170 900 persone e ne sono partite circa 125 000. Cfr. al riguardo www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Migrazione e integrazione. Nel 2017 sono stati registrati in Svizzera complessivamente 87 381 nascite e 66 971 decessi. Rispetto alla popolazione totale registrata a fine anno, ciò corrisponde all’1,8%. Cfr. al riguardo i dati dell’UST all’indirizzo: www.bfs.admin.ch > Tro- vare statistiche > Popolazione > Effettivo ed evoluzione > Bilancio della popolazione residente permanente, 1861-2017. Secondo le indicazioni del REA, dal 2017 al 2018 si sono registrati ad esempio 26 321 cambiamenti di nomi delle vie o di numero postale di avviamento. Nel 2018 sono stati registrati 37 240 edifici in più rispetto al 2017. 28 RS 235.1 Per una procedura simile cfr. UCC: www.zas.admin.ch > Partner e istituzioni > Unique Person Identification (UPI) > Corre- zione dei dati.
2.1.2.1 Amministrazioni e terzi in qualità di utenti
Oltre che dalle amministrazioni pubbliche svizzere, il SNI deve poter essere utilizzato anche da terzi svizzeri. Nel quadro dell’assistenza amministrativa, questi organi possono già oggi chiedere informazioni sugli indirizzi agli uffici controllo abitanti, sempreché sia necessario all’adempimento dei loro compiti legali. Questo è ad esempio il caso delle casse malati nel campo dell’assicurazione obbligatoria, delle casse di compensazione, delle casse pensioni o delle assicurazioni contro gli infortuni. A causa delle differenze tra le legislazioni cantonali e comunali, non è possibile illustrare nel dettaglio la prassi su scala nazionale in materia di tra- smissione delle informazioni. I Comuni possono concedere agli organi con mandato legale l’accesso al loro registro degli abitanti o fornire loro periodicamente informazioni provenienti da quest’ultimo, sempreché vi sia una base legale a tal fine. Grazie al SNI gli utenti possono ottenere informazioni su qualsiasi indirizzo svizzero da un unico servizio.
2.1.2.2 Collegamento all’uso sistematico del NAVS
La limitazione della cerchia di utenti a coloro che sono autorizzati a usare sistematicamente il NAVS va spiegata alla luce alla revisione attualmente in corso della LAVS. Conformemente all’avamprogetto del 7 novembre 2018 sull’utilizzazione sistematica del NAVS, l’accesso al SNI sarà concesso a tutti coloro che sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il NAVS 30. La modifica prevista estende l’autorizzazione a utilizzare sistematicamente il NAVS in modo generalizzato anche alle autorità federali, cantonali e comunali. Terzi invece continueranno ad avere bisogno di una base legale speciale a tal fine. La presente proposta si basa sull’ipo- tesi che all’entrata in vigore della legge sul servizio nazionale degli indirizzi (LSI), l’utilizza- zione estesa del NAVS da parte delle autorità sarà sancita nella legge. La condizione dell’uso sistematico del NAVS per l’accesso al SNI snellisce la gestione dei diritti d’accesso. I servizi autorizzati a utilizzare il SNI sono già stati definiti e possono essere verificati, visto che corrispondono a quelli autorizzati pubblicamente a utilizzare sistematica- mente il NAVS. La limitazione della cerchia di utenti a questi servizi serve in particolare a li- mitare le possibilità di consultazione agli indirizzi delle persone già registrate nei loro sistemi con il NAVS. In tal modo si tiene conto del principio della privacy by design (cfr. cap. 5.7). Se la revisione della LAVS non dovesse avvenire o se non avvenisse per tempo, il presente avamprogetto dovrà essere rielaborato.
2.1.2.3 Controllo dell’accesso e dell’utilizzo
Il diritto d’accesso al SNI è concesso su richiesta. Lo ottiene soltanto chi adempie le condi- zioni d’utilizzo del sistema di consultazione. Si tratta di verificare se l’organizzazione o la per- sona è autorizzata a usare sistematicamente il NAVS e se ha bisogno di informazioni sugli indirizzi o indicazioni relative al domicilio per adempiere il suo mandato legale. Sono inoltre previste misure tecniche volte a garantire che vengano scambiati soltanto i dati che corri- spondono ai diritti d’accesso e che all’interno di un’organizzazione avente diritto d’accesso accedano al SNI soltanto le persone abilitate. L’organo federale che offre l’utilizzo del SNI assicura che le organizzazioni con diritto d’ac- cesso rispettino le condizioni e le regole d’utilizzo del SNI. A tal fine occorre definire mecca- nismi di controllo adeguati. Oltre ai controlli formali, sarebbe ipotizzabile anche un’analisi delle modalità di consultazione degli utenti del SNI, in modo da riconoscere eventuali scosta- menti dagli schemi d’utilizzo usuali e, se del caso, adottare ulteriori misure; oppure si po- trebbe chiedere la prova della finalità dell’uso nel quadro di controlli a campione. Il presente
Il rapporto è consultabile al seguente indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Procedure di consulta-
avamprogetto prevede che l’utilizzo dei dati possa essere controllato anche dalla popola- zione. Ciò permetterà agli interessati di sapere chi ha consultato i dati che li riguardano e in quale momento. Le procedure di rilascio o di ritiro dei diritti d’accesso saranno definite nell’ordinanza.
2.2 Compatibilità tra compiti e finanze
In ragione delle sue competenze e dell’esperienza in materia, l’UST si assume la responsa- bilità globale per l’istituzione del SNI. L’UST è responsabile per l’armonizzazione dei registri, emana le corrispondenti direttive e prescrizioni in materia di invio dei dati e cura i contatti con i Cantoni e i Comuni in questo contesto. Tiene diversi registri federali o sistemi d’identifica- zione (il Registro delle imprese e degli stabilimenti [RIS], il Numero d’identificazione delle im- prese [IDI], il sistema d’identificazione Legal Entity Identifier [LEI] e il Registro degli edifici e delle abitazioni [REA]) 31 e ne gestisce i dati, nei limiti delle sue competenze. È inoltre re- sponsabile per sedex, la piattaforma per lo scambio sicuro di dati della Confederazione, e sostiene in questo contesto la gestione dei diritti d’accesso e degli accessi sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. Aggregando il SNI all’UST è possibile offrire il servizio, dall’invio dei dati all’amministrazione dell’utenza, da uno sportello unico sfruttando le compe- tenze esistenti.
2.2.1 Nuovi compiti
La LSI conferisce compiti nuovi all’UST nella sua veste di organo responsabile per l’istitu- zione del SNI ed eventualmente ad altri organi dell’Amministrazione federali in qualità di po- tenziali fornitori di dati nel quadro di un ulteriore sviluppo del servizio. L’UST assolverà di- versi compiti legati alla gestione dei dati, alla messa a disposizione tecnica e organizzativa del SNI e alla sorveglianza sul suo utilizzo. Questi nuovi compiti sono illustrati qui di seguito (riguardo al fabbisogno di risorse cfr. cap. 4.1.1).
2.2.1.1 Gestione dei dati
Come già illustrato in precedenza, il SNI sarà alimentato con i dati provenienti dai registri de- gli abitanti già centralizzati presso l’UST in base alla LArRa. L’UST è incaricato dell’invio di questi dati in vista del loro utilizzo nel quadro del SNI e dell’attuazione delle misure tecniche a tal fine. La LSI rappresenta la base legale per questo nuovo compito. L’avamprogetto prevede la possibilità di ricorrere anche ad altre fonti di dati sia per comple- tare i dati del sistema che per consultare i registri esistenti. In questo modo non soltanto l’UST, ma anche altri servizi dell’Amministrazione federale possono fornire dati al SNI. Per migliorare la qualità dei dati si potrebbe ad esempio ipotizzare un confronto periodico di dati con i registri che fungono da registro di riferimento per singole caratteristiche nel SNI. In que- sto caso, l’UST dovrebbe, in quanto ufficio responsabile, definire le misure da adottare in caso di differenze nei dati. Occorrerebbe definire e attuare nuove procedure di rettifica dei dati in collaborazione con i fornitori di dati, il che implicherebbe nuovi compiti di coordina- mento a livello organizzativo. I dettagli della procedura per l’utilizzo di ulteriori fonti di dati e i compiti ad essa connessi saranno disciplinati nell’ordinanza.
2.2.1.2 Fornitore del servizio
In qualità di fornitore del servizio, l’UST si assume la responsabilità amministrativa (ed eco- nomica) per il SNI. Definisce l’orientamento strategico del SNI, lo mette a disposizione degli
Per maggiori informazioni: www.ofs.admin.ch > Registri.
utenti, concede i diritti d’accesso, definisce la portata e il tipo delle prestazioni offerte, stipula corrispondenti accordi di utilizzo, assicura il supporto tecnico e il corretto funzionamento del SNI. Come fornitore del servizio, l’UST assolve compiti nuovi nei settori gestione dei servizi (gestione dei requisiti, degli aggiornamenti, dei cambiamenti ecc.), gestione dell’utenza (ac- cordi), gestione dei prestatori di servizi (acquisizioni, contratti) e gestione finanziaria (allesti- mento dei bilanci, fatturazione ecc.). Assicura la gestione del dominio, redige i rapporti in me- rito al SNI e assume la direzione del progetto nel caso di un necessario sviluppo del servizio. Nel quadro delle sue responsabilità, l’UST veglia in particolare al rispetto delle disposizioni della LSI e delle condizioni d’utilizzo del SNI. A tal fine, come menzionato in precedenza, controlla le condizioni alla base della concessione dei diritti d’accesso e il tipo di utilizzo.
2.2.1.3 Gestione del dominio
Lo scambio di dati tra il SNI e i suoi utenti avviene attraverso sedex. Sarà necessario definire un nuovo dominio sedex e determinare chi assumerà le funzioni di proprietario e di rappre- sentante del dominio 32. Concretamente, queste funzioni implicano i compiti seguenti: in quanto cliente sedex, il proprietario del dominio firma i corrispondenti accordi, gestisce il pre- ventivo e nomina il rappresentante del dominio. Quest’ultimo, invece, si occupa del coordina- mento tecnico degli utenti sedex ed eventualmente anche dei partner informatici del suo do- minio. Ovviamente, l’UST sarà il proprietario del dominio, visto che è il fornitore del servizio.
2.2.2 Economicità
L’adempimento dei nuovi compiti legati all’istituzione del SNI richiede corrispondenti risorse di personale. Anche la gestione e lo sviluppo del sistema generano costi. L’onere dipende in parte dal numero di utenti (accordi, supporto, controlling) e può variare anche a seconda dell’organizzazione di questi ultimi (gestione dell’utenza, fatturazione). Attualmente si stima che i costi annuali per mettere il SNI a disposizione di una cerchia di utenti numerosa e sta- bile si aggirano attorno a 1,6 milioni di franchi. La fase iniziale comporterà verosimilmente costi aggiuntivi (cfr. al riguardo esaustivamente cap. 4.1.1). È difficile fare una previsione dettagliata sull’utilizzo di un servizio di base destinato a un’utenza numerosa ed eterogenea. Di norma, il numero di utenti aumenta con il passare del tempo e quindi anche i benefici del servizio. La seguente tabella indica una prima stima del potenziale d’utilizzo del SNI. Utenza Nu- Unità e ipotesi Scenari d’utilizzo mero Organizzazioni (ca.) basso medio alto
Autorità federali 70 Unità amministrative 10 25 40 (Amministrazione federale centrale)
30 Unità amministrative 5 15 20
(Amministrazione federale decentralizzata) Autorità cantonali 1300 Unità amministrative 70 435 800 (ipotesi: 50 per Cantone) Grandi Città 350 Unità amministrative 0 25 45 (più di 50 000 abitanti) (Città: 10 / ipotesi: 35 per Città)
2212 Totale Comuni 0 250 500
Cfr. al riguardo, Ufficio federale di statistica, Manuale d’organizzazione sedex, Neuchâtel, 2016, disponibile in tedesco e francese al seguente indirizzo: www.bfs.admin.ch > Registri > Registri delle persone > sedex (www.sedex.ch) > Downloads.
Altri Comuni (senza grandi Città) Assicuratori malattia, 60 Assicurazioni malattia 20 40 60 LAMal Casse di compensazione 100 Casse di compensazione (private / 20 40 60 AVS pubbliche) Assicuratori contro gli in- 27 Assicurazione contro gli infortuni 0 15 25 fortuni, LAINF Casse pensioni 1700 Istituti di previdenza (ca.) 10 30 50 Altri + n Ancora da definire 20 210 400 Totale (stima) 5749+ 155 1085 2000 n Valori paragonabili Utenti sedex 4800 Utenti Numero AVS 14000 Utenti Tabella 2: stima del potenziale di utilizzo del SNI
Come illustrato al capitolo 1.3, il SNI può contribuire ad accelerare i processi delle ammini- strazioni e di terzi incrementandone l’efficienza, il che comporta considerevoli vantaggi. Ai costi annuali pari a 1,6 milioni di franchi (esercizio regolare) si contrappone un beneficio sti- mato pari a circa 6,4 milioni di franchi all’anno. Si tratta di una stima piuttosto prudente dell’entità dei tipici casi d’applicazione della Confederazione e dei Cantoni (Comuni esclusi), effettuata in base a 3 milioni di invii postali, meno di 0,5 milioni di ricerche e a una cerchia di terzi utenti limitata alle casse malati. Anche se il valore aggiunto apportato dal SNI nell’am- bito della riduzione dei costi degli invii postali, delle ricerche e delle informazioni passasse dal 50 al 20 per cento e anche se questo nuovo servizio permettesse di recuperare soltanto il 5 per cento dei pagamenti in sospeso, le amministrazioni e terzi ne ricaverebbero comunque un beneficio pari a circa 2,6 milioni di franchi. Il potenziale di risparmio che il SNI offre agli utenti dipende dal rapporto tra il grado di efficienza conseguito grazie a questo nuovo servi- zio e i costi legati al suo utilizzo, il che può a sua volta ripercuotersi sulla domanda. Il mo- dello di finanziamento è illustrato al capitolo 2.2.3.2.
2.2.3 Finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’istituzione e dello sviluppo del SNI variano a seconda della fase d’attuazione. A medio termine, il nuovo servizio sarà finanziato in gran parte dagli emolu- menti.
2.2.3.1 Finanziamento per fasi
Fase di progetto Gran parte degli investimenti per l’istituzione del SNI sono a carico dell’organizzazione E-go- vernment Svizzera e sono quindi ripartiti equamente tra Confederazione e Cantoni. E-go- vernment Svizzera finanzia, tra l’altro, misure nel settore legislativo nonché la progettazione e lo sviluppo del sistema. Visto che la strategia e l’accordo quadro e-government Svizzera sono in fase di rinnovamento, in un primo tempo il finanziamento è garantito fino alla fine del
2019. È previsto di assicurare questo finanziamento anche negli anni 2020–2023.
Fase d’esercizio: fase iniziale successiva alla messa in esercizio
Un servizio di base con numerosi utenti richiede verosimilmente un fabbisogno di finanzia- mento specifico nella fase iniziale. Per fase iniziale s’intende il periodo successivo alla messa in esercizio del servizio in cui non è ancora stato raggiunto il pieno potenziale di utenti (e quindi non è ancora possibile assicurare la piena copertura dei costi con gli emolumenti) e che implica un accresciuto onere organizzativo. La messa in esercizio avviene con l’entrata in vigore della legge. L’onere supplementare generato nella fase iniziale è dovuto in partico- lare all’esame dei diritti d’accesso, alla prima configurazione tecnica e/o all’accertamento di questioni amministrative. Si prevede una fase iniziale della durata di due anni. In questo pe- riodo la Confederazione assumerà i costi non ancora coperti dagli emolumenti. Fase d’esercizio: esercizio regolare La messa a disposizione del SNI nell’esercizio regolare sarà assicurata con gli emolumenti e una partecipazione proporzionale della Confederazione ai costi complessivi del nuovo servi- zio. Il modello di finanziamento è illustrato al seguente capitolo 2.2.3.2.
2.2.3.2 Modello di finanziamento
Varianti esaminate Inizialmente sono stati esaminati i seguenti modelli di finanziamento:
- un finanziamento da parte della Confederazione;
- un emolumento d’utilizzo unitario per le amministrazioni federale, cantonali e comunali nonché terzi; e
- una ripartizione dei costi differenziata a seconda dei citati gruppi di utenti. La terza variante tiene conto della misura in cui un gruppo di utenti contribuisce già alla rea- lizzazione del SNI e del valore aggiunto che ne trae. Il modello di finanziamento deve per- mettere un’equa partecipazione ai costi, comportare un onere amministrativo adeguato e ga- rantire il finanziamento stabile del servizio. È stata scartata la variante che prevede di finanziare il SNI esclusivamente con contributi della Confederazione, poiché quest’ultima non è la sola a trarne vantaggio. Approfitteranno in particolare del SNI anche terzi con mandato legale, vale a dire gli utenti che adempiono compiti prescritti dalla legge, ma che non fatturano le loro prestazioni allo Stato. Da questa prospettiva, i benefici economici del SNI ricadono sul settore privato. Al contempo si tratta del gruppo di utenti che non è coinvolto in alcun modo nella produzione di dati, ragion per cui questa variante è stata scartata. È stato respinto anche il modello di finanziamento che prevede la riscossione di un emolu- mento unitario per ogni consultazione per tutti i gruppi di utenti. A prima vista un simile mo- dello appare equo e semplice. A un secondo esame, invece, sono diversi i motivi che vi si oppongono. La parità di trattamento, ad esempio, sarebbe data soltanto se tutti i gruppi di utenti partecipassero ai costi e quindi anche i Comuni, che tuttavia sono alla fonte della pro- duzione dei dati. Inoltre, anche i Cantoni contribuiscono in misura relativamente importante alla produzione dei dati. Un altro ostacolo è l’onere tecnico e amministrativo: un emolumento per consultazione presuppone che i dati sull’utilizzo possano essere analizzati e quindi che esistano strumenti adeguati a tal fine. Inoltre, una procedura contabile che prevede una prova individuale dell’utilizzo è onerosa e la fatturazione dei costi a consultazione avvenuta pone il problema della scarsa prevedibilità finanziaria per il fornitore del servizio, non soltanto perché le cifre effettive legate all’utilizzo sono note soltanto alla fine di un determinato pe-
riodo (mentre il preventivo deve essere allestito prima), ma anche perché gli utenti potreb- bero applicare strategie individuali di ottimizzazione dei costi difficilmente prevedibili.
Modello di finanziamento proposto: ripartizione dei costi a seconda del gruppo di utenti La variante proposta prevede una ripartizione dei costi a seconda del gruppo di utenti con due variabili in funzione dell’utilizzo e facili da determinare dal punto di vista amministrativo. I gruppi di utenti sono la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e i terzi. Secondo questo modello di finanziamento, la Confederazione, in veste di fornitore del servi- zio, mira a coprire l’80 per cento dei costi con gli emolumenti. L’utilizzo da parte dell’Ammini- strazione federale centrale sarà saldato con la differenza tra la totalità dei costi e la copertura auspicata, visto che la Confederazione non può fatturare emolumenti a sé stessa. Le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata, le amministrazioni cantonali e i terzi pagano un emolumento di base unitario per ogni organo avente diritto d’accesso alle prestazioni del SNI e partecipano ai costi dello scambio di dati. I terzi versano, oltre all’emo- lumento di base, un emolumento d’utilizzo calcolato in funzione del numero di indirizzi che gestiscono nella propria collezione di dati e che costituiscono la base per il confronto con il SNI. Questo emolumento può essere combinato con una quantità massima annua di con- fronti ammessa ed equivalere quindi a una tariffa forfettaria di consultazione. Essendo i pro- prietari dei dati, i Comuni non devono versare alcun emolumento. Le modalità concrete del calcolo degli emolumenti e della fatturazione saranno precisate nell’ordinanza badando a che l’onere amministrativo resti contenuto. Gruppo di utenti Finanziamento di base Finanziamento con emolumenti Emolumento di base Emolumento d’utilizzo
Amministrazione Differenza - - federale centrale 33 copertura dei costi Amministrazione Per diritto d’accesso federale decentralizzata 34 Cantoni - Per diritto d’accesso - Terzi - Per diritto d’accesso Per indirizzo gestito Comuni - - - Tabella 3: ripartizione dei costi per gruppo di utenti
Valutazione della proposta Il finanziamento di base della Confederazione assicura all’ufficio federale responsabile per il SNI una determinata prevedibilità. Il corrispondente importo è iscritto a livello centrale nel preventivo dell’UST. La Confederazione è un utente importante che trarrà notevoli vantaggi dal nuovo servizio, visto che attualmente ha soltanto un accesso limitato ai dati sugli indirizzi aggiornati della popolazione. L’utilizzo del SNI varierà a seconda dell’unità amministrativa: alcune lo consulteranno soltanto occasionalmente, altre invece aggiorneranno periodica- mente i loro dati sugli indirizzi. Nel complesso, l’Amministrazione federale confronterà verosi- milmente grandi quantità di dati, il che giustifica un’assunzione dei costi pari al 20 per cento circa. Con un emolumento per ogni diritto d’accesso e un addebito delle spese per lo scam- bio di dati, è possibile assicurare un’equa ripartizione dei costi. Nei Cantoni, il SNI è interes- sante per le unità amministrative che hanno bisogno degli indirizzi di domicilio in altri Can- toni. Visto che i Cantoni partecipano alla produzione dei dati per il SNI, parteciperanno ai co- sti generati dal nuovo servizio in misura piuttosto contenuta. La fatturazione deve essere
Cfr. RS 172.010.1 Cfr. RS 172.010.1
semplice. Il modello di finanziamento proposto si basa sull’ipotesi che i Comuni consulte- ranno il SNI piuttosto sporadicamente e quindi li esonera dal versamento di un emolumento per le consultazioni. I Comuni non parteciperanno ai costi, anche perché forniscono già i dati grezzi al SNI. Terzi con mandato legale, che non partecipano alla produzione dei dati, rim- borsano parte del valore di questi ultimi versando l’emolumento d’utilizzo. Il parametro del numero di indirizzi gestiti è un indicatore relativamente stabile dei benefici che il SNI genera per questo gruppo di utenti e permette al fornitore del servizio di pianificare meglio le entrate, visto che l’uso che gli utenti fanno del SNI non influisce sul prezzo da pagare. Per la fattura- zione delle prestazioni non è inoltre necessario fornire prove dell’utilizzo dettagliate.
2.2.3.3 Condizioni d’utilizzo e modello tariffario
Le condizioni d’utilizzo e il modello tariffario sono disciplinati nell’ordinanza. Le condizioni d’utilizzo variano a seconda del gruppo di utenti conformemente al modello finanziario illu- strato in precedenza. Il modello tariffario, che prevede un emolumento di base e un addebito per lo scambio di dati tramite sedex uguale per tutti i gruppi di utenti, può essere adeguato in funzione dello sviluppo del SNI. È ad esempio ipotizzabile ridurre gli emolumenti in caso di forte crescita del numero di utenti, in modo da rispettare il principio della copertura dei costi. Al fine di stilare i primi calcoli per la copertura dei costi secondo diversi numeri di utenti è stata ipotizzata una fascia di prezzi approssimativa per l’accesso e per il confronto di indi- rizzi: l’emolumento di base, calcolato in base ai costi di partecipazione a sedex, è stato fis- sato a 200 franchi l’anno e l’emolumento per il confronto di indirizzi a 10 centesimi per indi- rizzo. Se la soluzione dovesse essere sviluppata per assicurare una migliore qualità dei dati, oc- correrebbe elaborare un modello tariffario differenziato, che tenga conto dei costi di una sif- fatta soluzione, più complessa, e di uno scambio di dati più intenso.
2.2.3.4 Copertura dei costi
Come illustrato al capitolo 0, una prima stima dei costi generati dal SNI si aggira attorno a 1,7 milioni di franchi all’anno nella fase iniziale e a circa 1,6 milioni di franchi all’anno nella fase d’esercizio consolidata. Nella prima fase successiva alla messa in esercizio, i costi sop- portati dalla Confederazione saranno più elevati, ma si ridurranno con il tempo, finché non sarà raggiunto il grado di copertura dei costi previsto pari all’80 per cento nella fase d’eserci- zio regolare. La seguente tabella illustra il calcolo del prezzo che occorrerebbe fatturare per indirizzo gestito (10 centesimi) al fine di raggiungere la percentuale di copertura dei costi pre- vista (80%) in uno scenario con un esiguo numero di utenti e uno scarso utilizzo del SNI. Se- condo questo modello di calcolo, i costi previsti pari a circa 1,6 milioni di franchi sono com- pensati da entrate (comprensive dell’emolumento di base) pari a circa 1,23 milioni di franchi. Ne consegue che la Confederazione dovrà assumersi costi pari a circa 0,36 milioni di fran- chi.
Scenario utilizzo basso Differenza copertura dei Emolumento d'utilizzo Scenario basso Scenario utenti basso Gruppi di utenti Differenza Per diritto Ipotesi Entrate Per numero Ipotesi Entrate d'accesso di indirizzi (totale) gestiti AmministrazioneConfederazione (centrale) 360'000 0 5 0 n.a. Confederazione (decentralizza n.a. 200 5 1000 n.a. Cantoni n.a. 200 70 14000 n.a. Comuni n.a. 0 0 0 n.a. Terzi con Casse malati n.a. 200 20 4000 0.1 6'000'000 600'000 mandato legale AVS/AI n.a. 200 20 4000 0.1 2'000'000 200'000 LAINF n.a. 200 0 0 0.1 1'000'000 200'000 Casse pensioni n.a. 200 10 2000 0.1 2'000'000 100'000 Altri n.a. 200 20 4000 0.1 1'000'000 100'000 Totale Totale 150 29'000 12'000'000 1'200'000 Copertura dei costi (%costi complessivi) 78.78 Totale entrate 1'229'000
Tabella 4: stime della copertura dei costi (scenario basso)
I vantaggi del SNI sono stati illustrati al capitolo 1.3. Per il momento si rinuncia a consultare nuovamente gli organi federali e i Cantoni. Diversi organi hanno tuttavia segnalato, sponta- neamente o su richiesta, un chiaro interesse per il SNI. Per alcuni gruppi di utenti, l’interesse dipenderà anche dall’importo dell’emolumento d’utilizzo, che sarà stabilito nell’ordinanza.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Ingresso
L’istituzione del SNI è una competenza federale inerente senza base costituzionale esplicita. Secondo le Direttive di tecnica legislativa (DTL, n. marg. 25) in questo caso occorre citare l’articolo 173 capoverso 2 Cost. a titolo sussidiario (cfr. al riguardo esaustivamente cap. 5.1).
3.2 Sezione 1 Oggetto e scopo
Art. 1 Cpv. 1 Oltre all’autorità competente, ai suoi compiti e obblighi, al contenuto del sistema d’informa- zione del SNI, alla fonte e alla qualità dei dati, la legge disciplina anche l’accesso ai dati e gli obblighi delle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d’accesso, la protezione dei dati nonché gli emolumenti e la ripartizione dei costi. Cpv. 2 Il SNI permetterà alle autorità nonché alle organizzazioni e persone giuridiche di diritto pub- blico o privato non appartenenti alle amministrazioni federale, cantonali e comunali e incari- cate di compiti amministrativi (qui di seguito: terzi) di consultare gli indirizzi delle persone fisi- che domiciliate in Svizzera nella misura in cui l’adempimento dei loro compiti legali lo ri- chieda. Il SNI consentirà a queste autorità, organizzazioni e persone di adempiere più effica- cemente i loro compiti grazie a un unico processo di verifica degli indirizzi semplice ed affida- bile.
3.3 Sezione 2 Autorità competente, compiti e obblighi
Art. 2 Autorità competente In virtù degli articoli 17 capoverso 1 e 19 capoverso 1 LPD, un organo federale può trattare e comunicare dati personali soltanto se esiste una base legale a tal fine. L’avamprogetto pre- vede quindi regole precise che abilitano l’UST a gestire il SNI. Visto che questo registro com- prende un sistema d’informazione contenente i pertinenti dati, è opportuno precisare che tale competenza si riferisce anche alla gestione di questo sistema.
La competenza prevista non va oltre alla gestione del SNI e del suo sistema d’informazione. L’avamprogetto non tange gli attuali compiti dell’UST. L’articolo 3 precisa i compiti e gli obbli- ghi dell’UST legati alla gestione del SNI.
Art. 3 Compiti e obblighi dell’autorità competente Cpv. 1 Lett. a L’UST deve assicurare che siano soddisfatte e garantite le condizioni per l’utilizzazione effi- cace del sistema. Deve segnatamente provvedere al corretto funzionamento del sistema d’informazione. Gli utenti con diritto d’accesso devono potersi collegare attraverso il sistema e effettuare i tipi di ricerca di cui all’articolo 7 capoverso 1. L’UST deve inoltre essere in grado di fornire agli utenti i dati di cui all’articolo 8 capoverso 1. Il sistema deve altresì trat- tare le consultazioni individuali degli utenti (interfaccia web) e le consultazioni effettuate con altre applicazioni informatiche in modo sincrono (servizio web) o asincrono (interfaccia di co- municazione). Infine, l’UST dovrà risolvere i problemi degli utenti e ovviare a imprevisti che si ripercuotono direttamente sulla prestazione di servizi agli utenti. Lett. b L’UST deve assicurare che la qualità dei dati contenuti nel sistema d’informazione corri- sponda a quella dei dati che raccoglie in virtù della LArRa. Se la qualità fosse inferiore, l’UST dovrà adottare le misure necessarie. Lett. c L’UST deve esaminare le domande d’accesso sottoposte da potenziali utenti e, se del caso, concede loro i diritti d’accesso richiesti. Lett d. L’UST deve adottare misure tecniche e organizzative per assicurare che gli utenti con diritto d’accesso rispettino le condizioni d’utilizzo del SNI. Deve quindi effettuare diversi controlli in modo da individuare potenziali casi di abuso dei diritti d’accesso. Si tratta in prima linea di assicurare che gli utenti aventi diritto d’accesso non consultino il sistema per uno scopo che supera i limiti dei loro compiti legali. Sono ipotizzabili diversi casi di abuso: si può ad esempio trattare di una persona che cerca i suoi vecchi compagni di classe o di un’organizzazione alla ricerca di indirizzi per contattare potenziali clienti. Una parte di questi problemi può es- sere evitata se la ricerca è effettuata tramite il NAVS, come previsto per le ricerche degli indi- rizzi attuali e precedenti (art. 7 cpv. 1 lett. a). Sono inoltre possibili diversi tipi di controllo: controlli formali, controlli secondo gli schemi d’utilizzo frequenti o controlli da parte della po- polazione (cfr. cap. 2.1.2.3). Lett. e Se l’UST constata, in seguito a un controllo o a un’informazione ricevuta da un’altra fonte,
che uno o più utenti non rispettano le condizioni d’utilizzo, può sospendere o revocare i loro diritti d’accesso. Si può trattare segnatamente di utenti che violano determinate condizioni d’utilizzo formali, ad esempio perché inviano ripetutamente la stessa domanda in un breve lasso di tempo. Ciò può dar luogo a problemi di formattazione della domanda o impedire di fornire la risposta desiderata. In questi casi, l’UST avviserà le autorità e terzi aventi diritto d’accesso conformemente all’articolo 6 di adottare immediatamente le misure necessarie per ovviare al problema. Se non reagiscono, l’UST può sospendere il loro diritto d’accesso al SNI. Un altro abuso potrebbe verificarsi se le autorità e i terzi aventi diritto d’accesso utiliz-
zano il SNI per uno scopo che non rientra nei loro compiti legali. Questi tipi di abuso sono il- lustrati nel commento alla lettera d. Se un simile abuso viene scoperto, l’UST può prendere le misure necessarie per revocare i diritti d’accesso dell’utente in questione. Lett. f I dati contenuti nel sistema d’informazione (art. 3 cpv. 1) e i dati consultabili (art. 8 cpv. 1) sono dati personali ai sensi dell’articolo 3 lettera a LPD. Non si tratta tuttavia di dati degni di particolare protezione o di profili di personalità ai sensi dell’articolo 3 lettere c–d LPD. Inoltre, alcuni di questi dati, quali il nome, il cognome, l’indirizzo e la data di nascita possono essere comunicati dagli organi federali anche se le condizioni di cui all’articolo 19 capoverso 1 LPD non sono soddisfatte. Si tratta di dati personali il cui abuso non sembra, di norma, avere con- seguenze particolari per la persona in questione 35. Essendo raccolti a fini statistici in virtù della LArRa, questi dati saranno utilizzati dalle autorità e dai terzi con diritto d’accesso con- formemente all’articolo 6 dell’avamprogetto per la ricerca e il confronto di indirizzi. Fondan- dosi su procedure stabilite nel quadro della LArRa, l’istituzione del SNI intende ridurre al mi- nimo gli ulteriori rischi per le persone interessate. Nonostante questa minimizzazione degli eventuali rischi, la questione della responsabilità per la protezione dei dati del SNI deve essere disciplinata esplicitamente. Un simile discipli- namento è consigliato soprattutto quando i dati personali sono trattati congiuntamente dalle autorità federali, cantonali o comunali o assieme a terzi. Se le competenze non sono chiara- mente definite, vi è il rischio che nessuna autorità si senta responsabile o che si pongano questioni di delimitazione delle competenze. Secondo l’articolo 16 capoverso 2 LPD, il Consiglio federale può regolare in modo specifico i controlli e la responsabilità in materia di protezione dei dati se organi federali trattano dati personali congiuntamente ad altri organi federali, a organi cantonali o a privati 36. Questa di- sposizione concerne soprattutto i grandi sistemi decentralizzati d’informazione e i sistemi detti «ripartiti». Per sistemi «decentralizzati» s’intendono i sistemi informatici in cui il rileva- mento dei dati è effettuato non a cura del gestore stesso del sistema, bensì dai partecipanti
del sistema situati alla periferia 37. Per sistemi «ripartiti» si intendono i sistemi ottenuti con l’in- terconnessione di computer indipendenti 38. Nonostante il SNI non sia né un sistema decen- tralizzato né un sistema ripartito, è comunque opportuno che l’avamprogetto disciplini esplici- tamente la questione della responsabilità. Il SNI corrisponde principalmente a un sistema «centralizzato», ma contiene anche elementi «decentralizzati». Permette segnatamente alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a terzi di consultare gli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera. Le autorità can- tonali e comunali inviano i dati all’UST in virtù della LArRa e quest’ultimo li riprende tali e quali per registrarli nel sistema d’informazione. Visto che i dati registrati nel sistema provengono da loro, soltanto le autorità cantonali e co- munali possono rettificare quelli incompleti o inesatti. Gli utenti possono tuttavia effettuare altre operazioni che costituiscono altresì un trattamento di dati. Possono segnatamente con- servare e utilizzare questi dati per adempiere ai loro compiti legali. Di fatto, il trattamento dei dati comprende «qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle
Guida ai provvedimenti tecnici e organizzativi concernenti la protezione dei dati, Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), dicembre 2018, pag. 4, www.edoeb.admin.ch > Pagina iniziale > Protezione dei dati > Documentazione > Guide > Provvedimenti tecnici e organizzativi Messaggio concernente la legge federale sulla protezione dei dati, FF 1988 II, 353, in particolare 406, Maurer-Lambrou, Urs/Blechta, Gabor-Paul (a c. di.), Datenschutzgesetz (DSG)/Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ), Basler Kommentar, 3a ed., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 341-342, n. marg. 15-16. Messaggio concernente la legge federale sulla protezione dei dati, loc. cit. Messaggio concernente la legge federale sulla protezione dei dati, loc. cit.
procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la modifica- zione, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione di dati» (art. 3 lett. e LPD). Le attività degli organi federali, delle persone private così come delle persone fisiche e giuri- diche che eseguono compiti pubblici per conto della Confederazione sono rette dalla LPD. Il diritto cantonale e comunale sulla protezione dei dati si applica alle attività delle autorità can- tonali e comunali. Se tuttavia le prescrizioni cantonali sulla protezione dei dati non garanti- scono una protezione adeguata, il trattamento di dati personali da parte di organi cantonali che agiscono in applicazione del diritto federale è disciplinato da determinate disposizioni della LPD (art. 37 LPD). Per ragioni legate alla chiarezza e alla certezza giuridica, sembra quindi opportuno precisare che l’UST è responsabile della protezione dei dati trattati nel sistema d’informazione. In quanto autorità responsabile, l’UST è anche incaricato di controllare il sistema d’informa- zione per assicurare che risponda ai requisiti previsti dalla LPD, segnatamente in materia di sicurezza dei dati. Cpv. 2 Lett. a Il Consiglio federale disciplina le condizioni d’utilizzo del SNI. Queste ultime precisano in par- ticolare i requisiti per la consultazione del sistema d’informazione e gli obblighi di cui all’arti- colo 9 capoverso 1, così come le conseguenze dell’inosservanza dei requisiti e degli obbli- ghi. Il Consiglio federale disciplina anche le condizioni di gestione del SNI da parte dell’UST. Pre- cisa segnatamente i compiti e gli obblighi dell’UST di cui al capoverso 1. Lett. b Il Consiglio federale disciplina le diverse modalità di controllo che incombono all’UST. Con- cretizza la portata dell’obbligo di cui al capoverso 1 lettera d del presente articolo. Si tratta segnatamente di prevedere controlli formali, controlli secondo gli schemi d’utilizzo più fre- quenti e controlli da parte della popolazione. Questi tipi di controllo sono illustrati al capi- tolo 2.1.2.3. Il Consiglio federale definisce inoltre le tappe da seguire e la frequenza di ogni modalità di controllo.
3.4 Sezione 3 Contenuto del sistema d’informazione nonché fonte e qualità dei
dati Art. 4 Contenuto del sistema d’informazione e fonte dei dati Cpv. 1 Come illustrato al capitolo 2.1.1.4, il SNI riprende i dati messi a disposizione dall’UST. Questi dati sono raccolti dall’UST per scopi statistici in virtù della LArRa e poi trasmessi al sistema d’informazione. Secondo l’articolo 14 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 39 sulla stati- stica federale (LStat), i dati non possono essere utilizzati per altri fini, salvo che una legge federale ne disponga espressamente un'altra utilizzazione. L’avamprogetto prevede espres- samente un altro utilizzo (non a fini statistici) per questi dati. Costituisce così una deroga al segreto statistico (art. 14, cpv. 1, LStat) giustificata dal fatto che i dati utilizzati non sono de- gni di particolare protezione e la maggior parte di essi è già accessibile al pubblico.
39 RS 431.01
Ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza, il presente capoverso elenca i tipi di dati rac- colti e registrati dal sistema d’informazione. A parte qualche eccezione, questi tipi di dati cor- rispondono essenzialmente agli identificatori o alle caratteristiche di cui all’articolo 6 capo- verso 1 lettera a–j e o–s LArRa. L’avamprogetto non riprende tuttavia l’economia domestica d’appartenenza e il tipo di economia domestica di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera d LaRrA e il luogo di nascita di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera h LArRa e nemmeno il Co- mune e lo Stato di provenienza o di destinazione di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere q e r LArRa. Non usa inoltre i termini «caratteristica» e «identificatore» appartenenti alla termino- logia del settore dei registri. Ai fini di una maggiore comprensione, è parso più opportuno usare il termine «dati». Cpv. 2 I servizi responsabili forniscono all’UST i dati di cui all’articolo 1 quattro volte l’anno (in analo- gia all’art. 8 cpv. 1 OArRa). Questa periodicità dell’invio è sufficiente per soddisfare le finalità del SNI previste dall’avamprogetto. Non è tuttavia escluso che, dopo l’istituzione del SNI, le autorità e terzi aventi diritto d’accesso secondo l’articolo 6 abbiano bisogno di dati più attuali. Di conseguenza, il presente capoverso prevede una norma di delega che permette al Consi- glio federale di designare altri servizi cui l’UST si può rivolgere per completare e aggiornare i dati contenuti nel sistema d’informazione. Visto che la raccolta dei dati a fini statistici è disci- plinata dalla LArRa, in tal modo l’avamprogetto permette il ricorso a dati non statistici. Si po- trebbe così far capo ai dati contenuti in altri registri federali, quali l’Ordipro, l’UPI e il REA op- pure a quelli gestiti daIl’Organo di riscossione svizzero per la radiotelevisione (Serafe SA). Per accedere ai dati di questi registri occorrerebbe tuttavia creare delle interfacce. L’avam- progetto non si ripercuote tuttavia sull’acquisizione dei dati sulle economie domestiche di cui all’articolo 69g della legge federale del 24 marzo 2006 40 sulla radiotelevisione (LRTV).
Art. 5 Qualità dei dati contenuti nel sistema d’informazione Cpv. 1 Come già menzionato al capitolo 2.1.1.4, il SNI riprende i dati raccolti dall’UST presso i Can- toni e i Comuni a fini statistici in virtù della LArRa e dell’OArRa. Visto che si tratta degli stessi dati, occorre assicurare che la qualità dei dati registrati nel sistema d’informazione corri- sponda a quella dei dati raccolti dall’UST a fini statistici. La qualità dei dati del SNI non deve tuttavia essere superiore a quella dei dati raccolti dall’UST in virtù della LArRa. Secondo l’articolo 14 capoverso 1 LArRa, i Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a di- sposizione dell’UST i dati di cui all’articolo 6 LArRa. I dati sono inviati quattro volte all’anno (art. 8 cpv. 1 OArRa) e devono essere convalidati da un corrispondente servizio gestito dall’UST (art. 10 cpv. 1 OArRa). Questi dati devono rispettare le regole di plausibilizzazione stabilite all’UST (art. 10 cpv. 3 OArRa). Se i dati inviati sono incompleti o inesatti, l’UST può ordinare un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento (art. 10 cpv. 5 OArRa). Il presente capoverso mira ad assicurare l’applicazione degli stessi standard di qualità ai dati che sa- ranno ripresi nel sistema d’informazione. Cpv. 2 La qualità dei dati del SNI sarà sufficiente per gli scopi stabiliti dalla legge. Dopo l’istituzione del SNI, tuttavia, le autorità e terzi aventi diritto d’accesso potrebbero aver bisogno di dati di qualità più elevata e, in particolare, più attuali. Il presente capoverso offre all’UST la possibi- lità di prendere misure più efficaci per migliorare la qualità dei dati. L’UST potrebbe segnata- mente definire standard di qualità più severi rispetto a quelli previsti dalla LArRa. Questi
40 RS 784.40
standard potrebbero così servire a definire i processi interni di plausibilizzazione, convalida o rettifica dei dati. Per quanto riguarda l’esattezza dei dati sugli indirizzi delle persone fisiche registrati nel si- stema d’informazione, l’UST prenderà immediatamente le misure necessarie per assicurare che corrispondano agli indirizzi contenuti nell’elenco ufficiale degli edifici secondo l’ordinanza del 21 maggio 2008 41 sui nomi geografici (ONGeo), la quale è vincolante per le autorità Cpv. 3 Il sistema d’informazione riflette il contenuto dei registri comunali che lo alimentano su base trimestrale. Quando un’autorità, organizzazione o persona avente diritto d’accesso o una persona i cui dati sono trattati scopre un errore in questo sistema, il dato deve essere cor- retto possibilmente nel registro da cui proviene e non nel SNI. A tal fine il presente capo- verso delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli della procedura di rettifica degli errori constatati. Si tratterà di definire segnatamente la modalità di comunica- zione di questi errori (p. es. attraverso la comunicazione di una domanda di rettifica) e le fasi della procedura di segnalazione degli errori (presunti o accertati) ai Comuni.
3.5 Sezione 4 Accesso ai dati e obblighi degli aventi diritto d’accesso
Art. 6 Concessione dei diritti d’accesso Cpv. 1 Ai fini di una maggiore chiarezza, il presente capoverso precisa che per accedere al sistema d’informazione le autorità, le organizzazioni e le persone devono presentare una corrispon- dente domanda all’UST. Le autorità e i terzi autorizzati a utilizzare sistematicamente il NAVS in virtù della LAVS non ottengono automaticamente l’accesso, poiché prima l’UST deve assi- curare che questi potenziali utenti soddisfino le condizioni di cui al capoverso 2. Cpv. 2 L’avamprogetto s’ispira ai recenti sviluppi dell’utilizzo del NAVS. Dall’introduzione del nuovo numero AVS nel 2008, la digitalizzazione delle attività amministrative è cresciuta in modo esponenziale e l’utilizzo sistematico di questo numero al di fuori dell’AVS si è ampiamente diffuso. Molti attori auspicano un allentamento delle condizioni per la concessione dell’auto- rizzazione all’utilizzo sistematico di questo numero. Nel mese di gennaio 2014, la direzione della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze ha quindi proposto di mettere a disposi- zione il NAVS come identificatore di persona così da portare avanti i progetti di e-govern- ment. L’uso di un identificatore univoco renderebbe l’amministrazione più efficace e migliore- rebbe la qualità delle banche dati, perché eliminerebbe definitivamente gli attuali rischi di confusione. In corrispondenza a questa tendenza all’allentamento, per la definizione delle cerchie dei po- tenziali utenti l’avamprogetto si fonda sulle disposizioni della LAVS e concede quindi l’ac- cesso soltanto alle autorità e ai terzi che secondo la LAVS hanno il diritto di utilizzare siste- maticamente il NAVS. Questa limitazione è volta a facilitare e ad accelerare la procedura di concessione dei diritti d’accesso. L’Ufficio centrale di compensazione ha già proceduto a una prima identificazione delle autorità, organizzazioni e persone che possono utilizzare sistema- ticamente il NAVS.
41 RS 510.625
La formulazione del presente capoverso si basa sui lavori legislativi avviati nel quadro della revisione della LAVS. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno di elaborare un progetto di legge che permetta a tutte le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni di utilizzare sistematicamente il NAVS in virtù di un’autorizzazione ge- nerale, senza bisogno che per ogni nuovo utilizzo sia necessaria una disposizione specifica in una legge speciale. La procedura di consultazione sull’avamprogetto si è svolta dal 7 no- vembre 2018 al 22 febbraio 2019. La formulazione del presente capoverso deve quindi es- sere coordinata con la modifica prevista della LAVS. L’avamprogetto parte dall’idea che il numero di utenti del NAVS aumenterà considerevol- mente dopo l’entrata in vigore della modifica della LAVS. Le autorità e i terzi che hanno di- ritto di utilizzare sistematicamente il NAVS sono elencati all’articolo 153c dell’avamprogetto LAVS: Solo le seguenti autorità, organizzazioni e persone sono autorizzate a utilizzare sistematica- mente il numero AVS: a. nella misura in cui è necessario per l’adempimento dei loro compiti legali:
1. dipartimenti federali e la Cancelleria federale,
2. le unità decentrate dell’Amministrazione federale,
3. le unità delle amministrazioni cantonali e comunali nella misura prevista
dal diritto cantonale, 4. le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono alle amministrazioni di cui ai numeri 1–3 e cui sono conferiti compiti amministrativi dalla legislazione federale, cantonale o comunale oppure da un contratto, se la pertinente legislazione prevede l’utilizzazione siste- matica del numero AVS,
5. le istituzioni preposte all’educazione;
b. le imprese di assicurazione private nei casi di cui all’articolo 47a della legge del 2 aprile 1908 42 sul contratto d’assicurazione. Esse non possono utilizzare sistematicamente il numero AVS negli ambiti in cui la legislazione lo esclude.
La formulazione del capoverso 1 numero 1 si basa sulla struttura dell’articolo 2 capoversi 1-3 della legge del 21 marzo 1997 43 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), che distingue tra unità amministrative centralizzate e decentrate dell’Amministra- zione federale. 44 I dipartimenti federali menzionati al capoverso 1 numero 1 includono anche gli uffici federali (art. 2 cpv. 2 LOGA).
L’avamprogetto non concede l’accesso al sistema alle autorità straniere e alle organizzazioni e persone che non si trovano in Svizzera. Cpv. 3 Per motivi di trasparenza, l’UST pubblica un elenco delle autorità e dei terzi che hanno pre- sentato una domanda e ottenuto l’accesso al SNI.
42 RS 221.229.1 43 RS 172.010 Modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), rapporto esplicativo per la procedura di consultazione, pag. 10, consultabile al seguente indirizzo: www.ofas.admin.ch > UFAS on line > Pubblicazioni & Servizi > Processo legislativo > Procedure di consultazione > Consul- tazione sull’utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità (modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti).
Cpv. 4 Secondo il presente capoverso il Consiglio federale definisce la portata dei diritti d’accesso delle autorità e dei terzi. I dati che possono essere consultati nel sistema d’informazione sono elencati all’articolo 8 capoverso 1. Le autorità e i terzi autorizzati non avranno un diritto assoluto di consultare questi dati: la portata dei loro diritti d’accesso dipenderà dai loro com- piti legali. Gli utenti otterranno l’accesso ai dati strettamente necessari all’esecuzione dei loro compiti legali. Non potranno consultare dati ai quali non avevano accesso prima. Il Consiglio federale definirà in un’ordinanza delle categorie di utenti con diversi diritti d’accesso. Il presente capoverso conferisce inoltre al Consiglio federale la facoltà di disciplinare i detta- gli della procedura di concessione, sospensione e revoca dei diritti d’accesso al sistema d’in- formazione, vale a dire il contenuto della domanda, i termini da rispettare e le diverse tappe della procedura da seguire. Infine, il Consiglio federale stabilirà in quali casi occorre sospen- dere o revocare i diritti d’accesso.
Art. 7 Ricerche possibili Cpv. 1 In virtù dell’articolo 4 capoversi 3 e 4 LPD, le finalità del trattamento dei dati devono essere definite con precisione ed essere riconoscibili da parte delle persone interessate. Il capo- verso 1 concretizza quindi lo scopo generale del SNI: permettere alle autorità, organizzazioni e persone autorizzate secondo l’articolo 6 di consultare gli indirizzi delle persone fisiche do- miciliate in Svizzera (art. 1 cpv. 2 lett. a). Gli indirizzi delle persone fisiche possono essere consultati con tre tipi di ricerca: la ricerca di un indirizzo attuale, la ricerca di un indirizzo pre- cedente e la ricerca di persone domiciliate presso un indirizzo o in una determinata area geografica in Svizzera. Lett. a La ricerca di un indirizzo attuale permette alle autorità e a terzi con diritto d’accesso di con- frontare gli indirizzi di cui dispongono in virtù dei loro compiti legali con gli indirizzi nel si- stema d’informazione. Si può trattare ad esempio di un’unità dell’amministrazione o di orga- nizzazioni che devono contattare delle persone per posta e verificare se l’indirizzo di cui di- spongono è corretto. Il secondo tipo di ricerca permette di cercare l’indirizzo che una persona fisica aveva in pas- sato durante un determinato periodo o in un momento preciso. Questa possibilità di ricerca non sarà a disposizione di tutti gli utenti con diritto d’accesso: la procedura di concessione dei diritti d’accesso stabilirà se ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali. Lett. b Il tipo di ricerca disciplinato dalla presente lettera è diverso dagli altri, perché il suo scopo non è la consultazione di indirizzi, ma l’identificazione delle persone o del numero di persone che abitano in un determinato luogo. Questa ricerca potrebbe servire alle unità dell’ammini- strazione incaricate della protezione dell’ambiente e della popolazione per definire in partico- lare quali o quante persone potrebbero essere minacciate da rischi biologici, chimici o di altra natura. Sarebbe così possibile allestire un elenco di indirizzi delle persone minacciate o defi- nire un piano di misure di protezione in base ai dati demografici. Questo tipo di ricerca non sarà a disposizione di tutti gli utenti con diritto d’accesso: la procedura di concessione dei di- ritti d’accesso stabilirà se ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.
Cpv. 2 Per garantire una buona protezione dei dati personali, la ricerca degli indirizzi attuali e prece- denti sarà effettuata per mezzo del NAVS. Ciò permette di limitare le ricerche che potrebbero servire a identificare persone per scopi non legati all’esecuzione dei compiti legali delle auto- rità e dei terzi con diritto d’accesso. La ricerca di cui alla lettera b può essere effettuata con un indirizzo, uno o più identificatori degli edifici secondo il REA, un luogo secondo la sua de- nominazione geografica ufficiale o con le coordinate di un poligono geografico. Questo tipo di ricerca non sarà a disposizione di tutti gli utenti con diritto d’accesso: la procedura di conces- sione dei diritti d’accesso stabilirà se ne hanno bisogno per adempiere ai loro compiti legali.
Art. 8 Dati consultabili Cpv. 1 Le autorità e i terzi aventi diritto d’accesso secondo l’articolo 6 non avranno accesso a tutti i dati registrati nel sistema d’informazione (art. 4 cpv. 1); potranno consultare, entro i limiti dei loro compiti legali, soltanto i dati necessari per cercare un indirizzo o per identificare le per- sone oppure per definire il numero di persone che abitano in un determinato luogo. Cpv. 2 In determinati casi, il diritto federale, cantonale o comunale permette alle persone in que- stione di bloccare l’accesso ai propri dati personali. Il disciplinamento di questo diritto di bloc- care i dati varia a seconda del Cantone e del Comune. È un diritto limitato, difficilmente invo- cabile nei confronti delle richieste d’informazione delle autorità federali, cantonali o comunali. In alcuni Cantoni la persona interessata deve far valere un interesse degno di protezione per bloccare l’accesso ai dati; in altri, invece, non deve essere fatto valere alcun interesse. L’articolo 20 LPD richiede alla persona interessata di rendere verosimile un interesse degno di protezione per esigere da un organo federale di bloccare la comunicazione dei suoi dati. Permette tuttavia soprattutto di bloccare la comunicazione di dati a persone private e ad au- torità estere. Di norma, lo scambio di dati tra due organi federali o con organi cantonali e co- munali non potrebbe essere rifiutato in virtù del capoverso 2 dello stesso articolo 45. Di fatto l’organo federale può rifiutare o togliere il blocco se esiste un obbligo legale alla comunica- zione (cpv. 2 lett. a) o se l’adempimento del suo compito ne fosse altrimenti pregiudicato (cpv. 2 lett. b). Il sistema riprende immutati i dati raccolti dall’UST in virtù della LArRa. Se i dati sono stati bloccati a livello cantonale o comunale, le autorità e i terzi aventi diritto d’accesso secondo l’articolo 6 saranno informati che i dati della persona cercata non sono registrati nel sistema. Inoltre, il sistema non permetterà alle autorità e a terzi aventi diritto d’accesso di sapere se la persona interessata si è opposta alla comunicazione dei suoi dati o se i suoi dati sono stati bloccati in seguito a questa opposizione. Infine, il blocco all’accesso ai dati non è un identificatore o una caratteristica secondo l’arti- colo 6 LArRa. Si tratta piuttosto della qualifica di un identificatore o di una caratteristica. Non
è quindi menzionato né nel citato articolo né nel catalogo ufficiale delle caratteristiche dell’UST.
Maurer-Lambrou, Urs/Belchta, Gabor-Paul (a. c. di.), Datenschutzgesetz (DSG)/Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ), Basler Kommentar, 3a ed., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 414-415, n. marg. 2, pag. 417-418, n. marg. 13-17.
Art. 9 Obblighi delle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d’accesso Osservazione preliminare Il presente articolo prevede due obblighi principali che le autorità e i terzi aventi diritto d’ac- cesso secondo l’articolo 6 devono rispettare all’atto di consultare il SNI. Obblighi di diligenza più specifici saranno definiti nelle condizioni d’utilizzo di cui all’articolo 3 capoverso 2 let- tera a. Cpv. 1 Lett. a Questa lettera non è soltanto di natura dichiaratoria; è volta in particolare a concretizzare l’articolo 1 capoverso 2 che precisa lo scopo della legge, ovvero l’istituzione di un servizio nazionale degli indirizzi su scala nazionale che permetta alle autorità e ai terzi aventi diritto d’accesso di consultare, nei limiti dei loro compiti legali, gli indirizzi delle persone fisiche do- miciliate in Svizzera n. La disposizione non precisa soltanto uno scopo della legge ma sanci- sce anche un obbligo concreto per le autorità e i terzi con diritto d’accesso. Lett. b In virtù dell’articolo 4 capoverso 3 LPD, i dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all’atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge. Inol- tre, le finalità del trattamento devono essere riconoscibili da parte della persona interessata (art. 4 cpv. 4). La finalità del trattamento dei dati nel quadro del SNI è disciplinata all’arti- colo 1 capoverso 2 e all’articolo 7 dell’avamprogetto. Secondo queste disposizioni, i dati sono trattati esclusivamente al fine di permettere alle autorità e ai terzi con diritto d’accesso di consultare gli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera ai fini dell’esecuzione dei loro compiti legali. Questi utenti non possono quindi comunicare a terzi i dati ottenuti dal SNI. Sono fatti salvi gli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’articolo 8 capoverso 1 se- condo il diritto federale, cantonale o comunale. Cpv. 2 Questa esigenza ha carattere dichiaratorio, perché riprende, in sostanza, le esigenze di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPD. Trattandosi di un obbligo di diligenza importante per le auto- rità, organizzazioni e persone con diritto d’accesso secondo l’articolo 6, appare opportuno ripeterlo in una disposizione generale sugli obblighi di queste unità. Considerata la moltepli- cità delle misure tecniche e organizzative, l’avamprogetto rinuncia a disciplinare nel dettaglio
le singole misure previste. Spetterà alle autorità, organizzazioni e persone autorizzate defi- nire le misure di sicurezza e i provvedimenti adeguati al loro ambito di attività.
3.6 Sezione 5 Protezione dei dati
Art. 10 Verbalizzazione e diritto d’accesso della persona interessata Osservazione generale Questa disposizione precisa e concretizza le esigenze poste al SNI di cui all’articolo 8 capo- verso 1 LPD e quindi non è di natura puramente dichiaratoria. Cpv. 1 La verbalizzazione dei dati è una misura tecnica adottata per assicurare la tracciabilità e la trasparenza del trattamento dei dati. In occasione di una verifica occorre innanzitutto control- lare che i dati siano stati trattati secondo le finalità della presente legge. Il rischio che ciò non
sia il caso è tanto più probabile se i dati sono registrati in un sistema d’informazione accessi- bile a un numero elevato di utenti connessi fisicamente o visivamente ad altre collezioni di dati. Secondo l’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 giugno 1993 46 relativa alla legge fe- derale sulla protezione dei dati (OLPD), il detentore di una collezione di dati verbalizza i trat- tamenti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della perso- nalità se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la protezione dei dati. L’Incari- cato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) può raccomandare la ver- balizzazione di altri trattamenti se vi è un rischio maggiore di pregiudicare la vita privata e i diritti delle persone interessate. Questo può essere il caso in presenza di collezioni o tratta- menti di dati che, pur non contenendo dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 3 lettera c LPD, sono comunque sensibili a causa dell’ambiente in cui sono gestiti i dati (assi- curazioni, agenzie d’informazione ecc.) e della configurazione del sistema d’informazione, in particolare in caso di accesso ai dati per procedura di richiamo. Poiché esige che le consultazioni dei dati registrati nel sistema d’informazione, che non sono dati degni di particolare protezione o profili della personalità, siano verbalizzati e che le per- sone interessate ne siano informate, il presente capoverso si spinge oltre le condizioni del suddetto articolo dell’OLPD. Garantisce così una protezione maggiore rispetto a quella dell’OLPD per i dati che, secondo l’IFPDT, rappresentano soltanto un rischio minimo per la persona direttamente interessata 47. Cvp. 2 Secondo l’articolo 10 capoverso 2 OLPD, i verbali sono conservati per un anno e in forma adeguata alle esigenze della revisione. Sono accessibili soltanto agli organi o alle persone incaricati di verificare l’applicazione dei dispositivi di protezione dei dati personali e sono uti- lizzati unicamente a questo scopo. Secondo il presente capoverso, invece, i verbali sono ac- cessibili su richiesta anche alle persone i cui dati sono trattati. La disposizione si spinge quindi oltre a quanto disposto dall’OLPD e assicura così un accesso più ampio alle persone interessate.
Le disposizioni della LPD e dell’OLPD in materia di diritto d’accesso non disciplinano tutte le modalità d’esercizio di questo diritto. Per questo motivo, il presente capoverso conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli sull’informazione alle persone inte- ressate in merito ai dati che le riguardano e sulle informazioni generate dalla consultazione del sistema d’informazione e dal trattamento dei dati ivi registrati.
Art. 11 Conservazione e distruzione dei dati Cpv. 1 Il sistema d’informazione contiene i dati attuali di cui all’articolo 3 capoverso 1 sulle persone fisiche domiciliate in Svizzera. I dati personali non devono essere conservati illimitatamente, ma vanno distrutti quando non servono più alle finalità del trattamento. Questo principio de- riva implicitamente dal principio generale della proporzionalità di cui all’articolo 4 capoverso 2 LPD. Il presente articolo prevede quindi che i dati forniti vengano conservati per dieci anni nel sistema d’informazione. Conformemente a questa esigenza, non sarà possibile rico- struire le modifiche dei dati nel sistema d’informazione effettuate più di dieci anni fa. Le infor- mazioni sulle persone vengono sostituite in occasione di ogni nuovo invio di dati. È pertanto
46 RS 235.11 Guida ai provvedimenti tecnici e organizzativi concernenti la protezione dei dati, Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza IFPDT , dicembre 2018, pag. 4, www.edoeb.admin.ch > Pagina iniziale > Protezione dei dati > Documentazione > Guide > Provvedimenti tecnici e organizzativi.
possibile ottenere informazioni sull’indirizzo che una persona ha tenuto nell’arco di dieci anni, indipendentemente dal fatto che sia cambiato o meno. Questo termine di conservazione è necessario per permettere alle autorità, organizzazioni e persone con diritto d’accesso secondo l’articolo 6 di cercare gli indirizzi precedenti secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a. Può anche servire per cercare le persone chiamate a ver- sare un compenso pecuniario perché sono state esentate dall’obbligo militare (tassa d’esen- zione dall’obbligo militare), ma che sono introvabili, perché hanno cambiato indirizzo. Questo esempio è illustrato al capitolo 1.3. Cpv. 2 Conformemente all’articolo 10 capoverso 2 OLPD, il presente capoverso prevede un termine di conservazione di un anno per i dati relativi all’utilizzo del SNI e al trattamento dei dati ivi registrati. Per motivi legati alla trasparenza, questo capoverso ripete le esigenze della legge. Cpv. 3 Non basta prevedere una durata di conservazione per i dati personali. Occorre anche assicu- rare che i dati siano definitivamente distrutti dopo questo termine. Il presente capoverso pre- vede quindi la distruzione, entro i termini stabiliti, dei dati e delle informazioni generate dalla consultazione del sistema d’informazione e dal trattamento dei dati ivi registrati. Cpv. 4 I dati saranno registrati nel SNI a partire dalla messa in esercizio del SNI, ovvero dall’entrata in vigore della legge. Il SNI non conterrà dati precedenti a questa data. La presente disposi- zione precisa quindi che la ricerca degli indirizzi precedenti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a potrà risalire soltanto alla data dell’entrata in vigore della legge. Cpv. 5 Non basta prevedere la distruzione dei dati, bisogna assicurare che vi siano procedure di di- struzione definitiva dei pertinenti dati. Queste procedure devono garantire che i dati non siano effettivamente mai più disponibili.
3.7 Sezione 6 Emolumenti e ripartizione dei costi
Art. 12 Il modello di finanziamento del SNI prevede due tipi di emolumento: l’emolumento di base e l’emolumento d’utilizzo. Il tipo e l’ammontare dell’emolumento variano a seconda del gruppo di utenti. Grazie a questa distinzione è possibile tenere conto del fatto che vi sono diversi gruppi di utenti che partecipano alla produzione dei dati e che il beneficio che possono trarre dal SNI diverge. Cpv. 1 Le unità decentrate dell’Amministrazione federale, le unità delle amministrazioni cantonali secondo il diritto cantonale nonché le organizzazioni e le persone esterne alle amministra- zioni federali, cantonali e comunali dovranno versare l’emolumento di base. Questi organi non forniscono dati al SNI e potrebbero trarre beneficio dal SNI. Le amministrazioni comunali secondo il diritto cantonale non dovranno versare l’emolumento di base, perché forniscono già dati al SNI e perché è probabile che non traggano vantaggio dalle sporadiche consulta- zioni del SNI. I dipartimenti federali e la Cancelleria federale sono esonerati dal versamento dell’emolu- mento di base. Di fatto, non sarebbe opportuno riscuotere un emolumento (anche se esiguo) da questi organi per un servizio che sarà finanziato dalla Confederazione.
Cpv. 2 I terzi aventi diritto d’accesso dovranno versare, oltre che l’emolumento di base, anche l’emolumento d’utilizzo. L’emolumento è riscosso per ogni indirizzo di cui dispongono le or- ganizzazioni e le persone in questione e che paragonano con gli indirizzi contenuti nel si- stema d’informazione. I terzi non forniscono dati al SNI e possono trarre un beneficio note- vole dall’accesso al SNI. Cpv. 3 Il Consiglio federale stabilirà l’importo degli emolumenti in un’ordinanza. Secondo il modello di finanziamento, l’80 per cento dei costi della Confederazione saranno coperti dagli emolu- menti e il restante 20 per cento dall’UST.
3.8 Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 13 Referendum ed entrata in vigore Come ogni legge federale, la legge sul SNI sottostà a referendum facoltativo e il Consiglio federale ne determina la data d’entrata in vigore.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
4.1.1 La Confederazione come fornitore del SNI
L’UST si assume la responsabilità globale per l’istituzione del SNI (cfr. cap. 2.2.1). Per adempiere i compiti che ne derivano sono necessarie corrispondenti risorse di personale. Lo sviluppo e l’esercizio del sistema richiedono un onere di ordine tecnico supplementare 48.
4.1.1.1 Sviluppo ed esercizio del sistema
Per istituire il SNI sono necessarie diverse componenti. Per assicurare la sicurezza dei dati, il sistema è composto da banche dati separate. Occorre sviluppare e realizzare le interfacce per accedere al SNI (Web Services, User Interface ecc.), assicurare l’identificazione e l’au- tentificazione degli utenti a livello tecnico e istituire un sistema di gestione dei diritti d’ac- cesso. Anche lo scambio di dati via sedex genererà costi. Alla luce dell’analisi dei costi tecnici, la somma di 0,5 milioni di franchi calcolata per lo svi- luppo nello studio sulla fattibilità è una stima ottimista. Essa parte dal presupposto che le componenti esistenti possano esser riutilizzate. Visto che la data d’istituzione del SNI di- pende dall’andamento della procedura legislativa, questa ipotesi dovrà essere riesaminata a tempo debito. Il trattamento automatizzato dei riscontri sulla qualità dei dati e/o l’attuazione in linea del diritto delle persone fisiche di essere informate sull’utilizzo dei dati che le riguar- dano, generano costi che non sono stati considerati nello studio del 2016. Una stima dei co- sti più realistica sarà pertanto possibile soltanto in seguito alla definizione delle specifiche di massima dell’intero sistema. La tabella relativa ai costi illustrata più sotto riprende la stima dei costi di sviluppo e indica i costi restanti del progetto (cfr. cap. 4.1.1.3).
Lo studio di fattibilità del 2016 contiene già una stima dei costi per l’istituzione e la gestione del SNI. Questa prima stima è stata ritenuta troppo ottimista rispetto a servizi simili ed è quindi stata corretta. In particolare si stimano più elevate le spese di personale per l’esecuzione di diversi compiti, anche perché la cerchia di utenti stabilita comprende i terzi con mandato legale. Nel settore della protezione dei dati, inoltre, sono generate spese che non sono state considerate nel quadro del citato studio, quali quelle per le informazioni alle persone interessate o per le comunicazioni ai proprietari di dati ai fini della rettifica degli stessi. Lo studio è consultabile in tedesco al seguente indirizzo: www.ejpd.admin.ch > DFGP > Attualità > News > 2017 > Registro nazionale degli indirizzi per gli enti pubblici.
4.1.1.2 Personale
In quanto responsabile del SNI, l’UST è chiamato ad assolvere nuovi compiti che richiedono risorse supplementari (cfr. cap. 2.2.1). Visto che a livello tecnico il SNI deve essere separato dalla statistica, occorrerà creare una nuova unità. La direzione della nuova unità assolverà i compiti legati allo sviluppo della strategia e alla ge- stione del personale. Nel campo della gestione dei servizi e dei fornitori occorre assicurare che gli utenti possano utilizzare il SNI in maniera efficace, conformemente alle loro esigenze. A tal fine occorre stipulare contratti con i fornitori di prestazioni, assicurare una gestione cor- rente dei requisiti e dei cambiamenti e garantire il supporto operativo, amministrativo e tec- nico. Anche al settore della gestione dei dati incomberanno nuovi compiti. Dato che il SNI è attuato per mezzo di sedex, è necessario un dominio specifico che assicuri il coordinamento con le amministrazioni e i terzi in qualità di utenti nonché con i loro partner informatici. Anche la conclusione di accordi sulle condizioni d’utilizzo e la fatturazione delle prestazioni spetterà al suddetto settore. Nel campo della gestione finanziaria i compiti verteranno sull’allestimento di preventivo, sulla fatturazione e sul rendiconto finanziario. Occorrerà assicurare che acce- dano al SNI soltanto gli aventi diritto d’accesso e garantire il rispetto delle condizioni d’uti- lizzo. Anche la gestione dei diritti d’accesso genererà costi supplementari, visto che il SNI permetterà non soltanto di confrontare i dati con sedex, ma anche di effettuare singole con- sultazioni in linea. Secondo le prime stime, per mettere il SNI a disposizione degli utenti a livello tecnico e am- ministrativo e assicurare il controllo del suo utilizzo l’UST avrà bisogno di fino a 7 posti a tempo pieno (ETP). Il fabbisogno di risorse dipende da diversi fattori. I compiti legati alla responsabilità globale e alla gestione dei servizi e dei fornitori sono essenziali per la messa a disposizione e lo svi- luppo del SNI e generano spese di base. A seconda del settore d’attività, le spese di perso- nale variano anche in funzione del numero di utenti. È ad esempio il caso per la gestione dell’utenza o il supporto. L’onere amministrativo nel campo della gestione dei domini dipende inoltre dal grado di organizzazione dei diversi gruppi di utenti, fattore questo che assume
particolare importanza nel campo della fatturazione o quando si tratta di concludere accordi. Anche il numero di utenti individuali di un organo con diritto d’accesso può influire sull’entità dell’onere, ad esempio nell’ambito dell’amministrazione dei diritti d’accesso o del supporto. I dettagli della struttura operativa e gestionale del SNI devono ancora essere definiti. In tale contesto occorrerà badare a processi amministrativi possibilmente snelli. Il fabbisogno di risorse illustrato qui di seguito è stato definito in base a una prima stima. Sarà esaminato nuovamente nel dettaglio e precisato in un secondo tempo nel messaggio alla luce dei risultati della procedura di consultazione.
4.1.1.3 Panoramica delle ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale Le spese stimate derivanti dai costi del sistema e del personale nel quadro dell’esercizio re- golare si aggirano attorno a 1,6 milioni di franchi. È lecito supporre che non tutti gli utenti uti- lizzeranno il SNI dalla sua messa in esercizio. Il numero di utenti registrerà un aumento nel corso dei primi due anni e poi si stabilizzerà. Si stima che all’inizio le spese generate da atti- vità quali il controllo dei diritti d’accesso e la conclusione di contratti sarà maggiore, mentre le richieste di supporto cresceranno con l’aumentare del numero di utenti. Per questo motivo si stima un fabbisogno iniziale di personale pari a 7 ETP. L’introduzione del sistema genererà inoltre un fabbisogno supplementare attualmente stimato a 0,15 milioni di franchi.
Fase Progetto Esercizio fase iniziale Esercizio regolare (2018–2023) (2024–2025) (dal 2026)
Spese (ipotesi) In migliaia di franchi In migliaia di franchi In migliaia di franchi uniche annuali annuali Legislazione 680 Sistema: progettazione, 1130 150 prototipo, sviluppo, introduzione Sistema: esercizio, gestione del 300 300 ciclo di vita Personale: registro, dati, (7 ETP) 1260 (7 ETP) 1260 controllo ecc. Totale 1810 1710 1560 Tabella 5: stima dei costi di sviluppo e di gestione
Il sistema mira a una copertura dei costi dell’80 per cento a medio termine e quindi la Confe- derazione finanzierà effettivamente un quinto del fabbisogno di personale supplementare. Le restanti spese di personale saranno coperte con gli emolumenti.
4.1.2 L’Amministrazione federale come utente del SNI
Come già illustrato al capitolo 2.2.3.2, la Confederazione assume una parte dei costi generati dal SNI. Le spese supplementari si limiteranno agli adeguamenti nel quadro delle soluzioni informatiche al fine di soddisfare le condizioni per lo scambio di dati con il SNI (cfr. al ri- guardo cap. 4.6.1).
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni nonché per i centri urbani, gli
agglomerati e le regioni di montagna L’avamprogetto non ha ripercussioni specifiche per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna. Di conseguenza, questo aspetto non è trattato. Le ripercussioni dell’avampro- getto per i Cantoni e i Comuni sono illustrate qui di seguito.
4.2.1 I Cantoni come fonti di dati
Nel quadro del censimento della popolazione basato sui registri, i Cantoni e i Comuni met- tono a disposizione dell’UST dei dati che saranno riutilizzati dal SNI. Con la soluzione previ- sta dall’avamprogetto, i processi attuali per l’invio e la rettifica dei dati resteranno immutati e quindi i Cantoni non dovranno sopportare costi supplementari. È ipotizzabile sviluppare il SNI di modo che possa trattare anche dati attuali. In questo caso, occorrerebbe intavolare al più presto una discussione con i Cantoni (e i Comuni) sulle conse- guenze di un simile sviluppo – incluso il finanziamento. Nel quadro della valutazione dei risul- tati della consultazione sarà precisato in quale misura i dati contenuti nel SNI possano es- sere completati o aggiornati utilizzando altre fonti.
4.2.2 I Cantoni come utenti del SNI
I Cantoni fanno parte della cerchia di utenti del SNI. Partecipano alla copertura dei costi se- condo il modello di finanziamento illustrato al capitolo 2.2.3.2. Ulteriori spese si limiteranno
agli adeguamenti delle soluzioni informatiche affinché siano soddisfatte le condizioni per lo scambio di dati con il SNI (cfr. al riguardo cap. 4.6.1).
4.2.3 Legislazione cantonale
L’introduzione del SNI richiederà l’adeguamento delle basi giuridiche vigenti soltanto in al- cuni Cantoni 49. Non è possibile quantificare i corrispondenti costi, ma si stima che saranno contenuti.
4.2.4 I Comuni come fonti di dati
I dati necessari all’istituzione del SNI provengono originariamente dagli uffici controllo abi- tanti dei Comuni. Visto che secondo la soluzione proposta, i dati non sono ottenuti diretta- mente dai Comuni ma attraverso l’UST, la produzione dei dati per il SNI non genera costi supplementari. È invece probabile che il trattamento delle comunicazioni sui dati inesatti ca- gioni determinate spese. Visto tuttavia che la qualità dei dati è molto alta per quanto riguarda le caratteristiche fornite dal SNI, le spese dovrebbero essere contenute. Le incoerenze do- vute alle mutazioni saranno rettificate automaticamente in occasione del successivo invio di dati. Lo sviluppo del SNI verso un sistema che si basa su dati più attuali potrebbe generare spese supplementari. Le conseguenze di un simile sviluppo dovrebbero essere discusse con i Can- toni e i Comuni (cfr. cap. 4.2.1).
4.2.5 Sistema di emolumenti dei Comuni
I Cantoni forniscono dati e indirizzi dal registro degli abitanti in svariati contesti e riscuotono in parte anche degli emolumenti a tal fine. Le informazioni fornite a unità amministrative e a terzi nel quadro dell’assistenza amministrativa sono gratuite. Gli utenti del SNI soddisfano questo criterio e quindi l’ottenimento di dati sugli indirizzi tramite il SNI non avrà ripercussioni sul sistema degli emolumenti esistente. Di conseguenza, non diminuiranno le entrate dei Co- muni, ma le richieste d’informazioni rivolte agli uffici controllo abitanti e quindi anche il corri- spondente onere.
4.2.6 Informazioni sugli indirizzi
La comunicazione di dati sugli indirizzi e di dati personali deve avvenire nel rispetto di diversi principi in materia di protezione dei dati. Le legislazioni cantonali e comunali in materia sono determinanti. Può quindi ad esempio capitare che la comunicazione di informazioni sugli indi- rizzi a terzi vari da Comune a Comune. Il SNI crea la base per un trattamento uniforme dei richiedenti.
4.2.7 I Comuni come utenti del SNI
I Comuni fanno parte della cerchia degli utenti del SNI. Per loro, che oggi sono lo sportello per ogni sorta di informazione su domicili e indirizzi, il SNI rappresenta in primo luogo uno sgravio, poiché non deve più trattare determinate richieste standard. Secondo il modello di finanziamento illustrato al capitolo 2.2.3.2, i Comuni non partecipe- ranno ai costi.
Nel 2018, l’UFG ha condotto un sondaggio in materia presso i Cantoni. Sui sedici Cantoni che hanno risposto, due do- vranno adeguare le pertinenti basi legali.
4.2.8 Terzi come utenti del SNI
Secondo il modello di finanziamento illustrato al capitolo 2.2.3.2, i terzi con mandato legale partecipano ai costi. Diversamente dal caso delle informazioni fornite dagli uffici controllo abi- tanti dei Comuni, la consultazione di indirizzi contenuti nel SNI è a pagamento, ma l’utilizzo del servizio è facoltativo. Secondo le prime valutazioni, i benefici del SNI sono superiori ai costi stimati. Per poter effettuare consultazioni strutturate, le organizzazioni aventi diritto d’accesso devono soddisfare le condizioni per lo scambio di informazioni tramite il SNI, il che implica corrispondenti costi (cfr. cap. 4.6.1).
4.3 Ripercussioni per l’economia
Il SNI è accessibile soltanto a enti pubblici o a terzi in possesso di un mandato legale e quindi il suo utilizzo in un contesto economico privato è escluso. Dal miglioramento dello scambio elettronico dei dati tra le autorità ci si attendono effetti positivi indiretti: maggiore effi- cienza, risparmi di costi nel quadro dell’adempimento dei compiti pubblici, ripercussioni posi- tive sui conti della Confederazione e dei Cantoni nonché prevista riduzione delle spese am- ministrative nel campo della previdenza sanitaria e professionale. L’attuazione dell’e-govern- ment contribuisce a rendere generalmente più interessante e competitiva la piazza econo- mica svizzera. Le infrastrutture digitali svolgono un ruolo importante in questo contesto, in particolare in vista dell’istituzione e dell’estensione del mercato unico digitale dell’UE e quindi della crescente necessità per la Confederazione di fornire i suoi servizi su scala internazio- nale. Visto che non sono attese ripercussioni negative sull’economia, si rinuncia a un’analisi formale delle ripercussioni del disciplinamento.
4.4 Ripercussioni per la società
L’avamprogetto non ha ripercussioni specifiche per la società in termini di sanità, formazione o pari opportunità e quindi questo aspetto non è trattato. In sostanza, il SNI è uno strumento che offre alla popolazione una maggiore trasparenza sull’utilizzo dei dati da parte delle auto- rità.
4.5 Ripercussioni per l’ambiente
L’avamprogetto non ha ripercussioni per l’ambiente. La digitalizzazione delle transazioni do- vrebbe permettere di risparmiare risorse e quindi avere conseguenze positive per l’ambiente.
4.6 Altre ripercussioni
4.6.1 Informatica dei Cantoni e Comuni nonché dei terzi aventi diritto d’accesso
Utilizzo del SNI Il Consiglio federale definisce le condizioni legali, organizzative e tecniche che i terzi aventi diritto d’accesso devono soddisfare per ottenere informazioni dal SNI attraverso la propria applicazione specifica. Il corrispondente onere informatico dipende dai requisiti posti alla go- vernance del nuovo dominio sedex SNI. Si tratta, in altre parole, di capire se per lo scambio di messaggi con sedex è necessario installare un adattatore specifico per lo scambio con SNI o se si possono utilizzare quelli attuali. Indipendentemente da ciò, gli utenti devono farsi carico delle spese legate alla configurazione dei tipi di comunicazione SNI nella loro applica- zione specifica.
Dati SNI Il SNI si basa sui dati utilizzati per il censimento della popolazione basato sui registri. Di con- seguenza, la definizione dei dati da fornire è ripresa dalla LArRa e i codici ammessi per cia- scuna caratteristica sono definiti nel catalogo ufficiale delle caratteristiche dell’UST. Affinché i dati per il SNI possano essere trattati correttamente e semplicemente, si prevedono singole piccole modifiche nella codificazione (cfr. cap. 3.5., commento ad art. 8 cpv. 2). Se risponde a un’esigenza dei Cantoni e dei Comuni, il SNI potrebbe essere sviluppato in modo da permette di ottenere dai registri comunali degli abitanti, nel quadro di una singola consultazione, una convalida dei dati o notifiche di mutazioni. Se del caso, occorrerebbe adeguare gli standard esistenti o implementarne nuovi.
4.6.1.1 Imprese vicine alla Confederazione
La Posta svizzera offre diversi servizi relativi agli indirizzi, tra cui la «Verifica degli indirizzi» 50. Questo servizio, utilizzabile come servizio in linea, è gratuito ed è usato come servizio stan- dard in seno all’Amministrazione federale. La Posta offre anche un servizio di trattamento degli indirizzi e un servizio di ricerca degli in- dirizzi presso gli uffici controllo abitanti. In caso di esito positivo, questi due servizi sono a pa- gamento. Visto che la quota di successo del SNI potrebbe essere superiore di quella del ser- vizio di ricerca della Posta, il numero di clienti di quest’ultimo potrebbe subire un calo.
4.6.1.2 Altre imprese operanti nella ricerca di indirizzi
Il SNI potrebbe entrare in concorrenza anche con altre imprese che offrono informazioni sui domicili e sugli indirizzi. Non fornendo informazioni a privati, il SNI non tange tuttavia il loro modello aziendale.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il SNI serve a raccogliere a livello federale i dati sugli indirizzi inizialmente raccolti dai Can- toni e dai Comuni e a metterli a disposizione di tutti gli enti pubblici in una forma e attraverso interfacce uniformi. Questa prestazione della Confederazione va analizzata sotto due punti di vista. Innanzitutto il SNI deve essere considerato come un’attività amministrativa ausiliaria. Di norma quest’attività non richiede una base legale (né costituzionale) specifica, poiché rientra tacitamente nel disciplinamento dei compiti statali e serve all’adempimento di questi ultimi. Ne consegue che, nonostante la Costituzione non lo menzioni esplicitamente, spetta alla Confederazione coprire il fabbisogno dei suoi organi non soltanto concretamente, ma anche creando le basi legali necessarie all’esercizio di queste attività, laddove ciò si riveli eccezio- nalmente necessario, in particolare per motivi legati alla protezione dei dati. La Confedera- zione può quindi anche emanare norme che reggono la raccolta e la messa a disposizione dei dati sugli indirizzi necessari, perlomeno nei settori in cui le compete disciplinare le moda- lità di adempimento dei compiti statali. Questa competenza si estende anche ai settori in cui i Cantoni o i Comuni attuano il diritto federale (cfr. art. 46 cpv. 1 Cost.). La Confederazione può quindi prevedere anche per questi settori la possibilità di utilizzare il SNI e definire le re- gole a tal fine. Meno chiara è la risposta alla domanda se la Confederazione possa mettere il SNI a disposizione dei Cantoni e disciplinarne l’utilizzo per i compiti statali che non rientrano
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nella sfera di competenza federale. Visto che, in linea di principio, la competenza per le atti- vità amministrative ausiliarie è subordinata alla competenza per l’attività principale, ciascun ente pubblico è competente per la copertura del proprio fabbisogno e per la definizione delle norme necessarie a tal fine. Si potrebbe quindi concludere che la Confederazione non ha la facoltà di mettere il SNI a disposizione dei Cantoni per l’adempimento dei compiti che esu- lano dalla sua sfera di competenze. Questa interpretazione restrittiva, tuttavia, non convince poiché secondo la Costituzione la Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti (art. 44 cpv. 1 Cost.) Quindi le autorità federali dovrebbero mettere a disposi- zione dei Cantoni che ne fanno richiesta i dati sugli indirizzi che gestiscono ai fini dell’adem- pimento dei loro compiti, sempreché non vi si oppongano ostacoli giuridici, in particolare le- gati alla protezione dei dati. Per la maggior parte delle autorità è tuttavia utile poter accedere sistematicamente a dati sugli indirizzi di buona qualità. Oggi quindi la soluzione più ovvia ap- pare quella che prevede la gestione sistematica e ordinata dei dati sugli indirizzi presso un’infrastruttura informatica centrale. Le autorità federali inoltre possono fornire prestazioni commerciali in settori marginali per quanto siano autorizzate a farlo a norma di legge senza violare il principio della libertà economica (cfr. art. 41 e 41a della legge federale del 7 otto- bre 2005 51 sulle finanze della Confederazione, LFC). Ciò presuppone in particolare che le prestazioni commerciali siano strettamente correlate ai compiti principali, non pregiudichino l’adempimento dei compiti principali e non richiedano considerevoli risorse materiali o di per- sonale supplementari (art. 41a cpv. 2 LFC). Nella fattispecie queste condizioni sono soddi- sfatte visto che per l’esercizio pratico del SNI è irrilevante che i Cantoni usino il registro sol- tanto nel quadro dell’esecuzione del diritto federale o anche per compiti che rientrano unica- mente nella sfera di competenza cantonale. La Confederazione deve quindi poter mettere il SNI a disposizione di altri enti pubblici, senza che ciò sia considerato una prestazione com- merciale. Non è per contro previsto di offrire il SNI a privati.
Non è nemmeno previsto l’obbligo per i Cantoni di utilizzare il SNI nei settori che non sono di competenza federale. Può quindi essere lasciata aperta la questione se la Confederazione possa prevedere un simile obbligo. L’istituzione del SNI è una competenza federale inerente senza base costituzionale esplicita. Secondo le DTL (n. marg. 25) in questo caso occorre citare a titolo sussidiario l’articolo 173 capoverso 2 Cost.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’avamprogetto non attua impegni risultanti dall’adesione a un’organizzazione internazionale o ad accordi internazionali bilaterali o multilaterali conclusi dalla Svizzera.
5.3 Forma dell’atto
Considerato l’oggetto, il contenuto e la portata del progetto di legge, in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. le disposizioni sul SNI devono essere emanate sotto forma di legge fede- rale. Dall’articolo 17 capoverso 2 LPD si può invece evincere che basterebbe una base giuridica in un’ordinanza per permettere agli organi federali di trattare dati (non degni di particolare protezione) nel sistema d’informazione. Il trattamento di questi dati non è tuttavia l’unico aspetto che deve essere disciplinato per istituire il SNI. Occorre definire anche la fonte, il
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contenuto e la consultazione del SNI nonché l’organizzazione del servizio, i compiti dell’auto- rità competente, gli emolumenti e la ripartizione dei costi. Appare quindi più opportuno disci- plinare questi aspetti in una legge anziché in un’ordinanza.
5.4 Subordinazione al freno delle spese
Il progetto non prevede né disposizioni in materia di sussidi né crediti d’impegno o limiti di spesa implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.
5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale La ripartizione e l’adempimento dei compiti previsti non tange né il principio di sussidiarietà né quello dell’equivalenza fiscale. Le ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Can- toni sono inferiori ai 10 milioni di franchi. L’avamprogetto rispetta pertanto entrambi i principi.
5.6 Delega di competenze legislative
Condizioni di gestione e d’utilizzo del SNI (art. 3 cpv. 2 lett. a) Il Consiglio federale ha la facoltà di disciplinare le condizioni di gestione e d’utilizzo. Per quel che concerne le condizioni di gestione, preciserà in un’ordinanza segnatamente i compiti e gli obblighi dell’UST di cui all’articolo 3 capoverso 1. Per quanto riguarda le condizioni d’uti- lizzo, occorre precisare i requisiti richiesti per consultare il sistema d’informazione, gli obbli- ghi delle autorità, delle organizzazioni e delle persone aventi diritto d’accesso secondo l’arti- colo 9 nonché le conseguenze dell’inosservanza di queste condizioni. Visto che si tratta di requisiti legati all’attuazione di due articoli dell’avamprogetto (art. 3 cpv. 1 e 9), è opportuno concretizzarle in un’ordinanza. Modalità di controllo dell’utilizzo del sistema d’informazione (art. 3 cpv. 2 lett. b) Il Consiglio federale disciplina i diversi tipi di controllo che l’UST deve eseguire in virtù dell’ar- ticolo 3 capoverso 1 lettera d. I dettagli relativi all’attuazione dei controlli vanno definiti in un’ordinanza. Definisce inoltre i passi procedurali nonché la periodicità per ogni tipo di con- trollo. Visto che si tratta di requisiti legati all’attuazione di un articolo dell’avamprogetto (art. 3 cpv. 1 lett. d), è opportuno concretizzarli in un’ordinanza Designazione di altri servizi cui l’UST può rivolgersi per completare e aggiornare i dati (art. 4 cpv. 2) In un primo tempo la periodicità dell’invio dei dati secondo la LArRa è sufficiente per soddi- sfare gli scopi del SNI secondo l’avamprogetto. Non è tuttavia escluso che dopo la messa in esercizio del SNI le autorità e i terzi aventi diritto d’accesso secondo l’articolo 6 abbiano biso- gno di invii più frequenti di dati o di dati più completi. L’avamprogetto conferisce pertanto al Consiglio federale la competenza di designare altri servizi cui l’UST può far capo per comple- tare e aggiornare i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1. Dettagli della procedura di rettifica dei dati inesatti o incompleti contenuti nel sistema d’infor- mazione (art. 5 cpv. 3) L’avamprogetto conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli della procedura di rettifica degli errori. Si tratta di definire segnatamente la modalità di comunica- zione degli errori (p. es. con un modulo di domanda di rettifica) nonché i passi procedurali
per la comunicazione degli errori (presunti o accertati) ai Comuni. Vista la complessità e l’elevato grado di dettaglio della materia da disciplinare, conviene disciplinare questi aspetti in un’ordinanza piuttosto che in una legge.
Portata dei diritti d’accesso e dettagli della procedura di concessione, sospensione e revoca dei diritti d’accesso al sistema d’informazione (art. 6 cpv. 4) L’avamprogetto conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare la portata dei diritti d’accesso nonché i dettagli della procedura di concessione, sospensione e revoca dei diritti d’accesso. Visto che gli obblighi delle autorità e dei terzi aventi diritto d’acceso di cui all’articolo 6 sono disciplinati all’articolo 8, appare opportuno disciplinare le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi in un’ordinanza. Visto l’elevato grado di dettaglio della mate- ria da disciplinare, conviene concretizzarla in un’ordinanza anziché in una legge. Dettagli relativi all’informazione delle persone interessate sui loro dati (art. 10 cpv. 2) Secondo l’articolo 10 capoverso 2, l’UST informa le persone fisiche domiciliate in Svizzera sui loro dati e sulle informazioni generate dalla consultazione del sistema d’informazione e dal trattamento dei dati ivi registrati. Lo stesso capoverso conferisce inoltre al Consiglio fede- rale la competenza di disciplinare i dettagli dell’informazione delle persone in questione sui dati che le riguardano. Visto che si tratta di esigenze in relazione all’attuazione dell’arti- colo 10 capoverso 2, conviene disciplinarle in un’ordinanza. Dettagli della conservazione e della distruzione dei dati (art. 11 cpv. 5) L’articolo 11 capoversi 1–3 precisa i termini di conservazione e distruzione dei dati nel si- stema d’informazione. L’articolo 11 capoverso 5 dà al Consiglio federale la facoltà di discipli- nare i dettagli della conservazione e della distruzione dei dati. Visto che si tratta di esigenze legate all’attuazione di un articolo dell’avamprogetto (art. 11 cpv. 1–3) è opportuno concretiz- zarle in un’ordinanza (anziché nella legge stessa). Ammontare degli emolumenti e procedura di riscossione degli emolumenti (art. 12 cpv. 3) L’articolo 12 capoversi 1 e 2 prevede la riscossione di due tipi di emolumento dalle autorità e dai terzi aventi diritto d’accesso. Il capoverso 3 dell’articolo conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare l’ammontare degli emolumenti e la procedura di riscossione. Que- sta norma di delega abilita il Consiglio federale a concretizzare le esigenze relative all’attua-
zione dell’articolo 12 capoversi 1 e 2. Tale materia va disciplinata in un’ordinanza piuttosto che nella legge.
5.7 Protezione dei dati
5.7.1 Osservazioni generali
Le disposizioni in materia di protezione dei dati valgono per tutte le parti coinvolte. L’UST nonché le autorità e i terzi aventi diritto d’accesso secondo l’articolo 6 sottostanno alle dispo- sizioni della LPD applicabili agli organi federali. Le autorità cantonali e comunali sottostanno ai diritti cantonale e comunali in materia di protezione dei dati. Se tuttavia il diritto cantonale non offre una protezione dei dati adeguata, al trattamento dei dati personali da parte di or- gani cantonali che agiscono in applicazione del diritto federale si possono applicare deter- minate disposizione della LPD (art. 37 LPD). Per motivi legati alla trasparenza, l’avamprogetto riprende e precisa determinate condizioni della LPD poste agli organi federali. In determinati casi l’avamprogetto va oltre queste condi- zioni rendendole più severe. In vista dell’organizzazione del SNI va infine precisato che la procedura di rettifica dei dati è retta dal diritto cantonale e da quello comunale in materia di protezione dei dati.
5.7.2 Caratteristiche dei dati
I dati registrati nel sistema d’informazione (art. 4 cpv. 1) che possono essere consultati (art. 8 cpv. 1), sono dati personali secondo l’articolo 3 lettera a LPD. Non si tratta tuttavia di dati de- gni di particolare protezione o di profili della personalità secondo l’articolo 3 lettere c e d LPD. Gli organi federali possono inoltre comunicare determinati dati quali il nome, il co- gnome, l’indirizzo e la data di nascita anche se le condizioni di cui all’articolo 19 capoverso 1 LPD non sono soddisfatte.
5.7.3 Scopo del sistema d’informazione
Lo scopo del SNI (incluso il sistema d’informazione) è sancito dall’articolo 1 capoverso 2 e dall’articolo 7 dell’avamprogetto in applicazione dell’articolo 4 capoversi 3 e 4 LPD. Secondo l’articolo 1 capoverso 2 lo scopo del SNI è permettere alle autorità e ai terzi aventi diritto d’accesso secondo l’articolo 6 di consultare, nei limiti dei loro compiti legali, gli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera.
5.7.4 Diritto d’accesso della persona interessata
L’articolo 10 dell’avamprogetto disciplina il diritto d’accesso della persona i cui dati sono trat- tati. Con questa disposizione s’intende attuare e inasprire le condizioni di cui all’articolo 8 ca- poverso 1 LPD. Di fatto le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 dell’articolo in questione vanno oltre a quelle della LPD e dell’OLPD. Secondo l’artico 10 capoverso 1 OLPD, il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità vanno verbalizzati soltanto se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la prote- zione dei dati. Secondo l’articolo 10 capoverso 1 dell’avamprogetto, invece, il sistema verba- lizza i dati non degni di particolare protezione (quali le informazioni generate dalla consulta- zione del sistema d’informazione e dal trattamento dei dati ivi registrati). Secondo l’arti- colo 10 capoverso 2 OLPD i verbali sono accessibili ai soli organi o persone incaricati di veri- ficare l’applicazione dei dispositivi di protezione dei dati personali. Secondo l’articolo 10 ca- poverso 2 dell’avamprogetto, invece, i protocolli sono accessibili anche alle persone i cui dati sono trattati.
5.7.5 Esattezza dei dati
Secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPD, chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esat- tezza e prendere tutte le misure adeguate onde assicurare che dati non pertinenti o incom- pleti in considerazione dello scopo per cui sono stati raccolti o elaborati vengano cancellati o rettificati. Visto che i registri dei Comuni costituiscono la fonte dei dati del SNI, occorrerà sta- bilire come verificare e rettificare in maniera opportuna gli errori scoperti dagli utenti e dalle persone i cui dati sono trattati. L’articolo 5 capoverso 3 dell’avamprogetto conferisce al Con- siglio federale la competenza di disciplinare i dettagli della procedura di rettifica degli errori. Si tratterà di definire segnatamente le modalità di comunicazione degli errori (p. es. tramite un modulo di domanda di rettifica) e le fasi della procedura di comunicazione degli errori (presunti o accertati) ai Comuni. I dati devono essere rettificati dai Comuni conformemente alle disposizioni cantonali e comunali in materia di protezione dei dati.
5.7.6 Responsabilità
Se dati personali sono trattati congiuntamente da autorità federali, cantonali, comunale e da terzi può sorgere la domanda della responsabilità. L’assenza della definizione delle compe- tenze potrebbe inoltre far sì che nessun ente pubblico si senta responsabile o che sorgano domande legate alla delimitazione delle competenze. L’articolo 16 capoverso 2 LPD conferi-
sce al Consiglio federale la competenza di regolare in modo specifico i controlli e la respon- sabilità in materia di protezione dei dati se organi federali trattano dati personali congiunta- mente ad altri organi federali, a organi cantonali o a privati 52. Per motivi legati alla chiarezza e alla certezza del diritto, appare pertanto opportuno conferire la responsabilità per la prote- zione dei dati del SNI all’UST (art. 8). In quanto autorità responsabile, l’UST è anche compe- tente per il controllo del sistema d’informazione così da assicurarne la compatibilità con la LPD, segnatamente con le sue esigenze in materia di protezione dei dati. L’avamprogetto inasprisce determinati requisiti tecnici in materia di sicurezza previsti dall’OLPD. Prevede se- gnatamente che i dati generati dalla consultazione del sistema d’informazione e il tratta- mento dei dati devono essere verbalizzati. Secondo l’articolo 10 capoverso 1 OLPD i tratta- menti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della persona- lità vanno verbalizzati soltanto se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la pro- tezione dei dati.
5.7.7 Conservazione e distruzione dei dati
I dati personali non devono essere conservati senza limiti di tempo. Vanno distrutti non ap- pena non sono più necessari alle finalità del trattamento. Questo principio deriva implicita- mente dal principio generale della proporzionalità di cui all’articolo 4 capoverso 2 LPD. Per- tanto, l’articolo 11 capoverso 1 dell’avamprogetto prevede che i dati forniti sono conservati per dieci anni nel sistema d’informazione. Questo termine di conservazione è necessario af- finché le autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d’accesso di cui all’articolo 6 pos- sano cercare indirizzi precedenti conformemente all’articolo 7 capoverso 1 lettera a. L’arti- colo 11 capoverso 2 dell’avamprogetto prevede, in linea con l’articolo 10 capoverso 2 OLPD, un termine di conservazione di un anno per le informazioni generate dalla consultazione del sistema d’informazione e dal trattamento dei dati ivi registrati. Secondo l’articolo 11 capo- verso 3 dell’avamprogetto i dati sono distrutti alla scadenza dei termini previsti. Secondo l’ar- ticolo 11 capoverso 5 dell’avamprogetto, il Consiglio federale disciplina i dettagli della con- servazione e della distruzione dei dati.
Messaggio concernente la legge federale sulla protezione dei dati, FF 1988 II, 353, in particolare 406, Maurer-Lambrou, Urs/Blechta, Gabor-Paul (a c. di.), Datenschutzgesetz (DSG)/Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ), Basler Kommentar, 3a ed., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 341-342, n. marg. 15-16.