Dipartimento federale dell’interno DFI
Fondo per la prevenzione del tabagismo
Versione del 18 agosto 2019
Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell’ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
(OFPT; RS 641.316)
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Indice 1 Punti essenziali del progetto ................................................................................................ 3 1.1 Situazione iniziale ..................................................................................................................... 3 1.2 Contenuto della revisione ......................................................................................................... 3 1.3 Contesto relativo agli aiuti finanziari ai Cantoni ........................................................................ 4 2 Commento .............................................................................................................................. 4 2.1 Osservazioni generali ............................................................................................................... 4 2.2 Commento ai singoli articoli ...................................................................................................... 5 Sezione 1: Disposizioni generali .......................................................................................................... 5 Sezione 2: Contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione ............................................. 7 Sezione 3: Contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo ..................... 9 Sezione 4: Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo ............................. 11 Sezione 5: Finanze ............................................................................................................................ 11 Sezione 6: Vigilanza .......................................................................................................................... 12 Sezione 7: Disposizioni finali ............................................................................................................. 12 3 Ripercussioni ....................................................................................................................... 13
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Nel 2003 le Camere federali si sono espresse a favore di un fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT), le cui basi legali sono costituite dall’articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge sull’imposizione del tabacco (LImT; RS 641.31) nonché dall’ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT; RS 641.316). Il fondo è finanziato da una tassa di 2,6 centesimi per ogni pacchetto di sigarette. Nel 2018 le entrate sono state di 14,2 milioni di franchi1. Il fondo ha lo scopo di finanziare provvedimenti di prevenzione che contribuiscano in modo efficace e sostenibile a ridurre il consumo di tabacco. Dal 2004 è gestito da un servizio specializzato, incorporato a livello amministrativo nell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Per le decisioni in merito alle domande di finanziamento, il servizio specializzato è sostenuto da una Commissione peritale extraparlamentare. La Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili (Strategia MNT) 2, pubblicata nel 2016, è seguita al Programma nazionale tabacco e da allora costituisce, insieme alla Strategia nazionale Dipendenze3, il quadro strategico sovraordinato della Confederazione per la prevenzione del tabagismo. Entrambe le strategie offrono agli attori statali e non statali un quadro di orientamento per il loro impegno in questo ambito e sono volte in particolare a rafforzare la responsabilità individuale e l’alfabetizzazione sanitaria della popolazione, a promuovere condizioni quadro propizie alla salute, al fine di evitare l’iniziazione al consumo di tabacco, garantire l’aiuto precoce delle persone a rischio e sostenere l’abbandono del consumo di tabacco. I Cantoni svolgono un ruolo importante nella realizzazione delle strategie, in quanto sono chiamati a mettere a punto e attuare i relativi programmi cantonali.
1.2 Contenuto della revisione
Nel 2018 l’FPT è stato oggetto di una verifica della redditività da parte del Controllo federale delle finanze (CDF)4, il quale ha riscontrato l’insufficienza delle basi legali per gli aiuti finanziari ai Cantoni e un’incongruenza tra la legge e l’ordinanza per quanto concerne la vigilanza sul fondo (secondo la LImT la vigilanza spetterebbe all’UFSP in collaborazione con l’Ufficio federale dello sport [UFSPO], mentre secondo l’OFPT questa sarebbe di competenza del Dipartimento federale dell’interno [DFI]). Il CDF raccomanda altresì di esaminare la redditività dei progetti al momento della domanda nonché la capacità economica dei richiedenti al momento di fissare la quota del contributo. Al centro della revisione dell’OFPT vi sono pertanto tre raccomandazioni del CDF: una conformità giuridica deve essere definita mediante un adeguamento dell’OFTP al fine di fornire ai Cantoni finanziamenti fondati sul principio di redditività; la LImT e l’OFPT devono essere armonizzate per quanto concerne le competenze in materia di vigilanza; la redditività dei progetti e la capacità economica dei richiedenti devono essere verificate in modo approfondito.
1 Dal momento che dal 2019 il bilancio dell’FPT è allestito secondo il principio dell’annualità, l’importo menzionato
si riferisce in via eccezionale alle entrate fiscali registrate dal dicembre 2017 al dicembre 2018 (13 mesi). 2 Consultabile alla pagina Internet www.bag.admin.ch/bag/it/home.html > Strategia & Politica > Malattie non tra-
smissibili > Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili. 3 Consultabile alla pagina Internet www.bag.admin.ch/bag/it/home.html > Strategia & Politica > Dipendenze >
Strategia nazionale Dipendenze. 4 Consultabile alla pagina Internet www.efk.admin.ch/it > Pubblicazioni > Formazione e sociale > Salute > Impiego
economico dei fondi a destinazione vincolata - Dipartimento federale dell’interno, Ufficio federale della sanità pub- blica e organizzazioni di prevenzione e di promozione della salute, numero della verifica: 17542. 3/14
La revisione dell’OFTP accoglie due delle tre raccomandazioni del CDF, definendo una base legale per gli aiuti finanziari ai Cantoni e conferendo al servizio specializzato dell’FPT la possibilità di richiedere indicazioni sulla capacità economica del richiedente e sulla redditività dei progetti. Non è invece stato possibile dare seguito alla raccomandazione riguardante la vigilanza: dal momento che, a livello organizzativo, l’FPT è aggregato all’UFSP, una vigilanza da parte dell’Ufficio stesso non è possibile per motivi di governance. Pertanto, al momento, la vigilanza da parte del DFI sembra essere la soluzione migliore. Una modifica secondo la raccomandazione del CDF richiederebbe una nuova assegnazione istituzionale del segretariato o l’istituzione di una Commissione con potere decisionale in luogo di una Commissione peritale. Le basi legali in materia di vigilanza saranno riesaminate nel contesto della prossima revisione della LImT. Se si escludono le problematiche riscontrate dal CDF, l’OFTP ad oggi in vigore costituisce in linea di principio una base efficace. Tuttavia, numerosi articoli necessitano di un adeguamento alla situazione e alle sfide attuali. Tali articoli sono stati pertanto sottoposti a una revisione per tener ampiamente conto della situazione attuale. In virtù della portata delle modifiche, si tratta di una revisione totale.
1.3 Contesto relativo agli aiuti finanziari ai Cantoni
I Cantoni svolgono un ruolo importante nella realizzazione delle strategie, in quanto sono chiamati a mettere a punto e attuare i relativi programmi cantonali. Sino alla fine del 2016, l’FPT aveva partecipato ai costi complessivi dei programmi cantonali di prevenzione del tabagismo. Per rispettare l’autonomia cantonale (l’FPT non esercita compiti di controllo per progetti concreti), a partire dal 2017 il sostegno non è più stato accordato per i programmi, bensì per la gestione degli stessi con un contributo pari al 15 per cento delle entrate fiscali dell’FPT. Nel 2018 il CDF ha ritenuto non adeguato questo meccanismo, affermando nel proprio rapporto che i pagamenti ai Cantoni per la gestione non soddisfano i requisiti in termini di finanziamento ai sensi dell’OFTP. Pertanto, si è proceduto a ricercare altre possibilità di finanziamento in collaborazione con i Cantoni. Sarà quindi necessario definire anche la relativa base legale per il finanziamento dei provvedimenti cantonali di prevenzione del tabagismo. La revisione dell’OFTP contiene le basi legali per questa nuova forma di finanziamento.
2 Commento
2.1 Osservazioni generali
Per adeguare le definizioni alla situazione attuale, le modifiche riportate di seguito dovranno essere apportate in tutta l’ordinanza. Queste modifiche di ordine generale non saranno più menzionate nel commento ai singoli articoli. Provvedimento di prevenzione Nel testo rivisto sarà impiegato il termine più ampio di «provvedimenti di prevenzione» in luogo di «progetti» o «progetti di prevenzione». I termini attualmente in uso implicano un progetto limitato nel tempo e fine a sé stesso. Tuttavia, questo approccio non sembra adeguato alle effettive necessità. Per ottenere un effetto a lungo termine, può rendersi necessario anche il finanziamento di programmi o compiti di lunga durata. La revisione si prefigge di creare i presupposti per il finanziamento di tali soluzioni. Efficacia Il termine «efficace» di cui all’attuale articolo 2 capoverso 1 è sostituito dal termine «redditizio», per sottolineare l’adempimento del requisito inerente alla valutazione a livello di rapporto tra costi e benefici della redditività dei provvedimenti di prevenzione prima dell’approvazione di una domanda. Segretariato L’organizzazione preposta alla prevenzione che amministra il fondo sarà in futuro denominata «segretariato» in luogo di «servizio specializzato». In seno all’UFSP i servizi specializzati sono di 4/14
norma integrati nell’organizzazione, ma non l’FPT. L’impiego del termine «segretariato» ha lo scopo di sottolineare l’indipendenza dell’FPT anche a livello di percezione dall’esterno. Aiuti finanziari Il termine «contributi finanziari» finora in uso comprendeva qualunque tipo di prestazione finanziaria di sostegno erogata dall’FPT a beneficio degli attori richiedenti. Il nuovo diritto opera invece una distinzione tra contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione e contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo. Entrambi sono assegnati sulla base di domande.
2.2 Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1: Fondo
L’FPT è stato istituito nel 2004. Pertanto, non è più necessario disciplinare questo aspetto nell’ordinanza. La nuova disposizione definisce l’FPT esplicitamente come fondo giuridicamente non autonomo con una contabilità propria secondo l’articolo 52 della legge federale sulle finanze della Confederazione (RS 611.0).
Art. 2: Scopo del fondo
Il capoverso 1 stabilisce in linea generale che l’FPT concede aiuti finanziari per provvedimenti di prevenzione del tabagismo.
Il capoverso 2 definisce gli obiettivi da perseguire con i provvedimenti di prevenzione. L’elenco non è da intendersi come esaustivo. Gli elementi elencati hanno lo scopo di far fronte alle attuali necessità in materia di prevenzione del tabagismo.
Cpv. 2 lett. a L’obiettivo principale è ridurre il consumo di tabacco. Per tale ragione questa voce è stata inserita al primo posto. La riduzione del consumo dovrà essere ottenuta da una parte evitando l’iniziazione al fumo e dall’altra promuovendone l’abbandono. Le strategie contro l’iniziazione al fumo consistono soprattutto nell’evitare che bambini e giovani si avvicinino al consumo di tabacco nonché nel definire condizioni quadro che rendano questa pratica non interessante per questo gruppo di destinatari, ad esempio realizzando impianti per il tempo libero dove sia vietato fumare. I provvedimenti per incentivare l’abbandono consistono invece in varie offerte per smettere di fumare come ad esempio corsi di gruppo.
Cpv. 2 lett. b
Questa lettera non subisce modifiche.
Cpv. 2 lett. c Un provvedimento di prevenzione molto importante consiste nel sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sugli effetti del consumo di tabacco.
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Cpv. 2 lett. d Il nuovo diritto prescrive di «promuovere la cooperazione tra gli organi di Confederazione, Cantoni, Comuni e terzi attivi nella prevenzione del tabagismo» in luogo di «costituire una rete di organizzazioni attive nella prevenzione del tabagismo». Questa lettera assume quindi un significato più concreto.
Cpv. 2 lett. e Nel contesto della redditività incentivata secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b, con la lettera e di nuova introduzione il segretariato dovrà promuovere in modo esplicito sinergie tra i provvedimenti di prevenzione.
Cpv. 2 lett. f Con l’espressione «condizioni quadro a sostegno della prevenzione» s’intendono le condizioni necessarie alla prevenzione del consumo di tabacco, ad esempio sotto forma di gestione delle conoscenze e di simposi sulla prevenzione del tabagismo.
Cpv. 2 lett. g La lettera g corrisponde all’attuale lettera e. L’FPT non promuove la ricerca di base (p. es. la ricerca concernente gli effetti del consumo di tabacco sulla digestione e sull’assorbimento di sostanze nutritive nell’intestino tenue), concentrandosi invece su conoscenze direttamente applicabili e orientate alla pratica in materia di prevenzione de tabagismo. Pertanto, il termine «ricerca» è utilizzato nell’accezione di monitoraggio, ricerca di supporto e valutazione rilevanti per la prevenzione del tabagismo.
Art. 3: Principio Gli aiuti finanziari menzionati all’articolo 2 capoverso 1 sono concessi sotto forma di contributi ai costi e contributi forfettari. I contributi ai costi sono erogati per singoli provvedimenti di prevenzione, i contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo. Art. 4: Segretariato
Cpv. 2 lett. a In virtù dei numerosi attori coinvolti nel settore della prevenzione del tabagismo, in genere non è necessario che il segretariato realizzi propri provvedimenti di prevenzione. Questo approccio comporterebbe un netto incremento del fabbisogno di risorse di personale (attualmente il segretariato può contare su 5,2 posti a tempo pieno). Il segretariato è pertanto incaricato di pianificare e avviare i provvedimenti di prevenzione. L’attuale lettera a diventa la lettera b deve essere mantenuto in modo che il segretariato possa continuare ad acquistare e gestire le misure di prevenzione del tabacco, se necessario
Il capoverso 2 lettera c definisce il segretariato quale istituzione competente per decidere in merito alla concessione di aiuti finanziari.
L’attuale lettera c diventa la lettera d e resta invariato.
Cpv. 3 e 4 Questi capoversi restano in gran parte invariati dal punto di vista materiale. Il capoverso 4 introduce la possibilità, a titolo facoltativo, di consultare altri esperti, in particolare la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili, in merito all’orientamento strategico del fondo e a questioni concernenti la prevenzione del tabagismo.
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Sezione 2: Contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione
Art. 5: Condizioni
Il capoverso 1 definisce le condizioni da soddisfare affinché siano erogati i contributi ai costi a organizzazioni per la prevenzione del tabagismo e ad altri soggetti giuridici. In questo articolo la cerchia dei destinatari è volutamente mantenuta aperta.
Il capoverso 1 lettera a non subisce modifiche.
Cpv. 1 lett. b
Cfr. a questo proposito anche il n. 2.1 alla voce «Efficacia».
Cpv. 1 lett. c Nel nuovo diritto, l’attuale lettera b diventa la lettera c. Dal momento che le nuove strategie MNT e Dipendenze hanno sostituito la precedente strategia per la prevenzione del tabagismo, l’attuale formulazione viene inoltre adeguata.
Cpv. 1 lett. d L’attuale lettera c diventa la lettera d. L’espressione «sviluppare un elevato effetto preventivo» è sostituita da «sviluppare un’elevata efficacia». Questa modifica tiene conto della nuova formulazione secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b, creando coerenza all’interno dell’OFPT.
Il capoverso 1 lettera e corrisponde all’attuale lettera d.
Cpv. 3 Il rinvio contenuto in questo capoverso è aggiornato e rimanda all’articolo 38 dell’ordinanza del 14 ottobre 2009 sull’imposizione del tabacco (OImT; RS 641.311) invece che all’articolo 27 dell’ordinanza del 15 dicembre 1969 sull’imposizione del tabacco. Con l’espressione «coloro i quali sono soggetti all’obbligo di versare una tassa» s’intendono i produttori e gli importatori di prodotti del tabacco.
Cpv. 4
Dal momento che ricevono contributi forfettari per i propri programmi cantonali, i Cantoni non possono ottenere anche ulteriori contributi ai costi per provvedimenti di prevenzione del tabagismo svolti nell’ambito dei loro programmi. Pertanto, ai Cantoni sono concessi contributi ai costi solo per provvedimenti di prevenzione al di fuori del loro programma di prevenzione del tabagismo.
Art. 6: Domande
Cpv. 1
Per permettere di valutare l’efficacia presumibile dei provvedimenti di prevenzione, le domande dovranno contenere supposizioni sugli effetti attesi e sui rapporti tra causa ed effetto (catene causali). Tali supposizioni dovranno essere supportate da rinvii a risultati di ricerche e valutazioni già svolte o da esperienze tratte da progetti precedenti al fine di risultare plausibili. L’effetto perseguito deve essere precisato mediante indicatori misurabili, al fine di poterlo confrontare con l’efficacia di altri interventi.
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Cpv. 2 lett. b Il termine «dettagliato» indica la particolare importanza ascritta alla qualità del contenuto delle domande. Il termine resta invariato nella versione italiana e francese.
Cpv. 2 lett. d Nel nuovo diritto l’attuale lettera c diventa la lettera d.
Cpv. 2 lett. e L’attuale lettera d diventa la lettera e. Nel contesto dell’esame delle domande, già ora nella pratica è utilizzato il termine «preventivo», in quanto la verifica non riguarda solo i costi dei provvedimenti, ma anche i flussi e le quote di risorse (p. es. prestazioni proprie dei richiedenti, finanziamenti di terzi). La modifica è pertanto di natura puramente formale.
Cpv. 2 lett. f Secondo il nuovo diritto i richiedenti devono dimostrare che gli aiuti finanziari dell’FPT permettono di garantire il finanziamento dei provvedimenti di prevenzione. Dal momento che i mezzi dell’FPT sono erogati come aiuti finanziari, il richiedente deve essere in grado di fornire una congrua prestazione propria. Tale prestazione propria ammonta attualmente almeno al 20 per cento (cfr. art. 8 cpv. 2).
Cpv. 3 Questa disposizione è inserita nell’ordinanza in quanto, secondo la raccomandazione del CDF, l’ammontare del sussidio deve essere stabilito tenendo conto della capacità economica del richiedente. Di conseguenza, l’ammontare del sussidio erogato dall’FPT può risultare inferiore a quello auspicato dal richiedente.
Cpv. 4 Questo capoverso stabilisce che il segretariato deve pubblicare sul proprio sito Internet le scadenze per la presentazione delle domande.
Art. 7: Procedura
I capoversi 1 e 2 restano invariati a livello materiale.
Cpv. 3 Con il termine «periti» s’intendono esperti esterni attivi in Svizzera o all’estero che l’FPT può incaricare di esaminare le domande.
Cpv. 4 Questo capoverso resta invariato a livello materiale.
Cpv. 5 Sulla scorta dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1) ora è possibile, qualora necessario, concedere contributi ai costi anche mediante conclusione di un contratto di diritto pubblico, oltre a utilizzare il già noto strumento della decisione. La limitazione allo strumento della decisione è quindi abolita e il margine di manovra del segretariato risulta ampliato. A causa degli oneri supplementari che comportano, i contratti di diritto pubblico sono impiegati solo in casi selezionati e motivati.
Cpv. 6 Questo capoverso resta invariato a livello materiale. 8/14
Art. 8: Ammontare dei contributi ai costi
Cpv. 1 L’ammontare dei contributi ai costi è deciso secondo l’interesse strategico del provvedimento di prevenzione, sulla base delle strategie nazionali nell’ambito della prevenzione di tabagismo (strategie MNT e Dipendenze). Altro fattore preso in considerazione è la capacità economica del richiedente. Il capoverso 2 definisce il contributo massimo ai costi rispetto ai costi preventivati.
Art. 9: Versamento
Cpv. 1 La nuova possibilità del contratto di diritto pubblico nell’articolo 7 capoverso 5 ha come conseguenza che il versamento dei contributi ai costi può ora essere disciplinato sia mediante decisioni formali sia tramite contratti (cfr. art. 16 cpv. 2 LSu).
Cpv. 2 La possibilità del versamento anticipato è abolita, in quanto l’articolo 23 capoverso 2 LSu prescrive che gli aiuti finanziari possano essere versati al più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti. Resta invece ammesso il versamento scaglionato.
Cpv. 3 Il termine «prestazioni» è sostituito dall’espressione «provvedimenti di prevenzione», più precisa a livello di contenuto. La nuova formulazione del capoverso precisa altresì che il versamento può essere vincolato alla presentazione della prova concernente provvedimenti di prevenzione avviati o non ancora completamente conclusi.
Sezione 3: Contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo
I nuovi articoli 10–14 definiscono le basi per sostenere a livello finanziario i Cantoni nell’attuazione dei programmi di prevenzione del tabagismo mediante contributi forfettari. I Cantoni sono attori centrali della prevenzione del tabagismo, in particolare anche nel contesto dell’attuazione delle strategie nazionali MNT e Dipendenze. Di conseguenza è cruciale poter sostenere i programmi dei Cantoni in modo efficace e mirato e con un onere amministrativo ridotto. Mentre per l’assegnazione di contributi ai costi è necessario presentare domanda secondo l’articolo 6, i contributi forfettari ai Cantoni possono essere erogati con domanda secondo l’articolo 11, nella quale i Cantoni devono illustrare che i programmi di prevenzione del tabagismo sono conformi ai principi di cui all’articolo 10. Una documentazione del programma concreto è allegata alla domanda. L’FPT metterà a disposizione un modulo di domanda nel quale i Cantoni potranno confermare che il programma di prevenzione del tabagismo soddisfa i principi di cui all’articolo 10. La base per l’erogazione dei contributi forfettari è costituita dalla decisione; non è pertanto previsto l’allestimento di convenzioni sulle prestazioni. Questa sezione dà seguito alla raccomandazione del CDF, che consiglia di conformarsi al diritto riguardo alle indennità economicamente giustificate erogate ai Cantoni.
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Art. 10: Condizioni
Questo articolo definisce le condizioni per l’erogazione di contributi forfettari. Al fine di rispettare il principio della redditività secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b, devono essere evitati doppioni con i provvedimenti nazionali di prevenzione del tabagismo già finanziati dall’FPT (cfr. art. 5 cpv. 4).
Con «programmi cantonali di prevenzione del tabagismo» s’intendono i programmi attualmente previsti nel quadro delle strategie nazionali MNT e Dipendenze. In questo contesto può trattarsi di programmi monotematici di prevenzione del tabagismo o di programmi che riguardano più sostanze contenenti provvedimenti concreti di prevenzione del tabagismo. L’ideazione e l’attuazione dei programmi dovranno rispettare i principi delle strategie nazionali rilevanti, nella forma definita dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), dall’FPT, dall’UFSP e da Promozione Salute Svizzera per i programmi cantonali5.
Art. 11: Domande Questo articolo stabilisce le scadenze e le condizioni applicabili alla presentazione delle domande di erogazione di contributi forfettari. Presentando domanda, è possibile richiedere i contributi forfettari per un massimo di quattro anni. I principi di cui all’articolo 10 devono essere interamente soddisfatti.
Art. 12: Procedura Cpv. 1 Questo capoverso stabilisce la procedura di esame delle domande da parte del segretariato FPT. Questo ha facoltà di rinviare al Cantone le domande incomplete o poco chiare affinché siano integrate o spiegate Cpv. 2 Il segretariato decide in merito alle domande al più tardi entro il 30 settembre mediante decisione.
Cpv. 3
Se è richiesto per più anni (al massimo 4), un contributo forfettario in linea di principio può essere concesso per l’intera durata richiesta. Tuttavia, il segretariato ricalcola per ogni anno civile l’ammontare del contributo annuale, dal momento che le entrate fiscali dell’FPT non sono fisse.
Art. 13: Ammontare dei contributi forfettari Il contributo forfettario è determinato secondo la procedura di calcolo descritta dettagliatamente nell’allegato (cfr. allegato all’ordinanza).
Art. 14: Rapporto
Cpv. 1
5 Consultabili alla pagina Internet www.gdk-cds.ch
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L’FPT è tenuto a impiegare le proprie risorse in modo vincolato, efficace e redditizio non solo per quanto concerne il versamento di contributi ai costi (sezione 2), ma anche per quanto riguarda l’erogazione di contributi forfettari. Per garantire ciò, i Cantoni fanno rapporto annualmente al segretariato in merito all’impiego delle risorse e al rispetto delle condizioni secondo l’articolo 11 capoverso 2 o l’articolo 10. Il segretariato metterà a disposizione un apposito modulo.
Sezione 4: Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo
La Commissione peritale esamina esclusivamente le domande di contributi ai costi secondo l’articolo 6 (cfr. art. 7 cpv. 4) e non le domande di contributi forfettari di cui all’articolo 11. Queste ultime non illustrano i provvedimenti concreti di prevenzione del tabagismo, bensì indicano semplicemente che i principi di cui all’articolo 10 sono rispettati. Ciò non consente un esame dei provvedimenti concreti di prevenzione del tabagismo.
Sezione 5: Finanze
L’articolo 20 illustra il finanziamento del fondo e corrisponde all’attuale articolo 8.
Lett. d
L’espressione «amministrazione degli attivi» è eliminata in quanto l’amministrazione non genera proventi.
Art. 21: Amministrazione del patrimonio Per la rubrica dell’articolo è ora utilizzata l’espressione «amministrazione del patrimonio», in linea con la terminologia corrente. Questa nuova denominazione non comporta modifiche materiali.
Cpv. 2 Il rinvio agli articoli rilevanti dell’ordinanza del 5 aprile 2006 6 sulle finanze della Confederazione è aggiornato.
Art. 22: Impiego delle risorse
Il capoverso 1 stabilisce che per i contributi forfettari ai Cantoni sia previsto al massimo il 15 per cento delle entrate dell’FPT. La definizione dell’ammontare dei contributi forfettari è disciplinata nell’allegato. Oltre a richiedere i contributi forfettari, i Cantoni hanno anche la possibilità di presentare domande di contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione secondo la sezione 2. Con questi contributi ai costi, l’FPT sovvenziona i provvedimenti nazionali di prevenzione del tabagismo con una quota delle sue entrate fiscali che attualmente si attesta al 68 per cento (cfr. tabella al n. 3). I provvedimenti sono attuati nei Cantoni a beneficio di tutti gli abitanti della Svizzera.
6 RS 611.01
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Il capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 3. L’adeguamento della formulazione di questo capoverso non comporta modifiche materiali.
L’articolo 23 corrisponde all’attuale articolo 11. Il contenuto è invariato.
Sezione 6: Vigilanza
Art. 24: Vigilanza generale Nel proprio rapporto7, il CDF ha riscontrato un’incongruenza tra la legge e l’ordinanza per quanto concerne la vigilanza sul fondo. La vigilanza sull’FPT andrà quindi armonizzata a livello di legge (LImT) e ordinanza (OFPT). Secondo l’articolo 28 capoverso 4 LImT il fondo sottostà alla vigilanza dell’UFSP in collaborazione con l’UFSPO. L’articolo 12 dell’OFPT attualmente in vigore prevede tuttavia che la vigilanza sul servizio sia esercitata dal DFI. Nel contesto della revisione sono state sondate varie possibilità per eliminare questa contraddizione e organizzare la vigilanza in modo conforme alla legge. Tuttavia, dalla prima consultazione degli Uffici è emerso che, a causa dell’assegnazione istituzionale del fondo all’UFSP, la vigilanza da parte di tale Ufficio non è possibile per motivi di governance. Pertanto, al momento, la vigilanza da parte del DFI sembra essere la soluzione migliore. Le basi legali in materia di vigilanza potranno essere riesaminate nel contesto della prossima revisione della LImT. L’articolo resta pertanto invariato, ma è completato con il capoverso 3. Una direttiva del DFI definirà chiaramente l’attività di vigilanza – coinvolgendo anche l’UFSPO e tenendo conto dei riscontri del CDF in materia di orientamento al rischio della vigilanza.
La vigilanza comprende l’approvazione della pianificazione, del rapporto e del consuntivo annuale e può essere estesa a ulteriori aspetti.
L’articolo 25 corrisponde all’attuale articolo 13. Il contenuto è invariato.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 26: Abrogazione di un altro atto normativo Trattandosi di una revisione totale, l’ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo attualmente in vigore deve essere abrogata.
Art. 27: Entrata in vigore L’entrata in vigore della nuova ordinanza è prevista per il XXX.
7 Consultabile alla pagina Internet www.efk.admin.ch/it > Pubblicazioni > Formazione e sociale > Salute > Impiego
economico dei fondi a destinazione vincolata - Dipartimento federale dell’interno, Ufficio federale della sanità pub- blica e organizzazioni di prevenzione e di promozione della salute, numero della verifica: 17542 12/14
3 Ripercussioni
La revisione totale dell’OFPT non genera nel complesso oneri supplementari in termini finanziari e di personale. Tuttavia, l’introduzione degli articoli 10–14 e 22 capoverso 1 determina una diversa distribuzione delle risorse, in quanto il 15 per cento delle entrate fiscali è versato ai Cantoni ai fini della prevenzione del tabagismo a livello cantonale. Le risorse del fondo dovranno essere impiegate secondo la tabella seguente, tenendo presente che la distribuzione delle risorse, ad eccezione dei contributi forfettari ai Cantoni e degli aiuti finanziari a favore del settore dello sport e dell’attività fisica, può essere modificata per necessità strategiche.
Contributi forfettari ai Cantoni secondo l’articolo 22 capoverso 1 15 % Prevenzione del tabagismo per il gruppo di destinatari «bambini e 25 % adolescenti» secondo l’articolo 2 capoverso 2 Prevenzione del tabagismo per il gruppo di destinatari «adulti» 23 % secondo l’articolo 2 capoverso 2 (priorità: smettere di fumare) Prevenzione del tabagismo nel settore sport e attività fisica secondo 20 % l’articolo 22 capoverso 2 Promozione di cooperazione e sinergie, creazione di condizioni 7% quadro a sostegno della prevenzione nonché promozione della ricerca secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere d–g Gestione del segretariato (incl. costi per il personale) 10 %
Le risorse per gli ambiti su sfondo grigio sono direttamente destinate ai provvedimenti di prevenzione del tabagismo, attuati dagli attori attivi in questo settore e pertanto, in ultima analisi, vanno a beneficio dell’intera popolazione.
Ripercussioni per la Confederazione Questa revisione totale non comporta ripercussioni per la Confederazione in termini finanziari e di personale.
Ripercussioni per i Cantoni Ad oggi, l’FPT sostiene i Cantoni con il 15 per cento delle proprie entrate fiscali per la gestione di programmi cantonali. Questo approccio è stato tuttavia messo in discussione dal CDF. La nuova ordinanza fungerà da base legale per il sostegno dei programmi di prevenzione del tabagismo mediante contributi forfettari. Questi contributi forfettari possono essere impiegati solo per gli scopi di cui all’articolo 2 capoverso 2. Il 20 per cento dei contributi forfettari può essere utilizzato per provvedimenti di prevenzione non specifici, come ad esempio la promozione di competenze per la vita. I Cantoni hanno inoltre la possibilità di presentare domande di contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione del tabagismo secondo l’articolo 6, a condizione che questi non siano svolti nell’ambito del programma.
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Esempio: Sulla base delle entrate fiscali del 2017, per il 2018 i Cantoni avrebbero potuto usufruire dei contributi riportati di seguito, tenendo presente che il contributo forfettario è calcolato sulla base di una situazione in cui tutti i Cantoni abbiano presentato la relativa domanda. Questo può essere incrementato al massimo del 20 per cento (cfr. art. 13) se non tutti i Cantoni richiedono i contributi.
Contributo Contributo Contributo supplementare forfettario forfettario Contributo Cantone Abitanti secondo il +20% base numero di abitanti Appenzello int. 16 003 30 000 2 343 32 343 38 811 Uri 36 145 30 000 5 292 35 292 42 350 Obvaldo 37 378 30 000 5 472 35 472 42 567 Glarona 40 147 30 000 5 878 35 878 43 053 Nidvaldo 42 556 30 000 6 230 36 230 43 476 Appenzello est. 54 954 30 000 8 045 38 045 45 654 Giura 73 122 30 000 10 705 40 705 48 846 Sciaffusa 80 769 30 000 11 825 41 825 50 190 Zugo 123 948 30 000 18 146 48 146 57 775 Svitto 155 863 30 000 22 819 52 819 63 382 Neuchâtel 178 567 30 000 26 142 56 142 67 371 Basilea Città 193 070 30 000 28 266 58 266 69 919 Grigioni 197 550 30 000 28 922 58 922 70 706 Soletta 269 441 30 000 39 447 69 447 83 336 Turgovia 270 709 30 000 39 632 69 632 83 559 Basilea Camp. 285 624 30 000 41 816 71 816 86 179 Friburgo 311 914 30 000 45 665 75 665 90 798 Vallese 339 176 30 000 49 656 79 656 95 587 Ticino 354 375 30 000 51 881 81 881 98 257 Lucerna 403 397 30 000 59 058 89 058 106 870 Ginevra 489 524 30 000 71 667 101 667 122 000 San Gallo 502 552 30 000 73 574 103 574 124 289 Argovia 663 462 30 000 97 132 127 132 152 558 Vaud 784 822 30 000 114 899 144 899 173 879 Berna 1 026 513 30 000 150 283 180 283 216 340 Zurigo 1 487 969 30 000 217 841 247 841 297 409
Ripercussioni per altri attori Per gli attori richiedenti secondo l’articolo 5 e segg. la revisione dell’ordinanza comporta un esame più approfondito delle domande per quanto concerne la redditività dei progetti (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. c) e può avere come conseguenza una verifica della capacità economica del richiedente (cfr. art. 6 cpv. 3).
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