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Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione

Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, il 13 settembre 2019

Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Avamprogetto e rapporto esplicativo relativo alla legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione Compendio

Gli Stati devono controllare costantemente i propri compiti, l’adempimento dei medesimi e la propria organizzazione. Anche la Confederazione è quindi tenuta a farlo. Il legislatore ha sancito tale mandato all’articolo 5 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). All’inizio della legislatura 2015–2019 il Consiglio federale ha pertanto deciso di adottare riforme strutturali applicabili all’intera gamma di compiti della Confedera- zione, in modo da ottenere un aumento dell’efficienza e un allentamento dei vincoli posti alle uscite. Nell’estate 2018 l’Esecutivo ha adottato un pertinente pacchetto di misure. Le misure che richiedono modifiche di legge vengono poste in consultazione con il presente atto normativo mantello, prima di essere sottoposte alle Camere federali. Oltre a misure volte ad aumentare l’efficienza nei settori dell’edilizia, del genio civile, dell’informatica e delle pubbli- cazioni, grazie alle quali sono stati conseguiti risparmi di circa 50 milioni, nell’agosto del 2018 il Consiglio federale ha adottato un pacchetto di misure composto da 35 progetti o mandati di verifica concreti. Per la maggior parte di queste misure non vi è la necessità di intervenire a livello legislativo. Altre, invece, necessitano una modifica di leggi federali vigenti. I relativi progetti devono essere sottoposti alle Camere federali sotto forma di atto normativo mantello. Le cinque misure che richiedono modifiche legislative riguardano settori di compiti completamente diversi e compren- dono una riduzione dell’indicizzazione dei conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF), l’introduzione di importi forfettari nel settore della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni al fine di aumentare il grado di copertura delle spese, la nuova regolamentazione sul finanziamento del rilevamento di geodati, l’obbligo per le autori- tà che concedono sussidi di elaborare un piano di vigilanza scritto e la creazione di una base legale per la determina- zione dell’imposta sul tabacco in base al loro apprezzamento discrezionale. Queste misure sgraveranno il bilancio nel suo complesso. L’entità dello sgravio è però ancora incerta, poiché dipende- rà notevolmente dall’evoluzione del rincaro. D’ora in poi per l’indicizzazione dei conferimenti al FIF si utilizzerà il

rincaro secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) e non più secondo l’indice di rincaro delle opere ferro- viarie (IRF). Lo stesso dicasi per i Cantoni, i cui contributi al FIF saranno calcolati con lo stesso metodo utilizzato per i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione. Sebbene tradizionalmente l’IRF evolve più rapidamente dell’IPC, negli ultimi tempi il divario tra la crescita dei due indici è diminuito. Questo riduce il potenziale di sgravio della misura. Il Consiglio federale informa annualmente, nell’ambito del messaggio concernente il consuntivo, sullo stato di attua- zione delle riforme strutturali.

1 Situazione iniziale 5

1.1 Necessità di agire e obiettivi 5

1.2 Controllo dei compiti della Confederazione 5

1.2.1 Elaborazione delle misure 5

1.2.2 Misure decise 6

1.2.3 Interventi legislativi necessari 8

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale 8

2 Punti essenziali del progetto 8

2.1 La normativa proposta 8

2.1.1 Legge sulla geoinformazione (RS 510.62) 8

2.1.2 Legge sui sussidi (LSu; RS 616.1) 9

2.1.3 Legge sull’imposizione del tabacco (LImT; RS 641.31) 9

2.1.4 Legge federale sulle ferrovie (RS 742.101) e legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (RS 742.140) 10 2.1.5 Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1) 10

3 Commento ai singoli articoli 11

3.1 Legge sulla geoinformazione 11

3.2 Legge sui sussidi 12

3.3 Legge sull’imposizione del tabacco 13

3.4 Legge federale sulle ferrovie 13

3.5 Legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria 14

3.6 Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni 14

4 Ripercussioni 16

4.1 Ripercussioni per la Confederazione 16

4.1.1 Ripercussioni finanziarie 16

4.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale 16

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 16

4.3 Ripercussioni sull’economia 17

5 Aspetti giuridici 17

5.1 Costituzionalità 17

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 17

5.3 Forma dell’atto 17

5.4 Subordinazione al freno alle spese 17

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale 17

5.6 Protezione dei dati 17

Avamprogetto e rapporto esplicativo relativo alla legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Negli ultimi anni sono stati necessari diversi programmi di risparmio per rispettare le direttive del freno all’indebitamento. Al pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 1 (PCon 2014) sono seguiti misure di risparmio nell’ambito del preventivo 2016, il programma di stabilizzazione 2017–20192 e altre misure di risparmio nel preventivo 2018. I deficit strutturali che sono stati eliminati grazie a queste misure avevano cause differenti. Il motivo principale risiedeva nel basso rincaro, che ha rallentato la crescita delle entrate, in particolare di quelle provenienti dall’imposta sul valore aggiunto. A sua volta questo ha richiesto misure correttive sul versante delle uscite. Altre cause sono state lo shock causato all’inizio del 2015 dall’abolizione del tasso di cambio minimo dell’euro e l’intensificazione delle decisioni del Parlamento con importanti conseguenze finanziarie (ad es. Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, esercito ecc.), che ha coinciso con un forte aumento delle uscite nel settore della migrazione. Lo sviluppo demografico, l’aumento dei costi della salute così come nuove uscite vincolate per legge hanno determinato negli ultimi anni un netto incremento della quota delle uscite fortemente vincolate nel bilancio, che ora rappresentano circa due terzi delle uscite complessive. Questa categoria di uscite non può essere controllata tramite il preventivo e quindi, a breve termine, non può contribuire allo sgravio del bilancio. Anche il Parlamento ha riconosciuto che ciò rappresenta un problema, come dimostra la trasmissione della mozione della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale 17.3259 «Ridurre le uscite vincolate». Per questa ragione, all’inizio della legislatura 2015–2019 il Consiglio federale ha deciso di procedere a un controllo dei compiti ai sensi dell’articolo 5 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Gli obiettivi principali erano rappresentati, da un lato, dall’ottenimento di un margine di manovra per impor- tanti nuovi progetti e, dall’altro, dall’allentamento dei vincoli posti alle uscite. Questo controllo dei compiti è stato denominato «riforme strutturali».

1.2 Controllo dei compiti della Confederazione

1.2.1 Elaborazione delle misure

Ai fini dell’elaborazione delle riforme strutturali il Consiglio federale ha optato per un approccio top-down. Nel mar- zo del 2017 ha definito tre orientamenti che intendeva seguire per le riforme:  aumento dell’efficienza nei settori dell’edilizia, del genio civile, dell’informatica e delle pubblicazioni;  controllo dei sussidi di importo modesto;  rinunce a compiti, riduzioni delle prestazioni, esternalizzazioni e riforme strutturali per le uscite vincolate. Aumento dell’efficienza nei settori dell’edilizia, del genio civile, dell’informatica e delle pubblicazioni Sin da marzo 2017 il Consiglio federale ha deciso misure di risparmio rivolte ai dipartimenti competenti. Nel settore dell’edilizia (civile, militare e settore dei PF) si mirava a risparmi del 5 per cento da ottenere mediante l’adeguamento di norme e standard. Nel settore dell’informatica, i fondi a disposizione dei fornitori di prestazioni interni alla Confedera- zione sono stati complessivamente ridotti del 10 per cento (in modo scaglionato su 4 anni). Infine, i fondi dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) destinati alle pubblicazioni sono stati complessivamente ridotti di

6 milioni nell’arco di 3 anni.

L’8 novembre 2017 il Consiglio federale ha confermato le misure di risparmio basandosi su analisi di fattibilità dell’Amministrazione e le ha attuate nell’ambito del preventivo 2019 con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2020–2022. Di conseguenza, dal 2020 nel settore dell’edilizia si conseguono risparmi di 42,9 milioni rispetto al piano finanziario 2019–2021 del 23 agosto 2017. I fondi messi a disposizione dei fornitori di prestazioni informatiche vengono ridotti gradualmente di 42 milioni in totale negli anni 2019–2022. I risparmi sono preventivati nuovamente presso l’Organo direzione informatica della Confederazione e in futuro serviranno a finanziare progetti. Il potenziale di sgravio di 6 milioni nel settore delle pubblicazioni è stato confermato. Al netto il bilancio della Confederazione è stato sgravato di quasi 50 milioni grazie a queste misure. Il 29 maggio 2019 il Consiglio federale ha approvato misure per l’attuazione degli obiettivi di risparmio nel settore immobiliare mediante adeguamenti delle norme e degli standard. Oltre a prevedere la possibilità di rinuncia da parte degli utenti, esse comprendono anche ulteriori provvedimenti a medio e lungo termine:  la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) tiene maggiormente conto delle richieste economiche e tecniche degli organi della costruzione e degli immobili (OCI) nello sviluppo di norme e standard a livello nazionale e internazionale;

Ottimizzazione di strutture amministrative Le altre misure servono sostanzialmente a ottimizzare le strutture amministrative. Si tratta in parte di misure concrete e in parte di mandati di verifica. Le misure più importanti vengono illustrate brevemente di seguito, suddivise per dipar- timento.

Cancelleria federale CaF Aumento dell’efficienza nei Servizi linguistici della Confederazione: la Cancelleria federale ha esaminato, insieme ai dipartimenti, la possibilità di un aumento dell’efficienza nei Servizi linguistici (centralizzazione, internalizzazione). Alcuni dipartimenti, che finora disponevano di un’organizzazione decentralizzata dei Servizi linguistici, centralizzeran- no maggiormente i loro compiti di traduzione. Inoltre, i Servizi linguistici anglofoni dovranno essere in parte riuniti presso la CaF. Infine, si testerà una piattaforma interna all’Amministrazione per la distribuzione dei mandati di tradu- zione e si acquisterà un software di traduzione comune, che sarà poi gestito come standard TIC. La realizzazione delle relative strutture è nella fase d’avvio. Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Verifica annuale della collaborazione con gli uffici specializzati nella politica estera: il DFAE fornirà ogni anno alla Conferenza dei segretari generali (CSG) una panoramica della propria collaborazione con gli uffici specializzati nella politica estera. Ciò è avvenuto per la prima volta nel dicembre 2018. L’elaborazione della strategia di politica estera 2020–2023 permetterà di rafforzare ulteriormente la collaborazione interdipartimentale nell’ambito della politica estera. Dipartimento federale dell’interno DFI Il DFI intende realizzare sinergie nell’ambito dei sistemi di archiviazione (interni al DFI), delle reti di misurazione idrogeologica (Ufficio federale dell’ambiente e MeteoSvizzera) e della Centrale nazionale d’allarme (Ufficio federale della protezione della popolazione, MeteoSvizzera, Ispettorato federale della sicurezza nucleare). Nel campo della statistica, i dati disponibili devono essere utilizzati più volte e si devono realizzare sinergie. Infine, le rendite parziali dell’AVS dovranno sempre più essere versate annualmente anziché mensilmente; a tal fine è necessaria una modifica di legge, che sarà sottoposta al Parlamento nel quadro dell’imminente riforma dell’AVS (AVS 21). Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Nuova impostazione del sistema di finanziamento nei settori dell’asilo e dell’integrazione: d’intesa con i Cantoni, il sistema di finanziamento nei settori dell’asilo e dei rifugiati viene sottoposto a un esame approfondito al fine di elimina-

re i falsi incentivi, di incentrarlo maggiormente sull’efficacia e di snellirlo sotto il profilo amministrativo. Entro la fine del 2019 i lavori tecnici dovranno essere conclusi e si dovrà presentare un pertinente rapporto. L’adozione del rapporto finale è prevista per il terzo trimestre del 2020. Nuovo ordinamento del finanziamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni: i Cantoni versano un emolumento per i mandati di sorveglianza che impartiscono al Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) in seno al DFGP. La fatturazione è relativamente complessa. Ciono- nostante, il grado di copertura delle spese ammonta soltanto al 50 per cento circa. In futuro la legge dovrà consentire, oltre a una compensazione per singoli casi, anche una compensazione mediante importi forfettari. In tal modo si intende ridurre l’onere amministrativo e aumentare il grado di copertura delle spese. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS Il DDPS esamina numerose misure di ottimizzazione, ad esempio un migliore utilizzo delle sinergie nella formazione, risparmi presso la Farmacia dell’esercito, l’ampliamento della cerchia di utenti del Centro dei media elettronici (CME), una separazione tra gli standard di sicurezza civile e militare nel settore dell’informatica o la verifica del sostegno alle istituzioni che gestiscono il materiale storico dell’esercito. Inoltre, il finanziamento del rilevamento di geodati di base deve essere dotato di una nuova base legale. Dipartimento federale delle finanze DFF Nel DFF il Consiglio federale ha posto particolare attenzione all’aumento dell’efficienza e alle misure volte a ridurre la burocrazia, in particolare nell’ambito della riscossione delle imposte. Con gli importanti progetti informatici FISCAL- IT (Amministrazione federale delle contribuzioni) e DaZiT (Amministrazione federale delle dogane) sono state o saran- no poste le basi per una riscossione delle imposte efficiente e moderna. Per ottenere ulteriori semplificazioni, si deve modificare la legge sull’imposizione del tabacco. Si esamina inoltre la possibilità di rendere accessibile a tutti i diparti- menti il Centro Prestazioni di servizi Personale dell’Ufficio federale del personale (UFPER) e di migliorare gli incentivi

per una dotazione di spazi e una logistica più efficienti. Il Consiglio federale ha inoltre fatto esaminare la struttura e i compiti dell’Amministrazione federale delle finanze, anche quale progetto pilota per l’istituzionalizzazione dell’esame periodico delle spese («spending review») negli uffici federali. Nell’ambito del progetto di gestione integrata delle frontiere («Integrated Border Management») si deve poi creare la base giuridica per la conclusione di accordi con i gestori degli aeroporti al fine di adottare opportune misure per la gestione di forti flussi di passeggeri. Infine, due modi- fiche della legge sui sussidi dovranno consentire di effettuare una migliore vigilanza sui beneficiari di sussidi, come auspicato dal Controllo federale delle finanze (CDF). Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Con il riposizionamento del centro di ricerca Agroscope il Consiglio federale intende ottenere un aumento dell’efficienza da reinvestire nella ricerca agronomica. Entro il 2025 l’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) diminui- rà le sue spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento. Questa misura comprende anche effetti sinergici dovuti alla collaborazione con altre unità amministrative del DEFR nell’ambito dei servizi trasversali. In futuro l’UFAB acquisterà i propri servizi trasversali dalla Commissione della concorrenza. Infine, l’Esecutivo intende esaminare un eventuale trasferimento degli immobili dei PF al settore dei PF.

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Nel DATEC il Consiglio federale intende valutare un’esternalizzazione della costruzione e dell’esercizio delle strade nazionali in un ente di diritto pubblico. Sono stati inoltre riesaminati la struttura e i compiti dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale.

1.2.3 Interventi legislativi necessari

Per gran parte delle misure menzionate non è necessario nessun intervento legislativo. Alcune misure richiedono però la modifica di leggi federali vigenti. Questo progetto deve pertanto essere sottoposto alle Camere federali sotto forma di atto normativo mantello. Nel complesso devono essere modificate sei leggi. Le misure che richiedono la modifica di una o più leggi federali sono le seguenti:  ottimizzazione della vigilanza sui beneficiari di sussidi;  semplificazioni nella riscossione dell’imposta sul tabacco;  riduzione dell’indicizzazione dei conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria;  creazione della base giuridica necessaria per l’introduzione di importi forfettari nell’ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni;  nuova regolamentazione sul finanziamento della misurazione ufficiale.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale All’articolo 2 obiettivo 1 del decreto federale del 14 giugno 20165 sul programma di legislatura 2015–2019 il Consiglio federale ha formulato la direttiva esplicita di proseguire il Piano di rinuncia a determinati compiti al fine di sgravare in misura sostanziale il bilancio della Confederazione.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

2.1.1 Legge sulla geoinformazione (RS 510.62)

Situazione iniziale e necessità di agire Nell’ambito del progetto relativo alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) si è deciso di regolare la misurazione ufficiale, in quanto compito in comune, mediante accordi di programma e contributi globali. Il Codice civile svizzero (CC), che attribuisce all’Assemblea fede- rale la competenza di disciplinarne il finanziamento, continuava a essere la relativa base giuridica. A causa della nuova legge sul Parlamento (LParl; RS 171.0) entrata nel frattempo in vigore, il Parlamento non poteva più emanare basi giuridiche tramite decreto federale di obbligatorietà generale, bensì solo sotto forma di ordinanza (atto normativo) dell’Assemblea federale.6 Nonostante la contemporanea introduzione della legge sulla geoinformazione (LGI) 7, finora le disposizioni sui contributi globali per i lavori dei Cantoni che possono essere sovvenzionati sono state fissate nell’ordinanza dell’Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU) e si basano sull’ultimo fondamentale cambiamento apportato alla misurazione ufficiale nel 1992. La misurazione ufficiale e il suo finanziamento sono quindi disciplinati a tre livelli normativi: nella LGI, nell’OFMU e nelle ordinanze del Consiglio federale (ordinanza sulla geoinformazione [OGI] e ordinanza concernente la misurazione ufficiale [OMU]). Generalmente il finanziamento di compiti in comune è regolato in una legge formale e in un’ordinanza del Consiglio federale contenente disposizioni di esecuzione complementari (in particolare riguardo al calcolo dei contributi globali). Il Parlamento non prevede regolamentazioni dettagliate nelle ordinanze dell’Assemblea federale. Il calcolo dei contributi globali per la misurazione ufficiale è disciplinato in maniera modo dettagliata nell’OFMU, ovvero a un livello normativo elevato. Di conseguenza, è più difficile effettuare adeguamenti per tenere conto delle esigenze attuali. Ad esempio, non è possibile prevedere contributi federali la cui quota sui costi effettivi sia superiore al 60 per cento, sebbene in alcuni casi specifici la Confederazione in particolare potrebbe, con una maggiore partecipazio- ne, raggiungere rapidamente la copertura capillare auspicata della misurazione ufficiale. La Confederazione non può

neppure partecipare a progetti prioritari o cofinanziare lavori particolari derivanti dalla strategia della misurazione uffi- ciale. Un adeguamento si rende necessario anche perché in futuro le attività in alcuni settori esistenti (ad es. primo e nuovo rilevamento) diminuiranno. La misurazione ufficiale è attualmente soggetta a forti e rapidi mutamenti, dovuti soprattutto ai cambiamenti tecnologici e alla trasformazione digitale della società. Nei prossimi anni il modello di dati della misurazione ufficiale sarà sostitui- to (dopo oltre 20 anni) da un nuovo modello di dati modulare. Se intenderà sostenere questa evoluzione con le proprie indennità a favore della misurazione ufficiale, in futuro la Confederazione dovrà adeguare, presumibilmente in rapida successione, le disposizioni contenute nell’ordinanza dell’Assemblea federale. È pertanto urgentemente necessaria una nuova normativa che tenga conto dei compiti futuri legati alla misurazione ufficiale e che in caso di necessità possa essere facilmente adeguata in base alle nuove esigenze.

5 FF 2016 4605 6 La relativa ordinanza dell’Assemblea federale del 6 ottobre 2006 sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU; RS 211.432.27) è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 contestualmente al riveduto articolo 39 del Titolo finale CC. 7 RS 510.62

Descrizione della misura La normativa proposta (modifica della LGI) prevede la futura rinuncia all’ordinanza dell’Assemblea federale (attuale OFMU) e il disciplinamento da parte del Consiglio federale dei dettagli relativi alla partecipazione finanziaria della Confederazione. Nel contempo, la legge definisce un quadro di massima che indica le tipologie di lavori e progetti connessi alla misurazione ufficiale che la Confederazione potrà sostenere. La nuova regolamentazione rafforza lo stru- mento di controllo mediante accordi di programma e contributi globali e tiene conto dei cambiamenti che si sono nel frattempo verificati. Consente inoltre di fissare priorità per la futura distribuzione dei fondi della Confederazione ai Cantoni. Nel contempo, la regolamentazione del finanziamento della misurazione ufficiale viene adeguata al metodo usuale per i compiti in comune. La modifica di legge proposta non ha incidenza sui costi e quindi non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni, ma comporta soltanto uno sgravio amministrativo. Il credito quadro per i sussidi federali negli anni 2020– 2023, richiesto con il preventivo 2020, ammonta a 58,9 milioni di franchi. Di questi, 20 milioni di franchi riguardano il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (catasto RDPP), mentre 38,9 milioni di franchi sono destinati alla misurazione ufficiale, il cui finanziamento verrà ridisciplinato con la presente modifica. La seguente tabella illustra la futura ripartizione auspicata dei mezzi finanziari destinati alla misurazione ufficiale in funzione delle singole misure.

2020–2023 2016–2019 compresa Quota In mio. fr. Misure legate alla misurazione ufficiale stima attuale modifica LGI a. Lavori di primo e nuovo rilevamento 50 % 20 % 44 % 17,2 b. Lavori di rinnovamento 18 % 22 % c. Lavori di demarcazione 5% 1% d. Provvedimenti in seguito a eventi naturali 1% 1% e. Aggiornamenti periodici 14 % 25 % 56 % 21,7 f. Adeguamenti speciali di interesse nazionale straordinario 12 % 29 % g. Progetti innovativi per l’ulteriore sviluppo della misurazione uffi- ciale e la sperimentazione di nuove tecnologie 2% Totale 100 % 100 % 100 % 38,9

2.1.2 Legge sui sussidi (LSu; RS 616.1)

Situazione iniziale e necessità di agire Negli ultimi anni il CDF ha intensificato le proprie verifiche nel settore dei sussidi. In questo contesto ha individuato due lacune nella legge sui sussidi, che ora devono essere colmate:  i beneficiari di sussidi sottostanno a un obbligo assoluto di fornire informazioni nei confronti sia dell’autorità competente per la concessione dei sussidi che del CDF. La LSu non specifica tuttavia se questo obbligo riguarda anche i terzi cui fa ricorso il beneficiario dei sussidi per l’adempimento del proprio compito;  le autorità competenti per la concessione dei sussidi sono tenute per legge a controllare se i sussidi sono utilizzati conformemente allo scopo stabilito nella pertinente legge, ordinanza, convenzione sulle prestazioni e/o decisio- ne. Talvolta però gli obiettivi, le procedure e le competenze di questi controlli non sono fissati per iscritto in un piano di controllo. Descrizione della misura Per migliorare ulteriormente la vigilanza sui sussidi e sul loro utilizzo, la LSu deve essere completata in due punti. Da un lato, occorre chiarire che gli obblighi dei beneficiari di sussidi di fornire informazioni si estendono anche a terzi se, e solo nella misura in cui, questi ultimi sono chiamati ad adempiere il compito in questione. D’altro lato, le autorità com- petenti per la concessione dei sussidi devono essere tenute a registrare per iscritto in un piano di controllo le modalità con cui verificano che i sussidi vengano utilizzati conformemente allo scopo convenuto.

2.1.3 Legge sull’imposizione del tabacco (LImT; RS 641.31)

Situazione iniziale e necessità di agire Con il diffondersi della cannabis legale sul mercato svizzero, il numero di fabbricanti assoggettati all’imposta sul tabac- co è cresciuto notevolmente (stato a fine gennaio 2019: 665). Secondo l’articolo 18 capoverso 1 LImT la dichiarazione fiscale deve essere presentata mensilmente. Tuttavia, ogni mese quasi a un terzo delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione deve essere inviata una diffida. Anche dopo il ricevimento dell’ultima diffida, gran parte delle persone diffidate non hanno ancora adempiuto l’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale. Descrizione della misura La creazione di una base legale per la determinazione dell’imposta in base all’apprezzamento discrezionale ha lo scopo di evitare una mancata riscossione dell’imposta e quindi anche di garantire la sicurezza fiscale. Nel contempo si ottiene

un’armonizzazione rispetto alle altre imposte sul consumo, come l’imposta sulla birra, o alla tassa sul traffico pesante, i cui atti normativi prevedono già una determinazione discrezionale dell’imposta o della tassa.

2.1.4 Legge federale sulle ferrovie (RS 742.101) e legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (RS 742.140) Situazione iniziale e necessità di agire Conformemente all’articolo 3 capoverso 2 della legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (LFIF), i conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF) dal bilancio generale della Confederazione (2,3 mia.) e l’importo massimo dal prodotto dell’imposta sugli oli minerali (310 mio.) sono adeguati all’evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l’indice di rincaro delle opere ferroviarie (IRF). L’articolo 57 capoverso 1bis della legge federale sulle ferrovie (LFerr)8 prevede che dal 2019 i contributi dei Cantoni al FIF (500 mio.) siano aggiornati utilizzando questi stessi para- metri. Nella media a lungo termine l’IRF supera di 0,6 punti percentuali l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC), fermo restando che considerando la media degli ultimi cinque anni la differenza ammonta a 0,1 punti percentuali. I conferimenti al FIF indicizzati crescono pertanto più rapidamente delle entrate della Confederazione e ciò può compor- tare l’esclusione dal bilancio di uscite non vincolate. Descrizione della misura Il DATEC ha esaminato diverse varianti per ridurre l’indicizzazione dei conferimenti al FIF. Sotto il profilo della politi- ca dei trasporti e di quella finanziaria, due varianti sono state considerate sostenibili: • IRF e ½ PIL reale: l’indicizzazione avviene analogamente all’attuale variante di base, ma computando soltanto metà dello sviluppo economico. In tal modo si garantisce che il rincaro delle opere ferroviarie, determinante per i prelievi dal Fondo, sia compensato. Poiché un’economia in crescita comporta più traffico, lo sviluppo economico deve continuare a essere considerato ai fini dell’aggiornamento dei conferimenti al Fondo, ma solo in misura della metà. Una parte del traffico supplementare deve essere compensata mediante incrementi dell’efficienza. Lo sgra- vio per Confederazione e Cantoni rispetto all’indicizzazione attuale avverrà in modo graduale dopo l’entrata in vi- gore della modifica e dovrebbe ammontare a circa 130 milioni nel 2025 (Confederazione: 110 mio.; Cantoni: 20 mio.), per aumentare a 290 milioni entro il 2030 (Confederazione: 240 mio.; Cantoni: 50 mio.).

• IPC e PIL reale: in questa variante l’indicizzazione del rincaro avviene sulla base dell’IPC, mentre lo sviluppo economico reale viene computato come sinora per intero. Poiché in tal modo i conferimenti al Fondo indicizzati non crescono più velocemente delle entrate di Confederazione e Cantoni (che evolvono all’incirca nella stessa mi- sura del rincaro dei prezzi al consumo e della crescita economica reale), questa variante permette di evitare l’esclusione dal bilancio della Confederazione, non auspicabile dal punto di vista della politica finanziaria, di usci- te non vincolate. Lo sgravio per Confederazione e Cantoni rispetto a un aggiornamento delle norme vigenti au- menterebbe di anno in anno e nel 2025 dovrebbe ammontare a circa 60 milioni (Confederazione: 50 mio.; Cantoni: 10 mio.), per salire poi a 153 milioni entro il 2030 (Confederazione: 126 mio.; Cantoni: 27 mio.).9 In base alle stime attuali, a breve, medio e lungo termine il FIF dovrebbe disporre di mezzi sufficienti anche in caso di riduzione dell’indicizzazione dei conferimenti e realizzare eccedenze annuali per centinaia di milioni di franchi. Nessu- na delle due varianti compromette il finanziamento dell’esercizio, del mantenimento della qualità e dell’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria. Se, contrariamente alle previsioni, nei prossimi anni il FIF dovesse presentare un fabbiso- gno di liquidità, il Consiglio federale sarebbe disposto ad aumentare, in caso di necessità, i conferimenti al Fondo pro- venienti dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) al massimo di due terzi dei proventi netti della TTPCP previsto dalla Costituzione, nella misura in cui la situazione del bilancio federale lo consentisse. Il Consiglio federale ha proposto di attuare la variante «IPC e PIL reale» perché ciò permetterà di sgravare il bilancio e di evitare in maniera efficace l’esclusione, non auspicabile dal punto di vista della politica finanziaria, di altre uscite dal bilancio della Confederazione a causa di una crescita troppo rapida dei conferimenti al FIF, sempre che in futuro il rincaro dei prezzi al consumo continui a risultare inferiore a quello delle opere ferroviarie. Con un’indicizzazione basata sulla variante «IRF e ½ PIL reale» la crescita dei conferimenti al Fondo sarebbe leggermente inferiore.

L’adeguamento dell’indicizzazione riguarda anche il limite massimo del conferimento al FIF dal prodotto dell’imposta sugli oli minerali secondo l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 Cost. Tuttavia, dal momento che i conferimenti effettivi dei proventi dell’imposta sugli oli minerali dovrebbero sempre rimanere chiaramente al di sotto di questo limite, la minore indicizzazione del limite massimo non ha ripercussioni.

2.1.5 Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1) Situazione iniziale e necessità di agire Per sviluppare e gestire il sistema di trattamento dei dati relativi alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e i sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, l’11 marzo 2015 l’Assemblea federale ha stanziato un credito complessivo di 99 milioni. Tramite le prestazioni proprie sotto forma di risorse di personale (13 mio.), entro la fine del 2021 saranno investiti 112 milioni nella modernizzazione di tali sistemi. Di questi, soltanto 79 milioni riguarderanno il sistema di trattamento dei dati relativi alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. In considerazione del basso grado di copertura delle spese del Servizio SCPT e del previsto sviluppo del sistema di trattamento, il 28 maggio 2014 il Consiglio federale ha deciso di aumentare il grado di copertura delle uscite d’esercizio ponendo in vigore la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazio-

8 RS 742.101 9 Calcolo basato sull’ipotesi che l’indice di rincaro annuale delle opere ferroviarie sia superiore in media di 0,4 punti percentuali all’indice dei prezzi al consumo.

ni (LSCPT)10. Nonostante l’aumento degli emolumenti e delle indennità dal 1° marzo 2018, il grado di copertura delle spese del Servizio SCPT è ancora oggi leggermente al di sotto del 50 per cento. Escludendo le entrate derivanti dalle prestazioni e il versamento delle indennità alle persone obbligate a collaborare (in particolare a fornitori di servizi di telecomunicazione e a fornitori di servizi che si fondano su servizi di telecomunicazione; cfr. art. 2 lett. a–e LSCPT) in quanto partite transitorie, il grado di copertura delle spese è persino più basso, ovvero del 34 per cento circa. Nel 2018 le spese d’esercizio non coperte del Servizio SCPT sono ammontate a 14,1 milioni di franchi. Le autorità che richiedono informazioni e abilitate a disporre la sorveglianza (di seguito: autorità di perseguimento penale) versano emolumenti differenziati in base al tipo di mandato. Inoltre, l’ammontare degli emolumenti dipende dalla durata della sorveglianza. La struttura degli emolumenti non è trasparente e ha determinato un accumulo di proce- dimenti giudiziari. Ciò non favorisce la collaborazione tra le persone obbligate a collaborare, le autorità abilitate a di- sporre la sorveglianza e il Servizio SCPT. Inoltre, il sistema di fatturazione si è rivelato inefficiente a causa della sua complessità. Su raccomandazione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e su richiesta dei Cantoni e delle autorità penali, il 15 novembre 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP (Servizio SCPT) di costituire un gruppo di lavoro trasversale (gruppo di lavoro Finanziamento STT) che riunisse le diverse autorità e discutesse – senza fissare a priori obiettivi determinati – l’ammontare degli emolumenti e la semplificazione della fatturazione e del pagamento delle fatture e trovasse infine un consenso al riguardo. È anche necessario intervenire sulla base legale che disciplina l’utilizzo dei dati nel sistema di trattamento del Servizio SCPT. Tale sistema serve soprattutto a ricevere e registrare i dati raccolti mediante la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Le autorità di perseguimento penale necessitano di questi dati soprattutto per le indagini sui reati secondo l’elenco di cui all’articolo 269 capoverso 2 CPP11 e secondo l’articolo 273 capoverso 1 CPP. Oggi le autorità

autorizzate possono registrare nel sistema gli ordini di sorveglianza nonché modificare, leggere e cancellare dati. 12 Per l’analisi dei dati nel sistema di trattamento non esiste tuttavia una base legale esplicita. Le autorità di perseguimento penale devono quindi commissionare a terzi le analisi o acquistare di volta in volta un software apposito, sebbene il sistema di trattamento del Servizio SCPT disponga già di una simile funzione. Descrizione della misura Il gruppo di lavoro Finanziamento STT è giunto alla conclusione che per semplificare il sistema in futuro dovrà essere prevista la possibilità di riscuotere importi forfettari. Un importo forfettario semplifica il lavoro quotidiano delle autori- tà che richiedono informazioni o che ordinano una sorveglianza, dal momento che queste non dovranno ricevere una fattura per ogni mandato. Anche le indennità corrisposte alle persone obbligate a collaborare devono poter essere versa- te sotto forma di importi forfettari al fine di ridurre il dispendio necessario per il calcolo. Affinché le autorità di perse- guimento penale possano continuare a trasferire i costi della sorveglianza sui procedimenti, in futuro il Servizio SCPT metterà tuttavia a loro disposizione una panoramica suddivisa per singole prestazioni. Nel contempo il Consiglio federale intende aumentare gradualmente gli importi forfettari in modo da ripartire in modo equo tra la Confederazione e i Cantoni i costi supplementari che ne conseguiranno nei prossimi anni. Un aumento è previsto per il 1° gennaio 2022, e si terrà conto dell’evoluzione delle spese sostenute dal Servizio SCPT. Gli aumenti dovrebbero determinare maggiori ricavi di 10 milioni al massimo per la Confederazione. Con la revisione proposta della legge si intende inoltre creare la base giuridica che consenta di analizzare i dati nel sistema di trattamento del Servizio SCPT e di consultare i relativi risultati. Da ciò si potranno trarre conclusioni di ampia portata sulle reti personali e sulle abitudini nelle comunicazioni e negli spostamenti. Per l’utilizzo di queste fun- zioni di analisi deve essere creata una base legale agli articoli 7 e 8 LSCPT. Dato che nel sistema di trattamento del Servizio SCPT vengono elaborati dati degni di particolare protezione, al riguardo non è sufficiente prevedere una dispo- sizione a livello di ordinanza.13

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Legge sulla geoinformazione

Art. 38 Misurazione ufficiale Come conseguenza del principio di legalità, per le fattispecie riguardanti il diritto in materia di sussidi è necessario che la regolamentazione presenti un grado di precisione sufficiente a livello di legge. Per questo motivo, il capoverso 1 riveduto elenca le tipologie di lavori e progetti legati alla misurazione ufficiale che la Confederazione può sostenere. L’elenco corrisponde agli attuali sottotitoli dell’allegato all’OFMU, fatta eccezione per la lettera g, che costituisce una novità: in futuro la Confederazione deve poter sostenere progetti innovativi e progetti pilota per l’ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale, analogamente a quanto già avviene per il catasto RDPP. In tal modo è possibile tenere conto maggiormente dei cambiamenti tecnologici. In alcuni Cantoni i progetti di questo tipo fungono da «laboratorio del federalismo» e permettono di eseguire analisi approfondite o progetti pilota utilizzando le nuove tecnologie dapprima in uno o in pochi Cantoni e di rendere poi i risultati accessibili a tutti i Cantoni in maniera efficiente ed economica. Gli elementi concreti che si potranno considerare nella fissazione dei contributi globali saranno stabiliti dal Consiglio fede- rale a livello di ordinanza. Nel nuovo capoverso 1bis, al Consiglio federale sono prescritti determinati principi per il calcolo dei contributi globali. Oltre un secolo dopo l’entrata in vigore del CC e l’introduzione della misurazione ufficiale, in Svizzera non è ancora garantita una copertura capillare per le misurazioni catastali, nonostante si tratti di una questione d’interesse nazionale. Per questo motivo, a tale criterio è stata attribuita particolare importanza nel calcolo della quota di finanziamento della

10 RS 780.1 11 RS 312.0 12 Conformemente all’allegato dell’ordinanza del 15 novembre 2017 sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OST-SCPT; RS 780.12). 13 Cfr. art. 17 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1).

Confederazione. L’armonizzazione dei geodati rappresenta un mandato costituzionale (art. 75a cpv. 3 Cost.) e rientra pertanto nei principi di base del diritto concernente la geoinformazione (cfr. art. 4 LGI). Anche i Cantoni traggono vantaggio dalla misurazione ufficiale e devono quindi continuare a partecipare al suo finan- ziamento. Con i suoi contributi globali a progetti e misure usuali, la Confederazione coprirà ancora una quota dei costi compresa tra il 15 e il 45 per cento. Nel nuovo capoverso 1ter il limite massimo della quota determinante della Confede- razione applicabile in caso di adeguamenti speciali di interesse nazionale straordinario è ora fissato all’80 per cento dei costi complessivi (finora a un massimo del 60 %). Ai fini del finanziamento di progetti innovativi per l’ulteriore svilup- po della misurazione ufficiale o la sperimentazione di nuove tecnologie (cpv. 1 lett. g), la quota della Confederazione può essere superiore all’80 per cento. Tale decisione è stata presa perché si tratta di progetti di sviluppo che in linea di massima dovrebbero rientrare nella sfera di competenza della Confederazione, ma che per aumentarne la rilevanza pratica (correlazione tra sviluppo e progetti pilota) sono delegati a un’amministrazione cantonale. Anche in questo caso è opportuna una (modesta) partecipazione finanziaria da parte dei Cantoni. Il capoverso 1quater contiene la vera e propria modifica materiale della legge: la competenza di emanare prescrizioni di esecuzione viene ora delegata al Consiglio federale anziché all’Assemblea federale.

3.2 Legge sui sussidi

bis Art. 11 cpv. 3 I richiedenti o beneficiari di sussidi sottostanno a un obbligo di fornire informazioni nei confronti sia dell’autorità com- petente per la concessione dei sussidi (art. 11 cpv. 2 e 3 LSu) che del CDF (art. 8 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 10 della legge sul Controllo delle finanze; LCF 14). Di conseguenza, le autorità competenti e il CDF possono controllare che il beneficiario utilizzi gli aiuti finanziari e le indennità in modo conforme alla legge (cfr. art. 11 cpv. 3 LSu). Nel contempo, la LCF permette al CDF di verificare la qualità dell’attività di vigilanza sui beneficiari di aiuti finanziari e indennità dell’autorità competente per la concessione dei sussidi. I beneficiari di sussidi possono avvalersi del sostegno di terzi per l’adempimento del proprio compito, anche nell’ambito di gruppi o di strutture di holding. Il beneficiario dei sussidi può, ad esempio, acquistare prestazioni di servizi da una filiale e pagarle con i sussidi stessi. È inoltre possibile ricorrere ad aziende informatiche esterne o ad altri fornitori di prestazioni. In relazione al compito che sono chiamati ad adempiere, i terzi devono sottostare agli stessi obblighi previsti per i bene- ficiari di sussidi. Per i terzi con sede in Svizzera questi obblighi discendono direttamente dalla legge stessa (cfr. art. 11 cpv. 2-3bis LSu). Per i terzi con sede all’estero, invece, l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità svizzere tutte le informazioni rilevanti in futuro dovrà essere fondamentalmente imposto dal beneficiario dei sussidi nell’ambito degli accordi contrattuali. In tal modo è possibile facilitare l’accesso alle informazioni. Tra gli obblighi sono compresi in particolare anche quelli previsti all’articolo 11 capoversi 2 e 3 LSu nei confronti dell’autorità competente per la concessione dei sussidi e del CDF (obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie nonché di concedere l’autorizzazione ad esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi). A tale proposito, l’articolo 11 LSu presenta attualmente una lacuna, poiché da un punto di vista formale riguarda soltanto il richiedente (ovvero il benefi- ciario dei sussidi) ma non i terzi cui fa ricorso. Il nuovo capoverso 3bis dell’articolo 11 permette di colmare questa lacu-

na. Esso è inteso a impedire che l’esecuzione dei relativi controlli sia resa eccessivamente difficile o impossibile perché il beneficiario dei sussidi acquisisce prestazioni da terzi che non sono sottoposti all’obbligo di informare. I controlli dovrebbero comunque essere svolti in primo luogo presso il beneficiario dei sussidi. Nel caso in cui ciò fosse possibile solo in parte, in particolare perché il beneficiario dei sussidi non dispone delle informazioni necessarie per i controlli, queste ultime potrebbero essere richieste anche ai terzi cui fa ricorso il beneficiario. Art. 25 Dai controlli dei sussidi effettuati dal Consiglio federale a livello dipartimentale nell’ambito del consuntivo è emerso che le unità amministrative dispongono in genere di procedure per il controllo dell’utilizzo dei sussidi. Tuttavia, queste non sono sempre fissate per iscritto. Nel quadro delle sue verifiche, il CDF ha inoltre constatato che talvolta vi sono inefficienze nei controlli dei sussidi effettuati dalle unità amministrative e che non si tiene sufficientemente conto dell’approccio di verifica orientato ai rischi. Con l’introduzione dell’obbligo di elaborare in forma scritta piani orientati ai rischi per i controlli dei sussidi, le attività delle unità amministrative nel campo della vigilanza sui beneficiari di sussidi saranno sistematizzate e quindi anche semplificate e rese più efficienti. L’elaborazione di questo piano richiede un esame dettagliato dei rischi associati ai sussidi versati e al loro controllo. L’articolo 25 prevede che ciascuna unità amministrativa disponga di piani di controllo scritti per i sussidi che le competono. I piani di controllo si fondano in particolare sulle disposizioni relative ai sussidi o sui crediti a preventivo in base ai quali sono versati i sussidi. Nel quadro dell’articolo 25 le unità amministrative compe- tenti decidono in quale misura sia giustificato trattare contemporaneamente diversi crediti o disposizioni sui sussidi in un unico piano di controllo, aspetto di cui occorre tenere conto. La definizione dei piani di controllo deve essere ade- guata in funzione dei rischi connessi ai sussidi al fine di garantire che il dispendio legato ai controlli sia commisurato al rischio corrispondente. È pertanto possibile trattare i sussidi simili nello stesso piano di controllo, anche nel caso in cui

questi facciano riferimento a diverse posizioni di credito. Il piano di controllo deve essenzialmente indicare come, dopo la concessione di un sussidio, l’unità amministrativa verifica che i mezzi siano utilizzati conformemente allo scopo stabilito nella pertinente legge, ordinanza, convenzione sulle prestazioni e/o decisione. Risponde dunque alle domande: chi e come svolge il controllo? Che cosa viene control- lato e quando? Nel dettaglio, il piano di controllo orientato ai rischi disciplina almeno i seguenti elementi.

14 RS 614.0

 Tipo di controllo: occorre stabilire come procedere nella determinazione del campione nel caso in cui, per que- stioni legate ai costi, non fosse possibile svolgere un controllo generalizzato. Nella scelta del beneficiario occorre considerare l’aspetto del rischio: i controlli andrebbero effettuati principalmente laddove sussistono rischi impor- tanti, ossia per i beneficiari di grandi importi o per quelli che in passato non hanno rispettato tutte le disposizioni, oppure nel caso in cui vi sia il rischio che i mezzi vengano utilizzati per uno scopo diverso da quello convenuto. Il livello di rischio determina inoltre la frequenza con cui vengono svolti i controlli presso i singoli beneficiari di sussidi. Può essere opportuno formulare una pianificazione pluriennale e stabilire quali beneficiari di sussidi sot- toporre a controlli e quando. In determinati casi un esame approfondito a cadenza pluriennale di singoli benefi- ciari può essere più efficace, ad esempio, di un controllo annuale formale del conteggio.  Competenza per i controlli: il piano di controllo stabilisce chi è competente per lo svolgimento dei controlli. Idealmente i controlli vengono effettuati da persone che non sono personalmente competenti per la concessione dei sussidi al beneficiario oggetto del controllo. Le unità amministrative adottano le misure opportune per evitare conflitti d’interesse nei controlli dei beneficiari di sussidi. In particolare, si devono osservare le disposizioni sulla ricusazione della legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa. L’autorità può incaricare del controllo anche terzi, ad esempio imprese di revisione.  Oggetto dei controlli e procedura: occorre quindi definire in cosa consistono i controlli sui beneficiari di sussidi. Al riguardo, il controllo non deve focalizzarsi sull’analisi dell’efficacia o sulla concezione del sussidio, bensì sull’utilizzo dei mezzi assegnati dalla Confederazione, che deve essere conforme alle condizioni e disposizioni precedentemente stabilite nella pertinente legge, ordinanza, decisione o convezione sulle prestazioni. La scelta del metodo dipende del profilo di rischio del sussidio. A tal fine è opportuno procedere, in particolare, a un esa- me della contabilità analitica del beneficiario o alla verifica di eventuali contratti conclusi con terzi. In caso di

inadempienza totale o parziale vengono adottati i provvedimenti necessari. Per questo motivo la nuova disposi- zione viene introdotta nella sezione 3 «Pagamento e restituzione di aiuti finanziari e indennità».  Coordinamento con eventuali altre autorità: occorre chiarire come coordinare i controlli con eventuali altre atti- vità di controllo, in particolare con quelle svolte dai Cantoni. Se altre autorità controllano elementi essenziali del sussidio e la Confederazione è a conoscenza dei risultati di tale attività, i controlli possono essere ridotti di con- seguenza (cfr. art. 25 cpv. 3 lett. a). In tal modo si tiene conto del principio del controllo orientato ai rischi.  Documentazione del controllo: il piano di controllo deve infine stabilire come documentare lo svolgimento dei controlli. Di regola i risultati devono essere registrati per iscritto e comunicati al beneficiario. Il piano di controllo può talvolta essere utilizzato anche come punto di partenza per la vigilanza finanziaria esercitata dal CDF. Quest’ultimo, tuttavia, non verificherà sistematicamente ex ante i piani di controllo. In alcuni casi è giustificato rinunciare all’elaborazione di un piano. Se del caso, l’erogatore dei sussidi deve fornire una motivazione in base al principio «comply or explain». Una rinuncia è prevista per i contributi obbligatori a organizza- zioni internazionali o per sussidi di importo modesto, il cui utilizzo è seguito in ogni caso molto da vicino dall’Amministrazione (ad es. i contributi dell’AFF pari a 55 000 fr. all’anno a commissioni per la presentazione della contabilità pubblica). Si può anche rinunciare a elaborare un piano di controllo specifico per i sussidi quando il compito sovvenzionato, come ad esempio quello delle assicurazioni sociali, è sottoposto a una vigilanza completa da parte di autorità federali.

3.3 Legge sull’imposizione del tabacco

La formulazione corrisponde al tenore dell’articolo 79 capoverso 1 della legge sull’IVA16.

La formulazione corrisponde al tenore dell’articolo 35 capoverso 3 della legge sull’imposizione della birra17.

3.4 Legge federale sulle ferrovie

Dal punto di vista linguistico l’articolo 51b capoverso 3 viene adeguato al nuovo articolo 10 capoverso 4 LFIF. Viene eliminata l’indicazione finora esplicita del fatto che la conversione in capitale proprio di mutui rimborsabili condizio- nalmente possa avvenire soltanto su riserva delle decisioni necessarie a tal fine secondo il diritto della società anonima. In caso di conversione del capitale di terzi in capitale proprio, devono comunque essere osservate le prescrizioni orga- nizzative dell’impresa. Se quest’ultima è una società anonima, per aumentare il capitale azionario occorre ad esempio ottenere il consenso degli azionisti attuali. Questi ultimi devono inoltre approvare espressamente la possibilità di effet- tuare la prestazione dei conferimenti mediante compensazione di crediti derivanti da mutui (per entrambe le osservazio- ni cfr. art. 650 segg. CO18 e art. 46 segg. ORC19). Inoltre si stabilisce ora chiaramente che il Consiglio federale può trasferire nel conto della Confederazione e convertire in partecipazioni i mutui rimborsabili condizionalmente gestiti dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria. Infine, viene precisata la condizione prevista per la rinuncia al rimborso di mutui rimborsabili condizionalmente: anche i Cantoni che hanno concesso mutui devono rinunciare al rimborso degli stessi.

15 RS 172.021 16 RS 641.20 17 RS 641.411 18 RS 220 19 RS 221.411

Fino all’entrata in vigore della presente modifica di legge, i contributi al Fondo sono calcolati secondo il metodo attua- le. Per determinare i contributi al Fondo degli anni successivi, i contributi dell’ultimo anno prima dell’entrata in vigore vengono aggiornati in base al nuovo metodo. Il DFF continua a disciplinare i dettagli del calcolo in un’ordinanza dipar- timentale, che emana d’intesa con il DATEC.

3.5 Legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria

Art. 3 cpv. 2 Analogamente ai contributi al Fondo versati dai Cantoni, d’ora in avanti anche i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione (2300 mio. in base ai prezzi del 2014) e l’importo massimo per il conferimento dal prodotto dell’imposta sugli oli minerali (310 mio. in base ai prezzi del 2014) saranno aggiornati sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo e dell’evoluzione del prodotto interno lordo reale. La procedura è analoga a quella menzionata in precedenza (n. 2.1.4) per l’aggiornamento dei contributi dei Cantoni.

Art. 10 La modifica dell’articolo 10 della legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria non è correlata in alcun modo alla modifica dell’indicizzazione dei conferimenti al Fondo. Con tale modifica si intende colmare una lacuna legislativa. L’intento del vigente articolo 10 era di trasferire al FIF tutti i mutui concessi per investimenti nell’infrastruttura ferro- viaria. La formulazione vigente, però, esclude alcuni mutui. Ad esempio, dal Fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP) venivano concessi mutui che, dopo il conteggio del relativo progetto, venivano contabilizzati nel bilancio della Confederazione. Anche i mutui concessi dal fondo infrastrutturale (FI) e dal Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) per i progetti ferroviari concernenti il traffico d’agglomerato sono stati trasferiti di volta in volta nel bilancio della Confederazione una volta conclusi i progetti. In futuro tutti i mutui concessi per inve- stimenti nell’infrastruttura ferroviaria, sia che si tratti di fondi provenienti dal FOSTRA (traffico d’agglomerato) che di conferimenti dal bilancio generale della Confederazione (ad es. nell’ambito della parità di trattamento dei disabili), dovranno essere trasferiti al FIF una volta presentato il conteggio del progetto. I capoversi 1 e 2 rimangono invariati. Il capoverso 3 permette di integrare nel FIF tutti i mutui che sono stati o che saranno concessi a imprese ferroviarie alle quali, secondo la legislazione sulle ferrovie, sono indennizzati i costi per l’esercizio e il mantenimento della qualità. Si tratta di mutui senza interessi, rimborsabili condizionalmente e rettificati pari a circa 200 milioni di franchi (stato: fine 2018). Le condizioni del mutuo non variano con il passaggio al FIF. Il capoverso 4 offre ora la possibilità al Consiglio federale di trasferire nel bilancio della Confederazione i mutui rim- borsabili condizionalmente gestiti dal FIF e di convertirli in partecipazioni. In caso di conversione del capitale di terzi in capitale proprio, devono comunque essere osservate le prescrizioni organizzative dell’impresa. Se quest’ultima è una società anonima, per aumentare il capitale azionario occorre ad esempio ottenere il consenso degli azionisti attuali. Questi ultimi devono inoltre approvare espressamente la possibilità di effettuare la prestazione dei conferimenti median-

te compensazione di crediti derivanti da mutui (per entrambe le osservazioni cfr. art. 650 segg. CO e art. 46 segg. ORC). La possibilità di convertire in partecipazioni i mutui rimborsabili condizionalmente è attualmente prevista all’articolo 51b capoverso 3 LFerr. Se in futuro la Confederazione intenderà costituire o ampliare le partecipazioni in imprese di trasporto ferroviario o in gestori dell’infrastruttura, tali partecipazioni dovranno essere incluse nel bilancio della Confederazione e non nel FIF. A tal fine è necessaria una base legale esplicita. Infine, viene precisata la condizio- ne prevista per la rinuncia al rimborso di mutui rimborsabili condizionalmente: anche i Cantoni che hanno concesso mutui devono rinunciare al rimborso degli stessi.

3.6 Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delletelecomuni- cazioni Art. 7 e 8 Funzioni di analisi nel sistema di trattamento del Servizio SCPT All’articolo 7 lettera d viene ora precisato che le funzioni per l’elaborazione dei dati nel sistema di trattamento del Servizio SCPT includono anche le funzioni di analisi. Inoltre, l’elenco esaustivo del contenuto del sistema di trattamen- to riportato nell’articolo 8 viene completato con la lettera e, ovvero con i risultati ottenuti dall’analisi dei dati raccolti nell’ambito di una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi della LSCPT. Al riguardo si tratta di dati già presenti nel sistema di trattamento del Servizio SCPT. Per contro, tale sistema non deve contenere dati derivanti da altre misure penali. Gli articoli 7 e 8 non costituiscono una base sufficiente per importare dati che provengono da altre misure penali, come GovWare (art. 269 ter CPP), IMSI- Catcher (art. 269bis CPP) o da osservazioni (art. 282 seg. CPP). Con questa funzione i dati già presenti nel sistema vengono analizzati direttamente e i relativi risultati rappresentati, ad esempio, sotto forma di schemi illustrativi. Le analisi permettono di ottenere, nell’ambito di procedure di indagine, informazioni su attività, reti sociali e comportamento delle persone sorvegliate. La seconda parte aggiunta alla lettera d dell’articolo 8 costituisce la base legale che consente di utilizzare i dati necessa- ri per le funzioni di trattamento, come le geoinformazioni. Queste ultime possono già essere utilizzate dal sistema di trattamento secondo il diritto vigente 20.

20 Cfr. art. 4 e 5 dell’ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OST-SCPT; RS 780.12)

In virtù della nuova base legale, le autorità di perseguimento penale possono quindi, nell’ambito dei propri compiti legali, eseguire tali analisi direttamente nel sistema di trattamento senza costi aggiuntivi. Integrando l’analisi dei dati nell’ambiente della Confederazione già esistente (sistema di trattamento del Servizio SCPT), le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni possono trattare i dati in modo più sem- plice e migliorarne la qualità. Ciò rappresenta uno sgravio notevole soprattutto per le autorità cantonali di perseguimen- to penale, che non devono più esportare i dati e incaricare terzi della relativa analisi o acquistare propri software per l’analisi dei dati.

Art. 23 Modalità di rilevamento dei dati e della fornitura di informazioni La formulazione del testo di legge vigente non corrisponde più ai processi tecnici attuali. Al momento i dati di cui agli articoli 21 e 22 LSCPT sono prevalentemente disponibili mediante procedura di richiamo nel sistema di trattamento del Servizio SCPT per le autorità di cui all’articolo 15. Soltanto in casi eccezionali i dati vengono ancora trasmessi alle autorità abilitate a disporre la sorveglianza mediante comunicazione (per e-mail, posta, telefono ecc.). Per questo moti- vo è necessario adeguare il testo di legge. Nella LSCPT la regolamentazione degli emolumenti viene ora raggruppata in una sezione. La disposizione relativa alla possibilità di comunicare gratuitamente le informazioni di cui agli articoli 21 e 22 LSCPT (vigente art. 23 cpv. 3) viene quindi spostata nel nuovo articolo 38. Viene inoltra corretta un’imprecisione linguistica (vedi art. 38 cpv. 4).

Sezione 9: Spese

Art. 38 Principi Il capoverso 1 viene leggermente riformulato (formulazione attiva anziché passiva) per precisare, rispetto al testo vigen- te, che le spese menzionate sono quelle sostenute dalle persone obbligate a collaborare e non dal Servizio SCPT. Questo non implica una modifica a livello di contenuto. La regolamentazione vigente del capoverso 2 prevede che le persone obbligate a collaborare ricevano un’equa indennità nel singolo caso (finora: «per le spese cagionate da ciascuna sorveglianza»). La nuova disposizione permette sia un’indennità specifica per il singolo caso sia un calcolo forfettario dell’indennità (art. 38a cpv. 2). Come nel capover- so 1, la riformulazione permette di chiarire che si tratta unicamente delle spese sostenute dalle persone obbligate a collaborare. Contrariamente al capoverso 1 ma analogamente al diritto vigente, la formulazione non riguarda tutti gli obblighi delle persone obbligate a collaborare, ma soltanto quelli di fornitura delle informazioni e di attuazione delle sorveglianze. Il tenore attuale viene tuttavia completato nel senso che le indennità non vengono versate soltanto per le sorveglianze, bensì in linea di massima anche per le informazioni fornite (sempre che il Consiglio federale non si avval- ga della possibilità di prevedere informazioni gratuite conformemente all’art. 38 cpv. 4). La regolamentazione nel capoverso 3 va letta in combinato disposto con l’articolo 38a. Le spese sostenute dal Servizio SCPT per le sue prestazioni nonché le indennità versate alle persone obbligate a collaborare devono essere assunte congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Le prestazioni del Servizio SCPT comprendono in particolare tutti i compiti di cui alla sezione 3 LSCPT, che sono imputabili direttamente e indirettamente (spese generali). La nuova espressione «partecipazione alle spese» ha un significato più ampio rispetto al termine «emolumento». La designazione esplicita come emolumento presupporrebbe l’osservanza dei principi più restrittivi del diritto in materia di emolumenti, come quelli di equivalenza e causalità, meno determinanti invece nel caso dell’espressione «partecipazione alle spese». La formulazione «partecipano alle spese» segnala soltanto un parziale trasferimento alle autorità abilitate a disporre la sorveglianza.

Il capoverso 4 lettera a autorizza il Consiglio federale a prevedere che le persone obbligate a collaborare forniscano gratuitamente le informazioni di cui agli articoli 21 e 22. Inoltre, secondo il capoverso 4 lettera b il Consiglio federale può anche prevedere che le prestazioni del Servizio relative alla fornitura delle informazioni non vengano prese in considerazione nel calcolo della partecipazione dei Cantoni alle spese. Nella LSCPT in vigore la comunicazione gratui- ta di informazioni si riferisce già sia alle indennità versate alle persone obbligate a collaborare che agli emolumenti del Servizio SCPT, ma ora lo si precisa chiaramente. L’obbligo per le persone obbligate a collaborare di fornire gratuitamente tutte le informazioni di cui agli articoli 21 e 22 e la rinuncia alla compensazione delle relative spese del Servizio SCPT permetterebbe ulteriori semplificazioni nell’attuale sistema di computo e di indennizzo. A causa delle minori entrate che ne conseguirebbero per il Servizio SCPT, il bilancio della Confederazione sarebbe gravato da oneri supplementari netti di circa 1,4 milioni di franchi. Al momento non si prevede pertanto di ricorrere a tale possibilità. Conformemente alla lettera b il Consiglio federale si riserva la facoltà di non compensare completamente i costi delle informazioni ottenute. Nella determinazione della partecipazione dei Cantoni alle spese, l’Esecutivo gode di una certa libertà e può quindi, nell’ottica della semplificazione amministrativa, rinunciare alla compensazione del costo delle informazioni e invece aumentare, ad esempio, la partecipazione alle spese legata alle sorveglianze al fine di garantire il grado di copertura delle spese auspicato.

Art. 38a Modalità Il capoverso 1 contiene la delega al Consiglio federale di disciplinare i dettagli delle modalità di calcolo e versamento nelle disposizioni di esecuzione (cfr. al riguardo anche il cpv. 3). In virtù del capoverso 2 si statuisce la facoltà del Consiglio federale di impostare le modalità di indennizzo e di parteci- pazione alle spese mantenendo le indennità specifiche per singoli casi secondo il sistema vigente o stabilendo diverse possibili soluzioni per gli importi forfettari, ad esempio una soluzione annuale. L’importo forfettario per la partecipa- zione alle spese deve essere calcolato in base a una chiave di ripartizione (ad es. numero medio di richieste di informa-

zioni e di ordini di sorveglianza negli ultimi tre anni), riesaminato a intervalli regolari (ad es. ogni tre anni) e adeguato in caso di variazioni. Una procedura analoga sarebbe ipotizzabile nel caso di un importo forfettario per le persone ob- bligate a collaborare, prendendo come base di calcolo le indennità medie versate per le prestazioni fornite da queste persone (ad es. negli ultimi tre anni), riesaminando l’importo a intervalli regolari (ad es. ogni tre anni) e adeguandolo in caso di necessità. Pur introducendo la possibilità di optare per importi forfettari, il Consiglio federale continuerà a poter prevedere inden- nità specifiche per singoli casi per le persone obbligate a collaborare con obblighi ridotti. La soluzione forfettaria non può essere estesa al punto da rendere incomprensibile la ripartizione individuale delle spese a un partecipante al procedimento. Nel caso si opti per tale soluzione, si dovrebbe dunque procedere a un calcolo rico- struibile che garantisca alle autorità abilitate a disporre la sorveglianza la possibilità di imporre a terzi, in particolare alle persone condannate, il pagamento di una parte o della totalità delle spese causate dalle misure di sorveglianza (ad es. la fatturazione pro forma descritta all’art. 38a cpv. 5). Secondo il capoverso 3, per le partecipazioni alle spese e le indennità l’Esecutivo deve stabilire le tariffe applicabili nei singoli casi. Conformemente al capoverso 4, nel caso di una soluzione forfettaria il Consiglio federale disciplina, tra le altre cose, la chiave di ripartizione per le indennità e la partecipazione alle spese (vedi cpv. 2). La criminalità non si ferma dinanzi ai confini cantonali o nazionali. Per questo motivo, i centri di competenza effettuano regolarmente sorveglianze più ampie. Secondo il diritto vigente, tuttavia, le spese devono essere assunte soltanto dall’autorità abilitata a disporre la sorve- glianza. La possibilità di prendere in considerazione l’utilità dovrebbe permettere in futuro una migliore ripartizione di queste spese tra i Cantoni. Idealmente i Cantoni converranno la relativa chiave di ripartizione nell’ambito di un concor- dato. In virtù del capoverso 5, il Servizio SCPT effettuerà quindi una fatturazione pro forma, che mostrerà le variazioni e

consentirà di adottare le misure correttive necessarie. Questa indicherà soprattutto il numero di richieste di informazioni e di sorveglianze delle autorità abilitate a disporre la sorveglianza, come pure le rispettive spese sostenute per i singoli mandati che sono già state saldate con gli importi forfettari. In tal modo le autorità di perseguimento penale potranno trasferire le spese procedurali ai partecipanti ai procedimenti.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

Le uniche ripercussioni finanziarie significative sono date dalla modifica del calcolo dei conferimenti dal bilancio gene- rale della Confederazione nel FIF e dall’adeguamento del metodo di calcolo della partecipazione alle spese per le auto- rità di perseguimento penale e le persone obbligate a collaborare ai fini della sorveglianza del traffico delle telecomuni- cazioni. Lo sgravio ottenuto grazie all’adeguamento dell’indicizzazione dei conferimenti al FIF aumenterà gradualmente. Pre- supponendo un’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo dell’1,0 per cento all’anno e un’evoluzione dell’indice di rincaro delle opere ferroviarie dell’1,4 per cento all’anno, nel 2025 la Confederazione beneficerà di uno sgravio di circa 50 milioni, che nel 2030 aumenterà a circa 126 milioni. L’importo dello sgravio dipenderà esclusiva- mente dall’evoluzione di questi due indici di rincaro. L’introduzione di importi forfettari nel calcolo della partecipazione alle spese per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e il loro graduale aumento previsto permetterà di sgravare il bilancio federale di 10 milioni al massimo. Le modifiche della legge sui sussidi non hanno ripercussioni finanziarie significative. Sono volte a favorire un uso dei mezzi conforme allo scopo e a consentire procedure efficienti nell’ambito della vigilanza. Pertanto, contribuiscono indirettamente a un uso più economico delle risorse della Confederazione. La modifica della legge sulla geoinformazione non comporta ripercussioni finanziarie. L’importo dei contributi della Confederazione per la misurazione ufficiale rimarrà invariato.

4.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Nessuna delle cinque misure comporta un maggiore o minore fabbisogno di personale.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna I Cantoni beneficiano di uno sgravio a seguito della modifica del calcolo dei loro contributi al FIF. L’importo dello sgravio è stimato in 10 milioni nel 2025 e a 27 milioni nel 2030. Poiché il contributo dei Cantoni è calcolato con lo stesso metodo descritto per i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione, si ha la medesima incertezza menzionata al numero 4.1.1. L’introduzione di importi forfettari nel calcolo della partecipazione alle spese per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e il loro graduale aumento previsto graverà i Cantoni fino a un massimo di 10 milioni. Non si tratta però di un trasferimento di oneri. Al contrario, la misura è volta a garantire una ripartizione delle spese maggiormente conforme al principio di causalità. La possibilità di optare per una regolamentazione forfetta- ria permetterà di ridurre anche le spese amministrative dei Cantoni.

È evidente che non si prevedono ripercussioni sui Cantoni a seguito dell’introduzione della forma scritta per i piani per il controllo dei sussidi federali (poiché riguarderà la procedura e l’organizzazione di uffici federali). Lo stesso vale per la modifica della legge sull’imposizione del tabacco. Le relative questioni non sono state pertanto esaminate nel detta- glio. La modifica di legge richiesta nell’ambito della misurazione ufficiale non ha incidenza sul conto economico dei Cantoni.

4.3 Ripercussioni sull’economia

Non si prevedono ripercussioni sull’economia pubblica. Dal momento che nei prossimi anni il FIF realizzerà importanti eccedenze anche a fronte di conferimenti leggermente più bassi, la creazione di valore aggiunto a livello nazionale non subirà ripercussioni dovute al finanziamento dei progetti infrastrutturali tramite il FIF. Anche le altre modifiche di legge non hanno ripercussioni sull’economia pubblica.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Le leggi da modificare sono state a loro tempo emanate nell’ambito della procedura ordinaria conformemente alla Co- stituzione federale. La base giuridica costituzionale risulta dall’ingresso dei singoli atti normativi di cui si propone la modifica. Le modifiche richieste con il presente atto mantello sono conformi a queste norme costituzionali.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le presenti misure non hanno ripercussioni sugli impegni che scaturiscono da accordi internazionali o dall’adesione a organizzazioni o commissioni internazionali. Le misure riguardano il settore proprio dell’Amministrazione e, nel caso dell’imposta sul tabacco, i fabbricanti nazionali.

5.3 Forma dell’atto

Per l’attuazione giuridica delle misure richieste ed elaborate nell’ambito delle riforme strutturali devono essere modifi- cate cinque leggi. Le misure sono raggruppate in un cosiddetto atto mantello, che prende la forma di una legge federale e sottostà a referendum facoltativo. Questo modo di procedere è giustificato dall’obiettivo comune delle diverse misure (riforme strutturali).

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.). Sebbene la nuova regolamentazione sul finanziamento della misurazione ufficiale contenuta nella legge sulla geoinfor- mazione preveda nuove disposizioni sui sussidi, queste ultime sono riprese ampiamente dall’ordinanza dell’Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale. L’unica modifica materiale rispetto alla normativa vigente consi- ste nella possibilità di impostare in maniera più flessibile le percentuali, finora prescritte rigidamente, relative alla par- tecipazione della Confederazione a ciascuna misura e quindi di consentire una migliore definizione delle priorità. La nuova regolamentazione, tuttavia, prevede esplicitamente che l’impiego di mezzi finanziari non superi quello attuale. Una subordinazione al freno alle spese non è necessaria, dal momento che non vengono decise nuove spese.

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e

del principio dell’equivalenza fiscale La legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione non comporta cambiamenti nella ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Neppure la ripartizione dei compiti in comune legati alla misurazione ufficiale subisce variazioni a seguito della modifica della legge sulla geoinformazione e della contemporanea abrogazione dell’ordinanza dell’Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficia- le.

5.6 Protezione dei dati

La protezione dei dati è rilevante per quanto concerne i dati (soprattutto i dati personali degni di particolare protezione) e il loro trattamento da parte del sistema di trattamento del Servizio SCPT che con l’adeguamento degli articoli 7 e 8 LSCPT vengono descritti in modo più chiaro o completati. Da un lato, all’articolo 7 lettera d lo scopo del trattamento dei dati viene precisato menzionando esplicitamente che le analisi sono incluse nel trattamento dei dati. Dall’altro, le modifiche dell’articolo 8 lettere d ed e permettono di definire con maggiore precisione il contenuto del sistema di trat- tamento. I requisiti previsti dal diritto in materia di protezione dei dati relativi all’esattezza dei dati, al diritto d’accesso e alla sicurezza dei dati sono presi pienamente in considerazione.