Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
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27 settembre 2019
Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
Rapporto esplicativo relativo all’avamprogetto
Indice
1 Situazione iniziale ......................................................................................................... 2 1.1 Motivo della revisione ............................................................................................ 2 1.2 Obiettivi della revisione .......................................................................................... 2 1.3 Basi legali del presente avamprogetto ................................................................... 2 1.4 Osservazioni legislative preliminari ........................................................................ 3 2 Commento alle singole disposizioni............................................................................ 3
Rapporto esplicativo: ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
1 Situazione iniziale
1.1 Motivo della revisione
Il nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Il nuovo articolo 408 capoverso 3 del Codice civile svizzero (CC)1 prevede che il Consiglio federale emani disposizioni sull’investimento e la custodia dei beni. In virtù di questa norma, il Consiglio federale ha emanato l’«Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela» (OABCT)2, ponendola in vigore il 1° gennaio 2013. Con l’OABCT, le precedenti disposizioni cantonali e comunali sull’impiego di beni pa- trimoniali del tutelato, emanate in virtù dell’articolo 425 capoverso 2 vCC, sono state sostitui- te da una normativa unitaria. Dopo l’entrata in vigore dell’OABCT, la Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) ha condotto, presso le autorità cantonali di vigilanza, un sondaggio sull’attuazione dell’ordinanza. Nell’ambito di tale sondaggio, i Cantoni hanno avanzato diver- se richieste di riforma. In particolare, sono state segnalate ambiguità, incertezze e contraddi- zioni in merito alla funzione istruttiva e alla diligenza da applicare, in seguito alle quali non sarebbe possibile raggiungere completamente l’uniformità auspicata, con conseguenti diffi- coltà soprattutto per le banche. Il 1° novembre 2016 la COPMA e l’Associazione svizzera dei banchieri (SwissBanking) hanno inoltrato all’Ufficio federale di giustizia una proposta di revi- sione comune. Dopo l’esame della proposta da parte dell’Ufficio federale di giustizia, nel suo rapporto del 29 marzo 2017 sulle prime esperienze maturate con il nuovo diritto sulla tutela dei minori e degli adulti, il Consiglio federale ha stabilito che l’OABCT doveva essere modificata in modo da colmare le lacune rilevate. Ha inoltre promesso di porre in consultazione un avamprogetto di revisione rielaborato3.
1.2 Obiettivi della revisione
La revisione totale dell’OABCT persegue quattro obiettivi: 1) apportare adeguamenti redazionali in diversi punti del testo dell’ordinanza; 2) aggiungere precisazioni importanti per la prassi, in modo da tener conto maggiormente della funzione di guida dell’ordinanza; 3) sussiste inoltre una necessità di adeguamento a causa delle circostanze reali mutate. Postfinance, ad esempio, non deve più essere menzionata esplicitamente in quanto, dal mese di dicembre 2012, sottostà alla vigilanza bancaria della FINMA; 4) infine l’avamprogetto prevede vari adeguamenti materiali che si sono rivelati necessari dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza.
1.3 Base del presente avamprogetto
Il presente avamprogetto si fonda soprattutto sulle richieste avanzate dalla COPMA in accor- do con SwissBanking. Il progetto di ordinanza presentato da queste ultime e le relative spie- gazioni sono stati esaminati e, se necessario, rielaborati dall’Ufficio federale di giustizia.
1 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210 2 RS 211.223.11 3 Rapporto del Consiglio federale del 29 marzo 2017 sulle prime esperienze maturate con il nuovo diritto a tutela dei minori e degli adulti, pag. 72f, consultabile in tedesco all’indirizzo: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2017/2017-03- 29/ber-br-i.pdf. 2/11
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1.4 Osservazioni legislative preliminari
Nell’elaborazione del presente avamprogetto si è consapevolmente deciso di non modificare la struttura dell’OABCT. Si è cercato piuttosto di migliorare l’ordinanza vigente senza mettere fondamentalmente in questione il suo assetto globale; l’obiettivo della revisione è infatti quel- lo di attenersi, per quanto possibile, alla struttura e al tenore dell’attuale ordinanza, in modo da garantire la continuità e la certezza del diritto. In tal modo s’intende evitare che, dopo re- lativamente poco tempo, nella prassi ci si debba familiarizzare con un’ordinanza del tutto nuova.
2 Commento alle singole disposizioni
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione (vigente art. 1 OABCT) Per maggiore chiarezza occorre precisare esplicitamente che l’OABCT non contempla gli importi a libera disposizione (piccole somme in denaro). È invece opportuno non specificare espressamente che l’OABCT non si applica ai mandati precauzionali di cui agli articoli 360 segg. CC, in quanto è ovvio e si evince dall’articolo 1 AP-OABCT.
Art. 2 Definizioni (nuovo) Nel quadro della revisione dell’ordinanza, è opportuno definire i termini ricorrenti (interessato, banca e mandatario), in modo da consolidare l’uniformità della terminologia e alleggerire le disposizioni successive. Ciò non comporta una modifica materiale dell’ordinanza. La lettera b può limitarsi alla definizione di «banca», poiché da dicembre 2012 anche Postfi- nance è considerata una banca ai sensi della legge sulle banche4 (LBCR) e sottostà alla vigilanza della FINMA. Inoltre, grazie a un riferimento dinamico alla LBCR, si tiene conto di eventuali futuri adeguamenti di tale legge.
Art. 3 Principi relativi all’investimento dei beni (vigente art. 2 OABCT) In seguito all’introduzione delle definizioni all’articolo 2, il capoverso 1 può essere semplifica- to. Il capoverso 2 resta immutato.
Art. 4 Autorizzazione (nuovo) Per maggiore chiarezza occorre precisare esplicitamente nell’ordinanza che in futuro l’autorizzazione richiesta da alcune disposizioni dell’OABCT non sostituisce il consenso dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) ai sensi degli articoli 416 e 417 CC. Nel contempo nell’intero testo dell’ordinanza si fa uso dei termini «autorizzazione e «au- torizzare», affinché sia chiaro che gli atti che necessitano di autorizzazione non sono equiva- lenti a quelli che necessitano del consenso dell’APMA. In tal modo s’intende eliminare la parziale confusione venutasi a creare nella prassi. In caso di mancanza del necessario consenso dell’APMA secondo gli articoli 416 e 417 CC, per l’interessato il negozio giuridico ha l’effetto previsto dalle disposizioni del di- ritto delle persone allorquando manca il consenso del rappresentante legale (art. 418 CC). Concretamente, il negozio giuridico (con effetto vincolante per il partner
4 Legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, RS 952.0. 3/11
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contrattuale) rimane in sospeso fino a che la situazione non cambia (art. 19a cpv. 2 CC). In mancanza di autorizzazione ad opera del rappresentante legale, si applicano le di- sposizioni in materia di annullamento retroattivo e di responsabilità di cui all’articolo 19b capoversi 1 e 2 CC. In mancanza di un’autorizzazione ai sensi dell’OABCT, si attua in linea di massima il negozio giuridico, ma si pongono questioni di responsabilità in relazione all’obbligo di di- ligenza del mandatario. L’autorizzazione ai sensi dell’OABCT non tange le relazioni esterne con terzi, bensì quelle interne tra il mandatario e l’APMA, ragion per cui l’autorizzazione in questione è inerente al diritto in materia di vigilanza. L’essenziale è che il mandatario sia in grado di provare di aver ottenuto il consenso dell’APMA. Sareb- be inoltre ragionevole che la prova sia fornita in forma scritta. Il mandatario dovrebbe assicurarsi che, di regola, le autorizzazioni vengano ottenute preventivamente e non a posteriori. In ogni caso l’interessato deve essere informato riguardo al rilascio o al rifiuto dell’autorizzazione, di modo che possa richiedere la notifica della decisione formale con possibilità di impugnazione. Qualora fosse necessario ottenere sia il consenso ai sensi degli articoli 416 seg. CC sia l’autorizzazione ai sensi dell’OABCT, è sufficiente che l’autorità competente abbia dato il consenso nell’ambito degli articoli 416 seg. CC. In questo caso, quindi, non è più necessario ottenere un’autorizzazione inerente al diritto in materia di vigilanza.
Art. 5 Denaro contante (vigente art. 3 OABCT) La disposizione è adeguata dal punto di vista redazionale e semplificata. L’esperienza inse- gna che il mandatario non effettua pagamenti in contanti, soprattutto affinché sia possibile risalire a tutte le transazioni. Nel caso in cui vengano rinvenuti, i contanti devono essere in- ventariati e poi versati su un conto bancario. Se deve essere disponibile denaro contante per coprire i bisogni a breve termine dell’interessato, occorre versare i relativi anticipi.
Art. 6 Custodia di valori (vigente art. 4 OABCT) Ai fini di una maggiore chiarezza, invece di menzionare l’obbligo della custodia in una banca, il capoverso 1 elenca esplicitamente le possibilità di custodia che si presentano nella prassi (custodia in una cassetta di sicurezza o in un deposito chiuso). Qualora l’interessato dispon- ga già di una cassetta di sicurezza, la custodia può avvenire direttamente in quest’ultima. In caso contrario, è necessario affittarne una. Il contratto di locazione deve essere concluso a nome dell’interessato. Gli altri adeguamenti della disposizione sono di tipo puramente redazionale.
Art. 7 Considerazione della situazione personale dell’interessato (vigente art. 5 OABCT) È adeguato soltanto il capoverso 3, con l’eliminazione dell’espressione giuridica imprecisa «momento inopportuno». È ovvio che il mandatario debba prevedere un piano di liquidità e ripartire i beni patrimoniali su investimenti a breve, medio e lungo termine. Tale ripartizione dei beni deve garantire che i mezzi necessari al sostentamento ordinario e alla copertura delle spese straordinarie prevedibili siano sempre disponibili. In tal senso, la portata della diligenza è prestabilita.
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Art. 8 Garanzia del sostentamento ordinario (vigente articolo 6 OABCT) Nell’articolo 8 AP-OABCT la lista delle possibilità d’investimento ritenute conservative e ge- neralmente sicure è ampliata ai fini di una maggiore diversificazione (art. 3 cpv. 2 AP-OABCT). L’ordinanza rinuncia consapevolmente alla definizione del sostentamento ordinario, poiché questo va determinato caso per caso. In generale, quanto più è consistente il patrimonio dell’interessato e quanto meglio è garantito il suo sostentamento a lungo termine tenendo conto dell’aspettativa di vita, tanto più l’amministratore può scostarsi da investimenti ai sensi dell’articolo 8 AP-OABCT e collocare almeno una parte dei beni in titoli più rischiosi (e più redditizi). Come già nella versione in vigore dell’ordinanza, l’elenco delle possibilità d’investimento dell’articolo 8 AP-OABCT è in linea di massima esaustivo. Nella nuova versione è tuttavia eliminata la parola «unicamente», in quanto, in virtù dell’articolo 10 capoverso 3 AP-OABCT, sono ammesse eccezioni in casi particolari. Commento alle singole possibilità d’investimento Lettera a: le disposizioni contenute nelle lettere a e b dell’ordinanza vigente vengono ora riassunte sotto la lettera a. Si rinuncia alla limitazione alle banche cantonali che benefi- ciano della garanzia illimitata dello Stato, in quanto tale limitazione potrebbe comportare una distorsione della concorrenza. È compito del mandatario prendere le misure ade- guate per evitare un eventuale rischio di concentrazione, depositando per esempio somme in contanti elevate presso banche che dispongono della garanzia illimitata dello Stato o suddividendole su più banche in modo da usufruire più volte della protezione dei depositanti secondo gli articoli 37a segg. LBCR. o Il termine depositi corrisponde a quello della legge sulle banche e indica segnata- mente i conti che servono all’esecuzione del traffico dei pagamenti ed eventualmente anche al risparmio di denaro. Sono soggetti alla garanzia dei depositi fino a un impor- to massimo di 100 000 franchi per cliente in Svizzera (fatta eccezione per gli istituti fi- nanziari con garanzia statale). o Per depositi a termine (investimenti sul mercato monetario non cartolari) s’intendono investimenti diretti sul mercato monetario con un tasso d’interesse concordato. Hanno una durata definita e non possono essere denunciati prima. I depositi a termine sono soggetti alla garanzia dei depositi fino a un importo massimo di 100 000 franchi per cliente in Svizzera (fatta eccezione per gli istituti finanziari con garanzia statale). o Le obbligazioni di cassa sono obbligazioni di debito in forma di titoli al portatore con tasso di interesse fisso e libertà nella scelta della durata dell’investimento. Tali obbli- gazioni non vengono negoziate in borsa e non sono quindi oggetto di fluttuazioni del corso. Generalmente sono soggette alla garanzia dei depositi fino a un importo mas- simo di 100 000 franchi per cliente in Svizzera (fatta eccezione per gli istituti finanziari con garanzia statale). Lettera b: la nuova versione della lettera b contiene le possibilità di investimento elenca- te alla vigente lettera c, con l’aggiunta della possibilità di investire in obbligazioni dei Cantoni e dei Comuni. Anche in questo caso viene garantito un livello di sicurezza suffi- ciente. L’elenco è stato inoltre integrato con la Banca di obbligazioni fondiarie degli Isti- tuti ipotecari svizzeri. La nuova disposizione comprende pertanto le possibilità d’investimento seguenti: o Le obbligazioni a tasso fisso sono titoli di debito a breve o lunga scadenza che ga- rantiscono diritti di credito. Di norma è garantito il diritto al rimborso del capitale inve- stito (valore nominale) e degli eventuali interessi (coupon). Il rimborso avviene alla fi- 5/11
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ne della durata dell’obbligazione (termine di scadenza). Solitamente gli investimenti a tasso fisso possono essere negoziati per la loro intera durata sul mercato secondario. Sono ammessi solo investimenti in obbligazioni della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni svizzeri. o Le obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione di obbligazioni fondiarie e della Banca di obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri sono titoli per il finanziamento di crediti garantiti da pegni immobiliari. I mutui sono concessi solo se garantiti da ipoteche di primo rango in franchi svizzeri su immobili in Svizzera. Lettera c: la categoria di investimenti dei fondi negoziati in borsa (exchange traded funds [ETF]) non è prevista nella vigente versione dell’OABCT. Ai fini di un’ulteriore diversifica- zione, l’avamprogetto permette investimenti in simili strumenti in quanto si tratta di pro- dotti relativamente tradizionali. o I fondi negoziati in borsa non sono amministrati attivamente da un gestore di fondi, bensì passivamente (ovvero senza scelta attiva dei valori di base) e sono indicizzati. Gli investimenti ammessi in questi fondi si limitano a quelli di cui all’articolo 8 capo- verso 1 lettera b AP-OABCT. o I fondi indicizzati rispecchiano invece nel modo più esatto possibile un indice di rife- rimento (p. es. lo SMI). La disposizione secondo cui i prodotti possono essere distri- buiti anche a investitori non qualificati si basa sulle condizioni di cui all’articolo 5 della legge sugli investimenti collettivi (LICol)5. Lettera d: anche questa categoria di investimenti non è prevista dall’OABCT vigente. L’avamprogetto la prevede al fine di garantire una maggiore diversificazione. o Sono ammesse anche obbligazioni (v. anche la lettera b) di imprese di cui la Confe- derazione, i Cantoni o i Comuni detengono la maggioranza del capitale. o Sono inoltre ammessi anche i depositi in conti di collaboratori delle imprese di cui so- pra. Il conto del collaboratore serve soprattutto alla riduzione del traffico dei paga- menti (in particolare per quanto riguarda il versamento dello stipendio o delle rendite) tra collaboratori, beneficiari di rendite e datore di lavoro. L’impresa gestisce e ammi- nistra i conti dei suoi collaboratori. Solitamente è l’unica a essere responsabile di questi conti e di norma non vengono prese ulteriori misure di sicurezza. È questo il motivo per cui tale tipologia di investimento è riservata esclusivamente alle imprese di cui la Confederazione, i Cantoni o i Comuni detengono la maggioranza del capitale. Lettera e: la vigente lettera e può essere abrogata in quanto, nella patica, la tipologia di investimenti in questione è insignificante. Nella nuova versione la lettera e riprende il contenuto della lettera f vigente. Di tale categoria di investimenti continuano a far parte i contributi ordinari versati dal collaboratore e gli eventuali riscatti volontari da parte di persone professionalmente attive nella cassa pensioni del datore di lavoro. Gli averi previdenziali già depositati presso istituti di previdenza o di libero passaggio (fondazioni bancarie o assicurazioni) non sono da considerare beni ai sensi dell’OABCT. Si trovano già all’interno del circuito previdenziale e quindi fuori dall’amministrazione da parte del mandatario. Anche nel caso in cui un avere di libero passaggio o (qualora permesso dal regolamento dell’istituto assicurativo) un capitale di previdenza nel regime sovraobbligatorio venga investito in titoli, sono ammesse solo le tipologie riportate alle lettere a-d del presente articolo.
5 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale, RS 951.31. 6/11
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Lettera f: l’avamprogetto permette anche investimenti nel pilastro 3a, in quanto anche in questo caso sono soddisfatti i requisiti di sicurezza. Occorre inoltre considerare che, se- condo l’OPP 36, in alcuni casi non si ha diritto a un versamento anticipato delle presta- zioni e di conseguenza i relativi investimenti non possono essere convertiti. Anche in questo caso gli averi previdenziali già depositati presso fondazioni bancarie o assicurazioni non sono da considerare beni ai sensi dell’OABCT. Si trovano già all’interno del circuito previdenziale e quindi fuori dall’amministrazione da parte del man- datario. L’influsso di quest’ultimo è limitato alla riscossione (eventualmente anticipata), ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi disciplinati dall’OPP 3. Lettera g: in base a questa nuova disposizione, in caso di locazione di un appartamento di una cooperativa abitativa, la quota del capitale sociale che deve versare il locatore è considerata un investimento ai sensi dell’articolo 8 AP-OABCT. La liquidazione del certi- ficato di quota, spesso associata alla conseguenza di dover cercare un nuovo alloggio, non è quindi più necessaria. Anche nei casi in cui si concludono altri contratti d’affitto, la sottoscrizione del certificato di quota non rappresenta più alcun ostacolo. Lettera h: questa disposizione corrisponde alla lettera d vigente ed è stata trasposta alla lettera h senza modifiche. Ne consegue che per persone poco agiate non deve essere presa in considerazione la vendita. Tuttavia, occorre tenere presente, conformemente all’articolo 416 capoverso 1 numero 4 CC, l’acquisto o l’alienazione è un atto che neces- sita del consenso dell’APMA. L’articolo 6 capoverso 2 OABCT è abrogato in quanto per nessuno degli investimenti ai sensi dell’articolo 8 AP-OABCT appare necessario il consenso da parte dell’APMA. Infatti, gli inve- stimenti ai sensi di questa disposizione fanno parte degli atti amministrativi ordinari che com- petono al mandatario. Nel caso in cui il mandatario effettui (nuovi) investimenti ai sensi dell’articolo 8 AP-OABCT, si tratta pertanto di un’attività d’investimento ordinaria e non di un atto amministrativo sottoposto a consenso secondo l’articolo 416 capoverso 1 numero 5 CC. Per legge, il mandatario è incaricato ed espressamente autorizzato all’esecuzione di tali in- vestimenti. Nel caso dell’articolo 8 lettera h AP-OABCT è tuttavia fatto salvo l’articolo 416 capoverso 1 numero 4 CC, mentre per quanto riguarda l’articolo 8 lettera g AP-OABCT è fatto salvo l’articolo 416 capoverso 1 numero 8 CC.
Art. 9 Investimenti per bisogni supplementari (vigente art. 7 OABCT) Capoverso 1: l’avamprogetto amplia anche la lista delle tipologie di investimenti ammessi per bisogni supplementari. Pur essendo evidente, grazie all’espressione «in particolare» del vi- gente articolo 7 capoverso 1 OABCT, che tale lista non è esaustiva, nella prassi l’elenco del- le possibilità di investimento è stato considerato definitivo. In generale è emerso un problema considerevole relativo alla comparabilità. Non è chiaro infatti quali investimenti possano es- sere considerati equivalenti dal punto di vista del rischio con quelli elencati all’articolo 7 OABCT. Per questo motivo appare appropriato eliminare l’espressione «in particolare» e completare l’elenco con altre tipologie di investimento ammesse. Nella nuova versione, il termine «a elevata solvibilità» si riferisce a tutte le possibilità di inve- stimento ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 AP-OABCT (e non più solamente a quelle con rischio di indebitamento). Per tale ragione, ora questo requisito viene menzionato nella frase introduttiva.
6 Ordinanza del 13 nov.1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute, RS 831.461.3. 7/11
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Commento alle singole possibilità d’investimento: Lettera a: le disposizioni contenute nelle lettere a e c vigenti vengono ora riassunte sotto la lettera a. o I fondi obbligazionari investono in un portafoglio diversificato di obbligazioni a tasso d’interesse fisso e variabile. o Per quanto riguarda il termine obbligazione si veda il commento all’articolo 6 lette- ra a AP-OABCT. Lettera b: la disposizione vigente prevede la possibilità di investire in azioni. Secondo l’avamprogetto sarà possibile acquisire quote di fondi azionari, anche se con determinati limiti quantitativi risultanti dal capoverso 2. o Azioni: con un’azione, l’investitore acquisisce diritti di partecipazione a un’impresa o a diritti in comunione. Sono ammesse azioni in franchi svizzeri di società che presen- tano un’elevata solvibilità; la loro quota può raggiungere al massimo il 25 per cento del patrimonio totale. o Fondi azionari: i fondi azionari investono in modo diversificato a seconda della stra- tegia che si prefiggono, per esempio in azioni di piccole, medie o grandi imprese di un determinato Stato o di uno spazio economico. Lettera c: questa nuova categoria di investimento porta avanti l’ampia diversificazione prevista dall’articolo 8 AP-OABCT. Con la revisione saranno ammessi anche ETF e fon- di indicizzati negoziati in borsa. La categoria fondi negoziati in borsa è estesa alle azioni e alle obbligazioni che secondo la LICol possono essere distribuite a investitori non qua- lificati. Lettera d: la possibilità d’investimento rimane immutata; sotto il profilo redazionale è sta- to invece aggiunto il riferimento alla LICol. o Nel patrimonio di un fondo d’investimento vengono riuniti gli importi versati da più investitori. Tali importi sono investiti in beni patrimoniali diversi, come ad esempio ob- bligazioni o azioni. Il gestore del fondo prende le decisioni concrete d’investimento nel rispetto delle direttive (strategia d’investimento). I titoli in forma cartacea garantiscono una maggiore protezione degli investitori (patrimonio speciale, regolamentazione). L’investimento presenta un’ampia diversificazione e una grande trasparenza (per i fondi negoziati in borsa cfr. l’art. 8 cpv. 1 lett. c e l’art. 9 cpv. 1 lett. c AP-OABCT). Sono considerati fondi d’investimento anche i fondi negoziati in borsa che non sono amministrati attivamente da un gestore di fondi, bensì che rispecchiano solo passi- vamente (ovvero senza scelta attiva dei valori di base) un indice. I fondi d’investi- mento misti investono in un portafoglio diversificato che comprende ad esempio prodotti del mercato monetario, obbligazioni, azioni o forme d’investimento alternati- ve. Lettera e: l’introduzione, nell’articolo 9 AP-OABCT, della previdenza individuale tramite prodotti assicurativi permette di mantenere polizze esistenti o concluderne nuove. o Le assicurazioni sulla vita classiche ad accumulo di capitale, le assicurazioni classiche di rendite vitalizie e le operazioni di capitalizzazione (rimborso rateale con interessi di un capitale depositato in precedenza) sono sempre stati considerati investimenti molto sicuri. Con il termine «classiche» si intendono le assicurazioni non legate a fondi o quote. Con questi prodotti non sussiste alcun rischio di perdita. Inol- tre, in caso di fallimento dell’assicuratore, tali depositi sono protetti al 100 per cento poiché devono essere coperti dal cosiddetto patrimonio vincolato. In caso di procedi- mento esecutivo contro la persona assicurata, le assicurazioni sulla vita classiche ad 8/11
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accumulo di capitale con clausola beneficiaria a favore del coniuge o dei figli sono inoltre protette dall’accesso dei creditori. Lettera f: anche in questo caso l’avamprogetto introduce una nuova tipologia di investi- mento ai fini della diversificazione. o I prodotti strutturati di emittenti svizzeri in franchi svizzeri che sono quotati in una borsa svizzera, dispongono di una protezione del capitale del 100% e sono dotate di una garanzia pignoratizia, costituiscono un rischio minimo della controparte. La pro- tezione tramite pegno (sotto forma di titoli o moneta scritturale), la garanzia e la presa in custodia sono assicurate dalla SIX. Lettera g: alla lettera f dell’articolo vigente sono menzionati i beni fondiari. L’avampro- getto li menziona ora alla lettera g. Concretamente, se sono disponibili valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 9 OABCT, nell’ottica di un’ulteriore diversificazione possono essere acquistati anche beni fondiari sicuri e redditizi. Naturalmente, a tal riguardo occorre tener conto delle disposizioni dell’articolo 416 CC. Lettera h: questa disposizione chiarisce che sono ammesse anche partecipazioni in so- cietà che non hanno la forma giuridica della società anonima. Per gli interessati è quindi possibile per esempio partecipare a una Sagl a carattere familiare o a una cooperativa. Chiaramente anche in questo caso occorre tener conto delle disposizioni dell’arti- colo 416 CC. Lettera i: l’avamprogetto prevede la nuova possibilità di investire in fondi immobiliari. Lettera j: questa nuova categoria rappresenta un’alternativa ai depositi a termine. Gli investimenti fiduciari (depositi fiduciari a termine e overnight) sono effettuati a nome del- la banca ma a spese e rischio dei clienti nel caso di banche all’estero. Il rischio dell’emittente è assunto dalla banca estera. Lettera k: questa tipologia di fondi negoziati in borsa è limitata a investimenti in oro e argento con custodia fisica dei metalli preziosi. L’avamprogetto sopprime il capoverso 2 della versione vigente e disciplina nell’articolo 11 capoverso 3 AP-OABCT la questione degli investimenti che l’APMA deve autorizzare. Il nuovo capoverso 2 definisce la quota del patrimonio totale che può essere investita. Il pa- trimonio totale è stabilito in sede di inventario del patrimonio e rappresenta quindi una chiara base sulla quale prendere le decisioni di investimento. Nell’inventario sono inclusi con il loro valore attuale anche i beni non liquidi, ad esempio gli immobili. In linea con la prassi attuale, le quote rappresentano valori indicativi, soprattutto perché il patrimonio è in continuo mutamento (diminuzione a causa di consumo del patrimonio o au- mento per via dei guadagni) e non può quindi essere preso come valore di riferimento co- stante.
Art. 10 Conversione in investimenti ammessi (vigente art. 8 OABCT) La disposizione può essere ripresa senza modifiche.
Art. 11 Contratti di investimento e custodia di beni nonché di amministrazione patrimoniale (vigente art. 9 OABCT) L’articolo 9 OABCT è in gran parte modificato. L’obiettivo principale della modifica è quello di distinguere bene tra gli atti amministrativi ordinari nel quadro dell’articolo 8 AP-OABCT e quelli nel quadro dell’articolo 9 AP-OABCT. Tale distinzione è operata partendo dal presup- 9/11
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posto che il mandatario non deve disporre di conoscenze approfondite in materia di investi- menti finanziari. Tenendo anche conto del fatto che il curatore professionale ha sempre un alto numero di mandati, appare opportuno coinvolgere l’APMA, sgravando così i mandatari. Il capoverso 1 non richiede più l’approvazione preliminare dei contratti da parte dell’APMA. La prassi mostra che in molti casi vengono impiegati contratti standard sui quali è difficile influire. Tuttavia, in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 AP-OABCT, l’APMA ha la possibilità di influire sui contratti. Inoltre sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 416 CC. Il nuovo tenore del capoverso 2 contiene le seguenti precisazioni: Lettera a: secondo l’avamprogetto è necessario procedere espressamente a una riparti- zione del patrimonio; di norma tale ripartizione deve essere effettuata su richiesta del mandatario in quanto quest’ultimo è incaricato del budget e del piano di liquidità. La per- tinente constatazione può essere effettuata anche d’ufficio dall’APMA. Una siffatta ripar- tizione del patrimonio può essere effettuata nell’ambito di una proposta di investimento; con il consenso dell’APMA sono contemporaneamente autorizzati investimenti ai sensi dell’articolo 9 capoversi 1 e 3 AP-OABCT. La formulazione di questo capoverso è stata scelta in modo tale che, salvo disposizione contraria dell’APMA, sia amministrato il pa- trimonio totale ai sensi dell’articolo 8 AP-OABCT. La lettera b disciplina anche il diritto di firma per conti e depositi. Nella prassi, nell’ambito della gestione di un mandato, vengono spesso aperti diversi conti a seconda dell’entità del patrimonio totale: all’interessato può essere lasciato un conto (conto di amministra- zione propria). Tuttavia, di norma, i pagamenti correnti a scadenza mensile vengono ef- fettuati da un conto separato (spesso denominato conto di gestione o conto per il traffico dei pagamenti), amministrato dal mandatario con diritto di firma individuale. I beni che non servono a soddisfare bisogni primari vengono investiti in cosiddetti conti capitale o valori patrimoniali (depositi). Per quanto riguarda le transazioni patrimoniali, la prassi prevede una seconda firma (di norma dell’APMA) ovvero un’autorizzazione. Come d’uso nell’economia privata, anche in questo caso la facoltà di disporre dei beni deve essere limitata quanto all’importo. Occorre infatti impedire che i conti possano essere svuotati prima che l’APMA lo constati nell’ambito dei controlli periodici del rendiconto, tanto più che, a causa del suo bisogno di protezione, in molti casi l’interessato non è più in grado di sorvegliare le transazioni. Alla lettera c sono esplicitati i cosiddetti conti di amministrazione propria. Di norma do- vrebbe trattarsi di un conto per le piccole spese (cfr. art. 409 CC). Lettera d: in caso di cassette di sicurezza, l’APMA deve decidere caso per caso riguardo al diritto d’accesso, analogamente a quanto previsto per la decisione sul diritto d’accesso all’alloggio. Anche il capoverso 3 si basa sul «principio dei quattro occhi»: l’APMA deve infatti avere la possibilità di scegliere la misura in cui influire sugli investimenti secondo l’articolo 9 capover- so 1 AP-OABCT. Dalla prassi si evince che talvolta i mandatari dispongono solo di cono- scenze tecnico-finanziarie limitate, anche se vi sono notevoli differenze. La nuova disposi- zione intende tenere conto di tali differenze. Tuttavia, la costellazione qui in oggetto non va confusa con la ripartizione dei beni di cui al capoverso 2 lettera a AP-OABCT, poiché qui si tratta di decidere se autorizzare o meno le singole strategie d’investimento. L’APMA non può quindi sottrarsi alla decisione sulla ripartizione dei beni e autorizzare nel contempo tacita- mente le strategie d’investimento ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 OABCT. Per quanto riguarda la forma dell’autorizzazione, si può rinviare all’articolo 4 AP-OABCT. Il nuovo capoverso 4 chiarisce che, in linea di massima, anche nell’ambito dei contratti di amministrazione patrimoniale si applica il «principio dei quattro occhi».
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Il capoverso 5 prevede una comunicazione diretta tra la banca o l’assicurazione e l’autorità. La violazione dell’obbligo di discrezione (art. 451 CC) può essere giustificata dagli interessi preponderanti legati allo svolgimento delle transazioni a favore dell’interessato.
Art. 12 Giustificativi, informazioni e consultazione (vigente art. 10 OABCT) Nei capoversi 1 e 2 sono stati apportati solo adeguamenti d’ordine redazionale ai sensi dell’articolo 1 OABCT. La modifica del capoverso 3 tiene conto della critica secondo cui la disposizione vigente non è formulata in modo sufficientemente chiaro. In linea di principio, l’APMA deve ottenere le informazioni su conti e depositi nonché altre informazioni direttamente dal mandatario. È inoltre ipotizzabile che il mandatario dichiari alla banca di rinunciare al segreto bancario autorizzando quest’ultima a fornire informazioni all’APMA su richiesta di quest’ultima. In tal caso l’APMA potrà ottenere le informazioni direttamente dalla banca senza dover emanare una decisione. In seguito alle critiche sollevate, l’avamprogetto adegua anche il capoverso 4, abolendo l’obbligo di fare rapporto all’APMA. Tuttavia, l’APMA deve avere, nel singolo caso, il diritto di ottenere, mediante decisione, informazioni direttamente dalla banca o dall’assicurazione, affinché possa svolgere il compito di sorvegliare gli atti del mandatario e verificare che gli interessi finanziari dell’interessato siano rispettati. In particolare, l’APMA è tenuta a interveni- re d’ufficio, se viene a sapere che le attività del mandatario pregiudicano gli interessi dell’interessato (art. 419 CC); in tal caso si applicano le disposizioni procedurali degli artico- li 443 segg. CC. In virtù dell’articolo 445 CC in combinato disposto con l’articolo 448 CC, l’APMA può quindi adottare provvedimenti cautelari e chiedere alla banca di trasmetterle le relative informazioni. Tuttavia, tali provvedimenti possono essere presi solo a condizione che ci si trovi in una situazione d’urgenza e che siano l’unico modo per tutelare l’interessato.
Art. 13 Obbligo di documentazione e diritto d’impartire istruzioni (vigente art. 11 OABCT) L’adeguamento del capoverso 1 è di natura redazionale. Il nuovo capoverso 2 intende chiarire che i contratti quadro precedenti possono essere utiliz- zati anche dopo l’entrata in vigore della revisione dell’OABCT, il che favorisce in particolare la continuità e la certezza del diritto.
Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo (nuvo) Poiché si tratta di una revisione totale, l’ordinanza vigente va abrogata.
Art. 15 Disposizione transitoria (vigente art. 12 OABCT) All’entrata in vigore della revisione totale dell’ordinanza le nuove disposizioni sono subito vincolanti. Gli investimenti non ammessi dal nuovo diritto devono essere convertiti entro un termine adeguato.
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