Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato
27 settembre 2019
Ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti
Rapporto esplicativo sull’avamprogetto
Indice
1 Situazione iniziale ..................................................................................................... 2 1.1 Introduzione ....................................................................................................... 2 1.2 Pubblicazione delle misure secondo il vecchio diritto tutorio .............................. 2 1.3 Informazione invece di pubblicazione di misure di protezione degli adulti .......... 2 1.4 Revisione dell’articolo 451 capoverso 2 CC ....................................................... 3
1.4.1 Iniziativa parlamentare Joder (11.449): Pubblicazione di misure di
protezione degli adulti ............................................................................. 3 1.4.2 Elaborazione di un progetto preliminare.................................................. 4 1.4.3 Il progetto rielaborato .............................................................................. 4 1.5 Il mandato precauzionale ................................................................................... 4
2 Ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti:
commento ai singoli articoli ..................................................................................... 5 2.1 Sezione 1: Disposizioni generali ........................................................................ 5 2.2 Sezione 2: Domanda di informazioni .................................................................. 6 2.3 Sezione 3: Informazione .................................................................................... 7 2.4 Sezione 4: Emolumenti ...................................................................................... 9 2.5 Sezione 5: Procedura di ricorso ......................................................................... 9 2.6 Sezione 6: Disposizioni finali ............................................................................ 10 3 Ripercussioni .......................................................................................................... 10 3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale ...................................... 10 3.1.1 Ripercussioni per la Confederazione .................................................... 10 3.1.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni ................................................. 10 3.2 Ripercussioni per l’economia ........................................................................... 10 4 Base legale .............................................................................................................. 10
Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»
1 Situazione iniziale
1.1 Introduzione
L’adozione di una misura di protezione degli adulti conformemente alle disposizioni del Codice civile (CC)1 può comportare una limitazione dell’esercizio dei diritti civili della persona interes- sata. Lo stesso vale per un mandato precauzionale, se le condizioni per la sua efficacia sono adempiute e se dunque si è verificata l’incapacità di discernimento del mandante (art. 363 CC). Chi non è in grado di esercitare i propri diritti civili o lo è soltanto limitatamente non può o può soltanto limitatamente acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri e partecipare in tal modo alle relazioni giuridiche. Ciò si ripercuote su una potenziale parte contrattuale che ha già concluso o è intenzionata a concludere un negozio giuridico con la persona in questione: i negozi giuridici conclusi con una persona incapace di esercitare i diritti civili sono nulli ex tunc. Se la parte contrattuale civilmente capace ha già fornito una prestazione, la suddetta nullità del contratto può comportare la perdita della controprestazione, eventualmente senza che possa essere richiesta la restituzione della prestazione già fornita. Ai fini di un buon funziona- mento delle relazioni giuridiche è dunque necessario che una parte contrattuale possa venire a conoscenza di eventuali misure di protezione degli adulti o mandati precauzionali validi che possono influire sull’esercizio dei diritti civili.
1.2 Pubblicazione delle misure secondo il vecchio diritto tutorio
Il diritto tutorio precedente l’entrata in vigore del nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, il 1° gennaio 2013, prevedeva che l’interdizione di una persona fosse pubblicata almeno una volta nel foglio ufficiale del luogo di domicilio e del luogo di attinenza dell’interdetto (art. 375 cpv. 1 vCC). Si poteva prescindere dalla pubblicazione se l’incapacità civile era pa- lese o se la persona interdetta era ricoverata in una casa di cura; in questi casi l’interdizione doveva soltanto essere comunicata all’ufficio d’esecuzione (art. 375 cpv. 2 vCC). Se una per- sona era posta sotto curatela (nomina di un curatore ai sensi dell’art. 392 segg. vCC) o sotto assistenza (nomina di un assistente ai sensi dell’art. 395 vCC), questa misura era pubblicata solo se l’autorità tutoria lo reputava opportuno (art. 397 cpv. 2 vCC). Se ciò non era il caso, la nomina di un curatore o di un assistente doveva essere comunicata all’ufficio d’esecuzione del domicilio attuale della persona in questione, sempreché tale misura non fosse apparsa inop- portuna (art. 397 cpv. 3 vCC), come nel caso dell’interdizione. La pubblicazione consentiva di garantire che terzi potessero venire a conoscenza della priva- zione o limitazione della capacità di esercitare i diritti civili della persona interessata. La pub- blicazione impediva che terzi di buona fede credessero che la persona possedeva l’esercizio dei diritti civili. Il vecchio diritto presupponeva che prima della pubblicazione l’interdizione non fosse opponibile ai terzi di buona fede (art. 375 cpv. 3 vCC).
1.3 Informazione invece di pubblicazione di misure di protezione degli
adulti Il nuovo diritto in materia di protezione degli adulti, per contro, non prevede più la pubblicazione delle misure di protezione degli adulti. Nel quadro della revisione totale del diritto tutorio il legislatore partì dall’idea che nella società attuale la pubblicazione non esplica più alcun effetto concreto e che la presa di conoscenza da parte dei terzi è una pura finzione2. Il legislatore
sone e diritto della filiazione)
2/10
Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»
ritenne pertanto dubbia la proporzionalità della pubblicazione in quanto lede la libertà perso- nale di cui all’articolo 10 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.3) e il diritto al rispetto della vita privata di cui all’articolo 8 della convenzione del 4 novembre 19504 per la salvaguar- dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) 5. Questo modo di vedere non fu contestato durante i dibattiti parlamentari: la questione della pubblicazione delle misure di pro- tezione degli adulti non è stata dibattuta in alcuna delle due Camere, che hanno peraltro ap- provato senza discuterne l’articolo 451 CC nella versione del disegno del Consiglio federale. Il tenore dell’articolo 451 CC adottato dal Parlamento e attualmente ancora in vigore è il se- guente: Articolo 451 A. Obbligo di discrezione e informazione 1 L'autorità di protezione degli adulti è tenuta alla discrezione, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano. 2 Chi rende verosimile un interesse può chiedere all'autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti. Questa disposizione mirava a garantire che potenziali partner contrattuali avessero la possibi- lità di informarsi su eventuali misure di protezione degli adulti anche senza che queste fossero pubblicate nel Foglio ufficiale. Al fine di consentire un trattamento uniforme in tutta la Svizzera delle domande di informazioni all’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), nel maggio 2012 la Commissione permanente della Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) ha emanato a titolo supplementare delle raccomandazioni relative all’at- tuazione dell’articolo 451 capoverso 2 CC6. Diversamente da quello vecchio, il nuovo diritto tutorio parte inoltre dal principio che le misure di protezione degli adulti sono opponibili anche ai terzi di buona fede (art. 452 cpv. 1CC). La buona fede è ancora protetta soltanto nel caso in cui un debitore di buona fede fornisce la sua prestazione alla persona incapace di agire invece che al curatore (art. 452 cpv. 2 CC). Con questa eccezione, nel nuovo diritto la buona fede non è più protetta nelle relazioni giuridiche con persone il cui esercizio dei diritti civili è limitato da una misura di protezione degli adulti.
1.4 Revisione dell’articolo 451 capoverso 2 CC
1.4.1 Iniziativa parlamentare Joder (11.449)7:
Pubblicazione di misure di protezione degli adulti Ancor prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto in materia di protezione degli adulti, il con- sigliere nazionale Rudolf Joder ha depositato un’iniziativa parlamentare secondo cui l’informa- zione relativa all’esistenza di una misura di protezione degli adulti e ai suoi effetti sull’esercizio dei diritti civili andrebbe rilasciata ai potenziali partner in affari della persona in questione che fanno richiesta di un estratto del registro delle esecuzioni. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha dato seguito all’iniziativa parlamentare nell’agosto 2012; la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha aderito a questa de- cisione nell’ottobre successivo.
3 RS 101 4 RS 0.101 5 FF 2006 6391, 6409 6 Disponibile in tedesco e francese. Il testo francese è consultabile all’indirizzo: www.kokes.ch > Documentation > Recom- mandations > Information sur l’existence et les effets d’une mesure de protection de l’adulte (nuovo art. 451 cpv. 2 CC) 7 Iniziativa parlamentare Joder «Pubblicazione di misure di protezione degli adulti» (11.449) del 16 giugno 2011
3/10
Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»
1.4.2 Elaborazione di un progetto preliminare
Successivamente, la CAG-N ha elaborato un progetto preliminare di modifica del CC e della legge federale dell’11 aprile 18898 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF); il 13 dicembre 2013 ha avviato la relativa procedura di consultazione, durata fino al 31 marzo 2014. In ragione dei pareri per lo più negativi in sede di consultazione, la CAG-N ha quindi proposto lo stralcio dell’iniziativa parlamentare.
1.4.3 Il progetto rielaborato
Dopo che il plenum del Consiglio nazionale, seguendo la proposta della minoranza della com- missione, ha deciso per una proroga del termine al posto dello stralcio 9, la CAG-N ha rielabo- rato il progetto. Questo prevedeva dunque una norma di delega al Consiglio federale secondo la quale quest’ultimo deve disciplinare il rilascio di informazioni ai sensi dell’articolo 451 capo- verso 2 CC introducendo una procedura semplice, rapida e uniforme. Nel suo parere del 17 giugno 2016 il Consiglio federale ha appoggiato il progetto della commissione 10. In seguito, il 16 dicembre 2016, il Parlamento ha deciso di completare l’articolo 451 capoverso 2 CC come segue: Articolo 451 A. Obbligo di discrezione e informazione 1 L'autorità di protezione degli adulti è tenuta alla discrezione, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano. 2 Chi rende verosimile un interesse può chiedere all'autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti. Il Consi- glio federale provvede affinché le relative informazioni siano trasmesse in modo semplice, rapido e uniforme. A tal fine emana un’ordinanza. Il termine di referendum è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2017.
1.5 Il mandato precauzionale
Con la costituzione di un mandato precauzionale, chi ha l’esercizio dei diritti civili può incaricare una persona di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali nel caso in cui divenga incapace di discernimento (art. 360 CC). Subentrata effettivamente l’incapacità di discernimento, l’autorità di protezione degli adulti si informa innanzitutto se sussiste un mandato precauzionale, per poi verificare se è stato validamente costituito e se ne sono adempiute le condizioni per l’efficacia (art. 363 CC). Se quelle adottate dal mandante non sono sufficienti, l’autorità emana ulteriori misure di protezione degli adulti (art. 363 cpv. 2 n. 4 CC). Il mandato precauzionale costituisce dunque una sorta di misura di protezione degli adulti anticipata a cui provvede personalmente il mandante per il caso in cui divenga incapace di discernimento. Anche se l’articolo 451 capoverso 2 CC non menziona esplicitamente il mandato precauzio- nale, secondo la sua interpretazione usuale l’oggetto dell’informazione ai sensi di questa disposizione e dunque anche della nuova ordinanza, che su di essa si fonda, non comprende soltanto le misure adottate dall’autorità ma anche quelle adottate direttamente dalla persona in questione, in particolare un mandato precauzionale (efficace), a condizione che sia noto
8 RS 281.1 9 Boll. Uff. 2015 N 559
10 FF 2016 4599 segg.
4/10
Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»
all’autorità richiesta11. Una parte contraente deve essere dunque informata in merito agli effetti di un mandato precauzionale sull’esercizio dei diritti civili della persona in questione così come in merito alle misure adottate da un’autorità, dato che anche un mandato precauzionale efficace può comportare una limitazione dell’esercizio dei diritti civili del mandante nel frattempo diventato incapace di discernimento.
2 Ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione
degli adulti: commento ai singoli articoli L’articolo 451 capoverso 2 CC riveduto obbliga il Consiglio federale a disciplinare in un’ordi- nanza il rilascio di informazioni sull’adozione di misure di protezione degli adulti da parte della competente autorità e sui loro effetti.
2.1 Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto L’ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti stabilisce le persone e le condizioni alle quali sono rilasciate informazioni su un’eventuale adozione di misure di protezione degli adulti o su un mandato precauzionale efficace 12 e sui loro effetti sull’esercizio dei diritti civili della persona in questione. L’obbligo della competente autorità di protezione degli adulti di comunicare le suddette misure ad altre autorità non rientra nel campo d’applica- zione dell’ordinanza ma è disciplinato nell’articolo 449c CC riveduto. L’obiettivo di una domanda di informazioni è venire a conoscenza, in vista della conclusione di un negozio giuridico, di eventuali limitazioni dell’esercizio dei diritti civili di una determinata persona in conseguenza dell’adozione di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale efficace. L’informazione su un’eventuale limitazione di questo tipo è nell’inte- resse della persona oggetto della misura di protezione degli adulti e del suo potenziale partner contrattuale e serve in generale a proteggere le transazioni commerciali.
Art. 2 Autorità competente La competenza per il trattamento di domande di informazioni relative al sussistere di misure di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale efficace spetta esclusivamente all’auto- rità di protezione degli adulti (art. 451 cpv. 2 CC). Se la relativa domanda è presentata a un’al- tra autorità (p. es. l’ufficio di esecuzione, l’ufficio di stato civile o l’amministrazione comunale), quest’ultima non è autorizzata a fornire risposta anche se dispone delle informazioni richieste (cfr. anche art. 449c CC riveduto). Deve piuttosto inoltrare la domanda alla competente auto- rità di protezione degli adulti competente. La competenza per territorio è retta dall’articolo 442 CC. Di norma è competente l’autorità di protezione degli adulti del domicilio dell’interessato (art. 442 cpv. 1 CC). Nel caso di una domanda di informazioni su terzi (art. 6) il richiedente deve indicare corretta- mente il domicilio della persona in questione e presentare la sua domanda al Cantone com- petente. Non spetta all’autorità di protezione degli adulti accertare che la persona oggetto della
11 Cfr. GEISER, Basler Kommentar ZGB I, 5a ed., Basilea 2014, Art. 451 N 27; SCHMID, Erwachsenenschutz, Kommentar, Berna 2010, Art. 451 N 4 12 Cfr. i commenti al n. 1.5.
5/10
Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»
domanda sia effettivamente domiciliata nel territorio di sua competenza. Deve unicamente ve- rificare se sia a conoscenza di una misura di protezione degli adulti o un mandato precauzio- nale di cui sia oggetto la persona in questione. Va inoltre osservato che in caso di cambio di domicilio dell’interessato è possibile che la com- petenza per un’eventuale misura di protezione degli adulti o un mandato precauzionale effi- cace non sia stata ancora trasmessa all’autorità di protezione degli adulti competente per il nuovo domicilio, che potrebbe dunque non esserne ancora a conoscenza. Ogni persona fisica avente l’esercizio dei diritti civili può presentare una domanda d’informa- zioni, anche su sé stessa. Vi sono inoltre autorizzati gli organi e i rappresentanti di persone giuridiche o di società di persone.
2.2 Sezione 2: Domanda di informazioni
Art. 3 Forma della domanda La domanda di informazioni può essere presentata alla competente autorità di protezione degli adulti per scritto (in forma cartacea o con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 14 cpv. 2bis del Codice delle obbligazioni [CO]13), per posta elettronica (e-mail) o personalmente (cpv. 1). Le domande presentate telefonicamente non sono ammesse. Il capoverso 2 obbliga la competente autorità a informare immediatamente il richiedente se una domanda è incompleta o non è stata presentata nella forma prescritta, rendendolo attento che essa può essere trattata soltanto se contiene tutti i dati necessari (cfr. art. 4 e 5) e le eventuali lacune formali sono state eliminate.
Art. 4 Domanda di informazioni sulla propria persona Se il richiedente presenta una domanda su sé stesso, questa deve contenere unicamente i dati personali corretti (cognome, nome, indirizzo di domicilio attuale, data di nascita, numero di telefono o indirizzo di posta elettronica). L’indicazione di un numero di telefono o di un indi- rizzo di posta elettronica serve ad agevolare un’eventuale richiesta di indicazioni supplemen- tari, in particolare in caso di dati poco chiari o domande incomplete. Alla domanda deve inoltre essere allegata una copia di un documento d’identità ufficiale. Non è per contro necessario dimostrare l’interesse all’informazione. Se è presentata da un rappresentante della persona interessata alle informazioni, la domanda deve pure contenere i dati personali del suddetto rappresentante e fornire la prova del potere di rappresentanza.
Art. 5 Domanda di informazioni su terzi Una domanda di informazioni su terzi deve contenere sia i dati personali del richiedente (cpv. 1 lett. a), inclusa una copia di un documento d’identità ufficiale, sia i dati personali del terzo sul quale sono richieste le informazioni (cpv. 1 lett. b). Questi dati devono essere corretti e sono particolarmente importanti perché la persona in questione deve essere identificabile in modo chiaro e sicuro per escludere scambi di persona. Per questo motivo l’indicazione della data di
13 RS 220
6/10
Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»
nascita della persona in questione, se nota, è utile pur non essendo indispensabile. Se il ri- chiedente è un collaboratore di una persona giuridica o di una società di persone la domanda deve comprendere, tra i dati personali, anche indicazioni su di essa. Il richiedente deve inoltre rendere verosimile il suo interesse all’informazione (cpv. 2). Questa esigenza è considerata soddisfatta in particolare se il negozio in questione non riguarda sol- tanto piccole incombenze della vita quotidiana ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 CC. Il richiedente descrive in breve il negozio giuridico in questione (cpv. 4) per permettere alla competente autorità di valutare se un’eventuale limitazione dell’esercizio dei diritti civili della persona in questione, conseguente a una misura di protezione degli adulti o a un mandato precauzionale, ha effetti sul negozio giuridico concreto menzionato nella domanda. Ciò è pos- sibile soltanto se la domanda contiene tutte le indicazioni necessarie. È sufficiente che il ri- chiedente renda verosimile il suo interesse all’informazione, non deve dimostrarlo. Dato che si tratta unicamente di rendere verosimile l’interesse, di norma il richiedente non deve allegare alla sua domanda alcun documento relativo al negozio giuridico in questione. Se tuttavia ha dei dubbi sull’effettiva intenzione del richiedente di concludere un negozio giuridico con la per- sona in questione o sul fatto che il negozio sia già stato concluso oppure se necessita indica- zioni più dettagliate per valutare se un’eventuale misura di protezione degli adulti o un even- tuale mandato precauzionale efficace si possa effettivamente ripercuotere sul negozio giuri- dico previsto, l’autorità può procurarsi le pertinenti informazioni e richiedere documenti. Ciò non dovrebbe però avvenire abitualmente ma soltanto se nel singolo caso è veramente ne- cessario per trattare la domanda.
2.3 Sezione 3: Informazione
Art. 6 Principio Secondo l’articolo 451 capoverso 1 CC, l'autorità di protezione degli adulti è tenuta alla discre- zione. Essa deve fornire unicamente le informazioni necessarie per garantire la sicurezza di un negozio giuridico. A tal scopo, l’articolo 6 descrive i principi in ossequio ai quali l’autorità di protezione degli adulti può rilasciare, su domanda, l’informazione concernente una misura di protezione degli adulti o un mandato precauzionale efficace soltanto se la relativa decisione è esecutiva e se la misura o il mandato comporta una limitazione dell’esercizio dei diritti civili riguardo alla conclusione del negozio giuridico menzionato nella domanda. La decisione è esecutiva innanzitutto se è passata in giudicato e in secondo luogo se l’autorità ha tolto al ricorso della persona in questione l’effetto sospensivo. È d’uopo supporre che l’autorità si pro- nuncerà in tal senso soltanto se ritiene che, nell’interesse della persona in questione o di terzi, l’adozione della misura o la costituzione di un mandato precauzionale non tolleri alcuna dila- zione e che la sua decisione sia confermata dall’autorità di ricorso. Può pure essere esecutiva una misura di protezione degli adulti disposta a titolo preventivo. Già il vecchio diritto tutorio prevedeva la pubblicazione della decisione di sospendere provvisoriamente l’esercizio dei di- ritti civili (art. 386 cpv. 2 e 3 vCC). Come già in quello dell’effetto sospensivo, anche in questo caso occorre supporre che una tale misura sia disposta a titolo preventivo unicamente se è necessaria nell’interesse della persona in questione o di terzi. Sarebbe scorretto rifiutare al richiedente l’informazione richiesta, lasciandolo all’oscuro di una limitazione dell’esercizio dei diritti civili disposta a titolo preventivo nei confronti del suo partner contrattuale. L’informazione è dunque rilasciata in merito alla situazione al momento del trattamento della domanda. Se le condizioni di cui all’articolo 6 non sono soddisfatte, in considerazione della protezione della personalità della persona in questione l’autorità può informare il richiedente soltanto del
7/10
Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»
fatto che non sussiste una misura di protezione degli adulti o un mandato precauzionale effi- cace che comporta una limitazione dell’esercizio dei diritti civili. Il richiedente non ha il diritto di essere informato, ad esempio, in merito a una misura di protezione degli adulti che non si ripercuote sull’esercizio dei diritti civili o che non è ancora esecutiva. La formulazione della risposta dell’autorità non deve quindi fornire indizi su eventuali misure o procedimenti in corso.
Art. 7 Informazione sulla propria persona L’autorità rilascia un’informazione a chi presenta una domanda conformemente all’articolo 4 soltanto se non sussiste alcuna misura di protezione degli adulti o mandato precauzionale efficace (cpv. 1). Questa formulazione comprende tre casi diversi: 1. non sussiste effettivamente alcuna misura di protezione degli adulti o mandato precauzionale efficace;
2. sussiste una e/o l’altra, ma:
a. la misura e/o il mandato precauzionale non sono esecutivi; b. l’APMA richiesta non ne è a conoscenza poiché la relativa competenza non le è ancora stata trasmessa, ad esempio dopo un cambio di domicilio del richiedente. Negli altri casi, ossia allorquando sussiste una misura di protezione degli adulti o un mandato precauzionale eseguibili, l’APMA rinvia il richiedente al suo curatore o al mandatario precau- zionale (cpv. 2). La possibilità di presentare una domanda di informazioni sulla propria persona non deve consentire a una persona interdetta di aggirare o escludere il suo curatore o man- datario precauzionale. Spetta al rappresentante legale o al mandatario precauzionale verifi- care un negozio giuridico previsto e dare il proprio consenso precedentemente o a posteriori (art. 19a CC). Se non concorda con la decisione del suo curatore o mandatario precauzionale, l’interessato può contestarla davanti all’autorità di protezione degli adulti (art. 419 CC).
Art. 8 Informazione su terzi Questa disposizione disciplina il rilascio concreto di informazioni in seguito a una domanda ai sensi dell’articolo 5. Conformemente al capoverso 1, l’APMA rilascia informazioni su terzi se non le sono note misure di protezione degli adulti o mandati precauzionali che si oppongono al negozio giuridico concreto. Il capoverso 1 distingue dunque i quattro casi seguenti: 1. effettivamente non sussiste alcuna misura di protezione degli adulti o mandato pre- cauzionale efficace;
2. sussiste una e/o l’altra, ma:
a. la misura e/o il mandato precauzionale non sono esecutivi; b. l’APMA richiesta non ne è a conoscenza poiché la relativa competenza non le è ancora stata trasmessa, ad esempio dopo un cambio di domicilio della persona terza; 3. sussiste una tale misura e/o mandato precauzionale che pur essendo esecutivi e noti all’APMA non si oppongono manifestamente al negozio giuridico menzionato nella domanda.
8/10
Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»
Può risultare problematico il caso di cui al numero 2 lettera b se, in seguito a un cambio di domicilio dell’interessato, l’autorità competente per il nuovo domicilio non sia ancora a cono- scenza di una misura di protezione degli adulti o di un mandato precauzionale efficace. Se ha dei dubbi in proposito, ad esempio poiché le è già stata annunciata la trasmissione della com- petenza, l’APMA a cui è stata presentata la domanda di informazioni può chiedere all’autorità competente per il domicilio precedente. Può essere utile anche la data del cambio di domicilio. Se sussiste una misura di protezione degli adulti o un mandato precauzionale efficace che comporta o potrebbe comportare una limitazione dell’esercizio dei diritti civili del terzo in rela- zione al negozio giuridico menzionato nella domanda, l’autorità lo comunica al richiedente (cpv. 2) e decide al contempo come procedere. A tal scopo può allegare al rilascio di informa- zioni un estratto della decisione di adozione di una misura di protezione degli adulti o di validità di un mandato precauzionale oppure una parafrasi del contenuto determinante della decisione (cpv. 2 lett. a). Può però pure rinviare il richiedente al curatore o al mandatario precauzionale per ulteriori accertamenti (cpv. 2 lett. b), in particolare se il negozio giuridico menzionato è o potrebbe essere nell’interesse della persona in questione. Il rappresentante legale o il manda- tario precauzionale può dare il suo consenso al negozio giuridico o ratificarlo a posteriori (art. 19a CC). Se il negozio giuridico è sottoposto a consenso ai sensi degli articoli 416 e se- guenti CC è necessario anche il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.
Art 9 Forma e obbligo di informazione Di norma l’APMA rilascia le sue informazioni per scritto (cpv. 1). Le informazioni di cui agli articoli 7 e 8 devono essere rilasciate entro due giorni lavorativi e inviate per posta A o, su desiderio del richiedente, per raccomandata (cpv. 2). Anche la persona oggetto della domanda (il terzo) o il suo rappresentante legale può essere interessato, in particolare al fine di preservare il diritto di ricorso, a sapere che l’autorità di protezione degli adulti ha rilasciato, su richiesta, informazioni che la concernono. Per questo motivo, l’autorità deve inviare a tale persona o al suo curatore o al mandatario precauzionale una copia delle informazioni, a prescindere dal contenuto della risposta (cpv. 3).
2.4 Sezione 4: Emolumenti
Art. 10 L’emolumento forfetario per le domande di cui agli articoli 7 e 8, che possono essere trattate entro il termine di due giorni senza un onere maggiore (cfr. art. 10 cpv. 2) ammonta a dieci franchi più le spese di porto (posta A o raccomandata; cpv. 1). Altrettanto vale per le domande che richiedono un breve chiarimento perché incomplete o confuse.
2.5 Sezione 5: Procedura di reclamo
Art. 11 Sia il richiedente che il terzo oggetto della domanda di informazioni, nonché il suo rappresen- tante legale, possono difendersi mediante un reclamo contro una decisione dell’autorità di pro- tezione degli adulti. La procedura di reclamo è retta dalle disposizioni degli articoli 450 e se- guenti CC. La persona che richiede informazioni su terzi può ad esempio interporre ricorso per ritardata giustizia. La persona oggetto di una misura di protezione degli adulti potrebbe non concordare con il fatto di non poter concludere un negozio senza il consenso del curatore o che il negozio non abbia luogo perché manca l’approvazione. Essa potrebbe però pure ritenere
9/10
Rapporto esplicativo concernente l’«ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti»
che l’autorità abbia rilasciato al richiedente informazioni che non erano assolutamente neces- sarie.
2.6 Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 12 Disposizione transitoria La presente ordinanza è applicabile alle domande pendenti all’entrata in vigore della stessa.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
3.1.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’ordinanza proposta non ha ripercussioni per la Confederazione.
3.1.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
L’ordinanza non comporta compiti supplementari per i Cantoni. Il rilascio di informazioni sul sussistere di una misura di protezione degli adulti e sui suoi effetti è infatti un compito già attualmente assunto dalle APMA cantonali. L’ordinanza intende soltanto garantire che in futuro queste informazioni siano rilasciate dalle competenti autorità cantonali in modo semplice e uniforme in tutta la Svizzera nonché rispettando i termini prescritti. L’ordinanza proposta non avrà dunque prevedibilmente ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale.
3.2 Ripercussioni per l’economia
Le prescrizioni uniformi sul rilascio di informazioni sul sussistere di misure di protezione degli adulti o di mandati precauzionali validi e sui loro effetti faciliterà alle imprese l’ottenimento, in caso di dubbi, delle necessarie informazioni sull’esercizio dei diritti civili di una possibile parte contrattuale. Il rilascio di informazioni semplice, rapido e uniforme soddisfa l’esigenza dell’eco- nomia di maggiore sicurezza nei negozi giuridici.
4 Base legale
La nuova ordinanza si fonda sull’articolo 451 capoverso 2 del Codice civile riveduto14, che de- lega al Consiglio federale la competenza di emanare il diritto esecutivo.
14 FF 2016 7931
10/10