Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Berna, 06.12.2019
Revisione delle ordinanze relative alla LTC
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Indice 1 Contesto ........................................................................................................................................... 2 2 Punti essenziali del progetto ............................................................................................................ 2 3 Ripercussioni .................................................................................................................................... 3 4 Commenti ai singoli articoli .............................................................................................................. 4 4.1 Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) ................................................................. 4 4.2 Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)31 4.3 Ordinanza sui domini Internet (ODIn).................................................................................... 39 4.4 Ordinanza sulle radiofrequenze (ORad)................................................................................ 49 4.5 Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT) ............................................................ 58 4.6 Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM) ...................................................... 60 4.7 Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST) ...................................... 61
1 Contesto
Il 22 marzo 2019 le Camere federali hanno deciso di procedere alla revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni1. La legge riveduta impone un adeguamento delle relative ordinanze d’esecuzione. Oltre agli ambiti in cui sono state prese nuove decisioni da parte del Parlamento nel quadro della revi sione della LTC, è stato anche appurato in generale se nei testi d’ordinanza in vigore vi sia una neces sità di revisione. Devono essere formulate delle disposizioni che siano in grado di rispecchiare il più a lungo possibile la trasformazione tecnologica e il dinamismo del mercato.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1)
La LTC riveduta prevede ora, al posto di un generale obbligo di notifica, la registrazione dei FST che necessitano di risorse statali. I processi corrispondenti devono essere disciplinati nell’ordinanza.
L’OST deve continuare a includere le disposizioni d’esecuzione in merito al roaming (prescrizioni sulla fatturazione, opzioni tariffarie, obblighi di tolleranza nei confronti di prestazioni di terzi). Le disposizioni in merito ai servizi a valore aggiunto devono essere rese più severe (obbligo di avere una sede in Svizzera, ampliamento dei set di bloccaggio, obblighi d’informazione) e l’organo di conciliazione om budscom deve avere la possibilità di pubblicare le statistiche dei propri casi in funzione del FST. Da ultimo, l’ordinanza deve specificare come misurare e pubblicare in futuro la qualità degli accessi Inter net via rete fissa e mobile.
In futuro, secondo la LTC, agli organi di sicurezza i FST devono fornire dei servizi, da definire ora nell’ordinanza, non soltanto in situazioni eccezionali ma di qualsiasi tipo. Nell’ambito delle chiamate d’emergenza i fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile hanno dunque l’obbligo di elaborare le informazioni di localizzazione per le applicazioni delle chiamate d’emergenza «eCall 112» e «AML».
Nella legge viene ora sancito un diritto all’accesso al punto d’entrata nell’edificio e alla coutenza di im pianti domestici. A tal fine devono essere previste nell’OST disposizioni di esecuzione per concretiz zare il tutto.
Per quanto riguarda Internet devono essere infine precisate a livello di ordinanza le eccezioni all’ob bligo della neutralità della rete.
Nell’ambito della revisione dell’OST vengono adeguate altre due ordinanze del Consiglio federale: in nanzitutto, nell’ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (OGD; RS 935.511), in quattro ar ticoli viene sostituito il termine «fornitori di servizi di telecomunicazione» con «fornitori di accessi Inter net» per fini di chiarezza. Secondariamente, nell’ordinanza dell’11 dicembre 1978 sull’indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) si propone che per i servizi a valore aggiunto sia da introdurre un’indica zione orale dei prezzi a livello generale e non più solo quando la tassa di base o il prezzo al minuto supera i due franchi.
2.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.2)
Il progetto di revisione prevede adeguamenti riguardanti la documentazione tecnica, gli impianti di te lecomunicazione destinati a scopi militari e quelli fabbricati e impiegati a scopo dimostrativo.
1 RS 784.10
2/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
2.3 Revisione totale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1)
La revisione della LTC porta a un cambiamento di paradigma nell’ambito della radiocomunicazione: in futuro si applicherà il libero utilizzo dello spettro delle frequenze quale regola generale, mentre il rila scio di una concessione o la notifica (cosidd. light licensing) sarà l’eccezione. Questa trasformazione, già attuata negli ultimi anni, per quanto possibile, tramite l’abolizione dell’obbligo di concessione (ad es. radiocomunicazioni a uso generale) deve rispecchiarsi nella nuova ordinanza sulle radiofrequenze (ORad).
2.4 Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle teleco municazioni (ORAT; RS 784.104)
Il progetto di revisione propone prescrizioni precise in merito alla delega delle competenze per la ge stione di elementi d’indirizzo.
Inoltre la SECO dovrà d’ora in poi poter richiedere il blocco di un numero se si infrange o si è infranta la LCSl.
Per i servizi di chiamate d’emergenza, i numeri brevi utilizzati non devono più essere elencati nell’ordi nanza ma menzionati unicamente nella decisione di attribuzione. Come avvenuto finora, vengono tut tavia definite le diverse categorie delle chiamate d’emergenza, in cui è stato ora introdotto il «pronto soccorso avvelenamento». In futuro non sarà più attribuito un numero breve ai servizi di soccorso stradale.
Fra le proposte formulate vi è infine quella di attribuire un Mobile Network Code (MNC) anche a organi della comunicazione di sicurezza.
2.5 Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn; RS 784.104.2)
La regolamentazione dei nomi di dominio è un ambito giuridico piuttosto recente in cui si raccolgono ora le prime esperienze emerse dalla pratica, e che ora confluiscono nuovamente nei diversi adegua menti proposti. Questi riguardano in particolare le disposizioni in merito alla banca dati WHOIS e alla lotta contro la cibercriminalità.
2.6 Revisione totale dell’ordinanza del 7 dicembre 2007 sulle tasse nel settore delle teleco municazioni (OTST; RS 784.106)
Oltre ad apportare alcuni adeguamenti riguardanti l’ammontare delle tasse per i servizi dell’UFCOM, con la presente revisione si intende abrogare in particolare l’ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.106.12) e integrare le sue disposi zioni nell’OTST sottoposta a revisione totale.
2.7 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM; RS 734.5)
Le modifiche previste riguardano la documentazione tecnica e la partecipazione dell’UFCOM a ban che dati internazionali per lo scambio di informazioni tra le autorità di sorveglianza del mercato.
3 Ripercussioni
Il terzo capitolo del messaggio del 6 settembre 2017 concernente la revisione della legge sulle teleco municazioni (FF 2017 5599) spiega dettagliatamente nel suo terzo capitolo le ripercussioni della revi sione di legge per la Confederazione e per i Cantoni nonché per l’economia e la società. Una gran
3/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
parte delle disposizioni d’ordinanza soggette ora a revisione consiste in modifiche già definite nel pro cesso legislativo in base al messaggio o ai dibattiti parlamentari. Inoltre, il presente progetto di revi sione ha delle ripercussioni degne di essere menzionate soltanto puntualmente, a cui si fa riferimento qui di seguito al numero 4 nei commenti alle relative disposizioni.
4 Commenti ai singoli articoli
4.1 Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Ingresso
L’ingresso è adeguato alle nuove norme di delega che figurano nella revisione della LTC. Inoltre, è stato inserito anche l’attuale articolo 31 capoverso 1 LTC, al fine di precisare la base giuri dica dell’articolo 7 OIT riveduto (interfacce delle reti di telecomunicazione).
Sostituzione di un’espressione
Come nell’ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomu nicazioni (ORAT; RS 784.104), nell’interesse di una terminologia uniforme l’espressione «numero di telefono», oramai obsoleta, è sostituita in tutto il testo con «numero», con i necessari adeguamenti grammaticali (cfr. commenti agli adeguamenti nell’ORAT).
Art. 1 Definizioni
In occasione della revisione della legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10), la definizione dei servizi a valore aggiunto di cui all’articolo 1 lettera c’è stata sancita a livello di legge (nuovo art. 3 lett. cter LTC). La lettera c dell’articolo 1 può pertanto essere abrogata.
Art. 2 Portata dei servizi di telecomunicazione
Attraverso moderni mezzi di comunicazione digitali, gli stessi utenti possono consapevolmente o in consapevolmente sfruttare un nodo tecnologico nella trasmissione di informazioni per conto di terzi, senza far parte di un’organizzazione formalmente definita. Possono ad esempio partecipare a reti vir tuali per lo scambio di informazioni su Internet (ad es. borse di scambio, nodi Bitcoin) e fruire di appli cazioni della società dell’informazione digitale (ad es. sistemi di traffico intelligente per gli automobilisti secondo la norma IEEE 802.11p). Chiunque trasmette informazioni per conto di terzi è generalmente considerato un fornitore di servizi di telecomunicazione. Questa definizione comprende anche i mem bri di un gruppo che si scambiano informazioni nel senso sopra indicato. Tuttavia, se singole persone formano un gruppo ai fini del trasferimento di informazioni nell’ambito di uno scambio per uno scopo preciso, è giustificato trattare tale gruppo come un gruppo di interesse economico ai sensi dell’articolo 2 lettera c e non considerare il trasferimento di informazioni dei singoli partecipanti come un servizio di telecomunicazioni. Un rapporto contrattuale basato sulla partecipazione non costituisce un servizio di telecomunicazione ai sensi della LTC, fintanto che tutte le trasmissioni di informazioni sono offerte gratuitamente e in modo decentralizzato dal punto di vista dell’utente, ossia senza l’intermediazione di uno o pochi fornitori centrali. Conformemente alla precisazione della LTC riguardo alla peculiarità dei servizi di telecomunicazione quanto ai servizi da offrire, queste moderne forme di rapporti contrattuali quid pro quo devono essere escluse dal campo di applicazione della LTC.
4/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 3 Registrazione
L’articolo 3 capoverso 1 obbliga i fornitori a trasmettere, su richiesta dell’UFCOM, i dati di cui quest’ul timo necessita per la registrazione e per pubblicare una lista dei fornitori e dei loro servizi. In questo contesto il capoverso 1 intende sancire a livello di ordinanza un obbligo di notifica riguardante even tuali modifiche relative alle imprese o al servizio offerto, un’esigenza che finora figurava solo nel mo dulo di notifica.
Ai sensi del capoverso 2, i fornitori registrati sono tenuti a notificare previamente all’UFCOM la loro intenzione di sottoassegnare elementi d’indirizzo o frequenze a fornitori non registrati. Ciò garantisce, da un lato, che l’UFCOM possa adempiere l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 4 capoverso 1 LTC nei confronti di tutti i fornitori interessati, anche se non assegna direttamente le risorse corrispon denti, e, dall’altro, che le disposizioni dell’articolo 4 capoverso 3 LTC siano specificate a livello di ordi nanza.
La sostituzione dell’obbligo generale di notifica con la registrazione presso l’UFCOM per i fornitori che utilizzano elementi d’indirizzo o radiofrequenze, elimina in linea di principio, anche la necessità di pre vedere diverse eccezioni alla registrazione. Le eccezioni di cui al vigente articolo 3 OST diventano quindi obsolete.
A seguito della revisione della LTC, il compito dell’UFCOM di cui al vigente articolo 4 capoverso 2, che prevede di stralciare dalla lista i fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno cessato la loro atti vità, è diventato obsoleto. Infatti, l’obbligo di tenere una lista dei fornitori registrati è già iscritto all’arti colo 4 capoverso 3 della legge sulle telecomunicazioni. Questo obbligo comprende, oltre all’inseri mento dei vari fornitori e l’aggiornamento dei loro dati, anche lo stralcio dei fornitori dalla lista. Di con seguenza, questa incombenza non deve figurare ancora una volta nell’ordinanza.
Art. 4 Indirizzo postale in Svizzera
L’obbligo di comunicare un indirizzo postale per i fornitori stranieri dovrebbe in linea di principio essere mantenuto. In futuro, sia i fornitori stranieri che quelli nazionali dovranno disporre in Svizzera di un in dirizzo postale comprendente un numero unico di identificazione dell’impresa (UID) ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI, RS 431.03). Que sta esigenza ha lo scopo di evitare che i fornitori indichino solo caselle postali o altri indirizzi inade guati di privati che non adempiono la funzione prevista dalla disposizione. Ai sensi della LIDI, l’onere amministrativo è ridotto, infatti le nuove iscrizioni, i trasferimenti, le modifiche di nomi e indirizzi e lo stralcio di imprese vengono registrati centralmente tramite il sistema UID e sono quindi a disposizione anche dell’UFCOM.
La possibilità di pubblicazione di cui al capoverso 4 mira in particolare ad aumentare la trasparenza per quanto riguarda i possibili punti di contatto per i consumatori. I dati UID sono pubblicati in confor mità con la LIDI.
Art. 5 Invii dei dati nell’ambito dell’assistenza amministrativa
Con l’abolizione dell’obbligo di notifica, l’UFCOM non registrerà più un certo numero di operatori attivi sul mercato svizzero. In futuro disporrà soltanto dei dati o degli indirizzi dei fornitori registrati. Tuttavia, per garantire l’applicazione e la valutazione della legislazione sulle telecomunicazioni anche nei con fronti dei fornitori non registrati, l’UFCOM dovrebbe potersi basare sui dati del servizio di sorveglianza del traffico delle poste e delle telecomunicazioni (Servizio OEPF). Questi dati devono essere utilizzati soprattutto per l’attuazione di campagne di sorveglianza, per ottenere informazioni tese a stilare il rap porto di valutazione ai sensi dell’articolo 3a LTC, per l’atlante della banda larga e per garantire la coe renza e la comparabilità dei dati statistici raccolti presso i fornitori di servizi di telecomunicazione.
5/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 7 Interfacce dei servizi e delle reti di telecomunicazione
I fornitori di servizi di telecomunicazione devono essere obbligati a tenere una documentazione delle loro interfacce per le reti e i servizi di telecomunicazione in modo da mantenere il libero mercato e la concorrenza per le apparecchiature terminali e le singole interfacce utente. La separazione delle reti e dei servizi e la globalizzazione dei servizi basati su Internet necessitano di un adeguamento delle di sposizioni. L’articolo 7 OST mira in particolare a garantire che i principi della libera circolazione degli impianti di telecomunicazione e della loro messa in servizio, sanciti dall’articolo 31 capoverso 1 OST, siano effettivamente resi possibili.
Oltre alle reti, la rubrica si riferisce ora anche alle offerte di servizi stessi
Per alleggerire l’onere a carico dei fornitori, essi non sono più tenuti a comunicare previamente all’UFCOM, per verifica, le interfacce che intendono introdurre in Svizzera. È tuttavia mantenuto un obbligo generale di pubblicazione per le interfacce dei dispositivi per l’accesso alla rete. Visto lo svi luppo dinamico dei software e dei protocolli, nell’idea di sgravare i fornitori si rinuncia a pubblicare pre viamente le interfacce previste per i servizi basati sulle reti di telecomunicazione. Tali informazioni vanno messe a disposizione su richiesta entro un periodo di tempo ragionevole.
Nella disposizione del capoverso 1, l’attuale articolo sulle interfacce per l’accesso alla rete per i servizi di telecomunicazione rimane sostanzialmente invariato. Si rinuncia tuttavia all’obbligo di dover infor mare l’UFCOM prima di introdurre una nuova interfaccia. Anche le modifiche alle interfacce pubbliche esistenti devono essere aggiornate o pubblicate in anticipo nella documentazione.
Il capoverso 2 fa riferimento ai servizi di telecomunicazione in generale, sia a quelli legati a specifiche reti di telecomunicazione, sia a quelli forniti in modo indipendente dalla rete. I fornitori di servizi di tele comunicazione dovrebbero informare sulle interfacce per i servizi di particolare interesse per la Sviz zera. Si tratta della concessione dell’accesso a Internet e dei servizi che utilizzano risorse gestite a livello nazionale (ad es. servizio telefonico pubblico, traffico radio digitale TPEG).
Oltre all’UFCOM, i produttori di apparecchi di telecomunicazione e di software per l’utilizzo di servizi di telecomunicazione dovrebbero poter ottenere gratuitamente, su richiesta, la documentazione delle in terfacce di servizio, in modo da poter offrire agli utenti prodotti e servizi adeguati e informarli di even tuali compatibilità e restrizioni. Analogamente, i clienti stessi dovrebbero essere informati sulle inter facce dei servizi in modo che possano coordinare misure proprie relative alle interfacce (ad es. inte grazione e sicurezza di importanti canali di comunicazione). Per sgravare i fornitori, l’obbligo di infor mare esiste solo nei confronti dei gruppi summenzionati. La documentazione pubblica delle interfacce (ad esempio tramite un sito web) è considerata una documentazione pubblica delle interfacce (ad es. tramite un sito web) sufficiente ai sensi dell’attuale dell’ordinanza.
Il capoverso 3 riprende sostanzialmente le disposizioni esistenti sul necessario grado di dettaglio delle definizioni delle interfacce.
Il capoverso 4 impone ai fornitori di servizi di mettere a disposizione dei clienti le informazioni neces sarie a garantire la libertà di scelta delle apparecchiature terminali e delle applicazioni software, non ché in caso di cambiamento del fornitore di rete. Questa misura consente di stimolare la concorrenza. A tal fine, viene stabilito l’obbligo di fornire al cliente le informazioni individuali necessarie sulla base del rispettivo rapporto con il cliente. In sostanza, si tratta di denominazioni che identificano una linea per il cambiamento di provider (ad es. numero OTO per FTTH e NSN per le connessioni DSL), e di dati di login per accedere a un server al fine di utilizzare i servizi (ad es. credenziali SIP per la telefo nia basata su VoIP).
L’UFCOM dovrebbe essere in grado di specificare le informazioni necessarie nelle disposizioni esecu tive (cpv. 5). Nel caso di interfacce di reti e servizi senza particolare rilevanza ai sensi dell’articolo, gli obblighi di documentazione dei fornitori possono essere limitati. 6/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 8 Utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze
Questa disposizione viene adeguata in seguito alla revisione totale dell’OGC e fa riferimento alla nuova ordinanza sulle radiofrequenze (ORad) per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano lo spettro delle frequenze.
Art. 9 Posti di formazione professionale di base
Le modifiche introdotte nel titolo e nel capoverso 1 riguardano unicamente l’adeguamento linguistico alla terminologia dell’articolo 29 capoverso 2 della versione totalmente riveduta della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (FF 2019 3751) nel settore della formazione professionale di base. Poiché un adeguamento corrispondente è già stato effettuato nell’articolo 6 della LTC riveduta, questo dovrebbe essere ripreso anche a livello di ordinanza. Tale obbligo va soddisfatto dai fornitori interessati 18 mesi dopo l’ingresso sul mercato.
Art. 10 Trasparenza dei prezzi
Quando il capoverso 1bis è stato inserito nel 2015, il riferimento al capoverso 3 non è stato adeguato di conseguenza. Tuttavia, per gli stessi motivi di cui ai capoversi 1 e 2, le deroghe di cui al capoverso 3 si applicano anche al capoverso 1bis, allora introdotto. La congiunzione «e» è pertanto sostituita dalla congiunzione «a».
Art. 10a Tariffe per il roaming internazionale e il suo sblocco
In pratica, le informazioni di cui al capoverso 2 sono spesso trasmesse al cliente tramite uno o più messaggi SMS. Questo funziona generalmente molto bene con smartphone o tablet dotati della giusta tecnologia mobile. Tuttavia, con lo sviluppo di terminali e applicazioni mobili, alcune apparecchiature sebbene dotate di carta SIM non possono ricevere SMS o non dispongono dei dispositivi necessari per ricevere queste informazioni. In tali casi gli operatori mobili, per evitare al cliente costi di roaming indesiderati dei quali non ha potuto essere informato, devono adottare misure concrete per bloccare l’accesso e il consumo di dati in roaming a pagamento. Questo blocco dura finché il cliente non ha riattivato egli stesso l’accesso (ad es. tramite un’interfaccia web integrata nel conto cliente). Al più tardi al momento della riattivazione dell’accesso ai dati in roaming a pagamento, il cliente deve inoltre essere debitamente informato sulle tariffe applicabili e su dove può ottenere informazioni in merito alle tariffe in vigore, alle opzioni tariffarie e alle riduzioni di prezzo a sua disposizione. Inoltre, gli va data la possibilità di fissare un limite massimo dei costi sostenuti per il consumo di dati in roaming o di sce gliere un’opzione tariffaria corrispondente. Queste misure concrete vanno obbligatoriamente adottate nei confronti del cliente solo se i costi generati dal roaming (internazionale) sono superiori a quelli che sarebbero generati da un uso simile in Svizzera e se le possibili tariffe forfettarie per il consumo di dati in roaming internazionale del cliente non sono illimitate. Per consentire ai propri clienti di anticipare eventuali blocchi dei servizi di roaming internazionale di dati di cui al capoverso 4 lettera a, gli operatori mobili devono offrire loro la possibilità di organizzare in anticipo l’accesso ai servizi di roaming internazionale di dati (ad es. tramite un’interfaccia web inte grata nel conto del cliente) in modo semplice, comprensibile e gratuito. Il cliente potrà così scegliere in qualsiasi momento di attivare questi servizi per un determinato periodo di tempo (ad es. per la durata del suo viaggio all’estero). Può anche decidere di attivare questi servizi una volta per tutte scegliendo le offerte che gli vengono proposte; così facendo, si assume però il rischio che l’offerta selezionata venga attivata ogni volta che si trova in una situazione di roaming internazionale. Infine, occorre dargli la possibilità di disattivare questi servizi, nel qual caso sarà obbligato ad attivarli specificamente ogni volta che si trova in una situazione di roaming internazionale.
7/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 10b Modalità di fatturazione del roaming internazionale
I costi fatturati ai clienti svizzeri di telefonia mobile per la fruizione di servizi di roaming rimangono an cora elevati rispetto agli altri Paesi europei (cfr. messaggio sulla revisione della legge sulle telecomu nicazioni, FF 2017 5658, art. 12abis cpv. 1 lett. c). Per questo motivo, al Consiglio federale è stato con ferito il potere di stabilire modalità di fatturazione per far sì che i clienti, oltre ai prezzi elevati, non deb bano pagare anche minuti e volumi di dati che non hanno consumato.
I capoversi 1 lettera a e 2 lettera a stabiliscono che in futuro gli operatori di reti mobili dovranno fattu rare al secondo e al kilobyte. Il messaggio concernente la LTC ha già evidenziato lo squilibrio tra i mi nuti fatturati e quelli effettivamente consumati. I dati più recenti di cui dispone l’UFCOM in materia di telefonia vocale (2016-2018) dimostrano che questa discrepanza si mantiene tutt’ora nella stessa mi sura. Anche a livello di commercio all’ingrosso, dal 2017 agli operatori di telefonia mobile svizzeri non sono quasi mai stati fatturati volumi di conversazione superiori a quelli effettivamente consumati dai loro clienti (tra lo 0 e l’1% nell’UE e tra l’1 e il 5% nel resto del mondo). Da ciò si può dedurre che in pratica oggi la maggior parte delle operazioni sul mercato all’ingrosso non sono più arrotondate per eccesso.
L’ordinanza dovrebbe inoltre garantire che la fatturazione del consumo di dati non sia inutilmente arro tondata per eccesso. Il principio secondo cui i consumatori pagano solo per i volumi acquistati deve applicarsi sia ai dati che alle chiamate. In questo modo si evitano possibili effetti dovuti al principio dei vasi comunicanti. Ciò vale anche per la telefonia vocale (i cosiddetti servizi OTT), tanto più che la ten denza all’uso esclusivo dei dati è in aumento. Sia per i servizi di telefonia vocale che per i servizi dati, l’importo finale può essere arrotondato per eccesso ai 10 centesimi successivi (cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b).
Per tener conto del fatto che, da un lato, la pratica a livello di commercio all’ingrosso può nuovamente variare e, dall’altro, vi sono ancora alcuni Paesi che applicano l’arrotondamento, il capoverso 3 pre vede un’eccezione alla fatturazione al secondo e al kilobyte. Se gli operatori svizzeri di telefonia mo bile non ricevono dai loro partner esteri i dati necessari per la fatturazione al secondo o kilobyte, non possono addebitare ai loro clienti i servizi al secondo o kilobyte. Devono tuttavia giustificare questo fatto sulla base dei dati forniti. In linea di principio, i volumi di roaming devono essere addebitati ai consumatori nel modo più preciso possibile.
Conformemente al capoverso 1 lettera c, gli operatori di telefonia mobile possono fissare costi minimi per una chiamata in modo da poter coprire in ogni caso i costi sostenuti per stabilire la chiamata. Il co sto minimo per chiamata non può superare la tariffa applicata a una chiamata di 30 secondi. Questa struttura tariffaria corrisponde a quella dell’UE e si è dimostrata valida.
Il capoverso 2 chiarisce se un MMS deve essere fatturato anche per kilobyte o se può continuare ad essere fatturato per unità. Questa domanda si pone generalmente per i servizi che sono già ora ge stiti, o lo saranno in futuro, come servizi dati ma che per ragioni storiche sono utilizzati dai clienti per unità (ad es. RCS). Dal punto di vista degli utenti, può essere vantaggioso se i servizi abituali conti nuano ad essere fatturati per unità, motivo per cui è prevista un’eccezione al capoverso 2 lettera c. Tuttavia, in questi casi, gli operatori di rete mobile possono prevedere anche una fatturazione al kilo byte.
Art. 10c Servizi di roaming internazionale di fornitori terzi
Gli operatori di telefonia mobile non possono ostacolare l’utilizzo dei servizi di roaming proposti da for nitori terzi all’estero (ad es. local breakout, LBO) – se una tale offerta esiste e un cliente desidera fruirne, ciò deve essere possibile in modo semplice. In particolare, gli operatori di telefonia mobile non possono complicare o impossibilitare l’acquisto, l’attivazione o l’utilizzo di tali offerte tramite ostacoli contrattuali o tecnici. 8/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 10d Opzioni per prestazioni di roaming internazionale
Negli ultimi due anni, tutti i principali operatori di telefonia mobile hanno offerto abbonamenti con unità inclusive di roaming. Tuttavia, queste offerte sono tra le più costose. L’obbligo per gli operatori di rete mobile di offrire offerte combinate che comprendono il roaming, come previsto dall’articolo 12abis let tera d LTC, non è pertanto né necessario né opportuno al momento; questa misura soddisferebbe in fatti solo le esigenze degli utenti assidui che già dispongono di offerte corrispondenti. Allo stesso tempo, rafforzerebbe la tendenza avviata dagli stessi operatori di telefonia mobile che negli ultimi due anni hanno in alcuni casi aumentato i prezzi della telefonia in roaming per gli utenti senza opzioni, pacchetti o abbonamenti ad alto prezzo, per indurli a stipulare un abbonamento più costoso con unità inclusive. Gli utenti pagano le unità inclusive attraverso i maggiori costi mensili. Per questo motivo, oc corre garantire che i clienti con collegamenti prepagati o abbonamenti a basso costo continuino a di sporre di opzioni tariffarie che consentano loro di acquistare servizi di roaming a prezzi ridotti. In caso contrario, questi clienti potrebbero sentirsi costretti ad acquistare abbonamenti costosi con unità inclu sive pensando di evitare in questo modo i prezzi elevati del roaming.
La disposizione stabilisce alle lettere a e b che le tariffe devono essere ridotte rispetto alle tariffe stan dard e che i clienti possono determinare il periodo nel modo più flessibile possibile. Deve essere libe ramente selezionabile almeno il momento di inizio da cui si applica l’opzione riservata, e idealmente anche la durata, al fine di soddisfare il più possibile le esigenze dei clienti. Questo per garantire che le opzioni non siano rese poco allettanti e che i crediti acquistati (minuti, numero di messaggi o volumi di dati) non scadano inutilizzati. Inoltre, si vuole impedire che la validità di un’opzione sia legata a un mese civile o a un altro intervallo di fatturazione (lettera c). In questo modo si evita che un’opzione ac quistata scada nel bel mezzo di una settimana di vacanza e che i clienti siano costretti ad acquistare una seconda opzione soltanto perché il momento di fatturazione cade nel periodo del loro viaggio.
Art. 10e Informazione dei fornitori sulla qualità dei servizi
Capoverso 1: Le informazioni sulla qualità dei servizi di telecomunicazione consentono ai clienti di selezionare l’of ferta a loro più confacente. A tal fine, essi devono conoscere non solo la qualità dei servizi offerti dal proprio fornitore, ma anche quella dei servizi di altri fornitori. Le informazioni sulla qualità dei servizi di cui si fruisce al momento presso il proprio fornitore devono essere precise e riferirsi specificamente alla propria connessione. Le informazioni sulla qualità dei servizi di altri fornitori possono invece essere solo statistiche, poiché generalmente i clienti non hanno accesso ai servizi degli altri fornitori e non possono quindi misurarne la qualità.
Capoverso 2 e 3: I clienti devono avere la scelta tra diverse offerte di accesso a Internet fisso o mobile. Le informazioni sulla qualità devono pertanto riguardare entrambi i tipi di accesso. Per un accesso fisso a Internet la qualità può essere misurata in modo più preciso, perché viene solitamente utilizzato da un solo cliente. Nel caso dell’accesso mobile a Internet, invece, i canali di comunicazione nel raggio d’azione di un’antenna di telefonia mobile sono disponibili contemporaneamente a diversi clienti, il cui numero non può mai essere previsto con esattezza. Per questo motivo, non è possibile fare affermazioni al trettanto significative sulla qualità dell’accesso mobile a Internet quanto lo è sulla qualità dell’accesso fisso a Internet. Naturalmente, misurazioni e rilevazioni statistiche sono possibili anche per l’accesso mobile a Internet. In alcuni punti di accesso a Internet, il fornitore non ha accesso all’apparecchiatura terminale del cliente. In questi casi la misurazione della qualità può essere effettuata solo con uno sforzo spropor zionato da parte sua. Il fornitore deve quindi consentire ai clienti di misurare la qualità, consolidare i risultati di tali misurazioni e pubblicarli in forma sufficientemente anonima. I dettagli saranno discipli nati conformemente al capoverso 8. 9/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Capoverso 4: Il parametro di qualità più importante è attualmente la velocità di trasmissione dei dati. Particolarmente significativa è la velocità di trasmissione dati che può essere effettivamente raggiunta in un determi nato arco di tempo. È ipotizzabile che, per ogni servizio, i fornitori indichino quanto sia stata la velocità di trasmissione dati negli ultimi trenta giorni in cui non si sono verificati problemi di funzionamento. Deve essere indicato anche il rapporto tra la velocità di trasmissione dati misurata e la velocità mas sima di trasmissione dati concordata contrattualmente. Oltre alla velocità di trasmissione dati, i parametri abituali attualmente misurati comprendono il ritardo nella trasmissione dati (delay), le fluttuazioni del ritardo (jitter) e la perdita di pacchetti di dati durante il la trasmissione (perdita di pacchetti).
Capoverso 5: Per i clienti è importante che le misurazioni siano comparabili. Se ciascun FST effettuasse misurazioni diverse e presentasse i risultati in modi diversi, le informazioni sarebbero di scarsa utilità per i clienti. Le informazioni sulla qualità sono pubblicate in almeno due forme: 1. come grafico contenente i vari prodotti di accesso a Internet con le diverse qualità effettiva mente misurate da tutti i clienti messe a confronto con la qualità concordata contrattualmente del rispettivo prodotto di accesso a Internet; 2. come mappa geografica dettagliata sulla quale sono visualizzate tutte le misurazioni aggior nate.
Capoverso 6: In Svizzera esistono numerosi fornitori di accesso a Internet. Per i fornitori molto piccoli un obbligo di pubblicare i dati di misurazione, comporterebbe un rapporto costi–benefici meno vantaggioso. Se condo le statistiche dell’UFCOM, nel 2017 il quinto maggiore fornitore di accessi fissi a Internet a banda larga aveva una quota di mercato dello 0,6 per cento. I dati rilevati da questi piccoli fornitori ri guardano solo un numero limitato di clienti, essi non sono pertanto tenuti a pubblicarli, ma continuano ad avere il diritto di farlo. È auspicabile che pubblichino volontariamente i loro dati di misurazione con sentendo così ai clienti di effettuare un confronto. Un fornitore con una quota di mercato superiore all’1% nell’accesso fisso o mobile a Internet deve pubblicare i dati di misurazione sia per l’accesso fisso che per quello mobile. Grazie agli effetti di sinergia, l’onere per la pubblicazione di entrambi i gruppi di dati non è doppio rispetto alla pubblicazione dei dati di misura riguardanti solo l’accesso fisso o solo quello mobile.
Capoverso 7: Nelle prescrizioni tecniche e amministrative l’UFCOM disciplina le modalità di misurazione e presenta zione dei parametri di qualità, in modo che i clienti possano decidere quali servizi di telecomunica zione intendono utilizzare non solo in base al confronto dei prezzi, ma anche alla qualità. Queste infor mazioni devono fondarsi su misurazioni comparabili e significative, presentate in modo completo e ac curato per aiutare i clienti nel decidere se cambiare accesso a Internet.
Art. 10f Internet aperto
Capoverso 1–4: I capoversi da 1 a 4 elencano le eccezioni in cui i fornitori possono derogare alla regola della trasmis sione indiscriminata. Naturalmente, queste regole si applicano solo alla trasmissione su Internet stesso, vale a dire, tecnicamente parlando, a livello di rete. Le misure adottate ai punti terminali della trasmissione dati ‒ come la negoziazione della velocità di trasmissione dati tra i due punti terminali in una connessione TCP ‒ non sono interessate da queste regole in quanto hanno luogo ai punti terminali e quindi al di fuori dell’accesso a Internet.
Capoverso 2: Una disparità di trattamento ai sensi dell’articolo 12e capoverso 2 lettera b LTC è fondamentale in par ticolare per prevenire la diffusione di malware o furti di identità tra gli utenti finali attraverso spyware. 10/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Gli attacchi e le minacce tipiche alla sicurezza e all’integrità di una rete includono /il sovraccarico dei componenti di rete con traffico dati (attacchi denial of service), spoofing di indirizzi IP per simulare di spositivi di rete o consentire comunicazioni non autorizzate e attacchi di hacking contro componenti o punti terminali di rete. Le misure principali contro queste minacce sono la limitazione delle connessioni o il blocco totale del traffico da e verso punti terminali specifici. Un esempio concreto è il blocco di indi rizzi IP o di intervalli di indirizzi IP. Il blocco può essere giustificato perché questi indirizzi IP o intervalli di indirizzi IP sono fonti di attacco note o sono all’origine di un attacco in corso, o perché vi sono chiare indicazioni che appartengano a una rete di dispositivi controllati esternamente, una botnet. Il blocco di indirizzi IP o di accessi a Internet può essere indicato anche se questi stabiliscono connes sioni non autorizzate con componenti di rete, simulano indirizzi (spoofing) o mostrano un tipico com portamento di attacco. Un’ulteriore misura consiste, ad esempio, nel bloccare diverse «porte» (port), ossia bloccare l’assegnazione dei dati trasferiti alle risorse del terminale.
L’eccezione prevista all’articolo 12e capoverso 2 lettera b. per la restrizione dell’apertura di Internet potrebbe essere utilizzata come base per aggirare l’articolo 12e capoverso 1 LTC, in quanto la sicu rezza è un termine astratto. Occorre pertanto garantire che le misure adottate in virtù di questa dispo sizione tengano conto dei quattro fattori seguenti:
1. Deve esserci un rischio per la sicurezza, la cui minaccia è associata a conseguenze potenzial mente importanti. Inoltre, deve esserci un’elevata probabilità che la minaccia si verifichi effettiva mente. È quindi importante considerare nella valutazione sia la probabilità che l’impatto. Secondo l’autorità europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA), la norma ISO27005 per la gestione dei rischi sembra essere uno strumento adeguato per la classificazione dei rischi. Scala Rischio
5 5 10 15 20 25 1 molto lieve
maggiore
4 4 8 12 16 20 2 lieve
elevato Impatto
3 3 6 9 12 15 3 medio
2 2 4 6 8 10 4 elevato lieve
1 1 2 3 4 5 5 molto elevato impatto elevato,
probabilità lieve 1 2 3 4 5
Probabilità (Rappresentazione basata su https://www.enisa.europa.eu/publications/guideline-on-assessing- security-measures-in-the-context-of-article-3-3-of-the-open-internet-regulation/at_download/fullRe port, pag. 17) Nella valutazione di un rischio, l’entità dell’impatto deve quindi essere moltiplicata per la probabi lità di accadimento. Naturalmente, entrambi i valori sono difficili da quantificare. 2. La misura di limitazione del traffico Internet può ridurre notevolmente il rischio residuo o la sua probabilità di accadimento. Una misura che riduce appena il rischio effettivo per la sicurezza non può essere presa in considerazione ai sensi dell’articolo 12e capoverso 2 lettera b LTC. Qui biso gna considerare cosa succederebbe nella rete se la misura non fosse presa e quale sarebbe il ri schio residuo. 3. Soprattutto nell’ottica di un Internet aperto, è importante valutare l’impatto di una misura di ge stione del traffico su servizi concorrenti, altri tipi di traffico dati, l’utilizzo normale di apparecchia ture terminali, ecc. Se una misura di sicurezza blocca molto altro traffico dati o disattiva interi pro tocolli di rete o applicazioni, la proporzionalità della misura è messa in discussione. 4. La misura adottata corrisponde alla prassi corrente e non esistono misure alternative più efficaci e proporzionate di quella adottata.
Questi quattro fattori costituiscono la base per valutare se una misura di gestione del traffico è compa tibile con il principio di un Internet aperto in termini di garanzia dell’integrità e della sicurezza della rete.
11/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Capoverso 3: Se il cliente lo desidera, dovrebbe poter derogare al principio della trasmissione indiscriminata di tutto il traffico Internet, ma non dovrebbe esservi costretto da un’offerta standard. Pertanto, i servizi di ac cesso a Internet devono essere offerti in modo standard senza la deroga a tale principio. Solo se il cliente, oltre a selezionare l’offerta, si interessa anche alle varie opzioni di trasmissione su Internet, può avere la possibilità di scegliere regole di trasmissione diverse dal principio della trasmissione indi scriminata. I fornitori di accesso a Internet non possono imporre ai clienti la trasmissione differenziata in un pacchetto inseparabile legato all’offerta. I clienti devono avere la libertà di scelta.
Capoverso 4: Nella lotta contro la congestione temporanea ed eccezionale della rete, il fattore decisivo non è da quanto tempo le misure sono state attuate, ma quanto tempo incidono sulla trasmissione dati. Le mi sure contro la congestione della rete, raramente applicate nella pratica poiché tale fenomeno non si verifica spesso, non sono problematiche. Queste potrebbero consistere, ad esempio, in regole per la gestione dei pacchetti di dati quando il volume di dati è troppo elevato, che vengono impostate in modo permanente ma attivate solo quando il volume di dati è effettivamente troppo elevato. I normali sovraccarichi di rete che si verificano frequentemente non devono essere contrastati dero gando alla regola della trasmissione indiscriminata, bensì ampliando la capacità della rete. Tipi comparabili di traffico dati devono essere trattati allo stesso modo nella lotta contro la congestione temporanea ed eccezionale della rete, si pensi ad esempio ai video dei diversi fornitori di streaming. Lo streaming video e il download, invece, non sono comparabili perché, a differenza dello streaming video, una breve interruzione durante il download non comporta problemi di visualizzazione per il de stinatario. Tipi comparabili di traffico dati sono definiti anche come classe di servizio.
Art. 11 Contenuto minimo di un’iscrizione in un elenco
L’articolo 12d della LTC delega al Consiglio federale la possibilità di definire i dati minimi per l’inscri zione in un elenco, nonché le modalità per la pubblicazione e l’utilizzo di tali dati. Il titolo dell’articolo è adattato per rispecchiare la nuova definizione dei dati elenco di cui all’articolo 3 lettera g LTC.
Lo scopo di un elenco è quello di consentire ai clienti di un servizio di telecomunicazione di contattare altri clienti di tale servizio. Può essere realizzato in due modi: pubblicando informazioni relative ai clienti attraverso un elenco o utilizzando i servizi di collegamento. Il primo offre ai clienti la possibilità di inserire, in un elenco accessibile al pubblico, una certa quantità di informazioni che permette di identificarli senza rischio di confusione; il capoverso 1 definisce i dati minimi richiesti per la pubblica zione. Il secondo è per i clienti che non vogliono che le loro informazioni figurino in un elenco pubbli cato, ma acconsentono all’uso di queste informazioni in un servizio di collegamento. In genere, un ser vizio di collegamento consente a una persona di comunicare con il cliente di un fornitore di servizi di telecomunicazione (ad esempio tramite il servizio telefonico pubblico o SMS/MMS), senza dover cono scere gli elementi di indirizzo per contattare quest’ultimo. A tal fine, occorre che i fornitori del servizio di collegamento abbiano accesso alle informazioni necessarie per l’attuazione di tale servizio. Il capo verso 2 specifica i dati minimi richiesti quando sono destinati ad essere utilizzati in un servizio di colle gamento.
Spetta ai fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) decidere se offrire o meno ai propri clienti la possibilità di non apparire nell’elenco, pur rimanendo raggiungibili tramite un servizio di collegamento. In tal caso, essi sono tenuti ad informare chiaramente i clienti che optano per tale servizio che le infor mazioni che li riguardano di cui al capoverso 2 devono essere fornite, su richiesta, a qualsiasi fornitore di servizi di collegamento (cpv. 3)
I dati minimi di cui ai capoversi 1 e 2 sono in linea di massima accompagnati da informazioni supple mentari non pubblicate destinate agli editori di elenchi; queste sono necessarie per la formattazione e la pubblicazione degli elenchi (ad es. tipo di servizio per un dato numero E.164 o fornitore responsa bile dell’attuazione dell’elemento di indirizzo). Poiché si tratta di aspetti di natura tecnica, il compito di specificare queste indicazioni supplementari è delegato all’UFCOM (cpv. 4). 12/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 15 Prestazioni del servizio universale
Capoverso 1 lettera f: Conformemente alla modifica dell’articolo 32 ORAT, non è più menzionato esplicitamente il numero 1145, tramite il quale è offerto il servizio d’elenco e di commutazione per ipo vedenti e persone a mobilità ridotta. Inoltre, il riferimento all’articolo 31 capoverso 2bis deve essere adattato, poiché il servizio di collegamento è già menzionato all’articolo 11 capoverso 2 (poi all’art. 31 cpv. 2).
Art. 25 Tassa destinata a finanziare il servizio universale
In seguito all’abolizione dell’obbligo generale di notifica, spetta ora ai soli fornitori di servizi di teleco municazione registrati contribuire, se del caso, al finanziamento del servizio universale. La modifica del capoverso 1 specifica quindi il cambiamento a livello della base dei potenziali contribuenti.
Inoltre, al fine di evitare qualsiasi confusione in futuro, è utile chiarire qui che il termine «terzi» di cui al medesimo capoverso 1 deve essere inteso nella sua più ampia accezione e si riferisce a tutti i forni tori, siano essi registrati o meno. Tra tutti gli approcci possibili, questo ha il vantaggio di essere il più fattibile, rimane inoltre coerente con le motivazioni che hanno portato all’introduzione della deduzione.
Il capoverso 1 del testo tedesco deve essere riformulato per meglio corrispondere al testo francese della disposizione. Il contenuto materiale rimane invariato.
Art. 26a Trasmissione del numero
Con il nuovo capoverso 6, tutti gli operatori che contribuiscono al collegamento hanno il diritto o l’ob bligo di adottare misure in caso di abuso dei numeri. Tuttavia, poiché, come per le e-mail spam, non è sempre possibile determinare con certezza al 100% che un numero è stato utilizzato abusivamente, i provider possono scegliere di adottare il metodo più blando (sopprimendo la visualizzazione del nu mero) o più duro (sopprimendo il collegamento) a seconda delle circostanze. Se, ad esempio, una persona non coinvolta riceve numerose chiamate di reclamazione, perché un’agenzia di telemarketing visualizza abusivamente il suo numero come numero chiamante (spoofing), i FST possono soppri mere la trasmissione di questo numero e quindi contenere efficacemente i richiami al collegamento della persona non coinvolta senza correre il rischio di sopprimere le chiamate legittime. Tuttavia, se, ad esempio, un numero 090x viene trasmesso come numero, i FST possono identificare in modo ine quivocabile questa chiamata in quanto illegittima e sopprimerla (e non solo la visualizzazione del nu mero). I fornitori sono tenuti a coordinare tra loro le misure appropriate in materia. Ciò significa che devono anche contribuire a combattere le chiamate via un numero utilizzato abusivamente, ad esem pio, se la persona il cui numero viene utilizzato in modo improprio è un cliente di un altro fornitore.
Art. 27 Accesso ai servizi di chiamata d’emergenza
L’articolo 28 dell’ordinanza concernente gli elementi di indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT 784.104) non menziona più i numeri brevi disponibili per le chiamate d’emergenza, ma sol tanto le relative categorie di chiamate d’emergenza. Nella presente disposizione, pertanto, il principio di garantire l’accesso in caso di emergenza è ora disciplinato con riferimento all’articolo 28 OCEM, e la questione delle tariffe è disciplinata in relazione alla categoria di chiamate di emergenza.
13/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 28 Istradamento delle chiamate d’emergenza
Come nell’articolo 27, anche nella presente disposizione sono menzionate solo le categorie delle chia mate di emergenza in questione senza i numeri ivi attribuiti.
Art. 29 Localizzazione delle chiamate d’emergenza: in generale
Il vigente articolo 29 (localizzazione delle chiamate di emergenza) è stato suddiviso in tre disposizioni per facilitare la comprensione (cfr. i commenti agli articoli 29a e 29b qui di seguito). Il suo nuovo con tenuto è limitato alle disposizioni generali. In primo luogo, il capoverso 1, come già gli articoli 27 e 28, si riferisce solo alle categorie di chiamate di emergenza interessate.
La legge applicabile non prevede la localizzazione in caso di chiamate di emergenza all’«assistenza telefonica per bambini e giovani»: una situazione insoddisfacente in quanto gli interventi, in media uno o due alla settimana, che coinvolgono la polizia con interventi in loco per prevenire situazioni di peri colo di vita, possono essere notevolmente semplificati da tale identificazione. Il capoverso 1 della pre sente disposizione è pertanto completato di conseguenza. Inoltre, nel quadro della revisione della LTC, al Consiglio federale è stata conferita la competenza di prevedere l’utilizzazione di funzioni di localizzazione di apparecchi terminali anche senza l’esplicito consenso dell’utente. Tale competenza è ora attuata tramite il capoverso 2 della presente disposi zione. Dato che le funzioni di localizzazione sono in dotazione standard nella maggior parte dei dispo sitivi, soprattutto nei terminali mobili, non vi sono più ostacoli giuridici al miglioramento della localizza zione delle chiamate d’emergenza.
Art. 29a Localizzazione delle chiamate d’emergenza: obblighi supplementari per i con cessionari di telecomunicazione mobile
Come negli articoli 27–29, al capoverso 1, «numero d’emergenza 112» è sostituito da «numero di emergenza europeo 112».
Inoltre, nel campo delle chiamate d’emergenza si constata che i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 3 lettera b LTC (trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi) ten dono sempre più a diventare «pacchetti di chiamate di emergenza» con l’aggiunta di elementi informa tivi supplementari. Alcuni esempi: l’ultimo Apple Watch che attiva automaticamente una chiamata di emergenza se rileva una caduta e chi lo indossa non reagisce più; eCall112 che combina una chia mata di emergenza a causa di un incidente stradale con la trasmissione di informazioni sulla posi zione/sull’incidente nel canale vocale; AML (Advanced Mobile Location) che collega una chiamata di emergenza con le informazioni sulla posizione fornite dal dispositivo e dal sistema operativo e le tra smette al di fuori del canale vocale. Ai sensi della legge sulle telecomunicazioni riveduta, il Consiglio federale ha la competenza di estendere l’obbligo di fornire servizi d’emergenza ad altri servizi di tele comunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati. Il significato e lo scopo di questa dispo sizione dovrebbe comprendere anche un’estensione ai «pacchetti di chiamate di emergenza» nel senso degli esempi forniti, anche se ciò non estende gli obblighi di chiamata di emergenza (trasmis sione vocale; istradamento verso la centrale di allarme responsabile; identificazione dell’ubicazione) ad altri servizi di telecomunicazione, ma integra piuttosto i servizi di telecomunicazione esistenti con ulteriori elementi di informazione chiaramente definiti (come il «rilevamento delle cadute"; informazioni sulla localizzazione/sull’incidente sul canale vocale; informazioni sull’ubicazione al di fuori del canale vocale). Si propone pertanto di disciplinare come segue i due sviluppi più importanti nel settore dei «pacchetti di chiamate di emergenza», tenendo presente che i nuovi costi creatisi in questo contesto devono essere sostenuti dai titolari delle concessioni di telecomunicazione mobile:
eCall112 (chiamata d’emergenza al numero 112 proveniente da un veicolo equipaggiato con un appo sito sistema di bordo, attivata manualmente o automaticamente dai sensori installati a bordo del vei colo. Con la chiamata d’emergenza viene stabilito un collegamento vocale e trasmesso un insieme 14/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
minimo di dati (MSD) tramite un canale vocale che è messo a disposizione unicamente per un colle gamento vocale tra i passeggeri del veicolo e la centrale d’allarme. Questo insieme minimo di dati contiene ad esempio l’ora dell’incidente, informazioni sull’ubicazione, direzione di marcia, identifica zione del veicolo, i dati dei sistemi di sicurezza di bordo, come la gravità dell’incidente, il numero di occupanti, l’uso delle cinture di sicurezza, il ribaltamento del veicolo, ecc.): La legislazione sulle telecomunicazioni disciplina al capoverso 1 unicamente l’obbligo dei concessio nari di telecomunicazione mobile di leggere le informazioni di localizzazione dal canale vocale o dall’MSD e di metterle a disposizione del servizio di localizzazione.
AML (funzionalità di un terminale radio mobile che in caso di chiamata d’emergenza attiva automatica mente e temporaneamente la funzione di localizzazione del dispositivo e del sistema operativo e inol tra le relative informazioni di localizzazione a un punto predeterminato al di fuori dal canale vocale): La legislazione sulle telecomunicazioni disciplina al capoverso 2 unicamente l’obbligo dei concessio nari di telecomunicazione mobile di mettere le informazioni di localizzazione a disposizione del servi zio di localizzazione qualora fosse attivata la funzionalità AML.
Art. 29b Localizzazione delle chiamate d’emergenza: servizio di localizzazione
Il vigente articolo 29 capoverso 2 viene trasferito al capoverso 1 e 2 della presente disposizione. La regolamentazione relativa alla gestione del servizio di localizzazione di «tutti i clienti delle prestazioni del servizio universale», può essere semplificata eliminando l’espressione utilizzata tra virgolette. Ciò appare necessario in particolare perché gli sviluppi tecnologici nel settore delle telecomunicazioni e l’articolo 20 capoverso 3 della legge sulle telecomunicazioni fanno sì che in futuro l’obbligo di fornire servizi d’emergenza (che vanno oltre le prestazioni del servizio universale) possa essere esteso ad altri servizi di telecomunicazione.
Il capoverso 3 precisa e completa la normativa vigente per il servizio di localizzazione (che secondo l’art. 29 cpv. 2 va fornito dal concessionario del servizio universale in collaborazione con gli altri forni tori del servizio telefonico pubblico). In una certa misura, si tratta di un servizio monopolistico fornito da un solo fornitore – il concessionario del servizio universale. Per questo motivo, già l’attuale regola mentazione prevede che la collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri forni tori del servizio telefonico pubblico si fonda sui principi della formazione dei prezzi orientati ai costi di cui all’articolo 54 OST. Tuttavia, il «carattere monopolistico» non esiste solo nella prestazione del ser vizio. Riguarda anche il suo utilizzo da parte delle centrali di allarme. Queste ultime, possono ottenere il servizio di localizzazione solo dal concessionario del servizio universale. La mancanza di regola mentazione in materia era insoddisfacente; vi è stato rimediato completando la presente disposizione. In particolare, va stabilito che anche le tariffe pagate dalle centrali di allarme per l’accesso al servizio di localizzazione devono fondarsi sui principi della formazione dei prezzi orientati ai costi di cui all’arti colo 54 OST. Per accesso al servizio di localizzazione si intende il collegamento delle centrali di al larme al sistema messo a disposizione. Attualmente, si tratta di un sistema di banche dati gestito con giuntamente dai fornitori, al quale le centrali d’allarme possono accedere e su cui possono avviare ri cerche.
Si specifica inoltre al capoverso 4 in che modo i costi annuali del servizio di localizzazione, derivanti dall’esercizio e dagli investimenti, debbano essere sostenuti dai fornitori. Secondo la prassi attuale, si distingue tra i costi per la fornitura dei dati dei clienti delle reti fisse (in seguito definita fornitura dei dati dei clienti) e gli altri costi di questo servizio a carico dei fornitori. I costi per la fornitura dei dati dei clienti sono sostenuti in parti uguali da ciascun fornitore con clienti di rete fissa, mentre i rimanenti co sti del sistema di localizzazione sono compensati sul mercato all’ingrosso come parte costi di termina zione per la durata di tutte le chiamate di emergenza.
La chiave di ripartizione applicata ai costi per la fornitura dei dati dei clienti fa sì che i fornitori di rete fissa con una piccola cerchia di clienti pagano molto di più per cliente di quelli con una grossa cerchia. Non è realistico presumere che, in proporzione, i clienti dei fornitori con una cerchia ridotta di clienti
15/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
abbiano effettuato più chiamate di emergenza e che quindi abbiano beneficiato più degli altri del servi zio di localizzazione. L’attuale struttura dei prezzi ha quindi comportato oneri economici sproporziona tamente elevati per i fornitori con una clientela ridotta.
Non sembra esserci una spiegazione logica per l’attuale meccanismo di compensazione dei rimanenti costi per il sistema di localizzazione in funzione della durata della chiamata di emergenza; infatti la lo calizzazione è completamente indipendente dalla durata della chiamata di emergenza.
La modifica proposta pone rimedio a tali lacune. La nuova disposizione stabilisce che tutti i costi a ca rico dei fornitori devono essere pagati all’ingrosso, per ogni chiamata, in base al numero totale delle chiamate di emergenza previste. Da un lato, ciò garantisce che i fornitori siano trattati in modo più equo. D’altro canto, la modifica fa sì che i fornitori finanziano il servizio in funzione del numero di chia mate di emergenza effettuate sulla loro rete, il che soddisfa meglio il principio del pagamento commi surato all’uso che non una fatturazione in funzione della durata della conversazione. Tutto ciò non mo difica il fatto che le chiamate di emergenza continueranno ad essere gratuite per i clienti finali.
Se per la gestione del servizio sorgono costi unici, la loro fatturazione non è disciplinata esplicita mente. I costi unici possono sorgere, ad esempio, quando un fornitore di rete fissa partecipa per la prima volta alla fornitura dei dati dei clienti. In questo caso possono verificarsi costi operativi per l’im postazione dei conti utente e dei diritti di accesso. Per imputare tali costi, si dovrebbe scegliere il modo più semplice nel caso specifico. Ciò non può essere predeterminato dal legislatore e, visto il suo volume, non deve essere disciplinato esplicitamente. Tali costi potrebbero essere addebitati diretta mente ai fornitori o addebitati come parte della tariffa sul mercato all’ingrosso per ciascuna chiamata di emergenza.
Infine, il capoverso 5 stabilisce esplicitamente che le centrali di allarme devono sostenere soltanto i costi di accesso al servizio di localizzazione (che secondo il cpv. 3 si basano sui principi di cui all’art. 54).
Art. 30 Disposizioni particolari per le chiamate d’emergenza
Le disposizioni particolari per la trasmissione vocale via protocollo Internet riguardano non solo l’istra damento delle chiamate di emergenza, ma anche la loro localizzazione. Il primo periodo del capo verso 1 va modificato di conseguenza. Per quanto riguarda il secondo periodo, la possibilità di tra smettere numeri telefonici supplementari di cui all’articolo 26a non pregiudica questa eccezione. Que sto periodo può pertanto essere soppresso. Infine, la competenza dell’UFCOM a emanare prescrizioni tecniche e amministrative, come previsto dal vigente capoverso 3, può essere soppressa, in quanto già contemplata dall’articolo 105 capoverso 1.
Art. 31 Modalità per la messa a disposizione dei dati elenco
La grande maggioranza delle disposizioni previste dal vigente articolo 31 OST sono state integrate nella LTC (art. 21), fatte salve le modalità di accesso ai dati degli elenchi e l’obbligo dei FST di infor mare i propri clienti. Le disposizioni del vigente articolo 31 OST sono state suddivise come segue: − capoverso 1: contenuto ripreso dall’articolo 21 capoversi 1 e 4 LTC; − capoverso 2: contenuto ripreso dall’articolo 21 capoversi 2 e 3 LTC, ad eccezione delle moda lità di accesso ai dati degli elenchi (accesso online o trasferimento di dati in blocco) che sono trasposte nel nuovo articolo 31 capoverso 1 OST; − capoverso 2bis: contenuto ripreso dall’articolo 21 capoversi 2 e 3 LTC; infatti, il contenuto mi nimo dei dati degli elenchi di cui all’articolo 21 capoverso 2 riguarda sia i dati destinati alla pubblicazione di un elenco (art. 11 cpv. 1), sia i dati destinati alla fornitura di un servizio di col legamento (art. 11, cpv. 2); − capoverso 2ter: contenuto ripreso dall’articolo 11 capoverso 3 OST; − capoverso 3: contenuto ripreso dall’articolo 21 capoverso 5 LTC; 16/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
− capoverso 4: contenuto ripreso dall’articolo 21 capoverso 4 LTC; − capoverso 4bis: contenuto ripreso dal nuovo articolo 31 capoverso 2 OST; − capoverso 5: questa disposizione non è più necessaria; l’adozione di prescrizioni tecniche e amministrative che disciplinano le procedure per la messa a disposizione dei dati degli elenchi può infatti basarsi sulla disposizione generale dell’articolo 105 OST.
Il nuovo articolo 31 OST riprende pertanto le disposizioni che non sono state trasferite nell’articolo 21 LTC. Il capoverso 1 precisa che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono garantire l’accesso ai dati dei loro elenchi secondo due modalità distinte: da un lato, l’accesso online ai dati degli elenchi, che consente di inviare singole richieste sulla base di criteri di ricerca, e, dall’altro, il trasferimento in blocco dei dati degli elenchi, con aggiornamenti almeno giornalieri (vigente art. 31 cpv. 2 OST).
Secondo il capoverso 2 i fornitori di servizi di collegamento che hanno ottenuto i dati degli elenchi de stinati a questo scopo possono trattarli unicamente per fornire un servizio di collegamento e non pos sono pubblicare questi dati, né utilizzarli a fini pubblicitari né comunicarli a terzi (previgente art. 31 cpv. 4bis OST).
Art. 32 Interoperabilità
Capoverso 1, periodo introduttivo e lettera c: Con la revisione dell’articolo 21a LTC, l’obbligo di intero perabilità è stato limitato ai FST che propongono un servizio telefonico pubblico ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1. Le altre disposizioni sull’obbligo di interoperabilità rimangono invariate.
Art. 34-34d Portabilità dei numeri
Gli articoli 34–34d sono inseriti prima del titolo del capitolo 5 ("Servizi a valore aggiunto"), e gli articoli 2–8 dell’ordinanza del 17 novembre 1997 della Commissione federale delle comunicazioni concer nente la legge sulle telecomunicazioni (RS 784.101.112) sulla portabilità dei numeri sono quindi tra sferiti nell’OST. È necessario trasferire questi articoli poiché, ai sensi dell’articolo 28 capoverso 6 let tera e della LTC riveduta, ora è il Consiglio federale e non più la Commissione federale delle comuni cazioni ad essere responsabile di emanare prescrizioni sulla gestione degli elementi d’indirizzo, in par ticolare sulla portabilità dei numeri.
L’articolo 4 dell’ordinanza della ComCom con la rubrica «Indirizzo d’istradamento» non viene ripreso nell’OST. Infatti, l’articolo 17 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104) concede già all’UFCOM la facoltà di attribuire ai fornitori di servizi di telecomunicazione indicativi per indirizzi d’istradamento. Inoltre, l’articolo 9 ca poverso 1 dell’ORAT prevede già che l’UFCOM renda pubblicamente accessibili le informazioni sugli elementi d’indirizzo attribuiti, sulla loro destinazione e sul nome e l’indirizzo del loro titolare, nonché, se quest’ultimo risiede o ha sede all’estero, sull’indirizzo postale in Svizzera. Queste informazioni comprendono anche gli eventuali indirizzi d’istradamento. Non è pertanto indicato ripetere nell’OST le disposizioni relative a tali indirizzi.
Anche l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza della ComCom («I fornitori di servizi di telecomunica zione regolano tra loro le questioni relative alla tariffazione e all’istradamento delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti geograficamente.») non viene ripreso. Questa regolamentazione era rilevante quando per le chiamate su rete fissa in Svizzera erano ancora in vigore quattro tariffe basate sulla distanza (fino al 2001). Da allora, a livello nazionale sono state applicate tariffe indipendenti dalla distanza e questa disposizione è quindi diventata obsoleta.
17/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 34 Portabilità dei numeri: campo d’applicazione
Poiché l’articolo 21b LTC è stato abrogato, la vigente disposizione di esecuzione relativa alle linee af fittate di cui all’articolo 34 OST diventa obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata. La disposizione corrisponde ora al vigente articolo 2 dell’ordinanza della ComCom con adeguamenti linguistici.
Art. 34a Portabilità dei numeri tra fornitori di servizi di telecomunicazione
Rispetto al vigente articolo 3 dell’ordinanza della ComCom, il capoverso 1 e la rubrica dell’articolo 34a subiscono solo adattamenti linguistici minimi. Inoltre, il capoverso 2 lettera c chiarisce, con l’espres sione «del tipo 0800» che i numeri gratuiti sono numeri 0800.
L’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza della ComCom viene ripreso come nuovo articolo 34a capo verso 3. Si specifica che i fornitori cui è attribuita una serie di numeri di selezione diretta non sono au torizzati a modificarla autonomamente per rispondere a esigenze ulteriori. La riduzione di una serie di numeri di selezione diretta assegnata a un cliente o il frazionamento di tale serie tra più clienti (ad es. nel caso di una suddivisione aziendale) possono essere effettuati solo d’intesa con il fornitore origina rio al quale l’UFCOM ha assegnato la relativa serie di numeri. In questo modo si garantisce che il for nitore originario possa adempiere ai propri obblighi d’istradamento delle chiamate verso i numeri tra sferiti anche dopo l’adattamento di una serie di numeri di selezione diretta.
L’articolo 8 dell’ordinanza della ComCom (prescrizioni tecniche e amministrative) sarà integrato nell’articolo 34a quale nuovo capoverso 4. In questo modo, il principio secondo cui l’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie è direttamente sancito nel primo articolo sulla porta bilità tra fornitori di servizi di telecomunicazione. Ciò è ragionevole e riduce il numero di disposizioni sulla portabilità del numero, il che contribuisce ad una normativa più snella.
Art. 34b Portabilità dei numeri: costi
È ripreso l’intero articolo 5 dell’ordinanza della ComCom con un adeguamento puramente linguistico.
Art. 34c Portabilità dei numeri: portabilità geografica
È ripreso il capoverso 1 del vigente articolo 6 dell’ordinanza della ComCom, ma non il capoverso 2 (cfr. giustificazione sopra).
Art. 34d Portabilità dei numeri: obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione
È ripreso l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza della ComCom. Nel titolo viene apportato un adegua mento minimo per chiarire che l’articolo 34d disciplina gli obblighi dei fornitori di servizi di telecomuni cazione in relazione alla portabilità dei numeri.
Il capoverso 3 del vigente articolo 3 dell’ordinanza della ComCom diventa il nuovo capoverso 2 dell’ar ticolo 34d OST, in quanto disciplina un obbligo del fornitore di servizi di telecomunicazione. È quindi più coerente definire tale obbligo nell’articolo 34d con il titolo «Portabilità dei numeri: obblighi dei forni tori di servizi di telecomunicazione».
In passato, questi requisiti miravano a garantire che, al momento dell’introduzione della portabilità dei numeri, i fornitori che riprendevano un dato numero non si limitassero a inoltrare le chiamate al nu mero trasferito verso un altro numero di un nuovo abbonamento. Ciò avrebbe avuto come conse guenza che per le chiamate dei clienti con un numero trasferito sarebbe stato visualizzato ai destina tari il nuovo numero anziché quello trasferito. Da molto tempo, per la gestione delle chiamate i sistemi 18/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
di trasferimento utilizzati dai fornitori trattano i numeri portati allo stesso modo dei numeri non portati. Ciò consente di sostituire il requisito originario con un rimando all’articolo 26a capoverso 2.
Art. 34e Libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali,
L’obbligo imposto ai FST di garantire la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e interna zionali (art. 28 cpv. 4 LTC) è stato abolito senza sostituzione con la revisione della legge. I FST sono comunque liberi di continuare a fornire tale servizio. Oggi si può presumere che nessun FST offrirà la scelta predeterminata del fornitore di servizi (preselezione). D’altro canto, non è escluso che singoli fornitori offrano la libera scelta del fornitore di servizi per ogni singola chiamata (call by call). La nor mativa non distingue quindi più tra i metodi «per ogni singola chiamata» e «predeterminata». L’attribu zione di numeri brevi di cinque cifre per l’identificazione del fornitore è disciplinata dall’ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104).
La regolamentazione vigente sulla libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali di cui agli articoli 9–13 dell’ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novem bre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni (RS 784.101.112) viene ripresa senza modifi che, nella misura in cui una regolamentazione appare ancora necessaria. Pertanto, non è più pre scritto presso quale servizio (rete fissa/mobile/VoIP) debba essere offerto quale tipo di libera scelta del fornitore di servizi (per ogni chiamata individualmente e/o in modo predeterminato o per comunica zioni nazionali e/o internazionali). Non viene più regolamentato quale fornitore debba fatturare le chia mate al cliente: il fornitore selezionato e quello originario possono accordarsi autonomamente. Ora è l’UFCOM (in passato la ComCom) a dover regolamentare le esigenze specifiche tramite le prescrizioni tecniche e amministrative (PTA), si pensi ad esempio all’istradamento delle chiamate di emergenza. In ogni caso, queste ultime devono essere istradate dal fornitore originario, in modo da garantire sempre la localizzazione.
Art. 35 Applicabilità a determinati elementi d’indirizzo
Poiché la categoria di numeri 0878 è stata soppressa al 31 dicembre 2018 e nessun numero corri spondente è in servizio o potrà esserlo in futuro, questa categoria di numeri sarà eliminata dall’elenco dei servizi a valore aggiunto di cui al presente articolo (cfr. commenti ai relativi adattamenti nell’ORAT).
Art. 36 Identificazione dei servizi a valore aggiunto
Già nell’articolo 27 si fa riferimento per la prima volta all’ORAT, motivo per cui ogni ulteriore menzione richiede solo l’abbreviazione «ORAT».
Art. 37 Obbligo di sede o di stabile organizzazione
Come si evince dal messaggio concernente la revisione della LTC, nella prassi il regolamento esi stente si è rivelato insufficiente a proteggere i consumatori da pratiche commerciali ingannevoli e frau dolente, o a consentire loro di difendersi in seguito a un caso di questo tipo e di rivendicare i costi so stenuti. Il Consiglio federale ne tiene conto stabilendo un obbligo di sede in Svizzera per i fornitori di servizi a valore aggiunto. Questa misura è quindi anche compatibile con gli attuali impegni internazio nali (cfr. messaggio, FF 2017 5660). Gli obblighi bilaterali, in particolare l’Accordo tra la Confedera zione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera cir colazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), restano impregiudicati da tali misure perché non si applicano alle prestazioni fornite dall’estero. I fornitori di servizi a valore aggiunto diventeranno così
19/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
più facili reperire per le autorità svizzere, per gli organi di conciliazione e, soprattutto, per i consuma tori interessati. Sono inoltre sollecitati ad allestire le loro offerte conformemente alle disposizioni vi genti in Svizzera. I fornitori di servizi a valore aggiunto con sede o stabile organizzazione in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 sono equiparati ai fornitori che hanno già una sede o una stabile organizzazione in Svizzera e sono quindi già più tangibili.
Art. 38 Fatturazione dei servizi a valore aggiunto
Conformemente al capoverso 3, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a indicare in modo chiaro come i propri clienti possono risalire all’identità e all’indirizzo del fornitore del servizio a valore aggiunto. Nel caso di servizi a valore aggiunto forniti attraverso elementi di indirizzo del piano di numerazione E.164 o SMS o MMS, il fornitore del servizio a valore aggiunto è identificato tramite l’ele mento di indirizzo utilizzato a tal fine. L’identità può essere accertata in una procedura di ricerca online presso l’UFCOM o presso i fornitori di servizi di telecomunicazione. I servizi a valore aggiunto che non vengono forniti né tramite elementi di indirizzo del piano di numerazione E.164, né via SMS o MMS sono problematici. In questi casi è molto più difficile, se non impossibile, per i clienti interessati identifi care il fornitore di questi servizi. Anche per i clienti con conoscenze informatiche superiori alla media, non è facile, ad esempio, risalire al sito web attraverso il quale è stato fornito un servizio a valore ag giunto e localizzare il proprietario utilizzando i dati Whois. Inoltre, il titolare del dominio non è necessa riamente il fornitore del servizio a valore aggiunto. Può trattarsi di un puro sito di pagamento o di do wnload, il cui contenuto è fornito da terzi. A questo proposito non esiste una soluzione come quella prevista dall’articolo 36 capoverso 3bis per i servizi a valore aggiunto forniti tramite elementi di indirizzo del piano di numerazione E.164 o SMS o MMS. Per i clienti, la situazione è ancora più confusa perché spesso un contatto è comunque indicato sulla bolletta telefonica, ma secondo la giurisprudenza non è sempre da classificare come fornitore di servizi a valore aggiunto e non può quindi essere citato per le procedure dinanzi all’Ombudscom. L’intenzione del legislatore di consentire ai clienti di reperire facil mente il fornitore del servizio a valore aggiunto non è soddisfatta in questo contesto. Con l’introdu zione del capoverso 3bis, viene creata una disposizione intesa a chiarire la situazione. Ciò può essere visto anche come una dissimulazione se i contatti specificati non offrono essi stessi servizi a valore aggiunto, ma, ad esempio, trattano solo il pagamento.
Art. 39a Limiti massimi dei prezzi di servizi a valore aggiunto del tipo 084x, 0800 e 00800
La categoria di numeri 0878 è stata soppressa a decorrere dal 31 dicembre 2018; il riferimento a que sta categoria di numeri può quindi essere soppresso nel titolo e nel capoverso 1 (cfr. commento sull’art. 35 cpv. 2).
Art. 39b Trasparenza dei prezzi dei servizi a valore aggiunto
L’articolo 39a capoverso 1 prevede che per le chiamate verso i numeri del tipo 084x si applichi un prezzo non superiore a 7.5 centesimi al minuto (IVA esclusa). I titolari di un numero del tipo 084x pos sono stabilire la percentuale del prezzo al minuto che vogliono assumersi per ogni chiamata. Coloro che chiamano pagano poi solo la parte (fino ad un massimo di 7,5 centesimi al minuto, IVA esclusa) che non viene pagata dal titolare del numero. In caso di ripartizione dei costi o anche di assunzione integrale dei costi da parte del titolare, il fatto di non menzionare i numeri del tipo 084x nell’articolo 39b capoverso 1 potrebbe comportare l’addebito a chi chiama dell’intero importo massimo al minuto, anche se il titolare del numero si fa carico di parte o di tutti i costi. L’aggiunta alla lista al capoverso 1 garantisce che ai chiamanti venga addebitato solo il prezzo concordato tra il titolare e il suo fornitore, e memorizzato nel server TSP INet.
Al fine di garantire, come nel caso dei numeri del tipo 084x, che per le chiamate ai numeri del tipo 090x o ai numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT siano fatturati soltanto i minuti effettiva
20/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
mente consumati e i minuti iniziati non possano più essere arrotondati per eccesso, l’articolo 39b ca poverso 1 viene completato analogamente alla regolamentazione vigente all’articolo 39a capoverso 1. L’importo finale può essere arrotondato per eccesso ai successivi 10 centesimi.
Ai sensi del capoverso 1, il titolare di un numero 090x e il fornitore di servizi di telecomunicazione presso cui il numero è in servizio concordano il prezzo da applicare a coloro che chiamano. Per la stragrande maggioranza dei numeri 090x in servizio, il prezzo della chiamata dipende dalla durata del collegamento (ad es. CHF 2.50 al minuto). Su questa base, tutte le parti coinvolte in un collegamento 090x (cliente chiamante, fornitore di servizi di telecomunicazione che allestisce o termina il collega mento, titolare del numero 090x) possono calcolare autonomamente il prezzo di un collegamento 090x in modo trasparente e ricostruibile.
Tuttavia, per 71 dei 14 842 numeri 090x in servizio (stato: aprile 2019) è stato concordato un modello tariffario diverso: il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale il numero è in servizio può calcolare il prezzo della chiamata solo una volta effettuata e trasmetterlo in seguito al fornitore che ha allestito il collegamento affinché questo fatturi la chiamata al cliente. Per questo tipo di chiamate, né il cliente chiamante né il fornitore che ha allestito la chiamata possono risalire in modo trasparente al prezzo fatturato.
Il nuovo capoverso 2 mira a garantire ai clienti che chiamano e ai loro fornitori di servizi di telecomuni cazione, che emetteranno le fatture, che tutte le parti coinvolte in un collegamento 090x possano fattu rare solo prezzi trasparenti e ricostruibili.
La categoria di numeri 0878 è stata soppressa a partire dal 31 dicembre 2018; il riferimento a questa categoria di numeri può quindi essere soppresso nel capoverso 2 (cfr. commenti all’art. 35 cpv. 2).
Il capoverso 3 obbliga i fornitori di servizi di telecomunicazione a fornire ai loro clienti informazioni on line sui costi delle chiamate ai numeri del tipo 084x, 090x e ai numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT. L’obiettivo è quello di garantire ai clienti la possibilità di verificare il prezzo corrente prima di far capo a un determinato servizio, indipendentemente dalle norme vigenti in materia di indicazione del prezzo. Queste informazioni sono già memorizzate nel server TSP INet e possono essere rese ac cessibili ai clienti. Ciò aumenta la trasparenza dei prezzi. Il server TSP INet contiene le informazioni più recenti, il che non è sempre così quando il numero viene pubblicato.
Art. 40 Blocco dell’accesso ai servizi a valore aggiunto
Secondo la versione vigente dell’articolo 40 capoverso 1, i fornitori di servizi di telecomunicazione de vono garantire ai loro clienti la possibilità di bloccare l’accesso a tutti i numeri del tipo 090x o soltanto ai numeri del tipo 0906 riservati a contenuti a carattere erotico o pornografico. Il capoverso 1 sarà ora adeguato affinché i clienti possano bloccare i numeri del tipo 0900, 0901 o 0906 singolarmente per ogni tipo (ad es. solo 0906) o in qualsiasi combinazione (ad es. 0901 e 0906). Ciò offre ai clienti mag giore libertà e flessibilità nella scelta del tipo di numero che desiderano bloccare, il che, in ultima ana lisi, è nell’interesse dei consumatori. Anche il capoverso 1 viene adeguato affinché i tipi di numero vengano scritti per interno e non soltanto riassunti con 090x. L’obiettivo è migliorare la comprensibilità.
Art. 41 Tutela dei minorenni
L’adeguamento dell’articolo 41 mira ad estendere l’obbligo per i fornitori di bloccare sin dall’inizio, oltre ai numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico, anche tutti i servizi a valore aggiunto, se il cliente o l’utente principale non ha ancora compiuto 16 anni. Ciò aumenta la protezione globale dei giovani utenti di età inferiore ai 16 anni, in quanto, oltre a non avere accesso a contenuti per loro inadeguati, evitano costi elevati e indesiderati (ad es. dovuti alla partecipazione a concorsi o giochi). I fornitori di servizi di telecomunicazione possono sbloccare l’accesso ai servizi a valore ag
21/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
giunto, ad eccezione di quelli a contenuto erotico o pornografico, solo su richiesta esplicita dei rappre sentanti legali. In questo modo viene effettuato un controllo (appropriato) prima di sbloccare l’accesso. Va da sé che l’autorizzazione può anche essere revocata, il che a sua volta obbliga il fornitore a riatti vare il blocco.
Art. 48 Protezione dei dati
Il capoverso 4 è completato affinché, oltre alla pubblicazione completa o parziale delle sue decisioni in forma anonima e alla sintesi delle sue attività, l’Ombudscom possa pubblicare statistiche sul numero di casi, ripartite per fornitore di telecomunicazioni e fornitore di servizi a valore aggiunto. Questa rego lamentazione è volta a creare maggiore trasparenza nell’interesse della tutela dei consumatori.
Art. 51 Aventi diritto
Ai sensi dell’articolo 4 LTC, sono notificati solo i FST che per la fornitura di servizi di telecomunica zione utilizzano frequenze soggette a una concessione di radiocomunicazione o cui sono attribuiti ele menti d’indirizzo. Anche se il FST non è notificato, ha diritto di accedere alle risorse e ai servizi del for nitore che detiene una posizione dominante sul mercato ai sensi dell’articolo 11 LTC. Su richiesta, la ComCom decide, nell’ambito di una procedura di accesso ai sensi degli articoli 70‒74 OST, se un’im presa è considerata un FST.
Art. 54 Formazione dei prezzi orientata ai costi: principio
Capoverso 2 lettera c: la disposizione vigente potrebbe essere intesa nel senso che si debba calco lare un supplemento costante (combinato) unico per i costi congiunti e i costi comuni. Tuttavia, questo non avrebbe molto senso. Nella sua prassi la ComCom ha interpretato correttamente la disposizione, ossia che deve essere incluso un supplemento costante per i costi comuni, i cosiddetti costi ammini strativi e di vendita. La disposizione è quindi stata adeguata in tal senso.
Art. 58 Accesso completamente disaggregato alla rete locale
Capoverso 4: La disposizione vigente riguarda l’accesso alla sottorete della rete locale (subloop un bundling). Per poter offrire servizi a banda larga ai clienti, l’accesso alla rete locale non è fornito nelle centrali di collegamento bensì negli armadi di distribuzione presenti nei quartieri. Il termine «armadio di distribuzione di quartiere» è stato utilizzato in relazione a una tecnologia specifica (FTTC). L’ade guamento rende esplicito che la disposizione deve essere intesa in modo neutrale dal punto di vista tecnologico, così da includere, ad esempio, anche la tecnologia FTTS.
Art. 59 e 60 Accesso a flusso di bit ad alta velocità e fatturazione del collegamento
Nell’ambito della revisione della legge, le due forme di accesso di cui all’articolo 11 capoverso 1 LTC sono state soppresse senza sostituzione, per cui devono essere abrogate anche a livello di ordinanza.
Art. 63a Campo d’applicazione
Con la revisione della legge è stato soppresso l’obbligo di presentare all’UFCOM anche gli accordi sulla base dell’obbligo di interoperabilità. A livello di ordinanza si afferma pertanto in modo più preciso che le disposizioni sugli accordi in materia di accesso si limitano a precisare l’articolo 11 capoverso 4 LTC. L’articolo 69 deve quindi essere abrogato mentre l’articolo 63a va inserito dopo il titolo della se zione 3. 22/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 78a Coutenza delle canalizzazioni di cavi e delle condutture nell’edificio
L’attuale ordinanza non contiene ancora disposizioni d’esecuzione relative all’articolo 35a LTC. Con la nuova legislazione il FST può ora richiedere l’installazione di altri collegamenti a proprie spese. Per la realizzazione di un’ulteriore collegamento il FST deve avere accesso al punto di ingresso dell’edificio a partire dal quale può effettuare le installazioni domestiche. A livello di ordinanza, non si dovrebbe specificare quando un ulteriore collegamento non è più ragionevole ai sensi dell’articolo 35a capo verso 1 LTC. La concretizzazione della riserva legale è lasciata alla pratica. Conformemente all’arti colo 35b LTC, ad un FST deve ora essere concesso accedere al punto di ingresso dell’edificio (BEP) e co-utilizzare gli impianti interni all’edificio atti alla trasmissione di informazioni mediante telecomuni cazione. Il diritto del FST di accedere al BEP e di condividere le strutture all’interno dell’edificio è su bordinato alla condizione che ciò sia tecnicamente possibile e che non vi siano altri motivi importanti che giustifichino il rifiuto (art. 35b cpv. 1 LTC). A livello di ordinanza non dovrebbero essere fornite ul teriori spiegazioni su cosa si debba intendere per «tecnicamente possibile» e per «altri motivi impor tanti». Questi concetti giuridici si concretizzeranno nella pratica.
Al fine di evitare inutili investimenti, a un FST che ne fa richiesta deve essere concessa la coutenza degli impianti che servono a fornire servizi di telecomunicazione, a condizione che la capacità disponi bile sia sufficiente. In questo contesto, il termine «immobile» si riferisce a qualsiasi «fondo» ai sensi dei diritti reali. L’uso in comune può essere rifiutato per motivi di capacità se, ad esempio, le condizioni di spazio non consentono l’installazione di un’altra linea o se la coutenza non ha senso per motivi tec nici. Se la capacità disponibile è insufficiente, i proprietari dell’immobile devono tollerare la realizza zione di ulteriori strutture di raccordo, come una seconda conduttura. Il FST richiedente deve soste nere i costi per la realizzazione delle strutture supplementari, ma non è dovuta alcuna tassa per l’uti lizzo del fondo.
Art. 78b Accesso al punto d’entrata nell’edificio e coutenza di impianti domestici
La coutenza degli impianti domestici tesi a fornire servizi di telecomunicazione è concessa a partire dal punto d’entrata nell’edificio, che non si trova necessariamente all’interno dell’edificio. Nel caso di un collegamento in fibra ottica, è lì che si trova la scatola di connessione ottica. La coutenza si estende fino alla prima presa di telecomunicazione della rispettiva unità d’uso (residenziale o commer ciale). L’uso in comune degli impianti interni all’edificio allo scopo di fornire servizi di telecomunica zione propri ha senso solo se il FST richiedente ha il diritto di utilizzare anche l’allacciamento elettrico esistente e di installare i propri impianti per fornire servizi di telecomunicazione.
Art. 78c Regole comuni per la coutenza delle canalizzazioni di cavi e degli impianti do mestici
Di norma, l’allacciamento degli immobili e gli impianti domestici sono realizzati e/o finanziati dai pro prietari, questi ultimi sono quindi in possesso dei piani e dei documenti pertinenti. I proprietari devono fornire le informazioni necessarie ai FST che le richiedono. In caso contrario, il FST che ha eseguito l’allacciamento o le installazioni domestiche è tenuto a fornire le informazioni richieste. Non è stata fis sata alcuna scadenza esplicita in tal senso. In ogni caso, le informazioni devono essere messe a di sposizione il più rapidamente possibile.
I proprietari di immobili non hanno diritto ad alcun indennizzo da parte dei fornitori di servizi di teleco municazione che condividono l’uso degli impianti di collegamento e di quelli interni all’edificio. Le loro spese sono compensate dagli affitti. I proprietari di immobili, possono invece chiedere un indennizzo per i costi aggiuntivi, comprovati, sostenuti in seguito alla coutenza da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione aggiuntivo (cfr. cpv. 4). I FST devono esercitare il loro diritto alla coutenza con la
23/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
dovuta cura e nell’interesse del proprietario dell’immobile. Sono inoltre responsabili del ripristino dello stato originario (cfr. cpv. 3).
Salvo diverso accordo, i fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno finanziato impianti di allac ciamento o interni all’edificio e sono in grado di dimostrarlo possono, secondo il capoverso 2, chiedere un compenso a un co-utente. L’indennizzo, salvo altro accordo, è pagato proporzionalmente per unità di utilizzo durante la durata della fruizione. In questo caso sono rilevanti i costi di produzione effettivi degli impianti atti a fornire servizi di telecomunicazione.
Art. 79 Coutenza
A differenza della disposizione di cui sopra, qui si tratta del diritto di coutenza ai sensi dell’articolo 36 capoverso 2 LTC, come precisato nella formulazione. Di conseguenza, un FST può essere tenuto a consentire a terzi, dietro adeguata retribuzione, la coutenza dei propri impianti di telecomunicazione e di altri impianti. La regolamentazione relativa al calcolo della rimunerazione per l’utilizzazione dell’in frastruttura è rimasta invariata.
Art. 80 Trattamento dei dati relativi al traffico e alla fattura
L’enumerazione esaustiva e relativamente limitata di cui all’articolo 80 non rispecchia più le attuali cir costanze che costringono i fornitori di servizi di telecomunicazione a trattare i dati relativi al traffico e alla fatturazione per poter svolgere i compiti e rispettare gli obblighi previsti dal diritto delle telecomuni cazioni e fornire servizi in tale ambito. Ad esempio, l’elenco non comprende le informazioni sulle fina lità, i dati relativi al traffico necessari al mantenimento di una comunicazione (e non solo per stabilire un collegamento) o i dati per la lotta contro la pubblicità di massa sleale (ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. o LCSl; d’ora in poi pubblicità sleale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. o, u e v LCSl). La nuova formulazione garantisce che il trattamento dei dati sia consentito per fornire servizi di teleco municazione, si pensi ad esempio all’allestimento e al mantenimento di un collegamento o di una tra smissione di dati, e non come previsto dalla disposizione vigente, unicamente per una singola fase particolare della comunicazione (allestimento del collegamento). Inoltre, una formulazione più generale tiene conto del fatto che i fornitori di servizi di telecomunica zione possono ora trattare questi dati per tutti i compiti e gli obblighi derivanti dalla legge sulle teleco municazioni, dalla legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e dalle relative disposizioni d’esecuzione. Il chiarimento della formulazione sottolinea anche che possono essere trattati senza il consenso dei clienti solo i dati relativi al traffico e alla fatturazione che beneficiano di una protezione speciale ai sensi del diritto delle telecomunicazioni (e non, come in passato, i dati personali dell’insieme dei clienti).
Queste restrizioni costituiscono anche il limite del trattamento dei dati consentito per quanto riguarda lo scopo e la durata e determinano quando le persone interessate devono ottenere un consenso sup plementare conformemente alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati, affinché il tratta mento rimanga legale. I fornitori di servizi di telecomunicazione non devono ottenere un’autorizza zione per fornire un servizio di telecomunicazione (ad es. televisione lineare e differita), bensì per le funzioni aggiuntive abbinate a un servizio di telecomunicazione o basate su un tale servizio (ad es. funzioni di raccomandazione basate sulle abitudini d’uso).
I fornitori di servizi di telecomunicazione possono continuare a trattare i dati relativi al traffico e alle fat ture nella misura e per il tempo necessari a esigere il corrispettivo dovuto per i servizi di telecomunica zione forniti.
24/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 82 Comunicazione dei dati in caso di chiamate abusive e di pubblicità sleale
I fornitori di servizi di telecomunicazione sono d’ora in poi obbligati a proteggere i propri clienti sia dalla pubblicità di massa sleale (art. 3 cpv. 1 lett. o LCSl), sia dalla pubblicità sleale nel suo complesso ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera o, u e v LCSl. Il vigente diritto dei clienti all’informazione in caso di telefonate abusive e di pubblicità di massa sleale secondo l’articolo 82 capoverso 1 concerne queste pratiche sleali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettere o, u e v LCSl. In questi casi, i consu matori dovrebbero poter ottenere dal fornitore le informazioni pertinenti su chi chiama. Nell’intera di sposizione, pertanto, l’espressione «pubblicità di massa» è sostituita da «pubblicità».
Art. 83 Lotta contro la pubblicità sleale
I fornitori di servizi di telecomunicazione devono ora combattere non solo la pubblicità di massa sleale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera o LCSl, ma anche i comportamenti sleali ai sensi del nuovo articolo 3 capoverso 1 lettere u e v LCSl. Nella rubrica e in tutta la disposizione l’espressione «pubbli cità di massa» è pertanto sostituita da «pubblicità». In linea di principio, i fornitori hanno l’obbligo di tutelare i propri clienti contro la pubblicità sleale, nei limiti consentiti dalla tecnica, questo principio ri mane invariato e consente di tenere adeguatamente conto dell’evoluzione tecnologica e delle even tuali ripercussioni negative nella lotta contro la pubblicità sleale e nell’introduzione di nuove soluzioni (ad es. falsi positivi o falsi negativi).
Il capoverso 2 obbliga i fornitori ad offrire almeno due soluzioni: una gestita dal fornitore che deve es sere attivata o disattivata dai clienti e una gestita dai clienti stessi. Queste soluzioni possono consi stere ad esempio in due filtri. Si vuole lasciare ai clienti la scelta di optare tra la soluzione gestita dal fornitore, in cui devono cedere un certo grado di controllo, e la soluzione autogestita. È inoltre possi bile usufruire di entrambe le soluzioni. La soluzione gestita individualmente consente ad esempio ai clienti di bloccare delle chiamate legittime, che non possono essere bloccate dai fornitori perché sono legittime o non rientrano nel campo d’applicazione della LCSl. I fornitori sono sempre ancora obbligati a consentire il traffico legittimo. Naturalmente vale anche in questo caso il principio di cui al capoverso 1: il fornitore deve garantire una protezione nei limiti consentiti dalla tecnica.
Analogamente all’opzione di segnalazione per i clienti che ricevono pubblicità sleale, il capoverso 7 introduce un’opzione per i clienti che subiscono misure adottate dal fornitore in tale ambito (ad es. fil tri). Da un lato, ciò dovrebbe consentire alle persone interessate di comportarsi in modo tale da soddi sfare i requisiti in questione, o al fornitore di adattare le sue misure se queste si ripercuotono ingiusta mente sulle persone che le subiscono. Per i clienti che sono ingiustamente toccati da una misura, è spesso difficile capire che, a seconda dell’istradamento del collegamento, il blocco può essere dovuto a singoli fornitori diversi o addirittura a più fornitori, motivo per cui tutti sono obbligati ad attuare le mi sure necessarie. I fornitori hanno pertanto l’obbligo di assistere il richiedente nella ricerca del fornitore responsabile.
Il vigente diritto dell’autorità federale competente di ottenere informazioni in caso di pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera o LCSl (cfr. cpv. 6, nuovo cpv. 9) è esteso a quello ai sensi della nuova lettera v. In caso di pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera u LCSl, esi ste già un corrispondente diritto all’informazione ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 LSCPT.
Art. 88 Elenchi telefonici
La formulazione dell’articolo 88 deve essere adeguata alla modifica dell’articolo 3 capoverso 1 lettera u LCSl. La nuova formulazione stabilisce che contattare un cliente iscritto nel servizio telefonico pub blico con la menzione dell’asterisco è sleale unicamente se chi chiama non intrattiene una relazione commerciale con il cliente in questione.
25/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 89a Informazioni sulla protezione dei bambini e dei giovani
Non è sufficiente che i fornitori mettano a disposizione dei clienti informazioni generali sulla protezione dei bambini e degli adolescenti. Devono rispondere anche alle loro preoccupazioni concrete, in modo che i clienti possano orientarsi nel complesso ambito della protezione dei bambini e dei giovani. Oltre alle opzioni di filtraggio, dovrebbero essere proposte anche soluzioni concernenti i conti utente, la pro tezione via password, gli app store, le raccomandazioni sull’età, le impostazioni del browser, i conti familiari e altri aspetti rilevanti per la protezione dei bambini e dei giovani su Internet.
Art. 89b Contenuti pornografici vietati
I fornitori di accesso a Internet provvedono ad attuare immediatamente le istruzioni dell’Ufficio fede rale di polizia. Va data la precedenza a una soluzione completamente automatizzata.
Art. 90 Prestazioni
In primo luogo, il capoverso 1 della disposizione in oggetto è semplificato inserendo un rimando all’ar ticolo 47 capoverso 1 LTC, secondo il quale gli organi ivi menzionati (l’esercito, la protezione civile, il corpo delle guardie di frontiera, la polizia, i pompieri, i servizi di protezione e di salvataggio nonché gli stati maggiori di comando civili) hanno diritto a determinati servizi di telecomunicazione in tutte le si tuazioni (e non più solo in situazioni straordinarie). Questi servizi di telecomunicazione sono poi classi ficati in due categorie di servizi definite in modo ampio e tecnologicamente neutre (servizi di trasmis sione voce e dati, allerta e possibilità di comunicazione sull’accaduto). Per completezza, va sottoli neato che gli articoli 47 LTC e 90 OIT si riferiscono esclusivamente alla fornitura di servizi di telecomu nicazione. L’uso delle radiofrequenze (ad es. determinate larghezze di banda in bande di frequenza specifiche) non rientra nel campo di applicazione di queste disposizioni.
I capoversi 2 e 3 stabiliscono ora che questi servizi devono essere forniti in tutta la Svizzera e se ne cessario in via prioritaria rispetto al restante traffico civile delle telecomunicazioni, garantendo l’inte grità dei dati e con un’elevata disponibilità. Il capoverso 3 precisa che possono essere richiesti solo servizi e funzionalità conformi agli standard internazionali e per i quali esiste una regolamentazione armonizzata delle radiofrequenze.
Il vigente capoverso 2, relativo a situazioni straordinarie, è soppresso. In primo luogo, manca una base giuridica per ordinare che la necessaria infrastruttura possa essere gestita in modo indipendente all’interno del Paese. In secondo luogo, l’obbligo di adottare misure preparatorie in vista di situazioni straordinarie è già contenuto nell’articolo 47 capoverso 1 LTC che si applica a tutte le situazioni: i ser vizi di telecomunicazione in questione sono quindi già disponibili prima che si verifichino situazioni straordinarie.
Il diritto alla coutenza dei locali e degli impianti, nonché allo svolgimento di esercitazioni disciplinato al capoverso 3 vigente è ora già disciplinato a livello legislativo (art. 47 cpv. 2 LTC) quale competenza esecutiva della Confederazione, con un’estensione a situazioni particolari. Tale competenza figura al capoverso 4 della presente disposizione.
Infine, per la definizione degli organi autorizzati il capoverso 5, come già il capoverso 1, rimanda diret tamente alla disposizione corrispondente della legge.
Art. 91 Organi autorizzati
Gli organi autorizzati a beneficiare di servizi di telecomunicazione per le comunicazioni di sicurezza sono stati stabiliti all’articolo 47 capoverso 1 LTC nel corso del processo legislativo e in collaborazione
26/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
con le parti interessate. Il vigente articolo 91 può quindi essere abrogato, tanto più che non esiste una base giuridica per un’eventuale estensione da parte del Consiglio federale.
Art. 92 Designazione dei fornitori
I vigenti capoversi 1 e 2 della presente disposizione sono stati precisati ma non modificati nella so stanza. In particolare, è mantenuta la regolamentazione secondo cui gli organi autorizzati ordinano le prestazioni principalmente su base contrattuale e chiedono l’intervento dell’UFCOM solo a titolo sussi diario, se la pubblica gara è stata infruttuosa. Il testo precisa che per «pubblica gara infruttuosa» si in tende una gara d’appalto nell’ambito della quale non viene presentata alcuna offerta e che, in caso di un’eventuale domanda presentata all’UFCOM, questa deve contenere anche i documenti della pub blica gara.
Art. 93 Indennità
Non sono state apportate modifiche sostanziali al contenuto della disposizione. La maggior parte degli adeguamenti proposti sono di natura puramente redazionale e dovrebbero contribuire a una migliore comprensione del sistema delle indennità. Anziché elencare i cosiddetti «elementi di costo», vengono ora stabiliti i principi fondamentali per la determinazione dell’indennità.
Ai sensi del capoverso 1 gli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC e i fornitori regolano contrat tualmente le indennità per i servizi di comunicazione di sicurezza. Ciò corrisponde alla regolamenta zione vigente. Nel secondo periodo, quest’ultima è completata dal principio secondo cui le indennità vanno corrisposte in considerazione dei prezzi di mercato usuali. Questo principio, che in tutta la rego lamentazione vigente viene definito «tariffe ordinarie», è chiarito dalla nuova sistematica proposta. Il capoverso 2 contiene i principi per il calcolo delle indennità nei casi in cui le prestazioni devono es sere create e fornite appositamente per rispondere alle esigenze degli organi di cui all’articolo 47 ca poverso 1 LTC. Come nel regolamento vigente, queste si basano sul prezzo di costo della presta zione. Se risultano effetti di sinergia, economie di scala o altro, i costi congiunti risultanti devono es sere ripartiti in modo non discriminatorio come in passato e imputati solo proporzionalmente al prezzo di costo. Quest’ultimo include una compensazione per il capitale investito, usuale sul mercato e nel settore (cfr. art. 54 OST).
Un nuovo capoverso 3 introduce la regolamentazione secondo cui i contributi pubblici devono essere dedotti dal prezzo del servizio. Non importa se questi prezzi sono in linea con il mercato o corrispon dono al prezzo di costo. In questo modo si tiene conto del fatto che, ad esempio, l’Ufficio federale della protezione della popolazione o un’altra autorità preposta alla politica di sicurezza dispongono di fondi per sovvenzionare i servizi di comunicazione di sicurezza. Questi mezzi sono destinati a coprire il finanziamento (parziale) dei servizi di comunicazione di sicurezza e ad alleviare l’onere che grava sugli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC. Ciò può essere utile ad esempio nei casi in cui i servizi disponibili in commercio comportino prezzi di mercato elevati a causa della scarsità dell’offerta. I contributi pubblici in questo caso potrebbero indennizzare i fornitori ai prezzi di mercato, mentre gli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC dovrebbero sostenere solo una parte di tale indennità. Sul piano del diritto delle telecomunicazioni, i contributi non possono essere né predeterminati né antici pati. Non si può neppure esigere dai fornitori che offrano prestazioni commerciali al prezzo di costo. Occorre tuttavia garantire che tali contributi siano detratti e che i costi delle prestazioni, e quindi l’in dennizzo, possano essere ridotti di conseguenza.
Inoltre, dalla nuova sistematica dell’articolo 93 risulta che gli stessi principi si applicano alle esercita zioni, ciò che corrisponde al contenuto della regolamentazione vigente.
Il capoverso 4 corrisponde ad una versione redazionalmente aggiornata del vigente capoverso 2. Esso stabilisce che se un fornitore è tenuto ad offrire una determinata prestazione, si applicano gli stessi principi di indennità validi nel caso di un accordo contrattuale. 27/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 94 Provvedimenti
La possibilità di dare la priorità al traffico delle telecomunicazioni in situazioni straordinarie prevista ai capoversi 1 e 2 della disposizione vigente può essere abolita, in quanto i servizi di priorizzazione fanno ormai parte della gamma normale e generalmente commerciale dei servizi offerti e, come previ sto dall’articolo 90 capoverso 2, in futuro devono poter essere forniti in tutte le situazioni. Una prioriz zazione disciplinata contrattualmente dovrebbe rispondere meglio alle esigenze degli organi compe tenti che non un ordine di diritto pubblico emanato dal DATEC. Inoltre, la struttura e la sistematica della disposizione sono state semplificate, senza che ne sia stato modificato il contenuto.
Art. 95 Provvedimenti preparatori
La formulazione astratta del capoverso 1 della vigente disposizione, ossia «gli organi per il coordina mento della telematica designati dal Consiglio federale» è sostituita da «la Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza": dall’inizio del 2016 spetta infatti a questa commis sione preparare le misure restrittive. Inoltre, gli eventuali costi sostenuti dalla Confederazione sono disciplinati in modo più generale al capoverso 2, poiché la priorizzazione non deve più essere discipli nata nell’ambito delle restrizioni al traffico delle telecomunicazioni.
Art. 96 Sicurezza
Alla sezione «sicurezza e disponibilità» il vigente articolo 96 capoverso 1 sancisce l’obbligo per i forni tori di servizi di telecomunicazione di segnalare senza indugio all’UFCOM le interferenze nell’esercizio della loro rete che toccano un numero rilevante di clienti. Al capoverso 2 il Consiglio federale delega all’UFCOM l’emanazione di prescrizioni tecniche e amministrative relative alla sicurezza e alla disponi bilità nonché all’obbligo di segnalare le interferenze nell’esercizio della rete (attualmente esistono pre scrizioni solo in quest’ultimo settore). Inoltre può conferirgli la competenza di rendere vincolanti norme tecniche armonizzate a livello internazionale concernenti la sicurezza e la disponibilità delle infrastrut ture e dei servizi di telecomunicazione.
Poiché la competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni quanto alla segnalazione delle interferenze è ora già disciplinata dall’articolo 48a capoverso 2 lettera d LTC, sotto la rubrica «Sicu rezza», e la precisazione «che toccano un numero rilevante di clienti» nel capoverso 1 delle disposi zioni dell’ordinanza in vigore non assume un proprio significato, questo capoverso può essere sop presso. L’attuale capoverso 2 può quindi essere limitato a una delega generale all’UFCOM per ema nare «prescrizioni tecniche e amministrative» o per dichiarare vincolanti determinate norme tecniche armonizzate a livello internazionale. In considerazione del grado di dettaglio dell’articolo 48a LTC, l’at tuale rinuncia del Consiglio federale a sfruttare ulteriormente la sua competenza ad emanare norme di sicurezza sembra ragionevole e soprattutto necessaria, poiché le discussioni nazionali e internazionali non permettono ancora di determinare chiaramente quali attori statali avrebbero la competenza tec nica e materiale per questo tipo di regolamentazione.
Il 30 gennaio 2019, il Consiglio federale ha creato il Centro di competenza per la cibersicurezza per proteggere la popolazione e l’economia contro i crescenti rischi informatici. L’unità strategica del cen tro è accorpata alla Segreteria generale DFF ed è diretta da un delegato del Consiglio federale. L’unità operativa della Centrale di competenza si basa sulla ben consolidata Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione MELANI (DFF-ODIC) e fornirà in futuro servizi a tutta l’eco nomia e lancerà al pubblico allerte e informazioni sui rischi informatici. Il Centro di competenza è il primo interlocutore per le questioni relative ai rischi informatici. All’interno dell’Amministrazione fede rale sostiene gli Uffici mettendo loro a disposizione le sue competenze informatiche in materia di pre venzione, standardizzazione e regolamentazione. Per contrastare gli incidenti informatici, è autoriz zato a impartire istruzioni ai servizi federali. Il Consiglio federale ha inoltre istituito un comitato per la 28/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
cibersicurezza in cui siedono i capi del DFF, del DFGP e del DDPS, teso a rappresentare i settori della sicurezza informatica civile (DFF), della difesa informatica (DDPS) e del perseguimento penale della criminalità informatica (DFGP) e assicura un coordinamento ottimale all’interno dell’Amministrazione federale.
Anche la legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) è attualmente oggetto di deliberazioni parla mentari, sotto la guida del DDPS. Sono previste disposizioni sulla cooperazione tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e il Centro di competenza per la cibersicurezza.
Infine, nel quadro della Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche (Strategia PIC) il Consiglio federale ha incaricato le autorità tecniche, di vigilanza e di regolamentazione competenti di verificare in tutti i settori se sussistono rischi di gravi perturbazioni e, se necessario, di proporre misure per ridurli. Eventuali disposizioni giuridiche volte a migliorare la resilienza dovrebbero essere discipli nate in decreti settoriali specifici. Di conseguenza, è possibile che in futuro saranno necessarie ulte riori disposizioni inerenti il diritto delle telecomunicazioni a livello del Consiglio federale.
Art. 104 Partecipazione alle attività dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni
Conformemente al vigente articolo 104 capoverso 2 OST, l’UFCOM può riconoscere la qualità di «membro dei Settori» ai sensi dell’art. 19 della Convenzione dell’Unione internazionale delle teleco municazioni (UIT; RS 0.784.02) agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione nonché a organizza zioni o enti che hanno la loro sede o la loro attività commerciale in Svizzera (oltre alle gestioni ricono sciute di cui al cpv. 1), se questi garantiscono di rispettare le esigenze dell’UIT.
È opportuno delegare questa competenza a riconoscere i membri dei settori che hanno la loro sede o la loro attività commerciale in Svizzera al segretario dell’UIT, come previsto dal n. 234C della Conven zione UIT (par. 2). Tale delega è giustificata nella misura in cui lo status di membro del settore è disci plinato esclusivamente dalle norme dell’UIT e non è contemplato dalla legislazione svizzera sulle tele comunicazioni, da cui non è possibile desumere diritti o obblighi specifici. La delega deve essere for malmente notificata al segretario dell’UIT con lettera dell’autorità svizzera competente (UFCOM), che ne precisa l’entrata in vigore e la probabile durata (o la durata fino a nuovo avviso).
Art. 108b Disposizione transitoria relativa alla modifica del …
I fornitori di servizi a valore aggiunto che, all’entrata in vigore della presente modifica, hanno la loro sede o stabile organizzazione all’estero, hanno un periodo transitorio di sei mesi per indicare una sede o una stabile organizzazione Svizzera. Al contempo è abrogata la vigente disposizione transito ria sulle esigenze in materia di sede e di stabile organizzazione (articolo 108).
Allegato, numero 1 Modifica dell’ordinanza sui giochi in denaro (OGD)
I blocchi dell’accesso ai sensi dell’articolo 86 della legge federale sui giochi in denaro (LGD) riguar dano unicamente i giochi in denaro in linea. Secondi i vigenti articoli 92–95 OGD sono tuttavia coin volti tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione ai sensi della legge sulle telecomunicazioni, indipen dentemente dal fatto che offrano o meno accessi Internet (cfr. in merito anche FF 2017 5599, 5698). Per porre rimedio a queste imprecisioni, in analogia all’articolo 46a della legge sulle telecomunicazioni sottoposta a revisione si dovrebbe ora parlare di «fornitori di servizi d’accesso a Internet». Più a lungo termine si prevede di apportare una modifica in tal senso alle disposizioni del capitolo 7 LGD.
29/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Allegato, numero 2 Modifica dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)
Ingresso
Il rimando all’articolo 12b della LTC può essere soppresso in quanto i servizi disciplinati nell’OIP, più precisamente all’articolo 10 lettera q OIP, non costituiscono dei servizi a valore aggiunto in senso stretto come quelli regolamentati dall’articolo 12b LTC. I servizi ai sensi dell’articolo 10 lettera q OIP possono essere fatturati non solo dal fornitore di servizi di telecomunicazione in quanto servizi a va lore aggiunto in senso stretto, ma anche dal fornitore stesso del servizio ai sensi dell’articolo 10 let tera q OIP.
Le rubriche degli articoli 11a, 11abis, 11b e 13a OIP contengono però ancora, ai fini di una maggiore leggibilità, il concetto di «servizi a valore aggiunto». Nel relativo testo di questi articoli – il solo a es sere vincolante - sono però designati in modo corretto i servizi ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 let tera q OIP. A tale proposito si rimanda al messaggio concernente la revisione della legge sulle teleco municazioni, FF 2017 5599, passaggio relativo all’articolo 12b.
Art. 11a Indicazione orale dei prezzi per servizi a valore aggiunto
Secondo il capoverso 1, per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera q OIP se la tassa di base o il prezzo al minuto superano i due franchi deve esservi un annuncio tariffario. Con la crescente diffusione degli abbonamenti che prevedono pacchetti limitati o persino illimitati per comuni cazioni su rete fissa e mobile, i consumatori sono sempre più abituati ad avere i collegamenti all’estero (roaming) compresi nel prezzo dell’abbonamento, e quindi di solito non sono consapevoli di dover pagare somme aggiuntive per effettuare una chiamata.
I consumatori non considerano l’aspetto illustrato qui sopra, pur essendo pienamente a conoscenza del fatto che, nella maggior parte degli abbonamenti con pacchetti inclusi, le chiamate effettuate verso i numeri dei servizi a valore aggiunto, come ad esempio i numeri 090x, non sono incluse nel prezzo dell’abbonamento e devono dunque essere pagate a parte. Siccome chi effettua chiamate non sente alcun annuncio tariffario se la tassa di base è inferiore o uguale a due franchi o se il prezzo al minuto è di due franchi, vi è quindi il rischio che – seppur erroneamente – il chiamante parta dal presupposto che tali telefonate non generino costi aggiuntivi. A seconda della lunghezza della chiamata, già con un prezzo al minuto di due franchi per i consumatori possono risultare costi aggiuntivi considerevoli che esulano dall’abbonamento. I valori soglia vengono pertanto aboliti, favorendo la chiarezza e la traspa renza. I consumatori possono così partire dal presupposto di dover pagare importi aggiuntivi rispetto al prezzo dell’abbonamento soltanto se sentono un annuncio tariffario.
L’obbligo già vigente di informare in merito al prezzo di un numero 090x nell’ambito di qualsiasi indica zione scritta e orale relativa a tale numero potrebbe non compensare sempre totalmente l’assenza di un annuncio tariffario. Questo vale ad esempio nel caso in cui qualcuno salvi un numero 090x nel tele fono o se l’indicazione su Internet non rispetta le disposizioni relative all’indicazione dei prezzi. È vero che, nel secondo caso, è possibile revocare il numero 090x in questione, ma tali misure amministra tive non forniscono ai consumatori una protezione diretta. A quel punto, infatti, i costi sussistono già, seppur temporaneamente. Le persone coinvolte devono contestare attivamente i costi e ad esempio chiedere di ottenere, in una procedura dinnanzi all’organo di conciliazione ombudscom, la restituzione degli importi già addebitati. Un obbligo di annuncio tariffario generalizzato, indipendente da soglie, au menterebbe nel complesso la tutela dei consumatori.
L’eliminazione dei valori soglia sbarra inoltre la strada a tutti i modelli commerciali con cui i consuma tori, sotto falsi pretesti (ad es. l’urgenza, perché apparentemente un pacco non poteva essere conse gnato) e spesso in violazione delle prescrizioni legali vigenti, erano spinti a chiamare un numero 090x solo per essere tenuti in linea il più a lungo possibile senza beneficiare di alcuna controprestazione. A causa della mancanza di un annuncio tariffario, in tali casi le vittime partono dal presupposto che non vi sia alcun costo o perlomeno alcun costo aggiuntivo oltre alle eventuali spese per il collegamento. 30/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Con l’obbligo di annuncio tariffario senza nessun valore soglia, anche in questi casi si può impedire che i destinatari di queste chiamate diano per scontato che si tratti di un collegamento a tariffa nor male. Sono chiaramente fatte salve le misure amministrative già menzionate (revoca).
Il capoverso 1bis prevede un’eccezione al principio dell’annuncio tariffario generale qualora per le pre stazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera q OIP, fatturate da un fornitore di servizi di telecomu nicazione, venga addebitata unicamente una tassa di base di massimo 90 centesimi, senza alcuna tariffa al minuto. Con questa eccezione all’annuncio tariffario generale è possibile continuare ad effet tuare i cosiddetti «voting» ad esempio nell’ambito di avvenimenti sportivi (vincerà la squadra A o B? Chiami il numero 0901 123456 per la squadra A, o lo 0901 654321 per la squadra B) o anche di eventi come il concorso dell’Eurovisione. Per questo tipo di offerte, l’eccezione al principio dell’annuncio tarif fario generale è necessaria sotto il profilo tecnico, siccome la capacità dei sistemi che garantiscono l’annuncio tariffario non è tale da supportare l’elaborazione di un numero così elevato di chiamate nel più breve tempo possibile. Se fosse imposta l’indicazione dei prezzi anche in casi di questo tipo, a causa delle numerose chiamate che giungerebbero in un brevissimo lasso di tempo potrebbe verifi carsi una panne dei sistemi.
Anche se ciò non è precisato esplicitamente, in linea di principio sono escluse dall’obbligo generale di annuncio tariffario anche le spese che rientrano nell’ambito dei costi usuali per l’uso di un abbona mento. Se ad esempio gli utenti di collegamenti con crediti prepagati (prepaid) pagano 10 centesimi al minuto per un collegamento su un numero fisso, non deve avvenire nessun annuncio tariffario nel caso di una chiamata su un numero 084x poiché per una chiamata su un numero in 0848 possono es sere fatturati anche solo 8 centesimi al minuto. Questo vale pure se dagli abbonamenti con pacchetti inclusi sono escluse le chiamate ai numeri 084x, le quali vengono quindi fatturate a parte. Visto il prezzo massimo di 8 centesimi al minuto, sono quasi del tutto eliminati i rischi legati a potenziali mo delli commerciali abusivi e a fatture esorbitanti.
4.2 Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle
telecomunicazioni (ORAT) Ingresso
L’ingresso è adattato alle nuove norme di delega contenute nella revisione della LTC.
Sostituzione di espressioni
Secondo il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 2017 concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni (17.058) nella legge sulle telecomunicazioni riveduta l’espressione «pa rametro di comunicazione» è soppressa. Le due espressioni «elementi d’indirizzo» e «parametri di co municazione», sono ora riunite in un’unica formulazione tecnologicamente neutra, ossia «elementi d’indirizzo». Di conseguenza viene adeguata anche l’ordinanza sugli elementi di indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104) e in tutta l’ordinanza «parametro di comunicazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «elemento d’indirizzo».
Nell’interesse di una terminologia uniforme rispetto all’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1), in aggiunta, in tutta l’ordinanza le espressioni «utenti», «utenti finali» e «abbo nati» sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «cliente».
Inoltre, in tutta l’ordinanza l’espressione obsoleta «numero di chiamata» è sostituita da «numero», con i necessari adeguamenti grammaticali. L’espressione «numero di chiamata» deriva dall’epoca in cui i numeri di telefono venivano utilizzati esclusivamente per il collegamento a terminali per la telefonia
31/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
vocale. Vista la quantità sempre crescente di servizi di telecomunicazione che utilizzano il numero di telefono non solo per le chiamate, «Numero» tiene conto dell’uso esteso del termine.
Art. 2 Piani di numerazione e prescrizioni sulla gestione degli elementi d’indirizzo
L’ultimo periodo del capoverso 1 («Esso tiene conto degli interessi degli utenti e dei fornitori di ser vizi») è soppresso. Si tratta di un residuo della prima versione dell’ordinanza del 1997. Oggi non è più necessario stabilire che al momento di emanare prescrizioni occorre considerare gli interessi delle parti coinvolte. Questo fatto evidente deriva già dai principi di interesse pubblico, proporzionalità e pa rità di trattamento di cui l’amministrazione deve tenere sempre conto.
L’ultimo periodo del capoverso 2 prevede che l’UFCOM sottoponga la modifica dei piani nazionali di numerazione all’approvazione della Commissione federale delle comunicazioni (Commissione). Poiché la nuova versione della LTC non prevede più l’approvazione dei piani nazionali di numerazione da parte della ComCom, è opportuno sopprimere il periodo corrispondente anche nell’ORAT.
Art. 4 Attribuzione
Il vigente capoverso 5 è abrogato in quanto il suo contenuto («Non sussiste alcun diritto all’attribu zione di un determinato elemento d’indirizzo») è ora stabilito nell’articolo 28 capoverso 4 della LTC ap pena riveduta.
Al posto del vigente capoverso 5 è ora disciplinata l’attribuzione di elementi d’indirizzo a un richie dente al quale è stato revocato un elemento d’indirizzo a causa del mancato pagamento delle tasse amministrative. La norma sancisce quella che è già la prassi comune. Se un richiedente contro il quale è stata avviata una procedura di revoca per mancato pagamento delle tasse amministrative, e che è stato quindi privato del diritto di utilizzare gli elementi di indirizzo in questione, presenta una nuova domanda di attribuzione di elementi d’indirizzo, l’UFCOM può esigere che le tasse arretrate siano pagate prima dell’assegnazione e che la tassa amministrativa unica per l’attribuzione e le tasse amministrative per la gestione siano pagate anticipatamente entro la fine dell’anno in corso.
Art. 9 Informazioni sugli elementi d’indirizzo
Il capoverso 2 è abrogato in quanto la categoria di numeri 0878 è stata abrogata al 31 dicembre 2018 e nessun numero di questa categoria è più in servizio o potrebbe essere messo in servizio in futuro.
Art. 13 Procedura e condizioni di delega
Il compito di gestire gli elementi di indirizzo di cui dispone la Svizzera è stato assegnato all’UFCOM (art. 28 cpv. 1 LTC). L’UFCOM ha comunque la possibilità di delegare la gestione di determinati ele menti di indirizzo a terzi (art. 28a cpv. 1 LTC). Se delega questo compito pubblico a un terzo, l’UFCOM trasferisce la competenza e la responsabilità di agire in quanto gestore degli elementi d’indi rizzo a un delegato che esercita la funzione a suo rischio e pericolo in quanto sostituto della Confede razione.
Le regole per la delega previste nell’ORAT (art. 13 segg.) vanno adeguate in funzione del nuovo arti colo 28a LTC, secondo il quale spetta all’UFCOM definire direttamente il o gli eventuali delegatari o indire una pubblica gara o una procedura mediante invito (cpv. 2). Il messaggio del 6 settembre 2017 concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni (FF 2017, pag. 5599 segg; qui di seguito Messaggio LTC 2017) precisa che è possibile attribuire direttamente l’incarico solo se motivi impor tanti lo giustificano, e menziona diverse situazioni possibili come il fatto che per ragioni di sicurezza pubblica possa entrare in considerazione un solo fornitore (Messaggio LTC 2017, pag. 5674). 32/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Se i delegati sono scelti nell’ambito di una pubblica gara o su invito, l’UFCOM valuta le offerta in base a criteri che possono essere ponderati e devono segnatamente riguardare (cpv. 1) il prezzo, l’adegua tezza e la qualità dei servizi (il criterio «classico»); le qualifiche e le caratteristiche, ad es. la forma giu ridica del delegato, che possono essere essenziali per la gestione; la sicurezza pubblica e la lotta con tro la criminalità informatica, criteri fondamentali per un’attività inerente le reti di comunicazione; la protezione delle infrastrutture critiche o la partecipazione della comunità coinvolta – sia essa civile, tecnica, economica o accademica – alla gestione degli elementi d’indirizzo delegati.
Il diritto sugli acquisti pubblici non si applica alla procedura di delega di cui agli articoli 13 segg. ORAT (art. 24 cpv. 2 LTC a cui rimanda l’art. 28a cpv. 4 LTC). Si applicano invece le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Per soddisfare le esigenze specifiche legate a una gara pubblica, il Consiglio federale può derogare a singole prescri zioni procedurali della PA (art. 24 cpv. 3 LTC al quale rinvia anche l’art. 28a cpv. 4 LTC) (sulla neces sità di tali deroghe vedi Messaggio LTC 2017, pag. 5731). Le eccezioni previste a tale proposito dall’articolo 22 capoverso 3 e 4 dell’attuale ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1) attualmente in vigore hanno dato buoni risultati e vanno riprese all’articolo 13 ORAT (cpv. 2 e 3). La procedura relativa alla pubblica gara deve tuttavia sempre rispettare i principi di obbiettività, non discriminazione e trasparenza e ga rantire la confidenzialità dei dati forniti dai candidati (art. 24 cpv. 1 LTC).
Art. 13k Fine dell’attività delegata
Secondo l’articolo 28a capoverso 3 LTC, in alcuni casi l’UFCOM può obbligare terzi ad assumere la gestione di determinati elementi d’indirizzo. Questo potrebbe succedere nell’eventualità in cui un dele gato cessi l’attività e occorra trovare d’urgenza un nuovo fornitore che possa riprendere immediata mente la gestione degli elementi d’indirizzo delegati. Secondo l’articolo 13k capoverso 3 ORAT, in un simile caso l’UFCOM può assumere la funzione o il compito delegato o incaricarne un altro delegato. Si tratta in fondo di una situazione tipica dell’articolo 28a capoverso 2 LTC in base a cui l’UFCOM può scegliere direttamente un delegato senza indire una pubblica gara o svolgere una procedura mediante invito. Ciò è sottolineato dalla precisazione di «direttamente» inserita all’articolo 13k capoverso 3. Oc corre inoltre abrogare il secondo periodo di questa disposizione, in quanto va da sé e rischia di creare confusione, visto che oramai l’UFCOM dispone della possibilità di obbligare un terzo a ad assumere il compito.
Art. 17 Attribuzione
Al capoverso 2, per motivi di unificazione terminologica, il termine «utenti» è sostituito da «clienti».
Art. 23 Attribuzioni subordinate
La norma vigente è precisata al capoverso 2 lettera b. Se il titolare di una serie di numeri mette una parte di questa a disposizione di un altro fornitore, quest’ultimo non può trasferire tali numeri a un altro fornitore senza informare e chiedere il consenso al titolare della serie di numeri. In questo modo si in tende garantire che una catena arbitrariamente lunga di subattribuzioni possa essere creata solo con il consenso e il controllo del titolare della serie di numeri. L’obiettivo è quello di evitare che i gruppi di numeri (soprattutto all’estero) vengano trasferiti in modo incontrollato e che in ultima analisi non si possa più determinare l’utente del numero. Il titolare della serie di numeri deve inoltre garantire che ulteriori subattribuzioni siano effettuate solo a favore di fornitori registrati presso l’UFCOM.
L’articolo 23 capoverso 3 è abrogato in quanto il suo contenuto è ora trasferito in un articolo separato (articolo 23b).
33/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 23b Sorveglianza sull’utilizzazione
Il contenuto dell’articolo 23 capoverso 3 è trasferito al nuovo articolo 23b. L’articolo 23 ORAT si intitola «Attribuzioni subordinate» e, nei capoversi 1 e 2, disciplina l’assegnazione di numeri da un FST regi strato a un altro FST registrato. Il titolo porta ad ipotizzare che anche il capoverso 3 vigente riguardi solo numeri subattribuiti, cioè soltanto numeri che sono stati messi a disposizione da un FST ad un altro FST. Tuttavia, non è così. Piuttosto, sono interessati tutti i numeri di applicazioni prepagate, com presi quelli che vengono attribuiti direttamente ai clienti dai titolari delle serie di numeri. Non sembra quindi giuridicamente appropriato che questa disposizione sia inclusa nell’articolo 23 «Attribuzioni su bordinate». Pertanto, con il nuovo articolo 23b si crea un articolo separato sul tema della «sorve glianza sull’utilizzazione».
Art. 23c Misure della SECO in caso di violazione della LCSl
Questa nuova disposizione consente alla SECO di richiedere al FST che può essere identificato con certezza di bloccare le chiamate a determinati numeri se l’articolo 3 LCSl è o è stato violato. La rego lamentazione dell’ORAT rappresenta una norma parallela all’approccio di diritto penale della LCSl con l’obiettivo comune di combattere le chiamate pubblicitarie illecite.
Poiché le chiamate al numero in questione sono inoltrate al fornitore che ha ricevuto la serie di 10 000 numeri dall’UFCOM o a quello al quale il numero è stato trasferito, e quindi una di queste due reti è coinvolta nella chiamata, la chiamata è bloccata in questo punto. I fornitori possono essere identificati consultando le banche dati dell’UFCOM e di Teldas. Inoltre, gli altri fornitori ai quali il numero è stato subattribuito conformemente all’articolo 23 ORAT non possono instradare una chiamata verso il nu mero in questione senza uno dei due operatori summenzionati.
Il numero è bloccato per un periodo di tempo limitato. Non appena il titolare del numero può essere identificato e raggiunto in Svizzera, il blocco del numero viene revocato. L’intervento è quindi un mezzo relativamente blando per raggiungere l’obiettivo desiderato. I collegamenti al numero saranno bloccati senza previa consultazione. La velocità del blocco è decisiva per la sua efficacia. Anche l’arti colo 15 dell’ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn; RS 784.104. 2) prevede il blocco immediato. Tuttavia, una deroga all’art. 15 ODIn ha senso. Infatti, la disposizione dell’ORAT riguarda numeri che, a differenza dei nomi di dominio, sono amministrati e gestiti tecnicamente in modo diverso.
Il capoverso 2 offre inoltre al fornitore che può essere identificato con certezza la possibilità di non do ver bloccare le chiamate a determinati numeri, a condizione che comunichi immediatamente alla SECO i dati del titolare del numero.
L’articolo 23c ORAT si distingue dalla possibilità per la SECO di ottenere informazioni in base all’arti colo 15 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) per il fatto che prevede un meccani smo di blocco delle comunicazioni e permette alla SECO di rivolgersi direttamente ai fornitori senza passare per il Servizio SCPT.
Art. 24f Messa in servizio e messa fuori servizio
Se un numero attribuito individualmente non viene messo in servizio o fuori servizio entro i termini di cui all’articolo 23f, tale numero ritorna all’UFCOM e può essere riattribuito. La nuova formulazione «questo fatto viene considerato come una rinuncia all’attribuzione [del numero]» chiarisce che il tito lare del numero perde il diritto al numero e rinuncia pertanto al numero stesso. È quindi direttamente applicabile anche l’articolo 6 lettera b dell’ordinanza del 7 dicembre 2007 sulle tasse nel settore delle
34/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
telecomunicazioni (OTST, RS 784.106) secondo cui le tasse annuali o pluriennali riscosse in anticipo non sono rimborsate in caso di rinuncia ad un numero attribuito individualmente.
Art. 24e Condizioni d’utilizzazione
I due capoversi vanno abrogati, in quanto il loro contenuto è già disciplinato all’articolo 35 in combi nato disposto con l’articolo 39a capoverso 1 e 2 OST.
Art. 28 Servizi d’emergenza
Poiché i numeri brevi attribuiti (compresi quelli per i servizi d’emergenza) sono esplicitamente menzio nati nelle rispettive decisioni di attribuzione, non occorre elencare i numeri per i singoli servizi d’emer genza anche nell’ORAT. Ci si limita quindi a indicare solo le diverse categorie dei servizi d’emer genza, senza i numeri.
Inoltre, la lettera g introduce il nuovo servizio di emergenza in caso di avvelenamento ("pronto soc corso avvelenamento"). Infine, viene abrogato il vigente capoverso 2 che prevede l’esonero dal paga mento della tassa amministrativa, poiché è ripreso nella nuova ordinanza del Consiglio federale sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni.
Art. 29 Servizi di soccorso aereo
L’utilizzo in comune del numero breve 140 da parte dei vari fornitori di servizi di soccorso stradale è stato imposto da una decisione del Tribunale amministrativo federale (D-7257/2010 del 7 giu gno 2011), confermato da una decisione del Tribunale federale nel 2011 (DTF 2C_587/2011 del 12 di cembre 2011). Questa soluzione non permette ai vari fornitori di differenziarsi su un mercato forte mente concorrenziale, ragione per cui si è vieppiù preferito utilizzare numeri individuali o geografici propri anziché usare un solo numero breve in comune. Di conseguenza, il numero di chiamate verso il numero breve 140 è fortemente diminuito, passando da 425 000 chiamate nel 2011 a 30 000 nel 2018. L’utilizzo di numeri brevi per la categoria dei servizi di soccorso non è pertanto più giustificato e viene quindi soppresso. Le condizioni di messa fuori servizio dei numeri brevi in questione sono defi nite in una nuova disposizione transitoria (art. 54 cpv. 2).
L’articolo 29 disciplina pertanto solo le prestazioni di soccorso aereo offerte in Svizzera, in particolare dalla Rega e da prestatari analoghi. Di conseguenza, anche il titolo dell’articolo 29 è adattato e com prende ora solo il salvataggio aereo, i «Servizi di soccorso aereo». I prestatori di tali servizi di soc corso aereo perseguono, oltre all’obiettivo di interesse pubblico del salvataggio, anche finalità com merciali. Questa caratteristica distingue i servizi di soccorso aereo dai prestatori che agiscono esclusi vamente nell’interesse pubblico, ossia dai servizi di emergenza di cui all’articolo 28 dell’ORAT. È per tanto giustificato mantenere i servizi di soccorso aereo nell’articolo 29, separati dagli altri servizi di emergenza, e di conseguenza non esonerarli dalla tassa.
Art. 32 Elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà moto rie
Il riferimento all’OST è adattato. Non si rimanda più all’articolo 15 capoverso 1 lettera g, ma si fa riferi mento all’articolo 15 capoverso 1 lettera f, ciò che corrisponde all’OST.
Inoltre, il numero breve utilizzato per il servizio non è più esplicitamente menzionato. In questo modo si ottiene un trattamento analogo a quello previsto dall’articolo 28 ORAT. Infine, viene abrogato il vi gente capoverso 2 che prevede l’esonero dal pagamento della tassa amministrativa, poiché è ripreso nella nuova ordinanza del Consiglio federale sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni. 35/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 33 Libera scelta dei fornitori per le comunicazioni nazionali e internazionali
Sono stati effettuati alcuni adeguamenti linguistici. Non ci sono modifiche di contenuto. Le esigenze funzionali per la libera scelta del fornitore di servizio per i collegamenti nazionali e internazionali (art. 9 – 13 dell’ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle teleco municazioni, RS 784.101.112) sono trasferite all’articolo 34e OST.
Art. 34 Obbligo d’informare
Sono stati effettuati alcuni adeguamenti linguistici. Non ci sono modifiche di contenuto.
Capitolo 4: Altri elementi d’indirizzo
Poiché l’espressione «parametro di comunicazione» non viene più utilizzata, deve essere adeguata anche la rubrica del capitolo 4.
Art. 38 Attribuzione di un nome PRMD
Sono stati effettuati alcuni adeguamenti linguistici. Non ci sono modifiche di contenuto.
Art. 39 Attribuzione di un nome RDN
Al capoverso 1 sono stati effettuati alcuni adeguamenti linguistici. Non ci sono modifiche di contenuto.
Art. 47 Attribuzione di un MNC
Per l’adempimento dei propri compiti nell’ambito delle comunicazioni in materia di sicurezza, gli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC (esercito, protezione civile, corpo delle guardie di frontiera dell’Amministrazione federale delle dogane, la polizia, i pompieri, i servizi di protezione e di salvatag gio nonché gli stati maggiori di comando civili) possono creare, gestire o far mettere a disposizione da terzi le proprie reti di telecomunicazione o parti di esse. Ciò può includere la concessione di diritti d’uso delle frequenze per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile alle autorità e alle organiz zazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS). La nuova disposizione è intesa a consentire l’assegnazione di un MNC per l’esercizio di una rete per le comunicazioni mobili a banda larga, anche se non sono forniti servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico su tale rete.
Con un MNC attribuito possono essere indirizzati al massimo 10 000 000 000 dispositivi mobili. Se i suddetti organi allestiscono più sottoreti per le loro comunicazioni in materia di sicurezza, devono con dividere gli MNC assegnati e garantire che i 10 000 000 000 elementi d’indirizzo disponibili possano essere adeguatamente strutturati e assegnati alle singole sottoreti.
Art. 47a Attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG
Questa tecnica è obsoleta e non è più necessaria o utilizzata. L’articolo deve pertanto essere abro gato.
36/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 47d Attribuzione di un indicativo di chiamata e identificativi per le radiocomunica zioni marittime e renane
A seguito del cambiamento di paradigma quanto all’utilizzo delle frequenze, avvenuto con la revisione della LTC, gli indicativi di chiamata e gli identificativi per le radiocomunicazioni marittime e renane non vengono più rilasciati mediante concessione. L’utilizzazione delle frequenze legata a tali impianti è ora soggetta all’obbligo di notifica all’UFCOM (cfr. art. 32 segg. ORad). Si presuppone inoltre l’attribuzione di un indicativo di chiamata ai sensi dell’articolo 19 e dell’appendice 42 del Regolamento delle radio comunicazioni del 17 novembre 1995 (Regolamento radio, RS 0.784.403.1) nonché l’attribuzione di identificativi conformemente alle disposizioni e alle raccomandazioni dell’UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) e alla Convenzione regionale del 18 aprile 2012 sulle radiocomunicazioni della navigazione interna. L’attribuzione avviene nell’ambito di un certificato rilasciato ai sensi dell’arti colo 18 e della raccomandazione 7 allegato 2 del Regolamento radio, la «Ship Station Licence».
Un indicativo di chiamata – sia che si tratti di impianti radio marittimi e renani, aeronautici o amatoriali - è costituito da una sequenza di lettere e cifre che si combinano secondo determinati schemi. I primi caratteri sono usati per identificare la nazionalità della stazione radio. Questi prefissi sono definiti dall’UIT e assegnati agli Stati in uno o più serie. Di solito sono costituiti da due caratteri, di cui almeno uno è una lettera. Alcuni Paesi più grandi usano prefissi di un solo carattere e, in casi eccezionali, tre caratteri; per la Svizzera vale:
HBA-HBZ Switzerland (Confederation of) HEA-HEZ Switzerland (Confederation of)
Esempi di indicativi di chiamata e identificativi in relazione ad impianti radio marittimi e renani:
navigazione commerciale HB99 ad es. HBDY VULLY in questo caso, l’UFCOM assegna DY a yacht, barca sportiva HBY99999999 ad. es. HBY3798 GAB in questo caso BIANO l’UFCOM assegna 3798 Imbarcazione per la naviga HE999999 ad es. HE7666 ACQUA in questo caso zione interna sulle vie naviga RIO l’UFCOM assegna bili internazionali 7666
Nel GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), il Sistema mondiale di soccorso e di sicu rezza in mare, i nomi delle navi, gli indicativi di chiamata e gli «identificativi del servizio mobile marit timo» (MMSI) [MMSI = Maritime Mobile Service Identity] sono utilizzati per identificare le stazioni radio marittime. Contengono generalmente 9 cifre: il codice Paese a 3 cifre (MID) [MID = Maritime Identifi cation Digit] seguito da una serie di 6 cifre (MID XXXXXX; X = cifre da 0 a 9). In base alle norme radio, ad ogni Paese sono assegnati uno o più codici Paese. L’identificativo del servizio mobile marittimo per la Svizzera è il 269, basato su REC ITU-R M.585. Esempio di identificativo di una stazione di radioco municazione marittima nel GMDSS: MID 269123456. In questo esempio l’UFCOM assegna «123456».
Ai dispositivi portatili VHF (altissima frequenza) con DSC (Digital Selective Calling) e GNSS (Global Navigation Satellite System) viene assegnato un identificativo marittimo unico a 9 cifre per un’applica zione marittima per scopi speciali, che inizia con la cifra 8, seguita dal codice Paese a 3 cifre MID, per la Svizzera 269 (8 MID XXXXX; X = cifre da 0 a 9). La base è REC ITU-R M.585, esempio
826912345. L’UFCOM assegna «12345».
ATIS (Automatic Transmitter Identification System) è un sistema di identificazione automatica dei ra diotrasmettitori a bordo di imbarcazioni conforme all’allegato B della norma europea ETSI EN 300 698-1. Ogni stazione a bordo di un’imbarcazione che partecipa alle comunicazioni radio per la na
37/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
vigazione interna deve avere un indicativo di chiamata, il nome ufficiale della dell’imbarcazione, un co dice ATIS conforme ai requisiti tecnici elencati nell’allegato B della norma ETSI EN 300 698-1 e, se è dotata di un impianto AIS (Automatic Identification System), un MMSI. Il codice ATIS è strutturato come segue: Z MID X1 X2 X2 X3 X4 X5 X5 X6, ad esempio 9269053756 (Z = sempre 9; MID = codice del Paese in cui la nave è registrata; X1 X2 rappresentano la seconda o terza lettera dell’indicativo di chiamata, dove 01 rappresenta A, 02 rappresenta B, 03 rappresenta C, 04 D, 05 E, ecc., e X3 X4 X5 X6 rappresentano le 4 cifre dell’indicativo di chiamata). In questo esempio, l’UFCOM attribuisce «3756").
Art. 47e Attribuzione di un indicativo di chiamata per le radiocomunicazioni aeronauti che
A seguito del cambiamento di paradigma quanto all’utilizzo delle frequenze, avvenuto con la revisione della LTC, anche gli indicativi di chiamata per la radiocomunicazione aeronautica non vengono più at tribuiti mediante concessione. L’utilizzazione delle frequenze legata a tali impianti è ora soggetta all’obbligo di notifica all’UFCOM (cfr. art. 32 ORad). Si presuppone inoltre l’attribuzione di un indicativo di chiamata ai sensi dell’articolo 19 e dell’appendice 42 del Regolamento radio. L’attribuzione avviene nell’ambito di un certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 18 e della raccomandazione 7 allegato 3 del Regolamento radio, la «Aircraft Station Licence».
Per gli aeromobili civili, il contrassegno è costituito dal contrassegno di nazionalità HB seguito da un trattino e dal marchio di registrazione. Il contrassegno degli aeromobili (ad es. JOJ) è rilasciato dall’Uf ficio federale dell’aviazione civile (UFAC). L’UFCOM adotta tale contrassegno e lo assegna come indi cativo di chiamata (call sign) nell’ambito della «Aircraft Station Licence». Esempio: HB-JOJ.
Art. 47f Attribuzione di un indicativo di chiamata per le radiocomunicazioni radioamato riali
A seguito del cambiamento di paradigma quanto all’utilizzo delle frequenze, avvenuto con la revisione della LTC, anche gli indicativi di chiamata per le radiocomunicazioni radioamatoriali non vengono più attribuiti mediante concessione. Nonostante l’esenzione dall’obbligo di concessione, la partecipazione al servizio radioamatoriale richiede ancora un indicativo di chiamata (cfr. art. 42 ORad). Quest’ultimo è attribuito alle persone fisiche e alle associazioni di radioamatori ai sensi dell’articolo 19 e dell’allegato
42 del Regolamento radio.
L’UFCOM assegna man mano gli indicativi di chiamata disponibili ai titolari di un certificato di capacità. Gli indicativi di chiamata attribuiti non possono essere cambiati.
Esempi:
Radioamatore CEPT HB9XXX ad es. HB9FHA in questo caso l’UFCOM assegna 9FHA Radioamatore CEPT* o HB9X o HB9XX ad es. HB9T o in questo caso l’UFCOM associazione di radioama HB9SM assegna 9T o 9SM tori Radioamatore Novizio HB3XXX ad. es. HB3YDA in questo caso l’UFCOM assegna 3YDA Radio amatoriali militari HB4XX ad es. HB4G in questo caso l’UFCOM assegna 4G *Le chiamate con suffisso a due cifre sono assegnate solo alle associazioni di radioamatori.
Su richiesta, alle associazioni di radioamatori possono essere assegnati anche indicativi di chiamata speciali limitati ad un anno con suffissi di diversa lunghezza (HBXXXX / HEXXX).
38/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 53 Adeguamento delle condizioni generali del registro dei nomi di dominio subor dinati al dominio «.ch»
Questa disposizione transitoria, introdotta in occasione della revisione dell’ORAT del 4 novem bre 2009, concerne la regolamentazione dei nomi di dominio appartenenti al dominio «.ch». Nel 2014, questa regolamentazione è stata integralmente trasferita nella nuova ODIn e tutti i rispettivi articoli dell’ORAT sono stati abrogati. Di conseguenza, avrebbe dovuto essere abrogata anche la disposi zione transitoria prevista all’articolo 53 ORAT, una dimenticanza alla quale viene sopperito ora.
Art. 54 Numeri brevi (disposizione transitoria)
Per permettere una transizione accettabile sia per i titolari del numero breve 140, sia per coloro che fanno capo a questi servizi, il termine per la messa fuori servizio dei numeri brevi dei servizi di soc corso stradale è stato fissato al 31 dicembre 2025. Inoltre, affinché i titolari non possano trarre alcun vantaggio dalla scomparsa di questo numero breve, non sono autorizzati a fare pubblicità per il pro prio servizio e i propri numeri in occasione delle chiamate al numero breve 140.
Allegato Termini e abbreviazioni
Il quarto punto (codice Interlock CUG [Closed User Group Interlock Code]: parametro del sistema di segnalazione n. 7 secondo le raccomandazioni dell’UIT-T della serie Q.700) è abrogato dato che que sta tecnica è obsoleta e non è più necessaria o utile.
4.3 Ordinanza sui domini Internet (ODIn)
La modifica della LTC del 22 marzo 2019 adotta delle nuove disposizioni specifiche sui nomi di domi nio Internet (art. 28b segg. LTC), le quali costituiscono le basi per una revisione dell’ordinanza sui do mini Internet (ODIn; RS 784.104.2). Tale revisione permette inoltre di adeguare il quadro giuridico alle realtà in costante evoluzione della lotta contro la criminalità informatica e del mercato dei nomi di do minio.
Ingresso
L’ingresso è adeguato alle nuove norme di delega che figurano nella revisione della LTC.
Art. 10 Compiti
I file di zona («Zonefile») contengono le informazioni relative a nomi di dominio direttamente subordi nati a ogni dominio di primo livello, ossia i nomi dei server di nomi («Nameservers») che gestiscono le zone derivanti dai nomi di dominio di secondo livello e gli elementi informativi pubblici necessari alla sicurezza (DNSSEC). Non contengono dati personali sui titolari dei nomi di dominio in questione.
L’accesso alle informazioni contenute nei file di zona rientra negli standard internazionali, in quanto i registri dei gTLD sono tenuti a offrire un tale accesso a tutti, conformemente al loro contratto di regi stro concluso con l’ICANN (Registry Agreement Specification 4, n. 2). Del resto, tali informazioni sono pubbliche poiché devono obbligatoriamente essere accessibili da tutto il sistema connesso a Inter net/DNS, essendo necessarie per consentire l’accesso ai servizi/contenuti che stanno dietro un nome di dominio. La disponibilità di tali informazioni permette anche ai ricercatori, nell’ottica di un approccio 39/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
«opendata», di investigare e trarre insegnamenti in merito ai domini come «.ch», e consente alle orga nizzazioni di lotta contro la cibercriminalità di identificare più facilmente e sul lungo periodo le registra zioni abusive, e aiuta infine i vari attori Internet a sviluppare nuovi servizi DNS.
È dunque opportuno prevedere il diritto di accesso alle informazioni contenute nel file di zona anche nell’ODIn per il dominio di primo livello con codice del Paese (country code Top Level Domain [ccTLD]) «.ch» (art. 10 cpv. 1 lett. a n. 6). Ogni persona interessata che si identifichi correttamente può accedere a tali informazioni a condizione che il loro utilizzo miri a obiettivi d’interesse pubblico come la lotta contro la cibercriminalità (spam e altri usi illeciti), la ricerca concernente Internet, l’elabo razione di statistiche sulle comunicazioni elettroniche, la messa in atto di sistemi d’analisi e d’allerta automatizzati che mirano alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale o ancora lo sviluppo di soluzioni tecniche per Internet. Spetta al gestore del registro fissare le esigenze in materia di identifi cazione (ad es. con la creazione di un conto online su un portale centralizzato, com’è il caso per i gTLD con la piattaforma CZDS), come pure le modalità relative all’accesso, il quale in linea di principio dovrebbe essere offerto esclusivamente in forma elettronica. Il gestore del registro può bloccare o re vocare l’accesso in caso di mancato rispetto di tali esigenze di utilizzo e delle modalità d’accesso.
Art. 14 Servizi per la composizione delle controversie
Conformemente all’articolo 14 capoverso 2 ODIn, quando l’UFCOM approva degli atti legati al servizio per la composizione delle controversie deve consultare previamente l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) e l’Ufficio federale di giustizia (UFG). Questa consultazione preliminare riguarda in particolare la nomina degli esperti chiamati a dirimere le controversie. Se la consultazione dell’IPI si giustifica pienamente, tenuto conto delle conoscenze di quest’ufficio nell’ambito della proprietà intellet tuale, la situazione è diversa per l’UFG, il quale non desidera più essere consultato a tale proposito. Naturalmente però l’UFG continuerà ad essere consultato in caso di modifiche alla struttura dell’orga nizzazione o alle regole procedurali e che disciplinano la composizione delle controversie.
Art. 15a Misure in caso di sospetto di abuso: deviazione del traffico
L’articolo 15a ODIn consente di deviare il traffico diretto a dei nomi di dominio usati a scopo di «phishing» o per diffondere «malware», al fine di poter analizzare questo traffico («domain name traf fic sinkholing»). Tale misura migliora notevolmente la lotta contro questo tipo di cibercriminalità, in quanto dà la possibilità di analizzare il suo funzionamento al fine di sviluppare tecniche di lotta e so prattutto informare coloro che ne sono vittime. In molti casi è opportuno che tale informazione av venga semplicemente tramite una deviazione del traffico verso una pagina informativa («landing page») che avverta direttamente coloro che accedono a siti basati su nomi di dominio con scopo di «phishing» o di diffusione di «malware», ad esempio shop online fraudolenti o ancora siti bancari con traffatti.
Una pagina informativa di questo tipo deve contenere indicazioni in merito al sospetto di abuso in que stione, al servizio o all’autorità che ha richiesto la misura e deve riportarne le coordinate (cfr. ad es. art. 30 cpv. 3 lett. h ODIn). Concretamente, la pagina informativa deve riportare il messaggio d’errore «451 Unavailable For Legal Reasons» (cf. https://tools.ietf.org/html/rfc7725), una descrizione chiara e circostanziata dell’abuso o delle frodi presunte a danno delle potenziali vittime che hanno consultato i nomi di dominio in questione, nonché indicazioni che consentano di contattare il servizio o l’autorità che ha richiesto la misura, ciò che permette al contempo al titolare di contestare all’occorrenza la fon datezza del sospetto e della misura adottata nei confronti del suo nome di dominio (cfr. inoltre art. 15b cpv. 1 che esige che il titolare sia informato immediatamente, per via elettronica). La pagina informa tiva può inoltre contenere link verso pagine web d’informazione e prevenzione contro la cibercrimina lità (ad es. stopthinkconnect.ch, Prevenzione svizzera della criminalità o ancora MELANI).
Si noti che le esigenze in materia d’informazione (indicazioni sul sospetto d’abuso in questione, il ser vizio o l’autorità che ha richiesto la misura, le coordinate) valgono soltanto se è prevista una pagina 40/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
informativa. Tali esigenze non si applicano invece se la misura di deviazione del traffico ordinata con formemente all’articolo 15a ODIn riguarda unicamente l’analisi del traffico.
Art. 21 Doveri d’informazione
I centri di registrazione devono segnalare senza indugio al gestore del registro i nomi di dominio, ri chiesti o registrati, aventi un carattere palesemente illecito o contrario all’ordine pubblico che essi hanno identificato o che sono stati loro segnalati («non appena ne vengono a conoscenza» [art. 21 cpv. 1 ODIn]). Inversamente ciò significa, analogamente a quanto previsto riguardo al gestore del regi stro (art. 10 cpv. 2 ODIn), che i centri di registrazione non sottostanno ad alcun obbligo generale di sorveglianza o di controllo sistematico dell’uso che viene fatto dei nomi di dominio che essi registrano o hanno registrato e non sono tenuti in nessun caso a indagare attivamente fatti o circostanze che de notano attività illecite commesse per mezzo di nomi di dominio.
Il fatto di non aver previsto espressamente l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza nell’ODIn rappresenta un certo rischio a livello giuridico per i centri di registrazione, tenuto conto in particolare di alcune decisioni prese dai tribunali tedeschi che potrebbero essere interpretate come se imponessero degli obblighi di sorveglianza ai centri di registrazione sulla base della «Störerhaftung». Occorre quindi sancire esplicitamente all’articolo 21 capoverso 4 ODIn l’assenza di qualsiasi obbligo generale, per i centri di registrazione, di sorveglianza o di controllo sistematico dell’uso che viene fatto dei nomi di do minio. L’articolo 23 ODIn concernente l’obbligo di collaborare dev’essere interpretato alla luce di que sto nuovo articolo 21 capoverso 4 ODIn: nessun’autorità può infatti imporre un qualsiasi obbligo gene rale di sorveglianza ai centri di registrazione.
Art. 25 Condizioni generali di attribuzione
I cibercriminali non esitano a chiedere l’attribuzione di centinaia di nomi di dominio, in particolare che terminano in «.ch» e che sono destinati unicamente a fini abusivi come la creazione di finti siti com merciali (fake webshops) volti a raccogliere dati degli internauti (carta di credito, conti bancari, …). Può trattarsi di nomi di dominio totalmente nuovi, ma anche di nomi di dominio che sono stati attivi per un certo periodo e a cui i loro precedenti titolari hanno rinunciato (recupero di nomi non più utilizzati). Le autorità svizzere attive nella lotta contro la cibercriminalità sono generalmente in grado di identifi care rapidamente i siti falsi e di adottare, in collaborazione con i gestori dei registri «.ch» e «.swiss» e sulla base degli articoli 15 capoverso 3 e 16 capoverso 3 ODIn, delle misure immediate di blocco e/o di revoca dei nomi di dominio in questione. Tuttavia, resta il fatto che i finti siti commerciali che ricor rono a nomi di dominio «svizzeri» possono operare in modo fraudolento nei pochi giorni che intercor rono tra la loro messa in servizio e le misure di blocco adottate nei loro confronti. Per i cibercriminali questo è sufficiente per guadagnare soldi e arrecare agli utenti danni talvolta ingenti.
Lo sfruttamento di finti siti web durante quei pochi giorni può essere combattuto sul piano dei nomi di dominio con un nuovo strumento di lotta contro la cibercriminalità che ha dato buoni risultati in partico lare nell’ambito del ccTLD danese «.dk». Il sistema consiste nel differire l’uso possibile dei nomi di do minio («deferred delegation»), i quali devono in linea di principio essere attribuiti se le condizioni per farlo sono soddisfatte a priori ma vi è il rischio che questi nomi servano a un fine o a una modalità ille cita.
Questo nuovo strumento si fonda sull’obbligo per i richiedenti di nomi di dominio di identificarsi corret tamente (cfr. art. 29 cpv. 1) e sull’obbligo corrispondente per i gestori di registri e i centri di registra zione di controllare la fondatezza di tale identificazione prima di attribuire dei nomi di dominio (art. 17 cpv. 2 lett. d e 24 cpv. 2 lett. b n. 2 e cpv. 3 ODIn). Va da sé che i cibercriminali che richiedono nomi di dominio per fini illeciti lo fanno quasi esclusivamente sotto falsa identità, ciò che conduce alla revoca del nome di dominio in questione (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. c ODIn).
41/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Sulla base delle esperienze fatte, i gestori dei registri e le autorità di perseguimento hanno sviluppato una certa perizia e dei criteri che consentono loro di identificare con sufficiente plausibilità, mediante vari controlli incrociati e sulla base di un esame dei nomi di dominio richiesti e dell’identificazione for nita da chi ne fa domanda, le richieste che celano obiettivi illeciti. Per casi di questo tipo conviene for nire alle autorità competenti (cpv. 1bis) e al gestore del registro (cpv. 1ter) la possibilità di sospendere l’uso dei nomi di dominio richiesti, vietando nel file di zona qualsiasi configurazione dei server di nomi che consenta l’attivazione di questi nomi di dominio. Ciò previene qualsiasi eventuale danno legato all’utilizzo dei nomi di dominio, consentendo al contempo l’apertura di una procedura d’identificazione (cpv. 1quater). Una tale misura deve fondarsi su un sospetto e sospende unicamente la possibilità di uti lizzare un nome di dominio per un certo periodo di tempo, nel rispetto del principio di proporzionalità quanto al diritto di qualsiasi individuo di ottenere un nome di dominio se le condizioni di attribuzione sono adempiute. Il gestore del registro revoca l’attribuzione del nome di dominio soltanto se il titolare non si identifica correttamente entro 30 giorni (cpv. 1quater). È generalmente il caso per i nomi di domi nio acquisiti sotto falsa identità a scopi illeciti da titolari che desiderano mantenere l’anonimato che li protegge e che quindi, di principio, non rispondono mai alle domande d’identificazione.
Art. 26 Denominazioni riservate
Soltanto i nomi dei Comuni politici svizzeri beneficiano attualmente di una protezione per il fatto di es sere riservati, conformemente all’articolo 26 capoverso 1 lettera b ODIn. Dopo una fusione, i nomi di Comuni possono tuttavia diventare dei «semplici» nomi di località non protetti. Le autorità dei Comuni sottoposti a fusione non sono generalmente a conoscenza di questo fatto, che crea una fonte poten ziale di «cibersquatting».
La riservazione garantisce al nome delle località una protezione complementare, che si giustifica te nuto conto dell’interesse pubblico legato a questi nomi geografici per i Comuni politici interessati. Tale protezione riguarda oltretutto un nome geografico chiaramente definito all’articolo 3 lettera e dell’ordi nanza sui nomi geografici (ONGeo, RS 510.625), ossia quello degli insediamenti abitati geografica mente delimitabili, con un nome e un numero postale d’avviamento propri. La riservazione concerne in fin dei conti un numero relativamente limitato di nomi (circa 4100 località) e può facilmente essere messa in atto in base al repertorio delle località aggiornato da Swisstopo (https://www.cada stre.ch/it/services/service/plz.html; cfr. art. 24 ONGeo).
Art. 27 Processo di attribuzione
La possibilità di chiedere una decisione formale conformemente al capoverso 4 dev’essere sfruttata entro un termine di 40 giorni a partire dalla comunicazione per via elettronica del rifiuto da parte del gestore del registro al centro di registrazione attraverso il sistema di registrazione (cpv. 3). Una comu nicazione elettronica di questo tipo non può tuttavia avvenire qualora il rifiuto riguardi un nome di do minio che deve essere attribuito tramite mandato di nominazione conformemente all’articolo 56 ODIn. In questo caso la domanda di attribuzione non viene in effetti registrata dal centro di registrazione nel sistema elettronico, in quanto è oggetto di una richiesta diretta presso il gestore del registro che pro cede al suo esame. La comunicazione di rifiuto da parte del gestore del registro non può avvenire tra mite un sistema di registrazione, ma deve essere notificata al richiedente direttamente dal gestore del registro (cpv. 3, secondo periodo). Per farlo, quest’ultimo ricorre al mezzo di comunicazione che ri tiene opportuno tenuto conto in particolare del sistema di registrazione dei nomi di dominio e dei mezzi di comunicazione che saranno sviluppati in materia di amministrazione elettronica.
La formulazione del capoverso 4 è inoltre adeguata al fatto che la comunicazione di rifiuto può essere fatta direttamente dal gestore del registro nei casi riguardanti le domande di attribuzione dei nomi di dominio tramite mandato di nominazione.
42/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 30 Revoca
Le misure preliminari sono essenziali per il sistema dei nomi di dominio (DNS) poiché una messa in atto effettiva delle regole concernenti i nomi di dominio e la lotta contro la cibercriminalità dipendono essenzialmente dalla rapidità con la quale si riesce a porre rimedio a un’irregolarità o scongiurare una minaccia. In tale contesto, le potenziali misure preliminari enumerate a titolo d’esempio al capoverso 3 sono costantemente precisate e completate, ciò che consente anche di indicare alle autorità e alle al tre organizzazioni competenti le misure auspicabili riguardanti i nomi di dominio.
Il tale ottica, occorre completare il catalogo delle misure menzionando la possibilità di deviare verso una pagina informativa il traffico diretto a un nome di dominio o in transito su questo nome di dominio (cpv. 3 lett. h; cfr. ad es. art. 15a cpv. 2). Una pagina informativa («landing page») consente di avver tire direttamente le potenziali vittime di reati al momento del loro accesso a siti fraudolenti, contraffatti o che offrono servizi illegali basati sui nomi di dominio. Se spetta effettivamente alle autorità e ad altre organizzazioni competenti fissare il contenuto di tale pagina informativa, pare opportuno che la pagina riporti il messaggio d’errore «451 Unavailable For Legal Reasons» (cfr. https://tools.ietf.org/html/rfc7725), nonché una descrizione chiara e circostanziata dei presunti abusi o frodi e indichi anche le coordinate dell’autorità od organizzazione che ha richiesto la misura.
Art. 32 Procedura e condizioni di delega
Il compito pubblico di gestire gli elementi di indirizzo di cui dispone la Svizzera è stato assegnato all’UFCOM (art. 28 cpv. 1 LTC), compresi i domini Internet di primo livello la cui gestione spetta alla Confederazione (art. 28b LTC). L’UFCOM ha comunque la possibilità di delegare a terzi la gestione di determinati elementi di indirizzo (art. 28a cpv. 1 LTC). L’articolo 8 capoverso 2 ODIn riflette le disposi zioni della LTC prevedendo che l’UFCOM assuma la funzione di gestore del registro o la deleghi a un terzo conformemente agli articoli 32 e seguenti dell’ODIn. Se opta per delegare tale compito pubblico a un terzo, l’UFCOM trasferisce la competenza e la responsabilità d’agire in quanto gestore del regi stro al delegato che esercita la funzione a suo rischio e pericolo in quanto sostituto della Confedera zione.
Le regole di delega previste nell’ODIn devono essere adattate in funzione del nuovo articolo 28a LTC, secondo cui spetta all’UFCOM definire direttamente il o gli eventuali delegati o indire una pubblica gara o una procedura mediante invito (cpv. 2). Il messaggio concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni del 6 settembre 2017 (FF 2017 5599 segg.; qui di seguito: Messaggio LTC 2017) precisa che è possibile attribuire direttamente l’incarico solo se motivi importanti lo giustificano, men zionando diverse possibili circostanze come il fatto che, per ragioni di sicurezza pubblica, un solo for nitore di servizi entra in linea di conto (Messaggio LTC 2017, p. 5674).
Se i delegati sono scelti sulla base di una pubblica gara o di una procedura mediante invito, l’UFCOM valuta le offerte in funzione di criteri ponderabili che si focalizzano in particolare (cpv. 1) sul prezzo, sull’adeguatezza e sulla qualità dei servizi (il criterio «classico»), sulle qualifiche e le caratteristiche – ad esempio la forma giuridica – del delegato che possono essere essenziali per la gestione, sulla si curezza pubblica e sulla lotta contro la cibercriminalità, le quali diventano imprescindibili per un’attività che riguarda le reti di comunicazione, la protezione delle infrastrutture critiche di cui fa parte il sistema dei nomi di dominio (DNS) o ancora la partecipazione della comunità coinvolta – sia essa civile, tec nica, economica o ancora accademica – alla gestione degli elementi d’indirizzo delegati. Tale parteci pazione diventa dunque indispensabile in materia di gestione dei nomi di dominio.
Il diritto dei mercati pubblici non si applica alla procedura di delega prevista agli articoli 32 e seguenti ODIn (art. 24 cpv. 2 LTC cui rimanda l’art. 28a cpv. 4 LTC). Si applicano le disposizioni della legge fe derale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il Consiglio federale ha la possibilità di derogare alle prescrizioni della PA per soddisfare le esigenze specifiche legate a una gara pubblica (art. 24 cpv. 3 LTC cui rimanda anche l’art. 28a cpv. 4 LTC). In merito alla necessità
43/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
di tali deroghe, si veda il Messaggio LTC 2017 (pag. 6260). Le eccezioni previste in tal senso dall’arti colo 22 capoversi 3 e 4 dell’attuale ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (RS 784.102.1) hanno dato buoni risultati e devono essere riprese all’articolo 32 ODIn (cpv. 2 e 3). La procedura di gara deve, ad ogni modo, sempre rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza, garantendo la confidenzialità dei dati forniti dai candi dati (art. 24 cpv. 1 LTC).
Art. 38 Prezzo
La modifica qui apportata mira semplicemente ad adattare l’articolo 38 capoverso 1 alla nuova termi nologia utilizzata dagli articoli 28a capoverso 2 LTC e 32 ODIn (pubblica gara e procedura mediante invito). La nozione di «costi pertinenti» ai sensi degli articoli 28a capoverso 3 LTC e 38 capoverso 3 ODIn si riferisce ai soli costi determinanti di un fornitore di servizi efficace.
Art. 43 Fine dell’attività delegata
L’articolo 28a capoverso 3 LTC prevede che l’UFCOM possa, in alcuni casi, obbligare terzi ad assu mere la gestione di determinati elementi d’indirizzo. Lo stesso potrebbe valere qualora un delegato cessasse le sue attività e occorresse trovare urgentemente un fornitore di servizi EBERO («Emer gency Back-End Registry Operator») che possa riprendere con breve preavviso la gestione delle ri sorse delegate. L’articolo 43 capoverso 3 ODIn prevede che, in un tale caso, l’UFCOM possa ripren dere la funzione o il compito delegato o incaricarne un altro delegato. Si tratta in fondo di una fattispe cie tipica dell’articolo 28a capoverso 2 LTC in base a cui l’UFCOM può designare un delegato senza passare tramite una pubblica gara o una procedura mediante invito. La precisazione di «direttamente» inserita all’articolo 43 capoverso 3 ODIn consente di sottolineare questo aspetto.
Art. 46 Messa a disposizione di dati
Il servizio WHOIS consente a chiunque di consultare le informazioni pubbliche concernenti i nomi di dominio attribuiti e i loro titolari. Con l’entrata in vigore del regolamento europeo del 27 aprile 2016 re lativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD), le concezioni e le aspettative concernenti WHOIS sono chiara mente evolute verso un divieto di principio di pubblicare qualsiasi dato personale concernente i titolari dei nomi di dominio. L’ICANN ha così intrapreso un’ampia riforma del servizio WHOIS per i domini In ternet generici, ossia i gTLD (cfr. qui di seguito le spiegazioni relative all’art. 52 ODIn). La Svizzera è del resto uno degli ultimi Paesi in Europa ad aver previsto la pubblicazione di dati personali riguardanti i titolari in WHOIS per il suo ccTLD «.ch».
È opportuno adeguare di conseguenza il servizio WHOIS relativo al «.ch» alle esigenze attuali di pro tezione dei dati, vietando ormai qualsiasi pubblicazione di dati personali relativi a titolari di nomi di do minio (nome e indirizzo postale del titolare del nome di dominio in questione, nonché nome e indirizzo postale del responsabile tecnico), garantendo in parallelo l’accesso ai dati personali dei titolari dei nomi di dominio a chiunque provi d’avere un interesse preponderante.
L’articolo 46 ODIn, che avrà ora più globalmente come oggetto la «messa a disposizione di dati» (nuova rubrica), deve quindi essere totalmente riformulato. I dati pubblicati in WHOIS concernono or mai esclusivamente i nomi di dominio in quanto tali (art. 46 cpv. 1 lett. a–d), come pure delle informa zioni concernenti il centro di registrazione che opera per conto del titolare del nome di dominio in que stione, comprese le coordinate (come un indirizzo email o un numero di telefono) che consentono con certezza di raggiungerlo per segnalargli in particolare abusi o problemi (lett. f). Occorre inoltre comple tare le informazioni contenute in WHOIS indicando un mezzo anonimo che consenta di contattare il titolare del nome di dominio (let. e). Il mezzo può consistere ad esempio in un link verso un modulo
44/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
elettronico pubblicato sul sito web del gestore del registro – reso sicuro attraverso un captcha per evi tare lo spamming – che consente di trasferire il contenuto del messaggio all’indirizzo elettronico del contatto in questione. Un’alternativa per il gestore del registro consiste nel pubblicare in WHOIS un indirizzo di posta elettronica virtuale anonimo che consenta di inviare una comunicazione elettronica alla persona di contatto in questione (tramite reindirizzamento all’indirizzo reale di quest’ultima).
Occorre inoltre dare al gestore del registro la facoltà di pubblicare alcuni dati personali particolari (art. 46 cpv. 2 ODIn). Ciò concerne innanzitutto i dati d’identificazione e le coordinate del titolare del nome di dominio se si tratta di una persona giuridica (let. a). La pubblicazione è giustificabile in tal caso con la necessità di trasparenza per quanto concerne le persone giuridiche (che spesso sono delle imprese) e con il fatto che i dati relativi alle persone giuridiche non sono (secondo il RGPD) o po trebbero non più essere (secondo la LPD che potrebbe essere adeguata in tal senso) protette sulla base della vita privata. Le coordinate e i dati d’identificazione di ciascun titolare dovrebbero poter es sere pubblicati se quest’ultimo ha dato il suo consenso («opt-in» previsto alla lett. b).
Il fatto che i dati d’identificazione e le coordinate dei titolari dei nomi di dominio non siano più pubbli cati in WHOIS implica che l’accesso a questi dati personali sia disciplinato qualora lo giustifichino inte ressi legittimi e preponderanti di terzi (art. 46 cpv. 3); ciò vale in particolare nei confronti delle autorità di perseguimento penale e di altre autorità pubbliche, nonché di ricercatori e di organizzazioni attivi nella cibersicurezza, dei titolari di diritti di proprietà intellettuale e dei loro avvocati, delle organizza zioni di lotta contro le frodi, ma anche dei consumatori lesi e di qualsiasi persona che provi d’avere un interesse preponderante quanto all’ottenimento di dati sul titolare di un nome di dominio. Bisogna par tire dal presupposto che chiunque abbia un interesse degno di protezione a far valere i propri diritti mediante azione (cfr. in particolare art. 59 cpv 2 lett. a del Codice di procedura civile [RS 272]) abbia un interesse preponderante all’accesso ai dati personali riguardanti un titolare di un nome di dominio che sono necessari per adire le vie legali.
L’eventuale remunerazione che può essere chiesta per ottenere l’accesso (cpv. 3 in fine) deve orien tarsi ai costi effettivi a carico del gestore del registro, ma non dovrebbe in alcun caso costituire per nessuno, a causa del suo importo, un ostacolo all’accesso ai dati. Naturalmente non è possibile esi gere una tale remunerazione se la gratuità è imposta da un’altra base legale. Va notato che l’obbligo di dare accesso non vale unicamente per il gestore del registro, ma anche per i centri di registrazione, se operano per conto di titolari di nomi di dominio di cui sono richiesti i dati personali (cpv. 4).
Spetta al gestore del registro e ai centri di registrazione toccati mettere in atto le modalità e le proce dure d’accesso. I lavori in corso in seno all’ICANN (cfr. qui di seguito le spiegazioni all’art. 52) dovreb bero apportare loro degli elementi di riflessione, dei metodi e delle procedure nonché altre modalità da considerare. Si può immaginare che il gestore del registro metta in atto una procedura d’accesso spe cifica e agevolata per le autorità pubbliche o per altre categorie di persone. In caso di bisogno l’UFCOM può prescrivere le modalità e le procedure d’accesso (cpv. 5). Per il resto, l’Ufficio ha la competenza generale di emanare le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie (art. 60 cpv. 1 ODIn) che potrebbero riguardare questioni tecniche o amministrative legate alla banca dati WHOIS o all’accesso ai dati non pubblicati.
Il diritto d’accesso qui previsto si distingue dall’obbligo di informare ai sensi degli articoli 21 e 22 LSCPT per il fatto che riguarda una fonte di dati diversa, gestita non dai fornitori di servizi di telecomu nicazione ma da un gestore del registro di un dominio Internet.
Art. 51 Compiti particolari
Il gestore del registro «.swiss» adotta misure di pubblicità e sponsorizzazione volte a promuovere il dominio «.swiss»; rientrano in questo campo tutte le forme di pubblicità, di marketing diretto, di spon sorizzazione, di promozione delle vendite e di relazioni pubbliche (art. 51 lett. c ODIn). Il complemento apportato a tale disposizione crea la base legale che consente al gestore del registro di collaborare con autorità le cui attività presentano una certa prossimità con la gestione dei nomi di dominio e che 45/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
consentono di immaginare misure informative, promozionali o di agevolazione in favore di «.swiss», in particolare nell’ambito della creazione di imprese. Si attribuisce così alle varie autorità pubbliche po tenzialmente interessate la competenza di collaborare con il gestore del registro. Il riferimento a una collaborazione indica in effetti che il gestore del registro non può imporre delle tali misure, ma che si tratta piuttosto di partenariati da elaborare con le autorità competenti interessate.
I partenariati ipotizzati hanno come obiettivo sensibilizzare qualsiasi potenziale interessato alle carat teristiche proprie al dominio «.swiss», il quale ha le qualità intrinseche per promuovere la Svizzera e le sue imprese in Svizzera e nel mondo (cfr. art. 50 lett. b ODIn). Un approccio giudizioso consiste nell’informare e agevolare la registrazione dei nomi di dominio «.swiss» direttamente «alla fonte», in particolare: - in occasione della registrazione di nuovi marchi presso l’IPI; le registrazioni dei nomi di dominio, di marchi e di altri identificativi presentano in effetti problematiche simili e denotano dei punti in comune in particolare per gli imprenditori; una collaborazione con l’IPI dovrebbe essere ipotizzata sull’esempio del partenariato siglato tra l’Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC) che gestisce in particolare il dominio «.fr» e l’Institut national français de propriété intellectuelle (INPI); - in caso di richiesta di numeri d’identificazione delle imprese (IDI) presso l’Ufficio federale di stati stica (UST); - in caso d’iscrizione presso i registri di commercio, risp. EasyGov (https://www.easygov.swiss/).
Art. 52 Messa a disposizione di dati
A seguito di pressioni derivanti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD), l’ICANN ha intrapreso una vasta ri forma del servizio WHOIS che consente a chiunque di consultare informazioni pubbliche concernenti i nomi di dominio attribuiti e i loro titolari nel gTLD. Il 17 maggio 2018 questa riforma ha portato, nell’ur genza e in qualità di prima tappa, all’adozione da parte del Board (comitato o consiglio d’amministra zione) dell’ICANN di una «Temporary Specification for gTLD Registration Data» che stabilisce le esi genze in materia di trattamento dei dati DNS e determina in modo assai restrittivo i dati personali che possono essere pubblicati in WHOIS a partire dal 25 maggio 2018. Queste nuove esigenze sono state messe in atto dal gestore del registro «.swiss», il quale sottostà alle specifiche adottate dall’ICANN sull’argomento in qualità di gestore di un gTLD.
La «Temporary Specification» è stata sostituita in data 20 maggio 2019 da una «Interim Registration Data Policy for gTLDs» che ne riprende in larga misura il contenuto, fondandosi però sulle raccoman dazioni adottate dal comitato dell’ICANN il 15 maggio 2019 (tratte dal «Final Report of the Temporary Specification for gTLD Registration Data» del 20 febbraio 2019). Numerosi lavori concernenti il servi zio WHOIS proseguono inoltre in seno all’ICANN e in particolare nel Team EPDP («Expedited Policy Development Process») in collaborazione con autorità UE come il Comitato europeo per la protezione dei dati. Nel 2020 questi lavori dovrebbero culminare nell’adozione, da parte del comitato dell’ICANN, di una «Registration Data Policy for gTLDs» conforme alle esigenze poste dal RGPD. I lavori dell’ICANN rischiano tuttavia di subire un intervento normativo da parte della National Telecommuni cations and Information Administration (NTIA), la quale esige con impazienza che i lavori avanzino in modo significativo entro novembre 2019.
Le nuove specifiche dell’ICANN vietano praticamente qualsiasi pubblicazione in WHOIS di dati perso nali relativi ai titolari di nomi di dominio:
- Tutti i dati d’identificazione dei titolari di nomi di dominio sono stati soppressi («redacted») da WHOIS, in particolare: nome, indirizzo postale, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica dei titolari; lo stesso vale per i dati d’identificazione concernenti gli amministratori dei nomi di do minio. Le questioni attualmente dibattute in seno all’ICANN concernono la pubblicazione o meno di dati d’identificazione delle persone giuridiche (che non beneficiano della protezione del RGPD), 46/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
del nome delle organizzazioni che sono titolari di nomi di dominio, di dati concernenti i contatti tecnici e di una certa localizzazione geografica dei titolari. Dovrebbe inoltre essere possibile, se i titolari vi acconsentono, pubblicare in WHOIS informazioni d’identificazione e le loro coordinate.
- Per il resto, i dati relativi ai nomi di dominio in quanto tali continuano ad essere pubblicati in WHOIS come in passato, in particolare la denominazione del nome di dominio attribuito e la corri spondente stringa ACE, le informazioni riguardanti lo stato tecnico, operativo o amministrativo dei nomi di dominio, i dati dei server di nomi che sono assegnati ai nomi di dominio attivati o ancora le informazioni sui mezzi che permettono di comunicare con il titolare del nome di dominio in que stione e/o con il suo contatto tecnico. Questo mezzo può consistere in un link a un modulo elet tronico pubblicato sul sito web del gestore del registro – reso sicuro tramite un captcha per evi tare lo spamming – che permette di trasferire il contenuto del messaggio all’indirizzo elettronico del contatto in questione. Un’altra alternativa consiste, per il gestore del registro, nel pubblicare in WHOIS un indirizzo di posta elettronica virtuale e anonimizzato che consenta di spedire una co municazione elettronica al contatto interessato dal nome di dominio (tramite reindirizzamento all’indirizzo reale di quest’ultimo).
In tale contesto d’incertezza generale quanto alla pubblicazione dei dati in WHOIS per i gTLD come «.swiss», si rimanda alle specifiche che saranno adottate dall’ICANN (art. 52 cpv. 1 ODIn). Questo rin vio generico è giustificato anche dal fatto che i dati ormai pubblicati in WHOIS non sono sensibili e non costituiscono in gran parte dei dati personali ai sensi del RGPD europeo o della LPD svizzera. Ne va anche della praticabilità e della sicurezza giuridica, per evitare di dover adattare continuamente l’ODIn in funzione delle modifiche apportate dall’ICANN alle sue specifiche in materia che si impon gono a «.swiss».
Le esigenze legate al dominio «.swiss» giustificano tuttavia il fatto che al gestore del registro sia data la possibilità di pubblicare alcuni dati personali particolari (art. 52 cpv. 2 ODIn). Si tratta in primo luogo del nome dell’organizzazione titolare di un nome di dominio, ossia un’impresa o una persona giuridica (lett. a); la pubblicazione si giustifica in questo caso poiché tiene conto del bisogno di trasparenza concernente le imprese e le persone giuridiche attive nel «.swiss», e per il fatto che i dati riguardanti le persone giuridiche non sono (secondo il RGPD) o potrebbero non più essere (secondo la LPD che po trebbe potenzialmente essere adeguata in questo senso) protetti sulla base della vita privata. In tale contesto i dati d’identificazione e di contatto dei titolari dei nomi di dominio dovrebbero poter essere pubblicati qualora tali titolari siano delle persone giuridiche (lett. b; attualmente in discussione in seno all’ICANN). Infine, le coordinate e i dati d’identificazione di qualsiasi titolare dovrebbero poter essere pubblicati se quest’ultimo ha dato il proprio consenso («opt-in» della lett. c). L’articolo 52 capoverso 3 ODIn riprende senza modifiche l’attuale capoverso 2.
Il fatto che i dati d’identificazione e di contatto dei titolari di nomi di dominio non siano più pubblicati in WHOIS implica che l’accesso a tali dati personali sia regolamentato qualora degli interessi legittimi e preponderanti di terzi lo giustifichino (art. 52 cpv. 4 ODIn); ciò vale in particolare nei confronti delle au torità di perseguimento penale e di altre autorità pubbliche, nonché di ricercatori e di organizzazioni attivi nella cibersicurezza, di titolari di diritti di proprietà intellettuale e dei loro avvocati, di organizza zioni di lotta contro le frodi, ma anche dei consumatori lesi e di qualsiasi altra persona che provi d’avere un interesse preponderante quanto all’ottenimento di dati in merito al titolare di un nome di do minio particolare. Tali questioni sono oggetto di lavori intensivi in particolare in seno al team EPDP dell’ICANN, il quale desidera introdurre un sistema unificato d’accesso ai dati applicabile all’insieme dei gestori di registri e dei centri di registrazione dei gTLD («Unified Access Model» o «System for Standardized Access/Disclosure of Non-Public Registration Data» [SSAD]). Il modello che sarà messo in atto è ancora lungi dall’essere determinato, ma potrebbe consistere in un portale centralizzato ge stito dall’ICANN che darebbe accesso ai dati a seguito di una procedura d’autentificazione e di auto rizzazione il cui processo e le cui modalità sono tuttavia ancora interamente da definire. In parallelo, è stata avviata una rielaborazione del protocollo tecnico che stava ormai diventando obsoleto (pubbli cato dall’IEFT [Internet Engineering Task Force] nel 1982!) su cui si basa il funzionamento di WHOIS. Il nuovo protocollo RDAP («Registration Data Access Protocol») è così stato sviluppato congiunta mente dall’ICANN e dall’IETF, che standardizza nuovi formati d’accesso sicuri e differenziati a banche 47/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
dati come WHOIS. I gestori dei registri e i centri di registrazione dei gTLD erano tenuti a mettere in atto un servizio RDAP prima del 26 agosto 2019.
Al momento attuale regna quindi la massima incertezza anche in materia di accesso ai dati personali dei titolari di nomi di dominio: in tale ambito conviene rifarsi principalmente alle specifiche dell’ICANN (art. 52 cpv. 6 ODIn). Va notato che l’obbligo di dare l’accesso vale non soltanto per il gestore del regi stro, ma anche per i centri di registrazione se essi operano per conto del titolare del nome di dominio di cui sono richiesti i dati personali (cpv. 5). Sulla base delle specifiche dell’ICANN, il gestore del regi stro potrebbe dover creare un accesso ai dati facilitato per le autorità pubbliche o per altre categorie di persone.
Conviene attribuire all’UFCOM la competenza di disciplinare, a titolo complementare e in caso di biso gno, le modalità e le procedure d’accesso nel rispetto delle prescrizioni dell’ICANN e l’importo della remunerazione che si esige, nella fattispecie, per l’accesso (art. 52 cpv. 6 ODIn). In conclusione, l’UFCOM ha la competenza generale per emanare le prescrizioni tecniche e amministrative necessa rie (art. 60 cpv. 1 ODIn), che potrebbero essere incentrate sulle questioni tecniche o amministrative legate alla banca dati WHOIS o all’accesso ai dati non pubblicati.
Art. 53 Condizioni particolari di attribuzione
Conformemente al capoverso 2 lettera a, il gestore del registro può rifiutare l’attribuzione di un nome di dominio se la denominazione scelta può essere facilmente confusa con un nome di dominio già at tribuito. Questa protezione dei segni distintivi molto popolari attribuiti come nomi di dominio dev’essere estesa alle denominazioni non attribuite ma che sono riservate conformemente all’articolo 26 ODIn. Si tratta di tenere conto dell’interesse pubblico legato a tali denominazioni riservate che giustifica una protezione particolare (nomi dei Cantoni, dei Comuni o di località, designazioni di enti federali o an cora nomi e abbreviazioni delle organizzazioni internazionali).
Art. 56 Mandato di nominazione
Le regole attuali in materia di mandati di nominazione vincolano l’attribuzione di denominazioni a ca rattere generale (cfr. allegato ODIn lett. q) a condizioni particolari, in quanto si tratta di risorse rare e preziose di cui deve poter beneficiare l’insieme della comunità toccata da una determinata denomina zione a carattere generico (art. 56 ODIn). Non è il caso di rimettere fondamentalmente in discussione le condizioni che proteggono le denominazioni generiche da qualsivoglia appropriazione o monopoliz zazione da parte di attori di mercato che si servirebbero di queste denominazioni generiche a fini uni camente privati beneficiando così di un vantaggio concorrenziale.
La condizione legata alla rappresentatività (art. 56 cpv. 2 lett. b ODIn) deve tuttavia essere legger mente adattata al fine di poter considerare alcune denominazioni a carattere generico che non si riferi scono in definitiva ad alcuna comunità in particolare o che non sono effettivamente rappresentate da una comunità organizzata o costituita. È in particolare il caso se la denominazione in questione è di creazione recente e non ha ancora permesso o indotto la costituzione di una comunità organizzata come può avvenire per le denominazioni che hanno acquisito un carattere generico rispetto al nuovo mondo digitale (ad es. «webdesign»). In tali casi, l’assenza di qualsiasi comunità costituita o organiz zata costituisce un ostacolo redibitorio all’attribuzione di un mandato di nominazione.
Occorre consentire agli eventuali richiedenti interessati a tali denominazioni di poter offrire delle ga ranzie di neutralità concorrenziale, di non discriminazione e di trasparenza che si sostituiscano alla rappresentatività o al sostegno della comunità considerata. Qualora dei nomi di dominio generici con cernano settori d’attività o mercati nuovi o in fase di sviluppo che non sono ancora oggetto di un’orga nizzazione o di una rappresentazione strutturata, si tratta innanzitutto di assicurarsi che i rappresen tanti che gestiscono tali nomi siano attori neutrali che non partecipano al mercato in questione e che le condizioni di partecipazione o di utilizzo di tali nomi di dominio siano trasparenti e aperte a qualsiasi 48/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
attore del settore o del mercato toccato, a condizioni oggettivamente ragionevoli, anche a livello del prezzo richiesto per una partecipazione o un utilizzo.
Allegato Termini e abbreviazioni
La definizione della nozione di «banca dati WHOIS» che figura nell’allegato dell’ODIn (lett. k) è og getto di un leggero adeguamento che tiene conto delle modifiche apportate agli articoli 46 e 52 ODIn. Tali banche dati contengono ora unicamente informazioni che si riferiscono ai nomi di dominio in quanto tali, escludendo informazioni personali che concernono i titolari di tali nomi.
4.4 Ordinanza sulle radiofrequenze (ORad)
Titolo
Con l’attuazione della revisione della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10, cfr. FF 2017 5599 segg.) viene soppresso l’obbligo generale di concessione per i diritti di utilizzazione delle frequenze e introdotto il principio di esenzione dalla concessione. In considerazione di tale cambiamento di paradigma, occorre modificare il titolo dell’ordinanza del 9 marzo sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1) che è ora: ordinanza sulle radiofrequenze (ORad).
Ingresso
L’ingresso è adeguato alle nuove norme di delega che figurano sia nella revisione della LTC sia nella modifica della LRTV del 26 settembre 2014, il che comporta tra l’altro la soppressione del riferimento all’articolo 54 capoverso 4 LRTV.
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
Il capoverso 1 è adeguato in analogia all’articolo 22 capoverso 2 della LTC riveduta.
Il messaggio concernente la revisione della LTC sancisce all’articolo 22 capoverso 2 lettera c (FF 2017 5747) che l’utilizzazione di determinate frequenze è ammessa unicamente con un certificato di capacità. Già nell’OGC in vigore veniva presupposto un tale certificato per questo scopo. Nonostante il cambiamento di paradigma, queste disposizioni possono essere mantenute apportandovi adegua menti minimi.
Art. 2 Interferenza
Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 2 OGC.
Art. 3 Piano nazionale di attribuzione delle frequenze
L’espressione piano di attribuzione delle frequenze viene completata con l’aggiunta «nazionale» nella rubrica e nei capoversi 1 e 2. È quanto è già stato fatto a livello della LTC (cfr. art. 23 cpv. 3 e art. 25 LTC) a scopi di precisazione.
49/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
In considerazione dell’articolo 25 capoverso 1bis LTC (FF 2017 5749) occorre tenere conto non solo delle esigenze dell’esercito ma anche di quelle della protezione civile (cpv. 3).
Art. 4 Ripartizione delle frequenze
A parte un adeguamento linguistico, in termini di contenuto questa disposizione corrisponde al vigente articolo 4 OGC.
Art. 5 Assegnazione delle frequenze
A parte un adeguamento linguistico, il capoverso 1 corrisponde per il suo contenuto al vigente arti colo 5 capoverso 1 OGC. Come nell’articolo 3 l’espressione piano di attribuzione delle frequenze viene completata con l’aggiunta «nazionale» nei capoversi 2 e 3.
Con l’aggiunta «frequenze soggette all’obbligo di concessione» si tiene conto del fatto che non vi è più l’obbligo generale di concessione per i diritti di utilizzazione delle frequenze (cpv. 2).
Art. 6 Classi di frequenze soggette all’obbligo di concessione
Non vi è più l’obbligo generale di concessione per ottenere i diritti di utilizzazione delle frequenze. Con l’aggiunta «frequenze soggette all’obbligo di concessione» nella rubrica e nella disposizione si tiene conto di questa nuova situazione.
Art. 7 Libera utilizzazione al di sopra dei 3000 GHz
Questa disposizione tiene conto del fatto che non vi è più l’obbligo generale di concessione per otte nere i diritti di utilizzazione delle frequenze. Inoltre precisa che al di sopra dei 3000 GHz non si appli cano né le prescrizioni della LTC, né quelle della presente ordinanza; tali frequenze possono quindi essere usate liberamente. Le disposizioni di utilizzazione generali e particolari (cfr. FF 2017 5746, art. 22 cpv. 1 LTC) vanno tuttavia sempre rispettate, anche se non vi sono restrizioni.
Art. 8 Necessità di una concessione, di una notifica preliminare o di un certificato di capacità
Questa disposizione stabilisce quando sono necessarie una concessione, una notifica preliminare e un certificato di capacità. Il capoverso 2 definisce quale utilizzazione delle frequenze non è soggetta ad alcuna restrizione, ossia quando le frequenze possono essere usate liberamente. A parte gli adeguamenti linguistici, le lettere a–b corrispondono a livello di contenuto al vigente arti colo 8 capoverso 2 lettera a–g. Invece di «determinate» viene ora utilizzata l’espressione «previste» in quanto le relative gamme di frequenza sono definite dall’UFCOM tenendo in dovuta considerazione l’armonizzazione internazionale. Nel quadro dell’approvazione annua del piano nazionale di attribu zione delle frequenze (PNaF), tali gamme vengono approvate dal Consiglio federale.
Il contenuto della lettera h corrisponde al vigente articolo 7 capoverso 2 OGC. A livello linguistico viene adeguata al tenore dell’articolo 22 capoverso 4 LTC (cfr. FF 2017 5747). Le gamme di fre quenza assegnate all’esercito o alla protezione civile figurano nel piano nazionale di attribuzione delle frequenze con «MIL» e non sono soggette ad alcuna restrizione. Se l’esercito o la protezione civile in tendono utilizzare una gamma prevista per usi civili («CIV») a scopo di servizio, occorre in ogni caso una concessione o una notifica all’UFCOM. Lo stesso si applica per le bande di frequenze attribuite in comune all’esercito e al settore civile («MIL/CIV»), indipendentemente dal fatto che l’utilizzazione av venga da parte dell’esercito o della protezione civile. Queste restrizioni sono necessarie per escludere 50/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
il più possibile potenziali interferenze e per sapere come e da chi viene utilizzato lo spettro delle fre quenze.
L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative (cpv. 3). Si pensi alle cosiddette prescri zioni tecniche relative alle interfacce (RIR) che servono a garantire un’utilizzazione delle frequenze per quanto possibile efficiente e senza interferenze dello spettro. Come già menzionato, il secondo periodo del capoverso 3 sancisce che l’UFCOM definisce le relative frequenze.
Art. 9 Controllo degli impianti di radiocomunicazione
Anche dopo la soppressione dell’obbligo generale di concessione l’UFCOM deve poter continuare a controllare se le frequenze sono utilizzate conformemente alle disposizioni. In passato effettuava con trolli per determinare se sussisteva un obbligo di concessione. In base al nuovo regime ora l’UFCOM può ai sensi del capoverso 1 controllare gli impianti di radiocomunicazione per appurare se siano ne cessari una concessione, una notifica preliminare o un certificato di capacità.
A parte un adeguamento linguistico, il capoverso 2 corrisponde nel suo contenuto al vigente articolo 9 capoverso 2 OGC. Il capoverso 3 corrisponde al vigente articolo 9 capoverso 2 OGC.
Art. 10 Identificazione delle emissioni
Anche in questo caso vanno considerate le nuove circostanze – libera utilizzazione invece dell’obbligo di concessione. La formulazione dell’articolo 10 capoversi 1, 2 e 3 è pertanto adeguata di conse guenza.
Alla luce degli sviluppi tecnici e per motivi di chiarezza, il capoverso 2 parla ora semplicemente di «ra diocomunicazioni in forma criptata».
Nei capoversi 2 e 3, il termine «autorità concedente» non è più appropriato. Le nuove competenze ri chiedono una concretizzazione. L’espressione «autorità concedente» finora utilizzata viene sostituita con «autorità competente». Si tratta della ComCom e dell’UFCOM.
Art. 11 Condizioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiocomunicazione
A parte l’adeguamento della data dell’ordinanza sugli impianti di telecomunicazione, questa disposi zione corrisponde al vigente articolo 10a OGC.
Art. 12 Cerchia delle persone autorizzate
La rubrica di questa disposizione non è più «utilizzazione di impianti di radiocomunicazione». L’atten zione è diretta sulla cerchia degli utilizzatori di frequenze autorizzati.
Il primo periodo del vigente articolo 11 capoverso 1 viene abrogato senza essere sostituito in quanto si tratta di una disposizione tautologica.
L’attuale formulazione relativa all’uso proprio è soppressa.
Considerata l’abrogazione del vigente articolo 11 capoverso 2, l’ultimo capoverso di questa disposi zione viene riformulato di conseguenza. Definisce la cerchia degli utilizzatori di frequenze autorizzati. In base al nuovo regime, nel capoverso 2 vengono ora menzionati anche gli utilizzatori di frequenze notificati.
51/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 13 e 14
A parte alcuni adeguamenti linguistici le disposizioni corrispondono ai vigenti articoli 12 e 13 OGC.
Art. 15 Contenuto della concessione
Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 15 OGC.
Art. 16 Domanda di concessione
La legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) e l’ordinanza del 18 giu gno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; 172.021.2) regolano in modo esaustivo i requisiti formali per gli atti scritti in vista dell’emanazione di una decisione ai sensi dell’articolo 5 PA. La formulazione «nella forma da lei richiesta» nel capo verso 1 va pertanto soppressa.
A parte alcuni adeguamenti linguistici, i capoversi 2 e 3 corrispondono ai capoversi 2 e 2bis vigenti, il capoverso 4 corrisponde al vigente articolo 16 capoverso 3 OGC.
Art. 17 Descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione
A parte alcuni chiarimenti linguistici nel capoverso 1, questa disposizione corrisponde al vigente arti colo 17 OGC.
Art. 18 Ritiro, revoca, sospensione, oneri
A parte alcuni chiarimenti linguistici nel capoverso 1 questa disposizione corrisponde al vigente arti colo 18 OGC.
Art. 19 Rinnovo e proroga della concessione
L’articolo 24 capoverso 1 a cui fa riferimento questa disposizione è stato integrato nell’articolo 22a ca poverso 2 LTC in occasione della revisione della LTC (cfr. FF 2017 5668 seg.). Il capoverso 2 corri sponde al vigente articolo 19 capoverso 2 OGC.
Art. 20 Requisiti formali
Ora la pubblica gara indetta per il rilascio di una concessione sottostà all’articolo 22a capoverso 2 LTC e non più all’articolo 24 LTC (cfr. FF 2017 5668 seg.). Il capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 20 capoverso 2 OGC.
Art. 21 Aggiudicazione in base a determinati criteri oppure al miglior offerente
Queste disposizioni corrispondono al vigente articolo 21 OGC.
52/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 22 e 23
A parte un adeguamento linguistico, queste disposizioni corrispondono in termini di contenuto ai vi genti articoli 22 e 23 OGC.
Art. 24 e 25
Queste disposizioni corrispondono ai vigenti articoli 24 e 25 OGC.
Art. 26 Rilascio
A parte un adeguamento linguistico al capoverso 2, queste disposizioni corrispondono in termini di contenuto al vigente articolo 26 OGC vigente.
Art. 27 – 30
Queste disposizioni corrispondono ai vigenti articoli 27, 29, 37 e 38 OGC.
Art. 31 Condizioni particolari
Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 39 OGC. Il capoverso 3 viene completato aggiun gendo che sono fatti salvi gli accordi internazionali nell’ambito del riconoscimento delle qualifiche pro fessionali.
Art. 32 Obbligo di notifica
Oltre all’utilizzazione delle frequenze con certificato di capacità, il capitolo 5 regola la nuova possibilità prevista di utilizzare le frequenze in seguito a notifica all’UFCOM. La nuova sezione 1 stabilisce le di sposizioni generali per la notifica. La sezione 2 disciplina ora la notifica per l’utilizzazione di impianti per le radiocomunicazioni marittime, renane e aeronautiche che finora sottostava all’obbligo di con cessione. A parte alcuni adeguamenti terminologici, a livello contenutistico questo capoverso corri sponde al vigente capoverso 8 del capitolo 4 OGC.
La LTC riveduta prevede ora la possibilità di subordinare l’utilizzazione delle frequenze alla notifica all’UFCOM. L’obiettivo di questa restrizione è di garantire che altri impianti e servizi di radiocomunica zione non subiscano interferenze. Ciò vale per i casi menzionati al capoverso 1 lettere a–f.
La raccomandazione 17 allegato 1 e 2 del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995 (RS 0.784.403.1) prevede requisiti minimi nell’ambito delle radiocomunicazioni ma rittime e aeronautiche. Di conseguenza le frequenze utilizzate in questi ambiti devono essere notifi cate (art. 1 lett. a e b).
I ripetitori GBS e il ground penetration radar sono possibili fonti di potenziali interferenze, ragion per cui le loro ubicazioni sono registrate presso l’UFCOM. In questo modo eventuali interferenze possono essere identificate ed eliminate il più velocemente possibile (cpv. 1 lett. c e d). Nella stessa ottica se un impianto di radiocomunicazione mobile viene spostato, occorre indicare la nuova ubicazione in modo che l’UFCOM possa individuare eventuali fonti di interferenze.
Gli impianti menzionati al capoverso 1 lettera e possono essere assegnati a un determinato utente tra mite notifica all’UFCOM. In caso di anomalie di funzionamento o di disturbi, il radio monitoring
53/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
dell’UFCOM necessita di questa informazioni al fine di identificare ed eliminare il più rapidamente pos sibile le eventuali interferenze. Inoltre la notifica serve a proteggere le stazioni di misura dell’UFCOM dalle eventuali interferenze causate dagli impianti di trasmissione che si trovano nelle immediate vici nanze.
Determinate gamme di frequenza sono a disposizione dei radioamatori esclusivamente su base se condaria. Queste gamme sono di regola occupate in larga misura da altri servizi. L’UFCOM verifica nel singolo caso se la relativa gamma può essere utilizzata dai radioamatori eventualmente a determi nate condizioni. Queste gamme di frequenza sono utilizzate in linea di massima per applicazioni ra dioamatoriali, ad esempio concorsi radio o per collegamenti via satellite. Le gamme di frequenza attri buite all’esercito sono coordinate tra l’UFCOM e l’esercito. Per i motivi sopra esposti, anche nei casi di cui al capoverso 1 lettera f è necessaria una notifica all’UFCOM.
Il capoverso 3 chiarisce che nei casi menzionati al capoverso 1 lettere a, b, e ed f lo spettro delle fre quenze può essere utilizzato unicamente dopo l’attribuzione di un numero di chiamata ai sensi degli articoli 47d–47f dell’ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT).
Art. 33 Metodo di notifica e attestazione
L’UFCOM mette a disposizione un modulo per la notifica che il richiedente può presentargli per posta o elettronicamente. Inoltre, nell’ambito del processo di digitalizzazione è previsto che le domande pos sano essere presentate direttamente tramite una piattaforma messa a disposizione dall’UFCOM.
La raccomandazione 17 dell’allegato 1 e 2 del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995 (RS 0.784.403.1) prescrive requisiti minimi nell’ambito della radiocomunica zione marittima e aeronautica. La relativa utilizzazione delle frequenze e i relativi impianti di radioco municazione sono elencati sotto «Ship Station Licence» e «Aircraft Station Licence» (cpv. 1 lett. a e b). Si tratta dell’attestazione menzionata al capoverso 2.
Art. 34 Divieto di utilizzare le frequenze nel quadro dell’obbligo di notifica
Se la persona notificata non paga la tassa di registrazione secondo l’articolo 40 capoverso 1 lettera d LTC in combinato disposto con l’articolo 35 dell’ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunica zioni (OTST), l’UFCOM può vietargli l’utilizzazione delle frequenze.
Se una persona, a cui è stata vietata l’utilizzazione delle frequenze a causa del mancato pagamento della tassa di registrazione, presenta nuovamente domanda senza aver saldato la tassa scoperta, prima di un’eventuale nuova registrazione l’UFCOM può richiedere il pagamento di quest’ultima, com presi gli interessi di mora, e il pagamento anticipato della tassa unica per la nuova registrazione.
Siccome soltanto gli utilizzatori delle frequenze per la navigazione marittima e aeronautica devono pa gare le tasse di registrazione, questa disposizione si applica unicamente a tali utilizzatori.
Art. 35–38
A parte alcuni chiarimenti linguistici, adeguamenti di rimandi e fonti ufficiali riportate nelle note a piè di pagina, queste disposizioni corrispondono in termini di contenuto ai vigenti articoli 43–46 OGC.
54/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 39 Utilizzazione di un impianto di radiocomunicazione marittima portatile con DSC
Con la modifica si precisa che si tratta di impianti di radiocomunicazione portatili utilizzati unicamente in mare e non ad esempio su laghi (ad es. Lago di Bienne).
Art. 40 Utilizzazione di un impianto radiotelefonico a bordo di un battello sul Reno
Questa disposizione corrisponde al vigente 47 OGC e, ad eccezione della lettera c che viene traspo sta nelle disposizioni transitorie (art. 61 lett. f), rimane di principio invariata a livello di contenuto. Inol tre sono stati adeguati i rimandi e le fonti ufficiali riportate nelle note a piè di pagina.
Art. 41 Utilizzazione degli impianti di radiocomunicazione aeronautica
Già ora secondo il diritto vigente (cfr. art. 48 OGC), l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) è re sponsabile per il rilascio e il riconoscimento dei certificati di capacità necessari per l’utilizzazione degli impianti di radiocomunicazione aeronautica.
In passato l’autorizzazione per utilizzare impianti di radiocomunicazione aeronautica a bordo di aero mobili era di norma vincolata al possesso di una licenza di pilota. Quest’ultima poteva essere conse guita con o senza l’autorizzazione per utilizzare le radiocomunicazioni aeronautiche. Negli ultimi anni le basi legali concernenti le licenze per i piloti sono state rapidamente sorpassate da varie armonizza zioni delle legislazioni nel contesto europeo e infine dall’adozione di basi giuridiche europee da parte della Svizzera. Nel quadro di questo sviluppo, si è creata una vera e propria lacuna giuridica, poiché nelle nuove disposizioni in materia di licenze non è regolato il diritto di utilizzare impianti di radiocomu nicazione a bordo di aeromobili e le disposizioni giuridiche previgenti non erano più applicabili ai tito lari delle nuove licenze. Questa lacuna legislativa è stata finora colmata dall’interpretazione secondo cui con l’ottenimento della licenza, ai piloti è accordato il diritto di utilizzare gli impianti di radiocomuni cazione aeronautica. Ciò è stato possibile perché nell’ambito della loro formazione basata sulle nuove disposizioni di legge europee, i piloti dovevano in ogni caso già seguire le formazioni e passare gli esami richiesti in base al diritto nazionale previgente (materia teorica «comunicazione», compresi l’esame teorico e l’esame in cui la comunicazione viene testata per mezzo di una simulazione di volo; cosidd. esame al tavolo) per ottenere una licenza di pilota.
In base a queste considerazioni, la presente revisione di ordinanza offre l’opportunità di colmare que sta lacuna con le nuove disposizioni dell’articolo 41. Queste prevedono che qualsiasi persona interes sata può ottenere l’autorizzazione di partecipare alle radiocomunicazioni aeronautiche, a prescindere dal possesso o meno di una licenza di pilota. Differentemente da quanto avvenuto in passato ciò per mette ora anche ai piloti di alianti da pendio, titolari unicamente di un certificato per pilotare parapendii e deltaplani, di ottenere un’autorizzazione e quindi di avvalersi dei diritti che ne derivano.
Le condizioni per ottenere l’autorizzazione rimangono tuttavia invariate sul piano formale e materiale. Rimane invariata anche la validità delle autorizzazioni estere, la cui regolamentazione è conforme all’attuale prassi.
Art. 42 Condizioni di partecipazione al servizio radioamatoriale
Attualmente la radiocomunicazione radioamatoriale è disciplinata al capitolo 4 «Concessioni di radio comunicazione» negli articoli 30–36 OGC. Con il cambiamento di paradigma non è più necessaria al cuna concessione per l’utilizzazione degli impianti di radiocomunicazione per partecipare al servizio radioamatoriale. Come in passato sono tuttavia richiesti un certificato di capacità e in certi casi addirit tura una notifica (ad esempio per impianti radioamatoriali incustoditi e telecomandati, cfr. art. 32 cpv. 1 lett. e). L’utilizzazione delle frequenze con certificati di capacità è ora disciplinata al capitolo 5 «Utiliz zazione delle frequenze in seguito a notifica all’UFCOM o con certificato di capacità» nella sezione 3 55/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
«Radioamatori». La sezione 4 del capitolo 4 in vigore concernente le radiocomunicazioni di radioama tori e gli articoli 30–36 OGC sono abrogati e ora trasposti in questa sezione. Inoltre nella sezione 4 è stato integrato il vigente capitolo 6 «Esami per operatori delle radiocomunicazioni» (corrisponde agli articoli 56 e 57 OGC in vigore).
L’utilizzazione degli impianti di radiocomunicazione per partecipare al servizio radioamatoriale ora non è però più soggetta all’obbligo di concessione (cfr. art. 31 OGC vigente). Si presuppone tuttavia come finora, l’attribuzione di un indicativo di chiamata da parte dell’UFCOM e un certificato di capacità per partecipare al servizio radioamatoriale. Finora l’attribuzione dell’indicativo di chiamata avveniva auto maticamente con il rilascio della concessione e non veniva menzionata esplicitamente nel testo d’ordi nanza. Ora la situazione è diversa e il capoverso 1 prevede espressamente a livello di ordinanza l’at tribuzione di un indicativo da parte dell’UFCOM. L’attribuzione in sé è disciplinata all’articolo 47f dell’ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104).
Il capoverso 1 lettera a di questa disposizione definisce quali certificati di capacità autorizzano il tito lare a partecipare al servizio radioamatoriale. Il certificato di radiotelegrafista e il certificato di radiotele fonista per le radiocomunicazioni di radioamatori non possono più essere conseguiti, mantengono tut tavia la loro validità. Alla lettera b viene definito il requisito supplementare di un indicativo di chiamata.
Il capoverso 2 corrisponde in ampia misura al vigente articolo 31 capoverso 3 OGC, decade però l’esi genza di possedere una concessione.
Art. 43 Diritti derivanti dai certificati di capacità
La rubrica di questa disposizione non si concentra più sui certificati di capacità, bensì sui diritti che de rivano da questi ultimi.
Questa disposizione corrisponde in ampia misura al vigente articolo 30 OGC. Sebbene non si parli più di «concessione per radioamatori CEPT» e di «certificato di radioamatore principiante», i capoversi 1 e 2 mantengono ancora questa terminologia. Sul piano contenutistico non vi sono pertanto modifiche. Gli adeguamenti rimanenti riguardano esclusivamente la soppressione dell’obbligo di concessione.
Art. 44 Bande di frequenze e aggiunte all’indicativo di chiamata
A parte alcuni adeguamenti linguistici, questa disposizione corrisponde al vigente articolo 32 OGC.
Art. 45 Utilizzazione dell’impianto di radiocomunicazione
Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 33 OGC e, ad eccezione dell’abrogazione del ca poverso 3, rimane invariata a livello di contenuto. È adeguata soltanto la formulazione per via della soppressione dell’obbligo di concessione.
L’articolo 33 capoverso 3 vigente viene abrogato senza essere sostituito: gli impianti per radioamatori devono essere ammessi come tutti gli altri impianti di radiocomunicazione a bordo di aeromobili se condo l’articolo 2 dell’ordinanza dell’UFCOM sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di ra diocomunicazione (OOGC; RS 784.102.11; cfr. anche art. 13).
Art. 46 – 48
Queste disposizioni corrispondono ai vigenti articoli 34–36 OGC. A livello di contenuto rimangono in variate. È adeguata soltanto la formulazione per via della soppressione dell’obbligo di concessione. 56/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 49 Tipo di esami e certificati di capacità
Il vigente capitolo 6 «Esami per operatori delle radiocomunicazioni» viene abrogato insieme all’articolo 56 e 57 OGC e integrato a livello tematico nella sezione 4 del capitolo 5 «Utilizzazione delle frequenze in seguito a notifica all’UFCOM o con certificato di capacità».
Questa disposizione corrisponde in ampia misura al vigente articolo 56 OGC e non è modificata, ad eccezione della rubrica e della frase introduttiva del capoverso 1.
Siccome la formulazione del vigente articolo 56 OGC ha sollevato problemi di interpretazione in merito alla competenza esclusiva dell’UFCOM di svolgere esami in Svizzera per conseguire i diversi certifi cati menzionati in questo articolo, l’articolo deve essere riformulato più chiaramente, tanto più che le sue varianti linguistiche non coincidono pienamente (cfr. titolo e cpv. 1, frase introduttiva).
Art. 50 Riconoscimento dei certificati di capacità esteri
Questa disposizione corrisponde all’articolo 57 OGC vigente e il suo contenuto non viene modificato. La disposizione viene completata in quanto sono fatti salvi gli accordi internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Art. 51 – 60
A parte l’adeguamento dei rimandi ad altri articoli nella stessa ordinanza e della data dell’ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione all’articolo 60, le disposizioni corrispondono ai vigenti articoli 49–55 e 58–60 OGC.
Art. 61 Disposizioni transitorie
Il vigente articolo 61 OGC riguarda le concessioni secondo il diritto attualmente in vigore e diventa ob soleto. Considerato che l’entrata in vigore dell’ORad non ha alcuna ripercussione sulla validità del piano nazionale di attribuzione delle frequenze, il vigente articolo 62 OGC viene abrogato senza es sere sostituito. Quest’ultimo è trasposto nel nuovo articolo 61 capoverso 2 con la rubrica «Disposizioni transitorie».
In seguito a questo cambiamento di paradigma non è più presupposto il possesso di una concessione per partecipare al servizio radioamatoriale e alle radiocomunicazioni aeronautiche nonché per l’utilizzo di impianti di radiocomunicazione su imbarcazioni marittime e renane. Continua tuttavia ad essere ne cessario disporre di un certificato di capacità. Quelli che sono stati conseguiti secondo il diritto vigente mantengono quindi la loro validità all’entrata in vigore dell’ORad (cfr. cpv. 1 lett. e).
Il cambiamento dal presente al nuovo regime deve poter essere attuato con un onere ragionevole a livello di tempo, denaro, risorse umane e impatto ecologico, sia per i titolari delle concessioni che per l’UFCOM. Sebbene le concessioni perdano la loro validità con il nuovo regime (cpv. 1 lett. a), conti nuano a rimanere valide le circa 4800 carte d’identità con fotografia rilasciate con le concessioni per partecipare al servizio radioamatoriale, i circa 3200 certificati «Aircraft Station Licence» e i circa 1800 certificati «Ship Station Licence» rilasciati per utilizzare le radiocomunicazioni aeronautiche o gli im pianti di radiocomunicazione su imbarcazioni marittime e renane (cpv. 1 lett. c). Il ritiro, l’eliminazione o un nuovo rilascio di questi documenti non sarebbe ragionevole poiché dovrebbe essere cancellato o adeguato soltanto il termine «concessione» che appare sui documenti. Quindi un tale approccio è par ticolarmente giustificabile anche perché, ad eccezione della soppressione dell’obbligo di concessione
57/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
e dell’introduzione dell’obbligo di notifica, niente cambia negli attuali diritti e obblighi dei titolari di una concessione.
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, gli indicativi di chiamata e gli identificatori attribuiti dall’UFCOM insieme alle concessioni per partecipare al servizio radioamatoriale e a quelle per l’uti lizzo degli impianti di radiocomunicazione su imbarcazioni marittime e renane (ad es. HB9FHA, HB- JOJ, HBDY VULLY, 269123456) sono considerati attribuiti ai sensi dell’articolo 47 d–f ORAT (cpv. 1 lett. b).
Un’applicazione radio o l’utilizzazione delle frequenze devono ora essere notificate all’UFCOM se condo l’articolo 32 soltanto se la persona soggetta all’obbligo di notifica non è già titolare di una con cessione in base al diritto attualmente in vigore (cpv. 1 lett. d). Una tale procedura è giustificabile per ché l’introduzione dell’obbligo di notifica non modifica gli attuali diritti e obblighi dei titolari di una con cessione.
La lettera c del vigente articolo 47 è trasposta nell’articolo 61 capoverso 1 lettera f. L’Accordo regio nale sul servizio radiotelefonico renano (RS 0.747.224.178) menzionato alla lettera c non è più in vi gore; si tratta della versione precedente della Convenzione regionale del 12 aprile 2012 sulle radioco municazioni della navigazione interna. Con l’entrata in vigore della presente ordinanza i certificati di radiotelefonista conseguiti in base all’Accordo regionale sul servizio radiotelefonico renano saranno considerati come certificati di radiotelefonista OUC ai sensi dell’articolo 40 capoverso b.
Con l’entrata in vigore di questa ordinanza, i certificati di radiotelefonista di volo rilasciati per utilizzare le radiocomunicazioni aeronautiche mantengono la propria validità (cpv. 1 lett. g). Questi sono consi derati certificati di capacità per l’utilizzazione degli impianti di radiocomunicazione aeronautiche nel volo a vista secondo l’articolo 41 capoverso 2 lettera a.
4.5 Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)
Ingresso
In seguito alla modifica della LTC, due disposizioni sono state aggiunte nell’ingresso: articolo 22 capo verso 5 e articolo 34 capoverso 1ter LTC.
Art. 8 Rispetto dei requisiti essenziali
Capoverso 2: Fondamentalmente con questa modifica non è apportato alcun cambiamento, salvo che ora la disposizione di cui all’articolo 9 dell’ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT; RS 784.101.21) è trasposta nell’OIT al fine di semplificare il sistema (un rimando in meno).
Art. 14 Documentazione tecnica
Capoverso 3: Dall’analisi giuridica effettuata dalla Commissione europea (cfr. documento «TCAM WG (10)04 Rev1 Risk assessment module A») concernente la procedura di valutazione della conformità del controllo interno della produzione (art. 13 cpv. 1 lett. a e allegato 2 OIT) risulta che la documenta zione tecnica deve contenere in questo caso un’analisi e una valutazione adeguate di uno o più rischi. Quest’analisi e valutazione al momento sono limitate alla procedura di valutazione della conformità «dell’esame del tipo seguito dalla conformità al tipo sulla base del controllo interno della produzione» (art. 13 cpv. 1 lett b e allegato 3 OIT). Le linee guida2 per l’applicazione della direttiva RE 2014/53/UE saranno aggiornate prossimamente.
2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33162?locale=it 58/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 21 Obblighi d’identificazione
Capoverso 1: Queste modifiche concernono soltanto il testo tedesco, si intende correggere un errore d’ortografia alla lettera a («eine Funkanlage» e non «ein Funkanlage») e uniformare al resto dell’ordi nanza un termine alla lettera b («eine Funkanlage» al posto di «ein Funkgerät»).
Art. 25 Eccezioni
Capoverso 1: La modifica alla lettera a precisa la portata di questa eccezione. Infatti per rientrare nell’ambito di questa eccezione, un impianto di radiocomunicazione deve soddisfare due condizioni in modo cumulativo: deve essere utilizzato esclusivamente sulle frequenze militari e unicamente per scopi militari, di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni straordinarie. Impianti esercitati a fini militari, di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni straordinarie su frequenze «civili» non rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione come anche gli impianti di radiocomu nicazione «misti», ossia esercitati su frequenze militari e civili. Lo scopo è di evitare interferenze con le frequenze «civili» da parte di impianti non conformi alle disposizioni dell’OIT.
La modifica della lettera f risulta dalla modifica del rimando all’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla ge stione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC) che è sottoposta a una revi sione totale (cfr. n. 4.4. qui di seguito).
Art. 26 Omologazione degli impianti
Capoverso 3: Questa modifica concerne soprattutto il testo tedesco e italiano in cui vi è un rimando inesatto agli articoli 7 (cpv. 2) e 9. Il testo francese deve essere anche formalmente modificato per ag giungere una virgola dopo «art. 7, al. 2».
Art. 27 Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato
Gli impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 26 capoverso 1 (impianti di radiocomunicazione per garantire la sicurezza pubblica) possono essere offerti o messi a disposizione sul mercato anche per l’esercito, per le ricerche in situazioni di emergenza o le ricerche di persone condannate. Il capo verso 4 deve essere completato perché lo è stato l’articolo 34 capoverso 1ter LTC con l’aggiunta all’elenco dell’esercito (lett. c) e delle autorità competenti per le ricerche in situazioni di emergenza o le ricerche di persone condannate (lett. d).
Art. 27a Dimostrazione
Questo nuovo articolo introduce la possibilità di procedere a dimostrazioni di impianti destinati ad es sere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 e che non sarebbero omologati. L’autorizzazione è accordata unicamente a condizione che la dimostra zione non ostacoli eccessivamente l’esercizio regolare attuale o futuro delle frequenze nelle bande in questione e che le emissioni al di fuori di queste bande siano limitate al minimo possibile. L’UFCOM stabilisce i dettagli per la dimostrazione (durata, luogo, condizioni di esercizio, ecc.). Se tuttavia du rante le dimostrazioni dovessero verificarsi delle interferenze, si può garantire che siano individuate ed eliminate velocemente.
59/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 28 e 29 cpv. 2
La modifica di queste due disposizioni risulta dalla modifica del rimando all’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC) che è sottoposta a una revisione totale (cfr. n. 4.4. qui di seguito).
Art. 39 Misure
Capoverso 4: La frase introduttiva viene modificata perché è stato adeguato in modo corrispondente l’articolo 33 capoverso 4 LTC che prevede ora nell’ambito di una procedura di richiamo la pubblica zione delle informazioni in merito a misure, se l’interesse pubblico lo esige.
Allegato 1 Marchio di conformità
La modifica del numero 1.1 concerne soltanto il testo tedesco («Die Buchstaben müssen in einer El lipse angebracht werden» invece di «Die Buchstaben müssen elliptisch angebracht werden»).
Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie
In seguito alla revisione totale dell’OIT, il rimando all’articolo 17a capoverso 1 dell’ordinanza sulle epi zoozie deve riguardare gli articoli 6–20 e non 6–19 OIT.
4.6 Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)
Art. 7 Organismi di valutazione della conformità
Rubrica e capoverso 1, frase introduttiva: In questa nuova versione non sono più menzionati i labora tori di prova, pertanto questi non devono più soddisfare condizioni particolari per essere impiegati dai fabbricanti. Nel quadro dei suoi controlli (art. 26 OCEM), l’UFCOM continuerà a incaricare dei labora tori che soddisfino una delle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c. Questa modifica è in linea con la filosofia del «nuovo approccio» dell’UE sui cui si basa la direttiva europea 2014/30/UE.
Art. 10 Documentazione tecnica
Capoverso 3: Ora la documentazione tecnica contiene un’analisi e una valutazione dei rischi, e questo non solo se il fabbricante applica la procedura di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b (esame del tipo). Il motivo di questa modifica è l’allineamento alla direttiva CEM 2014/30/UE che nell’allegato II (modulo A: controllo interno della produzione, n. 2) e nell’allegato III (modulo B: esame UE del tipo, n. 3c e mo dulo C: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione) prevede obbligatoriamente un’analisi e una valutazione dei rischi.
Art. 15 Apparecchi destinati a essere incorporati in un impianto fisso
Capoverso 3, frase introduttiva: Questa modifica rettifica un rinvio inesatto all’interno dell’OCEM. In realtà la documentazione allegata a un apparecchio secondo il capoverso 2 deve contenere le indica zioni secondo l’articolo 13 capoversi 3–5, e non secondo l’articolo 10 capoversi 2–4. Pertanto per gli apparecchi di cui al capoverso 2 (apparecchi destinati a essere incorporati in un particolare impianto
60/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
fisso e non altrimenti messi a disposizione sul mercato) non deve essere fornita l’intera documenta zione tecnica. Questa modifica avviene in base all’allineamento alla direttiva CEM 2014/30/UE (art. 19 cpv. 1).
Art. 26 Prove da parte di un laboratorio
Capoverso 1, frase introduttiva: v. commento all’articolo 7.
Art. 27 Misure
Capoverso 5: L’UFCOM può contribuire all’allestimento di banche dati internazionali volte allo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato. È autorizzato a inserire solo dati che può tra smettere ad autorità estere conformemente all’articolo 13b LTC.
All’articolo 33 capoverso 6 LTC si ritrova lo stesso tenore. L’introduzione di questo nuovo capoverso mira a semplificare la sorveglianza del mercato a livello internazionale intensificando la collaborazione con le autorità estere. Il rimando all’articolo 13b LTC assicura che tutte le esigenze relative alla tra smissione dei dati all’estero siano rispettate.
Allegato 1 Marchio di conformità
La modifica del numero 1.1 concerne soltanto il testo tedesco («Die Buchstaben müssen in einer El lipse angebracht werden» al posto di «Die Buchstaben müssen elliptisch angebracht werden»).
4.7 Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
(OTST) Il nuovo articolo 41 LTC delega al Consiglio federale la competenza di fissare l’ammontare delle tasse. La vigente ordinanza del DATEC del 7 dicembre 2007 sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.106.12) deve pertanto essere abrogata. Le disposizioni corrispondenti sono riprese in un nuovo capitolo dell’OTST, la quale subisce una revisione totale.
Ingresso
L’ingresso è adattato alle nuove norme di delega che figurano nella revisione della LTC.
Art. 1–4
Salvo per la loro formulazione, sotto il profilo materiale queste disposizioni corrispondono agli articoli 1–4 dell’OTST vigente.
Art. 5 Tasse in caso di uso illecito dello spettro delle frequenze
La disposizione vigente fa riferimento all’obbligo generale di concessione in caso di diritti di utilizza zione delle frequenze. Ora deve però essere adeguata al nuovo regime. Un uso illecito dello spettro delle frequenze sussisterà quindi non soltanto se tale spettro verrà utilizzato senza concessione o vio lando la stessa, ma anche quando non sono rispettate le prescrizioni generali e particolari di utilizzo
61/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
dello spettro delle frequenze, l’UFCOM non è notificato o lo spettro è utilizzato senza attestato di ca pacità. Il titolo e il capoverso 1 devono quindi essere adeguati di conseguenza.
Art. 6 Calcolo in funzione del tempo impiegato
L’attuale articolo 2 dell’ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni va integrato senza modifiche nell’articolo 6 della nuova OTST.
Art. 7 Rimborso
Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 6 OTST. Le modifiche apportate a tale articolo non cambiano le regole applicabili, ma le chiariscono. Attualmente, le tasse uniche riscosse non sono mai rimborsate, perché la prestazione correlata è stata fornita. Tuttavia, tale principio non emerge in modo chiaro dalle regole attuali ed è quindi stato sancito al capoverso 1. Inoltre è stata rivista la formula zione del titolo: «eccezioni all’esazione retroattiva» è stato sostituito con «rimborso», che meglio ri flette il contenuto della disposizione. Il vigente articolo 6 OTST, che concerne unicamente le tasse an nuali o pluriennali, è stato integrato nel capoverso 2. Infine la nozione più generale di tassa è nuova mente utilizzata al capoverso 2.
Le tasse amministrative riscosse in anticipo annualmente per la gestione di un indicativo di chiamata e di identificativi in relazione a impianti di radiocomunicazione marittima e renana nonché per la ge stione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per radioamatori e per le radiocomunica zioni aeronautiche (cfr. art. 45 cpv. 6–8) sono poco elevate. In caso di rimborso, il dispendio e i relativi costi per l’UFCOM sarebbero nella maggior parte dei casi più elevati rispetto all’ammontare del rim borso stesso. È pertanto giustificabile prevedere nell’articolo in questione un’eccezione al rimborso (cpv. 2 lett. d–f).
Art. 8–15
Salvo per la loro formulazione, sotto il profilo materiale queste disposizioni corrispondono agli arti coli 7–14 dell’OTST vigente.
Art. 16 Altre concessioni di radiocomunicazione
A seguito del cambiamento di paradigma, con il passaggio dall’obbligo generale di concessione in caso di diritti di utilizzazione delle frequenze al principio dell’esenzione dalla concessione, per le radio comunicazioni aeronautiche, marittime o renane e gli impianti di radiocomunicazione marittima portatili con chiamata selettiva digitale (digital selective calling [DSC]) non sarà più necessaria una conces sione. Pertanto, la riscossione di una tassa di concessione per le radiocomunicazioni non si giustifica più. La lettera a va adeguata di conseguenza, mentre la lettera b va abrogata.
Art. 17 Esenzione dalle tasse per le concessioni di radiocomunicazione
Nell’ambito della revisione della LTC la terminologia dell’articolo 39 è stata adeguata. Questo aspetto dev’essere considerato anche nell’ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni. Il capo verso 1 è adeguato di conseguenza.
62/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Tasse amministrative per i servizi di telecomunicazione
Il vigente articolo 3 dell’ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni concerneva sinora la sorveglianza dei fornitori di servizi di telecomunicazione regi strati. Venendo meno l’obbligo generale di notifica, già nel messaggio concernente la revisione della LTC è indicato che la tassa annuale di 960 franchi per la sorveglianza sarà abolita, cambiamento ap plicabile anche a quei fornitori che continueranno ad essere registrati. La possibilità di fatturare spese supplementari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni è già ammessa in base all’articolo 6 OTST. Di con seguenza, il vigente articolo 3 dell’ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni non dev’essere trasposto nell’OTST.
Art. 18 Concessioni per il servizio universale
L’articolo 18 corrisponde in linea di principio al vigente articolo 4 dell’ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni. Il tenore è stato semplificato rimuo vendo una formulazione ridondante contenuta nell’ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse am ministrative nel settore delle telecomunicazioni, nei vigenti capoversi 2 e 3 dell’articolo 4 concernenti la ripartizione delle tasse in parti uguali tra i candidati.
Art. 19–31
Salvo per la loro formulazione, tali disposizioni corrispondono agli articoli 5–15 dell’ordinanza del DA TEC.
Radiocomunicazioni aeronautiche
Per l’utilizzo di impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche non servirà più una concessione. Di conseguenza, nel quadro del rilascio della concessione non è più giustificata la riscossione della tassa per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze. L’articolo 16 dell’ordinanza del DA TEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni non viene pertanto ri preso.
Radiocomunicazioni marittime e renane e impianti di radiocomunicazione marittima portatili con DSC
Per l’utilizzo di impianti di radiocomunicazione a bordo di un’imbarcazione sul mare o lungo il Reno o di impianti di radiocomunicazione marittima portatili con DSC non servirà più una concessione. Di con seguenza, nel quadro del rilascio della concessione non è più giustificata la riscossione della tassa per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze. L’articolo 17 dell’ordinanza del DA TEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni non viene pertanto ri preso.
Radiocomunicazioni amatoriali
Per partecipare a un servizio di radiocomunicazioni amatoriali non servirà più una concessione. Per tanto, nel quadro del rilascio della concessione non è più giustificata la riscossione della tassa per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze. L’articolo 18 dell’ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni non viene pertanto ripreso.
Il capoverso 2 è adeguato sotto il profilo linguistico e viene ripreso nell’articolo 45 capoverso 8. 63/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 32 e 33
Salvo per la loro formulazione, queste disposizioni corrispondono sotto il profilo materiale agli arti coli 20 e 21 dell’ordinanza del DATEC.
Art. 34 Tassa di registrazione
L’utilizzo delle frequenze ai sensi dell’articolo 32 ORad è soggetto all’obbligo di registrazione presso l’UFCOM. La tassa ammonterà a 70 franchi per ciascuna registrazione. Non sono riscosse tasse di registrazione per i radar terrestri e i ripetitori GPS poiché, nell’ambito dell’uso di tali frequenze, dev’es sere data la priorità all’interesse dell’UFCOM per gli usi effettivamente registrati, e non al fatto di gene rare ricavi. La questione non si pone per gli altri soggetti all’obbligo di registrazione, in quanto l’uso delle frequenze richiede in aggiunta anche un indicativo di chiamata o degli identificativi.
Art. 35 e 36
Salvo per la loro formulazione, queste disposizioni corrispondono sotto il profilo materiale agli arti coli 22 e 23 dell’ordinanza del DATEC.
Art. 37 Localizzazione delle interferenze
L’importo minimo da prelevare per la localizzazione di un’interferenza (cpv. 2) dev’essere adattato a quello fissato nell’ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica, ossia 175 franchi invece di 180 fran chi. Ciò corrisponde al tempo minimo di 50 minuti fatturato al responsabile dell’interferenza (alla tariffa oraria di 210 franchi l’ora). Questo leggerissimo adeguamento è giustificato dal fatto che si applica la stessa procedura indipendentemente dalla fonte dell’interferenza (impianto di radiocomunicazione o apparecchio elettrico).
Art. 38 Esenzione dalle tasse amministrative
In occasione delle deliberazioni parlamentari in merito alla LTC riveduta si è deciso che non vengono riscosse tasse amministrative ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettere d ed e LTC (cfr. FF 2019 2275) per le concessioni di radiocomunicazione rilasciate all’esercito, alla protezione civile, al corpo delle guardie di confine, alla polizia, ai vigili del fuoco, ai servizi di protezione e di salvataggio che agiscono esclusivamente nell’interesse pubblico e agli stati maggiori civili. Non beneficiano ad esempio dell’esenzione dalle tasse né la REGA né Air Glacier e nemmeno Air Zermatt, poiché non si tratta di servizi di soccorso aereo che agiscono esclusivamente nell’interesse pubblico, ma offrono an che servizi commerciali (come ad es. elisci, voli di diporto, trasporto di merci).
Art. 39–43
Salvo per la loro formulazione, tali disposizioni corrispondono sotto il profilo materiale agli articoli 24–
28 dell’ordinanza del DATEC.
Art. 44 Attribuzione di elementi d’indirizzo
Conformemente all’articolo 45 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza in oggetto, una tassa di 12 franchi per la gestione di un numero attribuito individualmente è riscossa ogni anno e per ciascun numero. 64/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Nell’anno dell’attribuzione l’importo è calcolato pro rata temporis per i mesi restanti dell’anno in corso. L’importo massimo per l’attribuzione di un numero individuale, fatturato nel mese di gennaio, ammonta attualmente a 80 franchi, più 11 franchi di tasse amministrative (12/12*11). Considerato che la tassa di 12 franchi è calcolata pro rata temporis, ogni mese dell’anno si riduce di 1 franco. Un’attribuzione nel mese di marzo, ad esempio, significa 80 franchi più 8 franchi (12/12*8). Tale sistema non permette di istituire un servizio di pagamento elettronico via carta di credito in caso di domanda di attribuzione di un numero individuale sul portale Internet «UFCOM Online». Di fatto, la decisione di attribuzione inter viene in molti casi soltanto nel mese seguente la presentazione della domanda online. Scenari di que sto genere creano una differenza tra l’importo addebitato direttamente online e quello che dovrebbe essere effettivamente addebitato tenendo conto del fatto che il momento dell’emissione della deci sione d’attribuzione è determinante. Al fine di consentire il pagamento via carta di credito, occorre quindi rinunciare a riscuotere una tassa amministrativa annuale nell’anno dell’attribuzione (cfr. ad es. qui di seguito le spiegazioni relative all’art. 45) e l’importo della tassa per l’attribuzione di un numero individuale, in base al capoverso 2, dev’essere portato a 90 franchi al fine di non subire perdite.
La nozione di «codici» per la libera scelta del fornitore di servizio per i collegamenti nazionali e inter nazionali indicata al capoverso 3 è sostituita da quella di «numeri brevi» allo scopo di armonizzare la terminologia con l’articolo 33 ORAT.
Gli indicativi di chiamata in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche e per ra dioamatori come pure gli indicativi di chiamata e gli identificativi in relazione con impianti di radiocomu nicazione marittima e renana non saranno più attribuiti tramite concessione. Verranno attribuiti a chi presenterà domanda in base agli articoli 47d–47f ORAT. Verranno riscosse tasse amministrative di 110 franchi a copertura dei costi per l’attribuzione di un indicativo di chiamata e di identificativi in rela zione con impianti di radiocomunicazione marittima e renana (cpv. 6), per l’attribuzione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche (cpv. 7) e per l’attribu zione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per radioamatori (cpv. 8).
Il capoverso 9 prevede la possibilità di calcolare l’attribuzione di un elemento d’indirizzo in funzione del tempo impiegato, ossia 210 franchi all’ora in base all’articolo 6 capoverso 2. In effetti, nel caso di affari complessi che generano un carico di lavoro eccessivo, può accadere che la tariffa di 420 franchi fissata al capoverso 1 non basti a coprire i costi.
Art. 45 Gestione degli elementi d’indirizzo
Con la revisione della legge, l’obbligo per i FST di garantire la libera scelta del fornitore di servizio per i collegamenti nazionali e internazionali (art. 28 cpv. 4 LTC) è abrogato senza essere sostituito. Ora un FST sarà libero di offrire questo servizio e richiedere all’UFCOM a tale scopo un numero breve a cinque cifre per identificare il fornitore (codice di selezione, CSC).
Venendo meno l’offerta obbligatoria, si ridurrà il dispendio relativo alla sorveglianza. In questo modo non occorrerà più controllare se i FST che offrono un servizio telefonico pubblico mettono anche a di sposizione un servizio per la libera scelta dei fornitori di servizi. Quando un FST richiederà un numero breve, a quest’ultimo non sarà più vincolato alcun obbligo di utilizzo. Di conseguenza, il numero breve non potrà più essere revocato in caso di mancato uso. Infine, oggi si può partire dal presupposto che nessun FST offrirà più la scelta predeterminata del fornitore di servizi: un’eventuale offerta compren derà unicamente la libera scelta del fornitore di servizi per ogni singola chiamata (call by call). In tal modo verrà meno anche il potenziale di abuso che in passato ha dato adito a numerose critiche da parte dei consumatori.
Ciò ridurrà considerevolmente il dispendio per l’UFCOM relativo alla gestione del CSC e implicherà costi nettamente inferiori. Il dispendio corrisponderà all’incirca a quello necessario per la gestione di indicativi o serie di numeri. Deve esserne tenuto conto nella tassa amministrativa per la gestione di un CSC, che è pertanto fissata a 200 franchi per CSC e per anno.
65/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
In futuro, la tassa amministrativa di 12 franchi per anno e per numero attribuito individualmente sarà prelevata soltanto a partire dall’anno seguente l’attribuzione e non più dall’anno di attribuzione stesso, questo al fine di evitare un calcolo pro rata temporis (per maggiori dettagli cfr. spiegazioni relative all’art. 44). Il capoverso 2 deve dunque essere modificato di conseguenza. L’espressione «a partire dall’anno successivo all’attribuzione», attualmente iscritta alla lettera a del capoverso 2, è inserita al capoverso 2 che si applica così a tutte le tasse previste dall’articolo 45 capoverso 2.
Tenuto conto del fatto che ci si riferisce qui a delle risorse richieste principalmente dal pubblico (nu meri attribuiti individualmente, indicativi di chiamata e identificativi in relazione con impianti di radioco municazione marittima e renana, indicativi di chiamata in relazione con impianti di radiocomunicazione aeronautica e indicativi di chiamata in relazione con impianti per radioamatori [cfr. art. 44 cpv. 2, 6, 7 e 8]), è pienamente giustificato modificare il regime di tali tasse al fine di permettere il loro pagamento mediante carta di credito (per maggiori dettagli cfr. le spiegazioni relative all’art. 44). Nel quadro della strategia «Svizzera digitale» del Consiglio federale, l’UFCOM, in quanto ufficio incaricato della sua elaborazione, deve in particolare accompagnare e facilitare la trasformazione digitale nelle sue attività. Offrire un servizio di regolamentazione tramite carta di credito si iscrive in tale ottica di facilitazione e rientra perfettamente nel campo di applicazione dei principi direttivi dell’ufficio in materia di ammini strazione digitale. Non si tratta però di imporre a livello legale la messa in atto di questo sistema, ma di rimuovere gli ostacoli normativi che ne renderebbero di fatto impossibile la messa in atto.
Il capoverso 4 è oggetto di un adattamento minore a causa della sostituzione dell’espressione «para metri di comunicazione» con «elemento d’indirizzo» all’articolo 3 lettera f LTC.
Gli indicativi di chiamata in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche e per ra dioamatori nonché gli indicativi di chiamata in relazione con impianti di radiocomunicazione marittima e renana non saranno più attribuiti tramite concessione. Ora saranno infatti assegnati a chi ne fa ri chiesta in base agli articoli 47d–47f ORAT. Per il dispendio risultante all’UFCOM per l’amministrazione di tali elementi d’indirizzo saranno riscosse tasse amministrative annuali di 50 franchi a copertura dei costi (cpv. 6–8). La tassa amministrativa per l’allestimento di un duplicato della carta d’identità provvi sta di fotografia conferita nell’ambito dell’attribuzione ammonterà come sinora a 50 franchi. Per i motivi sopracitati, le tasse per la gestione annuale saranno riscosse a partire dall’anno successivo all’attribu zione.
Per ragioni di chiarezza, al capoverso 9 si rimanda all’allegato dell’ORAT per i termini e le abbrevia zioni.
Art. 46 Eccezioni alla riscossione di tasse amministrative
Alcune disposizioni dell’ORAT concernenti le tasse sono state abrogate al fine di essere riprese nell’OTST. L’articolo 46 prevede così le eccezioni alla riscossione di tasse precedentemente menzio nate nell’ORAT. Il contenuto di tali disposizioni non subisce invece alcuna modifica.
Art. 47 Attribuzione e gestione di nomi di dominio subordinati al dominio «.swiss»
Il dominio Internet «.swiss» è a disposizione della comunità svizzera da settembre 2015, conforme mente alle regole previste nell’ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn; RS 784.104.2). La prima fase del lancio è ormai giunta a termine e occorre adeguare la procedura di fatturazione delle tasse in funzione delle esperienze acquisite.
Il mandato del Consiglio federale prevede di mettere a disposizione della comunità svizzera un domi nio di qualità che garantisca la copertura dei costi a medio termine. Ad oggi, il numero di nomi regi strati, la crescita del dominio e il tasso di rinnovo delle registrazioni corrispondono alle previsioni. Non
66/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
occorre modificare l’importo delle tasse al fine di coprire i costi. Tuttavia, è necessario facilitare il pro cesso di fatturazione delle tasse in relazione ai nomi di dominio attribuiti tramite mandato di nomina zione ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera f e dell’articolo 56 ODIn.
Al momento attuale tutte le tasse relative ai nomi di dominio di «.swiss» sono fatturate al centro di re gistrazione. Quest’ultimo fissa in seguito il prezzo finale che risponde alle leggi di mercato. È previsto che in futuro l’UFCOM fatturi alcune prestazioni relative al mandato di nominazione direttamente al richiedente dei nomi di dominio, allo scopo di semplificare la procedura di fatturazione dei centri di re gistrazione. Soltanto le tasse relative ai nomi di dominio attribuiti tramite mandato di nominazione ai sensi degli articoli 53 capoverso 1 lettera f e 56 ODIn sono modificate. Tuttavia, l’articolo 46 deve ad ogni modo essere rivisto integralmente poiché il nuovo capoverso 1 disciplina le tasse fatturate al cen tro di registrazione e il capoverso 2 quelle fatturate direttamente al richiedente dal gestore del registro.
La modifica del capoverso 1 riguarda la tassa annua per l’attribuzione e la gestione di un nome di do minio conformemente agli articoli 53 capoverso 1 lettera f e 56 ODIn e il cui importo attuale è di 360 franchi per mandato per i nomi di dominio attribuiti tramite mandato di nominazione. Al fine di semplificare la fatturazione effettuata dall’intermediario dei centri di registrazione, è previsto il prelievo di una tassa annua di 90 franchi per nome di dominio ottenuto tramite mandato di nominazione come per i nomi di dominio «ordinari», e non più di 360 franchi per mandato di nominazione. Tutti i nomi di dominio di «.swiss» saranno così sottoposti alla stessa tassa d’attribuzione e amministrativa.
Il capoverso 2 concerne esclusivamente la tassa unica riscossa per l’attribuzione di un mandato di no minazione ai sensi dell’articolo 56 ODIn. Questa tassa dovrà essere fatturata al richiedente diretta mente dall’UFCOM in qualità di gestore del registro, e non più dall’intermediario del centro di registra zione. Allo stato attuale i centri di registrazione devono attuare e gestire un processo di fatturazione inusuale unicamente per tale prodotto, ciò che li porta a prelevare una commissione importante. Con siderato che la tassa si ridurrà di 400 franchi (da 2900 a 2500) e che la commissione in favore dei centri di registrazione sarà soppressa, il prezzo finale per l’attribuzione di un mandato di nominazione diminuirà di parecchio, rendendolo più allettante per i potenziali interessati. Occorre inoltre precisare che un sondaggio svolto nel 2018 presso i centri di registrazione di «.swiss» ha mostrato che questi approvano, nel quadro della tassa unica, il principio della fatturazione diretta ai richiedenti da parte dell’UFCOM.
Il capoverso 3 sostituisce il vecchio capoverso 2 dell’articolo 30a lettera b dell’ordinanza del DATEC che prevedeva la possibilità di riscuotere supplementi quando il mandato riguardava diversi nomi di dominio. La nuova formulazione consente non solo di mantenere la possibilità di riscuotere un supple mento per il trattamento di una candidatura riguardante un mandato di nominazione per diversi nomi di dominio, ma anche di riscuotere un supplemento qualora il mandato comporti un carico di lavoro eccessivo. Tale supplemento è calcolato in funzione del tempo impiegato, ossia 210 franchi all’ora conformemente all’articolo 6 capoverso 2.
Poiché il Tribunale federale ha considerato il prelievo dell’IVA sul canone radiotelevisivo come illecito (decisione del TF 2C-882/2014 del 13 aprile 2015), è stato necessario porsi la questione del prelievo dell’IVA nel quadro dei nomi di dominio di «.swiss». Va notato che sussistono delle importanti diffe renze sia di fatto sia giuridiche tra il canone radiotelevisivo e le tasse di «.swiss», le quali giustificano un trattamento differenziato a livello di riscossione dell’IVA. Le tasse di «.swiss» costituiscono in effetti il corrispettivo di una prestazione fornita, secondo la decisione del Tribunale federale non era invece il caso per il canone radiotelevisivo. Inoltre, le prestazioni dell’UFCOM in quanto gestore del registro di «.swiss» sono fornite in un contesto di concorrenza globale sul mercato dei nomi di dominio. Si tratta in definitiva di prestazioni commerciali sulle quali deve essere prelevata l’IVA, come confermato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni. SWITCH, in qualità di gestore privato del registro del dominio «.ch», deve del resto prelevare l’IVA sulle sue prestazioni e sarebbe perlomeno discriminato rio se l’UFCOM non fosse tenuto a farlo a sua volta in qualità di gestore pubblico del registro di «.swiss». Quale conseguenza di quanto precede, l’articolo 46 non è stato modificato rispetto al pre lievo dell’IVA, la quale non è compresa nell’importo delle tasse di «.swiss».
67/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Art. 48 Delega dei compiti di gestione degli elementi d’indirizzo
L’articolo 48, che concerne i casi di delega dei compiti di gestione degli elementi d’indirizzo, è oggetto di un adeguamento minore a causa del rinvio all’articolo 18 che include nuovamente anche il capo verso 3, mentre la versione attuale dell’articolo 31 dell’ordinanza del DATEC prevede un rinvio unica mente ai capoversi 1 e 2.
Art. 49 Abrogazione di altri atti normativi
L’ordinanza del DATEC è abrogata, lo stesso vale per l’OTST del 7 dicembre 2007.
Art. 50 Disposizioni transitorie concernenti le tasse di concessione di radiocomunica zione nella diffusione analogica di programmi radiofonici
Questa disposizione corrisponde all’articolo 17a dell’OTST attuale.
Art. 51 Disposizioni transitorie concernenti i nomi di dominio attribuiti tramite mandato di nominazione
I mandati di nominazione sono stati attribuiti per una durata da tre a cinque anni a seconda del caso. Secondo il nuovo articolo 51, per i vecchi mandati di nominazione saranno fatturate le vecchie tasse, sino al rinnovo del mandato di nominazione in questione. Occorre tuttavia prevedere un’eccezione concernente i mandati di nominazione per i quali gli importi delle tasse si riducono con l’applicazione delle nuove regole (principio della lex mitior).
68/68
Revisione delle ordinanze relative alla LTC – Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione