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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale (OS- SAn) Commento

I. Situazione iniziale

Nel 1965 è stato fondato il primo servizio di sanità animale, il servizio sanitario suino. Col tempo si sono aggiunti altri servizi di sanità animale, come ad esempio il servizio sanitario per i caprini, prede- cessore dell’attuale servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti. Alla base della fondazione dei singoli servizi di sanità animale vi fu soprattutto la considerazione che con una produzione animale più intensiva gli aspetti sanitari rivestono maggiore importanza e che per effettivi sani sono necessari sforzi particolari. I servizi di sanità animale sono organizzazioni di mutua assistenza che hanno lo scopo di promuovere il benessere e la salute degli animali delle singole specie, nonché una detenzione adeguata e, di con- seguenza, una produzione qualitativamente ineccepibile di derrate alimentari da essi ricavate. Rien- trano in particolare in tali finalità i miglioramenti alle misure di biosicurezza, la collaborazione alla profi- lassi epizootica e alla migliore diagnostica possibile. I servizi di sanità animale operano a sostegno dei detentori di animali, che sono liberi di usufruire di consulenze e misure preventive finalizzate al perse- guimento degli obiettivi di cui sopra. Essi sono in costante contatto con i detentori di animali e i loro effettivi, oltre che con i veterinari degli effettivi. Svolgono in particolare programmi di prevenzione e lotta delle malattie animali (es. programmi di sorveglianza dei parassiti), accertamenti patologici, nonché corsi, presentazioni e formazioni sull’alimentazione, la detenzione e la salute degli animali. Effettuano inoltre accertamenti sugli effettivi e workshop in ambito veterinario (es. sulla salute degli unghioni). Dato l’interesse pubblico che rive- stono le loro attività, i servizi di sanità animale sono cofinanziati dal settore pubblico. In caso di neces- sità, come altre organizzazioni possono tuttavia essere convocati dalle autorità cantonali, secondo l’articolo 7 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), per il sostegno alla lotta alle epizoozie e alle patologie animali economicamente rilevanti. Attualmente vi sono quattro servizi di sanità animale: il servizio consultivo e sanitario per piccoli rumi- nanti (SSPR), il servizio sanitario suino (SSP/SGD), il servizio sanitario apistico (SSA) e il servizio sanitario bovino (SSB). L’organizzazione, i compiti, il finanziamento e il sostegno dei tre servizi di sani- tà animale sopraccitati sono regolamentati in ordinanze ad hoc, già in essere, che si fondano sulla LFE e sulla legge sull’agricoltura (LAgr, RS 910.1)1. Il sostegno finanziario all’SSB si è finora fondato direttamente sugli articoli 11a LFE e 142 capoverso 1 lettera b LAgr, nonché su una specifica conven- zione sulle prestazioni. In occasione dei lavori di uniformazione delle pratiche e procedure di sussidio presso l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), gli atti normativi riguardanti i servizi di sanità ani- male, provenienti da decenni diversi, confluiscono in un’unica ordinanza che include ora anche il SSB. Ciò permette di applicare le stesse regole a tutti i servizi di sanità animale. Le caratteristiche specifi- che per le singole specie sono disciplinate nelle relative convenzioni sulle prestazioni stipulate tra l’USAV e i vari servizi di sanità animale, che specificano concretamente i requisiti da soddisfare per

1 Ordinanza del 13 gennaio 1999 sull’aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR; RS 916.405.4); ordinanza del 27 giugno 1984 sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per l’allevamento porcino (OSSP; RS 916.314.1); ordinanza del 23 maggio 2012 sul sostegno al Servizio sanitario apicolo (OSSA; RS 916.403.2). 1/8

ottenere il sostegno finanziario della Confederazione. Il risultato è un’armonizzazione e rettifica delle basi legali, in larga misura obsolete, e al contempo l’inserimento del SSB nel campo di applicazione, con conseguente introduzione di una nuova sovven- zione per quest’ultimo da parte dei Cantoni. Non è invece prevista l’introduzione di nuovi aiuti finanzia- ri federali. Nel contesto dell’uniformazione delle pratiche e procedure di sussidio è emersa inoltre la necessità di aggiornare la base giuridico-formale per il sostegno ai servizi di sanità animale. L’articolo 11a LFE non è più in linea con gli attuali requisiti posti alle disposizioni in materia di sussidi e deve pertanto essere adeguato nel quadro della modifica in corso della legge sulle epizoozie. Si tratterà comunque di un adeguamento in gran parte di tipo formale e pertanto la prassi di assegnazione dei sussidi non regi- strerà novità sostanziali.

II. Commento alle singole disposizioni

Sezione 1: Oggetto

Articolo 1 L’articolo 1 illustra l’oggetto della presente ordinanza: un atto normativo collettivo disciplina i requisiti per l’erogazione degli aiuti finanziari della Confederazione ai servizi di sanità animale già oggi esisten- ti, cioè il servizio sanitario apistico, il servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti, il servizio sanitario suino e il servizio sanitario bovino. Vengono inoltre regolamentate le modalità di sostegno da parte della Confederazione e dei Cantoni, visto che anche i contributi cantonali svolgono un ruolo importante. Non è oggetto della presente ordinanza il sostegno al servizio sanitario per i vitelli, operativamente considerato una sezione annessa al SSB. Vale il principio secondo cui va fornito sostegno a un solo servizio di sanità animale per ciascuna specie animale. Il consolidamento del servizio sanitario per i vitelli sarà però sostenuto dalla Confederazione nell’ambito di un progetto. Si tratta di un finanziamen- to iniziale ai sensi dell’articolo 11 LAgr. Il finanziamento avviene tramite l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). La contabilità dei costi per il servizio sanitario bovino deve pertanto essere mantenuta separata da quella del servizio sanitario per i vitelli. L’aiuto finanziario della Confederazio- ne, ai sensi della presente ordinanza, si intende soltanto a sostegno delle prestazioni del servizio sani- tario bovino.

Sezione 2: Condizioni per l’erogazione degli aiuti finanziari della Confederazione

La seconda sezione disciplina le condizioni che i servizi di sanità animale devono soddisfare e le pre- stazioni che questi devono fornire per potersi avvalere del sostegno finanziario della Confederazione.

Articolo 2 Forma giuridica dei servizi di sanità animale I servizi di sanità animale sono già oggi organizzazioni di mutua assistenza con propria personalità giuridica e tali dovranno rimanere anche in futuro. Per questo viene richiesta, come forma giuridica, l’associazione o la costituzione in cooperativa. Il servizio di sanità animale può essere gestito anche da un’associazione o cooperativa mantello (organizzazione promotrice). Più servizi di sanità animale, fra quelli menzionati all’articolo 1, possono unirsi e organizzarsi in associazione o cooperativa oppure essere retti collettivamente da un’organizzazione promotrice: questo può essere il risultato di una col- laborazione approfondita, trasversale alle singole specie animali. Tali soluzioni sarebbero molto au- spicabili, perché permetterebbero di sfruttare sinergie amministrative liberando così mezzi per i compi- ti specifici dei servizi di sanità animale. Indipendentemente dalla forma organizzativa, in tutta l’ordinanza si utilizza il termine unitario «servizio di sanità animale». Attualmente il SSPR è una cooperativa, Suisseporcs è l’associazione promotrice del SSP (gestione SUISAG) e il SSA è organizzativamente integrato ad Apisuisse (associazione). Il SSB non ha a oggi una personalità giuridica o un organo promotore propri e i suoi compiti sono assunti piuttosto dalle facoltà Vetsuisse di Berna e Zurigo. Anche il SSB disporrà in futuro di una forma organizzativa corri- spondente a quella degli altri servizi di sanità animale.

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Articolo 3 Adesione Possono essere membri di un servizio di sanità animale i detentori di animali a livello individuale o riuniti in associazioni e cooperative, che operano per la promozione della salute degli animali, nonché veterinari singoli o riuniti in associazioni e cooperative. I singoli soggetti che aderiscono a un servizio di sanità animale tramite un’organizzazione promotrice, un’associazione o una cooperativa possono decidere di non avvalersi dell’offerta di base del servizio stesso. Pur essendo membri dell’organizzazione promotrice (es. Suisseporcs) ovvero del servizio di sanità animale per adesione collettiva (es. affiliazione ad Apisuisse tramite associazione di apicoltori), tali soggetti non hanno gli stessi diritti e doveri degli associati che intendono avvalersi dell’offerta di base del servizio di sanità animale. Si tratta in un certo senso di «membri passivi». A causa della sua particolare forma organizzativa, non è oggi possibile essere membri del SSB. I ve- terinari che sono membri dell’associazione svizzera per la salute dei ruminanti godono però di partico- lari condizioni presso il SSB. Basandosi sulle forme organizzative previste per i servizi di sanità anima- le, in futuro si dovrà introdurre la possibilità di diventare membri anche del SSB, analogamente a quanto accade per gli altri servizi di sanità animale. La definizione del contributo che ogni singolo membro deve corrispondere al servizio di sanità anima- le, la riscossione dello stesso e la gestione dell’uscita sono oggetto di disposizioni interne, in particola- re di statuti e regolamenti. Per l’adesione tramite organizzazioni promotrici o adesioni collettive attraverso altre associazioni o cooperative, le disposizioni interne devono regolamentare anche le modalità con cui i membri possono avvalersi delle prestazioni del servizio di sanità animale, l’ammontare dei contributi per tali prestazioni e la rinuncia alle stesse. I singoli che, in tali forme organizzative, non desiderano avvalersi dell’offerta di base del servizio di sanità animale, non sono tenuti a versare i contributi.

Articolo 4 Aziende detentrici di animali affiliate Le aziende detentrici di animali dei membri dei servizi di sanità animale che si avvalgono dell’offerta base sono considerate aziende detentrici affiliate.

Articolo 5 Obiettivi principali I servizi di sanità animale rappresentano un’interfaccia fra ricerca, detentori di animali, veterinari degli effettivi, autorità di esecuzione e organizzazioni di settore agricole. Per poter essere sostenuti dalla Confederazione, questi devono perseguire lo scopo di promuovere, con i mezzi a loro disposizione, la salute e il benessere degli animali di una determinata specie nonché la detenzione adeguata degli stessi e, di conseguenza, una produzione di derrate alimentari da essi ricavate qualitativamente inec- cepibili. I servizi di sanità animale svolgono prevalentemente attività di prevenzione, contribuendo in tal modo a evitare focolai di malattie nonché l’introduzione o la propagazione di patologie economica- mente rilevanti o trasmissibili all’uomo. I servizi di sanità animale possono richiedere gli aiuti finanziari della Confederazione solo se orientano le proprie prestazioni secondo gli obiettivi menzionati.

Articolo 6 Prestazioni I servizi di sanità animale devono emanare regolamenti che stabiliscano il loro catalogo di prestazioni. In particolare essi devono disciplinare il riconoscimento delle aziende detentrici di animali affiliate e i requisiti igienici e aziendali necessari per ottenere tale riconoscimento. Gli stessi aspetti vengono de- finiti in relazione all’assegnazione di una qualifica sanitaria supplementare. Il regolamento deve inoltre disciplinare i programmi di promozione della salute animale, le prestazioni di consulenza, gli accerta- menti diagnostici, l’attività di formazione e formazione continua, il monitoraggio della salute animale e le informazioni tecniche (cfr. art. 7–13). Infine occorre, da un lato, definire quali prestazioni appartengano all’offerta di base, per i membri che se ne avvalgono, e si intendano pertanto coperte dal contributo associativo; dall’altro stabilire le tariffe per le prestazioni fornite ai membri (per i membri passivi vedasi il commento all’art. 3) che ne usufrui- scono solo in casi isolati, le tariffe per i non associati e quelle per le prestazioni non incluse nell’offerta di base. Le tariffe devono consentire di coprire i costi.

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Articolo 7 Riconoscimento delle aziende detentrici di animali Se i requisiti igienici e aziendali vengono rispettati come da regolamento, un’azienda detentrice di animali affiliata è considerata riconosciuta. Anche gli apiari rientrano fra le aziende detentrici di anima- li. Se sono rispettati ulteriori requisiti sanitari, l’azienda detentrice di animali ottiene la relativa qualifica sanitaria. Qualora i requisiti non siano più soddisfatti, il servizio di sanità animale revoca all’azienda detentrice di animali il riconoscimento o la qualifica sanitaria.

Articolo 8 Programmi di promozione della salute degli animali Come previsto finora, i servizi di sanità animale sono tenuti a elaborare programmi di prevenzione, individuazione e lotta alle malattie e attuare tali programmi presso le aziende detentrici di animali affi- liate (es. programmi sulla salute della mammella o degli unghioni), adeguandoli regolarmente alle conoscenze scientifiche più recenti.

Articolo 9 Consulenza I servizi di sanità animale forniscono di norma consulenza tramite un centro informazioni a disposizio- ne dei membri che si avvalgono dell’offerta di base, delle scuole e dei centri di consulenza agraria, nonché dei tecnici delle autorità cantonali. I servizi di sanità animale elaborano anche schede informa- tive, filmati didattici, presentazioni, opuscoli informativi e poster didattici. Nei casi di malattia complessi e insoliti e in presenza di perdite diffuse offrono anche sostegno sul posto contribuendo così a chiarirli servendosi delle loro competenze specifiche. Per i soggetti e le istituzioni di cui sopra la consulenza di base è gratuita ovvero risulta coperta dal contributo associativo, mentre i servizi più complessi o specifici, di entità superiore alla norma, vengo- no invece proposti a pagamento. Per quanto possibile, i servizi di sanità animale mettono la propria consulenza a disposizione anche di altre persone e organizzazioni, purché questi ultimi se ne assu- mano le spese.

Articolo 10 Accertamenti diagnostici Se necessario, nel quadro di programmi o consulenze i servizi di sanità animale devono disporre ac- certamenti diagnostici, ad esempio in caso di problemi presso le aziende detentrici di animali affiliate. Essi definiscono i laboratori per le varie patologie. Come laboratori per la diagnostica delle epizoozie secondo l’ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) sono presi in considerazione soltanto labora- tori riconosciuti conformemente all’articolo 312 OFE.

Articolo 11 Formazione e formazione continua I servizi di sanità animale devono organizzare corsi di formazione e formazione continua per i membri che si avvalgono dell’offerta di base nonché per le scuole e i centri di consulenza agricoli. Partecipano inoltre ai corsi di formazione e formazione continua per il personale del servizio veterinario pubblico mettendo gratuitamente a disposizione le loro competenze specialistiche. Per quanto possibile i servi- zi di sanità animale mettono la propria offerta di formazione e formazione continua a disposizione anche di altre persone e organizzazioni, purché questi ultimi se ne assumano le spese.

Articolo 12 Monitoraggio della salute degli animali Si tratta per esempio del monitoraggio di particolari insorgenze di malattie, di tendenze a livello nazio- nale e dello sviluppo del focolaio di una malattia negli animali della relativa specie, così da riconoscere precocemente le misure che favoriscono le malattie. I servizi di sanità animale valutano i risultati di questa sorveglianza e li pubblicano.

Articolo 13 Informazioni tecniche I servizi di sanità animale sono tenuti a pubblicare regolarmente informazioni sulla tutela sanitaria degli animali e su questioni di attualità relative al proprio ambito di attività. Per rendere le informazioni accessibili a un vasto pubblico si servono degli strumenti necessari a una pubblicazione capillare delle informazioni tecniche aggiornate (es. homepage) e come canale informativo utilizzano anche la stam- pa, ad esempio pubblicando informazioni a cadenza regolare su determinate riviste specializzate.

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Articolo 14 Erogazione delle prestazioni I servizi di sanità animale devono erogare le proprie prestazioni, in particolare l’attuazione di pro- grammi di promozione della salute animale, consulenza, formazione e formazione continua, sull’intero territorio svizzero, dandovi corso secondo i medesimi parametri e criteri. Ciò garantisce capillarmente l’uniformità procedurale secondo i principi scientifici più recenti.

Articolo 15 Collaborazione I servizi di sanità animale non possono esercitare le loro attività svincolati dalle strutture statali e priva- te esistenti impiegate per la lotta contro le epizoozie e nel mantenimento e miglioramento della salute degli animali. Sono perciò tenuti a collaborare con le autorità, le organizzazioni e i soggetti competen- ti. Le prestazioni erogate dai servizi di sanità animale non devono interferire con i compiti e le competen- ze cantonali in materia di lotta contro le epizoozie e i servizi stessi sottostanno naturalmente alle auto- rità competenti. Qualora per i compiti esecutivi un’autorità cantonale si avvalga dell’assistenza dei servizi di sanità animale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 LFE: l’autorità cantonale deve pertanto definire precisamente i compiti del servizio di sanità animale. Di conseguenza tali prestazioni devono essere pagate anche dai Cantoni. La collaborazione dei servizi di sanità animale soggiace alla vigilanza cantonale: essi sono quindi tenuti a rendere conto della propria attività all’autorità che li ha incaricati. Sono inoltre obbligati a servirsi delle sinergie e a evitare ridondanze. I compiti che possono essere generalizzati non vanno quindi elaborati singolarmente da ciascun servizio di sanità animale ma svi- luppati in collaborazione con gli altri. Lo stesso dicasi più precisamente per i compiti relativi alla regi- strazione e amministrazione di dati sulla salute degli animali (es. codici di diagnosi), così come per l’elaborazione di questioni di carattere generale, ad esempio nel settore delle resistenze agli antibioti- ci. Vanno previsti accordi ed eventuali suddivisioni dei compiti allo scopo di evitare che i contributi federali e cantonali siano versati più volte per le stesse prestazioni. In quanto titolare della vigilanza sui servizi di sanità animale (art. 24), l’USAV ha facoltà di formulare raccomandazioni in merito.

Articolo 16 Autofinanziamento I servizi di sanità animale sono a disposizione di gruppi di interesse diversi, che insieme devono as- sumersi anche la responsabilità del finanziamento. Pertanto i servizi di sanità animale vengono finan- ziati tramite contributi associativi, onorari per prestazioni fornite, contributi cantonali e aiuti della Con- federazione. È importante tuttavia che i servizi di sanità animale si impegnino in primo luogo per garantirsi un ade- guato autofinanziamento. La scelta della sovvenzione sotto forma di aiuto finanziario equivale a di- chiarare che, in linea generale, non sussiste alcun diritto legittimo all’erogazione di contributi federali. Con il principio dell’adeguato autofinanziamento si punta a ottenere che i servizi di sanità animale sfruttino appieno le proprie possibilità di finanziamento: si tratta di una condizione fondamentale per l’erogazione degli aiuti finanziari della Confederazione, in linea con il principio di cui all’articolo 7 lette- ra d della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1). Pertanto i servizi devono essere finanziati in parte tramite contributi associativi e onorari per prestazioni fornite. I Cantoni hanno inoltre la possibilità di trasferire ai servizi di sanità animale anche altri compiti, da svolgersi a fronte di un compenso.

Articolo 17 Contributo dei Cantoni Considerato che i servizi di sanità animale sgravano anche le autorità cantonali di esecuzione di alcu- ni oneri, i Cantoni devono integrare gli aiuti finanziari federali e contribuire con un importo complessivo almeno equivalente a quello versato dalla Confederazione.

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Sezione 3: Modalità di erogazione degli aiuti finanziari

Articolo 18 Calcolo dei contributi dei singoli Cantoni L’aiuto finanziario dei Cantoni deve essere complessivamente uguale a quello della Confederazione. Nel caso del SSA il criterio per la ripartizione dell’importo totale fra i singoli Cantoni deriva dalla quota percentuale degli apiari registrati nei singoli Cantoni rispetto al totale di apiari registrati in Svizzera (art. 18a cpv. 2 OFE). Per gli altri servizi di sanità animale le quote dei singoli Cantoni corrispondono a una media che considera sia il numero di animali delle aziende detentrici di animali affiliate del Canto- ne rispetto al totale del numero di animali delle aziende detentrici di animali affiliate in Svizzera sia il numero delle aziende detentrici di animali affiliate del Cantone rispetto al totale delle aziende detentri- ci di animali affiliate in Svizzera.

Articolo 19 Calcolo dell’aiuto finanziario della Confederazione Il sostegno dei servizi di sanità animale da parte della Confederazione costituisce un aiuto finanziario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LSu. L’aiuto finanziario della Confederazione viene stabilito nel quadro dei crediti autorizzati. Esso ammon- ta al massimo al 40 per cento dei costi computabili per un assolvimento efficiente dei compiti del ser- vizio di sanità animale. In questo modo, in sede di budget e pianificazione finanziaria, è possibile fis- sare il contributo federale anche al di sotto del limite massimo: la Confederazione dispone quindi di un margine di manovra piuttosto ampio ai fini del proprio sostegno finanziario. L’importo viene ridefinito ogni anno ed è impostato sempre sui costi esposti dell’anno precedente. Questo significa ad esempio, ai fini dell’esecuzione del preventivo dell’anno 2020, che per il calcolo dell’aiuto finanziario occorre fondarsi, come ordine di grandezza base, sui dati di bilancio 2019 già noti a inizio 2020. I costi computabili sono indicati all’articolo 20. Per l’assolvimento dei compiti, nel 2018 sono stati versati ai servizi di sanità animale contributi federali del seguente ordine di grandezza:  SSPR: 481 400 franchi  SSP: 437 700 franchi  SSA: 214 000 franchi  SSB: 340 400 franchi I costi per l’infrastruttura messa a disposizione vengono imputati all’aiuto finanziario della Confedera- zione. Ad esempio nel caso del SSA vengono computati costi infrastrutturali pari a 60 000 franchi, risultanti dall’insediamento del servizio nei locali del Centro di ricerche apicole (CRA) di Agroscope. L’effettiva percentuale della sovvenzione, che deve essere fissata dall’USAV, non deve andare a co- prire voci di costo computabili di qualunque entità ma soltanto costi computabili che originano dall’adempimento efficiente dei compiti, calcolando un’adeguata quota di prestazioni proprie. In questo modo, a seconda dell’andamento nel settore di attività dei servizi di sanità animale, possono risultare percentuali di sovvenzione differenti. Nel contempo, tali percentuali non devono essere nemmeno fissate a livelli tanto bassi da pregiudicare la quantità e la qualità necessarie delle prestazioni, fatte salve in ogni caso le decisioni di bilancio delle Camere federali.

Articolo 20 Costi computabili L’articolo 20 disciplina i costi dei servizi di sanità animale che possono essere considerati per il calcolo degli aiuti finanziari della Confederazione. Si tratta dei costi per salari e prestazioni sociali del perso- nale dei servizi di sanità animale e quelli per la loro formazione e formazione continua, degli esborsi per l’erogazione delle prestazioni previste dalla presente ordinanza e dalla convenzione sulle presta- zioni, dei canoni di affitto e dei costi per la dotazione dei locali utilizzati dai servizi di sanità animale, nonché delle spese di viaggio, dei costi di ufficio e amministrativi dei servizi di sanità animale.

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Articolo 21 Erogazione dell’aiuto finanziario L’aiuto finanziario è erogato annualmente in due rate. Secondo i principi della legislazione in materia di sovvenzioni, le rate sono commisurate alle prestazioni erogate e al grado di raggiungimento degli obiettivi nei mesi precedenti. Le scadenze dei pagamenti rateali sono fissate nelle convenzioni sulle prestazioni di cui all’articolo 23.

Articolo 22 Decurtazione dell’aiuto finanziario Condizione fondamentale per l’erogazione dell’aiuto finanziario della Confederazione è che i Cantoni, nel loro insieme, partecipino ai costi del servizio di sanità animale con una quota perlomeno pari a quella della Confederazione. Qualora un Cantone non versi la propria quota, in parte o del tutto, l’aiuto finanziario della Confederazione viene decurtato dell’importo corrispondente. Se quindi in un Cantone vi sono aziende detentrici di animali affiliate a un servizio di sanità animale e il Cantone non paga alcun contributo calcolato ai sensi dell’articolo 18, il contributo federale per il servizio viene decurtato di conseguenza. Sarà quindi competenza del servizio di sanità animale farsi carico dell’ammanco o ricaricare quest’ultimo sulle tariffe.

Articolo 23 Convenzioni sulle prestazioni L’USAV stipula con i servizi di sanità animale convenzioni sulle prestazioni valide per al massimo quattro anni, nelle quali si definiscono le prestazioni che la Confederazione sostiene finanziariamente neIl’ambito di quanto previsto dalla presente ordinanza. Le richieste e le delibere di credito annuali degli organi competenti della Confederazione in merito a preventivo e piano finanziario hanno la pre- cedenza sulle disposizioni relative all’ammontare del contributo federale.

Articolo 24 Vigilanza Spetta all’USAV verificare che l’attività dei servizi di sanità animale sia in linea con la legislazione sulle sovvenzioni. La vigilanza si concentra da un lato sul corretto utilizzo degli aiuti finanziari, ma dall’altro è di natura specialistica e di coordinamento. In caso di necessità l’USAV ha facoltà di fornire racco- mandazioni ai servizi di sanità animale, in particolare nell’ambito tracciato dall’articolo 15 capoverso 2.

Articolo 25 Rendicontazione I servizi di sanità animale hanno obblighi di rendicontazione nei confronti dei loro sovvenzionatori (Confederazione e Cantoni). Le autorità di vigilanza devono controllare l’utilizzo dei fondi ed even- tualmente intervenire in maniera correttiva (per i contributi federali cfr. anche art. 11 e 25 LSu).

Sezione 4: Disposizioni finali

Articolo 26 Abrogazione di altri atti normativi Le ordinanze vigenti relative ai singoli servizi di sanità animale sono sostituite dalla presente ordinan- za e possono quindi essere abrogate.

Articolo 27 Entrata in vigore L’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista per il giorno...

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III. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i servizi di sanità animale La presente ordinanza uniforma le regolamentazioni delle attuali ordinanze riguardanti i singoli servizi di sanità animale e contiene ora anche relative regolamentazioni per il SSB. Per quest’ultimo i contri- buti federali sono stati finora erogati direttamente, sulla base dell’articolo 11a LFE e dell’articolo 142 capoverso 1 lettera b LAgr oltre che sulla convenzione sulle prestazioni. L’ammontare dei previsti aiuti finanziari della Confederazione è in linea con l’ordine di grandezza dei contributi precedenti. Lo stesso vale per l’aiuto finanziario destinato al SSB. I nuovi contributi cantonali qui previsti non hanno alcun effetto a tal riguardo. Non sono previsti l’introduzione di nuovi aiuti finan- ziari della Confederazione e l’aumento dei contributi federali esistenti e non vi è quindi un onere sup- plementare per la Confederazione. Anche la vigilanza dei servizi di sanità animale è già svolta dall’USAV, che può continuare a occupar- sene con le risorse di personale disponibili. Il progetto quindi non ha alcuna ripercussione a livello di personale sulla Confederazione. I Cantoni contribuiscono ai costi dei servizi di sanità animale in misura equivalente a quella della Con- federazione (al massimo il 40%). I contributi dei singoli Cantoni vengono calcolati sulla base della formula di cui all’articolo 18. Per i contributi cantonali non vi sono modifiche in relazione a SSPR, SSP e SSA, ma ora questi sono previsti anche per il SSB. La nuova ordinanza determina perciò per i Cantoni un corrispondente onere supplementare che ammonterà complessivamente a circa 340 000 franchi. Occorre tuttavia sottolinea- re che anche il SSB sgrava le autorità di esecuzione cantonali: da un lato direttamente attraverso le consulenze e i servizi di formazione e formazione continua gratuiti per le autorità cantonali, dall’altro indirettamente tramite le attività preventive nelle aziende detentrici di animali affiliate. In tal modo si possono prevenire focolai di epizoozie e la necessità di adottare misure cantonali. Per questo, secon- do l’organo competente dei veterinari cantonali non ci si devono attendere opposizioni alla partecipa- zione finanziaria dei Cantoni al SSB. Dovendo essere uniformate, le prestazioni dei servizi di sanità animale non sono più esattamente conformi alle attuali descrizioni. Ora le prestazioni vengono descritte in maniera più generale per la- sciare maggiore possibilità di elaborazione dei dettagli di specie nelle convenzioni sulle prestazioni. In sostanza non vi dovrebbero essere tuttavia modifiche rilevanti per le prestazioni dei servizi di sanità animale.

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