0 Schweizerische Eidgenossensc Dipartimento federale dell'intemo DFI Confederation suisse Confederazione Svizzera Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Confederaziun svizra
Dicembre 2019
Modifiche di ordinanze nell'ambito della previdenza professionale (OLP ; OPP 2 ; OPP 3)
Rapporto esplicativo per l'avvio della procedura di consultazione
lndice
1 Situazione iniziale 3
2 Commento_ai singoli articoli 3
2.1 Ordinanza sul libero passaggio (OLP) 3
2.2 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita (OPP 2) 7 2.3 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) 8
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1 Situazione iniziale
Le modifiehe di ordinanza proposte qui di seguito eoneernono l'ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la veeehiaia, i superstiti e l'invalidita (OLP), l'ordinanza sulla previdenza professionale per la veeehiaia, i superstiti e l'invaliditä (OPP 2) e l'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiseali per i eontributi a forme di previdenza rieonoseiute (OPP 3). Queste tre ordinanze devono essere modifieate in modo mirato, al fine di adeguarne aleuni artieoli all'attuale evoluzione del tasso d'interesse teenieo, della mortalita e deli'invalidita e di attuare diversi interventi parlamentari. II 25 aprile 2019 la Camera svizzera degli esperti di easse pensioni (CSEP) ha riveduto le direttive teeniehe 4 (DTA 4). II 20 giugno 2019 la Commissione di alta vigilanza della previdenza .professionale (CAV PP) ha rieonosciuto la nuova versione delle DTA 4 quale standard minimo. Queste direttive non fissano piu aleun tasso d'interesse teenieo di riferimento. Oeeorre pertanto adeguare rapidamente la formula matematiea figurante nell'allegato dell'OLP, ehe si basa su questo tasso. Considerata l'attuale evoluzione, e neeessario adeguare l'intervallo dei tassi d'interesse applieati per il ealeolo delle prestazioni d'entrata e d'useita dei piani assieurativi nel sistema del primato delle prestazioni. L'attuale limite inferiore del 2,5 per eento e infatti troppo elevato. Va inoltre ridotta anehe la pereentuale minima dei eontributi ehe deve essere impiegata dagli istituti per finanziare le prestazioni ehe eoprono i risehi di deeesso e d'invalidita (prineipio d'assieurazione). La quota del 6 per eento attualmente stabilita dall'artieolo 1 h OPP 2 non eorrisponde plu ai dati biometriei piu reeenti degli istituti di previdenza (in partieolare il risehio d'invalidita). Le altre modifiehe di ordinanza proposte rispondono in parte a riehieste di interventi parlamentari: • l'artieolo 3 eapoverso 2 lettera b OPP 3 da seguito al postulato Weibel 13.3813 Ammettere i trasferimenti di averi del pilastro 3a anehe dopo i 59/60 anni; • l'artieolo 15a eapoversi 1 e 2 OLP e l'artieolo 2a eapoversi 1 e 2 OPP 3 danno seguito all'interpellanza Dittli 18.3405 Perche un omieida rieeve prestazioni in eapitale del seeondo e del terzo pilastro della sua vittima?; • l'artieolo 53 eapoverso 1 lettere e e f e l'artieolo 55 lettera f OPP 2, danno seguito alla mozione Weibel 15.3905 Rendere piu interessanti gli investimenti infrastrutturali per le easse pensioni, ehe ehiede un limite separate del 1 O per eento per gli investimenti nelle infrastrutture.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Ordinanza sul libero passaggio (OLP)
Art. 8 Tasso d'interesse tecnico Questa disposizione prevede un intervallo entro il quale deve essere fissato il tasso d'interesse teenieo applieato per il ealeolo delle prestazioni d'entrata e d'useita dei piani assieurativi nel sistema del primato delle prestazioni. II limite inferiore dell'attuale intervallo, eompreso tra il 2,5 e il 4,5 per eento, e troppo elevato alla luee delle DTA 4 rivedute e dei
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rendimenti degli istituti di previdenza. Le prestazioni aequisite dagli assieurati in seguito a un riseatto sono pertanto troppo elevate e insufficientemente finanziate. Ne eonseguono impegni eeeessivi - e quindi perdite - per gli istituti di previdenza in questione. La riforma della previdenza per la veeehiaia 2020 prevedeva l'abrogazione della disposizione di legge alla base di questa disposizione d'ordinanza e, di eonseguenza, la soppressione di quest'ultima. La fissazione del tasso d'interesse teenieo sarebbe cosl stata laseiata interamente alla diserezione degli istituti di previdenza e dei loro periti e le direttive della CSEP avrebbero garantito ehe non vi fossero abusi. La riforma e tuttavia stata respinta in votazione popolare nel 2017. Per evitare perdite agli istituti di previdenza, urge modifieare la presente disposizione senza attendere la prossima revisione di legge. Compreso tra 1'1,0 e il 4,5 per eento, il nuovo intervallo dovrebbe eoprire l'intera gamma dei tassi d'interesse teeniei effettivamente applieati (efr. art. 26 epv. 2 della legge federale del 17 dieembre 1993 sul libero passaggio). Questa modifiea si limita ad ampliare le possibilitä a disposizione degli istituti di previdenza e non li obbliga affatto a ridurre il loro tasso d'interesse teenieo.
Art. 15a (nuovo) Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'assicurato Nella sua risposta del 5 settembre 2018 all'interpellanza 18.3405, «Perche un omieida rieeve prestazioni in eapitale del seeondo e del terzo pilastro della sua vittima?», depositata dal eonsigliere agli Stati Josef Dittli il 29 maggio 2018, il Consiglio federale ha eomunieato al Parlamente di essere disposto a studiare l'adozione di disposizioni ehe eonsentano agli istituti di libero passaggio e a quelli della previdenza individuale vineolata di ridurre o negare le prestazioni in eapitale se un beneficiario ha eausato volontariamente la morte dell'assieurato. Nella previdenza professionale obbligatoria le disposizioni legali vigenti eonsentono gia oggi di ridurre o rifiutare le prestazioni per superstiti in easo di eolpa grave, in partieolare in easo di omicidio intenzionale. Con le modifiehe di ordinanza proposte, il Consiglio federale risponde alla riehiesta espressa dal eonsigliere agli Stati Dittli nella sua interpellanza. Cpv. 1 II nuovo artieolo 15a eonferisee espressamente agli istituti di libero passaggio il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni in favore di un benefieiario, se questi ha eausato volontariamente la morte dell'assieurato. Sul piano sistematieo, il nuovo artieolo e inserito dopo l'artieolo 15 OLP, poiche va a eompletare la disposizione ehe definisee l'ordine di priorita dei benefieiari ai quali devono essere versate le prestazioni eon una disposizione faeoltativa ehe stabilisee il diritto di ridurre o di sopprimere queste prestazioni. L'artieolo 15a e eoneepito quale disposizione potestativa: se un istituto di libero passaggio intende avvalersi della possibilitä di ridurre o rifiutare le prestazioni in easo di deeesso in determinate eireostanze, deve ereare una base regolamentare a tal fine. II regolamento dell'istituto dovrä preeisare se e a quali eondizioni le prestazioni andranno ridotte o rifiutate. Gli istituti di libero passaggio dispongono di un eerto margine di apprezzamento per l'elaborazione di questa disposizione e per la sua applieazione in easi partieolari. Devono in partieolare poter deeidere, in easo di omieidio, se le prestazioni saranno rifiutate o ridotte e, in quest'ultimo easo, in ehe misura. Un istituto poträ per esempio prevedere un rifiuto totale del versamento delle prestazioni in easo di assassinio, ma soltanto una riduzione in easo di omieidio intenzionale o passionale. Vanno in ogni easo rispettati i prineipi di proporziona'itä, uguaglianza e divieto dell'arbitrio.
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In pratiea si possono ipotizzare situazioni nelle quali un istituto di libero passaggio versa prestazioni in easo di deeesso, ignorando cireostanze ehe in base al suo regolamento sarebbero tali da giustifieare una riduzione o un rifiuto delle prestazioni. E il easo per esempio quando un istituto di libero passaggio non e a eonoseenza del fatto ehe e stata avviata una proeedura penale eontro un benefieiario aeeusato di un delitto eontro l'assieurato deeeduto o quando il sospetto di un tale delitto emerge soltanto mesi o anni dopo il versamento della prestazione. Quando si produeono tali situazioni, cioe quando un istituto di libero passaggio versa un eapitale di deeesso ehe avrebbe potuto ridurre o rifiutare se. fosse stato a eonoseenza delle cireostanze effettive, questo istituto non dovrebbe poter essere obbligato a versare la prestazione anehe a un altre superstite nell'ordine di sueeessione dei benefieiari (efr. epv. 2). Conformemente al eapoverso 1, l'esereizio del diritto di ridurre o di rifiutare la prestazione presuppone ehe l'istituto di libero passaggio sia effettivamente a eonoseenza di cireostanze ehe giustifieano una tale misura nel momento in eui la prestazione e versata. Un istituto di libero passagio potrebbe tuttavia prevedere nel suo regolamento un diritto alla restituzione della prestazione in modo da poter obbligare la persona interessata a risareirlo in un easo del genere. Queste gli permetterebbe di versare la prestazione in easo di deeesso al benefieiario sueeessivo, perlomeno fino a eoneorrenza dell'importo restituito. Ovviamente, fino all'emanazione di una sentenza definitiva, un istituto di libero passaggio non e tenuto a versare una prestazione in easo di deeesso a un beneficiario eontro il quale e stato avviato un proeedimento penale per un delitto ehe in easo di eondanna sarebbe tale da determinare una riduzione o un rifiuto della prestazione. Se, dopo essere stato eondannato, un benefieiario si vede aeeordare un eapitale di deeesso ridotto, nulla impedisee ehe il versamento venga effettuato durate il periodo di eseeuzione della pena o della misura. A differenza delle prestazioni periodiehe versate sotto forma di rendita ehe, essende destinate a eompensare una perdita di guadagno, sono di regola sospese durante una pena privativa della libertä al fine di non proeurare un indebito vantaggio al loro benefieiario, nel easo del eapitale di deeesso non vi e aleun motivo di sospendere il versamento.
Cpv. 2 Queste eapoverso stabilisee eosa aeeade eon la prestazione divenuta disponibile in seguito alla deeisione di riduzione o di rifiuto presa nei eonfronti del beneficiario iniziale. II fatto ehe il eapitale di deeesso ehe diventa disponibile in seguito al rifiuto o alla riduzione di una prestazione sia versato alla persona seguente nell'ordine di sueeessione dei benefieiari di eui all'artieolo 15 eapoverso 1 o alla persona speeifieata in un'apposita clausola del eontratto eonformemente all'artieolo 15 eapoverso 2 e eonforme all'obiettivo di previdenza.
Disposizione transitoria del/a modifica de/... Dato ehe la CSEP non stabilisee piu un vero e proprio tasso d'interesse teenieo di riferimento, il numero 3 dell'allegato (efr. sotto) deve essere modifieato il prima possibile. Se tuttavia la presente modifiea dovesse entrare in vigore in eorso d'anno, sul piano materiale non sarebbe pertinente modifieare l'attuale valore del 2 per eento per poi modifiearlo nuovamente solo qualehe mese piu tardi al momento del passaggio al nuovo anno (per l'impatto limitato di queste valore, efr. il eommento alla modifiea dell'allegato [art. 19h]). In virtu della disposizione transitoria, il valore del,2 per eento utilizzato di fatto nella formula di eonversione fino all'entrata in vigore della presente modifiea verra pertanto mantenuto fino alla fine dell'anno. Al momento del passaggio all'anno seguente, il tasso d'interesse sarä riesaminato e, se neeessario, adeguato in base alla nuova regolamentazione.
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Allegato (art. 19h) Se al momento del eonguaglio della previdenza professionale in easo di divorzio dopo il raggiungimento dell'etä di pensionamento una parte della rendita del eoniuge debitore e attribuita al eoniuge ereditore, l'istituto di previdenza deve proeedere alla eonversione attuariale di queste importo (efr. art. 124a epv. 3 n. 1 del Codiee eivile in eombinato disposto eon l'art. 19h epv. 1 OLP). Tutti gli istituti di previdenza applieano la stessa formula di eonversione e utilizzano gli stessi parametri teeniei (cfr. allegato [art. 19h] n. 1 e 3)". Conformemente all'artieolo 19h eapoverso 1 OLP, l'Uffieio federale delle assieurazioni soeiali (UFAS) mette a disposizione gratuitamente un programma di eonversione elettronieo1, in eui utilizza i valori aggiornati dei parametri teeniei neeessari per l'applieazione della formula di eonversione. Eventuali adeguamenti vengono sempre apportati il 1 ° gennaio, in modo ehe i valori restino immutati per tutto l'anno eivile. Nel quadro della presente modifiea di ordinanza vengono adeguate la definizione e la formulazione di due di questi parametri teeniei. Tasso d'interesse tecnico In precedenza il ealcolo era basato sul tasso d'interesse tecnieo di riferimento della CSEP. II 25 aprile 2019 la CSEP ha adottato le nuove DTA 4. II 20 giugno 2019 la CAV PP le ha rieonosciute quale standard minimo. Le nuove direttive precisano ehe non vi e piu un tasso d'interesse teenico di riferimento generale, ragion per eui oeeorre trovare un nuovo tasso d'interesse teenico per la futura applicazione della formula di conversione. A tal fine, in futuro sarä utilizzata la media, ponderata in base al eapitale dei beneficiari di rendita, tra il tasso d'interesse tecnico medio degli istituti di previdenza eon garanzia dello Stato e il tasso d'interesse teenico medio degli istituti di previdenza senza garanzia dello Stato e senza assicurazione eompleta. La CAV PP pubbliea questi due tassi ogni anno nel suo rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza (cfr. Rapport sur la situation financiere des institutions de prevoyance en 20182, pagg. 11 e 13). Conformemente alla prassi attuariale, queste valore sara arrotondato al quarto di punto pereentuale inferiore o superiore. Su queste basi l'UFAS aggiornera3 il programma di eonversione elettronieo il
1 ° gennaio di ogni anno.
Lo scarto tra il tasso d'interesse tecnico utilizzato per l'applieazione della formula e il tasso d'interesse tecnico effettivo di un istituto di previdenza avra un impatto marginale: se il tasso d'interesse teenieo utilizzato nel programma di eonversione e per esempio del 50 per cento superiore o inferiore a quelle di un istituto di previdenza, l'aumento o la riduzione degli impegni dell'istituto di previdenza sarä inferiore all'1 per eento, anehe in easo di differenza d'eta eonsiderevole tra i eoniugi (p. es. dieei anni) (cfr. il eommento alla modifiea del 1 O giugno 2016 dell'ordinanza sul libero passaggio, allegato [art. 19h], nel bollettino sulla previdenza professionale n. 142 del 7 luglio 2016 [disponibile in franeese e tedesco], in particolare gli esempi 2 e 3, pag. 28 seg.). II fatto ehe la soluzione proposta si basa in modo dinamico sui tassi d'interesse tecnici applicati nella pratiea dagli istituti di previdenza riduee al minimo il risehio di uno searto considerevole. Basi tecniche LPP Le basi tecniche LPP 2015 saranno probabilmente sostituite dalle basi teeniehe LPP 2020, poiche l'aggiornamento ha luogo di regola ogni einque anni. Anehe in queste easo la
1 www.bsv.admin.ch/olp19h-conversione.
2 https://www.oak-
bv.admin.ch/inhalte/Themen/Erhebung finanzielle Lage/2018/Bericht finanzielle Lage der VE 2018 Franz.pdf 3 Per esempio, la CAV PP ha pubblicato nel maggio del 2019 nel suo rapporto i tassi d'interesse tecnici medi sulla base dei dati raccolti presso gli istituti di previdenza per l'anno 2018. Secondo la presente disposizione questi tassi verrebbero utilizzati per l'applicazione della formula di conversione nell'anno seguente, vale a dire a partire dal 1 ° gennaio 2Ö20.
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disposizione deve essere concepita in modo dinamico e la sua formulazione deve essere tale da non richiedere una modifica ad ogni aggiornamento. Per questa ragione essa stabilisce ehe per l'applicazione della formula dovranno essere utilizzate «le basi tecniche LPP pertinenti al momento determinante per il calcolo». Come avv iene gia oggi, il programma di conversione indicherä automaticamente per ogni calcolo le basi tecniche e il tasso d'interesse utilizzati. Attualmente questa informazione e formulata nel modo seguente: «Calcolo effettuato utilizzando le basi tecniche LPP 2015, tasso tecnico del 2,00% per l'anno civile 2019».
2.2 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e
l'invalidita (OPP 2)
Art. 1h cpv. 1, primo periodo (art. 1 cpv. 3 LPP) Questa disposizione stabilisce ehe il principio d'assicurazione e rispettato quando l'istituto di previdenza impiega almeno una certa quota dell'importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni ehe coprono i rischi di decesso e d'invaliditä. Questa quota e attualmente del 6 per cento. Secondo i dati biometrici piu recenti degli istituti di previdenza (in particolare il rischio d'invalidita), questi ultimi impiegano in media, per l'assicurazione obbligatoria, circa il 6,6 per cento dell'importo totale dei contributi per finanziare le prestazioni ehe coprono i rischi di decesso e d'invallditä. Questa percentuale e diminuita rispetto al 1 O per cento da essi indicato al momento dei calcoli preparatori effettuati nel 2005, quando e stato introdotto il princlpio d'assicurazione. Questa riduzione dei costi e dovuta al calo del numero di nuove rendite nell'assicurazione invalidita. II limite del 6 per cento, ehe corrispondeva al 60 per cento di queste premio di rischio medio teorico, andrebbe dunque ridotto tramite ordinanza. In caso contrario, l'ordinanza obbligherebbe gli istituti di previdenza a impiegare artificialmente una quantitä eccessiva di risorse per la copertura dei rischi e a continuare a riscuotere premi di rischio troppo elevati. Mantenendo la stessa proporzione, si propone dunque di ridurre il limite al 4 per cento. Esso resterebbe raggiungibile anche se la sinistralita in caso d'invalidita dovesse ridursi ancora nei prossimi anni fino ai tre quarti di quella attuale. Questa modifica era gia stata prevista nel quadro della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 e non era stata contestata. Tanto negli istituti di previdenza ehe affiliano un solo datore di lavoro quanto in quelli ehe affiliano piu datori di lavoro, per stabilire se il principio d'assicurazione sia sufficientemente rispettato basta verificare se la quota del 4 per cento di contributi assegnata al rischio sia adeguata globalmente, ovvero per l'insieme della previdenza del personale di un datore di lavoro e non per ogni piano.
Art. 53 cpv. 1 fett. e e f e cpv. 2, secondo periodo, e art. 55 fett. f (art. 71 cpv. 1 LPP) Queste modifiche attuano la mozione 15.3905 Rendere piu interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni, depositata dal consigliere nazionale Thomas Weibel e accolta dal Parlamente il 15 marzo 2018. La mozione chiede di promuovere gli investimenti infrastrutturali, ehe servono a finanziare beni reali importanti per l'intera societä. Secondo l'autore della mozione questi beni includono in particolare le infrastrutture negli ambiti dell'energia, della mobilitä, dell'approvvigionamento e della sanitä. L'obiettivo e quelle di consentire agli istituti di previdenza di investire maggiormente in progetti ecologicamente sostenibili realizzati in Svizzera, promuovendo cosl con fondi privati la svolta energetica sostenuta dal Consiglio federale e dal Parlamente e facendo al contempo beneficiare gli assicurati di questi istituti di rendimenti a lungo termine. II tenore della modifica di ordinanza proposta non limita tuttavia questi investimenti alla sola Svizzera, autorizzando pertanto
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anehe investimenti all'estero. Gli investimenti nelle infrastrutture possono essere effettuati · direttamente seeondo l'artieolo 53 eapoverso 2, purche siano ben diversifieati. «Ben diversifieati» signifiea ehe la eontroparte non puö superare 1'1 per eento del patrimonio di previdenza.
2.3 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)
Art. 2a (nuovo) Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza II nuovo artieolo 2a, ehe va a inserirsi dopo la disposizione ehe definisee l'ordine dei benefieiari nel pilastro 3a, eonsente agli istituti della previdenza individuale vineolata (art. 1 cpv. 1 lett. a e b) di ridurre o rifiutare le prestazioni a favore di un beneficiario, se questi ha causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza. Dato ehe questa disposizione corrisponde a quella introdotta nell'OLP (art. 15a), si rinvia al eommento alla medesima, ehe vale anche per gli istituti del pilastro 3a.
Art. 3 cpv. 2 fett. b Abrogata L'impiego degli averi di conti e polizze del pilastro 3a per il riseatto di quote presse istituti di previdenza e il trasferimento ad altri conti e polizze del pilastro 3a saranno in futuro diseiplinati, per motivi slstematici, nel nuovo articolo 3a. II eapoverso 2 della presente disposizione si limitera pertanto a disciplinare unieamente le situazioni in eui gli averi del pilastro 3a escono dal sistema della previdenza.
Art. 3a (nuovo) Trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza II nuovo articolo 3a diseiplina le situazioni in cui averi del pilastro 3a sono spostati all'interno del sistema della previdenza. Cpv. 1 fett. a L'impiego degli averi di eonti e polizze del pilastro 3a per effettuare un riseatto presse un istituto di previdenza e il trasferimento sono attualmente disciplinati nell'artieolo 3 capoverso 2 lettera b. Per «riseatto presse un istituto di previdenza» si intende il riscatto di prestazioni sia presse un istituto di previdenza registrato (art. 48 LPP).sia presse un istituto di previdenza non registrato soggetto alla LFLP (art. 5 LPP). Per motivi sistematici, questa disposizione sarä trasferita nel nuovo artieolo 3a. Dal punto di vista materiale non vi e alcun .cambiamento: gia secondo il dirifto vigente gli assicurati hanno la possibilita di sciogliere il rapporto di previdenza e di utilizzare il loro avere per effettuare un riseatto presse un istituto di previdenza. Un tale trasferimento e fiscalmente neutro. Cpv. 1 fett. b II trasferimento di averi da conti e polizze del pilastro 3a a un altre istituto del pilastro 3a e attualmente disciplinato dall'articolo 3 capoverso 2. Dal punto di vista materiale non cambia nulla: gia seeondo il diritto vigente gli assicurati hanno la possibilita di sciogliere il rapporto di previdenza e di trasferire l'avere a un altro istituto del pilastro 3a. Un tale trasferimento e fisealmente neutro. Cpv. 2 Prima del 2014, conformemente alla prassi delle autorita fiscali l'impiego di averi del pilastro 3a per effettuare un riseatto presse un istituto di previdenza era autorizzato soltanto a condizione di procedere alla disdetta integrale della polizza o del eonto del pilastro 3a e di
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utilizzare tutto l'avere per il riseatto. Se l'avere del pilastro 3a superava l'importo massimo possibile del riseatto nel 2° pilastro, la disdetta non era autorizzata. In partieolare non era ammesso prelevare dal 3° pilastro soltanto la parte dell'avere effettivamente neeessaria per colmare la laeuna previdenziale nel 2° pilastro. Questa interpretazione restrittiva si fondava sul tenore della frase introduttiva dell'artieolo 3 eapoverso 2, ehe parla di scioglimento del rapporto di previdenza. Dopo aver diseusso eon il gruppo di lavoro Previdenza della Conferenza svizzera delle imposte, l'UFAS ha preeisato questa prassi nel bollettino della previdenza professionale n. 136, N. 893 (in franeese e tedeseo), in eui ha affermato ehe a suo modo di vedere un trasferimento parziale del pilastro 3a deve essere autorizzato soltanto se permette di eolmare interamente la laeuna nel 2° pilastro, mentre deve restare eselusa la possibilita di eolmare solo parzialmente la laeuna del 2° pilastro eon un trasferimento parziale del pilastro 3a. L'UFAS ha ritenuto ehe il divieto di trasferire parzialmente l'avere del pilastro 3a all'istituto di previdenza per eoprire integralmente la laeuna del 2° pilastro eomportasse una diseriminazione delle persone ehe dispongono di un solo pilastro 3a rispetto a quelle ehe ne eostituiseono diversi e possono quindi piu faeilmente liquidare l'inteqralitä di uno di essi. La presente modifiea saneisee esplieitamente nell'ordinanza la prassi gia in uso, ossia la posslbilitä di trasferire solo una parte del eapitale di previdenza per riseattare prestazioni nel 2° pilastro, se questo riseatto permette di eolmare interamente la laeuna. Esempio: nel 2° pilastro l'assieurato puö effettuare un riseatto di 50 000 franehi. II suo avere di previdenza e nel pilastro 3a di 70 000 franehi. L'assieurato non puö riseattare soltanto 30 000 franehi ma deve eolmare l'intera laeuna nel 2° pilastro, vale a dire 50 000 franehi. Cpv. 3 II tenore del vigente artieolo 3 OPP 3 non stabilisee ehiaramente se il trasferimento del eapitale di previdenza da una forma di previdenza rieonoseiuta a un'altra sia aneora ammesso dopo ehe l'assieurato ha raggiunto l'eta minima per la riseossione anticipata della prestazione di veeehiaia. Un tale trasferimento deve perö essere autorizzato, per non impedire agli assieurati ehe trovano una forma di previdenza rieonoseiuta piu vantaggiosa di trasferirvi il loro avere di un pilastro 3a. La nuova disposizione d'ordinanza scioglie qualsiasi dubbio a questo riguardo stabilendo ehe un tale trasferimento sara possibile fino a ehe l'assieurato avrä raggiunto l'eta ordinaria di pensionamento. Se l'intestatario della previdenza dimostrerä di eontinuare a esereitare un'attivitä luerativa, il trasferimento sarä autorizzato anehe in seguito. lnoltre, un trasferimento del pilastro 3a al fine di riseattare prestazioni presso un istituto di previdenza esente da imposte sarä possibile anehe dopo il raggiungimento dell'etä minima eonferente il diritto a prestazioni di veeehiaia (attualmente 59 anni per le donne e 60 per gli uomini). Un tale trasferimento dovra essere possibile anehe dopo il raggiungimento dell'etä ordinaria di pensionamento (attualmente 64 anni per le donne e 65 per gli uomini), purche eontinui a essere esereitata un'attivitä luerativa. Cpv. 4 Una polizza assieurativa ehe seade prima del primo momento in eui e possibile riseuotere le prestazioni di veeehiaia, vale a dire cinque anni prima dell'eta ordinaria di pensionamento (art. 3 epv. 1 OPP 3), deve obbligatoriamente essere trasferita a un altro pilastro 3a. Per eontro, se la seadenza della polizza e stata fissata per eontratto nei einque anni preeedenti l'etä ordinaria di pensionamento (art. 3 epv. 1 OPP 3), il trasferimento a un altro pilastro 3a non e piu possibile una volta ehe le prestazioni sono diventate esigibili, nemmeno se la persona in questione eontinua a lavorare oltre l'eta di pensionamento. Tuttavia, la seadenza eontrattuale di queste polizze puö essere prolunqata prima della seadenza del eontratto assieurativo - a eondizione ehe esso preveda questa possibilitä -, ma al piu tardi fino a einque anni dopo t'etä ordinaria di pensionamento e a eondizione di eontinuare a esereitare un'attivitä luerativa.
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