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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi

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Rapporto esplicativo concernente l’approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l’Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell’Accordo con gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (modifica del Codice penale, della legge sui profili del DNA e della legge sull’asilo)

Del 13 dicembre 2019

Compendio La criminalità non conosce frontiere: il confronto rapido dei profili del DNA e delle impronte digitali a livello internazionale è pertanto essenziale per far progredire le indagini e stabilire correlazioni tra i diversi casi. Il collegamento di diversi sistemi d’informazione svizzeri con quelli di altri Stati europei (cooperazione Prüm) persegue tale scopo. Anche l’Accordo con gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi («Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime», PCSC) si prefigge lo stesso obiettivo. Un ulteriore accordo di cooperazione (Protocollo Eurodac) permetterà alle autorità di perseguimento penale di accedere al sistema contenente le impronte digitali di persone che presentano una domanda d’asilo in uno Stato partecipante al sistema di Dublino o che sono arrestate mentre cercano di entrare illegalmente nello spazio Dublino. Questi tre strumenti permetteranno alle autorità giudiziarie e di polizia svizzere di combattere in maniera più efficace il terrorismo e la criminalità transfrontaliera.

Situazione iniziale Per ottenere informazioni sui profili del DNA o sulle impronte digitali a livello internazionale, oggi le autorità di polizia svizzere non possono fare affidamento su un confronto automatizzato con altre banche dati nazionali europee, ma devono rivolgersi a ogni Paese singolarmente, senza sapere se uno di essi dispone di informazioni pertinenti e senza avere alcuna garanzia di risposta da parte del Paese interpellato. Il collegamento di determinati sistemi d’informazione svizzeri (profili del DNA, impronte digitali, dati sui veicoli) con altri Paesi europei (cooperazione Prüm) potrà contribuire a colmare questa lacuna. Tale collegamento consentirà alle autorità svizzere di accertare tempestivamente quali autorità estere sono in possesso di informazioni rilevanti. Questo sviluppo apporterà vantaggi per l’attività di indagine e l’identificazione di persone ricercate, scomparse o decedute, permettendo di ottenere informazioni al loro riguardo e pertanto di condurre le indagini in modo più mirato. Il 27 giugno 2019, l’Accordo di partecipazione a Prüm è stato firmato a Bruxelles. L’Accordo non costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. La banca dati Eurodac contiene le impronte digitali di cittadini di Stati terzi che presentano una domanda d’asilo in uno Stato partecipante al sistema di Dublino o che sono arrestate mentre cercano di entrare illegalmente nello spazio Dublino. A giugno 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato il nuovo regolamento Eurodac. Il regolamento contiene tra l’altro le disposizioni relative all’accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati registrati nella banca dati Eurodac. Tali disposizioni, a differenza del resto del regolamento, non costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Dublino. Pertanto, il Consiglio dell’UE e la Commissione europea hanno proposto agli Stati associati e alla Danimarca di sancire un accordo complementare affinché tali disposizioni siano applicabili anche nell’ambito della sicurezza interna. Il 27 giugno 2019, il Protocollo Eurodac è stato firmato a Bruxelles. Esso permette alle autorità di perseguimento penale di accedere a informazioni essenziali ai fini della risoluzione delle indagini legate al terrorismo o alle forme gravi di criminalità.

L’Accordo PCSC mira a potenziare la cooperazione di polizia semplificando la collaborazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti in materia di scambio di profili del DNA e dati dattiloscopici. Grazie all’Accordo, le autorità svizzere avranno la possibilità di sapere nel più breve tempo possibile se le autorità statunitensi sono in possesso di informazioni pertinenti. Ciò avrà ripercussioni positive per le attività di indagine e l’identificazione di persone ricercate, scomparse o decedute, consentendo di ottenere informazioni al loro riguardo e di orientare così le inchieste in modo più mirato. La trasposizione dell’Accordo PCSC con gli Stati Uniti è una delle condizioni affinché la Svizzera possa restare nel Visa Waiver Program (VWP). Grazie ad esso, i cittadini svizzeri possono recarsi negli USA senza visto, per turismo o affari, per una durata massima di 90 giorni. La stessa possibilità è concessa ai cittadini statunitensi che si recano in Svizzera. Il 12 dicembre 2012 la Svizzera e gli Stati Uniti hanno firmato l’Accordo PCSC. Alcune disposizioni dell’Accordo di partecipazione a Prüm, del Protocollo Eurodac e dell’Accordo PCSC richiedono adeguamenti legislativi. Le principali modifiche riguardano il Codice penale, la legge sui profili del DNA, la legge sugli stranieri e la loro integrazione nonché la legge sull’asilo. Alla luce delle sinergie tecnico-giuridiche esistenti tra questi progetti, si rivela indispensabile condurli parallelamente sul piano dei processi politici e della loro realizzazione tecnica. A tal fine, è stata creata una struttura di programma, denominata «Programma Prüm Plus», sotto la responsabilità dell’Ufficio federale di polizia. Tale programma richiede investimenti finanziari e di personale. Questi costi sono scaglionati su diversi anni. La realizzazione del programma e l’adeguamento delle diverse strutture tecniche comportano un investimento unico di circa 15 milioni di franchi. Costi annuali relativi al funzionamento o altri costi legati all’assunzione di personale supplementare su base permanente sono previsti soltanto a partire dal

2024. Tali costi sono stimati a 3 milioni di franchi all’anno.

Compendio 2

1 Situazione iniziale 6

1.1 Contesto della cooperazione Prüm, del Protocollo Eurodac e

dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi 6

1.2 Necessità di agire e obiettivi 9

1.3 Alternative esaminate 11

1.4 Svolgimento e risultato dei negoziati 11

1.5 Rapporto con il programma di legislatura e con la strategia del

Consiglio federale 15

2 Contenuto degli accordi 15

2.1 Accordo di partecipazione a Prüm 15

2.2 Protocollo Eurodac 16

2.3 Accordo PCSC 17

3 Commento alle disposizioni degli accordi 18

3.1 Decisione 2008/615/GAI 18

3.2 Decisione 2008/616/GAI 29

3.3 Decisione quadro 2009/905/GAI 30

3.4 Regolamento Eurodac 30

3.5 Accordo PCSC 31

4 Punti essenziali del testo di attuazione 36

4.1 La normativa proposta 36

4.2 Compatibilità tra compiti e finanze 37

4.3 Attuazione 37

5 Commento ai singoli articoli 37

5.1 Codice penale 37

5.2 Legge sui profili del DNA 40

5.3 Legge sull’asilo 42

5.4 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione 43

6 Ripercussioni degli accordi e del testo di attuazione 43

6.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della

Confederazione 43

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 48

6.3 Ripercussioni per l’economia 48

6.4 Ripercussioni per la società 48

6.5 Ripercussioni per l’ambiente 48

7 Aspetti giuridici 49

7.1 Costituzionalità 49

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 49

7.3 Forma dell’atto (decreto federale, testo di attuazione) 49

Elenco delle abbreviazioni 51

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Contesto della cooperazione Prüm, del Protocollo Eurodac e

dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi

1.1.1 Cooperazione Prüm

La criminalità è lo specchio della società: interconnessa, mobile, globale. I terroristi e i criminali non conoscono le frontiere nazionali e agiscono in rete. Per far fronte a queste nuove sfide, le autorità di polizia necessitano di nuovi strumenti. Affinché la cooperazione internazionale, in particolare in materia di lotta alle forme gravi di criminalità e al terrorismo sia tangibile e significativa, è essenziale che lo scambio di informazioni esatte avvenga in modo rapido ed efficace. A tal fine, occorre mettere a punto procedure che possano favorire lo scambio di dati relativi ai profili del DNA, di dati dattiloscopici e di dati relativi ai veicoli e ai loro detentori. Per rispondere a tali esigenze, il Consiglio dell’Unione europea ha emanato e integrato nel quadro giuridico europeo due atti legislativi1. La cooperazione Prüm mira principalmente a rafforzare la cooperazione di polizia in Europa, in particolare semplificando il confronto dei dati relativi a profili del DNA e impronte digitali così come l’accesso automatizzato alle banche dati nazionali sui veicoli e i loro detentori. Il collegamento tra i sistemi d’informazione nazionali (sui profili del DNA, impronte digitali e dati relativi ai veicoli) permette dunque di accertare rapidamente quali Paesi dispongono di informazioni rilevanti ai fini di indagine. Oltre alle misure descritte poc’anzi, i due atti legislativi disciplinano inoltre la comunicazione di dati in relazione a eventi di rilievo, la trasmissione di informazioni ai fini di prevenzione di reati terroristici e altre forme di cooperazione, quali le operazioni congiunte o l’assistenza in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi. La cooperazione Prüm non costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Per potervi partecipare, la Svizzera era tenuta a concludere un accordo di associazione

1 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 06.08.2008, pag. 1) e decisione 2008/616/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 06.08.2008, pag. 12).

specifico con l’UE, analogamente all’accordo stipulato nel 20092 da Norvegia e Islanda. Il 3 settembre 2014, il Consiglio federale ha manifestato il proprio interesse a partecipare alla cooperazione Prüm approvando il progetto di mandato negoziale proposto, previa consultazione dei Cantoni e delle Commissioni della politica estera dell’Assemblea federale. Il 16 ottobre 2014, la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati ha approvato all’unanimità il progetto di mandato negoziale, ritenendo la cooperazione Prüm uno strumento prezioso per le autorità di polizia. Il 3 novembre 2014, la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale ha ugualmente dato il via libera al progetto all’unanimità. Il 19 dicembre 2014, anche la Conferenza dei Governi cantonali si è espressa a favore dell’apertura dei negoziati. Il Consiglio federale ha conferito il mandato negoziale il 13 marzo 2015. I negoziati si sono svolti congiuntamente con il Liechtenstein (cfr. n. 1.4.1) e si sono conclusi il 24 maggio 2018 con la parafatura dell’Accordo di partecipazione a Prüm, siglato in seguito il 27 giugno 2019 a Bruxelles.

1.1.2 Protocollo Eurodac

La banca dati Eurodac contiene le impronte digitali di cittadini di Stati terzi che presentano una domanda d’asilo in uno Stato partecipante al sistema di Dublino o che sono arrestate mentre cercano di entrare illegalmente nello spazio Dublino. La banca dati costituisce in primo luogo uno strumento nell’ambito della migrazione in quanto consente agli Stati Dublino di verificare se una persona ha già presentato domanda d’asilo in un altro Paese o è arrivata sul loro territorio transitando da uno Paese terzo sicuro. Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 24 novembre 2005 concernente il miglioramento dell’efficienza e l’incremento dell’interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni, la Commissione europea dichiarava alle autorità incaricate della sicurezza interna che l’accesso alla banca dati Eurodac è subordinato all’attuazione della cooperazione Prüm ed è limitato a casi ben definiti, ovvero qualora vi siano buoni motivi per ritenere che l’autore di un reato terroristico o di un altro reato penale grave abbia presentato domanda di protezione internazionale. Nella comunicazione, la Commissione europea precisava inoltre che in virtù del principio di proporzionalità, Eurodac può essere consultato a tal fine soltanto quando prevale l’interesse della sicurezza pubblica, ossia

2 Decisione 2009/1023/GAI del Consiglio del 21 settembre 2009 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’Accordo tra l’Unione europea, l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, GU L 353 del 31.12.2009, pag.1.

qualora l’atto commesso dal criminale o dal terrorista da identificare sia così deprecabile da giustificare la consultazione di una banca dati contenente dati relativi a persone con un casellario giudiziale pulito, concludendo che le restrizioni poste alle autorità incaricate della sicurezza interna per la consultazione della banca dati Eurodac devono pertanto essere sempre molto più elevate rispetto a quelle definite per la consultazione di banche dati giudiziarie. Il regolamento (UE) n. 603/20133 concernente l’Eurodac (di seguito: «regolamento Eurodac») contiene pertanto da luglio 2013 disposizioni relative all’accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati registrati nella banca dati Eurodac. Il regolamento è, tuttavia, applicabile soltanto da luglio 2015. Esso consente nello specifico alle autorità di contrasto di consultare Eurodac ai fini di prevenzione e accertamento di reati terroristici e altri reati penali gravi nonché ai fini di indagine in tale ambito. Il regolamento intende consentire alle autorità di contrasto di presentare richieste di confronto dei dati dattiloscopici con i dati registrati nella banca dati centrale Eurodac al fine di accertare con esattezza l’identità di una persona sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un reato grave o di ottenere maggiori informazioni sulla persona in questione. La Svizzera applica le norme relative all’asilo stabilite nel regolamento Eurodac in virtù dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD). Tuttavia, l’accesso alla banca dati Eurodac ai fini di perseguimento penale non rientra nel campo di applicazione del suddetto Accordo. Pertanto, il Consiglio dell’UE e la Commissione europea hanno proposto agli Stati associati e alla Danimarca di sancire un accordo complementare affinché tali disposizioni siano applicabili nell’ambito della sicurezza interna. Il 12 settembre 2014, il Consiglio federale ha deciso di consultare le Commissioni della politica estera delle Camere federali in merito al progetto di mandato negoziale concernente l’accesso alla banca dati Eurodac nell’ambito del perseguimento penale.

Le commissioni si sono espresse a favore dell’apertura dei negoziati con l’UE. Il 19 novembre 2014, il Consiglio federale ha conferito il mandato negoziale. I negoziati si sono svolti congiuntamente con gli Stati associati a Dublino (Norvegia, Islanda e Liechtenstein; cfr. n. 1.4.2.) e si sono conclusi il 22 novembre 2017 con la parafatura

3 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 26.9.2013, pag. 1). 4 RS 0.142.392.68

del Protocollo Eurodac. Il Protocollo è stato successivamente siglato a Bruxelles il 27 giugno 2019.

1.1.3 Accordo tra la Svizzera e gli USA

Attualmente, lo scambio di dati relativi ai profili del DNA e alle impronte digitali tra la Svizzera e gli USA avviene tramite il canale di Interpol. Analogamente a quanto prevede la cooperazione Prüm, anche l’Accordo tra la Svizzera e gli USA (di seguito: «Accordo PCSC»; «Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime») mira a semplificare la cooperazione di polizia tra i due Paesi tramite lo scambio automatico di profili del DNA e di dati dattiloscopici. In virtù di tale Accordo, le autorità di polizia e giudiziarie della Svizzera e degli USA potranno verificare tempestivamente se l’altro Paese è in possesso di informazioni su una persona sospettata di aver commesso un reato grave. La Svizzera partecipa al programma Visa Waiver Program (VWP) degli Stati Uniti dal 1986. Grazie ad esso, i cittadini svizzeri possono recarsi negli USA senza visto, per turismo o affari, per una durata massima di 90 giorni. La stessa possibilità è concessa ai cittadini statunitensi che si recano in Svizzera. Il 5 ottobre 2009, gli Stati Uniti hanno manifestato l’esigenza di stipulare un Accordo PCSC (analogamente alla cooperazione Prüm), che preveda lo scambio di dati relativi a profili del DNA e di dati dattiloscopici correlati a persone che hanno commesso reati gravi. Il 16 settembre 2011, il Consiglio federale ha deciso di condurre colloqui esplorativi che si sono svolti nel novembre 2011 a Washington D.C. Il 1° febbraio 2012, il Consiglio federale si è espresso a favore della permanenza della Svizzera nel programma VWP. Tale decisione è stata presa nella consapevolezza che, sul piano strettamente operativo, non sono indispensabili nuovi strumenti. Il 2 marzo 2012, il Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale, previa consultazione delle Commissioni della politica estera del Parlamento e della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). Nel marzo 2012, il DFGP ha consultato le due commissioni e il CDDGP. Ha inoltre potuto esprimersi in merito ai negoziati la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. Nonostante quest’ultima avesse chiesto l’interruzione dei negoziati per motivi legati alla protezione dei dati, il Consiglio nazionale ha mantenuto la propria decisione di avviare i negoziati in vista della stipula dell’Accordo con gli Stati Uniti. I negoziati si sono

conclusi il 26 giugno 2012 con la parafatura dell’Accordo a Berna (cfr. n. 1.4.3). Il successivo 12 dicembre 2012, l’Accordo è stato firmato a Washington.

1.2 Necessità di agire e obiettivi

Per ottenere informazioni sui profili del DNA e sulle impronte digitali a livello internazionale, oggi le autorità di polizia svizzere non possono fare affidamento su un confronto automatizzato con altre banche dati nazionali europee, ma devono rivolgersi a ogni Paese singolarmente, senza sapere se uno di essi dispone di informazioni pertinenti e senza avere alcuna garanzia di risposta da parte del Paese interpellato. Il collegamento di determinati sistemi d’informazione svizzeri (profili del DNA, impronte digitali, dati sui veicoli) con altri Paesi europei (cooperazione Prüm) potrà contribuire a colmare tale lacuna. Tale collegamento consentirà alle autorità di

perseguimento penale svizzere di accertare tempestivamente quali autorità estere sono in possesso di informazioni rilevanti. Questo sviluppo apporterà vantaggi per l’attività di indagine e l’identificazione di persone ricercate, scomparse o decedute, permettendo di ottenere informazioni al loro riguardo e pertanto di condurre le indagini in modo più mirato. Si pensi ad esempio a un caso di omicidio. La polizia scientifica preleva tracce di DNA. Dall’analisi emerge che un terzo di esse circa è inutilizzabile. Un altro terzo circa non è rilevante (p. es. perché le tracce appartengono alla vittima stessa). Il restante terzo circa permette invece di allestire il profilo del DNA del presunto autore di reato, il quale non figura nella banca dati nazionale.  Oggi, l’agente di polizia ricorre al canale di Interpol. Invia la propria richiesta a ogni singolo Stato europeo. Nel presente caso, quasi tutti i Paesi danno una risposta negativa o non forniscono alcuna risposta. Uno solo risponde positivamente, ma dopo una lunga attesa durata un mese. Per di più, l’incertezza permane per quanto concerne i Paesi che non hanno risposto: il motivo è legato al fatto che il confronto ha dato un riscontro negativo o al fatto che non è stato effettuato? Probabilmente sarà necessario inviare nuovamente la richiesta.  In futuro, grazie alla cooperazione Prüm, l’agente di polizia potrà confrontare il profilo in maniera automatizzata e accertare quasi immediatamente se esiste una corrispondenza con uno o più Stati partecipanti alla cooperazione Prüm. Potrà dunque richiedere le informazioni rilevanti direttamente al Paese o ai Paesi interessati. In Austria, grazie alla cooperazione Prüm, le autorità di polizia identificano ogni mese circa 100 persone collegate a procedure giudiziarie. È ad esempio grazie a riscontri con dati relativi a profili del DNA e impronte digitali registrati nei Paesi Bassi, in Germania e in Polonia che è stato possibile smascherare e arrestare un omicida seriale a Vienna. La Svizzera ha constatato un rapido aumento dell’utilizzo degli strumenti della cooperazione Prüm nell’Unione Europea. Alla luce della scarsità di risorse del personale, la maggior parte degli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm preferisce già oggi trattare le richieste inviate tramite tale sistema e far attendere le richieste

pervenute tramite un canale diverso, quale ad esempio Interpol. Alcuni Stati partecipanti alla cooperazione Prüm non rispondono neanche più alle richieste inviate tramite altri canali o rispondono soltanto dopo diverse sollecitazioni. Viceversa, la partecipazione della Svizzera ai meccanismi della cooperazione Prüm consentirebbe ai servizi di polizia di essere coinvolti attivamente negli scambi di dati relativi a profili del DNA e impronte digitali, i quali a livello europeo, avvengono quasi esclusivamente tramite i canali in questione. D’altronde, la partecipazione alla cooperazione Prüm, è una condizione sine qua non affinché le autorità svizzere di perseguimento penale possano accedere ai dati contenuti nella banca dati Eurodac. Attualmente, possono consultare tali dati soltanto le autorità migratorie nell’ambito della cooperazione di Dublino. Questo fa sì che le

autorità di perseguimento penale non possano usufruire di informazioni che potrebbero invece rivelarsi essenziali nella lotta contro il terrorismo o altri reati penali gravi. L’Accordo PCSC con gli USA apporta inoltre vantaggi in termini di sicurezza paragonabili a quelli menzionati nell’ambito dell’Accordo di partecipazione a Prüm. Inoltre, la sua attuazione è una delle condizioni essenziali affinché la Svizzera possa restare nel programma VWP. Data l’importanza delle relazioni economiche tra i due Paesi, la permanenza della Svizzera nel programma è quanto mai auspicabile. Al di là di tali considerazioni di natura economica, come evidenziato poc’anzi, l’Accordo PCSC apporta vantaggi in termini di sicurezza paragonabili a quelli menzionati nell’ambito dell’Accordo di partecipazione a Prüm. In conclusione, questi tre strumenti consentiranno alle autorità giudiziarie e di polizia svizzere di contrastare più efficacemente il terrorismo e la criminalità transfrontaliera.

1.3 Alternative esaminate

La mancata partecipazione della Svizzera alla cooperazione Prüm e il mancato utilizzo della banca dati Eurodac nell’ambito della cooperazione di polizia obbliga i partner nazionali a inviare le proprie richieste tramite un canale diverso quale Interpol. Il rischio è che le rispettive richieste d’informazione trasmesse tramite canali convenzionali non vengano più trattate a causa del lavoro supplementare che esse implicano. Tale situazione causerebbe difficoltà alle autorità svizzere di polizia per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera, in particolare nel confronto di impronte digitali con alcuni Paesi dell’UE. La situazione attuale non risponde alle loro esigenze poiché le obbligherebbe a lunghi tempi di attesa nella speranza di ottenere una risposta e a seguire le richieste in maniera più puntuale per poi doverle eventualmente inviare nuovamente. La mancata partecipazione all’Accordo PCSC non consentirebbe alla Svizzera di restare nel programma VWP. Al di là degli eventuali svantaggi per la sicurezza, i cittadini svizzeri sarebbero obbligati a richiedere un visto per recarsi negli USA così come i cittadini statunitensi per entrare in Svizzera, per motivi di turismo o d’affari. Ciò comporterebbe inevitabilmente un peggioramento delle relazioni economiche tra i due Paesi.

1.4 Svolgimento e risultato dei negoziati

1.4.1 Cooperazione Prüm

La delegazione svizzera è stata guidata dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) e dalla Direzione degli affari europei (DAE), accompagnati dall’Ufficio federale di giustizia, dalla Missione svizzera a Bruxelles, dalla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE e da un rappresentante dei Cantoni. Da maggio 2016 a novembre 2017, sono stati condotti colloqui esplorativi e due tornate negoziali a Bruxelles. I negoziati si sono svolti congiuntamente con i negoziati

del Liechtenstein e si sono conclusi il 24 maggio 2018 con la parafatura dell’Accordo di partecipazione a Prüm. L’esito dei negoziati corrisponde alle linee guida approvate dal Consiglio federale nel marzo 2015. La Svizzera potrà in tal modo partecipare a tutte le forme di collaborazione previste dalla cooperazione Prüm. Tuttavia, l’Accordo di partecipazione a Prüm concluso tra la Svizzera e l’UE è applicabile unicamente tra le Parti firmatarie, dunque tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE. Per trarre beneficio dalla cooperazione con gli altri Stati partecipanti alla cooperazione Prüm (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), occorre concludere un accordo complementare tra le Parti in questione. Per quanto riguarda la protezione dei dati, l’Accordo di partecipazione a Prüm rammenta che lo scambio di dati personali supplementari (trasmissione e ricezione) può avvenire soltanto dopo che le pertinenti disposizioni contenute nelle decisioni di Prüm sono state attuate nel diritto nazionale. Lo scambio è effettuato nel rispetto del diritto nazionale dello Stato richiesto e soltanto dopo un riscontro positivo verificato da esperti in materia. Si menziona inoltre che il diritto nazionale applicabile deve essere conforme alle disposizioni previste della direttiva 2016/680/UE5, recepita e trasposta nella legislazione svizzera con la legge federale del 28 settembre 20186 sulla protezione dei dati personali nell’ambito dell’applicazione dell’acquis di Schengen in materia penale (Legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen, LPDS). La Svizzera ha il diritto di presentare alla Corte di giustizia dell’Unione europea osservazioni in caso di procedure pregiudiziali sull’interpretazione di disposizioni relative alla cooperazione Prüm. Ciò consente di partecipare al processo di interpretazione del diritto dell’UE, tenendo conto della prassi svizzera definita in tale ambito e nell’interesse di una collaborazione efficace tra le autorità di perseguimento penale. Per quanto riguarda il recepimento di eventuali modifiche delle disposizioni, l’Accordo di partecipazione a Prüm prevede un termine massimo di due anni nel caso in cui tali modifiche debbano essere approvate dall’Assemblea federale ed è richiesto un referendum. È inoltre sancito che nel caso in cui si renda necessaria una modifica

delle disposizioni rientranti nel campo di applicazione dell’Accordo di partecipazione a Prüm, l’UE ne informa quanto prima la Svizzera e ne raccoglie le eventuali osservazioni. Gli esperti svizzeri possono ugualmente partecipare a riunioni in materia in seno alla Commissione europea. La partecipazione a gruppi di lavoro è disciplinata nella dichiarazione allegata all’Accordo di partecipazione a Prüm, adottata al momento della firma dello stesso. Gli esperti svizzeri possono essere invitati a tutti i gruppi di lavoro del Consiglio

5 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.05.2016, pag. 89). 6 RS 235.3.

dell’UE in cui sono trattati aspetti tecnici correlati alla corretta applicazione o agli sviluppi delle disposizioni di cui all’articolo 1 dell’Accordo di partecipazione a Prüm. Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni pertinenti e degli sviluppi in materia, l’Accordo di partecipazione a Prüm statuisce che le controversie sono trattate in occasione di riunioni dei rappresentanti della Svizzera e degli Stati membri dell’UE. Infine, analogamente a quanto previsto per gli altri Stati partecipanti alla cooperazione Prüm, ciascuna Parte sostiene le spese generate dalle proprie autorità nel quadro dell’applicazione a livello nazionale dell’Accordo di partecipazione a Prüm.

1.4.2 Protocollo Eurodac

La delegazione svizzera è stata guidata da fedpol e dalla Direzione degli affari europei (DAE), accompagnati dall’Ufficio federale di giustizia, dalla Missione svizzera a Bruxelles, dalla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, da un rappresentante della Segreteria di Stato della migrazione e da un rappresentante dei Cantoni. Da maggio 2016 a gennaio 2017, sono stati condotti colloqui esplorativi e due tornate negoziali a Bruxelles. I negoziati si sono svolti, da un lato, tra la Commissione europea e gli Stati associati, e dall’altro lato, in parallelo, tra la Commissione europea e la Danimarca. I negoziati si sono conclusi il 22 novembre 2017 a Bruxelles con la parafatura del Protocollo Eurodac. L’esito dei negoziati corrisponde alle linee guida approvate dal Consiglio federale a novembre 2014. In tal modo, la Svizzera può usufruire del medesimo accesso di cui usufruiscono gli Stati membri dell’UE. Tuttavia, i dati provenienti dalla Svizzera e dall’UE sono accessibili soltanto una volta che la cooperazione Prüm sarà stata attuata sul piano giuridico e tecnico. In materia di protezione dei dati, il Protocollo Eurodac prevede esplicitamente l’attuazione della direttiva 2016/680/UE. Il recepimento di quest’ultima costituisce una condizione sine qua non per l’entrata in vigore del Protocollo Eurodac. Al contempo, sono ugualmente applicabili le disposizioni contenute del regolamento (UE) n. 603/2013 relative al trattamento dei dati personali. Tali disposizioni rappresentano uno sviluppo dell’acquis di Dublino e sono già state recepite e trasposte nell’ordinamento giuridico nazionale. Il Protocollo Eurodac negoziato è consolidato. Possono, tuttavia, intervenire delle modifiche. Per tale ragione, il Protocollo prevede un meccanismo specifico per l’attuazione delle nuove disposizioni, ovvero quello previsto dall’AAD. Le disposizioni si inseriscono, tuttavia, nell’ambito specifico del Protocollo, una mancata applicazione non ha alcun effetto sull’AAD e non implica la recessione del Protocollo.

Analogamente, il Protocollo statuisce che all’interpretazione e all’attuazione del Protocollo Eurodac, sul piano della risoluzione di eventuali controversie, si applicano le disposizioni di cui all’AAD, incluse quelle relative al Comitato misto. Il testo del Protocollo Eurodac permette infine alla Svizzera di recedere dallo stesso con un termine di sei mesi senza che ciò incida sulla permanenza della Svizzera nella cooperazione di Schengen/Dublino. Viceversa, la fine della cooperazione di Dublino o Schengen implica la recessione dal Protocollo. Ciò si spiega con la correlazione giuridica esistente tra il Protocollo Eurodac e l’AAD.

1.4.3 Accordo PCSC

La delegazione svizzera è stata guidata da fedpol, accompagnata dalla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE e dall’Ambasciata svizzera a Washington D.C. Le prime tornate negoziali sono state condotte a Washington D.C. nel maggio 2012 e si sono concluse il 26 giugno 2012 a Berna con la parafatura dell’Accordo. Il 21 settembre 2012, il Consiglio federale ha approvato la firma dell’Accordo, che ha avuto luogo il 12 dicembre 2012 a Washington D.C. Le linee guida stabilite nel mandato negoziale sono state rispettate integralmente nella stesura dell’Accordo. Nei negoziati è stata attribuita una grande importanza alle esigenze poste dalla Svizzera in materia di protezione dei dati nonché alla limitazione del campo di applicazione dell’Accordo ai reati in base alla legislazione svizzera. La Svizzera dispone ora di un disciplinamento ampio e adeguato con gli USA. Alla luce dell’esito positivo dei negoziati ottenuto dalla delegazione svizzera e considerando l’importanza della permanenza della Svizzera nel programma VWP, il Consiglio federale ha approvato l’Accordo PCSC e la relativa firma. La consultazione automatizzata dei dati relativi alle impronte digitali e ai profili del DNA basata sul sistema Prüm dell’Unione europea facilita lo scambio di informazioni di polizia tra la Svizzera e gli USA. L’Accordo PCSC crea le basi legali affinché, in una prima fase, le Parti possano confrontare, nell’ambito del contrasto delle forme gravi di criminalità, i dati sul DNA e dattiloscopici con dati di riferimento anonimizzati dell’altra Parte. Nel caso vi sia una corrispondenza, in una fase successiva, la Parte che ha effettuato la consultazione può chiedere di comunicarle i dati personali a cui sono collegati i dati di riferimento pseudonimizzati tramite il canale dell’assistenza amministrativa di polizia. La consultazione automatizzata permette dunque alla Svizzera e agli USA di individuare più rapidamente le correlazioni con la criminalità tra i due Paesi e di intensificare lo scambio di informazioni. La possibilità prevista dall’Accordo di stabilire un numero massimo di consultazioni (contingenti) tiene conto delle esigenze operative della Svizzera, alla luce del fatto che la cooperazione di polizia con gli USA funziona bene. Tale possibilità tiene infine debitamente conto di eventuali risorse limitate sul piano tecnico e del personale per

quanto riguarda l’attuazione dell’Accordo in Svizzera.

1.5 Rapporto con il programma di legislatura e con la strategia del

Consiglio federale L’approvazione dell’Accordo di partecipazione a Prüm, del Protocollo Eurodac e dell’Accordo PCSC è annunciata nell’obiettivo 15 del programma di legislatura 2015-20197.

2 Contenuto degli accordi

2.1 Accordo di partecipazione a Prüm

Nel preambolo, le Parti esprimono il proprio interesse a migliorare la cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri dell’UE e la Svizzera, fatte salve le norme per la tutela della libertà individuale. È altresì essenziale che le informazioni possano essere scambiate in maniera rapida ed efficace nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del diritto al rispetto della vita privata nonché del diritto alla protezione dei dati personali. A tale scopo, le due Parti si accordano reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, ai rispettivi sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e ai dati di immatricolazione dei veicoli. Nel caso di dati provenienti da schedari nazionali di analisi del DNA e da sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica, un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit) dovrebbe consentire allo Stato che effettua la consultazione di chiedere, in un secondo tempo, dati personali specifici allo Stato che gestisce lo schedario e, laddove necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza giudiziaria o amministrativa. Tale raffronto transfrontaliero di dati conferirà una nuova dimensione alla lotta alla criminalità e al terrorismo. Le informazioni ottenute offriranno nuovi spunti alle indagini e svolgeranno un ruolo cruciale nell’assistenza alle autorità di contrasto e alle autorità giudiziarie degli Stati. Si rammenta inoltre che, nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali, al fine di prevenire i reati e di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblici in relazione a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera. Al contempo, è necessario disciplinare altre forme di collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, in particolare mediante operazioni di sicurezza congiunte (quali i pattugliamenti congiunti). L’articolo 1 del presente Accordo definisce l’oggetto e la finalità. Al paragrafo 1 sono elencate le disposizioni della decisione 2008/615/GAI che si applicano nell’ambito dello stesso. Nella fattispecie:  l’articolo 1 che definisce l’oggetto e la finalità della decisione 2008/615/GAI, nello specifico il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare lo scambio di informazioni

tra le autorità responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini;  gli articoli 2-12 riguardano le disposizioni relative alle condizioni e alle procedure applicabili al raffronto automatizzato dei profili del DNA, dei

7 Messaggio del programma di legislatura 2015-2019 del 27 gennaio 2016, 16.016, FF 2016 909

dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli nonché dei loro detentori;  gli articoli 13-15 disciplinano le condizioni di trasmissione di dati correlati a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera;  l’articolo 16 disciplina le condizioni di trasmissione di informazioni per prevenire reati terroristici;  gli articoli 17-23 riguardano le disposizioni concernenti le condizioni e le procedure applicabili al potenziamento della cooperazione transfrontaliera di polizia tramite diverse misure quali le operazioni congiunte o l’assistenza in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi;  gli articoli 24 e 25 paragrafo 1 nonché articoli 26-32 riguardano disposizioni generali relative alla protezione dei dati, nello specifico per quanto concerne il livello di protezione, le finalità d’uso, le autorità competenti per l’esattezza, l’attualità e la durata della memorizzazione dei dati, le misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;  l’articolo 34 disciplina le spese: ogni Stato membro sostiene le spese operative assunte dalle sue autorità. L’articolo 1 paragrafo 2 del presente Accordo elenca le disposizioni della decisione 2008/616/GAI che si applicano, nella fattispecie gli articoli 1-19 e l’articolo 21, compreso l’allegato, ad esclusione del capo 4 punto 1 del medesimo in relazione alla procedura di valutazione. La decisione 2008/616/GAI riguarda l’attuazione tecnica degli scambi di dati nonché delle altre forme di cooperazione. L’articolo 1 paragrafo 4 elenca le disposizioni della decisione quadro 2009/905/GAI, ovvero gli articoli 1-5 e 6 paragrafo 1 relativi agli standard che sono tenuti a rispettare i fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio. In Svizzera si applicano tali norme. I restanti articoli riguardano le definizioni (art. 2), l’applicazione e l’interpretazione uniformi (art. 3), la risoluzione delle controversie (art. 3), le modifiche (art. 5), il riesame dell’accordo (art. 6), la relazione con altri strumenti (art. 7), le notifiche, dichiarazioni ed entrata in vigore (art. 8), l’adesione di nuovi Stati membri dell’Unione europea (art. 9) e la denuncia (art. 10). È infine allegata una dichiarazione delle Parti contraenti adottata al momento della firma dell’Accordo che disciplina i diritti di partecipazione ai gruppi di lavoro del Consiglio dell’UE.

2.2 Protocollo Eurodac

Nel preambolo sono elencati i molteplici accordi conclusi tra l’UE e la Svizzera e il Principato del Liechtenstein. Per la Svizzera si tratta dell’Accordo relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD). Si

rammenta inoltre l’oggetto del Protocollo, ovvero il regolamento Eurodac e in particolare le richieste da parte delle autorità di contrasto concernenti il confronto delle impronte digitali con i dati contenuti nella banca dati Eurodac. Il preambolo sottolinea inoltre che poiché le disposizioni concernenti le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto non costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Dublino, è essenziale stipulare un accordo complementare con la Svizzera e il Liechtenstein affinché tali disposizioni siano applicabili. Allo stesso modo, il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto designate, a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi del presente Protocollo dovrebbe essere soggetto a un livello di protezione dei dati personali, in virtù del rispettivo diritto nazionale applicabile, che sia conforme alla direttiva 2016/680/UE nonché alle direttive elencate nel regolamento Eurodac. Il preambolo ricorda inoltre che l’accesso da parte delle autorità designate è consentito soltanto se:

  • un confronto con le banche dati nazionali di dati dattiloscopici dello Stato richiedente non abbia permesso di stabilire l’identità dell’interessato;

  • un confronto con i sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI non abbia permesso di stabilire l’identità dell’interessato. È, tuttavia, possibile derogare a tale condizione nel caso in cui non vi sia alcun legame operativo o investigativo con uno Stato partecipante alla cooperazione Prüm;

  • purché siano soddisfatte le condizioni, un confronto con il sistema d’informazioni visti (VIS) non abbia permesso di stabilire l’identità dell’interessato. Il contenuto del Protocollo Eurodac tratta rispettivamente l’attuazione delle disposizioni relative all’accesso da parte delle autorità di contrasto designate (art. 1), l’entrata in vigore, in particolare l’attuazione di un livello adeguato di protezione dei dati personali (art. 2), le norme concernenti le modifiche (art. 3), l’entrata in vigore, subordinata all’attuazione giuridica e tecnica della decisione 2008/615/GAI per quanto riguarda i dati dattiloscopici (art. 4), la denuncia (art. 5) e le lingue ufficiali (art. 6).

2.3 Accordo PCSC

Nel preambolo le Parti esprimono il proprio interesse a rafforzare la cooperazione volta a contrastare efficacemente i reati gravi quali la criminalità organizzata e il terrorismo tramite lo scambio automatizzato di informazioni. In tale ambito, assumono un’importanza primaria il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, la garanzia di un elevato livello di protezione dei dati e della sfera privata nonché dei diritti individuali delle persone interessate. L’Accordo prevede lo scambio di informazioni in caso di reati gravi conformemente al Trattato del 27 maggio 2005 riguardante l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione

illegale (Trattato di Prüm), e tiene conto degli obblighi derivanti dall’associazione della Svizzera a Schengen. Gli articoli 1-12 definiscono i concetti principali così come lo scopo e il campo di applicazione dell’Accordo. Essi disciplinano inoltre la consultazione automatizzata di dati sul DNA e dati dattiloscopici nonché di dati personali e informazioni di altro tipo. Per prevenire reati gravi e attività correlate al terrorismo è inoltre prevista la possibilità di attuare uno scambio spontaneo di informazioni. Sono altresì contenute disposizioni relative ai punti di contatto nazionali competenti, alla possibilità di definire il numero massimo di consultazioni e all’elaborazione di accordi di esecuzione. Gli articoli 13-22 contengono disposizioni concernenti la protezione dei dati. In tale ambito sono fissati i principi e le restrizioni concernenti l’uso di dati personali, sono disciplinate le possibilità di rettifica, blocco, cancellazione o verifica dei dati. Sono inoltre sanciti gli obblighi di documentazione, sicurezza dei dati, di trasparenza e di informazione reciproca. Le Parti contraenti garantiscono altresì alle persone interessate la possibilità di esercitare il proprio diritto alla protezione dei dati conformemente al diritto nazionale. Gli articoli 23-29 disciplinano il rapporto tra l’Accordo e altri accordi tra le Parti così come il procedimento concernente la consultazione reciproca per quanto riguarda l’esecuzione dell’Accordo. Le norme ivi contenute disciplinano inoltre le spese, la denuncia dell’Accordo nonché la rispettiva sospensione, modifica ed entrata in vigore. Nell’allegato sono elencati 34 reati che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo. L’allegato definisce punibili il tentativo di commettere tali reati o gli atti preparatori volti alla commissione di tali reati nonché la partecipazione a un’organizzazione criminale.

3 Commento alle disposizioni degli accordi

3.1 Decisione 2008/615/GAI

3.1.1 Articoli 2–7 - Profili del DNA

Secondo l’articolo 2 paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI, i dati indicizzati ai quali hanno accesso gli Stati membri richiedenti, contengono unicamente i profili del DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA. La vigente legge federale del 20 giugno 20038 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) risponde a tale esigenza (cfr. art. 2 cpv. 1). Con la modifica alla legge sui profili del DNA apportata nel quadro della revisione totale del 15 giugno 20189 della legge federale sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU), la cui entrata in vigore è prevista per la prima metà del 2021, nella definizione legale del profilo del DNA non viene fatta più alcuna distinzione tra codificante e non codificante. In sostanza,

8 RS 363

9 FF 2018 2965 (testo sottoposto a referendum)

tuttavia, non cambia nulla. Per l’allestimento dei profili del DNA in virtù della pertinente legge sui profili del DNA, anche in futuro saranno utilizzate esclusivamente le sequenze non codificanti del DNA.10 In base alla decisione 2008/616/GAI (cfr. art. 2 lett. d), anche in futuro il profilo del DNA non fornirà «alcuna proprietà funzionale di un organismo».

3.1.1.1 Necessità di disciplinare in modo esplicito nel diritto nazionale

le seguenti disposizioni della decisione 2008/615/GAI L’articolo 3 paragrafo 1 disciplina la «consultazione automatizzata». Esso statuisce che gli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm autorizzano, caso per caso, i punti di contatto nazionali di altri Stati membri ad accedere ai dati indicizzati delle loro banche dati DNA ai fini del perseguimento di reati. L’accesso avviene automaticamente tramite il raffronto di profili del DNA ai fini di «consultazione automatizzata» ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 della decisione. Hanno accesso al sistema d’informazione basato sui profili del DNA di cui all’articolo 10 della legge sui profili del DNA i punti di contatto nazionali (confronto di profili di tracce e profili di persone). I dati indicizzati contengono unicamente il profilo del DNA proveniente dalla parte non codificante del DNA ed un numero di riferimento, tuttavia alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata (art. 2 par. 2). L’espressione «caso per caso» implica che il servizio richiedente può trasmettere al servizio che gestisce lo schedario soltanto un insieme di dati per ogni richiesta. Nell’articolo 24 paragrafo 1 lettera b della decisione 2008/615/GAI, il concetto di «procedura di consultazione automatizzata» è definito come «accesso diretto a uno schedario automatizzato», nella fattispecie un «accesso on line» (art. 2 lett. b della decisione 2008/616/GAI). Si tratta pertanto di un accesso effettuato senza l’intervento dell’uomo. La «procedura di consultazione automatizzata» ai sensi della decisione 2008/615/GAI corrisponde dunque alla messa a disposizione di dati personali «mediante una procedura di richiamo» ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati (LPD). L’articolo 3 paragrafo 1 menziona il concetto di rispetto della legislazione nazionale: le consultazioni che possono essere svolte «nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente» vanno esaminate nelle due direzioni:  Svizzera quale «Stato richiedente»: le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano, e le autorità federali (Ministero pubblico della Confederazione [MPC], Servizio delle attività informative

della Confederazione [SIC] e fedpol) possono incaricare fedpol quale punto

10 Va in questa direzione anche la proposta di modifica della definizione legale del profilo di DNA conformemente all’avamprogetto del Consiglio federale del 28 agosto 2019 concernente la modifica della legge sui profili del DNA (attuazione della mozione 15.4150 Vitali «Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori» e del postulato 16.3003 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «Analisi dei termini di conservazione dei profili del DNA»). 11 RS 235.1

di contatto nazionale di verificare se un determinato profilo del DNA (profilo di persona o traccia) ha un riscontro positivo nei sistemi d’informazione degli altri Stati interessati. Va inoltre aggiunto che ciascun nuovo profilo di persona o di traccia inserito nella banca dati DNA nazionale che non fornisce alcun riscontro positivo nella ricerca nazionale, è confrontato automaticamente con i sistemi degli altri Stati partecipanti alla cooperazione Prüm. Dopo che un riscontro positivo notificato dall’estero è stato verificato dalla Svizzera, le informazioni riguardanti la persona interessata o altre informazioni sono scambiate tramite il canale dell’assistenza amministrativa (Interpol o Europol).  «Stato membro richiedente» (nella terminologia della decisione 2008/615/GAI ai sensi dell’art. 9 par. 2: «Stato membro che gestisce lo schedario»): al momento del raffronto di un profilo con il sistema d’informazione basato sui profili del DNA della Svizzera, il punto di contatto nazionale di uno Stato autorizzato all’accesso riceve automaticamente i dati indicizzati che corrispondono al profilo in questione. Qualora non si rilevi alcun riscontro positivo, ne viene data ugualmente comunicazione in maniera automatizzata. Per normativa applicabile s’intende, come illustrato poc’anzi, la legislazione nazionale dello «Stato richiedente». Gli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm possono chiedere alla Svizzera se un determinato profilo del DNA (profilo di persona o traccia) produce un riscontro positivo nella banca dati nazionale CODIS sui profili del DNA. Il risultato pseudonimizzato della consultazione è rispedito automaticamente allo Stato richiedente. Dopo che un riscontro positivo notificato automaticamente dalla Svizzera allo Stato richiedente e dopo che tale risultato è stato verificato da quest’ultimo, le informazioni riguardanti la persona interessata o altre informazioni sono scambiate tramite il canale dell’assistenza amministrativa (Interpol o Europol). L’articolo 3 paragrafo 2 concernente la comunicazione dell’esito del raffronto, statuisce in maniera esplicita che, in caso di riscontro positivo o anche qualora non fosse rilevato alcun riscontro positivo, possono essere comunicati allo Stato richiedente, direttamente senza l’intervento di una collaboratrice o un collaboratore («per via automatizzata» in base alla fraseologia utilizzata nella

decisione 2008/615/GAI), i dati indicizzati pseudonimizzati. L’articolo 4 paragrafo 1 concernente il raffronto automatizzato dei profili di traccia disciplina il raffronto dei profili DNA non identificati dello Stato richiedente (soltanto dei profili di traccia) con tutti i profili di persona e di traccia degli altri Stati, sempreché sia stato convenuto nel singolo caso («di comune accordo»). Tale confronto può essere effettuato se lo Stato richiedente rileva la necessità di effettuare un confronto di tutti i suoi profili di traccia non identificati con i profili di persona e di traccia di altri Stati e se questi ultimi vi acconsentono.

L’articolo 4 paragrafo 2 concernente la comunicazione dell’esito del raffronto con tutti i profili del DNA statuisce che l’esito del raffronto è comunicato nelle medesime modalità previste dall’articolo 3. L’articolo 5 relativo alla trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni disciplina la trasmissione tramite il canale dell’assistenza amministrativa di dati già contenuti nei sistemi d’informazione di polizia della Confederazione relativi a un riscontro positivo (in particolare nomi di persone). La trasmissione è effettuata in virtù del diritto nazionale dello Stato membro richiesto. L’articolo 6 paragrafo 1 disciplina il punto di contatto nazionale: nella legislazione nazionale va designato fedpol come punto di contatto nazionale di cui agli articoli 6, 11, 15 e 16 della decisione 2008/615/GAI nonché l’Ufficio federale delle strade (USTRA) come punto di contatto nazionale di cui all’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI. La decisione 2008/615/GAI richiede la designazione di un punto di contatto nazionale negli articoli seguenti: articolo 6 paragrafo 1 (profili del DNA), articolo 11 paragrafo 1 (dati dattiloscopici), articolo 12 paragrafo 2 (dati di immatricolazione dei veicoli), articolo 15 (scambio di informazioni in caso di eventi di rilievo) e articolo 16 paragrafo 3 (scambio di informazioni per prevenire reati terroristici). L’articolo 6 paragrafo 1, seconda frase disciplina le competenze dei punti di contatto nazionali. I compiti del punto di contatto nazionale della Svizzera in materia di trattamento delle richieste pervenute nell’ambito della cooperazione Prüm si articolano nelle due fasi seguenti:  Fase 1: il profilo del DNA ricevuto è confrontato automaticamente nella banca dati CODIS (senza alcuna operazione intermedia di tipo manuale) e il risultato pseudonimizzato è rispedito a sua volta in modo automatizzato.  Fase 2: in caso di hit verificato, ovvero in caso di riscontro positivo, ulteriori dati personali sono trasmessi all’estero su richiesta dal commissariato Identificazioni internazionali in seno a fedpol di norma tramite il canale di Interpol o SIENA12. Lo scambio di informazioni descritto nella fase 2 avviene già oggi. Pertanto l’attuazione della cooperazione Prüm non richiede né alcun processo lavorativo aggiuntivo né alcuna competenza da esso derivante. Occorre invece disciplinare le

competenze dei punti di contatto nazionali.

3.1.1.2 Disposizioni che non rendono necessaria alcuna trasposizione

L’articolo 6 paragrafo 2 tratta le misure di attuazione. Tale disposizione si applica alle autorità dell’UE. L’articolo 7 tratta l’allestimento di profili di persone tramite il canale dell’assistenza giudiziaria. Tale disposizione è applicabile integralmente in virtù della vigente legge

12 «Secure Information Exchange Network Application» (Europol)

federale del 20 marzo 198113 sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP). fedpol inoltra tali domande direttamente all’Ufficio federale di giustizia, nello specifico all’ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale ai fini di trattamento. La base giuridica in virtù della quale è trasmessa una domanda di assistenza giudiziaria è costituita dall’articolo 63 capoverso 2 lettera b AIMP («assunzione di prove»). Le condizioni di cui all’articolo 7 coincidono dunque con le norme sancite nella legislazione svizzera.

3.1.2 Articoli 8-11 - Dati dattiloscopici

3.1.2.1 Necessità di disciplinare in modo esplicito nel diritto nazionale

le seguenti disposizioni L’articolo 9 paragrafo 1 disciplina la consultazione automatizzata: in virtù di tale norma gli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm possono ricevere, caso per caso, l’accesso al sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali AFIS di cui all’articolo 354 del Codice penale svizzero14 (CP) ai fini di consultazione automatizzata ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 1. Tali consultazioni possono essere svolte solo «caso per caso» e nel rispetto della «legislazione nazionale» (art. 9 par. 1, seconda frase). Va evidenziato che, a differenza dei profili del DNA, le impronte digitali nell’ambito della decisione 2008/615/GAI possono essere impiegate anche per la «prevenzione» dei reati, dunque anche per scopi preventivi (art. 9 par. 1, prima frase). In virtù del pertinente articolo 354 capoverso 1 CP, lo scopo del trattamento dei dati nel sistema d’informazione AFIS non si limita ai «perseguimenti penali» ma si estende anche allo «svolgimento di altri compiti legali». Catalogo dei reati:  La decisione 2008/615/GAI non limita in alcun modo le categorie di reato. Riguardo alle finalità dell’accesso, l’articolo 9 paragrafo 1 parla generalmente di «perseguimento di reati». Per l’esecuzione delle consultazioni della Svizzera nel quadro della cooperazione Prüm (assistenza amministrativa attiva) così come degli altri Stati (assistenza amministrativa da parte della Svizzera)16, per motivi di praticabilità le consultazioni di dati nel quadro della cooperazione Prüm, del Protocollo Eurodac, dell’Accordo PCSC e del sistema d’informazione VIS devono sottostare tutte alle medesime condizioni formali. In questo modo si tiene conto dell’iter di consultazione: «Prüm» →VIS → Eurodac.

13 RS 351.1 14 RS 311.0 15 Nel quadro del presente concetto normativo il termine «impronta digitale» è utilizzato come iperonimo. Con esso si intendono anche le impronte digitali, palmari e del profilo della mano (cfr. art. 2 lett. a dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica; RS 361.3). 16 In tal modo si garantisce il principio della parità di trattamento (v. art. 6 LSIS), poiché nell’ambito della cooperazione Prüm, le autorità svizzere ed estere beneficiano della parità di trattamento.

 Oltre al Protocollo Eurodac, anche l’Accordo PCSC risponde già a tale presupposto. L’elenco dei reati contenuto nell’allegato corrisponde infatti al catalogo dei reati della legge federale del 12 giugno 200917 sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen (Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS) che rimanda a sua volta alla decisione quadro 2002/584/GAI18. L’articolo 9 paragrafo 1 concerne le autorità committenti. Nell’ambito del perseguimento penale, in base all’articolo 4 capoverso 1 lettera g dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica 19, possono far confrontare i dati segnaletici di natura biometrica i servizi di polizia incaricati in virtù del diritto cantonale del rilevamento segnaletico e dell’identificazione delle persone. A differenza dei profili del DNA, si statuisce in maniera esplicita che le impronte digitali possono essere scambiate anche «per la prevenzione di reati». Dall’articolo 17 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI, si evince che con l’espressione «prevenire reati» non si intende «mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici», poiché quest’ultimo ambito è presentato parallelamente al perseguimento penale. Di fatto, ciò non implica alcuna modifica nel diritto nazionale per quanto riguarda la designazione dell’autorità autorizzata a trattare le richieste pervenute nell’ambito della cooperazione Prüm: oltre a fedpol e al SIC, si tratta dell’MPC e delle autorità di perseguimento penale così come delle autorità di polizia, dei pubblici ministeri e dei tribunali. Nella prassi, tali attività competono in primis alle autorità di polizia.20 L’articolo 11 paragrafo 1 menziona le competenze del punto di contatto nazionale. Lo scambio di informazioni descritto nella fase 2 nel quadro della cooperazione Prüm (cfr. n. 3.1.1.1 in merito all’art. 6 par. 1), è attuato già oggi ad esempio tramite il canale di Interpol e SIENA nonché tramite gli addetti di polizia. L’attuazione della cooperazione Prüm non richiede, così come per l’ambito dei profili del DNA, anche per quanto concerne le impronte digitali alcun processo lavorativo aggiuntivo da parte del punto di contatto nazionale e dunque non vi è alcuna ulteriore competenza specifica da esso derivante. Occorre invece disciplinare le competenze dei punti di

contatto nazionali. L’articolo 11 disciplina il punto di contatto nazionale: nella legislazione nazionale va designato fedpol come punto di contatto nazionale di cui agli articoli 6, 11, 15 e 16 della decisione 2008/615/GAI nonché l’USTRA come punto di contatto nazionale di cui all’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

17 RS 362.2

18 Titolo dell’allegato 1 LSIS

19 RS 361.3 20 Cfr. WERLEN, art. 260 nota 3, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordung, 2a edizione, 2014.

3.1.2.2 Disposizioni direttamente applicabili

Articolo 9 paragrafo 2: spetta allo Stato richiedente confermare la concordanza delle impronte digitali originarie con le impronte digitali trasmesse su richiesta. L’articolo 10 disciplina la trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni: tale disposizione è analoga all’articolo 5 e così come quest’ultimo, è direttamente applicabile (cfr. n. 3.1.1.1 in merito all’art. 5).

3.1.2.3 Disposizioni che non rendono necessaria alcuna trasposizione

L’articolo 8 disciplina i dati dattiloscopici: con il sistema d’informazione AFIS di cui all’articolo 354 CP, la Svizzera dispone già del sistema d’informazione richiesto (art. 8, prima frase); i dati indicizzati che contengono unicamente dati dattiloscopici (impronte digitali) e un numero di riferimento («Process Controll Number»; PCN) non contengono alcun dato «che consenta l’identificazione diretta della persona interessata» (art. 8, seconda e terza frase). I dati non identificati devono essere riconoscibili come tali (art. 8, quarta frase; il codice numerico in terza posizione del PCN identifica una traccia in quanto tale). I dati personali sono viceversa registrati su IPAS, sistema d’informazione a sé stante. L’articolo 11 paragrafo 2 tratta le misure di attuazione. Tale disposizione si applica alle autorità dell’UE.

3.1.3 Articolo 12 - Dati di immatricolazione dei veicoli

In tale contesto, la disposizione centrale è rappresentata dall’articolo 106a capoverso 3 della legge federale del 19 dicembre 195821 sulla circolazione stradale (LCStr). In virtù di tale disposizione, il Consiglio federale può stipulare con Stati esteri trattati concernenti lo scambio reciproco di dati relativi a detentori di veicoli, autorizzazioni a condurre e veicoli a motore. Questo permette, così come illustrato nel messaggio del 20 ottobre 201022 concernente Via sicura, programma d’intervento della Confederazione volto ad aumentare la sicurezza stradale, in particolare di attuare uno scambio di dati tramite consultazione nel sistema d’informazione EUCARIS («European car and driving licence information system»), che l’UE ha sviluppato «per le finalità dell’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI» (art. 15 par. 1 della decisione 2008/616/GAI).

Il sistema d’informazione rilevante in tale contesto per la Svizzera è il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) ai sensi degli articoli 89a-89h LCStr. In base all’articolo 89g capoverso 2 LCStr, il Consiglio federale può concedere all’USTRA la possibilità di comunicare i dati del detentore del veicolo, delle autorizzazioni a condurre e i dati tecnici. In virtù di tale disposizione di delega, il Consiglio federale ha disciplinato le condizioni per la comunicazione dei pertinenti dati nell’articolo 18 dell’ordinanza del 30 novembre 201823 concernente il sistema

21 RS 741.01 22 FF 2010 7523 23 RS 741.58

d’informazione sull’ammissione alla circolazione (OSIAC). Lo scambio di dati con le autorità estere è disciplinato nell’articolo 19 OSIAC. In virtù di tale disposizione, i dati del SIAC possono essere comunicati ad autorità estere se un trattato internazionale lo prevede (art. 19 cpv. 1 OSIAC). Le pertinenti condizioni e l’esecuzione dello scambio di dati sottostanno ai relativi trattati internazionali.

I dettagli relativi all’esecuzione della sezione 3 della decisione 2008/615/GAI (dati di immatricolazione dei veicoli; consta soltanto dell’art. 12) sono disciplinati dalla decisione 2088/616/GAI (art. 3-5, 15, 16 nonché capo 3 dell’allegato).

In virtù della legislazione nazionale, il punto di contatto nazionale responsabile della comunicazione dei dati è l’USTRA.

3.1.4 Articoli 13-15 - Trasmissione di dati correlati a eventi di rilievo

Gli articoli 13 e 14 disciplinano la trasmissione di dati personali e non personali su richiesta o di propria iniziativa agli altri Stati contraenti, nel rispetto della legislazione nazionale. L’articolo 15 richiede la designazione di un punto di contatto nazionale. Anche in questo caso, il punto di contatto nazionale per la Svizzera è fedpol. Le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni dispongono già oggi delle basi giuridiche necessarie per lo scambio transfrontaliero di dati in occasione di eventi di rilievo: da un lato, la Convenzione di applicazione dell’accordo Schengen (CAS) del 19 giugno 199024, e dall’altro, per quanto concerne il diritto nazionale, la LSIS25 e la legge federale del 21 marzo 199726 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Le possibilità offerte dalla cooperazione Prüm corrispondono in ampia misura a quelle previste dalla CAS. La cooperazione Prüm offre, tuttavia, l’ulteriore vantaggio di disciplinare in maniera più precisa lo scambio di informazioni in caso di eventi di rilievo, per quanto riguarda sia i dati personali (art. 14, dati relativi a persone di cui si presume possano rappresentare una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici, relativi a eventuali precedenti ecc.) sia i dati generali (art. 13, dati relativi all’itinerario di un gruppo di persone, al loro luogo di soggiorno, ai passaggi attraverso Stati terzi, ai mezzi di trasporto utilizzati ecc.). La trasmissione di entrambe le categorie di dati è disciplinata in modo analogo: lo scambio di informazioni avviene da un lato per la prevenzione di reati, e dall’altro ai fini del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici durante eventi sportivi di rilievo (incontri internazionali di calcio o hockey su ghiaccio) o in ambito politico (G8, World Economic Forum [WEF] ecc.); la trasmissione dei dati può essere effettuata su richiesta o spontaneamente, sempre nel rispetto della legislazione nazionale. I dati possono essere messi a disposizione dal detentore dei dati non soltanto al Paese in cui si svolgerà la manifestazione sportiva o l’evento, bensì, se necessario, anche ad

24 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19

25 RS 362.2 26 RS 120

altri Paesi interessati in virtù dell’articolo 46 CAS e dell’articolo 7 LSIS. Per esempio, durante l’organizzazione del WEF a Davos, la Svizzera potrebbe ricevere spontaneamente da altri Stati, in virtù della decisione 2008/615/GAI e della decisione 2008/616/GAI, e quindi non soltanto in virtù della CAS, dati personali ma anche informazioni di altro tipo quali l’itinerario di viaggio di un gruppo che rischia di provocare disordini violenti. I dati possono inoltre essere elaborati unicamente per gli scopi per i quali sono stati trasmessi (senza possibilità di modifica) e soltanto per una durata ben definita (cancellazione obbligatoria non appena gli scopi sono stati raggiunti, in ogni caso al massimo entro un anno).

3.1.5 Articolo 16 - Misure volte a prevenire reati terroristici

L’articolo 16 è direttamente applicabile. Le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni dispongono già oggi delle basi giuridiche necessarie per lo scambio transfrontaliero di dati allo scopo di prevenire reati terroristici costituite, da un lato, dalla CAS, e dall’altro, in virtù del diritto nazionale, dalla LSIS. Anche in tale ambito, analogamente allo scambio di informazioni in relazione a eventi di rilievo (art.13-15), la cooperazione Prüm offre l’ulteriore vantaggio di prevedere disciplinamenti più specifici in materia. L’articolo 16 enumera le singole condizioni formali (trasmissione nel rispetto della legislazione nazionale, su richiesta o spontaneamente, contenuto dei dati da trasmettere, condizioni relative all’utilizzo dei dati; designazione di un punto di contatto nazionale). Occorre inoltre sottolineare che lo scambio di dati si basa sul catalogo di reati di cui all’articolo 3 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2017/54127 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo.28 Gli Stati membri designano i propri punti di contatto e definiscono le rispettive competenze nella legislazione nazionale. Anche in questo caso, il punto di contatto nazionale per la Svizzera è fedpol.

3.1.6 Articoli 17–23 - Altre forme di cooperazione

Gli attuali accordi bilaterali di polizia tra la Svizzera e gli Stati limitrofi prevedono già oggi la possibilità di usufruire delle pattuglie miste (AT, DE, FL, FR, IT) e dei gruppi di indagine comuni (AT, DE, FL, FR). L’articolo 39 CAS prevede inoltre che le autorità di polizia degli Stati contraenti si assistano ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili, sempreché non sia necessario applicare misure coercitive. L’articolo 46 CAS sancisce inoltre che gli Stati contraenti possono scambiarsi informazioni spontaneamente nel rispetto della propria legislazione nazionale ai fini della repressione di reati nonché della prevenzione di reati o di minacce per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.

27 GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6

28 L’art. 16 par. 1 della decisione 2008/615/GAI rimanda al catalogo di reati elencati nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13.6.2002, sulla lotta contro il terrorismo, sostituita dalla direttiva 2017/541/UE.

L’articolo 17 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI prevede altresì che al fine di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici e prevenire i reati, è possibile condurre «pattugliamenti congiunti ed altre operazioni congiunte» (p. es. pattuglie miste). Il paragrafo 2 statuisce inoltre che nel rispetto della propria legislazione nazionale, ogni Stato membro di destinazione, può conferire poteri esecutivi a funzionari di un altro Stato membro. Si pensi ad esempio, oltre ai gruppi di indagine comuni, al servizio di scorta dei treni riservati ai tifosi o al trasporto di merci pericolose (p. es. in ambito nucleare) L’articolo 18 della decisione 2008/615/GAI statuisce che, in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi, gli Stati membri si prestano reciproca assistenza, nel rispetto della legislazione nazionale, scambiando le informazioni pertinenti, adottando le misure di polizia necessarie nel proprio territorio in relazione all’evento e, su richiesta dello Stato interessato, mettendo a disposizione risorse del personale o attrezzature.

3.1.7 Articoli 24–32 - Disposizioni generali relative alla protezione dei

dati

3.1.7.1 Panoramica

In base all’articolo 8 paragrafo 7 dell’Accordo di partecipazione a Prüm, la trasmissione (reciproca) di dati personali avviene solo dopo il recepimento nel diritto nazionale delle disposizioni di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI concernenti la protezione dei dati. L’articolo 8 paragrafo 10 dell’Accordo di partecipazione a Prüm, sancisce che le disposizioni di cui alla decisione 2008/615/GAI concernente il confronto di profili del DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli e i loro detentori sono applicate solo dopo che la Svizzera avrà attuato la direttiva 2016/680/UE29 nella legislazione nazionale. È applicabile il diritto dello Stato richiesto. La legislazione nazionale deve essere conforme alle norme previste dalla direttiva 2016/680/UE. Tale direttiva è stata trasposta con la LPDS30. Il pertinente articolo 3 capoverso 1 lettera a LPDS statuisce che per dati genetici e biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica s’intendono dati personali degni di particolare protezione. L’articolo 13 LPDS sancisce inoltre che quando il trattamento dei dati previsto può comportare un rischio elevato per i diritti fondamentali delle persone interessate, l’organo federale effettua una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e a tal fine, in base all’articolo 14, consulta, in determinate circostanze, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

29 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.05.2016, pag. 89). 30 RS 235.3

3.1.7.2 Necessità di disciplinare nel diritto nazionale le seguenti

disposizioni L’articolo 27 prevede la trasmissione di dati «ad altre autorità»: anche tale aspetto necessita di essere disciplinato nelle disposizioni di attuazione («nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente») e va inoltre designata l’autorità competente in tale ambito.

3.1.7.3 Disposizioni direttamente applicabili

Nell’articolo 26 paragrafi 2 e 3, le finalità del trattamento dei dati in questione sono enunciate in maniera esaustiva. L’articolo 29 paragrafo 1 prescrive in maniera generale agli Stati interessati di adottare le misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati. L’articolo 30 paragrafi 1-4 disciplina la registrazione cronologica e la registrazione nonché le disposizioni particolari relative alla trasmissione di dati. Il presente disciplinamento presenta un grado elevato di esaustività in virtù del quale è possibile tenere conto delle particolarità dell’accesso online.31 L’articolo 31 disciplina il diritto delle persone interessate a essere informate e risarcite. Gli articoli 8 e 9 LPD nonché determinate disposizioni specifiche a livello di ordinanza disciplinano il diritto d’accesso, rettifica e cancellazione. L’articolo 17 LPDS rimanda all’articolo 8 LPD. Per quanto concerne la restrizione del diritto d’accesso, l’articolo 18 LPDS rimanda all’articolo 9 LPD. L’articolo 32 disciplina le informazioni su richiesta degli Stati membri.

3.1.7.4 Disposizioni che non rendono necessaria alcuna trasposizione

L’articolo 25 tratta il livello di protezione dei dati. Il necessario livello di protezione dei dati è ora disciplinato dalla direttiva 2016/680/UE. Le condizioni relative alla protezione dei dati ivi sancite sono già attuate con la LPDS (cfr. n. 3.1.7.1). L’articolo 26 paragrafo 1 disciplina i principi relativi alle finalità del trattamento dei dati. Un eventuale trattamento per altri fini è ammesso nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato contraente che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato contraente ricevente. L’articolo 28 paragrafo 1 concerne la memorizzazione di dati. Esso disciplina i principi relativi all’esattezza e all’attualità dei dati personali. Tali principi sono anch’essi sanciti nella LPD. Il paragrafo 2 statuisce inoltre che ai dati venga aggiunto un indicatore di validità se la persona interessata ne «contesta l’esattezza» o se «non è possibile stabilire se siano corretti o inesatti»: l’articolo 25 capoverso 2 LPD concernente l’aggiunta di una

31 Deutscher Bundestag, DS 16/1108 del 31.03.2006.

menzione, corrisponde di fatto al presente disciplinamento. La LPDS disciplina tale ambito con l’articolo 19 capoversi 2 e 4. Il paragrafo 3 esige infine il blocco dei dati «quando vi sono motivi di ritenere che la cancellazione pregiudicherebbe gli interessi della persona interessata». Tale strumento è già previsto dal vigente articolo 25 capoverso 3 lettera a LPD. Tali tre aspetti non richiedono dunque alcun disciplinamento. L’articolo 29 paragrafo 2 concerne il mandato conferito all’UE di disciplinare le disposizioni di applicazione. Tale norma rinvia all’articolo 33, il quale si applica al Consiglio dell’UE. L’articolo 30 concernente la registrazione cronologica e registrazione nonché le disposizioni particolari relative alla trasmissione automatizzata e non automatizzata, statuisce nel rispettivo paragrafo 5 che le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati di ciascuno Stato partecipante alla cooperazione Prüm sono competenti per il controllo della trasmissione o della ricezione di dati personali. Secondo l’articolo 28 paragrafo 2, spetta inoltre loro decidere se togliere l’indicatore di validità. L’autorità indipendente preposta alla protezione dei dati è l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. In base all’articolo 19 della decisione 2008/616/GAI, le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati vanno comunicate al segretariato generale del Consiglio. L’articolo 31 concerne il diritto delle persone interessate a essere informate e risarcite. Tali pretese giuridiche sono disciplinate dall’articolo 15 LPD e analogamente dall’articolo 19 LPDS. Da evidenziare in particolare il pertinente capoverso 6 secondo cui sono fatte salve le norme speciali di altre leggi federali (p. es. legge federale del 14 marzo 195832 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali [Legge sulla responsabilità], LResp). Il diritto di attuazione può limitarsi alla conferma che la Svizzera risponde per i danni cagionati in seguito a violazioni dei diritti in materia di protezione dei dati ai sensi dell’articolo 31 paragrafo 1, terza frase (fatto salvo il par. 2, prima frase).

3.2 Decisione 2008/616/GAI

Se non direttamente applicabile, il contenuto della decisione 2008/616/GAI deve essere trasposto a livello di ordinanza. Tale disciplinamento troverà attuazione nell’ordinanza del 3 dicembre 200433 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili del DNA) e nell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

32 RS 170.32 33 RS 363.1

3.3 Decisione quadro 2009/905/GAI

La Svizzera risponde alle esigenze della decisione quadro 2009/905/GAI. Non è indispensabile che ciascun laboratorio di polizia scientifica riconosciuto dalla Confederazione e attivo sul territorio svizzero sia accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025. È sufficiente che fedpol (nella fattispecie la divisione Identificazione biometrica) sia conforme a tale norma di accreditamento.

3.4 Regolamento Eurodac

Gli articoli seguenti del regolamento Eurodac disciplinano l’uso dei dati Eurodac ai fini di contrasto da parte degli Stati membri. L’accesso ai fini di perseguimento penale non rientra, tuttavia, nel campo di applicazione della convenzione esistente. Per tale ragione vi è la possibilità per gli Stati associati di concludere un accordo supplementare. Per poter usufruire dell’accesso a Eurodac al di fuori del settore dell’asilo e in tal modo poter contribuire a salvaguardare la sicurezza interna utilizzando i dati rilevanti, la Svizzera è tenuta ad attuare tale accordo.

3.4.1 Aspetti fondamentali

L’articolo 20 del regolamento Eurodac definisce un ordine di priorità chiaro per quanto riguarda l’accesso: prima di presentare una richiesta per il confronto con i dati Eurodac, le autorità designate sono tenute a consultare le seguenti banche dati secondo tale iter:

1. sistema d’informazione AFIS;

2. sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI;

3. sistema d’informazione visti.

Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:  sussiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica;  il confronto è necessario in un caso specifico;  esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di uno dei reati in questione.

3.4.2 Disposizioni che rendono necessaria una trasposizione nel

diritto nazionale L’articolo 5 concernente le autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto implica che nel diritto di attuazione debbano essere elencate singolarmente e in maniera esaustiva le autorità svizzere autorizzate a chiedere un confronto con i dati Eurodac. L’articolo 6 paragrafo 2 concernente le autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto statuisce che compete all’autorità di verifica «garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali con i dati Eurodac». Nelle disposizioni di attuazione tale compito deve essere affidato a fedpol.

3.4.3 Disposizioni che non rendono necessaria alcuna trasposizione

L’articolo 19 vertente sulla procedura per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac, illustra la procedura da adottare per richiedere un confronto con i dati Eurodac e disciplina la collaborazione tra le diverse autorità. La presente norma è sufficientemente dettagliata ed è pertanto direttamente attuabile nel singolo caso. L’articolo 20 concernente le disposizioni per l’accesso delle autorità designate all’Eurodac, è sufficientemente dettagliato ed è pertanto direttamente attuabile nel singolo caso (per l’iter di consultazione cfr. n. 3.1.2.1). L’articolo 21 relativo alle condizioni per l’accesso di Europol all’Eurodac si applica a Europol. L’articolo 22 disciplina la comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali. Esso statuisce che la comunicazione tra gli attori in questione avviene in modo sicuro e per via elettronica. L’articolo 30 relativo alla vigilanza dell’autorità nazionale di controllo, rimanda al diritto nazionale e alle autorità nazionali incaricate di controllare che il trattamento dei dati a carattere personale avvenga lecitamente. Con l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, la Svizzera dispone già di una simile autorità nazionale di controllo. Da sottolineare che la direttiva 95/46/CE34 cui rimanda la presente norma non è più attualmente in vigore. L’articolo 33 paragrafi 1–3 relativo alla protezione dei dati personali a fini di contrasto contiene disposizioni generali concernenti i compiti degli Stati membri e di Europol.

3.4.4 Protezione dei dati

Il Protocollo Eurodac tra la Svizzera e l’UE prevede esplicitamente che il trattamento dei dati personali da parte della Svizzera deve essere conforme alla direttiva (UE) 2016/680 (considerando 7). L’attuazione della direttiva nel diritto svizzero è pertanto il presupposto indispensabile per l’entrata in vigore del suddetto Protocollo. Inoltre, con l’entrata in vigore della LPDS, la Svizzera risponde alle esigenze poste in materia di protezione dei dati (cfr. panoramica) per quanto concerne l’attuazione del Protocollo. Le norme in materia di protezione dei dati contenute nel regolamento Eurodac sono già state recepite e trasposte dalla Svizzera nella propria legislazione nazionale in quanto sviluppo dell’acquis di Dublino.

3.5 Accordo PCSC

L’Accordo PCSC si distingue dalla decisione 2008/615/GAI per gli aspetti seguenti:

34 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)

 campo di applicazione: la cooperazione Prüm disciplina, per quanto concerne il confronto di dati dattiloscopici e profili del DNA, «la cooperazione transfrontaliera in materia di polizia in maniera esaustiva (in particolare le forme di intervento comuni, la consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli, l’impiego di agenti di sicurezza a bordo di aeromobili ecc.)»35. L’Accordo PCSC si limita invece a disciplinare il confronto dei dati dattiloscopici e sul DNA;  categorie di reati: l’Accordo PCSC si limita alla prevenzione e al contrasto di «reati gravi», in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo. Un catalogo di reati circoscrive infatti l’ambito della cooperazione. Al contrario, gli strumenti disciplinati dalla decisione 2008/615/GAI sono intesi alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di criminalità. Il catalogo di reati penali per i quali sono svolte indagini sulla base dei dati scambiati in virtù dell’Accordo, corrisponde all’elenco di reati previsto dalla LSIS. Affinché possa essere effettuata una consultazione di dati, occorre che sussista un elemento concreto di sospetto nei confronti di una persona determinata, oltre che un reato di cui al catalogo in allegato all’Accordo (art. 2 n. 2). Per la Svizzera o l’UE, gli USA sono un Paese terzo in virtù dell’articolo 36 (trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza) o dell’articolo 37 (trasferimenti soggetti a garanzie adeguate) della direttiva (UE) 2016/680.

3.5.1 Disposizioni generali

Secondo l’articolo 1 (definizioni) numero 2 (dati indicizzati), analogamente alle norme sancite nell’ambito della cooperazione Prüm, i dati indicizzati «non devono contenere alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata», si tratta dunque di «dati pseudonimizzati»36. I PCN previsti dalla legislazione svizzera a cui sono collegati i profili del DNA e i dati dattiloscopici rispondono ai requisiti posti dalla presente disposizione.

3.5.2 Dati dattiloscopici e profili del DNA

3.5.2.1 Trasposizione nella legislazione nazionale

L’articolo 3 concernente i dati dattiloscopici statuisce che, in virtù della presente norma, le Parti contraenti mettono a disposizione reciprocamente le impronte digitali registrate nei rispettivi sistemi d’informazione (AFIS) per gli scopi previsti dall’Accordo. L’articolo 4 disciplina la consultazione automatizzata di dati dattiloscopici di cui all’articolo 3. Tale accesso online, dal quale si ottiene un risultato hit/no hit (così come

35 Cfr. la risposta del governo federale tedesco del 12 giugno 2014 all’interrogazione di Andrej Hunko, Jan van Aken, Annette Groth e altri deputati del gruppo DIE LINKE: ulteriori negoziati dell’accordo tra la Germania e gli Stati Uniti sullo scambio di dati dattiloscopici e del DNA, Bundestags-Drucksache 18/1739.

36 Deutscher Bundestag, DS 16/13123, per quanto riguarda l’art. 1 n. 2.

nell’ambito della cooperazione Prüm; cfr. n. 3.1.2.1), può essere effettuato unicamente «caso per caso» e in conformità con la legislazione nazionale della Parte richiedente. Lo Stato richiedente riceve, in caso di riscontro positivo, i rispettivi dati indicizzati pseudonimizzati, affinché possa verificare se vi è una corrispondenza tra i dati relativi al riscontro positivo e i propri dati. L’articolo 5 concernente la trasmissione di dati personali supplementari e di altre informazioni, statuisce che la trasmissione di dati personali in seguito a un riscontro positivo avviene «conformemente alla legislazione nazionale della Parte richiesta». Se la trasmissione di dati riguarda un procedimento penale in corso, tale trasmissione è effettuata in virtù dell’AIMP. L’articolo 6 disciplina la consultazione automatizzata di profili del DNA. A tale proposito occorre fare una premessa per quanto riguarda le definizioni di cui all’articolo 1 numero 1 dell’Accordo PCSC. In tale contesto vale quanto già illustrato in merito alla decisione 2008/615/GAI (cfr. n. 3.1.1). In futuro, la definizione legale del profilo del DNA in virtù del diritto nazionale non presenterà più alcuna distinzione tra sequenze codificanti e non codificanti del DNA. Da sottolineare, tuttavia, l’aspetto più importante, ovvero che lo scopo di tale distinzione nell’ambito del diritto nazionale e dell’Accordo PCSC rimane invariato. Il profilo del DNA è un codice alfanumerico che non consente di risalire alle caratteristiche personali della persona interessata. L’articolo 6 statuisce in modo esplicito che le Parti possono, caso per caso e in conformità con la legislazione nazionale della Parte richiedente, effettuare reciprocamente «consultazioni automatizzate». In caso di riscontro positivo, la Parte richiedente riceve automaticamente il profilo del DNA corrispondente e il pertinente PCN («dati indicizzati» secondo l’Accordo PCSC). Anche un riscontro negativo è comunicato «in maniera automatizzata». L’articolo 7 disciplina la trasmissione di dati personali supplementari e di altre informazioni. Il tenore della presente norma è identico a quello dell’articolo 5. Si rimanda pertanto alle disposizioni ivi contenute. L’articolo 9 concerne i punti di contatto nazionali. A livello di legge occorre designare fedpol come unico punto di contatto nazionale (medesima autorità che assolve tale

funzione nel quadro della cooperazione Prüm).

3.5.2.2 Disposizioni dell’Accordo che non rendono necessaria alcuna

trasposizione L’articolo 8 disciplina le possibilità alternative per la consultazione di dati. Gli articoli 6 e 7 concernenti la consultazione automatizzata dei profili del DNA e la rispettiva trasmissione di dati personali possono essere applicati secondo l’articolo 29 numero 2 dell’Accordo soltanto a partire dal momento in cui la legislazione statunitense ne consentirà l’attuazione «su base reciproca». Fino ad allora, la Svizzera può trattare, nel singolo caso e sulla base della legislazione in vigore, le richieste degli USA di confronto dei dati e inviare la rispettiva comunicazione di hit/no hit agli USA. Questo significa concretamente che lo scambio di informazioni in questione avviene tramite il canale di Interpol.

3.5.3 Protezione dei dati

Gli articoli 12–21 disciplinano la protezione dei dati. Tale ambito assume un’importanza centrale nell’Accordo PCSC.

3.5.3.1 Disposizioni dell’Accordo direttamente applicabili o che non

richiedono alcuna trasposizione L’articolo 12 disciplina la trasmissione di dati personali concernenti la lotta al terrorismo. Si tratta di una norma analoga all’articolo 16 della decisione 2008/615/GAI. La trasmissione di tali informazioni può essere eseguita già oggi in virtù del diritto vigente (canale di Interpol). Ciò vale anche per la trasmissione spontanea di informazioni di cui al numero 1 («anche senza che sia loro richiesto»). In particolare, l’espressione di cui al numero 3, terza frase secondo cui «la Parte mittente non può imporre restrizioni generiche rispetto agli standard giuridici della Parte destinataria per il trattamento di dati personali come condizione per la trasmissione secondo il presente paragrafo.», non implica la «creazione di un regime particolare di protezione dei dati»37. L’articolo 13 disciplina i principi generali della protezione dei dati. Il punto di contatto competente per l’attuazione delle disposizioni concernenti la protezione dei dati è il detentore dei sistemi d’informazione, dunque fedpol. I diritti delle persone interessate sono retti dagli articoli 8 e 9 LPD. L’articolo 14 concerne la protezione supplementare in caso di trasmissione di categorie particolari di dati personali. In base a quanto illustrato dal governo federale tedesco nella sua iniziativa di legge per l’attuazione dell’Accordo PCSC con gli USA presentata al Bundestag, tale catalogo di categorie particolari di dati riguarda un «catalogo standard che si può ritrovare in numerosi testi di legge nazionali e i internazionali»; tali cataloghi tengono conto del «divieto di discriminazione sancito dall’articolo 14 CEDU».38 L’articolo 15 numero 1 lettere a–c nonché numeri 2-4 riguardano le restrizioni relative al trattamento ai fini della protezione di dati personali e altre informazioni. L’articolo 15 numero 1 lettere d concerne la modifica della finalità del trattamento di dati. Così come sancito dall’articolo 26 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI (cfr. n. 3.1.7.4 in merito al suddetto articolo), il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previo il consenso della Parte mittente e in conformità con la legislazione nazionale della Parte destinataria. L’articolo 15 numero 2 riguarda la trasmissione a uno Stato terzo o a un organismo internazionale. Per determinare il diritto applicabile alla trasmissione dei dati messi a

disposizione a uno Stato terzo o a un organismo internazionale, è rilevante l’origine dei dati trasmessi. Occorre operare una distinzione:

37 Deutscher Bundestag, DS 16/13123, pag. 17

38 Deutscher Bundestag, DS 16/13123, pag. 17

 se il detentore dei dati trasmessi dalla Svizzera è quest’ultima, lo scambio di dati sottostà alla legislazione svizzera;  se il detentore dei dati trasmessi dalla Svizzera è un altro Stato Schengen, si applicano le norme UE che regolano lo scambio di informazioni con uno Stato terzo; in concreto si tratta dell’articolo 6b LSIS. La trasmissione è ammessa unicamente con il consenso della Parte che ha messo a disposizione i dati alla Svizzera. L’articolo 16 disciplina il diritto della persona interessata alla rettifica, al blocco e alla cancellazione dei dati. Con la presente disposizione si creano le basi legali a livello di diritto internazionale che sanciscono il diritto alla rettifica, al blocco e alla cancellazione dei dati tra le due Parti. Occorre designare l’autorità svizzera incaricata di ricevere le domande dei privati e di trasmettere tali domande alla relativa autorità statunitense. In base all’articolo 8 LPD, tale autorità corrisponde al detentore della collezione di dati. I diritti delle persone interessate sono retti dalle norme sancite nella legislazione nazionale di cui all’articolo 20 LPD concernente il blocco della comunicazione dei dati e all’articolo 25 capoverso 3 lettera a LPD relativo alla rettifica, al blocco e alla cancellazione. L’articolo 16 numeri 2-5 disciplina la rettifica, il blocco e la cancellazione di dati, in particolare il numero 5 non definisce termini di conservazione specifici. L’articolo 16 numero 5 disciplina i termini di conservazione. Il termine massimo per il trattamento dei dati è retto dalla legislazione nazionale. Il termine massimo quale termine di cancellazione standard è di 30 anni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 della legge sui profili del DNA nonché dell’articolo 17 capoverso 3 dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. L’articolo 17 disciplina le registrazioni. L’articolo 18 disciplina la sicurezza dei dati. L’articolo 19 disciplina la trasparenza, nella fattispecie la comunicazione di informazioni alla persona interessata. L’articolo 20 disciplina la verifica. L’articolo 21 disciplina le richieste di persone concernenti l’accesso ai dati così come di rettifica, blocco e cancellazione dei dati nonché la procedura di compensazione. Si tratta di una disposizione centrale. Essa rimanda al diritto nazionale il quale prevede

già strumenti in tale ambito quali il diritto d’accesso (art. 8 LPD), il blocco della comunicazione dei dati (art. 20 LPD) e la rettifica, il blocco e la cancellazione (art. 25 cpv. 3 lett. a LPD). Il diritto all’indennizzo non è menzionato esplicitamente nella LPD. Tale diritto può essere invocato in virtù della LResp. L’articolo 22 concerne il diritto di informazione delle Parti. L’articolo 23–29.

Per quanto concerne l’esecuzione, oltre all’attuazione a livello di legge formale (leggi federali), si applicano le norme di cui agli accordi di esecuzione ai sensi dell’articolo 11.

3.5.4 Ulteriori disposizioni

Allegato: catalogo di reati. nell’Accordo PCSC si applica il medesimo catalogo di reati previsto dalla LSIS in cui si rimanda alla decisione quadro 2002/584/GAI. Si tratta del medesimo catalogo di reati previsto dal mandato d’arresto europeo e dall’allegato alla LSIS (cfr. n. 3.1.2.1 in merito al catalogo di reati). Disposizioni transitorie: secondo l’articolo 29 (entrata in vigore), gli articoli 6 e 7 entreranno in vigore soltanto dopo che USA e Svizzera si saranno informate reciprocamente per via diplomatica che i presupposti per la relativa attuazione sono stati soddisfatti. Ciò richiede una disposizione transitoria. Questo implica che, al momento della ratifica dell’Accordo, il Consiglio federale escluderà tale disposizione.

3.5.5 Accordi di esecuzione: contenuti

Secondo l’articolo 11, l’accordo di esecuzione deve disciplinare «i dettagli tecnici e procedurali», nella fattispecie:  la conclusione di un accordo di esecuzione è il presupposto affinché le richieste reciproche di consultazione dei dati vengano trattate (art. 6 n. 1);  secondo l’articolo 10 occorre definire contingenti all’interno dell’accordo di applicazione (ovvero il numero massimo di consultazioni ai sensi degli art. 4-7). Oltre alla legge di attuazione relativa all’Accordo PCSC, nel 2012 la Germania ha concluso con gli USA un accordo («Administrative and Technical Implementation Agreement») concernente i temi centrali seguenti:  elenco di fattispecie penali che rientrano nelle forme gravi di criminalità (per la Svizzera è sufficiente l’elenco figurante nell’allegato dell’Accordo);  restrizioni relative al trattamento dei dati (art. 15 dell’Accordo PCSC).

4 Punti essenziali del testo di attuazione

4.1 La normativa proposta

Il progetto riguarda l’approvazione dell’Accordo di partecipazione a Prüm, del Protocollo Eurodac e dell’Accordo con gli Stati Uniti sulla prevenzione e la lotta ai reati gravi nonché la loro trasposizione nel diritto nazionale mediante l’adeguamento di singole disposizioni all’interno di leggi federali in vigore. Il progetto comprende due decreti federali: il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero due accordi con l’UE concernenti Prüm ed Eurodac. Questi accordi sono talmente interconnessi e interdipendenti tra loro da essere oggetto di uno stesso decreto federale. Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero

l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti sulla prevenzione e la lotta ai reati gravi è indipendente dal punto di visa del contenuto. Ciononostante, entrambi i decreti vertono su materie molto simili, ragion per cui è opportuno riunirli all’interno di un unico progetto e trattarli in uno stesso rapporto esplicativo e, in una seconda fase, in un unico messaggio.

4.2 Compatibilità tra compiti e finanze

La trasposizione in Svizzera dell’Accordo di partecipazione a Prüm, dell’Accordo PCSC e del Protocollo Eurodac comporta oneri finanziari e in termini di personale per l’Amministrazione federale e i Cantoni. Gli oneri menzionati al numero 6 vanno, tuttavia, esaminati alla luce degli enormi benefici derivanti dalle nuove possibilità previste dalla trasposizione dei due accordi nonché del Protocollo. Il confronto agevolato di dati dattiloscopici e di profili del DNA con gli Stati membri dell’UE nonché con gli Stati Uniti costituirà una risorsa importante per le autorità di perseguimento penale svizzere. Queste ultime avranno ugualmente la possibilità di trasmettere richieste alla banca dati Eurodac. Nel complesso, tali novità permetteranno di accrescere ulteriormente la sicurezza della Svizzera.

4.3 Attuazione

La Confederazione ed eventualmente i Cantoni devono creare le norme necessarie per la trasposizione nel diritto interno. L’applicazione dei nuovi disciplinamenti potrà fare ampio affidamento su processi già esistenti e ben consolidati. I Cantoni, dal canto loro, ottengono possibilità più ampie di confrontare, tramite le loro autorità, i profili del DNA, i dati dattiloscopici nonché quelli relativi ai veicoli e ai loro detentori.

5 Commento ai singoli articoli

5.1 Codice penale

5.1.1 Nuovo titolo marginale: 5quinquies. Cooperazione nell’ambito

dell’Accordo di partecipazione a Prüm Il titolo marginale distingue chiaramente all’interno della legge i nuovi articoli 356 e seguenti CP concernenti la partecipazione a Prüm, delimitandoli rispetto al precedente titolo marginale 5quater. Ufficio SIRENE. I seguenti articoli disciplinano in modo esaustivo la trasposizione dell’Accordo di partecipazione a Prüm in materia di scambio di impronte digitali e di profili del DNA ed eventualmente di altre decisioni.

5.1.2 Art. 356

Il capoverso 1 descrive le prestazioni di sostegno fornite dalla Svizzera a beneficio degli Stati contraenti nel quadro di «Prüm». Tale disposizione serve da base per la consultazione dei dati e per stabilire quali dati debbano essere scambiati nonché lo

scopo di tale scambio. Inoltre, specificando che il sostegno è fornito «segnatamente» nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, la disposizione permette di estendere il proprio campo d’applicazione anche alla lotta ad altri fenomeni. La nozione di «dati biometrici» include i dati dattiloscopici nonché i profili del DNA. L’articolo 354 CP rappresenta la norma di base per tali dati e per la collaborazione nazionale e internazionale basata su questi ultimi, finalizzata a identificare persone ricercate o sconosciute. Le autorità svizzere autorizzate a presentare richieste sono menzionate dettagliatamente a livello di ordinanza. Tale soluzione permette di adeguare agevolmente l’elenco delle autorità. Il capoverso 2 autorizza i punti di contatto nazionali degli Stati membri a consultare, caso per caso, nella fase 1 i dati dattiloscopici contenuti nei sistemi d’informazione. Con l’espressione «caso per caso» s’intende designare il singolo fascicolo d’indagine o penale.

5.1.3 Art. 357

A differenza dell’articolo 356 AP-CP che disciplina l’accesso degli Stati contraenti esteri al sistema d’informazione svizzero, la presente disposizione consente, viceversa, al punto di contatto nazionale svizzero di consultare i dati contenuti nei sistemi d’informazione degli altri Stati contraenti. Il presente articolo attua gli articoli 6, 11, 12, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI. Il punto di contatto nazionale interviene sia nella fase 1 (consultazione dei dati biometrici e verifica di eventuali riscontri positivi) sia nella fase 2 (trasmissione di dati personali nonché dati relativi ai casi allo Stato richiedente in caso di riscontro positivo) conformemente all’Accordo di partecipazione a Prüm. Il capoverso 1 disciplina lo scambio di dati di polizia, il capoverso 2 quello dei dati relativi ai veicoli e ai detentori di veicoli. L’elenco dei compiti spettanti ai punti di contatto è stato volutamente formulato in modo non esaustivo («segnatamente»), in modo da poterlo adeguare all’occorrenza. Il capoverso 1 lettera c rinvia alle fasi 2 e 3, ovvero allo scambio effettivo di dati relativi a persone e casi in caso di un riscontro positivo in seguito alla fase 1. Per quanto concerne lo scambio di dati di polizia, la funzione di punto di contatto è attribuita per la Svizzera a fedpol. Tale attribuzione andrà comunicata a tempo debito alla Commissione europea. Peraltro, l’Ufficio federale di polizia funge già attualmente da «single point of contact» nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia. La lettera a conferisce a fedpol la competenza per la ricezione delle richieste. Per quanto concerne il confronto di profili del DNA, le pertinenti richieste possono essere presentate agli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm dalle autorità che, in virtù

dell’articolo 198 CPP in combinato disposto con l’articolo 255 capoverso 2 lettera b CPP, sono autorizzate a disporre l’allestimento e il confronto di tali profili. Secondo la lettera b, il punto di contatto nazionale (fedpol) verifica i riscontri positivi generati dal sistema d’informazione svizzero. Le «ulteriori informazioni disponibili» di cui alla lettera c possono essere informazioni concernenti il caso, il modus operandi ecc. La lettera d rinvia alle disposizioni della decisione 2008/615/GAI che stabiliscono i diversi scopi dello scambio d’informazioni. La lettera e consente a fedpol di comunicare al segretariato generale del Consiglio, mediante dichiarazione, le capacità massime di consultazione giornaliere per i dati dattiloscopici ai sensi dell’articolo 13 della decisione 2008/616/GAI. Il capoverso 2 menziona l’USTRA quale punto di contatto nazionale per i dati relativi ai proprietari e ai detentori. Inoltre crea la base legale per l’accesso diretto degli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm al sottosistema SIAC Veicoli. Questi Stati ricevono in tal modo un accesso diretto a tale sottosistema per un determinato periodo. Lo scambio d’informazioni nel quadro di «Prüm» comprende i seguenti elementi di dati relativi ai veicoli: targa, numero di telaio, Stato in cui è registrato il veicolo, marca (p. es. Ford), tipo (p. es. Focus) nonché la categoria UE di veicolo.39

5.1.4 Nuovo titolo marginale: 5sexies. Cooperazione nell’ambito

dell’Accordo PCPS Il titolo marginale distingue chiaramente all’interno della legge i nuovi articoli 358 e seguente CP concernenti l’accordo bilaterale con gli USA, delimitandoli rispetto al precedente titolo marginale.

5.1.5 Art. 358

Il capoverso 1 costituisce la base legale per la trasmissione e la condivisione con gli USA da parte della Svizzera delle categorie di dati previste dall’Accordo PCSC. In tale disposizione l’iperonimo «dati biometrici» è inteso nella stessa accezione usata in relazione a «Prüm» (cfr. sopra n. 5.1.2). Le fattispecie penali (reati gravi) che autorizzano a scambiare dati dattiloscopici e profili del DNA sono elencate in modo esaustivo nell’allegato dell’Accordo PCSC. Il capoverso 1 indica inoltre i dati che possono essere confrontati e contiene un rinvio agli articoli 4-8 dell’Accordo i quali designano a loro volta le autorità giudiziarie e di polizia autorizzate a partecipare allo scambio di dati. Il capoverso 2 autorizza il punto di contatto nazionale degli Stati Uniti d’America a confrontare caso per caso, ovvero presentando una sola richiesta per volta, i dati

39 Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, allegato, capo 3 (scambio di dati di immatricolazione dei veicoli), punto 1.2.2.1.

dattiloscopici con i dati indicizzati nel sistema d’informazione svizzero ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati gravi.

5.1.6 Art. 359

Nell’ambito della cooperazione basata sull’Accordo PCSC, fedpol assolve conformemente al capoverso 1 la funzione di punto di contatto nazionale, analogamente a quanto avviene anche nel quadro della cooperazione transfrontaliera di «Prüm» (cfr. sopra n. 5.1.3). Anche l’elenco dei compiti affidati al punto di contatto corrisponde a quelli previsti nel quadro di «Prüm». Le richieste relative al confronto di dati possono essere presentate dalle autorità autorizzate a procedere a un tale confronto in virtù dell’articolo 198 CPP in combinato disposto con l’articolo 255 capoverso 2 lettera b CPP. Il capoverso 2 lettera a indica i dati che possono essere confrontati, rinviando a tale riguardo anche ai pertinenti articoli dell’Accordo. La lettera a elenca inoltre le autorità svizzere autorizzate a presentare una richiesta, comprese le città che dispongono di un’autorità di polizia (n. 4)). La lettera c rinvia alla seconda e terza fase, ovvero allo scambio effettivo di dati personali in caso di riscontro positivo in seguito alla prima fase. Le «ulteriori informazioni disponibili» possono essere informazioni sul caso. La lettera d indica gli scopi e rinvia all’articolo 12 dell’Accordo PCSC.

5.2 Legge sui profili del DNA

5.2.1 Art. 1

Il campo d’applicazione della legge sui profili del DNA deve essere esteso anche allo scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dell’Accordo di partecipazione a Prüm (cpv. 1 lettera d) e dell’Accordo PCSC (cpv. 1 lett. e).

5.2.2 Nuova sezione prima dell’articolo 13a

La vigente legge sui profili del DNA contiene un’unica disposizione in materia di collaborazione internazionale. Tale disposizione è contenuta all’articolo 13. Poiché tale ambito abbraccia ora nuove disposizioni (art. 13a e 13b AP-Legge sui profili del DNA), è creata una nuova sezione autonoma denominata «Collaborazione internazionale». Non è necessario sancire nella legge sui profili del DNA una norma di carattere generale concernente «Prüm», come per il CP (cfr. sopra n. 5.1.2), poiché le norme sui profili del DNA contenute nel pertinente accordo sono direttamente applicabili. L’articolo 13a, quale norma di carattere generale, è di per sé sufficiente a trasporre l’Accordo di partecipazione a Prüm per quanto concerne la consultazione e il confronto di profili del DNA. Il CP attua infatti l’Accordo di partecipazione a Prüm, mentre le norme speciali in materia di scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dei dati sul DNA (profili e tracce) sono disciplinate all’interno della legge sui profili del DNA. L’Accordo di partecipazione a Prüm è finalizzato unicamente al perseguimento

di reati, senza tuttavia contenere una definizione di questi ultimi. Nell’ottica della doppia punibilità, la fattispecie deve essere sanzionata in entrambi i Paesi, e pertanto anche in Svizzera. Per la Svizzera la nozione di reato è sancita dal diritto nazionale: i crimini e i delitti sono considerati categorie di reati per i quali, conformemente all’articolo 255 CPP, è consentito allestire e confrontare profili del DNA. Tale regola dovrebbe applicarsi anche ai futuri accordi sottoscritti a livello internazionale. Per procedura di richiamo ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPD, s’intendono procedure automatizzate secondo le quali la parte richiedente può procurarsi o consultare autonomamente le informazioni desiderate sulla base dei dati esistenti. Al capoverso 1 viene creata la base legale formale che consente agli Stati esteri di effettuare autonomamente caso per caso, mediante procedura di richiamo, un confronto nel sistema d’informazione basato sui profili del DNA ai sensi dell’articolo 10 della legge sui profili del DNA. Allo stesso modo il capoverso menziona gli scopi per i quali può essere concesso tale accesso. Spetta al punto di contatto nazionale effettuare i suddetti confronti. Conformemente al capoverso 2, l’autorità competente per ordinare l’allestimento di un profilo del DNA può chiedere, ai fini del perseguimento di reati, al punto di contatto nazionale ai sensi dell’articolo 357 capoverso 1 CP di confrontare il profilo del DNA in questione con i sistemi d’informazione dei profili del DNA degli Stati contraenti. Il capoverso 3 autorizza il punto di contatto svizzero a confrontare, ai fini dell’individuazione degli autori di crimini o reati, di volta in volta le tracce del DNA registrate in Svizzera con l’insieme dei profili di traccia registrati nel sistema d’informazione di un singolo Stato contraente, a condizione che il punto di contatto di quest’ultimo vi abbia acconsentito. Le autorità competenti sono menzionate all’articolo 357 capoverso 1 lettera a CP: fedpol, il Servizio delle attività informative della Confederazione, il Ministero pubblico della Confederazione, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano. Il capoverso 4 consente, viceversa, il confronto con l’insieme dei profili del DNA

registrate nel sistema d’informazione svizzero da parte dei punti di contatto degli altri Stati contraenti. L’articolo 13b, quale norma di carattere generale, è sufficiente a trasporre l’Accordo PCSC per quanto riguarda la consultazione dei profili del DNA. Il CP attua infatti al l’Accordo di partecipazione a Prüm, mentre le norme speciali in materia di scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dei dati sul DNA (profili e tracce) sono disciplinate all’interno della legge sui profili del DNA. L’Accordo PCSC è finalizzato non solo al perseguimento, ma anche alla prevenzione di reati. Nell’ottica della doppia punibilità, la fattispecie deve essere sanzionata in entrambi i Paesi, e pertanto anche in Svizzera. Per la Svizzera la nozione di reato è sancita dal diritto nazionale: i crimini e i delitti sono considerati categorie di reati per i quali, conformemente all’articolo 255 CPP, è

consentito allestire e confrontare profili del DNA. Per procedura di richiamo ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPD, s’intendono procedure automatizzate secondo le quali la Parte richiedente può procurarsi o consultare autonomamente le informazioni desiderate sulla base dei dati esistenti. La novità secondo cui gli Stati esteri possono accedere mediante procedura di richiamo al sistema d’informazione basato sui profili del DNA di cui all’articolo 10 della legge sui profili del DNA richiede una base legale formale che viene ora ragionevolmente introdotta con il presente capoverso 1.

Al capoverso 1 viene creata la base legale formale che consente agli Stati Uniti d’America di effettuare autonomamente caso per caso, mediante procedura di richiamo, un confronto nel sistema d’informazione basato sui profili del DNA ai sensi dell’articolo 10 della legge sui profili del DNA. Allo stesso modo il capoverso menziona gli scopi per i quali può essere concesso tale accesso. I reati sono definiti dall’articolo 1 paragrafo 6 dell’Accordo PCSC. Il capoverso 2 autorizza viceversa il punto di contatto svizzero, ai fini dell’individuazione degli autori di crimini o reati, a confrontare caso per caso i profili del DNA con il sistema d’informazione degli Stati Uniti d’America. Le autorità competenti sono menzionate all’articolo 359 capoverso 1 lettera a CP: fedpol, il Servizio delle attività informative della Confederazione, il Ministero pubblico della Confederazione, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

5.3 Legge sull’asilo

5.3.1 Art. 99 cpv. 2-4

Nel presente articolo occorre introdurre l’abbreviazione fedpol per Ufficio federale di polizia. Il contenuto dell’articolo resta tuttavia immutato.

5.3.2 Art. 102aquater

La presente disposizione disciplina l’accesso a Eurodac finalizzato al confronto delle impronte digitali con i dati registrati in Eurodac. fedpol è, quale autorità di verifica ai sensi dell’articolo 6 del regolamento Eurodac, designata nel diritto svizzero come punto di accesso centrale. La SEM funge in tale contesto, conformemente al capoverso 1, da punto di contatto nazionale, in quanto fedpol non dispone di un proprio accesso diretto alla banca dati Eurodac. La SEM può eseguire i confronti. Le autorità legittimate a richiedere un confronto sono elencate al capoverso 2. Secondo il capoverso 3, il punto di accesso centrale (fedpol) verifica che le condizioni per il confronto dei dati siano soddisfatte.

Se le condizioni sono soddisfatte, la richiesta di confronto è inoltrata alla SEM che, in virtù del capoverso 4, esegue il confronto dei dati in modo automatizzato all’interno della banca dati Eurodac. Il risultato è un hit/no hit. In caso di riscontro positivo, il risultato deve essere verificato. La verifica successiva dei riscontri positivi è eseguita da fedpol (BiomID) conformemente all’articolo 102ater capoverso 1. Il capoverso 5 statuisce che, in casi urgenti, il confronto può aver luogo prima che vengano verificate le condizioni. Fedpol, nella fattispecie, la sua Centrale operativa, verifica se le richieste dei Cantoni e dei servizi federali, comprese quelle di fedpol, soddisfano le condizioni relative all’iter di consultazione (cfr. sopra riguardo all’art. 9 par. 1 [«consultazione automatizzata»], n. 3.1.2.1). fedpol può pertanto eventualmente esaminare anche le proprie richieste. Conformemente all’articolo 6 paragrafo 1 del regolamento Eurodac, l’autorità di verifica e l’autorità richiedente possono far parte della stessa organizzazione, a condizione che garantiscano la propria indipendenza. Tale dipendenza potrà essere garantita, dato che la Centrale operativa, in qualità di autorità di verifica, non è autorizzata a richiedere alcun confronto vista l’assenza di una competenza in materia di indagini.

5.4 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Il contenuto del presente articolo rispecchia quello dell’articolo 102aquater della legge sull’asilo illustrato in precedenza. In Eurodac sono infatti registrati, oltre ai dati sui richiedenti l’asilo, anche quelli relativi alle persone entrate illegalmente nello spazio Schengen/Dublino. Per qualsiasi altra questione si rinvia ai commenti concernenti la disposizione della legge sull’asilo (cfr. qui sopra n. 5.3).

6 Ripercussioni degli accordi e del testo di attuazione

6.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione

6.1.1 Osservazioni preliminari

Sotto il profilo finanziario, i Cantoni e la Confederazione hanno concluso nel 2011 un accordo di principio in materia di cooperazione in ambito Prüm e PCSC convenendo sulla ripartizione seguente:  le spese d’investimento e per il personale sono a carico della Confederazione;  i costi di esercizio e di manutenzione dei sistemi sono a carico dei Cantoni. Questa ripartizione è stata confermata dai Cantoni in occasione dell’assemblea della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) tenutasi nell’autunno del 2013.

Anche il Liechtenstein ha concluso un accordo con l’UE relativo alla partecipazione alla cooperazione Prüm. A tale riguardo va ricordato che utilizza le banche dati biometriche svizzere (profili del DNA e impronte digitali) conformemente al Trattato tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA40. Alla luce dell’incremento dei costi di manutenzione e di esercizio di questi sistemi nell’ambito della cooperazione Prüm, il Liechtenstein è ugualmente chiamato a contribuire a tali costi eccedenti. Attualmente sono in corso discussioni nel merito insieme al Principato del Liechtenstein. I mezzi supplementari in termini finanziari e di personale necessari per la trasposizione dell’Accordo di partecipazione a Prüm, dell’Accordo PCSC nonché del Protocollo Eurodac (programma Prüm Plus, cfr. n. 6.1.1.1.) e per il funzionamento dei sistemi (cfr. n. 6.1.1.2.) saranno richiesti nel messaggio che verrà sottoposto al Consiglio federale da parte dei dipartimenti interessati, ovvero il DATEC (USTRA) e il DFGP (fedpol). Le cifre riportate nei paragrafi seguenti si basano sullo stato attuale della tecnica e sulle esperienze maturate dagli Stati coinvolti nel programma Prüm Plus (Austria, Paesi Bassi, Germania e Francia). Tali importi possono subire modifiche e saranno esaminati dettagliatamente in occasione della redazione del messaggio da sottoporre al Consiglio federale previsto per la fine del 2020.

6.1.2 Risorse finanziarie e di personale per la realizzazione del

Programma Prüm Plus La cooperazione Prüm e l’Accordo PCSC mirano entrambi a un potenziamento della cooperazione di polizia semplificando lo scambio di dati sul DNA e dei dati dattiloscopici. Il Protocollo Eurodac prevede che i dati svizzeri ed europei contenuti nella banca dati omonima siano accessibili soltanto a seguito dell’attuazione della cooperazione Prüm. Alla luce delle sinergie di carattere tecnico-giuridiche esistenti tra questi progetti, si rivela indispensabile condurli parallelamente sul piano dei processi politici e della loro realizzazione tecnica. A tal fine, è stata creata una struttura di programma, denominata «Programma Prüm Plus», sotto la responsabilità di fedpol. I lavori del Programma Prüm Plus tra il 2020 e il 2024 vertono sulla redazione di uno studio di programma comprendente un’analisi della situazione, degli obiettivi e delle esigenze tecniche, la realizzazione e i test dei sistemi informatici necessari per procedere agli scambi di dati previsti. Per l’esecuzione di queste diverse attività, sono messe a disposizione risorse di personale di fedpol (2,5 mio. CHF, cfr. tabella 1). Tuttavia, queste risorse interne non sono sufficienti per eseguire tutti i compiti richiesti. Ai fini della gestione e della realizzazione del progetto, sono quindi necessarie, in aggiunta alle risorse interne, anche prestazioni di servizi esterne. Per permettere alla Svizzera di inviare e ricevere le richieste nel quadro dell’Accordo di partecipazione a Prüm, dell’Accordo PCSC nonché del Protocollo Eurodac e quindi di adempiere ai propri impegni con l’UE e gli Stati Uniti, senza tuttavia pregiudicare il flusso interno di scambi tra la Confederazione e i Cantoni, occorrerà adattare le

40 RS 0.360.514.1

diverse strutture tecniche esistenti come pure il processo di trattamento degli affari. Ciò comporterà spese uniche pari a un importo di 15 milioni di franchi (cfr. tabella 1). I principali cambiamenti consistono nell’aumento della capacità di trattamento dei sistemi tecnici esistenti. Occorre inoltre considerare quanto segue: riguardo all’Accordo di partecipazione a Prüm:  la banca dati nazionale delle impronte digitali (AFIS) sarà adeguata e, nello specifico, dovrà essere provvista di un modulo ad hoc per Prüm. Ciò permetterà di introdurre i processi tecnici di Prüm (ricezione, invio e verifica delle richieste). I costi d’investimento stimati ammontano a circa 2,2 milioni di franchi;  la banca dati nazionale sui profili del DNA (CODIS) dovrà contenere ugualmente un modulo specifico per Prüm che consentirà un trattamento delle richieste conforme ai requisiti previsti dalla cooperazione Prüm. I costi d’investimento stimati ammontano a circa 0,8 milioni di franchi;  il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (IVZ) gestito dall’USTRA dovrà essere completato da un modulo Prüm, ovvero mediante l’aggiunta di Eucaris-Prüm che permetterà una consultazione diretta e sicura dei pertinenti dati. I costi d’investimento stimati ammontano a circa 2,5 milioni di franchi. riguardo a Eurodac:  sarà indispensabile predisporre un iter particolare di consultazione, (cfr. 2.2, requisiti per le richieste a Eurodac), adeguando i pertinenti processi tecnici. I costi d’investimento stimati ammontano a circa un milione di franchi. riguardo al PCSC:  le banche dati CODIS e AFIS dovranno ugualmente essere adeguate conformemente ai processi tecnici convenuti. I costi d’investimento stimati ammontano a circa 0,5 milioni di franchi. Questo importo tiene conto delle possibili sinergie in caso di realizzazione simultanea degli accordi PCSC e di partecipazione a Prüm. riguardo a tutti gli altri sistemi:  il sistema centrale nazionale che gestisce gli ordini e il workflow (jMessageHandler) dovrà essere dotato delle funzioni che permettono l’amministrazione, la gestione e la verbalizzazione delle richieste. I costi d’investimento stimati ammontano a circa 2 milioni di franchi;  le interfacce di comunicazione dovranno essere realizzate al fine di permettere l’interazione dei sistemi nazionali menzionati in precedenza con i sistemi di

tutti i partner nazionali o internazionali. I costi d’investimento stimati sono integrati nelle cifre riportate qui sopra. Nel periodo 2020-2022, è previsto lo sviluppo di piani di attuazione tecnica e organizzativa. In tal modo sarà possibile avviare la realizzazione delle soluzioni che saranno sviluppate direttamente dopo la ratifica prevista alla fine del 2022. Per il

periodo 2020-2021, i costi del programma sono pari a circa 0,9 milioni di franchi e sono coperti dai mezzi finanziari previsti a livello centrale dalla Segreteria generale del DFGP, che ammontano a 0,9 milioni di franchi. Per il periodo 2022-2024, i mezzi finanziari necessari all’esecuzione dei compiti summenzionati saranno richiesti in occasione della trasmissione del messaggio al Consiglio federale. Per l’attuazione del Programma Prüm Plus, a partire dal 2022 verranno contratti impegni finanziari che si estendono oltre il rispettivo anno di preventivo. Per tale ragione, il DFGP richiederà un credito d’impegno. Se si deducono le risorse in termini di personale messe a disposizione da fedpol (2,5 mio. CHF) e dall’USTRA (0,2 mio. CHF) e si tiene conto delle risorse informatiche previste a livello di DFGP per il 2020 e il 2021 (0,9 mio. CHF, investimenti IT e prestazioni di servizi esterne), la realizzazione del Programma Prüm Plus da parte del DFGP (fedpol) e del DATEC (USTRA) comporta un fabbisogno finanziario supplementare pari a 11,4 milioni di franchi (DFGP: 8,9 mio. CHF; DATEC: 2,5 mio, CHF). Sono fatti salvi i costi legati a un’eventuale procedura del bando di gara dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Tabella 1 Spese uniche in

2020 2021 2022 2023 2024 Totale

milioni di franchi

Investimenti IT 0,2 0,2 3,2* 3,2* 2,2* 9

Prestazioni esterne 0,25 0,25 1,1* 1,1* 0,6* 3,3

Risorse per il personale interno di 0,36 0,36 0,66 0.66 0,46 2,5 fedpol

Risorse per il personale interno 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,2 dell’USTRA

Costi totali del 0,85 0,85 5 5 3,3 15 programma

* Tali importi rappresentano il fabbisogno finanziario supplementare del DFGP (8,9 mio. CHF) e del DATEC (2,5 mio. CHF).

6.1.3 Risorse finanziarie e di personale necessarie per la gestione dei

sistemi In Svizzera, il confronto a livello internazionale di profili del DNA o di impronte digitali è effettuato caso per caso, principalmente tramite il canale Interpol. In altri

termini, per ogni confronto occorre presentare una richiesta separata presso il singolo Stato interessato/prescelto. I principali limiti di tale prassi sono rappresentati dagli oneri amministrativi legati all’ottenimento dei pertinenti dati personali nonché dalla lentezza delle risposte. L’automatizzazione dei confronti tramite i sistemi Prüm e PCSC ha gli effetti seguenti:

  • le autorità di perseguimento penale possono confrontare più facilmente ed efficacemente i dati biometrici con tutti gli Stati europei e gli Stati Uniti, il che si ripercuote positivamente sul numero di riscontri positivi ottenuti;

  • la Svizzera partecipa nuovamente a pieno titolo allo scambio di dati biometrici a livello europeo. Infatti, per via delle risorse limitate in termini di personale, gli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm danno già attualmente priorità alle richieste pervenute tramite questo sistema rispetto a quelle pervenute tramite il canale Interpol. Alcuni Stati Prüm tendono persino a non dar alcun seguito a tali richieste o a rispondervi soltanto dopo continui solleciti;

  • i tempi di risposta riguardo all’esistenza di un riscontro positivo sono più brevi, il che consente di risolvere più rapidamente le indagini di polizia giudiziaria. La richiesta di dati personali agli Stati interessati può essere dunque formulata in modo più mirato;

  • i legami esistenti tra le reti criminali possono essere individuati in maniera più efficace. È previsto pertanto un aumento dell’attività di confronto dei dati biometrici da parte delle autorità di perseguimento penale svizzere ed estere finalizzata a risolvere i casi pendenti e, conseguentemente, dei riscontri positivi. Il trattamento di tali riscontri genererà, a sua volta, una maggiore mole di lavoro che non potrà essere gestita senza l’ausilio di risorse supplementari. Queste ultime saranno chiamate a verificare manualmente i riscontri positivi, a procedere alla richiesta o a trasmettere i dati personali collegati a tali riscontri. Questi effetti positivi contribuiranno a rafforzare la nostra sicurezza interna. Sulla base delle esperienze maturate dagli Stati coinvolti nel programma Prüm Plus (Austria, Paesi Bassi, Germania e Francia), in particolare riguardo alla quota di riscontri positivi e ai contingenti stabiliti per lo scambio di impronte digitali, e tenendo

conto delle potenziali sinergie tra i diversi sistemi, secondo le stime attuali emerge un fabbisogno per fedpol pari a sette posti permanenti (7 FTE o 1,19 mio. CHF all’anno) a partire dal 2024. Occorrerà inoltre concedere 4,5 posti temporanei (4.5 FTE o 0,765 mio. CHF all’anno) per la durata di due anni (2024-2025). Questi ultimi saranno adibiti allo scambio di tracce di DNA sotto forma di pacchetti di dati. Tale scambio rappresenta una tappa indispensabile per poter procedere al confronto automatizzato di profili del DNA. Per quanto concerne il confronto nella banca dati Eurodac, anche la SEM dovrà far fronte a una maggiore mole di lavoro, in particolare nel trattare le richieste complementari indirizzate agli specialisti dei documenti d’identità nonché per la trasmissione agli Stati esteri dei dati personali dei richiedenti contenuti nel sistema

d’informazione centrale sulla migrazione. Secondo le attuali stime della SEM, è previsto un fabbisogno di quattro posti supplementari (4 FTE o 0,68 mio. CHF). Per quanto attiene invece all’accesso ai dati relativi all’immatricolazione di veicoli nel quadro della cooperazione Prüm, l’USTRA prende in considerazione la possibilità di assumere in maniera permanente una persona supplementare (1 FTE o 0,17 mio. CHF). Agli investimenti legati all’adeguamento delle diverse strutture esistenti si aggiungono i costi annuali di funzionamento e utilizzo nonché di manutenzione e assistenza (compresi quelli per l’infrastruttura) pari a circa tre milioni di franchi all’anno (2,3 mio. all’anno per fedpol e 0,7 mio. all’anno per l’USTRA). Questi costi sono a carico dei Cantoni (cfr. 6.1.1). In occasione dei lavori di elaborazione del piano Prüm Plus, le risorse finanziarie e umane necessarie ai fini della gestione dei sistemi saranno esaminate in maniera dettagliata. Le risorse supplementari saranno richieste in occasione della trasmissione del messaggio al Consiglio federale.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Oltre alla partecipazione finanziaria menzionata al numero 6.1.1, visto l’atteso incremento di informazioni utili ai fini delle indagini, i Cantoni dovrebbero prevedere risorse di polizia e giudiziaria sufficienti per il loro trattamento. In particolare a essere interessati dovrebbero essere i casi ancora irrisolti, chiamati comunemente «cold case». Infine, dovrebbero considerare la possibilità di adeguare i loro sistemi di richiesta. Lo stesso vale anche per le città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano che dispongono di corpi di polizia con competenze di polizia giudiziaria.

6.3 Ripercussioni per l’economia

L’approvazione e la trasposizione dell’Accordo PCSC è una delle condizioni affinché la Svizzera possa restare nel Visa Waiver Program degli Stati Uniti. Quest’ultimo esonera i viaggiatori svizzeri che si recano negli Stati Uniti (e viceversa) dall’obbligo del visto. Tale esenzione si applica ai soggiorni inferiori ai 90 giorni per motivi turistici o d’affari. Ogni anni sono circa 340 000 i cittadini svizzeri che si recano negli Stati Uniti.

6.4 Ripercussioni per la società

L’obiettivo del programma Prüm Plus è migliorare la sicurezza della Svizzera potenziando la cooperazione internazionale di polizia, in particolare tramite il confronto semplificato dei profili del DNA, delle impronte digitali nonché lo scambio di dati concernenti le immatricolazioni di veicoli e i loro detentori.

6.5 Ripercussioni per l’ambiente

Il progetto non comporterà alcuna ripercussione diretta sul piano ambientale. Tale questione non è stata pertanto analizzata in maniera più approfondita.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

I decreti federali che approvano e traspongono nel diritto svizzero l’Accordo di partecipazione a Prüm41, il Protocollo Eurodac42 e l’Accordo PCSC43 si basano sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare e ratificare i trattati internazionali prima di sottoporli per approvazione all’Assemblea federale. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale [LParl]; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). La competenza di concludere autonomamente trattati internazionali in virtù di una specifica base legale nazionale o internazionale non è data per gli accordi oggetto del presente rapporto. D’altra parte questi ultimi non sono trattati internazionali di portata limitata secondo l’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Di conseguenza devono essere sottoposti per approvazione al Parlamento. I presenti decreti federali sottostanno, in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., a referendum facoltativo in quanto comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto (art. 164, cpv. 1 lett. e e g Cost.) la cui attuazione richiede l’emanazione di leggi federali.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La conclusione degli accordi menzionati e le pertinenti modifiche di legge sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

7.3 Forma dell’atto (decreto federale, testo di attuazione)

Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) oppure se comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o se per la loro

41Accordo del xxx tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 208/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L ……). 42 Protocollo del xxx tra l’Unione europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (GU L …). 43 Accordo del xxx tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi.

attuazione è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Sia nell’Accordo di partecipazione a Prüm e nel Protocollo Eurodac conclusi con l’UE sia nell’Accordo PCSC concluso con gli Stati Uniti, i primi due presupposti non sono adempiuti. Infatti, possono essere denunciati in ogni momento e non prevedono l’adesione ad alcuna organizzazione internazionale. Resta da verificare se gli accordi comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o se la loro attuazione richiede l’emanazione di una legge federale. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. I presenti accordi contengono disposizioni importanti contenenti norme di diritto, nella misura in cui disciplinano il recepimento degli sviluppi, i diritti di partecipazione degli esperti ai gruppi di lavoro o il confronto automatizzato di determinati dati. Se queste regole dovessero essere emanate nel diritto interno, lo sarebbero a livello di legge federale conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. I decreti federali concernenti l’approvazione degli accordi con l’UE nonché con gli Stati Uniti sottostanno pertanto a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Gli accordi rafforzano la cooperazione delle autorità di polizia e giudiziaria di entrambi gli Stati contraenti nell’ambito della prevenzione e del perseguimento penale dei reati. Le autorità di perseguimento penale avranno in particolare ampie possibilità di scambiare dati dattiloscopici e sui profili del DNA nonché, nel quadro dell’Accordo di partecipazione a Prüm, dati sui veicoli e i loro detentori. Tale scambio dovrebbe avvenire in modo automatizzato e renderà più agevole il loro lavoro. L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al referendum (art. 24 cpv. 3 LParl). In virtù dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà a referendum facoltativo, l’Assemblea federale può

includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato. Le disposizioni legali proposte dall’avamprogetto traspongono nel diritto svizzero l’Accordo del 27 giugno 2019 tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI, della decisione 2008/616/GAI e della decisione quadro 2009/905/GAI, il Protocollo del 27 giugno 2019 tra l’Unione europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto nonché l’Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi. Tali disposizioni derivano direttamente dagli obblighi ivi contenuti. L’avamprogetto dell’atto normativo può dunque essere incluso nei decreti concernenti l’approvazione degli accordi succitati.

Elenco delle abbreviazioni

AAD Accordo di associazione a Dublino ADN Acido desossiribonucleico AFD Amministrazione federale delle dogane AFIS Sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali AIMP Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale CdC Conferenza dei Governi cantonali CDDGP Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia CODIS Combined DNA Index System Cost. Costituzione federale CPP Codice di procedura penale svizzero DAE Direzione degli affari europei DEFR Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DFAE Dipartimento federale degli affari esteri DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia EPT Equivalent Plein Temps EUCARIS European car and driving licence information system HSPD-6 Homeland Security Presidential Directive n. 6 IFPDT Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza INTERPOL Organizzazione internazionale di polizia criminale INTID Identificazioni internazionali (commissariato di fedpol) IPAS Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia LCStr Legge federale sulla circolazione stradale LEGU Legge federale sugli esami genetici sull’essere umano LOGA Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione LParl Legge federale sull’Assemblea federale LPD Legge federale sulla protezione dei dati LPDS Legge federale sulla protezione dei dati personali nell’ambito dell’applicazione dell’acquis di Schengen in materia penale LSIP Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

LSIS Legge federale sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen LUC Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati OSIAC Ordinanza concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione PCN Process Control Number PCSC Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime (Accordo) SIENA Secure Information Exchange Network Application UE Unione europea USTRA Ufficio federale delle strade VIS Sistema d’informazione visti VWP Visa Waiver Program

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