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Revisione della legge sull'energia (misure di promozione a partire dal 2023)

Rapporto esplicativo concernente il progetto posto in con- sultazione

Aprile 2020

2019–...... 1

Compendio

Con la Strategia energetica 2050 la Svizzera si sta muovendo verso un sistema energetico più sostenibile e rispettoso del clima, che garantisca al contempo un'e- levata sicurezza di approvvigionamento. L'elettorato svizzero ha espresso questa volontà nel 2017 con il voto referendario sulla legislazione in materia energetica. L'attuazione avverrà per fasi. Poiché le misure adottate finora non sono sufficien- ti a raggiungere gli obiettivi a lungo termine, sono necessari ulteriori sforzi. Ciò presuppone una revisione della legge sull'energia.

Situazione iniziale La Costituzione federale obbliga la Confederazione ad adoperarsi per un approvvi- gionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico. Per l'attuazione di questo mandato il Consiglio federale si basa sugli obiettivi della Strategia energetica 2050, che mette al centro la sicurezza e la sostenibilità ambien- tale dell'approvvigionamento energetico. In particolare, si devono ridurre fortemen- te le emissioni di CO2 legate al consumo energetico. A partire dal 2050 la Svizzera non dovrà emettere più gas serra di quanto i pozzi di CO2 naturali e tecnici non possano assorbire, il che richiede una rapida elettrificazione nei settori dei trasporti e del calore. In un simile contesto è essenziale provvedere a un forte e tempestivo potenziamento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Quest'ulti- ma è sempre più decentralizzata, per cui il quadro giuridico deve favorire non solo l'espansione della capacità di produzione elettrica ma anche la sua integrazione nel sistema complessivo. Solo in questo modo sarà possibile passare in modo efficiente e sicuro da un sistema elettrico centralizzato a uno più decentralizzato. Il Consiglio federale presenterà al Parlamento le misure necessarie sul piano della rete e del mercato nel quadro di una revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico. I contenuti di quest'ultima sono in linea con la presente revisione della legge sull'e- nergia.

Contenuto del progetto Scopo del progetto è aumentare gli incentivi agli investimenti negli impianti nazio- nali di produzione elettrica da fonti rinnovabili e assicurare a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. A tal fine occorre mantenere più a lungo e, in alcuni casi, perfezionare gli strumenti di promozione già previsti dalla legge sull'energia. Il perfezionamento consiste nell'avvicinare maggiormente al mercato gli strumenti già esistenti: il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità verrà aboli- to, come previsto, e sarà sostituito dai contributi d’investimento, con il vantaggio di uno sgravio amministrativo e della possibilità di conseguire un maggiore potenzia- mento con le stesse risorse; per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni questi contributi potranno essere aggiudicati in futuro tramite asta; per le grandi centrali idroelettriche saranno messi a disposizione più fondi, che potranno inoltre essere

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utilizzati in modo più flessibile. Il finanziamento continuerà a essere garantito tramite il supplemento rete, che non verrà aumentato ma la cui riscossione sarà prolungata. La prosecuzione degli strumenti di promozione produrrà maggiore certezza per la pianificazione degli investitori. La legge manterrà gli incentivi fino al 2035, vale a dire cinque anni in più rispetto a quanto disposto nel testo attuale, coerentemente con la scadenza fissata nella stessa legge per i valori indicativi e gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Nella legge viene inoltre introdotto un obiettivo per il 2050. Se si prospettasse che questo valore non può essere raggiunto, il Consiglio federale proporrà al Parlamento nuove misure. Il progetto è anche l’occasione per ulteriori aggiustamenti di portata minore.

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Indice

Compendio 2

1 Situazione iniziale 6

1.1 Necessità di intervento e obiettivi 6

1.2 Alternative prese in esame e soluzione scelta 8

1.3 Rapporto con il Programma di legislatura e con la pianificazione

finanziaria nonché con le strategie nazionali del Consiglio federale 9

1.4 Evasione di interventi parlamentari 9

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione 10

3 Comparazione con il diritto europeo 11

4 Linee generali del progetto 12

4.1 La nuova regolamentazione richiesta 12

4.1.1 Obiettivi di potenziamento e durata della promozione 12

4.1.2 Sostituzione del sistema di rimunerazione per

l'immissione di elettricità attraverso contributi d'investimento 13

4.1.3 Aste per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni 16

4.1.4 Energia idroelettrica 17

4.1.5 Contributi di progettazione per impianti idroelettrici,

eolici e geotermici 20

4.1.6 Informazioni su impianti, veicoli e apparecchi prodotti in

serie 20

4.2 Questioni relative all'attuazione del progetto 21

5 Commento ai singoli articoli 22

6 Ripercussioni 29

6.1 Ripercussioni per la Confederazione 29

6.1.1 Ripercussioni finanziarie per il bilancio della

Confederazione 29

6.1.2 Ripercussioni sul Fondo per il supplemento rete 29

6.2 Ripercussioni per il personale 31

6.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni nonché per i centri urbani,

gli agglomerati e le regioni di montagna 31

6.4 Ripercussioni per l'economia nazionale 32

6.5 Ripercussioni per l'ambiente 32

7 Aspetti giuridici 32

7.1 Costituzionalità 32

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 33

7.3 Forma dell’atto 33

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7.4 Subordinazione al freno alle spese 33

7.5 Rispetto dei principi della legge sui sussidi 33

7.6 Delega di competenze legislative 34

7.7 Protezione dei dati 35

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di intervento e obiettivi

La legge del 30 settembre 2016 1 sull'energia (LEne) fissa valori indicativi per l'in- cremento della produzione di elettricità da energie rinnovabili. Queste ultime com- prendono la forza idrica, l'energia solare, l'energia eolica, la geotermia e la biomassa. La legge fissa valori da raggiungere entro il 2020 o il 2035. Nel messaggio del 4 settembre 2013 2 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 il Consiglio federale si è posto ulteriori obiettivi da raggiungere entro il 2050. Ogni anno l'Ufficio federale dell'energia (UFE) osserva l'evoluzione della situazione rispetto ai suddetti valori indicativi. Il monitoraggio 3 mostra che i valori indicativi a breve termine fissati per il 2020 potranno presumibilmente essere raggiunti, mentre per quelli a lungo termine fissati per il 2035 sono necessari ulteriori sforzi. Nel succitato messaggio concernente il progetto della nuova legge sull'energia il Consiglio federale segnala già la necessità di ulteriori misure a lungo termine. 4 Il Consiglio nazionale e il Consiglio agli Stati non sono entrati nel merito della propo- sta del Consiglio federale di un sistema di incentivazione (articolo costituzionale su un sistema di incentivazione nel settore del clima e dell'energia 5). Inoltre, vista la decisione di abbandonare il nucleare, nei prossimi anni saranno scollegati dalla rete numerosi impianti per la produzione elettrica. Sviluppi analoghi sono attesi all'estero. Benché l'integrazione della Svizzera nel mercato elettrico europeo continui a essere molto importante per garantire l'approvvigionamento elettrico nel Paese, un maggiore potenziamento della produzione elettrica nazionale da fonti rinnovabili costituisce un tassello importante per la sicurezza dell'approvvi- gionamento elettrico. Occorre quindi mandare segnali che diano ai potenziali inve- stitori la sufficiente sicurezza di pianificazione di cui hanno bisogno per prendere le proprie decisioni. A questo riguardo il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di presentare le necessarie modifiche di legge per garantire gli incentivi agli inve- stimenti (cfr. al riguardo il paragrafo «Evasione di interventi parlamentari»). Già con l'adozione della nuova legge sull'energia il Parlamento aveva anche incaricato il Consiglio federale di sottoporgli un disegno di atto normativo volto a introdurre un modello conforme al mercato per le grandi centrali idroelettriche (art. 30 cpv. 5 LEne). Il 28 agosto 2019, inoltre, il Consiglio federale ha deciso di inasprire l'obiettivo climatico della Svizzera. 6 A partire dal 2050 la Svizzera non dovrà emettere più gas serra di quanto i pozzi di CO2 naturali e tecnici non siano in grado di assorbire

3 www.energiemonitoring.ch

4 FF 2013 6489, qui 6493 segg.

5 FF 2015 7877, BU 2017 N 297, BU 2017 S 460

6 Comunicato stampa del Consiglio federale del 28 agosto 2019

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(saldo netto delle emissioni pari a zero). Considerata la quota elevata di emissioni di CO2 legate al consumo energetico rispetto al totale delle emissioni di gas serra rilevate in Svizzera, questa decisione ha effetti diretti sulla politica energetica del Consiglio federale. Per raggiungere l'obiettivo di un saldo netto delle emissioni pari a zero è necessaria una decarbonizzazione del sistema di approvvigionamento ener- getico, in particolare nei settori dei trasporti e dell'edilizia. La decarbonizzazione, a sua volta, comporta una maggiore elettrificazione: si pensi, ad esempio, al forte aumento della mobilità elettrica o all'approvvigionamento di calore sull'intero terri- torio nazionale attraverso le pompe di calore. Si presume che simili sviluppi porte- ranno a un notevole aumento del consumo di energia elettrica nonostante la contem- poranea attuazione di misure per l'aumento dell'efficienza energetica. Il Consiglio federale intende accelerare in particolare il potenziamento del fotovol- taico. Visto il potenziamento di 271 MW raggiunto nel 2018, a medio termine si dovrebbe conseguire un incremento di 600-700 MW l'anno. Una volta smaltita completamente la lista d'attesa per la rimunerazione unica, i sussidi disponibili permetteranno, a seconda dell'importo, di raggiungere a partire dal 2022 un poten- ziamento annuo di 500-600 MW entro il 2035. Sono previsti fondi supplementari per le aste per la rimunerazione unica destinata agli impianti di grandi dimensioni senza consumo proprio (v. capitolo «Linee generali del progetto»), che permetteranno un ulteriore potenziamento in questo segmento di mercato di circa 100-130 MW l'anno. Entro il 2035 si potrebbe in tal modo aumentare la produzione annua di elettricità dal fotovoltaico portandola a circa 13 TWh. La seguente figura rappresenta l'incre- mento del fotovoltaico realizzato finora e quello pianificato, sulla base della pianifi- cazione attuale del budget. Per accelerare il processo l'UFE rafforzerà la comunica- zione attraverso il programma SvizzeraEnergia (soprattutto per lo sfruttamento dei tetti di grosse dimensioni nei settori dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi) e si adopererà a favore della riduzione degli ostacoli amministrativi e alla semplificazio- ne dei processi (attraverso la digitalizzazione).

Figura 1: Incremento del fotovoltaico raggiunto finora in Svizzera e aumento pianificato

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Sin dall'inizio della promozione delle energie rinnovabili il Consiglio federale si è sempre preoccupato che ciò avvenisse nel modo più efficiente possibile. L'obiettivo è quello di raggiungere il maggior incremento possibile per ogni franco investito. Le esperienze fatte a questo riguardo nel nostro Paese e all'estero hanno permesso negli anni passati di acquisire nuove conoscenze, che ora il Consiglio federale intende attuare. Soprattutto le aste per l'aggiudicazione della rimunerazione unica a favore dei grandi impianti fotovoltaici e la sostituzione del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità attraverso i contributi d'investimento dovranno contribuire ad aumentare l'efficienza. Le infrastrutture statali (impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, impianti di depurazione delle acque) che possono finanziare il proprio esercizio attraverso tasse di smaltimento basate sul principio di causalità non riceve- ranno più alcun sussidio per l'elettricità da essi prodotta. Queste nuove misure previ- ste dalla revisione della legge per aumentare l'efficienza energetica permetteranno, tra l'altro, di accrescere la promozione senza dover aumentare il supplemento rete. Perché sia efficiente è importante che la promozione sia costante nel tempo, così da creare condizioni di investimento stabili e affidabili.

1.2 Alternative prese in esame e soluzione scelta

Nell'ambito della consultazione concernente la revisione della legge del 23 marzo

2007 7 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; v. al riguardo cap. 2), svoltasi

nell'inverno 2018/2019, sono state proposte diverse possibili misure a sostegno delle energie rinnovabili (tra cui mercati delle capacità e modello delle quote). L'introdu- zione di simili modelli significherebbe un cambiamento radicale del sistema di promozione attuale, che comprometterebbe il potenziamento delle energie rinnova- bili. I promotori dei progetti considerano la continuità e la prevedibilità due fattori determinanti per una promozione efficiente. 8 Il Consiglio federale ha quindi deciso di mantenere e perfezionare gli attuali strumenti di promozione invece di puntare su un sistema fondamentalmente nuovo (cfr. anche par. 4.1.2). Si ricordi inoltre che il 10 febbraio 2020 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha deciso all'unanimità di rafforza- re lo strumento della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici, 9 dichiarando- si quindi chiaramente a favore di un mantenimento dell'attuale sistema di promozio- ne.

7 RS 734.7 8 Cfr. a questo riguardo Schleiniger e Winzer (2018), Zukünftiges Marktdesign für erneu- erbare Energien in der Schweiz, Università di Scienze applicate di Zurigo (ZHAW) (documento non disponibile in italiano) 9 Iniziativa parlamentare «Promuovere gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio» (20.401)

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1.3 Rapporto con il Programma di legislatura e con la

pianificazione finanziaria nonché con le strategie nazionali del Consiglio federale Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 29 gennaio 2020 10 sul programma di legislatura 2019- 2023. Esso rientra nell'attuazione della Strategia energetica 2050 in quanto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di potenziamento delle energie rinnovabili fissati in quest'ultima. Promuovendo ulteriormente la produzione di elettricità da energie rinnovabili e permettendo di conseguenza l'elettrificazione e quindi la decarbonizzazione, il progetto contribuisce anche all'attuazione della Strategia climatica 2050. Esso presenta inoltre un legame stretto con la Strategia per uno sviluppo sostenibile.

1.4 Evasione di interventi parlamentari

Nel messaggio concernente la presente revisione il Consiglio federale intende chie- dere lo stralcio dei seguenti interventi parlamentari:

2018 M 18.3000 Incentivare gli investimenti per il mantenimento a lungo termine

degli impianti di produzione di energia elettrica svizzeri (S 5.3.18, CAPTE-S; N 11.9.18)

2019 M 19.3004 Assicurare a lungo termine l'approvvigionamento elettrico. Ga-

ranzia e chiarezza delle responsabilità (S 18.6.19, CAPTE-S; N 9.12.19)

2019 M 19.3277 Sfruttare meglio il potenziale energetico del legno

(N 21.6.19, von Siebenthal; S 5.12.19)

In entrambe le mozioni depositate dalla Commissione dell'ambiente, della pianifica- zione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) si chiede al Consiglio federale di presentare al Parlamento alcune modifiche di legge per mante- nere o creare nel lungo periodo incentivi agli investimenti negli impianti di produ- zione di energia elettrica. Motivo della richiesta è la necessità di continuare a garan- tire la sicurezza dell'approvvigionamento. Le misure contenute nel progetto di revisione della LEne integrano gli attuali incentivi agli investimenti prodotti dai segnali al mercato e dai sussidi previsti nell'attuale diritto. Entrambe le mozioni sono pertanto adempiute. Per quanto riguarda la seconda richiesta della mozione 19.3004, ossia quella di chiarire a livello legislativo i ruoli e le responsabilità nell'ambito della sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, l'UFE ha tenuto nell'estate 2019 una tavola roton- da con i soggetti interessati e a questo riguardo nessuna delle parti ha constatato la necessità di intervenire.

10 FF 2020 1565, qui 1649

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La mozione depositata dal Consigliere nazionale Erich von Siebenthal chiede al Consiglio federale di provvedere a un maggiore sfruttamento del potenziale energe- tico della legna e quindi della risorsa energetica rappresentata da questa materia prima. Nella presente revisione di legge il Consiglio federale prevede di innalzare sensibilmente l'importo dei contributi d'investimento a favore delle centrali elettriche a legna (fino a un massimo del 60 per cento dei costi computabili; cfr. par. 4.1.2). Non ritiene, invece, necessarie altre misure a favore dello sfruttamento energetico della legna. Considera pertanto adempiuta la mozione. Inoltre il 10 settembre 2010 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione depositata dal Consigliere agli Stati Damian Müller intitolata «Un ponte finanziario per lo smaltimento delle liste di attesa per le energie rinnovabili» (19.3742). La mozione chiede al Consiglio federale di esaminare la possibilità di un indebitamento tempora- neo del Fondo per il supplemento rete al fine di compensare i picchi di finanziamen- to se questi superassero per un breve periodo i proventi derivanti dal supplemento rete. Il Consiglio federale ha già esaminato attentamente la richiesta e ha deciso di mantenere il divieto di indebitare il Fondo per il supplemento rete sancito dall'artico- lo 37 capo-verso 4 LEne. Si prevede, infatti, che le riserve accumulate entro l'entrata in vigore del presente progetto basteranno, insieme alle entrate annue del Fondo, a coprire fino allo scadere del sistema di promozione le spese attese per gli obblighi presi. In questa pianificazione è già previsto l'abbattimento delle liste d'attesa. Al momento attuale si ritiene quindi assai improbabile che le riserve del Fondo possano esaurirsi completamente. Solo in caso di cambiamenti inattesi delle condizioni generali (ad es. crollo del prezzo dell'elettricità e conseguente aumento della rimune- razione per l'immissione di elettricità) potrebbe succedere che le riserve e le regolari entrate del Fondo non bastino a coprire tutte le spese. Qualora non fosse possibile superare una simile mancanza di liquidità attraverso altre misure, la Confederazione dovrebbe concedere al Fondo, come anticipo, una somma proporzionata alla coper- tura insufficiente. Tale anticipo dovrebbe essere compensato il prima possibile con una riduzione corrispondente dei nuovi contributi d’investimento.

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di

consultazione Il 17 ottobre 2018 il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto per la revisione della LAEl, che prevede, oltre ad alcuni miglioramenti nel settore delle reti elettriche (ad es. regolazione della flessibilità, tariffazione, metrologia, data hub), in particolare anche la totale apertura del mercato. L'obiettivo della revisione è soprat- tutto quello di mantenere a lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. 11 Essa prevede pertanto, in aggiunta ai meccanismi già esistenti, la crea- zione di una riserva di stoccaggio. Ci si attende, inoltre, che le stesse dinamiche di un mercato elettrico aperto rafforzeranno le energie rinnovabili e di conseguenza anche la sicurezza dell'approvvigionamento. Gran parte dei soggetti consultati si è

11 www.admin.ch > Diritto federale> Consultazioni> Procedure di consultazione concluse > 2018 > DATEC; cfr. a questo riguardo in particolare il par. 1.2 del rapporto esplicativo concernente il progetto posto in consultazione.

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espressa a favore sia della riserva di stoccaggio sia dell'apertura del mercato. Nel contempo, però, la maggior parte di essi ha chiesto anche ulteriori misure a garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento: concretamente, in molti pareri è stata chiesta la creazione di maggiori incentivi agli investimenti, ad esempio sotto forma di contributi d'investimento. L'oggetto principale della presente revisione è stato quindi già ampiamente discusso nell'ambito di una consultazione. Siccome, però, la presente revisione propone diverse novità, il 27 settembre 2019 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di preparare il presente progetto di revisione della LEne da porre in consultazione. 12

3 Comparazione con il diritto europeo

Poiché la firma di un accordo sull'energia elettrica con l'UE è un obiettivo del Con- siglio federale, il presente progetto di legge deve essere il più possibile conforme al diritto europeo. Per un accordo con l'UE vi sono essenzialmente due aspetti del diritto UE rilevanti per la Svizzera: da una parte, le nuove regole del Clean Energy Package (CEP) per l'incremento delle energie rinnovabili e, dall'altra, le regole in materia di aiuti statali. La nuova direttiva UE per la promozione delle energie rinno- vabili 13 non prevede più, a differenza di prima, obiettivi nazionali bensì un obiettivo complessivo per l'intera UE. Sono i singoli Paesi, però, a dover compiere gli sforzi necessari a raggiungerlo. Lo stesso fa anche la Svizzera che, con il progetto di revisione della LEne, rafforza le misure volte a raggiungere gli obiettivi di incre- mento, aggiornando gli strumenti di promozione esistenti (ad es. le aste) e prolun- gandoli per alcuni anni. Per gli strumenti di promozione svizzeri previsti in questo progetto ha rilevanza il diritto UE in materia di aiuti statali, inclusa la disciplina: qui sono contenuti nume- rosi criteri per l’autorizzazione degli aiuti statali. È positivo il fatto che anche questo progetto, come l'attuale LEne, prevede l'abolizione del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, sostituendolo con contributi d’investimento, più vantag- giosi secondo il diritto in materia di aiuti statali. Non è prevista nessuna apertura parziale della promozione all'estero; benché l'UE la auspichi, non ha emanato pre- scrizioni in materia. Viene mantenuta, inoltre, l'abolizione dei premi di mercato per le grandi centrali idroelettriche, nei confronti dei quali l'UE è critica. Benché i contributi d'investimento e la rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici non siano di per sé strumenti problematici, non è escluso che in futuro siano necessari aggiustamenti in materia di aiuti statali.

12 Cfr. a questo riguardo il comunicato stampa del Consiglio federale del 27 settembre 2019 13 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82

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4 Linee generali del progetto

4.1 La nuova regolamentazione richiesta

4.1.1 Obiettivi di potenziamento e durata della

promozione Con il presente progetto si vuole trasformare in obiettivi vincolanti i valori indicativi per l'incremento dell'energia idroelettrica e di altre energie rinnovabili che l'attuale LEne raccomanda di raggiungere entro il 2035. I contributi d'investimento in sca- denza nel 2030 vengono così prolungati fino al 2035. Viene inoltre fissato un obiet- tivo di potenziamento da raggiungere entro il 2050. Come avvenuto finora, il Consi- glio federale valuta ogni cinque anni se gli obiettivi fissati possono essere raggiunti e propone, se del caso, al Parlamento le misure supplementari necessarie. Ciò dà ai promotori dei progetti la necessaria certezza per la pianificazione a lungo termine. Poiché la pianificazione delle centrali idroelettriche e degli impianti eolici può durare più di dieci anni, sono soprattutto queste tecnologie a richiedere un sistema di promozione con condizioni di stabili sul lungo periodo e pianificabili. La seguente figura offre un quadro generale sommario degli strumenti di promozione attuali e di quelli pianificati.

Figura 2: quadro generale degli strumenti di promozione attuali e di quelli pianificati Il progetto posto in consultazione riprende i valori indicativi per il 2050 contenuti nel messaggio del 4 settembre 2013 14 concernente la nuova legge sull'energia. Tuttavia, poiché con il mutato indirizzo del sistema energetico verso il nuovo obiet- tivo climatico del «saldo netto delle emissioni di gas serra pari a zero entro il 2050»

14 FF 2013 6489, qui 6523

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ci si attende un aumento della domanda di energia elettrica, il valore relativo alle nuove energie rinnovabili è probabilmente troppo basso. Per tale ragione nel quadro dell'aggiornamento, attualmente in corso, delle Prospettive energetiche dell'UFE, su cui si basano già i valori attuali, si sta calcolando un valore supplementare di poten- ziamento. A tal fine viene considerato un potenziamento tale da permettere di copri- re il fabbisogno di energia elettrica di tutta la Svizzera per l’intero 2050. Ciò è in linea con l'impegno della Svizzera di tener conto del maggiore fabbisogno di energia elettrica derivante dalla decarbonizzazione del sistema energetico. Prime stime mostrano che in tal caso l’obiettivo per il 2050 dovrebbe essere maggiore del 50 per cento rispetto a quello contenuto nel messaggio del 4 settembre 2013 concernente la nuova LEne. Il progetto di legge verrà corretto di conseguenza al termine della procedura di consultazione. Alla luce dell'aggiornamento delle Prospettive energeti- che potrebbe rendersi necessario anche un adeguamento dei valori indicativi per i consumi.

4.1.2 Sostituzione del sistema di rimunerazione per

l'immissione di elettricità attraverso contributi d'investimento Dopo la decisione del Parlamento di abolire, con la revisione totale della LEne, il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (sistema RIC) molti promo- tori di progetti di centrali idroelettriche e di impianti a biomassa si sono indirizzati verso i contributi d'investimento. Laddove il contributo d'investimento era sufficien- temente elevato (soprattutto nel caso di ampliamenti di piccole centrali idroelettri- che, per i quali viene pagato fino al 60 per cento dei costi d'investimento), ci sono stati abbastanza soggetti interessati, disposti a portare avanti nuovi progetti grazie al nuovo strumento di finanziamento. Dall'entrata in vigore della revisione totale della LEne l'UFE ha pertanto accolto le domande di contributo d'investimento per circa 35 progetti, per un importo complessivo di circa 165 milioni di franchi. Un contributo d'investimento permette di fornire un sostegno finanziario mirato e su misura per la fase più costosa della realizzazione di un impianto di produzione elettrica. Sono soprattutto gli impianti idroelettrici ed eolici a richiedere investimenti elevati nella fase di realizzazione e a poter trarre beneficio dai contributi d'investimento. Succes- sivamente, a differenza di quanto accadeva con il precedente sistema di rimunera- zione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, il promotore del progetto deve confrontarsi con le forze del mercato e ottimizza l'esercizio dell'impianto e la produzione elettrica secondo i prezzi applicati sul mercato dell'e- nergia, producendo, ad esempio, più energia nei momenti in cui il prezzo è maggiore e viceversa. Inoltre, la Confederazione non è più vincolata per anni ai progetti a causa della rimunerazione e può così sostenerne di altri. Negli ultimi anni anche il sistema della rimunerazione unica (RU) per gli impianti fotovoltaici ha dato prova della sua validità. Dal 2014 possono beneficiarne gli impianti con una potenza inferiore a 30 kW e dal 2018 anche quelli più grandi con una potenza non superiore a 50 MW. L'inclusione degli impianti di maggiori dimen- sioni ha permesso nel 2019 una crescita del fotovoltaico più elevata che mai. Nel

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confronto europeo la Svizzera ha raggiunto nel frattempo il quinto posto in termini di potenza fotovoltaica installata totale pro capite. Il sistema della rimunerazione unica è particolarmente efficiente, come si evince dai seguenti esempi: in Svizzera un impianto fotovoltaico di medie dimensioni con una potenza di 30 kW riceve nel 2020 un aiuto finanziario una tantum di 11 200 franchi; in Germania lo stesso impianto riceve per venti anni una rimunerazione per l'immis- sione di elettricità pari a 9,7 ct./kWh di franchi svizzeri, quindi beneficia, ipotizzan- do un prezzo di mercato della corrente di 5 ct./kWh, di un sussidio complessivo di quasi 28 380 franchi. Il sussidio è pertanto quasi tre volte superiore a quello versato per l'impianto in Svizzera. Questa differenza può essere attribuita - oltre che alla promozione indiretta attraverso il consumo proprio - anche alla maggiore efficienza del sistema svizzero. Anche nel caso di un grande impianto con una potenza di 1 MW senza consumo proprio, che attraverso le aste previste potrebbe ricevere un sussidio, ad esempio, di 500 franchi per kW, l'importo complessivo della rimunera- zione unica sarebbe inferiore di circa il 20 per cento rispetto a un'eventuale sovven- zione calcolata per 15 anni secondo l'attuale tasso di remunerazione RIC di 9 ct./kWh. In linea generale va osservato che le esperienze fatte a livello internazionale dimo- strano che delle condizioni quadro stabili per la promozione delle energie rinnovabili rappresentano il presupposto più importante per una crescita costante di queste ultime e quindi è opportuno mantenere il sistema ormai consolidato dei contributi d'investimento o della rimunerazione unica. Per gli impianti eolici, a biogas e per le nuove centrali idroelettriche di piccole dimensioni l'attuale diritto non prevede più alcun sussidio dopo la scadenza del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità a fine 2022. Lo stesso vale anche per gli impianti che producono elettricità sfruttando la geotermia. Tuttavia, per potenziare ulteriormente tutte le tecnologie per la produzione di energia elettrica è necessario continuare a sovvenzionare anche questi impianti. Visti i succitati vantaggi e le esperienze positive fatte, anche in questo caso si dovrà farlo attraverso i contributi d'investimento, che non devono superare il 60 per cento dei costi d’investimento computabili. Anche per gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio e per gli impianti a biomassa l'importo massimo dei sussidi viene aumentato dal 20 e dal 30 per cento rispettivamente al 60 per cento dei costi d'investimento computabili. L'esperienza fatta finora con l'applicazione della legge attuale mostra che i sovracco- sti non ammortizzabili (SNA) sono quasi sempre più elevati degli importi fissati dal Consiglio federale nella legge (art. 29 cpv. 1 lett. b). Pertanto, d'ora in avanti per i contributi d'investimento non verranno più calcolati gli SNA per ogni singolo im- pianto; al momento di fissare gli importi il Consiglio federale verificherà di volta in volta che non si arrivi a una sovrarimunerazione. Ciò comporterà anche una riduzio- ne non irrilevante dell'onere a carico delle autorità esecutive e dei richiedenti l'aiuto finanziario.

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Energia eolica I nuovi impianti di parchi eolici possono beneficiare dei contributi d'investimento se dopo l'investimento presentano una potenza di almeno 10 MW. Sono considerati nuovi impianti sia i nuovi parchi eolici sia gli impianti eolici che ampliano un parco eolico esistente o sostituiscono un impianto di un parco eolico. Con questa regola- mentazione concernente il rinnovamento e l'ampliamento dei parchi eolici si intende tener conto dell'esigenza di concentrare i grandi impianti e di rinnovare o ampliare gli impianti già esistenti. Il Consiglio federale può concedere una deroga al valore minimo di 10 MW se un Cantone ammette nel proprio piano direttore, in un piano cantonale o simili la costruzione di impianti singoli di grandi dimensioni. Ad oggi solo il Cantone dei Grigioni offre la possibilità di costruire impianti singoli di grandi dimensioni, benché a condizioni restrittive e solo in zone modificate dall’uomo e dalla tecnica.

Geotermia D'ora in avanti nel settore della geotermia potranno essere erogati contributi d'inve- stimento anche per lo sfruttamento del sottosuolo, oltre che per l'esplorazione. Lo sfruttamento del sottosuolo è un'operazione che va oltre l'esplorazione geotermica fatta sinora: esso comprende la conferma di un presunto serbatoio geotermico e la definizione del potenziale ricavo (sondaggio) nonché un'eventuale riconduzione dell'acqua prelevata al serbatoio geotermico. La promozione dello sfruttamento del sottosuolo viene così allineata a quella dello sfruttamento diretto del calore (secondo la legge sul CO2 ed è possibile soddisfare – tenendo conto dell'intero processo di sfruttamento – i crescenti criteri di sicurezza (ad es. riduzione del rischio di terremo- ti). Inoltre, i contributi d'investimento possono essere richiesti anche per nuovi impianti geotermici. Viste le condizioni geologiche, i contributi per la geotermia vengono scaglionati secondo le fasi del progetto – prospezione, sfruttamento, co- struzione e messa in esercizio degli impianti di produzione elettrica. Come avvenuto finora, per ogni fase i promotori del progetto possono richiedere una garanzia (cfr. art. 33) o un contributo. Nuovi impianti idroelettrici di piccole dimensioni Per poter raggiungere gli obiettivi di incremento di cui all'articolo 2 capoverso 2 LEne occorre ricorrere anche al potenziale non ancora sfruttato degli impianti idroe- lettrici di piccole dimensioni. Basandosi sull'attuale lista di attesa per la rimunera- zione per l'immissione di elettricità l'UFE stima di poter sostenere con contributi d'investimento di un valore complessivo pari a circa 340 milioni di franchi ulteriori progetti con una produzione di 390 GWh 15. Pertanto, in futuro i nuovi impianti idroelettrici di piccole dimensioni con una potenza minima di 1 MW riceveranno un contributo d'investimento invece della rimunerazione per l'immissione di elettricità. Ciò non richiederà più finanziamenti di quelli erogati attualmente.

15 Senza considerare le domande già approvate, la lista RIC mostra ancora un potenziale di circa 520 GWh/anno per gli impianti idroelettrici di piccole dimensioni maggiori di 1 MWbr. Supponendo che il 75 percento di questi verrebbe realizzato se si continuasse a promuoverli, si avrebbe un potenziale aggiuntivo di circa 390 GWh/anno.

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Tutti gli impianti accessori che non raggiungono i limiti inferiori di cui all'articolo

26 capoverso 1 LEne possono comunque continuare a richiedere un contributo

d'investimento. A determinate condizioni il Consiglio federale deve poter ammettere che anche altri impianti idroelettrici non raggiungano i limiti inferiori (nel caso in cui da un corso idrico già sfruttato è possibile beneficiare di un potenziale supple- mentare senza ulteriori interventi sulla natura).

Biomassa I contributi d'investimento per gli impianti a biomassa saranno aumentati dall'attuale massimo del 20 per cento a un massimo del 60 per cento dei costi d'investimento computabili per le parti dell'impianto riservate alla produzione di energia elettrica. Ora anche gli impianti a biogas possono beneficiare di un contributo d'investimento. Per contro, gli impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili, gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) e gli impianti pubblici di depura- zione delle acque (IDA) non potranno più presentare domanda per un contributo d'investimento. L'esercizio di questi impianti prevede già una copertura dei costi tramite tasse di smaltimento basate sul principio di causalità. Inoltre gli IIRU devono rispettare, conformemente all'ordinanza del 4 dicembre 16 2015 sui rifiuti (OPSR), alcuni requisiti energetici minimi. Sono obbligati a impiegare almeno il 55 per cento del contenuto energetico dei rifiuti al di fuori degli impianti. Come per le succitate regole valide per gli IIRU, anche nel caso degli IDA occorre integrare a livello di ordinanza le prescrizioni ambientali con misure energetiche che permettano un esercizio degli impianti il più efficiente possibile e lo sfruttamento dei gas di depurazione e del calore residuo delle acque di scarico. Tra le altre cose si deve tener conto della protezione delle acque, delle possibilità tecniche e operative e della fattibilità economica.

4.1.3 Aste per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni

Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni l'importo della rimunerazione unica deve poter essere stabilito attraverso aste 17. Il Consiglio federale può introdur- re aste separate per gli impianti con consumo proprio e quelli senza consumo pro- prio. Questi ultimi hanno la priorità perché nel contesto attuale sono impianti diffi- cilmente realizzabili e quindi le aste permetterebbero di far emergere in modo mirato un potenziale ancora nascosto. A tal fine occorre aumentare dal 30 al 60 per cento il limite massimo della rimunerazione unica per gli impianti senza consumo proprio, sulla base dei costi d’investimento per la messa in esercizio degli impianti di riferi- mento. Ciò è necessario perché questo tipo di impianti non beneficia dei vantaggi del consumo proprio (per l'elettricità prodotta per il consumo proprio non sono dovute tasse né il corrispettivo per l'utilizzo della rete), perché, ad esempio, il con- sumo di elettricità in loco è troppo basso. Attraverso l'attribuzione della rimunera-

16 RS 814.600 17 L'ordinanza sulla promozione dell'energia definisce impianti di grandi dimensioni gli impianti con una potenza a partire da 100 kW.

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zione unica tramite asta si potrà aumentare l'efficienza della promozione, in quanto si aggiudicheranno il finanziamento gli impianti più economici di questo segmento. Nelle aste il principale criterio di aggiudicazione è il tasso di sovvenzione offerto per chilowatt; il Consiglio federale può stabilire ulteriori criteri (ad es. il contributo fornito da un impianto fotovoltaico alla produzione elettrica invernale). Possono partecipare alle aste i progetti pronti per la realizzazione in un luogo specifico e che non sono ancora in fase di realizzazione. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione richiesti dall'UFE nell'asta, di mancato rispetto dei termini di realizzazione impartiti o di altre caratteristiche richieste, il Consiglio federale può prevedere sanzioni per i partecipanti. Come già detto precedentemente, il 10 febbraio 2020 la CAPTE-N ha deciso all'u- nanimità di preparare un'iniziativa che chieda l'introduzione di aste per l'assegnazio- ne della rimunerazione unica anche per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni senza consumo proprio.

4.1.4 Energia idroelettrica

Lo studio dell'UFE sul potenziale di sviluppo dell'energia idroelettrica 18 per il 2019 ha mostrato che gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni ricoprono un ruolo fondamentale per l'incremento dell'idroelettrico, che le centrali ad accumulazione rappresentano un elemento centrale per la sicurezza dell'approvvigionamento e che occorre potenziare ulteriormente la produzione accumulabile. Diversi studi dimo- strano che lo sfruttamento, in futuro, di laghi glaciali di nuova formazione o di zone non più coperte dai ghiacci rappresenta un potenziale significativo per il raggiungi- mento di questi obiettivi. Per le zone che a seguito del ritirarsi dei ghiacciai non saranno più coperte dai ghiacci sarà necessario chiarire i differenti interessi in gioco per il loro sfruttamento e la loro tutela: verrà così creata la certezza necessaria alla pianificazione e sarà possibile calcolare e sfruttare il potenziale effettivo. Tuttavia i progetti per nuovi impianti idroelettrici di grandi dimensioni presentano costi di produzione elevati 19, quindi senza un aiuto finanziario la maggior parte di essi non è redditizia sul piano economico e non viene realizzata. Di conseguenza è più difficile raggiungere l’obiettivo di incremento fissato nella Strategia energetica 2050. Per questi motivi sono necessari alcuni adeguamenti del sistema di promozio- ne.

Limitare i contributi d'investimento per i rinnovamenti considerevoli Gli impianti idroelettrici sono caratterizzati da elevati costi d’investimento iniziali; una volta realizzati, però, i loro costi di esercizio sono relativamente bassi. In passa- to, infatti, anche in periodi di prezzi bassi i ricavi conseguiti sul mercato coprivano ancora la maggior parte dei costi variabili, quindi sotto il profilo economico non

18 Wasserkraftpotenzial der Schweiz, Abschätzung des Ausbaupotenzials der Wasserkraft- nutzung im Rahmen der Energiestrategie 2050, 2.9.2019 (documento non disponibile in italiano). 19 Perspektiven für die Grosswasserkraft in der Schweiz - Wirtschaftlichkeit von Projekten für grosse Laufwasser- und Speicherkraftwerke und mögliche Instrumente zur Förderung der Grosswasserkraft, 12.12.2013 (BFE) (documento non disponibile in italiano).

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aveva senso chiudere un impianto. Oltre ai costi operativi ricorrenti, anche per le centrali idroelettriche è necessario investire periodicamente in interventi di rinnova- mento. Vista la pressione sui costi, negli ultimi anni si è verificato un cambio di paradigma per questi investimenti. Infatti, mentre in passato la necessità di investire nel rinnovamento di questi impianti non è praticamente mai stata messa in discus- sione, oggi si adottano sempre più spesso approcci basati sul rischio. Gli investimenti di rinnovamento obbligatori, senza i quali un impianto non può più essere mantenuto in funzione, vengono pertanto effettuati per le centrali idroelettri- che di grandi dimensioni per interessi puramente economici; nel caso degli impianti di piccole dimensioni, invece, che di norma hanno costi di produzione più elevati rispetto a quelli degli impianti più grandi (costi annuali, costituiti dai costi di eserci- zio e dai costi di capitale annui, maggiori rispetto alla produzione annuale), gli interventi di rinnovamento generale sono spesso economicamente insostenibili; ciò può quindi portare a un'interruzione permanente del loro esercizio. Per questo moti- vo dovrà ancora essere possibile beneficiare di contributi d'investimento per i rinno- vamenti considerevoli di piccole centrali idroelettriche aventi una potenza non superiore a 5 MW, limite che dovrà essere stabilito dal Consiglio federale. Tuttavia, l'importo massimo del contributo d'investimento viene ridotto al 40 per cento dei costi d'investimento computabili. Il Consiglio federale fissa il limite della potenza di un impianto sulla base delle condizioni economiche di volta in volta osservate; attualmente tale limite si situa tra 1 e 2 MW. Non si può escludere un aumento futuro imposto da ragioni economiche. Grazie a queste nuove norme in futuro la crescita dell'idroelettrico potrà essere promossa in modo più mirato.

Abolizione dell'esame dei sovraccosti non ammortizzabili (SNA) nella determinazio- ne dei contributi d'investimento Gli investitori hanno bisogno di poter pianificare quanto prima con un elevato grado di certezza per avviare o realizzare un progetto. Attualmente il contributo d'investi- mento viene stabilito sulla base del calcolo dei costi d’investimento. Ciò comporta un notevole lavoro sia per i richiedenti che per l'autorità d'esame, nonché alcune incertezze. Dall'esame delle domande presentate finora è emerso inoltre che, nelle attuali condizioni quadro, gli SNA non sono stati quasi mai determinanti per fissare i contributi d'investimento e che sono stati quasi sempre applicati i tassi massimi. D'ora in avanti, pertanto, gli SNA non dovranno più essere calcolati. Questo modo di procedere, però, aumenta la probabilità di sovrafinanziamento, soprattutto se il prezzo di mercato dovesse aumentare in modo significativo. Il Consiglio federale deve tenerne conto al momento di fissare gli importi concreti nell'ordinanza.

Aumento della quota di promozione a favore degli impianti idroelettrici di grandi dimensioni da 0,1 a 0,2 ct./kWh Finora gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni potevano beneficiare di una quota massima di 0,1 ct./kWh, calcolata sulla media degli ultimi cinque anni e finanziata con il supplemento rete. Al fine di promuovere gli impianti più efficienti il Consiglio federale ha introdotto un sistema basato su giorni di riferimento. Ogni

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due anni, infatti vengono stanziati circa 100 milioni di franchi. I fondi messi a dispo- sizione per il primo periodo (anni 2018 e 2019) sono già interamente impegnati. Per ciascuno dei grandi progetti attualmente in corso, come gli impianti idroelettrici Trift o Chlus, gli investimenti raggiungono, secondo la pianificazione attuale, fino a 400 milioni di franchi. Tenuto conto dell'imprecisione delle stime, bisogna aspettarsi domande di contributi d'investimento per importi fino a 200 milioni di franchi, pari alle risorse per quattro anni. Con il sistema di finanziamento attuale c'è quindi il rischio di ritardare la realizzazione di altri nuovi impianti idroelettrici di grandi dimensioni o di non poterla sovvenzionare affatto e quindi di non poter realizzare gli impianti. Questi grandi impianti hanno una notevole capacità produttiva e la loro realizzazione contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di incremento. È quindi necessario un maggiore sostegno, ossia maggiori sussidi, per poter rag- giungere gli obiettivi di incremento della Strategia energetica. D'ora in avanti do- vranno pertanto essere messi a disposizione degli impianti idroelettrici di grandi dimensioni 0,2 ct./kWh.

Nuove norme per gli impianti prioritari In Svizzera vi sono limitate possibilità di realizzare nuovi impianti idroelettrici con un’elevata capacità di produzione supplementare attesa, i quali da soli possono fornire un contributo rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di incremento e sono importanti anche per il potenziamento della produzione invernale. Considerati i costi elevati per i proprietari e i gestori di questi grandi progetti, è particolarmente importante per questi impianti disporre quanto prima di una valutazione dell'idoneità ai sussidi. La valutazione di questi impianti, che sono da ritenere prioritari, deve quindi avere la precedenza. Se i fondi sono scarsi, tali impianti devono essere consi- derati prima degli altri. Inoltre, i fondi destinati agli impianti prioritari devono poter essere impiegati in modo flessibile così da permettere l'avanzamento della loro costruzione. Secondo le attuali disposizioni d'ordinanza ciò significherebbe che nel giorno di riferimento gli impianti designati come prioritari che abbiano presentato domanda per un contributo d'investimento hanno la precedenza rispetto agli altri impianti, non prioritari. Se in un giorno di riferimento (ogni due anni) ci fossero più impianti prioritari, essi verrebbero considerati secondo un ordine basato sull'efficienza della promozione. Lo stesso varrebbe per gli altri progetti, non prioritari. Questi ultimi riceverebbero i fondi ancora disponibili in un dato giorno di riferimento. Se per gli impianti prioritari i fondi disponibili non fossero sufficienti si potrebbe ricorrere a fondi supplementari, a condizione che i fondi stanziati per l'intero periodo di finan- ziamento (2018-2035) non siano ancora esauriti. Il DATEC designa gli impianti prioritari. Come criteri valgono alcuni indicatori quali la produzione annua supplementare (nell'ordine dei 100 GWh/anno) o un’espansione considerevole di impianti ad accumulazione (nell'ordine degli 80 GWh/anno). Si tiene conto anche del contributo alla produzione invernale, che viene rafforzata in particolare dalle centrali ad accumulazione grazie alla possibilità di impiegare le capacità in modo mirato.

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Designando un progetto come prioritario, il DATEC ne sottolinea contemporanea- mente anche la notevole importanza ai fini del potenziamento dell'approvvigiona- mento energetico da energie rinnovabili. Ciò può essere utile anche alle autorità decisionali al momento della ponderazione degli interessi.

4.1.5 Contributi di progettazione per impianti

idroelettrici, eolici e geotermici Lo sviluppo di progetti per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica, eolica e geo- termica comporta costi di pianificazione assai elevati. Non è raro che progetti parti- colarmente promettenti falliscano a causa delle procedure lunghe e costose. Ciò scoraggia i potenziali promotori di progetti dall'avviare nuovi progetti. D'ora in avanti i contributi di progettazione dovranno permettere di ridurre i rischi, anche finanziari, legati alla realizzazione di un progetto. Essi ammontano a non oltre il 40 per cento dei costi di progettazione. Per il settore eolico sono previsti contributi solo per le misurazioni del vento. I contributi di progettazione approvati vengono detratti da un eventuale contributo d'investimento garantito successivamente.

4.1.6 Informazioni su impianti, veicoli e apparecchi

prodotti in serie Soprattutto per i veicoli il margine di manovra dei singoli Stati su come fornire un'informazione trasparente ai clienti nei punti vendita e nelle esposizioni è molto ampio. Le informazioni relative al consumo, alle emissioni di CO2 e alla categoria di efficienza energetica fornite nella pubblicità, nella documentazione di vendita e nei canali on line, in particolare attraverso l'etichettaEnergia, costituiscono un elemento di centrale importanza per un consumo energetico parsimonioso, efficiente e a basse emissioni. Con le previste modifiche si vuole permettere una maggiore flessibilità per la configurazione dell'etichettaEnergia e delle prescrizioni relative alle informa- zioni per la clientela. In primo luogo, gli adeguamenti mirano a una maggiore flessibilità nella presenta- zione dei costi (in particolare dei costi di carburante e di elettricità) o dei risparmi di un veicolo efficiente rispetto a un modello di riferimento. Dal punto di vista dell'e- conomia comportamentale tale presentazione è in assoluto lo strumento più efficace per influenzare il comportamento dei consumatori, inducendoli ad acquistare un'auto efficiente. Essa deve indicare all'acquirente il risparmio, da una parte, e i maggiori costi, dall'altra. Questo vantaggio economico sarebbe interessante anche per le etichette degli apparecchi, ma sarebbe difficile da indicare poiché, a differenza di quanto avviene per i veicoli, per gli apparecchi si utilizzano di solito etichette identi- che in tutta l'UE; il Consiglio federale dovrebbe quindi autorizzare qualsiasi diffe- renza di cui alla legge federale del 6 ottobre 1995 20 sugli ostacoli tecnici al commer- cio come deroga al principio di Cassis de Dijon. In secondo luogo, il Consiglio federale deve avere maggiore libertà sia per la defini- zione della base di calcolo per la categoria di efficienza energetica sia per la scelta

20 RS 946.51

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delle informazioni supplementari da integrare nell'etichetta. Attualmente il calcolo della categoria di efficienza energetica può basarsi unicamente sul consumo. Altre informazioni diverse dall'efficienza energetica possono essere incluse nell'etichetta solo in misura limitata. Le modifiche proposte creano la base giuridica per accettare altri criteri o criteri aggiuntivi per la determinazione della categoria di efficienza energetica. In futuro, inoltre, potrebbero figurare sull'etichetta anche altre informa- zioni – ad es. emissioni foniche, emissioni di inquinanti atmosferici, costi per la produzione e lo smaltimento del veicolo, ecc. Ciò corrisponderebbe, del resto, agli sviluppi in corso nell'UE, la quale sta pianificando nel quadro della regolamentazio- ne in materia di CO2 il rilevamento, in futuro, di dati sull'arco dell'intero ciclo di vita di un veicolo per farli confluire nella normativa (proposta in esame fino al 2023 circa; attuazione prevista in un momento successivo). L'ulteriore flessibilità per la suddetta base di calcolo e la possibilità di riportare informazioni supplementari nell'etichettaEnergia forniranno la base per tenere conto degli sviluppi politici e sociali, delle conoscenze dell'economia comportamentale e delle normative pianificate nell'UE.

4.2 Questioni relative all'attuazione del progetto

Le misure proposte nel progetto vengono attuate da una parte dall'UFE (cfr. par. «Ripercussioni per la Confederazione») e dall'altra dall'organo di esecuzione di cui all'articolo 64 LEne. La maggior parte dei costi di esecuzione possono essere finan- ziati attraverso il supplemento rete. Il Consiglio federale desidera, inoltre, fare alcune osservazioni in merito alla gover- nance dell'organizzazione dell'esecuzione, benché non interessino strettamente il progetto in consultazione: per raggiungere gli obiettivi di politica energetica e clima- tica, quindi per permettere la decarbonizzazione del sistema energetico svizzero entro il 2050, è fondamentale anche nell'ambito della regolamentazione e dell'esecu- zione che i diversi settori energetici interagiscano tra loro (ad es. nei settori elettrici- tà, calore e mobilità). Nel settore dell'approvvigionamento energetico e nell'industria energetica questo processo è già in atto (accoppiamento dei settori) e viene sostenuto e accelerato attraverso diversi strumenti già previsti nella legislazione in materia energetica e climatica oppure ancora in esame. Le garanzie di origine (GO), ad esempio, esistono solo in ambito elettrico, ma ai sensi dell'attuale articolo 9 capover- so 5 LEne il Consiglio federale può introdurre questo strumento anche in altri setto- ri. In tal caso si pone la domanda, in particolare per il settore del calore e della mobilità, se i sistemi di dichiarazione non permettano di raggiungere, oltre allo scopo effettivo della GO (garantire trasparenza sull'origine dell'energia fornita), anche altri obiettivi, come ad esempio, nel caso dei combustibili e dei carburanti rinnovabili, assicurare il rispetto di determinati criteri ecologici e garantire che una determinata quantità di energia venga conteggiata correttamente e non più volte per un determinato scopo o strumento politico. L'Amministrazione sta attualmente esaminando l'opportunità di nuovi sistemi di dichiarazione simili e la possibilità di una loro combinazione. Ai sensi dell'attuale LEne la competenza per l'attuazione delle GO (art. 63 cpv. 1 lett. a) spetta all'organo

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d'esecuzione (art. 64 LEne). L'organo d'esecuzione è stato istituito con la legge del 30 settembre 2016 sull'energia. La sua forma organizzativa e i suoi compiti sono disciplinati dalla legge (art. 63-65 LEne). È una società anonima di diritto privato affiliata alla società nazionale di rete (Swissgrid), che gestisce la rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica. È stata fondata da Swissgrid con il nome di Pro- novo SA. Ora, però, si pone la domanda se sia giusto affidare l'esecuzione del siste- ma delle GO per i combustibili e i carburanti ad una società che è posseduta al 100 per cento dal gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica. La questione non è stata discussa in modo approfondito nell'ambito della revisione totale della legge sull'energia. Si pone anche la questione se l'organo d'esecuzione, ossia la Pronovo SA, risponda alle caratteristiche di una moderna governance. L'esecuzione del sistema delle GO e gli altri compiti esecutivi affidati dalla legge all'organo di esecuzione vengono eseguiti in regime di monopolio. Non vengono, cioè, forniti sul mercato a un determinato prezzo bensì sono finanziati attraverso imposte e con il supplemento rete (art. 35 LEne). Il Rapporto del Consiglio federale sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione del 13 settembre 2006 21 (cosiddetto Rapporto sul governo d’impresa) prevede che in caso di scorporo di compiti che appaiano più statali che non vicini al libero mercato debba essere fon- damentalmente scelta la forma organizzativa di diritto pubblico dell'istituto. Tutta- via, anche altre forme di organizzazione potrebbero essere adeguate. L'Amministra- zione esaminerà la questione alla luce del messaggio del Consiglio federale.

5 Commento ai singoli articoli

Art. 2 Obiettivi di incremento della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili L’articolo prevede ora obiettivi vincolanti. Se si prospetta che questi valori non possono essere raggiunti, il Consiglio federale deve proporre al Parlamento nuove misure supplementari, ai sensi dell'articolo 55 LEne.

Art. 15 cpv. 4 e art. 16 cpv. 2 Viste le nuove disposizioni sui contributi d'investimento, il rimando deve essere corretto.

Art. 19 cpv. 6 È necessaria una lieve riformulazione di questa disposizione in quanto per la rimu- nerazione unica non è più previsto un limite massimo di potenza.

Art. 24 Principio Nell'articolo 24 viene mantenuto solo il principio secondo cui è possibile beneficiare di un contributo d'investimento fintanto che le risorse del Fondo per il supplemento

21 FF 2006 7545 segg.

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rete sono sufficienti. Per quale tipo di progetti e di impianti e in quale forma sia possibile presentare domanda per un contributo d'investimento viene disciplinato separatamente nelle disposizioni relative alle singole tecnologie.

Art. 25 Contributo d'investimento per impianti fotovoltaici L'articolo 25 disciplina ora per quali impianti fotovoltaici può essere richiesto un contributo d'investimento (cpv. 1). Gli ampliamenti semplici di impianti fotovoltaici non possono più beneficiare di un contributo d'investimento. Se l'ampliamento è tale da accrescere contemporaneamente la potenza dell'impianto e poter essere conside- rato un ampliamento considerevole, è possibile beneficiare – come finora – di una rimunerazione unica. Viene fondamentalmente mantenuto il possibile contributo massimo pari al 30 per cento (cpv. 2). Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta, il contributo massimo viene invece innalzato al 60 per cento (cpv. 3), in particolare per consentire maggiore flessibilità per le aste destinate all'attribuzione della rimunera- zione unica e per poter sfruttare un maggiore potenziale supplementare per la produ- zione di elettricità dagli impianti fotovoltaici.

Art. 25a Aste per la rimunerazione unica I tassi di rimunerazione applicati attualmente per la rimunerazione unica permettono di coprire i costi di esercizio solo degli impianti che utilizzano in loco una parte dell'elettricità prodotta. Di conseguenza molti impianti fotovoltaici di grandi dimen- sioni, per i quali il consumo proprio non è possibile o lo è solo in misura limitata, non vengono costruiti. Per sfruttare il potenziale supplementare dei grandi impianti fotovoltaici il Consiglio federale deve avere la possibilità di indire delle aste per attribuire la rimunerazione unica e, al contempo, determinarne l'importo (cpv. 1). In un primo momento le aste dovranno essere introdotte per i grandi impianti che immettono in rete tutta l'energia elettrica prodotta, in quanto qui il potenziale in termini di incremento del fotovoltaico è elevato (ad es. edifici agricoli). Contemporaneamente il Consiglio federale stabilirà la potenza minima a partire dalla quale gli impianti fotovoltaici possono partecipare alle aste (cpv. 1). Il Consi- glio federale stabilirà anche le caratteristiche principali della procedura d'asta, i requisiti per la partecipazione e i criteri di aggiudicazione nonché altre modalità. Per garantire l'effettiva realizzazione di un impianto fotovoltaico per il quale è stata assegnata tramite asta una rimunerazione unica oppure per poter riscuotere in un secondo tempo un'eventuale sanzione, il Consiglio federale può prevedere il deposi- to di una cauzione come condizione per l'effettiva aggiudicazione della rimunerazio- ne unica (cpv. 4). Anche grazie alla possibilità, prevista al capoverso 5, di prevedere una sanzione nel caso in cui un impianto fotovoltaico presentato nella procedura d'asta non venga costruito come annunciato o non venga realizzato affatto, il Consiglio federale dispone di uno strumento per aumentare la probabilità di realizzazione degli impianti fotovoltaici cui è stata aggiudicata una rimunerazione unica. Una sanzione si ag-

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giungerebbe alla restituzione di cui all'articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi 22 (LSu).

Art. 26 Contributo d'investimento per impianti idroelettrici A seguito dell'abolizione della RIC i nuovi impianti con una potenza a partire da 1 MW hanno diritto a un contributo d'investimento. Nel caso di ampliamenti conside- revoli di un impianto si ha diritto a un contributo d'investimento solo se dopo l'am- pliamento l'impianto raggiunge una potenza minima pari a 300 kW. Nel caso di rinnovamenti considerevoli, invece, il contributo è erogato al massimo fino al rag- giungimento di una potenza di 5 MW: il rinnovamento di impianti idroelettrici di piccole dimensioni non è economicamente conveniente, pertanto senza un contributo d'investimento questi impianti verrebbero chiusi anziché che sostituiti. Il Consiglio federale ha la facoltà di abbassare questo limite superiore della potenza (art. 29 cpv.

3 lett. j LEne). L'esercizio degli impianti più grandi, invece, è economicamente

redditizio, pertanto gli investimenti per il rinnovamento possono essere ammortizzati (cpv. 1). Il capoverso 2 precisa la disposizione secondo cui le centrali di pompaggio non devono ricevere un contributo d'investimento. Secondo quanto emerso dai dibattiti parlamentari dovrebbero essere escluse dal contributo d'investimento solo le vere e proprie centrali di pompaggio. Per tale ragione nel caso di impianti con una quota di pompaggio-turbinaggio viene esclusa dal contributo solo quest’ultima. Ciò corris- ponde alla pratica attuale. Per gli impianti idroelettrici nuovi o sottoposti ad ampliamenti considerevoli con una potenza minima rispettivamente di 1 MW e 300 kW può essere concesso un contri- buto di progettazione per i costi di progettazione fino al rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia (cpv. 4). L'UFE valuta dapprima, ad esempio attraverso studi preliminari che tengono conto delle norme SIA, se il progetto soddisfa gli standard tecnici di base ed è plausibile. In caso positivo il richiedente riceve fino al

40 per cento dei costi di progettazione sino all'ottenimento della concessione e

dell'autorizzazione edilizia (progettazione secondo le norme SIA). I costi di proget- tazione sono considerati, come avviene già oggi, costi computabili ai fini del calcolo del contributo d'investimento di cui al capoverso 1. Un eventuale contributo d’investimento viene ridotto dell’importo del contributo di progettazione. Viene così impedita una doppia rimunerazione dei costi di progettazione. Gli impianti accessori possono continuare a beneficiare di un contributo d'investi- mento anche se non raggiungono i limiti inferiori di cui al capoverso 1 (cpv. 5). Si tratta di centrali idroelettriche collegate ad altri impianti che non sono destinati alla produzione di energia elettrica (ad es. impianti di acqua potabile o impianti per l'innevamento artificiale). Il Consiglio federale può continuare a prevedere deroghe al limite inferiore per altre centrali idroelettriche, purché queste ultime si trovino all'interno di sezioni di corsi d'acqua già sfruttate e non comportino nuovi interventi in corsi d'acqua naturali o

22 RS 616.1

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preziosi sul piano ecologico (cpv. 6). Le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte in modo cumulativo. Il DATEC designa impianti prioritari, ossia impianti che contribuiscono in modo significativo al potenziamento della produzione idroelettrica. Questi impianti devono essere considerati e valutati in modo prioritario rispetto agli altri impianti.

Art. 27 Contributo d'investimento per impianti a biomassa Tutti gli impianti a biomassa che finora potevano beneficiare della rimunerazione per l'immissione di elettricità riceveranno ora un contributo d'investimento. Tale contributo può ammontare a non oltre il 60 per cento dei costi d’investimento com- putabili. Gli impianti IDA e IIRU non ricevono più contributi d'investimento.

Art. 27a Contributo d'investimento per impianti eolici Nuovi impianti eolici ubicati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro (parco eolico) e che presentano complessivamente una potenza di 10 MW riceveran- no ora un contributo d'investimento pari a non oltre il 60 per cento (cpv. 1 e 2). Questo requisito è soddisfatto nel caso della realizzazione di un parco eolico, della costruzione di nuovi impianti supplementari o della sostituzione totale di impianti se dopo l'investimento l'intero parco eolico presenta una potenza complessiva di 10 MW. Questo valore soglia è previsto anche nella Concezione energia eolica della Confederazione e nella documentazione di base per la pianificazione della maggior parte dei Cantoni. Per contro, possono beneficiare in via eccezionale di un contribu- to d'investimento anche impianti eolici singoli, se il rispettivo Cantone d'ubicazione ne prevede la costruzione nella suddetta documentazione di base (ad es. piano diret- tore, piano cantonale o simili). In questi casi l'UFE ascolta il Cantone d'ubicazione prima di assegnare un contributo d'investimento (cpv. 4). Ai sensi del capoverso 3, per le misurazioni del vento è possibile beneficiare di un contributo che non superi il 40 per cento dei costi computabili, a condizione che le misurazioni vengano effettuate in un luogo adatto allo sfruttamento dell'energia eolica. Il Consiglio federale definisce i criteri di idoneità (nessuna misurazione del vento nelle «zone da escludere» definite nella Concezione energia eolica, requisiti minimi di qualità per la misurazione del vento, ecc.) e si accorda con il Cantone di ubicazione. Un eventuale contributo d’investimento viene ridotto dell’importo del contributo versato per i costi per la misurazione del vento. Viene così impedita una doppia rimunerazione dei costi per la misurazione del vento.

Art. 27b Contributo d'investimento per impianti geotermici Gli impianti geotermici per la produzione di elettricità ricevono ora contributi d'in- vestimento e garanzie per la geotermia. Può essere chiesto un contributo separato per la prospezione di risorse geotermiche, per lo sfruttamento di risorse geotermiche e per la costruzione nonché messa in esercizio di nuovi impianti geotermici (cpv. 1). Lo sfruttamento è un'operazione che va oltre l'esplorazione geotermica svolta sinora: esso comprende il sondaggio attraverso una perforazione e l'estrazione e trasporto in

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superficie dell'acqua calda nonché un'eventuale riconduzione dell'acqua prelevata nel serbatoio geotermico. I contributi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento compu- tabili (cpv. 2). Ai sensi del capoverso 3, è possibile ottenere un contributo anche per la progettazio- ne di un nuovo impianto geotermico destinato alla produzione di energia elettrica. I costi di progettazione sono considerati costi computabili per un eventuale successivo contributo d'investimento. Un eventuale contributo d’investimento viene ridotto dell’importo del contributo di progettazione. Viene così impedita una doppia rimu- nerazione dei costi di progettazione.

Art. 28 cpv. 1 e 2 I rimandi devono essere corretti. Sul piano del contenuto si osserva, invece, che viene mantenuto il principio del diritto in materia di sussidi, sancito all'articolo 26 LSu, secondo cui non si può iniziare con i lavori o procedere ad acquisti di una certa importanza prima che l’aiuto finanziario sia stato assegnato con decisione definitiva o di massima.

Art. 29, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 e cpv. 3 lett. h–k Il capoverso 1 riguarda tutti i contributi d'investimento di cui al quinto capitolo della LEne ed è stata operata una conseguente modifica formale. Poiché d'ora in avanti non si calcoleranno più gli SNA per ogni singolo impianto (cfr. par. 4.1.4.), il capoverso 2 del diritto previgente viene abrogato. La possibilità di creare differenti categorie all'interno delle singole tecnologie viene ripresa dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (cpv. 3 lett. h). La possibilità di fissare importi basati sul principio dell'impianto di riferimento per determinate classe di potenza deve valere per tutte le tecnologie (cpv. 3 lett. i). Per il rinnovamento di impianti idroelettrici nei limiti dell'articolo 26 capoverso 1 lettera c il Consiglio federale può fissare un valore superiore per l'importo (cpv. 3 lett. j). Il Governo tiene conto del fatto che spesso il rinnovamento di impianti di piccole dimensioni non è economicamente conveniente e vi è pertanto il pericolo che l'impianto venga chiuso se il rinnovamento si rende necessario; per contro, a fronte di costi simili gli impianti di grandi dimensioni conseguono maggiori ricavi e possono quindi ammortizzare i costi d’investimento. Inoltre, ai sensi del capoverso 3 lettera k il Consiglio federale può prevedere che chi beneficia di un contributo d'investimento di cui al quinto capitolo della LEne metta a disposizione della Confederazione dati e informazioni di interesse pubblico. Sono compresi, ad esempio, i dati sulla misurazione del vento di cui all'articolo 27a capo- verso 3, che devono esser forniti all'UFE per permettere, tra l'altro, lo sviluppo continuo e l'aggiornamento delle basi metodologiche di cui all'articolo 11 LEne. I dati vengono forniti in forma aggregata. Lo stesso vale per i geodati di progetti geotermici (cfr. ad esempio il punto 5 dell'allegato 1 OEn).

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Art. 30 cpv. 4 lett. e Viste le nuove disposizioni sui contributi d'investimento, il rimando deve essere adattato.

Art. 33 Garanzie per la geotermia Per coprire i rischi legati agli investimenti si può continuare a beneficiare come finora, in alternativa ai contributi d'investimento di cui all'articolo 27b, di una garan- zia pari a non oltre il 60 per cento dei costi d'investimento computabili (cpv. 1). Ai sensi del capoverso 2, d'ora in avanti un richiedente può decidere per ogni singola tappa – prospezione, sfruttamento e realizzazione di un impianto – se presentare domanda per un contributo d'investimento o per una garanzia.

Art. 35 cpv. 2 lett. d e g A seguito degli adeguamenti concernenti i contributi d'investimento si è reso neces- sario un adeguamento formale di questa disposizione.

Art. 36 Limitazione per singoli utilizzi e lista d’attesa Nello stabilire le risorse a disposizione del fotovoltaico e delle altre tecnologie, l'UFE persegue una progressione continua e tiene conto dell’evoluzione dei costi nel fotovoltaico, da un lato, e nelle altre tecnologie, dall’altro. Le risorse disponibili in un giorno di riferimento per i progetti designati come priori- tari dal DATEC secondo l'articolo 26 capoverso 7 vengono calcolate sottraendo dalle risorse massime disponibili per l'intera durata della promozione (2018-2035) quelle già assegnate fino a tale giorno di riferimento. Questi fondi possono essere utilizzati in qualsiasi momento. Un pagamento anticipato delle risorse verrebbe prefinanziato dalle altre tecnologie.

Art. 38 cpv. 1 lett. b n. 1, 2 e 4 D'ora in avanti i contributi d'investimento potranno essere concessi fino al 2035. Sono state inoltre apportate alcune modifiche formali dovute sia all'estensione dei contributi d'investimento agli impianti eolici e geotermici sia all'istituzione di aste per gli impianti fotovoltaici.

Art. 44 cpv. 1 Con l'ampliamento di questa disposizione in futuro sarà possibile dare maggiore peso ai dati sulle emissioni nelle informazioni alla clientela. Si vuole inoltre rendere possibile la richiesta, tra i dati relativi all'intensità energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e dei loro componenti prodotti in serie, anche di infor- mazioni relative ad esempio all'origine della materia prima, la produzione, il traspor- to o anche lo smaltimento – ossia informazioni sull'intero ciclo di vita. Ciò aumenta la trasparenza e la comparabilità dei diversi prodotti e consente ai consumatori di tenere conto di questi aspetti al momento dell'acquisto.

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Nell’ottica dell'economia comportamentale, con la nuova lettera d si è inoltre deciso di permettere di mostrare ai clienti - soprattutto nel caso delle etichette energetiche per le autovetture - qual è ad esempio la differenza in termini di denaro tra l'acquisto di un'auto di classe energetica bassa e quello di un'auto media della classe energetica A.

Art. 55 cpv. 3 ultimo periodo Essendo necessario svolgere una procedura di consultazione, per ragioni di tempo il Consiglio federale non può presentare al Parlamento il rapporto di cui al capoverso 3 e contemporaneamente proporgli l’adozione di misure. Per tale ragione la parola “contemporaneamente” è stata cancellata. Si continuerà a valutare l'opportunità di misure supplementari sulla base di un'analisi delle conseguenze e dell’efficacia delle misure previste dalla presente legge, svolta nell'ambito del rendiconto presentato ogni cinque anni dal Consiglio federale.

Art. 70 cpv. 1 lett. b Viste le nuove disposizioni sui contributi d'investimento, il rimando deve essere adattato.

Art. 73 D'ora in avanti devono poter beneficiare dei contributi d'investimento solo gli im- pianti la cui costruzione non è effettivamente ancora iniziata prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche. Questo dovrebbe permettere di scongiurare effetti collaterali e di utilizzare i fondi in modo produttivo.

Art. 75a Se un contributo d'investimento per un impianto fotovoltaico, idroelettrico o a bio- massa è stato assegnato di principio prima dell'entrata in vigore delle presenti modi- fiche, si applica per tale impianto il diritto previgente (cpv. 1). Per i casi in cui finora si è dovuto tenere conto dei sovraccosti non ammortizzabili, questi ultimi restano determinanti. Anche le domande inoltrate entro l'ultimo giorno di riferimento previsto nell'ordi- nanza del 1° novembre 2017 23 sulla promozione dell'energia prima dell'entrata in vigore della presente modifica devono essere valutate secondo il diritto previgente (cpv. 2). Con la disposizione transitoria di cui al capoverso 3 è garantita la possibilità di continuare a beneficiare di contributi d'investimento per rinnovamenti considerevoli di impianti idroelettrici aventi una potenza non superiore a 10 MW nonché per gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti a gas di depurazione, a condizione che sia stata presentata all'UFE la rispettiva domanda, completa e conforme a tutti i requisiti di legge, prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche. Se questi

23 RS 730.03

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impianti non venissero così tutelati, la possibilità o meno di ricevere ancora un contributo d'investimento dipenderebbe in primo luogo dalla velocità in cui l'UFE è in grado di esaminare la domanda. La disposizione transitoria di cui al capoverso 4 tiene conto del fatto che d'ora in avanti potranno beneficiare di un contributo d'investimento anche lo sfruttamento del sottosuolo destinato alla produzione di energia elettrica geotermica, e non più solo l'esplorazione. Per evitare un'interruzione nei progetti in corso, la presente disposizione transitoria intende permettere ai richiedenti che hanno già inoltrato domanda, secondo il diritto previgente, per un contributo per l’esplorazione geoter- mica o per una garanzia per la geotermia oppure che hanno già firmato un contratto corrispondente di presentare domanda di riesame, richiedendo anche un contributo d'investimento per lo sfruttamento. Ciò comporterebbe un aumento dei costi compu- tabili nel calcolo del contributo d'investimento e quindi un contributo più elevato.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

6.1.1 Ripercussioni finanziarie per il bilancio della

Confederazione L'attuazione delle aste per gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni e dei contri- buti di progettazione, introdotti con il presente progetto, costeranno 550 000 franchi all’anno. Questi costi saranno coperti con il supplemento rete.

Per garantire la realizzazione sicura dei progetti geotermici avviati con l'attuazione delle misure di promozione contenute nella LEne e nella legge del 23 dicembre 2011 24 sul CO2, la Confederazione promuoverà, ai sensi dell'articolo 51 della legge del 7 ottobre 1983 25 sulla protezione dell'ambiente, installazioni di controllo e di sorveglianza per il monitoraggio dei rischi sismici ad opera del Servizio Sismico Svizzero e dei Cantoni. Le spese a carico del bilancio federale ammonteranno a

800 000 franchi annui.

6.1.2 Ripercussioni sul Fondo per il supplemento rete

I costi per i nuovi contributi d'investimento destinati agli impianti eolici, ai nuovi impianti idroelettrici di piccole dimensioni, agli impianti a biomassa e agli impianti geotermici, per le aste per gli impianti fotovoltaici, per l'aumento dei fondi per la promozione degli impianti idroelettrici di grandi dimensioni e per i contributi di progettazione ammontano a circa 215 milioni di franchi l'anno (cfr. la seguente figura 3). Questi costi subentrerebbero a partire dall'entrata in vigore del presente progetto.

24 RS 641.71 25 RS 814.01

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Fondi supplementari necessari per la promozione Mln. fr. / anno Aste per impianti fotovoltaici 65 Contributi d'investimento per impianti idroelettrici di grandi 55 dimensioni Contributi d'investimento per impianti a biomassa 30 Contributi d'investimento per impianti idroelettrici di piccole 30 dimensioni Contributi di progettazione 20 Contributi d'investimento per impianti eolici 15 Totale 215 Figura 3: Probabile ripartizione dei fondi supplementari per la promozione tra le diverse tecnologie beneficiarie

Gli strumenti di promozione così corretti verranno finanziati attraverso l’attuale supplemento rete. Esso rimane a un massimo di 2,3 ct./kWh (circa 1,3 miliardi di franchi l'anno). Ciò è possibile soprattutto perché singoli strumenti di promozione, come il premio di mercato per le grandi centrali idroelettriche, verranno soppressi e perché i prezzi sul mercato dell'energia elettrica si sono ripresi più rapidamente di quanto previsto solo pochi anni fa. L'aumento dei prezzi dell'energia elettrica riduce il bisogno di fondi da destinare alla rimunerazione per l'immissione di elettricità e sono quindi disponibili più fondi per altri strumenti di promozione. A seguito del rinvio della scadenza degli strumenti di promozione dal 2030 al 2035 l'importo del supplemento rete continuerà ad essere riscosso presso i consumatori finali, secondo l'importo attuale, per altri cinque anni. Secondo le stime il prosegui- mento della promozione dopo il 2030 costerà circa 500-550 milioni di franchi all'an- no. Un'eventuale domanda elevata può essere gestita tramite contingenti o riducendo i tassi di promozione. Tuttavia, in caso di sviluppi imprevisti e incontrollabili delle condizioni quadro (come ad es. il crollo dei prezzi dell'elettricità seguito da un corrispondente aumento della rimunerazione per l'immissione di elettricità) potreb- bero comunque verificarsi delle strozzature di liquidità. In un simile caso il Consi- glio federale può concedere un anticipo al Fondo per il supplemento rete.

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Figura 4: Evoluzione del Fondo per il supplemento rete. Ci si basa su ipotesi che tengono conto di uno scenario medio ritenuto probabile secondo il punto di vista attuale, della pianificazione attuale e di un’entrata in vigore della presente revisione della LEne entro il 2023. Eventuali cambiamenti delle condi- zioni quadro, delle ipotesi o dei contributi per la promozione possono causare scostamenti significativi.

6.2 Ripercussioni per il personale

Con l'attuazione del progetto, l’attuale personale dell'UFE impiegato nei settori corrispondenti verrebbe mantenuto. Se da una parte, infatti, l'onere diminuisce perché i sovraccosti non ammortizzabili non verranno più calcolati per ogni singolo impianto, dall'altra esso aumenta soprattutto a causa dei contributi di pianificazione e dei contributi d'investimento per i nuovi impianti idroelettrici di piccole dimensio- ni e gli impianti eolici. I posti interessati verranno finanziati attraverso il supplemen- to rete.

6.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni nonché per i

centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna Il progetto non ha ripercussioni dirette sui Cantoni e sui Comuni né sui centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna. I Cantoni e i Comuni ne beneficiano indi- rettamente se sono proprietari di imprese che ricevono sussidi. Le regioni in cui si

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investe, grazie alla promozione, in nuove capacità per la produzione di energia elettrica beneficeranno dei conseguenti effetti sull'occupazione e sulle tasse destinate alla collettività. Ciò riguarda in particolare anche le regioni di montagna. Soprattutto l’ulteriore potenziamento del fotovoltaico porterà a un aumento dei posti di lavoro per installatori, copritetto ed elettricisti. Anche l'auspicato aumento degli impianti idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici genererà un ulteriore valore aggiunto, soprattutto nelle aree periferiche.

6.4 Ripercussioni per l'economia nazionale

Gli adeguamenti del sistema di promozione verranno finanziati attraverso l’attuale supplemento rete già esistente. Esso rimane a un valore massimo di 2,3 ct./kWh (circa 1,3 miliardi di franchi l'anno). L'impatto finanziario sui consumatori di ener- gia elettrica non sarà quindi maggiore rispetto ad oggi, tuttavia durerà un po’ più a lungo, poiché le misure di promozione sono state prorogate di cinque anni, ossia fino al 2035. Si ritarda, di conseguenza, di cinque anni anche la riduzione del supplemen- to rete, che sgraverà i consumatori di energia elettrica di 500-550 milioni di franchi all'anno.

6.5 Ripercussioni per l'ambiente

Per ridurre le emissioni di CO2 legate al consumo energetico e contenere così il cambiamento climatico è necessario decarbonizzare soprattutto i settori dei trasporti e dell'edilizia. Dal punto di vista odierno la decarbonizzazione può essere raggiunta solo attraverso un'elettrificazione su larga scala. Si può infatti prevedere che in futuro i sistemi di riscaldamento a gasolio e a gas saranno sempre più sostituiti da sistemi con pompe di calore. Anche nel settore della mobilità i motori a combustione stanno cedendo il passo a motori elettrici sempre più efficienti. L'energia elettrica necessaria a tal fine deve essere prodotta senza causare ulteriori emissioni di CO2. Vista la decisione di abbandonare il nucleare, è necessario potenziare lo sfruttamen- to delle energie rinnovabili per la produzione di elettricità. Il presente progetto sostiene fortemente questo indirizzo. La revisione della legge contribuisce quindi in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di politica climatica della Svizzera.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Le modifiche proposte si basano in primo luogo sull'articolo costituzionale concer- nente la politica energetica (art. 89 della Costituzione federale [Cost.]). Secondaria- mente servono da base anche l'articolo costituzionale sulla protezione dell'ambiente e l'articolo costituzionale sulle acque (art. 74 e 76 Cost.) – cfr. al riguardo le affer-

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mazioni contenute nel messaggio del 4 settembre 2013 26 concernente il primo pac- chetto di misure della Strategia energetica 2050.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

7.3 Forma dell’atto

Il progetto introduce importanti disposizioni contenenti norme di diritto, che come tali devono essere emanate, ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., sotto forma di legge federale. Le modifiche alla LEne seguono quindi la procedura della legislazione semplice.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera federale. Nella LEne si tratta delle misure contemplate negli articoli 27a, 27b, 33 e 37a (nuove disposizioni in materia di sussidi), gli articoli 25, 27, 36 capoverso 1 lettere a numero 2 e lettera b (disposizioni ampliate in materia di sussidi) e l'articolo 38 capoverso 1 lettera b (disposizioni prolungate in materia di sussidi). Le misure sottostanno pertanto al freno alla spesa di cui all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.

7.5 Rispetto dei principi della legge sui sussidi

Ai sensi dell'articolo 5 della legge sui sussidi il Consiglio federale deve verificare periodicamente gli aiuti finanziari e le indennità concesse dalla Confederazione. Nel suo rapporto concernente i sussidi per il 2008 il Consiglio federale ha stabilito il principio secondo cui i sussidi la cui base legale deve essere creata o riveduta duran- te il periodo del riesame vengono riesaminati sistematicamente nell’ambito del pertinente messaggio. Ciò viene fatto con il presente messaggio. È stato verificato se gli aiuti finanziari e le indennità sono giustificati da un interesse federale sufficiente, se raggiungono il rispettivo scopo in modo economico ed efficace e se vengono erogati in modo uniforme e giusto. Occorre inoltre verificare se gli aiuti finanziari e le indennità sono concepiti tenendo conto delle esigenze della politica finanziaria e se corrispondono a una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri tra Confede- razione e Cantoni.

26 FF 2013 6489, qui 6671

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Il progetto prevede sussidi sotto forma di contributi d'investimento per i nuovi impianti fotovoltaici (rimunerazione unica) e per gli impianti idroelettrici, a biomas- sa, eolici e geotermici.

Importanza degli aiuti finanziari per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti Nel suo messaggio del 4 settembre 2013 27 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 il Consiglio federale si è posto alcuni obiettivi per il potenziamento della produzione di elettricità da energie rinnovabili da raggiungere entro il 2020 e il 2035 e altri da raggiungere entro il 2050. Gli obiettivi a breve termine fissati per il 2020 verranno presumibilmente raggiunti. Per quelli più a lungo termine fissati per il 2035 è invece necessario potenziare ulteriormente gli impianti per la produzione di elettricità da energie rinnovabili. A causa dei prezzi ancora bassi dell'energia elettrica e degli ostacoli associati alla costruzione di nuovi impianti per la produzione energetica gli incentivi finanziari rimangono indispensabili. Per questo motivo la maggior parte dei contributi d'investimento validi finora sarà prolungata. I nuovi contributi d'investimento previsti sostituiscono completamente, per tutte le tecnologie, il modello della rimunerazione per l'immissione di elettricità. I gestori degli impianti ricevono meno sussidi rispetto al suddetto modello e devono sostenere, a seconda della tecnologia, almeno il 40 per cento dei costi d'investimen- to.

Gestione materiale e finanziaria dei sussidi e procedura per la concessione dei contributi Per la concessione dei contributi è prevista una procedura snella. I richiedenti rice- vono un determinato contributo ai propri costi d’investimento. D'ora in avanti conti- nueranno ad essere verificati solo i costi d'investimento, mentre non verrà più effet- tuato il calcolo dettagliato dei sovraccosti non ammortizzabili. Nel determinare le tariffe il Consiglio federale verificherà di volta in volta che non vengano concesse sovrarimunerazioni. L'effetto dei sussidi viene valutato regolarmente sulla base dell'articolo 55 LEne.

Limite temporale degli aiuti finanziari Le risorse destinate ogni anno agli impianti geotermici (contributi d'investimento e garanzie), idroelettrici di grandi dimensioni e fotovoltaici (contributi d'investimento) sono limitate (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b e cpv. 3 LEne). Il Consiglio federale può contingentare, se necessario, le risorse per le altre tecnologie (cfr. art.

36 cpv. 3 secondo periodo LEne). La promozione, inoltre, è limitata al 2035.

7.6 Delega di competenze legislative

Le nuove competenze legislative introdotte nella legge con la presente revisione si limitano ciascuna a un oggetto specifico e sono specificate sufficientemente in

27 FF 2013 6489, qui 6522 segg.

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termini di contenuto, scopo e portata. Il Consiglio federale mantiene la propria competenza per l'emanazione delle disposizioni esecutive (art. 29). A ciò si aggiun- ge ora una disposizione che prevede esplicitamente che il Consiglio federale può prevedere diverse categorie all'interno di tutte le tecnologie e può obbligare i promo- tori dei progetti a fornire alla Confederazione dati e informazioni di interesse pub- blico (ad es. misurazioni del vento e geodati dei progetti geotermici). Vengono leggermente ampliate le competenze del Consiglio federale in materia di impianti, veicoli e apparecchi.

7.7 Protezione dei dati

Ai sensi dell'articolo 29 capoverso 3 lettera k del progetto il Consiglio federale può prevedere che i beneficiari di un contributo d'investimento di cui al quinto capitolo della LEne mettano a disposizione della Confederazione dati e informazioni di interesse pubblico. Sono inclusi, ad esempio, i dati delle misurazioni del vento e i geodati di progetti geotermici. I dati vengono forniti solo in forma aggregata. Si rimanda, inoltre, al messaggio del 4 settembre 2013 28 concernente la revisione totale della LEne.

28 FF 2013 6489, qui 6681

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