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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sull’imposta preventiva
Del 3 aprile 2020
2020–...... 1
Compendio
L’imposta preventiva e la tassa di negoziazione rappresentano un ostacolo per il mercato svizzero dei capitali. Allo stesso tempo, l’attuale sistema dell’imposta pre- ventiva presenta lacune per quanto riguarda l’aspetto della garanzia. La presente riforma mira ad attenuare entrambi i problemi. Inoltre, apporta vantaggi politico- economici ed è caratterizzata da un favorevole rapporto costi-benefici. Situazione iniziale In particolare nell’ambito del mercato dei capitali di terzi e della funzione di garanzia dell’imposta preventiva, i risultati generati dal sistema attuale sono insoddisfacenti sia per la piazza economica che per il fisco. Mercato dei capitali di terzi: gli interessi corrisposti sulle obbligazioni delle so- cietà svizzere sono soggetti a un’imposta preventiva del 35 per cento. Di conse- guenza, per la maggior parte degli investitori le obbligazioni svizzere sono poco attraenti anche se prevedono il diritto a un rimborso parziale o integrale dell’im- posta. In risposta a ciò, i gruppi svizzeri eludono regolarmente l’imposta preven- tiva emettendo le proprie obbligazioni attraverso società estere. La tassa di negoziazione grava sulla compravendita delle obbligazioni. Soprat- tutto nel caso di obbligazioni con una breve durata residua, essa rappresenta un ostacolo che rende poco attraente la negoziazione per i negoziatori di titoli domi- ciliati in Svizzera. Funzione di garanzia: l’attuale imposta preventiva presenta lacune a livello di garanzia. I redditi di obbligazioni estere non sono garantiti, sebbene sia essi sia il loro possesso debbano anche essere dichiarati come reddito, rispettivamente come sostanza. Ciò si ripercuote negativamente sul gettito fiscale di Confedera- zione, Cantoni e Comuni. Contenuto del progetto Le problematiche sopra descritte possono essere eliminate passando al cosiddetto principio dell’agente pagatore per i redditi di interessi e abolendo la tassa di nego- ziazione sulle obbligazioni svizzere. Secondo il principio dell’agente pagatore, l’im- posta preventiva viene versata non più dal debitore (ad es. una società che emette un’obbligazione e corrisponde i relativi interessi), ma dall’agente pagatore dell’in- vestitore (ad es. la banca presso cui l’investitore ha depositato l’obbligazione). Le nuove disposizioni sull’imposta preventiva si applicano agli agenti pagatori con sede in Svizzera. Mercato dei capitali di terzi: l’agente pagatore conosce l’investitore, quindi è in grado di applicare l’imposta preventiva esclusivamente alle persone fisiche do- miciliate in Svizzera. Invece, le persone giuridiche domiciliate in Svizzera e gli investitori domiciliati all’estero sono esentati dal pagamento dell’imposta. Grazie a questa imposizione differenziata, i gruppi possono emettere le loro ob- bligazioni dalla Svizzera senza ostacoli dovuti all’imposta preventiva. Lo stesso vale per le attività di finanziamento interne ai gruppi.
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Con l’entrata in vigore di questa novità, l’attuale eccezione riguardante l’imposta preventiva per gli strumenti di istituti considerati «too big to fail» (obbligazioni bail-in ecc.) diventerà obsoleta. Come misura di accompagnamento agli elementi di riforma dell’imposta preven- tiva, la tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere sarà abolita. Ciò consen- tirà di rafforzare l’effetto positivo sul mercato dei capitali di terzi.
Funzione di garanzia: gli agenti pagatori sono tecnicamente in grado di riscuo- tere l’imposta preventiva anche sui redditi di titoli esteri. In futuro, la funzione di garanzia verrà quindi applicata anche ai redditi di interessi esteri in caso di de- posito presso una banca svizzera da parte di una persona fisica domiciliata in Svizzera. In questo modo si potrà colmare una lacuna significativa in materia di garanzia e si assicurerà un contributo efficace alla lotta contro la sottrazione dell’imposta in Svizzera. Tutto ciò andrà a beneficio di Confederazione, Cantoni e Comuni. Qualora l’agente pagatore si trovi all’estero, si applicherà, come di consueto, lo scambio automatico di informazioni. La riforma riguarda anche i redditi di interessi generati indirettamente, e quindi la funzione di garanzia potrà essere rafforzata anche in questo ambito. In futuro, gli investimenti diretti e indiretti in titoli fruttiferi di interessi godranno del medesimo trattamento. In questo modo si elimineranno in parte anche gli attuali svantaggi per la piazza svizzera dei fondi di investimento. Il progetto ha in particolare i seguenti effetti: Consente ai gruppi svizzeri di emettere le loro obbligazioni dalla Svizzera a con- dizioni competitive. Si prevede che le emissioni finora effettuate all’estero avver- ranno sempre più spesso dalla Svizzera. In determinate circostanze, anche i gruppi con sede all’estero potranno essere indotti a emettere obbligazioni dalla Svizzera. Inoltre, vi è la possibilità che le attività di finanziamento interne ai gruppi si concentrino sempre di più in Svizzera. Ciò porterà a un rafforzamento del mercato dei capitali di terzi. Per gli agenti pagatori, l’attuazione avrà importanti conseguenze tecniche e am- ministrative (adeguamento dei sistemi informatici, implementazione dei relativi processi e procedure ecc.); inoltre, per essi la procedura di riscossione dell’im- posta preventiva sarà più complessa rispetto a oggi. Questi oneri amministrativi e tecnici verrebbero ridotti con l’introduzione di una procedura di notifica in Svizzera. In questa sede si evita tuttavia di proporre tale soluzione, in considera- zione del dibattito politico interno degli ultimi anni e dell’urgenza della riforma. Con la riforma, gli investitori avranno maggiore interesse nell’acquistare obbli- gazioni svizzere attraverso negoziatori di titoli domiciliati in Svizzera, in quanto la tassa di negoziazione verrà abolita. Ciò porterà a una leggera ripresa dell’at- tività di gestione patrimoniale e dei titoli. La riforma porterà a una riduzione delle distorsioni del mercato dei capitali nell’ambito degli investimenti fruttiferi di interessi (scomparsa degli incentivi fi- scali per l’emissione all’estero o riduzione degli incentivi per l’acquisto attra- verso un negoziatore di titoli domiciliato all’estero). Poiché, nell’ambito degli
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investimenti indiretti, l’incentivo a investire tramite un prodotto estero decadrà, la piazza svizzera dei fondi di investimento godrà di condizioni paritarie. Per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie, occorre distinguere tra effetti temporanei, effetti statici ed effetti dinamici. Oltre alle stime dell’Amministra- zione federale delle contribuzioni (AFC), sono stati considerati anche i risultati di due studi commissionati dall’AFC a BAK Economics e KPMG. La riforma comporterà una riduzione una tantum delle entrate, poiché il rimborso dell’attuale imposta preventiva sui redditi di interessi agli investitori domiciliati all’estero e alle persone giuridiche con sede in Svizzera potrà essere richiesto ancora per tre anni, mentre la nuova imposta preventiva non sarà più riscossa. La riduzione temporanea delle entrate è stimata a circa 750 milioni di franchi. Questa cifra è coperta da accantonamenti costituiti in passato dalla Confedera- zione e non ha quindi alcuna incidenza sul preventivo. Da un punto di vista statico la riforma comporterà minori entrate ricorrenti, in quanto in particolare gli investitori domiciliati all’estero saranno esentati dall’imposta preventiva (stima 130 mio. fr.). Questa stima include anche le mag- giori entrate derivanti dall’imposta preventiva, in quanto la funzione di garanzia sarà applicata anche ai redditi di interessi esteri delle persone fisiche domiciliate in Svizzera (stima: 35 mio. fr.). Il 90 per cento degli effetti statici sulle entrate, dovuti alla riforma dell’imposta preventiva, riguarderanno la Confederazione, mentre il restante 10 per cento toccherà i Cantoni. L’abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere comporterà minori entrate stimate a 50 milioni di franchi all’anno, a esclusivo carico del preventivo della Confedera- zione. Per quanto riguarda l’insieme delle componenti degli effetti statici stimati sul get- tito, sussistono incertezze dovute, da un lato, alla disponibilità dei dati e, dall’al- tro, al livello dei tassi di interesse. In primo luogo, non tutte le componenti della riforma possono essere quantificate. In secondo luogo, è stato necessario elabo- rare una serie di ipotesi critiche per le componenti quantificabili. In terzo luogo, dato l’attuale livello particolarmente basso dei tassi d’interesse, le minori entrate stimate a livello statico riconducibili alla riforma si limitano a qualche centinaia di milioni di franchi. All’aumentare dei tassi d’interesse, aumentano automatica- mente anche le minori entrate. Inoltre, una stima statica non tiene conto degli effetti dinamici derivanti dagli adeguamenti del comportamento degli investitori o dal rafforzamento dell’attrattiva della piazza. Per quanto riguarda l’ultimo punto, chiari segnali indicano che in una prospet- tiva a lungo termine la riforma prevede un ottimo rapporto costi-benefici. Anche per la Confederazione, sulla quale ricadono quasi tutte le minori entrate stimate a livello statico, la riforma dovrebbe autofinanziarsi dopo circa cinque anni. Per i Cantoni e i Comuni, la riforma dovrebbe determinare maggiori entrate. In una prospettiva a medio e lungo termine, la riforma dovrebbe innescare impulsi che porteranno alla creazione di valore e posti di lavoro e genereranno maggiori en- trate per le amministrazioni pubbliche.
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Indice
Compendio 2
1 Situazione iniziale 7
1.1 Necessità d’intervento e obiettivi 7
1.1.1 L’attuale imposta preventiva 7
1.1.2 L’attuale tassa di negoziazione 8
1.1.3 Necessità d’intervento 8
1.1.3.1 Mercato dei capitali di terzi 8
1.1.3.2 Funzione di garanzia 10
1.1.3.3 Investimenti indiretti 11
1.1.3.4 Pagamenti sostitutivi 12
1.1.4 Le proposte di riforma sino a oggi 13
1.1.5 Obiettivi del progetto 14
1.2 Alternative e altre misure esaminate 15
1.2.1 Riforma globale (riforma dell’imposta preventiva anche
sui redditi di partecipazioni e abolizione delle tasse di bollo) 15
1.2.2 Procedura di notifica 17
1.2.3 Proposta della Coordinazione delle banche domestiche
(CBD) 18
1.2.4 Imposta sull’utile 18
1.2.5 Ulteriori misure 20
1.3 Rapporto con il programma di legislatura 21
1.4 Diritto comparato 21
2 Linee generali del progetto 22
2.1 La nuova regolamentazione proposta 22
2.1.1 La nuova imposta preventiva 22
2.1.2 Abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni
svizzere 24
2.1.3 Investimenti indiretti 25
2.1.4 Pagamenti sostitutivi 27
2.2 Confronto con il progetto del Consiglio federale del 2014 27
2.3 Questioni relative all’attuazione 29
3 Spiegazioni dei singoli articoli 30
3.1 Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva 30
3.2 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo 42
3.3 Legge del 19 giugno 2015 sull’infrastruttura finanziaria 44
4 Ripercussioni 44
4.1 Ripercussioni finanziarie 44
4.1.1 Base di dati 44
4.1.2 Ripercussioni per la Confederazione 45
4.1.2.1 Effetti una tantum o temporanei 45
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4.1.2.2 Effetti statici 47
4.1.2.3 Effetti dinamici 51
4.1.3 Ripercussioni su Cantoni e Comuni, nonché su centri
urbani, agglomerati e regioni di montagna 53
4.2 Ripercussioni sull’economia 53
4.2.1 Ripercussioni sulla piazza e sull’efficienza 53
4.2.2 Oneri amministrativi 55
5 Aspetti legali 56
5.1 Costituzionalità 56
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 56
5.3 Subordinazione al freno alle spese 57
Glossario 58 Allegato: progetto concernente le principali disposizioni dell’ordinanza 70
Titel Rechtstext (Avamprogetto) xx
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Gli interessi corrisposti sulle obbligazioni* 1 di società svizzere sono soggetti a un’im- posta preventiva del 35 per cento. Di conseguenza, per gli investitori le obbligazioni svizzere sono poco attraenti anche se prevedono il diritto a un rimborso parziale o integrale dell’imposta. Le ragioni sono da ricercarsi nella sottrazione di liquidità nel periodo tra la riscossione e il rimborso dell’imposta preventiva nonché nel dispendio amministrativo legato al rimborso. In risposta a tale situazione, i gruppi svizzeri eludono regolarmente l’imposta preven- tiva emettendo le proprie obbligazioni attraverso società estere. Anche le attività di finanziamento interne ai gruppi* a volte non hanno luogo in Svizzera. Ciò comporta una perdita a livello di creazione di valore, posti di lavoro e gettito fiscale. Inoltre, per questi titoli formalmente esteri non sussiste alcuna funzione di garanzia relativa all’imposta sul reddito e sulla sostanza, come sarebbe necessario in particolare per le persone fisiche domiciliate in Svizzera. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di ela- borare un progetto sulla riforma dell’imposta preventiva da porre in consultazione. A tal fine, nelle sedute del 26 giugno e del 27 settembre 2019, l’Esecutivo ha stabilito i principali parametri della riforma. Questi si basano in larga misura sui parametri di riferimento indicati da una sottocommissione della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 17.494. Oltre all’imposta preventiva, anche la tassa di negoziazione e l’imposta sull’utile hanno un impatto notevole sull’attrattiva del mercato svizzero dei capitali. Riguardo alla tassa di negoziazione, il Consiglio federale propone adeguamenti puntuali. Il Go- verno ha invece deciso di non adottare alcuna misura relativa all’imposta sull’utile (n. 1.2.4).
1.1 Necessità d’intervento e obiettivi
1.1.1 L’attuale imposta preventiva
L’imposta preventiva è un’imposta riscossa alla fonte* dalla Confederazione, pari al 35 per cento. Essa si applica tra l’altro ai redditi di capitali mobili (oggetto dell’impo- sta): vi sono compresi gli interessi, gli averi di clienti, i redditi di partecipazioni e i corrispondenti redditi di investimenti collettivi di capitale (ICC)* ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006 2 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Inoltre, tale imposta si applica a determinate vincite alla lotteria e prestazioni assicurative. Il debitore della prestazione imponibile (soggetto dell’imposta, ad es. emittente di un’obbligazione) paga all’investitore (ad es. il detentore dell’obbligazione) il 65 per cento dei redditi e versa il restante 35 per cento all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Sono assoggettati all’imposta i debitori che hanno la loro sede
1 I termini tecnici più importanti sono spiegati nel glossario. Alla prima occorrenza sono contrassegnati con un asterisco *. 2 RS 951.31
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o il domicilio in Svizzera. L’imposta preventiva non viene applicata ai redditi di de- bitori domiciliati all’estero, anche se questi redditi sono soggetti alle imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza. Le caratteristiche importanti del sistema noto come principio del debitore* sono la facilità di riscossione e l’anonimato. Infatti, l’imposta preventiva viene prelevata in- dipendentemente dall’investitore. Pertanto, essa riguarda gli investitori istituzionali e domiciliati all’estero così come le persone fisiche domiciliate in Svizzera. Una distin- zione in base all’investitore o al gruppo di investitori avviene soltanto per il rimborso. L’imposta preventiva ha lo scopo di garantire l’imposta sul reddito e sulla sostanza per le persone fisiche domiciliate in Svizzera (funzione di garanzia* dell’imposta pre- ventiva); in questo modo esse sono indotte a comunicare all’autorità fiscale cantonale competente i redditi e i valori patrimoniali soggetti all’imposta preventiva. In cambio, esse ricevono il rimborso integrale dell’imposta preventiva. Gli investitori domiciliati all’estero hanno diritto al rimborso parziale o integrale di tale imposta in base alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) appli- cabile. Qualora non esista alcuna CDI tra la Svizzera e il Paese di domicilio o sia previsto soltanto un rimborso parziale (cosiddetta imposta residua*), l’imposta pre- ventiva servirà a generare entrate fiscali (funzione fiscale* dell’imposta preventiva). Figura 1: rappresentazione schematica del principio del debitore
1.1.2 L’attuale tassa di negoziazione
La tassa di negoziazione viene riscossa sulla compravendita di determinati titoli e quindi grava anche sulle obbligazioni. La tassa è dovuta se almeno una delle parti coinvolta nella negoziazione è un negoziatore di titoli domiciliato in Svizzera. Per ogni negoziatore coinvolto è dovuta la metà della tassa. Per le obbligazioni svizzere, la tassa complessiva ammonta allo 0,15 per cento del ricavato della vendita, mentre per i titoli esteri allo 0,3 per cento.
1.1.3 Necessità d’intervento
1.1.3.1 Mercato dei capitali di terzi
L’attuale sistema dell’imposta preventiva presenta degli svantaggi per il mercato dei capitali di terzi* (soprattutto per quanto riguarda le emissioni di obbligazioni) in Sviz- zera. Ciò si ripercuote negativamente sull’economia pubblica svizzera così come sul gettito fiscale di Confederazione, Cantoni e Comuni.
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Per evitare l’imposta preventiva, molti gruppi svizzeri in particolare emettono obbli- gazioni tramite società estere, anziché in Svizzera. Il relativo mercato svizzero risulta quindi poco attraente e arretrato nel confronto internazionale. Ciò si ripercuote nega- tivamente sull’intera piazza economica, poiché la creazione di valore legata al mer- cato dei capitali di terzi non ha luogo in Svizzera. Figura 2: volume medio delle emissioni di obbligazioni in Paesi selezionati (in % del PIL, periodo 2008-2016)
Fonte: Erhebliches Entwicklungspotential für den Schweizer Kapitalmarkt 3, Beirat Zukunft Finanzplatz, aprile 2018, pag. 4 La figura 2 mostra il volume medio delle emissioni di obbligazioni in percentuale del PIL svizzero e di altre importanti piazze selezionate nel periodo 2008–2016. In termini di forza economica, il Lussemburgo è una delle più importanti sedi di emissione a livello mondiale. Tuttavia, anche altri centri finanziari come Hong Kong, il Regno Unito o Singapore superano la Svizzera. Il mercato svizzero dei capitali di terzi non si è sviluppato sufficientemente e la tendenza è addirittura al ribasso. Ad esempio, il volume assoluto delle emissioni nel 2016 è stato di soli 55,4 miliardi di franchi, circa il 44 per cento in meno rispetto al 2009. Gli ostacoli fiscali contribuiscono in maniera significativa ai deboli risultati della Svizzera. 4 Nonostante l’imposta preventiva abbia conseguenze anche sul mercato del capitale proprio*, il Consiglio federale rinuncia ad adottare misure in questo ambito (n. 1.2.1).
3 Lo studio comparativo elaborato dal Consiglio consultivo per il futuro della piazza finan- ziaria, redatto in tedesco, è disponibile alla pagina: https://www.efd.ad- min.ch/dam/efd/fr/dokumente/home/dokumentation/berichte/papier-schweizer-kapital- markt%20.pdf.download.pdf/VR-PK-d.pdf 4 Oltre alle imposte, anche il contesto normativo esercita un’influenza importante. Lo stesso vale per i tassi di cambio. Il volume delle emissioni degli emittenti europei è sceso da 45,9 mia. di franchi nel 2009 a 5,6 mia. di franchi nel 2016, e questa tendenza può es- sere attribuita almeno in parte al rafforzamento del franco svizzero.
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1.1.3.2 Funzione di garanzia
L’attuale imposta preventiva presenta lacune a livello di garanzia. Ciò si ripercuote negativamente sul gettito fiscale di Confederazione, Cantoni e Comuni. Le obbliga- zioni estere, comprese quelle emesse da gruppi svizzeri all’estero, non sono garantite dall’imposta preventiva. Per questi investimenti, in determinate circostanze, lo scam- bio automatico di informazioni relative a conti finanziari* assume la funzione di ga- ranzia per le imposte sul reddito e sulla sostanza. Se una persona fisica domiciliata in Svizzera detiene questi titoli presso una banca* in un Paese con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo sullo scambio automatico di informazioni, viene inviata una notifica alla Svizzera. Tuttavia, nessuna garanzia viene fornita in assenza di un simile accordo con il Paese in questione o se i valori patrimoniali esteri sono custoditi in un deposito* presso una banca svizzera. Di conseguenza, gli investitori domiciliati in Svizzera sono incentivati a investire all’estero, in quanto ciò elimina l’applicazione dell’imposta preventiva. Ne risultano avvantaggiati gli investitori fiscalmente disone- sti, ma anche quelli onesti. Questi ultimi, infatti, nel caso di investimenti esteri, pos- sono beneficiare di maggiore liquidità nel periodo che intercorre tra la riscossione e il rimborso dell’imposta preventiva e non devono passare attraverso la procedura di rim- borso. La figura 3 mostra i crediti delle economie domestiche e delle istituzioni private senza scopo di lucro nei confronti di debitori domiciliati in Svizzera e all’estero per gli anni 2008 e 2017. In totale, il valore dei beni mobili ammontava a circa 1,5 bilioni di fran- chi, di cui poco più della metà in contanti e depositi a vista*. La quota di valori patri- moniali mobili detenuta da controparti non domiciliate in Svizzera era di poco infe- riore al 30 per cento. Se si trascura l’entità dei contanti e dei depositi a vista, che servono piuttosto alla gestione della liquidità, la quota dei valori patrimoniali mobili non garantita dall’imposta preventiva è pari a circa il 50 per cento. L’attuale imposta preventiva non soddisfa quindi in misura sufficiente la sua funzione di garanzia. Figura 3: crediti delle economie domestiche nei confronti di controparti domiciliate in Svizzera e all’estero (2008 e 2017, in mio. fr.)
Fonte: Banca nazionale svizzera (BNS), Finanzierungsrechung der Schweiz, (conti finanziari della Svizzera elaborati dalla BNS, disponibili in francese, tedesco e in- glese)
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Inoltre, vari sviluppi hanno aumentato la necessità di agire per riformare l’imposta preventiva. Gli sviluppi internazionali, in particolare in relazione al progetto BEPS* dell’OCSE, hanno comportato, tra l’altro, un aumento dei requisiti relativi alla sostanza. Questo spinge sempre più spesso i gruppi che operano a livello interna- zionale a centralizzare le loro attività di finanziamento in un’unica società. Ciò riguarda sia il finanziamento esterno* che quello interno ai gruppi (ad es. funzioni di treasury e di cash-pooling*). Per i Paesi con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni (nel 2020: attivato con 97 Paesi), l’imposizione per gli investitori domiciliati all’estero è già garantita dalla notifica. La riscossione supplementare dell’imposta preventiva rappresenta un eccesso di garanzia per gli investitori che hanno diritto a un rimborso ai sensi delle CDI. Nel 2012 e nel 2016 le Camere federali hanno stabilito alcune eccezioni per gli interessi derivanti dai cosiddetti strumenti too big to fail (TBTF)* (CoCos*, ob- bligazioni bail-in* e obbligazioni write-off*) (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. g e i LIP). Fino a un’eventuale conversione, questi strumenti TBTF rappresentano obbligazioni i cui interessi sarebbero soggetti all’imposta preventiva. Tuttavia, nell’interesse della stabilità finanziaria, è aumentata la necessità che questi strumenti siano emessi in Svizzera e assoggettati al diritto svizzero. L’eccezione scadrà a fine 2021. Essa comporta una disparità di trattamento rispetto alle altre obbligazioni societarie, ma per i motivi sopra menzionati dovrebbe essere mantenuta fino all’entrata in vigore della presente revisione (n. 2.3).
1.1.3.3 Investimenti indiretti
Oggi i redditi di interessi derivanti da un ICC sono soggetti alla deduzione dell’impo- sta preventiva. L’ulteriore trattamento fiscale dipende dal fatto che si tratti di un ICC svizzero oppure estero. Gli ICC svizzeri ai sensi della LICol hanno diritto al rimborso integrale dell’imposta preventiva, in quanto effettuano la deduzione di questa imposta nei confronti dei loro investitori. La deduzione applicata riguarda tutti gli investitori e ciò indebolisce la competitività della piazza dei fondi*. Questo è uno dei motivi per cui gli ICC sono relativamente rari in Svizzera. Nel caso degli ICC esteri, i rimborsi dell’imposta preventiva sui redditi di interessi soggetti alla stessa falliscono regolarmente a causa di ostacoli pratici. Al momento della distribuzione, l’ICC estero non opera alcuna deduzione dell’imposta preventiva. La situazione degli ICC svizzeri che non rientrano nell’ambito di applicazione della LICol (in particolare i patrimoni analoghi*) è paragonabile a quella degli ICC esteri: i redditi di interessi percepiti dagli ICC svizzeri sono soggetti all’imposta preventiva, ma non la loro distribuzione agli investitori. Queste due forme di ICC diventano quindi in parte più attraenti sia per gli investitori svizzeri che per gli investitori esteri. D’un canto, l’esenzione dall’imposta preventiva va a beneficio degli investitori fiscal- mente onesti (maggiore liquidità e assenza della procedura di rimborso). D’altro canto, ne risulta anche una situazione di garanzia insufficiente, poiché i redditi e la
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sostanza sono soggetti alle imposte sul reddito e sulla sostanza. 5 In questo senso ne beneficiano anche gli investitori fiscalmente disonesti. Come gli ICC, anche i prodotti strutturati* vengono utilizzati per gli investimenti collettivi di capitale, ma non rientrano nel campo d’applicazione della LICol. 6 I redditi di interessi realizzati dall’emittente sono soggetti all’imposta preventiva. Quando ac- credita i redditi agli investitori (pagamento compensativo*), l’emittente non procede però a nessuna deduzione dell’imposta preventiva, sebbene i redditi e l’oggetto patri- moniale siano interamente o parzialmente assoggettati alle imposte sul reddito e sulla sostanza. 7
1.1.3.4 Pagamenti sostitutivi
I pagamenti sostitutivi* vengono effettuati in caso di prestito di titoli (ad es. diritti di partecipazione). Il mutuante trasferisce il suo investimento a un mutuatario, senza però rinunciare al diritto ai redditi che ne derivano. Solitamente il mutuatario trasfe- risce a sua volta questo investimento. Un esempio è quando il mutuatario vende un titolo senza esserne proprietario. Se durante il periodo di prestito vengono generati redditi soggetti all’imposta preven- tiva, tali redditi originari affluiscono all’attuale possessore del titolo. Questo paga le imposte sui redditi e ha quindi diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta. Tuttavia, il mutuatario deve compensare il mutuante per i mancati redditi. Questo ri- sarcimento viene definito quale pagamento sostitutivo. Tecnicamente, la banca del mutuante addebita al mutuatario il pagamento sostitutivo. Secondo la legislazione vi- gente, la banca addebita il 100 per cento dell’importo. In questo modo il mutuante perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva. Questo sistema fa sì che l’imposta preventiva venga talvolta rimborsata più volte, an- che se è stata riscossa una sola volta o non è stata riscossa affatto (soprattutto quando sono coinvolte banche estere). Per questo motivo, nella prassi, la banca svizzera ha finora versato l’imposta preventiva anche sul pagamento sostitutivo. L’imposta pre- ventiva è stata quindi riscossa sui redditi originari e sul pagamento sostitutivo e, di conseguenza, rimborsata anche per entrambi. Nella sua sentenza del 21 novem-
5 Il valore della quota di un ICC è sempre soggetto anche all’imposta sulla sostanza; ciò è garantito anche dall’imposta preventiva. Di seguito questo aspetto è sottinteso quando si menziona l’assoggettamento all’imposta sul reddito. 6 Si distinguono per il fatto che, a differenza di un ICC, un prodotto strutturato ha un effetto di schermatura, cioè i redditi vengono allocati agli investitori soltanto con la distribuzione e non direttamente (la cosiddetta imposizione trasparente degli ICC). Sono presenti ulte- riori differenze per quanto riguarda la proprietà dei valori sottostanti* (azioni, obbliga- zioni ecc.), che è presente soltanto negli ICC senza eccezioni. Infine, gli investitori di un prodotto strutturato non hanno alcun diritto di separazione in caso di fallimento dell’emit- tente. 7 Nel 2017 le economie domestiche detenevano prodotti strutturati emessi all’estero per un valore di circa 23,5 mia. di franchi. I prodotti strutturati emessi dalle banche in Svizzera sono iscritti nei bilanci di quest’ultime. Tuttavia, non costituendo una categoria a sé, l’identificazione dei prodotti strutturati svizzeri non è attualmente possibile. È tuttavia ri- saputo che, a causa dell’imposta preventiva, in Svizzera vengono emessi pochi prodotti strutturati.
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bre 2017 (2C_123/2016), il Tribunale federale ha tuttavia stabilito che per la riscos- sione dell’imposta preventiva sul pagamento sostitutivo non esiste alcuna base giuri- dica.
1.1.4 Le proposte di riforma sino a oggi
Una prima riforma era già stata proposta dal Consiglio federale nel 2010. Allora, il fattore da cui era scaturito il progetto era stata l’introduzione degli strumenti TBTF. In riferimento a questi strumenti, che rappresentano obbligazioni fino a un’eventuale conversione, vi è un marcato interesse economico e normativo affinché l’emissione avvenga dalla Svizzera e secondo il diritto svizzero. Il progetto venne tuttavia respinto dal Parlamento, il quale esentò gli strumenti TBTF dall’imposta preventiva. Questa eccezione è limitata nel tempo. 8 Alla fine del 2014 il Consiglio federale ha compiuto un ulteriore tentativo. Il suo pro- getto di riforma si basava sulle proposte del gruppo di esperti presieduto dal professor Brunetti. 9 Tuttavia, durante la procedura di consultazione, l’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) ne ha preso le distanze. Infatti, essa sosteneva che un nuovo sistema di deduzione fiscale avrebbe comportato troppo lavoro amministrativo e rischi per le banche. L’ASB chiedeva invece il passaggio a un sistema di notifica anche in Sviz- zera. Anche economiesuisse ha condiviso questa posizione. Il Consiglio federale ha sospeso il progetto nel giugno 2015 in considerazione dell’esito controverso della procedura di consultazione e sullo sfondo dell’iniziativa popolare allora pendente «Sì alla protezione della sfera privata», che mirava a sancire il segreto bancario fiscale nella Costituzione. Nel novembre 2015 il Consiglio federale incaricò il DFF di istituire un gruppo di esperti per sviluppare proposte di riforma. Su questa base, il Consiglio federale intendeva decidere il più rapidamente possibile come procedere dopo il voto sull’iniziativa popolare. Dopo il ritiro dell’iniziativa popolare nel gennaio 2018, il gruppo di esperti intensificò il suo lavoro e a fine 2018 presentò il suo rapporto 10, comunicandone i dettagli al Consiglio federale nel marzo 2019. Oltre a una riforma a favore del mercato dei capi- tali di terzi, il gruppo di esperti proponeva di esaminare anche misure relative al mer- cato del capitale proprio.
8 L’1.1.2016 è stata aggiunta la disposizione derogatoria per le obbligazioni bail-in; nel contempo, le eccezioni esistenti concernenti le emissioni sono state prorogate fino al 31.12.2021. 9 Expertentgruppe zur Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie: il rapporto conclusivo, redatto in tedesco, è disponibile alla pagina: https://www.newsd.admin.ch/newsd/mes- sage/attachments/37585.pdf 10 Empfehlungen zu einer Reform der Verrechnungssteuer: le raccomandazioni, redatte in tedesco, sono disponibili alla pagina: https://www.efd.admin.ch/dam/efd/de/dokume- nte/home/dokumentation/berichte/bericht-verrechnungssteuer.pdf.download.pdf/VS-BE- d.pdf
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Nel gennaio 2020 il Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria ha sot- toposto al Consiglio federale una roadmap strategica per la politica dei mercati finan- ziari. 11 Il Consiglio consultivo raccomanda in via prioritaria di affrancare fiscalmente il mercato dei capitali svizzero. Modificando l’imposta preventiva, come proposto dal Consiglio federale nei suoi parametri di riferimento, la Svizzera diverrebbe molto più interessante per questo tipo di operazioni sul mercato dei capitali. A medio termine, riformando l’imposta preventiva per le emissioni di capitale proprio e le tasse di bollo, si potrebbe aumentare ulteriormente l’attrattiva del mercato dei capitali svizzero. Nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 17.494, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha istituito una sottocommissione che si occupa della riforma dell’imposta preventiva sui redditi di interessi. Il suo compito è elaborare un progetto e coordinare i suoi lavori con quelli del Consiglio federale. Nel giugno 2019 la sottocommissione ha pubblicato i suoi parametri di riferimento per una riforma dell’imposta preventiva. 12 Tuttavia, ha attualmente sospeso i suoi lavori per sostenere il progetto del Consiglio federale.
1.1.5 Obiettivi del progetto
Come nei precedenti progetti, il Consiglio federale intende rafforzare il mercato dei capitali di terzi ed estendere la funzione di garanzia dell’imposta preventiva in Sviz- zera. Per ottenere un effettivo rafforzamento del mercato dei capitali di terzi, occorre abo- lire l’imposta preventiva sui redditi di interessi attualmente a carico degli investitori (ad eccezione delle persone fisiche domiciliate in Svizzera). In seguito a questo cam- biamento, si prevede che le emissioni di obbligazioni dei gruppi svizzeri effettuate finora all’estero avverranno sempre più spesso dalla Svizzera. In determinate circo- stanze, anche i gruppi esteri potranno essere indotti a emettere obbligazioni dalla Sviz- zera. L’effetto positivo sarà rafforzato dall’abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere. Allo stesso tempo, gli attuali ostacoli al finanziamento interno ai gruppi dovuti all’imposta preventiva decadranno. Anche in questo ambito l’attrattiva della piazza svizzera aumenterà. La maggiore centralizzazione dei finanziamenti interni ai gruppi in Svizzera favorirà un aumento della creazione di valore e di posti di lavoro nelle società interessate. A ciò si aggiungono gli effetti positivi per la piazza finanziaria svizzera e per le locali società di consulenza legale e aziendale che si occupano del disbrigo di tali finanzia- menti. Questi positivi effetti sull’economica nazionale si tradurranno in maggiori en- trate per Confederazione, Cantoni e Comuni. La funzione di garanzia per le persone fisiche in Svizzera verrà estesa rispetto a oggi, in quanto anche i redditi di interessi provenienti da fonti estere saranno assoggettati all’imposta preventiva. La nuova imposta preventiva garantisce tutti gli investimenti
11 Il comunicato stampa è disponibile alla pagina: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-ini- ziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-77790.html 12 Il comunicato stampa è disponibile alla pagina: https://www.parlament.ch/press-relea- ses/Pages/mm-wak-n-2019-06-11.aspx
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fruttiferi di interessi depositati presso un agente pagatore domiciliato in Svizzera* (di norma una banca). Questa garanzia ampliata avrà effetti positivi sull’onestà fiscale e quindi sul gettito derivante dall’imposta sul reddito e sulla sostanza di Confedera- zione, Cantoni e Comuni. Inoltre, le decisioni d’investimento riguardanti gli investi- menti fruttiferi non saranno più influenzate dal trattamento fiscale legato all’imposta preventiva. Il nuovo sistema dell’imposta preventiva consentirà inoltre di trattare l’investimento diretto in un titolo fruttifero allo stesso modo di un investimento indiretto operato tramite un ICC o un prodotto strutturato. Questa parità di trattamento aumenta note- volmente la complessità tecnica della nuova imposta preventiva. Tuttavia, soltanto in questo modo sarà possibile eliminare gli svantaggi fiscali esistenti per gli ICC svizzeri nell’ambito dei redditi di interessi e la distorsione delle decisioni d’investimento (n. 1.1.4). La costituzione di nuovi ICC in Svizzera dovrebbe rafforzare gli effetti po- sitivi sul mercato svizzero dei capitali di terzi. L’inclusione degli investimenti indiretti garantisce che gli investitori fiscalmente disonesti non possano eludere l’imposta pre- ventiva percependo i redditi di interessi mediante un ICC estero. La nuova imposta preventiva (imposta preventiva secondo il principio dell’agente pa- gatore) differenzia già al momento della riscossione in base all’investitore. I relativi oneri amministrativi supplementari e i rischi legati alla gestione e alla responsabi- lità saranno ridotti al minimo. A tale scopo, i redditi di partecipazioni estere saranno ad esempio gravati dalla nuova imposta preventiva. Le ripercussioni sull’economia nazionale sono descritte dettagliatamente al numero 4.2.
1.2 Alternative e altre misure esaminate
1.2.1 Riforma globale (riforma dell’imposta preventiva anche sui
redditi di partecipazioni e abolizione delle tasse di bollo) Il mercato del capitale proprio è condizionato anche dall’attuale imposta preventiva nonché dalle tasse di emissione e di negoziazione. Di conseguenza, un miglioramento delle condizioni quadro fiscali avrebbe effetti economici e fiscali positivi anche in questo ambito, poiché rende i diritti di partecipazione (ad es. le azioni) più attraenti, soprattutto per gli investitori domiciliati all’estero. La tassa di emissione si rivela un ostacolo per il finanziamento degli investimenti at- traverso il capitale di partecipazione. La tassa di negoziazione riscossa sulle azioni svizzere rincara a sua volta la negoziazione di questi titoli sui mercati secondari. L’inclusione dei redditi di partecipazioni svizzere nella nuova imposta preventiva con esenzione per le persone giuridiche svizzere e gli investitori domiciliati all’estero deve invece essere rigorosamente respinta per motivi di politica finanziaria. L’attuale gettito derivante dall’imposta preventiva proviene in gran parte dai redditi di parteci- pazioni, per cui la misura comporterebbe minori entrate per diversi miliardi di franchi all’anno. Inoltre, la misura avrebbe importanti effetti di trascinamento: generalmente gli investitori domiciliati all’estero hanno la possibilità di richiedere la compensazione dell’imposta preventiva svizzera con le imposte nel loro Stato di sede o di domicilio, a condizione che non abbiano diritto al rimborso. Se la Svizzera rinunciasse all’impo- sta preventiva sui redditi di partecipazioni, l’effetto in molti casi svanirebbe: infatti,
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se da un lato gli investitori domiciliati all’estero non sarebbero più gravati dall’impo- sta preventiva svizzera, dall’altro non sarebbero più in grado di compensarla con l’im- posta estera. Di conseguenza, l’onere fiscale per questi investitori domiciliati all’estero resterebbe invariato, mentre la Svizzera avrebbe un minor gettito. In ultima analisi, in questi casi la Svizzera sovvenzionerebbe il gettito fiscale di Paesi esteri senza contribuire in alcun modo al rafforzamento della sua piazza economica. Se a ciò si aggiunge il fatto che i miliardi persi dovrebbero essere compensati con una ri- duzione delle uscite o un aumento delle entrate, è evidente che questa misura avrebbe un impatto negativo sull’economia pubblica svizzera. La misura da esaminare secondo il gruppo di esperti (n. 1.1.4) prevede invece una riduzione dell’aliquota dell’imposta preventiva sui redditi di partecipazioni dal 35 al 15 per cento. Il 15 per cento è l’imposta residua che la Svizzera conformemente alle CDI può solitamente trattenere in via definitiva nel caso dell’azionariato diffuso (ge- neralmente inferiore al 25 % del capitale della società distributrice). Gli investitori con azionariato diffuso sarebbero così soggetti a un’imposta preventiva del 15 per cento sin dall’inizio, senza dover ricorrere alla procedura di rimborso. Gli investitori che hanno diritto a un’aliquota più ridotta, perché detengono una partecipazione si- gnificativa (generalmente oltre il 25 per cento del capitale della società distributrice) o perché godono di un’opzione di rimborso più ampia indipendentemente dall’entità della partecipazione (ad es. istituti di previdenza), dovrebbero comunque ricorrere alla procedura di rimborso, ma beneficerebbero di un’aliquota di prelievo inferiore rispetto a oggi e quindi di una minore privazione di liquidità. Anche questa riduzione dell’aliquota dal 35 al 15 per cento deve essere respinta per motivi di politica finanziaria: secondo le stime di KPMG 13 e dell’AFC, essa compor- terebbe minori entrate pari a 1,6 miliardi di franchi all’anno (90 % per la Confedera- zione e 10 % per i Cantoni). Da un lato, verrebbero esonerati gli investitori residenti in un Paese con cui la Svizzera non ha stipulato una CDI e che pertanto oggi non hanno alcun diritto al rimborso dell’imposta preventiva. Inoltre, vi sarebbe una per- centuale più alta di investitori domiciliati all’estero con diritto al rimborso parziale o integrale, ma che di fatto non lo rivendicano («mancato rimborso»). I motivi di un mancato rimborso possono essere molteplici: negligenza, mancanza di informazione, mancanza di collaborazione da parte delle autorità fiscali estere, impossibilità di fatto del rimborso in caso di ICC esteri o disonestà fiscale degli investitori. In uno studio commissionato dall’AFC, BAK Economics 14 ha calcolato che l’aboli- zione delle tasse di bollo (ad eccezione della tassa sui premi di assicurazione) e la riforma completa del sistema d’imposta preventiva, compresa la riduzione dell’ali- quota sui redditi di partecipazioni svizzere dal 35 al 15 per cento, farebbero aumentare il PIL della Svizzera dell’1,4 per cento entro dieci anni. In una prospettiva comples- siva, in dieci anni il settore pubblico (Confederazione, Cantoni, Comuni e assicura-
13 Il rapporto sullo studio di KPMG, datato maggio 2019, è redatto in tedesco ed è disponi- bile alla pagina: https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/steuerpolitik/fachin- formationen/gutachten-und-berichte.html (Studie Reform Verrechnungssteuer). 14 Anche questo studio, datato giugno 2019, è disponibile al link citato nella nota precedente (Volkswirtschaftliche Auswirkungen einer Reform der Stempelabgaben und Verrech- nungssteuer).
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zioni sociali) grazie alla riforma otterrebbe benefici finanziari. Tuttavia, se si consi- dera soltanto il bilancio federale, la riforma non riuscirebbe ad autofinanziarsi in que- sto periodo di tempo. Rispetto a una riforma così estesa, lo studio accenna inoltre al fatto che una riforma più modesta, incentrata sul rafforzamento del mercato dei capitali di terzi, produrrebbe effetti migliori per ogni franco d’imposta al quale si è rinunciato: il mercato dei capitali per i diritti di partecipazione viene toccato in modo minore dall’imposta preventiva rispetto al mercato dei capitali di terzi. Ciò è principal- mente dovuto al fatto che, dal punto di vista degli investitori, le obbligazioni sono in gran parte sostituibili tra loro. Questo vale meno per i diritti di partecipazione, le cui prospettive di rendimento dipendono fortemente da una specifica impresa. A ciò si aggiunge il fatto che anche in molti altri Paesi esistono imposte riscosse alla fonte sui redditi di partecipazioni, anche se solitamente sono inferiori; nel caso delle partecipazioni, non vi è alcuna possibilità paragonabile al mercato dei capitali di terzi di evitare l’imposta preventiva attraverso una struttura estera (ad es. società estera di finanziamento del gruppo). A causa delle massicce riduzioni delle entrate a breve termine, che rispetto al solo rafforzamento del mercato dei capitali di terzi sono in proporzione piuttosto sfavore- vole dal punto di vista degli effetti previsti sull’economia pubblica, occorre evitare l’adozione di misure sul mercato del capitale proprio. Anche la sottocommissione che si occupa della riforma dell’imposta preventiva si è astenuta dal proporre queste mi- sure nei suoi parametri di riferimento. La stessa accoglie però favorevolmente la pro- posta del Consiglio federale di abolire la tassa di negoziazione sulle obbligazioni sviz- zere. L’inclusione dei redditi di partecipazioni estere nella nuova imposta preventiva raf- forzerebbe ulteriormente la funzione di garanzia. Tuttavia, poiché ciò aumenterebbe la complessità tecnica del nuovo sistema, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a questa misura.
1.2.2 Procedura di notifica
Anziché attraverso un sistema di deduzione fiscale, le imposte sul reddito e sulla so- stanza potrebbero essere garantite mediante una procedura di notifica. A questo scopo, il sistema applicato dalla Svizzera nell’ambito dello scambio automatico di informa- zioni potrebbe essere esteso a livello nazionale. In alternativa, si potrebbe introdurre una nuova procedura di notifica che, ad esempio, prevede l’invio da parte delle banche di una copia dell’estratto fiscale degli investitori domiciliati in Svizzera alle autorità fiscali. Questa procedura comporterebbe vantaggi economici rispetto alla deduzione fiscale. Infatti, da un lato, la liquidità degli investitori non sarebbe più legata alla de- duzione dell’imposta preventiva. Dall’altro, gli agenti pagatori avrebbero meno lavoro amministrativo e i loro rischi legati alla gestione e alla responsabilità sarebbero ridotti. Sarebbe inoltre ipotizzabile l’introduzione di una procedura di notifica unicamente per determinati casi (cfr. ad es. n. 2.1.3). Nel contesto dei dibattiti degli ultimi anni sulla politica interna, il segreto bancario fiscale continua a rivestire una grande importanza a livello nazionale, in quanto viene
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considerato come un’espressione della tutela della sfera finanziaria privata e del rap- porto di fiducia tra i cittadini e lo Stato. Alla luce di ciò, il Consiglio federale rinuncia a proporre una procedura di notifica.
1.2.3 Proposta della Coordinazione delle banche domestiche (CBD)
Il gruppo di esperti ha raccomandato di esaminare la proposta presentata dalla Coor- dinazione delle banche domestiche (CBD). 15 La proposta comprende due elementi: Gestione esterna: la nuova imposta preventiva deve essere gestita dal cosiddetto ufficio di custodia. Quale ufficio di custodia va considerata in primo luogo la borsa svizzera SIX Swiss Exchange (SIX): su mandato dell’agente pagatore, SIX riscuote la nuova imposta preventiva sulle persone fisiche domiciliate in Svizzera e la versa all’AFC. La responsabilità per tale imposta resta invariatamente dell’agente pagatore. Si tratta di un rapporto contrattuale di diritto privato tra l’agente pagatore e SIX. Investimenti diretti: la nuova imposta preventiva deve essere introdotta, in linea di principio, soltanto per i redditi di interessi generati direttamente (cfr. n. 1.1.3). Ciò dovrebbe rendere la nuova imposta più semplice e ridurre al minimo i rischi delle banche legati alla gestione e alla responsabilità. Il sistema attuale va mante- nuto per i redditi di investimenti diretti, generati in particolare dagli ICC. La gestione esterna dell’imposta preventiva, proposta dalla CBD, è nota già oggi e può essere applicata anche in futuro nell’ambito della nuova imposta preventiva senza un’esplicita base giuridica. Per quanto riguarda gli investimenti indiretti, il Consiglio federale persegue la parità di trattamento tra investimenti diretti e indiretti fruttiferi di interessi. A questo proposito si vedano le spiegazioni al numero 2.1.3. Pertanto il Go- verno reputa problematico questo aspetto della proposta della CBD. Anche gli inve- stimenti indiretti possono essere gestiti all’esterno, sebbene vi siano problemi pratici per gli ICC che tesaurizzano i propri redditi.
1.2.4 Imposta sull’utile
Per il mercato dei capitali di terzi, oltre all’imposta preventiva è importante anche l’imposta sull’utile per le persone giuridiche. A parte l’onere generale dell’imposta sull’utile, sono rilevanti anche la deduzione per partecipazioni* e la deduzione per l’autofinanziamento. La deduzione per partecipazioni ha lo scopo di impedire la tassazione multipla degli utili societari all’interno di un gruppo. Si applica ai redditi di partecipazioni e riduce l’onere fiscale della società ricevente. Maggiori sono i costi di finanziamento (= inte- ressi debitori) che una società registra nel proprio conto economico, minore è la de- duzione per partecipazioni e quindi maggiore è l’onere fiscale sui redditi di partecipa- zioni. Questo effetto è fondamentalmente adeguato. Un onere maggiore si verifica anche quando una società trasferisce fondi del capitale di terzi a un’altra società del gruppo. Nel caso degli strumenti TBTF, questo effetto
15 La proposta, redatta in tedesco, è disponibile alla pagina: https://www.inlandbanken.ch/fi- leadmin/Positionspapiere/DE/Inlandbanken_Positionspapier_VST_DE.pdf
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viene corretto dal 1° gennaio 2019. Se la società madre di una banca di rilevanza si- stemica emette tali strumenti e inoltra i fondi ricevuti a un’altra società del gruppo, non vi è alcuna conseguenza sulla deduzione per partecipazioni: l’onere fiscale sui redditi di partecipazioni è lo stesso che la società madre avrebbe dovuto sostenere se lo strumento TBTF non fosse stato emesso. Questo adeguamento della deduzione per partecipazioni serve a garantire la stabilità del sistema finanziario. Ciò può essere giu- stificato dalla particolare vigilanza a cui sottostanno le banche di rilevanza sistemica, ma porta comunque a un trattamento diverso di tali banche rispetto ad altri settori. Le altre società non possono beneficiare dell’esenzione. Se si procurano capitali di terzi e li trasferiscono a un’altra società del gruppo, esse devono sostenere un onere maggiore sui redditi di partecipazioni. Questo può scoraggiare un gruppo dallo svol- gere le sue attività di finanziamento in Svizzera. La regolamentazione speciale esistente per le banche di rilevanza sistemica potrebbe essere estesa a tutti i settori. Tutte le società di un gruppo con partecipazioni potreb- bero ottenere benefici svolgendo attività di finanziamento all’esterno e/o all’interno del gruppo. Ai fini della parità di trattamento potrebbero essere inclusi tutti i tipi di capitale di terzi (segnatamente obbligazioni, prestiti bancari e prestiti interni ai gruppi). In questo modo si rafforzerebbero anche in termini di imposizione sull’utile le interessanti condizioni per il finanziamento interno ai gruppi, introdotte dagli ade- guamenti dell’imposta preventiva. In un’ottica statica, tale adeguamento della deduzione per partecipazioni porterebbe a una riduzione delle entrate derivanti dall’imposta sull’utile per Confederazione, Can- toni e Comuni. Gli effetti sul gettito non possono essere quantificati per mancanza di dati. 16 Tuttavia, due fattori limitano il potenziale relativo alle minori entrate: Le attività di finanziamento dei gruppi soggette all’imposta preventiva, in parti- colare l’emissione di obbligazioni (ad eccezione degli strumenti TBTF), oggi- giorno di regola non vengono svolte in Svizzera. Qualora tali attività abbiano luogo in Svizzera, le imprese possono adottare già oggi misure di pianificazione fiscale per evitare o attenuare gli effetti negativi sulla deduzione per partecipazioni. Nel caso in cui le attività di finanziamento abbiano già luogo in Svizzera e le esistenti misure di pianificazione fiscale non vengano sfruttate, potrebbero invece verificarsi minori entrate non quantificabili. Probabilmente queste verranno compensate in tutto o in parte da maggiori entrate derivanti dalla creazione di valore e posti di lavoro aggiuntivi.
16 Nell’ambito di alcune indagini conoscitive tecniche e informali, due associazioni mantello hanno presentato le loro osservazioni scritte sull’impatto finanziario di tale misura: se- condo un sondaggio condotto da SwissHoldings presso una ventina di grandi imprese svizzere, il calo delle entrate a livello di Confederazione dovrebbe essere inferiore a 15 mio. di franchi. SwissHoldings si è basata su un campo di applicazione soggettivo li- mitato per cui le minori entrate potrebbero essere maggiori a seconda dell’impostazione della misura. A ciò si aggiunge il minor gettito per i Cantoni. Nel settore assicurativo, l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni stima che le minori entrate federali e cantonali potrebbero ammontare a poche decine di mio. di franchi. Entrambe le associazioni si aspettano una prevalenza di effetti dinamici positivi. Il Consiglio federale non può confer- mare né confutare queste stime per mancanza di dati.
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Considerate le implicazioni finanziarie incerte, il Consiglio federale rinuncia, per il momento, ad effettuare adeguamenti della deduzione per partecipazioni. Il rafforzamento del finanziamento del gruppo può essere ottenuto anche attraverso una deduzione per l’autofinanziamento. Allo scopo di trattare il capitale proprio alla stessa stregua del capitale di terzi, ciò consentirebbe una deduzione degli interessi sul capitale proprio, che ridurrebbe l’utile imponibile della società e quindi anche il rela- tivo onere fiscale. Nell’ambito della consultazione parlamentare sulla legge federale concernente la ri- forma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA), il Parlamento ha inserito nel pro- getto una deduzione per l’autofinanziamento a livello cantonale, entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Condizione per l’implementazione cantonale è l’imposizione effet- tiva dell’utile di Cantoni, Comuni ed eventuali altri enti ad amministrazione autonoma presso i capoluoghi cantonali pari ad almeno il 18,03 per cento. Con questa premessa, solo il Cantone di Zurigo ha finora introdotto una tale deduzione per l’autofinanzia- mento. Anche il Cantone Ticino soddisfa la condizione sopra citata, ma non ha ancora introdotto la deduzione. Qualora si decidesse di abbandonare il requisito dell’imposizione minima sull’utile o di introdurre la misura anche a livello federale, ciò avrebbe un impatto positivo sulle attività di finanziamento dei gruppi. Gli effetti positivi della presente riforma potreb- bero così rafforzarsi. Il disciplinamento introdotto con la RFFA con effetto dal 1° gennaio 2020 si basa su un compromesso politico. Considerata l’intenso lavoro politico per l’individuazione di questa soluzione, al momento si rinuncia ad apportare adeguamenti.
1.2.5 Ulteriori misure
La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha ri- chiesto le seguenti integrazioni al progetto: 17 Nuova procedura di dichiarazione volontaria per le persone fisiche domiciliate in Svizzera che detengono partecipazioni a partire dal 10 per cento. Nuova eccezione per i redditi di partecipazioni all’interno di un gruppo a partire da una partecipazione del 10 per cento, con contestuale abolizione dell’attuale procedura di notifica. La procedura di notifica proposta per le persone fisiche – al posto della deduzione dell’imposta preventiva – presenta vantaggi a livello di liquidità per i detentori di par- tecipazioni. Per le imprese, invece, comporta ulteriori oneri amministrativi e rischi legati alla responsabilità, in quanto esse dovrebbero ora riscuotere l’imposta preven- tiva in funzione del luogo del domicilio fiscale dei loro investitori. Per contrastare i rischi a livello di gettito derivanti dall’abolizione dell’obbligo di pagare l’imposta pre- ventiva, occorrerebbe inoltre un controllo coerente da parte delle autorità fiscali. L’attuale procedura di notifica per i gruppi è soggetta ad autorizzazione. Ciò consente all’AFC di effettuare controlli e di pretendere il versamento dell’imposta preventiva, se le condizioni per una procedura di notifica sono soddisfatte. L’abolizione senza
17 https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-n-2019-11-05.aspx
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contromisure dell’attuale procedura di notifica per le partecipazioni qualificate all’in- terno di un gruppo potrebbe pertanto comportare degli importanti rischi fiscali. Per questi motivi e per non aumentare la complessità del progetto, il Consiglio fede- rale rinuncia a includere le modifiche relative ai redditi di partecipazioni richieste dalla CET-N. La presente riforma si concentra su misure a favore del mercato dei capitali di terzi e sul rafforzamento della funzione di garanzia. Considerate le difficoltà di preventivazione dei redditi derivanti dall’imposta preven- tiva, l’AFC ha esaminato anche la possibilità di abbreviarne i tempi di rimborso. Alla base di ciò vi è l’ipotesi che il risultato del consuntivo relativo all’imposta preventiva sia distorto per il fatto che, dato l’attuale quadro dei tassi praticati, gli aventi diritto al rimborso attendono più a lungo possibile prima di presentarne richiesta. Attualmente il termine massimo è pari a tre anni. Una maggiore accuratezza del preventivo potrebbe essere ottenuta principalmente ab- breviando i tempi di rimborso alle persone giuridiche domiciliate in Svizzera. Nel caso delle persone fisiche domiciliate in Svizzera, il rimborso avviene spesso in com- binazione con l’imposizione sul reddito o viene erogato ancor prima, in una procedura di rimborso separata. Un accorciamento del termine di tre anni non sarebbe appro- priato per gli investitori domiciliati all’estero, in quanto questo periodo è già breve rispetto agli standard internazionali. In realtà, nel caso delle persone giuridiche domi- ciliate in Svizzera, le analisi condotte dall’AFC indicano che oltre il 90 per cento dei rimborsi avviene già entro la fine dell’anno successivo. Di conseguenza, l’accorcia- mento dei tempi avrebbe solo un effetto minimo sull’accuratezza del preventivo, mo- tivo per cui vi si rinuncia.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legisla- tura 2019–2023; il corrispondente decreto federale non è ancora stato pubblicato.
1.4 Diritto comparato
Numerosi Stati applicano un’imposta alla fonte sui redditi di interessi. Questa imposta è riscossa o in maniera generale o solo sui pagamenti versati agli investitori domiciliati in Svizzera o all’estero. Per gli investitori domiciliati in un Paese, l’imposta alla fonte può avere un effetto liberatorio o – come in Svizzera – solo una funzione di garanzia. Il seguente grafico mostra la situazione in alcuni Stati: Tabella 1: Investitori domiciliati in Svizzera 18 Francia Germania Italia Regno Unito Stati Uniti Aliquota 12,8% 26,375% 26%1 20% 30% Riscossa da Agente Agente Agente Agente Agente pagatore pagatore pagatore pagatore pagatore
18 Le informazioni riportate nelle tabelle 1 e 2 sono tratte dall’International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD); stato: autunno 2019.
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Effetto Garanzia Pagamento Pagamento Garanzia Garanzia liberatorio2 liberatorio 1 Le obbligazioni di Stato sono escluse dall’imposta. 2 Se l’onere fiscale calcolato secondo la tariffa dell’imposta alla fonte è superiore a quello calcolato secondo la tariffa individuale, il contribuente può chiedere un adeguamento.
Tabella 2: Investitori domiciliati all’estero Francia Germania Italia Regno Unito Stati Uniti Aliquota nd 26,375% 26%1 20% 30% Riscossa da nd Istituto Istituto Istituto Istituto finanziario finanziario finanziario finanziario Effetto nd Pagamento Pagamento Pagamento li- Pagamento liberatorio3, 4 liberatorio3, 4 beratorio3, 4 liberatorio3, 4
3 Esclusivamente in relazione allo Stato della fonte.
4 Se una CDI lo prevede, può essere applicata un’aliquota ridotta.
In determinati casi l’imposta alla fonte si limita all’imposta residua ai sensi della CDI. Questo significa che gli investitori domiciliati all’estero non devono ricorrere alla pro- cedura di rimborso. Nel caso dei redditi di interessi, l’entità dell’imposta alla fonte negli Stati sopra menzionati può essere integralmente adeguata alle vigenti aliquote d’imposta residua (12,5% in Italia ed esenzione fiscale negli Stati Uniti). Ciò non vale per il Regno Unito, in cui la riduzione dell’aliquota dell’imposta alla fonte sulla base di una CDI deve essere previamente approvata dall’amministrazione fiscale britan- nica. Il diritto svizzero non prevede nessuna disposizione in tal senso. Il principio dell’agente pagatore si applica anche nell’UE. La direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 luglio 2003. stabilisce all’articolo 4 il campo d’applicazione dell’agente pagatore. Per analogia con il diritto europeo, anche l’Accordo del 26 otto- bre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi di risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (RS 0.641.926.81) aveva stabilito il principio dell’agente pagatore (cfr. art. 6) già prima che fosse emendato dal Protocollo del 27 maggio 2015.
2 Linee generali del progetto
2.1 La nuova regolamentazione proposta
2.1.1 La nuova imposta preventiva
Tecnicamente gli obiettivi della riforma dell’imposta preventiva (n. 1.1.5) possono essere raggiunti con un passaggio parziale al principio dell’agente pagatore*. Se- condo questo principio, l’imposta preventiva viene versata non dal debitore della pre- stazione imponibile (ad es. una società che emette un’obbligazione e corrisponde i relativi interessi), ma dall’agente pagatore dell’investitore (ad es. la banca presso cui l’investitore ha depositato l’obbligazione imponibile). A differenza del debitore, l’agente pagatore conosce l’investitore. È quindi in grado di riscuotere l’imposta pre- ventiva esclusivamente nei casi in cui lo richiede la funzione di garanzia. Nel caso
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specifico l’imposta preventiva deve essere applicata solo alle persone fisiche domici- liate in Svizzera. Invece, le persone giuridiche domiciliate in Svizzera e gli investitori domiciliati all’estero sono esentati dal pagamento dell’imposta. Il segreto bancario fiscale in Svizzera continua però a essere garantito. Come avviene già oggi, le autorità fiscali vengono a conoscenza dell’esistenza di redditi soggetti all’imposta preventiva e dei relativi patrimoni soltanto al momento della dichiarazione da parte dell’investi- tore. La nuova imposta preventiva si applica agli agenti pagatori con sede in Svizzera, men- tre per il principio del debitore è determinante il domicilio del debitore. Gli agenti pagatori corrispondono solitamente a banche. Tuttavia, se un titolo frutti- fero di interessi non viene custodito presso un deposito bancario (ad es. nel caso di obbligazioni emesse da PMI o di crediti societari), il debitore della prestazione impo- nibile può anche qualificarsi come agente pagatore. In questo caso il debitore deve identificare i suoi investitori ed è responsabile del corretto pagamento della nuova imposta preventiva. Grazie a questa riscossione differenziata, le aziende con sede nella Confederazione possono emettere obbligazioni dalla Svizzera senza ostacoli dovuti all’imposta pre- ventiva. Lo stesso vale per le attività di finanziamento interne ai gruppi (funzioni di treasury e di cash-pooling). Inoltre, gli agenti pagatori sono tecnicamente in grado di riscuotere l’imposta preven- tiva anche sui redditi di titoli esteri fruttiferi di interessi. In futuro, la funzione di ga- ranzia verrà quindi applicata anche ai redditi di interessi esteri in caso di deposito presso una banca svizzera da parte di una persona fisica domiciliata in Svizzera. In questo modo si potrà colmare una lacuna significativa in materia di garanzia e si assicurerà un contributo efficace alla lotta contro la sottrazione dell’imposta a livello nazionale. Tutto ciò andrà a beneficio di Confederazione, Cantoni e Comuni. Figura 4: rappresentazione schematica del principio dell’agente pagatore
La riscossione delle imposte secondo il principio dell’agente pagatore è più complessa rispetto all’attuale principio del debitore, dato che finora non è stato necessario fare la distinzione tra diversi gruppi di investitori (n. 1.1.1). Inoltre, il principio dell’agente pagatore racchiude il rischio insito nel sistema che le persone fisiche domiciliate in Svizzera ripieghino su un agente pagatore estero al fine di evitare l’imposta preventiva (trasferimento dell’agente pagatore). Un simile comportamento ha effetti dannosi sia
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per la piazza finanziaria svizzera che per il fisco. Tuttavia, se l’agente pagatore si trova in un Paese con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo per lo scambio automatico di informazioni, le imposte sul reddito e sulla sostanza risultano garantite da una no- tifica. Per i Paesi con cui la Svizzera non ha sottoscritto un tale accordo, non vi è alcuna garanzia. Per gli agenti pagatori, l’implementazione avrà importanti conseguenze tecniche e amministrative (attuazione IT, implementazione dei relativi processi ecc.). Con que- sto cambiamento di sistema vengono assoggettate all’imposta persone e aziende che prima non lo erano o lo erano soltanto in parte. Per i Cantoni, il rimborso dell’imposta preventiva sui redditi di interessi delle persone fisiche comporterà maggiori oneri. In- fatti, non sarà più possibile capire direttamente dal tipo di redditi (redditi di interessi svizzeri) se l’imposta preventiva è stata riscossa o meno, ma sarà determinante il fatto che i valori patrimoniali siano detenuti presso un agente pagatore domiciliato in Sviz- zera o all’estero. Ciò si traduce in rischi finanziari. Per tener conto dei rischi legati alla gestione e alla responsabilità degli agenti paga- tori, il Consiglio federale propone la serie di misure descritta al n. 2.2. Inoltre, il fisco dovrebbe partecipare ai costi di implementazione del nuovo sistema. Con queste pro- poste il Consiglio federale intende tener conto del fatto che le proposte di riforma avanzate sinora sono fallite a livello politico e vuole pertanto aumentare le possibilità di accettazione della riforma attuale. In alcuni settori ci si può attendere una semplificazione amministrativa. Per i debitori della prestazione imponibile, ne risulterà una semplificazione in quanto non dovranno più preoccuparsi del disbrigo dell’imposta preventiva. Anche per l’AFC ci si può aspettare uno sgravio amministrativo, seppur esiguo. Ad esempio, in futuro verranno meno le istanze di rimborso delle persone giuridiche domiciliate in Svizzera e degli investitori domiciliati all’estero per i redditi di interessi svizzeri. Tuttavia, rispetto alle istanze di rimborso concernenti i redditi di partecipazioni, queste rappresentano sol- tanto una piccola parte del volume complessivo. Al debitore domiciliato in Svizzera deve essere accordato il diritto di opzione, sce- gliendo tra l’applicazione del principio del debitore o dell’agente pagatore ai redditi di interessi. Optando per il principio del debitore, pagherà l’imposta preventiva per tutti gli investitori esattamente come accade oggi. Le PMI e gli ICC svizzeri potranno così essere esonerati dagli obblighi supplementari legati alla nuova imposta. Tuttavia, qualora le PMI in qualità di emittenti comprendano anche persone giuridiche domici- liate in Svizzera o investitori domiciliati all’estero, anch’esse potranno trarre vantag- gio dalla nuova imposta preventiva e pagare l’imposta secondo il principio dell’agente pagatore. Lo stesso vale per gli ICC svizzeri. In linea di principio, la procedura esistente resterà applicabile anche per la nuova imposta preventiva.
2.1.2 Abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere
Come misura di accompagnamento agli elementi di riforma dell’imposta preventiva, sarà abolita la tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere. Ciò renderà più at- traente la negoziazione in Svizzera, rafforzando così l’effetto positivo sul mercato dei capitali di terzi.
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2.1.3 Investimenti indiretti
Il nuovo sistema dovrà essere applicato a tutti i redditi di interessi. Per assicurare la parità di trattamento e la funzione di garanzia, il progetto prevede che il campo di applicazione della legge si estenda non soltanto ai redditi di interessi generati tramite gli ICC ai sensi della LICol, ma pure alle altre forme di investimenti collettivi svizzeri ed esteri. Pertanto, gli investimenti diretti in titoli fruttiferi e gli investimenti indiretti tramite ICC o prodotti strutturati dovranno essere trattati allo stesso modo. Ciò eliminerà le distorsioni del mercato e ridurrà il rischio di sottrazione dell’imposta. Qualora i redditi di interessi vengano distribuiti (come avviene sempre nei prodotti strutturati), la nuova imposta preventiva potrà senz’altro essere applicata: la parità di trattamento degli investimenti diretti e indiretti sarà garantita dall’esclusiva deduzione dell’imposta preventiva per le persone fisiche domiciliate in Svizzera. La necessaria differenziazione degli investitori potrà essere effettuata mediante l’agente pagatore domiciliato in Svizzera presso cui sono depositati i relativi titoli. Ciò permette di estendere la funzione di garanzia dell’imposta preventiva, poiché in futuro saranno garantiti anche i redditi di interessi esteri detenuti tramite un ICC estero, un ICC sviz- zero non disciplinato nella LICol o un prodotto strutturato. Nell’attuazione pratica occorre prevedere una documentazione separata dell’ICC o dell’emittente dei prodotti strutturati, per permettere all’agente pagatore di riconoscere se si tratta o meno di red- diti di interessi. Una documentazione separata è nota già oggi, tra l’altro nell’ambito degli utili da capitale. Gli utili da capitale nella sostanza privata non sono soggetti all’imposta sul reddito. Se l’ICC svizzero documenta tali utili separatamente, l’imposta preventiva sugli stessi non è riscossa, mentre deve essere versata se la relativa dichiarazione non viene effettuata, poiché gli utili non sarebbero riconoscibili. Questo sistema può essere esteso agli utili da capitale ottenuti sia attraverso ICC svizzeri ed esteri, non discipli- nati nella LICol, sia mediante prodotti strutturati svizzeri ed esteri. È ora prevista una documentazione separata per i redditi di interessi. generati mediante ICC svizzeri ed esteri o mediante prodotti strutturati. In futuro gli ICC e gli emittenti di prodotti strutturati dovranno documentare i redditi di interessi separatamente, se tra i loro investitori vi sono persone fisiche domiciliate in Svizzera. Questo significa che tutti gli altri redditi – ad eccezione dei redditi di partecipazioni svizzere – sono esen- tate dall’imposta preventiva. Questa nuova situazione comporta per gli ICC e gli emit- tenti oneri supplementari, dato che oggi non sono tenuti a documentare separatamente i redditi di interessi. In assenza della documentazione separata, nel caso delle persone fisiche domiciliate in Svizzera l’imposta preventiva deve essere riscossa sull’intero volume dei redditi, analogamente a quanto avviene per gli utili da capitale. Ai fini della funzione di garanzia dell’imposta preventiva, questa regola è necessaria per ri- levare tutti i redditi di interessi. Tuttavia, ciò significa che la deduzione dell’imposta preventiva può riguardare anche quei redditi che non ne sarebbero interessati con in- vestimenti diretti. Questo vale in particolare per i redditi di partecipazioni estere. Que- sti redditi sono però soggetti all’imposta sul reddito e l’imposta preventiva applicata su di essi viene rimborsata in caso di regolare dichiarazione. In futuro le persone giu- ridiche domiciliate in Svizzera e gli investitori domiciliati all’estero saranno esentati
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dall’imposta preventiva sui loro redditi generati tramite ICC o prodotti strutturati, a condizione che questi redditi non costituiscano redditi di partecipazioni svizzere. Questa parità di trattamento tra investimenti diretti e indiretti permette di eliminare le distorsioni del mercato e di ridurre il rischio di sottrazione d’imposta. In questo modo si può inoltre rafforzare la piazza svizzera dei fondi d’investimento. Una parte considerevole degli ICC non distribuisce i propri redditi agli investitori, bensì li conserva e li reinveste (tesaurizzazione*). In questo modo il valore delle quote ICC aumenta, ma non vi è alcun flusso di denaro verso gli investitori. Ai fini dell’im- posta preventiva e dell’imposta sul reddito, la tesaurizzazione oggi è trattata allo stesso modo della distribuzione. Secondo il Consiglio federale, gli ICC che distribui- scono i loro redditi e gli ICC che li tesaurizzano devono essere trattati allo stesso modo: soltanto così è possibile garantire un’equiparazione coerente tra gli investi- menti diretti in titoli fruttiferi di interessi e gli investimenti indiretti tramite ICC. An- che la funzione di garanzia dell’imposta preventiva ne risulta rafforzata e la parziale discriminazione degli ICC svizzeri rispetto a quelli esteri viene eliminata. Gli agenti pagatori sarebbero quindi esposti a maggiori rischi legati alla gestione e alla responsabilità, in quanto devono dedurre l’imposta preventiva per gli ICC che operano tesaurizzazioni, senza che vi sia flusso di liquidità. Alla luce di ciò, il Consi- glio federale ha esaminato alcune possibili alternative alla novità sopra descritta, che potrebbero essere limitate agli ICC tesaurizzati, applicate a tutti gli ICC o, ancora, essere applicate soltanto agli ICC svizzeri o esteri. Mantenimento del sistema attuale in caso di distribuzione/tesaurizzazione (ob- bligo di riscuotere l’imposta preventiva soltanto per i redditi di interessi tramite ICC svizzeri): il mantenimento del sistema attuale per gli ICC corrisponde a quanto proposto dalla CBD (n. 1.2.3). Tuttavia, ciò non garantisce la parità di trat- tamento tra gli investimenti diretti e quelli indiretti. Gli ICC esteri continuereb- bero a essere più attraenti rispetto a quelli svizzeri per l’assenza della deduzione dell’imposta preventiva. In questo modo lo svantaggio concorrenziale continua a persistere per gli ICC svizzeri. Per gli ICC esteri, che generano redditi di interessi svizzeri e che in futuro sarebbero esentati dall’imposta preventiva, la misura ge- nera minori entrate. Oggi il rimborso dell’imposta preventiva fallisce regolar- mente a causa di ostacoli pratici. Nessuna riscossione dell’imposta preventiva sui redditi di interessi derivanti dagli ICC: ciò offre agli investitori la possibilità di evitare l’imposta preventiva se ge- nerano i redditi di interessi non direttamente, ma tramite un ICC. Questo rappre- senterebbe una disparità di trattamento tra gli investimenti indiretti e quelli diretti, distorcerebbe le decisioni di investimento e sarebbe in contrasto con il previsto rafforzamento della funzione di garanzia dell’imposta preventiva. Rispetto a oggi, nel caso degli ICC svizzeri si creerebbe addirittura una nuova lacuna in merito alla garanzia, poiché oggi vi è una deduzione dell’imposta. Se l’agente pagatore si trova in Svizzera, la garanzia per gli investitori svizzeri non sarebbe nemmeno assicurata da un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Notifica anziché riscossione dell’imposta per i redditi di interessi derivanti dagli ICC: una notifica sarebbe idonea a garantire l’imposta sul reddito e sulla sostanza. Tuttavia, in questo modo non si otterrebbe la parità di trattamento tra gli investi- menti diretti e quelli indiretti, cioè le decisioni di investimento continuerebbero a
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essere distorte. Di conseguenza, l’imposta preventiva è riscossa per gli investi- menti diretti, mentre è sufficiente una notifica per quelli indiretti. Questo genera un vantaggio di liquidità per gli investitori fiscalmente onesti e quindi rappresenta un incentivo ad effettuare investimenti indiretti. Inoltre, una combinazione di de- duzione fiscale e procedura di notifica presenta svantaggi anche dal punto di vista amministrativo. Per quanto riguarda i redditi di partecipazioni svizzere, il sistema attuale resterà in- variato per gli ICC ai sensi della LICol, ma verrà applicato anche agli ICC non con- templati dalla LICol. La distribuzione derivante dagli ICC svizzeri o la tesaurizza- zione sono soggette all’imposta preventiva. Per gli ICC esteri non vi è alcuna deduzione e lo stesso vale per i prodotti strutturati.
2.1.4 Pagamenti sostitutivi
Oltre agli elementi della riforma già descritti, è prevista una regolamentazione del trattamento fiscale dei pagamenti sostitutivi in ambito di imposta preventiva. In fu- turo, tale imposta dovrà essere esplicitamente riscossa non soltanto sui redditi origi- nari, ma anche sul pagamento che li riproduce. Per quanto riguarda i redditi di interessi, l’eccezione per le persone giuridiche sviz- zere e per gli investitori domiciliati all’estero si applicherà anche al pagamento sosti- tutivo. Qualora vengano effettuati pagamenti sostitutivi per i redditi di partecipazioni svizzere, l’eccezione non si applica al fine di garantire la parità di trattamento con i redditi originari. Il soggetto fiscale è l’agente pagatore del debitore del pagamento sostitutivo (di norma il mutuatario); in mancanza di un agente pagatore, risponde il debitore stesso. Questo sistema garantisce che l’imposta preventiva non venga rimborsata indebita- mente più volte (cfr. n. 1.1.3.4). Inoltre, la funzione di garanzia dell’imposta preven- tiva verrà rafforzata per le persone fisiche in Svizzera. La proposta tiene conto sia dell’esigenza di certezza del diritto espressa dal settore che degli interessi del fisco. Nell’ambito di applicazione delle CDI, i pagamenti sostitutivi non sono di norma trat- tati come il reddito originario. Ciò significa che questi rientrano regolarmente nell’ambito di applicazione della relativa disposizione delle CDI (altri redditi) e che l’investitore domiciliato all’estero avrà diritto al rimborso integrale.
2.2 Confronto con il progetto del Consiglio federale del 2014
Contrariamente a quanto avvenuto nel 2014, il Consiglio federale si astiene dal pro- porre una nuova procedura di notifica. Il progetto del 2014 prevedeva una procedura di notifica volontaria per le persone fisiche domiciliate in Svizzera. Anche la sotto- commissione e il gruppo di esperti si sono espressi a sfavore di una nuova procedura di notifica nell’ambito del mercato dei capitali di terzi. La proposta del 2014 venne respinta dalle banche durante la procedura di consulta- zione, in particolare perché queste ritennero sproporzionatamente alti gli oneri ammi-
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nistrativi, i costi e i rischi legati alla gestione e alla responsabilità (n. 1.1.6). L’at- tuale progetto tiene conto di questi aspetti in diversi punti. Il progetto prevede diversi elementi, descritti nelle spiegazioni ai singoli articoli (n. 3): Il progetto è limitato ai redditi di interessi. Nel 2014 il Consiglio federale aveva proposto di includere in particolare i redditi di partecipazioni estere. Grazie a que- sta semplificazione, nel nuovo sistema il disbrigo della procedura è meno com- plesso. La responsabilità penale dell’agente pagatore è esclusa in caso di negligenza. Ciò non era previsto nel progetto del 2014 e rappresenta una semplificazione a favore degli agenti pagatori. Inoltre, gli agenti pagatori riceveranno un indennizzo per lo sforzo di implemen- tazione. Anche questo elemento rappresenta una novità e dovrebbe favorire l’at- tuazione del nuovo sistema. Oltre a tutto ciò, il Consiglio federale prevede che in futuro le società possano scegliere tra la vecchia e la nuova procedura dell’imposta preventiva. In questo modo si terrà conto, in particolare, degli interessi delle PMI con investitori domi- ciliati in Svizzera. Il progetto del 2014 prevedeva l’esenzione dalla nuova imposta preventiva sol- tanto per le persone giuridiche svizzere (oltre agli investitori domiciliati all’estero) con l’obbligo di tenuta della contabilità o di revisione. Ciò avrebbe comportato un onere aggiuntivo significativo per le banche nell’identificazione dei loro investi- tori. Nel presente progetto, questo chiarimento non è più necessario, poiché la nuova imposta preventiva verrà riscossa soltanto sulle persone fisiche domiciliate in Svizzera. Le banche dispongono perlopiù già delle informazioni necessarie a tal fine. La nuova imposta preventiva dovrà essere riversata dagli agenti pagatori solo tri- mestralmente. In questo modo sarà possibile correggere tempestivamente even- tuali calcoli errati. In un diverso contesto concernente i tassi d’interesse, non va inoltre trascurato il vantaggio di liquidità per le banche nel periodo che intercorre tra la riscossione e il riversamento della nuova imposta preventiva. Il progetto del 2014 prevedeva di assoggettare all’imposta sul reddito e all’impo- sta preventiva i cosiddetti interessi pro rata*. Questa proposta è stata respinta a maggioranza durante la procedura di consultazione. Il nuovo progetto introduce inoltre un regolamento riguardante i pagamenti sostitu- tivi. Infine, il progetto è accompagnato da un adeguamento delle tasse di bollo. In futuro la compravendita di obbligazioni svizzere non sarà più soggetta alla tassa di negozia- zione.
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2.3 Questioni relative all’attuazione
Gli adeguamenti proposti nell’ambito dell’imposta preventiva comporteranno ade- guamenti a livello di ordinanza. 19 Per l’attuazione concreta, il nuovo disciplinamento dovrà essere concretizzato anche a livello di direttive amministrative. Nell’interesse della trasparenza, il Consiglio federale allega al presente progetto una serie di dispo- sizioni centrali previste per l’ordinanza (cfr. allegato) ai fini di una migliore compren- sione del regolamento proposto. Poiché sono inclusi soltanto gli elementi centrali dell’ordinanza, la relativa panoramica in allegato non è da considerarsi esaustiva. Non appena gli adeguamenti a livello legislativo saranno stati approvati dal Parlamento, avrà luogo una procedura di consultazione separata per tutte le modifiche all’ordi- nanza. I partecipanti alla procedura di consultazione sono liberi di esprimersi sulle disposizioni dell’ordinanza in tale momento o già ora. Si renderanno inoltre necessari adeguamenti dell’ordinanza del 15 giugno 1998 20 con- cernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2 ottobre 1996 in relazione alla trattenuta supplementare d’imposta*, nei casi in cui i dividendi e gli interessi statunitensi vengono percepiti tramite agenti pagatori svizzeri. Oggi gli agenti pagatori svizzeri riscuotono sugli interessi statunitensi un’imposta alla fonte paragonabile all’imposta preventiva, che viene analogamente rimborsata agli investi- tori domiciliati in Svizzera. Poiché in futuro i redditi di interessi esteri saranno inte- ressati dalla nuova imposta preventiva, la trattenuta supplementare d’imposta sugli interessi statunitensi diviene superflua. La riforma comporterà profondi adeguamenti in ambito informatico, in particolare per le banche ma anche per i Cantoni. Pertanto, occorre concedere loro un tempo suffi- ciente per l’implementazione. Il DFF consulterà pertanto a tempo debito gli agenti pagatori e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze in merito alla fissazione della data di entrata in vigore. Secondo le previsioni attuali, la riforma potrà essere discussa in Parlamento non prima del 2021. A causa del periodo di implementazione menzionato poco sopra, non si pre- vede che entri in vigore nel 2022. Ciò solleva la questione del trattamento dei redditi derivanti da strumenti TBTF, i cui interessi sono attualmente esenti dall’imposta pre- ventiva in caso di emissione dello strumento entro il 31 dicembre 2021. Con l’entrata in vigore della presente riforma, questa eccezione diventerà obsoleta, poiché gli inte- ressi versati alle persone giuridiche domiciliate in Svizzera e agli investitori domici- liati all’estero saranno tutti esenti. Per quanto riguarda gli strumenti TBTF emessi tra il 1° gennaio 2022 e l’entrata in vigore della presente riforma, è necessaria una rego- lamentazione nell’interesse della stabilità finanziaria. Pertanto, se la presente riforma non entrerà in vigore per tempo, l’attuale eccezione dovrà essere prorogata almeno fino all’effettivo momento dell’entrata in vigore. Nel caso di strumenti TBTF emessi prima dell’entrata in vigore, gli interessi TBTF rimangono esenti dall’imposta pre- ventiva fino alla fine della scadenza.
19 In particolare è interessata l’ordinanza sull’imposta preventiva (OIPrev) del 19 dicembre 1966, RS 642.211 20 RS 672.933.61
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3 Spiegazioni dei singoli articoli
3.1 Legge federale del 13 ottobre 1965 21 sull’imposta
preventiva
Art. 4 L’articolo 4 AP-LIP costituisce il vero e proprio fulcro della riforma, in quanto, in combinato disposto con l’articolo 10 AP-LIP, introduce il principio dell’agente paga- tore per i redditi di interessi. Nel caso di titoli svizzeri, le nuove regole sono applica- bili solo se il debitore opta per tale modalità di riscossione (art. 20b). Le spiegazioni degli articoli che seguono (art. 5–20a AP-LIP) partono dal presupposto che il debitore domiciliato in Svizzera (cpv. 1 lett. a, c, e e f in combinato disposto con il cpv. 2) abbia dichiarato di optare per il principio dell’agente pagatore (art. 20b cpv. 1 AP-LIP). Pertanto non è il debitore, bensì l’agente pagatore ad essere assog- gettato all’imposta. Laddove trovi applicazione il principio del debitore, si rimanda al commento dell’articolo 20b capoverso 2 AP-LIP. Il capoverso 1 definisce i redditi che sottostanno all’imposta preventiva quale oggetto dell’imposta. I redditi di obbligazioni svizzere, cartelle ipotecarie emesse in serie e averi iscritti nel libro del debito pubblico (lett. a) nonché averi di clienti presso banche e casse di ri- sparmio svizzere (lett. e) sono soggetti già oggi all’imposta preventiva. A questi red- diti viene applicato il principio dell’agente pagatore (cpv. 2). Anche i redditi di rendite fondiarie svizzere emesse in serie (lett. b) sono già oggi soggetti all’imposta preventiva. Ad essi continuerà ad essere applicabile il principio del debitore. Dal 2012 queste emissioni non sono più possibili secondo il diritto civile, quindi la loro rilevanza pratica è minima. Di conseguenza, il Consiglio federale ha deciso di non effettuare il loro passaggio al principio dell’agente pagatore. Al fine di rafforzare la funzione di garanzia dell’imposta preventiva, in futuro l’impo- sta preventiva verrà applicata anche ai redditi di interessi esteri (lett. c in combinato disposto con il cpv. 2). A questi redditi verrà applicato il principio dell’agente paga- tore. I redditi derivanti da diritti di partecipazione svizzeri (lett. d) continueranno ad essere soggetti al principio del debitore. Il debitore della prestazione imponibile riscuote l’imposta preventiva indipendentemente dagli investitori (per le motivazioni cfr. il n. 1.2.1). I redditi di partecipazioni estere continueranno a non essere garantiti. Per gli ICC varrà quanto segue (lett. f e g in combinato disposto con il cpv. 2, cfr. n. 2.1.3): Non soltanto gli ICC ai sensi della LICol: in futuro, anche i redditi di ICC non contemplati dalla LICol saranno soggetti all’imposta preventiva. Questi includono in particolare i redditi di beni patrimoniali di natura analoga. Questi redditi, che oggi non sono garantiti dall’imposta preventiva, sono soggetti all’imposta sul red- dito e l’oggetto patrimoniale soggiace all’imposta sulla sostanza. Lacune esistenti in materia di garanzia verranno quindi colmate.
21 RS 642.21
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Anche i redditi di ICC esteri: in futuro anche i redditi di ICC esteri per le persone fisiche domiciliate in Svizzera saranno interessati dall’imposta preventiva, a con- dizione che vengano custoditi in depositi presso agenti pagatori domiciliati in Svizzera. Secondo la lettera h, in futuro anche i redditi di prodotti strutturati svizzeri o esteri saranno oggetto dell’imposta preventiva. Si tratta di redditi riprodotti (pagamenti compensativi). La motivazione dell’imposizione è analoga a quella valida per gli ICC non contemplati dalla LICol (lett. f e g). Tali redditi di interessi sottostanno al princi- pio dell’agente pagatore (cpv. 2). Le lettere i e j introducono i pagamenti sostitutivi come oggetto dell’imposta preven- tiva. I pagamenti sostitutivi riproducono un reddito originario e sotto il profilo dell’im- posta preventiva vengono trattati in modo analogo a tale reddito. I pagamenti sostitu- tivi derivanti da redditi di interessi (lett. i) sono soggetti al principio dell’agente pagatore (cpv. 2), così come i redditi di interessi incassati direttamente (lett. a, c ed e) o indirettamente (lett. f e g). I pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di partecipa- zioni (lett. j) sono pure soggetti al principio dell’agente pagatore (art. 10 cpv. 2 AP- LIP), tuttavia in questo caso non sono previste eccezioni come quelle applicate ai pa- gamenti sostitutivi derivanti da interessi (art. 5b cpv. 1 lett. e, 5c cpv. 2 e 3 AP-LIP). Il capoverso 3 corrisponde materialmente all’attuale capoverso 2. I capoversi 4 e 5 riprendono in parte disposizioni del diritto vigente, la cui posizione è stata cambiata: il capoverso 4 corrisponde materialmente all’attuale articolo 9 capo- verso 3 LIP e le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 LICol (cpv. 5) sono considerate già oggi quali società di capitali (art. 9 cpv. 3 LIP). Le so- cietà in accomandita (cpv. 5) conformemente al diritto civile sono considerate società di capitali, e ciò viene ora esplicitato anche ai fini dell’imposta preventiva. Capoverso 6: il Consiglio federale ha la facoltà di statuire regole che derogano agli articoli 4–20b AP-LIP per i rapporti di trust. In questo modo si intende raggiungere anche in tale ambito e in modo sistematico l’obiettivo della funzione di garanzia dell’imposta preventiva in Svizzera. La disposizione che si prevede di introdurre nell’ordinanza è riportata nell’allegato.
Premessa relativa agli articoli 5 - 5d AP-LIP L’articolo 5 attualmente in vigore disciplina tutte le eccezioni alla riscossione dell’im- posta. Poiché la presente riforma introduce ulteriori eccezioni, questo articolo viene suddiviso e le diverse fattispecie sono menzionate in disposizioni separate, ordinate per argomento. Molte parti riprendono il diritto vigente.
Art. 5 Questo articolo corrisponde materialmente al diritto vigente (art. 5 cpv. 1 lett. a ed e LIP) e disciplina – fatte salve le riserve da apporti di capitale (cfr. art. 5a AP-LIP) – l’eccezione relativa alle le riserve e agli utili di società di capitali o società coopera- tive.
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Art. 5a Le disposizioni relative al rimborso di riserve da apporti di capitale (art. 5 cpv. 1bis– 1sexties LIP) si trovano ora senza modifiche materiali nell’articolo 5a AP-LIP. L’arti- colo 5a AP-LIP disciplina le eccezioni per i redditi di interessi.
Art. 5b Il capoverso 1 lettere a, b e d e il capoverso 2 corrispondono materialmente al diritto vigente (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c, d e h LIP). In futuro, gli interessi derivanti da averi di clienti e i redditi di rendite fondiarie emesse in serie che vengono versati a determinati destinatari di prestazioni esentati ai sensi della LIFD (art. 56 lett. a–c, e e f LIFD) non sottostanno all’imposta preventiva (cpv. 1 lett. c); tali destinatari sono la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, le parroc- chie e le altre collettività territoriali dei Cantoni nonché i loro stabilimenti, le istitu- zioni di previdenza professionale, le casse svizzere d’assicurazioni sociali e di com- pensazione nonché le loro aziende e i fondi speciali sotto la loro amministrazione. Ciò è corretto, in quanto tali destinatari di prestazioni non sono soggetti ad alcuna impo- sizione dell’utile o del capitale. In quanto investitori di averi dei clienti, gli enti pub- blici oggi vengono già distinti nei depositi delle banche e sono quindi noti. L’esen- zione è quindi possibile anche tecnicamente. Se questi destinatari di prestazioni realizzano redditi di interessi, sono esentati dall’imposta in virtù dell’articolo 5b ca- poverso 1 lettera e nonché dell’articolo 5c capoversi 2 e 3 AP-LIP. Un’altra novità riguarda l’introduzione del capoverso 1 lettera e. Vi si stabilisce che, per redditi di interessi, l’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore viene riscossa esclusivamente sulle persone fisiche in Svizzera. Qui è determinante la parte contraente dell’agente pagatore. Le ditte individuali svizzere vengono conside- rate persone fisiche. Una distinzione tra sostanza privata e commerciale non sarebbe possibile nel caso degli agenti pagatori. Per le persone fisiche in Svizzera, le banche applicano già oggi il principio del domicilio secondo il diritto civile. Poiché il domi- cilio fiscale del gruppo di clienti rilevante ai fini della nuova imposta preventiva do- vrebbe divergere da esso solo in rari casi, è possibile utilizzare i dati disponibili. I pochi casi rimanenti vanno considerati tra gli oneri aggiuntivi per gli agenti pagatori. In linea di principio, la persona fisica domiciliata in Svizzera è anche quella i cui redditi sono soggetti all’imposta sul reddito e il patrimonio all’imposta sulla sostanza. In singoli casi è possibile che l’imposta preventiva e l’imposta sul reddito non ven- gano prelevate presso la stessa persona. È il caso, ad esempio, delle società di sede con imposizione fiscale nei confronti dei detentori di partecipazioni (riguardo all’usu- frutto e al rapporto fiduciario cfr. l’allegato). Poiché il numero di casi sarà probabil- mente piuttosto ridotto, appare appropriato fare riferimento al domicilio secondo il diritto civile, già noto. Qualsiasi alternativa comporterebbe oneri supplementari spro- porzionati per gli agenti pagatori. Tutti gli altri investitori sono esentati dall’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore. Ciò riguarda le persone giuridiche domiciliate in Svizzera, gli ICC svizzeri, gli stabilimenti d’impresa svizzeri di società estere, la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, i loro stabilimenti e le loro aziende nonché i fondi speciali sotto la loro amministrazione, le società di persone commerciali e tutti gli investitori domi- ciliati all’estero.
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Rispetto alla funzione di garanzia dell’imposta preventiva, questa soluzione risulta appropriata. La tenuta della contabilità in conformità al diritto commerciale costitui- sce la base per la tassazione nel caso delle persone giuridiche, degli ICC e delle società di persone. Anche in assenza dell’obbligo di tenere una contabilità regolare, occorre tenere un conto delle entrate e delle uscite. In caso di chiusure dei conti errate (cioè p. es. di mancata contabilizzazione dei redditi di interessi), sarà possibile avviare un pro- cedimento per sospetto di frode fiscale e non esclusivamente per sottrazione dell’im- posta. Ciò gioverà all’onestà fiscale. Nel caso delle società di persone non commer- ciali, l’imposta preventiva dovrà essere riscossa secondo il principio dell’agente pagatore sulle persone fisiche domiciliate in Svizzera interessate. Il concetto di obbligazione secondo la legislazione sull’imposta preventiva conforme- mente alla giurisprudenza e alla prassi 22 odierna continuerà ad essere applicato. An- che ai redditi derivanti dai cosiddetti token sul capitale di terzi verrà applicato il prin- cipio dell’agente pagatore. Infine, il capoverso 1, lettere f e g, include le eccezioni esistenti per gli interessi di strumenti TBTF, attualmente limitate alla fine del 2021. Qualora la presente modifica non dovesse entrare in vigore entro tale data (n. 2.3), le eccezioni dovranno essere prorogate nell’interesse della stabilità finanziaria. Il nuovo termine dipenderà dall’en- trata in vigore della modifica proposta. Una volta entrato in vigore il principio dell’agente pagatore, non sarà più necessaria un’eccezione separata per gli interessi degli strumenti TBTF. Tali redditi dovranno sottostare, come tutti gli altri redditi di interessi, al principio dell’agente pagatore. La loro competitività sarà garantita dall’esenzione delle persone giuridiche domiciliate in Svizzera e degli investitori do- miciliati all’estero. In virtù degli articoli 5b capoverso 1 lettere f e g in combinato disposto con l’articolo 70e capoverso 1 AP-LIP, gli interessi degli strumenti TBTF emessi prima dell’entrata in vigore della presente riforma rimarranno esentati.
Art. 5c Le disposizioni derogatorie relative agli ICC e ai prodotti strutturati saranno riassunte nell’articolo 5c AP-LIP. Il capoverso 1 corrisponde al diritto vigente per gli ICC con- formemente alla LICol (cfr. articolo 5 cpv. 1 lett. b LIP); tuttavia, in futuro, pure in questo caso saranno interessati tutti gli ICC anche se non contemplati dalla LICol e i prodotti strutturati. Le disposizioni derogatorie previste in questo articolo in linea di principio possono essere applicate in modo indipendente. Il capoverso 2 disciplina l’eccezione per i redditi generati indirettamente tramite ICC o prodotti strutturati. Fatto salvo il capoverso 3, essi sono esentati dall’imposta pre- ventiva laddove i redditi ai sensi del capoverso 3 siano riportati separatamente. Se i destinatari delle prestazioni sono persone fisiche domiciliate in Svizzera, per l’ecce- zione ai sensi del capoverso 2 devono essere riportati separatamente i redditi di inte- ressi e i pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di partecipazioni; nel caso di tutti gli altri destinatari di prestazioni è solo necessario riportare separatamente i pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di partecipazioni. Il capoverso 3 lettera a disciplina i redditi di interessi soggetti all’imposta preventiva e realizzati indirettamente da persone fisiche in Svizzera. L’agente pagatore è tenuto
22 Cfr. la circolare n. 47 dell’AFC del 25 luglio 2019 dedicata alle obbligazioni.
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a prelevare l’imposta preventiva su tali redditi. Ciò è possibile laddove un ICC o l’emittente del prodotto strutturato riporti separatamente i redditi di interessi. In que- sto modo in particolare i redditi di partecipazioni estere realizzati indirettamente non sottostanno all’imposta preventiva (n. 2.1.3). Tale soluzione è adeguata, poiché anche l’investimento diretto non sottostà all’imposta. Inoltre, riportando separatamente i redditi di interessi conformemente al capoverso 2 non è più necessario riportare sepa- ratamente gli elementi ai sensi del capoverso 1. Se i redditi di interessi non sono ri- portati separatamente, l’agente pagatore deve supporre che si tratti esclusivamente di redditi di interessi, prelevando dunque l’imposta preventiva sulla totalità dei redditi (fatto salvo il cpv. 1). Questa regola è applicabile anche quando i redditi sono realizzati mediante più di un ICC o prodotto strutturato. I pagamenti sostitutivi derivanti da interessi sono equipa- rati al reddito originario. Nel caso di redditi di partecipazioni svizzere realizzati indirettamente, soggetto fiscale è l’ICC svizzero (art. 10 cpv. 1 lett. a AP-LIP). Il capoverso 3 lettera b è applicabile a tutti i destinatari di prestazioni. Nel caso di pagamenti sostitutivi derivanti da ricavi di partecipazioni l’eccezione di cui al capo- verso 2 decade. In questo modo si garantisce la parità di trattamento con il reddito originario (n. 2.1.4). Anche qui, per l’applicazione dell’eccezione ai rimanenti redditi (cpv. 2) è necessario che i pagamenti sostitutivi siano riportati separatamente. In caso contrario, l’agente pagatore deve supporre che si tratti esclusivamente di pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di partecipazioni, prelevando l’imposta preventiva sulla totalità del reddito (fatto salvo il cpv. 1). I capoversi 2, 3 e 4 garantiscono la parità di trattamento tra investimenti diretti e in- diretti, a condizione che gli elementi richiesti siano riportati separatamente. Il capo- verso 4 stabilisce ora che le eccezioni (qui concretamente rilevanti) riguardanti i red- diti di interessi percepiti direttamente (art. 5b cpv. 1 lett. a, f e g AP-LIP) sono applicabili anche agli investimenti indiretti. La condizione è che siano riportati sepa- ratamente. Secondo l’attuale principio del debitore una simile regola non è prevista; gli ICC svizzeri secondo la LICol devono versare l’imposta preventiva per la totalità dei redditi di interessi. Nel caso dei redditi di prodotti strutturati, il diritto vigente non prevede una deduzione dell’imposta preventiva.
Art. 5d Soltanto l’ultimo agente pagatore di una catena è tenuto a effettuare l’eventuale dedu- zione dell’imposta preventiva. Normalmente, l’agente pagatore è una persona giuri- dica e secondo il principio dell’agente pagatore è quindi esente dall’imposta preven- tiva sui redditi che percepisce (cfr. art. 5a e 5b AP-LIP). L’articolo 5d AP-LIP esonera dall’obbligo fiscale anche le persone fisiche qualificate come agenti pagatori.
Art. 7 cpv. 3 Trattasi di adeguamenti linguistici e di un aggiornamento del rinvio.
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Art. 9 cpv. 1bis e 3 Il capoverso 1bis definisce l’agente pagatore. Per agente pagatore si intende chiunque, nell’ambito della propria attività, effettui, regolarmente od occasionalmente, girate, rimborsi, accreditamenti o pagamenti di redditi che sottostanno all’imposta preventiva conformemente al principio dell’agente pagatore. Ciò significa che, principalmente, sono qualificati come agenti pagatori le banche e le casse di risparmio. Tuttavia, anche altre persone fisiche o giuridiche possono diventare agenti pagatori: Emittente dell’obbligazione: se un’obbligazione non viene custodita presso un de- posito bancario (caso ipotizzabile soprattutto per le PMI) o se l’emittente stessa ne assume la custodia, essa diventa l’agente pagatore. Spetterà poi all’emittente distinguere gli investitori e versare l’imposta preventiva applicata alle persone fi- siche in Svizzera. Ciò rappresenta un onere aggiuntivo rispetto a oggi, ma com- porta il vantaggio che anche in questi casi le persone giuridiche domiciliate in Svizzera e gli investitori domiciliati all’estero sono esentati. Azienda con averi dei clienti (in particolare conti dei collaboratori): questi conti non vengono custoditi all’esterno, per cui la società diventa agente pagatore. Gestore patrimoniale: ad esempio, un fiduciario che gestisce i beni patrimoniali dei suoi clienti nell’ambito della propria attività si qualifica come agente pagatore. In questo modo si garantisce che nei suoi confronti non venga effettuata la dedu- zione dell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore (art. 5d AP-LIP), ma soltanto per la persona fisica in Svizzera alla quale il fiduciario ac- credita i redditi imponibili. Se al fiduciario è stata dedotta l’imposta preventiva secondo il principio del debitore (art. 20b AP-LIP), come avviene oggi egli deve trasferire al disponente i redditi di interessi meno l’imposta preventiva. Poiché il gestore patrimoniale domiciliato in Svizzera diventa l’agente pagatore, le persone fisiche in Svizzera possono essere incentivate a scegliere un fiduciario estero per evitare la deduzione dell’imposta preventiva. Questo rischio di trasfe- rimento dell’agente pagatore è insito nel sistema e non può essere evitato. Trustee: il trustee - come il fiduciario - diventa egli stesso agente pagatore. Ciò significa che il trustee in qualità di beneficiario è esente dall’imposta preventiva (art. 5d AP-LIP). Tuttavia, se gira, rimborsa, accredita o paga i redditi a una per- sona fisica domiciliata in Svizzera, è tenuto a versare tale imposta. L’agente pagatore è generalmente a conoscenza dei rapporti fiduciari e di trust. Di conseguenza, l’eccezione di cui all’articolo 5d AP-LIP può essere attuata nella prassi. Capoverso 3: la definizione di ICC comprende tutte le forme di ICC svizzeri o esteri ai sensi della LICol (art. 7 e 110 LICol) e in futuro anche i valori patrimoniali di natura analoga. Il fatto che un ICC costituito da una persona domiciliata all’estero in colla- borazione con una persona domiciliata in Svizzera sia considerato un ICC svizzero corrisponde al diritto vigente (art. 4 cpv. 1 lett. c LIP). Ciò può avvenire, ad esempio, se la banca depositaria dell’ICC ha sede in Svizzera. Si intende ora specificare il con- cetto di ICC nell’ordinanza. In allegato al presente rapporto si trovano le disposizioni pertinenti dell’ordinanza con le spiegazioni. Anche i prodotti strutturati verranno con- siderati ICC se gestiti attivamente. La rimanente disposizione del capoverso 3 è ora ripresa nell’articolo 4 capoversi 3 e 4 AP-LIP.
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Art. 10 L’articolo 10 AP-LIP disciplina l’obbligo fiscale soggettivo. Ad eccezione dei redditi di interessi, il debitore della prestazione imponibile domiciliato in Svizzera è soggetto all’imposta (cpv. 1). La definizione di debitore nel caso di ICC svizzeri (cpv. 2) cor- risponde al diritto attuale, tranne il rinvio alla LICol, che anche qui è stato eliminato. L’obbligo fiscale dell’agente pagatore domiciliato in Svizzera è illustrato al capo- verso 3. Esso riguarda in particolare redditi di interessi svizzeri ed esteri. Ciò vale anche per i redditi di interessi percepiti indirettamente tramite un ICC estero o sviz- zero e tramite prodotti strutturati sia svizzeri che esteri. Qui si fa riferimento all’agente pagatore presso cui l’investitore tiene il deposito. Il capoverso 3 stabilisce che anche in caso di pagamenti sostitutivi l’agente pagatore sia soggetto all’imposta. Ciò vale per i pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di interessi, ma anche da redditi di partecipazioni. Nel caso di questi ultimi, la regola- mentazione è diversa rispetto al reddito originario, per il quale è il debitore della pre- stazione imponibile ad essere soggetto fiscale (cpv. 1 lett. a). Ciò è opportuno perché il prestito viene gestito dall’agente pagatore. Questo addebita il pagamento sostitutivo al debitore e lo trasmette al destinatario. In questo modo, l’agente pagatore gestisce l’intera transazione e può anche garantire la corretta gestione dell’imposta preventiva. Per quanto riguarda i pagamenti sostitutivi, si fa sempre riferimento all’agente paga- tore del debitore della prestazione imponibile e non a quello del creditore, come in- vece avviene solitamente secondo il principio dell’agente pagatore. Ciò è determi- nante perché, di norma, soltanto l’agente pagatore conosce il destinatario del pagamento sostitutivo.
Art. 11 cpv. 2 È stato eliminato il riferimento alla LICol.
Art. 12 cpv. 1 e 1ter L’articolo 12 AP-LIP disciplina il momento in cui l’imposta preventiva diventa esigi- bile. In questo momento l’imposta preventiva deve essere riscossa in virtù dell’arti- colo 14 capoverso 1 AP-LIP. Il capoverso 1 lettera a corrisponde in gran parte al diritto vigente. Il credito fiscale per i redditi soggetti al principio del debitore sorge quindi nel momento in cui la pre- stazione imponibile diventa esigibile. Al numero 1 sono ora menzionati anche i paga- menti sostitutivi. In questo caso è opportuno collegare anche la maturazione del cre- dito fiscale all’esigibilità del pagamento sostitutivo, in quanto tale data è nota al contribuente. Secondo la lettera b, per i redditi soggetti al principio dell’agente pagatore il credito fiscale sorge al momento della girata, del rimborso, dell’accredito o del pagamento. Sono compresi anche i redditi di interessi generati tramite un prodotto strutturato. L’agente pagatore in genere viene a conoscenza della prestazione solo in questo mo- mento. Il collegamento risulta quindi appropriato. Affinché gli agenti pagatori pos- sano preparare correttamente i conteggi su larga scala è previsto soltanto un riversa- mento trimestrale dell’imposta preventiva (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. b AP-LIP). Grazie alla combinazione di riscossione giornaliera e riversamento trimestrale, per gli agenti
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pagatori i rischi legati alla responsabilità e al disbrigo dell’imposta possono essere ridotti al minimo. Per poter versare correttamente l’imposta preventiva sui redditi di interessi generati sia direttamente che indirettamente, l’agente pagatore dipende dalle informazioni ri- levanti fornite dagli emittenti o dagli ICC. Queste informazioni sono disponibili quando un prodotto soddisfa la definizione di obbligazione secondo la prassi corrente e la giurisprudenza. La quota imponibile degli interessi di tanto in tanto è pure indicata nel listino dei corsi pubblicato dall’AFC. In particolare in caso di ICC esteri e di prodotti strutturati esteri, queste informazioni in determinate circostanze possono essere fornite soltanto con un certo ritardo o non essere affatto disponibili (cfr. art. 5d AP-LIP). Tuttavia, questo non può essere escluso nemmeno per le obbligazioni combinate con altri prodotti. In questi casi, l’agente pa- gatore deve presupporre che si tratti esclusivamente di redditi di interessi e riscuote l’imposta preventiva presso le persone fisiche domiciliate in Svizzera sull’intero vo- lume dei redditi. Ciò può comportare la garanzia con l’imposta preventiva di ulteriori componenti, cosa che non avviene con gli investimenti diretti (ad es. garanzia di red- diti di partecipazioni estere tramite). Per quanto riguarda la funzione di garanzia, ciò è necessario per rilevare tutti i redditi di interessi. Se la dichiarazione è corretta, il rimborso è inoltre garantito per l’intero importo della riscossione. Le lettere c e d corrispondono al diritto vigente. Per quanto riguarda gli ICC tesauriz- zati (lett. c), non vi è alcun flusso di liquidità, in quanto i redditi vengono reinvestiti. Di conseguenza, la maturazione del credito fiscale deve essere regolata in modo di- verso. Nel caso degli ICC svizzeri conformemente alla LICol la tesaurizzazione deve avvenire al più tardi quattro mesi dopo la fine dell’esercizio (tale regola deriva dall’art. 89 LICol). Per gli ICC esteri si applica il rispettivo diritto nazionale. Se la tesaurizzazione avviene prima, anche il credito fiscale sorge prima. Per gli agenti pa- gatori, la tesaurizzazione negli ICC comporta un aumento dei rischi legati alla respon- sabilità e al disbrigo dell’imposta. Infatti, essi devono effettuare una deduzione fiscale senza flusso di liquidità. Per questo motivo, gli agenti pagatori devono adottare misure adeguate affinché l’imposta preventiva possa essere trasferita alle persone fisiche in Svizzera. Ciò deve essere attuato nell’ambito del rapporto con il cliente regolato dal diritto privato (condizioni generali di contratto o simili).
Art. 13 cpv. 1bis In futuro, anche i redditi di interessi esteri saranno interessati dall’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore. Talvolta questi sono già soggetti a un’im- posta alla fonte estera, che può essere recuperata in tutto o in parte se esiste una CDI. È opportuno e ora anche tecnicamente possibile conteggiare l’imposta estera non rim- borsabile, computandola all’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pa- gatore.
Art. 14 cpv. 1 Questa disposizione regola il trasferimento dell’imposta preventiva all’investitore. Dal punto di vista sostanziale non vi sono modifiche; soltanto la formulazione è stata adattata, in modo tale da includere anche l’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore.
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Il capoverso 2 del diritto vigente si applica anche al principio dell’agente pagatore. Ciò significa che gli agenti pagatori devono fornire agli investitori le informazioni necessarie per il rimborso ed emettere un’attestazione se richiesta.
Art. 15 cpv. 1 e 1bis Nel capoverso 1, lettere a e b, il riferimento alla LICol viene eliminato. Il capoverso 1bis corrisponde materialmente al diritto vigente (art. 10 cpv. 2 LIP).
Art. 16 cpv. 1, 1bis e 3 L’articolo 16 AP-LIP disciplina la scadenza tra l’altro dell’imposta preventiva, ovvero il momento in cui tale imposta deve essere versata all’AFC. Capoverso 1 lettera a: la scadenza dell’imposta preventiva secondo il principio del debitore resta invariata. Ciò riguarda in modo diretto e indiretto i redditi realizzati da rendite fondiarie svizzere emesse in serie tramite ICC svizzeri, i redditi di partecipa- zioni e i pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di partecipazioni e di interessi. A questi si aggiungono i redditi dell’acquisto dei propri diritti di partecipazione e le vin- cite ai giochi in denaro nonché alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuo- vere le vendite. È quindi stato introdotto anche il pagamento sostitutivo. Ciò è oppor- tuno per il fatto che l’agente pagatore del debitore o il debitore stesso diventa l’agente pagatore. In tutti questi casi, l’imposta è dovuta 30 giorni dopo la nascita del credito fiscale. Utilizzando il principio dell’agente pagatore la riscossione risulta più complessa ed è quindi giustificato introdurre una scadenza diversa (n. 2.1.1). Di conseguenza, l’im- posta è dovuta trimestralmente per gli interessi girati, rimborsati, accreditati o pagati negli ultimi tre mesi (lett. b). Questa regola corrisponde al diritto vigente in materia di interessi sulle obbligazioni di cassa e sugli averi dei clienti (lett. a n. 1). Ciò con- sente agli agenti pagatori di correggere eventuali errori verificatisi in occasione della riscossione (art. 12 in combinato disposto con l’art. 14 AP-LIP). L’agente pagatore deve poter rilevare la quota degli interessi di un prodotto. Il debitore della prestazione imponibile, in quanto emittente del prodotto, dispone di tale informazione sin dall’ini- zio. In caso di errori nella riscossione e nel versamento della nuova imposta preven- tiva, gli agenti pagatori corrono il rischio di dover rispondere nei confronti dei loro clienti oppure di dover versare a posteriori l’imposta mancante alle autorità fiscali. L’eventuale aumento del livello dei tassi d’interesse rispetto a quello odierno compor- terebbe per gli agenti pagatori un vantaggio in termini di interessi per il periodo com- preso tra la riscossione (immediata) e la scadenza (trimestrale). La stessa scadenza trimestrale dell’imposta preventiva vale per i redditi tesaurizzati in un ICC (n. 1). Di conseguenza, per gli ICC svizzeri sorge un vantaggio in termini di liquidità per i redditi di partecipazioni svizzere. Il capoverso 3 elenca esplicitamente tutti i tipi di trasferimento. Sarà quindi menzio- nato anche il trasferimento di sede all’estero di una persona giuridica. Questo corri- sponde già alla prassi attuale e quindi è solo un chiarimento.
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Art. 17 cpv. 2 Oltre al domicilio delle persone fisiche, per maggiore chiarezza verrà ora menzionata anche la sede delle persone giuridiche.
Art. 20b La nuova imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore deve essere volontaria per la persona domiciliata in Svizzera debitrice di interessi su obbligazioni, redditi di interessi di ICC esteri e interessi su averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere (art. 4 cpv. 1 lett. a, e e f AP-LIP). Il debitore può scegliere se con- tinuare ad applicare l’attuale principio del debitore o se passare al principio dell’agente pagatore (cpv. 1). Se non opta esplicitamente per il principio dell’agente pagatore, si applicherà il principio del debitore (cpv. 2). Con tale possibilità di scelta si tiene conto, in particolare, degli interessi delle PMI e degli ICC di piccole dimensioni: Nel caso di obbligazioni non custodite, l’emittente diventa essa stessa l’agente pagatore (art. 9 AP-LIP). Pertanto, applicando il principio dell’agente pagatore l’emittente dovrebbe ora identificare gli investitori delle sue obbligazioni per po- ter prelevare correttamente l’imposta preventiva. Per evitare questo ulteriore onere amministrativo, la società può continuare a versare l’imposta preventiva se- condo il principio del debitore, ovvero nei confronti di tutti gli investitori. Tutta- via, se una PMI dispone di persone giuridiche domiciliate in Svizzera o di inve- stitori domiciliati all’estero, sarà incentivato a sfruttare i vantaggi dell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore. Nel caso degli averi dei clienti, è applicata la regola analoga a quella per le obbli- gazioni. L’emittente domiciliato in Svizzera di prodotti strutturati non ha questo diritto di scelta. I corrispondenti redditi di interessi sono pertanto sempre soggetti al principio dell’agente pagatore. Capoverso 1: se, in caso di redditi di obbligazioni svizzere ed estere, di averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere, ICC svizzeri, prodotti strutturati nonché pagamenti sostitutivi derivanti da ricavi di interessi (art. 4 cpv. 1 lett. a, c, e, f, h-j AP- LIP), il debitore della prestazione imponibile domiciliato in Svizzera non dichiara in tempo utile all’AFC di voler applicare il principio dell’agente pagatore, resta soggetto al principio del debitore. Capoverso 2: se il debitore della prestazione imponibile per i redditi di interessi con- tinua ad applicare il principio del debitore, in deroga agli articoli 4-20a LIP si applica quanto segue: Le eccezioni fiscali soggettive legate al principio dell’agente pagatore (lett. a) non sono più valide. Relativamente ai redditi di interessi percepiti direttamente o in- direttamente, le persone giuridiche domiciliate in Svizzera e gli investitori domi- ciliati all’estero non sono esentati dall’imposta preventiva (art. 5b cpv. 1 lett. e, 5c cpv. 2 in combinato disposto con cpv. 3 nonché art. 5d AP-LIP). Il debitore della prestazione imponibile effettua la deduzione fiscale nei confronti di tutti gli investitori.
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Il contribuente non è l’agente pagatore (art. 10 cpv. 2 AP-LIP), bensì il debitore della prestazione imponibile (soggetto dell’imposta, lett. b). Il credito fiscale sorge nel momento in cui i redditi di interessi diventano esigibili (lett. c). In caso di capitalizzazione degli interessi, il credito fiscale sorge nel mo- mento della capitalizzazione. Se un ICC svizzero non distribuisce i redditi, il cre- dito fiscale nasce al momento della tesaurizzazione. Come accade già oggi, l’imposta è esigibile 30 giorni dopo la nascita del credito fiscale (lett. d), anziché trimestralmente (art. 16 cpv. 1 lett. b AP-LIP). Nel caso degli interessi di averi bancari e delle obbligazioni di cassa, si applica la scadenza trimestrale già attualmente vigente. Il Consiglio federale disciplinerà le modalità di dichiarazione secondo il capoverso 2 nell’ordinanza (cpv. 3). A questo riguardo si veda l’allegato con le relative spiega- zioni.
Art. 21 cpv. 1 Questa disposizione chiarisce che l’imposta preventiva potrà essere dedotta non sol- tanto dal debitore della prestazione imponibile, ma – nell’ambito di applicazione del principio dell’agente pagatore – anche dall’agente pagatore. In entrambi i casi esiste il diritto al rimborso. L’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore viene riscossa esclu- sivamente nei confronti delle persone fisiche in Svizzera (domicilio civile). Nella maggior parte dei casi, la deduzione riguarda quelle persone il cui reddito e sostanza sono anche soggette all’imposta sul reddito e sulla sostanza. Se a un investitore con domicilio o sede all’estero è stata dedotta l’imposta preventiva, per il rimborso è de- terminante, qualora disponibile, la relativa CDI.
Art. 26, 27 Viene eliminato soltanto il riferimento alla LICol e l’articolo 26 viene adeguato for- malmente.
Art. 47 cpv. 1 lett. b Oltre al domicilio delle persone fisiche, per maggiore chiarezza verrà ora menzionata anche la sede delle persone giuridiche.
Art. 56 Oltre al richiedente e all’AFC, ora anche l’autorità fiscale cantonale competente sarà legittimata a ricorrere al Tribunale federale. Questa aggiunta ha senso perché in tal modo anche l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva, che conosce meglio il caso specifico, potrà presentare un ricorso indipendente al Tribunale federale.
Art. 61, 62, 63 e 64 Gli adeguamenti proposti sono puramente di natura redazionale e mirano ad adeguare le norme penali agli standard attuali:
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Articoli 61, 62 e 63 AP-LIP: la struttura degli articoli viene modificata, in modo che la comminatoria della pena e il requisito dell’intenzionalità (risp. della negli- genza) siano menzionati all’inizio. Articoli 61 e 62 AP-LIP: la riserva prevista dal diritto vigente a favore delle di- sposizioni penali della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale ammi- nistrativo 23 (art. 14-16) viene soppressa, in quanto di natura puramente dichiara- tiva. Articoli 61 e 62 AP-LIP: la perpetrazione intenzionale e per negligenza della sottra- zione d’imposta e della messa in pericolo dell’imposta preventiva devono essere disciplinate in due capoversi distinti. La sanziona massima prevista per la sottra- zione commessa per negligenza è una multa di 10 000 franchi o, se ne risulta un importo superiore, l’importo della tassa sottratta o dell’illecito profitto. La perpetra- zione per negligenza è considerata punibile, tuttavia non in misura paragonabile all’intenzionalità. Pertanto l’importo massimo della multa va limitato: la soluzione, che appare adeguata, propone che esso corrisponda a un terzo della sanzione mas- sima prevista per il reato intenzionale. Quest’ultima rimane invariata. Articolo 64 capoverso 1 AP-LIP: la lettera b va ridotta al contenuto necessario in applicazione del principio di determinatezza*. In futuro, soltanto la violazione di una decisione sarà soggetta a multa. Gli altri elementi si sono dimostrati irrilevanti nella pratica e quindi vanno eliminati.
Art. 65 La responsabilità penale per la riscossione dell’imposta preventiva secondo il princi- pio dell’agente pagatore è limitata al dolo. Perlopiù tale riscossione avviene su larga scala. In questo ambito appare quindi giustificato rinunciare al perseguimento penale della negligenza. Il Parlamento ha deciso in modo analogo anche in altri ambiti (in particolare gli accordi sul libero scambio di informazioni). La situazione è infatti pa- ragonabile a tali accordi; la differenza a livello tecnico consiste nel fatto che gli agenti pagatori invece di una comunicazione devono effettuare il prelievo di un’imposta. Inoltre, nel caso dell’imposta preventiva secondo il principio del debitore la realizza- zione della fattispecie che determina la nascita del credito fiscale dipende dal contri- buente. Questa situazione è paragonabile all’imposta sul valore aggiunto, dove l’im- presa calcola l’imposta sulla base della propria cifra d’affari. Anche in questo caso sono punibili sia il dolo che la negligenza. Nell’imposta preventiva secondo il princi- pio dell’agente pagatore, l’agente pagatore è qualificato da un prodotto che non ha creato. Per i collaboratori di un agente pagatore, già solo il rischio di un procedimento penale per falsa qualificazione risulterebbe problematico. Per quanto riguarda l’imposta preventiva secondo il principio del debitore, il diritto vigente resta invariato. Se il debitore della prestazione imponibile deduce l’imposta preventiva (incl. art. 20b AP-LIP), le azioni punibili saranno perseguite anche in caso di negligenza.
23 RS 313.0
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Art. 70e Il capoverso 1 stabilisce che la nuova regolamentazione è applicabile ai redditi che diventano esigibili dopo l’entrata in vigore della modifica proposta. Ciò significa che anche le obbligazioni già emesse, gli averi dei clienti già esistenti nonché gli altri redditi che sottostanno al principio dell’agente pagatore saranno interessati dalla nuova regolamentazione. Il Consiglio federale disciplinerà le modalità di questo pas- saggio nell’ordinanza (cfr. l’allegato con le disposizioni dell’ordinanza e relative spie- gazioni). Gli interessi degli strumenti TBTF emessi (o prorogati, cfr. n. 2.3) prima della sca- denza della disposizione derogatoria (art. 5b cpv. 1 lett. f e g AP-LIP) continueranno ad essere completamente esenti dall’imposta preventiva. Essi non sono toccati dalla disposizione transitoria. Capoverso 2: con la procedura dell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore, per la prima volta molti operatori economici saranno soggetti a un’imposizione che finora non li aveva interessati o che li aveva interessati in misura molto esigua (cfr. n. 4.2.2 riguardo ai costi di implementazione). È giustificato che la Confederazione trasferisca una parte dei suoi oneri di implementazione (cfr. le spie- gazioni nell’allegato). Una volta introdotto il nuovo sistema, la riscossione dell’impo- sta non verrà più retribuita. Secondo il diritto vigente, ad eccezione dell’imposta alla fonte per determinate persone che svolgono un’attività lucrativa, i costi amministrativi correnti per la riscossione di un’imposta sono sempre a carico dei contribuenti, i quali possono trasferirla ai clienti. Tale sistema dovrà continuare ad essere applicato anche alla nuova imposta preventiva. Il Consiglio federale disciplinerà le modalità di indennizzo nell’ordinanza (cfr. alle- gato).
3.2 Legge federale del 27 giugno 1973 24 sulle tasse di
bollo
Art. 1 cpv. 1 lett. b n. 1, 5, 6, lett. bbis e bter L’articolo 1 definisce gli oggetti fiscali che sottostanno alla tassa di negoziazione. In futuro, la compravendita di obbligazioni svizzere sarà esentata dalla tassa di nego- ziazione (soppressione del cpv. 1 lett. b n. 1 LTB). Le obbligazioni estere ancora sog- gette all’imposta sono menzionate al capoverso 1 lett. bbis. Eccetto un caso, i restanti adeguamenti sono puramente linguistici. Una modifica so- stanziale riguarda il capoverso 1 lettera b numero 5: come nel caso dell’imposta pre- ventiva, l’adeguamento riguarderà tutti i tipi di ICC. Ciò significa che la negoziazione di quote di ICC al di fuori dell’ambito di validità della LICol determinerà l’applica- zione della tassa di negoziazione. Questa definizione in analogia a quella applicata all’imposta preventiva è opportuna ai fini della parità di trattamento di tutti gli ICC nonché di un’interpretazione uniforme. Tuttavia, gli effetti pratici della tassa di nego-
24 RS 641.10
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ziazione dovrebbero essere chiari, poiché il diritto vigente prevede una serie di ecce- zioni a favore degli ICC, che saranno mantenute e applicate anche agli ICC che non rientrano nell’ambito di applicazione della LICol.
Art. 4 cpv. 3 - 5 Già oggi la compravendita dei cosiddetti titoli del mercato monetario (obbligazioni con una durata fissa inferiore a 12 mesi) è esente dalla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. g LTB). In futuro, secondo il capoverso 3, il termine obbligazione com- prenderà soltanto i titoli di debito con una durata superiore a 12 mesi. Pertanto, una definizione dei titoli del mercato monetario appare superflua e il capoverso 5 può es- sere soppresso. Per gli stessi motivi, la lettera a del capoverso 4 può essere eliminata: infatti, si tratta di documenti infrannuali che sono esenti dalla tassa di negoziazione. Poiché soltanto le obbligazioni estere sono ancora soggette alla tassa di negoziazione, il rinvio alle obbligazioni garantite da ipoteca al capoverso 3 risulta superfluo. Le sottopartecipazioni di cui al capoverso 4 lettera b non necessitano una regolamen- tazione distinta: qualora soddisfino la definizione di obbligazione secondo il diritto fiscale, saranno soggette alla tassa di negoziazione. La lettera c del capoverso 4 verrà ora inclusa nel capoverso 3, poiché i vecchi crediti contabili continueranno ad essere considerati obbligazioni.
Art. 6 cpv. 1 lett. i Viene eliminato soltanto il riferimento alla LICol.
Art. 13 cpv. 2 lett. a n. 1 e 3, lett. abis, b e c L’articolo 13 definisce i documenti imponibili, la cui compravendita è soggetta alla tassa di negoziazione. Le modifiche proposte garantiscono l’esenzione delle obbliga- zioni svizzere. Per la qualifica come negoziatore di titoli, le obbligazioni svizzere e i titoli del mercato monetario svizzero ed estero sono irrilevanti. Tuttavia, il numero dei negoziatori di titoli è destinato a diminuire solo leggermente, poiché la maggior parte di essi detiene ulteriori titoli. Il secondo periodo del capoverso 2 lettera b deve essere stralciato. La regola risale alle prescrizioni, non più in vigore, riguardanti le emissioni di prestiti dei cartelli (risp. la loro notifica alla BNS ai fini del controllo) ed è pertanto obsoleta. Il capoverso 2 lettera c può essere soppresso. Come indicato nelle spiegazioni relative all’articolo 4 capoverso 4 lettera b D-LTB, i prestiti individuali non sono soggetti alla tassa di negoziazione. Se sono qualificati quali obbligazioni, saranno interessati dalle disposizioni relative.
Art. 14 cpv. 1 lett. a, b, f e g Al capoverso 1 lettere a e b il riferimento alla LICol viene eliminato. Il capoverso 1 lettera f esenta, tra l’altro, l’emissione di obbligazioni estere dalla tassa di negoziazione. Secondo il diritto vigente è richiesto che tali obbligazioni siano de- nominate in valuta estera. Questo requisito può essere eliminato, in quanto la valuta
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non è rilevante per identificare l’obbligazione come svizzera o estera. Infatti, a tal fine è determinante la sede dell’emittente. Poiché i titoli del mercato monetario non saranno più considerati oggetto della tassa di negoziazione, la relativa eccezione può essere soppressa (cpv. 1 lett. g).
Art. 17a cpv. 1 lett. b e c Il riferimento alla LICol viene eliminato.
Art. 45 cpv. 1 e 2, 46 cpv. 1 e 1bis nonché art. 47 Trattasi delle medesime modifiche apportate alla LIP. Le spiegazioni relative agli ar- ticoli 61–64 AP-LIP si applicano per analogia.
3.3 Legge del 19 giugno 2015 25 sull’infrastruttura
finanziaria
Art. 77 cpv. 1 lett. e L’accesso al repertorio di dati sulle negoziazioni è importante per l’AFC in relazione ai dati che riguardano le operazioni con derivati. Tali dati sono necessari in particolare per le verifiche delle imprese nell’ambito dell’imposta preventiva e della tassa di bollo, al fine di identificare la relativa (contro) parte e garantire il disbrigo corretto dell’imposizione.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie
4.1.1 Base di dati
A costituire la base per la valutazione delle ripercussioni finanziarie sono i dati dell’AFC relativi a entrate e rimborsi dell’imposta preventiva, le statistiche della BNS sul portafoglio titoli degli investitori domiciliati in Svizzera e all’estero con contro- parte in Svizzera o all’estero, così come le aliquote dell’imposta residua sui redditi di interessi ponderate per Paese e concordate nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Salvo laddove diversamente indicato, la base di dati si riferisce all’anno 2018. Le stime non comprendono il calcolo previsionale delle entrate derivanti dalla nuova imposta preventiva. L’AFC aveva inoltre precedentemente affidato a BAK Economics l’incarico di esa- minare gli effetti dinamici di una (ampia) riforma dell’imposta preventiva e dell’abo- lizione delle tasse di bollo (a eccezione della tassa sui premi di assicurazione). Inoltre, è stato assegnato a KPMG un mandato che comprendeva fra l’altro la valutazione
25 RS 958.1
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delle potenziali maggiori entrate derivanti dall’estensione della funzione di garanzia dell’imposta preventiva (n. 1.2.1). Entrambi gli studi sono stati considerati per la va- lutazione degli effetti sul gettito. Si è inoltre supposto che gli emittenti facciano effettivamente uso del loro diritto d’op- zione, ossia che non continuino ad utilizzare il principio del debitore.
4.1.2 Ripercussioni per la Confederazione
Relativamente alle ripercussioni finanziarie sul bilancio federale si possono distin- guere tre categorie di conseguenze della riforma: effetti una tantum o temporanei, ef- fetti statici ed effetti dinamici.
4.1.2.1 Effetti una tantum o temporanei
Il rimborso dell’imposta preventiva agli investitori domiciliati all’estero, così come alle persone giuridiche domiciliate in Svizzera, può essere richiesto fino a tre anni dopo la scadenza della prestazione imponibile. Ciò significa che nel primo anno della riforma (e in misura minore nei due anni successivi) perverranno ancora istanze di rimborso e nel contempo non verrà più prelevata l’imposta preventiva sui redditi di interessi nei confronti degli investitori esentati. Anche nel caso di investimenti collet- tivi di capitale svizzeri detenuti da investitori domiciliati all’estero si produrrà un ef- fetto temporaneo sulle entrate dell’imposta preventiva (eccezione: affidavit*). 26 Tale effetto potrebbe risultare di entità ridotta poiché oggi il rimborso a investitori esteri in investimenti collettivi di capitale svizzeri non va generalmente a buon fine per motivi legali od oggettivi. Tali effetti della riforma non hanno carattere duraturo e possono essere attutiti me- diante gli accantonamenti costituiti in passato. Gli effetti stimati sono riportati nella tabella 3. Per quanto riguarda gli investitori domiciliati all’estero si è supposto che il 32 per cento dei rimborsi avvenga nello stesso periodo (t), il 43 per cento si riferisca all’anno precedente (t-1) e il restante 25 per cento ai periodi precedenti, stimando una quota leggermente maggiore per il periodo t-2 (14 %) rispetto al t-3 (11 %). 27 In rife- rimento agli investimenti collettivi di capitale svizzeri occorre inoltre stimare la per- centuale del volume di investimento relativa alla distribuzione di redditi senza ritenuta d’imposta preventiva nel quadro della procedura di affidavit. Anche in merito alla distribuzione percentuale dei redditi degli investimenti collettivi di capitale occorre formulare un’ipotesi, visto che un’eccezione dovrebbe essere concessa solo per i red- diti di interessi, ma non per i redditi di partecipazioni svizzere. Si suppone che il 20 per
26 Nel caso dei fondi d’investimento conformi alla LICol, alla distribuzione dei redditi (inte- ressi/dividendi) viene fondamentalmente dedotta l’imposta preventiva del 35 %. Per gli investitori domiciliati all’estero, la distribuzione dei redditi avviene senza ritenuta d’im- posta preventiva qualora i redditi distribuiti provengano per almeno l’80 % dall’estero e una banca confermi che le quote si trovano in deposito presso di essa. 27 La ripartizione delle percentuali si basa sulla valutazione delle istanze di rimborso a par- tire dal 2007 presentate dagli investitori domiciliati all’estero.
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cento dei redditi provenga da investimenti collettivi di capitale non idonei alla proce- dura di affidavit, di cui a loro volta il 20 per cento riguardi redditi di interessi. 28 Per le persone giuridiche domiciliate in Svizzera, compresi gli investimenti collettivi di capitale svizzeri, la quota di rimborso nello stesso periodo è stimata nel 55 per cento, mentre sul periodo precedente ricade il 40 per cento e il restante 5 per cento è distribuito fra i periodi t-2 e t-3. La base a cui si riferisce il modello di rimborso è stata calcolata considerando le entrate dell’imposta preventiva sui redditi di interessi pari a circa 2 miliardi di franchi. A queste è stata sottratta la percentuale stimata relativa agli investitori domiciliati all’estero. Dei rimanenti 1,5 miliardi di franchi circa, la quota spettante alle persone giuridiche domiciliate in Svizzera è stata stimata ipotizzando che quest’ultima corrisponda alla percentuale di persone giuridiche sui rimborsi com- plessivi a investitori domiciliati in Svizzera. 29 In questo modo, si ottiene una base pari a circa 1 miliardo di franchi. Complessivamente, si stima che le minori entrate temporanee saranno pari a circa 750 milioni di franchi. Per mancanza di dati non sono state stimate le potenziali mag- giori entrate derivanti da pagamenti sostitutivi e compensativi su interessi che ora sa- ranno assoggettati all’imposta preventiva, mentre i rimborsi (in parte) avverranno in periodi successivi. Infine, il progetto prevede un indennizzo finanziario per gli oneri di implementazione degli agenti pagatori. Siccome il relativo ammontare non è ancora stato stabilito, si rinuncia a una stima (n. 4.2.2). Tabella 3: Sintesi degli effetti temporanei stimati (investitori domiciliati all’estero e persone giuridiche domiciliate in Svizzera; valori in mio. di franchi) Redditi di interessi / cer- Percentuale di rimborsi Effetto temporaneo chia di persone effettuati in un anno suc- (mio. fr.) cessivo a quello della ri- scossione dell’imposta (ipotesi) Investitori domiciliati 68 % -303 all’estero Persone giuridiche domi- 45 % -450 ciliate in Svizzera Totale ≈-750
28 Le ipotesi non si fondano su una base di dati. Da un lato, gli ICC non idonei alla proce- dura di affidavit dovrebbero essere relativamente poco allettanti. L’ipotesi che i redditi di ICC siano costituiti per il 20 % da redditi di interessi è stata formulata in considerazione degli attuali bassi rendimenti obbligazionari. 29 Nel periodo dal 2015 al 2018, i rimborsi medi alle persone giuridiche ammontavano a 11,3 mia. di franchi l’anno, mentre quelli a persone fisiche domiciliate in Svizzera erano pari a 6,4 mia. di franchi. La quota delle persone giuridiche era pertanto del 63,8 %. L’ipotesi implicita di una procedura di questo tipo è che le persone giuridiche e le persone fisiche domiciliate in Svizzera presentino una struttura del portafoglio molto simile.
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4.1.2.2 Effetti statici
Da un lato, la riforma comporta minori entrate poiché alcune persone che precedente- mente erano soggette ottengono ora un’esenzione per i loro redditi di interessi. Dall’altro, sono generate anche maggiori entrate conseguenti all’estensione della fun- zione di garanzia dell’imposta preventiva per le persone fisiche domiciliate in Sviz- zera. Le categorie di investimenti interessate e le cerchie di investitori sono le stesse degli effetti temporanei. La tabella 4 riporta una stima degli effetti statici sul gettito. Sic- come ora per gli investitori domiciliati all’estero i redditi di interessi svizzeri otter- ranno un’esenzione dall’imposta preventiva, si prevedono minori entrate, valutate in 84 milioni di franchi, dovute al venir meno dell’imposta residua. Oltre alle minori entrate derivanti da investimenti diretti risultano anche minori entrate da redditi di interessi indiretti a opera di investitori domiciliati all’estero. Queste ultime sono sti- mate in 10 milioni di franchi circa. A comportare infine ulteriori minori entrate è inoltre il fatto che bisogna supporre che una determinata percentuale dell’imposta preventiva su redditi di interessi attualmente rimborsabile non sia ancora stata rivendicata. Nel periodo dal 1995 al 2016, la quota media di rimborso (considerando tutte le categorie di investimento e le cerchie di in- vestitori) è stata dell’84 per cento circa; nel 2018, le pretese di rimborso degli investi- tori domiciliati all’estero stimate per i redditi di interessi erano pari a circa 440 milioni di franchi. Nel caso in cui il 16 per cento dell’importo rimborsabile non venga riven- dicato, ciò produrrà minori entrate per 70 milioni di franchi. Tale stima è gravata dall’incertezza poiché la quota di rimborso è stata applicata a tutte le categorie di in- vestimento e a tutte le cerchie di investitori.
Tabella 4: Sintesi degli effetti statici stimati sulle entrate dell’imposta preventiva (in mio. fr.) Redditi di interessi / cerchia di persone Effetto sul gettito (in mio. fr.; - = minori entrate ri- spetto allo status quo) Investitori domiciliati all’estero: perdita di -94 imposta residua Investitori domiciliati all’estero: mancata -70 istanza di rimborso dell’imposta preventiva Persone giuridiche domiciliate in Svizzera ≈0 (effetto sulla liquidità) Persone fisiche domiciliate in Svizzera (ef- ≈0 fetto sulla liquidità) Estensione della funzione di garanzia ai red- 35 diti di interessi esteri per le persone fisiche domiciliate in Svizzera
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Totale ≈-130 Per le persone giuridiche domiciliate in Svizzera, così come gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri, si presuppone che richiedano oggi un rimborso nel ri- spetto dei termini. Anche in questo caso possono ad ogni modo manifestarsi effetti sulla liquidità poiché fra la riscossione e il rimborso passa un po’ di tempo. Nell’at- tuale scenario dei tassi di interesse, nel quale gli investitori potrebbero aspettare a richiedere il rimborso in considerazione degli interessi negativi, l’effetto sul gettito è trascurabile Anche in uno scenario normalizzato, le minori entrate dovute allo svan- taggio della Confederazione in termini di liquidità dovrebbero essere limitate a un importo nell’ordine delle decine di milioni. È stato trascurato il fatto che con il venir meno della funzione di garanzia potrebbero esserci anche minori entrate in seguito alla sottrazione d’imposta da parte di persone giuridiche domiciliate in Svizzera. Tale effetto dovrebbe tuttavia risultare di entità ridotta. Inoltre, secondo il principio dell’agente pagatore si verificano effetti sulla liquidità poiché gli agenti pagatori sono chiamati a versare l’imposta preventiva solo a inter- valli trimestrali. Considerato l’attuale livello dei tassi di interesse, anche questo effetto è trascurabile. La riforma genera anche entrate supplementari, in primo luogo poiché per le persone fisiche domiciliate in Svizzera viene rafforzata la funzione di garanzia dell’imposta preventiva. Per questo gruppo di persone, la funzione di garanzia viene ora applicata anche ai redditi di interessi esteri. Ciò comporta maggiori entrate nella misura in cui una parte dei redditi di interessi esteri non sia stata finora dichiarata. In secondo luogo, i pagamenti sostitutivi vengono ora espressamente assoggettati all’imposta preven- tiva. Da ciò derivano maggiori entrate poiché il rischio di un rimborso multiplo viene ridotto grazie al versamento unico. L’effetto relativo ai prodotti strutturati non può essere stimato per mancanza di dati. In riferimento al primo effetto, l’AFC ha commissionato a KPMG una perizia che ha analizzato fra l’altro le potenziali maggiori entrate derivanti dall’estensione della fun- zione di garanzia. Oggetto di tale analisi è stata l’estensione della funzione di garanzia ai redditi esteri da interessi e da partecipazioni. La tabella 5 riporta il massimo poten- ziale di entrate nel caso in cui ai redditi esteri da interessi venga applicata la funzione di garanzia, i valori patrimoniali precedentemente non dichiarati continuino a non es- sere dichiarati e si proceda secondo il metodo e le ipotesi delineati da KPMG. Per tale calcolo, i volumi degli investimenti di redditi esteri di persone fisiche domiciliate in Svizzera sono stati moltiplicati per la relativa rendita della categoria di investimento e su tale valore è stato applicato il 35 per cento di imposta preventiva. Ne deriva il gettito massimo di un’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore ipotizzando che tutti i valori patrimoniali esteri che fruttano interesse non siano finora stati dichiarati. Tabella 5: Entrate stimate relative all’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore sui redditi esteri da interesse finora completamente non dichiarati (valori espressi in mio. fr. e percentuali) Reddito Categoria di in- Valore di in- % di rileva- Rendita as- di capi- Gettito mas- vestimento vestimento mento soggettata tali simo Investimenti fi- duciari 12’755 100 % 0,25 % 32 11
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Reddito Categoria di in- Valore di in- % di rileva- Rendita as- di capi- Gettito mas- vestimento vestimento mento soggettata tali simo Titoli di debito a breve termine 1’157 100 % 0,50 % 6 2 Titoli di debito a lungo termine 42’895 100 % 1,50 % 643 225 Prodotti struttu- rati 23’513 100 % 0,50 % 118 41 ICC 154’580 20 % 1% 309 108 Totale 234’900 1’108 388 Fonte: stime proprie sulla base di dati della BNS e di KPMG Siccome la completa mancanza di dichiarazione non rappresenta un’ipotesi realistica, nella tabella 6 sono state eseguite analisi di sensibilità che prevedono una quota di valori patrimoniali esteri finora non dichiarati su redditi di interessi oscillante fra l’1 e il 20 per cento. Ne derivano potenziali entrate supplementari (lorde) comprese fra i 4 e i 78 milioni di franchi. L’AFC non è a conoscenza della quota effettiva dei redditi patrimoniali finora non dichiarati; di conseguenza – seguendo l’esempio di KPMG – le stime sugli effetti statici sul gettito riportate nella tabella 4 si basano su una quota di valori non dichiarati pari al 10 per cento. Tabella 6: Entrate stimate relative all’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore sui redditi di interesse esteri finora parzialmente non dichiarati (valori espressi in mio. fr. e percentuali) Percentuale di va- Gettito dell’imposta preven- Abolizione della Maggiori entrate lori patrimoniali tiva secondo il principio trattenuta d’im- totali non dichiarati dell’agente pagatore posta statunitense 1% 4 4 0 3% 12 4 8 5% 19 4 15 10 % 39 4 35 15 % 58 4 54 20 % 78 4 74 Fonte: stime proprie sulla base di dati della BNS e di KPMG Se si sottraggono gli stimati 4 milioni di franchi derivanti dall’abolizione della tratte- nuta d’imposta supplementare in caso di ottenimento di interessi statunitensi tramite intermediari domiciliati in Svizzera 30, a fronte di una quota di valori patrimoniali fi- nora non dichiarati pari al 10 per cento le maggiori entrate stimate ammontano a 35 milioni di franchi. Tali maggiori entrate stimate rappresentano una stima statica
30 Finora la funzione di garanzia veniva applicata ai valori patrimoniali statunitensi degli in- vestitori domiciliati in Svizzera. Nella media a lungo termine le entrate derivanti dalla trattenuta d’imposta ammontavano a circa 15 mio. di franchi. Ipotizzando che il 20 % ri- guardi redditi di interessi, dal gettito dell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore devono essere sottratti poco meno di 4 mio. di franchi poiché a que- sti viene già oggi applicata una funzione di garanzia.
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che non considera il fatto che gli investitori potrebbero adattarsi alla nuova situazione e che trascura anche la circostanza che con l’estensione della funzione di garanzia potrebbe aumentare l’incentivo a dichiarare i valori patrimoniali ai fini dell’imposta sul reddito e sulla sostanza. Possono inoltre sorgere anche maggiori entrate laddove persone fisiche domiciliate in Svizzera detengano quote di un investimento collettivo di capitale estero che non ri- porta separatamente il reddito di interessi. Le maggiori entrate si vengono a creare poiché in questo caso la funzione di garanzia viene applicata a tutti i redditi (compresi i redditi di partecipazioni esteri). Questo effetto non può essere quantificato e la sua entità dipende in maniera determinante dalla misura in cui gli investimenti collettivi di capitale esteri produrranno tali dichiarazioni separate. Parallelamente alla riforma dell’imposta preventiva, si prevede l’abolizione della tassa di negoziazione sui prestiti svizzeri. L’ammontare del gettito derivante da questi titoli non è noto all’AFC. Al fine di valutare gli effetti sul gettito per la Confederazione ci si è basati su un sondaggio non recentissimo, con dati relativi all’anno 2009, con- dotto dall’AFC presso le banche. Quest’ultimo presenta una ripartizione dei versa- menti delle banche in investimenti collettivi di capitale, diritti di partecipazione e pre- stiti obbligazionari, distinguendo inoltre per tutte le categorie se si tratta di titoli esteri o svizzeri. Sulla base di questi risultati, la proiezione per il 2018 stima le minori en- trate derivanti dall’abolizione della tassa di negoziazione sui prestiti svizzeri a circa 50 milioni di franchi, laddove tale valore potrebbe risultare inferiore in considerazione del livello dei tassi di interesse che nel frattempo è diminuito. In vista del messaggio questa stima verrà aggiornata. In totale, le ripercussioni statiche sulle entrate prodotte da una riforma dell’imposta preventiva e dall’abolizione della tassa di negoziazione sui prestiti svizzeri sono sti- mate in circa 180 milioni di franchi, dovuti in gran parte alla riforma dell’imposta preventiva, che pesa per 130 milioni di franchi di minori entrate. Le minori entrate statiche stimate derivanti dall’abolizione della tassa di negoziazione sui prestiti sviz- zeri saranno completamente a carico della Confederazione, che dovrà assumersi anche il 90 per cento di quelle legate alla riforma dell’imposta preventiva. Relativamente a tutti i componenti degli effetti statici sul gettito stimati sussistono elementi di incertezza dovuti da un lato ai dati disponibili e dall’altro al livello dei tassi di interesse. In primo luogo, non è possibile quantificare tutti gli elementi della riforma. Inoltre, per gli elementi quantificabili è stato necessario formulare una serie di ipotesi critiche. In terzo luogo, considerato l’attuale livello molto basso dei tassi di interesse le minori entrate statiche stimate della riforma ammontano a poche centinaia di milioni di franchi. Se il livello dei tassi d’interesse dovesse aumentare, le minori entrate crescerebbero in modo «meccanico». 31 Inoltre, gli investitori potrebbero ri- strutturare il proprio portafoglio in funzione del livello dei tassi di interesse e passare sempre più da titoli attualmente difensivi, che promettono una distribuzione stabile di
31 Lo stesso effetto meccanico si verifica tuttavia anche per l’estensione della funzione di garanzia ai redditi di interessi esteri, riducendo così l’aumento delle minori entrate ri- spetto alla mancanza di garanzia supplementare.
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utili, a prestiti. Per quanto riguarda gli effetti della riforma sul gettito, il livello dei tassi di interesse determina quindi ripercussioni sia sui prezzi sia sulle quantità. 32
4.1.2.3 Effetti dinamici
La riforma consente ai gruppi svizzeri di emettere prestiti dalla Svizzera a condizioni quadro competitive. Al tempo stesso, vengono anche meno gli attuali ostacoli al fi- nanziamento interno ai gruppi legati all’imposta preventiva. A ciò si aggiungono ef- fetti positivi per la piazza finanziaria svizzera, così come per la relativa consulenza legale e aziendale, con il cui supporto vengono svolti tali finanziamenti. Tali positivi effetti economici generano maggiori entrate presso la Confederazione, le assicura- zioni sociali, così come i Cantoni e i Comuni. L’AFC ha affidato a BAK Economics l’incarico di esaminare gli effetti dinamici di una (ampia) riforma dell’imposta preventiva e dell’abolizione delle tasse di bollo (a eccezione della tassa sui premi di assicurazione). Oltre all’analisi di un’attuazione contemporanea degli elementi di una riforma complessiva, BAK Economics ha esa- minato anche uno scenario scaglionato in due fasi. Quest’ultimo prevede dapprima l’attuazione degli elementi della riforma relativi ai capitali di terzi e in un secondo momento, a partire dal quarto periodo, anche degli elementi relativi al capitale pro- prio. Nonostante la riforma del mercato dei capitali di terzi presa in esame abbia una portata maggiore – oltre alla riforma dell’imposta preventiva sui redditi di interessi è stata esaminata anche un’abolizione della tassa di negoziazione su tutti i prestiti (non solo su quelli svizzeri) – l’analisi fornisce utili spunti sugli effetti dinamici della ri- forma sul gettito. La figura 5 riporta le conseguenze reali sul PIL della riforma in seguito al rafforzamento dell’attrattiva della piazza economica rispetto a uno scenario senza riforma. 33 In confronto a un mantenimento dello status quo, il PIL reale dopo 10 anni sarebbe all’incirca dello 0,7 per cento maggiore (risp. dello 0,5 % dopo 5 anni).
32 A fronte del portafoglio titoli dato, il fatto che la ristrutturazione dello stesso comporti o meno maggiori entrate dipenderà dagli attori coinvolti nella transazione. Nel caso in cui il prestito sia scambiato fra due persone fisiche domiciliate in Svizzera non sono previste maggiori entrate. Tuttavia, se per contro lo stesso viene venduto da una persona esente dall’imposta preventiva, ciò comporterà maggiori entrate. Infine, le entrate dipendono an- che dal comportamento degli emittenti, poiché questi partecipano alle decisioni sul porta- foglio dei prestiti garantiti. 33 BAK Economics identifica tre canali per lo svolgimento dei processi di adattamento. Quello di gran lunga più significativo è il canale della piazza. Vengono inoltre individuati un canale degli investimenti (le condizioni di finanziamento delle imprese già operanti in Svizzera migliorano), così come la riallocazione di mezzi dal settore pubblico a quello privato (incidenza sul preventivo).
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Figura 5: Ripercussioni di un rafforzamento del mercato dei capitali di terzi e del capitale proprio sulla piazza economica
Fonte: BAK Economics, Volkswirtschaftliche Auswirkungen einer Reform der Stem- pelabgaben und Verrechnungssteuer, 2019, pag. 67
Ipotizzando che vi sia un rapporto proporzionale fra l’andamento del PIL e le entrate fiscali (questa è un’ipotesi centrale che sta alla base del principio del freno all’indebi- tamento), 5 anni (10 anni) dopo l’entrata in vigore della riforma le entrate fiscali della Confederazione dovrebbero risultare dello 0,5 per cento (0,7 %) superiori rispetto allo scenario senza riforma. Le entrate fiscali della Confederazione ammontavano nel 2019 a circa 70 miliardi di franchi; a 5 anni dall’entrata in vigore della riforma per la Confederazione risulterebbe quindi un ulteriore potenziale di entrate di circa 350 mi- lioni di franchi. Di conseguenza, dopo circa 4–5 anni la riforma dovrebbe essere in grado di autofinanziarsi anche a livello federale. Le entrate supplementari riguardano principalmente le imposte sull’utile, sul reddito e sul valore aggiunto. Occorre tuttavia osservare che BAK Economics ha preso in esame un rafforzamento leggermente più ampio del mercato dei capitali di terzi e che i risultati della ricerca dipendono da numerose ipotesi (cfr. pagg. 61-64 dello studio). Sotto il profilo dell’adempimento fiscale sono state inoltre trascurate le reazioni di adeguamento da parte delle persone fisiche domiciliate in Svizzera (n. 4.2.1). Infine, anche la domanda del franco svizzero e le condizioni di rifinanziamento sono rilevanti per l’attrattiva del mercato svizzero dei capitali. Negli ultimi anni i debitori domiciliati all’estero hanno contenuto le emissioni non da ultimo a causa del rafforzamento del franco (v. anche nota a piè di pagina 4). Oltre allo scenario di riferimento, BAK Economics ha simulato anche uno scenario ottimistico e uno pessimistico. Una riforma volta al rafforzamento della piazza sembra
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risultare vantaggiosa anche assumendo ipotesi pessimistiche. Nel complesso, la ri- forma dell’imposta preventiva sui redditi di interessi e l’abolizione della tassa di ne- goziazione sulle obbligazioni (svizzere) in una prospettiva economica generale vanno considerate decisamente vantaggiose e dovrebbero essere in grado di autofinanziarsi anche a livello di Confederazione.
4.1.3 Ripercussioni su Cantoni e Comuni,
nonché su centri urbani, agglomerati e regioni di montagna I Cantoni ricevono una quota pari al 10 per cento delle entrate derivanti dall’imposta preventiva previo pagamento dei rimborsi. Di conseguenza, essi sono interessati in misura pari al 10 per cento anche dalle temporanee minori entrate, per un valore sti- mato di circa 750 milioni di franchi. L’incidenza sul preventivo dipende dagli even- tuali accantonamenti cantonali. Inoltre, i Cantoni sono analogamente interessati in misura pari al 10 per cento dalle minori entrate statiche riportate al punto 4.1.2.2. Sotto il profilo statico, l’abolizione della tassa di negoziazione sui prestiti svizzeri non comporta ripercussioni per i Can- toni. Complessivamente, le minori entrate statiche derivanti dalla riforma ammontano a poco più di una decina di milioni di franchi. Allo stesso modo, sono significative anche le previste maggiori entrate derivanti da redditi di capitale e valori patrimoniali finora non dichiarati di persone fisiche domi- ciliate in Svizzera fiscalmente inadempienti. Ad ogni modo l’elemento decisivo sarà vedere se i redditi d’ora in poi assoggettati all’imposta preventiva continueranno a non essere dichiarati, facendo sì che le maggiori entrate derivanti dall’estensione della funzione di garanzia riguardino principalmente l’imposta preventiva (v. tabella 6). In alternativa, in virtù di reazioni di adattamento da parte delle persone fisiche domici- liate in Svizzera, valori patrimoniali e redditi di capitale potrebbero essere dichiarati più spesso. In questo caso, le maggiori entrate riguarderebbero soprattutto le imposte sul reddito e sulla sostanza, di cui beneficiano interamente (imposta sulla sostanza) o prevalentemente (imposta sul reddito) i Cantoni. Dal punto di vista di questi ultimi le maggiori entrate risulterebbero superiori con questa seconda variante. In una prospettiva dinamica, i Cantoni beneficiano di maggiori entrate derivanti dalla rivitalizzazione del mercato dei capitali svizzero, che dovrebbe portare loro entrate supplementari per quanto riguarda l’imposta sull’utile e l’imposta sul reddito. Com- plessivamente, dal punto di vista dinamico la riforma porterà maggiori entrate per Cantoni e Comuni. Tale incremento dovrebbe essere più concentrato nelle regioni con una marcata presenza del settore finanziario.
4.2 Ripercussioni sull’economia
4.2.1 Ripercussioni sulla piazza e sull’efficienza
Le principali ripercussioni della presente riforma sull’economia pubblica sono esposte al punto 1.1.7. Concretamente, si prevedono in particolare i seguenti effetti positivi della riforma:
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Rafforzamento delle operazioni d’emissione (finanziamento esterno ai gruppi): la riforma consente ai gruppi svizzeri di emettere obbligazionidalla Svizzera a condizioni quadro competitive. Bisogna supporre che emissioni finora effettuate all’estero avverranno ora maggiormente dalla Svizzera. In alcune circostanze an- che i gruppi esteri potranno essere spinti a emettere prestiti dalla Svizzera. Rafforzamento del finanziamento interno ai gruppi (treasury e cash-pooling): la riforma offre l’opportunità di ricorrere in misura maggiore anche al finanzia- mento interno ai gruppi operato dalla Svizzera. Ciò avviene da un lato perché la Svizzera – oltre a un’imposizione competitiva sull’utile – offre un’elevata cer- tezza del diritto. Dall’altro, in considerazione dell’inasprimento dei requisiti ri- guardanti la sostanza nel quadro del progetto BEPS potrebbe in ogni caso deli- nearsi una tendenza alla centralizzazione delle attività dei gruppi. Con la riforma dell’imposta preventiva viene superato il maggiore ostacolo, permettendo agli al- tri vantaggi della piazza economica svizzera di far valere il loro (pieno) potenziale. Leggera rivitalizzazione dell’attività legata all’amministrazione di titoli e patri- moni una parte del portafoglio titoli amministrato in Svizzera è attualmente dete- nuta presso depositi esteri a causa della tassa di negoziazione. Anche se la misura proposta dalla riforma riguardo alla tassa di negoziazione probabilmente non sarà sufficiente per rimpatriare in Svizzera un volume considerevole di tale portafoglio titoli e della corrispondente creazione di valore, la riforma renderà più interessante per gli investitori l’acquisto di prestiti svizzeri tramite un negoziatore di titoli do- miciliato in Svizzera, poiché la tassa di negoziazione decadrà. Per ottenere una netta rivitalizzazione dell’attività di amministrazione dei depositi e dei patrimoni tale tassa andrebbe abolita integralmente. Eliminazione delle distorsioni del mercato dei capitali: dal punto di vista delle imprese, la riforma dell’imposta preventiva contribuisce a una riduzione delle di- storsioni poiché vengono eliminati alcuni degli attuali ostacoli fiscali all’emis- sione di prestiti svizzeri. Con l’abolizione della tassa di negoziazione sui prestiti svizzeri vengono inoltre eliminati gli svantaggi fiscali legati al finanziamento tra- mite il mercato dei capitali rispetto al finanziamento operato mediante una banca. Verranno inoltre eliminate le distorsioni che attualmente sussistono fra gli inve- stimenti diretti e indiretti. Nell’ottica degli investitori, la riforma rafforza la neu- tralità decisionale del sistema fiscale. Leggero rafforzamento della piazza dei fondi: oggi sono in parte garantiti dall’imposta preventiva redditi degli ICC svizzeri che in caso di ICC esteri o di investimento diretto non sono garantiti (eccezione: affidavit). In futuro, grazie a un reporting corretto degli ICC svizzeri, presso gli investitori esentati saranno gra- vati dall’imposta preventiva solo i redditi di partecipazioni estere. Questo porterà a un rafforzamento generale della piazza dei fondi. Ci si aspetta inoltre un raffor- zamento indiretto, poiché anche i redditi di interesse derivanti da ICC esteri ver- ranno garantiti dall’imposta preventiva. Effetti indiretti/indotti: Le conseguenze descritte in precedenza rappresentano effetti diretti della riforma. La corrispondente creazione di valore e di posti di lavoro riguarda principalmente i reparti finanziari delle imprese, nonché il settore finanziario. In se- guito agli impulsi che aumentano la domanda nel settore finanziario, la riforma com- porta anche effetti indiretti e/o indotti in altri rami, come per esempio quello della
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consulenza legale e aziendale in Svizzera, con il cui supporto vengono svolte le atti- vità sopra descritte. Oltre a questi positivi effetti dinamici, è possibile che si verifichino reazioni di adat- tamento da parte degli investitori. La riforma prevede un’estensione della funzione di garanzia. Le persone fisiche domiciliate in Svizzera possono eludere tale misura optando per un agente pagatore all’estero. In tale eventualità occorre distinguere se i redditi vengono o meno incassati tramite un agente pagatore in uno Stato partner della Svizzera nell’ambito di un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Nel primo caso si producono effetti in termini di liquidità poiché mediante la notifica è possibile assicurare la corretta riscossione delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Ciononostante, in tale eventualità sorgono perdite macroeconomiche poiché il rap- porto di clientela e la corrispondente creazione di valore si situano all’estero. Se per contro dei redditi vengono incassati in uno Stato con cui non vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni, non è possibile assicurare una corretta dichiara- zione delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Una terza opzione nella prospettiva delle persone fisiche domiciliate in Svizzera consisterebbe nel ristrutturare il proprio portafoglio titoli e incassare principalmente redditi di investimenti non toccati dalla funzione di garanzia dell’imposta preventiva (redditi di partecipazioni estere). In tal caso, una corretta dichiarazione dei redditi non è assicurata neanche se il rapporto di clientela rimane in Svizzera.
4.2.2 Oneri amministrativi
La riforma comporta elevati oneri di implementazione per gli agenti pagatori. Non sono disponibili informazioni che permettano di quantificare i loro oneri amministra- tivi, che varieranno probabilmente in modo significativo e dipenderanno anche dai seguenti fattori: dimensioni dell’istituto: maggiori sono le dimensioni, maggiore risulterà la decre- scita progressiva dei costi fissi; carattere internazionale dell’istituto: gli agenti pagatori in altri Paesi sono già as- soggettati a un’imposta alla fonte (n. 1.4). Le esperienze che ne sono scaturite possono contribuire alla riduzione dei costi dell’imposta preventiva svizzera; clientela / orientamento dell’istituto al mercato interno: in futuro gli agenti paga- tori dovranno differenziare tra clienti domiciliati in Svizzera e all’estero. A se- conda dell’orientamento scelto (p. es. focalizzazione sugli investitori domiciliati in Svizzera), il relativo onere risulterà esiguo. La portata degli oneri di implementazione dipendono infine anche dal progetto con- creto che verrà adottato dal Parlamento nel quadro del messaggio. Con il presente progetto di riforma, gli oneri iniziali a carico degli agenti pagatori vengono in parte indennizzati dalla Confederazione mediante la possibilità di trattenere per un periodo determinato una parte dell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente paga- tore (n. 3 art. 70e cpv. 2). Dopo l’implementazione sorgono costi per l’esercizio e la manutenzione dei sistemi. Presso gli agenti pagatori aumentano pure i rischi legati al disbrigo dell’imposta. Per il debitore della prestazione imponibile risulta uno sgravio amministrativo, visto che ora è l’agente pagatore ad essere chiamato a versare l’imposta preventiva. Anche
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l’AFC beneficia di uno sgravio amministrativo visto che il numero di istanze di rim- borso da parte di richiedenti domiciliati all’estero e di persone giuridiche svizzere dovrebbe diminuire. Siccome una gran parte di tali domande riguarda tuttavia (anche) redditi di partecipazioni svizzere, tale agevolazione dovrebbe avere una portata ri- dotta. Per i Cantoni, competenti per il rimborso dell’imposta preventiva a persone fisiche domiciliate in Svizzera, vanno per contro messi in conto maggiori oneri per le verifi- che. Con il principio dell’agente pagatore l’aspetto determinante non è solo il tipo di reddito, ma ora anche l’ubicazione dell’agente pagatore, visto che gli agenti pagatori esteri non versano alcuna imposta preventiva. Inoltre, il volume dei rimborsi è desti- nato ad aumentare in seguito all’estensione della funzione di garanzia. L’elevata com- plessità della procedura di rimborso e l’aumento dei volumi comportano rischi fiscali.
5 Aspetti legali
5.1 Costituzionalità
Nell’ambito dell’imposta preventiva, la Confederazione gode di un’ampia compe- tenza legislativa (art. 132 cpv. 2 Cost.). La Costituzione federale non pone particolari requisiti per quanto riguarda l’organiz- zazione dell’imposta preventiva. Per questo motivo, il legislatore può beneficiare di un grande margine di manovra, posto il rispetto dei principi di cui all’articolo 127 capoverso 1 Cost. Siccome il soggetto e l’oggetto dell’imposta, la base imponibile e il calcolo dell’imposta sono disciplinati dalla legge, questi aspetti vengono rispettati. La delimitazione del campo di applicazione dell’imposta preventiva alle persone fisi- che domiciliate in Svizzera prevista secondo il principio dell’agente pagatore è appro- priata nell’ottica della funzione di garanzia. Per le persone giuridiche domiciliate in Svizzera la funzione di garanzia è svolta dal principio della rilevanza (n. 3, art. 5a AP- LIP). Per gli investitori istituzionali l’esigenza di garanzia viene completamente meno perché questi ultimi di norma non sono soggetti alle imposte sul reddito e sull’utile.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera Le convenzioni per evitare la doppia imposizione hanno la particolarità di limitare il diritto di imposizione derivante dal diritto interno degli Stati contraenti. Esse non fon- dano tuttavia nuove obbligazioni direttamente opponibili ai contribuenti. In assenza di disposizioni fiscali del diritto interno, le norme che accordano allo Stato un diritto di imposizione sono nulle. La riforma dell’imposta preventiva qui proposta è pertanto compatibile con la rete di CDI stipulate dalla Svizzera. La tassa di negoziazione non rientra generalmente nel campo di applicazione delle CDI.
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5.3 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non introduce nuove disposizioni sulle sovvenzioni, né sancisce nuovi cre- diti d’impegno.
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Glossario Agente pagatore Si considera agente pagatore chiunque versa al beneficiario della prestazione redditi soggetti all’imposta preventiva. Gli agenti pagatori sono principalmente le banche presso cui gli in- vestitori detengono un deposito. Possono tuttavia qualificarsi come agenti pagatori anche altre persone, in particolare i debi- tori delle prestazioni imponibili, i gestori patrimoniali o i trustee. La condizione è che l’agente pagatore trasferisca i red- diti nell’ambito della propria attività commerciale. Le transa- zioni tra privati non rientrano quindi in questa categoria. Attività di Le attività di finanziamento comprendono qui la raccolta di ca- finanziamento pitale da parte di un’impresa; esse riguardano sia il mercato dei capitali di terzi sia il mercato del capitale proprio. Banca (ai sensi della Si considera banca o cassa di risparmio chiunque offra pubbli- LIP) camente di accettare denaro fruttifero o accetti in modo conti- nuo denaro dietro interesse (non rientrano in questa categoria le casse di risparmio aziendali e le associazioni di risparmio). Le banche operano soprattutto nel settore finanziario e in parti- colare accettano a titolo professionale depositi del pubblico o si prestano pubblicamente a tale scopo. Per iniziare la propria at- tività, le banche necessitano di un’autorizzazione e sono sotto- poste alla vigilanza del regolatore. Di norma, le banche dispon- gono anche di un’autorizzazione per esercitare l’attività quali negoziatori di titoli. Cash pooling Il concetto di cash pooling definisce una compensazione della liquidità interna ai gruppi da parte di una società centrale del gruppo, in molti casi la società madre. Attraverso una gestione finanziaria mirata, alle società del gruppo viene sottratta la li- quidità in eccesso oppure messa a disposizione la liquidità ne- cessaria. Esistono diversi tipi di cash pooling. A volte la liqui- dità viene effettivamente centralizzata, ma è anche ipotizzabile che ciò avvenga unicamente a livello contabile. Lo scopo del cash pooling è l’ottimizzazione della gestione della liquidità. Da un lato, il cash pooling consente di mettere a disposizione delle unità del gruppo la necessaria liquidità, dall’altro, è in grado di ottimizzare i costi attraverso un ricorso minimo a mezzi di terzi. Il cash pooling si concentra sul finan- ziamento interno di un gruppo e fa parte delle sue attività di treasury (v. «Treasury»). CoCos I CoCos (contingent convertibles) sono prestiti obbligatoria- mente convertibili che, al verificarsi di un determinato evento predefinito nelle condizioni di emissione (cosiddetto trigger) sono convertiti in capitale proprio (prevalentemente azioni) della banca in questione. Prima della loro conversione, i CoCos sono computati al capitale di terzi, e possono essere qualificati
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quali fondi propri ai sensi della legislazione in materia di vigi- lanza. I CoCos sono stati inseriti nella legge sulle banche contestual- mente all’introduzione del regime TBTF, ossia il 1º marzo 2012. Deduzione È concessa una riduzione d’imposta (cosiddetta deduzione per per partecipazioni partecipazioni) sugli utili distribuiti dalle società di capitali e dalle società cooperative svizzere o estere alle società di capitali e alle società cooperative assoggettate in Svizzera. Per beneficiare di tale riduzione dell’imposta, la società di capi- tali o la società cooperativa deve: partecipare in ragione almeno del 10 per cento al ca- pitale azionario o sociale di un’altra società; partecipare in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un’altra società; o detenere diritti di partecipazione pari a un valore ve- nale di almeno un milione di franchi. L’imposta sull’utile è ridotta nella proporzione esistente fra il reddito netto dei diritti di partecipazione qualificati e l’utile netto complessivo imponibile. La deduzione per partecipazioni segue pertanto il sistema dell’esenzione indiretta dei redditi di partecipazioni. Essa serve a mitigare l’onere economico multiplo all’interno dei gruppi af- finché gli stessi utili non vengano tassati più volte. Deduzione per La deduzione per l’autofinanziamento permette di dedurre autofinanziamento dall’utile imponibile gli interessi figurativi su una parte del ca- pitale proprio. La legge prevede che la deduzione possa essere introdotta solo dai Cantoni che a livello di Confederazione, Can- tone e Comuni prevedono un onere effettivo dell’imposta pari ad almeno il 18,03 per cento. Questa condizione è attualmente soddisfatta solo dai Cantoni Zurigo e Ticino. Il Cantone di Zu- rigo applica la deduzione dal 1° gennaio 2020. Lo strumento è stato introdotto unitamente alla RFFA. Depositi a vista Nel settore creditizio i depositi a vista designano gli averi ban- cari per i quali non sono stati concordati né scadenza né termine di disdetta. Deposito Nel presente contesto, per deposito si intende la possibilità di custodire, solitamente dietro pagamento, titoli presso un forni- tore di servizi finanziari (spesso una banca). Finanziamento Nel caso del finanziamento interno al gruppo, le società di un interno al gruppo gruppo ricevono mezzi da altre parti del gruppo. Queste ultime possono a loro volta raccogliere tali mezzi internamente (tramite utili trattenuti) o esternamente; in alcuni casi, quindi, il finan- ziamento interno al gruppo corrisponde a un finanziamento
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esterno indiretto e si distingue da quest’ultimo solamente per il fatto che la raccolta di capitale non avviene direttamente attra- verso l’unità che alla fine riceve i mezzi. Il motivo di questo percorso indiretto è spesso un migliore rating della società che raccoglie il capitale. Nel presente contesto, il finanziamento interno al gruppo com- prende il cash pooling e il treasury. Finanziamento Nel caso del finanziamento esterno al gruppo, le imprese sono esterno al gruppo finanziate da terzi. Il finanziamento esterno al gruppo può av- venire tramite il mercato (ad es. emissione di un’obbligazione, aumento di capitale) o una banca (ad es. concessione di una li- nea di credito da parte della banca di riferimento). Il finanzia- mento esterno al gruppo può far parte delle attività di treasury. Fondo Vedi «Investimenti collettivi di capitale» Funzione di garanzia Per gli investitori domiciliati in Svizzera, l’imposta preventiva non viene riscossa direttamente allo scopo di generare entrate per lo Stato, bensì per garantire le imposte sul reddito e sulla sostanza. Se dichiara correttamente il reddito e il corrispondente oggetto patrimoniale ai fini delle imposte sul reddito e sulla so- stanza e tutte le rimanenti condizioni sono soddisfatte (cfr. gli art. 21 segg. per i domiciliati in Svizzera), il contribuente ha di- ritto al rimborso. Per le persone giuridiche, il rimborso richiede la corretta registrazione ai fini delle imposte sull’utile e sul ca- pitale quale condizione. Se il contribuente omette la dichiarazione o la registrazione op- pure non soddisfa un’altra condizione, l’imposta preventiva rap- presenta un onere definitivo dovuto oltre alle imposte sul red- dito e sull’utile. Imposta alla fonte Nel diritto fiscale, l’espressione «applicare l’imposizione alla fonte» significa che l’imposta non deve essere versata dal desti- natario dell’importo imponibile bensì dal relativo debitore. Si tratta dunque di una procedura in cui il debitore di una presta- zione imponibile deduce l’imposta dovuta direttamente dalla prestazione stessa e successivamente la versa alle autorità fi- scali. In Svizzera la riscossione «alla fonte» trova applicazione per l’imposta preventiva e in determinati casi per l’imposta sul red- dito delle persone fisiche. L’imposta alla fonte può essere riscossa secondo il principio del debitore o secondo il principio dell’agente pagatore. Imposta residua Si tratta dell’imposta alla fonte riscossa nell’ambito degli inve- stimenti di capitale transfrontalieri, che un Paese può definitiva- mente trattenere in virtù della convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) applicabile. L’imposta residua si differenzia a seconda del tipo di investimento e dello Stato partner. Per i
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redditi di interessi, molte CDI prevedono un’aliquota pari a zero per cui gli investitori esteri possono chiedere il rimborso inte- grale dell’imposta preventiva. Nel caso dei redditi di partecipa- zioni, le CDI prevedono spesso un rimborso solo parziale, mo- tivo per cui nel Paese fonte rimane un’imposta residua. Interessi pro rata Gli interessi pro rata sono interessi non ancora esigibili che sono maturati dall’ultima data ordinaria di scadenza fino al momento del trasferimento dell’obbligazione. Sono compresi nel prezzo di acquisto e vengono pagati dall’acquirente al venditore. Gli interessi pro rata comprendono quindi gli interessi per il periodo intercorso tra l’ultima scadenza e la vendita dell’obbligazione. Nel patrimonio privato gli interessi pro rata sono generalmente esenti da imposte. Al momento del pagamento degli interessi l’acquirente dell’obbligazione è soggetto all’imposta sul reddito anche per l’intero importo degli interessi pro rata. Investimenti collet- Il concetto di investimento collettivo di capitale comprende gli tivi di capitale (ICC) ICC ai sensi della LICol e gli ICC non regolamentati dalla stessa (patrimoni analoghi). La LICol disciplina quattro forme di ICC: i fondi di investi- mento su base contrattuale e quelli su base societaria concepiti come persone giuridiche (SICAV o SICAF) o come società di persone nella forma di società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol). Queste forme di investimento mirano esclusivamente agli investimenti collettivi di capitale. Non sono assoggettati, ad esempio, gli istituti di previdenza e le istituzioni ausiliarie della previdenza professionale, comprese le fondazioni d’investimento. Si considerano investimenti collet- tivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol gli ICC sopra men- zionati, autorizzati dal regolatore. Il criterio centrale di un ICC (inclusi i patrimoni analoghi) è l’investimento comune (patrimonio speciale) che tiene conto in egual misura delle esigenze di investimento di tutti gli investi- tori. Di regola questi ultimi non hanno diritto di partecipare alle decisioni d’investimento, se non in misura molto limitata. La raccolta del capitale avviene in seguito a un appello pubblico. Gli ICC possono essere aperti o chiusi. La gestione patrimoniale avviene di norma per conto degli investitori a cura di una dire- zione del fondo indipendente dagli stessi (gestione esterna). Per tutte le forme sussiste un diritto alla restituzione dei versamenti effettuati dagli investitori; le quote vengono certificate senza va- lore nominale. Gli ICC sono spesso autorizzati e ammessi alla vendita da un regolatore. Al momento dell’emissione degli ICC vengono generalmente pubblicate le condizioni di investimento e le informazioni sull’emittente. Di norma la durata di un ICC è limitata nel tempo. A livello organizzativo, un ICC dispone di regola di un investment manager, una banca depositaria ecc.
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Non è necessario che tutte le caratteristiche citate siano date af- finché un patrimonio analogo sia qualificato come ICC. L’ele- mento determinate è l’analisi economica del singolo caso. Fra i patrimoni analoghi rientrano in particolare: i patrimoni speciali interni: sono in genere detenuti all’interno della banca e non si rivolgono a investitori esterni. Servono a ridurre il rischio nella gestione pa- trimoniale. Anche se l’investimento collettivo passa in secondo piano, in virtù del principio della riparti- zione del rischio per l’attività di investimento essi pre- sentano una notevole somiglianza economica con gli ICC; i prodotti strutturati gestiti attivamente: se gestiti atti- vamente, i prodotti strutturati presentano grandi affi- nità con gli ICC. Di conseguenza, il loro trattamento fiscale quale ICC risulta appropriato. Vedi anche «Prodotti strutturati»; i prodotti strutturati che detengono quote di ICC: in questo caso il prodotto strutturato riproduce i redditi generati dagli ICC. Di conseguenza, è appropriato ap- plicare a questi prodotti le stesse norme valide per gli ICC. Ai fini dell’imposta sul reddito, i redditi generati medianti gli ICC sono attribuiti direttamente agli investitori e pertanto sono soggetti all’imposta sul reddito nell’anno in cui sono stati rea- lizzati. Mercato dei capitali Il mercato dei capitali di terzi fa parte del mercato dei capitali. di terzi Nel presente contesto, il capitale di terzi è costituito dai debiti di un’impresa. Sono qui rilevanti soprattutto le obbligazioni e gli altri investimenti che generano redditi di interessi (ad es. averi bancari). Mercato del capitale Il mercato del capitale proprio fa parte del mercato dei capitali. proprio Il capitale proprio comprende quella parte del capitale che cor- risponde alla differenza positiva fra patrimonio e debiti. Vi rien- trano azioni e buoni di partecipazione. A determinate condi- zioni, anche altre forme di finanziamento possono qualificarsi come capitale proprio sotto il profilo fiscale. Nel presente con- testo, l’attenzione si concentra sui diritti di partecipazione. Obbligazione Il concetto fiscale di obbligazione va oltre quello della legisla- zione sui titoli. In quest’ottica sono considerate obbligazioni i riconoscimenti di debito scritti, concernenti importi fissi ed emessi in più esemplari alle stesse condizioni per raccogliere collettivamente capitale di terzi od offrire possibilità collettive di investimento oppure in vista del consolidamento di impegni. Le obbligazioni servono al creditore a dimostrare, far valere o trasferire il credito. Si distinguono per le differenti condizioni
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quali la durata, le valute di emissione o gli interessi. Questi ul- timi possono essere fissi, variabili o strutturati (dipendenti da determinati eventi). Il creditore dell’obbligazione ha diritto al rimborso del valore nominale, a cui eventualmente si aggiun- gono gli interessi. I cosiddetti prestiti obbligazionari sono emessi in più esemplari a condizioni identiche. Nel caso dell’obbligazione si tratta di un’operazione di credito unitaria, a sé stante. Le cosiddette ob- bligazioni di cassa vengono emesse in modo continuato in più esemplari a condizioni variabili. I prestiti obbligazionari soddi- sfano di norma il concetto fiscale di obbligazione a partire da
10 titoli, le obbligazioni di cassa a partire da 20 titoli. Di conse-
guenza, i singoli rapporti obbligatori non si qualificano di regola come obbligazioni. Nella prassi esistono altre forme di obbligazioni, fra cui anche rapporti obbligatori combinati con altre componenti (ad es. con i cosiddetti future, opzioni ecc.). Esempi di tali prodotti sono gli strumenti TBTF (cfr. «TBTF»). Il loro trattamento fiscale di- pende dal fatto se la componente dell’obbligazione può essere determinata o meno. In caso affermativo, tale parte è trattata come obbligazione. Se non è possibile effettuare una separa- zione, l’intero prodotto è di regola assoggettato all’imposta come obbligazione. Obbligazioni Le obbligazioni write-off sono obbligazioni con rinuncia al cre- write-off dito. Al verificarsi di un determinato evento (trigger, analoga- mente ai CoCos), queste obbligazioni non sono convertite in ca- pitale proprio, bensì ammortizzate. La rinuncia al credito non costituisce un’opzione in caso di crisi, ma è stata scelta dall’emittente sin dal principio come variante. A seconda della forma giuridica dell’istituto emittente (in particolare enti pub- blici o società cooperative) questa variante deve essere scelta già solo per il fatto che una conversione in capitale sociale non sarebbe realizzabile. Prima del loro ammortamento queste obbligazioni dal profilo fiscale rappresentano capitale di terzi. Secondo la legislazione in materia di vigilanza, queste risorse possono essere computate ai fondi propri. Contestualmente all’introduzione del regime TBTF, le obbliga- zioni write-off sono state inserite nella legge sulle banche con effetto a partire dal 1° marzo 2012. Obbligazioni bail-in Le obbligazioni bail-in sono state inserite nella regolamenta- zione sulle banche con effetto dal 1º luglio 2016. Sono stru- menti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di mi- sure in caso di insolvenza e servono alle banche come ulteriore cuscinetto di capitale. Si tratta di prestiti obbligazionari che, in caso di (minaccia di) insolvenza nell’ambito di una procedura
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di risanamento avviata dal regolatore possono essere ridotti o convertiti in capitale proprio. Diversamente dai CoCos, per i quali spetta agli organi della società assicurarsi già al momento dell’emissione che in caso di conversione le azioni siano dispo- nibili, nel caso delle obbligazioni bail-in le azioni sono create in virtù di una decisione del regolatore in qualità di autorità di ri- sanamento; tali azioni sono distribuite ai creditori per compen- sare la riduzione del loro credito, tuttavia previa ammortizza- zione del capitale sociale precedente. Secondo le disposizioni in materia di vigilanza, le obbligazioni bail-in possono essere approvate dal regolatore non solo sotto forma di prestiti obbligazionari, bensì – a condizioni analoghe – anche di prestiti. Pagamento Nel presente contesto i pagamenti compensativi riproducono compensativo redditi di prodotti strutturati conformemente alle modifiche pro- poste (v. «Prodotti strutturati»). Pagamento Il pagamento sostitutivo costituisce un indennizzo per un man- sostitutivo cato guadagno che il mutuatario deve pagare al mutuante in caso di prestito di investimenti (ad es. diritti di partecipazione). Il mutuante trasferisce il proprio investimento a un mutuatario, senza tuttavia cedere il diritto al corrispondente reddito. Solita- mente il mutuatario trasferisce a sua volta l’investimento in que- stione. Ciò accade quando il mutuatario vende il titolo senza es- serne stato il proprietario. Se nel corso della durata del prestito viene generato un reddito soggetto all’imposta preventiva, tale reddito originario va all’ultimo possessore. Quest’ultimo ha di- ritto al rimborso dell’imposta preventiva ritenuta. Esistono diversi tipi di pagamenti sostitutivi: il trasferimento del pagamento di un reddito in senso proprio (ad es. nel caso del long borrowing), il trasferimento del pagamento di un reddito sostitutivo (in caso di prestiti multipli) o di un pagamento finan- ziato dal mutuatario stesso (in caso di rivendita). Nel presente contesto solo il pagamento sostituivo finanziato dal mutuatario stesso è qualificato come pagamento sostitutivo. Non sono in- vece qualificati come pagamento sostitutivo il trasferimento del pagamento di un reddito in senso proprio e il trasferimento di un pagamento sostitutivo sopra citati. Patrimoni analoghi I patrimoni analoghi rappresentano ICC che non rientrano nel campo di applicazione della LICol, ma che hanno la stessa fun- zione economica. Confronta «Investimenti collettivi di capi- tale». Patrimoni speciali in- I patrimoni speciali interni costituiscono una forma di investi- terni mento collettivo di capitale (v. «Investimenti collettivi di capi- tale»). Prestito Vedi «Obbligazione»
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obbligazionario Principio del L’imposta preventiva applicabile è riscossa presso il debitore debitore della prestazione imponibile, ovvero alla fonte. Ai fini della ri- scossione fiscale è determinante che tale debitore abbia sede in Svizzera, poiché l’imposta preventiva può essere applicata solo in tal caso. Ne è un esempio un’impresa che emette un’obbliga- zione e versa poi agli investitori interessi sulla stessa. Sul paga- mento di tali interessi, l’impresa deve versare all’AFC il 35 per cento di imposta preventiva. Gli investitori domiciliati in Sviz- zera hanno dunque diritto al rimborso, mentre per gli investitori esteri viene applicata la relativa CDI. Poiché l’imposta preventiva è riscossa alla fronte, non è neces- sario che il debitore della prestazione conosca l’identità dell’in- vestitore (anonimato della riscossione dell’imposta preventiva). In molti casi, specialmente per i titoli al portatore, nemmeno il debitore della prestazione conosce tale informazione. Principio dell’agente Un’imposta alla fonte secondo il principio dell’agente pagatore pagatore è riscossa da un agente pagatore. Ai fini della riscossione dell’imposta preventiva è determinante che l’agente pagatore sia domiciliato in Svizzera. Principio della rile- L’utile netto imponibile di una società di capitali o di una so- vanza cietà cooperativa risulta generalmente dal conto annuale alle- stito correttamente secondo il diritto commerciale. Occorre de- rogare dalla determinazione dell’utile secondo il diritto commerciale se la contabilità non è stata tenuta correttamente o se il diritto fiscale prevede norme correttive. Principio di Una norma penale deve essere definita con un grado di determi- determinatezza natezza sufficiente. La legge deve essere formulata in modo suf- ficientemente preciso da permettere al cittadino di conformar- visi e di riconoscere le conseguenze di un determinato comportamento con un grado di certezza adeguato alle circo- stanze. Procedura di Gli investitori domiciliati all’estero che detengono quote di ICC affidavit svizzeri hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva de- dotta dal reddito fruttato dalle quote, a condizione che almeno l’80 per cento del reddito provenga da fonte estera. A determi- nate condizioni, la deduzione dell’imposta preventiva può es- sere omessa sin dall’inizio, in modo da non dover ricorrere alla procedura di rimborso. Questa procedura si basa sul fatto che, ai fini dell’imposta sul reddito, i redditi generati con un ICC sono attribuiti direttamente agli investitori. Per quanto riguarda i redditi esteri, il diritto di imposizione spetta di regola allo Stato di residenza degli inve- stitori. Di conseguenza, la rinuncia alla riscossione dell’imposta preventiva (o al rimborso) rappresenta un’agevolazione ammi- nistrativa per gli investitori. Nella misura del 20 per cento al
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massimo sono ipotizzabili investimenti svizzeri in cui la Sviz- zera – in particolare nel caso dei redditi di partecipazioni – ri- nuncerebbe a una parte dell’imposta residua. Questa soluzione è tuttavia appropriata per ragioni di praticabilità. Prodotti strutturati Per prodotti strutturati si intendono comunemente tutti i crediti basati su prestazioni in denaro o in natura nell’ambito dei quali il rimborso del capitale inizialmente investito e/o del compenso per l’allocazione dello stesso è garantito totalmente o in parte, oppure l’ammontare del rimborso e/o del compenso dipende da un evento incerto (solitamente dall’evoluzione di uno o più va- lori di base). Il pagamento da un prodotto strutturato versato agli investitori per un mancato reddito è definito pagamento com- pensativo. Secondo la riforma proposta dal Consiglio federale, sono assog- gettati all’imposta preventiva solo i pagamenti compensativi che rappresentano un reddito di interessi. I pagamenti compen- sativi versati per i redditi di partecipazioni non sono considerati redditi di prodotti strutturati. Inoltre, sono considerati redditi ai sensi della riforma esclusivamente i pagamenti compensativi da prodotti strutturati non gestiti attivamente. Ciò avviene quando le decisioni di investimento si basano su criteri oggettivi definiti in precedenza e non modificabili. In questi casi la composizione dei valori di base del prodotto strutturato rimane invariata per l’intera durata. Se, invece, i titoli alla base sono gestiti attiva- mente, ad esempio negoziati, ampliati ecc., il prodotto deve es- sere trattato come un ICC. I pagamenti compensativi sono assoggettati all’imposta sul red- dito al momento della loro distribuzione. Progetto Per «erosione della base imponibile e trasferimento degli utili» «Base Erosion and si intendono le strategie di imprese multinazionali volte a ri- Profit Shifting» durre al minimo il carico fiscale oltre i confini nazionali. Ciò (BEPS) avviene, ad esempio, attraverso la definizione dei prezzi di tra- sferimento per gli scambi di prestazioni interni ai gruppi e/o at- traverso lo sfruttamento di conflitti di qualificazione. Il progetto dell’OCSE «Base Erosion and Profit Shifting» (BEPS) è inteso a contrastare il trasferimento e la riduzione di utili a livello globale. L’ottimizzazione fiscale delle multinazio- nali, di per sé legale ma qualificata come aggressiva, deve essere limitata. Rapporto fiduciario In un contratto fiduciario, il fiduciario è incaricato di eseguire un atto giuridico a suo nome, ma nell’interesse e per conto del mandante. Il classico rapporto fiduciario si basa su un contratto che tuttavia non è disciplinato in maniera specifica nella legge (contratto innominato o atipico). Per concludere un rapporto contrattuale, il fiduciario deve fornire il proprio consenso. Se- condo l’opinione attualmente prevalente, i rapporti fiduciari
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rappresentano un tipo di contratto al quale possono essere ap- plicate, almeno in parte, le norme sul mandato. Di regola, l’ope- razione di base costituisce un mandato. Ai fini delle imposte sul reddito e sulla sostanza, i redditi con- seguiti nel quadro di un rapporto fiduciario sono generalmente attribuiti al fiduciante (mandante). Scambio automatico Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la coo- di informazioni perazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha approvato il relative a conti finan- nuovo standard globale per lo scambio automatico di informa- ziari zioni a fini fiscali. Finora oltre 100 Stati – tra cui tutti i princi- pali centri finanziari, Svizzera compresa – hanno deciso di adottare tale standard. Lo standard per lo scambio automatico di informazioni prevede che determinate banche, strumenti di investimento collettivo e società assicurative raccolgano infor- mazioni finanziarie sui loro clienti, qualora questi abbiano la residenza fiscale all’estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di redditi di capitale e i saldi dei conti. Le informa- zioni sono trasmesse all’AFC, che a sua volta, le inoltra alle autorità fiscali estere competenti. La trasparenza della proce- dura mira a impedire che all’estero vengano occultati capitali finanziari sottratti al fisco. Scopo fiscale Nel presente contesto, lo scopo fiscale è soprattutto quello di generare entrate per lo Stato. Per quanto riguarda gli investitori esteri, l’imposta preventiva serve in primo luogo a realizzare entrate fiscali (imposta residua). A livello nazionale l’imposta preventiva svolge invece principalmente una funzione di garan- zia (v. «Funzione di garanzia»). TBTF Too big to fail. Al fine di limitare la necessità di misure statali per salvare gli istituti finanziari di rilevanza sistemica e quindi ridurre eventuali ripercussioni sui contribuenti, la Svizzera ha emanato un quadro regolamentare specifico in materia di TBTF. Per ridurre le probabilità di dissesto e migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione sono previste quattro misure: aumento dei fondi propri: le banche di rilevanza siste- mica sono tenute a costituire una riserva più cospicua di fondi propri a copertura delle perdite; miglioramento della liquidità: la resistenza della banca a fronte di uno scenario di shock di liquidità viene migliorata grazie a un particolare regime di li- quidità; pianificazione della stabilizzazione e del risana- mento/della liquidazione: occorre prepararsi tempe- stivamente ad affrontare un’eventuale crisi. Un piano d’emergenza deve garantire la continuità dei servizi di rilevanza sistemica in caso di insolvenza;
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disposizioni concernenti l’insolvenza bancaria: gli strumenti giuridici concernenti il risanamento e la li- quidazione degli istituti finanziari sono stati adeguati. In virtù della legislazione TBTF le banche sottoposte alla vigi- lanza del regolatore possono tra l’altro essere obbligate a emet- tere CoCos, obbligazioni write-off e obbligazioni bail-in per raf- forzare la base di fondi propri o per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Tesaurizzazione I redditi generati con un ICC possono essere effettivamente di- stribuiti agli investitori oppure tesaurizzati. In caso di tesauriz- zazione, i redditi generati vengono destinati dall’ICC a investi- menti supplementari e quindi reinvestiti. Non vi è quindi nessun flusso di liquidità verso gli investitori. I redditi generati con un ICC sono attribuiti direttamente agli investitori ai fini dell’imposta sul reddito. In caso di tesaurizza- zione il valore della quota del fondo aumenta in misura pari al reinvestimento. Di conseguenza, tale aumento di valore è sog- getto alle imposte sul reddito e sulla sostanza. Trattenuta Chiunque, in qualità di «qualified intermediary» (di norma una supplementare banca), riceve in Svizzera da società statunitensi o dai loro d’imposta statuni- agenti pagatori, per conto di terzi, dividendi statunitensi che in tense base a una CDI conclusa tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti sono esonerati integralmente o in parte dall’imposta alla fonte statunitense, deve applicare agli investitori aventi di- ritto di disporre domiciliati in Svizzera una trattenuta di impo- sta e versarla all’AFC. Un obbligo analogo sussiste per gli in- teressi statunitensi per i quali deve parimenti essere versata una trattenuta supplementare d’imposta.
La trattenuta supplementare d’imposta per gli investitori domi- ciliati in Svizzera assume quindi la stessa funzione di garanzia dell’imposta preventiva, che non è applicabile ai redditi esteri. Chi dichiara o registra correttamente i propri redditi di capitale statunitensi può chiedere il rimborso di questa trattenuta d’im- posta. Un eventuale saldo positivo risultante dalla trattenuta supplementare confluisce per il 90 per cento alla Confedera- zione e per il 10 per cento ai Cantoni. La trattenuta supplementare d’imposta è quindi un’imposta alla fonte riscossa secondo il principio dell’agente pagatore. Treasury Il treasury di un gruppo comprende il cash pooling, ma anche la gestione centrale di tutte le attività finanziarie. L’unità di treasury, ad esempio, gestisce anche la raccolta di capitale sul mercato e i versamenti di utili agli investitori e ottimizza il flusso dei pagamenti e le relazioni bancarie.
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L’obiettivo di un’unità di treasury centralizzata è minimizzare i rischi e i costi, ottimizzando nel contempo le condizioni dell’at- tività di finanziamento per l’intero gruppo. Trust Per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente (settlor) – con negozio giuridico tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determi- nato. Benché non sia radicato nel diritto svizzero, un trust fon- dato secondo il diritto estero è riconosciuto in Svizzera in virtù degli obblighi internazionali. Il trustee è proprietario del patrimonio del trust ai sensi diritto civile, benché esso rappresenti un patrimonio speciale e sia quindi distinto dal restante patrimonio. Il trustee ha la facoltà e l’obbligo di gestire i beni, impiegarli o disporne in conformità alle disposizioni del trust e secondo le particolari norme impo- stegli dalla legge. Il trattamento fiscale del trust dipende dalla sua forma. In alcuni casi i redditi sono attribuiti direttamente al settlor e/o al benefi- ciario. In altri, il rilevamento ai fini dell’imposta sul reddito av- viene solo al momento della distribuzione di redditi del trust. Valore di base Per valore di base si intende un titolo o altri valori patrimoniali sulla base dei quali viene misurato il reddito di un determinato investimento.
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Allegato: progetto concernente le principali disposizioni dell’ordinanza Di seguito vengono esposte alcune disposizioni di esecuzione previste dal Consiglio federale in merito alle proposte modifiche della LIP, ai fini di una maggior trasparenza e comprensibilità del progetto. In merito a tutte le modifiche a livello di ordinanza verrà svolta a tempo debito una procedura di consultazione. Possibile disposizione nell’ordinanza Spiegazioni 1 Si considerano agenti pagatori le persone fi- Questo capoverso rappresenta una precisazione dell’articolo 9 capoverso 1bis siche e giuridiche che nel quadro della propria della legge. Chiarisce che tutte le persone fisiche e giuridiche domiciliate in attività commerciale girano, rimborsano, ac- Svizzera che nel quadro della propria attività commerciale girano, rimborsano, creditano o pagano: accreditano o pagano redditi soggetti al principio dell’agente pagatore diven- redditi di capitali mobili ai sensi dell’arti- tano agenti pagatori, quindi ad esempio anche i fiduciari o i trustee domiciliati colo 4 capoverso 1 lettere a, c, e e i, com- in Svizzera. presi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettere f–h della Definizioni legge redditi di capitali mobili ai sensi dell’arti- colo 4 capoverso 1 lettera j, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell’arti- colo 4 capoverso 1 lettera f della legge In assenza di una dichiarazione del debitore della prestazione imponibile secondo l’arti- colo 20b capoverso 1, la qualifica di agente pagatore decade.
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2 Si considerano investimenti collettivi di ca-
Ora l’imposta preventiva non riguarda più solo gli ICC ai sensi della LICol, pitale in particolare: ma tutti i tipi di ICC. Ciò garantisce la parità di trattamento degli investimenti a. gli investimenti collettivi di capitale diretti e indiretti (punto 2.1.3). Si tratta di una precisazione della definizione ai sensi della LICol; inserita all’articolo 4 capoverso 1 lettere f e g della legge. Una definizione det- tagliata del concetto – che potrebbe essere inserita in un’ordinanza amministra- b. i patrimoni analoghi che sotto il tiva – può essere reperita nel glossario. profilo economico hanno il carattere di un investimento collettivo di ca- pitale ai sensi della lettera a, senza tuttavia rientrare nel campo di appli- cazione materiale della LICol.
1 Il soggetto fiscale per i pagamenti sostitutivi Questo capoverso rappresenta una precisazione dell’articolo 10 capoverso 2 ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettere i e j della legge. In questo modo si chiarisce che nel caso dei pagamenti sostitutivi è della legge è l’agente pagatore domiciliato in l’agente pagatore del debitore della prestazione imponibile a riscuotere l’impo- Svizzera del debitore oppure, in assenza di un sta preventiva. Normalmente si tratta dell’agente pagatore del destinatario agente pagatore, il debitore del pagamento so- della prestazione imponibile. Nel caso dei pagamenti sostitutivi, tuttavia, solo stitutivo. l’agente pagatore del debitore è in grado di riconoscere come tale il pagamento sostitutivo. Se ci si riferisse all’agente pagatore del destinatario, la ritenuta Pagamento dell’imposta preventiva spesso non verrebbe attuata. Al fine di garantire la ri- sostitutivo scossione fiscale anche nel poco probabile caso di assenza di un agente paga- (riscos- tore, in via sussidiaria è il debitore stesso a divenire il soggetto fiscale. Nella sione) sostanza, ciò corrisponde alla norma per gli investimenti fruttiferi di interessi non detenuti tramite un agente pagatore, per i quali il debitore stesso sbriga la procedura dell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore (cfr. commento all’art. 9 AP-LIP). 2 In caso di girata, rimborso, accreditamento o Il pagamento sostitutivo deve essere trattato allo stesso modo del reddito origi- versamento di pagamenti sostitutivi derivanti nale. Di conseguenza, in caso di pagamento sostitutivo da redditi di partecipa- da redditi di partecipazioni (art. 4 cpv. 1 lett. j zioni svizzere viene meno l’eccezione per le persone giuridiche domiciliate in
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della legge), l’ultimo agente pagatore domici- Svizzera o gli investitori esteri. Questo chiarimento nell’ordinanza è opportuno liato in Svizzera riscuote l’imposta preventiva poiché nel caso dei pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di partecipazioni indipendentemente dal destinatario della pre- – diversamente da quanto avviene di solito secondo il principio del debitore – stazione. Decade anche l’eccezione di cui il soggetto fiscale è un agente pagatore. all’articolo 5d della legge.
Se in caso di rapporti di trust Il fatto che il trustee domiciliato in Svizzera diventi agente pagatore deriva già redditi di capitali mobili ai sensi dell’arti- dall’articolo 9 capoverso 1bis della legge. La fattispecie qui disciplinata non è colo 4 capoverso 1 lettere a, c, e e i, com- tuttavia prevista dal testo di legge e rappresenta pertanto un caso di applica- presi tali redditi di capitali mobili ai sensi zione dell’articolo 4 capoverso 6 della legge. Viene stabilito che il trustee è te- dell’articolo 4 capoverso 1 lettere f–h della nuto a riscuotere l’imposta preventiva anche nel caso in cui i redditi di inte- legge ressi rimangono nel trust ma immediatamente sorge un credito fiscale presso il redditi di capitali mobili ai sensi dell’arti- settlor o il beneficiario domiciliato in Svizzera. È l’imposta preventiva a se- colo 4 capoverso 1 lettera j, compresi tali guire l’imposta sul reddito e non viceversa. È il caso per esempio dei trust in Trust (ri- redditi di capitali mobili ai sensi dell’arti- cui il settlor non si è definitivamente liberato del proprio patrimonio. scossione) colo 4 capoverso 1 lettera f della legge non sono girati, rimborsati, accreditati o pa- gati dal trustee e il credito fiscale relativo all’imposta sul reddito sorge immediatamente presso il settlor o il beneficiario, l’imposta preventiva è dovuta al momento dell’incasso da parte del trust.
Nel caso in cui un agente pagatore soggetto Questa norma precisa il destinatario della prestazione secondo l’articolo 5b ca- Usufrutto all’imposta sia o debba essere a conoscenza di poverso 1 lettera e nonché 5c capoverso 3 AP-LIP. Nel caso dell’usufrutto la (riscos- un rapporto di usufrutto, l’imposta preventiva persona beneficiaria dell’usufrutto e tenuta a pagare l’imposta sul reddito in li- sione) su
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redditi di capitali mobili ai sensi dell’arti- nea di massima è nota all’agente pagatore, in base alla regolamentazione vi- colo 4 capoverso 1 lettere a, c, e e i, com- gente nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro e degli accordi sullo scam- presi tali redditi di capitali mobili ai sensi bio automatico di informazioni. Pertanto l’obbligo di riscuotere l’imposta pre- dell’articolo 4 capoverso 1 lettere f–h della ventiva indipendentemente dalla persona del beneficiario dell’usufrutto è legge giustificato. In questo modo è assicurata la funzione di garanzia dell’imposta redditi di capitali mobili ai sensi dell’arti- preventiva, visto che tale persona è anche assoggettata alle imposte sul reddito colo 4 capoverso 1 lettera j, compresi tali e sulla sostanza. redditi di capitali mobili ai sensi dell’arti- colo 4 capoverso 1 lettera f della legge deve essere riscossa esclusivamente se il be- neficiario dell’usufrutto è una persona fisica domiciliata in Svizzera. 1 La dichiarazione ai sensi dell’articolo 20b Secondo l’articolo 20b capoverso 3 AP-LIP, il Consiglio federale disciplina le capoverso 1 della legge deve essere effettuata modalità qualora un debitore domiciliato in Svizzera intenda applicare il prin- nella forma prescritta dall’AFC. cipio dell’agente pagatore anziché il principio del debitore. Debitore Il capoverso 1 delega all’AFC la determinazione della forma prevista per la di- domiciliato chiarazione. Si auspica l’introduzione di una procedura digitale. in Svizzera 2 Sono legittimati a fornire la dichiarazione: Il capoverso 2 precisa quali debitori domiciliati in Svizzera siano legittimati a in caso di fornire la dichiarazione. interessi, a. l’emittente domiciliato in Svizzera obbliga- di un’obbligazione, una cartella ipo- zioni e tecaria emessa in serie o averi averi di iscritti nel libro del debito pubblico; clienti b. la banca o la cassa di risparmio svizzera per gli averi di clienti; c. gli investimenti collettivi di capitale che girano, rimborsano, accreditano,
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pagano o tesaurizzano redditi di ca- pitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettere a, c e i, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera h della legge.
3 La dichiarazione deve essere effettuata entro
e non oltre 60 giorni dal seguente momento: a. per le obbligazioni, le cartelle ipote- carie emesse in serie e gli averi iscritti nel libro del debito pubblico: la loro emissione; b. per gli averi di clienti: la loro prima accettazione. 4 La dichiarazione è lecita: Il capoverso 4 stabilisce per quali oggetti è lecita la dichiarazione. Per non gra- a. per ogni obbligazione, cartella ipo- vare la procedura di riscossione e rimborso con oneri amministrativi supple- tecaria emessa in serie o avere mentari per gli agenti pagatori e i Cantoni, non è prevista una dichiarazione per iscritto nel libro del debito pubblico; il singolo reddito di interessi. Il debitore sceglie una tantum il principio del de- bitore o dell’agente pagatore per ciascun oggetto. Per i redditi di interessi ciò b. per gli averi di clienti: per ogni avviene per es. per ogni obbligazione emessa, per gli averi bancari per cia- banca o cassa di risparmio; scuna banca o cassa di risparmio. Per gli ICC la scelta è applicata a tutti i red- c. per ogni investimento collettivo di diti realizzati nel singolo ICC. capitale. 5 Allo scadere del termine di cui al capo- Anche la prescrizione secondo cui in linea di massima la dichiarazione non è verso 3 la dichiarazione non è più revocabile; revocabile serve a rendere praticabile il disbrigo dell’imposta per gli agenti pa- è fatto salvo il capoverso 6. gatori e i Cantoni.
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6 Su richiesta, l’AFC può consentire a banche In deroga al capoverso 5, per banche e casse di risparmio è appropriato preve- e casse di risparmio di apportare un cambia- dere una possibilità di revoca. In caso contrario l’istituto rimarrebbe vincolato mento ai sensi dell’articolo 20b capoversi 1 e a una dichiarazione fornita una tantum per l’intera durata della sua esistenza.
2 della legge per gli averi di clienti. La do-
manda deve essere presentata entro e non oltre tre mesi prima della scadenza dell’esercizio, con effetto a partire dall’esercizio successivo. 7 L’AFC pubblica gli oggetti definiti al capo- Con la pubblicazione delle dichiarazioni si semplificano a livello amministra- verso 4 per i quali è stata presentata una di- tivo la riscossione e il rimborso per agenti pagatori e Cantoni. chiarazione ai sensi dell’articolo 20b capo- verso 1 della legge La dichiarazione ai sensi dell’articolo 20b ca- Siccome al momento dell’entrata in vigore della modifica del… rientreranno poverso 1 della legge deve essere presentata nel campo di applicazione del principio dell’agente pagatore anche redditi di entro e non oltre tre mesi prima dell’entrata in interessi di capitale mobile preesistente (art. 70e cpv. 1 AP-LIP), devono es- vigore della modifica del ... nel caso di: sere disciplinate le modalità della necessaria dichiarazione. Per ICC e averi di a. obbligazioni, cartelle ipotecarie clienti la dichiarazione si riferisce all’istituto stesso. Di conseguenza, anche emesse in serie e averi iscritti nel li- quest’ultimo può procedere alla dichiarazione. Per gli altri redditi di interessi è Disposi- bro del debito pubblico emessi giustificata la limitazione in base alla quale questi devono presentare una du- zione tran- prima dell’entrata in vigore, a con- rata residua di almeno 3 anni civili. In caso di durata residua inferiore, gli oneri sitoria sulla dizione che presentino una durata amministrativi sarebbero superiori ai vantaggi. dichiara- residua pari ad almeno tre anni ci- zione vili dall’entrata in vigore; b. investimenti collettivi di capitale costituiti prima dell’entrata in vi- gore; d. averi di clienti accettati prima dell’entrata in vigore.
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1 L’indennizzo ai sensi dell’articolo 70e capo- Attualmente è impossibile valutare l’effettiva entità degli oneri di implementa- verso 2 della legge ammonta al ... % dell’im- zione a carico degli agenti pagatori. Nel quadro della procedura di consulta- posta preventiva versata dagli agenti pagatori. zione sulla modifica dell’ordinanza il Consiglio federale formulerà una propo- Indennizzo sta in merito all’ammontare dell’indennizzo. per gli agenti pa- 2 Gli agenti pagatori detraggono l’indennizzo gatori Anche questa disposizione, come il capoverso 1, mira a semplificare il di- direttamente dall’imposta preventiva dovuta e sbrigo. Ne risulta inoltre che per il computo dell’indennizzo deve essere consi- lo dichiarano all’AFC nel proprio conteggio. derata solo l’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore.
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