Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814)
Dipartimento federale delle finanze DFF
3 aprile 2020
Procedura di consultazione concernente la legge federale sull’imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili
Rapporto esplicativo
Compendio
Oggi le rendite vitalizie vengono tassate in ragione di una quota forfettaria del 40 per cento. Considerati i tassi d’interesse attuali, si tratta di una percentuale troppo elevata. Il presente avamprogetto mira a rendere flessibile la quota di reddito imponibile delle rendite vitalizie e ad adeguarla alle relative condizioni di investimento. In questo modo viene attuata la mozione 12.3814 «Basta con la penalizzazione fiscale del pilastro 3b. In caso di prelievo del capitale, tassare la quota di reddito invece degli apporti di capitale», trasmessa dalle Camere federali.
Situazione iniziale La mozione chiede che in caso di riscatto (in vita) e di restituzione (dopo il decesso) si applichi un’imposizione secondo la quota di reddito effettiva. Considerato il perdurare del basso livello dei tassi d’interesse, l’imposizione delle rendite vitalizie in vigore, in ragione di una quota forfettaria del 40 per cento, è stata criticata perché ritenuta troppo elevata. Sulla base di un rapporto dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il 18 giugno 2018 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha modificato il testo della mozione e chiesto che venisse proposta una soluzione più semplice in base al sistema attuale, più agevole da concretizzare e rapida da attuare. Successivamente entrambe le Camere hanno approvato il testo modificato della mozione, cosicché quest’ultima è stata trasmessa nella sessione primaverile del 2019. Contenuto del progetto Con l’ausilio di una formula si rende flessibile la quota di reddito imponibile delle rendite vitalizie e la si adegua alle relative condizioni di investimento. Nel caso delle assicurazioni di rendita vitalizia la quota di reddito imponibile della prestazione di rendita garantita viene ora calcolata applicando una formula basata sul tasso d’interesse massimo fissato dalla FINMA. Eventuali prestazioni eccedentarie sono imponibili in ragione del 70 per cento. Nel caso delle rendite vitalizie, la quota di reddito imponibile viene invece ricavata applicando una formula basata sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. In questo modo si elimina l’odierna sovraimposizione sistematica delle prestazioni di rendita. Essa viene notevolmente attenuata anche in caso di riscatto e di restituzione di assicurazioni di rendita vitalizia. Ora l’assicuratore notifica ogni anno alle autorità fiscali cantonali, tramite l’AFC, le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la legge federale sull’imposta preventiva, il che migliora la capacità di controllo esercitata dai Cantoni. Le ripercussioni finanziarie dipendono dalle future condizioni di investimento e quindi sul lungo periodo possono registrarsi maggiori o minori entrate. Sul breve periodo si verifica una diminuzione delle stesse a causa del basso livello
dei tassi d’interesse. Poiché l’attuale gettito fiscale proveniente da assicurazioni di rendita vitalizia così come da contratti di rendita vitalizia e contratti di
vitalizio non è noto, il calo in questione può essere stimato soltanto in modo approssimativo. Nello specifico, le minori entrate della Confederazione sarebbero stimate a circa 10 milioni di franchi, mentre quelle dei Cantoni e dei Comuni a circa 50 milioni di franchi.
Compendio 2
1 Punti essenziali del progetto 6
1.1 Situazione iniziale 6
1.2 Imposizione nel diritto vigente 7
1.2.1 Trattamento fiscale dei premi 7
1.2.2 Deducibilità della prestazione di rendita versata al
debitore 8
1.2.3 Imposizione della prestazione di rendita versata al
creditore 8
1.2.4 Imposizione del riscatto dell’assicurazione di rendita
vitalizia 9
1.2.5 Imposizione della restituzione dell’assicurazione di
rendita vitalizia in caso di decesso 10
1.2.6 Imposta preventiva 10
1.2.7 Imposta sulla sostanza 11
1.2.8 Delimitazione: imposizione di assicurazioni di capitali 11
1.3 La normativa proposta 12
1.3.1 Sintesi 12
1.3.2 Attuazione 13
1.3.3 Imposizione in caso di restituzione e di riscatto 14
1.3.4 Prodotti assicurativi esteri 15
1.3.5 Impiego del numero AVS 16
1.4 Motivazione e valutazione della normativa proposta 16
2 Commento ai singoli articoli 17
2.1 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) 17
2.2 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (LAID) 21
2.3 Legge federale sull’imposta preventiva (LIP) 22
3 Ripercussioni 23
3.1 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i
Comuni 23
3.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione,
dei Cantoni e dei Comuni 25
3.3 Ripercussioni per l’economia 25
3.4 Altre ripercussioni 25
4 Aspetti giuridici e costituzionalità 26
1. Definizioni 27
1.1 Rendita 27
1.2 Assicurazione di rendita vitalizia 27
1.3 Rendita vitalizia 28
1.4 Vitalizio 29
1.5 Distinzione rispetto alle assicurazioni di capitale 29
2 Basi attuariali 29
2.1 Assicurazione di rendita vitalizia classica 29
2.1.1 Remunerazione tecnica 30
2.1.2 Partecipazione alle eccedenze 30
2.2 Assicurazione di rendita vitalizia legata a partecipazioni 31
Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Il 26 settembre 2012 il Gruppo liberale radicale (RL) depositò la mozione 12.3814 «Basta con la penalizzazione fiscale del pilastro 3b. In caso di prelievo del capitale, tassare la quota di reddito invece degli apporti di capitale». Essa chiedeva che le assicurazioni di rendita riscattabili del pilastro 3b fossero tassate sulla parte effettiva di reddito. In base al testo della mozione ciò contemplava le circostanze del riscatto (in vita) e della restituzione (in caso di decesso). Le prestazioni di rendita periodiche dovevano invece continuare a essere tassate secondo la quota di reddito forfettaria. Il 14 novembre 2012 il Consiglio federale propose di respingere la mozione, soprattutto per ragioni di natura economico-amministrativa. Tuttavia nel suo parere si disse disposto a verificare l’importo forfettario per l’imposizione delle rendite vitalizie a seguito del basso livello dei tassi d’interesse. In qualità di Camera prioritaria, il Consiglio nazionale approvò la mozione il 16 settembre 2014. Il 26 gennaio 2015 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S), in veste di commissione della seconda Camera incaricata dell’esame preliminare, sospese la trattazione dell’intervento in attesa della verifica annunciata dal Consiglio federale. Il 29 novembre 2016 venne ultimato il rapporto all’attenzione della CET-S. In esso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) concluse che, a seguito del basso livello dei tassi d’interesse, la regola in vigore dell’imposizione forfettaria del 40 per cento per le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia non poteva essere mantenuta. Pertanto la mozione 12.3814 affrontava un problema da risolvere in periodi di basso ritorno sugli investimenti. In particolare ci si chiedeva quanto fosse possibile discostarsi dallo status quo, volendo trovare una soluzione praticabile e che nel contempo tenesse conto dei singoli casi. Nel suo rapporto l’AFC esaminò tre possibili soluzioni: abbassare l’importo della quota di reddito forfettaria adeguandola al livello dei tassi d’interesse corrente, cambiare profondamente il sistema applicando un’imposizione che tenesse conto della quota di reddito effettiva e, in ultimo, introdurre un sistema duale. Il 18 giugno 2018 la CET-S ha proposto di modificare il testo originario della
mozione come segue: «Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) al fine di adeguare la quota forfettaria di reddito per tutte le prestazioni (prestazioni periodiche, riscatto, rimborso) delle rendite vitalizie e delle relative assicurazioni in funzione delle condizioni dell’investimento in questione». Nel suo rapporto all’attenzione del Consiglio degli Stati ha affermato che un calcolo effettivo basato sul modello attuariale in relazione alla capacità economica sarebbe stata la soluzione migliore poiché avrebbe tenuto conto delle circostanze del singolo caso. Tuttavia avrebbe determinato anche ingenti oneri amministrativi, oltre a suscitare il parere contrario delle autorità di esecuzione cantonali. La Commissione ha ritenuto dunque
necessario scegliere una soluzione più semplice in base al sistema attuale, più agevole da concretizzare e rapida da attuare1. Successivamente entrambe le Camere hanno approvato il testo modificato della mozione cosicché quest’ultima è stata trasmessa nella sessione primaverile del 2019.
1.2 Imposizione nel diritto vigente
Il diritto fiscale vigente non distingue tra contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio secondo il Codice delle obbligazioni (CO)2 e assicurazioni di rendita vitalizia secondo la legge del 2 aprile 19083 sul contratto d’assicurazione (LCA). Pertanto il debitore può essere un privato, un’azienda o una società d’assicurazione.
1.2.1 Trattamento fiscale dei premi
Imposta sul reddito I premi per l’assicurazione sulla vita di previdenza libera (pilastro 3b) possono essere dedotti dai proventi imponibili nel quadro della deduzione generale degli oneri assicurativi insieme ai premi per l’assicurazione malattie e l’assicurazione non obbligatoria contro gli infortuni nonché agli interessi dei capitali a risparmio. Attualmente la deduzione ammonta a 1700 franchi per le persone sole, a
3500 franchi per i coniugi e a 700 franchi per un figlio o una persona bisognosa
(art. 33 cpv. 1 lett. g della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta [LIFD] in combinato disposto con l’art. 33 cpv. 1bis LIFD). L’articolo 9 capoverso 2 lettera g della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) è sostanzialmente identico all’articolo 33 capoverso 1 lettera g LIFD, eccezion fatta per l’ammontare dell’importo, che non viene fissato in quanto regolato dal diritto cantonale. Esso varia tra i 1500 franchi per le persone sole o i 3000 franchi per i coniugi (SH) e i 5200 franchi per le persone sole o i 10 500 franchi per i coniugi (TI) (stato: 2018).
2 RS 220 3 RS 221.229.1 4 RS 642.11 5 RS 642.14
Dal momento che i premi di assicurazione e gli interessi sui risparmi sono dedotti in un’unica soluzione, nella prassi di tassazione si constata tuttavia che a livello federale e nella maggior parte dei Cantoni è molto difficile che i premi del pilastro 3b o gli interessi dei capitali a risparmio possano essere dedotti, poiché di norma l’importo forfettario viene già raggiunto interamente con i premi delle casse malati.
Tassa di bollo Le assicurazioni sulla vita riscattabili con premio unico, concluse al di fuori della previdenza professionale da persone domiciliate in Svizzera, sono assoggettate alla tassa di bollo. La tassa è calcolata sul premio netto e ammonta al 2,5 per cento (art. 21 in combinato disposto con l’art. 22 lett. abis della legge federale del 27 giugno 19736 sulle tasse di bollo [LTB]).
1.2.2 Deducibilità della prestazione di rendita versata dal debitore
Rendite con debitore commerciale Nel caso di rendite versate da un debitore che tiene la contabilità, il valore attuale della rendita deve essere iscritto a bilancio tra le passività. Le rendite a favore del creditore devono essere tassate almeno in ragione della componente di rimborso di capitale del debito, finché quest’ultimo non sarà stato estinto. La parte rimanente della rendita può dunque essere addebitata al conto economico7. Rendite con debitore privato
Nel quadro del Programma di stabilizzazione 1998, per quanto riguarda i debitori di rendite privati, il 1° gennaio 2001 il sistema di deduzione in funzione della controprestazione ottenuta fu sostituito con una deduzione percentuale forfettaria degli interessi su debiti. Poiché all’articolo 22 capoverso 3 LIFD e all’articolo 7 capoverso 2 LAID la quota di reddito imponibile era stata fissata al 40 per cento (in precedenza 60 %), il legislatore decise di fissare di riflesso all’articolo 33 capoverso 1 lettera b LIFD e all’articolo 9 capoverso 2 lettera b LAID una deduzione del 40 per cento anche per il debitore di rendite privato (cfr. n. 1.2.3). Quest’ultimo può dunque effettuare una deduzione del 40 per cento ai fini dell’imposizione del reddito su ognuna delle rendite da lui versate8.
1.2.3 Imposizione della prestazione di rendita versata al creditore
Le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia nonché da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio includono fondamentalmente una componente di rimborso del capitale non imponibile e una componente di reddito da capitale
6 RS 641.10
7 Neuhaus, Hans-Jürg (1999): «Die steuerlichen Massnahmen im Bundesgesetz vom
19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 1998», Archivio di diritto fiscale svizzero, 68, pagg. 273-299, pag. 295 seg.
8 Neuhaus, op. cit., pag. 295.
imponibile9. Questa suddivisione è presa in considerazione in modo forfettario nel diritto vigente. Secondo l’articolo 22 capoverso 3 LIFD e l’articolo 7 capoverso 2 LAID il 40 per cento delle prestazioni di rendita periodiche sottostà all’imposta sul reddito. Il 60 per cento deve essere qualificato come componente di rimborso del capitale. Sebbene non siano indicate espressamente nella legge, le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia soggiacciono alle norme di diritto fiscale citate. Infatti, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il diritto fiscale non distingue tra prestazioni derivanti da rendite vitalizie e prestazioni derivanti assicurazioni di rendita vitalizia10. Nemmeno nel caso dell’imposizione delle prestazioni di rendita versate si differenzia tra prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita riscattabili e non riscattabili. Non sono contemplate dall’articolo 22 capoverso 3 LIFD le rendite a termine, attraverso cui un determinato capitale viene rimborsato a rate di pari importo, e le rendite vitalizie temporanee, che di fatto equivalgono a una rendita a termine. Si tratta di un puro apporto di capitale, nell’ambito del quale viene rimborsato un capitale aumentato della quota di reddito (quota di interessi). Nel caso di questi proventi, soltanto la componente di reddito effettiva è imponibile come reddito da sostanza mobiliare secondo l’articolo 20 LIFD. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale le rendite vitalizie temporanee di durata inferiore o pari a cinque anni sono qualificabili fiscalmente come rendite a termine11. Al contrario, le rendite vitalizie temporanee di durata superiore ai cinque anni vengono tassate come le rendite vitalizie a vita secondo l’articolo 22 capoverso 3 LIFD.
1.2.4 Imposizione del riscatto dell’assicurazione di rendita vitalizia
Poiché non sono espressamente disciplinate dalla legge, le conseguenze del riscatto di assicurazioni di rendita vitalizia in termini di imposizione del reddito sono state concretizzate dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Quest’ultimo ha stabilito che l’esenzione fiscale, fissata per legge, dell’incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali (art. 24 lett. b LIFD / art. 7 cpv. 4 lett. d LAID) non può essere trasferita al riscatto di assicurazioni di rendita. Inoltre ha dichiarato che le conseguenze fiscali dipendono dal fatto che la restituzione dell’assicurazione di rendita abbia o meno carattere previdenziale12. Partendo da ciò, il 27 ottobre 2009 la Conferenza svizzera delle imposte (CSI) ha elaborato una prassi uniforme per l’imposizione delle prestazioni in capitale derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia13.
9 Cfr. il commento all’art. 22 n. 21 in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht; Zweifel/Beusch; 2017. 10 DTF del 30.6.2004 (130 I 205) e del 23.6.2005 (131 I 409); sentenze del 16.2.2009
11 Sentenza del Tribunale federale 2C_596/2007 del 24.6.2008.
12 Sentenze del Tribunale federale 2C_180/2008, 2C_181/2008 e 2C_255/2008 del
16.2.2009. 13 www.steuerkonferenz.ch > Startseite > Dokumente > Merkblätter und Praxishinweise > Vorsorge > «Besteuerung von Kapitalleistungen aus Leibrentenversicherungen (Säule 3b)» vom 27.10.2009. Praxishinweise zuhanden der kantonalen Steuerbehörden.
Riscatto dell’assicurazione di rendita vitalizia con funzione previdenziale
Secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD e l’articolo 7 capoverso 1ter LAID si considera che serva alla previdenza il riscatto di un’assicurazione di rendita vitalizia con prestazioni di rendita differite a partire dal momento in cui l’assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. Se si considera che un’assicurazione riscattabile serva alla previdenza, la quota di reddito forfettaria pari al 40 per cento del valore di riscatto versato è soggetta all’imposta sul reddito. L’importo forfettario viene tassato separatamente rispetto agli altri redditi applicando la tariffa previdenziale. Sono dunque applicabili l’articolo 22 capoverso 3 LIFD in combinato disposto con l’articolo 38 LIFD e l’articolo 7 capoverso 2 LAID in combinato disposto con l’articolo 11 capoverso 3 LAID. Si considera che il riscatto di un’assicurazione di rendita vitalizia, dalla quale provengono già delle rendite, serva sempre alla previdenza. Riscatto dell’assicurazione di rendita vitalizia senza funzione previdenziale
Se l’assicurazione di rendita vitalizia non serve alla previdenza, in caso di riscatto soltanto il reddito effettivo realizzato e gli altri redditi soggiacciono all’imposta sul reddito. Secondo la prassi, ciò corrisponde alla differenza tra il valore di riscatto versato e il premio pagato dallo stipulante. Sono dunque applicabili l’articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD e l’articolo 7 capoverso 1ter LAID.
1.2.5 Imposizione della restituzione dell’assicurazione di rendita
vitalizia in caso di decesso Analogamente al riscatto, anche le conseguenze in termini di imposta sul reddito della restituzione in caso di decesso non sono disciplinate espressamente dalla legge e sono dunque state concretizzate dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La quota di reddito forfettaria pari al 40 per cento del valore di riscatto in caso di decesso è soggetta all’imposta sul reddito. L’importo forfettario viene tassato separatamente rispetto agli altri redditi applicando la tariffa previdenziale. Sono dunque applicabili l’articolo 22 capoverso 3 LIFD in combinato disposto con l’articolo 38 LIFD e l’articolo 7 capoverso 2 LAID in combinato disposto con l’articolo 11 capoverso 3 LAID. La componente di rimborso del capitale versata, pari al 60 per cento, soggiace a un’eventuale tassa di successione cantonale.
1.2.6 Imposta preventiva
Secondo l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 13 ottobre 196514 sull’imposta preventiva (LIP) le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia soggiacciono all’imposta preventiva se l’assicurazione fa parte del
14 RS 642.21
portafoglio svizzero dell’assicuratore e se, al verificarsi dell’evento assicurato, lo stipulante o un avente diritto è domiciliato in Svizzera15. Sono esentate dall’imposta preventiva le prestazioni in capitale, se il totale delle prestazioni provenienti dalla medesima assicurazione non supera 5000 franchi così come le rendite e le pensioni, se il loro ammontare, comprese le indennità supplementari, non supera 500 franchi l’anno16. Di norma l’assicuratore soddisfa all’obbligazione fiscale con la notifica della prestazione d’assicurazione imponibile17. Nel caso delle rendite vitalizie occorre badare a che queste vengano notificate una volta sola, nello specifico all’inizio della decorrenza della rendita. Una nuova notifica deve essere presentata soltanto in caso di aumento della rendita o di cambiamento dell’avente diritto18. L’articolo 19 capoverso 1 LIP prevede la possibilità di opporsi alla notifica. In questo caso l’assicuratore deve soddisfare alla propria obbligazione fiscale mediante il rendiconto dell’imposta preventiva.
1.2.7 Imposta sulla sostanza
L’imposta sulla sostanza è legata al valore di riscatto. Nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia e rendite vitalizie riscattabili, il valore di riscatto soggiace all’imposta sulla sostanza. Il Tribunale federale ha deciso che nel caso di assicurazioni di rendita riscattabili, analogamente alle assicurazioni di capitali private riscattabili, l’imposta sulla sostanza sia dovuta per l’intera durata contrattuale19. L’imposta sulla sostanza non si applica alle assicurazioni di rendita vitalizia e alle rendite vitalizie non riscattabili.
1.2.8 Delimitazione: imposizione di assicurazioni di capitali
Imposizione delle prestazioni versate derivanti da assicurazioni di capitali non riscattabili
Le assicurazioni di capitali private non riscattabili sono tutte quelle assicurazioni di diritto privato per cui non è certo il verificarsi dell’evento assicurato. Rientrano in questa categoria di prestazioni in capitale uniche, in particolare, i proventi da assicurazioni di rischio, da assicurazioni private per l’invalidità, da assicurazioni contro gli infortuni e da assicurazioni di responsabilità civile. Nel diritto vigente queste liquidazioni in capitale, che rappresentano un tipo di reddito sostitutivo e che vengono versate nel caso di lesioni personali permanenti, pregiudizio durevole della salute o in caso di decesso, vengono tassate separatamente rispetto agli altri redditi. Sono applicabili l’articolo 23 lettera b LIFD in combinato disposto con l’articolo 38 LIFD e l’articolo 7 capoverso 1 LAID in combinato disposto con l’articolo 11 capoverso 3 LAID.
15 Cfr. W. Robert Pfund: Die Eidgenössische Verrechnungssteuer, prima parte, Basilea 1971, n. 5.1 segg. riguardanti l’art. 7 cpv. 1 LIP.
16 Cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e b LIP.
17 Cfr. art. 19 LIP; Pfund, n. 2.1 riguardante l’art. 19 cpv. 1 LIP.
18 Cfr. art. 47 cpv. 5 dell’ordinanza sull’imposta preventiva (OIPrev); Pfund, n. 2.9 segg. riguardanti l’art. 19 cpv. 1 LIP.
19 Sentenza del Tribunale federale 2C_337/2011 dell’1.5.2012.
Imposizione delle prestazioni versate derivanti da assicurazioni di capitali riscattabili Appartengono alla categoria delle assicurazioni di capitali riscattabili le assicurazioni vita intera, le assicurazioni in caso di sopravvivenza con restituzione del premio e le assicurazioni miste. Se queste assicurazioni di capitali riscattabili vengono finanziate attraverso premi periodici, il versamento di prestazioni in caso di sopravvivenza e di decesso nonché in caso di riscatto è esente dall’imposta sul reddito. Sono applicabili l’articolo 24 lettera b LIFD e l’articolo 7 capoverso 4 lettera d LAID. È altresì esente dall’imposta sul reddito il versamento di prestazioni derivanti da assicurazioni di capitali riscattabili in caso di sopravvivenza o di riscatto, che sono state finanziate attraverso un premio unico, sempre che servano alla previdenza. In caso contrario la differenza tra l’importo erogato e il premio dovuto soggiace all’imposta sul reddito insieme agli altri redditi. Sono applicabili l’articolo 24 lettera b LIFD in combinato disposto con l’articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD e l’articolo 7 capoverso 4 lettera d LAID in combinato disposto con l’articolo 7 capoverso 1ter LAID. In caso di decesso dello stipulante il versamento, ai beneficiari, delle prestazioni derivanti dall’assicurazione di capitali riscattabile, finanziata con un premio unico, è sempre esente dall’imposta sul reddito. Il carattere previdenziale non riveste alcun ruolo in questo caso. All’occorrenza è dovuta una tassa di successione cantonale.
1.3 La normativa proposta
1.3.1 Sintesi
Oggi le rendite vitalizie vengono tassate in ragione di una quota forfettaria del 40 per cento. Considerati i tassi d’interesse attuali, si tratta di una percentuale troppo elevata. Con la normativa proposta si intende rendere flessibile la quota di reddito imponibile delle rendite vitalizie calcolandola per mezzo di una formula e dunque adeguare tale quota alle relative condizioni di investimento. Per determinare la quota di reddito imponibile delle assicurazioni di rendita vitalizia si ricorre al tasso d’interesse tecnico massimo secondo l’articolo 121 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 novembre 200520 sulla sorveglianza (OS). Tale tasso viene fissato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in modo trasparente. Di conseguenza, per tutti i contratti d’assicurazione conclusi in uno stesso anno civile si può ottenere una quota di reddito forfettaria unitaria.
Tasso d’interesse massimo FINMA Quota di reddito imponibile
0,05 % (2019) 1%
20 RS 961.011
0,5 % (esempio) 6%
1 % (esempio) 12 %
Un’assicurazione di rendita vitalizia secondo la LCA si compone di una prestazione di rendita garantita e, normalmente, di una partecipazione alle eccedenze. Da una consulenza tecnica richiesta dall’AFC all’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) è emerso che non è possibile determinare in maniera adeguata una quota di reddito forfettaria sia per le prestazioni di rendita garantite sia per la partecipazione alle eccedenze. Quest’ultima non si basa su tassi d’interessi tecnici garantiti. Viene versata in aggiunta alle prestazioni tariffarie inizialmente garantite in base al risultato dei costi, del rischio e d’investimento. Per garantire una tassazione adeguata dal punto di vista della sistematica fiscale, il Consiglio federale propone dunque che il calcolo forfettario della quota di reddito consideri esclusivamente la prestazione di rendita garantita alla conclusione del contratto. La rendita eccedentaria deve invece essere determinata in base alla partecipazione alle eccedenze effettiva ed essere integrata individualmente nel calcolo dell’imposta sul reddito. Secondo il CO, la rendita vitalizia e il vitalizio includono di norma una componente di rimborso del capitale e una componente di reddito, mentre non è previsto alcun diritto a una partecipazione alle eccedenze. Pertanto, per il calcolo della quota di reddito imponibile per rendite vitalizie e vitalizi secondo il CO si deve fare riferimento al rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni anziché al tasso d’interesse massimo fissato dalla FINMA. Per l’esercizio 2019 si deve dunque considerare il rendimento medio conseguito tra il
2010 e il 2019. Per quest’ultimo anno esso ammonterebbe allo 0,44 per cento,
mentre la quota di reddito imponibile sarebbe del 5 per cento.
1.3.2 Attuazione
Poiché le autorità di tassazione cantonali devono attuare la normativa proposta, l’AFC ha provveduto a reperire anche il parere tecnico del gruppo di lavoro Previdenza della CSI. Da esso è scaturito che ai fini di una corretta attuazione è necessario che gli assicuratori comunichino alle autorità fiscali i dati rilevanti per l’imposizione. In questo modo è possibile assicurare nella pratica la corretta imposizione delle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Per garantire tale flusso di informazioni, è necessario adeguare la procedura di notifica secondo la LIP per prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Con questa procedura si garantisce che le amministrazioni fiscali cantonali ricevano i dati e le informazioni necessari tramite l’AFC. Un adeguamento della procedura di notifica secondo la LIP è dettato anche da ragioni pratiche, perché la notifica può essere effettuata in forma puramente elettronica, riducendo al minimo l’onere amministrativo a carico di assicuratori e autorità fiscali. Se le autorità fiscali cantonali ricevono i dati necessari, possono verificare se il calcolo della quota di reddito forfettaria e del reddito imponibile è stato eseguito correttamente.
Affinché le dette autorità ottengano le giuste informazioni, occorre adeguare l’ordinanza del 19 dicembre 196621 sull’imposta preventiva (OIPrev). In particolare, è necessario completarla con una disposizione che stabilisca quali dati e informazioni gli assicuratori devono notificare all’AFC ogni anno. Inoltre, l’AFC elaborerà un apposito modulo (cfr. art. 19 cpv. 1 OIPrev), con cui tali dati e informazioni dovranno esserle comunicati. Si tratta nello specifico di:
anno in cui è stato concluso il contratto d’assicurazione: in questo modo si determina il tasso d’interesse massimo della FINMA, necessario per il calcolo della quota di reddito imponibile;
importo della prestazione di rendita garantita: su di esso occorre applicare la quota di reddito imponibile. L’importo così calcolato confluisce nella base di calcolo imponibile;
prestazioni eccedentarie: ossia le eccedenze al 100 per cento;
quota di reddito da prestazioni eccedentarie: questo importo corrisponde al
70 per cento delle prestazioni eccedentarie e costituisce reddito imponibile;
- quota di reddito imponibile complessiva: è composta dalle eccedenze imponibili e dalla prestazione imponibile calcolata partendo dalla prestazione di rendita garantita sulla quale è applicata la quota di reddito imponibile.
1.3.3 Imposizione in caso di restituzione e di riscatto
I pareri tecnici dell’ASA e del gruppo di lavoro Previdenza della CSI hanno indicato che la prassi vigente in materia di riscatto e di restituzione in caso di decesso può essere portata avanti.
Calcolo Base di calcolo dell’imposta Prestazione Restituzione in garantita caso di decesso Prestazione eccedentaria
Riscatto con Prestazione garantita funzione Prestazione previdenziale Art. 22 cpv. 3bis lett. b LIFD Art. 38 LIFD eccedentaria Riscatto senza Insieme agli altri redditi Prestazione Reddito effettivo secondo l’art. 20 funzione garantita cpv. 1 lett. a LIFD alla tariffa ordinaria (art. 36 LIFD) previdenziale
Per il calcolo dell’imposta sulle prestazioni derivanti dalla restituzione in caso di decesso e dal riscatto con funzione previdenziale si continua ad applicare la tariffa previdenziale.
21 RS 642.211
La normativa proposta non ha alcuna ripercussione sul metodo d’imposizione utilizzato finora e dunque nemmeno sulla giurisprudenza vigente. Si limita a presentare un nuovo calcolo della quota di reddito imponibile per prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia nonché da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio. Tuttavia, questa nuova imposizione del reddito influisce sulla portata della prestazione imponibile calcolata in base al tasso d’interesse massimo applicabile della FINMA o alle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Tassa di successione Attualmente, per quanto riguarda la restituzione in caso di decesso, la prestazione di rendita soggiace all’imposta sul reddito nella misura della componente di reddito forfettaria, mentre il rimanente 60 per cento viene considerato, in modo forfettario, rimborso del capitale, depositato e non ancora utilizzato, della persona defunta. Esso confluisce nella massa ereditaria del beneficiario e soggiace alla tassa di successione vigente nel Cantone dell’ultimo domicilio dell’ereditando a seconda della regolamentazione applicata da quel Cantone. Con la normativa proposta la quota di reddito imponibile non corrisponde più all’aliquota forfettaria del 40 per cento. Di conseguenza cambia anche la quota soggetta alla tassa di successione, che è comunque nota ai Cantoni, poiché anche in caso di restituzione gli assicuratori hanno l’obbligo di notificare loro le informazioni necessarie tramite l’AFC ai fini di una corretta imposizione.
1.3.4 Prodotti assicurativi esteri
Le rendite vitalizie possono derivare anche da contratti d’assicurazione esteri. Inoltre, non è da escludere che possano esserci anche contratti di rendita vitalizia esteri analoghi alle rendite vitalizie secondo il CO. In base al diritto vigente, in questo caso verrebbe applicata la quota forfettaria del 40 per cento (art. 22 cpv. 3 LIFD). Con la normativa proposta si pone la questione di quale debba essere il metodo d’imposizione determinante per prodotti assicurativi esteri: l’imposizione di assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA o l’imposizione di rendite vitalizie secondo il CO? Un’eventuale imposizione di contratti di rendita vitalizia esteri analoga a quella applicata alle rendite vitalizie secondo il CO non sembra porre problemi. In caso di rendite vitalizie derivanti da contratti d’assicurazione esteri la questione sembra essere più complessa. Dal punto di vista della parità di trattamento si imporrebbe di per sé lo stesso metodo di tassazione utilizzato per le assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Il tutto comporta però problemi nell’attestare e comprovare le informazioni. Mentre per i contratti d’assicurazione secondo la LCA l’assicuratore (svizzero) può essere obbligato per legge a mettere a disposizione delle autorità fiscali le attestazioni e le informazioni necessarie per la tassazione, questo non si verifica nel caso degli assicuratori esteri. L’idea di concedere al contribuente la possibilità di fornire i documenti e le informazioni necessari affinché possa essere applicato il metodo d’imposizione delle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA è molto difficile da attuare. Di fatto, verrebbe messa in pratica raramente. Per questo motivo, anche nel caso di assicurazioni di rendita
vitalizia estere si dovrebbe applicare lo stesso metodo d’imposizione delle rendite vitalizie secondo il CO.
1.3.5 Impiego del numero AVS
L’avamprogetto della legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale22 prevede che gli istituti di previdenza e di assicurazione abbiano l’obbligo di impiegare il numero AVS per notificare le prestazioni d’assicurazione secondo l’articolo 7 LIP. Ciò consente di attribuire con certezza le prestazioni assicurative agli incarti fiscali di pertinenza. A loro volta, i beneficiari delle prestazioni d’assicurazione sono tenuti a comunicare il loro numero AVS agli assicuratori. Qualora non ottemperino a tale obbligo, l’assicuratore può rinviare il versamento della prestazione. Queste modifiche varrebbero anche per le assicurazioni di rendita vitalizia.
1.4 Motivazione e valutazione della normativa proposta
Con la normativa proposta si elimina la sovraimposizione sistematica attuale delle prestazioni di rendita. Essa tiene conto maggiormente della capacità economica. La sovraimposizione in caso di restituzione o di riscatto di assicurazioni di rendita vitalizia viene notevolmente attenuata. La normativa proposta contiene elementi propri dell’imposizione forfettaria e di quella effettiva. In questo modo si può limitare l’onere amministrativo a carico delle società d’assicurazione e delle amministrazioni fiscali. Il calcolo della quota di reddito imponibile con la formula basata sul tasso d’interesse massimo della FINMA o sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni permette di tenere conto delle rispettive condizioni di investimento. La normativa proposta considera il fatto che la rendita vitalizia secondo il CO non prevede alcuna partecipazione alle eccedenze e contempla quindi regole diverse per determinare la quota di reddito imponibile per le rendite vitalizie secondo il CO e per le assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Facendo confluire individualmente la rendita eccedentaria nella base di calcolo dell’imposta sul reddito si assicura un’imposizione adeguata delle assicurazioni di rendita vitalizia contrattuali dal punto di vista della sistematica fiscale. Le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LIP vengono ora notificate ogni anno dall’assicuratore tramite l’AFC alle autorità fiscali cantonali, il che migliora la capacità di controllo esercitata dai Cantoni.
22 https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2019.html#DFF oppure www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 DFF > Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)
Articolo 22 Capoverso 3: il nuovo disciplinamento del capoverso 3 non prevede più una quota di reddito fissa. Si limita a stabilire che la quota di reddito derivante da assicurazioni di rendita vitalizia nonché da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio è imponibile. Il calcolo di tale quota è spiegato nel nuovo capoverso 3bis. Ora le assicurazioni di rendita vitalizia, che nella precedente formulazione erano comprese nel concetto di rendite vitalizie, vengono menzionate espressamente. Ciò è dovuto al fatto che innanzitutto si tratta dell’elemento dell’enumerazione economicamente più importante e, in secondo luogo, il calcolo della quota di reddito di cui al capoverso 3bis per le assicurazioni di rendita vitalizia e le rendite vitalizie avviene in base a regole diverse. Secondo la giurisprudenza le rendite vitalizie temporanee (o le assicurazioni di rendita vitalizia temporanee) di durata inferiore o pari a cinque anni devono ricevere lo stesso trattamento fiscale delle rendite a termine23. L’imposizione è dunque retta dall’articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD. Invece le rendite vitalizie temporanee di durata superiore a cinque anni vengono tassate come le rendite vitalizie a vita secondo l’articolo 22 capoverso 3 LIFD. Tale distinzione è giustificata dal fatto che le rendite vitalizie temporanee occupano una posizione intermedia tra le rendite vitalizie a vita e le rendite a termine. In particolari circostanze assumono di fatto il carattere di rendite a termine, nello specifico quando è poco probabile che il decesso si verifichi durante il periodo di decorrenza della rendita, pertanto il rischio biometrico passa in secondo piano.
Rendita vitalizia a vita Rendita vitalizia temporanea Rendita a termine
Durata Durata inferiore superiore a 5 o uguale a 5 anni anni
Art. 22 cpv. 3 LIFD Art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD
𝐾 𝑒 1 𝑛·𝑅 e: quota di reddito imponibile della rendita R K: capitale versato n: durata della rendita in anni R: rendita annua
23 Sentenza del Tribunale federale 2C_596/2007 del 24.6.2008, consid. 4.5.
Capoverso 3bis: questo capoverso disciplina il calcolo della quota di reddito imponibile per le prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia svizzere (lett. a), per le prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia svizzere (lett. b) e per le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere, da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio (lett. c). Lettera a: il calcolo della quota di reddito imponibile per le prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia si basa su un modello di contratto stipulato sulla vita di una persona di 62 anni, finanziato con un premio unico, che prevede il pagamento anticipato della rendita e un periodo di differimento di due anni prima che inizi a decorrere la rendita. Sulla base dei dati dell’Ufficio federale di statistica sull’aspettativa di vita, ossia una durata di vita residua di circa 20 anni per gli uomini e di 23 per le donne da quando decorre la prestazione di rendita, la durata media di versamento della rendita attesa per entrambi i sessi è pari a 22 anni. Queste ipotesi si basano sull’analisi di un portafoglio rappresentativo di assicurazioni di rendita svizzere, dal quale è stato estrapolato un modello di contratto ideale con questi parametri24. Un parametro essenziale della formula è il tasso d’interesse garantito che viene stabilito al momento della conclusione del contratto per l’intera durata dello stesso. Il suo valore limite superiore corrisponde al tasso d’interesse tecnico massimo fissato dalla FINMA secondo l’articolo 121 capoverso 1 OS, sulla base dell’articolo 36 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 200425 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA). Esso viene determinato alla conclusione del contratto e vale per l’intera durata contrattuale. Deve essere indicato dall’assicuratore e confluisce nel calcolo della quota di reddito imponibile, anche quando il tasso d’interesse garantito di un contratto è inferiore al tasso d’interesse tecnico massimo. Quindi, per tutti i contratti conclusi in uno stesso anno civile si ottiene una quota di reddito imponibile unitaria, indipendentemente dalla data di decorrenza della rendita. Se il tasso d’interesse è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento. Esempio di calcolo
Nel 2019 un contribuente riceve in virtù di un contratto di assicurazione di rendita vitalizia concluso nel 2015 una rendita garantita di 20 000 franchi. Il tasso d’interesse tecnico massimo nel 2015 era dell’1,25 per cento. Pertanto, la quota di reddito si calcola secondo la seguente formula.
1 𝑚 22 1 1.012522 1
𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 1 ∙ 100% 1 ∙ 100%
22 ∙ 𝑚 ∙ 1 𝑚 23 22 ∙ 0.0125 ∙ 1.012523
14%
24 Lang Peter (2012): «Die Altersrentenversicherung der Säule 3b – Revisionsbedarf bei den steuerlichen Rahmenbedingungen», Archivio di diritto fiscale svizzero, 81, pagg. 521– 543; pag. 529. 25 RS 961.01
Di conseguenza, la rendita di 20 000 ricevuta è imponibile in misura del 14 per cento, ossia di 2800 franchi. Lettera b: le prestazioni eccedentarie sono prestazioni assicurative contrattuali che non si basano sul tasso d’interesse tecnico garantito, bensì vengono erogate in funzione del risultato dei costi, del rischio e d’investimento dell’assicuratore e, all’occorrenza, in aggiunta alle prestazioni tariffarie inizialmente garantite. Secondo le condizioni quadro regolatorie in vigore, l’assicuratore deve indicare espressamente allo stipulante le prestazioni eccedentarie versate26. Contrariamente alla quota di reddito imponibile nel caso delle prestazioni di rendita garantite, le prestazioni eccedentarie versate annualmente sono dunque definite, indicate e comunicate allo stipulante in modo chiaro. Attualmente, tali prestazioni non figurano di norma separatamente nell’attestazione fiscale. In linea di principio la prestazione eccedentaria può quindi essere presa in considerazione individualmente nell’imposta sul reddito sulla base della prestazione effettiva, per assicurare un’imposizione di tutte le prestazioni contrattuali adeguata dal punto di vista della sistematica fiscale. Poiché la componente di rimborso del capitale è già considerata per intero nel calcolo della quota di reddito imponibile derivante dalla prestazione garantita, la prestazione eccedentaria non contiene più alcuna componente di rimborso del capitale e potrebbe dunque venire tassata al 100 per cento. Tenendo presente che di norma le eccedenze vengono costituite partendo da tre componenti (interessi, rischio, costi), per una parte delle eccedenze versate si tratta di un rimborso delle spese. Poiché i costi nel modello di calcolo di cui alla lettera a non vengono considerati, i risparmi sui costi dovrebbero giustamente essere estrapolati dalla rendita eccedentaria, altrimenti l’imposizione si baserebbe su un rendimento netto troppo alto. Dato che un’estrapolazione dei risparmi sui costi effettivi non è possibile, si deve tenere conto della componente di costi in modo forfettario mediante una riduzione del 30 per cento, così che le rendite eccedentarie confluiscano per il 70 per cento nella base di calcolo. L’imposizione della restituzione e del riscatto non è disciplinata espressamente dalla legge, ma si evince dalla prassi vigente che viene mantenuta per analogia (cfr. n. 1.3.3).
Lettera c: nel caso delle rendite vitalizie, a differenza delle assicurazioni di rendita, non è necessaria alcuna distinzione tra prestazione garantita e prestazione eccedentaria. Risulta pertanto più semplice calcolare la quota di reddito imponibile. Fondamentalmente occorre applicare la stessa formula utilizzata per il calcolo della quota di reddito imponibile nel caso della prestazione assicurativa garantita di cui alla lettera a. Tuttavia non ci si basa sul tasso d’interesse tecnico massimo della FINMA, bensì sul rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni, riferito all’ultimo decennio. In questo modo, da un lato, si tiene conto del fatto che le rendite vitalizie siano a lungo termine. Dall’altro, la
26 FINMA, circolare 2016/6 «Assicurazione sulla vita» del 3.12.2015, nota a margine 123 segg.
quota di reddito imponibile negli anni può adeguarsi alle fluttuazioni dei tassi d’interesse, senza registrare di anno in anno variazioni repentine. Esempio di calcolo Nel 2019 un contribuente riceve una rendita vitalizia di 20 000 franchi. Nel 2019 e nei nove anni precedenti il rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni ammontavano, secondo la Banca nazionale svizzera, a:
2010 1,63 % 2011 1,47 % 2012 0,65 % 2013 0,95 % 2014 0,69 % 2015 -0,07 % 2016 -0,36 % 2017 -0,07 % 2018 0,03 % 2019 -0,49 % 2010–2019, rendimento 0,44 % annualizzato
Il rendimento annualizzato degli anni 2010–2019 è pari allo 0,44 per cento. La quota di reddito si calcola secondo la seguente formula.
1 𝑟 22 1 1.004422 1
𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 1 ∙ 100% 1 ∙ 100%
22 ∙ 𝑟 ∙ 1 𝑟 23 22 ∙ 0.0044 ∙ 1.004423
5%.
Pertanto, la rendita di 20 000 franchi ricevuta è imponibile in misura del 5 per cento, ossia di 1000 franchi. In caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere, la quota di reddito imponibile viene determinata ugualmente in base alla lettera c. Il motivo è che il contribuente solitamente non è in grado di presentare un’attestazione sufficientemente valida sotto il profilo giuridico secondo le lettere a e b per determinare le quote di reddito.
Articolo 33 Capoverso 1 lettera b: come finora, per le rendite vitalizie in ambito privato continuano a valere soluzioni coordinate per entrambe le parti. Da un lato, il creditore deve dichiarare la componente di reddito di cui all’articolo 22 capoverso 3bis lettera c, ma non la componente di rimborso del capitale della singola rendita. Dall’altro, il debitore privato può dedurre dall’imposta sul reddito la stessa componente di reddito.
Come finora, questa regolamentazione non si applica alle rendite commerciali che sono a carico di un’azienda, poiché il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato secondo l’articolo 27. Il valore attuale della rendita deve dunque essere iscritto a passivo del bilancio. La deducibilità degli oneri permanenti rimane invariata. Articolo 127 Capoverso 1 lettera c: l’articolo 127 capoverso 1 LIFD disciplina l’obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni al contribuente. Il diritto vigente prevede già che gli assicuratori debbano rilasciare attestazioni al contribuente sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi (cfr. art. 127 cpv. 1 lett. c LIFD). La disposizione comprende anche prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. L’imposizione futura di suddette prestazioni implica tuttavia che gli assicuratori attestino informazioni supplementari che non figurano ancora all’articolo 127 capoverso 1 lettera c LIFD (vedi supra il n. 1.3.2). Nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA l’assicuratore deve inoltre indicare l’anno di conclusione del contratto d’assicurazione, l’importo della rendita vitalizia garantita, la quota di reddito imponibile complessiva secondo l’articolo 22 capoverso 3 LIFD nonché le prestazioni eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni di cui all’articolo 22 capoverso 3bis lettera b LIFD (vedi al riguardo nel dettaglio il n. 1.3.2). Pertanto, l’articolo 127 capoverso 1 lettera c LIFD deve essere integrato di conseguenza.
2.2 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (LAID) Articolo 7 Per il capoverso 2 si rinvia al commento all’articolo 22 capoverso 3 LIFD. Per il capoverso 2bis si rinvia al commento all’articolo 22 capoverso 3bis LIFD. Articolo 9 Per il capoverso 2 lettera b si rinvia al commento all’articolo 33 capoverso 1 lettera b LIFD. Articolo 72zbis Di norma i Cantoni chiedono circa due anni per attuare una modifica della LAID nel diritto cantonale. Il Consiglio federale terrà conto di tale aspetto al momento di determinare la data di entrata in vigore.
2.3 Legge federale sull’imposta preventiva (LIP)
Articolo 19 Capoverso 3: il tenore della disposizione rimane invariato. La formulazione del capoverso 3 viene adeguata a quella del capoverso 4, affinché l’articolo risulti nel complesso più comprensibile. In entrambi i capoversi si rinuncia al requisito della forma scritta, in quanto la notifica è effettuata mediante moduli elettronici. Capoverso 4: l’articolo 7 LIP stabilisce come norma generale che l’imposta preventiva sulle prestazioni d’assicurazione ha per oggetto anche le rendite vitalizie, se l’assicurazione fa parte del portafoglio svizzero dell’assicuratore e se, al verificarsi dell’evento assicurato, lo stipulante o un avente diritto è domiciliato in Svizzera. L’articolo 8 LIP, invece, prevede determinate eccezioni. Questi principi e la relativa prassi non vengono modificati, poiché in base a quanto esposto in precedenza le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA restano assoggettate all’imposta preventiva. Poiché nel caso delle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA si tratta di assicurazioni sulla vita27, l’assoggettamento all’imposta preventiva vale anche per il riscatto e la restituzione. Anche il principio di cui all’articolo 19 capoverso 1 LIP, secondo cui l’assicuratore deve soddisfare all’obbligazione fiscale con la notifica della prestazione imponibile a meno che, prima del versamento, lo stipulante o un avente diritto non gli comunichi, per iscritto, di opporsi alla notifica, viene mantenuto. Come finora, l’obbligo di notifica sorge al momento del versamento della prestazione28. Tuttavia occorre adeguare il momento della notifica per le prestazioni periodiche derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA, sinora disciplinato all’articolo 19 capoverso 3 LIP, poiché nello specifico – diversamente dalla procedura di notifica vigente per le prestazioni d’assicurazione secondo la LIP (vedi supra il n. 1.2.6) – è necessaria una notifica ricorrente su base annua (vedi supra il n. 1.3.2). L’articolo 19 LIP è dunque completato con il capoverso 4, il quale sancisce che le prestazioni periodiche derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA devono essere notificate ogni anno. Poiché le rendite vitalizie versate sono tassate insieme agli altri redditi e di conseguenza devono figurare nella dichiarazione fiscale, le notifiche devono essere fatte all’AFC nei 30 giorni
successivi alla fine dell’anno civile in cui sono state eseguite le prestazioni. Dato che la dichiarazione fiscale solitamente viene compilata soltanto l’anno successivo, questa regola permette di disporre delle informazioni necessarie per il controllo della dichiarazione fiscale al momento della presentazione della dichiarazione stessa. Soltanto nel caso della restituzione in seguito a decesso e, talvolta, nel caso del riscatto, è possibile un’imposizione separata della prestazione secondo l’articolo 38 LIFD. Per tenere conto di questa circostanza, alla notifica in caso di restituzione o di riscatto si applica la disposizione di cui all’articolo 19 capoverso 3 LIP. Ciò viene esplicitato all’articolo 19 capoverso 4 LIP, che parla di prestazioni periodiche, anche
27 Cfr. Stefan Widmer, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/Maja Bauer-Balmelli [eds.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2a edizione, Zurigo 2012, art. 7 n. 10.
28 Cfr. art. 12 cpv. 2 LIP; Pfund, n. 2.4 riguardante l’art. 19 cpv. 1 LIP.
se il riscatto e la restituzione non sono prestazioni periodiche. Occorre osservare che in caso di riscatti parziali, che non sono prestazioni periodiche ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 LIP, il termine di cui all’articolo 19 capoverso 3 LIP si applica anche alla prestazione che viene riscattata. Le prestazioni di rendita periodiche versate eventualmente in parallelo (e decurtate dopo il riscatto parziale) devono essere tuttavia notificate all’AFC separatamente nei 30 giorni successivi alla fine dell’anno civile in cui sono state eseguite. In questo modo si assicura che le autorità fiscali ricevano tutte le informazioni necessarie per far valere le pretese fiscali della Confederazione e dei Cantoni relative all’assicurazione. La nuova normativa si applica soltanto alle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Per le altre rendite vitalizie e pensioni, in particolare le rendite del 2° pilastro e del pilastro 3a, la presente revisione di legge non comporta alcuna modifica. L’articolo 19 capoverso 1 LIP prevede la possibilità di opporsi alla notifica. In questo caso l’assicuratore deve soddisfare alla sua obbligazione presentando il rendiconto d’imposta. La modifica dell’imposizione di assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA non comporta alcun adeguamento relativo al rendiconto d’imposta, ragion per cui non è necessario modificare la legge o l’ordinanza in questo ambito. Le basi legali e la prassi in vigore rimangono invariate. In particolare, l’imposta preventiva sulle prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA scade 30 giorni dopo la fine di ogni mese per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. d LIP). L’articolo 19 capoverso 4 LIP non si applica all’ambito del rendiconto d’imposta.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i
Comuni L’AFC non dispone di dati relativi al gettito fiscale derivante dalle assicurazioni di rendita vitalizia nonché dai contratti di rendite vitalizie e contratti di vitalizio. Tale gettito e le ripercussioni finanziarie della normativa proposta devono pertanto essere stimati in maniera sommaria. A tal fine, è necessario avanzare diverse ipotesi. Nel 2018, i versamenti legati alle assicurazioni individuali di rendita ammontavano a 1,4 miliardi di franchi29. Considerando una quota del 40 per cento in base al diritto vigente, si ottiene una base di calcolo di 560 milioni di franchi. Se a questo importo viene applicata un’aliquota fiscale marginale media del 6 per cento nel caso dell’imposta federale diretta e del 18 per cento nel caso delle imposte cantonali e comunali sul reddito, in virtù del diritto vigente il gettito fiscale derivante dall’imposta federale diretta ammonta a 34 milioni di franchi (inclusa la quota dei Cantoni del 21,2 %), mentre quello generato dalle imposte sul reddito riscosse dai Cantoni e dai Comuni a 101 milioni di franchi.
29 Fonte: FINMA, ASA; https://www.svv.ch/it/settore/assicurazione-vita/assicurazione- sulla-vita-individuale.
Con la riforma proposta viene ridotta la percentuale dei versamenti che confluisce nella base di calcolo dell’imposta sul reddito. La quota di reddito imponibile dipende dal valore del tasso d’interesse tecnico massimo. Per i contratti d’assicurazione conclusi tra il 1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2019 risulta, a seconda dell’anno di conclusione, una quota di reddito imponibile compresa tra il
30 per cento e l’1 per cento sulla remunerazione al tasso d’interesse tecnico
massimo. A ciò si aggiunge un’eventuale partecipazione alle eccedenze imponibile al 70 per cento. Conclusione del Tasso d’interesse tecnico Quota di reddito imponibile sulla Quota di reddito contratto al massimo (art. 121 cpv. 1 OS) remunerazione al tasso imponibile sulle d’interesse tecnico massimo partecipazioni Polizze in CHF Altre polizze Polizze in CHF Altre polizze alle eccedenze con versamento in CHF con versamento in CHF unico unico 01.01.2000 3,00 % 3,00 % 30 % 30 % 70 % 01.01.2001 2,75 % 2,75 % 28 % 28 % 70 % 01.01.2002 2,75 % 2,75 % 28 % 28 % 70 % 01.01.2003 2,50 % 2,50 % 26 % 26 % 70 % 01.01.2004 2,25 % 2,25 % 24 % 24 % 70 % 01.01.2005 2,25 % 2,25 % 24 % 24 % 70 % 01.01.2006 2,00 % 2,00 % 21 % 21 % 70 % 01.01.2007 2,00 % 2,00 % 21 % 21 % 70 % 01.01.2008 2,00 % 2,00 % 21 % 21 % 70 % 01.01.2009 2,00 % 2,00 % 21 % 21 % 70 % 01.01.2010 1,75 % 1,75 % 19 % 19 % 70 % 01.01.2011 1,75 % 1,75 % 19 % 19 % 70 % 01.01.2012 1,50 % 1,50 % 17 % 17 % 70 % 01.01.2013 1,50 % 1,50 % 17 % 17 % 70 % 01.01.2014 1,25 % 1,25 % 14 % 14 % 70 % 01.01.2015 1,25 % 1,25 % 14 % 14 % 70 % 01.01.2016 0,50 % 0,75 % 6% 9% 70 % 01.01.2017 0,05 % 0,25 % 1% 3% 70 % 01.01.2018 0,05 % 0,25 % 1% 3% 70 % 01.01.2019 0,05 % 0,25 % 1% 3% 70 %
Nel caso di una quota di reddito imponibile effettiva, stimata sommariamente, e di partecipazioni alle eccedenze del 20 per cento della prestazione di rendita, il gettito fiscale risultante da questi elementi dovrebbe all’incirca dimezzarsi rispetto alla situazione attuale. Di conseguenza sono attese minori entrate pari a 17 milioni di franchi per l’imposta federale diretta e a 50 milioni di franchi per i Cantoni e i Comuni. Considerata la quota dei Cantoni sulle entrate dell’imposta federale diretta del 21,2 per cento, le minori entrate stimate della Confederazione ammontano a 13 milioni di franchi, mentre quelle dei Cantoni e dei Comuni a
54 milioni di franchi.
Se il livello dei tassi d’interesse dovesse rimanere basso, le entrate dovrebbero continuare a ridursi con lo scadere dei contratti che prevedono l’applicazione di tassi d’interesse tecnici massimi. Esse dovrebbero ricominciare a salire progressivamente soltanto in seguito a una normalizzazione dei tassi d’interesse. Anche nel caso delle rendite vitalizie meno significative rette dal Codice delle obbligazioni, si registrano minori entrate provenienti dai creditori a seguito della minore quota di reddito. Se il debitore di rendite adempie la propria obbligazione con la sostanza privata, si conseguono maggiori entrate a seguito della minore
deduzione. Pertanto, le ripercussioni finanziarie derivanti da rendite vitalizie rette dal Codice delle obbligazioni dovrebbero nel complesso essere molto contenute.
3.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione, dei
Cantoni e dei Comuni Per ottenere la percentuale necessaria a calcolare la quota di reddito imponibile, i Cantoni devono consultare ogni anno i dati mediante una procedura di richiamo. Ciò comporta un onere amministrativo ridotto, che tuttavia non dovrebbe avere alcuna ripercussione sull’effettivo del personale di Cantoni e Comuni. Neppure per la Confederazione si registrano ripercussioni sostanziali a livello di personale.
3.3 Ripercussioni per l’economia
Il progetto permette di eliminare la sovraimposizione sistematica delle rendite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia nonché da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio. In questo modo vengono sgravati i beneficiari nuovi e attuali di tali prestazioni. Rispetto a prodotti alternativi, in particolare le rendite a termine, le assicurazioni di rendita vitalizia diventano più interessanti.
3.4 Altre ripercussioni
Per i contribuenti: nell’attuale contesto dei tassi d’interesse, l’onere fiscale per le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia, da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio diminuisce e si manterrà per un po’ di tempo al di sotto del livello previsto dal diritto vigente. L’obbligo di dichiarare le prestazioni alle autorità fiscali cantonali resta invariato. Per gli assicuratori: l’obbligo di attestazione, ora annuale e leggermente esteso, comporterà un onere supplementare per gli assicuratori, in particolare nella fase di applicazione. Per le autorità fiscali cantonali: le notifiche secondo la LIP, ora annuali, offrono ai Cantoni migliori possibilità di controllo. Tuttavia, l’introduzione della nuova normativa proposta si traduce in un onere supplementare una tantum in ambito informatico per le autorità fiscali cantonali. Per l’AFC: per estendere la procedura di notifica elettronica l’AFC deve adeguare il sistema informatico, il che comporta un onere supplementare nella fase di implementazione.
4 Aspetti giuridici e costituzionalità
Il progetto si fonda sugli articoli 128 e 129 della Costituzione federale (Cost.)30, che conferiscono alla Confederazione la facoltà di riscuotere l’imposta federale diretta e l’autorizzano ad emanare principi per l’armonizzazione fiscale. In particolare il legislatore deve disciplinare nelle linee essenziali l’imponibile a livello di legge (art. 127 cpv. 1 Cost.). Nel diritto vigente la quota di reddito imponibile delle prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia, da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio è definita sotto forma di importo forfettario (art. 22 cpv. 3 LIFD e art. 7 cpv. 2 LAID). L’importo forfettario si basa per sua natura su un «caso medio». Se i fatti a cui si deve applicare l’importo forfettario si discostano notevolmente da questo caso medio, si determina una sottoimposizione o una sovraimposizione. In passato, si è discusso più volte se un importo forfettario fosse giustificato nel caso delle rendite vitalizie e delle assicurazioni di rendita vitalizia. In particolare, la dottrina ha fortemente criticato l’importo forfettario considerandolo inadeguato a seguito del perdurare del basso livello dei tassi d’interesse. Anche la giurisprudenza del Tribunale federale ha sottolineato la sovraimposizione sistematica in riferimento a determinati fatti e messo in dubbio la compatibilità con il principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Nello specifico il Tribunale federale ha ravvisato la necessità di intervenire, poiché la componente di reddito forfettaria del 40 per cento probabilmente non era più adeguata31. Il calcolo effettivo della componente di interessi imponibile secondo la capacità economica sarebbe la soluzione migliore, perché terrebbe conto delle circostanze del singolo caso. Il calcolo dovrebbe infatti avvenire separatamente, in base all’inizio della rendita, all’età e al sesso. Questa opzione tuttavia è stata respinta, da un lato perché aumenterebbe notevolmente l’onere amministrativo per tutti gli interessati e, dall’altro, perché per le rendite vitalizie versate a privati non è possibile individuare alcuna componente di interessi. La normativa proposta è adeguata, poiché contiene elementi dell’imposizione forfettaria ed effettiva. Nel calcolo della quota di reddito imponibile, effettuato mediante la formula basata sul tasso d’interesse massimo della
FINMA o sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni, si tiene conto delle rispettive condizioni di investimento. In tal modo si elimina l’attuale sovraimposizione sistematica delle prestazioni di rendita e l’imposizione avviene secondo il principio della capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). La sovraimposizione in caso di restituzione e di riscatto di assicurazioni di rendita vitalizia viene notevolmente attenuata. Fissando la formula nella legge è possibile desumere direttamente da quest’ultima l’entità dell’imponibile. In questo modo il progetto soddisfa quanto disposto dall’articolo 127 capoverso 1 Cost., secondo cui il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.
30 RS 101
31 Steuerentscheid: StE 2013 B 26.21 n. 6.
Allegato
1. Definizioni
1.1 Rendita
Le rendite sono prestazioni ricorrenti a intervalli di tempo regolari, dovute per un periodo prestabilito oppure non ancora definito, ad esempio per la durata di vita dell’avente diritto, e consistono (per lo più) in versamenti in denaro32. Per definizione le rendite non possono essere costanti (ovvero sempre di pari importo); possono anche aumentare o diminuire33.
1.2 Assicurazione di rendita vitalizia
L’assicurazione di rendita vitalizia soggiace alle disposizioni della LCA34. Viene conclusa tra l’assicuratore e lo stipulante. La persona assicurata è coperta per gli eventi previsti nel contratto. In caso di un’assicurazione di rendita vitalizia, lo stipulante ha una pretesa obbligatoria nei confronti dell’assicuratore a una prestazione precisa, periodicamente ricorrente e basata sull’aspettativa di vita della persona assicurata. Di norma la persona assicurata e lo stipulante sono identici35. Se persona assicurata e stipulante sono due persone diverse, si parla di assicurazione sulla vita altrui conformemente all’articolo 74 LCA. Un’assicurazione di rendita vitalizia secondo la LCA è sempre un negozio giuridico autonomo e a titolo oneroso. Inoltre, si distingue per l’esercizio di un’attività pianificata. A tale fine, l’assicuratore deve concludere i singoli contratti secondo un piano d’esercizio preciso, nel quale sono definite, su base attuariale, prestazioni e controprestazioni per l’insieme degli affari36. Nel caso dell’assicurazione di rendita viene erogata una rendita a partire da una scadenza concordata o dopo il verificarsi di un determinato evento. Il versamento della rendita può decorrere
da subito (rendita vitalizia immediata)
in un secondo momento (rendita vitalizia differita) o
durante un periodo preciso (rendita vitalizia temporanea). Con i premi versati viene costituita anche una riserva matematica d’inventario che può essere attribuita contabilmente allo stipulante. La riserva matematica d’inventario serve all’assicuratore per finanziare le prestazioni di rendita. Lo stipulante finanzia dunque un parte della prestazione attraverso i premi stessi (ristrutturazione della sostanza)37. Poiché tale riserva genera ricavi a titolo di
32 Leemann, Matthias (2002): Die Rente als Art des Schadenersatzes im Haftpflichtrecht. Zürcher Studien zum Privatrecht, vol./n. 176. Zurigo: Schulthess, pag. 47.
33 Leemann, op. cit., pag. 47.
34 Art. 520 CO (RS 220)
35 Cfr. Lang (2012), op. cit., pagg. 521–543, pag. 524.
36 Lang, Peter (2010): Die private Rentenversicherung der Säule 3b im Einkommens- und Vermögenssteuerrecht: Gesetzliche Ordnung, Praxis und Gestaltungsvorschläge de lege ferenda. Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe B: Öffentliches Recht, Band 82. Basilea: Helbing Lichtenhahn, pag. 28 segg.
37 Cfr. Lang (2012), op. cit., pagg. 521–543, pag. 525.
interessi, l’assicurazione di rendita vitalizia rientra tra le assicurazioni di rendita con costituzione di capitale. L’assicurazione di rendita vitalizia copre il fatto dell’essere in vita ad ogni successiva scadenza della rendita. Il relativo contratto può essere concluso con o senza restituzione in caso di decesso. In particolare:
se è stata concordata la restituzione, oltre al versamento della rendita, è previsto, in caso di decesso del creditore, il rimborso agli eredi del capitale non utilizzato fino a quel momento. Nelle assicurazioni con restituzione vi è la certezza che l’evento assicurato accada durante il periodo di validità del contratto, poiché o il creditore è in vita alla successiva scadenza della rendita o la sua morte sopraggiunge prima. Solo il momento dell’evento è incerto. L’assicurazione di rendita vitalizia con restituzione è riscattabile secondo l’articolo 90 capoverso 2 LCA. Ciò significa che lo stipulante ha il diritto di sciogliere il contratto d’assicurazione e pretendere dall’assicuratore il valore di riscatto, purché si siano pagati i premi di tre anni almeno (art. 90 cpv. 2 LCA);
se la restituzione non è stata concordata, il diritto al capitale decade in caso di decesso del creditore. Anche in questa situazione, le prestazioni di rendita periodiche sono legate al fatto dell’essere in vita ad ogni successiva scadenza della rendita. Poiché su questo fatto, e dunque sul momento del verificarsi dell’evento assicurato, non vi è certezza, la condizione per un eventuale riscatto non è soddisfatta. Si tratta di un caso particolare, in quanto queste assicurazioni sulla vita non sono riscattabili ai sensi dell’articolo 90 LCA, ma hanno una riserva matematica d’inventario38. Tali assicurazioni prevedono dunque la costituzione di capitale, ma non sono riscattabili39. Nella realtà giuridica il numero dei contratti d’assicurazione di rendita vitalizia commerciali superano di gran lunga quello dei rapporti di rendita vitalizia tra privati40.
1.3 Rendita vitalizia
Il contratto di rendita vitalizia è disciplinato dal CO. Secondo l’articolo 516 e seguenti CO la rendita vitalizia è l’obbligo di un debitore riferito alla vita di una persona di effettuare pagamenti ricorrenti a favore di un creditore, solitamente in denaro. In caso di decesso dell’assicurato, cessa l’obbligo di versare la rendita e il capitale ancora disponibile ritorna al debitore, ammesso che non sia prevista alcuna restituzione41. Se si concorda una rendita vitalizia con restituzione, dopo la morte del creditore il debitore deve agli eredi di quest’ultimo la somma fissata per contratto. La somma restituita comprende solitamente il capitale che non è già
38 Cfr. Lang (2012), op. cit., pag. 526.
39 Lang (2012), op. cit., pag. 527.
40 Lang (2010), op. cit., pag. 237.
41 Bauer, Thomas (2003, N1): «Art. 516», in: Heinrich Honsell; Nedim Peter Vogt e Wolfgang Wiegand: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht. Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 3a edizione. Basilea: Helbing & Lichtenhahn; DTF 135 II 183 consid. 3.2 pag. 186; sentenza del Tribunale federale 2A_366/2000 del
15.11.2001 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 2C_596/2007 del 24.6.2008
consid. 3.1; ognuna con rimandi.
utilizzato per le rendite, con o senza interessi. Il contratto di rendita vitalizia secondo il CO ha perso importanza con lo sviluppo dell’assicurazione sociale statale e delle assicurazioni private42.
1.4 Vitalizio
Il contratto di vitalizio è quello con cui una parte si obbliga a trasferire all’altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il mantenimento e l’assistenza vita sua durante (art. 521 CO). La necessità di protezione del costituente, che spesso si spossessa del suo intero patrimonio, e l’elemento aleatorio (l’aspettativa di vita incerta del costituente) sono la ragione principale alla base di questa normativa. Con l’introduzione e l’estensione dell’assicurazione sociale, il vitalizio ha perso molta importanza. Continua comunque a giocare un ruolo significativo nei rapporti agricoli43.
1.5 Distinzione rispetto alle assicurazioni di capitale
Per assicurazioni di capitale si intendono quei prodotti assicurativi per i quali la prestazione in capitale è versata alla scadenza dell’assicurazione, al verificarsi dell’evento assicurato o al momento di un riscatto previsto per contratto. Esistono assicurazioni di capitale riscattabili e non riscattabili.
Assicurazioni di capitale riscattabili: sono tutte le assicurazioni dove lo stipulante ha la possibilità in qualsiasi momento di riscattare l’assicurazione al valore di riscatto prima della sua scadenza, e per le quali vi è la certezza che l’evento assicurato si verifichi e che dunque la somma di assicurazione venga versata all’avente diritto. Rientrano in questa categoria i seguenti tipi di assicurazione: le assicurazioni vita intera in caso di decesso, le assicurazioni caso vita con restituzione e le assicurazioni miste.
Assicurazioni di capitale non riscattabili: sono tutte quelle assicurazioni di diritto privato per le quali non vi è la certezza che l’evento assicurato si verifichi. In questa categoria di prestazioni in capitale uniche rientrano in particolare i proventi da assicurazioni di rischio, assicurazioni private per l’invalidità, assicurazioni contro gli infortuni e da assicurazioni di responsabilità civile.
2 Basi attuariali
2.1 Assicurazione di rendita vitalizia classica
Nelle assicurazioni di rendita vitalizia classiche l’assicuratore garantisce allo stipulante una futura rendita annuale di un determinato importo, dietro pagamento di un premio in contanti. Questo può essere unico o periodico. Le prestazioni di rendita garantite annualmente sono fissate in franchi, indipendentemente dal fatto che l’assicuratore possa o meno generare il rendimento sugli investimenti alla base del
42 Cfr. Eugen Bucher, Obligationsrecht Besonderer Teil, 3a edizione, Zurigo (Schulthess) 1988, §19, Leibrente und Verpfründung OR 516-529, pag. 316.
43 Eugen Bucher, op. cit., pag. 315.
contratto. Un eventuale importo mancante è a carico dall’assicuratore. I risultati effettivi degli investimenti sono considerati soltanto nell’ambito della partecipazione alle eccedenze, che non è garantita (cfr. n. 2.1.2)44.
2.1.1 Remunerazione tecnica
I contratti d’assicurazione sulla vita con costituzione di capitale si distinguono solitamente per avere una durata piuttosto lunga, spesso di almeno 25 anni. Al tempo stesso l’ammontare del premio è stabilito e garantito all’inizio del contratto per l’intera durata dello stesso. Durante tale periodo non può essere modificato unilateralmente né adeguato. Inoltre, le basi per il calcolo del premio sono soggette a enormi rischi che possono derivare, da un lato, dai rischi di investimento sul mercato di capitali e, dall’altro, da cambiamenti imprevisti del tasso di mortalità. L’assicuratore è obbligato, in particolare per motivi commerciali, a calcolare il premio con estrema prudenza45. Secondo l’articolo 120 OS le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione sulla vita sono tenute a utilizzare basi e metodi in funzione del rischio, biometrici e determinati dal mercato dei capitali per la tariffazione dei loro contratti e a esaminare tali basi annualmente. Qualora contratti d’assicurazione sulla vita comprendano interessi garantiti, il tasso d’interesse tecnico impiegato per la tariffazione al di fuori della previdenza professionale non può superare il 60 per cento della media aritmetica decennale del tasso d’interesse di riferimento. La FINMA fissa il tasso d’interesse di riferimento (art. 121 cpv. 1 OS). Il rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni costituisce il tasso d’interesse di riferimento per i contratti d’assicurazione sulla vita in franchi svizzeri. Se gli interessi sono garantiti, l’importo della prestazione di rendita garantita è prestabilito. Oltre alla prestazione di rendita garantita può sussistere un diritto alla partecipazione alle eccedenze.
2.1.2 Partecipazione alle eccedenze
Poiché i premi pretesi sono spesso maggiori rispetto alla presunta necessità di coprire rischi e costi, gli assicuratori realizzano regolarmente eccedenze. I contratti d’assicurazione sulla vita possono prevedere il diritto dello stipulante alle eccedenze. Le imprese di assicurazione devono consegnare annualmente agli assicurati un conteggio verificabile della partecipazione alle eccedenze. Dal conteggio deve essere desumibile in particolare su quali basi siano state calcolate le partecipazioni alle eccedenze e in virtù di quali principi siano state assegnate le quote di eccedenze. Le relative prescrizioni sono enunciate all’articolo 36 LSA e agli articoli 136–138 OS. Non appena sono assegnate ai singoli stipulanti, le quote di eccedenze sono considerate dovute. Esse devono essere distribuite agli aventi diritto conformemente alle disposizioni contrattuali. Possono essere conteggiate nei premi dovuti o
44 Lang (2010), op. cit., pag. 40.
45 Pfleiderer, Andrea (2006): Die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung. Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe A: Privatrecht, Band 76. Basilea: Helbing Lichtenhahn, pag. 17 seg.
accumulate e fruttare interessi nonché essere utilizzate in un secondo momento o immediatamente per aumentare la prestazione di rendita46. La partecipazione alle eccedenze di un’assicurazione sulla vita si compone dei seguenti tre elementi: eccedenza di interessi, eccedenza di rischi ed eccedenza di costi. Più ha successo la politica di investimento del capitale delle varie imprese di assicurazione, più basso è il numero dei casi assicurati verificatisi presso gli stipulanti, minori sono i costi di amministrazione nelle varie imprese e maggiori sono le eccedenze.
L’eccedenza di interessi è determinata per ogni contratto sulla base di una riserva matematica. Corrisponde alla differenza tra il risultato degli investimenti effettivamente realizzato dall’impresa di assicurazione e la remunerazione della riserva matematica al tasso d’interesse tecnico alla base del contratto d’assicurazione in questione.
L’eccedenza di rischi è il risultato della differenza tra la somma complessiva dei sinistri dell’anno in rassegna e la somma dei premi di rischio dell’insieme del portafoglio nel medesimo anno. Si ricava dal calcolo prudente della mortalità.
L’eccedenza di costi si ottiene quando i costi calcolati sono maggiori dei costi amministrativi effettivi. I costi amministrativi vengono suddivisi generalmente in costi una tantum per la conclusione dei contratti e in costi amministrativi correnti47. I costi una tantum sono legati all’elaborazione dei contratti e sono generati ad esempio dalla valutazione del rischio e dall’emissione della polizza assicurativa nonché dalle provvigioni versate agli agenti e dalle spese pubblicitarie. Rientrano nei costi amministrativi correnti le provvigioni di incasso esterne versate agli agenti e altri costi della società derivanti dall’amministrazione.
2.2 Assicurazione di rendita vitalizia legata a partecipazioni
Dalle assicurazioni di rendita vitalizia classiche si distinguono le assicurazioni sulla vita legate a partecipazioni, per le quali le prestazioni d’assicurazione e i valori di liquidazione garantiti per contratto sono basati sulla performance di quote di fondi definite, di determinati portafogli di investimento interni dell’assicuratore o di altri valori di riferimento. In questo modo la garanzia dell’assicuratore si riferisce in primo luogo alla copertura della longevità biometrica. Le garanzie di rendimento degli investimenti vengono fornite dall’assicuratore soltanto in misura limitata o parziale48.