Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle co- municazioni DATEC
Aprile 2020
Rapporto esplicativo concernente
‒ la revisione dell'ordinanza sull'energia (entrata in vi- gore: 1º gennaio 2021)
‒ la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (entrata in vigore: 1º maggio 2021)
‒ la revisione dell'ordinanza sulla promozione dell’ener- gia (entrata in vigore: 1º gennaio 2021)
‒ revisione dell'ordinanza sulla geoinformazione (en- trata in vigore: 1º gennaio 2021)
Indice
1. Osservazione introduttiva...............................................................................................................1 2. Revisione dell'ordinanza sull'energia .............................................................................................1 2.1 Elementi essenziali del progetto ....................................................................................................1 2.1.1 Rendiconto finanziario ..........................................................................................................1 2.1.2 Misurazioni del vento e altre misurazioni per esaminare l’adeguatezza dell’ubicazione di un impianto eolico .............................................................................................................................1 2.1.3 Panoramica territoriale di impianti di produzione dell’elettricità ...........................................1 2.2 Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni ...........................................................................................................................................2 2.3 Conseguenze su economia, ambiente e società ...........................................................................2 2.4 Rapporto con il diritto europeo .......................................................................................................2 2.5 Commento alle singole disposizioni ...............................................................................................3 3. Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica ........................................................................4 3.1 Elementi essenziali del progetto ....................................................................................................4 3.1.1 Grafica delle etichette degli pneumatici................................................................................4 3.1.2 Miglioramento della visibilità .................................................................................................5 3.1.3 Soppressione delle classi di efficienza del carburante.........................................................5 3.1.4 Estensione del campo d’applicazione ..................................................................................5 3.2 Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni ...........................................................................................................................................6 3.3 Conseguenze su economia, ambiente e società ...........................................................................6 3.4 Rapporto con il diritto europeo .......................................................................................................6 4. Revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia ................................................................7 4.1 Elementi essenziali del progetto ....................................................................................................7 4.1.1 Adeguamento dei tassi di rimunerazione della rimunerazione unica per impianti fotovoltaici .........................................................................................................................................7 4.1.2 Rimunerazione unica per ampliamenti di impianti fotovoltaici già inseriti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità .....................................................................................7 4.1.3 Riduzione del termine di notifica per il passaggio alla commercializzazione diretta ............8 4.1.4 Estratto dal registro fondiario per gli impianti fotovoltaici .....................................................8 4.1.5 Aumento della portata massima dell’acqua e introduzione dell’esigenza supplementare di stoccaggio nell’ambito del criterio di ampliamento per gli impianti idroelettrici .................................8 4.1.6 Impianti presso canali industriali e canali di derivazione e di restituzione considerati come impianti autonomi ..............................................................................................................................8 4.2 Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni ...........................................................................................................................................9 4.3 Conseguenze su economia, ambiente e società ...........................................................................9 4.4 Rapporto con il diritto europeo .......................................................................................................9 4.5 Commento alle singole disposizioni ...............................................................................................9
4.6 Commento agli allegati................................................................................................................ 10 5. Revisione dell’ordinanza sulla geoinformazione ......................................................................... 11 5.1 Elementi essenziali del progetto ................................................................................................. 11 5.2 Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni ........................................................................................................................................ 11 5.3 Conseguenze su economia, ambiente e società ........................................................................ 12 5.4 Rapporto con il diritto europeo .................................................................................................... 12
1. Osservazione introduttiva
All'inizio del 2021 entreranno in vigore varie revisioni di diverse ordinanze di competenza dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Per motivi di praticità, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) le ha raggruppate avviando un’unica procedura di consul- tazione.
2. Revisione dell'ordinanza sull'energia
2.1 Elementi essenziali del progetto
2.1.1 Rendiconto finanziario
L'articolo 76 dell'ordinanza del 1°novembre 2017 (OEn; RS 730.01) stabilisce che l'organo d'esecu- zione (Pronovo SA) deve trasmettere all'Amministrazione federale le indicazioni necessarie alla ste- sura del rendiconto finanziario del fondo supplemento rete. Le esperienze del passato hanno dimo- strato che il termine di notifica stabilito, ossia il 15 dicembre, è troppo ravvicinato. A quella data, l'or- gano d'esecuzione non dispone ancora di informazioni importanti. Affinché nel rendiconto finanziario si possa tenere conto di tutte le informazioni rilevanti, il termine di notifica viene quindi posticipato al 6 gennaio.
2.1.2 Misurazioni del vento e altre misurazioni per esaminare l’adeguatezza
dell’ubicazione di un impianto eolico Prima di poter costruire grandi impianti eolici in una determinata ubicazione, devono essere effettuati numerosi accertamenti. Alcuni di essi, quali ad esempio la misurazione delle condizioni di vento o la registrazione delle attività dei pipistrelli, richiedono la realizzazione di installazioni temporanee come piloni di misurazione con tiranti. Per la costruzione temporanea di installazioni per la misurazione del vento e altre misurazioni è ne- cessaria un'autorizzazione edilizia. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730), il Consiglio federale può prevedere che le costruzioni e gli impianti che devono essere edificati provvisoriamente per esaminare l’adeguatezza dell’ubicazione di impianti per l'impiego di energia rinnovabili possano essere edificati o modificati senza autorizzazione edilizia. Con la modifica dell'ordinanza, il Consiglio federale si avvale della sua competenza in materia ed esenta le costruzioni e gli impianti come i piloni per la misurazione del vento dall'obbligo di autorizza- zione edilizia. Tale esenzione si limita alle costruzioni e agli impianti temporanei che vengono comun- que rimossi dopo un certo periodo. La costruzione di impianti di produzione di energia elettrica conti- nuerà a essere soggetta all'obbligo di autorizzazione edilizia.
2.1.3 Panoramica territoriale di impianti di produzione dell’elettricità
È di interesse generale avere una panoramica territoriale di tutti gli impianti di produzione di elettricità in Svizzera. In particolare il potenziamento degli impianti che producono elettricità a partire da energie rinnovabili deve essere rappresentato in modo trasparente. Inoltre, può essere reso visibile il rapporto tra gli impianti che producono elettricità a partire da energie rinnovabili e gli impianti che producono elettricità da energie non rinnovabili. Per questo motivo, l'UFE deve pubblicare i seguenti dati per ogni impianto di produzione di elettricità: la tecnologia, l'ubicazione degli impianti e la categoria degli im- pianti (ad es. integrati, isolati o annessi nel caso degli impianti fotovoltaici), la potenza e la data della
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messa in esercizio sia per la prima messa in esercizio che per gli eventuali ampliamenti. L'organo d'e- secuzione (Pronovo SA) fornisce all'UFE i relativi dati sulla base degli impianti registrati sul sistema di garanzia di origine. Grazie a questa pubblicazione, è inoltre possibile determinare se in certe regioni il potenziamento si arresta e, di conseguenza, motivarle ad adottare eventuali misure per incrementare il potenziamento. Relativamente a questa modifica, viene operata una precisazione linguistica della disposizione all’arti- colo 2 capoverso 2, che concerne le deroghe dall’obbligo di registrare l’impianto e di fornire garanzie di origine. Già dal tenore dell’articolo dovrà risultare in modo inequivocabile che la deroga non con- cerne solo l’obbligo di attestare l’elettricità prodotta mediante una garanzia di origine, ma anche l’ob- bligo di registrare l’impianto di produzione. Sotto il profilo materiale, tale precisazione non comporta alcuna modifica della disciplina precedente.
2.2 Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo
per Confederazione, Cantoni e Comuni I Comuni non dovranno più svolgere procedure di autorizzazione edilizia per le costruzioni e gli im- pianti che vengono edificati o modificati provvisoriamente per esaminare l’adeguatezza dell’ubica- zione di impianti di produzione dell’elettricità. I Cantoni possono tuttavia prevedere una procedura di notifica. La pubblicazione di una panoramica territoriale di tutti gli impianti di produzione dell’elettricità com- porta un piccolo onere supplementare per la Confederazione. D’altro canto, offre ai Cantoni e ai Co- muni una migliore visione d'insieme e un più facile accesso alle informazioni sugli impianti di produ- zione di elettricità situati sul loro territorio. Ciò comporta a sua volta una leggera riduzione dell’onere della Confederazione.
2.3 Conseguenze su economia, ambiente e società
L'esenzione dall'obbligo di autorizzazione edilizia per le costruzioni temporanee finalizzate all’esame dell’adeguatezza dell’ubicazione degli impianti eolici è in linea con il potenziamento dello sfruttamento dell'energia eolica previsto nella Strategia energetica della Confederazione. La misura proposta con- tribuisce a semplificare e ad accelerare le procedure di autorizzazione di impianti eolici come stabilito nell'articolo 14 numero 1 LEne. L'accelerazione e la semplificazione della procedura di autorizzazione, cui si mira con l'esenzione dall'autorizzazione edilizia per le costruzioni temporanee, porterà anche a una leggera riduzione dei costi d'investimento per gli impianti eolici. La procedura di approvazione degli impianti eolici non viene tuttavia modificata. La misura proposta non comporta pertanto alcuna ripercussione supplementare sull'ambiente e la società. La pubblicazione di una panoramica territoriale di tutti gli impianti di produzione di elettricità garantisce una migliore visione d'insieme e un più facile accesso alle informazioni sugli impianti di produzione di elettricità situati in Svizzera. Ciò consente, ad esempio, alle associazioni di individuare più facilmente i principali campi d'intervento e di definire misure atte a promuovere l'ulteriore sviluppo della produzione di elettricità a partire da energie rinnovabili.
2.4 Rapporto con il diritto europeo
Le modifiche non hanno alcun rapporto con il diritto internazionale e in particolare non violano gli im- pegni internazionali della Svizzera.
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2.5 Commento alle singole disposizioni
Articolo 2 capoverso 2 frase introduttiva e lettera d
Con la precisazione linguistica della frase introduttiva, già dal tenore della disposizione si evincerà in modo inequivocabile che la deroga non concerne solo l’obbligo di attestare l’elettricità prodotta me- diante garanzia di origine, ma anche l’obbligo di registrare l’impianto di produzione. Sotto il profilo ma- teriale, tale precisazione non comporta alcuna modifica della disciplina precedente. La lettera d è completata nel senso che, oltre agli impianti classificati secondo l’ordinanza sulla prote- zione delle informazioni della Confederazione, sono esclusi dall’obbligo di registrazione e di rileva- mento anche gli impianti che soggiacciono alla legge federale concernente la protezione delle opere militari. Anche qui si tratta più di una precisazione che di una modifica materiale.
Articolo 9a Secondo l'articolo 9a capoverso 1, le costruzioni e gli impianti necessari per l’esame dell’adeguatezza dell’ubicazione di impianti eolici, quali ad esempio gli impianti per la misurazione del vento e gli im- pianti per la registrazione delle attività dei pipistrelli, possono essere edificati senza autorizzazione edilizia. Tale disposizione facilita e accelera l’attuazione delle misure per la progettazione degli im- pianti eolici. Le costruzioni e gli impianti possono essere edificati per una durata massima di 18 mesi. In particolare, gli impianti per la misurazione del vento devono essere in grado di rilevare dati per al- meno 12 mesi affinché si disponga di risultati significativi. L'esenzione dall'obbligo di autorizzazione edilizia si limita tuttavia solo alle costruzioni e agli impianti edificati per la misurazione del vento o per accertamenti nell'ambito del reporting sull'ambiente e dell'esame di impatto ambientale. L'esenzione dall'obbligo di autorizzazione edilizia non esonera dal rispetto delle disposizioni applicabili e dal dover disporre di altre autorizzazioni come quella per gli ostacoli alla navigazione aerea. Secondo il capoverso 2, i Cantoni possono prevedere una procedura di notifica.
Articolo 69a Con il nuovo articolo 69a è garantito che le informazioni su tutti gli impianti di produzione dell’elettricità registrati sotto forma di geodati siano messi a disposizione di tutti gli interessati.
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3. Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica
3.1 Elementi essenziali del progetto
La revisione dell'ordinanza del 1°novembre 2017 sull'efficienza energetica (OEEne; RS 730.02) si fo- calizza sull'etichettatura degli pneumatici. Sono apportate modifiche alle disposizioni concernenti le indicazioni della classe di efficienza del carburante e di altre caratteristiche degli pneumatici. Si tratta di modifiche che si sono rese necessarie a seguito dell'adeguamento del relativo regolamento UE, e sono da intendersi su riserva dell'adozione di queste nuove prescrizioni da parte del Consiglio euro- peo e del Parlamento europeo. La versione attuale dell’OEEne si basa sul progetto di regolamento UE del 27 febbraio 2020 (posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regola- mento (CE) n. 1222/2009 - Adottata dal Consiglio il 25 febbraio 2020) e sarà aggiornata nel corso della successiva procedura legislativa. Il Parlamento europeo deve ancora approvare il testo del rego- lamento. Si tratta tuttavia di una formalità, dato che le istituzioni europee si sono già accordate in me- rito al contenuto di tale regolamento nel corso del trilogo del 13 novembre 2019. L'etichetta degli pneumatici è la stessa in tutta l'UE e la Svizzera adegua il proprio diritto a quello euro- peo. L'obiettivo dell'etichettatura è aumentare l'efficienza energetica, ridurre l'inquinamento fonico ge- nerato dal traffico e aumentare la sicurezza stradale. Questo obiettivo deve essere raggiunto fornendo ai consumatori informazioni trasparenti sull'efficienza del carburante, la sicurezza e il rumore degli pneumatici in commercio in modo che essi ne possano tenere conto al momento della decisione rela- tiva all'acquisto. Le nuove prescrizioni UE sostituiscono quelle delle ordinanze in vigore finora e contemplano una serie di importanti modifiche: • nuova grafica dell'etichetta degli pneumatici; • migliorata visibilità dell'etichettatura; • soppressione delle peggiori classi di efficienza energetica del carburante ovvero F e G; • estensione della prescrizione agli pneumatici della classe C3 per veicoli commerciali pesanti; Inoltre, nel campo di applicazione del regolamento UE vengono inclusi anche gli pneumatici ricostruiti che rappresentano una componente notevole degli pneumatici per veicoli commerciali pesanti. La ri- costruzione ne estende il ciclo di vita e contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’economia cir- colare, quali la riduzione dei rifiuti. L’applicazione degli obblighi di etichettatura a questi pneumatici comporta notevoli risparmi energetici. Le nuove prescrizioni concernenti gli pneumatici ricostruiti si ap- plicheranno nell'UE non appena verrà sviluppato un metodo di prova adeguato per misurarne le pre- stazioni. A quel punto, il Consiglio federale recepirà le relative prescrizioni mediante un'ulteriore revi- sione dell'ordinanza. Inoltre, il nuovo regolamento UE contiene deleghe di competenze in merito all'aggiunta di parametri relativi al chilometraggio e all'abrasione, non appena anche per questi aspetti saranno disponibili me- todi di prova adeguati. Tali disposizioni contribuiranno a ridurre la quantità di microplastiche rilasciate nell'ambiente a causa dell'abrasione degli pneumatici. A tempo debito, il Consiglio federale adeguerà l'ordinanza anche per quanto concerne quest’ambito.
3.1.1 Grafica delle etichette degli pneumatici
La grafica delle etichette degli pneumatici è stata aggiornata per garantire che i consumatori dispon- gano di tutte le informazioni rilevanti sull'efficienza del carburante, la sicurezza e il rumore e, al mo- mento dell'acquisto di nuovi pneumatici, possano prendere una decisione sensata in termini di costi e rispettosa dell'ambiente. La classificazione nei tre ambiti viene rappresentata come segue: 4
• efficienza del carburante: scala delle classi di efficienza del carburante da A a E; • sicurezza: scala delle classi di proprietà relative all'aderenza sul bagnato da A a E; • rumore: indicazione del valore in dB e classi da A a C. Nel caso degli pneumatici che sono stati sviluppati specificamente per l'utilizzo in condizioni estreme di neve e ghiaccio, nelle etichette vengono ora indicate anche icone relative all'aderenza sulla neve e sul ghiaccio, se questi pneumatici rispettano i seguenti parametri minimi: • aderenza sulla neve: conformemente al regolamento UNECE n.117; • aderenza sul ghiaccio: secondo la norma ISO n. 19447 (non appena questa norma verrà for- malmente adottata).
3.1.2 Miglioramento della visibilità
Sempre più spesso i consumatori finali prendono decisioni relative all'acquisto di pneumatici già prima che questi arrivino al punto vendita o li acquistano mediante vendita per corrispondenza o su Internet. Affinché anche i consumatori finali possano decidere in piena cognizione di causa al momento dell'ac- quisto, disponendo di informazioni armonizzate sull'efficienza del carburante, sulle proprietà relative all'aderenza sul bagnato e sul rumore esterno, l'etichettatura degli pneumatici deve continuare a es- sere esposta nel materiale tecnico-promozionale e nei messaggi pubblicitari visivi. Le prescrizioni rela- tive alle indicazioni su Internet sono state integrate in modo ancora più esplicito nel regolamento UE. I costruttori sono ora tenuti ad allestire una scheda informativa del prodotto per gli pneumatici. Si tratta di un documento standardizzato che contiene le principali informazioni sui rispettivi pneumatici, che completa l'etichettatura mediante etichetta degli pneumatici e che deve essere fornito ai clienti. Se gli pneumatici vengono commercializzati via Internet, l'etichettatura deve essere esposta accanto al prezzo e deve essere possibile consultare la scheda informativa del prodotto. Per facilitare il controllo dell’osservanza delle prescrizioni, mettere a disposizione dei consumatori fi- nali un utile strumento e dare ai distributori un’ulteriore possibilità per disporre di schede informative del prodotto, gli pneumatici devono essere integrati nelle banche dati dei prodotti introdotte con il re- golamento (UE) 2017/1369. Le informazioni rilevanti per i consumatori e i distributori dovrebbero es- sere rese disponibili per tutti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti. Strumenti orientati alle esigenze degli utenti, come un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), presenti sull'etichetta stampata, dovrebbero agevolare l'accesso facile e diretto a tale parte pubblica.
3.1.3 Soppressione delle classi di efficienza del carburante
Le scale per la classificazione dell’efficienza del carburante e delle proprietà relative all'aderenza sul bagnato sono importanti elementi delle etichette degli pneumatici. La rappresentazione grafica a colori è già nota perché impiegata in altre applicazioni ed è familiare ai consumatori. Con la soppressione delle classi di efficienza del carburante non più utilizzate, ovvero delle classi F e G, la scala risulta più chiara e viene quindi meno la distorsione causata dalle classi non più commercializzate.
3.1.4 Estensione del campo d’applicazione
Finora l’etichettatura degli pneumatici era prevista per le automobili (classe C1) nonché per i veicoli commerciali leggeri (classe C2), ma non per i veicoli commerciali pesanti (ora classe C3). Rispetto agli pneumatici delle classi C1 e C2, quelli della classe C3 consumano più carburante e hanno un mag- giore chilometraggio annuale. L’estensione del campo d’applicazione dell’ordinanza anche agli pneu- matici della classe C3 potrebbe fornire un considerevole contributo alla riduzione del consumo di car- burante e delle emissioni di gas serra dei veicoli commerciali pesanti. Per questo, tale categoria di pneumatici va integrata nell’OEEne.
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3.2 Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo
per Confederazione, Cantoni e Comuni La revisione dell’allegato 4.2 OEEne non causa alcun onere attuativo supplementare per la Confede- razione. L’attuazione continuerà infatti a svolgersi come finora. Dati il rimando e il collegamento al link della banca dati UE, si sta verificando se in futuro si potrà rinunciare ad aggiornare la lista svizzera degli pneumatici, in modo da limitare anche i costi minimi. La revisione non comporta nessun onere supplementare neanche per i Cantoni e i Comuni.
3.3 Conseguenze su economia, ambiente e società
Per attuare le nuove prescrizioni della revisione, il settore economico dovrà affrontare un onere sup- plementare che comprenderà l’adeguamento del materiale tecnico-promozionale nonché l’allesti- mento della scheda informativa del prodotto e delle pagine Internet su cui sono venduti gli pneumatici. Le indicazioni sull’efficienza del carburante, sulle proprietà relative all’aderenza sul bagnato e sul ru- more aiutano a colmare i deficit informativi. Gli acquirenti di nuovi pneumatici beneficiano di una mag- giore trasparenza. L’etichetta degli pneumatici consente loro di fare un acquisto più mirato, con con- seguenze positive sull’ambiente (riduzione del consumo) e sulla società (riduzione del rumore e au- mento della sicurezza stradale).
3.4 Rapporto con il diritto europeo
Con la presente revisione dell’allegato 4.2 OEEne, il diritto svizzero viene adeguato alle prescrizioni del nuovo regolamento UE 2020/XXX.
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4. Revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
4.1 Elementi essenziali del progetto
4.1.1 Adeguamento dei tassi di rimunerazione della rimunerazione unica per
impianti fotovoltaici I tassi della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici sono stabiliti dal Consiglio federale nell’or- dinanza sulla promozione dell’energia (OEEne; RS 730.03). Secondo l’articolo 25 capoverso 1 LEne, la rimunerazione unica per tali impianti può ammontare al massimo al 30 per cento dei costi d’investi- mento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio. L’UFE verifica periodicamente i tassi. Dal 1°aprile 2021 essi saranno adeguati come segue: - il contributo di base verrà ridotto dagli attuali 1000 a 700 franchi nel caso degli impianti an- nessi e isolati (di tutte le dimensioni); - il contributo legato alla potenza nel caso degli impianti annessi e isolati con classe di potenza superiore ai 30 kW verrà ridotto di 10 franchi, attestandosi così a 290 franchi per kW. Per gli impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, il contributo verrà aumentato di 40 franchi fino a
380 franchi per kW;
- gli adeguamenti della tariffa per gli impianti integrati seguono quelle degli impianti annessi, per cui la promozione ulteriore dell’integrazione continuerà ad ammontare al 10 per cento. L’adeguamento dei tassi di rimunerazione viene motivato come segue: - si incentiverà la realizzazione di impianti più grandi, in particolare sulle case unifamiliari, affin- ché l'intera superficie del tetto adatta alla produzione di energia elettrica venga utilizzata, per quanto possibile, a questo scopo. Con la riduzione del contributo di base, la rimunerazione complessiva per gli impianti più piccoli diminuisce leggermente, mentre sulla base dell’incre- mento del contributo legato alla potenza aumenta fino all’8 per cento per gli impianti con una potenza superiore a 7,5 kW; - la rimunerazione per gli impianti con una potenza compresa tra 7,5 e 100 kW viene così leg- germente aumentata per la prima volta. Con tale misura, il potenziamento in questo segmento sarà rilanciato a partire dal 2021, dopo il probabile debole sviluppo nel 2020 dovuto alla crisi del coronavirus. Sarà tuttavia garantito che la rimunerazione unica ammonti al massimo al 30 per cento dei costi d’investimento degli impianti di riferimento determinanti, poiché verrà ri- dotto il contributo legato alla potenza a partire dai 30 kW, che concerne soprattutto i grandi impianti.
4.1.2 Rimunerazione unica per ampliamenti di impianti fotovoltaici già inseriti
nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
Dall’entrata in vigore della nuova legge sull’energia, il 1° gennaio 2018, i gestori degli impianti già in- seriti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità non ricevono altre rimunerazioni per un eventuale ampliamento dello stesso impianto (cfr. art. 28 cpv. 3 OPEn). Nel caso in cui venga rea- lizzato un tale ampliamento, il nuovo tasso di rimunerazione dell’impianto nella sua globalità viene cal- colato come valore medio ponderato del tasso di rimunerazione originario e di un tasso di rimunera- zione di 0 ct./kWh per l’ampliamento («tariffa mista»). Tuttavia, un impianto fotovoltaico è escluso da tale riduzione se è garantito che l’elettricità prodotta dall’elemento dell’impianto ampliato non conflui- sce nel conteggio dell’elettricità prodotta dall’impianto originario inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (cfr. art. 28 cpv. 4 OPEn). L’impianto ampliato viene di fatto trattato come un impianto per il consumo proprio separato, ma finora non aveva diritto alla rimunerazione unica (RU).
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Per garantire la parità di trattamento con la promozione degli ampliamenti degli impianti cui è stata concessa una RU, anche gli ampliamenti degli impianti già inseriti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità analogamente all’articolo 38 capoverso 4 OPEn potranno avere il diritto a un contributo legato alla potenza equivalente all’aumento della potenza raggiunta con tale ampliamento.
4.1.3 Riduzione del termine di notifica per il passaggio alla commercializza-
zione diretta I produttori di elettricità che ricevono una rimunerazione per l’immissione di elettricità e sono esentati dall’obbligo della commercializzazione diretta possono passare liberamente a questo tipo di commer- cializzazione. Secondo l’articolo 14 capoverso 3 OPEn, deve tuttavia essere rispettato un termine di notifica di tre mesi che la prassi ha dimostrato essere eccessivamente lungo e poco flessibile. Esso viene quindi ridotto a un mese per consentire un più rapido passaggio alla commercializzazione di- retta.
4.1.4 Estratto dal registro fondiario per gli impianti fotovoltaici
Gli allegati 1.2 e 2.1 OPEn prevedono che la domanda per la partecipazione di un impianto fotovoltaico al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità o alla rimunerazione unica debba contenere un estratto dal registro fondiario. In questo modo si eviteranno le doppie rimunerazioni. L’estratto dal registro fondiario, da una parte, consente di identificare l’ubicazione dell’impianto; dall’altra, è necessario per chiarire i rapporti di proprietà. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, questi estratti possono essere ottenuti solo dietro pagamento. Per questo, viene ora introdotta la possibilità di presentare anche un documento equivalente, sempre che da esso si evincano inconfutabilmente le informazioni necessarie. Tali documenti possono essere, ad esempio, informazioni rilasciate dall'Ufficio del registro fondiario, un estratto inviato per via elettronica, un contratto d'acquisto (prima pagina) oppure l’autorizzazione edilizia.
4.1.5 Aumento della portata massima dell’acqua e introduzione dell’esigenza
supplementare di stoccaggio nell’ambito del criterio di ampliamento per gli impianti idroelettrici Presso gli impianti ad acqua fluente, il più delle volte l’aumento della portata massima dell’acqua (cfr. art. 47 cpv. 1 lett. a OPEn) non comporta né una considerevole produzione supplementare di elettricità né una miglior gestione della produzione. Non è pertanto opportuno classificare questi impianti come ampliamenti considerevoli. Occorre anche considerare che vengono concessi contributi per un massimo del 60 per cento dei costi d’investimento computabili per gli ampliamenti considerevoli e solo del 40 per cento per i rinnovamenti considerevoli. Con l’introduzione dell’esigenza supplementare di una minima possibilità di stoccaggio, solo gli impianti che possono controllare la loro produzione continueranno a soddisfare il criterio dell’ampliamento relativo alla portata massima dell'acqua e pertanto riceveranno un contributo d’investimento più elevato rispetto a un rinnovamento.
4.1.6 Impianti presso canali industriali e canali di derivazione e di restituzione considerati come impianti autonomi Gli impianti presso canali di derivazione e di restituzione – come le centrali con utilizzo di acqua di do- tazione – saranno considerati per legge impianti autonomi ovvero gestibili autonomamente. In questo modo potranno essere promossi gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli di impianti esistenti.
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4.2 Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo
per Confederazione, Cantoni e Comuni Gli adeguamenti non hanno conseguenze sulla Confederazione, sui Cantoni e sui Comuni. Nessuno dei tre livelli statali ne è interessato.
4.3 Conseguenze su economia, ambiente e società
L’adeguamento dei tassi di rimunerazione degli impianti fotovoltaici aumenta l’efficienza della promo- zione, consentendo così un ulteriore potenziamento degli impianti in Svizzera. Poiché la riduzione ri- guarda soprattutto gli impianti più piccoli, viene così incentivata la costruzione di impianti più grandi e lo sfruttamento il più completo possibile delle superfici (dei tetti) a disposizione.
4.4 Rapporto con il diritto europeo
Le modifiche non hanno alcun rapporto con il diritto internazionale e in particolare non violano gli im- pegni internazionali della Svizzera.
4.5 Commento alle singole disposizioni
Articolo 14 capoverso 3 Il termine di notifica per il passaggio alla commercializzazione diretta viene ridotto a un mese.
Articolo 31 capoverso 2 I gestori degli impianti fotovoltaici già inseriti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità potranno beneficiare della rimunerazione unica per ampliamenti considerevoli del loro impianto, se è garantito che l’elettricità prodotta dall’elemento dell’impianto rinnovato non confluisce nel conteggio dell’elettricità prodotta dall’impianto originario inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. Per calcolare la rimunerazione unica per tali ampliamenti si applica l’articolo 38 capo- verso 4, ovvero viene versato soltanto un contributo legato alla potenza equivalente all’aumento della potenza raggiunta, mentre non viene versato alcun contributo di base. Hanno diritto a una rimunera- zione unica gli ampliamenti considerevoli degli impianti messi in esercizio dal 2018.
Articolo 47 capoverso 1 lettera a Con i criteri concernenti la misura considerevole degli ampliamenti sarà garantito che possano rice- vere i contributi d’investimento gli impianti che con un ampliamento possono produrre di più o miglio- rare la gestione della propria produzione; ciò detto, in caso di aumento della portata massima dell’ac- qua del 20 per cento conformemente alla normativa attuale la priorità è data alla gestione. L’attua- zione ha tuttavia dimostrato che l’aumento della portata massima dell’acqua del 20 per cento nel caso degli impianti ad acqua fluente il più delle volte non comporta né una considerevole produzione sup- plementare di elettricità né una miglior gestione della produzione. Per poter gestire la produzione, è anche necessaria una possibilità di stoccaggio, motivo per cui l’aumento della portata massima dell’acqua del 20 per cento sarà considerata ampliamento considerevole solo se l’impianto in que- stione dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante sei ore a pieno carico. Gli impianti ad acqua fluente senza possibilità di stoccaggio possono continuare a soddisfare il criterio della misura considerevole mediante lo sfruttamento di un ulteriore volume di acqua equivalente ad almeno il 10 per cento (art. 47 cpv. 1 lett. c OPEn) oppure mediante l’aumento della produzione di elettricità di almeno il 20 per cento o di 30 GWh/a (art. 47 cpv. 1 lett. e OPEn) ), avendo così la possi- bilità di ottenere un contributo d’investimento. 9
4.6 Commento agli allegati
Allegato 1.1 numero 1.3 I nuovi impianti presso canali di derivazione e di restituzione non sono di regola impianti autonomi (cfr. all. 1.1 num. 1.1 OPEn) perché non possono funzionare indipendentemente dall’impianto principale per il quale era stato costruito il canale di derivazione e di restituzione. Essi non possono pertanto par- tecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. Gli ampliamenti di centrali mediante impianti presso canali di derivazione e di restituzione non soddisfano i criteri della misura considere- vole di cui all’articolo 47 capoverso 1 OPEn, poiché sono troppo piccoli rispetto all’impianto principale. Essi sono quindi di fatto esclusi da ogni rimunerazione. Per raggiungere gli obiettivi di potenziamento della Strategia energetica 2050, è tuttavia importante sfruttare pienamente il potenziale disponibile, soprattutto mediante impianti a ridotto impatto ambientale. Per questo motivo, gli impianti presso ca- nali di derivazione e di restituzione esistenti, come le centrali con utilizzo di acqua di dotazione, sa- ranno considerati impianti autonomi. La modifica consentirà di promuovere come ampliamenti o rinno- vamenti considerevoli la sostituzione o l’ingrandimento di impianti esistenti presso canali di deriva- zione e di restituzione.
Allegato 1.2 numero 4.1 lettera b e allegato 2.1 numero 3 lettera b e numero 4.1 lettera b In futuro la domanda per l’ottenimento di una rimunerazione per l’immissione di elettricità o di una ri- munerazione unica per gli impianti fotovoltaici, come alternativa all’estratto dal registro fondiario potrà contenere anche un documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari.
Allegato 2.1 numeri 2.1 e 2.3 Dal 1° aprile 2021 i tassi per la rimunerazione unica saranno adeguati nuovamente. Sia i contributi di base che i contributi legati alla potenza per gli impianti con classi di potenza superiori ai 30 kW sa- ranno ridotti, mentre i contributi legati alla potenza per gli impianti con classe di potenza inferiore ai 30 kW saranno aumentati.
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5. Revisione dell’ordinanza sulla geoinformazione
5.1 Elementi essenziali del progetto
La prevista modifica dell’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620) verte sull’integrazione delle raccolte dei geodati di base «mappe di inondazione per impianti di accu- mulazione sottoposti a vigilanza federale » e «impianti di produzione di elettricità» nel Catalogo dei geodati di base di diritto federale (all. 1 OGI). Inoltre, corregge due errori di traduzione nella versione francese di tale catalogo. Dal 1° gennaio 2013 è in vigore la nuova ordinanza del 17 ottobre 2012 sugli impianti di accumula- zione (OImA; RS 721.101.1) che nell’articolo 25 capoverso 1 lettera a stabilisce che il regolamento d’emergenza di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b includa, tra le altre cose, una mappa del territo- rio che, in caso di improvvisa e totale rottura di un’opera di sbarramento, verrebbe con ogni probabilità sommerso, ovvero la cosiddetta mappa di inondazione. Inoltre, il nuovo articolo 69a OEn dispone che tutti gli impianti di produzione dell’elettricità registrati nel sistema delle garanzie di origine vengano documentati sotto forma di geodati e che l’UFE elabori e pubblichi una visione d’insieme. Per quanto concerne i dati relativi alle mappe di inondazione e agli impianti di produzione di elettricità, si tratta di geodati fondati su un atto normativo federale, pertanto di geodati di base di diritto federale secondo l’articolo 3 della legge del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62). Secondo l’articolo 5 LGI, il Consiglio federale stabilisce in un catalogo i geodati di base di diritto federale. Tale catalogo è elencato nell’allegato1 OGI. Se, a seguito dell'entrata in vigore di una nuova base giuridica, vengono introdotti nuovi geodati di base della Confederazione, questi devono essere inseriti nell'allegato 1 OGI. Questo passaggio è stato omesso al momento dell’entrata in vigore dell’OImA poiché allora le mappe di inondazione, ora classificate come interne, erano classificate come confidenziali. Per questo, tali dati devono essere inseriti ora. La loro integrazione nell’allegato 1 OGI offre ulteriori vantaggi, consentendo che le mappe di inondazione e i dati di base vengano elaborati in modo uniforme in tutta la Svizzera. L’inserimento degli impianti di produzione di elettricità nell’allegato 1 OGI avviene al momento dell’en- trata in vigore dell’articolo 69a OEn. La revisione corregge inoltre due errori di traduzione nel catalogo dei geodati di base di diritto fede- rale. Le modifiche concernono solo la lingua francese.
5.2 Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo
per Confederazione, Cantoni e Comuni L’integrazione delle nuove raccolte di geodati di base nel Catalogo dei geodati di base di diritto fede- rale costituisce un onere supplementare per la Confederazione, per i gestori degli impianti e per l’or- gano d’esecuzione (Pronovo SA) nell’implementazione e nella pubblicazione dei dati. L’onere supple- mentare a carico dell’UFE sarà gestito con le risorse esistenti. I Cantoni e i Comuni avranno così una migliore visione d’insieme e un più semplice accesso alle infor- mazioni relative agli impianti di produzione di elettricità situati sul loro territorio. Con ogni probabilità, ciò ridurrà leggermente l’onere della Confederazione.
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5.3 Conseguenze su economia, ambiente e società
Grazie alla pubblicazione di una panoramica territoriale di tutti gli impianti di produzione di elettricità, si avrà una migliore visione d’insieme e un più facile accesso alle informazioni relative a questi im- pianti situati in Svizzera. Ciò consentirà, ad esempio, alle associazioni di individuare più facilmente i campi d’intervento e di definire misure per promuovere l'ulteriore sviluppo della produzione di elettri- cità a partire da fonti rinnovabili
5.4 Rapporto con il diritto europeo
Le modifiche non hanno alcun rapporto con il diritto internazionale e in particolare non violano gli im- pegni internazionali della Svizzera.
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