Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti; dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Maggio 2020
Rapporto esplicativo concernente la revisione dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
Rapporto esplicativo concernente la revisione dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
Indice
1. Osservazione introduttiva...............................................................................................................1 2. Elementi essenziali del progetto ....................................................................................................1 3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni ...........................................................................................................................................2 4. Conseguenze su economia, ambiente e società ...........................................................................2 5. Rapporto con il diritto europeo .......................................................................................................2 6. Commento alle singole disposizioni ...............................................................................................2
Rapporto esplicativo concernente la revisione dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
1. Osservazione introduttiva
Data la progressiva digitalizzazione e decentralizzazione, per i consumatori finali e i produttori di ener- gia elettrica, in quanto proprietari dei loro dati di consumo e di produzione, un accesso il più possibile completo, semplice e diretto a tali dati è utile sotto diversi aspetti, non da ultimo in vista del raggiungi- mento degli obiettivi della Strategia energetica 2050. Le informazioni sul proprio consumo di energia elettrica rafforzano infatti la motivazione e le possibilità di aumentare l'efficienza energetica. L’accesso ai propri dati, oltre alla visualizzazione, può quindi sostenere lo sviluppo della produzione decentraliz- zata di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili e delle innovazioni.
Con l'attuazione della Strategia energetica 2050, si è deciso di introdurre sistemi di misurazione intelli- genti (art. 17a della legge sull’approvvigionamento elettrico [LAEl] nonché art. 8a e 31e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico [OAEl]). I requisiti tecnici minimi di questi sistemi prevedono che, ol- tre ai gestori della rete di distribuzione, incaricati della metrologia, anche i consumatori finali e i produt- tori di energia abbiano accesso ai propri dati di misurazione.
Tuttavia, finora nella prassi non tutti i consumatori finali e i produttori di energia hanno avuto pari ac- cesso ai propri dati di misurazione. La presente modifica di ordinanza precisa quindi come deve es- sere garantito tale accesso, chiarendo che i consumatori finali o i produttori di energia non devono solo poter consultare, ovvero visualizzare, i dati di misurazione, ma devono altresì poterne disporre su richiesta e, segnatamente, avere anche la possibilità di esportarli. In futuro l’accesso ai dati potrebbe essere garantito per i consumatori finali e i produttori di energia nonché per tutti gli attori interessati anche attraverso un data hub nazionale.
2. Elementi essenziali del progetto
I requisiti giuridici minimi prevedono attualmente che ogni sistema di misurazione intelligente disponga di un’interfaccia che consenta al consumatore finale, al produttore di energia o al gestore dell’impianto di stoccaggio interessato di consultare i propri valori, compresi i profili di carico con periodi di misura- zione di 15 minuti, misurati al momento del rilevamento (art. 8a cpv. 1 lett. a n. 3 OAEl). La consulta- zione deve essere possibile anche attraverso il sistema di trattamento dei dati gestito a livello centrale dal gestore della rete di distribuzione (art. 8a cpv. 1 lett. c OAEl). Inoltre, al cliente delle misurazioni deve essere fornita una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione (art. 8a cpv. 2 lett. c OAEl).
La presente modifica chiarisce tre aspetti: in primo luogo, per i consumatori finali, i produttori di ener- gia e i gestori di impianti di stoccaggio, al momento della consultazione, deve essere possibile anche scaricare i propri dati di misurazione, ovvero esportarli dalla cosiddetta interfaccia locale e dal sistema di trattamento dei dati centrale. Questa modifica legislativa si basa, non da ultimo, su una raccoman- dazione di settore dell’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), secondo la quale gli utenti della rete hanno diritto ad avere a disposizione e a utilizzare i propri dati di misurazione (Metering Code Schweiz, Technische Bestimmungen zu Messung und Messdatenbereitstellung, edizione dell’ot- tobre 2018, n. 1.5). In secondo luogo, i gestori della rete di distribuzione devono mettere a disposi- zione i dati di misurazione in un formato di dati usuale a livello internazionale. In terzo luogo, sia la consultazione che l’esportazione dei dati devono essere gratuite. Questi due ultimi chiarimenti sono in linea con quanto già precisato, riguardo all’accesso ai dati, nelle spiegazioni concernenti la modifica dell’OAEl in occasione della Strategia energetica 2050.
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3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro
tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni Le presenti modifiche non hanno nessuna conseguenza finanziaria, a livello di personale o di altro tipo né per la Confederazione, né per i Cantoni né per i Comuni.
4. Conseguenze su economia, ambiente e società
Le modifiche proposte non comportano nessuna conseguenza per l’ambiente e la società. Per i singoli gestori della rete di distribuzione, la prescrizione, ormai chiara, che prevede l’esportazione dei dati di misurazione potrebbe comportare l’esigenza di ottimizzare i propri sistemi di misurazione. Se neces- sari, i riequipaggiamenti potranno essere effettuati senza grande dispendio di tempo e denaro. Dopo l'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza, vi si dovrà procedere il più presto possibile, al più tardi entro il 1° aprile 2021. I costi che ne deriveranno potranno essere computati come costi di rete del ge- store della rete di distribuzione.
Oltre al raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050, la garanzia di un accesso otti- male ai propri dati di misurazione da parte di consumatori finali, produttori di energia o gestori di im- pianti di stoccaggio sostiene altresì lo sfruttamento dei potenziali di innovazione. In futuro sarà così possibile fornire nuovi tipi di servizi energetici, ad esempio l’impiego di nuove tecnologie digitali nel settore delle applicazioni della domotica o l’attuazione di misure di efficienza energetica con il monito- raggio del consumo.
5. Rapporto con il diritto europeo
Il diritto UE 1 prevede l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. Gli Stati membri possono astenersi dall'attuarla su base nazionale solo se è stata valutata negativamente in un'analisi costi-be- nefici. La legislazione europea in materia prescrive anche alcuni requisiti minimi tecnici e funzionali per il riequipaggiamento dei sistemi di misura intelligenti. Tra le altre cose, secondo il diritto UE, se il cliente finale lo richiedono, il gestore del sistema di misurazione deve mettere a disposizione i dati di misurazione attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata o mediante l'accesso a di- stanza in un formato facilmente comprensibile. Il presente adeguamento dell’OAEl è in linea con tali prescrizioni. In ogni caso, nel mercato svizzero, dalle dimensioni comparativamente ridotte, vengono applicati in linea di principio gli stessi sistemi di misurazione che si applicano negli Stati UE.
6. Commento alle singole disposizioni
L’accesso ai propri dati di misurazione sarà possibile in due modi. Da una parte, attraverso l’interfac- cia locale di cui deve disporre ogni contatore di elettricità di ogni sistema di misurazione intelligente. Dall’altra, attraverso il sistema di trattamento dei dati gestito a livello centrale dal gestore della rete di distribuzione. La presente modifica dell’ordinanza chiarisce che, in qualunque dei due modi accedano ai dati, al momento della consultazione i consumatori finali, i produttori di energia e i gestori dell’im- pianto di stoccaggio devono poterli anche scaricare gratuitamente. Viene anche precisato che i dati di misurazione devono essere rappresentati in un formato di dati usuale a livello internazionale.
Se un sistema di misurazione non è ancora in grado di supportare questa possibilità dal punto di vista tecnico, dopo l’entrata in vigore della presente modifica si deve procedere immediatamente, e al più
1 Cfr. in particolare gli articoli 19 e 20 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125. 2
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tardi entro il 1° aprile 2021, al suo riequipaggiamento, computandolo come costo di rete. Per i sistemi di misurazione più vecchi possono essere ammesse deroghe in presenza delle circostanze di cui all’attuale articolo 31j capoversi 1 e 2 OAEl (nuovo articolo 31l capoversi 1 e 2), sempre che non pos- sano essere riconvertiti in uno stato conforme all’OAEl senza un notevole onere aggiuntivo (cfr. Segre- teria tecnica della Commissione federale dell’energia elettrica, Domande e risposte sulla Strategia energetica 2050, edizione del 1°giugno 2019, n. 32, nonché newsletter 9/2019 del 26 settembre 2019).
Articolo 8a capoverso 1 lettera a numeri 2 e 3 e lettera c
La disposizione di cui alla lettera a numero 3 si riferisce all’accesso ai dati attraverso l’interfaccia lo- cale. I valori di misurazione vengono consultati direttamente («misurati al momento del rilevamento»). Inoltre, i consumatori finali, i produttori di energia e i gestori di impianti di stoccaggio possono anche scaricare i dati in qualsiasi momento, ovvero esportarli su un proprio supporto di dati o importarli. Tra i formati di dati usuali a livello internazionale figurano ad esempio csv, xml e DLMS/COSEM. Al nu- mero 2 viene apportata una modifica puramente redazionale che concerne solo la versione francese.
La lettera c riguarda l’accesso ai dati attraverso il sistema di trattamento dei dati gestito a livello cen- trale. Anche in questo caso, oltre che visualizzare i propri dati di misurazione, i consumatori finali, i produttori di energia e i gestori di impianti di stoccaggio devono poterli scaricare. Diversamente da quanto previsto per l’interfaccia locale, attraverso tale sistema di trattamento dei dati la possibilità di consultare ed eventualmente scaricare i dati delle ultime 24 ore deve essere loro concessa solo una volta al giorno. Il requisito concernente il formato di dati da impiegare è invece lo stesso qualunque sia il modo in cui si accede ai dati.
Articolo 8a capoverso 1bis
La presente disposizione precisa che ai consumatori finali, ai produttori di energia e ai gestori di im- pianti di stoccaggio non devono essere addebitati i costi né della consultazione né dello scaricamento dei propri dati di misurazione. Gli eventuali costi che ne derivano sono computabili come costi di rete e possono essere adeguatamente tenuti in considerazione dal gestore di rete nella determinazione della tariffa per l’utilizzazione della rete.
Articolo 8a capoverso 2 lettera c
La modifica di questa disposizione precisa che il requisito relativo all’utilizzo di un formato di dati in uso a livello internazionale si applica solo all’esportazione dei dati. Per la visualizzazione dei dati di misurazione è sufficiente che siano rappresentati in modo comprensibile per i consumatori finali, i pro- duttori di energia o i gestori di impianti di stoccaggio.
Articolo 31l
I capoversi 1–5 corrispondono all’attuale disposizione transitoria dell’articolo 31j. Le prescrizioni ivi contenute sono state trasferite in una nuova disposizione transitoria nell’ambito della presente modi- fica. È stato tuttavia aggiunto il capoverso 6, secondo il quale i gestori di rete devono attuare le nuove prescrizioni il prima possibile e al più tardi entro il 1° aprile 2021, ovvero entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza. Sono ammesse deroghe per i sistemi di misurazione installati prima del 1° gennaio 2018 o acquistati prima del 1° gennaio 2019.
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