Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione Protezione dei consumatori
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’
ordinanza sugli emolumenti in materia di ra- dioprotezione (OEm-RaP; RS 814.56)
Versione per la consultazione, gennaio 2020
Indice
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1 In generale 3
1.1 Situazione iniziale .................................................................................................. 3 1.2 Contenuto della revisione ..................................................................................... 3 1.3 Ripercussioni ......................................................................................................... 5 1.3.1 Confederazione e Cantoni ........................................................................................................ 5 1.3.2 Titolari della licenza .................................................................................................................. 5
2 Commento alle singole modifiche 6
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1 In generale
1.1 Situazione iniziale
La revisione dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di radioprotezione (OEm-RaP; RS 814.56) con- cerne il calcolo degli emolumenti di cui all’articolo 5 capoverso 1, il quale rimanda all’allegato, e in par- ticolare: • alla lettera A cifra II concernente le licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti in applica- zioni non mediche (art. 9 ORaP 1); • alla lettera G concernente il condizionamento, il deposito intermedio e il deposito in strati geologici profondi di scorie radioattive che devono essere consegnate (art. 119 e 120 ORaP).
L’OEm-RaP stabilisce gli emolumenti e gli esborsi per l’esecuzione federale che possono essere ri- scossi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o da terzi da esso incaricati in applicazione della legge sulla radioprotezione (in particolare dell’art. 42 LRaP 2) e del relativo diritto esecutivo. Gli emolu- menti stabiliti nell’OEm-RaP si basano sui principi di copertura dei costi e di equivalenza e tengono conto dei costi diretti connessi al personale, delle spese per i materiali e di altri esborsi. Con la revisione si intende adeguare gli emolumenti alle trasformazioni tecniche ed economiche rilevate nella prassi.
Sulla base dello studio 2016 sui costi degli enti responsabili dello smaltimento, nel 2018 sono state presentate al Consiglio federale nuove stime dei costi di smaltimento delle scorie radioattive di compe- tenza della Confederazione. Le stime hanno dimostrato che i costi di deposito in strati geologici profondi sono nettamente aumentati rispetto allo studio precedente. Ciò è dovuto principalmente al deciso rin- caro dei costi per il futuro deposito in strati geologici profondi di scorie debolmente e mediamente ra- dioattive. Inoltre, si è registrato un aumento dei costi di condizionamento e deposito intermedio nel centro di raccolta della Confederazione per l’aumento dei requisiti. Un esame approfondito ha mostrato chiaramente che negli ultimi due anni i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive sono complessi- vamente molto aumentati e di conseguenza si rende necessaria una revisione dei relativi emolumenti.
Per altro, l’attuale OEm-RaP non copre i costi della Suva per la valutazione delle domande di licenza per la manipolazione di radiazioni ionizzanti presentate dalle aziende industriali e artigianali su cui essa vigila 3 e che sottostanno alla LAINF 4. La revisione dell’OEm-RaP intende quindi colmare tali lacune e coprire il dispendio generato.
In conclusione, le voci di emolumento riportate nell’allegato dell’OEm-RaP devono essere modificate in base a quanto si sta registrando frequentemente nella prassi.
1.2 Contenuto della revisione
L’OEm-RaP e il relativo allegato sono modificati come segue: • titolo dell’allegato e relativo adeguamento dell’articolo 5 capoverso 1; • importo degli emolumenti per la raccolta, il condizionamento, il deposito intermedio e il deposito in strati geologici profondi di scorie radioattive che devono essere consegnate; • copertura dei costi della Suva per la valutazione delle domande di licenza presentate dalle aziende industriali e artigianali su cui essa vigila e che sottostanno alla LAINF; • emolumento forfettario per la licenza per l’impiego di personale in aziende terze. I principali adeguamenti contenuti nella presente revisione riguardano le aliquote degli emolumenti per lo smaltimento delle scorie radioattive all’allegato lettera G. In seguito alla nuova stima del 2018 dei costi di smaltimento complessivi a carico della Confederazione (proposta del Consiglio federale del
1 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501) 2 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50) 3 Cfr. art. 37 LRaP in combinato disposto con l’art. 184 cpv. 4 ORaP 4 Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20)
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30 novembre 2018), si è dovuto eseguire una valutazione degli emolumenti per lo smaltimento delle scorie radioattive completamente da zero. In questa sede, da una parte sono stati nuovamente deter- minati i costi di raccolta, condizionamento e deposito intermedio delle scorie attraverso un calcolo dei costi complessivi effettuato dall’IPS 5, dall’altra, partendo dalle stime elaborate nella succitata proposta del Consiglio federale, è stato stabilito il nuovo prezzo al metro cubo (m3) per il deposito in strati geologici profondi. Al paragrafo 2 del presente rapporto sono illustrate più dettagliatamente le basi di calcolo (cfr. sottoparagrafo «Allegato G»). Sinora, per le licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti per le aziende industriali e artigianali nel campo di vigilanza della Suva che sottostanno alla LAINF, l’UFSP (autorità preposta al rilascio delle licenze 6) fatturava un emolumento forfetario dell’importo di 200 franchi secondo l’allegato lettera A ci- fra II numero 11 OEm-RaP. Con tale somma tuttavia si copriva esclusivamente il dispendio sostenuto dall’UFSP per la registrazione dei dati rilevanti per la licenza nella banca dati, la verifica della comple- tezza dei dati e degli allegati della domanda di licenza, eventuali domande/richieste di documentazione successive ai richiedenti, il rilascio, il rinnovo e la revoca della licenza e la stampa, l’invio e l’archivia- zione delle decisioni e della documentazione. La valutazione delle domande di licenza delle aziende industriali e artigianali è tuttavia eseguita per l’UFSP dalla Suva, la quale si sobbarca quindi un onere di verifica. Sinora si presupponeva che nelle aziende che occupano lavoratori dipendenti in Svizzera e che sottostanno alla LAINF tale onere fosse direttamente coperto dal premio supplementare che l’azienda stessa è tenuta a pagare. Una verifica eseguita dalla Suva in merito alla prassi di rimborso ha tuttavia messo in luce che attraverso tale premio supplementare è possibile coprire i costi per la vigi- lanza nelle aziende, ma non la valutazione tecnica delle domande di licenza. Ad oggi quindi, i costi sostenuti dalla Suva per quest’ultima operazione non sono coperti. Per coprire sia i costi dell’UFSP che della Suva, l’emolumento forfetario di 200 franchi di cui all’allegato lettera A cifra II numero 11 dell’ordi- nanza vigente è abrogato. Per il rilascio delle licenze ora sarà riscosso un emolumento forfetario già presente all’allegato lettera A cifra II della corrispondente categoria di licenza. Poiché i costi per l’attività di vigilanza della Suva nelle aziende che sottostanno alla LAINF sono già coperti direttamente dal pre- mio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l’emolumento corri- spondente sarà ridotto del 15 per cento. All’allegato lettera A cifra II OEm-RaP, per le licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti nella categoria di licenza per le applicazioni non mediche, è introdotto l’impiego di personale in aziende terze, sinora assente. Tale situazione, che si verifica spesso nella prassi, concerne aziende che inviano il proprio personale in aziende terze che necessitano di provvedimenti di radioprotezione: in questo caso, la licenza implica prevalentemente un onere amministrativo che comprende per esempio il rilascio della licenza e la verifica delle relative condizioni. In base a tale onere, l’emolumento forfetario è fissato a
300 franchi.
Il termine «importi forfetari» all'articolo 5 capoverso 1 e nel titolo dell’allegato è stralciato. In linea di principio, l’allegato continua a contenere importi forfettari, ma prevede anche la possibilità di un calcolo dell’emolumento in funzione del dispendio. Di conseguenza, occorre adeguare l’articolo 5 capoverso 1 e il titolo dell’allegato.
5 Istituto Paul Scherrer 6 Cfr. art. 30 LRaP in combinato disposto con l’art. 11 cpv. 1 ORaP
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1.3 Ripercussioni
1.3.1 Confederazione e Cantoni
I nuovi emolumenti stabiliti per lo smaltimento delle scorie radioattive puntano a un grado di copertura dei costi del 100 per cento e finanzieranno il dispendio del centro di raccolta della Confederazione per la raccolta, il condizionamento e il deposito intermedio delle scorie consegnate. La percentuale di emo- lumenti per il deposito in strati geologici profondi confluiranno invece nella Cassa federale, che assicura il finanziamento dei progetti in tale ambito. Senza un adeguamento degli emolumenti, i costi scoperti dovrebbero essere coperti dalla Confederazione e, di conseguenza, dai contribuenti. I rimanenti adeguamenti non hanno ripercussioni rilevanti sulla Confederazione. Complessivamente, le modifiche della presente ordinanza non hanno alcuna ripercussione sui Cantoni.
1.3.2 Titolari della licenza
Per determinate categorie di scorie, le aliquote degli emolumenti per la consegna delle scorie radioattive adeguate alle attuali condizioni quadro comportano un raddoppiamento dei costi. La gran parte delle aziende che consegnano scorie (di seguito «fornitori di scorie»), lo fa tuttavia in misura limitata e a intervalli non regolari, ossia solo pochi litri di scorie non condizionate (cfr. all. lett. G n. 3 e 4). L’aumento degli emolumenti per questi fornitori rappresenta sì un rincaro, ma è tuttavia accettabile in quanto l’im- porto complessivo dei costi di smaltimento rimane nell’attuale ordine di grandezza (alcune centinaia di franchi). All’anno, al centro di raccolta è consegnata una quantità di scorie di 2–3 m3 da parte di 20–25 fornitori dei settori dell’industria, della medicina e della ricerca. Per questi fornitori di scorie, la presente revisione genera complessivamente costi aggiuntivi di 300 000–400 000 franchi. Sui pochi fornitori che consegnano grandi quantità di scorie, che sia con cadenza regolare o sporadica, questo aumento in- vece può avere ripercussioni negative sui costi dell’attività aziendale. L’aumento dei costi tuttavia è giustificabile e necessario anche solo alla luce del principio di causalità. Si ritiene che l’aumento di tali emolumenti in parte incoraggerà i fornitori a utilizzare i materiali radioattivi in modo più oculato, contri- buendo per altro a una riduzione delle quantità di scorie come indicato nell’articolo 25 LRaP. La consegna piuttosto rara di sorgenti sigillate ad attività elevata sarà anch’essa più costosa. L’utilizzo di tali sorgenti è comunque in costante calo grazie a tecnologie ottimizzate e alternative che necessitano di una radioattività ridotta o ne fanno addirittura a meno. Per altro, l’utilizzo di tali sorgenti trova sempre meno giustificazioni ai sensi dell’articolo 8 LRaP e sempre più spesso sono disponibili metodi alternativi per la loro consegna: la gran parte di esse è infatti riutilizzata o riciclata. L’aumento di questo emolu- mento interesserà quindi solo un numero ristretto di aziende. Nel caso delle scorie precondizionate, il generale aumento dell’onere tecnico-amministrativo e i costi di deposito in strati geologici profondi comportano un rincaro degli emolumenti. Ciò interesserà solo poche aziende che tuttavia consegnano scorie con regolarità e risentiranno quindi marcatamente di questo rincaro. Il dettagliato calcolo dei costi totali eseguito per la presente revisione tuttavia garantisce che i costi effettivi siano distribuiti in base al principio di causalità. Nonostante la riduzione del 15 per cento, gli emolumenti forfetari fatturati alle aziende nel campo di vigilanza della Suva e che sottostanno alla LAINF risulteranno superiori a quelli corrisposti sinora. All’anno ne saranno interessate circa 500 licenze che hanno una validità di dieci anni. Nel complesso, per le aziende industriali e artigianali la presente revisione comporta un aumento dei costi di circa 100 000 franchi all’anno. Tale aumento però da una parte è giustificato dal fatto che ora si riuscirà a coprire i costi rimasti sinora scoperti e, dall’altra, dal fatto che gli emolumenti imposti alle aziende nel campo di vigilanza della Suva ora saranno proporzionali a quelli fatturati alle aziende che invece esulano dalla vigilanza della Suva. Le altre modifiche non hanno sostanziali ripercussioni sui titolari della licenza, in quanto gli emolumenti in parte erano già riscossi ai sensi dell’OEm-RaP vigente.
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2 Commento alle singole modifiche
Articolo 5 capoverso 1 e titolo dell’allegato Il termine «importi forfetari» all’articolo 5 capoverso 1 e nel titolo dell’allegato è stralciato. L’articolo 5 capoverso 1 sarà adeguato di conseguenza. Al fine di armonizzare il titolo dell’allegato all’atto normativo e alla corrispondente rubrica, nella versione riveduta sarà sostituito con la formulazione «Calcolo degli emolumenti»
Allegato lettera A. Licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti (art. 9 ORaP)
II. Applicazioni non mediche
Numero 11 e periodo finale Il numero 11 concernente il rilascio della licenza per aziende nel campo di vigilanza della Suva è sop- presso in quanto tale emolumento forfetario sinora ha coperto solo il dispendio dell’UFSP. In futuro, in questi casi si riscuoterà un emolumento forfettario in base alla categoria di licenza corrispondente di cui all’allegato lettera A cifra II numeri 1–11. Il periodo finale dell’allegato lettera A cifra II sancisce tuttavia che gli emolumenti forfetari per le aziende che sottostanno alla LAINF sono ridotti del 15 per cento. Tale percentuale è fissata in base a un calcolo dell’onere della Suva.
Inoltre, il numero 11 dell’ordinanza vigente sarà sostituito con la nuova categoria di licenza «impiego di personale in aziende terze». Tale attività sarà quindi inclusa nell’allegato come importo forfetario, con l’effetto di ridurre l’onere per la fatturazione e assicurare la parità di trattamento delle aziende.
Allegato lettera G. Raccolta, condizionamento, deposito intermedio e deposito in strati geologici profondi di scorie radioattive che devono essere consegnate (art. 119 e 120 ORaP)
Dopo essere state consegnate dalle aziende al centro di raccolta della Confederazione, le scorie ra- dioattive ricadono sotto la responsabilità della Confederazione. Il loro smaltimento comprende quattro componenti di costo: la raccolta, il condizionamento, il deposito intermedio e il deposito in strati geologici profondi. L’emolumento è calcolato in base al numero di sorgenti o al metro cubo (m 3) secondo i numeri 1–4. In un rapporto, l’IPS ha ricalcolato nel dettaglio il dispendio complessivo per la raccolta, il condiziona- mento e il deposito intermedio delle scorie radioattive. I costi totali sono stati quindi distribuiti tra le diverse categorie di scorie di modo da poter stabilire i costi per ogni quantità consegnata, o, alternati- vamente, al metro cubo (m3) o ad unità. Nell’ordinanza riveduta, inoltre, si distinguerà tra scorie «non combustibili» e scorie «combustibili», ossia destinate al trattamento termico. Ciò è dovuto al fatto che queste ultime, prima dell’incenerimento, necessitano di una preparazione molto costosa e solo succes- sivamente possono essere sottoposte al trattamento termico. Le aliquote per il condizionamento e il deposito intermedio stabilite nell’OEm-RaP vigente derivano da calcoli eseguiti nel 2015. Ora, nei calcoli attuali è stata eseguita un’analisi sistematica di tutte le voci di costo rilevanti e per alcune di esse si è fatto riferimento anche a valori indicativi (tra gli altri, i costi generali). Questa analisi dettagliata permette di individuare più chiaramente per ogni tipo di scorie quali sono le voci di costo interessate e quali no. In questo modo è possibile assicurare e dimostrare una distribuzione dei costi più equilibrata sui diversi fornitori e sui relativi flussi di scorie consegnate. Per altro, le stime più recenti hanno messo in luce che, oltre al semplice condizionamento, il dispendio per l’esercizio generale dell’impianto nucleare rappresentato dal centro di raccolta della Confederazione deve essere considerato come un’importante voce di costo. Ciò si traduce con l’introduzione nel titolo dell’allegato lettera G del termine «raccolta», il quale riassume soprattutto l’onere amministrativo e delle autorità, nonché il dispendio delle unità di supporto dell’IPS. La raccolta comprende in particolare la presa in consegna, l’immagazzinamento e il trattamento delle scorie radioattive. Nel termine «raccolta» rientra anche l’esercizio generale del centro di raccolta della Confederazione, comprensivo tra l’altro
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della documentazione, dell’infrastruttura e di ulteriori servizi accessori forniti dal centro di raccolta per la presa in consegna e il condizionamento delle scorie. I costi totali per l’esercizio del centro di raccolta derivanti dalla nuova analisi non si discostano troppo da quelli dell’OEm-RaP vigente. Ciò che è cam- biato in maniera drastica è invece la loro distribuzione sulle diverse categorie di emolumenti e sui volumi previsti. Inoltre, nelle nuove stime si sono potute utilizzare statistiche più recenti in merito alle scorie consegnate. Ne è emerso che negli ultimi anni, grazie alla decontaminazione, alla minimizzazione delle scorie e ai requisiti tecnico-amministrativi, il volume di scorie trattato è nettamente diminuito. Con un dispendio uguale o talvolta superiore per il mantenimento dell’infrastruttura e l’amministrazione del centro di rac- colta della Confederazione, attualmente si riesce a condizionare e stoccare nel deposito intermedio solo la metà del volume consegnato. Ecco quindi spiegato il principale motivo dell’aumento dei costi di con- dizionamento e deposito intermedio. L’ammontare dei costi per il deposito in strati geologici profondi di scorie radioattive di competenza della Confederazione è stato ricalcolato ex novo 7, sulla base dello studio 2016 sui costi delle centrali nu- cleari 8. Dalle nuove stime è emerso addirittura un raddoppiamento dei costi per il deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive sotto la responsabilità della Confederazione, tra cui figurano anche le scorie consegnate al centro di raccolta della Confederazione. I costi totali per il deposito in strati geologici profondi sono stati quindi distribuiti sul volume atteso, cosa che ha fatto raddoppiare il prezzo al metro cubo (m3). Per quanto concerne i lavori del centro di raccolta della Confederazione, gli emolumenti calcolati si basano sui dati degli ultimi dieci anni. In particolare, in questo arco di tempo sono stati considerati i tipi di scorie consegnate e le procedure di condizionamento. Gli emolumenti calcolati coprono il dispendio per la consegna di scorie radioattive in base alla procedura stabilita nel quadro delle cosiddette azioni di raccolta annua. Per il controllo in loco da parte dell’IPS, negli importi forfetari è fissato un onere di al massimo due ore, in cui sono compresi tempi di percorrenza, spese di viaggio, distanza in chilometri, raffronto delle scorie con il modulo di accompagnamento, correzioni di piccola entità e controllo dell’im- ballaggio delle scorie. Sono invece fatturate separatamente in funzione del dispendio le operazioni ag- giuntive che devono essere eseguite a causa di mancanze da parte dei fornitori nella preparazione delle scorie. Per quanto riguarda le scorie precondizionate, il calcolo non tiene conto dell’onere del centro di raccolta della Confederazione per l’elaborazione della specifica della procedura di condizionamento secondo la linea guida B05 della Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN). Per queste sco- rie, infatti, la specifica dipende fortemente dall’azienda interessata e non è applicabile alle altre scorie. Pertanto i costi da essa derivanti, che possono essere molto elevati, non rientrano negli importi forfetari e sono fatturati al produttore di scorie separatamente in funzione del dispendio. Nel caso in cui una specifica già prodotta per un fornitore sia utile a un’altra azienda, le due parti possono accordarsi tra loro. Se è annunciata la consegna di scorie per cui non esiste ancora una specifica per il condizionamento 9, va verificato se elaborarne una nuova può essere utile alla collettività o serva solo al singolo fornitore. Se si dovesse verificare la seconda ipotesi, i costi della specifica ed eventuali infrastrutture speciali necessarie saranno addebitati direttamente al produttore di scorie. Per la consegna di scorie che superano la fascia di volume considerata per il calcolo dell’emolumento (più di alcuni m3 all’anno), va chiarito preventivamente con il centro di raccolta se la presa in consegna è possibile. Infine, la tabella dell’allegato lettera G è stata modificata per migliorarne la consultazione e la compren- sione. Nell’allegato riveduto è indicato solo il totale dell’emolumento da corrispondere, il quale è costi-
7 Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Divisione radioprotezione, «Finanzierung der Entsorgung radioaktiver Abfälle im Verantwortungsbereich des Bundes, Bericht der Arbeitsgruppe», novembre 2018 8 Swissnuclear (2016). Kostenstudie 2016 (KS16) 9 Per sapere se una specifica per il condizionamento è già esistente occorre rivolgersi al centro di raccolta della Confederazione all’IPS.
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tuito delle singole componenti raccolta/condizionamento, deposito intermedio e deposito in strati geolo- gici profondi. Nella seguente tabella sono elencate le voci dettagliate che compongono l’emolumento totale: franchi
1. Sorgenti radioattive sigillate (per sorgente)
1.1 Categoria Q1/Qα1
Raccolta/condizionamento 100 Deposito intermedio 50 Deposito in strati geologici profondi 50 Totale 200
1.2 Categoria Q2/Qα2
Raccolta/condizionamento 3150 Deposito intermedio 1450 Deposito in strati geologici profondi 2000 Totale 6600
1.3 Categoria Q3
Raccolta/condizionamento 8850 Deposito intermedio 1450 Deposito in strati geologici profondi 2000 Totale 12 300
1.4 Categoria Q4/Qα3
in fun- zione del dispen- dio
2. Scorie precondizionate (al m3)
Raccolta 11 000 Deposito intermedio 34 000 Deposito in strati geologici profondi 50 000 Totale 95 000
3. Altre scorie combustibili (al m3)
Raccolta/condizionamento 150 000 Deposito intermedio 5 000 Deposito in strati geologici profondi 50 000 Totale 205 000
4. Altre scorie non combustibili (al m3)
Raccolta/condizionamento 147 000 Deposito intermedio 45 000 Deposito in strati geologici profondi 50 000 Totale 242 000
Numero 1 Il volume delle sorgenti radioattive sigillate è in genere molto ridotto e pertanto di rilevanza secondaria. Per il condizionamento, infatti, fa stato l’attività complessiva, dato che i contenitori condizionati non pos- sono superare un determinato limite di attività e di intensità di dose. Poiché le sorgenti radioattive sigil- late ad alta attività raggiungono rapidamente il limite di attività di un contenitore, per determinate sorgenti devono essere prodotti più contenitori. Considerato che anche l’intensità di dose dei contenitori è limi- tata, in parte occorre realizzare anche grandi contenitori schermanti, che però occupano parecchio spa- zio. Nell’ordinanza, le sorgenti radioattive sono quindi suddivise in categorie in base all’attività. Numeri 1.1–1.4 Per il trasporto di contenitori adeguati al deposito in strati geologici profondi sono determinanti i valori limite per il normale trasporto di merci pericolose, il quale deve avvenire in condizioni standard. Da ciò deriva la suddivisione in categorie delle sorgenti sigillate in base ai valori A2 specifici dei nuclidi secondo il diritto in materia di trasporti (ADR). Questi requisiti e l’intensità di dose provocata dalla radiazione sulla superficie di un contenitore influiscono oltre che sul trasporto anche sulla procedura di condizionamento
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delle scorie radioattive, nonché sul volume e sulla struttura dei contenitori.
Affinché siano trasportabili e stoccabili in deposito, le sorgenti radioattive con attività oltre un determi- nato limite (categorie Q4 e Qα3) possono essere condizionate soltanto con un dispendio eccessivo e costi altrettanto elevati. Al giorno d’oggi, simili sorgenti radioattive possono benissimo essere recupe- rate, operazione nella maggior parte dei casi più economica di un condizionamento. Poiché il condizio- namento di simili sorgenti radioattive richiede dapprima lo sviluppo di una procedura, è impossibile sta- bilire un emolumento unitario. Le categorie delle sorgenti rimangono le stesse ad eccezione delle sor- genti radioattive deboli (categorie Q1/Qα1), la cui fatturazione non avverrà più in base al volume ma in base al numero di unità, di modo da tener conto dell’onere amministrativo. Rispetto all’ordinanza vi- gente, l’importo degli emolumenti cambierà come segue: Q1/Qα1 +61 % (il confronto si riferisce al prezzo al litro) Q2/Qα2 +35 % Q3 +32 %
Numero 2 L’emolumento per scorie precondizionate riguarda il caso eccezionale delle scorie già condizionate, totalmente o in parte, dal fornitore. Per queste scorie quindi non sussiste il dispendio per il condiziona- mento, ma restano i costi di base per la documentazione, la sorveglianza del condizionamento, l’ese- cuzione del trasporto e altre operazioni che assicurano l’esercizio del centro di raccolta. In questo caso, si tratta unicamente di sviluppare procedure di condizionamento adatte all'utilizzo, che, se non esistono già, sono fatturate al produttore di scorie separatamente in funzione del dispendio e in aggiunta all’emo- lumento, così come eventuali attività successive quali per esempio gli audit sulla produzione. L’emolu- mento (al netto dei costi aggiuntivi per le specifiche) aumenta del 130 per cento rispetto all’ordinanza vigente. Numero 3 Le scorie che a causa della loro composizione (contenuto di sostanze organiche, stabilità ecc.) non possono essere condizionate direttamente devono dapprima essere sottoposte a un trattamento termico nel forno a plasma della società Zwilag SA. Per preparare il trattamento termico, tuttavia, il centro di raccolta della Confederazione sostiene all’incirca lo stesso onere che sosterrebbe per un condiziona- mento. Ciò comporta che, nel caso in cui si esegua anche un condizionamento, i costi di quest’ultimo si aggiungano a quelli dell’effettivo trattamento termico. Cionondimeno, grazie a una riduzione del volume, i costi del deposito intermedio di queste scorie risultano più bassi rispetto a quelli generati da scorie non trattabili termicamente. L’emolumento aumenta del 74 per cento rispetto all’ordinanza vigente. Numero 4 Al centro di raccolta della Confederazione, le scorie che possono essere condizionate senza trattamento termico sono sottoposte dapprima a un’eventuale ottimizzazione del volume, quindi sono inserite in una matrice fissa (condizionamento) e successivamente sono stoccate nel deposito intermedio. In questo caso, il condizionamento causa un aumento del volume, il quale a sua volta fa aumentare nettamente i costi per il deposito intermedio. L’emolumento aumenta del 105 per cento rispetto all’ordinanza vigente.
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